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D-4962/2017

D-4962/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-11 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. In data (...) maggio 2017 A._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). B. Il richiedente è stato sentito rispettivamente il 16 maggio 2017 durante un'audizione sulle generalità, sul viaggio intrapreso così come sommariamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 16 maggio 2017; di seguito: verbale 1), e il 10 luglio 2017 più approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 10 luglio 2017; di seguito: verbale 2), audizione completata il 14 luglio 2017 (cfr. continuazione del verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 10 luglio 2017; di seguito: verbale 3). Per quanto qui di rilievo, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia e lingua tamil, di confessione induista, con ultimo domicilio a C._______, situato nel distretto di D._______, nella provincia del Nord dello Sri Lanka, dove avrebbe lavorato dal (...) rispettivamente dal (...) sino al suo espatrio in un ristorante di sua proprietà (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; verbale 2; D10 segg., pag. 2 seg.). Egli ha asserito di avere aiutato le LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) tra il (...) ed il (...) per delle attività secondarie quali: l'affissione di manifesti per loro commemorazioni importanti, l'acquisto di beni in un negozio come pure la partecipazione a delle riunioni. Per timore di essere arrestato dalle autorità srilankesi per la sua relazione con le LTTE, dal (...) sino al (...) si sarebbe nascosto presso il domicilio di una (...) a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e verbale 3, D39 segg., pag. 5 seg.). A seguito del ritorno del padre dall'F._______, nel (...) del (...) avrebbero aperto assieme un ristorante. Nel corso del settembre 2016, si sarebbero presentate presso il domicilio del richiedente, cinque persone sconosciute, mascherate ed armate di coltelli, che lo avrebbero minacciato di morte se egli non avesse consegnato loro i soldi che deteneva in banca. Il padre sarebbe deceduto il giorno successivo tale avvenimento, ovvero il (...) settembre 2016, ed egli avrebbe chiuso il ristorante sino al mese di ottobre 2016 a causa del lutto. Nel mese di novembre 2016 egli avrebbe riaperto il locale, ma sarebbe stato nuovamente minacciato nel corso dello stesso mese, dalle medesime cinque persone. Pertanto, dal timore di dover subire delle conseguenze da parte di tali persone, e poiché sarebbe rimasto solo, nel novembre 2016 avrebbe chiuso il locale e si sarebbe recato nella città di G._______ per procurarsi un passaporto nonché per nascondersi in una stanza sino al suo espatrio. In due volte distinte - nel mese di novembre 2016 e nell'aprile 2017 - l'interessato si sarebbe inoltre recato in banca a C._______ per chiudere i suoi conti, fermandosi presso una (...) a H._______ per un giorno nel novembre 2016 rispettivamente per due giorni nel corso dell'aprile 2017. Egli sarebbe espatriato il (...) aprile 2017 dall'aeroporto di G._______ a destinazione di I._______ (J._______), munito del suo passaporto, transitando in seguito per il K._______ e la L._______. Il (...) maggio 2017 il richiedente sarebbe infine partito in direzione dell'Europa, questa volta con un passaporto falsificato (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D10 segg., pag. 2 segg.; verbale 3, D23 segg., pag. 4 segg.). Dopo la sua partenza avrebbe appreso dal cugino (...)., al quale era stata affidata la custodia del ristorante e della sua casa familiare, il quale avrebbe inoltre nel frattempo riaperto il locale del richiedente, che degli agenti del CID (Criminal Investigation Departement) si sarebbero recati diverse volte presso il ristorante per intimidire il cugino e chiedergli dove si trovasse l'interessato. Il medesimo cugino, nel corso di una telefonata, gli avrebbe pure riferito che il giorno seguente la visita del CID, cinque persone sarebbero comparse presso il ristorante, distruggendolo. Quest'ultimo avrebbe pertanto chiuso definitivamente il locale pubblico. Data la concatenazione degli eventi, il richiedente ritiene che le cinque persone che lo avrebbero minacciato e che avrebbero distrutto il suo locale a C._______ sarebbero membri del CID (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 2 segg.; verbale 3, D12 segg., pag. 3 segg.). In caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli teme di essere arrestato da questi ultimi e per la sua vita (cfr. verbale 3, D64 seg., pag. 7). A supporto delle sue allegazioni, A._______ ha prodotto quali mezzi di prova (cfr. atto A17): la sua carta d'identità originale, l'autorizzazione per l'attività commerciale del (...) (di seguito: doc. 1); il certificato di morte del padre (...), rilasciato il (...) (di seguito: doc. 2); il certificato di morte della madre (...) (di seguito: doc. 3); una ricevuta della M._______ del (...) per (...) ([...], [...]; di seguito: doc. 4); una ricevuta della N._______ (O._______) del (...) per un importo di (...) (di seguito: doc. 5); la conferma di apertura del conto (...), no. (...), del (...) (di seguito: doc. 6); la ricevuta di deposito di (...) della P._______ del (...), no. (...) (di seguito: doc. 7); la ricevuta di deposito di (...) ([...]) della M._______ del (...) (di seguito: doc. 8); l'atto di proprietà del terreno in (...), C._______, datato (...) (di seguito: doc. 9). C. Con decisione dell'8 agosto 2017, notificata in medesima data all'interessato (cfr. atto A23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo in ragione dell'inverosimiglianza e dell'irrilevanza dei motivi d'asilo invocati, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinando l'esecuzione dello stesso allontanamento. D. L'interessato ha impugnato la decisione precitata con ricorso del 4 settembre 2017 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 5 settembre 2017) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in alternativa ha chiesto che venga riconosciuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esonero dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Con il ricorso l'insorgente ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova 5 fotografie a colori (cfr. atto A17; di seguito: doc. 10), che attesterebbero della distruzione del ristorante del ricorrente. E. Con decisione incidentale del 18 maggio 2018, il Tribunale ha deciso che il presente procedimento si svolgesse in lingua italiana, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura, ed ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che la sua indigenza fosse dimostrata con la relativa attestazione entro il 4 giugno 2018, o alternativamente ed entro lo stesso termine, lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. L'insorgente ha dato seguito alla richiesta del Tribunale con scritto del 29 maggio 2018, producendo l'attestazione d'indigenza. F. Invitata a determinarsi sul gravame, con risposta del 7 giugno 2018, la SEM ha proposto di respingere il ricorso. L'autorità inferiore, riferendosi agli elementi d'inverosimiglianza già rilevati nella decisione querelata, ha ribadito che i mezzi prodotti dal ricorrente in fase di procedura, come pure le fotografie prodotte con il ricorso, non proverebbero le allegazioni vaghe ed inverosimili rilasciate dal medesimo. G. Il 26 giugno 2018 il ricorrente ha presentato la sua replica, riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni già presentate con il ricorso, nonché adducendo che egli avrebbe portato delle prove indirette della verosimiglianza delle sue dichiarazioni inerenti i motivi d'asilo esposti, le prove dirette delle persecuzioni da lui subite, auspicate dalla SEM, essendo invero impossibili da fornire. H. Con duplica del 13 luglio 2018 - inviata dal Tribunale per conoscenza all'insorgente per il tramite dell'ordinanza del 19 luglio 2018 - l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni esposte negli scritti precedenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in materia d'asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). Il Tribunale si baserà in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per determinare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati).

E. 4 Nella propria decisione dell'8 agosto 2017 la SEM ha anzitutto constatato come l'interessato non sarebbe riuscito a spiegare la sfera d'attività degli agenti del CID e come mai questi ultimi lo avrebbero minacciato, per ottenere i soldi depositati sul suo conto, o ancora lo sarebbero venuti a cercare dopo il suo espatrio ed avrebbero distrutto il suo ristorante. Inoltre, egli non avrebbe intrapreso alcunché per assumere informazioni in merito al CID ed agli eventi a lui successi, malgrado le sue allegazioni siano fondate soltanto su delle ipotesi non suffragate da alcun elemento fondato e concreto. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prime cure ha rilevato come non sarebbe credibile che egli, se fosse stato realmente oggetto di persecuzioni nel suo Paese d'origine, abbia discusso con il cugino della distruzione del ristorante soltanto durante la terza telefonata intercorsa con lui, senza più sollevare l'argomento nelle telefonate successive, e mostrandosi pertanto disinteressato a quanto gli sarebbe accaduto. Inoltre, a mente della SEM, il richiedente non avrebbe fornito una spiegazione logica e circostanziata delle modalità con cui le persone che lo avrebbero minacciato sarebbero venute a conoscenza del suo saldo bancario, come pure non avrebbe spiegato le ragioni del movente di queste ultime e dell'impossibilità di rivolgersi alle autorità srilankesi per richiedere protezione contro tali atti. Inoltre, egli non sarebbe riuscito a chiarire come il cugino avrebbe rilevato l'attività del ristorante. Per quanto concerne i mezzi di prova presentati dall'insorgente, gli stessi non avrebbero alcun legame con i motivi d'asilo da lui invocati ed al contrario confermerebbero l'assenza di allegazioni circostanziate nel suo racconto. Alla luce degli elementi evidenziati, l'autorità di prima istanza sostiene che gli eventi addotti dall'insorgente non sarebbero stati vissuti da lui personalmente e che le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Circa il sostegno che il ricorrente avrebbe prestato alle LTTE dal (...) al (...), la SEM rimarca che sia per il tempo trascorso da tali avvenimenti che la mancanza di qualsiasi problematica con le autorità srilankesi o con terze persone, non vi sarebbe uno stretto nesso di causalità temporale ed oggettivo tra le persecuzioni addotte dall'insorgente ed il suo espatrio. La SEM conclude sostenendo che, posta l'assenza di verosimiglianza di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, non emergerebbe inoltre dagli atti nessun elemento di rischio per l'insorgente di subire un pregiudizio pertinente ex art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in Sri Lanka.

E. 5 Il ricorrente nel proprio gravame, dopo aver ricordato e precisato alcuni fatti, contesta le tesi della SEM. Egli avrebbe infatti descritto sufficientemente la funzione degli agenti del CID e per quali motivi essi lo avrebbero minacciato e richiesto un versamento in danaro, invero che egli era relativamente abbiente e che gli stessi avrebbero scoperto il suo saldo importante sul conto bancario. Non sarebbe inoltre assolutamente sorprendente che tali agenti, grazie ai loro mezzi di informazione ed alla loro posizione di potere, abbiano avuto accesso alle informazioni riguardanti il suo conto. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene che, visto l'evolversi degli eventi narrati, in particolare essendosi gli agenti del CID identificati come tali presso il cugino del ricorrente dopo la sua partenza ed essendoci una caserma degli stessi nei pressi del ristorante dell'insorgente, il sospetto che questi ultimi siano all'origine delle minacce ricevute e della distruzione del suo locale, sarebbe fondato. A mente dell'interessato, non sarebbe dipoi comprensibile perché, secondo la SEM, egli avrebbe dovuto discutere della distruzione del ristorante anche successivamente alla terza telefonata con il cugino, essendo l'attività conclusa. La devastazione del suo locale sarebbe inoltre provata dalle fotografie prodotte con il gravame. A differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, sarebbe pertanto giustificabile che il ricorrente, per timore delle conseguenze, sia fuggito dallo Sri Lanka invece di rivolgersi alle autorità di tale Paese. Le medesime non lo avrebbero invero aiutato, anzi egli avrebbe corso il rischio di aggravare la sua situazione, tenuto conto anche della posizione di potere che deterrebbe il CID. Il ricorrente evidenzia infine come, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto avrebbe un profilo ritenuto a rischio. Quali fattori di rischio di subire una persecuzione pertinente ai fini dell'asilo, vi sarebbe infatti il suo pregresso sostegno alle LTTE, le problematiche avute con il CID, l'età del ricorrente come pure il fatto che il fratello dell'insorgente, con il quale egli mantiene degli stretti contatti, è stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Alla luce di tali elementi, gli dovrebbe pertanto essere riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.

E. 6 Il Tribunale ritiene giudizioso analizzare preliminarmente il tenore delle allegazioni rilasciate dall'interessato nell'ambito della procedura d'asilo sfociata nella decisione avversata.

E. 6.1 A questo proposito occorre rammentare che, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr. anche DTAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono quindi sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Le allegazioni saranno pertanto verosimili se, sui punti essenziali, esse sono sufficientemente fondate (o consistenti), concludenti (o costanti e coerenti) e plausibili e che il ricorrente sia personalmente credibile (cfr. tra le altre: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 2.3).

E. 6.3.1 Quand'anche la verosimiglianza autorizzi l'obiezione ed il dubbio, tuttavia questi ultimi dovranno apparire, da un punto di vista oggettivo meno importanti che gli elementi a favore della probabilità delle allegazioni. Al momento dell'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni fattuali di un richiedente l'asilo, l'autorità dovrà procedere alla ponderazione degli elementi d'inverosimiglianza, generando un'impressione d'insieme e determinando, tra gli elementi militanti a favore o a sfavore di tale verosimiglianza, quelli che prevalgono (cfr. DTAF 2012/5 consid. 2.2; DTAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 6.3.2 Venendo al caso che ci occupa, occorre anzitutto constatare come, per quanto concerne le minacce che il ricorrente riferisce avere avuto da cinque persone facenti parte del CID e la loro richiesta di denaro, l'interessato, nell'ambito della prima audizione federale, ha asserito dapprima che tali persone si sarebbero presentate soltanto una volta presso il suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Ciò risulta però incompatibile con quanto da lui dichiarato in seguito nella stessa audizione sulle generalità, ovvero che le medesime persone si sarebbero nuovamente presentate due volte nel novembre 2016 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Sempre a tal riguardo, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha per di più fornito una terza versione, asserendo che sarebbero venuti a minacciarlo ogni giorno, e non solo avrebbero minacciato lui e richiesto i soldi sul suo conto, ma avrebbero minacciato ed esatto lo stesso dal padre (cfr. verbale 2, D12, pag. 3). Del resto anche le sue affermazioni circa quanto sarebbe accaduto successivamente la chiusura definitiva del ristorante risultano contraddittorie. Nell'ambito della prima audizione, egli ha infatti allegato che subito dopo la chiusura del locale, egli si sarebbe recato al domicilio di una (...) e nel (...) 2017 a G._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.02 e p.to 7.01, pag. 7). Chiamato ad esprimersi al riguardo anche durante l'audizione complementare, l'interessato ha invece asserito di essere rimasto a casa della (...) unicamente un giorno nel novembre 2016 e due giorni nell'aprile del 2017, e di aver trascorso il resto del tempo, ovvero dal (...) novembre 2016 sino al suo espatrio nell'aprile 2017, nascosto in una stanza a G._______ (cfr. verbale 3, D23 segg., pag. 4).

E. 6.3.3 Sia quel che sia, quanto risulta forse più eclatante nelle dichiarazioni dell'interessato è la pressoché totale inconsistenza delle sue allegazioni a proposito delle pressioni e minacce di cui avrebbe fatto oggetto. Per quanto concerne le visite al suo domicilio, le dichiarazioni risultano confuse e prive di sostanza tanto che non si riesce a comprendere chi realmente si sarebbe presentato per minacciarlo e per chiedergli dei soldi, dato che le sue supposizioni in merito risultano divergenti. Invero, se dapprima egli ha affermato si trattasse di cinque persone sconosciute (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 4), nel corso della seconda audizione ha poi modificato la sua versione sostenendo si trattasse del CID (cfr. verbale 2, D65, pag. 7 e D72 segg., pag. 8) o alternativamente delle persone inviate da parte di quest' ultimo (cfr. verbale 2, D43, pag. 5, D65, pag. 7 seg.). Chiamato a giusta ragione a specificare per quale motivo pensasse che le cinque persone che l'avrebbero minacciato per ottenere dei soldi fossero membri del CID e fossero pure le stesse che si sarebbero ripresentate a seguito della sua partenza per distruggere il ristorante, egli ha dichiarato: "Dopo due settimane sono ricomparsi i CID e hanno chiesto dove fosse Q._______ [...]. In una sola giornata, sono passati ben dieci volte a chiedere dove fossi e il giorno dopo, sono ricomparse cinque persone per distruggere il ristorante. Vicino a casa abbiamo un campo dove ci sono i CID, questo è anche quello che credevo fossero stati loro ad aver inviato le cinque persone" (cfr. verbale 2, D43, pag. 5) e più avanti: "Perché dopo le domande del CID, queste persone si sono fatte vedere al ristorante, non hanno fatto nessuna domanda, sono entrati e hanno rotto tutto" (cfr. verbale 2, D73, pag. 8). Non di meno, anche riguardo alle modalità utilizzate dai presunti autori delle minacce per conoscere il suo conto, l'insorgente ha proseguito con allegazioni inconcludenti. In merito ha invero asserito che le cinque persone gli avrebbero riferito di avere utilizzato il numero della sua carta d'identità per vedere il suo saldo ed in più, dal loro tenore di vita e dagli aiuti che prodigavano ai meno abbienti, sapevano che la sua famiglia stesse economicamente bene (cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 7). Anche riguardo al motivo alla base delle ricerche del CID dopo la sua partenza, il ricorrente non si è dimostrato maggiormente chiarificatore, riferendo dapprima che non ne conoscerebbe la ragione, per poi tuttavia asserire potesse dipendere dall'aiuto da lui prestato alle LTTE (cfr. verbale 2, D70, pag. 9), ed ancora che il cugino non avrebbe voluto questionare le persone che lo cercavano per timore e per evitare delle conseguenze (cfr. verbale 2, D78, pag. 78). Infine, interrogato in merito ai motivi per cui egli non avrebbe denunciato tali fatti alle autorità del suo paese d'origine, le sue allegazioni in merito risultano contraddittorie. Egli ha invero in un primo momento asserito che altrimenti avrebbe rischiato maggiori problematiche e che comunque poteva vivere anche senza denunciare gli stessi, in quanto economicamente lui e la sua famiglia stavano bene (cfr. verbale 1, p.to 7.01). Ciò che risulta parzialmente in antitesi con quanto affermato in seguito, asserendo che sarebbe stato il padre a temere di denunciare i fatti successi alla polizia poiché temeva ulteriori conseguenze (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) ed in contraddizione con quanto riferito in una terza versione, ovvero che gli autori delle minacce lo avrebbero dissuaso dal denuciarli in polizia (cfr. verbale 2, D79, pag. 9 e D31, pag. 4).

E. 6.3.4 Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Risulta invero per lo meno irragionevole il comportamento che egli avrebbe tenuto la seconda volta che gli autori delle minacce si sarebbero presentati al ristorante. Egli invero allega che al sopraggiungere della polizia, la quale stava venendo a bere il caffè presso il suo locale, non solo i suoi assalitori ma anche lui si sarebbe dato alla fuga chiudendo immantinente il ristorante (cfr. verbale 2, D35 seg., pag. 5). Tale procedere risulta incredibile, in quanto è lecito che una persona vittima di minacce continue come quelle del ricorrente, nel vedere la polizia sarebbe rimasta sul posto per spiegare l'accaduto e denunciare eventualmente i fatti accadutole, e non di avere la lucidità di chiudere subito il locale - tra l'altro dove lavoravano anche altri (...) dipendenti (cfr. verbale 2, D18, pag. 3) e dove non vi è da escludere vi fossero pure degli avventori - e darsi alla fuga come i suoi assalitori. Risulta inoltre inconcepibile che se le autorità del suo Paese d'origine lo stessero realmente cercando, sia per farsi consegnare del denaro, che per motivi legati al suo aiuto pregresso alle LTTE, abbiano atteso sino alla sua partenza dallo Sri Lanka per andare alla sua ricerca. Invero, esse avrebbero avuto sia il modo che il tempo di trovarlo, fermo considerato in particolare il fatto che egli abbia potuto recarsi tranquillamente in banca vicino al suo domicilio per chiudere i suoi conti bancari una volta nel mese di novembre 2016 ed una seconda volta nell'aprile 2017 e rimanere presso una (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4), nonché sarebbe espatriato legalmente con il suo passaporto dall'aeroporto di G._______ senza essere sottoposto a dei controlli particolari (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6).

E. 6.3.5 In definitiva, ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro che la versione dei fatti resa dall'interessato non possa essere ritenuta, da un punto di vista oggettivo, come in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). I mezzi di prova prodotti dall'insorgente sia nel corso di procedura della prima istanza (cfr. doc. 1 - doc. 9) che con il ricorso (cfr. doc. 10), in quanto non sono atti né a provare né a rendere verosimili le sue allegazioni in merito alle persecuzioni in cui sarebbe incorso in patria, non sono atti a modificare il giudizio precitato del Tribunale.

E. 6.4 A titolo abbandanziale, il Tribunale ritiene che quandanche le dichiarazioni del ricorrente circa le minacce ricevute da persone sconosciute perché egli versasse loro la somma di denaro depositata sul suo conto bancario, nonché che le stesse persone si sarebbero in seguito alla sua partenza presentate nuovamente per distruggere il locale, fossero ritenute veritiere, tali atti sarebbero con verosimiglianza preponderante da classificare quale motivo criminale e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-5754/2018 del 29 novembre 2018 consid. 6.4.2). In tale contesto, non risulta inoltre credibile che egli abbia preferito correre il rischio di un espatrio dal suo Paese d'origine, con inoltre l'organizzazione che lo stesso ha comportato nei mesi precedenti (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D52 segg., pag. 6; verbale 3, D15 segg., pag. 3 segg.), soltanto per le ripercussioni che poteva avere dalle persone che lo minacciavano (cfr. verbale 2, D79, pag. 9), invece che denunciare i fatti alle autorità preposte. Con queste ultime non aveva difatti mai riscontrato alcuna problematica (cfr. verbale 3, D53 seg., pag. 6) ed inoltre non sospettava ancora avessero qualsivoglia relazione con il CID (cfr. verbale 2, D65, pag. 7).

E. 6.5 Per quanto concerne il sostegno che l'insorgente avrebbe prestato alle LTTE dal (...) al (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 3, D39 segg., pag. 5 segg.), malgrado egli affermi di essersi nascosto dal (...) al (...) presso una (...) per timore di essere arrestato ed ucciso a causa di questa sua relazione con le LTTE (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D50 segg., pag. 6 seg.), a ragione la SEM nella decisione impugnata ritiene che non vi sia più un nesso causale temporale e materiale tra il sostegno prestato alle LTTE e l'espatrio dell'insorgente. Quest'ultimo invero, non svolgeva alcun ruolo di primo piano per le LTTE, principalmente partecipando alle loro riunioni ed all'affissione di manifesti per le commemorazioni importanti delle stesse (cfr. verbale 3, D39 segg., pag. 5 seg.). Egli non ha inoltre mai avuto alcun contatto o problematica con le autorità srilankesi (cfr. verbale 3, D53 seg., pag. 6), avendo tra l'altro potuto aprire un locale ed esercitare un'attività lavorativa dal (...) sino al suo espatrio, senza alcun evento significativo (cfr. verbale 3, D52 segg., pag. 6 seg.), essendo ricordato che quanto successo con il CID prima e dopo l'espatrio è stato ritenuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6.3 e 6.4). Non è quindi in alcun caso stabilito che egli sia sospettato dalle autorità srilankesi di avere avuto dei legami con le LTTE. Il nesso causale materiale tra gli eventi narrati e la fuga dell'insorgente, risulta pertanto interrotto, posto anche come il suo timore di essere perseguitato al momento dell'espatrio non fosse da ricondurre al suo sostegno alle LTTE bensì alle presunte minacce ricevute dagli agenti del CID, ritenute inverosimili (cfr. in merito anche: DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1). Il lungo periodo trascorso dall'insorgente in patria dopo il suo sostegno alle LTTE, risulta infine uscire chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza in merito per riconoscergli la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), essendo intervenuto ben oltre i dodici mesi anche da quando l'insorgente ha aperto il locale.

E. 6.6 Tenuto conto di tutto quanto precede, il ricorrente non ha reso verosimile né prima della sua partenza dallo Sri Lanka, né al suo ritorno, di essere esposto a dei pregiudizi pertinenti in materia d'asilo. Pertanto il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7.1 Rimane tuttavia da esaminare se l'interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"), tenuto conto dei fattori di rischio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6).

E. 7.2 Il richiedente che invoca un rischio di persecuzione nel suo paese d'origine o di provenienza, provocato unicamente dalla sua partenza da tale paese oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza, si prevale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi dell'art. 54 LAsi. Sono in particolare considerati come dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi della predetta norma, le attività politiche indesiderate intraprese durante l'esilio, la partenza illegale dal paese ("Republikflucht"), la presentazione di una domanda d'asilo all'estero, allorché fondano un rischio di persecuzione futura dell'interessato (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e riferimenti citati). Gli stessi sono da distinguere dai motivi oggettivi posteriori alla fuga che non derivano dal comportamento del ricorrente. L'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente, che si è visto riconoscere la qualità di rifugiato sulla base di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, risulta essere inammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20, nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2019; cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).

E. 7.3 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata (cfr. consid. 7.1), il Tribunale ha proceduto ad un'analisi attualizzata della situazione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8). Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka in partenza dall'Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale, alfine di valutare i rischi di seri pregiudizi - sotto forma di arresto e di tortura - incorsi dai richiedenti srilankesi che rientrano nel loro paese d'origine, ha definito diversi fattori di rischio, suddividendoli in due categorie distinte.

E. 7.3.1 D'un canto il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti forti, che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. In tale categoria sono classificati i seguenti fattori:

- l'iscrizione nella "Stop List", utilizzata dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo, o sulla "Watch List" (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1);

- l'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1);

- un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1).

E. 7.3.2 D'altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. Tuttavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo le fattispecie, i fattori di rischio deboli possono essere pure combinati tra di loro e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Rientrano in tale categoria i seguenti fattori:

- il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità valevoli (cfr. ibidem, consid. 8.4.4);

- il rinvio forzato od il rimpatrio con l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM, cfr. ibidem, consid. 8.4.4);

- la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr. anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.3.2).

E. 7.3.3 Risulta inoltre necessario rilevare che non è possibile definire un gruppo di persone a rischio in base alla loro età anagrafica, in quanto delle persone che sono state arrestate e torturate in Sri Lanka avevano un'età che spaziava dai 19 ai 51 anni, ciò che costituisce una forchetta troppo ampia. Si constata tuttavia che una persona vicina alla trentina incorre statisticamente un rischio un po' più elevato che le altre persone, di subire dei seri pregiudizi in caso di un suo ritorno nel paese (cfr. ibidem, consid. 9.2.4).

E. 7.4 Nella presente disamina, il ricorrente allega nel ricorso quali fattori rilevanti in materia d'asilo: la sua attività precedente con le LTTE, le minacce ricevute prima e dopo l'espatrio da parte del CID, la sua età anagrafica, nonché il fatto che egli abbia degli stretti contatti con il fratello, che sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Il Tribunale constata che il ricorrente, seppure di etnia tamil e con dei pregressi contatti con le LTTE - già ritenuti irrilevanti (cfr. supra consid. 6.5) - non ha mai preso personalmente parte ad attività politiche in esilio e non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi, fermo considerato che quanto gli sarebbe successo in relazione con il CID e con terze persone è stato ritenuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6.3 e 6.4). La sua sola relazione con il fratello riconosciuto in Svizzera quale rifugiato, non può essere assunto quale fattore determinante. Non risulta pertanto da ammettere che l'interessato, in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, possa entrare nel mirino delle autorità srilankesi. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'insorgente in definitiva non appare possa essere sospettato dalle autorità del suo paese di voler ravvivare il movimento separatista tamil e sia identificato quale rappresentante un pericolo per l'unità e la coesione nazionali (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4).

E. 7.5 Proseguendo nell'analisi, il fatto che egli sia di etnia tamil, abbia (...) anni (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 9.2.4) ed originario della provincia del Nord come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo ritorno senza il possesso di un passaporto, non costituiscono da soli, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ma confermano tutt'al più che egli possa attirare su di lui l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). Il ritorno del ricorrente in Sri Lanka senza il possesso di un passaporto, potrebbe inoltre esporlo a dover versare una multa da 50'000 a 100'000 rupie, sanzione che non può però essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Pertanto, in assenza di fattori di rischio elevati, con i quali tali fattori di rischio deboli potrebbero essere combinati, così come in assenza di fattori di rischio deboli determinanti, il ricorrente non può prevalersi, nelle circostanze particolari del caso di specie, di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5; sentenza E-350/2017 consid. 4.5).

E. 7.6 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il timore del ricorrente di dover subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi per dei motivi posteriori alla sua fuga, in caso di un ritorno nel suo paese d'origine, non è oggettivamente fondato. Il suo ricorso, in quanto contesta il rifiuto del riconoscimento della sua qualità di rifugiato, va pertanto pure respinto e la decisione avversata confermata anche in merito a tale punto in questione.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi, come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.3 Pertanto, anche in merito alla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 10.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate al suo ritorno nel paese d'origine.

E. 10.3 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è pertanto ammissibile.

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 11.3 E' notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di G._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), e questo anche malgrado la crisi politica recentemente instauratasi nel paese. Inoltre il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata (consid. 13.2 - 13.4) ha proceduto ad un'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24. Nella stessa ha segnatamente confermato che l'esecuzione di un allontanamento è in principio ragionevolmente esigibile nelle province del Nord (consid. 13.3) e dell'Est dello Sri Lanka (consid. 13.4) - all'eccezione della regione del Vanni (cfr. per la delimitazione geografica DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1; situazione nel frattempo attualizzata nella sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - così come nelle altre regioni del paese (cfr. ultimo par. del consid. 13.1.2; DTAF 2011/24 consid. 13.3).

E. 11.4 Nel caso specifico, il ricorrente è originario della provincia del Nord dello Sri Lanka, con ultimo domicilio a C._______, situato nel distretto di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07 pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4). Pertanto, secondo la giurisprudenza succitata, il ritorno dell'interessato in tale regione d'origine risulta ragionevolmente esigibile. Inoltre, a differenza di quanto sostiene il ricorrente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 8; cfr. anche in merito: verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D56 segg., pag. 6), egli non sarebbe esposto all'isolamento sociale ed alla povertà. Malgrado non disponga in patria più dei genitori ed il fratello sarebbe in Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 3.01 e p.to 3.02, pag. 5), egli può invero contare in patria su una rete parentale, formata da zii, zie e cugini abbastanza estesa, anche nella sua regione d'origine, che l'hanno anche già aiutato in passato (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.; verbale 3, D12 segg., pag. 3 segg.). Oltracciò egli è giovane e gode di buona salute, non parendo peraltro gli errori di (...) nella (...) ([...]) allegati sia nel gravame che nell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, p.to 1.17.03, pag. 3), sufficientemente importanti, dato che i medesimi non gli hanno segnatamente impedito di intraprendere un'attività lucrativa senza alcuna difficoltà apparente dal (...) sino alla fine del 2016. Egli dispone inoltre di una formazione di base (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), di un'esperienza pratica di più anni quale (...) e (...) di un ristorante, nonché di una buona disponibilità economica nel suo paese, viste le dichiarazioni dell'insorgente e gli estratti dei conti e di deposito prodotti dal medesimo (cfr. verbale 3, D5 segg., pag. 2 seg. e D23 segg., pag. 4; atto A17). Il ricorrente risulta quindi in grado di lavorare, con una buona disponibilità finanziaria con una rete familiare e sociale nella sua regione d'origine, che gli permetterà di reinstallarvisi senza incontrare eccessive difficoltà.

E. 11.5 Il rientro dell'interessato in Sri Lanka è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 12 Infine, il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese (cfr. anche verbale 3, D5, pag. 2) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio. L'esecuzione del rinvio risulta pertanto pure possibile (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 Ne consegue che il ricorso, anche per quanto contesta la decisione di allontanamento e di esecuzione dello stesso, deve essere pure respinto.

E. 14 Alla luce di tutto quanto sopra, ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 15.Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 maggio 2018, non sono riscosse spese. 16.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4962/2017 Sentenza dell'11 gennaio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 agosto 2017 / N (...). Fatti: A. In data (...) maggio 2017 A._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). B. Il richiedente è stato sentito rispettivamente il 16 maggio 2017 durante un'audizione sulle generalità, sul viaggio intrapreso così come sommariamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 16 maggio 2017; di seguito: verbale 1), e il 10 luglio 2017 più approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 10 luglio 2017; di seguito: verbale 2), audizione completata il 14 luglio 2017 (cfr. continuazione del verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 10 luglio 2017; di seguito: verbale 3). Per quanto qui di rilievo, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia e lingua tamil, di confessione induista, con ultimo domicilio a C._______, situato nel distretto di D._______, nella provincia del Nord dello Sri Lanka, dove avrebbe lavorato dal (...) rispettivamente dal (...) sino al suo espatrio in un ristorante di sua proprietà (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; verbale 2; D10 segg., pag. 2 seg.). Egli ha asserito di avere aiutato le LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) tra il (...) ed il (...) per delle attività secondarie quali: l'affissione di manifesti per loro commemorazioni importanti, l'acquisto di beni in un negozio come pure la partecipazione a delle riunioni. Per timore di essere arrestato dalle autorità srilankesi per la sua relazione con le LTTE, dal (...) sino al (...) si sarebbe nascosto presso il domicilio di una (...) a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e verbale 3, D39 segg., pag. 5 seg.). A seguito del ritorno del padre dall'F._______, nel (...) del (...) avrebbero aperto assieme un ristorante. Nel corso del settembre 2016, si sarebbero presentate presso il domicilio del richiedente, cinque persone sconosciute, mascherate ed armate di coltelli, che lo avrebbero minacciato di morte se egli non avesse consegnato loro i soldi che deteneva in banca. Il padre sarebbe deceduto il giorno successivo tale avvenimento, ovvero il (...) settembre 2016, ed egli avrebbe chiuso il ristorante sino al mese di ottobre 2016 a causa del lutto. Nel mese di novembre 2016 egli avrebbe riaperto il locale, ma sarebbe stato nuovamente minacciato nel corso dello stesso mese, dalle medesime cinque persone. Pertanto, dal timore di dover subire delle conseguenze da parte di tali persone, e poiché sarebbe rimasto solo, nel novembre 2016 avrebbe chiuso il locale e si sarebbe recato nella città di G._______ per procurarsi un passaporto nonché per nascondersi in una stanza sino al suo espatrio. In due volte distinte - nel mese di novembre 2016 e nell'aprile 2017 - l'interessato si sarebbe inoltre recato in banca a C._______ per chiudere i suoi conti, fermandosi presso una (...) a H._______ per un giorno nel novembre 2016 rispettivamente per due giorni nel corso dell'aprile 2017. Egli sarebbe espatriato il (...) aprile 2017 dall'aeroporto di G._______ a destinazione di I._______ (J._______), munito del suo passaporto, transitando in seguito per il K._______ e la L._______. Il (...) maggio 2017 il richiedente sarebbe infine partito in direzione dell'Europa, questa volta con un passaporto falsificato (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D10 segg., pag. 2 segg.; verbale 3, D23 segg., pag. 4 segg.). Dopo la sua partenza avrebbe appreso dal cugino (...)., al quale era stata affidata la custodia del ristorante e della sua casa familiare, il quale avrebbe inoltre nel frattempo riaperto il locale del richiedente, che degli agenti del CID (Criminal Investigation Departement) si sarebbero recati diverse volte presso il ristorante per intimidire il cugino e chiedergli dove si trovasse l'interessato. Il medesimo cugino, nel corso di una telefonata, gli avrebbe pure riferito che il giorno seguente la visita del CID, cinque persone sarebbero comparse presso il ristorante, distruggendolo. Quest'ultimo avrebbe pertanto chiuso definitivamente il locale pubblico. Data la concatenazione degli eventi, il richiedente ritiene che le cinque persone che lo avrebbero minacciato e che avrebbero distrutto il suo locale a C._______ sarebbero membri del CID (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 2 segg.; verbale 3, D12 segg., pag. 3 segg.). In caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli teme di essere arrestato da questi ultimi e per la sua vita (cfr. verbale 3, D64 seg., pag. 7). A supporto delle sue allegazioni, A._______ ha prodotto quali mezzi di prova (cfr. atto A17): la sua carta d'identità originale, l'autorizzazione per l'attività commerciale del (...) (di seguito: doc. 1); il certificato di morte del padre (...), rilasciato il (...) (di seguito: doc. 2); il certificato di morte della madre (...) (di seguito: doc. 3); una ricevuta della M._______ del (...) per (...) ([...], [...]; di seguito: doc. 4); una ricevuta della N._______ (O._______) del (...) per un importo di (...) (di seguito: doc. 5); la conferma di apertura del conto (...), no. (...), del (...) (di seguito: doc. 6); la ricevuta di deposito di (...) della P._______ del (...), no. (...) (di seguito: doc. 7); la ricevuta di deposito di (...) ([...]) della M._______ del (...) (di seguito: doc. 8); l'atto di proprietà del terreno in (...), C._______, datato (...) (di seguito: doc. 9). C. Con decisione dell'8 agosto 2017, notificata in medesima data all'interessato (cfr. atto A23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo in ragione dell'inverosimiglianza e dell'irrilevanza dei motivi d'asilo invocati, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinando l'esecuzione dello stesso allontanamento. D. L'interessato ha impugnato la decisione precitata con ricorso del 4 settembre 2017 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 5 settembre 2017) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in alternativa ha chiesto che venga riconosciuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esonero dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Con il ricorso l'insorgente ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova 5 fotografie a colori (cfr. atto A17; di seguito: doc. 10), che attesterebbero della distruzione del ristorante del ricorrente. E. Con decisione incidentale del 18 maggio 2018, il Tribunale ha deciso che il presente procedimento si svolgesse in lingua italiana, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura, ed ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che la sua indigenza fosse dimostrata con la relativa attestazione entro il 4 giugno 2018, o alternativamente ed entro lo stesso termine, lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. L'insorgente ha dato seguito alla richiesta del Tribunale con scritto del 29 maggio 2018, producendo l'attestazione d'indigenza. F. Invitata a determinarsi sul gravame, con risposta del 7 giugno 2018, la SEM ha proposto di respingere il ricorso. L'autorità inferiore, riferendosi agli elementi d'inverosimiglianza già rilevati nella decisione querelata, ha ribadito che i mezzi prodotti dal ricorrente in fase di procedura, come pure le fotografie prodotte con il ricorso, non proverebbero le allegazioni vaghe ed inverosimili rilasciate dal medesimo. G. Il 26 giugno 2018 il ricorrente ha presentato la sua replica, riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni già presentate con il ricorso, nonché adducendo che egli avrebbe portato delle prove indirette della verosimiglianza delle sue dichiarazioni inerenti i motivi d'asilo esposti, le prove dirette delle persecuzioni da lui subite, auspicate dalla SEM, essendo invero impossibili da fornire. H. Con duplica del 13 luglio 2018 - inviata dal Tribunale per conoscenza all'insorgente per il tramite dell'ordinanza del 19 luglio 2018 - l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni esposte negli scritti precedenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in materia d'asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). Il Tribunale si baserà in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per determinare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati).

4. Nella propria decisione dell'8 agosto 2017 la SEM ha anzitutto constatato come l'interessato non sarebbe riuscito a spiegare la sfera d'attività degli agenti del CID e come mai questi ultimi lo avrebbero minacciato, per ottenere i soldi depositati sul suo conto, o ancora lo sarebbero venuti a cercare dopo il suo espatrio ed avrebbero distrutto il suo ristorante. Inoltre, egli non avrebbe intrapreso alcunché per assumere informazioni in merito al CID ed agli eventi a lui successi, malgrado le sue allegazioni siano fondate soltanto su delle ipotesi non suffragate da alcun elemento fondato e concreto. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prime cure ha rilevato come non sarebbe credibile che egli, se fosse stato realmente oggetto di persecuzioni nel suo Paese d'origine, abbia discusso con il cugino della distruzione del ristorante soltanto durante la terza telefonata intercorsa con lui, senza più sollevare l'argomento nelle telefonate successive, e mostrandosi pertanto disinteressato a quanto gli sarebbe accaduto. Inoltre, a mente della SEM, il richiedente non avrebbe fornito una spiegazione logica e circostanziata delle modalità con cui le persone che lo avrebbero minacciato sarebbero venute a conoscenza del suo saldo bancario, come pure non avrebbe spiegato le ragioni del movente di queste ultime e dell'impossibilità di rivolgersi alle autorità srilankesi per richiedere protezione contro tali atti. Inoltre, egli non sarebbe riuscito a chiarire come il cugino avrebbe rilevato l'attività del ristorante. Per quanto concerne i mezzi di prova presentati dall'insorgente, gli stessi non avrebbero alcun legame con i motivi d'asilo da lui invocati ed al contrario confermerebbero l'assenza di allegazioni circostanziate nel suo racconto. Alla luce degli elementi evidenziati, l'autorità di prima istanza sostiene che gli eventi addotti dall'insorgente non sarebbero stati vissuti da lui personalmente e che le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Circa il sostegno che il ricorrente avrebbe prestato alle LTTE dal (...) al (...), la SEM rimarca che sia per il tempo trascorso da tali avvenimenti che la mancanza di qualsiasi problematica con le autorità srilankesi o con terze persone, non vi sarebbe uno stretto nesso di causalità temporale ed oggettivo tra le persecuzioni addotte dall'insorgente ed il suo espatrio. La SEM conclude sostenendo che, posta l'assenza di verosimiglianza di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, non emergerebbe inoltre dagli atti nessun elemento di rischio per l'insorgente di subire un pregiudizio pertinente ex art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in Sri Lanka.

5. Il ricorrente nel proprio gravame, dopo aver ricordato e precisato alcuni fatti, contesta le tesi della SEM. Egli avrebbe infatti descritto sufficientemente la funzione degli agenti del CID e per quali motivi essi lo avrebbero minacciato e richiesto un versamento in danaro, invero che egli era relativamente abbiente e che gli stessi avrebbero scoperto il suo saldo importante sul conto bancario. Non sarebbe inoltre assolutamente sorprendente che tali agenti, grazie ai loro mezzi di informazione ed alla loro posizione di potere, abbiano avuto accesso alle informazioni riguardanti il suo conto. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene che, visto l'evolversi degli eventi narrati, in particolare essendosi gli agenti del CID identificati come tali presso il cugino del ricorrente dopo la sua partenza ed essendoci una caserma degli stessi nei pressi del ristorante dell'insorgente, il sospetto che questi ultimi siano all'origine delle minacce ricevute e della distruzione del suo locale, sarebbe fondato. A mente dell'interessato, non sarebbe dipoi comprensibile perché, secondo la SEM, egli avrebbe dovuto discutere della distruzione del ristorante anche successivamente alla terza telefonata con il cugino, essendo l'attività conclusa. La devastazione del suo locale sarebbe inoltre provata dalle fotografie prodotte con il gravame. A differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, sarebbe pertanto giustificabile che il ricorrente, per timore delle conseguenze, sia fuggito dallo Sri Lanka invece di rivolgersi alle autorità di tale Paese. Le medesime non lo avrebbero invero aiutato, anzi egli avrebbe corso il rischio di aggravare la sua situazione, tenuto conto anche della posizione di potere che deterrebbe il CID. Il ricorrente evidenzia infine come, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto avrebbe un profilo ritenuto a rischio. Quali fattori di rischio di subire una persecuzione pertinente ai fini dell'asilo, vi sarebbe infatti il suo pregresso sostegno alle LTTE, le problematiche avute con il CID, l'età del ricorrente come pure il fatto che il fratello dell'insorgente, con il quale egli mantiene degli stretti contatti, è stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Alla luce di tali elementi, gli dovrebbe pertanto essere riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.

6. Il Tribunale ritiene giudizioso analizzare preliminarmente il tenore delle allegazioni rilasciate dall'interessato nell'ambito della procedura d'asilo sfociata nella decisione avversata. 6.1 A questo proposito occorre rammentare che, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr. anche DTAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono quindi sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Le allegazioni saranno pertanto verosimili se, sui punti essenziali, esse sono sufficientemente fondate (o consistenti), concludenti (o costanti e coerenti) e plausibili e che il ricorrente sia personalmente credibile (cfr. tra le altre: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 2.3). 6.3.1 Quand'anche la verosimiglianza autorizzi l'obiezione ed il dubbio, tuttavia questi ultimi dovranno apparire, da un punto di vista oggettivo meno importanti che gli elementi a favore della probabilità delle allegazioni. Al momento dell'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni fattuali di un richiedente l'asilo, l'autorità dovrà procedere alla ponderazione degli elementi d'inverosimiglianza, generando un'impressione d'insieme e determinando, tra gli elementi militanti a favore o a sfavore di tale verosimiglianza, quelli che prevalgono (cfr. DTAF 2012/5 consid. 2.2; DTAF 2010/57 consid. 2.3). 6.3.2 Venendo al caso che ci occupa, occorre anzitutto constatare come, per quanto concerne le minacce che il ricorrente riferisce avere avuto da cinque persone facenti parte del CID e la loro richiesta di denaro, l'interessato, nell'ambito della prima audizione federale, ha asserito dapprima che tali persone si sarebbero presentate soltanto una volta presso il suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Ciò risulta però incompatibile con quanto da lui dichiarato in seguito nella stessa audizione sulle generalità, ovvero che le medesime persone si sarebbero nuovamente presentate due volte nel novembre 2016 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Sempre a tal riguardo, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha per di più fornito una terza versione, asserendo che sarebbero venuti a minacciarlo ogni giorno, e non solo avrebbero minacciato lui e richiesto i soldi sul suo conto, ma avrebbero minacciato ed esatto lo stesso dal padre (cfr. verbale 2, D12, pag. 3). Del resto anche le sue affermazioni circa quanto sarebbe accaduto successivamente la chiusura definitiva del ristorante risultano contraddittorie. Nell'ambito della prima audizione, egli ha infatti allegato che subito dopo la chiusura del locale, egli si sarebbe recato al domicilio di una (...) e nel (...) 2017 a G._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.02 e p.to 7.01, pag. 7). Chiamato ad esprimersi al riguardo anche durante l'audizione complementare, l'interessato ha invece asserito di essere rimasto a casa della (...) unicamente un giorno nel novembre 2016 e due giorni nell'aprile del 2017, e di aver trascorso il resto del tempo, ovvero dal (...) novembre 2016 sino al suo espatrio nell'aprile 2017, nascosto in una stanza a G._______ (cfr. verbale 3, D23 segg., pag. 4). 6.3.3 Sia quel che sia, quanto risulta forse più eclatante nelle dichiarazioni dell'interessato è la pressoché totale inconsistenza delle sue allegazioni a proposito delle pressioni e minacce di cui avrebbe fatto oggetto. Per quanto concerne le visite al suo domicilio, le dichiarazioni risultano confuse e prive di sostanza tanto che non si riesce a comprendere chi realmente si sarebbe presentato per minacciarlo e per chiedergli dei soldi, dato che le sue supposizioni in merito risultano divergenti. Invero, se dapprima egli ha affermato si trattasse di cinque persone sconosciute (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 4), nel corso della seconda audizione ha poi modificato la sua versione sostenendo si trattasse del CID (cfr. verbale 2, D65, pag. 7 e D72 segg., pag. 8) o alternativamente delle persone inviate da parte di quest' ultimo (cfr. verbale 2, D43, pag. 5, D65, pag. 7 seg.). Chiamato a giusta ragione a specificare per quale motivo pensasse che le cinque persone che l'avrebbero minacciato per ottenere dei soldi fossero membri del CID e fossero pure le stesse che si sarebbero ripresentate a seguito della sua partenza per distruggere il ristorante, egli ha dichiarato: "Dopo due settimane sono ricomparsi i CID e hanno chiesto dove fosse Q._______ [...]. In una sola giornata, sono passati ben dieci volte a chiedere dove fossi e il giorno dopo, sono ricomparse cinque persone per distruggere il ristorante. Vicino a casa abbiamo un campo dove ci sono i CID, questo è anche quello che credevo fossero stati loro ad aver inviato le cinque persone" (cfr. verbale 2, D43, pag. 5) e più avanti: "Perché dopo le domande del CID, queste persone si sono fatte vedere al ristorante, non hanno fatto nessuna domanda, sono entrati e hanno rotto tutto" (cfr. verbale 2, D73, pag. 8). Non di meno, anche riguardo alle modalità utilizzate dai presunti autori delle minacce per conoscere il suo conto, l'insorgente ha proseguito con allegazioni inconcludenti. In merito ha invero asserito che le cinque persone gli avrebbero riferito di avere utilizzato il numero della sua carta d'identità per vedere il suo saldo ed in più, dal loro tenore di vita e dagli aiuti che prodigavano ai meno abbienti, sapevano che la sua famiglia stesse economicamente bene (cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 7). Anche riguardo al motivo alla base delle ricerche del CID dopo la sua partenza, il ricorrente non si è dimostrato maggiormente chiarificatore, riferendo dapprima che non ne conoscerebbe la ragione, per poi tuttavia asserire potesse dipendere dall'aiuto da lui prestato alle LTTE (cfr. verbale 2, D70, pag. 9), ed ancora che il cugino non avrebbe voluto questionare le persone che lo cercavano per timore e per evitare delle conseguenze (cfr. verbale 2, D78, pag. 78). Infine, interrogato in merito ai motivi per cui egli non avrebbe denunciato tali fatti alle autorità del suo paese d'origine, le sue allegazioni in merito risultano contraddittorie. Egli ha invero in un primo momento asserito che altrimenti avrebbe rischiato maggiori problematiche e che comunque poteva vivere anche senza denunciare gli stessi, in quanto economicamente lui e la sua famiglia stavano bene (cfr. verbale 1, p.to 7.01). Ciò che risulta parzialmente in antitesi con quanto affermato in seguito, asserendo che sarebbe stato il padre a temere di denunciare i fatti successi alla polizia poiché temeva ulteriori conseguenze (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) ed in contraddizione con quanto riferito in una terza versione, ovvero che gli autori delle minacce lo avrebbero dissuaso dal denuciarli in polizia (cfr. verbale 2, D79, pag. 9 e D31, pag. 4). 6.3.4 Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Risulta invero per lo meno irragionevole il comportamento che egli avrebbe tenuto la seconda volta che gli autori delle minacce si sarebbero presentati al ristorante. Egli invero allega che al sopraggiungere della polizia, la quale stava venendo a bere il caffè presso il suo locale, non solo i suoi assalitori ma anche lui si sarebbe dato alla fuga chiudendo immantinente il ristorante (cfr. verbale 2, D35 seg., pag. 5). Tale procedere risulta incredibile, in quanto è lecito che una persona vittima di minacce continue come quelle del ricorrente, nel vedere la polizia sarebbe rimasta sul posto per spiegare l'accaduto e denunciare eventualmente i fatti accadutole, e non di avere la lucidità di chiudere subito il locale - tra l'altro dove lavoravano anche altri (...) dipendenti (cfr. verbale 2, D18, pag. 3) e dove non vi è da escludere vi fossero pure degli avventori - e darsi alla fuga come i suoi assalitori. Risulta inoltre inconcepibile che se le autorità del suo Paese d'origine lo stessero realmente cercando, sia per farsi consegnare del denaro, che per motivi legati al suo aiuto pregresso alle LTTE, abbiano atteso sino alla sua partenza dallo Sri Lanka per andare alla sua ricerca. Invero, esse avrebbero avuto sia il modo che il tempo di trovarlo, fermo considerato in particolare il fatto che egli abbia potuto recarsi tranquillamente in banca vicino al suo domicilio per chiudere i suoi conti bancari una volta nel mese di novembre 2016 ed una seconda volta nell'aprile 2017 e rimanere presso una (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4), nonché sarebbe espatriato legalmente con il suo passaporto dall'aeroporto di G._______ senza essere sottoposto a dei controlli particolari (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6). 6.3.5 In definitiva, ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro che la versione dei fatti resa dall'interessato non possa essere ritenuta, da un punto di vista oggettivo, come in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). I mezzi di prova prodotti dall'insorgente sia nel corso di procedura della prima istanza (cfr. doc. 1 - doc. 9) che con il ricorso (cfr. doc. 10), in quanto non sono atti né a provare né a rendere verosimili le sue allegazioni in merito alle persecuzioni in cui sarebbe incorso in patria, non sono atti a modificare il giudizio precitato del Tribunale. 6.4 A titolo abbandanziale, il Tribunale ritiene che quandanche le dichiarazioni del ricorrente circa le minacce ricevute da persone sconosciute perché egli versasse loro la somma di denaro depositata sul suo conto bancario, nonché che le stesse persone si sarebbero in seguito alla sua partenza presentate nuovamente per distruggere il locale, fossero ritenute veritiere, tali atti sarebbero con verosimiglianza preponderante da classificare quale motivo criminale e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-5754/2018 del 29 novembre 2018 consid. 6.4.2). In tale contesto, non risulta inoltre credibile che egli abbia preferito correre il rischio di un espatrio dal suo Paese d'origine, con inoltre l'organizzazione che lo stesso ha comportato nei mesi precedenti (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D52 segg., pag. 6; verbale 3, D15 segg., pag. 3 segg.), soltanto per le ripercussioni che poteva avere dalle persone che lo minacciavano (cfr. verbale 2, D79, pag. 9), invece che denunciare i fatti alle autorità preposte. Con queste ultime non aveva difatti mai riscontrato alcuna problematica (cfr. verbale 3, D53 seg., pag. 6) ed inoltre non sospettava ancora avessero qualsivoglia relazione con il CID (cfr. verbale 2, D65, pag. 7). 6.5 Per quanto concerne il sostegno che l'insorgente avrebbe prestato alle LTTE dal (...) al (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 3, D39 segg., pag. 5 segg.), malgrado egli affermi di essersi nascosto dal (...) al (...) presso una (...) per timore di essere arrestato ed ucciso a causa di questa sua relazione con le LTTE (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D50 segg., pag. 6 seg.), a ragione la SEM nella decisione impugnata ritiene che non vi sia più un nesso causale temporale e materiale tra il sostegno prestato alle LTTE e l'espatrio dell'insorgente. Quest'ultimo invero, non svolgeva alcun ruolo di primo piano per le LTTE, principalmente partecipando alle loro riunioni ed all'affissione di manifesti per le commemorazioni importanti delle stesse (cfr. verbale 3, D39 segg., pag. 5 seg.). Egli non ha inoltre mai avuto alcun contatto o problematica con le autorità srilankesi (cfr. verbale 3, D53 seg., pag. 6), avendo tra l'altro potuto aprire un locale ed esercitare un'attività lavorativa dal (...) sino al suo espatrio, senza alcun evento significativo (cfr. verbale 3, D52 segg., pag. 6 seg.), essendo ricordato che quanto successo con il CID prima e dopo l'espatrio è stato ritenuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6.3 e 6.4). Non è quindi in alcun caso stabilito che egli sia sospettato dalle autorità srilankesi di avere avuto dei legami con le LTTE. Il nesso causale materiale tra gli eventi narrati e la fuga dell'insorgente, risulta pertanto interrotto, posto anche come il suo timore di essere perseguitato al momento dell'espatrio non fosse da ricondurre al suo sostegno alle LTTE bensì alle presunte minacce ricevute dagli agenti del CID, ritenute inverosimili (cfr. in merito anche: DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1). Il lungo periodo trascorso dall'insorgente in patria dopo il suo sostegno alle LTTE, risulta infine uscire chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza in merito per riconoscergli la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), essendo intervenuto ben oltre i dodici mesi anche da quando l'insorgente ha aperto il locale. 6.6 Tenuto conto di tutto quanto precede, il ricorrente non ha reso verosimile né prima della sua partenza dallo Sri Lanka, né al suo ritorno, di essere esposto a dei pregiudizi pertinenti in materia d'asilo. Pertanto il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1 Rimane tuttavia da esaminare se l'interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"), tenuto conto dei fattori di rischio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6). 7.2 Il richiedente che invoca un rischio di persecuzione nel suo paese d'origine o di provenienza, provocato unicamente dalla sua partenza da tale paese oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza, si prevale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi dell'art. 54 LAsi. Sono in particolare considerati come dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi della predetta norma, le attività politiche indesiderate intraprese durante l'esilio, la partenza illegale dal paese ("Republikflucht"), la presentazione di una domanda d'asilo all'estero, allorché fondano un rischio di persecuzione futura dell'interessato (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e riferimenti citati). Gli stessi sono da distinguere dai motivi oggettivi posteriori alla fuga che non derivano dal comportamento del ricorrente. L'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente, che si è visto riconoscere la qualità di rifugiato sulla base di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, risulta essere inammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20, nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2019; cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). 7.3 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata (cfr. consid. 7.1), il Tribunale ha proceduto ad un'analisi attualizzata della situazione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8). Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka in partenza dall'Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale, alfine di valutare i rischi di seri pregiudizi - sotto forma di arresto e di tortura - incorsi dai richiedenti srilankesi che rientrano nel loro paese d'origine, ha definito diversi fattori di rischio, suddividendoli in due categorie distinte. 7.3.1 D'un canto il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti forti, che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. In tale categoria sono classificati i seguenti fattori:

- l'iscrizione nella "Stop List", utilizzata dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo, o sulla "Watch List" (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1);

- l'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1);

- un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1). 7.3.2 D'altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo. Tuttavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo le fattispecie, i fattori di rischio deboli possono essere pure combinati tra di loro e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Rientrano in tale categoria i seguenti fattori:

- il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità valevoli (cfr. ibidem, consid. 8.4.4);

- il rinvio forzato od il rimpatrio con l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM, cfr. ibidem, consid. 8.4.4);

- la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr. anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.3.2). 7.3.3 Risulta inoltre necessario rilevare che non è possibile definire un gruppo di persone a rischio in base alla loro età anagrafica, in quanto delle persone che sono state arrestate e torturate in Sri Lanka avevano un'età che spaziava dai 19 ai 51 anni, ciò che costituisce una forchetta troppo ampia. Si constata tuttavia che una persona vicina alla trentina incorre statisticamente un rischio un po' più elevato che le altre persone, di subire dei seri pregiudizi in caso di un suo ritorno nel paese (cfr. ibidem, consid. 9.2.4). 7.4 Nella presente disamina, il ricorrente allega nel ricorso quali fattori rilevanti in materia d'asilo: la sua attività precedente con le LTTE, le minacce ricevute prima e dopo l'espatrio da parte del CID, la sua età anagrafica, nonché il fatto che egli abbia degli stretti contatti con il fratello, che sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Il Tribunale constata che il ricorrente, seppure di etnia tamil e con dei pregressi contatti con le LTTE - già ritenuti irrilevanti (cfr. supra consid. 6.5) - non ha mai preso personalmente parte ad attività politiche in esilio e non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi, fermo considerato che quanto gli sarebbe successo in relazione con il CID e con terze persone è stato ritenuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6.3 e 6.4). La sua sola relazione con il fratello riconosciuto in Svizzera quale rifugiato, non può essere assunto quale fattore determinante. Non risulta pertanto da ammettere che l'interessato, in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, possa entrare nel mirino delle autorità srilankesi. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'insorgente in definitiva non appare possa essere sospettato dalle autorità del suo paese di voler ravvivare il movimento separatista tamil e sia identificato quale rappresentante un pericolo per l'unità e la coesione nazionali (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4). 7.5 Proseguendo nell'analisi, il fatto che egli sia di etnia tamil, abbia (...) anni (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 9.2.4) ed originario della provincia del Nord come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo ritorno senza il possesso di un passaporto, non costituiscono da soli, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ma confermano tutt'al più che egli possa attirare su di lui l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). Il ritorno del ricorrente in Sri Lanka senza il possesso di un passaporto, potrebbe inoltre esporlo a dover versare una multa da 50'000 a 100'000 rupie, sanzione che non può però essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Pertanto, in assenza di fattori di rischio elevati, con i quali tali fattori di rischio deboli potrebbero essere combinati, così come in assenza di fattori di rischio deboli determinanti, il ricorrente non può prevalersi, nelle circostanze particolari del caso di specie, di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5; sentenza E-350/2017 consid. 4.5). 7.6 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il timore del ricorrente di dover subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi per dei motivi posteriori alla sua fuga, in caso di un ritorno nel suo paese d'origine, non è oggettivamente fondato. Il suo ricorso, in quanto contesta il rifiuto del riconoscimento della sua qualità di rifugiato, va pertanto pure respinto e la decisione avversata confermata anche in merito a tale punto in questione. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi, come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Pertanto, anche in merito alla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate al suo ritorno nel paese d'origine. 10.3 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è pertanto ammissibile. 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.3 E' notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di G._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), e questo anche malgrado la crisi politica recentemente instauratasi nel paese. Inoltre il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata (consid. 13.2 - 13.4) ha proceduto ad un'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24. Nella stessa ha segnatamente confermato che l'esecuzione di un allontanamento è in principio ragionevolmente esigibile nelle province del Nord (consid. 13.3) e dell'Est dello Sri Lanka (consid. 13.4) - all'eccezione della regione del Vanni (cfr. per la delimitazione geografica DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1; situazione nel frattempo attualizzata nella sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - così come nelle altre regioni del paese (cfr. ultimo par. del consid. 13.1.2; DTAF 2011/24 consid. 13.3). 11.4 Nel caso specifico, il ricorrente è originario della provincia del Nord dello Sri Lanka, con ultimo domicilio a C._______, situato nel distretto di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07 pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4). Pertanto, secondo la giurisprudenza succitata, il ritorno dell'interessato in tale regione d'origine risulta ragionevolmente esigibile. Inoltre, a differenza di quanto sostiene il ricorrente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 8; cfr. anche in merito: verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D56 segg., pag. 6), egli non sarebbe esposto all'isolamento sociale ed alla povertà. Malgrado non disponga in patria più dei genitori ed il fratello sarebbe in Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 3.01 e p.to 3.02, pag. 5), egli può invero contare in patria su una rete parentale, formata da zii, zie e cugini abbastanza estesa, anche nella sua regione d'origine, che l'hanno anche già aiutato in passato (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.; verbale 3, D12 segg., pag. 3 segg.). Oltracciò egli è giovane e gode di buona salute, non parendo peraltro gli errori di (...) nella (...) ([...]) allegati sia nel gravame che nell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, p.to 1.17.03, pag. 3), sufficientemente importanti, dato che i medesimi non gli hanno segnatamente impedito di intraprendere un'attività lucrativa senza alcuna difficoltà apparente dal (...) sino alla fine del 2016. Egli dispone inoltre di una formazione di base (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), di un'esperienza pratica di più anni quale (...) e (...) di un ristorante, nonché di una buona disponibilità economica nel suo paese, viste le dichiarazioni dell'insorgente e gli estratti dei conti e di deposito prodotti dal medesimo (cfr. verbale 3, D5 segg., pag. 2 seg. e D23 segg., pag. 4; atto A17). Il ricorrente risulta quindi in grado di lavorare, con una buona disponibilità finanziaria con una rete familiare e sociale nella sua regione d'origine, che gli permetterà di reinstallarvisi senza incontrare eccessive difficoltà. 11.5 Il rientro dell'interessato in Sri Lanka è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

12. Infine, il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese (cfr. anche verbale 3, D5, pag. 2) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio. L'esecuzione del rinvio risulta pertanto pure possibile (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

13. Ne consegue che il ricorso, anche per quanto contesta la decisione di allontanamento e di esecuzione dello stesso, deve essere pure respinto.

14. Alla luce di tutto quanto sopra, ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 15.Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 maggio 2018, non sono riscosse spese. 16.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: