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D-1307/2024

D-1307/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-23 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino turco di etnia curda, ha depositato una do- manda d’asilo in Svizzera il 29 dicembre 2022. A.b Il 14 settembre 2023, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Il richiedente ha sostanzialmente addotto che, in qualità di nego- ziante, avrebbe sostenuto il Partito Democratico dei Popoli (in turco Hal- kların Demokratik Partisi [HDP]) durante le campagne elettorali del 2018 e del 2019, mettendo a disposizione la propria automobile e fornendo generi alimentari durante gli incontri. A causa di questo impegno, sarebbe dive- nuto noto alla polizia, la quale avrebbe tentato di intimidirlo mediante ripe- tute visite presso il suo esercizio commerciale per dissuaderlo da ulteriori contatti con il partito. Le pressioni sarebbero aumentate in seguito all’ele- zione, nel marzo 2019, di un sindaco del Partito Popolare Repubblicano (in turco Cumhuriyet Halk Partisi [CHP]) nel comune di B._______, evento che avrebbe esacerbato le tensioni politiche locali. Per sottrarsi a tale situa- zione, il ricorrente avrebbe lasciato la Turchia il (…), trasferendosi in Giap- pone dove avrebbe vissuto per circa tre anni e mezzo, fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno, giungendo poi in Svizzera il 21 novembre

2022. Durante il suo soggiorno all’estero, avrebbe appreso dal suo avvo- cato che le autorità turche avevano avviato delle inchieste penali nei suoi confronti per i reati di propaganda all’organizzazione terroristica e di offesa al Presidente della Repubblica. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di es- sere incarcerato, discriminato nonché di subire torture in ragione delle in- chieste penali a suo carico (cfr. atto SEM n. […] -28/11). A.c L’interessato ha presentato i seguenti mezzi di prova: – Lettera dell’avvocato turco del (…) 2023 (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM]

n. 1); – Certificato di dimora turco del (…) 2023 (n. 2); – Visti dei membri della famiglia (n. 3); – Lettera dell’avvocato turco del (…) 2023 (n. 4); – Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (…) 2023 per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica (n. 5); – Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ del (…) 2023 in relazione al mandato di accompagnamento coattivo succitato (n. 6); – Pubblicazioni effettuate su Facebook (n. 7); – Pubblicazioni effettuate su Twitter (n. 8); – Lettera dell’avvocato turco del (…) 2023 (n. 9);

D-1307/2024 Pagina 3 – Lettera di trasmissione del rapporto Open Source allestita della Gendarmeria della Prefettura di C._______ il (…) 2022 in relazione al reato di propaganda all’organizzazione terroristica (n. 10a); – Verbale di colloquio con il procuratore (Adli Kolluk Savcı Görüşme Tutanağı) del (…) 2022 (n. 10b); – Verbale di ricerca (Araştırma tutanağı) del (…) 2023 (n. 10c); – Rapporto di indagine Open Source del (…) 2022 (n. 11); – Decisione di non luogo a procedere della Procura generale di B._______ (D._______) del (…) 2023 in relazione al reato di offesa al Presidente della Repubblica (n. 12); – Lettera dell’avvocato turco del (…) 2023 (n. 13). A.d Il 22 settembre 2023, l’autorità inferiore ha assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 26 gennaio 2024, notificata il 30 gennaio successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricando il Canton (…) dell’esecuzione di quest’ultima misura e revocando l’effetto sospensivo ad eventuali ricorsi.

C. C.a Con ricorso del 29 febbraio 2024 – inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito; il Tribunale o TAF) per via elettronica certificata (Inca- Mail) – l’insorgente avversa la decisione succitata concludendo principal- mente all’annullamento della stessa, al riconoscimento della sua qualità di rifugiato nonché alla concessione dell’asilo. In subordine, postula l’ammis- sione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, chiede la con- cessione dell’assistenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo – come pure del gra- tuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati se- gnatamente acclusi i seguenti documenti (in copia e parzialmente tradotti con […]): – Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (…) 2024 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (cfr. allegato n. 4 al ricorso); – Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo (finalizzato all’interrogatorio) del (…) 2024 relativo al reato succitato (n. 5); – Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ (D._______) del (…) 2024 (alleato n. 6); – Cattura schermo (screenshot) del portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) del febbraio 2024 (n. 7);

D-1307/2024 Pagina 4 – Nullaosta del Ministero della Giustizia del (…) 2023 per il perseguimento dell’interessato per il reato di offesa al Presidente della repubblica (n. 8); – Verbale della polizia del (…) 2023 (n. 9); – Pubblicazioni effettuate su Facebook dal febbraio 2014 al luglio 2022 (n. 10); – Pubblicazioni effettuate su Facebook dal (…) al (…) (n. 11); – Lettera personale del ricorrente (n. 12); – Decisione di congiunzione delle cause del (…) 2024 (n. 13); – Lettera dell’avvocato turco del (…) 2024 (n. 14); – Traduzioni varie (n. 16). C.b Il 12 marzo 2024, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale l’attestazione d’indigenza rilasciata dal Canton Argovia l’11 marzo 2024 (atto TAF n. 4). C.c Con decisione incidentale del 20 marzo 2024, il giudice istruttore ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha respinto l’assistenza giudiziaria e ordinato all’interessato di versare, entro il 4 aprile 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto il 28 marzo 2024. C.d Con ordinanza del 10 aprile 2024, il giudice istruttore ha poi invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso (atto TAF n. 7), giunta al Tribunale il 1° maggio successivo (atti TAF n. 10). C.e Il 7 giugno 2024, l’insorgente ha formulato una replica e versato agli atti ulteriori mezzi di prova (registrati in copia su DVD) riguardanti la proce- dura per offesa al Presidente della Repubblica (atto TAF n. 14), tra i quali: – Vari atti giudiziari d’inchiesta (doc. B1); – Un rapporto d’indagine Open Source del (…) 2023 (doc. B1c); – Sentenza motivata di incompetenza giurisdizionale del (…) 2024 (doc. B3); – Mandato di accompagnamento coattivo del (…) 2024 relativo all’inchiesta penale per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (doc. B6); – Atto d’accusa (Iddianame) del (…) 2024 per il reato succitato (doc. B7).

C.f Il 4 luglio 2024, la SEM ha presentato una duplica che è stata tra- smessa per conoscenza al ricorrente il 10 luglio successivo (atti TAF n. 18-19). Con scritto del 2 agosto 2024, l’insorgente ha depositato agli atti una lettera dell’avvocato turco e una cattura schermo (screenshot) del por- tale UYAP, trasmesse per conoscenza alla SEM il 6 agosto 2025.

D-1307/2024 Pagina 5 C.g Con scritto del 27 giugno 2025, l’avv. Stephan Nyffenegger ha infor- mato il Tribunale di aver assunto il patrocinio dei ricorrenti, producendo una copia della relativa procura di rappresentanza. C.h Mediante il successivo scritto del 4 luglio 2025, il ricorrente ha tra- smesso ulteriori mezzi di prova (taluni parziali), recanti un timbro ricondu- cibile a un’autorità non specificata e riportante la dicitura “ASLI GIBIDIR [data] ZABIT RATIBI”. La maggior parte di tali documenti risultava già agli atti in copia (atto TAF n. 24, doc. 1-16). L’unico elemento nuovo è costituito da una lettera datata 28 maggio 2025, presumibilmente redatta dall’avvo- cato turco dell’interessato, relativa allo stato delle procedure penali pen- denti in Turchia (idem doc. 17).

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in- sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in

D-1307/2024 Pagina 6 rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri- conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci- bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.2.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in com- binazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con proba- bilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo sol- tanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronun- ciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una con- danna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rile- vante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, sol- tanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre pro- cedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circo- stanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sus- sistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa op- pure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la

D-1307/2024 Pagina 7 rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso con- creto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo poli- tico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indi- cazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che la documenta- zione giudiziaria versata agli atti sia facilmente falsificabile e che, pertanto, assuma uno scarso valore probatorio. Le inchieste penali avviate nei con- fronti del ricorrente non giustificherebbero comunque il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché, in primo luogo, non sarebbero ancora sfo- ciate in un’azione legale e, in secondo luogo, l’interessato non presente- rebbe un profilo politico di rilievo. Inoltre, le pubblicazioni effettuate su Fa- cebook e Twitter sarebbero, sotto il profilo temporale, strettamente legate alla richiesta d’asilo in Svizzera, rispettivamente all’espatrio dal Giappone dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno. In questo senso, il ricor- rente avrebbe avviato consapevolmente le inchieste penali turche al fine di creare motivi soggettivi e ottenere così protezione in Svizzera. A fronte delle pubblicazioni ingiuriose effettuate, le inchieste penali a suo carico sa- rebbero infine legittime in base allo Stato di diritto (cfr. decisione avversata, pagg. 4-7).

E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente rimprovera sostanzialmente alla SEM di non aver adeguatamente considerato le atti- vità politiche svolte in Turchia, la rilevanza politica delle inchieste penali a suo carico, nonché i reali motivi che lo avrebbero spinto all’espatrio. A quest’ultimo proposito, egli sottolinea di aver sostenuto i candidati curdi e l'HDP sin dal 2018, anche se in maniera prudente e non ufficiale a causa della sua posizione di responsabilità nell'impresa familiare. Egli contesta inoltre l'affermazione della SEM, secondo cui la sua attività politica sui so- cial media sarebbe iniziata solo a ridosso della partenza dal E._______, affermando di aver effettuato delle pubblicazioni a sfondo politico già prima dell’espatrio, fatto che sarebbe comprovato dai post acclusi al gravame. Infine, ribadisce di essere fuggito dal suo Paese d’origine per sottrarsi al clima di repressione politico divenuto insostenibile dopo le elezioni del

D-1307/2024 Pagina 8 2018/2019, nel contesto del quale avrebbe subìto diverse intimidazioni da parte della polizia. In queste circostanze, dovrebbe quindi essergli ricono- sciuta la qualità di rifugiato (cfr. ricorso, punti 13-24).

E. 4.3.1 In sede di risposta, la SEM afferma che i nuovi documenti allegati al ricorso – tra cui i più recenti atti giudiziari e le pubblicazioni effettuate su Facebook – non siano idonei a smentire la precedente valutazione sull’as- senza di un fondato timore di persecuzione. Essa sottolinea che il mandato di accompagnamento coattivo agli atti sarebbe esclusivamente finalizzato all’interrogatorio e che, inoltre, non sussisterebbero nuovi elementi riguar- danti l'inchiesta penale per propaganda all’organizzazione terroristica. Inol- tre, le nuove prove presentate non comproverebbero alcuna azione legale né un rilevante profilo di attivismo politico. Infine, le presunte pressioni di polizia patite prima dell’espatrio non raggiungerebbero un’intensità tale da configurare una persecuzione determinante per l’asilo.

E. 4.3.2 Con la replica, il ricorrente evidenzia che l’imputazione per offesa al Presidente della Repubblica risalirebbe al (…) 2022, quindi a prima del suo ingresso in Svizzera, e sottolinea nuovamente che l’espatrio fu imposto dalle pressioni politiche successive alle elezioni locali. Egli presenta inoltre nuovi documenti giudiziari, tra cui un mandato di accompagnamento coat- tivo del (…) 2024 che, a differenza dei precedenti, prevederebbe la possibi- lità di incarcerazione dopo l’interrogatorio. L’interessato informa poi che l’inchiesta penale per propaganda all’organizzazione terroristica sarebbe stata trasferita dal tribunale di B._______ a quello di F._______ per incom- petenza territoriale, ribadendo altresì l’impossibilità di accedere personal- mente agli atti del procedimento.

E. 4.3.3 In duplica, la SEM sostiene segnatamente che i mezzi di prova pro- dotti con la replica non modifichino la valutazione sull’assenza di un timore di persecuzione e che le pubblicazioni del ricorrente su Facebook potreb- bero essere considerate diffamatore anche secondo il diritto svizzero.

E. 4.4.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica che i motivi d’asilo presentati non sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 4.4.2.1 In primo luogo, si rileva che l’interessato ha lasciato la Turchia in un momento in cui non erano ancora state avviate le inchieste penali a suo

D-1307/2024 Pagina 9 carico (cfr. mdp SEM n. 1-6 e 10a-12; cfr. atto SEM n. 28/11 D34 e D41). Al momento dell’espatrio, avvenuto nel giugno 2019, egli non poteva dun- que nutrire un concreto timore di persecuzione in relazione a tali procedi- menti. Inoltre, considerata l’assenza di precedenti penali, il fatto che la po- lizia avrebbe visitato diverse volte il ricorrente nel proprio ristorante poiché offriva cibo durante gli incontri del partito (intimidendolo in presenza dei clienti), rispettivamente di essere stato condotto una volta alla centrale di polizia per essere dissuaso dal sostenere l’HDP, non può ragionevolmente costituire, per difetto di intensità (cfr. consid. 3.1 supra), un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava alla soluzione che la fuga (cfr. atto SEM n. 28/11 D24 pag. 5 e D39 pag. 6). Inoltre, la motivazione addotta dal richiedente, secondo cui avrebbe lasciato il Paese per evitare che succedesse “qualcosa di male alla [...] famiglia” (idem D35), risulta priva di fondamento, soprattutto alla luce del fatto che la moglie e i figli risiedono tuttora a B._______ (D._______) senza aver mai riscontrato pro- blemi (idem D8–13; cfr. ricorso e atti TAF n. 14 e 18). Altresì, la tesi per cui il ricorrente avrebbe effettuato delle pubblicazioni a sfondo politico già prima dell’espatrio (cfr. ricorso, punto 21) risulta incongruente con quanto addotto in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 28/11 D56: “Ho iniziato a fare delle condivisioni da quando sono andato in Giappone. Quando ero in Tü- rkiye non ne facevo perché avevo un lavoro, ero un negoziante. Quando ero in Türkiye condividevo soltanto le foto dei luoghi che avevo visitato con la mia famiglia.”). Ciò posto, le sei pubblicazioni effettuate prima dell’espa- trio, tra il 2014 e il marzo 2019 (cfr. allegati al ricorso n. 10-11), non possono essere considerate dirimenti per la valutazione della qualità di rifugiato poi- ché non configurano manifestamente un profilo d’oppositore, tanto più che non hanno dato luogo all’apertura di procedure penali prima della sua par- tenza.

E. 4.4.2.2 Infine, si rileva che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, durante la sua audizione il ricorrente è stato ripetutamente interrogato sui motivi che lo hanno indotto all’espatrio, dichiarando peraltro di essersi espresso in modo esaustivo (cfr. atto SEM n. 28/11 D34-43 e D63). Di con- seguenza, la generica censura relativa ad un accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché alla presunta violazione del diritto di essere sentito per non essere stato interrogato ulteriormente sui motivi della fuga in Giappone, appare infondata e manifestamente pre- testuosa (cfr. ricorso, punti 27-29). Del resto, nel gravame non viene ad- dotta alcuna nuova circostanza a giustificazione della fuga avvenuta nel

2019. Di riflesso, non occorre annullare la decisione impugnata ai fini di una nuova istruzione della causa.

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E. 4.4.3.1 In secondo luogo, le procedure penali a carico dell’interessato non possono logicamente costituire un fondato timore di persecuzioni future.

E. 4.4.3.2 A tale riguardo, il Tribunale osserva che, in virtù della giurispru- denza succitata (cfr. consid. 3.2 supra), l’esistenza di un’inchiesta penale presso il ministero pubblico per il reato di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica – come nel caso concreto – non costituisce un fon- dato timore di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo fu- turo, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate.

E. 4.4.4.1 Analogamente, anche la procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK) – già sfociata in un atto d’accusa – non può giustificare un fondato timore di persecuzioni in caso di rimpatrio (cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).

E. 4.4.4.2 Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l’interessato sarà espo- sto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo seb- bene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell’interrogatorio. Infatti, essendo incensurato per reati a sfondo politico, non si può ritenere a priori ch’egli verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena con- dizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 set- tembre 2024 consid. 4.1.2). Invero, gli unici precedenti evincibili dagli atti sono un’indagine per il reato di offesa al presidente dell’11 aprile 2023 – conclusa con un luogo a procedere (cfr. mdp SEM n. 12) – e un’inchiesta del 14 novembre 2018 per il reato di mettere in pericolo la sicurezza del traffico (cfr. verbale d’indagine [Araştırma tutanağı] del 17 novembre 2023, prodotto con la replica sotto il doc. B1). Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronun- ciare una pena sproporzionatamente severa. L’interessato ha infatti dichia- rato di non essere membro dell’HDP, di non aver ricoperto alcun ruolo all’in- terno del partito e di aver fornito solo un sostegno materiale, limitato alla

D-1307/2024 Pagina 11 messa a disposizione di cibo durante gli incontri e del proprio veicolo (cfr. atto SEM n. 28/11 D38). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità che potrebbero configurare un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata da parte delle autorità.

E. 4.4.4.3 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l’atto d’accusa poggia su meno di cinque post su Facebook, sicché la pre- sunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (cfr. doc. B7 prodotto con la replica). Inoltre, il ricorrente si è limitato a condividere delle immagini senza formulare particolari commenti (cfr. doc. B1c prodotto con la replica), ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene spropor- zionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4).

E. 4.4.4.4 In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effet- tuate dal ricorrente è tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l’esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Dall’atto d’accusa emerge segnatamente ch’egli ha qualificato il presidente Erdogan come un ladro (cfr. doc. B7 prodotto con la replica). Ciò posto, non si può escludere che tale affermazione costituisca un legittimo motivo di persecuzione pe- nale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Per- tanto, qualora la procedura giudiziaria in parola dovesse portare a un giu- dizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dall’insorgente si rivela quindi infondato.

E. 4.4.5 In esito, i motivi d’asilo addotti non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni

D-1307/2024 Pagina 12 procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confer- marlo.

E. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecu- zione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della giovane età, delle buone condizioni di salute, dell’esperienza professionale diversificata e della favorevole situazione economica e familiare in patria, non sussistano ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. decisione avversata, pagg. 7-8). Quest’ultimo sostiene, tuttavia, che un rinvio in Tur- chia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché rischierebbe di essere arrestato e condannato a una pena detentiva significativa nel contesto dei procedimenti penali a suo carico (cfr. ricorso, punti 25-26).

E. 6.3 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è am- missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può

– per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingi- mento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 6.4.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un con- testo di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante

D-1307/2024 Pagina 13 l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissolu- zione (cfr. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG [NZZ], articolo online “PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei” del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/in- ternational/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 23 luglio 2025; NZZ, articolo online “Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt” del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/in- ternational/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest- ld.1883875, consultato il 23 luglio 2025). Posta l’attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura quella di D._______ (luogo d’origine dell’insorgente), l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dev’essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferi- mento]).

E. 6.4.3 Nel caso concreto, l’insorgente è giovane, in ottima salute (cfr. atto SEM n. 18/11 D4) e dispone di una valida esperienza professionale quale gestore di una stazione di benzina, di un ristorante (posto attualmente in affitto) e di un autolavaggio, attività che gli garantivano una situazione eco- nomica agevole (idem D12 e D32-33). Inoltre, in Giappone ha lavorato per un’impresa di pannelli solari (idem D17) e, in sua assenza, la famiglia si è mantenuta con l’affitto del ristorante di famiglia (idem D12). Egli gode poi di una solida rete familiare a B._______ (provincia di D._______), in parti- colare la moglie con i due figli comuni, con cui è in regolare contatto (idem D11-12 e D26). In patria sono poi presenti i suoceri pensionati, il padre, sua sorella (sposata e di professione insegnante), nonché suo fratello mante- nuto ancora dal padre (idem D23-27). Indipendentemente dalla possibilità

– incontestata nel ricorso – di ritornare nella regione d’origine, non è quindi verosimile che l’interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

D-1307/2024 Pagina 14

E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno po- ste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall’anticipo spese versato al Tribunale il 28 marzo 2024.

E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1307/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato al Tribunale il 28 marzo 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1307/2024 Sentenza del 23 luglio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Stephan K. Nyffenegger, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 gennaio 2024. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 dicembre 2022. A.b Il 14 settembre 2023, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Il richiedente ha sostanzialmente addotto che, in qualità di negoziante, avrebbe sostenuto il Partito Democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) durante le campagne elettorali del 2018 e del 2019, mettendo a disposizione la propria automobile e fornendo generi alimentari durante gli incontri. A causa di questo impegno, sarebbe divenuto noto alla polizia, la quale avrebbe tentato di intimidirlo mediante ripetute visite presso il suo esercizio commerciale per dissuaderlo da ulteriori contatti con il partito. Le pressioni sarebbero aumentate in seguito all'elezione, nel marzo 2019, di un sindaco del Partito Popolare Repubblicano (in turco Cumhuriyet Halk Partisi [CHP]) nel comune di B._______, evento che avrebbe esacerbato le tensioni politiche locali. Per sottrarsi a tale situazione, il ricorrente avrebbe lasciato la Turchia il (...), trasferendosi in Giappone dove avrebbe vissuto per circa tre anni e mezzo, fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno, giungendo poi in Svizzera il 21 novembre 2022. Durante il suo soggiorno all'estero, avrebbe appreso dal suo avvocato che le autorità turche avevano avviato delle inchieste penali nei suoi confronti per i reati di propaganda all'organizzazione terroristica e di offesa al Presidente della Repubblica. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di essere incarcerato, discriminato nonché di subire torture in ragione delle inchieste penali a suo carico (cfr. atto SEM n. [...] -28/11). A.c L'interessato ha presentato i seguenti mezzi di prova:

- Lettera dell'avvocato turco del (...) 2023 (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);

- Certificato di dimora turco del (...) 2023 (n. 2);

- Visti dei membri della famiglia (n. 3);

- Lettera dell'avvocato turco del (...) 2023 (n. 4);

- Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (...) 2023 per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica (n. 5);

- Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ del (...) 2023 in relazione al mandato di accompagnamento coattivo succitato (n. 6);

- Pubblicazioni effettuate su Facebook (n. 7);

- Pubblicazioni effettuate su Twitter (n. 8);

- Lettera dell'avvocato turco del (...) 2023 (n. 9);

- Lettera di trasmissione del rapporto Open Source allestita della Gendarmeria della Prefettura di C._______ il (...) 2022 in relazione al reato di propaganda all'organizzazione terroristica (n. 10a);

- Verbale di colloquio con il procuratore (Adli Kolluk Savci Görü me Tutana i) del (...) 2022 (n. 10b);

- Verbale di ricerca (Ara tirma tutana i) del (...) 2023 (n. 10c);

- Rapporto di indagine Open Source del (...) 2022 (n. 11);

- Decisione di non luogo a procedere della Procura generale di B._______ (D._______) del (...) 2023 in relazione al reato di offesa al Presidente della Repubblica (n. 12);

- Lettera dell'avvocato turco del (...) 2023 (n. 13). A.d Il 22 settembre 2023, l'autorità inferiore ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 26 gennaio 2024, notificata il 30 gennaio successivo, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton (...) dell'esecuzione di quest'ultima misura e revocando l'effetto sospensivo ad eventuali ricorsi. C. C.a Con ricorso del 29 febbraio 2024 - inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito; il Tribunale o TAF) per via elettronica certificata (IncaMail) - l'insorgente avversa la decisione succitata concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento della sua qualità di rifugiato nonché alla concessione dell'asilo. In subordine, postula l'ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo - come pure del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati segnatamente acclusi i seguenti documenti (in copia e parzialmente tradotti con [...]):

- Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (...) 2024 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (cfr. allegato n. 4 al ricorso);

- Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo (finalizzato all'interrogatorio) del (...) 2024 relativo al reato succitato (n. 5);

- Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ (D._______) del (...) 2024 (alleato n. 6);

- Cattura schermo (screenshot) del portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi A i Bili im Sistemi (UYAP) del febbraio 2024 (n. 7);

- Nullaosta del Ministero della Giustizia del (...) 2023 per il perseguimento dell'interessato per il reato di offesa al Presidente della repubblica (n. 8);

- Verbale della polizia del (...) 2023 (n. 9);

- Pubblicazioni effettuate su Facebook dal febbraio 2014 al luglio 2022 (n. 10);

- Pubblicazioni effettuate su Facebook dal (...) al (...) (n. 11);

- Lettera personale del ricorrente (n. 12);

- Decisione di congiunzione delle cause del (...) 2024 (n. 13);

- Lettera dell'avvocato turco del (...) 2024 (n. 14);

- Traduzioni varie (n. 16). C.b Il 12 marzo 2024, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale l'attestazione d'indigenza rilasciata dal Canton Argovia l'11 marzo 2024 (atto TAF n. 4). C.c Con decisione incidentale del 20 marzo 2024, il giudice istruttore ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha respinto l'assistenza giudiziaria e ordinato all'interessato di versare, entro il 4 aprile 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto il 28 marzo 2024. C.d Con ordinanza del 10 aprile 2024, il giudice istruttore ha poi invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso (atto TAF n. 7), giunta al Tribunale il 1° maggio successivo (atti TAF n. 10). C.e Il 7 giugno 2024, l'insorgente ha formulato una replica e versato agli atti ulteriori mezzi di prova (registrati in copia su DVD) riguardanti la procedura per offesa al Presidente della Repubblica (atto TAF n. 14), tra i quali:

- Vari atti giudiziari d'inchiesta (doc. B1);

- Un rapporto d'indagine Open Source del (...) 2023 (doc. B1c);

- Sentenza motivata di incompetenza giurisdizionale del (...) 2024 (doc. B3);

- Mandato di accompagnamento coattivo del (...) 2024 relativo all'inchiesta penale per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (doc. B6);

- Atto d'accusa (Iddianame) del (...) 2024 per il reato succitato (doc. B7). C.f Il 4 luglio 2024, la SEM ha presentato una duplica che è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente il 10 luglio successivo (atti TAF n. 18-19). Con scritto del 2 agosto 2024, l'insorgente ha depositato agli atti una lettera dell'avvocato turco e una cattura schermo (screenshot) del portale UYAP, trasmesse per conoscenza alla SEM il 6 agosto 2025. C.g Con scritto del 27 giugno 2025, l'avv. Stephan Nyffenegger ha informato il Tribunale di aver assunto il patrocinio dei ricorrenti, producendo una copia della relativa procura di rappresentanza. C.h Mediante il successivo scritto del 4 luglio 2025, il ricorrente ha trasmesso ulteriori mezzi di prova (taluni parziali), recanti un timbro riconducibile a un'autorità non specificata e riportante la dicitura "ASLI GIBIDIR [data] ZABIT RATIBI". La maggior parte di tali documenti risultava già agli atti in copia (atto TAF n. 24, doc. 1-16). L'unico elemento nuovo è costituito da una lettera datata 28 maggio 2025, presumibilmente redatta dall'avvocato turco dell'interessato, relativa allo stato delle procedure penali pendenti in Turchia (idem doc. 17). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.2 3.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.2.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che la documentazione giudiziaria versata agli atti sia facilmente falsificabile e che, pertanto, assuma uno scarso valore probatorio. Le inchieste penali avviate nei confronti del ricorrente non giustificherebbero comunque il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché, in primo luogo, non sarebbero ancora sfociate in un'azione legale e, in secondo luogo, l'interessato non presenterebbe un profilo politico di rilievo. Inoltre, le pubblicazioni effettuate su Facebook e Twitter sarebbero, sotto il profilo temporale, strettamente legate alla richiesta d'asilo in Svizzera, rispettivamente all'espatrio dal Giappone dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno. In questo senso, il ricorrente avrebbe avviato consapevolmente le inchieste penali turche al fine di creare motivi soggettivi e ottenere così protezione in Svizzera. A fronte delle pubblicazioni ingiuriose effettuate, le inchieste penali a suo carico sarebbero infine legittime in base allo Stato di diritto (cfr. decisione avversata, pagg. 4-7). 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente rimprovera sostanzialmente alla SEM di non aver adeguatamente considerato le attività politiche svolte in Turchia, la rilevanza politica delle inchieste penali a suo carico, nonché i reali motivi che lo avrebbero spinto all'espatrio. A quest'ultimo proposito, egli sottolinea di aver sostenuto i candidati curdi e l'HDP sin dal 2018, anche se in maniera prudente e non ufficiale a causa della sua posizione di responsabilità nell'impresa familiare. Egli contesta inoltre l'affermazione della SEM, secondo cui la sua attività politica sui social media sarebbe iniziata solo a ridosso della partenza dal E._______, affermando di aver effettuato delle pubblicazioni a sfondo politico già prima dell'espatrio, fatto che sarebbe comprovato dai post acclusi al gravame. Infine, ribadisce di essere fuggito dal suo Paese d'origine per sottrarsi al clima di repressione politico divenuto insostenibile dopo le elezioni del 2018/2019, nel contesto del quale avrebbe subìto diverse intimidazioni da parte della polizia. In queste circostanze, dovrebbe quindi essergli riconosciuta la qualità di rifugiato (cfr. ricorso, punti 13-24). 4.3 4.3.1 In sede di risposta, la SEM afferma che i nuovi documenti allegati al ricorso - tra cui i più recenti atti giudiziari e le pubblicazioni effettuate su Facebook - non siano idonei a smentire la precedente valutazione sull'assenza di un fondato timore di persecuzione. Essa sottolinea che il mandato di accompagnamento coattivo agli atti sarebbe esclusivamente finalizzato all'interrogatorio e che, inoltre, non sussisterebbero nuovi elementi riguardanti l'inchiesta penale per propaganda all'organizzazione terroristica. Inoltre, le nuove prove presentate non comproverebbero alcuna azione legale né un rilevante profilo di attivismo politico. Infine, le presunte pressioni di polizia patite prima dell'espatrio non raggiungerebbero un'intensità tale da configurare una persecuzione determinante per l'asilo. 4.3.2 Con la replica, il ricorrente evidenzia che l'imputazione per offesa al Presidente della Repubblica risalirebbe al (...) 2022, quindi a prima del suo ingresso in Svizzera, e sottolinea nuovamente che l'espatrio fu imposto dalle pressioni politiche successive alle elezioni locali. Egli presenta inoltre nuovi documenti giudiziari, tra cui un mandato di accompagnamento coattivo del (...) 2024 che, a differenza dei precedenti, prevederebbe la possibilità di incarcerazione dopo l'interrogatorio. L'interessato informa poi che l'inchiesta penale per propaganda all'organizzazione terroristica sarebbe stata trasferita dal tribunale di B._______ a quello di F._______ per incompetenza territoriale, ribadendo altresì l'impossibilità di accedere personalmente agli atti del procedimento. 4.3.3 In duplica, la SEM sostiene segnatamente che i mezzi di prova prodotti con la replica non modifichino la valutazione sull'assenza di un timore di persecuzione e che le pubblicazioni del ricorrente su Facebook potrebbero essere considerate diffamatore anche secondo il diritto svizzero. 4.4 4.4.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati non sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 4.4.2 4.4.2.1 In primo luogo, si rileva che l'interessato ha lasciato la Turchia in un momento in cui non erano ancora state avviate le inchieste penali a suo carico (cfr. mdp SEM n. 1-6 e 10a-12; cfr. atto SEM n. 28/11 D34 e D41). Al momento dell'espatrio, avvenuto nel giugno 2019, egli non poteva dunque nutrire un concreto timore di persecuzione in relazione a tali procedimenti. Inoltre, considerata l'assenza di precedenti penali, il fatto che la polizia avrebbe visitato diverse volte il ricorrente nel proprio ristorante poiché offriva cibo durante gli incontri del partito (intimidendolo in presenza dei clienti), rispettivamente di essere stato condotto una volta alla centrale di polizia per essere dissuaso dal sostenere l'HDP, non può ragionevolmente costituire, per difetto di intensità (cfr. consid. 3.1 supra), un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava alla soluzione che la fuga (cfr. atto SEM n. 28/11 D24 pag. 5 e D39 pag. 6). Inoltre, la motivazione addotta dal richiedente, secondo cui avrebbe lasciato il Paese per evitare che succedesse "qualcosa di male alla [...] famiglia" (idem D35), risulta priva di fondamento, soprattutto alla luce del fatto che la moglie e i figli risiedono tuttora a B._______ (D._______) senza aver mai riscontrato problemi (idem D8-13; cfr. ricorso e atti TAF n. 14 e 18). Altresì, la tesi per cui il ricorrente avrebbe effettuato delle pubblicazioni a sfondo politico già prima dell'espatrio (cfr. ricorso, punto 21) risulta incongruente con quanto addotto in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 28/11 D56: "Ho iniziato a fare delle condivisioni da quando sono andato in Giappone. Quando ero in Türkiye non ne facevo perché avevo un lavoro, ero un negoziante. Quando ero in Türkiye condividevo soltanto le foto dei luoghi che avevo visitato con la mia famiglia."). Ciò posto, le sei pubblicazioni effettuate prima dell'espatrio, tra il 2014 e il marzo 2019 (cfr. allegati al ricorso n. 10-11), non possono essere considerate dirimenti per la valutazione della qualità di rifugiato poiché non configurano manifestamente un profilo d'oppositore, tanto più che non hanno dato luogo all'apertura di procedure penali prima della sua partenza. 4.4.2.2 Infine, si rileva che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, durante la sua audizione il ricorrente è stato ripetutamente interrogato sui motivi che lo hanno indotto all'espatrio, dichiarando peraltro di essersi espresso in modo esaustivo (cfr. atto SEM n. 28/11 D34-43 e D63). Di conseguenza, la generica censura relativa ad un accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché alla presunta violazione del diritto di essere sentito per non essere stato interrogato ulteriormente sui motivi della fuga in Giappone, appare infondata e manifestamente pretestuosa (cfr. ricorso, punti 27-29). Del resto, nel gravame non viene addotta alcuna nuova circostanza a giustificazione della fuga avvenuta nel 2019. Di riflesso, non occorre annullare la decisione impugnata ai fini di una nuova istruzione della causa. 4.4.3 4.4.3.1 In secondo luogo, le procedure penali a carico dell'interessato non possono logicamente costituire un fondato timore di persecuzioni future. 4.4.3.2 A tale riguardo, il Tribunale osserva che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.2 supra), l'esistenza di un'inchiesta penale presso il ministero pubblico per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - come nel caso concreto - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate. 4.4.4 4.4.4.1 Analogamente, anche la procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK) - già sfociata in un atto d'accusa - non può giustificare un fondato timore di persecuzioni in caso di rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3). 4.4.4.2 Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurato per reati a sfondo politico, non si può ritenere a priori ch'egli verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Invero, gli unici precedenti evincibili dagli atti sono un'indagine per il reato di offesa al presidente dell'11 aprile 2023 - conclusa con un luogo a procedere (cfr. mdp SEM n. 12) - e un'inchiesta del 14 novembre 2018 per il reato di mettere in pericolo la sicurezza del traffico (cfr. verbale d'indagine [Ara tirma tutana i] del 17 novembre 2023, prodotto con la replica sotto il doc. B1). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L'interessato ha infatti dichiarato di non essere membro dell'HDP, di non aver ricoperto alcun ruolo all'interno del partito e di aver fornito solo un sostegno materiale, limitato alla messa a disposizione di cibo durante gli incontri e del proprio veicolo (cfr. atto SEM n. 28/11 D38). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità che potrebbero configurare un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata da parte delle autorità. 4.4.4.3 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa poggia su meno di cinque post su Facebook, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (cfr. doc. B7 prodotto con la replica). Inoltre, il ricorrente si è limitato a condividere delle immagini senza formulare particolari commenti (cfr. doc. B1c prodotto con la replica), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). 4.4.4.4 In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dal ricorrente è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Dall'atto d'accusa emerge segnatamente ch'egli ha qualificato il presidente Erdogan come un ladro (cfr. doc. B7 prodotto con la replica). Ciò posto, non si può escludere che tale affermazione costituisca un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora la procedura giudiziaria in parola dovesse portare a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dall'insorgente si rivela quindi infondato. 4.4.5 In esito, i motivi d'asilo addotti non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della giovane età, delle buone condizioni di salute, dell'esperienza professionale diversificata e della favorevole situazione economica e familiare in patria, non sussistano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisione avversata, pagg. 7-8). Quest'ultimo sostiene, tuttavia, che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché rischierebbe di essere arrestato e condannato a una pena detentiva significativa nel contesto dei procedimenti penali a suo carico (cfr. ricorso, punti 25-26). 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], articolo online "PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei" del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 23 luglio 2025; NZZ, articolo online "Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt" del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/international/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875, consultato il 23 luglio 2025). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura quella di D._______ (luogo d'origine dell'insorgente), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 6.4.3 Nel caso concreto, l'insorgente è giovane, in ottima salute (cfr. atto SEM n. 18/11 D4) e dispone di una valida esperienza professionale quale gestore di una stazione di benzina, di un ristorante (posto attualmente in affitto) e di un autolavaggio, attività che gli garantivano una situazione economica agevole (idem D12 e D32-33). Inoltre, in Giappone ha lavorato per un'impresa di pannelli solari (idem D17) e, in sua assenza, la famiglia si è mantenuta con l'affitto del ristorante di famiglia (idem D12). Egli gode poi di una solida rete familiare a B._______ (provincia di D._______), in particolare la moglie con i due figli comuni, con cui è in regolare contatto (idem D11-12 e D26). In patria sono poi presenti i suoceri pensionati, il padre, sua sorella (sposata e di professione insegnante), nonché suo fratello mantenuto ancora dal padre (idem D23-27). Indipendentemente dalla possibilità - incontestata nel ricorso - di ritornare nella regione d'origine, non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 28 marzo 2024. 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 28 marzo 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: