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D-1473/2024

D-1473/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-25 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,

D-1473/2024 Pagina 3 che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che contestate, nel caso di specie, sono la rilevanza dei motivi d’asilo e l’esecuzione dell’allontanamento, che nel ricorso i ricorrenti riespongono i motivi d’asilo già addotti dinanzi all’autorità inferiore, ovvero segnatamente i pregiudizi subiti a causa di discriminazioni per l’appartenenza alla minoranza curda alevita, a loro dire d’intensità superiore a quelli a cui può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; in concreto, asseriscono che dal 2005 la comunità nella campagna di F._______ sarebbe stata colpita da una serie di incendi dolosi e la casa del padre sarebbe bruciata; (…); nel (…) egli sarebbe stato assunto come (…), ma sarebbe stato licenziato nel 2016 e messo in detenzione preventiva per aver rifiutato di partecipare a operazioni contro (…); nel 2016 la casa del padre sarebbe stata nuovamente incendiata, costringendolo a trasferirsi; a causa della sua etnia e fede alevita, successivamente avrebbe dovuto cambiare residenza e lavoro più volte; i figli avrebbero parimenti subito discriminazioni a scuola, per cui avrebbero ripetutamente dovuto cambiarla; ugualmente, anche la madre avrebbe dovuto lasciare il liceo a causa di discriminazioni etniche e religiose; nonostante le segnalazioni, le autorità li avrebbero accolti con indifferenza, senza prendere misure per proteggerli; i genitori hanno inoltre dichiarato di essere espatriati anche perché dopo i terremoti, il trasferimento a G._______ e – in seguito alle discriminazioni e al licenziamento del padre – il ritorno in campagna a F._______, non avrebbero più avuto possibilità d’impiego, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché

D-1473/2024 Pagina 4 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv.

E. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato, che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5), che malgrado le notorie discriminazioni, né per la minoranza etnica curda né per la minoranza religiosa alevita il Tribunale riconosce ad oggi una

D-1473/2024 Pagina 5 persecuzione collettiva in Turchia (cfr. fra le tante sentenza del TAF E- 4452/2024 del 17 ottobre 2024 consid. 7.3 con riferimenti), che nel caso di specie, il primo sabotaggio alla casa del ricorrente è avvenuto nel 2007 e l’ultimo, alla casa riparata in cui abitava con i primi due figli, nel 2016 (cfr. documento firmato dal capo villaggio di F._______ del 23 ottobre 2023 [mezzo di prova {mdp}, n. 4]), dimodoché, difettando di attualità, le persecuzioni legate agli incendi non possono essere ritenute in nesso causale con l’espatrio avvenuto, quasi sette anni dopo, il 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 7/1), che oltre a ciò, detti incendi non erano diretti esclusivamente contro il ricorrente personalmente, bensì contro tutti gli abitanti della campagna di F._______ (cfr. verbale d’audizione del 21 febbraio 2024 [atto SEM n. 34/11], D19), che ad ogni modo, se in suddetta zona gli incendi continuano effettivamente ad avvenire, come dichiarato dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 34/11, D80), e dovessero minacciare di nuovo i ricorrenti, può essere preteso che essi si trasferiscano altrove in Turchia, che successivamente al rilascio dalla detenzione preventiva e al licenziamento dall’incarico di guardiano del ricorrente, i ricorrenti non hanno più avuto problemi con le autorità (cfr. atto SEM n. 34/11, D29; verbale d’audizione del 22 febbraio 2024 [atto SEM n. 36/9], D24), che non vi è dunque alcun indizio che i ricorrenti possano subire gravi pregiudizi in un futuro prossimo a causa (…) (cfr. atto SEM n. 34/11, D28, D46), che nonostante i figli abbiano apparentemente subito discriminazioni a scuola e di conseguenza abbiano avuto delle pressioni psicologiche tali da costringere il padre a far cambiare loro la scuola all’interno della provincia per tre volte (cfr. atto SEM n. 34/11, D29, D33, D42, D82), questi hanno sempre potuto proseguire i loro studi, che i pregiudizi allegati dai ricorrenti non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda e fede alevita sono sottoposte, per cui non soddisfano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiati di cui all’art. 3 LAsi, che la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo,

D-1473/2024 Pagina 6 che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che in punto all’esecuzione dell’allontanamento, i ricorrenti sostengono che, posta la loro situazione personale e la situazione attuale in Turchia, un rinvio sarebbe inammissibile rispettivamente inesigibile, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento, in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),

D-1473/2024 Pagina 7 che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che secondo giurisprudenza, in Turchia attualmente non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, nemmeno per i membri dell'etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13; D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato colpito da violenti terremoti che hanno causato migliaia di vittime e distrutto buona parte delle infrastrutture; il Presidente turco ha quindi dichiarato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocandolo successivamente il 9 maggio 2023, che posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che benché i ricorrenti provengano da una delle province (H._______) duramente colpite dai terremoti, in cui – stando ad essi – non vi sarebbero possibilità di lavoro, e che prima di espatriare essi abbiano vissuto in una tenda, siccome la loro casa sarebbe stata danneggiata (cfr. atto SEM n. 34/11, D53; fotografie della tenda [mdp n. 3]; estratti e-Devlet informazioni constatazione danni del 16 agosto 2023 [mdp n. 6] e sulla casa del 12 gennaio 2024 [mdp n. 10]), può essere preteso che il ricorrente cerchi un lavoro altrove rispettivamente un’alternativa interna di domicilio per la famiglia,

D-1473/2024 Pagina 8 che infatti, la famiglia ricorrente è giovane e in buona salute, (atto SEM n. 34/11, D4; 36/9, D4); essi possono inoltre contare sull’appoggio di diversi parenti nel loro Paese d’origine, tra cui anche nella città di G._______, dove sono stati ospitati per tre mesi e il ricorrente ha lavorato come camionista (cfr. atto SEM n. 34/11, D37-41; 36/9, D27), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, non sussistono dunque elementi ostativi all'esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia e la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata anche in tal senso, che visto l'esito della procedura ed essendo stata respinta la domanda d’assistenza giudiziaria, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è computato con l’anticipo spese di pari importo già versato.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1473/2024 Sentenza del 25 novembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato (...), B._______, nata (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 febbraio 2024 / N (...). Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 24 ottobre 2023, i verbali d'audizione rispettivamente del 21 e 22 febbraio 2024, il progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e il parere in merito dei richiedenti del 28 febbraio 2024, la decisione del 29 febbraio 2024, notificata il medesimo giorno, con cui la SEM ha negato la qualità di rifugiati ai richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso, il ricorso inoltrato il 6 marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 marzo 2024) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con cui i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiati nonché la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; essi hanno altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, la decisione incidentale del 13 marzo 2024 con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando al contempo i ricorrenti al pagamento di un anticipo spese di CHF 750.-, in seguito tempestivamente versato, i fatti e i documenti prodotti che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che contestate, nel caso di specie, sono la rilevanza dei motivi d'asilo e l'esecuzione dell'allontanamento, che nel ricorso i ricorrenti riespongono i motivi d'asilo già addotti dinanzi all'autorità inferiore, ovvero segnatamente i pregiudizi subiti a causa di discriminazioni per l'appartenenza alla minoranza curda alevita, a loro dire d'intensità superiore a quelli a cui può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; in concreto, asseriscono che dal 2005 la comunità nella campagna di F._______ sarebbe stata colpita da una serie di incendi dolosi e la casa del padre sarebbe bruciata; (...); nel (...) egli sarebbe stato assunto come (...), ma sarebbe stato licenziato nel 2016 e messo in detenzione preventiva per aver rifiutato di partecipare a operazioni contro (...); nel 2016 la casa del padre sarebbe stata nuovamente incendiata, costringendolo a trasferirsi; a causa della sua etnia e fede alevita, successivamente avrebbe dovuto cambiare residenza e lavoro più volte; i figli avrebbero parimenti subito discriminazioni a scuola, per cui avrebbero ripetutamente dovuto cambiarla; ugualmente, anche la madre avrebbe dovuto lasciare il liceo a causa di discriminazioni etniche e religiose; nonostante le segnalazioni, le autorità li avrebbero accolti con indifferenza, senza prendere misure per proteggerli; i genitori hanno inoltre dichiarato di essere espatriati anche perché dopo i terremoti, il trasferimento a G._______ e - in seguito alle discriminazioni e al licenziamento del padre - il ritorno in campagna a F._______, non avrebbero più avuto possibilità d'impiego, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato, che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5), che malgrado le notorie discriminazioni, né per la minoranza etnica curda né per la minoranza religiosa alevita il Tribunale riconosce ad oggi una persecuzione collettiva in Turchia (cfr. fra le tante sentenza del TAF E-4452/2024 del 17 ottobre 2024 consid. 7.3 con riferimenti), che nel caso di specie, il primo sabotaggio alla casa del ricorrente è avvenuto nel 2007 e l'ultimo, alla casa riparata in cui abitava con i primi due figli, nel 2016 (cfr. documento firmato dal capo villaggio di F._______ del 23 ottobre 2023 [mezzo di prova {mdp}, n. 4]), dimodoché, difettando di attualità, le persecuzioni legate agli incendi non possono essere ritenute in nesso causale con l'espatrio avvenuto, quasi sette anni dopo, il 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 7/1), che oltre a ciò, detti incendi non erano diretti esclusivamente contro il ricorrente personalmente, bensì contro tutti gli abitanti della campagna di F._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2024 [atto SEM n. 34/11], D19), che ad ogni modo, se in suddetta zona gli incendi continuano effettivamente ad avvenire, come dichiarato dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 34/11, D80), e dovessero minacciare di nuovo i ricorrenti, può essere preteso che essi si trasferiscano altrove in Turchia, che successivamente al rilascio dalla detenzione preventiva e al licenziamento dall'incarico di guardiano del ricorrente, i ricorrenti non hanno più avuto problemi con le autorità (cfr. atto SEM n. 34/11, D29; verbale d'audizione del 22 febbraio 2024 [atto SEM n. 36/9], D24), che non vi è dunque alcun indizio che i ricorrenti possano subire gravi pregiudizi in un futuro prossimo a causa (...) (cfr. atto SEM n. 34/11, D28, D46), che nonostante i figli abbiano apparentemente subito discriminazioni a scuola e di conseguenza abbiano avuto delle pressioni psicologiche tali da costringere il padre a far cambiare loro la scuola all'interno della provincia per tre volte (cfr. atto SEM n. 34/11, D29, D33, D42, D82), questi hanno sempre potuto proseguire i loro studi, che i pregiudizi allegati dai ricorrenti non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda e fede alevita sono sottoposte, per cui non soddisfano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiati di cui all'art. 3 LAsi, che la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che in punto all'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti sostengono che, posta la loro situazione personale e la situazione attuale in Turchia, un rinvio sarebbe inammissibile rispettivamente inesigibile, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento, in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che secondo giurisprudenza, in Turchia attualmente non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, nemmeno per i membri dell'etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13; D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato colpito da violenti terremoti che hanno causato migliaia di vittime e distrutto buona parte delle infrastrutture; il Presidente turco ha quindi dichiarato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocandolo successivamente il 9 maggio 2023, che posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che benché i ricorrenti provengano da una delle province (H._______) duramente colpite dai terremoti, in cui - stando ad essi - non vi sarebbero possibilità di lavoro, e che prima di espatriare essi abbiano vissuto in una tenda, siccome la loro casa sarebbe stata danneggiata (cfr. atto SEM n. 34/11, D53; fotografie della tenda [mdp n. 3]; estratti e-Devlet informazioni constatazione danni del 16 agosto 2023 [mdp n. 6] e sulla casa del 12 gennaio 2024 [mdp n. 10]), può essere preteso che il ricorrente cerchi un lavoro altrove rispettivamente un'alternativa interna di domicilio per la famiglia, che infatti, la famiglia ricorrente è giovane e in buona salute, (atto SEM n. 34/11, D4; 36/9, D4); essi possono inoltre contare sull'appoggio di diversi parenti nel loro Paese d'origine, tra cui anche nella città di G._______, dove sono stati ospitati per tre mesi e il ricorrente ha lavorato come camionista (cfr. atto SEM n. 34/11, D37-41; 36/9, D27), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, non sussistono dunque elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia e la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata anche in tal senso, che visto l'esito della procedura ed essendo stata respinta la domanda d'assistenza giudiziaria, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è computato con l'anticipo spese di pari importo già versato.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: