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D-1683/2024

D-1683/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-19 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino turco di etnia turkmena e fede alevita nato il (…) con ultimo domicilio nella provincia di Gaziantep, è giunto in Svizzera l’8 ottobre 2023, depositando, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità infe- riore] n. (…)-2/2 e mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 001/2). A.b Il 26 febbraio 2024 la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 18/11). Questi ha in so- stanza riferito che nel 2010 avrebbe cominciato a svolgere attività per il movimento di opposizione al governo, distribuendo riviste ed informando le persone. Egli avrebbe inoltre sostenuto mediante voto il Partito Demo- cratico dei Popoli (HDP). Il 4 giugno 2013, mentre ad Istanbul avevano luogo le rivolte di Gezi Park, il ricorrente avrebbe partecipato ad una marcia di sostegno agli oppositori tenutasi a Gaziantep. In tale occasione, egli sa- rebbe stato percosso, minacciato (“ti lasceremo disabile anche all’altra gamba”) e posto in custodia cautelare da parte delle forze di polizia. La settimana successiva, gli stessi agenti avrebbero vanamente eseguito una perquisizione presso la sua abitazione per cercare documenti inerenti ad “Organizzazioni di sinistra considerate illegali”. A seguito di tale episodio, l’insorgente sarebbe stato soggetto a pedinamenti e a sorveglianza telefo- nica perdurati sino al 2016 da parte degli agenti di polizia. Sempre nel 2016 l’insorgente sarebbe inoltre stato coinvolto in un’esplo- sione avvenuta in occasione di un matrimonio di individui curdi sostenitori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); uscendone incolume per un nonnulla. A seguito della vittoria alle elezioni del (…), i sostenitori del governo avreb- bero festeggiato sparando contro le abitazioni di individui di fede alevita, tra cui quella del ricorrente. Conseguentemente a tali elezioni, le pressioni psicologiche da egli subìte sul luogo di lavoro a motivo della sua ideologia politica e religiosa sarebbero aumentate sino a costringerlo al licenzia- mento in data (…). In sostanza l’espatrio sarebbe da ricondurre ai trattamenti iniqui in ambito lavorativo e alla volontà di “non vivere” sotto la gestione del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP). In caso di ritorno in Patria, l’interessato teme di dover subire gli stessi pregiudizi passati e di ricevere una condanna per essere espatriato clandestinamente.

D-1683/2024 Pagina 3 B. Con decisione del 6 marzo 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 24/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 22/9). C. Con ricorso del 15 marzo 2024 (notificato il 18 marzo 2024, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chie- dendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli ha chiesto che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibi- lità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 23 aprile 2024, il Tribunale ha re- spinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 3 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a coper- tura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inammissi- bilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Il 1° maggio 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Il ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell’anticipo a co- pertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegna- togli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Con l’impugnativa, l’insorgente ha sostenuto che l’autorità avrebbe do- vuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l’asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In partico- lare, egli ha affermato che le discriminazioni e vessazioni subìte negli anni a seguito della propria fede e della propria ideologia politica sarebbero

D-1683/2024 Pagina 5 costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti segnatamente subito pregiudizi e controlli da parte delle forze di polizia, pressioni sul luogo di lavoro, come pure un attentato e una sparatoria, che avrebbero reso la sua esistenza in Patria impossibile. Il ricorrente ha infine sostenuto che, in caso di ritorno in Tur- chia, avrebbe il fondato timore di essere esposto ad ulteriori misure perse- cutorie.

E. 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 con- sid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui

D-1683/2024 Pagina 6 che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esi- stere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subìta e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo re- lativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere rico- nosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustifi- care una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale tempo- rale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di prote- zione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronun- cia della decisione, nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ra- gioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ri- tiene che gli accadimenti subìti in passato in Turchia dall’insorgente, se- gnatamente i pregiudizi e i controlli da parte delle forze di polizia (cfr. con- sid. 4.3.2), come pure l’attentato, le pressioni sul luogo di lavoro e la spa- ratoria (cfr. consid. 4.3.3), suo dire in ragione della propria fede e della pro- pria posizione di oppositore politico al governo, non raggiungono un grado

D-1683/2024 Pagina 7 di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 4.3.2 Infatti, sembrerebbe che il ricorrente sarebbe stato percosso, as- sieme ad alcuni amici, unicamente in un’occasione, e meglio, a margine della marcia tenutasi a Gaziantep a sostegno dell’opposizione al governo turco durante le rivolte di Gezi Park nel 2013 (“in una via dove non c’era nessuno e lì ci hanno picchiati (…) Erano tre poliziotti”). Inoltre in quel con- testo le autorità di polizia non si sarebbero spinte oltre, se non con la mi- naccia verbale di “lasciar[lo] disabile anche all’altra gamba”. A tali intimida- zioni, non sono succeduti altri episodi di violenza ma unicamente una per- quisizione presso la propria abitazione, alla vana ricerca di documenti at- testanti il suo coinvolgimento ad “organizzazioni di sinistra illegali” e alcuni pedinamenti, sempre da parte di agenti di polizia, e intercettazioni telefoni- che, perdurati sino al 2016. Ora, senza voler sminuire l’entità di tali accadimenti, non si può affermare che essi abbiano reso l’esistenza dell’insorgente in Patria impossibile o in- sopportabile ai sensi della legge sull’asilo. Significativo in proposito il fatto che egli abbia deciso di espatriare unicamente il 4 ottobre 2023, ovvero ben 7 anni dopo la cessazione di tali episodi. Al riguardo va quindi pari- mente rilevata l’assenza del nesso diretto di causalità temporale tra essi e l’espatrio. Ne discende che, come già esposto, tali motivi non risultano es- sere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 4.3.3 A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha altresì addotto che, in ragione del suo credo religioso e della sua ideologia politica, sa- rebbe stato oggetto di un attentato, di pressioni sul posto di lavoro, e di una sparatoria. Sembrerebbe infatti che nel 2016, durante la celebrazione di un matrimonio curdo, sarebbe uscito indenne da un attentato suicida voluto dall’ISIS, il quale avrebbe provocato la morte di un suo caro amico. Ora, conseguen- temente alla vittoria alle elezioni del (…) del partito governativo, le pressioni sarebbe aumentate anche sul posto di lavoro, dove sarebbe stato obbligato a rispettare i periodi di digiuno islamici, pur essendo di fede alevita, come pure, sarebbe stato frequentemente additato quale “infedele e traditore” per non aver sostenuto i partiti del presidente uscente B._______. L’ostilità nei suoi confronti avrebbe poi raggiunto un’intensità tale da portarlo al li- cenziamento il (…). Conseguentemente ai citati risultati elettorali la propria abitazione sarebbe inoltre stata oggetto di spari con armi da fuoco e segnali intimidatori (“segni sulle porte e i muri delle case dove abitavano gli aleviti”

D-1683/2024 Pagina 8 allo scopo “di minacciar[li] e intimidir[li]”). A motivo delle pressioni ricevute, in particolar modo in ambito lavorativo, e “per non vivere sotto la gestione del partito AKP”, egli avrebbe deciso di espatriare. Ora, a giudizio del Tribunale, tali accadimenti, al pari delle presunte pres- sioni subìte dalle autorità di polizia (cfr. supra consid. 4.3.2), non risultano essere rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per am- mettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tali pregiudizi non paiono infatti poter essere considerati misure che rendano impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell’esistenza nel Paese d’origine.

E. 4.3.4 Oltre a ciò, giova rilevare che gli aleviti, malgrado siano esposti a di- verse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.). Nel caso di specie, va infatti constatato che gli accadimenti vissuti dal ricorrente sono misure alle quali ogni individuo di confessione alevita può essere confrontato in Patria e che non permettono una diversa valutazione del caso.

E. 4.3.5 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l’insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall’analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, man- cando già in specie l’elemento oggettivo della definizione di timore di espo- sizione a seri pregiudizi, così come sancito all’art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. A titolo abbondanziale, giova rilevare che, per la prima volta in sede ricor- suale, il ricorrente ha sollevato la mancanza di protezione da parte delle autorità turche, le quali non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza a seguito della sua segnalazione di intimidazioni e mi- nacce. Il Tribunale osserva che tali elementi non emergono affatto dal ver- bale d’audizione. Tali affermazioni risultano pertanto essere tardive ed ad- dotte ai soli fini di causa. Ne discende che anche tali censure vanno dun- que respinte.

E. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una

D-1683/2024 Pagina 9 pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso. Ferme queste premesse, l’autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo al ricor- rente. Il Tribunale può dunque esimersi dall’esaminare la verosimiglianza, ai sensi dell’art. 7 LAsi, dei motivi da addotti dall’interessato.

E. 5.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).

E. 5.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.

E. 6.1 Con l’impugnativa in esame, l’insorgente ha scarnamente evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l’esecuzione dell’allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell’ammissione provviso- ria. A suo dire infatti la propria condizione personale e la situazione vigente in Turchia renderebbero inammissibile ed inesigibile l’esecuzione dell’al- lontanamento.

E. 6.2 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giu- sta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo stra- niero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’ese- cuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria

D-1683/2024 Pagina 10 agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convin- cente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione ge- nerale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attual- mente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, per invalsa giurisprudenza, non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Ciò non vale tuttavia per le province di Hak- kâri e Şırnak, da cui il ricorrente però non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sen- tenza del TAF E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferi- menti). Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terre- moti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infra- strutture, a seguito delle quali è stato proclamato lo stato d’emergenza per le undici province toccate, tra cui Gaziantep, da cui il ricorrente proviene; stato di emergenza poi revocato il 9 maggio 2023. Posta l’attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso

D-1683/2024 Pagina 11 per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). In tal senso, va tenuto adeguatamente conto della si- tuazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). Ora, nello specifico, il Tribunale osserva che, benché l’interessato pro- venga dalla provincia di Gaziantep, né in sede di audizione, né in sede ricorsuale, egli ha evidenziato problematiche conseguenti ai sismi che hanno colpito la sua regione. Inoltre, a C._______ sono tutt’ora presenti i propri genitori, le sorelle e due fratelli. Per di più, la madre vive ancora nella medesima abitazione in cui risiedeva anche il ricorrente e dove potrà per- tanto fare rientro. Va altresì rilevato che nonostante la sua disabilità alla (…), egli ha potuto conseguire la maturità liceale e acquisire un’importante esperienza professionale nel settore (…), riuscendo in tal modo ad autoso- stenersi. In caso di ritorno in Turchia, il ricorrente potrà pertanto contare sulle sue capacità lavorative e sul sostegno della propria famiglia con cui intrattiene un contatto stabile. Ciò posto, l’esecuzione dell’allontanamento è ritenuta ragionevolmente esi- gibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.4 Ferme queste premesse, l’esecuzione dell’allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confer- mata.

E. 7 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non es- sendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure solle- vate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

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E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che se- guono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 1° maggio 2024.

E. 9 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 1° maggio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1683/2024 Sentenza del 19 agosto 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 6 marzo 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino turco di etnia turkmena e fede alevita nato il (...) con ultimo domicilio nella provincia di Gaziantep, è giunto in Svizzera l'8 ottobre 2023, depositando, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2 e mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 001/2). A.b Il 26 febbraio 2024 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 18/11). Questi ha in sostanza riferito che nel 2010 avrebbe cominciato a svolgere attività per il movimento di opposizione al governo, distribuendo riviste ed informando le persone. Egli avrebbe inoltre sostenuto mediante voto il Partito Democratico dei Popoli (HDP). Il 4 giugno 2013, mentre ad Istanbul avevano luogo le rivolte di Gezi Park, il ricorrente avrebbe partecipato ad una marcia di sostegno agli oppositori tenutasi a Gaziantep. In tale occasione, egli sarebbe stato percosso, minacciato ("ti lasceremo disabile anche all'altra gamba") e posto in custodia cautelare da parte delle forze di polizia. La settimana successiva, gli stessi agenti avrebbero vanamente eseguito una perquisizione presso la sua abitazione per cercare documenti inerenti ad "Organizzazioni di sinistra considerate illegali". A seguito di tale episodio, l'insorgente sarebbe stato soggetto a pedinamenti e a sorveglianza telefonica perdurati sino al 2016 da parte degli agenti di polizia. Sempre nel 2016 l'insorgente sarebbe inoltre stato coinvolto in un'esplosione avvenuta in occasione di un matrimonio di individui curdi sostenitori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); uscendone incolume per un nonnulla. A seguito della vittoria alle elezioni del (...), i sostenitori del governo avrebbero festeggiato sparando contro le abitazioni di individui di fede alevita, tra cui quella del ricorrente. Conseguentemente a tali elezioni, le pressioni psicologiche da egli subìte sul luogo di lavoro a motivo della sua ideologia politica e religiosa sarebbero aumentate sino a costringerlo al licenziamento in data (...). In sostanza l'espatrio sarebbe da ricondurre ai trattamenti iniqui in ambito lavorativo e alla volontà di "non vivere" sotto la gestione del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP). In caso di ritorno in Patria, l'interessato teme di dover subire gli stessi pregiudizi passati e di ricevere una condanna per essere espatriato clandestinamente. B. Con decisione del 6 marzo 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 24/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 22/9). C. Con ricorso del 15 marzo 2024 (notificato il 18 marzo 2024, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 23 aprile 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 3 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Il 1° maggio 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Il ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, come si dirà in appresso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Con l'impugnativa, l'insorgente ha sostenuto che l'autorità avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo, in quanto le proprie allegazioni sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli ha affermato che le discriminazioni e vessazioni subìte negli anni a seguito della propria fede e della propria ideologia politica sarebbero costitutive di una pressione psichica insopportabile giusta l'art. 3 cpv. 2 LAsi. Lo stesso avrebbe infatti segnatamente subito pregiudizi e controlli da parte delle forze di polizia, pressioni sul luogo di lavoro, come pure un attentato e una sparatoria, che avrebbero reso la sua esistenza in Patria impossibile. Il ricorrente ha infine sostenuto che, in caso di ritorno in Turchia, avrebbe il fondato timore di essere esposto ad ulteriori misure persecutorie. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 4.3 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale, al pari della decisione avversata, ritiene che gli accadimenti subìti in passato in Turchia dall'insorgente, segnatamente i pregiudizi e i controlli da parte delle forze di polizia (cfr. consid. 4.3.2), come pure l'attentato, le pressioni sul luogo di lavoro e la sparatoria (cfr. consid. 4.3.3), suo dire in ragione della propria fede e della propria posizione di oppositore politico al governo, non raggiungono un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.3.2 Infatti, sembrerebbe che il ricorrente sarebbe stato percosso, assieme ad alcuni amici, unicamente in un'occasione, e meglio, a margine della marcia tenutasi a Gaziantep a sostegno dell'opposizione al governo turco durante le rivolte di Gezi Park nel 2013 ("in una via dove non c'era nessuno e lì ci hanno picchiati (...) Erano tre poliziotti"). Inoltre in quel contesto le autorità di polizia non si sarebbero spinte oltre, se non con la minaccia verbale di "lasciar[lo] disabile anche all'altra gamba". A tali intimidazioni, non sono succeduti altri episodi di violenza ma unicamente una perquisizione presso la propria abitazione, alla vana ricerca di documenti attestanti il suo coinvolgimento ad "organizzazioni di sinistra illegali" e alcuni pedinamenti, sempre da parte di agenti di polizia, e intercettazioni telefoniche, perdurati sino al 2016. Ora, senza voler sminuire l'entità di tali accadimenti, non si può affermare che essi abbiano reso l'esistenza dell'insorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. Significativo in proposito il fatto che egli abbia deciso di espatriare unicamente il 4 ottobre 2023, ovvero ben 7 anni dopo la cessazione di tali episodi. Al riguardo va quindi parimente rilevata l'assenza del nesso diretto di causalità temporale tra essi e l'espatrio. Ne discende che, come già esposto, tali motivi non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.3.3 A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha altresì addotto che, in ragione del suo credo religioso e della sua ideologia politica, sarebbe stato oggetto di un attentato, di pressioni sul posto di lavoro, e di una sparatoria. Sembrerebbe infatti che nel 2016, durante la celebrazione di un matrimonio curdo, sarebbe uscito indenne da un attentato suicida voluto dall'ISIS, il quale avrebbe provocato la morte di un suo caro amico. Ora, conseguentemente alla vittoria alle elezioni del (...) del partito governativo, le pressioni sarebbe aumentate anche sul posto di lavoro, dove sarebbe stato obbligato a rispettare i periodi di digiuno islamici, pur essendo di fede alevita, come pure, sarebbe stato frequentemente additato quale "infedele e traditore" per non aver sostenuto i partiti del presidente uscente B._______. L'ostilità nei suoi confronti avrebbe poi raggiunto un'intensità tale da portarlo al licenziamento il (...). Conseguentemente ai citati risultati elettorali la propria abitazione sarebbe inoltre stata oggetto di spari con armi da fuoco e segnali intimidatori ("segni sulle porte e i muri delle case dove abitavano gli aleviti" allo scopo "di minacciar[li] e intimidir[li]"). A motivo delle pressioni ricevute, in particolar modo in ambito lavorativo, e "per non vivere sotto la gestione del partito AKP", egli avrebbe deciso di espatriare. Ora, a giudizio del Tribunale, tali accadimenti, al pari delle presunte pressioni subìte dalle autorità di polizia (cfr. supra consid. 4.3.2), non risultano essere rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tali pregiudizi non paiono infatti poter essere considerati misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel Paese d'origine. 4.3.4 Oltre a ciò, giova rilevare che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.). Nel caso di specie, va infatti constatato che gli accadimenti vissuti dal ricorrente sono misure alle quali ogni individuo di confessione alevita può essere confrontato in Patria e che non permettono una diversa valutazione del caso. 4.3.5 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l'insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. A titolo abbondanziale, giova rilevare che, per la prima volta in sede ricorsuale, il ricorrente ha sollevato la mancanza di protezione da parte delle autorità turche, le quali non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza a seguito della sua segnalazione di intimidazioni e minacce. Il Tribunale osserva che tali elementi non emergono affatto dal verbale d'audizione. Tali affermazioni risultano pertanto essere tardive ed addotte ai soli fini di causa. Ne discende che anche tali censure vanno dunque respinte. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso. Ferme queste premesse, l'autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente. Il Tribunale può dunque esimersi dall'esaminare la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, dei motivi da addotti dall'interessato. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 5.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 6. 6.1 Con l'impugnativa in esame, l'insorgente ha scarnamente evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A suo dire infatti la propria condizione personale e la situazione vigente in Turchia renderebbero inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3 6.3.1 Nello specifico, gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire, una volta rientrato in Patria, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 6.3.2 Va detto inoltre che in Turchia, per invalsa giurisprudenza, non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, da cui il ricorrente però non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del TAF E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti). Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, a seguito delle quali è stato proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate, tra cui Gaziantep, da cui il ricorrente proviene; stato di emergenza poi revocato il 9 maggio 2023. Posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). In tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3). Ora, nello specifico, il Tribunale osserva che, benché l'interessato provenga dalla provincia di Gaziantep, né in sede di audizione, né in sede ricorsuale, egli ha evidenziato problematiche conseguenti ai sismi che hanno colpito la sua regione. Inoltre, a C._______ sono tutt'ora presenti i propri genitori, le sorelle e due fratelli. Per di più, la madre vive ancora nella medesima abitazione in cui risiedeva anche il ricorrente e dove potrà pertanto fare rientro. Va altresì rilevato che nonostante la sua disabilità alla (...), egli ha potuto conseguire la maturità liceale e acquisire un'importante esperienza professionale nel settore (...), riuscendo in tal modo ad autosostenersi. In caso di ritorno in Turchia, il ricorrente potrà pertanto contare sulle sue capacità lavorative e sul sostegno della propria famiglia con cui intrattiene un contatto stabile. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento è ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.3.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.4 Ferme queste premesse, l'esecuzione dell'allontanamento, essendo possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere confermata.

7. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata della SEM, non essendo lesiva del diritto federale e avendo accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, va confermata e le censure sollevate respinte (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 1° maggio 2024.

9. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 1° maggio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: