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C-6081/2022

C-6081/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-20 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Con progetto di decisione del 12 agosto 2022, l’Ufficio dell’assicura- zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha comu- nicato all’interessato che la domanda di prestazioni è (recte, sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che a causa del danno alla salute egli pre- senta un’incapacità al lavoro del 100% dal 27 ottobre 2019, dello 0% dal 27 novembre 2019 e del 100% dal 24 aprile 2020 nell’attività di stuccatore. Tuttavia, l’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute è da consi- derare esigibile allo 0% dal 27 ottobre 2019, al 100% dal 27 novembre 2019, allo 0% dal 24 aprile 2020 ed al 100% dal 24 luglio 2020, ciò che comporta un grado d’invalidità del 100% dal 27 ottobre 2019, dello 0% dal 27 novembre 2019, del 100% dal 24 aprile 2020 e dello 0% dal 24 luglio 2020, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. L’UAIE ha altresì concesso all’interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obie- zioni per iscritto.

E. 1.2 Con decisione del 12 ottobre 2022, l’UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.

E. 1.3 Con scritto del 3 novembre 2022, l’UAIE ha segnalato all’interessato che la decisione del 12 ottobre 2022 è da considerarsi siccome nulla e “non avvenuta”. Detta autorità ha altresì trasmesso all’interessato una copia del progetto di decisione del 12 agosto 2022 e gli ha concesso la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello scritto medesimo, delle obiezioni per iscritto.

E. 2 Il 21 dicembre 2022, l’interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale uno scritto – denominato ricorso/riesame – mediante il quale ha chiesto una “vostra riapertura e rivalutazione del caso”, dolendosi in particolare di un’errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità di guadagno.

E. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 3.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi

C-6081/2022 Pagina 3 contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 3.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.

E. 4.1 Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di pre- stazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI deve dare all'assi- curato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oral- mente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso con- creto e, dall'altro lato, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è cosi dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istru- zione (cfr., in particolare, la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii).

E. 4.2 Per il resto, ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 OAI, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, una volta terminata l’istruttoria. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).

E. 5.1 Con scritto del 3 novembre 2022, l’UAIE – dopo avere indicato che ha annullato la propria decisione del 22 ottobre 2022 – ha trasmesso all’inte- ressato una copia del progetto di decisione del 12 agosto 2022, conceden- dogli la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto sulla prevista decisione di respingimento della domanda di ren- dita d’invalidità svizzera. L’interessato, nello scritto del 21 dicembre 2022,

C-6081/2022 Pagina 4 riferendosi peraltro esplicitamente al progetto di decisione del 12 agosto 2022 (“non sono d’accordo con il vostro progetto di decisione”), si è doluto di un’errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità di gua- dagno. Lo scritto dell’interessato del 21 dicembre 2022 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell’UAIE del 12 agosto 2022 (art. 73ter OAI), progetto di decisione che non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell’art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un progetto di decisione (cfr., fra l’altro, la sentenza del TAF C-59/2020 dell’8 gennaio 2020 consid. 6 con rinvii).

E. 6 Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell’interessato del 21 dicembre 2022 e ciò in procedura semplificata a giu- dice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l’art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l’art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, unitamente agli allegati do- cumenti, è trasmesso all’autorità inferiore al fine della continuazione della procedura d’istruttoria della domanda di rendita. In tale ambito, l’autorità inferiore terrà conto dello scritto di obiezioni dell’interessato del 21 dicem- bre 2022, procederà ad un eventuale complemento d’istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell’interessato) e pronuncerà poi una nuova decisione suscettibile di impugnazione, dando così seguito alla ri- chiesta dell’interessato medesimo di una “riapertura e rivalutazione del caso”.

E. 7.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

E. 7.2 Visto l’esito della procedura in esame non si giustifica altresì manife- stamente l’attribuzione di ripetibili all’interessato (art. 64 PA in combina- zione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6081/2022 Pagina 5

Dispositiv
  1. Non si entra nel merito dello scritto/ricorso/riesame dell’interessato del 21 dicembre 2022.
  2. Lo scritto dell’interessato, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 6.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si attribuiscono ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. C-6081/2022 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6081/2022 Sentenza del 20 gennaio 2023 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (progetto di decisione del 12 agosto 2022). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con progetto di decisione del 12 agosto 2022, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni è (recte, sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che a causa del danno alla salute egli presenta un'incapacità al lavoro del 100% dal 27 ottobre 2019, dello 0% dal 27 novembre 2019 e del 100% dal 24 aprile 2020 nell'attività di stuccatore. Tuttavia, l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute è da considerare esigibile allo 0% dal 27 ottobre 2019, al 100% dal 27 novembre 2019, allo 0% dal 24 aprile 2020 ed al 100% dal 24 luglio 2020, ciò che comporta un grado d'invalidità del 100% dal 27 ottobre 2019, dello 0% dal 27 novembre 2019, del 100% dal 24 aprile 2020 e dello 0% dal 24 luglio 2020, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera. L'UAIE ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto. 1.2 Con decisione del 12 ottobre 2022, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 1.3 Con scritto del 3 novembre 2022, l'UAIE ha segnalato all'interessato che la decisione del 12 ottobre 2022 è da considerarsi siccome nulla e "non avvenuta". Detta autorità ha altresì trasmesso all'interessato una copia del progetto di decisione del 12 agosto 2022 e gli ha concesso la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello scritto medesimo, delle obiezioni per iscritto.

2. Il 21 dicembre 2022, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto - denominato ricorso/riesame - mediante il quale ha chiesto una "vostra riapertura e rivalutazione del caso", dolendosi in particolare di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità di guadagno. 3. 3.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 3.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4. 4.1 Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro lato, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è cosi dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (cfr., in particolare, la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii). 4.2 Per il resto, ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 OAI, l'Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, una volta terminata l'istruttoria. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI). 5. 5.1 Con scritto del 3 novembre 2022, l'UAIE - dopo avere indicato che ha annullato la propria decisione del 22 ottobre 2022 - ha trasmesso all'interessato una copia del progetto di decisione del 12 agosto 2022, concedendogli la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto sulla prevista decisione di respingimento della domanda di rendita d'invalidità svizzera. L'interessato, nello scritto del 21 dicembre 2022, riferendosi peraltro esplicitamente al progetto di decisione del 12 agosto 2022 ("non sono d'accordo con il vostro progetto di decisione"), si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità di guadagno. Lo scritto dell'interessato del 21 dicembre 2022 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell'UAIE del 12 agosto 2022 (art. 73ter OAI), progetto di decisione che non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un progetto di decisione (cfr., fra l'altro, la sentenza del TAF C-59/2020 dell'8 gennaio 2020 consid. 6 con rinvii).

6. Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 21 dicembre 2022 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore al fine della continuazione della procedura d'istruttoria della domanda di rendita. In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto dello scritto di obiezioni dell'interessato del 21 dicembre 2022, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato) e pronuncerà poi una nuova decisione suscettibile di impugnazione, dando così seguito alla richiesta dell'interessato medesimo di una "riapertura e rivalutazione del caso". 7. 7.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 7.2 Visto l'esito della procedura in esame non si giustifica altresì manifestamente l'attribuzione di ripetibili all'interessato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Non si entra nel merito dello scritto/ricorso/riesame dell'interessato del 21 dicembre 2022.

2. Lo scritto dell'interessato, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 6.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si attribuiscono ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: