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C-1465/2017

C-1465/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-19 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Con progetto di decisione dell'8 novembre 2016 (doc. 10), l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha comunicato a A._______ - cittadina italiana, nata il (...; doc. 6) - che, in virtù del rapporto del medico SMR, risulta un'incapacità al lavoro del 100% dal 23 gennaio 2015, del 50% dal 27 aprile 2015, del 30% dal 4 luglio 2016 e dello 0% dal 1° ottobre 2016 nell'attività di operatrice reparto riduttori e che non sussistono impedimenti nel compimento delle consuete mansioni di casalinga. Ha indicato che il grado d'invalidità complessivo, in funzione dell'impedimento nell'esercizio dell'attività lucrativa e nello svolgimento dell'attività di casalinga, è del 44% dal 1° gennaio 2016, del 26.40% dal 4 luglio 2016 e dello 0% dal 1° ottobre 2016. Pertanto, secondo l'autorità inferiore, sussisterebbe un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2016 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI) al 31 luglio 2016. La rendita sarebbe versata dal 1° luglio 2016 (ossia sei mesi dopo la data della richiesta, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI).

E. 2 Con scritto del 21 novembre 2016 (doc. 11), l'autorità inferiore ha segnalato all'interessata che "al fine di completare i dati in nostro possesso che la concernono e verificare che siano completi e corrispondano alla sua situazione attuale, la preghiamo di trasmetterci le (seguenti) informazioni", segnatamente il certificato di matrimonio con il signor C._______, il certificato di stato civile attuale, il certificato di stato di famiglia menzionante tutti i figli avuti con il signor C._______, il certificato di morte del figlio D._______, il certificato di paternità e maternità per la figlia E._______ (dati anagrafici del signor F._______) ed il(i) certificato(i) di lavoro concernente(i) l'attività lucrativa in Svizzera (è stato allegato l'elenco dei documenti richiesti; doc. 12).

E. 3 Con sollecito raccomandato del 19 gennaio 2017 (doc. 15), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessata un (ultimo) termine di 30 giorni per far pervenire i documenti richiesti (con scritto del 21 novembre 2016; doc. 11), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la domanda di una rendita d'invalidità svizzera sarebbe stata dichiarata inammissibile (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA; è stata trasmessa copia della lettera del 21 novembre 2016).

E. 4 Con decisione del 15 febbraio 2017 (doc. 16), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver constatato che l'interessata non ha fornito i documenti richiesti (con scritto del 21 novembre 2016 e sollecito raccomandato del 17 gennaio 2017; doc. 11 e 15), ha deciso che la domanda di rendita d'invalidità svizzera non poteva essere esaminata (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA).

E. 5 L'8 marzo 2017, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante il quale ha chiesto di "voler rivedere la decisione presa". Ha fatto valere di non aver ricevuto alcuno scritto da parte dell'UAIE in merito ad eventuali documenti da presentare (doc. TAF 1).

E. 6 Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2017 (doc. TAF 3), l'autorità inferiore ha segnalato che l'invio raccomandato contenente la diffida del 19 gennaio 2017, mediante la quale la ricorrente è stata invitata a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta con scritto del 21 novembre 2016, è stato ritornato il 6 marzo 2017 a quest'autorità (con la menzione "al mittente per compiuta giacenza"; doc. 17). La decisione del 15 febbraio 2017, pronunciata peraltro in violazione del diritto di essere sentita dell'assicurata e senza aver rispettato il termine impartito di 30 giorni per fornire i documenti richiesti, è da considerarsi siccome prematura. Pertanto, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'UAIE affinché, "dopo aver portato a termine la procedura nel rispetto del diritto di essere sentita dell'assicurata, che comprende la possibilità di produrre la documentazione richiesta (entro un congruo termine)", emani una nuova decisione impugnabile.

E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 8.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. sentenze del TF 9C_681/2015 del 2 febbraio 2015 consid. 3.3 con riferimenti, 9C_468/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.3 con riferimenti e 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1 con riferimenti, segnatamente DTF 125 V 193 consid. 2).

E. 8.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

E. 8.3 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

E. 8.4 Secondo giurisprudenza, la diffida deve indicare in modo sufficientemente esplicito cosa si aspetta l'autorità dall'assicurato (cfr. sentenza del TF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo 2015, n. 93 ad art. 43 e n. 133 ad art. 21; v. anche sentenza del TAF C-5597/2011 del 26 marzo 2013 consid. 4.4). Inoltre, qualora l'assicurato non ottempera alla diffida, l'autorità può pronunciare una decisione di non entrata nel merito solo se le informazioni richieste sono necessarie per accertare i fatti e determinare le prestazioni e non sono altrimenti disponibili senza eccessive difficoltà (cfr. sentenza del TF 9C_345/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4).

E. 9 Quanto alla notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 136 V 295 consid. 5.9).

E. 10 L'autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di annullare la decisione impugnata, da lei stessa resa, avuto riguardo al fatto che la decisione del 15 febbraio 2017 è stata pronunciata prematuramente in violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se la diffida del 19 gennaio 2017 sia stata, o meno, correttamente notificata all'insorgente medesima.

E. 10.1 La proposta dell'UAIE di annullamento della decisione litigiosa con rinvio degli atti all'UAIE medesimo alfine che detto Ufficio assegni alla ricorrente un nuovo congruo termine per produrre la documentazione richiesta - proposta che corrisponde altresì alla conclusione ricorsuale della ricorrente - non può che essere accolta in questa sede.

E. 10.2 Basti rilevare al riguardo, da un lato, che lo scritto d'ingiunzione dell'UAIE del 21 novembre 2016 (mediante il quale l'autorità inferiore ha invitato la ricorrente a trasmettere il certificato di matrimonio con il signor C._______, il certificato di stato civile attuale, il certificato di stato di famiglia menzionante tutti i figli avuti con il signor C._______, il certificato di morte del figlio D._______, il certificato di paternità e maternità per la figlia E._______ ed il certificato di lavoro concernente l'attività lucrativa in Svizzera; doc. 11) è stato spedito all'insorgente per plico semplice. L'autorità inferiore non ha tuttavia dimostrato l'intervenuta notifica alla ricorrente dello scritto del 21 novembre 2016. Non appare peraltro possibile semplicemente supporre, in assenza di qualsivoglia indizio concreto in tal senso, che l'invio dell'UAIE del 21 novembre 2016 sia stato recapitato all'insorgente e che la stessa abbia rinunciato oppure dimenticato di darvi seguito. Dall'altro lato, la diffida con comminatoria che, in caso di inottemperanza all'obbligo di collaborare, non sarebbero date le condizioni per un esame di merito della domanda di rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 2 LPGA in combinazione con l'art. 43 cpv. 3 LPGA), è provvedimento che costituisce una premessa indispensabile ad una successiva decisione di non entrata nel merito. La diffida non può pertanto di principio essere notificata nel medesimo momento della prima richiesta di produzione di documenti, ma solo successivamente alla stessa e dopo la scadenza del termine originario impartito per produrre i documenti. In altri termini, la diffida presuppone che, nonostante un'ingiunzione, l'assicurato abbia rifiutato in modo ingiustificato di compiere il suo dovere di informare o di collaborare. In assenza di tale ingiunzione e del conseguente rifiuto ingiustificato dell'assicurato di ottemperarvi, non sono ancora adempite le premesse per inviare una diffida. In conclusione, la diffida del 19 gennaio 2017 deve considerarsi prematura, poiché essa poteva se del caso giustificarsi solo dopo la notificazione dell'ingiunzione del 21 novembre 2016 e la successiva scadenza infruttuosa del termine accordato nell'ingiunzione medesima per ottemperare all'obbligo di informare rispettivamente di collaborare. Ora, nel caso concreto, l'UAIE non ha fornito la prova della notificazione dell'ingiunzione del 21 novembre 2016, di modo che non si giustificava la diffida del 19 gennaio 2017 per la mancata ottemperanza all'ingiunzione del 21 novembre 2016. Da quanto esposto, consegue che dal profilo processuale la diffida del 19 gennaio 2017 deve considerarsi siccome non avvenuta (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-5597/2011 del 26 marzo 2013 consid. 6.2.3 e 6.2.4). Infine, e come rilevato correttamente dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 29 marzo 2017, anche volendo prescindere dall'irregolarità della diffida del 19 gennaio 2017, la decisione impugnata è stata pronunciata prematuramente, ossia ancora prima della scadenza del termine assegnato alla ricorrente nella diffida medesima. La violazione del diritto di essere sentito è grave e incontestata, di modo che alla proposta di annullamento della decisione litigiosa da parte dell'UAIE non può che essere dato un seguito favorevole, una violazione grave del diritto di essere sentito comportando infatti di principio l'annullamento del giudizio impugnato, indipendentemente dalle probabilità di successo nel merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2; v. anche la sentenza del TAF C-3083/2016 del 22 marzo 2017 consid. 2.8), fermo restando che manifestamente non sono adempite le condizioni per procedere a titolo del tutto eccezionale ad una sanatoria in questa sede della violazione grave del diritto di essere sentito dell'insorgente (ibidem).

E. 10.3 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dalla ricorrente ("voler rivedere la decisione presa"), proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 29 marzo 2017 è trasmessa all'insorgente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare alla ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo al citato atto prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

E. 11 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione del 15 febbraio 2017 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché riprenda l'esame della domanda del 19 gennaio 2016 volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ed invii alla ricorrente in un primo momento una regolare e motivata ingiunzione - poi, se del caso, una diffida in caso di inottemperanza, con l'indicazione di cosa la ricorrente debba effettivamente fare e perché nonché quella inerente alle conseguenze in caso di inottemperanza - prima di emanare una nuova decisione.

E. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 15 febbraio 2017 è annullata. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché riprenda l'esame della domanda del 19 gennaio 2016 volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 29 marzo 2017) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1465/2017 Sentenza del 19 aprile 2017 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito (decisione del 15 febbraio 2017). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con progetto di decisione dell'8 novembre 2016 (doc. 10), l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha comunicato a A._______ - cittadina italiana, nata il (...; doc. 6) - che, in virtù del rapporto del medico SMR, risulta un'incapacità al lavoro del 100% dal 23 gennaio 2015, del 50% dal 27 aprile 2015, del 30% dal 4 luglio 2016 e dello 0% dal 1° ottobre 2016 nell'attività di operatrice reparto riduttori e che non sussistono impedimenti nel compimento delle consuete mansioni di casalinga. Ha indicato che il grado d'invalidità complessivo, in funzione dell'impedimento nell'esercizio dell'attività lucrativa e nello svolgimento dell'attività di casalinga, è del 44% dal 1° gennaio 2016, del 26.40% dal 4 luglio 2016 e dello 0% dal 1° ottobre 2016. Pertanto, secondo l'autorità inferiore, sussisterebbe un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2016 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI) al 31 luglio 2016. La rendita sarebbe versata dal 1° luglio 2016 (ossia sei mesi dopo la data della richiesta, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI).

2. Con scritto del 21 novembre 2016 (doc. 11), l'autorità inferiore ha segnalato all'interessata che "al fine di completare i dati in nostro possesso che la concernono e verificare che siano completi e corrispondano alla sua situazione attuale, la preghiamo di trasmetterci le (seguenti) informazioni", segnatamente il certificato di matrimonio con il signor C._______, il certificato di stato civile attuale, il certificato di stato di famiglia menzionante tutti i figli avuti con il signor C._______, il certificato di morte del figlio D._______, il certificato di paternità e maternità per la figlia E._______ (dati anagrafici del signor F._______) ed il(i) certificato(i) di lavoro concernente(i) l'attività lucrativa in Svizzera (è stato allegato l'elenco dei documenti richiesti; doc. 12).

3. Con sollecito raccomandato del 19 gennaio 2017 (doc. 15), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessata un (ultimo) termine di 30 giorni per far pervenire i documenti richiesti (con scritto del 21 novembre 2016; doc. 11), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la domanda di una rendita d'invalidità svizzera sarebbe stata dichiarata inammissibile (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA; è stata trasmessa copia della lettera del 21 novembre 2016).

4. Con decisione del 15 febbraio 2017 (doc. 16), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver constatato che l'interessata non ha fornito i documenti richiesti (con scritto del 21 novembre 2016 e sollecito raccomandato del 17 gennaio 2017; doc. 11 e 15), ha deciso che la domanda di rendita d'invalidità svizzera non poteva essere esaminata (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA).

5. L'8 marzo 2017, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante il quale ha chiesto di "voler rivedere la decisione presa". Ha fatto valere di non aver ricevuto alcuno scritto da parte dell'UAIE in merito ad eventuali documenti da presentare (doc. TAF 1).

6. Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2017 (doc. TAF 3), l'autorità inferiore ha segnalato che l'invio raccomandato contenente la diffida del 19 gennaio 2017, mediante la quale la ricorrente è stata invitata a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta con scritto del 21 novembre 2016, è stato ritornato il 6 marzo 2017 a quest'autorità (con la menzione "al mittente per compiuta giacenza"; doc. 17). La decisione del 15 febbraio 2017, pronunciata peraltro in violazione del diritto di essere sentita dell'assicurata e senza aver rispettato il termine impartito di 30 giorni per fornire i documenti richiesti, è da considerarsi siccome prematura. Pertanto, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'UAIE affinché, "dopo aver portato a termine la procedura nel rispetto del diritto di essere sentita dell'assicurata, che comprende la possibilità di produrre la documentazione richiesta (entro un congruo termine)", emani una nuova decisione impugnabile. 7. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 8. 8.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. sentenze del TF 9C_681/2015 del 2 febbraio 2015 consid. 3.3 con riferimenti, 9C_468/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.3 con riferimenti e 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1 con riferimenti, segnatamente DTF 125 V 193 consid. 2). 8.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. 8.3 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA). 8.4 Secondo giurisprudenza, la diffida deve indicare in modo sufficientemente esplicito cosa si aspetta l'autorità dall'assicurato (cfr. sentenza del TF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo 2015, n. 93 ad art. 43 e n. 133 ad art. 21; v. anche sentenza del TAF C-5597/2011 del 26 marzo 2013 consid. 4.4). Inoltre, qualora l'assicurato non ottempera alla diffida, l'autorità può pronunciare una decisione di non entrata nel merito solo se le informazioni richieste sono necessarie per accertare i fatti e determinare le prestazioni e non sono altrimenti disponibili senza eccessive difficoltà (cfr. sentenza del TF 9C_345/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4).

9. Quanto alla notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 136 V 295 consid. 5.9).

10. L'autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di annullare la decisione impugnata, da lei stessa resa, avuto riguardo al fatto che la decisione del 15 febbraio 2017 è stata pronunciata prematuramente in violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se la diffida del 19 gennaio 2017 sia stata, o meno, correttamente notificata all'insorgente medesima. 10.1 La proposta dell'UAIE di annullamento della decisione litigiosa con rinvio degli atti all'UAIE medesimo alfine che detto Ufficio assegni alla ricorrente un nuovo congruo termine per produrre la documentazione richiesta - proposta che corrisponde altresì alla conclusione ricorsuale della ricorrente - non può che essere accolta in questa sede. 10.2 Basti rilevare al riguardo, da un lato, che lo scritto d'ingiunzione dell'UAIE del 21 novembre 2016 (mediante il quale l'autorità inferiore ha invitato la ricorrente a trasmettere il certificato di matrimonio con il signor C._______, il certificato di stato civile attuale, il certificato di stato di famiglia menzionante tutti i figli avuti con il signor C._______, il certificato di morte del figlio D._______, il certificato di paternità e maternità per la figlia E._______ ed il certificato di lavoro concernente l'attività lucrativa in Svizzera; doc. 11) è stato spedito all'insorgente per plico semplice. L'autorità inferiore non ha tuttavia dimostrato l'intervenuta notifica alla ricorrente dello scritto del 21 novembre 2016. Non appare peraltro possibile semplicemente supporre, in assenza di qualsivoglia indizio concreto in tal senso, che l'invio dell'UAIE del 21 novembre 2016 sia stato recapitato all'insorgente e che la stessa abbia rinunciato oppure dimenticato di darvi seguito. Dall'altro lato, la diffida con comminatoria che, in caso di inottemperanza all'obbligo di collaborare, non sarebbero date le condizioni per un esame di merito della domanda di rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 2 LPGA in combinazione con l'art. 43 cpv. 3 LPGA), è provvedimento che costituisce una premessa indispensabile ad una successiva decisione di non entrata nel merito. La diffida non può pertanto di principio essere notificata nel medesimo momento della prima richiesta di produzione di documenti, ma solo successivamente alla stessa e dopo la scadenza del termine originario impartito per produrre i documenti. In altri termini, la diffida presuppone che, nonostante un'ingiunzione, l'assicurato abbia rifiutato in modo ingiustificato di compiere il suo dovere di informare o di collaborare. In assenza di tale ingiunzione e del conseguente rifiuto ingiustificato dell'assicurato di ottemperarvi, non sono ancora adempite le premesse per inviare una diffida. In conclusione, la diffida del 19 gennaio 2017 deve considerarsi prematura, poiché essa poteva se del caso giustificarsi solo dopo la notificazione dell'ingiunzione del 21 novembre 2016 e la successiva scadenza infruttuosa del termine accordato nell'ingiunzione medesima per ottemperare all'obbligo di informare rispettivamente di collaborare. Ora, nel caso concreto, l'UAIE non ha fornito la prova della notificazione dell'ingiunzione del 21 novembre 2016, di modo che non si giustificava la diffida del 19 gennaio 2017 per la mancata ottemperanza all'ingiunzione del 21 novembre 2016. Da quanto esposto, consegue che dal profilo processuale la diffida del 19 gennaio 2017 deve considerarsi siccome non avvenuta (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-5597/2011 del 26 marzo 2013 consid. 6.2.3 e 6.2.4). Infine, e come rilevato correttamente dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 29 marzo 2017, anche volendo prescindere dall'irregolarità della diffida del 19 gennaio 2017, la decisione impugnata è stata pronunciata prematuramente, ossia ancora prima della scadenza del termine assegnato alla ricorrente nella diffida medesima. La violazione del diritto di essere sentito è grave e incontestata, di modo che alla proposta di annullamento della decisione litigiosa da parte dell'UAIE non può che essere dato un seguito favorevole, una violazione grave del diritto di essere sentito comportando infatti di principio l'annullamento del giudizio impugnato, indipendentemente dalle probabilità di successo nel merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2; v. anche la sentenza del TAF C-3083/2016 del 22 marzo 2017 consid. 2.8), fermo restando che manifestamente non sono adempite le condizioni per procedere a titolo del tutto eccezionale ad una sanatoria in questa sede della violazione grave del diritto di essere sentito dell'insorgente (ibidem). 10.3 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dalla ricorrente ("voler rivedere la decisione presa"), proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 29 marzo 2017 è trasmessa all'insorgente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare alla ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo al citato atto prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

11. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione del 15 febbraio 2017 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché riprenda l'esame della domanda del 19 gennaio 2016 volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ed invii alla ricorrente in un primo momento una regolare e motivata ingiunzione - poi, se del caso, una diffida in caso di inottemperanza, con l'indicazione di cosa la ricorrente debba effettivamente fare e perché nonché quella inerente alle conseguenze in caso di inottemperanza - prima di emanare una nuova decisione. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 15 febbraio 2017 è annullata. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché riprenda l'esame della domanda del 19 gennaio 2016 volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 29 marzo 2017)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: