Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (58 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto data la competenza dell'Italia per il trattamento della domanda d'asilo. In seguito, l'autorità ha negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in tale Paese. La SEM ha poi negato l'esistenza di motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 e dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) che obbligherebbero la Svizzera a trattare la domanda d'asilo. In tale contesto, l'autorità di prime cure ha sottolineato che le autorità italiane, con l'accettazione della presa in carico dei ricorrenti tramite il modulo "nucleo familiare", avrebbero garantito il loro alloggio presso una struttura all'interno del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), fornendo quindi garanzie sufficienti in accordo con la giurisprudenza del Tribunale nonché della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Per ciò che è della clausola di sovranità, a parere dell'autorità inferiore, la situazione medica della richiedente e dei suoi figli risulterebbe chiara e non di gravità tale da costituire un ostacolo al rinvio in Italia; ella potrebbe poi ivi proseguire il trattamento iniziato in Svizzera. In conclusione, la SEM ha ritenuto che né lo stato di salute dei ricorrenti né gli interessi dei fanciulli rappresenterebbero un ostacolo al trasferimento.
E. 4.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti, pur non contestando di principio la competenza dell'Italia per il trattamento della loro domanda d'asilo, ritengono che in caso di ritorno in tale Paese rischierebbero di trovarsi in condizioni contrarie all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto la situazione del sistema d'accoglienza italiano sarebbe cambiata in modo drastico negli ultimi tempi, mostrando ad oggi carenze sistemiche, già constatate anche dal Tribunale amministrativo di Düsseldorf. Nel caso di specie, si aggiungerebbe alla precarietà delle condizioni in Italia la loro situazione personale aggravata, ossia quella di una madre sola con due bambini piccoli, che soffre di problemi psichici; in caso di un ritorno in Italia per questo non sarebbe a rischio solo l'integrità psichica della ricorrente 1, ma pure l'incolumità dei suoi figli. I problemi nel sistema d'asilo italiano verrebbero per di più confermati dal fatto che le autorità di tale Paese avrebbero erroneamente basato l'accettazione della richiesta di take back (recte: take charge) sull'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III. A tal proposito, sorgerebbero anche dubbi se veramente essi fossero in possesso di un permesso di soggiorno, considerato che nello scritto del 27 marzo 2023 le autorità italiane si sarebbero riferite a un "foglio di soggiorno". Alla luce di quanto precede, anche la valutazione della SEM circa la non applicazione della clausola di sovranità sarebbe da considerarsi erronea. Infine, sul piano formale, viene contestato un accertamento incompleto dei fatti medici.
E. 4.3 In sede di risposta al ricorso, la SEM osserva anzitutto che dai nuovi atti medici presenti all'incarto si evincerebbe che vi sarebbe stato un peggioramento della situazione medica della ricorrente 1 in seguito alla notifica della decisione di non entrata nel merito. Difatti, nonostante fosse stata valutata in precedenza la possibilità di collocare i ricorrenti in una struttura protetta e di mandare il ricorrente 2 all'asilo, tali misure alla fine non si sarebbero rese necessarie. In ogni caso, come sottolineato a varie riprese anche dal Tribunale nella sua giurisprudenza, il peggioramento dello stato psichico di una persona richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa non precluderebbe di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. In conclusione, all'avviso dell'autorità di prime cure, l'aggravamento delle condizioni di salute dell'interessata sarebbe da considerarsi momentaneo e non pregiudicherebbe l'ammissibilità del rinvio in Italia. Per quanto concerne la recente sospensione dei trasferimenti Dublino verso l'Italia, la SEM ritiene che si tratterebbe di un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, che verrebbe preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento. Le autorità incaricate dello stesso terrebbero inoltre conto lo stato di salute degli interessati al momento del trasferimento e informerebbero le autorità italiane in merito alle loro condizioni mediche aggiornate, la loro diagnosi ed eventuali trattamenti in corso. Arrivati in Italia, i ricorrenti verrebbero accolti in seno al SAI, il quale sarebbe concepito per la presa a carico delle persone vulnerabili. In seguito, la SEM ritiene che nel ricorso non verrebbe specificato per quali motivi l'interesse superiore dei minori sarebbe rispettato solo in caso di permanenza in Svizzera. All'avviso dell'autorità, l'interesse superiore dei minori corrisponderebbe con la possibilità di restare insieme alla loro madre, la quale - come risulterebbe dai rapporti medici agli atti - sarebbe in costante relazione sul piano affettivo con loro. Per il resto, ci si sarebbe già espresso ampiamente sul sistema d'accoglienza italiano e il SAI, nel quale verrebbero accolti gli interessati. Infine, mal si comprenderebbe la contestazione ricorsuale che l'autorità avrebbe dovuto attendere il colloquio Dublino - e la presenza della rappresentanza legale - prima di trasmettere le informazioni concernenti i ricorrenti alle autorità italiane. Tale richiesta sarebbe stata volta alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, come previsto dal Regolamento Dublino III. Inoltre, il colloquio Dublino, occasione in cui sarebbe stato concesso il diritto di esser sentito in merito alla responsabilità dell'Italia per lo svolgimento delle procedure d'asilo e di allentamento degli interessati, sarebbe stato svolto in presenza della rappresentante legale, come anche la notifica della decisione.
E. 4.4 Con replica del 19 giugno 2023, i ricorrenti ribadiscono che sin dalla prima visita di controllo presso il pediatra in data 9 febbraio 2023 sarebbe stata sottolineata la necessità della ricorrente 1 di assistenza psicologica e aiuto nella cura dei figli. Non sarebbe dunque corretta l'asserzione della SEM, secondo la quale le misure di una presa a carico dei ricorrenti in una struttura protetta e l'inserimento del figlio alla scuola dell'infanzia non si sarebbero rese necessarie, ma piuttosto non sarebbero state poste in tempi utili prima dell'adozione della decisione finale. La ricorrente 1 continuerebbe tutt'ora ad avere un seguito psichiatrico, trattasi di conseguenza di un nucleo familiare estremamente vulnerabile. Alla luce di questo, la SEM non avrebbe valutato in modo adeguato l'impatto che avrebbe avuto un trasferimento in Italia. Per di più, dagli atti della SEM non si evincerebbe alcuna comunicazione da parte della sezione Dublino italiana volta a notificare il blocco dei trasferimenti alla sezione Dublino svizzera, ma la cosiddetta interruzione temporanea durerebbe ormai da più di sei mesi e sarebbe un forte indizio di carenze sistemiche nella procedura d'asilo italiana e nelle condizioni di accoglienza giusta l'art. 3 cpv. 2 del Regolamento Dublino III. A questo proposito i ricorrenti richiedono al Tribunale la visione di eventuali comunicazioni da parte dell'Italia agli atti, con congruo termine per potersi esprimere nel merito con cognizione di causa. Per quanto riguarda l'interesse dei bambini, si ritiene, d'un canto, di avere chiaramente indicato i motivi per cui esso consisterebbe nella permanenza in Svizzera, ossia perché qui ci sarebbe la certezza che la ricorrente 1 riceverebbe e continuerebbe a ricevere l'assistenza necessaria per essere in grado di prendersi cura dei figli. D'altro canto, la garanzia di accoglienza nel SAI fornita, avrebbe perso ogni valore con la riforma posta in essere dal "decreto Cutro", convertito in legge il 5 maggio 2023. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che la ricorrente 1 in passato sia stata ospitata in un centro di accoglienza in Italia e abbia ricevuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, la situazione in Italia sarebbe cambiata radicalmente. Per i motivi esposti, la decisione di trasferire i ricorrenti in Italia sarebbe stata adottata sulla base di un'istruttoria incompleta. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe in ogni caso da considerarsi inammissibile nonché non ragionevolmente esigibile.
E. 5.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dagli insorgenti nel loro ricorso, i quali lamentano - in particolare - un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM in merito al loro stato di salute, che possono condurre all'annullamento della decisione avversata (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1).
E. 5.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 5.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Wyssling, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Wyssling, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241).
E. 5.2.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/ Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).
E. 5.3 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente 1, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte (cfr. pag. 6-10 della decisione impugnata). Come rilevabile dalla decisione avversata, l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata alla situazione medica (ibid.). La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia mutata e vi sia stata l'osservazione di un peggioramento del quadro clinico da parte della psichiatra curante, che ha reso necessario un ricovero di due settimane della ricorrente 1, insieme ai suoi figli, presso la Pediatria dell'(...) di E._______ (cfr. replica del 19 giugno 2023 pag. 1; non corroborato da un rapporto di dimissione), con una conseguente modifica della terapia farmacologica (cfr. rapporto medico del Servizio psico-sociale del Cantone D._______ del 16 giugno 2023 [di seguito: allegato alla replica]), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Del resto le argomentazioni degli insorgenti circa la situazione medica della ricorrente 1 sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, argomenti che verranno pertanto trattati in appresso.
E. 5.4 Oltre a ciò, i ricorrenti ritengono che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione né l'interesse dei ricorrenti 2 e 3 ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 107), né le condizioni attuali del sistema d'asilo e d'accoglimento in Italia (cfr. replica pag. 3, 5). Poiché anche tali censure riguardano in realtà aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà le medesime in seguito.
E. 5.5 Per quanto riguarda la censura ricorsuale che l'autorità di prime cure avrebbe, "a buon diritto", dovuto aspettare il colloquio Dublino prima di inoltrare la richiesta di informazioni alle autorità italiane (cfr. atto ricorsuale pt. 1, pag. 5), si rileva dapprima che questa non viene in alcun modo concretizzata o sostanziata. Difatti, nulla impediva alla SEM di fare tale richiesta nel momento a suo avviso più opportuno per la determinazione dello Stato membro competente. Del resto, pare opportuno rammentare che il Regolamento Dublino III prevede l'avvio della procedura in tal senso "non appena" una domanda di protezione internazionale è stata presentata (art. 20 cpv. 1 Regolamento Dublino III).
E. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte.
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).
E. 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 7.1 Ai sensi dell'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.
E. 7.2 A prescindere da ciò, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate negli art. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).
E. 7.3 Nella fattispecie, dagli atti risulta che i ricorrenti sono beneficiari di un titolo di soggiorno in Italia valido sino al 5 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. [...]); circostanza che è fra l'altro pure stata confermata dalla ricorrente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. [...], pag. 2). Altresì, il 27 marzo 2023, l'Italia ha dichiarato di autorizzare il trasferimento degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [...]). A tali condizioni, l'Italia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti al fine di trattare la loro domanda d'asilo.
E. 7.4 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano che non sarebbe accertato se davvero fossero in possesso di un permesso di soggiorno in Italia, dal momento in cui le autorità italiane si erano riferite a un "foglio di soggiorno", basando inoltre l'accettazione sulla presa in carico dei ricorrenti sull'art. 12 cpv. 2 del Regolamento Dublino III, che farebbe riferimento ai visti e non ai permessi di soggiorno (cfr. atto ricorsuale, pt. 2, pag. 5). Rispetto a tale censura, il Tribunale osserva dapprima che la menzione (errata) dell'art. 12 cpv. 2 al posto dell'art. 12 cpv. 1 Regolamento Dublino III appare essere una svista e non rilevante, dato che le autorità italiane hanno accettato espressamente la presa in carico dei ricorrenti (cfr. supra F.). In tal senso, anche la denominazione "foglio di soggiorno per motivi familiari" (cfr. atto SEM n. [...]) appare del tutto ininfluente nell'ambito della determinazione della competenza dell'Italia per lo svolgimento della procedura d'asilo.
E. 7.5 Di conseguenza, in linea di principio, la competenza dell'Italia ad occuparsi della procedura di protezione internazionale dei ricorrenti è data.
E. 8.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 8.2 A questo proposito è opportuno ricordare che l'Italia vincolata dalla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) ed è perciò tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 8.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Tale presunzione decade d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 8.4 Le censure sollevate in sede ricorsuale, riferendosi ai cambiamenti recenti nella procedura d'asilo e d'accoglimento in Italia, ai flussi migratori elevati verso tale Paese e lo stop imposto ai trasferimenti Dublino, con riferimento pure alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo di Düsseldorf, non permettono a confutare la suddetta presunzione. Agli occhi del Tribunale, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Invero, secondo la prassi costante del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza italiano non presenta, ad oggi, delle carenze sistemiche (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-3749/2023 del 10 luglio 2023 consid. 6.2; F-3709/2023 del 7 luglio 2023 consid. 5; E-3992/2021 del 28 giugno 2023 consid. 7.3 con ulteriori rif. cit.; D-2665/2023 del 26 giugno 2023 consid. 7.4).
E. 8.5 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 9.1 È ora necessario esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).
E. 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 9.5 Con il ricorso, i ricorrenti lamentano che, alla luce dei recenti cambiamenti nella procedura d'asilo e di accoglimento in Italia, segnatamente l'entrata in vigore del "decreto Cutro" (Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, Gazzetta Ufficiale [GU] n. 59 del 10 marzo 2023 pag. 1 e segg., convertito in legge il 5 maggio 2023 [legge 5 maggio 2023, n. 50], GU n. 104 del 5 maggio 2023 pag. 38 e segg.; cfr. atto ricorsuale, pag. 4 e segg.; replica del 19 giugno 2023 pag. 4), il loro trasferimento in tale Paese comporterebbe una violazione del diritto internazionale, segnatamente dell'art. 3 CEDU.
E. 9.6 Nel caso in parola, le autorità italiane hanno confermato espressamente l'accoglimento degli insorgenti all'interno del SAI, conferma che risulta tutt'ora valida (sei mesi a partire dal 27 marzo 2023; cfr. atto SEM n. [...]). Per di più, anche a prescindere dall'accettazione concreta, i ricorrenti fanno parte di una delle categorie (genitori singoli con figli minori) che continueranno ad avere accesso alle strutture SAI anche in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge citato (cfr. art. 5ter comma 2 decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in merito agli art. 1-sexies, comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in combinato disposto con gli art. 9, comma 1-bis, e art. 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142). Su tali presupposti, anche la censura riguardante lo stop temporaneo ai trasferimenti Dublino verso l'Italia si rivela nella presente fattispecie ininfluente: L'accettazione del trasferimento dei ricorrenti da parte delle autorità italiane è stata d'un canto esplicita, d'altro canto è avvenuta nonostante la sospensione dei trasferimenti, imposta dalle autorità italiane a dicembre dell'anno scorso, fosse già in vigore. Nel caso in disamina, nulla lascia dunque intendere che non siano valide ed effettive l'autorizzazione del trasferimento e la conferma dell'accesso al SAI come dallo scritto delle autorità italiane del 27 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. [...]).
E. 9.7 Alla luce di quanto precede, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Non hanno nemmeno apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 9.8 Infine, qualora dovessero concretizzarsi i timori della ricorrente 1, rappresentati dallo zio nonché dalla cognata, come esposto in narrativa (cfr. atto SEM n. [...], pag. 2), ella potrà rivolgersi alle autorità italiane e denunciare tali circostanze. Non vi è motivo di ritenere che, se necessario, vi sia un'impossibilità o mancata volontà di protezione rispettivamente di avviare procedimenti giudiziari da parte delle autorità italiane.
E. 10.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 e segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.2.1 Dall'ultimo rapporto medico dettagliato presente agli atti in merito alla ricorrente 1 (cfr. allegato alla replica), si evince in particolare la diagnosi di un episodio depressivo di media gravità (ICD10: F32.1), con pregresso sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (ICD10: F43.22), e con terapia farmacologica in corso. Inoltre, nel rapporto, si osserva un lieve e graduale miglioramento del tono dell'umore, sebbene permanessero una serie di fattori familiari stressanti e correlati al contesto di vita, oltre ad esperienze negative e traumatiche del passato. La mancanza di un supporto familiare e di una rete sociale, l'assenza del coniuge nonché l'esposizione a situazioni di minacce e pericolo complicherebbero il decorso della malattia e rappresenterebbero fattori prognostici sfavorevoli. In conclusione, si ritiene indicata la prosecuzione della presa a carico psichiatrica, del trattamento psicofarmacologico e della presa a carico psicoterapeutica, che verrebbe attualmente seguita a cadenza bisettimanale.
E. 10.2.2 Per quanto riguarda invece il ricorrente 2, egli è stato visitato dall'infermeria pediatrica dell'(...) Consultorio Genitori Bambino di E._______, a causa di stipsi presente dal suo arrivo al Centro il 9 marzo 2023. In tale occasione, l'infermiera ha constatato che si trattava di un bambino altrimenti sano, molto vivace e ben reattivo (cfr. atto SEM n. [...]). Dal rapporto dell'infermeria pediatrica del 29 marzo 2023 si evince un miglioramento della stipsi, senza ulteriori diagnosi circa il ricorrente 2.
E. 10.2.3 Per quanto riguarda la ricorrente 3, ella è stata visitata il 30 marzo 2023 presso il Centro pediatrico e ortodontico F._______, dove le sono state attestate condizioni generali buone (cfr. atto SEM n. [...]), diagnosi confermata il 5 aprile 2023 dall'infermeria pediatrica dell'(...) Consultorio Genitori Bambino di E._______ (cfr. atto SEM n. [...])
E. 10.3 Pertanto, senza sminuire le problematiche in essere dei ricorrenti, in particolare i problemi di natura psichica della ricorrente 1, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da costituire un ostacolo al trasferimento. Ad ogni modo si evidenzia come l'Italia in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; in merito all'accessibilità cfr. supra consid. 8.6 e seg.). Nella fattispecie, come già constatato (cfr. supra consid. 9.6), i ricorrenti saranno accolti all'interno del SAI, che prevede un ulteriore sostegno quale, ad esempio, l'assistenza psicologica e sociale (cfr. sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7).
E. 10.4 Inoltre, si osserva che la comunicazione dello stato di salute dell'insorgente e dei suoi figli alle autorità italiane, come pure delle cure e dei trattamenti di cui essi eventualmente necessiteranno in futuro, avverrà prima del loro trasferimento, come previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Altresì, essi potranno ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che sono stati loro prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente.
E. 10.5 In conclusione dunque, la situazione medica dei ricorrenti non si oppone al loro trasferimento in Italia.
E. 11.1 I ricorrenti invocano inoltre la CDF per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso l'Italia, lamentandosi che il benessere superiore dei ricorrenti 2 e 3 si opporrebbe ad un loro trasferimento in Italia (cfr. atto ricorsuale pt. 4, pag. 8 e pt. 7, pag. 10).
E. 11.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).
E. 11.3 In proposito, si deve sottolineare che i ricorrenti 2 e 3 verranno trasferiti in Italia insieme alla loro madre e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 potrà occuparsi dei suoi figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo ed affettivo. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insorgenti 2 e 3. Inoltre, in ragione del tempo di permanenza in Svizzera, pari a pochi mesi, la loro non può essere considerata una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti 2 e 3 non risulta ostativo al loro trasferimento in Italia. A ciò si aggiunge il fatto che i bambini, rispettivamente di sette mesi e 2 anni e sette mesi, sono ancora in tenera età e non ancora scolarizzati. Infine va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). Infine, il trasferimento in Italia dei minori non è da considerarsi contrario all'interesse superiore dei fanciulli nemmeno alla luce delle condizioni di salute della loro madre. Invero, come già osservato (cfr. supra consid. 9.6 e 10.3), la ricorrente 1 potrà ricevere in Italia l'assistenza psicologica e logistica necessaria per essere in grado di prendersi cura dei suoi figli in modo appropriato.
E. 11.4 Alla luce di quanto precede, il trasferimento dei ricorrenti in Italia non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF.
E. 12.1 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM.
E. 12.2 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
E. 12.3 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
E. 13.1 Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento conformemente all'art. 44 LAsi.
E. 13.2 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 14 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso la Italia, confermata.
E. 15 Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 24 aprile 2023, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2000/2023 Sentenza dell'8 agosto 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Roswitha Petry, Manuel Borla, cancelliera Giulia Marelli. Parti A._______, (...), con i figli B._______, (...), e C._______, (...), Guinea, tutti patrocinati dall'avv. Cristina Tosone, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 4 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A._______ (di seguito: ricorrente 1), cittadina guineana, l'11 novembre 2022 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera unitamente a suo figlio B._______ (di seguito: ricorrente 2). Sua figlia, C._______ (di seguito: ricorrente 3), nata in Svizzera (...), è stata successivamente inclusa nella domanda d'asilo della madre. B. Sentita sulle generalità il 22 novembre 2022, la ricorrente 1 ha allegato, tra l'altro, di essere espatriata nel 2020 recandosi in Mali. Dopo il suo soccorso in mare, sarebbe arrivata in Italia a giugno del 2020 e successivamente stata trasferita in Piemonte, luogo nel quale avrebbe vissuto fino alla partenza per la Svizzera l'11 novembre 2022. C. C.a In data 22 novembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di informazioni alle competenti autorità italiane conformemente all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). C.b Con scritto del 19 dicembre 2022, le autorità italiane hanno informato la SEM circa il fatto che l'interessata beneficiava di un "foglio di soggiorno per motivi familiari" in Italia, valido fino al 5 marzo 2024. C.c Il 19 dicembre 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di presa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 12 par. 1 rispettivamente par. 3 Regolamento Dublino III. D. Il 17 gennaio 2023, con la ricorrente 1 si è tenuto il colloquio Dublino. Durante il predetto, è stata data l'occasione alla richiedente di essere sentita circa la possibile competenza dell'Italia per lo svolgimento della procedura d'asilo di lei e dei suoi figli, circa i motivi che si opporrebbero ad un loro rinvio in tale Paese, nonché riguardo al loro stato di salute. L'interessata ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di non aver domandato asilo in Italia. Inoltre, la minaccia che incomberebbe da parte di suo zio in Guinea sarebbe presente anche in Italia, dato che egli sarebbe riuscito a rintracciarla. Riguardo ai suoi figli, ella ha affermato che non vorrebbero tornare in Italia nemmeno loro, non avendovi depositato alcuna domanda d'asilo. Per di più, sua figlia sarebbe nata in Svizzera. Infine, l'interessata ha allegato di temere, in caso di ritorno in Italia, di esser raggiunta da sua cognata, che si recherebbe spesso in Francia e potrebbe dunque arrivare pure in Italia per praticare l'infibulazione a sua figlia. In merito allo stato di salute, l'interessata ha dichiarato di sentirsi un po' stanca siccome di notte si dovrebbe alzare per allattare sua figlia, mentre i suoi figli al momento starebbero bene. E. Con scritto alla SEM del 22 marzo 2023, i richiedenti hanno proposto all'autorità di applicare la clausola di sovranità e di rinunciare ad un trasferimento verso l'Italia, chiedendo contestualmente l'attribuzione al cantone D._______. F. Il 27 marzo 2023, l'Italia ha accolto, tramite il modulo "nucleo familiare" e in applicazione dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, la richiesta di presa in carico del 19 dicembre 2022. G. Nel corso della procedura di prima istanza i richiedenti sono stati sottoposti a varie visite mediche. H. Con decisione del 4 aprile 2023, notificata il 5 aprile 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dei richiedenti verso l'Italia. I. Con ricorso del 13 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 aprile 2023), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione, con richieste procedurali tendenti, d'un canto, alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, hanno postulato, in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui l'esame nazionale della loro domanda d'asilo; ed in via subordinata, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Al ricorso essi hanno allegato un'e-mail dell'11 aprile 2023 riguardante lo stato di salute della ricorrente 1. J. Con misure supercautelari del 14 aprile 2023, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. K. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 aprile 2023, ha accolto le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso - autorizzando nel contempo gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura - e dell'assistenza giudiziaria ed ha trasmesso un esemplare del ricorso all'autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta. L. La SEM ha presentato la sua risposta al ricorso con osservazioni del 27 aprile 2023. M. Con scritto del 19 giugno 2023, gli insorgenti hanno replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore, con allegato un rapporto medico del Servizio psico-sociale del Canton D._______ del 16 giugno 2023. N. In data 27 giugno 2023, le osservazioni dei ricorrenti sono state trasmesse per informazione alla SEM. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto data la competenza dell'Italia per il trattamento della domanda d'asilo. In seguito, l'autorità ha negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in tale Paese. La SEM ha poi negato l'esistenza di motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 e dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) che obbligherebbero la Svizzera a trattare la domanda d'asilo. In tale contesto, l'autorità di prime cure ha sottolineato che le autorità italiane, con l'accettazione della presa in carico dei ricorrenti tramite il modulo "nucleo familiare", avrebbero garantito il loro alloggio presso una struttura all'interno del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), fornendo quindi garanzie sufficienti in accordo con la giurisprudenza del Tribunale nonché della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Per ciò che è della clausola di sovranità, a parere dell'autorità inferiore, la situazione medica della richiedente e dei suoi figli risulterebbe chiara e non di gravità tale da costituire un ostacolo al rinvio in Italia; ella potrebbe poi ivi proseguire il trattamento iniziato in Svizzera. In conclusione, la SEM ha ritenuto che né lo stato di salute dei ricorrenti né gli interessi dei fanciulli rappresenterebbero un ostacolo al trasferimento. 4.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti, pur non contestando di principio la competenza dell'Italia per il trattamento della loro domanda d'asilo, ritengono che in caso di ritorno in tale Paese rischierebbero di trovarsi in condizioni contrarie all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto la situazione del sistema d'accoglienza italiano sarebbe cambiata in modo drastico negli ultimi tempi, mostrando ad oggi carenze sistemiche, già constatate anche dal Tribunale amministrativo di Düsseldorf. Nel caso di specie, si aggiungerebbe alla precarietà delle condizioni in Italia la loro situazione personale aggravata, ossia quella di una madre sola con due bambini piccoli, che soffre di problemi psichici; in caso di un ritorno in Italia per questo non sarebbe a rischio solo l'integrità psichica della ricorrente 1, ma pure l'incolumità dei suoi figli. I problemi nel sistema d'asilo italiano verrebbero per di più confermati dal fatto che le autorità di tale Paese avrebbero erroneamente basato l'accettazione della richiesta di take back (recte: take charge) sull'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III. A tal proposito, sorgerebbero anche dubbi se veramente essi fossero in possesso di un permesso di soggiorno, considerato che nello scritto del 27 marzo 2023 le autorità italiane si sarebbero riferite a un "foglio di soggiorno". Alla luce di quanto precede, anche la valutazione della SEM circa la non applicazione della clausola di sovranità sarebbe da considerarsi erronea. Infine, sul piano formale, viene contestato un accertamento incompleto dei fatti medici. 4.3 In sede di risposta al ricorso, la SEM osserva anzitutto che dai nuovi atti medici presenti all'incarto si evincerebbe che vi sarebbe stato un peggioramento della situazione medica della ricorrente 1 in seguito alla notifica della decisione di non entrata nel merito. Difatti, nonostante fosse stata valutata in precedenza la possibilità di collocare i ricorrenti in una struttura protetta e di mandare il ricorrente 2 all'asilo, tali misure alla fine non si sarebbero rese necessarie. In ogni caso, come sottolineato a varie riprese anche dal Tribunale nella sua giurisprudenza, il peggioramento dello stato psichico di una persona richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa non precluderebbe di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. In conclusione, all'avviso dell'autorità di prime cure, l'aggravamento delle condizioni di salute dell'interessata sarebbe da considerarsi momentaneo e non pregiudicherebbe l'ammissibilità del rinvio in Italia. Per quanto concerne la recente sospensione dei trasferimenti Dublino verso l'Italia, la SEM ritiene che si tratterebbe di un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, che verrebbe preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento. Le autorità incaricate dello stesso terrebbero inoltre conto lo stato di salute degli interessati al momento del trasferimento e informerebbero le autorità italiane in merito alle loro condizioni mediche aggiornate, la loro diagnosi ed eventuali trattamenti in corso. Arrivati in Italia, i ricorrenti verrebbero accolti in seno al SAI, il quale sarebbe concepito per la presa a carico delle persone vulnerabili. In seguito, la SEM ritiene che nel ricorso non verrebbe specificato per quali motivi l'interesse superiore dei minori sarebbe rispettato solo in caso di permanenza in Svizzera. All'avviso dell'autorità, l'interesse superiore dei minori corrisponderebbe con la possibilità di restare insieme alla loro madre, la quale - come risulterebbe dai rapporti medici agli atti - sarebbe in costante relazione sul piano affettivo con loro. Per il resto, ci si sarebbe già espresso ampiamente sul sistema d'accoglienza italiano e il SAI, nel quale verrebbero accolti gli interessati. Infine, mal si comprenderebbe la contestazione ricorsuale che l'autorità avrebbe dovuto attendere il colloquio Dublino - e la presenza della rappresentanza legale - prima di trasmettere le informazioni concernenti i ricorrenti alle autorità italiane. Tale richiesta sarebbe stata volta alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, come previsto dal Regolamento Dublino III. Inoltre, il colloquio Dublino, occasione in cui sarebbe stato concesso il diritto di esser sentito in merito alla responsabilità dell'Italia per lo svolgimento delle procedure d'asilo e di allentamento degli interessati, sarebbe stato svolto in presenza della rappresentante legale, come anche la notifica della decisione. 4.4 Con replica del 19 giugno 2023, i ricorrenti ribadiscono che sin dalla prima visita di controllo presso il pediatra in data 9 febbraio 2023 sarebbe stata sottolineata la necessità della ricorrente 1 di assistenza psicologica e aiuto nella cura dei figli. Non sarebbe dunque corretta l'asserzione della SEM, secondo la quale le misure di una presa a carico dei ricorrenti in una struttura protetta e l'inserimento del figlio alla scuola dell'infanzia non si sarebbero rese necessarie, ma piuttosto non sarebbero state poste in tempi utili prima dell'adozione della decisione finale. La ricorrente 1 continuerebbe tutt'ora ad avere un seguito psichiatrico, trattasi di conseguenza di un nucleo familiare estremamente vulnerabile. Alla luce di questo, la SEM non avrebbe valutato in modo adeguato l'impatto che avrebbe avuto un trasferimento in Italia. Per di più, dagli atti della SEM non si evincerebbe alcuna comunicazione da parte della sezione Dublino italiana volta a notificare il blocco dei trasferimenti alla sezione Dublino svizzera, ma la cosiddetta interruzione temporanea durerebbe ormai da più di sei mesi e sarebbe un forte indizio di carenze sistemiche nella procedura d'asilo italiana e nelle condizioni di accoglienza giusta l'art. 3 cpv. 2 del Regolamento Dublino III. A questo proposito i ricorrenti richiedono al Tribunale la visione di eventuali comunicazioni da parte dell'Italia agli atti, con congruo termine per potersi esprimere nel merito con cognizione di causa. Per quanto riguarda l'interesse dei bambini, si ritiene, d'un canto, di avere chiaramente indicato i motivi per cui esso consisterebbe nella permanenza in Svizzera, ossia perché qui ci sarebbe la certezza che la ricorrente 1 riceverebbe e continuerebbe a ricevere l'assistenza necessaria per essere in grado di prendersi cura dei figli. D'altro canto, la garanzia di accoglienza nel SAI fornita, avrebbe perso ogni valore con la riforma posta in essere dal "decreto Cutro", convertito in legge il 5 maggio 2023. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che la ricorrente 1 in passato sia stata ospitata in un centro di accoglienza in Italia e abbia ricevuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, la situazione in Italia sarebbe cambiata radicalmente. Per i motivi esposti, la decisione di trasferire i ricorrenti in Italia sarebbe stata adottata sulla base di un'istruttoria incompleta. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe in ogni caso da considerarsi inammissibile nonché non ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dagli insorgenti nel loro ricorso, i quali lamentano - in particolare - un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM in merito al loro stato di salute, che possono condurre all'annullamento della decisione avversata (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). 5.2 5.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Wyssling, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Wyssling, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). 5.2.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/ Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 5.3 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente 1, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte (cfr. pag. 6-10 della decisione impugnata). Come rilevabile dalla decisione avversata, l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata alla situazione medica (ibid.). La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia mutata e vi sia stata l'osservazione di un peggioramento del quadro clinico da parte della psichiatra curante, che ha reso necessario un ricovero di due settimane della ricorrente 1, insieme ai suoi figli, presso la Pediatria dell'(...) di E._______ (cfr. replica del 19 giugno 2023 pag. 1; non corroborato da un rapporto di dimissione), con una conseguente modifica della terapia farmacologica (cfr. rapporto medico del Servizio psico-sociale del Cantone D._______ del 16 giugno 2023 [di seguito: allegato alla replica]), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Del resto le argomentazioni degli insorgenti circa la situazione medica della ricorrente 1 sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, argomenti che verranno pertanto trattati in appresso. 5.4 Oltre a ciò, i ricorrenti ritengono che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione né l'interesse dei ricorrenti 2 e 3 ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 107), né le condizioni attuali del sistema d'asilo e d'accoglimento in Italia (cfr. replica pag. 3, 5). Poiché anche tali censure riguardano in realtà aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà le medesime in seguito. 5.5 Per quanto riguarda la censura ricorsuale che l'autorità di prime cure avrebbe, "a buon diritto", dovuto aspettare il colloquio Dublino prima di inoltrare la richiesta di informazioni alle autorità italiane (cfr. atto ricorsuale pt. 1, pag. 5), si rileva dapprima che questa non viene in alcun modo concretizzata o sostanziata. Difatti, nulla impediva alla SEM di fare tale richiesta nel momento a suo avviso più opportuno per la determinazione dello Stato membro competente. Del resto, pare opportuno rammentare che il Regolamento Dublino III prevede l'avvio della procedura in tal senso "non appena" una domanda di protezione internazionale è stata presentata (art. 20 cpv. 1 Regolamento Dublino III). 5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. 7.2 A prescindere da ciò, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate negli art. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). 7.3 Nella fattispecie, dagli atti risulta che i ricorrenti sono beneficiari di un titolo di soggiorno in Italia valido sino al 5 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. [...]); circostanza che è fra l'altro pure stata confermata dalla ricorrente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. [...], pag. 2). Altresì, il 27 marzo 2023, l'Italia ha dichiarato di autorizzare il trasferimento degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [...]). A tali condizioni, l'Italia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti al fine di trattare la loro domanda d'asilo. 7.4 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano che non sarebbe accertato se davvero fossero in possesso di un permesso di soggiorno in Italia, dal momento in cui le autorità italiane si erano riferite a un "foglio di soggiorno", basando inoltre l'accettazione sulla presa in carico dei ricorrenti sull'art. 12 cpv. 2 del Regolamento Dublino III, che farebbe riferimento ai visti e non ai permessi di soggiorno (cfr. atto ricorsuale, pt. 2, pag. 5). Rispetto a tale censura, il Tribunale osserva dapprima che la menzione (errata) dell'art. 12 cpv. 2 al posto dell'art. 12 cpv. 1 Regolamento Dublino III appare essere una svista e non rilevante, dato che le autorità italiane hanno accettato espressamente la presa in carico dei ricorrenti (cfr. supra F.). In tal senso, anche la denominazione "foglio di soggiorno per motivi familiari" (cfr. atto SEM n. [...]) appare del tutto ininfluente nell'ambito della determinazione della competenza dell'Italia per lo svolgimento della procedura d'asilo. 7.5 Di conseguenza, in linea di principio, la competenza dell'Italia ad occuparsi della procedura di protezione internazionale dei ricorrenti è data. 8. 8.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 8.2 A questo proposito è opportuno ricordare che l'Italia vincolata dalla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) ed è perciò tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 8.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Tale presunzione decade d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 8.4 Le censure sollevate in sede ricorsuale, riferendosi ai cambiamenti recenti nella procedura d'asilo e d'accoglimento in Italia, ai flussi migratori elevati verso tale Paese e lo stop imposto ai trasferimenti Dublino, con riferimento pure alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo di Düsseldorf, non permettono a confutare la suddetta presunzione. Agli occhi del Tribunale, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Invero, secondo la prassi costante del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza italiano non presenta, ad oggi, delle carenze sistemiche (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-3749/2023 del 10 luglio 2023 consid. 6.2; F-3709/2023 del 7 luglio 2023 consid. 5; E-3992/2021 del 28 giugno 2023 consid. 7.3 con ulteriori rif. cit.; D-2665/2023 del 26 giugno 2023 consid. 7.4). 8.5 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 È ora necessario esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4). 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.5 Con il ricorso, i ricorrenti lamentano che, alla luce dei recenti cambiamenti nella procedura d'asilo e di accoglimento in Italia, segnatamente l'entrata in vigore del "decreto Cutro" (Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, Gazzetta Ufficiale [GU] n. 59 del 10 marzo 2023 pag. 1 e segg., convertito in legge il 5 maggio 2023 [legge 5 maggio 2023, n. 50], GU n. 104 del 5 maggio 2023 pag. 38 e segg.; cfr. atto ricorsuale, pag. 4 e segg.; replica del 19 giugno 2023 pag. 4), il loro trasferimento in tale Paese comporterebbe una violazione del diritto internazionale, segnatamente dell'art. 3 CEDU. 9.6 Nel caso in parola, le autorità italiane hanno confermato espressamente l'accoglimento degli insorgenti all'interno del SAI, conferma che risulta tutt'ora valida (sei mesi a partire dal 27 marzo 2023; cfr. atto SEM n. [...]). Per di più, anche a prescindere dall'accettazione concreta, i ricorrenti fanno parte di una delle categorie (genitori singoli con figli minori) che continueranno ad avere accesso alle strutture SAI anche in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge citato (cfr. art. 5ter comma 2 decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in merito agli art. 1-sexies, comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in combinato disposto con gli art. 9, comma 1-bis, e art. 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142). Su tali presupposti, anche la censura riguardante lo stop temporaneo ai trasferimenti Dublino verso l'Italia si rivela nella presente fattispecie ininfluente: L'accettazione del trasferimento dei ricorrenti da parte delle autorità italiane è stata d'un canto esplicita, d'altro canto è avvenuta nonostante la sospensione dei trasferimenti, imposta dalle autorità italiane a dicembre dell'anno scorso, fosse già in vigore. Nel caso in disamina, nulla lascia dunque intendere che non siano valide ed effettive l'autorizzazione del trasferimento e la conferma dell'accesso al SAI come dallo scritto delle autorità italiane del 27 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. [...]). 9.7 Alla luce di quanto precede, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Non hanno nemmeno apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 9.8 Infine, qualora dovessero concretizzarsi i timori della ricorrente 1, rappresentati dallo zio nonché dalla cognata, come esposto in narrativa (cfr. atto SEM n. [...], pag. 2), ella potrà rivolgersi alle autorità italiane e denunciare tali circostanze. Non vi è motivo di ritenere che, se necessario, vi sia un'impossibilità o mancata volontà di protezione rispettivamente di avviare procedimenti giudiziari da parte delle autorità italiane. 10. 10.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 e segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.2 10.2.1 Dall'ultimo rapporto medico dettagliato presente agli atti in merito alla ricorrente 1 (cfr. allegato alla replica), si evince in particolare la diagnosi di un episodio depressivo di media gravità (ICD10: F32.1), con pregresso sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (ICD10: F43.22), e con terapia farmacologica in corso. Inoltre, nel rapporto, si osserva un lieve e graduale miglioramento del tono dell'umore, sebbene permanessero una serie di fattori familiari stressanti e correlati al contesto di vita, oltre ad esperienze negative e traumatiche del passato. La mancanza di un supporto familiare e di una rete sociale, l'assenza del coniuge nonché l'esposizione a situazioni di minacce e pericolo complicherebbero il decorso della malattia e rappresenterebbero fattori prognostici sfavorevoli. In conclusione, si ritiene indicata la prosecuzione della presa a carico psichiatrica, del trattamento psicofarmacologico e della presa a carico psicoterapeutica, che verrebbe attualmente seguita a cadenza bisettimanale. 10.2.2 Per quanto riguarda invece il ricorrente 2, egli è stato visitato dall'infermeria pediatrica dell'(...) Consultorio Genitori Bambino di E._______, a causa di stipsi presente dal suo arrivo al Centro il 9 marzo 2023. In tale occasione, l'infermiera ha constatato che si trattava di un bambino altrimenti sano, molto vivace e ben reattivo (cfr. atto SEM n. [...]). Dal rapporto dell'infermeria pediatrica del 29 marzo 2023 si evince un miglioramento della stipsi, senza ulteriori diagnosi circa il ricorrente 2. 10.2.3 Per quanto riguarda la ricorrente 3, ella è stata visitata il 30 marzo 2023 presso il Centro pediatrico e ortodontico F._______, dove le sono state attestate condizioni generali buone (cfr. atto SEM n. [...]), diagnosi confermata il 5 aprile 2023 dall'infermeria pediatrica dell'(...) Consultorio Genitori Bambino di E._______ (cfr. atto SEM n. [...]) 10.3 Pertanto, senza sminuire le problematiche in essere dei ricorrenti, in particolare i problemi di natura psichica della ricorrente 1, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da costituire un ostacolo al trasferimento. Ad ogni modo si evidenzia come l'Italia in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; in merito all'accessibilità cfr. supra consid. 8.6 e seg.). Nella fattispecie, come già constatato (cfr. supra consid. 9.6), i ricorrenti saranno accolti all'interno del SAI, che prevede un ulteriore sostegno quale, ad esempio, l'assistenza psicologica e sociale (cfr. sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). 10.4 Inoltre, si osserva che la comunicazione dello stato di salute dell'insorgente e dei suoi figli alle autorità italiane, come pure delle cure e dei trattamenti di cui essi eventualmente necessiteranno in futuro, avverrà prima del loro trasferimento, come previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Altresì, essi potranno ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che sono stati loro prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente. 10.5 In conclusione dunque, la situazione medica dei ricorrenti non si oppone al loro trasferimento in Italia. 11. 11.1 I ricorrenti invocano inoltre la CDF per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso l'Italia, lamentandosi che il benessere superiore dei ricorrenti 2 e 3 si opporrebbe ad un loro trasferimento in Italia (cfr. atto ricorsuale pt. 4, pag. 8 e pt. 7, pag. 10). 11.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 11.3 In proposito, si deve sottolineare che i ricorrenti 2 e 3 verranno trasferiti in Italia insieme alla loro madre e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 potrà occuparsi dei suoi figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo ed affettivo. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insorgenti 2 e 3. Inoltre, in ragione del tempo di permanenza in Svizzera, pari a pochi mesi, la loro non può essere considerata una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti 2 e 3 non risulta ostativo al loro trasferimento in Italia. A ciò si aggiunge il fatto che i bambini, rispettivamente di sette mesi e 2 anni e sette mesi, sono ancora in tenera età e non ancora scolarizzati. Infine va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). Infine, il trasferimento in Italia dei minori non è da considerarsi contrario all'interesse superiore dei fanciulli nemmeno alla luce delle condizioni di salute della loro madre. Invero, come già osservato (cfr. supra consid. 9.6 e 10.3), la ricorrente 1 potrà ricevere in Italia l'assistenza psicologica e logistica necessaria per essere in grado di prendersi cura dei suoi figli in modo appropriato. 11.4 Alla luce di quanto precede, il trasferimento dei ricorrenti in Italia non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF. 12. 12.1 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. 12.2 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 12.3 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III. 13. 13.1 Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento conformemente all'art. 44 LAsi. 13.2 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
14. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso la Italia, confermata.
15. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 24 aprile 2023, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Giulia Marelli Data di spedizione: