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C-6835/2014

C-6835/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-10 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Sachverhalt

A. Con decisioni del 26 marzo e 13 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadina brasiliana al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera, nata il (...; doc. AI 2 e 3) - una rendita intera d'invalidità svizzera a decorrere dal 1° marzo 2006 (doc. AI 37, 43 e 44). L'erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comunicazione del 23 dicembre 2008 (doc. AI 96). B. Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 21 ottobre 2013, l'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ ha revocato il permesso di domicilio dell'interessata, in quanto la medesima risiede all'estero (doc. AI 163-2). C. Sempre dagli atti risulta pure che, con sentenza del 18 novembre 2013, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ ha confermato la decisione del 15 ottobre 2012 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ di revoca del diritto dell'interessata all'assegno per grandi invalidi (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013; doc. AI 166). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. D. Il 26 febbraio 2014, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. TAF 1, doc. D). E. Con scritti del 13 agosto e 2 ottobre 2014, l'interessata ha postulato il ripristino del versamento della rendita intera d'invalidità con effetto retroattivo dal mese di febbraio 2014 (doc. UAIE 59 e 62). F. Il 10 ottobre 2014, l'UAIE ha deciso che (in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI) l'interessata non ha più diritto ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2014, la medesima avendo lasciato la Svizzera e la Svizzera non avendo stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con il Brasile. L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 LAVS in combinazione con l'art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. UAIE 65). G. Il 24 novembre 2014, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 10 ottobre 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 1° marzo 2014. La ricorrente ha contestato la competenza dell'UAIE a pronunciare la decisione dal momento che è domiciliata in Svizzera dal 1991. L'insorgente ha inoltre fatto valere che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e che l'autorità inferiore non ha rispettato la procedura d'audizione e dunque il suo diritto di essere sentita prima dell'emanazione della decisione litigiosa. Anche nel merito, la decisione impugnata è infondata. La ricorrente ha indicato di essere domiciliata in Svizzera, ove ha intessuto rapporti lavorativi e sociali sino a marzo del 2006 - momento in cui a causa dei postumi di un infortunio, è rimasta tetraplegica e costretta su una sedia a rotelle (si esprimerebbe con l'ausilio di un apparecchio elettronico) - pagherebbe regolarmente la pigione del suo appartamento di C._______, sarebbe seguita dal medico curante e si sottoporrebbe a sedute plurisettimanali di fisioterapia, di piscina e di logopedia. Ha segnalato che la decisione di revoca del suo permesso di domicilio non esplica alcun effetto giuridico, la procedura di ricorso contro questa decisione essendo tuttora pendente. Ha poi precisato di trascorrere delle notti presso il domicilio del suo curatore (in Italia) in quanto a causa della sua situazione medica non può essere lasciata sola la notte e necessita dell'aiuto di terze persone per le attività della vita quotidiana nonché per gli spostamenti per effettuare le terapie a cui si sottopone. Nello stesso atto, l'insorgente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso in quanto la soppressione (del versamento) della rendita comporta delle importanti conseguenze, detta prestazione permettendole di sottoporsi alle cure mediche di cui necessita. Ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1). H. Nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, l'UAIE ha rilevato che dalla decisione dell'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 21 ottobre 2013 nonché dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013 risulta che l'interessata risiede in Italia, più precisamente a D._______, ove è domiciliato il suo curatore, e che il centro dei suo interessi si trova in Italia. Non vi era dunque motivo di dubitare della propria competenza. L'autorità inferiore ha poi proposto la reiezione della domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Ha sottolineato che l'incertezza sulla situazione finanziaria della ricorrente lascia presagire delle difficoltà amministrative per l'UAIE nel recupero delle prestazioni che sarebbe portata a versare a torto. Qualora, per contro, il ricorso fosse accolto e l'effetto sospensivo non fosse stato restituito, l'insorgente percepirebbe retroattivamente le prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto. L'interesse dell'UAIE al mantenimento dell'effetto sospensivo al ricorso è pertanto preponderante, anche se ciò ha delle conseguenze onerose sulla situazione economica della ricorrente (doc. TAF 3). I. Nella replica del 22 aprile 2015, l'insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 novembre 2014 (doc. TAF 8), atto di replica che è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 9).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1 La decisione impugnata del 10 ottobre 2014 di soppressione, con effetto al 1° marzo 2014, della rendita d'invalidità fino ad allora accordata è stata resa in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI. L'UAIE ha ritenuto che la ricorrente non ha più il domicilio o la residenza abituale in Svizzera e che con il Brasile, paese di cui la medesima possiede la cittadinanza, non è stata conclusa alcuna convenzione di sicurezza sociale.

E. 2.2 Nel gravame del 24 novembre 2014, l'insorgente ha fatto valere di essere tuttora domiciliata a C._______ (ha pure allegato copia del contratto di locazione dell'appartamento a C._______, della polizza di assicurazione di economia domestica e responsabilità civile e relativo pagamento del premio per l'anno 2014, dell'estratto conto presso la banca E._______ da gennaio a febbraio 2015 nonché l'estratto concernente le procedure di esecuzione e gli attestati di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio esecuzione di F._______ il 24 febbraio 2015; doc. TAF 6) e di avere impugnato la decisione di revoca del suo permesso di domicilio. Ha quindi contestato la competenza dell'UAIE a rendere la decisione impugnata. La ricorrente ha poi indicato che il fatto di trascorrere delle notti presso il domicilio del suo curatore in Italia non è dovuto ad una sua scelta, ma si è reso necessario per motivi medici, dal momento che a causa della sua situazione medica non può essere lasciata sola la notte e dipende dall'aiuto di terze persone per le attività della vita quotidiana, il curatore dividendosi tra la sua cura ed il proprio lavoro in Italia. D'altra parte, ha vissuto in B._______ per oltre ventiquattro anni, ove ha intessuto rapporti sociali e lavorativi, paga regolarmente la pigione dell'appartamento a C._______, si sottopone a sedute plurisettimanali di fisioterapia a G._______, di piscina a H._______ nonché di logopedia a I._______. Ha quindi chiesto il ripristino della rendita intera d'invalidità e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.

E. 2.3 Nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, l'UAIE ha fatto valere - con riferimento alla sua competenza - di avere ricevuto dall'Ufficio AI del Cantone B._______ l'indicazione che l'interessata si sarebbe trasferita all'estero. Dagli atti risulta altresì che la medesima, a causa della sua situazione medica, dipende da terzi, in particolare dal suo curatore, domiciliato a D._______ e si reca spesso a casa sua (è in particolare fatto riferimento alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013). Secondo l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), l'UAIE è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. L'UAIE ha confermato la propria competenza per pronunciare la decisione impugnata. L'autorità inferiore ha altresì proposto di respingere la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (conformemente alla prassi di cui alla DTF 117 V 185 consid. 2b), conto tenuto dell'incertezza sulla situazione finanziaria dell'insorgente (che lascia presagire delle difficoltà per il recupero delle prestazioni eventualmente versate a torto).

E. 2.4 Nella replica del 22 aprile 2015, la ricorrente fa valere che il suo permesso di domicilio (permesso C) non è decaduto, dal momento che la decisione di revoca del permesso di domicilio è stata impugnata. Sostiene che non essendo intervenuto alcun trasferimento del domicilio all'estero ed essendo ella domiciliata a C._______, non sono date le condizioni per un trasferimento di competenza ai sensi dell'art. 40 cpv. 2quater OAI.

E. 2.5 Per principio, l'Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cvp. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2bis-2quater (art. 40 cpv. 3 OAI).

E. 2.6 Di principio, giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1 e 125 V 76 consid. 2a). Inoltre, l'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Per il resto, l'art. 26 CC, cui si richiama la ricorrente, prevede che il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. Quest'ultima norma vale solo nei casi in cui una persona maggiorenne si trova sotto curatela generale (art. 398 CC; sentenza del TF 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.4.1), presupposto che nel caso in esame non appare adempiuto, dagli atti di causa risultando infatti che la Commissione tutoria regionale di C._______ ha istituito in data 3 maggio 2006 in favore della ricorrente una curatela amministrativa, ai sensi dell'art. 393 cpv. 2 CC, curatela che è poi stata estesa, ai sensi dell'art. 392 cpv. 1 CC, ad una curatela di rappresentanza personale, ma non una curatela generale, ai sensi dell'art. 398 CC (doc. AI 46 e 166-7).

E. 2.7 Questo Tribunale rileva che dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2014 (prodotto in sede ricorsuale; doc. TAF 2) risulta che la ricorrente è domiciliata a C._______. Dagli atti di causa emerge altresì che l'insorgente è titolare di un permesso di domicilio (permesso C [doc. AI 3]) che è stato revocato con decisione dell'Ufficio della migrazione del 21 ottobre 2013. Sempre dagli atti, risulta inoltre che la ricorrente percepisce da parte dell'Ufficio AI una rendita intera d'invalidità svizzera dal 1° marzo 2006, rendita confermata nel dicembre 2008. Nel novembre 2011 è stata promossa un'ulteriore procedura di revisione, procedura durante la quale sono stati acquisiti agli atti i rapporti dei medici curanti dal 2007 al 2013, le fatture per terapie effettuate dal 2008 al 2010, i rendiconti finanziari e rapporti morali allestiti dal curatore per gli anni dal 2006 al 2010, la decisione dell'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 21 ottobre 2013 nonché la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013. In particolare, nella decisione del 21 ottobre 2013 di revoca del permesso di domicilio (permesso C) dell'Ufficio della migrazione (doc. AI 163-2), è stato indicato che, richiamati i rapporti d'esecuzione del 14 febbraio, 31 luglio e 24 settembre 2013 della Polizia cantonale di C._______ (doc. AI 163-6, 163-8 e 193-3), "pur essendo ufficialmente notificata presso il suo indirizzo a C._______, a tutti gli effetti risiede all'estero". Nella sentenza del 18 novembre 2013 (doc. AI 166), il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamandosi ai controlli eseguiti dalla polizia cantonale di C._______ tra gennaio e agosto 2013 ed al verbale di interrogatorio del curatore dell'aprile 2013, conclude che "il centro degli interessi dell'assicurata ed il luogo dell'effettiva abituale residenza non è (più) a C._______, dove risulta essere ufficialmente domiciliata, ma in Italia e più precisamente a D._______ presso il domicilio del suo curatore" (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013 consid. 2.6). Dalla nota dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2014 (doc. AI 170) risulta infine l'affermazione che "la signora A._______ non ha la dimora abituale in B._______, ma all'estero (presso il curatore signor J._______) e pertanto gli atti devono venir trasmessi all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero". L'incarto è stato trasferito all'UAIE con scritto del 26 febbraio 2014 (doc. TAF 1, doc. D).

E. 2.8.1 Il 10 ottobre 2014, l'UAIE ha poi reso la decisione impugnata, mediante la quale ha soppresso, retroattivamente al 1° marzo 2014, la rendita intera accordata a suo tempo all'insorgente.

E. 2.8.2 Dagli atti di causa risulta che l'UAIE ha, a torto, rinunciato a sentire la ricorrente, prima dell'emanazione della decisione impugnata, sulla questione dell'assenza di domicilio rispettivamente di dimora abituale in Svizzera nonché sulla questione della revoca della rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2014. Ora, giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 prima frase LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI, l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è così dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (sentenza del TF I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 1.3 e relativi riferimenti; v. anche sentenza del TAF C-1368/2012 dell'8 agosto 2012 consid. 6.3). Per il resto, l'autorità inferiore non si è neppure pronunciata sulla mancata notifica di un progetto di decisione/preavviso all'insorgente ed ha altresì ritenuto di non dare alcun seguito alle richieste della medesima del 13 agosto e 2 ottobre 2014 di ripristino del versamento della rendita intera d'invalidità con effetto retroattivo dal mese di febbraio 2014. Prima dell'emanazione della decisione litigiosa, la ricorrente, come la stessa ha fatto valere in sede di ricorso, non ha dunque avuto la facoltà di esprimersi in procedura di preavviso, procedura che conferisce pure la possibilità di essere udito sulla soluzione giuridica prevista (compresa la prevista applicazione del diritto) e quindi va al di là della garanzia di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2 e 125 V 401 consid. 3c). La mancata effettuazione di una corretta procedura di preavviso costituisce altresì di principio una violazione grave del diritto di essere sentito (sentenza del TF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2 e relativi riferimenti), non senza dimenticare che una siffatta violazione può essere sanata solo in via eccezionale (DTF 134 V 79 consid. 2.9 e relativi riferimenti), segnatamente allorquando un rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per garantire un corretto esercizio del diritto di essere sentito si esaurirebbe in una vana formalità, in contrasto con l'interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi brevi (DTF 134 V 97 consid. 2.9 e relativi riferimenti nonché DTF 132 V 387 consid. 5.1 e 116 V 182 consid. 3d).

E. 2.8.3 La decisione impugnata del 10 ottobre 2014 è inoltre priva di qualsivoglia motivazione, al di là dell'indicazione dell'assenza di una convenzione di sicurezza sociale con il Brasile e della partenza dalla Svizzera dell'insorgente. Secondo giurisprudenza, l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-cognitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità inferiore non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzione delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del TAF C-4930/2014 del 12 febbraio 2015 consid. 9.1). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 177 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a). Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non appare del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che non è dato sapere sulla base di quali atti rispettivamente di quali riflessioni l'UAIE abbia potuto giungere, nella decisione del 10 novembre 2014, alla conclusione ritenuta, ossia quella dell'assenza di domicilio rispettivamente di dimora abituale dell'insorgente in Svizzera.

E. 2.8.4 L'autorità inferiore è così incorsa in una duplice grave violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente che non può essere sanata in questa sede (cfr., sulla questione, DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2 nonché la sentenza del TAF C-1465/2017 del 14 aprile 2017 consid. 10.2 con rinvii), ritenuto, in particolare, che manifestamente non sono adempite le condizioni per procedere a titolo del tutto eccezionale ad una sanatoria in questa sede della grave violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (ibidem) e che il rinvio - per i motivi indicati al considerando 2.9 del presente giudizio - non può essere qualificato come una vana formalità (cfr., sulla questione, DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2). Ne discende che già in ragione della citata duplice grave violazione del diritto di essere sentita, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'amministrazione affinché rimedi al vizio e renda, se del caso, una nuova decisione.

E. 2.9 Quanto al merito della causa, occorre rilevare che non è consentito semplicemente d'affermare come ha fatto l'autorità inferiore nella risposta al ricorso, senza procedere alla necessaria istruzione, che alla data della decisione litigiosa la ricorrente non risiedesse in maniera preponderante e duratura presso la sua abitazione di C._______. A tal proposito, va rammentato che l'insorgente ha inoltrato ricorso, dinanzi alle competenti autorità, nell'ambito della procedura di decadenza del permesso di domicilio (doc. TAF pag. 4 ad pto 25), che il ricorso aveva effetto sospensivo (doc. AI 167) e che alla data in cui è stata resa la decisione impugnata, il 10 ottobre 2014, la decisione di decadenza del permesso non era ancora definitivamente cresciuta in giudicato, di modo che il soggiorno in Svizzera della ricorrente era da considerarsi siccome tollerato (sentenza del TF 2C_21/2016 del 5 settembre 2016 consid. 2.2). Solo con sentenza del 5 novembre 2015 del Tribunale federale, è stata definitivamente confermata la sentenza del 24 aprile 2015 del Tribunale amministrativo del Cantone B._______, mediante la quale - pur essendo stata lasciata aperta la questione di sapere se l'insorgente si fosse assentata dalla Svizzera per oltre sei mesi - è stato ritenuto che la decisione del 21 ottobre 2013 dell'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ di decadenza del permesso di domicilio della ricorrente era corretta (sentenza del TF 2C_498/2015 del 5 novembre 2015), fermo restando ad ogni buon conto che in materia di assicurazioni sociali un'eventuale revoca del permesso di domicilio da parte dell'Ufficio della migrazione cantonale ancora non implica ipso fatto la conclusione secondo la quale non vi sarebbe più un domicilio o una residenza abituale tutelabili dal profilo del versamento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (v., sulla questione, DTF 129 V 77 consid. 5.2 e, soprattutto, la sentenza del TF I 486/00 del 30 settembre 2004 consid. 2.2 con rinvii [resa altresì da un collegio di 5 giudici]; v. pure la sentenza del TF 9C_280/2008 del 28 luglio 2008 consid. 4.2 con rinvii). L'UAIE ha certo provveduto a spiegare, nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, la motivazione alla base della propria decisione, in particolare il fatto che, secondo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013, l'insorgente, a causa della sua condizione medica dipende dal suo curatore e si reca spesso a casa sua e che per conseguenza il centro degli interessi della medesima ed il luogo della residenza abituale è in Italia a D._______ presso il domicilio del curatore (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013 consid. 2.6). Sennonché, detta sentenza è stata resa in base alla situazione esistente nel (novembre del) 2013. Dagli atti di causa non appaiono invero essere stati eseguiti da allora e fino al 10 ottobre 2014, data della decisione litigiosa, ulteriori atti d'istruzione in merito alla presenza effettiva della ricorrente in B._______ ed all'assistenza che le viene fornita in loco. L'insorgente ha indicato, nel proprio ricorso, di non avere mai lasciato la Svizzera e di non avere mai avuto l'intenzione di trasferire il proprio domicilio da C._______, producendo a suffragio di quanto esposto, fra gli altri, il contratto di locazione dell'appartamento a C._______ e gli attestati delle sedute di logopedia e di fisioterapia a cui si sottopone in B._______ (doc. TAF 1 e doc. TAF 6). Pertanto, al di là del fatto che il ricorso va accolto già per la duplice grave violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, anche per quanto attiene al merito non è possibile affermare allo stato attuale delle cose che sia escluso che fino alla data della decisione impugnata il domicilio o la residenza abituale della ricorrente, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 13 LPGA e 23 CC, si trovasse dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali in Svizzera, non potendosi altresì ritenere - perlomeno fino alla sentenza del Tribunale federale del 5 novembre 2015 in materia di caducità del permesso di domicilio della ricorrente - che l'intenzione della ricorrente di mantenere il proprio domicilio in B._______ fosse scartata da prescrizioni di diritto pubblico in materia di polizia degli stranieri.

E. 2.10 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria con riferimento al centro degli interessi ed al luogo della residenza abituale dell'insorgente successivamente ad ottobre/novembre del 2013, non potendosi escludere, senza procedere a specifici accertamenti, che tale luogo si trovasse nuovamente a C._______. Incomberà altresì alla ricorrente di dimostrare la residenza effettiva in Svizzera, ritenuto che il fatto di avere in locazione un appartamento a C._______ e di sottoporsi durante 66 giorni dal 7 gennaio al 14 novembre 2014 a sedute di logopedia e di fisioterapia non appaiono costituire degli elementi sufficienti alfine di dimostrare che il domicilio e la residenza abituali della ricorrente a decorre da ottobre/novembre 2013 fino almeno alla decisione impugnata fosse nuovamente, dal profilo delle assicurazioni sociali, a C._______. In sostanza, l'autorità inferiore dovrà rispettare il diritto di essere sentita della ricorrente (in particolare, quanto alla corretta effettuazione della procedura di preavviso [art. 57a cpv. 1 LAI in correlazione con gli art. 73bis e 73ter OAI]) ed emanare una nuova decisione. In tale ambito, l'UAIE dovrà pure valutare la propria competenza a rendere una decisione nella causa in esame e, se del caso, decidere dell'eventuale soppressione della rendita per assenza di una condizione per il suo versamento, ossia il domicilio e la residenza abituale in Svizzera dell'insorgente nel periodo determinante, e dovrà anche motivare per quale ragione, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, si giustificherebbe una soppressione della rendita intera di cui beneficia la ricorrente con effetto retroattivo al 1° marzo 2014. Anche su questo ultimo punto, la decisione impugnata resta completamente silente, senza che la questione sia stata debitamente affrontata nella risposta al ricorso. Anche su questo punto, la ricorrente è pertanto stata impedita dal difendersi correttamente in questa sede.

E. 3 La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del TF 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4), fermo restando che qualora questo Tribunale si fosse pronunciato su siffatta domanda, la stessa avrebbe dovuto essere respinta, la situazione finanziaria della ricorrente non permettendole infatti di restituire eventuali prestazioni versate a torto (v., in particolare, l'estratto concernente le procedure di esecuzione e gli attestati di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio esecuzione di F._______ il 24 febbraio 2015; doc. TAF 6). Per sovrabbondanza, giova altresì rammentare che, secondo costante giurisprudenza, se l'effetto sospensivo è ritirato ad un ricorso contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione per complemento dell'istruttoria, di principio anche durante tutta questa procedura d'istruzione e fino alla notifica di una nuova decisione (cfr. sentenza del TF 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2; in particolare DTF 129 V 370 e 106 V 18).

E. 4 Visto l'esito della procedura - accoglimento di un ricorso manifestamente fondato - non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 5 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 2'800.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 10 ottobre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria e, se del caso, all'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza oggetto.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
  5. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto.
  6. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6835/2014 Sentenza del 10 ottobre 2017 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentata dall'avv. Fulvio Pezzati, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; soppressione della rendita (decisione del 10 ottobre 2014). Fatti: A. Con decisioni del 26 marzo e 13 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadina brasiliana al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera, nata il (...; doc. AI 2 e 3) - una rendita intera d'invalidità svizzera a decorrere dal 1° marzo 2006 (doc. AI 37, 43 e 44). L'erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comunicazione del 23 dicembre 2008 (doc. AI 96). B. Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 21 ottobre 2013, l'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ ha revocato il permesso di domicilio dell'interessata, in quanto la medesima risiede all'estero (doc. AI 163-2). C. Sempre dagli atti risulta pure che, con sentenza del 18 novembre 2013, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ ha confermato la decisione del 15 ottobre 2012 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ di revoca del diritto dell'interessata all'assegno per grandi invalidi (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013; doc. AI 166). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. D. Il 26 febbraio 2014, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. TAF 1, doc. D). E. Con scritti del 13 agosto e 2 ottobre 2014, l'interessata ha postulato il ripristino del versamento della rendita intera d'invalidità con effetto retroattivo dal mese di febbraio 2014 (doc. UAIE 59 e 62). F. Il 10 ottobre 2014, l'UAIE ha deciso che (in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI) l'interessata non ha più diritto ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2014, la medesima avendo lasciato la Svizzera e la Svizzera non avendo stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con il Brasile. L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 LAVS in combinazione con l'art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. UAIE 65). G. Il 24 novembre 2014, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 10 ottobre 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 1° marzo 2014. La ricorrente ha contestato la competenza dell'UAIE a pronunciare la decisione dal momento che è domiciliata in Svizzera dal 1991. L'insorgente ha inoltre fatto valere che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e che l'autorità inferiore non ha rispettato la procedura d'audizione e dunque il suo diritto di essere sentita prima dell'emanazione della decisione litigiosa. Anche nel merito, la decisione impugnata è infondata. La ricorrente ha indicato di essere domiciliata in Svizzera, ove ha intessuto rapporti lavorativi e sociali sino a marzo del 2006 - momento in cui a causa dei postumi di un infortunio, è rimasta tetraplegica e costretta su una sedia a rotelle (si esprimerebbe con l'ausilio di un apparecchio elettronico) - pagherebbe regolarmente la pigione del suo appartamento di C._______, sarebbe seguita dal medico curante e si sottoporrebbe a sedute plurisettimanali di fisioterapia, di piscina e di logopedia. Ha segnalato che la decisione di revoca del suo permesso di domicilio non esplica alcun effetto giuridico, la procedura di ricorso contro questa decisione essendo tuttora pendente. Ha poi precisato di trascorrere delle notti presso il domicilio del suo curatore (in Italia) in quanto a causa della sua situazione medica non può essere lasciata sola la notte e necessita dell'aiuto di terze persone per le attività della vita quotidiana nonché per gli spostamenti per effettuare le terapie a cui si sottopone. Nello stesso atto, l'insorgente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso in quanto la soppressione (del versamento) della rendita comporta delle importanti conseguenze, detta prestazione permettendole di sottoporsi alle cure mediche di cui necessita. Ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1). H. Nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, l'UAIE ha rilevato che dalla decisione dell'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 21 ottobre 2013 nonché dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013 risulta che l'interessata risiede in Italia, più precisamente a D._______, ove è domiciliato il suo curatore, e che il centro dei suo interessi si trova in Italia. Non vi era dunque motivo di dubitare della propria competenza. L'autorità inferiore ha poi proposto la reiezione della domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Ha sottolineato che l'incertezza sulla situazione finanziaria della ricorrente lascia presagire delle difficoltà amministrative per l'UAIE nel recupero delle prestazioni che sarebbe portata a versare a torto. Qualora, per contro, il ricorso fosse accolto e l'effetto sospensivo non fosse stato restituito, l'insorgente percepirebbe retroattivamente le prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto. L'interesse dell'UAIE al mantenimento dell'effetto sospensivo al ricorso è pertanto preponderante, anche se ciò ha delle conseguenze onerose sulla situazione economica della ricorrente (doc. TAF 3). I. Nella replica del 22 aprile 2015, l'insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 novembre 2014 (doc. TAF 8), atto di replica che è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La decisione impugnata del 10 ottobre 2014 di soppressione, con effetto al 1° marzo 2014, della rendita d'invalidità fino ad allora accordata è stata resa in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI. L'UAIE ha ritenuto che la ricorrente non ha più il domicilio o la residenza abituale in Svizzera e che con il Brasile, paese di cui la medesima possiede la cittadinanza, non è stata conclusa alcuna convenzione di sicurezza sociale. 2.2 Nel gravame del 24 novembre 2014, l'insorgente ha fatto valere di essere tuttora domiciliata a C._______ (ha pure allegato copia del contratto di locazione dell'appartamento a C._______, della polizza di assicurazione di economia domestica e responsabilità civile e relativo pagamento del premio per l'anno 2014, dell'estratto conto presso la banca E._______ da gennaio a febbraio 2015 nonché l'estratto concernente le procedure di esecuzione e gli attestati di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio esecuzione di F._______ il 24 febbraio 2015; doc. TAF 6) e di avere impugnato la decisione di revoca del suo permesso di domicilio. Ha quindi contestato la competenza dell'UAIE a rendere la decisione impugnata. La ricorrente ha poi indicato che il fatto di trascorrere delle notti presso il domicilio del suo curatore in Italia non è dovuto ad una sua scelta, ma si è reso necessario per motivi medici, dal momento che a causa della sua situazione medica non può essere lasciata sola la notte e dipende dall'aiuto di terze persone per le attività della vita quotidiana, il curatore dividendosi tra la sua cura ed il proprio lavoro in Italia. D'altra parte, ha vissuto in B._______ per oltre ventiquattro anni, ove ha intessuto rapporti sociali e lavorativi, paga regolarmente la pigione dell'appartamento a C._______, si sottopone a sedute plurisettimanali di fisioterapia a G._______, di piscina a H._______ nonché di logopedia a I._______. Ha quindi chiesto il ripristino della rendita intera d'invalidità e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. 2.3 Nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, l'UAIE ha fatto valere - con riferimento alla sua competenza - di avere ricevuto dall'Ufficio AI del Cantone B._______ l'indicazione che l'interessata si sarebbe trasferita all'estero. Dagli atti risulta altresì che la medesima, a causa della sua situazione medica, dipende da terzi, in particolare dal suo curatore, domiciliato a D._______ e si reca spesso a casa sua (è in particolare fatto riferimento alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013). Secondo l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), l'UAIE è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. L'UAIE ha confermato la propria competenza per pronunciare la decisione impugnata. L'autorità inferiore ha altresì proposto di respingere la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (conformemente alla prassi di cui alla DTF 117 V 185 consid. 2b), conto tenuto dell'incertezza sulla situazione finanziaria dell'insorgente (che lascia presagire delle difficoltà per il recupero delle prestazioni eventualmente versate a torto). 2.4 Nella replica del 22 aprile 2015, la ricorrente fa valere che il suo permesso di domicilio (permesso C) non è decaduto, dal momento che la decisione di revoca del permesso di domicilio è stata impugnata. Sostiene che non essendo intervenuto alcun trasferimento del domicilio all'estero ed essendo ella domiciliata a C._______, non sono date le condizioni per un trasferimento di competenza ai sensi dell'art. 40 cpv. 2quater OAI. 2.5 Per principio, l'Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cvp. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2bis-2quater (art. 40 cpv. 3 OAI). 2.6 Di principio, giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1 e 125 V 76 consid. 2a). Inoltre, l'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Per il resto, l'art. 26 CC, cui si richiama la ricorrente, prevede che il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. Quest'ultima norma vale solo nei casi in cui una persona maggiorenne si trova sotto curatela generale (art. 398 CC; sentenza del TF 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.4.1), presupposto che nel caso in esame non appare adempiuto, dagli atti di causa risultando infatti che la Commissione tutoria regionale di C._______ ha istituito in data 3 maggio 2006 in favore della ricorrente una curatela amministrativa, ai sensi dell'art. 393 cpv. 2 CC, curatela che è poi stata estesa, ai sensi dell'art. 392 cpv. 1 CC, ad una curatela di rappresentanza personale, ma non una curatela generale, ai sensi dell'art. 398 CC (doc. AI 46 e 166-7). 2.7 Questo Tribunale rileva che dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2014 (prodotto in sede ricorsuale; doc. TAF 2) risulta che la ricorrente è domiciliata a C._______. Dagli atti di causa emerge altresì che l'insorgente è titolare di un permesso di domicilio (permesso C [doc. AI 3]) che è stato revocato con decisione dell'Ufficio della migrazione del 21 ottobre 2013. Sempre dagli atti, risulta inoltre che la ricorrente percepisce da parte dell'Ufficio AI una rendita intera d'invalidità svizzera dal 1° marzo 2006, rendita confermata nel dicembre 2008. Nel novembre 2011 è stata promossa un'ulteriore procedura di revisione, procedura durante la quale sono stati acquisiti agli atti i rapporti dei medici curanti dal 2007 al 2013, le fatture per terapie effettuate dal 2008 al 2010, i rendiconti finanziari e rapporti morali allestiti dal curatore per gli anni dal 2006 al 2010, la decisione dell'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ del 21 ottobre 2013 nonché la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013. In particolare, nella decisione del 21 ottobre 2013 di revoca del permesso di domicilio (permesso C) dell'Ufficio della migrazione (doc. AI 163-2), è stato indicato che, richiamati i rapporti d'esecuzione del 14 febbraio, 31 luglio e 24 settembre 2013 della Polizia cantonale di C._______ (doc. AI 163-6, 163-8 e 193-3), "pur essendo ufficialmente notificata presso il suo indirizzo a C._______, a tutti gli effetti risiede all'estero". Nella sentenza del 18 novembre 2013 (doc. AI 166), il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamandosi ai controlli eseguiti dalla polizia cantonale di C._______ tra gennaio e agosto 2013 ed al verbale di interrogatorio del curatore dell'aprile 2013, conclude che "il centro degli interessi dell'assicurata ed il luogo dell'effettiva abituale residenza non è (più) a C._______, dove risulta essere ufficialmente domiciliata, ma in Italia e più precisamente a D._______ presso il domicilio del suo curatore" (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013 consid. 2.6). Dalla nota dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2014 (doc. AI 170) risulta infine l'affermazione che "la signora A._______ non ha la dimora abituale in B._______, ma all'estero (presso il curatore signor J._______) e pertanto gli atti devono venir trasmessi all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero". L'incarto è stato trasferito all'UAIE con scritto del 26 febbraio 2014 (doc. TAF 1, doc. D). 2.8 2.8.1 Il 10 ottobre 2014, l'UAIE ha poi reso la decisione impugnata, mediante la quale ha soppresso, retroattivamente al 1° marzo 2014, la rendita intera accordata a suo tempo all'insorgente. 2.8.2 Dagli atti di causa risulta che l'UAIE ha, a torto, rinunciato a sentire la ricorrente, prima dell'emanazione della decisione impugnata, sulla questione dell'assenza di domicilio rispettivamente di dimora abituale in Svizzera nonché sulla questione della revoca della rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2014. Ora, giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 prima frase LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI, l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è così dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (sentenza del TF I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 1.3 e relativi riferimenti; v. anche sentenza del TAF C-1368/2012 dell'8 agosto 2012 consid. 6.3). Per il resto, l'autorità inferiore non si è neppure pronunciata sulla mancata notifica di un progetto di decisione/preavviso all'insorgente ed ha altresì ritenuto di non dare alcun seguito alle richieste della medesima del 13 agosto e 2 ottobre 2014 di ripristino del versamento della rendita intera d'invalidità con effetto retroattivo dal mese di febbraio 2014. Prima dell'emanazione della decisione litigiosa, la ricorrente, come la stessa ha fatto valere in sede di ricorso, non ha dunque avuto la facoltà di esprimersi in procedura di preavviso, procedura che conferisce pure la possibilità di essere udito sulla soluzione giuridica prevista (compresa la prevista applicazione del diritto) e quindi va al di là della garanzia di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2 e 125 V 401 consid. 3c). La mancata effettuazione di una corretta procedura di preavviso costituisce altresì di principio una violazione grave del diritto di essere sentito (sentenza del TF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2 e relativi riferimenti), non senza dimenticare che una siffatta violazione può essere sanata solo in via eccezionale (DTF 134 V 79 consid. 2.9 e relativi riferimenti), segnatamente allorquando un rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per garantire un corretto esercizio del diritto di essere sentito si esaurirebbe in una vana formalità, in contrasto con l'interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi brevi (DTF 134 V 97 consid. 2.9 e relativi riferimenti nonché DTF 132 V 387 consid. 5.1 e 116 V 182 consid. 3d). 2.8.3 La decisione impugnata del 10 ottobre 2014 è inoltre priva di qualsivoglia motivazione, al di là dell'indicazione dell'assenza di una convenzione di sicurezza sociale con il Brasile e della partenza dalla Svizzera dell'insorgente. Secondo giurisprudenza, l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-cognitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità inferiore non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzione delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del TAF C-4930/2014 del 12 febbraio 2015 consid. 9.1). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 177 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a). Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non appare del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che non è dato sapere sulla base di quali atti rispettivamente di quali riflessioni l'UAIE abbia potuto giungere, nella decisione del 10 novembre 2014, alla conclusione ritenuta, ossia quella dell'assenza di domicilio rispettivamente di dimora abituale dell'insorgente in Svizzera. 2.8.4 L'autorità inferiore è così incorsa in una duplice grave violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente che non può essere sanata in questa sede (cfr., sulla questione, DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2 nonché la sentenza del TAF C-1465/2017 del 14 aprile 2017 consid. 10.2 con rinvii), ritenuto, in particolare, che manifestamente non sono adempite le condizioni per procedere a titolo del tutto eccezionale ad una sanatoria in questa sede della grave violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (ibidem) e che il rinvio - per i motivi indicati al considerando 2.9 del presente giudizio - non può essere qualificato come una vana formalità (cfr., sulla questione, DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2). Ne discende che già in ragione della citata duplice grave violazione del diritto di essere sentita, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'amministrazione affinché rimedi al vizio e renda, se del caso, una nuova decisione. 2.9 Quanto al merito della causa, occorre rilevare che non è consentito semplicemente d'affermare come ha fatto l'autorità inferiore nella risposta al ricorso, senza procedere alla necessaria istruzione, che alla data della decisione litigiosa la ricorrente non risiedesse in maniera preponderante e duratura presso la sua abitazione di C._______. A tal proposito, va rammentato che l'insorgente ha inoltrato ricorso, dinanzi alle competenti autorità, nell'ambito della procedura di decadenza del permesso di domicilio (doc. TAF pag. 4 ad pto 25), che il ricorso aveva effetto sospensivo (doc. AI 167) e che alla data in cui è stata resa la decisione impugnata, il 10 ottobre 2014, la decisione di decadenza del permesso non era ancora definitivamente cresciuta in giudicato, di modo che il soggiorno in Svizzera della ricorrente era da considerarsi siccome tollerato (sentenza del TF 2C_21/2016 del 5 settembre 2016 consid. 2.2). Solo con sentenza del 5 novembre 2015 del Tribunale federale, è stata definitivamente confermata la sentenza del 24 aprile 2015 del Tribunale amministrativo del Cantone B._______, mediante la quale - pur essendo stata lasciata aperta la questione di sapere se l'insorgente si fosse assentata dalla Svizzera per oltre sei mesi - è stato ritenuto che la decisione del 21 ottobre 2013 dell'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ di decadenza del permesso di domicilio della ricorrente era corretta (sentenza del TF 2C_498/2015 del 5 novembre 2015), fermo restando ad ogni buon conto che in materia di assicurazioni sociali un'eventuale revoca del permesso di domicilio da parte dell'Ufficio della migrazione cantonale ancora non implica ipso fatto la conclusione secondo la quale non vi sarebbe più un domicilio o una residenza abituale tutelabili dal profilo del versamento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (v., sulla questione, DTF 129 V 77 consid. 5.2 e, soprattutto, la sentenza del TF I 486/00 del 30 settembre 2004 consid. 2.2 con rinvii [resa altresì da un collegio di 5 giudici]; v. pure la sentenza del TF 9C_280/2008 del 28 luglio 2008 consid. 4.2 con rinvii). L'UAIE ha certo provveduto a spiegare, nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, la motivazione alla base della propria decisione, in particolare il fatto che, secondo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013, l'insorgente, a causa della sua condizione medica dipende dal suo curatore e si reca spesso a casa sua e che per conseguenza il centro degli interessi della medesima ed il luogo della residenza abituale è in Italia a D._______ presso il domicilio del curatore (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013 consid. 2.6). Sennonché, detta sentenza è stata resa in base alla situazione esistente nel (novembre del) 2013. Dagli atti di causa non appaiono invero essere stati eseguiti da allora e fino al 10 ottobre 2014, data della decisione litigiosa, ulteriori atti d'istruzione in merito alla presenza effettiva della ricorrente in B._______ ed all'assistenza che le viene fornita in loco. L'insorgente ha indicato, nel proprio ricorso, di non avere mai lasciato la Svizzera e di non avere mai avuto l'intenzione di trasferire il proprio domicilio da C._______, producendo a suffragio di quanto esposto, fra gli altri, il contratto di locazione dell'appartamento a C._______ e gli attestati delle sedute di logopedia e di fisioterapia a cui si sottopone in B._______ (doc. TAF 1 e doc. TAF 6). Pertanto, al di là del fatto che il ricorso va accolto già per la duplice grave violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, anche per quanto attiene al merito non è possibile affermare allo stato attuale delle cose che sia escluso che fino alla data della decisione impugnata il domicilio o la residenza abituale della ricorrente, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 13 LPGA e 23 CC, si trovasse dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali in Svizzera, non potendosi altresì ritenere - perlomeno fino alla sentenza del Tribunale federale del 5 novembre 2015 in materia di caducità del permesso di domicilio della ricorrente - che l'intenzione della ricorrente di mantenere il proprio domicilio in B._______ fosse scartata da prescrizioni di diritto pubblico in materia di polizia degli stranieri. 2.10 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria con riferimento al centro degli interessi ed al luogo della residenza abituale dell'insorgente successivamente ad ottobre/novembre del 2013, non potendosi escludere, senza procedere a specifici accertamenti, che tale luogo si trovasse nuovamente a C._______. Incomberà altresì alla ricorrente di dimostrare la residenza effettiva in Svizzera, ritenuto che il fatto di avere in locazione un appartamento a C._______ e di sottoporsi durante 66 giorni dal 7 gennaio al 14 novembre 2014 a sedute di logopedia e di fisioterapia non appaiono costituire degli elementi sufficienti alfine di dimostrare che il domicilio e la residenza abituali della ricorrente a decorre da ottobre/novembre 2013 fino almeno alla decisione impugnata fosse nuovamente, dal profilo delle assicurazioni sociali, a C._______. In sostanza, l'autorità inferiore dovrà rispettare il diritto di essere sentita della ricorrente (in particolare, quanto alla corretta effettuazione della procedura di preavviso [art. 57a cpv. 1 LAI in correlazione con gli art. 73bis e 73ter OAI]) ed emanare una nuova decisione. In tale ambito, l'UAIE dovrà pure valutare la propria competenza a rendere una decisione nella causa in esame e, se del caso, decidere dell'eventuale soppressione della rendita per assenza di una condizione per il suo versamento, ossia il domicilio e la residenza abituale in Svizzera dell'insorgente nel periodo determinante, e dovrà anche motivare per quale ragione, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, si giustificherebbe una soppressione della rendita intera di cui beneficia la ricorrente con effetto retroattivo al 1° marzo 2014. Anche su questo ultimo punto, la decisione impugnata resta completamente silente, senza che la questione sia stata debitamente affrontata nella risposta al ricorso. Anche su questo punto, la ricorrente è pertanto stata impedita dal difendersi correttamente in questa sede.

3. La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del TF 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4), fermo restando che qualora questo Tribunale si fosse pronunciato su siffatta domanda, la stessa avrebbe dovuto essere respinta, la situazione finanziaria della ricorrente non permettendole infatti di restituire eventuali prestazioni versate a torto (v., in particolare, l'estratto concernente le procedure di esecuzione e gli attestati di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio esecuzione di F._______ il 24 febbraio 2015; doc. TAF 6). Per sovrabbondanza, giova altresì rammentare che, secondo costante giurisprudenza, se l'effetto sospensivo è ritirato ad un ricorso contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione per complemento dell'istruttoria, di principio anche durante tutta questa procedura d'istruzione e fino alla notifica di una nuova decisione (cfr. sentenza del TF 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2; in particolare DTF 129 V 370 e 106 V 18).

4. Visto l'esito della procedura - accoglimento di un ricorso manifestamente fondato - non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

5. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 2'800.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 10 ottobre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria e, se del caso, all'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza oggetto.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.

5. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto.

6. Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: