Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di etnia curda e di religione islamica, è nato a Duhok (Iraq) dove ha vissuto fino al 2002 o al 2003 per poi recarsi per cinque mesi a C._______. Egli ha quindi vissuto da ultimo a D._______ prima di espatriare in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 2 e 4 e verbale d'audizione del 16 settembre 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 6). Il 5 giugno 2008 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere ricevuto nel 2002 delle minacce da parte di alcuni terroristi a causa della sua etnia curda (cfr. verbale 1, pag. 4), all'incirca nel 2003. Inoltre, mentre il richiedente si sarebbe trovato in compagnia di un amico che lavorava per gli americani, dei terroristi avrebbero ucciso l'amico e rotto un braccio a lui stesso (cfr. verbale 2, pag. 8). Nel 2005, mentre era al lavoro, dei curdi Shabak sarebbero giunti a casa ferendo il padre e proferendo minacce (cfr. verbale 2, pag. 10). Nel 2008, il fratello maggiore, con il quale il ricorrente non intratteneva buone relazioni, l'avrebbe ferito al braccio a due riprese con delle forbici (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.); per tutti questi motivi l'interessato avrebbe dunque lasciato il Paese. A sostegno della sua domanda di asilo, l'insorgente ha inoltrato il certificato di nazionalità iracheno e la carta di identità. B. Con decisione del 16 marzo 2012, notificata all'interessato in data 21 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 18 aprile 2012 (cfr: plico raccomandato; data d'entrata: 19 aprile 2012), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 maggio 2012 ha respinto la surriferita domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 25 maggio 2012, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 22 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), vi è rilevanza dei motivi d'asilo, giusta l'art. 3 LAsi, anche in caso di persecuzioni non statali. Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Tale protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Inoltre, l'esistenza di un'alternativa di rifugio interno, la quale esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato, è data se si può ragionevolmente e concretamente presumere che la persona perseguitata ottenga effettivamente protezione nel luogo di rifugio interno (cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale ammini-strativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 8).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
E. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha dapprima rilevato come le minacce proferite dai terroristi nel 2002 che avrebbero spinto l'interessato e la sua famiglia a lasciare C._______; l'aggressione dei terroristi avvenuta nel 2003 nel corso della quale l'insorgente sarebbe stato ferito e l'amico ucciso; cosi come il ferimento del padre e le minacce proferite dai curdi Shabak nel 2005, non sarebbero rilevanti in materia di asilo in quanto il necessario legame temporale e oggettivo con l'espatrio verrebbe meno poiché il richiedente avrebbe lasciato il Paese solamente diversi anni più tardi, ovvero nel maggio del 2008. In seguito l'autorità inferiore ha osservato come le dichiarazioni del richiedente sarebbero risultate contraddittorie: egli avrebbe inizialmente affermato di avere lasciato C._______ con la sua famiglia nel 2002 avendo subito minacce dai terroristi, in seguito avrebbe tuttavia asserito di avere lasciato C._______ per recarsi a D._______ nel 2002/2003 poiché non riuscivano più a pagare l'affitto. L'insorgente avrebbe per giunta dichiarato di avere sempre dormito a casa fino al suo espatrio per poi affermare in seguito che, dopo i fatti del 2005, avrebbe dormito presso la panetteria nella quale lavorava rientrando a casa solamente una volta al mese. L'UFM ha inoltre osservato come nel corso della prima audizione l'interessato non avrebbe neppure accennato né ai fatti del 2005 né ai problemi con il fratello. Secondo l'autorità inferiore i problemi avuti con il fratello sarebbero in ogni caso difficoltà circoscritte a livello famigliare dalle quali l'interessato potrebbe sottrarsi recandosi in un'altra parte nel proprio Paese d'origine. Il fatto di avere lasciato il Paese a causa della situazione di generale insicurezza, instabilità e assenza di lavoro non sarebbe nemmeno rilevante in materia di asilo. Infine l'autorità inferiore ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 5.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM affermando innanzitutto che, sebbene alcuni fatti da lui evocati si sarebbero effettivamente verificati diversi anni fa, sarebbe l'insieme di questi eventi ad aver reso insicuro e pericoloso l'Iraq, occorrerebbe dunque effettuare una valutazione globale e non degli eventi presi singolarmente come fatto dall'autorità inferiore. Il ricorrente ha poi asserito che non si sarebbe contraddetto nel corso delle differenti audizioni, infatti avrebbe lasciato Duhok sia per via dei terroristi sia perché non poteva pagare l'affitto. Per quanto concerne il luogo nel quale avrebbe dormito prima dell'espatrio afferma che avrebbe fatto solamente confusione ed ha quindi confermato che avrebbe dormito a casa fino alla visita dei curdi Shabak dopodiché avrebbe dormito nella panetteria rientrando a casa una volta al mese. Quo ai problemi riscontrati con il fratello, l'interessato pur riconoscendo che potrebbe trattarsi di un problema minore asserisce che questo non gli permetterebbe comunque di trovare un'alternativa in Iraq. Egli infine considera l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile.
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto, il richiedente si è grossolanamente contraddetto circa i motivi per i quali nel periodo 2002/2003 insieme alla sua famiglia avrebbe lasciato C._______ dopo solamente cinque mesi per recarsi a D._______; infatti egli nel corso della prima audizione ha affermato che si sarebbero trasferiti poiché avrebbero subito delle minacce da parte di alcuni terroristi a causa della loro etnia curda (cfr. verbale 1, pag. 4), tuttavia, nel corso della seconda audizione, ha indicato che il trasferimento sarebbe stato dovuto all'impossibilità di pagare l'affitto troppo elevato (cfr. verbale 2, pag. 6), senza più menzionare delle eventuali minacce subite. L'allegazione ricorsuale secondo la quale in realtà il trasferimento sarebbe dovuto a entrambi i motivi non risulta pertanto convincente. Per quanto concerne l'aggressione da parte di alcuni terroristi che l'interessato avrebbe subito nel 2003 nel corso della quale sarebbe stato ferito ad un braccio e nella quale un suo amico che lavorava con gli americani sarebbe deceduto, codesto Tribunale rileva come il racconto sia poco sostanziato, privo di dettagli, generale e quindi poco credibile. Peraltro il fatto che l'interessato non ne abbia minimamente fatto menzione nel corso della prima audizione rende la vicenda ancora meno plausibile, non potendo tale evento, se realmente accaduto, risultare di secondaria importanza già nel corso dell'audizione cantonale. Ciò vale anche per la visita di alcuni curdi Shabak nel 2005 al domicilio famigliare nel corso della quale questi avrebbero ferito il padre e proferito minacce: il ricorrente non ha saputo infatti fornire alcun dettaglio concernente l'avvenimento, limitandosi ad affermare che la madre l'avrebbe unicamente avvisato di non rientrare a casa (cfr. verbale 2, pag. 11). L'affermazione secondo la quale in seguito a detto evento l'insorgente avrebbe dormito nella panetteria nella quale lavorava e sarebbe rientrato a casa solamente una volta al mese (cfr. verbale 2, pag. 10) contrasta peraltro l'affermazione precedente secondo la quale avrebbe dormito regolarmente a casa a D._______ fino all'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 5). Anche in questo caso, il fatto che la vicenda sia stata unicamente menzionata nel corso dell'audizione federale, contribuisce a rendere la vicenda narrata poco plausibile.
E. 6.2 Sia come sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle affermazioni del ricorrente, quo al timore di quest'ultimo di subire delle persecuzioni in loco da parte dei terroristi a causa degli eventi verificatesi nel 2002 e a seguito dei quali lui e la sua famiglia si sarebbero trasferiti a D._______, cosi come il timore dovuto all'aggressione avvenuta nel 2003 e alle minacce subite nel 2005, non è tanto decisivo come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. Lo è per contro se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo di che un nesso temporale non può più essere ritenuto (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, si osserva che tra i fatti allegati, avvenuti rispettivamente nel 2002, nel 2003 e nel 2005, ed il giorno dell'espatrio, avvenuto diversi anni più tardi, non v'è più alcun nesso temporale; il ricorrente non è peraltro stato in grado di motivare per quale ragione avrebbe lasciato il proprio Paese solamente nel maggio del 2008. Non v'è quindi ragione di ritenere che quanto narrato abbia rilevanza da un punto di vista della concessione dell'asilo. Per quanto riguarda infine i problemi avuti con il fratello, è d'uopo constatare come questi non sono stati menzionati nel corso della prima audizione sebbene avrebbero avuto luogo nel 2008 poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 9), ragione per la quale lo scrivente Tribunale nutre seri dubbi sulla loro veridicità. A prescindere dalla verosimiglianza dei suddetti problemi, il ricorrente, curdo ed originario di Duhok, ha vissuto numerosi anni nella regione, nella stessa vive peraltro una sorella (cfr. verbale 1, pag. 2); è dunque ragionevole ammettere che il richiedente possa sottrarsi alle circoscritte difficoltà famigliari, qualora risultino avverate, recandosi nella provincia nel nord dell'Iraq dove le autorità sono essenzialmente in grado di perseguire penalmente i responsabili di atti criminosi. Nelle tre province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda infatti le forze di polizia e di sicurezza sono sufficientemente dotate e ben organizzate, ragione per la quale si può concludere a l'esistenza di un infrastruttura di protezione funzionante in loco (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4646/2009 del 28 dicembre 2011, consid. 6.1 e D-433/2009 del 24 luglio 2009, consid. 7.3.3). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente inoltre, a mente di codesto Tribunale nessuna legge o provvedimento locale impedisce all'interessato di ritornare nella sua provincia natale. A partire dal 2006, per paura di attività terroristiche, le autorità controllano le persone di origine non curda richiedendo in principio agli uomini soli, per entrare e stabilirsi nella provincia di Duhok, una persona che funga da garante; tuttavia, premesso che l'insorgente in quanto curdo non è in ogni caso interessato dalle misure restrittive in questione, nella pratica viene rinunciato alla richiesta di tale garanzia quando in seguito a chiarimenti appare che la persona non rappresenta un pericolo (cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 9.1 e DTAF 2008/4 consid. 6.6.1). In conclusione il ricorrente potrebbe trovare una protezione effettiva dalle minacce del fratello a Duhok, disponendo così di un'alternativa di fuga interna, ciò che conduce qui a non potergli riconoscere la qualità di rifugiato. Infine, l'affermazione secondo la quale l'insorgente avrebbe lasciato il proprio Paese a causa della situazione generale vigente ed in particolare a causa dell'assenza di sicurezza e di stabilità e a causa della mancanza di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 4) è, come facilmente riconoscibile, manifestamente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione peraltro non contestata su questo punto nel ricorso. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).
E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Iraq è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq da un lato, e della sua situazione personale dall'altro. In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli è nato ed ha vissuto a Duhok fino al 2002/2003 (cfr. verbale 2, pag. 6) ossia per la maggior parte della sua vita. In seguito, dopo un breve periodo a C._______, ha vissuto a D._______ fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, pag. 5). Visto che egli ha vissuto nella medesima regione dalla nascita e per lunghi anni è pertanto ragionevole concludere che a Duhok egli disponga di una solida rete sociale su cui potrà contare al suo ritorno, a Duhok inoltre vive una sorella (cfr. verbale 1, pag. 2). L'insorgente è giovane e celibe ed ha inoltre un'esperienza lavorativa di alcuni anni in una panetteria (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.
E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 22 maggio 2012.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 22 maggio 2012, è computato con le spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2069/2012 Sentenza del 25 giugno 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 marzo 2012 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia curda e di religione islamica, è nato a Duhok (Iraq) dove ha vissuto fino al 2002 o al 2003 per poi recarsi per cinque mesi a C._______. Egli ha quindi vissuto da ultimo a D._______ prima di espatriare in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 2 e 4 e verbale d'audizione del 16 settembre 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 6). Il 5 giugno 2008 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere ricevuto nel 2002 delle minacce da parte di alcuni terroristi a causa della sua etnia curda (cfr. verbale 1, pag. 4), all'incirca nel 2003. Inoltre, mentre il richiedente si sarebbe trovato in compagnia di un amico che lavorava per gli americani, dei terroristi avrebbero ucciso l'amico e rotto un braccio a lui stesso (cfr. verbale 2, pag. 8). Nel 2005, mentre era al lavoro, dei curdi Shabak sarebbero giunti a casa ferendo il padre e proferendo minacce (cfr. verbale 2, pag. 10). Nel 2008, il fratello maggiore, con il quale il ricorrente non intratteneva buone relazioni, l'avrebbe ferito al braccio a due riprese con delle forbici (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.); per tutti questi motivi l'interessato avrebbe dunque lasciato il Paese. A sostegno della sua domanda di asilo, l'insorgente ha inoltrato il certificato di nazionalità iracheno e la carta di identità. B. Con decisione del 16 marzo 2012, notificata all'interessato in data 21 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 18 aprile 2012 (cfr: plico raccomandato; data d'entrata: 19 aprile 2012), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 maggio 2012 ha respinto la surriferita domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 25 maggio 2012, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 22 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), vi è rilevanza dei motivi d'asilo, giusta l'art. 3 LAsi, anche in caso di persecuzioni non statali. Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Tale protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Inoltre, l'esistenza di un'alternativa di rifugio interno, la quale esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato, è data se si può ragionevolmente e concretamente presumere che la persona perseguitata ottenga effettivamente protezione nel luogo di rifugio interno (cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale ammini-strativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 8). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha dapprima rilevato come le minacce proferite dai terroristi nel 2002 che avrebbero spinto l'interessato e la sua famiglia a lasciare C._______; l'aggressione dei terroristi avvenuta nel 2003 nel corso della quale l'insorgente sarebbe stato ferito e l'amico ucciso; cosi come il ferimento del padre e le minacce proferite dai curdi Shabak nel 2005, non sarebbero rilevanti in materia di asilo in quanto il necessario legame temporale e oggettivo con l'espatrio verrebbe meno poiché il richiedente avrebbe lasciato il Paese solamente diversi anni più tardi, ovvero nel maggio del 2008. In seguito l'autorità inferiore ha osservato come le dichiarazioni del richiedente sarebbero risultate contraddittorie: egli avrebbe inizialmente affermato di avere lasciato C._______ con la sua famiglia nel 2002 avendo subito minacce dai terroristi, in seguito avrebbe tuttavia asserito di avere lasciato C._______ per recarsi a D._______ nel 2002/2003 poiché non riuscivano più a pagare l'affitto. L'insorgente avrebbe per giunta dichiarato di avere sempre dormito a casa fino al suo espatrio per poi affermare in seguito che, dopo i fatti del 2005, avrebbe dormito presso la panetteria nella quale lavorava rientrando a casa solamente una volta al mese. L'UFM ha inoltre osservato come nel corso della prima audizione l'interessato non avrebbe neppure accennato né ai fatti del 2005 né ai problemi con il fratello. Secondo l'autorità inferiore i problemi avuti con il fratello sarebbero in ogni caso difficoltà circoscritte a livello famigliare dalle quali l'interessato potrebbe sottrarsi recandosi in un'altra parte nel proprio Paese d'origine. Il fatto di avere lasciato il Paese a causa della situazione di generale insicurezza, instabilità e assenza di lavoro non sarebbe nemmeno rilevante in materia di asilo. Infine l'autorità inferiore ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM affermando innanzitutto che, sebbene alcuni fatti da lui evocati si sarebbero effettivamente verificati diversi anni fa, sarebbe l'insieme di questi eventi ad aver reso insicuro e pericoloso l'Iraq, occorrerebbe dunque effettuare una valutazione globale e non degli eventi presi singolarmente come fatto dall'autorità inferiore. Il ricorrente ha poi asserito che non si sarebbe contraddetto nel corso delle differenti audizioni, infatti avrebbe lasciato Duhok sia per via dei terroristi sia perché non poteva pagare l'affitto. Per quanto concerne il luogo nel quale avrebbe dormito prima dell'espatrio afferma che avrebbe fatto solamente confusione ed ha quindi confermato che avrebbe dormito a casa fino alla visita dei curdi Shabak dopodiché avrebbe dormito nella panetteria rientrando a casa una volta al mese. Quo ai problemi riscontrati con il fratello, l'interessato pur riconoscendo che potrebbe trattarsi di un problema minore asserisce che questo non gli permetterebbe comunque di trovare un'alternativa in Iraq. Egli infine considera l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto, il richiedente si è grossolanamente contraddetto circa i motivi per i quali nel periodo 2002/2003 insieme alla sua famiglia avrebbe lasciato C._______ dopo solamente cinque mesi per recarsi a D._______; infatti egli nel corso della prima audizione ha affermato che si sarebbero trasferiti poiché avrebbero subito delle minacce da parte di alcuni terroristi a causa della loro etnia curda (cfr. verbale 1, pag. 4), tuttavia, nel corso della seconda audizione, ha indicato che il trasferimento sarebbe stato dovuto all'impossibilità di pagare l'affitto troppo elevato (cfr. verbale 2, pag. 6), senza più menzionare delle eventuali minacce subite. L'allegazione ricorsuale secondo la quale in realtà il trasferimento sarebbe dovuto a entrambi i motivi non risulta pertanto convincente. Per quanto concerne l'aggressione da parte di alcuni terroristi che l'interessato avrebbe subito nel 2003 nel corso della quale sarebbe stato ferito ad un braccio e nella quale un suo amico che lavorava con gli americani sarebbe deceduto, codesto Tribunale rileva come il racconto sia poco sostanziato, privo di dettagli, generale e quindi poco credibile. Peraltro il fatto che l'interessato non ne abbia minimamente fatto menzione nel corso della prima audizione rende la vicenda ancora meno plausibile, non potendo tale evento, se realmente accaduto, risultare di secondaria importanza già nel corso dell'audizione cantonale. Ciò vale anche per la visita di alcuni curdi Shabak nel 2005 al domicilio famigliare nel corso della quale questi avrebbero ferito il padre e proferito minacce: il ricorrente non ha saputo infatti fornire alcun dettaglio concernente l'avvenimento, limitandosi ad affermare che la madre l'avrebbe unicamente avvisato di non rientrare a casa (cfr. verbale 2, pag. 11). L'affermazione secondo la quale in seguito a detto evento l'insorgente avrebbe dormito nella panetteria nella quale lavorava e sarebbe rientrato a casa solamente una volta al mese (cfr. verbale 2, pag. 10) contrasta peraltro l'affermazione precedente secondo la quale avrebbe dormito regolarmente a casa a D._______ fino all'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 5). Anche in questo caso, il fatto che la vicenda sia stata unicamente menzionata nel corso dell'audizione federale, contribuisce a rendere la vicenda narrata poco plausibile. 6.2 Sia come sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle affermazioni del ricorrente, quo al timore di quest'ultimo di subire delle persecuzioni in loco da parte dei terroristi a causa degli eventi verificatesi nel 2002 e a seguito dei quali lui e la sua famiglia si sarebbero trasferiti a D._______, cosi come il timore dovuto all'aggressione avvenuta nel 2003 e alle minacce subite nel 2005, non è tanto decisivo come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. Lo è per contro se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo di che un nesso temporale non può più essere ritenuto (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, si osserva che tra i fatti allegati, avvenuti rispettivamente nel 2002, nel 2003 e nel 2005, ed il giorno dell'espatrio, avvenuto diversi anni più tardi, non v'è più alcun nesso temporale; il ricorrente non è peraltro stato in grado di motivare per quale ragione avrebbe lasciato il proprio Paese solamente nel maggio del 2008. Non v'è quindi ragione di ritenere che quanto narrato abbia rilevanza da un punto di vista della concessione dell'asilo. Per quanto riguarda infine i problemi avuti con il fratello, è d'uopo constatare come questi non sono stati menzionati nel corso della prima audizione sebbene avrebbero avuto luogo nel 2008 poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 9), ragione per la quale lo scrivente Tribunale nutre seri dubbi sulla loro veridicità. A prescindere dalla verosimiglianza dei suddetti problemi, il ricorrente, curdo ed originario di Duhok, ha vissuto numerosi anni nella regione, nella stessa vive peraltro una sorella (cfr. verbale 1, pag. 2); è dunque ragionevole ammettere che il richiedente possa sottrarsi alle circoscritte difficoltà famigliari, qualora risultino avverate, recandosi nella provincia nel nord dell'Iraq dove le autorità sono essenzialmente in grado di perseguire penalmente i responsabili di atti criminosi. Nelle tre province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda infatti le forze di polizia e di sicurezza sono sufficientemente dotate e ben organizzate, ragione per la quale si può concludere a l'esistenza di un infrastruttura di protezione funzionante in loco (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4646/2009 del 28 dicembre 2011, consid. 6.1 e D-433/2009 del 24 luglio 2009, consid. 7.3.3). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente inoltre, a mente di codesto Tribunale nessuna legge o provvedimento locale impedisce all'interessato di ritornare nella sua provincia natale. A partire dal 2006, per paura di attività terroristiche, le autorità controllano le persone di origine non curda richiedendo in principio agli uomini soli, per entrare e stabilirsi nella provincia di Duhok, una persona che funga da garante; tuttavia, premesso che l'insorgente in quanto curdo non è in ogni caso interessato dalle misure restrittive in questione, nella pratica viene rinunciato alla richiesta di tale garanzia quando in seguito a chiarimenti appare che la persona non rappresenta un pericolo (cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 9.1 e DTAF 2008/4 consid. 6.6.1). In conclusione il ricorrente potrebbe trovare una protezione effettiva dalle minacce del fratello a Duhok, disponendo così di un'alternativa di fuga interna, ciò che conduce qui a non potergli riconoscere la qualità di rifugiato. Infine, l'affermazione secondo la quale l'insorgente avrebbe lasciato il proprio Paese a causa della situazione generale vigente ed in particolare a causa dell'assenza di sicurezza e di stabilità e a causa della mancanza di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 4) è, come facilmente riconoscibile, manifestamente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione peraltro non contestata su questo punto nel ricorso. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Iraq è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq da un lato, e della sua situazione personale dall'altro. In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli è nato ed ha vissuto a Duhok fino al 2002/2003 (cfr. verbale 2, pag. 6) ossia per la maggior parte della sua vita. In seguito, dopo un breve periodo a C._______, ha vissuto a D._______ fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, pag. 5). Visto che egli ha vissuto nella medesima regione dalla nascita e per lunghi anni è pertanto ragionevole concludere che a Duhok egli disponga di una solida rete sociale su cui potrà contare al suo ritorno, a Duhok inoltre vive una sorella (cfr. verbale 1, pag. 2). L'insorgente è giovane e celibe ed ha inoltre un'esperienza lavorativa di alcuni anni in una panetteria (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.
9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 22 maggio 2012.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 22 maggio 2012, è computato con le spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: