Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino turco di etnia curda proveniente dalla provincia di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2). A.b Il 2 ottobre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 18/14). Questi ha dichiarato, in sostanza, di aver lavorato, dal 2019 fino al luglio 2022, quale (...) presso un ospedale privato. Egli si sarebbe tuttavia dimesso nel luglio 2022 a seguito di difficoltà insorte sul posto di lavoro, collocate tra la fine del 2020 o l'inizio del 2021, che egli riconduce alla propria appartenenza etnica curda e alle condivisioni effettuate sul proprio profilo Facebook a sostegno della causa curda. In tale contesto, l'interessato avrebbe subito discriminazioni da parte dei superiori, i quali, nonostante la sua qualifica, gli avrebbero imposto lo svolgimento di mansioni estranee al proprio ruolo, anche di natura (...), sottoponendolo altresì a comportamenti riconducibili a mobbing. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, egli avrebbe adito il Tribunale del lavoro, nell'agosto o settembre 2022, al fine di ottenere il pagamento delle ore straordinarie svolte, procedura che risulterebbe tuttora pendente. Egli avrebbe inizialmente cancellato, su richiesta dell'ex datore di lavoro, le precedenti condivisioni sui social media, riprendendo tuttavia, dopo le dimissioni, a pubblicare contenuti a favore della causa curda sul proprio account Facebook. In Turchia, avrebbe altresì subito discriminazioni in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, in ragione della propria appartenenza etnica curda. L'interessato ha dichiarato di essere espatriato tra il (...) 2022. Successivamente, una volta all'estero, sarebbe stato informato dal proprio legale turco dell'apertura di un'inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di insulto al presidente, avviata a seguito di una denuncia sporta dal signor C._______ il (...), in relazione a condivisioni effettuate sui social media il (...). A.c Oltre alla propria carta d'identità originale, il richiedente ha prodotto agli atti i seguenti mezzi di prova in copia:
- denuncia con allegati del (...) (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 2);
- richiesta d'indagine del (...) (cfr. mdp SEM n. 3);
- informazioni dati telefonici (cfr. mdp SEM n. 4);
- mandato di accompagnamento coattivo non datato (cfr. mdp SEM n. 5);
- scritto del legale turco non datato (cfr. mdp SEM n. 6);
- lettera diversa del (...) della Procura generale (cfr. mdp SEM n. 7);
- scritto al Tribunale del lavoro del (...) (cfr. mdp SEM n. 8);
- lettera diversa del (...) della Direzione di sicurezza (cfr. mdp SEM n. 9);
- rapporto d'indagine del (...) (cfr. mdp SEM n. 10);
- richiesta d'indagine del (...) (cfr. mdp SEM n. 11);
- verbale del (...) (cfr. mdp SEM n. 12);
- lettera di trasmissione del verbale del (...) alla Direzione di sicurezza (cfr. mdp SEM n. 13);
- ordine di cattura per deposizione del (...) (cfr. mdp SEM n. 14);
- scritto del Tribunale dei provvedimenti coercitivi del (...) (cfr. mdp SEM n. 15);
- richiesta di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. mdp SEM n. 16);
- mandato di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. mdp SEM n. 17);
- scritto del legale turco del (...) (cfr. mdp SEM n. 18). B. Con decisione del 31 gennaio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 35/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 34/11). C. Con ricorso del 4 marzo 2024 (notificato il 5 marzo 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessato (di seguito anche il ricorrente o l'insorgente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. D.a Tramite scritti del 5 giugno 2024 (cfr. atto TAF n. 3) e del 5 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 4), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale vari mezzi di prova inediti in lingua turca. D.b Con decisione incidentale del 22 gennaio 2025, il Tribunale ha invitato l'insorgente a trasmettere la traduzione dei menzionati documenti in una lingua ufficiale svizzera entro il 6 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 5). D.c Tramite scritto del 6 febbraio 2025, il ricorrente ha trasmesso le traduzioni richieste e ulteriore documentazione (cfr. atto TAF n. 8), segnatamente il rapporto Open Source (cfr. atto TAF n. 8 doc. E), il mandato di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. atto TAF n. 8 doc. I), l'atto d'accusa del (...) per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 8 doc. O) e l'atto d'accusa del (...) per il reato di insulto al presidente (cfr. atto TAF n. 8 doc. d). E. Con decisione incidentale del 27 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 9), il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, così come la richiesta di gratuito patrocinio nella persona di Elisabetta Luda. Esso ha avviato inoltre uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 31 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 12) e in una replica del 18 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 14). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le asserite discriminazioni subite dal ricorrente in patria in ragione della propria appartenenza etnica curda non risulterebbero essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, alla luce della procedura d'inchiesta penale per il reato di insulto al presidente, sarebbe altamente improbabile che l'interessato arrischi di essere oggetto, in un futuro prossimo, di una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene che, a seguito di una valutazione d'insieme delle circostanze da lui vissute, i propri motivi d'asilo sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli avrebbe da tempo effettuato condivisioni sui social media, circostanza che gli avrebbe causato difficoltà sul luogo di lavoro nonché controlli da parte delle forze dell'ordine. Vi sarebbe inoltre una procedura penale pendente nei suoi confronti, in relazione alla quale rischierebbe una pena detentiva. Infine, egli avrebbe subito in patria pressioni riconducibili alla propria appartenenza etnica curda.
E. 4.3 Nelle osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso alla luce della sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 (cfr. atto TAF n. 12). In sede di replica, il ricorrente contesta la conclusione della SEM, sostenendo di essere esposto al rischio di una condanna nell'ambito dei procedimenti penali pendenti a suo carico e che le condivisioni effettuate rientrerebbero nell'esercizio della libertà di espressione (cfr. atto TAF n. 14).
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.2.1 Nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).
E. 5.2.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).
E. 5.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
E. 6.1 Esaminati con attenzione gli atti di causa, il Tribunale rileva che i timori espressi dall'interessato in relazione alle asserite discriminazioni subite in ragione della sua appartenenza etnica curda e alle procedure penali a suo carico, si rivelano infondati (art. 3 LAsi).
E. 6.1.1 L'interessato ha anzitutto dichiarato di aver subito molestie e ingiustizie da parte del proprio datore di lavoro e delle autorità turche in ragione della propria appartenenza etnica curda. In particolare, sarebbe stato costretto a rimuovere alcune condivisioni sui social media e sarebbe stato vittima di comportamenti vessatori sul luogo di lavoro. Inoltre, nel corso dei controlli da parte delle forze di polizia, sarebbe stato oggetto di discriminazioni e trattato con maggiore severità. Orbene, tali pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, le circostanze addotte non consentono di ravvisare l'esistenza di una pressione individuale di intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia.
E. 6.1.2 Per quanto attiene invece alle procedure giudiziarie per i reati di offesa al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, già sfociate in due atti d'accusa, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurato - aspetto incontestato nel gravame - non si può ritenere a priori che verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. Il ricorrente ha infatti dichiarato di non essere membro di un partito politico e di essersi limitato a partecipare a incontri del Partito Democratico dei Popoli (HDP) e alle celebrazioni del Newroz. Ha inoltre precisato che le attività politiche della propria famiglia non sarebbero più attuali. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa del (...) per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica poggia esclusivamente su dieci pubblicazioni effettuate dopo l'espatrio su Twitter (tutte nel febbraio 2024), sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta (cfr. atto TAF n. 8 doc. E e O). Inoltre, il ricorrente si è per lo più limitato a condividere contenuti, senza accompagnarli da commenti significativi e dispone di una rete virtuale estremamente ridotta (8 followers), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). Lo stesso vale per la procedura relativa al reato di offesa al presidente che si basa unicamente su una pubblicazione su Facebook del (...) gennaio 2023 (cfr. atto TAF n. 8 doc. d [atto d'accusa del (...)]). Inoltre, il fatto che le pubblicazioni sui social media siano iniziate solo dopo l'espatrio induce a ritenere che - in assenza di persecuzione al momento della fuga - l'attività critica verso il governo sia stata intrapresa in funzione della procedura d'asilo in oggetto, con l'obiettivo di aumentare le probabilità di una decisione favorevole (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7205/2023 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D-1855/2024 del 12 maggio 2025 consid. 7.3.2). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). In particolare, dagli atti di causa risulta che le immagini condivise dall'interessato raffigurano combattenti curdi appartenenti al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). e all'Unità di Protezione Popolare (YPG), verosimilmente riconducibili al braccio armato del PKK, chiamato Forze di Difesa del Popolo (HPG). Le fotografie mostrano inoltre individui pesantemente armati e pronti al combattimento (cfr. atto TAF n. 8 doc. E). L'interessato ha poi qualificato il presidente Erdogan come "dittatore" e "fascista" (cfr. atto TAF n. 8 doc. d). Ciò posto, non si può escludere che tali pubblicazioni costituiscano un legittimo motivo di perseguimento penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, affermazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di autorità politiche o contenuti interpretabili come incitamento alla violenza, potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (artt. 173, 174, 177 e 259 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora le procedure giudiziarie in parola dovessero condurre a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela quindi infondato.
E. 6.2 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dal ricorrente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata genericamente dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105).
E. 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta pertanto ammissibile.
E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 6 maggio 2026). Inoltre, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa ed Elazig) deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
E. 8.3.3 Nel caso concreto, sebbene l'interessato provenga da una delle suddette province colpite dai sismi, non emergono motivi ostativi di natura individuale che si oppongano al suo allontanamento verso la Turchia. Egli è giovane, dispone di esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà fare riferimento in caso di necessità. Dalle sue stesse dichiarazioni risulta che i genitori risiedono tuttora nell'abitazione familiare che ha subito dei danni di lieve entità a seguito dei sismi, ove egli potrà fare ritorno o, in alternativa, stabilirsi altrove, avendo già soggiornato in precedenza in altre province turche. Inoltre, si trova in buone condizioni di salute, come attestato dall'assenza di documentazione medica agli atti.
E. 8.3.4 L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
E. 9 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, le stesse non vengono tuttavia prelevate.
E. 11 Con decisione incidentale del 27 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 9) il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi e ha nominato la MLaw Elisabetta Luda in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 900.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF).
E. 12 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Alla patrocinatrice d'ufficio, MLaw Elisabetta Luda, è accordata un'indennità complessiva di CHF 900.- a titolo di spese di patrocinio, a carico della cassa del Tribunale.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1393/2024 Sentenza del 3 luglio 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Constance Leisinger, Thomas Segessenmann, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco di etnia curda proveniente dalla provincia di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2). A.b Il 2 ottobre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 18/14). Questi ha dichiarato, in sostanza, di aver lavorato, dal 2019 fino al luglio 2022, quale (...) presso un ospedale privato. Egli si sarebbe tuttavia dimesso nel luglio 2022 a seguito di difficoltà insorte sul posto di lavoro, collocate tra la fine del 2020 o l'inizio del 2021, che egli riconduce alla propria appartenenza etnica curda e alle condivisioni effettuate sul proprio profilo Facebook a sostegno della causa curda. In tale contesto, l'interessato avrebbe subito discriminazioni da parte dei superiori, i quali, nonostante la sua qualifica, gli avrebbero imposto lo svolgimento di mansioni estranee al proprio ruolo, anche di natura (...), sottoponendolo altresì a comportamenti riconducibili a mobbing. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, egli avrebbe adito il Tribunale del lavoro, nell'agosto o settembre 2022, al fine di ottenere il pagamento delle ore straordinarie svolte, procedura che risulterebbe tuttora pendente. Egli avrebbe inizialmente cancellato, su richiesta dell'ex datore di lavoro, le precedenti condivisioni sui social media, riprendendo tuttavia, dopo le dimissioni, a pubblicare contenuti a favore della causa curda sul proprio account Facebook. In Turchia, avrebbe altresì subito discriminazioni in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, in ragione della propria appartenenza etnica curda. L'interessato ha dichiarato di essere espatriato tra il (...) 2022. Successivamente, una volta all'estero, sarebbe stato informato dal proprio legale turco dell'apertura di un'inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di insulto al presidente, avviata a seguito di una denuncia sporta dal signor C._______ il (...), in relazione a condivisioni effettuate sui social media il (...). A.c Oltre alla propria carta d'identità originale, il richiedente ha prodotto agli atti i seguenti mezzi di prova in copia:
- denuncia con allegati del (...) (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 2);
- richiesta d'indagine del (...) (cfr. mdp SEM n. 3);
- informazioni dati telefonici (cfr. mdp SEM n. 4);
- mandato di accompagnamento coattivo non datato (cfr. mdp SEM n. 5);
- scritto del legale turco non datato (cfr. mdp SEM n. 6);
- lettera diversa del (...) della Procura generale (cfr. mdp SEM n. 7);
- scritto al Tribunale del lavoro del (...) (cfr. mdp SEM n. 8);
- lettera diversa del (...) della Direzione di sicurezza (cfr. mdp SEM n. 9);
- rapporto d'indagine del (...) (cfr. mdp SEM n. 10);
- richiesta d'indagine del (...) (cfr. mdp SEM n. 11);
- verbale del (...) (cfr. mdp SEM n. 12);
- lettera di trasmissione del verbale del (...) alla Direzione di sicurezza (cfr. mdp SEM n. 13);
- ordine di cattura per deposizione del (...) (cfr. mdp SEM n. 14);
- scritto del Tribunale dei provvedimenti coercitivi del (...) (cfr. mdp SEM n. 15);
- richiesta di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. mdp SEM n. 16);
- mandato di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. mdp SEM n. 17);
- scritto del legale turco del (...) (cfr. mdp SEM n. 18). B. Con decisione del 31 gennaio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 35/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 34/11). C. Con ricorso del 4 marzo 2024 (notificato il 5 marzo 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessato (di seguito anche il ricorrente o l'insorgente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. D.a Tramite scritti del 5 giugno 2024 (cfr. atto TAF n. 3) e del 5 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 4), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale vari mezzi di prova inediti in lingua turca. D.b Con decisione incidentale del 22 gennaio 2025, il Tribunale ha invitato l'insorgente a trasmettere la traduzione dei menzionati documenti in una lingua ufficiale svizzera entro il 6 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 5). D.c Tramite scritto del 6 febbraio 2025, il ricorrente ha trasmesso le traduzioni richieste e ulteriore documentazione (cfr. atto TAF n. 8), segnatamente il rapporto Open Source (cfr. atto TAF n. 8 doc. E), il mandato di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. atto TAF n. 8 doc. I), l'atto d'accusa del (...) per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 8 doc. O) e l'atto d'accusa del (...) per il reato di insulto al presidente (cfr. atto TAF n. 8 doc. d). E. Con decisione incidentale del 27 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 9), il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, così come la richiesta di gratuito patrocinio nella persona di Elisabetta Luda. Esso ha avviato inoltre uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 31 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 12) e in una replica del 18 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 14). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le asserite discriminazioni subite dal ricorrente in patria in ragione della propria appartenenza etnica curda non risulterebbero essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, alla luce della procedura d'inchiesta penale per il reato di insulto al presidente, sarebbe altamente improbabile che l'interessato arrischi di essere oggetto, in un futuro prossimo, di una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene che, a seguito di una valutazione d'insieme delle circostanze da lui vissute, i propri motivi d'asilo sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli avrebbe da tempo effettuato condivisioni sui social media, circostanza che gli avrebbe causato difficoltà sul luogo di lavoro nonché controlli da parte delle forze dell'ordine. Vi sarebbe inoltre una procedura penale pendente nei suoi confronti, in relazione alla quale rischierebbe una pena detentiva. Infine, egli avrebbe subito in patria pressioni riconducibili alla propria appartenenza etnica curda. 4.3 Nelle osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso alla luce della sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 (cfr. atto TAF n. 12). In sede di replica, il ricorrente contesta la conclusione della SEM, sostenendo di essere esposto al rischio di una condanna nell'ambito dei procedimenti penali pendenti a suo carico e che le condivisioni effettuate rientrerebbero nell'esercizio della libertà di espressione (cfr. atto TAF n. 14). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.2 5.2.1 Nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 5.2.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 5.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 6. 6.1 Esaminati con attenzione gli atti di causa, il Tribunale rileva che i timori espressi dall'interessato in relazione alle asserite discriminazioni subite in ragione della sua appartenenza etnica curda e alle procedure penali a suo carico, si rivelano infondati (art. 3 LAsi). 6.1.1 L'interessato ha anzitutto dichiarato di aver subito molestie e ingiustizie da parte del proprio datore di lavoro e delle autorità turche in ragione della propria appartenenza etnica curda. In particolare, sarebbe stato costretto a rimuovere alcune condivisioni sui social media e sarebbe stato vittima di comportamenti vessatori sul luogo di lavoro. Inoltre, nel corso dei controlli da parte delle forze di polizia, sarebbe stato oggetto di discriminazioni e trattato con maggiore severità. Orbene, tali pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, le circostanze addotte non consentono di ravvisare l'esistenza di una pressione individuale di intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. 6.1.2 Per quanto attiene invece alle procedure giudiziarie per i reati di offesa al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, già sfociate in due atti d'accusa, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurato - aspetto incontestato nel gravame - non si può ritenere a priori che verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. Il ricorrente ha infatti dichiarato di non essere membro di un partito politico e di essersi limitato a partecipare a incontri del Partito Democratico dei Popoli (HDP) e alle celebrazioni del Newroz. Ha inoltre precisato che le attività politiche della propria famiglia non sarebbero più attuali. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa del (...) per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica poggia esclusivamente su dieci pubblicazioni effettuate dopo l'espatrio su Twitter (tutte nel febbraio 2024), sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta (cfr. atto TAF n. 8 doc. E e O). Inoltre, il ricorrente si è per lo più limitato a condividere contenuti, senza accompagnarli da commenti significativi e dispone di una rete virtuale estremamente ridotta (8 followers), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). Lo stesso vale per la procedura relativa al reato di offesa al presidente che si basa unicamente su una pubblicazione su Facebook del (...) gennaio 2023 (cfr. atto TAF n. 8 doc. d [atto d'accusa del (...)]). Inoltre, il fatto che le pubblicazioni sui social media siano iniziate solo dopo l'espatrio induce a ritenere che - in assenza di persecuzione al momento della fuga - l'attività critica verso il governo sia stata intrapresa in funzione della procedura d'asilo in oggetto, con l'obiettivo di aumentare le probabilità di una decisione favorevole (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7205/2023 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D-1855/2024 del 12 maggio 2025 consid. 7.3.2). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). In particolare, dagli atti di causa risulta che le immagini condivise dall'interessato raffigurano combattenti curdi appartenenti al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). e all'Unità di Protezione Popolare (YPG), verosimilmente riconducibili al braccio armato del PKK, chiamato Forze di Difesa del Popolo (HPG). Le fotografie mostrano inoltre individui pesantemente armati e pronti al combattimento (cfr. atto TAF n. 8 doc. E). L'interessato ha poi qualificato il presidente Erdogan come "dittatore" e "fascista" (cfr. atto TAF n. 8 doc. d). Ciò posto, non si può escludere che tali pubblicazioni costituiscano un legittimo motivo di perseguimento penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, affermazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di autorità politiche o contenuti interpretabili come incitamento alla violenza, potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (artt. 173, 174, 177 e 259 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora le procedure giudiziarie in parola dovessero condurre a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela quindi infondato. 6.2 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dal ricorrente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata genericamente dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta pertanto ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 6 maggio 2026). Inoltre, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa ed Elazig) deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 8.3.3 Nel caso concreto, sebbene l'interessato provenga da una delle suddette province colpite dai sismi, non emergono motivi ostativi di natura individuale che si oppongano al suo allontanamento verso la Turchia. Egli è giovane, dispone di esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà fare riferimento in caso di necessità. Dalle sue stesse dichiarazioni risulta che i genitori risiedono tuttora nell'abitazione familiare che ha subito dei danni di lieve entità a seguito dei sismi, ove egli potrà fare ritorno o, in alternativa, stabilirsi altrove, avendo già soggiornato in precedenza in altre province turche. Inoltre, si trova in buone condizioni di salute, come attestato dall'assenza di documentazione medica agli atti. 8.3.4 L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, le stesse non vengono tuttavia prelevate.
11. Con decisione incidentale del 27 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 9) il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi e ha nominato la MLaw Elisabetta Luda in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 900.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF).
12. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla patrocinatrice d'ufficio, MLaw Elisabetta Luda, è accordata un'indennità complessiva di CHF 900.- a titolo di spese di patrocinio, a carico della cassa del Tribunale.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: