opencaselaw.ch

F-7154/2018

F-7154/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-10 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. Il 5 giugno 2008, A._______ (il ricorrente), cittadino iracheno di etnia curda, nato il ... 1981 e cresciuto nel nord dell'Iraq, in una famiglia composta di dodici persone, operaio panettiere di professione, celibe e senza figli, che risiede attualmente in Ticino, ha presentato una domanda d'asilo all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; cfr. incarto N ...). Il 16 marzo 2012, l'UFM ha respinto la domanda non riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, da eseguirsi entro l'11 maggio 2012 sotto comminatoria di mezzi coercitivi in caso di trasgressione. Il 25 giugno 2012, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rigettato, con sentenza definitiva, l'impugnativa del ricorrente contro la decisione dell'UFM (cfr. sentenza TAF D-2069/2012). Nonostante l'esito negativo della procedura d'asilo, il ricorrente, per motivi che non è possibile evincere con chiarezza dall'incarto, è rimasto in Svizzera. B. Il 15 maggio 2012, il ricorrente è stato assunto, a tempo pieno, da un ristorante luganese come ausiliario di cucina con uno stipendio mensile netto di pressappoco fr. 3'000.- (cfr. le lettere del datore di lavoro alla SEM, del 4 gennaio e 12 febbraio 2016, con i conteggi salariali). C. Il 30 gennaio 2014, il ricorrente è stato fermato al valico di Boncourt-Delle dalle guardie di frontiera francesi, le quali, dopo avere constatato che non disponeva di nessun documento di viaggio valido, l'hanno consegnato, in conformità con la procedura di riammissione, alle guardie di frontiera svizzere. D. Il 27 settembre 2014, in seguito alla vicenda prodottasi al confine franco-svizzero, il Ministero pubblico del Canton Giura ha emanato nei confronti del ricorrente un decreto d'accusa ("ordonannce pénale") per infrazione alla legislazione federale sugli stranieri, condannandolo ad una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di due anni, e ad una multa complessiva di fr. 200.-. Il ricorrente non si è opposto al decreto d'accusa, che è così divenuto sentenza passata in giudicato. E. Il 7 dicembre 2015, il ricorrente ha scritto una lettera al "Migrationsamt Bern" (MAB), intitolata "Aufenthaltsbewilligung", nella quale ha manifestato la sua preoccupazione per il fatto di non disporre di un permesso di soggiorno, nonostante il suo lavoro di ausiliario di cucina, ma soltanto di autorizzazioni di corta durata, ossia di tre mesi ciascuna. F. Il 9 dicembre 2015, la SEM ha risposto allo scritto del ricorrente rivolto al MAB, limitandosi ad osservare che, siccome la procedura d'asilo si è conclusa con un rigetto della domanda da parte dell'UFM, poi confermato con sentenza definitiva da questo Tribunale, egli ha l'obbligo di lasciare la Svizzera. G. L'11 giugno 2018, l'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) ha informato il ricorrente di essere disposto a rilasciargli un permesso di dimora, previa approvazione da parte della SEM. Lo stesso giorno, l'UMCT ha sottoposto al benestare della SEM una proposta di rilascio di un permesso di dimora annuale B a favore del ricorrente, secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), rilevando principalmente che egli "dimostra una buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese, è finanziariamente autonomo, non ha in corso nessuna procedura esecutiva, è in buona salute e si è procurato un passaporto nazionale con le sue vere generalità". H. Il 22 giugno 2018, la SEM ha comunicato al ricorrente di avere l'intenzione, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, di rifiutare di approvare la proposta dell'UMCT, concedendogli di esprimersi sulla questione entro il 3 agosto 2018. Il ricorrente non si è tuttavia manifestato, dimodoché la SEM gli ha fissato un nuovo termine scadente il 28 settembre 2018. Il 10 settembre 2018, nella sua presa di posizione, il ricorrente ha messo in risalto, principalmente, la difficile situazione, sul piano della sicurezza per la popolazione civile, nel nord dell'Iraq, in Siria, in Iran e in Turchia, sollecitando il rilascio di un permesso di dimora a suo favore. I. Il 13 novembre 2018, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, argomentando, in sostanza, che egli, nonostante la sua presenza ormai decennale in Svizzera e il fatto che abbia raggiunto l'indipendenza economica, non può "avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica" e nemmeno può pretendere di avere "beneficiato di un'ascensione professionale nei cinque anni in cui ha lavorato [come ausiliario di cucina]". Quanto alla durata del suo soggiorno in Svizzera, la SEM sottolinea che è la conseguenza della "sua mancata collaborazione per l'esecuzione del suo allontanamento" e della "tolleranza cantonale". In questo quadro, la SEM non manca di rilevare che il ricorrente, celibe e senza figli, non può neanche invocare il diritto al rispetto della sua vita familiare al fine di rivendicare un permesso di dimora, senza contare che i suoi genitori, con i suoi fratelli e le sue sorelle, vivono tuttora nel nord dell'Iraq. Rispetto alla situazione vigente in questa regione sul piano della sicurezza, in particolare per i curdi etnici, la SEM esprime il parere che non si è in presenza di "violenza generalizzata" e che non sussistono "motivi concreti tali da supporre un cambiamento rilevante a breve termine". Dato che "l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile a condizione che gli interessati siano originari di questa regione oppure vi abbiano risieduto a lungo e possano contare sulla presenza di una rete sociale, oppure che abbiano contatti con i partiti di governo", la SEM ne desume che nulla osta, sotto questo profilo, al rientro del ricorrente nel nord dell'Iraq. Per concludere, la SEM ammette pure che il ricorrente potrà reintegrarsi, dopo un periodo di riadattamento, nella sua regione d'origine grazie all'appoggio della sua famiglia e all'esperienza lavorativa acquisita in Svizzera. J. Il 17 dicembre 2018, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che la decisione della SEM sia annullata e che la domanda di riconoscimento della sua situazione personale come un caso di rigore grave, sottoposta dall'UMCT alla SEM, sia approvata. In sintesi, il ricorrente argomenta di essere ben integrato in Svizzera e di essere finanziariamente indipendente. In particolare, egli valuta le sue prospettive di reintegrazione nel nord dell'Iraq come "particolarmente difficili", e ciò a causa del suo lungo soggiorno in Svizzera e dell'insicurezza che regna nel suo Paese d'origine. K. Il 16 gennaio 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.-, ciò che è avvenuto puntualmente. L. Il 22 febbraio 2019, su richiesta di questo Tribunale, la SEM ha risposto brevemente al ricorso, chiedendo di respingerlo e di confermare la decisione impugnata. M. Il 13 maggio 2019, invitato da questo Tribunale a replicare, il ricorrente ha ribadito succintamente le proprie conclusioni.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA, a meno che la LAsi, in quanto legge speciale, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo rifiuto di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, del 13 novembre 2018, rifiuto che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente un permesso di dimora, la cui concessione non è garantita né dal diritto federale, né dal diritto internazionale, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1'000.-, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2 Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA; cfr. sentenza TAF F-6053/2017 del 13 febbraio 2020 consid. 4.3). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius"), di meno ("reformatio in peius") o un'altra cosa ("aliud") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

E. 3 Il presente litigo verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell'UMCT di accordare al ricorrente un permesso di dimora annuale B in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi.

E. 4 Sono applicabili alla fattispecie, nel loro tenore in vigore fino al 13 novembre 2018, data della decisione impugnata (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-1169/2017 del 17 giugno 2019 consid. 2.4), la LAsi, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2019 1413), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), designazione ripresa di seguito, l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), nella quale sono formulate disposizioni d'esecuzione della LStrI e della LAsi, nonché l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri (ODFGP, RS 142.201.1).

E. 5.1 La LStrI disciplina, in particolare, il soggiorno degli stranieri in Svizzera (art. 1 LStrI). Gli art. 18 a 29 LStrI fissano le condizioni d'ammissione in Svizzera dello straniero per soggiorni con attività lucrativa e soggiorni senza attività lucrativa, per i quali, agli art. 32 a 35, sono previsti i relativi permessi, ossia il permesso di soggiorno di breve durata (art. 32: un anno al massimo), il permesso di dimora (art. 33: oltre un anno), il permesso di domicilio (art. 34: durata illimitata) e il permesso per frontalieri (art. 35). Dal canto suo, l'art. 30 cpv. 1 LStrI enumera le "deroghe" alle condizioni d'ammissione, segnatamente al fine di tenere conto dei "casi personali particolarmente gravi" (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). I permessi sono rilasciati dal Cantone, mentre la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, nonché del rilascio dei permessi di domicilio (art. 40 cpv. 1 LStrI e art. 85 cpv. 1 OASA). Spetta pure alla SEM approvare il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 85 cpv. 2 OASA e art. 5 lett. d ODFGP).

E. 5.2.1 L'art. 14 cpv. 1 LAsi enuncia il principio di esclusività della procedura d'asilo, il quale implica che il richiedente l'asilo, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla sua partenza dalla Svizzera, non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

E. 5.2.2 In applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2007, il Cantone può, con il benestare (l'approvazione) della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli secondo la LAsi, se:

- l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a);

- il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b);

- si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione ("wegen der fortgeschrittenen Integration", "en raison de l'intégration poussée") dell'interessato (lett. c);

- non sussistono motivi di revoca (non rilascio) secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, come per esempio una condanna ad una pena detentiva di lunga durata o la dipendenza dall'aiuto sociale (lett. d). Si osservi che l'art. 14 cpv. 2 LAsi ha sostituito i cpv. 3 a 5 del vecchio art. 44 LAsi (RU 2006 4745), che prevedevano la possibilità di accordare l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo che si trovavano in una situazione di rigore personale grave. In questo rispetto, l'art. 14 cpv. 2 LAsi migliora lo statuto giuridico dei richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta, nella misura in cui possono ora ottenere un permesso di dimora (art. 33 LStrI; cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Nondimeno, come si può desumere dalla formulazione potestativa dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ("il Cantone può": "Kann-Vorschrift"), l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento del permesso di dimora (cfr. DTF 137 I 128 consid. 2). Ciò posto, siccome l'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo e che, inoltre, deroga alle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora secondo la LStrI, l'esistenza di un grave caso di rigore personale deve essere riconosciuta in modo restrittivo (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.1 e sentenza TAF F-6053/2017 del 13 febbraio 2020 consid. 6.3). Su questa scia, si aggiunga che l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per scopo di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o dall'esercizio abusivo della potestà pubblica nel suo Paese d'origine. Questa finalità è, invece, inerente alla procedura d'asilo, che può sfociare nella concessione dell'asilo (art. 49 LAsi) oppure nell'ammissione provvisoria, la quale viene disposta se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 LStrI). Anche se i motivi che giustificano l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono prettamente umanitari, la valutazione dell'esistenza di un grave caso di rigore personale non fa astrazione dalle difficoltà personali, familiari ed economiche che l'interessato incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese d'origine (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3 e, tra le tante, la sentenza TAF F-4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.5; cfr. qui sotto, consid. 5.3.2).

E. 5.2.3 Sul piano procedurale, l'art. 14 cpv. 3 LAsi prevede che, se intende fare uso della possibilità di rilasciare un permesso di dimora in presenza di un grave caso di rigore personale, il Cantone avvisa senza indugio la SEM, mentre l'art. 14 cpv. 4 LAsi specifica che l'interessato ha la qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. Altrimenti detto, l'interessato non ha la qualità di parte nella procedura cantonale, ciò che implica che egli non può ricorrere, ad esempio, contro una decisione del Cantone che rifiuti la sua richiesta di aprire una procedura di approvazione presso la SEM. In questo senso, benché la terminologia sia simile, la procedura dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è speciale rispetto alle procedure di approvazione secondo la LStrI (cfr., per più dettagli, in particolare riguardo alla questione della garanzia costituzionale della via giudiziaria, DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e 4.3, nonché DTAF 2009/40 consid. 3.4 e sentenza TAF F-6053/2017 del 13 febbraio 2020 consid. 5.3).

E. 5.3.1 L'art. 31 cpv. 1 OASA, in vigore dal 1° gennaio 2008, precisa, con riferimento all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e all'art. 14 cpv. 2 LAsi, che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora, e che, nel valutare se così è, occorre considerare tra le altre cose: (a) l'integrazione del richiedente; (b) il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente; (c) la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli; (d) la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione; (e) la durata della presenza in Svizzera; (f) lo stato di salute; (g) la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Si noti che questi criteri, che non sono né esaustivi, né cumulativi, sono stati mutuati dalla giurisprudenza che il Tribunale federale nonché l'ex Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo avevano sviluppato in relazione all'art. 13 lett. f della vecchia ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 2007 5497), abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008, e al vecchio art. 44 cpv. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1, 5 e 6.2; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.2).

E. 5.3.2 In sostanza, secondo questa giurisprudenza, un grave caso di rigore deve essere ammesso se il non rilascio del permesso di dimora, data la decisione esecutoria di rifiuto dell'asilo con la relativa ingiunzione di lasciare la Svizzera, avrebbe conseguenze tali da porre l'interessato, alla luce del notevole grado della sua integrazione nella società svizzera ("fortgeschrittene Integration", "intégration poussée"), in una situazione di sconforto personale ("persönliche Notlage", "situation de détresse personnelle") più marcata rispetto alla media dei suoi compatrioti. In questo senso, per apprezzare se si è in presenza di un grave caso di rigore personale, bisogna esaminare e ponderare l'insieme degli elementi che caratterizzano la fattispecie. In particolare, il fatto che l'interessato abbia soggiornato a lungo in Svizzera, che sia ben integrato sul piano sociale e professionale, e che il suo comportamento risulti essere irreprensibile, non è, di per sé, sufficiente per ammettere un grave caso di rigore personale se egli non dimostra di avere con la Svizzera una relazione così stretta da non poter esigere che si ristabilisca nel suo paese d'origine oppure che si installi in un altro paese (cfr. DTF 123 II 125 consid. 2; cfr. anche, con i ricchi riferimenti giurisprudenziali, Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pag. 114 e segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, pag. 267 e segg.).

E. 6 In concreto, è indubbio che le condizioni dell'art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi sono adempiute, per cui rimane soltanto da verificare se il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente si tradurrebbe in un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi, e ciò alla luce dei criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA.

E. 6.1 Per quanto concerne l'integrazione (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA), la giurisprudenza la concepisce professionalmente e socialmente. Sul piano professionale, il ricorrente lavora come ausiliario di cucina presso un ristorante luganese da metà maggio 2012 (cfr. consid. B). Questa attività gli ha garantito, finora, una fonte di sostentamento regolare e sufficiente, ciò di cui bisogna dargli atto. Tuttavia, l'esercizio di un'attività professionale rientra negli sforzi usuali esigibili da una persona che intenda regolarizzare il proprio soggiorno in Svizzera, ma non è, di per sé, né un indicatore di una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, né un indicatore di un'integrazione avanzata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 a 125). Sotto il profilo professionale e/o formativo, non vi sono altri elementi all'incarto da cui il ricorrente potrebbe trarre beneficio per la sua causa. Sul piano sociale, il ricorrente non adduce nulla di particolare, limitandosi ad affermare che, a parte le relazioni interpersonali nell'ambito del suo lavoro, egli, "dopo oltre dieci anni di presenza in Svizzera, coltiva relazioni sociali anche con altre persone" (cfr. ricorso). Ora, pur presumendo che il ricorrente conduca una vita sociale tendenzialmente normale in Ticino, nonostante il suo statuto precario dovuto al rigetto della sua domanda d'asilo, ciò non permette di ritenere che la sua relazione con la Svizzera sia particolarmente stretta e che la sua integrazione raggiunga un grado elevato come richiesto dall'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi. Pertanto, rispetto al criterio dell'integrazione, sia professionale che sociale, il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente non si tradurrebbe in un grave caso di rigore personale.

E. 6.2 Riguardo all'osservanza dei principi dello Stato di diritto (art. 31 cpv. 1 lett. b OASA), dall'incarto risulta che il ricorrente è stato condannato per aver infranto la legislazione federale sugli stranieri, più precisamente per essersi recato in Francia senza disporre di un valido permesso (cfr. consid. D). Oltre a ciò, non si può sottacere il fatto che il ricorrente non si è conformato alla decisione dell'UFM del 16 marzo 2012, confermata dalla sentenza definitiva di questo Tribunale del 25 giugno 2012, pronunciante il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. consid. A). Questi due aspetti della vicenda, se non hanno un proprio peso specifico determinante, influiscono comunque negativamente sulla ponderazione d'insieme dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 6.8).

E. 6.3 Quanto alla sua situazione familiare (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA), il ricorrente è celibe, senza figli, e i suoi numerosi parenti risiedono nel nord dell'Iraq (cfr. consid. A), dimodoché, sotto questo profilo, non può ragionevolmente pretendere di essere legato alla Svizzera da una relazione particolarmente stretta. Ne discende che, rispetto al criterio della situazione familiare, il rifiuto di concedere un permesso di dimora al ricorrente non risulterebbe in un grave caso di rigore personale.

E. 6.4 In rapporto alla sua situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA), il ricorrente è attivo come ausiliario di cucina, presso lo stesso datore di lavoro, un ristorante nel centro di Lugano, dal 15 maggio 2012, dove ha realizzato e realizza un reddito mensile netto di fr. 3'000.- circa (cfr. consid. B), grazie al quale ha provveduto e provvede, in modo autonomo, al proprio mantenimento, partecipando in questo modo alla vita economica ticinese. Tuttavia, egli non può far valere, e neanche lo pretende, di avere percorso, nel ristorante che lo impiega, una traiettoria professionale caratterizzata da un'ascensione tale da porlo in una situazione di particolare risalto dal punto di vista delle competenze richieste, delle responsabilità assunte o di altre esigenze (cfr., mutatis mutandis, DTAF 2007/45 consid. 7.4 e 2007/44 consid. 5.3). Ne deriva che, anche in relazione al criterio della situazione finanziaria, il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente non sfocerebbe in un grave caso di rigore personale.

E. 6.5 Per quanto concerne la durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera (art. 31 cpv. 1 lett. e OASA), essa raggiunge ormai i dodici anni, ma il lasso di tempo che separa il deposito della domanda d'asilo e la notifica della sentenza definitiva del suo rigetto ammonta a poco più di quattro anni (cfr. consid. A). Il periodo restante è il risultato del fatto che il ricorrente non ha dato seguito al suo obbligo di lasciare la Svizzera per rientrare nel nord dell'Iraq (cfr. consid. 6.2). Di conseguenza, il criterio della durata del soggiorno in Svizzera non permette di ritenere che il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente si tradurrebbe in un caso di rigore personale.

E. 6.6 In merito al suo stato di salute (art. 31 cpv. 1 lett. f OASA), il ricorrente non indica nulla e l'incarto non permette di dubitare che esso non sia buono, tanto più se si considera che il ricorrente lavora a tempo pieno senza alcuna restrizione (cfr. consid. B). In questo senso, pure nell'ottica del criterio dello stato di salute, il rifiuto di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora non sfocerebbe in un caso di rigore personale.

E. 6.7 In relazione alla possibilità per il ricorrente di reinserirsi nel nord dell'Iraq (art. 31 cpv. 1 lett. g OASA), si consideri quanto segue.

E. 6.7.1 Sul piano professionale, il ricorrente non ha effettuato nessuna formazione specifica in Ticino, ma ha lavorato a lungo come ausiliario di cucina in un ristorante, dove ha senz'altro dovuto far prova di disciplina, di resistenza, di senso organizzativo, di capacità di improvvisare in caso di imprevisti e anche di creatività. Questa esperienza lavorativa, in tutte le sue sfaccettature, combinata a quella di operaio panettiere acquisita in Iraq durante quattro anni (cfr. consid. A e, per più dettagli, l'incarto N 509 594), non potrà che influire positivamente sul reinserimento del ricorrente nel suo Paese d'origine.

E. 6.7.2 Rispetto alla traiettoria di vita del ricorrente importa sottolineare, con riferimento ai dati della procedura d'asilo, che egli è nato e cresciuto nel nord dell'Iraq, da dove è partito nel maggio 2008, poco prima di compiere il suo ventisettesimo anno d'età (cfr. consid. A e, per più ampi dettagli, l'incarto N 509 594). Questo significa che egli ha attraversato le fasi di socializzazione primaria e secondaria nel suo Paese d'origine, di cui ha assimilato la cultura, in primo luogo curda, nel senso più lato del termine, vale a dire la o le lingue, gli usi e i costumi, la o le religioni, la struttura familiare, le gerarchie sociali, il sistema scolastico ed anche le modalità di funzionamento del mondo del lavoro. Stando così le cose, non si intravedono motivi per credere che il ricorrente, in quanto giovane persona adulta con una valida esperienza professionale e in buona salute, non possa reinserirsi socialmente con successo, a breve o medio termine, nel nord dell'Iraq, a maggior ragione nel contesto della sua famiglia numerosa (cfr. consid. 6.3).

E. 6.7.3 Il ricorrente fa valere che "la situazione nei territori del Nord Iraq, dal profilo della sicurezza, è andata via via peggiorando, e si può ritenere che, in questo momento, il rinvio verso quel Paese non avverrebbe nella degnità [sic] e nella sicurezza" (cfr. ricorso). In proposito, siccome la sentenza TAF D-2069/2012 è stata emanata il 25 giugno 2012 (cfr. consid. A), si deve constatare che, da quella data ad oggi, sono trascorsi otto anni. Per questa ragione, non si può escludere che la situazione nel nord dell'Iraq, sotto il profilo della sicurezza, ma anche sotto altri rispetti, non sia cambiata in un verso o nell'altro. Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 5.2.2), l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per finalità di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o da altre forme di grave violenza nella società civile. In questo senso, se il ricorrente teme di essere minacciato, in caso di ritorno nel nord dell'Iraq, nella sua integrità fisica a causa di cambiamenti avvenuti sul piano della sicurezza interna rispetto alla situazione accertata nella sentenza TAF D-2069/2012, non è in questa procedura che può far valere i suoi argomenti. Di conseguenza, eseguendo una ponderazione dell'insieme dei criteri appena analizzati, si deve constatare che, palesemente, non vi sono elementi che giustifichino il rilascio, a favore del ricorrente, di un permesso di dimora in applicazione degli art. 14 cpv. 2 LAsi e 31 cpv. 1 OASA.

E. 7 In conclusione, rifiutando di approvare la proposta dell'UMCT di concedere al ricorrente un permesso di dimora, la SEM non ha violato l'art. 14 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. art. 49 PA). Per questa ragione, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 8 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome il ricorrente soccombe, le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a suo carico e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato. Dato l'esito negativo del ricorso, non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato.
  3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata); - alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7154/2018 Sentenza del 10 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sylvie Cossy, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato da SOS Ticino Consultorio giuridico, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Persone soggette al diritto in materia di asilo. Fatti: A. Il 5 giugno 2008, A._______ (il ricorrente), cittadino iracheno di etnia curda, nato il ... 1981 e cresciuto nel nord dell'Iraq, in una famiglia composta di dodici persone, operaio panettiere di professione, celibe e senza figli, che risiede attualmente in Ticino, ha presentato una domanda d'asilo all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; cfr. incarto N ...). Il 16 marzo 2012, l'UFM ha respinto la domanda non riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, da eseguirsi entro l'11 maggio 2012 sotto comminatoria di mezzi coercitivi in caso di trasgressione. Il 25 giugno 2012, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rigettato, con sentenza definitiva, l'impugnativa del ricorrente contro la decisione dell'UFM (cfr. sentenza TAF D-2069/2012). Nonostante l'esito negativo della procedura d'asilo, il ricorrente, per motivi che non è possibile evincere con chiarezza dall'incarto, è rimasto in Svizzera. B. Il 15 maggio 2012, il ricorrente è stato assunto, a tempo pieno, da un ristorante luganese come ausiliario di cucina con uno stipendio mensile netto di pressappoco fr. 3'000.- (cfr. le lettere del datore di lavoro alla SEM, del 4 gennaio e 12 febbraio 2016, con i conteggi salariali). C. Il 30 gennaio 2014, il ricorrente è stato fermato al valico di Boncourt-Delle dalle guardie di frontiera francesi, le quali, dopo avere constatato che non disponeva di nessun documento di viaggio valido, l'hanno consegnato, in conformità con la procedura di riammissione, alle guardie di frontiera svizzere. D. Il 27 settembre 2014, in seguito alla vicenda prodottasi al confine franco-svizzero, il Ministero pubblico del Canton Giura ha emanato nei confronti del ricorrente un decreto d'accusa ("ordonannce pénale") per infrazione alla legislazione federale sugli stranieri, condannandolo ad una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di due anni, e ad una multa complessiva di fr. 200.-. Il ricorrente non si è opposto al decreto d'accusa, che è così divenuto sentenza passata in giudicato. E. Il 7 dicembre 2015, il ricorrente ha scritto una lettera al "Migrationsamt Bern" (MAB), intitolata "Aufenthaltsbewilligung", nella quale ha manifestato la sua preoccupazione per il fatto di non disporre di un permesso di soggiorno, nonostante il suo lavoro di ausiliario di cucina, ma soltanto di autorizzazioni di corta durata, ossia di tre mesi ciascuna. F. Il 9 dicembre 2015, la SEM ha risposto allo scritto del ricorrente rivolto al MAB, limitandosi ad osservare che, siccome la procedura d'asilo si è conclusa con un rigetto della domanda da parte dell'UFM, poi confermato con sentenza definitiva da questo Tribunale, egli ha l'obbligo di lasciare la Svizzera. G. L'11 giugno 2018, l'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) ha informato il ricorrente di essere disposto a rilasciargli un permesso di dimora, previa approvazione da parte della SEM. Lo stesso giorno, l'UMCT ha sottoposto al benestare della SEM una proposta di rilascio di un permesso di dimora annuale B a favore del ricorrente, secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), rilevando principalmente che egli "dimostra una buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese, è finanziariamente autonomo, non ha in corso nessuna procedura esecutiva, è in buona salute e si è procurato un passaporto nazionale con le sue vere generalità". H. Il 22 giugno 2018, la SEM ha comunicato al ricorrente di avere l'intenzione, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, di rifiutare di approvare la proposta dell'UMCT, concedendogli di esprimersi sulla questione entro il 3 agosto 2018. Il ricorrente non si è tuttavia manifestato, dimodoché la SEM gli ha fissato un nuovo termine scadente il 28 settembre 2018. Il 10 settembre 2018, nella sua presa di posizione, il ricorrente ha messo in risalto, principalmente, la difficile situazione, sul piano della sicurezza per la popolazione civile, nel nord dell'Iraq, in Siria, in Iran e in Turchia, sollecitando il rilascio di un permesso di dimora a suo favore. I. Il 13 novembre 2018, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, argomentando, in sostanza, che egli, nonostante la sua presenza ormai decennale in Svizzera e il fatto che abbia raggiunto l'indipendenza economica, non può "avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica" e nemmeno può pretendere di avere "beneficiato di un'ascensione professionale nei cinque anni in cui ha lavorato [come ausiliario di cucina]". Quanto alla durata del suo soggiorno in Svizzera, la SEM sottolinea che è la conseguenza della "sua mancata collaborazione per l'esecuzione del suo allontanamento" e della "tolleranza cantonale". In questo quadro, la SEM non manca di rilevare che il ricorrente, celibe e senza figli, non può neanche invocare il diritto al rispetto della sua vita familiare al fine di rivendicare un permesso di dimora, senza contare che i suoi genitori, con i suoi fratelli e le sue sorelle, vivono tuttora nel nord dell'Iraq. Rispetto alla situazione vigente in questa regione sul piano della sicurezza, in particolare per i curdi etnici, la SEM esprime il parere che non si è in presenza di "violenza generalizzata" e che non sussistono "motivi concreti tali da supporre un cambiamento rilevante a breve termine". Dato che "l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile a condizione che gli interessati siano originari di questa regione oppure vi abbiano risieduto a lungo e possano contare sulla presenza di una rete sociale, oppure che abbiano contatti con i partiti di governo", la SEM ne desume che nulla osta, sotto questo profilo, al rientro del ricorrente nel nord dell'Iraq. Per concludere, la SEM ammette pure che il ricorrente potrà reintegrarsi, dopo un periodo di riadattamento, nella sua regione d'origine grazie all'appoggio della sua famiglia e all'esperienza lavorativa acquisita in Svizzera. J. Il 17 dicembre 2018, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che la decisione della SEM sia annullata e che la domanda di riconoscimento della sua situazione personale come un caso di rigore grave, sottoposta dall'UMCT alla SEM, sia approvata. In sintesi, il ricorrente argomenta di essere ben integrato in Svizzera e di essere finanziariamente indipendente. In particolare, egli valuta le sue prospettive di reintegrazione nel nord dell'Iraq come "particolarmente difficili", e ciò a causa del suo lungo soggiorno in Svizzera e dell'insicurezza che regna nel suo Paese d'origine. K. Il 16 gennaio 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.-, ciò che è avvenuto puntualmente. L. Il 22 febbraio 2019, su richiesta di questo Tribunale, la SEM ha risposto brevemente al ricorso, chiedendo di respingerlo e di confermare la decisione impugnata. M. Il 13 maggio 2019, invitato da questo Tribunale a replicare, il ricorrente ha ribadito succintamente le proprie conclusioni. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA, a meno che la LAsi, in quanto legge speciale, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo rifiuto di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, del 13 novembre 2018, rifiuto che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente un permesso di dimora, la cui concessione non è garantita né dal diritto federale, né dal diritto internazionale, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1'000.-, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA; cfr. sentenza TAF F-6053/2017 del 13 febbraio 2020 consid. 4.3). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius"), di meno ("reformatio in peius") o un'altra cosa ("aliud") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3. Il presente litigo verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell'UMCT di accordare al ricorrente un permesso di dimora annuale B in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi.

4. Sono applicabili alla fattispecie, nel loro tenore in vigore fino al 13 novembre 2018, data della decisione impugnata (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-1169/2017 del 17 giugno 2019 consid. 2.4), la LAsi, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2019 1413), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), designazione ripresa di seguito, l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), nella quale sono formulate disposizioni d'esecuzione della LStrI e della LAsi, nonché l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri (ODFGP, RS 142.201.1). 5. 5.1 La LStrI disciplina, in particolare, il soggiorno degli stranieri in Svizzera (art. 1 LStrI). Gli art. 18 a 29 LStrI fissano le condizioni d'ammissione in Svizzera dello straniero per soggiorni con attività lucrativa e soggiorni senza attività lucrativa, per i quali, agli art. 32 a 35, sono previsti i relativi permessi, ossia il permesso di soggiorno di breve durata (art. 32: un anno al massimo), il permesso di dimora (art. 33: oltre un anno), il permesso di domicilio (art. 34: durata illimitata) e il permesso per frontalieri (art. 35). Dal canto suo, l'art. 30 cpv. 1 LStrI enumera le "deroghe" alle condizioni d'ammissione, segnatamente al fine di tenere conto dei "casi personali particolarmente gravi" (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). I permessi sono rilasciati dal Cantone, mentre la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, nonché del rilascio dei permessi di domicilio (art. 40 cpv. 1 LStrI e art. 85 cpv. 1 OASA). Spetta pure alla SEM approvare il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 85 cpv. 2 OASA e art. 5 lett. d ODFGP). 5.2 5.2.1 L'art. 14 cpv. 1 LAsi enuncia il principio di esclusività della procedura d'asilo, il quale implica che il richiedente l'asilo, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla sua partenza dalla Svizzera, non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. 5.2.2 In applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2007, il Cantone può, con il benestare (l'approvazione) della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli secondo la LAsi, se:

- l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a);

- il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b);

- si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione ("wegen der fortgeschrittenen Integration", "en raison de l'intégration poussée") dell'interessato (lett. c);

- non sussistono motivi di revoca (non rilascio) secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, come per esempio una condanna ad una pena detentiva di lunga durata o la dipendenza dall'aiuto sociale (lett. d). Si osservi che l'art. 14 cpv. 2 LAsi ha sostituito i cpv. 3 a 5 del vecchio art. 44 LAsi (RU 2006 4745), che prevedevano la possibilità di accordare l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo che si trovavano in una situazione di rigore personale grave. In questo rispetto, l'art. 14 cpv. 2 LAsi migliora lo statuto giuridico dei richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta, nella misura in cui possono ora ottenere un permesso di dimora (art. 33 LStrI; cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Nondimeno, come si può desumere dalla formulazione potestativa dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ("il Cantone può": "Kann-Vorschrift"), l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento del permesso di dimora (cfr. DTF 137 I 128 consid. 2). Ciò posto, siccome l'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo e che, inoltre, deroga alle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora secondo la LStrI, l'esistenza di un grave caso di rigore personale deve essere riconosciuta in modo restrittivo (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.1 e sentenza TAF F-6053/2017 del 13 febbraio 2020 consid. 6.3). Su questa scia, si aggiunga che l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per scopo di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o dall'esercizio abusivo della potestà pubblica nel suo Paese d'origine. Questa finalità è, invece, inerente alla procedura d'asilo, che può sfociare nella concessione dell'asilo (art. 49 LAsi) oppure nell'ammissione provvisoria, la quale viene disposta se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 LStrI). Anche se i motivi che giustificano l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono prettamente umanitari, la valutazione dell'esistenza di un grave caso di rigore personale non fa astrazione dalle difficoltà personali, familiari ed economiche che l'interessato incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese d'origine (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3 e, tra le tante, la sentenza TAF F-4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.5; cfr. qui sotto, consid. 5.3.2). 5.2.3 Sul piano procedurale, l'art. 14 cpv. 3 LAsi prevede che, se intende fare uso della possibilità di rilasciare un permesso di dimora in presenza di un grave caso di rigore personale, il Cantone avvisa senza indugio la SEM, mentre l'art. 14 cpv. 4 LAsi specifica che l'interessato ha la qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. Altrimenti detto, l'interessato non ha la qualità di parte nella procedura cantonale, ciò che implica che egli non può ricorrere, ad esempio, contro una decisione del Cantone che rifiuti la sua richiesta di aprire una procedura di approvazione presso la SEM. In questo senso, benché la terminologia sia simile, la procedura dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è speciale rispetto alle procedure di approvazione secondo la LStrI (cfr., per più dettagli, in particolare riguardo alla questione della garanzia costituzionale della via giudiziaria, DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e 4.3, nonché DTAF 2009/40 consid. 3.4 e sentenza TAF F-6053/2017 del 13 febbraio 2020 consid. 5.3). 5.3 5.3.1 L'art. 31 cpv. 1 OASA, in vigore dal 1° gennaio 2008, precisa, con riferimento all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e all'art. 14 cpv. 2 LAsi, che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora, e che, nel valutare se così è, occorre considerare tra le altre cose: (a) l'integrazione del richiedente; (b) il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente; (c) la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli; (d) la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione; (e) la durata della presenza in Svizzera; (f) lo stato di salute; (g) la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Si noti che questi criteri, che non sono né esaustivi, né cumulativi, sono stati mutuati dalla giurisprudenza che il Tribunale federale nonché l'ex Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo avevano sviluppato in relazione all'art. 13 lett. f della vecchia ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 2007 5497), abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008, e al vecchio art. 44 cpv. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1, 5 e 6.2; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.2). 5.3.2 In sostanza, secondo questa giurisprudenza, un grave caso di rigore deve essere ammesso se il non rilascio del permesso di dimora, data la decisione esecutoria di rifiuto dell'asilo con la relativa ingiunzione di lasciare la Svizzera, avrebbe conseguenze tali da porre l'interessato, alla luce del notevole grado della sua integrazione nella società svizzera ("fortgeschrittene Integration", "intégration poussée"), in una situazione di sconforto personale ("persönliche Notlage", "situation de détresse personnelle") più marcata rispetto alla media dei suoi compatrioti. In questo senso, per apprezzare se si è in presenza di un grave caso di rigore personale, bisogna esaminare e ponderare l'insieme degli elementi che caratterizzano la fattispecie. In particolare, il fatto che l'interessato abbia soggiornato a lungo in Svizzera, che sia ben integrato sul piano sociale e professionale, e che il suo comportamento risulti essere irreprensibile, non è, di per sé, sufficiente per ammettere un grave caso di rigore personale se egli non dimostra di avere con la Svizzera una relazione così stretta da non poter esigere che si ristabilisca nel suo paese d'origine oppure che si installi in un altro paese (cfr. DTF 123 II 125 consid. 2; cfr. anche, con i ricchi riferimenti giurisprudenziali, Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pag. 114 e segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, pag. 267 e segg.).

6. In concreto, è indubbio che le condizioni dell'art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi sono adempiute, per cui rimane soltanto da verificare se il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente si tradurrebbe in un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi, e ciò alla luce dei criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA. 6.1 Per quanto concerne l'integrazione (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA), la giurisprudenza la concepisce professionalmente e socialmente. Sul piano professionale, il ricorrente lavora come ausiliario di cucina presso un ristorante luganese da metà maggio 2012 (cfr. consid. B). Questa attività gli ha garantito, finora, una fonte di sostentamento regolare e sufficiente, ciò di cui bisogna dargli atto. Tuttavia, l'esercizio di un'attività professionale rientra negli sforzi usuali esigibili da una persona che intenda regolarizzare il proprio soggiorno in Svizzera, ma non è, di per sé, né un indicatore di una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, né un indicatore di un'integrazione avanzata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 a 125). Sotto il profilo professionale e/o formativo, non vi sono altri elementi all'incarto da cui il ricorrente potrebbe trarre beneficio per la sua causa. Sul piano sociale, il ricorrente non adduce nulla di particolare, limitandosi ad affermare che, a parte le relazioni interpersonali nell'ambito del suo lavoro, egli, "dopo oltre dieci anni di presenza in Svizzera, coltiva relazioni sociali anche con altre persone" (cfr. ricorso). Ora, pur presumendo che il ricorrente conduca una vita sociale tendenzialmente normale in Ticino, nonostante il suo statuto precario dovuto al rigetto della sua domanda d'asilo, ciò non permette di ritenere che la sua relazione con la Svizzera sia particolarmente stretta e che la sua integrazione raggiunga un grado elevato come richiesto dall'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi. Pertanto, rispetto al criterio dell'integrazione, sia professionale che sociale, il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente non si tradurrebbe in un grave caso di rigore personale. 6.2 Riguardo all'osservanza dei principi dello Stato di diritto (art. 31 cpv. 1 lett. b OASA), dall'incarto risulta che il ricorrente è stato condannato per aver infranto la legislazione federale sugli stranieri, più precisamente per essersi recato in Francia senza disporre di un valido permesso (cfr. consid. D). Oltre a ciò, non si può sottacere il fatto che il ricorrente non si è conformato alla decisione dell'UFM del 16 marzo 2012, confermata dalla sentenza definitiva di questo Tribunale del 25 giugno 2012, pronunciante il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. consid. A). Questi due aspetti della vicenda, se non hanno un proprio peso specifico determinante, influiscono comunque negativamente sulla ponderazione d'insieme dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 6.8). 6.3 Quanto alla sua situazione familiare (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA), il ricorrente è celibe, senza figli, e i suoi numerosi parenti risiedono nel nord dell'Iraq (cfr. consid. A), dimodoché, sotto questo profilo, non può ragionevolmente pretendere di essere legato alla Svizzera da una relazione particolarmente stretta. Ne discende che, rispetto al criterio della situazione familiare, il rifiuto di concedere un permesso di dimora al ricorrente non risulterebbe in un grave caso di rigore personale. 6.4 In rapporto alla sua situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA), il ricorrente è attivo come ausiliario di cucina, presso lo stesso datore di lavoro, un ristorante nel centro di Lugano, dal 15 maggio 2012, dove ha realizzato e realizza un reddito mensile netto di fr. 3'000.- circa (cfr. consid. B), grazie al quale ha provveduto e provvede, in modo autonomo, al proprio mantenimento, partecipando in questo modo alla vita economica ticinese. Tuttavia, egli non può far valere, e neanche lo pretende, di avere percorso, nel ristorante che lo impiega, una traiettoria professionale caratterizzata da un'ascensione tale da porlo in una situazione di particolare risalto dal punto di vista delle competenze richieste, delle responsabilità assunte o di altre esigenze (cfr., mutatis mutandis, DTAF 2007/45 consid. 7.4 e 2007/44 consid. 5.3). Ne deriva che, anche in relazione al criterio della situazione finanziaria, il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente non sfocerebbe in un grave caso di rigore personale. 6.5 Per quanto concerne la durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera (art. 31 cpv. 1 lett. e OASA), essa raggiunge ormai i dodici anni, ma il lasso di tempo che separa il deposito della domanda d'asilo e la notifica della sentenza definitiva del suo rigetto ammonta a poco più di quattro anni (cfr. consid. A). Il periodo restante è il risultato del fatto che il ricorrente non ha dato seguito al suo obbligo di lasciare la Svizzera per rientrare nel nord dell'Iraq (cfr. consid. 6.2). Di conseguenza, il criterio della durata del soggiorno in Svizzera non permette di ritenere che il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente si tradurrebbe in un caso di rigore personale. 6.6 In merito al suo stato di salute (art. 31 cpv. 1 lett. f OASA), il ricorrente non indica nulla e l'incarto non permette di dubitare che esso non sia buono, tanto più se si considera che il ricorrente lavora a tempo pieno senza alcuna restrizione (cfr. consid. B). In questo senso, pure nell'ottica del criterio dello stato di salute, il rifiuto di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora non sfocerebbe in un caso di rigore personale. 6.7 In relazione alla possibilità per il ricorrente di reinserirsi nel nord dell'Iraq (art. 31 cpv. 1 lett. g OASA), si consideri quanto segue. 6.7.1 Sul piano professionale, il ricorrente non ha effettuato nessuna formazione specifica in Ticino, ma ha lavorato a lungo come ausiliario di cucina in un ristorante, dove ha senz'altro dovuto far prova di disciplina, di resistenza, di senso organizzativo, di capacità di improvvisare in caso di imprevisti e anche di creatività. Questa esperienza lavorativa, in tutte le sue sfaccettature, combinata a quella di operaio panettiere acquisita in Iraq durante quattro anni (cfr. consid. A e, per più dettagli, l'incarto N 509 594), non potrà che influire positivamente sul reinserimento del ricorrente nel suo Paese d'origine. 6.7.2 Rispetto alla traiettoria di vita del ricorrente importa sottolineare, con riferimento ai dati della procedura d'asilo, che egli è nato e cresciuto nel nord dell'Iraq, da dove è partito nel maggio 2008, poco prima di compiere il suo ventisettesimo anno d'età (cfr. consid. A e, per più ampi dettagli, l'incarto N 509 594). Questo significa che egli ha attraversato le fasi di socializzazione primaria e secondaria nel suo Paese d'origine, di cui ha assimilato la cultura, in primo luogo curda, nel senso più lato del termine, vale a dire la o le lingue, gli usi e i costumi, la o le religioni, la struttura familiare, le gerarchie sociali, il sistema scolastico ed anche le modalità di funzionamento del mondo del lavoro. Stando così le cose, non si intravedono motivi per credere che il ricorrente, in quanto giovane persona adulta con una valida esperienza professionale e in buona salute, non possa reinserirsi socialmente con successo, a breve o medio termine, nel nord dell'Iraq, a maggior ragione nel contesto della sua famiglia numerosa (cfr. consid. 6.3). 6.7.3 Il ricorrente fa valere che "la situazione nei territori del Nord Iraq, dal profilo della sicurezza, è andata via via peggiorando, e si può ritenere che, in questo momento, il rinvio verso quel Paese non avverrebbe nella degnità [sic] e nella sicurezza" (cfr. ricorso). In proposito, siccome la sentenza TAF D-2069/2012 è stata emanata il 25 giugno 2012 (cfr. consid. A), si deve constatare che, da quella data ad oggi, sono trascorsi otto anni. Per questa ragione, non si può escludere che la situazione nel nord dell'Iraq, sotto il profilo della sicurezza, ma anche sotto altri rispetti, non sia cambiata in un verso o nell'altro. Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 5.2.2), l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per finalità di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o da altre forme di grave violenza nella società civile. In questo senso, se il ricorrente teme di essere minacciato, in caso di ritorno nel nord dell'Iraq, nella sua integrità fisica a causa di cambiamenti avvenuti sul piano della sicurezza interna rispetto alla situazione accertata nella sentenza TAF D-2069/2012, non è in questa procedura che può far valere i suoi argomenti. Di conseguenza, eseguendo una ponderazione dell'insieme dei criteri appena analizzati, si deve constatare che, palesemente, non vi sono elementi che giustifichino il rilascio, a favore del ricorrente, di un permesso di dimora in applicazione degli art. 14 cpv. 2 LAsi e 31 cpv. 1 OASA.

7. In conclusione, rifiutando di approvare la proposta dell'UMCT di concedere al ricorrente un permesso di dimora, la SEM non ha violato l'art. 14 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. art. 49 PA). Per questa ragione, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

8. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome il ricorrente soccombe, le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a suo carico e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato. Dato l'esito negativo del ricorso, non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: