Asilo (senza allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione sunnita, è nato e cresciuto a Homs, nell'omonima provincia, dove ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 24 ottobre 2011. Ha presentato domanda d'asilo in data 13 dicembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno unitamente alla sua famiglia. Espatriato da Damasco con un volo per Il Cairo (Egitto), una volta raggiunta la Libia vi avrebbe vissuto per due anni, riuscendo poi ad imbarcarsi verso l'Italia e giungere in territorio elvetico (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3 seg., 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione generale di guerra in Siria. Inoltre a causa della varietà della clientela del suo salone di parrucchiere, i diversi clan lo avrebbero sospettato di sostenere il clan opposto e pertanto avrebbe temuto delle rappresaglie (cfr. verbale 1/A._______, pag. 7 e verbale di audizione del 18 settembre 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pag. 8). A.b La moglie B._______ è cittadina siriana di etnia araba, di religione sunnita e originaria di Homs. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata a causa della situazione generale di guerra in Siria e per i problemi avuti dal marito (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 6 seg. e verbale di audizione del 18 settembre 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B._______], pag. 6). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:
- le carte di identità siriane di A._______ e B._______;
- i passaporti siriani dei tre ricorrenti;
- un articolo del quotidiano "Corriere del Ticino" del (...) 2014 accompagnato dalla fotografia degli insorgenti;
- un CD-ROM contenente un'intervista della famiglia qui ricorrente andata in onda sul canale televisivo della svizzera italiana, RSI la1;
- un CD-ROM contenente un estratto della trasmissione 10 vor 10 del canale televisivo svizzero tedesco, SRF, concernente i ricorrenti, un estratto di una trasmissione radiofonica della svizzera italiana, Rete Uno, concernente gli insorgenti come pure delle fotografie delle strade di Homs con allegato un foglio esplicativo delle immagini;
- due CD-ROM l'uno contenente un video del fratello dell'interessato deceduto in Siria nel (...) a causa di un bombardamento e l'altro contenente fotografie che ritraggono la distruzione della loro casa e del salone di parrucchiere come pure una fotografia del nipote nelle fila dell'esercito siriano;
- un certificato dell'8 settembre 2014 concernente il contratto di tirocinio tra A._______ e il (...) D._______. B. Con decisione del 27 marzo 2015, notificata agli interessati in data 30 marzo 2015 (cfr. atto A35/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM), ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendoli quindi provvisoriamente. C. In data 27 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 aprile 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con protestate tasse, spese e ripetibili. A sostegno del gravame, gli insorgenti hanno prodotto, oltre alla copia della decisione impugnata, un estratto del casellario giudiziale di A._______ con relativa traduzione nel quale è segnalato che con sentenza del (...) 2012 lo stesso sarebbe stato condannato in contumacia per avere partecipato ad una manifestazione contro il regime siriano. D. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 maggio 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 1° giugno 2015 i ricorrenti hanno trasmesso l'attestazione di indigenza. E. Con ordinanza del 5 giugno 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM copia del ricorso come pure copia effettuata dal Tribunale dell'estratto del casellario giudiziale ed ha invitato la Segreteria di Stato a presentare una risposta al ricorso entro il 22 giugno 2015. F. In data 22 giugno 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai propri considerandi ed ha proposto di respingere il gravame. G. Il Tribunale, con ordinanza del 29 giugno 2015, ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM agli insorgenti e li ha invitati ad inoltrare una replica entro un termine fissato al 14 luglio 2015. H. Con replica del 13 luglio 2015, trasmessa alla SEM per conoscenza, gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 27 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. In particolare, la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della drammatica situazione generale che vi regna e non sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo. Dipoi, il timore di essere arrestati in un posto di blocco sarebbe irrilevante giacché gli stessi avrebbero dichiarato di non avere avuto problemi né con l'esercito regolare né con i ribelli; ciò sarebbe altresì confermato dal loro espatrio legale. Circa le critiche espresse dal ricorrente contro il regime durante un congresso tenutosi a Ginevra in Svizzera, la SEM ha sottolineato come dall'incarto non emergerebbe alcun elemento concreto in grado di dedurre che le autorità siriane siano venute a conoscenza delle sue posizioni ostili al regime. Infine, i mezzi di prova prodotti, i quali testimonierebbero le loro amare esperienze vissute durante la guerra e l'espatrio, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e non proverebbero in alcun modo i pregiudizi da loro allegati. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera.
E. 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei loro motivi d'asilo. Il ricorrente ha quindi ribadito di essere stato sospettato dal regime e dai ribelli di collaborare per la fazione opposta. I parrucchieri infatti sarebbero sospettati di organizzare nei loro saloni riunioni politiche. Oltracciò le attività svolte dai nipoti, uno sostenitore del regime e l'altro dei ribelli, avrebbero fatto ricadere molti sospetti circa la posizione politica del ricorrente. L'insicurezza dei ricorrenti non sarebbe stata dettata unicamente dalla situazione di violenza generalizzata in Siria, bensì anche dagli elementi poc'anzi citati. A sostegno del loro timore di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi della LAsi, i ricorrenti hanno prodotto un estratto del casellario giudiziale dal quale si dedurrebbe che l'insorgente è stato condannato in contumacia per avere partecipato a una manifestazione e avere insultato il presidente siriano. Al momento dell'espatrio egli non sarebbe stato a conoscenza di tale sentenza. Infine, la SEM avrebbe dovuto prendere in considerazione gli avvenimenti accaduti su suolo elvetico, come le critiche espresse contro il regime siriano durante una conferenza a Ginevra: essendoci state alla conferenza persone vicine al regime siriano, lo stesso ora sarebbe a conoscenza della sua opinione politica. Per questi motivi rilevanti, ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
E. 5.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ha confermato quanto già espresso nella decisione impugnata, aggiungendo tuttavia che i motivi a fondamento della sentenza di condanna non combacerebbero con quanto esposto dallo stesso durante le audizioni. Egli non avrebbe mai menzionato di aver partecipato a delle manifestazioni o ad altre attività politiche. La SEM si è inoltre dimostrata sorpresa di apprendere solo a livello ricorsuale elementi tanto fondamentali per la loro domanda di asilo, essendo l'estratto del casellario giudiziale stato rilasciato il (...) 2014. Anche ammettendo l'autenticità del documento, sarebbe sorprendente che l'insorgente abbia potuto esserne in possesso. Pertanto l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame.
E. 5.4 In sede di replica, l'insorgente ha ribadito di non essere stato a conoscenza della condanna in contumacia. Egli ne sarebbe venuto a conoscenza solo una volta ricevuto il citato mezzo di prova trasmessogli dalla Siria dal di lui fratello. Sentendosi quindi minacciato dal regime siriano ha reiterato la sua richiesta di concessione dell'asilo.
E. 6 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, i motivi d'asilo a titolo originario a fondamento della loro domanda d'asilo non sono rilevanti (cfr. consid. 6.1). Altresì, come emerso dagli scambi di scritti, il Tribunale condivide la posizione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza della condanna in contumacia dell'insorgente (cfr. consid. 6.2).
E. 6.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e segnatamente per la distruzione della loro casa e del salone di parrucchiere a causa dei bombardamenti (cfr. verbale 1/B._______, pag. 6; verbale 1/A._______, pag. 7; verbale 2/A._______ pag. 8 e verbale 2/B._______, pag. 6). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Secondariamente, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, il Tribunale non ravvede per il ricorrente la sussistenza di un timore fondato di essere perseguitato dal regime o dai ribelli per avere avuto clienti del salone di parrucchiere di entrambe le fazioni e per essere sospettato di mettere a disposizione il suo salone per organizzare delle riunioni. Il Tribunale rileva infatti che gli insorgenti hanno indicato più volte di non aver avuto alcun problema con le autorità siriane o con chicchessia (cfr. verbale 1/B._______, pagg. 6 seg.; verbale 1/A._______, pag. 7; verbale 2/A._______, pag. 9 e verbale 2/B._______, pag. 6). Il ricorrente invero ha indicato che gli unici problemi avuti sono da ricondurre a uno scambio di opinioni contrastanti con i clienti e ciò, come manifestamente deducibile, non è rilevante in materia d'asilo. Altresì per sua stessa ammissione il ricorrente avrebbe risolto i problemi avuti con la clientela appartenente a clan diversi, chiudendo il salone (cfr. verbale 2/A._______, pag. 8). Oltracciò l'insorgente non ha saputo rendere verosimile il suo timore di subire delle rappresaglie future a causa dell'agire dei nipoti: egli stesso ha ammesso di non aver avuto alcun problema con le autorità a causa di questi ultimi (cfr. verbale 2/A._______, pag. 9). Si rilevi infatti che egli unitamente alla sua famiglia ha potuto espatriare legalmente. Visto quanto sopra non si può dunque concludere che al momento dell'espatrio, il ricorrente e la sua famiglia avevano a temere di subire delle persecuzioni per motivi politici e di essere percepiti dal regime siriano quali oppositori. Nemmeno a livello ricorsuale gli insorgenti sono riusciti a rendere verosimile il contrario.
E. 6.2 Dall'estratto del casellario giudiziale, prodotto come mezzo di prova a livello ricorsuale, si evince che A._______ avrebbe partecipato ad una manifestazione, insultando il presidente e minacciando il prestigio dello stato e pertanto il Tribunale di Damasco lo avrebbe condannato in contumacia con sentenza del (...) 2012. Tuttavia, durante le audizioni il ricorrente non ha mai indicato di aver partecipato a delle manifestazioni di protesta (cfr. verbale 1/A._______, pag. 7 e verbale 2/A._______, pagg. 8-10). Parimenti nel ricorso il ricorrente si è limitato ad indicare di non essere stato a conoscenza di tale condanna al momento dell'espatrio, senza tuttavia specificare se la sua partecipazione ad una manifestazione sia realmente accaduta (cfr. ricorso, pag. 3). Nonostante nelle sue osservazioni la SEM abbia messo in evidenza, da un lato, le discrepanze tra il contenuto dell'estratto del casellario giudiziale e le dichiarazioni dell'insorgente, e, dall'altro lato, l'allegazione tardiva della sentenza di condanna, il ricorrente non ha saputo fornire risposte convincenti circa le precise e condivisibili osservazioni testé indicate. Egli ha unicamente ribadito di non essere stato a conoscenza della condanna e che un non meglio precisato fratello, probabilmente residente in Siria, avrebbe potuto ottenere il suo estratto del casellario giudiziale. In tale occasione quindi, il ricorrente non ha indicato se il motivo della condanna, ovvero la partecipazione ad una manifestazione, sia realmente accaduto. A tuttora non chiara è dipoi la modalità con la quale il fratello è potuto entrare in possesso di tale documento e il momento in cui lo stesso lo ha ricevuto. Già su questi punti non trascurabili il mezzo di prova prodotto non soccorre l'insorgente e potendo nel contempo riconoscere un valore probatorio esiguo al mezzo di prova prodotto, il Tribunale ritiene dunque che il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato condannato in contumacia per aver partecipato alle manifestazioni contro il regime.
E. 7 Il ricorrente solleva poi la questione dei motivi insorti dopo la fuga. Egli sostiene di avere il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora facesse rientro in patria a causa delle sue esternazioni contro il regime siriano in occasione di un congresso a Ginevra. I ricorrenti chiedono quindi implicitamente che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi) e segnatamente per il comportamento assunto dopo l'espatrio. V'è quindi luogo di analizzare qui di seguito la questione.
E. 7.1 Preliminarmente v'è da rilevare che dall'arrivo in Svizzera il ricorrente e la sua famiglia hanno ottenuto una discreta esposizione mediatica (cfr. documenti versati agli atti della SEM quali articoli di giornale, reportage televisivi e trasmissioni radiofoniche). La loro testimonianza riportata nei media concerne esclusivamente le modalità del loro viaggio d'espatrio come pure le conseguenze causate dal conflitto in essere per i civili. In nessuna delle testimonianza testé elencate i ricorrenti si sono espressi contro il regime siriano. Posto ciò, l'elemento al quale il ricorrente fa riferimento esplicito è da ricondurre alle sue esternazioni in occasione del congresso di Ginevra. Ciononostante, sul congresso di Ginevra il ricorrente si esprime in maniera generale senza presentare la natura e il contenuto delle sue dichiarazioni (cfr. verbale 2/A._______, pag. 10 e ricorso, pag. 3). Già su questo punto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per poter ritenere che le sue dichiarazioni, se effettivamente formulate, siano state esplicitate contro il regime siriano.
E. 7.2 Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera di apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr. sentenza di riferimento del TAF del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6). Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente potrebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga è stato presentato all'autorità inferiore e al Tribunale in maniera molto generale. Trattasi di dichiarazioni secondo le quali, avendo espresso il ricorrente delle critiche sul regime siriano durante il congresso di Ginevra, le sue opinioni e le sua posizione politica ora sarebbero note al regime siriano. Tuttavia, non avendo fornito alcun mezzo di prova e non avendo indicato in maniera dettagliata il contenuto di tali critiche, il Tribunale ritiene, come manifestamente ravvisabile, che tali dichiarazioni non provano che il ricorrente abbia un profilo come quello testé descritto. Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere ai ricorrenti di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 maggio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione di indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 1° giugno 2015, non sono riscosse le spese processuali.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2633/2015 Sentenza del 13 gennaio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...) ed il figlio C._______, nato il (...), Siria, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 27 marzo 2015 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione sunnita, è nato e cresciuto a Homs, nell'omonima provincia, dove ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 24 ottobre 2011. Ha presentato domanda d'asilo in data 13 dicembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno unitamente alla sua famiglia. Espatriato da Damasco con un volo per Il Cairo (Egitto), una volta raggiunta la Libia vi avrebbe vissuto per due anni, riuscendo poi ad imbarcarsi verso l'Italia e giungere in territorio elvetico (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3 seg., 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione generale di guerra in Siria. Inoltre a causa della varietà della clientela del suo salone di parrucchiere, i diversi clan lo avrebbero sospettato di sostenere il clan opposto e pertanto avrebbe temuto delle rappresaglie (cfr. verbale 1/A._______, pag. 7 e verbale di audizione del 18 settembre 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pag. 8). A.b La moglie B._______ è cittadina siriana di etnia araba, di religione sunnita e originaria di Homs. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata a causa della situazione generale di guerra in Siria e per i problemi avuti dal marito (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 6 seg. e verbale di audizione del 18 settembre 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B._______], pag. 6). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:
- le carte di identità siriane di A._______ e B._______;
- i passaporti siriani dei tre ricorrenti;
- un articolo del quotidiano "Corriere del Ticino" del (...) 2014 accompagnato dalla fotografia degli insorgenti;
- un CD-ROM contenente un'intervista della famiglia qui ricorrente andata in onda sul canale televisivo della svizzera italiana, RSI la1;
- un CD-ROM contenente un estratto della trasmissione 10 vor 10 del canale televisivo svizzero tedesco, SRF, concernente i ricorrenti, un estratto di una trasmissione radiofonica della svizzera italiana, Rete Uno, concernente gli insorgenti come pure delle fotografie delle strade di Homs con allegato un foglio esplicativo delle immagini;
- due CD-ROM l'uno contenente un video del fratello dell'interessato deceduto in Siria nel (...) a causa di un bombardamento e l'altro contenente fotografie che ritraggono la distruzione della loro casa e del salone di parrucchiere come pure una fotografia del nipote nelle fila dell'esercito siriano;
- un certificato dell'8 settembre 2014 concernente il contratto di tirocinio tra A._______ e il (...) D._______. B. Con decisione del 27 marzo 2015, notificata agli interessati in data 30 marzo 2015 (cfr. atto A35/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM), ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendoli quindi provvisoriamente. C. In data 27 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 aprile 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con protestate tasse, spese e ripetibili. A sostegno del gravame, gli insorgenti hanno prodotto, oltre alla copia della decisione impugnata, un estratto del casellario giudiziale di A._______ con relativa traduzione nel quale è segnalato che con sentenza del (...) 2012 lo stesso sarebbe stato condannato in contumacia per avere partecipato ad una manifestazione contro il regime siriano. D. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 maggio 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 1° giugno 2015 i ricorrenti hanno trasmesso l'attestazione di indigenza. E. Con ordinanza del 5 giugno 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM copia del ricorso come pure copia effettuata dal Tribunale dell'estratto del casellario giudiziale ed ha invitato la Segreteria di Stato a presentare una risposta al ricorso entro il 22 giugno 2015. F. In data 22 giugno 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai propri considerandi ed ha proposto di respingere il gravame. G. Il Tribunale, con ordinanza del 29 giugno 2015, ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM agli insorgenti e li ha invitati ad inoltrare una replica entro un termine fissato al 14 luglio 2015. H. Con replica del 13 luglio 2015, trasmessa alla SEM per conoscenza, gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 27 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. In particolare, la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della drammatica situazione generale che vi regna e non sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo. Dipoi, il timore di essere arrestati in un posto di blocco sarebbe irrilevante giacché gli stessi avrebbero dichiarato di non avere avuto problemi né con l'esercito regolare né con i ribelli; ciò sarebbe altresì confermato dal loro espatrio legale. Circa le critiche espresse dal ricorrente contro il regime durante un congresso tenutosi a Ginevra in Svizzera, la SEM ha sottolineato come dall'incarto non emergerebbe alcun elemento concreto in grado di dedurre che le autorità siriane siano venute a conoscenza delle sue posizioni ostili al regime. Infine, i mezzi di prova prodotti, i quali testimonierebbero le loro amare esperienze vissute durante la guerra e l'espatrio, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e non proverebbero in alcun modo i pregiudizi da loro allegati. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera. 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei loro motivi d'asilo. Il ricorrente ha quindi ribadito di essere stato sospettato dal regime e dai ribelli di collaborare per la fazione opposta. I parrucchieri infatti sarebbero sospettati di organizzare nei loro saloni riunioni politiche. Oltracciò le attività svolte dai nipoti, uno sostenitore del regime e l'altro dei ribelli, avrebbero fatto ricadere molti sospetti circa la posizione politica del ricorrente. L'insicurezza dei ricorrenti non sarebbe stata dettata unicamente dalla situazione di violenza generalizzata in Siria, bensì anche dagli elementi poc'anzi citati. A sostegno del loro timore di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi della LAsi, i ricorrenti hanno prodotto un estratto del casellario giudiziale dal quale si dedurrebbe che l'insorgente è stato condannato in contumacia per avere partecipato a una manifestazione e avere insultato il presidente siriano. Al momento dell'espatrio egli non sarebbe stato a conoscenza di tale sentenza. Infine, la SEM avrebbe dovuto prendere in considerazione gli avvenimenti accaduti su suolo elvetico, come le critiche espresse contro il regime siriano durante una conferenza a Ginevra: essendoci state alla conferenza persone vicine al regime siriano, lo stesso ora sarebbe a conoscenza della sua opinione politica. Per questi motivi rilevanti, ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 5.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ha confermato quanto già espresso nella decisione impugnata, aggiungendo tuttavia che i motivi a fondamento della sentenza di condanna non combacerebbero con quanto esposto dallo stesso durante le audizioni. Egli non avrebbe mai menzionato di aver partecipato a delle manifestazioni o ad altre attività politiche. La SEM si è inoltre dimostrata sorpresa di apprendere solo a livello ricorsuale elementi tanto fondamentali per la loro domanda di asilo, essendo l'estratto del casellario giudiziale stato rilasciato il (...) 2014. Anche ammettendo l'autenticità del documento, sarebbe sorprendente che l'insorgente abbia potuto esserne in possesso. Pertanto l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. 5.4 In sede di replica, l'insorgente ha ribadito di non essere stato a conoscenza della condanna in contumacia. Egli ne sarebbe venuto a conoscenza solo una volta ricevuto il citato mezzo di prova trasmessogli dalla Siria dal di lui fratello. Sentendosi quindi minacciato dal regime siriano ha reiterato la sua richiesta di concessione dell'asilo.
6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, i motivi d'asilo a titolo originario a fondamento della loro domanda d'asilo non sono rilevanti (cfr. consid. 6.1). Altresì, come emerso dagli scambi di scritti, il Tribunale condivide la posizione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza della condanna in contumacia dell'insorgente (cfr. consid. 6.2). 6.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e segnatamente per la distruzione della loro casa e del salone di parrucchiere a causa dei bombardamenti (cfr. verbale 1/B._______, pag. 6; verbale 1/A._______, pag. 7; verbale 2/A._______ pag. 8 e verbale 2/B._______, pag. 6). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Secondariamente, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, il Tribunale non ravvede per il ricorrente la sussistenza di un timore fondato di essere perseguitato dal regime o dai ribelli per avere avuto clienti del salone di parrucchiere di entrambe le fazioni e per essere sospettato di mettere a disposizione il suo salone per organizzare delle riunioni. Il Tribunale rileva infatti che gli insorgenti hanno indicato più volte di non aver avuto alcun problema con le autorità siriane o con chicchessia (cfr. verbale 1/B._______, pagg. 6 seg.; verbale 1/A._______, pag. 7; verbale 2/A._______, pag. 9 e verbale 2/B._______, pag. 6). Il ricorrente invero ha indicato che gli unici problemi avuti sono da ricondurre a uno scambio di opinioni contrastanti con i clienti e ciò, come manifestamente deducibile, non è rilevante in materia d'asilo. Altresì per sua stessa ammissione il ricorrente avrebbe risolto i problemi avuti con la clientela appartenente a clan diversi, chiudendo il salone (cfr. verbale 2/A._______, pag. 8). Oltracciò l'insorgente non ha saputo rendere verosimile il suo timore di subire delle rappresaglie future a causa dell'agire dei nipoti: egli stesso ha ammesso di non aver avuto alcun problema con le autorità a causa di questi ultimi (cfr. verbale 2/A._______, pag. 9). Si rilevi infatti che egli unitamente alla sua famiglia ha potuto espatriare legalmente. Visto quanto sopra non si può dunque concludere che al momento dell'espatrio, il ricorrente e la sua famiglia avevano a temere di subire delle persecuzioni per motivi politici e di essere percepiti dal regime siriano quali oppositori. Nemmeno a livello ricorsuale gli insorgenti sono riusciti a rendere verosimile il contrario. 6.2 Dall'estratto del casellario giudiziale, prodotto come mezzo di prova a livello ricorsuale, si evince che A._______ avrebbe partecipato ad una manifestazione, insultando il presidente e minacciando il prestigio dello stato e pertanto il Tribunale di Damasco lo avrebbe condannato in contumacia con sentenza del (...) 2012. Tuttavia, durante le audizioni il ricorrente non ha mai indicato di aver partecipato a delle manifestazioni di protesta (cfr. verbale 1/A._______, pag. 7 e verbale 2/A._______, pagg. 8-10). Parimenti nel ricorso il ricorrente si è limitato ad indicare di non essere stato a conoscenza di tale condanna al momento dell'espatrio, senza tuttavia specificare se la sua partecipazione ad una manifestazione sia realmente accaduta (cfr. ricorso, pag. 3). Nonostante nelle sue osservazioni la SEM abbia messo in evidenza, da un lato, le discrepanze tra il contenuto dell'estratto del casellario giudiziale e le dichiarazioni dell'insorgente, e, dall'altro lato, l'allegazione tardiva della sentenza di condanna, il ricorrente non ha saputo fornire risposte convincenti circa le precise e condivisibili osservazioni testé indicate. Egli ha unicamente ribadito di non essere stato a conoscenza della condanna e che un non meglio precisato fratello, probabilmente residente in Siria, avrebbe potuto ottenere il suo estratto del casellario giudiziale. In tale occasione quindi, il ricorrente non ha indicato se il motivo della condanna, ovvero la partecipazione ad una manifestazione, sia realmente accaduto. A tuttora non chiara è dipoi la modalità con la quale il fratello è potuto entrare in possesso di tale documento e il momento in cui lo stesso lo ha ricevuto. Già su questi punti non trascurabili il mezzo di prova prodotto non soccorre l'insorgente e potendo nel contempo riconoscere un valore probatorio esiguo al mezzo di prova prodotto, il Tribunale ritiene dunque che il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato condannato in contumacia per aver partecipato alle manifestazioni contro il regime.
7. Il ricorrente solleva poi la questione dei motivi insorti dopo la fuga. Egli sostiene di avere il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora facesse rientro in patria a causa delle sue esternazioni contro il regime siriano in occasione di un congresso a Ginevra. I ricorrenti chiedono quindi implicitamente che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi) e segnatamente per il comportamento assunto dopo l'espatrio. V'è quindi luogo di analizzare qui di seguito la questione. 7.1 Preliminarmente v'è da rilevare che dall'arrivo in Svizzera il ricorrente e la sua famiglia hanno ottenuto una discreta esposizione mediatica (cfr. documenti versati agli atti della SEM quali articoli di giornale, reportage televisivi e trasmissioni radiofoniche). La loro testimonianza riportata nei media concerne esclusivamente le modalità del loro viaggio d'espatrio come pure le conseguenze causate dal conflitto in essere per i civili. In nessuna delle testimonianza testé elencate i ricorrenti si sono espressi contro il regime siriano. Posto ciò, l'elemento al quale il ricorrente fa riferimento esplicito è da ricondurre alle sue esternazioni in occasione del congresso di Ginevra. Ciononostante, sul congresso di Ginevra il ricorrente si esprime in maniera generale senza presentare la natura e il contenuto delle sue dichiarazioni (cfr. verbale 2/A._______, pag. 10 e ricorso, pag. 3). Già su questo punto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per poter ritenere che le sue dichiarazioni, se effettivamente formulate, siano state esplicitate contro il regime siriano. 7.2 Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera di apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr. sentenza di riferimento del TAF del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6). Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente potrebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga è stato presentato all'autorità inferiore e al Tribunale in maniera molto generale. Trattasi di dichiarazioni secondo le quali, avendo espresso il ricorrente delle critiche sul regime siriano durante il congresso di Ginevra, le sue opinioni e le sua posizione politica ora sarebbero note al regime siriano. Tuttavia, non avendo fornito alcun mezzo di prova e non avendo indicato in maniera dettagliata il contenuto di tali critiche, il Tribunale ritiene, come manifestamente ravvisabile, che tali dichiarazioni non provano che il ricorrente abbia un profilo come quello testé descritto. Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere ai ricorrenti di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 maggio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione di indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 1° giugno 2015, non sono riscosse le spese processuali.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: