Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che, il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
D-1940/2024 Pagina 4 che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, il ricorrente, cittadino turco di etnia curda proveniente da C._______, ha sostanzialmente addotto di aver subìto pressioni psicologiche e fisiche sin dall’infanzia a causa della sua etnia e del ruolo di oppositori che avrebbe avuto la sua famiglia: nello specifico, in età scolastica sarebbe stato convocato dal preside e percosso dallo stesso per non aver cantato l’inno nazionale; che, nel 2016 durante un soggiorno a D._______, egli sarebbe stato picchiato al mercato da diverse persone una volta scoperta la sua origine etnica e le autorità non avrebbero fatto nulla per perseguire i colpevoli (cfr. atto SEM n. 16, D46); che, durante gli studi presso l’Università di E._______ – tra il (…) ed il (…) – sarebbe stato discriminato da parte di più professori e minacciato da membri del movimento estremista dei “Lupi Grigi” (in turco Ülkü Ocaklari), sempre a causa della sua etnia e origine familiare; che, per lo stesso motivo sarebbe stato sfavorito durante un impiego presso un datore di lavoro di F._______ (cfr. idem, D59-60); che, l’ultimo datore di lavoro a C._______ lo avrebbe parimenti discriminato tanto da richiederne infine le dimissioni ad inizio (…) 2023; che durante i viaggi svolti per lavoro, sarebbe stato fermato a più riprese dagli agenti di polizia presenti ai vari posti di blocco e questi – chieste le generalità – lo avrebbero sovente fatto scendere ed interrogato, perquisendo infine anche la sua automobile; che, avrebbe infine compreso di non poter aver un futuro in Turchia ed avrebbe deciso di espatriare il (…)
D-1940/2024 Pagina 5 2023; che, in seguito all’espatrio, nella casa della zia materna sarebbero avvenute più di venti irruzioni e richieste di informazioni; che a sostegno della propria domanda, l’interessato ha versato agli atti, l’originale della propria licenza di condurre, una fotocopia di un estratto del registro di stato civile, una fotografia della tessera di membro dell’HDP della zia paterna (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), una fotografia della tessera di diploma dell’accademia Apollo di sua cugina (mdp n. 2) e la fotografia della sua lettera di licenziamento (mdp n. 3), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto innanzitutto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacessero in modo evidente i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, rinunciando pertanto a procedere ad una valutazione della loro verosimiglianza; che, nello specifico, le vicissitudini da lui esposte si sarebbero sempre risolte senza conseguenze maggiori e l’interessato avrebbe sempre continuato la sua esistenza in Turchia senza esserne oggettivamente condizionato; che l’evento del pestaggio subìto a D._______ sarebbe stato meno grave rispetto a quanto da lui riferito, in quanto le conseguenze fisiche non avrebbero avuto intensità tale da essere lesive della sua integrità corporale; che le difficoltà vissute durante il periodo di studi universitari non gli avrebbero impedito di laurearsi, così come i problemi lavorativi successivi non gli avrebbero precluso altre opportunità lavorative; che, i suoi numerosi spostamenti all’interno del Paese, la sua progettualità rivolta agli studi, al suo lavoro ed al suo espatrio, dimostrerebbero che egli sarebbe stato in grado di condurre un’esistenza degna nonostante il contesto di pressione e discriminazione asserito; che i problemi descritti con la polizia non avrebbero avuto ripercussioni tali da impedirgli di avere un’esistenza dignitosa; che, in sunto, i pregiudizi da lui subiti e l’asserita situazione di pressione fisica e psicologica non raggiungerebbero l’intensità prevista dalla LAsi e non sarebbero quindi pertinenti in materia d’asilo; che nemmeno la sua identità politica o quella della sua famiglia nucleare (genitori, fratelli e sorelle) sarebbe rilevante, in quanto nessuno sarebbe attivo politicamente; che, per quanto concerne la zia paterna, dalla quale deriverebbe una possibile persecuzione riflessa, questa non avrebbe avuto di recente problemi di sorta e vivrebbe normalmente la propria vita da casalinga; che, pertanto, in presenza di una situazione famigliare indisturbata e non essendovi precedenti con le autorità, i timori futuri invocati non potrebbero essere ritenuti fondati; che, nulla muterebbero i mezzi di prova forniti; che, infine, non vi sarebbero ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso la
D-1940/2024 Pagina 6 Turchia, in quanto tale misura sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, nel proprio gravame, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore negando che l’episodio avvenuto al mercato di D._______ non abbia avuto conseguenze gravi, essendosi confrontato – da minorenne – alle vessazioni in ragione della sua etnia, così come all’indifferenza della polizia in questi contesti; che, anche quanto avvenuto in università sarebbe grave visto che gli autori dei soprusi sarebbero stati dei professori – preposti all’insegnamento dei giovani – ed un gruppo di nazionalisti e razzisti come i “Lupi Grigi”; che, inoltre, i diversi controlli ai posti di blocco sarebbero avvenuti in più regioni del Paese e per ben 8 mesi, essendo gli stessi quindi indicativi di vere e proprie molestie nei confronti del ricorrente da parte della polizia; che, egli sarebbe stato poi costretto a dimettersi dall’ultimo impiego per via della propria etnia curda; che, considerati gli eventi occorsi in minore età, non è dunque possibile che egli possa credere nelle autorità turche da adulto; che, pertanto, il suo timore di subire – in caso di ritorno in Turchia – non solo ulteriori discriminazioni ma anche aggressioni sarebbe assolutamente giustificato; che, l’attività politica dei familiari – la zia a capo del HDP a C._______ e la cugina combattente – potrebbe senz’altro configurare una persecuzione riflessa nei suoi confronti; che, infine l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile, che, con scritto del 23 maggio 2024 egli allega una conferma da parte dell’HDP sulle attività da lui svolte tra il 2020 ed il 2023, così come una lettera del Ministero della Difesa turco che attesterebbe il rinvio dell’obbligo di prestare servizio militare fino all’(…) 2024, subordinato al rispetto di determinate condizioni; che, l’interessato ritiene pertanto di doversi aspettare conseguenze negative in caso di rientro in Turchia qualora non dovesse prestare servizio militare, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso e nel successivo scritto del 23 maggio 2024, non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, che, le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, l’appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1); che le discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della
D-1940/2024 Pagina 7 sua etnia – segnatamente le percosse subite a scuola e nel mercato di D._______, le vicissitudini universitarie e lavorative, così come i controlli ai posti di blocco (cfr. atto SEM n. 16, D41) – non sono rilevanti per l’asilo poiché posti lontani nel tempo e/o difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, egli non è inoltre attivo politicamente – nonostante quanto affermato con scritto del 23 maggio 2025 ed allegati – avendo dichiarato di aver unicamente preso parte a qualche Newroz e non facendo parte di alcun partito (cfr. atto SEM n. 16, D19 e D22); che, come rettamente rilevato dalla SEM, nulla di quanto narrato gli ha impedito di terminare gli studi, trovare vari lavori in diverse regioni del Paese o – più in generale – di vivere un’esistenza dignitosa in Turchia; che, ciò posto, l’insieme delle allegazioni dell’interessato non consente di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia, che, è da escludere inoltre il sussistere di una possibile persecuzione riflessa a causa dell’attività politica dei famigliari (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3); che, nel concreto, il padre dell’interessato è membro dell’HDP – che si rammenta essere un partito legale in Turchia – mentre la madre non sostiene attivamente alcun partito politico (cfr. atto SEM n. 16, D27); che, né la cugina né la zia paterna sembrano essere figure di tale rilievo, né risultano invise alle autorità (cfr. atto SEM n. 20, pag. 2), da poter far ritenere che l’interessato rischi di divenire, a causa loro, vittima di una persecuzione riflessa; peraltro, quest’ultima conduce una vita ordinaria da casalinga in Turchia (cfr. atto SEM n. 16, D31); che, di conseguenza, il Tribunale non ritiene che vi sia un fondato timore da parte del ricorrente nel poter essere esposto a seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi o che lo stesso ne debba temere di nuovi in un futuro prossimo e con un’elevata probabilità, che, infine, anche quanto addotto dall’interessato in merito ad un eventuale obbligo di prestare servizio militare al rientro in Turchia – evenienza tutt’altro che certa nel suo caso – non risulta essere rilevante ai sensi della LAsi, trattandosi di un impegno legittimamente previsto in uno Stato di diritto, come confermato a più riprese da questo Tribunale (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4986/2025 del 2 settembre 2025, consid. 7.1 ed E- 2903/2024 del 21 agosto 2024, consid. 6.6); che, inoltre, anche qualora egli si rifiutasse di prestare servizio militare o fosse qualificato come disertore, ciò non costituirebbe, ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, motivo sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato,
D-1940/2024 Pagina 8 che, in esito, i motivi addotti dall’interessato non risultano pertanto determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 D- 2495/2025 Pagina 9 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e (…) tra fratelli e sorelle) e dispone di una buona istruzione, nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 7-8; cfr. atto SEM n. 16); che, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale; che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti il ricorrente – usando della necessaria diligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
D-1940/2024 Pagina 9 che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA), che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata in punto all’esecuzione dell’allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, versato il 13 maggio 2024,
che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 LAsi o che lo stesso ne debba temere di nuovi in un futuro prossimo e con un’elevata probabilità, che, infine, anche quanto addotto dall’interessato in merito ad un eventuale obbligo di prestare servizio militare al rientro in Turchia – evenienza tutt’altro che certa nel suo caso – non risulta essere rilevante ai sensi della LAsi, trattandosi di un impegno legittimamente previsto in uno Stato di diritto, come confermato a più riprese da questo Tribunale (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4986/2025 del 2 settembre 2025, consid. 7.1 ed E- 2903/2024 del 21 agosto 2024, consid. 6.6); che, inoltre, anche qualora egli si rifiutasse di prestare servizio militare o fosse qualificato come disertore, ciò non costituirebbe, ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, motivo sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato,
D-1940/2024 Pagina 8 che, in esito, i motivi addotti dall’interessato non risultano pertanto determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 D- 2495/2025 Pagina 9 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e (…) tra fratelli e sorelle) e dispone di una buona istruzione, nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 7-8; cfr. atto SEM n. 16); che, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale; che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti il ricorrente – usando della necessaria diligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
D-1940/2024 Pagina 9 che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA), che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata in punto all’esecuzione dell’allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, versato il 13 maggio 2024,
che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1940/2024 Pagina 10
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo spese versato il 13 maggio 2024.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1940/2024 Sentenza del 9 dicembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 18 marzo 2024. Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il (...) 2023, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31) dell'8 marzo 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (...)-16/11), il parere del rappresentante legale del 15 marzo 2024 sulla bozza di decisione negativa della SEM (cfr. atto SEM n. 20), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura, la decisione del 18 marzo 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 27 marzo 2024, con cui l'insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata, chiede il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo esame; sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del 2 maggio 2024, con la quale il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitandolo a versare, entro il 13 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 4), lo scritto del 23 maggio 2024, con cui il ricorrente ha fornito due ulteriori mezzi di prova, ovvero una conferma del partito filocurdo "Partito Democratico dei Popoli" (in turco Halklarin Demokratik Partisi o HDP) e una lettera del Ministero della Difesa (cfr. atto TAF n. 5), e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che, il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, il ricorrente, cittadino turco di etnia curda proveniente da C._______, ha sostanzialmente addotto di aver subìto pressioni psicologiche e fisiche sin dall'infanzia a causa della sua etnia e del ruolo di oppositori che avrebbe avuto la sua famiglia: nello specifico, in età scolastica sarebbe stato convocato dal preside e percosso dallo stesso per non aver cantato l'inno nazionale; che, nel 2016 durante un soggiorno a D._______, egli sarebbe stato picchiato al mercato da diverse persone una volta scoperta la sua origine etnica e le autorità non avrebbero fatto nulla per perseguire i colpevoli (cfr. atto SEM n. 16, D46); che, durante gli studi presso l'Università di E._______ - tra il (...) ed il (...) - sarebbe stato discriminato da parte di più professori e minacciato da membri del movimento estremista dei "Lupi Grigi" (in turco Ülkü Ocaklari), sempre a causa della sua etnia e origine familiare; che, per lo stesso motivo sarebbe stato sfavorito durante un impiego presso un datore di lavoro di F._______ (cfr. idem, D59-60); che, l'ultimo datore di lavoro a C._______ lo avrebbe parimenti discriminato tanto da richiederne infine le dimissioni ad inizio (...) 2023; che durante i viaggi svolti per lavoro, sarebbe stato fermato a più riprese dagli agenti di polizia presenti ai vari posti di blocco e questi - chieste le generalità - lo avrebbero sovente fatto scendere ed interrogato, perquisendo infine anche la sua automobile; che, avrebbe infine compreso di non poter aver un futuro in Turchia ed avrebbe deciso di espatriare il (...) 2023; che, in seguito all'espatrio, nella casa della zia materna sarebbero avvenute più di venti irruzioni e richieste di informazioni; che a sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti, l'originale della propria licenza di condurre, una fotocopia di un estratto del registro di stato civile, una fotografia della tessera di membro dell'HDP della zia paterna (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), una fotografia della tessera di diploma dell'accademia Apollo di sua cugina (mdp n. 2) e la fotografia della sua lettera di licenziamento (mdp n. 3), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto innanzitutto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacessero in modo evidente i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, rinunciando pertanto a procedere ad una valutazione della loro verosimiglianza; che, nello specifico, le vicissitudini da lui esposte si sarebbero sempre risolte senza conseguenze maggiori e l'interessato avrebbe sempre continuato la sua esistenza in Turchia senza esserne oggettivamente condizionato; che l'evento del pestaggio subìto a D._______ sarebbe stato meno grave rispetto a quanto da lui riferito, in quanto le conseguenze fisiche non avrebbero avuto intensità tale da essere lesive della sua integrità corporale; che le difficoltà vissute durante il periodo di studi universitari non gli avrebbero impedito di laurearsi, così come i problemi lavorativi successivi non gli avrebbero precluso altre opportunità lavorative; che, i suoi numerosi spostamenti all'interno del Paese, la sua progettualità rivolta agli studi, al suo lavoro ed al suo espatrio, dimostrerebbero che egli sarebbe stato in grado di condurre un'esistenza degna nonostante il contesto di pressione e discriminazione asserito; che i problemi descritti con la polizia non avrebbero avuto ripercussioni tali da impedirgli di avere un'esistenza dignitosa; che, in sunto, i pregiudizi da lui subiti e l'asserita situazione di pressione fisica e psicologica non raggiungerebbero l'intensità prevista dalla LAsi e non sarebbero quindi pertinenti in materia d'asilo; che nemmeno la sua identità politica o quella della sua famiglia nucleare (genitori, fratelli e sorelle) sarebbe rilevante, in quanto nessuno sarebbe attivo politicamente; che, per quanto concerne la zia paterna, dalla quale deriverebbe una possibile persecuzione riflessa, questa non avrebbe avuto di recente problemi di sorta e vivrebbe normalmente la propria vita da casalinga; che, pertanto, in presenza di una situazione famigliare indisturbata e non essendovi precedenti con le autorità, i timori futuri invocati non potrebbero essere ritenuti fondati; che, nulla muterebbero i mezzi di prova forniti; che, infine, non vi sarebbero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, in quanto tale misura sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, nel proprio gravame, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore negando che l'episodio avvenuto al mercato di D._______ non abbia avuto conseguenze gravi, essendosi confrontato - da minorenne - alle vessazioni in ragione della sua etnia, così come all'indifferenza della polizia in questi contesti; che, anche quanto avvenuto in università sarebbe grave visto che gli autori dei soprusi sarebbero stati dei professori - preposti all'insegnamento dei giovani - ed un gruppo di nazionalisti e razzisti come i "Lupi Grigi"; che, inoltre, i diversi controlli ai posti di blocco sarebbero avvenuti in più regioni del Paese e per ben 8 mesi, essendo gli stessi quindi indicativi di vere e proprie molestie nei confronti del ricorrente da parte della polizia; che, egli sarebbe stato poi costretto a dimettersi dall'ultimo impiego per via della propria etnia curda; che, considerati gli eventi occorsi in minore età, non è dunque possibile che egli possa credere nelle autorità turche da adulto; che, pertanto, il suo timore di subire - in caso di ritorno in Turchia - non solo ulteriori discriminazioni ma anche aggressioni sarebbe assolutamente giustificato; che, l'attività politica dei familiari - la zia a capo del HDP a C._______ e la cugina combattente - potrebbe senz'altro configurare una persecuzione riflessa nei suoi confronti; che, infine l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile, che, con scritto del 23 maggio 2024 egli allega una conferma da parte dell'HDP sulle attività da lui svolte tra il 2020 ed il 2023, così come una lettera del Ministero della Difesa turco che attesterebbe il rinvio dell'obbligo di prestare servizio militare fino all'(...) 2024, subordinato al rispetto di determinate condizioni; che, l'interessato ritiene pertanto di doversi aspettare conseguenze negative in caso di rientro in Turchia qualora non dovesse prestare servizio militare, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso e nel successivo scritto del 23 maggio 2024, non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, l'appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1); che le discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia - segnatamente le percosse subite a scuola e nel mercato di D._______, le vicissitudini universitarie e lavorative, così come i controlli ai posti di blocco (cfr. atto SEM n. 16, D41) - non sono rilevanti per l'asilo poiché posti lontani nel tempo e/o difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, egli non è inoltre attivo politicamente - nonostante quanto affermato con scritto del 23 maggio 2025 ed allegati - avendo dichiarato di aver unicamente preso parte a qualche Newroz e non facendo parte di alcun partito (cfr. atto SEM n. 16, D19 e D22); che, come rettamente rilevato dalla SEM, nulla di quanto narrato gli ha impedito di terminare gli studi, trovare vari lavori in diverse regioni del Paese o - più in generale - di vivere un'esistenza dignitosa in Turchia; che, ciò posto, l'insieme delle allegazioni dell'interessato non consente di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia, che, è da escludere inoltre il sussistere di una possibile persecuzione riflessa a causa dell'attività politica dei famigliari (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3); che, nel concreto, il padre dell'interessato è membro dell'HDP - che si rammenta essere un partito legale in Turchia - mentre la madre non sostiene attivamente alcun partito politico (cfr. atto SEM n. 16, D27); che, né la cugina né la zia paterna sembrano essere figure di tale rilievo, né risultano invise alle autorità (cfr. atto SEM n. 20, pag. 2), da poter far ritenere che l'interessato rischi di divenire, a causa loro, vittima di una persecuzione riflessa; peraltro, quest'ultima conduce una vita ordinaria da casalinga in Turchia (cfr. atto SEM n. 16, D31); che, di conseguenza, il Tribunale non ritiene che vi sia un fondato timore da parte del ricorrente nel poter essere esposto a seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi o che lo stesso ne debba temere di nuovi in un futuro prossimo e con un'elevata probabilità, che, infine, anche quanto addotto dall'interessato in merito ad un eventuale obbligo di prestare servizio militare al rientro in Turchia - evenienza tutt'altro che certa nel suo caso - non risulta essere rilevante ai sensi della LAsi, trattandosi di un impegno legittimamente previsto in uno Stato di diritto, come confermato a più riprese da questo Tribunale (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4986/2025 del 2 settembre 2025, consid. 7.1 ed E-2903/2024 del 21 agosto 2024, consid. 6.6); che, inoltre, anche qualora egli si rifiutasse di prestare servizio militare o fosse qualificato come disertore, ciò non costituirebbe, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, motivo sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato, che, in esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano pertanto determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 D-2495/2025 Pagina 9 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell'esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e (...) tra fratelli e sorelle) e dispone di una buona istruzione, nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 7-8; cfr. atto SEM n. 16); che, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale; che, da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti il ricorrente - usando della necessaria diligenza - procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA), che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 13 maggio 2024, che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese versato il 13 maggio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: