Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara dichiaratosi minorenne, è nato e cresciuto in un villaggio sito nel distretto di Qarabagh, in provincia di Ghazni, dove svolgeva il mestiere di carrozziere (cfr. atto A10, pag. 5). Espatriato nel 2012 a bordo di un veicolo sarebbe giunto dapprima in Iran, per poi recarsi in Turchia e transitare illegalmente in direzione di Milano alcuni mesi dopo. Giunto in Svizzera in treno il 30 marzo 2014, egli ha quindi depositato la propria domanda d'asilo (cfr. atto A10, pag. 9). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Afghanistan in quanto stufo della guerra e della precaria situazione nel paese d'origine ed in ragione della sua conversione al cristianesimo (cfr. atto A17, pag. 11). Proprio a causa del suo interessamento alla fede cristiana ed al fatto ch'egli avrebbe distribuito alcune copie della bibbia redatte in farsi agli abitanti del suo villaggio, l'interessato avrebbe avuto problemi con le autorità del luogo (cfr. atto A17, pag. 16). B. Con decisione del 27 febbraio 2015, notificata all'interessato il 2 marzo 2015 (cfr. tracciamento degli invii), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) - ritenendo preliminarmente che il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare la sua minore età - ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 30 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 marzo 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'allontanamento. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2015, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 23 aprile 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il 20 aprile 2015 il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. In data 13 maggio 2015 e 26 ottobre 2016, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova. Si tratta di un documento in lingua straniera e di un certificato di battesimo recante data del 7 luglio 2015. F. Invitata ad esprimersi in merito al ricorso ed agli ulteriori mezzi di prova addotti dal ricorrente, la SEM ha inoltrato la propria risposta il 26 novembre 2015, proponendo la reiezione del gravame e rinviando alla decisione impugnata. G. Con replica del 15 dicembre 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. H. In data 28 dicembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa al ricorrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. Il 16 maggio 2016, l'insorgente ha prodotto un'attestazione del vescovo di Lugano, a riprova della sua conversione al cristianesimo. J. Avendo ottenuto l'occasione di esprimersi in merito, l'autorità di prime cure ha rinviato alle precedenti prese di posizione ed alla decisione impugnata con osservazioni datanti 21 luglio 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato in primo luogo le allegazioni circa la minore età dell'interessato come inverosimili. L'autorità di prime cure ha ritenuto inoltre che anche l'esposizione a riguardo dei motivi d'asilo non ossequi le condizioni poste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni del richiedente circa il fatto ch'egli avrebbe fatto l'oggetto di ricerche da parte delle autorità si caratterizzerebbero per superficialità ed approssimazione. Il ricorrente si sarebbe infatti limitato ad affermare di essere stato informato dai suoi famigliari quanto alle richieste di ragguagli al suo riguardo da parte della polizia e di essere quindi stato esortato ad andarsene proprio dalla madre senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori dettagli. Sempre secondo la SEM, l'insorgente avrebbe inoltre omesso di menzionare le proprie conoscenze in merito al cristianesimo in occasione dell'audizione sulle generalità, giacché il suo avvicinamento alla religione cristiana nel paese natale non risulterebbe attendibile dal momento che le nozioni sarebbero state apprese in Svizzera per i bisogni della sua causa. Sulla base di quanto precede e del fatto ch'egli si sarebbe contraddetto circa i destinatari delle bibbie da lui distribuite, le asserite ricerche da parte delle autorità afgane andrebbero considerate pacificamente inverosimili.
E. 3.2 Nel proprio gravame, l'insorgente contesta la posizione della SEM. Egli ritiene anzitutto di aver accettato di essere considerato maggiorenne solamente in ragione del fatto che non avrebbe avuto modo di confutare tale tesi. Per quanto concerne il racconto fornito, il ricorrente è dell'opinione ch'egli non avrebbe potuto allegare ulteriori elementi in quanto sarebbe fuggito immediatamente dopo i fatti essendo la sua stessa vita in pericolo. Per il resto, relativamente al suo avvicinamento al cristianesimo, il ricorrente ritiene di aver già spiegato di essere stato a conoscenza 10 comandamenti in occasione della prima audizione e di non aver fornito particolari dettagli nel corso della seconda audizione, di modo che le sue dichiarazioni andrebbero ritenute attendibili. Egli sostiene inoltre di non essersi contraddetto in merito ai destinatari delle bibbie da lui distribuite.
E. 3.3 Con scritto ulteriore, il ricorrente produce un documento in lingua straniera che attesterebbe il fatto che suo padre avrebbe dovuto lasciare l'Afghanistan proprio a causa della distribuzione dei vangeli nel villaggio. Egli adduce parimenti un certificato che attesterebbe l'avvenuto battesimo in Svizzera.
E. 3.4 In sede di risposta la SEM si limita ad osservare come lo scritto prodotto non abbia alcun valore probatorio e che la sola conversione avvenuta in Svizzera non sia ad essa sola sufficiente a giustificare l'esistenza di una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo.
E. 3.5 Esprimendosi in replica, il ricorrente ribadisce che lo scritto in lingua straniera debba in qualche modo essere considerato rilevante ed allega un'ulteriore missiva sottoscritta dal vicario di Bellinzona che attesterebbe la bontà della sua conversione, riportando inoltre un testimonianza di un Afgano agnostico circa le conseguenze di una conversione al cattolicesimo nel paese d'origine del ricorrente.
E. 3.6 Nelle osservazioni in duplica la SEM rinvia ai considerandi della sua decisione ed agli scritti precedenti. Il ricorrente produce infine una nuova attestazione a riprova dell'ottenimento dei sacramenti cristiani, attestazione in merito alla quale la SEM ritiene nuovamente sufficiente rinviare a quanto detto in precedenza.
E. 4.1 Ora, considerato quanto precede, v'è da stabilire se la SEM ha correttamente considerato l'insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati. Tale censura implica rispettivamente una violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In ragione di ciò è pertanto necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pagg. 403 seg.).
E. 4.2 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l'asilo di consultare gli atti e d'esprimersi, come pure la possibilità d'influire nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.3 Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione, oppure la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone (art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi). Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cfr. art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]).
E. 4.4 Secondo giurisprudenza costante, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo prima dell'audizione sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia se esistono dei dubbi sull'allegata minore età. Questo avviene segnatamente nel caso in cui il richiedente l'asilo non ha consegnato i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 let. b LAsi). In assenza di documenti d'identità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi per poter giungere alla verosimiglianza dell'allegata minore età giusta l'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.5 Nel caso che ci occupa, l'insorgente, sprovvisto di un valido documento d'identità, ha indicato in maniera inconsistente la sua data di nascita e la cronistoria delle esperienze maturate nel Paese d'origine. Il ricorrente si è in particolare limitato ad asserire ch'egli avrebbe appreso la sua data di nascita a partire da un'iscrizione fatta da suo padre sul dorso del corano come d'uopo nella regione (cfr. atto A10, pag. 3). Egli non è poi stato in grado di fornire ulteriori dettagli in proposito ed ha reso dichiarazioni imprecise circa le attività da lui svolte nel paese d'origine e l'età dei suoi famigliari, affermando a più riprese che la sua memoria sarebbe stata messa a dura prova dalle difficoltà da lui patite (cfr. atto A10, pagg. 5 e 6). Va in questa direzione anche il risultato dell'esame osseo fatto allestire dalla SEM, il quale, pur non essendo da solo sufficiente per contestare l'allegazione della minore età, rileva in specie una differenza significativa entro l'età ossea e quella dichiarata (cfr. atto A8; sul valore probante di tale esame si veda GICRA 2004/30 consid. 6.2). Chiamato ad esprimersi in merito alle risultanze di quest'ultimo, il ricorrente si è peraltro detto d'accordo ad essere considerato maggiorenne (cfr. atto A10, pag. 11). Pertanto, l'allegata minore età non è stata resa verosimile. Di conseguenza, e conformemente alle considerazioni della SEM alle quali si rinvia, il ricorrente è da considerarsi maggiorenne.
E. 4.6 L'autorità di prime cure non ha quindi, a giusta ragione, assegnato al richiedente una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati e non è incorsa nella violazione del diritto di essere sentito come pure non ha accertato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.1 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere espatriato in quanto ricercato dalla polizia a causa della sua attività di distribuzione di alcune bibbie tradotte in farsi presso il suo villaggio (cfr. atto A10, pag. 10; atto A17, pag. 16; atto A20, pag. 6).
E. 6.2 Agli occhi del Tribunale, le dichiarazioni rese a tal soggetto risultano tuttavia poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi adotti siano stati realmente vissuti in prima persona dal ricorrente. In primo luogo, per quanto riguarda la distribuzione dei vangeli, il ricorrente non è parso in misura di descrivere un vero e proprio modus operandi, limitandosi ad asserire ch'egli avrebbe aiutato l'amico D._______ a depositarli dinanzi alle porte di alcuni concittadini, i quali venivano scelti in modo quasi aleatorio sperando che potessero leggerli (cfr. atto A10, pag. 10; atto A17, pag. 16). Non diradano i dubbi le allegazioni circa l'origine dei testi in questione, di cui il ricorrente afferma non sapere nulla se non che fosse il suo amico D._______ a procurarseli (cfr. Ibidem). Pure prive di sostanza risultano le dichiarazioni in merito agli avvenimenti che avrebbero portato al suo espatrio. Il ricorrente si accontenta infatti di riferire che i famigliari lo avrebbero informato del fatto ch'egli avrebbe fatto l'oggetto di ricerche presso la loro abitazione e che a seguito di tale evenienza sarebbe espatriato in preda alla paura (cfr. atto A17, pag. 17; atto A20, pag. 8). Nonostante le svariate occasioni di fornire ulteriori dettagli, egli non è stato in grado di farlo (cfr. Ibidem). Nelle allegazioni sono inoltre presenti alcune incongruenze, dal momento che il ricorrente ha dapprima dichiarato di aver consegnato le bibbie anche a persone di cui si fidava (cfr. atto A10, pag. 10), salvo poi asserire invece in un secondo momento di aver distribuito i testi solo a delle persone sconosciute (cfr. atto A17, pag. 16). Pure dubbioso è l'interessamento concreto al cristianesimo quando il ricorrente si trovava ancora in patria, dal momento che in occasione della prima audizione sulle generalità egli non è stato in grado di fornire dichiarazioni dettagliate su tale religione (cfr. atto A10, pag. 4). In ragione di ciò, le dichiarazioni rese dall'insorgente a tal soggetto non adempiono ai criteri di verosimiglianza prescritti dall'art. 7 LAsi.
E. 7.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda sulla base del fatto ch'egli era stufo della guerra in corso nel proprio paese d'origine ed in particolare della Jihad.
E. 7.2 Ora, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). Per questi motivi non vi è modo di ritenere che il ricorrente soddisfi le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato su tale base.
E. 8.1 Nel corso delle audizioni e della procedura ricorsuale, il ricorrente ha inoltre fatto valere la sua conversione alla religione cristiana quale motivo d'asilo. Il Tribunale è già giunto alla conclusione che la versione fornita dal ricorrente circa le ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto in patria a causa dell'interessamento verso il cristianesimo sia da considerarsi inverosimile (cfr. supra consid. 6). In virtù delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dall'insorgente, vi è semmai da ritenere ch'egli abbia affrontato la questione una volta giunto in Svizzera, seppur non si possa escludere a priori un suo primigenio interessamento alla fede cristiana sorto già in terra natia. Ora, indipendentemente da ciò, è innegabile che il ricorrente disponga di un certo numero di conoscenze sul cristianesimo (cfr. atto A17, pag. 14). Egli ha inoltre fornito al tribunale due diversi documenti attestanti il suo avvenuto battesimo ed il conferimento dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (cfr. atti ricorsuali n. 6 e 13). Il vicariato Foraneo del Bellinzonese ha inoltre confermato che il ricorrente ha manifestato un vivo interesse per la religione cristiana e per la Comunità parrocchiale (cfr. atto ricorsuale n. 10). Ciò assunto, a differenza dell'autorità di prime cure, il Tribunale non intende mettere in dubbio in questa sede la bontà della conversione del ricorrente che va quindi considerata verosimile ed ossequiante i criteri posti dall'art. 7 LAsi.
E. 8.2 In ragione di ciò, occorre ora determinare se tale conversione possa esporre il ricorrente a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 Lasi in caso di ritorno nel paese d'origine.
E. 8.3 Per quanto concerne la situazione generale degli afgani convertiti al cristianesimo, va ritenuto che nonostante la costituzione afgana sembri garantire formalmente la libertà di culto, tale libertà risulti meramente teorica e non possa essere in alcun modo assunta quale facoltà di abbandonare la fede musulmana per abbracciare il cristianesimo (cfr. sentenza del Tribunale E-6342/2014 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.3 e riferimenti citati). L'abbandono dell'islam si tradurrebbe infatti nell'apostasia, che, seppur non espressamente prevista quale reato nel codice penale, potrebbe, a determinate condizioni, essere perseguita a norma della dottrina islamica e persino sanzionata con la pena capitale (cfr. Ibidem). Ciò nonostante, occorre tener conto del fatto che le autorità afgane risultano aver espresso delle riserve circa l'opportunità di perseguire penalmente gli apostati e che in ambito privato il rischio di persecuzioni sia comparabile con l'attuale situazione nell'Iraq centrale, laddove l'esistenza di una persecuzione collettiva era già stata negata (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4 e DTAF 2013/12 consid. 9, relativamente alla situazione in Iraq). Pertanto, occorre dunque ammettere che la conversione al cristianesimo, non può, ad essa sola, essere considerata fondante la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4 e sentenza del Tribunale D-4981/2013 del 4 dicembre 2013 consid. 7.4).
E. 8.4 Resta quindi da esaminare se la situazione individuale dell'interessato possa lasciar presagire l'esistenza di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, sempre a causa della conversione (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4; sentenza del Tribunale D-1169/2014 del 30 aprile 2014 consid. 6.2; vedi anche UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 6. August 2013, pag. 47).
E. 8.5 Nel caso che ci occupa, l'asserita apostasia del ricorrente non pare ad ogni modo porre problemi nemmeno sotto tale aspetto. Applicando infatti la prassi del Tribunale concernente il grado di esposizione della persona in ambito religioso, sociale, professionale e politico, già adottata per l'Iraq centrale ed ora estesa anche all'Afghanistan (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.3 e sentenza del Tribunale D-714/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 6), si giunge alla medesima conclusione, dal momento che la conversione non si è prodotta nel paese d'origine e che l'insorgente ha esternato i suoi propositi solo con i legami più intimi (a proposito della rilevanza di una conversione avvenuta in svizzera si veda anche sentenza del Tribunale D-1217/2008 del 27 dicembre 2011, consid. 4.4).
E. 9 Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
E. 11.2 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Ella ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, l'autorità di prime cure ha ritenuto che il ricorrente disponga di un'alternativa di soggiorno interna a Kabul, laddove l'esigibilità è di principio data come da giurisprudenza in vigore. Il ricorrente contesta tale posizione. A suo modo di vedere i suoi parenti risiedenti a Kabul non avrebbero i mezzi per farsi onere del suo sostentamento e non ne sarebbero disposti, in particolar modo in ragione della sua conversione al cristianesimo.
E. 11.3 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 11.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi parimenti considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul ed in altri grandi centri urbani può essere definita meno critica rispetto al resto del Paese. In ragione di ciò l'esecuzione dell'allontanamento verso le città di Kabul, Herat e Mazar-i- Sharif non è generalmente da ritenersi inesigibile, bensi può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali, la possibiuità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio e la presenza di buone condizioni di salute presso l'interessato) (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; DTAF 2011/38 consid. 4.3.1; DTAF 2011/49 consid. 7.3.8). Nel caso in disamina, il ricorrente risulta provenire da una zona rurale del distretto di Qarabagh (Ghazni). A norma della giurisprudenza precitata, occorre dunque considerare l'allontanamento verso il luogo d'origine come inesigibile. Ciò nonostante, in una tale situazione è necessario verificare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStr (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, sotto il profilo della situazione personale, le sopraccitate circostanze favorevoli risultino adempiute (cfr. e DTAF 2011/7 consid. 9.9.2 e 9.10.1; DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.3). Come si evince dall'audizione complementare, il ricorrente, quandanche non abbia mai vissuto a Kabul, risulta disporre di un'adeguata rete di rapporti sociali in loco. Gli zii paterni, anch'essi originari di Qarabagh, si sono infatti trasferiti nella capitale circa 2 anni prima dell'espatrio del ricorrente, proprio in virtù della maggiore sicurezza (cfr. atto A20, pag. 2). Con loro vivrebbero i cugini del ricorrente, i quali manterrebbero la loro famiglia grazie alla gestione di alcune attività commerciali (taxi e sartoria), avviate già da tempo (cfr. atto A20, pag. 3). Il fatto ch'egli non abbia più avuto contatti con quest'ultimi da quando è espatriato e che non si sia mai recato presso il loro domicilio non ha particolare rilevanza, tanto più che in casu il ricorrente risulta conoscere il loro indirizzo (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-6443/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.3.3). Pure irrilevante è la sua conversione al cristianesimo, essendo la stessa prodottasi in Svizzera e non avendo egli preso ulteriore contatto con i parenti nel paese d'origine. Per il resto, il ricorrente ha maturato una solida esperienza come carrozziere, è alfabetizzato, giovane ed in salute. Pertanto, alla luce di quanto precede occorre considerare che le succitate circostanze favorevoli risultino adempiute in caso di allontanamento verso Kabul. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.5 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 11.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 12 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 20 aprile 2015.
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 20 aprile 2015.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Sentenza parzialmente annullata tramite sentenza di revisione del TAF del 2 luglio 2020 (D-2372/2020) Corte IV D-2035/2015 Sentenza del 21 ottobre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...)Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 febbraio 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara dichiaratosi minorenne, è nato e cresciuto in un villaggio sito nel distretto di Qarabagh, in provincia di Ghazni, dove svolgeva il mestiere di carrozziere (cfr. atto A10, pag. 5). Espatriato nel 2012 a bordo di un veicolo sarebbe giunto dapprima in Iran, per poi recarsi in Turchia e transitare illegalmente in direzione di Milano alcuni mesi dopo. Giunto in Svizzera in treno il 30 marzo 2014, egli ha quindi depositato la propria domanda d'asilo (cfr. atto A10, pag. 9). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Afghanistan in quanto stufo della guerra e della precaria situazione nel paese d'origine ed in ragione della sua conversione al cristianesimo (cfr. atto A17, pag. 11). Proprio a causa del suo interessamento alla fede cristiana ed al fatto ch'egli avrebbe distribuito alcune copie della bibbia redatte in farsi agli abitanti del suo villaggio, l'interessato avrebbe avuto problemi con le autorità del luogo (cfr. atto A17, pag. 16). B. Con decisione del 27 febbraio 2015, notificata all'interessato il 2 marzo 2015 (cfr. tracciamento degli invii), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) - ritenendo preliminarmente che il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare la sua minore età - ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 30 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 marzo 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'allontanamento. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2015, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 23 aprile 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il 20 aprile 2015 il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. In data 13 maggio 2015 e 26 ottobre 2016, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova. Si tratta di un documento in lingua straniera e di un certificato di battesimo recante data del 7 luglio 2015. F. Invitata ad esprimersi in merito al ricorso ed agli ulteriori mezzi di prova addotti dal ricorrente, la SEM ha inoltrato la propria risposta il 26 novembre 2015, proponendo la reiezione del gravame e rinviando alla decisione impugnata. G. Con replica del 15 dicembre 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. H. In data 28 dicembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa al ricorrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. Il 16 maggio 2016, l'insorgente ha prodotto un'attestazione del vescovo di Lugano, a riprova della sua conversione al cristianesimo. J. Avendo ottenuto l'occasione di esprimersi in merito, l'autorità di prime cure ha rinviato alle precedenti prese di posizione ed alla decisione impugnata con osservazioni datanti 21 luglio 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato in primo luogo le allegazioni circa la minore età dell'interessato come inverosimili. L'autorità di prime cure ha ritenuto inoltre che anche l'esposizione a riguardo dei motivi d'asilo non ossequi le condizioni poste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni del richiedente circa il fatto ch'egli avrebbe fatto l'oggetto di ricerche da parte delle autorità si caratterizzerebbero per superficialità ed approssimazione. Il ricorrente si sarebbe infatti limitato ad affermare di essere stato informato dai suoi famigliari quanto alle richieste di ragguagli al suo riguardo da parte della polizia e di essere quindi stato esortato ad andarsene proprio dalla madre senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori dettagli. Sempre secondo la SEM, l'insorgente avrebbe inoltre omesso di menzionare le proprie conoscenze in merito al cristianesimo in occasione dell'audizione sulle generalità, giacché il suo avvicinamento alla religione cristiana nel paese natale non risulterebbe attendibile dal momento che le nozioni sarebbero state apprese in Svizzera per i bisogni della sua causa. Sulla base di quanto precede e del fatto ch'egli si sarebbe contraddetto circa i destinatari delle bibbie da lui distribuite, le asserite ricerche da parte delle autorità afgane andrebbero considerate pacificamente inverosimili. 3.2 Nel proprio gravame, l'insorgente contesta la posizione della SEM. Egli ritiene anzitutto di aver accettato di essere considerato maggiorenne solamente in ragione del fatto che non avrebbe avuto modo di confutare tale tesi. Per quanto concerne il racconto fornito, il ricorrente è dell'opinione ch'egli non avrebbe potuto allegare ulteriori elementi in quanto sarebbe fuggito immediatamente dopo i fatti essendo la sua stessa vita in pericolo. Per il resto, relativamente al suo avvicinamento al cristianesimo, il ricorrente ritiene di aver già spiegato di essere stato a conoscenza 10 comandamenti in occasione della prima audizione e di non aver fornito particolari dettagli nel corso della seconda audizione, di modo che le sue dichiarazioni andrebbero ritenute attendibili. Egli sostiene inoltre di non essersi contraddetto in merito ai destinatari delle bibbie da lui distribuite. 3.3 Con scritto ulteriore, il ricorrente produce un documento in lingua straniera che attesterebbe il fatto che suo padre avrebbe dovuto lasciare l'Afghanistan proprio a causa della distribuzione dei vangeli nel villaggio. Egli adduce parimenti un certificato che attesterebbe l'avvenuto battesimo in Svizzera. 3.4 In sede di risposta la SEM si limita ad osservare come lo scritto prodotto non abbia alcun valore probatorio e che la sola conversione avvenuta in Svizzera non sia ad essa sola sufficiente a giustificare l'esistenza di una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. 3.5 Esprimendosi in replica, il ricorrente ribadisce che lo scritto in lingua straniera debba in qualche modo essere considerato rilevante ed allega un'ulteriore missiva sottoscritta dal vicario di Bellinzona che attesterebbe la bontà della sua conversione, riportando inoltre un testimonianza di un Afgano agnostico circa le conseguenze di una conversione al cattolicesimo nel paese d'origine del ricorrente. 3.6 Nelle osservazioni in duplica la SEM rinvia ai considerandi della sua decisione ed agli scritti precedenti. Il ricorrente produce infine una nuova attestazione a riprova dell'ottenimento dei sacramenti cristiani, attestazione in merito alla quale la SEM ritiene nuovamente sufficiente rinviare a quanto detto in precedenza. 4. 4.1 Ora, considerato quanto precede, v'è da stabilire se la SEM ha correttamente considerato l'insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati. Tale censura implica rispettivamente una violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In ragione di ciò è pertanto necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pagg. 403 seg.). 4.2 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l'asilo di consultare gli atti e d'esprimersi, come pure la possibilità d'influire nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione, oppure la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone (art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi). Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cfr. art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]). 4.4 Secondo giurisprudenza costante, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo prima dell'audizione sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia se esistono dei dubbi sull'allegata minore età. Questo avviene segnatamente nel caso in cui il richiedente l'asilo non ha consegnato i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 let. b LAsi). In assenza di documenti d'identità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi per poter giungere alla verosimiglianza dell'allegata minore età giusta l'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.5 Nel caso che ci occupa, l'insorgente, sprovvisto di un valido documento d'identità, ha indicato in maniera inconsistente la sua data di nascita e la cronistoria delle esperienze maturate nel Paese d'origine. Il ricorrente si è in particolare limitato ad asserire ch'egli avrebbe appreso la sua data di nascita a partire da un'iscrizione fatta da suo padre sul dorso del corano come d'uopo nella regione (cfr. atto A10, pag. 3). Egli non è poi stato in grado di fornire ulteriori dettagli in proposito ed ha reso dichiarazioni imprecise circa le attività da lui svolte nel paese d'origine e l'età dei suoi famigliari, affermando a più riprese che la sua memoria sarebbe stata messa a dura prova dalle difficoltà da lui patite (cfr. atto A10, pagg. 5 e 6). Va in questa direzione anche il risultato dell'esame osseo fatto allestire dalla SEM, il quale, pur non essendo da solo sufficiente per contestare l'allegazione della minore età, rileva in specie una differenza significativa entro l'età ossea e quella dichiarata (cfr. atto A8; sul valore probante di tale esame si veda GICRA 2004/30 consid. 6.2). Chiamato ad esprimersi in merito alle risultanze di quest'ultimo, il ricorrente si è peraltro detto d'accordo ad essere considerato maggiorenne (cfr. atto A10, pag. 11). Pertanto, l'allegata minore età non è stata resa verosimile. Di conseguenza, e conformemente alle considerazioni della SEM alle quali si rinvia, il ricorrente è da considerarsi maggiorenne. 4.6 L'autorità di prime cure non ha quindi, a giusta ragione, assegnato al richiedente una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati e non è incorsa nella violazione del diritto di essere sentito come pure non ha accertato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere espatriato in quanto ricercato dalla polizia a causa della sua attività di distribuzione di alcune bibbie tradotte in farsi presso il suo villaggio (cfr. atto A10, pag. 10; atto A17, pag. 16; atto A20, pag. 6). 6.2 Agli occhi del Tribunale, le dichiarazioni rese a tal soggetto risultano tuttavia poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi adotti siano stati realmente vissuti in prima persona dal ricorrente. In primo luogo, per quanto riguarda la distribuzione dei vangeli, il ricorrente non è parso in misura di descrivere un vero e proprio modus operandi, limitandosi ad asserire ch'egli avrebbe aiutato l'amico D._______ a depositarli dinanzi alle porte di alcuni concittadini, i quali venivano scelti in modo quasi aleatorio sperando che potessero leggerli (cfr. atto A10, pag. 10; atto A17, pag. 16). Non diradano i dubbi le allegazioni circa l'origine dei testi in questione, di cui il ricorrente afferma non sapere nulla se non che fosse il suo amico D._______ a procurarseli (cfr. Ibidem). Pure prive di sostanza risultano le dichiarazioni in merito agli avvenimenti che avrebbero portato al suo espatrio. Il ricorrente si accontenta infatti di riferire che i famigliari lo avrebbero informato del fatto ch'egli avrebbe fatto l'oggetto di ricerche presso la loro abitazione e che a seguito di tale evenienza sarebbe espatriato in preda alla paura (cfr. atto A17, pag. 17; atto A20, pag. 8). Nonostante le svariate occasioni di fornire ulteriori dettagli, egli non è stato in grado di farlo (cfr. Ibidem). Nelle allegazioni sono inoltre presenti alcune incongruenze, dal momento che il ricorrente ha dapprima dichiarato di aver consegnato le bibbie anche a persone di cui si fidava (cfr. atto A10, pag. 10), salvo poi asserire invece in un secondo momento di aver distribuito i testi solo a delle persone sconosciute (cfr. atto A17, pag. 16). Pure dubbioso è l'interessamento concreto al cristianesimo quando il ricorrente si trovava ancora in patria, dal momento che in occasione della prima audizione sulle generalità egli non è stato in grado di fornire dichiarazioni dettagliate su tale religione (cfr. atto A10, pag. 4). In ragione di ciò, le dichiarazioni rese dall'insorgente a tal soggetto non adempiono ai criteri di verosimiglianza prescritti dall'art. 7 LAsi. 7. 7.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda sulla base del fatto ch'egli era stufo della guerra in corso nel proprio paese d'origine ed in particolare della Jihad. 7.2 Ora, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). Per questi motivi non vi è modo di ritenere che il ricorrente soddisfi le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato su tale base. 8. 8.1 Nel corso delle audizioni e della procedura ricorsuale, il ricorrente ha inoltre fatto valere la sua conversione alla religione cristiana quale motivo d'asilo. Il Tribunale è già giunto alla conclusione che la versione fornita dal ricorrente circa le ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto in patria a causa dell'interessamento verso il cristianesimo sia da considerarsi inverosimile (cfr. supra consid. 6). In virtù delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dall'insorgente, vi è semmai da ritenere ch'egli abbia affrontato la questione una volta giunto in Svizzera, seppur non si possa escludere a priori un suo primigenio interessamento alla fede cristiana sorto già in terra natia. Ora, indipendentemente da ciò, è innegabile che il ricorrente disponga di un certo numero di conoscenze sul cristianesimo (cfr. atto A17, pag. 14). Egli ha inoltre fornito al tribunale due diversi documenti attestanti il suo avvenuto battesimo ed il conferimento dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (cfr. atti ricorsuali n. 6 e 13). Il vicariato Foraneo del Bellinzonese ha inoltre confermato che il ricorrente ha manifestato un vivo interesse per la religione cristiana e per la Comunità parrocchiale (cfr. atto ricorsuale n. 10). Ciò assunto, a differenza dell'autorità di prime cure, il Tribunale non intende mettere in dubbio in questa sede la bontà della conversione del ricorrente che va quindi considerata verosimile ed ossequiante i criteri posti dall'art. 7 LAsi. 8.2 In ragione di ciò, occorre ora determinare se tale conversione possa esporre il ricorrente a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 Lasi in caso di ritorno nel paese d'origine. 8.3 Per quanto concerne la situazione generale degli afgani convertiti al cristianesimo, va ritenuto che nonostante la costituzione afgana sembri garantire formalmente la libertà di culto, tale libertà risulti meramente teorica e non possa essere in alcun modo assunta quale facoltà di abbandonare la fede musulmana per abbracciare il cristianesimo (cfr. sentenza del Tribunale E-6342/2014 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.3 e riferimenti citati). L'abbandono dell'islam si tradurrebbe infatti nell'apostasia, che, seppur non espressamente prevista quale reato nel codice penale, potrebbe, a determinate condizioni, essere perseguita a norma della dottrina islamica e persino sanzionata con la pena capitale (cfr. Ibidem). Ciò nonostante, occorre tener conto del fatto che le autorità afgane risultano aver espresso delle riserve circa l'opportunità di perseguire penalmente gli apostati e che in ambito privato il rischio di persecuzioni sia comparabile con l'attuale situazione nell'Iraq centrale, laddove l'esistenza di una persecuzione collettiva era già stata negata (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4 e DTAF 2013/12 consid. 9, relativamente alla situazione in Iraq). Pertanto, occorre dunque ammettere che la conversione al cristianesimo, non può, ad essa sola, essere considerata fondante la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4 e sentenza del Tribunale D-4981/2013 del 4 dicembre 2013 consid. 7.4). 8.4 Resta quindi da esaminare se la situazione individuale dell'interessato possa lasciar presagire l'esistenza di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, sempre a causa della conversione (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4; sentenza del Tribunale D-1169/2014 del 30 aprile 2014 consid. 6.2; vedi anche UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 6. August 2013, pag. 47). 8.5 Nel caso che ci occupa, l'asserita apostasia del ricorrente non pare ad ogni modo porre problemi nemmeno sotto tale aspetto. Applicando infatti la prassi del Tribunale concernente il grado di esposizione della persona in ambito religioso, sociale, professionale e politico, già adottata per l'Iraq centrale ed ora estesa anche all'Afghanistan (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.3 e sentenza del Tribunale D-714/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 6), si giunge alla medesima conclusione, dal momento che la conversione non si è prodotta nel paese d'origine e che l'insorgente ha esternato i suoi propositi solo con i legami più intimi (a proposito della rilevanza di una conversione avvenuta in svizzera si veda anche sentenza del Tribunale D-1217/2008 del 27 dicembre 2011, consid. 4.4).
9. Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 11.2 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Ella ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, l'autorità di prime cure ha ritenuto che il ricorrente disponga di un'alternativa di soggiorno interna a Kabul, laddove l'esigibilità è di principio data come da giurisprudenza in vigore. Il ricorrente contesta tale posizione. A suo modo di vedere i suoi parenti risiedenti a Kabul non avrebbero i mezzi per farsi onere del suo sostentamento e non ne sarebbero disposti, in particolar modo in ragione della sua conversione al cristianesimo. 11.3 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 11.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi parimenti considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul ed in altri grandi centri urbani può essere definita meno critica rispetto al resto del Paese. In ragione di ciò l'esecuzione dell'allontanamento verso le città di Kabul, Herat e Mazar-i- Sharif non è generalmente da ritenersi inesigibile, bensi può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali, la possibiuità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio e la presenza di buone condizioni di salute presso l'interessato) (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; DTAF 2011/38 consid. 4.3.1; DTAF 2011/49 consid. 7.3.8). Nel caso in disamina, il ricorrente risulta provenire da una zona rurale del distretto di Qarabagh (Ghazni). A norma della giurisprudenza precitata, occorre dunque considerare l'allontanamento verso il luogo d'origine come inesigibile. Ciò nonostante, in una tale situazione è necessario verificare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStr (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, sotto il profilo della situazione personale, le sopraccitate circostanze favorevoli risultino adempiute (cfr. e DTAF 2011/7 consid. 9.9.2 e 9.10.1; DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.3). Come si evince dall'audizione complementare, il ricorrente, quandanche non abbia mai vissuto a Kabul, risulta disporre di un'adeguata rete di rapporti sociali in loco. Gli zii paterni, anch'essi originari di Qarabagh, si sono infatti trasferiti nella capitale circa 2 anni prima dell'espatrio del ricorrente, proprio in virtù della maggiore sicurezza (cfr. atto A20, pag. 2). Con loro vivrebbero i cugini del ricorrente, i quali manterrebbero la loro famiglia grazie alla gestione di alcune attività commerciali (taxi e sartoria), avviate già da tempo (cfr. atto A20, pag. 3). Il fatto ch'egli non abbia più avuto contatti con quest'ultimi da quando è espatriato e che non si sia mai recato presso il loro domicilio non ha particolare rilevanza, tanto più che in casu il ricorrente risulta conoscere il loro indirizzo (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-6443/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.3.3). Pure irrilevante è la sua conversione al cristianesimo, essendo la stessa prodottasi in Svizzera e non avendo egli preso ulteriore contatto con i parenti nel paese d'origine. Per il resto, il ricorrente ha maturato una solida esperienza come carrozziere, è alfabetizzato, giovane ed in salute. Pertanto, alla luce di quanto precede occorre considerare che le succitate circostanze favorevoli risultino adempiute in caso di allontanamento verso Kabul. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11.5 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
12. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 20 aprile 2015.
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 20 aprile 2015.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: