Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, dichiaratosi cittadino kosovaro, d'etnia rom (madre) e shiptar (padre), nato a E._______, nel comune di F._______ (Kosovo), avrebbe vissuto a G._______ (Serbia) durante gli ultimi sei mesi rispettivamente due anni prima del suo espatrio in data 22 novembre 2010. L'interessato sarebbe giunto a G._______, provenendo da H._______ (Kosovo), alternando il suo soggiorno durante gli ultimi undici anni tra le due località. Il 23 novembre 2010 egli sarebbe dunque giunto dalla località serba in Svizzera. B._______, dichiaratosi cittadina serba, d'etnia rom, nata a G._______ (Serbia), secondo le versioni asserite, si sarebbe sposata con il ricorrente nel 2000 rispettivamente nel 2001 ed avrebbe seguito suo marito assieme ai loro due figli fino all'espatrio per giungere insieme a loro in Svizzera. B. In data 23 novembre 2010, A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera assieme a sua moglie, includendo nella sua richiesta i loro due figli minorenni. C. Interrogato sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere fuggito nel 1999 dalla guerra nel Kosovo, raggiungendo la località di G._______ in Serbia, dove però sarebbe stato aggredito spesso dai serbi, tra l'altro anche sul posto di lavoro. I serbi l'avrebbero picchiato ed egli avrebbe avuto problemi ovunque si sarebbe recato. Da G._______ egli sarebbe quindi stato costretto a tornare in Kosovo, dove gli sarebbe stato detto di tornare in Serbia (cfr. verbale d'audizione del 29 novembre 2010, [verbale 1], pag. 6). In merito alle circostanze e le ragioni delle aggressioni dei serbi, l'interessato ha asserito che a G._______ gli attacchi in generale sarebbero avvenuti perché egli sarebbe stato ritenuto uno "shiptar", per cui sarebbe stato intimidito e forzato a lasciare la Serbia (cfr. verbale d'audizione del 16 dicembre 2010, [verbale 3], pag. 4 e 8). I problemi della permanenza a H._______ sarebbero invece legati al fatto che il ricorrente non sarebbe restato in Kosovo a difendere la sua patria (cfr. verbale 3, pag. 5). Per tali ragioni egli non potrebbe vivere né in Serbia né in Kosovo. Egli, inoltre, ha asserito che sua moglie sarebbe stata malmenata da tre o quattro serbi a H._______ nel 2009 (cfr. verbale 3, pag. 7) e circa due mesi prima di espatriare sarebbe stata vittima di uno stupro a G._______. Ella sarebbe stata violentata in modo grave da tre o quattro serbi (cfr. verbale 3, pag. 4, 8 e segg.). Per di più, egli avrebbe bisogno di soldi per finanziare le cure per i suoi figli (cfr. verbale 1, pag. 6). Di conseguenza, in caso di rientro sia nel Kosovo che in Serbia, egli temerebbe per la sua vita e quella della sua famiglia. Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata anche lei vittima dei serbi da quando si sarebbe sposata con il ricorrente. L'interessata ha dichiarato che nel 2004 a E._______ (Kosovo) i serbi avrebbero tentato una prima volta di violentarla. Suo marito, in tale occasione sarebbe stato in grado di proteggerla, non avrebbe però potuto evitare di diventare lui stesso vittima delle aggressioni dei serbi. Egli sarebbe stato picchiato e ferito alla testa, in un modo talmente violento, da cadere in coma per due giorni. Per di più, in occasione di quell'attacco, sarebbe stato picchiato anche suo figlio (cfr. verbale d'audizione del 29 novembre 2010, [verbale 2], pag. 6). Inoltre, a G._______ nel 2009, quando il figlio si sarebbe ammalato ed avrebbe avuto la bronchite, i serbi inizialmente si sarebbero rifiutati di curarlo e solamente con il pagamento di cento euro avrebbero accettato di prendersi cura di lui. Un fatto analogo si sarebbe verificato quando l'interessata avrebbe dovuto portare sua figlia in ospedale a causa di una malattia legata all'igiene. Per di più, l'interessata ha asserito che, avendo sposato uno "shiptar", cioè un kosovaro, di principio, sia lei che tutta la sua famiglia sarebbe odiata dai serbi (cfr. verbale d'audizione del 17 dicembre 2010, [verbale 4], pag. 4) e per tali ragioni essa sarebbe stata vittima delle aggressioni dei serbi. L'interessata ha quindi asserito di aver subito un grave maltrattamento a H._______ da quattro serbi nel 2006 (cfr. verbale 4, pag. 10) e soprattutto di esser stata vittima di una violenza sessuale commessa a G._______ inizio ottobre 2010 da tre serbi i quali l'avrebbero non solo violentata ma anche picchiata e ferita in modo grave (cfr. verbale 4, pagg. 7-9). D. L'UFM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentito in merito alle contraddizioni verificatesi riguardo al periodo trascorso nelle due località da loro menzionate, cioè G._______ (Serbia) e H._______ (Kosovo), prima di espatriare in Svizzera. L'interessata ha avuto la possibilità di esprimersi nell'audizione del 17 dicembre 2010 (verbale 4, pag. 12, D104), mentre l'interessato si è potuto esprimere nell'ambito di una breve audizione complementare il 17 dicembre 2010. E. Le dichiarazioni degli interessati nelle prime due rispettive audizioni in merito alle località, dove avrebbero vissuto, hanno indotto l'UFM ad effettuare sia per il marito (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2010 [verbale 5]) che per la moglie (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2010 [verbale 6]) un'audizione complementare. F. Con decisione del 12 gennaio 2011, l'UFM ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera considerando l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 16 febbraio 2010 [recte: 16 febbraio 2011], gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Essi hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 febbraio 2011, ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura (art. 42 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto contraddittorie, non credibili e non attendibili le dichiarazioni degli interessati. Le loro allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate, in quanto su punti essenziali sarebbero senza dettagli e poco circostanziate, tanto da non dare l'impressione di aver vissuto personalmente gli eventi narrati. Inoltre, non confermando diverse allegazioni durante le audizioni che si sono susseguite, la loro attendibilità sarebbe messa ulteriormente in dubbio. L'interessato, ad esempio, in merito agli insulti e rimproveri subiti a H._______ si sarebbe limitato ad asserire che ciò sarebbe capitato "un giorno sì e un giorno no, spessissimo" (cfr. verbale 3, pag. 5). Per di più, egli non sarebbe stato capace di descrivere in nessun modo i suoi persecutori i quali a G._______ l'avrebbero provocato verbalmente e picchiato a causa delle sue origini "shiptar", asserendo semplicemente di non conoscere la gente dalla quale sarebbe stato aggredito. L'interessata, d'altra parte, avrebbe raccontato in modo palesemente vago la violenza fisica subita a G._______. Nelle prime due audizioni ella, da un lato, avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito alla data del presunto stupro e, dall'altro, sarebbe stata poco chiara nel descrivere le circostanze dell'aggressione. Per di più, nella prima audizione del 29 novembre 2010 avrebbe addotto di essersi trovata a E._______, dove nel 2004 sia suo marito che suo figlio sarebbero stati picchiati. Nella seconda audizione del 17 dicembre 2010 ella invece non avrebbe più citato tale avvenimento, mettendo addirittura in dubbio nell'audizione complementare del 27 dicembre 2010 di esser stata nella località in questione. L'Ufficio ha altresì considerato che entrambi gli interessati avrebbero dimostrato ben poche conoscenze della località di H._______, dove essi avrebbero vissuto con alcune interruzioni negli ultimi anni. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto lecito pensare che, se i richiedenti avessero realmente vissuto in suddetta località, essi non si sarebbero limitati a fornire delle scarse e quasi inesistenti informazioni a tal riguardo. A titolo d'esempio, l'interessata non avrebbe saputo dire in quale parte e in quale quartiere di H._______ avrebbe vissuto, allegando in modo poco attendibile di aver vissuto in un campo a H._______ con popolazioni miste di etnia rom, albanese e serba. Tali ultime dichiarazioni rivelerebbero un'evidente ignoranza della realtà specifica di H._______, tipica di qualcuno che nel luogo in questione non vi avrebbe mai vissuto. Per quello che riguarda il racconto in merito al matrimonio, sarebbe sorprendente che gli interessati abbiano potuto contrarre un matrimonio civile sprovvisti di documenti d'identità idonei e validi. Infatti, sarebbe noto, che il possesso di documenti d'identità sarebbe un requisito necessario per la registrazione di un matrimonio civile sia in Kosovo che in Serbia. Infine, sarebbe stata poco plausibile la decisione dei coniugi di non partire prima di subire altre aggressioni e di aver compiuto, a loro dire, i diversi viaggi tra la Serbia e il Kosovo per così tanti anni, subendo di continuo attacchi da serbi. Pertanto, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art 7 LAsi, per il che, non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, agli interessati non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e la loro domanda d'asilo andrebbe respinta. L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi. Gli interessati potrebbero quindi tornare in Serbia, siccome esisterebbe la possibilità per tutta la famiglia di stabilirsi in Serbia ed essi non rischierebbero di essere esposti concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento vietato dall'art 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha quindi ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 4.2 Con il ricorso del 16 febbraio 2011 gli insorgenti hanno contestato quanto ritenuto dall'UFM, ribadendo in sostanza quanto già dichiarato durante le audizioni. Il ricorrente ha dichiarato di aver incontrato problemi ovunque si sarebbe recato. Egli sarebbe stato picchiato dai serbi, essendo di etnia rom. In più, non sapendo parlare la lingua albanese, una volta in Kosovo, sarebbe stato oppresso e costretto a ritornare in Serbia, dove però sarebbe stato di nuovo vittima di aggressioni. Tutto ciò lo avrebbe portato a spostarsi assieme alla sua famiglia ancora una volta in Kosovo. Per quanto riguarda le considerazioni dell'UFM, in primo luogo, l'insorgente contesta il rimprovero fattogli di aver descritto le angherie in un modo superficiale, dando l'impressione di non aver vissuto veramente i fatti addotti. Il ricorrente ha asserito che semplicemente non conoscerebbe le persone dalle quali avrebbe subito delle aggressioni e che dunque egli si sarebbe soltanto limitato a raccontare quello che avrebbe realmente vissuto, il che comporterebbe un certo grado di approssimazione. In secondo luogo, in merito alla violenza sessuale, la ricorrente ha ritenuto nel gravame che sarebbe alquanto normale, che il racconto dello stupro sarebbe in parte vago. Infatti, a suo dire, sarebbe notorio che una donna, vittima di violenze sessuali, non racconti volentieri quanto subito, per di più, dinanzi a degli estranei. Inoltre, occorrerebbe considerare che sua moglie, a causa dello stupro, sarebbe svenuta, per la quale ragione non sarebbe più in grado di ricordarsi i dettagli della violenza sessuale subita. Per quanto concerne le osservazioni secondo le quali gli interessati non avrebbero sufficienti conoscenze della località di H._______ (Kosovo), il ricorrente ha giustificato tale mancanza di conoscenze della città situata nel Kosovo, con il fatto di aver vissuto a H._______ in campi di baracche dalle quali lui e la sua famiglia sarebbero usciti poco. Di conseguenza, essendo stati poco in giro nella città di H._______, essi non sarebbero stati in grado di fornire più dettagli della menzionata città. Per di più, il ricorrente è del parere che non vi sarebbe nulla di sorprendente nel fatto che sarebbe stato possibile sposarsi civilmente senza alcun documento d'identità, essendo stato un amico che avrebbe sposato i coniugi. Infine, il ricorrente ha sostenuto che sia le sue dichiarazioni che quelle di sua moglie andrebbero considerate verosimile, giacché la decisione dell'UFM si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e misconoscerebbe la situazione in cui sarebbero costretti a vivere i rom sia in Serbia che in Kosovo. Il ricorrente non ritiene ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto, in caso di rientro in patria non sarebbe garantita la sicurezza per la sua famiglia. Essi sarebbero costretti a vivere in un clima di forte insicurezza e di continua violazione dei diritti umani, ragione per cui, si giustificherebbe la loro ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 5 Va quindi esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente respinto la domanda d'asilo degli interessati, deciso l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera dei ricorrenti, nonché ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti si esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
E. 6.2 Va avantutto rilevato che il racconto del ricorrente, in parte, diverge in modo particolarmente evidente da quello di sua moglie. In concreto, i coniugi si sono contraddetti in merito al periodo trascorso in Serbia ed in Kosovo. In primis, il ricorrente ha affermato che lui e la sua famiglia sarebbero rimasti durante gli ultimi sei mesi prima dell'espatrio in Serbia a G._______ (cfr. verbale 3, pag. 3), mentre sua moglie ha asserito di aver soggiornato assieme alla sua famiglia sempre a G._______ durante il periodo tra la metà del 2008 fino all'espatrio (cfr. verbale 4, pag. 3). I coniugi, confrontati con le loro prime affermazioni divergenti, hanno di seguito invertito le loro dichiarazioni e si sono di nuovo contraddetti. Infatti, in secondo luogo, l'interessata ha dichiarato corretta la versione dei fatti asserita dapprima dal marito, affermando di avere problemi di memoria (cfr. verbale 4, pag. 12) e il marito nella breve audizione complementare del 17 dicembre 2010, per contro, ha confermato la prima versione dei fatti di sua moglie, asserendo di aver trascorso gli ultimi due anni prima dell'espatrio a G._______. Le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti riguardo al loro matrimonio sono poco attendibili, specialmente, analizzando tre elementi rilevanti per un matrimonio civile; la data, il luogo e la procedura. Infatti, se si può fino ad un certo punto ritenere che sia normale che una persona non possa ricordarsi ogni data di un avvenimento, per un matrimonio non può valere la stessa argomentazione. Di conseguenza, è perlomeno molto sorprendente che la moglie del ricorrente abbia collocato il suo matrimonio in ben tre anni diversi, segnatamente nel 1999 (cfr. verbale 4, pag. 4), nel 2000 (cfr. verbale 2, pag. 2 e verbale 6, pag. 2) e nel 2001 (verbale 2, pag. 6). Per quello che riguarda il luogo del matrimonio, la ricorrente si rivela poco credibile: ella ha asserito nella prima audizione come il marito (cfr. verbale 1, pag. 2), di essersi sposata civilmente in Serbia a G._______ (cfr. verbale 2, pag. 2); in seguito ha però ritirato la sua affermazione, dichiarando che il matrimonio sarebbe avvenuto a H._______, ossia in Kosovo (cfr. verbale 6, pag. 2). Per di più, come rettamente ritenuto dall'UFM, non è attendibile che i ricorrenti si siano sposati senz'alcun documento d'identità, essendo notorio che il possesso di documenti d'identità in genere è un requisito necessario per la registrazione di un matrimonio civile sia in Kosovo che in Serbia. Riguardo le varie aggressioni di cui i ricorrenti sarebbero stati vittime dei serbi, nelle diverse audizioni presso l'UFM vi sono molte affermazioni assai vaghe, non attendibili e, soprattutto, prive di mezzi di prove. A titolo d'esempio, non è plausibile perché nell'audizione del 29 novembre 2010 dinanzi all'autorità inferiore la ricorrente abbia descritto un'aggressione nel 2004 a E._______ (Kosovo) nei confronti di suo marito in modo molto tragico. Ella, difatti, ha affermato che, essendo stata aggredita durante quell'accaduto nel 2004 dai serbi, suo marito, per proteggerla, avrebbe subito delle lesioni talmente gravi da esser caduto in coma per due giorni (cfr. verbale 2, pag. 6). Nelle seguenti audizioni la ricorrente non ha più menzionato tale avvenimento e, addirittura, ha messo in dubbio tutto ciò, asserendo di non esser probabilmente mai stata in Kosovo a E._______ (cfr. verbale 6, pag. 4). Il marito invece ha ripetuto di esser stato picchiato spesso dai serbi, ultimamente a G._______ due mesi prima di espatriare in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7), ma mai in un modo talmente grave da cadere in coma per due giorni. Tra l'altro, egli non ha mai citato alcun accaduto del 2004 a E._______. In merito alla violenza sessuale che avrebbe subito la ricorrente da tre serbi, ella nella descrizione dei fatti non è stata molto precisa e ad esempio ha fatto valere anche in questo caso diverse opzioni di date in cui la violenza sarebbe stata commessa. Infatti, nella prima audizione del 29 novembre 2011 la ricorrente ha affermato che lo stupro sarebbe accaduto il 2 o 3 ottobre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 6), mentre nell'audizione successiva del 17 dicembre 2010 concernente i motivi d'asilo, - tenutasi dall'UFM visto la tematica trattata rettamente con la partecipazione di solo donne - la ricorrente ha fornito alcune opzioni per situare temporalmente la suddetta violenza, per poi localizzare approssimativamente l'accaduto nell'ottobre 2010 (cfr. verbale 4, pag. 5). Per di più, nonostante la ricorrente sia andata da un medico (cfr. verbale 4, pag. 8) ed abbia denunciato l'accaduto presso la polizia serba, non vi è anche per le summenzionate circostanze nessuna prova scritta e negli atti non figura né un certificato medico né una qualsivoglia prova scritta. Di conseguenza, in casu, vi sono solamente allegazioni prive di mezzi di prove, le quali, non possono essere valutate attendibili, per il che, i requisiti per far valere la verosimiglianza dell'accaduto non sono adempiti. Nel caso del ricorrente, l'esame della verosimiglianza delle allegazioni concernenti i suoi motivi d'asilo non resiste alla critica. Infatti, anch'egli ha dichiarato in modo molto superficiale e non attendibile, di essere stato insultato dai serbi a H._______ nei pressi della baracca in cui alloggiava, dichiarando che ciò sarebbe capitato "un giorno sì e un giorno no, spessissimo" (cfr. verbale 3, pag. 5). Tale affermazione non è credibile e associata a diverse contraddizioni del ricorrente, rende il suo racconto altrettanto inverosimile. Il ricorrente si è confuso ad esempio anche in merito al luogo di nascita dei suoi figli, dichiarando sia H._______ (cfr. verbale 3, pag. 4) che G._______ quale luogo di nascita dei figli (cfr. verbale 5, pag. 6). Per quello che riguarda invece le aggressioni subite a causa della sua origine albanese e rom, in base ad una valutazione complessiva dei fatti, le dichiarazioni non reggono anch'esse l'esame della verosimiglianza. A titolo d'esempio, sia ricordato come la moglie del ricorrente ha dichiarato che suo marito sarebbe stato vittima di gravi aggressioni che in un caso l'avrebbero fatto cadere in coma. Il marito, invece, ha asserito che essendo uno "shiptar" sarebbe stato picchiato in diverse occasioni, ad ogni modo però, mai così talmente grave, da dover andare in ospedale (cfr. verbale 3, pag. 8). Per di più, come rettamente osservato dall'UFM, dal racconto dei ricorrenti subentrano seri dubbi sul fatto se e quando essi avessero vissuto effettivamente a H._______ in Kosovo. Infine, anche le affermazioni dei ricorrenti in merito allo smarrimento dei documenti d'identità sono in parte contraddittorie e in parte non logiche (cfr. verbale 2, pagg. 4/5). A titolo d'esempio, il ricorrente ha dimostrato ulteriormente di non essere credibile, dichiarando di non aver ritenuto necessario di portare con sé la sua carta d'identità (cfr. verbale 3, pag. 2). Di conseguenza, egli ha dato l'impressione di dissimulare il summenzionato documento d'identità per i bisogni di causa. In conclusione, visto tutto quanto sopra e che dall'atto di ricorso esaminato non sono emersi particolari fatti nuovi, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi del racconto reso dai ricorrenti, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Considerata l'inverosimiglianza del racconto dei ricorrenti, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione del 12 gennaio 2011, v'è ragione di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sui punti di questione della qualità di rifugiato e dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 8.2 Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Serbia rispettivamente in Kosovo per i rom, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tali paesi come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione sopracitata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ricorrenti hanno concluso a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente sia in Serbia che in Kosovo, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il Tribunale dapprima osserva che né in Serbia né in Kosovo vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per quello che riguarda la situazione personale dei ricorrenti, è da rilevare che essi sono di origine kosovara e serba, tra l'altro d'etnia rom, e provengono da E._______ (Kosovo) e G._______ (Serbia). Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribunale rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Per di più, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, v'è comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono un'intensità tale da rendere inesigibile l'allontanamento dei rom verso la Serbia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4802/2010 del 19 maggio 2011 consid. 5.4.1). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera dal mese di novembre del 2010, data in cui hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di dunque circa un anno e mezzo dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba, posto che i ricorrenti, ancora abbastanza giovani, dispongono di una sufficiente rete familiare e di conoscenze in loco. In casu, B._______ dispone di una discreta formazione scolastica, mentre A._______ dinanzi all'UFM ha asserito di avere sempre lavorato da ragazzo sino all'espatrio in Svizzera sia in Kosovo che in Serbia, soprattutto nel campo edile, raccogliendo metalli, nell'agricoltura, in qualche fabbrica e anche svolgendo altri piccoli lavori (cfr. verbale 1, pag. 3). Di conseguenza, egli al suo ritorno può vantare di una certa esperienza professionale. Inoltre, visto il racconto inverosimile dei ricorrenti, come ritenuto correttamente dall'autorità inferiore, nulla permette d'escludere che essi posseggano una solida e densa rete familiare su cui contare in Serbia o in Kosovo. Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o familiare (cfr. tra le altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dunque anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid 5.6; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010). Nella fattispecie, i ricorrenti hanno due figli, nati nel (...) (figlio) e (...) (figlia), entrambi dichiarati di nazionalità della Repubblica del Kosovo, con ultimo domicilio in Serbia, dove tra l'altro hanno maggiormente trascorso i loro primi anni di vita fino all'espatrio assieme ai loro genitori nel novembre del 2010. Il Tribunale è cosciente delle eventuali difficoltà che questi figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia una presenza di circa un anno e mezzo durante la quale essi sono stati via dal loro Paese d'origine, potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età siano ancora totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di vita dei genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine della madre non costituirà un problema insormontabile, posto che, anche a seguito del peregrinare, non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento non rappresenta per loro uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della CDF. In vista di un'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia, per di più, occorre esaminare l'aspetto della cittadinanza dei ricorrenti, segnatamente quella kosovara sia del ricorrente che dei figli. A questo proposito va rilevato che alla cittadinanza kosovara hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della legge sulla cittadinanza kosovara [n. 03/L 034] del 20 febbraio 2008), e la stessa non esclude comunque la doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra parte i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità serbe come cittadini serbi, in quanto giusta la nuova Costituzione della Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006 non viene espressamente riconosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1 seg.), escludendo quindi la doppia cittadinanza. Durante la procedura dinanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino kosovaro d'etnia rom rispettivamente shiptar (cfr. verbale 1, pag.1; verbale 5, pag. 3; foglio dati personali del centro di registrazione A._______, act. UFM A1/2; foglio dati personali del centro di registrazione di A._______, act. UFM A15/8). La ricorrente invece ha dichiarato di essere cittadina serba d'etnia rom (cfr. verbale 2, pag.1; foglio dati personali del centro di registrazione B._______, act. UFM A1/2; foglio dati personali del centro di registrazione di B._______, act. UFM A15/8). Di conseguenza, in base alla Costituzione serba del 2006, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, esaminando l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia, vista la nazionalità serba della ricorrente e presumendo che tutta la famiglia abbia soggiornato fino all'espatrio prevalentemente in Serbia. Tuttavia, la nazionalità kosovara del ricorrente e dei figli non esclude la possibilità di ritornare in Kosovo. Infine, i ricorrenti nel gravame non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Quo a possibili malattie dei figli, si rileva che quest'ultimi avranno accesso alle strutture sanitarie non appena registrati in loco (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.3 seg.). Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cura non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che, il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, nonché la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo divenuta priva d'oggetto, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1115/2011 Sentenza del 18 maggio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Robert Galliker; cancelliere Bruno D'Amaro. Parti A._______, nato il (...), Kosovo, B._______, nata il (...), Serbia, e i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Kosovo/Serbia ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 gennaio 2011 / N [...]. Fatti: A. A._______, dichiaratosi cittadino kosovaro, d'etnia rom (madre) e shiptar (padre), nato a E._______, nel comune di F._______ (Kosovo), avrebbe vissuto a G._______ (Serbia) durante gli ultimi sei mesi rispettivamente due anni prima del suo espatrio in data 22 novembre 2010. L'interessato sarebbe giunto a G._______, provenendo da H._______ (Kosovo), alternando il suo soggiorno durante gli ultimi undici anni tra le due località. Il 23 novembre 2010 egli sarebbe dunque giunto dalla località serba in Svizzera. B._______, dichiaratosi cittadina serba, d'etnia rom, nata a G._______ (Serbia), secondo le versioni asserite, si sarebbe sposata con il ricorrente nel 2000 rispettivamente nel 2001 ed avrebbe seguito suo marito assieme ai loro due figli fino all'espatrio per giungere insieme a loro in Svizzera. B. In data 23 novembre 2010, A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera assieme a sua moglie, includendo nella sua richiesta i loro due figli minorenni. C. Interrogato sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere fuggito nel 1999 dalla guerra nel Kosovo, raggiungendo la località di G._______ in Serbia, dove però sarebbe stato aggredito spesso dai serbi, tra l'altro anche sul posto di lavoro. I serbi l'avrebbero picchiato ed egli avrebbe avuto problemi ovunque si sarebbe recato. Da G._______ egli sarebbe quindi stato costretto a tornare in Kosovo, dove gli sarebbe stato detto di tornare in Serbia (cfr. verbale d'audizione del 29 novembre 2010, [verbale 1], pag. 6). In merito alle circostanze e le ragioni delle aggressioni dei serbi, l'interessato ha asserito che a G._______ gli attacchi in generale sarebbero avvenuti perché egli sarebbe stato ritenuto uno "shiptar", per cui sarebbe stato intimidito e forzato a lasciare la Serbia (cfr. verbale d'audizione del 16 dicembre 2010, [verbale 3], pag. 4 e 8). I problemi della permanenza a H._______ sarebbero invece legati al fatto che il ricorrente non sarebbe restato in Kosovo a difendere la sua patria (cfr. verbale 3, pag. 5). Per tali ragioni egli non potrebbe vivere né in Serbia né in Kosovo. Egli, inoltre, ha asserito che sua moglie sarebbe stata malmenata da tre o quattro serbi a H._______ nel 2009 (cfr. verbale 3, pag. 7) e circa due mesi prima di espatriare sarebbe stata vittima di uno stupro a G._______. Ella sarebbe stata violentata in modo grave da tre o quattro serbi (cfr. verbale 3, pag. 4, 8 e segg.). Per di più, egli avrebbe bisogno di soldi per finanziare le cure per i suoi figli (cfr. verbale 1, pag. 6). Di conseguenza, in caso di rientro sia nel Kosovo che in Serbia, egli temerebbe per la sua vita e quella della sua famiglia. Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata anche lei vittima dei serbi da quando si sarebbe sposata con il ricorrente. L'interessata ha dichiarato che nel 2004 a E._______ (Kosovo) i serbi avrebbero tentato una prima volta di violentarla. Suo marito, in tale occasione sarebbe stato in grado di proteggerla, non avrebbe però potuto evitare di diventare lui stesso vittima delle aggressioni dei serbi. Egli sarebbe stato picchiato e ferito alla testa, in un modo talmente violento, da cadere in coma per due giorni. Per di più, in occasione di quell'attacco, sarebbe stato picchiato anche suo figlio (cfr. verbale d'audizione del 29 novembre 2010, [verbale 2], pag. 6). Inoltre, a G._______ nel 2009, quando il figlio si sarebbe ammalato ed avrebbe avuto la bronchite, i serbi inizialmente si sarebbero rifiutati di curarlo e solamente con il pagamento di cento euro avrebbero accettato di prendersi cura di lui. Un fatto analogo si sarebbe verificato quando l'interessata avrebbe dovuto portare sua figlia in ospedale a causa di una malattia legata all'igiene. Per di più, l'interessata ha asserito che, avendo sposato uno "shiptar", cioè un kosovaro, di principio, sia lei che tutta la sua famiglia sarebbe odiata dai serbi (cfr. verbale d'audizione del 17 dicembre 2010, [verbale 4], pag. 4) e per tali ragioni essa sarebbe stata vittima delle aggressioni dei serbi. L'interessata ha quindi asserito di aver subito un grave maltrattamento a H._______ da quattro serbi nel 2006 (cfr. verbale 4, pag. 10) e soprattutto di esser stata vittima di una violenza sessuale commessa a G._______ inizio ottobre 2010 da tre serbi i quali l'avrebbero non solo violentata ma anche picchiata e ferita in modo grave (cfr. verbale 4, pagg. 7-9). D. L'UFM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentito in merito alle contraddizioni verificatesi riguardo al periodo trascorso nelle due località da loro menzionate, cioè G._______ (Serbia) e H._______ (Kosovo), prima di espatriare in Svizzera. L'interessata ha avuto la possibilità di esprimersi nell'audizione del 17 dicembre 2010 (verbale 4, pag. 12, D104), mentre l'interessato si è potuto esprimere nell'ambito di una breve audizione complementare il 17 dicembre 2010. E. Le dichiarazioni degli interessati nelle prime due rispettive audizioni in merito alle località, dove avrebbero vissuto, hanno indotto l'UFM ad effettuare sia per il marito (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2010 [verbale 5]) che per la moglie (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2010 [verbale 6]) un'audizione complementare. F. Con decisione del 12 gennaio 2011, l'UFM ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera considerando l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 16 febbraio 2010 [recte: 16 febbraio 2011], gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Essi hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 febbraio 2011, ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura (art. 42 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli scritti. 4. 4.1. Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto contraddittorie, non credibili e non attendibili le dichiarazioni degli interessati. Le loro allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate, in quanto su punti essenziali sarebbero senza dettagli e poco circostanziate, tanto da non dare l'impressione di aver vissuto personalmente gli eventi narrati. Inoltre, non confermando diverse allegazioni durante le audizioni che si sono susseguite, la loro attendibilità sarebbe messa ulteriormente in dubbio. L'interessato, ad esempio, in merito agli insulti e rimproveri subiti a H._______ si sarebbe limitato ad asserire che ciò sarebbe capitato "un giorno sì e un giorno no, spessissimo" (cfr. verbale 3, pag. 5). Per di più, egli non sarebbe stato capace di descrivere in nessun modo i suoi persecutori i quali a G._______ l'avrebbero provocato verbalmente e picchiato a causa delle sue origini "shiptar", asserendo semplicemente di non conoscere la gente dalla quale sarebbe stato aggredito. L'interessata, d'altra parte, avrebbe raccontato in modo palesemente vago la violenza fisica subita a G._______. Nelle prime due audizioni ella, da un lato, avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito alla data del presunto stupro e, dall'altro, sarebbe stata poco chiara nel descrivere le circostanze dell'aggressione. Per di più, nella prima audizione del 29 novembre 2010 avrebbe addotto di essersi trovata a E._______, dove nel 2004 sia suo marito che suo figlio sarebbero stati picchiati. Nella seconda audizione del 17 dicembre 2010 ella invece non avrebbe più citato tale avvenimento, mettendo addirittura in dubbio nell'audizione complementare del 27 dicembre 2010 di esser stata nella località in questione. L'Ufficio ha altresì considerato che entrambi gli interessati avrebbero dimostrato ben poche conoscenze della località di H._______, dove essi avrebbero vissuto con alcune interruzioni negli ultimi anni. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto lecito pensare che, se i richiedenti avessero realmente vissuto in suddetta località, essi non si sarebbero limitati a fornire delle scarse e quasi inesistenti informazioni a tal riguardo. A titolo d'esempio, l'interessata non avrebbe saputo dire in quale parte e in quale quartiere di H._______ avrebbe vissuto, allegando in modo poco attendibile di aver vissuto in un campo a H._______ con popolazioni miste di etnia rom, albanese e serba. Tali ultime dichiarazioni rivelerebbero un'evidente ignoranza della realtà specifica di H._______, tipica di qualcuno che nel luogo in questione non vi avrebbe mai vissuto. Per quello che riguarda il racconto in merito al matrimonio, sarebbe sorprendente che gli interessati abbiano potuto contrarre un matrimonio civile sprovvisti di documenti d'identità idonei e validi. Infatti, sarebbe noto, che il possesso di documenti d'identità sarebbe un requisito necessario per la registrazione di un matrimonio civile sia in Kosovo che in Serbia. Infine, sarebbe stata poco plausibile la decisione dei coniugi di non partire prima di subire altre aggressioni e di aver compiuto, a loro dire, i diversi viaggi tra la Serbia e il Kosovo per così tanti anni, subendo di continuo attacchi da serbi. Pertanto, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art 7 LAsi, per il che, non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, agli interessati non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e la loro domanda d'asilo andrebbe respinta. L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi. Gli interessati potrebbero quindi tornare in Serbia, siccome esisterebbe la possibilità per tutta la famiglia di stabilirsi in Serbia ed essi non rischierebbero di essere esposti concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento vietato dall'art 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha quindi ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4.2. Con il ricorso del 16 febbraio 2011 gli insorgenti hanno contestato quanto ritenuto dall'UFM, ribadendo in sostanza quanto già dichiarato durante le audizioni. Il ricorrente ha dichiarato di aver incontrato problemi ovunque si sarebbe recato. Egli sarebbe stato picchiato dai serbi, essendo di etnia rom. In più, non sapendo parlare la lingua albanese, una volta in Kosovo, sarebbe stato oppresso e costretto a ritornare in Serbia, dove però sarebbe stato di nuovo vittima di aggressioni. Tutto ciò lo avrebbe portato a spostarsi assieme alla sua famiglia ancora una volta in Kosovo. Per quanto riguarda le considerazioni dell'UFM, in primo luogo, l'insorgente contesta il rimprovero fattogli di aver descritto le angherie in un modo superficiale, dando l'impressione di non aver vissuto veramente i fatti addotti. Il ricorrente ha asserito che semplicemente non conoscerebbe le persone dalle quali avrebbe subito delle aggressioni e che dunque egli si sarebbe soltanto limitato a raccontare quello che avrebbe realmente vissuto, il che comporterebbe un certo grado di approssimazione. In secondo luogo, in merito alla violenza sessuale, la ricorrente ha ritenuto nel gravame che sarebbe alquanto normale, che il racconto dello stupro sarebbe in parte vago. Infatti, a suo dire, sarebbe notorio che una donna, vittima di violenze sessuali, non racconti volentieri quanto subito, per di più, dinanzi a degli estranei. Inoltre, occorrerebbe considerare che sua moglie, a causa dello stupro, sarebbe svenuta, per la quale ragione non sarebbe più in grado di ricordarsi i dettagli della violenza sessuale subita. Per quanto concerne le osservazioni secondo le quali gli interessati non avrebbero sufficienti conoscenze della località di H._______ (Kosovo), il ricorrente ha giustificato tale mancanza di conoscenze della città situata nel Kosovo, con il fatto di aver vissuto a H._______ in campi di baracche dalle quali lui e la sua famiglia sarebbero usciti poco. Di conseguenza, essendo stati poco in giro nella città di H._______, essi non sarebbero stati in grado di fornire più dettagli della menzionata città. Per di più, il ricorrente è del parere che non vi sarebbe nulla di sorprendente nel fatto che sarebbe stato possibile sposarsi civilmente senza alcun documento d'identità, essendo stato un amico che avrebbe sposato i coniugi. Infine, il ricorrente ha sostenuto che sia le sue dichiarazioni che quelle di sua moglie andrebbero considerate verosimile, giacché la decisione dell'UFM si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e misconoscerebbe la situazione in cui sarebbero costretti a vivere i rom sia in Serbia che in Kosovo. Il ricorrente non ritiene ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto, in caso di rientro in patria non sarebbe garantita la sicurezza per la sua famiglia. Essi sarebbero costretti a vivere in un clima di forte insicurezza e di continua violazione dei diritti umani, ragione per cui, si giustificherebbe la loro ammissione provvisoria in Svizzera.
5. Va quindi esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente respinto la domanda d'asilo degli interessati, deciso l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera dei ricorrenti, nonché ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti si esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 6.2. Va avantutto rilevato che il racconto del ricorrente, in parte, diverge in modo particolarmente evidente da quello di sua moglie. In concreto, i coniugi si sono contraddetti in merito al periodo trascorso in Serbia ed in Kosovo. In primis, il ricorrente ha affermato che lui e la sua famiglia sarebbero rimasti durante gli ultimi sei mesi prima dell'espatrio in Serbia a G._______ (cfr. verbale 3, pag. 3), mentre sua moglie ha asserito di aver soggiornato assieme alla sua famiglia sempre a G._______ durante il periodo tra la metà del 2008 fino all'espatrio (cfr. verbale 4, pag. 3). I coniugi, confrontati con le loro prime affermazioni divergenti, hanno di seguito invertito le loro dichiarazioni e si sono di nuovo contraddetti. Infatti, in secondo luogo, l'interessata ha dichiarato corretta la versione dei fatti asserita dapprima dal marito, affermando di avere problemi di memoria (cfr. verbale 4, pag. 12) e il marito nella breve audizione complementare del 17 dicembre 2010, per contro, ha confermato la prima versione dei fatti di sua moglie, asserendo di aver trascorso gli ultimi due anni prima dell'espatrio a G._______. Le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti riguardo al loro matrimonio sono poco attendibili, specialmente, analizzando tre elementi rilevanti per un matrimonio civile; la data, il luogo e la procedura. Infatti, se si può fino ad un certo punto ritenere che sia normale che una persona non possa ricordarsi ogni data di un avvenimento, per un matrimonio non può valere la stessa argomentazione. Di conseguenza, è perlomeno molto sorprendente che la moglie del ricorrente abbia collocato il suo matrimonio in ben tre anni diversi, segnatamente nel 1999 (cfr. verbale 4, pag. 4), nel 2000 (cfr. verbale 2, pag. 2 e verbale 6, pag. 2) e nel 2001 (verbale 2, pag. 6). Per quello che riguarda il luogo del matrimonio, la ricorrente si rivela poco credibile: ella ha asserito nella prima audizione come il marito (cfr. verbale 1, pag. 2), di essersi sposata civilmente in Serbia a G._______ (cfr. verbale 2, pag. 2); in seguito ha però ritirato la sua affermazione, dichiarando che il matrimonio sarebbe avvenuto a H._______, ossia in Kosovo (cfr. verbale 6, pag. 2). Per di più, come rettamente ritenuto dall'UFM, non è attendibile che i ricorrenti si siano sposati senz'alcun documento d'identità, essendo notorio che il possesso di documenti d'identità in genere è un requisito necessario per la registrazione di un matrimonio civile sia in Kosovo che in Serbia. Riguardo le varie aggressioni di cui i ricorrenti sarebbero stati vittime dei serbi, nelle diverse audizioni presso l'UFM vi sono molte affermazioni assai vaghe, non attendibili e, soprattutto, prive di mezzi di prove. A titolo d'esempio, non è plausibile perché nell'audizione del 29 novembre 2010 dinanzi all'autorità inferiore la ricorrente abbia descritto un'aggressione nel 2004 a E._______ (Kosovo) nei confronti di suo marito in modo molto tragico. Ella, difatti, ha affermato che, essendo stata aggredita durante quell'accaduto nel 2004 dai serbi, suo marito, per proteggerla, avrebbe subito delle lesioni talmente gravi da esser caduto in coma per due giorni (cfr. verbale 2, pag. 6). Nelle seguenti audizioni la ricorrente non ha più menzionato tale avvenimento e, addirittura, ha messo in dubbio tutto ciò, asserendo di non esser probabilmente mai stata in Kosovo a E._______ (cfr. verbale 6, pag. 4). Il marito invece ha ripetuto di esser stato picchiato spesso dai serbi, ultimamente a G._______ due mesi prima di espatriare in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7), ma mai in un modo talmente grave da cadere in coma per due giorni. Tra l'altro, egli non ha mai citato alcun accaduto del 2004 a E._______. In merito alla violenza sessuale che avrebbe subito la ricorrente da tre serbi, ella nella descrizione dei fatti non è stata molto precisa e ad esempio ha fatto valere anche in questo caso diverse opzioni di date in cui la violenza sarebbe stata commessa. Infatti, nella prima audizione del 29 novembre 2011 la ricorrente ha affermato che lo stupro sarebbe accaduto il 2 o 3 ottobre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 6), mentre nell'audizione successiva del 17 dicembre 2010 concernente i motivi d'asilo, - tenutasi dall'UFM visto la tematica trattata rettamente con la partecipazione di solo donne - la ricorrente ha fornito alcune opzioni per situare temporalmente la suddetta violenza, per poi localizzare approssimativamente l'accaduto nell'ottobre 2010 (cfr. verbale 4, pag. 5). Per di più, nonostante la ricorrente sia andata da un medico (cfr. verbale 4, pag. 8) ed abbia denunciato l'accaduto presso la polizia serba, non vi è anche per le summenzionate circostanze nessuna prova scritta e negli atti non figura né un certificato medico né una qualsivoglia prova scritta. Di conseguenza, in casu, vi sono solamente allegazioni prive di mezzi di prove, le quali, non possono essere valutate attendibili, per il che, i requisiti per far valere la verosimiglianza dell'accaduto non sono adempiti. Nel caso del ricorrente, l'esame della verosimiglianza delle allegazioni concernenti i suoi motivi d'asilo non resiste alla critica. Infatti, anch'egli ha dichiarato in modo molto superficiale e non attendibile, di essere stato insultato dai serbi a H._______ nei pressi della baracca in cui alloggiava, dichiarando che ciò sarebbe capitato "un giorno sì e un giorno no, spessissimo" (cfr. verbale 3, pag. 5). Tale affermazione non è credibile e associata a diverse contraddizioni del ricorrente, rende il suo racconto altrettanto inverosimile. Il ricorrente si è confuso ad esempio anche in merito al luogo di nascita dei suoi figli, dichiarando sia H._______ (cfr. verbale 3, pag. 4) che G._______ quale luogo di nascita dei figli (cfr. verbale 5, pag. 6). Per quello che riguarda invece le aggressioni subite a causa della sua origine albanese e rom, in base ad una valutazione complessiva dei fatti, le dichiarazioni non reggono anch'esse l'esame della verosimiglianza. A titolo d'esempio, sia ricordato come la moglie del ricorrente ha dichiarato che suo marito sarebbe stato vittima di gravi aggressioni che in un caso l'avrebbero fatto cadere in coma. Il marito, invece, ha asserito che essendo uno "shiptar" sarebbe stato picchiato in diverse occasioni, ad ogni modo però, mai così talmente grave, da dover andare in ospedale (cfr. verbale 3, pag. 8). Per di più, come rettamente osservato dall'UFM, dal racconto dei ricorrenti subentrano seri dubbi sul fatto se e quando essi avessero vissuto effettivamente a H._______ in Kosovo. Infine, anche le affermazioni dei ricorrenti in merito allo smarrimento dei documenti d'identità sono in parte contraddittorie e in parte non logiche (cfr. verbale 2, pagg. 4/5). A titolo d'esempio, il ricorrente ha dimostrato ulteriormente di non essere credibile, dichiarando di non aver ritenuto necessario di portare con sé la sua carta d'identità (cfr. verbale 3, pag. 2). Di conseguenza, egli ha dato l'impressione di dissimulare il summenzionato documento d'identità per i bisogni di causa. In conclusione, visto tutto quanto sopra e che dall'atto di ricorso esaminato non sono emersi particolari fatti nuovi, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi del racconto reso dai ricorrenti, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Considerata l'inverosimiglianza del racconto dei ricorrenti, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione del 12 gennaio 2011, v'è ragione di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sui punti di questione della qualità di rifugiato e dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 8.2. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Serbia rispettivamente in Kosovo per i rom, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tali paesi come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 8.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione sopracitata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ricorrenti hanno concluso a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente sia in Serbia che in Kosovo, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il Tribunale dapprima osserva che né in Serbia né in Kosovo vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per quello che riguarda la situazione personale dei ricorrenti, è da rilevare che essi sono di origine kosovara e serba, tra l'altro d'etnia rom, e provengono da E._______ (Kosovo) e G._______ (Serbia). Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribunale rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Per di più, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, v'è comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono un'intensità tale da rendere inesigibile l'allontanamento dei rom verso la Serbia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4802/2010 del 19 maggio 2011 consid. 5.4.1). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera dal mese di novembre del 2010, data in cui hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di dunque circa un anno e mezzo dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba, posto che i ricorrenti, ancora abbastanza giovani, dispongono di una sufficiente rete familiare e di conoscenze in loco. In casu, B._______ dispone di una discreta formazione scolastica, mentre A._______ dinanzi all'UFM ha asserito di avere sempre lavorato da ragazzo sino all'espatrio in Svizzera sia in Kosovo che in Serbia, soprattutto nel campo edile, raccogliendo metalli, nell'agricoltura, in qualche fabbrica e anche svolgendo altri piccoli lavori (cfr. verbale 1, pag. 3). Di conseguenza, egli al suo ritorno può vantare di una certa esperienza professionale. Inoltre, visto il racconto inverosimile dei ricorrenti, come ritenuto correttamente dall'autorità inferiore, nulla permette d'escludere che essi posseggano una solida e densa rete familiare su cui contare in Serbia o in Kosovo. Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o familiare (cfr. tra le altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dunque anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid 5.6; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010). Nella fattispecie, i ricorrenti hanno due figli, nati nel (...) (figlio) e (...) (figlia), entrambi dichiarati di nazionalità della Repubblica del Kosovo, con ultimo domicilio in Serbia, dove tra l'altro hanno maggiormente trascorso i loro primi anni di vita fino all'espatrio assieme ai loro genitori nel novembre del 2010. Il Tribunale è cosciente delle eventuali difficoltà che questi figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia una presenza di circa un anno e mezzo durante la quale essi sono stati via dal loro Paese d'origine, potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età siano ancora totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di vita dei genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine della madre non costituirà un problema insormontabile, posto che, anche a seguito del peregrinare, non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento non rappresenta per loro uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della CDF. In vista di un'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia, per di più, occorre esaminare l'aspetto della cittadinanza dei ricorrenti, segnatamente quella kosovara sia del ricorrente che dei figli. A questo proposito va rilevato che alla cittadinanza kosovara hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della legge sulla cittadinanza kosovara [n. 03/L 034] del 20 febbraio 2008), e la stessa non esclude comunque la doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra parte i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità serbe come cittadini serbi, in quanto giusta la nuova Costituzione della Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006 non viene espressamente riconosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1 seg.), escludendo quindi la doppia cittadinanza. Durante la procedura dinanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino kosovaro d'etnia rom rispettivamente shiptar (cfr. verbale 1, pag.1; verbale 5, pag. 3; foglio dati personali del centro di registrazione A._______, act. UFM A1/2; foglio dati personali del centro di registrazione di A._______, act. UFM A15/8). La ricorrente invece ha dichiarato di essere cittadina serba d'etnia rom (cfr. verbale 2, pag.1; foglio dati personali del centro di registrazione B._______, act. UFM A1/2; foglio dati personali del centro di registrazione di B._______, act. UFM A15/8). Di conseguenza, in base alla Costituzione serba del 2006, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, esaminando l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia, vista la nazionalità serba della ricorrente e presumendo che tutta la famiglia abbia soggiornato fino all'espatrio prevalentemente in Serbia. Tuttavia, la nazionalità kosovara del ricorrente e dei figli non esclude la possibilità di ritornare in Kosovo. Infine, i ricorrenti nel gravame non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Quo a possibili malattie dei figli, si rileva che quest'ultimi avranno accesso alle strutture sanitarie non appena registrati in loco (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.3 seg.). Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cura non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che, il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, nonché la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo divenuta priva d'oggetto, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: