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D-230/2018

D-230/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-29 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, con la moglie B._______ ed il loro figlio C._______, tutti cittadini siriani originari di D._______, sono giunti illegalmente in Svizzera il (...) dicembre 2013, depositando in medesima data una domanda di asilo, poi respinta con decisione del 27 marzo 2015 della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), la quale ha parimenti pronunciato l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera, sostituendo però l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non ragionevolmente esigibile, con un'ammissione provvisoria (cfr. atto A1/6; atto A9, pag. 3 segg.; atto A10, pag. 3 segg.). La decisione dell'autorità inferiore predetta, è stata in seguito confermata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza D-2633/2015 del 13 gennaio 2016, respingendo il ricorso del 27 aprile 2015 degli interessati. A.b Nell'ambito di tale procedura, i ricorrenti si erano inizialmente prevalsi, quali argomentazioni ricorsuali, del fatto che A._______, essendo di professione (...) ed avendo esercitato la medesima in un salone di sua proprietà ad D._______, andato nel frattempo distrutto come la loro casa, sarebbe stato sospettato di collaborare con la fazione opposta sia dal governo che da parte dei dissidenti al regime siriano, in quanto verso i (...) si supporrebbe che organizzino nei loro saloni delle riunioni politiche. Altresì, per le attività svolte dai nipoti, uno sostenitore del regime e l'altro dei ribelli, i sospetti sulla sua attività politica si sarebbero rafforzati. Tali elementi, assieme alla situazione di violenza generalizzata in Siria, sarebbero stati significativi del loro timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo nel loro Paese d'origine. A sostegno di tale timore, i ricorrenti hanno prodotto in sede ricorsuale, un estratto del casellario giudiziale, dal quale si evince che A._______ avrebbe partecipato ad una manifestazione, insultando il presidente e minando il prestigio dello Stato. Il Tribunale di E._______, lo avrebbe pertanto condannato in contumacia, ad una pena di (...) anni di carcere con sentenza del (...) 2012 (cfr. risultanze processuali). Inoltre, quali motivi insorti dopo la fuga, gli interessati hanno sollevato che A._______ avrebbe avuto un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti in caso di un suo ritorno in Siria, in quanto egli avrebbe profferito delle critiche contro il regime siriano in occasione di un congresso a F._______, e pertanto quest'ultimo sarebbe a conoscenza della sua posizione politica e delle sue opinioni. B. Con scritto del 14 febbraio 2017 intitolato "Wiedererwägungsgesuch Für Bewilligung B" gli interessati, per il tramite della signora Beatrice Tettamanti, hanno chiesto alla SEM di accordare loro un permesso di dimora di tipo B, in quanto sarebbero esposti a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di un loro rinvio nel paese d'origine (cfr. atto B5). In merito, essi hanno allegato che la loro situazione sarebbe cambiata molto dalla decisione della SEM del 27 marzo 2015. Gli interessati affermano dapprima che, con l'ammissione provvisoria loro concessa, non vi sarebbe alcuna certezza che A._______, una volta tornato in Siria non sia confrontato con un'incarcerazione a vita, visto che penderebbe a suo carico un mandato di cattura e dato che sarebbe risaputo che nelle prigioni siriane si subirebbero torture e non se ne uscirebbe vivi. In seguito, allegano che lo scorso anno, delle persone appartenenti ad un gruppo di ribelli al regime, avrebbe trovato A._______ e gli avrebbe inviato un messaggio intimidatorio sul suo profilo account "(...)". Inoltre due dei suoi ex impiegati nel suo salone, parteciperebbero al conflitto siriano in fazioni contrapposte, ovvero uno pro e l'altro contro il regime siriano. Infine, il (...) sarebbe stato interrogato per (...) ore in merito a dove si trovi A._______. Tali elementi sarebbero alla base dell'insicurezza in cui il ricorrente vive, in quanto egli, non beneficiando del permesso di tipo B, potrebbe essere rinviato in Siria, dove egli sarebbe esposto ad una morte certa, anche se il conflitto siriano dovesse essere nel frattempo concluso. Tale situazione di incertezza, che egli vive anche quale ingiustizia personale - in particolare poiché i suoi (...) avrebbero, al contrario di lui, ottenuto il permesso di tipo B - avrebbe avuto quale conseguenza l'insorgere di patologie diverse nell'interessato e le conseguenti cure, che potrebbero essere risparmiate se egli ricevesse un permesso di tipo B. In particolare egli sarebbe seguito per problematiche (...), come da certificato medico del G._______, prodotto dai ricorrenti. Tuttavia, malgrado le circostanze succitate, gli insorgenti si starebbero impegnando per integrarsi in Svizzera, in particolare apprendendo la lingua (...) ed A._______ anche dal profilo lavorativo, ciò che sarebbe attestato pure dalla docente di lingua e integrazione per alloglotti che segue i ricorrenti. A supporto delle loro allegazioni, essi hanno prodotto:

- estratto di uno scambio di messaggi via l'applicazione "(...)" e relativa traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 1);

- una chiavetta USB contenente delle foto di un ex dipendente di A._______ che lo ritrarrebbero nel salone di (...) di A._______ e quale miliziano e diverse foto ed un video in lingua straniera di un (...) di A._______ che mostrerebbero quest'ultimo con A._______ nel suo salone di (...) in H._______ e quale miliziano, oltre ad un video datato (...) di una manifestazione in cui A._______ ha tenuto un discorso pubblico (di seguito: doc. 2);

- copia del certificato del G._______ del (...) gennaio 2017 (di seguito: doc. 3);

- scritto non datato della signora I._______, docente di lingua e integrazione per alloglotti (di seguito: doc. 4);

- copia del Permesso per stranieri ammessi provvisoriamente, valido sino al (...) di A._______ (di seguito: doc. 5);

- carta da visita del salone "(...)" di J._______ a K._______ (di seguito: doc. 6). C. Il 17 febbraio 2017 gli interessati, questa volta rappresentati dal lic. iur. Mario Amato del Soccorso operaio svizzero SOS (...), hanno inoltrato alla SEM uno scritto intitolato "domanda di riesame" (cfr. atto B8). Tale domanda è stata successivamente annullata dagli insorgenti con lettera del 21 novembre 2017, nella quale hanno dichiarato di revocare il mandato di rappresentanza al lic. iur. Mario Amato, ed espresso di voler mantenere invece la domanda presentata il 14 febbraio 2017 (cfr. atto B14/2). D. Con scritto del 30 novembre 2017, l'autorità inferiore ha invitato gli interessati a produrre il mandato di arresto del regime siriano con la relativa traduzione in lingua (...), citato nella richiesta del 14 febbraio 2017, ma non prodotto di fatto agli atti, spiegando pure i tempi e le modalità con cui A._______ sarebbe entrato in possesso di tale documento (cfr. atto B16/2). E. Il 6 dicembre 2017 i richiedenti hanno dato seguito a quanto richiesto dalla SEM. Essi hanno dichiarato che l'originale del mandato di cattura sarebbe già stato utilizzato per la procedura precedente dinnanzi allo scrivente Tribunale, e che non sarebbe pertanto più in loro possesso. L'insorgente sarebbe venuto a conoscenza dello stesso (...) mesi dopo la sua fuga, dal (...) L._______, che nel frattempo sarebbe stato ucciso, non interessandosene oltre, in quanto aveva già abbandonato il suo paese d'origine. Soltanto una volta giunto in Svizzera si sarebbe ricordato di tale scritto e potuto provare, nel corso della procedura d'asilo, che egli sarebbe esposto a pericolo della vita e dell'integrità fisica. Tale mandato di cattura gli sarebbe stato inviato dall'avv. M._______, mandatato da un altro (...) di A._______, che ne sarebbe venuto in possesso il (...) novembre 2014 ed in seguito lo avrebbe inviato all'interessato in Svizzera (cfr. atto B17/1). F. Con decisione del 18 dicembre 2017 l'autorità di prima istanza, ha respinto la domanda del 14 febbraio 2017 presentata dagli interessati, confermando altresì il passaggio in giudicato e l'esecutività della decisione del 27 marzo 2015 e fissando un emolumento di CHF 600.- a carico degli insorgenti. La SEM ha in primo luogo concluso che la domanda del 14 febbraio 2017 fosse da trattare quale domanda multipla ex art. 111c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), in quanto gli interessati avrebbero fatto valere quali fatti nuovi, le minacce di morte, che sarebbero sopraggiunte dopo la chiusura della procedura d'asilo. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che i fatti ed i mezzi di prova addotti dai richiedenti, non sarebbero tuttavia atti ad indurre la SEM ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto alla decisione del 27 marzo 2015. In particolare, circa lo scambio di messaggi tramite l'applicazione "(...)" tra A._______ ed un presunto membro di un gruppo ribelle, a tale documento andrebbe riconosciuto un valore probatorio esiguo, dato che sarebbe facilmente fabbricabile per i bisogni di causa e non avrebbe alcuna valenza ufficiale. Questo in quanto il mezzo di prova citato non sarebbe in grado di provare né l'identità dell'interlocutore, né la sua appartenenza al gruppo ribelle, come neppure che egli possa effettivamente essere in grado di mettere in atto le minacce proferite. Pertanto, lo stesso, non permetterebbe di giungere alla conclusione che per A._______ vi sia un timore fondato di subire delle persecuzioni future da parte dei ribelli. Proseguendo nell'analisi, la SEM rimarca che in merito al mandato di arresto menzionato nello scritto del 14 febbraio 2017, lo stesso sarebbe già stato prodotto nel corso della procedura precedente e sia la SEM che il Tribunale si sarebbero espressi al riguardo. Inoltre né il contenuto della chiavetta USB, né lo scritto del G._______ come pure la lettera della docente di lingua (...), sosterrebbero la tesi degli interessati di fondare un timore di persecuzione rilevante ex art. 3 LAsi per A._______. G. Contro tale pronuncia gli interessati sono insorti innanzi al Tribunale con ricorso del 12 gennaio 2018 [recte: 11 gennaio 2018] (cfr. tracciamento postale busta di trasmissione; data d'entrata: 12 gennaio 2018), postulando a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera agli insorgenti. A titolo eventuale essi hanno concluso al riconoscimento della loro qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Sempre a titolo eventuale, hanno postulato che venga ordinata una terza audizione federale degli interessati. Hanno inoltre richiamato gli atti di cui agli incarti N (...) e N (...) per una valutazione globale del gravame e per la salvaguardia del diritto all'uguaglianza giuridica. Infine hanno richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Nel loro gravame, essi sostengono che nella decisione avversata, la SEM avrebbe accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti motivanti la domanda d'asilo degli insorgenti, nonché sarebbe incorsa nella violazione del diritto federale, segnatamente degli art. 3 e 7 LAsi, dell'art. 9 Cost. e dell'art. 3 CEDU. A supporto di tale conclusione, essi allegano dapprima che le dichiarazioni di A._______ sarebbero verosimili e rilevanti e che, in caso di un loro ritorno nel paese d'origine, vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che potrebbero subire delle conseguenze pertinenti in materia d'asilo. In particolare, essi sarebbero esposti ad una possibile persecuzione riflessa da parte delle autorità siriane, dovuta all'agire di alcuni famigliari. A._______ dovrebbe inoltre ancora scontare la pena di diversi anni pronunciata dal tribunale (...) di E._______. In merito alla condanna che penderebbe sullo stesso, che sarebbe già stata prodotta in originale nella precedente procedura, i ricorrenti ricordano di aver già compiutamente spiegato in precedenza come egli sarebbe venuto a conoscenza della stessa e cosa lo attenderebbe nel caso egli facesse ritorno in Siria. Essi rilevano inoltre che, in altri casi dove le fattispecie sarebbero identiche a quelle dell'insorgente, lo stesso documento presentato dal ricorrente sarebbe stato sufficiente per concedere l'asilo ad altri richiedenti. In seguito gli interessati allegano che A._______ sarebbe per la sua età abile al servizio militare o quale riserva. Pertanto sarebbe visto dal regime siriano quale renitente o disertore, ed avrebbe di conseguenza un timore fondato ex art. 3 LAsi di subire delle persecuzioni rilevanti nel caso rientrasse in Siria. Tale timore sarebbe stato riconosciuto dalla SEM in fattispecie analoghe a quelle dell'insorgente (N [...]; N [...]; N [...]; N [...]), gli atti delle quali sarebbero da richiamare per la presente procedura, in quanto, per il diritto all'uguaglianza giuridica, il suo caso andrebbe trattato nello stesso modo ai citati, con la conseguenza che dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. Il timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, sarebbe vieppiù sostenuto dal cambiamento legislativo varato dal Parlamento siriano il 10 novembre 2017 che prevedrebbe ulteriori provvedimenti e sanzioni per i renitenti alla leva o alla riserva militare e che non si sarebbero annunciati. Infine A._______ avrebbe partecipato a diversi eventi politici e criticato pubblicamente il regime siriano. A riprova di questo, egli allega di aver partecipato ad una manifestazione del (...) a N._______, dove avrebbe pure tenuto un discorso contro il presidente ed il regime siriano. Di tale evento sarebbe stato registrato un video che sarebbe in seguito stato reso pubblico, tramite il social media "(...)" e la piattaforma internet "(...)". Alla luce degli elementi citati, a mente degli insorgenti non si potrebbe quindi ritenere che egli non abbia un profilo personale che non interessi il regime siriano, d'un canto per le sue esternazioni pubbliche avverso il medesimo sarebbe ritenuto quale dissidente, e d'altro canto poiché egli sarebbe visto quale disertore alla leva e potrebbe di conseguenza subire delle pene detentive eccessivamente lunghe e sproporzionate nonché essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani nel caso rientrasse nel suo Paese d'origine. A supporto delle loro allegazioni, i ricorrenti hanno prodotto gli ulteriori seguenti mezzi di prova:

- copia dell'estratto del registro giudiziario dove vi è iscritta la condanna a (...) anni di carcere emessa dal tribunale (...) di E._______ il (...) 2012 con copia della relativa traduzione in lingua italiana (di seguito: doc. 7);

- un supporto DVD contenente gli stessi documenti di cui al doc. 2 succitato (di seguito: doc. 8);

- la traduzione in lingua tedesca del discorso che avrebbe tenuto A._______ durante una manifestazione, già presente nei doc. 2 e doc. 8 (di seguito: doc. 9), inviata al Tribunale dai ricorrenti con scritto successivo del 17 gennaio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 18 gennaio 2018). H. Con decisione incidentale del 26 gennaio 2018, il Tribunale ha statuito che il presente procedimento si svolga in italiano ed ha altresì invitato i ricorrenti a produrre una procura valida in favore di Beatrice Tettamanti entro il 2 febbraio 2018. A tale richiesta è stato dato riscontro con invio del 1° febbraio 2018 (cfr. risultanze processuali). I. Per il tramite della successiva decisione incidentale del 16 aprile 2018, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti ed invitato gli stessi a versare un anticipo di CHF 750.- entro il 2 maggio 2018, a copertura delle presunte spese processuali. L'anticipo richiesto è stato versato tempestivamente dagli insorgenti in data 20 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali). J. Il 15 maggio 2018 la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, chiedendo di respingere il medesimo. K. Con scritto 16 maggio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 18 maggio 2018, gli insorgenti hanno presentato quale ulteriore mezzo di prova un DVD contenente una fotografia dove si vede A._______ insieme ad altri (...) durante un incontro pubblico [di seguito: doc. 10]). A mente dei ricorrenti, lo stesso proverebbe che A._______ prendesse parte a delle manifestazioni contro il regime siriano. L. Con scritto 2 giugno 2018 (recte: 4 giugno 2018; cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 5 giugno 2018), i ricorrenti hanno presentato la loro replica, ribadendo quanto già precedentemente addotto nel gravame. M. Il 29 giugno 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 2 luglio 2018), l'autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni di duplica, essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni della loro risposta del 15 maggio 2018. In aggiunta, l'autorità inferiore si è tuttavia espressa riguardo il nuovo mezzo di prova di cui al doc. 10 prodotto agli atti dagli insorgenti. N. Con scritto spontaneo del 2 luglio 2018 (recte: 3 luglio 2018; cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 4 luglio 2018), gli insorgenti hanno nuovamente trasmesso al Tribunale le loro osservazioni rispettivamente del 16 maggio 2018 e del 2 giugno 2018, nonché due DVD in originale quali ulteriori mezzi di prova, che conterrebbero foto e video di cui alle motivazioni presenti nei due scritti precitati. O. Per mezzo della decisione incidentale del 12 luglio 2018, il Tribunale ha invitato i ricorrenti a produrre il mezzo di prova allegato al loro scritto del 2 luglio 2018, ovvero il DVD originale denominato dai medesimi "Video Demo in (...) (...), Video + Fotos Demo in (...)", di modo che risultasse leggibile, fino al 27 luglio 2018. Entro il medesimo termine, il Tribunale ha concesso loro la possibilità di esprimersi in merito alla duplica del 29 giugno 2018 della SEM. Con scritto del 25 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 30 luglio 2018), i ricorrenti hanno dato seguito alla richiesta del Tribunale, allegando un DVD originale leggibile (denominato dai ricorrenti: "Video Demo in [...], Video Demo in [...], Fotos Demo in [...]"), contenente un video e diverse foto di manifestazioni in O._______ alle quali avrebbero preso parte A._______, il figlio C._______ ed un fratello di A._______ - fotografie e video già presenti nei DVD originali inviati con il loro scritto 2 luglio 2018 - nonché un video di una dimostrazione a N._______ del (...) già presente sub doc. 2 e doc. 8 (di seguito: doc. 11). P. Il 3 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 5 settembre 2018), la Segreteria di Stato ha preso nuovamente posizione in merito agli scritti del ricorrente tra il maggio ed il luglio 2018 e circa i nuovi mezzi di prova allegati agli stessi, riconfermandosi nelle precedenti osservazioni espresse in merito e nelle loro conclusioni. Segnatamente, l'autorità di prima istanza ha osservato che i documenti prodotti non proverebbero in alcun modo la sussistenza di timori fondati per gli interessati, di subire delle misure persecutorie rilevanti in materia d'asilo, nel caso rientrassero nel loro paese d'origine. Le osservazioni dell'autorità inferiore sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale ai ricorrenti con decisione incidentale del 10 settembre 2018. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in merito ad una nuova domanda d'asilo (domanda multipla) rese dalla SEM a seguito della chiusura di una procedura d'asilo, le quali non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 32 LTAF, possono essere impugnate, per rinvio dell'art. 105 LAsi, dinnanzi al Tribunale ex art. 33 lett. d LTAF. Il Tribunale è quindi competente per dirimere nella presente vertenza. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli stessi, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3.1 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico circa la procedura per nuove domande d'asilo (domanda multipla). Invero, giusta l'art. 111c cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Per il resto, il rinvio alle disposizioni degli art. 66 - 68 PA sulla revisione previsto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, si applica per analogia anche ad una procedura fondata sull'art. 111c LAsi (cfr. DTAF 2014/39 consid. 5.5).

E. 3.2 Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo o meno, quando il richiedente asilo respinto, invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2014/30 consid. 4.6; sentenza del Tribunale D-3107/2017 del 4 luglio 2017 consid. 2.2; Minh Son Nguyen in: Amarelle/Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), par. 2.1/2, pag. 871 ad art. 111c LAsi). Negli altri casi, ed in particolare allorquando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di una richiesta di riesame ex art. 111b LAsi (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6 e sentenza del Tribunale D-3107/2017 consid. 2.2). Ai termini dell'art. 111b cpv. 1 LAsi, la domanda di riesame dev'essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per il rimanente la procedura è retta dagli art. 66 - 68 PA. Vi è in particolare luogo di escludere il riesame di una decisione di prima istanza entrata in giudicato, quando tende ad ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti in procedura ordinaria o quando il ricorrente la sollecita fondandosi su dei fatti o dei mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere invocati nella procedura precedente (art. 66 cpv. 3 PA; sentenza del Tribunale D-7108/2015 dell'11 settembre 2018 consid. 2.3).

E. 3.3 Nella fattispecie, lo scritto del 14 febbraio 2017 indirizzato alla SEM dai ricorrenti, seppure intitolato domanda di riesame per il rilascio del permesso B, presenta quale fatto nuovo le minacce di morte che un presunto membro di un gruppo rivoluzionario in H._______ avrebbe significato ad A._______ nello scambio di messaggi elettronici via la piattaforma social "(...)", durante il corso del 2016. Malgrado essi abbiano invocato quale fatto antecedente la loro domanda d'asilo del 13 dicembre 2013 (cfr. atto A1/6), la condanna in contumacia che sarebbe stata pronunciata con sentenza del (...) 2012 dal Tribunale di E._______, fatto già considerato nella precedente procedura ricorsuale terminata con sentenza del Tribunale D-2633/2015 del 13 gennaio 2016 (cfr. in particolare consid. 6.2), i ricorrenti con la loro richiesta mirano a fare riconoscere la loro qualità di rifugiato. Ora, già solo per questi motivi, e senza necessità di ulteriori disamine, vi è luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità inferiore, quale domanda multipla ex art. 111c LAsi.

E. 4 E' d'uopo rilevare che la richiesta espressa nella domanda del 14 febbraio 2017 dai ricorrenti, tendente al rilascio di un permesso di dimora, risulta essere irricevibile, in quanto la SEM non è competente per l'esame di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, materia di competenza delle autorità cantonali in materia di migrazione.

E. 5 A supporto della loro nuova domanda d'asilo, i ricorrenti hanno dapprima fatto valere, che sarebbero tutt'ora nel mirino delle autorità siriane per i motivi d'asilo allegati nella precedente procedura, e di temere, in caso di rientro in Siria, di dover subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. In tal senso, essi hanno prodotto diversi mezzi di prova tendenti a dimostrare dei fatti successi anteriormente l'entrata in giudicato della decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2015, con lo scopo di provare nuovamente la verosimiglianza e la rilevanza dei loro motivi d'asilo.

E. 5.1 A titolo preliminare, il Tribunale constata che circa la conclusione tendente alla concessione dell'asilo, i ricorrenti hanno parzialmente fondato la loro nuova domanda d'asilo sugli stessi motivi già invocati durante il corso della prima procedura d'asilo terminata con la sentenza del Tribunale D-2633/2015 del 13 gennaio 2016, ovvero in merito alla sussistenza di un timore fondato - in particolare per A._______ - di essere perseguitato dal regime siriano o dai ribelli.

E. 5.1.1 Innanzitutto, i ricorrenti indicano che A._______ avrebbe un fondato timore di essere perseguitato dal regime siriano in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, in quanto penderebbe ancora sullo stesso la sentenza del Tribunale (...) di cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto una volta lasciata la Siria. A sostegno di tali allegazioni, gli insorgenti hanno prodotto quale mezzo di prova in copia, il documento e la traduzione del medesimo dell'Estratto giudiziario di A._______, no. di registro (...) (doc. 7). Il Tribunale rileva che a ragione la SEM nella decisione avversata osserva che tali mezzi di prova erano già stati prodotti con il ricorso introdotto il 27 aprile 2015 avverso la decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2015 che ha respinto le loro domande d'asilo presentate il 13 dicembre 2013, nonché già ampiamente trattati nei motivi della sentenza D-2633/2016 del 13 gennaio 2016 dal Tribunale. La scrivente autorità nella precitata sentenza era giunta alla conclusione che il ricorrente non avesse reso verosimile la sua partecipazione a delle manifestazioni di protesta contro il regime né che egli sia stato condannato in contumacia per aver partecipato a queste ultime, nel contempo riconoscendo un valore probatorio esiguo al mezzo di prova prodotto (cfr. consid. 6.2). Soltanto durante il corso della presente procedura il ricorrente ha dato una descrizione maggiore di come egli sia entrato in possesso del documento succitato (cfr. anche doc. 7) ed il momento in cui gli sarebbe stato inviato (cfr. atto B17/1), come pure producendo diverse fotografie che lo rappresenterebbero, in alcune in compagnia del (...) e di un (...), ed un video (cfr. doc. 10 e doc. 11), che proverebbero la sua partecipazione a delle manifestazioni contro il regime in O._______, elementi che erano stati motivo di cauzione da parte del Tribunale nella sentenza D-2633/2015 al consid. 6.2. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tali considerazioni e mezzi di prova avrebbero potuto, e dovuto, facendo prova di diligenza, essere addotti e prodotti dagli insorgenti già nel corso della procedura ordinaria. Procedendo in tale maniera, gli interessati cercano in realtà di rimediare a delle mancanze verificatesi durante il corso della procedura ordinaria, ciò che né una nuova domanda d'asilo, né il riesame, in analogia alla revisione, non permettono. Invero, tali mezzi di diritto, non possono avere quale scopo quello di ovviare ad una carenza di diligenza del ricorrente o del suo mandatario nella procedura ordinaria conclusasi (cfr. art. 66 cpv. 3 PA; August Mächler in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], no. 25 segg., pag. 865 segg.; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-7108/2015 consid. 2.3 e consid. 5). Pertanto, tutti i motivi ed i mezzi di prova addotti in tal senso risultano irricevibili.

E. 5.1.2 Che lo stesso discorso vale mutatis mutandis per quanto attiene le considerazioni contenute nella domanda del 14 febbraio 2017, che sarebbero supportate dai mezzi di prova prodotti sub doc. 2 e doc. 8, relative a due ex collaboratori di A._______ nel suo salone, uno dei quali (...) dello stesso. Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, infatti, le fotografie ed il video prodotti con i doc. 2 e doc. 8, non presentano alcun elemento a sostegno della tesi di un timore fondato per il ricorrente di subire delle rappresaglie future a causa del loro presunto agire contro il regime siriano. Ad ulteriore riprova di tale conclusione, si ricorda che, come già tra l'altro rilevato nella sentenza del Tribunale D-2633/2015 (cfr. consid. 6.1), l'interessato ha dichiarato di non avere avuto alcun problema con le autorità siriane a causa dell'agire dei (...), che militerebbero nelle fila di gruppi ribelli, già quando si trovava ancora in Siria, come altresì la sua famiglia (cfr. atto A29, D65 segg., pag. 9; cfr. anche: atto A9, p.to 7.02, pag. 6 seg.; atto A10, p.to 7.02, pag. 7). Oltracciò egli ha allegato di essere potuto espatriare legalmente dalla Siria unitamente alla sua famiglia (cfr. atto A9, p.to 5.01, pag. 5 seg.; atto A10, p.to 5.01, pag. 6). Non è inoltre dato conoscere ad oggi né quando le fotografie ed il video che mostrerebbero il (...) ed un ex dipendente quali miliziani, sarebbero state scattate rispettivamente girato, né come gli stessi insorgenti sarebbero venuti in possesso di tali documenti, come neppure alcuna spiegazione che possa giustificare la produzione di tali documenti nella presente procedura, essendo in particolare che, alcune fotografie presenti nei doc. 2 e doc. 8, sono state presumibilmente scattate già prima dell'espatrio dei ricorrenti. Da quanto evidenziato, non si può quindi concludere vi sia un timore fondato per gli insorgenti di essere perseguitati per motivi politici dal regime siriano, a causa delle presunte attività sovversive degli ex collaboratori di A._______. Nemmeno a livello ricorsuale gli insorgenti sono riusciti a rendere verosimile il contrario ed a provare un'eventuale persecuzione riflessa da parte delle autorità siriane a causa dell'agire del (...) o del conoscente (cfr. a contrario: DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; cfr. anche a contrario: sentenza del Tribunale D-1400/2018 del 25 giugno 2018 consid. 6). A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, la circostanza esposta nella domanda del 14 febbraio 2017 dagli insorgenti, tra l'altro non addotta più nel ricorso, che un (...) non meglio precisato di A._______ sarebbe stato interrogato riguardo a dove il medesimo si trovi, risulta essere una mera allegazione di parte, in quanto stereotipata e priva di qualsiasi dettaglio.

E. 5.1.3 In seguito, i richiedenti temono di subire delle persecuzioni da parte delle autorità siriane, a causa di non meglio precisati famigliari, ed hanno postulato che gli incarti N (...) e N (...), relativi ad alcuni familiari degli stessi ([...] e famiglia), siano annessi agli atti per una valutazione complessiva della fattispecie e perché il diritto all'uguaglianza giuridica sia rispettato. Nel gravame, essi non sono tuttavia riusciti a spiegare concretamente i motivi per i quali ciò sarebbe il caso. I loro timori sono invero fondati unicamente sull'asserto che dei famigliari sarebbero ricercati ed i (...) dell'insorgente avrebbero il permesso B e beneficerebbero dell'asilo. Tuttora non è dato difatti a sapere in maniera precisa quali motivi alla base del riconoscimento dell'asilo in Svizzera dei famigliari sarebbero per loro rilevanti, come neppure per quali motivi i famigliari abbiano ottenuto asilo in Svizzera. Di conseguenza, non essendovi ulteriori elementi o indizi al riguardo - e non essendo compito dell'autorità giudicante dirimere tali punti in questione, in assenza di censure puntuali sollevate in tal senso (cfr. anche supra consid. 2) - non è possibile, nel caso in oggetto, ritenere adempiute le condizioni di una persecuzione riflessa per i ricorrenti a causa di familiari degli stessi (cfr. sulla questione: DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2240/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 9.3). Ne discende quindi che anche la conclusione dei ricorrenti tendente alla compulsazione degli atti di cui ai dossier N (...) e N (...) per la presa di decisione nella presente disamina, è respinta.

E. 5.1.4 Circa lo scambio di messaggi intercorso tra un presunto membro di un gruppo ribelle ed A._______ sul suo profilo "(...)" (cfr. doc. 1), a ragione la SEM rimarca nella decisione impugnata, che tale mezzo di prova sarebbe facilmente fabbricabile ai fini di causa, non proverebbe in alcun modo né l'identità dell'interlocutore del ricorrente, né che egli faccia effettivamente parte di un gruppo rivoluzionario siriano, come che egli sarebbe in grado di mettere in atto le minacce di morte proferite contro il ricorrente. Tali scambi di messaggi appaiono invero come una messa in scena orchestrata ai fini di causa, in quanto gli autori non sono minimamente stabiliti, oltre che il contenuto degli stessi ne mettono fortemente in dubbio la veridicità. Appare difatti contrario a qualsiasi logica che, una volta saputo a quale gruppo rivoluzionario appartenesse il presunto interlocutore - che avrebbe secondo le sue stesse dichiarazioni contenute nei messaggi, dato fuoco al salone di (...) di A._______ - il ricorrente abbia continuato tranquillamente la discussione in linea con il medesimo, chiedendogli addirittura come stesse e rivelandogli di trovarsi in Svizzera da quasi (...) anni (cfr. doc. 1). Visti gli elementi testé citati, non si può dunque concludere che tale mezzo di prova sia atto a dimostrare le allegazioni degli interessati circa il timore fondato che il ricorrente e la sua famiglia possano subire in futuro delle conseguenze rilevanti in materia d'asilo a causa di presunti membri di gruppi ribelli nel caso in cui facessero ritorno in Siria.

E. 5.1.5 Per quanto concerne le allegazioni e gli ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. 3 - 6), che sarebbero atti a sostenere l'integrazione degli insorgenti (cfr. segnatamente doc. 4) ed il disagio psicologico vissuto da A._______ a fronte della sua situazione politica e sociale in Svizzera, il quale sarebbe seguito a livello medico-psichiatrico e psicologico (cfr. doc. 3), come rettamente già sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, tali mezzi di prova non contengono alcun elemento a riprova di un timore fondato per i ricorrenti di incorrere in persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo se rientrassero nel loro Paese d'origine. Tra l'altro, tali elementi, andrebbero eventualmente presi in considerazione nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (art. 83 cpv. 4 LStr), che però in casu non è stata pronunciata, essendo che agli insorgenti è stata concessa un'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per la situazione d'insicurezza in Siria (cfr. decisione della SEM del 27 marzo 2015), o nel quadro dell'esame relativo alla regolarizzazione del soggiorno per motivi umanitari ex art. 14 cpv. 2 LAsi o secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, che risulta di competenza cantonale e non della SEM, come già sopra osservato (cfr. consid. 4).

E. 5.1.6 Occorre dunque concludere che, in quanto contesta il rifiuto di riesame della decisione del 27 marzo 2015 della SEM relativo alla concessione dell'asilo per il motivo previsto all'art. 66 cpv. 2 lett. a PA (applicato per analogia), il ricorso è respinto e la decisione della SEM del 27 marzo 2015, entrata in forza di cosa giudicata, confermata.

E. 6 Risulta ancora necessario esaminare, come i ricorrenti sostengono nel gravame, se A._______ potrebbe pretendere al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

E. 6.1 E' d'uopo ricordare che colui che si prevale di un rischio di persecuzione nel suo paese d'origine o di provenienza, derivante unicamente dalla sua partenza da tale paese o dal suo comportamento nel paese d'accoglienza, fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. In presenza di tali motivi, la qualità di rifugiato è riconosciuta se, dopo un esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto, ai sensi dell'art. 7 LAsi, che le attività esercitate nel paese d'accoglienza sono giunte a conoscenza delle autorità del paese d'origine e che il comportamento dello straniero interessato comporterebbe una condanna illegittima da parte di tali autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.2.1 e riferimenti citati [pubblicata come sentenza di riferimento]). I motivi soggettivi posteriori alla fuga possono giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma il legislatore ha escluso chiaramente che gli stessi possano condurre alla concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi; cfr. anche sentenza E-785/2016 del 27 aprile 2018 consid. 4.2).

E. 6.2 I ricorrenti affermano che il ricorrente, essendo abile all'obbligo di leva militare ed essendo espatriato illegalmente, sarebbe visto quale refrattario o disertore dal regime siriano. Essi temono quindi che A._______ possa subire delle persecuzioni rilevanti in caso di un suo rientro in Siria, in quanto andrebbe incontro a delle sanzioni quali il versamento di una multa molto elevata come pure di essere arrestato ed imprigionato - visto anche il cambiamento legislativo in materia, che sarebbe intervenuto ad opera del Parlamento siriano il 10 novembre 2017, e che prevedrebbe segnatamente una multa di 8'000 dollari come pure un anno di carcere - con conseguenze brutali quali la tortura e trattamenti inumani. In merito essi citano pure diverse decisioni dell'autorità inferiore prese in altri incarti - che richiamano nella presente procedura - chiedendo che, per il diritto all'uguaglianza giuridica, il caso dei ricorrenti venga trattato nello stesso modo, ovvero sia riconosciuta loro la qualità di rifugiato, essendo le fattispecie e le circostanze identiche.

E. 6.2.1 Quo un'eventuale sanzione che potrebbe essere inflitta all'interessato, il Tribunale osserva che, a differenza dei casi citati dagli insorgenti, A._______ ha già prestato il servizio militare regolamentare in Siria prima della sua partenza (cfr. atto A29, D30 segg., pag. 5) ed ha potuto lasciare il suo Paese d'origine legalmente (cfr. atto A10, p.to 5.01, pag. 6). Egli inoltre non è riuscito a provare o rendere credibile alcuna ricerca da parte delle autorità siriane prima della sua fuga per motivi politici od una persecuzione riflessa a causa dell'agire di famigliari o conoscenti (cfr. supra consid. 5.1.1 a 5.1.3), né ha apportato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni nella presente procedura. Pertanto, non vi è in specie per l'insorgente alcun timore oggettivo fondato di esposizione ad una condanna di una pena disproporzionata per la gravità di un delitto - in casu la sottrazione all'adempimento del servizio di leva, che il ricorrente non ha commesso - ed a dei trattamenti contrari ai diritti dell'uomo, ovvero ad una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. a contrario DTAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5, consid. 5 e 6.7). Ne discende, che non vi è alcuna possibilità di violazione del diritto all'uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., in quanto tale disposizione non trova applicazione nella fattispecie, essendo i casi citati dagli insorgenti diversi sia per fatti che per motivi dalla presente disamina.

E. 6.2.2 Gli insorgenti hanno ancora sostenuto che per A._______ vi sarebbe un timore fondato di essere esposto, nel caso di un suo ritorno in Siria, ad un'incorporazione immediata nell'esercito e che sia tenuto anche a dover combattere contro i ribelli o gli oppositori al regime.

E. 6.2.2.1 Il Tribunale rileva in merito che l'obbligo di essere astretto eventualmente e nuovamente al servizio militare in caso di un ritorno in Siria del ricorrente non risulta essere, da solo, un elemento decisivo in materia d'asilo. Invero, il rischio di essere coscritto al servizio di leva, non è pertinente, in quanto si tratta di un dovere civico.

E. 6.2.3 Nel proseguo della loro impugnativa, gli insorgenti allegano che, a causa delle attività politiche in esilio svolte da A._______ in Svizzera, non si può escludere che egli non sia stato identificato dai servizi di sicurezza siriani - che sarebbero molto attivi anche in Svizzera e che monitorerebbero ogni piccola azione dei loro compatrioti - quale oppositore al regime e rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. In merito essi affermano che il ricorrente avrebbe preso parte ad una manifestazione a N.______ il (...) dove avrebbe tenuto un discorso contro il presidente ed il regime siriano, dinnanzi a molte persone. Tale discorso, ripreso su supporto video, che è stato prodotto nelle evenienze di causa sub doc. 2, doc. 8 e doc. 11 con la relativa traduzione sub doc. 9, sarebbe stato pure reso pubblico tramite i portali "(...)" e "(...)".

E. 6.2.3.1 Il Tribunale osserva anzitutto che, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all'estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell'opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale - il criterio di pericolosità si rivela in tale valutazione come determinante - che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.5 e 6.3.6; cfr. anche sentenze del Tribunale E-2303/2015 del 24 maggio 2018 consid. 4.4; E-791/2016 del 27 aprile 2018 consid. 4.3).

E. 6.2.3.2 Quo al video del discorso tenuto dal ricorrente nel corso della manifestazione svoltasi a N._______ il (...) (cfr. doc. 2, doc. 8, doc. 9 e doc. 11), malgrado il medesimo contenga delle pesanti critiche mosse contro il presidente ed il regime siriano, lo stesso, più che contro questi ultimi, pare essere rivolto avverso il (...). Invero, il discorso è incentrato per la maggior parte su rimostranze e critiche mosse dal ricorrente verso la politica svizzera in materia di diritto degli stranieri, ed in particolare il rimbrotto alle autorità svizzere di non voler concedere il permesso di soggiorno alla sua famiglia o ad altre persone originarie della Siria, come invece avrebbero ottenuto i suoi (...) ed altre persone, che sarebbero fuggite dalla loro medesima situazione di insicurezza e di repressione. Dal video è possibile osservare che il discorso è stato inoltre tenuto dinnanzi ad una piccola folla di persone, in una manifestazione all'(...) a N._______, di cui non si conosce alcun altro dettaglio (ad esempio: se la stessa fosse autorizzata o meno dalle autorità svizzere, l'organizzazione della stessa e quante persone vi avrebbero preso parte, ecc.). Dal tenore e dal contesto dell'orazione, non si può pertanto ritenere che la stessa esca dal quadro abituale di opposizione di massa avverso il governo siriano, e non sembra essere di natura tale da rappresentare una minaccia seria e concreta per quest'ultimo. A ciò si aggiunga che, malgrado l'esposizione mediatica del video allegata, l'interessato non ha in alcun modo segnalato una qualsiasi reazione da parte dei rappresentanti del suo paese d'origine che permetta di concludere ad un'identificazione dell'insorgente quale opponente al regime che rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Siria.

E. 7 Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Nessuna delle condizioni di cui all'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) è in specie realizzata, in particolare in assenza di un permesso di soggiorno o di dimora validi dei ricorrenti. Il Tribunale è quindi tenuto a confermare pure l'allontanamento degli insorgenti pronunciato con decisione del 27 marzo 2015 della SEM (art. 44 LAsi).

E. 9 Non vi è infine luogo di esaminare la questione dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati, in quanto agli stessi è stata concessa l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dovuta alle circostanze di insicurezza vigenti in Siria come da pronuncia del 27 marzo 2015 dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10 Di conseguenza la SEM, con la decisione avversata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, la conclusione ricorsuale tendente ad una terza audizione federale, viene respinta, in quanto non sarebbe in grado di mutare il giudizio del Tribunale in merito all'esito della presente vertenza.

E. 11 Ne discende che il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, va respinto e la decisione del 18 dicembre 2017 dell'autorità di prima istanza confermata.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dagli stessi il 20 aprile 2018. Non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 7 segg. TS-TAF).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 20 aprile 2018.
  3. Non si assegnano indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-230/2018 Sentenza del 29 novembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed il figlio C._______, nato il (...), Siria, rappresentati dalla signora Beatrice Tettamanti, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 18 dicembre 2017 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, con la moglie B._______ ed il loro figlio C._______, tutti cittadini siriani originari di D._______, sono giunti illegalmente in Svizzera il (...) dicembre 2013, depositando in medesima data una domanda di asilo, poi respinta con decisione del 27 marzo 2015 della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), la quale ha parimenti pronunciato l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera, sostituendo però l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non ragionevolmente esigibile, con un'ammissione provvisoria (cfr. atto A1/6; atto A9, pag. 3 segg.; atto A10, pag. 3 segg.). La decisione dell'autorità inferiore predetta, è stata in seguito confermata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza D-2633/2015 del 13 gennaio 2016, respingendo il ricorso del 27 aprile 2015 degli interessati. A.b Nell'ambito di tale procedura, i ricorrenti si erano inizialmente prevalsi, quali argomentazioni ricorsuali, del fatto che A._______, essendo di professione (...) ed avendo esercitato la medesima in un salone di sua proprietà ad D._______, andato nel frattempo distrutto come la loro casa, sarebbe stato sospettato di collaborare con la fazione opposta sia dal governo che da parte dei dissidenti al regime siriano, in quanto verso i (...) si supporrebbe che organizzino nei loro saloni delle riunioni politiche. Altresì, per le attività svolte dai nipoti, uno sostenitore del regime e l'altro dei ribelli, i sospetti sulla sua attività politica si sarebbero rafforzati. Tali elementi, assieme alla situazione di violenza generalizzata in Siria, sarebbero stati significativi del loro timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo nel loro Paese d'origine. A sostegno di tale timore, i ricorrenti hanno prodotto in sede ricorsuale, un estratto del casellario giudiziale, dal quale si evince che A._______ avrebbe partecipato ad una manifestazione, insultando il presidente e minando il prestigio dello Stato. Il Tribunale di E._______, lo avrebbe pertanto condannato in contumacia, ad una pena di (...) anni di carcere con sentenza del (...) 2012 (cfr. risultanze processuali). Inoltre, quali motivi insorti dopo la fuga, gli interessati hanno sollevato che A._______ avrebbe avuto un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti in caso di un suo ritorno in Siria, in quanto egli avrebbe profferito delle critiche contro il regime siriano in occasione di un congresso a F._______, e pertanto quest'ultimo sarebbe a conoscenza della sua posizione politica e delle sue opinioni. B. Con scritto del 14 febbraio 2017 intitolato "Wiedererwägungsgesuch Für Bewilligung B" gli interessati, per il tramite della signora Beatrice Tettamanti, hanno chiesto alla SEM di accordare loro un permesso di dimora di tipo B, in quanto sarebbero esposti a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di un loro rinvio nel paese d'origine (cfr. atto B5). In merito, essi hanno allegato che la loro situazione sarebbe cambiata molto dalla decisione della SEM del 27 marzo 2015. Gli interessati affermano dapprima che, con l'ammissione provvisoria loro concessa, non vi sarebbe alcuna certezza che A._______, una volta tornato in Siria non sia confrontato con un'incarcerazione a vita, visto che penderebbe a suo carico un mandato di cattura e dato che sarebbe risaputo che nelle prigioni siriane si subirebbero torture e non se ne uscirebbe vivi. In seguito, allegano che lo scorso anno, delle persone appartenenti ad un gruppo di ribelli al regime, avrebbe trovato A._______ e gli avrebbe inviato un messaggio intimidatorio sul suo profilo account "(...)". Inoltre due dei suoi ex impiegati nel suo salone, parteciperebbero al conflitto siriano in fazioni contrapposte, ovvero uno pro e l'altro contro il regime siriano. Infine, il (...) sarebbe stato interrogato per (...) ore in merito a dove si trovi A._______. Tali elementi sarebbero alla base dell'insicurezza in cui il ricorrente vive, in quanto egli, non beneficiando del permesso di tipo B, potrebbe essere rinviato in Siria, dove egli sarebbe esposto ad una morte certa, anche se il conflitto siriano dovesse essere nel frattempo concluso. Tale situazione di incertezza, che egli vive anche quale ingiustizia personale - in particolare poiché i suoi (...) avrebbero, al contrario di lui, ottenuto il permesso di tipo B - avrebbe avuto quale conseguenza l'insorgere di patologie diverse nell'interessato e le conseguenti cure, che potrebbero essere risparmiate se egli ricevesse un permesso di tipo B. In particolare egli sarebbe seguito per problematiche (...), come da certificato medico del G._______, prodotto dai ricorrenti. Tuttavia, malgrado le circostanze succitate, gli insorgenti si starebbero impegnando per integrarsi in Svizzera, in particolare apprendendo la lingua (...) ed A._______ anche dal profilo lavorativo, ciò che sarebbe attestato pure dalla docente di lingua e integrazione per alloglotti che segue i ricorrenti. A supporto delle loro allegazioni, essi hanno prodotto:

- estratto di uno scambio di messaggi via l'applicazione "(...)" e relativa traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 1);

- una chiavetta USB contenente delle foto di un ex dipendente di A._______ che lo ritrarrebbero nel salone di (...) di A._______ e quale miliziano e diverse foto ed un video in lingua straniera di un (...) di A._______ che mostrerebbero quest'ultimo con A._______ nel suo salone di (...) in H._______ e quale miliziano, oltre ad un video datato (...) di una manifestazione in cui A._______ ha tenuto un discorso pubblico (di seguito: doc. 2);

- copia del certificato del G._______ del (...) gennaio 2017 (di seguito: doc. 3);

- scritto non datato della signora I._______, docente di lingua e integrazione per alloglotti (di seguito: doc. 4);

- copia del Permesso per stranieri ammessi provvisoriamente, valido sino al (...) di A._______ (di seguito: doc. 5);

- carta da visita del salone "(...)" di J._______ a K._______ (di seguito: doc. 6). C. Il 17 febbraio 2017 gli interessati, questa volta rappresentati dal lic. iur. Mario Amato del Soccorso operaio svizzero SOS (...), hanno inoltrato alla SEM uno scritto intitolato "domanda di riesame" (cfr. atto B8). Tale domanda è stata successivamente annullata dagli insorgenti con lettera del 21 novembre 2017, nella quale hanno dichiarato di revocare il mandato di rappresentanza al lic. iur. Mario Amato, ed espresso di voler mantenere invece la domanda presentata il 14 febbraio 2017 (cfr. atto B14/2). D. Con scritto del 30 novembre 2017, l'autorità inferiore ha invitato gli interessati a produrre il mandato di arresto del regime siriano con la relativa traduzione in lingua (...), citato nella richiesta del 14 febbraio 2017, ma non prodotto di fatto agli atti, spiegando pure i tempi e le modalità con cui A._______ sarebbe entrato in possesso di tale documento (cfr. atto B16/2). E. Il 6 dicembre 2017 i richiedenti hanno dato seguito a quanto richiesto dalla SEM. Essi hanno dichiarato che l'originale del mandato di cattura sarebbe già stato utilizzato per la procedura precedente dinnanzi allo scrivente Tribunale, e che non sarebbe pertanto più in loro possesso. L'insorgente sarebbe venuto a conoscenza dello stesso (...) mesi dopo la sua fuga, dal (...) L._______, che nel frattempo sarebbe stato ucciso, non interessandosene oltre, in quanto aveva già abbandonato il suo paese d'origine. Soltanto una volta giunto in Svizzera si sarebbe ricordato di tale scritto e potuto provare, nel corso della procedura d'asilo, che egli sarebbe esposto a pericolo della vita e dell'integrità fisica. Tale mandato di cattura gli sarebbe stato inviato dall'avv. M._______, mandatato da un altro (...) di A._______, che ne sarebbe venuto in possesso il (...) novembre 2014 ed in seguito lo avrebbe inviato all'interessato in Svizzera (cfr. atto B17/1). F. Con decisione del 18 dicembre 2017 l'autorità di prima istanza, ha respinto la domanda del 14 febbraio 2017 presentata dagli interessati, confermando altresì il passaggio in giudicato e l'esecutività della decisione del 27 marzo 2015 e fissando un emolumento di CHF 600.- a carico degli insorgenti. La SEM ha in primo luogo concluso che la domanda del 14 febbraio 2017 fosse da trattare quale domanda multipla ex art. 111c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), in quanto gli interessati avrebbero fatto valere quali fatti nuovi, le minacce di morte, che sarebbero sopraggiunte dopo la chiusura della procedura d'asilo. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che i fatti ed i mezzi di prova addotti dai richiedenti, non sarebbero tuttavia atti ad indurre la SEM ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto alla decisione del 27 marzo 2015. In particolare, circa lo scambio di messaggi tramite l'applicazione "(...)" tra A._______ ed un presunto membro di un gruppo ribelle, a tale documento andrebbe riconosciuto un valore probatorio esiguo, dato che sarebbe facilmente fabbricabile per i bisogni di causa e non avrebbe alcuna valenza ufficiale. Questo in quanto il mezzo di prova citato non sarebbe in grado di provare né l'identità dell'interlocutore, né la sua appartenenza al gruppo ribelle, come neppure che egli possa effettivamente essere in grado di mettere in atto le minacce proferite. Pertanto, lo stesso, non permetterebbe di giungere alla conclusione che per A._______ vi sia un timore fondato di subire delle persecuzioni future da parte dei ribelli. Proseguendo nell'analisi, la SEM rimarca che in merito al mandato di arresto menzionato nello scritto del 14 febbraio 2017, lo stesso sarebbe già stato prodotto nel corso della procedura precedente e sia la SEM che il Tribunale si sarebbero espressi al riguardo. Inoltre né il contenuto della chiavetta USB, né lo scritto del G._______ come pure la lettera della docente di lingua (...), sosterrebbero la tesi degli interessati di fondare un timore di persecuzione rilevante ex art. 3 LAsi per A._______. G. Contro tale pronuncia gli interessati sono insorti innanzi al Tribunale con ricorso del 12 gennaio 2018 [recte: 11 gennaio 2018] (cfr. tracciamento postale busta di trasmissione; data d'entrata: 12 gennaio 2018), postulando a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera agli insorgenti. A titolo eventuale essi hanno concluso al riconoscimento della loro qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Sempre a titolo eventuale, hanno postulato che venga ordinata una terza audizione federale degli interessati. Hanno inoltre richiamato gli atti di cui agli incarti N (...) e N (...) per una valutazione globale del gravame e per la salvaguardia del diritto all'uguaglianza giuridica. Infine hanno richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Nel loro gravame, essi sostengono che nella decisione avversata, la SEM avrebbe accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti motivanti la domanda d'asilo degli insorgenti, nonché sarebbe incorsa nella violazione del diritto federale, segnatamente degli art. 3 e 7 LAsi, dell'art. 9 Cost. e dell'art. 3 CEDU. A supporto di tale conclusione, essi allegano dapprima che le dichiarazioni di A._______ sarebbero verosimili e rilevanti e che, in caso di un loro ritorno nel paese d'origine, vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che potrebbero subire delle conseguenze pertinenti in materia d'asilo. In particolare, essi sarebbero esposti ad una possibile persecuzione riflessa da parte delle autorità siriane, dovuta all'agire di alcuni famigliari. A._______ dovrebbe inoltre ancora scontare la pena di diversi anni pronunciata dal tribunale (...) di E._______. In merito alla condanna che penderebbe sullo stesso, che sarebbe già stata prodotta in originale nella precedente procedura, i ricorrenti ricordano di aver già compiutamente spiegato in precedenza come egli sarebbe venuto a conoscenza della stessa e cosa lo attenderebbe nel caso egli facesse ritorno in Siria. Essi rilevano inoltre che, in altri casi dove le fattispecie sarebbero identiche a quelle dell'insorgente, lo stesso documento presentato dal ricorrente sarebbe stato sufficiente per concedere l'asilo ad altri richiedenti. In seguito gli interessati allegano che A._______ sarebbe per la sua età abile al servizio militare o quale riserva. Pertanto sarebbe visto dal regime siriano quale renitente o disertore, ed avrebbe di conseguenza un timore fondato ex art. 3 LAsi di subire delle persecuzioni rilevanti nel caso rientrasse in Siria. Tale timore sarebbe stato riconosciuto dalla SEM in fattispecie analoghe a quelle dell'insorgente (N [...]; N [...]; N [...]; N [...]), gli atti delle quali sarebbero da richiamare per la presente procedura, in quanto, per il diritto all'uguaglianza giuridica, il suo caso andrebbe trattato nello stesso modo ai citati, con la conseguenza che dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. Il timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, sarebbe vieppiù sostenuto dal cambiamento legislativo varato dal Parlamento siriano il 10 novembre 2017 che prevedrebbe ulteriori provvedimenti e sanzioni per i renitenti alla leva o alla riserva militare e che non si sarebbero annunciati. Infine A._______ avrebbe partecipato a diversi eventi politici e criticato pubblicamente il regime siriano. A riprova di questo, egli allega di aver partecipato ad una manifestazione del (...) a N._______, dove avrebbe pure tenuto un discorso contro il presidente ed il regime siriano. Di tale evento sarebbe stato registrato un video che sarebbe in seguito stato reso pubblico, tramite il social media "(...)" e la piattaforma internet "(...)". Alla luce degli elementi citati, a mente degli insorgenti non si potrebbe quindi ritenere che egli non abbia un profilo personale che non interessi il regime siriano, d'un canto per le sue esternazioni pubbliche avverso il medesimo sarebbe ritenuto quale dissidente, e d'altro canto poiché egli sarebbe visto quale disertore alla leva e potrebbe di conseguenza subire delle pene detentive eccessivamente lunghe e sproporzionate nonché essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani nel caso rientrasse nel suo Paese d'origine. A supporto delle loro allegazioni, i ricorrenti hanno prodotto gli ulteriori seguenti mezzi di prova:

- copia dell'estratto del registro giudiziario dove vi è iscritta la condanna a (...) anni di carcere emessa dal tribunale (...) di E._______ il (...) 2012 con copia della relativa traduzione in lingua italiana (di seguito: doc. 7);

- un supporto DVD contenente gli stessi documenti di cui al doc. 2 succitato (di seguito: doc. 8);

- la traduzione in lingua tedesca del discorso che avrebbe tenuto A._______ durante una manifestazione, già presente nei doc. 2 e doc. 8 (di seguito: doc. 9), inviata al Tribunale dai ricorrenti con scritto successivo del 17 gennaio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 18 gennaio 2018). H. Con decisione incidentale del 26 gennaio 2018, il Tribunale ha statuito che il presente procedimento si svolga in italiano ed ha altresì invitato i ricorrenti a produrre una procura valida in favore di Beatrice Tettamanti entro il 2 febbraio 2018. A tale richiesta è stato dato riscontro con invio del 1° febbraio 2018 (cfr. risultanze processuali). I. Per il tramite della successiva decisione incidentale del 16 aprile 2018, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti ed invitato gli stessi a versare un anticipo di CHF 750.- entro il 2 maggio 2018, a copertura delle presunte spese processuali. L'anticipo richiesto è stato versato tempestivamente dagli insorgenti in data 20 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali). J. Il 15 maggio 2018 la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, chiedendo di respingere il medesimo. K. Con scritto 16 maggio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 18 maggio 2018, gli insorgenti hanno presentato quale ulteriore mezzo di prova un DVD contenente una fotografia dove si vede A._______ insieme ad altri (...) durante un incontro pubblico [di seguito: doc. 10]). A mente dei ricorrenti, lo stesso proverebbe che A._______ prendesse parte a delle manifestazioni contro il regime siriano. L. Con scritto 2 giugno 2018 (recte: 4 giugno 2018; cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 5 giugno 2018), i ricorrenti hanno presentato la loro replica, ribadendo quanto già precedentemente addotto nel gravame. M. Il 29 giugno 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 2 luglio 2018), l'autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni di duplica, essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni della loro risposta del 15 maggio 2018. In aggiunta, l'autorità inferiore si è tuttavia espressa riguardo il nuovo mezzo di prova di cui al doc. 10 prodotto agli atti dagli insorgenti. N. Con scritto spontaneo del 2 luglio 2018 (recte: 3 luglio 2018; cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 4 luglio 2018), gli insorgenti hanno nuovamente trasmesso al Tribunale le loro osservazioni rispettivamente del 16 maggio 2018 e del 2 giugno 2018, nonché due DVD in originale quali ulteriori mezzi di prova, che conterrebbero foto e video di cui alle motivazioni presenti nei due scritti precitati. O. Per mezzo della decisione incidentale del 12 luglio 2018, il Tribunale ha invitato i ricorrenti a produrre il mezzo di prova allegato al loro scritto del 2 luglio 2018, ovvero il DVD originale denominato dai medesimi "Video Demo in (...) (...), Video + Fotos Demo in (...)", di modo che risultasse leggibile, fino al 27 luglio 2018. Entro il medesimo termine, il Tribunale ha concesso loro la possibilità di esprimersi in merito alla duplica del 29 giugno 2018 della SEM. Con scritto del 25 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 30 luglio 2018), i ricorrenti hanno dato seguito alla richiesta del Tribunale, allegando un DVD originale leggibile (denominato dai ricorrenti: "Video Demo in [...], Video Demo in [...], Fotos Demo in [...]"), contenente un video e diverse foto di manifestazioni in O._______ alle quali avrebbero preso parte A._______, il figlio C._______ ed un fratello di A._______ - fotografie e video già presenti nei DVD originali inviati con il loro scritto 2 luglio 2018 - nonché un video di una dimostrazione a N._______ del (...) già presente sub doc. 2 e doc. 8 (di seguito: doc. 11). P. Il 3 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 5 settembre 2018), la Segreteria di Stato ha preso nuovamente posizione in merito agli scritti del ricorrente tra il maggio ed il luglio 2018 e circa i nuovi mezzi di prova allegati agli stessi, riconfermandosi nelle precedenti osservazioni espresse in merito e nelle loro conclusioni. Segnatamente, l'autorità di prima istanza ha osservato che i documenti prodotti non proverebbero in alcun modo la sussistenza di timori fondati per gli interessati, di subire delle misure persecutorie rilevanti in materia d'asilo, nel caso rientrassero nel loro paese d'origine. Le osservazioni dell'autorità inferiore sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale ai ricorrenti con decisione incidentale del 10 settembre 2018. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in merito ad una nuova domanda d'asilo (domanda multipla) rese dalla SEM a seguito della chiusura di una procedura d'asilo, le quali non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 32 LTAF, possono essere impugnate, per rinvio dell'art. 105 LAsi, dinnanzi al Tribunale ex art. 33 lett. d LTAF. Il Tribunale è quindi competente per dirimere nella presente vertenza. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli stessi, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico circa la procedura per nuove domande d'asilo (domanda multipla). Invero, giusta l'art. 111c cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Per il resto, il rinvio alle disposizioni degli art. 66 - 68 PA sulla revisione previsto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, si applica per analogia anche ad una procedura fondata sull'art. 111c LAsi (cfr. DTAF 2014/39 consid. 5.5). 3.2 Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo o meno, quando il richiedente asilo respinto, invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2014/30 consid. 4.6; sentenza del Tribunale D-3107/2017 del 4 luglio 2017 consid. 2.2; Minh Son Nguyen in: Amarelle/Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), par. 2.1/2, pag. 871 ad art. 111c LAsi). Negli altri casi, ed in particolare allorquando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di una richiesta di riesame ex art. 111b LAsi (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6 e sentenza del Tribunale D-3107/2017 consid. 2.2). Ai termini dell'art. 111b cpv. 1 LAsi, la domanda di riesame dev'essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per il rimanente la procedura è retta dagli art. 66 - 68 PA. Vi è in particolare luogo di escludere il riesame di una decisione di prima istanza entrata in giudicato, quando tende ad ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti in procedura ordinaria o quando il ricorrente la sollecita fondandosi su dei fatti o dei mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere invocati nella procedura precedente (art. 66 cpv. 3 PA; sentenza del Tribunale D-7108/2015 dell'11 settembre 2018 consid. 2.3). 3.3 Nella fattispecie, lo scritto del 14 febbraio 2017 indirizzato alla SEM dai ricorrenti, seppure intitolato domanda di riesame per il rilascio del permesso B, presenta quale fatto nuovo le minacce di morte che un presunto membro di un gruppo rivoluzionario in H._______ avrebbe significato ad A._______ nello scambio di messaggi elettronici via la piattaforma social "(...)", durante il corso del 2016. Malgrado essi abbiano invocato quale fatto antecedente la loro domanda d'asilo del 13 dicembre 2013 (cfr. atto A1/6), la condanna in contumacia che sarebbe stata pronunciata con sentenza del (...) 2012 dal Tribunale di E._______, fatto già considerato nella precedente procedura ricorsuale terminata con sentenza del Tribunale D-2633/2015 del 13 gennaio 2016 (cfr. in particolare consid. 6.2), i ricorrenti con la loro richiesta mirano a fare riconoscere la loro qualità di rifugiato. Ora, già solo per questi motivi, e senza necessità di ulteriori disamine, vi è luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità inferiore, quale domanda multipla ex art. 111c LAsi.

4. E' d'uopo rilevare che la richiesta espressa nella domanda del 14 febbraio 2017 dai ricorrenti, tendente al rilascio di un permesso di dimora, risulta essere irricevibile, in quanto la SEM non è competente per l'esame di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, materia di competenza delle autorità cantonali in materia di migrazione.

5. A supporto della loro nuova domanda d'asilo, i ricorrenti hanno dapprima fatto valere, che sarebbero tutt'ora nel mirino delle autorità siriane per i motivi d'asilo allegati nella precedente procedura, e di temere, in caso di rientro in Siria, di dover subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. In tal senso, essi hanno prodotto diversi mezzi di prova tendenti a dimostrare dei fatti successi anteriormente l'entrata in giudicato della decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2015, con lo scopo di provare nuovamente la verosimiglianza e la rilevanza dei loro motivi d'asilo. 5.1 A titolo preliminare, il Tribunale constata che circa la conclusione tendente alla concessione dell'asilo, i ricorrenti hanno parzialmente fondato la loro nuova domanda d'asilo sugli stessi motivi già invocati durante il corso della prima procedura d'asilo terminata con la sentenza del Tribunale D-2633/2015 del 13 gennaio 2016, ovvero in merito alla sussistenza di un timore fondato - in particolare per A._______ - di essere perseguitato dal regime siriano o dai ribelli. 5.1.1 Innanzitutto, i ricorrenti indicano che A._______ avrebbe un fondato timore di essere perseguitato dal regime siriano in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, in quanto penderebbe ancora sullo stesso la sentenza del Tribunale (...) di cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto una volta lasciata la Siria. A sostegno di tali allegazioni, gli insorgenti hanno prodotto quale mezzo di prova in copia, il documento e la traduzione del medesimo dell'Estratto giudiziario di A._______, no. di registro (...) (doc. 7). Il Tribunale rileva che a ragione la SEM nella decisione avversata osserva che tali mezzi di prova erano già stati prodotti con il ricorso introdotto il 27 aprile 2015 avverso la decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2015 che ha respinto le loro domande d'asilo presentate il 13 dicembre 2013, nonché già ampiamente trattati nei motivi della sentenza D-2633/2016 del 13 gennaio 2016 dal Tribunale. La scrivente autorità nella precitata sentenza era giunta alla conclusione che il ricorrente non avesse reso verosimile la sua partecipazione a delle manifestazioni di protesta contro il regime né che egli sia stato condannato in contumacia per aver partecipato a queste ultime, nel contempo riconoscendo un valore probatorio esiguo al mezzo di prova prodotto (cfr. consid. 6.2). Soltanto durante il corso della presente procedura il ricorrente ha dato una descrizione maggiore di come egli sia entrato in possesso del documento succitato (cfr. anche doc. 7) ed il momento in cui gli sarebbe stato inviato (cfr. atto B17/1), come pure producendo diverse fotografie che lo rappresenterebbero, in alcune in compagnia del (...) e di un (...), ed un video (cfr. doc. 10 e doc. 11), che proverebbero la sua partecipazione a delle manifestazioni contro il regime in O._______, elementi che erano stati motivo di cauzione da parte del Tribunale nella sentenza D-2633/2015 al consid. 6.2. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tali considerazioni e mezzi di prova avrebbero potuto, e dovuto, facendo prova di diligenza, essere addotti e prodotti dagli insorgenti già nel corso della procedura ordinaria. Procedendo in tale maniera, gli interessati cercano in realtà di rimediare a delle mancanze verificatesi durante il corso della procedura ordinaria, ciò che né una nuova domanda d'asilo, né il riesame, in analogia alla revisione, non permettono. Invero, tali mezzi di diritto, non possono avere quale scopo quello di ovviare ad una carenza di diligenza del ricorrente o del suo mandatario nella procedura ordinaria conclusasi (cfr. art. 66 cpv. 3 PA; August Mächler in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], no. 25 segg., pag. 865 segg.; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-7108/2015 consid. 2.3 e consid. 5). Pertanto, tutti i motivi ed i mezzi di prova addotti in tal senso risultano irricevibili. 5.1.2 Che lo stesso discorso vale mutatis mutandis per quanto attiene le considerazioni contenute nella domanda del 14 febbraio 2017, che sarebbero supportate dai mezzi di prova prodotti sub doc. 2 e doc. 8, relative a due ex collaboratori di A._______ nel suo salone, uno dei quali (...) dello stesso. Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, infatti, le fotografie ed il video prodotti con i doc. 2 e doc. 8, non presentano alcun elemento a sostegno della tesi di un timore fondato per il ricorrente di subire delle rappresaglie future a causa del loro presunto agire contro il regime siriano. Ad ulteriore riprova di tale conclusione, si ricorda che, come già tra l'altro rilevato nella sentenza del Tribunale D-2633/2015 (cfr. consid. 6.1), l'interessato ha dichiarato di non avere avuto alcun problema con le autorità siriane a causa dell'agire dei (...), che militerebbero nelle fila di gruppi ribelli, già quando si trovava ancora in Siria, come altresì la sua famiglia (cfr. atto A29, D65 segg., pag. 9; cfr. anche: atto A9, p.to 7.02, pag. 6 seg.; atto A10, p.to 7.02, pag. 7). Oltracciò egli ha allegato di essere potuto espatriare legalmente dalla Siria unitamente alla sua famiglia (cfr. atto A9, p.to 5.01, pag. 5 seg.; atto A10, p.to 5.01, pag. 6). Non è inoltre dato conoscere ad oggi né quando le fotografie ed il video che mostrerebbero il (...) ed un ex dipendente quali miliziani, sarebbero state scattate rispettivamente girato, né come gli stessi insorgenti sarebbero venuti in possesso di tali documenti, come neppure alcuna spiegazione che possa giustificare la produzione di tali documenti nella presente procedura, essendo in particolare che, alcune fotografie presenti nei doc. 2 e doc. 8, sono state presumibilmente scattate già prima dell'espatrio dei ricorrenti. Da quanto evidenziato, non si può quindi concludere vi sia un timore fondato per gli insorgenti di essere perseguitati per motivi politici dal regime siriano, a causa delle presunte attività sovversive degli ex collaboratori di A._______. Nemmeno a livello ricorsuale gli insorgenti sono riusciti a rendere verosimile il contrario ed a provare un'eventuale persecuzione riflessa da parte delle autorità siriane a causa dell'agire del (...) o del conoscente (cfr. a contrario: DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; cfr. anche a contrario: sentenza del Tribunale D-1400/2018 del 25 giugno 2018 consid. 6). A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, la circostanza esposta nella domanda del 14 febbraio 2017 dagli insorgenti, tra l'altro non addotta più nel ricorso, che un (...) non meglio precisato di A._______ sarebbe stato interrogato riguardo a dove il medesimo si trovi, risulta essere una mera allegazione di parte, in quanto stereotipata e priva di qualsiasi dettaglio. 5.1.3 In seguito, i richiedenti temono di subire delle persecuzioni da parte delle autorità siriane, a causa di non meglio precisati famigliari, ed hanno postulato che gli incarti N (...) e N (...), relativi ad alcuni familiari degli stessi ([...] e famiglia), siano annessi agli atti per una valutazione complessiva della fattispecie e perché il diritto all'uguaglianza giuridica sia rispettato. Nel gravame, essi non sono tuttavia riusciti a spiegare concretamente i motivi per i quali ciò sarebbe il caso. I loro timori sono invero fondati unicamente sull'asserto che dei famigliari sarebbero ricercati ed i (...) dell'insorgente avrebbero il permesso B e beneficerebbero dell'asilo. Tuttora non è dato difatti a sapere in maniera precisa quali motivi alla base del riconoscimento dell'asilo in Svizzera dei famigliari sarebbero per loro rilevanti, come neppure per quali motivi i famigliari abbiano ottenuto asilo in Svizzera. Di conseguenza, non essendovi ulteriori elementi o indizi al riguardo - e non essendo compito dell'autorità giudicante dirimere tali punti in questione, in assenza di censure puntuali sollevate in tal senso (cfr. anche supra consid. 2) - non è possibile, nel caso in oggetto, ritenere adempiute le condizioni di una persecuzione riflessa per i ricorrenti a causa di familiari degli stessi (cfr. sulla questione: DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2240/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 9.3). Ne discende quindi che anche la conclusione dei ricorrenti tendente alla compulsazione degli atti di cui ai dossier N (...) e N (...) per la presa di decisione nella presente disamina, è respinta. 5.1.4 Circa lo scambio di messaggi intercorso tra un presunto membro di un gruppo ribelle ed A._______ sul suo profilo "(...)" (cfr. doc. 1), a ragione la SEM rimarca nella decisione impugnata, che tale mezzo di prova sarebbe facilmente fabbricabile ai fini di causa, non proverebbe in alcun modo né l'identità dell'interlocutore del ricorrente, né che egli faccia effettivamente parte di un gruppo rivoluzionario siriano, come che egli sarebbe in grado di mettere in atto le minacce di morte proferite contro il ricorrente. Tali scambi di messaggi appaiono invero come una messa in scena orchestrata ai fini di causa, in quanto gli autori non sono minimamente stabiliti, oltre che il contenuto degli stessi ne mettono fortemente in dubbio la veridicità. Appare difatti contrario a qualsiasi logica che, una volta saputo a quale gruppo rivoluzionario appartenesse il presunto interlocutore - che avrebbe secondo le sue stesse dichiarazioni contenute nei messaggi, dato fuoco al salone di (...) di A._______ - il ricorrente abbia continuato tranquillamente la discussione in linea con il medesimo, chiedendogli addirittura come stesse e rivelandogli di trovarsi in Svizzera da quasi (...) anni (cfr. doc. 1). Visti gli elementi testé citati, non si può dunque concludere che tale mezzo di prova sia atto a dimostrare le allegazioni degli interessati circa il timore fondato che il ricorrente e la sua famiglia possano subire in futuro delle conseguenze rilevanti in materia d'asilo a causa di presunti membri di gruppi ribelli nel caso in cui facessero ritorno in Siria. 5.1.5 Per quanto concerne le allegazioni e gli ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. 3 - 6), che sarebbero atti a sostenere l'integrazione degli insorgenti (cfr. segnatamente doc. 4) ed il disagio psicologico vissuto da A._______ a fronte della sua situazione politica e sociale in Svizzera, il quale sarebbe seguito a livello medico-psichiatrico e psicologico (cfr. doc. 3), come rettamente già sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, tali mezzi di prova non contengono alcun elemento a riprova di un timore fondato per i ricorrenti di incorrere in persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo se rientrassero nel loro Paese d'origine. Tra l'altro, tali elementi, andrebbero eventualmente presi in considerazione nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (art. 83 cpv. 4 LStr), che però in casu non è stata pronunciata, essendo che agli insorgenti è stata concessa un'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per la situazione d'insicurezza in Siria (cfr. decisione della SEM del 27 marzo 2015), o nel quadro dell'esame relativo alla regolarizzazione del soggiorno per motivi umanitari ex art. 14 cpv. 2 LAsi o secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, che risulta di competenza cantonale e non della SEM, come già sopra osservato (cfr. consid. 4). 5.1.6 Occorre dunque concludere che, in quanto contesta il rifiuto di riesame della decisione del 27 marzo 2015 della SEM relativo alla concessione dell'asilo per il motivo previsto all'art. 66 cpv. 2 lett. a PA (applicato per analogia), il ricorso è respinto e la decisione della SEM del 27 marzo 2015, entrata in forza di cosa giudicata, confermata.

6. Risulta ancora necessario esaminare, come i ricorrenti sostengono nel gravame, se A._______ potrebbe pretendere al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 6.1 E' d'uopo ricordare che colui che si prevale di un rischio di persecuzione nel suo paese d'origine o di provenienza, derivante unicamente dalla sua partenza da tale paese o dal suo comportamento nel paese d'accoglienza, fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. In presenza di tali motivi, la qualità di rifugiato è riconosciuta se, dopo un esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto, ai sensi dell'art. 7 LAsi, che le attività esercitate nel paese d'accoglienza sono giunte a conoscenza delle autorità del paese d'origine e che il comportamento dello straniero interessato comporterebbe una condanna illegittima da parte di tali autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.2.1 e riferimenti citati [pubblicata come sentenza di riferimento]). I motivi soggettivi posteriori alla fuga possono giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma il legislatore ha escluso chiaramente che gli stessi possano condurre alla concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi; cfr. anche sentenza E-785/2016 del 27 aprile 2018 consid. 4.2). 6.2 I ricorrenti affermano che il ricorrente, essendo abile all'obbligo di leva militare ed essendo espatriato illegalmente, sarebbe visto quale refrattario o disertore dal regime siriano. Essi temono quindi che A._______ possa subire delle persecuzioni rilevanti in caso di un suo rientro in Siria, in quanto andrebbe incontro a delle sanzioni quali il versamento di una multa molto elevata come pure di essere arrestato ed imprigionato - visto anche il cambiamento legislativo in materia, che sarebbe intervenuto ad opera del Parlamento siriano il 10 novembre 2017, e che prevedrebbe segnatamente una multa di 8'000 dollari come pure un anno di carcere - con conseguenze brutali quali la tortura e trattamenti inumani. In merito essi citano pure diverse decisioni dell'autorità inferiore prese in altri incarti - che richiamano nella presente procedura - chiedendo che, per il diritto all'uguaglianza giuridica, il caso dei ricorrenti venga trattato nello stesso modo, ovvero sia riconosciuta loro la qualità di rifugiato, essendo le fattispecie e le circostanze identiche. 6.2.1 Quo un'eventuale sanzione che potrebbe essere inflitta all'interessato, il Tribunale osserva che, a differenza dei casi citati dagli insorgenti, A._______ ha già prestato il servizio militare regolamentare in Siria prima della sua partenza (cfr. atto A29, D30 segg., pag. 5) ed ha potuto lasciare il suo Paese d'origine legalmente (cfr. atto A10, p.to 5.01, pag. 6). Egli inoltre non è riuscito a provare o rendere credibile alcuna ricerca da parte delle autorità siriane prima della sua fuga per motivi politici od una persecuzione riflessa a causa dell'agire di famigliari o conoscenti (cfr. supra consid. 5.1.1 a 5.1.3), né ha apportato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni nella presente procedura. Pertanto, non vi è in specie per l'insorgente alcun timore oggettivo fondato di esposizione ad una condanna di una pena disproporzionata per la gravità di un delitto - in casu la sottrazione all'adempimento del servizio di leva, che il ricorrente non ha commesso - ed a dei trattamenti contrari ai diritti dell'uomo, ovvero ad una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. a contrario DTAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5, consid. 5 e 6.7). Ne discende, che non vi è alcuna possibilità di violazione del diritto all'uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., in quanto tale disposizione non trova applicazione nella fattispecie, essendo i casi citati dagli insorgenti diversi sia per fatti che per motivi dalla presente disamina. 6.2.2 Gli insorgenti hanno ancora sostenuto che per A._______ vi sarebbe un timore fondato di essere esposto, nel caso di un suo ritorno in Siria, ad un'incorporazione immediata nell'esercito e che sia tenuto anche a dover combattere contro i ribelli o gli oppositori al regime. 6.2.2.1 Il Tribunale rileva in merito che l'obbligo di essere astretto eventualmente e nuovamente al servizio militare in caso di un ritorno in Siria del ricorrente non risulta essere, da solo, un elemento decisivo in materia d'asilo. Invero, il rischio di essere coscritto al servizio di leva, non è pertinente, in quanto si tratta di un dovere civico. 6.2.3 Nel proseguo della loro impugnativa, gli insorgenti allegano che, a causa delle attività politiche in esilio svolte da A._______ in Svizzera, non si può escludere che egli non sia stato identificato dai servizi di sicurezza siriani - che sarebbero molto attivi anche in Svizzera e che monitorerebbero ogni piccola azione dei loro compatrioti - quale oppositore al regime e rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. In merito essi affermano che il ricorrente avrebbe preso parte ad una manifestazione a N.______ il (...) dove avrebbe tenuto un discorso contro il presidente ed il regime siriano, dinnanzi a molte persone. Tale discorso, ripreso su supporto video, che è stato prodotto nelle evenienze di causa sub doc. 2, doc. 8 e doc. 11 con la relativa traduzione sub doc. 9, sarebbe stato pure reso pubblico tramite i portali "(...)" e "(...)". 6.2.3.1 Il Tribunale osserva anzitutto che, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all'estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell'opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale - il criterio di pericolosità si rivela in tale valutazione come determinante - che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.5 e 6.3.6; cfr. anche sentenze del Tribunale E-2303/2015 del 24 maggio 2018 consid. 4.4; E-791/2016 del 27 aprile 2018 consid. 4.3). 6.2.3.2 Quo al video del discorso tenuto dal ricorrente nel corso della manifestazione svoltasi a N._______ il (...) (cfr. doc. 2, doc. 8, doc. 9 e doc. 11), malgrado il medesimo contenga delle pesanti critiche mosse contro il presidente ed il regime siriano, lo stesso, più che contro questi ultimi, pare essere rivolto avverso il (...). Invero, il discorso è incentrato per la maggior parte su rimostranze e critiche mosse dal ricorrente verso la politica svizzera in materia di diritto degli stranieri, ed in particolare il rimbrotto alle autorità svizzere di non voler concedere il permesso di soggiorno alla sua famiglia o ad altre persone originarie della Siria, come invece avrebbero ottenuto i suoi (...) ed altre persone, che sarebbero fuggite dalla loro medesima situazione di insicurezza e di repressione. Dal video è possibile osservare che il discorso è stato inoltre tenuto dinnanzi ad una piccola folla di persone, in una manifestazione all'(...) a N._______, di cui non si conosce alcun altro dettaglio (ad esempio: se la stessa fosse autorizzata o meno dalle autorità svizzere, l'organizzazione della stessa e quante persone vi avrebbero preso parte, ecc.). Dal tenore e dal contesto dell'orazione, non si può pertanto ritenere che la stessa esca dal quadro abituale di opposizione di massa avverso il governo siriano, e non sembra essere di natura tale da rappresentare una minaccia seria e concreta per quest'ultimo. A ciò si aggiunga che, malgrado l'esposizione mediatica del video allegata, l'interessato non ha in alcun modo segnalato una qualsiasi reazione da parte dei rappresentanti del suo paese d'origine che permetta di concludere ad un'identificazione dell'insorgente quale opponente al regime che rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Siria.

7. Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Nessuna delle condizioni di cui all'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) è in specie realizzata, in particolare in assenza di un permesso di soggiorno o di dimora validi dei ricorrenti. Il Tribunale è quindi tenuto a confermare pure l'allontanamento degli insorgenti pronunciato con decisione del 27 marzo 2015 della SEM (art. 44 LAsi).

9. Non vi è infine luogo di esaminare la questione dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati, in quanto agli stessi è stata concessa l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dovuta alle circostanze di insicurezza vigenti in Siria come da pronuncia del 27 marzo 2015 dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; DTAF 2009/51 consid. 5.4).

10. Di conseguenza la SEM, con la decisione avversata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, la conclusione ricorsuale tendente ad una terza audizione federale, viene respinta, in quanto non sarebbe in grado di mutare il giudizio del Tribunale in merito all'esito della presente vertenza.

11. Ne discende che il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, va respinto e la decisione del 18 dicembre 2017 dell'autorità di prima istanza confermata.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dagli stessi il 20 aprile 2018. Non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 7 segg. TS-TAF).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 20 aprile 2018.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: