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D-1975/2017

D-1975/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-17 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi cittadino libico di etnia Tebu, avrebbe risieduto a Benghazi dalla nascita e sino all'espatrio avvenuto sul finire del mese di ottobre del 2014 con il fratello B._______, oggetto di separata procedura (cfr. dossier N 630610). Durante la sua permanenza nel paese d'origine, il richiedente avrebbe ottenuto un diploma in ambito sanitario ed esercitato la professione di infermiere presso l'ospedale C._______ (cfr. atto A6). Giunto in Svizzera, egli ha depositato una domanda d'asilo il 1° novembre 2014. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha allegato essere stato arrestato da alcune persone in compagnia del fratello B._______ e del padre all'inizio delle insurrezioni popolari che avrebbero poi condotto al rovesciamento del Giamahiria araba di Mu'ammar Gheddafi e che egli ha collocato tra maggio e luglio del 2010. Dopo due settimane di detenzione in una cella angusta, lui ed il fratello sarebbero stati rilasciati. Egli ha ricondotto tale vicissitudine, così come ulteriori angherie e maldicenze di cui sarebbe stato vittima, al colore della sua pelle ed al fatto che la sorella ed un ulteriore fratello sarebbero stati precedentemente attivi in fazioni leali al regime. Successivamente, con l'espandersi dell'influenza delle milizie Jihadiste ed in particolare a seguito dell'avvento del gruppo "An r al-Shar a", una casa attigua a quella del richiedente sarebbe stata fatta esplodere e nella città si sarebbe instaurato un clima di violenza ed intimidazione. In tale contesto, durante suo turno di servizio all'ospedale C._______, alcuni miliziani avrebbero fatto irruzione nel nosocomio con l'intenzione di far medicare un loro affiliato ferito. Questi avrebbero quindi intimato all'interessato di prestare i primi soccorsi al ferito minacciandolo di ripercussioni qualora non si fosse conformato ai loro dettami. Il richiedente, dopo aver comunicato invano ai miliziani di non essere in misura di intervenire, in quanto semplice infermiere, si sarebbe ad ogni modo impiegato per suturare una ferita. Non contenti, i seguaci della formazione takfirista avrebbero anche esatto ch'egli estraesse una pallottola ancora presente nel corpo del ferito. Sennonché, grazie ad un successivo momento di confusione, il richiedente asilo si sarebbe dato alla fuga. Dopo un periodo di assenza dal lavoro, l'interessato sarebbe tornato a ricoprire saltuariamente la sua mansione una volta pacificata la zona dell'ospedale per poi espatriare nell'ottobre del 2014 (cfr. atti A23 e A28). Nel corso della procedura di prima istanza, il ricorrente ha versato agli atti diversi documenti. Nel complesso, il dossier dell'autorità di prime cure è stato integrato dai seguenti mezzi di prova: -badge di identificazione dell'ospedale C._______ di Benghazi, -fotocopia del passaporto libico,-fotocopia del certificato di nascita libico,-fotocopia della carta d'identità libica,-diversi diplomi relativi a corsi di formazione in ambito infermieristico B. Con decisione del 7 marzo 2017, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitato l'autorità di prime cure a presentare una risposta al ricorso. E. Il 18 maggio 2018, l'autorità intimata si è limitata a riconfermarsi nella propria decisione. La presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente il 29 maggio 2018. F. Con scritto spontaneo del 15 agosto 2018, l'insorgente si è rivolto personalmente alla SEM esprimendo il suo desiderio di integrarsi in Svizzera. In tale circostanza egli ha parimenti puntualizzato alcuni aspetti attinenti alla sua domanda d'asilo. La lettera in questione è stata trasmessa al Tribunale il 24 agosto 2018. La SEM ha contestualmente informato anche la patrocinatrice dell'insorgente. G. Con missiva del 27 agosto 2018, trasmessa per conoscenza al Tribunale il giorno medesimo, la patrocinatrice del ricorrente ha confermato alla SEM come si fosse trattato di un'iniziativa personale del suo assistito. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato a tratti inverosimili ed a tratti irrilevanti i motivi d'asilo addotti dal richiedente. A mente della SEM, l'interessato si sarebbe innanzitutto contraddetto circa lo svolgimento dei fatti in occasione del presunto contatto con il gruppo jihadista "An r al-Shar a". Nel corso delle due audizioni a cui è stato sottoposto, il richiedente avrebbe invero collocato in due momenti diversi l'incontro, indicando dapprima il 2013 ed in seguito il 2014. Le versioni differirebbero inoltre su diversi ulteriori aspetti. Oltracciò, egli avrebbe in un primo momento dichiarato che gli sarebbe stata puntata un'arma alla tempia, di aver suturato una ferita alla gamba e di essere fuggito approfittando del trasporto del ferito in sala operatoria, salvo poi contraddirsi asserendo di non essere mai stato minacciato con delle armi, di aver cucito unicamente una ferita sul costato e di essersi allontanato grazie alla confusione generata da alcuni spari. Inoltre, anche quanto al tempo trascorso prima di tornare al lavoro, le sue allegazioni sarebbero contraddittorie. Da ultimo, nonostante le possibilità offertegli, l'interessato non sarebbe stato in misura di delucidare le innumerevoli incongruenze limitandosi in sostanza ad asserire di non ricordarsi più quanto accaduto. Per di più, il richiedente avrebbe fornito dichiarazioni discordanti in merito alle sue origini nonché a proposito delle località in cui avrebbe soggiornato in Libia. Sul foglio di registrazione egli avrebbe infatti indicato essere cittadino sudanese salvo poi cambiare versione durante l'audizione sulle generalità, ove si sarebbe dichiarato cittadino libico. Oltracciò, in occasione della successiva audizione sui motivi, egli avrebbe asserito che i genitori non sarebbero stati di origine sudanese ma bensì del Chad. Confrontato in merito, egli si sarebbe limitato ad asserire di sentirsi confuso e di aver seguito il consiglio dei passatori, che gli avrebbero suggerito di non comunicare la sua vera origine. In sostanza, constata l'autorità di prima istanza, il richiedente avrebbe agito con l'intenzione di mentire alle autorità. Inoltre, anche le dichiarazioni a proposito del fratello D._______ ed in particolare delle circostanze della sua morte differirebbero da quanto dichiarato dall'ulteriore fratello B._______, oggetto di separata procedura. Ciò nonostante, anche a tal riguardo l'interessato, non sarebbe riuscito a chiarire in modo soddisfacente le ragioni delle divergenze. Non di meno, quanto ai precedenti luoghi di residenza, l'interessato avrebbe in prima battuta dichiarato di aver passato tutta la sua vita a Benghazi, salvo poi contraddirsi asserendo di essersi intrattenuto presso il Fratello D._______ a Tripoli. Del resto, anche le allegazioni a proposito delle ricerche di cui il richiedente sarebbe stato oggetto in patria, essendo apparse solo in un secondo momento, sarebbero a loro volta da considerare inverosimili. Lo stesso varrebbe anche per i timori derivanti dall'espatrio illegale ed a riguardo delle angherie ch'egli avrebbe subito a causa del colore della sua pelle, la cui caratterizzazione sarebbe inoltre stata del tutto stereotipata e priva di dettagli. Da ultimo, rileva la SEM, il sequestro ad opera delle forze dell'ordine non sarebbe rilevante in quanto sprovvisto del necessario nesso causale con l'espatrio.

E. 5.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli, nel corso della prima audizione, non sarebbe invero stato a conoscenza di cosa potesse dire e di cosa sarebbe potuto andare a suo discapito. Per queste ragioni, ribadisce l'insorgente, egli si sarebbe limitato a ripetere quanto consigliatogli dai compagni di sventura sul barcone. Essendo inoltre stato alloggiato presso la Caserma di Losone sino al 27 gennaio 2015, l'interessato non avrebbe potuto raccogliere prove né connettersi con la famiglia, essendo in misura di documentarsi sui suoi diritti solo successivamente grazie agli assistenti sociali. Pertanto, le considerazioni della SEM circa il fatto che se il richiedente fosse realmente stato bersaglio di gruppi armati, l'avrebbe detto prima, sarebbero illazioni. Non si potrebbe infatti non tener conto del disagio psicologico e della prostrazione fisica in cui questi si sarebbe venuto a trovato e del timore di poter dire qualcosa che l'avrebbe danneggiato. Del resto anche per quanto concerne la data del decesso del fratello D._______, l'incongruenza tra quanto esposto dal ricorrente e quanto dichiarato da B._______ sarebbe da imputarsi ad un errore dell'interprete. Infatti, anche nel corso della prima audizione, il ricorrente avrebbe inteso dire che l'informazione circa il decesso del fratello sarebbe pervenuta soltanto quattro mesi dopo la sua morte. Oltremodo, tale malinteso non avrebbe nulla a che vedere con la domanda d'asilo. L'insorgente avrebbe poi affermato che il fratello D._______ sarebbe stato di stanza a Tripoli e dislocato a Misurata, ove avrebbe trovato la morte. Ciò detto, egli rileva quindi come la SEM sarebbe tenuta unicamente ad esaminare se egli disponga o meno dei requisiti per la concessione dell'asilo e non a sottoporlo ad un test sulla memoria. Nel prosieguo del gravame, viene contestato che il ricorrente abbia mentito affermando di non aver mai vissuto a Tripoli. In effetti, egli avrebbe unicamente dichiarato di avervi effettuato dei brevissimi soggiorni in albergo o presso conoscenti in tempi di pace ed allorquando il fratello era ancora in vita. Nulla proverebbe invece che gli ospitanti sarebbero ancora in vita e/o disposti ad accoglierlo nella precaria situazione attuale. Il fatto che le affermazioni del ricorrente non siano corroborate da prove non significherebbe ancora che le stesse non siano veritiere. Infine, egli contesta di non rischiare di essere sottoposto a misure persecutorie in futuro, segnatamente in ragione dell'attuale situazione in Libia.

E. 6 Onde meglio delimitare i motivi d'asilo addotti dall'interessato, si necessitano alcune considerazioni preliminari riguardanti la situazione in Libia. Nel contesto di generale d'instabilità venutosi a creare dopo la caduta della Giamahiria Araba (del cui esercito la Brigata Khamis era una delle unità militari meglio attrezzate e più fedeli) sul territorio libico vi è stato un susseguirsi eterogeneo di attori. Il Consiglio nazionale di transizione, nato in seguito alle sommosse popolari contro il regime e posto formalmente alla guida della Coalizione della Rivoluzione del 17 febbraio 2012, nell'agosto dello stesso anno, ha rimesso i propri poteri al Congresso Nazionale Generale, eletto per scrutinio popolare e con l'iniziale compito di redigere la costituzione. Avendo però vita breve. Già nei primi mesi del 2014, il Congresso Nazionale Generale è infatti stato colpito dai miliziani delle brigate anti islamiste az-Zintan (anche chiamate liwa '). Nel contempo, il generale Khalifa Haftar, impostosi a capo del neocreato "Esercito Nazionale", lanciava un'operazione volta all'eliminazione delle milizie islamiste da Benghazi e dalle istallazioni petrolifere della regione, mettendo nel contempo in scacco il Congresso Nazionale Generale ed incentivando la creazione di un nuovo parlamento, questa volta insediato nell'est del paese (Camera dei rappresentanti libica). Avendo tuttavia parte dei membri del Congresso Nazionale Generale contestato la devoluzione dei poteri, a partire dall'agosto del 2014 ci si è trovati di fronte a due differenti parlamenti, entrambi supportati dai rispettivi governi e da gruppi più o meno eterogenei di miliziani o ex apparati dell'esercito regolare. Da un punto di vista militare, le forze dell'Esercito Nazionale di Haftar, si sono viste opporre un'alleanza di diverse milizie islamiste dell'ovest confluite nella coalizione denominata "Libya Dawn" e rimaste fedeli al Congresso Nazionale Generale. In tale contesto di frammentazione istituzionale, alcuni gruppi di stampo jihadista come "An r al-Shar a" o lo stesso "Stato Islamico" sono riusciti a entrare a loro volta in possesso di alcune enclavi sulle quali esercitare direttamente la propria autorità. A Benghazi, per paura di essere annientata dall'esercito di Haftar, "An r al-Shar a" ha unito i proprio sforzi con altri gruppi armati ed in particolare con la "brigata dei martiri del 17 febbraio" (già da tempo attiva in diverse zone della città), confluendo, nel 2014, nel cosiddetto "Concilio dei rivoluzionari di Benghazi" ("Majlis Shura Thuwar Benghazi"). Sempre in tale contesto, alcuni gruppi militari statali come le Guardie delle frontiere e delle installazioni petrolifere ("H aras al-h udu d al-muns a a t an-naft i ya") sono intervenuti per tentare di mettere in sicurezza le infrastrutture della regione. Haftar, dal canto suo, nel 2015 ha ottenuto il mandato quale ministro della Difesa e Capo di Stato Maggiore dell'esercito regolare dalla Camera dei rappresentanti. L'operazione su Benghazi sembra inoltre essersi risolta in suo favore e la città è stata dichiarata libera da militanti Jihadisti sul finire del 2017 (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2 e rif. citati, British Broadcasting Corporation (BBC), Guide to key Libyan militias, 11.01.2016, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19744533 , consultato il 12.07.2018; BBC Libya eastern commander Haftar declares Benghazi 'liberated', 06.07.2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-40515325 > consultato il 06.07.2018; Xinhua, Libyan army takes over remaining militant stronghold in Benghazi, 29.12.2017, < http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/29/c_136858201.htm , consultato il 12.07.2018; Canale nazionale della Libia, Guardie di frontiera e installazioni petrolifere e obiettivi vitali per proteggere l'Ospedale Generale di Hawari Benghazi < http://www.ltv.ly/article_details.php?article_id=3737 >, consultato il 17.07.2018).

E. 7.1 Tornando alla presente fattispecie, occorre tuttavia constatare come le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui vissute nell'ambito dei presunti contatti con "An r al-Shar a", per quanto possano iscriversi in una logica di plausibilità, risultino in buona parte contraddittorie. Innanzitutto, la collocazione temporale dell'evento non risulta lineare, avendo il ricorrente in un primo momento asserito che i fatti si sarebbero svolti nell'ottobre del 2014 (cfr. atto A6, pag. 6), salvo poi contraddirsi collocandoli nel 2013 senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa (cfr. atto A23, pag. 12). Allo stesso modo, anche la caratterizzazione degli avvenimenti non risulta coerente. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità l'interessato ha infatti asserito che i miliziani gli avrebbero puntato una pistola alla tempia, che avrebbe suturato una ferita alla gamba e che si sarebbe dato alla fuga approfittando del trasporto del ferito in sala operatoria (cfr. atto A6, pag. 6). Sentito nuovamente al riguardo in occasione della successiva audizione sui motivi d'asilo, egli ha invece dichiarato che i miliziani, pur essendo armati, non avrebbero diretto la pistola al suo capo, che la ferita da lui suturata era situata sul costato e di aver approfittato di un momento di confusione causato da degli spari per scappare (cfr. atto A23, pag. 12-13). L'inconciliabilità tra le due versioni appare dunque sensibile e non può spiegarsi sulla base delle argomentazioni addotte in sede ricorsuale.

E. 7.2 Del resto, come già sottolineato dall'autorità inferiore, le allegazioni dell'insorgente non sono esenti da ulteriori elementi dissonanti. In particolare, l'interessato risulta infatti essersi contraddetto in merito al tempo trascorso tra la fuga dall'ospedale ed il suo rientro al posto di lavoro, avendo in un primo momento asserito di aver atteso una sola settimana (cfr. atto A6, pag. 6) e successivamente che tra i due eventi sarebbe trascorso ben un mese (cfr. atto A23, pag. 7).

E. 7.3 Inoltre, nel corso dell'audizione sulle generalità, nonostante ne avesse avuto la facoltà, il richiedente asilo ha omesso di menzionare importanti elementi, di cui invece si è avvalso successivamente. Si tratta segnatamente delle angherie da lui subite a causa del colore della sua pelle e delle attività del fratello E._______ in seno ad un gruppo armato pro Gheddafi (cfr. atto A23, pag. 14). Oltretutto, il richiedente non è nemmeno stato in misura di fornire informazioni coerenti a proposito delle sue origini, essendosi egli in un primo momento qualificato come cittadino sudanese (cfr. atto A1). Chiamato ad esprimersi al riguardo egli ha inoltre ammesso di aver dichiarato il falso su consiglio dei passatori (cfr. atto A23, pag. 4). Ma non finisce qui. Se confrontata con la testimonianza del fratello, la versione dell'interessato risulta infatti su diversi aspetti discorde. Nell'ambito delle audizioni a cui è stato sopposto nel corso della sua procedura d'asilo, B._______ ha infatti asserito che l'ulteriore fratello E._______ sarebbe deceduto nel 2011 e ch'egli ed i famigliari (e quindi anche l'insorgente) avrebbero appreso di tale avvenimento lo stesso anno (cfr. dossier N 630 610, atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4). Al contrario, il ricorrente ha addotto di essere venuto a conoscenza della morte di E._______ solamente quattro mesi prima del febbraio 2017 (cfr. atto A28, pag. 2). Il fratello ha inoltre asserito che la notizia gli sarebbe stata comunicata da un collega dello stesso E._______ (cfr. dossier N 630 610, atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4) mentre l'insorgente ha ricondotto l'annuncio ad uno sconosciuto che avrebbe informato il padre (cfr. atto A28, pag. 3).

E. 7.4 Alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato circa l'incontro con i miliziani di "An r al-Shar a" non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza. Ma non solo. Viste le innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall'insorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito ai motivi d'asilo dell'interessato.

E. 7.5 Sia quel che sia, per ciò che concerne la presunta detenzione del 2010 (la cui collocazione temporale pare oltretutto errata dal momento che le vicissitudini che hanno portato al rovesciamento di Gheddafi si sono svolte nel 2011), è ad ogni modo opportuno sottolineare che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Ora, dal momento che i fatti in questione risalirebbero a ben quattro anni di distanza dall'espatrio, non vi è modo di considerare che gli stessi, quandanche verosimili, abbiano un nesso causale con l'espatrio. Negli stessi termini ed a titolo puramente abbondanziale, circa il rischio di subire pregiudizi ad opera di "An r al-Shar a", si può inoltre partire dal presupposto che i miliziani Jihadisti presenti a Benghazi siano stati sconfitti dalle forze di Haftar (cfr. supra consid. 6.2). Ebbene, pur non potendosi il Tribunale al momento esprimere sull'attuale capacità di protezione da parte delle forze dell'Esercito Nazionale e ferma considerata inoltre la volatilità della situazione in loco, v'e quantomeno da chiedersi se la minaccia in questione sia ancora da considerarsi attuale. Vista l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, la questione può ad ogni modo rimanere inevasa.

E. 7.6 Nello stesso senso, va altresì rammentato che perché i provvedimenti giustifichino il riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre che gli stessi impicchino un intervento che comprometta la vita, leda l'integrità fisica o siano di considerevole durata e frequenza. Alla luce di ciò, le asserite angherie sofferte dall'insorgente a causa dell'estrazione etnica paiono d'acchito irrilevanti in quanto non raggiungono un grado d'intensità tale da configurare un persecuzione ai sensi dei disposti citati.

E. 8 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 10.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità di prime cure ha segnatamente ritenuto che le indicazioni fuorvianti rese in corso di procedura dal ricorrente la avrebbero posta nell'impossibilità di pronunciarsi in piena cognizione di causa sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Questi avrebbe invero violato il suo obbligo di collaborare e di dire la verità. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità intimata ha quantomeno rilevato che il ricorrente sarebbe giovane, in ottima salute e che disporrebbe di esperienza lavorativa in ambito infermieristico con comprovate capacità documentate da titoli di studio. Il ricorrente avrebbe inoltre fornito indicazioni in merito ad un'eventuale alternativa interna di domicilio a Tripoli, dove vivrebbero alcuni suoi famigliari che già in precedenza lo avrebbero ospitato. La SEM ha inoltre constatato che il fratello B._______, nell'ambito della sua procedura d'asilo, avrebbe dichiarato che a Tripoli soggiornerebbero molte persone della loro tribù e che tra di essi tutti verrebbero trattati vicendevolmente alla stregua di dei parenti. Avendo inoltre rilasciato dichiarazioni contraddittorie, si potrebbe partire dal presupposto che la famiglia del ricorrente possa trovarsi in tutt'altra parte della Libia, compresa Tripoli. Pertanto un ritorno del ricorrente nel paese d'origine congiuntamente al fratello F._______ (recte: B._______; F._______ è il ricorrente stesso) sarebbe esigibile.

E. 10.2.2 Con ricorso, il ricorrente avversa anche tale valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli contesta segnatamente di aver mentito a proposito del fatto di non aver mai vissuto a Tripoli. Invero, questi avrebbe unicamente asserito di avervi svolto brevi soggiorni in un albergo o presso conoscenti allorquando il fratello D._______ era ancora in vita e di stanza a Tripoli. Nulla proverebbe del resto che tali persone siano ancora ivi residenti e disponibili ad accogliere oggi, in una situazione già di per sé precaria dal punto di vista della sicurezza, il ricorrente ed il fratello. Andrebbe altresì tenuto conto del fatto che il concetto di famiglia "africano" sarebbe ben diverso da quello europeo, di modo che sarebbe consono riferirsi ad un'anziana amica con l'appellativo di "zia" o ad un cugino lontano chiamandolo fratello. La tesi circa la possibile presenza della famiglia nucleare a Tripoli apparrebbe poi insensata, dal momento che se fosse davvero stato il caso il ricorrente non avrebbe certo sottaciuto tale circostanza, essendo a quel tempo anche la capitale zona di guerra. In tal senso, un suo rientro in tale luogo sarebbe improponibile.

E. 10.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Va inoltre rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

E. 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 10.5.1 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale ha constatato come in Libia attualmente non vi sia alcuna autorità statale che eserciti la propria sovranità e possa garantire la sicurezza dell'integralità del territorio. A causa del perdurare della guerra civile, l'apparatto securitario si trova in una situazione di forte frammentazione. Centinaia di milizie di estrazione eterogenea si contentendono il territorio sulla base di alleanze spesso mutevoli senza che lo stato libico, rispettivamente, le istituzioni riconosciute dalla comunità internazionale, siano nella posizione di controllarle efficacemente (cfr. anche infra consid. 6.2). Le forze di polizia e l'apparato giudiziario sono praticamente inesistenti ed insufficientemente equipaggiate. In diverse parti del paese, si annoverano azioni militari ad opera delle fazioni più disparate, di modo che la situazione sotto il profilo della sicurezza si possa definire imprevedibile e poco chiara. In siffatto contesto, spesso e volentieri sono gli stessi civili a fare le spese delle risultanze nefaste del conflitto, per il quale non si intravede al momento una volontà politica che possa contribuire a porre un freno alle ostilità. Sotto l'aspetto dei diritti umani, la situazione è desolata e di difficile classificazione. A causa di ciò, il Tribunale è giunto alla conclusione che nella maggior parte del territorio libico viga attualmente una situazione di violenza generalizzata, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento verso ampie zone del paese sia da considerarsi inesigibile. Nella mededisa occasione è inoltre stato rilevato come la stessa città di Benghazi non sia stata risparmiata da importanti problematiche securitarie (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2).

E. 10.5.2 Chiamato in seguito ad esprimersi in concreto circa l'esigibilità dell'esecuzione di un allontanamento verso la - ormai solo de jure - capitale Tripoli, il Tribunale ha riconosciuto che, a causa della precaria, e volatite situazione securitaria, del risachio di recrudescenze violente e di problemi di approvvigionamento, anche l'allontanamento verso Tripoli debba essere considerato di principio inesigibile. In considerazione di ciò, l'esigibilità può essere ammessa solo eccezzionalmente in presenza di particolari circostanze favorevoli. Nel caso in questione, il Tribunale ha preso in considerazione la provenienza del richiedente da tale luogo, la giovane età, il buono stato di salute, la possibilità di sostentarsi e la presenza di un'estesa rete famigliare con disponibilità finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.3)

E. 10.6 In specie, l'autorità di prime cure si è invece sostanzialmente avvalsa di una violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente per concludere quanto all'impossibilità di esaminare con cognizione di causa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 10.7 Ora, seppur tale modus operandi sia di principio concepibile (cfr. infra consid. 10.3), esso non risulta giustificato dalle circostanze del caso in disamina. Nonostante le allegazioni dell'insorgente a proposito delle sue origini si siano rivelate in parte inconsistenti, non si può infatti ritenere che in specie il richiedente asilo, violando il proprio obbligo di collaborare, abbia reso de facto impossibile l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 8.3). Pur essendo innegabile ch'egli abbia un primo momento asserito di essere cittadino sudanese, per poi fornire ulteriori asserzioni discordanti in merito alle origini della sua famiglia (cfr. supra consid. 6.2; atto A6, atto A23, pag. 4), è altresì pacifico che la documentazione successivamente prodotta in sede di prima istanza abbia posto l'autorità di prime cure nella posizione di poter determinare con una certa attendibilità il suo luogo di provenienza e la sua cittadinanza. Ora, nonostante ciò, la SEM non ha in alcun modo tenuto conto dei mezzi di prova addotti, accontentandosi invece di elencare le incongruenze rilevate nel suo narrato. Non di meno, la stessa SEM, di li a poco, ha attribuito un certo valore probatorio proprio a tali documenti (senza metterne in discussione la fedefacenza) giungendo sino a considerare che gli stessi attesterebbero "comprovate capacità documentate da titoli di studio". Oltremodo, è altresì opportuno denotare come le incongruenze elencate nella decisione impugnata (ad eccezione dell'iniziale allegazione circa la sua cittadinanza sudanese, ch'egli ha amesso essere un artifizio), che del resto coincidono con quelle riscontrate nella procedura riguardante il fratello, possano in parte spiegarsi sulla base dell'estrazione etnico-tribale del richiedente asilo. I Tebu, chiamati anche Toubou, Tubu o Tibbu, sono infatti una popolazione sahariana di colore presente non solo in Libiia ma anche in Chad, Sudan e Niger (cfr. Le Petit Robert des nomes propres, Paris 2011, pag. 2268). Inoltre, il contesto libico è storicamente marcato dalle identità tribali piuttosto che dall'accezzione di cittadinanza nei termini occidentali. Pertanto, v'è da chiedersi se il solo fatto che il ricorrente abbia dichiarando alternativamente che la sua famiglia sarebbe orginiaria del Sudan o del Chad (esternando anche dubbi in proposito), sia effettivamente costitutivo di un violazione dell'obbligo di collaborare (sulla delimitazione cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 292 e segg.) o la conseguenza di una circostanza a lui solo parzialmente chiara.

E. 10.8 Sia quel che sia, quanto appare in specie disorientante, è l'eccessiva relativizzazione del principio inquisitorio, che, più che giustificata dalle circostanze del caso, sembra asservita alla facoltà di non passare in rivista in modo dettagliato la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Ora, il Tribunale può ben comprendere che l'attitudine tutt'altro che esemplare mostrata dal richiedente asilo in corso di procedura possa aver condotto l'autorità a ritenere impossibile l'analisi oculata dei fattori di rischio in presenza. Tuttavia, come già detto, non sembra che l'autorità intimata abbia tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti. Ci si poteva infatti ragionevolmente attendere che la SEM vagliasse in modo accurato i numerosi mezzi di prova prodotti in modo da tentare quantomeno di determinare il luogo di provenienza dell'insorgente e che si ponesse a sua volta questioni sulle delle ragioni della contraddittorietà delle due allegazioni in merito alla provenienza famigliare.

E. 10.9 In questo stesso senso, il riferimento alla possibile presenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli risulta a sua volta problematico. Come già detto, anche per le persone provenienti da tale città, le condizioni per ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontantamento risultano estremamente restrittive e presuppongono il rispetto di numerosi fattori favorevoli (cfr. infra consid. 8.5). Viene dunque da sè che qualora si voglia prendere in considerazione tale luogo quale alternativa di domicilio (cosa teoricamente legittima seppur al momento non ancora valutata Tribunale nel contesto libico; cfr. sulla questione DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 a propposito della situazione in Afghanistan), si necessiterebbe un esame ancor più approfondito delle circostanze in presenza. Non sembrano invece bastevoli le constatazioni - effettuate principalmente sulla base della contraddittorietà di parte delle asserzioni dell'insorgente e del fratello - quanto alla possibile presenza di parentela ed allo svolgimento di brevi soggiorni in loco, essendo i succitati fattori favorevoli da apprezzarsi cumulativamente.

E. 11 Su tali presuopposti, sul punto di questione dell'esescuzione dell'allontanamento si giustifica in specie l'annullamento della decisione impuganta e la ritrasmissione degli atti alla SEM. uestaQuest'ultima avrà premura di esaminare nel dettaglio i mezzi di prova prodotti dal richiedente in modo da tentare di determinare la sua origine, e meglio, se questi provenga effettivamente da Benghazi come sembrano indicarlo in modo coerente i documenti in questione. Prima di emanare una nuova decisione l'autorità prenderà inoltre in debita considerazione, così come esposto nei consideranti che precedono, le possibili ragioni della contradditorietà delle asserzioni dell'interessato in merito alla provenienza della sua famiglia. Qualora, l'autorità dovesse quantomento giungere alla conclusione che i mezzi di prova prodotti, combinati con le dichiarazioni del ricorrente e del fratello, non permettano ad ogni modo di accertare se egli risulti o meno esposto a pericolo nel paese di provenienza (ad esempio in quanto oggetto di falsificazione), essa avrà premura di specificarlo nel dettaglio nella nuova decisione, in modo da fornire al richedente i necessari elementi per constestare tale valutazione in sede ricorsuale. Alla luce della più recente giurisprudenza coordinata del Tribunale, la SEM farà ad ogni modo prova di estrema prudenza nella sua valutazione, in particolare circa l'esistenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli. Da ultimo, laddove vi fossero elementi per ritenere in specie la presenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 LStr, vi sarà luogo di fondare la decisione di diniego su tale base legale.

E. 12 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzio-ne dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono tra-smessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento, se necessario dopo il completamento dell'istruttoria.

E. 13.1 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA).

E. 13.2 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta in applicazione dell'art. 110a LAsi. Ora, per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

E. 13.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 7 marzo 2017 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto e la decisione del 7 marzo 2017 è da reputarsi cresciuta in giudicato.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 350.- a titolo di spese di patrocinio.
  5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.- a titolo di indennità ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Data di spedizione: Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1975/2017 Sentenza del 17 ottobre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Libia, patrocinato dall'avv. Cristina Clemente, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 marzo 2017 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino libico di etnia Tebu, avrebbe risieduto a Benghazi dalla nascita e sino all'espatrio avvenuto sul finire del mese di ottobre del 2014 con il fratello B._______, oggetto di separata procedura (cfr. dossier N 630610). Durante la sua permanenza nel paese d'origine, il richiedente avrebbe ottenuto un diploma in ambito sanitario ed esercitato la professione di infermiere presso l'ospedale C._______ (cfr. atto A6). Giunto in Svizzera, egli ha depositato una domanda d'asilo il 1° novembre 2014. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha allegato essere stato arrestato da alcune persone in compagnia del fratello B._______ e del padre all'inizio delle insurrezioni popolari che avrebbero poi condotto al rovesciamento del Giamahiria araba di Mu'ammar Gheddafi e che egli ha collocato tra maggio e luglio del 2010. Dopo due settimane di detenzione in una cella angusta, lui ed il fratello sarebbero stati rilasciati. Egli ha ricondotto tale vicissitudine, così come ulteriori angherie e maldicenze di cui sarebbe stato vittima, al colore della sua pelle ed al fatto che la sorella ed un ulteriore fratello sarebbero stati precedentemente attivi in fazioni leali al regime. Successivamente, con l'espandersi dell'influenza delle milizie Jihadiste ed in particolare a seguito dell'avvento del gruppo "An r al-Shar a", una casa attigua a quella del richiedente sarebbe stata fatta esplodere e nella città si sarebbe instaurato un clima di violenza ed intimidazione. In tale contesto, durante suo turno di servizio all'ospedale C._______, alcuni miliziani avrebbero fatto irruzione nel nosocomio con l'intenzione di far medicare un loro affiliato ferito. Questi avrebbero quindi intimato all'interessato di prestare i primi soccorsi al ferito minacciandolo di ripercussioni qualora non si fosse conformato ai loro dettami. Il richiedente, dopo aver comunicato invano ai miliziani di non essere in misura di intervenire, in quanto semplice infermiere, si sarebbe ad ogni modo impiegato per suturare una ferita. Non contenti, i seguaci della formazione takfirista avrebbero anche esatto ch'egli estraesse una pallottola ancora presente nel corpo del ferito. Sennonché, grazie ad un successivo momento di confusione, il richiedente asilo si sarebbe dato alla fuga. Dopo un periodo di assenza dal lavoro, l'interessato sarebbe tornato a ricoprire saltuariamente la sua mansione una volta pacificata la zona dell'ospedale per poi espatriare nell'ottobre del 2014 (cfr. atti A23 e A28). Nel corso della procedura di prima istanza, il ricorrente ha versato agli atti diversi documenti. Nel complesso, il dossier dell'autorità di prime cure è stato integrato dai seguenti mezzi di prova: -badge di identificazione dell'ospedale C._______ di Benghazi, -fotocopia del passaporto libico,-fotocopia del certificato di nascita libico,-fotocopia della carta d'identità libica,-diversi diplomi relativi a corsi di formazione in ambito infermieristico B. Con decisione del 7 marzo 2017, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitato l'autorità di prime cure a presentare una risposta al ricorso. E. Il 18 maggio 2018, l'autorità intimata si è limitata a riconfermarsi nella propria decisione. La presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente il 29 maggio 2018. F. Con scritto spontaneo del 15 agosto 2018, l'insorgente si è rivolto personalmente alla SEM esprimendo il suo desiderio di integrarsi in Svizzera. In tale circostanza egli ha parimenti puntualizzato alcuni aspetti attinenti alla sua domanda d'asilo. La lettera in questione è stata trasmessa al Tribunale il 24 agosto 2018. La SEM ha contestualmente informato anche la patrocinatrice dell'insorgente. G. Con missiva del 27 agosto 2018, trasmessa per conoscenza al Tribunale il giorno medesimo, la patrocinatrice del ricorrente ha confermato alla SEM come si fosse trattato di un'iniziativa personale del suo assistito. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato a tratti inverosimili ed a tratti irrilevanti i motivi d'asilo addotti dal richiedente. A mente della SEM, l'interessato si sarebbe innanzitutto contraddetto circa lo svolgimento dei fatti in occasione del presunto contatto con il gruppo jihadista "An r al-Shar a". Nel corso delle due audizioni a cui è stato sottoposto, il richiedente avrebbe invero collocato in due momenti diversi l'incontro, indicando dapprima il 2013 ed in seguito il 2014. Le versioni differirebbero inoltre su diversi ulteriori aspetti. Oltracciò, egli avrebbe in un primo momento dichiarato che gli sarebbe stata puntata un'arma alla tempia, di aver suturato una ferita alla gamba e di essere fuggito approfittando del trasporto del ferito in sala operatoria, salvo poi contraddirsi asserendo di non essere mai stato minacciato con delle armi, di aver cucito unicamente una ferita sul costato e di essersi allontanato grazie alla confusione generata da alcuni spari. Inoltre, anche quanto al tempo trascorso prima di tornare al lavoro, le sue allegazioni sarebbero contraddittorie. Da ultimo, nonostante le possibilità offertegli, l'interessato non sarebbe stato in misura di delucidare le innumerevoli incongruenze limitandosi in sostanza ad asserire di non ricordarsi più quanto accaduto. Per di più, il richiedente avrebbe fornito dichiarazioni discordanti in merito alle sue origini nonché a proposito delle località in cui avrebbe soggiornato in Libia. Sul foglio di registrazione egli avrebbe infatti indicato essere cittadino sudanese salvo poi cambiare versione durante l'audizione sulle generalità, ove si sarebbe dichiarato cittadino libico. Oltracciò, in occasione della successiva audizione sui motivi, egli avrebbe asserito che i genitori non sarebbero stati di origine sudanese ma bensì del Chad. Confrontato in merito, egli si sarebbe limitato ad asserire di sentirsi confuso e di aver seguito il consiglio dei passatori, che gli avrebbero suggerito di non comunicare la sua vera origine. In sostanza, constata l'autorità di prima istanza, il richiedente avrebbe agito con l'intenzione di mentire alle autorità. Inoltre, anche le dichiarazioni a proposito del fratello D._______ ed in particolare delle circostanze della sua morte differirebbero da quanto dichiarato dall'ulteriore fratello B._______, oggetto di separata procedura. Ciò nonostante, anche a tal riguardo l'interessato, non sarebbe riuscito a chiarire in modo soddisfacente le ragioni delle divergenze. Non di meno, quanto ai precedenti luoghi di residenza, l'interessato avrebbe in prima battuta dichiarato di aver passato tutta la sua vita a Benghazi, salvo poi contraddirsi asserendo di essersi intrattenuto presso il Fratello D._______ a Tripoli. Del resto, anche le allegazioni a proposito delle ricerche di cui il richiedente sarebbe stato oggetto in patria, essendo apparse solo in un secondo momento, sarebbero a loro volta da considerare inverosimili. Lo stesso varrebbe anche per i timori derivanti dall'espatrio illegale ed a riguardo delle angherie ch'egli avrebbe subito a causa del colore della sua pelle, la cui caratterizzazione sarebbe inoltre stata del tutto stereotipata e priva di dettagli. Da ultimo, rileva la SEM, il sequestro ad opera delle forze dell'ordine non sarebbe rilevante in quanto sprovvisto del necessario nesso causale con l'espatrio. 5.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli, nel corso della prima audizione, non sarebbe invero stato a conoscenza di cosa potesse dire e di cosa sarebbe potuto andare a suo discapito. Per queste ragioni, ribadisce l'insorgente, egli si sarebbe limitato a ripetere quanto consigliatogli dai compagni di sventura sul barcone. Essendo inoltre stato alloggiato presso la Caserma di Losone sino al 27 gennaio 2015, l'interessato non avrebbe potuto raccogliere prove né connettersi con la famiglia, essendo in misura di documentarsi sui suoi diritti solo successivamente grazie agli assistenti sociali. Pertanto, le considerazioni della SEM circa il fatto che se il richiedente fosse realmente stato bersaglio di gruppi armati, l'avrebbe detto prima, sarebbero illazioni. Non si potrebbe infatti non tener conto del disagio psicologico e della prostrazione fisica in cui questi si sarebbe venuto a trovato e del timore di poter dire qualcosa che l'avrebbe danneggiato. Del resto anche per quanto concerne la data del decesso del fratello D._______, l'incongruenza tra quanto esposto dal ricorrente e quanto dichiarato da B._______ sarebbe da imputarsi ad un errore dell'interprete. Infatti, anche nel corso della prima audizione, il ricorrente avrebbe inteso dire che l'informazione circa il decesso del fratello sarebbe pervenuta soltanto quattro mesi dopo la sua morte. Oltremodo, tale malinteso non avrebbe nulla a che vedere con la domanda d'asilo. L'insorgente avrebbe poi affermato che il fratello D._______ sarebbe stato di stanza a Tripoli e dislocato a Misurata, ove avrebbe trovato la morte. Ciò detto, egli rileva quindi come la SEM sarebbe tenuta unicamente ad esaminare se egli disponga o meno dei requisiti per la concessione dell'asilo e non a sottoporlo ad un test sulla memoria. Nel prosieguo del gravame, viene contestato che il ricorrente abbia mentito affermando di non aver mai vissuto a Tripoli. In effetti, egli avrebbe unicamente dichiarato di avervi effettuato dei brevissimi soggiorni in albergo o presso conoscenti in tempi di pace ed allorquando il fratello era ancora in vita. Nulla proverebbe invece che gli ospitanti sarebbero ancora in vita e/o disposti ad accoglierlo nella precaria situazione attuale. Il fatto che le affermazioni del ricorrente non siano corroborate da prove non significherebbe ancora che le stesse non siano veritiere. Infine, egli contesta di non rischiare di essere sottoposto a misure persecutorie in futuro, segnatamente in ragione dell'attuale situazione in Libia. 6. Onde meglio delimitare i motivi d'asilo addotti dall'interessato, si necessitano alcune considerazioni preliminari riguardanti la situazione in Libia. Nel contesto di generale d'instabilità venutosi a creare dopo la caduta della Giamahiria Araba (del cui esercito la Brigata Khamis era una delle unità militari meglio attrezzate e più fedeli) sul territorio libico vi è stato un susseguirsi eterogeneo di attori. Il Consiglio nazionale di transizione, nato in seguito alle sommosse popolari contro il regime e posto formalmente alla guida della Coalizione della Rivoluzione del 17 febbraio 2012, nell'agosto dello stesso anno, ha rimesso i propri poteri al Congresso Nazionale Generale, eletto per scrutinio popolare e con l'iniziale compito di redigere la costituzione. Avendo però vita breve. Già nei primi mesi del 2014, il Congresso Nazionale Generale è infatti stato colpito dai miliziani delle brigate anti islamiste az-Zintan (anche chiamate liwa '). Nel contempo, il generale Khalifa Haftar, impostosi a capo del neocreato "Esercito Nazionale", lanciava un'operazione volta all'eliminazione delle milizie islamiste da Benghazi e dalle istallazioni petrolifere della regione, mettendo nel contempo in scacco il Congresso Nazionale Generale ed incentivando la creazione di un nuovo parlamento, questa volta insediato nell'est del paese (Camera dei rappresentanti libica). Avendo tuttavia parte dei membri del Congresso Nazionale Generale contestato la devoluzione dei poteri, a partire dall'agosto del 2014 ci si è trovati di fronte a due differenti parlamenti, entrambi supportati dai rispettivi governi e da gruppi più o meno eterogenei di miliziani o ex apparati dell'esercito regolare. Da un punto di vista militare, le forze dell'Esercito Nazionale di Haftar, si sono viste opporre un'alleanza di diverse milizie islamiste dell'ovest confluite nella coalizione denominata "Libya Dawn" e rimaste fedeli al Congresso Nazionale Generale. In tale contesto di frammentazione istituzionale, alcuni gruppi di stampo jihadista come "An r al-Shar a" o lo stesso "Stato Islamico" sono riusciti a entrare a loro volta in possesso di alcune enclavi sulle quali esercitare direttamente la propria autorità. A Benghazi, per paura di essere annientata dall'esercito di Haftar, "An r al-Shar a" ha unito i proprio sforzi con altri gruppi armati ed in particolare con la "brigata dei martiri del 17 febbraio" (già da tempo attiva in diverse zone della città), confluendo, nel 2014, nel cosiddetto "Concilio dei rivoluzionari di Benghazi" ("Majlis Shura Thuwar Benghazi"). Sempre in tale contesto, alcuni gruppi militari statali come le Guardie delle frontiere e delle installazioni petrolifere ("H aras al-h udu d al-muns a a t an-naft i ya") sono intervenuti per tentare di mettere in sicurezza le infrastrutture della regione. Haftar, dal canto suo, nel 2015 ha ottenuto il mandato quale ministro della Difesa e Capo di Stato Maggiore dell'esercito regolare dalla Camera dei rappresentanti. L'operazione su Benghazi sembra inoltre essersi risolta in suo favore e la città è stata dichiarata libera da militanti Jihadisti sul finire del 2017 (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2 e rif. citati, British Broadcasting Corporation (BBC), Guide to key Libyan militias, 11.01.2016, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19744533 , consultato il 12.07.2018; BBC Libya eastern commander Haftar declares Benghazi 'liberated', 06.07.2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-40515325 > consultato il 06.07.2018; Xinhua, Libyan army takes over remaining militant stronghold in Benghazi, 29.12.2017, , consultato il 17.07.2018). 7. 7.1 Tornando alla presente fattispecie, occorre tuttavia constatare come le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui vissute nell'ambito dei presunti contatti con "An r al-Shar a", per quanto possano iscriversi in una logica di plausibilità, risultino in buona parte contraddittorie. Innanzitutto, la collocazione temporale dell'evento non risulta lineare, avendo il ricorrente in un primo momento asserito che i fatti si sarebbero svolti nell'ottobre del 2014 (cfr. atto A6, pag. 6), salvo poi contraddirsi collocandoli nel 2013 senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa (cfr. atto A23, pag. 12). Allo stesso modo, anche la caratterizzazione degli avvenimenti non risulta coerente. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità l'interessato ha infatti asserito che i miliziani gli avrebbero puntato una pistola alla tempia, che avrebbe suturato una ferita alla gamba e che si sarebbe dato alla fuga approfittando del trasporto del ferito in sala operatoria (cfr. atto A6, pag. 6). Sentito nuovamente al riguardo in occasione della successiva audizione sui motivi d'asilo, egli ha invece dichiarato che i miliziani, pur essendo armati, non avrebbero diretto la pistola al suo capo, che la ferita da lui suturata era situata sul costato e di aver approfittato di un momento di confusione causato da degli spari per scappare (cfr. atto A23, pag. 12-13). L'inconciliabilità tra le due versioni appare dunque sensibile e non può spiegarsi sulla base delle argomentazioni addotte in sede ricorsuale. 7.2 Del resto, come già sottolineato dall'autorità inferiore, le allegazioni dell'insorgente non sono esenti da ulteriori elementi dissonanti. In particolare, l'interessato risulta infatti essersi contraddetto in merito al tempo trascorso tra la fuga dall'ospedale ed il suo rientro al posto di lavoro, avendo in un primo momento asserito di aver atteso una sola settimana (cfr. atto A6, pag. 6) e successivamente che tra i due eventi sarebbe trascorso ben un mese (cfr. atto A23, pag. 7). 7.3 Inoltre, nel corso dell'audizione sulle generalità, nonostante ne avesse avuto la facoltà, il richiedente asilo ha omesso di menzionare importanti elementi, di cui invece si è avvalso successivamente. Si tratta segnatamente delle angherie da lui subite a causa del colore della sua pelle e delle attività del fratello E._______ in seno ad un gruppo armato pro Gheddafi (cfr. atto A23, pag. 14). Oltretutto, il richiedente non è nemmeno stato in misura di fornire informazioni coerenti a proposito delle sue origini, essendosi egli in un primo momento qualificato come cittadino sudanese (cfr. atto A1). Chiamato ad esprimersi al riguardo egli ha inoltre ammesso di aver dichiarato il falso su consiglio dei passatori (cfr. atto A23, pag. 4). Ma non finisce qui. Se confrontata con la testimonianza del fratello, la versione dell'interessato risulta infatti su diversi aspetti discorde. Nell'ambito delle audizioni a cui è stato sopposto nel corso della sua procedura d'asilo, B._______ ha infatti asserito che l'ulteriore fratello E._______ sarebbe deceduto nel 2011 e ch'egli ed i famigliari (e quindi anche l'insorgente) avrebbero appreso di tale avvenimento lo stesso anno (cfr. dossier N 630 610, atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4). Al contrario, il ricorrente ha addotto di essere venuto a conoscenza della morte di E._______ solamente quattro mesi prima del febbraio 2017 (cfr. atto A28, pag. 2). Il fratello ha inoltre asserito che la notizia gli sarebbe stata comunicata da un collega dello stesso E._______ (cfr. dossier N 630 610, atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4) mentre l'insorgente ha ricondotto l'annuncio ad uno sconosciuto che avrebbe informato il padre (cfr. atto A28, pag. 3). 7.4 Alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato circa l'incontro con i miliziani di "An r al-Shar a" non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza. Ma non solo. Viste le innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall'insorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito ai motivi d'asilo dell'interessato. 7.5 Sia quel che sia, per ciò che concerne la presunta detenzione del 2010 (la cui collocazione temporale pare oltretutto errata dal momento che le vicissitudini che hanno portato al rovesciamento di Gheddafi si sono svolte nel 2011), è ad ogni modo opportuno sottolineare che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Ora, dal momento che i fatti in questione risalirebbero a ben quattro anni di distanza dall'espatrio, non vi è modo di considerare che gli stessi, quandanche verosimili, abbiano un nesso causale con l'espatrio. Negli stessi termini ed a titolo puramente abbondanziale, circa il rischio di subire pregiudizi ad opera di "An r al-Shar a", si può inoltre partire dal presupposto che i miliziani Jihadisti presenti a Benghazi siano stati sconfitti dalle forze di Haftar (cfr. supra consid. 6.2). Ebbene, pur non potendosi il Tribunale al momento esprimere sull'attuale capacità di protezione da parte delle forze dell'Esercito Nazionale e ferma considerata inoltre la volatilità della situazione in loco, v'e quantomeno da chiedersi se la minaccia in questione sia ancora da considerarsi attuale. Vista l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, la questione può ad ogni modo rimanere inevasa. 7.6 Nello stesso senso, va altresì rammentato che perché i provvedimenti giustifichino il riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre che gli stessi impicchino un intervento che comprometta la vita, leda l'integrità fisica o siano di considerevole durata e frequenza. Alla luce di ciò, le asserite angherie sofferte dall'insorgente a causa dell'estrazione etnica paiono d'acchito irrilevanti in quanto non raggiungono un grado d'intensità tale da configurare un persecuzione ai sensi dei disposti citati.

8. La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.2 10.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità di prime cure ha segnatamente ritenuto che le indicazioni fuorvianti rese in corso di procedura dal ricorrente la avrebbero posta nell'impossibilità di pronunciarsi in piena cognizione di causa sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Questi avrebbe invero violato il suo obbligo di collaborare e di dire la verità. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità intimata ha quantomeno rilevato che il ricorrente sarebbe giovane, in ottima salute e che disporrebbe di esperienza lavorativa in ambito infermieristico con comprovate capacità documentate da titoli di studio. Il ricorrente avrebbe inoltre fornito indicazioni in merito ad un'eventuale alternativa interna di domicilio a Tripoli, dove vivrebbero alcuni suoi famigliari che già in precedenza lo avrebbero ospitato. La SEM ha inoltre constatato che il fratello B._______, nell'ambito della sua procedura d'asilo, avrebbe dichiarato che a Tripoli soggiornerebbero molte persone della loro tribù e che tra di essi tutti verrebbero trattati vicendevolmente alla stregua di dei parenti. Avendo inoltre rilasciato dichiarazioni contraddittorie, si potrebbe partire dal presupposto che la famiglia del ricorrente possa trovarsi in tutt'altra parte della Libia, compresa Tripoli. Pertanto un ritorno del ricorrente nel paese d'origine congiuntamente al fratello F._______ (recte: B._______; F._______ è il ricorrente stesso) sarebbe esigibile. 10.2.2 Con ricorso, il ricorrente avversa anche tale valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli contesta segnatamente di aver mentito a proposito del fatto di non aver mai vissuto a Tripoli. Invero, questi avrebbe unicamente asserito di avervi svolto brevi soggiorni in un albergo o presso conoscenti allorquando il fratello D._______ era ancora in vita e di stanza a Tripoli. Nulla proverebbe del resto che tali persone siano ancora ivi residenti e disponibili ad accogliere oggi, in una situazione già di per sé precaria dal punto di vista della sicurezza, il ricorrente ed il fratello. Andrebbe altresì tenuto conto del fatto che il concetto di famiglia "africano" sarebbe ben diverso da quello europeo, di modo che sarebbe consono riferirsi ad un'anziana amica con l'appellativo di "zia" o ad un cugino lontano chiamandolo fratello. La tesi circa la possibile presenza della famiglia nucleare a Tripoli apparrebbe poi insensata, dal momento che se fosse davvero stato il caso il ricorrente non avrebbe certo sottaciuto tale circostanza, essendo a quel tempo anche la capitale zona di guerra. In tal senso, un suo rientro in tale luogo sarebbe improponibile. 10.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Va inoltre rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.5 10.5.1 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale ha constatato come in Libia attualmente non vi sia alcuna autorità statale che eserciti la propria sovranità e possa garantire la sicurezza dell'integralità del territorio. A causa del perdurare della guerra civile, l'apparatto securitario si trova in una situazione di forte frammentazione. Centinaia di milizie di estrazione eterogenea si contentendono il territorio sulla base di alleanze spesso mutevoli senza che lo stato libico, rispettivamente, le istituzioni riconosciute dalla comunità internazionale, siano nella posizione di controllarle efficacemente (cfr. anche infra consid. 6.2). Le forze di polizia e l'apparato giudiziario sono praticamente inesistenti ed insufficientemente equipaggiate. In diverse parti del paese, si annoverano azioni militari ad opera delle fazioni più disparate, di modo che la situazione sotto il profilo della sicurezza si possa definire imprevedibile e poco chiara. In siffatto contesto, spesso e volentieri sono gli stessi civili a fare le spese delle risultanze nefaste del conflitto, per il quale non si intravede al momento una volontà politica che possa contribuire a porre un freno alle ostilità. Sotto l'aspetto dei diritti umani, la situazione è desolata e di difficile classificazione. A causa di ciò, il Tribunale è giunto alla conclusione che nella maggior parte del territorio libico viga attualmente una situazione di violenza generalizzata, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento verso ampie zone del paese sia da considerarsi inesigibile. Nella mededisa occasione è inoltre stato rilevato come la stessa città di Benghazi non sia stata risparmiata da importanti problematiche securitarie (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2). 10.5.2 Chiamato in seguito ad esprimersi in concreto circa l'esigibilità dell'esecuzione di un allontanamento verso la - ormai solo de jure - capitale Tripoli, il Tribunale ha riconosciuto che, a causa della precaria, e volatite situazione securitaria, del risachio di recrudescenze violente e di problemi di approvvigionamento, anche l'allontanamento verso Tripoli debba essere considerato di principio inesigibile. In considerazione di ciò, l'esigibilità può essere ammessa solo eccezzionalmente in presenza di particolari circostanze favorevoli. Nel caso in questione, il Tribunale ha preso in considerazione la provenienza del richiedente da tale luogo, la giovane età, il buono stato di salute, la possibilità di sostentarsi e la presenza di un'estesa rete famigliare con disponibilità finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.3) 10.6 In specie, l'autorità di prime cure si è invece sostanzialmente avvalsa di una violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente per concludere quanto all'impossibilità di esaminare con cognizione di causa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 10.7 Ora, seppur tale modus operandi sia di principio concepibile (cfr. infra consid. 10.3), esso non risulta giustificato dalle circostanze del caso in disamina. Nonostante le allegazioni dell'insorgente a proposito delle sue origini si siano rivelate in parte inconsistenti, non si può infatti ritenere che in specie il richiedente asilo, violando il proprio obbligo di collaborare, abbia reso de facto impossibile l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 8.3). Pur essendo innegabile ch'egli abbia un primo momento asserito di essere cittadino sudanese, per poi fornire ulteriori asserzioni discordanti in merito alle origini della sua famiglia (cfr. supra consid. 6.2; atto A6, atto A23, pag. 4), è altresì pacifico che la documentazione successivamente prodotta in sede di prima istanza abbia posto l'autorità di prime cure nella posizione di poter determinare con una certa attendibilità il suo luogo di provenienza e la sua cittadinanza. Ora, nonostante ciò, la SEM non ha in alcun modo tenuto conto dei mezzi di prova addotti, accontentandosi invece di elencare le incongruenze rilevate nel suo narrato. Non di meno, la stessa SEM, di li a poco, ha attribuito un certo valore probatorio proprio a tali documenti (senza metterne in discussione la fedefacenza) giungendo sino a considerare che gli stessi attesterebbero "comprovate capacità documentate da titoli di studio". Oltremodo, è altresì opportuno denotare come le incongruenze elencate nella decisione impugnata (ad eccezione dell'iniziale allegazione circa la sua cittadinanza sudanese, ch'egli ha amesso essere un artifizio), che del resto coincidono con quelle riscontrate nella procedura riguardante il fratello, possano in parte spiegarsi sulla base dell'estrazione etnico-tribale del richiedente asilo. I Tebu, chiamati anche Toubou, Tubu o Tibbu, sono infatti una popolazione sahariana di colore presente non solo in Libiia ma anche in Chad, Sudan e Niger (cfr. Le Petit Robert des nomes propres, Paris 2011, pag. 2268). Inoltre, il contesto libico è storicamente marcato dalle identità tribali piuttosto che dall'accezzione di cittadinanza nei termini occidentali. Pertanto, v'è da chiedersi se il solo fatto che il ricorrente abbia dichiarando alternativamente che la sua famiglia sarebbe orginiaria del Sudan o del Chad (esternando anche dubbi in proposito), sia effettivamente costitutivo di un violazione dell'obbligo di collaborare (sulla delimitazione cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 292 e segg.) o la conseguenza di una circostanza a lui solo parzialmente chiara. 10.8 Sia quel che sia, quanto appare in specie disorientante, è l'eccessiva relativizzazione del principio inquisitorio, che, più che giustificata dalle circostanze del caso, sembra asservita alla facoltà di non passare in rivista in modo dettagliato la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Ora, il Tribunale può ben comprendere che l'attitudine tutt'altro che esemplare mostrata dal richiedente asilo in corso di procedura possa aver condotto l'autorità a ritenere impossibile l'analisi oculata dei fattori di rischio in presenza. Tuttavia, come già detto, non sembra che l'autorità intimata abbia tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti. Ci si poteva infatti ragionevolmente attendere che la SEM vagliasse in modo accurato i numerosi mezzi di prova prodotti in modo da tentare quantomeno di determinare il luogo di provenienza dell'insorgente e che si ponesse a sua volta questioni sulle delle ragioni della contraddittorietà delle due allegazioni in merito alla provenienza famigliare. 10.9 In questo stesso senso, il riferimento alla possibile presenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli risulta a sua volta problematico. Come già detto, anche per le persone provenienti da tale città, le condizioni per ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontantamento risultano estremamente restrittive e presuppongono il rispetto di numerosi fattori favorevoli (cfr. infra consid. 8.5). Viene dunque da sè che qualora si voglia prendere in considerazione tale luogo quale alternativa di domicilio (cosa teoricamente legittima seppur al momento non ancora valutata Tribunale nel contesto libico; cfr. sulla questione DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 a propposito della situazione in Afghanistan), si necessiterebbe un esame ancor più approfondito delle circostanze in presenza. Non sembrano invece bastevoli le constatazioni - effettuate principalmente sulla base della contraddittorietà di parte delle asserzioni dell'insorgente e del fratello - quanto alla possibile presenza di parentela ed allo svolgimento di brevi soggiorni in loco, essendo i succitati fattori favorevoli da apprezzarsi cumulativamente.

11. Su tali presuopposti, sul punto di questione dell'esescuzione dell'allontanamento si giustifica in specie l'annullamento della decisione impuganta e la ritrasmissione degli atti alla SEM. uestaQuest'ultima avrà premura di esaminare nel dettaglio i mezzi di prova prodotti dal richiedente in modo da tentare di determinare la sua origine, e meglio, se questi provenga effettivamente da Benghazi come sembrano indicarlo in modo coerente i documenti in questione. Prima di emanare una nuova decisione l'autorità prenderà inoltre in debita considerazione, così come esposto nei consideranti che precedono, le possibili ragioni della contradditorietà delle asserzioni dell'interessato in merito alla provenienza della sua famiglia. Qualora, l'autorità dovesse quantomento giungere alla conclusione che i mezzi di prova prodotti, combinati con le dichiarazioni del ricorrente e del fratello, non permettano ad ogni modo di accertare se egli risulti o meno esposto a pericolo nel paese di provenienza (ad esempio in quanto oggetto di falsificazione), essa avrà premura di specificarlo nel dettaglio nella nuova decisione, in modo da fornire al richedente i necessari elementi per constestare tale valutazione in sede ricorsuale. Alla luce della più recente giurisprudenza coordinata del Tribunale, la SEM farà ad ogni modo prova di estrema prudenza nella sua valutazione, in particolare circa l'esistenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli. Da ultimo, laddove vi fossero elementi per ritenere in specie la presenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 LStr, vi sarà luogo di fondare la decisione di diniego su tale base legale.

12. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzio-ne dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono tra-smessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento, se necessario dopo il completamento dell'istruttoria. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA). 13.2 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta in applicazione dell'art. 110a LAsi. Ora, per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). 13.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 7 marzo 2017 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto e la decisione del 7 marzo 2017 è da reputarsi cresciuta in giudicato.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 350.- a titolo di spese di patrocinio.

5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.- a titolo di indennità ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Data di spedizione: Lorenzo Rapelli