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C-59/2020

C-59/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-23 · Italiano CH

Revisione della rendita

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Con sentenza dell'11 ottobre 2017, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'interessato dell'11 novembre 2014, annullato la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) del 3 ottobre 2014 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse a completare i necessari accertamenti sullo stato di salute dell'interessato (segnatamente con una perizia pluridisciplinare in ortopedia, oncologia e psichiatria) nonché pronunciasse una nuova decisione (sentenza del TAF C-6650/2014 dell'11 ottobre 2017). La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

E. 2.1 Con progetto di decisione del 23 ottobre 2019, l'UAIE ha comunicato all'interessato che, a giusto titolo, la (mezza) rendita d'invalidità sarebbe stata soppressa a partire dal 1° dicembre 2014, ritenuto in particolare che, secondo la perizia pluridisciplinare dell'11 aprile 2019 del Servizio accertamento medico (SAM) di (...; comprendente una valutazione oncologia, psichiatrica, reumatologica, otorinolaringoiatrica ed internistica), egli è abile al lavoro al 100% sia nell'attività di operaio metalmeccanico sia in attività confacenti allo stato di salute, di modo che non sussiste alcuna incapacità lavorativa né di guadagno. L'UAIE ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto.

E. 2.2 Con scritto (d'opposizione) del 19 novembre 2019, l'interessato si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e dell'incidenza delle infermità di cui soffre sulla perdita di guadagno. Ha chiesto di ricevere "copia della perizia multidisciplinare posta a base del provvedimento di soppressione della mezza rendita del 23/10/2019".

E. 2.3 Con lettera raccomandata del 28 novembre 2019, l'UAIE ha trasmesso all'interessato una copia della perizia medica, con la precisazione che, in assenza di un suo riscontro entro il 22 dicembre 2019, sarebbe stata notificata una decisione soggetta a ricorso (conforme al progetto di decisione del 23 ottobre 2019).

E. 3 Il 21 dicembre 2019, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto - denominato ricorso avverso provvedimento di revoca della rendita di invalidità del 23/10/2019 - mediante il quale ha chiesto "una rivalutazione della vostra decisione con conseguente ripristino della mezza rendita o, in subordine, di una rendita nella misura da voi ritenuta congrua". Si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua perdita di guadagno, precisando che è stato riconosciuto, a seguito delle patologie di cui è affetto, invalido all'80% dalle autorità italiane e che dette patologie hanno un'incidenza sulla capacità lavorativa nell'attività di operaio metalmeccanico e comportano una perdita di guadagno.

E. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

E. 4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 5.1 Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro lato, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è cosi dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (cfr., in particolare, la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii).

E. 5.2 Per il resto, ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 OAI, l'Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, una volta terminata l'istruttoria. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).

E. 6 L'UAIE, nel progetto di decisione del 23 ottobre 2019, ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto sulla prevista decisione di (conferma della) soppressione della mezza rendita d'invalidità svizzera a partire dal 1° dicembre 2014. Con lettera raccomandata del 28 novembre 2019, che ha fatto seguito ad uno scritto (d'opposizione) dell'interessato del 19 novembre 2019, l'autorità inferiore ha poi trasmesso al medesimo una copia della perizia medica (pluridisciplinare del SAM dell'11 aprile 2019), accordandogli un termine al 22 dicembre 2019 per pronunciarsi in merito alla perizia. L'interessato, nello scritto del 21 dicembre 2019, riferendosi peraltro esplicitamente al progetto di decisione del 23 ottobre 2019 (vostro "progetto di decisione del 23/10/2019"), si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua perdita di guadagno. Lo scritto dell'interessato del 21 dicembre 2019 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell'UAIE del 23 ottobre 2019 (art. 73ter OAI), progetto di decisione che non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un progetto di decisione (cfr., fra l'altro, la sentenza del TAF C-2416/2015 del 23 aprile 2015 con rinvii).

E. 7 Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 21 dicembre 2019 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore al fine della continuazione della procedura di revisione del diritto alla rendita dell'interessato. In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto dello scritto di obiezioni dell'interessato del 21 dicembre 2019, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato) e pronuncerà poi una nuova decisione suscettibile di impugnazione, dando così seguito alla richiesta dell'interessato medesimo di una "rivalutazione" della decisione.

E. 8.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

E. 8.2 Visto l'esito della procedura in esame non si giustifica altresì manifestamente l'attribuzione di ripetibili all'interessato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Non si entra nel merito dello scritto/ricorso dell'interessato del 21 dicembre 2019.
  2. Lo scritto dell'interessato, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 7.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si attribuiscono ripetibili.
  5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegati: menzionati) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-59/2020 Sentenza dell'8 gennaio 2020 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Valentina Sabia, interessato, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (progetto di decisione del 23 ottobre 2019). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con sentenza dell'11 ottobre 2017, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'interessato dell'11 novembre 2014, annullato la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) del 3 ottobre 2014 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse a completare i necessari accertamenti sullo stato di salute dell'interessato (segnatamente con una perizia pluridisciplinare in ortopedia, oncologia e psichiatria) nonché pronunciasse una nuova decisione (sentenza del TAF C-6650/2014 dell'11 ottobre 2017). La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. 2. 2.1 Con progetto di decisione del 23 ottobre 2019, l'UAIE ha comunicato all'interessato che, a giusto titolo, la (mezza) rendita d'invalidità sarebbe stata soppressa a partire dal 1° dicembre 2014, ritenuto in particolare che, secondo la perizia pluridisciplinare dell'11 aprile 2019 del Servizio accertamento medico (SAM) di (...; comprendente una valutazione oncologia, psichiatrica, reumatologica, otorinolaringoiatrica ed internistica), egli è abile al lavoro al 100% sia nell'attività di operaio metalmeccanico sia in attività confacenti allo stato di salute, di modo che non sussiste alcuna incapacità lavorativa né di guadagno. L'UAIE ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto. 2.2 Con scritto (d'opposizione) del 19 novembre 2019, l'interessato si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e dell'incidenza delle infermità di cui soffre sulla perdita di guadagno. Ha chiesto di ricevere "copia della perizia multidisciplinare posta a base del provvedimento di soppressione della mezza rendita del 23/10/2019". 2.3 Con lettera raccomandata del 28 novembre 2019, l'UAIE ha trasmesso all'interessato una copia della perizia medica, con la precisazione che, in assenza di un suo riscontro entro il 22 dicembre 2019, sarebbe stata notificata una decisione soggetta a ricorso (conforme al progetto di decisione del 23 ottobre 2019).

3. Il 21 dicembre 2019, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto - denominato ricorso avverso provvedimento di revoca della rendita di invalidità del 23/10/2019 - mediante il quale ha chiesto "una rivalutazione della vostra decisione con conseguente ripristino della mezza rendita o, in subordine, di una rendita nella misura da voi ritenuta congrua". Si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua perdita di guadagno, precisando che è stato riconosciuto, a seguito delle patologie di cui è affetto, invalido all'80% dalle autorità italiane e che dette patologie hanno un'incidenza sulla capacità lavorativa nell'attività di operaio metalmeccanico e comportano una perdita di guadagno. 4. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. 5.1 Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro lato, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è cosi dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (cfr., in particolare, la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii). 5.2 Per il resto, ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 OAI, l'Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, una volta terminata l'istruttoria. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).

6. L'UAIE, nel progetto di decisione del 23 ottobre 2019, ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto sulla prevista decisione di (conferma della) soppressione della mezza rendita d'invalidità svizzera a partire dal 1° dicembre 2014. Con lettera raccomandata del 28 novembre 2019, che ha fatto seguito ad uno scritto (d'opposizione) dell'interessato del 19 novembre 2019, l'autorità inferiore ha poi trasmesso al medesimo una copia della perizia medica (pluridisciplinare del SAM dell'11 aprile 2019), accordandogli un termine al 22 dicembre 2019 per pronunciarsi in merito alla perizia. L'interessato, nello scritto del 21 dicembre 2019, riferendosi peraltro esplicitamente al progetto di decisione del 23 ottobre 2019 (vostro "progetto di decisione del 23/10/2019"), si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua perdita di guadagno. Lo scritto dell'interessato del 21 dicembre 2019 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell'UAIE del 23 ottobre 2019 (art. 73ter OAI), progetto di decisione che non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un progetto di decisione (cfr., fra l'altro, la sentenza del TAF C-2416/2015 del 23 aprile 2015 con rinvii).

7. Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 21 dicembre 2019 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore al fine della continuazione della procedura di revisione del diritto alla rendita dell'interessato. In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto dello scritto di obiezioni dell'interessato del 21 dicembre 2019, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato) e pronuncerà poi una nuova decisione suscettibile di impugnazione, dando così seguito alla richiesta dell'interessato medesimo di una "rivalutazione" della decisione. 8. 8.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 8.2 Visto l'esito della procedura in esame non si giustifica altresì manifestamente l'attribuzione di ripetibili all'interessato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Non si entra nel merito dello scritto/ricorso dell'interessato del 21 dicembre 2019.

2. Lo scritto dell'interessato, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 7.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si attribuiscono ripetibili.

5. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegati: menzionati)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: