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D-1101/2021

D-1101/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1101/2021 Sentenza del 14 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, patrocinato da Tindara Santoro, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 marzo 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 novembre 2020 (cfr. atto SEM 2/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atto SEM 10/1), il verbale relativo al colloquio personale del 18 novembre 2020 (cfr. atto SEM 15/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 10/1, 24/2, 25/2, 30/2, 31/2, 33/2, 34/2, 36/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/12, 45/2, 46/2, 47/9, 50/2, 51/3, 57/2, 58/2, 61/6, 62/2, 77/2, 78/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 marzo 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 55/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 marzo 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità o quantomeno all'ottenimento di garanzie individualizzate da parte delle autorità italiane e contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle spese di giudizio, le misure supercautelari volte alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento ordinate il 15 marzo 2021 dal Tribunale, l'ordinanza del 16 marzo 2021 con cui l'insorgente è stato esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e la SEM invitata a presentare una risposta al memoriale ricorsuale, la risposta dell'autorità intimata del 22 marzo 2021, l'ordinanza del 24 marzo 2021, con cui il Tribunale ha invitato il ricorrente a comunicare l'esito del ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale e gli ha concesso la facoltà di inoltrare eventuali osservazioni, le osservazioni del ricorrente del 31 marzo 2021 ed il certificato medico ad esse allegate, nel quale veniva precisata la necessità di proseguire con il ricovero stazionario, lo scritto dell'insorgente del 9 aprile 2021 ed il rapporto di dimissione ad esso annesso, l'ulteriore missiva del 20 aprile 2021 che comunicava del trasferimento del ricorrente a Lucerna e faceva presente che quest'ultimo si sarebbe sottoposto ad una visita medica nel corso della quale sarebbe stata determinata la necessità di un orientamento per la presa a carico psichiatrica specialistica presso l'ospedale cantonale, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Italia alla luce della sufficiente infrastruttura medica e della sua facoltà di richiedere una presa a carico in base al diritto comunitario; che peraltro, nemmeno si ravviserebbe il raggiungimento della soglia di gravità prevista nell'ambito dell'art. 3 CEDU; che il decreto n. 113/2018 non rimetterebbe in discussione l'accesso alle cure mediche per i richiedenti l'asilo; che in specie non sussisterebbe d'altro canto nemmeno la necessità di richiedere garanzie individuali, atteso che lo stato di salute dell'insorgente non sarebbe particolarmente compromesso; che in altre parole, solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva; che così, nessun elemento permetterebbe di giungere alla conclusione che le condizioni di vita del ricorrente sarebbero messe in pericolo in caso di rinvio nel Paese confinante; che nemmeno un'applicazione discrezionale della clausola di sovranità sarebbe giustificata in specie, visto in particolare che l'insorgente avrebbe vissuto in Italia sin dal 2000 beneficiando di cure mediche, che nel memoriale ricorsuale viene in primo luogo censurato un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che a fronte della situazione di sofferenza manifestata dal richiedente l'asilo, la protezione giuridica avrebbe proposto l'allestimento di una perizia medica approfondita; che la SEM non vi avrebbe dato seguito senza motivi validi; che la documentazione medica agli atti sarebbe succinta e non particolarmente dettagliata; che risulterebbe altresì assente una valutazione individualizzata rispetto alle possibilità ed ai tempi necessari per accedere ad una presa a carico in Italia; che l'impatto della situazione pandemica sul sistema sanitario italiano non sarebbe stato approcciato; che per il resto, la protezione giuridica sostiene che il mero numero di consultazioni mediche e gli antecedenti psichiatrici smentirebbero la tesi della SEM quo alla non vulnerabilità dell'insorgente; che circa la clausola di sovranità, andrebbe tenuto conto del fatto che le circostanze personali e statutarie del ricorrente sarebbero nel frattempo drasticamente cambiate; che il permesso di soggiorno di cui beneficiava non gli sarebbe stato rinnovato nonostante l'insorgente abbia lavorato legalmente per 15 anni e non potrebbe peraltro essere convertito in altre tipologie di autorizzazioni; che gli effetti del decreto n. 113/2018 sarebbero stati evidenziati in vari studi e valutazioni di organismi internazionali, di cui nel memoriale ricorsuale vengono proposti alcuni estratti; che ne discenderebbe il rischio, per l'interessato, di ritrovarsi sprovvisto delle prestazioni materiali di accoglienza e delle necessarie cure mediche in violazione dell'art. 3 CEDU, che nell'atto responsivo, la SEM ribadisce che la situazione valetudinaria dell'insorgente al momento della decisione sarebbe stata chiara ed acclarata sulla base dei numerosi esami medici specialistici svolti durante i cinque mesi di permanenza in Svizzera; che la diagnosi conclusiva di disturbo depressivo di media gravità avrebbe figurato su tutti gli atti medici pertinenti; che gli accertamenti relativi ai problemi fisici avrebbero escluso disturbi cardiaci; che del resto, né dagli atti presentati dall'interessato, né dall'attuale situazione in Italia si evincerebbe un rischio reale e grave ai sensi dell'art. 3 CEDU; che l'assenza del permesso di soggiorno, questione che riguarderebbe esclusivamente le autorità italiane, non precluderebbe l'accesso le prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali, che nei suoi successivi scritti, l'insorgente osserva come l'esclusione di un'eventuale apnea notturna sia intervenuta solo successivamente alla decisione avversata; che peraltro, il peggioramento dello stato psichico del ricorrente non sarebbe avvenuto a seguito della notifica della decisione; che la scadenza del permesso di soggiorno comporterebbe l'impossibilità a rinnovare le tessere sanitarie; che una violazione dell'art. 3 CEDU "sarebbe drammaticamente probabile" e ciò nonostante la SEM non avrebbe esaminato in modo approfondito e dettagliato le possibilità di accedere alle cure; che la domanda di presa a carico non preciserebbe le caratteristiche di vulnerabilità, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha inoltrato una domanda d'asilo in Italia il 1° dicembre 2016 (cfr. atto SEM 10/1), che il ricorrente ha confermato tale riscontro, precisando di essere giunto in Italia nel 2000 e di aver vissuto sul territorio di tale Paese sino al 30 ottobre 2020, data alla quale si sarebbe diretto in Svizzera a seguito del mancato rinnovo del permesso di protezione umanitaria rilasciatogli nel 2016 (cfr. atto 15/3), che su questi presupposti, il 18 novembre 2020, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini prescritti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico, basata sull'art. 18 par. 1 lett. d del predetto Regolamento (cfr. atto SEM 20/5), che il 30 novembre 2020 le autorità italiane preposte hanno espressamente accettato la succitata domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM 27/1), che di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che inoltre, sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale D-4905/2020 del 9 ottobre 2020), che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono però fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere comparata a quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33), che nemmeno le recenti evoluzioni nel sistema italiano, che pure prevedono un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, consentono di rimettere in discussione in modo generalizzato tale assunto (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6, recentemente anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che non di meno, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che al di là di generiche argomentazioni, egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in questo contesto, la questione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, di esclusiva competenza delle autorità italiane, risulta ininfluente per l'evasione del presente gravame (cfr. sentenza del Tribunale D-5573/2020 del 13 novembre 2020), che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sempre in quest'ambito l'attuale giurisprudenza del Tribunale impone alle autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento, di richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3 e D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.4.4), che in una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione; che gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio; che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che inoltre, la determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA), che nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sebbene il ricorrente si sia effettivamente sottoposto a numerosi consulti medici in corso di procedura, le problematiche diagnosticate sono state costantemente le stesse, ossia l'esistenza di un disturbo depressivo ricorrente con episodio di media gravità oltre ad un'ipercolesterolemia, che il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall'assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurisprudenza in vigore, che al di là della necessità di investigare l'esistenza di un'eventuale apnea notturna, che quand'anche assodata non avrebbe mutato la valutazione di cui sopra, nei certificati medici in parola nemmeno vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, i fatti giuridicamente rilevanti erano pertanto riuniti, che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), le condizioni psichiche del richiedente asilo fanno stato di un disturbo depressivo ricorrente, recentemente sfociato in un episodio grave senza sintomi psicotici cui ha fatto seguito un ricovero volontario dal 9 marzo 2021 al 7 aprile 2021 presso la Clinica psichiatrica cantonale; che sulla base del rapporto di dimissione del 7 aprile 2021, il ricorrente avrebbe mostrato un quadro clinico caratterizzato da pensieri suicidari con ideazioni presenti ma senza progettualità ben definita nel tempo; che in associazione alla sintomatologia depressiva si sarebbero aggiunte psicopatologie di tipo ansioso verosimilmente reattivo allo status di instabilità legato alla richiesta d'asilo e che si sarebbero riverberate anche a livello somatico, da cui la necessità di aumentare la posologia dei farmaci onde ricercare un effetto ansiolitico; che nei colloqui terapeutici il pensiero si sarebbe focalizzato dapprima sulla sintomatologia acuta e successivamente sulle procedure inerenti il rifiuto della domanda d'asilo; che nel prosieguo della degenza le ideazioni di morte non si sarebbero più manifestate in maniera pervasiva e la stabilità raggiunta avrebbe permesso la dimissione, che la documentazione medica successiva alla dimissione riferisce nuovamente di un episodio di media gravità; che l'ultima terapia farmacologia impostata prevede la somministrazione di Fluoxetin, Quetiapin, Stilnox e Atatar, con Temesta in riserva, che pur non volendo in alcun modo sminuire la situazione dell'insorgente, si deve partire dal presupposto che il suo stato di salute - ad esclusione dell'episodio grave cui ha fatto seguito il ricovero e che secondo il rapporto di dimissione risulta peraltro insindacabilmente riconducibile all'esito negativo della domanda d'asilo - è attualmente comparabile a quello referenziato nella decisione avversata e pertanto non rientra nei canoni di severità prescritto dal diritto convenzionale né implichi la necessità di una presa in carico medica immediata ed ininterrotta ai sensi giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.4), che in ogni caso, l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che pur essendo possibili dei ritardi nell'accesso al sistema sanitario, le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente garantite (cfr. sentenze del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021; E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.5 che giunge alla medesima conclusione della sentenza E-962/2019 consid. 6.2.7), che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6), che l'insorgente ha peraltro già beneficiato di prestazioni mediche in passato in Italia, paese di cui conosce usi e costumi avendovi risieduto per dieci anni, che agli atti non figurano d'altro canto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla di-gnità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, l'Italia rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, visto l'esito della procedura le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che ciò non di meno, a norma dell'art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali. che la decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: