Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il (…) 2025. In data 25 febbraio 2025, l’B._______ ha emesso una decisione negativa sulla richiesta di ripresa dell’interessato presentata dalla Svizzera ai sensi della procedura Dublino. Egli avrebbe infatti depositato in precedenza (8 […] 2023) una domanda d’asilo nel menzionato Paese, sottraendosi in seguito al procedimento di fronte alle autorità (…). Il 10 marzo 2025 si è dunque conclusa la procedura Dublino e l’interessato è stato assegnato alla procedura d’asilo nazionale. Il 25 marzo seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con l’interessato un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31).
A.b Il richiedente – cittadino turco di etnia curda – ha riferito di aver lasciato la Turchia il (…) 2025 a causa di due eventi occorsi negli anni antecedenti. Nello specifico, egli avrebbe aperto nel 2019 un negozio di vendita di (…); nel 2022, mentre eseguiva una consegna con un collega, l’interessato sarebbe stato sequestrato da una cliente (C._______) e liberato poco dopo grazie all’intervento della polizia. A seguito di ciò, i due avrebbero sporto denuncia nei confronti della stessa, ritirandola poi a causa delle minacce e
– nel caso del collega – percosse subite per mano di persone ignote legate alla donna. Ciononostante, C._______ sarebbe stata condannata ad una pena di quattro anni e due mesi di carcerazione per il reato di “privazione della libertà della persona usando forza, minaccia o inganno”. Dal gennaio 2023, invece, il ricorrente avrebbe iniziato a ricevere visite vessatorie presso il proprio negozio da parte di un agente di polizia. Quest’ultimo – durante la prima ispezione – avrebbe cercato di rimuovere dal muro una fotografia (…) del richiedente, raffigurato in tenuta militare e con una bandiera curda sullo sfondo. A seguito di questo tentativo i due avrebbero avuto una colluttazione nella quale l’interessato avrebbe avuto la peggio. Nei mesi successivi, l’agente sarebbe tornato molteplici volte a maltrattarlo. Il (…) 2023, dopo l’ennesimo episodio, il giovane si sarebbe recato da un medico al fine di ottenere un certificato che accertasse le lesioni subite e sporgere denuncia. Nonostante le prove, né la Polizia né la Procura generale avrebbero aperto alcun procedimento contro l’agente. Di conseguenza, estenuato dalla situazione, nell’(…) del 2023 l’interessato avrebbe deciso di cedere la propria attività ad uno zio e sarebbe espatriato verso l’B._______. Rientrato in Patria quattro giorni dopo, egli vi avrebbe vissuto sino alla partenza verso la Svizzera, quest’ultima dovuta principalmente al suo stato di fragilità psicologica. Per quanto concerne
D-2495/2025 Pagina 3 l’appartenenza politica, egli dichiara di essere membro dal 2020/2021 del partito filocurdo “Partito Democratico dei Popoli” (in turco Halkların Demokratik Partisi o HDP) prima e – dopo la chiusura di questo – del “Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli” (in turco Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi o DEM) in seguito.
A.c A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti – oltre all’originale della carta d’identità – le fotografie della sentenza di condanna di C._______ e di tre ricevute di notifiche di atti giudiziari, un estratto dal registro dei partiti che indicherebbe la sua appartenenza a DEM, varie fotografie ed un rapporto medico sulle percosse subite (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-5).
A.d Con scritto del 28 marzo 2025, il rappresentante legale si è infine espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM.
B. Con decisione del 31 marzo 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di D._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. Con ricorso del 9 aprile 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede l’ammissione provvisoria data l’inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Sul piano procedurale, il ricorrente chiede gli sia concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.
D. Con decisione di ripartizione cantonale del 2 luglio 2025, l’insorgente è stato infine attribuito al Cantone di D._______.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, in quanto generiche ed incompatibili con il senso ordinario della vita, le dichiarazioni dell’interessato sulle pressioni ed angherie da lui subite per mano dell’agente di polizia. I numerosi episodi di violenza sarebbero stati esplicati in due sole brevi e sommarie frasi nell’ambito del racconto spontaneo, privandoli così di importanza. Inoltre, egli si sarebbe ripetutamente posato sulla vicenda della fotografia (…), sebbene le visite dell’agente – del quale non rammenterebbe nemmeno il nome – sarebbero state molteplici. Esse sarebbero difatti avvenute con cadenza bi- /trisettimanale tra il (…) e la fine di (…) del 2023. Il certificato medico versato agli atti non sarebbe stato stilato su iniziativa del ricorrente – onde procedere con una segnalazione – ma della Procura generale di E._______ nell’ambito di un’inchiesta per rissa. Non sarebbe altresì credibile il fatto che egli non sia uscito di casa nel periodo intercorso tra il rientro dall’B._______ e la partenza verso la Svizzera. L’interessato avrebbe infatti dichiarato di aver alloggiato sopra al negozio del padre, luogo tutt’altro che sicuro ed in cui sarebbe potuto essere facilmente rintracciabile. Sicché, tramite tale scelta egli avrebbe dimostrato di non sentirsi realmente in pericolo. Per quanto concerne la pertinenza delle allegazioni ex art. 3 LAsi, la SEM non ravvisa elementi che ne possano confermare la sussistenza. Difatti, né quanto avvenuto con C._______ – trattandosi di vicissitudini di natura privata e penale alle quali lo Stato turco
D-2495/2025 Pagina 5 ha risposto prontamente – né le asserite persecuzioni sulla base dell’etnia curda del ricorrente sono sufficienti ad adempiere le condizioni poste dalla LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente ha contestato la decisione avversata in quanto a suo dire caratterizzata da errori di valutazione, da omissioni di elementi essenziali e da un’insufficiente considerazione delle circostanze personali dello stesso. Il narrato generico sui maltrattamenti subiti sarebbe dovuto ad una difficoltà dell’interessato nel rivivere quei momenti dolorosi che hanno avuto conseguenze fisiche e psicologiche permanenti. Le indicazioni imprecise su numero e tempistiche degli eventi vessatori sarebbe dovuta ad una percezione del tempo distorta dal vissuto traumatico. La scelta di rifugiarsi sopra al negozio del padre sarebbe stata logica, in quanto si tratterebbe dell’unico posto sicuro a lui noto. Invece, la partenza verso la Svizzera – su consiglio del fratello – sarebbe stata determinata dalla difficile situazione psicologica in cui versava. Di conseguenza, le condizioni di verosimiglianza, considerato il racconto nella sua interezza, sarebbero state soddisfatte. Quanto alla vicenda relativa a C._______, questa avrebbe avuto ripercussioni in un contesto non solo privato o commerciale ma ben più ampio ed intimidatorio. Per paura del ripetersi di minacce e percosse, egli si sarebbe trovato costretto a ritirare la denuncia, considerato che la protezione giudiziaria in Turchia si sarebbe rivelata inefficace ed inaccessibile in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda le violenze fisiche perpetrate dall’agente di polizia, tali avvenimenti avrebbero indubbiamente avuto luogo: d’altronde, sarebbe noto che in Turchia qualsiasi piccolo gesto legato all’identità curda possa essere considerato alla stregua di una provocazione politica ed avere conseguenze gravissime. In quanto curdo e politicamente esposto – essendo anche (…) – l’interessato sarebbe quindi stato un facile bersaglio. Pertanto, la sua richiesta d’asilo adempierebbe pienamente i criteri previsti dall’art. 3 LAsi, in quanto i pregiudizi, la discriminazione e la mancata protezione dello Stato turco avrebbe comportato una pressione psichica insopportabile che lo avrebbe costretto a scappare. Infine, il ricorrente ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile e/o inesigibile, considerata la sua situazione personale e quella generale nel Paese d’origine.
E. 3.3.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore
D-2495/2025 Pagina 6 d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 3.3.2 In casu, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore abbia valutato correttamente sia l’inverosimiglianza delle affermazioni dell’interessato sui motivi d’asilo ex art. 7 LAsi, che l’inadeguatezza delle allegazioni addotte per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 3.3.3 Innanzitutto, le presunte vessazioni e percosse subite dal ricorrente sono contraddistinte da un narrato contradditorio e poco plausibile. In primis, il fatto che egli non rammentasse il nome dell’agente in questione, e ciò nonostante lo stesso lo avrebbe – a suo dire – visitato almeno sei o sette volte presso il negozio nell’arco di 7 mesi (cfr. atto SEM n. […]-30/14, D82 e D88). Al di là del numero preciso di visite – asseritamente molteplici
– mal si comprende come egli abbia potuto dimenticare l’identità di una persona che lo avrebbe esposto a tali maltrattamenti e che avrebbe soprattutto cercato di denunciare, con insuccesso, alla Polizia e alla Procura generale turche (cfr. atto SEM n. 30, D89-91). Siffatta implausibile smemoratezza non fa che accrescere i dubbi in merito alla veridicità del narrato dell’interessato. Inoltre, la suddetta denuncia sarebbe dovuta poggiare su di un mezzo di prova chiave: il certificato medico rilasciato in seguito all’ultima aggressione subita. Eppure, esso descrive delle lesioni provocate non solo da percosse ma anche da un’arma da taglio (cfr. mdp SEM n. 5). Inoltre, menziona una rissa quale evento scatenante delle lesioni. Ordunque, anche qualora con l’agente fosse avvenuta una colluttazione – o per estensione una “rissa” – l’interessato non ha
D-2495/2025 Pagina 7 menzionato alcuna lesione causata da armi da taglio. Tantomeno si comprende come un’agente di polizia – che non dovrebbe avere in dotazione armi bianche – avrebbe potuto provocare tali ferite. Persiste quindi il dubbio concreto che il certificato versato agli atti non sia riferito all’evento menzionato dall’interessato, bensì ad altre vicissitudini dello stesso. Tesi per di più rafforzata dal riferimento ad un’inchiesta/rapporto della Procura Generale di E._______ – rettamente rilevato dall’autorità inferiore – al quale il certificato sembrerebbe piuttosto fare da complemento.
E. 3.3.4 Ulteriore elemento discordante è quello rappresentato dalle allegazioni relative al procedimento penale nei confronti di C._______, rea del sequestro del ricorrente e del di lui collega. Le dichiarazioni rilasciate dall’interessato a proposito non possono essere ritenute credibili nel loro complesso. La denuncia, asseritamente ritirata, è sfociata comunque in una sentenza di colpevolezza, per un periodo di reclusione rilevante, senza che l’interessato sembrasse esserne consapevole (cfr. atto SEM n. 30, D71-74). Eppure è stato quest’ultimo ad allegare la sentenza come mezzo di prova (cfr. mdp SEM n. 1). Sorgono quindi leciti dubbi anche in merito all’effettivo ritiro della denuncia e sulla veridicità delle minacce e percosse alla base di tale rinuncia. In aggiunta, contrariamente alle tesi ricorsuali, lo Stato turco ha ampiamente dimostrato la propria efficacia nel disbrigo del surriferito caso. Invero C._______ è stata perseguita e condannata per quanto commesso, a comprova che le autorità turche hanno fornito alle vittime una protezione efficace e propria di uno Stato di diritto. Le affermazioni poi secondo le quali l’insorgente avrebbe tuttora paura di essere perseguitato dai conoscenti e amici della cliente condannata (cfr. parere sul progetto di decisione, pag. 2), risultano essere del tutto inverosimili. In particolare, se si considera la distanza temporale dalle asserite minacce ed i mesi trascorsi tra la condanna e l’espatrio del ricorrente, senza avere avuto alcun problema di sorta. D’altronde, lo stesso interessato ha confermato l’assenza totale di contatti con i menzionati individui dopo il ritiro della denuncia (cfr. atto SEM n. 30, D71). Infine, il Tribunale non può che prestare adesione alle legittime perplessità dell’autorità inferiore in merito al periodo intercorso tra il ritorno in patria dall’B._______ e la successiva partenza verso la Svizzera. Già di primo acchito appare altamente improbabile che lo stesso sia rimasto celato in una stanza sopra l’attività commerciale del padre – luogo tutt’altro che sicuro dove nascondersi – per più di (…) (cfr. atti SEM n. 16 e n. 30, D105- 109). In aggiunta, nemmeno le asserite difficoltà psicologiche, motivo principale dell’espatrio, sono state corroborate da alcun mezzo di prova.
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E. 3.3.5 Infine, neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver subìto discriminazioni etniche, ma senza fornire esempi concreti che esulassero dall’evento inverosimile concernente l’agente di polizia. La sua attività politica sarebbe inoltre marginale, essendo egli solo membro di un partito legale in Turchia e non avendo alcun ruolo di importanza né rilievo all’interno dello stesso (cfr. atto SEM n. 30, D51). Ciò posto, l’insieme delle allegazioni dell’interessato non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Da ultimo, non vi è nemmeno un pericolo concreto di persecuzione riflessa rispetto alla figura del (…) (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3, ex pluris sentenza del TAF D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.5.1), in quanto non è stato portato alcun elemento che ne possa sostenere la sussistenza. Né è stata dimostrata un’effettiva parentela con la persona citata, né un’attività politica di quest’ultima, né un’avversione ai danni della stessa da parte delle autorità. Pertanto, il ricorrente non ha avvalorato in maniera sufficiente la tesi secondo la quale egli sarebbe stato o sarà vittima, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, di una persecuzione nel proprio Paese d’origine.
E. 3.3.6 In queste circostanze, le allegazioni del ricorrente non soddisfano i criteri di verosimiglianza ex art. 7 LAsi ed il timore di persecuzione espresso dallo stesso si rivela parimenti infondato sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. Di conseguenza, deve essere dato seguito alle corrette conclusioni dell’autorità inferiore.
E. 3.4 Da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
D-2495/2025 Pagina 9 (Conv. tortura, RS 0.105). Dal punto di vista dell’esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e le […] sorelle) e dispone di una buona istruzione, nonché di una valida esperienza professionale ed imprenditoriale (cfr. decisione avversata, pag. 10; cfr. atto SEM n. 30). È quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, essendo l’interessato in possesso di una valida carta d’identità turca (cfr. mdp SEM ID-001).
E. 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
E. 5 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
E. 6 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2495/2025 Pagina 10
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2495/2025 Sentenza del 19 agosto 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 31 marzo 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...) 2025. In data 25 febbraio 2025, l'B._______ ha emesso una decisione negativa sulla richiesta di ripresa dell'interessato presentata dalla Svizzera ai sensi della procedura Dublino. Egli avrebbe infatti depositato in precedenza (8 [...] 2023) una domanda d'asilo nel menzionato Paese, sottraendosi in seguito al procedimento di fronte alle autorità (...). Il 10 marzo 2025 si è dunque conclusa la procedura Dublino e l'interessato è stato assegnato alla procedura d'asilo nazionale. Il 25 marzo seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con l'interessato un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). A.b Il richiedente - cittadino turco di etnia curda - ha riferito di aver lasciato la Turchia il (...) 2025 a causa di due eventi occorsi negli anni antecedenti. Nello specifico, egli avrebbe aperto nel 2019 un negozio di vendita di (...); nel 2022, mentre eseguiva una consegna con un collega, l'interessato sarebbe stato sequestrato da una cliente (C._______) e liberato poco dopo grazie all'intervento della polizia. A seguito di ciò, i due avrebbero sporto denuncia nei confronti della stessa, ritirandola poi a causa delle minacce e - nel caso del collega - percosse subite per mano di persone ignote legate alla donna. Ciononostante, C._______ sarebbe stata condannata ad una pena di quattro anni e due mesi di carcerazione per il reato di "privazione della libertà della persona usando forza, minaccia o inganno". Dal gennaio 2023, invece, il ricorrente avrebbe iniziato a ricevere visite vessatorie presso il proprio negozio da parte di un agente di polizia. Quest'ultimo - durante la prima ispezione - avrebbe cercato di rimuovere dal muro una fotografia (...) del richiedente, raffigurato in tenuta militare e con una bandiera curda sullo sfondo. A seguito di questo tentativo i due avrebbero avuto una colluttazione nella quale l'interessato avrebbe avuto la peggio. Nei mesi successivi, l'agente sarebbe tornato molteplici volte a maltrattarlo. Il (...) 2023, dopo l'ennesimo episodio, il giovane si sarebbe recato da un medico al fine di ottenere un certificato che accertasse le lesioni subite e sporgere denuncia. Nonostante le prove, né la Polizia né la Procura generale avrebbero aperto alcun procedimento contro l'agente. Di conseguenza, estenuato dalla situazione, nell'(...) del 2023 l'interessato avrebbe deciso di cedere la propria attività ad uno zio e sarebbe espatriato verso l'B._______. Rientrato in Patria quattro giorni dopo, egli vi avrebbe vissuto sino alla partenza verso la Svizzera, quest'ultima dovuta principalmente al suo stato di fragilità psicologica. Per quanto concerne l'appartenenza politica, egli dichiara di essere membro dal 2020/2021 del partito filocurdo "Partito Democratico dei Popoli" (in turco Halklarin Demokratik Partisi o HDP) prima e - dopo la chiusura di questo - del "Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli" (in turco Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi o DEM) in seguito. A.c A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti - oltre all'originale della carta d'identità - le fotografie della sentenza di condanna di C._______ e di tre ricevute di notifiche di atti giudiziari, un estratto dal registro dei partiti che indicherebbe la sua appartenenza a DEM, varie fotografie ed un rapporto medico sulle percosse subite (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-5). A.d Con scritto del 28 marzo 2025, il rappresentante legale si è infine espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 31 marzo 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di D._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 9 aprile 2025, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede l'ammissione provvisoria data l'inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, il ricorrente chiede gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. D. Con decisione di ripartizione cantonale del 2 luglio 2025, l'insorgente è stato infine attribuito al Cantone di D._______. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, in quanto generiche ed incompatibili con il senso ordinario della vita, le dichiarazioni dell'interessato sulle pressioni ed angherie da lui subite per mano dell'agente di polizia. I numerosi episodi di violenza sarebbero stati esplicati in due sole brevi e sommarie frasi nell'ambito del racconto spontaneo, privandoli così di importanza. Inoltre, egli si sarebbe ripetutamente posato sulla vicenda della fotografia (...), sebbene le visite dell'agente - del quale non rammenterebbe nemmeno il nome - sarebbero state molteplici. Esse sarebbero difatti avvenute con cadenza bi-/trisettimanale tra il (...) e la fine di (...) del 2023. Il certificato medico versato agli atti non sarebbe stato stilato su iniziativa del ricorrente - onde procedere con una segnalazione - ma della Procura generale di E._______ nell'ambito di un'inchiesta per rissa. Non sarebbe altresì credibile il fatto che egli non sia uscito di casa nel periodo intercorso tra il rientro dall'B._______ e la partenza verso la Svizzera. L'interessato avrebbe infatti dichiarato di aver alloggiato sopra al negozio del padre, luogo tutt'altro che sicuro ed in cui sarebbe potuto essere facilmente rintracciabile. Sicché, tramite tale scelta egli avrebbe dimostrato di non sentirsi realmente in pericolo. Per quanto concerne la pertinenza delle allegazioni ex art. 3 LAsi, la SEM non ravvisa elementi che ne possano confermare la sussistenza. Difatti, né quanto avvenuto con C._______ - trattandosi di vicissitudini di natura privata e penale alle quali lo Stato turco ha risposto prontamente - né le asserite persecuzioni sulla base dell'etnia curda del ricorrente sono sufficienti ad adempiere le condizioni poste dalla LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente ha contestato la decisione avversata in quanto a suo dire caratterizzata da errori di valutazione, da omissioni di elementi essenziali e da un'insufficiente considerazione delle circostanze personali dello stesso. Il narrato generico sui maltrattamenti subiti sarebbe dovuto ad una difficoltà dell'interessato nel rivivere quei momenti dolorosi che hanno avuto conseguenze fisiche e psicologiche permanenti. Le indicazioni imprecise su numero e tempistiche degli eventi vessatori sarebbe dovuta ad una percezione del tempo distorta dal vissuto traumatico. La scelta di rifugiarsi sopra al negozio del padre sarebbe stata logica, in quanto si tratterebbe dell'unico posto sicuro a lui noto. Invece, la partenza verso la Svizzera - su consiglio del fratello - sarebbe stata determinata dalla difficile situazione psicologica in cui versava. Di conseguenza, le condizioni di verosimiglianza, considerato il racconto nella sua interezza, sarebbero state soddisfatte. Quanto alla vicenda relativa a C._______, questa avrebbe avuto ripercussioni in un contesto non solo privato o commerciale ma ben più ampio ed intimidatorio. Per paura del ripetersi di minacce e percosse, egli si sarebbe trovato costretto a ritirare la denuncia, considerato che la protezione giudiziaria in Turchia si sarebbe rivelata inefficace ed inaccessibile in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda le violenze fisiche perpetrate dall'agente di polizia, tali avvenimenti avrebbero indubbiamente avuto luogo: d'altronde, sarebbe noto che in Turchia qualsiasi piccolo gesto legato all'identità curda possa essere considerato alla stregua di una provocazione politica ed avere conseguenze gravissime. In quanto curdo e politicamente esposto - essendo anche (...) - l'interessato sarebbe quindi stato un facile bersaglio. Pertanto, la sua richiesta d'asilo adempierebbe pienamente i criteri previsti dall'art. 3 LAsi, in quanto i pregiudizi, la discriminazione e la mancata protezione dello Stato turco avrebbe comportato una pressione psichica insopportabile che lo avrebbe costretto a scappare. Infine, il ricorrente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e/o inesigibile, considerata la sua situazione personale e quella generale nel Paese d'origine. 3.3 3.3.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.3.2 In casu, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia valutato correttamente sia l'inverosimiglianza delle affermazioni dell'interessato sui motivi d'asilo ex art. 7 LAsi, che l'inadeguatezza delle allegazioni addotte per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 3.3.3 Innanzitutto, le presunte vessazioni e percosse subite dal ricorrente sono contraddistinte da un narrato contradditorio e poco plausibile. In primis, il fatto che egli non rammentasse il nome dell'agente in questione, e ciò nonostante lo stesso lo avrebbe - a suo dire - visitato almeno sei o sette volte presso il negozio nell'arco di 7 mesi (cfr. atto SEM n. [...]-30/14, D82 e D88). Al di là del numero preciso di visite - asseritamente molteplici - mal si comprende come egli abbia potuto dimenticare l'identità di una persona che lo avrebbe esposto a tali maltrattamenti e che avrebbe soprattutto cercato di denunciare, con insuccesso, alla Polizia e alla Procura generale turche (cfr. atto SEM n. 30, D89-91). Siffatta implausibile smemoratezza non fa che accrescere i dubbi in merito alla veridicità del narrato dell'interessato. Inoltre, la suddetta denuncia sarebbe dovuta poggiare su di un mezzo di prova chiave: il certificato medico rilasciato in seguito all'ultima aggressione subita. Eppure, esso descrive delle lesioni provocate non solo da percosse ma anche da un'arma da taglio (cfr. mdp SEM n. 5). Inoltre, menziona una rissa quale evento scatenante delle lesioni. Ordunque, anche qualora con l'agente fosse avvenuta una colluttazione - o per estensione una "rissa" - l'interessato non ha menzionato alcuna lesione causata da armi da taglio. Tantomeno si comprende come un'agente di polizia - che non dovrebbe avere in dotazione armi bianche - avrebbe potuto provocare tali ferite. Persiste quindi il dubbio concreto che il certificato versato agli atti non sia riferito all'evento menzionato dall'interessato, bensì ad altre vicissitudini dello stesso. Tesi per di più rafforzata dal riferimento ad un'inchiesta/rapporto della Procura Generale di E._______ - rettamente rilevato dall'autorità inferiore - al quale il certificato sembrerebbe piuttosto fare da complemento. 3.3.4 Ulteriore elemento discordante è quello rappresentato dalle allegazioni relative al procedimento penale nei confronti di C._______, rea del sequestro del ricorrente e del di lui collega. Le dichiarazioni rilasciate dall'interessato a proposito non possono essere ritenute credibili nel loro complesso. La denuncia, asseritamente ritirata, è sfociata comunque in una sentenza di colpevolezza, per un periodo di reclusione rilevante, senza che l'interessato sembrasse esserne consapevole (cfr. atto SEM n. 30, D71-74). Eppure è stato quest'ultimo ad allegare la sentenza come mezzo di prova (cfr. mdp SEM n. 1). Sorgono quindi leciti dubbi anche in merito all'effettivo ritiro della denuncia e sulla veridicità delle minacce e percosse alla base di tale rinuncia. In aggiunta, contrariamente alle tesi ricorsuali, lo Stato turco ha ampiamente dimostrato la propria efficacia nel disbrigo del surriferito caso. Invero C._______ è stata perseguita e condannata per quanto commesso, a comprova che le autorità turche hanno fornito alle vittime una protezione efficace e propria di uno Stato di diritto. Le affermazioni poi secondo le quali l'insorgente avrebbe tuttora paura di essere perseguitato dai conoscenti e amici della cliente condannata (cfr. parere sul progetto di decisione, pag. 2), risultano essere del tutto inverosimili. In particolare, se si considera la distanza temporale dalle asserite minacce ed i mesi trascorsi tra la condanna e l'espatrio del ricorrente, senza avere avuto alcun problema di sorta. D'altronde, lo stesso interessato ha confermato l'assenza totale di contatti con i menzionati individui dopo il ritiro della denuncia (cfr. atto SEM n. 30, D71). Infine, il Tribunale non può che prestare adesione alle legittime perplessità dell'autorità inferiore in merito al periodo intercorso tra il ritorno in patria dall'B._______ e la successiva partenza verso la Svizzera. Già di primo acchito appare altamente improbabile che lo stesso sia rimasto celato in una stanza sopra l'attività commerciale del padre - luogo tutt'altro che sicuro dove nascondersi - per più di (...) (cfr. atti SEM n. 16 e n. 30, D105-109). In aggiunta, nemmeno le asserite difficoltà psicologiche, motivo principale dell'espatrio, sono state corroborate da alcun mezzo di prova. 3.3.5 Infine, neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver subìto discriminazioni etniche, ma senza fornire esempi concreti che esulassero dall'evento inverosimile concernente l'agente di polizia. La sua attività politica sarebbe inoltre marginale, essendo egli solo membro di un partito legale in Turchia e non avendo alcun ruolo di importanza né rilievo all'interno dello stesso (cfr. atto SEM n. 30, D51). Ciò posto, l'insieme delle allegazioni dell'interessato non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Da ultimo, non vi è nemmeno un pericolo concreto di persecuzione riflessa rispetto alla figura del (...) (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3, ex pluris sentenza del TAF D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.5.1), in quanto non è stato portato alcun elemento che ne possa sostenere la sussistenza. Né è stata dimostrata un'effettiva parentela con la persona citata, né un'attività politica di quest'ultima, né un'avversione ai danni della stessa da parte delle autorità. Pertanto, il ricorrente non ha avvalorato in maniera sufficiente la tesi secondo la quale egli sarebbe stato o sarà vittima, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, di una persecuzione nel proprio Paese d'origine. 3.3.6 In queste circostanze, le allegazioni del ricorrente non soddisfano i criteri di verosimiglianza ex art. 7 LAsi ed il timore di persecuzione espresso dallo stesso si rivela parimenti infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, deve essere dato seguito alle corrette conclusioni dell'autorità inferiore. 3.4 Da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dal punto di vista dell'esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e le [...] sorelle) e dispone di una buona istruzione, nonché di una valida esperienza professionale ed imprenditoriale (cfr. decisione avversata, pag. 10; cfr. atto SEM n. 30). È quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile, essendo l'interessato in possesso di una valida carta d'identità turca (cfr. mdp SEM ID-001). 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata. 5. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: