Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)
Sachverhalt
A. Mediante decisione del 13 luglio 2004, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per vedova a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 48). Con decisione di stessa data, la CSC ha erogato in favore della figlia (orfana di padre), B._______, nata nel 1986, una rendita ordinaria d'orfana, a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 52, 53). Alla seconda pagina di questo provvedimento l'amministrazione indicava che il pagamento della prestazione per orfana era versato fino al compimento del 18esimo anno di età e, oltre tale limite, fino a 25 anni in caso di tirocinio o di studio debitamente documentati. B. Con comunicazione del 24 febbraio 2009 (doc. 90), l'amministrazione ha invitato A._______ a produrre la certificazione di frequenza scolastica (lista degli esami sostenuti) concernente la figlia B._______ in quanto i documenti in possesso permettevano il riconoscimento di tale prestazione per orfana solo fino al 30 settembre 2008. L'interpellata ha inviato quanto richiesto (doc. 92) ed i versamenti sono proseguiti. Con scritto del 21 ottobre 2009, la CSC ha reso attenta l'assicurata che la persona in formazione ha l'obbligo di conseguire il diploma nei più brevi termini e l'ha invitata a spiegare il significato di "iscrizione cautelativa" al corso di scienze sociologiche ed inviare la lista aggiornata degli esami sostenuti (doc. 94). All'amministrazione è pervenuto l'8 dicembre 2009 l'attestato dell'Università di C._______ (Facoltà di scienze politiche, Sez. di laurea Scienze sociologiche) di iscrizione al 3° anno fuori corso con la lista degli esami da sostenere e da superare e quelli effettuati (doc. 97-99). C. Mediante decisione del 15 dicembre 2009, la CSC ha soppresso la rendita per orfana con effetto 30 settembre 2009 in quanto B._______ segue per il sesto anno un corso di laurea di tre anni e rimangono ancora più esami da sostenere (doc. 101). A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento facendo valere che il diritto alla rendita in corso è valido fino al compimento del 25esimo anno di età (doc. 103-104). Mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2010, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente facendo in sostanza osservare che la circostanza di non aver concluso un corso di laurea di tre anni in sei anni consente di giustificare la soppressione della rendita (doc. 107, 108). D. Con il ricorso depositato il 30 aprile 2010, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento dell'impugnata decisione ed il ripristino del diritto alla prestazione per orfana. Produce un attestato aggiornato al 26 aprile 2010 dell'Università di C._______ dal quale si deduce che all'orfana mancano ancora, per terminare gli studi e conseguire il diploma, due esami e la tesi di laurea. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 maggio 2010, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. E. Con ordinanza del 3 giugno 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'insorgente a pronunciare in merito alle osservazioni della CSC, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
E. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
E. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
E. 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
E. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
E. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
E. 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
E. 3 La ricorrente contesta la soppressione della rendita per orfana in favore della figlia B._______ (nata il .... 1986) dal 30 settembre 2009, operata dalla CSC con decisione del 15 dicembre 2009 e confermata mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2010.
E. 4.1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli (art. 23 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge (art. 23 cpv. 2 LAVS).
E. 4.2 Hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i diciotto anni o muore (art. 25 cpv. 4 LAVS). Per figli ancora in formazione, il diritto dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a venticinque anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS).
E. 4.3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha specificato, ai paragrafi 3358 a 3368 delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale" (DR, nelle sole versioni francese e tedesca; http://www.bsv.admin.ch), che una persona segue una "formazione" se, per un periodo determinato di almeno un mese, frequenta corsi in istituti d'insegnamento secondari, professionali o universitari. Riassuntivamente, è sufficiente frequentare una scuola o un corso anche senza lo scopo di conseguire un diploma, ma solo per poter esercitare una determinata professione, oppure seguire una formazione che non prepara direttamente a una data professione. È però sempre necessaria la preparazione sistematica nel quadro di una formazione regolare e riconosciuta de iure o de facto, che si ripercuota sul reddito dell'attività lucrativa che sarà in seguito esercitata (cfr. anche sentenza del TF 9C_223/2008 del 1° aprile 2008 consid. 1.1 e riferimenti).
E. 4.4 Per ammettere l'esistenza di una preparazione sistematica a una professione, secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni [Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC), 1978, pag. 561], non è sufficiente che l'interessato segua soltanto formalmente le scuole e i corsi pratici a tale scopo. Egli deve piuttosto seguire tale formazione con lo zelo che si può esigere da lui in modo da terminarla con successo in un tempo normale.
E. 5.1 In concreto, dall'incarto risulta che B._______ ha compiuto diciotto anni il ........ 2004. Al momento del decesso del padre, il 17 aprile 2003, è stata posta al beneficio di una rendita ordinaria per orfana a decorrere dal 1° maggio 2003. Quando compiva 18 anni, la nominata era iscritta ad una scuola d'amministrazione di P._________ (doc. 62) e nell'autunno del 2004 si è iscritta al primo anno accademico del corso di laurea in scienze sociologiche della durata totale di 3 anni (doc. 67). I certificati di studio sono sempre stati regolarmente esibiti e l'amministrazione ha versato la rendita per orfana. Già con lettera del 21 ottobre 2009 (doc. 94), ove si invitava l'assicurata a spedire la documentazione necessaria per eventualmente proseguire con il versamento della prestazione per orfana, l'amministrazione rendeva attenta la ricorrente che la persona in formazione ha l'obbligo di utilizzare tutti i mezzi a disposizione e seguire la formazione con tutto le zelo necessario in modo da conseguire il diploma nei più brevi termini. L'interessata esibiva l'attestato di frequenza agli studi (datato 27 novembre 2009) dal quale risultava che, per ottenere il diploma, mancavano ancora 5 esami e la tesi, ossia in tutto 6 prove. Risultava inoltre che B._______ era "in corso" fino all'anno accademico 2006/2007 e poi "fuori corso" per gli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
E. 5.2 Se non è contestabile che B._______ ha seguito e segue una formazione ai sensi dei paragrafi 3358 e 3368 delle DR, ciò non è ancora sufficiente per considerare che si è preparata sistematicamente all'ottenimento del diploma di scienze sociologiche. Infatti, seguendo la giurisprudenza federale citata al consid. 4.4, non basta essere formalmente iscritti all'università e partecipare ai corsi dispensati nel quadro del programma di studi scelto, ma bisogna dedicarsi alla propria formazione dimostrando lo zelo necessario per potere terminarla con successo in un tempo normale.
E. 5.3 Ora, come già rilevato, la durata normale ufficiale degli studi intrapresi da B._______ è di tre anni. Ciononostante, quest'ultima è iscritta al corso di laurea di scienze sociologiche da ottobre 2004 e, al momento della decisione (su opposizione) del 23 febbraio 2010 (doc. 108), gli mancavano ancora 4 esami (su 31) e la tesi finale. Date queste condizioni, non è possibile affermare che la figlia dell'interessata si sia preparata sistematicamente all'ottenimento del diploma di educatore della prima infanzia, facendo prova di zelo per cercare di concludere la propria formazione nel tempo normale ufficiale di tre anni. Infatti, se ciò fosse stato il caso, avrebbe dovuto ottenere detto diploma, in tempo normale, nell'autunno 2007 (3 anni accademici), o comunque, secondo una più grande tolleranza, almeno entro il 30 settembre 2009, data che segna la soppressione della rendita per orfani da parte della CSC. Oltretutto, in base alla documentazione esibita in sede ricorsuale, segnatamente l'attestato universitario datato 26 aprile 2010, all'ottenimento del diploma in parola, mancherebbero ancora due esami, fra cui quello determinante finale, ossia la tesi.
E. 6.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 6.2 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Solamente possono essere accollati i costi alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali.
E. 6.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
- Comunicazione a: ricorrente (raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3062/2010 {T 0/2} Sentenza del 13 settembre 2010 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione del 23 febbraio 2010). Fatti: A. Mediante decisione del 13 luglio 2004, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per vedova a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 48). Con decisione di stessa data, la CSC ha erogato in favore della figlia (orfana di padre), B._______, nata nel 1986, una rendita ordinaria d'orfana, a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 52, 53). Alla seconda pagina di questo provvedimento l'amministrazione indicava che il pagamento della prestazione per orfana era versato fino al compimento del 18esimo anno di età e, oltre tale limite, fino a 25 anni in caso di tirocinio o di studio debitamente documentati. B. Con comunicazione del 24 febbraio 2009 (doc. 90), l'amministrazione ha invitato A._______ a produrre la certificazione di frequenza scolastica (lista degli esami sostenuti) concernente la figlia B._______ in quanto i documenti in possesso permettevano il riconoscimento di tale prestazione per orfana solo fino al 30 settembre 2008. L'interpellata ha inviato quanto richiesto (doc. 92) ed i versamenti sono proseguiti. Con scritto del 21 ottobre 2009, la CSC ha reso attenta l'assicurata che la persona in formazione ha l'obbligo di conseguire il diploma nei più brevi termini e l'ha invitata a spiegare il significato di "iscrizione cautelativa" al corso di scienze sociologiche ed inviare la lista aggiornata degli esami sostenuti (doc. 94). All'amministrazione è pervenuto l'8 dicembre 2009 l'attestato dell'Università di C._______ (Facoltà di scienze politiche, Sez. di laurea Scienze sociologiche) di iscrizione al 3° anno fuori corso con la lista degli esami da sostenere e da superare e quelli effettuati (doc. 97-99). C. Mediante decisione del 15 dicembre 2009, la CSC ha soppresso la rendita per orfana con effetto 30 settembre 2009 in quanto B._______ segue per il sesto anno un corso di laurea di tre anni e rimangono ancora più esami da sostenere (doc. 101). A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento facendo valere che il diritto alla rendita in corso è valido fino al compimento del 25esimo anno di età (doc. 103-104). Mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2010, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente facendo in sostanza osservare che la circostanza di non aver concluso un corso di laurea di tre anni in sei anni consente di giustificare la soppressione della rendita (doc. 107, 108). D. Con il ricorso depositato il 30 aprile 2010, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento dell'impugnata decisione ed il ripristino del diritto alla prestazione per orfana. Produce un attestato aggiornato al 26 aprile 2010 dell'Università di C._______ dal quale si deduce che all'orfana mancano ancora, per terminare gli studi e conseguire il diploma, due esami e la tesi di laurea. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 maggio 2010, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. E. Con ordinanza del 3 giugno 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'insorgente a pronunciare in merito alle osservazioni della CSC, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. La ricorrente contesta la soppressione della rendita per orfana in favore della figlia B._______ (nata il .... 1986) dal 30 settembre 2009, operata dalla CSC con decisione del 15 dicembre 2009 e confermata mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2010. 4. 4.1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli (art. 23 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge (art. 23 cpv. 2 LAVS). 4.2 Hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i diciotto anni o muore (art. 25 cpv. 4 LAVS). Per figli ancora in formazione, il diritto dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a venticinque anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS). 4.3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha specificato, ai paragrafi 3358 a 3368 delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale" (DR, nelle sole versioni francese e tedesca; http://www.bsv.admin.ch), che una persona segue una "formazione" se, per un periodo determinato di almeno un mese, frequenta corsi in istituti d'insegnamento secondari, professionali o universitari. Riassuntivamente, è sufficiente frequentare una scuola o un corso anche senza lo scopo di conseguire un diploma, ma solo per poter esercitare una determinata professione, oppure seguire una formazione che non prepara direttamente a una data professione. È però sempre necessaria la preparazione sistematica nel quadro di una formazione regolare e riconosciuta de iure o de facto, che si ripercuota sul reddito dell'attività lucrativa che sarà in seguito esercitata (cfr. anche sentenza del TF 9C_223/2008 del 1° aprile 2008 consid. 1.1 e riferimenti). 4.4 Per ammettere l'esistenza di una preparazione sistematica a una professione, secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni [Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC), 1978, pag. 561], non è sufficiente che l'interessato segua soltanto formalmente le scuole e i corsi pratici a tale scopo. Egli deve piuttosto seguire tale formazione con lo zelo che si può esigere da lui in modo da terminarla con successo in un tempo normale. 5. 5.1 In concreto, dall'incarto risulta che B._______ ha compiuto diciotto anni il ........ 2004. Al momento del decesso del padre, il 17 aprile 2003, è stata posta al beneficio di una rendita ordinaria per orfana a decorrere dal 1° maggio 2003. Quando compiva 18 anni, la nominata era iscritta ad una scuola d'amministrazione di P._________ (doc. 62) e nell'autunno del 2004 si è iscritta al primo anno accademico del corso di laurea in scienze sociologiche della durata totale di 3 anni (doc. 67). I certificati di studio sono sempre stati regolarmente esibiti e l'amministrazione ha versato la rendita per orfana. Già con lettera del 21 ottobre 2009 (doc. 94), ove si invitava l'assicurata a spedire la documentazione necessaria per eventualmente proseguire con il versamento della prestazione per orfana, l'amministrazione rendeva attenta la ricorrente che la persona in formazione ha l'obbligo di utilizzare tutti i mezzi a disposizione e seguire la formazione con tutto le zelo necessario in modo da conseguire il diploma nei più brevi termini. L'interessata esibiva l'attestato di frequenza agli studi (datato 27 novembre 2009) dal quale risultava che, per ottenere il diploma, mancavano ancora 5 esami e la tesi, ossia in tutto 6 prove. Risultava inoltre che B._______ era "in corso" fino all'anno accademico 2006/2007 e poi "fuori corso" per gli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. 5.2 Se non è contestabile che B._______ ha seguito e segue una formazione ai sensi dei paragrafi 3358 e 3368 delle DR, ciò non è ancora sufficiente per considerare che si è preparata sistematicamente all'ottenimento del diploma di scienze sociologiche. Infatti, seguendo la giurisprudenza federale citata al consid. 4.4, non basta essere formalmente iscritti all'università e partecipare ai corsi dispensati nel quadro del programma di studi scelto, ma bisogna dedicarsi alla propria formazione dimostrando lo zelo necessario per potere terminarla con successo in un tempo normale. 5.3 Ora, come già rilevato, la durata normale ufficiale degli studi intrapresi da B._______ è di tre anni. Ciononostante, quest'ultima è iscritta al corso di laurea di scienze sociologiche da ottobre 2004 e, al momento della decisione (su opposizione) del 23 febbraio 2010 (doc. 108), gli mancavano ancora 4 esami (su 31) e la tesi finale. Date queste condizioni, non è possibile affermare che la figlia dell'interessata si sia preparata sistematicamente all'ottenimento del diploma di educatore della prima infanzia, facendo prova di zelo per cercare di concludere la propria formazione nel tempo normale ufficiale di tre anni. Infatti, se ciò fosse stato il caso, avrebbe dovuto ottenere detto diploma, in tempo normale, nell'autunno 2007 (3 anni accademici), o comunque, secondo una più grande tolleranza, almeno entro il 30 settembre 2009, data che segna la soppressione della rendita per orfani da parte della CSC. Oltretutto, in base alla documentazione esibita in sede ricorsuale, segnatamente l'attestato universitario datato 26 aprile 2010, all'ottenimento del diploma in parola, mancherebbero ancora due esami, fra cui quello determinante finale, ossia la tesi. 6. 6.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 6.2 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Solamente possono essere accollati i costi alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. 6.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: ricorrente (raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: