Impianto interno
Sachverhalt
A. Con scritto del 30 novembre 2010 le Aziende industriali di Lugano (AIL SA; di seguito gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) che, malgrado un invito e due richiami, il signor A._______ non ha presentato alcun rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______. B. Con scritto del 9 settembre 2011 l'ESTI ha invitato il signor A._______ a voler presentare al gestore di rete il rapporto succitato concedendogli un ulteriore ed ultimo termine scadente il 9 dicembre 2011 con comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. C. Con e-mail del 6 febbraio 2012 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI che il signor A._______ non ha provveduto alla produzione del rapporto richiesto. D. Con decisione del 13 marzo 2012 l'ESTI ha intimato al signor A._______ di inoltrare, entro il 15 maggio 2012, il rapporto di sicurezza concernente gli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...) a B._______ comminandogli inoltre una tassa di franchi 600.- per l'emanazione della decisione. E. Con ricorso del 2 maggio 2012 il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (di seguito: autorità inferiore). F. Con risposta e replica del 28 giugno 2012 rispettivamente 30 agosto 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]. La sua decisione del 13 marzo 2012 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.198).
E. 3.1 Nella fattispecie, il ricorrente si è aggravato contro la decisione dell'ESTI del 13 marzo 2012 contestando anzitutto di non aver mai ricevuto una richiesta - ne tantomeno gli asseriti richiami - di fornire il rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______. Egli ritiene di conseguenza che la procedura sia formalmente viziata e giuridicamente inammissibile. In secondo luogo - invero con il memoriale di replica (recte osservazioni finali) - il ricorrente contesta pure la tassa di franchi 600.- ritenendola inappropriata. In sunto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata; che l'ESTI sia tenuto ad aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti di AIL Lugano per abuso di potere ed atti illeciti nella proprietà altrui; nonché l'obbligo per il gestore di rete di rimuovere il contatore Siemens montato senza autorizzazione di cui al mappale n. (...) RFD di B._______.
E. 3.2 Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del litigio - determinato dalle conclusioni del ricorso - deve restare nel contesto dell'atto attaccato (oggetto della contestazione) (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, pag. 291, N.1281). Di conseguenza, nella procedura di ricorso possono essere oggetto del litigio soltanto le questioni che sono state trattate - o non lo sono state a torto - nella decisione impugnata (cfr. DTF 131 V 164, 125 V 413, 119 Ib 193). Le richieste formulate dal ricorrente ai punti II e III del petitum esulano assolutamente dalle questioni trattate nella decisione all'origine del presente ricorso. Inoltre lo scrivente Tribunale non è competente per dar seguito alle suddette richieste. Per questi motivi, i punti II e III del petitum presentato dal ricorrente sono irricevibili.
E. 3.3 Nel caso in rassegna bisogna quindi limitarsi ad esaminare se l'autorità inferiore era legittimata ad ordinare al ricorrente di trasmettere al gestore di rete, in un termine scadente il 9 dicembre 2011, un rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici presenti nell' immobile di cui egli è proprietario a B._______ (Via (...)). In secondo luogo, occorre inoltre verificare se l'autorità inferiore era autorizzata ad emettere una tassa di franchi 600.- a carico del ricorrente.
E. 4 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A 6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
E. 5.1 Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la richiesta di presentazione del rapporto di sicurezza da parte del gestore di rete ne tantomeno i due successivi richiami dello stesso. Stando a quanto da lui affermato, egli sarebbe venuto a conoscenza di tale richiesta soltanto con lo scritto del 9 settembre 2011 dell'autorità inferiore. Nel proprio ricorso, tuttavia, il ricorrente dichiara inoltre che la ragione principale della sua disobbedienza nei confronti del gestore di rete è dovuta a fatti gravi (di rilevanza penale) - non sostenuti da sufficienti elementi probatori ed in ogni caso del tutto irrilevanti nella presente procedura - di cui il gestore di rete si sarebbe macchiato nei sui confronti.
E. 5.2 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha dichiarato che il gestore di rete ha inviato al ricorrente la richiesta per il rapporto di controllo degli impianti elettrici in data 24 febbraio 2006 e che a questa sono seguiti due richiami scritti del 26 gennaio 2007 rispettivamente 17 settembre 2010. A conforto della propria tesi l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto del 30 novembre 2010 con il quale il gestore di rete le ha trasferito la pratica a norma dell'art. 36 OIBT nonché gli scritti testé citati senza tuttavia fornire la prova della loro effettiva notificazione.
E. 5.3 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., Basilea 2008, N. 3.119 e 3.149). Il tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., N. 3.141). Se un fatto asserito non viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale - ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) - secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3; Christoph Auer, in: Kommentar VwVG, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., N. 3.150; Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, N. 1623). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.).
E. 5.4 Contrariamente al parere dell'autorità inferiore, ne i singoli scritti inviati dal gestore di rete al ricorrente ne tantomeno la lettera di trasferimento della pratica del 30 novembre 2010 inoltratale dal gestore di rete, nella quale è fatto riferimento alla richiesta del rapporto di sicurezza e dei relativi richiami, costituiscono una prova sufficiente a dimostrare l'effettiva notifica della citata richiesta al ricorrente. Inoltre, pur tenendo conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince nemmeno da altri indizi. Stante quanto precede, dunque, agli atti manca la prova dell'avvenuta notifica della richiesta per il rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. A tal proposito, anche altri mezzi di prova non cambierebbero - pure in applicazione del principio inquisitorio - la sostanza delle cose, posto che le lettere citate sono state spedite con posta semplice e non per raccomandata. Come detto (cfr. consid. 5.3), le conseguenze di una tale mancanza devono essere sopportate, di principio, dall'autorità inferiore, poiché essa vorrebbe giustificare il suo agire con fatti non provati. Occorre pertanto esaminare l'asserzione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe ricevuto la richiesta di produzione del rapporto di sicurezza e i relativi richiami inviatigli dal gestore di rete.
E. 5.5 L'art. 36 cpv. 3 OIBT stabilisce chiaramente che se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. Il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2). Nel presente caso, come detto, il ricorrente non ha ricevuto ne la richiesta di presentazione del controllo di sicurezza ne i due ulteriori solleciti da parte del gestore di rete. Formalmente, quindi, il requisito previsto dall'art. 36 cpv. 3 OIBT non era adempiuto al momento del passaggio del dossier all'autorità inferiore.
E. 5.6 Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), l'autorità adita stabilisce i fatti d'ufficio (art. 12 PA), ma le parti hanno comunque il dovere di collaborare alla raccolta degli elementi pertinenti (art. 13 PA). Ciò si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (cfr. art. 1 PA). Già di per sé le motivazioni espresse dal ricorrente appaiono quantomeno contraddittorie tra loro. Delle due l'una. O egli, come inizialmente sostenuto, non ha ricevuto le missive inviategli dal gestore di rete e quindi si è trovato spiazzato al momento della notifica da parte dell'autorità inferiore oppure ha intenzionalmente taciuto ai richiami del gestore di rete in ragione di alcuni contrasti con quest'ultimo che tuttavia esulano dal presente gravame. Lo scrivente Tribunale ritiene quantomeno strano che il ricorrente non abbia ricevuto ne la richiesta di fornire il rapporto di controllo ne i due successivi richiami inviatigli dal gestore di rete, posto che tutti gli scritti indicavano il medesimo indirizzo di recapito utilizzato successivamente anche dall'autorità inferiore. Sia come sia, con scritto del 9 settembre 2011 l'autorità inferiore ha, a sua volta, sollecitato il ricorrente concedendogli l'opportunità di mettersi in regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 9 dicembre 2011. Detta missiva conteneva pure la comminatoria che, in caso di inosservanza del termine, l'ESTI avrebbe proceduto all'emissione di una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. La ricezione di quest'ultimo avvertimento - inviato per raccomandata - non è contestata dal ricorrente. Egli, quindi, al più tardi nel mese di settembre del 2011, è venuto a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto produrre il rapporto di sicurezza. Tuttavia, invece di attivarsi presso l'autorità inferiore ha preferito rimanere silente. A questo punto, infatti, il ricorrente avrebbe senz'altro potuto - se non persino dovuto - segnalare all'autorità inferiore il mancato ricevimento dei vari scritti del gestore di rete - del quale l'autorità inferiore era all'oscuro - e, eventualmente, richiedere una proroga del termine succitato fissatogli al fine di mettersi in regola (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5256/2010 del 24 febbraio 2011). Se da un lato è vero, come visto in precedenza (cfr. consid. 5.4 e 5.5), che l'autorità inferiore non è riuscita a comprovare l'effettiva notifica delle missive del gestore di rete, dall'altro lo scrivente Tribunale ritiene sproporzionato pretendere dai vari gestori di rete - che operano un'amministrazione di massa - il ricorso generalizzato all'invio di raccomandate per le loro comunicazioni ai clienti a semplice scopo precauzionale. Con il suo atteggiamento passivo, il ricorrente è dunque venuto meno al suo dovere di collaborazione, passando inevitabilmente dalla parte del torto. La censura di inammissibilità - per vizio formale - sollevata dal ricorrente a causa della mancanza di prove circa l'effettiva notifica degli scritti del gestore di rete dev'essere respinta.
E. 6 Anche la critica che il ricorrente muove - invano - contro la tassa di franchi 600.- messa a suo carico dall'autorità inferiore non merita miglior sorte. Tale somma, soggetta all'ampio potere d'apprezzamento dell'ESTI, copre i costi di emanazione della decisione impugnata (cfr. art. 9 al. 1 2a frase O-IFICF in relazione con l'art. 41 OIBT; Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1). Nel caso in parola, la tassa prelevata è fondata sia per quanto riguarda il suo principio sia per quanto riguarda il suo importo, che si situa al livello inferiore della scala (max. franchi 1'500.-) prevista dall'art. 9 al. 1 O-IFICF (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5133/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1 e rif. cit. e A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1).
E. 7 Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In detta decisione, l'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine scadente il 15 maggio 2012 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...), B._______. Avendo, nel frattempo, il ricorrente inoltrato il rapporto richiesto non occorre fissare un ulteriore termine.
E. 8 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 500.- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 19 ottobre 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto.
- Le spese processuali, pari a franchi 500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. W-22528; Atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-2460/2012 Sentenza del 28 gennaio 2013 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich e Jérôme Candrian, cancelliere Federico Pestoni. Parti A._______, ricorrente, contro Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore . Oggetto Mancato rapporto di sicurezza. Fatti: A. Con scritto del 30 novembre 2010 le Aziende industriali di Lugano (AIL SA; di seguito gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) che, malgrado un invito e due richiami, il signor A._______ non ha presentato alcun rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______. B. Con scritto del 9 settembre 2011 l'ESTI ha invitato il signor A._______ a voler presentare al gestore di rete il rapporto succitato concedendogli un ulteriore ed ultimo termine scadente il 9 dicembre 2011 con comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. C. Con e-mail del 6 febbraio 2012 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI che il signor A._______ non ha provveduto alla produzione del rapporto richiesto. D. Con decisione del 13 marzo 2012 l'ESTI ha intimato al signor A._______ di inoltrare, entro il 15 maggio 2012, il rapporto di sicurezza concernente gli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...) a B._______ comminandogli inoltre una tassa di franchi 600.- per l'emanazione della decisione. E. Con ricorso del 2 maggio 2012 il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (di seguito: autorità inferiore). F. Con risposta e replica del 28 giugno 2012 rispettivamente 30 agosto 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]. La sua decisione del 13 marzo 2012 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.198). 3. 3.1 Nella fattispecie, il ricorrente si è aggravato contro la decisione dell'ESTI del 13 marzo 2012 contestando anzitutto di non aver mai ricevuto una richiesta - ne tantomeno gli asseriti richiami - di fornire il rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______. Egli ritiene di conseguenza che la procedura sia formalmente viziata e giuridicamente inammissibile. In secondo luogo - invero con il memoriale di replica (recte osservazioni finali) - il ricorrente contesta pure la tassa di franchi 600.- ritenendola inappropriata. In sunto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata; che l'ESTI sia tenuto ad aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti di AIL Lugano per abuso di potere ed atti illeciti nella proprietà altrui; nonché l'obbligo per il gestore di rete di rimuovere il contatore Siemens montato senza autorizzazione di cui al mappale n. (...) RFD di B._______. 3.2 Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del litigio - determinato dalle conclusioni del ricorso - deve restare nel contesto dell'atto attaccato (oggetto della contestazione) (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, pag. 291, N.1281). Di conseguenza, nella procedura di ricorso possono essere oggetto del litigio soltanto le questioni che sono state trattate - o non lo sono state a torto - nella decisione impugnata (cfr. DTF 131 V 164, 125 V 413, 119 Ib 193). Le richieste formulate dal ricorrente ai punti II e III del petitum esulano assolutamente dalle questioni trattate nella decisione all'origine del presente ricorso. Inoltre lo scrivente Tribunale non è competente per dar seguito alle suddette richieste. Per questi motivi, i punti II e III del petitum presentato dal ricorrente sono irricevibili. 3.3 Nel caso in rassegna bisogna quindi limitarsi ad esaminare se l'autorità inferiore era legittimata ad ordinare al ricorrente di trasmettere al gestore di rete, in un termine scadente il 9 dicembre 2011, un rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici presenti nell' immobile di cui egli è proprietario a B._______ (Via (...)). In secondo luogo, occorre inoltre verificare se l'autorità inferiore era autorizzata ad emettere una tassa di franchi 600.- a carico del ricorrente.
4. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A 6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). 5. 5.1 Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la richiesta di presentazione del rapporto di sicurezza da parte del gestore di rete ne tantomeno i due successivi richiami dello stesso. Stando a quanto da lui affermato, egli sarebbe venuto a conoscenza di tale richiesta soltanto con lo scritto del 9 settembre 2011 dell'autorità inferiore. Nel proprio ricorso, tuttavia, il ricorrente dichiara inoltre che la ragione principale della sua disobbedienza nei confronti del gestore di rete è dovuta a fatti gravi (di rilevanza penale) - non sostenuti da sufficienti elementi probatori ed in ogni caso del tutto irrilevanti nella presente procedura - di cui il gestore di rete si sarebbe macchiato nei sui confronti. 5.2 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha dichiarato che il gestore di rete ha inviato al ricorrente la richiesta per il rapporto di controllo degli impianti elettrici in data 24 febbraio 2006 e che a questa sono seguiti due richiami scritti del 26 gennaio 2007 rispettivamente 17 settembre 2010. A conforto della propria tesi l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto del 30 novembre 2010 con il quale il gestore di rete le ha trasferito la pratica a norma dell'art. 36 OIBT nonché gli scritti testé citati senza tuttavia fornire la prova della loro effettiva notificazione. 5.3 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., Basilea 2008, N. 3.119 e 3.149). Il tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., N. 3.141). Se un fatto asserito non viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale - ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) - secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3; Christoph Auer, in: Kommentar VwVG, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., N. 3.150; Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, N. 1623). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.). 5.4 Contrariamente al parere dell'autorità inferiore, ne i singoli scritti inviati dal gestore di rete al ricorrente ne tantomeno la lettera di trasferimento della pratica del 30 novembre 2010 inoltratale dal gestore di rete, nella quale è fatto riferimento alla richiesta del rapporto di sicurezza e dei relativi richiami, costituiscono una prova sufficiente a dimostrare l'effettiva notifica della citata richiesta al ricorrente. Inoltre, pur tenendo conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince nemmeno da altri indizi. Stante quanto precede, dunque, agli atti manca la prova dell'avvenuta notifica della richiesta per il rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. A tal proposito, anche altri mezzi di prova non cambierebbero - pure in applicazione del principio inquisitorio - la sostanza delle cose, posto che le lettere citate sono state spedite con posta semplice e non per raccomandata. Come detto (cfr. consid. 5.3), le conseguenze di una tale mancanza devono essere sopportate, di principio, dall'autorità inferiore, poiché essa vorrebbe giustificare il suo agire con fatti non provati. Occorre pertanto esaminare l'asserzione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe ricevuto la richiesta di produzione del rapporto di sicurezza e i relativi richiami inviatigli dal gestore di rete. 5.5 L'art. 36 cpv. 3 OIBT stabilisce chiaramente che se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. Il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2). Nel presente caso, come detto, il ricorrente non ha ricevuto ne la richiesta di presentazione del controllo di sicurezza ne i due ulteriori solleciti da parte del gestore di rete. Formalmente, quindi, il requisito previsto dall'art. 36 cpv. 3 OIBT non era adempiuto al momento del passaggio del dossier all'autorità inferiore. 5.6 Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), l'autorità adita stabilisce i fatti d'ufficio (art. 12 PA), ma le parti hanno comunque il dovere di collaborare alla raccolta degli elementi pertinenti (art. 13 PA). Ciò si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (cfr. art. 1 PA). Già di per sé le motivazioni espresse dal ricorrente appaiono quantomeno contraddittorie tra loro. Delle due l'una. O egli, come inizialmente sostenuto, non ha ricevuto le missive inviategli dal gestore di rete e quindi si è trovato spiazzato al momento della notifica da parte dell'autorità inferiore oppure ha intenzionalmente taciuto ai richiami del gestore di rete in ragione di alcuni contrasti con quest'ultimo che tuttavia esulano dal presente gravame. Lo scrivente Tribunale ritiene quantomeno strano che il ricorrente non abbia ricevuto ne la richiesta di fornire il rapporto di controllo ne i due successivi richiami inviatigli dal gestore di rete, posto che tutti gli scritti indicavano il medesimo indirizzo di recapito utilizzato successivamente anche dall'autorità inferiore. Sia come sia, con scritto del 9 settembre 2011 l'autorità inferiore ha, a sua volta, sollecitato il ricorrente concedendogli l'opportunità di mettersi in regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 9 dicembre 2011. Detta missiva conteneva pure la comminatoria che, in caso di inosservanza del termine, l'ESTI avrebbe proceduto all'emissione di una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. La ricezione di quest'ultimo avvertimento - inviato per raccomandata - non è contestata dal ricorrente. Egli, quindi, al più tardi nel mese di settembre del 2011, è venuto a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto produrre il rapporto di sicurezza. Tuttavia, invece di attivarsi presso l'autorità inferiore ha preferito rimanere silente. A questo punto, infatti, il ricorrente avrebbe senz'altro potuto - se non persino dovuto - segnalare all'autorità inferiore il mancato ricevimento dei vari scritti del gestore di rete - del quale l'autorità inferiore era all'oscuro - e, eventualmente, richiedere una proroga del termine succitato fissatogli al fine di mettersi in regola (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5256/2010 del 24 febbraio 2011). Se da un lato è vero, come visto in precedenza (cfr. consid. 5.4 e 5.5), che l'autorità inferiore non è riuscita a comprovare l'effettiva notifica delle missive del gestore di rete, dall'altro lo scrivente Tribunale ritiene sproporzionato pretendere dai vari gestori di rete - che operano un'amministrazione di massa - il ricorso generalizzato all'invio di raccomandate per le loro comunicazioni ai clienti a semplice scopo precauzionale. Con il suo atteggiamento passivo, il ricorrente è dunque venuto meno al suo dovere di collaborazione, passando inevitabilmente dalla parte del torto. La censura di inammissibilità - per vizio formale - sollevata dal ricorrente a causa della mancanza di prove circa l'effettiva notifica degli scritti del gestore di rete dev'essere respinta.
6. Anche la critica che il ricorrente muove - invano - contro la tassa di franchi 600.- messa a suo carico dall'autorità inferiore non merita miglior sorte. Tale somma, soggetta all'ampio potere d'apprezzamento dell'ESTI, copre i costi di emanazione della decisione impugnata (cfr. art. 9 al. 1 2a frase O-IFICF in relazione con l'art. 41 OIBT; Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1). Nel caso in parola, la tassa prelevata è fondata sia per quanto riguarda il suo principio sia per quanto riguarda il suo importo, che si situa al livello inferiore della scala (max. franchi 1'500.-) prevista dall'art. 9 al. 1 O-IFICF (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5133/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1 e rif. cit. e A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1).
7. Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In detta decisione, l'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine scadente il 15 maggio 2012 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...), B._______. Avendo, nel frattempo, il ricorrente inoltrato il rapporto richiesto non occorre fissare un ulteriore termine.
8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 500.- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 19 ottobre 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto.
2. Le spese processuali, pari a franchi 500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. W-22528; Atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: