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D-2370/2019

D-2370/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-01 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. In data (...) gennaio 2018, A._______, asserito cittadino srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2; atto A4/11, p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A14/15, D29 segg., pag. 5). B. Il richiedente è stato sentito rispettivamente il (...) gennaio 2018 durante un'audizione sulle generalità, sul viaggio intrapreso, così come sommariamente sui suoi motivi d'asilo (di seguito: verbale 1) ed il (...) agosto 2018 più approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (di seguito: verbale 2). Per quanto qui di rilievo, durante la prima audizione, l'interessato ha in particolare dichiarato di essere espatriato illegalmente il (...) gennaio 2018, partendo dall'(...) di D._______ in direzione di E._______, a causa del timore suo e della moglie per la sua incolumità, dovuto alla presenza, nei paraggi del suo domicilio, di gruppi attivi, i quali ferirebbero o pugnalerebbero i civili con delle spade, dei coltelli o delle asce (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 e p.to 7.02, pag. 7). Il richiedente l'asilo ha inoltre narrato che prima del suo matrimonio, avvenuto nel (...), egli sarebbe stato arrestato quattro volte dai soldati srilankesi, che lo avrebbero accusato di avere dei legami con il movimento "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), a causa del disegno di un (...) presente su una maglietta che egli avrebbe indossato una volta. In un'occasione egli sarebbe pure stato torturato, riportando quale conseguenza un danno (...) all'(...). Durante il suo secondo arresto, egli sarebbe invece stato ferito con una sbarra al (...), mentre che in un'altra occasione gli avrebbero provocato una lesione con un coltello all'(...). In seguito al suo matrimonio, l'interessato ha allegato di essere stato più volte ricercato a casa sua e preso dalle forze armate srilankesi, le quali avrebbero pure tormentato e minacciato la moglie. In alcuni casi egli sarebbe stato rilasciato il giorno dopo e spesso sarebbe dovuta intervenire la moglie perché egli fosse liberato (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Nel corso della seconda audizione, interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente ha segnatamente asserito di essere stato arrestato e detenuto quattro volte tra il (...) ed il (...) dalle forze armate, nonché gli avrebbero fatto subire diverse violenze e torture in tali frangenti. Tali vicende sarebbero scaturite dalle accuse a lui mosse di essere membro delle LTTE ed alfine di estorcergli delle informazioni in merito al medesimo movimento, il tutto cominciato poiché egli avrebbe indossato una maglietta con l'immagine di un (...). Negli anni seguenti e sino al (...) del 2017, egli sarebbe stato fermato e questionato quasi quotidianamente all'esterno di due campi militari da parte di soldati. In due occasioni egli sarebbe stato detenuto all'interno di una casa in prossimità di uno dei due campi militari, ove gli avrebbero fatto subire diverse violenze e minacce, oltreché al suo rilascio gli avrebbero imposto di andare a firmare presso il "(...)" per circa una settimana (cfr. verbale 2, D54 segg., pag. 6 segg.). A causa di tali avvenimenti, l'interessato ha dichiarato di essere stato obbligato ad espatriare (cfr. verbale 2, D62 seg., pag. 7 seg.). Infine, egli ha sostenuto che, nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, teme di essere arrestato, e non sa che cosa gli accadrebbe (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 12). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato: la sua carta d'identità (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2), così come la copia certificata del certificato di matrimonio (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; D4, pag. 3 e D6, pag. 3) e l'originale del certificato di nascita datato (...) (cfr. verbale 2, D3, pag. 2 e D5, pag. 3). C. Con decisione del 15 aprile 2019, notificata il 16 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. L'interessato ha impugnato la decisione precitata con ricorso del 16 maggio 2019 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì, il ricorrente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, tendente all'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con scritto del 20 maggio 2019, il ricorrente ha prodotto quale ulteriore mezzo di prova, il certificato medico del Dr. med. G._______ datato (...). F. Per il tramite della decisione incidentale del 6 settembre 2019, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente e lo ha invitato a versare, entro il 23 settembre 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. G. Il ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto in data 11 settembre 2019 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto i motivi d'asilo del richiedente inverosimili ex art. 7 LAsi. Invero le sue allegazioni circa i motivi per i quali i militari pensassero che egli avesse delle informazioni rilevanti sul conto delle LTTE, come pure in merito alle modalità ed agli episodi in cui sarebbero avvenuti gli interrogatori, gli arresti, le minacce e le torture, sarebbero privi di dettagli, vaghi e stereotipati. Inoltre, la descrizione del campo e della casa nella quale avrebbe subito degli atti di violenza da parte dei militari, sarebbe priva di dettagli consistenti. Proseguendo nell'analisi, la SEM rileva che gli eventi riguardanti gli interrogatori e le torture, che l'interessato avrebbe subito negli ultimi (...) anni presso il campo militare oltreché il fatto che egli fosse obbligato a passare ogni giorno davanti al campo militare situato vicino al suo domicilio, non sarebbero mai stati menzionati dallo stesso nell'audizione sulle generalità e risultano tardivi, ciò che renderebbe inverosimili tutte le sue dichiarazioni. Vi sarebbe infine una palese incoerenza circa il periodo temporale in cui egli avrebbe dichiarato di aver perso l'(...), avendo dapprima sostenuto essere stato prima del (...), mentre in seguito avendo asserito essere avvenuto nel (...) del (...).

E. 6.2 L'insorgente, nel proprio ricorso, dopo aver ripreso e specificato alcuni fatti, contesta le considerazioni e le conclusioni presenti nella decisione avversata, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, le quali non sarebbero state analizzate nella loro globalità, in relazione alla situazione politica nel suo Paese d'origine, ed in particolare rispetto al suo fondato timore di persecuzione. D'un canto, le asserzioni da lui rilasciate durante le due audizioni non sarebbero contraddittorie e sarebbero state molto dettagliate. In particolare egli avrebbe descritto in maniera minuziosa le modalità in cui avvenivano gli interrogatori e le minacce, oltreché le persone che lo fermavano, i "(...)" e le motivazioni utilizzate per fermarlo. Altresì, durante l'audizione sulle generalità egli non avrebbe citato tutti gli eventi di violenza perpetrati nei suoi confronti, in quanto pensava di non doverlo raccontare in tale occasione, ma di dover indicare unicamente il motivo fondamentale per il quale egli era stato perseguitato, ovvero l'accusa di far parte del movimento LTTE. Anche la supposta contraddizione imputatagli per quanto concerne il danno all'(...) non sussisterebbe, in quanto egli avrebbe sempre asserito averlo subito prima del matrimonio. D'altro canto, le autorità srilankesi, malgrado gli impegni internazionali pattuiti dallo Sri Lanka, continuerebbero a procedere ad arrestare e detenere, anche arbitrariamente, persone sospettate di avere dei legami con le LTTE, ed egli rischia pertanto di essere trattenuto e torturato in tale contesto. Infine, in caso di rientro in patria, egli sarebbe esposto all'arresto all'(...) di D._______ o di essere in seguito identificato.

E. 7.1 Nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente nel corso delle due audizioni, risultano essere, come rettamente concluso dall'autorità inferiore, in più punti incoerenti, vaghe e stereotipate. A titolo d'esempio, discordanti risultano essere i motivi per il quale egli sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine. Invero egli ha dapprima ricondotto la sua partenza al timore che gli potesse accadere qualcosa a causa di gruppi attivi nelle vicinanze del suo domicilio, che ferirebbero le persone con diverse tipologie di armi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). Durante la seconda audizione, ha invece allegato che il suo espatrio sarebbe riconducibile al fatto che negli ultimi due anni prima della sua partenza dal paese d'origine, dei militari presenti in un campo militare vicino a casa sua - ove sarebbe stato obbligato a passarvi davanti per recarsi al lavoro - l'avrebbero quotidianamente fermato, interrogato, minacciato e violentato (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 segg.). La spiegazione del ricorrente contenuta nel gravame circa tale dissonanza, non conduce il Tribunale a diversa conclusione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall'interessato durante le audizioni in tal senso, risultano essere univoche ed inconciliabili. A ragione inoltre la SEM rileva che la narrazione degli interrogatori, delle minacce e delle violenze subite dall'insorgente da parte delle forze armate, come pure la descrizione del campo militare, ove sarebbe stato condotto per essere interrogato ed avrebbe subito diverse violenze, risultano essere vaghe e prive di dettagli convincenti, che rendano plausibili i fatti addotti dall'interessato (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 8 segg.). In relazione agli stessi, si rinvia integralmente a quanto compiutamente e correttamente già motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata), essendo che il ricorrente non apporta con il gravame alcuna dichiarazione che possa mutare tale apprezzamento. Proseguendo nell'analisi, si rileva come, nel corso della prima audizione, l'insorgente ha sostenuto di essersi pure nascosto alle ricerche dei militari, e di essere stato ricercato più volte presso il suo domicilio, ove la moglie sarebbe pure stata minacciata ed assillata dai medesimi (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Tali evenienze non sono invece state sollevate nell'audizione sui motivi, ove l'interessato ha descritto tutta un'altra dinamica dei fermi a lui imposti - essendo avvenuti sempre all'esterno del suo domicilio, mentre egli passava dinnanzi ai campi militari (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 seg.) -. Tra l'altro, inspiegabilmente, egli si è palesemente contraddetto circa le ripercussioni che avrebbero avuto i fatti narrati sui suoi famigliari, asserendo che non ve ne sarebbe stata alcuna (cfr. verbale 2, D99, pag. 12), non allegando più le ricerche presso il suo domicilio, come espresso nella prima audizione, le quali avrebbero interessato anche la moglie (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Infine, il motivo scatenante tali eventi, ovvero il fatto che egli avrebbe indossato una maglietta con un disegno di un (...), in mancanza di qualsiasi spiegazione maggiormente precisa in merito (cfr. verbale 2, D55, pag. 7; D67 segg., pag. 8), non risulta essere credibile.

E. 7.2 Alla luce di quanto sopra, neppure il certificato medico del (...), prodotto dall'insorgente a sostegno delle presunte lesioni subite durante le violenze perpetrate dai militari in Sri Lanka, non risulta atto a sostenere le sue dichiarazioni in merito alle circostanze nelle quali le stesse sarebbero occorse. In tal senso, non risulta essere compito del Tribunale, in mancanza di spiegazioni circostanziate e credibili da parte del ricorrente, dipanarsi in possibili scenari e congetture, per spiegare in quali evenienze le stesse lesioni sarebbero successe.

E. 7.3 Ne consegue che il ricorrente non ha reso verosimile che, al momento della partenza dallo Sri Lanka, egli adempiva alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Pertanto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8.1 Resta tuttavia da esaminare se l'interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"), tenuto conto dei fattori di rischio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6).

E. 8.2 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr. consid. 7.1), il Tribunale ha proceduto ad un'analisi attualizzata della situazione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8). Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka in partenza dall'Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale, alfine di valutare i rischi di seri pregiudizi - sotto forma di arresto e di tortura - incorsi dai richiedenti srilankesi che rientrano nel loro paese d'origine, ha definito diversi elementi suscettibili di costituire dei fattori di rischio detti forti, che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. Rientrano segnatamente in tale categoria: l'iscrizione nella "Stop List", utilizzata dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo, o sulla "Watch List" (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3); un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4). D'altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. Tuttavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, o in casi determinati pure combinati tra di loro, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Rientrano nella precitata categoria, in particolare: il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità valevoli (cfr. ibidem, consid. 8.4.4) nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr. in merito ai fattori di rischio a titolo esemplificativo anche le sentenze del Tribunale D-4962/2017 dell'11 gennaio 2019 consid. 7.3, E-3603/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4).

E. 8.3 Nella presente disamina il Tribunale constata che, anche considerando la sua origine, la sua appartenenza etnica ed il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi - fermo considerato che quanto gli sarebbe successo in relazione con le violenze allegate da parte dei militari srilankesi è stato ritenuto inverosimile (cfr. consid. 7) - né avrebbe avuto alcun legame con le LTTE (cfr. verbale 2, D54, pag. 6). Le sole evenienze della durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo ritorno nel Paese d'origine senza un eventuale passaporto e di una cicatrice visibile sul (...), non risultano da soli o sommati, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ma confermano tutt'al più che egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). In definitiva, l'insorgente non appare possa essere sospettato dalle autorità del suo paese di voler ravvivare il movimento separatista tamil e sia identificato quale rappresentante un pericolo per l'unità e la coesione nazionali (cfr. anche sentenza del Tribunale E-3603/2019 consid. 4).

E. 8.4 Visto quanto precede, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5).

E. 8.5 Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione della SEM.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.3 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, in merito all'ammissibilità della misura, al momento attuale, la situazione generale dei diritti dell'uomo in Sri Lanka non consentirebbe di dichiarare come generalmente illecita l'esecuzione dell'allontanamento in tale Stato. Altresì, a mente della SEM, non sussisterebbero indizi concreti per ritenere che, in caso di rientro nel precitato Paese, l'interessato rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. In relazione all'esigibilità del provvedimento, l'autorità inferiore ha concluso che non vi fossero ostacoli individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non ritenendo la sua esecuzione né ammissibile, né ragionevolmente esigibile. La prima conclusione si imporrebbe in quanto, visti i suoi precedenti fermi ed interrogatori arbitrari, egli rischierebbe di essere nuovamente sottoposto a dei trattamenti inumani e degradanti e potrebbe essere detenuto per anni senza processo ai sensi della legge antiterrorismo tutt'ora in vigore in tale Paese. La misura sarebbe inoltre inesigibile, considerando la recente crisi istituzionale che avrebbe interessato lo Sri Lanka nell'ultimo trimestre dell'anno 2018, oltreché gli attentati avvenuti nel periodo pasquale e lo stato di emergenza decretato in seguito.

E. 10.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 10.4.2 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante anche le sue dichiarazioni inverosimili, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi enucleati sopra ai consid. 7 e 8, il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, ritenute le sue dichiarazioni sui suoi motivi d'asilo inverosimili ex art. 7 LAsi, né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine.

E. 10.4.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 10.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.5.2 La disposizione precitata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese, siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 e relativi riferimenti).

E. 10.5.3 In specie, d'un canto risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Per quanto concerne la crisi politica che ha conosciuto lo Sri Lanka durante l'ultimo trimestre dell'anno 2018, si rileva che la situazione si è nel frattempo stabilizzata, con la dimissione di Mahinda Rajapakse e la reinvestitura di Ranil Wickremesinghe nelle sue funzioni di Primo ministro dello Sri Lanka (cfr. nello stesso senso sentenza del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5). Da allora, lo Sri Lanka non ha riscontrato alcun ulteriore avvenimento politico notoriamente significativo.

E. 10.5.4 D'altro canto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento nel distretto di C._______ - dal quale proviene l'insorgente - è, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale succitata E-1866/2015 consid. 13.3.3). La recente esplosione di violenza nel periodo pasquale nonché la promulgazione dello stato di emergenza il 21 aprile 2019 (poi prorogato nel giugno del 2019), non mutano tale apprezzamento (cfr. in tal senso anche tra le altre: sentenza del Tribunale D-6648/2018 del 16 agosto 2019 consid. 9.2.2). La zona di C._______, a maggioranza tamil, è stata inoltre risparmiata dagli attentati, che hanno invece interessato le regioni di D._______ e dell'Est dello Sri Lanka (cfr. nello stesso senso: sentenza del Tribunale D-3403/2015, D-3540/2018 del 28 maggio 2019 consid. 15.3 con riferimenti ivi citati).

E. 10.5.5 Infine, per quanto concerne la situazione personale del ricorrente, il medesimo risulta ancora relativamente giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 7), non parendo peraltro la (...) all'(...) e la cicatrice sul (...) (cfr. Certificato medico del [...] del Dr. med. G._______; verbale 1, p.to 7.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D55, pag. 7), come sufficientemente importanti, dato che tali lesioni non gli hanno segnatamente impedito di intraprendere un'attività lucrativa negli anni precedenti l'espatrio e senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). L'insorgente vanta inoltre una discreta istruzione e delle solide conoscenze nelle professioni quale (...) - professione da egli appresa - e quale (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; verbale 2, D4, pag. 3; D36 segg., pag. 5). Dipoi, dispone nel suo Paese d'origine di una casa in proprietà, ove tutt'ora risiedono la moglie ed i (...) figli (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D9 seg., pag. 3; D19 segg., pag. 4; D42, pag. 5), come pure di (...) (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 5). Infine, a parte la moglie ed i figli, egli può contare in patria in caso di necessità anche su una rete famigliare formata dal padre e da diversi fratelli, residenti nella sua regione d'origine (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D9 segg., pag. 3 seg.). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l'interessato si reintegrerà senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine.

E. 10.5.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritenersi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.5.7 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese - anche se in parte illeggibile - (cfr. anche verbale 2, D3 seg., pag. 2) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente l'11 settembre 2019.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato l'11 settembre 2019.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2370/2019 Sentenza del 1° novembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2019 / N (...). Fatti: A. In data (...) gennaio 2018, A._______, asserito cittadino srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2; atto A4/11, p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A14/15, D29 segg., pag. 5). B. Il richiedente è stato sentito rispettivamente il (...) gennaio 2018 durante un'audizione sulle generalità, sul viaggio intrapreso, così come sommariamente sui suoi motivi d'asilo (di seguito: verbale 1) ed il (...) agosto 2018 più approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (di seguito: verbale 2). Per quanto qui di rilievo, durante la prima audizione, l'interessato ha in particolare dichiarato di essere espatriato illegalmente il (...) gennaio 2018, partendo dall'(...) di D._______ in direzione di E._______, a causa del timore suo e della moglie per la sua incolumità, dovuto alla presenza, nei paraggi del suo domicilio, di gruppi attivi, i quali ferirebbero o pugnalerebbero i civili con delle spade, dei coltelli o delle asce (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 e p.to 7.02, pag. 7). Il richiedente l'asilo ha inoltre narrato che prima del suo matrimonio, avvenuto nel (...), egli sarebbe stato arrestato quattro volte dai soldati srilankesi, che lo avrebbero accusato di avere dei legami con il movimento "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), a causa del disegno di un (...) presente su una maglietta che egli avrebbe indossato una volta. In un'occasione egli sarebbe pure stato torturato, riportando quale conseguenza un danno (...) all'(...). Durante il suo secondo arresto, egli sarebbe invece stato ferito con una sbarra al (...), mentre che in un'altra occasione gli avrebbero provocato una lesione con un coltello all'(...). In seguito al suo matrimonio, l'interessato ha allegato di essere stato più volte ricercato a casa sua e preso dalle forze armate srilankesi, le quali avrebbero pure tormentato e minacciato la moglie. In alcuni casi egli sarebbe stato rilasciato il giorno dopo e spesso sarebbe dovuta intervenire la moglie perché egli fosse liberato (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Nel corso della seconda audizione, interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente ha segnatamente asserito di essere stato arrestato e detenuto quattro volte tra il (...) ed il (...) dalle forze armate, nonché gli avrebbero fatto subire diverse violenze e torture in tali frangenti. Tali vicende sarebbero scaturite dalle accuse a lui mosse di essere membro delle LTTE ed alfine di estorcergli delle informazioni in merito al medesimo movimento, il tutto cominciato poiché egli avrebbe indossato una maglietta con l'immagine di un (...). Negli anni seguenti e sino al (...) del 2017, egli sarebbe stato fermato e questionato quasi quotidianamente all'esterno di due campi militari da parte di soldati. In due occasioni egli sarebbe stato detenuto all'interno di una casa in prossimità di uno dei due campi militari, ove gli avrebbero fatto subire diverse violenze e minacce, oltreché al suo rilascio gli avrebbero imposto di andare a firmare presso il "(...)" per circa una settimana (cfr. verbale 2, D54 segg., pag. 6 segg.). A causa di tali avvenimenti, l'interessato ha dichiarato di essere stato obbligato ad espatriare (cfr. verbale 2, D62 seg., pag. 7 seg.). Infine, egli ha sostenuto che, nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, teme di essere arrestato, e non sa che cosa gli accadrebbe (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 12). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato: la sua carta d'identità (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2), così come la copia certificata del certificato di matrimonio (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; D4, pag. 3 e D6, pag. 3) e l'originale del certificato di nascita datato (...) (cfr. verbale 2, D3, pag. 2 e D5, pag. 3). C. Con decisione del 15 aprile 2019, notificata il 16 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. L'interessato ha impugnato la decisione precitata con ricorso del 16 maggio 2019 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì, il ricorrente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, tendente all'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con scritto del 20 maggio 2019, il ricorrente ha prodotto quale ulteriore mezzo di prova, il certificato medico del Dr. med. G._______ datato (...). F. Per il tramite della decisione incidentale del 6 settembre 2019, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente e lo ha invitato a versare, entro il 23 settembre 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. G. Il ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto in data 11 settembre 2019 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto i motivi d'asilo del richiedente inverosimili ex art. 7 LAsi. Invero le sue allegazioni circa i motivi per i quali i militari pensassero che egli avesse delle informazioni rilevanti sul conto delle LTTE, come pure in merito alle modalità ed agli episodi in cui sarebbero avvenuti gli interrogatori, gli arresti, le minacce e le torture, sarebbero privi di dettagli, vaghi e stereotipati. Inoltre, la descrizione del campo e della casa nella quale avrebbe subito degli atti di violenza da parte dei militari, sarebbe priva di dettagli consistenti. Proseguendo nell'analisi, la SEM rileva che gli eventi riguardanti gli interrogatori e le torture, che l'interessato avrebbe subito negli ultimi (...) anni presso il campo militare oltreché il fatto che egli fosse obbligato a passare ogni giorno davanti al campo militare situato vicino al suo domicilio, non sarebbero mai stati menzionati dallo stesso nell'audizione sulle generalità e risultano tardivi, ciò che renderebbe inverosimili tutte le sue dichiarazioni. Vi sarebbe infine una palese incoerenza circa il periodo temporale in cui egli avrebbe dichiarato di aver perso l'(...), avendo dapprima sostenuto essere stato prima del (...), mentre in seguito avendo asserito essere avvenuto nel (...) del (...). 6.2 L'insorgente, nel proprio ricorso, dopo aver ripreso e specificato alcuni fatti, contesta le considerazioni e le conclusioni presenti nella decisione avversata, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, le quali non sarebbero state analizzate nella loro globalità, in relazione alla situazione politica nel suo Paese d'origine, ed in particolare rispetto al suo fondato timore di persecuzione. D'un canto, le asserzioni da lui rilasciate durante le due audizioni non sarebbero contraddittorie e sarebbero state molto dettagliate. In particolare egli avrebbe descritto in maniera minuziosa le modalità in cui avvenivano gli interrogatori e le minacce, oltreché le persone che lo fermavano, i "(...)" e le motivazioni utilizzate per fermarlo. Altresì, durante l'audizione sulle generalità egli non avrebbe citato tutti gli eventi di violenza perpetrati nei suoi confronti, in quanto pensava di non doverlo raccontare in tale occasione, ma di dover indicare unicamente il motivo fondamentale per il quale egli era stato perseguitato, ovvero l'accusa di far parte del movimento LTTE. Anche la supposta contraddizione imputatagli per quanto concerne il danno all'(...) non sussisterebbe, in quanto egli avrebbe sempre asserito averlo subito prima del matrimonio. D'altro canto, le autorità srilankesi, malgrado gli impegni internazionali pattuiti dallo Sri Lanka, continuerebbero a procedere ad arrestare e detenere, anche arbitrariamente, persone sospettate di avere dei legami con le LTTE, ed egli rischia pertanto di essere trattenuto e torturato in tale contesto. Infine, in caso di rientro in patria, egli sarebbe esposto all'arresto all'(...) di D._______ o di essere in seguito identificato. 7. 7.1 Nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente nel corso delle due audizioni, risultano essere, come rettamente concluso dall'autorità inferiore, in più punti incoerenti, vaghe e stereotipate. A titolo d'esempio, discordanti risultano essere i motivi per il quale egli sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine. Invero egli ha dapprima ricondotto la sua partenza al timore che gli potesse accadere qualcosa a causa di gruppi attivi nelle vicinanze del suo domicilio, che ferirebbero le persone con diverse tipologie di armi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). Durante la seconda audizione, ha invece allegato che il suo espatrio sarebbe riconducibile al fatto che negli ultimi due anni prima della sua partenza dal paese d'origine, dei militari presenti in un campo militare vicino a casa sua - ove sarebbe stato obbligato a passarvi davanti per recarsi al lavoro - l'avrebbero quotidianamente fermato, interrogato, minacciato e violentato (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 segg.). La spiegazione del ricorrente contenuta nel gravame circa tale dissonanza, non conduce il Tribunale a diversa conclusione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall'interessato durante le audizioni in tal senso, risultano essere univoche ed inconciliabili. A ragione inoltre la SEM rileva che la narrazione degli interrogatori, delle minacce e delle violenze subite dall'insorgente da parte delle forze armate, come pure la descrizione del campo militare, ove sarebbe stato condotto per essere interrogato ed avrebbe subito diverse violenze, risultano essere vaghe e prive di dettagli convincenti, che rendano plausibili i fatti addotti dall'interessato (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 8 segg.). In relazione agli stessi, si rinvia integralmente a quanto compiutamente e correttamente già motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata), essendo che il ricorrente non apporta con il gravame alcuna dichiarazione che possa mutare tale apprezzamento. Proseguendo nell'analisi, si rileva come, nel corso della prima audizione, l'insorgente ha sostenuto di essersi pure nascosto alle ricerche dei militari, e di essere stato ricercato più volte presso il suo domicilio, ove la moglie sarebbe pure stata minacciata ed assillata dai medesimi (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Tali evenienze non sono invece state sollevate nell'audizione sui motivi, ove l'interessato ha descritto tutta un'altra dinamica dei fermi a lui imposti - essendo avvenuti sempre all'esterno del suo domicilio, mentre egli passava dinnanzi ai campi militari (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 seg.) -. Tra l'altro, inspiegabilmente, egli si è palesemente contraddetto circa le ripercussioni che avrebbero avuto i fatti narrati sui suoi famigliari, asserendo che non ve ne sarebbe stata alcuna (cfr. verbale 2, D99, pag. 12), non allegando più le ricerche presso il suo domicilio, come espresso nella prima audizione, le quali avrebbero interessato anche la moglie (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Infine, il motivo scatenante tali eventi, ovvero il fatto che egli avrebbe indossato una maglietta con un disegno di un (...), in mancanza di qualsiasi spiegazione maggiormente precisa in merito (cfr. verbale 2, D55, pag. 7; D67 segg., pag. 8), non risulta essere credibile. 7.2 Alla luce di quanto sopra, neppure il certificato medico del (...), prodotto dall'insorgente a sostegno delle presunte lesioni subite durante le violenze perpetrate dai militari in Sri Lanka, non risulta atto a sostenere le sue dichiarazioni in merito alle circostanze nelle quali le stesse sarebbero occorse. In tal senso, non risulta essere compito del Tribunale, in mancanza di spiegazioni circostanziate e credibili da parte del ricorrente, dipanarsi in possibili scenari e congetture, per spiegare in quali evenienze le stesse lesioni sarebbero successe. 7.3 Ne consegue che il ricorrente non ha reso verosimile che, al momento della partenza dallo Sri Lanka, egli adempiva alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Pertanto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Resta tuttavia da esaminare se l'interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"), tenuto conto dei fattori di rischio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6). 8.2 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr. consid. 7.1), il Tribunale ha proceduto ad un'analisi attualizzata della situazione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8). Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka in partenza dall'Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale, alfine di valutare i rischi di seri pregiudizi - sotto forma di arresto e di tortura - incorsi dai richiedenti srilankesi che rientrano nel loro paese d'origine, ha definito diversi elementi suscettibili di costituire dei fattori di rischio detti forti, che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. Rientrano segnatamente in tale categoria: l'iscrizione nella "Stop List", utilizzata dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo, o sulla "Watch List" (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3); un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4). D'altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. Tuttavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, o in casi determinati pure combinati tra di loro, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Rientrano nella precitata categoria, in particolare: il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità valevoli (cfr. ibidem, consid. 8.4.4) nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr. in merito ai fattori di rischio a titolo esemplificativo anche le sentenze del Tribunale D-4962/2017 dell'11 gennaio 2019 consid. 7.3, E-3603/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4). 8.3 Nella presente disamina il Tribunale constata che, anche considerando la sua origine, la sua appartenenza etnica ed il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi - fermo considerato che quanto gli sarebbe successo in relazione con le violenze allegate da parte dei militari srilankesi è stato ritenuto inverosimile (cfr. consid. 7) - né avrebbe avuto alcun legame con le LTTE (cfr. verbale 2, D54, pag. 6). Le sole evenienze della durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo ritorno nel Paese d'origine senza un eventuale passaporto e di una cicatrice visibile sul (...), non risultano da soli o sommati, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ma confermano tutt'al più che egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). In definitiva, l'insorgente non appare possa essere sospettato dalle autorità del suo paese di voler ravvivare il movimento separatista tamil e sia identificato quale rappresentante un pericolo per l'unità e la coesione nazionali (cfr. anche sentenza del Tribunale E-3603/2019 consid. 4). 8.4 Visto quanto precede, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5). 8.5 Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione della SEM.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, in merito all'ammissibilità della misura, al momento attuale, la situazione generale dei diritti dell'uomo in Sri Lanka non consentirebbe di dichiarare come generalmente illecita l'esecuzione dell'allontanamento in tale Stato. Altresì, a mente della SEM, non sussisterebbero indizi concreti per ritenere che, in caso di rientro nel precitato Paese, l'interessato rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. In relazione all'esigibilità del provvedimento, l'autorità inferiore ha concluso che non vi fossero ostacoli individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non ritenendo la sua esecuzione né ammissibile, né ragionevolmente esigibile. La prima conclusione si imporrebbe in quanto, visti i suoi precedenti fermi ed interrogatori arbitrari, egli rischierebbe di essere nuovamente sottoposto a dei trattamenti inumani e degradanti e potrebbe essere detenuto per anni senza processo ai sensi della legge antiterrorismo tutt'ora in vigore in tale Paese. La misura sarebbe inoltre inesigibile, considerando la recente crisi istituzionale che avrebbe interessato lo Sri Lanka nell'ultimo trimestre dell'anno 2018, oltreché gli attentati avvenuti nel periodo pasquale e lo stato di emergenza decretato in seguito. 10.4 10.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.4.2 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante anche le sue dichiarazioni inverosimili, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi enucleati sopra ai consid. 7 e 8, il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, ritenute le sue dichiarazioni sui suoi motivi d'asilo inverosimili ex art. 7 LAsi, né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. 10.4.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.5 10.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.5.2 La disposizione precitata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese, siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 e relativi riferimenti). 10.5.3 In specie, d'un canto risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Per quanto concerne la crisi politica che ha conosciuto lo Sri Lanka durante l'ultimo trimestre dell'anno 2018, si rileva che la situazione si è nel frattempo stabilizzata, con la dimissione di Mahinda Rajapakse e la reinvestitura di Ranil Wickremesinghe nelle sue funzioni di Primo ministro dello Sri Lanka (cfr. nello stesso senso sentenza del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5). Da allora, lo Sri Lanka non ha riscontrato alcun ulteriore avvenimento politico notoriamente significativo. 10.5.4 D'altro canto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento nel distretto di C._______ - dal quale proviene l'insorgente - è, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale succitata E-1866/2015 consid. 13.3.3). La recente esplosione di violenza nel periodo pasquale nonché la promulgazione dello stato di emergenza il 21 aprile 2019 (poi prorogato nel giugno del 2019), non mutano tale apprezzamento (cfr. in tal senso anche tra le altre: sentenza del Tribunale D-6648/2018 del 16 agosto 2019 consid. 9.2.2). La zona di C._______, a maggioranza tamil, è stata inoltre risparmiata dagli attentati, che hanno invece interessato le regioni di D._______ e dell'Est dello Sri Lanka (cfr. nello stesso senso: sentenza del Tribunale D-3403/2015, D-3540/2018 del 28 maggio 2019 consid. 15.3 con riferimenti ivi citati). 10.5.5 Infine, per quanto concerne la situazione personale del ricorrente, il medesimo risulta ancora relativamente giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 7), non parendo peraltro la (...) all'(...) e la cicatrice sul (...) (cfr. Certificato medico del [...] del Dr. med. G._______; verbale 1, p.to 7.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D55, pag. 7), come sufficientemente importanti, dato che tali lesioni non gli hanno segnatamente impedito di intraprendere un'attività lucrativa negli anni precedenti l'espatrio e senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). L'insorgente vanta inoltre una discreta istruzione e delle solide conoscenze nelle professioni quale (...) - professione da egli appresa - e quale (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; verbale 2, D4, pag. 3; D36 segg., pag. 5). Dipoi, dispone nel suo Paese d'origine di una casa in proprietà, ove tutt'ora risiedono la moglie ed i (...) figli (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D9 seg., pag. 3; D19 segg., pag. 4; D42, pag. 5), come pure di (...) (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 5). Infine, a parte la moglie ed i figli, egli può contare in patria in caso di necessità anche su una rete famigliare formata dal padre e da diversi fratelli, residenti nella sua regione d'origine (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D9 segg., pag. 3 seg.). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l'interessato si reintegrerà senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine. 10.5.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritenersi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.5.7 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese - anche se in parte illeggibile - (cfr. anche verbale 2, D3 seg., pag. 2) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente l'11 settembre 2019.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato l'11 settembre 2019.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: