Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A.
A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022.
A.b Il (...) maggio 2022, con il richiedente si è svolto il verbale inerente al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) settembre 2022, si è tenuta con lo stesso l'audizione relativa ai suoi motivi d'asilo.
In sostanza e per quanto qui di rilievo, durante i succitati colloqui, il richiedente ha asserito di essere originario di B._______, dove avrebbe sempre avuto il suo domicilio ufficiale. Nel (...) del (...) avrebbe iniziato la (...) per diventare (...). Tuttavia, un'inchiesta di sicurezza svolta nei suoi confronti avrebbe rivelato che egli, allorché era minorenne, fino al (...) avrebbe partecipato ad alcuni eventi e manifestazioni in favore dei curdi. Pertanto, il suo (...) C._______, lo avrebbe posto dinanzi all'alternativa tra una rinuncia volontaria al proseguimento della (...) o un licenziamento formale da parte della (...) tramite decreto KHK. Poiché quest'ultima opzione avrebbe però reso impossibile un accesso agli impieghi pubblici, l'interessato avrebbe optato per la prima possibilità. Il (...) sarebbe quindi stato trasferito nella (...) di D._______, in qualità di (...). Il (...), due suoi superiori, che sarebbero venuti a conoscenza del suo fascicolo, lo avrebbero insultato, picchiato e ferito ad un dito (...). Il giorno successivo, dopo aver presentato denuncia contro tali superiori, egli sarebbe stato convocato dal (...) E._______, che gli avrebbe chiesto scusa per quanto successogli, gli avrebbe assicurato che i due superiori colpevoli sarebbero stati puniti, nonché gli avrebbe prospettato la possibilità di fargli cancellare l'inchiesta a suo carico e di aiutarlo a trovare un posto di lavoro in polizia. In seguito, il servizio militare si sarebbe svolto e concluso serenamente e, ad (...), egli sarebbe rientrato a B._______. Ivi avrebbe avuto dei contatti con un (...) di polizia, F._______, che lavorava anche per (...), che avrebbe poi anche incontrato per definire, verbalmente, le modalità della sua (dell'interessato) collaborazione con la polizia. Egli avrebbe avuto l'incarico di raccogliere informazioni, di scoprire chi a B._______ aiutasse logisticamente il PKK (acronimo in curdo per: Partîya Karkerén Kurdîstane; in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e chi fosse la persona che conduceva i nuovi membri in montagna. Per (...) egli si sarebbe quindi recato alla sede dell'HDP (acronimo in turco per: Halklarin Demokratik Partisi; in italiano: Partito Democratico dei Popoli), fornendo successivamente informazioni alla polizia. Egli, per tale collaborazione, non avrebbe percepito alcun compenso, ma gli avrebbero promesso di cancellare l'indagine a suo carico, gli avrebbero consegnato il porto d'armi ed una pistola ed avrebbe altresì ricevuto il rimborso delle spese per il carburante. A seguito però di rimorsi di coscienza e del timore di essere scoperto, il richiedente avrebbe comunicato al suo referente in polizia, F._______, della sua intenzione di terminare tale collaborazione, e questi gli avrebbe riferito che non c'era alcun problema e che l'indagine a suo nome era stata cancellata. Egli quindi, grazie anche alla referenza di F._______, avrebbe trovato lavoro quale (...) in (...) ad G._______. Un paio di mesi dopo F._______ lo avrebbe ricontattato, chiedendogli di collaborare nuovamente con la polizia di G._______, incarico al quale egli avrebbe acconsentito. Dopo che la sua candidatura ad un concorso per (...) non sarebbe stata accettata, egli avrebbe scoperto nel portale turco "CIMER", che vi era registrata l'inchiesta disciplinare per la quale egli sarebbe stato escluso dalla (...). Egli ha quindi sospettato che tale fosse la ragione della sua esclusione dal concorso (...). Per tale motivo, ma anche poiché nutriva nuovamente dei rimorsi, avrebbe avuto l'intenzione d'interrompere la sua collaborazione con la polizia, esternandola più volte al suo referente, il (...), che però non sarebbe stato d'accordo e lo avrebbe minacciato. Pertanto, egli il (...) avrebbe venduto la sua arma al passatore e aggiungendo dei suoi risparmi avrebbe lasciato la Turchia, illegalmente, il (...), partendo da G._______. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di subire delle conseguenze, a causa della vendita illegale dell'arma consegnatagli dalla polizia.
A supporto delle sue allegazioni, egli ha presentato i seguenti documenti in copia: il documento scaricato dal sito "türkiye.gov.tr", CIMER, con la richiesta d'informazioni dell'interessato del (...) e la risposta ricevuta il (...); il documento rilasciato all'interessato da parte dei suoi superiori militari per il cambiamento di statuto, datato (...); una fotografia in abito militare; la patente di guida dell'interessato; delle fototessere in uniforme militare; l'estratto del certificato di stato civile; due diplomi di pronto soccorso; la denuncia sporta dal richiedente nei confronti dei suoi superiori (...) datata (...) (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/5-8/2).
A.c Il 14 settembre 2022, l'interessato ha potuto presentare il suo parere al progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore, recapitatogli il giorno precedente.
B. Per il tramite della decisione del 15 settembre 2022, notificatagli nella stessa data (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-19/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della detta misura.
C.
C.a Il richiedente, con ricorso datato 14 ottobre 2022, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) la succitata decisione della SEM, chiedendone il suo annullamento ed a titolo principale che gli sia riconosciuto lo statuto di rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato invece la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM per completare l'istruttoria e per un nuovo esame delle sue allegazioni. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso ha annesso, quale nuovo documento, copia di una dichiarazione in lingua straniera del sedicente avvocato turco I._______ (non datata), con la relativa traduzione in lingua italiana.
C.b Con sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente.
D.
D.a L'interessato, il 14 dicembre 2022, ha inoltrato una domanda di revisione al Tribunale, chiedendo a titolo processuale d'un canto che l'esecuzione del suo allontanamento sia sospesa in via supercautelare e cautelare e d'altro canto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Oltreché l'accoglimento dell'istanza di revisione, a titolo principale il ricorrente ha concluso all'annullamento della sentenza del Tribunale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 e alla ripresa dell'istruzione da parte del Tribunale, all'annullamento della decisione della SEM e per l'effetto al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in ulteriore subordine, che gli atti di causa vengano restituiti all'autorità inferiore, per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni.
All'istanza il ricorrente ha annesso quale nuova documentazione, in copia, con le relative traduzioni, ove il caso: il formulario di ordine da parte della (...) del (...) (cfr. sub allegato 4); un documento della (...) del (...) (cfr. sub allegato 5); l'atto d'indagine della (...) del (...) (cfr. sub allegato 6); il mandato di cattura del (...) (cfr. sub allegato 7); delle schermate video del portale giudiziario UYAP (cfr. sub allegato 9); delle fotografie ritraenti il ricorrente che partecipa ad una manifestazione (cfr. sub allegato 10); la richiesta d'emissione del mandato di cattura del (...) della (...) (cfr. sub allegato 11); uno scritto dell'avvocato turco del ricorrente (cfr. sub allegato 12).
D.b Il 16 dicembre 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, quale misura supercautelare.
D.c Con decisione incidentale del 2 febbraio 2023, il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, autorizzando di conseguenza il medesimo a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e revocando la misura supercautelare ordinata il 16 dicembre 2022. Ha altresì accolto la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale formulata dal ricorrente nell'istanza. Infine, ha invitato l'insorgente a produrre, entro il 6 marzo 2023, una conferma da parte delle competenti autorità turche che attestasse la data in cui i documenti contenuti nel portale giudiziario turco UYAP erano stati desegretati, oppure, in caso contrario, a motivare in maniera esaustiva un'eventuale impossibilità di ottemperare alla richiesta.
D.d Tramite lo scritto del 6 marzo 2023, il ricorrente ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, annettendo allo stesso, in copia: uno scritto dell'avvocato I._______ del (...) per chiedere l'accesso agli atti del ricorrente e la sua lettera accompagnatoria, con le relative schede di traduzione sommaria; nonché una dichiarazione in inglese dell'avv. I._______ del 15 febbraio 2023.
D.e L'insorgente, con missiva del 1° settembre 2023, ha allegato di essere stato contattato e minacciato sul suo profilo (...), da un asserito J._______ (di seguito: K._______), con il quale avrebbe anche avuto una breve videochiamata, a seguito della quale avrebbe bloccato il profilo social di quest'ultimo, terrorizzato dalle minacce di morte ricevute. A comprova di tali suoi asserti, egli ha prodotto: diverse schermate di conversazioni (...) con le relative schede di traduzione in lingua italiana; una chiavetta USB contenente una breve video-chiamata che sarebbe intercorsa tra il richiedente e K._______; nonché la scheda di traduzione in lingua italiana della video-chiamata pregressa. Ha altresì chiesto al Tribunale di ricevere informazioni circa l'attuale stato della procedura. Il 12 settembre 2023, il Tribunale, ha risposto alla richiesta di ragguagli dell'interessato.
D.f Con scritto del 12 gennaio 2024, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale copia di una decisione di unificazione della (...) di L._______ del (...), con la relativa scheda di traduzione in lingua italiana.
D.g Per mezzo della missiva del 9 settembre 2024, il Tribunale ha accusato ricezione degli scritti del 9 e del 22 agosto 2024 del ricorrente, nei quali egli comunicava la sua situazione attuale e chiedeva informazioni circa lo stato della procedura, informandolo come il suo ricorso sarebbe stato trattato in via prioritaria.
D.h Tramite lo scritto del 2 ottobre 2024, il ricorrente ha inoltrato, in copia, la decisione di unione della (...) del (...), con la relativa scheda di traduzione.
D.i Con sentenza D-5803/2022 del 3 marzo 2025, in fase rescindente, il Tribunale ha accolto la domanda di revisione proposta dall'istante, di conseguenza annullando la sua sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 e riaprendo la procedura di ricorso anteriore al numero di ruolo D-1455/2025 - di cui alla presente procedura - nonché autorizzando l'istante a proseguire il suo soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura ricorsuale. Altresì, il Tribunale ha pronunciato che non fossero prelevate spese processuali ed ha concesso all'istante CHF 600.- a titolo di indennità ripetibili per la procedura di revisione, a carico della Cassa del Tribunale.
E.
E.a Per il tramite della missiva datata 9 aprile 2025, il ricorrente - senza il concorso del suo rappresentante legale - ha sollecitato una presa di decisione rapida nei suoi confronti ed esposto la situazione di vita in cui egli si troverebbe.
E.b Sempre il 9 aprile 2025, per mezzo del suo rappresentante legale, l'insorgente ha aggiornato ancora una volta la sua situazione giudiziaria in Turchia, prendendo posizione al riguardo e ribadendo essenzialmente le sue conclusioni pregresse. A sostegno di quanto addotto, egli ha prodotto, in copia, con le relative traduzioni: la decisione di unificazione del (...) della (...); la richiesta del (...) della (...) di verificare lo stato del mandato di cattura allegato; l'atto di accusa del (...); la decisione di ammissione del (...) del (...), (...); una stampa di fotografia; due verbali di polizia datati rispettivamente (...) e (...); lo scritto di richiesta di informazioni e documenti del (...) della (...) al (...); lo scritto del (...) del (...) e concernente un tale M._______; l'atto di accusa del (...) della (...); delle fotografie estratte da Internet e relative a M._______; lo scritto del (...) del (...); il verbale d'udienza del (...) del (...), (...). Delle allegazioni e della documentazione che precedono, si dirà più in dettaglio e per quanto rilevante, nei considerandi in diritto.
E.c Con missiva datata 20 giugno 2025, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale copia di una domanda di rogatoria internazionale datata (...) (in lingua turca ed in lingua tedesca) che la (...) avrebbe indirizzato alle autorità giudiziarie svizzere, chiedendo a queste ultime in particolare di interrogare il ricorrente riguardo a dei specifici quesiti formulati dall'autorità giudiziaria turca succitata. Per provare la presenza di tale documento, egli ha anche inoltrato copia di due fermi immagine del portale giudiziario turco UYAP.
F. Per mezzo dell'ordinanza del 1° luglio 2025, il giudice istruttore incaricato della causa, ha trasmesso copia della domanda di revisione del 14 dicembre 2022 del ricorrente alla SEM, con tutti gli scritti e la documentazione annessa introdotti dall'insorgente nelle more delle procedure del Tribunale di cui ai ruoli D-5803/2022 e D-1455/2025, invitando quest'ultima a prendere posizione in merito al gravame e ad inoltrare la sua risposta allo stesso entro il 16 luglio 2025. Tale termine è stato prorogato dal Tribunale in data 16 luglio 2025, su richiesta della SEM dell'11 luglio 2025, fino al 31 luglio 2025.
G. L'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 30 luglio 2025.
H. Alla sua replica del 22 agosto 2025, l'insorgente, ha allegato quale nuovo documento, copia dell'atto d'accusa del (...) della (...), con la relativa traduzione in italiano.
I. Invitata in tal senso dal Tribunale, la SEM ha inoltrato le sue osservazioni di duplica in data 12 settembre 2025. Con scritto del 20 ottobre 2025, l'insorgente ha dal canto suo formulato delle osservazioni di triplica.
J. L'autorità inferiore, nelle sue osservazioni di quadruplica del 6 novembre 2025 ha rimandato a quanto già motivato e concluso precedentemente. Tale presa di posizione è stata inviata per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 19 novembre 2025, nella quale ha pure pronunciato la conclusione dello scambio degli scritti.
K. Con scritto del 6 marzo 2026, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale, copia della risposta negativa dell'8 dicembre 2025 dell'(...) all'autorità turca competente riguardo alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata da quest'ultima.
L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 A titolo preliminare, il Tribunale rileva come oggetto della presente procedura, risulta essere, in fase rescissoria, unicamente una nuova pronuncia sul ricorso presentato dal ricorrente il 14 ottobre 2022 contro la decisione della SEM del 15 settembre 2022, essendo che la sentenza in merito al rescindente è già intervenuta con sentenza del Tribunale D-5803/2022 del 3 marzo 2025, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. anche supra lett. D.i).
E. 2.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'allora vigente art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318], abrogata dal Consiglio federale con effetto dal 15 dicembre 2023) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Innanzitutto, in merito alla censura formale sollevata nell'ambito del ricorso circa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (cfr. pag. 8 e 9 del ricorso), si rileva come la stessa, formulata peraltro in modo del tutto generico, in realtà si confonda con l'apprezzamento nel merito della vertenza effettuato dall'autorità inferiore. Altresì, poiché sia il ricorrente sia l'autorità inferiore hanno potuto presentare ampiamente durante la presente procedura e quella inerente alla sentenza sul rescindente del Tribunale D-5803/2022 del 3 marzo 2025, le loro motivazioni, come per quanto attiene all'insorgente, pure svariata documentazione tesa ad attestare dei suoi asserti, e che il Tribunale può, in piena conoscenza di causa, pronunciarsi in merito; si ritiene, anche per i motivi che verranno espressi nei considerandi seguenti, che un rinvio degli atti all'autorità inferiore perché tratti del caso dell'insorgente in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), risulti essere infondato nonché inopportuno, in quanto non nell'interesse del ricorrente, poiché procrastinerebbe ancora una soluzione nel merito del suo litigio. Le sue conclusioni in tal senso, sono pertanto respinte.
E. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Altresì, secondo l'art. 3 cpv. 4 LAsi, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente, rimanendo salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.1 In primo luogo, per quanto attinente alle circostanze che sarebbero occorse prima dell'espatrio dell'insorgente dalla Turchia e che lo avrebbero condotto allo stesso, occorre osservare quanto segue.
E. 6.2 Alla stessa stregua di quanto concluso dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), anche il Tribunale è d'avviso che il fatto che il ricorrente sia stato relegato alla funzione di (...), dopo un'inchiesta di sicurezza effettuata nei suoi confronti, non possa essere ritenuta di sufficiente intensità ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non si tratta di una misura che abbia reso impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, la continuazione dell'esistenza nel suo Paese d'origine. Ciò è dimostrato anche dalla circostanza che egli, anche dopo lo svolgimento del servizio militare nell'(...) del (...), sia rimasto ancora ben più di (...) in patria, trovando lavoro sia in (...) sia presso la polizia turca (cfr. n. 15/11, D11 segg., pag. 3; D31, pag. 5 segg.), indizi concreti che i succitati eventi non avessero alcuna connessione con la sua decisione successiva di lasciare la Turchia. Per di più, ed a differenza di quanto sostenuto in fase ricorsuale dall'insorgente, non si ravvede alcun intento discriminatorio, o legato a motivi religiosi o etnici, che abbiano portato alla sua esclusione dalla (...). Invero, non soltanto come da lui peraltro evinto, non è stata affatto l'unica persona per la quale l'inchiesta di sicurezza è stata svolta da parte delle autorità (...) e non è andata a buon fine (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5), bensì egli ha effettivamente ammesso di aver preso parte alle manifestazioni e avvenimenti riportatigli dal suo (...) (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5). Inchiesta di sicurezza, rispettivamente per appurare l'idoneità di un candidato, che quindi si denota non risultare per nulla inusuale compiuta dalle autorità, per verificare se determinate condizioni poste, siano adempiute o meno da un candidato, prima di ammetterlo ad una funzione (...), ciò che non risulta in alcun modo discriminatorio. Infine, per quanto la sua famiglia sarebbe alevita, egli questionato in merito dal suo (...), ha affermato non essere né credente né praticante, bensì ateo (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5), e quindi non si ravvede nella sua relegazione a (...), alcun intento discriminatorio legato alla sua fede. Concernente poi l'aggressione che sarebbe avvenuta nel contesto del servizio militare da parte di due suoi superiori, alla stessa stregua della SEM (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata), si considera che tale episodio sia rimasto circoscritto ad un unico evento, frutto dell'iniziativa personale di due individui e non ascrivibile alle forze armate in generale, che non ha carattere persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò è dimostrato anche dal fatto che egli, dopo aver denunciato l'episodio ai suoi superiori, il (...) E._______. durante il colloquio che è seguito alla denuncia, si sia scusato con l'insorgente, gli abbia riferito che i due individui sarebbero stati puniti, e dopo di ciò il ricorrente non ha più riscontrato alcun problema di sorta durante il servizio militare (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5 seg.). Al contrario poi di quanto rilevato nel suo ricorso e nei suoi successivi scritti dall'insorgente, non si ravvede alcuna sorta di "ricatto" per ottenere la sua collaborazione in polizia. Invero, malgrado la sua prima collaborazione in polizia fosse dettata dallo scopo per l'interessato di ottenere la cancellazione della sua inchiesta di sicurezza, come gli avrebbero promesso dapprima il (...) E._______, ed in seguito in polizia a B._______, ciò che gli avrebbe permesso di candidarsi ad un posto pubblico (cfr. n. 15/11, D31, pag. 6; D42, pag. 8), quindi una scelta non propriamente libera, ma con un secondo fine da parte dell'insorgente. Tuttavia, non appena egli pochi mesi dopo ha comunicato al suo referente in polizia, F._______, che desiderava interrompere la collaborazione; questi non soltanto ha accettato le sue dimissioni senza alcun problema né senza porgli alcuna condizione, bensì ha funto pure da referenza per il lavoro (...) che l'insorgente ha poi ottenuto (cfr. n. 15/11, D31, pag. 6; D44 segg., pag. 8). Non si intravvede quindi in tale procedere da parte di singoli membri delle forze armate o di polizia turche, alcun intento ricattatorio o di costrizione nei confronti del ricorrente. Ancor meno lo si rileva nella sua collaborazione successiva con la polizia di G._______, dove risulta chiaramente dai suoi asserti, che egli abbia scelto volontariamente di accettare l'incarico, spinto da opportunità lavorative personali, in particolare poiché avrebbe potuto indicare la referenza del suo responsabile in polizia H._______, nell'ambito di un concorso statale per l'assunzione di (...) che egli ha effettuato (cfr. n. 15/11, D46 segg., pag. 8). Si rimarca ancora in merito che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente sia nel ricorso (cfr. pag. 3), sia nella sua replica (cfr. pag. 2), quando egli ha accettato di collaborare per la seconda volta con la polizia, non si trovava affatto senza attività lavorativa, bensì già da qualche mese aveva iniziato a lavorare presso la (...) come da lui dichiarato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 15/11, D31, pag. 6; D47, pag. 8). Tale incoerenza nei suoi asserti, per nulla spiegabile, fa planare dei dubbi sulla credibilità stessa dell'insorgente. Pure le insistenze e le minacce ricevute da parte di H._______, perché l'insorgente continuasse la sua collaborazione con la polizia, in accordo con quanto motivato nella decisione avversata, anche il Tribunale le ritiene mere esternazioni personali di un unico individuo, e non ascrivibili alla polizia in generale. Peraltro, le stesse difettano pure dell'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non soltanto le minacce sono rimaste a livello verbale senza alcun seguito o conseguenza, bensì, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ai suoi superiori come già fatto in passato, per denunciare l'agito di H._______, ciò che egli non ha intrapreso, dimostrando così facendo che tali minacce non fossero da lui considerate così serie né pericolose, al contrario di quanto da lui soltanto asserito senza alcun elemento concreto e circostanziato a supporto (cfr. n. 15/11, D54 segg., pag. 9 seg.). Peraltro, si rimarca ancora che, interrogato riguardo ai timori che egli nutrirebbe in caso di ritorno in patria, egli ne ha asseriti unicamente in relazione con la vendita illegale dell'arma che gli era stata consegnata in polizia (cfr. n. 15/11, D34, pag. 7), senza citarne altri di concreti, come invece addotto soltanto a partire dal ricorso dall'insorgente, che ha riferito come egli avrebbe pure avuto timore del concretizzarsi delle minacce da parte della polizia (cfr. ricorso, pag. 7). Allegazioni, queste ultime, del tutto nuove e che non possono in alcun modo essere seguite, ciò che ancor più conforta il Tribunale nelle sue conclusioni succitate. Riguardo poi alla vendita dell'arma d'ordinanza consegnatagli in polizia, come rettamente osservato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale per il resto può essere rinviato (cfr. p.to II, pag. 6), non si evincono né dagli atti all'incarto, né dagli asserti dell'insorgente, anche per quanto verrà considerato di seguito, alcun elemento che lasci presagire che, in caso di ritorno in Turchia, il ricorrente andrebbe incontro ad un trattamento discriminatorio o persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Peraltro, di tale vendita non si evince neppure dalle allegazioni dell'insorgente e dai mezzi di prova da lui prodotti in fase ricorsuale, che le autorità turche ne sarebbero venute a conoscenza in qualche modo. Infine, circa la mancata aggiudicazione del (...), al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. pag. 5), non v'è alcun indizio circostanziato e concreto all'incarto, che faccia ritenere come egli non sarebbe stato scelto a causa dell'inchiesta di sicurezza precedentemente svolta nei suoi confronti in ambito (...). Invero, si tratta di suoi meri sospetti, rimasti del tutto generici, che non si sono concretizzati neppure dalle sue ricerche effettuate successivamente. Invero, dalle informazioni richieste a CIMER dal ricorrente, è risultato che la ricerca effettuata il (...) nell'archivio nei suoi confronti aveva dato un esito negativo, iniziando poi un'inchiesta disciplinare che avrebbe comportato la conclusione che egli non potesse diventare (...) (cfr. MdP n. 1/5), senza però riuscire a mettere in relazione tale esito, con la mancata aggiudicazione del concorso succitato. Peraltro, la stessa misura, non è in ogni caso di sufficiente intensità, per ritenere che il ricorrente non potesse continuare a vivere nel suo Paese, avendo inoltre ottenuto un'attività lavorativa a tempo indeterminato, che è lui stesso che ha disdetto prima di espatriare, quale (...) a G._______ (cfr. n. 15/11, D11 segg., pag. 3). Non si ravvede quindi alcun serio pregiudizio che sarebbe derivato in passato al ricorrente o che potrebbe derivargli in futuro nel caso di un suo ritorno in patria, pertinente ai sensi dell'asilo, per il fatto che egli ha subito un'inchiesta disciplinare nell'ambito (...) e che la stessa possa risultare ancora iscritta nel portale CIMER, e quindi che di conseguenza egli non possa trovare un impiego pubblico. I suoi timori in tal senso, non sono pertanto in alcun modo rilevanti in materia d'asilo.
E. 6.3 Le conclusioni succitate non sono minimamente scalfite dalle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, che ritiene come le persecuzioni e discriminazioni da lui subite da parte di diversi (...), appartenenti ad autorità diverse e di vario grado, siano state sistematiche. Invero, tale tesi, risulta scontrarsi palesemente con il racconto reso dall'insorgente in merito nel corso della sua audizione. Al contrario di quanto argomentato nel ricorso, non si ravvede difatti alcun indizio che leghi i pochi eventi non rilevanti successi in patria all'insorgente, e già succitati (cfr. supra consid. 6.2), tra di loro, poiché risultano essere circoscritti ad episodi e motivi ben distinti, aver interessato persone differenti - il cui collegamento non è affatto stato provato né reso perlomeno verosimile dall'insorgente - ed in autorità e luoghi ben separati tra loro.
E. 6.4 Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni del ricorrente inerenti ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio, nonché i mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno degli stessi dinanzi all'autorità inferiore, siano da ritenere irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.1 Non si può poi seguire il ricorrente, laddove anche distorcendo i fatti da lui precedentemente narrati, considera nel suo gravame che quanto gli sarebbe accaduto successivamente all'espatrio - segnatamente le inchieste e procedure penali aperte contro di lui in Turchia - sia in realtà la continuazione e la conferma di quanto gli sarebbe successo in patria in passato. Invero, come si vedrà di seguito, le procedure penali aperte contro il ricorrente, non soltanto risultano essere irrilevanti ai sensi dell'asilo, ma anche intenzionalmente provocate con il suo comportamento successivo all'espatrio da parte dell'insorgente (cfr. infra consid. 8), che nulla ha a che vedere invece con il comportamento tenuto dall'insorgente nel suo Paese d'origine e con le dichiarazioni da lui rese durante l'audizione sui motivi d'asilo. Invero, il ricorrente in patria, non soltanto ha asserito di non aver mai riscontrato problematiche con le autorità e con terze persone, esclusi gli episodi già ritenuti sopra irrilevanti, bensì aveva l'intenzione di diventare (...), iscrivendosi alla preposta scuola, nonché ha pure collaborato volontariamente (come già visto sopra) per due periodi distinti con le autorità di polizia turche. Né durante la sua audizione tenutasi il (...) settembre 2022, né men che meno nel suo ricorso, egli ha mai asserito di aver svolto una qualsivoglia attività di protesta contro il governo turco e di supporto per la causa curda, dopo essere giunto in Svizzera, né nel suo Paese d'origine, salvo le poche attività di manifestazione da lui descritte come legali che avrebbe effettuato allorché era ancora minorenne (cfr. n. 15/11, D31 segg., pag. 5 segg.). Anzi, nel ricorso, egli collega l'inchiesta aperta nei suoi confronti in Turchia - ancora a suo dire secretata - al fatto che egli sia espatriato illegalmente per sottrarsi alla collaborazione con le autorità turche, che sarebbe stato: "[...] percepito come un'opposizione al governo e direttamente un sostegno al PKK e all'HDP" (cfr. ricorso, pag. 8), senza nominare nessun ulteriore evento concreto che avrebbe determinato tale agire da parte delle autorità turche. È soltanto a partire dall'istanza del 14 dicembre 2022, che egli rileva come tale indagine sarebbe stata aperta a causa di una manifestazione pubblica alla quale egli avrebbe preso parte il (...) in Svizzera, quindi poco dopo aver depositato la sua domanda d'asilo, e ben diversi (...) la sua audizione sui motivi d'asilo. Come si vedrà poi anche di seguito (cfr. infra consid. 8.2.4), il fatto che il ricorrente sia stato riconosciuto dalle autorità turche in un filmato, non è in alcun modo sorprendente né assurge ad indizio probante che egli sarebbe già stato oggetto d'indagini segrete e attentamente seguito dalle autorità di sicurezza turche, già prima del suo espatrio, tesi da lui sostenuta a partire dall'istanza di revisione (cfr. pag. 6) e negli scritti successivi (cfr. scritto del 9 aprile 2025 del ricorrente, pag. 4; replica, pag. 3; triplica, pag. 2). Invero, si evince da diversi documenti da lui medesimo versati agli atti, che è egli stesso che ha pubblicato sia il video della manifestazione, sia gli ulteriori contenuti e pubblicazioni da lui effettuate, in modo del tutto aperto su dei suoi profili social, secondo la sua reale identità, nonché pubblicando pure delle sue fotografie riconoscitive ed il suo numero della carta d'identità sui medesimi canali aperti a tutti (cfr. allegato 5 all'istanza di revisione; domanda di rogatoria del [...]; atto d'accusa del [...] della [...]; atto d'accusa del [...] della [...]). Peraltro, per quanto concerne il suo profilo (...), aperto a tutti, si desume che egli ha fornito nello stesso, ulteriori dettagli, come dove egli vivrebbe e la sua origine (cfr. schermata video del profilo [...] del ricorrente, prodotta in allegato al suo scritto del 1° settembre 2023). Inoltre, si evince pure dallo scritto del (...) della (...), come in precedenza all'indagine iniziata il (...) con una denuncia per i fatti successi il (...), il ricorrente non fosse affatto ricercato (cfr. allegato 6 all'istanza di revisione). Dai documenti versati agli atti dal ricorrente, si evince poi come tutti i procedimenti d'indagine contro di lui, al contrario di quanto da lui allegato (cfr. scritto del 9 aprile 2025, pag. 4), siano stati aperti ed istruiti dopo il suo espatrio, per una manifestazione a cui egli avrebbe partecipato in Svizzera e delle pubblicazioni e condivisioni da lui effettuate solo successivamente al suo arrivo su suolo elvetico.
E. 7.2 Altresì, si sottolinea già sin d'ora, come alcuni fatti riportati dal ricorrente a partire dall'istanza di revisione, al contrario di quanto da lui allegato, non siano mai stati prima da lui sostenuti rispettivamente narrati. Segnatamente, la circostanza che subito dopo il suo espatrio sarebbero avvenute delle incursioni di polizia nella sua abitazione e dei genitori per rintracciarlo ed arrestarlo, non era mai stata allegata prima della replica (cfr. replica, pag. 2), né ancora che egli sarebbe venuto a conoscenza di gravi informazioni sulla polizia turca che avrebbe posto a fondamento della propria domanda d'asilo (cfr. replica, pag. 5). In merito a tali asserti, nell'audizione sui motivi d'asilo e nella documentazione da lui prodotta dinanzi all'autorità inferiore, non v'è infatti alcun accenno. Se gli stessi fossero stati reali, non si comprende però, perché l'insorgente non li avrebbe già addotti in precedenza dinanzi all'autorità inferiore, nonostante avrebbe potuto ampiamente farlo. Il fatto poi di apportarli non soltanto in un secondo tempo, ma ancora di presentarli come se fossero stati addotti già in passato, rende gli stessi ancora maggiormente inverosimili, facendo pure planare dei seri dubbi sulla stessa credibilità e buona fede del ricorrente, nonché di voler indurre in errore le autorità distorcendo i fatti precedentemente narrati, per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 7.3 Pertanto, il ricorrente non è in alcun modo riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile (art. 7 LAsi), che le inchieste e procedure penali aperte nei suoi confronti in patria dopo la sua partenza, siano collegate con gli eventi - ritenuti peraltro già irrilevanti (cfr. supra consid. 6.1-6.4) - occorsigli in Turchia prima del suo espatrio, né men che meno che siano l'espressione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (art. 3 cpv. 4 LAsi; cfr. anche supra consid. 5.2). Le stesse vicende, come pure la documentazione prodotta a supporto delle stesse, verranno quindi esaminate dal Tribunale di seguito (cfr. infra consid. 8), sotto il profilo dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi.
E. 8.1 Di seguito, occorre quindi ancora analizzare se, gli ulteriori elementi addotti dall'insorgente a partire dall'istanza di revisione, ovvero segnatamente con riferimento alle inchieste e procedure penali che sarebbero attualmente aperte a suo carico in Turchia, i nuovi mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale e le paure avanzate dall'insorgente nel caso egli facesse ritorno in patria, egli possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'elevata probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 8.2.1 Riguardo alle procedure penali pendenti a carico del ricorrente, occorre constatare come risulti dalle sue dichiarazioni e dai mezzi di prova da lui presentati, che nei suoi confronti sarebbero state aperte diverse indagini per propaganda a favore di organizzazione terroristica tramite pubblicazione nella stampa o nei media a catena (cfr. n. d'indagini [...], [...], [...], [...]), che sono confluite tutte - unificandole alla prima inchiesta n. (...) - rispettivamente negli atti d'accusa del (...) e del (...) della (...) e nella procedura giudiziaria n. (...) dinanzi alla (...) (cfr. allegati 4, 5, 6, 7, 9-11 all'istanza di revisione; decisione di unificazione della [...] allegata allo scritto del 12 gennaio 2024; decisione di unione del [...] della [...] allegata allo scritto del 2 ottobre 2024; allegati 1-4 allo scritto del 9 aprile 2025; richiesta di rogatoria internazionale del [...] e atto d'accusa del [...] della [...] allegati allo scritto del ricorrente del 20 giugno 2025). Le stesse sono state aperte a causa della partecipazione del ricorrente ad una manifestazione il (...) in Svizzera ed alle seguenti condivisioni social che egli avrebbe effettuato dopo il suo espatrio e che avrebbero dato luogo anche a sue ricerche da parte della polizia turca nonché a mandati di cattura rispettivamente di arresto ai fini d'interrogatorio del ricorrente (cfr. allegato 7 all'istanza di revisione; allegati 2, 4-7 e 13 allo scritto del 9 aprile 2024). Alla suddetta procedura penale n. (...), si è aggiunta un'indagine separata n. (...), sempre per il reato di propaganda terroristica tramite stampa e pubblicazioni in forma continuata, con l'emissione di un atto d'accusa datato (...) da parte della (...), per delle condivisioni che il ricorrente avrebbe effettuato su un suo profilo social nelle date (...) e (...) (cfr. allegato alla replica). Altresì, è stata aperta un'ulteriore indagine n. (...), confluita in un atto d'accusa del (...) della (...) per il reato di offesa pubblica al Presidente della Repubblica, per delle pubblicazioni e delle condivisioni che il ricorrente avrebbe effettuato nel (...) e nel (...) del (...) attraverso il social network (...). L'atto d'accusa risulta essere stato accettato dal (...), (...), nell'ambito dell'udienza tenutasi il (...), che è stata rinviata al (...), in attesa dell'esecuzione del mandato di cattura emesso contro il ricorrente che ha aperto una relativa procedura giudiziaria portante il n. (...) (cfr. allegati 10, 12 e 13 allo scritto del 9 aprile 2025 del ricorrente). Ora, anche lasciando aperta la questione dell'autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente soltanto in copia e, di riflesso quindi, l'effettiva esistenza di procedure penali aperte a suo carico (cfr. analogamente la sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 9.6), non si evincono comunque dei motivi d'asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito.
E. 8.2.2 Innanzitutto si osserva come il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, sia giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d'inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - anche combinati - contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8 ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere - accanto al numero delle procedure d'inchiesta pendenti - delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall'espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro, in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata più volte riportata dai media la notizia di pratiche d'abuso da parte di richiedenti l'asilo turchi, nell'ambito di procedure d'asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell'espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d'asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell'Europa occidentale (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5).
E. 8.2.3 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente, sia dalla documentazione agli atti, risulta che le inchieste e le procedure penali aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano tutt'ora nella fase istruttoria. Come è dimostrato dai documenti inoltrati dall'insorgente in procedura ricorsuale, risulta infatti che le inchieste e procedure giudiziarie aperte in Turchia, restano in attesa dell'interrogatorio dell'insorgente. In tal senso, anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro di lui siano stati emanati dei mandati di cattura rispettivamente di arresto (cfr. allegato 7 all'istanza di revisione; allegato 13 allo scritto del 9 aprile 2025), come pure inoltrata una richiesta di rogatoria internazionale da parte della Turchia alle autorità svizzere (cfr. allegato 4 allo scritto del 9 aprile 2025; allegati allo scritto del ricorrente del 20 giugno 2025), dal loro contenuto, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto ritenuto dall'insorgente, si desume chiaramente che lo scopo degli stessi è quello del suo interrogatorio e non quello di incarcerarlo. Ciò si evince anche dal fatto che le udienze per le due procedure giudiziarie aperte, sono state sempre rinviate ad altra data, proprio per permettere al ricorrente di comparire davanti alle autorità giudiziarie preposte - anche tramite rogatoria internazionale - e fornire le sue deposizioni in merito ai fatti imputatigli (cfr. allegati 12 e 13 allo scritto del 9 aprile 2025; allegato 1 allo scritto del 20 giugno 2025). In disaccordo quindi con gli asserti dell'insorgente, per i reati imputatigli di: propaganda per organizzazione terroristica (attraverso media e trasmissioni a catena) e per offesa pubblica al Presidente della Repubblica, non v'è alcuna evidenza che il ricorrente verrà arrestato e detenuto ingiustamente, poiché non si sa all'ora attuale quale esito avranno le inchieste e procedure giudiziarie aperte contro di lui, ovvero se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Peraltro, dalle dichiarazioni da lui rilasciate, e salvo l'inchiesta disciplinare nell'ambito (...) da parte delle autorità turche, egli non risulta avere dei precedenti penali (cfr. n. 15/11, D31 segg., pag. 5 segg.), e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente verrà inflitta, con verosimiglianza preponderante, una pena detentiva come preteso in fase ricorsuale dal ricorrente e sostenuto nello scritto allegato al ricorso dall'avvocato turco dell'insorgente. Piuttosto, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, verrebbe pronunciata una pena condizionale nei confronti dell'insorgente (cfr. art. 51 del codice penale turco; Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK) o il rinvio della procedura penale (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 succitata consid. 8.7.1 seg.). Tale conclusione, nel suo caso, appare essere vieppiù confermata dalla circostanza che nella richiesta di rogatoria internazionale proposta dalle autorità turche del (...) - che nel frattempo è stata respinta dall'(...) con scritto dell'8 dicembre 2025, in quanto ha ritenuto che le attività che avrebbe esercitato il ricorrente e descritte dalle autorità turche nella loro domanda di assistenza giudiziaria internazionale, non adempiano alle condizioni di cui all'art. 260ter del Codice penale svizzero (RS 311.0), poiché qualificabili come mere attività politiche quale simpatizzante (cfr. scritto dell'8 dicembre 2025 allegato alla missiva del ricorrente del 6 marzo 2026) - si chiede alle autorità elvetiche competenti di leggere al ricorrente proprio quanto previsto dall'art. 231 del Codice di procedura penale turco (cfr. allegati allo scritto del ricorrente del 20 giugno 2025). Le argomentazioni contrarie del ricorrente che dà un'interpretazione sua delle percentuali di condanne della giustizia turca, per giungere a ritenere che il rischio per lui di una condanna non sarebbe inferiore al 30% per ciascuno dei reati imputatigli (cfr. replica, pag. 7 segg.), non possono pertanto essere seguite. Ne discende quindi che le procedure penali che interessano il ricorrente, non costituiscono, di per sé, un valido motivo d'asilo.
E. 8.2.4 Altresì, come osservato a ragione dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nella sua duplica, dalle condivisioni e dai messaggi che il ricorrente ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle immagini offensive e delle frasi ingiuriose nei confronti del presidente turco N._______ (cfr. allegato 10 allo scritto del 9 aprile 2025), nonché immagini e fotografie relative al PKK/KCK o ancora al TKP/ML (acronimo per: Partito Comunista della Turchia/Marxista-Leninista), al TIKKO (acronimo per: Esercito di Liberazione dei Lavoratori e dei Contadini della Turchia) e al MLKP (acronimo per: Partito Comunista Marxista-Leninista; cfr. atti di accusa del [...] rispettivamente del [...]; richiesta di rogatoria internazionale del [...]), spesso rappresentanti persone armate e le bandiere dei predetti gruppi armati accompagnate anche da titoli e da commenti che lodano ed incitano le azioni violente compiute dai combattenti (cfr. ad esempio i commenti pubblicati dal ricorrente descritti nell'atto d'accusa del [...]). Al contrario quindi di quanto più volte sostenuto dal ricorrente nel gravame, non si tratta di semplici (ri)condivisioni di notizie di stampa turca e/o internazionali riportanti informazioni sui gruppi PKK/PKP e le loro ulteriori articolazioni, e foto di esponenti di dette organizzazioni ai quali egli augurerebbe semplicemente di "riposare in pace" (cfr. triplica, pag. 3). Bensì, con tali condivisioni e pubblicazioni, il ricorrente può dare effettivamente più che l'impressione che egli realmente approvi e lodi le azioni violente compiute dai combattenti rispettivamente sostenga la lotta armata contro le autorità di sicurezza turche. In tali circostanze, l'apertura di procedure d'inchiesta e giudiziarie ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 legge antiterrorismo turca (LAT), nonché dell'art. 299 del codice penale turco, non possono essere ritenute, fin dall'inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso anche la sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 9.3). A tal proposito, si aggiunge come la precitata conclusione non viene posta in questione neppure dalla risposta alla domanda di rogatoria internazionale inviata dall'(...) l'8 dicembre 2025. Si sottolinea poi come non corrispondano ai mezzi di prova presentati dall'insorgente, le sue allegazioni circa un suo presunto collegamento con un procedimento d'indagine a carico di M._______ (cfr. scritto del 9 aprile 2025, pag. 3 seg.). Difatti, dal doc. 8 allegato allo scritto del 9 aprile 2025, si desume in modo limpido come, seppure l'inchiesta di tale M._______ sia nominata nello scritto del (...) dell'(...), dove vi è citato anche il fascicolo d'indagine del ricorrente, tali indagini non siano in alcun modo tra loro connesse o collegate, portando peraltro pure un numero differente d'indagine, ma semplicemente siano state citate nel medesimo scritto, probabilmente per economicità di procedura. Tale conclusione viene ancor più supportata dall'allegato 9 allo scritto del 9 aprile 2025, dove si fa riferimento unicamente a M._______ e per nulla al ricorrente. Tuttavia, occorre rilevare in merito, come il ricorrente che d'un canto ritiene la supposta connessione con il procedimento di M._______ infondata e pretestuosa, d'altro canto poco più di (...) dopo da tali affermazioni, avrebbe condiviso proprio un commento dove cita tra gli altri anche M._______ (cfr. il rilevamento 2 nell'atto d'accusa del [...] allegato alla replica). Vista anche la tempistica di tale condivisione, la stessa appare essere stata fabbricata ai soli fini di causa, per sostenere i suoi asserti precedenti, ciò che rende ancora meno credibili le sue allegazioni di aver voluto esprimere: "il proprio diritto di pensiero e di denuncia politica [...] attraverso consapevoli e fondate denunce politiche e sociali a sostegno della propria comunità di origine" (cfr. replica, pag. 5) che, visto il tenore e le tempistiche dei suoi contributi e messaggi, risulta essere un'osservazione a dir poco scorretta e pretestuosa. Occorre ancora sottolineare circa il suo comportamento come, dai documenti presentati, la manifestazione a cui egli avrebbe partecipato, come pure i brevi messaggi ed i contenuti pubblicati, riguardano invero dei periodi limitati nel tempo - ovvero rispettivamente il (...) la manifestazione, quindi a ridosso della presentazione della domanda d'asilo; e concentrati nei periodi (...) e (...) del (...) i contenuti pubblicati nei social media - e tutti successivi alla presentazione della domanda d'asilo in Svizzera. Inoltre, dai documenti presentati in fase ricorsuale, si desume che i suoi contributi, come pure dei suoi dati personali, siano stati resi da lui stesso pubblici e facilmente accessibili a chiunque, rispettivamente dai suoi parenti viventi ancora nel suo Paese d'origine (cfr. a tal proposito anche supra consid. 7.1). Non v'è quindi, al contrario di quanto da lui allegato in fase ricorsuale, da stupirsi che le autorità turche, che controllano in modo importante le attività compiute dai loro compatrioti anche all'estero, abbiano potuto raccogliere nei suoi confronti del materiale incriminante e delle informazioni sul suo conto. Visto quanto precede e come già sopra osservato (cfr. supra consid. 7.1), il suo supposto impegno politico dopo il suo espatrio, non appare quindi palesemente l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistenti in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi), ma piuttosto la sua partecipazione ad una manifestazione e le sue pubblicazioni in Svizzera, possono essere, come a ragione sostenuto dalla SEM in fase ricorsuale, rappresentative di un comportamento che costituisce un abuso di diritto, per crearsi dei motivi d'asilo, che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024, pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3). Invero, prima del suo espatrio, la sua attività politica, può essere ritenuta del tutto limitata e marginale, avendo asserito di aver unicamente partecipato a delle manifestazioni e marce (legali) allorché era ancora minorenne, ma di non aver mai esercitato attività politiche (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5 e D33, pag. 7).
E. 8.3 Si osserva poi come le ricerche che avrebbero svolto le autorità turche al domicilio della sua famiglia dopo il suo espatrio, allegate soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, in quanto circostanze riportategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, per quanto non si possa escludere che delle ricerche del ricorrente siano effettivamente state intraprese da parte delle autorità turche, anche a fronte della documentazione presentata a supporto - pure rispetto a contatti che le autorità di polizia avrebbero avuto con parenti del ricorrente - quest'ultimo in merito alle stesse, è rimasto del tutto generico nel suo gravame, non circostanziando ad esempio i giorni in cui tali incursioni sarebbero avvenute, né descrivendo in alcun modo gli stessi episodi. Altresì, come già sopra evidenziato, tali circostanze sono state evidenziate dal ricorrente soltanto a partire dalla replica (cfr. supra consid. 7.2). Pertanto, anche la verosimiglianza di tali avvenimenti, risulta essere fortemente messa in dubbio.
E. 8.4 Per quanto attiene poi alle minacce che egli avrebbe ricevuto tramite il suo profilo (...), da parte di un tale K._______, nel mese di (...) del (...), pur lasciando aperta la questione della verosimiglianza degli stessi, il Tribunale osserva come denotato rettamente anche dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, che delle minacce ricevute via social da parte di un individuo sconosciuto, rimaste del tutto circoscritte nel tempo e senza alcun seguito concreto, non risultano essere, per mancanza d'intensità, d'alcuna rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale valutazione non cambia neppure se tale K._______ facesse realmente parte di un "(...)" come asserito dal ricorrente (cfr. scritto del 1° settembre 2023, pag. 2), avendo agito tale K._______ di tutta evidenza, secondo anche i mezzi di prova da lui prodotti a sostegno delle minacce ricevute (cfr. documenti allegati allo scritto del 1° settembre 2023), a titolo personale e non di certo quale (...).
E. 8.5 Riassumendo, anche agli occhi del Tribunale, tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio delle inchieste e procedure penali nel suo Paese d'origine al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, ciò che non sfuggirà neppure alle autorità turche (cfr. anche supra consid. 8.2.2 e 8.2.4). Altresì egli non dispone, a differenza di quanto da lui più volte preteso nel gravame, di alcun profilo politico particolare a causa dei procedimenti penali aperti a suo carico, che implicherebbero un elevato rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini d'interrogatorio in caso di rimpatrio - visti anche i mandati di arresto e di cattura ai fini d'interrogatorio emanati nei suoi confronti (cfr. supra consid. 8.2.1 e 8.2.3) - non vi sono indizi concreti e sufficienti che lascino trasparire in specie che il ricorrente possa subire, nel caso di un suo ritorno in Turchia, una persecuzione collegata ad un politmalus individuale o ancora una lunga pena detentiva. I timori espressi in tal senso in fase ricorsuale dall'insorgente, risultano quindi essere infondati. Infatti, a fronte in particolare dell'irrilevanza degli avvenimenti successi in patria (cfr. supra consid. 6), del suo irrilevante profilo politico (cfr. supra consid. 7 e 8.2.4), nonché del pubblico contenuto dei suoi social network e delle tempistiche di pubblicazione - circostanze queste ultime che non dovrebbero sfuggire neppure alle autorità penali e giudiziarie turche - è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente le procedure penali aperte nei sui confronti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024, pag. 8 segg.), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in part. consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha quindi provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante che egli, nel caso di un suo ritorno in patria, possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente e al respingimento della sua domanda d'asilo.
E. 9 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura).
E. 10.2.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-8), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-7541/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 8.3.5; E-432/2024 del 18 febbraio 2026 consid. 9.2.5). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1890/2024 dell'11 febbraio 2026 consid. 9.3.2). Altresì, un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto nel febbraio 2023 non è riconosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.).
E. 10.3.3 Il ricorrente è originario di B._______(cfr. n. 15/11, D7 segg., pag. 2 seg.), sita nell'omonima provincia, che non è stata toccata dal sisma del febbraio del 2023, dove vivrebbe tutt'ora la sua famiglia (in particolare i genitori, un fratello minore e diversi zii e zie materni), con la quale risulta essere in buoni e regolari contatti (cfr. n. 10/9, p.ti 1.16.04 e 2.02, pag. 4; n. 15/11, D8 e D16 segg., pag. 3 seg.). Inoltre, egli dispone anche di ulteriori parenti che vivono in particolare a G._______, (...) dove egli ha vissuto sia durante gli studi sia da ultimo prima dell'espatrio (cfr. n. 10/9, p.to 2.01, pag. 4; n. 15/11, D7, pag. 2 seg.; D9 segg., pag. 3 e D18, pag. 4). Pertanto, egli nel caso di ritorno nel suo Paese d'origine, potrà senz'altro contare su una rete sociale per sopperire ai suoi bisogni essenziali, nel caso di necessità. Inoltre, si constata come il ricorrente è giovane, con una buona istruzione, avendo effettuato degli studi (...) ed ottenuto anche un titolo quale (...), nonché dispone di esperienza professionale quale (...) nonché quale (...) (cfr. n. 15/17, D10 segg., pag. 3). Altresì, dal profilo dello stato di salute, egli ha allegato nell'ambito della sua audizione sui motivi d'asilo di stare bene e di non seguire alcuna terapia (cfr. n. 15/11, D3, pag. 2 e D25, pag. 4). Gli asserti del ricorrente giunti successivamente circa la presenza di una situazione di forte stress psicologico (cfr. scritti del ricorrente del 1° settembre 2023, del 12 gennaio 2024 e del 9 aprile 2025), e come provato dal profilo emotivo e psicologico (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2026), peraltro che appaiono collegati esclusivamente ai suoi timori ritenuti irrilevanti nonché alla sua vita in Svizzera rispettivamente alla lunghezza della procedura d'asilo, non sono supportati da alcuna documentazione medica all'inserto. Pertanto, egli non li ha in nessun modo resi verosimili e si parte dal presupposto che l'insorgente sia in buona salute e che quindi il suo stato valetudinario non sia d'ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Tuttavia, si osserva come se egli in futuro necessitasse di cure psicologiche, potrà senz'altro ottenerle anche in Turchia (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1956/2024 del 12 dicembre 2025 consid. 7.3.4). Visto quanto precede, nonché quanto già sviluppato sopra circa l'irrilevanza dei suoi asserti, le censure sollevate in sede ricorsuale, quali le difficoltà di reintegrarsi nuovamente in Turchia o le difficoltà nel reperire un lavoro che gli permetta l'autosostentamento, risultano essere infondate e del tutto irrilevanti.
E. 10.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 47 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.5 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 11 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché con decisione incidentale del 2 febbraio 2023 il Tribunale aveva accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale del ricorrente, non si prelevano spese processuali.
E. 13 La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1455/2025 Sentenza del 21 maggio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Paolo Guidone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (rescissorio della revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4671/2022 del 10 novembre 2022; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5803/2022 del 3 marzo 2025); decisione della SEM del 15 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022. A.b Il (...) maggio 2022, con il richiedente si è svolto il verbale inerente al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) settembre 2022, si è tenuta con lo stesso l'audizione relativa ai suoi motivi d'asilo. In sostanza e per quanto qui di rilievo, durante i succitati colloqui, il richiedente ha asserito di essere originario di B._______, dove avrebbe sempre avuto il suo domicilio ufficiale. Nel (...) del (...) avrebbe iniziato la (...) per diventare (...). Tuttavia, un'inchiesta di sicurezza svolta nei suoi confronti avrebbe rivelato che egli, allorché era minorenne, fino al (...) avrebbe partecipato ad alcuni eventi e manifestazioni in favore dei curdi. Pertanto, il suo (...) C._______, lo avrebbe posto dinanzi all'alternativa tra una rinuncia volontaria al proseguimento della (...) o un licenziamento formale da parte della (...) tramite decreto KHK. Poiché quest'ultima opzione avrebbe però reso impossibile un accesso agli impieghi pubblici, l'interessato avrebbe optato per la prima possibilità. Il (...) sarebbe quindi stato trasferito nella (...) di D._______, in qualità di (...). Il (...), due suoi superiori, che sarebbero venuti a conoscenza del suo fascicolo, lo avrebbero insultato, picchiato e ferito ad un dito (...). Il giorno successivo, dopo aver presentato denuncia contro tali superiori, egli sarebbe stato convocato dal (...) E._______, che gli avrebbe chiesto scusa per quanto successogli, gli avrebbe assicurato che i due superiori colpevoli sarebbero stati puniti, nonché gli avrebbe prospettato la possibilità di fargli cancellare l'inchiesta a suo carico e di aiutarlo a trovare un posto di lavoro in polizia. In seguito, il servizio militare si sarebbe svolto e concluso serenamente e, ad (...), egli sarebbe rientrato a B._______. Ivi avrebbe avuto dei contatti con un (...) di polizia, F._______, che lavorava anche per (...), che avrebbe poi anche incontrato per definire, verbalmente, le modalità della sua (dell'interessato) collaborazione con la polizia. Egli avrebbe avuto l'incarico di raccogliere informazioni, di scoprire chi a B._______ aiutasse logisticamente il PKK (acronimo in curdo per: Partîya Karkerén Kurdîstane; in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e chi fosse la persona che conduceva i nuovi membri in montagna. Per (...) egli si sarebbe quindi recato alla sede dell'HDP (acronimo in turco per: Halklarin Demokratik Partisi; in italiano: Partito Democratico dei Popoli), fornendo successivamente informazioni alla polizia. Egli, per tale collaborazione, non avrebbe percepito alcun compenso, ma gli avrebbero promesso di cancellare l'indagine a suo carico, gli avrebbero consegnato il porto d'armi ed una pistola ed avrebbe altresì ricevuto il rimborso delle spese per il carburante. A seguito però di rimorsi di coscienza e del timore di essere scoperto, il richiedente avrebbe comunicato al suo referente in polizia, F._______, della sua intenzione di terminare tale collaborazione, e questi gli avrebbe riferito che non c'era alcun problema e che l'indagine a suo nome era stata cancellata. Egli quindi, grazie anche alla referenza di F._______, avrebbe trovato lavoro quale (...) in (...) ad G._______. Un paio di mesi dopo F._______ lo avrebbe ricontattato, chiedendogli di collaborare nuovamente con la polizia di G._______, incarico al quale egli avrebbe acconsentito. Dopo che la sua candidatura ad un concorso per (...) non sarebbe stata accettata, egli avrebbe scoperto nel portale turco "CIMER", che vi era registrata l'inchiesta disciplinare per la quale egli sarebbe stato escluso dalla (...). Egli ha quindi sospettato che tale fosse la ragione della sua esclusione dal concorso (...). Per tale motivo, ma anche poiché nutriva nuovamente dei rimorsi, avrebbe avuto l'intenzione d'interrompere la sua collaborazione con la polizia, esternandola più volte al suo referente, il (...), che però non sarebbe stato d'accordo e lo avrebbe minacciato. Pertanto, egli il (...) avrebbe venduto la sua arma al passatore e aggiungendo dei suoi risparmi avrebbe lasciato la Turchia, illegalmente, il (...), partendo da G._______. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di subire delle conseguenze, a causa della vendita illegale dell'arma consegnatagli dalla polizia. A supporto delle sue allegazioni, egli ha presentato i seguenti documenti in copia: il documento scaricato dal sito "türkiye.gov.tr", CIMER, con la richiesta d'informazioni dell'interessato del (...) e la risposta ricevuta il (...); il documento rilasciato all'interessato da parte dei suoi superiori militari per il cambiamento di statuto, datato (...); una fotografia in abito militare; la patente di guida dell'interessato; delle fototessere in uniforme militare; l'estratto del certificato di stato civile; due diplomi di pronto soccorso; la denuncia sporta dal richiedente nei confronti dei suoi superiori (...) datata (...) (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/5-8/2). A.c Il 14 settembre 2022, l'interessato ha potuto presentare il suo parere al progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore, recapitatogli il giorno precedente. B. Per il tramite della decisione del 15 settembre 2022, notificatagli nella stessa data (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-19/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della detta misura. C. C.a Il richiedente, con ricorso datato 14 ottobre 2022, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) la succitata decisione della SEM, chiedendone il suo annullamento ed a titolo principale che gli sia riconosciuto lo statuto di rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato invece la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM per completare l'istruttoria e per un nuovo esame delle sue allegazioni. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso ha annesso, quale nuovo documento, copia di una dichiarazione in lingua straniera del sedicente avvocato turco I._______ (non datata), con la relativa traduzione in lingua italiana. C.b Con sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente. D. D.a L'interessato, il 14 dicembre 2022, ha inoltrato una domanda di revisione al Tribunale, chiedendo a titolo processuale d'un canto che l'esecuzione del suo allontanamento sia sospesa in via supercautelare e cautelare e d'altro canto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Oltreché l'accoglimento dell'istanza di revisione, a titolo principale il ricorrente ha concluso all'annullamento della sentenza del Tribunale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 e alla ripresa dell'istruzione da parte del Tribunale, all'annullamento della decisione della SEM e per l'effetto al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in ulteriore subordine, che gli atti di causa vengano restituiti all'autorità inferiore, per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. All'istanza il ricorrente ha annesso quale nuova documentazione, in copia, con le relative traduzioni, ove il caso: il formulario di ordine da parte della (...) del (...) (cfr. sub allegato 4); un documento della (...) del (...) (cfr. sub allegato 5); l'atto d'indagine della (...) del (...) (cfr. sub allegato 6); il mandato di cattura del (...) (cfr. sub allegato 7); delle schermate video del portale giudiziario UYAP (cfr. sub allegato 9); delle fotografie ritraenti il ricorrente che partecipa ad una manifestazione (cfr. sub allegato 10); la richiesta d'emissione del mandato di cattura del (...) della (...) (cfr. sub allegato 11); uno scritto dell'avvocato turco del ricorrente (cfr. sub allegato 12). D.b Il 16 dicembre 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, quale misura supercautelare. D.c Con decisione incidentale del 2 febbraio 2023, il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, autorizzando di conseguenza il medesimo a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e revocando la misura supercautelare ordinata il 16 dicembre 2022. Ha altresì accolto la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale formulata dal ricorrente nell'istanza. Infine, ha invitato l'insorgente a produrre, entro il 6 marzo 2023, una conferma da parte delle competenti autorità turche che attestasse la data in cui i documenti contenuti nel portale giudiziario turco UYAP erano stati desegretati, oppure, in caso contrario, a motivare in maniera esaustiva un'eventuale impossibilità di ottemperare alla richiesta. D.d Tramite lo scritto del 6 marzo 2023, il ricorrente ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, annettendo allo stesso, in copia: uno scritto dell'avvocato I._______ del (...) per chiedere l'accesso agli atti del ricorrente e la sua lettera accompagnatoria, con le relative schede di traduzione sommaria; nonché una dichiarazione in inglese dell'avv. I._______ del 15 febbraio 2023. D.e L'insorgente, con missiva del 1° settembre 2023, ha allegato di essere stato contattato e minacciato sul suo profilo (...), da un asserito J._______ (di seguito: K._______), con il quale avrebbe anche avuto una breve videochiamata, a seguito della quale avrebbe bloccato il profilo social di quest'ultimo, terrorizzato dalle minacce di morte ricevute. A comprova di tali suoi asserti, egli ha prodotto: diverse schermate di conversazioni (...) con le relative schede di traduzione in lingua italiana; una chiavetta USB contenente una breve video-chiamata che sarebbe intercorsa tra il richiedente e K._______; nonché la scheda di traduzione in lingua italiana della video-chiamata pregressa. Ha altresì chiesto al Tribunale di ricevere informazioni circa l'attuale stato della procedura. Il 12 settembre 2023, il Tribunale, ha risposto alla richiesta di ragguagli dell'interessato. D.f Con scritto del 12 gennaio 2024, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale copia di una decisione di unificazione della (...) di L._______ del (...), con la relativa scheda di traduzione in lingua italiana. D.g Per mezzo della missiva del 9 settembre 2024, il Tribunale ha accusato ricezione degli scritti del 9 e del 22 agosto 2024 del ricorrente, nei quali egli comunicava la sua situazione attuale e chiedeva informazioni circa lo stato della procedura, informandolo come il suo ricorso sarebbe stato trattato in via prioritaria. D.h Tramite lo scritto del 2 ottobre 2024, il ricorrente ha inoltrato, in copia, la decisione di unione della (...) del (...), con la relativa scheda di traduzione. D.i Con sentenza D-5803/2022 del 3 marzo 2025, in fase rescindente, il Tribunale ha accolto la domanda di revisione proposta dall'istante, di conseguenza annullando la sua sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 e riaprendo la procedura di ricorso anteriore al numero di ruolo D-1455/2025 - di cui alla presente procedura - nonché autorizzando l'istante a proseguire il suo soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura ricorsuale. Altresì, il Tribunale ha pronunciato che non fossero prelevate spese processuali ed ha concesso all'istante CHF 600.- a titolo di indennità ripetibili per la procedura di revisione, a carico della Cassa del Tribunale. E. E.a Per il tramite della missiva datata 9 aprile 2025, il ricorrente - senza il concorso del suo rappresentante legale - ha sollecitato una presa di decisione rapida nei suoi confronti ed esposto la situazione di vita in cui egli si troverebbe. E.b Sempre il 9 aprile 2025, per mezzo del suo rappresentante legale, l'insorgente ha aggiornato ancora una volta la sua situazione giudiziaria in Turchia, prendendo posizione al riguardo e ribadendo essenzialmente le sue conclusioni pregresse. A sostegno di quanto addotto, egli ha prodotto, in copia, con le relative traduzioni: la decisione di unificazione del (...) della (...); la richiesta del (...) della (...) di verificare lo stato del mandato di cattura allegato; l'atto di accusa del (...); la decisione di ammissione del (...) del (...), (...); una stampa di fotografia; due verbali di polizia datati rispettivamente (...) e (...); lo scritto di richiesta di informazioni e documenti del (...) della (...) al (...); lo scritto del (...) del (...) e concernente un tale M._______; l'atto di accusa del (...) della (...); delle fotografie estratte da Internet e relative a M._______; lo scritto del (...) del (...); il verbale d'udienza del (...) del (...), (...). Delle allegazioni e della documentazione che precedono, si dirà più in dettaglio e per quanto rilevante, nei considerandi in diritto. E.c Con missiva datata 20 giugno 2025, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale copia di una domanda di rogatoria internazionale datata (...) (in lingua turca ed in lingua tedesca) che la (...) avrebbe indirizzato alle autorità giudiziarie svizzere, chiedendo a queste ultime in particolare di interrogare il ricorrente riguardo a dei specifici quesiti formulati dall'autorità giudiziaria turca succitata. Per provare la presenza di tale documento, egli ha anche inoltrato copia di due fermi immagine del portale giudiziario turco UYAP. F. Per mezzo dell'ordinanza del 1° luglio 2025, il giudice istruttore incaricato della causa, ha trasmesso copia della domanda di revisione del 14 dicembre 2022 del ricorrente alla SEM, con tutti gli scritti e la documentazione annessa introdotti dall'insorgente nelle more delle procedure del Tribunale di cui ai ruoli D-5803/2022 e D-1455/2025, invitando quest'ultima a prendere posizione in merito al gravame e ad inoltrare la sua risposta allo stesso entro il 16 luglio 2025. Tale termine è stato prorogato dal Tribunale in data 16 luglio 2025, su richiesta della SEM dell'11 luglio 2025, fino al 31 luglio 2025. G. L'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 30 luglio 2025. H. Alla sua replica del 22 agosto 2025, l'insorgente, ha allegato quale nuovo documento, copia dell'atto d'accusa del (...) della (...), con la relativa traduzione in italiano. I. Invitata in tal senso dal Tribunale, la SEM ha inoltrato le sue osservazioni di duplica in data 12 settembre 2025. Con scritto del 20 ottobre 2025, l'insorgente ha dal canto suo formulato delle osservazioni di triplica. J. L'autorità inferiore, nelle sue osservazioni di quadruplica del 6 novembre 2025 ha rimandato a quanto già motivato e concluso precedentemente. Tale presa di posizione è stata inviata per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 19 novembre 2025, nella quale ha pure pronunciato la conclusione dello scambio degli scritti. K. Con scritto del 6 marzo 2026, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale, copia della risposta negativa dell'8 dicembre 2025 dell'(...) all'autorità turca competente riguardo alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata da quest'ultima. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. A titolo preliminare, il Tribunale rileva come oggetto della presente procedura, risulta essere, in fase rescissoria, unicamente una nuova pronuncia sul ricorso presentato dal ricorrente il 14 ottobre 2022 contro la decisione della SEM del 15 settembre 2022, essendo che la sentenza in merito al rescindente è già intervenuta con sentenza del Tribunale D-5803/2022 del 3 marzo 2025, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. anche supra lett. D.i). 2. 2.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'allora vigente art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318], abrogata dal Consiglio federale con effetto dal 15 dicembre 2023) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Innanzitutto, in merito alla censura formale sollevata nell'ambito del ricorso circa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (cfr. pag. 8 e 9 del ricorso), si rileva come la stessa, formulata peraltro in modo del tutto generico, in realtà si confonda con l'apprezzamento nel merito della vertenza effettuato dall'autorità inferiore. Altresì, poiché sia il ricorrente sia l'autorità inferiore hanno potuto presentare ampiamente durante la presente procedura e quella inerente alla sentenza sul rescindente del Tribunale D-5803/2022 del 3 marzo 2025, le loro motivazioni, come per quanto attiene all'insorgente, pure svariata documentazione tesa ad attestare dei suoi asserti, e che il Tribunale può, in piena conoscenza di causa, pronunciarsi in merito; si ritiene, anche per i motivi che verranno espressi nei considerandi seguenti, che un rinvio degli atti all'autorità inferiore perché tratti del caso dell'insorgente in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), risulti essere infondato nonché inopportuno, in quanto non nell'interesse del ricorrente, poiché procrastinerebbe ancora una soluzione nel merito del suo litigio. Le sue conclusioni in tal senso, sono pertanto respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Altresì, secondo l'art. 3 cpv. 4 LAsi, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente, rimanendo salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 In primo luogo, per quanto attinente alle circostanze che sarebbero occorse prima dell'espatrio dell'insorgente dalla Turchia e che lo avrebbero condotto allo stesso, occorre osservare quanto segue. 6.2 Alla stessa stregua di quanto concluso dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), anche il Tribunale è d'avviso che il fatto che il ricorrente sia stato relegato alla funzione di (...), dopo un'inchiesta di sicurezza effettuata nei suoi confronti, non possa essere ritenuta di sufficiente intensità ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non si tratta di una misura che abbia reso impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, la continuazione dell'esistenza nel suo Paese d'origine. Ciò è dimostrato anche dalla circostanza che egli, anche dopo lo svolgimento del servizio militare nell'(...) del (...), sia rimasto ancora ben più di (...) in patria, trovando lavoro sia in (...) sia presso la polizia turca (cfr. n. 15/11, D11 segg., pag. 3; D31, pag. 5 segg.), indizi concreti che i succitati eventi non avessero alcuna connessione con la sua decisione successiva di lasciare la Turchia. Per di più, ed a differenza di quanto sostenuto in fase ricorsuale dall'insorgente, non si ravvede alcun intento discriminatorio, o legato a motivi religiosi o etnici, che abbiano portato alla sua esclusione dalla (...). Invero, non soltanto come da lui peraltro evinto, non è stata affatto l'unica persona per la quale l'inchiesta di sicurezza è stata svolta da parte delle autorità (...) e non è andata a buon fine (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5), bensì egli ha effettivamente ammesso di aver preso parte alle manifestazioni e avvenimenti riportatigli dal suo (...) (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5). Inchiesta di sicurezza, rispettivamente per appurare l'idoneità di un candidato, che quindi si denota non risultare per nulla inusuale compiuta dalle autorità, per verificare se determinate condizioni poste, siano adempiute o meno da un candidato, prima di ammetterlo ad una funzione (...), ciò che non risulta in alcun modo discriminatorio. Infine, per quanto la sua famiglia sarebbe alevita, egli questionato in merito dal suo (...), ha affermato non essere né credente né praticante, bensì ateo (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5), e quindi non si ravvede nella sua relegazione a (...), alcun intento discriminatorio legato alla sua fede. Concernente poi l'aggressione che sarebbe avvenuta nel contesto del servizio militare da parte di due suoi superiori, alla stessa stregua della SEM (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata), si considera che tale episodio sia rimasto circoscritto ad un unico evento, frutto dell'iniziativa personale di due individui e non ascrivibile alle forze armate in generale, che non ha carattere persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò è dimostrato anche dal fatto che egli, dopo aver denunciato l'episodio ai suoi superiori, il (...) E._______. durante il colloquio che è seguito alla denuncia, si sia scusato con l'insorgente, gli abbia riferito che i due individui sarebbero stati puniti, e dopo di ciò il ricorrente non ha più riscontrato alcun problema di sorta durante il servizio militare (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5 seg.). Al contrario poi di quanto rilevato nel suo ricorso e nei suoi successivi scritti dall'insorgente, non si ravvede alcuna sorta di "ricatto" per ottenere la sua collaborazione in polizia. Invero, malgrado la sua prima collaborazione in polizia fosse dettata dallo scopo per l'interessato di ottenere la cancellazione della sua inchiesta di sicurezza, come gli avrebbero promesso dapprima il (...) E._______, ed in seguito in polizia a B._______, ciò che gli avrebbe permesso di candidarsi ad un posto pubblico (cfr. n. 15/11, D31, pag. 6; D42, pag. 8), quindi una scelta non propriamente libera, ma con un secondo fine da parte dell'insorgente. Tuttavia, non appena egli pochi mesi dopo ha comunicato al suo referente in polizia, F._______, che desiderava interrompere la collaborazione; questi non soltanto ha accettato le sue dimissioni senza alcun problema né senza porgli alcuna condizione, bensì ha funto pure da referenza per il lavoro (...) che l'insorgente ha poi ottenuto (cfr. n. 15/11, D31, pag. 6; D44 segg., pag. 8). Non si intravvede quindi in tale procedere da parte di singoli membri delle forze armate o di polizia turche, alcun intento ricattatorio o di costrizione nei confronti del ricorrente. Ancor meno lo si rileva nella sua collaborazione successiva con la polizia di G._______, dove risulta chiaramente dai suoi asserti, che egli abbia scelto volontariamente di accettare l'incarico, spinto da opportunità lavorative personali, in particolare poiché avrebbe potuto indicare la referenza del suo responsabile in polizia H._______, nell'ambito di un concorso statale per l'assunzione di (...) che egli ha effettuato (cfr. n. 15/11, D46 segg., pag. 8). Si rimarca ancora in merito che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente sia nel ricorso (cfr. pag. 3), sia nella sua replica (cfr. pag. 2), quando egli ha accettato di collaborare per la seconda volta con la polizia, non si trovava affatto senza attività lavorativa, bensì già da qualche mese aveva iniziato a lavorare presso la (...) come da lui dichiarato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 15/11, D31, pag. 6; D47, pag. 8). Tale incoerenza nei suoi asserti, per nulla spiegabile, fa planare dei dubbi sulla credibilità stessa dell'insorgente. Pure le insistenze e le minacce ricevute da parte di H._______, perché l'insorgente continuasse la sua collaborazione con la polizia, in accordo con quanto motivato nella decisione avversata, anche il Tribunale le ritiene mere esternazioni personali di un unico individuo, e non ascrivibili alla polizia in generale. Peraltro, le stesse difettano pure dell'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non soltanto le minacce sono rimaste a livello verbale senza alcun seguito o conseguenza, bensì, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ai suoi superiori come già fatto in passato, per denunciare l'agito di H._______, ciò che egli non ha intrapreso, dimostrando così facendo che tali minacce non fossero da lui considerate così serie né pericolose, al contrario di quanto da lui soltanto asserito senza alcun elemento concreto e circostanziato a supporto (cfr. n. 15/11, D54 segg., pag. 9 seg.). Peraltro, si rimarca ancora che, interrogato riguardo ai timori che egli nutrirebbe in caso di ritorno in patria, egli ne ha asseriti unicamente in relazione con la vendita illegale dell'arma che gli era stata consegnata in polizia (cfr. n. 15/11, D34, pag. 7), senza citarne altri di concreti, come invece addotto soltanto a partire dal ricorso dall'insorgente, che ha riferito come egli avrebbe pure avuto timore del concretizzarsi delle minacce da parte della polizia (cfr. ricorso, pag. 7). Allegazioni, queste ultime, del tutto nuove e che non possono in alcun modo essere seguite, ciò che ancor più conforta il Tribunale nelle sue conclusioni succitate. Riguardo poi alla vendita dell'arma d'ordinanza consegnatagli in polizia, come rettamente osservato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale per il resto può essere rinviato (cfr. p.to II, pag. 6), non si evincono né dagli atti all'incarto, né dagli asserti dell'insorgente, anche per quanto verrà considerato di seguito, alcun elemento che lasci presagire che, in caso di ritorno in Turchia, il ricorrente andrebbe incontro ad un trattamento discriminatorio o persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Peraltro, di tale vendita non si evince neppure dalle allegazioni dell'insorgente e dai mezzi di prova da lui prodotti in fase ricorsuale, che le autorità turche ne sarebbero venute a conoscenza in qualche modo. Infine, circa la mancata aggiudicazione del (...), al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. pag. 5), non v'è alcun indizio circostanziato e concreto all'incarto, che faccia ritenere come egli non sarebbe stato scelto a causa dell'inchiesta di sicurezza precedentemente svolta nei suoi confronti in ambito (...). Invero, si tratta di suoi meri sospetti, rimasti del tutto generici, che non si sono concretizzati neppure dalle sue ricerche effettuate successivamente. Invero, dalle informazioni richieste a CIMER dal ricorrente, è risultato che la ricerca effettuata il (...) nell'archivio nei suoi confronti aveva dato un esito negativo, iniziando poi un'inchiesta disciplinare che avrebbe comportato la conclusione che egli non potesse diventare (...) (cfr. MdP n. 1/5), senza però riuscire a mettere in relazione tale esito, con la mancata aggiudicazione del concorso succitato. Peraltro, la stessa misura, non è in ogni caso di sufficiente intensità, per ritenere che il ricorrente non potesse continuare a vivere nel suo Paese, avendo inoltre ottenuto un'attività lavorativa a tempo indeterminato, che è lui stesso che ha disdetto prima di espatriare, quale (...) a G._______ (cfr. n. 15/11, D11 segg., pag. 3). Non si ravvede quindi alcun serio pregiudizio che sarebbe derivato in passato al ricorrente o che potrebbe derivargli in futuro nel caso di un suo ritorno in patria, pertinente ai sensi dell'asilo, per il fatto che egli ha subito un'inchiesta disciplinare nell'ambito (...) e che la stessa possa risultare ancora iscritta nel portale CIMER, e quindi che di conseguenza egli non possa trovare un impiego pubblico. I suoi timori in tal senso, non sono pertanto in alcun modo rilevanti in materia d'asilo. 6.3 Le conclusioni succitate non sono minimamente scalfite dalle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, che ritiene come le persecuzioni e discriminazioni da lui subite da parte di diversi (...), appartenenti ad autorità diverse e di vario grado, siano state sistematiche. Invero, tale tesi, risulta scontrarsi palesemente con il racconto reso dall'insorgente in merito nel corso della sua audizione. Al contrario di quanto argomentato nel ricorso, non si ravvede difatti alcun indizio che leghi i pochi eventi non rilevanti successi in patria all'insorgente, e già succitati (cfr. supra consid. 6.2), tra di loro, poiché risultano essere circoscritti ad episodi e motivi ben distinti, aver interessato persone differenti - il cui collegamento non è affatto stato provato né reso perlomeno verosimile dall'insorgente - ed in autorità e luoghi ben separati tra loro. 6.4 Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni del ricorrente inerenti ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio, nonché i mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno degli stessi dinanzi all'autorità inferiore, siano da ritenere irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1 Non si può poi seguire il ricorrente, laddove anche distorcendo i fatti da lui precedentemente narrati, considera nel suo gravame che quanto gli sarebbe accaduto successivamente all'espatrio - segnatamente le inchieste e procedure penali aperte contro di lui in Turchia - sia in realtà la continuazione e la conferma di quanto gli sarebbe successo in patria in passato. Invero, come si vedrà di seguito, le procedure penali aperte contro il ricorrente, non soltanto risultano essere irrilevanti ai sensi dell'asilo, ma anche intenzionalmente provocate con il suo comportamento successivo all'espatrio da parte dell'insorgente (cfr. infra consid. 8), che nulla ha a che vedere invece con il comportamento tenuto dall'insorgente nel suo Paese d'origine e con le dichiarazioni da lui rese durante l'audizione sui motivi d'asilo. Invero, il ricorrente in patria, non soltanto ha asserito di non aver mai riscontrato problematiche con le autorità e con terze persone, esclusi gli episodi già ritenuti sopra irrilevanti, bensì aveva l'intenzione di diventare (...), iscrivendosi alla preposta scuola, nonché ha pure collaborato volontariamente (come già visto sopra) per due periodi distinti con le autorità di polizia turche. Né durante la sua audizione tenutasi il (...) settembre 2022, né men che meno nel suo ricorso, egli ha mai asserito di aver svolto una qualsivoglia attività di protesta contro il governo turco e di supporto per la causa curda, dopo essere giunto in Svizzera, né nel suo Paese d'origine, salvo le poche attività di manifestazione da lui descritte come legali che avrebbe effettuato allorché era ancora minorenne (cfr. n. 15/11, D31 segg., pag. 5 segg.). Anzi, nel ricorso, egli collega l'inchiesta aperta nei suoi confronti in Turchia - ancora a suo dire secretata - al fatto che egli sia espatriato illegalmente per sottrarsi alla collaborazione con le autorità turche, che sarebbe stato: "[...] percepito come un'opposizione al governo e direttamente un sostegno al PKK e all'HDP" (cfr. ricorso, pag. 8), senza nominare nessun ulteriore evento concreto che avrebbe determinato tale agire da parte delle autorità turche. È soltanto a partire dall'istanza del 14 dicembre 2022, che egli rileva come tale indagine sarebbe stata aperta a causa di una manifestazione pubblica alla quale egli avrebbe preso parte il (...) in Svizzera, quindi poco dopo aver depositato la sua domanda d'asilo, e ben diversi (...) la sua audizione sui motivi d'asilo. Come si vedrà poi anche di seguito (cfr. infra consid. 8.2.4), il fatto che il ricorrente sia stato riconosciuto dalle autorità turche in un filmato, non è in alcun modo sorprendente né assurge ad indizio probante che egli sarebbe già stato oggetto d'indagini segrete e attentamente seguito dalle autorità di sicurezza turche, già prima del suo espatrio, tesi da lui sostenuta a partire dall'istanza di revisione (cfr. pag. 6) e negli scritti successivi (cfr. scritto del 9 aprile 2025 del ricorrente, pag. 4; replica, pag. 3; triplica, pag. 2). Invero, si evince da diversi documenti da lui medesimo versati agli atti, che è egli stesso che ha pubblicato sia il video della manifestazione, sia gli ulteriori contenuti e pubblicazioni da lui effettuate, in modo del tutto aperto su dei suoi profili social, secondo la sua reale identità, nonché pubblicando pure delle sue fotografie riconoscitive ed il suo numero della carta d'identità sui medesimi canali aperti a tutti (cfr. allegato 5 all'istanza di revisione; domanda di rogatoria del [...]; atto d'accusa del [...] della [...]; atto d'accusa del [...] della [...]). Peraltro, per quanto concerne il suo profilo (...), aperto a tutti, si desume che egli ha fornito nello stesso, ulteriori dettagli, come dove egli vivrebbe e la sua origine (cfr. schermata video del profilo [...] del ricorrente, prodotta in allegato al suo scritto del 1° settembre 2023). Inoltre, si evince pure dallo scritto del (...) della (...), come in precedenza all'indagine iniziata il (...) con una denuncia per i fatti successi il (...), il ricorrente non fosse affatto ricercato (cfr. allegato 6 all'istanza di revisione). Dai documenti versati agli atti dal ricorrente, si evince poi come tutti i procedimenti d'indagine contro di lui, al contrario di quanto da lui allegato (cfr. scritto del 9 aprile 2025, pag. 4), siano stati aperti ed istruiti dopo il suo espatrio, per una manifestazione a cui egli avrebbe partecipato in Svizzera e delle pubblicazioni e condivisioni da lui effettuate solo successivamente al suo arrivo su suolo elvetico. 7.2 Altresì, si sottolinea già sin d'ora, come alcuni fatti riportati dal ricorrente a partire dall'istanza di revisione, al contrario di quanto da lui allegato, non siano mai stati prima da lui sostenuti rispettivamente narrati. Segnatamente, la circostanza che subito dopo il suo espatrio sarebbero avvenute delle incursioni di polizia nella sua abitazione e dei genitori per rintracciarlo ed arrestarlo, non era mai stata allegata prima della replica (cfr. replica, pag. 2), né ancora che egli sarebbe venuto a conoscenza di gravi informazioni sulla polizia turca che avrebbe posto a fondamento della propria domanda d'asilo (cfr. replica, pag. 5). In merito a tali asserti, nell'audizione sui motivi d'asilo e nella documentazione da lui prodotta dinanzi all'autorità inferiore, non v'è infatti alcun accenno. Se gli stessi fossero stati reali, non si comprende però, perché l'insorgente non li avrebbe già addotti in precedenza dinanzi all'autorità inferiore, nonostante avrebbe potuto ampiamente farlo. Il fatto poi di apportarli non soltanto in un secondo tempo, ma ancora di presentarli come se fossero stati addotti già in passato, rende gli stessi ancora maggiormente inverosimili, facendo pure planare dei seri dubbi sulla stessa credibilità e buona fede del ricorrente, nonché di voler indurre in errore le autorità distorcendo i fatti precedentemente narrati, per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.3 Pertanto, il ricorrente non è in alcun modo riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile (art. 7 LAsi), che le inchieste e procedure penali aperte nei suoi confronti in patria dopo la sua partenza, siano collegate con gli eventi - ritenuti peraltro già irrilevanti (cfr. supra consid. 6.1-6.4) - occorsigli in Turchia prima del suo espatrio, né men che meno che siano l'espressione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (art. 3 cpv. 4 LAsi; cfr. anche supra consid. 5.2). Le stesse vicende, come pure la documentazione prodotta a supporto delle stesse, verranno quindi esaminate dal Tribunale di seguito (cfr. infra consid. 8), sotto il profilo dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. 8. 8.1 Di seguito, occorre quindi ancora analizzare se, gli ulteriori elementi addotti dall'insorgente a partire dall'istanza di revisione, ovvero segnatamente con riferimento alle inchieste e procedure penali che sarebbero attualmente aperte a suo carico in Turchia, i nuovi mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale e le paure avanzate dall'insorgente nel caso egli facesse ritorno in patria, egli possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'elevata probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2 8.2.1 Riguardo alle procedure penali pendenti a carico del ricorrente, occorre constatare come risulti dalle sue dichiarazioni e dai mezzi di prova da lui presentati, che nei suoi confronti sarebbero state aperte diverse indagini per propaganda a favore di organizzazione terroristica tramite pubblicazione nella stampa o nei media a catena (cfr. n. d'indagini [...], [...], [...], [...]), che sono confluite tutte - unificandole alla prima inchiesta n. (...) - rispettivamente negli atti d'accusa del (...) e del (...) della (...) e nella procedura giudiziaria n. (...) dinanzi alla (...) (cfr. allegati 4, 5, 6, 7, 9-11 all'istanza di revisione; decisione di unificazione della [...] allegata allo scritto del 12 gennaio 2024; decisione di unione del [...] della [...] allegata allo scritto del 2 ottobre 2024; allegati 1-4 allo scritto del 9 aprile 2025; richiesta di rogatoria internazionale del [...] e atto d'accusa del [...] della [...] allegati allo scritto del ricorrente del 20 giugno 2025). Le stesse sono state aperte a causa della partecipazione del ricorrente ad una manifestazione il (...) in Svizzera ed alle seguenti condivisioni social che egli avrebbe effettuato dopo il suo espatrio e che avrebbero dato luogo anche a sue ricerche da parte della polizia turca nonché a mandati di cattura rispettivamente di arresto ai fini d'interrogatorio del ricorrente (cfr. allegato 7 all'istanza di revisione; allegati 2, 4-7 e 13 allo scritto del 9 aprile 2024). Alla suddetta procedura penale n. (...), si è aggiunta un'indagine separata n. (...), sempre per il reato di propaganda terroristica tramite stampa e pubblicazioni in forma continuata, con l'emissione di un atto d'accusa datato (...) da parte della (...), per delle condivisioni che il ricorrente avrebbe effettuato su un suo profilo social nelle date (...) e (...) (cfr. allegato alla replica). Altresì, è stata aperta un'ulteriore indagine n. (...), confluita in un atto d'accusa del (...) della (...) per il reato di offesa pubblica al Presidente della Repubblica, per delle pubblicazioni e delle condivisioni che il ricorrente avrebbe effettuato nel (...) e nel (...) del (...) attraverso il social network (...). L'atto d'accusa risulta essere stato accettato dal (...), (...), nell'ambito dell'udienza tenutasi il (...), che è stata rinviata al (...), in attesa dell'esecuzione del mandato di cattura emesso contro il ricorrente che ha aperto una relativa procedura giudiziaria portante il n. (...) (cfr. allegati 10, 12 e 13 allo scritto del 9 aprile 2025 del ricorrente). Ora, anche lasciando aperta la questione dell'autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente soltanto in copia e, di riflesso quindi, l'effettiva esistenza di procedure penali aperte a suo carico (cfr. analogamente la sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 9.6), non si evincono comunque dei motivi d'asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito. 8.2.2 Innanzitutto si osserva come il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, sia giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d'inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - anche combinati - contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8 ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere - accanto al numero delle procedure d'inchiesta pendenti - delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall'espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro, in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata più volte riportata dai media la notizia di pratiche d'abuso da parte di richiedenti l'asilo turchi, nell'ambito di procedure d'asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell'espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d'asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell'Europa occidentale (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5). 8.2.3 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente, sia dalla documentazione agli atti, risulta che le inchieste e le procedure penali aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano tutt'ora nella fase istruttoria. Come è dimostrato dai documenti inoltrati dall'insorgente in procedura ricorsuale, risulta infatti che le inchieste e procedure giudiziarie aperte in Turchia, restano in attesa dell'interrogatorio dell'insorgente. In tal senso, anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro di lui siano stati emanati dei mandati di cattura rispettivamente di arresto (cfr. allegato 7 all'istanza di revisione; allegato 13 allo scritto del 9 aprile 2025), come pure inoltrata una richiesta di rogatoria internazionale da parte della Turchia alle autorità svizzere (cfr. allegato 4 allo scritto del 9 aprile 2025; allegati allo scritto del ricorrente del 20 giugno 2025), dal loro contenuto, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto ritenuto dall'insorgente, si desume chiaramente che lo scopo degli stessi è quello del suo interrogatorio e non quello di incarcerarlo. Ciò si evince anche dal fatto che le udienze per le due procedure giudiziarie aperte, sono state sempre rinviate ad altra data, proprio per permettere al ricorrente di comparire davanti alle autorità giudiziarie preposte - anche tramite rogatoria internazionale - e fornire le sue deposizioni in merito ai fatti imputatigli (cfr. allegati 12 e 13 allo scritto del 9 aprile 2025; allegato 1 allo scritto del 20 giugno 2025). In disaccordo quindi con gli asserti dell'insorgente, per i reati imputatigli di: propaganda per organizzazione terroristica (attraverso media e trasmissioni a catena) e per offesa pubblica al Presidente della Repubblica, non v'è alcuna evidenza che il ricorrente verrà arrestato e detenuto ingiustamente, poiché non si sa all'ora attuale quale esito avranno le inchieste e procedure giudiziarie aperte contro di lui, ovvero se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Peraltro, dalle dichiarazioni da lui rilasciate, e salvo l'inchiesta disciplinare nell'ambito (...) da parte delle autorità turche, egli non risulta avere dei precedenti penali (cfr. n. 15/11, D31 segg., pag. 5 segg.), e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente verrà inflitta, con verosimiglianza preponderante, una pena detentiva come preteso in fase ricorsuale dal ricorrente e sostenuto nello scritto allegato al ricorso dall'avvocato turco dell'insorgente. Piuttosto, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, verrebbe pronunciata una pena condizionale nei confronti dell'insorgente (cfr. art. 51 del codice penale turco; Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK) o il rinvio della procedura penale (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 succitata consid. 8.7.1 seg.). Tale conclusione, nel suo caso, appare essere vieppiù confermata dalla circostanza che nella richiesta di rogatoria internazionale proposta dalle autorità turche del (...) - che nel frattempo è stata respinta dall'(...) con scritto dell'8 dicembre 2025, in quanto ha ritenuto che le attività che avrebbe esercitato il ricorrente e descritte dalle autorità turche nella loro domanda di assistenza giudiziaria internazionale, non adempiano alle condizioni di cui all'art. 260ter del Codice penale svizzero (RS 311.0), poiché qualificabili come mere attività politiche quale simpatizzante (cfr. scritto dell'8 dicembre 2025 allegato alla missiva del ricorrente del 6 marzo 2026) - si chiede alle autorità elvetiche competenti di leggere al ricorrente proprio quanto previsto dall'art. 231 del Codice di procedura penale turco (cfr. allegati allo scritto del ricorrente del 20 giugno 2025). Le argomentazioni contrarie del ricorrente che dà un'interpretazione sua delle percentuali di condanne della giustizia turca, per giungere a ritenere che il rischio per lui di una condanna non sarebbe inferiore al 30% per ciascuno dei reati imputatigli (cfr. replica, pag. 7 segg.), non possono pertanto essere seguite. Ne discende quindi che le procedure penali che interessano il ricorrente, non costituiscono, di per sé, un valido motivo d'asilo. 8.2.4 Altresì, come osservato a ragione dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nella sua duplica, dalle condivisioni e dai messaggi che il ricorrente ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle immagini offensive e delle frasi ingiuriose nei confronti del presidente turco N._______ (cfr. allegato 10 allo scritto del 9 aprile 2025), nonché immagini e fotografie relative al PKK/KCK o ancora al TKP/ML (acronimo per: Partito Comunista della Turchia/Marxista-Leninista), al TIKKO (acronimo per: Esercito di Liberazione dei Lavoratori e dei Contadini della Turchia) e al MLKP (acronimo per: Partito Comunista Marxista-Leninista; cfr. atti di accusa del [...] rispettivamente del [...]; richiesta di rogatoria internazionale del [...]), spesso rappresentanti persone armate e le bandiere dei predetti gruppi armati accompagnate anche da titoli e da commenti che lodano ed incitano le azioni violente compiute dai combattenti (cfr. ad esempio i commenti pubblicati dal ricorrente descritti nell'atto d'accusa del [...]). Al contrario quindi di quanto più volte sostenuto dal ricorrente nel gravame, non si tratta di semplici (ri)condivisioni di notizie di stampa turca e/o internazionali riportanti informazioni sui gruppi PKK/PKP e le loro ulteriori articolazioni, e foto di esponenti di dette organizzazioni ai quali egli augurerebbe semplicemente di "riposare in pace" (cfr. triplica, pag. 3). Bensì, con tali condivisioni e pubblicazioni, il ricorrente può dare effettivamente più che l'impressione che egli realmente approvi e lodi le azioni violente compiute dai combattenti rispettivamente sostenga la lotta armata contro le autorità di sicurezza turche. In tali circostanze, l'apertura di procedure d'inchiesta e giudiziarie ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 legge antiterrorismo turca (LAT), nonché dell'art. 299 del codice penale turco, non possono essere ritenute, fin dall'inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso anche la sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 9.3). A tal proposito, si aggiunge come la precitata conclusione non viene posta in questione neppure dalla risposta alla domanda di rogatoria internazionale inviata dall'(...) l'8 dicembre 2025. Si sottolinea poi come non corrispondano ai mezzi di prova presentati dall'insorgente, le sue allegazioni circa un suo presunto collegamento con un procedimento d'indagine a carico di M._______ (cfr. scritto del 9 aprile 2025, pag. 3 seg.). Difatti, dal doc. 8 allegato allo scritto del 9 aprile 2025, si desume in modo limpido come, seppure l'inchiesta di tale M._______ sia nominata nello scritto del (...) dell'(...), dove vi è citato anche il fascicolo d'indagine del ricorrente, tali indagini non siano in alcun modo tra loro connesse o collegate, portando peraltro pure un numero differente d'indagine, ma semplicemente siano state citate nel medesimo scritto, probabilmente per economicità di procedura. Tale conclusione viene ancor più supportata dall'allegato 9 allo scritto del 9 aprile 2025, dove si fa riferimento unicamente a M._______ e per nulla al ricorrente. Tuttavia, occorre rilevare in merito, come il ricorrente che d'un canto ritiene la supposta connessione con il procedimento di M._______ infondata e pretestuosa, d'altro canto poco più di (...) dopo da tali affermazioni, avrebbe condiviso proprio un commento dove cita tra gli altri anche M._______ (cfr. il rilevamento 2 nell'atto d'accusa del [...] allegato alla replica). Vista anche la tempistica di tale condivisione, la stessa appare essere stata fabbricata ai soli fini di causa, per sostenere i suoi asserti precedenti, ciò che rende ancora meno credibili le sue allegazioni di aver voluto esprimere: "il proprio diritto di pensiero e di denuncia politica [...] attraverso consapevoli e fondate denunce politiche e sociali a sostegno della propria comunità di origine" (cfr. replica, pag. 5) che, visto il tenore e le tempistiche dei suoi contributi e messaggi, risulta essere un'osservazione a dir poco scorretta e pretestuosa. Occorre ancora sottolineare circa il suo comportamento come, dai documenti presentati, la manifestazione a cui egli avrebbe partecipato, come pure i brevi messaggi ed i contenuti pubblicati, riguardano invero dei periodi limitati nel tempo - ovvero rispettivamente il (...) la manifestazione, quindi a ridosso della presentazione della domanda d'asilo; e concentrati nei periodi (...) e (...) del (...) i contenuti pubblicati nei social media - e tutti successivi alla presentazione della domanda d'asilo in Svizzera. Inoltre, dai documenti presentati in fase ricorsuale, si desume che i suoi contributi, come pure dei suoi dati personali, siano stati resi da lui stesso pubblici e facilmente accessibili a chiunque, rispettivamente dai suoi parenti viventi ancora nel suo Paese d'origine (cfr. a tal proposito anche supra consid. 7.1). Non v'è quindi, al contrario di quanto da lui allegato in fase ricorsuale, da stupirsi che le autorità turche, che controllano in modo importante le attività compiute dai loro compatrioti anche all'estero, abbiano potuto raccogliere nei suoi confronti del materiale incriminante e delle informazioni sul suo conto. Visto quanto precede e come già sopra osservato (cfr. supra consid. 7.1), il suo supposto impegno politico dopo il suo espatrio, non appare quindi palesemente l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistenti in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi), ma piuttosto la sua partecipazione ad una manifestazione e le sue pubblicazioni in Svizzera, possono essere, come a ragione sostenuto dalla SEM in fase ricorsuale, rappresentative di un comportamento che costituisce un abuso di diritto, per crearsi dei motivi d'asilo, che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024, pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3). Invero, prima del suo espatrio, la sua attività politica, può essere ritenuta del tutto limitata e marginale, avendo asserito di aver unicamente partecipato a delle manifestazioni e marce (legali) allorché era ancora minorenne, ma di non aver mai esercitato attività politiche (cfr. n. 15/11, D31, pag. 5 e D33, pag. 7). 8.3 Si osserva poi come le ricerche che avrebbero svolto le autorità turche al domicilio della sua famiglia dopo il suo espatrio, allegate soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, in quanto circostanze riportategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, per quanto non si possa escludere che delle ricerche del ricorrente siano effettivamente state intraprese da parte delle autorità turche, anche a fronte della documentazione presentata a supporto - pure rispetto a contatti che le autorità di polizia avrebbero avuto con parenti del ricorrente - quest'ultimo in merito alle stesse, è rimasto del tutto generico nel suo gravame, non circostanziando ad esempio i giorni in cui tali incursioni sarebbero avvenute, né descrivendo in alcun modo gli stessi episodi. Altresì, come già sopra evidenziato, tali circostanze sono state evidenziate dal ricorrente soltanto a partire dalla replica (cfr. supra consid. 7.2). Pertanto, anche la verosimiglianza di tali avvenimenti, risulta essere fortemente messa in dubbio. 8.4 Per quanto attiene poi alle minacce che egli avrebbe ricevuto tramite il suo profilo (...), da parte di un tale K._______, nel mese di (...) del (...), pur lasciando aperta la questione della verosimiglianza degli stessi, il Tribunale osserva come denotato rettamente anche dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, che delle minacce ricevute via social da parte di un individuo sconosciuto, rimaste del tutto circoscritte nel tempo e senza alcun seguito concreto, non risultano essere, per mancanza d'intensità, d'alcuna rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale valutazione non cambia neppure se tale K._______ facesse realmente parte di un "(...)" come asserito dal ricorrente (cfr. scritto del 1° settembre 2023, pag. 2), avendo agito tale K._______ di tutta evidenza, secondo anche i mezzi di prova da lui prodotti a sostegno delle minacce ricevute (cfr. documenti allegati allo scritto del 1° settembre 2023), a titolo personale e non di certo quale (...). 8.5 Riassumendo, anche agli occhi del Tribunale, tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio delle inchieste e procedure penali nel suo Paese d'origine al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, ciò che non sfuggirà neppure alle autorità turche (cfr. anche supra consid. 8.2.2 e 8.2.4). Altresì egli non dispone, a differenza di quanto da lui più volte preteso nel gravame, di alcun profilo politico particolare a causa dei procedimenti penali aperti a suo carico, che implicherebbero un elevato rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini d'interrogatorio in caso di rimpatrio - visti anche i mandati di arresto e di cattura ai fini d'interrogatorio emanati nei suoi confronti (cfr. supra consid. 8.2.1 e 8.2.3) - non vi sono indizi concreti e sufficienti che lascino trasparire in specie che il ricorrente possa subire, nel caso di un suo ritorno in Turchia, una persecuzione collegata ad un politmalus individuale o ancora una lunga pena detentiva. I timori espressi in tal senso in fase ricorsuale dall'insorgente, risultano quindi essere infondati. Infatti, a fronte in particolare dell'irrilevanza degli avvenimenti successi in patria (cfr. supra consid. 6), del suo irrilevante profilo politico (cfr. supra consid. 7 e 8.2.4), nonché del pubblico contenuto dei suoi social network e delle tempistiche di pubblicazione - circostanze queste ultime che non dovrebbero sfuggire neppure alle autorità penali e giudiziarie turche - è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente le procedure penali aperte nei sui confronti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024, pag. 8 segg.), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in part. consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha quindi provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante che egli, nel caso di un suo ritorno in patria, possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente e al respingimento della sua domanda d'asilo.
9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). 10.2.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-8), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-7541/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 8.3.5; E-432/2024 del 18 febbraio 2026 consid. 9.2.5). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1890/2024 dell'11 febbraio 2026 consid. 9.3.2). Altresì, un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto nel febbraio 2023 non è riconosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.). 10.3.3 Il ricorrente è originario di B._______(cfr. n. 15/11, D7 segg., pag. 2 seg.), sita nell'omonima provincia, che non è stata toccata dal sisma del febbraio del 2023, dove vivrebbe tutt'ora la sua famiglia (in particolare i genitori, un fratello minore e diversi zii e zie materni), con la quale risulta essere in buoni e regolari contatti (cfr. n. 10/9, p.ti 1.16.04 e 2.02, pag. 4; n. 15/11, D8 e D16 segg., pag. 3 seg.). Inoltre, egli dispone anche di ulteriori parenti che vivono in particolare a G._______, (...) dove egli ha vissuto sia durante gli studi sia da ultimo prima dell'espatrio (cfr. n. 10/9, p.to 2.01, pag. 4; n. 15/11, D7, pag. 2 seg.; D9 segg., pag. 3 e D18, pag. 4). Pertanto, egli nel caso di ritorno nel suo Paese d'origine, potrà senz'altro contare su una rete sociale per sopperire ai suoi bisogni essenziali, nel caso di necessità. Inoltre, si constata come il ricorrente è giovane, con una buona istruzione, avendo effettuato degli studi (...) ed ottenuto anche un titolo quale (...), nonché dispone di esperienza professionale quale (...) nonché quale (...) (cfr. n. 15/17, D10 segg., pag. 3). Altresì, dal profilo dello stato di salute, egli ha allegato nell'ambito della sua audizione sui motivi d'asilo di stare bene e di non seguire alcuna terapia (cfr. n. 15/11, D3, pag. 2 e D25, pag. 4). Gli asserti del ricorrente giunti successivamente circa la presenza di una situazione di forte stress psicologico (cfr. scritti del ricorrente del 1° settembre 2023, del 12 gennaio 2024 e del 9 aprile 2025), e come provato dal profilo emotivo e psicologico (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2026), peraltro che appaiono collegati esclusivamente ai suoi timori ritenuti irrilevanti nonché alla sua vita in Svizzera rispettivamente alla lunghezza della procedura d'asilo, non sono supportati da alcuna documentazione medica all'inserto. Pertanto, egli non li ha in nessun modo resi verosimili e si parte dal presupposto che l'insorgente sia in buona salute e che quindi il suo stato valetudinario non sia d'ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Tuttavia, si osserva come se egli in futuro necessitasse di cure psicologiche, potrà senz'altro ottenerle anche in Turchia (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1956/2024 del 12 dicembre 2025 consid. 7.3.4). Visto quanto precede, nonché quanto già sviluppato sopra circa l'irrilevanza dei suoi asserti, le censure sollevate in sede ricorsuale, quali le difficoltà di reintegrarsi nuovamente in Turchia o le difficoltà nel reperire un lavoro che gli permetta l'autosostentamento, risultano essere infondate e del tutto irrilevanti. 10.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all'art. 44 LAsi). 10.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 47 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.5 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
11. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché con decisione incidentale del 2 febbraio 2023 il Tribunale aveva accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale del ricorrente, non si prelevano spese processuali.
13. La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: