Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 31 luglio
2023. Il 19 dicembre successivo, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di essere curda e di aver aderito a diversi partiti politici, facendo particolare riferimento al Partito della Pace e della Democrazia (BDP), al Partito democratico del popolo (DEHAP) nonché al Partito Democratico dei Popoli (HDP); la sua ultima esperienza sarebbe stata con il partito Sinistra Verde. La richiedente sa- rebbe stata attiva nella sezione femminile locale, avrebbe partecipato alle campagne elettorali nei quartieri, organizzato riunioni ed attività nonché preso parte alle ricorrenze dell'8 marzo, del 1° di maggio nonché ai festeg- giamenti del Nawrūz. In ragione della sua militanza politica, avrebbe riscon- trato innumerevoli problemi con le autorità. In particolare, nel 2019 sarebbe stata trattenuta per l’identificazione e poi minacciata dalla polizia di abban- donare la piazza di protesta durante una manifestazione per lo sciopero della fame in favore di Öcalan. Pochi giorni dopo, le autorità avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione – in sua assenza – con l’intento di incuterle timore. Inoltre, mentre era attiva nella campagna elettorale nel 2023, sa- rebbe stata nuovamente fermata dalle autorità di polizia, le quali l’avreb- bero intimata di lasciare il partito e minacciata di morte. Conseguentemente a tali eventi, ella ritiene di essere stata probabilmente schedata e teme di subire una custodia cautelare come pure molestie, violenze sessuali e tor- ture qualora dovesse fare ritorno nel suo Paese d’origine.
B. Con decisione del 29 febbraio 2024, notificata il 1° marzo successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest’ultima misura.
C. Con ricorso del 27 marzo 2024, l’interessata insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo princi- palmente al riconoscimento della qualità di rifugiata, alla concessione dell’asilo in Svizzera, all’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, ella postula la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del
D-1893/2024 Pagina 3 relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono state ac- cluse diverse fotografie, senza alcuna indicazione circa il loro contenuto.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed ammissibile sotto il pro- filo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).
E. 3.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di te- mere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
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E. 3.2 Ciò posto, l’autorità inferiore ha correttamente concluso che l’implica- zione della ricorrente all’interno dei partiti legali indicati (DEHAP, BDP, HDP), rispettivamente gli eventi nei quali avrebbe destato l’interesse delle autorità turche, non sono sufficienti per ammettere l’esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiata in un prossimo futuro (cfr. decisione avversata, pagg. 5-6). In particolare, va infatti riconosciuto che l’interessata non occu- pava una posizione di rilevo all’interno dei partiti in oggetto (cfr. atto SEM
n. […]-17/12 D46-48), che il suo ruolo era principalmente operativo e di prossimità, che è stata posta in custodia cautelare soltanto una volta – per qualche ora – nel lontano 1999 (idem D64-66), che non sussistono proce- dure penali nei suoi confronti (idem D63), che nonostante la perquisizione domiciliare del 2019 è tornata a vivere nella sua abitazione fino al 2023 (idem D67-69) e, infine, che i suoi familiari non le hanno riferito di movi- menti sospetti o vagamente interessati da parte della polizia turca dopo il suo espatrio (idem D23 e D25-34).
E. 3.3 L’assenza di un profilo politico suscettibile di ingenerare persecuzioni statali rilevanti è poi corroborata dalla circostanza per la quale, nonostante le asserite pressioni delle autorità di polizia, quest’ultime non hanno finora adottato alcuna misura minatoria per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà della ricorrente, escludendo ragionevolmente l’interesse ad attuarle in un prossimo futuro in caso di rimpatrio (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Su questo punto, le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, pagg. 9-11). In particolare, il fatto ch’ella abbia svolto delle attività politiche di prossimità a stretto con- tatto con le persone non intacca la corretta valutazione giuridica per cui, operando in partiti legali senza assumere ruoli dirigenziali, il suo coinvolgi- mento non può ragionevolmente costituire un motivo per cui le autorità sa- rebbero intenzionate ad impiegare misure inumane o privative della sua libertà (idem pag. 9). Al contrario, va concluso che questo tipo di implica- zione non la rende una persona esposta politicamente o suscettibile di es- sere considerata da parte dello Stato come dotata di una volontà e di una capacità di sovvertire le strutture statali. In proposito, le fotografie accluse al ricorso – senza alcuna spiegazione di merito – non si rivelano dirimenti per il giudizio poiché non avvalorano in alcun modo il preteso timore di persecuzioni. Del resto, le stesse sembrano ritrarre l’interessata in luoghi pubblici e nel contesto di manifestazioni non identificabili al fianco di altre persone sorridenti, senza alcun elemento riconducibile a qualsivoglia re- pressione di polizia. Infine, contrariamente a quanto preteso nel gravame (idem pag. 10), il Tribunale osserva che l’HDP è un partito legale in Turchia e che il coinvolgimento come semplice membro di tale associazione politica
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– così come dei partiti legali predecessori (DTP, DEHAP e HADEP) – non giustifica, di principio, il timore di essere penalmente perseguiti o esposti a seri pregiudizi rilevanti per la qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2860/2022 del 12 giugno 2024 consid. 5.5; D-1274/2024 del 3 mag- gio 2024 pag. 8; E-1049/2024 dell’8 aprile 2024 consid. 7).
E. 3.4 Infine, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto in particolare che la provincia d’origine (C._______) non è stata toccata dai sismi occorsi nel febbraio 2023 e che, nel contempo, l’interessata gode di buona salute, vanta di una valida esperienza professionale indipendente nel settore dell’estetica (cfr. atto SEM n. 17/12 D37) e dispone infine di buoni rapporti con diversi dei suoi familiari ora domiciliati nelle città di Istan- bul e Mersin (idem D23-29).
E. 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non ha riconosciuto alla ri- corrente la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Di riflesso, il ricorso dev’essere re- spinto e la decisione avversata confermata.
E. 5 La domanda di assistenza giudiziaria va respinta poiché le richieste di giu- dizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favo- revole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).
E. 6 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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E. 7 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi defini- tiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1893/2024 Sentenza del 23 gennaio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 febbraio 2024 / N (...). Fatti: A. L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 31 luglio 2023. Il 19 dicembre successivo, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di essere curda e di aver aderito a diversi partiti politici, facendo particolare riferimento al Partito della Pace e della Democrazia (BDP), al Partito democratico del popolo (DEHAP) nonché al Partito Democratico dei Popoli (HDP); la sua ultima esperienza sarebbe stata con il partito Sinistra Verde. La richiedente sarebbe stata attiva nella sezione femminile locale, avrebbe partecipato alle campagne elettorali nei quartieri, organizzato riunioni ed attività nonché preso parte alle ricorrenze dell'8 marzo, del 1° di maggio nonché ai festeggiamenti del Nawr z. In ragione della sua militanza politica, avrebbe riscontrato innumerevoli problemi con le autorità. In particolare, nel 2019 sarebbe stata trattenuta per l'identificazione e poi minacciata dalla polizia di abbandonare la piazza di protesta durante una manifestazione per lo sciopero della fame in favore di Öcalan. Pochi giorni dopo, le autorità avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione - in sua assenza - con l'intento di incuterle timore. Inoltre, mentre era attiva nella campagna elettorale nel 2023, sarebbe stata nuovamente fermata dalle autorità di polizia, le quali l'avrebbero intimata di lasciare il partito e minacciata di morte. Conseguentemente a tali eventi, ella ritiene di essere stata probabilmente schedata e teme di subire una custodia cautelare come pure molestie, violenze sessuali e torture qualora dovesse fare ritorno nel suo Paese d'origine. B. Con decisione del 29 febbraio 2024, notificata il 1° marzo successivo, la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 27 marzo 2024, l'interessata insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente al riconoscimento della qualità di rifugiata, alla concessione dell'asilo in Svizzera, all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, ella postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono state accluse diverse fotografie, senza alcuna indicazione circa il loro contenuto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.2 Ciò posto, l'autorità inferiore ha correttamente concluso che l'implicazione della ricorrente all'interno dei partiti legali indicati (DEHAP, BDP, HDP), rispettivamente gli eventi nei quali avrebbe destato l'interesse delle autorità turche, non sono sufficienti per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiata in un prossimo futuro (cfr. decisione avversata, pagg. 5-6). In particolare, va infatti riconosciuto che l'interessata non occupava una posizione di rilevo all'interno dei partiti in oggetto (cfr. atto SEM n. [...]-17/12 D46-48), che il suo ruolo era principalmente operativo e di prossimità, che è stata posta in custodia cautelare soltanto una volta - per qualche ora - nel lontano 1999 (idem D64-66), che non sussistono procedure penali nei suoi confronti (idem D63), che nonostante la perquisizione domiciliare del 2019 è tornata a vivere nella sua abitazione fino al 2023 (idem D67-69) e, infine, che i suoi familiari non le hanno riferito di movimenti sospetti o vagamente interessati da parte della polizia turca dopo il suo espatrio (idem D23 e D25-34). 3.3 L'assenza di un profilo politico suscettibile di ingenerare persecuzioni statali rilevanti è poi corroborata dalla circostanza per la quale, nonostante le asserite pressioni delle autorità di polizia, quest'ultime non hanno finora adottato alcuna misura minatoria per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà della ricorrente, escludendo ragionevolmente l'interesse ad attuarle in un prossimo futuro in caso di rimpatrio (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Su questo punto, le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, pagg. 9-11). In particolare, il fatto ch'ella abbia svolto delle attività politiche di prossimità a stretto contatto con le persone non intacca la corretta valutazione giuridica per cui, operando in partiti legali senza assumere ruoli dirigenziali, il suo coinvolgimento non può ragionevolmente costituire un motivo per cui le autorità sarebbero intenzionate ad impiegare misure inumane o privative della sua libertà (idem pag. 9). Al contrario, va concluso che questo tipo di implicazione non la rende una persona esposta politicamente o suscettibile di essere considerata da parte dello Stato come dotata di una volontà e di una capacità di sovvertire le strutture statali. In proposito, le fotografie accluse al ricorso - senza alcuna spiegazione di merito - non si rivelano dirimenti per il giudizio poiché non avvalorano in alcun modo il preteso timore di persecuzioni. Del resto, le stesse sembrano ritrarre l'interessata in luoghi pubblici e nel contesto di manifestazioni non identificabili al fianco di altre persone sorridenti, senza alcun elemento riconducibile a qualsivoglia repressione di polizia. Infine, contrariamente a quanto preteso nel gravame (idem pag. 10), il Tribunale osserva che l'HDP è un partito legale in Turchia e che il coinvolgimento come semplice membro di tale associazione politica - così come dei partiti legali predecessori (DTP, DEHAP e HADEP) - non giustifica, di principio, il timore di essere penalmente perseguiti o esposti a seri pregiudizi rilevanti per la qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2860/2022 del 12 giugno 2024 consid. 5.5; D-1274/2024 del 3 maggio 2024 pag. 8; E-1049/2024 dell'8 aprile 2024 consid. 7). 3.4 Infine, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto in particolare che la provincia d'origine (C._______) non è stata toccata dai sismi occorsi nel febbraio 2023 e che, nel contempo, l'interessata gode di buona salute, vanta di una valida esperienza professionale indipendente nel settore dell'estetica (cfr. atto SEM n. 17/12 D37) e dispone infine di buoni rapporti con diversi dei suoi familiari ora domiciliati nelle città di Istanbul e Mersin (idem D23-29). 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 5. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta poiché le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: