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B-3309/2026

B-3309/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-11 · Italiano CH

Prestazione di lavoro di pubblico interesse (servizio civile)

Sachverhalt

A. A.a X. _______ (di seguito: il civilista o il ricorrente), è stato ammesso al servizio civile con decisione del 9 marzo 2015 con l'obbligo di prestare 386 giorni di servizio. Ad oggi, egli deve ancora prestare 45 giorni di servizio sino al suo licenziamento per raggiunto limite di età, previsto per il 31 dicembre 2027. A.b Con lettera del 3 ottobre 2025, trasmessa elettronicamente il giorno seguente attraverso il portale ZiviConnect (la banca dati del sistema informativo del servizio civile per l'organizzazione degli impieghi di servizio civile da parte dei civilisti e degli istituti d'impiego, n.d.r.), a cui il ricorrente è registrato, l'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale di Bellinzona (di seguito: autorità inferiore, CIVI) ha ricordato al civilista l'obbligo d'impiego del servizio civile per l'anno 2026, invitandolo ad inoltrare una convenzione d'impiego debitamente compilata entro il 29 gennaio 2026 e segnalando le conseguenze in caso di mancata presentazione. A.c A seguito del decorso infruttuoso del termine, con lettera del 4 febbraio 2026, trasmessa elettronicamente il giorno seguente attraverso il portale ZiviConnect, l'autorità inferiore ha prorogato il termine per trasmettere una convenzione d'impiego fino al 10 marzo 2026, attirando nuovamente l'attenzione sulle conseguenze in caso di inosservanza e sulla possibilità di contattare l'autorità in caso di domande. A.d Avendo il civilista lasciato trascorrere infruttuosamente il termine prorogato e omesso di reagire alle diverse successive prese di contatto dell'autorità inferiore, quest'ultima, con rispettive decisioni del 23 aprile 2026, ha pronunciato nei confronti del ricorrente una convocazione d'ufficio ad un periodo di servizio civile dal 17 agosto 2026 all'11 settembre 2026 presso l'Istituto d'impiego A. _______ sito a [...], con conseguente riscossione di una tassa di fr. 203.00, nonché una convocazione per un colloquio di presentazione previsto il 26 maggio 2026 alle ore 10:00. Entrambe le decisioni sono state trasmesse per via elettronica attraverso il portale ZiviConnect. Non avendo il ricorrente scaricato le menzionate decisioni, l'autorità inferiore gliele ha trasmesse per posta ordinaria in data 30 aprile 2026. B. B.a Con atto dell'8 maggio 2026, il ricorrente ha impugnato la decisione di convocazione d'ufficio a un periodo d'impiego del servizio civile dal 17 agosto 2026 all'11 settembre 2026 (procedimento B-3309/2026). Egli postula, a titolo preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata, di conseguenza il rinvio della causa all'autorità inferiore, affinché decida lo svolgimento di un periodo d'impiego del servizio civile dal 2 novembre 2026 al 27 novembre 2026 presso [l'istituto d'impiego B. _______ sito a (...)], per una durata presumibile di 26 giorni di servizio. In sostanza, il ricorrente spiega di essere un giovane imprenditore, socio e/o organo di [...] società nel settore immobiliare con all'attivo complessivamente [...] dipendenti. Sostiene che lo svolgimento delle attività richiederebbe necessariamente una sua presenza quotidiana e che non vi sarebbero persone atte a sostituirlo. La sua assenza nel periodo di impiego fissato nella convocazione d'ufficio subito dopo le ferie dell'edilizia comporterebbe un serio rischio di inadempimenti contrattuali verso clienti e fornitori, nonché conseguenze negative sui posti di lavoro dei collaboratori, che dipendono direttamente dalla stabilità delle società. Pertanto, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità e, non tenendo sufficientemente conto delle conseguenze professionali eccezionali, apparerebbe viziata anche da un eccesso o abuso del potere d'apprezzamento nell'applicazione della disciplina sul differimento e sulla pianificazione degli impieghi. Il ricorrente conclude pertanto alla modifica della data e del luogo del periodo di impiego. B.b Con atto separato dell'8 maggio 2026, il ricorrente chiede di annullare anche la decisione di convocazione ad un colloquio di presentazione e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso (procedimento B-3310/2026), rinviando, ai fini di motivazione, al ricorso inoltrato contro la convocazione d'ufficio allegato allo scritto menzionato. C. Con rispettive risposte del 22 maggio 2026, pervenute il 26 maggio successivo e trasmesse il giorno dopo al ricorrente, l'autorità inferiore conclude al rigetto dei ricorsi e al mantenimento delle decisioni impugnate. In particolare, l'autorità inferiore prende posizione, per motivi di economia procedurale, anche sui motivi di differimento del servizio invocati dal ricorrente per la prima volta in questa sede, ritenendoli non validi. Egli non avrebbe sostanziato, né precedentemente avvertito l'autorità circa il carattere eccezionale della propria situazione professionale, né esposto le ragioni per la mancata trasmissione della convenzione d'impiego entro i termini impartiti. Nonostante i ripetuti solleciti e malgrado fosse consapevole delle conseguenze di un'eventuale inosservanza e dell'obbligo di dover prestare ancora 26 giorni di servizio, egli avrebbe deliberatamente scelto di non collaborare. In conclusione, l'autorità inferiore ritiene che la scelta del ricorrente riguardo al nuovo periodo e al nuovo luogo di impiego non possa essere considerata e che le censure mosse contro la convocazione d'ufficio circa la violazione del principio di proporzionalità e l'esercizio scorretto o abusivo del potere di apprezzamento si rivelino infondate. D. Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale è competente per giudicare i presenti ricorsi (art. 31, art. 32 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 63 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [legge sul servizio civile; LSC, RS 824.0]).

E. 1.2 I ricorsi, trasmessi separatamente e rivolti contro la convocazione d'ufficio ad un periodo d'impiego del servizio civile e alla convocazione al colloquio di presentazione, concernono la medesima fattispecie e coinvolgono le medesime parti. Nel gravame diretto contro la convocazione al colloquio di presentazione, il ricorrente ha allegato il ricorso contro la convocazione d'ufficio, rimandando a quest'ultimo per quanto riguarda la motivazione. Siccome si pongono in pratica gli stessi quesiti di fatto e di diritto, appare giustificato, per motivi di economia procedurale come pure nell'interesse dei partecipanti, di riunire le due procedure e di statuire su entrambi i ricorsi in un'unica sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17 con riferimenti alla giurisprudenza).

E. 1.3 Al ricorrente deve essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso ed ai poteri di rappresentanza (art. 66 lett. a LSC; art. 50 e 52 cpv. 1 PA, art. 11 cpv. 2 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate.

E. 1.4 Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1 Secondo l'art. 9 lett. d LSC in combinato disposto con l'art. 20 LSC, l'obbligo di prestare servizio civile vincola a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'art. 8 LSC. Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati (art. 8 cpv. 1 primo periodo LSC). Il servizio civile è prestato in uno o più periodi di impiego e il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC). La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile (art. 35 dell'ordinanza sul servizio civile dell'11 settembre 1996 [RS 824.1; OSCi]). La durata minima di un periodo di impiego è di 26 giorni (art. 38 cpv. 1 OSCi).

E. 2.2 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego (art. 31a primo periodo OSCi). Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione d'ufficio) e notifica la relativa decisione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego, prendendo in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta (cfr. art. 22 cpv. 2 LSC e art. 31a cpv. 1 e cpv. 4 OSCi). Per l'emanazione di una convocazione d'ufficio, il CIVI riscuote una tassa, la quale è calcolata in funzione del dispendio di tempo sulla base di un importo di 90 franchi per ogni ora impiegata, ma non può eccedere i 540 franchi (cfr. 111b cpv. 1 e 2 OSCi).

E. 2.3.1 Secondo l'estratto da ZiviConnect, il ricorrente deve ancora prestare 45 giorni di servizio fino al licenziamento dal servizio civile per raggiunti limiti di età previsto per il 31 dicembre 2027. A tale scopo, l'autorità inferiore ha invitato il ricorrente, in data 3 ottobre 2025, a trasmettere una convenzione d'impiego al Centro regionale entro il 29 gennaio 2026, prorogando tale termine fino al 10 marzo 2026 mediante scritto del 4 febbraio precedente e prospettando, in entrambe occasioni, l'emanazione di una convocazione d'ufficio al periodo di impiego e di una convocazione al colloquio di presentazione in caso di mancata osservanza. Benché fosse stato più volte sollecitato a farlo e inoltre fosse stato istruito sulle conseguenze del decorso infruttuoso del termine, resta fermo e incontestato che il ricorrente non ha presentato la convenzione di impiego a tempo debito. Altrettanto evidente è che, durante il periodo indicato, il ricorrente non ha in alcun modo informato l'autorità inferiore circa le possibili difficoltà nella gestione delle sue aziende in caso di assenza subito dopo le ferie edilizie, né richiesto eventuale assistenza nella ricerca dell'impiego o formulato una domanda di differimento. Egli è quindi malvenuto quando rimprovera all'autorità di non aver tenuto conto della sua situazione personale e professionale. Pertanto, alla luce dell'atteggiamento non cooperativo del ricorrente malgrado anche tutti i precedenti tentativi di contattarlo e di coinvolgerlo, non è censurabile che l'autorità inferiore abbia emanato nei suoi confronti una convocazione d'ufficio. La convocazione d'ufficio costituisce del resto la conseguenza prevista dall'ordinamento giuridico per il mancato adempimento degli obblighi di collaborazione del civilista. Vista la mancata reazione del ricorrente entro i termini nonostante i numerosi solleciti, l'autorità inferiore non aveva altra scelta se non quella di disporre una convocazione d'ufficio. In quest'ottica, il provvedimento adottato si rivela una misura idonea, necessaria e ragionevole a garantire l'esecuzione dell'obbligo di servizio e il corretto funzionamento del sistema ed ossequia il principio di proporzionalità. Ne discende che le condizioni per poter pronunciare una decisione di convocazione d'ufficio sono date e l'atto impugnato del 23 aprile 2026 si rivela conforme al diritto e la fissazione della data di inizio del periodo d'impiego al 17 agosto 2026 è avvenuta in ossequio del termine dei tre mesi secondo l'art. 22 cpv. 2 LSC.

E. 2.3.2 È ovvio che la richiesta di modifica del periodo e del luogo d'impiego è incompatibile nel contesto di una convocazione d'ufficio, in cui il compito di determinare entrambi i punti è affidato all'autorità inferiore sulla base dell'art. 31a cpv. 4 OSCi. Nell'ambito del procedimento anteriore, non essendo avvenuta alcuna corrispondenza a riguardo, non è ravvisabile in che modo l'autorità inferiore avrebbe potuto tenere conto del luogo di impiego proposto dal ricorrente. Quest'ultimo chiede di poter svolgere il servizio presso [l'istituto di impiego B. _______ sito a (...)], adducendo come unico motivo che si tratta del suo luogo di attinenza. Giova segnalare che il legislatore ha stabilito che nella misura del possibile la persona che deve prestare servizio civile assolverà il suo impiego nella località di domicilio oppure nelle vicinanze (cfr. Messaggio a sostegno della LSC del 22 giugno 1994 [di seguito: Messaggio LSC], FF 1994 III 1445, pag. 1505 seg.). La scelta di assegnare il ricorrente, domiciliato a [...], alla [istituto di impiego A. _______] sita a [...] appare ragionevole e si lascia conciliare con la volontà del legislatore, considerato che [il luogo di domicilio del ricorrente] è notoriamente più vicino a [luogo dell'istituto d'impiego determinato dall'autorità] di quanto lo sia con [luogo dell'istituto d'impiego proposto dal ricorrente]. Del resto, gli argomenti avanzati dal ricorrente non permettono di concludere che il luogo di impiego determinato dall'autorità inferiore sia per lui oggettivamente inaccettabile o sconsiderato.

E. 2.3.3 Non sono ravvisabili indizi che lascino presagire che non siano stati considerati l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta, rispettivamente che l'emolumento pari a 203 franchi non rientri nei limiti di cui all'art. 111b OSCi.

E. 2.4 In sunto, nella misura in cui il ricorso è diretto contro la legittimità della convocazione d'ufficio al periodo di impiego e alla fissazione dell'emolumento, esso si rivela infondato e va respinto.

E. 3 Il ricorrente conclude alla modifica della decisione impugnata quanto alla data e al luogo di svolgimento del periodo di impiego. In qualità di giovane imprenditore, socio e/o prevalentemente amministratore unico di [...] società attive nel settore immobiliare che impiegano complessivamente [...] dipendenti, la sua assenza durante il periodo di impiego, fissato secondo la convocazione d'ufficio subito dopo le ferie dell'edilizia, comporterebbe un serio rischio di inadempimenti contrattuali verso clienti e fornitori, come pure conseguenze negative per i collaboratori che dipenderebbero dalla stabilità delle società da lui gestite. La sua presenza personale nel periodo fissato nella convocazione d'ufficio in cui è attesa una mole di lavoro considerevole, risulterebbe assolutamente indispensabile per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché per la gestione del personale e dei progetti complessi che sono in corso, tanto più che non vi sarebbero persone che potrebbero sostituirlo. Di seguito occorre dunque esaminare se sono adempiute le condizioni per un differimento del servizio civile.

E. 3.1 In linea di massima, il Tribunale non dovrebbe pregiudicare una decisione dell'autorità statuendo sui motivi di differimento del servizio civile che il ricorrente fa valere per la prima volta in un gravame contro la convocazione d'ufficio. Tuttavia, per prassi costante, per motivi di economia procedurale si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla domanda di differimento del servizio civile, se ella ha avuto occasione di determinarsi ampiamente sui motivi di differimento invocati dal ricorrente in corso di procedura (cfr. sentenze del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 2.3.2, B-9137/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti). Dalle conclusioni e dalle argomentazioni riportate nell'atto di ricorso emerge che il ricorrente mira piuttosto ad ottenere un differimento del servizio civile. Quale motivo di differimento, il ricorrente invoca una situazione estremamente grave ai sensi dell'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi, il cui testo è del resto citato nel gravame. Su questo punto l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi abbondantemente nella risposta al ricorso, per cui nulla osta ad un esame della questione in questa sede. Inoltre, anche l'inizio del periodo di impiego previsto per il 17 agosto 2026 giustifica di chinarsi sulla tematica del differimento del servizio nella presente sentenza.

E. 3.2 L'art. 44 OSCi prevede che una domanda di differimento del servizio dev'essere presentata se non si può adempiere un obbligo legale o una convocazione (cpv. 1). La persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego presentano per scritto al CIVI la domanda di differimento del servizio (cpv. 2). Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come pure l'indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d'impiego in questione dovrebbe avere luogo (cpv. 3).

E. 3.2.1 Giusta l'art. 46 cpv. 3 OSCi l'autorità inferiore può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, segnatamente quando questa rende credibile il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente grave (lett. e).

E. 3.2.2 Secondo l'art. 46 cpv. 4 OSCi, l'autorità inferiore respinge una domanda: quando non vi sono motivi secondo i cpv. 2 e 3 (lett. a); quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile (lett. b); oppure quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenziamento dal servizio, a meno che la persona soggetta al servizio civile concluda una convenzione secondo l'articolo 15 capoverso 3bis (lett. c).

E. 3.2.3 Nel decidere su una domanda di differimento in applicazione dell'art. 46 cpv. 3 OSCi, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento che deve essere in principio rispettato (cfr. sentenze del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 3.1, B-9137/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti).

E. 3.2.4 L'approvazione di una situazione estremamente grave presuppone la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in cui si vengono a trovare la persona soggetta al servizio civile, i suoi congiunti più stretti o il suo datore di lavoro (sentenze del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 3.3.2, B-2774/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.2). In costante giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito a più riprese che, per un imprenditore individuale, un'assenza di 26 fino a 180 giorni dal posto di lavoro a causa dello svolgimento del servizio civile non può essere riconosciuta come una situazione estremamente grave giusta l'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi; in effetti incombe al singolo imprenditore, come del resto a tutti gli altri datori di lavoro, di organizzare la propria ditta in modo tale da poter compensare in gran parte anche un'assenza prolungata del lavoratore indipendente, fermo restando che un carico operativo maggiore dovuto all'assenza per il servizio civile deve essere accettato (cfr. sentenze del TAF B-2682/2022 del 12 settembre 2022 pag. 6, B-2170/2022 del 18 luglio 2022 pag. 8, B-4636/2018 del 10 ottobre 2018 pag. 7). In base alla prassi, la persona soggetta al servizio civile è tenuta a integrare l'adempimento del proprio obbligo di servizio civile nella pianificazione della propria vita personale e professionale; le assenze dovute al servizio civile sono infatti prevedibili con largo anticipo, cosicché in linea di principio è possibile affrontarle per tempo adottando adeguate misure di pianificazione (sentenza del TAF B-2774/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.4). Una domanda di differimento è volta all'insuccesso se la persona soggetta al servizio civile ha provocato lei stessa i motivi di differimento o se si comporta diversamente da quanto concordato con l'ufficio di servizio civile (idem, consid. 3.5 con rinvio al Messaggio LSC, FF 1994 III 1445 segg., pag. 1510). Occorre infine rammentare che lo svolgimento del servizio civile è un obbligo che risulta dalla legge, non una semplice occupazione che può essere esercitata a proprio piacimento, tanto più che le persone soggette al servizio civile, contrariamente a quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare, pianificano loro stesse i loro impieghi e possono scegliere i periodi durante i quali prestare i loro giorni di servizio (cfr. art. 35 OSCi; sentenze del TAF B-9137/2025 consid. 3.4, B-2774/2025 consid. 3.2).

E. 3.2.5 Nel caso in esame, il ricorrente era consapevole di dover svolgere un periodo di servizio civile di 26 giorni nel 2026, per cui l'assenza dovuta al servizio civile era nota e prevedibile. Come rileva a giusto titolo l'autorità inferiore, la situazione aziendale e professionale che risulta dagli estratti del registro di commercio allegati al ricorso non appare recente. Il ricorrente ha avuto così tempo e possibilità sufficienti per pianificare i giorni di servizio da prestare in modo che fossero compatibili con i suoi impegni professionali. Le argomentazioni del ricorrente non lasciano riconoscere in alcun modo se e in che misura egli abbia intrapreso degli sforzi per pianificare l'assenza, prevedibile, di 26 giorni, ragion per cui si può ragionevolmente concludere ch'egli stesso abbia provocato la situazione venutasi a creare. Tenendo anche conto del carattere generico e non sostanziato delle allegazioni su un eventuale stato di bisogno, non è quindi ravvisabile alcuna situazione di emergenza personale ai sensi dell'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi. Inoltre, laddove il ricorrente asserisce in maniera superficiale che l'assenza del civilista può mettere seriamente a repentaglio la sopravvivenza di aziende e posti di lavoro, va osservato che eventuali perdite finanziarie dovute al servizio civile o militare sono previste dalla legge e, secondo la giurisprudenza, devono essere accettate (cfr. sentenze del TAF B-2232/2026 consid. 3.3.6, B-3585/2023 del 19 luglio 2023 consid. 3.4.2, B-3187/2016 del 19 luglio 2016 pag. 7). Infine, per quanto il ricorrente chiede un cambio del luogo d'impiego rispetto a quello indicato nella convocazione d'ufficio, un simile aspetto non configura un motivo di differimento ai sensi della legge e non può essere considerato.

E. 3.2.6 Riassumendo, quand'anche agli occhi del ricorrente gli oneri derivanti dal servizio civile possano risultare complessivamente gravosi, alla luce dei tempi di preparazione sufficientemente lunghi e dei mancati sforzi nella pianificazione dell'assenza prevedibile, essi non sembrano costituire una situazione di emergenza inaccettabile. Le condizioni per ammettere un differimento del servizio civile sulla base dell'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi non sono dunque adempiute. Gli argomenti addotti dall'autorità inferiore a tale riguardo rientrano nel potere di apprezzamento di cui fruisce nella decisione di domande di differimento del servizio.

E. 4 In sunto, le censure mosse dal ricorrente contro la convocazione d'ufficio si rivelano infondate. Il ricorso va dunque respinto e la decisione dell'autorità inferiore deve essere confermata (procedimento B-3309/2026).

E. 5 La convocazione al colloquio di presentazione fissata per il 26 maggio 2026 condivide, in linea di principio, la stessa sorte della causa principale, ossia della convocazione d'ufficio a svolgere un periodo d'impiego dal 17 agosto 2026 all'11 settembre 2026, purché il ricorrente non avanzi specifiche censure al riguardo, cosa che nel caso in esame non avviene. Tuttavia, la data fissata dall'istanza precedente per il colloquio di presentazione è scaduta durante il procedimento di ricorso. La convocazione al colloquio di presentazione è soggetta all'effetto sospensivo del ricorso (art. 55 PA in combinato disposto con l'art. 65 LSC) per quanto riguarda la questione principale, ovvero la convocazione d'ufficio, motivo per cui il ricorrente non era tenuto a dare seguito alla convocazione al colloquio di presentazione durante il procedimento di ricorso e l'inosservanza del termine non può recargli alcun pregiudizio (cfr. sentenze del TAF B-2163/2018 del 26 giugno 2018 consid. 6, B-5051/2014 del 3 febbraio 2015 pag. 4). L'interesse degno di protezione del ricorrente ad esaminare la liceità della decisione di convocazione al colloquio di presentazione è venuto a mancare durante il presente procedimento. Pertanto, il relativo ricorso è divenuto privo d'oggetto e la sua causa B-3310/2016 va stralciata dai ruoli (cfr. sentenza del TAF B-4998/2016; B-4999/2016 del 28 ottobre 2016 pag. 8 seg.). L'autorità inferiore dovrà quindi fissare una nuova data per il colloquio di presentazione.

E. 6 La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).

E. 7 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le procedure B-3309/2026 e B-3310/2026 sono congiunte.
  2. Il ricorso dell'8 maggio 2026 contro la decisione di convocazione d'ufficio ad un periodo di impiego del servizio civile del 23 aprile 2026 (procedimento B-3309/2026) è respinto.
  3. Il ricorso dell'8 maggio 2026 contro la decisione di convocazione ad un colloquio di presentazione del 23 aprile 2026 è divenuto privo d'oggetto e la causa B-3310/2026 viene stralciata dai ruoli.
  4. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Organo centrale d'esecuzione del servizio civile. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Data di spedizione: 16 giugno 2026 Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata); - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata); - Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun (raccomandata).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-3309/2026B-3310/2026 Sentenza dell'11 giugno 2026 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Vera Marantelli, Christian Winiger, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. _______, patrocinato dall'avv. Tommaso Manicone, ricorrente, contro Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Convocazione d'ufficio ad un periodo d'impiego del servizio civile / Convocazione al colloquio di presentazione; decisioni del 23 aprile 2026. Fatti: A. A.a X. _______ (di seguito: il civilista o il ricorrente), è stato ammesso al servizio civile con decisione del 9 marzo 2015 con l'obbligo di prestare 386 giorni di servizio. Ad oggi, egli deve ancora prestare 45 giorni di servizio sino al suo licenziamento per raggiunto limite di età, previsto per il 31 dicembre 2027. A.b Con lettera del 3 ottobre 2025, trasmessa elettronicamente il giorno seguente attraverso il portale ZiviConnect (la banca dati del sistema informativo del servizio civile per l'organizzazione degli impieghi di servizio civile da parte dei civilisti e degli istituti d'impiego, n.d.r.), a cui il ricorrente è registrato, l'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale di Bellinzona (di seguito: autorità inferiore, CIVI) ha ricordato al civilista l'obbligo d'impiego del servizio civile per l'anno 2026, invitandolo ad inoltrare una convenzione d'impiego debitamente compilata entro il 29 gennaio 2026 e segnalando le conseguenze in caso di mancata presentazione. A.c A seguito del decorso infruttuoso del termine, con lettera del 4 febbraio 2026, trasmessa elettronicamente il giorno seguente attraverso il portale ZiviConnect, l'autorità inferiore ha prorogato il termine per trasmettere una convenzione d'impiego fino al 10 marzo 2026, attirando nuovamente l'attenzione sulle conseguenze in caso di inosservanza e sulla possibilità di contattare l'autorità in caso di domande. A.d Avendo il civilista lasciato trascorrere infruttuosamente il termine prorogato e omesso di reagire alle diverse successive prese di contatto dell'autorità inferiore, quest'ultima, con rispettive decisioni del 23 aprile 2026, ha pronunciato nei confronti del ricorrente una convocazione d'ufficio ad un periodo di servizio civile dal 17 agosto 2026 all'11 settembre 2026 presso l'Istituto d'impiego A. _______ sito a [...], con conseguente riscossione di una tassa di fr. 203.00, nonché una convocazione per un colloquio di presentazione previsto il 26 maggio 2026 alle ore 10:00. Entrambe le decisioni sono state trasmesse per via elettronica attraverso il portale ZiviConnect. Non avendo il ricorrente scaricato le menzionate decisioni, l'autorità inferiore gliele ha trasmesse per posta ordinaria in data 30 aprile 2026. B. B.a Con atto dell'8 maggio 2026, il ricorrente ha impugnato la decisione di convocazione d'ufficio a un periodo d'impiego del servizio civile dal 17 agosto 2026 all'11 settembre 2026 (procedimento B-3309/2026). Egli postula, a titolo preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata, di conseguenza il rinvio della causa all'autorità inferiore, affinché decida lo svolgimento di un periodo d'impiego del servizio civile dal 2 novembre 2026 al 27 novembre 2026 presso [l'istituto d'impiego B. _______ sito a (...)], per una durata presumibile di 26 giorni di servizio. In sostanza, il ricorrente spiega di essere un giovane imprenditore, socio e/o organo di [...] società nel settore immobiliare con all'attivo complessivamente [...] dipendenti. Sostiene che lo svolgimento delle attività richiederebbe necessariamente una sua presenza quotidiana e che non vi sarebbero persone atte a sostituirlo. La sua assenza nel periodo di impiego fissato nella convocazione d'ufficio subito dopo le ferie dell'edilizia comporterebbe un serio rischio di inadempimenti contrattuali verso clienti e fornitori, nonché conseguenze negative sui posti di lavoro dei collaboratori, che dipendono direttamente dalla stabilità delle società. Pertanto, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità e, non tenendo sufficientemente conto delle conseguenze professionali eccezionali, apparerebbe viziata anche da un eccesso o abuso del potere d'apprezzamento nell'applicazione della disciplina sul differimento e sulla pianificazione degli impieghi. Il ricorrente conclude pertanto alla modifica della data e del luogo del periodo di impiego. B.b Con atto separato dell'8 maggio 2026, il ricorrente chiede di annullare anche la decisione di convocazione ad un colloquio di presentazione e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso (procedimento B-3310/2026), rinviando, ai fini di motivazione, al ricorso inoltrato contro la convocazione d'ufficio allegato allo scritto menzionato. C. Con rispettive risposte del 22 maggio 2026, pervenute il 26 maggio successivo e trasmesse il giorno dopo al ricorrente, l'autorità inferiore conclude al rigetto dei ricorsi e al mantenimento delle decisioni impugnate. In particolare, l'autorità inferiore prende posizione, per motivi di economia procedurale, anche sui motivi di differimento del servizio invocati dal ricorrente per la prima volta in questa sede, ritenendoli non validi. Egli non avrebbe sostanziato, né precedentemente avvertito l'autorità circa il carattere eccezionale della propria situazione professionale, né esposto le ragioni per la mancata trasmissione della convenzione d'impiego entro i termini impartiti. Nonostante i ripetuti solleciti e malgrado fosse consapevole delle conseguenze di un'eventuale inosservanza e dell'obbligo di dover prestare ancora 26 giorni di servizio, egli avrebbe deliberatamente scelto di non collaborare. In conclusione, l'autorità inferiore ritiene che la scelta del ricorrente riguardo al nuovo periodo e al nuovo luogo di impiego non possa essere considerata e che le censure mosse contro la convocazione d'ufficio circa la violazione del principio di proporzionalità e l'esercizio scorretto o abusivo del potere di apprezzamento si rivelino infondate. D. Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per giudicare i presenti ricorsi (art. 31, art. 32 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 63 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [legge sul servizio civile; LSC, RS 824.0]). 1.2 I ricorsi, trasmessi separatamente e rivolti contro la convocazione d'ufficio ad un periodo d'impiego del servizio civile e alla convocazione al colloquio di presentazione, concernono la medesima fattispecie e coinvolgono le medesime parti. Nel gravame diretto contro la convocazione al colloquio di presentazione, il ricorrente ha allegato il ricorso contro la convocazione d'ufficio, rimandando a quest'ultimo per quanto riguarda la motivazione. Siccome si pongono in pratica gli stessi quesiti di fatto e di diritto, appare giustificato, per motivi di economia procedurale come pure nell'interesse dei partecipanti, di riunire le due procedure e di statuire su entrambi i ricorsi in un'unica sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17 con riferimenti alla giurisprudenza). 1.3 Al ricorrente deve essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso ed ai poteri di rappresentanza (art. 66 lett. a LSC; art. 50 e 52 cpv. 1 PA, art. 11 cpv. 2 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate. 1.4 Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l'art. 9 lett. d LSC in combinato disposto con l'art. 20 LSC, l'obbligo di prestare servizio civile vincola a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'art. 8 LSC. Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati (art. 8 cpv. 1 primo periodo LSC). Il servizio civile è prestato in uno o più periodi di impiego e il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC). La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile (art. 35 dell'ordinanza sul servizio civile dell'11 settembre 1996 [RS 824.1; OSCi]). La durata minima di un periodo di impiego è di 26 giorni (art. 38 cpv. 1 OSCi). 2.2 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego (art. 31a primo periodo OSCi). Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione d'ufficio) e notifica la relativa decisione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego, prendendo in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta (cfr. art. 22 cpv. 2 LSC e art. 31a cpv. 1 e cpv. 4 OSCi). Per l'emanazione di una convocazione d'ufficio, il CIVI riscuote una tassa, la quale è calcolata in funzione del dispendio di tempo sulla base di un importo di 90 franchi per ogni ora impiegata, ma non può eccedere i 540 franchi (cfr. 111b cpv. 1 e 2 OSCi). 2.3 2.3.1 Secondo l'estratto da ZiviConnect, il ricorrente deve ancora prestare 45 giorni di servizio fino al licenziamento dal servizio civile per raggiunti limiti di età previsto per il 31 dicembre 2027. A tale scopo, l'autorità inferiore ha invitato il ricorrente, in data 3 ottobre 2025, a trasmettere una convenzione d'impiego al Centro regionale entro il 29 gennaio 2026, prorogando tale termine fino al 10 marzo 2026 mediante scritto del 4 febbraio precedente e prospettando, in entrambe occasioni, l'emanazione di una convocazione d'ufficio al periodo di impiego e di una convocazione al colloquio di presentazione in caso di mancata osservanza. Benché fosse stato più volte sollecitato a farlo e inoltre fosse stato istruito sulle conseguenze del decorso infruttuoso del termine, resta fermo e incontestato che il ricorrente non ha presentato la convenzione di impiego a tempo debito. Altrettanto evidente è che, durante il periodo indicato, il ricorrente non ha in alcun modo informato l'autorità inferiore circa le possibili difficoltà nella gestione delle sue aziende in caso di assenza subito dopo le ferie edilizie, né richiesto eventuale assistenza nella ricerca dell'impiego o formulato una domanda di differimento. Egli è quindi malvenuto quando rimprovera all'autorità di non aver tenuto conto della sua situazione personale e professionale. Pertanto, alla luce dell'atteggiamento non cooperativo del ricorrente malgrado anche tutti i precedenti tentativi di contattarlo e di coinvolgerlo, non è censurabile che l'autorità inferiore abbia emanato nei suoi confronti una convocazione d'ufficio. La convocazione d'ufficio costituisce del resto la conseguenza prevista dall'ordinamento giuridico per il mancato adempimento degli obblighi di collaborazione del civilista. Vista la mancata reazione del ricorrente entro i termini nonostante i numerosi solleciti, l'autorità inferiore non aveva altra scelta se non quella di disporre una convocazione d'ufficio. In quest'ottica, il provvedimento adottato si rivela una misura idonea, necessaria e ragionevole a garantire l'esecuzione dell'obbligo di servizio e il corretto funzionamento del sistema ed ossequia il principio di proporzionalità. Ne discende che le condizioni per poter pronunciare una decisione di convocazione d'ufficio sono date e l'atto impugnato del 23 aprile 2026 si rivela conforme al diritto e la fissazione della data di inizio del periodo d'impiego al 17 agosto 2026 è avvenuta in ossequio del termine dei tre mesi secondo l'art. 22 cpv. 2 LSC. 2.3.2 È ovvio che la richiesta di modifica del periodo e del luogo d'impiego è incompatibile nel contesto di una convocazione d'ufficio, in cui il compito di determinare entrambi i punti è affidato all'autorità inferiore sulla base dell'art. 31a cpv. 4 OSCi. Nell'ambito del procedimento anteriore, non essendo avvenuta alcuna corrispondenza a riguardo, non è ravvisabile in che modo l'autorità inferiore avrebbe potuto tenere conto del luogo di impiego proposto dal ricorrente. Quest'ultimo chiede di poter svolgere il servizio presso [l'istituto di impiego B. _______ sito a (...)], adducendo come unico motivo che si tratta del suo luogo di attinenza. Giova segnalare che il legislatore ha stabilito che nella misura del possibile la persona che deve prestare servizio civile assolverà il suo impiego nella località di domicilio oppure nelle vicinanze (cfr. Messaggio a sostegno della LSC del 22 giugno 1994 [di seguito: Messaggio LSC], FF 1994 III 1445, pag. 1505 seg.). La scelta di assegnare il ricorrente, domiciliato a [...], alla [istituto di impiego A. _______] sita a [...] appare ragionevole e si lascia conciliare con la volontà del legislatore, considerato che [il luogo di domicilio del ricorrente] è notoriamente più vicino a [luogo dell'istituto d'impiego determinato dall'autorità] di quanto lo sia con [luogo dell'istituto d'impiego proposto dal ricorrente]. Del resto, gli argomenti avanzati dal ricorrente non permettono di concludere che il luogo di impiego determinato dall'autorità inferiore sia per lui oggettivamente inaccettabile o sconsiderato. 2.3.3 Non sono ravvisabili indizi che lascino presagire che non siano stati considerati l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta, rispettivamente che l'emolumento pari a 203 franchi non rientri nei limiti di cui all'art. 111b OSCi. 2.4 In sunto, nella misura in cui il ricorso è diretto contro la legittimità della convocazione d'ufficio al periodo di impiego e alla fissazione dell'emolumento, esso si rivela infondato e va respinto.

3. Il ricorrente conclude alla modifica della decisione impugnata quanto alla data e al luogo di svolgimento del periodo di impiego. In qualità di giovane imprenditore, socio e/o prevalentemente amministratore unico di [...] società attive nel settore immobiliare che impiegano complessivamente [...] dipendenti, la sua assenza durante il periodo di impiego, fissato secondo la convocazione d'ufficio subito dopo le ferie dell'edilizia, comporterebbe un serio rischio di inadempimenti contrattuali verso clienti e fornitori, come pure conseguenze negative per i collaboratori che dipenderebbero dalla stabilità delle società da lui gestite. La sua presenza personale nel periodo fissato nella convocazione d'ufficio in cui è attesa una mole di lavoro considerevole, risulterebbe assolutamente indispensabile per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché per la gestione del personale e dei progetti complessi che sono in corso, tanto più che non vi sarebbero persone che potrebbero sostituirlo. Di seguito occorre dunque esaminare se sono adempiute le condizioni per un differimento del servizio civile. 3.1 In linea di massima, il Tribunale non dovrebbe pregiudicare una decisione dell'autorità statuendo sui motivi di differimento del servizio civile che il ricorrente fa valere per la prima volta in un gravame contro la convocazione d'ufficio. Tuttavia, per prassi costante, per motivi di economia procedurale si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla domanda di differimento del servizio civile, se ella ha avuto occasione di determinarsi ampiamente sui motivi di differimento invocati dal ricorrente in corso di procedura (cfr. sentenze del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 2.3.2, B-9137/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti). Dalle conclusioni e dalle argomentazioni riportate nell'atto di ricorso emerge che il ricorrente mira piuttosto ad ottenere un differimento del servizio civile. Quale motivo di differimento, il ricorrente invoca una situazione estremamente grave ai sensi dell'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi, il cui testo è del resto citato nel gravame. Su questo punto l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi abbondantemente nella risposta al ricorso, per cui nulla osta ad un esame della questione in questa sede. Inoltre, anche l'inizio del periodo di impiego previsto per il 17 agosto 2026 giustifica di chinarsi sulla tematica del differimento del servizio nella presente sentenza. 3.2 L'art. 44 OSCi prevede che una domanda di differimento del servizio dev'essere presentata se non si può adempiere un obbligo legale o una convocazione (cpv. 1). La persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego presentano per scritto al CIVI la domanda di differimento del servizio (cpv. 2). Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come pure l'indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d'impiego in questione dovrebbe avere luogo (cpv. 3). 3.2.1 Giusta l'art. 46 cpv. 3 OSCi l'autorità inferiore può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, segnatamente quando questa rende credibile il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente grave (lett. e). 3.2.2 Secondo l'art. 46 cpv. 4 OSCi, l'autorità inferiore respinge una domanda: quando non vi sono motivi secondo i cpv. 2 e 3 (lett. a); quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile (lett. b); oppure quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenziamento dal servizio, a meno che la persona soggetta al servizio civile concluda una convenzione secondo l'articolo 15 capoverso 3bis (lett. c). 3.2.3 Nel decidere su una domanda di differimento in applicazione dell'art. 46 cpv. 3 OSCi, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento che deve essere in principio rispettato (cfr. sentenze del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 3.1, B-9137/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti). 3.2.4 L'approvazione di una situazione estremamente grave presuppone la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in cui si vengono a trovare la persona soggetta al servizio civile, i suoi congiunti più stretti o il suo datore di lavoro (sentenze del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 3.3.2, B-2774/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.2). In costante giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito a più riprese che, per un imprenditore individuale, un'assenza di 26 fino a 180 giorni dal posto di lavoro a causa dello svolgimento del servizio civile non può essere riconosciuta come una situazione estremamente grave giusta l'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi; in effetti incombe al singolo imprenditore, come del resto a tutti gli altri datori di lavoro, di organizzare la propria ditta in modo tale da poter compensare in gran parte anche un'assenza prolungata del lavoratore indipendente, fermo restando che un carico operativo maggiore dovuto all'assenza per il servizio civile deve essere accettato (cfr. sentenze del TAF B-2682/2022 del 12 settembre 2022 pag. 6, B-2170/2022 del 18 luglio 2022 pag. 8, B-4636/2018 del 10 ottobre 2018 pag. 7). In base alla prassi, la persona soggetta al servizio civile è tenuta a integrare l'adempimento del proprio obbligo di servizio civile nella pianificazione della propria vita personale e professionale; le assenze dovute al servizio civile sono infatti prevedibili con largo anticipo, cosicché in linea di principio è possibile affrontarle per tempo adottando adeguate misure di pianificazione (sentenza del TAF B-2774/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.4). Una domanda di differimento è volta all'insuccesso se la persona soggetta al servizio civile ha provocato lei stessa i motivi di differimento o se si comporta diversamente da quanto concordato con l'ufficio di servizio civile (idem, consid. 3.5 con rinvio al Messaggio LSC, FF 1994 III 1445 segg., pag. 1510). Occorre infine rammentare che lo svolgimento del servizio civile è un obbligo che risulta dalla legge, non una semplice occupazione che può essere esercitata a proprio piacimento, tanto più che le persone soggette al servizio civile, contrariamente a quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare, pianificano loro stesse i loro impieghi e possono scegliere i periodi durante i quali prestare i loro giorni di servizio (cfr. art. 35 OSCi; sentenze del TAF B-9137/2025 consid. 3.4, B-2774/2025 consid. 3.2). 3.2.5 Nel caso in esame, il ricorrente era consapevole di dover svolgere un periodo di servizio civile di 26 giorni nel 2026, per cui l'assenza dovuta al servizio civile era nota e prevedibile. Come rileva a giusto titolo l'autorità inferiore, la situazione aziendale e professionale che risulta dagli estratti del registro di commercio allegati al ricorso non appare recente. Il ricorrente ha avuto così tempo e possibilità sufficienti per pianificare i giorni di servizio da prestare in modo che fossero compatibili con i suoi impegni professionali. Le argomentazioni del ricorrente non lasciano riconoscere in alcun modo se e in che misura egli abbia intrapreso degli sforzi per pianificare l'assenza, prevedibile, di 26 giorni, ragion per cui si può ragionevolmente concludere ch'egli stesso abbia provocato la situazione venutasi a creare. Tenendo anche conto del carattere generico e non sostanziato delle allegazioni su un eventuale stato di bisogno, non è quindi ravvisabile alcuna situazione di emergenza personale ai sensi dell'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi. Inoltre, laddove il ricorrente asserisce in maniera superficiale che l'assenza del civilista può mettere seriamente a repentaglio la sopravvivenza di aziende e posti di lavoro, va osservato che eventuali perdite finanziarie dovute al servizio civile o militare sono previste dalla legge e, secondo la giurisprudenza, devono essere accettate (cfr. sentenze del TAF B-2232/2026 consid. 3.3.6, B-3585/2023 del 19 luglio 2023 consid. 3.4.2, B-3187/2016 del 19 luglio 2016 pag. 7). Infine, per quanto il ricorrente chiede un cambio del luogo d'impiego rispetto a quello indicato nella convocazione d'ufficio, un simile aspetto non configura un motivo di differimento ai sensi della legge e non può essere considerato. 3.2.6 Riassumendo, quand'anche agli occhi del ricorrente gli oneri derivanti dal servizio civile possano risultare complessivamente gravosi, alla luce dei tempi di preparazione sufficientemente lunghi e dei mancati sforzi nella pianificazione dell'assenza prevedibile, essi non sembrano costituire una situazione di emergenza inaccettabile. Le condizioni per ammettere un differimento del servizio civile sulla base dell'art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi non sono dunque adempiute. Gli argomenti addotti dall'autorità inferiore a tale riguardo rientrano nel potere di apprezzamento di cui fruisce nella decisione di domande di differimento del servizio.

4. In sunto, le censure mosse dal ricorrente contro la convocazione d'ufficio si rivelano infondate. Il ricorso va dunque respinto e la decisione dell'autorità inferiore deve essere confermata (procedimento B-3309/2026).

5. La convocazione al colloquio di presentazione fissata per il 26 maggio 2026 condivide, in linea di principio, la stessa sorte della causa principale, ossia della convocazione d'ufficio a svolgere un periodo d'impiego dal 17 agosto 2026 all'11 settembre 2026, purché il ricorrente non avanzi specifiche censure al riguardo, cosa che nel caso in esame non avviene. Tuttavia, la data fissata dall'istanza precedente per il colloquio di presentazione è scaduta durante il procedimento di ricorso. La convocazione al colloquio di presentazione è soggetta all'effetto sospensivo del ricorso (art. 55 PA in combinato disposto con l'art. 65 LSC) per quanto riguarda la questione principale, ovvero la convocazione d'ufficio, motivo per cui il ricorrente non era tenuto a dare seguito alla convocazione al colloquio di presentazione durante il procedimento di ricorso e l'inosservanza del termine non può recargli alcun pregiudizio (cfr. sentenze del TAF B-2163/2018 del 26 giugno 2018 consid. 6, B-5051/2014 del 3 febbraio 2015 pag. 4). L'interesse degno di protezione del ricorrente ad esaminare la liceità della decisione di convocazione al colloquio di presentazione è venuto a mancare durante il presente procedimento. Pertanto, il relativo ricorso è divenuto privo d'oggetto e la sua causa B-3310/2016 va stralciata dai ruoli (cfr. sentenza del TAF B-4998/2016; B-4999/2016 del 28 ottobre 2016 pag. 8 seg.). L'autorità inferiore dovrà quindi fissare una nuova data per il colloquio di presentazione.

6. La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).

7. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure B-3309/2026 e B-3310/2026 sono congiunte.

2. Il ricorso dell'8 maggio 2026 contro la decisione di convocazione d'ufficio ad un periodo di impiego del servizio civile del 23 aprile 2026 (procedimento B-3309/2026) è respinto.

3. Il ricorso dell'8 maggio 2026 contro la decisione di convocazione ad un colloquio di presentazione del 23 aprile 2026 è divenuto privo d'oggetto e la causa B-3310/2026 viene stralciata dai ruoli.

4. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Organo centrale d'esecuzione del servizio civile. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Data di spedizione: 16 giugno 2026 Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata);

- Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun (raccomandata).