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C-5106/2023

C-5106/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-04 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Con decisione del 12 maggio 2020, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha riconosciuto il diritto di A._______ (di seguito: assicu- rato, interessato, insorgente o ricorrente) di percepire una rendita d’invali- dità straordinaria (v. doc. 81 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito doc. UAIE]).

E. 2 Con progetto di decisione del 25 agosto 2023, l’UAIE ha comunicato all’in- teressato che in linea di principio hanno diritto ad una rendita straordinaria dell’assicurazione svizzera per l’invalidità solo gli assicurati con domicilio e residenza abituale in Svizzera e che pertanto – a seguito della sua par- tenza per un paese non appartenente all’UE o all’EFTA – a partire dal 1° febbraio 2023 non ha più diritto a percepire la rendita in questione. L’auto- rità inferiore ha inoltre segnalato che qualora non dovesse condividere il progetto di decisione, l’assicurato può presentare un’obiezione scritta entro 30 giorni. Con i rimedi giuridici allegati al progetto di decisione ha inoltre indicato che un eventuale ricorso deve essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 2).

E. 3 Il 21 settembre 2023, il rappresentante dell’interessato ha inoltrato al Tri- bunale amministrativo federale le proprie obiezioni al progetto di decisione dell’UAIE del 25 agosto 2023 (doc. TAF 1).

E. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

E. 4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-5106/2023 Pagina 3

E. 5.1 Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di pre- stazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter cpv. 2 OAI (RS 831.201), l’assicurato può pre- sentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure oralmente. Il diritto di essere sentito è cosi dato prima dell'emanazione della decisione ammi- nistrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può, fra l'altro, far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei com- plementi d'istruzione (cfr., in particolare, la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii).

E. 5.2 Per il resto, ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 OAI, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, una volta terminata l’istruttoria. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).

E. 6 L’UAIE, nel progetto di decisione del 25 agosto 2023, ha concesso all’inte- ressato la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto in merito alla prevista decisione di soppressione della rendita straordinaria d’invalidità svizzera a partire dal 1° febbraio 2023. Il rappre- sentante dell’interessato, nello scritto del 21 settembre 2023, riferendosi peraltro al progetto di decisione in questione (“vostro progetto di decisione del 25 agosto 2023”) e rivolgendosi esplicitamente all’autorità inferiore (“Spettabile Ufficio AI, Stimato sig. C._______ – Cassa AVS/AI”), ha in par- ticolare indicato come plausibile un ritorno in Svizzera dell’assicurato entro fine 2023/inizio 2024 ed ha chiesto che la rendita da egli percepita venga confermata e mantenuta. Lo scritto del 21 settembre 2023 costituisce per- tanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell’UAIE del 25 agosto 2023 (art. 73bis e ter OAI), progetto di decisione che non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell’art. 5 PA, di modo che – nonostante l’errata e fuorviante indicazione dei rimedi giudici allegata al progetto di decisione in questione – è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr., fra l’altro, la sentenza del TAF C-2416/2015 del 23 aprile 2015 con rinvii).

E. 7 Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto del rappresentante dell’interessato del 21 settembre 2023 e ciò in procedura

C-5106/2023 Pagina 4 semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l’art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l’art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, unitamente agli allegati documenti, è pertanto trasmesso per competenza all’autorità inferiore. Essa terrà conto delle obiezioni dell’interessato di cui allo scritto del 21 settembre 2023, procederà ad un eventuale complemento d’istru- zione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell’interessato) e pronuncerà poi una decisione suscettibile di impugnazione.

E. 8.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

E. 8.2 Visto l’esito della procedura in esame non si giustifica altresì l’attribu- zione di ripetibili all’interessato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5106/2023 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell’interessato del 21 settembre 2023. 2. Lo scritto dell’interessato del 21 settembre 2023, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5106/2023 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5106/2023 Sentenza del 4 ottobre 2023 Composizione Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, rappresentato da B._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (progetto di decisione del 25 agosto 2023). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione del 12 maggio 2020, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha riconosciuto il diritto di A._______ (di seguito: assicurato, interessato, insorgente o ricorrente) di percepire una rendita d'invalidità straordinaria (v. doc. 81 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito doc. UAIE]).

2. Con progetto di decisione del 25 agosto 2023, l'UAIE ha comunicato all'interessato che in linea di principio hanno diritto ad una rendita straordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo gli assicurati con domicilio e residenza abituale in Svizzera e che pertanto - a seguito della sua partenza per un paese non appartenente all'UE o all'EFTA - a partire dal 1° febbraio 2023 non ha più diritto a percepire la rendita in questione. L'autorità inferiore ha inoltre segnalato che qualora non dovesse condividere il progetto di decisione, l'assicurato può presentare un'obiezione scritta entro 30 giorni. Con i rimedi giuridici allegati al progetto di decisione ha inoltre indicato che un eventuale ricorso deve essere interposto presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 2).

3. Il 21 settembre 2023, il rappresentante dell'interessato ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale le proprie obiezioni al progetto di decisione dell'UAIE del 25 agosto 2023 (doc. TAF 1). 4. 4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. 5.1. Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter cpv. 2 OAI (RS 831.201), l'assicurato può presentare le sue obiezioni all'ufficio AI per scritto oppure oralmente. Il diritto di essere sentito è cosi dato prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può, fra l'altro, far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (cfr., in particolare, la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii). 5.2. Per il resto, ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 OAI, l'Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni, una volta terminata l'istruttoria. La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione (art. 74 cpv. 2 OAI).

6. L'UAIE, nel progetto di decisione del 25 agosto 2023, ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto in merito alla prevista decisione di soppressione della rendita straordinaria d'invalidità svizzera a partire dal 1° febbraio 2023. Il rappresentante dell'interessato, nello scritto del 21 settembre 2023, riferendosi peraltro al progetto di decisione in questione ("vostro progetto di decisione del 25 agosto 2023") e rivolgendosi esplicitamente all'autorità inferiore ("Spettabile Ufficio AI, Stimato sig. C._______ - Cassa AVS/AI"), ha in particolare indicato come plausibile un ritorno in Svizzera dell'assicurato entro fine 2023/inizio 2024 ed ha chiesto che la rendita da egli percepita venga confermata e mantenuta. Lo scritto del 21 settembre 2023 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell'UAIE del 25 agosto 2023 (art. 73bis e ter OAI), progetto di decisione che non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che - nonostante l'errata e fuorviante indicazione dei rimedi giudici allegata al progetto di decisione in questione - è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr., fra l'altro, la sentenza del TAF C-2416/2015 del 23 aprile 2015 con rinvii).

7. Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto del rappresentante dell'interessato del 21 settembre 2023 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, unitamente agli allegati documenti, è pertanto trasmesso per competenza all'autorità inferiore. Essa terrà conto delle obiezioni dell'interessato di cui allo scritto del 21 settembre 2023, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato) e pronuncerà poi una decisione suscettibile di impugnazione. 8. 8.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 8.2. Visto l'esito della procedura in esame non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili all'interessato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 21 settembre 2023.

2. Lo scritto dell'interessato del 21 settembre 2023, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: