opencaselaw.ch

D-1819/2023

D-1819/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-24 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato una do- manda d’asilo in Svizzera il 20 giugno 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}] - 2/2). A.b Il 28 giugno 2022, con il richiedente, si è tenuto il verbale relativo ai suoi dati personali (cfr. atto della SEM n. 10/9), mentre che il 16 novem- bre 2022 (cfr. atto della SEM n. 18/13) il medesimo è stato sentito riguardo ai suoi motivi d’asilo. A.c In tali contesti, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______. Il padre del richiedente sarebbe stato attivo politicamente nel partito dell’HDP, diventandone anche presidente distrettuale e portando il ricor- rente con sé a diverse manifestazioni, tanto che quest’ultimo sarebbe poi in seguito divenuto membro del partito. Egli sostiene che a causa dell’atti- vità politica da loro svolta, la sua famiglia e lui sarebbero stati oggetto di diverse incursioni in casa da parte della polizia nel corso degli anni, nono- stante i vari asseriti spostamenti da loro effettuati. Infatti, a partire dal 2013 egli sarebbe stato fermato e interrogato e picchiato per strada più volte da parte della polizia. Tali fermi avrebbero avuto lo scopo di carpire informa- zioni relativamente a cosa succedesse presso la sede del partito e, in più, gli agenti avrebbero esortato l’interessato a diventare un loro informatore. In seguito, il ricorrente fa anche valere delle discriminazioni avvenute a causa della sua appartenenza etnica. In particolare a gennaio 2021, egli sarebbe stato fermato per un controllo da alcuni impiegati della sicurezza che, una volta identificato quale curdo, l’avrebbero picchiato. Altresì, egli avrebbe avuto delle difficoltà a trovare impiego a causa delle accuse rivolte al padre di organizzazione terroristica armata. Egli aggiunge di essere espatriato anche a causa del suo avvicinarsi all’età necessaria per essere sottoposto alla leva militare. Egli infatti ha spiegato che non intendeva por- tare né armi, né eventualmente sparare a quelli da lui definiti come fratelli curdi, ossia membri del PKK. Inoltre, a seguito della sua fuga, la polizia avrebbe chiesto informazioni in merito al richiedente presso l’abitazione dei suoi genitori, con conseguente perquisizione della dimora.

D-1819/2023 Pagina 3 A.d L’interessato, a sostegno della propria domanda, ha versato agli atti, oltre alla carta d’identità in originale, un estratto del casellario giudiziale (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1), un documento dell’uf- ficio appartenenze ai partiti politici (cfr. MdP 2), un certificato di residenza (cfr. MdP 3), la procura data al suo rappresentante legale in Turchia (cfr. MdP 4), una lettera del suo avvocato turco (cfr. MdP 5), un atto d’accusa datato 31 agosto 2018 concernente il padre del ricorrente (cfr. MdP 6), una sentenza motivata del padre datata 27 settembre 2018 con l’accusa di ap- partenenza ad un organizzazione terroristica armata e un rapporto medico del 5 gennaio 2021 (cfr. MdP 7 e 8). B. Con decisione della SEM del 1° marzo 2023, notificata il 3 marzo 2023 (cfr. atto della SEM n. 29/1), l’autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera non- ché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. C. Tramite il ricorso del 31 marzo 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 3 aprile 2023), il ricorrente ha concluso all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo e in subordine alla restituzione degli atti all’au- torità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. Ancora più in subordine ha concluso alla concessione dell’am- missione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’allontana- mento. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento dell’an- ticipo e delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio, con la no- mina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d’ufficio. D. Con il ricorso sono stati prodotti diversi nuovi mezzi di prova, tra cui vari documenti giudiziari turchi concernenti il ricorrente. In particolare un ver- bale d’interrogatorio della Procura Generale di B._______ dell’11 otto- bre 2024 (cfr. MdP 9), un atto d’accusa datato 25 ottobre 2021 concernente il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica (cfr. MdP 10), e verbali di udienza del Tribunale penale sito a B._______ datati 11 novem- bre 2021, 17 gennaio 2022, 21 febbraio 2022, 5 aprile 2022 e del 22 giu- gno 2022 (cfr. MdP 11).

D-1819/2023 Pagina 4 E. Con decisione incidentale del 19 luglio 2023, il Tribunale ha respinto la do- manda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha invitato il ri- corrente a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 3 agosto 2023, con comminatoria d’inammissibi- lità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. In data 31 luglio 2023, l’interessato ha versato tempestivamente l’anticipo richiesto. G. Con ordinanza del 28 novembre 2023, il Tribunale ha trasmesso all’autorità inferiore copia dell’impugnativa e la documentazione prodotta in sede di ricorso dall’interessato, concedendole la possibilità di esprimersi in merito entro il 13 dicembre 2023. H. Tramite osservazioni del 18 gennaio 2024, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni osservando che da un’analisi prima facie dei nuovi mezzi di prova prodotti dal ricorrente in fase ricorsuale emergerebbero nu- merosi indizi di falsificazione riguardanti sia il loro contenuto, sia loro forma. I. Il 31 gennaio 2024 il ricorrente ha trasmesso la propria replica ove, invitato a prendere posizione in merito alle osservazioni, l’interessato ha contestato la valutazione effettuata dall’autorità di prime cure in merito ai documenti presentati dall’insorgente in sede ricorsuale. Inoltre, egli contesta l’analisi prima facie effettuata dalla SEM senza che si comprendesse se la stessa abbia provveduto ad un’analisi tecnica dei documenti presentati. L’interes- sato sostiene che in mancanza di un’analisi di tali documenti da parte dell’autorità inferiore non sia possibile valutare la presenza di indizi di fal- sificazione senza margine di dubbio. Pertanto, egli chiede che i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale vengano sottoposti ad una perizia tecnica e ad un’analisi per determinare la falsità o l’autenticità degli stessi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-1819/2023 Pagina 5

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessen- mann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,

D-1819/2023 Pagina 6 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 Nella decisione avversata, l’autorità di prime cure ritiene che le pres- sioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto e il suo timore fondato di poter essere oggetto in un prossimo futuro di persecuzioni rilevanti, non raggiun- gano il grado previsto dall’art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato e l’ottenimento dell’asilo. Inoltre, l’autorità inferiore avrebbe con- statato che il ricorrente non sarebbe stato condannato in Turchia e che sul piano penale non avrebbe avuto antecedenti giudiziari. Altresì, non es- sendo stato emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto oppure un mandato di presentazione, il rischio che l’insorgente venga arrestato al mo- mento del suo rientro sul suolo turco è, dal punto di vista dell’autorità di prime cure, debole, tenuto conto che dall’incarto non emergeva alcun ele- mento che andasse in tale direzione. A ciò si aggiunga che secondo la va- lutazione esperita dalla SEM, neppure l’obbligo di leva militare e il fatto di dovere, eventualmente, prestare servizio militare nell’est della Turchia (così come una possibile procedura penale per inadempimento degli obbli- ghi militare) costituirebbe una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 4.2 Dal canto suo il ricorrente, avversa tali conclusioni della SEM, ritenendo che egli, visto il ruolo politico svolto dal padre e la sua appartenenza al partito politico, avrebbe realmente subito diversi fermi da parte della polizia e sarebbe stato interrogato fin dal 2013. Altresì avrebbe subito spesso du- rante questi fermi delle percosse, nonché, a causa anche della sua etnia, delle discriminazioni a livello lavorativo. Invero, contro lo stesso sarebbe stato aperto un procedimento penale già a fine 2021, ma del quale quest’ul- timo non era a conoscenza. L’interessato sostiene come l’autorità di prime cure non abbia messo in discussione la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e dunque, a suo dire, in base ad un giudizio globale, la SEM avrebbe ritenuto che gli elementi a favore della verosimiglianza superino quelli avverso la stessa. Quale giustificazione al fatto che la nuova docu- mentazione trasmessa con il gravame non fosse stata prodotta davanti all’autorità di prime cure, egli sostiene dapprima di non essere stato al cor- rente che un procedimento nei suoi confronti fosse stato aperto e come l’interessato non avrebbe avuto accesso a UYAP o E-Devlet. A ciò si ag- giunge che l’interessato, a seguito del pestaggio avvenuto a gennaio 2021,

D-1819/2023 Pagina 7 avrebbe assunto un avvocato per interporre denuncia, ma che successiva- mente il ricorrente non avrebbe più avuto denaro sufficiente per pagare l’avvocato e sarebbe rimasto sporadicamente in contatto con quest’ultimo che non avrebbe effettuato pertanto ricerche sui procedimenti aperti contro quest’ultimo. Egli, a suo dire, pensava di essere una vittima di riflesso delle attività politiche del padre e delle sue vicissitudini giudiziarie, pertanto, an- che tenuto conto della giovane età dello stesso, egli non si sarebbe reso conto che la polizia lo stava cercando perché nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale. Altresì, a suo modo di vedere, tali mezzi di prova sono atti a costituire una persecuzione rilevante in materia di asilo che raggiunga l’intensità prevista dal legislatore.

E. 4.3 Con risposta del 18 gennaio 2024, la SEM si è riconfermata nelle pro- prie conclusioni osservando per quanto attiene i nuovi mezzi di prova pro- dotti dall’interessato, che da un’analisi prima facie emergerebbero nume- rosi indizi di falsificazione riguardanti sia il contenuto degli stessi, sia la forma.

E. 4.4 In data 31 gennaio 2024 il ricorrente ha presentato la propria replica contestando la valutazione effettuata dall’autorità di prime cure, in partico- lare per quanto concerne l’analisi effettuata dalla SEM in merito ai nuovi documenti presentati in fase ricorsuale. In particolare egli contesta l’analisi prima facie svolta dall’autorità di prime cure in quanto, a suo dire, non si comprende con tale definizione se un’analisi tecnica di tali mezzi di prova sia stata effettuata e, in mancanza di quest’ultima, non si può ritenere, senza margine di dubbio, che vi siano degli indizi di falsificazione. L’inte- ressato ha inoltre chiesto che i mezzi di prova in questione vengano sotto- posta ad un’analisi tecnica per determinarne la falsità o l’autenticità.

E. 5.1 Dopo l’esame degli atti all’incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente, mo- tivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 5.1 della pre- sente decisione.

E. 5.2 Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Le allegazioni ricorsuali e quelle contenute negli scritti successivi, per fondare la credibilità dei suoi asserti, si basano essenzial- mente su delle copie di nuovi documenti giudiziari annessi al gravame. Come rettamente già spiegato da quest’ultima nella sua risposta al ricorso anche il Tribunale ritiene che la documentazione giudiziaria presentata in

D-1819/2023 Pagina 8 fase ricorsuale dall’insorgente contenga diversi segni di falsificazione. Dap- prima, il MdP 9 non può essere stato stilato dal Procuratore pubblico ripor- tato su tale documento e lo stesso dicasi per il MdP 10. Altresì, per il MdP 11, secondo informazioni a disposizione del Tribunale, non risulta che uno dei giudici elencati in tale documento possa avere emesso tale atto.

E. 5.3 A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha mai allegato, nel corso dell’au- dizione, che sarebbe stato sottoposto a tale procedura penale nel periodo in cui essa si sarebbe svolta, ovvero nel corso del 2021, ma ha solamente parlato del procedimento penale pendente nei confronti del padre. A titolo d’esempio – come rettamente osservato dalla SEM nella propria risposta – egli non ha mai esposto di essere stato interrogato dalla polizia alla pre- senza del proprio legale l’11 ottobre 2021 in merito alle accuse di propa- ganda per l’organizzazione terroristica per mezzo dei social media, come invece risulta dal MdP 9. In merito alle giustificazioni da lui apportate – esposte al consid. 4.2 di cui sopra – quanto al fatto che egli non era a conoscenza di tale procedimento penale, il Tribunale ritiene che le giustifi- cazioni da lui esposte non siano sufficienti in quanto non ha fornito nel corso della procedura ricorsuale alcuna informazione supplementare per rendere credibile un tale procedimento nei suoi confronti. Ad esempio non è stato in grado di delucidare come egli ed il suo legale fossero venuti a conoscenza della medesima documentazione poi prodotta in sede ricor- suale e come quest’ultimo se la sia procurata, o ancora alcun elemento concreto atto a dissipare gli elementi di falsità già sollevati dalla SEM nella sua risposta al ricorso, limitandosi a considerare l’analisi effettuata dall’au- torità di prime cure come insufficiente per poter affermare che vi fossero indizi di falsificazione. Considerato quanto precede, sussistono notevoli dubbi sull’autenticità dei documenti presentati in fase ricorsuale dall’insorgente (MdP 9, MdP 10 e MdP 11). In conclusione, il ricorrente, che non ha precedenti penali, non è riuscito a provare, o almeno a dimostrare in modo credibile, una persecu- zione ai fini dell’asilo.

E. 5.4 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va con- fermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

D-1819/2023 Pagina 9

E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

E. 7 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.1 Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile.

E. 8.2 Nel suo ricorso e nelle memorie ricorsuali successive, l’insorgente ha avversato anche la predetta conclusione della SEM. Invero, egli ha soste- nuto che l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto il suo rimpatrio in Turchia lo esporrebbe a misure contrarie all’art. 3 CEDU a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti (cfr. pag. 10 del ricorso).

E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984

D-1819/2023 Pagina 10 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 9.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ri- corsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Ca- mera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2).

E. 9.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi.

E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 10.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Bat- man, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’ese- cuzione dell’allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 con- sid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di

D-1819/2023 Pagina 11 sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato av- venuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. sentenze del Tri- bunale E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del

E. 10.3 Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente è giovane, senza famiglia a carico, con una discreta formazione scolastica, avendo ottenuto il diploma come aiuto in- fermiere (cfr. atto della SEM n. 18/13, D28, pag. 4). Inoltre, egli dispone di una rete famigliare solida in Turchia, ove si trovano due fratelli, tre sorelle ed i suoi genitori che vivono a B._______ e C._______. Altresì, egli pro- viene dalla provincia di B._______ quindi non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interes- sato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11) né una delle due province (Hak- kari e Sirnak), dove il Tribunale ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia inammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Il Tribunale inoltre ritiene che vista la formazione da lui conseguita egli potrà reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. A ciò si aggiunge che, in caso di bisogno, egli potrà presentare alla SEM, in esito alla pre- sente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, in particolare per facilitare la sua reintegrazione in Turchia (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [RS 142.312]).

E. 10.4 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento.

E. 10.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

D-1819/2023 Pagina 12

E. 11 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 13 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.

E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 31 luglio 2023.

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1819/2023 Pagina 13

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 31 luglio 2023.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 luglio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regina Derrer, Walter Lang, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1°marzo 2023. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 giugno 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2). A.b Il 28 giugno 2022, con il richiedente, si è tenuto il verbale relativo ai suoi dati personali (cfr. atto della SEM n. 10/9), mentre che il 16 novembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 18/13) il medesimo è stato sentito riguardo ai suoi motivi d'asilo. A.c In tali contesti, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______. Il padre del richiedente sarebbe stato attivo politicamente nel partito dell'HDP, diventandone anche presidente distrettuale e portando il ricorrente con sé a diverse manifestazioni, tanto che quest'ultimo sarebbe poi in seguito divenuto membro del partito. Egli sostiene che a causa dell'attività politica da loro svolta, la sua famiglia e lui sarebbero stati oggetto di diverse incursioni in casa da parte della polizia nel corso degli anni, nonostante i vari asseriti spostamenti da loro effettuati. Infatti, a partire dal 2013 egli sarebbe stato fermato e interrogato e picchiato per strada più volte da parte della polizia. Tali fermi avrebbero avuto lo scopo di carpire informazioni relativamente a cosa succedesse presso la sede del partito e, in più, gli agenti avrebbero esortato l'interessato a diventare un loro informatore. In seguito, il ricorrente fa anche valere delle discriminazioni avvenute a causa della sua appartenenza etnica. In particolare a gennaio 2021, egli sarebbe stato fermato per un controllo da alcuni impiegati della sicurezza che, una volta identificato quale curdo, l'avrebbero picchiato. Altresì, egli avrebbe avuto delle difficoltà a trovare impiego a causa delle accuse rivolte al padre di organizzazione terroristica armata. Egli aggiunge di essere espatriato anche a causa del suo avvicinarsi all'età necessaria per essere sottoposto alla leva militare. Egli infatti ha spiegato che non intendeva portare né armi, né eventualmente sparare a quelli da lui definiti come fratelli curdi, ossia membri del PKK. Inoltre, a seguito della sua fuga, la polizia avrebbe chiesto informazioni in merito al richiedente presso l'abitazione dei suoi genitori, con conseguente perquisizione della dimora. A.d L'interessato, a sostegno della propria domanda, ha versato agli atti, oltre alla carta d'identità in originale, un estratto del casellario giudiziale (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1), un documento dell'ufficio appartenenze ai partiti politici (cfr. MdP 2), un certificato di residenza (cfr. MdP 3), la procura data al suo rappresentante legale in Turchia (cfr. MdP 4), una lettera del suo avvocato turco (cfr. MdP 5), un atto d'accusa datato 31 agosto 2018 concernente il padre del ricorrente (cfr. MdP 6), una sentenza motivata del padre datata 27 settembre 2018 con l'accusa di appartenenza ad un organizzazione terroristica armata e un rapporto medico del 5 gennaio 2021 (cfr. MdP 7 e 8). B. Con decisione della SEM del 1° marzo 2023, notificata il 3 marzo 2023 (cfr. atto della SEM n. 29/1), l'autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. C. Tramite il ricorso del 31 marzo 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 aprile 2023), il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo e in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. Ancora più in subordine ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio, con la nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio. D. Con il ricorso sono stati prodotti diversi nuovi mezzi di prova, tra cui vari documenti giudiziari turchi concernenti il ricorrente. In particolare un verbale d'interrogatorio della Procura Generale di B._______ dell'11 ottobre 2024 (cfr. MdP 9), un atto d'accusa datato 25 ottobre 2021 concernente il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica (cfr. MdP 10), e verbali di udienza del Tribunale penale sito a B._______ datati 11 novembre 2021, 17 gennaio 2022, 21 febbraio 2022, 5 aprile 2022 e del 22 giugno 2022 (cfr. MdP 11). E. Con decisione incidentale del 19 luglio 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 3 agosto 2023, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. In data 31 luglio 2023, l'interessato ha versato tempestivamente l'anticipo richiesto. G. Con ordinanza del 28 novembre 2023, il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore copia dell'impugnativa e la documentazione prodotta in sede di ricorso dall'interessato, concedendole la possibilità di esprimersi in merito entro il 13 dicembre 2023. H. Tramite osservazioni del 18 gennaio 2024, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni osservando che da un'analisi prima facie dei nuovi mezzi di prova prodotti dal ricorrente in fase ricorsuale emergerebbero numerosi indizi di falsificazione riguardanti sia il loro contenuto, sia loro forma. I. Il 31 gennaio 2024 il ricorrente ha trasmesso la propria replica ove, invitato a prendere posizione in merito alle osservazioni, l'interessato ha contestato la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure in merito ai documenti presentati dall'insorgente in sede ricorsuale. Inoltre, egli contesta l'analisi prima facie effettuata dalla SEM senza che si comprendesse se la stessa abbia provveduto ad un'analisi tecnica dei documenti presentati. L'interessato sostiene che in mancanza di un'analisi di tali documenti da parte dell'autorità inferiore non sia possibile valutare la presenza di indizi di falsificazione senza margine di dubbio. Pertanto, egli chiede che i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale vengano sottoposti ad una perizia tecnica e ad un'analisi per determinare la falsità o l'autenticità degli stessi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Nella decisione avversata, l'autorità di prime cure ritiene che le pressioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto e il suo timore fondato di poter essere oggetto in un prossimo futuro di persecuzioni rilevanti, non raggiungano il grado previsto dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'ottenimento dell'asilo. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe constatato che il ricorrente non sarebbe stato condannato in Turchia e che sul piano penale non avrebbe avuto antecedenti giudiziari. Altresì, non essendo stato emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto oppure un mandato di presentazione, il rischio che l'insorgente venga arrestato al momento del suo rientro sul suolo turco è, dal punto di vista dell'autorità di prime cure, debole, tenuto conto che dall'incarto non emergeva alcun elemento che andasse in tale direzione. A ciò si aggiunga che secondo la valutazione esperita dalla SEM, neppure l'obbligo di leva militare e il fatto di dovere, eventualmente, prestare servizio militare nell'est della Turchia (così come una possibile procedura penale per inadempimento degli obblighi militare) costituirebbe una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Dal canto suo il ricorrente, avversa tali conclusioni della SEM, ritenendo che egli, visto il ruolo politico svolto dal padre e la sua appartenenza al partito politico, avrebbe realmente subito diversi fermi da parte della polizia e sarebbe stato interrogato fin dal 2013. Altresì avrebbe subito spesso durante questi fermi delle percosse, nonché, a causa anche della sua etnia, delle discriminazioni a livello lavorativo. Invero, contro lo stesso sarebbe stato aperto un procedimento penale già a fine 2021, ma del quale quest'ultimo non era a conoscenza. L'interessato sostiene come l'autorità di prime cure non abbia messo in discussione la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e dunque, a suo dire, in base ad un giudizio globale, la SEM avrebbe ritenuto che gli elementi a favore della verosimiglianza superino quelli avverso la stessa. Quale giustificazione al fatto che la nuova documentazione trasmessa con il gravame non fosse stata prodotta davanti all'autorità di prime cure, egli sostiene dapprima di non essere stato al corrente che un procedimento nei suoi confronti fosse stato aperto e come l'interessato non avrebbe avuto accesso a UYAP o E-Devlet. A ciò si aggiunge che l'interessato, a seguito del pestaggio avvenuto a gennaio 2021, avrebbe assunto un avvocato per interporre denuncia, ma che successivamente il ricorrente non avrebbe più avuto denaro sufficiente per pagare l'avvocato e sarebbe rimasto sporadicamente in contatto con quest'ultimo che non avrebbe effettuato pertanto ricerche sui procedimenti aperti contro quest'ultimo. Egli, a suo dire, pensava di essere una vittima di riflesso delle attività politiche del padre e delle sue vicissitudini giudiziarie, pertanto, anche tenuto conto della giovane età dello stesso, egli non si sarebbe reso conto che la polizia lo stava cercando perché nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale. Altresì, a suo modo di vedere, tali mezzi di prova sono atti a costituire una persecuzione rilevante in materia di asilo che raggiunga l'intensità prevista dal legislatore. 4.3 Con risposta del 18 gennaio 2024, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni osservando per quanto attiene i nuovi mezzi di prova prodotti dall'interessato, che da un'analisi prima facie emergerebbero numerosi indizi di falsificazione riguardanti sia il contenuto degli stessi, sia la forma. 4.4 In data 31 gennaio 2024 il ricorrente ha presentato la propria replica contestando la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure, in particolare per quanto concerne l'analisi effettuata dalla SEM in merito ai nuovi documenti presentati in fase ricorsuale. In particolare egli contesta l'analisi prima facie svolta dall'autorità di prime cure in quanto, a suo dire, non si comprende con tale definizione se un'analisi tecnica di tali mezzi di prova sia stata effettuata e, in mancanza di quest'ultima, non si può ritenere, senza margine di dubbio, che vi siano degli indizi di falsificazione. L'interessato ha inoltre chiesto che i mezzi di prova in questione vengano sottoposta ad un'analisi tecnica per determinarne la falsità o l'autenticità. 5. 5.1 Dopo l'esame degli atti all'incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 5.1 della presente decisione. 5.2 Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Le allegazioni ricorsuali e quelle contenute negli scritti successivi, per fondare la credibilità dei suoi asserti, si basano essenzialmente su delle copie di nuovi documenti giudiziari annessi al gravame. Come rettamente già spiegato da quest'ultima nella sua risposta al ricorso anche il Tribunale ritiene che la documentazione giudiziaria presentata in fase ricorsuale dall'insorgente contenga diversi segni di falsificazione. Dapprima, il MdP 9 non può essere stato stilato dal Procuratore pubblico riportato su tale documento e lo stesso dicasi per il MdP 10. Altresì, per il MdP 11, secondo informazioni a disposizione del Tribunale, non risulta che uno dei giudici elencati in tale documento possa avere emesso tale atto. 5.3 A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha mai allegato, nel corso dell'audizione, che sarebbe stato sottoposto a tale procedura penale nel periodo in cui essa si sarebbe svolta, ovvero nel corso del 2021, ma ha solamente parlato del procedimento penale pendente nei confronti del padre. A titolo d'esempio - come rettamente osservato dalla SEM nella propria risposta - egli non ha mai esposto di essere stato interrogato dalla polizia alla presenza del proprio legale l'11 ottobre 2021 in merito alle accuse di propaganda per l'organizzazione terroristica per mezzo dei social media, come invece risulta dal MdP 9. In merito alle giustificazioni da lui apportate - esposte al consid. 4.2 di cui sopra - quanto al fatto che egli non era a conoscenza di tale procedimento penale, il Tribunale ritiene che le giustificazioni da lui esposte non siano sufficienti in quanto non ha fornito nel corso della procedura ricorsuale alcuna informazione supplementare per rendere credibile un tale procedimento nei suoi confronti. Ad esempio non è stato in grado di delucidare come egli ed il suo legale fossero venuti a conoscenza della medesima documentazione poi prodotta in sede ricorsuale e come quest'ultimo se la sia procurata, o ancora alcun elemento concreto atto a dissipare gli elementi di falsità già sollevati dalla SEM nella sua risposta al ricorso, limitandosi a considerare l'analisi effettuata dall'autorità di prime cure come insufficiente per poter affermare che vi fossero indizi di falsificazione. Considerato quanto precede, sussistono notevoli dubbi sull'autenticità dei documenti presentati in fase ricorsuale dall'insorgente (MdP 9, MdP 10 e MdP 11). In conclusione, il ricorrente, che non ha precedenti penali, non è riuscito a provare, o almeno a dimostrare in modo credibile, una persecuzione ai fini dell'asilo. 5.4 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va con-fermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. 8.2 Nel suo ricorso e nelle memorie ricorsuali successive, l'insorgente ha avversato anche la predetta conclusione della SEM. Invero, egli ha sostenuto che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto il suo rimpatrio in Turchia lo esporrebbe a misure contrarie all'art. 3 CEDU a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti (cfr. pag. 10 del ricorso). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). 9.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori rif. cit.). 10.3 Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente è giovane, senza famiglia a carico, con una discreta formazione scolastica, avendo ottenuto il diploma come aiuto infermiere (cfr. atto della SEM n. 18/13, D28, pag. 4). Inoltre, egli dispone di una rete famigliare solida in Turchia, ove si trovano due fratelli, tre sorelle ed i suoi genitori che vivono a B._______ e C._______. Altresì, egli proviene dalla provincia di B._______ quindi non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11) né una delle due province (Hakkari e Sirnak), dove il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Il Tribunale inoltre ritiene che vista la formazione da lui conseguita egli potrà reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. A ciò si aggiunge che, in caso di bisogno, egli potrà presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, in particolare per facilitare la sua reintegrazione in Turchia (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [RS 142.312]). 10.4 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. 10.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

12. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

13. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 31 luglio 2023.

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 31 luglio 2023.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: