Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1 e 2 e n. 2 lett. b CP), istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP) Rinvio da parte del Tribunale federale
Sachverhalt
A. Apertura dei procedimenti ed estensioni dell’accusa 1. In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) decretava l’apertura di un’indagine preliminare di polizia (MPC/EAII.12.04.0025) nei confronti inizialmente di B. e di ignoti per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC p. 1.1.1), poi estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di C. (MPC p. 1.1.2) e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di D. (MPC p. 1.1.3). Nel periodo 3 dicembre 2004 – 27 gennaio 2011 si susseguivano diverse esten- sioni della procedura, sia per quanto attiene ai reati, sia per quanto attiene agli indagati (MPC p. 1.1.4-87). Per quanto direttamente concernente A., l’inchiesta veniva estesa nei suoi confronti il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC p. 1.1.33 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP (MPC p. 1.1.61 e segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (MPC p. 1.1.70 e segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP in combinato disposto con l’art. 24 CP (MPC p. 1.1.85 e segg.). 2. Nel contempo, a seguito delle risultanze dell’indagine summenzionata, in data 13 settembre 2007 il MPC apriva un’ulteriore indagine preliminare di polizia giu- diziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., C., B. ed ignoti, per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.0.1 e seg.). Tale indagine verteva sul sospetto che fossero stati perpetrati reati nell’ambito di un’operazione finanziaria riguardante la Società 31 S.p.A. La procedura veniva estesa nel periodo 30 ottobre 2007 – 17 marzo 2009 ad altri reati e ad altri indagati (SK.2016.2, MPC p. 1.3-13). Per A., la stessa veniva estesa il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (SK.2016.2, MPC p. 1.3 e seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.7 e seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.11 e segg.). 3. Dei procedimenti penali avviati a carico di C., B., D. ed altri soggetti, connessi alle operazioni di finanziamento del Gruppo Società 2 e nel frattempo sfociati in separate decisioni si dirà, se del caso, nei considerandi a seguire.
- 5 - SK.2019.50 B. Ordini di arresto e di fermo – estradizione in Slovenia – detenzione in Sviz- zera 1. Nell’ambito dell’indagine condotta con il numero di ruolo MPC EAII.12.04.0025, in data 8 agosto 2006 il MPC spiccava un ordine di arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 251 e 305bis CP (MPC p. 6.7.1 e segg.), corredato da un ordine di arresto internazionale (MPC p. 6.7.3). Sulla scorta di quest’ultimo ordine d’arresto, A. veniva fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 e posto in stato di fermo ai fini estradizionali (MPC p. 6.7.4), estradizione alla quale egli si opponeva (MPC p. 6.25 e seg.). 2. Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure per i reati di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e di corruzione attiva giusta l’art. 322ter CP, il MPC emanava in data 18 marzo 2008 un ordine di arresto complementare (MPC p. 6.7.38 e segg.) e spiccava un ulteriore ordine di arresto, relativamente al procedimento n. EAII.07.0139, riportante le ipotesi di reato di cui agli art. 305bis
n. 2 CP, 251 n. 1 CP e 322ter CP (SK.2016.2, MPC p. 6.1.1. e segg.). 3. In data 16 aprile 2008 le autorità slovene accoglievano la richiesta di estradizione formulata il 18 marzo 2008 dal MPC, che specificava l’imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse, rubricate sub EAII.04.0025 e EAII.07.0139 (MPC p. 6.7.44 e segg.). 4. Il 13 maggio 2008 A. veniva posto in regime di carcere preventivo in Svizzera (MPC p. 6.7.140 e seg.). Con ordinanze del 16 maggio 2008, il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) respingeva entrambe le domande di conferma dell’ar- resto, disponendo la scarcerazione di A., soggiacente a diverse condizioni (MPC
p. 6.7.197 e segg.; SK.2016.2, MPC p. 6.1.112 e segg.), mentre, su opposizione del MPC (MPC p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, MPC p. 6.1.124 e seg.) la Corte dei reclami penali (in seguito: CRP) annullava in data 10 giugno 2008 le ordinanze del GIF, confermando l’arresto di A. (MPC p. 21.11.114 e segg.).
- 6 - SK.2019.50 5. In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga dell’arresto presentata dal MPC alla CRP il 25 giugno 2008 (MPC p. 21.11.128), quest’ultima respingeva, con sentenza 9 luglio 2008, sia la richiesta di interpretazione che l’istanza di pro- roga della carcerazione preventiva, concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (MPC 21.11.159 e segg.). In data 9 luglio 2008 (n. EAII.07.0139) e 10 luglio 2008 (n. EAII.04.0025) il MPC spiccava due ulteriori ordini di arresto nei confronti di A. (SK.2016.2, MPC p. 6.2.1 e segg.; MPC p. 6.9.1 e segg.), richiedendo in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008 al GIF di con- fermare i fermi di A. (SK.2016.2, MPC p. 6.2.43 e segg.; MPC p. 6.9.24 e segg.). A. veniva scarcerato in data 14 luglio 2008 (MPC p. 6.9.179 e seg.), a seguito dell’ordinanza del GIF di data 12 luglio 2008, mediante la quale venivano respinte entrambe le richieste e decisa la messa in libertà provvisoria, condizionata a varie misure sostitutive, in particolare al versamento di una cauzione di Euro 100'000.-
- o di CHF 160'000.--. C. Promozioni dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale – sentenze del Tribunale penale federale e rinvii da parte del Tribunale federale 1. Il 5 settembre 2013 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi al Tribunale penale fe- derale (in seguito: TPF) nei confronti di A. nell’ambito del procedimento EAII.07.0139 (cl. SK. 2016.2, p. 39.100.1 e segg.). Tale causa veniva condotta con il numero di ruolo SK.2013.32. 2. Con sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2013.32), la Corte penale del TPF giudi- cava la fattispecie di cui all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2016.2, MPC
p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.), riconoscendo A. autore colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, proscioglien- dolo dall’accusa di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP ed abbandonando il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP. Contro tale sentenza veniva interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale da parte di A. (SK.2016.2, MPC p. 39.980.37 e segg.) e da parte del MPC. 3. Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, l’Alta Corte accoglieva parzial- mente il ricorso interposto da A., rinviando conseguentemente la causa al tribu- nale di prima istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (nuovo fasci- colo, rubricato sub SK.2016.2, MPC p. 40.160.1), mentre respingeva il ricorso interposto dal MPC, mediante sentenza 6B_535/2014, sempre del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, MPC p. 38.980.117).
- 7 - SK.2019.50 4. Nel frattempo, in data 27 maggio 2015 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi al TPF nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n. EAII.04.0025, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 e 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinazione con l’art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell’art. 322ter CP (cl. SK.2015.24 p. 100.1 e segg.). La causa veniva rubri- cata sub SK.2015.24. Dato l’evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, il TPF ne decideva la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016, conducendo quindi il procedimento con il numero di ruolo SK.2015.24 (cl. SK.2015.24 p. 970.1 e segg.). 5. Mediante sentenza del 30 gennaio 2017 (in seguito: sentenza SK.2015.24) il TPF riconosceva A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), mentre lo proscioglieva dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 e dall’accusa di corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Il TPF abbandonava inoltre il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158
n. 2 CP). Esso ordinava parimenti l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501, nonché n. 1.2.1 e n. 1.2.2 dell’atto d’ac- cusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Contro tale sentenza veniva interposto ricorso da parte del MPC e dell’accusa- trice privata Società 2a S.p.A. 6. Con sentenze del 20 agosto 2019 l’Alta Corte dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla parte accusatrice (6B_1031/2017) ed accoglieva parzialmente per contro il ricorso del MPC (6B_993/2017), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, segna- tamente annullando il punto 1.2 del dispositivo (nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’ac- cusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501) ed il punto 1.3 del dispositivo (nella misura in cui
- 8 - SK.2019.50 proscioglie A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5), nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. 7. A seguito del summenzionato rinvio, la Corte del TPF ha aperto un nuovo proce- dimento, rubricato sub SK. 2019.50. D. Accusatrici private Con dichiarazione del 13 maggio 2005, Società 2a S.p.A., Società 2b S.p.A. e Società 2c BV, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste relative al dissesto finanziario del Gruppo Società 2 (MPC p. 15.1.1 e segg.). E. Dibattimento 1. Mediante missiva del 27 maggio 2020, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (cl. SK p. 4.483.400.12 e seg.). Con scritto del 12 giugno 2020, il difensore di A. ha presentato un’istanza probatoria (cl. SK p. 5.483.521.34-37), come pure il MPC, con scritto 19 giugno 2020 (cl. SK p. 5.483.510.9-12). Con decreto del 7 ottobre 2020, la direzione della procedura ha deciso l’acquisi- zione agli atti dell’incartamento della causa SK.2015.24 (e degli incarti correlati SK.2013.32 e SK.2016.2), degli estratti del casellario giudiziale svizzero e italiano dell’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimo- niale dell’imputato; ha inoltre decretato la reiezione delle ulteriori istanze proba- torie e stabilito la tenuta dei pubblici dibattimenti, fissati dal 17 al 31 maggio 2021, nonché il 17 giugno 2021 (cl. SK p. 2.483.250.1-7). A seguito dell’evoluzione della situazione legata al Covid 19, su richiesta 25 marzo 2021 (cl. SK p. 5.483.521.196 e seg.) del difensore di A. – quest’ultimo residente in Brasile – i dibattimenti sono stati rinviati al periodo dal 18 al 22 otto- bre 2021, e dal 27 al 29 ottobre 2021, nonché il 3 e 4 novembre 2021, a valere quali giorni di riserva. La comunicazione della sentenza è stata fissata per l’8 novembre 2021 (cl. SK p. 3.483.310.4-5). 2. I dibattimenti hanno avuto luogo in data lunedì 18 ottobre 2021, martedì 19 otto- bre 2021, mercoledì 20 ottobre 2021, giovedì 21 ottobre 2021, venerdì 22 otto- bre 2021, mercoledì 27 ottobre 2021, giovedì 28 ottobre 2021 e venerdì 29 otto- bre 2021.
- 9 - SK.2019.50 L’imputato si è presentato regolarmente in aula durante tutti i giorni di dibatti- mento, tranne per la lettura del dispositivo in data 8 novembre 2021, dalla quale ha chiesto e ottenuto di essere dispensato. F. Conclusioni delle parti In esito al dibattimento le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1. Il MPC ha postulato (cl. SK p. 7.483.721.093 e segg.): di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro aggravato e di istigazione a falsità in documenti; di condannare A. ad una pena detentiva di tre anni e cumulativamente, giusta l’art. 305bis n. 2 CP, ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere, dedotto il carcere preventivo sofferto. Non si oppone alla concessione della sospensione parziale della pena deten- tiva ex art. 43 CP, con un periodo di prova di 3 anni. Chiede che alla pena pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale; la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP del saldo dei conti bancari sequestrati in Sviz- zera e quale risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP il saldo dei conti sequestrati su rogatoria in Lussemburgo, nonché sul valore del terreno in Bra- sile; nella misura in cui sono adempiuti i presupposti, la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e chiesto quale risarcimento equivalente a favore della So- cietà 2a S.p.A., nella sua qualità di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Quanto confiscato, nella misura in cui non venisse restituito o assegnato a Società 2a S.p.A., sarà oggetto di procedura di sharing con l’Italia giusta la Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC); la reiezione delle richieste di indennizzo e di riparazione del torto morale pre- sentate da A.; di condannare A. al pagamento delle spese procedurali, per un importo com- plessivo di CHF 113'562.-- (allegato B all’atto d’accusa 27 maggio 2015); sulle indennità formulate dall’accusatrice privata, richiama l’applicazione dell’art. 433 CPP e si rimette al giudizio della Corte per la relativa quantifica- zione.
- 10 - SK.2019.50 2. La difesa di A. ha postulato quanto segue (cl. SK p. 7.483.721.921 e segg.): assoluzione di A. dal reato di riciclaggio di denaro aggravato: o per insussistenza di un reato pregresso punibile sia secondo il diritto italiano che secondo il diritto svizzero; o in via subordinata, per intervenuta prescrizione riferibile anche agli atti imputati per i quali al momento dell’emanazione della sentenza non siano ancora trascorsi 15 anni, per insussistenza dell’aggravante ge- nerica e della banda; o in via ancora più subordinata, proscioglimento dalle imputazioni di cui ai punti: 1.1.293, 328, 329, 330, 356, 358, 359, 361, 365, 367, 368, 374, 375, 380, 382, 383, 390, 397, 402, 414, 420, 422, 425, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 470, 471, 476, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 498 relativi a imputazioni og- getto di delega perché non punibili in applicazione dell’art. 165 cpv. 5 vCP FL; 1.1 310, 314, 315, 360, 377, 378, 419, 423, 424, 455, 456 (bonifici a favore di E.); 1.1.293, 297, 303, 308, 313, 328, 329, 365, 368, 367, 400, 414, 421, 426, 427, 428, 439, 449, 460, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 485, 486 (pagamento fatture professionisti); 1.1.290, 298, 302, 304, 372, 375, 415, 416, 443, 444, 480, 484, 488, 489, 493, 495 (prelevamenti per consumo proprio); 1.1.491, 492, 494, 496, 497, 499, 500 (prelevamenti effettuati da F. o G.), nonché 1.1.398, 399, 401, 488, 489 (cfr. cl. SK p. cl. SK p. 7.483.721.919); 1.1.320/326, 347/353 (trasporti da Coira a Lugano e Lugano oltre con- fine); 1.1.359, 382, 401, 482, 483, 498, 501 (chiusura conti); 1.1.451 e 453 (vendita obbligazioni); 1.1.294 (liquidazione di società);
- 11 - SK.2019.50 1.1.295, 296, 309, 327, 330, 331, 337, 349, 356, 358, 361, 367, 383, 397, 402, 420, 422, 425, 442, 447, 450, 470, 474, 475, 486 (bonifici da conto a conto con medesimo BO); dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 ed ogni altro singolo atto relativo alle causali anzidette perché obbiettivamente non costitutivi di atti rici- clatori o comunque non a lui ascrivibili; assoluzione di A. per l’imputazione di istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa punto 1.2.5 perché il fatto non sussiste e, in caso di con- danna, esenzione di pena per l’istigazione alla falsità in documenti per il lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità; il dissequestro di tutte le somme bloccate elencate al doc. A dell’AA del 25.5.2015, siccome ritenute riconducibili a A. per intervenuto proscioglimento per il reato di riciclaggio e/o prescrizione e in ogni caso dissequestro di tutti gli averi sui conti alla data 30.09.2002 per intervenuta prescrizione del diritto di confisca ex art. 70 cpv. 3 CP, ovvero dissequestro di un importo almeno pari a USD 10'326'600.569, CHF 646'402.65 e EUR 1'338'482.37; il riconoscimento di un risarcimento per ingiustificata incarcerazione di 117 giorni, di torto morale, interessi compensatori ex art. 73 CO, spese di viaggio, spese di patrocino ecc. come da istanza separata; integrale riconoscimento della nota professionale dell’avv. Daniele Timbal quale difensore d’ufficio; reiezioni di ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento presentata dall’accusatrice privata; reiezione di tutte le richieste formulate dal MPC, in quanto divergenti dalle pre- senti conclusioni. 3. L’accusatrice privata ha postulato quanto segue (cl. SK p. 7.483.721.299 e segg.): che A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35 oltre inte- ressi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’Atto di accusa del 27 maggio 2015; la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero, dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del
- 12 - SK.2019.50 bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassun- tiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015; che A. sia tenuto a rifondergli quale rimborso spese l’importo di CHF 257'418.90 oltre interessi come indicato alle singole voci della richiesta di indennizzo del 25 ottobre 2021. G. Dispositivo Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 novembre 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP. H. Precisazioni Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura in cui sia ne- cessario, nei considerandi che seguono.
Diritto: I. Questioni pregiudiziali 1. Il Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante dell’accusatrice pri- vata non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale (cl. SK p. 7.483.720.3). 2. I rappresentanti della difesa hanno sollevato cinque questioni pregiudiziali (cl. SK
p. 7.483.720.3 e segg.):
1. estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata;
2. istanza di dissequestro della quota parte di 1/2 del terreno in Brasile;
3. istanza di improcedibilità per i capi d’accusa riferiti al Liechtenstein;
4. richiesta di acquisizione agli atti della relazione del prof. H.;
5. in via principale, istanza di improcedibilità per impossibilità di definire l’ac- cusa/violazione del principio accusatorio, subordinatamente limitazione alla questione Società 1. 2.1 In merito alla prima questione pregiudiziale relativa all’estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata, la difesa considera che Società 2a S.p.A. sia succeduta a Società 2a S.p.A. in liquidazione attraverso una cessione di credito
- 13 - SK.2019.50 e ciò ne escluderebbe la capacità attiva come parte civile nel caso in esame. A sostegno di ciò, la difesa di A. ha richiesto la produzione agli atti di due sentenze del Liechtenstein del 28 dicembre 2010 e del 3 agosto 2013, di natura civile, che avevano constatato come Società 2a S.p.A. non avesse alcuna legittimazione attiva in quanto era intervenuta una cessione di credito tra la società in liquida- zione e la nuova società e non poteva quindi essere considerata come succes- sore legale (cl. SK p. 7.483.720.6). Società 2a S.p.A. non avrebbe inoltre subito alcun danno nel contesto dell’operazione Società 1, poiché gli importi delle po- lizze sarebbero stati versati da Società 2d, che era in liquidazione alle isole Cay- man e non in Italia ed era estranea alla procedura fallimentare italiana, come anche indicato da un comunicato stampa del 30 marzo 2010 di Società 2a S.p.A., presentato dalla difesa con richiesta di ammissione agli atti (cl. SK p. 7.483.720.16). Il Ministero pubblico della Confederazione contesta quanto richiesto dalla difesa, ritenendo che le conclusioni della precedente Corte del Tribunale penale federale siano attuali e quindi che la surrogazione legale delle precedenti accusatrici pri- vate nell’attuale Società 2a S.p.A. abbia avuto luogo, e ciò sulla base dell’ordina- mento fallimentare italiano (cfr. legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004, legge Marzano; sentenza SK.2015.24 consid. I. 4.2). La surrogazione sarebbe quindi avvenuta ex lege e non in base a disposizioni di natura contrattuale, con effetti paragonabili a quelli dell’art. 197 e segg. LEF e, di conseguenza, Società 2a S.p.A. sarebbe subentrata a tutte le società facenti parte del gruppo Società 2, tra cui Società 2d. La Procura federale aggiunge che Società 2d avrebbe ricevuto USD 21 milioni in pagamento da Società 2a S.p.A. prima di versarli nel contesto dell’operazione Società 1, da cui il danno. Inoltre, il MPC osserva che le sentenze del Liechtenstein sono di natura civile e che non hanno rilevanza né a livello pe- nale, né nel contesto del caso in esame. Il MPC fa infine notare che qualsiasi questione in merito all’origine illecita dei fondi non è da approfondire a livello di questioni pregiudiziali, bensì nel merito (cl. SK p. 7.483.720.8 e seg. e 17). Il rappresentante dell’accusatrice privata considera dal canto suo che le sentenze del Liechtenstein prodotte non parrebbero definitive o cresciute in giudicato. Inol- tre, la richiesta di estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata è stata affrontata già diverse volte e la sua qualità è sempre stata confermata, in quanto ha avuto luogo una surrogazione ex lege in applicazione della legge Mar- zano (cl. SK p. 7.483.720.11 e segg.). Egli, pur ritenendo la produzione del co- municato stampa ininfluente, si rimette al giudizio della Corte (cl. SK p. 7.483.720.18). 2.2 In merito alla seconda questione pregiudiziale relativa all’istanza di dissequestro della quota parte di 1/2 del terreno in Brasile appartenente a A., la difesa sostiene
- 14 - SK.2019.50 che tale terreno è stato acquistato in un’epoca in cui eventuali reati sarebbero prescritti; tale terreno genera oggi tasse e spese in Brasile a carico di A. senza che egli ne possa beneficiare o lo possa vendere. A mente della difesa, se questo bene non è confiscabile perché qualsiasi reato sarebbe prescritto, non è neppure possibile considerare l’eventualità di un risarcimento compensatorio (cl. SK p. 7.483.720.15). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene invece che questa istanza di dissequestro non possa essere trattata nel quadro delle questioni pregiudiziali. Infatti, pur essendo effettivamente prescritti gli atti di riciclaggio di cui ai capi d’ac- cusa n. 1.1.101 e n. 1.1.102, il terreno entra in linea di conto per un risarcimento equivalente (cl. SK p. 7.483.720.9). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 2.3 In merito alla terza questione pregiudiziale relativa all’istanza di improcedibilità per i capi d’accusa riferiti al Liechtenstein, la difesa fa valere che all’epoca dei fatti in Liechtenstein l’autoriciclaggio non era penalmente perseguibile in virtù del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein in vigore al momento dei fatti (2002- 2004) e che, in virtù dell’art. 86 cpv. 2 AIMP e del principio della lex mitior, il diritto straniero si applica se esso risulta più favorevole. Nel caso di specie, quindi, A. non avrebbe commesso alcun illecito in Liechtenstein e, pertanto, non dovrebbe essere perseguito in Svizzera. La difesa dell’imputato fa valere questa questione in via pregiudiziale per motivi di economia processuale. A suo dire in- fatti tali capi d’accusa non necessiterebbero di alcun atto istruttorio specifico poi- ché infondati (scritto 5 ottobre 2021 dell’avv. Timbal, cl. SK p. 5.483.521.221 e segg.; p. 7.483.720.15 e segg.). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che questa questione sia da affrontare nel merito e non in sede di questioni pregiudiziali, ricordando anche che l’autorità di perseguimento penale svizzera è competente per il persegui- mento degli atti commessi in Liechtenstein in virtù della richiesta di assunzione del procedimento penale presentata dalle autorità penali del Liechtenstein e ac- colta dall’Ufficio federale di giustizia l’11 agosto 2008. Inoltre, secondo la Procura federale, il testo del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein in vigore al momento dei fatti contestati è chiaro e prevede una non punibilità unicamente se il reo è già stato condannato per il reato a monte, cosa non avvenuta nel caso di specie poiché A. si trova ancora sub iudice in Italia (cl. SK p. 7.483.720.9 e seg.). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14).
- 15 - SK.2019.50 2.4 In merito alla quarta questione pregiudiziale relativa alla richiesta di acquisizione agli atti della relazione del prof. H., la difesa considera questa relazione impor- tante per l’analisi della fattispecie e per la ricostruzione dei movimenti. Inoltre, tale rapporto è stato già ammesso e discusso nei procedimenti italiani in Italia e può essere utile ai fini dell’accertamento della verità processuale relativa al reato a monte del riciclaggio (cl. SK p. 7.483.720.5 e segg.). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene invece che la relazione del prof. H. rappresenti una mera allegazione di parte, poiché tale esperto è il perito della difesa nei procedimenti italiani, e chiede quindi di non ammetterlo agli atti. Inoltre, a mente della Procura federale, l’asserita vantaggiosità in termini di costi delle operazioni con Società 2 non è rilevante per il procedimento in Svizzera in con- siderazione della costante giurisprudenza del Tribunale federale (cl. SK p. 7.483.720.10 e seg.). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 2.5 In merito alla quinta questione pregiudiziale relativa all’istanza di improcedibilità per impossibilità di definire l’accusa per violazione del principio accusatorio, se- condo la difesa, la mancata indicazione da parte del Ministero pubblico della Con- federazione, a seguito della richiesta della Corte del 17 settembre 2020, dell’im- porto esatto dell’imputazione tenendo conto dell’intervento della prescrizione per diversi capi d’accusa non permette né alla difesa, né alla Corte di ben determi- nare il perimetro dei fatti imputati a A. La difesa chiede a titolo subordinato di limitare l’accusa ai movimenti relativi all’operazione Società 1, che caratterizzano principalmente il periodo non ancora prescritto e che ammontano a circa USD 18 milioni (cl. SK p. 7.483.720.4 e seg. e 15 e seg.).
- 16 - SK.2019.50 Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che, come la precedente Corte del Tribunale penale federale anche il Tribunale federale non ha rilevato alcuna violazione del principio accusatorio con riferimento all’atto d’accusa, in cui sono esplicitamente indicate tutte le movimentazioni, comprensive di data, luogo, im- porti e conti di partenza e di destinazione (cl. SK p. 7.483.720.11 e 17). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 3. La Corte si è pronunciata come segue in merito alle questioni pregiudiziali (cl. SK
p. 7.483.720.18 e segg.): 3.1 L’istanza di estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata è re- spinta. Dalla documentazione prodotta agli atti dall’avv. Paparelli in data 31 marzo 2016 (cl. SK.2015.24 p. 482.561.75 e segg.), nonché dai pareri legali trasmessi sem- pre dall’avv. Paparelli in sede di dibattimento SK.2015.24 (cl. SK.2015.24
p. 482.925.212-232), risulta che nel contesto della procedura di fallimento, in ap- plicazione delle normative italiane, in particolar modo della cosiddetta legge Mar- zano (introdotta con il Decreto legge del 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modifiche), la nuova (costituita) Società 2a S.p.A. è succeduta, in veste di “As- suntore”, nelle posizioni giuridiche – rilevandone i diritti e gli obblighi – delle so- cietà del Gruppo Società 2, poste in amministrazione straordinaria, le quali sono poi state sciolte e cancellate dal registro delle imprese. Dai pareri legali sopra menzionati risulta che l’assuntore – ovvero la nuova Società 2a S.p.A. – è consi- derato un successore a titolo universale, e quindi ha diritto al subentro in tutti i diritti e gli obblighi delle entità legali soggette alla procedura di amministrazione straordinaria (cl. SK.2015.24 p. 482.925.219 e 231). Secondo l’art. 39 della legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004 (legge Marzano, integrata nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006), la procedura di amministra- zione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che ap- prova il concordato. L’art. 8 comma 1bis della legge Marzano dispone che: “Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della proce- dura a norma dell’art. 4bis comma 11 del presente decreto dall’assuntore del con- cordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordi- nario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’art. 79 del codice di proce- dura penale”.
- 17 - SK.2019.50 La procedura di amministrazione straordinaria è stata chiusa a fine 2015 (cl. SK.2015.24, p. 482.561.75-84, si tratta del Decreto reso dal Presidente della prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione del 3 novembre 2015 che dichiara l’estinzione del procedimento avente per oggetto l’impugnazione della Sentenza di omologa del concordato Società 2). A quel momento, il Com- missario straordinario I. si era già costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di A. in Svizzera (v. MPC p. 15.1). Nel caso concreto, Società 2a S.p.A. è subentrata alle previgenti accusatrici pri- vate non a seguito di disposizioni di natura negoziale, bensì sulla base dell’ordi- namento fallimentare applicabile, paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 197 e segg. LEF (v. sen- tenza del Tribunale federale 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid. 7.2). In ef- fetti, sulla scorta dell’ordinamento in questione, e segnatamente sulla base della legge Marzano (v. cl. SK.2015.24 p. 482.561.15 e segg.), è occorsa la surroga- zione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica, attuale Società 2a S.p.A. Alla stessa deve pertanto essere riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Nulla muta la Confidential settlement communication del 13 aprile 2009, sotto- scritta tra le società del Gruppo Società 2 e Banca 1, secondo la quale le prime avrebbero ceduto alla seconda ogni loro pretesa. Al riguardo si rileva che tale accordo non concerne il procedimento penale aperto in Svizzera. Inoltre, se- condo la dottrina, il danneggiato che cede il proprio credito ex art. 164 e segg. CO resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP e se del caso spetterà al benefi- ciario della cessione fare valere il proprio credito nei confronti del primo in via civile (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 26 e segg. ad art. 115 CPP). L’eccezione dell’art. 121 cpv. 2 CPP vale infatti soltanto per chi subentra per legge nei diritti del danneggiato e non per chi subentra mediante negozio giuridico (v. DTF 140 IV 162 consid. 4.9.5). Ad ogni modo, per costituire una valida rinuncia, la stessa dovrebbe essere stata fatta in maniera conforme all’art. 120 cpv. 1 CPP, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie. Le due sentenze del Liechtenstein, prodotte in data odierna, ancorché ininfluenti per la decisione circa la qualità di accusatore privato da Società 2a S.p.A., ven- gono annesse agli atti in quanto non procrastinano lo svolgimento del processo e la loro utilità potenziale per il merito della causa non può essere esclusa. Il comunicato stampa, la cui utilità potenziale non può essere a sua volta esclusa a priori, viene annesso agli atti, in quanto non procrastina, tra l’altro, lo svolgi- mento del processo.
- 18 - SK.2019.50 3.2 L’istanza volta a pronunciare preliminarmente il dissequestro della quota parte di 1/2 dell’immobile sito in Brasile, è respinta. La Corte rileva che l’istanza di disse- questro non costituisce, nel caso di specie, una questione pregiudiziale. La stessa non impedisce la prosecuzione del dibattimento, di conseguenza non deve essere decisa preliminarmente. La questione dell’eventuale dissequestro della quota parte di 1/2 dell’immobile in Brasile sarà oggetto di esame nell’ambito delle valutazioni del merito. 3.3 L’istanza volta a pronunciare preliminarmente l’improcedibilità per i capi d’accusa commessi nel Liechtenstein è respinta. Tale richiesta non costituisce una que- stione pregiudiziale, non impedendo la stessa la prosecuzione del dibattimento. L’istanza implica inoltre un’analisi della fattispecie che la Corte ritiene di dover trattare nel merito. In particolare, la questione a sapere se il § 165 cpv. 5 del Co- dice penale del Liechtenstein invocato dalla difesa di A. sia applicabile non costi- tuisce una questione da esaminare pregiudizialmente. Si tratta infatti di stabilire se, e se sì quale, diritto estero sia da applicare e incida, se del caso, sulle impu- tazioni oggetto dell’atto d’accusa. 3.4 La relazione di analisi e ricostruzione 8 luglio 2021 del prof. H. viene acquisita agli atti, dal momento che, di primo acchito, non si può negare una sua possibile utilità potenziale, non ravvisando la Corte neppure alcun abuso di diritto da parte della difesa. Tale acquisizione non procrastina lo svolgimento del dibattimento. Annettere tale documento non è in contraddizione con la reiezione della domanda di sentire il prof. H. come testimone, visto che qui si tratta semplicemente di ac- quisire un documento. 3.5 Non vi è violazione del principio accusatorio poiché i capi d’imputazione oggetto del processo sono quelli già indicati dal Tribunale federale, ovvero dal capo d’ac- cusa n. 1.1.291, capi d’imputazione perfettamente chiari a A. / alla sua difesa, tanto è che l’atto d’accusa di cui si tratta oggi è il medesimo già oggetto del pro- cesso nell’anno 2016. Il fatto che il MPC non abbia aggiornato l’importo come richiesto dalla Corte non ha un impatto sotto il profilo della comprensione da parte dell’imputato / della sua difesa, sulle imputazioni, del resto la stessa difesa oggi in aula ha evocato come già i USD 52,4 milioni indicati nell’atto d’accusa sareb- bero stati errati, circostanza che non ha però impedito a A. / alla sua difesa di debitamente prepararsi per il primo processo.
Di conseguenza non può l’importo, che l’accusa non ha aggiornato contraria- mente alla richiesta di questo Tribunale, costituire un impedimento per l’esercizio della difesa: tale questione verrà evidentemente esaminata nel merito da parte della Corte giudicante. Non va pur tuttavia sottaciuto che il difficilmente compren-
- 19 - SK.2019.50 sibile mancato aggiornamento da parte del MPC non facilita certamente l’istrut- toria dibattimentale. Ciò detto, l’istanza di improcedibilità, così come formulata, sia nella via principale, che nella via subordinata, viene respinta.
II. Competenza – diritto applicabile – rinvio dal Tribunale federale – eccezioni sollevate dalla difesa 1. Competenza La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolar- mente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e canto- nali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere di apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolar- mente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate ecce- zioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305bis n. 3 CP nonché art. 23 e seg. CPP). 2. Diritto applicabile 2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo ini- quo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al mo- mento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
- 20 - SK.2019.50 posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al mo- mento dell’infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1471 e segg., 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, si deve comparare le differenti san- zioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima commina- bile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In osse- quio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’al- tro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 con- sid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 2.3 I reati che vengono imputati a A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli elementi costitutivi dei reati e le relative comminatorie di pena sono rimasti inva- riati. 2.4 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4181, 4193).
- 21 - SK.2019.50 2.5 Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016 prevede, giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP, che i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale quali- ficato (RU 2015 1389; FF 2014 563). Tale modifica non interessa tuttavia il caso in esame. 2.6 Il difensore di A., con scritto 5 ottobre 2021 (cl. SK p. 5.483.521.221-226), ha presentato un’istanza di improcedibilità per i capi d’accusa di riciclaggio aggra- vato relativi agli episodi di autoriciclaggio commessi nel Liechtenstein, tutti ricon- ducili all’imputato e avvenuti presso istituti bancari o studi professionali di Vaduz. Si tratta dei seguenti capi d’accusa: 1.1.293, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.330, 1.1.356, 1.1.358, 1.1.359, 1.1.361, 1.1.365, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.374, 1.1.375, 1.1.380, 1.1.382, 1.1.383, 1.1.397, 1.1.402, 1.1.414, 1.1.420, 1.1.422, 1.1.425, 1.1.432, 1.1.433, 1.1.434, 1.1.435, 1.1.436, 1.1.437, 1.1.439, 1.1.440, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.450, 1.1.451, 1.1.452, 1.1.453, 1.1.454, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.480, 1.1.481, 1.1.484, 1.1.485, 1.1.486 e 1.1.487. Egli fa valere che la Procura di Stato del Principato del Liechtenstein aveva aperto un’inchiesta in Liechtenstein proprio per queste imputazioni; la stessa è stata poi assunta dal MPC. Il difensore dell’imputato ritiene che i capi d’imputazione sopra indicati siano da estromettere dal presente procedimento perché episodi di autoriciclaggio di de- naro, comportamento che era penalmente escluso dal tenore del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein del 24 giugno 1987 (FL-vCP; Landesrecht [LR] 311.0) in vigore fino al 28 febbraio 2009, e quindi al momento dei fatti. In consi- derazione del fatto che nel caso di specie il diritto straniero sarebbe più favore- vole, visto che all’epoca dei fatti la punibilità dell’autoriciclaggio era esclusa, l’art. 86 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1) imporrebbe l’applicazione del diritto del Liechtenstein. Ne consegue quindi che, a mente della difesa, queste imputazioni relative al Liechtenstein dovrebbero essere escluse dal procedimento. A sostegno della sua tesi, il difensore d’ufficio dell’imputato ha prodotto un estratto della sentenza dello Staatsgerichtshof Fürstentum Liechten- stein (StGH) 2014/37 consid. 6.3, nonché una copia del § 165 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009). In aula il difensore di A. ha ribadito la propria richiesta.
- 22 - SK.2019.50 La richiesta è stata formulata quale questione pregiudiziale, respinta in aula dalla Corte, che ha ritenuto doverla trattare nel merito (v. supra consid. I.3.3). Il § 165 del Codice penale del Liechtenstein attualmente in vigore (FL-CP) pre- vede il reato di riciclaggio di denaro (Geldwäscherei), come da titolo marginale. Il tenore attuale del § 165 FL-CP è stato fissato il 1° luglio 2019 dalla legge del 28 febbraio 2019 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (Liechten- steinisches Landesgesetzblatt [LGBl] 2019/122). Il tenore del § 165 FL-CP in vigore tra il 19 dicembre 2000 e il 27 luglio 2007, quindi al momento dei fatti, è il seguente: “§ 165 StGB Geldwäscherei
1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach § 278d oder nach den §§ 304 bis 308 oder einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, ins- besondere indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die wahre Be- schaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnisse über sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah- ren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
2) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach § 278d oder nach den §§ 304 bis 308 oder einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz eines anderen herrühren, an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei es, um diese Vermögensbestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu verwalten, solche Vermögensbestandteile umwandelt, ver- wertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
3) Wer die Tat in Bezug auf einen 75 000 Franken übersteigenden Wert oder als Mitglied einer Bande begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
4) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer strafbaren Handlung her, wenn ihn der Täter der strafbaren Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert.
5) Wegen Geldwäscherei ist nicht zu bestrafen, wer wegen Beteiligung an der Vortat bestraft wurde.
- 23 - SK.2019.50
6) Wer Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei es, um diese Vermögensbestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu verwalten, solche Vermögensbestand- teile umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer die Tat in Bezug auf einen 75 000 Franken übersteigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestra- fen”. Come correttamente indicato dal difensore dell’imputato, il § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) prevedeva, fino al 31 dicembre 2008, quanto segue: “Wegen Geldwäscherei ist nicht zu bestrafen, wer wegen Beteiligung an der Vortat bestraft wurde”. La legge dell’11 dicembre 2008 sulla modifica del Co- dice penale del Liechtenstein (LGBl 2009/49) ha poi abrogato tale capoverso. Tale legge (cfr. LGBl 2009/49) ha modificato anche il resto del § 165 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009), che era già stato modificato sostanzialmente negli anni precedenti, in particolare attraverso la legge del 25 ottobre 2000 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (LGBl 2000/256), in vigore dal 19 dicembre 2000, che aveva modificato il Codice penale del Liechtenstein in vigore fino al 18 dicembre 2000. Il § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) è stato introdotto con la legge del 25 ottobre del 2000 sulla modifica del Codice penale del Liechten- stein ed è entrato in vigore il 19 dicembre 2000. La lettera della legge, a mente della Corte e seguendo anche la giurisprudenza del Liechtenstein, si riferisce al privilegio dell’autore del reato a monte (Vortäterprivileg) di non venir condannato per riciclaggio di denaro qualora questi fosse già stato condannato per il reato a monte (cfr. StGH 2013/195 consid. 3.4). Si rileva quindi che questo specifico ca- poverso nulla ha a che fare con l’assenza di punibilità dell’autoriciclaggio, bensì con la garanzia per il reo di non essere punito doppiamente qualora fosse con- dannato già per il reato a monte (STOTTER, Das liechtensteinische Strafgesetz- buch (StGB), 2a ediz. 2008, p. 509; cfr. Bericht und Antrag der Regierung del 23 maggio 2000 N 56/2000, p. 62). Oltre a ciò, a mente della Corte, il termine “bestraft” del § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) presuppone che l’autore del reato a monte sia stato condannato definitivamente al fine di escludere una sua punibilità per il reato di riciclaggio di denaro (presa di posizione del Governo del Liechtenstein del 10 ottobre 2000, cfr. STOTTER, op. cit. p. 512).
- 24 - SK.2019.50 Come noto, la posizione di A. è ora sub iudice in territorio italiano. Con il che, il riferimento della difesa alle norme di cui sopra non trova applicazione. L’autoriciclaggio, come rilevato correttamente dal difensore dell’imputato, tutta- via, non ha sempre costituito reato nel Principato del Liechtenstein. Infatti, il § 165 FL-vCP (in vigore fino al 18 dicembre 2000) prevedeva che fosse punito unica- mente chi commetteva riciclaggio di denaro con proventi di un reato a monte commesso da terzi (“Verbrechen eines anderen”). In questo senso, l’autoriciclag- gio in Liechtenstein non era in nessun modo punibile fino al 18 dicembre 2000. In seguito, la modifica di legge intervenuta il 19 dicembre 2000 (LGBl 2000/256) ha modificato il § 165 FL-vCP (in vigore fino al 18 dicembre 2000) distinguendo in due capoversi differenti due diverse tipologie di atti di riciclaggio di denaro. Il nuovo cpv. 1 (in vigore dal 19 dicembre 2000) punisce gli atti di riciclaggio volti a dissimulare o a occultare i beni patrimoniali ottenuti da un reato a monte o a nasconderne l’origine, in particolare fornendo false dichiarazioni sulla loro ori- gine, sulla loro vera natura, sui diritti di disposizione su di essi o sul luogo in cui si trovano, e questo a prescindere dall’autore del reato a monte. Il nuovo cpv. 2 (in vigore dal 19 dicembre 2000), invece, punisce chiunque prenda possesso o tenga in custodia, al solo scopo di custodire, investire o gestire, o converta, rea- lizzi o traferisca a terzi valori patrimoniali derivanti da un reato a monte com- messo da un’altra persona. In questo senso, dalla modifica del FL-vCP intervenuta il 19 dicembre 2000, come espresso chiaramente dalla lettera della norma e come anche confermato dalla giurisprudenza, l’autoriciclaggio è diventato punibile se legato alla dissimulazione o all’occultamento dei beni di natura patrimoniale provenienti da un reato a monte. Infatti, nella precedente versione, in vigore fino al 18 dicembre 2000, era indicato chiaramente quale elemento oggettivo di reato che i valori patrimoniali soggetti a riciclaggio dovevano provenire per forza da un reato a monte com- messo da terzi (“aus dem Verbrechen eines anderen herrühren”, cfr. LGBl 1999/44 e LGBl 1996/64; cfr. giurisprudenza del 1999 citata in STOTTER, op. cit.
p. 531 e seg.). Come indicato dalla giurisprudenza, quindi, dal 19 dicembre 2000 solamente l’au- toriciclaggio relativo ad atti di mera gestione e custodia di beni patrimoniali pro- venienti da un reato a monte commesso dallo stesso autore del riciclaggio non era punibile (StGH 2013/195 consid. 3.4), e questo fino alla modifica di legge in- tervenuta il 1° marzo 2009. Invece, l’autoriciclaggio commesso tramite atti di oc- cultamento e dissimulazione dei fondi di origine illecita risulta perseguibile già dal 19 dicembre 2000 (StGH 2013/195 consid. 3.4), come anche ne consegue
- 25 - SK.2019.50 pacificamente dal testo legale, in cui nel § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009) non vi è alcun riferimento a un reato commesso da terzi (abrogazione di “eines anderen”), come invece si evince palesemente dalla let- tera del § 165 cpv. 2 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009) (manteni- mento di “aus einem Verbrechen […] eines anderen herrühren”). In seguito alla modifica del FL-CP del 1° marzo 2009, anche dal cpv. 2 è stata rimossa questa precisazione, rendendo l’autoriciclaggio un reato a tutti gli effetti, a prescindere dal comportamento dell’autore (StGH 2013/195 consid. 3.4). La giurisprudenza relativa all’autoriciclaggio citata da STOTTER nel suo commen- tario, in cui si indica che nessuno può essere il “riciclatore” di se stesso (cfr. STOT- TER, op. cit. p. 531 e seg.), è anteriore alla modifica del 19 dicembre 2000 e quindi non entra in linea di conto per l’analisi della norma in vigore tra il 2000 e il 2009. Inoltre, la giurisprudenza citata dalla difesa di A. è relativa a un caso di § 165 cpv. 2 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009), secondo cui, correttamente, non era perseguibile per autoriciclaggio il reo che aveva semplicemente gestito e am- ministrato attraverso atti di riciclaggio il provento del proprio reato a monte, e questo fino al 28 febbraio 2009. Oltretutto, si evince chiaramente dalla lettera del § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009), come anche dall’attuale tenore, che la comuni- cazione di false informazioni come elemento oggettivo di reato sia inserito a titolo meramente esemplificativo (introdotto da “insbesondere”), o per le meno che sia di natura alternativa e non cumulativa. In questo senso, l’elemento oggettivo di reato sarebbe già soddisfatto con atti di occultamento e dissimulazione perpetrati dall’autore di autoriciclaggio. Nel caso di specie, a A. viene rimproverato di avere agito in modo da occultare e dissimulare l’origine dei fondi che sono transitati anche nel Liechtenstein e che fanno oggetto della richiesta di improcedibilità del suo difensore. Visto quanto precede, la richiesta della difesa di A. non trova accoglimento, in virtù in particolare del fatto che il citato § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) è relativo unicamente al Vortäterprivileg ed a una questione di doppia punibilità e non entra comunque in linea di conto poiché l’imputato A. non è ancora stato condannato (bestraft) e la sua posizione risulta ancora sub iudice in Italia. Inoltre, il reato di autoriciclaggio risulta già perseguibile penalmente a partire dal 19 dicembre 2000 ex § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009), quindi relativo ad atti di occultamento e dissimulazione, come pacifico dalla lettera della norma all’epoca dei fatti e dalla giurisprudenza del Lie- chtenstein.
- 26 - SK.2019.50 3. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 3.1 Giusta l’art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclu- sioni delle parti. L’Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (DONZALLAZ, Loi sur le Tribu- nal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l’eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l’autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l’art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di di- ritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali de- vono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007 consid. 3.1 con rinvii; MEYER/DORMANN, Basler Kommentar, 2a ediz. 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l’in- tero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai consi- derandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2). 3.2 In casu, preso atto del contenuto della sentenza del Tribunale federale, delle in- dicazioni espresse in seno ai rinvii (indicate di seguito), nonché della conse- guente necessità di pronunciarsi su punti su cui la Corte penale non si era a suo tempo espressa, risulta pacifica l’esigenza di tenere un nuovo dibattimento. 3.3 In concreto, nella sua sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tribunale federale dopo aver confermato l’abbandono del procedimento per titolo di truffa a seguito di intervenuta prescrizione (e ritenuto di conseguenza superfluo analiz- zare la questione a sapere se sia stata ritenuta a torto o a ragione una violazione della riserva di specialità), ha dapprima approfonditamente analizzato l’accusa di riciclaggio di denaro aggravato formulata dal MPC nei confronti di A. ed in seguito l’accusa di istigazione alla falsità in documenti. L’Alta Corte ha annullato la sen- tenza del TPF del 30 gennaio 2017, nella misura in cui ha abbandonato il proce- dimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da
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n. 1.1.291 a n. 1.1.501 e prosciolto A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5, annullando nel contempo la pena, le spese processuali e gli indennizzi, come pure i sequestri, e meglio come indicato nei considerandi che seguono. 3.3.1 L’accusa di riciclaggio di denaro aggravato a. La prescrizione Chinandosi preventivamente sull’aspetto relativo alla prescrizione di tale reato, l’Alta Corte ha constatato l’intervenuta prescrizione (intervenuta nelle more della procedura ricorsuale, v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 con- sid. 4.1) per i capi d’accusa da n. 1.1.190 a n. 1.1.290, procedendo all’esame delle censure ricorsuali in punto ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501 e sottolineando che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione possono essere presi in considerazione per la valutazione dell’illiceità di quelli successivi (sen- tenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2). In merito va posto in risalto che il capo d’accusa n. 1.1.291 si riferisce ad un’ope- razione di prelievo di denaro in contante che sarebbe avvenuta a Lugano, presso la cassetta di sicurezza n. 53 aperta presso Banca 12 (ora Banca 13) in data 2 ottobre 2002. Il capo d’accusa precedente, n. 1.1.290, si riferisce ad un prelievo in contanti dal conto n. c1 presso Banca 12, che parimenti sarebbe avvenuto in data 2 ottobre 2002. Ne discende che pure tale capo d’accusa non risulta essere prescritto. La questione è stata sottoposta alle parti in sede di dibattimento in data 19 ottobre 2021, le quali hanno dichiarato di acconsentire all’ammissione di tale capo d’accusa all’esame della Corte (cl. SK p. 7.483.731.38). b. L’aggravante generica Analizzando il reato di riciclaggio di denaro sotto l’aspetto dell’aggravante gene- rica, il Tribunale federale ha dapprima ricordato che l’art. 305bis n. 2 CP non enu- mera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro e che ulteriori costel- lazioni sono immaginabili, purché il comportamento appaia sia sotto il profilo og- gettivo sia sotto quello soggettivo, di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio, ovvero l’organizzazione criminale, la banda ed il mestiere. Il Tribunale federale ha poi ricordato di avere ritenuto solo in due casi l’aggravante generica del riciclaggio di denaro, e meglio
nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 (relativa ad un avvocato) e nella sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019, quest’ultima, peraltro, non an- cora emanata al momento della sentenza del TPF del 30 gennaio 2017. L’Alta
- 28 - SK.2019.50 Corte ha ritenuto poco convincente da un lato il metodo adottato dal TPF di ap- parente esclusiva comparazione (quasi sussunzione) con la sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e dall’altro le conclusioni tratte, poiché, pur avendo riconosciuto un’intensità temporale degli atti di riciclaggio simile a quella della menzionata giurisprudenza e l’importante entità degli affari, esso avrebbe posto l’accento sull’assenza di un reddito proveniente dall’attività di riciclaggio in quanto tale, disattendendo però che l’avvocato della menzionata giurisprudenza aveva riciclato per conto di terzi, mentre A. risulta accusato di avere riciclato so- prattutto (ma non solo) per conto proprio. Secondo il Tribunale federale, il TPF ha violato il diritto di essere sentito del MPC, in primo luogo negligendo di considerare i costi connessi al riciclaggio di denaro ed omettendone qualsiasi accertamento al riguardo. Qualora il mestiere di C. (ri- conosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché commesso per mestiere con sentenza del 9 dicembre 2013 emanata con rito abbreviato) fosse stato finanziato da A., potrebbero sussistere gli estremi per am- mettere la forma generica, non vedendosi motivo alcuno per il quale chi fa il me- stiere di riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere, beneficiando dell’attività vanificatoria. In secondo luogo il TPF ha omesso di pronunciarsi sull’aspetto relativo all’inve- stimento del prodotto del reato a monte, che avrebbe permesso a A. di trarre un profitto illecito maggiore come ad esempio nell’operazione “Società 1”. Richia- mando la sentenza DTF 128 IV 117, il Tribunale federale ha ritenuto che, qualora si accertasse che tali investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso, decadrebbe la conclusione per cui l’ampio uso di costrutti opachi sarebbe da ricondurre al reato a monte, perché sarebbe fun- zionale anche al riciclaggio in quanto tale. Operazioni finanziarie particolarmente opache sul piano internazionale possono giustificare, insieme ad altri elementi, l’applicazione dell’aggravante generica. Il TPF ha inoltre omesso di chinarsi sulla “macchina da riciclaggio” messa in piedi e perfezionata da A., con il coinvolgimento di numerosi prestanomi, professionisti finanziari e l’utilizzo di molteplici società di comodo, che, se accertata, sarebbe sintomatica di particolari energia e tenacia criminali, rivelatrice di un’articolata at- tività e di un elevato potenziale di dissimulazione.
- 29 - SK.2019.50 Violazione del diritto di essere sentito è data infine pure dal fatto che il TPF è rimasto silente circa il fatto che A. si sarebbe prestato a riciclare anche per conto dei suoi presunti correi, così come sul fatto che egli avrebbe sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori patrimoniali di origine criminale (valori og- getto di scudo fiscale). In assenza dei summenzionati elementi, il Tribunale federale ha rilevato di non poter valutare se l’art. 305bis n. 2 CP sia stato correttamente applicato. c. L’aggravante della banda Dopo avere ricordato la nozione di banda, il Tribunale federale ha ritenuto non tutelabile la conclusione del TPF, in base alla quale per quanto attiene ai sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, l’atto d’accusa difetterebbe della necessaria preci- sione, in mancanza di un rinvio a complessi fattuali specifici e costituirebbe vio- lazione del principio accusatorio. Per l’Alta Corte, benché al momento di esporre gli elementi della banda, l’atto d’accusa non precisi esplicitamente quali opera- zioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande, dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identificarle senza particolari difficoltà. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene i criteri per individuare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggravante delle distinte bande, ovvero tutti i conti nella disponibilità immediata o mediata di A., presso due precise banche, rispettiva- mente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico. Il Tribunale federale ha ritenuto non poter vagliare nel merito l’accusa relativa all’aggravante delle due citate bande e neppure l’obiezione di A., per cui tale ac- cusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l’aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto sufficiente la motivazione relativa alle due ulteriori bande “A. – J.” e “A. – F.”, con la quale il TPF ha escluso l’aggravante della banda (non intravvedendo la volontà degli interessati di associarsi nell’ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera cor- reità, e neppure quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesta dalla giurisprudenza), ritenendo contemporaneamente di carattere appellatorio le critiche ricorsuali del MPC in merito.
- 30 - SK.2019.50 d. L’aspetto soggettivo Per stabilire se A. sapesse o dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle imputazioni di riciclaggio di denaro, il TPF ha ritenuto determinante esaminare il grado della sua consapevolezza quanto allo stato di decozione del gruppo Società 2. In tale ambito esso ha constatato che le sen- tenze di condanna svizzere ed italiane agli atti, nulla contengono relativamente a tale consapevolezza. Neppure ha scorto dalle ulteriori risultanze predibattimentali e dibattimentali, elementi circa la conoscenza di A. della situazione involutiva del gruppo Società 2, intravvedendo invece nell’operazione di investimento in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo (effettuata per un importo di poco inferiore ai 20 milioni di Dollari, nell’imminenza del tracollo del gruppo), un elemento indicativo piuttosto dell’assenza di consapevolezza di A. circa lo stato di decozione del gruppo. Il Tribunale federale ha ritenuto, da un lato, che se tale modo di procedere può essere applicato alla verifica dell’esistenza del reato di usura quale reato a monte (che presuppone, in base all’art. 157 CP, in particolare lo sfruttamento di uno stato di bisogno di una persona, che può essere anche una persona giuridica), così non è per il reato di amministrazione infedele ex art. 158 CP, parimenti pre- visto dall’atto d’accusa quale reato a monte. Con riferimento all’usura, inoltre, il TPF ha omesso di chinarsi sulle molteplici dichiarazioni di K., che si è più volte espresso su quello che poteva sapere A. sulle condizioni del gruppo Società 2, violando con ciò il divieto dell’arbitrio nell’accertamento dei fatti. Anche per quanto attiene all’acquisto dei titoli obbliga- zionari, il TPF ha omesso di considerare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso A. al dibattimento, secondo cui l’acquisto dei bond era una condizione posta da Banca 1 per ristrutturare l’operazione di finanziamento “Società 1”, ciò che rela- tivizza di molto il ritenuto riscontro di “segno opposto”. Nulla è dato di sapere inoltre sulle ragioni per le quali egli abbia tenuto i titoli (per scelta o per difficoltà nel trovare nuovi acquirenti). Per l’Alta Corte dunque, la conclusione del TPF per cui A. non sapesse, né do- vesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, da un lato, poggia su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta, non tenendo conto senza valida ragione di elementi probatori importanti suscettibili di modificare tale conclusione. Dall’altro, viola i combinati disposti di cui agli art. 158 CP e 305bis CP, la realizzazione dell’amministrazione infedele, quale reato a monte, non esi- gendo una consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo Società 2.
- 31 - SK.2019.50 e. Il crimine a monte L’Alta Corte, richiamando le formulazioni di cui al considerando relativo all’aspetto soggettivo (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 con- sid. 4.6.4 e 4.5), ha ritenuto errate le conclusioni del TPF, per il quale sia l’ammi- nistrazione infedele che l’usura non risulterebbero realizzate, data l’assenza di consapevolezza circa lo stato di decozione del gruppo Società 2 e ritenendo, su tale base, in particolare per l’usura, che A. non potesse dunque recepire lo stato di bisogno in cui versava il gruppo, mentre per quanto attiene all’amministrazione infedele, data l’assenza di un concorso dell’extraneus A. con gli intranei, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a danno del gruppo. Per il Tri- bunale federale mal si comprende come il TPF possa ritenere non dati gli ele- menti costitutivi delle fattispecie penali in presenza di decisioni italiane di con- danna, cresciute in giudicato, relative ai reati a monte emanate nei confronti dei vertici del gruppo, nonché di J. e C. Che i reati a monte, ha precisato l’Alta Corte, non siano eventualmente imputabili a A., è questione distinta da quella di sapere se sussiste un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero. Arbitrario è infine pure il dubbio espresso dalla Corte circa il nesso tra il crimine a monte ed i vantaggi economici pervenuti in Svizzera, non avendone spiegato i motivi e non avendo valutato quanto evidenziato nel rapporto degli esperti finan- ziari del MPC. f. Conclusioni Il Tribunale federale ha ritenuto dunque, in sunto, contrario al diritto l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501 ed invi- tato il TPF a chinarsi nuovamente sulle imputazioni di riciclaggio di denaro ag- gravato (nella forma generica e in quella della banda per quanto concerne i so- dalizi “A. – C.” e “A. – B.”) ed a pronunciarsi sugli elementi pertinenti sollevati dall’accusa, accertando i fatti determinanti dopo una compiuta valutazione delle prove. Qualora, in esito a tali accertamenti, risultassero dati gli estremi sia per riconoscere le aggravanti e sia per ammettere la realizzazione dell’aspetto sog- gettivo del reato in punto all’origine criminale dei valori patrimoniali, il TPF non potrà esimersi dall’esaminare nel dettaglio i singoli capi d’imputazione e determi- nare se costituiscano delle condotte vanificatorie ai sensi dell’art. 305bis CP.
- 32 - SK.2019.50 3.3.2 L’accusa di istigazione alla falsità in documenti Riguardo all’accusa di istigazione alla falsità in documenti, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d’imputazione n. 1.2.1 e n. 1.2.2 per interve- nuta prescrizione dell’azione penale ed ha prosciolto A. per i restanti capi d’ac- cusa da n. 1.2.3 a n. 1.2.5. Il Tribunale federale ha constatato l’intervenuta pre- scrizione (nelle more della procedura dinanzi ad esso) per il capo d’accusa n. 1.2.3, confermato il proscioglimento per il capo d’accusa n. 1.2.4 e annullato il proscioglimento dal capo d’accusa n. 1.2.5 relativo all’istigazione alla falsità in documenti nei confronti di L. In punto a tale capo d’accusa il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la conclusione a cui è giunto il TPF, avendo esso omesso senza valide ragioni di considerare le dichiarazioni di J., che potrebbero essere, se ritenute attendibili, suscettibili di modificare l’esito del procedimento. In questa sede si rammenta che l’atto d’accusa 5 settembre 2013 (procedimento penale EAII.07.0139-PAS) rimproverava a A., tra l’altro, di avere intenzional- mente determinato B. ad attestare, contrariamente alla verità, sul formulario A relativo al conto n. c2 (intestato a A.) aperto presso Banca 2, di essere il benefi- ciario economico di tale relazione. A seguito di tale atto d’accusa, A. è stato rico- nosciuto, tra l’altro e per quanto di pertinenza ai fini del presente giudizio, quale autore colpevole di istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (sentenza del Tribunale penale fe- derale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014). Tale condanna è stata confermata dal Tribunale federale in data 5 gennaio 2016. 4. Eccezioni sollevate dalla difesa 4.1 La difesa di A. ritiene che nel caso di specie faccia difetto il reato a monte di bancarotta fraudolenta, per le ragioni che seguono. Per il diritto italiano, la sen- tenza dichiarativa di insolvenza rappresenta un elemento costitutivo dei reati fal- limentari; ne consegue che tali reati si consumano unicamente al momento della declaratoria di insolvenza. Se l’insolvenza non viene dichiarata, i fatti commessi non sono rilevanti in termini di fattispecie di bancarotta e gli atti compiuti sino a quel momento non possono essere considerati distrattivi. Nel caso concreto, la quasi totalità delle condotte riciclatorie rimproverate a A., si sarebbero realizzate prima della consumazione del reato presupposto di bancarotta fraudolenta. Le movimentazioni dei fondi a lui imputate sarebbero in effetti state compiute in un’epoca in cui nessun reato fallimentare era stato commesso, non essendo an- cora intervenute le sentenze dichiarative di insolvenza. Ne conseguirebbe che A. non può essere perseguito per tali condotte (arringa Avv. Soliani pag. 4 e segg., cl. SK. p. 7.483.721.929 e segg.).
- 33 - SK.2019.50 La tesi summenzionata era già stata avanzata dinanzi al Tribunale federale (sen- tenza del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.5.4). L’Alta Corte ha considerato che “le obiezioni dell’opponente A. si dipartono in parte da una giurisprudenza superata in materia di bancarotta fraudolenta del diritto italiano. Secondo gli sviluppi recenti della Quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione italiana, la dichiarazione del fallimento costituisce una condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità del reato di bancarotta fraudo- lenta e non quindi un elemento costitutivo dello stesso (v. sentenza della Corte di Cassazione italiana, Sezione V penale, n. 13910 dell’8 febbraio 2017, in Il Foro italiano 2017 II pag. 365).” Per la difesa di A., il nuovo orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale federale (ed intervenuto dopo la decisione assolutoria del TPF del 30 gennaio
2017) nulla muterebbe ai termini della questione (arringa avv. Soliani, pag. 4 e seg., cl. SK p. 7.483.721.929 e seg.). 4.2 Il procedimento penale avviato dalle autorità inquirenti italiane nei confronti di A. per reati fallimentari è tuttora sub iudice presso il Tribunale di Parma. Saranno dunque tali giudici a stabilire se A. sia stato compartecipe o meno del reato falli- mentare, che le autorità italiane considerano peraltro realizzato, date le con- danne a carico di M. e K. Compito dello scrivente Collegio giudicante è quello di stabilire se i fondi pervenuti a A. abbiano un’originale criminale in base al diritto svizzero. Altrimenti detto, la Corte deve poter stabilire se le condotte descritte nell’atto d’accusa possano essere sussunte al reato di amministrazione infedele aggravata (oltre che di usura). È indubbio che gli atti sussumibili al reato di am- ministrazione infedele aggravata risulterebbero (qualora il reato fosse dato) rea- lizzati al momento della loro commissione e che il reato si consumerebbe in epoca antecedente agli atti di riciclaggio imputati a A. Per queste ragioni, l’ecce- zione sollevata dalla difesa di A. deve essere respinta.
- 34 - SK.2019.50 III. Premesse generali 1. L’origine del dissesto Il comportamento penalmente rilevante di A., qui in esame, si iscrive nella ben più ampia vicenda legata al crollo finanziario del Gruppo Società 2. Pur costituen- done lo stesso un capitolo indipendente, non pare possibile prescindere del tutto dalla vicenda principale ed in particolare da determinati aspetti storici ed ogget- tivi, sulla base dei quali occorrerà effettuare talune valutazioni, in particolare ad esempio in punto alla conoscenza degli istituti bancari e più specificatamente di Banca 1/A., della reale situazione in cui versavano le società del Gruppo. È parso dunque utile chinarsi sulla storia del Gruppo Società 2 ed a tal fine la Corte si è fondata sulla sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, che ri- prende le tappe principali riepilogate nella sentenza di primo grado 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma (sulle quali le parti non hanno interposto contesta- zione alcuna) e basate sugli accertamenti di Polizia giudiziaria, sulle valutazioni dei tecnici e sulle ampie dichiarazioni rilasciate da K. (direttore finanziario di So- cietà 2 e braccio destro di M.) su tale argomento, queste ultime, accertate da entrambe le Corti quali univoche con le dichiarazioni di buona parte dei protago- nisti dei fatti (sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, MPC p. 18.11.22838 e segg., sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, MPC p. 18.11.21347 e segg., verbale K. del 23 dicembre 2003, MPC p. 12.67.1 e segg., verbale K. del 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.45 e segg., verbale K. del 19 no- vembre 2009, MPC p. 12.67.1741 e segg.). Fondata nel 1961 a U. da M. quale azienda alimentare a conduzione familiare, Società 2 si evolveva enormemente negli anni ‘70, legando il proprio marchio all’esplosione dei consumi di latte a lunga conservazione. L’azienda viveva anni di crescita sino al 1986, anno in cui, a causa dell’incidente nucleare di Chernobyl, veniva ritirato tutto il latte per timore della radioattività, con un danno di immagine ed economico notevole. Tale fatto (in concomitanza con un’operazione andata male e legata all’ambito televisivo), portava l’azienda a seri problemi, risolti poi nel 1990/1991 tramite aumento di capitale. Ad inizio anni ’90 il gruppo presentava un indebitamento complessivo pari a poco più di 100 milioni di Euro e gli enti finanziatori erano principalmente istituti bancari italiani. Fino al 1993/1994 la redditività poteva essere ritenuta – a mente di K. – soddi- sfacente. Iniziava tuttavia in quel periodo una fase di internalizzazione con acqui- sizione o costituzione di aziende, in particolare in Sudamerica. In effetti, già a metà degli anni ’90 le dimensioni del Gruppo apparivano notevol- mente aumentate e ciò a seguito di importanti acquisizioni effettuate in Italia, in
- 35 - SK.2019.50 Brasile ed in altri Paesi del Sudamerica, nonché di un massiccio ingresso sul mercato statunitense e su quello argentino (oltre ai mercati ungherese e russo). I volumi di vendita, per contro, si riducevano a causa dei sistemi di distribuzione, che risultavano in quegli anni superati, sia per il mercato italiano, sia per quello sudamericano. Fino agli anni ‘80 l’azienda era stata in effetti estremamente all’avanguardia. In seguito però, le errate valutazioni sull’andamento dell’evolu- zione dei supermercati (che contrariamente a quanto ritenuto da M., avevano preso sempre più piede in Italia e nel mondo, sostituendo i piccoli punti vendita), avevano portato al non adeguamento della rete distributiva di Società 2, con il risultato di una pesante perdita delle quote di mercato del marchio. Il conseguente scompenso tra, da un lato, costi di distribuzione e promozione e dall’altro, redditività, aveva eroso la potenzialità di reddito del prodotto, giun- gendo nel 1994 a perdite, poi proseguite nel tempo e divenute sempre più gravi. A mente di K., proprio tali fattori di errata gestione industriale e commerciale ave- vano avuto un’incidenza significativa sull’andamento del Gruppo, che non produ- ceva la redditività necessaria al pagamento degli oneri finanziari e di eventuali investimenti. Concausa dell’andamento negativo, risultavano poi essere i budget errati sui vo- lumi di vendita; venendo questi ultimi formulati in modo troppo ottimistico, porta- vano inesorabilmente a costi (pubblicità e promozioni, acquisto di materie prime, assunzione di personale) sproporzionati rispetto agli effettivi volumi di vendita. Ulteriori cause del risultato finale di default, venivano individuate nelle distrazioni operate da M. e famigliari, in rami estranei al Gruppo, quali ad esempio il ramo del turismo. A fine 1994, l’indebitamento complessivo del gruppo ammontava a circa 560 mi- lioni di Euro, motivo per il quale, a metà anni ’90, così come riferito da K., veniva deciso, in seno ai vertici del Gruppo, di occultare le perdite del comparto suda- mericano, con aggiustamenti apportati ai bilanci, quali ad esempio la sopravva- lutazione dei beni posseduti. Prendeva avvio un’attività intensa e continua di fal- sificazione della contabilità. A fine anni ’90, a fronte di una situazione di forte squilibrio finanziario di Società 2a S.p.A. e delle sue controllate, la dirigenza del gruppo decideva di realizzare un’operazione di quotazione indiretta alla Borsa Valori di Milano, al fine di conse- guire quelle risorse finanziarie necessarie per la sopravvivenza della società. A seguito di tale operazione, Società 2b S.p.A., società quotata in borsa, risultava controllata, tramite Società 30 S.p.A., da M. e dai suoi familiari. Al di sotto di
- 36 - SK.2019.50 Società 2b vi erano tutte le società controllate operative, finanziarie e di servizi, mentre al di sopra, vi erano una serie di società che facevano riferimento alla famiglia M. (cui facevano capo altre società operanti nel comparto agricolo, nel campo dei diritti poliennali di atleti e soprattutto nel settore del turismo). L’ondata espansiva proseguiva anche negli anni successivi, mentre il Gruppo ini- ziava a far capo anche ad istituti di credito internazionali, che seguivano le ope- razioni di acquisizione, e/o di emissioni obbligazionarie. Tali emissioni venivano effettuate soprattutto da parte delle controllate Società 2c BV e Società 2d, che facevano ricorso a siffatto strumento, per reperire i finanziamenti necessari alle acquisizioni. A fine 1998, per effetto di tutto quanto precede, l’indebitamento ammontava a circa 7,6 miliardi di Euro. Nel lungo periodo successivo, compreso tra la fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, Società 2 effettuava ancora alcuni limitati investimenti in Italia, Sudamerica e Nord America, continuando l’incessante emissione di bonds. Parimenti venivano portate avanti operazioni di cosiddetta finanza strutturata, in modo particolare nel corso del 2002 e 2003, operazioni di impatto particolarmente significativo sui bilanci e sulle comunicazioni al mercato. Altra forma di finanzia- mento, che anche in questi anni continuava ad essere utilizzata ed incrementata, era quella dell’anticipazione di carta commerciale, prevalentemente con banche italiane. Per i consulenti cui ha fatto capo l’Autorità di primo grado italiana, il Gruppo si trovava già nei primi anni ’90, in base alle normative italiane, in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; peraltro si assisteva ad una costante evoluzione negativa del risultato economico. Ciononostante Società 2 informava falsamente il mercato finanziario, segnatamente comunicando di avere conseguito margini operativi lordi (ovvero effettivi flussi di liquidità disponi- bili per il rimborso dei debiti ed il pagamento degli oneri finanziari) di gran lunga superiori a quelli effettivamente realizzati. Per quanto concerne l’aspetto relativo strettamente alla liquidità del Gruppo, va però anche detto che, così come riferito da K. in più occasioni, le prime avvisaglie di cattivo andamento si avevano unicamente a partire dal 2001. Prima di tale data, le disponibilità di cassa e di linee bancarie erano elevate e valutate in una cifra compresa tra i 1'000 ed i 1'500 miliardi di Lire. In sunto dunque, il Gruppo Società 2, anziché produrre le risorse finanziarie ne- cessarie per la remunerazione ed il rimborso dei capitali di prestito, produceva
- 37 - SK.2019.50 un disavanzo che doveva essere costantemente ripianato, come in una spirale, attraverso il reperimento di nuove risorse finanziarie, ottenute tramite linee esterne non redditizie e sempre più costose. Le falsificazioni effettuate nel corso degli anni, consentivano al Gruppo di conti- nuare ad operare (ottenendo finanziamenti che diversamente non sarebbero stati conseguiti), di proseguire a distribuire utili inesistenti e di occultare ingenti distra- zioni realizzate in danno del Gruppo alimentare a favore del Gruppo turistico, che produceva risultati negativi fin dai primi anni ’90, oltre che di altre società ricon- ducibili alla famiglia M. Tutto ciò portava ad un costante aumento dell’indebitamento e della situazione di dissesto patrimoniale, che al default nel dicembre 2003, ammontava a 13,8 miliardi di Euro. La Società 32, utilizzata per ultima in ordine cronologico per le falsificazioni di cui sopra, attestava in quel momento, una liquidità pari a circa 4 miliardi di Dollari, in realtà inesistente. Le ragioni oggettive del tracollo sono dunque state ricondotte ad un progressivo indebitamento strutturale del Gruppo stesso, oggetto peraltro di infruttuosa stra- tegia espansionistica e di imponenti e continue distrazioni ed alla contestuale in- capacità, da parte degli amministratori, di far fronte agli obblighi assunti nei con- fronti degli Istituti di Credito e di investitori privati. Correlativamente a tale situa- zione di sofferenza economica, veniva ideata ed attivata una capillare serie di meccanismi fraudolenti che, sulla base della falsificazione della documentazione contabile e delle comunicazioni sociali, precostituiva una falsa rappresentazione delle condizioni delle società del Gruppo, occultandone le perdite ed i costanti e cospicui flussi distrattivi di risorse del settore caseario a favore di altri meno red- ditizi (come il Gruppo del Turismo, il settore calcistico o le società del Sudame- rica) e di singole persone. 2. Le operazioni di finanziamento Per meglio comprendere gli aspetti specialistici legati alle operazioni di finanzia- mento sviluppate per il cliente Società 2 e facenti parte, quale reato a monte, dell’atto d’accusa, si impongono alcuni essenziali approfondimenti nozionistici. Gli stessi sono importanti poiché, come ben si vedrà nei capitoli sviluppati di se- guito, una parte dei rimproveri formulati nell’atto d’accusa e presenti anche nelle sentenze di condanna dei Giudici italiani, deduce pretesi comportamenti illeciti a carico di A., fondandosi sul comportamento tenuto da Banca 1 nell’ambito della concretizzazione di tali operazioni. Quanto segue costituisce un breve riassunto, che si fonda sulle ampie spiegazioni date da A. nel corso del dibattimento e su
- 38 - SK.2019.50 quanto sintetizzato nella relazione 8 luglio 2021 del prof. H., prodotta agli atti dalla difesa di A. e di per sé non contestate dall’accusa nella loro dimensione tecnico- finanziaria (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 84 e segg.). Occorre anzitutto sottolineare che le concrete operazioni facenti l’oggetto del reato a monte di riciclaggio non possono essere qualificate quali semplici elargi- zioni di credito. Come ben emerso durante l’inchiesta ed il pubblico dibattimento, si è trattato di operazioni di cosiddetta finanza strutturata, ovvero operazioni fi- nanziarie che si basano su un’architettura ben più sofisticata rispetto a quella tradizionale e che hanno l’obbiettivo di creare un approvvigionamento differente di liquidità, beneficiando anche di forme di ripartizione del rischio e che, per que- sto, richiedono competenze altamente specializzate. Uno degli aspetti rilevanti in tale contesto, è il fatto che le attività, caratterizzate come detto, da notevole complessità, necessitano di un’elevata personalizza- zione del servizio al cliente. Il prodotto che ne deriva è dunque strutturato su misura, in base alle esigenze di quest’ultimo e non è standardizzato. Siffatte ope- razioni possono necessitare anche mesi di preparazione ai fini della loro ultima- zione. Diversamente inoltre dall’attività delle banche tradizionali, in cui il soggetto che eroga i prestiti, mantiene gli stessi in bilancio fino alla scadenza, l’istituto di credito può mantenere nel proprio attivo una parte piccola dei crediti per i quali ha svolto l’attività di consulenza, nonché prestito, oppure trasferirli a terzi, recuperando in tal modo la propria liquidità. In effetti, i capitali di rischio di cui sono dotate le banche, costituendo una risorsa limitata, vanno impiegati in modo da ottimizzarne il rendimento e minimizzarne il rischio. L’allocazione di linee di credito alla clien- tela deve quindi essere indirizzata, anche al contenimento dell’esposizione com- plessiva a livelli accettabili. Tali livelli sono infatti oggetto di attenta valutazione interna, ma anche di controllo da parte delle autorità regolamentari, le quali no- toriamente impongono il mantenimento di condizioni minime di patrimonializza- zione (attraverso accantonamenti obbligatori). Il ricorso a strumenti di mitigazione del rischio creditizio rappresenta in ambito bancario una prassi molto diffusa, poi- ché consente alle banche di servire al meglio il cliente, evitando nel contempo un’eccessiva esposizione a rischio. Alcuni di questi strumenti sono stati utilizzati da Banca 1 nell’ambito delle note operazioni, come ben risulta dai rapporti della Polizia giudiziaria federale (di se- guito: PGF) agli atti. Fra questi va menzionato il ricorso a Credit Default Swap (CDS). Si tratta di uno strumento di protezione dal rischio associato a condizioni avverse come ad
- 39 - SK.2019.50 esempio il fallimento o il ritardato pagamento di cedole e/o interessi. Attraverso il pagamento di un premio, il protection buyer ottiene dal protection seller la coper- tura per il rischio di tali eventi. Altro strumento è quello della sindacazione. In questi casi la banca organizza- trice, cosiddetta arranger, ripartisce su un pool di istituti partecipanti quote parte del finanziamento, minimizzando così il proprio rischio. Un ulteriore strumento cui è stato fatto, nel caso di specie, ripetutamente capo è quello dell’emissione di private placements. Si tratta di una modalità di colloca- mento attraverso un’offerta privata proposta ad una cerchia ristretta di investitori qualificati (principalmente compagnie di assicurazione e fondi privati). Il colloca- mento è in genere organizzato da un intermediario finanziario, l’arranger, che ha l’incarico di trovare potenziali investitori e gestire il processo di emissione. In que- sto caso la banca svolge un servizio di consulenza e si occupa del collocamento del finanziamento presso investitori istituzionali. Un aspetto fondamentale è quello del buon nome dell’arranger. Esso funge da garanzia per la buona sele- zione dell’affare per i sottoscrittori e non ha dunque interesse a proporre affari troppo rischiosi o in cui non crede. Rispetto ad un finanziamento erogato diretta- mente dalla singola banca, il private placement offre la possibilità di ottenere fi- nanziamenti di importi maggiori ed a condizioni migliori. Oltre certe soglie in ef- fetti, difficilmente un’impresa, per quanto solida e conosciuta sul mercato, può ottenere risorse da un singolo istituto di credito. Dati i tempi necessari per la rac- colta dei fondi presso gli investitori istituzionali, anche nelle operazioni di private placements, l’arranger può sottoscrivere direttamente – quanto meno tempora- neamente – i titoli di debito; ciò permette al debitore di ottenere la disponibilità della somma nell’immediato. Sovente si ricorre, come avvenuto per Banca 1 in alcuni casi, all’erogazione di finanziamenti cosiddetti ponte (bridge loan), la cui funzione è appunto quella di anticipare per un breve lasso di tempo il denaro che si prevede di ricevere dagli investitori. Infine vi è lo strumento delle coperture assicurative. Queste sono state oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità inquirenti, proveniendo una buona parte degli importi percepiti da A. proprio dal pagamento dei premi dovuti per tali coperture assicurative (ad eccezione dell’operazione Società 1). Prevalentemente sono state stipulate assicurazioni per la protezione dal cosid- detto “rischio paese”. Questo genere di polizza è connessa all’eventualità che si verifichino eventi negativi sotto il profilo politico, quali guerre, nazionalizzazioni, confische, inconvertibilità della valuta, divieto di trasferimenti valutari all’estero, risoluzioni di embargo e così via.
- 40 - SK.2019.50 Come ben si vedrà in seguito (v. infra consid. IV. 10), vale la pena qui anticipare che per la Corte, la messa in atto da parte di Banca 1 di queste strategie, singo- larmente o cumulativamente, a dipendenza delle esigenze delle concrete opera- zioni finanziarie effettuate, non costituisce elemento sintomatico della malfidenza riposta dalla banca nel Gruppo Società 2, causata dalla conoscenza di quest’ul- tima della situazione finanziaria dello stesso, trattandosi di normali strategie di ripartizione del rischio in ambito finanziario. 3. La struttura all’interno di Banca 1 Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie e delle conclusioni cui è giunta la Corte, pare utile anche riferire brevemente dell’organizzazione interna di Banca 1, in particolare in merito ai differenti uffici competenti ed alle mansioni delle persone coinvolte nella strutturazione delle operazioni di finanziamento og- getto, quali reato a monte, del procedimento. Quanto qui riportato si basa sulle risultanze del fascicolo penale e sulle ampie dichiarazioni di A., non di per sé contestate dalle parti. All’epoca dei fatti in esame, la struttura organizzativa di Banca 1 prevedeva l’as- soggettamento di ogni business unit operativa ad una duplice linea di controllo, sia di tipo gerarchico (verticale), che di tipo funzionale (orizzontale). La filiale di Milano era organizzata in diverse unità, tra cui il Corporate and Investment Ban- king (CIB), che si occupava dei contatti con la clientela e dell’attività di marketing, nonché il settore Finanza e Amministrazione ed il settore Compliance. Il settore legal aveva sede a Londra. Quanto ai prodotti finanziari, gli stessi venivano gestiti da specifici settori, tra cui i settori Credito, U.S Private Placements, Emerging Markets Trading, Eurosyndacations, Global Capital Markets, Global Treasury Services. Ponendo mente alla complessità delle operazioni oggetto d’inchiesta, messe in atto attraverso i meccanismi di finanza strutturata brevemente riportati supra con- sid. III. 2, appare palese che, al fine della realizzazione delle stesse, dovevano venire coinvolte, a vario titolo, molte business units di Banca 1 e conseguente- mente un rilevante numero di soggetti posti sui differenti livelli della catena deci- sionale. Per puntuali necessità, Banca 1 ha altresì operato con professionisti esterni (ad esempio per la consulenza e predisposizione contrattuale, per la costituzione di società veicolo da usare nei private placements o per aspetti fiscali e legali in genere), come ha avuto modo di spiegare in più occasioni l’accusato.
- 41 - SK.2019.50 Assunto nel settembre del 1993 come consulente alla clientela (client manager), A. faceva parte dell’area Corporate and Investment Banking, area preposta a se- guire i clienti aziendali italiani. Il suo compito, in buona sostanza, era quello di introdurre i clienti alla banca e di vender loro i prodotti che venivano elaborati dall’area dei product specialists. I suoi clienti (aziende con fatturato di almeno USD 500 milioni) erano circa una decina. Fra questi, il gruppo Società 2 era fra i più profittevoli di Banca 1 per quanto attiene al ramo europeo. Il suo ruolo non si esauriva naturalmente dopo avere introdotto il cliente alla banca, bensì prose- guiva in tutte le fasi di sviluppo del prodotto da offrirsi al cliente. Se in un primo momento egli cercava di capire quali fossero le sue specifiche esigenze e di sod- disfare le stesse, attraverso i prodotti della banca, egli diveniva nelle fasi a se- guire una sorta di intermediario fra il cliente e le singole unità della banca coin- volte, attivandosi quindi tra l’ottenimento del mandato e l’ottenimento del credito. Sebbene dunque egli fungesse sicuramente da importante trait d’union fra i vari uffici da un lato e fra la banca ed il cliente dall’altro, è bene sin d’ora sottolineare come egli non potesse esercitare un’influenza decisiva negli ambiti che esula- vano dal proprio. In merito ai ruoli specifici di altre soggettività coinvolte oltre a A., si vedrà, per quanto utile ai fini del presente giudizio, successivamente (ver- bale dibattimentale SK.2019.50 sul caso concreto dell’operazione Società 2k, cl. SK p. 7.483.731.9 e segg., 65 e segg. e 102 e segg.; relazione 8 luglio 2021 del prof. H., cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 120). 4. La validità dei verbali di interrogatorio Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di discussione durante il dibattimento, è quello legato alla validità dei verbali esperiti, con particolare attenzione ai verbali esperiti senza la presenza di tutte le parti coinvolte o quanto meno dei loro difen- sori. Il MPC ha sostenuto in sede di requisitoria del 27 ottobre 2021 (cl. SK 7.483.721.139), parlando in casu del verbale di interrogatorio di B. esperito in Brasile, che lo stesso sia stato effettuato nel rispetto delle norme procedurali vi- genti in Brasile, alla presenza del difensore brasiliano. Per questo motivo l’inter- rogatorio sarebbe utilizzabile, nella misura in cui, secondo l’art. 448 cpv. 2 CPP, gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP il 1°gen- naio 2011, mantengono la loro validità. All’epoca (8 maggio 2006), vigeva la vec- chia procedura penale federale, che non prevedeva che l’imputato partecipasse all’assunzione di tutte le prove. Citando la sentenza del Tribunale federale 6B_663/2014 consid. 7.1, il MPC ha posto in rilievo come il Tribunale federale
- 42 - SK.2019.50 abbia statuito che l’attuale art. 147 CPP non è applicabile agli interrogatori effet- tuati prima del 1° gennaio 2011. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe inoltre sancito che solo l’interrogatorio dell’imputato senza il suo difensore costituisce una violazione della CEDU. Un’eventuale censura della violazione dell’art. 147 CPP risulterebbe poi tardiva, avendo l’accusato avuto in- tegrale accesso agli atti e non avendo richiesto il rifacimento del verbale, rinun- ciando con ciò al suo diritto al confronto. L’accusa riporta solo parzialmente quanto contemplato nella sentenza del Tribu- nale federale 6B_663/2014 del 22 dicembre 2017. Nella stessa, il Tribunale federale ha analizzato due concetti distinti: da un lato la conformità dell’amministrazione delle prove al diritto svizzero di procedura, in re- lazione alla violazione del diritto dell’accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni, e dall’altro la violazione del diritto al confronto. Con riferimento al primo aspetto, il Tribunale federale ha distinto gli atti di proce- dura realizzati prima del 1° gennaio 2011 (data di entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale), da quelli realizzati in seguito a tale data. Nel primo caso, l’Alta Corte ha spiegato che i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura, si perseguono sulla base del nuovo diritto procedurale (art. 448 cpv. 1 CPP). Nondimeno, gli atti di proce- dura ordinati o compiuti prima della sua entrata in vigore, conservano la loro va- lidità (art. 448 cpv. 2 CPP). Il Tribunale federale ricorda che secondo l’art. 118 vPP, il giudice dell’istruzione poteva (nell’ambito dell’inchiesta prelimi- nare) permettere alle parti, compatibilmente con le esigenze dell’inchiesta, di es- sere presenti durante gli atti di amministrazione delle prove. Si trattava però di una possibilità e non di un obbligo. Nel secondo caso (amministrazione delle prove a partire dal 1° gennaio 2011), l’art. 147 cpv. 1 CPP, consacra il principio della presenza delle parti durante la procedura d’istruzione ed il dibattimento. Ne discende che le parti hanno il diritto di assistere all’amministrazione delle prove e di porre delle domande. Le prove raccolte in violazione del citato articolo, non sono utilizzabili a carico della parte che non era presente (art. 147 cpv. 4 CPP). Per converso, tali prove sono invece utilizzabili se risultano essere a favore della parte che non era presente.
In base poi all’art. 148 CPP, in caso di prove da raccogliersi all’estero, il diritto delle parti è soddisfatto, se alle parti è data la possibilità di formulare proprie
- 43 - SK.2019.50 domande all’autorità estera richiesta, se possono esaminare il verbale e se pos- sono porre, se del caso, domande completive. Per quanto invece attiene al diritto al confronto, l’Alta Corte ha precisato che con- formemente all’art. 6 par. 3 lett. d CEDU, ogni accusato ha diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico. Si tratta di uno degli aspetti del diritto ad un processo equo, istituito dall’art. 6 par. 1 CEDU e che deriva ugualmente dagli art. 29 e 32 cpv. 2 Cost. Se l’art. 6 par. 3 lett. d CEDU esige, di principio, che tutti gli elementi a carico siano prodotti davanti all’accusato, durante il pubblico dibat- timento, nell’ottica di un dibattimento in contraddittorio, la stessa norma non esclude l’utilizzo di deposizioni raccolte durante l’inchiesta o l’istruzione. I diritti della difesa esigono tuttavia che venga data all’accusato la possibilità di conte- stare le testimonianze e d’interrogare in prima persona gli autori delle stesse. In sé, l’ammissione a titolo di prova di una deposizione fatta prima del processo da un teste assente al dibattimento e costituente l’elemento a carico unico o deter- minante non comporta automaticamente una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, ma, tenuto conto del rischio inerente a tali deposizioni, l’ammissione di una simile prova è un fattore molto importante da tenere in conto nell’apprezzamento glo- bale dell’equità della procedura. Per il Tribunale federale conviene dunque adot- tare un’impostazione in tre fasi. La prima consiste nella ricerca a sapere se ci sia stato un motivo serio che giustifichi la non comparizione. Occorre in seguito chie- dersi se tale deposizione ha costituito il fondamento unico o determinante della condanna. Infine, bisogna esaminare se esistevano elementi compensatori, se- gnatamente delle garanzie procedurali solide, sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate alla difesa e assicurare così, l’equità della procedura nel suo insieme (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Schatschaschwili c. Germania del 15 dicembre 2015 n. 9154/10, § 100 e segg.; sentenza del Tribu- nale federale 6B_947/2015 del 29 giugno 2017 consid. 5.5.1; 6B_862/2015 del 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 e segg.; 6B_1314/2015 del 10 ottobre 2016 con- sid. 2.1). In generale va detto che è quindi escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni, senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il con- fronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qua- lora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale (DTF 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127
- 44 - SK.2019.50 consid. 6c/dd). Ciò vale anche per l’audizione della persona informata sui fatti (sentenza del Tribunale federale 6B_14/2021 del 28 luglio 2021 consid. 1.3.4; 6B_1039/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.3.1). Tale diritto può essere eserci- tato in occasione dell’escussione del testimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza per motivare la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d’indizi è utilizzabile uni- camente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 6B_56/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2.1, con riferimenti; DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481). Per contro, il diritto di otte- nere la convocazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico riveste carattere relativo, da un lato essendo sufficiente che il tribunale intraprenda tutti i passi appropriati per assicurare la loro escussione, fermo restando, dall’altro, la circo- stanza che il giudice non è tenuto a procedervi se non allorquando l’interrogatorio concerne fatti pertinenti e la testimonianza costituisce un mezzo di prova idoneo a stabilirli (sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 2.1.3). Nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può prescindere dall’assunzione di un mezzo di prova, ove giunga, senza incor- rere nell’arbitrio, alla conclusione che, sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, l’amministrazione del mezzo di prova postulato non può più modificare il suo convincimento, e ciò pure nel caso in cui il suo esito dovesse risultare favorevole all’imputato (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). La rinuncia al diritto al contraddittorio non deve essere ammessa troppo facilmente. Essa deve es- sere stabilita in modo non equivoco e affiancarsi a delle garanzie minime corri- spondenti all’incisività della stessa, pur potendo essere tacita (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 121 I 30 consid. 5f). Secondo l’art. 146 cpv. 2 CPP, le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima. L’articolo concerne quindi innanzitutto il diritto delle autorità penali a procedere a dei verbali di confronto. Allorquando, in occa- sione delle audizioni separate delle parti ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CPP, emer- gono delle divergenze, il confronto è suscettibile di eliminarle. Lo stesso deve infatti permettere di accertare la verità (THORMANN/MÉGEVAND, Commentaire ro- mand, 2a ediz. 2019, n. 3 ad art. 146 CPP). La tenuta di un confronto dipende dall’apprezzamento dell’autorità, come emerge dal testo di legge (“le autorità pe- nali possono mettere a confronto”). L’art. 6 n. 3 lett. d CEDU, come pure l’art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., a tutela del diritto ad un processo equo e della parità delle armi, garantiscono la pretesa
- 45 - SK.2019.50 dell’imputato di essere confrontato con una persona che depone a suo carico (HÄRING, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 14 ad art. 146 CPP). Scopo di tale garanzia è quella di permettere all’imputato, almeno una volta in corso di proce- dura, di fare interrogare il suo accusatore di modo da poter mettere in dubbio il fondamento delle deposizioni di quest’ultimo (DTF 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_383/2019 dell’8 novembre 2019 consid. 8.1.2, non pubbl. in DTF 145 IV 470). Questo presuppone di regola, che il testimone si esprima nuovamente sulla que- stione, alla presenza dell’accusato (sentenze del Tribunale federale 6B_ 1003/2020 del 21 aprile 2021 consid. 2.2; 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 con- sid. 2.3.2; 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.4; 6B_764/2015 del 6 gen- naio 2016 consid. 1.7.3; 6B_839/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 1.4.2; 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.3.3). In questa direzione mira l’art. 147 cpv. 1 CPP; secondo il quale le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall’art. 159 CPP. Quindi, accanto al diritto delle autorità penali di disporre un interrogatorio di con- fronto, vi è un diritto assoluto delle parti ad un interrogatorio di confronto. La parte interessata da una deposizione (o il suo patrocinatore), può chiedere un interro- gatorio di confronto qualora lo stesso non sia stato esperito in precedenza o se il patrocinatore, rispettivamente la parte interessata (se non è rappresentata), siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Per motivi cogenti si intende malattia, assenza all’estero, mancata citazione (HÄRING op. cit., n. 15 ad art. 146 CPP, con riferimenti). Un confronto deve essere richiesto dalla parte interessata, rispettivamente dal suo patrocinatore. Non vi è alcun obbligo per l’autorità penale di agire d’ufficio. Qualora una richiesta di interrogatorio a confronto non venga accolta e non vi è un caso eccezionale, le prove raccolte non possono essere utilizzate a carico dell’imputato (HÄRING, op. cit., n. 15 ad art. 146 CPP). Il diritto di partecipare all’amministrazione delle prove è una componente del di- ritto di essere sentito sancito dalla costituzione federale all’art. 29 cpv. 2 e con- cerne tutte le parti alla procedura (art. 107 cpv. 1 CPP) e i loro avvocati.
Il diritto di porre delle domande in occasione di un interrogatorio è anch’esso una concretizzazione del diritto di essere sentito. Tale diritto consiste nel porre/far
- 46 - SK.2019.50 porre alla persona interrogata (in presenza) delle domande, allo scopo di permet- tere all’imputato, rispettivamente al suo difensore, di verificare la credibilità delle sue dichiarazioni, sondandone le motivazioni, al fine di gettare dei dubbi sulla testimonianza (DTF 129 I 151 consid. 4.2). In principio è sufficiente che l’imputato abbia, almeno una volta durante la procedura, la possibilità di farlo in maniera appropriata (THORMANN/MÉGEVAND, op. cit., n. 2 ad art. 147 CPP). Alla luce di quanto appena esposto, si può ritenere che l’assenza di un verbale di confronto tra l’imputato e una persona che ha deposto a suo carico sia sanata dal fatto che il difensore dell’imputato, abbia partecipato all’interrogatorio della persona che ha deposto a carico del suo assistito ed abbia potuto porre delle domande, in merito a tali deposizioni. Della valenza delle specifiche testimonianze agli atti, in particolare di K. e di M., si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, in seguito, nel capitolo relativo all’aspetto soggettivo del reato di riciclaggio di denaro e nel capitolo rela- tivo all’istigazione alla falsità in documenti, per quanto attiene a J. IV. Sull’accusa di riciclaggio di denaro aggravato oggetto di rinvio del Tribu- nale federale 1. Considerazioni generali Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori pa- trimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2015). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); rea- lizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
- 47 - SK.2019.50 1.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1e). 1.2 L’atto di riciclaggio di cui all’art. 305bis CP porta su dei valori patrimoniali: trattasi di una nozione ampia, che comprende le cose mobiliari o immobiliari, il denaro, i crediti o altri diritti (Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale sviz- zero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in ope- razioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837, 857; CASSANI, Commen- taire romand, 2017, n. 15 ad art. 305bis CP; PIETH, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 9 ad art. 305bis CP). Accertare il legame di provenienza tra il valore patrimoniale riciclato e l’infrazione a monte costituisce una delle principali difficoltà nel perseguimento del reato di riciclaggio. In effetti il valore ottenuto inizialmente può essere oggetto di diversi trasferimenti e trasformazioni successive (CASSANI, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP). Risulta dunque importante determinare fino a che stadio il legame con il reato a monte possa ancora esistere (CASSANI, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP). La questione non si pone per i prodotti diretti dell’infrazione principale (“producta sceleris”), quali la tangente versata all’agente corrotto o il denaro pagato dall’ac- quirente al trafficante di stupefacenti. Lo stesso vale per la ricompensa ottenuta dall’autore per la commissione di un’infrazione (“pretium sceleris”). Questi pro- dotti diretti sono sottoposti a confisca ai sensi dell’art. 70 CP (CASSANI, op. cit.,
n. 26 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; MINI, Manuale di diritto finanziario, vol. I, 2017, pag. 27). La questione a sapere se il riciclaggio di denaro possa portare anche su valori di sostituzione (in tedesco: “Surrogate”), ottenuti dopo uno o più trasferimenti o tra- sformazioni è controversa. Poiché il comportamento represso dall’infrazione di riciclaggio è definito come un comportamento atto ad impedire la confisca, oc- corre che i valori possano essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 70 CP (CAS- SANI, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 28, 29 ad art. 305bis CP). Nel suo messaggio alle Camere federali (CASSANI, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP), il Consiglio federale aveva sostenuto che la confisca di valori di sostituzione era possibile fintanto che i movimenti del percorso a partire dal reato a monte, potevano essere identificati in modo certo e documentato (“paper trail”, traccia documentale). La dottrina dominante ritiene che, essendo i valori di sostituzione suscettibili di confisca, gli stessi possono pure essere riciclati
- 48 - SK.2019.50 (CASSANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP). Ciò vale, secondo l’interpretazione di SCHMID, sia per i valori ottenuti direttamente in cambio del valore originale (“echte Surrogate”), sia per i valori di rimpiazzo ottenuti dopo una o più operazioni di cambio o trasformazione (“unechte Surrogate”), purché il legame tra il valore pa- trimoniale originale ed il suo prodotto di sostituzione indiretto possa essere messo in evidenza (SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007, n. 50 ad art. 70-72 CP; CASSANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP). I valori patrimoniali oggetto di riciclaggio non devono dunque necessariamente essere il provento diretto del crimine: basta che sussista un legame sufficiente- mente stretto tra reato a monte e valori patrimoniali. Occorre però che sussista un rapporto naturale adeguato tra i valori patrimoniali e il reato pregresso (DTF 138 IV 1; MINI, op. cit., pag. 27). Concretamente, da un punto di vista probatorio, la provenienza è data finché sia possibile ricostruire la traccia cartacea (paper trail) o la provenienza (MINI, op. cit., pag. 28). Una parte della dottrina teme che tale interpretazione possa far apparire come “contaminati” dei valori molto lontani dal reato a monte e tenta di stabilire regole restrittive supplementari, per esempio in funzione della questione a sapere se il valore sostitutivo sia ancora nel potere di disposizione dell’autore dell’infrazione a monte. D’altro canto la confisca di valori di sostituzione in mano di terzi è pos- sibile, salvo realizzazione delle condizioni enunciate all’art. 70 cifra 2 CP (CAS- SANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 28 e segg. ad art. 305bis CP). 1.3 Un’ulteriore questione che si pone, è quella della contaminazione parziale (“Teil- kontamination”), ovvero per i casi nei quali dei valori provenienti da un crimine, vengono versati su un conto bancario, unitamente ad averi di provenienza lecita, venendo quindi a mischiarsi. Per PIETH occorre favorire, nell’interesse della trasparenza, la soluzione per la quale il disponente sa che sarà punibile per la somma pari al raggiungimento dell’ammontare contaminato, mentre può disporre liberamente del restante im- porto. Dovrebbe dunque prevalere la teoria del “kontaminierten Bodensatz”, su quella dell’ “Öl auf dem Wasser” o “Last in first out”. Per il resto, per determinare quale parte risulta essere quella contaminata, occorre applicare il principio in du- bio pro reo (PIETH, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). Nella medesima direzione CASSANI (op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP), secondo cui, nei casi di contaminazione parziale, il principio della proporzionalità e la sicurezza del diritto impongono che le transazioni economiche regolari, coperte con valori di provenienza lecita,
- 49 - SK.2019.50 disponibili sul conto e non aventi per scopo la dissimulazione dei valori illeciti, non vengano considerati come atti di riciclaggio e ciò al fine di evitare di paraliz- zare l’attività economica lecita, correlata a tale conto. Dalla “Zugrifflösung”, so- stenuta da DELNON/HUBACHER (RPS 2016, pag. 348 e seg.) discende che, l’am- montare corrispondente al risultato del reato a monte resta sottoposto a confisca sul conto, nonostante il fatto che vi siano stati degli atti di disposizione, coperti da fondi di provenienza lecita. La questione della contaminazione parziale resta per il momento poco esplorata e non si intravvede una soluzione totalmente soddi- sfacente (per soluzioni divergenti, si veda ACKERMANN, op. cit., n. 209 e 232 ad art. 305bis; GIANNINI, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei, 2005 pag. 72; VEST, Anwendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, RSJ 2004, pag. 53 e segg., 54; CASSANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP). Per quanto attiene alla giurisprudenza, anche il Tribunale federale considera che il riciclaggio di denaro possa portare sui valori di sostituzione, fintanto che gli stessi siano suscettibili di confisca (DTF 137 IV 79 consid. 3.2; 129 IV 238 consid. 3.3). In passato, la giurisprudenza sottoponeva la confisca alla condizione che esistesse, tra l’infrazione e l’ottenimento del valore patrimoniale, un legame di causalità tale, da far apparire il secondo come la conseguenza diretta e imme- diata della prima. Tale condizione è reputata realizzata allorquando il prodotto originale dell’infrazione può essere identificato in modo certo e documentato e meglio, fintanto che la sua “traccia documentaria” (“Papierspur”, “paper trail”) possa essere ricostruita in modo tale, da stabilirne il suo legame con l’infrazione. Pertanto, quando il prodotto originale, formato da valori destinati alla circolazione (biglietti di banca, effetti di cambio, chèques, ecc.) è stato trasformato a una o più riprese in tali valori, resta confiscabile, fintanto che il suo movimento può essere ricostruito, in modo da stabilire il suo legame con l’infrazione (DTF 137 IV 79 consid. 3.2; 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3). Nella decisione DTF 137 IV 79 il Tribunale federale, considerando anche la dot- trina dominante più recente, ha precisato la sua giurisprudenza, optando per l’esi- genza di un rapporto di causalità naturale e adeguata e rinunciando alla nozione di risultato diretto e immediato dell’infrazione. La giurisprudenza ha dunque allar- gato la nozione di provenienza. Ad esempio, in caso di corruzione per ottenere un appalto, sono considerati proventi di reato, non solo la dazione al funzionario pubblico infedele, ma anche il guadagno in tal modo conseguito dall’imprenditore disonesto (DTF 137 IV 79; MINI, op. cit., p. 28). I guadagni del corruttore, ottenuti grazie al versamento di tangente, possano dunque essere oggetto di riciclaggio di denaro, a condizione che il rapporto di causalità sia stabilito (CASSANI, op. cit.,
n. 29 ad art. 305bis CP).
- 50 - SK.2019.50 Nella recente DTF 144 IV 172 (consid. 7.2.2) il Tribunale federale ha inoltre pre- cisato che non è sufficiente stabilire in modo generico che l’utilizzo dei valori pa- trimoniali ottenuti dal reato a monte adempia gli elementi oggettivi del reato di riciclaggio. Occorre concretamente stabilire in quale misura le singole transazioni siano atte a vanificare la confisca dei valori patrimoniali. Un semplice “prolunga- mento” di una traccia documentale (“paper trail”) non costituisce, di norma, atto di riciclaggio, come ad esempio, in caso di bonifico da un conto ad un altro inter- namente a uno Stato, se non vi sono ulteriori azioni atte a vanificare la confisca e gli averi possono ancora essere confiscati. Lo stesso vale per il semplice inve- stimento in valori d’uso (“Gebrauchswerte”). Persino il bonifico all’estero (che per la dottrina costituisce atto di riciclaggio, indipendentemente dall’esistenza o meno del “paper trail”), costituisce atto di riciclaggio unicamente quando l’operazione in quanto tale risulta idonea a vanificare la confisca all’estero. L’art. 305bis CP incrimina gli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’ori- gine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. Si tratta di un delitto di messa in pericolo astratta. L’atto deve essere dunque “tipicamente” e in modo “generale”, secondo l’esperienza generale di vita, adatto a vanificare l’accerta- mento dell’origine, il ritrovamento o la confisca. Non ha importanza che il risultato sia effettivamente intervenuto (CASSANI, op. cit., n. 33 ad art. 305bis CP). Costituiscono atti di riciclaggio, le operazioni aventi per scopo la dissimulazione del legame di origine o l’appartenenza reale di beni e che sono, pertanto, atte ad ostacolare il tracing ed il sequestro degli averi. 1.4 Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimo- niali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), la vendita, l’acquisto, la donazione, lo scambio (baratto), il loro investimento, come, ad esempio, l'immis- sione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un’assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 6.2, con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305bis CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero
- 51 - SK.2019.50 (vedasi la recente sentenza – nella misura in cui l’operazione è suscettibile di ostacolare la confisca all’estero – v. DTF 144 IV 172), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN/ZEHNDER, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018 , n. 423 e segg. ad art. 305bis CP), l’interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fonda- zioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 25 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario perso- nale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di rici- claggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt’al più un tentativo di riciclaggio (DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’inte- gralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.3, non pubblicato nella DTF 136 IV 179). I trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero atti a la- sciare una traccia documentale, non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente di- ritto economico (GALLIANI/MARCELLINI, in: Erez/Giorgetti Nasciutti (curatori), Compliance management – Il riciclaggio di denaro nel Codice penale, 2010, pag. 235; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad un terzo – dove l’avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 18 ad art. 305bis CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario eco- nomico dei due conti è il medesimo).
- 52 - SK.2019.50 Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cosiddetto autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Straf- recht, Besonderer Teil II, 7a ediz. 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, in: Schulz/Vor- mbaum [curatori], Festschrift für Günter Bemmann, Geldwäscherei – Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, 1997, pag. 432-435; d’altra o- pinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226 ad art. 305bis CP; ARZT, Geldwä- scherei: komplexe Fragen, in: recht 13 [1995], pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 515 e segg., 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 833 e segg., 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 494 e ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determi- nante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali ori- ginanti da un crimine: tale è il caso in presenza di distruzione, rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere com- messo per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). L’art. 305bis n. 3 CP punisce l’autore parimenti se l’atto principale è stato com- messo all’estero, purché tale atto costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (principio della doppia punibilità). La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia punibilità (MINI, op. cit., pag. 32 n. 51), per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MINI, op. cit., pag. 33 n. 53). È dunque necessa- rio, da un lato che l’atto sia punibile nel luogo di commissione del medesimo e dall’altro che lo stesso costituisca un crimine per il diritto svizzero, se i fatti si fossero svolti in Svizzera (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 23 ad art. 305bis CP). La questione di sapere se il reato a monte commesso all’estero costituisca un crimine deve essere esaminata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335 consid. 3.2; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD 2012 I pag. 217 e segg.). Per contro, alla luce del diritto estero, è sufficiente che il reato a monte si configuri in un atto penalmente riprensibile per il quale è comminata una pena (sentenza del Tribunale federale 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3).
- 53 - SK.2019.50 Non è necessario che lo Stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di con- danna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011 consid. 4.1.3). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un pro- cedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali pro- vengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MINI, op. cit., pag. 28 n. 35). Tale giurisprudenza trae origine dal fatto che provare l’esistenza del reato a monte non è sempre semplice, ad esclusione ovviamente dei casi in cui vi sia una sentenza cresciuta in giudicato che lo accerti. La difficoltà probatoria accre- sce in modo particolare nei casi in cui il reato a monte è commesso all’estero e ciò in ragione dei meccanismi non semplicissimi dell’assistenza internazionale in materia penale e della non sempre immediata disponibilità degli Stati a collabo- rare adeguatamente ed in tempi utili. Per questi motivi, la giurisprudenza ha relativizzato le esigenze probatorie poste inizialmente dal Messaggio iniziale sull’adozione dell’art. 305bis CP (in base alle quali il giudice svizzero avrebbe dovuto formare il proprio convincimento circa l’origine criminosa dei valori patrimoniali fondandosi sulle norme svizzere in ma- teria di prove) (MINI, op. cit., pag. 28 n. 35). Una qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero non è determi- nante. In effetti, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 2.2), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la me- desima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legislazioni dei due Paesi contengano norme simili (DTF 136 IV 179 consid. 2; MINI, op. cit., pag. 33 n. 54). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (CAS- SANI, op. cit., n. 24 ad art. 305bis CP; DTF 120 IV 323 consid. 3d).
- 54 - SK.2019.50 1.5 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forza- tamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 con- sid. 3.2.4; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., pag. 505; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). 1.6 L’autore “deve presumere” l’origine criminale; è quindi in malafede chi è consa- pevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per impre- videnza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (sen- tenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 6.1, con riferimenti). 2. La struttura e le persone coinvolte 2.1 Appare doveroso, per avere un quadro più chiaro della fattispecie, illustrare la struttura messa in atto da A., nonché le persone fisiche e giuridiche coinvolte. La stessa è esposta nei vari rapporti allestiti dalla PGF, in particolare nel rapporto del 16 giugno 2011 (MPC p. 5.1.8203 e segg.). Nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 il MPC rimprovera a A. di avere riciclato valori patrimoniali provento di attività criminale, anche distrattive, commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo Società 2a S.p.A., per un im- porto complessivo di USD 52,4 milioni. Tale attività criminale viene descritta nella “Premessa sull’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio”
- 55 - SK.2019.50 di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa, che riporta il decreto che dispone il giudizio italiano del 5 aprile 2012. Descrive così le operazioni riferite alle polizze assicu- rative “rischio paese” ed altre operazioni legate al Gruppo Società 2, che avreb- bero permesso a A. di conseguire un utile di USD 52,4 milioni. 2.2 Conti sui quali sono confluiti inizialmente i USD 52,4 milioni provenienti dalle po- lizze assicurative “rischio paese” ed altre operazioni legate al Gruppo Società 2 A. ha proceduto all’apertura di diversi conti bancari presso Banca 2 a Coira, Banca 14 a Vaduz e Banca 15 sempre a Vaduz. Si tratta, in particolare di conti cifrati a lui riconducibili, rispettivamente di conti intestati a società off-shore (ap- positamente costituite) di cui l’imputato, rispettivamente dei suoi prestanome (v. infra consid. IV. 2.5), erano aventi diritto economico, e meglio: conto cifrato n. c3 (ADE: A.) presso Banca 2, Coira, aperto il 18 settembre 1998 e chiuso nel maggio 2002 (MPC p. 5.1.8371 e segg.); conto n. c4 intestato alla Società 8 Ltd., BS-Nassau (ADE: L.) presso Banca 14, aperto il 22 ottobre 1999 e chiuso nel febbraio 2003 (MPC p. 5.1.8417 e segg.); conto n. c5 intestato alla Società 3 Ltd., Bahamas (ADE: A.) presso Banca 14, aperto il 26 novembre 1999 e chiuso nel novembre 2001 (MPC p. 5.1.8411 e segg.); conto cifrato n. c6 (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, aperto il 28 dicembre 1999 e chiuso l’8 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8381 e segg.); conto n. c7 intestato alla Società 4 AG, Niue (ADE: B.), presso Banca 2, Coira, aperto il 17 novembre 2000, tutt’ora in essere e posto in sequestro (MPC p. 5.1.8391 e segg.); conto n. c8 intestato alla Società 8 Ltd., Alofi/Niue (ADE: L.), presso Banca 2, Coira, aperto l’8 maggio 2002 e chiuso il 24 settembre 2002 (MPC p. 5.1.8405 e segg.); conto n. c9 intestato alla Società 5 SA, BVI (ADE: B.), presso Banca 2, Coira, aperto il 4 giugno 2002 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8385 e segg.); conto n. c10 intestato alla Società 6 AG, (ADE: B.) presso Banca 15 Vaduz (MPC p. 5.1.8452 e segg.).
- 56 - SK.2019.50 Su ognuno dei citati conti bancari è confluito il denaro derivante dalle varie polizze legate a Società 2 descritte nell’atto d’accusa per complessivi USD 52'449'940.-
- (v. rapporto PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8342-8365). 2.3 Conti aperti successivamente per movimentare il denaro proveniente dalle po- lizze assicurative “rischio paese” ed altre operazioni legate al Gruppo Società 2 L’imputato ha poi aperto/fatto aprire e/o utilizzato ulteriori conti presso diversi isti- tuti bancari in Svizzera e all’estero, formalmente intestati a terze persone (che figurano anche come aventi diritto economico), rispettivamente a delle società off-shore o a delle fondazioni. Di fatto però, tali conti sono riconducibili all’impu- tato, il quale, come meglio si dirà in seguito, ha fatto più volte ricorso a società off-shore e a dei prestanome. Su questi conti l’imputato ha movimentato il denaro proveniente dalle polizze (v. infra consid. IV. 7.1), inizialmente confluito sui conti sopra menzionati. Di seguito vengono elencati i conti aperti presso i vari istituti di credito. 2.3.1 Conti aperti presso Banca 2, Coira: conto cifrato n. c11, ADE: A., a cui era appoggiata la cassetta di sicurezza n. 54, aperto il 25 novembre 1999, tutt’ora in essere e in sequestro (MPC p. 5.1.8377 e segg.); conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama, ADE: N., prestanome di A., aperto l’8 ottobre 2001 (MPC p. 5.1.8399 e segg.); conto n. c13, titolare e ADE: L., prestanome di A., aperto il 20 agosto 2002 e chiuso su richiesta di Banca 2, Coira, in quanto avente saldo nullo (MPC p. 5.1.8409 e segg.); conto n. c14 intestato alla Fondazione 6, Vaduz, ADE: B., aperto il 7 novembre 2002 e chiuso l’8 gennaio 2003 (MPC p. 5.1.8390 e seg.).
- 57 - SK.2019.50 2.3.2 Conti aperti presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13, Lugano: conto cifrato n. c1, titolare e ADE: F. (prestanome di A.), a cui era collegata la cassetta di sicurezza n. 53, aperto il 7 giugno 1999 (MPC p. 5.1.8510 e segg.); conto n. c15 titolare e ADE: O. (moglie di F.), a cui erano appoggiate le cas- sette di sicurezza n. 55 e 56, aperto il 7 giugno 1999 (MPC p. 5.1.8504 e segg.); conto no. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz, ADE: F., A. disponeva di procura su tale conto, aperto il 19 dicembre 2000 (MPC p. 5.1.8516 e segg.). 2.3.3 Conti aperti presso vari istituti bancari nel Principato del Liechtenstein: conto n. c17 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Fondazione 2, Vaduz, ADE: A., aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC p. 5.1.8421 e segg.); conto n. c18 presso Banca 1 AG, Vaduz, intestato alla Fondazione 3, Vaduz, ADE: F., aperto il 30 marzo 2000 (MPC p. 5.1.8440 e segg.); conto n. c19 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Società 9, Panama, ADE: A., aperto il 20 agosto 2001 e chiuso nel luglio 2002 (MPC p. 5.1.8428 e segg.); conto n. c20 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Società 10, Wyoming, ADE: A., aperto il 24 gennaio 2002 (MPC p. 5.1.8431 e segg.); conto n. c21 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Fondazione 4, Vaduz, ADE: A., aperto a fine aprile 2003 e chiuso a febbraio-marzo 2004 (MPC p. 5.1.8434 e seg.); conto n. c22 presso Banca 4 AG, Vaduz, intestato al Trust 1, Vaduz (trustee: Società 29, Vaduz, con procura sul conto), ADE: B., aperto il 26 agosto 2003 (MPC p. 5.1.8442 e segg.); conto n. c23 presso Banca 4 AG, Vaduz, intestato alla Società 11, Panama, ADE: A., aperto il 23 dicembre 2003 (MPC p. 5.1.8445 e segg.); conto n. c24 presso Banca 4 AG, Vaduz, intestato alla Fondazione 5, Vaduz, ADE: A., aperto il 23 dicembre 2003 (MPC p. 5.1.8447 e seg.).
- 58 - SK.2019.50 2.3.4 Conti aperti ed utilizzati da A. in altri Paesi conto n. c25 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 16, Guernsey, ADE: A., aperto il 15 ottobre 2002 (MPC p. 5.1.8404 e seg.); conto n. c26 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, presso Banca 16, Guernsey, ADE: F., aperto nel gennaio 2003 (MPC p. 5.1.8402 e segg.); conto n. c27 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto in seque- stro (MPC p. 5.1.8403 e seg.); conto n. c28 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto in seque- stro (MPC p. 5.1.8403 e seg.; p. 10.1.1542 e seg.); conto n. c29 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: A., aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto in se- questro (MPC p. 5.1.8404 e seg.); conto n. c30 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: A., aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto in se- questro (MPC p. 5.1.8404 e seg.; p. 10.11542 e seg.); conto n. c31 di cui F. era titolare e ADE, presso Banca 17, Lussemburgo, aperto il 7 marzo 2002, tutt’ora in essere e posto in sequestro (MPC p. 5.1.8522 e seg.); conto n. c32 intestato alla Società 14 Ltda, San Paolo (Brasile), presso Banca 18, San Paolo, ADE: A. e F. (MPC p. 5.1.8431 e seg.). 2.4 Utilizzo di conti di passaggio Dall’esame degli atti è emerso che l’imputato è ricorso anche all’utilizzo di cosid- detti conti di passaggio, sui quali sono transitati gli importi/l’utile provenienti dalle polizze legate a Società 2. E meglio: conto n. c33 intestato alla Società 15 BVI presso Banca 30; conto n. c34 intestato a Trust 2, Schaan presso Banca 15 (MPC p. 5.1.8389 e 8442), Società di servizi dello studio legale KKK., Vaduz; conto n. c35 intestato alla Banca 4 AG presso Banca 19 (MPC p. 5.1.8384 e seg.);
- 59 - SK.2019.50 conto denominato c50, presso Banca 4 AG, Vaduz (MPC p. 5.1.8384 e seg.); conto n. c36 intestato alla Società 16 SA, Lugano presso Banca 20 SA, (MPC
p. 5.1.8513 e segg.); conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3 (MPC p. 5.1.8457 e segg.). 2.5 Utilizzo di prestanome, di altri soggetti e di società off-shore Il MPC rimprovera ad A. di avere, a più riprese, fatto capo a prestanome, al fine di perfezionare l’attività di riciclaggio di denaro. L’accusato si sarebbe inoltre av- valso di numerose società off-shore, rispettivamente di fondazioni, apposita- mente costituite per la sua attività. 2.5.1 Sul ruolo avuto da B. nelle operazioni di riciclaggio imputate ad A., quest’ultimo, in occasione del suo verbale d’interrogatorio del 24 febbraio 2004 (continuato il 27 febbraio 2004) dinanzi alla procura di Milano (MPC p. 13.10.164 e segg.) ha più volte espressamente dichiarato che B., avvocato brasiliano suo conoscente e amico, era un suo prestanome, in particolar modo per quanto attiene ai conti bancari aperti presso Banca 2, Coira. L’imputato ha altresì riferito che tutte le operazioni e le disponibilità finanziarie in possesso di B. erano a lui (A.) ricondu- cibili (MPC p. 13.10.165 e seg., 173 e 180).
- 60 - SK.2019.50 Tale versione risulta essere stata confermata pure da B., nell’ambito dell’interro- gatorio 8 maggio 2006 (MPC p. 13.15.110-121). In seguito ed in sede di dibattimento SK.2015.24, A. ha corretto parzialmente tale versione, riferendo che B. era stato il suo consulente fiscale in Brasile, nonché un suo amico e che in buona sostanza, era stato quest’ultimo a suggerirgli una struttura più sicura fiscalmente per quanto attiene al Brasile, in cui lui e A. avreb- bero costituito, in conto di partecipazione, una società, che prevedeva un socio ostensivo (B.) e un socio occulto (A.). L’imputato ha indicato che i beni erano in grande prevalenza suoi e che B. avrebbe avuto una piccola partecipazione nella società (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.62 e seg.). In sede di dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha precisato che B. era un avvo- cato tributarista, titolare di un’azienda di commercialisti, con cui aveva un rap- porto di fiducia. Era stato lui a consigliargli, in vista di un’ottimizzazione fiscale, la creazione di una società in conto di partecipazione, di cui B. era il socio ostensivo, mentre A. quello non ostensivo. Il motivo era da ricondurre al fatto che “in Brasile finché i soldi passano da una società detenuta da un soggetto residente in Bra- sile, anche se in un paradiso fiscale, e non vengono distribuiti come dividendi, non vengono tassati” (cl. SK p. 7.483.731.21). A. ha affermato che gli averi con- fluiti sul conto “c6” erano riconducibili alla società in conto di partecipazione e quindi erano suoi e di B. Rispetto alle precedenti dichiarazioni, l’imputato ha pre- cisato che certamente i fondi erano anche suoi, ma non essendo egli socio osten- sivo, gli stessi risultavano a nome di B. (cl. SK p. 7.483.731.22 e 24). Sul conto di questa società in conto di partecipazione confluivano averi provenienti da atti- vità svolte da A., la cui intenzione sarebbe stata quella di liberarsi quanto prima del “problema fiscale”, in particolare approfittando dello scudo fiscale italiano; la strutturazione della società in conto di partecipazione sarebbe stata l’unica solu- zione possibile al momento della sua creazione (cl. SK p. 7.483.731.24). L’impu- tato ha altresì dichiarato che i valori patrimoniali che originavano da alcune ope- razioni assicurative non erano destinati unicamente alla sua persona, bensì ve- nivano distribuiti da Banca 2, Coira, tramite degli ordini di bonifico, agli altri par- tecipanti alle operazioni; gli ordini venivano impartiti da A. e da B. (cl. SK p. 7.483.731.22 e seg.). Su esplicita domanda, A. ha affermato che, per quanto at- tiene ai conti intestati alla Società 8, Società 3, Società 21 (conto c6), Società 4 AG, Società 5 SA e alla Società 6 AG, se B. operava, lo faceva quasi sempre su sue istruzioni (cl. SK p. 7.483.731.26). Stando a quanto dichiarato dall’imputato, B. gli avrebbe permesso di evitare problemi di natura fiscale, poiché, finché i fondi fossero stati intestati alla società in conto di partecipazione con B. quale socio ostensivo, non sarebbero stati soggetti a imposta, e ciò per A. aveva un valore enorme (cl. SK p. 7.483.731.24). Si precisa che B. era l’avente diritto economico
- 61 - SK.2019.50 non solo del conto “c6”, ma anche del conto della Società 4 AG, della Società 5 SA e della Società 6 AG (cl. SK p. 7.483.731.21-23 e 25). Per quanto attiene alla versione di B., nel suo verbale 8 maggio 2006 (MPC p. 13.15.110-121), egli ha dichiarato di avere concordato con A., quale suo guada- gno, il 20% del profitto delle operazioni. Tale versione risulta confermata da A., che ha aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.--/3'000.-- al mese (v. verbale 1° luglio 2004, MPC p. 13.10.1232 e 1240). Alla luce di quanto precede, considerate le iniziali ripetute dichiarazioni di A. sul fatto che B. fosse un suo prestanome (v. verbale del 24 febbraio 2004, continuato il 27 febbraio 2004, MPC p. 13.10.164 e segg.), così come le affermazioni se- condo le quali i beni riferiti alle società off-shore erano di sua pertinenza, ritenute, inoltre, le circostanze di apertura e di utilizzo dei vari conti, nonché la mancanza di elementi concreti atti a supportare la tesi dell’accusato relativa alla società in conto di partecipazione (in specie la quasi totale inesistente attività da parte di B. e l’entità modesta degli importi da egli percepiti), la Corte ritiene (a prescindere dalle affermazioni di B. e dalla loro utilizzabilità o meno) che quest’ultimo fosse effettivamente un prestanome dell’imputato e che si sia prestato, dietro com- penso, a figurare quale avente economicamente diritto su diverse relazioni ban- carie, in luogo di A. 2.5.2 Medesime considerazioni vengono fatte per N., chirurgo ortopedico brasiliano, amico e testimone di nozze di A. N. risulta in particolare avente economicamente diritto del conto intestato alla Società 7 presso Banca 2, Coira. Su tale relazione è principalmente confluito denaro proveniente dai conti intestati alla Società 4 AG e alla Società 5 SA, società off-shore di cui beneficiario risultava essere B. (v. infra consid. III. 7.1.2; MPC p. 5.1.8401). Parte degli importi depositati sul conto intestato alla Società 7 presso Banca 2, sono poi confluiti, dapprima sui conti intestati alla Società 13 e alla Società 12 presso Banca 16 (di cui F. e A. erano i rispettivi beneficiari economici) ed in seguito (in parte) su conti intestati alle due società (con i medesimi ADE) presso Banca 17, Lussemburgo (MPC p. 5.1.8401 e segg.). In occasione del verbale d’interrogatorio del 27 febbraio 2004 (MPC p. 13.10.180 e segg.), dinanzi alla Procura di Milano, A. ha riferito di voler “portare via un po’ di soldi senza che B. conoscesse la destinazione bancaria ulteriore” e di aver quindi aperto un ulteriore conto bancario in Banca 2, intestato alla Società 7, in- serendo appunto N. quale beneficiario. N., stando alle dichiarazioni di A., non conosceva le attività dell’imputato e si sarebbe prestato a tale operazione solo a mero titolo di amicizia.
- 62 - SK.2019.50 In sede di dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha riferito che la Società 7 era una società di tesaurizzazione, su cui veniva versato denaro proveniente dalla So- cietà 4 AG e dalla Società 5 SA, che erano le società operative per quanto ri- guarda le polizze “rischio Paese”. A. ha indicato di avere seguito il principio in base al quale le società operative non dovessero detenere liquidità (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.41 e segg.). Dall’interrogatorio risulta che, in seguito, A. avrebbe trasferito la sua “cassaforte” dal conto intestato alla Società 7 ai conti intestati alla Società 12 e alla Società 13 dapprima presso Banca 16, Guernsey ed in seguito presso Banca 17 Lussemburgo. Il transito presso i conti in Banca 16 gli sarebbe stato consigliato, per ragioni fiscali, da un ex collega in Banca 1 (Q., trasferitosi in Lussemburgo presso Banca 17; cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.56 e 59 e seg.). In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha confermato che la So- cietà 7 era una società cassaforte o di tesaurizzazione, sul cui conto veniva tra- sferito denaro depositato sulle società operative – sostanzialmente Società 4 AG e Società 5 SA – in modo che queste società operative non detenessero liquidità. A. ha inoltre confermato di aver coinvolto N. al fine di diversificare, non lasciando quindi tutti i valori patrimoniali in un conto intestato a B., sottolineando che la scelta è ricaduta su N. perché questi possedeva le stesse qualità di B. (era citta- dino brasiliano e beneficiava di un’esenzione fiscale, v. supra IV. 2.5.1; cl. SK p. 7.483.731.26 e seg.). Ne discende che N. risulta essere un prestanome di A. Si rileva come il denaro depositato presso il conto intestato alla Società 7 di cui N. risulta essere ADE, confluisce, dopo diverse movimentazioni, nelle mani di A., e meglio sul conto intestato alla Società 12 a lui riconducibile presso Banca 17, rispettivamente sul conto intestato alla Società 13, di F. Nessun importo giunto sul conto intestato alla Società 7 risulta finire nelle disponibilità del suo beneficiario economico for- male, ovvero N.
- 63 - SK.2019.50 2.5.3 F. risulta essere beneficiario di diversi conti cifrati, rispettivamente di conti inte- stati a società off-shore e fondazioni (v. supra consid. IV. 2.3.2 e 2.3.4). In occa- sione del dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha riferito che il fratello non ha avuto nessun ruolo nella fattispecie in oggetto. A. ha indicato di avere detenuto con il fratello dei conti di famiglia e che tra fratelli si facevano dei favori. A titolo di esempio, l’imputato ha citato che capitava che anticipasse dei soldi in Europa al fratello – che viveva in Brasile ed aveva restrizioni monetarie – per acquistare beni in Italia, e lo aiutava finanziariamente durante le vacanze che F. faceva in Italia (v. verbale dibattimento SK.2015.24, p. 9.482.930.63 e seg.). Al dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha ribadito che suo fratello F. non lo ha mai aiutato in alcuna operazione imputatagli quale atto di riciclaggio, così come la sorella G. (cl. SK p. 7.483.731.29). L’imputato ha specificato di aver gestito con il fratello il conto “c1” e il conto n. c16 intestato alla Fondazione 1 presso Banca 12, Lugano, su cui erano confluiti valori patrimoniali frutto di eredità e di donazioni dell’imputato stesso, queste ultime originate dai guadagni delle operazioni in am- bito assicurativo. Questi conti venivano usati in particolare per mettere a disposi- zione di F. dei fondi in occasione di sue visite in Europa (cl. SK p. 7.483.731.30). Inoltre, A. ha affermato di aver operato su tali conti perlopiù su disposizione di suo fratello, che ne era appunto ADE, sebbene disponesse di una procura su entrambi. Dopo lo scudo fiscale del 2002, tuttavia, egli avrebbe utilizzato il conto “c1” per prelevarvi Euro per sue spese personali; gli importi prelevati sarebbero poi stati compensati con il fratello (cl. SK p. 7.483.731.30). Anche nell’ambito dell’eredità del defunto padre, i due fratelli avrebbero compensato i rispettivi averi in Italia e in Brasile (cl. SK p. 7.483.731.31). Dagli atti, non risulta unicamente, come affermato da A., che egli detenesse con il fratello solamente dei conti di famiglia. Infatti, tutte le relazioni bancarie, con- template nell’atto d’accusa, di cui F. risulta essere formalmente il beneficiario, sono state alimentate con somme di denaro, anche importanti, provenienti dalle operazioni legate alle polizze “rischio Paese” organizzate e gestite dall’imputato (v. infra consid. IV. 7.1). Ad esempio, il conto intestato alla Società 13 presso Banca 16 è stato alimentato con circa USD 2 milioni provenienti dal conto inte- stato alla Società 7. Sul conto n. c1. presso Banca 12 (ora Banca 13) sono con- fluiti anche USD 112'000.-- (titoli e liquidità) provenienti dalla liquidazione di que- stioni famigliari tra i fratelli A., F. e G. (MPC p. 5.1.8510-8512). Il conto è stato però alimentato in gran parte con denaro proveniente dalle operazioni di finan- ziamento legate alla Società 2 (v. infra consid. IV. 7.1.5). L’esame della documentazione bancaria porta quindi a ritenere che su relazioni bancarie di pertinenza formale di F. sia confluito denaro di A. (riferibile alla sua attività con le note polizze). Parte di esso risulta poi essere stata movimentata a
- 64 - SK.2019.50 favore di A. stesso. Ne discende che F. non può essere ritenuto unicamente be- neficiario di donazioni, bensì un soggetto che ha concretamente messo a dispo- sizione dei conti per l’attività del fratello. G. risulta soltanto essere stata destinataria di importi di denaro provenienti dall’at- tività dell’imputato. 2.5.4 L. ha funto da prestanome per A. Cittadino neozelandese residente in Australia, egli era, all’epoca dei fatti, di professione intermediario finanziario e metteva a disposizione i propri servizi in diversi ambiti societari e finanziari (MPC p. 5.1.8470). Egli ha funto da amministratore della Società 3 Ltd., Niue e della So- cietà 8 Ltd., Niue, sui cui conti è confluito il provento delle polizze assicurative legate a Società 2 (L. figurava pure quale ADE del conto intestato alla Società 8 presso Banca 2, Coira). Il ruolo di amministratore delle citate società è stato as- sunto da L. su incarico di J. – gerente con diritto di firma individuale della Società 17 Sagl – che ha collaborato con A. per alcune polizze (v. infra consid. IV. 2.6.2.). L. risultava inoltre essere titolare e ADE di un altro conto in Banca 2, Coira, ali- mentato con denaro proveniente dalle polizze (v. infra consid. IV. 7.1.1). Nel dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, A. ha affermato che fu J. ad aprire il conto presso Banca 2 intestato alla Società 8, mettendovi come beneficiario economico L., situazione che l’imputato non riesce a spiegarsi in quanto non vi sarebbe stato alcun motivo per mettere un’altra persona come ADE (cl. SK p. 7.483.731.19). L’imputato ha ribadito di non conoscere L. e che il coinvolgimento di quest’ultimo è stata unicamente un’idea di J. (cl. SK p. 7.483.731.62 e 146). A dispetto delle doglianze dell’accusato di non conoscere L. e di non sapersi spiegare il motivo del coinvolgimento di quest’ultimo, è indubbio che questi abbia funto da prestanome per conti a lui riconducibili, come d’altro canto ben emerge dai verbali di J. (di cui si avrà modo di riferire in seguito) e dalle circostanze di fatto di apertura dei conti.
- 65 - SK.2019.50 2.5.5 Quanto alle società off-shore, già menzionate nell’elenco dei conti, le stesse ri- sultano essere state appositamente costituite su incarico dello stesso A., per mo- vimentare il denaro. Trattasi di: Società 3 Ltd., Bahamas, costituita da J. il 25 febbraio 1998; Società 8 Ltd., costituita alle Bahamas il 19 aprile 1999 dalla Società 17 Sagl, fiduciaria di J. (il 19 settembre 2001 ha trasferito la propria sede nello Stato di Niue. Direttore era L. (MPC p. 5.1.8406); Società 4 AG, Alofi/Niue, costituita il 7 novembre 2000, per il tramite di J.; Società 5 SA, BVI, costituita il 30 aprile 2002, con la ragione sociale Società 48 SA (il cambiamento di ragione sociale è avvenuto il 3 luglio 2002). Procu- ratore della società risulta essere P.; Società 7 Inc, Panama, costituita il 19 luglio 2001, e acquistata a fine agosto 2001 da P., per conto di N., su incarico di C. (MPC p. 5.1.8400); Fondazione 2, Vaduz, fondata il 22 ottobre 1999 dallo studio fiduciario LLL., su richiesta di A. Egli è indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 ciascuno) e il fratello F. (1/6) (MPC p. 5.1.8421); Società 9, Panama, costituita il 29 giugno 2001 dalla Società 19 Inc., per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC p. 5.1.8428); Società 10, Wyoming, costituita il 17 dicembre 2001 dalla Società 19 Inc., per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC p. 5.1.8430); Fondazione 4, Vaduz, costituita il 22 aprile 2004 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta di A. Egli è indicato quale primo beneficiario della fonda- zione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 ciascuno) e il fratello F. (1/6). R. nominato quale membro del Consiglio di fondazione con potere di firma individuale (MPC p. 5.1.8434); Fondazione 3, Vaduz, costituita il 27 marzo 2000 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta di A. F. è indicato quale primo beneficiario della fonda- zione. Alla sua morte sarebbero subentrati A. e G. in ragione di metà ciascuno. R. e S. sono stati nominati quale membri del consiglio di fondazione con potere di firma individuale (MPC p. 5.1.8440);
- 66 - SK.2019.50 Trust 1, Vaduz, costituito il 7 luglio 2003 dallo studio di avvocatura KKK. per il tramite di P., su indicazione di C., quest’ultimo istruito da A. Beneficiario del trust risulta essere B. (MPC p. 5.1.8442); Società 11, Panama, costituita il 16 settembre 2003 dalla Società 20 Ltd. SA, per il tramite dello studio legale KKK., su richiesta di A. I direttori della società risultano essere membri del citato studio legale (MPC p. 5.1.8445); Fondazione 5, Vaduz, costituita il 18 settembre 2003 dallo studio legale KKK. (per il tramite della Società 46, Vaduz), su richiesta di A. Quest’ultimo è stato indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati la moglie T. (40%), il figlio NNN. (30%) e i fratelli F. e G. (15% cia- scuno). N. sarebbe subentrato qualora G. e F. fossero morti senza lasciare discendenti (MPC p. 5.1.8447); Società 13 Ltd., BVI, costituita il 18 ottobre 2002 (MPC p. 5.1.8403); Società 12 Ltd., BVI, costituita il 10 aprile 2001 (MPC p. 5.1.8404); Fondazione 1, Vaduz, costituita il 16 novembre 2000 (MPC p. 5.1.8526). 2.6 Appoggio a professionisti A., al fine di mettere in atto la propria complessa struttura, risulta essersi appog- giato anche a dei professionisti del settore, quali segnatamente C., R., J. 2.6.1 C., già funzionario responsabile del Private Banking International presso Banca 2, Coira, è stato la persona di riferimento di A. all’interno del citato istituto banca- rio. In seguito egli si è spostato in Banca 4, Vaduz, dove A. lo ha seguito. In occasione del verbale d’interrogatorio del 24 febbraio 2004 davanti alla Procura di Milano, l’imputato ha dichiarato di essere riuscito ad attuare delle complesse operazioni, che gli permettevano di realizzare degli utili all’insaputa sia di Società 2 che di Banca 1. Queste operazioni, sarebbero state realizzate con la collabo- razione di un broker Milanese, E., e con la disponibilità di Banca 2, il cui riferi- mento era appunto C. (MPC p. 13.10.166). I conti aperti da A., rispettivamente da suoi prestanome, presso Banca 2 sono numerosi. C. avrebbe inoltre suggerito a A. il cosiddetto “sistema D.”, mediante il quale sono stati effettuati numerosi prelevamenti di denaro in contanti dai conti presso Banca 2, Coira, per importi considerevoli. Tale sistema consisteva nell’invio da parte di A. di ordini di prelevamento di denaro, precedentemente firmati in bianco dagli aventi economicamente diritto delle relazioni (in specie da B. e da N.). Gli ordini
- 67 - SK.2019.50 venivano compilati dallo stesso A., il quale dava disposizioni alla banca per l'in- casso. Negli ordini veniva indicato il nominativo di D., conoscente di C., quale persona a cui consegnare il denaro. L’ordine veniva poi trasmesso via fax a C. per l’esecuzione. Quando A. si recava a Coira, trovava la somma richiesta già pronta (cfr. verbale di A. del 27 febbraio 2004 dinanzi alla Procura di Milano, MPC 13.10.179). A. ha giustificato tale modus operandi con il fatto che le operazioni di prelevamento richiedevano del tempo e, quando si recava a Coira, egli non aveva tempo di aspettare (verbale d’interrogatorio SK.2015.24, cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.41). L’inchiesta ha permesso di chiarire che in realtà D. non è mai stata informata di questi prelevamenti di cui era incaricata. Delle operazioni di incasso si sarebbe occupato C., che utilizzava il nominativo di D., falsificandone la firma ed incassando altresì il compenso che A. aveva disposto per lei. A. ha dichiarato di non essere stato informato del fatto che D. fosse ignara di tutto. Questa Corte non ha motivo di dubitare di queste ultime dichiarazioni di A., dato che per lui era irrilevante se D. sapesse o meno. Ciò che è determinante è che questo modo di procedere ha permesso a A. di effettuare numerosi prelievi di ingenti somme de- naro da lui decisi e disposti (senza necessariamente informare i suoi presta- nome), senza che il suo nome (e neppure quello di C.) figurasse da nessuna parte. Da ultimo si precisa come, in occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, l’imputato ha dichiarato di avere corrisposto a C. circa USD 800'000.-- per i suoi servizi all’interno di Banca 2, Coira (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.17).
- 68 - SK.2019.50 In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha confermato che C. era il suo consulente presso Banca 2 a Coira, e che questi lo aiutava a risolvere diverse questioni (cl. SK p. 7.483.731.39 e 149). In particolare, C. presentò all’im- putato R. e J. (cl. SK p. 7.483.731.39 e 61), risolse dei problemi relativi ai conti cifrati denominati “c3” e “c8” (cl. SK p. 7.483.731.39), seguì l’acquisto delle notes della Società 22 nel 2003, apportando quale eligible investor la Società 6 in modo da permettere l’acquisto delle stesse (cl. SK p. 7.483.731.39 e seg.), ed ideò il “sistema D.” per i prelievi a contanti presso Banca 2, Coira (cl. SK p. 7.483.731.71). Sulla figura di C. si dirà meglio al considerando IV. 9.4 infra. 2.6.2 A. si è rivolto anche ad J., gerente con firma individuale della fiduciaria Società 17 Sagl. Nel suo interrogatorio del 24 febbraio 2004 dinanzi alla Procura di Milano, A. ha riferito di avere utilizzato la citata fiduciaria, nella persona di J., per la costituzione delle società off-shore che gli necessitavano (MPC p. 13.10.166). Al dibattimento SK.2015.24, A. ha confermato che J. lo ha aiutato a strutturare l’operatività. Una volta pianificata l’operazione assicurativa, A. necessitava delle società operative che avrebbero fatto i pagamenti. Per questo si è appoggiato a J. (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.63). Dagli atti risulta che J. ha costituito, su richiesta di A., le Società operative 4 AG, Niue e 2 Ltd., Alofi/Niue, per le quali C. (sempre su incarico di A.) ha aperto e movimentato i conti presso Banca 2, Coira (conti per i quali B. e L. figuravano rispettivi beneficiari e su cui far confluire il denaro proveniente delle polizze). At- traverso il fiduciario R. (di cui si riferirà in seguito), A. ha anche aperto il conto presso Banca 14 intestato alla Società 8 Ltd. (società costituita da J.) di cui lo stesso A. era beneficiario. Come visto, J. risulta avere pure procurato all’imputato la figura di L. quale prestanome (v. supra consid. IV. 2.5.4). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha precisato che J. si occupava di fornire le società e di tutta la parte burocratica, come la firma e l’autentificazione dei contratti (cl. SK p. 7.483.731.35 e 39); era stato inoltre quest’ultimo a costituire la Società 3, Società 8 e Società 4 AG (cl. SK p. 7.483.731.32). 2.6.3 Per quanto attiene invece ai conti bancari aperti nel Liechtenstein e intestati a società off-shore rispettivamente fondazioni, A., con l’aiuto di C., si è rivolto allo studio fiduciario LLL., Vaduz, in particolare nella persona di R. Dall’esame degli atti emerge che lo studio fiduciario di R. si è occupato dell’apertura di tutti i conti
- 69 - SK.2019.50 presso istituti bancari nel Liechtenstein (segnatamente conti intestati alla Società 3, Società 8, Fondazione 2, Società 9, Società 10, Fondazione 4, Fondazione 3), come pure della costituzione di diverse fondazioni con sede nel Liechtenstein (Fondazione 2, Fondazione 4, Fondazione 3), nonché dell’apertura dei relativi conti. R. e S. disponevano di procura generale con firma individuale sui conti (MPC p. 5.1.8410 e segg.). Durante il dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato quanto sopra ed ha specificato che R. operava su sue istruzioni e che lavorò con lui fino a che C. non si trasferì in Liechtenstein (cl. SK p. 7.483.731.32 e seg.). Anche lo studio legale KKK., Vaduz ha collaborato con A. per la costituzione, a Vaduz, del Trust 1, della Società 11, nonché della Fondazione 5 (MPC p. 5.1.8442-8448). 2.6.4 In merito a E., nel corso del dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’impu- tato ha affermato di conoscerlo sin dai tempi dell’università e di frequentarsi con lui anche al di fuori dell’ambiente professionale. Sarebbe stato E., fin dall’inizio, ad aiutarlo ad identificare e strutturare le operazioni assicurative, in particolare reperendo Società 33, società del Gruppo Società 34. L’imputato ha confermato che anche E. veniva remunerato, inizialmente attraverso prelievi in contanti nel Liechtenstein, dove anche E. aveva un fiduciario, e in seguito attraverso bonifici effettuati da Banca 2 alla società di consulenza di E., Società 24, al momento del pagamento dei premi assicurativi. A. ha sottolineato che E. non sarebbe mai stato imputato o eventualmente sarebbe stato prosciolto, producendo la documenta- zione a supporto delle sue affermazioni (cl. SK p. 7.483.731.33 e seg.). 2.6.5 In merito invece a P., in sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha affermato trattarsi del fiduciario succeduto a J. per i servizi di repe- rimento delle società veicolo necessarie nell’ambito delle operazioni di assicura- zione (cl. SK p. 7.483.731.35).
- 70 - SK.2019.50 3. Precisazione metodologica Il Collegio giudicante, per una migliore comprensione della fattispecie, ha deciso di impostare la presente decisione procedendo dapprima ad esaminare gli ele- menti oggettivi del reato di riciclaggio, passando in seguito all’esame dell’ele- mento soggettivo. 4. Il reato a monte ed il legame dei valori pervenuti 4.1 L’Alta Corte ha, come riportato al considerando II. 3.3.1 lett. e) supra, ritenuto errate le conclusioni del TPF circa l’assenza dei reati a monte di usura e di am- ministrazione infedele, a fronte di decisioni italiane di condanna, relative ai reati a monte, emanate nei confronti dei vertici del gruppo, nonché di J. e C. Il Tribu- nale federale ha ricordato che la questione a sapere se i reati a monte siano imputabili a A. è diversa da quella di sapere se esista un antefatto penalmente rilevante e qualificabile quale crimine in base al diritto svizzero. L’assenza poi di motivazione quanto al nesso tra il reato a monte ed in vantaggi economici perve- nuti in Svizzera, è stata ritenuta arbitraria. 4.2 Dato il suo carattere accessorio, affinché la fattispecie di riciclaggio possa essere ritenuta, occorre, oltre alla dimostrazione dell’atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza, come riassunto al considerando IV. 1.4 supra, non impone in questo ambito una “prova stretta” del reato a monte ed in particolare, non esige che l’autore e le precise circostanze siano conosciuti (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Non è segnatamente necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un pro- cedimento penale e così via); occorre però provare che i valori patrimoniali pro- vengano segnatamente da un’infrazione qualificabile quale crimine (MINI, op.cit.,
n. 35, pag. 28). 4.3 L’origine criminale dei valori patrimoniali è sostenuta nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 a pagina 2, quale premessa, unitamente alla menzione del rinvio a giudizio concernente tali condotte, emesso, fra gli altri, a carico di A. e della decisione di condanna, cresciuta in giudicato, parimenti concernente tali condotte, a carico di C. ed J.:
- 71 - SK.2019.50 “I valori patrimoniali riciclati sono il provento di attività criminali, anche distrattive, com- messe nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo Società 2, tra il 1996 e il 2003, da A. ed altre persone, a danno di Società 2a S.p.A., Società 2b S.p.A.e Società 2c BV, attraverso la realizzazione di coperture assicurative connesse con la concessione di cre- diti a società del Gruppo Società 2, rispettivamente mediante l’attuazione di complesse operazioni finanziarie, pure combinate con la concessione di crediti a società del Gruppo Società 2, alla cui base vi erano richieste di commissioni (“fees letters”) e veicoli societari off-shore appositamente costituiti, per importo complessivo di almeno USD 52.4 milioni. Le predette condotte criminali, inerenti al crimine preliminare del riciclaggio, sono l’og- getto del procedimento penale (NN.936/06, 4583/09 R.G.N.G) che si trova in fase dibat- timentale dinanzi il Tribunale di I-Parma a seguito del Decreto che dispone il giudizio secondo l’art. 429 CPP-I, ordinato il 5 aprile 2012 nei confronti – fra altre persone – di A. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Parma e sono già state inoltre accertate nella sentenza 5 aprile 2012 di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta l’art. 444 CPP-I pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Parma nei confronti di C. e J., correi di A., e sono individuabili, nel diritto svizzero, nella fattispecie, in particolare, di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, rispettivamente di usura ai sensi dell’art. 157 CP segnatamente relativamente alla c.d. “operazione Società 1”, ossia di crimini secondo l’art. 10 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 3 CP. Tali condotte sono riassumibili, con riferimento al Decreto che di- spone il giudizio (I), rispettivamente in forma tabellare riassuntiva (II), come segue.” 4.4 In base dunque all’atto d’accusa, i valori patrimoniali oggetto del presente proce- dimento provengono dai reati principali di bancarotta fraudolenta – per il diritto italiano – (configurabile quale amministrazione infedele ex art. 158 n. 1 cpv. 3 CP per il diritto svizzero) ed usura (ex art. 157 CP per il diritto svizzero), reati com- messi da A. e correi, nell’ambito del dissesto finanziario del Gruppo Società 2 nel periodo 1996 – 2003. Alla luce di quanto sin qui emerso dal procedimento penale a carico di A., pen- dente presso il Tribunale di Parma, l’accusa ha parzialmente modificato l’impianto accusatorio relativamente ai reati a monte di usura ed amministrazione infedele. Per il MPC, che il reato di usura contestato a A. in Italia si sia nel frattempo pre- scritto, risulterebbe nel contesto del procedimento penale svizzero irrilevante, poiché permarrebbe, per le medesime fattispecie, il reato di bancarotta fraudo- lenta/amministrazione infedele (cl. SK p. 7.483.721.99). Il MPC ha inoltre mantenuto l’accusa in base alla quale i valori patrimoniali sa- rebbero pervenuti all’accusato, a seguito di condotte qualificabili quale ammini- strazione infedele aggravata, commessa da terzi e da A. stesso in qualità di com- plice. L’accusa ha ritenuto superfluo comprovare tale ultima ipotesi (cl. SK p. 7.483.721.98 e 102). Essa ha richiamato su tale argomento quanto evidenziato
- 72 - SK.2019.50 dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, segnatamente “che i reati a monte non siano eventualmente imputabili a A., nei confronti del quale è tuttora pendente il processo in Italia, è questione distinta da quella di sapere se sussista un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero” (sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.6.4). Dei dettagli si dirà meglio in seguito, nei rispettivi capitoli relativi all’amministra- zione infedele ed all’usura, infra consid. IV. 5 e 6. 4.5 La difesa sostiene che non vi sarebbe stato alcun reato pregresso, in quanto il reato fallimentare di bancarotta fraudolenta si consumerebbe sempre e solo al momento dell’emissione della sentenza dichiarativa d’insolvenza e dunque lo stesso si sarebbe realizzato, nel caso di specie e se del caso, in un momento posteriore agli atti imputati a A. Su tale linea argomentativa la Corte già si è espressa nel capitolo relativo alle eccezioni sollevate e si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nel considerando relativo al reato a monte di amministrazione infedele (v. infra consid. IV. 5). 4.6 L’ipotesi accusatoria circa la provenienza dei valori illeciti ed il loro importo (USD 52,4 milioni) poggia, fra l’altro, sulle risultanze dei rapporti agli atti della PGF (in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8342 e segg., e rapporto del 1° luglio 2010, MPC 10.1.1464 e segg.), nei quali sono state esaminate tutte le operazioni di concessione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate da A. con Società 2 e che, in buona sostanza, confermano il contenuto dei rapporti stesi dai colleghi di polizia italiani. Per una visione d’insieme, vale la pena riassumere brevemente il contenuto es- senziale di tali rapporti, dai quali emerge che l’importo di complessivi USD 52,4 milioni, risulta essere confluito su conti bancari in Svizzera e nel Liechtenstein, aperti o fatti aprire da A. e riconducibili a quest’ultimo, nel modo seguente: USD 5'740'489.-- (operazione Società 2e, USD 80 milioni e Società 2f Ltda USD 100 milioni, polizze numero 1 e numero 2):
- 73 - SK.2019.50 confluiti nella misura di USD 2'173'923.-- sul conto cifrato n. c3 presso Banca 2, Coira, di cui A. era ADE, aperto il 18 settembre 1998 e chiuso nel maggio 2002 (MPC p. 5.1.8371 e segg.; p. 7.17.8-88, 380, 384, 387, 393, 401, 414, 424 e 433), e nella misura di USD 3'566'566.-- sul conto societario n. c5 intestato alla So- cietà 3 Ltd. Bahamas presso Banca 14, Vaduz, di cui A. era ADE e R. avente procura generale), aperto il 26 novembre 1999 e chiuso nel novembre 2001 (MPC p. 5.1.8411 e segg.; p. 7.715.6 e seg.; p. 7.954.50, 59 e seg., 67, 73, 82, 84, 88 e seg., 98 e seg., 102 e 104); USD 2'127'208.-- (operazione Società 2e USD 80 milioni, polizza numero 3) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 17 novembre 2000 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC
p. 5.1.8391 e segg.); USD 2'174'607.-- (operazione Società 2f Ltda USD 100 milioni, polizza nu- mero 4) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE; USD 2'188'888.-- (operazione Società 2e USD 100 milioni e USD 45 milioni, polizze numero 5 e numero 6) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.159, 198 e seg.); USD 3'131'922.-- (operazione Società 2g USD 60 milioni, polizza numero 7) confluiti nella misura di USD 513'525.-- sul conto n. c8 intestato alla Società 8 LTD., Alofi/Niue, presso Banca 2, Coira, di cui L. era ADE, e sul quale A. di- sponeva di procura generale con diritto di firma individuale, aperto l’8 maggio 2002 e chiuso il 24 settembre 2002 (MPC p. 5.1.8408; p. 7.14.68, 70 e seg.), e nella misura di USD 2'618'397.-- sul conto n. c4 intestato alla Società 8 LTD., BS-Nassau presso Banca 14 Vaduz, di cui A. era ADE e sul quale R. dispo- neva di procura generale, aperto il 22 ottobre 1999 e chiuso nel febbraio 2003 (MPC p. 5.1.8418; p. 7.712.6 e seg., 249, 270, 281, 291); USD 1'172'837.-- (operazione Società 2g USD 60 milioni, polizza numero 8) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.167, 617, 625 e seg.; p. 7.20.731 e seg.); USD 2'793'525.-- (operazione Società 2h, Società 2i, Società 2j USD 60 mi- lioni, polizze numero 9, numero 10, numero 11 e numero 12) confluiti sul conto
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n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.162, 379, 385-387); USD 5'784'411.-- (operazione Società 2k USD 75 milioni, polizza numero 13) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE; USD 2'111'213.-- (operazione Società 2l SA USD 45 milioni, polizze numero 14 e numero 15) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.159, 214-217, 221, 223 e seg.); USD 3'750'000.-- (operazione Società 23 e Società 22 USD 300 milioni) con- fluiti sul conto cifrato n. c6 presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 28 dicembre 1999 e chiuso l’8 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8381 e segg.; p. 7.18.95 e 115); USD 28'673'319.-- (operazione Società 1), confluiti nella misura di USD 7'556'140.-- (USD 5’799’940 + USD 1’756’200) sul conto n. c9 intestato alla Società 5 SA presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 4 giugno 2002 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8385 e segg.; p. 7.4.123-126, 144 e seg., 158 e seg., 160-163, 191 e seg., 218, 221 e seg., 236 e seg.), e, nella misura di USD 21'117’179.-- (USD 13'918'701.-- + USD 7’198701.-- quale capitale sociale e interessi), confluiti sul conto n. c10 intestato alla So- cietà 6 AG, Schaan (ADE: B.) presso Banca 15 Vaduz (MPC p. 5.1.8452 e segg.; p. 5.5.43).
- 75 - SK.2019.50 5. L’ipotesi di bancarotta fraudolenta – amministrazione infedele 5.1 Per quanto attiene all’ipotesi di bancarotta fraudolenta (equiparabile secondo l’accusa all’amministrazione infedele del diritto svizzero), il decreto che dispone il giudizio giusta l’art. 429 CPP – I del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale di Parma del 5 aprile 2012 (quale parte integrante dell’atto d’accusa), im- puta a A.: “quale managing director del Corporate Investment Banking di Banca 1 Milan branch, nonché relationship manager sul cliente Società 2 fino al giugno 2003; consulente di So- cietà 2a S.p.A. da luglio 2003 sino alla data del default (…) in concorso tra loro ed altresì in concorso con: (…) M. (…), K. (…) ed altri (…), nella consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo Società 2, in ragione:
- dello scostamento tra l’indebitamento reale e quello dichiarato nei bilanci civilistici e consolidati di Società 2b S.p.A. e Società 2a S.p.A.,
- della inconsistenza della liquidità esposta nei citati bilanci;
- della reale onerosità dei finanziamenti da essi strutturati, comprovante per un verso le gravi difficoltà del gruppo Società 2 di accedere al mercato del credito, per altro verso, l’inderogabile necessità di farvi comunque ricorso;
- del persistente interesse di Banca 1 a garantirsi oltremodo sui finanziamenti da essa strutturati, attraverso credit default swap, coperture assicurative sul rischio di credito, di pregresse esposizioni, anche dirette;
- del persistente interesse di Banca 1 di non aumentare l'esposizione in essere verso Società 2 (benché nettamente inferiore ai limiti di affidamento stabiliti dalla banca in relazione al cliente) se non in ragione della necessità di ripagare i debiti in scadenza di quest’ultima, la cui inadempienza ne avrebbe determinato anzitempo il fallimento con conseguente nocumento per la stessa banca;
- infine, con riguardo alle posizioni di A., (…), anche in ragione dei profitti da loro stessi percepiti quale “corrispettivo” dovuto per la realizzazione dei finanziamenti strutturati dalla banca.
Proponendo e realizzando, ovvero concorrendo a realizzare, le operazioni finanziarie di seguito descritte – ciascuno di essi in ordine alle condotte partecipative specificate – for- nivano consapevole contributo al compimento, da parte di M. e dei restanti “intranei” so- praindicati, di operazioni dolose, intrinsecamente pericolose sotto il profilo economico – patrimoniale-finanziario, consistite:
- 76 - SK.2019.50
- nell’assicurare al gruppo Società 2, in stato di decozione, sostegno finanziario per oltre 1 mld di USD, con ciò procrastinando l’emersione del dissesto e aumentandone l’indebitamento, nella piena consapevolezza della irreversibilità della crisi, stante la sistematica destinazione dei finanziamenti al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie e mai essendo stati prospettati ed attuati piani di ristrutturazione;
- nell’adoperarsi per diffondere (o far diffondere ai manager Società 2) notizie false in ordine al costo reale delle operazioni, alla natura o alle finalità delle stesse;
- nel consentire a Banca 1 di percepire, spesso in assenza di esposizione (essendo riversato il rischio “Società 2” su investitori e risparmiatori), ingenti somme di denaro quale corrispettivo delle citate operazioni;
- nel consentire a A. di distrarre ingenti somme di denaro quale profitto personale, in parte trasferite ad altri compartecipi.
Operazioni per effetto delle quali i suddetti imputati, unitamente agli “intranei”, cagiona- vano ovvero concorrevano a cagionare il dissesto – e la conseguente dichiarazione di insolvenza – delle società: Società 36 (20.02.04), Società 2a S.p.A. (27.12.03), Società 2d (24.12.03), nonché della holding Società 2b S.p.A. (07.01.04) quotata alla Borsa di Milano (detentrice delle partecipazioni di controllo delle citate società)”. Nel decreto che dispone il giudizio vengono poi di seguito elencate le singole operazioni nelle quali A. avrebbe svolto un ruolo; trattasi segnatamente delle ope- razioni di cui ai capi a1) – a6) e d) dell’atto d’accusa. Il reato ipotizzato secondo il diritto italiano è di natura fallimentare. 5.2
5.2.1 Come anticipato al considerando IV. 4.3 supra, nella premessa dell’atto d’accusa, a pagina 2, viene menzionata la sentenza del 5 aprile 2012 di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma nei confronti di C. e J. Per l’accusa, nella stessa risultereb- bero essere state accertate le condotte criminali a monte del riciclaggio. Il Giudice per l’udienza preliminare è giunto alla conclusione che: “La ricostruzione complessiva delle caratteristiche delle operazioni finanziarie poste in essere dal gruppo Società 2 con Banca 1, del ruolo svolto dalla Banca 2 e da C., dell’at- tività svolta dal J. (…) nella creazione di società offshore facenti capo a A. forniscono la chiave di lettura della complessa vicenda. A riguardo, tale complessa e unitaria
ricostruzione dei fatti è stata resa possibile da un’indagine lunga e articolata che si è avvalsa di accertamenti bancari, interrogatori degli imputati (…), attività tutte riassunte
- 77 - SK.2019.50 nelle numerose e approfondite informative di PG agli atti e, unitariamente valutate, per- mettono di concludere come dette operazioni hanno avuto natura dolosa, in quanto sono state di fatto intrinsecamente pericolose sotto il profilo economico – finanziario per le so- cietà del gruppo Società 2. Esse hanno di fatto assicurato un artificioso sostegno finan- ziario al Gruppo procrastinando l’emersione dell’indebitamento, aumentandolo e concor- rendo a provocare il dissesto delle società del Gruppo, in una situazione in cui era già evidente l’irreversibilità della crisi, come dimostrato tra l’altro dalla destinazione sistema- tica dei finanziamenti ottenuti al ripianamento di pregresse situazioni debitorie, in assenza di piani di ristrutturazione. Significativa è al riguardo la circostanza che il costo reale delle operazioni era molto più alto rispetto a quello comunicato al mercato e più elevato di quello sostenuto per analoghe operazioni di finanziamento da società aventi il rating del gruppo Società 2, che le reali finalità di finanziamenti sono stati (-e) sistematicamente occultate al mercato e che le operazioni descritte, svantaggiose sotto il profilo degli in- genti costi sostenuti da Società 2, abbiano permesso a A. e ad altri funzionari dello stesso istituto il conseguimento di ingenti profitti personali, approfittando della situazione di dis- sesto del gruppo e dell’impossibilità per lo stesso di trattare condizioni economiche ade- guate per i finanziamenti ricevuti” (MPC p. 18.11.21315 e seg.). Nell’atto d’accusa in esame J. e C. sono indicati quali correi di A. I fatti alla base dei capi d’accusa, sono gli stessi posti alla base dell’imputazione per bancarotta, contenuta nel decreto che dispone il giudizio emesso il 5 aprile 2012 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma nei confronti di A. 5.2.2 L’accusa intravvede poi in M. ed in K. gli autori principali (quali intranei) del reato di bancarotta e come meglio emerge dalle sentenze agli atti che li riguardano (MPC p. 18.11.22838-23286, dispositivo MPC p. 18.11.23280-23286, MPC p. 18.11.26778-26945, dispositivo MPC p. 18.11.26944 e seg.). Dalla sentenza del 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, relativa (fra gli altri) a M. e K., per quanto attiene ai capi d’accusa C.5, D.35 ed E.3 si legge: “L’individuazione delle caratteristiche generali delle operazioni finanziarie poste in essere dal gruppo Società 2 con Banca 1 e la descrizione delle stesse compiuta nelle pagine precedenti permette di concludere che dette operazioni hanno avuto natura dolosa, in quanto intrinsicamente pericolose sotto il profilo economico-finanziario per le società del gruppo Società 2. Le sopraindicate operazioni, come correttamente indicato anche nel capo di imputazione, hanno assicurato al gruppo Società 2, in stato di dissesto, sostegno finanziario per circa un miliardo di Dollari, in tal modo procrastinando l’emersione dell’in- debitamento del dissesto e aumentando l’indebitamento, in una situazione in cui era già evidente l’irreversibilità della crisi, come dimostrato tra l’altro dalla destinazione sistema- tica dei finanziamenti ottenuti al ripianamento di pregresse situazioni debitorie, in assenza inoltre di piani di ristrutturazione. Significativo (-a) risulta inoltre la circostanza che il costo
- 78 - SK.2019.50 reale delle operazioni (molto più alto rispetto a quello comunicato al mercato, e più ele- vato di quello sostenuto per analoghe operazioni di finanziamento da società aventi il rating del gruppo Società 2) e le reali finalità delle stesse siano stati (-e) sistematicamente occultate al mercato. Per quanto riguarda poi l’operazione consistita nell’aumento di ca- pitale in Società 2m SA (capo C.7.2), le considerazioni sopra svolte permettono di con- cludere che essa consistette in un finanziamento erogato da Banca 1 nei confronti del gruppo Società 2 attraverso simulate operazioni di investimento nel capitale. Altresì si- gnificativo risulta anche il fatto che le operazioni di finanziamento sopra descritte, come detto svantaggiose sotto il profilo degli ingenti costi sostenuti da Società 2, abbiano per- messo al funzionario di Banca 1 A. e ad altri funzionari del menzionato istituto il conse- guimento di ingenti profitti personali, approfittando evidentemente della situazione di dis- sesto del gruppo e dell’impossibilità per lo stesso di trattare condizioni economiche ade- guate per i finanziamenti ricevuti. Le prove acquisite, sopra esposte, permettono altresì di ritenere processualmente dimostrate le distrazioni compiute in danno di Società 2 S.p.A. a favore di A. (e altri funzionari di Banca 1), indicate al capo D.35 e quelle in danno di Società 2c BV enunciate al capo E.3” (MPC p. 18.11.21635 e seg.). 5.3 L’amministrazione infedele quale reato a monte del riciclaggio (capi a e d del decreto che dispone il giudizio italiano riportato nell’atto d’accusa 27 maggio 2015) Il reato a monte ipotizzato dal MPC per il diritto svizzero è quello di amministra- zione infedele aggravata. In base all’art. 158 CP, si rende colpevole chiunque, obbligato per legge, man- dato ufficiale o negozio giuridico, ad amministrare il patrimonio altrui o a sorve- gliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga o chiunque compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la ge- stione del patrimonio altrui. La pena è più severa se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. L’articolo punisce inoltre chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappre- sentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuri- dico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato.
- 79 - SK.2019.50 L’infrazione di amministrazione infedele reprime dunque il pregiudizio causato al patrimonio di un terzo attraverso la violazione di una relazione di fiducia specifica (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 158 CP). L’amministrazione infedele in senso stretto sanziona da un lato la ge- stione sleale di un potere di gestione, segnatamente nelle ipotesi in cui un gestore o una persona incaricata di vegliare sugli interessi pecuniari di terzi, causa un danno patrimoniale all’amministrato violando un dovere inerente la sua funzione. L’autore contravviene a tale disposizione unicamente se viola dei doveri che gli incombono in ragione di una sua qualità particolare e non in ragione di un dovere qualsiasi (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). Dall’altro lato, l’art. 158 CP reprime l’abuso di potere di rappresentante, ovvero l’ipotesi in cui una persona abusa del potere di rappresentanza di cui dispone (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 3 ad art. 158 CP). In entrambi i casi deve sopraggiungere un danno patrimoniale sotto forma di le- sione del patrimonio o di messa in pericolo dello stesso, tale da avere per effetto di diminuirne il valore da un punto di vista economico (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 5 ad art. 158 CP). L’amministrazione infedele in senso stretto non può che essere commessa dalla persona che riveste le qualità che esige la legge. Il partecipante che non riveste tali qualità, denominato extraneus, non può intervenire che a titolo di istigatore o complice (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 7 ad art. 158 CP). L’autore deve essere legato al danneggiato. Tale legame fa nascere il dovere di diligenza per l’autore. Tale dovere non può essere qualsiasi, deve essere legato alla gestione propria o alla sorveglianza della gestione degli interessi di un terzo. L’autore deve infine occupare una posizione di gerente e disporre di un’indipen- denza ed autonomia sufficienti nella sua attività (SCHEIDEGGER/VON WURSTEM- BERGER, op. cit., n. 8 ad art. 158 CP). L’art. 158 CP indica quali possono essere i fondamenti del dovere di diligenza sugli interessi pecuniari altrui, segnatamente la legge, un mandato ufficiale o un atto giuridico (SCHEIDEGGER/VON WURSTEM- BERGER, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP). Pertanto, le norme generali ed astratte del diritto privato fondano il dovere di diligenza (FF 1991 1018). Si tratta del caso, ad esempio, dei genitori tenuti ad amministrare il patrimonio dei figli minori ex art. 318 CC (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Per quanto attiene al mandato ufficiale, trattasi in particolare di casi di curatela (art. 395 CC) o dell’esecutore testamentario (art. 517 e segg. CC; SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 12 ad art. 158 CP). Per quanto attiene infine all’atto giuridico, questi rappresenta la maggior parte dei casi (SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). Il rapporto che lega
- 80 - SK.2019.50 l’autore al danneggiato può dunque essere in particolare contrattuale, segnata- mente un contratto di lavoro (art. 319 e segg. CO), un contratto di mandato (art. 394 segg. CO), un contratto d’agenzia (art. 418 e segg. CO), un contratto di commissione (art. 425 e segg. CO) o ancora un rapporto fiduciario. Lo stesso può altresì derivare da regolamento, da statuti o da una decisione dell’assemblea generale (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 13-15 ad art. 158 CP). L’art. 158 CP non reprime ogni dovere di diligenza relativo al patrimonio di un terzo, bensì unicamente il dovere legato a una gestione (DTF 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2). L’autore deve essere tenuto al dovere di gestione o di sorveglianza sulla gestione degli interessi pecuniari altrui. Tali doveri devono rap- presentare un aspetto caratteristico ed essenziale del rapporto tra l’autore ed il titolare del patrimonio gestito. In altri termini l’autore è ingaggiato a tal fine e l’ob- bligo violato deve essere collegato alla gestione affidata (DTF 118 IV 244 consid. 2b; 105 IV 307 consid. 2a; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 16 ad art. 158 CP). Infine, l’autore deve avere una posizione di gestore, ovvero trattarsi di una persona a cui incombe, formalmente o di fatto, la responsabilità di ammi- nistrare un complesso patrimoniale nell’interesse di un terzo (DTF 129 IV 124 consid. 3.1; 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_300/2016 del 7 novembre 2016 consid. 2.2.3; 6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.1.1; 6B_830/2011 del 9 ottobre 2012 consid. 2.1; 6B_211/2012 del 7 settembre 2012 consid. 3.2.2). Il gestore deve non solo amministrare gli interessi pecuniari di terzi, ma pure ope- rare per il loro interesse (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 18 ad art. 158 CP). L’autore deve inoltre disporre di una indipendenza sufficiente e di un potere di disposizione autonomo sui beni che deve amministrare. Tale indi- pendenza caratterizza la fiducia particolare accordata al gestore (SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 19 ad art. 158 CP). Il potere di disposizione autonomo può manifestarsi non solo sul piano esterno, attraverso la conclusione di un atto giuridico ma pure sul piano interno (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBER- GER, op. cit., n. 21 e seg. ad art. 158 CP). Quanto al comportamento delittuoso, esso consiste nella violazione del dovere di gestione o di sorveglianza del patrimonio altrui, riconducibile all’autore nella sua qualità di gestore. Non si tratta di una trasgressione di un’obbligazione qual- siasi di natura pecuniaria. Il dovere violato deve essere legato alla gestione affi- data al gestore (sentenze del Tribunale federale 6B_310/2015 del 23 novem- bre 2015 consid. 3.1.1; 6B_446/2011 del 27 luglio 2012 consid. 5.4.2). Il suo com- portamento è infedele ai suoi doveri e costituisce in qualche modo una sorta di tradimento (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 19 ad art. 158 CP).
- 81 - SK.2019.50 Occorre distinguere il gestore che ha violato un dovere inerente alla sua posi- zione da colui che ha preso una decisione semplicemente inopportuna (SCHEI- DEGGER/ VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 46 ad art. 158 CP). Occorre poi che il patrimonio altrui venga danneggiato. Un danno temporaneo è sufficiente. Il danno può inoltre essere provocato in modo indiretto dall’autore, attraverso segnatamente l’intermediazione di un terzo (SCHEIDEGGER/VON WUR- STEMBERGER, op. cit., n. 53 ad art. 158 CP). Il danno deve essere compreso quale perdita provata (ovvero diminuzione dell’attivo o aumento del passivo) o guada- gno mancato (ovvero non diminuzione del passivo o non aumento dell’attivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 55 ad art. 158 CP). Il danno può altresì consistere nella messa in pericolo concreta del patrimonio, che, senza perdita provata, ha per effetto di diminuirne il valore eco- nomico (DTF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c), segnatamente quando uno studio serio del bilancio esige la sua correzione (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 56 ad art. 158 CP). Il danno non deve necessaria- mente corrispondere all’illecito profitto dell’autore (SCHEIDEGGER/VON WURSTEM- BERGER, op. cit., n. 59 ad art. 158 CP). Infine è necessario che vi sia un rapporto di causalità tra il comportamento delit- tuoso dell’autore ed il danno. Non è per contro indispensabile che il comporta- mento dell’autore provochi in modo diretto il danno. È sufficiente che tale com- portamento permetta ad un terzo di provocare il summenzionato danno (SCHEI- DEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 62 e seg. ad art. 158 CP). Dal punto di vista soggettivo, l’amministrazione infedele giusta l’art. 158 CP è un’infrazione intenzionale. L’autore deve avere coscienza e volontà, nella sua qualità di gestore, di violare un dovere legato alla gestione o alla salvaguardia del patrimonio altrui che amministra e di causare, in tal modo, un danno allo stesso o permettere che ciò avvenga (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 86 IV 12 con- sid. 5; sentenze del Tribunale federale 6B_123/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 3.5; 6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.1.4). Il gestore dunque, attra- verso un comportamento sleale provoca intenzionalmente un danno o omette di evitare che questo non si realizzi. Il dolo eventuale è sufficiente (SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 65 e seg. ad art. 158 CP). L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto costituisce una cir- costanza aggravante (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 69 ad art. 158 CP).
- 82 - SK.2019.50 5.4 Il MPC si è riconfermato nella sua tesi accusatoria, ritenendo dato, il reato di amministrazione infedele aggravata, quale crimine a monte, commesso, quanto meno da terzi. Come riportato al considerando IV. 4.4 supra, l’accusa ha mitigato la portata del ruolo attivo di A. nell’ambito dell’amministrazione infedele aggra- vata, rispettivamente della bancarotta fraudolenta. Pur ritenendo che egli abbia agito in qualità di complice di tale reato, essa ritiene superfluo analizzare la sua posizione, essendo sufficiente che tale condotta criminale sia stata commessa da terzi. A supporto dell’esistenza del reato a monte, l’accusa, come già effettuato in oc- casione del dibattimento SK.2015.24, ha posto l’attenzione sulle sentenze ema- nate nell’ambito dei procedimenti penali italiani e su altri atti giudiziari italiani, presenti nel fascicolo penale, anche in sede di requisitoria di data 27 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.721.99 e segg.). Richiamato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e la giurisprudenza in tale ambito, il MPC ha ritenuto che la prova del reato a monte sia data e sia, in particolare, contenuta: nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma emesso il 5 aprile 2012 nei confronti di A. ed altri; nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C. (cresciuta in giudicato); nelle dichiarazioni di A. innanzi alla Procura di Milano nel suo primo interroga- torio in qualità di imputato del 24 febbraio 2004; nelle tre sentenze emesse in Italia nei differenti gradi di giudizio nei confronti di M. e K. (cresciute in giudicato). 5.4.1 Per quanto attiene al decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, emesso il 5 aprile 2012 nei confronti di A. ed altri, va da sé che trattasi di mero impianto accusatorio e come tale non può assurgere a valore di sentenza e ciò, neppure, come lo pretenderebbe il MPC, se poggia sulle risultanze delle note di Polizia Giudiziaria italiana. È peraltro noto alle parti che proprio a seguito di tale decreto, è stato aperto un procedi- mento penale a carico di A., presso le competenti autorità di Parma e che lo stesso risulta essere tuttora sub iudice.
- 83 - SK.2019.50 5.4.2 Quanto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giu- dice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C., si impongono le seguenti riflessioni. Certamente va preso atto dell’esistenza di tali decisioni (cresciute in giudicato), poiché le stesse con- cernono il medesimo complesso fattuale imputato a A. e poiché, nell’ambito delle stesse, J. e C. sono stati condannati per avere agito in concorso con il qui accu- sato ed altri (MPC 18.11.21273-21320). Tuttavia neppure può essere tralasciato il fatto che proprio per tali medesimi fatti A. è attualmente imputato presso il Tri- bunale di Parma e che, come già ricordato, tale procedimento risulta tuttora pen- dente. Nel prendere atto dell’esistenza dei patteggiamenti citati, la Corte deve ritenere che non può essere di per sé esclusa, a priori, una differente profondità di scandaglio probatorio fra una procedura di patteggiamento ed una procedura penale ordinaria. Non risulterebbe in effetti corretto semplicemente bypassare il procedimento ordinario, soltanto perché parallelamente ad esso, si è giunti ad un patteggiamento riguardante terze persone. Ciò a maggior ragione se si pone mente al fatto che, in caso di patteggiamento, entrano in gioco anche, ma non solo, gli interessi del singolo imputato a voler eventualmente chiudere al più pre- sto un’inchiesta penale avviata nei suoi confronti. Ne discende che la sentenza di patteggiamento a carico di C. e J. deve essere valutata con il dovuto riserbo, in punto, in particolare e come meglio si vedrà in seguito, all’elemento oggettivo del danno del reato a monte di amministrazione infedele ed all’elemento soggettivo. 5.4.3 Relativamente alle prime dichiarazioni di A. si osserva che, presentatosi sponta- neamente presso le autorità inquirenti di Milano in data 24 febbraio 2004, egli ha affermato di essere riuscito a mettere in piedi delle complesse operazioni, che gli permettevano di realizzare degli utili, all’insaputa sia di Società 2 che di Banca 1. Egli ha altresì fornito alle autorità inquirenti una lista di tutte le operazioni effet- tuate. L’imputato non ha mai contestato tali sue prime affermazioni (con l’ecce- zione del ruolo di B.). Al contrario, ancora nel verbale dibattimentale (cl. SK p. 7.483.731.51), egli ha ribadito di non avere mai detto a K. di guadagnare perso- nalmente sulle operazioni trattate. A suo avviso, si sarebbe in ogni caso trattato di un argomento ininfluente per K., interessato unicamente a capire se l’opera- zione fosse più conveniente rispetto a quelle offerte da altri istituti di credito. In generale, quanto affermato sin dai primi verbali da A., ha potuto trovare riscontro nelle ricostruzioni effettuate dalla Polizia giudiziaria (ed è stato di ausilio per quest’ultime). Contrariamente però alla deduzione che ne trae il MPC, per il quale A. avrebbe, così facendo, ammesso di avere commesso atti illeciti, non è possi- bile intravedere in queste affermazioni l’ammissione della commissione di un
- 84 - SK.2019.50 reato. Egli ammette in sostanza semplicemente di avere fatto dei guadagni per- sonali da queste operazioni, ma non per questo che esse fossero illecite. 5.4.4 In merito alle sentenze emesse in Italia nei differenti gradi di giudizio nei confronti di M. e K., vale la pena qui ricordare brevemente i principi che vigono in tale ambito. Avendo aderito allo Spazio Schengen, la Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo ricono- scimento delle sentenze (sentenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3; BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3; v. ANDREOU, Gegenseitige Aner- kennung von Entscheidungen in Strafsachen in der Europäischen Union, 2009; BURCHARD, Die Konstitutionalisierung der gegenseitigen Anerkennung, 2019, pag. 492 e seg.; MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2009, pag. 115 e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, 2007). La Convenzione di Schengen è infatti valida per tutte le parti contraenti, non solo per i Paesi dell’Unione europea (AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 550 n. 168). Sul fatto che le pertinenti norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS), entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto inter- temporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306, TPF 2014 31 consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C436/04, Racc. p. I-2333). In questo contesto, è da rilevare che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è applicabile nel contesto dell’art. 54 CAS anche alla Svizzera (ACKERMANN/HECKER, in: Ackermann [curatore], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2a ediz. 2021, § 2 n. 17). Di rilievo è in particolare l’art. 54 CAS, secondo il quale una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente, non può essere sotto- posta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettiva- mente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato con- traente di condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. p. I-1345; v. anche sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
- 85 - SK.2019.50 europea del 29 giugno 2016 in re Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Ham- burg, causa C-486/14 n. 49; conclusioni dell’avvocato generale Eleanor Sharpston del 6 febbraio 2014, ECLI:EU:C:2014:65, causa C-398/12, n. 32 e 58; sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C436/04, Racc. p. I-2363; JAGLA, Auf dem Weg zu ei- nem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, 2007, pag. 129 e segg.). L’art. 54 CAS si applica a tutti i Paesi appartenenti allo spazio Schengen, Svizzera inclusa (ACKERMANN/HECKER, op. cit., § 2 n. 15). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva, da porre in relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e alla volontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire un più efficiente e coordinato perseguimento pe- nale transnazionale (AMBOS, Internationales Strafrecht, op. cit., pag. 555 e segg.
n. 178 e 180; v. anche SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 6a ediz. 2020, pag. 247 e seg. n. 86 e seg.; più sfumate JAULT-SESEKE/LELIEUR; Les différences d’approche de l’espace judiciaire européen sur les plans civil et pénal, in: L’espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés, 2009, pag. 6 e seg.). La giurisprudenza “Kossowski” ha stabilito delle eccezioni a questo principio, ri- tenendo che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è data unicamente se, sulla base dei documenti trasmessi dallo Stato che ha emesso la decisione di specie, questa può essere effettivamente analizzata e appurata quale definitiva e la causa è stata esaminata nel merito (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2016 in re Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Ham- burg, causa C-486/14 n. 52). L’art. 54 CAS non trova quindi applicazione in caso che la causa sia stata chiusa senza esame dei fatti (ACKERMANN/HECKER, op. cit., § 2 n. 19). Alla luce delle considerazioni di diritto penale europeo che precedono, uno sco- stamento dagli accertamenti su cui si sono basati i giudici del diritto straniero (in casu i giudici italiani), deve restare possibile solo in circostanze eccezionali (sen- tenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3; BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3; BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 3.3.1; SK.2011.14 del 12 luglio 2012 consid. 6.2). Non si tratta però di un riconoscimento acritico, bensì semplicemente di un considerevole riserbo, che non esime da un attento esame delle risultanze dei processi esteri, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Ciò premesso, dalle decisioni di condanna a carico di M. e K., così come d’altro canto dalla sentenza emessa nei confronti di C. e J., risulta, tra l’altro, quanto segue.
- 86 - SK.2019.50 In primis, le sentenze hanno accertato che le operazioni finanziarie messe in atto da A. per il tramite di Banca 1, hanno di fatto assicurato un sostegno artificioso al Gruppo, con l’effetto non solo di procrastinare l’emersione dell’eccessivo inde- bitamento, bensì pure di aumentarlo, concorrendo in tal modo a provocare il dis- sesto delle società del Gruppo. In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto che le operazioni di finanziamento av- venute per il tramite di A., sono risultate svantaggiose sotto il profilo dei costi per le società del gruppo. In terzo luogo, dalle sentenze emerge che tali operazioni avrebbero permesso a A. ed ai suoi correi, il conseguimento di ingenti profitti personali (corrispondenti a distrazioni in loro favore), avendo egli potuto approfittare della situazione di dis- sesto di Società 2 e dell’impossibilità per l’azienda di trattare condizioni econo- miche adeguate (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 emessa nei confronti di J. e C., MPC p. 18.11.21315 e seg.; sen- tenza della Corte d’Appello di Bologna del 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22838 e segg.; sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 7 marzo 2014, MPC p. 18.11.26778). Se è vero che la Corte, in ossequio al principio della doppia punibilità ed al prin- cipio del mutuo riconoscimento, non è tenuta ad approfondire ogni dettaglio del reato a monte, è pur vero ch’essa deve poter accertare l’esistenza di un crimine all’origine del denaro pervenuto nelle mani dell’accusato di riciclaggio. In questo senso, la Corte deve appurare che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, in casu, di amministrazione infedele risultino dati. Dalla disamina delle summenzionate sentenze, si sono evidenziati alcuni aspetti, concernenti gli accertamenti e le conclusioni tratte relativamente al pregiudizio del patrimonio per il reato di bancarotta fraudolenta/amministrazione infedele, quale elemento oggettivo del crimine a monte, che meritano qualche riflessione. I giudici italiani sembrano essere giunti alla conclusione di un’eccessiva onerosità dei costi dei finanziamenti concessi da Banca 1, per il tramite di A., deducendola dal risultato ottenuto a seguito della comparazione fra i costi concretamente so- stenuti (quantificati fra il 10 ed il 15%) ed i tassi applicati all’epoca da Banca 31 (contemplati fra il 5 ed il 5.5%). Tale dedotta onerosità sarebbe, per i giudici ita- liani, da un lato indicativa della sfiducia degli istituti di credito nella holding par- mense e dall’altro incomprensibile, a fronte della millantata liquidità del gruppo (sentenza Corte d’Appello di Bologna N. 2005/1136, 23 aprile 2012, pag. 115, MPC 18.11.23023).
- 87 - SK.2019.50 La Corte si è chiesta se tale modo di procedere risulti corretto, dal momento che dagli atti è emerso come all’epoca, nessun istituto di credito italiano avrebbe con- cesso finanziamenti dell’ordine di quelli oggetto d’inchiesta, alle società del Gruppo aventi sede in Paesi emergenti quali l’Argentina o il Brasile. In proposito si richiama il verbale di dibattimento di A. di data 18 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.11 e segg.) durante il quale egli ha spiegato dettagliatamente che, all’inizio della sua attività per conto di Banca 1, aveva compreso di non po- tere offrire ai potenziali clienti “banali” operazioni di finanziamento. Il fatto che Banca 1 effettuasse le operazioni in Dollari (rispetto alle banche italiane, che all’epoca trattavano in Lire) gli aveva fatto capire che potevano avere un vantag- gio sulle altre banche italiane, segnatamente fornendo servizi alle sussidiarie all’estero delle società italiane. A seguito della visita, in Brasile, di alcune società riconducibili a Società 2, si era inoltre reso conto che le stesse necessitavano di denaro a lungo termine. A quei tempi (1994/1995) il costo del denaro in Brasile ammontava a circa il 60%. Non era inoltre possibile ottenere denaro a lungo ter- mine, essendo il tetto massimo di dodici mesi. Alla luce delle necessità specifiche del cliente, si era rivolto ai cosiddetti products specialists della banca, in partico- lare ad un gruppo denominato Emerging Markets Trading (EMT), che riusciva ad organizzare operazioni, anche della durata di cinque anni, con garanzie sul ri- schio politico. A. riteneva si trattasse di un prodotto innovativo, per quegli anni, in cui pochissimi istituti erano disposti a correre un rischio, fornendo garanzia sul rischio politico. Tali operazioni (sulla cui complessità e specialità già si è detto al capitolo premesse generali, supra consid. III. 2) si distinguevano, a mente di A., in quanto a convenienza per il cliente, poiché non veniva tralasciato di dare par- ticolare attenzione agli aspetti fiscali ed alla ricerca dell’ottimizzazione degli stessi. Le operazioni venivano dunque studiate nei minimi dettagli, la prepara- zione potendo durare anche fino a dodici mesi, con il risultato, a suo dire, di un’ot- tima competitività delle stesse, a fronte della forte concorrenza del mercato.
A. ha ricordato che Società 2 poteva contare su una settantina di banche almeno. Tale concetto è stato ribadito da A. nel corso del verbale di dibattimento (cl. SK
p. 7.483.731.142 e segg.), laddove, a precisa domanda della Corte, egli ha rispo- sto che in Italia vi erano, ai tempi, agenzie statali che assicuravano la copertura sul rischio politico, ma unicamente alle aziende del proprio Paese e solo al fine di fomentare le esportazioni dal proprio Paese ad un Paese emergente. Non vi erano invece istituti che rilasciavano simili coperture nell’ambito di finanziamenti in Paesi emergenti. Solo a partire dal 2010, alcuni istituti avrebbero iniziato ad offrire prodotti sul rischio politico.
- 88 - SK.2019.50 Senza trascurare il fatto che si tratta di allegazioni dell’accusato, le stesse sono parse alla Corte plausibili e coerenti con la situazione fattuale e di mercato dell’epoca. D’altro canto non si sono ravvisati dall’incarto, indizi atti a smentire le stesse. In assenza dunque di elementi probatori di segno opposto, non si intrav- vedono motivi per discostarsi da tali dichiarazioni. La Corte è inoltre portata a ritenere, in questo senso, che il ragioniere K., uomo risoluto, inflessibile ed esi- gente nell’ambito delle trattative, dalle grandi doti intellettuali e capacità decisio- nali, non avrebbe esitato a far capo ad una banca italiana o estera per ottenere, per le società partecipate, i finanziamenti di cui sopra, a tassi migliori rispetto a quanto offerto da Banca 1, qualora ve ne fosse stata la possibilità. Quest’ultimo, peraltro (la cui credibilità verrà ampiamente analizzata nel capitolo concernente l’elemento soggettivo, infra consid. IV. 10), non ha fornito versione univoca rela- tivamente alle condizioni contrattuali ed ai costi delle operazioni. Nel verbale 22 aprile 2009 dinanzi alla Procura presso Tribunale Parma (MPC p. 12.67.1035) egli ha dichiarato che i costi delle commissioni sulle operazioni di finanziamento con Banca 1 erano superiori rispetto ad altri istituti bancari. In seguito, nel verbale di udienza 16 novembre 2009 dinanzi al Tribunale di Parma (MPC p. 12.67.1663), egli ha sostenuto che i tassi elevati facessero in qualche modo parte del destino di Società 2 e non fossero appannaggio unicamente di Banca 1; sia le banche straniere che quelle italiane avrebbero applicato, nei confronti del gruppo, tassi superiori alla media. Infine in sede di verbale di udienza 5 dicembre 2011 dinanzi al Tribunale di Parma (MPC p. 12.67.2033), K. ha affermato che i tassi applicati da Banca 1 erano in linea con quelli di mercato, aggiungendo che i tassi in uso presso gli istituti bancari sudamericani potevano anche essere dell’ordine del 30, 40 o 50% (MPC p. 12.67.2087). Nell’ottica di una comparazione, parrebbe più corretto, far capo agli istituti di cre- dito di tali Paesi emergenti, per i quali, come è risaputo (e come appunto men- zionato da K.), i tassi di interesse erano generalmente più elevati rispetto a quelli applicati dalle banche italiane ed europee. In questo senso, è parso più consono alla Corte, il modo di procedere adottato dal perito di parte prof. H. (relazione 8 luglio 2021, cl. SK p. 7.483.521.227), che si basa sul con- fronto tra i costi sostenuti dal debitore per ottenere i capitali raccolti ed i cosiddetti benchmark, ovvero parametri idonei da utilizzare quale riferimento per esprimere un giudizio di congruità (relazione 8 luglio 2021 prof. H., cl. SK p. 7.483.521.227, pag. 77 e seg.) ed il più possibile rappresentativi delle caratteristiche delle singole operazioni, ma anche del mercato finanziario. Senza entrare dettagliatamente nel merito della relazione, la Corte rileva che, sulla base della comparazione ef- fettuata attraverso questa metodologia, si ottiene che le operazioni risultavano addirittura vantaggiose (e non dunque onerose) per il cliente Società 2.
- 89 - SK.2019.50 Proseguendo nell’analisi delle sentenze, neppure pare chiaro se, procedendo alla comparazione, i giudici italiani abbiano omesso di considerare che il costo complessivo dell’operazione era formato dai costi di finanziamento e dai costi relativi alle polizze assicurative sul rischio Paese. Il dato di paragone di Banca 31, sembra essere relativo unicamente al costo del finanziamento in quanto tale, cosicché il risultato della comparazione risulterebbe falsato. Certo, la Corte conviene che, quanto meno di primo acchito, già la semplice in- tromissione di A. nelle operazioni di finanziamento con copertura assicurativa, possa portare a ritenere che si siano generati costi supplementari e corrispon- denti ad un danno per Società 2, consistente nel pagamento di un prezzo così maggiorato ed equivalente al guadagno ottenuto dall’imputato. In altre parole, da una prima analisi, si potrebbe giungere alla conclusione che, senza l’intervento di A., l’operazione avrebbe comportato per Società 2 costi minori. Ne deriverebbe senza dubbio un danno per Società 2. Senonché, dall’audizione dibattimentale di A. del 20 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.110) è emerso che, senza il suo in- tervento ed il reperimento di polizze assicurative sul rischio Paese ad un prezzo concorrenziale, le operazioni di finanziamento non avrebbero avuto luogo tout court, poiché non di interesse per Società 2. Banca 1 aveva in effetti proceduto al licenziamento dell’intero team Emerging Markets Trading, che, nell’ambito dell’operazione Società 2k (USD 75 milioni), effettuata nel luglio 1996, era stato responsabile di reperire la polizza assicurativa, poi offerta dalla Società 25. Tale team non era più stato sostituito internamente alla banca, segno questo – ogget- tivo – della mancata volontà dell’istituto di credito in questione di avere al proprio interno un ufficio preposto all’ambito assicurativo. Ritenendo che il pacchetto of- ferto da Banca 1 fosse di nicchia, A. aveva provveduto a reperire in prima per- sona – all’insaputa di Banca 1 e di Società 2 – le necessarie polizze assicurative, assicurando di fatto con ciò, il buon fine dell’operazione di finanziamento. Di nuovo, pur trattandosi della versione fornita dall’accusato, la stessa non risulta essere smentita da elementi probatori avversi. A prescindere da ciò, le sentenze italiane hanno accertato che le operazioni fi- nanziarie effettuate con Banca 1, hanno di fatto assicurato un sostegno artificioso al Gruppo, con l’effetto di procrastinare l’emersione dell’eccessivo indebitamento e di aumentarlo, concorrendo con ciò a provocare il dissesto delle società del Gruppo. Per gli stessi giudici, le operazioni in quanto tali sarebbero state, in astratto, prive di natura intrinsecamente dolosa, ma, in concreto, illecite per avere spostato in avanti il dissesto o avere determinato un aggravamento dell’equilibrio finanziario del Gruppo (sentenza Corte d’Appello di Bologna del 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22980). Tali operazioni avevano una dannosità oggettiva, ritenuta
- 90 - SK.2019.50 agevolmente valutabile ex ante (sentenza Corte Suprema di Cassazione 7 marzo 2014, pag. 4, MPC p. 18.11.26781). Che il ricorso a continui finanziamenti abbia rappresentato, in concreto, una vio- lazione dei doveri degli amministratori e dunque costituisca atto illecito ai sensi, per il diritto svizzero, del reato di amministrazione infedele aggravata, può dun- que considerarsi assodato. Gli amministratori, in quanto intranei, hanno in effetti agito nella piena consape- volezza della reale situazione finanziaria del Gruppo ed in violazione dei doveri loro imposti di gestione del patrimonio. Quanto meno questi ultimi, quindi, risul- tano essersi resi colpevoli di un atto illecito, qualificabile, per il diritto svizzero, quale crimine. Come rilevato dall’Alta Corte nella sentenza di rinvio 20 agosto 2019 (p. 32) e messo giustamente in rilievo in requisitoria dal MPC, che i reati a monte non siano eventualmente imputabili a A. – in quanto extraneus – è que- stione distinta da quella di sapere se sussista un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero. Non assume qui rilievo, come già esposto nell’ambito delle eccezioni sollevate, l’argomento proposto dalla difesa di A., in base al quale, il reato fallimentare si consumerebbe sempre e solo al momento dell’emissione della sentenza dichia- rativa d’insolvenza e dunque lo stesso si sarebbe, se del caso, realizzato in un momento posteriore agli imputati atti di riciclaggio. Posto che il giudice del rici- claggio non deve entrare nel merito del procedimento penale estero, ma valutare l’esistenza di un crimine a monte del riciclaggio in base al diritto svizzero, non si può che concludere, richiamato quanto sin qui menzionato, che il reato di ammi- nistrazione infedele aggravata, quale crimine a monte, risulta dato. Del pari, risulta pacificamente dato l’accertamento dei giudici italiani relativa- mente al fatto che le operazioni di finanziamento abbiano permesso a A. il con- seguimento di ingenti profitti personali. La questione non solo è stata dettagliata- mente ricostruita e ben emerge dai rapporti di PGF agli atti, ma neppure risulta contestata da A. La somma di circa USD 52,4 milioni incassata da A., e pagata a quest’ultimo dagli intranei di Società 2, costituisce parte integrante della somma distratta da questi ultimi a danno del Gruppo (quantificata in circa USD 14 mi- liardi). Col che ne discende che i valori patrimoniali pervenuti a A. e poi succes- sivamente movimentati, provengono dal reato a monte; a prescindere ovvia- mente dalla questione di sapere che cosa A. sapesse di tale reato. Anche l’elemento oggettivo del legame dei valori pervenuti risulta quindi dato.
Alla luce di quanto precede, non v’è ragione di scostarsi dalle risultanze delle sentenze di merito italiane a carico di M., K. ed altri. Il comportamento rimprove- rato ai protagonisti principali della vicenda legata al tracollo del colosso Società
- 91 - SK.2019.50 2, oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste all’art. 305bis n. 3 CP, adempie la fattispecie di cui all’art. 158 CP, quindi un cri- mine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. Sulla scorta delle considerazioni sin qui fatte per tali decisioni, risulta superfluo valutare la portata della sentenza di patteggiamento emanata nei confronti di C. e J., pur con le riserve già espresse in proposito (v. supra consid. IV. 5.4.2). 5.5 In sunto, alla luce delle sentenze italiane, questa Corte può in astratto ritenere l’amministrazione infedele (indicata nell’atto d’accusa) quale reato a monte (per gli intranei) dell’ipotesi di riciclaggio aggravato formulata a carico di A. Ciò non toglie che una sua partecipazione al reato speciale è possibile unicamente quale istigatore oppure complice. Come si vedrà, A. non può essere considerato né l’uno, né l’altro. 6. L’ipotesi di usura 6.1 Il decreto che dispone il giudizio giusta l’art. 429 CPP – I del Giudice per le inda- gini preliminari del Tribunale di I-Parma del 5 aprile 2012 (quale parte integrante dell’atto d’accusa in esame), rimprovera a A. in due capi d’accusa distinti riguar- danti l’operazione “Società 2g” (capo d’accusa b) e l’operazione “Società 1” (capo d’accusa c), di essersi reso colpevole del reato di usura, in base all’art. 644 comma 1, 3, 5 n. 1, 3 e 4 c.p. Più precisamente: “perché, in tempi diversi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione al finanziamento-ponte concesso da Banca 1 alla Società 2g il 23.12.96 di cui al capo a2), in concorso tra loro e con la cooperazione di altri dirigenti della banca che approvavano l’operazione, nelle qualità e con le condotte ivi descritte, e in particolare, A., AA. quali manager Banca 1, BB. quale legale della banca che si occupava di predisporre l’intero impianto contrattuale, facevano dapprima promettere e quindi corrispondere dalla citata società sudamericana nonché dalla controllante Società 2a S.p.A. (in qualità di ga- rante), in corrispettivo del finanziamento di 60 mln USD erogato, un importo complessi- vamente pari ad un tasso del 15,92% annuo, costituente vantaggio usurario poiché su- periore alla soglia massima usuraria, o in ogni caso sproporzionata alla prestazione fi- nanziaria resa dal citato istituto di credito; ciò anche in conseguenza dell’avvenuto trasfe- rimento del rischio di credito su investitori istituzionali mediante contestuale strutturazione di un private placement asservito al rimborso del citato finanziamento. Con le aggravanti di avere agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione fi- nanziaria mobiliare in danno di soggetti esercenti attività imprenditoriale, e di avere com- messo il fatto in danno di soggetto in stato di bisogno.
- 92 - SK.2019.50 In Parma, finanziamento erogato da Banca 1 il 23 dicembre 1996 ed estinto il 10.10.97. Interessi percepiti da Banca 1 – corrisposti da società del gruppo Società 2 – sino al 10 ottobre 2002.”
(capo d’accusa b) Ed inoltre: “perché in tempi diversi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle qualità e con le condotte di cui al capo a6):
- in relazione all’operazione di finanziamento realizzata dal veicolo della Società 1 in fa- vore della Società 2d (novembre 2002) – operazione dagli stessi strutturata e realizzata
– relativamente alla quota di 7 mln USD (costituente l’iniziale capitalizzazione della So- cietà 1 erogata a Società 2d unitamente alla ulteriore provvista pervenuta da Banca 1) facevano dare o promettere da quest’ultima (Società 2d), in corrispettivo del citato im- porto oggetto di finanziamento, una somma comprensiva di interessi e commissioni, pari a 21,3 mln USD, percepiti in un arco temporale di 8 mesi (novembre 2002-luglio 2003: estinzione anticipata), macroscopicamente superiore alla soglia massima usuraria, e sproporzionata alla prestazione finanziaria resa dal citato veicolo.
Con le aggravanti di avere agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare in danno di soggetti esercenti attività imprendito- riale, e di avere commesso il fatto in danno di soggetto in stato di bisogno.
In Parma dal novembre 2002 al luglio 2003”.
(capo d’accusa c)
- 93 - SK.2019.50 La commissione del reato di usura sarebbe dunque, in base a quanto formulato nell’atto d’accusa, avvenuta in Italia per entrambe le ipotesi di cui ai capi d’accusa b e c (“in Parma dal 26 dicembre 1996 all’ottobre 2002” ed “in Parma dal novem- bre 2002 al luglio 2003”). 6.2 È pacifico che il reato di usura costituisca un crimine per il diritto svizzero e che l’atto descritto dall’atto d’accusa risulti punibile, così come richiesto dalla giuri- sprudenza legata al reato di riciclaggio più sopra citata e dal principio della doppia punibilità, in Italia. Prova ne è che, sulla scorta del decreto che dispone il giudizio giusta l’art. 429 CPP-I del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale di Parma ha concretamente avviato un procedimento penale a carico di A. ed altri (NN. 936/06, 4583/09 R.G.N.R). In tale ambito, in data 8 novembre 2019, il Tribunale di Parma (cl. SK p. 5.483.521.213-215) ha però pronunciato di non doversi procedere nei confronti di A. (ed altri, segnatamente CC., AA. e BB.) per i delitti descritti ai capi di accusa b e c, contenuti nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012, essendosi estinti per inter- venuto decorso del termine di prescrizione. Più specificatamente, ritenendo per i delitti in questione un termine di prescrizione pari a quindici anni, il Tribunale ha stabilito che, per i reati prospettati al capo d’accusa b, consumatisi il 10 ottobre 2002, il relativo termine di prescrizione sia decorso alla data del 10 ottobre 2017, mentre per i reati ipotizzati al capo d’accusa c, che si sarebbero protratti sino al 10 luglio 2003, il termine di prescrizione sia decorso in data 1° luglio 2018. In tale sede, l’autorità ha parimenti rilevato l’impossibilità, sulla base delle risul- tanze processuali, di pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito in fa- vore degli imputati (tra cui A.), ritenuto come, dalla disamina degli atti, non risul- terebbe evidente la prova della loro innocenza. Non risulta dunque possibile ritenere accertato il reato di usura sulla base di una sentenza dell’autorità estera cresciuta in giudicato, limitandosi la sentenza del Tribunale di Parma dell’8 novembre 2019, come visto, ad accertare l’intervenuta prescrizione dell’azione penale e la mancanza, dall’esame degli atti, di una evi- dente prova dell’innocenza di A. e coimputati. Si aggiunga che, dagli atti in possesso di questa Corte, non sembrerebbe peraltro esservi stata alcuna istruzione dibattimentale quo al reato di usura. Pacifico, in- fine, risulta il fatto che il decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012, costitui- sca, come più volte ribadito, mero impianto accusatorio e non possa dunque es- sere ritenuto alla stregua di una sentenza di condanna cresciuta in giudicato.
- 94 - SK.2019.50 Alla luce di quanto precede, segnatamente preso atto della sentenza 8 novem- bre 2019 del Tribunale di Parma, occorre analizzare, in primo luogo, se l’interve- nuta prescrizione del reato a monte di usura, abbia o meno un influsso sul pro- cedimento in esame a questa Corte. Come anticipato al considerando IV. 4.4 supra, il MPC considera la constatata prescrizione del reato di usura da parte delle autorità giudicanti italiane ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché l’atto d’accusa contemplerebbe per gli stessi identici fatti (ovvero per l’operazione Società 2g e Società 1) anche il reato di bancarotta fraudolenta per il diritto ita- liano, qualificabile per il diritto svizzero in amministrazione infedele aggravata (cl. SK p. 7.483.721.99). A giusta ragione l’accusa pone in evidenza come le due fattispecie oggetto del reato di usura, siano contemplate anche nell’atto d’accusa quali costitutive del reato di amministrazione infedele aggravata. La Corte non condivide, per contro quanto il MPC sembra voler assumere, ovvero che la con- statata prescrizione del reato di usura quale reato a monte commesso all’estero, incida sul reato di riciclaggio commesso in Svizzera. Le ragioni vengono esposte qui di seguito. 6.3 Nella sentenza 6B_1208/2018 del 6 agosto 2019 il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, in particolare, che il reato di riciclaggio di denaro può essere commesso unicamente in presenza di valori patrimoniali suscettibili di confisca. Pertanto, se la prescrizione del diritto di confisca è intervenuta (art. 70 cpv. 3 CP), non possono più esserci atti vanificatori. Lo stesso vale per il crimine a monte: se questo era già prescritto al momento dell’atto di riciclaggio, lo Stato non può più pretendere la confisca, con il risultato che l’infrazione di cui all’art. 305bis CP risulta esclusa. Ininfluente, per quanto attiene all’applicazione del reato di riciclaggio di denaro, risulta per contro essere la prescrizione del reato a monte, se intervenuta poste- riormente alla commissione degli atti di riciclaggio. Orbene, stante quanto pronunciato dal Tribunale di Parma in data 8 novembre 2019, il capo d’accusa b, riferito all’operazione Società 2g si è prescritto in data 10 ottobre 2017, mentre per il capo d’accusa c, relativo all’operazione Società 1 la prescrizione è intervenuta il 1° luglio 2018. Gli atti imputati a A. che questa Corte deve giudicare, concernono il periodo precedente a tali date, segnata- mente il periodo tra il 2 ottobre 2002 e il 20 aprile 2004. Sulla scorta di quanto precede, risulta dunque pacifico che l’intervenuta prescrizione del reato di usura, constatata dal Tribunale di Parma, non ha in sé alcuna incidenza sulle imputa- zioni di riciclaggio a carico di A.
- 95 - SK.2019.50 6.4 L’operazione “Società 2g” (capo b, ripreso dal capo a2) L’operazione “Società 2g”, così come descritta al capo b del decreto che dispone il giudizio 5 aprile 2012, può essere così riassunta. In data 23 dicembre 1996 Banca 1 Milano branch avrebbe concesso a Società 2g un finanziamento ponte di USD 60'000'000.--, in attesa di perfezionare un pri- vate placement indispensabile al rimborso di pregresse esposizioni finanziarie nei confronti di diversi istituti di credito, tra i quali Banca 1 (per un’esposizione di USD 15'000'000.--). Nel contratto di “finanziamento – ponte” sarebbe stata occul- tata la reale destinazione dei fondi e sarebbe altresì stata pattuita una penale, non meglio precisata, in favore dell’istituto finanziatore nell’evenienza di rimborso anticipato, nonostante fosse già in corso la strutturazione dell’operazione di col- locamento privato. Nel mese di ottobre 1997 “Società 2g”, individuati gli investitori per il collocamento del private placement, avrebbe emesso delle notes, acquistate da un trust appo- sitamente costituito e questi a sua volta avrebbe rilasciato certificati di pari im- porto, collocati da Banca 1 presso investitori istituzionali nordamericani. A seguito della strutturazione del private placement Banca 1 avrebbe incamerato la provvi- sta ad estinzione del “finanziamento – ponte” e quantificato la penale, concor- dando una corresponsione – quale interesse aggiuntivo sulle notes emesse da “Società 2g” – nella misura del 4% annuo, poi ridotto al 2.5% dal settembre 1999, in parte destinato al pagamento di una copertura assicurativa. Tale operazione avrebbe consentito alla banca di incamerare un interesse su un capitale oggetto di integrale rimborso, ovvero nella totale mancanza di esposizione, stante l’inte- grale riversamento del “rischio Società 2” sugli investitori istituzionali. L’operazione, comprensiva di interessi, commissioni, penale per estinzione anti- cipata e assistita da due contratti di swap a tutela del rischio di cambio sul finan- ziamento concesso, avrebbe comportato per Società 2, nel periodo di vigenza degli accordi e sino alla corresponsione dell’ultima tranche di interessi (24.12.1996-10.10.2002) un costo effettivo e complessivo pari al 15.92 % annuo sul capitale di USD 60'000'000.-- erogato, superiore, in base al diritto italiano, alla soglia massima usuraria del periodo pari al 14.19%. 6.5 L’operazione Società 1 (capo c, ripreso dal capo a6) Nel settembre 2002, data l’impossibilità di procedere alla preventivata quotazione in borsa di Società 2m (operazione finalizzata al reperimento di risorse finanzia- rie), Società 2 e Banca 1 si sarebbero accordate per un’estensione degli zero
- 96 - SK.2019.50 coupon swap relativi a una precedente operazione concernente Società 23/So- cietà 22, previsti per garantire il pagamento delle cedole dovute sui private pla- cements. A tal fine, sarebbe stato costituito il veicolo Società 1, capitalizzato per USD 7'000'000.-- dalla Società off-shore 5 SA (riconducibile ad A.); la Società 1 agiva quale società interposta nel finanziamento che la banca intendeva erogare a Società 2d (tenuta al rimborso del capitale a scadenza degli zero coupon swaps sottoscritti dalla Società 23 e dalla Società 22). Banca 1 avrebbe erogato nel novembre 2002 un iniziale anticipo di USD 90'000'000.--, seguito da ulteriori tran- ches previste per il 10 dicembre ed il 10 giugno di ogni anno, fino alla scadenza prestabilita del 2008. Il finanziamento sarebbe stato assistito da un interest rate swap, caratterizzato da un’opzione di chiusura anticipata, poi effettivamente esercitata. La Società 1 avrebbe trasferito l’iniziale provvista a Società 2d, sulla base di un contratto di finanziamento con essa sottoscritto, unitamente ai USD 7'000'000.-- , provenienti dalla capitalizzazione del veicolo. Sarebbe stata altresì prevista la corresponsione di ulteriori tranches di USD 9'450'000.-- (al netto delle somme dovute a titolo di facility costs) fino alla scadenza del 2008. L’intero finanziamento dalla Società 1 a Società 2d sarebbe stato garantito da Società 2a S.p.A. A luglio 2003 si sarebbe proceduto all’eliminazione dell’interposizione del veicolo Società 1 e Banca 1 Milan branch avrebbe assunto direttamente la titolarità del finanziamento su Società 2d. In tale contesto, quest’ultima avrebbe provveduto a corrispondere alla Società 1 l’importo di circa USD 7'000'000.--, oltre ad ulteriori circa USD 14'000'000.-- a titolo di attualizzazione degli interessi spettanti sul fi- nanziamento e non ancora contrattualmente maturati. Tale importo, sarebbe stato accreditato su un conto della Società 6 AG (compagnia assicurativa del Liechtenstein) presso la Banca 15 di Vaduz. Questa società avrebbe in seguito utilizzato la provvista per acquistare le notes della Società 22 detenute da Banca 1 per un valore di circa USD 20'000'000.--, poi rivendute nel novembre/dicembre 2003 (per il tramite di Banca 1) ad un fondo di investimento americano. Secondo l’accusa, l’interposizione del veicolo Società 1 avrebbe da un lato con- sentito a Banca 1 di celare l’operazione alla Centrale Rischi di Banca 31 (con conseguente occultamento dell’esposizione al mercato finanziario) e dall’altro ad A. di conseguire ingenti profitti, quantificabili complessivamente in USD 21'300'000.--, segnatamente:
- 97 - SK.2019.50 USD 2'500'000.-- provenienti dall’esercizio dell’opzione di chiusura anticipata dello swap tra Banca 1 e la Società 1; USD 1'500'000.-- proveniente da una commissione di arrangement fee richie- sta senza alcun titolo con apposita missiva da Banca 2 a Società 2d; USD 3'300'000.-- provenienti dagli interessi trattenuti dalla Società 1 su So- cietà 2d in relazione alle prime due tranches del finanziamento; USD 13'900'000.-- provenienti dalla corresponsione in un’unica soluzione de- gli interessi dovuti da Società 2d alla Società 1 sulla quota di USD 7'000'000.-
- oggetto di finanziamento, a seguito della risoluzione anticipata dello stesso. 6.6 Accertato che il reato di usura risulta essersi prescritto posteriormente alla pre- sunta commissione dei reati di riciclaggio, occorre verificare se tale reato, contro cui si procedeva nei confronti di A. in Italia, contemplato nell’atto d’accusa 27 maggio 2015, possa costituire sotto il profilo del diritto svizzero, un crimine a monte. 6.6.1 Per quanto attiene all’operazione “Società 2g”, analizzata in sede di rapporto 1° luglio 2010 del Centro di competenze economiche e finanziarie del Ministero Pub- blico della Confederazione (MPC p. 10.1.1464), pag. 18 e segg., che riprende l’annotazione della Polizia giudiziaria italiana del 30 giugno 2008, emerge in par- ticolare che per la linea di credito di USD 60'000'000.-- il contratto prevedeva una scadenza al quinto anno ed un tasso di interesse pari al LIBOR più un margine del 2.5%; a quest’ultimo si aggiungeva un ulteriore spread del 3.75% stabilito dalle parti in una correlata side letter (pag. 18). In relazione all’estinzione antici- pata del finanziamento, Banca 1 richiedeva inoltre alla controparte la correspon- sione di un importo semestrale a titolo di “penale”, pari inizialmente al 4% e suc- cessivamente al 2.5% sul nozionale di USD 60'000'000.-- (pag. 19 e seg.). Non vi era tuttavia alcuna predeterminazione contrattuale per tale interesse e, seb- bene lo stesso venisse implicitamente giustificato per la copertura assicurativa sul private placement, questo risultava ampiamente superiore a tale onere. Il mar- gine che ne derivava, veniva trattenuto inizialmente da Banca 1 e, successiva- mente, con la stipula della nuova copertura assicurativa con la Società 26, tra- sferito a A.
- 98 - SK.2019.50 Gli stessi dati vengono pure riassunti nel rapporto 14 marzo 2005 della Società 40 (MPC p. 18.11.2846-2858, rispettivamente traduzione MPC p. 18.11.2623- 2635). Nello stesso si specifica che per il LIBOR di quel periodo si prende in considerazione l’importo di 5.903% (p. 2857, rispettivamente 2634). Il decreto che dispone il giudizio è giunto alla conclusione di un’elevata onerosità del prestito, quantificata in 15.92% e apparentemente basata sulle diverse com- ponenti del finanziamento ponte (interessi, interessi aggiuntivi, fees e penale per la risoluzione anticipata) previste nel contratto principale e negli accordi separati. Non è tuttavia dato di sapere in base a quale calcolo effettivo si arrivi alla percen- tuale indicata in 15.92%. Si veda rapporto 1° luglio 2010, p. 20 (MPC p. 10.1.1483
– “sul punto l’AG ha incaricato un apposito consulente tecnico al fine di verificare l’eventuale superamento della soglia usuraria vigente all’epoca”). Si rileva inoltre che nel capo b del decreto che dispone il giudizio, integrato nell’atto d’accusa 27 maggio 2015, si menziona il fatto che gli interessi corrisposti da società del gruppo Società 2, sono stati percepiti da Banca 1 sino al 10 ottobre 2002. 6.6.2 Per quanto attiene all’operazione Società 1, dal rapporto 1° luglio 2010 del Centro di competenze della Confederazione MPC (MPC p. 10.1.1504), che riprende le annotazioni della Polizia giudiziaria italiano del 30 giugno 2008 (MPC p. 18.19.1779-1789), nonché dal rapporto della Società 40, pag. 153 (MPC p. 18.11.2752) emerge quanto segue. Nel marzo 2002, appurata l’impossibilità di quotare, così come preventivato, la Società 2m, si rendeva necessario intervenire sull’operazione Società 23 /So- cietà 22 (la cui scadenza era prevista al dicembre 2003). In assenza di risorse finanziarie per il rimborso delle notes in scadenza, veniva scelta l’opzione di pro- lungamento della durata dell’operazione, che veniva proposta da Banca 1 agli investitori nel giugno 2002. Gli investitori tuttavia comunicarono di non accettare tale proposta, ritenendola formulata con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza delle notes (dicembre 2003). Banca 1 e Società 2 concordavano quindi di prose- guire con l’estensione degli zero coupons swap attraverso l’erogazione di un fi- nanziamento che prevedeva l’interposizione di Banca 2. Il 22 agosto 2002 Banca 2 inviava una lettera di mandato a Società 2, nella quale formulava una proposta di finanziamento da realizzarsi attraverso uno zero coupon credit term facility. In tale documento la banca richiedeva – per l’operazione – una commissione una tantum pari allo 0.75% della facility concessa. Nel settembre 2002 il tentativo di interporre Banca 2 nell’operazione veniva meno. Il prestito di USD 250'000'000.-
- sarebbe stato concesso ad una nuova società veicolo, creata in modo simile
- 99 - SK.2019.50 alla Società 23 e alla Società 22. Come spiegato in varie occasioni dall’accusato, l’esigenza di interporre un’entità indipendente sia da Banca 1 che dal Gruppo Società 2, nasceva da questioni fiscali legate al cambiamento prossimo della nor- mativa FASB (Financial Accounting Standard Board, per l’Europa IAS, Interna- tional, Accounting Standard), che faceva seguito allo scandalo Società 39 (cl. SK
p. 7.483.731.117 e seg.). Un appunto manoscritto contenuto nel Credit Approval Memorandum (CAM) identificava quale nuovo veicolo la Società 1 Limited. In sunto l’operazione pre- vedeva: la costituzione di un nuovo veicolo (Società 1); l’apporto di capitale nel veicolo da parte di un equity investor; l’erogazione di finanziamenti da parte di Banca 1 in favore della Società 1; il trasferimento dalla Società 1 a Società 2 dei finanziamenti ottenuti da Banca 1. Quest’ultima società, costituita nell’ottobre 2002 dallo studio legale caymanese MMM., era riconducibile a A., il quale attraverso la Società 5 SA (parimenti ricon- ducibile a quest’ultimo) aveva provveduto a capitalizzarla con la sottoscrizione di una preference share di USD 7'000'000.--. “L’equity investor” era dunque A., che per il tramite della Società 1 Limited, en- trava nell’operazione. I passi previsti nel Credit Approval Memorandum venivano concretizzati nel no- vembre 2002. In particolare, veniva prevista l’erogazione da Banca 1 alla Società 1 di una maxi tranche iniziale di USD 90'000'000.-- (su un ammontare complessivo di USD 266'000'000.--) e successive rate semestrali fino al dicembre 2008. Banca 1 e la Società 1 concordavano pure uno swap sui tassi d’interesse, che prevedeva un’opzione di chiusura anticipata al giugno 2009, a fronte della quale Banca 1 si impegnava a corrispondere alla Società 1 l’importo di USD 2'500'000.-- (poi ef- fettivamente corrisposto in data 12 novembre 2002 alla Società 1 e trasferito alla Società 5 SA). In data 8 novembre 2002 Banca 2 richiedeva a Società 2d (ed otteneva) com- missioni a titolo di “arrangement fee” per USD 1'571'250.--.
- 100 - SK.2019.50 L’importo di complessivi USD 7'000'000.--, con cui è stata capitalizzata la Società 1 e che costituisce, così come illustrato nel rapporto 1° luglio 2010 a pag. 47 (MPC p. 10.1.1510), la provvista fornita dalla Società 5 SA, è a sua volta stato alimentato con fondi rivenienti dalle operazioni assicurative concluse con Società 2. A partire dal mese di luglio 2003 Banca 1, Società 2 e la Società 1 operavano una riorganizzazione dell’operazione sin qui descritta, volta alla realizzazione di un rapporto diretto di finanziamento tra Banca 1 e Società 2d ed alla liquidazione del veicolo Società 1. In occasione del dibattimento SK.2019.50, A. ha confermato che era stato DD. (che aveva sostituito K. nel marzo 2003) a richiedere di “smontare” l’operazione, che riteneva complicata e penalizzante sotto il profilo fiscale, eliminando il veicolo Società 1 (cl. SK p. 7.483.731.127). In data 16 luglio 2003 la Società 1 rimborsava il finanziamento a Banca 1 e So- cietà 2d rimborsava alla Società 1 una quota dei finanziamenti erogati dalla stessa per un importo pari a USD 7'198'478.-- (rimborso USD 7'000'000.-- e pa- gamento interessi maturati a tale data su tale ammontare). A fronte del mancato pagamento dei facility costs per il periodo 10 dicembre 2003 – 10 giugno 2008, si stabiliva inoltre l’impegno di Società 2d a corrispondere un importo di USD 13'918'701.--, quale attualizzazione degli stessi relativi al medesimo periodo, da accreditarsi su un conto presso la Banca 15 intestato alla Società 6 AG. L’importo di USD 21'117'140.50 è stato accreditato da parte di Società 2d in data 21 luglio 2003 sul conto intestato alla Società 6 ed in seguito utilizzato, come noto, per l’acquisto da parte di A. delle notes della Società 22. Dalla nota informativa di Polizia giudiziaria, riportata nel rapporto 1° luglio 2010, pag. 51, si legge che “La Società 1, interponendosi nel finanziamento da Banca 1 a Società 2d ed aggiungendo alla tranche iniziale l’importo di USD 7'000'000.- -, otteneva una sproporzionata remunerazione semestrale di USD 1'670'000.--; in pratica circa il 50% di interesse annuo sulla somma anticipata (7 milioni)”. La Polizia giudiziaria italiana pare dunque fondare l’ipotesi di usura, rispettiva- mente di sproporzione manifesta, basandosi sulla comparazione tra la presta- zione effettuata dalla Società 1 ed individuata nei USD 7'000'000.-- e la contro- prestazione di Società 2d pari a USD 1'670'000.-- semestralmente (ovvero USD 3'340'000.-- annualmente). Tale modo di procedere non convince questa Corte.
- 101 - SK.2019.50 Il contratto di prestito tra la Società 1 e Società 2d prevedeva, in effetti, l’elargi- zione di una somma iniziale di USD 228'400'000.--, di fatto poi elargita nella mi- sura di complessivi USD 115'900'000.--, ovvero tramite tranche iniziale di USD 97'000'000.-- e due versamenti da USD 9’450'000.-- (si veda tabella in rapporto Società 40 14 marzo 2005, pag. 159). I facility costs, ammontanti a USD 1'650'000.-- erano stati calcolati su tale base ed in parte in effetti versati (o più precisamente trattenuti direttamente sulle tranches semestrali), per due volte, per complessivi USD 3'300'000.-- (sempre secondo la summenzionata tabella. Vedi anche rapporto 1° luglio 2010 di competenze economiche e finanziarie, pag. 46, MPC p. 10.1.1509). La rimanenza di tali facility costs era poi stata versata alla Società 1 nella misura di USD 13'918'701.-- sotto forma di risarcimento per l’eli- minazione del veicolo Società 1. Nel rapporto contrattuale fra Società 2d e So- cietà 1, quest’ultima è assimilabile ad un istituto bancario o di credito. In caso di prestito ottenuto da tali entità, la prestazione – in comparazione con la presta- zione ottenuta, viene valutata sulla base dell’intera somma elargita o da elargire e non già su quanto provenga esclusivamente da tale istituto, scartando la parte di cui quest’ultimo abbia eventualmente potuto rifornirsi, ed esempio presso una Banca centrale o una Banca nazionale. La somma va semmai messa a confronto con l’importo totale da elargire, di poco superiore ai USD 200'000'000.--. Anche solo volendo ritenere la tranche principale di USD 97'000'000.-- (ipotesi questa comunque meno favorevole all’imputato), si avrebbe una percentuale di “reddito” che si attesta attorno allo 3.4%. Per il resto i rapporti summenzionati confermano nel complesso l’operazione così come descritta nel decreto che dispone il giudizio. In punto al reato di usura, con riferimento all’operazione Società 1, va però detto che il qui menzionato decreto non indica, così come invece effettuato per l’ope- razione Società 2g, una precisa percentuale, assimilabile ad un tasso usurario. Esso si limita a menzionare che l’intero profitto di A., pari a USD 21,3 milioni riveniente dalla quota del finanziamento di USD 7 milioni erogato da Società 1 a Società 2d nel novembre 2002, conclusosi nel luglio 2003, evidenzia “macrosco- pici profili usurari”, laddove l’importo in questione, sarebbe così composto: USD 2,3 milioni: esercizio dell’opzione di chiusura anticipata sullo swap tra Banca 1 e la Società 1; USD 1,5 milioni: commissione di arrangement fee richiesta dalla Banca 2; USD 3,3 milioni: interessi trattenuti da Società 1 su Società 2d in relazione alle prime due tranches del finanziamento;
- 102 - SK.2019.50 USD 13,9 milioni: corresponsione in un’unica soluzione degli interessi dovuti da Società 2d a Società 1 sulla quota di USD 7 milioni oggetto di finanzia- mento, a seguito della risoluzione anticipata dello stesso. 6.6.3 Anche in questo caso, il ragionamento contenuto nel decreto che dispone il giu- dizio, che come detto neppure indica una percentuale precisa usuraria, non con- vince questa Corte. In primis, va rilevato che l’importo di USD 2,3 milioni costituisce penale per l’eser- cizio di chiusura anticipata sullo swap tra Banca 1 e la Società 1, ovvero scaturi- sce da un rapporto contrattuale concernente unicamente queste due entità e nel quale Società 2 si trova ad essere assolutamente estranea. Lo stesso non può dunque essere preso in considerazione. Di seguito e richiamato il ragionamento testé fatto per le deduzioni effettuate dalla Polizia giudiziaria italiana, va rilevato come, la somma degli importi restanti, pari a USD 18,7 milioni, costituisca una percentuale di circa 8.2% se confrontata alla controprestazione dell’ammontare da elargirsi a titolo di prestito, segnatamente circa USD 228 milioni. In secondo luogo, pur tenendo conto dell’estrema complessità dell’operazione in questione, occorre non perdere di vista il nocciolo della questione, che riviene a stabilire quale fosse l’importo che Società 2d doveva a titolo di interessi a Società
1. Orbene, nel verbale dibattimentale (cl. SK p. 7.483.731.118 e 125) l’imputato ha precisato che la Società 1 doveva a Banca 1 il 4.125% a titolo di interessi, mentre Società 2d doveva a Società 1 il 5.711% a titolo di interessi. Questo tasso sarebbe stato calcolato tenendo conto del costo dei facility costs e per l’intera durata prevista del prestito. Dalla relazione 8 luglio 2021 del prof. H. si evince che il tasso d’interesse pagato dalla Società 1 a Banca 1 era pari a 4.125%, mentre quello pagato da Società 2d a Società 1 era pari a 5.62% (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 279 e segg., pag. 288). Ne deriva che gli importi riferiti da A. possono essere considerati, nel loro complesso, corretti. Simili cifre non assur- gono per certo a valori usurari, secondo i parametri del diritto svizzero e italiano.
La relazione del prof. H. conferma peraltro pure, come evidenziato nei rapporti di polizia giudiziaria, che gli interessi pagati da Società 2d a Società 1 per la parte di capitale proprio prestata di USD 7 milioni, ammonta a circa USD 198'000.-- (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 285). In terzo luogo va posto in rilievo come la cifra di circa USD 13 milioni, versata a seguito della recessione anticipata dal contratto di prestito, equivale appunto ad una penale per interruzione anticipata, ovvero ad un risarcimento per il mancato guadagno previsto sull’arco della durata del contratto e non invece ad interessi
- 103 - SK.2019.50 sull’importo di USD 7 milioni, come lo vorrebbero le autorità giudiziarie italiane. Come ben si evidenzia nella relazione del prof. H., l’importo “era legato alla ne- cessità di compensare la Società 1 della perdita dei facility costs futuri”. Se il rapporto contrattuale fra le parti fosse continuato normalmente, la Società 1 avrebbe percepito una somma pari a USD 15,6 milioni (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 286). Certo, si tratta di una cifra elevata, che risulta però essere stata così concordata fra le parti e che può essere paragonata in un certo senso e come messo in rilievo dalla difesa di A., alla penale che occorre versare ad un istituto di credito in caso di recessione anticipata da credito ipotecario. Non va peraltro dimenticato che il contratto era stato concluso qualche mese prima (novembre 2002), e che prevedeva una durata sino al 2013 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 281), mentre per finire era stato rescisso già nell’estate 2003. 6.6.4 Più in generale, sulle condizioni contrattuali poste da Banca 1 nei confronti del Gruppo Società 2, la versione di K. non è risultata univoca. In un verbale egli ha dichiarato che i costi delle commissioni sulle operazioni di finanziamento con Banca 1 erano superiori rispetto ad altri istituti bancari. Ciò derivava dagli accordi presi da M. con Banca 1 all’epoca dell’operazione Società 22/Società 23; il Gruppo era in concreto tenuto a fare nuove operazioni con la banca, poiché così era stato garantito da M. a quest’ultima. Per K. inoltre, il “sovrapprezzo” era fina- lizzato ad evitare fuoriuscite di notizie circa la reale situazione di Società 2 (ver- bale K., Procura presso Tribunale Parma 22 aprile 2009, MPC p. 12.67.1035). In altri verbali, egli ha mitigato la sua versione, sostenendo che i tassi elevati facessero in qualche modo parte del destino di Società 2 e non fossero appan- naggio unicamente di Banca 1. Sia le banche straniere che quelle italiane appli- cavano nei confronti del gruppo tassi superiori alla media (verbale di udienza Tribunale di Parma 16 novembre 2009 (MPC p. 12.67.1663). I tassi applicati da Banca 1 erano comunque tutto sommato ancora in linea con quelli di mercato (verbale di udienza Tribunale di Parma 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2033), mentre i tassi applicati dagli istituti bancari sudamericani potevano anche essere dell’ordine del 30, 40 o 50% (verbale di udienza Tribunale di Parma 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2087). 6.7 In base all’art. 157 CP, si rende colpevole di usura, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, nonché chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.
- 104 - SK.2019.50 L’usura consiste nell’ottenere o farsi promettere una controprestazione spropor- zionata, sfruttando la debolezza della controparte. Il bene giuridico protetto è il patrimonio e viene sanzionata la relativa messa in pericolo dello stesso. Una le- sione del patrimonio non è necessaria, consistendo l’atto incriminato, nella con- clusione dell’accordo usurario (MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 157 CP). L’infrazione consiste nello sfruttare lo stato di bisogno, di dipendenza, di inespe- rienza o di carente capacità di discernimento, secondo la lista esaustiva dell’art. 157 CP. Se l’infrazione è realizzata per più stati, il giudice ne terrà conto per la fissazione della pena (MAZOU, op. cit., n. 3 ad art. 157 CP). La vittima può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica. La vittima è, a causa della sua situazione di debolezza, messa in uno stato di costrizione influente in maniera così importante sulla sua libertà di decisione, che è disposta a consentire dei vantaggi usurari. Affinché vi sia usura, l’accordo deve trovare il suo fondamento nella situazione di debolezza in cui si trova la vittima (MAZOU, op. cit., n. 5 ad art. 157 CP). Quanto all’autore, non è necessario che sia egli stesso il contrattante e che ne abbia un vantaggio personale; è sufficiente che agisca in qualità di rap- presentante (MAZOU, op. cit., n. 6 ad art. 157 CP). Lo stato di bisogno può essere definito come una situazione di disperazione. Quando lo stato di bisogno è di natura economica, non è necessario che si sia in presenza di una grande miseria o di estrema povertà. La mancanza di liquidità di un uomo d’affari o di una persona giuridica può già costituire stato di bisogno ai sensi dell’art. 157 CP (MAZOU, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 157 CP).
- 105 - SK.2019.50 La dipendenza costituisce una nozione spesso difficile da scindere in particolare dallo stato di bisogno. Essa presuppone un rapporto di sottomissione o di subor- dinazione verso l’autore. La dipendenza può essere di tipo economico o di altra natura. Ci può essere ad esempio dipendenza tra un commerciante e il banchiere che gli accorda o meno una linea di credito (MAZOU, op. cit., n. 13 e segg. ad art. 157 CP). L’infrazione è consumata nel momento in cui l’autore ottiene o si fa promettere dei vantaggi pecuniari, ovvero delle prestazioni aventi natura economica (MAZOU, op. cit., n. 25 e 28 ad art. 157 CP). Oltre allo scambio di prestazioni, l’art. 157 CP prevede che vi sia manifesta spro- porzione fra il vantaggio pecuniario e la prestazione effettuata. Su tale aspetto, occorre procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto di tutte le circo- stanze. Il rapporto tra vantaggio pecuniario e prestazione è generalmente valu- tato in funzione dei prezzi e del tasso praticato sul mercato dei capitali, dei beni e dei servizi aventi valore economico (MAZOU, op. cit., n. 34 e 35 ad art. 157 CP). Nell’ipotesi in cui sia dato un prezzo usuale relativamente preciso per una pre- stazione, uno scarto significativo sarà sufficiente per ritenere data l’usura. Per contro, se la prestazione è più difficile da valutare, converrà fissare in un primo momento una forchetta ed esaminare in un secondo momento se la contropre- stazione è sensibilmente diversa (MAZOU, op. cit., n. 39 ad art. 157 CP). Si è in presenza di una sproporzione evidente tra la prestazione dell’autore ed il vantag- gio pecuniario ricavato grazie alla vittima, qualora il rapporto fra i due viola gros- solanamente le buone prassi negli affari ed eccede sensibilmente i limiti di ciò che parrebbe usuale e normale, tenuto conto delle circostanze (MAZOU, op. cit.,
n. 40 ad art. 157 CP). Inoltre, in presenza di un’operazione comportante dei rischi, per esempio un pre- stito, l’importanza di ciò che comportano i rischi sostenuti dall’autore deve essere presa in considerazione per l’apprezzamento del valore della prestazione che deve fornire (MAZOU, op. cit., n. 46 ad art. 157 CP). Sia dottrina che giurisprudenza fanno in taluni casi riferimento a delle percentuali. Sebbene la legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) pre- veda all’art. 14 in generale che il tasso d’interesse annuale non debba di regola essere superiore al 15%, il superamento di tale tasso non significa ancora che vi sia usura, dovendo l’infrazione, a mente della dottrina, essere ammessa a partire da un tasso del 20% (MAZOU, op. cit., n. 48 ad art. 157 CP). Nel ramo del piccolo
- 106 - SK.2019.50 credito, interessi superiori al 18-20% annuali, valgono regolarmente quali inte- ressi usurari. In altri settori, si ritiene che l’usura dovrebbe essere data in caso di sproporzione tra le prestazioni a partire dal 25%, in ogni caso dal 35% (WEISSEN- BERGER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 38 ad art. 157 CP; MAZOU, op. cit.,
n. 48 ad art. 157 CP). 6.8 Per quanto attiene all’elemento dello stato di bisogno, va da sé che, a breve di- stanza temporale dal crac, il Gruppo Società 2 si trovasse in estrema carenza di liquidità e di conseguenza in forte stato di bisogno. Un’analisi più precisa an- drebbe effettuata man mano che si retrocede negli anni, giungendo, ad esempio per quanto attiene all’operazione Società 2g, al 23 dicembre 1996, per stabilire se, già a quel momento, il Gruppo si trovasse in stato di bisogno o eventualmente di dipendenza. Senza voler minimizzare la drammaticità del dissesto, per tale periodo in effetti si ha, ad esempio dalle molteplici dichiarazioni rese da K., che la redditività sino al 1993/1994 era abbastanza soddisfacente, mentre si è comin- ciato ad “aggiustare” i bilanci nel periodo 1995/1996. A quell’epoca le perdite sa- rebbero ammontate a circa 500 miliardi di Lire (v. verbale K., Procura di Parma del 5 gennaio 2004, MPC p. 12.67.14). K. colloca la situazione di reale dissesto agli inizi del 2001, specificando altresì come, nonostante le numerose falsifica- zioni effettuate sino a quel momento, la disponibilità di cassa e di linee bancarie fosse elevata ed aggiunge che prima del 2001 il gruppo poteva sicuramente con- tare su una liquidità compresa tra 1'000 e 1'500 miliardi di Lire (verbale K., Pro- cura di Parma del 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.51). Le prime perdite avevano cominciato a manifestarsi a partire dal 1994, divenendo vieppiù elevate, ma la vera e propria tensione finanziaria sarebbe dunque sopraggiunta nel 2001. Se sino a quel momento vi era comunque disponibilità di cassa (anche se derivata da operazioni finanziarie di emissioni di bond o contrazioni di debiti), a partire dal 2002, si erano cominciate a manifestare vere e proprie tensioni di cassa. Nel 2003 la situazione era divenuta esplosiva (verbale K. del 19 novembre 2009, Tri- bunale di Parma, MPC p. 12.67.1762). Anche M. sostiene di avere avuto percezione delle difficoltà dell’azienda a fine 2001/inizio 2002, riconducendole anche ai deludenti risultati ottenuti dalle acqui- sizioni effettuate dal gruppo (verbale M. del 30 dicembre 2003, Ufficio del GIP, Tribunale di Milano, MPC p. 12.64.100). Comecchessia può rimanere indecisa la questione a sapere se al momento dell’operazione Società 2g, iniziata nel dicembre 1996, il Gruppo si trovasse già in una situazione di forte stato di bisogno, e ciò alla luce di quanto si dirà al con- siderando IV. 6.9 infra che segue, per il presupposto della manifesta spropor- zione.
- 107 - SK.2019.50 Quo alla situazione che si relaziona al capo d’accusa c, segnatamente all’opera- zione Società 1, avviata nella primavera del 2002, di certo la situazione del Gruppo Società 2 poteva essere considerata grave per l’aspetto della carenza di liquidità. 6.9 Venendo all’elemento della manifesta sproporzione, emergono i seguenti aspetti. I rapporti tecnici di polizia giudiziaria e di Società 40 menzionati più sopra, so- stengono che le condizioni poste, per il tramite di A., da Banca 1, fossero one- rose. Se da un lato le stesse potevano essere giustificate dai rischi che l’istituto bancario incorreva, investendo in particolare in società aventi sede in Sudame- rica (Società 2g), in un periodo politicamente e finanziariamente instabile, lad- dove tra l’altro, come visto, i tassi ipotecari erano di gran lunga superiori a quelli proposti da tale istituto bancario, dall’altro neppure va dimenticato che Banca 1 poteva contare sulla garanzia di Società 2a S.p.A. ed in taluni casi, il suo rischio diretto risultava fortemente diminuito dalla trasmissione di quest’ultimo su inve- stitori istituzionali mediante la contestuale strutturazione di private placements. Onerose, non significa in ogni caso automaticamente usurarie. Come visto la giu- risprudenza svizzera pone delle condizioni restrittive. Dottrina e giurisprudenza ammettono, pur dovendosi giudicare di caso in caso, che possa esservi usura a partire da un tasso del 20%, con la precisazione di un tasso superiore al 18-20% nel ramo del piccolo credito, per arrivare sino al 25% o addirittura il 35% in altri settori. Stanti le cifre indicate nell’atto d’accusa o dedotte sulla base dello stesso, si ha che nessuna raggiunge quella soglia tale da doversi ritenere dato il reato di usura per il giudice svizzero. Non va peraltro dimenticato che le operazioni com- plesse di finanziamento, oggetto dell’atto d’accusa in esame, rientrano in un set- tore distante da quello del piccolo credito, trattandosi di finanziamenti concessi da uno degli istituti bancari più grandi al mondo, a società facenti capo al Gruppo Società 2, azienda di dimensioni internazionali. Orbene, sulla base degli elementi presenti nel fascicolo penale e di quanto questa Corte ha potuto accertare, nonché sulla scorta delle considerazioni più sopra ef- fettuate relativamente ai concreti importi versati a titolo di interessi nell’ambito delle operazioni oggetto dei capi d’accusa, non è possibile riconoscere nel com- portamento ascritto a A. il crimine di usura (quale crimine a monte). In base al diritto svizzero ed alla giurisprudenza, non risulta in effetti dato, come visto, l’ele- mento oggettivo della manifesta sproporzione. Ne discende che le operazioni descritte ai capi b e c del decreto che dispone il giudizio ed integrate nell’atto d’accusa 27 maggio 2015, non possono essere ri- tenute quali crimini a monte dei reati di riciclaggio ad esse connesse.
- 108 - SK.2019.50 7. Gli atti di riciclaggio imputati a A. 7.1 L’esame delle operazioni che seguono concerne esclusivamente l’eventuale adempimento del reato sotto il profilo oggettivo, necessario per stabilire o meno l’adempimento sempre sotto il profilo oggettivo del reato nella forma aggravata. Come si vedrà, A., in assenza di dolo, è stato in ogni caso prosciolto. Va da sé, inoltre, che laddove si ammetterà la natura oggettiva di atto vanificatorio della traccia, ciò non significa in alcun modo che tale atto sia per sé un atto di riciclag- gio. Come visto, questa Corte ha ritenuto in astratto (v. supra consid. IV. 5.5) l’ipotesi di amministrazione infedele quale possibile reato pregresso del riciclaggio impu- tato a A. Ciò posto, la Corte ha ritenuto, a prescindere dell’adempimento del reato sotto il profilo soggettivo (v. infra consid. IV. 10), di comunque esaminare le im- putazioni a carico di A. Si precisa che per i capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.189 il procedimento è stato abbandonato dal TPF per intervenuta prescrizione, in quanto riferiti a fatti occorsi oltre 15 anni prima (v. sentenza SK.2015.24 consid. I. 3.2 e 3.3, confermata dal Tribunale federale). Per i capi d’accusa da n. 1.1.190 a n. 1.1.289 il Tribunale federale ne ha accertato la prescrizione (anch’essa di 15 anni), intervenuta nelle more della procedura ricorsuale (v. sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, consid. 4.1). Le relazioni coinvolte nei capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 sono già state elencate (v. supra consid. IV. 2.2). Le stesse sono state alimentate con averi provenienti dalle relazioni su cui sono confluiti i proventi delle polizze assicura- tive, rispettivamente i proventi dell’operazione Società 1 (consid. III 2.2), come meglio precisato qui di seguito (v. rapporto PGF del 23 giugno 2010 con riferi- menti, MPC p. 5.1.7387 e segg.; rapporto PGF del 16 giugno 2011 con riferimenti, MPC p. 5.1.8203 e segg.). 7.1.1 Conto n. c13 di cui L. è titolare e avente diritto economico, presso Banca 2, Coira: alimentato con denaro e titoli provenienti dal conto n. c8 intestato alla Società 8 Ltd., presso Banca 2, Coira di cui sempre L. era l’avente diritto economico (MPC
p. 5.1.7291 e p. 5.1.8410; p. 7.22.26 e 40; p. 7.14.146). 7.1.2 Conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama presso Banca 2, Coira, il cui avente diritto economico era N.: alimentato mediante versamenti di denaro a con- tanti (MPC p. 7.16.145-154), preceduti da analoghi prelevamenti dai conti inte- stati alla Società 4 AG e alla Società 5 SA, presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.4.123-126, 177, 208 e 240; p. 7.3.161-169, 287, 325, 392, 415, 452, 687 e 784).
- 109 - SK.2019.50 Queste ultime due relazioni sono state alimentate a loro volta con il denaro pro- veniente dalle polizze (MPC p. 5.1.8401 e 8607, v. supra consid. IV. 2.2). A., in occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, ha dichiarato che il conto inte- stato alla Società 7 era un cosiddetto “conto di tesaurizzazione” su cui confluiva denaro proveniente dalle società operative Società 5 SA e Società 4 AG. A. ha infatti riferito che le società operative non dovevano detenere liquidità (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.57). Per USD 25'000.-- il conto intestato alla Società 7 è stato alimentato con denaro proveniente dal conto cifrato denominato “c38”, presso Banca 2, Coira. Questo conto è riconducibile a EE., collega di A. in Banca 1, che ha partecipato ad alcune delle operazioni Società 2. Su tale conto è con- fluito denaro che rappresentava il compenso di EE. per l'impegno e il lavoro svolto nelle operazioni Società 2 (MPC p. 5.1.7023). In sede di dibattimento SK.2019.50, A. ha confermato che l’ADE del conto inte- stato alla Società 7 era N. e che sul conto c12 sono confluiti denari prelevati dai conti intestati alla Società 4 AG e alla Società 5 SA. Sebbene egli non metta in discussione l’entità dei bonifici e il fatto che questi siano avvenuti, contesta in maniera ferma che i pagamenti siano avvenuti a contanti in ragione della loro entità e della valuta in cui sarebbero stati effettuati, poiché i trasferimenti di dollari a contanti di quelle entità avrebbero dovuto essere organizzati per tempo e, ol- tretutto, avrebbero senza dubbio destato qualche domanda in seno a Banca 2 (cl. SK p. 7.483.731.69-71). Al riguardo, come si evince dal rapporto PGF 23 giugno 2010 (MPC p. 5.1.7273), va sottolineato che tutte le operazioni di prele- vamento di denaro dal conto della Società 4 AG e le corrispettive operazioni di versamento sul conto della Società 7 Inc. non sono mai avvenute fisicamente, ma solo contabilmente. Sempre con riferimento al conto intestato alla Società 7, si rileva che tra le ope- razioni in uscita, risultano dei bonifici di importanti somme di denaro a favore del conto n. c25 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 16, Guernsey, di cui A. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8404 e seg. e 8607 e seg.; p. 7.16.66, 121, 150-154, 237, 248 e seg., 251 e seg., 259 e seg., 275-278), nonché a favore del conto n. c26 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, sempre presso Banca 16, Guernsey, di cui F. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8402 e segg. e 8607 e seg.; p. 7.16.71, 141 e seg., 152-156, 266 e seg., 311 e seg., 324). Importi di denaro che poi risultano essere stati trasferiti su dei conti intestati a queste due società presso Banca 17 in Lussemburgo (MPC p. 5.1.8401-8405 e 8607 e seg.;
p. 10.1.1541-1547 e 1614-1616). Nel verbale del dibattimento SK.2015.24, A. ha ribadito che i conti intestati alla Società 12 e alla Società 13 erano divenuti la sua cassaforte per ragioni fiscali, al posto del conto intestato alla Società 7 (cl. SK p. 9.482.930.56, v. anche supra consid. IV. 2.5.2).
- 110 - SK.2019.50 Nel dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha specificato che la strutturazione dei movimenti per la Società 12 Ltd. e per la Società 13 Ltd. e dei relativi conti presso Banca 16, Guernsey, è stata la medesima ed è stata organizzata da Banca 17, a cui egli aveva conferito un “mandato totale”. A. non avrebbe mai aperto né operato personalmente su tali conti. Stando alle sue affermazioni rese in aula, i bonifici, che riconosce, sarebbero stati ordinati da Banca 17, secondo sue dispo- sizioni di trasferire denari dalla Società 7 alla Società 12 Ltd. I trasferimenti effet- tuati a beneficio del fratello F., a detta dell’imputato, costituirebbero donazioni (supra consid. IV. 2.5.3), rispettivamente compensazioni in Europa con gli averi del fratello in Brasile a seguito dell’eredità del padre. L’imputato ha altresì dichia- rato che la Società 13 Ltd. apparteneva a suo fratello, motivo per cui questi risul- tava avente diritto economico dei valori patrimoniali sul relativo conto (cl. SK p. 7.483.731.71-73). L’imputato, con riferimento alle relazioni bancarie intestate alle Società 12 Ltd. e Società 13 Ltd. (la cui apertura gli era stata consigliata da Banca
17) non contesta che potrebbe trattarsi di conti di passaggio, ribadendo che lui e suo fratello non li hanno mai gestiti (cl. SK p. 7.483.731.149). Infine, l’imputato ha confermato che i suddetti conti sono stati usati per lo scudo fiscale (cl. SK p. 7.483.731.150). 7.1.3 Conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz, di cui A. era avente diritto eco- nomico, presso Banca 14, Vaduz, aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC p. 5.1.8421 e segg. e 8612): alimentato mediante versamenti a con- tanti e un bonifico (MPC p. 7.718.5-8) provenienti dal conto n. c4 intestato alla Società 8 Ltd. (MPC p. 7.712.6-8) e dal conto n. c5 intestato alla Società 3 Ltd. (MPC p. 7.715.6 e seg.), entrambi presso Banca 14, Vaduz, sui quali, come visto, è confluito denaro delle polizze riferite alle operazioni Società 2 (MPC p. 5.1.8422 e seg., v. supra consid. IV. 4.6). Il conto è stato alimentato anche mediante un versamento a contanti di USD 499'250.-- in data 31 marzo 2003 (MPC p. 7.718.8), proveniente dalla cassetta di sicurezza appoggiata al conto n. c11 inte- stato alla Società 27 presso Banca 2, Coira (MPC p. 5.1.8422 e seg. e 8612). Agli atti vi sono sufficienti elementi per ritenere che nella cassetta di sicurezza appoggiata al conto “c11” sia stato depositato, in data 30 gennaio 2003, del de- naro prelevato il giorno precedente dai conti intestati alla Società 4 AG, alla So- cietà 7 e a L., presso Banca 2, Coira (MPC p. 5.1.8377 e seg.); denaro che in data 31 marzo 2003 è stato prelevato dalla citata cassetta di sicurezza, per es- sere versato sul conto intestato alla Fondazione 2 (MPC p. 5.1.7290-7294 e 7302). In data 30 gennaio 2003 e 31 marzo 2003, risultano in effetti degli accessi alla cassetta di sicurezza appoggiata al conto “c11 (Società 27)”, firmati con il nome in codice Società 27 (MPC p. 7.19.284).
- 111 - SK.2019.50 Circa USD 2,7 milioni, depositati sul conto intestato alla Fondazione 2, sono stati dapprima trasferiti in data 9 aprile 2003 sul conto n. c39 intestato alla Società 28 S.p.A. presso Banca 5, Ginevra, conto di passaggio (MPC p. 5.1.8425 e seg., p. 7.718.8 e 46, p. 7.303.27-30) ed in seguito trasferiti sul conto n. c40 intestato alla Società 28 S.p.A., Torino sempre presso Banca 5, di cui A. era beneficiario eco- nomico (MPC p. 5.1.8426 e seg.; p. 7.302.5; p. 7.303.31-37). Tale operazione risulta inserirsi nel contesto dello scudo fiscale italiano. Dallo scritto 24 febbraio 2004 inviato dalla Società 28 alla Banca 5, risulta che il conto n. c40 era “formato da fondi rimpatriati ai sensi della Legge Italiana n. 409 del 23/11/2001”, legge che concerne lo scudo fiscale (MPC p. 7.302.8). A. ha dichiarato al riguardo di avere deciso di regolarizzare la sua posizione con lo Stato italiano (v. verbale del 2 luglio 2004 davanti al Fürstliches Landgericht a Vaduz, MPC p. 13.10.1250). In occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, l’imputato ha confermato di avere scudato il denaro depositato presso il conto intestato alla Fondazione 2, tramite una fiduciaria italiana (verbale interrogatorio A. al dibattimento SK.2015.24, cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.31). La Società 28 S.p.A., Torino è l’in- termediario finanziario a cui si è rivolto A. per effettuare lo scudo fiscale. In sede di dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha confermato che la Fondazione 2 era la sua “cassaforte” e che i valori patrimoniali che giungevano su questo conto originavano dai conti presso Banca 14 della Società 8 e della Società 3 (cl. SK p. 7.483.731.28). Egli ha contestato di aver versato a contanti USD 499'250.-
- in data 31 marzo 2003 (cl. SK p. 7.483.731.76), mentre ha confermato il versa- mento di circa USD 2,7 milioni in favore del conto n. c17 effettuato nel quadro dello scudo fiscale italiano, operato tramite la Società 28 di Torino; tale importo è stato poi trasferito sui conti intestati alla Società 28 di cui A. era avente diritto economico (cl. SK p. 7.483.731.79 e seg.).
- 112 - SK.2019.50 7.1.4 Conto n. c11 denominato “Società 27”, a cui era appoggiata la cassetta di sicu- rezza n. 54, di cui A. era titolare e avente diritto economico, presso Banca 2, Coira (MPC p. 5.1.8377 e segg. e 8602): alimentato nel febbraio 2002 con denaro proveniente dal conto denominato c3 e dal conto intestato alla Società 4 AG, presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.19.26,-39 e seg.; p. 7.17.43, 486-488, 561-563;
p. 7.3.434 e seg.), a loro volta alimentati con denaro proveniente dalle polizze (v. supra consid. IV. 4.6). In occasione del dibattimento SK.2015.24 A. ha dichiarato di essersi recato a Coira il 7 febbraio 2002 per chiudere il conto “c3” (Società 3), poiché non più necessario (era stato infatti aperto nel frattempo un conto sempre intestato alla Società 3 presso Banca 14, Vaduz), nonché per aprire il conto c11 (“Società 27”). Su quest’ultimo conto, a detta di A., sono stati versati USD 50'000.-- all’ apertura e, in seguito, gli importi provenienti dalla chiusura del conto “c3” (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.44). L’imputato ha confermato quanto sopra durante il dibattimento SK.2019.50 (cl. SK p. 7.483.731.27). Il conto c11 risulta essere stato alimentato anche con un versamento a contanti di USD 99'800.-- di data 31 marzo 2003, provenienti dalla cassetta di sicurezza appoggiata allo stesso. Dagli atti emerge che in data 30 gennaio 2003 sono stati effettuati diversi prelevamenti di denaro dai conti intestati alla Società 4 AG, alla Società 7 e a L. presso Banca 2 (MPC p. 5.1.8377 e seg.; p. 7.3.168 e 685-690;
p. 7.16.68, 128-130, 152, 265; p. 7.22.56), per complessivi USD 1'335'000.-- (MPC p. 5.1.7291 e seg.). In medesima data risulta anche un accesso alla cas- setta di sicurezza appoggiata al conto c11 (MPC p. 7.19.284). In seguito, il 31 marzo 2003, vi è un altro accesso alla citata cassetta di sicurezza, seguito dal versamento di USD 99'800.-- sul conto c11 intestato alla “Società 27” (MPC p. 7.19.31 e 284). È quindi verosimile che tale importo provenga dai prelevamenti a contanti effettuati a fine gennaio 2003, i quali, per una parte, sono stati depositati nella cassetta di sicurezza. In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha inizialmente ritenuto possibile che egli il 30 gennaio 2003 abbia prelevato dei valori patrimoniali dai conti intestati alla Società 4, alla Società 7 e a L. presso Banca 2, Coira, e che in parte li abbia depositati sempre lo stesso giorno a Coira sul conto denominato “Società 27”, ma è possibile che egli abbia anche depositato a Lugano parte di quei valori patrimoniali prelevati. Egli non ha memoria precisa di questi eventi (cl. SK p. 7.483.731.73 e seg.). In un secondo momento, A. ha dichiarato di non poter dire di aver fatto questi versamenti e sostenuto che, probabilmente, non li avrebbe fatti, mettendo in dubbio di avere personalmente movimentato denaro (cl. SK p. 7.483.731.75 e seg.). Egli non ha escluso di avere, in data 31 marzo 2003, effettuato movimentazioni di denaro sul conto denominato “Società 27” e
- 113 - SK.2019.50 questo perché si era recato a Coira lo stesso giorno per preparare il conto “Fon- dazione 2” ai fini dello scudo fiscale. Egli non ricorda se la somma di USD 99'800.-- provenga dalla cassetta di sicurezza n. 54, ma non lo esclude. Ritiene inoltre possibile che i prelevamenti di denaro a contanti dal conto deno- minato “Società 27” del 13 novembre 2002 e del 21 gennaio 2004 siano stati da lui effettuati, rientrando gli importi nelle cifre che egli avrebbe potuto portare in Italia senza obbligo di dichiarazione (cl. SK p. 7.483.731.77-79). 7.1.5 Conto cifrato n. c1 presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13, di cui F. è titolare e avente diritto economico (A. disponeva di una procura generale sul conto con potere di firma individuale), a cui era appoggiata la cassetta di sicurezza n. 53 (MPC p. 5.1.8510 e segg.). A., durante il dibattimento SK.2019.50, ha riferito che il conto denominato “c1” è stato alimentato con fondi provenienti da eredità e, successivamente, con sue donazioni, originate perlopiù dai guadagni sulle ope- razioni svolte in ambito assicurativo (cl. SK p. 7.483.731.30). Più precisamente, il suddetto conto è stato alimentato nel periodo tra ottobre 2000 e settembre 2003 con 7 versamenti di denaro a contanti per USD 595'000.-- ed Euro 150'000.--, e meglio: USD 300'000.--, versati il 10 ottobre 2000: dalla documentazione bancaria (in particolare della nota informativa della banca) risulta una visita di A. (procura- tore), nel contesto della quale egli versa tale importo indicando che lo stesso è stato prelevato a Zurigo e proverrebbe dalla liquidazione della società in proprietà con il fratello in Brasile “Società 45” (MPC p. 7.154.20). Quel mede- simo giorno risulta un prelevamento a contanti di USD 301'350.-- dal conto intestato alla Fondazione 2 c/o Banca 14 (MPC p. 7.718.5); USD 100'000.-- versati il 18 novembre 2002: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. e F., nel contesto della quale essi versano tale importo indicando di averlo prelevato presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.154.21). In quella data (o poco prima) non risultano prelevamenti a contanti dai conti in Banca 2. Nel rapporto PGF del 23 giugno 2010 viene indicato che il 18 no- vembre 2002 risulta un accesso alla cassetta di sicurezza n. 53 appoggiata al conto “c1” (MPC p. 7.154.168), firmato da A. Stando al rapporto, A. il 18 no- vembre 2002 potrebbe avere prelevato dalla cassetta del denaro che aveva depositato il 20 agosto 2002 (risulta infatti, il 20 agosto 2002, un accesso alla cassetta di sicurezza firmato da A. – MPC p. 7.154.164). Il 20 agosto 2002 in effetti è stato effettuato un prelevamento a contanti di USD 552'062.48 dal conto intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.3.166). Al dibattimento SK.2019.50, A. ha confermato di non essersi trovato in Svizzera in data 18 novembre 2002 (cl. SK p. 7.483.731.85 e seg.);
- 114 - SK.2019.50 USD 100'000.-- versati il 5 dicembre 2002: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. (procuratore), nel contesto della quale egli versa tale importo, indicando che lo stesso è stato prelevato a Coira (MPC p. 7.154.22). Quel medesimo giorno risultano diversi prelevamenti a contanti da conti presso Banca 2, Coira, in particolare un prelevamento di USD 800'000.-- dal conto intestato alla società 5 SA (MPC p. 7.4.123), da cui potrebbe originare il versamento di USD 100'000.-- in favore del conto “c1”, come riconosciuto dall’imputato in aula (verbale d’interrogatorio SK.2019.50, cl. SK p. 7.483.731.57); Euro 100'000.-- versati il 31 gennaio 2003: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. (procuratore), nel contesto della quale egli versa tale importo, indicando che lo stesso è stato prelevato a Coira (MPC p. 7.154.22). Il giorno precedente risultano diversi prelevamenti a contanti da conti presso Banca 2, Coira, in particolare un prelevamento di Euro 150'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.68). In sede di dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha ritenuto possibile che parte dell’importo di questo versamento originasse proprio dai prelevamenti effettuati il giorno precedente a Coira (cl. SK p. 7.483.731.73 e seg.); Euro 50'000.-- e USD 65'000.-- versati il 16 aprile 2003: dalla nota informativa della banca risulta solo una telefonata di A. (procuratore) all’istituto bancario il 15 aprile 2003 ma non viene fatta menzione di una visita o di un versamento di denaro (MPC p. 7.154.22). A., in occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, ha dichiarato che il 16 aprile 2003 si è recato in Svizzera (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.51). Il 16 aprile 2003 risultano infatti diversi preleva- menti a contanti da conti presso Banca 2, Coira, in particolare un preleva- mento di Euro 65'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.69 e 7.16.294), nonché prelevamenti, sempre presso Banca 2, Coira, di USD 476'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.154) e USD 451'000.-- dal conto intestato alla Società 5 SA (MPC p. 7.4.126). Si ha che il 16 aprile 2003 A. (presente in Svizzera) ha quindi effettuato dei prelevamenti di denaro da conti nella sua disponibilità presso Banca 2 e versato una parte a contanti sul conto “c1”, come anche riconosciuto dall’imputato stesso in aula, che ha anche stimato probabile che parte dell’importo di Euro 50'000.-- prove- nisse dal prelevamento effettuato lo stesso giorno a Coira dal conto intestato alla Società 7 (cl. SK p. 7.483.731.83); USD 30'000.-- versati il 24 settembre 2003: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. (procuratore), nel contesto della quale egli versa tale importo, senza però indicarne la provenienza (MPC p. 7.154.22). Il giorno pre- cedente risultano diversi prelevamenti a contanti da conti presso Banca 2,
- 115 - SK.2019.50 Coira, in particolare un prelevamento di Euro 150'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.68). Nel rapporto PGF del 23 giugno 2010 viene indicato che quel giorno vi è stato un accesso alla cassetta di sicurezza n. 56 appoggiata al conto denominato “c51” di cui O. era ADE (MPC p. 7.155.51 accesso alla cassetta firmato da A.), dalla quale A. ha verosimilmente prele- vato del denaro che – sempre secondo il citato rapporto – sarebbe stato de- positato in data 4 settembre 2003. L’imputato ha reputato possibile che i valori patrimoniali versati provengano dalla citata cassetta di sicurezza, come da ri- sultanze dibattimentali SK.2019.50 (cl. SK p. 7.483.731.86 e seg.). Il 4 settem- bre 2003 vi è infatti un accesso alla citata cassetta di sicurezza firmato da A. (MPC p. 7.155.47). Il giorno precedente invece sono stati effettuati dei prele- vamenti a contanti dal conto intestato al Trust 1, in particolare un prelevamento a contanti di USD 450'000.-- (MPC p. 7.711.40 e seg.). Visto quanto precede, agli atti vi sono sufficienti elementi per ritenere che il de- naro versato a contanti sul conto “c1” provenga da prelevamenti a contanti effet- tuati da conti accesi presso Banca 2, Coira e nel Liechtenstein, riconducibili a A. (MPC p. 5.1.3876 e segg.). A favore del conto cifrato “c1” sono stati pure effettuati due bonifici di Euro 125'000.-- del 22 maggio 2002 e GBP 10'100.-- il 31 gennaio 2003, provenienti dal conto n. c41 intestato alla Fondazione 1, Vaduz, presso Banca 12, Lugano (MPC p. 5.1.5550-5552, v. infra consid. IV. 7.1.6). Infine, sul conto denominato “c1” sono confluiti anche importi di denaro prove- nienti: dal conto n. c42 (titoli e liquidità per un controvalore di USD 112'000.--), dal conto n. c43, presso Banca 12, Lugano (USD 70'000.--), nonché dal conto intestato alla Società 18 SA, (USD 200'000.--, MPC p. 5.1.8511 e 8624, p. 7.154.142 e seg.). Dall’esame degli estratti conto risulta che parte dei USD 270'000.-- (provenienti dal conto “c43” e dal conto intestato alla Società 18) è stata oggetto, nella misura di USD 250'000.--, di un prelevamento a contanti il 19 dicembre 2000. Denaro che è stato poi versato sul conto n. c41 intestato alla Fondazione 1 (MPC p. 7.152.71, v. infra consid. IV. 7.1.6). 7.1.6 Conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz, presso Banca 12 (ora Banca 13), Lugano, di cui F. era avente diritto economico: alimentato con versamenti di denaro a contanti proveniente da altrettanti prelevamenti a contanti, effettuati presso i vari conti riconducibili a A. presso Banca 2, Coira, e nel Liechtenstein per complessivi USD 1'611'000.-- (conti a loro volta alimentati con denaro prove- niente dalle polizze, MPC p. 5.1.5538 e seg., v. anche supra consid. IV.4.6). Di
- 116 - SK.2019.50 rilievo vi è in particolare un versamento a contanti di USD 219'443.35 del 23 mag- gio 2001, effettuato dai fratelli A. e F. in occasione di una visita a Banca 12, Lu- gano (MPC p. 7.152.73). Nella nota interna della banca è indicato che l’importo proviene dalla liquidazione di una società (MPC p. 7.152.12). Tuttavia, dal rap- porto PGF del 23 giugno 2010 e dalla documentazione bancaria risulta che il 23 maggio 2001 sono stati effettuati diversi prelevamenti di denaro a contanti, in particolare un prelevamento di USD 243'000.-- dal conto intestato alla Società 8 presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 7.712.7). Come indicato nel paragrafo che precede, l’importo di USD 219'443.35 è stato poi bonificato, nella misura di Euro 125'000.-- sul conto “c1” in data 22 maggio 2002 (MPC p. 7.152.12 e segg., 73-76 e 119; p. 7.154.105). Stando alle dichiarazioni rese dall’imputato in sede dibattimentale SK.2019.50, il conto intestato alla Fondazione 1 è stato alimentato con sue donazioni fatte al fratello, che era appunto l’avente diritto economico di tale conto. A. ha confermato che disponeva di procura su tale conto e di operarvi, perlopiù su disposizione di suo fratello (cl. SK p. 7.483.731.30). Il conto intestato alla Fondazione 1 è stato altresì alimentato in data 5 dicembre 2002 con un versamento di USD 199'900.--, preceduto da un prelevamento di medesima data di USD 200'100.-- dal conto cifrato n. c45 presso Banca 12, Lu- gano, di cui N. era titolare e avente diritto economico (MPC p. 5.1.5550). In oc- casione del verbale d’interrogatorio del dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha confermato di essere stato in Svizzera a quella data e di aver effettuato questi prelevamenti e versamenti per fare un favore a N., che stava divorziando, dichia- razioni poi confermate anche durante il dibattimento SK.2019.50. Il versamento sul conto intestato alla Fondazione 1 è dovuto, secondo l’imputato, al fatto che fosse l’unico conto ancora presente sulla piazza di Lugano dopo lo scudo fiscale di quell’anno. L’imputato ha poi precisato che il denaro prelevato e depositato è stato oggetto di un accordo di compensazione tra lui e N., in cui quest’ultimo ha ricevuto in Brasile l’equivalente del citato importo in Real (cl. SK p. 7.483.731.88 e seg.). Sul conto è pure confluito l’importo di USD 250'000.-- in data 19 dicembre 2000, prelevato a contanti dal conto “c1” (v. supra consid. IV. 7.1.5). 7.1.7 Conto cifrato n. c45, presso Banca 12 (ora Banca 13), Lugano, del quale N., risultava essere avente diritto economico: alimentato mediante un unico versa- mento a contanti di USD 299'264.25 in data 28 settembre 2001 (MPC p. 7.157.19, 20). Tale versamento trova corrispondenza con dei prelevamenti di denaro di medesima data presso il conto intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira
- 117 - SK.2019.50 (MPC p. 5.1.5560, p. 5.1.8466; p. 7.3.160). Per le dichiarazioni di A. rese al di- battimento SK.2019.50 in merito al prelievo dal conto “c45” (v. supra consid. IV. 7.1.6). L’imputato nulla ha detto circa l’origine dei fondi presenti sul conto “c45” (cfr. cl. SK p. 7.483.731.88 e seg.). 7.1.8 Conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming USA presso Banca 14, Vaduz, di cui A. risultava essere avente diritto economico (MPC p. 5.1.8431 e segg. e 8614): alimentato mediante due versamenti di denaro a contanti nel febbraio 2002 di USD 314'685.-- e USD 199'800.--, proveniente dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2 presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 5.1.8432, p. 7.727.144; p. 7.718.7). Dal conto intestato alla Società 10, USA sono stati poi effettuati nume- rosi bonifici in favore del conto n. c32 intestato alla Società 14, San Paolo, società brasiliana detenuta da F. e A. in ragione di metà ciascuno (MPC p. 5.1.8432; p. 7.727.145-148). In sede di dibattimento SK.2019.50, A. ha riconosciuto questi due bonifici prove- nienti dalla Fondazione 2, specificando che gli stessi sono stati fatti nel quadro di un contratto di consulenza tra le due società. Egli ha pure riconosciuto i quindici bonifici dal conto intestato alla Società 10 a favore del conto intestato alla Società 14 Ltda, adducendo che gli stessi avevano quale causale un contratto di consu- lenza tra le due società e che sono stati da lui ordinati, per scopi fiscali. La Società 10 gli serviva infatti per far giungere i valori patrimoniali in Brasile senza che le autorità brasiliane riconoscessero che i movimenti di denaro avvenivano sempre tra conti a lui riconducibili; il denaro veniva utilizzato in Brasile per sue spese personali (cl. SK p. 7.483.731.67-69). 7.1.9 Conto n. c22 intestato al Trust 1, Vaduz (trustee: Società 29, Vaduz, con procura sul conto), di cui B. era avente diritto economico, presso Banca 4, Vaduz (MPC
p. 5.1.8442 e segg. e 8617): alimentato in data 26 agosto 2003 con denaro pro- veniente dai conti intestati alla Società 4 (MPC p. 7.3.62, 143 e seg., 171, 887 e seg.; p. 7.711.103 e 108) ed alla Società 5 SA (MPC p. 7.4.127 e 266 e seg.; p. 7.711.106) presso Banca 2, Coira. Il denaro è dapprima transitato sul conto n. c34 intestato al Trust 2, Schaan (MPC p. 5.1.8389, 8397 e 8442; p. 7.711.37-39, 64 e seg., 107 e 166). Come risulta dalle evidenze dibattimentali SK.2019.50, A. ha riconosciuto queste movimentazioni, specificando che le stesse erano desti- nate a trasferire soldi da Banca 2 alla Banca 4, istituto bancario presso il quale si era nel frattempo trasferito C. L’obiettivo sarebbe stato quello di celare a Banca 2 la destinazione finale dei fondi; da qui l’utilizzo di un conto di passaggio presso Banca 19. L’imputato sottolinea che queste furono idee di C. e di non ricordare chi avesse disposto queste movimentazioni (cl. SK p. 7.483.731.90 e seg.).
- 118 - SK.2019.50 7.1.10 Conto denominato c50 presso Banca 4, Vaduz, utilizzato quale conto di passag- gio. Sullo stesso sono stati bonificati, nel dicembre 2003, importi di denaro pro- venienti dai conti intestati alla Società 4 AG, alla Società 5 SA e conto cifrato c6, presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.3.63, 148 e seg., 173, 972-974; p. 7.4.103, 122, 128, 290-292; p. 7.18.53, 92 e seg.; p. 7.60.125). Tali importi sono stati bonificati dapprima sulla relazione n. c35 intestata a Banca 4 AG presso Banca 19 a Lu- gano (MPC p. 7.711.33-35). Dagli atti, in particolare dal rapporto PGF del 16 giu- gno 2011 risulta che quest’ultima relazione è stata aperta su proposta di C., il quale aveva lasciato Banca 2 per lavorare a Vaduz quale direttore della Banca 4 AG (MPC p. 5.1.8384 e seg.). In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha ribadito che i bonifici sa- rebbero stati effettuati in questo modo per celare a Banca 2 la destinazione finale dei fondi, ovvero Banca 4, e sarebbero stati effettuati tramite conti di passaggio per volere di quest’ultimo istituto di credito, a causa di questioni concorrenziali fra le due banche. Sarebbe stata peraltro Banca 2, verso novembre 2003, a chieder- gli di trasferire i suoi averi presso altri istituti (cl. SK p. 7.483.731.92 e seg.).
- 119 - SK.2019.50 7.1.11 Relazione n. c18 intestata alla Fondazione 3, Vaduz presso Banca 29, Vaduz, di cui F. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8440 e segg. e 8616): alimentata con importi di denaro, per complessivi USD 300'000.--, bonificati dal conto inte- stato alla Società 52, presso Banca 14, Vaduz (società di servizi utilizzata dalla fiduciaria LLL., MPC p. 5.1.8441; p. 7.716.172, 196 e 200), conto a sua volta alimentato con denaro proveniente dal conto intestato alla Società 3 Ltd., Baha- mas, presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 5.1.8440 e seg.; p. 7.954.136 e seg., 143 e seg. e 148 e seg.). A., come riportato nelle evidenze dibattimentali SK.2019.50, ha affermato che il conto intestato alla Fondazione 3 è stato usato poco, in parti- colare per la cessione di un’azienda del fratello in Brasile e di avervi versato parte delle donazioni devolute a quest’ultimo (cl. SK p. 7.483.731.149). 7.1.12 Relazione n. c24 intestata alla Fondazione 5, Vaduz presso Banca 4, Vaduz, della quale A. risultava essere avente diritto economico (MPC p. 5.1.8447 e seg. e 8619): alimentata con un versamento a contanti di USD 13'000.-- effettuato da C. in data 23 dicembre 2003. Agli atti vi sono elementi per ritenere che tale im- porto sia stato consegnato a C. da A. qualche giorno prima. In effetti l’imputato, in data 19 dicembre 2003 ha acceduto alla cassetta di sicurezza appoggiata al conto “c11” presso Banca 2, Coira, dove verosimilmente avrebbe prelevato del denaro depositato in precedenza, nel gennaio 2003 (v. supra consid. IV. 7.1.4, MPC p. 5.1.8447 e seg.; p. 5.1.7292 e seg.; p. 7.19.284). Medesime considera- zioni possono essere fatte per il conto n. c23 intestato alla Società 11, Panama, presso Banca 4 Vaduz, di cui A. risulta essere avente diritto economico (MPC p. 5.1.8445 e segg.), anch’esso alimentato con un versamento a contanti di USD 39'925.-- del 23 dicembre 2003 effettuato da C. (MPC p. 5.1.8446; p. 7.724.132 e seg.). 7.1.13 Conto n. c21 intestato alla Fondazione 4, Vaduz presso Banca 14, Vaduz, di cui A. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8434 e seg.): interessato da un unico versamento a contanti di CHF 7'990.-- in data 9 gennaio 2004 (MPC p. 7.725.6- 8). Il denaro era stato prelevato il giorno precedente dal conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming, presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 7.727.148 e 228). In sede di dibattimento SK.2019.50, A. ha dichiarato che, probabilmente, la Fon- dazione 4 non è mai diventata operativa in quanto in quel periodo (aprile 2003) C. si era trasferito presso Banca 4 e la collaborazione con R. era cessata. L’unico movimento di denaro (CHF 7'990.-- a contanti) è dovuto probabilmente al paga- mento di spese societarie a favore dello stesso fiduciario R., che avrebbe chiuso il citato conto il 25 febbraio 2004 perché A. nel frattempo era stato posto sotto indagine dalle autorità del Liechtenstein, che avevano anche disposto il blocco degli averi delle società a lui riconducibili (cl. SK p. 7.483.731.85).
- 120 - SK.2019.50 7.1.14 Conto n. c36 intestato alla Società 16 SA, Lugano presso Banca 20 SA, (MPC p. 5.1.8513 e segg.), utilizzato per trasferire il denaro depositato sul conto cifrato denominato “c1” (v. verbale A. dibattimento SK.2015.24, p. 52 e segg., nonché MPC p. 7.154.92 e seg., 119-122, 124 e seg.). In aula (verbale d’interrogatorio SK.2019.50, cl. SK p. 7.483.731.87 e seg.), l’imputato ha dichiarato di ricordarsi l’utilizzo della Società 16, che gli fu indicata dal suo consulente in Banca 12. La società veniva utilizzata, su sua disposizione, in particolare per trasferire in Italia valori patrimoniali depositati in Svizzera, affinché potessero essere utilizzati da suo fratello e da sua sorella. 7.1.15 Conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3, Zurigo (MPC p. 5.1.8457 e segg.), su cui è transitato l’importo di USD 300'000.-- proveniente dal conto intestato alla Società 6 presso Banca 15, Vaduz (su cui è confluito il provento dell’operazione Società 1, v. supra consid. IV. 4.6) e destinato al conto intestato alla Società 18 SA (MPC p. 5.1.8457 e segg.; p. 5.5.47-49). In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha dichiarato che nel secondo semestre del 2003, quindi al momento della suddetta transazione, C. gestiva tutte queste operazioni. In me- rito alla Società 18 SA, A. ha affermato di non ricordare nulla, nemmeno di questo nome (cl. SK p. 7.483.731.144). 7.2 I capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289, come detto, sono già stati abbandonati per intervenuta prescrizione nell’ambito della sentenza SK.2015.24 e della sen- tenza del Tribunale federale del 20 agosto 2019. A mente del MPC, posto che il reato a monte si è concluso con l’entrata del de- naro illecitamente distratto sui conti nella effettiva disponibilità di A. presso Banca 2 (Coira), Banca 14 (Vaduz) e Banca 15 (Vaduz), tutte le successive movimen- tazioni costituiscono atti di riciclaggio. In sunto, gli oltre 200 atti imputati a A. (e non soggetti a prescrizione) sono suddivisibili nelle seguenti categorie: prelievi a contanti, versamenti a contanti, depositi in cassette di sicurezza, trasferimenti di denaro fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il beneficiario eco- nomico, trasferimenti di denaro dalla Svizzera all’estero e viceversa contemplanti elementi di dissimulazione suscettibili di vanificare la traccia, pagamenti con de- naro contante, pagamenti a terzi a copertura dei costi necessari all’attività di rici- claggio, trasporto transfrontaliero di denaro a contante, investimenti in operazioni finanziarie (in particolare nell’operazione della Società 1), nonché chiusura di conti, cassette di sicurezza e società (cl. SK p. 7.483.721.117 e segg.). Di avviso diametralmente opposto, la difesa ritiene che A. non abbia commesso alcun atto di riciclaggio, in considerazione dell’eccezione sollevata e trattata al considerando II. 4 supra, ovvero data l’assenza del reato pregresso di bancarotta fraudolenta, realizzatosi solo al momento della dichiarazione di insolvenza, e
- 121 - SK.2019.50 quindi posteriormente alla commissione degli atti di riciclaggio imputatigli. Essa ritiene altresì che i capi d’accusa oggetto di delega da parte del Liechtenstein non possano essere punibili. Peraltro anche questa censura è già stata trattata in ambito di questioni pregiudiziali, v. supra consid. I. 2.3, 3.3 e II. 2.6). Nonostante le obiezioni sollevate, la difesa ha ritenuto opportuno esprimersi pre- cauzionalmente sulle singole “categorie” dei reati di riciclaggio intraviste dall’ac- cusa. In particolare, essa ha contestato i bonifici in favore del broker E. per com- plessivi USD 968'955.47 (essendo quest’ultimo stato prosciolto dall’accusa di ri- ciclaggio, trattasi di compensi leciti per l’attività di brokeraggio da lui svolta; capi d’accusa n. 1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455, 1.1.456), il pagamento di fatture a professionisti (trattandosi di pagamenti tracciabili riguardanti prestazioni da loro fornite, capi d’accusa
n. 1.1.293, 1.1.297, 1.1.303, 1.1.308, 1.1.313, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.365, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.400, 1.1.414, 1.1.421, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.439, 1.1.449, 1.1.460, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.485, 1.1.486), i bonifici concernenti conti con i medesimi beneficiari economici (trat- tandosi di bonifici bancari tracciabili, che hanno semmai unicamente comportato un prolungamento del paper trail; capi d’accusa n. 1.1.295, 1.1.296, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.330, 1.1.331, 1.1.337, 1.1.349, 1.1.356, 1.1.348, 1.1.361, 1.1.367, 1.1.383, 1.1.397, 1.1.402, 1.1.420, 1.1.422, 1.1.425, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.450, 1.1.470, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.486), la movimentazione e/o l’accesso alle cas- sette di sicurezza effettuate da G. o F. (essendo G. stata prosciolta da ogni ac- cusa di riciclaggio ed in assenza di prove che gli accessi effettuati da F. fossero finalizzati all’occultamento dei fondi; capi d’accusa n. 1.1.398, 1.1.399, 1.1.401, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.491, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.499, 1.1.500), i prelevamenti per consumo proprio (trattandosi di importi di poco conto; capi d’ac- cusa n. 1.1.290, 1.1.298, 1.1.302, 1.1.304, 1.1.372, 1.1.375, 1.1.415, 1.1.416, 1.1.443, 1.1.444, 1.1.480, 1.1.484, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.493, 1.1.495), i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre confine (trattandosi di trasporti effettuati per consumo proprio; capi d’accusa da n. 1.1.320 a n. 1.1.326 e da n. 1.1.347 a n. 1.1.353), la chiusura di conti (effettuata poiché i conti non avevano più ragione d’essere e non al fine di impedire il tracciamento; capi d’accusa n. 1.1.359, 1.1.382, 1.1.401, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.498, 1.1.501), la vendita delle obbligazioni della Società 22 (la vendita non essendo avvenuta ai fini dell’occultamento, bensì in base alle esigenze di mercato del momento; la tracciabilità non è stata com- promessa, il provento dei titoli essendo stato accreditato sul conto sul quale erano depositati in precedenza i titoli; capi d’accusa n. 1.1.451 e 1.1.453), la li- quidazione della Società 8 (essendo la stessa stata liquidata, non ai fini dell’oc- cultamento, bensì poiché non aveva più ragione d’essere; capo d’accusa n. 1.1.294).
- 122 - SK.2019.50 Per la difesa di A. dunque, solo gli atti non elencati potrebbero, teoricamente costituire atti di riciclaggio (cl. SK p. 7.483.721.921 e segg.). 7.3 La Corte ha dapprima valutato, sulla base della giurisprudenza del Tribunale fe- derale e della dottrina più autorevole, quali atti contemplati nei capi d’accusa da
n. 1.1.290 a n. 1.1.501 possano potenzialmente considerarsi “vanificatori dell’ac- certamento dell’origine dei fondi”. L’esame dei capi d’accusa è stato eseguito se- guendo l’ordine cronologico. Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di operazioni, la Corte ha deciso di raggruppare l’analisi delle stesse, distinguendo pure la tipologia di operazione. 7.3.1 Prelevamenti in contanti da conti bancari Nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 ne sono stati individuati 43: prelevamenti a contanti dal conto cifrato n. c1 (ADE: F.) presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13, Lugano: n. 1.1.290 (Euro 10'030.--, ctv. CHF 14'665.86), n. 1.1.304 (Euro 20'040.--, ctv. CHF 29'374.63), n. 1.1.443 (CHF 10'000.--), n. 1.1.444 (Euro 19'485.--, ctv. CHF 30'559.07), n. 1.1.495 (Euro 7'515.--, ctv. CHF 11'776.--). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto tutti i prelevamenti sopra indicati, sostenendo tuttavia che i prelevamenti in contanti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.304 e n. 1.1.495 sono stati effettuati da suo fratello F. (cl. SK p. 7.483.731.85 e seg.); prelevamenti a contanti dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.298 (USD 9'775.--, ctv. CHF 14'111.19), n. 1.1.311 (USD 802'000.--, ctv. CHF 1'189'686.80), n. 1.1.316 (CHF 90'000.--),
n. 1.1.317 (USD 801'993.22, ctv. CHF 1'180'052.82), n. 1.1.319 (Euro 100'000.--, ctv. CHF 147'875.70), n. 1.1.338 (USD 2'005'000.--, ctv. CHF 2'711'361.50), n. 1.1.388 (USD 451'125.--, ctv. CHF 628'011.11), n. 1.1.409 (CHF 108'000.--), n. 1.1.412 (USD 902'250.--, ctv. CHF 1'185'015.15). A. ha riconosciuto i prelevamenti in contanti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.311, n. 1.1.316, n. 1.1.317, n. 1.1.319, n. 1.1.338, n. 1.1.388 e n. 1.1.412 (cl. SK
p. 7.483.731.57, 69 e 83). Egli contesta invece di aver disposto od ordinato il prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.298, avvenuto direttamente tra- mite gli amministratori delle società (cl. SK p. 7.483.731.97), mentre non ha particolari ricordi in merito al prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.409 (cl. SK p. 7.483.731.144); prelevamenti a contanti dal conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc, Panama (ADE N.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.299 (USD 2'093'220.--, ctv. CHF 3'021'772.39), n. 1.1.342 (Euro 150'374.97, ctv. CHF 220'945.94), n. 1.1.343
- 123 - SK.2019.50 (USD 401'000.--, ctv. CHF 543'876.30), n. 1.1.386 (Euro 65'162.50, ctv. CHF 97'958.78), n. 1.1.387 (USD 476'187.50, ctv. CHF 662'900.61). In sede di di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha confermato il prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.299 (cl. SK p. 7.483.731.143), mentre per gli altri quattro capi d’accusa, pur non ricordandoli, li reputa plausibili (cl. SK p. 7.483.731.73 e 83); prelevamenti a contanti dal conto cifrato n. c11 (A. ADE) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.302 (Euro 10'000.--, ctv. CHF 14'651.52, n. 1.1.371 (CHF 55'000.--), n. 1.1.372 (Euro 12'000.--, ctv. CHF 18'048.36), n. 1.1.493 (CHF 16'000.--). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha rico- nosciuto queste operazioni (cl. SK p. 7.483.731.78 e seg.), rilevando in parti- colare che i montanti dei capi d’accusa n. 1.1.372 e 1.1.493 sono compatibili con ciò che egli poteva portare in Italia senza obbligo di dichiarazione (cl. SK
p. 7.483.731.78 e seg.); prelevamento a contanti dal conto n. c45 (ADE N.) presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13: n. 1.1.321 (USD 200'100.--, ctv. CHF 294'427.14). A. ha con- fermato di aver eseguito questo prelevamento (cl. SK p. 7.483.731.89); prelevamenti a contanti dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.332 (CHF 337'000.00), n. 1.1.333 (USD 401'000.--, ctv. CHF 571'264.60), n. 1.1.340 (CHF 229'000.--), n. 1.1.341 (USD 401'000.--, ctv. CHF 543'876.30), n. 1.1.385 (CHF 73'000.--), n. 1.1.395 (USD 852'125.--, ctv. CHF 1'168'178.16), n. 1.1.407 (CHF 32'000.--),
n. 1.1.408 (USD 451'125.--, ctv. CHF 588'718.12), n. 1.1.415 (CHF 6'000.--),
n. 1.1.416 (Euro 30'000.--, ctv. CHF 46'526.70). In occasione del dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto i prelevamenti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.333, n. 1.1.340, n. 1.1.341, n. 1.1.385, n. 1.1.395 e n. 1.1.408 (cl. SK p. 7.483.731.59, 69 e seg., 73 e 83), mentre non avrebbe ri- cordo circa gli altri quattro capi d’accusa (cl. SK p. 7.483.731.94). L’imputato ha sottolineato che le operazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1.333 e 1.1.395 sono state effettuate con il “sistema D.” e che ne ritiene strana l’entità, trattan- dosi di prelevamenti a contanti (cl. SK p. 7.483.731.69 e seg.); prelevamenti a contanti dal conto n. c13 (titolare e ADE: L.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.345 (USD 536'337.49, ctv. CHF 727'434.53). A. ha contestato l’esecuzione di questo prelevamento, in quanto non avrebbe avuto alcuna au- torità su tale conto, aggiungendo di non aver alcuna idea di come possa es- sere stato effettuato (cl. SK p. 7.483.731.73);
- 124 - SK.2019.50 prelevamenti a contanti dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.375 (USD 5'015.--, ctv. CHF 6'786.29). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha rite- nuto quest’operazione plausibile (cl. SK p. 7.483.731.79); prelevamenti a contanti dal conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz (ADE: F. A.) presso Banca 12, ora Banca 13, Lugano: n. 1.1.398 (USD 3'001.50, ctv. CHF 3'878.23), n. 1.1.488 (CHF 13'000.--), n. 1.1.489 (Euro 5'000.--, ctv. CHF 7'907.50). A. ha contestato il prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.398, ritenendo improbabile che si sia recato in Svizzera in tale data per un’operazione del genere e rimarcando che la fiche di prelevamento non risulta agli atti. L’imputato ha inoltre asserito che le operazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1.488 e n. 1.1.489 sono state eseguite da suo fratello F. e che gli sono estranee (cl. SK p. 7.483.731.88 e seg.); prelevamenti a contanti dal conto n. c22 intestato alla Società 29 (ADE: B.) presso Banca 4, Vaduz: n. 1.1.435 (USD 450'843.75, ctv. CHF 639'521.85),
n. 1.1.436 (CHF 212'000.--). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha confermato di aver fatto questi prelevamenti, specificando che si trattava di operazioni ideate da C. contestualmente al suo trasferimento presso Banca 4 (cl. SK p. 7.483.731.90);
- 125 - SK.2019.50 prelevamenti a contanti dal conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.480 (CHF 7'990.90), n. 1.1.484 (USD 1'900.--, ctv. CHF 2'330.35). A. ha contestato queste due operazioni, indicando che il capo d’accusa n. 1.1.480 non sarebbe stato disposto da lui e sarebbe invece relativo a pagamenti di spese societarie a favore di R. (cl. SK
p. 7.483.731.85) e che il capo d’accusa n. 1.1.484 non è stato né disposto né ordinato da lui, bensì dagli amministratori delle società, che prelevavano diret- tamente (cl. SK p. 7.483.731.97). Come visto al considerando IV. 7.2 supra, la difesa di A. ritiene in generale che prelevamenti di poco conto, destinati al consumo proprio non possano comunque essere considerati atti di riciclaggio. I prelievi di denaro per cassa da conti bancari costituiscono, secondo costante giurisprudenza, atti di riciclaggio in base all’art. 305bis CP (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2011 consid. 4.3; MINI, op. cit., n. 42, pag. 30). Per la dottrina anche il ritiro a contanti da un conto, seguito da un deposito in un altro istituto bancario, ha l’obiettivo di distruggere il paper trail e, quindi, costituisce un atto di riciclaggio (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che anche l’uti- lizzo o il consumo del provento di reato costituisce un atto di riciclaggio, in quanto questi atti impediscono o rendono comunque più difficile la confisca dei beni pa- trimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.2 e 6.4), anche se una parte della dottrina non è d’accordo sul fatto che la distruzione del provento di reato venga considerato un atto di riciclaggio (PIETH, n. 45 ad art. 305bis CP e riferimenti citati). Per l’Alta Corte la norma penale non va interpretata restrittivamente e che ciò che conta effettivamente è l’inten- zione dell’autore nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 31). La tesi della difesa, a prescindere dalle conclusioni di questa Corte in relazione al lato soggettivo, non può essere quindi condivisa e deve essere respinta. A. ha inoltre effettuato puntuali contestazioni, segnatamente: Capi d’accusa n. 1.1.304 e n. 1.1.495 (prelevamenti di Euro 20'040.--, rispettiva- mente di Euro 7'515 dal conto c1.), contestati in quanto effettuati da F. Come evidenziato durante l’interrogatorio dibattimentale, dalle note informative banca- rie emerge che i prelievi sono stati effettuati da F. In assenza di elementi atti a ritenere che i prelievi siano stati effettuati su richiesta e per conto dell’accusato, gli stessi non possono essere addebitati a quest’ultimo.
- 126 - SK.2019.50 Capo d’accusa n. 1.1.298 (prelevamento di Euro 9'775.-- dal conto c9 intestato alla Società 5 SA), contestato in quanto il prelevamento sarebbe stato disposto dall’amministratore della società e non da A. Ritenuto che la società è stata co- stituita per movimentare denaro legato all’attività da lui effettuata con Società 2 e riferita alle polizze, anche i costi connessi alla stessa, in quanto impliciti, pos- sono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, a prescindere dal fatto che siano stati disposti direttamente o indirettamente dall’accusato. Capo d’accusa n. 1.1.345 (prelevamento di USD 536'337.-- dal conto c13), con- testato in quanto a suo dire non poteva agire su tale conto. Tuttavia, alla luce dell’importanza di questo importo, non si tratta di una spiegazione plausibile. Capo d’accusa n. 1.1.398 (prelevamento di USD 3'001.-- dal conto c16 intestato alla Fondazione 1), contestato poiché alla data del prelevamento A. non si sa- rebbe trovato in Svizzera e poiché non vi sarebbe la fiche di prelevamento agli atti. In assenza di prove, l’imputazione già sotto il profilo oggettivo non può essere addebitata all’accusato. Capi d’accusa n. 1.1.488 e n. 1.1.489 (prelevamenti di CHF 13'000.-- e Euro 5'000.-- dal conto c16 intestato alla Fondazione 1), contestati in quanto effettuati dal fratello F. Come prospettato in sede di verbale di interrogatorio dibattimentale, dalle note informative della banca emerge che i prelievi sono stati effettuati da F. In assenza di ulteriori evidenze probatorie, tali imputazioni non possono essere addebitate a A. Capi d’accusa n. 1.1.480 e n. 1.1.484 (prelevamenti di CHF 7'990.-- e USD 1'900.-- dal conto c20 intestato alla Società 10), contestati trattandosi di preleva- menti non da lui disposti o ordinati. Trattandosi di pagamenti societari, come af- fermato dall’accusato ed essendo quindi gli stessi stati effettuati nel suo inte- resse, tali atti possono essere considerati vanificatori della traccia. 7.3.2 Versamenti a contanti su conti bancari Gli atti di riciclaggio imputati a A. appartenenti a questa categoria contenuti nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 sono 14 e sono stati individuati nei capi d’ac- cusa seguenti. A prescindere dalla punibilità di A., l’imputato ha confermato l’ese- cuzione di questi versamenti al dibattimento SK.2019.50 (cl. SK p. 7.483.731.57, 69 e seg., 83, 88 e seg. e 143), ad eccezione degli ultimi tre capi d’accusa (n. 1.1.374, n. 1.1.399 e n. 1.1.481; cl. SK p. 7.483.731.77, 85 e 88), confermando peraltro le sue precedenti dichiarazioni rese nel dibattimento SK.2015.24:
- 127 - SK.2019.50 versamenti a contanti sul conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.300 (USD 2'088'000.--, ctv. CHF 3'014'236.80),
n. 1.1.318 (USD 100'000.--, ctv. CHF 147'140.--); versamenti a contanti sul conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc, Panama (ADE: N.) presso Banca 2 Coira: n. 1.1.312 (USD 798'021.55, ctv. CHF 1'183'625.56), n. 1.1.334 (USD 399'007.05, ctv. CHF 567'587.52), n. 1.1.339 (USD 1'995'020.45, ctv. CHF 2'708'240.19), n. 1.1.396 (USD 847'875.--, ctv. CHF 1'162'351.83), n. 1.1.413 (USD 897’750.--, ctv. CHF 1'191'942.7). Al di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha specificato che si trattava di operazioni svolte tramite il “sistema D.”, ritenendo tuttavia “strana” l’entità del movimento, essendo questo avvenuto in contanti (cl. SK p. 7.483.731.69 e seg.); versamenti a contanti sul conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz (ADE: F.), presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano): n. 1.1.322 (USD 199'900.--, ctv. CHF 294'132.86); versamenti a contanti sul conto cifrato n. c1. (ADE F.) presso Banca 12, Lu- gano (ora Banca 13, Lugano): n. 1.1.323 (USD 99'750.--, ctv. CHF 146'772.15), n. 1.1.390 (Euro 49'900.--, ctv. CHF 75'014.67); versamenti a contanti sul conto n. c11 (ADE: A.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.370 (USD 99'800.--, ctv. CHF 136'456.54); versamenti a contanti sul conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: 1.1.374 (USD 499'250.--, ctv. CHF 682'624.52). L’accusato ha contestato in data 19 ottobre 2021, quest’opera- zione, dicendosi sicuro di non aver mai depositato una somma del genere (cl. SK p. 7.483.731.77); versamento a contanti sul conto n. c15 (titolare e ADE: O.) presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano): n. 1.1.399 (USD 2'998.50, ctv. CHF 3'874.36). Al dibattimento del 18 ottobre 2021, A. ha ipotizzato che potrebbe trattarsi delle spese di manutenzione del conto e del fiduciario, reputando nel contempo altamente improbabile che egli si sia recato in Svizzera a tal fine (cl. SK p. 7.483.731.88); versamento a contanti sul conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.481 (CHF 7'990.90). In sede di di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha contestato questa opera-
- 128 - SK.2019.50 zione, asserendo di non averla disposta lui e che potrebbe trattarsi dei paga- menti relativi alle spese societarie a favore del fiduciario R. (cl. SK p. 7.483.731.85). I versamenti a contanti su conti bancari costituiscono secondo costante giurispru- denza atti di riciclaggio in base all’art. 305bis CP, in particolare quando tali versa- menti avvengono su conti intestati a dei prestanome o a delle società di comodo, rispettivamente quando vi è un cambio della valuta. A. ha contestato in modo puntuale i seguenti capi d’accusa: Capo d’accusa n. 1.1.374 (versamento di USD 499'250.--, a contanti sul conto n. c17 intestato alla Fondazione 2), contestato poiché a sua mente, egli non avrebbe mai depositato sul conto un importo di tale entità. Il versamento è stato effettuato da R. nell’interesse di A. Ne discende che questa operazione è attri- buibile a A. e va considerata vanificatoria della traccia. Capo d’accusa n. 1.1.399 (versamento di USD 2'998.-- sul conto n. c15), conte- stato poiché improbabile che si sia recato in Svizzera a tal fine. In assenza di concreti elementi a carico di A. emergenti dagli atti, tale movimentazione non può essergli addebitata. Capo d’accusa n. 1.1.481 (versamento di CHF 7'990.90 sul conto n. c20 intestato alla Società 10), contestato poiché non disposto da lui, anche se potrebbero trat- tarsi di spese societarie e quindi di costi dovuti allo studio LLL. Ritenuto che la società è stata costituita per movimentare denaro legato all’attività da lui effet- tuata con Società 2 e riferita alle polizze, anche i costi connessi alla stessa, in quanto impliciti, possono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, a prescindere dal fatto che siano stati disposti direttamente o indirettamente dall’ac- cusato. 7.3.3 Chiusure dei conti e liquidazione di società Gli atti di riciclaggio imputati a A. appartenenti a questa categoria contenuti nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 sono i seguenti 9 capi d’accusa: n. 1.1.294 e
n. 1.1.359 (liquidazione della Società 8 Ltd., Niue e chiusura conto n. c4 intestato alla Società 8 presso Banca 14, Vaduz), n. 1.1.382 (chiusura conto n. c17 inte- stato alla Fondazione 2, Vaduz presso Banca 14, Vaduz), n. 1.1.391 (chiusura cassetta di sicurezza n. 55 collegata al conto n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), n. 1.1.401 (chiusura del conto n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), n. 1.1.482 (chiusura conto cifrato n.c6 presso Banca 2, Coira), n. 1.1.483 (chiusura conto n. c14 intestato alla Fondazione 6, Vaduz, B. ADE, presso Banca 2, Coira), n. 1.1.498 (chiusura conto n. c21 intestato alla
- 129 - SK.2019.50 Fondazione 4, Vaduz, presso Banca 14, Vaduz), n. 1.1.501 (chiusura conto n. c9 intestato alla Società 5 SA presso Banca 2, Coira). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha dato atto delle chiusure di conto e delle liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa n. 1.1.294,
n. 1.1.359, n. 1.1.382, n. 1.1.482 e n. 1.1.483 (cl. SK p. 7.483.731.61 e seg., 82 e 94 e seg.), mentre ha contestato le chiusure di conto e le liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa n. 1.1.391 (in quanto assunto dell’accusa) e n. 1.1.401 (in quanto operazione effettuata da sua cognata), n. 1.1.498, (in quanto ordinata da R.) e n. 1.1.501 (in quanto al momento di quest’operazione egli non aveva più alcun contatto con Banca 2 (cl. SK p. 7.483.731.84 e seg., 96 e 145). Le chiusure dei conti ordinate da A. erano contestuali alla conclusione delle varie operazioni effettuate. In effetti, in base al sistema da lui ideato, ad ogni singola operazione di finanziamento/assicurazione, doveva corrispondere la costituzione di una società “operativa” e la costituzione di una società “cassaforte”, con l’aper- tura e, in seguito, la chiusura, di rispettivi conti bancari. Secondo la difesa, la Società 8 è stata liquidata perché non aveva più ragione d’essere e non ai fini di occultare o vanificare la tracciabilità dei fondi ivi confluiti. Per tale motivo il capo d’accusa n. 1.1.294 non può essere imputato a A. L’utilizzo di molteplici società off-shore, con i loro conti bancari, molteplici bonifici bancari e trasferimenti fisici di denaro attraverso il confine nazionale sono stati riconosciuti dal Tribunale federale quali atti di riciclaggio (DTF 124 IV 274 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6P.125/2005 del 13 marzo 2006 consid. 2.2). La liquidazione della Società 8 era sì dovuta al fatto che la stessa non aveva più ragione di essere, ma anche al fatto che la struttura appositamente creata da A. prevedeva appunto passaggi continui da società operative a società cassaforti e cambi continui di società ad ogni nuova operazione assicurativa. Grazie alla li- quidazione della Società 8, non è stato possibile risalire agli averi ottenuti da A. con l’attività legata alle polizze. Per la difesa di A. inoltre, anche i capi d’accusa n. 1.1.359, n. 1.1.382, n. 1.1.401,
n. 1.1.482, n. 1.1.498, n. 1.1.501 non possono essere considerati quali atti di riciclaggio, in quanto la chiusura dei conti è avvenuta poiché questi non avevano più ragione di essere e non al fine dell’impedimento del tracciamento. Il Tribunale penale federale ha ritenuto che la chiusura di conti ha un effetto va- nificatorio, in quanto la documentazione deve essere tenuta dall’istituto bancario unicamente per dieci anni dopo la dissoluzione del rapporto contrattuale. In que-
- 130 - SK.2019.50 sto senso, la ricostruzione sul medio/lungo termine della traccia degli averi depo- sitati potrebbe risultare difficoltosa (sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 consid. 8.5). Ad un avveduto uomo d’affari non può sfuggire questo particolare (sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 consid. 8.5). Vale la pena qui ricordare che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un atto di riciclaggio, per essere tale, deve solamente essere suscetti- bile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 119 IV 242 consid. 1e; 119 IV 59 consid.
2) e affinché il reato sia commesso non è necessario che l’atto vanificatorio ha raggiunto il suo scopo, essendo l’infrazione una messa in pericolo astratta (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 127 IV 20 consid. 3a; 119 IV 59 consid. 2e). Ne discende che anche in questo caso l’assunto della difesa non può essere, in astratto, condiviso. L’accusato ha contestato i seguenti capi d’accusa. Capo d’accusa n. 1.1.391 (chiusura cassetta di sicurezza n. 55 collegata al conto
n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), contestata in quanto as- sunto dell’accusa e capo d’accusa n. 1.1.401 (chiusura del conto n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), in quanto operazione effettuata da sua cognata. I capi d’accusa in questione sono riferiti alla chiusura di conto e cassetta di sicurezza di O., cognata di A. Sebbene il conto sia stato alimentato con un versamento di USD 3'000.-- proveniente dalla Fondazione 1, non vi sono agli atti sufficienti elementi per ritenere che tale conto sia stato utilizzato dall’accusato, motivo per cui queste operazioni non possono essergli addebitate. Capo d’accusa n. 1.1.498 (chiusura del conto n. c21 intestato alla Fondazione 4, contestata in quanto ordinata da R.) e capo d’accusa n. 1.1.501 (chiusura del conto n. c9 intestato alla Società 5 SA, contestata in quanto al momento di quest’operazione egli non aveva più alcun contatto con Banca 2). Richiamata la giurisprudenza relativa alla chiusura dei conti e ritenuto che i conti erano stati utilizzati per movimentare denaro rivelatosi proveniente dal reato a monte, gli atti in questione vanno considerati vanificatori della traccia, essendo irrilevante che la chiusura non sia stata ordinata direttamente da A.
- 131 - SK.2019.50 7.3.4 Bonifici di denaro in Svizzera che hanno comportato cambiamenti a livello di tito- larità e/o cambiamento di avente diritto economico. Si tratta delle seguenti 32 operazioni, tutte attribuite a A., come da lui dichiarato in sede di dibattimento SK.2019.50, confermando peraltro quanto precedente- mente dichiarato al dibattimento SK.2015.24 per i capi d’accusa che gli erano stati contestati in quella sede (cl. SK p. 7.483.731.62, 66 e seg., 79 e seg., 87 e seg., 91 e seg., 94 e 143 e seg.): n. 1.1.474 (USD 6'316.99, ctv. CHF 7'893.71), n. 1.1.475 (CHF 2'928.45), mo- vimentazione di denaro tra il conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira e il conto cifrato n. c6 (titolare e ADE: B.), presso Banca 2, Coira; bonifici di denaro dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c47 intestato alla Società 24 Ltd. di cui E. era avente diritto economico presso Banca 6, Lugano: n. 1.1.310 (USD 384'894.07, ctv. CHF 570'951.86), n. 1.1.314 (USD 36'004.12, ctv. CHF 53'152.88), n. 1.1.315 (USD 36'004.12, ctv. CHF 53'152.88), n. 1.1.360 (USD 230'684.47, ctv. CHF 312'969.62), n. 1.1.377 (USD 36'004.43, ctv. CHF 49'639.30), n. 1.1.378 (USD 36'004.43, ctv. CHF 49'639.30), n. 1.1.419 (USD 65'344.40, ctv. CHF 89'874.68), n. 1.1.423 (USD 36'004.51, ctv. CHF 48'526.87), n. 1.1.424 (USD 36'004.51, ctv. CHF 48'526.87), n. 1.1.455 (USD 36'004.78, ctv. CHF 45'592.85), n. 1.1.456 (USD 36'004.78, ctv. CHF 45'592.85). Si tratta di bonifici a favore del broker assicurativo per alcune po- lizze Società 2 (MPC p. 5.1.8367 e segg.);
- 132 - SK.2019.50 bonifico dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.295 (USD 3'220'000.--, ctv. CHF 4'667'068.--); bonifico dal conto cifrato n. c6 (titolare e ADE: B.), presso Banca 2, Coira, a favore del conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.296 (USD 1'790'000.--, ctv. CHF 2'594'426.--); bonifici dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, a favore del conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.309 (USD 400'000.--, ctv. CHF 593'360.--), n. 1.1.327 (CHF 180'000.--), n. 1.1.331 (USD 200'000.--, ctv. CHF 284'920.--) e n. 1.1.337 (CHF 136'240.--). Si tratta di bonifici riferiti all’operazione società 1; bonifici dal conto cifrato n. c1. (titolare e ADE: F.), presso Banca 12 Lugano (ora Banca 13, Lugano), in favore del conto n. c36 intestato alla Società 16 SA presso Banca 17 SA, n. 1.1.305 (Euro 101'013.63, ctv. CHF 148'358.71),
n. 1.1.350 (GBP 10'100, pari a un addebito di USD 16'937.60, ctv. CHF 22'986.01), n. 1.1.357 (Euro 101'013.63, ctv. CHF 148'217.29), n. 1.1.384 (Euro 151'513.38, ctv. CHF 226'588.26); bonifico dal conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz (ADE: F.), presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano), in favore del conto cifrato n. c1. (titolare e ADE: F.), presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano):
n. 1.1.349 (GBP 10'100, pari a un addebito di USD 16'937.60, ctv. CHF 22'986.01). Si tratta di bonifici legati alla Società 16 SA. In occasione del ver- bale dibattimentale SK.2015.24 A. ha dichiarato che il denaro inviato in Italia tramite la Società 16 SA era destinato a spese del fratello e della moglie quando vivevano in Italia; bonifici dai conti n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.), n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) e dal conto cifrato n. c6 (titolare e ADE: B.), tutti presso Banca 2 Coira, in favore del conto n. c35 intestato alla Banca 4 AG presso Banca 19, Lugano: n. 1.1.457 (USD 1'400'004.77, ctv. CHF 1'772'826.04), n. 1.1.459 (USD 903'004.77, ctv. CHF 1'143'474.94), n. 1.1.461 (CHF 53'470.-- ), n. 1.1.462 (CHF 26'225.--), n. 1.1.463 (CHF 416'000.--). Nel verbale del 9 settembre 2008 A. ha riferito che quando C. si è spostato in Banca 4, gli avrebbe chiesto di spostare i saldi dei conti di B. (MPC p. 13.10.1057 e seg.); bonifici dal conto n. c13 (titolare e ADE: L.), presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira:
- 133 - SK.2019.50
n. 1.1.355 (Euro 10'100.--, ctv. CHF 14'670.25), n. 1.1.417 (USD 7’202.25, ctv. CHF 9'730.95); bonifico dal conto generale n. c39 intestato alla Società 28 S.p.A. Torino presso Banca 5, Ginevra a favore del conto n. c40 sempre intestato alla So- cietà 28 S.p.A., Torino di cui A. era avente diritto economico: n. 1.1.381 (USD 2'716'319.--, ctv. CHF 3'768'349.34). Si tratta di un bonifico legato allo scudo fiscale (MPC p. 5.1.8427, v. supra consid. IV. 7.1.3). A. ha riconosciuto, come visto, questo bonifico, specificando che lo stesso è legato allo scudo fiscale (cl. SK p. 7.483.731.80). Secondo i difensori dell’imputato, i bonifici effettuati a favore di E. costituirebbero compensi leciti per la sua attività di brokeraggio e, pertanto, non rappresentereb- bero degli atti di riciclaggio. L’argomentazione della difesa si basa sul decreto di abbandono del 22 dicembre 2014 formulato sulla base della richiesta del 18 ot- tobre 2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (MPC p. 2.2.1-112), che constatava come E. si fosse limitato a percepire delle commis- sioni di brokeraggio nella strutturazione delle operazioni assicurative. La difesa di A. chiede il proscioglimento dai capi d’accusa summenzionati anche perché tali commissioni corrisponderebbero ai premi versati da A. alle compagnie assi- curative, non considerati nell’atto d’accusa quale atto di riciclaggio, rispettiva- mente provento di reato. I pagamenti effettuati in favore del broker E. corrispondono a pagamenti effettuati in favore di terzi professionisti, sui quali pure la difesa di A. si è espressa, rite- nendoli leciti poiché effettuati senza il fine di occultare o vanificare i valori patri- moniali e la loro tracciabilità, bensì quali pagamenti a professionisti per le loro prestazioni all’interno delle operazioni assicurative, tramite regolare fattura. Si tratterebbe di bonifici, tracciabili, per i quali i professionisti destinatari non sono stati indagati. Secondo il Collegio giudicante, i pagamenti in questione riguarderebbero se del caso l’eventuale reato a monte (v. rapporto PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8367-8370), per cui non entrano nemmeno in considerazione quali potenziali atti di riciclaggio. Indipendentemente da ciò, la questione non merita ulteriori ap- profondimenti ritenuto come in ogni caso, così come si vedrà in seguito (v. infra consid. IV. 10), il reato di riciclaggio non risulta adempiuto sotto il profilo sogget- tivo. Anche sui bonifici concernenti conti con medesimi beneficiari economici la difesa di A. si è espressa adducendo che si tratta di bonifici bancari tracciabili tra conti intestati a società il cui beneficiario economico era B., rispettivamente A. Sulla
- 134 - SK.2019.50 base della DTF 144 IV 172, le operazioni bancarie che hanno comportato unica- mente un prolungamento del paper trail non costituirebbero atti di riciclaggio, pro- prio perché non sono atte a vanificare od occultare l’origine dei fondi. Nella me- desima decisione, l’Alta Corte esclude parimenti, quali atti di riciclaggio, i bonifici diretti all’estero in Paesi in cui è concessa di regola l’assistenza giudiziaria e, quindi, i fondi rimangono confiscabili e tracciabili. Il Tribunale penale federale ha negato la natura vanificatoria dei bonifici in Sviz- zera tra differenti conti con lo stesso titolare, rispettivamente avente diritto eco- nomico, a prescindere dalla cifratura stessa del conto (sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 consid. 8.4; CASSANI, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che il semplice versamento su un conto bancario personale di valori non costituisce un atto di riciclaggio (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 124 IV 274 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. c.bb). In caso che il trasferimento sia fatto dalla Svizzera a un conto all’estero, la dot- trina ritiene che ciò complichi la tracciabilità, nonostante l’esistenza di un paper trail (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Il Tribunale federale ha comunque relativizzato questo ragionamento, asserendo che il trasferimento all’estero di de- naro non costituisce di per sé un atto di riciclaggio perché questi fondi possono essere confiscati anche all’estero dalle autorità del luogo di destinazione. Da que- sto punto di vista, quindi, sebbene la dottrina non sia unanime (v. PIETH, op. cit.,
n. 49 ad art. 305bis CP), l’Alta corte ritiene che il trasferimento all’estero è un atto di riciclaggio unicamente se questa operazione è in grado di evitare la confisca all’estero, in particolare in un Paese senza una stretta collaborazione in materia penale con la Svizzera (DTF 144 IV 72 consid. 7.2.2). La Corte ritiene, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale, che i bo- nifici fra conti aventi lo stesso beneficiario economico, in particolare se conti ac- cesi all’interno di una medesima banca, non possono essere considerati quali atti di riciclaggio. I capi d’accusa in questione non possono dunque essere addebitati a A. Per quanto attiene infine alle operazioni legate allo scudo fiscale, è inverosimile ritenere che siano di natura vanificatoria della traccia, visto che lo scopo è proprio quello di portarle alla luce al fisco italiano.
- 135 - SK.2019.50 7.3.5 Trasferimenti di denaro da e per l’estero Le seguenti 47 operazioni vengono descritte nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 quali trasferimenti di denaro da e per l’estero e sono state riconosciute da A. in sede di dibattimento SK.2019.50, conformemente a quanto già dichiarato in pre- cedenza, al dibattimento SK.2015.24 (cl. SK p. 7.483.731.62, 68, 71 e segg., 79 e segg., 89 e segg., 94 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.440 e n. 1.1.441, che sono stati da lui contestati (cl. SK p. 7.483.731.144): bonifici di denaro dal conto n. c20 intestato alla Società 10, USA (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz in favore del conto n. c32 intestato alla Società 14 Ltda (ADE A. e F.) presso Banca 18, San Paolo (Brasile): n. 1.1.330 (USD 25'019.--, ctv. CHF 36'277.55), n. 1.1.356 (USD 25'007.45, ctv. CHF 34'032.63), n. 1.1.361 (USD 17'507.45, ctv. CHF 23'929.18), n. 1.1.367 (USD 17'507.60, ctv. CHF 23'192.31), n. 1.1.383 (USD 17'507.31, ctv. CHF 24'282.63), n. 1.1.397 (USD 17'507.52, ctv. CHF 23'179.95), n. 1.1.402 (USD 17'507.68, ctv. CHF 23'031.35), n. 1.1.420 (USD 17'507.37, ctv. CHF 24'069.13), n. 1.1.422 (USD 48'772.46, ctv. CHF 66'842.65), n. 1.1.425 (USD 17'507.50, ctv. CHF 23'689.39), n. 1.1.442 (USD 17'507.33, ctv. CHF 23'944.77), n. 1.1.447 (USD 17'507.66, ctv. CHF 23'160.88), n. 1.1.450 (USD 17'507.46, ctv. CHF 23'417.97), n. 1.1.470 (USD 17'508.--, ctv. CHF 22'177.38), n. 1.1.487 (USD 17'508.30, ctv. CHF 21'379.38). In occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24 A. ha confermato che vi era un ordine per- manente per trasferire del denaro in Brasile per sue spese personali (MPC p. 5.1.8431 e segg.);
- 136 - SK.2019.50 bonifico dal conto n. c4 intestato alla Società 8 LTD., BS-Nassau, di cui A. era beneficiario economico, presso Banca 14, Vaduz, a favore del conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz, di cui A. era beneficiario economico, presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.358 (USD 8'638.--, ctv. CHF 11'693.26). In occasione del dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha dichiarato che probabil- mente R. aveva chiuso il conto trasferendo il saldo alla Fondazione 2. L’ope- razione era legata al fatto che l’operatività della società era terminata (cl. SK.2015.24 p. 482.930.55). Le sue dichiarazioni sono state confermate il 19 ottobre 2021. A. ha affermato che la chiusura del conto, di cui al capo d’accusa
n. 1.1.359, è stata disposta da lui (cl. SK p. 7.483.731.62); bonifico dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2 (ADE: A.), Vaduz presso Banca 14, Vaduz, a favore del conto n. c39 intestato alla Società 28 S.p.A., Torino presso Banca 5, Ginevra: n. 1.1.380 (USD 2'716'319.--, ctv. CHF 3'768'349.34). Si tratta di operazioni legate allo scudo fiscale (v. supra consid. IV. 7.1.3). Al riguardo si precisa che dalla documentazione bancaria risulta che A., attraverso la Società 28, di cui egli era cliente (MPC p. 7.302.5), abbia voluto procedere a dichiarare fiscalmente (altrimenti detto “scudare”) i fondi presenti sul conto intestato alla Fondazione 2, Vaduz. L’imputato risultava es- sere primo beneficiario della citata fondazione (MPC p. 7.950.31-33), nonché avente diritto economico dei fondi depositati sul conto a questa intestato (MPC
p. 7.718). L’intenzione di A. di voler procedere con lo scudo fiscale emerge dai suoi verbali d’interrogatorio, come pure dallo scritto 24 febbraio 2004 inviato dalla Società 28 alla Banca 5 (v. supra consid. IV. 7.1.3); bonifici dal conto n. c40 intestato alla Società 28 S.p.A., Torino (ADE: A.), presso Banca 5, Ginevra a favore dei conti intestati alla Società 28 S.p.A. presso Banca 7, Torino e Banca 8, Torino: n. 1.1.406 (Euro 102'440.--, ctv. CHF 157'747.35), n. 1.1.460 (Euro 11'792.22, ctv. CHF 18'257.89). Si tratta di bonifici legati allo scudo fiscale (pagamento dell’imposta allo Stato italiano e commissione alla fiduciaria, MPC p. 5.1.8427). Al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi trasferimenti, specificando che po- trebbe trattarsi di un investimento fiduciario e di spese (cl. SK p. 7.483.731.81); bonifici inerenti l’operazione Società 1: bonifico dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) intestato presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c48 intestato alla Società 1 Ltd., Grand Cayman, presso Banca 9 Ltd., Grand Cayman: n. 1.1.301 (USD 7'000'009.20, ctv. CHF 10'136'013.32);
- 137 - SK.2019.50 bonifico dal conto n. c10 intestato alla Società 6 AG presso Banca 15, Vaduz a favore del conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3, Zurigo: n. 1.1.440 (USD 300'000.--, ctv. CHF 417'000.--). In aula A. ha contestato questo boni- fico, in quanto in quel periodo tutte le operazioni erano gestite da C., benché non abbia precisi ricordi (cl. SK p. 7.483.731.144); bonifico dal conto n. conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3, Zurigo, a favore di un conto intestato alla Società 18 SA presso Banca 10, New York):
n. 1.1.441 (USD 300'000.--, ctv. CHF 413'340.--). Anche questo bonifico è stato contestato dall’accusato, in quanto in quel periodo tutte le operazioni sarebbero state gestite da C., ancorché egli non abbia ricordi precisi (cl. SK p. 7.483.731.144); bonifici dal conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama (ADE: N.) presso Banca 2, Coira a favore del conto n. c25 intestato alla Società 12 Ltd., BVI (ADE: A.), presso Banca 16, Guernsey n. 1.1.306 (Euro 100'004.12), n. 1.1.307 (USD 345'004.14, ctv. CHF 509'571.11), n. 1.1.335 (USD 380'004.26, ctv. CHF 540'556.05), n. 1.1.336 (USD 386'004.34, ctv. CHF 535'851.22),
n. 1.1.344 (USD 345'004.45, ctv. CHF 467'929.53), n. 1.1.362 (USD 325'004.47, ctv. CHF 441'096.06), n. 1.1.366 (USD 367'004.57, ctv. CHF 486'170.95), n. 1.1.379 (USD 339'004.39, ctv. CHF 467'385.35). Durante il dibattimento SK.2015.24 l’accusato ha riferito che il conto intestato alla So- cietà 7 era una delle sue casseforti su cui confluiva denaro proveniente dalle società operative, che per ragioni fiscali è poi stato sostituito dal conto inte- stato alla Società 12 all’estero. In data 19 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi bonifici, di cui tuttavia non ha ricordi precisi, specificando che erano operazioni gestite direttamente da banca 17 (cl. SK p. 7.483.731.71 e seg.); bonifici dal conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama (ADE: N.) presso Banca 2, Coira a favore del conto n. c26 intestato alla Società 13 Ltd., BVI (ADE: F.), presso Banca 16, Guernsey n. 1.1.354 (USD 295'004.43, ctv. CHF 401'471.52), n. 1.1.418 (USD 534'147.51, ctv. CHF 717'253.27),
- 138 - SK.2019.50
n. 1.1.458 (USD 1'250'004.77, ctv. CHF 1'582'881.04), n. 1.1.464 (Euro 101'003.92, ctv. CHF 156'242.96). Durante il dibattimento SK.2015.24 l’accusato ha riferito che il conto intestato alla Società 7 era una delle sue casseforti su cui confluiva denaro proveniente dalle società operative, che per ragioni fiscali è poi stato sostituito dal conto intestato alla Società 12 all’estero. In data 19 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi bonifici, specificando che si trattava delle sue donazioni in favore di suo fratello F. (cl. SK p. 7.483.731.72 e seg.); bonifici dai conti n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) e n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2 Coira, in favore del conto n. c34 intestato al Trust 2 presso Banca 15, Vaduz: n. 1.1.429 (CHF 212'006.--), n. 1.1.430 (USD 405'004.27, ctv. CHF 573'283.54), n. 1.1.431 (USD 487'004.27, ctv. CHF 689'354.54). Durante il dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi bonifici, specificando che erano operazioni di transito ideate da C. contestualmente al suo trasferimento presso Banca 4 (cl. SK p. 7.483.731.89 e segg.); bonifici dal conto n. c34 intestato al Trust 2 presso Banca 15, Vaduz, a favore del conto n. c22 intestato alla Società 29, Vaduz (ADE: B.), presso Banca 4, Vaduz: n. 1.1.432 (CHF 211'788.--), n. 1.1.433 (USD 404'595.--, ctv. CHF 512'704.22) e n. 1.1.434 (USD 485'513.--, ctv. CHF 688'700.19). A. ha ricono- sciuto in aula questi bonifici, quali facenti parte delle operazioni ideate da C. in occasione del suo trasferimento presso Banca 4 (cl. SK p. 7.483.731.89 e segg.); bonifico dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, a favore del conto n. c49 intestato a FF. presso Banca 11, USA:
n. 1.1.448 (USD 65'004.57, ctv. CHF 86'462.57). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questo bonifico, spie- gando che si è trattato della restituzione di un prestito dovuto alla famiglia del conoscente FF. (cl. SK p. 7.483.731.94); bonifici dal conto n. c35 intestato alla Banca 4 AG presso Banca 19, Lugano, a favore del conto n. c50, presso Banca 4 AG, Vaduz: n. 1.1.465 (CHF 53'470.- -), n. 1.1.466 (CHF 26'225.--), n. 1.1.467 (CHF 416'000.--), n. 1.1.468 (USD 1'399'990.--, ctv. CHF 1'773'367.33), n. 1.1.469 (USD 902'990.--, ctv. CHF 1'143’817.43). Come visto, la difesa ritiene che i capi d’accusa imputati a A. commessi in Liech- tenstein non siano punibili in quanto l’autoriciclatore non sarebbe stato punibile secondo il § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein nella sua versione
- 139 - SK.2019.50 valida al momento della commissione di suddetti capi d’accusa (v. anche istanza del 5 ottobre 2021 dell’avv. Timbal). Tale assunto è già stato trattato e rigettato al considerando II. 2.6 supra, al quale si rinvia. A. ha contestato i seguenti capi d’accusa. Capo d’accusa n. 1.1.440 (bonifico di USD 300'000.-- dal conto n. c10 intestato alla Società 6 AG a favore del conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3 Zürich AG) e capo d’accusa n. 1.1.441 (bonifico di USD 300'000.-- dal conto n. conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3 a favore di un conto intestato alla Società 18 SA presso Banca 10), adducendo che in quel periodo sarebbe stato C. a gestire i suoi averi. Tale questione nulla muta al fatto che gli averi siano stati movimentati da C. o da terzi nel suo interesse e con l’intenzione di impedirne la confisca, facendoli pervenire, attraverso movimentazioni transitorie, negli USA, motivo per il quale anche queste operazioni devono essere considerate vanificatorie della traccia. In generale, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di trasfe- rimento di denaro all’estero, il reato di riciclaggio è realizzato unicamente se la transazione è suscettibile di vanificare la confisca all'estero (v. DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’invio di somme di denaro a conti presso banche risiedenti in Paesi quali le BVI conferma l’intenzione dell’accusato di vanificare la traccia. Tale intenzione risulta pure confermata dalla tattica adottata da A. di chiudere di volta in volta i conti delle società considerate operative e di collocare altrove i guada- gni, così come pure dai “giri” ideati da C. per far giungere il denaro a Vaduz. Ne discende che le operazioni di cui ai capi d’accusa summenzionati devono essere considerate vanificatorie della traccia. 7.3.6 Operazioni di deposito/prelevamento di denaro in cassette di sicurezza Nel caso in esame, a A. vengono rimproverate 20 operazioni di deposito/prele- vamento di denaro presso diverse cassette di sicurezza, appoggiate a conti in Banca 12 (ora Banca 13), Lugano e in Banca 2, Coira, e meglio: n. 1.1.346, n. 1.1.369 (accessi alla cassetta di sicurezza n. 54 appoggiata al conto n. c11 di cui A. era avente diritto economico). Si tratta di un accesso alla cassetta di sicurezza preceduto da un prelevamento del medesimo giorno presso dei conti in Banca 2, Coira, seguito tempo dopo da un ulteriore ac- cesso, in cui A. ha prelevato il denaro precedentemente depositato. In aula A. ha riconosciuto questi due accessi, benché per il capo d’accusa n. 1.1.346 non abbia ricordi, ritenendolo comunque possibile (cl. SK p. 7.483.731.73 e seg. e 77);
- 140 - SK.2019.50 n. 1.1.291, n. 1.1.325, n. 1.1.352, n. 1.1.363, n. 1.1.393, n. 1.1.403, n. 1.1.491,
n. 1.1.496, n. 1.1.499 (accessi alla cassetta di sicurezza n. 53 appoggiata al conto n. c1. presso Banca 12 [ora Banca 13], Lugano, di cui F. era avente diritto economico e A. avente procura). Agli atti risultano i documenti concer- nenti le consegne delle chiavi della cassetta a A. (Procuratore) o al fratello F. (ADE). Dagli atti è inoltre emerso che tali accessi corrispondono temporal- mente a prelevamenti di denaro a contanti effettuati il medesimo giorno o qual- che giorno prima (capi d’accusa n. 1.1.291, 1.1.325, 1.1.352, 1.1.393, 1.1.491, 1.1.499), e/o con consegne di denaro a contanti a CC. (capi d’accusa n. 1.1.291 e 1.1.325) o a GG. (capi d’accusa n. 1.1.363 e 1.1.403). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto gli accessi di cui ai capi d’accusa n. 1.1.325, 1.1.363, 1.1.393 e 1.1.403 (cl. SK p. 7.483.731.57 e segg. e 83), contestando per contro gli accessi di cui al capo d’accusa n. 1.1.291 (che ritiene non essere in grado di confermare, cl. SK p. 7.483.731.56) e ai capi d’accusa n. 1.1.491, 1.1.496 e 1.1.499 (in quanto in quel periodo non sarebbe stato presente sul territorio svizzero, cl. SK p. 7.483.731.87). Per quanto concerne il capo d’accusa n. 1.1.352, invece, l’im- putato non nega di aver acceduto alla cassetta di sicurezza, ma non sa se vi abbia fatto delle transazioni in denaro, siccome nelle cassette di sicurezza erano depositati anche altri oggetti (cl. SK p. 7.483.731.73 e segg.); n. 1.1.392, concernente un deposito di denaro contante nella cassetta di sicu- rezza n. 56 collegata al conto n. c15 di cui O. era titolare e avente diritto eco- nomico presso Banca 12, Lugano. In particolare, risulta dalle note di Banca 12 agli atti una visita di A. in data 16 aprile 2003, con la richiesta da parte dell’im- putato di cambiare cassetta di sicurezza in quanto troppo piccola. Dalle note risulta che il cambiamento viene eseguito, ma che la banca necessita della firma della titolare (residente in Brasile) entro il 31 maggio 2003 (MPC p. 7.158.15 e 30). Agli atti figurano la sottoscrizione dell’imputato dell’estinzione della cassetta n. 55A (MPC p. 7.158.19), i documenti di apertura della nuova cassetta di sicurezza n. 56, datati 16 aprile 2003 e firmati da O. Nel suo ver- bale dibattimentale SK.2019.50 del 20 ottobre 2021, A. ha indicato di non ri- cordarsi né del deposito a contanti nella cassetta n. 56, né della sostituzione della cassetta di sicurezza, non mettendo tuttavia in dubbio di avere sostituito la cassetta, ma
Erwägungen (3 Absätze)
E. 29 AG, Vaduz, per pagamento di spese amministrative (MPC p. 5.11.8435 e MPC p. 7.725.33 e 34): n. 1.1.485 (CHF 7'990.90). Anche quest’ultimo capo d’accusa è stato contestato da A. al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, in quanto si tratterebbe di pagamenti relativi a spese societarie a favore di R. (cl. SK p. 7.483.731.85). A. contesta praticamente tutti gli elencati capi d’accusa; egli si duole di non avere ordinato personalmente tali pagamenti, che sarebbero stati effettuati dagli ammi- nistratori delle diverse società. A torto. Trattandosi infatti di costi funzionali alle società facenti parte dell’intera struttura messa in piedi dall’accusato, con l’ausilio di vari professionisti, anche tali pagamenti devono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, anche perché gli stessi rendono più difficile la ricostru- zione delle movimentazioni.
- 144 - SK.2019.50 7.3.8 Trasporto di denaro a contanti Trattasi dei seguenti trasporti (10 in totale): il trasporto del denaro prelevato a contanti dai conti riconducibili a A. presso Banca 2, Coira attraverso il confine con il Principato del Liechtenstein (capo d’accusa n. 1.1.373). In aula, A. ha dichiarato di non ricordarsi di questo tra- sporto, ma ha indicato che comunque egli non ha mai trasportato somme su- periori alla soglia di dichiarazione per denaro contante (cl. SK p. 7.483.731.58 e seg.); il trasporto del denaro prelevato a Vaduz attraverso il confine con la Svizzera (capo d’accusa n. 1.1.437). L’accusato ha dichiarato di non ricordare questo trasporto (cl. SK p. 7.483.731.91);
- 145 - SK.2019.50 i trasporti di denaro a Lugano del denaro prelevato a contanti dai conti presso Banca 2, Coira (n. 1.1.320, n. 1.1.347, n. 1.1.389, n. 1.1.410). In sede di di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riferito di questi trasporti (cl. SK p. 7.483.731.57, 59, 74 e 83); n. 1.1.326, n. 1.1.353, n. 1.1.394, n. 1.1.490, trasporto di denaro a contante prelevato da conti presso Banca 2, Coira e/o Banca 12, Lugano, attraverso il confine con l’Italia. Al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha di- chiarato di non ricordarsi di questi trasporti, ma ha indicato che comunque egli non ha mai trasportato somme superiori alla soglia di dichiarazione per denaro contante (cl. SK p. 7.483.731.57 e segg.). La difesa di A. ritiene che anche i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre confine siano stati effettuati dall’imputato per consumo personale, rinviando a quanto esposto in precedenza (v. supra consid. IV. 7.2). Per quanto riguarda i trasporti in Italia, si tratterebbe per di più di importi limitati, destinati al consumo personale. Partendo dal presupposto che il consumo del provento di reato non costituisce un atto di riciclaggio, la difesa ritiene che non lo è nemmeno il tra- sporto di tali fondi nel luogo in cui avviene il consumo degli stessi. Per il Tribunale federale, va considerato atto vanificatorio ai sensi della norma penale anche il trasporto di denaro attraverso il confine (v. DTF 127 IV 26 consid. 3b). In effetti queste transazioni complicano l’esistenza di un paper trail (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Per quanto attiene al trasferimento di denaro all’estero il Tribunale federale ha relativizzato di recente questo principio, rite- nendo che il trasferimento all’estero di denaro non costituisce di per sé un atto di riciclaggio perché questi fondi possono essere confiscati anche all’estero dalle autorità del luogo di destinazione. Da questo punto di vista, quindi, l’Alta Corte ritiene che il trasferimento all’estero è un atto di riciclaggio unicamente se questa operazione è in grado di evitare la confisca all’estero, in particolare in un Paese senza una stretta collaborazione in materia penale con la Svizzera (DTF 144 IV 72 consid. 7.2.2). La dottrina non è unanime di fronte a questo ragionamento giurisprudenziale (v. PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Nel caso di specie, gli atti imputati all’accusato costituiscono, a mente della Corte, atti vanificatori della traccia. Trattandosi di trasporti di denaro a contante effettuati oltrepassando il confine, gli stessi sono pacificamente atti ad interrompere il pa- per trail e ciò diversamente da quanto può eventualmente avvenire attraverso
- 146 - SK.2019.50 bonifici verso l’estero. Gli importi sarebbero stati utilizzati per consumo proprio, secondo quanto affermato dall’accusato, motivo per cui gli stessi sono da ritenere quali atti vanificatori anche sotto questo aspetto. Non lo sono per contro i trasferimenti di denaro da Coira a Lugano, nella misura in cui non c’è passaggio di confine. 7.3.9 Consegne di denaro a contanti Si tratta dei seguenti 7 capi d’accusa: n. 1.1.364, n. 1.1.405, n. 1.1.446: A. ha confermato le consegne a contanti a GG. nel verbale di data 1 marzo 2004 presso la Procura di Milano (MPC p. 13.10.184 e seg.); n. 1.1.292, n. 1.1.324, n. 1.1.411: A. ha confermato le consegne a contanti a CC. nel verbale di data 5 giugno 2008 presso la PGF (MPC p. 13.10.762 e segg.); n. 1.1.348: A. ha confermato la consegna a contanti a J. nel verbale dibatti- mentale SK.2015.24 (cl. SK p. 482.930.60). Al dibattimento del 18 ottobre 2021, A. ha dato atto di tutte le consegne di denaro a contanti (cl. SK p. 7.483.731.58 e segg.), tranne quella di cui al capo d’accusa
n. 1.1.292, che non è in grado di confermare (cl. SK p. 7.483.731.56). Le modalità di consegna delle somme di denaro dall’accusato agli altri soggetti coinvolti (prelevamenti a contanti presso la Banca 2, trasporto a Lugano, utilizzo di cassette di sicurezza) costituiscono pacificamente atti interruttivi del paper trail. 7.3.10 Operazioni di investimento Si tratta delle 4 operazioni di investimento legate alla compravendita delle obbli- gazioni della Società 22 Ltd., Grand Cayman, effettuata in esito all’operazione Società 1, in cui è stato investito il provento derivante dalla stessa. Si tratta in particolare dei capi d’accusa riferiti alla vendita delle citate obbligazioni (capi d’ac- cusa n. 1.1.451 e 1.1.453) e bonifico del ricavato sul conto n. c10 intestato alla Società 6 AG (capi d’accusa n. 1.1.452 e 1.1.454). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha indicato di avere effettuato queste quattro operazioni di investimento (cl. SK p. 7.483.731.144). La difesa di A. ha inteso sostenere che la vendita dei titoli della Società 22 sa- rebbe stata decisa dall’imputato non certo per occultare i fondi, bensì per ragioni di mercato. La tracciabilità delle obbligazioni e dei fondi generati dalla loro vendita
- 147 - SK.2019.50 sarebbe evidente, poiché le operazioni sarebbero avvenute sul medesimo conto bancario. Secondo costante giurisprudenza, sono considerati atti di riciclaggio anche gli investimenti di valori patrimoniali (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tri- bunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 4.1). Il Tribunale federale ha stabilito che il cambio di Wertträger comporta l’anonimizzazione dei valori patrimoniali ed è quindi costitutivo di atto di riciclaggio, siccome l’obiettivo è scambiare il denaro “sporco” con valori “puliti” in modo da poter riutilizzare il provento di reato (DTF 122 IV 211 consid. 2c). La giurisprudenza ha riconosciuto che qualsiasi tipo di investimento di valori di origine illecita costituisce un atto di riciclaggio, proprio perché l’intenzione intrinseca è far perdere le loro tracce, en- trando nel circolo del mercato finanziario e dei capitali (DTF 119 IV 242 consid. 2d e 2e). L’acquisto di obbligazioni della Società 22 è stato possibile grazie ai fondi accu- mulati precedentemente da A. ed investiti dapprima nell’operazione Società 1, con l’intento di generare maggiori utili da tale capitale. La vendita delle stesse costituisce, anche ed a prescindere da eventuali (giustificate) motivazioni di mer- cato, atto vanificatorio. 8. L’aggravante generica Per quanto concerne l’aggravante generica, la giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica delle tre circostanze aggravanti specifi- camente elencate alla cifra due dell’art. 305bis CP, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sen- tenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg. ad art. 305bis CP). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 CP è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notam- ment”). Sono quindi ipotizzabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comporta- mento appaia sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo di una gra- vità analoga a quella delle tre possibilità espressamente indicate dal codice pe- nale, che fungono da parametri di giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.2.).
- 148 - SK.2019.50 8.1 Al riguardo si rileva come l’Alta Corte ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante ge- nerica in pochi casi, in particolare nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e nella recente sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 appena citata. 8.1.1 Nella prima sentenza 6B_1013/2010, l’Alta Corte ha ritenuto un caso grave di riciclaggio di denaro nella forma generica per il caso di un avvocato che aveva riciclato, per conto di un suo cliente, valori patrimoniali provenienti da una truffa in investimento per un importo complessivo di CHF 3,4 milioni. Egli aveva agito ripetutamente nell’arco di un periodo di diversi mesi (oltre tre), nell’ambito della sua attività professionale dalla quale traeva il proprio sostentamento. Concreta- mente l’autore – in vista d’incassare tre chequès del valore nominale di circa CHF 1 milione ciascuno per un suo cliente – ha intrapreso tutti i passi necessari al fine di aprire un conto bancario per farvi accreditare il controvalore di uno degli chè- ques, si è intrattenuto due volte (in presenza del suo cliente) con dei rappresen- tanti della banca e ha agito amministrando il conto. In seguito egli ha proceduto ad effettuare diverse operazioni finanziarie (cambio, pagamento cash, trasferi- mento all’estero mediante un altro chèque). L’avvocato ha altresì avuto dei con- tatti con il cliente o un suo fiduciario per dei pagamenti a contanti e ha consacrato un tempo considerevole all’attività di riciclaggio appena descritta, che, come vi- sto, non si è limitata ad un solo atto. La sua attività gli ha permesso di convertire un’importante somma di denaro (circa 4,2 milioni di marchi tedeschi in 3,4 milioni di Franchi svizzeri) e ha conseguito un guadagno di CHF 20'000.-- per tale atti- vità. L’autore ha inoltre accettato due assegni girati in bianco, compiuto altri atti di riciclaggio non necessari per gli scopi perseguiti dal suo mandante e incassato un terzo assegno malgrado il rifiuto posto da una banca a causa della mancata indicazione dell’origine dei fondi. Il Tribunale federale ha quindi considerato di una gravità paragonabile a quella descritta all’art. 305bis n. 2 lett. c CP (aggravante del mestiere), sia oggettiva- mente che soggettivamente, il comportamento per il quale l’imputato ha investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale (che rappre- sentava la sua fonte di sostentamento economico) e ha percepito un onorario di rilievo.
- 149 - SK.2019.50 8.1.2 In una sentenza più recente del 2019 (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9) – successiva alla sentenza SK.2015.24 – il Tribunale federale ha confermato una condanna per riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica nei confronti di tre imputati. Gli stessi, dando prova di un’inconsueta determinazione criminale, hanno commesso nu- merosi atti vanificatori sull’arco di più anni per svariati milioni di Franchi, frutto di diversi crimini (una truffa in danno del fisco inglese e un rapimento), creando, rispettivamente utilizzando numerose e complesse strutture ed effettuando ope- razioni finanziarie particolarmente opache e variegate sul piano internazionale (costituzione di numerose entità giuridiche, trasferimenti di denaro internazionali, acquisto e vendita di valute e titoli, acquisto di un bene immobile, crediti lombard e credito ipotecario, transazioni di liquidità concernenti importanti somme di de- naro). Ognuno dei tre imputati aveva un ruolo: il primo forniva il denaro, il secondo fungeva da prestanome e il terzo metteva a disposizione le proprie conoscenze bancarie. L’insieme di tutti questi elementi hanno permesso di qualificare il comportamento dei tre imputati quale riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica) sia sul piano oggettivo che soggettivo. Va detto che nel caso di specie, per i tre im- putati sono state ritenute altresì le aggravanti della banda (art. 305bis n. 2 lett. b CP) e del mestiere (art. 305bis n. 2 lett. c CP). 8.2 Il MPC considera che nel caso di specie sia data l’aggravante generica del rici- claggio di denaro. Esso giunge a tale conclusione facendo leva in particolare su tutti gli atti di riciclaggio imputati a A. (e dunque anche quelli nel frattempo pre- scritti), sulla concezione ab initio dell’attività di riciclaggio (concepita sin dall’inizio e poi adattata, perfezionata e resa più performante in base alle necessità), sul ruolo dei prestanome L., N., F., G., O., di C. e del sistema “D.”, dei professionisti finanziari (attraverso i quali A. avrebbe dato una connotazione professionale all’intera struttura da lui gestita con grande dispendio di tempo e di mezzi), sui costi connessi all’attività (quantificati dal MPC in USD 1,6 milioni quali costi cor- renti e USD 8,5 milioni circa quali costi complessivi), sull’attività svolta da A. an- che in favore di CC., EE., GG., sugli investimenti e le operazioni fiscali, sul fatto che l’attività svolta da A. può essere considerata come una seconda professione (in ragione dell’enorme quantità di tempo, di energie e di risorse investite, aventi quale risultato complessivi 212 atti di riciclaggio sull’arco di un anno e sette mesi, per un importo pari a circa USD 36 milioni, di cui USD 33 milioni circa tenuti per sé) e da ultimo sulle condanne dei coimputati di A. per riciclaggio di denaro ag- gravato (cl. SK p. 7.483.721.132 e segg.).
- 150 - SK.2019.50 Di pari avviso è l’accusatrice privata. La difesa di A. per contro contesta che possa essere data, nel caso di specie, l’aggravante generica, poiché non vi sarebbero elementi atti a ritenere che la condotta dell’accusato possa essere parificabile, per gravità, a quanto richiesto dalla giurisprudenza. In sintesi, egli avrebbe fatto capo a molteplici società, al semplice scopo di fornire consulenza nell’ambito delle operazioni connesse con l’emissione delle garanzie e poter celare fondi al fisco (italiano e brasiliano), non si sarebbe avvalso di prestanome ed avrebbe fatto capo a società intestatarie per i suoi conti, poiché così indotto dalle banche ed invogliato dai professionisti. 8.3 Sulla base dei criteri ritenuti nelle sentenze sopra evocate, nonché dei rimproveri mossi dall’Alta Corte alla precedente Corte dal Tribunale federale (v. supra con- sid. II. 3.3.1. b.), il Collegio giudicante ha valutato se l’agire di A. sia tecnicamente equiparabile ai casi menzionati dall’art. 305bis n. 2 CP. La Corte ha effettuato la propria disamina valutando nel loro complesso le analogie e le differenze tra la presente fattispecie e quelle oggetto delle giurisprudenze sopra citate. Nel caso concreto, nella sentenza SK.2015.24 la Corte aveva riconosciuto, per gli atti di riciclaggio rimproverati a A. nell’atto d’accusa, un’intensità temporale simile a quella ritenuta nella giurisprudenza citata nel considerando IV. 8.2.1 su- pra, riferita all’avvocato (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011), nonché un’importante entità della cifra d’affari. Il Tribunale fede- rale, nella sentenza di rinvio, sembra condividere tale assunto che viene pertanto ribadito anche in questa sede. Per quanto concerne il periodo che qui ci inte- ressa, le condotte che vengono rimproverate a A. si sono estese nell’arco di circa un anno e mezzo (da ottobre 2002 ad aprile 2004), per un grandissimo numero di atti vanificatori, portanti su importi milionari. Le stesse riguardano svariati giorni nel corso del 2002, 2003 e 2004. Si rileva che spesso, in un medesimo giorno, a A. vengono imputati più atti di riciclaggio. In merito alle date contemplate nell’atto d’accusa, occorre precisare quanto qui di seguito. A., in sede di dibattimento SK.2015.24, ha dichiarato di essersi recato a Coira, e poi anche a Lugano, 2 volte nel 2002 (il 2 ottobre e il 5 dicembre) e 7 volte nel 2003 (30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno, 4 e 24 settembre) (cl. SK.2015.24, p. 9.482.930.51). Dagli atti, in particolare dall’esame della documen- tazione bancaria concernente le principali relazioni menzionate nell’atto d’ac- cusa, non sempre sono presenti dei rapporti di visita nei giorni indicati nell’atto
- 151 - SK.2019.50 d’accusa. Circostanza che porta a dedurre che A. non fosse effettivamente pre- sente in banca. Si ha che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati non corri- spondono necessariamente con un’effettiva presenza fisica dell’imputato presso gli istituti bancari interessati. Come dichiarato dallo stesso A., in diverse occa- sioni, egli avrebbe ordinato determinate operazioni bancarie via fax con ordini precedentemente firmati in bianco dall’avente diritto economico delle relazioni interessate (B., N., ecc.). Le date contemplate nell’atto d’accusa devono inoltre sovente essere lette quali giorni di valuta in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall’istituto di credito interessato. Tuttavia, indipendentemente dalle ef- fettive presenze di A. in Svizzera e dal fatto che alcune operazioni sono state effettuate alla medesima data (pertanto con un certo impiego di energia), il nu- mero di transazioni ordinate e/o effettuate dall’imputato è comunque molto ele- vato, come pure gli importi movimentati, considerato il lasso di tempo di circa un anno e mezzo. In una sentenza, l’Alta Corte (sentenza 6B_95/2013 del 10 dicem- bre 2013 consid. 3) ha avuto modo di ritenere adempiuti gli estremi dell’aggra- vante del mestiere, indicando che un elevato numero di transazioni per comples- sivi CHF 2,3 milioni nell’arco di 31 mesi, denotava un notevole dispendio di tempo. Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l’insieme ragguarde- vole di operazioni idonee a vanificare la ricostruzione dell’origine dei fondi sono tutti elementi che potrebbero in effetti indicare l’esistenza di un caso grave di un eventuale reato di riciclaggio. La questione non merita tuttavia ulteriore disamina viste le considerazioni che seguono al considerando IV. 10 infra. 9. L’aggravante della banda 9.1 Si rammenta che il Tribunale federale ha ritenuto non tutelabile la conclusione del TPF, in base alla quale per quanto attiene ai sodalizi “A. – C.” e “A. – B.” l’atto d’accusa difetterebbe della necessaria precisione, in mancanza di un rinvio a complessi fattuali specifici e costituirebbe violazione del principio accusatorio. Per l’Alta Corte, benché al momento di esporre gli elementi della banda, l’atto d’accusa non precisi esplicitamente quali operazioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande, dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identifi- carle senza particolari difficoltà. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene i criteri per individuare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggra- vante delle distinte bande,
- 152 - SK.2019.50 ovvero tutti i conti nella disponibilità immediata o mediata di A., presso due pre- cise banche, rispettivamente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere be- neficiario economico. Il Tribunale federale ha ritenuto non poter vagliare nel me- rito l’accusa relativa all’aggravante delle due citate bande e neppure l’obiezione di A., per cui tale accusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l’aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto sufficiente la motivazione relativa alle due ulteriori bande “A. – J.” e “A. – F.”, con la quale il TPF ha escluso l’aggravante della banda (non intravvedendo la volontà degli interessati di associarsi nell’ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera cor- reità, e neppure quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesta dalla giurisprudenza), ritenendo contemporaneamente di carattere appellatorio le critiche ricorsuali del MPC in merito. 9.2 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche l’autore che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il rici- claggio (art. 305bis n. 2 lett. b CP). Secondo la giurisprudenza costante del Tribu- nale federale, una banda risulta data, allorquando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). Già due persone possono essere sufficienti, a condizione che formino un’équipe (team) stabile, tenuto conto dell’intensità della collabora- zione (anche di breve durata) e del grado di organizzazione e di divisione dei compiti (CASSANI, op. cit., n. 53 ad art. 305bis CP). L’appartenenza ad una banda ha quale presupposto che sia accertata la volontà dell’autore di compiere con- giuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (v. DTF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come per esempio una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un’intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand’anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1145/2016 del 7 aprile 2017 con- sid. 1.3). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV 158 consid. 2). La pericolosità partico- lare degli atti commessi come banda risulta data dal fatto che, attraverso la co- stituzione del gruppo e della conoscenza degli altri membri, la rinuncia alla com- missione del reato risulta assai più difficoltosa, mentre l’esercizio del delitto ne
- 153 - SK.2019.50 risulta facilitato (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 70 ad art. 140 CP), provocando il rischio di una consuetudo delinquendi (v. DTF 72 IV 110 consid. 2). 9.3 A mente del MPC l’aggravante della banda risulterebbe data sia per quanto at- tiene al sodalizio A. – C., che per quanto attiene al sodalizio A. - B. Le bande costituite da A. sarebbero state operative in diverse fasi dell’attività di riciclaggio; i componenti delle stesse variavano ed interagivano a seconda delle necessità di riciclaggio che A. decideva. La volontà di commettere congiuntamente in futuro un numero indeterminato di atti di riciclaggio sarebbe palese, così come la scru- polosa suddivisione dei ruoli e dei compiti. La difesa di A. ritiene invece che non siano dati i presupposti per l’aggravante della banda. Nell’ambito della collaborazione con C., quest’ultimo si sarebbe pro- digato soprattutto per facilitare l’operazione Società 1 ed in generale non vi sa- rebbero state operazioni a contanti o effettuate tramite cassette di sicurezza. Il cosiddetto “sistema D.” non sarebbe sufficiente, preso a sé stante, a concludere che vi fosse la volontà di commettere un numero indeterminato di atti di riciclaggio con un sodalizio duraturo. Tale volontà sarebbe carente anche per quanto attiene alla collaborazione con B., il quale avrebbe avuto unicamente ruolo di consulente. Come da rinvio del Tribunale federale, la Corte ha analizzato i sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, nell’ottica dell’aggravante della banda, giungendo alla conclu- sione che la stessa risulta data unicamente nel caso di “A. – C.”. 9.4 Sodalizio C. – A. La maggior parte delle operazioni messe in atto da A., hanno usufruito dell’ope- rato di C., sia nell’ambito della sua attività presso la Banca 2 (Coira) dapprima, che nell’ambito della sua attività presso la Banca 4 (Vaduz) poi. Questi è stato coinvolto praticamente dall’inizio da A. ed ha fornito sostegno e collaborazione sino all’intervento delle autorità di perseguimento penale. Nel rivestire il suo ruolo, egli non si è limitato alla semplice ricezione ed evasione delle istruzioni da A., ma ha contribuito attivamente alla ricerca della risoluzione di problemi. Si pensi ad esempio al sistema “D.”, da lui ideato (già menzionato al considerando IV. 2.6.1 supra) per poter effettuare i prelievi a contanti, per il quale egli si è fra l’altro pure reso colpevole di falsità in documenti. Grazie inoltre al suo intervento, determi- nate operazioni figuravano essere fittiziamente eseguite “a contanti” sui conti in Banca 2, mentre invece le stesse erano state eseguite solo contabilmente, con l’esito di interrompere il paper trail (si veda in proposito Rapporto PGF 23 giugno 2010, MPC p. 5.1.7214-7389, ad esempio pag. 60, MPC p. 5.1.7273). Non solo C. si è adoperato ad effettuare personalmente prelevamenti per conto di A., a
- 154 - SK.2019.50 trasportare denaro ed a depositare somme in cassetta di sicurezza. Egli ha pure inserito nell’istoriato clienti dei conti riconducibili a A. false informazioni, addu- cendo, ad esempio che B. fosse coniugato con la figlia del direttore generale di Società 2, che il suo patrimonio ammontasse a circa USD 30 milioni (così come attestato dagli estratti conto che egli stesso aveva potuto visionare) e che si trat- tava di un patrimonio proveniente principalmente da affari di “brokeraggio” per Società 2 (MPC p. 7.12.15). La ignara signora D., sarebbe stata definita nell’isto- riato, quale “amica intima” di B. (MPC p. 7.3.52). Analoghe inveritiere informazioni sono state peraltro inserite da C. nell’istoriato clienti relativo a N., altro presta- nome di A. (MPC p. 7.16.35). Il ruolo di C. è proseguito anche successivamente al suo trasferimento dalla Banca 2 alla Banca 4. Disponendo, dal maggio 2003, di procura amministrativa sui conti intestati alla Società 7 Inc., alla Società 5 SA e alla Società 4 AG, egli ha impartito ordini presso la Banca 2 relativi a conti riconducibili a A., movimentando dunque tali relazioni e facendosi consegnare denaro in contante. Per quanto attiene alla sua remunerazione, A. ha dichiarato di avergli consegnato circa CHF 800'000.-- (v. verbale d’interrogatorio di A. del 27 febbraio 2004 presso la Procura di Milano, MPC p. 13.10.585 e interrogatorio dibattimentale SK.2015.24, cl. p. 9.482.930.17). Dagli atti è parimenti emerso che, in più occasioni, C. ha prelevato ingenti somme di denaro per sé stesso ed all’insaputa di A. A fine 2003, nel momento in cui i problemi con Società 2 hanno cominciato ad essere noti pubblicamente, C. ha prestato essenziale contributo. Egli si è in effetti attivato, ordinando il trasferimento dei fondi – riconducibili a A. – presenti a quel momento in Banca 2, Coira, su conti di pertinenza della Banca 4, Vaduz, presso la quale egli lavorava. Per ovviare al problema del passaggio fra Stati di tali fondi, egli ne ha ordinato il transito dapprima su un conto cosiddetto “nostro” della Banca 4, Vaduz, aperto presso la Banca 19 di Lugano (verbale di interrogatorio C. del 16 settembre 2005, ore 13:22, p. 190, MPC p. 13.1.188). C. è stato condannato con sentenza del 9 dicembre 2013 in procedura abbreviata dal Tribunale penale federale, per riciclaggio aggravato e falsità in documenti (MPC p. 22.3.102 e segg.). Per la Corte, l’insieme degli elementi sin qui menzionati, pone in rilievo la volontà di C. di associarsi a A. nell’ottica di realizzare, insieme, gli atti poi effettivamente compiuti. Egli ha effettuato tutto quanto fosse nelle sue possibilità per permettere a A. di far pervenire sui conti della Banca 2 e della Banca 4 le somme di denaro provenienti dalle polizze assicurative intermediate e per movimentare le stesse successivamente, in base alle necessità di A., fino al trasferimento finale sui conti della Banca 4, utilizzando persino il conto “nostro” di tale banca presso la Banca 19, per non lasciare tracce documentali del passaggio. C. è risultato essere un
- 155 - SK.2019.50 componente attivo, affidabile e persino insostituibile nel sodalizio con A. Le que- stioni bancarie, quale ramo non del tutto secondario dell’attività intrapresa, erano completamente affidate alla sua persona. Intravvedendo la possibilità di lauti gua- dagni (promessi da A. ed in parte attinti per sé all’insaputa di quest’ultimo), egli non ha minimamente esitato a contravvenire alle norme legali in materia fiscale ed alle norme interne alla banca. L’intensità del suo agire e la lunga durata del suo apporto (terminato unicamente al sorgere di problemi legali) attestano di un’energia particolare e di una volontà assoluta di C. di partecipare ad un soda- lizio stabile e duraturo con A. Ne discende che l’aggravante della banda risulta potenzialmente data per il so- dalizio “A. – C.”, fermo restando che l’adempimento dell’art. 305bis n. 2 lett. b CP presuppone l’analisi degli altri elementi tipici della fattispecie. 9.5 Sodalizio B. – A. B., avvocato, professore universitario e contabile, è amico di lunga data di A. ed è stato testimone di nozze di F. Come attestato nel primo verbale di A. (v. inter- rogatorio 24 febbraio 2004, MPC p. 13.10.165 e seg.) e confermato nel verbale 8 maggio 2006 da B. (pag. 3 e segg. traduzione, MPC p. 13.15.110-121), egli ha assunto sostanzialmente la funzione di prestanome; tutte le operazioni effettuate a suo nome e tutte le disponibilità finanziarie che sono state in suo possesso, sono in realtà, come si è potuto appurare, riconducibili a A. Con l’ausilio di C., sono stati aperti dapprima presso la Banca 2 (Coira), il conto cifrato c6, del quale B. figurava essere titolare, nonché i conti intestati alla Società 4 AG, alla Fondazione 6 ed alla Società 5 SA (in precedenza Società 48 SA), dei quali figurava quale beneficiario economico. In seguito sono stati aperti presso la Banca 4 (Vaduz) i conti intestati alla Società 5 SA (società, quest’ultima, intesta- taria della polizza assicurativa, che ha generato l’accredito di USD 21'117'140.50 in favore della Società 6 AG presso Banca 15 (Vaduz), nell’ambito dell’opera- zione denominata Società 1), di cui era sempre beneficiario economico e alla Società 29 in qualità di trustee del Trust 1. Attraverso B., sono parimenti state costituite numerose società off-shore o trust, segnatamente la Società 4 AG (Niue), la Società 5 SA (BVI), la Fondazione 6 (Vaduz), il Trust 1 (Vaduz), la Fondazione 7 (Vaduz), la Società 49 SA (Belize), la Società 50 Ltd. (BVI) e la Società 51 Limited (BVI). Per quanto attiene alla remunerazione, B. ha dichiarato (verbale 8 maggio 2006 (pag. 3 e segg., MPC p. 13.15.110-121), di avere concordato con A. che gli sa- rebbe spettato il 20% del profitto delle operazioni. Tale versione risulta peraltro
- 156 - SK.2019.50 confermata da A., che ha aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.-- /3'000.-- al mese (verbale 1° luglio 2004, pag. 9 e 17, MPC p. 13.10. 1232 e 1240). B. è stato condannato mediante decreto del 14 febbraio 2012 del MPC, cresciuto in giudicato, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e falsità in documenti (MPC p. 22.2–35). Il ruolo di B. è quello del mero “uomo di paglia” e l’intensità del suo coinvolgimento non può essere paragonata alla dedizione assunta da C. Certamente la sua for- mazione professionale gli permetteva di ben comprendere la portata del suo coin- volgimento, tanto è vero che egli stesso ha affermato nel suo verbale di interro- gatorio, di avere assunto il proprio ruolo all’interno delle società, costituite per l’intermediazione di polizze assicurative, poiché A. non poteva figurare ufficial- mente, avendo egli un rapporto di esclusività con Banca 1 (MPC p. 13.15.111 e seg.). Al di fuori però dei documenti – invero molteplici – firmati in bianco e di rare visite personali (in 4 o 5 occasioni) presso la Banca 2, Coira (MPC p. 13.15.112 e seg.), non si ravvisano in lui quegli elementi tipici della banda, segnatamente quanto a volontà ed energia. Emerge in effetti in generale dal suo verbale di in- terrogatorio, che egli aveva una conoscenza generica circa l’operato di A., ma non certo dettagliata. In più occasioni egli ha avuto anche modo di ribadire che, avendo poche conoscenze della lingua inglese, non conosceva le particolarità di tutti i documenti che andava a sottoscrivere. Tutta l’amministrazione, la gestione e la movimentazione dei conti, veniva effettuata sotto la regia di A. (verbale 8 maggio 2006, MPC p. 13.15.110 e segg.). Non figura dall’inchiesta, che B. abbia di sua spontanea volontà intrapreso una qualsiasi attività che potesse servire all’accompimento dell’operato di A., senza esserne richiesto. Sulla base di quanto da B. effettivamente intrapreso, traspare una volontà di “arrotondare” gli introiti personali, mettendosi a disposizione per la sottoscrizione di documenti. Il suo comportamento non si spinge, a mente di questa Corte, oltre la soglia che permetterebbe di ipotizzare l’esistenza di una banda. 10. L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio 10.1 L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio è espresso nell’art. 305bis CP dai termini “sapendo o dovendo presumere” che i valori patrimoniali siano di prove- nienza illecita e perciò tecnicamente riciclabili. Il termine “sapendo” fa riferimento al dolo diretto ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP: l’autore è cosciente (della provenienza illecita dei valori patrimoniali e del risultato
- 157 - SK.2019.50 del suo agire o del suo astenersi in caso di posizione di garante) ed ha volonta- riamente agito o si è volontariamente astenuto dall’agire dovendolo fare, con que- sta consapevolezza. L’elemento soggettivo del dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitu- tivi del reato: l’autore di riciclaggio deve in particolare sapere della provenienza illecita dei valori patrimoniali e realizzare che il suo comportamento è atto a vani- ficare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei medesimi.
I termini “dovendo presumere” fanno riferimento al dolo eventuale, così formulato dall’art. 12 cpv. 2 in fine CP: basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il rea- lizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. Questa particolare forma dell’elemento soggettivo è realizzata se l’autore intravede l’eventualità di un possibile carattere (o risultato) illecito del suo agire, e pur non volendolo, agisce comunque, accet- tando il rischio che quanto intravisto si realizzi. Al momento di agire, accetta il rischio di realizzare gli elementi costitutivi di un’infrazione. Per realizzare il dolo eventuale, è sufficiente la conoscenza di circostanze tali da far insorgere il dubbio che con il proprio agire l’autore possa realizzare un’infra- zione: ciò malgrado, pur non volendo, egli accetta l’eventualità che questo si rea- lizzi (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Oltre che dalle eventuali ammissioni dell’autore, di aver dubitato in un certo modo, la realizzazione del dolo eventuale può essere dedotta da criteri esteriori che consentono di ritenere che l’autore abbia accettato l’eventuale illecito: tra questi troviamo la probabilità (conosciuta dall’autore) della realizzazione del ri- schio e l’importanza della violazione dell’obbligo di prudenza (sentenza del Tri- bunale federale 6B_649/2015 del 4 maggio 2016 consid. 2.1). In materia di riciclaggio, realizza a titolo di esempio il dolo eventuale, il fiduciario che riceve da un cliente una somma ingente da investire, sapendo delle condi- zioni modeste dello stesso e potendo dedurre dalla dichiarazione fiscale che tale somma non rappresenti né dei risparmi, né provenga da altra fonte lecita (ad esempio successione): in questo caso egli deve perlomeno ipotizzare una pro- venienza illecita dei fondi, pur non conoscendo lo specifico atto criminoso a monte (DTF 119 IV 247). Sempre in ambito di riciclaggio di denaro, è punibile per dolo eventuale l’intermediario finanziario che, nutrendo dei dubbi sulla prove- nienza dei valori patrimoniali, omette di agire dovendolo fare, accettando perciò il rischio di eventualmente partecipare in tal modo ad un atto di riciclaggio (MINI, op. cit., n. 45-50 ad art. 305bis CP). 10.2 Orbene, nel caso di specie, occorre stabilire, se A. abbia agito con consapevo- lezza o quanto meno dolo eventuale in relazione agli atti vanificatori della traccia
- 158 - SK.2019.50 da lui effettuati e se A. sapesse che i valori patrimoniali pervenutigli avessero un’origine illecita o se, quanto meno, egli ne dovesse presumere una tale origine. Per l’accusa, A. ha agito perlomeno con dolo eventuale sia per tutti gli atti di riciclaggio che gli vengono contestati, sia per quanto attiene all’origine criminale dei valori patrimoniali e ciò tenendo in particolare conto della sua pluriennale esperienza di alto dirigente nel settore bancario. Il MPC ricorda che il Tribunale federale ha stabilito che la conoscenza da parte di A. circa lo stato di dissesto di Società 2 non è un elemento costitutivo dell’amministrazione infedele e che par- rebbe singolare che i correi di A., condannati, sapessero o dovessero presumere l’origine criminale e non invece lo stesso A. L’accusa ricorda che le affermazioni di K. portano a ritenere che l’accusato doveva quanto meno avere compreso quale fosse la situazione di Società 2. Anche in virtù del fatto che egli era interlo- cutore esclusivo di Società 2 dapprima ed intraneus poi, egli non poteva non sa- pere della provenienza illecita dei fondi (cl. SK p. 7.483.721.122 e segg.). Il MPC ha altresì sottolineato, citando la giurisprudenza della Cassazione penale (Cass.pen. Sez. V, 05/02/2020, n. 11936) che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza del soggetto poi dichiarato fallito, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, es- sendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una desti- nazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Il dolo dell’ex- traneus nel reato proprio dell’amministrazione consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cl. SK p. 7.483.721.221 e seg.). Di medesimo avviso è la parte civile, per la quale A. era pienamente consapevole dell’origine criminale dei fondi (cl. SK p. 7.483.721.310 e seg.). La difesa ha per contro sostenuto che non vi siano agli atti prove che l’accusato sapesse dello stato di dissesto della società e che le operazioni di finanziamento fossero per conseguenza intrinsecamente pericolose. Egli non poteva sapere che gli intranei violavano i doveri attinenti alle loro funzioni (cl. SK p. 7.483.721.886 e segg.; p. 7.483.721.936 e segg.). La Corte, con riferimento al più volte richiamato principio della doppia punibilità astratta, osserva che, se per il giudice svizzero del riciclaggio, in caso di reato a monte commesso all’estero, non è necessario conoscere in dettaglio le circo- stanze di commissione di tale reato, egli deve in ogni caso pervenire, sulla base degli elementi emergenti dagli atti a sua disposizione, alla conclusione, non solo
- 159 - SK.2019.50 che un crimine sia stato commesso, ma che, sotto il profilo soggettivo, l’autore ne fosse a conoscenza o quanto meno ne sospettasse l’esistenza. Nel caso di specie, la questione risulta forzatamente legata all’aspetto relativo alla conoscenza, da parte del qui accusato, delle distrazioni che venivano perpe- trate in Società 2 e dunque della reale situazione finanziaria di Società 2. Il Collegio giudicante non ha omesso di tenere in considerazione quanto eviden- ziato dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio, ovvero che la consapevo- lezza sullo stato di decozione (che equivale allo stato di bisogno previsto dall’ar- ticolo dell’usura) non è elemento costitutivo del reato di amministrazione infedele. Tuttavia, nel caso di specie, il complice del reato di amministrazione infedele (ov- vero A.) deve sapere o quanto meno poter presumere che gli autori principali (individuati nei vertici del Gruppo Società 2) stiano utilizzando i fondi della società in modo contrario agli interessi della società stessa e dei suoi azionisti. Ciò che equivale a sapere che lo stato delle finanze è tale per cui il continuo ricorso a nuovi finanziamenti costituisce distrazione. Contrariamente dunque all’avviso dell’accusa, occorre capire quale fosse la conoscenza dell’accusato circa la si- tuazione in Società 2.
- 160 - SK.2019.50 La Corte ha quindi proceduto all’esame di tutte le risultanze dell’inchiesta e di- battimentali, utili per comprendere il grado di conoscenza dell’accusato. 10.2.1 I verbali di interrogatorio di A. Per quanto concerne anzitutto A., va detto che egli ha negato di essere stato a conoscenza dell’origine illecita della somma pari a USD 52,4 milioni, pervenutagli a seguito della conclusione delle assicurazioni sul rischio paese ed a seguito dell’operazione Società 1. In punto a tale questione, la sua versione è rimasta la medesima in tutti i suoi verbali d’inchiesta e nei verbali dibattimentali. In partico- lare A. ha riferito in tutte le occasioni in cui ne è stato richiesto, di avere saputo unicamente a metà novembre 2003, unitamente alla comunità finanziaria inter- nazionale, che Società 2 avesse dei problemi di natura finanziaria (vedasi ad esempio verbale Procura presso il Tribunale di Milano 9 marzo 2004, MPC p. 13.10.202; verbale Procura presso il Tribunale di Parma 8 agosto 2005, MPC p. 13.10.259; verbale Polizia Federale 9 luglio 2008, MPC p. 13.10.870; verbale MPC 9 settembre 2008, MPC p. 13.10.1059). Particolarmente dettagliato risulta essere il verbale della Procura presso il Tribunale di Milano del 17 marzo 2004 (MPC p. 13.10.218 e seg.), nel quale A. ha asserito di avere maturato tale con- sapevolezza gradualmente a partire da inizio novembre 2003, allorquando DD., gli confidò la sua intenzione di cambiare lavoro, aggiungendo che i conti dell’azienda non gli quadravano. Inizialmente aveva ritenuto che DD. volesse parteciparlo di alcune tensioni finanziarie latenti, che A. attribuiva alla continua rivalutazione dell’Euro nei confronti di altre valute. Solo successivamente, quando emerse pubblicamente la vicenda OOO., pensò che forse DD. inten- desse riferirsi a qualcosa di più grave. A. ha affermato di avere compreso che in Società 2 vi fosse una grave crisi finanziaria (anche se in misura notevolmente inferiore a quella poi accertata), solo dopo la sua partecipazione alla conference call del 14 novembre 2003. La consapevolezza che i dati economici e finanziari esposti e comunicati da Società 2 non corrispondevano alla realtà, egli l’avrebbe avuta però solo dopo l’intervento delle autorità inquirenti a fine dicembre 2003. In tale verbale A. ha inoltre riferito di avere comunicato i propri dubbi ai colleghi di Banca 1 e di averne parlato in particolare con CC., nella prima metà di novem- bre, invitandolo a prendere le dovute precauzioni. La sua preoccupazione si estendeva anche all’investimento effettuato in proprio, tramite Società 6, di USD 20 milioni in notes Società 22, riconducibili al Gruppo Società 2. CC. gli riferì dopo qualche giorno, che la banca aveva organizzato un incontro con i vertici della società a U., a seguito del quale l’istituto si era sentito rassicurato. Sulle precise accuse rivoltegli da K., segnatamente di avere, durante un incontro avvenuto nel 1998 (incontro relativo all’operazione Società 23/Società 22 e suc- ceduto ad un incontro avvenuto a San Francisco), sostenuto che i bilanci del
- 161 - SK.2019.50 comparto sudamericano non andavano bene, che andavano dunque “ripuliti” e di avere formulato la richiesta di ottenere una extra fee da versarsi in favore di Banca 1 per il silenzio di quest’ultima (sulle affermazioni di K. si riferirà meglio al considerando IV. 10.2.5 infra), A. ha affermato trattarsi di falsità e di non avere assolutamente mai ricattato K., cosa peraltro inimmaginabile, date le banche a disposizione di Società 2 (verbale dibattimentale del 19 ottobre 2021, cl. SK p. 7.483.731.47 e segg.). Egli ha inoltre sostenuto di essere certo che l’incontro a San Francisco avrebbe avuto luogo nell’ottobre 1996 e di ricordarlo in modo par- ticolare poiché era stata occasione per lui di incontrare il chairman della banca (cl. SK p. 7.483.731.52). Neppure il fatto che le operazioni fossero spesso volte a sostituire l’indebitamento precedente, avrebbero destato in A. dubbi, come lo pretenderebbe K., essendo per lui normale che le aziende rinnovassero i loro finanziamenti. Società 2 inoltre deteneva (millantati) USD 4 miliardi di liquidità; la formula spesso applicata di avere “cassa” nei paradisi fiscali e debito nei Paesi in cui si pagano le tasse, sarebbe stata estremamente vantaggiosa a livello fiscale (cl. SK p. 7.483.731.52 e seg.). 10.2.2 I verbali di interrogatorio di C. Le audizioni di C. confermano le dichiarazioni dell’imputato. Da un lato perché anch’egli riferisce di “prime voci” su problemi finanziari di Società 2 cominciate ad ottobre/novembre 2003, dall’altro poiché egli attesta che in quel periodo A. gli avrebbe comunicato la sua intenzione di vendere i titoli acquistati con il denaro investito nella polizza assicurativa prima della scadenza, in quanto il valore sa- rebbe sceso. In precedenza inoltre, segnatamente nel mese di settembre 2003, A. gli avrebbe riferito di suoi dubbi sul fatto che qualcosa di grosso stesse acca- dendo in Società 2, poiché non riusciva ad incontrare nessuno fra i dirigenti, ac- campando gli stessi scuse per posticipare gli incontri previsti (verbale MPC 11 febbraio 2005, MPC p. 13.1.51; verbale PGF 20 agosto 2004, MPC p. 13.2.42).
- 162 - SK.2019.50 10.2.3 I verbali di interrogatorio di altri soggetti attivi in Banca 1 Sulla questione dei problemi finanziari del colosso Società 2, si sono espressi anche altri indagati. GG., assunto nel 1997 da Banca 1, è stato attivo presso il settore Corporate In- vestment Banking alle dipendenze di A. e di AA. La sua attività consisteva nell’analizzare i bilanci dei clienti per una valutazione del rischio di credito. Egli ha collaborato con AA. alla redazione dei credit approval memorandum (CAM), per il cliente Società 2, sino alla metà del 2002 (verbale Procura presso Tribunale ordinario Milano, 12 gennaio 2004, MPC p. 13.7.102). GG. ha inoltre partecipato alla redazione di information memorandum e/o offering memorandum relativi agli USPP (emissione di private placements sul mercato statunitense), unitamente a A. ed ai colleghi del gruppo PP (private placements) prima di New York e poi di Chicago, traendo i dati dai documenti precedenti ed aggiornandoli sulla base dei bilanci, nonché sulla base di informazioni reperite sulla stampa specialistica o sui comunicati ufficiali del cliente (MPC p. 13.7.103). In merito alla (apparente) forte liquidità del gruppo risultante dai bilanci, GG. ha affermato di avere richiesto specificazioni in merito, ricevendo per risposta da Società 2, che la liquidità era finalizzata a non meglio precisate acquisizioni. Nella presentazione relativa alla semestrale del 2003, DD. avrebbe inoltre affermato pubblicamente che la liquidità di 4 miliardi di Euro, sarebbe stata ridotta per circa 900 milioni per ripagare le obbligazioni, mentre ulteriori 2 miliardi di bonds in sca- denza sarebbero stati rifinanziati con strumenti analoghi, poiché conveniente ed utile per il gruppo mantenere liquidità per circa 3 miliardi di Euro. A suo dire, alla domanda a sapere dove fossero i depositi di cassa, K. dapprima e DD. poi, avreb- bero risposto che “la cassa era investita in titoli ad alta liquidità con rating supe- riori ad A, in paesi a basso rischio e fiscalmente efficienti. Tale aspetto non avrebbe inoltre influito negativamente sui costi, anzi sarebbe stato economica- mente vantaggioso” (MPC p. 13.7.105). Posto di fronte all’evidenza dei numeri relativi all’esposizione complessiva del gruppo Società 2 verso Banca 1 (inizio 2002 esposizione al netto delle garanzie ricevute e dei cash collateral, USD 250 milioni circa, esposizione lorda USD 550 milioni circa) e richiesto, nel caso dell’operazione delle Società 23/Società 22 – Società 1, se non fosse ragionevole chiedere un rientro, piuttosto che un rifinanziamento, GG. ha dichiarato che CC. ed i suoi superiori ritenevano l’esposizione adeguata, aggiungendo inoltre che la questione era stata sottoposta al vaglio dei vari comitati di rischio e del Senior Management europeo; segnatamente al capo di A. (HH.), al capo di CC. (II.), a JJ., KK., LL. e ad altri (MPC p. 13.7.106 e seg.). Al momento dell’insediamento di DD. infine, nel ruolo di direttore finanziario al posto di K., questi gli avrebbe riferito che per il rientro dell’esposizione di Società
- 163 - SK.2019.50 2, non ci sarebbero stati problemi e che era sua intenzione far rientrare subito il gruppo per una cifra di almeno USD 20 milioni (MPC p. 13.7.107).
CC., dirigente di Banca 1, attivo dal 1993 presso la filiale italiana con il compito di seguire il portafoglio del credito, ha curato sin dall’inizio le relazioni con il gruppo Società 2. Dal 1993 è stato responsabile dei crediti erogati a tale cliente. Mentre A., suo parigrado e responsabile del Corporate finance, si occupava dei rapporti con i clienti, nel senso che li procurava e definiva le operazioni, egli ana- lizzava la loro consistenza patrimoniale ed attendibilità, redigendo poi delle note informative per la struttura di Londra (verbale Procura presso Tribunale ordinario Milano 9 gennaio 2004, MPC p. 13.13.1 e seg.). CC. aveva dunque tra le sue funzioni, quella di verificare il rischio del credito sotto il profilo della solvibilità del soggetto che chiedeva il finanziamento tramite cash collateral e per conseguenza anche quello di verificare la solvibilità del cliente Società 2. Egli valutava in parti- colare i bilanci, le relazioni trimestrali e semestrali, i resoconti ed i dati delle agen- zie di rating, così come i brokers report. I dati, a suo dire, non lo avrebbero mai allarmato (MPC p. 13.13.3). Agli inizi del 2002, una revisione generale operata da Banca 1 USA, riguardante le più grandi esposizioni a livello mondiale e for- malizzata in un report da lui ricevuto via email, aveva messo in evidenza che Società 2 risultava al primo posto in Italia ed al quinto in Europa, tra i gruppi più esposti verso la banca (verbale Procura presso Tribunale di Milano 10 gennaio 2004, MPC p. 13.13.10). Tale report però, non riguardava la situazione finanzia- ria di Società 2, bensì unicamente la sua esposizione verso Banca 1, di cui se ne chiedeva la riduzione (MPC p. 13.13.11). I dati di bilancio avrebbero dato a CC. la sicurezza che Società 2 poteva essere finanziata. Persino Società 41 le aveva assegnato, nei primi mesi del 2003, un “outlook positivo” (verbale Procura presso Tribunale di Milano 17 marzo 2004, MPC p. 13.13.31). Solo una volta scoppiato il “caso OOO.” CC. avrebbe ester- nato qualche dubbio a A. sulla pronta disponibilità di liquidità dichiarata da So- cietà 2, temendo essere la stessa, investita in fondi simili a OOO. Dopo avere cercato più volte invano di contattare DD., egli avrebbe rappresentato i suoi dubbi a II. (suo superiore), il quale avrebbe a sua volta suggerito di attendere la pre- sentazione dei risultati del terzo trimestre. CC. ha aggiunto che la pubblicazione dei dati della semestrale li aveva messi in allarme, al punto che unitamente a II., avevano preparato una relazione, poi inviata alla casa madre statunitense. Egli ha ricordato inoltre che Banca 1 desiderava ridurre il Total Risk Exposure (TRE) nei confronti di Società 2 già a partire dal 2002. Si trattava tuttavia di una deci- sione indipendente dalla situazione economico-finanziaria del cliente, che conti- nuava ad essere considerato un cliente primario. Semplicemente la banca non voleva concentrarsi troppo su un solo cliente, indipendentemente da chi fosse. Solo dopo la conference call di Società 2 del 14 novembre 2003, nella quale
- 164 - SK.2019.50 venivano annunciate le dimissioni di DD. e la nomina di MM., anche a causa delle insufficienti spiegazioni fornite, egli avrebbe comunicato a II. di aver perso com- pletamente la fiducia nella direzione finanziaria del gruppo e consigliava di non procedere con il finanziamento di USD 25 milioni, chiedendo la riduzione del Risk Rating interno della banca. La reazione di II., rispettivamente dei superiori NN. e HH., ancora a quel momento, sarebbe stata quella di attendere gli eventi e limi- tata al blocco di nuovi finanziamenti (MPC p. 13.13.32). EE., alle dipendenze di Banca 1 dal 1989, ha svolto nel periodo 1995-1998 la sua attività nel team di OO., occupandosi segnatamente dei Private Placements o Public Bonds per la clientela europea. In sunto egli allestiva le presentazioni per i clienti, preparando il materiale (updates sulle condizioni di mercato, descrizione delle possibilità che il mercato poteva dare ai clienti) e coordinando il flusso di informazioni per i relationship managers ed i loro clienti. La sua attività compor- tava anche la collaborazione con gli avvocati per la documentazione legale (ver- bale MPC 5 giugno 2008, MPC p. 13.19.37 e seg.). Lui stesso aveva avuto modo di partecipare a quattro o cinque riunioni con il cliente Società 2 a Parma (MPC
p. 13.19.43). Parlando del tracollo di Società 2 avvenuto nel dicembre 2003, egli ha riferito di “avere osservato con grosso stupore gli avvenimenti del tutto ina- spettati” (MPC p. 13.19.59). 10.2.4 I verbali di interrogatorio di M. I verbali resi da M. e presenti agli atti del presente procedimento risultano essere stati effettuati in assenza del patrocinatore di A., che non ha dunque avuto la possibilità di porre domande all’accusato M. I verbali sono stati resi nell’ambito del cosiddetto “filone principale”, ovvero nell’ambito del procedimento penale principale avviato a Parma, per titolo di bancarotta fraudolenta ed altri reati. Richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale evidenziata nel conside- rando “Premesse generali” (v. supra consid. III. 4) e relativa ai verbali esperiti antecedentemente all’entrata in vigore del CPP, non v’è dubbio che i passaggi riassunti immediatamente qui di seguito possano essere utilizzati, risultando gli stessi favorevoli all’accusato, poiché ne confermano, indirettamente, la propria versione, sebbene gli stessi non riferiscano della conoscenza di A. sullo stato finanziario del gruppo, quanto piuttosto della conoscenza in generale delle ban- che italiane. Indicativo risulta essere in particolare il verbale in cui M. descrive gli ultimi giorni che precedono il default. Sostanzialmente quest’ultimo ha affermato che verso fine novembre 2003, resisi conto di non avere il denaro necessario al pagamento di bond in scadenza a dicembre, si era presa la decisione di rappresentare la situazione finanziaria del Gruppo a Banca 32, istituto prescelto con l’intenzione
- 165 - SK.2019.50 di affidargli l’incarico di advisor, al fine di affrontare la crisi Società 2. Durante l’incontro con Banca 32 i vertici dell’azienda avevano proceduto ad informare che la liquidità non c’era e che i bilanci erano falsificati. La reazione dell’istituto ban- cario fu, secondo le parole di M., di grande sorpresa. Venne poi suggerito un incontro immediato con le principali banche italiane creditrici del Gruppo, ciò che avvenne alcuni giorni dopo. M., in un passaggio di verbale particolarmente indi- cativo, ha affermato: “Devo precisare che in una prima fase la riunione venne tenuta dai rappresentanti delle Banche con Banca 32 ed immagino PP. e QQ. abbiano rappresentato la situazione. Dopo circa 45 minuti ci hanno fatto entrare. Mi venne detto che volevano parlare solo con me e senza che vi fossero altri interlocutori anche delle banche (…) Io ho immediatamente rappresentato la situazione dicendo che non solo non c’era alcuna liquidità ma anche che mancavano delle attività indicate in bilancio aggiungendo che il disavanzo non era infe- riore ai 7 Mld di Euro essendo questa la cifra che mi era stata indicata. La reazione di RR. ed SS. fu di incredulità, nel senso della parola, anzi dissero che io stavo facendo del terrorismo finanziario per coprire dei dissidi che avevo con mio figlio. Io continuai a riba- dire la situazione di dissesto del gruppo ed allora loro proposero, dopo una lunga discus- sione, se fossi disposto a passare le consegne ad un uomo da loro indicato” (verbale Procura presso Tribunale di Milano del 23 gennaio 2004, MPC p. 12.64.315). Altri passaggi di verbali di M. risultano invece essere a carico di A. Come visto nel considerando “Premesse generali” (v. supra consid. III. 4), il diritto di interrogare o far interrogare è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente qualora la deposizione si configura alla stre- gua di un mezzo di prova essenziale. Una testimonianza che costituisce, come nel caso di specie, una maglia di una catena di indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui sia stato rispettato il diritto dell’imputato al contradditorio, ciò che, nel caso concreto, non risulta avvenuto. Ne consegue che i passaggi che risul- tano a carico dell’accusato e costituiscono un mezzo di prova essenziale non possono essere utilizzati dalla Corte. Abbondanzialmente, si osserva comunque che, anche volendo ritenere utilizzabili i predetti passaggi, la conclusione cui è giunto lo scrivente Collegio non varierebbe e ciò in considerazione delle ulteriori risultanze elencate di seguito.
- 166 - SK.2019.50 10.2.5 I verbali di interrogatorio di K. K. è stato interrogato più volte. Nei verbali resi dinanzi al Giudice delle indagini preliminari presso Tribunale di Parma l’11 novembre, il 22 novembre e il 5 dicem- bre 2011 erano presenti vari difensori, tra i quali il difensore di A. Quest’ultimo ha potuto porre domande all’interrogato – diritto di cui concretamente si è avvalso – di modo che il diritto al contraddittorio risulta essere stato rispettato. Responsabile amministrativo delle società controllate di Società 2 dal 1972, di- rettore amministrativo dal 1987, direttore finanziario dal 2001 e ragioniere di for- mazione, egli è stato riconosciuto da tutti quale braccio destro di M. e numero due del Gruppo. Le sue ampie dichiarazioni rilasciate nel corso dei verbali di in- terrogatorio, hanno permesso agli inquirenti ed ai periti di accertare quanto effet- tivamente avvenuto nel corso degli anni, all’interno del Gruppo Società 2. Per molti versi dunque, egli è stato considerato alla stregua di un teste chiave. Tutta- via, riguardo all’aspetto della conoscenza da parte delle banche della reale situa- zione deficitaria del Gruppo, la versione di K. non è stata la stessa dall’inizio e non sempre è risultata chiara. Nei suoi primi verbali K. ha affermato che, finché era rimasto in carica quale di- rettore finanziario, nessuna delle banche aveva richiesto rientri di linee di affida- mento in coincidenza con emissioni di bond (verbale Procura di Parma 6 gennaio 2004, MPC p. 12.67.37). Solo negli ultimi tempi, le banche si sarebbero rese conto dell’artificio posto in essere, a seguito delle difficoltà finanziarie riscontrate da Società 2. Secondo lui, essendosi la Banca 21, nel corso del 2001, dovuta adoperare per permettere al Gruppo di emettere nuovi bond in sostituzione di quelli in scadenza, la banca doveva essere venuta a conoscenza della reale si- tuazione del Gruppo Banca 24 invece avrebbe chiesto il rientro su tutte le linee di credito, solo nel mese di novembre 2003, dopo essere stata informata da DD., suo ex dipendente, della criticità della situazione (verbale Procura di Parma 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.52). K. ha poi anche sostenuto, in buona sostanza, che le banche non potevano non rendersi conto della situazione. In particolare, per quanto attiene a Banca 1, pre- disponendo essa i prospetti informativi per gli investitori istituzionali e potendo consultare i bilanci del Gruppo, quest’ultima era perfettamente in grado di rile- varne la situazione (verbale Procura di Parma 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.53). Argomenti simili sono stati menzionati da K. per quanto riguarda Banca 24 (ver- bale Procura di Parma 13 gennaio 2004, MPC p. 12.67.62). Nel medesimo ver- bale però, egli ha contemporaneamente riportato di una certa preoccupazione da parte della Banca 22, situandola ai primi giorni di marzo 2003. La banca gli avrebbe inviato un fax in cui si riferiva di “voci” circolanti tra i funzionari di TT.,
- 167 - SK.2019.50 secondo cui vi erano problemi nella contabilità Società 2. A seguito di tale fax, l’avvocato AAA. (consulente legale di Società 2) avrebbe, tra l’altro, predisposto, in risposta, una sorta di denuncia nei confronti di Banca 22 per i “danni da loro patiti” (MPC p. 12.67.65). Nei verbali successivi, K. ha ripetutamente insistito sul fatto che tutte le banche italiane ed estere avevano adeguati strumenti per rilevare la difficile situazione finanziaria di Società 2 a far tempo dal 1994/1995. Sarebbe stato, a suo parere, sufficiente confrontare il passivo, risultante dall’esposizione verso le banche, con il passivo dichiarato in bilancio, per comprendere che i conti non tornavano (ver- bale Procura di Parma 20 gennaio 2004, MPC p. 12.67.76 e seg.). Di contro K. però, non avrebbe mai affrontato l’argomento direttamente ed esplicitamente con qualcuno. Nel passaggio del suo verbale più volte menzionato nel procedimento qui in esame, egli ha dichiarato: “ADR Io non ho mai discusso apertamente, né per mia iniziativa, né perché sollecitato dal mio interlocutore, sulla situazione finanziaria di Società 2 che ho sopra descritto. Mi spiego meglio e voglio fare un esempio. Lei mi domanda di Banca 1 e di A. Io con A., o meglio tramite A. con Banca 1, ho fatto numerose operazioni. Egli non mi ha mai chiesto apertamente se Società 2 fosse in grave crisi, né io gli ho esposto l’esistenza di problemi in tal senso. Era però sul tavolo di ogni nostra trattativa quel quadro che ho voluto pre- mettere a questo interrogatorio e cioè lo scostamento tra il debito reale ed il debito di bilancio. Di operazioni ne abbiamo fatte tante perché vi era la disponibilità di Banca 1 a farne. C’erano in ballo forti commissioni, raggiungimento di budget di anno in anno cre- scenti per i manager della banca, prospettive di carriera” (MPC p. 12.67.77). Nello stesso verbale, K. ha asserito che circa una decina di banche, tra cui Banca 1 (nella persona di A.), pur non sapendo dell’esistenza di una struttura all’interno del Gruppo, destinata all’occultamento dello stato di dissesto permanente, cono- scevano il sussistere di tale stato, poiché avevano avuto modo di verificare negli anni la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo (MPC p. 12.67.77). Insi- stendo sull’aspetto deduttivo ed analitico della documentazione messa a dispo- sizione, egli ha riferito che in una banca dotata come Banca 1, un analista intelli- gente avrebbe rilevato certe incongruenze nei bilanci delle società brasiliane (verbale Procura di Parma 8 aprile 2004, MPC p. 12.67.120). Queste quanto meno le deduzioni di K.
- 168 - SK.2019.50 K. ha affermato, d’altro canto ancora, che richieste di rientri di alcuni fidi concessi sarebbero pervenute solo in sostanza negli ultimi tempi, segnatamente a fine 2002 per quanto attiene Banca 7, nel maggio 2001 o 2002 per quanto attiene a Banca 23 e verso fine 2002 per quanto concerne Banca 25 (verbale Procura presso Tribunale di Parma 12 febbraio 2004, MPC p. 12.67.250 e seg.). Per quanto attiene più specificatamente a A., a precisa domanda, K. ha avuto modo di asserire: “ADR: a specificazione di quanto dichiarato il 20.1.2004 davanti al P.M di Milano, voglio precisare che quando ho affermato che “sul tavolo di ogni nostra trattativa vi era lo sco- stamento tra il debito reale ed il debito di bilancio” non intendevo dire che la questione sia stata affrontata con A., ma che doveva essere chiaro a tutti che i dati del bilancio con specifico riferimento all’ammontare del debito erano falsi” (verbale Procura presso Tribu- nale di Parma 14 dicembre 2004, MPC p. 12.67.599). Interrogato in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento penale a carico di BBB. ed altri, per titolo di concorso in bancarotta e usura in danno del gruppo Società 2, K. (parlando dell’operazione Società 23 / Società 22) ha indicato che la situazione del comparto brasiliano era grave e che vi erano perdite abbastanza pesanti, occultate da alterazioni di bilancio. In tale contesto A. avrebbe comuni- cato a lui, M. e forse anche a CCC., che con quei bilanci gli investitori non avreb- bero accettato di procedere ad alcuna operazione. A. (a dire di K.) sarebbe stato consapevole dei profili di falsità dei bilanci delle società sudamericane e proprio per tale ragione aveva riferito che con quei dati non si sarebbe potuto procedere ad alcuna operazione. A. avrebbe consigliato di separare la parte operativa buona da quella priva di valore (verbale Procura presso Tribunale di Parma 15 aprile 2009, MPC p. 12.67.1013). Sempre contestualmente a tale incontro, avve- nuto per K. nel 1998, in cui A. avrebbe invitato K. ad effettuare una “pulizia di bilancio”, A. (sempre a dire di K.) avrebbe pure affermato che per chiudere un occhio sul passato, sarebbe stato necessario pagare una fee extra. Quest’ultima non poteva essere pagata direttamente a Banca 1, ma ad un terzo soggetto, in- dividuato poi nella Banca 2. Questa comunicazione di A. sarebbe avvenuta alla presenza di M., K. e forse di CCC. Essi avrebbero accettato poiché l’operazione Brasile 1999 era essenziale per la sopravvivenza del Gruppo (MPC p. 12.67.1017 e seg., si veda anche verbale Procura presso Tribunale di Parma 22 aprile 2009, MPC p. 12.67.1034 e verbale Procura presso Tribunale di Parma 13 maggio 2009, MPC p. 12.67.1111). K. (nella versione di cui sopra, differentemente da altre) dichiarava che Banca 1, già a far tempo dal 1997, era a conoscenza della tensione finanziaria del Gruppo ed in particolare della carenza di liquidità (MPC p. 12.67.1018).
- 169 - SK.2019.50 K. ha altresì menzionato più volte un incontro, avvenuto a San Francisco nel 1997 (vedasi ad esempio: verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1942; verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2018; verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2018, 2022, 2051), nel quale sia lui che M., avrebbero informato vari fun- zionari di Banca 1 presenti, circa il fatto di necessitare di un’operazione di au- mento di capitale e non di debito, perché dovevano osservare dei covenants fi- nanziari. Una volta ricevuti i bilanci del comparto brasiliano, che comprendevano tre anni di bilanci passati e un budget per gli anni futuri di ulteriori tre anni, A. sarebbe tornato in Società 2, dicendo a lui, M. e CCC. che con tali bilanci non si poteva fare un’operazione di aumento di capitale, difettando le condizioni ogget- tive, sia di trasparenza dei bilanci, sia di redditività, suggerendo contemporanea- mente di scorporare le attività buone del Brasile, portandole in una società “pulita” (verbale di Udienza Tribunale di Parma, Sezione Collegiale, 9 novembre 2009, MPC p. 12.67.1376). Egli ha ribadito che in tale occasione A. avrebbe suggerito che occorreva remu- nerare Banca 1 con una extra fee, per salvaguardare una certa discrezione sulla situazione del Brasile e del Gruppo (MPC p. 12.67.1381). Relativamente al “si- lenzio” di Banca 1, la versione è ribadita da K. pure in verbale Udienza Tribunale di Parma, Sezione Collegiale, 12 novembre 2009 (MPC p. 12.67.1555, 1561, 1564 e 1566).
Interrogato, infine, in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento con- nesso ed aperto nei confronti, tra gli altri, di A., CC., GG., C., J. (verbale di udienza preliminare 11 novembre 2011 Tribunale di Parma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, MPC p. 12.67.1857 e segg.), a precisa domanda a sapere se Banca 1, nelle persone dei funzionari, fosse a conoscenza della reale situazione economico-finanziaria del comparto sudamericano e dell’intero Gruppo Società 2 (MPC p. 12.67.1891), K. affermava in sostanza, che Banca 1 sarebbe venuta a conoscenza della situazione “gradatamente”, poiché i bilanci visionati concernevano unicamente il paese dell’operazione da effettuarsi e non tutti i bilanci del comparto sudamericano. Nel 1998 Banca 1 sarebbe stata a co- noscenza delle situazioni del Gruppo complessivamente (MPC p. 12.67.1891 e segg.). Alla banca sarebbero stati dati dei bilanci che contenevano delle falsifica- zioni, che però erano visibili, a suo dire, per chi “sa leggere un bilancio” (MPC p. 12.67.1895; dichiarazioni confermate pure nel verbale 11 novembre 2011, MPC
p. 12.67.1904 e seg. e 1954 e seg., nel verbale 22 novembre 2011, MPC p. 12.67.1977 e 1988, e nel verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2051). A precisa domanda, K. ha però pure nuovamente confermato l’11 novembre 2011 (MPC p. 12.67.1901) di non avere mai accennato ad alcuno, all’interno di Banca 1, dell’inesistenza della liquidità millantata. A suo avviso, semplicemente dove- vano esserne a conoscenza, in virtù delle circostanze, segnatamente del fatto
- 170 - SK.2019.50 che le operazioni erano volte a sostituire l’indebitamento precedente e che non era dunque credibile che il Gruppo avesse USD 4 miliardi di liquidità (ribadito nel verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1960, e nel verbale 22 novembre 2011, MPC p. 12.67.1980). La conclusione avrebbe inoltre essere dovuta tratta da Banca 1 sulla scorta dei costi di finanziamento sopportati da Società 2, superiori, secondo K., a quelle che erano le altre fonti di indebitamento (MPC p. 12.67.1900 e segg.). Le affermazioni di K. di cui sopra, sono state infine oggetto di contestazione da parte dei difensori, che ne hanno posto in evidenza una certa instabilità. Si veda ad esempio il verbale del 5 dicembre 2011(MPC p. 12.67.2020 e segg.), laddove, alla domanda a sapere di che cosa precisamente avevano parlato du- rante i colloqui relativi ai bilanci sudamericani, K. ha risposto di non avere mai affermato di avere parlato in prima persona, ma unicamente di essere stato pre- sente unitamente a M. ed altri a tali colloqui. Oppure (MPC p. 12.67.20151), lad- dove alla domanda di indicare in che circostanze era venuto a sapere che M. aveva espressamente invitato i managers brasiliani a parlare liberamente con A. della reale situazione del comparto brasiliano, K. ha risposto che M. lo avrebbe detto a CCC. nel corso di quella riunione del 1998 e che in generale, di quella situazione non se ne sarebbe occupato lui, bensì i managers brasiliani unita- mente a CCC. K. ha confermato che la situazione Società 32 (ovvero la falsità dei bilanci Società
2) non era conosciuta da A., così come di ritenere che Banca 1 non fosse a co- noscenza del conto fittizio presso lo stesso istituto bancario (MPC p. 12.67.2072 e seg.). Sempre sulle accuse mosse da K. verso A. di avere suggerito di ripulire i bilanci del comparto sudamericano, non può essere omesso di citare il seguente passaggio, che viene trascritto integralmente, datane l’importanza:
- 171 - SK.2019.50 “Domanda difesa (avv. Soliani): (…) Senta, con riferimento allo scorporo Società 35, io lo indico in questa maniera e credo che ci si intenda fra di noi su quali siano i fatti a cui facciamo riferimento, io non sono riuscito a comprendere in maniera chiara quali siano state, a suo modo di vedere, le ragioni che hanno portato allo scorporo medesimo. Risposta: Le ragioni che hanno portato allo scorporo erano che i bilanci brasiliani erano troppo sporchi per poter essere presentati con un esito favorevole per un aumento di capitale o, comunque, per un’operazione sul capitale di Società 2k. Domanda: E non vi erano invece assorbenti, forse, comunque altre considerazioni atti- nenti il fatto che nel 1999 vi era una modifica del soggetto che avrebbe revisionato i bilanci della maggior parte delle società brasiliane? Risposta: Ci sarebbe stata anche quella successivamente (…) Non era la ragione princi- pale di quel momento. Domanda: L’operazione lei, quindi, continua a confermare che è stata indicata dal dottor A. Risposta: È stata indicata dal dottor A. Difesa: Io allora devo fare tutta una serie di contestazioni su questo argomento (…) per- ché in più occasioni sono state dette cose diverse da parte del ragionier K. Procura di Milano, 26 febbraio 2004: “Confermo che l’operazione Società 35 è servita per ripulire i bilanci del Brasile. Non so dire se ciò avvenne nel 1998 o nel 1999. Società 35 non era consolidata e sulla stessa abbiamo scaricato tutta una serie di crediti inesigibili più qual- che debito. L’operazione è stata studiata all’interno di Società 2k, DDD., EEE. o da en- trambi, e approvata dal sottoscritto”. (…) Nel corso dell’interrogatorio dell’8 di aprile del 2004, invece , pagina 4, veniva dichia- rato che “l’esistenza della Società 35 trova la sua ragion d’essere quando nel 1999 si rese necessario per il gruppo cambiare la società di revisione principale introducendo la Società 42”.(…) Sempre nell’ambito di quest’interrogatorio (…) lei (…) risponde: “Effetti- vamente ricordo che la scissione tra Società 2k e Società 35 avvenne, oltre che per il motivo che ho già spiegato, anche perché Banca 1 prospettò che era esigenza di coloro che avrebbero investito nell’operazione che la società di cui sarebbe stato aumentato il capitale non avesse rischi di natura fiscale pregressa. Furono gli Avvocati della banca e degli investitori a rappresentarci questa necessità”. (…) Nel corso delle trascrizioni dibat- timentali 9 maggio del 2006 viene chiesto dal Pubblico Ministero: “Prima di fare quest’operazione con Banca 1 procedete a una ristrutturazione del comparto brasiliano, una ristrutturazione che comporta anche la nascita e l’utilizzazione della Società 35. Può spiegare al Tribunale in che cosa consisteva quest’operazione?” E viene spiegata: “L’operazione consisteva, anche in questo caso, nel togliere dalle società operative rima- nenti le problematiche di bilancio che potevano emergere come sopravvenienze passive in futuro”. “Ciò è servito a far pulizia?”- “Sì”. “ E quest’attività di pulizia ne parlate con Banca 1? Cioè, questa ristrutturazione con lo scorporo della Società 35, insomma”. “Io non ne ho parlato. Non escludo che possano averne parlato altri in Brasile”. “Lei però mi pare che in un interrogatorio fa cenno di questo problema, non so se si ricorda, potrebbe
- 172 - SK.2019.50 essere l’8 aprile 2004. Lei dice una cosa leggermente diversa” dice il Pubblico Ministero, “ma comunque non incompatibile”, quindi non incompatibile con il fatto che non ne par- lasse. “Effettivamente ricordo che la scissione tra Società 2k e Società 35 avvenne, oltre che per il motivo che ho già spiegato, anche perché Banca 1 prospettò che era esigenza di coloro che avrebbero investito nell’operazione che la società di cui sarebbe stato au- mentato il capitale non avesse rischi di natura fiscale pregressa”. “Ma quindi, come dire, lei ne ha parlato con A. di questo?”. “Questa è stata, è stata una richiesta contrattuale di Banca 1, non tanto di A.” (verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2078 e segg.). Sempre nel verbale del 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2112 e segg.) infine, è stata sottoposta a K. un’email datata 13 febbraio 2001, inviata da A. a FFF., nella quale il qui accusato chiedeva alcune informazioni a quest’ultimo in quanto re- sponsabile locale di Società 2e. L’email risulta essere stata inoltrata da FFF. a K. per conoscenza e con il seguente commento: “In allegato le invio le ulteriori richieste fattemi dal dottor A., per le quali non vedo parti- colari problemi, ad eccezione delle quote di mercato dove in alcune famiglie si nota un peggioramento. Per evitare equivoci io gli invierei solo quelle riguardanti l’ultimo anno, giustificando un cambio del metodo di rivelazione da parte delle società rivelatrici, che non rende confrontabile il 2000 con gli anni precedenti. Resto in attesa di una sua opi- nione in merito”. È stata pure sottoposta un’email inviata da DDD. a K.: “Le anticipo le proiezioni 2002-2004 del consolidato Società 2n, Società 2k, più Società 37, più Società 38, come risultato economico e bilancio. Abbiamo inserito un confronto 2001 versus budget 2001, che, se ritiene più opportuno, può non inviare a Banca 1”, alla quale K. risponde:” Occorre migliorare molto. Così non va bene”. Anche dal verbale di K., esperito in data 9 maggio 2006 nell’ambito del procedi- mento N. 12473/04 + 9538/05 a carico di GGG. ed altri, prodotto durante il dibat- timento dai difensori di A. ed annesso agli atti (cl. SK p. 7.483.721.423-663) si evidenzia che a puntuali richieste di spiegazioni da parte di A. in merito a dati relativi al Gruppo, K. rispondeva in modo evasivo e facendo sui bond delle affer- mazioni che non sembravano corrispondere alla realtà. “PM: Si ricorda di una mail che Lei ebbe a ricevere il 31/10/2002 alle ore 16.30, da A. di questo tipo: “Scusate, ho parlato troppo presto, sostanzialmente guardando su RRR. ri- sultano le operazioni indicate nel file allegato, per un valore totale superiore a quello in- dicato in bilancio. Potete aiutarci a riconciliare questi valori?” (…) PM: lei risponde:” Que- sta sera devo uscire prima…” che è una circostanza…come dire, considerate le sue abi- tudini, strana “…e pertanto non riesco a rispondere anche a questo messaggio. Domani
- 173 - SK.2019.50 mattina rispondo”. E poi Lei risponde il giorno dopo dicendo sostanzialmente: “State at- tenti che il valore dei bond in bilancio è nettato con i titoli che abbiamo riacquistato” (cl. SK p. 7.483.721.533 e seg.). Nello stesso verbale, egli ha affermato che le commissioni pagate a Banca 1 erano assolutamente in linea con il mercato ed i tassi di interesse erano in linea con le durate dei finanziamenti, le situazioni dei tassi del momento e quelli inter- nazionali ed in relazione alla tipologia di rating di Società 2 (cl. SK p. 7.483.721.536 e seg.). Sulle operazioni, K. ha anche sostenuto che le garanzie collaterali non erano richieste da Banca 1, bensì da Società 2 (cl. SK p. 7.483.721.537 e seg.). 10.2.6 Il verbale di interrogatorio di CCC. CCC. è stato interrogato in qualità di testimone il 13 febbraio 2020 presso il Tri- bunale di Parma, nell’ambito del procedimento penale avviato contro A. Il relativo verbale è stato prodotto dai difensori di A. durante il dibattimento ed è stato an- nesso agli atti (cl. SK p. 7.483.721.402-422). Egli è stato direttore generale della parte brasiliana, sino a fine 1999, quando ha dato le dimissioni. Per CCC., né K., né M. lo avrebbero mai invitato a comunicare a A. o altre persone di Banca 1 quale fosse la reale situazione del Gruppo Società
2. M. non avrebbe mai parlato con lui di A. (cl. SK p. 7.483.721.417 e 420 e seg.). Più in generale, egli non sarebbe stato al corrente dell’inesistenza della liquidità; al contrario, K. lo avrebbe in più occasioni rassicurato sul fatto che gli oneri non erano un problema, poiché vi era sufficiente liquidità (cl. SK p. 7.483.721.419 e seg.). CCC. ha pure sostenuto che i bilanci brasiliani allestiti da lui e dai suoi collaboratori erano conformi alla realtà e non falsificati; dagli stessi emergeva peraltro una situazione negativa (cl. SK p. 7.483.721.413 e 417). Il preconsolidato delle diverse società brasiliane veniva dapprima controllato dai revisori (che dal 1999 venivano scelti direttamente a Parma) e poi mandato alla sede principale in Italia. In seguito loro vedevano unicamente il bilancio globale di Società 2, dal quale non figurava più la singola posizione relativa al Brasile (cl. SK p. 7.483.721.408 e seg.). Per quanto attiene alla persona di A., CCC. ricorda di averlo incontrato in una sola occasione, che ha situato nell’ultimo trimestre del 1999, alla presenza di K. e dell’avvocato AAA. (cl. SK p. 7.483.721.413). In una riunione molto breve (prima del passaggio operativo ad altri, in vista della sua partenza), gli venne spiegato che Banca 1 stava lavorando per “entrare nel capitale” e che su richiesta della banca, appoggiata da Società 2, si era pensato di fare una divisione, sepa- rando la parte produttiva dalla parte non produttiva (cl. SK p. 7.483.721.413 e seg., 416 e 421). Banca 1 aveva valutato la parte produttiva in circa USD 2 mi- liardi ed era intenzionata a partecipare con circa 18-20%, corrispondente a USD
- 174 - SK.2019.50 300 milioni. Non sa se poi il tutto si sia concretizzato o meno, attraverso una società che avrebbe ricevuto i beni non produttivi e che poi avrebbe dovuto ven- derli sul mercato (cl. SK p. 7.483.721.415). Il verbale di CCC. è invece silente in merito ad eventuali richieste da parte di A. di extra fee per il silenzio di Banca 1. 10.2.7 Le sentenze del Tribunale di Parma, del Tribunale di Appello e del Tribunale di Cassazione di Roma Le sentenze del Tribunale di Parma, del Tribunale di Appello e del Tribunale di Cassazione di Roma emesse nei confronti di M., K. ed altri non trattano, con tutta evidenza dell’aspetto soggettivo di A.; nondimeno emergono alcuni elementi dalle stesse, sui quali la Corte si è chinata. Le decisioni concernono persone gravitanti all’interno del Gruppo Società 2, i co- siddetti intranei. Del tutto pacifico è risultato, dall’inchiesta italiana, il fatto che gli amministratori delegati fossero a conoscenza della reale situazione di dissesto del Gruppo e che, in conseguenza a tutta una serie di condotte da essi tenuti, si sia giunti al default del colosso di Parma. Responsabili della bancarotta sono stati ritenuti non solo gli amministratori dele- gati ma pure, in alcuni casi, gli amministratori privi di delega. I giudici sono in effetti giunti alla conclusione che per costoro, vigeva un obbligo di informarsi. Tale obbligo sarebbe stato disatteso laddove, nonostante i chiari segnali di al- larme sorti nel corso degli anni, essi hanno ritenuto di credere ciecamente a quanto veniva detto loro dai vertici dell’azienda, invece di cercare di approfondire eventuali dubbi attraverso fonti esterne. Le considerazioni espresse sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta ed attinenti agli amministratori privi di delega non possono, a mente di questa Corte, essere applicate a A. In quanto dipendente di Banca 1, egli non aveva alcuna posizione di garante verso Società 2 e non si vede nemmeno come potesse per- cepire i predetti segnali d’allarme.
- 175 - SK.2019.50 10.2.8 Le decisioni di assoluzione emesse nei confronti di funzionari di banca A supporto della posizione di A. quale extraneus, assumono per contro impor- tanza le decisioni di assoluzione emesse dal Tribunale di Parma nei confronti di esponenti di Banca 26 e Banca 22 (sentenza n. 671/2017 del 17 luglio 2017, cl. SK p. 7.483.721.667 e segg.) e dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribu- nale di Parma nei confronti di esponenti di Banca 28 (sentenza n. 1101/2016 del 20 dicembre 2016, cl. SK p. 7.483.721.693 e segg.), entrambe prodotte dalla difesa di A. in sede dibattimentale. L’accusa rimproverava ai suddetti funzionari di avere agito in correità con M., K. ed altri per il reato di bancarotta fraudolenta, commessa nell’ambito di operazioni finanziarie effettuate dai rispettivi istituti ban- cari con il Gruppo Società 2. Al quesito a sapere se il quadro probatorio emerso dall’istruttoria dibattimentale fosse idoneo, nel suo complesso, a dimostrare senza ombra di dubbio che, all’epoca dell’operazione in esame, gli imputati avevano, se non la piena consa- pevolezza, quanto meno la possibilità di rendersi conto che Società 2 si dibat- tesse in una situazione difficilissima e che quindi vi fosse il concreto pericolo che il Gruppo fosse in dissesto o comunque si stesse avviando al fallimento, il Tribu- nale di Parma ha risposto negativamente. L’autorità ha ritenuto che gli elementi di giudizio acquisiti fossero risultati ambigui e contraddittori e non avrebbero dun- que permesso di discernere con certezza quale sia stato il reale atteggiamento psicologico degli imputati. A questa conclusione ha portato anche l’analisi dei cosiddetti segnali d’allarme, che, secondo la tesi propugnata dalla Pubblica Ac- cusa, avrebbero dovuto indurre soggetti esperti di economia e finanza quali gli imputati a capire che i bilanci di Società 2 non erano veritieri e che pertanto biso- gnava astenersi dall’assecondare il programma volto e realizzare nuove emis- sioni obbligazionarie (cl. SK p. 7.483.721.683, 688, 690 e 691), tesi alla quale il Tribunale di Parma (sentenza n. 671/2017 del 17 luglio 2017) non ha ritenuto dover dare seguito. Ad analoghe conclusioni è pure giunto il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Parma. Quest’ultima decisione, risulta interessante per due ulteriori aspetti. Il primo è che uno degli elementi che ha fatto propendere per l’assoluzione del funzionario HHH., è il fatto che egli avesse investito nel 2001 a titolo personale Euro 28'000.-- in bond emessi dal Gruppo Società 2, non riven- duti negli anni successivi, segno questo in favore della sua ignoranza in punto alla situazione di dissesto (cl. SK p. 7.483.721.707). Il secondo è che anche III., considerato “referente privilegiato di M. in virtù di consolidati legami amicali” (al quale, M., secondo la versione di quest’ultimo, avrebbe, nel corso del 2002, espo- sto personalmente la situazione di difficoltà, anche se non quella della falsità dei bilanci) è stato assolto. Il giudice è giunto alla conclusione che risulta difficilmente sostenibile, anche in termini di mera ipotesi, che III. potesse avere avuto la con- sapevolezza di tutte le falsificazioni (…) e che potesse avere avuto, comunque,
- 176 - SK.2019.50 contezza di quella che era la reale situazione del Gruppo Società 2, in particolare della sua situazione debitoria (…)” (cl. SK p. 7.483.721.708 e seg.). 10.2.9 I “campanelli d’allarme” A fondamento della ritenuta responsabilità degli amministratori privi di delega, i giudici italiani del filone principale hanno posto i cosiddetti “campanelli d’allarme”, ovvero tutta una serie di segnali ritenuti eloquenti del fatto che vi fossero com- portamenti illeciti in corso. Tra questi sono stati elencati: “l’elevato (ed inusuale) ammontare della liquidità apparentemente riferibile al gruppo, liquidità che cresceva incessantemente e pur inspiegabilmente nel corso degli anni, nonostante le cospicue acquisizioni effettuate; il contemporaneo aumento dell’indebitamento (altrettanto inspiegabile, segnata- mente a fronte dell’apparente esistenza di una liquidità disponibile per un ripia- namento), che peraltro generava oneri elevatissimi; l’incongruenza, contraddittorietà ed inattendibilità delle motivazioni che venivano fornite dal management di Società 2 (…); l’opacità dei dati di bilancio (…); le contradditorie (e contraddette) spiegazioni fornite dal 2000 in poi dal management Società 2 agli analisti finanziari circa l’en- tità dei bond emessi, circa il riacquisto dei medesimi (…); la situazione di Società 2k e l’operazione di fittizio investimento da un “gruppo di investitori nordamericani coordinati da Banca 1” per 300 milioni di Dollari nel ca- pitale di Società 2m nel 1999 (…); la discrasia rilevabile, quanto meno dal 1997 in poi, tra i dati relativi all’indebita- mento bancario iscritti nel bilancio consolidato e quelli rilevati dalla Centrale Ri- schi…” e così via (sentenza Tribunale d’Appello di Bologna 23 aprile 2012, MPC
p. 18.11.2290-2292, 2317 e segg.).
Come visto, a A. non possono essere applicate le considerazioni formulate per gli intranei amministratori privi di delega. Nondimeno, la Corte ha ritenuto doversi chinare anche sull’aspetto dei campanelli d’allarme. Premesso che a taluni segnali elencati si contrappongono puntuali emergenze del fascicolo (A. ha ad esempio affermato che la presenza di forte liquidità a fronte di debiti, non era una circostanza straordinaria e che la stessa trovava le sue giustificazioni in ambito di risparmio fiscale), si osserva in generale come l’eloquenza dei fattori d’allarme perda valenza se valutata à côté di ulteriori fatti oggettivi e di tutta una serie di eventi che si sono verificati nella fase precedente al default e che vengono riportati qui di seguito.
- 177 - SK.2019.50 10.2.10 Gli eventi precedenti il default Alcuni fatti importanti precedenti il default, emergenti in parte dagli atti del fasci- colo penale e ben riassunti nei vari capitoli della relazione del prof. H., risultano determinanti per stabilire quale potesse essere il grado di conoscenza della si- tuazione finanziaria di Società 2 da parte di coloro che erano estranei alla stessa e segnatamente da parte di A. Tra questi, spiccano i seguenti significativi dati di fatto. I bilanci del Gruppo Società 2 erano certificati da Società 42 e Società 43, società di grande reputazione (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 12 e seg.); Società 2 rappresentava uno dei principali gruppi industriali italiani, la cui im- portanza era tale da avere determinato, nel gennaio 2003, l’ingresso della sua quotazione, nel paniere di strumenti finanziari sui quali era calcolato il Mib 30 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 32 e seg.); Dal 2000 il debito della società era oggetto di monitoraggio e assegnazione di rating (ovvero l’opinione informata sulla probabilità di un emittente di adem- piere ai propri obblighi finanziari in modo completo e puntuale), da parte di una delle principali agenzie a livello mondiale (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 33), segnatamente Società 41; Nel novembre 2000 Società 41 assegnava al debito finanziario del Gruppo il rating a livello di investment grade, di “BBB-” per le durate a medio e lungo termine e di “A-3” per le durate a breve termine; il rating è rimasto invariato sino al novembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36 e seg.); Ancora nell’agosto 2003 Società 41 affermava che la situazione di liquidità di Società 2 appariva “adeguata” (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36); solo il 9 dicembre 2003 Società 41 declassava il rating a livello “speculative” pari a “B+/B”, per poi ridurlo a “CC/C” il giorno successivo e sancirne l’insolvenza con un rating “D” il 19 dicembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 38); In generale, l’andamento della società ed il prezzo delle sue azioni venivano seguiti costantemente da un numero elevato di esperti, che come noto, effet- tuano analisi specialistiche e formulano dei giudizi di orientamento agli inve- stitori e la cui reputazione dipende anche dagli esiti di tali analisi (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 33);
- 178 - SK.2019.50 Come ben si evince dalla tabella ricapitolativa dei reports degli analisti, ancora nel secondo e terzo trimestre del 2003, prestigiose banche d’affari assegna- vano un giudizio positivo (“buy”) o neutrale (“neutral”) sulle aspettative del prezzo del titolo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 35); Dall’andamento in borsa del titolo Società 2b, nel periodo tra aprile 2002 e dicembre 2003, si evidenzia che nel marzo 2003 il titolo perdeva valore ri- spetto all’andamento generale dell’indice Mibtel, per poi riprendersi nel pe- riodo successivo, sino ad arrivare nuovamente ad essere in consonanza con l’indice Mibtel a fine agosto 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 39 e segg.); solo a partire da settembre 2003 il titolo seguiva una tendenza al ribasso, per giungere al crollo finale, ma mantenendo nel contempo, sino a inizio dicembre 2003, un valore superiore ad Euro 2 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 42); Dall’andamento dei credit default swaps (ovvero strumento che permette al sottoscrittore di ottenere un’assicurazione contro il rischio di default di uno specifico titolo emesso da una società, a fronte di un pagamento periodico) relativi al rischio creditizio di Società 2, si osserva che il costo degli stessi è salito considerevolmente nel marzo 2003 (in concomitanza con il ribasso del titolo Società 2b), per poi tornare al livello dei mesi precedenti nel mese di maggio 2003 e ricominciare a salire nel settembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227 pag. 45 e seg.); Ancora nel periodo luglio – dicembre 2003, il Fondo pensioni della Banca 31 investiva un importo significativo in titoli Società 2b, holding finanziaria del Gruppo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36); Verso fine 2002 sul sito RRR. comparivano alcuni dati relativi all’indebita- mento del Gruppo Società 2 che si differenziavano per circa Euro 2 miliardi rispetto a quanto dichiarato da quest’ultimo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 14); per chiarire i motivi di discrepanza e tranquillizzare i mercati, M. e K. rilascia- vano un’intervista al periodico PPP., che veniva pubblicata il […] con il titolo “QQQ.” (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 14 e seg.); Sempre per tranquillizzare il mercato, nell’aprile 2003 il management di So- cietà 2 organizzava un incontro ufficiale di Borsa, nel corso del quale venivano offerti vari chiarimenti (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 15); I bilanci delle singole società ed il consolidato annuale di Società 2b, nonché le relazioni trimestrali e semestrali, venivano periodicamente trasmessi alla Commissione Nazionale per le società e la Borsa e l’editoria specializzata
- 179 - SK.2019.50 (Consob), preposta al controllo delle società quotate in borsa (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 46 e seg.); Tale autorità ha avviato un’istruttoria solo nel luglio 2003, a seguito dell’appa- rizione sul quotidiano La Repubblica di un articolo che poneva in luce un’ap- parente discrasia relativamente a determinati valori di bilancio, richiedendo al Gruppo di fornire il dettaglio relativo alla situazione di determinati bond (cl. SK
p. 5.483.521.227, pag. 15 e 47); anche in questo caso, l’azienda emanava un comunicato stampa, nel quale si faceva ricondurre la discrasia a diverse mo- dalità di contabilizzazione (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 16); Attraverso i comunicati di settembre 2003 e novembre 2003 Società 2 forniva ancora dati inveritieri al mercato (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 17). Tutto quanto precede porta a concludere che, nel periodo precedente al default, né la comunità finanziaria, né le autorità specializzate e preposte ai controlli, ave- vano avuto modo di rendersi conto di quale fosse la realtà di dissesto del colosso e che questi era prossimo al fallimento. 10.2.11 Gli investimenti di A. Dall’inchiesta è pure emerso che A. ha proceduto ad effettuare degli investimenti in prima persona – direttamente o indirettamente – nel Gruppo. In occasione dell’acquisto della polizza assicurativa Società 33, poi utilizzata nell’ambito del rinnovo dell’operazione Società 2k, in sostituzione della Società 25, l’accusato aveva investito denaro proprio, procedendo privatamente all’ac- quisto della polizza, come dichiarato nel verbale dibattimentale del 20 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.107 e segg.). Il veicolo Società 1, costituito nell’ottobre 2002, veniva capitalizzato dall’accusato con la somma di USD 7 milioni, proveniente da conti a lui riconducibili (e percepita grazie ad operazioni effettuate in precedenza con Società 2). Allo scioglimento dell’operazione Società 1, l’accusato ha proceduto personal- mente (tramite la Società 6 AG) all’acquisto per USD 20 milioni di azioni della Società 22. Ora, come noto, tale acquisto risulta essere stato imposto da Banca 1 quale condizione per l’eliminazione dell’interposizione della Società 1, così come da richiesta di Società 2. Altrettanto indubbio è però anche il fatto che dagli atti non emerge che A. abbia tentato di ovviare a tale imposizione. Ed è solo verso fine novembre 2003 che egli ha venduto i titoli in questione, coerentemente quindi con il fatto di avere recepito solo in quel periodo, in occasione di una con-
- 180 - SK.2019.50 ferenza stampa dei vertici di Società 2, che qualcosa non andava. Nell’interroga- torio dibattimentale del 19 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.42 e seg.) A. ha specificato di essersi preso il rischio dell’investimento, in quanto convinto della bontà del credito Società 2. Lavorava con l’azienda dal 1995 e la riteneva forte e stabile, così come reputava K. e MM. persone di assoluta fiducia e managers seri. Le informazioni di cui disponeva erano quelle che il mercato in generale aveva. Per lui Società 2 era il fiore all’occhiello italiano, un’azienda che contava filiali in venti/trenta Paesi e che in Brasile era seconda unicamente a Società 44. Nei supermercati italiani o brasiliani gli scaffali abbondavano di prodotti della So- cietà 2 ed il suo fatturato aumentava di anno in anno, con un margine molto buono. In buona sostanza A. non aveva ragioni di dubitare della solidità del Gruppo. Sul tema investimenti, A. ha tenuto ad aggiungere, che se davvero fosse stato a conoscenza della reale situazione finanziaria del Gruppo, avrebbe potuto far capo ad altra tipologia di investimenti, speculando sul ribasso o crollo del titolo Società 2. Investendo USD 1 milione, avrebbe potuto, grazie all’effetto leva, gua- dagnare USD 50 milioni (cl. SK p. 7.483.731.64 e ribadito a p. 7.483.731.152). Si tratta di affermazioni assolutamente credibili e coerenti, di cui non vi è ragione di dubitare viste le indubbie competenze finanziarie dell’imputato e la logica d’affari sottesa al suo agire. 10.2.12 La collaborazione delle banche con la Società 2 Un ulteriore dato di fatto è quello che le banche, e fra di esse Banca 1, hanno continuato ad operare con il Gruppo sino praticamente alla fine. Difficilmente si comprenderebbe un simile atteggiamento, qualora le stesse fossero state perfet- tamente a conoscenza della reale situazione dell’azienda. Per quanto attiene alla specifica crescita dell’esposizione di Banca 1 verso il Gruppo, si rinvia alla tabella della relazione del prof. H. (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 102), dalla quale si evince chiaramente un trend in costante crescita nel periodo 1998 – 2003, sino ad un massimo di USD 320 milioni netti nel 2003. 10.2.13 Il ruolo di A. nelle operazioni Infine, come ben emerso durante il dibattimento, evidenziato nelle premesse ge- nerali e nei verbali dei dipendenti di Banca 1, A. non aveva il compito di svolgere analisi sulla solvibilità dei debitori. Pacifico è che egli avesse un interesse perso- nale alla conclusione delle operazioni, contemporaneamente però egli non aveva potere decisionale nell’ambito delle approvazioni di rilascio dei crediti. Per ogni singola operazione venivano coinvolti più segmenti operativi, su più livelli; in con-
- 181 - SK.2019.50 creto, a dipendenza della tipologia dell’operazione in corso, potevano venire coin- volte una ventina di persone o più. Anche dunque il suo ruolo all’interno di Banca 1 porta ad escludere che egli abbia avuto contezza della grave situazione defici- taria di Società 2, così come della falsificazione dei bilanci. 10.3 Dall’insieme dei verbali summenzionati emerge quanto segue. K. ha mosso pesanti accuse nei confronti di A. In rapida sintesi, egli ha affermato in primo luogo che A., avendo avuto accesso ai vari bilanci, dovesse necessaria- mente avere compreso quale fosse la reale situazione del Gruppo; in secondo luogo che era stato A. stesso a richiedere la “pulizia dei bilanci” del comparto sudamericano ed a pretendere, per il silenzio di Banca 1 sulla situazione cata- strofica delle società, il versamento di una extra fee. La Corte ha approfonditamente soppesato la valenza di queste dichiarazioni a carico, giungendo alla conclusione che le stesse, tenuto conto delle singole cir- costanze in cui sono state rese e poste al vaglio delle ulteriori risultanze oggettive agli atti, non sono sufficienti per ritenere dato l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio a carico di A. K. è colui che ha ideato il raffinato sistema di falsificazione dei bilanci, riuscendo così a celare al mercato finanziario mondiale, ma anche alle autorità di controllo preposte, la reale situazione del Gruppo. Ed è colui che ha portato avanti per anni tale sistema di falsificazioni, sulla base del quale sono state costruite innumere- voli menzogne e tratti in inganno innumerevoli soggetti. Come noto, i Tribunali italiani lo hanno ritenuto affidabile, poiché grazie alle sue ampie spiegazioni, si è potuta ricostruire la vicenda del crac Società 2. Non per questo però, e proprio per il fatto che le dichiarazioni di K. costituiscono un nodo centrale su cui è co- struita l’accusa, può essere tralasciato che i suoi verbali sono stati resi in qualità di accusato e che il procedimento a suo carico si è concluso con una pesante condanna. In questo ordine di idee, non possono essere esclusi, nella disamina delle sue affermazioni, eventuali tatticismi processuali, volti a discolpare sé stesso rovesciando talune responsabilità su altre soggettività. In generale, sulle affermazioni di K., emerge anzitutto e come già indicato in pre- cedenza, che la sua versione è cambiata più volte nel corso dei verbali di inter- rogatorio, fino a mostrare segni di indebolimento in occasione del controesame dei difensori.
- 182 - SK.2019.50 Ora, per quanto attiene al fatto che A. ed in generale gli istituti bancari dovessero avere compreso quale fosse la reale situazione di Società 2, K. stesso ha affer- mato, in diverse occasioni, di non averne mai parlato direttamente con A. Trattasi dunque di deduzioni, che come tali devono essere valutate. Lo stesso K., ha peraltro confermato in più occasioni che A. non era a cono- scenza del veicolo Società 32, utilizzato all’interno del Gruppo per le falsificazioni. Anche il significativo racconto di M. delle “ultime ore” prima del default, attestante un grande stupore delle banche, non può che essere letto nell’ottica di una non conoscenza di queste ultime della reale situazione. Si aggiunga poi come sia emerso che alle richieste di delucidazioni da parte di A. ed altri, ci si adoperava attivamente in Società 2 per celare determinati fatti. In questo senso vanno le email prospettate a K., nell’ambito del verbale 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2112 e seg.), che non attestano certo la pretesa trasparenza nei confronti di Banca 1. E non può che essere data analoga lettura alla reazione menzionata da K. da parte dell’avvocato AAA. (allestimento di una denuncia) di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte di Banca 22 nel marzo 2003. Se il Gruppo cer- cava ancora in quest’ultimo periodo di celare la reale situazione, risulta partico- larmente difficile credere che ci fosse maggiore chiarezza e trasparenza negli anni precedenti. In quest’ottica, se A. davvero fosse stato a conoscenza della situazione finanziaria del Gruppo, ci si chiede allora quale senso avesse prodi- garsi con tanto impegno nel celare determinati dati e proferire ulteriori menzogne. Quanto alla questione della cosiddetta “pulizia dei bilanci” asseritamente richiesta da A. e della extra fee per il silenzio di Banca 1, v’è in primo luogo da sottolineare il fatto che quanto affermato da K. contrasta sia sul piano temporale, sia sul piano dei contenuti, con varie dichiarazioni del teste CCC., oltre che ovviamente con quelle di A. Se per K. le suddette richieste di A. erano state formulate nel 1998, durante una riunione che aveva fatto seguito ad un incontro avvenuto a San Francisco nel 1997, CCC. situa invece l’incontro “incriminato” a fine 1999. A. fa risalire per con- tro la riunione di San Francisco al mese di ottobre 1996, riunione che ricorde- rebbe in modo particolare, poiché occasione per lui di incontro con il chairman della banca. Se da un lato K. ha affermato che A. sarebbe stato consapevole della falsità dei bilanci delle società sudamericane, CCC. ha affermato per contro che i bilanci del loro comparto non erano falsificati. Se K. ha affermato che a tale riunione, sarebbero stati presenti, oltre a lui, M., A. e CCC., quest’ultimo ha riferito che all’unico incontro avuto con A., erano presenti K. e l’avvocato AAA. Per naturale conseguenza, CCC. ha pure contestato, così
- 183 - SK.2019.50 come invece sostenuto da K., di avere ricevuto in quell’occasione (o in altra) da M. la disposizione di essere trasparente con A. sulla situazione delle società. Un ulteriore aspetto fondamentale, è costituito dal fatto che K. abbia accennato alla questione “pulizia dei bilanci” e conseguente extra fee solo nel 2009, ovvero a distanza di quattro anni dal suo primo verbale di interrogatorio e dopo avere dato tutt’altre spiegazioni nel corso dei suoi verbali precedenti, come ben posto in evidenza dal difensore di A. durante il controesame di K. del 5 dicembre 2011, riportato più sopra, al quale si rinvia integralmente. Dall’estratto di tale verbale sono emerse più versioni date nel corso del tempo da K. sulle ragioni dell’avve- nuto scorporo dai bilanci brasiliani di determinate posizioni, ciò che rende la ver- sione data nel 2009, circa la chiamata di correità a carico di A., non credibile. La Corte ha evidentemente tenuto conto anche delle ulteriori dichiarazioni di CCC. Senza dubitare della sua buona fede nel ricordare gli eventi a distanza di anni, non si può però neppure dimenticare che il suo interrogatorio ha avuto luogo ad ormai vent’anni dai fatti, periodo in cui, oltretutto, è stato possibile accedere ad informazioni, in quanto ormai pubbliche. Diametralmente opposta alla versione di K., vi è quella del qui accusato, che ha respinto i rimproveri mossigli da quest’ultimo. Sulla versione resa da A. va detto che è rimasta la medesima dal primo verbale del 24 febbraio 2004 ed è stata ribadita ancora in sede di verbali dibattimentali del novembre 2016, rispettiva- mente dell’ottobre 2021. La stessa è risultata nel suo complesso lineare e con- cordante con il resto delle sue affermazioni, nonché con le sue azioni ed in parti- colar modo con l’importante investimento da lui effettuato in titoli Società 22, ri- conducibili a Società 2, di cui meglio si dirà in seguito. Le considerazioni espresse da parte sua, di avere ritenuto che il Gruppo si trovasse in una situazione di espansione e necessitasse pertanto di finanziamenti e liquidità per crescere, ri- sultano da un lato collimare con la storia del Gruppo e dall’altro si inseriscono in maniera logica nella dinamica della sua specifica attività bancaria e degli obbiet- tivi professionali da esso perseguiti in relazione al cliente Società 2. In favore di A. vanno pure le risposte date a quest’ultimo da K. ed i suoi collabo- ratori, quali chiaro segno della ferma volontà di tenere celato il quadro reale della situazione finanziaria e dei bilanci di Società 2. Nella medesima direzione vanno le spiegazioni date al mercato finanziario o ancora la denuncia sporta dall’avvo- cato AAA. nei confronti di Banca 22 (MPC p. 12.67.65), così come pure le rassi- curazioni ricevute da CCC. circa la presenza di sufficiente liquidità e l’assenza di problemi in ordine ai costi dei finanziamenti.
- 184 - SK.2019.50 Persino il passaggio di A. da Banca 1 a consulente del Gruppo Società 2, avve- nuto in data 1° luglio 2003, depone in favore dell’inconsapevolezza di quest’ul- timo circa la reale situazione del Gruppo. In linea con la versione resa da A., sono poi risultate pure le versioni rese da C. e dai colleghi GG., CC. e EE. Ora, non va dimenticato che i summenzionati hanno ricevuto somme di denaro da A. e che quindi risultavano personalmente interes- sati alla continuazione del rapporto con Società 2. Neppure, però, può essere tralasciata la loro posizione di dipendenti dei rispettivi istituti bancari e la presenza di superiori, ai quali dovevano rispondere del loro operato. Quanto ai superiori, anch’essi risultano essere stati coinvolti nelle varie operazioni e ne conoscevano dunque i dettagli. Neppure una volta messi in guardia, come fatto nel caso con- creto da CC., risultano essere corsi ai ripari. Essi hanno ritenuto opportuno limi- tarsi alla sospensione di nuovi finanziamenti, in attesa di maggiori informazioni, segno questo che non può che esser letto con il fatto che non vi fosse alcun sentore di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Tutti dunque, in sunto, hanno attestato di una sorta di “segnale d’allarme” suonato però solo verso la fine, ovvero poco prima del default e di una situazione di preoc- cupazione giunta in modo graduale, ma nata soltanto nell’ultimo periodo. 10.4 Come visto poi, non sono di ausilio a sostanziare la tesi accusatoria, le decisioni di condanna emesse dalle autorità italiane nei confronti di M. ed altri, trattando le medesime unicamente dell’aspetto soggettivo degli intranei e non potendosi le considerazioni espresse per questi ultimi applicare agli estranei. La Corte ha scorto nel passaggio della Corte di Appello di Bologna un elemento in favore di A., laddove essa, parlando delle falsificazioni operate sui bilanci di Società 2, ha ritenuto che proprio le stesse le abbiano consentito di continuare ad operare ottenendo finanziamenti “che diversamente non sarebbero stati con- seguiti” (sentenza 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22917). L’assunto conferma che le banche ignoravano la manipolazione dei dati forniti dal Gruppo attraverso i bilanci e che concedevano i finanziamenti sulla scorta dei dati falsati ottenuti. Risulta pertanto insostenibile affermare che A., sapesse o potesse avere capito, che i finanziamenti venivano ottenuti grazie ad atti illeciti perpetrati dai vertici della società, a detrimento, non da ultimo, dei creditori e degli azionisti della stessa. In favore dell’accusato assurgono pure le decisioni di assoluzione nei confronti di altri funzionari di banca, che si sono chinate sul quesito a sapere se il quadro probatorio fosse idoneo a dimostrare che gli imputati avevano, se non la piena consapevolezza, quanto meno la possibilità di rendersi conto che Società 2 si dibattesse in una situazione difficilissima e che quindi vi fosse il concreto pericolo
- 185 - SK.2019.50 che il Gruppo fosse in dissesto o comunque si stesse avviando al fallimento, ri- spondendovi negativamente. 10.5 Anche l’aspetto, di cui hanno tenuto ampiamente conto i giudici italiani del filone principale, relativo ai “segnali d’allarme” non è risultato per la Corte sufficiente- mente persuasivo. I giudici lo hanno applicato, in alcuni casi, agli intranei, che non possono però come detto essere paragonati per ruolo e per diretta o indiretta conoscenza di determinati fattori, a A. In contrapposizione, i Tribunali competenti per i procedimenti penali avviati nei confronti di funzionari di banca (estranei) e conclusisi con l’assoluzione degli im- putati, non li hanno ritenuti sufficienti per dimostrare la conoscenza di questi ultimi in punto alla situazione di Società 2. 10.6 Questa Corte è giunta alle medesime conclusioni dei predetti Tribunali, anche a fronte degli avvenimenti precedenti il default, elencati nel dettaglio più sopra. Ele- mento cardine di questi avvenimenti è l’incontestato fatto che un’autorità quale Consob (Commissione Nazionale per le società e la Borsa), nella sua funzione di ente rivolto alla tutela degli investitori ed alla trasparenza del mercato mobi- liare, non abbia recepito la gravità della situazione interna al colosso di Parma. A ben vedere poi, v’è da chiedersi chi avrebbe eventualmente osato mettere in di- scussione bilanci certificati da società di fama mondiale quale Società 42 oppure il rating assegnato da agenzie rinomate quali Società 41. Neppure elementi quali l’investimento nel periodo luglio – dicembre 2003 da parte del Fondo pensioni della Banca in titoli Società 2b, o le reazioni in generale dall’attento mercato fi- nanziario e borsistico sono sfuggiti alla Corte. Senza menzionare nuovamente ogni avvenimento elencato al considerando IV. 10.2.10 supra, va detto che ognuno di questi, sia soppesato singolarmente, sia nel loro insieme, porta alla conclusione che nessuno, neppure lontanamente, ha saputo o capito, quali fos- sero le effettive condizioni finanziarie di Società 2. 10.7 Ulteriore elemento che depone in favore di A., è risultato, come già accertato dalla precedente Corte, quello degli investimenti da lui effettuati a titolo perso- nale. In modo particolare l’investimento relativo alla capitalizzazione del veicolo Società 1 (finanziato con USD 7 milioni di capitale proprio, somma proveniente da precedenti operazioni effettuate con Società 2) e l’acquisto per circa USD 20 milioni di titoli della Società 22, avvenuto poco tempo prima del default. Si tratta di elementi che per questo Collegio giudicante depongono senz’altro per un’as- senza di dubbi circa le reali condizioni economico-finanziarie di Società 2. In tema di investimenti, è pure risultata convincente e plausibile per la Corte l’af- fermazione di A. sui possibili investimenti (e lauti guadagni) che avrebbe potuto
- 186 - SK.2019.50 fare in borsa, al netto comunque di una responsabilità penale per insider trading, se davvero avesse avuto conoscenza della criticità della situazione finanziaria in seno alla società. 10.8 Non solo. Come visto, a luglio 2003, quando A. non lavorava più alle sue dipen- denze e dunque in assenza di qualsiasi influenza da parte sua, Banca 1 suben- trava direttamente nell’operazione Società 1, esponendosi di fatto ancora a quel momento, per una cifra non indifferente, ammontante ad alcune centinaia di mi- lioni di Dollari. Anche le altre banche hanno proseguito la loro collaborazione con Società 2 sino al default, segno che non può che essere interpretato quale fiducia riposta dagli istituti bancari nell’azienda. 10.9 In sunto, le accuse mosse da K., secondo le quali, le banche in generale e con esse A., dovevano forzatamente avere capito quale fosse la reale situazione, a seguito delle discrasie riscontrabili dai bilanci in loro possesso, non risultano, sulla scorta delle considerazioni sin qui formulate, sufficientemente fondate. Queste si scontrano con gli elementi oggettivi riscontrati nei mesi precedenti al default, che devono portare a ritenere che A. ignorasse la criticità della situazione in essere in Società 2, così come la ignoravano Società 41, Consob e l’intero mercato finanziario. Se poi, come lo vorrebbe K., davvero tutti sapevano o ave- vano capito, allora mal si comprende la ragione dell’impegno profuso, sino alla fine, a sostenere l’esistenza della millantata liquidità ed a cercare di tranquilliz- zare i mercati. Indiscutibile è pure il fatto che ai dubbi espressi dalla stampa spe- cializzata e dagli operatori di borsa, Società 2 aveva sempre replicato con argo- mentazioni che, sebbene con il senno di poi possano apparire dubbie, all’epoca dei fatti erano evidentemente state considerate da tutti gli addetti ai lavori, fondate e verosimili, in virtù forse anche del credito e della reputazione di cui la multina- zionale all’epoca godeva e del fatto che i suoi bilanci venivano certificati da pri- marie società internazionali di revisione. Non era per finire mansione di A. quella di analizzare i bilanci del Gruppo e di verificarne la solidità finanziaria. Ed è pacifico che A. credesse nella bontà e nella solidità del Gruppo al punto tale da investire personalmente ed in modo non poco rischioso, ingenti somme di denaro. 10.10 Alla luce di tutto quanto precede, soppesati gli elementi emergenti dal fascicolo penale, al quesito a sapere se A., come lo pretenderebbe l’accusa, fosse a co- noscenza o dovesse presumere che, procedendo al pagamento della somma complessiva di USD 52 milioni, i responsabili di Società 2 commettevano di fatto atti contrari all’interesse societario, poiché procrastinavano in tal modo l’insorgere del default e lo aggravavano, la Corte non può che rispondere negativamente, in assenza di sufficienti prove a carico dell’accusato.
- 187 - SK.2019.50 Mancando l’elemento soggettivo relativo all’origine criminale dei fondi pervenuti a A., risulta superfluo analizzare l’elemento soggettivo inerente agli atti stessi di riciclaggio. L’intenzione, infatti, non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati. Venendo meno l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio di denaro, ne con- segue che A. deve essere prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggra- vato.
V. Sull’accusa di istigazione alla falsità in documenti oggetto di rinvio del Tri- bunale federale 1. Riguardo all’accusa di istigazione alla falsità in documenti, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d’imputazione n. 1.2.1 e n. 1.2.2 per interve- nuta prescrizione dell’azione penale ed ha prosciolto A. per i restanti capi d’ac- cusa n. 1.2.3 a n. 1.2.5. Il Tribunale federale ha constatato l’intervenuta prescri- zione (nelle more della procedura dinanzi ad esso) per il capo d’accusa n. 1.2.3, confermato il proscioglimento per il capo d’accusa n. 1.2.4 e annullato il proscio- glimento dal capo d’accusa n. 1.2.5 relativo all’istigazione alla falsità in documenti nei confronti di L. In punto a tale capo d’accusa il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la conclusione a cui è giunto il TPF, avendo esso omesso senza valide ragioni di considerare le dichiarazioni di J., che potrebbero essere, se ritenute attendibili, suscettibili di modificare l’esito del procedimento. 2. L’atto d’accusa imputa a A., al capo d’accusa n. 1.2.5, il reato di falsità in docu- menti; egli avrebbe, il 29 maggio 2004 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato L., a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d’inganno verso i destinatari e segnatamente Banca 2, del “formulario A” concer- nente il conto c13 a questi intestato, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all’estero, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie JJJ. beneficiario economico del denaro depositato su tale conto. Secondo la tesi dell’accusa, A. sarebbe stato l’unico ad avere interesse a che L. venisse indicato nel formulario A quale beneficiario economico, contrariamente al vero. L. sarebbe inoltre stato contattato da J. allo scopo di fungere da presta- nome. Per tali motivi, vi sarebbe stata un’istigazione indiretta da parte di A. alla falsità in documenti (cl. SK p. 7.483.721.173 e segg.).
- 188 - SK.2019.50 La difesa di A. ha messo in risalto come al momento del deposito del documento incriminato in banca, non vi fossero più fondi riconducibili all’accusato sul conto. In quel periodo poi, A. non avrebbe più avuto contatto alcuno con J. L’accusato sarebbe dunque completamente estraneo alla falsità imputatagli (cl. SK p. 7.483.721.906 e segg.). 2.1 In base all’art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un docu- mento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento. L’art. 251 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). La falsità materiale è data quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore appa- rente: il documento contraffatto (ad esempio mediante contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Vi è per contro falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento menzognero” (“unechte Urkunde”, rispettivamente “un- wahre Urkunde”; v. BOOG, Basler Kommentar, 4a ediz., 2019, n. 71 ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corri- sponde alla situazione fattuale reale. Tuttavia non basta una semplice bugia scritta. 2.2 Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, il formulario A va considerato un documento ai sensi dell’art. 251 CP unitamente all’art. 110 cpv. 4 CP (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; KINZER, Com- mentaire romand, 2017, n. 100 ad art. 251 CP). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).
- 189 - SK.2019.50 2.3 È punibile in qualità di istigatore, chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto, purché il reato sia stato commesso (art. 24 cpv. 1 CP). L’istigatore deve esercitare, in quanto tale, un’influenza psichica di- retta sulla formazione dell’altrui volontà. L’istigazione non costituisce un reato in- dipendente, bensì una forma di partecipazione all’infrazione commessa da altri (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2). Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall’istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a e rinvii). Quanto al profilo soggettivo, l’istigazione richiede l’intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all’atto e, dall’altro, all’esecu- zione dell’atto da parte dell’istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre pertanto che l’istigatore abbia saputo e voluto o, quanto- meno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a per- suadere l’istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in pre- senza di un’istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l’istigatore indiretto è punibile sulla base dell’art. 24 CP, la sua partecipa- zione non risultando meno colpevole perché l’istigato si serve di una terza per- sona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a, ribadita nella sentenza del Tribunale federale 6B_920/2013 del 18 maggio 2015 consid. 8.1). Nell’ambito della partecipazione accessoria e quindi dell’istigazione, il Tribunale federale segue la teoria dell’accessorietà limitata (sentenza 6S.307/2002 dell’8 ottobre 2002 consid. 2.1). In base a tale teoria, la punibilità del partecipante ac- cessorio presuppone unicamente l’esistenza di un comportamento dell’autore principale oggettivamente contrario al diritto, ovvero un comportamento che adempie gli elementi oggettivi del reato, ma non dipende dalla colpevolezza o dall’imputabilità del reato all’autore principale (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2; sen- tenza del Tribunale federale 6B_1021/2013 del 29 settembre 2014 consid. 6.2). 3. Come da ricostruzione di cui al considerando IV. 2.3.1 supra si ricorda breve- mente che il conto c13, di cui titolare e ADE era L., è stato aperto il 20 agosto 2002 (MPC p. 5.1.8409 e segg.). Il formulario A relativo a tale conto risulta sotto- scritto in data 29 maggio 2004 (MPC p. 7.22.4), ovvero a due anni di distanza dall’apertura del conto. 3.1 Interrogato in qualità di indagato dalla Polizia Federale Australiana su richiesta di assistenza giudiziaria in data 25 ottobre 2006 (MPC p. 13.18.1 e segg.), L. (inter- mediario finanziario ed amministratore di fondi, in particolare nello Stato del Va- nuatu) ha dichiarato di avere fatto la conoscenza di J. verso fine 1999/inizio 2000, per motivi di lavoro. Egli non avrebbe per contro mai incontrato né A., né C., persone che neppure avrebbe mai sentito nominare (MPC p. 13.18.20, 31, 51 e
- 190 - SK.2019.50 seg., 100). Sebbene egli abbia riconosciuto come propria la firma sul formulario A relativo al conto c13, egli non ha saputo dare spiegazione alcuna in merito all’apertura di tale conto o circa la movimentazione dello stesso. Persino il nome della banca gli sarebbe stato estraneo (MPC p. 13.18.38 e segg.). Egli ha conte- stato – in modo invero poco credibile – di essersi messo a disposizione quale prestanome (MPC p. 13.18.57 e segg.) o di avere sottoscritto documenti in bianco in favore di J., così come invece sostenuto da quest’ultimo (MPC p. 13.18.64). L. è stato condannato per titolo di falsità in documenti mediante decreto d’accusa di data 26 settembre 2011 (MPC p. 22.2.1-5). 3.2 A., richiesto di esprimersi in merito al formulario A del conto c13, aperto presso la Banca 2, ha dichiarato nel verbale dibattimentale del 28 novembre 2016 (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.15 e seg.), di non sapere come mai lo stesso fosse stato sottoscritto da L., di non averlo mai incontrato personalmente e di non co- noscere l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto. Nella medesima di- rezione, vanno le sue dichiarazioni di tale data relativamente al conto c8 intestato alla Società 8 Ltd., presso Banca 2. In buona sostanza egli ha affermato di avere delegato a J. la gestione di tali conti. A. ha ricordato che J. gli avrebbe mostrato in un’occasione il curriculum vitae di L.; ciò però, in relazione ad un’altra opera- zione che si intendeva effettuare e che avrebbe necessitato di un rappresentante con background assicurativo. A. ha negato di avere dato istruzione a J. per il reperimento di una persona di sua fiducia, allo scopo di farla risultare beneficiaria economica dei suddetti conti. La versione di A. è stata ribadita anche nel suo verbale di dibattimento SK.2019.50. In sunto, l’imputato ha dichiarato di non aver mai conosciuto L., di non essere a conoscenza dell’esistenza del conto c13 e di non conoscere il mo- tivo dell’apertura del medesimo: A. ha altresì posto in rilievo il fatto che il formu- lario A risulta essere stato firmato il 21 maggio 2004 e recepito da Banca 2 sola- mente il 4 agosto 2004, come indicato dal timbro di Banca 2 sullo stesso docu- mento (“Eingang”); a quell’epoca egli non aveva più contatti con Banca 2 o con J. e ciò da almeno un anno o due (cl. SK p. 7.483.731.146). In merito al conto c8 intestato alla Società 8 Ltd. presso Banca 2, A. ha ribadito di non averlo aperto personalmente e di essersi rivolto a J. per un ausilio nella gestione di tale società, che era operativa e che riceveva fondi che originavano da Società 2g. In particolare, nell’ottobre 2002 Banca 26 si sarebbe rifiutata di effettuare un versamento impartito dalla Società 26 tramite Banca 14, perché il Liechtenstein era considerato un paradiso fiscale e perché pretendeva che fosse fornito il nome del beneficiario economico. Per ovviare al problema, J. avrebbe
- 191 - SK.2019.50 quindi aperto un conto presso Banca 2 come Società 8, mettendovi L. come be- neficiario economico. Per A., in realtà, non vi era alcun motivo di indicare un altro beneficiario economico che non fosse lui stesso; egli non si sa spiegare per quale motivo sia stato indicato L. quale avente diritto economico del conto (cl. SK. p. 7.483.731.19 e seg.). 3.3 Venendo alle dichiarazioni di J., motivo del rinvio da parte dell’Alta Corte, le stesse possono venire riassunte come segue. L. si sarebbe “presentato” via email alla Società 17 Sagl, offrendo i propri servizi. Dopo averlo incontrato personalmente a Lugano ed averne tratto un’ottima im- pressione, J. avrebbe deciso di avvalersi dei servizi offerti da quest’ultimo, met- tendoli, in caso di necessità concreta, a disposizione dei clienti della Società 17 Sagl. A seguito delle lamentele di A. relative ai nomi (di connotazione ispanica) scelti dalla Società 17 Sagl per le sue società (risultanti a lui poco graditi), J. avrebbe proceduto nel 2000 alla sostituzione di costoro, avvalendosi del cittadino neozelandese L. (verbale del 10 agosto 2005, MPC p. 13.5.116, verbale del 12 agosto 2005, MPC p. 13.5.124, verbale del 26 settembre 2005, MPC p. 13.5.345). J. ha inoltre affermato che L. era titolare di un conto presso la Banca 2, aperto verso fine 2002/inizio 2003. A. avrebbe avuto l’esigenza di operare at- traverso la Società 3 e Società 8, che erano però già state poste in liquidazione. Egli avrebbe dunque richiesto a J. di far aprire un conto a nome di L., affinché egli potesse regolare le questioni ancora pendenti. Per tale motivo, L. avrebbe di seguito messo a disposizione di A. il proprio conto, denominato da J. conto “stu- dio” (verbale del 26 settembre 2005, MPC p. 13.5.346). J. ha dunque in sunto affermato di avere messo L. “a disposizione” di A. quale prestanome, su richiesta di quest’ultimo (verbale del 20 marzo 2006, MPC p. 13.5.475, verbale del 21 marzo 2006, MPC p. 13.5.500), precisando comunque che A. non ha mai avuto contatti diretti con esso. Egli ha infine dichiarato di avere avuto a propria disposizione una quindicina di fogli sottoscritti in bianco da L. per varie esigenze. Alla retribuzione di quest’ultimo, avrebbe provveduto lui stesso (verbale del 21 marzo 2006, MPC p. 13.5.500 e seg.). In occasione del dibatti- mento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha commentato le dichiarazioni di J. asserendo che le stesse non corrispondono a verità (cl. SK p. 7.483.731.146 e seg.). J. è stato condannato per istigazione in falsità in documenti, mediante decreto d’accusa di data 21 ottobre 2014 (MPC p. 22.2.163 e segg.). 4. In particolare le affermazioni rese in data 20 marzo 2006 da J. (MPC p. 13.5.474 e seg.) sono state riprese dall’accusa nella requisitoria del 5 dicembre 2016 (cl.
- 192 - SK.2019.50 SK.2015.24 p. 482.925.129, 150 e 184). Nella requisitoria del 27 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.721.175 e seg.) l’accusa ha evidenziato i contenuti del verbale di J. del 4 aprile 2006 (MPC p. 13.5.689 e seg.). Per il Pubblico Ministero, le sum- menzionate dichiarazioni fonderebbero la colpevolezza di A., poiché J. avrebbe reperito L. quale prestanome, su richiesta di A. Quest’ultimo avrebbe dunque in- tenzionalmente determinato L. a sottoscrivere il formulario A del conto c13. 4.1 J. risulta essere stato interrogato dalle autorità di perseguimento penale in Sviz- zera in sei occasioni, segnatamente in data 10 agosto 2005 (MPC p. 13.5.116) e 12 agosto 2005 (MPC p. 13.5.124), in qualità di persona informata sui fatti e in data 6 settembre 2005 (MPC p. 13.5.1), 26 settembre 2005 (MPC p. 13.5.345), 20 marzo 2006 (MPC p. 13.5.455) e 21 marzo 2006 (MPC p. 13.5.500) in qualità di indagato. Dalla lettura dei verbali emerge unicamente la presenza agli stessi del difensore di J., mentre dalla disanima degli atti, si evince che le citazioni non sono state inviate al difensore di A. In concreto non sarebbe dunque stata data a A. o al suo difensore la possibilità di partecipare al verbale di interrogatorio di J. e di porre eventuali domande. Come esposto nel considerando “Premesse generali”, al quale si rinvia (v. supra consid. III. 4), di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiara- zioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnata- mente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposi- zione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio 4.2 Nel caso in esame, J. è stato interrogato in diverse occasioni anche dalle autorità inquirenti italiane, in particolare nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti di A. Anche in tale ambito J. ha ribadito le modalità di incontro con L. e la sua decisione di far capo alle prestazioni offerte da quest’ultimo, per i clienti della Società 17 Sagl (e dunque non solo per A.). A sua detta, questi avrebbe esaminato personalmente le referenze di L. Nell’ottobre 2001, J. avrebbe dato incarico a L., previo consenso di A., di assumere la carica di direttore della So- cietà 3, ai fini della liquidazione (verbale del 4 aprile 2006 Procura della Repub- blica presso Tribunale di Parma, MPC p. 13.5.689 e segg.). In occasione del verbale 6 aprile 2006 Procura della Repubblica presso Tribunale di Parma, MPC p. 13.5.694 e segg.) J. ha prodotto una memoria riassuntiva (MPC p. 13.5.724 e segg.), nella quale, tra l’altro, ha ribadito le affermazioni di cui sopra.
- 193 - SK.2019.50 Dal verbale 18 luglio 2011 del Giudice per le indagini preliminari c/o Tribunale di Parma, si evince che gli avvocati delle parti al procedimento, tra i quali l’avv. Soliani hanno avuto la possibilità di procedere ad un controesame di J., facoltà alla quale hanno tuttavia rinunciato (MPC p. 13.5.2250). I suddetti verbali sono parte integrante del procedimento penale svizzero, avviato nei confronti di A. Il difensore di quest’ultimo ha avuto la possibilità – non sfruttata
– di porre le proprie domande a J., sicché il difetto del contradditorio dei verbali resi dinanzi alle autorità inquirenti svizzere risulta, a mente della Corte, sanato. 5. Le dichiarazioni di A. e di J. in relazione al coinvolgimento di L., e più specifica- tamente alla sottoscrizione da parte di quest’ultimo del formulario A relativo al conto c13 risultano essere diametralmente opposte. Mentre A. nega qualsiasi addebito, J. invoca di avere agito su esplicita richiesta del primo. 5.1 Sull’attendibilità delle dichiarazioni di J., la Corte osserva quanto segue. Sin dai suoi primi verbali, egli ha dichiarato, in generale, di avere fatto capo puntualmente ai servizi di L. su esplicita richiesta di A. Tale versione è stata mantenuta durante tutti i verbali, ciò che senz’altro attesta una costanza delle sue dichiarazioni. In punto però allo specifico conto c13 (capo d’accusa n. 1.2.5 ed oggetto di rinvio), le sue dichiarazioni non paiono lineari. Se in effetti nel verbale 26 settembre 2005 (MPC p. 13.5.346), J. ha affermato che L. fosse già titolare del conto poi messo a disposizione di A., nella memoria prodotta per il tramite del suo difensore alle autorità inquirenti italiane il 12 aprile 2006 (MPC p. 13.5.740), egli ha indicato che A. avrebbe richiesto a L. di aprire un conto personale, per farvi affluire eventuali pagamenti non ancora pervenuti alla Società 8 (allegati 25A – 25 R). L. avrebbe concesso a A. procura su tale conto. Sempre in sede di memoria, J. ha riferito di avere richiesto alla banca di rivolgersi direttamente a L., essendo lui e la Società 17 Sagl ormai estranei al rapporto con A. (come effettivamente emerge dagli al- legati 26B, 26D). Le dichiarazioni di J. circa il conto in questione, non paiono dunque del tutto coe- renti. Né va d’altro canto dimenticato che le stesse non possono essere conside- rate disinteressate, avendo egli avuto un concreto interesse ad addossare la re- sponsabilità del suo operato a A. Le affermazioni contenute nella memoria non collimano poi con la documentazione prodotta nella medesima sede o quanto meno, quest’ultima non suffraga le sue dichiarazioni, trattandosi sì di documenti di apertura bancari, verosimilmente sottoscritti da L., che però non riportano ul- teriori indicazioni quanto a nomi o numeri di conto o date. Dagli stessi non è dun- que possibile capire a quale conto si riferiscano o a quale data siano stati firmati. Nemmeno emerge dai documenti – come pretenderebbe J. – che L. abbia con- cesso procura a A.
- 194 - SK.2019.50 6. Più in generale, la Corte ha osservato che l’inchiesta non ha stabilito con suffi- ciente chiarezza, le circostanze che hanno portato alla sottoscrizione da parte di L. del formulario A relativo al conto c13. Non è in particolare dato di sapere come mai tale conto sia stato aperto in data 20 agosto 2002, mentre il formulario A risulta sottoscritto in data 29 maggio 2004, ovvero a quasi due anni di distanza dall’apertura del conto. Di principio non può neppure essere scartata a priori l’ipo- tesi avanzata da A. in sede di verbale dibattimentale del 22 ottobre 2021 (cl. SK
p. 7.483.731.146), in base alla quale la Banca 2 potrebbe essere “corsa ai ripari”, a due anni di distanza dall’apertura del conto, dopo essersi accorta di non avere la documentazione completa, procedendo a far “debitamente” sottoscrivere il for- mulario A a L. A. ha in effetti giustamente sottolineato come in quel periodo egli non avesse più contatto con i funzionari della banca. 6.1 Di ben poco ausilio risultano, in punto a tale questione, le dichiarazioni di C., il quale, dopo avere affermato di ricordare che A. gli avrebbe parlato di un suo “partner” neozelandese o australiano di nome L., mai da lui incontrato di persona (verbale dell’11 febbraio 2005, MPC p. 13.1.32, e 7 aprile 2005, MPC p. 13.1.69), ha poi riferito che la documentazione per l’apertura del conto privato di quest’ul- timo era stata verosimilmente spedita a J., il quale aveva provveduto a mandarla a L. ed a farla nuovamente pervenire alla banca (verbale del 15 settembre 2005, MPC p. 13.1.137). 6.2 Da un’analisi più approfondita del dossier relativo alla documentazione di aper- tura della relazione in esame (MPC p. 7.22.1 e segg.) si evince la presenza di copia del passaporto di L., corredata da Apostilla, di cui non si comprende se datata 24 aprile 2002 o 24 aprile 2004. Il formulario A risulta essere stato sotto- scritto ad Auckland (NZ) il 29 maggio 2004, “Aufgenommen” da un funzionario bancario il 28 maggio 2004 (ovvero un giorno prima della firma, ciò che in teoria si spiegherebbe unicamente con il fuso orario, qualora il documento sia stato anticipato via fax alla banca), “Eingegangen” il 4 agosto 2004 ed essere stato oggetto di “Kontrolle Backoffice” il 9 agosto 2004 (MPC p. 7.22.4). Il formulario “General signature regulation”, sul quale peraltro non figura alcuna procura in favore di terzi, è stato sottoscritto ad Auckland (NZ) il 17 settembre 2002 e “controllato” dalla banca il 20 settembre 2002 (MPC p. 7.22.5 e seg.). Il formulario “istruzione sul fermo posta” (posta a trattenere in banca) risulta essere stato firmato parimenti al 20 settembre 2002 (MPC p. 7.22.7). Dallo stesso si evince peraltro che L. non è mai passato in banca a visionare la documentazione. Il formulario “Kundengeschichte” riporta alcune informazioni relative al cliente e datate 18 ottobre 2002. Infine, nel dossier figura una lettera del 19 febbraio 2003 della Banca 2 a L., nella quale si informa il cliente che il dipendente C. lascerà la banca.
- 195 - SK.2019.50 6.3 Quanto alla movimentazione della relazione, vi è stata un’entrata sulla rubrica Dollari in data 24 settembre 2002 pari a USD 325'187.50, come si evince dall’estratto conto al 30 settembre 2002 (MPC p. 7.22.26) ed un’entrata al 23 settembre 2002 sul deposito titoli di un’obbligazione (valore nominale USD 250'000.-- 8% Brasile, valore di mercato a settembre 2002 USD 133'125.-- (MPC
p. 7.22.76 e tabella allegata a Rapporto di PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8609). Le due entrate risultano provenire dal conto della Società 8 Ltd. presso Banca 2. L’importo di USD 325'187.50, viene a più riprese, in parte o totalmente investito presso Banca 27, nel periodo settembre 2002 – gennaio 2003 (si vedano estratti conto al 30 settembre 2002, MPC p. 5.1.26, al 31 dicembre 2002, MPC
p. 5.1.27, e al 31 marzo 2003, MPC p. 5.1.28), mentre l’obbligazione viene ven- duta in data 24 gennaio 2003, ottenendo un incasso pari a USD 216'887.91 (MPC
p. 5.1.53). Le transazioni elencate, permettono di prelevare a contanti dal conto
n. c13 in data 30 gennaio 2003, la somma di USD 535'000.--. La fiche di prele- vamento, risulta sottoscritta a nome D. (MPC p. 5.1.56, si veda anche tabella allegata a Rapporto di PGF del 23 giugno 2010, MPC p. 5.1.7334). Dagli estratti conto a seguire non si riscontrano movimenti rilevanti. Il saldo diminuisce costan- temente a causa delle spese ed al 31 dicembre 2005 si attesta a USD 96.17 (periodo 30 giugno 2003 – 31 dicembre 2005, MPC p. 7.22.29-39). In buona sostanza dunque, si ha che in seguito alla sottoscrizione da parte di L. del formulario A (29 maggio 2004), non vi sono state movimentazioni di rilievo sul conto in esame, mentre le movimentazioni che precedono, sono senza ombra di dubbio riconducibili a A. 7. In relazione al formulario A del conto n. c13, L. è stato condannato per falsità in documenti, mentre J. è stato condannato per istigazione alla falsità in documenti. Come già rilevato nella sentenza 30 gennaio 2017 dalla Corte penale, da ciò non è però lecito desumere che vi fosse o vi dovesse essere la relativa istigazione di A. nei confronti di L., per il tramite di J., quale istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’atto d’incitamento dell’istigatore (anche indiretto) e la decisione dell’istigato di commettere il reato. Tale relazione non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che J. curasse gli interessi di A. Dagli atti non sono neppure emersi elementi tali da provare, un’influenza psichica di- retta da parte dell’istigatore, sulla formazione dell’altrui volontà. Quanto è emerso dai verbali di interrogatorio ed in particolare dai documenti ban- cari, è che la relazione n. c13 è stata chiaramente utilizzata da A. per fini perso- nali. Non è per contro chiaro in quale modo, in che momento, a quale scopo e da chi, L. sia stato richiesto di sottoscrivere il formulario A della stessa. Ne consegue
- 196 - SK.2019.50 che non risulta provata un’influenza esercitata da A. sulla volontà di L. di dichia- rare, contrariamente al vero, di essere, unitamente alla moglie JJJ., l’avente di- ritto economico dei valori presenti sulla relazione. Di conseguenza la Corte, tutto ponderato, ha ritenuto non sufficienti gli elementi a supporto dell’accusa di istigazione alla falsità in documenti relativa al formulario A del conto n. c13, con il che A. viene prosciolto dall’accusa di cui al capo d’ac- cusa n. 1.2.5. 8. Si ricorda che A. è stato riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, nell’ambito della sentenza del TPF del 4 febbraio 2014 (si veda procedi- mento penale EAII.07.0139-PAS, atto d’accusa 5 settembre 2013, SK.2013.32). La falsità si riferisce al conto n. c2, intestato a A. ed aperto presso Banca 2 e segnatamente al formulario A di tale relazione, sul quale B. aveva attestato, con- trariamente al vero e su richiesta di A., di esserne il beneficiario economico. Tale condanna è stata confermata dal Tribunale federale in data 5 gennaio 2016.
VI. Sulla pena Nella sentenza SK.2015.24, A. è stato condannato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. Tale con- danna non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale ed è pertanto confer- mata.
VII. Sulle misure 1. Con la sentenza SK.2015.24, la Corte penale aveva ordinato il dissequestro degli oggetti e valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca (v. sentenza SK.2015.24 consid. VII.2. e punto IV. del dispositivo). A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale questo Collegio giudi- cante è chiamato a chinarsi nuovamente sui sequestri. 2. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a
- 197 - SK.2019.50 meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in 7 anni; se il perseguimento del reato soggiace ad una prescrizione più lunga, questa si applica alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). La confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha carat- tere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in rela- zione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’in- frazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“Papierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del
E. 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati og- getto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione. In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 con- sid. 2c). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tut- tavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca se- riamente il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP). Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non sa- ranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizial- mente o mediante transazione, segnatamente: gli oggetti e i beni confiscati o il
- 198 - SK.2019.50 ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP), le pretese di risarcimento (art. 73 cpv. 1 lett. c CP). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP). 3. Nella fattispecie in esame, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pro- nunciati nei confronti di A., sia con la sentenza 30 gennaio 2017, sia con il pre- sente giudizio, si impone la liberazione dei valori patrimoniali e dell’oggetto an- cora sotto sequestro penale. 4. L’accusatrice privata Società 2a S.p.A. postula la restituzione ex art. 70 CP, ri- spettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equi- valente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-São Paulo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Non trattandosi in casu di oggetti e valori patrimoniali prodotto di reato, con particolare riguardo ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, ne discende che le richieste dell’accusatrice pri- vata vanno respinte. 5. Il MPC chiede la confisca dei beni di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, indicando che l’applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP è indipendente dalla condanna di una determinata persona. Al riguardo cita la sentenza del Tribunale federale 6B_142/2008 dell’11 aprile 2008, in cui è stata ordinata la confisca indipendentemente dal fatto che l’autore fosse stato prosciolto dall’accusa di riciclaggio. In generale, la confisca di beni patrimoniali è data se un atto illecito è commesso sia dal punto di vista oggettivo, sia da quello soggettivo. Quest’atto non deve per forza essere commesso in maniera colpevole (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 9 ad art. 70 CP). Per la confisca di beni patrimoniali, poco importa se l’autore viene effettivamente condannato o meno (BAUMANN, Ba- sler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 12 ad art. 70/71 CP). La confisca può essere ordinata per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli commessi per negligenza e previsti da leggi federali o cantonali (BAUMANN, op. cit., n. 17 ad art. 70/71 CP). Benché l’art. 71 CP non lo preveda espressamente, il risarcimento può essere ordinato senza guardare all’effettiva colpevolezza dell’autore. Infatti, secondo la dottrina dominante, è sufficiente un atto tipico e illecito, oggettivo e soggettivo (BAUMANN, op. cit., n. 18 ad art. 70/71 CP con riferimenti). Inoltre, il risarcimento interviene a prescindere da eventuali ostacoli giuridici nella causa, in particolare
- 199 - SK.2019.50 in caso di prescrizione, siccome in questo caso il risarcimento viene ordinato in maniera indipendente dalla causa penale (BAUMANN, op. cit., n. 19 ad art. 70/71 CP). Nel caso in esame A. viene prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggra- vato (come pure da quella di istigazione alla falsità in documenti). Una confisca a questo titolo è quindi pacificamente esclusa. Per quanto riguarda il reato a monte si rammenta che la posizione di A. è sub iudice in Italia. Pronunciarsi in questa sede su eventuali misure di competenza del giudice estero travalicherebbe le competenze di questa Corte.
- 200 - SK.2019.50 VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti 1. Con sentenza SK.2015.24, la Corte penale aveva rinviato al foro civile la richiesta di Società 2a S.p.A. di condannare A. al risarcimento dell’importo quantificato in USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 (v. sen- tenza SK.2015.24 consid. VIII.2. e punto II. del dispositivo). Avendo il Tribunale federale annullato la sentenza anche per quanto concerne gli indennizzi, questo Collegio giudicante è chiamato ad esaminare nuovamente la questione riferita alle pretese di parte civile e ai risarcimenti. 2. Le pretese di diritto civile derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa pe- nale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento pe- nale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della proce- dura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il giudice si pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l’imputato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronun- cia di merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’ac- cusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’ac- cusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato; d) l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). 3. Nella presente fattispecie, l'accusatrice privata Società 2a S.p.A. ha ribadito la richiesta di condanna di A. al risarcimento dell’importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassun- tiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, già presentata in occasione del precedente dibattimento.
- 201 - SK.2019.50 Per ciò che attiene ai capi d’accusa interessati dalla richiesta di Società 2a S.p.A., di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei valori patrimoniali oggetto dei rimproveri per titolo di riciclaggio di de- naro, capi d’accusa in parte già abbandonati (capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289) ed in parte oggetto di proscioglimento nel presente giudizio (capi d’ac- cusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501). Nel caso concreto, visto l’esito del procedimento penale, richiamato l’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, le richieste di Società 2a S.p.A. vengono respinte.
IX. Sulle spese e ripetibili 1. In virtù dell’art. 448 cpv. 1 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero il 1° gennaio 2011, sono continuati secondo il nuovo diritto, salvo disposizioni che dispongono altri- menti. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confe- derazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istrut- toria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i CHF 200.-- e i CHF 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolu- mento relativo all’istruttoria oscilla tra CHF 1'000.-- e CHF 100'000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare CHF 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause
- 202 - SK.2019.50 giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 1'000.-- e i CHF 100'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF). Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L’autorità pe- nale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). L’art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell’accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Pra- xiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP). 2. Al termine del procedimento SK.2015.24, sono stati posti a carico di A. CHF 1'000.-- per le spese di procedura di rinvio del Tribunale federale e riferite all’atto d’accusa 5 settembre 2013, ritenuta la condanna dell’imputato per il solo capo d’accusa n. 1.3 (sentenza SK.2015.24, consid. IX. 2.3 e punto III. 1. del disposi- tivo). Tale condanna non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale. Le spese procedurali relative all’atto d’accusa 27 maggio 2015, non quantificate nella sentenza annullata, sono state poste a carico della Confederazione, dato il proscioglimento di A. da tutti i rimproveri ivi contenuti. 3. Con la sentenza di rinvio del 20 agosto 2019, il Tribunale federale ha annullato la sentenza SK.2015.24 anche per quanto concerne le spese processuali, che vanno riesaminate (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 7). 4. Con riferimento all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, come detto, A. è stato riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti unicamente in relazione al capo d’accusa n. 1.3, mentre il procedimento è stato abbandonato per il reato di truffa in relazione al capo d’accusa n. 1.1. (v. sentenza SK.2015.24, punto I.1. e I.5. del dispositivo). Si giustifica pertanto porre a suo carico l’importo di CHF 1'000.--, già deciso nella sentenza SK.2015.24 e non oggetto di conte- stazione.
- 203 - SK.2019.50 5.
5.1 Con riferimento all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, A. viene qui prosciolto dalle accuse di riciclaggio di denaro aggravato per i capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501, come pure dall’accusa di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.2.5. Con la sentenza SK.2015.24, l’imputato era già stato prosciolto dall’accusa di ripetuta corruzione attiva in relazione al capo d’accusa n. 1.3. Tale prosciogli- mento non è stato oggetto di ricorso al Tribunale federale. Sempre in sede di procedimento SK.2015.24, A. è stato pure prosciolto dall’ac- cusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3 e 1.2.4. Proscioglimenti che sono stati oggetto di ricorso davanti all’Alta Corte. Per il capo d’accusa n. 1.2.3 è poi intervenuta la prescrizione nelle more della procedura ricorsuale (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 5.1), men- tre per il capo d’accusa n. 1.2.4 il proscioglimento è stato confermato dal Tribu- nale federale (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 5.3). Per i restanti capi d’accusa, e meglio per i capi d’accusa n. 1.2.1 e 1.2.2 (v. Sen- tenza SK.2015.24 consid. 3.2) relativi ai reati di istigazione a falsità in documenti, nonché per i capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289 (v. supra consid. IV. 7.1) relativi al riciclaggio di denaro aggravato, il procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione. 5.2 Alla luce di quanto precede, visto il proscioglimento, rispettivamente l’abbandono, da tutti i rimproveri di cui all’atto d’accusa 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione (ricordato quanto indicato al considerando IX. 4 supra). 6. Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patri- moniali sequestrati. Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di CHF 1'000.-- (v. supra consid. IX. 4) viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al consid. XI infra (art. 442 cpv. 4 CPP).
- 204 - SK.2019.50 X. Sulla difesa d’ufficio 1. Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confedera- zione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Se il mandato del difensore d’ufficio viene revocato durante l’istruzione, l’indennità deve essere stabilita già in tale fase (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Commentaire Romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 135 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese proce- durali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a ver- sare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difen- sore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--; essa è in ogni caso di CHF 200.-- per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a CHF 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicem- bre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giu- risprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indi- pendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.27 del 19 agosto 2014; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 con- sid. 14.1; BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, in- vece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Sviz- zera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordi- nanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale fede- rale (lett. c); per fotocopia CHF 0.50, rispettivamente CHF 0.20 per grandi quan- tità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: “IVA”) dovrà pure essere
- 205 - SK.2019.50 presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era dell’8%; dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%. 2. Con istanza del 18 gennaio 2021, A., per il tramite del proprio difensore di fiducia ha formulato una richiesta di designazione dell’avv. Timbal quale difensore d’uf- ficio, in quanto sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi connessi alla sua difesa obbligatoria. Con decreto del 27 gennaio 2021, la Direzione del procedimento ha nominato l’avv. Timbal quale difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 18 gennaio 2021. 3. In sede di dibattimento l’avv. Timbal ha presentato una nota professionale di CHF 60'935.-- (cl. SK p. 7.483.721.850-877), per le sue prestazioni a far tempo dal 18 gennaio 2021. Nella propria nota, il difensore di A. ha esposto un onorario complessivo di 117 ore e 30 minuti per fase predibattimentale, nonché 106 ore per la fase dibatti- mentale (comprensiva di onorario per l’allestimento dell’istanza di risarcimento e preparazione della nota professionale). Egli ha inoltre esposto un’indennità for- fettaria di CHF 1'800.-- per le trasferte a Bellinzona e rientro durante i giorni del dibattimento. La tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero CHF 230.-- per le prestazioni, CHF 200.-- per le trasferte. Con riferimento alle spese egli le ha quantificate in CHF 3'084.30, pari al 6% dell’onorario (in applicazione dell’art. 6 TAGR, Regolamento Cantonale sulla ta- riffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), e ha postulato il riconoscimento delle indennità per trasferta e pranzo per CHF 450.-- (CHF 50.-- per ogni giorno di processo). Lo scrivente Collegio giudicate ritiene dovutamente documentate, congrue ed adeguate, per una corretta tutela degli interessi dell’imputato, le 117 ore e 30 minuti esposte per le prestazioni durante la fase predibattimentale, come pure le 106 ore esposte per la fase dibattimentale. L’onorario ammonta pertanto a com- plessivi CHF 51'405.-- (oltre IVA al 7,7%).
- 206 - SK.2019.50 Vengono pure riconosciute così come indicate nella nota professionale, le spese di CHF 3'084.30 (oltre IVA al 7,7%) l’indennità forfettaria per tempo di trasferta a Bellinzona e rientro per i giorni di dibattimento, pari a CHF 1'800.--, nonché l’in- dennità per trasferta e pranzo per complessivi CHF 450.-- (CHF 50.-- per ogni giorno di dibattimento).
4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Timbal viene pertanto riconosciuta così come esposta, pari a CHF 60'935.-- (IVA compresa). La stessa viene posta a carico della Confederazione, dato il proscioglimento di A.
XI. Sulle indennità 1. La Corte penale con sentenza SK.2015.24 ha riconosciuto a A. complessiva- mente: CHF 335'894.20 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; CHF 8'325.50 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché CHF 21'400.-
- (con interessi al 5% a decorrere dal 30 marzo 2008) a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP (v. sentenza SK.2015.24 consid. X.5. e punto III.2. del di- spositivo). La precedente Corte ha inoltre respinto le richieste ex art. 433 CPP di Società 2a S.p.A. e di Banca 1 di condannare A. al rimborso delle spese legali sostenute quantificate in CHF 212'547.50 da Società 2a S.p.A. e in CHF 35'510.-- da Banca
1. Ciò a ragione che le stesse non avevano vinto la causa (v. sentenza SK.2015.24 consid. X.6. e X.7. e punti III.3. e III. 4. del dispositivo). Tali aspetti sono stati oggetto di gravame presso il Tribunale federale, che ha accolto il ricorso del MPC e ha annullato la sentenza per quanto concerne gli indennizzi riferiti a A. e a Società 2 (sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 7). Lo scrivente Collegio giudicante dovrà pertanto chinarsi su tale problematica. In merito a Banca 1, la cui veste di accusatrice privata concerneva unicamente l’ipotesi di truffa, il Tribunale federale ha confermato l’abbandono del procedi- mento per tale reato e pertanto anche la decisione concernente l’indennizzo, che non può più essere rivisto. Banca 1, neppure è parte nel presente procedimento. 2. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
- 207 - SK.2019.50 (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione ne- cessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la di- fesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della Confedera- zione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (MINI, in: Bernasconi e al., (curatori), Commentario, 2010,
n. 5 ad art. 429 CPP). Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla parteci- pazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viag- gio (MINI, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP). Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizioni do- miciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall’imputato non deve essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere conto della gravità della lesione della personalità, in analogia con l’art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’ap- prezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve te- nere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBERG/FRANK, op. cit.,
n. 28 ad art. 429 CPP). L’Alta Corte ritiene giustificata una riparazione di
- 208 - SK.2019.50 CHF 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto che non vi siano cir- costanze straordinarie che giustifichino un’indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del 12 novembre 2009 consid. 7.1). Se la car- cerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito e si attesta a CHF 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull’imputato (sentenze del Tribunale federale 6B_574/2010 del
E. 31 gennaio 2017. 3.3.4 Considerato che la pretesa civile di Società 2a S.p.A. è respinta e che la stessa risulta pertanto soccombente, l’indennizzo accordato a A., viene posto a carico dell’accusatrice privata nella misura di CHF 15'000.--, così come formulato dalla difesa dell’imputato in sede di arringa dibattimentale. L’importo di CHF 15'000.-- appare adeguato alla luce dell’entità dell’incarto. 3.4 La difesa di A. chiede infine un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017 sulle somme presenti sui conti riconducibili a A. presso Banca 2. Egli postula altresì un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dal 30 aprile 2020 e fino alla crescita in giudicato del presente giudizio, sui conti presso Banca 17, intestati alla Società 12 Ltd., di cui A. è ADE, i cui averi depo- sitati risultano essere stati disinvestiti e trasferiti alla Caisse de consignation de la Trésorerie de l’État luxembourgeois. Il danno economico cagionato da un sequestro deve essere indennizzato in quanto atto di procedura che viene passivamente subito dall’imputato. Ad esem- pio, allorquando un bene produttivo o importanti fondi vengono bloccati, restrin- gendo o impedendo l’esercizio di un’attività rimunerativa, l’imputato deve essere indennizzato. Lo stesso infatti, privato dei propri averi e costretto a contrarre pre- stiti da terzi, può essere indennizzato per i costi legati a tali prestiti, dedotti even- tuali profitti conseguiti sugli averi in sequestro. Anche la liquidazione anticipata di un’operazione bancaria, implicante delle penali può generare un danno indenniz- zabile, se l’imputato non vi ha acconsentito. Stesso dicasi delle perdite derivanti da una cattiva gestione degli averi in sequestro (v. JEANNERET, Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile, 2012, 2013, pag. 117). A tal propo- sito, l’Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057), adottata sulla base di quanto disposto all’art. 266 cpv. 6 CPP indica, in sostanza,
- 216 - SK.2019.50 che la direzione del procedimento deve vegliare a che i valori patrimoniali siano collocati in modo conservativo e che gli stessi generino, se possibile, un rendi- mento (sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.90 del 27 aprile 2011 consid. 4.2.2). Si può considerare che tale ordinanza codifica la buona gestione dei beni in sequestro (v. JEANNERET, op. cit., pag. 117). Nel caso in esame, nella sua istanza 25 ottobre 2021, A. non ha comprovato di aver subito un danno derivante dal sequestro degli averi a lui riconducibili, ai sensi della dottrina sopra menzionata. Gli averi in sequestro non risultano essere stati gestiti in maniera contraria all’ordinanza sopra citata, cosa del resto mai cen- surata dallo stesso fino a questo momento. Non risulta inoltre che egli sia stato impedito a seguito del sequestro ad esercitare un’attività lavorativa, rispettiva- mente che i prestiti che egli ha dichiarato avere ricevuto dalla moglie, abbiano generato per lui dei costi. Con riferimento agli averi depositati presso Banca 17, i quali sono stati disinvestiti e trasferiti alla Caisse de consignation de la Trésorerie de l’État luxembourgeois, senza l’accordo dell’imputato (e neppure di questo Tribunale), si rileva che dalla documentazione agli atti non è provato che il disinvestimento abbia generato una penale, rispettivamente che vi sia stata una cattiva gestione da parte della banca. Ne consegue che la pretesa di interesse compensatorio ex art. 73 CO va re- spinta. 3.5 L’accusatrice Società 2a S.p.A. chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a corrisponderle CHF 257'418.90, oltre interessi a titolo di spese legali (cl. SK p. 5.483.551.6 e segg.). 3.6 La richiesta dell’accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d’accusa (di cui all’atto d’accusa del 27 mag- gio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata.
- 217 - SK.2019.50
- 218 - SK.2019.50 La Corte pronuncia: I.
1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d’accusa 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specia- lità. 2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.1.1 - 1.1.289 non- ché 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescri- zione dell’azione penale. 3. A. è prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.1.290 - 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 4. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 5. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 6. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. 7. A. è condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di CHF 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP). II. La pretesa di diritto civile di Società 2a SpA è respinta.
- 219 - SK.2019.50 III. 1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.- -, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24). 2. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2015.24 viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 3. Le spese procedurali per il presente procedimento (SK.2019.50) sono poste a carico della Confederazione. IV. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal per il presente proce- dimento (SK.2019.50) è fissata in CHF 60'935.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. V.
1. Le pretese a titolo di indennizzo e di torto morale a favore di A. vengono ricono- sciute nella misura seguente: 1.1 CHF 338'819.80, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, di cui
- CHF 335'894.20, oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 riferiti al procedi- mento SK.2015.24;
- CHF 2'925.60, riferiti al procedimento SK.2019.50. 1.2 Tali importi sono posti a carico di Società 2a SpA nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili. 1.3 CHF 11'462.10 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla parte- cipazione necessaria al procedimento penale, di cui
- CHF 8'325.50, riferiti al procedimento SK.2015.24;
- CHF 3'136.60, riferiti al procedimento SK.2019.50.
- 220 - SK.2019.50 1.4 CHF 21'400.--, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale.
2. La richiesta di indennizzo di Società 2a SpA è respinta. VI. È ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante
La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a: Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi Avv. Daniele Timbal Avv. Ivan Paparelli
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo inte- grale)
- 221 - SK.2019.50 Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP). La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 13 aprile 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’8 novembre 2021 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente, Roy Garré e Monica Galliker, Cancelliera Aline Talleri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi,
e
Accusatrice privata:
SOCIETÀ 2a SPA, rappresentata dall’avv. Ivan Paparelli, contro
A., difeso dall’avv. d’ufficio Daniele Timbal e dall’avv. di fiducia Andrea Soliani Oggetto
Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti Rinvio da parte del Tribunale federale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2019.50
- 2 - SK.2019.50 Indice
Fatti: ............................................................................................................................... 4 A. Apertura dei procedimenti ed estensioni dell’accusa ....................................... 4 B. Ordini di arresto e di fermo – estradizione in Slovenia – detenzione in Svizzera .............................................................................................................................. 5 C. Promozioni dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale – sentenze del Tribunale penale federale e rinvii da parte del Tribunale federale ................... 6 D. Accusatrici private ............................................................................................... 8 E. Dibattimento ......................................................................................................... 8 F. Conclusioni delle parti ......................................................................................... 9 G. Dispositivo ......................................................................................................... 12 H. Precisazioni ........................................................................................................ 12 Diritto: .......................................................................................................................... 12 I. Questioni pregiudiziali ....................................................................................... 12 II. Competenza – diritto applicabile – rinvio dal Tribunale federale – eccezioni sollevate dalla difesa ......................................................................................... 19 1. Competenza .............................................................................................. 19 2. Diritto applicabile ...................................................................................... 19 3. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale ............. 26 4. Eccezioni sollevate dalla difesa ............................................................... 32 III. Premesse generali ............................................................................................. 34 1. L’origine del dissesto ............................................................................... 34 2. Le operazioni di finanziamento ................................................................ 37 3. La struttura all’interno di Banca 1 ........................................................... 40 4. La validità dei verbali di interrogatorio ................................................... 41 IV. Sull’accusa di riciclaggio di denaro aggravato oggetto di rinvio del Tribunale federale ............................................................................................................... 46 1. Considerazioni generali............................................................................ 46 2. La struttura e le persone coinvolte .......................................................... 54
- 3 - SK.2019.50 3. Precisazione metodologica ...................................................................... 70 4. Il reato a monte ed il legame dei valori pervenuti ................................... 70 5. L’ipotesi di bancarotta fraudolenta – amministrazione infedele ........... 75 6. L’ipotesi di usura ...................................................................................... 91 7. Gli atti di riciclaggio imputati a A. ......................................................... 108 8. L’aggravante generica ............................................................................ 147 9. L’aggravante della banda ....................................................................... 151 10. L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio ..................................... 156 V. Sull’accusa di istigazione alla falsità in documenti oggetto di rinvio del Tribunale federale ............................................................................................ 187 VI. Sulla pena ......................................................................................................... 196 VII. Sulle misure ..................................................................................................... 196 VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti ................................................. 200 IX. Sulle spese e ripetibili ..................................................................................... 201 X. Sulla difesa d’ufficio ........................................................................................ 204 XI. Sulle indennità ................................................................................................. 206 Dispositivo
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- 4 - SK.2019.50 Fatti: A. Apertura dei procedimenti ed estensioni dell’accusa 1. In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) decretava l’apertura di un’indagine preliminare di polizia (MPC/EAII.12.04.0025) nei confronti inizialmente di B. e di ignoti per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC p. 1.1.1), poi estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di C. (MPC p. 1.1.2) e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di D. (MPC p. 1.1.3). Nel periodo 3 dicembre 2004 – 27 gennaio 2011 si susseguivano diverse esten- sioni della procedura, sia per quanto attiene ai reati, sia per quanto attiene agli indagati (MPC p. 1.1.4-87). Per quanto direttamente concernente A., l’inchiesta veniva estesa nei suoi confronti il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC p. 1.1.33 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP (MPC p. 1.1.61 e segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (MPC p. 1.1.70 e segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP in combinato disposto con l’art. 24 CP (MPC p. 1.1.85 e segg.). 2. Nel contempo, a seguito delle risultanze dell’indagine summenzionata, in data 13 settembre 2007 il MPC apriva un’ulteriore indagine preliminare di polizia giu- diziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., C., B. ed ignoti, per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.0.1 e seg.). Tale indagine verteva sul sospetto che fossero stati perpetrati reati nell’ambito di un’operazione finanziaria riguardante la Società 31 S.p.A. La procedura veniva estesa nel periodo 30 ottobre 2007 – 17 marzo 2009 ad altri reati e ad altri indagati (SK.2016.2, MPC p. 1.3-13). Per A., la stessa veniva estesa il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (SK.2016.2, MPC p. 1.3 e seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.7 e seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.11 e segg.). 3. Dei procedimenti penali avviati a carico di C., B., D. ed altri soggetti, connessi alle operazioni di finanziamento del Gruppo Società 2 e nel frattempo sfociati in separate decisioni si dirà, se del caso, nei considerandi a seguire.
- 5 - SK.2019.50 B. Ordini di arresto e di fermo – estradizione in Slovenia – detenzione in Sviz- zera 1. Nell’ambito dell’indagine condotta con il numero di ruolo MPC EAII.12.04.0025, in data 8 agosto 2006 il MPC spiccava un ordine di arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 251 e 305bis CP (MPC p. 6.7.1 e segg.), corredato da un ordine di arresto internazionale (MPC p. 6.7.3). Sulla scorta di quest’ultimo ordine d’arresto, A. veniva fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 e posto in stato di fermo ai fini estradizionali (MPC p. 6.7.4), estradizione alla quale egli si opponeva (MPC p. 6.25 e seg.). 2. Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure per i reati di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e di corruzione attiva giusta l’art. 322ter CP, il MPC emanava in data 18 marzo 2008 un ordine di arresto complementare (MPC p. 6.7.38 e segg.) e spiccava un ulteriore ordine di arresto, relativamente al procedimento n. EAII.07.0139, riportante le ipotesi di reato di cui agli art. 305bis
n. 2 CP, 251 n. 1 CP e 322ter CP (SK.2016.2, MPC p. 6.1.1. e segg.). 3. In data 16 aprile 2008 le autorità slovene accoglievano la richiesta di estradizione formulata il 18 marzo 2008 dal MPC, che specificava l’imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse, rubricate sub EAII.04.0025 e EAII.07.0139 (MPC p. 6.7.44 e segg.). 4. Il 13 maggio 2008 A. veniva posto in regime di carcere preventivo in Svizzera (MPC p. 6.7.140 e seg.). Con ordinanze del 16 maggio 2008, il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) respingeva entrambe le domande di conferma dell’ar- resto, disponendo la scarcerazione di A., soggiacente a diverse condizioni (MPC
p. 6.7.197 e segg.; SK.2016.2, MPC p. 6.1.112 e segg.), mentre, su opposizione del MPC (MPC p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, MPC p. 6.1.124 e seg.) la Corte dei reclami penali (in seguito: CRP) annullava in data 10 giugno 2008 le ordinanze del GIF, confermando l’arresto di A. (MPC p. 21.11.114 e segg.).
- 6 - SK.2019.50 5. In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga dell’arresto presentata dal MPC alla CRP il 25 giugno 2008 (MPC p. 21.11.128), quest’ultima respingeva, con sentenza 9 luglio 2008, sia la richiesta di interpretazione che l’istanza di pro- roga della carcerazione preventiva, concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (MPC 21.11.159 e segg.). In data 9 luglio 2008 (n. EAII.07.0139) e 10 luglio 2008 (n. EAII.04.0025) il MPC spiccava due ulteriori ordini di arresto nei confronti di A. (SK.2016.2, MPC p. 6.2.1 e segg.; MPC p. 6.9.1 e segg.), richiedendo in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008 al GIF di con- fermare i fermi di A. (SK.2016.2, MPC p. 6.2.43 e segg.; MPC p. 6.9.24 e segg.). A. veniva scarcerato in data 14 luglio 2008 (MPC p. 6.9.179 e seg.), a seguito dell’ordinanza del GIF di data 12 luglio 2008, mediante la quale venivano respinte entrambe le richieste e decisa la messa in libertà provvisoria, condizionata a varie misure sostitutive, in particolare al versamento di una cauzione di Euro 100'000.-
- o di CHF 160'000.--. C. Promozioni dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale – sentenze del Tribunale penale federale e rinvii da parte del Tribunale federale 1. Il 5 settembre 2013 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi al Tribunale penale fe- derale (in seguito: TPF) nei confronti di A. nell’ambito del procedimento EAII.07.0139 (cl. SK. 2016.2, p. 39.100.1 e segg.). Tale causa veniva condotta con il numero di ruolo SK.2013.32. 2. Con sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2013.32), la Corte penale del TPF giudi- cava la fattispecie di cui all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2016.2, MPC
p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.), riconoscendo A. autore colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, proscioglien- dolo dall’accusa di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP ed abbandonando il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP. Contro tale sentenza veniva interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale da parte di A. (SK.2016.2, MPC p. 39.980.37 e segg.) e da parte del MPC. 3. Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, l’Alta Corte accoglieva parzial- mente il ricorso interposto da A., rinviando conseguentemente la causa al tribu- nale di prima istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (nuovo fasci- colo, rubricato sub SK.2016.2, MPC p. 40.160.1), mentre respingeva il ricorso interposto dal MPC, mediante sentenza 6B_535/2014, sempre del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, MPC p. 38.980.117).
- 7 - SK.2019.50 4. Nel frattempo, in data 27 maggio 2015 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi al TPF nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n. EAII.04.0025, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 e 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinazione con l’art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell’art. 322ter CP (cl. SK.2015.24 p. 100.1 e segg.). La causa veniva rubri- cata sub SK.2015.24. Dato l’evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, il TPF ne decideva la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016, conducendo quindi il procedimento con il numero di ruolo SK.2015.24 (cl. SK.2015.24 p. 970.1 e segg.). 5. Mediante sentenza del 30 gennaio 2017 (in seguito: sentenza SK.2015.24) il TPF riconosceva A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), mentre lo proscioglieva dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 e dall’accusa di corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Il TPF abbandonava inoltre il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158
n. 2 CP). Esso ordinava parimenti l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501, nonché n. 1.2.1 e n. 1.2.2 dell’atto d’ac- cusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Contro tale sentenza veniva interposto ricorso da parte del MPC e dell’accusa- trice privata Società 2a S.p.A. 6. Con sentenze del 20 agosto 2019 l’Alta Corte dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla parte accusatrice (6B_1031/2017) ed accoglieva parzialmente per contro il ricorso del MPC (6B_993/2017), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, segna- tamente annullando il punto 1.2 del dispositivo (nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’ac- cusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501) ed il punto 1.3 del dispositivo (nella misura in cui
- 8 - SK.2019.50 proscioglie A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5), nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. 7. A seguito del summenzionato rinvio, la Corte del TPF ha aperto un nuovo proce- dimento, rubricato sub SK. 2019.50. D. Accusatrici private Con dichiarazione del 13 maggio 2005, Società 2a S.p.A., Società 2b S.p.A. e Società 2c BV, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste relative al dissesto finanziario del Gruppo Società 2 (MPC p. 15.1.1 e segg.). E. Dibattimento 1. Mediante missiva del 27 maggio 2020, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (cl. SK p. 4.483.400.12 e seg.). Con scritto del 12 giugno 2020, il difensore di A. ha presentato un’istanza probatoria (cl. SK p. 5.483.521.34-37), come pure il MPC, con scritto 19 giugno 2020 (cl. SK p. 5.483.510.9-12). Con decreto del 7 ottobre 2020, la direzione della procedura ha deciso l’acquisi- zione agli atti dell’incartamento della causa SK.2015.24 (e degli incarti correlati SK.2013.32 e SK.2016.2), degli estratti del casellario giudiziale svizzero e italiano dell’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimo- niale dell’imputato; ha inoltre decretato la reiezione delle ulteriori istanze proba- torie e stabilito la tenuta dei pubblici dibattimenti, fissati dal 17 al 31 maggio 2021, nonché il 17 giugno 2021 (cl. SK p. 2.483.250.1-7). A seguito dell’evoluzione della situazione legata al Covid 19, su richiesta 25 marzo 2021 (cl. SK p. 5.483.521.196 e seg.) del difensore di A. – quest’ultimo residente in Brasile – i dibattimenti sono stati rinviati al periodo dal 18 al 22 otto- bre 2021, e dal 27 al 29 ottobre 2021, nonché il 3 e 4 novembre 2021, a valere quali giorni di riserva. La comunicazione della sentenza è stata fissata per l’8 novembre 2021 (cl. SK p. 3.483.310.4-5). 2. I dibattimenti hanno avuto luogo in data lunedì 18 ottobre 2021, martedì 19 otto- bre 2021, mercoledì 20 ottobre 2021, giovedì 21 ottobre 2021, venerdì 22 otto- bre 2021, mercoledì 27 ottobre 2021, giovedì 28 ottobre 2021 e venerdì 29 otto- bre 2021.
- 9 - SK.2019.50 L’imputato si è presentato regolarmente in aula durante tutti i giorni di dibatti- mento, tranne per la lettura del dispositivo in data 8 novembre 2021, dalla quale ha chiesto e ottenuto di essere dispensato. F. Conclusioni delle parti In esito al dibattimento le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1. Il MPC ha postulato (cl. SK p. 7.483.721.093 e segg.): di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro aggravato e di istigazione a falsità in documenti; di condannare A. ad una pena detentiva di tre anni e cumulativamente, giusta l’art. 305bis n. 2 CP, ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere, dedotto il carcere preventivo sofferto. Non si oppone alla concessione della sospensione parziale della pena deten- tiva ex art. 43 CP, con un periodo di prova di 3 anni. Chiede che alla pena pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale; la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP del saldo dei conti bancari sequestrati in Sviz- zera e quale risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP il saldo dei conti sequestrati su rogatoria in Lussemburgo, nonché sul valore del terreno in Bra- sile; nella misura in cui sono adempiuti i presupposti, la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e chiesto quale risarcimento equivalente a favore della So- cietà 2a S.p.A., nella sua qualità di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Quanto confiscato, nella misura in cui non venisse restituito o assegnato a Società 2a S.p.A., sarà oggetto di procedura di sharing con l’Italia giusta la Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC); la reiezione delle richieste di indennizzo e di riparazione del torto morale pre- sentate da A.; di condannare A. al pagamento delle spese procedurali, per un importo com- plessivo di CHF 113'562.-- (allegato B all’atto d’accusa 27 maggio 2015); sulle indennità formulate dall’accusatrice privata, richiama l’applicazione dell’art. 433 CPP e si rimette al giudizio della Corte per la relativa quantifica- zione.
- 10 - SK.2019.50 2. La difesa di A. ha postulato quanto segue (cl. SK p. 7.483.721.921 e segg.): assoluzione di A. dal reato di riciclaggio di denaro aggravato: o per insussistenza di un reato pregresso punibile sia secondo il diritto italiano che secondo il diritto svizzero; o in via subordinata, per intervenuta prescrizione riferibile anche agli atti imputati per i quali al momento dell’emanazione della sentenza non siano ancora trascorsi 15 anni, per insussistenza dell’aggravante ge- nerica e della banda; o in via ancora più subordinata, proscioglimento dalle imputazioni di cui ai punti: 1.1.293, 328, 329, 330, 356, 358, 359, 361, 365, 367, 368, 374, 375, 380, 382, 383, 390, 397, 402, 414, 420, 422, 425, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 470, 471, 476, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 498 relativi a imputazioni og- getto di delega perché non punibili in applicazione dell’art. 165 cpv. 5 vCP FL; 1.1 310, 314, 315, 360, 377, 378, 419, 423, 424, 455, 456 (bonifici a favore di E.); 1.1.293, 297, 303, 308, 313, 328, 329, 365, 368, 367, 400, 414, 421, 426, 427, 428, 439, 449, 460, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 485, 486 (pagamento fatture professionisti); 1.1.290, 298, 302, 304, 372, 375, 415, 416, 443, 444, 480, 484, 488, 489, 493, 495 (prelevamenti per consumo proprio); 1.1.491, 492, 494, 496, 497, 499, 500 (prelevamenti effettuati da F. o G.), nonché 1.1.398, 399, 401, 488, 489 (cfr. cl. SK p. cl. SK p. 7.483.721.919); 1.1.320/326, 347/353 (trasporti da Coira a Lugano e Lugano oltre con- fine); 1.1.359, 382, 401, 482, 483, 498, 501 (chiusura conti); 1.1.451 e 453 (vendita obbligazioni); 1.1.294 (liquidazione di società);
- 11 - SK.2019.50 1.1.295, 296, 309, 327, 330, 331, 337, 349, 356, 358, 361, 367, 383, 397, 402, 420, 422, 425, 442, 447, 450, 470, 474, 475, 486 (bonifici da conto a conto con medesimo BO); dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 ed ogni altro singolo atto relativo alle causali anzidette perché obbiettivamente non costitutivi di atti rici- clatori o comunque non a lui ascrivibili; assoluzione di A. per l’imputazione di istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa punto 1.2.5 perché il fatto non sussiste e, in caso di con- danna, esenzione di pena per l’istigazione alla falsità in documenti per il lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità; il dissequestro di tutte le somme bloccate elencate al doc. A dell’AA del 25.5.2015, siccome ritenute riconducibili a A. per intervenuto proscioglimento per il reato di riciclaggio e/o prescrizione e in ogni caso dissequestro di tutti gli averi sui conti alla data 30.09.2002 per intervenuta prescrizione del diritto di confisca ex art. 70 cpv. 3 CP, ovvero dissequestro di un importo almeno pari a USD 10'326'600.569, CHF 646'402.65 e EUR 1'338'482.37; il riconoscimento di un risarcimento per ingiustificata incarcerazione di 117 giorni, di torto morale, interessi compensatori ex art. 73 CO, spese di viaggio, spese di patrocino ecc. come da istanza separata; integrale riconoscimento della nota professionale dell’avv. Daniele Timbal quale difensore d’ufficio; reiezioni di ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento presentata dall’accusatrice privata; reiezione di tutte le richieste formulate dal MPC, in quanto divergenti dalle pre- senti conclusioni. 3. L’accusatrice privata ha postulato quanto segue (cl. SK p. 7.483.721.299 e segg.): che A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35 oltre inte- ressi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’Atto di accusa del 27 maggio 2015; la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero, dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del
- 12 - SK.2019.50 bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassun- tiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015; che A. sia tenuto a rifondergli quale rimborso spese l’importo di CHF 257'418.90 oltre interessi come indicato alle singole voci della richiesta di indennizzo del 25 ottobre 2021. G. Dispositivo Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 novembre 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP. H. Precisazioni Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura in cui sia ne- cessario, nei considerandi che seguono.
Diritto: I. Questioni pregiudiziali 1. Il Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante dell’accusatrice pri- vata non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale (cl. SK p. 7.483.720.3). 2. I rappresentanti della difesa hanno sollevato cinque questioni pregiudiziali (cl. SK
p. 7.483.720.3 e segg.):
1. estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata;
2. istanza di dissequestro della quota parte di 1/2 del terreno in Brasile;
3. istanza di improcedibilità per i capi d’accusa riferiti al Liechtenstein;
4. richiesta di acquisizione agli atti della relazione del prof. H.;
5. in via principale, istanza di improcedibilità per impossibilità di definire l’ac- cusa/violazione del principio accusatorio, subordinatamente limitazione alla questione Società 1. 2.1 In merito alla prima questione pregiudiziale relativa all’estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata, la difesa considera che Società 2a S.p.A. sia succeduta a Società 2a S.p.A. in liquidazione attraverso una cessione di credito
- 13 - SK.2019.50 e ciò ne escluderebbe la capacità attiva come parte civile nel caso in esame. A sostegno di ciò, la difesa di A. ha richiesto la produzione agli atti di due sentenze del Liechtenstein del 28 dicembre 2010 e del 3 agosto 2013, di natura civile, che avevano constatato come Società 2a S.p.A. non avesse alcuna legittimazione attiva in quanto era intervenuta una cessione di credito tra la società in liquida- zione e la nuova società e non poteva quindi essere considerata come succes- sore legale (cl. SK p. 7.483.720.6). Società 2a S.p.A. non avrebbe inoltre subito alcun danno nel contesto dell’operazione Società 1, poiché gli importi delle po- lizze sarebbero stati versati da Società 2d, che era in liquidazione alle isole Cay- man e non in Italia ed era estranea alla procedura fallimentare italiana, come anche indicato da un comunicato stampa del 30 marzo 2010 di Società 2a S.p.A., presentato dalla difesa con richiesta di ammissione agli atti (cl. SK p. 7.483.720.16). Il Ministero pubblico della Confederazione contesta quanto richiesto dalla difesa, ritenendo che le conclusioni della precedente Corte del Tribunale penale federale siano attuali e quindi che la surrogazione legale delle precedenti accusatrici pri- vate nell’attuale Società 2a S.p.A. abbia avuto luogo, e ciò sulla base dell’ordina- mento fallimentare italiano (cfr. legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004, legge Marzano; sentenza SK.2015.24 consid. I. 4.2). La surrogazione sarebbe quindi avvenuta ex lege e non in base a disposizioni di natura contrattuale, con effetti paragonabili a quelli dell’art. 197 e segg. LEF e, di conseguenza, Società 2a S.p.A. sarebbe subentrata a tutte le società facenti parte del gruppo Società 2, tra cui Società 2d. La Procura federale aggiunge che Società 2d avrebbe ricevuto USD 21 milioni in pagamento da Società 2a S.p.A. prima di versarli nel contesto dell’operazione Società 1, da cui il danno. Inoltre, il MPC osserva che le sentenze del Liechtenstein sono di natura civile e che non hanno rilevanza né a livello pe- nale, né nel contesto del caso in esame. Il MPC fa infine notare che qualsiasi questione in merito all’origine illecita dei fondi non è da approfondire a livello di questioni pregiudiziali, bensì nel merito (cl. SK p. 7.483.720.8 e seg. e 17). Il rappresentante dell’accusatrice privata considera dal canto suo che le sentenze del Liechtenstein prodotte non parrebbero definitive o cresciute in giudicato. Inol- tre, la richiesta di estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata è stata affrontata già diverse volte e la sua qualità è sempre stata confermata, in quanto ha avuto luogo una surrogazione ex lege in applicazione della legge Mar- zano (cl. SK p. 7.483.720.11 e segg.). Egli, pur ritenendo la produzione del co- municato stampa ininfluente, si rimette al giudizio della Corte (cl. SK p. 7.483.720.18). 2.2 In merito alla seconda questione pregiudiziale relativa all’istanza di dissequestro della quota parte di 1/2 del terreno in Brasile appartenente a A., la difesa sostiene
- 14 - SK.2019.50 che tale terreno è stato acquistato in un’epoca in cui eventuali reati sarebbero prescritti; tale terreno genera oggi tasse e spese in Brasile a carico di A. senza che egli ne possa beneficiare o lo possa vendere. A mente della difesa, se questo bene non è confiscabile perché qualsiasi reato sarebbe prescritto, non è neppure possibile considerare l’eventualità di un risarcimento compensatorio (cl. SK p. 7.483.720.15). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene invece che questa istanza di dissequestro non possa essere trattata nel quadro delle questioni pregiudiziali. Infatti, pur essendo effettivamente prescritti gli atti di riciclaggio di cui ai capi d’ac- cusa n. 1.1.101 e n. 1.1.102, il terreno entra in linea di conto per un risarcimento equivalente (cl. SK p. 7.483.720.9). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 2.3 In merito alla terza questione pregiudiziale relativa all’istanza di improcedibilità per i capi d’accusa riferiti al Liechtenstein, la difesa fa valere che all’epoca dei fatti in Liechtenstein l’autoriciclaggio non era penalmente perseguibile in virtù del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein in vigore al momento dei fatti (2002- 2004) e che, in virtù dell’art. 86 cpv. 2 AIMP e del principio della lex mitior, il diritto straniero si applica se esso risulta più favorevole. Nel caso di specie, quindi, A. non avrebbe commesso alcun illecito in Liechtenstein e, pertanto, non dovrebbe essere perseguito in Svizzera. La difesa dell’imputato fa valere questa questione in via pregiudiziale per motivi di economia processuale. A suo dire in- fatti tali capi d’accusa non necessiterebbero di alcun atto istruttorio specifico poi- ché infondati (scritto 5 ottobre 2021 dell’avv. Timbal, cl. SK p. 5.483.521.221 e segg.; p. 7.483.720.15 e segg.). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che questa questione sia da affrontare nel merito e non in sede di questioni pregiudiziali, ricordando anche che l’autorità di perseguimento penale svizzera è competente per il persegui- mento degli atti commessi in Liechtenstein in virtù della richiesta di assunzione del procedimento penale presentata dalle autorità penali del Liechtenstein e ac- colta dall’Ufficio federale di giustizia l’11 agosto 2008. Inoltre, secondo la Procura federale, il testo del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein in vigore al momento dei fatti contestati è chiaro e prevede una non punibilità unicamente se il reo è già stato condannato per il reato a monte, cosa non avvenuta nel caso di specie poiché A. si trova ancora sub iudice in Italia (cl. SK p. 7.483.720.9 e seg.). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14).
- 15 - SK.2019.50 2.4 In merito alla quarta questione pregiudiziale relativa alla richiesta di acquisizione agli atti della relazione del prof. H., la difesa considera questa relazione impor- tante per l’analisi della fattispecie e per la ricostruzione dei movimenti. Inoltre, tale rapporto è stato già ammesso e discusso nei procedimenti italiani in Italia e può essere utile ai fini dell’accertamento della verità processuale relativa al reato a monte del riciclaggio (cl. SK p. 7.483.720.5 e segg.). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene invece che la relazione del prof. H. rappresenti una mera allegazione di parte, poiché tale esperto è il perito della difesa nei procedimenti italiani, e chiede quindi di non ammetterlo agli atti. Inoltre, a mente della Procura federale, l’asserita vantaggiosità in termini di costi delle operazioni con Società 2 non è rilevante per il procedimento in Svizzera in con- siderazione della costante giurisprudenza del Tribunale federale (cl. SK p. 7.483.720.10 e seg.). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 2.5 In merito alla quinta questione pregiudiziale relativa all’istanza di improcedibilità per impossibilità di definire l’accusa per violazione del principio accusatorio, se- condo la difesa, la mancata indicazione da parte del Ministero pubblico della Con- federazione, a seguito della richiesta della Corte del 17 settembre 2020, dell’im- porto esatto dell’imputazione tenendo conto dell’intervento della prescrizione per diversi capi d’accusa non permette né alla difesa, né alla Corte di ben determi- nare il perimetro dei fatti imputati a A. La difesa chiede a titolo subordinato di limitare l’accusa ai movimenti relativi all’operazione Società 1, che caratterizzano principalmente il periodo non ancora prescritto e che ammontano a circa USD 18 milioni (cl. SK p. 7.483.720.4 e seg. e 15 e seg.).
- 16 - SK.2019.50 Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che, come la precedente Corte del Tribunale penale federale anche il Tribunale federale non ha rilevato alcuna violazione del principio accusatorio con riferimento all’atto d’accusa, in cui sono esplicitamente indicate tutte le movimentazioni, comprensive di data, luogo, im- porti e conti di partenza e di destinazione (cl. SK p. 7.483.720.11 e 17). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 3. La Corte si è pronunciata come segue in merito alle questioni pregiudiziali (cl. SK
p. 7.483.720.18 e segg.): 3.1 L’istanza di estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata è re- spinta. Dalla documentazione prodotta agli atti dall’avv. Paparelli in data 31 marzo 2016 (cl. SK.2015.24 p. 482.561.75 e segg.), nonché dai pareri legali trasmessi sem- pre dall’avv. Paparelli in sede di dibattimento SK.2015.24 (cl. SK.2015.24
p. 482.925.212-232), risulta che nel contesto della procedura di fallimento, in ap- plicazione delle normative italiane, in particolar modo della cosiddetta legge Mar- zano (introdotta con il Decreto legge del 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modifiche), la nuova (costituita) Società 2a S.p.A. è succeduta, in veste di “As- suntore”, nelle posizioni giuridiche – rilevandone i diritti e gli obblighi – delle so- cietà del Gruppo Società 2, poste in amministrazione straordinaria, le quali sono poi state sciolte e cancellate dal registro delle imprese. Dai pareri legali sopra menzionati risulta che l’assuntore – ovvero la nuova Società 2a S.p.A. – è consi- derato un successore a titolo universale, e quindi ha diritto al subentro in tutti i diritti e gli obblighi delle entità legali soggette alla procedura di amministrazione straordinaria (cl. SK.2015.24 p. 482.925.219 e 231). Secondo l’art. 39 della legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004 (legge Marzano, integrata nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006), la procedura di amministra- zione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che ap- prova il concordato. L’art. 8 comma 1bis della legge Marzano dispone che: “Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della proce- dura a norma dell’art. 4bis comma 11 del presente decreto dall’assuntore del con- cordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordi- nario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’art. 79 del codice di proce- dura penale”.
- 17 - SK.2019.50 La procedura di amministrazione straordinaria è stata chiusa a fine 2015 (cl. SK.2015.24, p. 482.561.75-84, si tratta del Decreto reso dal Presidente della prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione del 3 novembre 2015 che dichiara l’estinzione del procedimento avente per oggetto l’impugnazione della Sentenza di omologa del concordato Società 2). A quel momento, il Com- missario straordinario I. si era già costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di A. in Svizzera (v. MPC p. 15.1). Nel caso concreto, Società 2a S.p.A. è subentrata alle previgenti accusatrici pri- vate non a seguito di disposizioni di natura negoziale, bensì sulla base dell’ordi- namento fallimentare applicabile, paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 197 e segg. LEF (v. sen- tenza del Tribunale federale 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid. 7.2). In ef- fetti, sulla scorta dell’ordinamento in questione, e segnatamente sulla base della legge Marzano (v. cl. SK.2015.24 p. 482.561.15 e segg.), è occorsa la surroga- zione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica, attuale Società 2a S.p.A. Alla stessa deve pertanto essere riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Nulla muta la Confidential settlement communication del 13 aprile 2009, sotto- scritta tra le società del Gruppo Società 2 e Banca 1, secondo la quale le prime avrebbero ceduto alla seconda ogni loro pretesa. Al riguardo si rileva che tale accordo non concerne il procedimento penale aperto in Svizzera. Inoltre, se- condo la dottrina, il danneggiato che cede il proprio credito ex art. 164 e segg. CO resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP e se del caso spetterà al benefi- ciario della cessione fare valere il proprio credito nei confronti del primo in via civile (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 26 e segg. ad art. 115 CPP). L’eccezione dell’art. 121 cpv. 2 CPP vale infatti soltanto per chi subentra per legge nei diritti del danneggiato e non per chi subentra mediante negozio giuridico (v. DTF 140 IV 162 consid. 4.9.5). Ad ogni modo, per costituire una valida rinuncia, la stessa dovrebbe essere stata fatta in maniera conforme all’art. 120 cpv. 1 CPP, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie. Le due sentenze del Liechtenstein, prodotte in data odierna, ancorché ininfluenti per la decisione circa la qualità di accusatore privato da Società 2a S.p.A., ven- gono annesse agli atti in quanto non procrastinano lo svolgimento del processo e la loro utilità potenziale per il merito della causa non può essere esclusa. Il comunicato stampa, la cui utilità potenziale non può essere a sua volta esclusa a priori, viene annesso agli atti, in quanto non procrastina, tra l’altro, lo svolgi- mento del processo.
- 18 - SK.2019.50 3.2 L’istanza volta a pronunciare preliminarmente il dissequestro della quota parte di 1/2 dell’immobile sito in Brasile, è respinta. La Corte rileva che l’istanza di disse- questro non costituisce, nel caso di specie, una questione pregiudiziale. La stessa non impedisce la prosecuzione del dibattimento, di conseguenza non deve essere decisa preliminarmente. La questione dell’eventuale dissequestro della quota parte di 1/2 dell’immobile in Brasile sarà oggetto di esame nell’ambito delle valutazioni del merito. 3.3 L’istanza volta a pronunciare preliminarmente l’improcedibilità per i capi d’accusa commessi nel Liechtenstein è respinta. Tale richiesta non costituisce una que- stione pregiudiziale, non impedendo la stessa la prosecuzione del dibattimento. L’istanza implica inoltre un’analisi della fattispecie che la Corte ritiene di dover trattare nel merito. In particolare, la questione a sapere se il § 165 cpv. 5 del Co- dice penale del Liechtenstein invocato dalla difesa di A. sia applicabile non costi- tuisce una questione da esaminare pregiudizialmente. Si tratta infatti di stabilire se, e se sì quale, diritto estero sia da applicare e incida, se del caso, sulle impu- tazioni oggetto dell’atto d’accusa. 3.4 La relazione di analisi e ricostruzione 8 luglio 2021 del prof. H. viene acquisita agli atti, dal momento che, di primo acchito, non si può negare una sua possibile utilità potenziale, non ravvisando la Corte neppure alcun abuso di diritto da parte della difesa. Tale acquisizione non procrastina lo svolgimento del dibattimento. Annettere tale documento non è in contraddizione con la reiezione della domanda di sentire il prof. H. come testimone, visto che qui si tratta semplicemente di ac- quisire un documento. 3.5 Non vi è violazione del principio accusatorio poiché i capi d’imputazione oggetto del processo sono quelli già indicati dal Tribunale federale, ovvero dal capo d’ac- cusa n. 1.1.291, capi d’imputazione perfettamente chiari a A. / alla sua difesa, tanto è che l’atto d’accusa di cui si tratta oggi è il medesimo già oggetto del pro- cesso nell’anno 2016. Il fatto che il MPC non abbia aggiornato l’importo come richiesto dalla Corte non ha un impatto sotto il profilo della comprensione da parte dell’imputato / della sua difesa, sulle imputazioni, del resto la stessa difesa oggi in aula ha evocato come già i USD 52,4 milioni indicati nell’atto d’accusa sareb- bero stati errati, circostanza che non ha però impedito a A. / alla sua difesa di debitamente prepararsi per il primo processo.
Di conseguenza non può l’importo, che l’accusa non ha aggiornato contraria- mente alla richiesta di questo Tribunale, costituire un impedimento per l’esercizio della difesa: tale questione verrà evidentemente esaminata nel merito da parte della Corte giudicante. Non va pur tuttavia sottaciuto che il difficilmente compren-
- 19 - SK.2019.50 sibile mancato aggiornamento da parte del MPC non facilita certamente l’istrut- toria dibattimentale. Ciò detto, l’istanza di improcedibilità, così come formulata, sia nella via principale, che nella via subordinata, viene respinta.
II. Competenza – diritto applicabile – rinvio dal Tribunale federale – eccezioni sollevate dalla difesa 1. Competenza La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolar- mente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e canto- nali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere di apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolar- mente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate ecce- zioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305bis n. 3 CP nonché art. 23 e seg. CPP). 2. Diritto applicabile 2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo ini- quo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al mo- mento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
- 20 - SK.2019.50 posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al mo- mento dell’infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1471 e segg., 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, si deve comparare le differenti san- zioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima commina- bile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In osse- quio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’al- tro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 con- sid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 2.3 I reati che vengono imputati a A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli elementi costitutivi dei reati e le relative comminatorie di pena sono rimasti inva- riati. 2.4 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4181, 4193).
- 21 - SK.2019.50 2.5 Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016 prevede, giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP, che i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale quali- ficato (RU 2015 1389; FF 2014 563). Tale modifica non interessa tuttavia il caso in esame. 2.6 Il difensore di A., con scritto 5 ottobre 2021 (cl. SK p. 5.483.521.221-226), ha presentato un’istanza di improcedibilità per i capi d’accusa di riciclaggio aggra- vato relativi agli episodi di autoriciclaggio commessi nel Liechtenstein, tutti ricon- ducili all’imputato e avvenuti presso istituti bancari o studi professionali di Vaduz. Si tratta dei seguenti capi d’accusa: 1.1.293, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.330, 1.1.356, 1.1.358, 1.1.359, 1.1.361, 1.1.365, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.374, 1.1.375, 1.1.380, 1.1.382, 1.1.383, 1.1.397, 1.1.402, 1.1.414, 1.1.420, 1.1.422, 1.1.425, 1.1.432, 1.1.433, 1.1.434, 1.1.435, 1.1.436, 1.1.437, 1.1.439, 1.1.440, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.450, 1.1.451, 1.1.452, 1.1.453, 1.1.454, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.480, 1.1.481, 1.1.484, 1.1.485, 1.1.486 e 1.1.487. Egli fa valere che la Procura di Stato del Principato del Liechtenstein aveva aperto un’inchiesta in Liechtenstein proprio per queste imputazioni; la stessa è stata poi assunta dal MPC. Il difensore dell’imputato ritiene che i capi d’imputazione sopra indicati siano da estromettere dal presente procedimento perché episodi di autoriciclaggio di de- naro, comportamento che era penalmente escluso dal tenore del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein del 24 giugno 1987 (FL-vCP; Landesrecht [LR] 311.0) in vigore fino al 28 febbraio 2009, e quindi al momento dei fatti. In consi- derazione del fatto che nel caso di specie il diritto straniero sarebbe più favore- vole, visto che all’epoca dei fatti la punibilità dell’autoriciclaggio era esclusa, l’art. 86 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1) imporrebbe l’applicazione del diritto del Liechtenstein. Ne consegue quindi che, a mente della difesa, queste imputazioni relative al Liechtenstein dovrebbero essere escluse dal procedimento. A sostegno della sua tesi, il difensore d’ufficio dell’imputato ha prodotto un estratto della sentenza dello Staatsgerichtshof Fürstentum Liechten- stein (StGH) 2014/37 consid. 6.3, nonché una copia del § 165 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009). In aula il difensore di A. ha ribadito la propria richiesta.
- 22 - SK.2019.50 La richiesta è stata formulata quale questione pregiudiziale, respinta in aula dalla Corte, che ha ritenuto doverla trattare nel merito (v. supra consid. I.3.3). Il § 165 del Codice penale del Liechtenstein attualmente in vigore (FL-CP) pre- vede il reato di riciclaggio di denaro (Geldwäscherei), come da titolo marginale. Il tenore attuale del § 165 FL-CP è stato fissato il 1° luglio 2019 dalla legge del 28 febbraio 2019 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (Liechten- steinisches Landesgesetzblatt [LGBl] 2019/122). Il tenore del § 165 FL-CP in vigore tra il 19 dicembre 2000 e il 27 luglio 2007, quindi al momento dei fatti, è il seguente: “§ 165 StGB Geldwäscherei
1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach § 278d oder nach den §§ 304 bis 308 oder einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, ins- besondere indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die wahre Be- schaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnisse über sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah- ren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
2) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach § 278d oder nach den §§ 304 bis 308 oder einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz eines anderen herrühren, an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei es, um diese Vermögensbestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu verwalten, solche Vermögensbestandteile umwandelt, ver- wertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
3) Wer die Tat in Bezug auf einen 75 000 Franken übersteigenden Wert oder als Mitglied einer Bande begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
4) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer strafbaren Handlung her, wenn ihn der Täter der strafbaren Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert.
5) Wegen Geldwäscherei ist nicht zu bestrafen, wer wegen Beteiligung an der Vortat bestraft wurde.
- 23 - SK.2019.50
6) Wer Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei es, um diese Vermögensbestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu verwalten, solche Vermögensbestand- teile umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer die Tat in Bezug auf einen 75 000 Franken übersteigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestra- fen”. Come correttamente indicato dal difensore dell’imputato, il § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) prevedeva, fino al 31 dicembre 2008, quanto segue: “Wegen Geldwäscherei ist nicht zu bestrafen, wer wegen Beteiligung an der Vortat bestraft wurde”. La legge dell’11 dicembre 2008 sulla modifica del Co- dice penale del Liechtenstein (LGBl 2009/49) ha poi abrogato tale capoverso. Tale legge (cfr. LGBl 2009/49) ha modificato anche il resto del § 165 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009), che era già stato modificato sostanzialmente negli anni precedenti, in particolare attraverso la legge del 25 ottobre 2000 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (LGBl 2000/256), in vigore dal 19 dicembre 2000, che aveva modificato il Codice penale del Liechtenstein in vigore fino al 18 dicembre 2000. Il § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) è stato introdotto con la legge del 25 ottobre del 2000 sulla modifica del Codice penale del Liechten- stein ed è entrato in vigore il 19 dicembre 2000. La lettera della legge, a mente della Corte e seguendo anche la giurisprudenza del Liechtenstein, si riferisce al privilegio dell’autore del reato a monte (Vortäterprivileg) di non venir condannato per riciclaggio di denaro qualora questi fosse già stato condannato per il reato a monte (cfr. StGH 2013/195 consid. 3.4). Si rileva quindi che questo specifico ca- poverso nulla ha a che fare con l’assenza di punibilità dell’autoriciclaggio, bensì con la garanzia per il reo di non essere punito doppiamente qualora fosse con- dannato già per il reato a monte (STOTTER, Das liechtensteinische Strafgesetz- buch (StGB), 2a ediz. 2008, p. 509; cfr. Bericht und Antrag der Regierung del 23 maggio 2000 N 56/2000, p. 62). Oltre a ciò, a mente della Corte, il termine “bestraft” del § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) presuppone che l’autore del reato a monte sia stato condannato definitivamente al fine di escludere una sua punibilità per il reato di riciclaggio di denaro (presa di posizione del Governo del Liechtenstein del 10 ottobre 2000, cfr. STOTTER, op. cit. p. 512).
- 24 - SK.2019.50 Come noto, la posizione di A. è ora sub iudice in territorio italiano. Con il che, il riferimento della difesa alle norme di cui sopra non trova applicazione. L’autoriciclaggio, come rilevato correttamente dal difensore dell’imputato, tutta- via, non ha sempre costituito reato nel Principato del Liechtenstein. Infatti, il § 165 FL-vCP (in vigore fino al 18 dicembre 2000) prevedeva che fosse punito unica- mente chi commetteva riciclaggio di denaro con proventi di un reato a monte commesso da terzi (“Verbrechen eines anderen”). In questo senso, l’autoriciclag- gio in Liechtenstein non era in nessun modo punibile fino al 18 dicembre 2000. In seguito, la modifica di legge intervenuta il 19 dicembre 2000 (LGBl 2000/256) ha modificato il § 165 FL-vCP (in vigore fino al 18 dicembre 2000) distinguendo in due capoversi differenti due diverse tipologie di atti di riciclaggio di denaro. Il nuovo cpv. 1 (in vigore dal 19 dicembre 2000) punisce gli atti di riciclaggio volti a dissimulare o a occultare i beni patrimoniali ottenuti da un reato a monte o a nasconderne l’origine, in particolare fornendo false dichiarazioni sulla loro ori- gine, sulla loro vera natura, sui diritti di disposizione su di essi o sul luogo in cui si trovano, e questo a prescindere dall’autore del reato a monte. Il nuovo cpv. 2 (in vigore dal 19 dicembre 2000), invece, punisce chiunque prenda possesso o tenga in custodia, al solo scopo di custodire, investire o gestire, o converta, rea- lizzi o traferisca a terzi valori patrimoniali derivanti da un reato a monte com- messo da un’altra persona. In questo senso, dalla modifica del FL-vCP intervenuta il 19 dicembre 2000, come espresso chiaramente dalla lettera della norma e come anche confermato dalla giurisprudenza, l’autoriciclaggio è diventato punibile se legato alla dissimulazione o all’occultamento dei beni di natura patrimoniale provenienti da un reato a monte. Infatti, nella precedente versione, in vigore fino al 18 dicembre 2000, era indicato chiaramente quale elemento oggettivo di reato che i valori patrimoniali soggetti a riciclaggio dovevano provenire per forza da un reato a monte com- messo da terzi (“aus dem Verbrechen eines anderen herrühren”, cfr. LGBl 1999/44 e LGBl 1996/64; cfr. giurisprudenza del 1999 citata in STOTTER, op. cit.
p. 531 e seg.). Come indicato dalla giurisprudenza, quindi, dal 19 dicembre 2000 solamente l’au- toriciclaggio relativo ad atti di mera gestione e custodia di beni patrimoniali pro- venienti da un reato a monte commesso dallo stesso autore del riciclaggio non era punibile (StGH 2013/195 consid. 3.4), e questo fino alla modifica di legge in- tervenuta il 1° marzo 2009. Invece, l’autoriciclaggio commesso tramite atti di oc- cultamento e dissimulazione dei fondi di origine illecita risulta perseguibile già dal 19 dicembre 2000 (StGH 2013/195 consid. 3.4), come anche ne consegue
- 25 - SK.2019.50 pacificamente dal testo legale, in cui nel § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009) non vi è alcun riferimento a un reato commesso da terzi (abrogazione di “eines anderen”), come invece si evince palesemente dalla let- tera del § 165 cpv. 2 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009) (manteni- mento di “aus einem Verbrechen […] eines anderen herrühren”). In seguito alla modifica del FL-CP del 1° marzo 2009, anche dal cpv. 2 è stata rimossa questa precisazione, rendendo l’autoriciclaggio un reato a tutti gli effetti, a prescindere dal comportamento dell’autore (StGH 2013/195 consid. 3.4). La giurisprudenza relativa all’autoriciclaggio citata da STOTTER nel suo commen- tario, in cui si indica che nessuno può essere il “riciclatore” di se stesso (cfr. STOT- TER, op. cit. p. 531 e seg.), è anteriore alla modifica del 19 dicembre 2000 e quindi non entra in linea di conto per l’analisi della norma in vigore tra il 2000 e il 2009. Inoltre, la giurisprudenza citata dalla difesa di A. è relativa a un caso di § 165 cpv. 2 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009), secondo cui, correttamente, non era perseguibile per autoriciclaggio il reo che aveva semplicemente gestito e am- ministrato attraverso atti di riciclaggio il provento del proprio reato a monte, e questo fino al 28 febbraio 2009. Oltretutto, si evince chiaramente dalla lettera del § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009), come anche dall’attuale tenore, che la comuni- cazione di false informazioni come elemento oggettivo di reato sia inserito a titolo meramente esemplificativo (introdotto da “insbesondere”), o per le meno che sia di natura alternativa e non cumulativa. In questo senso, l’elemento oggettivo di reato sarebbe già soddisfatto con atti di occultamento e dissimulazione perpetrati dall’autore di autoriciclaggio. Nel caso di specie, a A. viene rimproverato di avere agito in modo da occultare e dissimulare l’origine dei fondi che sono transitati anche nel Liechtenstein e che fanno oggetto della richiesta di improcedibilità del suo difensore. Visto quanto precede, la richiesta della difesa di A. non trova accoglimento, in virtù in particolare del fatto che il citato § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) è relativo unicamente al Vortäterprivileg ed a una questione di doppia punibilità e non entra comunque in linea di conto poiché l’imputato A. non è ancora stato condannato (bestraft) e la sua posizione risulta ancora sub iudice in Italia. Inoltre, il reato di autoriciclaggio risulta già perseguibile penalmente a partire dal 19 dicembre 2000 ex § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009), quindi relativo ad atti di occultamento e dissimulazione, come pacifico dalla lettera della norma all’epoca dei fatti e dalla giurisprudenza del Lie- chtenstein.
- 26 - SK.2019.50 3. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 3.1 Giusta l’art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclu- sioni delle parti. L’Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (DONZALLAZ, Loi sur le Tribu- nal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l’eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l’autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l’art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di di- ritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali de- vono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007 consid. 3.1 con rinvii; MEYER/DORMANN, Basler Kommentar, 2a ediz. 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l’in- tero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai consi- derandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2). 3.2 In casu, preso atto del contenuto della sentenza del Tribunale federale, delle in- dicazioni espresse in seno ai rinvii (indicate di seguito), nonché della conse- guente necessità di pronunciarsi su punti su cui la Corte penale non si era a suo tempo espressa, risulta pacifica l’esigenza di tenere un nuovo dibattimento. 3.3 In concreto, nella sua sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tribunale federale dopo aver confermato l’abbandono del procedimento per titolo di truffa a seguito di intervenuta prescrizione (e ritenuto di conseguenza superfluo analiz- zare la questione a sapere se sia stata ritenuta a torto o a ragione una violazione della riserva di specialità), ha dapprima approfonditamente analizzato l’accusa di riciclaggio di denaro aggravato formulata dal MPC nei confronti di A. ed in seguito l’accusa di istigazione alla falsità in documenti. L’Alta Corte ha annullato la sen- tenza del TPF del 30 gennaio 2017, nella misura in cui ha abbandonato il proce- dimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da
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n. 1.1.291 a n. 1.1.501 e prosciolto A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5, annullando nel contempo la pena, le spese processuali e gli indennizzi, come pure i sequestri, e meglio come indicato nei considerandi che seguono. 3.3.1 L’accusa di riciclaggio di denaro aggravato a. La prescrizione Chinandosi preventivamente sull’aspetto relativo alla prescrizione di tale reato, l’Alta Corte ha constatato l’intervenuta prescrizione (intervenuta nelle more della procedura ricorsuale, v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 con- sid. 4.1) per i capi d’accusa da n. 1.1.190 a n. 1.1.290, procedendo all’esame delle censure ricorsuali in punto ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501 e sottolineando che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione possono essere presi in considerazione per la valutazione dell’illiceità di quelli successivi (sen- tenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2). In merito va posto in risalto che il capo d’accusa n. 1.1.291 si riferisce ad un’ope- razione di prelievo di denaro in contante che sarebbe avvenuta a Lugano, presso la cassetta di sicurezza n. 53 aperta presso Banca 12 (ora Banca 13) in data 2 ottobre 2002. Il capo d’accusa precedente, n. 1.1.290, si riferisce ad un prelievo in contanti dal conto n. c1 presso Banca 12, che parimenti sarebbe avvenuto in data 2 ottobre 2002. Ne discende che pure tale capo d’accusa non risulta essere prescritto. La questione è stata sottoposta alle parti in sede di dibattimento in data 19 ottobre 2021, le quali hanno dichiarato di acconsentire all’ammissione di tale capo d’accusa all’esame della Corte (cl. SK p. 7.483.731.38). b. L’aggravante generica Analizzando il reato di riciclaggio di denaro sotto l’aspetto dell’aggravante gene- rica, il Tribunale federale ha dapprima ricordato che l’art. 305bis n. 2 CP non enu- mera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro e che ulteriori costel- lazioni sono immaginabili, purché il comportamento appaia sia sotto il profilo og- gettivo sia sotto quello soggettivo, di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio, ovvero l’organizzazione criminale, la banda ed il mestiere. Il Tribunale federale ha poi ricordato di avere ritenuto solo in due casi l’aggravante generica del riciclaggio di denaro, e meglio
nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 (relativa ad un avvocato) e nella sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019, quest’ultima, peraltro, non an- cora emanata al momento della sentenza del TPF del 30 gennaio 2017. L’Alta
- 28 - SK.2019.50 Corte ha ritenuto poco convincente da un lato il metodo adottato dal TPF di ap- parente esclusiva comparazione (quasi sussunzione) con la sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e dall’altro le conclusioni tratte, poiché, pur avendo riconosciuto un’intensità temporale degli atti di riciclaggio simile a quella della menzionata giurisprudenza e l’importante entità degli affari, esso avrebbe posto l’accento sull’assenza di un reddito proveniente dall’attività di riciclaggio in quanto tale, disattendendo però che l’avvocato della menzionata giurisprudenza aveva riciclato per conto di terzi, mentre A. risulta accusato di avere riciclato so- prattutto (ma non solo) per conto proprio. Secondo il Tribunale federale, il TPF ha violato il diritto di essere sentito del MPC, in primo luogo negligendo di considerare i costi connessi al riciclaggio di denaro ed omettendone qualsiasi accertamento al riguardo. Qualora il mestiere di C. (ri- conosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché commesso per mestiere con sentenza del 9 dicembre 2013 emanata con rito abbreviato) fosse stato finanziato da A., potrebbero sussistere gli estremi per am- mettere la forma generica, non vedendosi motivo alcuno per il quale chi fa il me- stiere di riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere, beneficiando dell’attività vanificatoria. In secondo luogo il TPF ha omesso di pronunciarsi sull’aspetto relativo all’inve- stimento del prodotto del reato a monte, che avrebbe permesso a A. di trarre un profitto illecito maggiore come ad esempio nell’operazione “Società 1”. Richia- mando la sentenza DTF 128 IV 117, il Tribunale federale ha ritenuto che, qualora si accertasse che tali investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso, decadrebbe la conclusione per cui l’ampio uso di costrutti opachi sarebbe da ricondurre al reato a monte, perché sarebbe fun- zionale anche al riciclaggio in quanto tale. Operazioni finanziarie particolarmente opache sul piano internazionale possono giustificare, insieme ad altri elementi, l’applicazione dell’aggravante generica. Il TPF ha inoltre omesso di chinarsi sulla “macchina da riciclaggio” messa in piedi e perfezionata da A., con il coinvolgimento di numerosi prestanomi, professionisti finanziari e l’utilizzo di molteplici società di comodo, che, se accertata, sarebbe sintomatica di particolari energia e tenacia criminali, rivelatrice di un’articolata at- tività e di un elevato potenziale di dissimulazione.
- 29 - SK.2019.50 Violazione del diritto di essere sentito è data infine pure dal fatto che il TPF è rimasto silente circa il fatto che A. si sarebbe prestato a riciclare anche per conto dei suoi presunti correi, così come sul fatto che egli avrebbe sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori patrimoniali di origine criminale (valori og- getto di scudo fiscale). In assenza dei summenzionati elementi, il Tribunale federale ha rilevato di non poter valutare se l’art. 305bis n. 2 CP sia stato correttamente applicato. c. L’aggravante della banda Dopo avere ricordato la nozione di banda, il Tribunale federale ha ritenuto non tutelabile la conclusione del TPF, in base alla quale per quanto attiene ai sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, l’atto d’accusa difetterebbe della necessaria preci- sione, in mancanza di un rinvio a complessi fattuali specifici e costituirebbe vio- lazione del principio accusatorio. Per l’Alta Corte, benché al momento di esporre gli elementi della banda, l’atto d’accusa non precisi esplicitamente quali opera- zioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande, dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identificarle senza particolari difficoltà. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene i criteri per individuare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggravante delle distinte bande, ovvero tutti i conti nella disponibilità immediata o mediata di A., presso due precise banche, rispettiva- mente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico. Il Tribunale federale ha ritenuto non poter vagliare nel merito l’accusa relativa all’aggravante delle due citate bande e neppure l’obiezione di A., per cui tale ac- cusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l’aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto sufficiente la motivazione relativa alle due ulteriori bande “A. – J.” e “A. – F.”, con la quale il TPF ha escluso l’aggravante della banda (non intravvedendo la volontà degli interessati di associarsi nell’ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera cor- reità, e neppure quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesta dalla giurisprudenza), ritenendo contemporaneamente di carattere appellatorio le critiche ricorsuali del MPC in merito.
- 30 - SK.2019.50 d. L’aspetto soggettivo Per stabilire se A. sapesse o dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle imputazioni di riciclaggio di denaro, il TPF ha ritenuto determinante esaminare il grado della sua consapevolezza quanto allo stato di decozione del gruppo Società 2. In tale ambito esso ha constatato che le sen- tenze di condanna svizzere ed italiane agli atti, nulla contengono relativamente a tale consapevolezza. Neppure ha scorto dalle ulteriori risultanze predibattimentali e dibattimentali, elementi circa la conoscenza di A. della situazione involutiva del gruppo Società 2, intravvedendo invece nell’operazione di investimento in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo (effettuata per un importo di poco inferiore ai 20 milioni di Dollari, nell’imminenza del tracollo del gruppo), un elemento indicativo piuttosto dell’assenza di consapevolezza di A. circa lo stato di decozione del gruppo. Il Tribunale federale ha ritenuto, da un lato, che se tale modo di procedere può essere applicato alla verifica dell’esistenza del reato di usura quale reato a monte (che presuppone, in base all’art. 157 CP, in particolare lo sfruttamento di uno stato di bisogno di una persona, che può essere anche una persona giuridica), così non è per il reato di amministrazione infedele ex art. 158 CP, parimenti pre- visto dall’atto d’accusa quale reato a monte. Con riferimento all’usura, inoltre, il TPF ha omesso di chinarsi sulle molteplici dichiarazioni di K., che si è più volte espresso su quello che poteva sapere A. sulle condizioni del gruppo Società 2, violando con ciò il divieto dell’arbitrio nell’accertamento dei fatti. Anche per quanto attiene all’acquisto dei titoli obbliga- zionari, il TPF ha omesso di considerare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso A. al dibattimento, secondo cui l’acquisto dei bond era una condizione posta da Banca 1 per ristrutturare l’operazione di finanziamento “Società 1”, ciò che rela- tivizza di molto il ritenuto riscontro di “segno opposto”. Nulla è dato di sapere inoltre sulle ragioni per le quali egli abbia tenuto i titoli (per scelta o per difficoltà nel trovare nuovi acquirenti). Per l’Alta Corte dunque, la conclusione del TPF per cui A. non sapesse, né do- vesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, da un lato, poggia su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta, non tenendo conto senza valida ragione di elementi probatori importanti suscettibili di modificare tale conclusione. Dall’altro, viola i combinati disposti di cui agli art. 158 CP e 305bis CP, la realizzazione dell’amministrazione infedele, quale reato a monte, non esi- gendo una consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo Società 2.
- 31 - SK.2019.50 e. Il crimine a monte L’Alta Corte, richiamando le formulazioni di cui al considerando relativo all’aspetto soggettivo (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 con- sid. 4.6.4 e 4.5), ha ritenuto errate le conclusioni del TPF, per il quale sia l’ammi- nistrazione infedele che l’usura non risulterebbero realizzate, data l’assenza di consapevolezza circa lo stato di decozione del gruppo Società 2 e ritenendo, su tale base, in particolare per l’usura, che A. non potesse dunque recepire lo stato di bisogno in cui versava il gruppo, mentre per quanto attiene all’amministrazione infedele, data l’assenza di un concorso dell’extraneus A. con gli intranei, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a danno del gruppo. Per il Tri- bunale federale mal si comprende come il TPF possa ritenere non dati gli ele- menti costitutivi delle fattispecie penali in presenza di decisioni italiane di con- danna, cresciute in giudicato, relative ai reati a monte emanate nei confronti dei vertici del gruppo, nonché di J. e C. Che i reati a monte, ha precisato l’Alta Corte, non siano eventualmente imputabili a A., è questione distinta da quella di sapere se sussiste un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero. Arbitrario è infine pure il dubbio espresso dalla Corte circa il nesso tra il crimine a monte ed i vantaggi economici pervenuti in Svizzera, non avendone spiegato i motivi e non avendo valutato quanto evidenziato nel rapporto degli esperti finan- ziari del MPC. f. Conclusioni Il Tribunale federale ha ritenuto dunque, in sunto, contrario al diritto l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501 ed invi- tato il TPF a chinarsi nuovamente sulle imputazioni di riciclaggio di denaro ag- gravato (nella forma generica e in quella della banda per quanto concerne i so- dalizi “A. – C.” e “A. – B.”) ed a pronunciarsi sugli elementi pertinenti sollevati dall’accusa, accertando i fatti determinanti dopo una compiuta valutazione delle prove. Qualora, in esito a tali accertamenti, risultassero dati gli estremi sia per riconoscere le aggravanti e sia per ammettere la realizzazione dell’aspetto sog- gettivo del reato in punto all’origine criminale dei valori patrimoniali, il TPF non potrà esimersi dall’esaminare nel dettaglio i singoli capi d’imputazione e determi- nare se costituiscano delle condotte vanificatorie ai sensi dell’art. 305bis CP.
- 32 - SK.2019.50 3.3.2 L’accusa di istigazione alla falsità in documenti Riguardo all’accusa di istigazione alla falsità in documenti, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d’imputazione n. 1.2.1 e n. 1.2.2 per interve- nuta prescrizione dell’azione penale ed ha prosciolto A. per i restanti capi d’ac- cusa da n. 1.2.3 a n. 1.2.5. Il Tribunale federale ha constatato l’intervenuta pre- scrizione (nelle more della procedura dinanzi ad esso) per il capo d’accusa n. 1.2.3, confermato il proscioglimento per il capo d’accusa n. 1.2.4 e annullato il proscioglimento dal capo d’accusa n. 1.2.5 relativo all’istigazione alla falsità in documenti nei confronti di L. In punto a tale capo d’accusa il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la conclusione a cui è giunto il TPF, avendo esso omesso senza valide ragioni di considerare le dichiarazioni di J., che potrebbero essere, se ritenute attendibili, suscettibili di modificare l’esito del procedimento. In questa sede si rammenta che l’atto d’accusa 5 settembre 2013 (procedimento penale EAII.07.0139-PAS) rimproverava a A., tra l’altro, di avere intenzional- mente determinato B. ad attestare, contrariamente alla verità, sul formulario A relativo al conto n. c2 (intestato a A.) aperto presso Banca 2, di essere il benefi- ciario economico di tale relazione. A seguito di tale atto d’accusa, A. è stato rico- nosciuto, tra l’altro e per quanto di pertinenza ai fini del presente giudizio, quale autore colpevole di istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (sentenza del Tribunale penale fe- derale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014). Tale condanna è stata confermata dal Tribunale federale in data 5 gennaio 2016. 4. Eccezioni sollevate dalla difesa 4.1 La difesa di A. ritiene che nel caso di specie faccia difetto il reato a monte di bancarotta fraudolenta, per le ragioni che seguono. Per il diritto italiano, la sen- tenza dichiarativa di insolvenza rappresenta un elemento costitutivo dei reati fal- limentari; ne consegue che tali reati si consumano unicamente al momento della declaratoria di insolvenza. Se l’insolvenza non viene dichiarata, i fatti commessi non sono rilevanti in termini di fattispecie di bancarotta e gli atti compiuti sino a quel momento non possono essere considerati distrattivi. Nel caso concreto, la quasi totalità delle condotte riciclatorie rimproverate a A., si sarebbero realizzate prima della consumazione del reato presupposto di bancarotta fraudolenta. Le movimentazioni dei fondi a lui imputate sarebbero in effetti state compiute in un’epoca in cui nessun reato fallimentare era stato commesso, non essendo an- cora intervenute le sentenze dichiarative di insolvenza. Ne conseguirebbe che A. non può essere perseguito per tali condotte (arringa Avv. Soliani pag. 4 e segg., cl. SK. p. 7.483.721.929 e segg.).
- 33 - SK.2019.50 La tesi summenzionata era già stata avanzata dinanzi al Tribunale federale (sen- tenza del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.5.4). L’Alta Corte ha considerato che “le obiezioni dell’opponente A. si dipartono in parte da una giurisprudenza superata in materia di bancarotta fraudolenta del diritto italiano. Secondo gli sviluppi recenti della Quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione italiana, la dichiarazione del fallimento costituisce una condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità del reato di bancarotta fraudo- lenta e non quindi un elemento costitutivo dello stesso (v. sentenza della Corte di Cassazione italiana, Sezione V penale, n. 13910 dell’8 febbraio 2017, in Il Foro italiano 2017 II pag. 365).” Per la difesa di A., il nuovo orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale federale (ed intervenuto dopo la decisione assolutoria del TPF del 30 gennaio
2017) nulla muterebbe ai termini della questione (arringa avv. Soliani, pag. 4 e seg., cl. SK p. 7.483.721.929 e seg.). 4.2 Il procedimento penale avviato dalle autorità inquirenti italiane nei confronti di A. per reati fallimentari è tuttora sub iudice presso il Tribunale di Parma. Saranno dunque tali giudici a stabilire se A. sia stato compartecipe o meno del reato falli- mentare, che le autorità italiane considerano peraltro realizzato, date le con- danne a carico di M. e K. Compito dello scrivente Collegio giudicante è quello di stabilire se i fondi pervenuti a A. abbiano un’originale criminale in base al diritto svizzero. Altrimenti detto, la Corte deve poter stabilire se le condotte descritte nell’atto d’accusa possano essere sussunte al reato di amministrazione infedele aggravata (oltre che di usura). È indubbio che gli atti sussumibili al reato di am- ministrazione infedele aggravata risulterebbero (qualora il reato fosse dato) rea- lizzati al momento della loro commissione e che il reato si consumerebbe in epoca antecedente agli atti di riciclaggio imputati a A. Per queste ragioni, l’ecce- zione sollevata dalla difesa di A. deve essere respinta.
- 34 - SK.2019.50 III. Premesse generali 1. L’origine del dissesto Il comportamento penalmente rilevante di A., qui in esame, si iscrive nella ben più ampia vicenda legata al crollo finanziario del Gruppo Società 2. Pur costituen- done lo stesso un capitolo indipendente, non pare possibile prescindere del tutto dalla vicenda principale ed in particolare da determinati aspetti storici ed ogget- tivi, sulla base dei quali occorrerà effettuare talune valutazioni, in particolare ad esempio in punto alla conoscenza degli istituti bancari e più specificatamente di Banca 1/A., della reale situazione in cui versavano le società del Gruppo. È parso dunque utile chinarsi sulla storia del Gruppo Società 2 ed a tal fine la Corte si è fondata sulla sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, che ri- prende le tappe principali riepilogate nella sentenza di primo grado 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma (sulle quali le parti non hanno interposto contesta- zione alcuna) e basate sugli accertamenti di Polizia giudiziaria, sulle valutazioni dei tecnici e sulle ampie dichiarazioni rilasciate da K. (direttore finanziario di So- cietà 2 e braccio destro di M.) su tale argomento, queste ultime, accertate da entrambe le Corti quali univoche con le dichiarazioni di buona parte dei protago- nisti dei fatti (sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, MPC p. 18.11.22838 e segg., sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, MPC p. 18.11.21347 e segg., verbale K. del 23 dicembre 2003, MPC p. 12.67.1 e segg., verbale K. del 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.45 e segg., verbale K. del 19 no- vembre 2009, MPC p. 12.67.1741 e segg.). Fondata nel 1961 a U. da M. quale azienda alimentare a conduzione familiare, Società 2 si evolveva enormemente negli anni ‘70, legando il proprio marchio all’esplosione dei consumi di latte a lunga conservazione. L’azienda viveva anni di crescita sino al 1986, anno in cui, a causa dell’incidente nucleare di Chernobyl, veniva ritirato tutto il latte per timore della radioattività, con un danno di immagine ed economico notevole. Tale fatto (in concomitanza con un’operazione andata male e legata all’ambito televisivo), portava l’azienda a seri problemi, risolti poi nel 1990/1991 tramite aumento di capitale. Ad inizio anni ’90 il gruppo presentava un indebitamento complessivo pari a poco più di 100 milioni di Euro e gli enti finanziatori erano principalmente istituti bancari italiani. Fino al 1993/1994 la redditività poteva essere ritenuta – a mente di K. – soddi- sfacente. Iniziava tuttavia in quel periodo una fase di internalizzazione con acqui- sizione o costituzione di aziende, in particolare in Sudamerica. In effetti, già a metà degli anni ’90 le dimensioni del Gruppo apparivano notevol- mente aumentate e ciò a seguito di importanti acquisizioni effettuate in Italia, in
- 35 - SK.2019.50 Brasile ed in altri Paesi del Sudamerica, nonché di un massiccio ingresso sul mercato statunitense e su quello argentino (oltre ai mercati ungherese e russo). I volumi di vendita, per contro, si riducevano a causa dei sistemi di distribuzione, che risultavano in quegli anni superati, sia per il mercato italiano, sia per quello sudamericano. Fino agli anni ‘80 l’azienda era stata in effetti estremamente all’avanguardia. In seguito però, le errate valutazioni sull’andamento dell’evolu- zione dei supermercati (che contrariamente a quanto ritenuto da M., avevano preso sempre più piede in Italia e nel mondo, sostituendo i piccoli punti vendita), avevano portato al non adeguamento della rete distributiva di Società 2, con il risultato di una pesante perdita delle quote di mercato del marchio. Il conseguente scompenso tra, da un lato, costi di distribuzione e promozione e dall’altro, redditività, aveva eroso la potenzialità di reddito del prodotto, giun- gendo nel 1994 a perdite, poi proseguite nel tempo e divenute sempre più gravi. A mente di K., proprio tali fattori di errata gestione industriale e commerciale ave- vano avuto un’incidenza significativa sull’andamento del Gruppo, che non produ- ceva la redditività necessaria al pagamento degli oneri finanziari e di eventuali investimenti. Concausa dell’andamento negativo, risultavano poi essere i budget errati sui vo- lumi di vendita; venendo questi ultimi formulati in modo troppo ottimistico, porta- vano inesorabilmente a costi (pubblicità e promozioni, acquisto di materie prime, assunzione di personale) sproporzionati rispetto agli effettivi volumi di vendita. Ulteriori cause del risultato finale di default, venivano individuate nelle distrazioni operate da M. e famigliari, in rami estranei al Gruppo, quali ad esempio il ramo del turismo. A fine 1994, l’indebitamento complessivo del gruppo ammontava a circa 560 mi- lioni di Euro, motivo per il quale, a metà anni ’90, così come riferito da K., veniva deciso, in seno ai vertici del Gruppo, di occultare le perdite del comparto suda- mericano, con aggiustamenti apportati ai bilanci, quali ad esempio la sopravva- lutazione dei beni posseduti. Prendeva avvio un’attività intensa e continua di fal- sificazione della contabilità. A fine anni ’90, a fronte di una situazione di forte squilibrio finanziario di Società 2a S.p.A. e delle sue controllate, la dirigenza del gruppo decideva di realizzare un’operazione di quotazione indiretta alla Borsa Valori di Milano, al fine di conse- guire quelle risorse finanziarie necessarie per la sopravvivenza della società. A seguito di tale operazione, Società 2b S.p.A., società quotata in borsa, risultava controllata, tramite Società 30 S.p.A., da M. e dai suoi familiari. Al di sotto di
- 36 - SK.2019.50 Società 2b vi erano tutte le società controllate operative, finanziarie e di servizi, mentre al di sopra, vi erano una serie di società che facevano riferimento alla famiglia M. (cui facevano capo altre società operanti nel comparto agricolo, nel campo dei diritti poliennali di atleti e soprattutto nel settore del turismo). L’ondata espansiva proseguiva anche negli anni successivi, mentre il Gruppo ini- ziava a far capo anche ad istituti di credito internazionali, che seguivano le ope- razioni di acquisizione, e/o di emissioni obbligazionarie. Tali emissioni venivano effettuate soprattutto da parte delle controllate Società 2c BV e Società 2d, che facevano ricorso a siffatto strumento, per reperire i finanziamenti necessari alle acquisizioni. A fine 1998, per effetto di tutto quanto precede, l’indebitamento ammontava a circa 7,6 miliardi di Euro. Nel lungo periodo successivo, compreso tra la fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, Società 2 effettuava ancora alcuni limitati investimenti in Italia, Sudamerica e Nord America, continuando l’incessante emissione di bonds. Parimenti venivano portate avanti operazioni di cosiddetta finanza strutturata, in modo particolare nel corso del 2002 e 2003, operazioni di impatto particolarmente significativo sui bilanci e sulle comunicazioni al mercato. Altra forma di finanzia- mento, che anche in questi anni continuava ad essere utilizzata ed incrementata, era quella dell’anticipazione di carta commerciale, prevalentemente con banche italiane. Per i consulenti cui ha fatto capo l’Autorità di primo grado italiana, il Gruppo si trovava già nei primi anni ’90, in base alle normative italiane, in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; peraltro si assisteva ad una costante evoluzione negativa del risultato economico. Ciononostante Società 2 informava falsamente il mercato finanziario, segnatamente comunicando di avere conseguito margini operativi lordi (ovvero effettivi flussi di liquidità disponi- bili per il rimborso dei debiti ed il pagamento degli oneri finanziari) di gran lunga superiori a quelli effettivamente realizzati. Per quanto concerne l’aspetto relativo strettamente alla liquidità del Gruppo, va però anche detto che, così come riferito da K. in più occasioni, le prime avvisaglie di cattivo andamento si avevano unicamente a partire dal 2001. Prima di tale data, le disponibilità di cassa e di linee bancarie erano elevate e valutate in una cifra compresa tra i 1'000 ed i 1'500 miliardi di Lire. In sunto dunque, il Gruppo Società 2, anziché produrre le risorse finanziarie ne- cessarie per la remunerazione ed il rimborso dei capitali di prestito, produceva
- 37 - SK.2019.50 un disavanzo che doveva essere costantemente ripianato, come in una spirale, attraverso il reperimento di nuove risorse finanziarie, ottenute tramite linee esterne non redditizie e sempre più costose. Le falsificazioni effettuate nel corso degli anni, consentivano al Gruppo di conti- nuare ad operare (ottenendo finanziamenti che diversamente non sarebbero stati conseguiti), di proseguire a distribuire utili inesistenti e di occultare ingenti distra- zioni realizzate in danno del Gruppo alimentare a favore del Gruppo turistico, che produceva risultati negativi fin dai primi anni ’90, oltre che di altre società ricon- ducibili alla famiglia M. Tutto ciò portava ad un costante aumento dell’indebitamento e della situazione di dissesto patrimoniale, che al default nel dicembre 2003, ammontava a 13,8 miliardi di Euro. La Società 32, utilizzata per ultima in ordine cronologico per le falsificazioni di cui sopra, attestava in quel momento, una liquidità pari a circa 4 miliardi di Dollari, in realtà inesistente. Le ragioni oggettive del tracollo sono dunque state ricondotte ad un progressivo indebitamento strutturale del Gruppo stesso, oggetto peraltro di infruttuosa stra- tegia espansionistica e di imponenti e continue distrazioni ed alla contestuale in- capacità, da parte degli amministratori, di far fronte agli obblighi assunti nei con- fronti degli Istituti di Credito e di investitori privati. Correlativamente a tale situa- zione di sofferenza economica, veniva ideata ed attivata una capillare serie di meccanismi fraudolenti che, sulla base della falsificazione della documentazione contabile e delle comunicazioni sociali, precostituiva una falsa rappresentazione delle condizioni delle società del Gruppo, occultandone le perdite ed i costanti e cospicui flussi distrattivi di risorse del settore caseario a favore di altri meno red- ditizi (come il Gruppo del Turismo, il settore calcistico o le società del Sudame- rica) e di singole persone. 2. Le operazioni di finanziamento Per meglio comprendere gli aspetti specialistici legati alle operazioni di finanzia- mento sviluppate per il cliente Società 2 e facenti parte, quale reato a monte, dell’atto d’accusa, si impongono alcuni essenziali approfondimenti nozionistici. Gli stessi sono importanti poiché, come ben si vedrà nei capitoli sviluppati di se- guito, una parte dei rimproveri formulati nell’atto d’accusa e presenti anche nelle sentenze di condanna dei Giudici italiani, deduce pretesi comportamenti illeciti a carico di A., fondandosi sul comportamento tenuto da Banca 1 nell’ambito della concretizzazione di tali operazioni. Quanto segue costituisce un breve riassunto, che si fonda sulle ampie spiegazioni date da A. nel corso del dibattimento e su
- 38 - SK.2019.50 quanto sintetizzato nella relazione 8 luglio 2021 del prof. H., prodotta agli atti dalla difesa di A. e di per sé non contestate dall’accusa nella loro dimensione tecnico- finanziaria (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 84 e segg.). Occorre anzitutto sottolineare che le concrete operazioni facenti l’oggetto del reato a monte di riciclaggio non possono essere qualificate quali semplici elargi- zioni di credito. Come ben emerso durante l’inchiesta ed il pubblico dibattimento, si è trattato di operazioni di cosiddetta finanza strutturata, ovvero operazioni fi- nanziarie che si basano su un’architettura ben più sofisticata rispetto a quella tradizionale e che hanno l’obbiettivo di creare un approvvigionamento differente di liquidità, beneficiando anche di forme di ripartizione del rischio e che, per que- sto, richiedono competenze altamente specializzate. Uno degli aspetti rilevanti in tale contesto, è il fatto che le attività, caratterizzate come detto, da notevole complessità, necessitano di un’elevata personalizza- zione del servizio al cliente. Il prodotto che ne deriva è dunque strutturato su misura, in base alle esigenze di quest’ultimo e non è standardizzato. Siffatte ope- razioni possono necessitare anche mesi di preparazione ai fini della loro ultima- zione. Diversamente inoltre dall’attività delle banche tradizionali, in cui il soggetto che eroga i prestiti, mantiene gli stessi in bilancio fino alla scadenza, l’istituto di credito può mantenere nel proprio attivo una parte piccola dei crediti per i quali ha svolto l’attività di consulenza, nonché prestito, oppure trasferirli a terzi, recuperando in tal modo la propria liquidità. In effetti, i capitali di rischio di cui sono dotate le banche, costituendo una risorsa limitata, vanno impiegati in modo da ottimizzarne il rendimento e minimizzarne il rischio. L’allocazione di linee di credito alla clien- tela deve quindi essere indirizzata, anche al contenimento dell’esposizione com- plessiva a livelli accettabili. Tali livelli sono infatti oggetto di attenta valutazione interna, ma anche di controllo da parte delle autorità regolamentari, le quali no- toriamente impongono il mantenimento di condizioni minime di patrimonializza- zione (attraverso accantonamenti obbligatori). Il ricorso a strumenti di mitigazione del rischio creditizio rappresenta in ambito bancario una prassi molto diffusa, poi- ché consente alle banche di servire al meglio il cliente, evitando nel contempo un’eccessiva esposizione a rischio. Alcuni di questi strumenti sono stati utilizzati da Banca 1 nell’ambito delle note operazioni, come ben risulta dai rapporti della Polizia giudiziaria federale (di se- guito: PGF) agli atti. Fra questi va menzionato il ricorso a Credit Default Swap (CDS). Si tratta di uno strumento di protezione dal rischio associato a condizioni avverse come ad
- 39 - SK.2019.50 esempio il fallimento o il ritardato pagamento di cedole e/o interessi. Attraverso il pagamento di un premio, il protection buyer ottiene dal protection seller la coper- tura per il rischio di tali eventi. Altro strumento è quello della sindacazione. In questi casi la banca organizza- trice, cosiddetta arranger, ripartisce su un pool di istituti partecipanti quote parte del finanziamento, minimizzando così il proprio rischio. Un ulteriore strumento cui è stato fatto, nel caso di specie, ripetutamente capo è quello dell’emissione di private placements. Si tratta di una modalità di colloca- mento attraverso un’offerta privata proposta ad una cerchia ristretta di investitori qualificati (principalmente compagnie di assicurazione e fondi privati). Il colloca- mento è in genere organizzato da un intermediario finanziario, l’arranger, che ha l’incarico di trovare potenziali investitori e gestire il processo di emissione. In que- sto caso la banca svolge un servizio di consulenza e si occupa del collocamento del finanziamento presso investitori istituzionali. Un aspetto fondamentale è quello del buon nome dell’arranger. Esso funge da garanzia per la buona sele- zione dell’affare per i sottoscrittori e non ha dunque interesse a proporre affari troppo rischiosi o in cui non crede. Rispetto ad un finanziamento erogato diretta- mente dalla singola banca, il private placement offre la possibilità di ottenere fi- nanziamenti di importi maggiori ed a condizioni migliori. Oltre certe soglie in ef- fetti, difficilmente un’impresa, per quanto solida e conosciuta sul mercato, può ottenere risorse da un singolo istituto di credito. Dati i tempi necessari per la rac- colta dei fondi presso gli investitori istituzionali, anche nelle operazioni di private placements, l’arranger può sottoscrivere direttamente – quanto meno tempora- neamente – i titoli di debito; ciò permette al debitore di ottenere la disponibilità della somma nell’immediato. Sovente si ricorre, come avvenuto per Banca 1 in alcuni casi, all’erogazione di finanziamenti cosiddetti ponte (bridge loan), la cui funzione è appunto quella di anticipare per un breve lasso di tempo il denaro che si prevede di ricevere dagli investitori. Infine vi è lo strumento delle coperture assicurative. Queste sono state oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità inquirenti, proveniendo una buona parte degli importi percepiti da A. proprio dal pagamento dei premi dovuti per tali coperture assicurative (ad eccezione dell’operazione Società 1). Prevalentemente sono state stipulate assicurazioni per la protezione dal cosid- detto “rischio paese”. Questo genere di polizza è connessa all’eventualità che si verifichino eventi negativi sotto il profilo politico, quali guerre, nazionalizzazioni, confische, inconvertibilità della valuta, divieto di trasferimenti valutari all’estero, risoluzioni di embargo e così via.
- 40 - SK.2019.50 Come ben si vedrà in seguito (v. infra consid. IV. 10), vale la pena qui anticipare che per la Corte, la messa in atto da parte di Banca 1 di queste strategie, singo- larmente o cumulativamente, a dipendenza delle esigenze delle concrete opera- zioni finanziarie effettuate, non costituisce elemento sintomatico della malfidenza riposta dalla banca nel Gruppo Società 2, causata dalla conoscenza di quest’ul- tima della situazione finanziaria dello stesso, trattandosi di normali strategie di ripartizione del rischio in ambito finanziario. 3. La struttura all’interno di Banca 1 Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie e delle conclusioni cui è giunta la Corte, pare utile anche riferire brevemente dell’organizzazione interna di Banca 1, in particolare in merito ai differenti uffici competenti ed alle mansioni delle persone coinvolte nella strutturazione delle operazioni di finanziamento og- getto, quali reato a monte, del procedimento. Quanto qui riportato si basa sulle risultanze del fascicolo penale e sulle ampie dichiarazioni di A., non di per sé contestate dalle parti. All’epoca dei fatti in esame, la struttura organizzativa di Banca 1 prevedeva l’as- soggettamento di ogni business unit operativa ad una duplice linea di controllo, sia di tipo gerarchico (verticale), che di tipo funzionale (orizzontale). La filiale di Milano era organizzata in diverse unità, tra cui il Corporate and Investment Ban- king (CIB), che si occupava dei contatti con la clientela e dell’attività di marketing, nonché il settore Finanza e Amministrazione ed il settore Compliance. Il settore legal aveva sede a Londra. Quanto ai prodotti finanziari, gli stessi venivano gestiti da specifici settori, tra cui i settori Credito, U.S Private Placements, Emerging Markets Trading, Eurosyndacations, Global Capital Markets, Global Treasury Services. Ponendo mente alla complessità delle operazioni oggetto d’inchiesta, messe in atto attraverso i meccanismi di finanza strutturata brevemente riportati supra con- sid. III. 2, appare palese che, al fine della realizzazione delle stesse, dovevano venire coinvolte, a vario titolo, molte business units di Banca 1 e conseguente- mente un rilevante numero di soggetti posti sui differenti livelli della catena deci- sionale. Per puntuali necessità, Banca 1 ha altresì operato con professionisti esterni (ad esempio per la consulenza e predisposizione contrattuale, per la costituzione di società veicolo da usare nei private placements o per aspetti fiscali e legali in genere), come ha avuto modo di spiegare in più occasioni l’accusato.
- 41 - SK.2019.50 Assunto nel settembre del 1993 come consulente alla clientela (client manager), A. faceva parte dell’area Corporate and Investment Banking, area preposta a se- guire i clienti aziendali italiani. Il suo compito, in buona sostanza, era quello di introdurre i clienti alla banca e di vender loro i prodotti che venivano elaborati dall’area dei product specialists. I suoi clienti (aziende con fatturato di almeno USD 500 milioni) erano circa una decina. Fra questi, il gruppo Società 2 era fra i più profittevoli di Banca 1 per quanto attiene al ramo europeo. Il suo ruolo non si esauriva naturalmente dopo avere introdotto il cliente alla banca, bensì prose- guiva in tutte le fasi di sviluppo del prodotto da offrirsi al cliente. Se in un primo momento egli cercava di capire quali fossero le sue specifiche esigenze e di sod- disfare le stesse, attraverso i prodotti della banca, egli diveniva nelle fasi a se- guire una sorta di intermediario fra il cliente e le singole unità della banca coin- volte, attivandosi quindi tra l’ottenimento del mandato e l’ottenimento del credito. Sebbene dunque egli fungesse sicuramente da importante trait d’union fra i vari uffici da un lato e fra la banca ed il cliente dall’altro, è bene sin d’ora sottolineare come egli non potesse esercitare un’influenza decisiva negli ambiti che esula- vano dal proprio. In merito ai ruoli specifici di altre soggettività coinvolte oltre a A., si vedrà, per quanto utile ai fini del presente giudizio, successivamente (ver- bale dibattimentale SK.2019.50 sul caso concreto dell’operazione Società 2k, cl. SK p. 7.483.731.9 e segg., 65 e segg. e 102 e segg.; relazione 8 luglio 2021 del prof. H., cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 120). 4. La validità dei verbali di interrogatorio Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di discussione durante il dibattimento, è quello legato alla validità dei verbali esperiti, con particolare attenzione ai verbali esperiti senza la presenza di tutte le parti coinvolte o quanto meno dei loro difen- sori. Il MPC ha sostenuto in sede di requisitoria del 27 ottobre 2021 (cl. SK 7.483.721.139), parlando in casu del verbale di interrogatorio di B. esperito in Brasile, che lo stesso sia stato effettuato nel rispetto delle norme procedurali vi- genti in Brasile, alla presenza del difensore brasiliano. Per questo motivo l’inter- rogatorio sarebbe utilizzabile, nella misura in cui, secondo l’art. 448 cpv. 2 CPP, gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP il 1°gen- naio 2011, mantengono la loro validità. All’epoca (8 maggio 2006), vigeva la vec- chia procedura penale federale, che non prevedeva che l’imputato partecipasse all’assunzione di tutte le prove. Citando la sentenza del Tribunale federale 6B_663/2014 consid. 7.1, il MPC ha posto in rilievo come il Tribunale federale
- 42 - SK.2019.50 abbia statuito che l’attuale art. 147 CPP non è applicabile agli interrogatori effet- tuati prima del 1° gennaio 2011. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe inoltre sancito che solo l’interrogatorio dell’imputato senza il suo difensore costituisce una violazione della CEDU. Un’eventuale censura della violazione dell’art. 147 CPP risulterebbe poi tardiva, avendo l’accusato avuto in- tegrale accesso agli atti e non avendo richiesto il rifacimento del verbale, rinun- ciando con ciò al suo diritto al confronto. L’accusa riporta solo parzialmente quanto contemplato nella sentenza del Tribu- nale federale 6B_663/2014 del 22 dicembre 2017. Nella stessa, il Tribunale federale ha analizzato due concetti distinti: da un lato la conformità dell’amministrazione delle prove al diritto svizzero di procedura, in re- lazione alla violazione del diritto dell’accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni, e dall’altro la violazione del diritto al confronto. Con riferimento al primo aspetto, il Tribunale federale ha distinto gli atti di proce- dura realizzati prima del 1° gennaio 2011 (data di entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale), da quelli realizzati in seguito a tale data. Nel primo caso, l’Alta Corte ha spiegato che i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura, si perseguono sulla base del nuovo diritto procedurale (art. 448 cpv. 1 CPP). Nondimeno, gli atti di proce- dura ordinati o compiuti prima della sua entrata in vigore, conservano la loro va- lidità (art. 448 cpv. 2 CPP). Il Tribunale federale ricorda che secondo l’art. 118 vPP, il giudice dell’istruzione poteva (nell’ambito dell’inchiesta prelimi- nare) permettere alle parti, compatibilmente con le esigenze dell’inchiesta, di es- sere presenti durante gli atti di amministrazione delle prove. Si trattava però di una possibilità e non di un obbligo. Nel secondo caso (amministrazione delle prove a partire dal 1° gennaio 2011), l’art. 147 cpv. 1 CPP, consacra il principio della presenza delle parti durante la procedura d’istruzione ed il dibattimento. Ne discende che le parti hanno il diritto di assistere all’amministrazione delle prove e di porre delle domande. Le prove raccolte in violazione del citato articolo, non sono utilizzabili a carico della parte che non era presente (art. 147 cpv. 4 CPP). Per converso, tali prove sono invece utilizzabili se risultano essere a favore della parte che non era presente.
In base poi all’art. 148 CPP, in caso di prove da raccogliersi all’estero, il diritto delle parti è soddisfatto, se alle parti è data la possibilità di formulare proprie
- 43 - SK.2019.50 domande all’autorità estera richiesta, se possono esaminare il verbale e se pos- sono porre, se del caso, domande completive. Per quanto invece attiene al diritto al confronto, l’Alta Corte ha precisato che con- formemente all’art. 6 par. 3 lett. d CEDU, ogni accusato ha diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico. Si tratta di uno degli aspetti del diritto ad un processo equo, istituito dall’art. 6 par. 1 CEDU e che deriva ugualmente dagli art. 29 e 32 cpv. 2 Cost. Se l’art. 6 par. 3 lett. d CEDU esige, di principio, che tutti gli elementi a carico siano prodotti davanti all’accusato, durante il pubblico dibat- timento, nell’ottica di un dibattimento in contraddittorio, la stessa norma non esclude l’utilizzo di deposizioni raccolte durante l’inchiesta o l’istruzione. I diritti della difesa esigono tuttavia che venga data all’accusato la possibilità di conte- stare le testimonianze e d’interrogare in prima persona gli autori delle stesse. In sé, l’ammissione a titolo di prova di una deposizione fatta prima del processo da un teste assente al dibattimento e costituente l’elemento a carico unico o deter- minante non comporta automaticamente una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, ma, tenuto conto del rischio inerente a tali deposizioni, l’ammissione di una simile prova è un fattore molto importante da tenere in conto nell’apprezzamento glo- bale dell’equità della procedura. Per il Tribunale federale conviene dunque adot- tare un’impostazione in tre fasi. La prima consiste nella ricerca a sapere se ci sia stato un motivo serio che giustifichi la non comparizione. Occorre in seguito chie- dersi se tale deposizione ha costituito il fondamento unico o determinante della condanna. Infine, bisogna esaminare se esistevano elementi compensatori, se- gnatamente delle garanzie procedurali solide, sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate alla difesa e assicurare così, l’equità della procedura nel suo insieme (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Schatschaschwili c. Germania del 15 dicembre 2015 n. 9154/10, § 100 e segg.; sentenza del Tribu- nale federale 6B_947/2015 del 29 giugno 2017 consid. 5.5.1; 6B_862/2015 del 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 e segg.; 6B_1314/2015 del 10 ottobre 2016 con- sid. 2.1). In generale va detto che è quindi escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni, senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il con- fronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qua- lora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale (DTF 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127
- 44 - SK.2019.50 consid. 6c/dd). Ciò vale anche per l’audizione della persona informata sui fatti (sentenza del Tribunale federale 6B_14/2021 del 28 luglio 2021 consid. 1.3.4; 6B_1039/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.3.1). Tale diritto può essere eserci- tato in occasione dell’escussione del testimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza per motivare la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d’indizi è utilizzabile uni- camente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 6B_56/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2.1, con riferimenti; DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481). Per contro, il diritto di otte- nere la convocazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico riveste carattere relativo, da un lato essendo sufficiente che il tribunale intraprenda tutti i passi appropriati per assicurare la loro escussione, fermo restando, dall’altro, la circo- stanza che il giudice non è tenuto a procedervi se non allorquando l’interrogatorio concerne fatti pertinenti e la testimonianza costituisce un mezzo di prova idoneo a stabilirli (sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 2.1.3). Nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può prescindere dall’assunzione di un mezzo di prova, ove giunga, senza incor- rere nell’arbitrio, alla conclusione che, sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, l’amministrazione del mezzo di prova postulato non può più modificare il suo convincimento, e ciò pure nel caso in cui il suo esito dovesse risultare favorevole all’imputato (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). La rinuncia al diritto al contraddittorio non deve essere ammessa troppo facilmente. Essa deve es- sere stabilita in modo non equivoco e affiancarsi a delle garanzie minime corri- spondenti all’incisività della stessa, pur potendo essere tacita (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 121 I 30 consid. 5f). Secondo l’art. 146 cpv. 2 CPP, le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima. L’articolo concerne quindi innanzitutto il diritto delle autorità penali a procedere a dei verbali di confronto. Allorquando, in occa- sione delle audizioni separate delle parti ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CPP, emer- gono delle divergenze, il confronto è suscettibile di eliminarle. Lo stesso deve infatti permettere di accertare la verità (THORMANN/MÉGEVAND, Commentaire ro- mand, 2a ediz. 2019, n. 3 ad art. 146 CPP). La tenuta di un confronto dipende dall’apprezzamento dell’autorità, come emerge dal testo di legge (“le autorità pe- nali possono mettere a confronto”). L’art. 6 n. 3 lett. d CEDU, come pure l’art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., a tutela del diritto ad un processo equo e della parità delle armi, garantiscono la pretesa
- 45 - SK.2019.50 dell’imputato di essere confrontato con una persona che depone a suo carico (HÄRING, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 14 ad art. 146 CPP). Scopo di tale garanzia è quella di permettere all’imputato, almeno una volta in corso di proce- dura, di fare interrogare il suo accusatore di modo da poter mettere in dubbio il fondamento delle deposizioni di quest’ultimo (DTF 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_383/2019 dell’8 novembre 2019 consid. 8.1.2, non pubbl. in DTF 145 IV 470). Questo presuppone di regola, che il testimone si esprima nuovamente sulla que- stione, alla presenza dell’accusato (sentenze del Tribunale federale 6B_ 1003/2020 del 21 aprile 2021 consid. 2.2; 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 con- sid. 2.3.2; 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.4; 6B_764/2015 del 6 gen- naio 2016 consid. 1.7.3; 6B_839/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 1.4.2; 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.3.3). In questa direzione mira l’art. 147 cpv. 1 CPP; secondo il quale le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall’art. 159 CPP. Quindi, accanto al diritto delle autorità penali di disporre un interrogatorio di con- fronto, vi è un diritto assoluto delle parti ad un interrogatorio di confronto. La parte interessata da una deposizione (o il suo patrocinatore), può chiedere un interro- gatorio di confronto qualora lo stesso non sia stato esperito in precedenza o se il patrocinatore, rispettivamente la parte interessata (se non è rappresentata), siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Per motivi cogenti si intende malattia, assenza all’estero, mancata citazione (HÄRING op. cit., n. 15 ad art. 146 CPP, con riferimenti). Un confronto deve essere richiesto dalla parte interessata, rispettivamente dal suo patrocinatore. Non vi è alcun obbligo per l’autorità penale di agire d’ufficio. Qualora una richiesta di interrogatorio a confronto non venga accolta e non vi è un caso eccezionale, le prove raccolte non possono essere utilizzate a carico dell’imputato (HÄRING, op. cit., n. 15 ad art. 146 CPP). Il diritto di partecipare all’amministrazione delle prove è una componente del di- ritto di essere sentito sancito dalla costituzione federale all’art. 29 cpv. 2 e con- cerne tutte le parti alla procedura (art. 107 cpv. 1 CPP) e i loro avvocati.
Il diritto di porre delle domande in occasione di un interrogatorio è anch’esso una concretizzazione del diritto di essere sentito. Tale diritto consiste nel porre/far
- 46 - SK.2019.50 porre alla persona interrogata (in presenza) delle domande, allo scopo di permet- tere all’imputato, rispettivamente al suo difensore, di verificare la credibilità delle sue dichiarazioni, sondandone le motivazioni, al fine di gettare dei dubbi sulla testimonianza (DTF 129 I 151 consid. 4.2). In principio è sufficiente che l’imputato abbia, almeno una volta durante la procedura, la possibilità di farlo in maniera appropriata (THORMANN/MÉGEVAND, op. cit., n. 2 ad art. 147 CPP). Alla luce di quanto appena esposto, si può ritenere che l’assenza di un verbale di confronto tra l’imputato e una persona che ha deposto a suo carico sia sanata dal fatto che il difensore dell’imputato, abbia partecipato all’interrogatorio della persona che ha deposto a carico del suo assistito ed abbia potuto porre delle domande, in merito a tali deposizioni. Della valenza delle specifiche testimonianze agli atti, in particolare di K. e di M., si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, in seguito, nel capitolo relativo all’aspetto soggettivo del reato di riciclaggio di denaro e nel capitolo rela- tivo all’istigazione alla falsità in documenti, per quanto attiene a J. IV. Sull’accusa di riciclaggio di denaro aggravato oggetto di rinvio del Tribu- nale federale 1. Considerazioni generali Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori pa- trimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2015). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); rea- lizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
- 47 - SK.2019.50 1.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1e). 1.2 L’atto di riciclaggio di cui all’art. 305bis CP porta su dei valori patrimoniali: trattasi di una nozione ampia, che comprende le cose mobiliari o immobiliari, il denaro, i crediti o altri diritti (Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale sviz- zero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in ope- razioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837, 857; CASSANI, Commen- taire romand, 2017, n. 15 ad art. 305bis CP; PIETH, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 9 ad art. 305bis CP). Accertare il legame di provenienza tra il valore patrimoniale riciclato e l’infrazione a monte costituisce una delle principali difficoltà nel perseguimento del reato di riciclaggio. In effetti il valore ottenuto inizialmente può essere oggetto di diversi trasferimenti e trasformazioni successive (CASSANI, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP). Risulta dunque importante determinare fino a che stadio il legame con il reato a monte possa ancora esistere (CASSANI, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP). La questione non si pone per i prodotti diretti dell’infrazione principale (“producta sceleris”), quali la tangente versata all’agente corrotto o il denaro pagato dall’ac- quirente al trafficante di stupefacenti. Lo stesso vale per la ricompensa ottenuta dall’autore per la commissione di un’infrazione (“pretium sceleris”). Questi pro- dotti diretti sono sottoposti a confisca ai sensi dell’art. 70 CP (CASSANI, op. cit.,
n. 26 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; MINI, Manuale di diritto finanziario, vol. I, 2017, pag. 27). La questione a sapere se il riciclaggio di denaro possa portare anche su valori di sostituzione (in tedesco: “Surrogate”), ottenuti dopo uno o più trasferimenti o tra- sformazioni è controversa. Poiché il comportamento represso dall’infrazione di riciclaggio è definito come un comportamento atto ad impedire la confisca, oc- corre che i valori possano essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 70 CP (CAS- SANI, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 28, 29 ad art. 305bis CP). Nel suo messaggio alle Camere federali (CASSANI, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP), il Consiglio federale aveva sostenuto che la confisca di valori di sostituzione era possibile fintanto che i movimenti del percorso a partire dal reato a monte, potevano essere identificati in modo certo e documentato (“paper trail”, traccia documentale). La dottrina dominante ritiene che, essendo i valori di sostituzione suscettibili di confisca, gli stessi possono pure essere riciclati
- 48 - SK.2019.50 (CASSANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP). Ciò vale, secondo l’interpretazione di SCHMID, sia per i valori ottenuti direttamente in cambio del valore originale (“echte Surrogate”), sia per i valori di rimpiazzo ottenuti dopo una o più operazioni di cambio o trasformazione (“unechte Surrogate”), purché il legame tra il valore pa- trimoniale originale ed il suo prodotto di sostituzione indiretto possa essere messo in evidenza (SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz. 2007, n. 50 ad art. 70-72 CP; CASSANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP). I valori patrimoniali oggetto di riciclaggio non devono dunque necessariamente essere il provento diretto del crimine: basta che sussista un legame sufficiente- mente stretto tra reato a monte e valori patrimoniali. Occorre però che sussista un rapporto naturale adeguato tra i valori patrimoniali e il reato pregresso (DTF 138 IV 1; MINI, op. cit., pag. 27). Concretamente, da un punto di vista probatorio, la provenienza è data finché sia possibile ricostruire la traccia cartacea (paper trail) o la provenienza (MINI, op. cit., pag. 28). Una parte della dottrina teme che tale interpretazione possa far apparire come “contaminati” dei valori molto lontani dal reato a monte e tenta di stabilire regole restrittive supplementari, per esempio in funzione della questione a sapere se il valore sostitutivo sia ancora nel potere di disposizione dell’autore dell’infrazione a monte. D’altro canto la confisca di valori di sostituzione in mano di terzi è pos- sibile, salvo realizzazione delle condizioni enunciate all’art. 70 cifra 2 CP (CAS- SANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 28 e segg. ad art. 305bis CP). 1.3 Un’ulteriore questione che si pone, è quella della contaminazione parziale (“Teil- kontamination”), ovvero per i casi nei quali dei valori provenienti da un crimine, vengono versati su un conto bancario, unitamente ad averi di provenienza lecita, venendo quindi a mischiarsi. Per PIETH occorre favorire, nell’interesse della trasparenza, la soluzione per la quale il disponente sa che sarà punibile per la somma pari al raggiungimento dell’ammontare contaminato, mentre può disporre liberamente del restante im- porto. Dovrebbe dunque prevalere la teoria del “kontaminierten Bodensatz”, su quella dell’ “Öl auf dem Wasser” o “Last in first out”. Per il resto, per determinare quale parte risulta essere quella contaminata, occorre applicare il principio in du- bio pro reo (PIETH, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). Nella medesima direzione CASSANI (op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP), secondo cui, nei casi di contaminazione parziale, il principio della proporzionalità e la sicurezza del diritto impongono che le transazioni economiche regolari, coperte con valori di provenienza lecita,
- 49 - SK.2019.50 disponibili sul conto e non aventi per scopo la dissimulazione dei valori illeciti, non vengano considerati come atti di riciclaggio e ciò al fine di evitare di paraliz- zare l’attività economica lecita, correlata a tale conto. Dalla “Zugrifflösung”, so- stenuta da DELNON/HUBACHER (RPS 2016, pag. 348 e seg.) discende che, l’am- montare corrispondente al risultato del reato a monte resta sottoposto a confisca sul conto, nonostante il fatto che vi siano stati degli atti di disposizione, coperti da fondi di provenienza lecita. La questione della contaminazione parziale resta per il momento poco esplorata e non si intravvede una soluzione totalmente soddi- sfacente (per soluzioni divergenti, si veda ACKERMANN, op. cit., n. 209 e 232 ad art. 305bis; GIANNINI, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei, 2005 pag. 72; VEST, Anwendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, RSJ 2004, pag. 53 e segg., 54; CASSANI, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP). Per quanto attiene alla giurisprudenza, anche il Tribunale federale considera che il riciclaggio di denaro possa portare sui valori di sostituzione, fintanto che gli stessi siano suscettibili di confisca (DTF 137 IV 79 consid. 3.2; 129 IV 238 consid. 3.3). In passato, la giurisprudenza sottoponeva la confisca alla condizione che esistesse, tra l’infrazione e l’ottenimento del valore patrimoniale, un legame di causalità tale, da far apparire il secondo come la conseguenza diretta e imme- diata della prima. Tale condizione è reputata realizzata allorquando il prodotto originale dell’infrazione può essere identificato in modo certo e documentato e meglio, fintanto che la sua “traccia documentaria” (“Papierspur”, “paper trail”) possa essere ricostruita in modo tale, da stabilirne il suo legame con l’infrazione. Pertanto, quando il prodotto originale, formato da valori destinati alla circolazione (biglietti di banca, effetti di cambio, chèques, ecc.) è stato trasformato a una o più riprese in tali valori, resta confiscabile, fintanto che il suo movimento può essere ricostruito, in modo da stabilire il suo legame con l’infrazione (DTF 137 IV 79 consid. 3.2; 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3). Nella decisione DTF 137 IV 79 il Tribunale federale, considerando anche la dot- trina dominante più recente, ha precisato la sua giurisprudenza, optando per l’esi- genza di un rapporto di causalità naturale e adeguata e rinunciando alla nozione di risultato diretto e immediato dell’infrazione. La giurisprudenza ha dunque allar- gato la nozione di provenienza. Ad esempio, in caso di corruzione per ottenere un appalto, sono considerati proventi di reato, non solo la dazione al funzionario pubblico infedele, ma anche il guadagno in tal modo conseguito dall’imprenditore disonesto (DTF 137 IV 79; MINI, op. cit., p. 28). I guadagni del corruttore, ottenuti grazie al versamento di tangente, possano dunque essere oggetto di riciclaggio di denaro, a condizione che il rapporto di causalità sia stabilito (CASSANI, op. cit.,
n. 29 ad art. 305bis CP).
- 50 - SK.2019.50 Nella recente DTF 144 IV 172 (consid. 7.2.2) il Tribunale federale ha inoltre pre- cisato che non è sufficiente stabilire in modo generico che l’utilizzo dei valori pa- trimoniali ottenuti dal reato a monte adempia gli elementi oggettivi del reato di riciclaggio. Occorre concretamente stabilire in quale misura le singole transazioni siano atte a vanificare la confisca dei valori patrimoniali. Un semplice “prolunga- mento” di una traccia documentale (“paper trail”) non costituisce, di norma, atto di riciclaggio, come ad esempio, in caso di bonifico da un conto ad un altro inter- namente a uno Stato, se non vi sono ulteriori azioni atte a vanificare la confisca e gli averi possono ancora essere confiscati. Lo stesso vale per il semplice inve- stimento in valori d’uso (“Gebrauchswerte”). Persino il bonifico all’estero (che per la dottrina costituisce atto di riciclaggio, indipendentemente dall’esistenza o meno del “paper trail”), costituisce atto di riciclaggio unicamente quando l’operazione in quanto tale risulta idonea a vanificare la confisca all’estero. L’art. 305bis CP incrimina gli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’ori- gine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. Si tratta di un delitto di messa in pericolo astratta. L’atto deve essere dunque “tipicamente” e in modo “generale”, secondo l’esperienza generale di vita, adatto a vanificare l’accerta- mento dell’origine, il ritrovamento o la confisca. Non ha importanza che il risultato sia effettivamente intervenuto (CASSANI, op. cit., n. 33 ad art. 305bis CP). Costituiscono atti di riciclaggio, le operazioni aventi per scopo la dissimulazione del legame di origine o l’appartenenza reale di beni e che sono, pertanto, atte ad ostacolare il tracing ed il sequestro degli averi. 1.4 Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimo- niali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), la vendita, l’acquisto, la donazione, lo scambio (baratto), il loro investimento, come, ad esempio, l'immis- sione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un’assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 6.2, con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305bis CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero
- 51 - SK.2019.50 (vedasi la recente sentenza – nella misura in cui l’operazione è suscettibile di ostacolare la confisca all’estero – v. DTF 144 IV 172), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN/ZEHNDER, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018 , n. 423 e segg. ad art. 305bis CP), l’interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fonda- zioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 25 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario perso- nale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di rici- claggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt’al più un tentativo di riciclaggio (DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’inte- gralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.3, non pubblicato nella DTF 136 IV 179). I trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero atti a la- sciare una traccia documentale, non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente di- ritto economico (GALLIANI/MARCELLINI, in: Erez/Giorgetti Nasciutti (curatori), Compliance management – Il riciclaggio di denaro nel Codice penale, 2010, pag. 235; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad un terzo – dove l’avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 18 ad art. 305bis CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario eco- nomico dei due conti è il medesimo).
- 52 - SK.2019.50 Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cosiddetto autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Straf- recht, Besonderer Teil II, 7a ediz. 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, in: Schulz/Vor- mbaum [curatori], Festschrift für Günter Bemmann, Geldwäscherei – Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, 1997, pag. 432-435; d’altra o- pinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226 ad art. 305bis CP; ARZT, Geldwä- scherei: komplexe Fragen, in: recht 13 [1995], pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 515 e segg., 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 833 e segg., 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 494 e ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determi- nante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali ori- ginanti da un crimine: tale è il caso in presenza di distruzione, rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere com- messo per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). L’art. 305bis n. 3 CP punisce l’autore parimenti se l’atto principale è stato com- messo all’estero, purché tale atto costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (principio della doppia punibilità). La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia punibilità (MINI, op. cit., pag. 32 n. 51), per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MINI, op. cit., pag. 33 n. 53). È dunque necessa- rio, da un lato che l’atto sia punibile nel luogo di commissione del medesimo e dall’altro che lo stesso costituisca un crimine per il diritto svizzero, se i fatti si fossero svolti in Svizzera (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 23 ad art. 305bis CP). La questione di sapere se il reato a monte commesso all’estero costituisca un crimine deve essere esaminata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335 consid. 3.2; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD 2012 I pag. 217 e segg.). Per contro, alla luce del diritto estero, è sufficiente che il reato a monte si configuri in un atto penalmente riprensibile per il quale è comminata una pena (sentenza del Tribunale federale 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3).
- 53 - SK.2019.50 Non è necessario che lo Stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di con- danna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011 consid. 4.1.3). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un pro- cedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali pro- vengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MINI, op. cit., pag. 28 n. 35). Tale giurisprudenza trae origine dal fatto che provare l’esistenza del reato a monte non è sempre semplice, ad esclusione ovviamente dei casi in cui vi sia una sentenza cresciuta in giudicato che lo accerti. La difficoltà probatoria accre- sce in modo particolare nei casi in cui il reato a monte è commesso all’estero e ciò in ragione dei meccanismi non semplicissimi dell’assistenza internazionale in materia penale e della non sempre immediata disponibilità degli Stati a collabo- rare adeguatamente ed in tempi utili. Per questi motivi, la giurisprudenza ha relativizzato le esigenze probatorie poste inizialmente dal Messaggio iniziale sull’adozione dell’art. 305bis CP (in base alle quali il giudice svizzero avrebbe dovuto formare il proprio convincimento circa l’origine criminosa dei valori patrimoniali fondandosi sulle norme svizzere in ma- teria di prove) (MINI, op. cit., pag. 28 n. 35). Una qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero non è determi- nante. In effetti, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 2.2), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la me- desima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legislazioni dei due Paesi contengano norme simili (DTF 136 IV 179 consid. 2; MINI, op. cit., pag. 33 n. 54). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (CAS- SANI, op. cit., n. 24 ad art. 305bis CP; DTF 120 IV 323 consid. 3d).
- 54 - SK.2019.50 1.5 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forza- tamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 con- sid. 3.2.4; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., pag. 505; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). 1.6 L’autore “deve presumere” l’origine criminale; è quindi in malafede chi è consa- pevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per impre- videnza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (sen- tenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 6.1, con riferimenti). 2. La struttura e le persone coinvolte 2.1 Appare doveroso, per avere un quadro più chiaro della fattispecie, illustrare la struttura messa in atto da A., nonché le persone fisiche e giuridiche coinvolte. La stessa è esposta nei vari rapporti allestiti dalla PGF, in particolare nel rapporto del 16 giugno 2011 (MPC p. 5.1.8203 e segg.). Nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 il MPC rimprovera a A. di avere riciclato valori patrimoniali provento di attività criminale, anche distrattive, commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo Società 2a S.p.A., per un im- porto complessivo di USD 52,4 milioni. Tale attività criminale viene descritta nella “Premessa sull’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio”
- 55 - SK.2019.50 di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa, che riporta il decreto che dispone il giudizio italiano del 5 aprile 2012. Descrive così le operazioni riferite alle polizze assicu- rative “rischio paese” ed altre operazioni legate al Gruppo Società 2, che avreb- bero permesso a A. di conseguire un utile di USD 52,4 milioni. 2.2 Conti sui quali sono confluiti inizialmente i USD 52,4 milioni provenienti dalle po- lizze assicurative “rischio paese” ed altre operazioni legate al Gruppo Società 2 A. ha proceduto all’apertura di diversi conti bancari presso Banca 2 a Coira, Banca 14 a Vaduz e Banca 15 sempre a Vaduz. Si tratta, in particolare di conti cifrati a lui riconducibili, rispettivamente di conti intestati a società off-shore (ap- positamente costituite) di cui l’imputato, rispettivamente dei suoi prestanome (v. infra consid. IV. 2.5), erano aventi diritto economico, e meglio: conto cifrato n. c3 (ADE: A.) presso Banca 2, Coira, aperto il 18 settembre 1998 e chiuso nel maggio 2002 (MPC p. 5.1.8371 e segg.); conto n. c4 intestato alla Società 8 Ltd., BS-Nassau (ADE: L.) presso Banca 14, aperto il 22 ottobre 1999 e chiuso nel febbraio 2003 (MPC p. 5.1.8417 e segg.); conto n. c5 intestato alla Società 3 Ltd., Bahamas (ADE: A.) presso Banca 14, aperto il 26 novembre 1999 e chiuso nel novembre 2001 (MPC p. 5.1.8411 e segg.); conto cifrato n. c6 (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, aperto il 28 dicembre 1999 e chiuso l’8 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8381 e segg.); conto n. c7 intestato alla Società 4 AG, Niue (ADE: B.), presso Banca 2, Coira, aperto il 17 novembre 2000, tutt’ora in essere e posto in sequestro (MPC p. 5.1.8391 e segg.); conto n. c8 intestato alla Società 8 Ltd., Alofi/Niue (ADE: L.), presso Banca 2, Coira, aperto l’8 maggio 2002 e chiuso il 24 settembre 2002 (MPC p. 5.1.8405 e segg.); conto n. c9 intestato alla Società 5 SA, BVI (ADE: B.), presso Banca 2, Coira, aperto il 4 giugno 2002 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8385 e segg.); conto n. c10 intestato alla Società 6 AG, (ADE: B.) presso Banca 15 Vaduz (MPC p. 5.1.8452 e segg.).
- 56 - SK.2019.50 Su ognuno dei citati conti bancari è confluito il denaro derivante dalle varie polizze legate a Società 2 descritte nell’atto d’accusa per complessivi USD 52'449'940.-
- (v. rapporto PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8342-8365). 2.3 Conti aperti successivamente per movimentare il denaro proveniente dalle po- lizze assicurative “rischio paese” ed altre operazioni legate al Gruppo Società 2 L’imputato ha poi aperto/fatto aprire e/o utilizzato ulteriori conti presso diversi isti- tuti bancari in Svizzera e all’estero, formalmente intestati a terze persone (che figurano anche come aventi diritto economico), rispettivamente a delle società off-shore o a delle fondazioni. Di fatto però, tali conti sono riconducibili all’impu- tato, il quale, come meglio si dirà in seguito, ha fatto più volte ricorso a società off-shore e a dei prestanome. Su questi conti l’imputato ha movimentato il denaro proveniente dalle polizze (v. infra consid. IV. 7.1), inizialmente confluito sui conti sopra menzionati. Di seguito vengono elencati i conti aperti presso i vari istituti di credito. 2.3.1 Conti aperti presso Banca 2, Coira: conto cifrato n. c11, ADE: A., a cui era appoggiata la cassetta di sicurezza n. 54, aperto il 25 novembre 1999, tutt’ora in essere e in sequestro (MPC p. 5.1.8377 e segg.); conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama, ADE: N., prestanome di A., aperto l’8 ottobre 2001 (MPC p. 5.1.8399 e segg.); conto n. c13, titolare e ADE: L., prestanome di A., aperto il 20 agosto 2002 e chiuso su richiesta di Banca 2, Coira, in quanto avente saldo nullo (MPC p. 5.1.8409 e segg.); conto n. c14 intestato alla Fondazione 6, Vaduz, ADE: B., aperto il 7 novembre 2002 e chiuso l’8 gennaio 2003 (MPC p. 5.1.8390 e seg.).
- 57 - SK.2019.50 2.3.2 Conti aperti presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13, Lugano: conto cifrato n. c1, titolare e ADE: F. (prestanome di A.), a cui era collegata la cassetta di sicurezza n. 53, aperto il 7 giugno 1999 (MPC p. 5.1.8510 e segg.); conto n. c15 titolare e ADE: O. (moglie di F.), a cui erano appoggiate le cas- sette di sicurezza n. 55 e 56, aperto il 7 giugno 1999 (MPC p. 5.1.8504 e segg.); conto no. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz, ADE: F., A. disponeva di procura su tale conto, aperto il 19 dicembre 2000 (MPC p. 5.1.8516 e segg.). 2.3.3 Conti aperti presso vari istituti bancari nel Principato del Liechtenstein: conto n. c17 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Fondazione 2, Vaduz, ADE: A., aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC p. 5.1.8421 e segg.); conto n. c18 presso Banca 1 AG, Vaduz, intestato alla Fondazione 3, Vaduz, ADE: F., aperto il 30 marzo 2000 (MPC p. 5.1.8440 e segg.); conto n. c19 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Società 9, Panama, ADE: A., aperto il 20 agosto 2001 e chiuso nel luglio 2002 (MPC p. 5.1.8428 e segg.); conto n. c20 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Società 10, Wyoming, ADE: A., aperto il 24 gennaio 2002 (MPC p. 5.1.8431 e segg.); conto n. c21 presso Banca 14, Vaduz, intestato alla Fondazione 4, Vaduz, ADE: A., aperto a fine aprile 2003 e chiuso a febbraio-marzo 2004 (MPC p. 5.1.8434 e seg.); conto n. c22 presso Banca 4 AG, Vaduz, intestato al Trust 1, Vaduz (trustee: Società 29, Vaduz, con procura sul conto), ADE: B., aperto il 26 agosto 2003 (MPC p. 5.1.8442 e segg.); conto n. c23 presso Banca 4 AG, Vaduz, intestato alla Società 11, Panama, ADE: A., aperto il 23 dicembre 2003 (MPC p. 5.1.8445 e segg.); conto n. c24 presso Banca 4 AG, Vaduz, intestato alla Fondazione 5, Vaduz, ADE: A., aperto il 23 dicembre 2003 (MPC p. 5.1.8447 e seg.).
- 58 - SK.2019.50 2.3.4 Conti aperti ed utilizzati da A. in altri Paesi conto n. c25 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 16, Guernsey, ADE: A., aperto il 15 ottobre 2002 (MPC p. 5.1.8404 e seg.); conto n. c26 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, presso Banca 16, Guernsey, ADE: F., aperto nel gennaio 2003 (MPC p. 5.1.8402 e segg.); conto n. c27 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto in seque- stro (MPC p. 5.1.8403 e seg.); conto n. c28 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto in seque- stro (MPC p. 5.1.8403 e seg.; p. 10.1.1542 e seg.); conto n. c29 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: A., aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto in se- questro (MPC p. 5.1.8404 e seg.); conto n. c30 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 17, Lussem- burgo, ADE: A., aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto in se- questro (MPC p. 5.1.8404 e seg.; p. 10.11542 e seg.); conto n. c31 di cui F. era titolare e ADE, presso Banca 17, Lussemburgo, aperto il 7 marzo 2002, tutt’ora in essere e posto in sequestro (MPC p. 5.1.8522 e seg.); conto n. c32 intestato alla Società 14 Ltda, San Paolo (Brasile), presso Banca 18, San Paolo, ADE: A. e F. (MPC p. 5.1.8431 e seg.). 2.4 Utilizzo di conti di passaggio Dall’esame degli atti è emerso che l’imputato è ricorso anche all’utilizzo di cosid- detti conti di passaggio, sui quali sono transitati gli importi/l’utile provenienti dalle polizze legate a Società 2. E meglio: conto n. c33 intestato alla Società 15 BVI presso Banca 30; conto n. c34 intestato a Trust 2, Schaan presso Banca 15 (MPC p. 5.1.8389 e 8442), Società di servizi dello studio legale KKK., Vaduz; conto n. c35 intestato alla Banca 4 AG presso Banca 19 (MPC p. 5.1.8384 e seg.);
- 59 - SK.2019.50 conto denominato c50, presso Banca 4 AG, Vaduz (MPC p. 5.1.8384 e seg.); conto n. c36 intestato alla Società 16 SA, Lugano presso Banca 20 SA, (MPC
p. 5.1.8513 e segg.); conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3 (MPC p. 5.1.8457 e segg.). 2.5 Utilizzo di prestanome, di altri soggetti e di società off-shore Il MPC rimprovera ad A. di avere, a più riprese, fatto capo a prestanome, al fine di perfezionare l’attività di riciclaggio di denaro. L’accusato si sarebbe inoltre av- valso di numerose società off-shore, rispettivamente di fondazioni, apposita- mente costituite per la sua attività. 2.5.1 Sul ruolo avuto da B. nelle operazioni di riciclaggio imputate ad A., quest’ultimo, in occasione del suo verbale d’interrogatorio del 24 febbraio 2004 (continuato il 27 febbraio 2004) dinanzi alla procura di Milano (MPC p. 13.10.164 e segg.) ha più volte espressamente dichiarato che B., avvocato brasiliano suo conoscente e amico, era un suo prestanome, in particolar modo per quanto attiene ai conti bancari aperti presso Banca 2, Coira. L’imputato ha altresì riferito che tutte le operazioni e le disponibilità finanziarie in possesso di B. erano a lui (A.) ricondu- cibili (MPC p. 13.10.165 e seg., 173 e 180).
- 60 - SK.2019.50 Tale versione risulta essere stata confermata pure da B., nell’ambito dell’interro- gatorio 8 maggio 2006 (MPC p. 13.15.110-121). In seguito ed in sede di dibattimento SK.2015.24, A. ha corretto parzialmente tale versione, riferendo che B. era stato il suo consulente fiscale in Brasile, nonché un suo amico e che in buona sostanza, era stato quest’ultimo a suggerirgli una struttura più sicura fiscalmente per quanto attiene al Brasile, in cui lui e A. avreb- bero costituito, in conto di partecipazione, una società, che prevedeva un socio ostensivo (B.) e un socio occulto (A.). L’imputato ha indicato che i beni erano in grande prevalenza suoi e che B. avrebbe avuto una piccola partecipazione nella società (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.62 e seg.). In sede di dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha precisato che B. era un avvo- cato tributarista, titolare di un’azienda di commercialisti, con cui aveva un rap- porto di fiducia. Era stato lui a consigliargli, in vista di un’ottimizzazione fiscale, la creazione di una società in conto di partecipazione, di cui B. era il socio ostensivo, mentre A. quello non ostensivo. Il motivo era da ricondurre al fatto che “in Brasile finché i soldi passano da una società detenuta da un soggetto residente in Bra- sile, anche se in un paradiso fiscale, e non vengono distribuiti come dividendi, non vengono tassati” (cl. SK p. 7.483.731.21). A. ha affermato che gli averi con- fluiti sul conto “c6” erano riconducibili alla società in conto di partecipazione e quindi erano suoi e di B. Rispetto alle precedenti dichiarazioni, l’imputato ha pre- cisato che certamente i fondi erano anche suoi, ma non essendo egli socio osten- sivo, gli stessi risultavano a nome di B. (cl. SK p. 7.483.731.22 e 24). Sul conto di questa società in conto di partecipazione confluivano averi provenienti da atti- vità svolte da A., la cui intenzione sarebbe stata quella di liberarsi quanto prima del “problema fiscale”, in particolare approfittando dello scudo fiscale italiano; la strutturazione della società in conto di partecipazione sarebbe stata l’unica solu- zione possibile al momento della sua creazione (cl. SK p. 7.483.731.24). L’impu- tato ha altresì dichiarato che i valori patrimoniali che originavano da alcune ope- razioni assicurative non erano destinati unicamente alla sua persona, bensì ve- nivano distribuiti da Banca 2, Coira, tramite degli ordini di bonifico, agli altri par- tecipanti alle operazioni; gli ordini venivano impartiti da A. e da B. (cl. SK p. 7.483.731.22 e seg.). Su esplicita domanda, A. ha affermato che, per quanto at- tiene ai conti intestati alla Società 8, Società 3, Società 21 (conto c6), Società 4 AG, Società 5 SA e alla Società 6 AG, se B. operava, lo faceva quasi sempre su sue istruzioni (cl. SK p. 7.483.731.26). Stando a quanto dichiarato dall’imputato, B. gli avrebbe permesso di evitare problemi di natura fiscale, poiché, finché i fondi fossero stati intestati alla società in conto di partecipazione con B. quale socio ostensivo, non sarebbero stati soggetti a imposta, e ciò per A. aveva un valore enorme (cl. SK p. 7.483.731.24). Si precisa che B. era l’avente diritto economico
- 61 - SK.2019.50 non solo del conto “c6”, ma anche del conto della Società 4 AG, della Società 5 SA e della Società 6 AG (cl. SK p. 7.483.731.21-23 e 25). Per quanto attiene alla versione di B., nel suo verbale 8 maggio 2006 (MPC p. 13.15.110-121), egli ha dichiarato di avere concordato con A., quale suo guada- gno, il 20% del profitto delle operazioni. Tale versione risulta confermata da A., che ha aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.--/3'000.-- al mese (v. verbale 1° luglio 2004, MPC p. 13.10.1232 e 1240). Alla luce di quanto precede, considerate le iniziali ripetute dichiarazioni di A. sul fatto che B. fosse un suo prestanome (v. verbale del 24 febbraio 2004, continuato il 27 febbraio 2004, MPC p. 13.10.164 e segg.), così come le affermazioni se- condo le quali i beni riferiti alle società off-shore erano di sua pertinenza, ritenute, inoltre, le circostanze di apertura e di utilizzo dei vari conti, nonché la mancanza di elementi concreti atti a supportare la tesi dell’accusato relativa alla società in conto di partecipazione (in specie la quasi totale inesistente attività da parte di B. e l’entità modesta degli importi da egli percepiti), la Corte ritiene (a prescindere dalle affermazioni di B. e dalla loro utilizzabilità o meno) che quest’ultimo fosse effettivamente un prestanome dell’imputato e che si sia prestato, dietro com- penso, a figurare quale avente economicamente diritto su diverse relazioni ban- carie, in luogo di A. 2.5.2 Medesime considerazioni vengono fatte per N., chirurgo ortopedico brasiliano, amico e testimone di nozze di A. N. risulta in particolare avente economicamente diritto del conto intestato alla Società 7 presso Banca 2, Coira. Su tale relazione è principalmente confluito denaro proveniente dai conti intestati alla Società 4 AG e alla Società 5 SA, società off-shore di cui beneficiario risultava essere B. (v. infra consid. III. 7.1.2; MPC p. 5.1.8401). Parte degli importi depositati sul conto intestato alla Società 7 presso Banca 2, sono poi confluiti, dapprima sui conti intestati alla Società 13 e alla Società 12 presso Banca 16 (di cui F. e A. erano i rispettivi beneficiari economici) ed in seguito (in parte) su conti intestati alle due società (con i medesimi ADE) presso Banca 17, Lussemburgo (MPC p. 5.1.8401 e segg.). In occasione del verbale d’interrogatorio del 27 febbraio 2004 (MPC p. 13.10.180 e segg.), dinanzi alla Procura di Milano, A. ha riferito di voler “portare via un po’ di soldi senza che B. conoscesse la destinazione bancaria ulteriore” e di aver quindi aperto un ulteriore conto bancario in Banca 2, intestato alla Società 7, in- serendo appunto N. quale beneficiario. N., stando alle dichiarazioni di A., non conosceva le attività dell’imputato e si sarebbe prestato a tale operazione solo a mero titolo di amicizia.
- 62 - SK.2019.50 In sede di dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha riferito che la Società 7 era una società di tesaurizzazione, su cui veniva versato denaro proveniente dalla So- cietà 4 AG e dalla Società 5 SA, che erano le società operative per quanto ri- guarda le polizze “rischio Paese”. A. ha indicato di avere seguito il principio in base al quale le società operative non dovessero detenere liquidità (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.41 e segg.). Dall’interrogatorio risulta che, in seguito, A. avrebbe trasferito la sua “cassaforte” dal conto intestato alla Società 7 ai conti intestati alla Società 12 e alla Società 13 dapprima presso Banca 16, Guernsey ed in seguito presso Banca 17 Lussemburgo. Il transito presso i conti in Banca 16 gli sarebbe stato consigliato, per ragioni fiscali, da un ex collega in Banca 1 (Q., trasferitosi in Lussemburgo presso Banca 17; cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.56 e 59 e seg.). In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha confermato che la So- cietà 7 era una società cassaforte o di tesaurizzazione, sul cui conto veniva tra- sferito denaro depositato sulle società operative – sostanzialmente Società 4 AG e Società 5 SA – in modo che queste società operative non detenessero liquidità. A. ha inoltre confermato di aver coinvolto N. al fine di diversificare, non lasciando quindi tutti i valori patrimoniali in un conto intestato a B., sottolineando che la scelta è ricaduta su N. perché questi possedeva le stesse qualità di B. (era citta- dino brasiliano e beneficiava di un’esenzione fiscale, v. supra IV. 2.5.1; cl. SK p. 7.483.731.26 e seg.). Ne discende che N. risulta essere un prestanome di A. Si rileva come il denaro depositato presso il conto intestato alla Società 7 di cui N. risulta essere ADE, confluisce, dopo diverse movimentazioni, nelle mani di A., e meglio sul conto intestato alla Società 12 a lui riconducibile presso Banca 17, rispettivamente sul conto intestato alla Società 13, di F. Nessun importo giunto sul conto intestato alla Società 7 risulta finire nelle disponibilità del suo beneficiario economico for- male, ovvero N.
- 63 - SK.2019.50 2.5.3 F. risulta essere beneficiario di diversi conti cifrati, rispettivamente di conti inte- stati a società off-shore e fondazioni (v. supra consid. IV. 2.3.2 e 2.3.4). In occa- sione del dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha riferito che il fratello non ha avuto nessun ruolo nella fattispecie in oggetto. A. ha indicato di avere detenuto con il fratello dei conti di famiglia e che tra fratelli si facevano dei favori. A titolo di esempio, l’imputato ha citato che capitava che anticipasse dei soldi in Europa al fratello – che viveva in Brasile ed aveva restrizioni monetarie – per acquistare beni in Italia, e lo aiutava finanziariamente durante le vacanze che F. faceva in Italia (v. verbale dibattimento SK.2015.24, p. 9.482.930.63 e seg.). Al dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha ribadito che suo fratello F. non lo ha mai aiutato in alcuna operazione imputatagli quale atto di riciclaggio, così come la sorella G. (cl. SK p. 7.483.731.29). L’imputato ha specificato di aver gestito con il fratello il conto “c1” e il conto n. c16 intestato alla Fondazione 1 presso Banca 12, Lugano, su cui erano confluiti valori patrimoniali frutto di eredità e di donazioni dell’imputato stesso, queste ultime originate dai guadagni delle operazioni in am- bito assicurativo. Questi conti venivano usati in particolare per mettere a disposi- zione di F. dei fondi in occasione di sue visite in Europa (cl. SK p. 7.483.731.30). Inoltre, A. ha affermato di aver operato su tali conti perlopiù su disposizione di suo fratello, che ne era appunto ADE, sebbene disponesse di una procura su entrambi. Dopo lo scudo fiscale del 2002, tuttavia, egli avrebbe utilizzato il conto “c1” per prelevarvi Euro per sue spese personali; gli importi prelevati sarebbero poi stati compensati con il fratello (cl. SK p. 7.483.731.30). Anche nell’ambito dell’eredità del defunto padre, i due fratelli avrebbero compensato i rispettivi averi in Italia e in Brasile (cl. SK p. 7.483.731.31). Dagli atti, non risulta unicamente, come affermato da A., che egli detenesse con il fratello solamente dei conti di famiglia. Infatti, tutte le relazioni bancarie, con- template nell’atto d’accusa, di cui F. risulta essere formalmente il beneficiario, sono state alimentate con somme di denaro, anche importanti, provenienti dalle operazioni legate alle polizze “rischio Paese” organizzate e gestite dall’imputato (v. infra consid. IV. 7.1). Ad esempio, il conto intestato alla Società 13 presso Banca 16 è stato alimentato con circa USD 2 milioni provenienti dal conto inte- stato alla Società 7. Sul conto n. c1. presso Banca 12 (ora Banca 13) sono con- fluiti anche USD 112'000.-- (titoli e liquidità) provenienti dalla liquidazione di que- stioni famigliari tra i fratelli A., F. e G. (MPC p. 5.1.8510-8512). Il conto è stato però alimentato in gran parte con denaro proveniente dalle operazioni di finan- ziamento legate alla Società 2 (v. infra consid. IV. 7.1.5). L’esame della documentazione bancaria porta quindi a ritenere che su relazioni bancarie di pertinenza formale di F. sia confluito denaro di A. (riferibile alla sua attività con le note polizze). Parte di esso risulta poi essere stata movimentata a
- 64 - SK.2019.50 favore di A. stesso. Ne discende che F. non può essere ritenuto unicamente be- neficiario di donazioni, bensì un soggetto che ha concretamente messo a dispo- sizione dei conti per l’attività del fratello. G. risulta soltanto essere stata destinataria di importi di denaro provenienti dall’at- tività dell’imputato. 2.5.4 L. ha funto da prestanome per A. Cittadino neozelandese residente in Australia, egli era, all’epoca dei fatti, di professione intermediario finanziario e metteva a disposizione i propri servizi in diversi ambiti societari e finanziari (MPC p. 5.1.8470). Egli ha funto da amministratore della Società 3 Ltd., Niue e della So- cietà 8 Ltd., Niue, sui cui conti è confluito il provento delle polizze assicurative legate a Società 2 (L. figurava pure quale ADE del conto intestato alla Società 8 presso Banca 2, Coira). Il ruolo di amministratore delle citate società è stato as- sunto da L. su incarico di J. – gerente con diritto di firma individuale della Società 17 Sagl – che ha collaborato con A. per alcune polizze (v. infra consid. IV. 2.6.2.). L. risultava inoltre essere titolare e ADE di un altro conto in Banca 2, Coira, ali- mentato con denaro proveniente dalle polizze (v. infra consid. IV. 7.1.1). Nel dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, A. ha affermato che fu J. ad aprire il conto presso Banca 2 intestato alla Società 8, mettendovi come beneficiario economico L., situazione che l’imputato non riesce a spiegarsi in quanto non vi sarebbe stato alcun motivo per mettere un’altra persona come ADE (cl. SK p. 7.483.731.19). L’imputato ha ribadito di non conoscere L. e che il coinvolgimento di quest’ultimo è stata unicamente un’idea di J. (cl. SK p. 7.483.731.62 e 146). A dispetto delle doglianze dell’accusato di non conoscere L. e di non sapersi spiegare il motivo del coinvolgimento di quest’ultimo, è indubbio che questi abbia funto da prestanome per conti a lui riconducibili, come d’altro canto ben emerge dai verbali di J. (di cui si avrà modo di riferire in seguito) e dalle circostanze di fatto di apertura dei conti.
- 65 - SK.2019.50 2.5.5 Quanto alle società off-shore, già menzionate nell’elenco dei conti, le stesse ri- sultano essere state appositamente costituite su incarico dello stesso A., per mo- vimentare il denaro. Trattasi di: Società 3 Ltd., Bahamas, costituita da J. il 25 febbraio 1998; Società 8 Ltd., costituita alle Bahamas il 19 aprile 1999 dalla Società 17 Sagl, fiduciaria di J. (il 19 settembre 2001 ha trasferito la propria sede nello Stato di Niue. Direttore era L. (MPC p. 5.1.8406); Società 4 AG, Alofi/Niue, costituita il 7 novembre 2000, per il tramite di J.; Società 5 SA, BVI, costituita il 30 aprile 2002, con la ragione sociale Società 48 SA (il cambiamento di ragione sociale è avvenuto il 3 luglio 2002). Procu- ratore della società risulta essere P.; Società 7 Inc, Panama, costituita il 19 luglio 2001, e acquistata a fine agosto 2001 da P., per conto di N., su incarico di C. (MPC p. 5.1.8400); Fondazione 2, Vaduz, fondata il 22 ottobre 1999 dallo studio fiduciario LLL., su richiesta di A. Egli è indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 ciascuno) e il fratello F. (1/6) (MPC p. 5.1.8421); Società 9, Panama, costituita il 29 giugno 2001 dalla Società 19 Inc., per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC p. 5.1.8428); Società 10, Wyoming, costituita il 17 dicembre 2001 dalla Società 19 Inc., per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC p. 5.1.8430); Fondazione 4, Vaduz, costituita il 22 aprile 2004 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta di A. Egli è indicato quale primo beneficiario della fonda- zione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 ciascuno) e il fratello F. (1/6). R. nominato quale membro del Consiglio di fondazione con potere di firma individuale (MPC p. 5.1.8434); Fondazione 3, Vaduz, costituita il 27 marzo 2000 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta di A. F. è indicato quale primo beneficiario della fonda- zione. Alla sua morte sarebbero subentrati A. e G. in ragione di metà ciascuno. R. e S. sono stati nominati quale membri del consiglio di fondazione con potere di firma individuale (MPC p. 5.1.8440);
- 66 - SK.2019.50 Trust 1, Vaduz, costituito il 7 luglio 2003 dallo studio di avvocatura KKK. per il tramite di P., su indicazione di C., quest’ultimo istruito da A. Beneficiario del trust risulta essere B. (MPC p. 5.1.8442); Società 11, Panama, costituita il 16 settembre 2003 dalla Società 20 Ltd. SA, per il tramite dello studio legale KKK., su richiesta di A. I direttori della società risultano essere membri del citato studio legale (MPC p. 5.1.8445); Fondazione 5, Vaduz, costituita il 18 settembre 2003 dallo studio legale KKK. (per il tramite della Società 46, Vaduz), su richiesta di A. Quest’ultimo è stato indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati la moglie T. (40%), il figlio NNN. (30%) e i fratelli F. e G. (15% cia- scuno). N. sarebbe subentrato qualora G. e F. fossero morti senza lasciare discendenti (MPC p. 5.1.8447); Società 13 Ltd., BVI, costituita il 18 ottobre 2002 (MPC p. 5.1.8403); Società 12 Ltd., BVI, costituita il 10 aprile 2001 (MPC p. 5.1.8404); Fondazione 1, Vaduz, costituita il 16 novembre 2000 (MPC p. 5.1.8526). 2.6 Appoggio a professionisti A., al fine di mettere in atto la propria complessa struttura, risulta essersi appog- giato anche a dei professionisti del settore, quali segnatamente C., R., J. 2.6.1 C., già funzionario responsabile del Private Banking International presso Banca 2, Coira, è stato la persona di riferimento di A. all’interno del citato istituto banca- rio. In seguito egli si è spostato in Banca 4, Vaduz, dove A. lo ha seguito. In occasione del verbale d’interrogatorio del 24 febbraio 2004 davanti alla Procura di Milano, l’imputato ha dichiarato di essere riuscito ad attuare delle complesse operazioni, che gli permettevano di realizzare degli utili all’insaputa sia di Società 2 che di Banca 1. Queste operazioni, sarebbero state realizzate con la collabo- razione di un broker Milanese, E., e con la disponibilità di Banca 2, il cui riferi- mento era appunto C. (MPC p. 13.10.166). I conti aperti da A., rispettivamente da suoi prestanome, presso Banca 2 sono numerosi. C. avrebbe inoltre suggerito a A. il cosiddetto “sistema D.”, mediante il quale sono stati effettuati numerosi prelevamenti di denaro in contanti dai conti presso Banca 2, Coira, per importi considerevoli. Tale sistema consisteva nell’invio da parte di A. di ordini di prelevamento di denaro, precedentemente firmati in bianco dagli aventi economicamente diritto delle relazioni (in specie da B. e da N.). Gli ordini
- 67 - SK.2019.50 venivano compilati dallo stesso A., il quale dava disposizioni alla banca per l'in- casso. Negli ordini veniva indicato il nominativo di D., conoscente di C., quale persona a cui consegnare il denaro. L’ordine veniva poi trasmesso via fax a C. per l’esecuzione. Quando A. si recava a Coira, trovava la somma richiesta già pronta (cfr. verbale di A. del 27 febbraio 2004 dinanzi alla Procura di Milano, MPC 13.10.179). A. ha giustificato tale modus operandi con il fatto che le operazioni di prelevamento richiedevano del tempo e, quando si recava a Coira, egli non aveva tempo di aspettare (verbale d’interrogatorio SK.2015.24, cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.41). L’inchiesta ha permesso di chiarire che in realtà D. non è mai stata informata di questi prelevamenti di cui era incaricata. Delle operazioni di incasso si sarebbe occupato C., che utilizzava il nominativo di D., falsificandone la firma ed incassando altresì il compenso che A. aveva disposto per lei. A. ha dichiarato di non essere stato informato del fatto che D. fosse ignara di tutto. Questa Corte non ha motivo di dubitare di queste ultime dichiarazioni di A., dato che per lui era irrilevante se D. sapesse o meno. Ciò che è determinante è che questo modo di procedere ha permesso a A. di effettuare numerosi prelievi di ingenti somme de- naro da lui decisi e disposti (senza necessariamente informare i suoi presta- nome), senza che il suo nome (e neppure quello di C.) figurasse da nessuna parte. Da ultimo si precisa come, in occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, l’imputato ha dichiarato di avere corrisposto a C. circa USD 800'000.-- per i suoi servizi all’interno di Banca 2, Coira (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.17).
- 68 - SK.2019.50 In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha confermato che C. era il suo consulente presso Banca 2 a Coira, e che questi lo aiutava a risolvere diverse questioni (cl. SK p. 7.483.731.39 e 149). In particolare, C. presentò all’im- putato R. e J. (cl. SK p. 7.483.731.39 e 61), risolse dei problemi relativi ai conti cifrati denominati “c3” e “c8” (cl. SK p. 7.483.731.39), seguì l’acquisto delle notes della Società 22 nel 2003, apportando quale eligible investor la Società 6 in modo da permettere l’acquisto delle stesse (cl. SK p. 7.483.731.39 e seg.), ed ideò il “sistema D.” per i prelievi a contanti presso Banca 2, Coira (cl. SK p. 7.483.731.71). Sulla figura di C. si dirà meglio al considerando IV. 9.4 infra. 2.6.2 A. si è rivolto anche ad J., gerente con firma individuale della fiduciaria Società 17 Sagl. Nel suo interrogatorio del 24 febbraio 2004 dinanzi alla Procura di Milano, A. ha riferito di avere utilizzato la citata fiduciaria, nella persona di J., per la costituzione delle società off-shore che gli necessitavano (MPC p. 13.10.166). Al dibattimento SK.2015.24, A. ha confermato che J. lo ha aiutato a strutturare l’operatività. Una volta pianificata l’operazione assicurativa, A. necessitava delle società operative che avrebbero fatto i pagamenti. Per questo si è appoggiato a J. (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.63). Dagli atti risulta che J. ha costituito, su richiesta di A., le Società operative 4 AG, Niue e 2 Ltd., Alofi/Niue, per le quali C. (sempre su incarico di A.) ha aperto e movimentato i conti presso Banca 2, Coira (conti per i quali B. e L. figuravano rispettivi beneficiari e su cui far confluire il denaro proveniente delle polizze). At- traverso il fiduciario R. (di cui si riferirà in seguito), A. ha anche aperto il conto presso Banca 14 intestato alla Società 8 Ltd. (società costituita da J.) di cui lo stesso A. era beneficiario. Come visto, J. risulta avere pure procurato all’imputato la figura di L. quale prestanome (v. supra consid. IV. 2.5.4). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha precisato che J. si occupava di fornire le società e di tutta la parte burocratica, come la firma e l’autentificazione dei contratti (cl. SK p. 7.483.731.35 e 39); era stato inoltre quest’ultimo a costituire la Società 3, Società 8 e Società 4 AG (cl. SK p. 7.483.731.32). 2.6.3 Per quanto attiene invece ai conti bancari aperti nel Liechtenstein e intestati a società off-shore rispettivamente fondazioni, A., con l’aiuto di C., si è rivolto allo studio fiduciario LLL., Vaduz, in particolare nella persona di R. Dall’esame degli atti emerge che lo studio fiduciario di R. si è occupato dell’apertura di tutti i conti
- 69 - SK.2019.50 presso istituti bancari nel Liechtenstein (segnatamente conti intestati alla Società 3, Società 8, Fondazione 2, Società 9, Società 10, Fondazione 4, Fondazione 3), come pure della costituzione di diverse fondazioni con sede nel Liechtenstein (Fondazione 2, Fondazione 4, Fondazione 3), nonché dell’apertura dei relativi conti. R. e S. disponevano di procura generale con firma individuale sui conti (MPC p. 5.1.8410 e segg.). Durante il dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato quanto sopra ed ha specificato che R. operava su sue istruzioni e che lavorò con lui fino a che C. non si trasferì in Liechtenstein (cl. SK p. 7.483.731.32 e seg.). Anche lo studio legale KKK., Vaduz ha collaborato con A. per la costituzione, a Vaduz, del Trust 1, della Società 11, nonché della Fondazione 5 (MPC p. 5.1.8442-8448). 2.6.4 In merito a E., nel corso del dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’impu- tato ha affermato di conoscerlo sin dai tempi dell’università e di frequentarsi con lui anche al di fuori dell’ambiente professionale. Sarebbe stato E., fin dall’inizio, ad aiutarlo ad identificare e strutturare le operazioni assicurative, in particolare reperendo Società 33, società del Gruppo Società 34. L’imputato ha confermato che anche E. veniva remunerato, inizialmente attraverso prelievi in contanti nel Liechtenstein, dove anche E. aveva un fiduciario, e in seguito attraverso bonifici effettuati da Banca 2 alla società di consulenza di E., Società 24, al momento del pagamento dei premi assicurativi. A. ha sottolineato che E. non sarebbe mai stato imputato o eventualmente sarebbe stato prosciolto, producendo la documenta- zione a supporto delle sue affermazioni (cl. SK p. 7.483.731.33 e seg.). 2.6.5 In merito invece a P., in sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha affermato trattarsi del fiduciario succeduto a J. per i servizi di repe- rimento delle società veicolo necessarie nell’ambito delle operazioni di assicura- zione (cl. SK p. 7.483.731.35).
- 70 - SK.2019.50 3. Precisazione metodologica Il Collegio giudicante, per una migliore comprensione della fattispecie, ha deciso di impostare la presente decisione procedendo dapprima ad esaminare gli ele- menti oggettivi del reato di riciclaggio, passando in seguito all’esame dell’ele- mento soggettivo. 4. Il reato a monte ed il legame dei valori pervenuti 4.1 L’Alta Corte ha, come riportato al considerando II. 3.3.1 lett. e) supra, ritenuto errate le conclusioni del TPF circa l’assenza dei reati a monte di usura e di am- ministrazione infedele, a fronte di decisioni italiane di condanna, relative ai reati a monte, emanate nei confronti dei vertici del gruppo, nonché di J. e C. Il Tribu- nale federale ha ricordato che la questione a sapere se i reati a monte siano imputabili a A. è diversa da quella di sapere se esista un antefatto penalmente rilevante e qualificabile quale crimine in base al diritto svizzero. L’assenza poi di motivazione quanto al nesso tra il reato a monte ed in vantaggi economici perve- nuti in Svizzera, è stata ritenuta arbitraria. 4.2 Dato il suo carattere accessorio, affinché la fattispecie di riciclaggio possa essere ritenuta, occorre, oltre alla dimostrazione dell’atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza, come riassunto al considerando IV. 1.4 supra, non impone in questo ambito una “prova stretta” del reato a monte ed in particolare, non esige che l’autore e le precise circostanze siano conosciuti (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Non è segnatamente necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un pro- cedimento penale e così via); occorre però provare che i valori patrimoniali pro- vengano segnatamente da un’infrazione qualificabile quale crimine (MINI, op.cit.,
n. 35, pag. 28). 4.3 L’origine criminale dei valori patrimoniali è sostenuta nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 a pagina 2, quale premessa, unitamente alla menzione del rinvio a giudizio concernente tali condotte, emesso, fra gli altri, a carico di A. e della decisione di condanna, cresciuta in giudicato, parimenti concernente tali condotte, a carico di C. ed J.:
- 71 - SK.2019.50 “I valori patrimoniali riciclati sono il provento di attività criminali, anche distrattive, com- messe nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo Società 2, tra il 1996 e il 2003, da A. ed altre persone, a danno di Società 2a S.p.A., Società 2b S.p.A.e Società 2c BV, attraverso la realizzazione di coperture assicurative connesse con la concessione di cre- diti a società del Gruppo Società 2, rispettivamente mediante l’attuazione di complesse operazioni finanziarie, pure combinate con la concessione di crediti a società del Gruppo Società 2, alla cui base vi erano richieste di commissioni (“fees letters”) e veicoli societari off-shore appositamente costituiti, per importo complessivo di almeno USD 52.4 milioni. Le predette condotte criminali, inerenti al crimine preliminare del riciclaggio, sono l’og- getto del procedimento penale (NN.936/06, 4583/09 R.G.N.G) che si trova in fase dibat- timentale dinanzi il Tribunale di I-Parma a seguito del Decreto che dispone il giudizio secondo l’art. 429 CPP-I, ordinato il 5 aprile 2012 nei confronti – fra altre persone – di A. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Parma e sono già state inoltre accertate nella sentenza 5 aprile 2012 di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta l’art. 444 CPP-I pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di I-Parma nei confronti di C. e J., correi di A., e sono individuabili, nel diritto svizzero, nella fattispecie, in particolare, di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, rispettivamente di usura ai sensi dell’art. 157 CP segnatamente relativamente alla c.d. “operazione Società 1”, ossia di crimini secondo l’art. 10 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 3 CP. Tali condotte sono riassumibili, con riferimento al Decreto che di- spone il giudizio (I), rispettivamente in forma tabellare riassuntiva (II), come segue.” 4.4 In base dunque all’atto d’accusa, i valori patrimoniali oggetto del presente proce- dimento provengono dai reati principali di bancarotta fraudolenta – per il diritto italiano – (configurabile quale amministrazione infedele ex art. 158 n. 1 cpv. 3 CP per il diritto svizzero) ed usura (ex art. 157 CP per il diritto svizzero), reati com- messi da A. e correi, nell’ambito del dissesto finanziario del Gruppo Società 2 nel periodo 1996 – 2003. Alla luce di quanto sin qui emerso dal procedimento penale a carico di A., pen- dente presso il Tribunale di Parma, l’accusa ha parzialmente modificato l’impianto accusatorio relativamente ai reati a monte di usura ed amministrazione infedele. Per il MPC, che il reato di usura contestato a A. in Italia si sia nel frattempo pre- scritto, risulterebbe nel contesto del procedimento penale svizzero irrilevante, poiché permarrebbe, per le medesime fattispecie, il reato di bancarotta fraudo- lenta/amministrazione infedele (cl. SK p. 7.483.721.99). Il MPC ha inoltre mantenuto l’accusa in base alla quale i valori patrimoniali sa- rebbero pervenuti all’accusato, a seguito di condotte qualificabili quale ammini- strazione infedele aggravata, commessa da terzi e da A. stesso in qualità di com- plice. L’accusa ha ritenuto superfluo comprovare tale ultima ipotesi (cl. SK p. 7.483.721.98 e 102). Essa ha richiamato su tale argomento quanto evidenziato
- 72 - SK.2019.50 dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, segnatamente “che i reati a monte non siano eventualmente imputabili a A., nei confronti del quale è tuttora pendente il processo in Italia, è questione distinta da quella di sapere se sussista un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero” (sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.6.4). Dei dettagli si dirà meglio in seguito, nei rispettivi capitoli relativi all’amministra- zione infedele ed all’usura, infra consid. IV. 5 e 6. 4.5 La difesa sostiene che non vi sarebbe stato alcun reato pregresso, in quanto il reato fallimentare di bancarotta fraudolenta si consumerebbe sempre e solo al momento dell’emissione della sentenza dichiarativa d’insolvenza e dunque lo stesso si sarebbe realizzato, nel caso di specie e se del caso, in un momento posteriore agli atti imputati a A. Su tale linea argomentativa la Corte già si è espressa nel capitolo relativo alle eccezioni sollevate e si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nel considerando relativo al reato a monte di amministrazione infedele (v. infra consid. IV. 5). 4.6 L’ipotesi accusatoria circa la provenienza dei valori illeciti ed il loro importo (USD 52,4 milioni) poggia, fra l’altro, sulle risultanze dei rapporti agli atti della PGF (in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8342 e segg., e rapporto del 1° luglio 2010, MPC 10.1.1464 e segg.), nei quali sono state esaminate tutte le operazioni di concessione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate da A. con Società 2 e che, in buona sostanza, confermano il contenuto dei rapporti stesi dai colleghi di polizia italiani. Per una visione d’insieme, vale la pena riassumere brevemente il contenuto es- senziale di tali rapporti, dai quali emerge che l’importo di complessivi USD 52,4 milioni, risulta essere confluito su conti bancari in Svizzera e nel Liechtenstein, aperti o fatti aprire da A. e riconducibili a quest’ultimo, nel modo seguente: USD 5'740'489.-- (operazione Società 2e, USD 80 milioni e Società 2f Ltda USD 100 milioni, polizze numero 1 e numero 2):
- 73 - SK.2019.50 confluiti nella misura di USD 2'173'923.-- sul conto cifrato n. c3 presso Banca 2, Coira, di cui A. era ADE, aperto il 18 settembre 1998 e chiuso nel maggio 2002 (MPC p. 5.1.8371 e segg.; p. 7.17.8-88, 380, 384, 387, 393, 401, 414, 424 e 433), e nella misura di USD 3'566'566.-- sul conto societario n. c5 intestato alla So- cietà 3 Ltd. Bahamas presso Banca 14, Vaduz, di cui A. era ADE e R. avente procura generale), aperto il 26 novembre 1999 e chiuso nel novembre 2001 (MPC p. 5.1.8411 e segg.; p. 7.715.6 e seg.; p. 7.954.50, 59 e seg., 67, 73, 82, 84, 88 e seg., 98 e seg., 102 e 104); USD 2'127'208.-- (operazione Società 2e USD 80 milioni, polizza numero 3) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 17 novembre 2000 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC
p. 5.1.8391 e segg.); USD 2'174'607.-- (operazione Società 2f Ltda USD 100 milioni, polizza nu- mero 4) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE; USD 2'188'888.-- (operazione Società 2e USD 100 milioni e USD 45 milioni, polizze numero 5 e numero 6) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.159, 198 e seg.); USD 3'131'922.-- (operazione Società 2g USD 60 milioni, polizza numero 7) confluiti nella misura di USD 513'525.-- sul conto n. c8 intestato alla Società 8 LTD., Alofi/Niue, presso Banca 2, Coira, di cui L. era ADE, e sul quale A. di- sponeva di procura generale con diritto di firma individuale, aperto l’8 maggio 2002 e chiuso il 24 settembre 2002 (MPC p. 5.1.8408; p. 7.14.68, 70 e seg.), e nella misura di USD 2'618'397.-- sul conto n. c4 intestato alla Società 8 LTD., BS-Nassau presso Banca 14 Vaduz, di cui A. era ADE e sul quale R. dispo- neva di procura generale, aperto il 22 ottobre 1999 e chiuso nel febbraio 2003 (MPC p. 5.1.8418; p. 7.712.6 e seg., 249, 270, 281, 291); USD 1'172'837.-- (operazione Società 2g USD 60 milioni, polizza numero 8) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.167, 617, 625 e seg.; p. 7.20.731 e seg.); USD 2'793'525.-- (operazione Società 2h, Società 2i, Società 2j USD 60 mi- lioni, polizze numero 9, numero 10, numero 11 e numero 12) confluiti sul conto
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n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.162, 379, 385-387); USD 5'784'411.-- (operazione Società 2k USD 75 milioni, polizza numero 13) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE; USD 2'111'213.-- (operazione Società 2l SA USD 45 milioni, polizze numero 14 e numero 15) confluiti sul conto n. c7 intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC p. 7.3.159, 214-217, 221, 223 e seg.); USD 3'750'000.-- (operazione Società 23 e Società 22 USD 300 milioni) con- fluiti sul conto cifrato n. c6 presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 28 dicembre 1999 e chiuso l’8 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8381 e segg.; p. 7.18.95 e 115); USD 28'673'319.-- (operazione Società 1), confluiti nella misura di USD 7'556'140.-- (USD 5’799’940 + USD 1’756’200) sul conto n. c9 intestato alla Società 5 SA presso Banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 4 giugno 2002 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC p. 5.1.8385 e segg.; p. 7.4.123-126, 144 e seg., 158 e seg., 160-163, 191 e seg., 218, 221 e seg., 236 e seg.), e, nella misura di USD 21'117’179.-- (USD 13'918'701.-- + USD 7’198701.-- quale capitale sociale e interessi), confluiti sul conto n. c10 intestato alla So- cietà 6 AG, Schaan (ADE: B.) presso Banca 15 Vaduz (MPC p. 5.1.8452 e segg.; p. 5.5.43).
- 75 - SK.2019.50 5. L’ipotesi di bancarotta fraudolenta – amministrazione infedele 5.1 Per quanto attiene all’ipotesi di bancarotta fraudolenta (equiparabile secondo l’accusa all’amministrazione infedele del diritto svizzero), il decreto che dispone il giudizio giusta l’art. 429 CPP – I del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale di Parma del 5 aprile 2012 (quale parte integrante dell’atto d’accusa), im- puta a A.: “quale managing director del Corporate Investment Banking di Banca 1 Milan branch, nonché relationship manager sul cliente Società 2 fino al giugno 2003; consulente di So- cietà 2a S.p.A. da luglio 2003 sino alla data del default (…) in concorso tra loro ed altresì in concorso con: (…) M. (…), K. (…) ed altri (…), nella consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo Società 2, in ragione:
- dello scostamento tra l’indebitamento reale e quello dichiarato nei bilanci civilistici e consolidati di Società 2b S.p.A. e Società 2a S.p.A.,
- della inconsistenza della liquidità esposta nei citati bilanci;
- della reale onerosità dei finanziamenti da essi strutturati, comprovante per un verso le gravi difficoltà del gruppo Società 2 di accedere al mercato del credito, per altro verso, l’inderogabile necessità di farvi comunque ricorso;
- del persistente interesse di Banca 1 a garantirsi oltremodo sui finanziamenti da essa strutturati, attraverso credit default swap, coperture assicurative sul rischio di credito, di pregresse esposizioni, anche dirette;
- del persistente interesse di Banca 1 di non aumentare l'esposizione in essere verso Società 2 (benché nettamente inferiore ai limiti di affidamento stabiliti dalla banca in relazione al cliente) se non in ragione della necessità di ripagare i debiti in scadenza di quest’ultima, la cui inadempienza ne avrebbe determinato anzitempo il fallimento con conseguente nocumento per la stessa banca;
- infine, con riguardo alle posizioni di A., (…), anche in ragione dei profitti da loro stessi percepiti quale “corrispettivo” dovuto per la realizzazione dei finanziamenti strutturati dalla banca.
Proponendo e realizzando, ovvero concorrendo a realizzare, le operazioni finanziarie di seguito descritte – ciascuno di essi in ordine alle condotte partecipative specificate – for- nivano consapevole contributo al compimento, da parte di M. e dei restanti “intranei” so- praindicati, di operazioni dolose, intrinsecamente pericolose sotto il profilo economico – patrimoniale-finanziario, consistite:
- 76 - SK.2019.50
- nell’assicurare al gruppo Società 2, in stato di decozione, sostegno finanziario per oltre 1 mld di USD, con ciò procrastinando l’emersione del dissesto e aumentandone l’indebitamento, nella piena consapevolezza della irreversibilità della crisi, stante la sistematica destinazione dei finanziamenti al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie e mai essendo stati prospettati ed attuati piani di ristrutturazione;
- nell’adoperarsi per diffondere (o far diffondere ai manager Società 2) notizie false in ordine al costo reale delle operazioni, alla natura o alle finalità delle stesse;
- nel consentire a Banca 1 di percepire, spesso in assenza di esposizione (essendo riversato il rischio “Società 2” su investitori e risparmiatori), ingenti somme di denaro quale corrispettivo delle citate operazioni;
- nel consentire a A. di distrarre ingenti somme di denaro quale profitto personale, in parte trasferite ad altri compartecipi.
Operazioni per effetto delle quali i suddetti imputati, unitamente agli “intranei”, cagiona- vano ovvero concorrevano a cagionare il dissesto – e la conseguente dichiarazione di insolvenza – delle società: Società 36 (20.02.04), Società 2a S.p.A. (27.12.03), Società 2d (24.12.03), nonché della holding Società 2b S.p.A. (07.01.04) quotata alla Borsa di Milano (detentrice delle partecipazioni di controllo delle citate società)”. Nel decreto che dispone il giudizio vengono poi di seguito elencate le singole operazioni nelle quali A. avrebbe svolto un ruolo; trattasi segnatamente delle ope- razioni di cui ai capi a1) – a6) e d) dell’atto d’accusa. Il reato ipotizzato secondo il diritto italiano è di natura fallimentare. 5.2
5.2.1 Come anticipato al considerando IV. 4.3 supra, nella premessa dell’atto d’accusa, a pagina 2, viene menzionata la sentenza del 5 aprile 2012 di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma nei confronti di C. e J. Per l’accusa, nella stessa risultereb- bero essere state accertate le condotte criminali a monte del riciclaggio. Il Giudice per l’udienza preliminare è giunto alla conclusione che: “La ricostruzione complessiva delle caratteristiche delle operazioni finanziarie poste in essere dal gruppo Società 2 con Banca 1, del ruolo svolto dalla Banca 2 e da C., dell’at- tività svolta dal J. (…) nella creazione di società offshore facenti capo a A. forniscono la chiave di lettura della complessa vicenda. A riguardo, tale complessa e unitaria
ricostruzione dei fatti è stata resa possibile da un’indagine lunga e articolata che si è avvalsa di accertamenti bancari, interrogatori degli imputati (…), attività tutte riassunte
- 77 - SK.2019.50 nelle numerose e approfondite informative di PG agli atti e, unitariamente valutate, per- mettono di concludere come dette operazioni hanno avuto natura dolosa, in quanto sono state di fatto intrinsecamente pericolose sotto il profilo economico – finanziario per le so- cietà del gruppo Società 2. Esse hanno di fatto assicurato un artificioso sostegno finan- ziario al Gruppo procrastinando l’emersione dell’indebitamento, aumentandolo e concor- rendo a provocare il dissesto delle società del Gruppo, in una situazione in cui era già evidente l’irreversibilità della crisi, come dimostrato tra l’altro dalla destinazione sistema- tica dei finanziamenti ottenuti al ripianamento di pregresse situazioni debitorie, in assenza di piani di ristrutturazione. Significativa è al riguardo la circostanza che il costo reale delle operazioni era molto più alto rispetto a quello comunicato al mercato e più elevato di quello sostenuto per analoghe operazioni di finanziamento da società aventi il rating del gruppo Società 2, che le reali finalità di finanziamenti sono stati (-e) sistematicamente occultate al mercato e che le operazioni descritte, svantaggiose sotto il profilo degli in- genti costi sostenuti da Società 2, abbiano permesso a A. e ad altri funzionari dello stesso istituto il conseguimento di ingenti profitti personali, approfittando della situazione di dis- sesto del gruppo e dell’impossibilità per lo stesso di trattare condizioni economiche ade- guate per i finanziamenti ricevuti” (MPC p. 18.11.21315 e seg.). Nell’atto d’accusa in esame J. e C. sono indicati quali correi di A. I fatti alla base dei capi d’accusa, sono gli stessi posti alla base dell’imputazione per bancarotta, contenuta nel decreto che dispone il giudizio emesso il 5 aprile 2012 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma nei confronti di A. 5.2.2 L’accusa intravvede poi in M. ed in K. gli autori principali (quali intranei) del reato di bancarotta e come meglio emerge dalle sentenze agli atti che li riguardano (MPC p. 18.11.22838-23286, dispositivo MPC p. 18.11.23280-23286, MPC p. 18.11.26778-26945, dispositivo MPC p. 18.11.26944 e seg.). Dalla sentenza del 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, relativa (fra gli altri) a M. e K., per quanto attiene ai capi d’accusa C.5, D.35 ed E.3 si legge: “L’individuazione delle caratteristiche generali delle operazioni finanziarie poste in essere dal gruppo Società 2 con Banca 1 e la descrizione delle stesse compiuta nelle pagine precedenti permette di concludere che dette operazioni hanno avuto natura dolosa, in quanto intrinsicamente pericolose sotto il profilo economico-finanziario per le società del gruppo Società 2. Le sopraindicate operazioni, come correttamente indicato anche nel capo di imputazione, hanno assicurato al gruppo Società 2, in stato di dissesto, sostegno finanziario per circa un miliardo di Dollari, in tal modo procrastinando l’emersione dell’in- debitamento del dissesto e aumentando l’indebitamento, in una situazione in cui era già evidente l’irreversibilità della crisi, come dimostrato tra l’altro dalla destinazione sistema- tica dei finanziamenti ottenuti al ripianamento di pregresse situazioni debitorie, in assenza inoltre di piani di ristrutturazione. Significativo (-a) risulta inoltre la circostanza che il costo
- 78 - SK.2019.50 reale delle operazioni (molto più alto rispetto a quello comunicato al mercato, e più ele- vato di quello sostenuto per analoghe operazioni di finanziamento da società aventi il rating del gruppo Società 2) e le reali finalità delle stesse siano stati (-e) sistematicamente occultate al mercato. Per quanto riguarda poi l’operazione consistita nell’aumento di ca- pitale in Società 2m SA (capo C.7.2), le considerazioni sopra svolte permettono di con- cludere che essa consistette in un finanziamento erogato da Banca 1 nei confronti del gruppo Società 2 attraverso simulate operazioni di investimento nel capitale. Altresì si- gnificativo risulta anche il fatto che le operazioni di finanziamento sopra descritte, come detto svantaggiose sotto il profilo degli ingenti costi sostenuti da Società 2, abbiano per- messo al funzionario di Banca 1 A. e ad altri funzionari del menzionato istituto il conse- guimento di ingenti profitti personali, approfittando evidentemente della situazione di dis- sesto del gruppo e dell’impossibilità per lo stesso di trattare condizioni economiche ade- guate per i finanziamenti ricevuti. Le prove acquisite, sopra esposte, permettono altresì di ritenere processualmente dimostrate le distrazioni compiute in danno di Società 2 S.p.A. a favore di A. (e altri funzionari di Banca 1), indicate al capo D.35 e quelle in danno di Società 2c BV enunciate al capo E.3” (MPC p. 18.11.21635 e seg.). 5.3 L’amministrazione infedele quale reato a monte del riciclaggio (capi a e d del decreto che dispone il giudizio italiano riportato nell’atto d’accusa 27 maggio 2015) Il reato a monte ipotizzato dal MPC per il diritto svizzero è quello di amministra- zione infedele aggravata. In base all’art. 158 CP, si rende colpevole chiunque, obbligato per legge, man- dato ufficiale o negozio giuridico, ad amministrare il patrimonio altrui o a sorve- gliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga o chiunque compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la ge- stione del patrimonio altrui. La pena è più severa se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. L’articolo punisce inoltre chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappre- sentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuri- dico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato.
- 79 - SK.2019.50 L’infrazione di amministrazione infedele reprime dunque il pregiudizio causato al patrimonio di un terzo attraverso la violazione di una relazione di fiducia specifica (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 158 CP). L’amministrazione infedele in senso stretto sanziona da un lato la ge- stione sleale di un potere di gestione, segnatamente nelle ipotesi in cui un gestore o una persona incaricata di vegliare sugli interessi pecuniari di terzi, causa un danno patrimoniale all’amministrato violando un dovere inerente la sua funzione. L’autore contravviene a tale disposizione unicamente se viola dei doveri che gli incombono in ragione di una sua qualità particolare e non in ragione di un dovere qualsiasi (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). Dall’altro lato, l’art. 158 CP reprime l’abuso di potere di rappresentante, ovvero l’ipotesi in cui una persona abusa del potere di rappresentanza di cui dispone (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 3 ad art. 158 CP). In entrambi i casi deve sopraggiungere un danno patrimoniale sotto forma di le- sione del patrimonio o di messa in pericolo dello stesso, tale da avere per effetto di diminuirne il valore da un punto di vista economico (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 5 ad art. 158 CP). L’amministrazione infedele in senso stretto non può che essere commessa dalla persona che riveste le qualità che esige la legge. Il partecipante che non riveste tali qualità, denominato extraneus, non può intervenire che a titolo di istigatore o complice (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 7 ad art. 158 CP). L’autore deve essere legato al danneggiato. Tale legame fa nascere il dovere di diligenza per l’autore. Tale dovere non può essere qualsiasi, deve essere legato alla gestione propria o alla sorveglianza della gestione degli interessi di un terzo. L’autore deve infine occupare una posizione di gerente e disporre di un’indipen- denza ed autonomia sufficienti nella sua attività (SCHEIDEGGER/VON WURSTEM- BERGER, op. cit., n. 8 ad art. 158 CP). L’art. 158 CP indica quali possono essere i fondamenti del dovere di diligenza sugli interessi pecuniari altrui, segnatamente la legge, un mandato ufficiale o un atto giuridico (SCHEIDEGGER/VON WURSTEM- BERGER, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP). Pertanto, le norme generali ed astratte del diritto privato fondano il dovere di diligenza (FF 1991 1018). Si tratta del caso, ad esempio, dei genitori tenuti ad amministrare il patrimonio dei figli minori ex art. 318 CC (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Per quanto attiene al mandato ufficiale, trattasi in particolare di casi di curatela (art. 395 CC) o dell’esecutore testamentario (art. 517 e segg. CC; SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 12 ad art. 158 CP). Per quanto attiene infine all’atto giuridico, questi rappresenta la maggior parte dei casi (SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). Il rapporto che lega
- 80 - SK.2019.50 l’autore al danneggiato può dunque essere in particolare contrattuale, segnata- mente un contratto di lavoro (art. 319 e segg. CO), un contratto di mandato (art. 394 segg. CO), un contratto d’agenzia (art. 418 e segg. CO), un contratto di commissione (art. 425 e segg. CO) o ancora un rapporto fiduciario. Lo stesso può altresì derivare da regolamento, da statuti o da una decisione dell’assemblea generale (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 13-15 ad art. 158 CP). L’art. 158 CP non reprime ogni dovere di diligenza relativo al patrimonio di un terzo, bensì unicamente il dovere legato a una gestione (DTF 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2). L’autore deve essere tenuto al dovere di gestione o di sorveglianza sulla gestione degli interessi pecuniari altrui. Tali doveri devono rap- presentare un aspetto caratteristico ed essenziale del rapporto tra l’autore ed il titolare del patrimonio gestito. In altri termini l’autore è ingaggiato a tal fine e l’ob- bligo violato deve essere collegato alla gestione affidata (DTF 118 IV 244 consid. 2b; 105 IV 307 consid. 2a; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 16 ad art. 158 CP). Infine, l’autore deve avere una posizione di gestore, ovvero trattarsi di una persona a cui incombe, formalmente o di fatto, la responsabilità di ammi- nistrare un complesso patrimoniale nell’interesse di un terzo (DTF 129 IV 124 consid. 3.1; 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_300/2016 del 7 novembre 2016 consid. 2.2.3; 6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.1.1; 6B_830/2011 del 9 ottobre 2012 consid. 2.1; 6B_211/2012 del 7 settembre 2012 consid. 3.2.2). Il gestore deve non solo amministrare gli interessi pecuniari di terzi, ma pure ope- rare per il loro interesse (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 18 ad art. 158 CP). L’autore deve inoltre disporre di una indipendenza sufficiente e di un potere di disposizione autonomo sui beni che deve amministrare. Tale indi- pendenza caratterizza la fiducia particolare accordata al gestore (SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 19 ad art. 158 CP). Il potere di disposizione autonomo può manifestarsi non solo sul piano esterno, attraverso la conclusione di un atto giuridico ma pure sul piano interno (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBER- GER, op. cit., n. 21 e seg. ad art. 158 CP). Quanto al comportamento delittuoso, esso consiste nella violazione del dovere di gestione o di sorveglianza del patrimonio altrui, riconducibile all’autore nella sua qualità di gestore. Non si tratta di una trasgressione di un’obbligazione qual- siasi di natura pecuniaria. Il dovere violato deve essere legato alla gestione affi- data al gestore (sentenze del Tribunale federale 6B_310/2015 del 23 novem- bre 2015 consid. 3.1.1; 6B_446/2011 del 27 luglio 2012 consid. 5.4.2). Il suo com- portamento è infedele ai suoi doveri e costituisce in qualche modo una sorta di tradimento (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 19 ad art. 158 CP).
- 81 - SK.2019.50 Occorre distinguere il gestore che ha violato un dovere inerente alla sua posi- zione da colui che ha preso una decisione semplicemente inopportuna (SCHEI- DEGGER/ VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 46 ad art. 158 CP). Occorre poi che il patrimonio altrui venga danneggiato. Un danno temporaneo è sufficiente. Il danno può inoltre essere provocato in modo indiretto dall’autore, attraverso segnatamente l’intermediazione di un terzo (SCHEIDEGGER/VON WUR- STEMBERGER, op. cit., n. 53 ad art. 158 CP). Il danno deve essere compreso quale perdita provata (ovvero diminuzione dell’attivo o aumento del passivo) o guada- gno mancato (ovvero non diminuzione del passivo o non aumento dell’attivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 55 ad art. 158 CP). Il danno può altresì consistere nella messa in pericolo concreta del patrimonio, che, senza perdita provata, ha per effetto di diminuirne il valore eco- nomico (DTF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c), segnatamente quando uno studio serio del bilancio esige la sua correzione (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 56 ad art. 158 CP). Il danno non deve necessaria- mente corrispondere all’illecito profitto dell’autore (SCHEIDEGGER/VON WURSTEM- BERGER, op. cit., n. 59 ad art. 158 CP). Infine è necessario che vi sia un rapporto di causalità tra il comportamento delit- tuoso dell’autore ed il danno. Non è per contro indispensabile che il comporta- mento dell’autore provochi in modo diretto il danno. È sufficiente che tale com- portamento permetta ad un terzo di provocare il summenzionato danno (SCHEI- DEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 62 e seg. ad art. 158 CP). Dal punto di vista soggettivo, l’amministrazione infedele giusta l’art. 158 CP è un’infrazione intenzionale. L’autore deve avere coscienza e volontà, nella sua qualità di gestore, di violare un dovere legato alla gestione o alla salvaguardia del patrimonio altrui che amministra e di causare, in tal modo, un danno allo stesso o permettere che ciò avvenga (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 86 IV 12 con- sid. 5; sentenze del Tribunale federale 6B_123/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 3.5; 6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.1.4). Il gestore dunque, attra- verso un comportamento sleale provoca intenzionalmente un danno o omette di evitare che questo non si realizzi. Il dolo eventuale è sufficiente (SCHEIDEG- GER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 65 e seg. ad art. 158 CP). L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto costituisce una cir- costanza aggravante (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., n. 69 ad art. 158 CP).
- 82 - SK.2019.50 5.4 Il MPC si è riconfermato nella sua tesi accusatoria, ritenendo dato, il reato di amministrazione infedele aggravata, quale crimine a monte, commesso, quanto meno da terzi. Come riportato al considerando IV. 4.4 supra, l’accusa ha mitigato la portata del ruolo attivo di A. nell’ambito dell’amministrazione infedele aggra- vata, rispettivamente della bancarotta fraudolenta. Pur ritenendo che egli abbia agito in qualità di complice di tale reato, essa ritiene superfluo analizzare la sua posizione, essendo sufficiente che tale condotta criminale sia stata commessa da terzi. A supporto dell’esistenza del reato a monte, l’accusa, come già effettuato in oc- casione del dibattimento SK.2015.24, ha posto l’attenzione sulle sentenze ema- nate nell’ambito dei procedimenti penali italiani e su altri atti giudiziari italiani, presenti nel fascicolo penale, anche in sede di requisitoria di data 27 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.721.99 e segg.). Richiamato il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e la giurisprudenza in tale ambito, il MPC ha ritenuto che la prova del reato a monte sia data e sia, in particolare, contenuta: nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma emesso il 5 aprile 2012 nei confronti di A. ed altri; nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C. (cresciuta in giudicato); nelle dichiarazioni di A. innanzi alla Procura di Milano nel suo primo interroga- torio in qualità di imputato del 24 febbraio 2004; nelle tre sentenze emesse in Italia nei differenti gradi di giudizio nei confronti di M. e K. (cresciute in giudicato). 5.4.1 Per quanto attiene al decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, emesso il 5 aprile 2012 nei confronti di A. ed altri, va da sé che trattasi di mero impianto accusatorio e come tale non può assurgere a valore di sentenza e ciò, neppure, come lo pretenderebbe il MPC, se poggia sulle risultanze delle note di Polizia Giudiziaria italiana. È peraltro noto alle parti che proprio a seguito di tale decreto, è stato aperto un procedi- mento penale a carico di A., presso le competenti autorità di Parma e che lo stesso risulta essere tuttora sub iudice.
- 83 - SK.2019.50 5.4.2 Quanto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giu- dice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C., si impongono le seguenti riflessioni. Certamente va preso atto dell’esistenza di tali decisioni (cresciute in giudicato), poiché le stesse con- cernono il medesimo complesso fattuale imputato a A. e poiché, nell’ambito delle stesse, J. e C. sono stati condannati per avere agito in concorso con il qui accu- sato ed altri (MPC 18.11.21273-21320). Tuttavia neppure può essere tralasciato il fatto che proprio per tali medesimi fatti A. è attualmente imputato presso il Tri- bunale di Parma e che, come già ricordato, tale procedimento risulta tuttora pen- dente. Nel prendere atto dell’esistenza dei patteggiamenti citati, la Corte deve ritenere che non può essere di per sé esclusa, a priori, una differente profondità di scandaglio probatorio fra una procedura di patteggiamento ed una procedura penale ordinaria. Non risulterebbe in effetti corretto semplicemente bypassare il procedimento ordinario, soltanto perché parallelamente ad esso, si è giunti ad un patteggiamento riguardante terze persone. Ciò a maggior ragione se si pone mente al fatto che, in caso di patteggiamento, entrano in gioco anche, ma non solo, gli interessi del singolo imputato a voler eventualmente chiudere al più pre- sto un’inchiesta penale avviata nei suoi confronti. Ne discende che la sentenza di patteggiamento a carico di C. e J. deve essere valutata con il dovuto riserbo, in punto, in particolare e come meglio si vedrà in seguito, all’elemento oggettivo del danno del reato a monte di amministrazione infedele ed all’elemento soggettivo. 5.4.3 Relativamente alle prime dichiarazioni di A. si osserva che, presentatosi sponta- neamente presso le autorità inquirenti di Milano in data 24 febbraio 2004, egli ha affermato di essere riuscito a mettere in piedi delle complesse operazioni, che gli permettevano di realizzare degli utili, all’insaputa sia di Società 2 che di Banca 1. Egli ha altresì fornito alle autorità inquirenti una lista di tutte le operazioni effet- tuate. L’imputato non ha mai contestato tali sue prime affermazioni (con l’ecce- zione del ruolo di B.). Al contrario, ancora nel verbale dibattimentale (cl. SK p. 7.483.731.51), egli ha ribadito di non avere mai detto a K. di guadagnare perso- nalmente sulle operazioni trattate. A suo avviso, si sarebbe in ogni caso trattato di un argomento ininfluente per K., interessato unicamente a capire se l’opera- zione fosse più conveniente rispetto a quelle offerte da altri istituti di credito. In generale, quanto affermato sin dai primi verbali da A., ha potuto trovare riscontro nelle ricostruzioni effettuate dalla Polizia giudiziaria (ed è stato di ausilio per quest’ultime). Contrariamente però alla deduzione che ne trae il MPC, per il quale A. avrebbe, così facendo, ammesso di avere commesso atti illeciti, non è possi- bile intravedere in queste affermazioni l’ammissione della commissione di un
- 84 - SK.2019.50 reato. Egli ammette in sostanza semplicemente di avere fatto dei guadagni per- sonali da queste operazioni, ma non per questo che esse fossero illecite. 5.4.4 In merito alle sentenze emesse in Italia nei differenti gradi di giudizio nei confronti di M. e K., vale la pena qui ricordare brevemente i principi che vigono in tale ambito. Avendo aderito allo Spazio Schengen, la Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo ricono- scimento delle sentenze (sentenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3; BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3; v. ANDREOU, Gegenseitige Aner- kennung von Entscheidungen in Strafsachen in der Europäischen Union, 2009; BURCHARD, Die Konstitutionalisierung der gegenseitigen Anerkennung, 2019, pag. 492 e seg.; MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2009, pag. 115 e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, 2007). La Convenzione di Schengen è infatti valida per tutte le parti contraenti, non solo per i Paesi dell’Unione europea (AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 550 n. 168). Sul fatto che le pertinenti norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS), entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto inter- temporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306, TPF 2014 31 consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C436/04, Racc. p. I-2333). In questo contesto, è da rilevare che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è applicabile nel contesto dell’art. 54 CAS anche alla Svizzera (ACKERMANN/HECKER, in: Ackermann [curatore], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2a ediz. 2021, § 2 n. 17). Di rilievo è in particolare l’art. 54 CAS, secondo il quale una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente, non può essere sotto- posta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettiva- mente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato con- traente di condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. p. I-1345; v. anche sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
- 85 - SK.2019.50 europea del 29 giugno 2016 in re Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Ham- burg, causa C-486/14 n. 49; conclusioni dell’avvocato generale Eleanor Sharpston del 6 febbraio 2014, ECLI:EU:C:2014:65, causa C-398/12, n. 32 e 58; sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C436/04, Racc. p. I-2363; JAGLA, Auf dem Weg zu ei- nem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, 2007, pag. 129 e segg.). L’art. 54 CAS si applica a tutti i Paesi appartenenti allo spazio Schengen, Svizzera inclusa (ACKERMANN/HECKER, op. cit., § 2 n. 15). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva, da porre in relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e alla volontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire un più efficiente e coordinato perseguimento pe- nale transnazionale (AMBOS, Internationales Strafrecht, op. cit., pag. 555 e segg.
n. 178 e 180; v. anche SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 6a ediz. 2020, pag. 247 e seg. n. 86 e seg.; più sfumate JAULT-SESEKE/LELIEUR; Les différences d’approche de l’espace judiciaire européen sur les plans civil et pénal, in: L’espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés, 2009, pag. 6 e seg.). La giurisprudenza “Kossowski” ha stabilito delle eccezioni a questo principio, ri- tenendo che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è data unicamente se, sulla base dei documenti trasmessi dallo Stato che ha emesso la decisione di specie, questa può essere effettivamente analizzata e appurata quale definitiva e la causa è stata esaminata nel merito (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2016 in re Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Ham- burg, causa C-486/14 n. 52). L’art. 54 CAS non trova quindi applicazione in caso che la causa sia stata chiusa senza esame dei fatti (ACKERMANN/HECKER, op. cit., § 2 n. 19). Alla luce delle considerazioni di diritto penale europeo che precedono, uno sco- stamento dagli accertamenti su cui si sono basati i giudici del diritto straniero (in casu i giudici italiani), deve restare possibile solo in circostanze eccezionali (sen- tenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3; BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3; BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 3.3.1; SK.2011.14 del 12 luglio 2012 consid. 6.2). Non si tratta però di un riconoscimento acritico, bensì semplicemente di un considerevole riserbo, che non esime da un attento esame delle risultanze dei processi esteri, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Ciò premesso, dalle decisioni di condanna a carico di M. e K., così come d’altro canto dalla sentenza emessa nei confronti di C. e J., risulta, tra l’altro, quanto segue.
- 86 - SK.2019.50 In primis, le sentenze hanno accertato che le operazioni finanziarie messe in atto da A. per il tramite di Banca 1, hanno di fatto assicurato un sostegno artificioso al Gruppo, con l’effetto non solo di procrastinare l’emersione dell’eccessivo inde- bitamento, bensì pure di aumentarlo, concorrendo in tal modo a provocare il dis- sesto delle società del Gruppo. In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto che le operazioni di finanziamento av- venute per il tramite di A., sono risultate svantaggiose sotto il profilo dei costi per le società del gruppo. In terzo luogo, dalle sentenze emerge che tali operazioni avrebbero permesso a A. ed ai suoi correi, il conseguimento di ingenti profitti personali (corrispondenti a distrazioni in loro favore), avendo egli potuto approfittare della situazione di dis- sesto di Società 2 e dell’impossibilità per l’azienda di trattare condizioni econo- miche adeguate (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 emessa nei confronti di J. e C., MPC p. 18.11.21315 e seg.; sen- tenza della Corte d’Appello di Bologna del 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22838 e segg.; sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 7 marzo 2014, MPC p. 18.11.26778). Se è vero che la Corte, in ossequio al principio della doppia punibilità ed al prin- cipio del mutuo riconoscimento, non è tenuta ad approfondire ogni dettaglio del reato a monte, è pur vero ch’essa deve poter accertare l’esistenza di un crimine all’origine del denaro pervenuto nelle mani dell’accusato di riciclaggio. In questo senso, la Corte deve appurare che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, in casu, di amministrazione infedele risultino dati. Dalla disamina delle summenzionate sentenze, si sono evidenziati alcuni aspetti, concernenti gli accertamenti e le conclusioni tratte relativamente al pregiudizio del patrimonio per il reato di bancarotta fraudolenta/amministrazione infedele, quale elemento oggettivo del crimine a monte, che meritano qualche riflessione. I giudici italiani sembrano essere giunti alla conclusione di un’eccessiva onerosità dei costi dei finanziamenti concessi da Banca 1, per il tramite di A., deducendola dal risultato ottenuto a seguito della comparazione fra i costi concretamente so- stenuti (quantificati fra il 10 ed il 15%) ed i tassi applicati all’epoca da Banca 31 (contemplati fra il 5 ed il 5.5%). Tale dedotta onerosità sarebbe, per i giudici ita- liani, da un lato indicativa della sfiducia degli istituti di credito nella holding par- mense e dall’altro incomprensibile, a fronte della millantata liquidità del gruppo (sentenza Corte d’Appello di Bologna N. 2005/1136, 23 aprile 2012, pag. 115, MPC 18.11.23023).
- 87 - SK.2019.50 La Corte si è chiesta se tale modo di procedere risulti corretto, dal momento che dagli atti è emerso come all’epoca, nessun istituto di credito italiano avrebbe con- cesso finanziamenti dell’ordine di quelli oggetto d’inchiesta, alle società del Gruppo aventi sede in Paesi emergenti quali l’Argentina o il Brasile. In proposito si richiama il verbale di dibattimento di A. di data 18 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.11 e segg.) durante il quale egli ha spiegato dettagliatamente che, all’inizio della sua attività per conto di Banca 1, aveva compreso di non po- tere offrire ai potenziali clienti “banali” operazioni di finanziamento. Il fatto che Banca 1 effettuasse le operazioni in Dollari (rispetto alle banche italiane, che all’epoca trattavano in Lire) gli aveva fatto capire che potevano avere un vantag- gio sulle altre banche italiane, segnatamente fornendo servizi alle sussidiarie all’estero delle società italiane. A seguito della visita, in Brasile, di alcune società riconducibili a Società 2, si era inoltre reso conto che le stesse necessitavano di denaro a lungo termine. A quei tempi (1994/1995) il costo del denaro in Brasile ammontava a circa il 60%. Non era inoltre possibile ottenere denaro a lungo ter- mine, essendo il tetto massimo di dodici mesi. Alla luce delle necessità specifiche del cliente, si era rivolto ai cosiddetti products specialists della banca, in partico- lare ad un gruppo denominato Emerging Markets Trading (EMT), che riusciva ad organizzare operazioni, anche della durata di cinque anni, con garanzie sul ri- schio politico. A. riteneva si trattasse di un prodotto innovativo, per quegli anni, in cui pochissimi istituti erano disposti a correre un rischio, fornendo garanzia sul rischio politico. Tali operazioni (sulla cui complessità e specialità già si è detto al capitolo premesse generali, supra consid. III. 2) si distinguevano, a mente di A., in quanto a convenienza per il cliente, poiché non veniva tralasciato di dare par- ticolare attenzione agli aspetti fiscali ed alla ricerca dell’ottimizzazione degli stessi. Le operazioni venivano dunque studiate nei minimi dettagli, la prepara- zione potendo durare anche fino a dodici mesi, con il risultato, a suo dire, di un’ot- tima competitività delle stesse, a fronte della forte concorrenza del mercato.
A. ha ricordato che Società 2 poteva contare su una settantina di banche almeno. Tale concetto è stato ribadito da A. nel corso del verbale di dibattimento (cl. SK
p. 7.483.731.142 e segg.), laddove, a precisa domanda della Corte, egli ha rispo- sto che in Italia vi erano, ai tempi, agenzie statali che assicuravano la copertura sul rischio politico, ma unicamente alle aziende del proprio Paese e solo al fine di fomentare le esportazioni dal proprio Paese ad un Paese emergente. Non vi erano invece istituti che rilasciavano simili coperture nell’ambito di finanziamenti in Paesi emergenti. Solo a partire dal 2010, alcuni istituti avrebbero iniziato ad offrire prodotti sul rischio politico.
- 88 - SK.2019.50 Senza trascurare il fatto che si tratta di allegazioni dell’accusato, le stesse sono parse alla Corte plausibili e coerenti con la situazione fattuale e di mercato dell’epoca. D’altro canto non si sono ravvisati dall’incarto, indizi atti a smentire le stesse. In assenza dunque di elementi probatori di segno opposto, non si intrav- vedono motivi per discostarsi da tali dichiarazioni. La Corte è inoltre portata a ritenere, in questo senso, che il ragioniere K., uomo risoluto, inflessibile ed esi- gente nell’ambito delle trattative, dalle grandi doti intellettuali e capacità decisio- nali, non avrebbe esitato a far capo ad una banca italiana o estera per ottenere, per le società partecipate, i finanziamenti di cui sopra, a tassi migliori rispetto a quanto offerto da Banca 1, qualora ve ne fosse stata la possibilità. Quest’ultimo, peraltro (la cui credibilità verrà ampiamente analizzata nel capitolo concernente l’elemento soggettivo, infra consid. IV. 10), non ha fornito versione univoca rela- tivamente alle condizioni contrattuali ed ai costi delle operazioni. Nel verbale 22 aprile 2009 dinanzi alla Procura presso Tribunale Parma (MPC p. 12.67.1035) egli ha dichiarato che i costi delle commissioni sulle operazioni di finanziamento con Banca 1 erano superiori rispetto ad altri istituti bancari. In seguito, nel verbale di udienza 16 novembre 2009 dinanzi al Tribunale di Parma (MPC p. 12.67.1663), egli ha sostenuto che i tassi elevati facessero in qualche modo parte del destino di Società 2 e non fossero appannaggio unicamente di Banca 1; sia le banche straniere che quelle italiane avrebbero applicato, nei confronti del gruppo, tassi superiori alla media. Infine in sede di verbale di udienza 5 dicembre 2011 dinanzi al Tribunale di Parma (MPC p. 12.67.2033), K. ha affermato che i tassi applicati da Banca 1 erano in linea con quelli di mercato, aggiungendo che i tassi in uso presso gli istituti bancari sudamericani potevano anche essere dell’ordine del 30, 40 o 50% (MPC p. 12.67.2087). Nell’ottica di una comparazione, parrebbe più corretto, far capo agli istituti di cre- dito di tali Paesi emergenti, per i quali, come è risaputo (e come appunto men- zionato da K.), i tassi di interesse erano generalmente più elevati rispetto a quelli applicati dalle banche italiane ed europee. In questo senso, è parso più consono alla Corte, il modo di procedere adottato dal perito di parte prof. H. (relazione 8 luglio 2021, cl. SK p. 7.483.521.227), che si basa sul con- fronto tra i costi sostenuti dal debitore per ottenere i capitali raccolti ed i cosiddetti benchmark, ovvero parametri idonei da utilizzare quale riferimento per esprimere un giudizio di congruità (relazione 8 luglio 2021 prof. H., cl. SK p. 7.483.521.227, pag. 77 e seg.) ed il più possibile rappresentativi delle caratteristiche delle singole operazioni, ma anche del mercato finanziario. Senza entrare dettagliatamente nel merito della relazione, la Corte rileva che, sulla base della comparazione ef- fettuata attraverso questa metodologia, si ottiene che le operazioni risultavano addirittura vantaggiose (e non dunque onerose) per il cliente Società 2.
- 89 - SK.2019.50 Proseguendo nell’analisi delle sentenze, neppure pare chiaro se, procedendo alla comparazione, i giudici italiani abbiano omesso di considerare che il costo complessivo dell’operazione era formato dai costi di finanziamento e dai costi relativi alle polizze assicurative sul rischio Paese. Il dato di paragone di Banca 31, sembra essere relativo unicamente al costo del finanziamento in quanto tale, cosicché il risultato della comparazione risulterebbe falsato. Certo, la Corte conviene che, quanto meno di primo acchito, già la semplice in- tromissione di A. nelle operazioni di finanziamento con copertura assicurativa, possa portare a ritenere che si siano generati costi supplementari e corrispon- denti ad un danno per Società 2, consistente nel pagamento di un prezzo così maggiorato ed equivalente al guadagno ottenuto dall’imputato. In altre parole, da una prima analisi, si potrebbe giungere alla conclusione che, senza l’intervento di A., l’operazione avrebbe comportato per Società 2 costi minori. Ne deriverebbe senza dubbio un danno per Società 2. Senonché, dall’audizione dibattimentale di A. del 20 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.110) è emerso che, senza il suo in- tervento ed il reperimento di polizze assicurative sul rischio Paese ad un prezzo concorrenziale, le operazioni di finanziamento non avrebbero avuto luogo tout court, poiché non di interesse per Società 2. Banca 1 aveva in effetti proceduto al licenziamento dell’intero team Emerging Markets Trading, che, nell’ambito dell’operazione Società 2k (USD 75 milioni), effettuata nel luglio 1996, era stato responsabile di reperire la polizza assicurativa, poi offerta dalla Società 25. Tale team non era più stato sostituito internamente alla banca, segno questo – ogget- tivo – della mancata volontà dell’istituto di credito in questione di avere al proprio interno un ufficio preposto all’ambito assicurativo. Ritenendo che il pacchetto of- ferto da Banca 1 fosse di nicchia, A. aveva provveduto a reperire in prima per- sona – all’insaputa di Banca 1 e di Società 2 – le necessarie polizze assicurative, assicurando di fatto con ciò, il buon fine dell’operazione di finanziamento. Di nuovo, pur trattandosi della versione fornita dall’accusato, la stessa non risulta essere smentita da elementi probatori avversi. A prescindere da ciò, le sentenze italiane hanno accertato che le operazioni fi- nanziarie effettuate con Banca 1, hanno di fatto assicurato un sostegno artificioso al Gruppo, con l’effetto di procrastinare l’emersione dell’eccessivo indebitamento e di aumentarlo, concorrendo con ciò a provocare il dissesto delle società del Gruppo. Per gli stessi giudici, le operazioni in quanto tali sarebbero state, in astratto, prive di natura intrinsecamente dolosa, ma, in concreto, illecite per avere spostato in avanti il dissesto o avere determinato un aggravamento dell’equilibrio finanziario del Gruppo (sentenza Corte d’Appello di Bologna del 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22980). Tali operazioni avevano una dannosità oggettiva, ritenuta
- 90 - SK.2019.50 agevolmente valutabile ex ante (sentenza Corte Suprema di Cassazione 7 marzo 2014, pag. 4, MPC p. 18.11.26781). Che il ricorso a continui finanziamenti abbia rappresentato, in concreto, una vio- lazione dei doveri degli amministratori e dunque costituisca atto illecito ai sensi, per il diritto svizzero, del reato di amministrazione infedele aggravata, può dun- que considerarsi assodato. Gli amministratori, in quanto intranei, hanno in effetti agito nella piena consape- volezza della reale situazione finanziaria del Gruppo ed in violazione dei doveri loro imposti di gestione del patrimonio. Quanto meno questi ultimi, quindi, risul- tano essersi resi colpevoli di un atto illecito, qualificabile, per il diritto svizzero, quale crimine. Come rilevato dall’Alta Corte nella sentenza di rinvio 20 agosto 2019 (p. 32) e messo giustamente in rilievo in requisitoria dal MPC, che i reati a monte non siano eventualmente imputabili a A. – in quanto extraneus – è que- stione distinta da quella di sapere se sussista un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero. Non assume qui rilievo, come già esposto nell’ambito delle eccezioni sollevate, l’argomento proposto dalla difesa di A., in base al quale, il reato fallimentare si consumerebbe sempre e solo al momento dell’emissione della sentenza dichia- rativa d’insolvenza e dunque lo stesso si sarebbe, se del caso, realizzato in un momento posteriore agli imputati atti di riciclaggio. Posto che il giudice del rici- claggio non deve entrare nel merito del procedimento penale estero, ma valutare l’esistenza di un crimine a monte del riciclaggio in base al diritto svizzero, non si può che concludere, richiamato quanto sin qui menzionato, che il reato di ammi- nistrazione infedele aggravata, quale crimine a monte, risulta dato. Del pari, risulta pacificamente dato l’accertamento dei giudici italiani relativa- mente al fatto che le operazioni di finanziamento abbiano permesso a A. il con- seguimento di ingenti profitti personali. La questione non solo è stata dettagliata- mente ricostruita e ben emerge dai rapporti di PGF agli atti, ma neppure risulta contestata da A. La somma di circa USD 52,4 milioni incassata da A., e pagata a quest’ultimo dagli intranei di Società 2, costituisce parte integrante della somma distratta da questi ultimi a danno del Gruppo (quantificata in circa USD 14 mi- liardi). Col che ne discende che i valori patrimoniali pervenuti a A. e poi succes- sivamente movimentati, provengono dal reato a monte; a prescindere ovvia- mente dalla questione di sapere che cosa A. sapesse di tale reato. Anche l’elemento oggettivo del legame dei valori pervenuti risulta quindi dato.
Alla luce di quanto precede, non v’è ragione di scostarsi dalle risultanze delle sentenze di merito italiane a carico di M., K. ed altri. Il comportamento rimprove- rato ai protagonisti principali della vicenda legata al tracollo del colosso Società
- 91 - SK.2019.50 2, oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste all’art. 305bis n. 3 CP, adempie la fattispecie di cui all’art. 158 CP, quindi un cri- mine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. Sulla scorta delle considerazioni sin qui fatte per tali decisioni, risulta superfluo valutare la portata della sentenza di patteggiamento emanata nei confronti di C. e J., pur con le riserve già espresse in proposito (v. supra consid. IV. 5.4.2). 5.5 In sunto, alla luce delle sentenze italiane, questa Corte può in astratto ritenere l’amministrazione infedele (indicata nell’atto d’accusa) quale reato a monte (per gli intranei) dell’ipotesi di riciclaggio aggravato formulata a carico di A. Ciò non toglie che una sua partecipazione al reato speciale è possibile unicamente quale istigatore oppure complice. Come si vedrà, A. non può essere considerato né l’uno, né l’altro. 6. L’ipotesi di usura 6.1 Il decreto che dispone il giudizio giusta l’art. 429 CPP – I del Giudice per le inda- gini preliminari del Tribunale di I-Parma del 5 aprile 2012 (quale parte integrante dell’atto d’accusa in esame), rimprovera a A. in due capi d’accusa distinti riguar- danti l’operazione “Società 2g” (capo d’accusa b) e l’operazione “Società 1” (capo d’accusa c), di essersi reso colpevole del reato di usura, in base all’art. 644 comma 1, 3, 5 n. 1, 3 e 4 c.p. Più precisamente: “perché, in tempi diversi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione al finanziamento-ponte concesso da Banca 1 alla Società 2g il 23.12.96 di cui al capo a2), in concorso tra loro e con la cooperazione di altri dirigenti della banca che approvavano l’operazione, nelle qualità e con le condotte ivi descritte, e in particolare, A., AA. quali manager Banca 1, BB. quale legale della banca che si occupava di predisporre l’intero impianto contrattuale, facevano dapprima promettere e quindi corrispondere dalla citata società sudamericana nonché dalla controllante Società 2a S.p.A. (in qualità di ga- rante), in corrispettivo del finanziamento di 60 mln USD erogato, un importo complessi- vamente pari ad un tasso del 15,92% annuo, costituente vantaggio usurario poiché su- periore alla soglia massima usuraria, o in ogni caso sproporzionata alla prestazione fi- nanziaria resa dal citato istituto di credito; ciò anche in conseguenza dell’avvenuto trasfe- rimento del rischio di credito su investitori istituzionali mediante contestuale strutturazione di un private placement asservito al rimborso del citato finanziamento. Con le aggravanti di avere agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione fi- nanziaria mobiliare in danno di soggetti esercenti attività imprenditoriale, e di avere com- messo il fatto in danno di soggetto in stato di bisogno.
- 92 - SK.2019.50 In Parma, finanziamento erogato da Banca 1 il 23 dicembre 1996 ed estinto il 10.10.97. Interessi percepiti da Banca 1 – corrisposti da società del gruppo Società 2 – sino al 10 ottobre 2002.”
(capo d’accusa b) Ed inoltre: “perché in tempi diversi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle qualità e con le condotte di cui al capo a6):
- in relazione all’operazione di finanziamento realizzata dal veicolo della Società 1 in fa- vore della Società 2d (novembre 2002) – operazione dagli stessi strutturata e realizzata
– relativamente alla quota di 7 mln USD (costituente l’iniziale capitalizzazione della So- cietà 1 erogata a Società 2d unitamente alla ulteriore provvista pervenuta da Banca 1) facevano dare o promettere da quest’ultima (Società 2d), in corrispettivo del citato im- porto oggetto di finanziamento, una somma comprensiva di interessi e commissioni, pari a 21,3 mln USD, percepiti in un arco temporale di 8 mesi (novembre 2002-luglio 2003: estinzione anticipata), macroscopicamente superiore alla soglia massima usuraria, e sproporzionata alla prestazione finanziaria resa dal citato veicolo.
Con le aggravanti di avere agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare in danno di soggetti esercenti attività imprendito- riale, e di avere commesso il fatto in danno di soggetto in stato di bisogno.
In Parma dal novembre 2002 al luglio 2003”.
(capo d’accusa c)
- 93 - SK.2019.50 La commissione del reato di usura sarebbe dunque, in base a quanto formulato nell’atto d’accusa, avvenuta in Italia per entrambe le ipotesi di cui ai capi d’accusa b e c (“in Parma dal 26 dicembre 1996 all’ottobre 2002” ed “in Parma dal novem- bre 2002 al luglio 2003”). 6.2 È pacifico che il reato di usura costituisca un crimine per il diritto svizzero e che l’atto descritto dall’atto d’accusa risulti punibile, così come richiesto dalla giuri- sprudenza legata al reato di riciclaggio più sopra citata e dal principio della doppia punibilità, in Italia. Prova ne è che, sulla scorta del decreto che dispone il giudizio giusta l’art. 429 CPP-I del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale di Parma ha concretamente avviato un procedimento penale a carico di A. ed altri (NN. 936/06, 4583/09 R.G.N.R). In tale ambito, in data 8 novembre 2019, il Tribunale di Parma (cl. SK p. 5.483.521.213-215) ha però pronunciato di non doversi procedere nei confronti di A. (ed altri, segnatamente CC., AA. e BB.) per i delitti descritti ai capi di accusa b e c, contenuti nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012, essendosi estinti per inter- venuto decorso del termine di prescrizione. Più specificatamente, ritenendo per i delitti in questione un termine di prescrizione pari a quindici anni, il Tribunale ha stabilito che, per i reati prospettati al capo d’accusa b, consumatisi il 10 ottobre 2002, il relativo termine di prescrizione sia decorso alla data del 10 ottobre 2017, mentre per i reati ipotizzati al capo d’accusa c, che si sarebbero protratti sino al 10 luglio 2003, il termine di prescrizione sia decorso in data 1° luglio 2018. In tale sede, l’autorità ha parimenti rilevato l’impossibilità, sulla base delle risul- tanze processuali, di pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito in fa- vore degli imputati (tra cui A.), ritenuto come, dalla disamina degli atti, non risul- terebbe evidente la prova della loro innocenza. Non risulta dunque possibile ritenere accertato il reato di usura sulla base di una sentenza dell’autorità estera cresciuta in giudicato, limitandosi la sentenza del Tribunale di Parma dell’8 novembre 2019, come visto, ad accertare l’intervenuta prescrizione dell’azione penale e la mancanza, dall’esame degli atti, di una evi- dente prova dell’innocenza di A. e coimputati. Si aggiunga che, dagli atti in possesso di questa Corte, non sembrerebbe peraltro esservi stata alcuna istruzione dibattimentale quo al reato di usura. Pacifico, in- fine, risulta il fatto che il decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012, costitui- sca, come più volte ribadito, mero impianto accusatorio e non possa dunque es- sere ritenuto alla stregua di una sentenza di condanna cresciuta in giudicato.
- 94 - SK.2019.50 Alla luce di quanto precede, segnatamente preso atto della sentenza 8 novem- bre 2019 del Tribunale di Parma, occorre analizzare, in primo luogo, se l’interve- nuta prescrizione del reato a monte di usura, abbia o meno un influsso sul pro- cedimento in esame a questa Corte. Come anticipato al considerando IV. 4.4 supra, il MPC considera la constatata prescrizione del reato di usura da parte delle autorità giudicanti italiane ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché l’atto d’accusa contemplerebbe per gli stessi identici fatti (ovvero per l’operazione Società 2g e Società 1) anche il reato di bancarotta fraudolenta per il diritto ita- liano, qualificabile per il diritto svizzero in amministrazione infedele aggravata (cl. SK p. 7.483.721.99). A giusta ragione l’accusa pone in evidenza come le due fattispecie oggetto del reato di usura, siano contemplate anche nell’atto d’accusa quali costitutive del reato di amministrazione infedele aggravata. La Corte non condivide, per contro quanto il MPC sembra voler assumere, ovvero che la con- statata prescrizione del reato di usura quale reato a monte commesso all’estero, incida sul reato di riciclaggio commesso in Svizzera. Le ragioni vengono esposte qui di seguito. 6.3 Nella sentenza 6B_1208/2018 del 6 agosto 2019 il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, in particolare, che il reato di riciclaggio di denaro può essere commesso unicamente in presenza di valori patrimoniali suscettibili di confisca. Pertanto, se la prescrizione del diritto di confisca è intervenuta (art. 70 cpv. 3 CP), non possono più esserci atti vanificatori. Lo stesso vale per il crimine a monte: se questo era già prescritto al momento dell’atto di riciclaggio, lo Stato non può più pretendere la confisca, con il risultato che l’infrazione di cui all’art. 305bis CP risulta esclusa. Ininfluente, per quanto attiene all’applicazione del reato di riciclaggio di denaro, risulta per contro essere la prescrizione del reato a monte, se intervenuta poste- riormente alla commissione degli atti di riciclaggio. Orbene, stante quanto pronunciato dal Tribunale di Parma in data 8 novembre 2019, il capo d’accusa b, riferito all’operazione Società 2g si è prescritto in data 10 ottobre 2017, mentre per il capo d’accusa c, relativo all’operazione Società 1 la prescrizione è intervenuta il 1° luglio 2018. Gli atti imputati a A. che questa Corte deve giudicare, concernono il periodo precedente a tali date, segnata- mente il periodo tra il 2 ottobre 2002 e il 20 aprile 2004. Sulla scorta di quanto precede, risulta dunque pacifico che l’intervenuta prescrizione del reato di usura, constatata dal Tribunale di Parma, non ha in sé alcuna incidenza sulle imputa- zioni di riciclaggio a carico di A.
- 95 - SK.2019.50 6.4 L’operazione “Società 2g” (capo b, ripreso dal capo a2) L’operazione “Società 2g”, così come descritta al capo b del decreto che dispone il giudizio 5 aprile 2012, può essere così riassunta. In data 23 dicembre 1996 Banca 1 Milano branch avrebbe concesso a Società 2g un finanziamento ponte di USD 60'000'000.--, in attesa di perfezionare un pri- vate placement indispensabile al rimborso di pregresse esposizioni finanziarie nei confronti di diversi istituti di credito, tra i quali Banca 1 (per un’esposizione di USD 15'000'000.--). Nel contratto di “finanziamento – ponte” sarebbe stata occul- tata la reale destinazione dei fondi e sarebbe altresì stata pattuita una penale, non meglio precisata, in favore dell’istituto finanziatore nell’evenienza di rimborso anticipato, nonostante fosse già in corso la strutturazione dell’operazione di col- locamento privato. Nel mese di ottobre 1997 “Società 2g”, individuati gli investitori per il collocamento del private placement, avrebbe emesso delle notes, acquistate da un trust appo- sitamente costituito e questi a sua volta avrebbe rilasciato certificati di pari im- porto, collocati da Banca 1 presso investitori istituzionali nordamericani. A seguito della strutturazione del private placement Banca 1 avrebbe incamerato la provvi- sta ad estinzione del “finanziamento – ponte” e quantificato la penale, concor- dando una corresponsione – quale interesse aggiuntivo sulle notes emesse da “Società 2g” – nella misura del 4% annuo, poi ridotto al 2.5% dal settembre 1999, in parte destinato al pagamento di una copertura assicurativa. Tale operazione avrebbe consentito alla banca di incamerare un interesse su un capitale oggetto di integrale rimborso, ovvero nella totale mancanza di esposizione, stante l’inte- grale riversamento del “rischio Società 2” sugli investitori istituzionali. L’operazione, comprensiva di interessi, commissioni, penale per estinzione anti- cipata e assistita da due contratti di swap a tutela del rischio di cambio sul finan- ziamento concesso, avrebbe comportato per Società 2, nel periodo di vigenza degli accordi e sino alla corresponsione dell’ultima tranche di interessi (24.12.1996-10.10.2002) un costo effettivo e complessivo pari al 15.92 % annuo sul capitale di USD 60'000'000.-- erogato, superiore, in base al diritto italiano, alla soglia massima usuraria del periodo pari al 14.19%. 6.5 L’operazione Società 1 (capo c, ripreso dal capo a6) Nel settembre 2002, data l’impossibilità di procedere alla preventivata quotazione in borsa di Società 2m (operazione finalizzata al reperimento di risorse finanzia- rie), Società 2 e Banca 1 si sarebbero accordate per un’estensione degli zero
- 96 - SK.2019.50 coupon swap relativi a una precedente operazione concernente Società 23/So- cietà 22, previsti per garantire il pagamento delle cedole dovute sui private pla- cements. A tal fine, sarebbe stato costituito il veicolo Società 1, capitalizzato per USD 7'000'000.-- dalla Società off-shore 5 SA (riconducibile ad A.); la Società 1 agiva quale società interposta nel finanziamento che la banca intendeva erogare a Società 2d (tenuta al rimborso del capitale a scadenza degli zero coupon swaps sottoscritti dalla Società 23 e dalla Società 22). Banca 1 avrebbe erogato nel novembre 2002 un iniziale anticipo di USD 90'000'000.--, seguito da ulteriori tran- ches previste per il 10 dicembre ed il 10 giugno di ogni anno, fino alla scadenza prestabilita del 2008. Il finanziamento sarebbe stato assistito da un interest rate swap, caratterizzato da un’opzione di chiusura anticipata, poi effettivamente esercitata. La Società 1 avrebbe trasferito l’iniziale provvista a Società 2d, sulla base di un contratto di finanziamento con essa sottoscritto, unitamente ai USD 7'000'000.-- , provenienti dalla capitalizzazione del veicolo. Sarebbe stata altresì prevista la corresponsione di ulteriori tranches di USD 9'450'000.-- (al netto delle somme dovute a titolo di facility costs) fino alla scadenza del 2008. L’intero finanziamento dalla Società 1 a Società 2d sarebbe stato garantito da Società 2a S.p.A. A luglio 2003 si sarebbe proceduto all’eliminazione dell’interposizione del veicolo Società 1 e Banca 1 Milan branch avrebbe assunto direttamente la titolarità del finanziamento su Società 2d. In tale contesto, quest’ultima avrebbe provveduto a corrispondere alla Società 1 l’importo di circa USD 7'000'000.--, oltre ad ulteriori circa USD 14'000'000.-- a titolo di attualizzazione degli interessi spettanti sul fi- nanziamento e non ancora contrattualmente maturati. Tale importo, sarebbe stato accreditato su un conto della Società 6 AG (compagnia assicurativa del Liechtenstein) presso la Banca 15 di Vaduz. Questa società avrebbe in seguito utilizzato la provvista per acquistare le notes della Società 22 detenute da Banca 1 per un valore di circa USD 20'000'000.--, poi rivendute nel novembre/dicembre 2003 (per il tramite di Banca 1) ad un fondo di investimento americano. Secondo l’accusa, l’interposizione del veicolo Società 1 avrebbe da un lato con- sentito a Banca 1 di celare l’operazione alla Centrale Rischi di Banca 31 (con conseguente occultamento dell’esposizione al mercato finanziario) e dall’altro ad A. di conseguire ingenti profitti, quantificabili complessivamente in USD 21'300'000.--, segnatamente:
- 97 - SK.2019.50 USD 2'500'000.-- provenienti dall’esercizio dell’opzione di chiusura anticipata dello swap tra Banca 1 e la Società 1; USD 1'500'000.-- proveniente da una commissione di arrangement fee richie- sta senza alcun titolo con apposita missiva da Banca 2 a Società 2d; USD 3'300'000.-- provenienti dagli interessi trattenuti dalla Società 1 su So- cietà 2d in relazione alle prime due tranches del finanziamento; USD 13'900'000.-- provenienti dalla corresponsione in un’unica soluzione de- gli interessi dovuti da Società 2d alla Società 1 sulla quota di USD 7'000'000.-
- oggetto di finanziamento, a seguito della risoluzione anticipata dello stesso. 6.6 Accertato che il reato di usura risulta essersi prescritto posteriormente alla pre- sunta commissione dei reati di riciclaggio, occorre verificare se tale reato, contro cui si procedeva nei confronti di A. in Italia, contemplato nell’atto d’accusa 27 maggio 2015, possa costituire sotto il profilo del diritto svizzero, un crimine a monte. 6.6.1 Per quanto attiene all’operazione “Società 2g”, analizzata in sede di rapporto 1° luglio 2010 del Centro di competenze economiche e finanziarie del Ministero Pub- blico della Confederazione (MPC p. 10.1.1464), pag. 18 e segg., che riprende l’annotazione della Polizia giudiziaria italiana del 30 giugno 2008, emerge in par- ticolare che per la linea di credito di USD 60'000'000.-- il contratto prevedeva una scadenza al quinto anno ed un tasso di interesse pari al LIBOR più un margine del 2.5%; a quest’ultimo si aggiungeva un ulteriore spread del 3.75% stabilito dalle parti in una correlata side letter (pag. 18). In relazione all’estinzione antici- pata del finanziamento, Banca 1 richiedeva inoltre alla controparte la correspon- sione di un importo semestrale a titolo di “penale”, pari inizialmente al 4% e suc- cessivamente al 2.5% sul nozionale di USD 60'000'000.-- (pag. 19 e seg.). Non vi era tuttavia alcuna predeterminazione contrattuale per tale interesse e, seb- bene lo stesso venisse implicitamente giustificato per la copertura assicurativa sul private placement, questo risultava ampiamente superiore a tale onere. Il mar- gine che ne derivava, veniva trattenuto inizialmente da Banca 1 e, successiva- mente, con la stipula della nuova copertura assicurativa con la Società 26, tra- sferito a A.
- 98 - SK.2019.50 Gli stessi dati vengono pure riassunti nel rapporto 14 marzo 2005 della Società 40 (MPC p. 18.11.2846-2858, rispettivamente traduzione MPC p. 18.11.2623- 2635). Nello stesso si specifica che per il LIBOR di quel periodo si prende in considerazione l’importo di 5.903% (p. 2857, rispettivamente 2634). Il decreto che dispone il giudizio è giunto alla conclusione di un’elevata onerosità del prestito, quantificata in 15.92% e apparentemente basata sulle diverse com- ponenti del finanziamento ponte (interessi, interessi aggiuntivi, fees e penale per la risoluzione anticipata) previste nel contratto principale e negli accordi separati. Non è tuttavia dato di sapere in base a quale calcolo effettivo si arrivi alla percen- tuale indicata in 15.92%. Si veda rapporto 1° luglio 2010, p. 20 (MPC p. 10.1.1483
– “sul punto l’AG ha incaricato un apposito consulente tecnico al fine di verificare l’eventuale superamento della soglia usuraria vigente all’epoca”). Si rileva inoltre che nel capo b del decreto che dispone il giudizio, integrato nell’atto d’accusa 27 maggio 2015, si menziona il fatto che gli interessi corrisposti da società del gruppo Società 2, sono stati percepiti da Banca 1 sino al 10 ottobre 2002. 6.6.2 Per quanto attiene all’operazione Società 1, dal rapporto 1° luglio 2010 del Centro di competenze della Confederazione MPC (MPC p. 10.1.1504), che riprende le annotazioni della Polizia giudiziaria italiano del 30 giugno 2008 (MPC p. 18.19.1779-1789), nonché dal rapporto della Società 40, pag. 153 (MPC p. 18.11.2752) emerge quanto segue. Nel marzo 2002, appurata l’impossibilità di quotare, così come preventivato, la Società 2m, si rendeva necessario intervenire sull’operazione Società 23 /So- cietà 22 (la cui scadenza era prevista al dicembre 2003). In assenza di risorse finanziarie per il rimborso delle notes in scadenza, veniva scelta l’opzione di pro- lungamento della durata dell’operazione, che veniva proposta da Banca 1 agli investitori nel giugno 2002. Gli investitori tuttavia comunicarono di non accettare tale proposta, ritenendola formulata con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza delle notes (dicembre 2003). Banca 1 e Società 2 concordavano quindi di prose- guire con l’estensione degli zero coupons swap attraverso l’erogazione di un fi- nanziamento che prevedeva l’interposizione di Banca 2. Il 22 agosto 2002 Banca 2 inviava una lettera di mandato a Società 2, nella quale formulava una proposta di finanziamento da realizzarsi attraverso uno zero coupon credit term facility. In tale documento la banca richiedeva – per l’operazione – una commissione una tantum pari allo 0.75% della facility concessa. Nel settembre 2002 il tentativo di interporre Banca 2 nell’operazione veniva meno. Il prestito di USD 250'000'000.-
- sarebbe stato concesso ad una nuova società veicolo, creata in modo simile
- 99 - SK.2019.50 alla Società 23 e alla Società 22. Come spiegato in varie occasioni dall’accusato, l’esigenza di interporre un’entità indipendente sia da Banca 1 che dal Gruppo Società 2, nasceva da questioni fiscali legate al cambiamento prossimo della nor- mativa FASB (Financial Accounting Standard Board, per l’Europa IAS, Interna- tional, Accounting Standard), che faceva seguito allo scandalo Società 39 (cl. SK
p. 7.483.731.117 e seg.). Un appunto manoscritto contenuto nel Credit Approval Memorandum (CAM) identificava quale nuovo veicolo la Società 1 Limited. In sunto l’operazione pre- vedeva: la costituzione di un nuovo veicolo (Società 1); l’apporto di capitale nel veicolo da parte di un equity investor; l’erogazione di finanziamenti da parte di Banca 1 in favore della Società 1; il trasferimento dalla Società 1 a Società 2 dei finanziamenti ottenuti da Banca 1. Quest’ultima società, costituita nell’ottobre 2002 dallo studio legale caymanese MMM., era riconducibile a A., il quale attraverso la Società 5 SA (parimenti ricon- ducibile a quest’ultimo) aveva provveduto a capitalizzarla con la sottoscrizione di una preference share di USD 7'000'000.--. “L’equity investor” era dunque A., che per il tramite della Società 1 Limited, en- trava nell’operazione. I passi previsti nel Credit Approval Memorandum venivano concretizzati nel no- vembre 2002. In particolare, veniva prevista l’erogazione da Banca 1 alla Società 1 di una maxi tranche iniziale di USD 90'000'000.-- (su un ammontare complessivo di USD 266'000'000.--) e successive rate semestrali fino al dicembre 2008. Banca 1 e la Società 1 concordavano pure uno swap sui tassi d’interesse, che prevedeva un’opzione di chiusura anticipata al giugno 2009, a fronte della quale Banca 1 si impegnava a corrispondere alla Società 1 l’importo di USD 2'500'000.-- (poi ef- fettivamente corrisposto in data 12 novembre 2002 alla Società 1 e trasferito alla Società 5 SA). In data 8 novembre 2002 Banca 2 richiedeva a Società 2d (ed otteneva) com- missioni a titolo di “arrangement fee” per USD 1'571'250.--.
- 100 - SK.2019.50 L’importo di complessivi USD 7'000'000.--, con cui è stata capitalizzata la Società 1 e che costituisce, così come illustrato nel rapporto 1° luglio 2010 a pag. 47 (MPC p. 10.1.1510), la provvista fornita dalla Società 5 SA, è a sua volta stato alimentato con fondi rivenienti dalle operazioni assicurative concluse con Società 2. A partire dal mese di luglio 2003 Banca 1, Società 2 e la Società 1 operavano una riorganizzazione dell’operazione sin qui descritta, volta alla realizzazione di un rapporto diretto di finanziamento tra Banca 1 e Società 2d ed alla liquidazione del veicolo Società 1. In occasione del dibattimento SK.2019.50, A. ha confermato che era stato DD. (che aveva sostituito K. nel marzo 2003) a richiedere di “smontare” l’operazione, che riteneva complicata e penalizzante sotto il profilo fiscale, eliminando il veicolo Società 1 (cl. SK p. 7.483.731.127). In data 16 luglio 2003 la Società 1 rimborsava il finanziamento a Banca 1 e So- cietà 2d rimborsava alla Società 1 una quota dei finanziamenti erogati dalla stessa per un importo pari a USD 7'198'478.-- (rimborso USD 7'000'000.-- e pa- gamento interessi maturati a tale data su tale ammontare). A fronte del mancato pagamento dei facility costs per il periodo 10 dicembre 2003 – 10 giugno 2008, si stabiliva inoltre l’impegno di Società 2d a corrispondere un importo di USD 13'918'701.--, quale attualizzazione degli stessi relativi al medesimo periodo, da accreditarsi su un conto presso la Banca 15 intestato alla Società 6 AG. L’importo di USD 21'117'140.50 è stato accreditato da parte di Società 2d in data 21 luglio 2003 sul conto intestato alla Società 6 ed in seguito utilizzato, come noto, per l’acquisto da parte di A. delle notes della Società 22. Dalla nota informativa di Polizia giudiziaria, riportata nel rapporto 1° luglio 2010, pag. 51, si legge che “La Società 1, interponendosi nel finanziamento da Banca 1 a Società 2d ed aggiungendo alla tranche iniziale l’importo di USD 7'000'000.- -, otteneva una sproporzionata remunerazione semestrale di USD 1'670'000.--; in pratica circa il 50% di interesse annuo sulla somma anticipata (7 milioni)”. La Polizia giudiziaria italiana pare dunque fondare l’ipotesi di usura, rispettiva- mente di sproporzione manifesta, basandosi sulla comparazione tra la presta- zione effettuata dalla Società 1 ed individuata nei USD 7'000'000.-- e la contro- prestazione di Società 2d pari a USD 1'670'000.-- semestralmente (ovvero USD 3'340'000.-- annualmente). Tale modo di procedere non convince questa Corte.
- 101 - SK.2019.50 Il contratto di prestito tra la Società 1 e Società 2d prevedeva, in effetti, l’elargi- zione di una somma iniziale di USD 228'400'000.--, di fatto poi elargita nella mi- sura di complessivi USD 115'900'000.--, ovvero tramite tranche iniziale di USD 97'000'000.-- e due versamenti da USD 9’450'000.-- (si veda tabella in rapporto Società 40 14 marzo 2005, pag. 159). I facility costs, ammontanti a USD 1'650'000.-- erano stati calcolati su tale base ed in parte in effetti versati (o più precisamente trattenuti direttamente sulle tranches semestrali), per due volte, per complessivi USD 3'300'000.-- (sempre secondo la summenzionata tabella. Vedi anche rapporto 1° luglio 2010 di competenze economiche e finanziarie, pag. 46, MPC p. 10.1.1509). La rimanenza di tali facility costs era poi stata versata alla Società 1 nella misura di USD 13'918'701.-- sotto forma di risarcimento per l’eli- minazione del veicolo Società 1. Nel rapporto contrattuale fra Società 2d e So- cietà 1, quest’ultima è assimilabile ad un istituto bancario o di credito. In caso di prestito ottenuto da tali entità, la prestazione – in comparazione con la presta- zione ottenuta, viene valutata sulla base dell’intera somma elargita o da elargire e non già su quanto provenga esclusivamente da tale istituto, scartando la parte di cui quest’ultimo abbia eventualmente potuto rifornirsi, ed esempio presso una Banca centrale o una Banca nazionale. La somma va semmai messa a confronto con l’importo totale da elargire, di poco superiore ai USD 200'000'000.--. Anche solo volendo ritenere la tranche principale di USD 97'000'000.-- (ipotesi questa comunque meno favorevole all’imputato), si avrebbe una percentuale di “reddito” che si attesta attorno allo 3.4%. Per il resto i rapporti summenzionati confermano nel complesso l’operazione così come descritta nel decreto che dispone il giudizio. In punto al reato di usura, con riferimento all’operazione Società 1, va però detto che il qui menzionato decreto non indica, così come invece effettuato per l’ope- razione Società 2g, una precisa percentuale, assimilabile ad un tasso usurario. Esso si limita a menzionare che l’intero profitto di A., pari a USD 21,3 milioni riveniente dalla quota del finanziamento di USD 7 milioni erogato da Società 1 a Società 2d nel novembre 2002, conclusosi nel luglio 2003, evidenzia “macrosco- pici profili usurari”, laddove l’importo in questione, sarebbe così composto: USD 2,3 milioni: esercizio dell’opzione di chiusura anticipata sullo swap tra Banca 1 e la Società 1; USD 1,5 milioni: commissione di arrangement fee richiesta dalla Banca 2; USD 3,3 milioni: interessi trattenuti da Società 1 su Società 2d in relazione alle prime due tranches del finanziamento;
- 102 - SK.2019.50 USD 13,9 milioni: corresponsione in un’unica soluzione degli interessi dovuti da Società 2d a Società 1 sulla quota di USD 7 milioni oggetto di finanzia- mento, a seguito della risoluzione anticipata dello stesso. 6.6.3 Anche in questo caso, il ragionamento contenuto nel decreto che dispone il giu- dizio, che come detto neppure indica una percentuale precisa usuraria, non con- vince questa Corte. In primis, va rilevato che l’importo di USD 2,3 milioni costituisce penale per l’eser- cizio di chiusura anticipata sullo swap tra Banca 1 e la Società 1, ovvero scaturi- sce da un rapporto contrattuale concernente unicamente queste due entità e nel quale Società 2 si trova ad essere assolutamente estranea. Lo stesso non può dunque essere preso in considerazione. Di seguito e richiamato il ragionamento testé fatto per le deduzioni effettuate dalla Polizia giudiziaria italiana, va rilevato come, la somma degli importi restanti, pari a USD 18,7 milioni, costituisca una percentuale di circa 8.2% se confrontata alla controprestazione dell’ammontare da elargirsi a titolo di prestito, segnatamente circa USD 228 milioni. In secondo luogo, pur tenendo conto dell’estrema complessità dell’operazione in questione, occorre non perdere di vista il nocciolo della questione, che riviene a stabilire quale fosse l’importo che Società 2d doveva a titolo di interessi a Società
1. Orbene, nel verbale dibattimentale (cl. SK p. 7.483.731.118 e 125) l’imputato ha precisato che la Società 1 doveva a Banca 1 il 4.125% a titolo di interessi, mentre Società 2d doveva a Società 1 il 5.711% a titolo di interessi. Questo tasso sarebbe stato calcolato tenendo conto del costo dei facility costs e per l’intera durata prevista del prestito. Dalla relazione 8 luglio 2021 del prof. H. si evince che il tasso d’interesse pagato dalla Società 1 a Banca 1 era pari a 4.125%, mentre quello pagato da Società 2d a Società 1 era pari a 5.62% (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 279 e segg., pag. 288). Ne deriva che gli importi riferiti da A. possono essere considerati, nel loro complesso, corretti. Simili cifre non assur- gono per certo a valori usurari, secondo i parametri del diritto svizzero e italiano.
La relazione del prof. H. conferma peraltro pure, come evidenziato nei rapporti di polizia giudiziaria, che gli interessi pagati da Società 2d a Società 1 per la parte di capitale proprio prestata di USD 7 milioni, ammonta a circa USD 198'000.-- (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 285). In terzo luogo va posto in rilievo come la cifra di circa USD 13 milioni, versata a seguito della recessione anticipata dal contratto di prestito, equivale appunto ad una penale per interruzione anticipata, ovvero ad un risarcimento per il mancato guadagno previsto sull’arco della durata del contratto e non invece ad interessi
- 103 - SK.2019.50 sull’importo di USD 7 milioni, come lo vorrebbero le autorità giudiziarie italiane. Come ben si evidenzia nella relazione del prof. H., l’importo “era legato alla ne- cessità di compensare la Società 1 della perdita dei facility costs futuri”. Se il rapporto contrattuale fra le parti fosse continuato normalmente, la Società 1 avrebbe percepito una somma pari a USD 15,6 milioni (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 286). Certo, si tratta di una cifra elevata, che risulta però essere stata così concordata fra le parti e che può essere paragonata in un certo senso e come messo in rilievo dalla difesa di A., alla penale che occorre versare ad un istituto di credito in caso di recessione anticipata da credito ipotecario. Non va peraltro dimenticato che il contratto era stato concluso qualche mese prima (novembre 2002), e che prevedeva una durata sino al 2013 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 281), mentre per finire era stato rescisso già nell’estate 2003. 6.6.4 Più in generale, sulle condizioni contrattuali poste da Banca 1 nei confronti del Gruppo Società 2, la versione di K. non è risultata univoca. In un verbale egli ha dichiarato che i costi delle commissioni sulle operazioni di finanziamento con Banca 1 erano superiori rispetto ad altri istituti bancari. Ciò derivava dagli accordi presi da M. con Banca 1 all’epoca dell’operazione Società 22/Società 23; il Gruppo era in concreto tenuto a fare nuove operazioni con la banca, poiché così era stato garantito da M. a quest’ultima. Per K. inoltre, il “sovrapprezzo” era fina- lizzato ad evitare fuoriuscite di notizie circa la reale situazione di Società 2 (ver- bale K., Procura presso Tribunale Parma 22 aprile 2009, MPC p. 12.67.1035). In altri verbali, egli ha mitigato la sua versione, sostenendo che i tassi elevati facessero in qualche modo parte del destino di Società 2 e non fossero appan- naggio unicamente di Banca 1. Sia le banche straniere che quelle italiane appli- cavano nei confronti del gruppo tassi superiori alla media (verbale di udienza Tribunale di Parma 16 novembre 2009 (MPC p. 12.67.1663). I tassi applicati da Banca 1 erano comunque tutto sommato ancora in linea con quelli di mercato (verbale di udienza Tribunale di Parma 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2033), mentre i tassi applicati dagli istituti bancari sudamericani potevano anche essere dell’ordine del 30, 40 o 50% (verbale di udienza Tribunale di Parma 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2087). 6.7 In base all’art. 157 CP, si rende colpevole di usura, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, nonché chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.
- 104 - SK.2019.50 L’usura consiste nell’ottenere o farsi promettere una controprestazione spropor- zionata, sfruttando la debolezza della controparte. Il bene giuridico protetto è il patrimonio e viene sanzionata la relativa messa in pericolo dello stesso. Una le- sione del patrimonio non è necessaria, consistendo l’atto incriminato, nella con- clusione dell’accordo usurario (MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 157 CP). L’infrazione consiste nello sfruttare lo stato di bisogno, di dipendenza, di inespe- rienza o di carente capacità di discernimento, secondo la lista esaustiva dell’art. 157 CP. Se l’infrazione è realizzata per più stati, il giudice ne terrà conto per la fissazione della pena (MAZOU, op. cit., n. 3 ad art. 157 CP). La vittima può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica. La vittima è, a causa della sua situazione di debolezza, messa in uno stato di costrizione influente in maniera così importante sulla sua libertà di decisione, che è disposta a consentire dei vantaggi usurari. Affinché vi sia usura, l’accordo deve trovare il suo fondamento nella situazione di debolezza in cui si trova la vittima (MAZOU, op. cit., n. 5 ad art. 157 CP). Quanto all’autore, non è necessario che sia egli stesso il contrattante e che ne abbia un vantaggio personale; è sufficiente che agisca in qualità di rap- presentante (MAZOU, op. cit., n. 6 ad art. 157 CP). Lo stato di bisogno può essere definito come una situazione di disperazione. Quando lo stato di bisogno è di natura economica, non è necessario che si sia in presenza di una grande miseria o di estrema povertà. La mancanza di liquidità di un uomo d’affari o di una persona giuridica può già costituire stato di bisogno ai sensi dell’art. 157 CP (MAZOU, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 157 CP).
- 105 - SK.2019.50 La dipendenza costituisce una nozione spesso difficile da scindere in particolare dallo stato di bisogno. Essa presuppone un rapporto di sottomissione o di subor- dinazione verso l’autore. La dipendenza può essere di tipo economico o di altra natura. Ci può essere ad esempio dipendenza tra un commerciante e il banchiere che gli accorda o meno una linea di credito (MAZOU, op. cit., n. 13 e segg. ad art. 157 CP). L’infrazione è consumata nel momento in cui l’autore ottiene o si fa promettere dei vantaggi pecuniari, ovvero delle prestazioni aventi natura economica (MAZOU, op. cit., n. 25 e 28 ad art. 157 CP). Oltre allo scambio di prestazioni, l’art. 157 CP prevede che vi sia manifesta spro- porzione fra il vantaggio pecuniario e la prestazione effettuata. Su tale aspetto, occorre procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto di tutte le circo- stanze. Il rapporto tra vantaggio pecuniario e prestazione è generalmente valu- tato in funzione dei prezzi e del tasso praticato sul mercato dei capitali, dei beni e dei servizi aventi valore economico (MAZOU, op. cit., n. 34 e 35 ad art. 157 CP). Nell’ipotesi in cui sia dato un prezzo usuale relativamente preciso per una pre- stazione, uno scarto significativo sarà sufficiente per ritenere data l’usura. Per contro, se la prestazione è più difficile da valutare, converrà fissare in un primo momento una forchetta ed esaminare in un secondo momento se la contropre- stazione è sensibilmente diversa (MAZOU, op. cit., n. 39 ad art. 157 CP). Si è in presenza di una sproporzione evidente tra la prestazione dell’autore ed il vantag- gio pecuniario ricavato grazie alla vittima, qualora il rapporto fra i due viola gros- solanamente le buone prassi negli affari ed eccede sensibilmente i limiti di ciò che parrebbe usuale e normale, tenuto conto delle circostanze (MAZOU, op. cit.,
n. 40 ad art. 157 CP). Inoltre, in presenza di un’operazione comportante dei rischi, per esempio un pre- stito, l’importanza di ciò che comportano i rischi sostenuti dall’autore deve essere presa in considerazione per l’apprezzamento del valore della prestazione che deve fornire (MAZOU, op. cit., n. 46 ad art. 157 CP). Sia dottrina che giurisprudenza fanno in taluni casi riferimento a delle percentuali. Sebbene la legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) pre- veda all’art. 14 in generale che il tasso d’interesse annuale non debba di regola essere superiore al 15%, il superamento di tale tasso non significa ancora che vi sia usura, dovendo l’infrazione, a mente della dottrina, essere ammessa a partire da un tasso del 20% (MAZOU, op. cit., n. 48 ad art. 157 CP). Nel ramo del piccolo
- 106 - SK.2019.50 credito, interessi superiori al 18-20% annuali, valgono regolarmente quali inte- ressi usurari. In altri settori, si ritiene che l’usura dovrebbe essere data in caso di sproporzione tra le prestazioni a partire dal 25%, in ogni caso dal 35% (WEISSEN- BERGER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 38 ad art. 157 CP; MAZOU, op. cit.,
n. 48 ad art. 157 CP). 6.8 Per quanto attiene all’elemento dello stato di bisogno, va da sé che, a breve di- stanza temporale dal crac, il Gruppo Società 2 si trovasse in estrema carenza di liquidità e di conseguenza in forte stato di bisogno. Un’analisi più precisa an- drebbe effettuata man mano che si retrocede negli anni, giungendo, ad esempio per quanto attiene all’operazione Società 2g, al 23 dicembre 1996, per stabilire se, già a quel momento, il Gruppo si trovasse in stato di bisogno o eventualmente di dipendenza. Senza voler minimizzare la drammaticità del dissesto, per tale periodo in effetti si ha, ad esempio dalle molteplici dichiarazioni rese da K., che la redditività sino al 1993/1994 era abbastanza soddisfacente, mentre si è comin- ciato ad “aggiustare” i bilanci nel periodo 1995/1996. A quell’epoca le perdite sa- rebbero ammontate a circa 500 miliardi di Lire (v. verbale K., Procura di Parma del 5 gennaio 2004, MPC p. 12.67.14). K. colloca la situazione di reale dissesto agli inizi del 2001, specificando altresì come, nonostante le numerose falsifica- zioni effettuate sino a quel momento, la disponibilità di cassa e di linee bancarie fosse elevata ed aggiunge che prima del 2001 il gruppo poteva sicuramente con- tare su una liquidità compresa tra 1'000 e 1'500 miliardi di Lire (verbale K., Pro- cura di Parma del 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.51). Le prime perdite avevano cominciato a manifestarsi a partire dal 1994, divenendo vieppiù elevate, ma la vera e propria tensione finanziaria sarebbe dunque sopraggiunta nel 2001. Se sino a quel momento vi era comunque disponibilità di cassa (anche se derivata da operazioni finanziarie di emissioni di bond o contrazioni di debiti), a partire dal 2002, si erano cominciate a manifestare vere e proprie tensioni di cassa. Nel 2003 la situazione era divenuta esplosiva (verbale K. del 19 novembre 2009, Tri- bunale di Parma, MPC p. 12.67.1762). Anche M. sostiene di avere avuto percezione delle difficoltà dell’azienda a fine 2001/inizio 2002, riconducendole anche ai deludenti risultati ottenuti dalle acqui- sizioni effettuate dal gruppo (verbale M. del 30 dicembre 2003, Ufficio del GIP, Tribunale di Milano, MPC p. 12.64.100). Comecchessia può rimanere indecisa la questione a sapere se al momento dell’operazione Società 2g, iniziata nel dicembre 1996, il Gruppo si trovasse già in una situazione di forte stato di bisogno, e ciò alla luce di quanto si dirà al con- siderando IV. 6.9 infra che segue, per il presupposto della manifesta spropor- zione.
- 107 - SK.2019.50 Quo alla situazione che si relaziona al capo d’accusa c, segnatamente all’opera- zione Società 1, avviata nella primavera del 2002, di certo la situazione del Gruppo Società 2 poteva essere considerata grave per l’aspetto della carenza di liquidità. 6.9 Venendo all’elemento della manifesta sproporzione, emergono i seguenti aspetti. I rapporti tecnici di polizia giudiziaria e di Società 40 menzionati più sopra, so- stengono che le condizioni poste, per il tramite di A., da Banca 1, fossero one- rose. Se da un lato le stesse potevano essere giustificate dai rischi che l’istituto bancario incorreva, investendo in particolare in società aventi sede in Sudame- rica (Società 2g), in un periodo politicamente e finanziariamente instabile, lad- dove tra l’altro, come visto, i tassi ipotecari erano di gran lunga superiori a quelli proposti da tale istituto bancario, dall’altro neppure va dimenticato che Banca 1 poteva contare sulla garanzia di Società 2a S.p.A. ed in taluni casi, il suo rischio diretto risultava fortemente diminuito dalla trasmissione di quest’ultimo su inve- stitori istituzionali mediante la contestuale strutturazione di private placements. Onerose, non significa in ogni caso automaticamente usurarie. Come visto la giu- risprudenza svizzera pone delle condizioni restrittive. Dottrina e giurisprudenza ammettono, pur dovendosi giudicare di caso in caso, che possa esservi usura a partire da un tasso del 20%, con la precisazione di un tasso superiore al 18-20% nel ramo del piccolo credito, per arrivare sino al 25% o addirittura il 35% in altri settori. Stanti le cifre indicate nell’atto d’accusa o dedotte sulla base dello stesso, si ha che nessuna raggiunge quella soglia tale da doversi ritenere dato il reato di usura per il giudice svizzero. Non va peraltro dimenticato che le operazioni com- plesse di finanziamento, oggetto dell’atto d’accusa in esame, rientrano in un set- tore distante da quello del piccolo credito, trattandosi di finanziamenti concessi da uno degli istituti bancari più grandi al mondo, a società facenti capo al Gruppo Società 2, azienda di dimensioni internazionali. Orbene, sulla base degli elementi presenti nel fascicolo penale e di quanto questa Corte ha potuto accertare, nonché sulla scorta delle considerazioni più sopra ef- fettuate relativamente ai concreti importi versati a titolo di interessi nell’ambito delle operazioni oggetto dei capi d’accusa, non è possibile riconoscere nel com- portamento ascritto a A. il crimine di usura (quale crimine a monte). In base al diritto svizzero ed alla giurisprudenza, non risulta in effetti dato, come visto, l’ele- mento oggettivo della manifesta sproporzione. Ne discende che le operazioni descritte ai capi b e c del decreto che dispone il giudizio ed integrate nell’atto d’accusa 27 maggio 2015, non possono essere ri- tenute quali crimini a monte dei reati di riciclaggio ad esse connesse.
- 108 - SK.2019.50 7. Gli atti di riciclaggio imputati a A. 7.1 L’esame delle operazioni che seguono concerne esclusivamente l’eventuale adempimento del reato sotto il profilo oggettivo, necessario per stabilire o meno l’adempimento sempre sotto il profilo oggettivo del reato nella forma aggravata. Come si vedrà, A., in assenza di dolo, è stato in ogni caso prosciolto. Va da sé, inoltre, che laddove si ammetterà la natura oggettiva di atto vanificatorio della traccia, ciò non significa in alcun modo che tale atto sia per sé un atto di riciclag- gio. Come visto, questa Corte ha ritenuto in astratto (v. supra consid. IV. 5.5) l’ipotesi di amministrazione infedele quale possibile reato pregresso del riciclaggio impu- tato a A. Ciò posto, la Corte ha ritenuto, a prescindere dell’adempimento del reato sotto il profilo soggettivo (v. infra consid. IV. 10), di comunque esaminare le im- putazioni a carico di A. Si precisa che per i capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.189 il procedimento è stato abbandonato dal TPF per intervenuta prescrizione, in quanto riferiti a fatti occorsi oltre 15 anni prima (v. sentenza SK.2015.24 consid. I. 3.2 e 3.3, confermata dal Tribunale federale). Per i capi d’accusa da n. 1.1.190 a n. 1.1.289 il Tribunale federale ne ha accertato la prescrizione (anch’essa di 15 anni), intervenuta nelle more della procedura ricorsuale (v. sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, consid. 4.1). Le relazioni coinvolte nei capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 sono già state elencate (v. supra consid. IV. 2.2). Le stesse sono state alimentate con averi provenienti dalle relazioni su cui sono confluiti i proventi delle polizze assicura- tive, rispettivamente i proventi dell’operazione Società 1 (consid. III 2.2), come meglio precisato qui di seguito (v. rapporto PGF del 23 giugno 2010 con riferi- menti, MPC p. 5.1.7387 e segg.; rapporto PGF del 16 giugno 2011 con riferimenti, MPC p. 5.1.8203 e segg.). 7.1.1 Conto n. c13 di cui L. è titolare e avente diritto economico, presso Banca 2, Coira: alimentato con denaro e titoli provenienti dal conto n. c8 intestato alla Società 8 Ltd., presso Banca 2, Coira di cui sempre L. era l’avente diritto economico (MPC
p. 5.1.7291 e p. 5.1.8410; p. 7.22.26 e 40; p. 7.14.146). 7.1.2 Conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama presso Banca 2, Coira, il cui avente diritto economico era N.: alimentato mediante versamenti di denaro a con- tanti (MPC p. 7.16.145-154), preceduti da analoghi prelevamenti dai conti inte- stati alla Società 4 AG e alla Società 5 SA, presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.4.123-126, 177, 208 e 240; p. 7.3.161-169, 287, 325, 392, 415, 452, 687 e 784).
- 109 - SK.2019.50 Queste ultime due relazioni sono state alimentate a loro volta con il denaro pro- veniente dalle polizze (MPC p. 5.1.8401 e 8607, v. supra consid. IV. 2.2). A., in occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, ha dichiarato che il conto inte- stato alla Società 7 era un cosiddetto “conto di tesaurizzazione” su cui confluiva denaro proveniente dalle società operative Società 5 SA e Società 4 AG. A. ha infatti riferito che le società operative non dovevano detenere liquidità (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.57). Per USD 25'000.-- il conto intestato alla Società 7 è stato alimentato con denaro proveniente dal conto cifrato denominato “c38”, presso Banca 2, Coira. Questo conto è riconducibile a EE., collega di A. in Banca 1, che ha partecipato ad alcune delle operazioni Società 2. Su tale conto è con- fluito denaro che rappresentava il compenso di EE. per l'impegno e il lavoro svolto nelle operazioni Società 2 (MPC p. 5.1.7023). In sede di dibattimento SK.2019.50, A. ha confermato che l’ADE del conto inte- stato alla Società 7 era N. e che sul conto c12 sono confluiti denari prelevati dai conti intestati alla Società 4 AG e alla Società 5 SA. Sebbene egli non metta in discussione l’entità dei bonifici e il fatto che questi siano avvenuti, contesta in maniera ferma che i pagamenti siano avvenuti a contanti in ragione della loro entità e della valuta in cui sarebbero stati effettuati, poiché i trasferimenti di dollari a contanti di quelle entità avrebbero dovuto essere organizzati per tempo e, ol- tretutto, avrebbero senza dubbio destato qualche domanda in seno a Banca 2 (cl. SK p. 7.483.731.69-71). Al riguardo, come si evince dal rapporto PGF 23 giugno 2010 (MPC p. 5.1.7273), va sottolineato che tutte le operazioni di prele- vamento di denaro dal conto della Società 4 AG e le corrispettive operazioni di versamento sul conto della Società 7 Inc. non sono mai avvenute fisicamente, ma solo contabilmente. Sempre con riferimento al conto intestato alla Società 7, si rileva che tra le ope- razioni in uscita, risultano dei bonifici di importanti somme di denaro a favore del conto n. c25 intestato alla Società 12 Ltd., BVI, presso Banca 16, Guernsey, di cui A. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8404 e seg. e 8607 e seg.; p. 7.16.66, 121, 150-154, 237, 248 e seg., 251 e seg., 259 e seg., 275-278), nonché a favore del conto n. c26 intestato alla Società 13 Ltd., BVI, sempre presso Banca 16, Guernsey, di cui F. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8402 e segg. e 8607 e seg.; p. 7.16.71, 141 e seg., 152-156, 266 e seg., 311 e seg., 324). Importi di denaro che poi risultano essere stati trasferiti su dei conti intestati a queste due società presso Banca 17 in Lussemburgo (MPC p. 5.1.8401-8405 e 8607 e seg.;
p. 10.1.1541-1547 e 1614-1616). Nel verbale del dibattimento SK.2015.24, A. ha ribadito che i conti intestati alla Società 12 e alla Società 13 erano divenuti la sua cassaforte per ragioni fiscali, al posto del conto intestato alla Società 7 (cl. SK p. 9.482.930.56, v. anche supra consid. IV. 2.5.2).
- 110 - SK.2019.50 Nel dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha specificato che la strutturazione dei movimenti per la Società 12 Ltd. e per la Società 13 Ltd. e dei relativi conti presso Banca 16, Guernsey, è stata la medesima ed è stata organizzata da Banca 17, a cui egli aveva conferito un “mandato totale”. A. non avrebbe mai aperto né operato personalmente su tali conti. Stando alle sue affermazioni rese in aula, i bonifici, che riconosce, sarebbero stati ordinati da Banca 17, secondo sue dispo- sizioni di trasferire denari dalla Società 7 alla Società 12 Ltd. I trasferimenti effet- tuati a beneficio del fratello F., a detta dell’imputato, costituirebbero donazioni (supra consid. IV. 2.5.3), rispettivamente compensazioni in Europa con gli averi del fratello in Brasile a seguito dell’eredità del padre. L’imputato ha altresì dichia- rato che la Società 13 Ltd. apparteneva a suo fratello, motivo per cui questi risul- tava avente diritto economico dei valori patrimoniali sul relativo conto (cl. SK p. 7.483.731.71-73). L’imputato, con riferimento alle relazioni bancarie intestate alle Società 12 Ltd. e Società 13 Ltd. (la cui apertura gli era stata consigliata da Banca
17) non contesta che potrebbe trattarsi di conti di passaggio, ribadendo che lui e suo fratello non li hanno mai gestiti (cl. SK p. 7.483.731.149). Infine, l’imputato ha confermato che i suddetti conti sono stati usati per lo scudo fiscale (cl. SK p. 7.483.731.150). 7.1.3 Conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz, di cui A. era avente diritto eco- nomico, presso Banca 14, Vaduz, aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC p. 5.1.8421 e segg. e 8612): alimentato mediante versamenti a con- tanti e un bonifico (MPC p. 7.718.5-8) provenienti dal conto n. c4 intestato alla Società 8 Ltd. (MPC p. 7.712.6-8) e dal conto n. c5 intestato alla Società 3 Ltd. (MPC p. 7.715.6 e seg.), entrambi presso Banca 14, Vaduz, sui quali, come visto, è confluito denaro delle polizze riferite alle operazioni Società 2 (MPC p. 5.1.8422 e seg., v. supra consid. IV. 4.6). Il conto è stato alimentato anche mediante un versamento a contanti di USD 499'250.-- in data 31 marzo 2003 (MPC p. 7.718.8), proveniente dalla cassetta di sicurezza appoggiata al conto n. c11 inte- stato alla Società 27 presso Banca 2, Coira (MPC p. 5.1.8422 e seg. e 8612). Agli atti vi sono sufficienti elementi per ritenere che nella cassetta di sicurezza appoggiata al conto “c11” sia stato depositato, in data 30 gennaio 2003, del de- naro prelevato il giorno precedente dai conti intestati alla Società 4 AG, alla So- cietà 7 e a L., presso Banca 2, Coira (MPC p. 5.1.8377 e seg.); denaro che in data 31 marzo 2003 è stato prelevato dalla citata cassetta di sicurezza, per es- sere versato sul conto intestato alla Fondazione 2 (MPC p. 5.1.7290-7294 e 7302). In data 30 gennaio 2003 e 31 marzo 2003, risultano in effetti degli accessi alla cassetta di sicurezza appoggiata al conto “c11 (Società 27)”, firmati con il nome in codice Società 27 (MPC p. 7.19.284).
- 111 - SK.2019.50 Circa USD 2,7 milioni, depositati sul conto intestato alla Fondazione 2, sono stati dapprima trasferiti in data 9 aprile 2003 sul conto n. c39 intestato alla Società 28 S.p.A. presso Banca 5, Ginevra, conto di passaggio (MPC p. 5.1.8425 e seg., p. 7.718.8 e 46, p. 7.303.27-30) ed in seguito trasferiti sul conto n. c40 intestato alla Società 28 S.p.A., Torino sempre presso Banca 5, di cui A. era beneficiario eco- nomico (MPC p. 5.1.8426 e seg.; p. 7.302.5; p. 7.303.31-37). Tale operazione risulta inserirsi nel contesto dello scudo fiscale italiano. Dallo scritto 24 febbraio 2004 inviato dalla Società 28 alla Banca 5, risulta che il conto n. c40 era “formato da fondi rimpatriati ai sensi della Legge Italiana n. 409 del 23/11/2001”, legge che concerne lo scudo fiscale (MPC p. 7.302.8). A. ha dichiarato al riguardo di avere deciso di regolarizzare la sua posizione con lo Stato italiano (v. verbale del 2 luglio 2004 davanti al Fürstliches Landgericht a Vaduz, MPC p. 13.10.1250). In occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, l’imputato ha confermato di avere scudato il denaro depositato presso il conto intestato alla Fondazione 2, tramite una fiduciaria italiana (verbale interrogatorio A. al dibattimento SK.2015.24, cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.31). La Società 28 S.p.A., Torino è l’in- termediario finanziario a cui si è rivolto A. per effettuare lo scudo fiscale. In sede di dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha confermato che la Fondazione 2 era la sua “cassaforte” e che i valori patrimoniali che giungevano su questo conto originavano dai conti presso Banca 14 della Società 8 e della Società 3 (cl. SK p. 7.483.731.28). Egli ha contestato di aver versato a contanti USD 499'250.-
- in data 31 marzo 2003 (cl. SK p. 7.483.731.76), mentre ha confermato il versa- mento di circa USD 2,7 milioni in favore del conto n. c17 effettuato nel quadro dello scudo fiscale italiano, operato tramite la Società 28 di Torino; tale importo è stato poi trasferito sui conti intestati alla Società 28 di cui A. era avente diritto economico (cl. SK p. 7.483.731.79 e seg.).
- 112 - SK.2019.50 7.1.4 Conto n. c11 denominato “Società 27”, a cui era appoggiata la cassetta di sicu- rezza n. 54, di cui A. era titolare e avente diritto economico, presso Banca 2, Coira (MPC p. 5.1.8377 e segg. e 8602): alimentato nel febbraio 2002 con denaro proveniente dal conto denominato c3 e dal conto intestato alla Società 4 AG, presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.19.26,-39 e seg.; p. 7.17.43, 486-488, 561-563;
p. 7.3.434 e seg.), a loro volta alimentati con denaro proveniente dalle polizze (v. supra consid. IV. 4.6). In occasione del dibattimento SK.2015.24 A. ha dichiarato di essersi recato a Coira il 7 febbraio 2002 per chiudere il conto “c3” (Società 3), poiché non più necessario (era stato infatti aperto nel frattempo un conto sempre intestato alla Società 3 presso Banca 14, Vaduz), nonché per aprire il conto c11 (“Società 27”). Su quest’ultimo conto, a detta di A., sono stati versati USD 50'000.-- all’ apertura e, in seguito, gli importi provenienti dalla chiusura del conto “c3” (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.44). L’imputato ha confermato quanto sopra durante il dibattimento SK.2019.50 (cl. SK p. 7.483.731.27). Il conto c11 risulta essere stato alimentato anche con un versamento a contanti di USD 99'800.-- di data 31 marzo 2003, provenienti dalla cassetta di sicurezza appoggiata allo stesso. Dagli atti emerge che in data 30 gennaio 2003 sono stati effettuati diversi prelevamenti di denaro dai conti intestati alla Società 4 AG, alla Società 7 e a L. presso Banca 2 (MPC p. 5.1.8377 e seg.; p. 7.3.168 e 685-690;
p. 7.16.68, 128-130, 152, 265; p. 7.22.56), per complessivi USD 1'335'000.-- (MPC p. 5.1.7291 e seg.). In medesima data risulta anche un accesso alla cas- setta di sicurezza appoggiata al conto c11 (MPC p. 7.19.284). In seguito, il 31 marzo 2003, vi è un altro accesso alla citata cassetta di sicurezza, seguito dal versamento di USD 99'800.-- sul conto c11 intestato alla “Società 27” (MPC p. 7.19.31 e 284). È quindi verosimile che tale importo provenga dai prelevamenti a contanti effettuati a fine gennaio 2003, i quali, per una parte, sono stati depositati nella cassetta di sicurezza. In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha inizialmente ritenuto possibile che egli il 30 gennaio 2003 abbia prelevato dei valori patrimoniali dai conti intestati alla Società 4, alla Società 7 e a L. presso Banca 2, Coira, e che in parte li abbia depositati sempre lo stesso giorno a Coira sul conto denominato “Società 27”, ma è possibile che egli abbia anche depositato a Lugano parte di quei valori patrimoniali prelevati. Egli non ha memoria precisa di questi eventi (cl. SK p. 7.483.731.73 e seg.). In un secondo momento, A. ha dichiarato di non poter dire di aver fatto questi versamenti e sostenuto che, probabilmente, non li avrebbe fatti, mettendo in dubbio di avere personalmente movimentato denaro (cl. SK p. 7.483.731.75 e seg.). Egli non ha escluso di avere, in data 31 marzo 2003, effettuato movimentazioni di denaro sul conto denominato “Società 27” e
- 113 - SK.2019.50 questo perché si era recato a Coira lo stesso giorno per preparare il conto “Fon- dazione 2” ai fini dello scudo fiscale. Egli non ricorda se la somma di USD 99'800.-- provenga dalla cassetta di sicurezza n. 54, ma non lo esclude. Ritiene inoltre possibile che i prelevamenti di denaro a contanti dal conto deno- minato “Società 27” del 13 novembre 2002 e del 21 gennaio 2004 siano stati da lui effettuati, rientrando gli importi nelle cifre che egli avrebbe potuto portare in Italia senza obbligo di dichiarazione (cl. SK p. 7.483.731.77-79). 7.1.5 Conto cifrato n. c1 presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13, di cui F. è titolare e avente diritto economico (A. disponeva di una procura generale sul conto con potere di firma individuale), a cui era appoggiata la cassetta di sicurezza n. 53 (MPC p. 5.1.8510 e segg.). A., durante il dibattimento SK.2019.50, ha riferito che il conto denominato “c1” è stato alimentato con fondi provenienti da eredità e, successivamente, con sue donazioni, originate perlopiù dai guadagni sulle ope- razioni svolte in ambito assicurativo (cl. SK p. 7.483.731.30). Più precisamente, il suddetto conto è stato alimentato nel periodo tra ottobre 2000 e settembre 2003 con 7 versamenti di denaro a contanti per USD 595'000.-- ed Euro 150'000.--, e meglio: USD 300'000.--, versati il 10 ottobre 2000: dalla documentazione bancaria (in particolare della nota informativa della banca) risulta una visita di A. (procura- tore), nel contesto della quale egli versa tale importo indicando che lo stesso è stato prelevato a Zurigo e proverrebbe dalla liquidazione della società in proprietà con il fratello in Brasile “Società 45” (MPC p. 7.154.20). Quel mede- simo giorno risulta un prelevamento a contanti di USD 301'350.-- dal conto intestato alla Fondazione 2 c/o Banca 14 (MPC p. 7.718.5); USD 100'000.-- versati il 18 novembre 2002: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. e F., nel contesto della quale essi versano tale importo indicando di averlo prelevato presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.154.21). In quella data (o poco prima) non risultano prelevamenti a contanti dai conti in Banca 2. Nel rapporto PGF del 23 giugno 2010 viene indicato che il 18 no- vembre 2002 risulta un accesso alla cassetta di sicurezza n. 53 appoggiata al conto “c1” (MPC p. 7.154.168), firmato da A. Stando al rapporto, A. il 18 no- vembre 2002 potrebbe avere prelevato dalla cassetta del denaro che aveva depositato il 20 agosto 2002 (risulta infatti, il 20 agosto 2002, un accesso alla cassetta di sicurezza firmato da A. – MPC p. 7.154.164). Il 20 agosto 2002 in effetti è stato effettuato un prelevamento a contanti di USD 552'062.48 dal conto intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.3.166). Al dibattimento SK.2019.50, A. ha confermato di non essersi trovato in Svizzera in data 18 novembre 2002 (cl. SK p. 7.483.731.85 e seg.);
- 114 - SK.2019.50 USD 100'000.-- versati il 5 dicembre 2002: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. (procuratore), nel contesto della quale egli versa tale importo, indicando che lo stesso è stato prelevato a Coira (MPC p. 7.154.22). Quel medesimo giorno risultano diversi prelevamenti a contanti da conti presso Banca 2, Coira, in particolare un prelevamento di USD 800'000.-- dal conto intestato alla società 5 SA (MPC p. 7.4.123), da cui potrebbe originare il versamento di USD 100'000.-- in favore del conto “c1”, come riconosciuto dall’imputato in aula (verbale d’interrogatorio SK.2019.50, cl. SK p. 7.483.731.57); Euro 100'000.-- versati il 31 gennaio 2003: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. (procuratore), nel contesto della quale egli versa tale importo, indicando che lo stesso è stato prelevato a Coira (MPC p. 7.154.22). Il giorno precedente risultano diversi prelevamenti a contanti da conti presso Banca 2, Coira, in particolare un prelevamento di Euro 150'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.68). In sede di dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha ritenuto possibile che parte dell’importo di questo versamento originasse proprio dai prelevamenti effettuati il giorno precedente a Coira (cl. SK p. 7.483.731.73 e seg.); Euro 50'000.-- e USD 65'000.-- versati il 16 aprile 2003: dalla nota informativa della banca risulta solo una telefonata di A. (procuratore) all’istituto bancario il 15 aprile 2003 ma non viene fatta menzione di una visita o di un versamento di denaro (MPC p. 7.154.22). A., in occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24, ha dichiarato che il 16 aprile 2003 si è recato in Svizzera (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.51). Il 16 aprile 2003 risultano infatti diversi preleva- menti a contanti da conti presso Banca 2, Coira, in particolare un preleva- mento di Euro 65'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.69 e 7.16.294), nonché prelevamenti, sempre presso Banca 2, Coira, di USD 476'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.154) e USD 451'000.-- dal conto intestato alla Società 5 SA (MPC p. 7.4.126). Si ha che il 16 aprile 2003 A. (presente in Svizzera) ha quindi effettuato dei prelevamenti di denaro da conti nella sua disponibilità presso Banca 2 e versato una parte a contanti sul conto “c1”, come anche riconosciuto dall’imputato stesso in aula, che ha anche stimato probabile che parte dell’importo di Euro 50'000.-- prove- nisse dal prelevamento effettuato lo stesso giorno a Coira dal conto intestato alla Società 7 (cl. SK p. 7.483.731.83); USD 30'000.-- versati il 24 settembre 2003: dalla nota informativa della banca risulta una visita di A. (procuratore), nel contesto della quale egli versa tale importo, senza però indicarne la provenienza (MPC p. 7.154.22). Il giorno pre- cedente risultano diversi prelevamenti a contanti da conti presso Banca 2,
- 115 - SK.2019.50 Coira, in particolare un prelevamento di Euro 150'000.-- dal conto intestato alla Società 7 (MPC p. 7.16.68). Nel rapporto PGF del 23 giugno 2010 viene indicato che quel giorno vi è stato un accesso alla cassetta di sicurezza n. 56 appoggiata al conto denominato “c51” di cui O. era ADE (MPC p. 7.155.51 accesso alla cassetta firmato da A.), dalla quale A. ha verosimilmente prele- vato del denaro che – sempre secondo il citato rapporto – sarebbe stato de- positato in data 4 settembre 2003. L’imputato ha reputato possibile che i valori patrimoniali versati provengano dalla citata cassetta di sicurezza, come da ri- sultanze dibattimentali SK.2019.50 (cl. SK p. 7.483.731.86 e seg.). Il 4 settem- bre 2003 vi è infatti un accesso alla citata cassetta di sicurezza firmato da A. (MPC p. 7.155.47). Il giorno precedente invece sono stati effettuati dei prele- vamenti a contanti dal conto intestato al Trust 1, in particolare un prelevamento a contanti di USD 450'000.-- (MPC p. 7.711.40 e seg.). Visto quanto precede, agli atti vi sono sufficienti elementi per ritenere che il de- naro versato a contanti sul conto “c1” provenga da prelevamenti a contanti effet- tuati da conti accesi presso Banca 2, Coira e nel Liechtenstein, riconducibili a A. (MPC p. 5.1.3876 e segg.). A favore del conto cifrato “c1” sono stati pure effettuati due bonifici di Euro 125'000.-- del 22 maggio 2002 e GBP 10'100.-- il 31 gennaio 2003, provenienti dal conto n. c41 intestato alla Fondazione 1, Vaduz, presso Banca 12, Lugano (MPC p. 5.1.5550-5552, v. infra consid. IV. 7.1.6). Infine, sul conto denominato “c1” sono confluiti anche importi di denaro prove- nienti: dal conto n. c42 (titoli e liquidità per un controvalore di USD 112'000.--), dal conto n. c43, presso Banca 12, Lugano (USD 70'000.--), nonché dal conto intestato alla Società 18 SA, (USD 200'000.--, MPC p. 5.1.8511 e 8624, p. 7.154.142 e seg.). Dall’esame degli estratti conto risulta che parte dei USD 270'000.-- (provenienti dal conto “c43” e dal conto intestato alla Società 18) è stata oggetto, nella misura di USD 250'000.--, di un prelevamento a contanti il 19 dicembre 2000. Denaro che è stato poi versato sul conto n. c41 intestato alla Fondazione 1 (MPC p. 7.152.71, v. infra consid. IV. 7.1.6). 7.1.6 Conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz, presso Banca 12 (ora Banca 13), Lugano, di cui F. era avente diritto economico: alimentato con versamenti di denaro a contanti proveniente da altrettanti prelevamenti a contanti, effettuati presso i vari conti riconducibili a A. presso Banca 2, Coira, e nel Liechtenstein per complessivi USD 1'611'000.-- (conti a loro volta alimentati con denaro prove- niente dalle polizze, MPC p. 5.1.5538 e seg., v. anche supra consid. IV.4.6). Di
- 116 - SK.2019.50 rilievo vi è in particolare un versamento a contanti di USD 219'443.35 del 23 mag- gio 2001, effettuato dai fratelli A. e F. in occasione di una visita a Banca 12, Lu- gano (MPC p. 7.152.73). Nella nota interna della banca è indicato che l’importo proviene dalla liquidazione di una società (MPC p. 7.152.12). Tuttavia, dal rap- porto PGF del 23 giugno 2010 e dalla documentazione bancaria risulta che il 23 maggio 2001 sono stati effettuati diversi prelevamenti di denaro a contanti, in particolare un prelevamento di USD 243'000.-- dal conto intestato alla Società 8 presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 7.712.7). Come indicato nel paragrafo che precede, l’importo di USD 219'443.35 è stato poi bonificato, nella misura di Euro 125'000.-- sul conto “c1” in data 22 maggio 2002 (MPC p. 7.152.12 e segg., 73-76 e 119; p. 7.154.105). Stando alle dichiarazioni rese dall’imputato in sede dibattimentale SK.2019.50, il conto intestato alla Fondazione 1 è stato alimentato con sue donazioni fatte al fratello, che era appunto l’avente diritto economico di tale conto. A. ha confermato che disponeva di procura su tale conto e di operarvi, perlopiù su disposizione di suo fratello (cl. SK p. 7.483.731.30). Il conto intestato alla Fondazione 1 è stato altresì alimentato in data 5 dicembre 2002 con un versamento di USD 199'900.--, preceduto da un prelevamento di medesima data di USD 200'100.-- dal conto cifrato n. c45 presso Banca 12, Lu- gano, di cui N. era titolare e avente diritto economico (MPC p. 5.1.5550). In oc- casione del verbale d’interrogatorio del dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha confermato di essere stato in Svizzera a quella data e di aver effettuato questi prelevamenti e versamenti per fare un favore a N., che stava divorziando, dichia- razioni poi confermate anche durante il dibattimento SK.2019.50. Il versamento sul conto intestato alla Fondazione 1 è dovuto, secondo l’imputato, al fatto che fosse l’unico conto ancora presente sulla piazza di Lugano dopo lo scudo fiscale di quell’anno. L’imputato ha poi precisato che il denaro prelevato e depositato è stato oggetto di un accordo di compensazione tra lui e N., in cui quest’ultimo ha ricevuto in Brasile l’equivalente del citato importo in Real (cl. SK p. 7.483.731.88 e seg.). Sul conto è pure confluito l’importo di USD 250'000.-- in data 19 dicembre 2000, prelevato a contanti dal conto “c1” (v. supra consid. IV. 7.1.5). 7.1.7 Conto cifrato n. c45, presso Banca 12 (ora Banca 13), Lugano, del quale N., risultava essere avente diritto economico: alimentato mediante un unico versa- mento a contanti di USD 299'264.25 in data 28 settembre 2001 (MPC p. 7.157.19, 20). Tale versamento trova corrispondenza con dei prelevamenti di denaro di medesima data presso il conto intestato alla Società 4 AG presso Banca 2, Coira
- 117 - SK.2019.50 (MPC p. 5.1.5560, p. 5.1.8466; p. 7.3.160). Per le dichiarazioni di A. rese al di- battimento SK.2019.50 in merito al prelievo dal conto “c45” (v. supra consid. IV. 7.1.6). L’imputato nulla ha detto circa l’origine dei fondi presenti sul conto “c45” (cfr. cl. SK p. 7.483.731.88 e seg.). 7.1.8 Conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming USA presso Banca 14, Vaduz, di cui A. risultava essere avente diritto economico (MPC p. 5.1.8431 e segg. e 8614): alimentato mediante due versamenti di denaro a contanti nel febbraio 2002 di USD 314'685.-- e USD 199'800.--, proveniente dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2 presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 5.1.8432, p. 7.727.144; p. 7.718.7). Dal conto intestato alla Società 10, USA sono stati poi effettuati nume- rosi bonifici in favore del conto n. c32 intestato alla Società 14, San Paolo, società brasiliana detenuta da F. e A. in ragione di metà ciascuno (MPC p. 5.1.8432; p. 7.727.145-148). In sede di dibattimento SK.2019.50, A. ha riconosciuto questi due bonifici prove- nienti dalla Fondazione 2, specificando che gli stessi sono stati fatti nel quadro di un contratto di consulenza tra le due società. Egli ha pure riconosciuto i quindici bonifici dal conto intestato alla Società 10 a favore del conto intestato alla Società 14 Ltda, adducendo che gli stessi avevano quale causale un contratto di consu- lenza tra le due società e che sono stati da lui ordinati, per scopi fiscali. La Società 10 gli serviva infatti per far giungere i valori patrimoniali in Brasile senza che le autorità brasiliane riconoscessero che i movimenti di denaro avvenivano sempre tra conti a lui riconducibili; il denaro veniva utilizzato in Brasile per sue spese personali (cl. SK p. 7.483.731.67-69). 7.1.9 Conto n. c22 intestato al Trust 1, Vaduz (trustee: Società 29, Vaduz, con procura sul conto), di cui B. era avente diritto economico, presso Banca 4, Vaduz (MPC
p. 5.1.8442 e segg. e 8617): alimentato in data 26 agosto 2003 con denaro pro- veniente dai conti intestati alla Società 4 (MPC p. 7.3.62, 143 e seg., 171, 887 e seg.; p. 7.711.103 e 108) ed alla Società 5 SA (MPC p. 7.4.127 e 266 e seg.; p. 7.711.106) presso Banca 2, Coira. Il denaro è dapprima transitato sul conto n. c34 intestato al Trust 2, Schaan (MPC p. 5.1.8389, 8397 e 8442; p. 7.711.37-39, 64 e seg., 107 e 166). Come risulta dalle evidenze dibattimentali SK.2019.50, A. ha riconosciuto queste movimentazioni, specificando che le stesse erano desti- nate a trasferire soldi da Banca 2 alla Banca 4, istituto bancario presso il quale si era nel frattempo trasferito C. L’obiettivo sarebbe stato quello di celare a Banca 2 la destinazione finale dei fondi; da qui l’utilizzo di un conto di passaggio presso Banca 19. L’imputato sottolinea che queste furono idee di C. e di non ricordare chi avesse disposto queste movimentazioni (cl. SK p. 7.483.731.90 e seg.).
- 118 - SK.2019.50 7.1.10 Conto denominato c50 presso Banca 4, Vaduz, utilizzato quale conto di passag- gio. Sullo stesso sono stati bonificati, nel dicembre 2003, importi di denaro pro- venienti dai conti intestati alla Società 4 AG, alla Società 5 SA e conto cifrato c6, presso Banca 2, Coira (MPC p. 7.3.63, 148 e seg., 173, 972-974; p. 7.4.103, 122, 128, 290-292; p. 7.18.53, 92 e seg.; p. 7.60.125). Tali importi sono stati bonificati dapprima sulla relazione n. c35 intestata a Banca 4 AG presso Banca 19 a Lu- gano (MPC p. 7.711.33-35). Dagli atti, in particolare dal rapporto PGF del 16 giu- gno 2011 risulta che quest’ultima relazione è stata aperta su proposta di C., il quale aveva lasciato Banca 2 per lavorare a Vaduz quale direttore della Banca 4 AG (MPC p. 5.1.8384 e seg.). In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha ribadito che i bonifici sa- rebbero stati effettuati in questo modo per celare a Banca 2 la destinazione finale dei fondi, ovvero Banca 4, e sarebbero stati effettuati tramite conti di passaggio per volere di quest’ultimo istituto di credito, a causa di questioni concorrenziali fra le due banche. Sarebbe stata peraltro Banca 2, verso novembre 2003, a chieder- gli di trasferire i suoi averi presso altri istituti (cl. SK p. 7.483.731.92 e seg.).
- 119 - SK.2019.50 7.1.11 Relazione n. c18 intestata alla Fondazione 3, Vaduz presso Banca 29, Vaduz, di cui F. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8440 e segg. e 8616): alimentata con importi di denaro, per complessivi USD 300'000.--, bonificati dal conto inte- stato alla Società 52, presso Banca 14, Vaduz (società di servizi utilizzata dalla fiduciaria LLL., MPC p. 5.1.8441; p. 7.716.172, 196 e 200), conto a sua volta alimentato con denaro proveniente dal conto intestato alla Società 3 Ltd., Baha- mas, presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 5.1.8440 e seg.; p. 7.954.136 e seg., 143 e seg. e 148 e seg.). A., come riportato nelle evidenze dibattimentali SK.2019.50, ha affermato che il conto intestato alla Fondazione 3 è stato usato poco, in parti- colare per la cessione di un’azienda del fratello in Brasile e di avervi versato parte delle donazioni devolute a quest’ultimo (cl. SK p. 7.483.731.149). 7.1.12 Relazione n. c24 intestata alla Fondazione 5, Vaduz presso Banca 4, Vaduz, della quale A. risultava essere avente diritto economico (MPC p. 5.1.8447 e seg. e 8619): alimentata con un versamento a contanti di USD 13'000.-- effettuato da C. in data 23 dicembre 2003. Agli atti vi sono elementi per ritenere che tale im- porto sia stato consegnato a C. da A. qualche giorno prima. In effetti l’imputato, in data 19 dicembre 2003 ha acceduto alla cassetta di sicurezza appoggiata al conto “c11” presso Banca 2, Coira, dove verosimilmente avrebbe prelevato del denaro depositato in precedenza, nel gennaio 2003 (v. supra consid. IV. 7.1.4, MPC p. 5.1.8447 e seg.; p. 5.1.7292 e seg.; p. 7.19.284). Medesime considera- zioni possono essere fatte per il conto n. c23 intestato alla Società 11, Panama, presso Banca 4 Vaduz, di cui A. risulta essere avente diritto economico (MPC p. 5.1.8445 e segg.), anch’esso alimentato con un versamento a contanti di USD 39'925.-- del 23 dicembre 2003 effettuato da C. (MPC p. 5.1.8446; p. 7.724.132 e seg.). 7.1.13 Conto n. c21 intestato alla Fondazione 4, Vaduz presso Banca 14, Vaduz, di cui A. era avente diritto economico (MPC p. 5.1.8434 e seg.): interessato da un unico versamento a contanti di CHF 7'990.-- in data 9 gennaio 2004 (MPC p. 7.725.6- 8). Il denaro era stato prelevato il giorno precedente dal conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming, presso Banca 14, Vaduz (MPC p. 7.727.148 e 228). In sede di dibattimento SK.2019.50, A. ha dichiarato che, probabilmente, la Fon- dazione 4 non è mai diventata operativa in quanto in quel periodo (aprile 2003) C. si era trasferito presso Banca 4 e la collaborazione con R. era cessata. L’unico movimento di denaro (CHF 7'990.-- a contanti) è dovuto probabilmente al paga- mento di spese societarie a favore dello stesso fiduciario R., che avrebbe chiuso il citato conto il 25 febbraio 2004 perché A. nel frattempo era stato posto sotto indagine dalle autorità del Liechtenstein, che avevano anche disposto il blocco degli averi delle società a lui riconducibili (cl. SK p. 7.483.731.85).
- 120 - SK.2019.50 7.1.14 Conto n. c36 intestato alla Società 16 SA, Lugano presso Banca 20 SA, (MPC p. 5.1.8513 e segg.), utilizzato per trasferire il denaro depositato sul conto cifrato denominato “c1” (v. verbale A. dibattimento SK.2015.24, p. 52 e segg., nonché MPC p. 7.154.92 e seg., 119-122, 124 e seg.). In aula (verbale d’interrogatorio SK.2019.50, cl. SK p. 7.483.731.87 e seg.), l’imputato ha dichiarato di ricordarsi l’utilizzo della Società 16, che gli fu indicata dal suo consulente in Banca 12. La società veniva utilizzata, su sua disposizione, in particolare per trasferire in Italia valori patrimoniali depositati in Svizzera, affinché potessero essere utilizzati da suo fratello e da sua sorella. 7.1.15 Conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3, Zurigo (MPC p. 5.1.8457 e segg.), su cui è transitato l’importo di USD 300'000.-- proveniente dal conto intestato alla Società 6 presso Banca 15, Vaduz (su cui è confluito il provento dell’operazione Società 1, v. supra consid. IV. 4.6) e destinato al conto intestato alla Società 18 SA (MPC p. 5.1.8457 e segg.; p. 5.5.47-49). In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha dichiarato che nel secondo semestre del 2003, quindi al momento della suddetta transazione, C. gestiva tutte queste operazioni. In me- rito alla Società 18 SA, A. ha affermato di non ricordare nulla, nemmeno di questo nome (cl. SK p. 7.483.731.144). 7.2 I capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289, come detto, sono già stati abbandonati per intervenuta prescrizione nell’ambito della sentenza SK.2015.24 e della sen- tenza del Tribunale federale del 20 agosto 2019. A mente del MPC, posto che il reato a monte si è concluso con l’entrata del de- naro illecitamente distratto sui conti nella effettiva disponibilità di A. presso Banca 2 (Coira), Banca 14 (Vaduz) e Banca 15 (Vaduz), tutte le successive movimen- tazioni costituiscono atti di riciclaggio. In sunto, gli oltre 200 atti imputati a A. (e non soggetti a prescrizione) sono suddivisibili nelle seguenti categorie: prelievi a contanti, versamenti a contanti, depositi in cassette di sicurezza, trasferimenti di denaro fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il beneficiario eco- nomico, trasferimenti di denaro dalla Svizzera all’estero e viceversa contemplanti elementi di dissimulazione suscettibili di vanificare la traccia, pagamenti con de- naro contante, pagamenti a terzi a copertura dei costi necessari all’attività di rici- claggio, trasporto transfrontaliero di denaro a contante, investimenti in operazioni finanziarie (in particolare nell’operazione della Società 1), nonché chiusura di conti, cassette di sicurezza e società (cl. SK p. 7.483.721.117 e segg.). Di avviso diametralmente opposto, la difesa ritiene che A. non abbia commesso alcun atto di riciclaggio, in considerazione dell’eccezione sollevata e trattata al considerando II. 4 supra, ovvero data l’assenza del reato pregresso di bancarotta fraudolenta, realizzatosi solo al momento della dichiarazione di insolvenza, e
- 121 - SK.2019.50 quindi posteriormente alla commissione degli atti di riciclaggio imputatigli. Essa ritiene altresì che i capi d’accusa oggetto di delega da parte del Liechtenstein non possano essere punibili. Peraltro anche questa censura è già stata trattata in ambito di questioni pregiudiziali, v. supra consid. I. 2.3, 3.3 e II. 2.6). Nonostante le obiezioni sollevate, la difesa ha ritenuto opportuno esprimersi pre- cauzionalmente sulle singole “categorie” dei reati di riciclaggio intraviste dall’ac- cusa. In particolare, essa ha contestato i bonifici in favore del broker E. per com- plessivi USD 968'955.47 (essendo quest’ultimo stato prosciolto dall’accusa di ri- ciclaggio, trattasi di compensi leciti per l’attività di brokeraggio da lui svolta; capi d’accusa n. 1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455, 1.1.456), il pagamento di fatture a professionisti (trattandosi di pagamenti tracciabili riguardanti prestazioni da loro fornite, capi d’accusa
n. 1.1.293, 1.1.297, 1.1.303, 1.1.308, 1.1.313, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.365, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.400, 1.1.414, 1.1.421, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.439, 1.1.449, 1.1.460, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.485, 1.1.486), i bonifici concernenti conti con i medesimi beneficiari economici (trat- tandosi di bonifici bancari tracciabili, che hanno semmai unicamente comportato un prolungamento del paper trail; capi d’accusa n. 1.1.295, 1.1.296, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.330, 1.1.331, 1.1.337, 1.1.349, 1.1.356, 1.1.348, 1.1.361, 1.1.367, 1.1.383, 1.1.397, 1.1.402, 1.1.420, 1.1.422, 1.1.425, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.450, 1.1.470, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.486), la movimentazione e/o l’accesso alle cas- sette di sicurezza effettuate da G. o F. (essendo G. stata prosciolta da ogni ac- cusa di riciclaggio ed in assenza di prove che gli accessi effettuati da F. fossero finalizzati all’occultamento dei fondi; capi d’accusa n. 1.1.398, 1.1.399, 1.1.401, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.491, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.499, 1.1.500), i prelevamenti per consumo proprio (trattandosi di importi di poco conto; capi d’ac- cusa n. 1.1.290, 1.1.298, 1.1.302, 1.1.304, 1.1.372, 1.1.375, 1.1.415, 1.1.416, 1.1.443, 1.1.444, 1.1.480, 1.1.484, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.493, 1.1.495), i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre confine (trattandosi di trasporti effettuati per consumo proprio; capi d’accusa da n. 1.1.320 a n. 1.1.326 e da n. 1.1.347 a n. 1.1.353), la chiusura di conti (effettuata poiché i conti non avevano più ragione d’essere e non al fine di impedire il tracciamento; capi d’accusa n. 1.1.359, 1.1.382, 1.1.401, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.498, 1.1.501), la vendita delle obbligazioni della Società 22 (la vendita non essendo avvenuta ai fini dell’occultamento, bensì in base alle esigenze di mercato del momento; la tracciabilità non è stata com- promessa, il provento dei titoli essendo stato accreditato sul conto sul quale erano depositati in precedenza i titoli; capi d’accusa n. 1.1.451 e 1.1.453), la li- quidazione della Società 8 (essendo la stessa stata liquidata, non ai fini dell’oc- cultamento, bensì poiché non aveva più ragione d’essere; capo d’accusa n. 1.1.294).
- 122 - SK.2019.50 Per la difesa di A. dunque, solo gli atti non elencati potrebbero, teoricamente costituire atti di riciclaggio (cl. SK p. 7.483.721.921 e segg.). 7.3 La Corte ha dapprima valutato, sulla base della giurisprudenza del Tribunale fe- derale e della dottrina più autorevole, quali atti contemplati nei capi d’accusa da
n. 1.1.290 a n. 1.1.501 possano potenzialmente considerarsi “vanificatori dell’ac- certamento dell’origine dei fondi”. L’esame dei capi d’accusa è stato eseguito se- guendo l’ordine cronologico. Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di operazioni, la Corte ha deciso di raggruppare l’analisi delle stesse, distinguendo pure la tipologia di operazione. 7.3.1 Prelevamenti in contanti da conti bancari Nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 ne sono stati individuati 43: prelevamenti a contanti dal conto cifrato n. c1 (ADE: F.) presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13, Lugano: n. 1.1.290 (Euro 10'030.--, ctv. CHF 14'665.86), n. 1.1.304 (Euro 20'040.--, ctv. CHF 29'374.63), n. 1.1.443 (CHF 10'000.--), n. 1.1.444 (Euro 19'485.--, ctv. CHF 30'559.07), n. 1.1.495 (Euro 7'515.--, ctv. CHF 11'776.--). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto tutti i prelevamenti sopra indicati, sostenendo tuttavia che i prelevamenti in contanti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.304 e n. 1.1.495 sono stati effettuati da suo fratello F. (cl. SK p. 7.483.731.85 e seg.); prelevamenti a contanti dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.298 (USD 9'775.--, ctv. CHF 14'111.19), n. 1.1.311 (USD 802'000.--, ctv. CHF 1'189'686.80), n. 1.1.316 (CHF 90'000.--),
n. 1.1.317 (USD 801'993.22, ctv. CHF 1'180'052.82), n. 1.1.319 (Euro 100'000.--, ctv. CHF 147'875.70), n. 1.1.338 (USD 2'005'000.--, ctv. CHF 2'711'361.50), n. 1.1.388 (USD 451'125.--, ctv. CHF 628'011.11), n. 1.1.409 (CHF 108'000.--), n. 1.1.412 (USD 902'250.--, ctv. CHF 1'185'015.15). A. ha riconosciuto i prelevamenti in contanti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.311, n. 1.1.316, n. 1.1.317, n. 1.1.319, n. 1.1.338, n. 1.1.388 e n. 1.1.412 (cl. SK
p. 7.483.731.57, 69 e 83). Egli contesta invece di aver disposto od ordinato il prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.298, avvenuto direttamente tra- mite gli amministratori delle società (cl. SK p. 7.483.731.97), mentre non ha particolari ricordi in merito al prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.409 (cl. SK p. 7.483.731.144); prelevamenti a contanti dal conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc, Panama (ADE N.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.299 (USD 2'093'220.--, ctv. CHF 3'021'772.39), n. 1.1.342 (Euro 150'374.97, ctv. CHF 220'945.94), n. 1.1.343
- 123 - SK.2019.50 (USD 401'000.--, ctv. CHF 543'876.30), n. 1.1.386 (Euro 65'162.50, ctv. CHF 97'958.78), n. 1.1.387 (USD 476'187.50, ctv. CHF 662'900.61). In sede di di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha confermato il prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.299 (cl. SK p. 7.483.731.143), mentre per gli altri quattro capi d’accusa, pur non ricordandoli, li reputa plausibili (cl. SK p. 7.483.731.73 e 83); prelevamenti a contanti dal conto cifrato n. c11 (A. ADE) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.302 (Euro 10'000.--, ctv. CHF 14'651.52, n. 1.1.371 (CHF 55'000.--), n. 1.1.372 (Euro 12'000.--, ctv. CHF 18'048.36), n. 1.1.493 (CHF 16'000.--). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha rico- nosciuto queste operazioni (cl. SK p. 7.483.731.78 e seg.), rilevando in parti- colare che i montanti dei capi d’accusa n. 1.1.372 e 1.1.493 sono compatibili con ciò che egli poteva portare in Italia senza obbligo di dichiarazione (cl. SK
p. 7.483.731.78 e seg.); prelevamento a contanti dal conto n. c45 (ADE N.) presso Banca 12, Lugano, ora Banca 13: n. 1.1.321 (USD 200'100.--, ctv. CHF 294'427.14). A. ha con- fermato di aver eseguito questo prelevamento (cl. SK p. 7.483.731.89); prelevamenti a contanti dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.332 (CHF 337'000.00), n. 1.1.333 (USD 401'000.--, ctv. CHF 571'264.60), n. 1.1.340 (CHF 229'000.--), n. 1.1.341 (USD 401'000.--, ctv. CHF 543'876.30), n. 1.1.385 (CHF 73'000.--), n. 1.1.395 (USD 852'125.--, ctv. CHF 1'168'178.16), n. 1.1.407 (CHF 32'000.--),
n. 1.1.408 (USD 451'125.--, ctv. CHF 588'718.12), n. 1.1.415 (CHF 6'000.--),
n. 1.1.416 (Euro 30'000.--, ctv. CHF 46'526.70). In occasione del dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto i prelevamenti di cui ai capi d’accusa n. 1.1.333, n. 1.1.340, n. 1.1.341, n. 1.1.385, n. 1.1.395 e n. 1.1.408 (cl. SK p. 7.483.731.59, 69 e seg., 73 e 83), mentre non avrebbe ri- cordo circa gli altri quattro capi d’accusa (cl. SK p. 7.483.731.94). L’imputato ha sottolineato che le operazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1.333 e 1.1.395 sono state effettuate con il “sistema D.” e che ne ritiene strana l’entità, trattan- dosi di prelevamenti a contanti (cl. SK p. 7.483.731.69 e seg.); prelevamenti a contanti dal conto n. c13 (titolare e ADE: L.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.345 (USD 536'337.49, ctv. CHF 727'434.53). A. ha contestato l’esecuzione di questo prelevamento, in quanto non avrebbe avuto alcuna au- torità su tale conto, aggiungendo di non aver alcuna idea di come possa es- sere stato effettuato (cl. SK p. 7.483.731.73);
- 124 - SK.2019.50 prelevamenti a contanti dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.375 (USD 5'015.--, ctv. CHF 6'786.29). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha rite- nuto quest’operazione plausibile (cl. SK p. 7.483.731.79); prelevamenti a contanti dal conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz (ADE: F. A.) presso Banca 12, ora Banca 13, Lugano: n. 1.1.398 (USD 3'001.50, ctv. CHF 3'878.23), n. 1.1.488 (CHF 13'000.--), n. 1.1.489 (Euro 5'000.--, ctv. CHF 7'907.50). A. ha contestato il prelevamento di cui al capo d’accusa n. 1.1.398, ritenendo improbabile che si sia recato in Svizzera in tale data per un’operazione del genere e rimarcando che la fiche di prelevamento non risulta agli atti. L’imputato ha inoltre asserito che le operazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1.488 e n. 1.1.489 sono state eseguite da suo fratello F. e che gli sono estranee (cl. SK p. 7.483.731.88 e seg.); prelevamenti a contanti dal conto n. c22 intestato alla Società 29 (ADE: B.) presso Banca 4, Vaduz: n. 1.1.435 (USD 450'843.75, ctv. CHF 639'521.85),
n. 1.1.436 (CHF 212'000.--). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha confermato di aver fatto questi prelevamenti, specificando che si trattava di operazioni ideate da C. contestualmente al suo trasferimento presso Banca 4 (cl. SK p. 7.483.731.90);
- 125 - SK.2019.50 prelevamenti a contanti dal conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.480 (CHF 7'990.90), n. 1.1.484 (USD 1'900.--, ctv. CHF 2'330.35). A. ha contestato queste due operazioni, indicando che il capo d’accusa n. 1.1.480 non sarebbe stato disposto da lui e sarebbe invece relativo a pagamenti di spese societarie a favore di R. (cl. SK
p. 7.483.731.85) e che il capo d’accusa n. 1.1.484 non è stato né disposto né ordinato da lui, bensì dagli amministratori delle società, che prelevavano diret- tamente (cl. SK p. 7.483.731.97). Come visto al considerando IV. 7.2 supra, la difesa di A. ritiene in generale che prelevamenti di poco conto, destinati al consumo proprio non possano comunque essere considerati atti di riciclaggio. I prelievi di denaro per cassa da conti bancari costituiscono, secondo costante giurisprudenza, atti di riciclaggio in base all’art. 305bis CP (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2011 consid. 4.3; MINI, op. cit., n. 42, pag. 30). Per la dottrina anche il ritiro a contanti da un conto, seguito da un deposito in un altro istituto bancario, ha l’obiettivo di distruggere il paper trail e, quindi, costituisce un atto di riciclaggio (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che anche l’uti- lizzo o il consumo del provento di reato costituisce un atto di riciclaggio, in quanto questi atti impediscono o rendono comunque più difficile la confisca dei beni pa- trimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.2 e 6.4), anche se una parte della dottrina non è d’accordo sul fatto che la distruzione del provento di reato venga considerato un atto di riciclaggio (PIETH, n. 45 ad art. 305bis CP e riferimenti citati). Per l’Alta Corte la norma penale non va interpretata restrittivamente e che ciò che conta effettivamente è l’inten- zione dell’autore nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 31). La tesi della difesa, a prescindere dalle conclusioni di questa Corte in relazione al lato soggettivo, non può essere quindi condivisa e deve essere respinta. A. ha inoltre effettuato puntuali contestazioni, segnatamente: Capi d’accusa n. 1.1.304 e n. 1.1.495 (prelevamenti di Euro 20'040.--, rispettiva- mente di Euro 7'515 dal conto c1.), contestati in quanto effettuati da F. Come evidenziato durante l’interrogatorio dibattimentale, dalle note informative banca- rie emerge che i prelievi sono stati effettuati da F. In assenza di elementi atti a ritenere che i prelievi siano stati effettuati su richiesta e per conto dell’accusato, gli stessi non possono essere addebitati a quest’ultimo.
- 126 - SK.2019.50 Capo d’accusa n. 1.1.298 (prelevamento di Euro 9'775.-- dal conto c9 intestato alla Società 5 SA), contestato in quanto il prelevamento sarebbe stato disposto dall’amministratore della società e non da A. Ritenuto che la società è stata co- stituita per movimentare denaro legato all’attività da lui effettuata con Società 2 e riferita alle polizze, anche i costi connessi alla stessa, in quanto impliciti, pos- sono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, a prescindere dal fatto che siano stati disposti direttamente o indirettamente dall’accusato. Capo d’accusa n. 1.1.345 (prelevamento di USD 536'337.-- dal conto c13), con- testato in quanto a suo dire non poteva agire su tale conto. Tuttavia, alla luce dell’importanza di questo importo, non si tratta di una spiegazione plausibile. Capo d’accusa n. 1.1.398 (prelevamento di USD 3'001.-- dal conto c16 intestato alla Fondazione 1), contestato poiché alla data del prelevamento A. non si sa- rebbe trovato in Svizzera e poiché non vi sarebbe la fiche di prelevamento agli atti. In assenza di prove, l’imputazione già sotto il profilo oggettivo non può essere addebitata all’accusato. Capi d’accusa n. 1.1.488 e n. 1.1.489 (prelevamenti di CHF 13'000.-- e Euro 5'000.-- dal conto c16 intestato alla Fondazione 1), contestati in quanto effettuati dal fratello F. Come prospettato in sede di verbale di interrogatorio dibattimentale, dalle note informative della banca emerge che i prelievi sono stati effettuati da F. In assenza di ulteriori evidenze probatorie, tali imputazioni non possono essere addebitate a A. Capi d’accusa n. 1.1.480 e n. 1.1.484 (prelevamenti di CHF 7'990.-- e USD 1'900.-- dal conto c20 intestato alla Società 10), contestati trattandosi di preleva- menti non da lui disposti o ordinati. Trattandosi di pagamenti societari, come af- fermato dall’accusato ed essendo quindi gli stessi stati effettuati nel suo inte- resse, tali atti possono essere considerati vanificatori della traccia. 7.3.2 Versamenti a contanti su conti bancari Gli atti di riciclaggio imputati a A. appartenenti a questa categoria contenuti nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 sono 14 e sono stati individuati nei capi d’ac- cusa seguenti. A prescindere dalla punibilità di A., l’imputato ha confermato l’ese- cuzione di questi versamenti al dibattimento SK.2019.50 (cl. SK p. 7.483.731.57, 69 e seg., 83, 88 e seg. e 143), ad eccezione degli ultimi tre capi d’accusa (n. 1.1.374, n. 1.1.399 e n. 1.1.481; cl. SK p. 7.483.731.77, 85 e 88), confermando peraltro le sue precedenti dichiarazioni rese nel dibattimento SK.2015.24:
- 127 - SK.2019.50 versamenti a contanti sul conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.300 (USD 2'088'000.--, ctv. CHF 3'014'236.80),
n. 1.1.318 (USD 100'000.--, ctv. CHF 147'140.--); versamenti a contanti sul conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc, Panama (ADE: N.) presso Banca 2 Coira: n. 1.1.312 (USD 798'021.55, ctv. CHF 1'183'625.56), n. 1.1.334 (USD 399'007.05, ctv. CHF 567'587.52), n. 1.1.339 (USD 1'995'020.45, ctv. CHF 2'708'240.19), n. 1.1.396 (USD 847'875.--, ctv. CHF 1'162'351.83), n. 1.1.413 (USD 897’750.--, ctv. CHF 1'191'942.7). Al di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha specificato che si trattava di operazioni svolte tramite il “sistema D.”, ritenendo tuttavia “strana” l’entità del movimento, essendo questo avvenuto in contanti (cl. SK p. 7.483.731.69 e seg.); versamenti a contanti sul conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz (ADE: F.), presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano): n. 1.1.322 (USD 199'900.--, ctv. CHF 294'132.86); versamenti a contanti sul conto cifrato n. c1. (ADE F.) presso Banca 12, Lu- gano (ora Banca 13, Lugano): n. 1.1.323 (USD 99'750.--, ctv. CHF 146'772.15), n. 1.1.390 (Euro 49'900.--, ctv. CHF 75'014.67); versamenti a contanti sul conto n. c11 (ADE: A.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.370 (USD 99'800.--, ctv. CHF 136'456.54); versamenti a contanti sul conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: 1.1.374 (USD 499'250.--, ctv. CHF 682'624.52). L’accusato ha contestato in data 19 ottobre 2021, quest’opera- zione, dicendosi sicuro di non aver mai depositato una somma del genere (cl. SK p. 7.483.731.77); versamento a contanti sul conto n. c15 (titolare e ADE: O.) presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano): n. 1.1.399 (USD 2'998.50, ctv. CHF 3'874.36). Al dibattimento del 18 ottobre 2021, A. ha ipotizzato che potrebbe trattarsi delle spese di manutenzione del conto e del fiduciario, reputando nel contempo altamente improbabile che egli si sia recato in Svizzera a tal fine (cl. SK p. 7.483.731.88); versamento a contanti sul conto n. c20 intestato alla Società 10, Wyoming (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.481 (CHF 7'990.90). In sede di di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha contestato questa opera-
- 128 - SK.2019.50 zione, asserendo di non averla disposta lui e che potrebbe trattarsi dei paga- menti relativi alle spese societarie a favore del fiduciario R. (cl. SK p. 7.483.731.85). I versamenti a contanti su conti bancari costituiscono secondo costante giurispru- denza atti di riciclaggio in base all’art. 305bis CP, in particolare quando tali versa- menti avvengono su conti intestati a dei prestanome o a delle società di comodo, rispettivamente quando vi è un cambio della valuta. A. ha contestato in modo puntuale i seguenti capi d’accusa: Capo d’accusa n. 1.1.374 (versamento di USD 499'250.--, a contanti sul conto n. c17 intestato alla Fondazione 2), contestato poiché a sua mente, egli non avrebbe mai depositato sul conto un importo di tale entità. Il versamento è stato effettuato da R. nell’interesse di A. Ne discende che questa operazione è attri- buibile a A. e va considerata vanificatoria della traccia. Capo d’accusa n. 1.1.399 (versamento di USD 2'998.-- sul conto n. c15), conte- stato poiché improbabile che si sia recato in Svizzera a tal fine. In assenza di concreti elementi a carico di A. emergenti dagli atti, tale movimentazione non può essergli addebitata. Capo d’accusa n. 1.1.481 (versamento di CHF 7'990.90 sul conto n. c20 intestato alla Società 10), contestato poiché non disposto da lui, anche se potrebbero trat- tarsi di spese societarie e quindi di costi dovuti allo studio LLL. Ritenuto che la società è stata costituita per movimentare denaro legato all’attività da lui effet- tuata con Società 2 e riferita alle polizze, anche i costi connessi alla stessa, in quanto impliciti, possono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, a prescindere dal fatto che siano stati disposti direttamente o indirettamente dall’ac- cusato. 7.3.3 Chiusure dei conti e liquidazione di società Gli atti di riciclaggio imputati a A. appartenenti a questa categoria contenuti nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 sono i seguenti 9 capi d’accusa: n. 1.1.294 e
n. 1.1.359 (liquidazione della Società 8 Ltd., Niue e chiusura conto n. c4 intestato alla Società 8 presso Banca 14, Vaduz), n. 1.1.382 (chiusura conto n. c17 inte- stato alla Fondazione 2, Vaduz presso Banca 14, Vaduz), n. 1.1.391 (chiusura cassetta di sicurezza n. 55 collegata al conto n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), n. 1.1.401 (chiusura del conto n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), n. 1.1.482 (chiusura conto cifrato n.c6 presso Banca 2, Coira), n. 1.1.483 (chiusura conto n. c14 intestato alla Fondazione 6, Vaduz, B. ADE, presso Banca 2, Coira), n. 1.1.498 (chiusura conto n. c21 intestato alla
- 129 - SK.2019.50 Fondazione 4, Vaduz, presso Banca 14, Vaduz), n. 1.1.501 (chiusura conto n. c9 intestato alla Società 5 SA presso Banca 2, Coira). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha dato atto delle chiusure di conto e delle liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa n. 1.1.294,
n. 1.1.359, n. 1.1.382, n. 1.1.482 e n. 1.1.483 (cl. SK p. 7.483.731.61 e seg., 82 e 94 e seg.), mentre ha contestato le chiusure di conto e le liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa n. 1.1.391 (in quanto assunto dell’accusa) e n. 1.1.401 (in quanto operazione effettuata da sua cognata), n. 1.1.498, (in quanto ordinata da R.) e n. 1.1.501 (in quanto al momento di quest’operazione egli non aveva più alcun contatto con Banca 2 (cl. SK p. 7.483.731.84 e seg., 96 e 145). Le chiusure dei conti ordinate da A. erano contestuali alla conclusione delle varie operazioni effettuate. In effetti, in base al sistema da lui ideato, ad ogni singola operazione di finanziamento/assicurazione, doveva corrispondere la costituzione di una società “operativa” e la costituzione di una società “cassaforte”, con l’aper- tura e, in seguito, la chiusura, di rispettivi conti bancari. Secondo la difesa, la Società 8 è stata liquidata perché non aveva più ragione d’essere e non ai fini di occultare o vanificare la tracciabilità dei fondi ivi confluiti. Per tale motivo il capo d’accusa n. 1.1.294 non può essere imputato a A. L’utilizzo di molteplici società off-shore, con i loro conti bancari, molteplici bonifici bancari e trasferimenti fisici di denaro attraverso il confine nazionale sono stati riconosciuti dal Tribunale federale quali atti di riciclaggio (DTF 124 IV 274 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6P.125/2005 del 13 marzo 2006 consid. 2.2). La liquidazione della Società 8 era sì dovuta al fatto che la stessa non aveva più ragione di essere, ma anche al fatto che la struttura appositamente creata da A. prevedeva appunto passaggi continui da società operative a società cassaforti e cambi continui di società ad ogni nuova operazione assicurativa. Grazie alla li- quidazione della Società 8, non è stato possibile risalire agli averi ottenuti da A. con l’attività legata alle polizze. Per la difesa di A. inoltre, anche i capi d’accusa n. 1.1.359, n. 1.1.382, n. 1.1.401,
n. 1.1.482, n. 1.1.498, n. 1.1.501 non possono essere considerati quali atti di riciclaggio, in quanto la chiusura dei conti è avvenuta poiché questi non avevano più ragione di essere e non al fine dell’impedimento del tracciamento. Il Tribunale penale federale ha ritenuto che la chiusura di conti ha un effetto va- nificatorio, in quanto la documentazione deve essere tenuta dall’istituto bancario unicamente per dieci anni dopo la dissoluzione del rapporto contrattuale. In que-
- 130 - SK.2019.50 sto senso, la ricostruzione sul medio/lungo termine della traccia degli averi depo- sitati potrebbe risultare difficoltosa (sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 consid. 8.5). Ad un avveduto uomo d’affari non può sfuggire questo particolare (sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 consid. 8.5). Vale la pena qui ricordare che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un atto di riciclaggio, per essere tale, deve solamente essere suscetti- bile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 119 IV 242 consid. 1e; 119 IV 59 consid.
2) e affinché il reato sia commesso non è necessario che l’atto vanificatorio ha raggiunto il suo scopo, essendo l’infrazione una messa in pericolo astratta (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 127 IV 20 consid. 3a; 119 IV 59 consid. 2e). Ne discende che anche in questo caso l’assunto della difesa non può essere, in astratto, condiviso. L’accusato ha contestato i seguenti capi d’accusa. Capo d’accusa n. 1.1.391 (chiusura cassetta di sicurezza n. 55 collegata al conto
n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), contestata in quanto as- sunto dell’accusa e capo d’accusa n. 1.1.401 (chiusura del conto n. c15 presso Banca 12, di cui O. era titolare ed ADE), in quanto operazione effettuata da sua cognata. I capi d’accusa in questione sono riferiti alla chiusura di conto e cassetta di sicurezza di O., cognata di A. Sebbene il conto sia stato alimentato con un versamento di USD 3'000.-- proveniente dalla Fondazione 1, non vi sono agli atti sufficienti elementi per ritenere che tale conto sia stato utilizzato dall’accusato, motivo per cui queste operazioni non possono essergli addebitate. Capo d’accusa n. 1.1.498 (chiusura del conto n. c21 intestato alla Fondazione 4, contestata in quanto ordinata da R.) e capo d’accusa n. 1.1.501 (chiusura del conto n. c9 intestato alla Società 5 SA, contestata in quanto al momento di quest’operazione egli non aveva più alcun contatto con Banca 2). Richiamata la giurisprudenza relativa alla chiusura dei conti e ritenuto che i conti erano stati utilizzati per movimentare denaro rivelatosi proveniente dal reato a monte, gli atti in questione vanno considerati vanificatori della traccia, essendo irrilevante che la chiusura non sia stata ordinata direttamente da A.
- 131 - SK.2019.50 7.3.4 Bonifici di denaro in Svizzera che hanno comportato cambiamenti a livello di tito- larità e/o cambiamento di avente diritto economico. Si tratta delle seguenti 32 operazioni, tutte attribuite a A., come da lui dichiarato in sede di dibattimento SK.2019.50, confermando peraltro quanto precedente- mente dichiarato al dibattimento SK.2015.24 per i capi d’accusa che gli erano stati contestati in quella sede (cl. SK p. 7.483.731.62, 66 e seg., 79 e seg., 87 e seg., 91 e seg., 94 e 143 e seg.): n. 1.1.474 (USD 6'316.99, ctv. CHF 7'893.71), n. 1.1.475 (CHF 2'928.45), mo- vimentazione di denaro tra il conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira e il conto cifrato n. c6 (titolare e ADE: B.), presso Banca 2, Coira; bonifici di denaro dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c47 intestato alla Società 24 Ltd. di cui E. era avente diritto economico presso Banca 6, Lugano: n. 1.1.310 (USD 384'894.07, ctv. CHF 570'951.86), n. 1.1.314 (USD 36'004.12, ctv. CHF 53'152.88), n. 1.1.315 (USD 36'004.12, ctv. CHF 53'152.88), n. 1.1.360 (USD 230'684.47, ctv. CHF 312'969.62), n. 1.1.377 (USD 36'004.43, ctv. CHF 49'639.30), n. 1.1.378 (USD 36'004.43, ctv. CHF 49'639.30), n. 1.1.419 (USD 65'344.40, ctv. CHF 89'874.68), n. 1.1.423 (USD 36'004.51, ctv. CHF 48'526.87), n. 1.1.424 (USD 36'004.51, ctv. CHF 48'526.87), n. 1.1.455 (USD 36'004.78, ctv. CHF 45'592.85), n. 1.1.456 (USD 36'004.78, ctv. CHF 45'592.85). Si tratta di bonifici a favore del broker assicurativo per alcune po- lizze Società 2 (MPC p. 5.1.8367 e segg.);
- 132 - SK.2019.50 bonifico dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.295 (USD 3'220'000.--, ctv. CHF 4'667'068.--); bonifico dal conto cifrato n. c6 (titolare e ADE: B.), presso Banca 2, Coira, a favore del conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.296 (USD 1'790'000.--, ctv. CHF 2'594'426.--); bonifici dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, a favore del conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira: n. 1.1.309 (USD 400'000.--, ctv. CHF 593'360.--), n. 1.1.327 (CHF 180'000.--), n. 1.1.331 (USD 200'000.--, ctv. CHF 284'920.--) e n. 1.1.337 (CHF 136'240.--). Si tratta di bonifici riferiti all’operazione società 1; bonifici dal conto cifrato n. c1. (titolare e ADE: F.), presso Banca 12 Lugano (ora Banca 13, Lugano), in favore del conto n. c36 intestato alla Società 16 SA presso Banca 17 SA, n. 1.1.305 (Euro 101'013.63, ctv. CHF 148'358.71),
n. 1.1.350 (GBP 10'100, pari a un addebito di USD 16'937.60, ctv. CHF 22'986.01), n. 1.1.357 (Euro 101'013.63, ctv. CHF 148'217.29), n. 1.1.384 (Euro 151'513.38, ctv. CHF 226'588.26); bonifico dal conto n. c16 intestato alla Fondazione 1, Vaduz (ADE: F.), presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano), in favore del conto cifrato n. c1. (titolare e ADE: F.), presso Banca 12, Lugano (ora Banca 13, Lugano):
n. 1.1.349 (GBP 10'100, pari a un addebito di USD 16'937.60, ctv. CHF 22'986.01). Si tratta di bonifici legati alla Società 16 SA. In occasione del ver- bale dibattimentale SK.2015.24 A. ha dichiarato che il denaro inviato in Italia tramite la Società 16 SA era destinato a spese del fratello e della moglie quando vivevano in Italia; bonifici dai conti n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.), n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) e dal conto cifrato n. c6 (titolare e ADE: B.), tutti presso Banca 2 Coira, in favore del conto n. c35 intestato alla Banca 4 AG presso Banca 19, Lugano: n. 1.1.457 (USD 1'400'004.77, ctv. CHF 1'772'826.04), n. 1.1.459 (USD 903'004.77, ctv. CHF 1'143'474.94), n. 1.1.461 (CHF 53'470.-- ), n. 1.1.462 (CHF 26'225.--), n. 1.1.463 (CHF 416'000.--). Nel verbale del 9 settembre 2008 A. ha riferito che quando C. si è spostato in Banca 4, gli avrebbe chiesto di spostare i saldi dei conti di B. (MPC p. 13.10.1057 e seg.); bonifici dal conto n. c13 (titolare e ADE: L.), presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira:
- 133 - SK.2019.50
n. 1.1.355 (Euro 10'100.--, ctv. CHF 14'670.25), n. 1.1.417 (USD 7’202.25, ctv. CHF 9'730.95); bonifico dal conto generale n. c39 intestato alla Società 28 S.p.A. Torino presso Banca 5, Ginevra a favore del conto n. c40 sempre intestato alla So- cietà 28 S.p.A., Torino di cui A. era avente diritto economico: n. 1.1.381 (USD 2'716'319.--, ctv. CHF 3'768'349.34). Si tratta di un bonifico legato allo scudo fiscale (MPC p. 5.1.8427, v. supra consid. IV. 7.1.3). A. ha riconosciuto, come visto, questo bonifico, specificando che lo stesso è legato allo scudo fiscale (cl. SK p. 7.483.731.80). Secondo i difensori dell’imputato, i bonifici effettuati a favore di E. costituirebbero compensi leciti per la sua attività di brokeraggio e, pertanto, non rappresentereb- bero degli atti di riciclaggio. L’argomentazione della difesa si basa sul decreto di abbandono del 22 dicembre 2014 formulato sulla base della richiesta del 18 ot- tobre 2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (MPC p. 2.2.1-112), che constatava come E. si fosse limitato a percepire delle commis- sioni di brokeraggio nella strutturazione delle operazioni assicurative. La difesa di A. chiede il proscioglimento dai capi d’accusa summenzionati anche perché tali commissioni corrisponderebbero ai premi versati da A. alle compagnie assi- curative, non considerati nell’atto d’accusa quale atto di riciclaggio, rispettiva- mente provento di reato. I pagamenti effettuati in favore del broker E. corrispondono a pagamenti effettuati in favore di terzi professionisti, sui quali pure la difesa di A. si è espressa, rite- nendoli leciti poiché effettuati senza il fine di occultare o vanificare i valori patri- moniali e la loro tracciabilità, bensì quali pagamenti a professionisti per le loro prestazioni all’interno delle operazioni assicurative, tramite regolare fattura. Si tratterebbe di bonifici, tracciabili, per i quali i professionisti destinatari non sono stati indagati. Secondo il Collegio giudicante, i pagamenti in questione riguarderebbero se del caso l’eventuale reato a monte (v. rapporto PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8367-8370), per cui non entrano nemmeno in considerazione quali potenziali atti di riciclaggio. Indipendentemente da ciò, la questione non merita ulteriori ap- profondimenti ritenuto come in ogni caso, così come si vedrà in seguito (v. infra consid. IV. 10), il reato di riciclaggio non risulta adempiuto sotto il profilo sogget- tivo. Anche sui bonifici concernenti conti con medesimi beneficiari economici la difesa di A. si è espressa adducendo che si tratta di bonifici bancari tracciabili tra conti intestati a società il cui beneficiario economico era B., rispettivamente A. Sulla
- 134 - SK.2019.50 base della DTF 144 IV 172, le operazioni bancarie che hanno comportato unica- mente un prolungamento del paper trail non costituirebbero atti di riciclaggio, pro- prio perché non sono atte a vanificare od occultare l’origine dei fondi. Nella me- desima decisione, l’Alta Corte esclude parimenti, quali atti di riciclaggio, i bonifici diretti all’estero in Paesi in cui è concessa di regola l’assistenza giudiziaria e, quindi, i fondi rimangono confiscabili e tracciabili. Il Tribunale penale federale ha negato la natura vanificatoria dei bonifici in Sviz- zera tra differenti conti con lo stesso titolare, rispettivamente avente diritto eco- nomico, a prescindere dalla cifratura stessa del conto (sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 consid. 8.4; CASSANI, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che il semplice versamento su un conto bancario personale di valori non costituisce un atto di riciclaggio (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 124 IV 274 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. c.bb). In caso che il trasferimento sia fatto dalla Svizzera a un conto all’estero, la dot- trina ritiene che ciò complichi la tracciabilità, nonostante l’esistenza di un paper trail (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Il Tribunale federale ha comunque relativizzato questo ragionamento, asserendo che il trasferimento all’estero di de- naro non costituisce di per sé un atto di riciclaggio perché questi fondi possono essere confiscati anche all’estero dalle autorità del luogo di destinazione. Da que- sto punto di vista, quindi, sebbene la dottrina non sia unanime (v. PIETH, op. cit.,
n. 49 ad art. 305bis CP), l’Alta corte ritiene che il trasferimento all’estero è un atto di riciclaggio unicamente se questa operazione è in grado di evitare la confisca all’estero, in particolare in un Paese senza una stretta collaborazione in materia penale con la Svizzera (DTF 144 IV 72 consid. 7.2.2). La Corte ritiene, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale, che i bo- nifici fra conti aventi lo stesso beneficiario economico, in particolare se conti ac- cesi all’interno di una medesima banca, non possono essere considerati quali atti di riciclaggio. I capi d’accusa in questione non possono dunque essere addebitati a A. Per quanto attiene infine alle operazioni legate allo scudo fiscale, è inverosimile ritenere che siano di natura vanificatoria della traccia, visto che lo scopo è proprio quello di portarle alla luce al fisco italiano.
- 135 - SK.2019.50 7.3.5 Trasferimenti di denaro da e per l’estero Le seguenti 47 operazioni vengono descritte nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 quali trasferimenti di denaro da e per l’estero e sono state riconosciute da A. in sede di dibattimento SK.2019.50, conformemente a quanto già dichiarato in pre- cedenza, al dibattimento SK.2015.24 (cl. SK p. 7.483.731.62, 68, 71 e segg., 79 e segg., 89 e segg., 94 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.440 e n. 1.1.441, che sono stati da lui contestati (cl. SK p. 7.483.731.144): bonifici di denaro dal conto n. c20 intestato alla Società 10, USA (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz in favore del conto n. c32 intestato alla Società 14 Ltda (ADE A. e F.) presso Banca 18, San Paolo (Brasile): n. 1.1.330 (USD 25'019.--, ctv. CHF 36'277.55), n. 1.1.356 (USD 25'007.45, ctv. CHF 34'032.63), n. 1.1.361 (USD 17'507.45, ctv. CHF 23'929.18), n. 1.1.367 (USD 17'507.60, ctv. CHF 23'192.31), n. 1.1.383 (USD 17'507.31, ctv. CHF 24'282.63), n. 1.1.397 (USD 17'507.52, ctv. CHF 23'179.95), n. 1.1.402 (USD 17'507.68, ctv. CHF 23'031.35), n. 1.1.420 (USD 17'507.37, ctv. CHF 24'069.13), n. 1.1.422 (USD 48'772.46, ctv. CHF 66'842.65), n. 1.1.425 (USD 17'507.50, ctv. CHF 23'689.39), n. 1.1.442 (USD 17'507.33, ctv. CHF 23'944.77), n. 1.1.447 (USD 17'507.66, ctv. CHF 23'160.88), n. 1.1.450 (USD 17'507.46, ctv. CHF 23'417.97), n. 1.1.470 (USD 17'508.--, ctv. CHF 22'177.38), n. 1.1.487 (USD 17'508.30, ctv. CHF 21'379.38). In occasione del verbale dibattimentale SK.2015.24 A. ha confermato che vi era un ordine per- manente per trasferire del denaro in Brasile per sue spese personali (MPC p. 5.1.8431 e segg.);
- 136 - SK.2019.50 bonifico dal conto n. c4 intestato alla Società 8 LTD., BS-Nassau, di cui A. era beneficiario economico, presso Banca 14, Vaduz, a favore del conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz, di cui A. era beneficiario economico, presso Banca 14, Vaduz: n. 1.1.358 (USD 8'638.--, ctv. CHF 11'693.26). In occasione del dibattimento SK.2015.24, l’imputato ha dichiarato che probabil- mente R. aveva chiuso il conto trasferendo il saldo alla Fondazione 2. L’ope- razione era legata al fatto che l’operatività della società era terminata (cl. SK.2015.24 p. 482.930.55). Le sue dichiarazioni sono state confermate il 19 ottobre 2021. A. ha affermato che la chiusura del conto, di cui al capo d’accusa
n. 1.1.359, è stata disposta da lui (cl. SK p. 7.483.731.62); bonifico dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2 (ADE: A.), Vaduz presso Banca 14, Vaduz, a favore del conto n. c39 intestato alla Società 28 S.p.A., Torino presso Banca 5, Ginevra: n. 1.1.380 (USD 2'716'319.--, ctv. CHF 3'768'349.34). Si tratta di operazioni legate allo scudo fiscale (v. supra consid. IV. 7.1.3). Al riguardo si precisa che dalla documentazione bancaria risulta che A., attraverso la Società 28, di cui egli era cliente (MPC p. 7.302.5), abbia voluto procedere a dichiarare fiscalmente (altrimenti detto “scudare”) i fondi presenti sul conto intestato alla Fondazione 2, Vaduz. L’imputato risultava es- sere primo beneficiario della citata fondazione (MPC p. 7.950.31-33), nonché avente diritto economico dei fondi depositati sul conto a questa intestato (MPC
p. 7.718). L’intenzione di A. di voler procedere con lo scudo fiscale emerge dai suoi verbali d’interrogatorio, come pure dallo scritto 24 febbraio 2004 inviato dalla Società 28 alla Banca 5 (v. supra consid. IV. 7.1.3); bonifici dal conto n. c40 intestato alla Società 28 S.p.A., Torino (ADE: A.), presso Banca 5, Ginevra a favore dei conti intestati alla Società 28 S.p.A. presso Banca 7, Torino e Banca 8, Torino: n. 1.1.406 (Euro 102'440.--, ctv. CHF 157'747.35), n. 1.1.460 (Euro 11'792.22, ctv. CHF 18'257.89). Si tratta di bonifici legati allo scudo fiscale (pagamento dell’imposta allo Stato italiano e commissione alla fiduciaria, MPC p. 5.1.8427). Al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi trasferimenti, specificando che po- trebbe trattarsi di un investimento fiduciario e di spese (cl. SK p. 7.483.731.81); bonifici inerenti l’operazione Società 1: bonifico dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) intestato presso Banca 2, Coira, in favore del conto n. c48 intestato alla Società 1 Ltd., Grand Cayman, presso Banca 9 Ltd., Grand Cayman: n. 1.1.301 (USD 7'000'009.20, ctv. CHF 10'136'013.32);
- 137 - SK.2019.50 bonifico dal conto n. c10 intestato alla Società 6 AG presso Banca 15, Vaduz a favore del conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3, Zurigo: n. 1.1.440 (USD 300'000.--, ctv. CHF 417'000.--). In aula A. ha contestato questo boni- fico, in quanto in quel periodo tutte le operazioni erano gestite da C., benché non abbia precisi ricordi (cl. SK p. 7.483.731.144); bonifico dal conto n. conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3, Zurigo, a favore di un conto intestato alla Società 18 SA presso Banca 10, New York):
n. 1.1.441 (USD 300'000.--, ctv. CHF 413'340.--). Anche questo bonifico è stato contestato dall’accusato, in quanto in quel periodo tutte le operazioni sarebbero state gestite da C., ancorché egli non abbia ricordi precisi (cl. SK p. 7.483.731.144); bonifici dal conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama (ADE: N.) presso Banca 2, Coira a favore del conto n. c25 intestato alla Società 12 Ltd., BVI (ADE: A.), presso Banca 16, Guernsey n. 1.1.306 (Euro 100'004.12), n. 1.1.307 (USD 345'004.14, ctv. CHF 509'571.11), n. 1.1.335 (USD 380'004.26, ctv. CHF 540'556.05), n. 1.1.336 (USD 386'004.34, ctv. CHF 535'851.22),
n. 1.1.344 (USD 345'004.45, ctv. CHF 467'929.53), n. 1.1.362 (USD 325'004.47, ctv. CHF 441'096.06), n. 1.1.366 (USD 367'004.57, ctv. CHF 486'170.95), n. 1.1.379 (USD 339'004.39, ctv. CHF 467'385.35). Durante il dibattimento SK.2015.24 l’accusato ha riferito che il conto intestato alla So- cietà 7 era una delle sue casseforti su cui confluiva denaro proveniente dalle società operative, che per ragioni fiscali è poi stato sostituito dal conto inte- stato alla Società 12 all’estero. In data 19 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi bonifici, di cui tuttavia non ha ricordi precisi, specificando che erano operazioni gestite direttamente da banca 17 (cl. SK p. 7.483.731.71 e seg.); bonifici dal conto n. c12 intestato alla Società 7 Inc., Panama (ADE: N.) presso Banca 2, Coira a favore del conto n. c26 intestato alla Società 13 Ltd., BVI (ADE: F.), presso Banca 16, Guernsey n. 1.1.354 (USD 295'004.43, ctv. CHF 401'471.52), n. 1.1.418 (USD 534'147.51, ctv. CHF 717'253.27),
- 138 - SK.2019.50
n. 1.1.458 (USD 1'250'004.77, ctv. CHF 1'582'881.04), n. 1.1.464 (Euro 101'003.92, ctv. CHF 156'242.96). Durante il dibattimento SK.2015.24 l’accusato ha riferito che il conto intestato alla Società 7 era una delle sue casseforti su cui confluiva denaro proveniente dalle società operative, che per ragioni fiscali è poi stato sostituito dal conto intestato alla Società 12 all’estero. In data 19 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi bonifici, specificando che si trattava delle sue donazioni in favore di suo fratello F. (cl. SK p. 7.483.731.72 e seg.); bonifici dai conti n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) e n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2 Coira, in favore del conto n. c34 intestato al Trust 2 presso Banca 15, Vaduz: n. 1.1.429 (CHF 212'006.--), n. 1.1.430 (USD 405'004.27, ctv. CHF 573'283.54), n. 1.1.431 (USD 487'004.27, ctv. CHF 689'354.54). Durante il dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questi bonifici, specificando che erano operazioni di transito ideate da C. contestualmente al suo trasferimento presso Banca 4 (cl. SK p. 7.483.731.89 e segg.); bonifici dal conto n. c34 intestato al Trust 2 presso Banca 15, Vaduz, a favore del conto n. c22 intestato alla Società 29, Vaduz (ADE: B.), presso Banca 4, Vaduz: n. 1.1.432 (CHF 211'788.--), n. 1.1.433 (USD 404'595.--, ctv. CHF 512'704.22) e n. 1.1.434 (USD 485'513.--, ctv. CHF 688'700.19). A. ha ricono- sciuto in aula questi bonifici, quali facenti parte delle operazioni ideate da C. in occasione del suo trasferimento presso Banca 4 (cl. SK p. 7.483.731.89 e segg.); bonifico dal conto n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.) presso Banca 2, Coira, a favore del conto n. c49 intestato a FF. presso Banca 11, USA:
n. 1.1.448 (USD 65'004.57, ctv. CHF 86'462.57). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto questo bonifico, spie- gando che si è trattato della restituzione di un prestito dovuto alla famiglia del conoscente FF. (cl. SK p. 7.483.731.94); bonifici dal conto n. c35 intestato alla Banca 4 AG presso Banca 19, Lugano, a favore del conto n. c50, presso Banca 4 AG, Vaduz: n. 1.1.465 (CHF 53'470.- -), n. 1.1.466 (CHF 26'225.--), n. 1.1.467 (CHF 416'000.--), n. 1.1.468 (USD 1'399'990.--, ctv. CHF 1'773'367.33), n. 1.1.469 (USD 902'990.--, ctv. CHF 1'143’817.43). Come visto, la difesa ritiene che i capi d’accusa imputati a A. commessi in Liech- tenstein non siano punibili in quanto l’autoriciclatore non sarebbe stato punibile secondo il § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein nella sua versione
- 139 - SK.2019.50 valida al momento della commissione di suddetti capi d’accusa (v. anche istanza del 5 ottobre 2021 dell’avv. Timbal). Tale assunto è già stato trattato e rigettato al considerando II. 2.6 supra, al quale si rinvia. A. ha contestato i seguenti capi d’accusa. Capo d’accusa n. 1.1.440 (bonifico di USD 300'000.-- dal conto n. c10 intestato alla Società 6 AG a favore del conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3 Zürich AG) e capo d’accusa n. 1.1.441 (bonifico di USD 300'000.-- dal conto n. conto n. c37 intestato a P. presso Banca 3 a favore di un conto intestato alla Società 18 SA presso Banca 10), adducendo che in quel periodo sarebbe stato C. a gestire i suoi averi. Tale questione nulla muta al fatto che gli averi siano stati movimentati da C. o da terzi nel suo interesse e con l’intenzione di impedirne la confisca, facendoli pervenire, attraverso movimentazioni transitorie, negli USA, motivo per il quale anche queste operazioni devono essere considerate vanificatorie della traccia. In generale, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di trasfe- rimento di denaro all’estero, il reato di riciclaggio è realizzato unicamente se la transazione è suscettibile di vanificare la confisca all'estero (v. DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’invio di somme di denaro a conti presso banche risiedenti in Paesi quali le BVI conferma l’intenzione dell’accusato di vanificare la traccia. Tale intenzione risulta pure confermata dalla tattica adottata da A. di chiudere di volta in volta i conti delle società considerate operative e di collocare altrove i guada- gni, così come pure dai “giri” ideati da C. per far giungere il denaro a Vaduz. Ne discende che le operazioni di cui ai capi d’accusa summenzionati devono essere considerate vanificatorie della traccia. 7.3.6 Operazioni di deposito/prelevamento di denaro in cassette di sicurezza Nel caso in esame, a A. vengono rimproverate 20 operazioni di deposito/prele- vamento di denaro presso diverse cassette di sicurezza, appoggiate a conti in Banca 12 (ora Banca 13), Lugano e in Banca 2, Coira, e meglio: n. 1.1.346, n. 1.1.369 (accessi alla cassetta di sicurezza n. 54 appoggiata al conto n. c11 di cui A. era avente diritto economico). Si tratta di un accesso alla cassetta di sicurezza preceduto da un prelevamento del medesimo giorno presso dei conti in Banca 2, Coira, seguito tempo dopo da un ulteriore ac- cesso, in cui A. ha prelevato il denaro precedentemente depositato. In aula A. ha riconosciuto questi due accessi, benché per il capo d’accusa n. 1.1.346 non abbia ricordi, ritenendolo comunque possibile (cl. SK p. 7.483.731.73 e seg. e 77);
- 140 - SK.2019.50 n. 1.1.291, n. 1.1.325, n. 1.1.352, n. 1.1.363, n. 1.1.393, n. 1.1.403, n. 1.1.491,
n. 1.1.496, n. 1.1.499 (accessi alla cassetta di sicurezza n. 53 appoggiata al conto n. c1. presso Banca 12 [ora Banca 13], Lugano, di cui F. era avente diritto economico e A. avente procura). Agli atti risultano i documenti concer- nenti le consegne delle chiavi della cassetta a A. (Procuratore) o al fratello F. (ADE). Dagli atti è inoltre emerso che tali accessi corrispondono temporal- mente a prelevamenti di denaro a contanti effettuati il medesimo giorno o qual- che giorno prima (capi d’accusa n. 1.1.291, 1.1.325, 1.1.352, 1.1.393, 1.1.491, 1.1.499), e/o con consegne di denaro a contanti a CC. (capi d’accusa n. 1.1.291 e 1.1.325) o a GG. (capi d’accusa n. 1.1.363 e 1.1.403). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riconosciuto gli accessi di cui ai capi d’accusa n. 1.1.325, 1.1.363, 1.1.393 e 1.1.403 (cl. SK p. 7.483.731.57 e segg. e 83), contestando per contro gli accessi di cui al capo d’accusa n. 1.1.291 (che ritiene non essere in grado di confermare, cl. SK p. 7.483.731.56) e ai capi d’accusa n. 1.1.491, 1.1.496 e 1.1.499 (in quanto in quel periodo non sarebbe stato presente sul territorio svizzero, cl. SK p. 7.483.731.87). Per quanto concerne il capo d’accusa n. 1.1.352, invece, l’im- putato non nega di aver acceduto alla cassetta di sicurezza, ma non sa se vi abbia fatto delle transazioni in denaro, siccome nelle cassette di sicurezza erano depositati anche altri oggetti (cl. SK p. 7.483.731.73 e segg.); n. 1.1.392, concernente un deposito di denaro contante nella cassetta di sicu- rezza n. 56 collegata al conto n. c15 di cui O. era titolare e avente diritto eco- nomico presso Banca 12, Lugano. In particolare, risulta dalle note di Banca 12 agli atti una visita di A. in data 16 aprile 2003, con la richiesta da parte dell’im- putato di cambiare cassetta di sicurezza in quanto troppo piccola. Dalle note risulta che il cambiamento viene eseguito, ma che la banca necessita della firma della titolare (residente in Brasile) entro il 31 maggio 2003 (MPC p. 7.158.15 e 30). Agli atti figurano la sottoscrizione dell’imputato dell’estinzione della cassetta n. 55A (MPC p. 7.158.19), i documenti di apertura della nuova cassetta di sicurezza n. 56, datati 16 aprile 2003 e firmati da O. Nel suo ver- bale dibattimentale SK.2019.50 del 20 ottobre 2021, A. ha indicato di non ri- cordarsi né del deposito a contanti nella cassetta n. 56, né della sostituzione della cassetta di sicurezza, non mettendo tuttavia in dubbio di avere sostituito la cassetta, ma considerando che probabilmente stava eseguendo delle indi- cazioni di sua cognata O. È possibile che egli abbia depositato una parte del denaro prelevato a Coira il medesimo giorno, come da atto d’accusa, dopo aver probabilmente pagato CC. o GG. (cl. SK p. 7.483.731.84);
- 141 - SK.2019.50 n. 1.1.351, n. 1.1.404, n. 1.1.438, n. 1.1.445, n. 1.1.492, n. 1.1.494, n. 1.1.497,
n. 1.1.500, concernenti le operazioni (accessi e contestuali depositi/preleva- menti di denaro) sulle cassette di sicurezza riconducibili a O., cognata di A. (moglie di F.), e meglio cassetta di sicurezza n. 55 appoggiata al conto n. c15 di cui O. era titolare e avente diritto economico, cassetta di sicurezza n. 56 appoggiata al conto n. c51 presso Banca 12, Lugano di cui O. era beneficiaria economica. Al presente dibattimento, A. ha riconosciuto l’accesso di cui ai capi d’accusa n. 1.1.351 (affermando tuttavia di non essere in grado di dire se ab- bia effettuato transazioni con denaro, cl. SK p. 7.483.731.74 e segg.) e n. 1.1.445 (cl. SK p. 7.483.731.86 e seg.), contestando invece gli accessi di cui ai capi d’accusa n. 1.1.404, 1.1.438, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.497 e 1.1.500 (cl. SK p. 7.483.731.96 e seg.). Per il Tribunale federale (6B_900/2009 consid. 4.1,4.2 e 4.3), i depositi di de- naro in cassette di sicurezza costituiscono atti suscettibili di vanificare l’accer- tamento dell’origine dei fondi. In merito ai movimenti svolti dalla sorella dell’imputato, la difesa ricorda che G. è stata prosciolta da ogni accusa di riciclaggio e ritiene quindi che il suo accesso alla cassetta di sicurezza a lei intestata e la chiusura del suo conto non possano essere considerati atti di riciclaggio a carico di A. Per quanto riguarda il fratello F., invece, non vi sarebbe alcuna prova dimostrante che gli accessi alle cassette di sicurezza di quest’ultimo fossero finalizzati all’occultamento di fondi dell’impu- tato, segnatamente perché si tratta di operazioni svolte con denaro donatogli. Per la difesa dunque, tutte le operazioni effettuate da G. o F. non possono essere considerate quali operazioni di riciclaggio. La donazione è considerata un atto proprio di riciclaggio (CASSANI, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP), come anche il deposito sul conto di un familiare sotto falsa dichiarazione di proprietà effettiva (PIETH, op. cit., n. 48 ad art. 305bis CP, con riferimenti), benché il semplice possesso di denaro di origine illecita non sia suf- ficiente a fondare un atto di riciclaggio (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2d.aa). L’accusato ha contestato i capi d’accusa n. 1.1.291, 1.1.491, 1.1.496, 1.1.499, 1.1.404, 1.1.438, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.497 e 1.1.500, dichiarandosi estraneo a tali operazioni. Ad eccezione delle operazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1.291 e 1.1.404, che vanno considerate vanificatorie della traccia e imputabili a A., risultando la chiave essere stata consegnata all’imputato, per altri capi d’accusa le chiavi risultano essere state prese in consegna da F. (n. 1.1.491, 1.1.496, 1.1.499, 1.1.492,
- 142 - SK.2019.50 1.1.494, 1.1.497, 1.1.500), per cui non vi sono sufficienti elementi per ritenere che A. abbia avuto un ruolo in queste operazioni. 7.3.7 Il consumo di valori patrimoniali Nell’atto d’accusa sono contemplati degli atti che rappresentano una consuma- zione del denaro. Si tratta dei seguenti 27 capi d’accusa, tutti contestati dall’im- putato, poiché disposti dagli amministratori delle società e non da lui (cl. SK p. 7.483.731.85, 97 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.376 e n. 1.1.427 (cl. SK p. 7.483.731.143): bonifici in uscita dal conto n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) presso Banca 2 Coira, per pagamento di varie spese di vari studi legali all’estero (MPC p. 5.1.8388): n. 1.1.297 (USD 2'739.20, ctv. CHF 3'954.30), n. 1.1.303 (USD 16'509.20, ctv. CHF 24'105.08), n. 1.1.308 (USD 4'378.76, ctv. CHF 6'494.13), n. 1.1.376 (USD 184'954.43, ctv. CHF 250'280.33), n. 1.1.427 (USD 8'037.78, ctv. CHF 11'021.40), n. 1.1.428 (USD 2'814.53, ctv. CHF 3'859.28). A. ha, come visto, riconosciuto i bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1.376 e 1.1.427, indicando che costituirebbero il pagamento delle spese a due studi legali (cl. SK p. 7.483.731.143), contestando invece i bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1.297, 1.1.303, 1.1.308 e 1.1.428, in quanto spese legate alla costituzione delle varie società, di cui si sono occupati i vari amministratori e per le quali egli non avrebbe dato alcuna disposizione (cl. SK p. 7.483.731.143); bonifici in uscita dal conto n. c18 intestato alla Fondazione 3, Vaduz (ADE: F.) presso Banca 29 AG, Vaduz, in favore della LLL., Vaduz, presso Banca 29 AG, Vaduz: n. 1.1.365 (CHF 4'798.30, pari a un addebito di USD 3'641.97) e
n. 1.1.368 (CHF 4'669.15, pari a un addebito di USD 2'838.39). Si tratterebbe del pagamento di costi generati dalla Fondazione 3 (MPC p. 5.1.8441). In aula A. ha contestato questi bonifici, poiché non da lui disposti o ordinati, bensì effettuati dagli amministratori delle società (cl. SK p. 7.483.731.97); bonifici in uscita dai conti n. c7 intestato alla Società 4 AG (ADE: B.), n. c12 intestato alla Società 7 (ADE: N.) e n. c9 intestato alla Società 5 SA (ADE: B.) tutti presso Banca 2, Coira, in favore del conto intestato alla Società 47 AG (riconducibile a P.) presso Banca 14 Vaduz, per spese societarie: n. 1.1.313 (USD 3'854.10, ctv. CHF 5'692.89), n. 1.1.400 (CHF 5'435.--, pari a un adde- bito di USD 4'284.25), n. 1.1.421 (CHF 3'655.--, pari a un addebito di Euro 2'388.91), n. 1.1.426 (USD 5'259.53, ctv. CHF 7'211.86), n. 1.1.449 (CHF 9'683.80, pari a un addebito di USD 7'340.76), n. 1.1.472 (CHF 10'400.--), n. 1.1.473 (CHF 1’000.--, pari a un addebito di USD 810.50), n. 1.1.479 (CHF
- 143 - SK.2019.50 1’000.--, pari a un addebito di USD 827.87). Anche questi capi d’accusa sono stati contestati dall’accusato con le medesime motivazioni di cui sopra (cl. SK
p. 7.483.731.97); bonifici in uscita dal conto n. c20 intestato alla Società 10, USA (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz, per spese societarie: n. 1.1.329 (USD 2'510.65, ctv. CHF 3'667.55), n. 1.1.414 (CHF 1’000.--, pari a un addebito di USD 760.46),
n. 1.1.471 (USD 702.97, ctv. CHF 886.23), n. 1.1.486 (USD 2'702.68, ctv. CHF 3'318.62). A. ha sollevato per questi bonifici le medesime contestazioni di cui sopra (cl. SK p. 7.483.731.97); bonifici in uscita dal conto n. c17 intestato alla Fondazione 2, Vaduz (ADE: A.) presso Banca 14, Vaduz, per spese societarie n. 1.1.293 (CHF 8'179.80, pari a un addebito di USD 5'372.61), n. 1.1.328 (USD 2'503.35, ctv. CHF 3'656.89). Durante il dibattimento SK.2015.24, A. ha dichiarato che si trattava di paga- menti fatti da R. per la manutenzione della società, bonifici ora contestati, così come sopra (cl. SK p. 7.483.731.97); bonifici in uscita dai conti n. c24 intestato alla Fondazione 5 (ADE: A.), n. c22 intestato alla Società 29, Vaduz (ADE: B.) e n. c23 intestato alla Società 11, Panama (ADE: A.), tutti presso Banca 4, Vaduz per spese societarie (MPC p. 5.1.8446 e 8448); n. 1.1.439 (CHF 7'743.60, pari ad un addebito di USD 5'511’46), n. 1.1.476 (CHF 8'638.90, pari ad un addebito di USD 6'952.84), n. 1.1.477 (CHF 4'770.--, pari ad un addebito di USD 3'839.03), n. 1.1.478 (CHF 1'325.--, pari ad un addebito di USD 1'066.40). Si tratta di bonifici contestati da A., così come sopra (cl. SK p. 7.483.731.97); bonifico in uscita dal conto intestato alla Fondazione 4, Vaduz (ADE: A.) presso Banca 14 a favore del conto intestato alla LLL., Vaduz presso Banca 29 AG, Vaduz, per pagamento di spese amministrative (MPC p. 5.11.8435 e MPC p. 7.725.33 e 34): n. 1.1.485 (CHF 7'990.90). Anche quest’ultimo capo d’accusa è stato contestato da A. al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, in quanto si tratterebbe di pagamenti relativi a spese societarie a favore di R. (cl. SK p. 7.483.731.85). A. contesta praticamente tutti gli elencati capi d’accusa; egli si duole di non avere ordinato personalmente tali pagamenti, che sarebbero stati effettuati dagli ammi- nistratori delle diverse società. A torto. Trattandosi infatti di costi funzionali alle società facenti parte dell’intera struttura messa in piedi dall’accusato, con l’ausilio di vari professionisti, anche tali pagamenti devono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, anche perché gli stessi rendono più difficile la ricostru- zione delle movimentazioni.
- 144 - SK.2019.50 7.3.8 Trasporto di denaro a contanti Trattasi dei seguenti trasporti (10 in totale): il trasporto del denaro prelevato a contanti dai conti riconducibili a A. presso Banca 2, Coira attraverso il confine con il Principato del Liechtenstein (capo d’accusa n. 1.1.373). In aula, A. ha dichiarato di non ricordarsi di questo tra- sporto, ma ha indicato che comunque egli non ha mai trasportato somme su- periori alla soglia di dichiarazione per denaro contante (cl. SK p. 7.483.731.58 e seg.); il trasporto del denaro prelevato a Vaduz attraverso il confine con la Svizzera (capo d’accusa n. 1.1.437). L’accusato ha dichiarato di non ricordare questo trasporto (cl. SK p. 7.483.731.91);
- 145 - SK.2019.50 i trasporti di denaro a Lugano del denaro prelevato a contanti dai conti presso Banca 2, Coira (n. 1.1.320, n. 1.1.347, n. 1.1.389, n. 1.1.410). In sede di di- battimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riferito di questi trasporti (cl. SK p. 7.483.731.57, 59, 74 e 83); n. 1.1.326, n. 1.1.353, n. 1.1.394, n. 1.1.490, trasporto di denaro a contante prelevato da conti presso Banca 2, Coira e/o Banca 12, Lugano, attraverso il confine con l’Italia. Al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha di- chiarato di non ricordarsi di questi trasporti, ma ha indicato che comunque egli non ha mai trasportato somme superiori alla soglia di dichiarazione per denaro contante (cl. SK p. 7.483.731.57 e segg.). La difesa di A. ritiene che anche i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre confine siano stati effettuati dall’imputato per consumo personale, rinviando a quanto esposto in precedenza (v. supra consid. IV. 7.2). Per quanto riguarda i trasporti in Italia, si tratterebbe per di più di importi limitati, destinati al consumo personale. Partendo dal presupposto che il consumo del provento di reato non costituisce un atto di riciclaggio, la difesa ritiene che non lo è nemmeno il tra- sporto di tali fondi nel luogo in cui avviene il consumo degli stessi. Per il Tribunale federale, va considerato atto vanificatorio ai sensi della norma penale anche il trasporto di denaro attraverso il confine (v. DTF 127 IV 26 consid. 3b). In effetti queste transazioni complicano l’esistenza di un paper trail (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Per quanto attiene al trasferimento di denaro all’estero il Tribunale federale ha relativizzato di recente questo principio, rite- nendo che il trasferimento all’estero di denaro non costituisce di per sé un atto di riciclaggio perché questi fondi possono essere confiscati anche all’estero dalle autorità del luogo di destinazione. Da questo punto di vista, quindi, l’Alta Corte ritiene che il trasferimento all’estero è un atto di riciclaggio unicamente se questa operazione è in grado di evitare la confisca all’estero, in particolare in un Paese senza una stretta collaborazione in materia penale con la Svizzera (DTF 144 IV 72 consid. 7.2.2). La dottrina non è unanime di fronte a questo ragionamento giurisprudenziale (v. PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Nel caso di specie, gli atti imputati all’accusato costituiscono, a mente della Corte, atti vanificatori della traccia. Trattandosi di trasporti di denaro a contante effettuati oltrepassando il confine, gli stessi sono pacificamente atti ad interrompere il pa- per trail e ciò diversamente da quanto può eventualmente avvenire attraverso
- 146 - SK.2019.50 bonifici verso l’estero. Gli importi sarebbero stati utilizzati per consumo proprio, secondo quanto affermato dall’accusato, motivo per cui gli stessi sono da ritenere quali atti vanificatori anche sotto questo aspetto. Non lo sono per contro i trasferimenti di denaro da Coira a Lugano, nella misura in cui non c’è passaggio di confine. 7.3.9 Consegne di denaro a contanti Si tratta dei seguenti 7 capi d’accusa: n. 1.1.364, n. 1.1.405, n. 1.1.446: A. ha confermato le consegne a contanti a GG. nel verbale di data 1 marzo 2004 presso la Procura di Milano (MPC p. 13.10.184 e seg.); n. 1.1.292, n. 1.1.324, n. 1.1.411: A. ha confermato le consegne a contanti a CC. nel verbale di data 5 giugno 2008 presso la PGF (MPC p. 13.10.762 e segg.); n. 1.1.348: A. ha confermato la consegna a contanti a J. nel verbale dibatti- mentale SK.2015.24 (cl. SK p. 482.930.60). Al dibattimento del 18 ottobre 2021, A. ha dato atto di tutte le consegne di denaro a contanti (cl. SK p. 7.483.731.58 e segg.), tranne quella di cui al capo d’accusa
n. 1.1.292, che non è in grado di confermare (cl. SK p. 7.483.731.56). Le modalità di consegna delle somme di denaro dall’accusato agli altri soggetti coinvolti (prelevamenti a contanti presso la Banca 2, trasporto a Lugano, utilizzo di cassette di sicurezza) costituiscono pacificamente atti interruttivi del paper trail. 7.3.10 Operazioni di investimento Si tratta delle 4 operazioni di investimento legate alla compravendita delle obbli- gazioni della Società 22 Ltd., Grand Cayman, effettuata in esito all’operazione Società 1, in cui è stato investito il provento derivante dalla stessa. Si tratta in particolare dei capi d’accusa riferiti alla vendita delle citate obbligazioni (capi d’ac- cusa n. 1.1.451 e 1.1.453) e bonifico del ricavato sul conto n. c10 intestato alla Società 6 AG (capi d’accusa n. 1.1.452 e 1.1.454). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha indicato di avere effettuato queste quattro operazioni di investimento (cl. SK p. 7.483.731.144). La difesa di A. ha inteso sostenere che la vendita dei titoli della Società 22 sa- rebbe stata decisa dall’imputato non certo per occultare i fondi, bensì per ragioni di mercato. La tracciabilità delle obbligazioni e dei fondi generati dalla loro vendita
- 147 - SK.2019.50 sarebbe evidente, poiché le operazioni sarebbero avvenute sul medesimo conto bancario. Secondo costante giurisprudenza, sono considerati atti di riciclaggio anche gli investimenti di valori patrimoniali (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tri- bunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 4.1). Il Tribunale federale ha stabilito che il cambio di Wertträger comporta l’anonimizzazione dei valori patrimoniali ed è quindi costitutivo di atto di riciclaggio, siccome l’obiettivo è scambiare il denaro “sporco” con valori “puliti” in modo da poter riutilizzare il provento di reato (DTF 122 IV 211 consid. 2c). La giurisprudenza ha riconosciuto che qualsiasi tipo di investimento di valori di origine illecita costituisce un atto di riciclaggio, proprio perché l’intenzione intrinseca è far perdere le loro tracce, en- trando nel circolo del mercato finanziario e dei capitali (DTF 119 IV 242 consid. 2d e 2e). L’acquisto di obbligazioni della Società 22 è stato possibile grazie ai fondi accu- mulati precedentemente da A. ed investiti dapprima nell’operazione Società 1, con l’intento di generare maggiori utili da tale capitale. La vendita delle stesse costituisce, anche ed a prescindere da eventuali (giustificate) motivazioni di mer- cato, atto vanificatorio. 8. L’aggravante generica Per quanto concerne l’aggravante generica, la giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica delle tre circostanze aggravanti specifi- camente elencate alla cifra due dell’art. 305bis CP, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sen- tenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg. ad art. 305bis CP). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 CP è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notam- ment”). Sono quindi ipotizzabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comporta- mento appaia sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo di una gra- vità analoga a quella delle tre possibilità espressamente indicate dal codice pe- nale, che fungono da parametri di giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.2.).
- 148 - SK.2019.50 8.1 Al riguardo si rileva come l’Alta Corte ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante ge- nerica in pochi casi, in particolare nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e nella recente sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 appena citata. 8.1.1 Nella prima sentenza 6B_1013/2010, l’Alta Corte ha ritenuto un caso grave di riciclaggio di denaro nella forma generica per il caso di un avvocato che aveva riciclato, per conto di un suo cliente, valori patrimoniali provenienti da una truffa in investimento per un importo complessivo di CHF 3,4 milioni. Egli aveva agito ripetutamente nell’arco di un periodo di diversi mesi (oltre tre), nell’ambito della sua attività professionale dalla quale traeva il proprio sostentamento. Concreta- mente l’autore – in vista d’incassare tre chequès del valore nominale di circa CHF 1 milione ciascuno per un suo cliente – ha intrapreso tutti i passi necessari al fine di aprire un conto bancario per farvi accreditare il controvalore di uno degli chè- ques, si è intrattenuto due volte (in presenza del suo cliente) con dei rappresen- tanti della banca e ha agito amministrando il conto. In seguito egli ha proceduto ad effettuare diverse operazioni finanziarie (cambio, pagamento cash, trasferi- mento all’estero mediante un altro chèque). L’avvocato ha altresì avuto dei con- tatti con il cliente o un suo fiduciario per dei pagamenti a contanti e ha consacrato un tempo considerevole all’attività di riciclaggio appena descritta, che, come vi- sto, non si è limitata ad un solo atto. La sua attività gli ha permesso di convertire un’importante somma di denaro (circa 4,2 milioni di marchi tedeschi in 3,4 milioni di Franchi svizzeri) e ha conseguito un guadagno di CHF 20'000.-- per tale atti- vità. L’autore ha inoltre accettato due assegni girati in bianco, compiuto altri atti di riciclaggio non necessari per gli scopi perseguiti dal suo mandante e incassato un terzo assegno malgrado il rifiuto posto da una banca a causa della mancata indicazione dell’origine dei fondi. Il Tribunale federale ha quindi considerato di una gravità paragonabile a quella descritta all’art. 305bis n. 2 lett. c CP (aggravante del mestiere), sia oggettiva- mente che soggettivamente, il comportamento per il quale l’imputato ha investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale (che rappre- sentava la sua fonte di sostentamento economico) e ha percepito un onorario di rilievo.
- 149 - SK.2019.50 8.1.2 In una sentenza più recente del 2019 (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9) – successiva alla sentenza SK.2015.24 – il Tribunale federale ha confermato una condanna per riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica nei confronti di tre imputati. Gli stessi, dando prova di un’inconsueta determinazione criminale, hanno commesso nu- merosi atti vanificatori sull’arco di più anni per svariati milioni di Franchi, frutto di diversi crimini (una truffa in danno del fisco inglese e un rapimento), creando, rispettivamente utilizzando numerose e complesse strutture ed effettuando ope- razioni finanziarie particolarmente opache e variegate sul piano internazionale (costituzione di numerose entità giuridiche, trasferimenti di denaro internazionali, acquisto e vendita di valute e titoli, acquisto di un bene immobile, crediti lombard e credito ipotecario, transazioni di liquidità concernenti importanti somme di de- naro). Ognuno dei tre imputati aveva un ruolo: il primo forniva il denaro, il secondo fungeva da prestanome e il terzo metteva a disposizione le proprie conoscenze bancarie. L’insieme di tutti questi elementi hanno permesso di qualificare il comportamento dei tre imputati quale riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica) sia sul piano oggettivo che soggettivo. Va detto che nel caso di specie, per i tre im- putati sono state ritenute altresì le aggravanti della banda (art. 305bis n. 2 lett. b CP) e del mestiere (art. 305bis n. 2 lett. c CP). 8.2 Il MPC considera che nel caso di specie sia data l’aggravante generica del rici- claggio di denaro. Esso giunge a tale conclusione facendo leva in particolare su tutti gli atti di riciclaggio imputati a A. (e dunque anche quelli nel frattempo pre- scritti), sulla concezione ab initio dell’attività di riciclaggio (concepita sin dall’inizio e poi adattata, perfezionata e resa più performante in base alle necessità), sul ruolo dei prestanome L., N., F., G., O., di C. e del sistema “D.”, dei professionisti finanziari (attraverso i quali A. avrebbe dato una connotazione professionale all’intera struttura da lui gestita con grande dispendio di tempo e di mezzi), sui costi connessi all’attività (quantificati dal MPC in USD 1,6 milioni quali costi cor- renti e USD 8,5 milioni circa quali costi complessivi), sull’attività svolta da A. an- che in favore di CC., EE., GG., sugli investimenti e le operazioni fiscali, sul fatto che l’attività svolta da A. può essere considerata come una seconda professione (in ragione dell’enorme quantità di tempo, di energie e di risorse investite, aventi quale risultato complessivi 212 atti di riciclaggio sull’arco di un anno e sette mesi, per un importo pari a circa USD 36 milioni, di cui USD 33 milioni circa tenuti per sé) e da ultimo sulle condanne dei coimputati di A. per riciclaggio di denaro ag- gravato (cl. SK p. 7.483.721.132 e segg.).
- 150 - SK.2019.50 Di pari avviso è l’accusatrice privata. La difesa di A. per contro contesta che possa essere data, nel caso di specie, l’aggravante generica, poiché non vi sarebbero elementi atti a ritenere che la condotta dell’accusato possa essere parificabile, per gravità, a quanto richiesto dalla giurisprudenza. In sintesi, egli avrebbe fatto capo a molteplici società, al semplice scopo di fornire consulenza nell’ambito delle operazioni connesse con l’emissione delle garanzie e poter celare fondi al fisco (italiano e brasiliano), non si sarebbe avvalso di prestanome ed avrebbe fatto capo a società intestatarie per i suoi conti, poiché così indotto dalle banche ed invogliato dai professionisti. 8.3 Sulla base dei criteri ritenuti nelle sentenze sopra evocate, nonché dei rimproveri mossi dall’Alta Corte alla precedente Corte dal Tribunale federale (v. supra con- sid. II. 3.3.1. b.), il Collegio giudicante ha valutato se l’agire di A. sia tecnicamente equiparabile ai casi menzionati dall’art. 305bis n. 2 CP. La Corte ha effettuato la propria disamina valutando nel loro complesso le analogie e le differenze tra la presente fattispecie e quelle oggetto delle giurisprudenze sopra citate. Nel caso concreto, nella sentenza SK.2015.24 la Corte aveva riconosciuto, per gli atti di riciclaggio rimproverati a A. nell’atto d’accusa, un’intensità temporale simile a quella ritenuta nella giurisprudenza citata nel considerando IV. 8.2.1 su- pra, riferita all’avvocato (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011), nonché un’importante entità della cifra d’affari. Il Tribunale fede- rale, nella sentenza di rinvio, sembra condividere tale assunto che viene pertanto ribadito anche in questa sede. Per quanto concerne il periodo che qui ci inte- ressa, le condotte che vengono rimproverate a A. si sono estese nell’arco di circa un anno e mezzo (da ottobre 2002 ad aprile 2004), per un grandissimo numero di atti vanificatori, portanti su importi milionari. Le stesse riguardano svariati giorni nel corso del 2002, 2003 e 2004. Si rileva che spesso, in un medesimo giorno, a A. vengono imputati più atti di riciclaggio. In merito alle date contemplate nell’atto d’accusa, occorre precisare quanto qui di seguito. A., in sede di dibattimento SK.2015.24, ha dichiarato di essersi recato a Coira, e poi anche a Lugano, 2 volte nel 2002 (il 2 ottobre e il 5 dicembre) e 7 volte nel 2003 (30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno, 4 e 24 settembre) (cl. SK.2015.24, p. 9.482.930.51). Dagli atti, in particolare dall’esame della documen- tazione bancaria concernente le principali relazioni menzionate nell’atto d’ac- cusa, non sempre sono presenti dei rapporti di visita nei giorni indicati nell’atto
- 151 - SK.2019.50 d’accusa. Circostanza che porta a dedurre che A. non fosse effettivamente pre- sente in banca. Si ha che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati non corri- spondono necessariamente con un’effettiva presenza fisica dell’imputato presso gli istituti bancari interessati. Come dichiarato dallo stesso A., in diverse occa- sioni, egli avrebbe ordinato determinate operazioni bancarie via fax con ordini precedentemente firmati in bianco dall’avente diritto economico delle relazioni interessate (B., N., ecc.). Le date contemplate nell’atto d’accusa devono inoltre sovente essere lette quali giorni di valuta in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall’istituto di credito interessato. Tuttavia, indipendentemente dalle ef- fettive presenze di A. in Svizzera e dal fatto che alcune operazioni sono state effettuate alla medesima data (pertanto con un certo impiego di energia), il nu- mero di transazioni ordinate e/o effettuate dall’imputato è comunque molto ele- vato, come pure gli importi movimentati, considerato il lasso di tempo di circa un anno e mezzo. In una sentenza, l’Alta Corte (sentenza 6B_95/2013 del 10 dicem- bre 2013 consid. 3) ha avuto modo di ritenere adempiuti gli estremi dell’aggra- vante del mestiere, indicando che un elevato numero di transazioni per comples- sivi CHF 2,3 milioni nell’arco di 31 mesi, denotava un notevole dispendio di tempo. Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l’insieme ragguarde- vole di operazioni idonee a vanificare la ricostruzione dell’origine dei fondi sono tutti elementi che potrebbero in effetti indicare l’esistenza di un caso grave di un eventuale reato di riciclaggio. La questione non merita tuttavia ulteriore disamina viste le considerazioni che seguono al considerando IV. 10 infra. 9. L’aggravante della banda 9.1 Si rammenta che il Tribunale federale ha ritenuto non tutelabile la conclusione del TPF, in base alla quale per quanto attiene ai sodalizi “A. – C.” e “A. – B.” l’atto d’accusa difetterebbe della necessaria precisione, in mancanza di un rinvio a complessi fattuali specifici e costituirebbe violazione del principio accusatorio. Per l’Alta Corte, benché al momento di esporre gli elementi della banda, l’atto d’accusa non precisi esplicitamente quali operazioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande, dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identifi- carle senza particolari difficoltà. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene i criteri per individuare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggra- vante delle distinte bande,
- 152 - SK.2019.50 ovvero tutti i conti nella disponibilità immediata o mediata di A., presso due pre- cise banche, rispettivamente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere be- neficiario economico. Il Tribunale federale ha ritenuto non poter vagliare nel me- rito l’accusa relativa all’aggravante delle due citate bande e neppure l’obiezione di A., per cui tale accusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l’aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto sufficiente la motivazione relativa alle due ulteriori bande “A. – J.” e “A. – F.”, con la quale il TPF ha escluso l’aggravante della banda (non intravvedendo la volontà degli interessati di associarsi nell’ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera cor- reità, e neppure quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesta dalla giurisprudenza), ritenendo contemporaneamente di carattere appellatorio le critiche ricorsuali del MPC in merito. 9.2 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche l’autore che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il rici- claggio (art. 305bis n. 2 lett. b CP). Secondo la giurisprudenza costante del Tribu- nale federale, una banda risulta data, allorquando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). Già due persone possono essere sufficienti, a condizione che formino un’équipe (team) stabile, tenuto conto dell’intensità della collabora- zione (anche di breve durata) e del grado di organizzazione e di divisione dei compiti (CASSANI, op. cit., n. 53 ad art. 305bis CP). L’appartenenza ad una banda ha quale presupposto che sia accertata la volontà dell’autore di compiere con- giuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (v. DTF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come per esempio una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un’intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand’anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1145/2016 del 7 aprile 2017 con- sid. 1.3). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV 158 consid. 2). La pericolosità partico- lare degli atti commessi come banda risulta data dal fatto che, attraverso la co- stituzione del gruppo e della conoscenza degli altri membri, la rinuncia alla com- missione del reato risulta assai più difficoltosa, mentre l’esercizio del delitto ne
- 153 - SK.2019.50 risulta facilitato (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 70 ad art. 140 CP), provocando il rischio di una consuetudo delinquendi (v. DTF 72 IV 110 consid. 2). 9.3 A mente del MPC l’aggravante della banda risulterebbe data sia per quanto at- tiene al sodalizio A. – C., che per quanto attiene al sodalizio A. - B. Le bande costituite da A. sarebbero state operative in diverse fasi dell’attività di riciclaggio; i componenti delle stesse variavano ed interagivano a seconda delle necessità di riciclaggio che A. decideva. La volontà di commettere congiuntamente in futuro un numero indeterminato di atti di riciclaggio sarebbe palese, così come la scru- polosa suddivisione dei ruoli e dei compiti. La difesa di A. ritiene invece che non siano dati i presupposti per l’aggravante della banda. Nell’ambito della collaborazione con C., quest’ultimo si sarebbe pro- digato soprattutto per facilitare l’operazione Società 1 ed in generale non vi sa- rebbero state operazioni a contanti o effettuate tramite cassette di sicurezza. Il cosiddetto “sistema D.” non sarebbe sufficiente, preso a sé stante, a concludere che vi fosse la volontà di commettere un numero indeterminato di atti di riciclaggio con un sodalizio duraturo. Tale volontà sarebbe carente anche per quanto attiene alla collaborazione con B., il quale avrebbe avuto unicamente ruolo di consulente. Come da rinvio del Tribunale federale, la Corte ha analizzato i sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, nell’ottica dell’aggravante della banda, giungendo alla conclu- sione che la stessa risulta data unicamente nel caso di “A. – C.”. 9.4 Sodalizio C. – A. La maggior parte delle operazioni messe in atto da A., hanno usufruito dell’ope- rato di C., sia nell’ambito della sua attività presso la Banca 2 (Coira) dapprima, che nell’ambito della sua attività presso la Banca 4 (Vaduz) poi. Questi è stato coinvolto praticamente dall’inizio da A. ed ha fornito sostegno e collaborazione sino all’intervento delle autorità di perseguimento penale. Nel rivestire il suo ruolo, egli non si è limitato alla semplice ricezione ed evasione delle istruzioni da A., ma ha contribuito attivamente alla ricerca della risoluzione di problemi. Si pensi ad esempio al sistema “D.”, da lui ideato (già menzionato al considerando IV. 2.6.1 supra) per poter effettuare i prelievi a contanti, per il quale egli si è fra l’altro pure reso colpevole di falsità in documenti. Grazie inoltre al suo intervento, determi- nate operazioni figuravano essere fittiziamente eseguite “a contanti” sui conti in Banca 2, mentre invece le stesse erano state eseguite solo contabilmente, con l’esito di interrompere il paper trail (si veda in proposito Rapporto PGF 23 giugno 2010, MPC p. 5.1.7214-7389, ad esempio pag. 60, MPC p. 5.1.7273). Non solo C. si è adoperato ad effettuare personalmente prelevamenti per conto di A., a
- 154 - SK.2019.50 trasportare denaro ed a depositare somme in cassetta di sicurezza. Egli ha pure inserito nell’istoriato clienti dei conti riconducibili a A. false informazioni, addu- cendo, ad esempio che B. fosse coniugato con la figlia del direttore generale di Società 2, che il suo patrimonio ammontasse a circa USD 30 milioni (così come attestato dagli estratti conto che egli stesso aveva potuto visionare) e che si trat- tava di un patrimonio proveniente principalmente da affari di “brokeraggio” per Società 2 (MPC p. 7.12.15). La ignara signora D., sarebbe stata definita nell’isto- riato, quale “amica intima” di B. (MPC p. 7.3.52). Analoghe inveritiere informazioni sono state peraltro inserite da C. nell’istoriato clienti relativo a N., altro presta- nome di A. (MPC p. 7.16.35). Il ruolo di C. è proseguito anche successivamente al suo trasferimento dalla Banca 2 alla Banca 4. Disponendo, dal maggio 2003, di procura amministrativa sui conti intestati alla Società 7 Inc., alla Società 5 SA e alla Società 4 AG, egli ha impartito ordini presso la Banca 2 relativi a conti riconducibili a A., movimentando dunque tali relazioni e facendosi consegnare denaro in contante. Per quanto attiene alla sua remunerazione, A. ha dichiarato di avergli consegnato circa CHF 800'000.-- (v. verbale d’interrogatorio di A. del 27 febbraio 2004 presso la Procura di Milano, MPC p. 13.10.585 e interrogatorio dibattimentale SK.2015.24, cl. p. 9.482.930.17). Dagli atti è parimenti emerso che, in più occasioni, C. ha prelevato ingenti somme di denaro per sé stesso ed all’insaputa di A. A fine 2003, nel momento in cui i problemi con Società 2 hanno cominciato ad essere noti pubblicamente, C. ha prestato essenziale contributo. Egli si è in effetti attivato, ordinando il trasferimento dei fondi – riconducibili a A. – presenti a quel momento in Banca 2, Coira, su conti di pertinenza della Banca 4, Vaduz, presso la quale egli lavorava. Per ovviare al problema del passaggio fra Stati di tali fondi, egli ne ha ordinato il transito dapprima su un conto cosiddetto “nostro” della Banca 4, Vaduz, aperto presso la Banca 19 di Lugano (verbale di interrogatorio C. del 16 settembre 2005, ore 13:22, p. 190, MPC p. 13.1.188). C. è stato condannato con sentenza del 9 dicembre 2013 in procedura abbreviata dal Tribunale penale federale, per riciclaggio aggravato e falsità in documenti (MPC p. 22.3.102 e segg.). Per la Corte, l’insieme degli elementi sin qui menzionati, pone in rilievo la volontà di C. di associarsi a A. nell’ottica di realizzare, insieme, gli atti poi effettivamente compiuti. Egli ha effettuato tutto quanto fosse nelle sue possibilità per permettere a A. di far pervenire sui conti della Banca 2 e della Banca 4 le somme di denaro provenienti dalle polizze assicurative intermediate e per movimentare le stesse successivamente, in base alle necessità di A., fino al trasferimento finale sui conti della Banca 4, utilizzando persino il conto “nostro” di tale banca presso la Banca 19, per non lasciare tracce documentali del passaggio. C. è risultato essere un
- 155 - SK.2019.50 componente attivo, affidabile e persino insostituibile nel sodalizio con A. Le que- stioni bancarie, quale ramo non del tutto secondario dell’attività intrapresa, erano completamente affidate alla sua persona. Intravvedendo la possibilità di lauti gua- dagni (promessi da A. ed in parte attinti per sé all’insaputa di quest’ultimo), egli non ha minimamente esitato a contravvenire alle norme legali in materia fiscale ed alle norme interne alla banca. L’intensità del suo agire e la lunga durata del suo apporto (terminato unicamente al sorgere di problemi legali) attestano di un’energia particolare e di una volontà assoluta di C. di partecipare ad un soda- lizio stabile e duraturo con A. Ne discende che l’aggravante della banda risulta potenzialmente data per il so- dalizio “A. – C.”, fermo restando che l’adempimento dell’art. 305bis n. 2 lett. b CP presuppone l’analisi degli altri elementi tipici della fattispecie. 9.5 Sodalizio B. – A. B., avvocato, professore universitario e contabile, è amico di lunga data di A. ed è stato testimone di nozze di F. Come attestato nel primo verbale di A. (v. inter- rogatorio 24 febbraio 2004, MPC p. 13.10.165 e seg.) e confermato nel verbale 8 maggio 2006 da B. (pag. 3 e segg. traduzione, MPC p. 13.15.110-121), egli ha assunto sostanzialmente la funzione di prestanome; tutte le operazioni effettuate a suo nome e tutte le disponibilità finanziarie che sono state in suo possesso, sono in realtà, come si è potuto appurare, riconducibili a A. Con l’ausilio di C., sono stati aperti dapprima presso la Banca 2 (Coira), il conto cifrato c6, del quale B. figurava essere titolare, nonché i conti intestati alla Società 4 AG, alla Fondazione 6 ed alla Società 5 SA (in precedenza Società 48 SA), dei quali figurava quale beneficiario economico. In seguito sono stati aperti presso la Banca 4 (Vaduz) i conti intestati alla Società 5 SA (società, quest’ultima, intesta- taria della polizza assicurativa, che ha generato l’accredito di USD 21'117'140.50 in favore della Società 6 AG presso Banca 15 (Vaduz), nell’ambito dell’opera- zione denominata Società 1), di cui era sempre beneficiario economico e alla Società 29 in qualità di trustee del Trust 1. Attraverso B., sono parimenti state costituite numerose società off-shore o trust, segnatamente la Società 4 AG (Niue), la Società 5 SA (BVI), la Fondazione 6 (Vaduz), il Trust 1 (Vaduz), la Fondazione 7 (Vaduz), la Società 49 SA (Belize), la Società 50 Ltd. (BVI) e la Società 51 Limited (BVI). Per quanto attiene alla remunerazione, B. ha dichiarato (verbale 8 maggio 2006 (pag. 3 e segg., MPC p. 13.15.110-121), di avere concordato con A. che gli sa- rebbe spettato il 20% del profitto delle operazioni. Tale versione risulta peraltro
- 156 - SK.2019.50 confermata da A., che ha aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.-- /3'000.-- al mese (verbale 1° luglio 2004, pag. 9 e 17, MPC p. 13.10. 1232 e 1240). B. è stato condannato mediante decreto del 14 febbraio 2012 del MPC, cresciuto in giudicato, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e falsità in documenti (MPC p. 22.2–35). Il ruolo di B. è quello del mero “uomo di paglia” e l’intensità del suo coinvolgimento non può essere paragonata alla dedizione assunta da C. Certamente la sua for- mazione professionale gli permetteva di ben comprendere la portata del suo coin- volgimento, tanto è vero che egli stesso ha affermato nel suo verbale di interro- gatorio, di avere assunto il proprio ruolo all’interno delle società, costituite per l’intermediazione di polizze assicurative, poiché A. non poteva figurare ufficial- mente, avendo egli un rapporto di esclusività con Banca 1 (MPC p. 13.15.111 e seg.). Al di fuori però dei documenti – invero molteplici – firmati in bianco e di rare visite personali (in 4 o 5 occasioni) presso la Banca 2, Coira (MPC p. 13.15.112 e seg.), non si ravvisano in lui quegli elementi tipici della banda, segnatamente quanto a volontà ed energia. Emerge in effetti in generale dal suo verbale di in- terrogatorio, che egli aveva una conoscenza generica circa l’operato di A., ma non certo dettagliata. In più occasioni egli ha avuto anche modo di ribadire che, avendo poche conoscenze della lingua inglese, non conosceva le particolarità di tutti i documenti che andava a sottoscrivere. Tutta l’amministrazione, la gestione e la movimentazione dei conti, veniva effettuata sotto la regia di A. (verbale 8 maggio 2006, MPC p. 13.15.110 e segg.). Non figura dall’inchiesta, che B. abbia di sua spontanea volontà intrapreso una qualsiasi attività che potesse servire all’accompimento dell’operato di A., senza esserne richiesto. Sulla base di quanto da B. effettivamente intrapreso, traspare una volontà di “arrotondare” gli introiti personali, mettendosi a disposizione per la sottoscrizione di documenti. Il suo comportamento non si spinge, a mente di questa Corte, oltre la soglia che permetterebbe di ipotizzare l’esistenza di una banda. 10. L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio 10.1 L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio è espresso nell’art. 305bis CP dai termini “sapendo o dovendo presumere” che i valori patrimoniali siano di prove- nienza illecita e perciò tecnicamente riciclabili. Il termine “sapendo” fa riferimento al dolo diretto ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP: l’autore è cosciente (della provenienza illecita dei valori patrimoniali e del risultato
- 157 - SK.2019.50 del suo agire o del suo astenersi in caso di posizione di garante) ed ha volonta- riamente agito o si è volontariamente astenuto dall’agire dovendolo fare, con que- sta consapevolezza. L’elemento soggettivo del dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitu- tivi del reato: l’autore di riciclaggio deve in particolare sapere della provenienza illecita dei valori patrimoniali e realizzare che il suo comportamento è atto a vani- ficare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei medesimi.
I termini “dovendo presumere” fanno riferimento al dolo eventuale, così formulato dall’art. 12 cpv. 2 in fine CP: basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il rea- lizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. Questa particolare forma dell’elemento soggettivo è realizzata se l’autore intravede l’eventualità di un possibile carattere (o risultato) illecito del suo agire, e pur non volendolo, agisce comunque, accet- tando il rischio che quanto intravisto si realizzi. Al momento di agire, accetta il rischio di realizzare gli elementi costitutivi di un’infrazione. Per realizzare il dolo eventuale, è sufficiente la conoscenza di circostanze tali da far insorgere il dubbio che con il proprio agire l’autore possa realizzare un’infra- zione: ciò malgrado, pur non volendo, egli accetta l’eventualità che questo si rea- lizzi (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Oltre che dalle eventuali ammissioni dell’autore, di aver dubitato in un certo modo, la realizzazione del dolo eventuale può essere dedotta da criteri esteriori che consentono di ritenere che l’autore abbia accettato l’eventuale illecito: tra questi troviamo la probabilità (conosciuta dall’autore) della realizzazione del ri- schio e l’importanza della violazione dell’obbligo di prudenza (sentenza del Tri- bunale federale 6B_649/2015 del 4 maggio 2016 consid. 2.1). In materia di riciclaggio, realizza a titolo di esempio il dolo eventuale, il fiduciario che riceve da un cliente una somma ingente da investire, sapendo delle condi- zioni modeste dello stesso e potendo dedurre dalla dichiarazione fiscale che tale somma non rappresenti né dei risparmi, né provenga da altra fonte lecita (ad esempio successione): in questo caso egli deve perlomeno ipotizzare una pro- venienza illecita dei fondi, pur non conoscendo lo specifico atto criminoso a monte (DTF 119 IV 247). Sempre in ambito di riciclaggio di denaro, è punibile per dolo eventuale l’intermediario finanziario che, nutrendo dei dubbi sulla prove- nienza dei valori patrimoniali, omette di agire dovendolo fare, accettando perciò il rischio di eventualmente partecipare in tal modo ad un atto di riciclaggio (MINI, op. cit., n. 45-50 ad art. 305bis CP). 10.2 Orbene, nel caso di specie, occorre stabilire, se A. abbia agito con consapevo- lezza o quanto meno dolo eventuale in relazione agli atti vanificatori della traccia
- 158 - SK.2019.50 da lui effettuati e se A. sapesse che i valori patrimoniali pervenutigli avessero un’origine illecita o se, quanto meno, egli ne dovesse presumere una tale origine. Per l’accusa, A. ha agito perlomeno con dolo eventuale sia per tutti gli atti di riciclaggio che gli vengono contestati, sia per quanto attiene all’origine criminale dei valori patrimoniali e ciò tenendo in particolare conto della sua pluriennale esperienza di alto dirigente nel settore bancario. Il MPC ricorda che il Tribunale federale ha stabilito che la conoscenza da parte di A. circa lo stato di dissesto di Società 2 non è un elemento costitutivo dell’amministrazione infedele e che par- rebbe singolare che i correi di A., condannati, sapessero o dovessero presumere l’origine criminale e non invece lo stesso A. L’accusa ricorda che le affermazioni di K. portano a ritenere che l’accusato doveva quanto meno avere compreso quale fosse la situazione di Società 2. Anche in virtù del fatto che egli era interlo- cutore esclusivo di Società 2 dapprima ed intraneus poi, egli non poteva non sa- pere della provenienza illecita dei fondi (cl. SK p. 7.483.721.122 e segg.). Il MPC ha altresì sottolineato, citando la giurisprudenza della Cassazione penale (Cass.pen. Sez. V, 05/02/2020, n. 11936) che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza del soggetto poi dichiarato fallito, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, es- sendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una desti- nazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Il dolo dell’ex- traneus nel reato proprio dell’amministrazione consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cl. SK p. 7.483.721.221 e seg.). Di medesimo avviso è la parte civile, per la quale A. era pienamente consapevole dell’origine criminale dei fondi (cl. SK p. 7.483.721.310 e seg.). La difesa ha per contro sostenuto che non vi siano agli atti prove che l’accusato sapesse dello stato di dissesto della società e che le operazioni di finanziamento fossero per conseguenza intrinsecamente pericolose. Egli non poteva sapere che gli intranei violavano i doveri attinenti alle loro funzioni (cl. SK p. 7.483.721.886 e segg.; p. 7.483.721.936 e segg.). La Corte, con riferimento al più volte richiamato principio della doppia punibilità astratta, osserva che, se per il giudice svizzero del riciclaggio, in caso di reato a monte commesso all’estero, non è necessario conoscere in dettaglio le circo- stanze di commissione di tale reato, egli deve in ogni caso pervenire, sulla base degli elementi emergenti dagli atti a sua disposizione, alla conclusione, non solo
- 159 - SK.2019.50 che un crimine sia stato commesso, ma che, sotto il profilo soggettivo, l’autore ne fosse a conoscenza o quanto meno ne sospettasse l’esistenza. Nel caso di specie, la questione risulta forzatamente legata all’aspetto relativo alla conoscenza, da parte del qui accusato, delle distrazioni che venivano perpe- trate in Società 2 e dunque della reale situazione finanziaria di Società 2. Il Collegio giudicante non ha omesso di tenere in considerazione quanto eviden- ziato dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio, ovvero che la consapevo- lezza sullo stato di decozione (che equivale allo stato di bisogno previsto dall’ar- ticolo dell’usura) non è elemento costitutivo del reato di amministrazione infedele. Tuttavia, nel caso di specie, il complice del reato di amministrazione infedele (ov- vero A.) deve sapere o quanto meno poter presumere che gli autori principali (individuati nei vertici del Gruppo Società 2) stiano utilizzando i fondi della società in modo contrario agli interessi della società stessa e dei suoi azionisti. Ciò che equivale a sapere che lo stato delle finanze è tale per cui il continuo ricorso a nuovi finanziamenti costituisce distrazione. Contrariamente dunque all’avviso dell’accusa, occorre capire quale fosse la conoscenza dell’accusato circa la si- tuazione in Società 2.
- 160 - SK.2019.50 La Corte ha quindi proceduto all’esame di tutte le risultanze dell’inchiesta e di- battimentali, utili per comprendere il grado di conoscenza dell’accusato. 10.2.1 I verbali di interrogatorio di A. Per quanto concerne anzitutto A., va detto che egli ha negato di essere stato a conoscenza dell’origine illecita della somma pari a USD 52,4 milioni, pervenutagli a seguito della conclusione delle assicurazioni sul rischio paese ed a seguito dell’operazione Società 1. In punto a tale questione, la sua versione è rimasta la medesima in tutti i suoi verbali d’inchiesta e nei verbali dibattimentali. In partico- lare A. ha riferito in tutte le occasioni in cui ne è stato richiesto, di avere saputo unicamente a metà novembre 2003, unitamente alla comunità finanziaria inter- nazionale, che Società 2 avesse dei problemi di natura finanziaria (vedasi ad esempio verbale Procura presso il Tribunale di Milano 9 marzo 2004, MPC p. 13.10.202; verbale Procura presso il Tribunale di Parma 8 agosto 2005, MPC p. 13.10.259; verbale Polizia Federale 9 luglio 2008, MPC p. 13.10.870; verbale MPC 9 settembre 2008, MPC p. 13.10.1059). Particolarmente dettagliato risulta essere il verbale della Procura presso il Tribunale di Milano del 17 marzo 2004 (MPC p. 13.10.218 e seg.), nel quale A. ha asserito di avere maturato tale con- sapevolezza gradualmente a partire da inizio novembre 2003, allorquando DD., gli confidò la sua intenzione di cambiare lavoro, aggiungendo che i conti dell’azienda non gli quadravano. Inizialmente aveva ritenuto che DD. volesse parteciparlo di alcune tensioni finanziarie latenti, che A. attribuiva alla continua rivalutazione dell’Euro nei confronti di altre valute. Solo successivamente, quando emerse pubblicamente la vicenda OOO., pensò che forse DD. inten- desse riferirsi a qualcosa di più grave. A. ha affermato di avere compreso che in Società 2 vi fosse una grave crisi finanziaria (anche se in misura notevolmente inferiore a quella poi accertata), solo dopo la sua partecipazione alla conference call del 14 novembre 2003. La consapevolezza che i dati economici e finanziari esposti e comunicati da Società 2 non corrispondevano alla realtà, egli l’avrebbe avuta però solo dopo l’intervento delle autorità inquirenti a fine dicembre 2003. In tale verbale A. ha inoltre riferito di avere comunicato i propri dubbi ai colleghi di Banca 1 e di averne parlato in particolare con CC., nella prima metà di novem- bre, invitandolo a prendere le dovute precauzioni. La sua preoccupazione si estendeva anche all’investimento effettuato in proprio, tramite Società 6, di USD 20 milioni in notes Società 22, riconducibili al Gruppo Società 2. CC. gli riferì dopo qualche giorno, che la banca aveva organizzato un incontro con i vertici della società a U., a seguito del quale l’istituto si era sentito rassicurato. Sulle precise accuse rivoltegli da K., segnatamente di avere, durante un incontro avvenuto nel 1998 (incontro relativo all’operazione Società 23/Società 22 e suc- ceduto ad un incontro avvenuto a San Francisco), sostenuto che i bilanci del
- 161 - SK.2019.50 comparto sudamericano non andavano bene, che andavano dunque “ripuliti” e di avere formulato la richiesta di ottenere una extra fee da versarsi in favore di Banca 1 per il silenzio di quest’ultima (sulle affermazioni di K. si riferirà meglio al considerando IV. 10.2.5 infra), A. ha affermato trattarsi di falsità e di non avere assolutamente mai ricattato K., cosa peraltro inimmaginabile, date le banche a disposizione di Società 2 (verbale dibattimentale del 19 ottobre 2021, cl. SK p. 7.483.731.47 e segg.). Egli ha inoltre sostenuto di essere certo che l’incontro a San Francisco avrebbe avuto luogo nell’ottobre 1996 e di ricordarlo in modo par- ticolare poiché era stata occasione per lui di incontrare il chairman della banca (cl. SK p. 7.483.731.52). Neppure il fatto che le operazioni fossero spesso volte a sostituire l’indebitamento precedente, avrebbero destato in A. dubbi, come lo pretenderebbe K., essendo per lui normale che le aziende rinnovassero i loro finanziamenti. Società 2 inoltre deteneva (millantati) USD 4 miliardi di liquidità; la formula spesso applicata di avere “cassa” nei paradisi fiscali e debito nei Paesi in cui si pagano le tasse, sarebbe stata estremamente vantaggiosa a livello fiscale (cl. SK p. 7.483.731.52 e seg.). 10.2.2 I verbali di interrogatorio di C. Le audizioni di C. confermano le dichiarazioni dell’imputato. Da un lato perché anch’egli riferisce di “prime voci” su problemi finanziari di Società 2 cominciate ad ottobre/novembre 2003, dall’altro poiché egli attesta che in quel periodo A. gli avrebbe comunicato la sua intenzione di vendere i titoli acquistati con il denaro investito nella polizza assicurativa prima della scadenza, in quanto il valore sa- rebbe sceso. In precedenza inoltre, segnatamente nel mese di settembre 2003, A. gli avrebbe riferito di suoi dubbi sul fatto che qualcosa di grosso stesse acca- dendo in Società 2, poiché non riusciva ad incontrare nessuno fra i dirigenti, ac- campando gli stessi scuse per posticipare gli incontri previsti (verbale MPC 11 febbraio 2005, MPC p. 13.1.51; verbale PGF 20 agosto 2004, MPC p. 13.2.42).
- 162 - SK.2019.50 10.2.3 I verbali di interrogatorio di altri soggetti attivi in Banca 1 Sulla questione dei problemi finanziari del colosso Società 2, si sono espressi anche altri indagati. GG., assunto nel 1997 da Banca 1, è stato attivo presso il settore Corporate In- vestment Banking alle dipendenze di A. e di AA. La sua attività consisteva nell’analizzare i bilanci dei clienti per una valutazione del rischio di credito. Egli ha collaborato con AA. alla redazione dei credit approval memorandum (CAM), per il cliente Società 2, sino alla metà del 2002 (verbale Procura presso Tribunale ordinario Milano, 12 gennaio 2004, MPC p. 13.7.102). GG. ha inoltre partecipato alla redazione di information memorandum e/o offering memorandum relativi agli USPP (emissione di private placements sul mercato statunitense), unitamente a A. ed ai colleghi del gruppo PP (private placements) prima di New York e poi di Chicago, traendo i dati dai documenti precedenti ed aggiornandoli sulla base dei bilanci, nonché sulla base di informazioni reperite sulla stampa specialistica o sui comunicati ufficiali del cliente (MPC p. 13.7.103). In merito alla (apparente) forte liquidità del gruppo risultante dai bilanci, GG. ha affermato di avere richiesto specificazioni in merito, ricevendo per risposta da Società 2, che la liquidità era finalizzata a non meglio precisate acquisizioni. Nella presentazione relativa alla semestrale del 2003, DD. avrebbe inoltre affermato pubblicamente che la liquidità di 4 miliardi di Euro, sarebbe stata ridotta per circa 900 milioni per ripagare le obbligazioni, mentre ulteriori 2 miliardi di bonds in sca- denza sarebbero stati rifinanziati con strumenti analoghi, poiché conveniente ed utile per il gruppo mantenere liquidità per circa 3 miliardi di Euro. A suo dire, alla domanda a sapere dove fossero i depositi di cassa, K. dapprima e DD. poi, avreb- bero risposto che “la cassa era investita in titoli ad alta liquidità con rating supe- riori ad A, in paesi a basso rischio e fiscalmente efficienti. Tale aspetto non avrebbe inoltre influito negativamente sui costi, anzi sarebbe stato economica- mente vantaggioso” (MPC p. 13.7.105). Posto di fronte all’evidenza dei numeri relativi all’esposizione complessiva del gruppo Società 2 verso Banca 1 (inizio 2002 esposizione al netto delle garanzie ricevute e dei cash collateral, USD 250 milioni circa, esposizione lorda USD 550 milioni circa) e richiesto, nel caso dell’operazione delle Società 23/Società 22 – Società 1, se non fosse ragionevole chiedere un rientro, piuttosto che un rifinanziamento, GG. ha dichiarato che CC. ed i suoi superiori ritenevano l’esposizione adeguata, aggiungendo inoltre che la questione era stata sottoposta al vaglio dei vari comitati di rischio e del Senior Management europeo; segnatamente al capo di A. (HH.), al capo di CC. (II.), a JJ., KK., LL. e ad altri (MPC p. 13.7.106 e seg.). Al momento dell’insediamento di DD. infine, nel ruolo di direttore finanziario al posto di K., questi gli avrebbe riferito che per il rientro dell’esposizione di Società
- 163 - SK.2019.50 2, non ci sarebbero stati problemi e che era sua intenzione far rientrare subito il gruppo per una cifra di almeno USD 20 milioni (MPC p. 13.7.107).
CC., dirigente di Banca 1, attivo dal 1993 presso la filiale italiana con il compito di seguire il portafoglio del credito, ha curato sin dall’inizio le relazioni con il gruppo Società 2. Dal 1993 è stato responsabile dei crediti erogati a tale cliente. Mentre A., suo parigrado e responsabile del Corporate finance, si occupava dei rapporti con i clienti, nel senso che li procurava e definiva le operazioni, egli ana- lizzava la loro consistenza patrimoniale ed attendibilità, redigendo poi delle note informative per la struttura di Londra (verbale Procura presso Tribunale ordinario Milano 9 gennaio 2004, MPC p. 13.13.1 e seg.). CC. aveva dunque tra le sue funzioni, quella di verificare il rischio del credito sotto il profilo della solvibilità del soggetto che chiedeva il finanziamento tramite cash collateral e per conseguenza anche quello di verificare la solvibilità del cliente Società 2. Egli valutava in parti- colare i bilanci, le relazioni trimestrali e semestrali, i resoconti ed i dati delle agen- zie di rating, così come i brokers report. I dati, a suo dire, non lo avrebbero mai allarmato (MPC p. 13.13.3). Agli inizi del 2002, una revisione generale operata da Banca 1 USA, riguardante le più grandi esposizioni a livello mondiale e for- malizzata in un report da lui ricevuto via email, aveva messo in evidenza che Società 2 risultava al primo posto in Italia ed al quinto in Europa, tra i gruppi più esposti verso la banca (verbale Procura presso Tribunale di Milano 10 gennaio 2004, MPC p. 13.13.10). Tale report però, non riguardava la situazione finanzia- ria di Società 2, bensì unicamente la sua esposizione verso Banca 1, di cui se ne chiedeva la riduzione (MPC p. 13.13.11). I dati di bilancio avrebbero dato a CC. la sicurezza che Società 2 poteva essere finanziata. Persino Società 41 le aveva assegnato, nei primi mesi del 2003, un “outlook positivo” (verbale Procura presso Tribunale di Milano 17 marzo 2004, MPC p. 13.13.31). Solo una volta scoppiato il “caso OOO.” CC. avrebbe ester- nato qualche dubbio a A. sulla pronta disponibilità di liquidità dichiarata da So- cietà 2, temendo essere la stessa, investita in fondi simili a OOO. Dopo avere cercato più volte invano di contattare DD., egli avrebbe rappresentato i suoi dubbi a II. (suo superiore), il quale avrebbe a sua volta suggerito di attendere la pre- sentazione dei risultati del terzo trimestre. CC. ha aggiunto che la pubblicazione dei dati della semestrale li aveva messi in allarme, al punto che unitamente a II., avevano preparato una relazione, poi inviata alla casa madre statunitense. Egli ha ricordato inoltre che Banca 1 desiderava ridurre il Total Risk Exposure (TRE) nei confronti di Società 2 già a partire dal 2002. Si trattava tuttavia di una deci- sione indipendente dalla situazione economico-finanziaria del cliente, che conti- nuava ad essere considerato un cliente primario. Semplicemente la banca non voleva concentrarsi troppo su un solo cliente, indipendentemente da chi fosse. Solo dopo la conference call di Società 2 del 14 novembre 2003, nella quale
- 164 - SK.2019.50 venivano annunciate le dimissioni di DD. e la nomina di MM., anche a causa delle insufficienti spiegazioni fornite, egli avrebbe comunicato a II. di aver perso com- pletamente la fiducia nella direzione finanziaria del gruppo e consigliava di non procedere con il finanziamento di USD 25 milioni, chiedendo la riduzione del Risk Rating interno della banca. La reazione di II., rispettivamente dei superiori NN. e HH., ancora a quel momento, sarebbe stata quella di attendere gli eventi e limi- tata al blocco di nuovi finanziamenti (MPC p. 13.13.32). EE., alle dipendenze di Banca 1 dal 1989, ha svolto nel periodo 1995-1998 la sua attività nel team di OO., occupandosi segnatamente dei Private Placements o Public Bonds per la clientela europea. In sunto egli allestiva le presentazioni per i clienti, preparando il materiale (updates sulle condizioni di mercato, descrizione delle possibilità che il mercato poteva dare ai clienti) e coordinando il flusso di informazioni per i relationship managers ed i loro clienti. La sua attività compor- tava anche la collaborazione con gli avvocati per la documentazione legale (ver- bale MPC 5 giugno 2008, MPC p. 13.19.37 e seg.). Lui stesso aveva avuto modo di partecipare a quattro o cinque riunioni con il cliente Società 2 a Parma (MPC
p. 13.19.43). Parlando del tracollo di Società 2 avvenuto nel dicembre 2003, egli ha riferito di “avere osservato con grosso stupore gli avvenimenti del tutto ina- spettati” (MPC p. 13.19.59). 10.2.4 I verbali di interrogatorio di M. I verbali resi da M. e presenti agli atti del presente procedimento risultano essere stati effettuati in assenza del patrocinatore di A., che non ha dunque avuto la possibilità di porre domande all’accusato M. I verbali sono stati resi nell’ambito del cosiddetto “filone principale”, ovvero nell’ambito del procedimento penale principale avviato a Parma, per titolo di bancarotta fraudolenta ed altri reati. Richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale evidenziata nel conside- rando “Premesse generali” (v. supra consid. III. 4) e relativa ai verbali esperiti antecedentemente all’entrata in vigore del CPP, non v’è dubbio che i passaggi riassunti immediatamente qui di seguito possano essere utilizzati, risultando gli stessi favorevoli all’accusato, poiché ne confermano, indirettamente, la propria versione, sebbene gli stessi non riferiscano della conoscenza di A. sullo stato finanziario del gruppo, quanto piuttosto della conoscenza in generale delle ban- che italiane. Indicativo risulta essere in particolare il verbale in cui M. descrive gli ultimi giorni che precedono il default. Sostanzialmente quest’ultimo ha affermato che verso fine novembre 2003, resisi conto di non avere il denaro necessario al pagamento di bond in scadenza a dicembre, si era presa la decisione di rappresentare la situazione finanziaria del Gruppo a Banca 32, istituto prescelto con l’intenzione
- 165 - SK.2019.50 di affidargli l’incarico di advisor, al fine di affrontare la crisi Società 2. Durante l’incontro con Banca 32 i vertici dell’azienda avevano proceduto ad informare che la liquidità non c’era e che i bilanci erano falsificati. La reazione dell’istituto ban- cario fu, secondo le parole di M., di grande sorpresa. Venne poi suggerito un incontro immediato con le principali banche italiane creditrici del Gruppo, ciò che avvenne alcuni giorni dopo. M., in un passaggio di verbale particolarmente indi- cativo, ha affermato: “Devo precisare che in una prima fase la riunione venne tenuta dai rappresentanti delle Banche con Banca 32 ed immagino PP. e QQ. abbiano rappresentato la situazione. Dopo circa 45 minuti ci hanno fatto entrare. Mi venne detto che volevano parlare solo con me e senza che vi fossero altri interlocutori anche delle banche (…) Io ho immediatamente rappresentato la situazione dicendo che non solo non c’era alcuna liquidità ma anche che mancavano delle attività indicate in bilancio aggiungendo che il disavanzo non era infe- riore ai 7 Mld di Euro essendo questa la cifra che mi era stata indicata. La reazione di RR. ed SS. fu di incredulità, nel senso della parola, anzi dissero che io stavo facendo del terrorismo finanziario per coprire dei dissidi che avevo con mio figlio. Io continuai a riba- dire la situazione di dissesto del gruppo ed allora loro proposero, dopo una lunga discus- sione, se fossi disposto a passare le consegne ad un uomo da loro indicato” (verbale Procura presso Tribunale di Milano del 23 gennaio 2004, MPC p. 12.64.315). Altri passaggi di verbali di M. risultano invece essere a carico di A. Come visto nel considerando “Premesse generali” (v. supra consid. III. 4), il diritto di interrogare o far interrogare è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente qualora la deposizione si configura alla stre- gua di un mezzo di prova essenziale. Una testimonianza che costituisce, come nel caso di specie, una maglia di una catena di indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui sia stato rispettato il diritto dell’imputato al contradditorio, ciò che, nel caso concreto, non risulta avvenuto. Ne consegue che i passaggi che risul- tano a carico dell’accusato e costituiscono un mezzo di prova essenziale non possono essere utilizzati dalla Corte. Abbondanzialmente, si osserva comunque che, anche volendo ritenere utilizzabili i predetti passaggi, la conclusione cui è giunto lo scrivente Collegio non varierebbe e ciò in considerazione delle ulteriori risultanze elencate di seguito.
- 166 - SK.2019.50 10.2.5 I verbali di interrogatorio di K. K. è stato interrogato più volte. Nei verbali resi dinanzi al Giudice delle indagini preliminari presso Tribunale di Parma l’11 novembre, il 22 novembre e il 5 dicem- bre 2011 erano presenti vari difensori, tra i quali il difensore di A. Quest’ultimo ha potuto porre domande all’interrogato – diritto di cui concretamente si è avvalso – di modo che il diritto al contraddittorio risulta essere stato rispettato. Responsabile amministrativo delle società controllate di Società 2 dal 1972, di- rettore amministrativo dal 1987, direttore finanziario dal 2001 e ragioniere di for- mazione, egli è stato riconosciuto da tutti quale braccio destro di M. e numero due del Gruppo. Le sue ampie dichiarazioni rilasciate nel corso dei verbali di in- terrogatorio, hanno permesso agli inquirenti ed ai periti di accertare quanto effet- tivamente avvenuto nel corso degli anni, all’interno del Gruppo Società 2. Per molti versi dunque, egli è stato considerato alla stregua di un teste chiave. Tutta- via, riguardo all’aspetto della conoscenza da parte delle banche della reale situa- zione deficitaria del Gruppo, la versione di K. non è stata la stessa dall’inizio e non sempre è risultata chiara. Nei suoi primi verbali K. ha affermato che, finché era rimasto in carica quale di- rettore finanziario, nessuna delle banche aveva richiesto rientri di linee di affida- mento in coincidenza con emissioni di bond (verbale Procura di Parma 6 gennaio 2004, MPC p. 12.67.37). Solo negli ultimi tempi, le banche si sarebbero rese conto dell’artificio posto in essere, a seguito delle difficoltà finanziarie riscontrate da Società 2. Secondo lui, essendosi la Banca 21, nel corso del 2001, dovuta adoperare per permettere al Gruppo di emettere nuovi bond in sostituzione di quelli in scadenza, la banca doveva essere venuta a conoscenza della reale si- tuazione del Gruppo Banca 24 invece avrebbe chiesto il rientro su tutte le linee di credito, solo nel mese di novembre 2003, dopo essere stata informata da DD., suo ex dipendente, della criticità della situazione (verbale Procura di Parma 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.52). K. ha poi anche sostenuto, in buona sostanza, che le banche non potevano non rendersi conto della situazione. In particolare, per quanto attiene a Banca 1, pre- disponendo essa i prospetti informativi per gli investitori istituzionali e potendo consultare i bilanci del Gruppo, quest’ultima era perfettamente in grado di rile- varne la situazione (verbale Procura di Parma 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.53). Argomenti simili sono stati menzionati da K. per quanto riguarda Banca 24 (ver- bale Procura di Parma 13 gennaio 2004, MPC p. 12.67.62). Nel medesimo ver- bale però, egli ha contemporaneamente riportato di una certa preoccupazione da parte della Banca 22, situandola ai primi giorni di marzo 2003. La banca gli avrebbe inviato un fax in cui si riferiva di “voci” circolanti tra i funzionari di TT.,
- 167 - SK.2019.50 secondo cui vi erano problemi nella contabilità Società 2. A seguito di tale fax, l’avvocato AAA. (consulente legale di Società 2) avrebbe, tra l’altro, predisposto, in risposta, una sorta di denuncia nei confronti di Banca 22 per i “danni da loro patiti” (MPC p. 12.67.65). Nei verbali successivi, K. ha ripetutamente insistito sul fatto che tutte le banche italiane ed estere avevano adeguati strumenti per rilevare la difficile situazione finanziaria di Società 2 a far tempo dal 1994/1995. Sarebbe stato, a suo parere, sufficiente confrontare il passivo, risultante dall’esposizione verso le banche, con il passivo dichiarato in bilancio, per comprendere che i conti non tornavano (ver- bale Procura di Parma 20 gennaio 2004, MPC p. 12.67.76 e seg.). Di contro K. però, non avrebbe mai affrontato l’argomento direttamente ed esplicitamente con qualcuno. Nel passaggio del suo verbale più volte menzionato nel procedimento qui in esame, egli ha dichiarato: “ADR Io non ho mai discusso apertamente, né per mia iniziativa, né perché sollecitato dal mio interlocutore, sulla situazione finanziaria di Società 2 che ho sopra descritto. Mi spiego meglio e voglio fare un esempio. Lei mi domanda di Banca 1 e di A. Io con A., o meglio tramite A. con Banca 1, ho fatto numerose operazioni. Egli non mi ha mai chiesto apertamente se Società 2 fosse in grave crisi, né io gli ho esposto l’esistenza di problemi in tal senso. Era però sul tavolo di ogni nostra trattativa quel quadro che ho voluto pre- mettere a questo interrogatorio e cioè lo scostamento tra il debito reale ed il debito di bilancio. Di operazioni ne abbiamo fatte tante perché vi era la disponibilità di Banca 1 a farne. C’erano in ballo forti commissioni, raggiungimento di budget di anno in anno cre- scenti per i manager della banca, prospettive di carriera” (MPC p. 12.67.77). Nello stesso verbale, K. ha asserito che circa una decina di banche, tra cui Banca 1 (nella persona di A.), pur non sapendo dell’esistenza di una struttura all’interno del Gruppo, destinata all’occultamento dello stato di dissesto permanente, cono- scevano il sussistere di tale stato, poiché avevano avuto modo di verificare negli anni la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo (MPC p. 12.67.77). Insi- stendo sull’aspetto deduttivo ed analitico della documentazione messa a dispo- sizione, egli ha riferito che in una banca dotata come Banca 1, un analista intelli- gente avrebbe rilevato certe incongruenze nei bilanci delle società brasiliane (verbale Procura di Parma 8 aprile 2004, MPC p. 12.67.120). Queste quanto meno le deduzioni di K.
- 168 - SK.2019.50 K. ha affermato, d’altro canto ancora, che richieste di rientri di alcuni fidi concessi sarebbero pervenute solo in sostanza negli ultimi tempi, segnatamente a fine 2002 per quanto attiene Banca 7, nel maggio 2001 o 2002 per quanto attiene a Banca 23 e verso fine 2002 per quanto concerne Banca 25 (verbale Procura presso Tribunale di Parma 12 febbraio 2004, MPC p. 12.67.250 e seg.). Per quanto attiene più specificatamente a A., a precisa domanda, K. ha avuto modo di asserire: “ADR: a specificazione di quanto dichiarato il 20.1.2004 davanti al P.M di Milano, voglio precisare che quando ho affermato che “sul tavolo di ogni nostra trattativa vi era lo sco- stamento tra il debito reale ed il debito di bilancio” non intendevo dire che la questione sia stata affrontata con A., ma che doveva essere chiaro a tutti che i dati del bilancio con specifico riferimento all’ammontare del debito erano falsi” (verbale Procura presso Tribu- nale di Parma 14 dicembre 2004, MPC p. 12.67.599). Interrogato in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento penale a carico di BBB. ed altri, per titolo di concorso in bancarotta e usura in danno del gruppo Società 2, K. (parlando dell’operazione Società 23 / Società 22) ha indicato che la situazione del comparto brasiliano era grave e che vi erano perdite abbastanza pesanti, occultate da alterazioni di bilancio. In tale contesto A. avrebbe comuni- cato a lui, M. e forse anche a CCC., che con quei bilanci gli investitori non avreb- bero accettato di procedere ad alcuna operazione. A. (a dire di K.) sarebbe stato consapevole dei profili di falsità dei bilanci delle società sudamericane e proprio per tale ragione aveva riferito che con quei dati non si sarebbe potuto procedere ad alcuna operazione. A. avrebbe consigliato di separare la parte operativa buona da quella priva di valore (verbale Procura presso Tribunale di Parma 15 aprile 2009, MPC p. 12.67.1013). Sempre contestualmente a tale incontro, avve- nuto per K. nel 1998, in cui A. avrebbe invitato K. ad effettuare una “pulizia di bilancio”, A. (sempre a dire di K.) avrebbe pure affermato che per chiudere un occhio sul passato, sarebbe stato necessario pagare una fee extra. Quest’ultima non poteva essere pagata direttamente a Banca 1, ma ad un terzo soggetto, in- dividuato poi nella Banca 2. Questa comunicazione di A. sarebbe avvenuta alla presenza di M., K. e forse di CCC. Essi avrebbero accettato poiché l’operazione Brasile 1999 era essenziale per la sopravvivenza del Gruppo (MPC p. 12.67.1017 e seg., si veda anche verbale Procura presso Tribunale di Parma 22 aprile 2009, MPC p. 12.67.1034 e verbale Procura presso Tribunale di Parma 13 maggio 2009, MPC p. 12.67.1111). K. (nella versione di cui sopra, differentemente da altre) dichiarava che Banca 1, già a far tempo dal 1997, era a conoscenza della tensione finanziaria del Gruppo ed in particolare della carenza di liquidità (MPC p. 12.67.1018).
- 169 - SK.2019.50 K. ha altresì menzionato più volte un incontro, avvenuto a San Francisco nel 1997 (vedasi ad esempio: verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1942; verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2018; verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2018, 2022, 2051), nel quale sia lui che M., avrebbero informato vari fun- zionari di Banca 1 presenti, circa il fatto di necessitare di un’operazione di au- mento di capitale e non di debito, perché dovevano osservare dei covenants fi- nanziari. Una volta ricevuti i bilanci del comparto brasiliano, che comprendevano tre anni di bilanci passati e un budget per gli anni futuri di ulteriori tre anni, A. sarebbe tornato in Società 2, dicendo a lui, M. e CCC. che con tali bilanci non si poteva fare un’operazione di aumento di capitale, difettando le condizioni ogget- tive, sia di trasparenza dei bilanci, sia di redditività, suggerendo contemporanea- mente di scorporare le attività buone del Brasile, portandole in una società “pulita” (verbale di Udienza Tribunale di Parma, Sezione Collegiale, 9 novembre 2009, MPC p. 12.67.1376). Egli ha ribadito che in tale occasione A. avrebbe suggerito che occorreva remu- nerare Banca 1 con una extra fee, per salvaguardare una certa discrezione sulla situazione del Brasile e del Gruppo (MPC p. 12.67.1381). Relativamente al “si- lenzio” di Banca 1, la versione è ribadita da K. pure in verbale Udienza Tribunale di Parma, Sezione Collegiale, 12 novembre 2009 (MPC p. 12.67.1555, 1561, 1564 e 1566).
Interrogato, infine, in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento con- nesso ed aperto nei confronti, tra gli altri, di A., CC., GG., C., J. (verbale di udienza preliminare 11 novembre 2011 Tribunale di Parma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, MPC p. 12.67.1857 e segg.), a precisa domanda a sapere se Banca 1, nelle persone dei funzionari, fosse a conoscenza della reale situazione economico-finanziaria del comparto sudamericano e dell’intero Gruppo Società 2 (MPC p. 12.67.1891), K. affermava in sostanza, che Banca 1 sarebbe venuta a conoscenza della situazione “gradatamente”, poiché i bilanci visionati concernevano unicamente il paese dell’operazione da effettuarsi e non tutti i bilanci del comparto sudamericano. Nel 1998 Banca 1 sarebbe stata a co- noscenza delle situazioni del Gruppo complessivamente (MPC p. 12.67.1891 e segg.). Alla banca sarebbero stati dati dei bilanci che contenevano delle falsifica- zioni, che però erano visibili, a suo dire, per chi “sa leggere un bilancio” (MPC p. 12.67.1895; dichiarazioni confermate pure nel verbale 11 novembre 2011, MPC
p. 12.67.1904 e seg. e 1954 e seg., nel verbale 22 novembre 2011, MPC p. 12.67.1977 e 1988, e nel verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2051). A precisa domanda, K. ha però pure nuovamente confermato l’11 novembre 2011 (MPC p. 12.67.1901) di non avere mai accennato ad alcuno, all’interno di Banca 1, dell’inesistenza della liquidità millantata. A suo avviso, semplicemente dove- vano esserne a conoscenza, in virtù delle circostanze, segnatamente del fatto
- 170 - SK.2019.50 che le operazioni erano volte a sostituire l’indebitamento precedente e che non era dunque credibile che il Gruppo avesse USD 4 miliardi di liquidità (ribadito nel verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1960, e nel verbale 22 novembre 2011, MPC p. 12.67.1980). La conclusione avrebbe inoltre essere dovuta tratta da Banca 1 sulla scorta dei costi di finanziamento sopportati da Società 2, superiori, secondo K., a quelle che erano le altre fonti di indebitamento (MPC p. 12.67.1900 e segg.). Le affermazioni di K. di cui sopra, sono state infine oggetto di contestazione da parte dei difensori, che ne hanno posto in evidenza una certa instabilità. Si veda ad esempio il verbale del 5 dicembre 2011(MPC p. 12.67.2020 e segg.), laddove, alla domanda a sapere di che cosa precisamente avevano parlato du- rante i colloqui relativi ai bilanci sudamericani, K. ha risposto di non avere mai affermato di avere parlato in prima persona, ma unicamente di essere stato pre- sente unitamente a M. ed altri a tali colloqui. Oppure (MPC p. 12.67.20151), lad- dove alla domanda di indicare in che circostanze era venuto a sapere che M. aveva espressamente invitato i managers brasiliani a parlare liberamente con A. della reale situazione del comparto brasiliano, K. ha risposto che M. lo avrebbe detto a CCC. nel corso di quella riunione del 1998 e che in generale, di quella situazione non se ne sarebbe occupato lui, bensì i managers brasiliani unita- mente a CCC. K. ha confermato che la situazione Società 32 (ovvero la falsità dei bilanci Società
2) non era conosciuta da A., così come di ritenere che Banca 1 non fosse a co- noscenza del conto fittizio presso lo stesso istituto bancario (MPC p. 12.67.2072 e seg.). Sempre sulle accuse mosse da K. verso A. di avere suggerito di ripulire i bilanci del comparto sudamericano, non può essere omesso di citare il seguente passaggio, che viene trascritto integralmente, datane l’importanza:
- 171 - SK.2019.50 “Domanda difesa (avv. Soliani): (…) Senta, con riferimento allo scorporo Società 35, io lo indico in questa maniera e credo che ci si intenda fra di noi su quali siano i fatti a cui facciamo riferimento, io non sono riuscito a comprendere in maniera chiara quali siano state, a suo modo di vedere, le ragioni che hanno portato allo scorporo medesimo. Risposta: Le ragioni che hanno portato allo scorporo erano che i bilanci brasiliani erano troppo sporchi per poter essere presentati con un esito favorevole per un aumento di capitale o, comunque, per un’operazione sul capitale di Società 2k. Domanda: E non vi erano invece assorbenti, forse, comunque altre considerazioni atti- nenti il fatto che nel 1999 vi era una modifica del soggetto che avrebbe revisionato i bilanci della maggior parte delle società brasiliane? Risposta: Ci sarebbe stata anche quella successivamente (…) Non era la ragione princi- pale di quel momento. Domanda: L’operazione lei, quindi, continua a confermare che è stata indicata dal dottor A. Risposta: È stata indicata dal dottor A. Difesa: Io allora devo fare tutta una serie di contestazioni su questo argomento (…) per- ché in più occasioni sono state dette cose diverse da parte del ragionier K. Procura di Milano, 26 febbraio 2004: “Confermo che l’operazione Società 35 è servita per ripulire i bilanci del Brasile. Non so dire se ciò avvenne nel 1998 o nel 1999. Società 35 non era consolidata e sulla stessa abbiamo scaricato tutta una serie di crediti inesigibili più qual- che debito. L’operazione è stata studiata all’interno di Società 2k, DDD., EEE. o da en- trambi, e approvata dal sottoscritto”. (…) Nel corso dell’interrogatorio dell’8 di aprile del 2004, invece , pagina 4, veniva dichia- rato che “l’esistenza della Società 35 trova la sua ragion d’essere quando nel 1999 si rese necessario per il gruppo cambiare la società di revisione principale introducendo la Società 42”.(…) Sempre nell’ambito di quest’interrogatorio (…) lei (…) risponde: “Effetti- vamente ricordo che la scissione tra Società 2k e Società 35 avvenne, oltre che per il motivo che ho già spiegato, anche perché Banca 1 prospettò che era esigenza di coloro che avrebbero investito nell’operazione che la società di cui sarebbe stato aumentato il capitale non avesse rischi di natura fiscale pregressa. Furono gli Avvocati della banca e degli investitori a rappresentarci questa necessità”. (…) Nel corso delle trascrizioni dibat- timentali 9 maggio del 2006 viene chiesto dal Pubblico Ministero: “Prima di fare quest’operazione con Banca 1 procedete a una ristrutturazione del comparto brasiliano, una ristrutturazione che comporta anche la nascita e l’utilizzazione della Società 35. Può spiegare al Tribunale in che cosa consisteva quest’operazione?” E viene spiegata: “L’operazione consisteva, anche in questo caso, nel togliere dalle società operative rima- nenti le problematiche di bilancio che potevano emergere come sopravvenienze passive in futuro”. “Ciò è servito a far pulizia?”- “Sì”. “ E quest’attività di pulizia ne parlate con Banca 1? Cioè, questa ristrutturazione con lo scorporo della Società 35, insomma”. “Io non ne ho parlato. Non escludo che possano averne parlato altri in Brasile”. “Lei però mi pare che in un interrogatorio fa cenno di questo problema, non so se si ricorda, potrebbe
- 172 - SK.2019.50 essere l’8 aprile 2004. Lei dice una cosa leggermente diversa” dice il Pubblico Ministero, “ma comunque non incompatibile”, quindi non incompatibile con il fatto che non ne par- lasse. “Effettivamente ricordo che la scissione tra Società 2k e Società 35 avvenne, oltre che per il motivo che ho già spiegato, anche perché Banca 1 prospettò che era esigenza di coloro che avrebbero investito nell’operazione che la società di cui sarebbe stato au- mentato il capitale non avesse rischi di natura fiscale pregressa”. “Ma quindi, come dire, lei ne ha parlato con A. di questo?”. “Questa è stata, è stata una richiesta contrattuale di Banca 1, non tanto di A.” (verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2078 e segg.). Sempre nel verbale del 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2112 e segg.) infine, è stata sottoposta a K. un’email datata 13 febbraio 2001, inviata da A. a FFF., nella quale il qui accusato chiedeva alcune informazioni a quest’ultimo in quanto re- sponsabile locale di Società 2e. L’email risulta essere stata inoltrata da FFF. a K. per conoscenza e con il seguente commento: “In allegato le invio le ulteriori richieste fattemi dal dottor A., per le quali non vedo parti- colari problemi, ad eccezione delle quote di mercato dove in alcune famiglie si nota un peggioramento. Per evitare equivoci io gli invierei solo quelle riguardanti l’ultimo anno, giustificando un cambio del metodo di rivelazione da parte delle società rivelatrici, che non rende confrontabile il 2000 con gli anni precedenti. Resto in attesa di una sua opi- nione in merito”. È stata pure sottoposta un’email inviata da DDD. a K.: “Le anticipo le proiezioni 2002-2004 del consolidato Società 2n, Società 2k, più Società 37, più Società 38, come risultato economico e bilancio. Abbiamo inserito un confronto 2001 versus budget 2001, che, se ritiene più opportuno, può non inviare a Banca 1”, alla quale K. risponde:” Occorre migliorare molto. Così non va bene”. Anche dal verbale di K., esperito in data 9 maggio 2006 nell’ambito del procedi- mento N. 12473/04 + 9538/05 a carico di GGG. ed altri, prodotto durante il dibat- timento dai difensori di A. ed annesso agli atti (cl. SK p. 7.483.721.423-663) si evidenzia che a puntuali richieste di spiegazioni da parte di A. in merito a dati relativi al Gruppo, K. rispondeva in modo evasivo e facendo sui bond delle affer- mazioni che non sembravano corrispondere alla realtà. “PM: Si ricorda di una mail che Lei ebbe a ricevere il 31/10/2002 alle ore 16.30, da A. di questo tipo: “Scusate, ho parlato troppo presto, sostanzialmente guardando su RRR. ri- sultano le operazioni indicate nel file allegato, per un valore totale superiore a quello in- dicato in bilancio. Potete aiutarci a riconciliare questi valori?” (…) PM: lei risponde:” Que- sta sera devo uscire prima…” che è una circostanza…come dire, considerate le sue abi- tudini, strana “…e pertanto non riesco a rispondere anche a questo messaggio. Domani
- 173 - SK.2019.50 mattina rispondo”. E poi Lei risponde il giorno dopo dicendo sostanzialmente: “State at- tenti che il valore dei bond in bilancio è nettato con i titoli che abbiamo riacquistato” (cl. SK p. 7.483.721.533 e seg.). Nello stesso verbale, egli ha affermato che le commissioni pagate a Banca 1 erano assolutamente in linea con il mercato ed i tassi di interesse erano in linea con le durate dei finanziamenti, le situazioni dei tassi del momento e quelli inter- nazionali ed in relazione alla tipologia di rating di Società 2 (cl. SK p. 7.483.721.536 e seg.). Sulle operazioni, K. ha anche sostenuto che le garanzie collaterali non erano richieste da Banca 1, bensì da Società 2 (cl. SK p. 7.483.721.537 e seg.). 10.2.6 Il verbale di interrogatorio di CCC. CCC. è stato interrogato in qualità di testimone il 13 febbraio 2020 presso il Tri- bunale di Parma, nell’ambito del procedimento penale avviato contro A. Il relativo verbale è stato prodotto dai difensori di A. durante il dibattimento ed è stato an- nesso agli atti (cl. SK p. 7.483.721.402-422). Egli è stato direttore generale della parte brasiliana, sino a fine 1999, quando ha dato le dimissioni. Per CCC., né K., né M. lo avrebbero mai invitato a comunicare a A. o altre persone di Banca 1 quale fosse la reale situazione del Gruppo Società
2. M. non avrebbe mai parlato con lui di A. (cl. SK p. 7.483.721.417 e 420 e seg.). Più in generale, egli non sarebbe stato al corrente dell’inesistenza della liquidità; al contrario, K. lo avrebbe in più occasioni rassicurato sul fatto che gli oneri non erano un problema, poiché vi era sufficiente liquidità (cl. SK p. 7.483.721.419 e seg.). CCC. ha pure sostenuto che i bilanci brasiliani allestiti da lui e dai suoi collaboratori erano conformi alla realtà e non falsificati; dagli stessi emergeva peraltro una situazione negativa (cl. SK p. 7.483.721.413 e 417). Il preconsolidato delle diverse società brasiliane veniva dapprima controllato dai revisori (che dal 1999 venivano scelti direttamente a Parma) e poi mandato alla sede principale in Italia. In seguito loro vedevano unicamente il bilancio globale di Società 2, dal quale non figurava più la singola posizione relativa al Brasile (cl. SK p. 7.483.721.408 e seg.). Per quanto attiene alla persona di A., CCC. ricorda di averlo incontrato in una sola occasione, che ha situato nell’ultimo trimestre del 1999, alla presenza di K. e dell’avvocato AAA. (cl. SK p. 7.483.721.413). In una riunione molto breve (prima del passaggio operativo ad altri, in vista della sua partenza), gli venne spiegato che Banca 1 stava lavorando per “entrare nel capitale” e che su richiesta della banca, appoggiata da Società 2, si era pensato di fare una divisione, sepa- rando la parte produttiva dalla parte non produttiva (cl. SK p. 7.483.721.413 e seg., 416 e 421). Banca 1 aveva valutato la parte produttiva in circa USD 2 mi- liardi ed era intenzionata a partecipare con circa 18-20%, corrispondente a USD
- 174 - SK.2019.50 300 milioni. Non sa se poi il tutto si sia concretizzato o meno, attraverso una società che avrebbe ricevuto i beni non produttivi e che poi avrebbe dovuto ven- derli sul mercato (cl. SK p. 7.483.721.415). Il verbale di CCC. è invece silente in merito ad eventuali richieste da parte di A. di extra fee per il silenzio di Banca 1. 10.2.7 Le sentenze del Tribunale di Parma, del Tribunale di Appello e del Tribunale di Cassazione di Roma Le sentenze del Tribunale di Parma, del Tribunale di Appello e del Tribunale di Cassazione di Roma emesse nei confronti di M., K. ed altri non trattano, con tutta evidenza dell’aspetto soggettivo di A.; nondimeno emergono alcuni elementi dalle stesse, sui quali la Corte si è chinata. Le decisioni concernono persone gravitanti all’interno del Gruppo Società 2, i co- siddetti intranei. Del tutto pacifico è risultato, dall’inchiesta italiana, il fatto che gli amministratori delegati fossero a conoscenza della reale situazione di dissesto del Gruppo e che, in conseguenza a tutta una serie di condotte da essi tenuti, si sia giunti al default del colosso di Parma. Responsabili della bancarotta sono stati ritenuti non solo gli amministratori dele- gati ma pure, in alcuni casi, gli amministratori privi di delega. I giudici sono in effetti giunti alla conclusione che per costoro, vigeva un obbligo di informarsi. Tale obbligo sarebbe stato disatteso laddove, nonostante i chiari segnali di al- larme sorti nel corso degli anni, essi hanno ritenuto di credere ciecamente a quanto veniva detto loro dai vertici dell’azienda, invece di cercare di approfondire eventuali dubbi attraverso fonti esterne. Le considerazioni espresse sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta ed attinenti agli amministratori privi di delega non possono, a mente di questa Corte, essere applicate a A. In quanto dipendente di Banca 1, egli non aveva alcuna posizione di garante verso Società 2 e non si vede nemmeno come potesse per- cepire i predetti segnali d’allarme.
- 175 - SK.2019.50 10.2.8 Le decisioni di assoluzione emesse nei confronti di funzionari di banca A supporto della posizione di A. quale extraneus, assumono per contro impor- tanza le decisioni di assoluzione emesse dal Tribunale di Parma nei confronti di esponenti di Banca 26 e Banca 22 (sentenza n. 671/2017 del 17 luglio 2017, cl. SK p. 7.483.721.667 e segg.) e dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribu- nale di Parma nei confronti di esponenti di Banca 28 (sentenza n. 1101/2016 del 20 dicembre 2016, cl. SK p. 7.483.721.693 e segg.), entrambe prodotte dalla difesa di A. in sede dibattimentale. L’accusa rimproverava ai suddetti funzionari di avere agito in correità con M., K. ed altri per il reato di bancarotta fraudolenta, commessa nell’ambito di operazioni finanziarie effettuate dai rispettivi istituti ban- cari con il Gruppo Società 2. Al quesito a sapere se il quadro probatorio emerso dall’istruttoria dibattimentale fosse idoneo, nel suo complesso, a dimostrare senza ombra di dubbio che, all’epoca dell’operazione in esame, gli imputati avevano, se non la piena consa- pevolezza, quanto meno la possibilità di rendersi conto che Società 2 si dibat- tesse in una situazione difficilissima e che quindi vi fosse il concreto pericolo che il Gruppo fosse in dissesto o comunque si stesse avviando al fallimento, il Tribu- nale di Parma ha risposto negativamente. L’autorità ha ritenuto che gli elementi di giudizio acquisiti fossero risultati ambigui e contraddittori e non avrebbero dun- que permesso di discernere con certezza quale sia stato il reale atteggiamento psicologico degli imputati. A questa conclusione ha portato anche l’analisi dei cosiddetti segnali d’allarme, che, secondo la tesi propugnata dalla Pubblica Ac- cusa, avrebbero dovuto indurre soggetti esperti di economia e finanza quali gli imputati a capire che i bilanci di Società 2 non erano veritieri e che pertanto biso- gnava astenersi dall’assecondare il programma volto e realizzare nuove emis- sioni obbligazionarie (cl. SK p. 7.483.721.683, 688, 690 e 691), tesi alla quale il Tribunale di Parma (sentenza n. 671/2017 del 17 luglio 2017) non ha ritenuto dover dare seguito. Ad analoghe conclusioni è pure giunto il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Parma. Quest’ultima decisione, risulta interessante per due ulteriori aspetti. Il primo è che uno degli elementi che ha fatto propendere per l’assoluzione del funzionario HHH., è il fatto che egli avesse investito nel 2001 a titolo personale Euro 28'000.-- in bond emessi dal Gruppo Società 2, non riven- duti negli anni successivi, segno questo in favore della sua ignoranza in punto alla situazione di dissesto (cl. SK p. 7.483.721.707). Il secondo è che anche III., considerato “referente privilegiato di M. in virtù di consolidati legami amicali” (al quale, M., secondo la versione di quest’ultimo, avrebbe, nel corso del 2002, espo- sto personalmente la situazione di difficoltà, anche se non quella della falsità dei bilanci) è stato assolto. Il giudice è giunto alla conclusione che risulta difficilmente sostenibile, anche in termini di mera ipotesi, che III. potesse avere avuto la con- sapevolezza di tutte le falsificazioni (…) e che potesse avere avuto, comunque,
- 176 - SK.2019.50 contezza di quella che era la reale situazione del Gruppo Società 2, in particolare della sua situazione debitoria (…)” (cl. SK p. 7.483.721.708 e seg.). 10.2.9 I “campanelli d’allarme” A fondamento della ritenuta responsabilità degli amministratori privi di delega, i giudici italiani del filone principale hanno posto i cosiddetti “campanelli d’allarme”, ovvero tutta una serie di segnali ritenuti eloquenti del fatto che vi fossero com- portamenti illeciti in corso. Tra questi sono stati elencati: “l’elevato (ed inusuale) ammontare della liquidità apparentemente riferibile al gruppo, liquidità che cresceva incessantemente e pur inspiegabilmente nel corso degli anni, nonostante le cospicue acquisizioni effettuate; il contemporaneo aumento dell’indebitamento (altrettanto inspiegabile, segnata- mente a fronte dell’apparente esistenza di una liquidità disponibile per un ripia- namento), che peraltro generava oneri elevatissimi; l’incongruenza, contraddittorietà ed inattendibilità delle motivazioni che venivano fornite dal management di Società 2 (…); l’opacità dei dati di bilancio (…); le contradditorie (e contraddette) spiegazioni fornite dal 2000 in poi dal management Società 2 agli analisti finanziari circa l’en- tità dei bond emessi, circa il riacquisto dei medesimi (…); la situazione di Società 2k e l’operazione di fittizio investimento da un “gruppo di investitori nordamericani coordinati da Banca 1” per 300 milioni di Dollari nel ca- pitale di Società 2m nel 1999 (…); la discrasia rilevabile, quanto meno dal 1997 in poi, tra i dati relativi all’indebita- mento bancario iscritti nel bilancio consolidato e quelli rilevati dalla Centrale Ri- schi…” e così via (sentenza Tribunale d’Appello di Bologna 23 aprile 2012, MPC
p. 18.11.2290-2292, 2317 e segg.).
Come visto, a A. non possono essere applicate le considerazioni formulate per gli intranei amministratori privi di delega. Nondimeno, la Corte ha ritenuto doversi chinare anche sull’aspetto dei campanelli d’allarme. Premesso che a taluni segnali elencati si contrappongono puntuali emergenze del fascicolo (A. ha ad esempio affermato che la presenza di forte liquidità a fronte di debiti, non era una circostanza straordinaria e che la stessa trovava le sue giustificazioni in ambito di risparmio fiscale), si osserva in generale come l’eloquenza dei fattori d’allarme perda valenza se valutata à côté di ulteriori fatti oggettivi e di tutta una serie di eventi che si sono verificati nella fase precedente al default e che vengono riportati qui di seguito.
- 177 - SK.2019.50 10.2.10 Gli eventi precedenti il default Alcuni fatti importanti precedenti il default, emergenti in parte dagli atti del fasci- colo penale e ben riassunti nei vari capitoli della relazione del prof. H., risultano determinanti per stabilire quale potesse essere il grado di conoscenza della si- tuazione finanziaria di Società 2 da parte di coloro che erano estranei alla stessa e segnatamente da parte di A. Tra questi, spiccano i seguenti significativi dati di fatto. I bilanci del Gruppo Società 2 erano certificati da Società 42 e Società 43, società di grande reputazione (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 12 e seg.); Società 2 rappresentava uno dei principali gruppi industriali italiani, la cui im- portanza era tale da avere determinato, nel gennaio 2003, l’ingresso della sua quotazione, nel paniere di strumenti finanziari sui quali era calcolato il Mib 30 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 32 e seg.); Dal 2000 il debito della società era oggetto di monitoraggio e assegnazione di rating (ovvero l’opinione informata sulla probabilità di un emittente di adem- piere ai propri obblighi finanziari in modo completo e puntuale), da parte di una delle principali agenzie a livello mondiale (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 33), segnatamente Società 41; Nel novembre 2000 Società 41 assegnava al debito finanziario del Gruppo il rating a livello di investment grade, di “BBB-” per le durate a medio e lungo termine e di “A-3” per le durate a breve termine; il rating è rimasto invariato sino al novembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36 e seg.); Ancora nell’agosto 2003 Società 41 affermava che la situazione di liquidità di Società 2 appariva “adeguata” (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36); solo il 9 dicembre 2003 Società 41 declassava il rating a livello “speculative” pari a “B+/B”, per poi ridurlo a “CC/C” il giorno successivo e sancirne l’insolvenza con un rating “D” il 19 dicembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 38); In generale, l’andamento della società ed il prezzo delle sue azioni venivano seguiti costantemente da un numero elevato di esperti, che come noto, effet- tuano analisi specialistiche e formulano dei giudizi di orientamento agli inve- stitori e la cui reputazione dipende anche dagli esiti di tali analisi (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 33);
- 178 - SK.2019.50 Come ben si evince dalla tabella ricapitolativa dei reports degli analisti, ancora nel secondo e terzo trimestre del 2003, prestigiose banche d’affari assegna- vano un giudizio positivo (“buy”) o neutrale (“neutral”) sulle aspettative del prezzo del titolo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 35); Dall’andamento in borsa del titolo Società 2b, nel periodo tra aprile 2002 e dicembre 2003, si evidenzia che nel marzo 2003 il titolo perdeva valore ri- spetto all’andamento generale dell’indice Mibtel, per poi riprendersi nel pe- riodo successivo, sino ad arrivare nuovamente ad essere in consonanza con l’indice Mibtel a fine agosto 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 39 e segg.); solo a partire da settembre 2003 il titolo seguiva una tendenza al ribasso, per giungere al crollo finale, ma mantenendo nel contempo, sino a inizio dicembre 2003, un valore superiore ad Euro 2 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 42); Dall’andamento dei credit default swaps (ovvero strumento che permette al sottoscrittore di ottenere un’assicurazione contro il rischio di default di uno specifico titolo emesso da una società, a fronte di un pagamento periodico) relativi al rischio creditizio di Società 2, si osserva che il costo degli stessi è salito considerevolmente nel marzo 2003 (in concomitanza con il ribasso del titolo Società 2b), per poi tornare al livello dei mesi precedenti nel mese di maggio 2003 e ricominciare a salire nel settembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227 pag. 45 e seg.); Ancora nel periodo luglio – dicembre 2003, il Fondo pensioni della Banca 31 investiva un importo significativo in titoli Società 2b, holding finanziaria del Gruppo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36); Verso fine 2002 sul sito RRR. comparivano alcuni dati relativi all’indebita- mento del Gruppo Società 2 che si differenziavano per circa Euro 2 miliardi rispetto a quanto dichiarato da quest’ultimo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 14); per chiarire i motivi di discrepanza e tranquillizzare i mercati, M. e K. rilascia- vano un’intervista al periodico PPP., che veniva pubblicata il […] con il titolo “QQQ.” (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 14 e seg.); Sempre per tranquillizzare il mercato, nell’aprile 2003 il management di So- cietà 2 organizzava un incontro ufficiale di Borsa, nel corso del quale venivano offerti vari chiarimenti (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 15); I bilanci delle singole società ed il consolidato annuale di Società 2b, nonché le relazioni trimestrali e semestrali, venivano periodicamente trasmessi alla Commissione Nazionale per le società e la Borsa e l’editoria specializzata
- 179 - SK.2019.50 (Consob), preposta al controllo delle società quotate in borsa (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 46 e seg.); Tale autorità ha avviato un’istruttoria solo nel luglio 2003, a seguito dell’appa- rizione sul quotidiano La Repubblica di un articolo che poneva in luce un’ap- parente discrasia relativamente a determinati valori di bilancio, richiedendo al Gruppo di fornire il dettaglio relativo alla situazione di determinati bond (cl. SK
p. 5.483.521.227, pag. 15 e 47); anche in questo caso, l’azienda emanava un comunicato stampa, nel quale si faceva ricondurre la discrasia a diverse mo- dalità di contabilizzazione (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 16); Attraverso i comunicati di settembre 2003 e novembre 2003 Società 2 forniva ancora dati inveritieri al mercato (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 17). Tutto quanto precede porta a concludere che, nel periodo precedente al default, né la comunità finanziaria, né le autorità specializzate e preposte ai controlli, ave- vano avuto modo di rendersi conto di quale fosse la realtà di dissesto del colosso e che questi era prossimo al fallimento. 10.2.11 Gli investimenti di A. Dall’inchiesta è pure emerso che A. ha proceduto ad effettuare degli investimenti in prima persona – direttamente o indirettamente – nel Gruppo. In occasione dell’acquisto della polizza assicurativa Società 33, poi utilizzata nell’ambito del rinnovo dell’operazione Società 2k, in sostituzione della Società 25, l’accusato aveva investito denaro proprio, procedendo privatamente all’ac- quisto della polizza, come dichiarato nel verbale dibattimentale del 20 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.107 e segg.). Il veicolo Società 1, costituito nell’ottobre 2002, veniva capitalizzato dall’accusato con la somma di USD 7 milioni, proveniente da conti a lui riconducibili (e percepita grazie ad operazioni effettuate in precedenza con Società 2). Allo scioglimento dell’operazione Società 1, l’accusato ha proceduto personal- mente (tramite la Società 6 AG) all’acquisto per USD 20 milioni di azioni della Società 22. Ora, come noto, tale acquisto risulta essere stato imposto da Banca 1 quale condizione per l’eliminazione dell’interposizione della Società 1, così come da richiesta di Società 2. Altrettanto indubbio è però anche il fatto che dagli atti non emerge che A. abbia tentato di ovviare a tale imposizione. Ed è solo verso fine novembre 2003 che egli ha venduto i titoli in questione, coerentemente quindi con il fatto di avere recepito solo in quel periodo, in occasione di una con-
- 180 - SK.2019.50 ferenza stampa dei vertici di Società 2, che qualcosa non andava. Nell’interroga- torio dibattimentale del 19 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.42 e seg.) A. ha specificato di essersi preso il rischio dell’investimento, in quanto convinto della bontà del credito Società 2. Lavorava con l’azienda dal 1995 e la riteneva forte e stabile, così come reputava K. e MM. persone di assoluta fiducia e managers seri. Le informazioni di cui disponeva erano quelle che il mercato in generale aveva. Per lui Società 2 era il fiore all’occhiello italiano, un’azienda che contava filiali in venti/trenta Paesi e che in Brasile era seconda unicamente a Società 44. Nei supermercati italiani o brasiliani gli scaffali abbondavano di prodotti della So- cietà 2 ed il suo fatturato aumentava di anno in anno, con un margine molto buono. In buona sostanza A. non aveva ragioni di dubitare della solidità del Gruppo. Sul tema investimenti, A. ha tenuto ad aggiungere, che se davvero fosse stato a conoscenza della reale situazione finanziaria del Gruppo, avrebbe potuto far capo ad altra tipologia di investimenti, speculando sul ribasso o crollo del titolo Società 2. Investendo USD 1 milione, avrebbe potuto, grazie all’effetto leva, gua- dagnare USD 50 milioni (cl. SK p. 7.483.731.64 e ribadito a p. 7.483.731.152). Si tratta di affermazioni assolutamente credibili e coerenti, di cui non vi è ragione di dubitare viste le indubbie competenze finanziarie dell’imputato e la logica d’affari sottesa al suo agire. 10.2.12 La collaborazione delle banche con la Società 2 Un ulteriore dato di fatto è quello che le banche, e fra di esse Banca 1, hanno continuato ad operare con il Gruppo sino praticamente alla fine. Difficilmente si comprenderebbe un simile atteggiamento, qualora le stesse fossero state perfet- tamente a conoscenza della reale situazione dell’azienda. Per quanto attiene alla specifica crescita dell’esposizione di Banca 1 verso il Gruppo, si rinvia alla tabella della relazione del prof. H. (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 102), dalla quale si evince chiaramente un trend in costante crescita nel periodo 1998 – 2003, sino ad un massimo di USD 320 milioni netti nel 2003. 10.2.13 Il ruolo di A. nelle operazioni Infine, come ben emerso durante il dibattimento, evidenziato nelle premesse ge- nerali e nei verbali dei dipendenti di Banca 1, A. non aveva il compito di svolgere analisi sulla solvibilità dei debitori. Pacifico è che egli avesse un interesse perso- nale alla conclusione delle operazioni, contemporaneamente però egli non aveva potere decisionale nell’ambito delle approvazioni di rilascio dei crediti. Per ogni singola operazione venivano coinvolti più segmenti operativi, su più livelli; in con-
- 181 - SK.2019.50 creto, a dipendenza della tipologia dell’operazione in corso, potevano venire coin- volte una ventina di persone o più. Anche dunque il suo ruolo all’interno di Banca 1 porta ad escludere che egli abbia avuto contezza della grave situazione defici- taria di Società 2, così come della falsificazione dei bilanci. 10.3 Dall’insieme dei verbali summenzionati emerge quanto segue. K. ha mosso pesanti accuse nei confronti di A. In rapida sintesi, egli ha affermato in primo luogo che A., avendo avuto accesso ai vari bilanci, dovesse necessaria- mente avere compreso quale fosse la reale situazione del Gruppo; in secondo luogo che era stato A. stesso a richiedere la “pulizia dei bilanci” del comparto sudamericano ed a pretendere, per il silenzio di Banca 1 sulla situazione cata- strofica delle società, il versamento di una extra fee. La Corte ha approfonditamente soppesato la valenza di queste dichiarazioni a carico, giungendo alla conclusione che le stesse, tenuto conto delle singole cir- costanze in cui sono state rese e poste al vaglio delle ulteriori risultanze oggettive agli atti, non sono sufficienti per ritenere dato l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio a carico di A. K. è colui che ha ideato il raffinato sistema di falsificazione dei bilanci, riuscendo così a celare al mercato finanziario mondiale, ma anche alle autorità di controllo preposte, la reale situazione del Gruppo. Ed è colui che ha portato avanti per anni tale sistema di falsificazioni, sulla base del quale sono state costruite innumere- voli menzogne e tratti in inganno innumerevoli soggetti. Come noto, i Tribunali italiani lo hanno ritenuto affidabile, poiché grazie alle sue ampie spiegazioni, si è potuta ricostruire la vicenda del crac Società 2. Non per questo però, e proprio per il fatto che le dichiarazioni di K. costituiscono un nodo centrale su cui è co- struita l’accusa, può essere tralasciato che i suoi verbali sono stati resi in qualità di accusato e che il procedimento a suo carico si è concluso con una pesante condanna. In questo ordine di idee, non possono essere esclusi, nella disamina delle sue affermazioni, eventuali tatticismi processuali, volti a discolpare sé stesso rovesciando talune responsabilità su altre soggettività. In generale, sulle affermazioni di K., emerge anzitutto e come già indicato in pre- cedenza, che la sua versione è cambiata più volte nel corso dei verbali di inter- rogatorio, fino a mostrare segni di indebolimento in occasione del controesame dei difensori.
- 182 - SK.2019.50 Ora, per quanto attiene al fatto che A. ed in generale gli istituti bancari dovessero avere compreso quale fosse la reale situazione di Società 2, K. stesso ha affer- mato, in diverse occasioni, di non averne mai parlato direttamente con A. Trattasi dunque di deduzioni, che come tali devono essere valutate. Lo stesso K., ha peraltro confermato in più occasioni che A. non era a cono- scenza del veicolo Società 32, utilizzato all’interno del Gruppo per le falsificazioni. Anche il significativo racconto di M. delle “ultime ore” prima del default, attestante un grande stupore delle banche, non può che essere letto nell’ottica di una non conoscenza di queste ultime della reale situazione. Si aggiunga poi come sia emerso che alle richieste di delucidazioni da parte di A. ed altri, ci si adoperava attivamente in Società 2 per celare determinati fatti. In questo senso vanno le email prospettate a K., nell’ambito del verbale 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2112 e seg.), che non attestano certo la pretesa trasparenza nei confronti di Banca 1. E non può che essere data analoga lettura alla reazione menzionata da K. da parte dell’avvocato AAA. (allestimento di una denuncia) di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte di Banca 22 nel marzo 2003. Se il Gruppo cer- cava ancora in quest’ultimo periodo di celare la reale situazione, risulta partico- larmente difficile credere che ci fosse maggiore chiarezza e trasparenza negli anni precedenti. In quest’ottica, se A. davvero fosse stato a conoscenza della situazione finanziaria del Gruppo, ci si chiede allora quale senso avesse prodi- garsi con tanto impegno nel celare determinati dati e proferire ulteriori menzogne. Quanto alla questione della cosiddetta “pulizia dei bilanci” asseritamente richiesta da A. e della extra fee per il silenzio di Banca 1, v’è in primo luogo da sottolineare il fatto che quanto affermato da K. contrasta sia sul piano temporale, sia sul piano dei contenuti, con varie dichiarazioni del teste CCC., oltre che ovviamente con quelle di A. Se per K. le suddette richieste di A. erano state formulate nel 1998, durante una riunione che aveva fatto seguito ad un incontro avvenuto a San Francisco nel 1997, CCC. situa invece l’incontro “incriminato” a fine 1999. A. fa risalire per con- tro la riunione di San Francisco al mese di ottobre 1996, riunione che ricorde- rebbe in modo particolare, poiché occasione per lui di incontro con il chairman della banca. Se da un lato K. ha affermato che A. sarebbe stato consapevole della falsità dei bilanci delle società sudamericane, CCC. ha affermato per contro che i bilanci del loro comparto non erano falsificati. Se K. ha affermato che a tale riunione, sarebbero stati presenti, oltre a lui, M., A. e CCC., quest’ultimo ha riferito che all’unico incontro avuto con A., erano presenti K. e l’avvocato AAA. Per naturale conseguenza, CCC. ha pure contestato, così
- 183 - SK.2019.50 come invece sostenuto da K., di avere ricevuto in quell’occasione (o in altra) da M. la disposizione di essere trasparente con A. sulla situazione delle società. Un ulteriore aspetto fondamentale, è costituito dal fatto che K. abbia accennato alla questione “pulizia dei bilanci” e conseguente extra fee solo nel 2009, ovvero a distanza di quattro anni dal suo primo verbale di interrogatorio e dopo avere dato tutt’altre spiegazioni nel corso dei suoi verbali precedenti, come ben posto in evidenza dal difensore di A. durante il controesame di K. del 5 dicembre 2011, riportato più sopra, al quale si rinvia integralmente. Dall’estratto di tale verbale sono emerse più versioni date nel corso del tempo da K. sulle ragioni dell’avve- nuto scorporo dai bilanci brasiliani di determinate posizioni, ciò che rende la ver- sione data nel 2009, circa la chiamata di correità a carico di A., non credibile. La Corte ha evidentemente tenuto conto anche delle ulteriori dichiarazioni di CCC. Senza dubitare della sua buona fede nel ricordare gli eventi a distanza di anni, non si può però neppure dimenticare che il suo interrogatorio ha avuto luogo ad ormai vent’anni dai fatti, periodo in cui, oltretutto, è stato possibile accedere ad informazioni, in quanto ormai pubbliche. Diametralmente opposta alla versione di K., vi è quella del qui accusato, che ha respinto i rimproveri mossigli da quest’ultimo. Sulla versione resa da A. va detto che è rimasta la medesima dal primo verbale del 24 febbraio 2004 ed è stata ribadita ancora in sede di verbali dibattimentali del novembre 2016, rispettiva- mente dell’ottobre 2021. La stessa è risultata nel suo complesso lineare e con- cordante con il resto delle sue affermazioni, nonché con le sue azioni ed in parti- colar modo con l’importante investimento da lui effettuato in titoli Società 22, ri- conducibili a Società 2, di cui meglio si dirà in seguito. Le considerazioni espresse da parte sua, di avere ritenuto che il Gruppo si trovasse in una situazione di espansione e necessitasse pertanto di finanziamenti e liquidità per crescere, ri- sultano da un lato collimare con la storia del Gruppo e dall’altro si inseriscono in maniera logica nella dinamica della sua specifica attività bancaria e degli obbiet- tivi professionali da esso perseguiti in relazione al cliente Società 2. In favore di A. vanno pure le risposte date a quest’ultimo da K. ed i suoi collabo- ratori, quali chiaro segno della ferma volontà di tenere celato il quadro reale della situazione finanziaria e dei bilanci di Società 2. Nella medesima direzione vanno le spiegazioni date al mercato finanziario o ancora la denuncia sporta dall’avvo- cato AAA. nei confronti di Banca 22 (MPC p. 12.67.65), così come pure le rassi- curazioni ricevute da CCC. circa la presenza di sufficiente liquidità e l’assenza di problemi in ordine ai costi dei finanziamenti.
- 184 - SK.2019.50 Persino il passaggio di A. da Banca 1 a consulente del Gruppo Società 2, avve- nuto in data 1° luglio 2003, depone in favore dell’inconsapevolezza di quest’ul- timo circa la reale situazione del Gruppo. In linea con la versione resa da A., sono poi risultate pure le versioni rese da C. e dai colleghi GG., CC. e EE. Ora, non va dimenticato che i summenzionati hanno ricevuto somme di denaro da A. e che quindi risultavano personalmente interes- sati alla continuazione del rapporto con Società 2. Neppure, però, può essere tralasciata la loro posizione di dipendenti dei rispettivi istituti bancari e la presenza di superiori, ai quali dovevano rispondere del loro operato. Quanto ai superiori, anch’essi risultano essere stati coinvolti nelle varie operazioni e ne conoscevano dunque i dettagli. Neppure una volta messi in guardia, come fatto nel caso con- creto da CC., risultano essere corsi ai ripari. Essi hanno ritenuto opportuno limi- tarsi alla sospensione di nuovi finanziamenti, in attesa di maggiori informazioni, segno questo che non può che esser letto con il fatto che non vi fosse alcun sentore di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Tutti dunque, in sunto, hanno attestato di una sorta di “segnale d’allarme” suonato però solo verso la fine, ovvero poco prima del default e di una situazione di preoc- cupazione giunta in modo graduale, ma nata soltanto nell’ultimo periodo. 10.4 Come visto poi, non sono di ausilio a sostanziare la tesi accusatoria, le decisioni di condanna emesse dalle autorità italiane nei confronti di M. ed altri, trattando le medesime unicamente dell’aspetto soggettivo degli intranei e non potendosi le considerazioni espresse per questi ultimi applicare agli estranei. La Corte ha scorto nel passaggio della Corte di Appello di Bologna un elemento in favore di A., laddove essa, parlando delle falsificazioni operate sui bilanci di Società 2, ha ritenuto che proprio le stesse le abbiano consentito di continuare ad operare ottenendo finanziamenti “che diversamente non sarebbero stati con- seguiti” (sentenza 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22917). L’assunto conferma che le banche ignoravano la manipolazione dei dati forniti dal Gruppo attraverso i bilanci e che concedevano i finanziamenti sulla scorta dei dati falsati ottenuti. Risulta pertanto insostenibile affermare che A., sapesse o potesse avere capito, che i finanziamenti venivano ottenuti grazie ad atti illeciti perpetrati dai vertici della società, a detrimento, non da ultimo, dei creditori e degli azionisti della stessa. In favore dell’accusato assurgono pure le decisioni di assoluzione nei confronti di altri funzionari di banca, che si sono chinate sul quesito a sapere se il quadro probatorio fosse idoneo a dimostrare che gli imputati avevano, se non la piena consapevolezza, quanto meno la possibilità di rendersi conto che Società 2 si dibattesse in una situazione difficilissima e che quindi vi fosse il concreto pericolo
- 185 - SK.2019.50 che il Gruppo fosse in dissesto o comunque si stesse avviando al fallimento, ri- spondendovi negativamente. 10.5 Anche l’aspetto, di cui hanno tenuto ampiamente conto i giudici italiani del filone principale, relativo ai “segnali d’allarme” non è risultato per la Corte sufficiente- mente persuasivo. I giudici lo hanno applicato, in alcuni casi, agli intranei, che non possono però come detto essere paragonati per ruolo e per diretta o indiretta conoscenza di determinati fattori, a A. In contrapposizione, i Tribunali competenti per i procedimenti penali avviati nei confronti di funzionari di banca (estranei) e conclusisi con l’assoluzione degli im- putati, non li hanno ritenuti sufficienti per dimostrare la conoscenza di questi ultimi in punto alla situazione di Società 2. 10.6 Questa Corte è giunta alle medesime conclusioni dei predetti Tribunali, anche a fronte degli avvenimenti precedenti il default, elencati nel dettaglio più sopra. Ele- mento cardine di questi avvenimenti è l’incontestato fatto che un’autorità quale Consob (Commissione Nazionale per le società e la Borsa), nella sua funzione di ente rivolto alla tutela degli investitori ed alla trasparenza del mercato mobi- liare, non abbia recepito la gravità della situazione interna al colosso di Parma. A ben vedere poi, v’è da chiedersi chi avrebbe eventualmente osato mettere in di- scussione bilanci certificati da società di fama mondiale quale Società 42 oppure il rating assegnato da agenzie rinomate quali Società 41. Neppure elementi quali l’investimento nel periodo luglio – dicembre 2003 da parte del Fondo pensioni della Banca in titoli Società 2b, o le reazioni in generale dall’attento mercato fi- nanziario e borsistico sono sfuggiti alla Corte. Senza menzionare nuovamente ogni avvenimento elencato al considerando IV. 10.2.10 supra, va detto che ognuno di questi, sia soppesato singolarmente, sia nel loro insieme, porta alla conclusione che nessuno, neppure lontanamente, ha saputo o capito, quali fos- sero le effettive condizioni finanziarie di Società 2. 10.7 Ulteriore elemento che depone in favore di A., è risultato, come già accertato dalla precedente Corte, quello degli investimenti da lui effettuati a titolo perso- nale. In modo particolare l’investimento relativo alla capitalizzazione del veicolo Società 1 (finanziato con USD 7 milioni di capitale proprio, somma proveniente da precedenti operazioni effettuate con Società 2) e l’acquisto per circa USD 20 milioni di titoli della Società 22, avvenuto poco tempo prima del default. Si tratta di elementi che per questo Collegio giudicante depongono senz’altro per un’as- senza di dubbi circa le reali condizioni economico-finanziarie di Società 2. In tema di investimenti, è pure risultata convincente e plausibile per la Corte l’af- fermazione di A. sui possibili investimenti (e lauti guadagni) che avrebbe potuto
- 186 - SK.2019.50 fare in borsa, al netto comunque di una responsabilità penale per insider trading, se davvero avesse avuto conoscenza della criticità della situazione finanziaria in seno alla società. 10.8 Non solo. Come visto, a luglio 2003, quando A. non lavorava più alle sue dipen- denze e dunque in assenza di qualsiasi influenza da parte sua, Banca 1 suben- trava direttamente nell’operazione Società 1, esponendosi di fatto ancora a quel momento, per una cifra non indifferente, ammontante ad alcune centinaia di mi- lioni di Dollari. Anche le altre banche hanno proseguito la loro collaborazione con Società 2 sino al default, segno che non può che essere interpretato quale fiducia riposta dagli istituti bancari nell’azienda. 10.9 In sunto, le accuse mosse da K., secondo le quali, le banche in generale e con esse A., dovevano forzatamente avere capito quale fosse la reale situazione, a seguito delle discrasie riscontrabili dai bilanci in loro possesso, non risultano, sulla scorta delle considerazioni sin qui formulate, sufficientemente fondate. Queste si scontrano con gli elementi oggettivi riscontrati nei mesi precedenti al default, che devono portare a ritenere che A. ignorasse la criticità della situazione in essere in Società 2, così come la ignoravano Società 41, Consob e l’intero mercato finanziario. Se poi, come lo vorrebbe K., davvero tutti sapevano o ave- vano capito, allora mal si comprende la ragione dell’impegno profuso, sino alla fine, a sostenere l’esistenza della millantata liquidità ed a cercare di tranquilliz- zare i mercati. Indiscutibile è pure il fatto che ai dubbi espressi dalla stampa spe- cializzata e dagli operatori di borsa, Società 2 aveva sempre replicato con argo- mentazioni che, sebbene con il senno di poi possano apparire dubbie, all’epoca dei fatti erano evidentemente state considerate da tutti gli addetti ai lavori, fondate e verosimili, in virtù forse anche del credito e della reputazione di cui la multina- zionale all’epoca godeva e del fatto che i suoi bilanci venivano certificati da pri- marie società internazionali di revisione. Non era per finire mansione di A. quella di analizzare i bilanci del Gruppo e di verificarne la solidità finanziaria. Ed è pacifico che A. credesse nella bontà e nella solidità del Gruppo al punto tale da investire personalmente ed in modo non poco rischioso, ingenti somme di denaro. 10.10 Alla luce di tutto quanto precede, soppesati gli elementi emergenti dal fascicolo penale, al quesito a sapere se A., come lo pretenderebbe l’accusa, fosse a co- noscenza o dovesse presumere che, procedendo al pagamento della somma complessiva di USD 52 milioni, i responsabili di Società 2 commettevano di fatto atti contrari all’interesse societario, poiché procrastinavano in tal modo l’insorgere del default e lo aggravavano, la Corte non può che rispondere negativamente, in assenza di sufficienti prove a carico dell’accusato.
- 187 - SK.2019.50 Mancando l’elemento soggettivo relativo all’origine criminale dei fondi pervenuti a A., risulta superfluo analizzare l’elemento soggettivo inerente agli atti stessi di riciclaggio. L’intenzione, infatti, non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati. Venendo meno l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio di denaro, ne con- segue che A. deve essere prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggra- vato.
V. Sull’accusa di istigazione alla falsità in documenti oggetto di rinvio del Tri- bunale federale 1. Riguardo all’accusa di istigazione alla falsità in documenti, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d’imputazione n. 1.2.1 e n. 1.2.2 per interve- nuta prescrizione dell’azione penale ed ha prosciolto A. per i restanti capi d’ac- cusa n. 1.2.3 a n. 1.2.5. Il Tribunale federale ha constatato l’intervenuta prescri- zione (nelle more della procedura dinanzi ad esso) per il capo d’accusa n. 1.2.3, confermato il proscioglimento per il capo d’accusa n. 1.2.4 e annullato il proscio- glimento dal capo d’accusa n. 1.2.5 relativo all’istigazione alla falsità in documenti nei confronti di L. In punto a tale capo d’accusa il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la conclusione a cui è giunto il TPF, avendo esso omesso senza valide ragioni di considerare le dichiarazioni di J., che potrebbero essere, se ritenute attendibili, suscettibili di modificare l’esito del procedimento. 2. L’atto d’accusa imputa a A., al capo d’accusa n. 1.2.5, il reato di falsità in docu- menti; egli avrebbe, il 29 maggio 2004 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato L., a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d’inganno verso i destinatari e segnatamente Banca 2, del “formulario A” concer- nente il conto c13 a questi intestato, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all’estero, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie JJJ. beneficiario economico del denaro depositato su tale conto. Secondo la tesi dell’accusa, A. sarebbe stato l’unico ad avere interesse a che L. venisse indicato nel formulario A quale beneficiario economico, contrariamente al vero. L. sarebbe inoltre stato contattato da J. allo scopo di fungere da presta- nome. Per tali motivi, vi sarebbe stata un’istigazione indiretta da parte di A. alla falsità in documenti (cl. SK p. 7.483.721.173 e segg.).
- 188 - SK.2019.50 La difesa di A. ha messo in risalto come al momento del deposito del documento incriminato in banca, non vi fossero più fondi riconducibili all’accusato sul conto. In quel periodo poi, A. non avrebbe più avuto contatto alcuno con J. L’accusato sarebbe dunque completamente estraneo alla falsità imputatagli (cl. SK p. 7.483.721.906 e segg.). 2.1 In base all’art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un docu- mento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento. L’art. 251 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). La falsità materiale è data quando il vero estensore del documento non corrisponde all’autore appa- rente: il documento contraffatto (ad esempio mediante contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Vi è per contro falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento menzognero” (“unechte Urkunde”, rispettivamente “un- wahre Urkunde”; v. BOOG, Basler Kommentar, 4a ediz., 2019, n. 71 ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corri- sponde alla situazione fattuale reale. Tuttavia non basta una semplice bugia scritta. 2.2 Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, il formulario A va considerato un documento ai sensi dell’art. 251 CP unitamente all’art. 110 cpv. 4 CP (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; KINZER, Com- mentaire romand, 2017, n. 100 ad art. 251 CP). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).
- 189 - SK.2019.50 2.3 È punibile in qualità di istigatore, chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto, purché il reato sia stato commesso (art. 24 cpv. 1 CP). L’istigatore deve esercitare, in quanto tale, un’influenza psichica di- retta sulla formazione dell’altrui volontà. L’istigazione non costituisce un reato in- dipendente, bensì una forma di partecipazione all’infrazione commessa da altri (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2). Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall’istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a e rinvii). Quanto al profilo soggettivo, l’istigazione richiede l’intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all’atto e, dall’altro, all’esecu- zione dell’atto da parte dell’istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre pertanto che l’istigatore abbia saputo e voluto o, quanto- meno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a per- suadere l’istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in pre- senza di un’istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l’istigatore indiretto è punibile sulla base dell’art. 24 CP, la sua partecipa- zione non risultando meno colpevole perché l’istigato si serve di una terza per- sona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a, ribadita nella sentenza del Tribunale federale 6B_920/2013 del 18 maggio 2015 consid. 8.1). Nell’ambito della partecipazione accessoria e quindi dell’istigazione, il Tribunale federale segue la teoria dell’accessorietà limitata (sentenza 6S.307/2002 dell’8 ottobre 2002 consid. 2.1). In base a tale teoria, la punibilità del partecipante ac- cessorio presuppone unicamente l’esistenza di un comportamento dell’autore principale oggettivamente contrario al diritto, ovvero un comportamento che adempie gli elementi oggettivi del reato, ma non dipende dalla colpevolezza o dall’imputabilità del reato all’autore principale (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2; sen- tenza del Tribunale federale 6B_1021/2013 del 29 settembre 2014 consid. 6.2). 3. Come da ricostruzione di cui al considerando IV. 2.3.1 supra si ricorda breve- mente che il conto c13, di cui titolare e ADE era L., è stato aperto il 20 agosto 2002 (MPC p. 5.1.8409 e segg.). Il formulario A relativo a tale conto risulta sotto- scritto in data 29 maggio 2004 (MPC p. 7.22.4), ovvero a due anni di distanza dall’apertura del conto. 3.1 Interrogato in qualità di indagato dalla Polizia Federale Australiana su richiesta di assistenza giudiziaria in data 25 ottobre 2006 (MPC p. 13.18.1 e segg.), L. (inter- mediario finanziario ed amministratore di fondi, in particolare nello Stato del Va- nuatu) ha dichiarato di avere fatto la conoscenza di J. verso fine 1999/inizio 2000, per motivi di lavoro. Egli non avrebbe per contro mai incontrato né A., né C., persone che neppure avrebbe mai sentito nominare (MPC p. 13.18.20, 31, 51 e
- 190 - SK.2019.50 seg., 100). Sebbene egli abbia riconosciuto come propria la firma sul formulario A relativo al conto c13, egli non ha saputo dare spiegazione alcuna in merito all’apertura di tale conto o circa la movimentazione dello stesso. Persino il nome della banca gli sarebbe stato estraneo (MPC p. 13.18.38 e segg.). Egli ha conte- stato – in modo invero poco credibile – di essersi messo a disposizione quale prestanome (MPC p. 13.18.57 e segg.) o di avere sottoscritto documenti in bianco in favore di J., così come invece sostenuto da quest’ultimo (MPC p. 13.18.64). L. è stato condannato per titolo di falsità in documenti mediante decreto d’accusa di data 26 settembre 2011 (MPC p. 22.2.1-5). 3.2 A., richiesto di esprimersi in merito al formulario A del conto c13, aperto presso la Banca 2, ha dichiarato nel verbale dibattimentale del 28 novembre 2016 (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.15 e seg.), di non sapere come mai lo stesso fosse stato sottoscritto da L., di non averlo mai incontrato personalmente e di non co- noscere l’origine dei valori patrimoniali depositati sul conto. Nella medesima di- rezione, vanno le sue dichiarazioni di tale data relativamente al conto c8 intestato alla Società 8 Ltd., presso Banca 2. In buona sostanza egli ha affermato di avere delegato a J. la gestione di tali conti. A. ha ricordato che J. gli avrebbe mostrato in un’occasione il curriculum vitae di L.; ciò però, in relazione ad un’altra opera- zione che si intendeva effettuare e che avrebbe necessitato di un rappresentante con background assicurativo. A. ha negato di avere dato istruzione a J. per il reperimento di una persona di sua fiducia, allo scopo di farla risultare beneficiaria economica dei suddetti conti. La versione di A. è stata ribadita anche nel suo verbale di dibattimento SK.2019.50. In sunto, l’imputato ha dichiarato di non aver mai conosciuto L., di non essere a conoscenza dell’esistenza del conto c13 e di non conoscere il mo- tivo dell’apertura del medesimo: A. ha altresì posto in rilievo il fatto che il formu- lario A risulta essere stato firmato il 21 maggio 2004 e recepito da Banca 2 sola- mente il 4 agosto 2004, come indicato dal timbro di Banca 2 sullo stesso docu- mento (“Eingang”); a quell’epoca egli non aveva più contatti con Banca 2 o con J. e ciò da almeno un anno o due (cl. SK p. 7.483.731.146). In merito al conto c8 intestato alla Società 8 Ltd. presso Banca 2, A. ha ribadito di non averlo aperto personalmente e di essersi rivolto a J. per un ausilio nella gestione di tale società, che era operativa e che riceveva fondi che originavano da Società 2g. In particolare, nell’ottobre 2002 Banca 26 si sarebbe rifiutata di effettuare un versamento impartito dalla Società 26 tramite Banca 14, perché il Liechtenstein era considerato un paradiso fiscale e perché pretendeva che fosse fornito il nome del beneficiario economico. Per ovviare al problema, J. avrebbe
- 191 - SK.2019.50 quindi aperto un conto presso Banca 2 come Società 8, mettendovi L. come be- neficiario economico. Per A., in realtà, non vi era alcun motivo di indicare un altro beneficiario economico che non fosse lui stesso; egli non si sa spiegare per quale motivo sia stato indicato L. quale avente diritto economico del conto (cl. SK. p. 7.483.731.19 e seg.). 3.3 Venendo alle dichiarazioni di J., motivo del rinvio da parte dell’Alta Corte, le stesse possono venire riassunte come segue. L. si sarebbe “presentato” via email alla Società 17 Sagl, offrendo i propri servizi. Dopo averlo incontrato personalmente a Lugano ed averne tratto un’ottima im- pressione, J. avrebbe deciso di avvalersi dei servizi offerti da quest’ultimo, met- tendoli, in caso di necessità concreta, a disposizione dei clienti della Società 17 Sagl. A seguito delle lamentele di A. relative ai nomi (di connotazione ispanica) scelti dalla Società 17 Sagl per le sue società (risultanti a lui poco graditi), J. avrebbe proceduto nel 2000 alla sostituzione di costoro, avvalendosi del cittadino neozelandese L. (verbale del 10 agosto 2005, MPC p. 13.5.116, verbale del 12 agosto 2005, MPC p. 13.5.124, verbale del 26 settembre 2005, MPC p. 13.5.345). J. ha inoltre affermato che L. era titolare di un conto presso la Banca 2, aperto verso fine 2002/inizio 2003. A. avrebbe avuto l’esigenza di operare at- traverso la Società 3 e Società 8, che erano però già state poste in liquidazione. Egli avrebbe dunque richiesto a J. di far aprire un conto a nome di L., affinché egli potesse regolare le questioni ancora pendenti. Per tale motivo, L. avrebbe di seguito messo a disposizione di A. il proprio conto, denominato da J. conto “stu- dio” (verbale del 26 settembre 2005, MPC p. 13.5.346). J. ha dunque in sunto affermato di avere messo L. “a disposizione” di A. quale prestanome, su richiesta di quest’ultimo (verbale del 20 marzo 2006, MPC p. 13.5.475, verbale del 21 marzo 2006, MPC p. 13.5.500), precisando comunque che A. non ha mai avuto contatti diretti con esso. Egli ha infine dichiarato di avere avuto a propria disposizione una quindicina di fogli sottoscritti in bianco da L. per varie esigenze. Alla retribuzione di quest’ultimo, avrebbe provveduto lui stesso (verbale del 21 marzo 2006, MPC p. 13.5.500 e seg.). In occasione del dibatti- mento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha commentato le dichiarazioni di J. asserendo che le stesse non corrispondono a verità (cl. SK p. 7.483.731.146 e seg.). J. è stato condannato per istigazione in falsità in documenti, mediante decreto d’accusa di data 21 ottobre 2014 (MPC p. 22.2.163 e segg.). 4. In particolare le affermazioni rese in data 20 marzo 2006 da J. (MPC p. 13.5.474 e seg.) sono state riprese dall’accusa nella requisitoria del 5 dicembre 2016 (cl.
- 192 - SK.2019.50 SK.2015.24 p. 482.925.129, 150 e 184). Nella requisitoria del 27 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.721.175 e seg.) l’accusa ha evidenziato i contenuti del verbale di J. del 4 aprile 2006 (MPC p. 13.5.689 e seg.). Per il Pubblico Ministero, le sum- menzionate dichiarazioni fonderebbero la colpevolezza di A., poiché J. avrebbe reperito L. quale prestanome, su richiesta di A. Quest’ultimo avrebbe dunque in- tenzionalmente determinato L. a sottoscrivere il formulario A del conto c13. 4.1 J. risulta essere stato interrogato dalle autorità di perseguimento penale in Sviz- zera in sei occasioni, segnatamente in data 10 agosto 2005 (MPC p. 13.5.116) e 12 agosto 2005 (MPC p. 13.5.124), in qualità di persona informata sui fatti e in data 6 settembre 2005 (MPC p. 13.5.1), 26 settembre 2005 (MPC p. 13.5.345), 20 marzo 2006 (MPC p. 13.5.455) e 21 marzo 2006 (MPC p. 13.5.500) in qualità di indagato. Dalla lettura dei verbali emerge unicamente la presenza agli stessi del difensore di J., mentre dalla disanima degli atti, si evince che le citazioni non sono state inviate al difensore di A. In concreto non sarebbe dunque stata data a A. o al suo difensore la possibilità di partecipare al verbale di interrogatorio di J. e di porre eventuali domande. Come esposto nel considerando “Premesse generali”, al quale si rinvia (v. supra consid. III. 4), di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiara- zioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnata- mente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposi- zione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio 4.2 Nel caso in esame, J. è stato interrogato in diverse occasioni anche dalle autorità inquirenti italiane, in particolare nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti di A. Anche in tale ambito J. ha ribadito le modalità di incontro con L. e la sua decisione di far capo alle prestazioni offerte da quest’ultimo, per i clienti della Società 17 Sagl (e dunque non solo per A.). A sua detta, questi avrebbe esaminato personalmente le referenze di L. Nell’ottobre 2001, J. avrebbe dato incarico a L., previo consenso di A., di assumere la carica di direttore della So- cietà 3, ai fini della liquidazione (verbale del 4 aprile 2006 Procura della Repub- blica presso Tribunale di Parma, MPC p. 13.5.689 e segg.). In occasione del verbale 6 aprile 2006 Procura della Repubblica presso Tribunale di Parma, MPC p. 13.5.694 e segg.) J. ha prodotto una memoria riassuntiva (MPC p. 13.5.724 e segg.), nella quale, tra l’altro, ha ribadito le affermazioni di cui sopra.
- 193 - SK.2019.50 Dal verbale 18 luglio 2011 del Giudice per le indagini preliminari c/o Tribunale di Parma, si evince che gli avvocati delle parti al procedimento, tra i quali l’avv. Soliani hanno avuto la possibilità di procedere ad un controesame di J., facoltà alla quale hanno tuttavia rinunciato (MPC p. 13.5.2250). I suddetti verbali sono parte integrante del procedimento penale svizzero, avviato nei confronti di A. Il difensore di quest’ultimo ha avuto la possibilità – non sfruttata
– di porre le proprie domande a J., sicché il difetto del contradditorio dei verbali resi dinanzi alle autorità inquirenti svizzere risulta, a mente della Corte, sanato. 5. Le dichiarazioni di A. e di J. in relazione al coinvolgimento di L., e più specifica- tamente alla sottoscrizione da parte di quest’ultimo del formulario A relativo al conto c13 risultano essere diametralmente opposte. Mentre A. nega qualsiasi addebito, J. invoca di avere agito su esplicita richiesta del primo. 5.1 Sull’attendibilità delle dichiarazioni di J., la Corte osserva quanto segue. Sin dai suoi primi verbali, egli ha dichiarato, in generale, di avere fatto capo puntualmente ai servizi di L. su esplicita richiesta di A. Tale versione è stata mantenuta durante tutti i verbali, ciò che senz’altro attesta una costanza delle sue dichiarazioni. In punto però allo specifico conto c13 (capo d’accusa n. 1.2.5 ed oggetto di rinvio), le sue dichiarazioni non paiono lineari. Se in effetti nel verbale 26 settembre 2005 (MPC p. 13.5.346), J. ha affermato che L. fosse già titolare del conto poi messo a disposizione di A., nella memoria prodotta per il tramite del suo difensore alle autorità inquirenti italiane il 12 aprile 2006 (MPC p. 13.5.740), egli ha indicato che A. avrebbe richiesto a L. di aprire un conto personale, per farvi affluire eventuali pagamenti non ancora pervenuti alla Società 8 (allegati 25A – 25 R). L. avrebbe concesso a A. procura su tale conto. Sempre in sede di memoria, J. ha riferito di avere richiesto alla banca di rivolgersi direttamente a L., essendo lui e la Società 17 Sagl ormai estranei al rapporto con A. (come effettivamente emerge dagli al- legati 26B, 26D). Le dichiarazioni di J. circa il conto in questione, non paiono dunque del tutto coe- renti. Né va d’altro canto dimenticato che le stesse non possono essere conside- rate disinteressate, avendo egli avuto un concreto interesse ad addossare la re- sponsabilità del suo operato a A. Le affermazioni contenute nella memoria non collimano poi con la documentazione prodotta nella medesima sede o quanto meno, quest’ultima non suffraga le sue dichiarazioni, trattandosi sì di documenti di apertura bancari, verosimilmente sottoscritti da L., che però non riportano ul- teriori indicazioni quanto a nomi o numeri di conto o date. Dagli stessi non è dun- que possibile capire a quale conto si riferiscano o a quale data siano stati firmati. Nemmeno emerge dai documenti – come pretenderebbe J. – che L. abbia con- cesso procura a A.
- 194 - SK.2019.50 6. Più in generale, la Corte ha osservato che l’inchiesta non ha stabilito con suffi- ciente chiarezza, le circostanze che hanno portato alla sottoscrizione da parte di L. del formulario A relativo al conto c13. Non è in particolare dato di sapere come mai tale conto sia stato aperto in data 20 agosto 2002, mentre il formulario A risulta sottoscritto in data 29 maggio 2004, ovvero a quasi due anni di distanza dall’apertura del conto. Di principio non può neppure essere scartata a priori l’ipo- tesi avanzata da A. in sede di verbale dibattimentale del 22 ottobre 2021 (cl. SK
p. 7.483.731.146), in base alla quale la Banca 2 potrebbe essere “corsa ai ripari”, a due anni di distanza dall’apertura del conto, dopo essersi accorta di non avere la documentazione completa, procedendo a far “debitamente” sottoscrivere il for- mulario A a L. A. ha in effetti giustamente sottolineato come in quel periodo egli non avesse più contatto con i funzionari della banca. 6.1 Di ben poco ausilio risultano, in punto a tale questione, le dichiarazioni di C., il quale, dopo avere affermato di ricordare che A. gli avrebbe parlato di un suo “partner” neozelandese o australiano di nome L., mai da lui incontrato di persona (verbale dell’11 febbraio 2005, MPC p. 13.1.32, e 7 aprile 2005, MPC p. 13.1.69), ha poi riferito che la documentazione per l’apertura del conto privato di quest’ul- timo era stata verosimilmente spedita a J., il quale aveva provveduto a mandarla a L. ed a farla nuovamente pervenire alla banca (verbale del 15 settembre 2005, MPC p. 13.1.137). 6.2 Da un’analisi più approfondita del dossier relativo alla documentazione di aper- tura della relazione in esame (MPC p. 7.22.1 e segg.) si evince la presenza di copia del passaporto di L., corredata da Apostilla, di cui non si comprende se datata 24 aprile 2002 o 24 aprile 2004. Il formulario A risulta essere stato sotto- scritto ad Auckland (NZ) il 29 maggio 2004, “Aufgenommen” da un funzionario bancario il 28 maggio 2004 (ovvero un giorno prima della firma, ciò che in teoria si spiegherebbe unicamente con il fuso orario, qualora il documento sia stato anticipato via fax alla banca), “Eingegangen” il 4 agosto 2004 ed essere stato oggetto di “Kontrolle Backoffice” il 9 agosto 2004 (MPC p. 7.22.4). Il formulario “General signature regulation”, sul quale peraltro non figura alcuna procura in favore di terzi, è stato sottoscritto ad Auckland (NZ) il 17 settembre 2002 e “controllato” dalla banca il 20 settembre 2002 (MPC p. 7.22.5 e seg.). Il formulario “istruzione sul fermo posta” (posta a trattenere in banca) risulta essere stato firmato parimenti al 20 settembre 2002 (MPC p. 7.22.7). Dallo stesso si evince peraltro che L. non è mai passato in banca a visionare la documentazione. Il formulario “Kundengeschichte” riporta alcune informazioni relative al cliente e datate 18 ottobre 2002. Infine, nel dossier figura una lettera del 19 febbraio 2003 della Banca 2 a L., nella quale si informa il cliente che il dipendente C. lascerà la banca.
- 195 - SK.2019.50 6.3 Quanto alla movimentazione della relazione, vi è stata un’entrata sulla rubrica Dollari in data 24 settembre 2002 pari a USD 325'187.50, come si evince dall’estratto conto al 30 settembre 2002 (MPC p. 7.22.26) ed un’entrata al 23 settembre 2002 sul deposito titoli di un’obbligazione (valore nominale USD 250'000.-- 8% Brasile, valore di mercato a settembre 2002 USD 133'125.-- (MPC
p. 7.22.76 e tabella allegata a Rapporto di PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8609). Le due entrate risultano provenire dal conto della Società 8 Ltd. presso Banca 2. L’importo di USD 325'187.50, viene a più riprese, in parte o totalmente investito presso Banca 27, nel periodo settembre 2002 – gennaio 2003 (si vedano estratti conto al 30 settembre 2002, MPC p. 5.1.26, al 31 dicembre 2002, MPC
p. 5.1.27, e al 31 marzo 2003, MPC p. 5.1.28), mentre l’obbligazione viene ven- duta in data 24 gennaio 2003, ottenendo un incasso pari a USD 216'887.91 (MPC
p. 5.1.53). Le transazioni elencate, permettono di prelevare a contanti dal conto
n. c13 in data 30 gennaio 2003, la somma di USD 535'000.--. La fiche di prele- vamento, risulta sottoscritta a nome D. (MPC p. 5.1.56, si veda anche tabella allegata a Rapporto di PGF del 23 giugno 2010, MPC p. 5.1.7334). Dagli estratti conto a seguire non si riscontrano movimenti rilevanti. Il saldo diminuisce costan- temente a causa delle spese ed al 31 dicembre 2005 si attesta a USD 96.17 (periodo 30 giugno 2003 – 31 dicembre 2005, MPC p. 7.22.29-39). In buona sostanza dunque, si ha che in seguito alla sottoscrizione da parte di L. del formulario A (29 maggio 2004), non vi sono state movimentazioni di rilievo sul conto in esame, mentre le movimentazioni che precedono, sono senza ombra di dubbio riconducibili a A. 7. In relazione al formulario A del conto n. c13, L. è stato condannato per falsità in documenti, mentre J. è stato condannato per istigazione alla falsità in documenti. Come già rilevato nella sentenza 30 gennaio 2017 dalla Corte penale, da ciò non è però lecito desumere che vi fosse o vi dovesse essere la relativa istigazione di A. nei confronti di L., per il tramite di J., quale istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’atto d’incitamento dell’istigatore (anche indiretto) e la decisione dell’istigato di commettere il reato. Tale relazione non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che J. curasse gli interessi di A. Dagli atti non sono neppure emersi elementi tali da provare, un’influenza psichica di- retta da parte dell’istigatore, sulla formazione dell’altrui volontà. Quanto è emerso dai verbali di interrogatorio ed in particolare dai documenti ban- cari, è che la relazione n. c13 è stata chiaramente utilizzata da A. per fini perso- nali. Non è per contro chiaro in quale modo, in che momento, a quale scopo e da chi, L. sia stato richiesto di sottoscrivere il formulario A della stessa. Ne consegue
- 196 - SK.2019.50 che non risulta provata un’influenza esercitata da A. sulla volontà di L. di dichia- rare, contrariamente al vero, di essere, unitamente alla moglie JJJ., l’avente di- ritto economico dei valori presenti sulla relazione. Di conseguenza la Corte, tutto ponderato, ha ritenuto non sufficienti gli elementi a supporto dell’accusa di istigazione alla falsità in documenti relativa al formulario A del conto n. c13, con il che A. viene prosciolto dall’accusa di cui al capo d’ac- cusa n. 1.2.5. 8. Si ricorda che A. è stato riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, nell’ambito della sentenza del TPF del 4 febbraio 2014 (si veda procedi- mento penale EAII.07.0139-PAS, atto d’accusa 5 settembre 2013, SK.2013.32). La falsità si riferisce al conto n. c2, intestato a A. ed aperto presso Banca 2 e segnatamente al formulario A di tale relazione, sul quale B. aveva attestato, con- trariamente al vero e su richiesta di A., di esserne il beneficiario economico. Tale condanna è stata confermata dal Tribunale federale in data 5 gennaio 2016.
VI. Sulla pena Nella sentenza SK.2015.24, A. è stato condannato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. Tale con- danna non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale ed è pertanto confer- mata.
VII. Sulle misure 1. Con la sentenza SK.2015.24, la Corte penale aveva ordinato il dissequestro degli oggetti e valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca (v. sentenza SK.2015.24 consid. VII.2. e punto IV. del dispositivo). A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale questo Collegio giudi- cante è chiamato a chinarsi nuovamente sui sequestri. 2. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a
- 197 - SK.2019.50 meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in 7 anni; se il perseguimento del reato soggiace ad una prescrizione più lunga, questa si applica alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). La confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha carat- tere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in rela- zione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’in- frazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“Papierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati og- getto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione. In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 con- sid. 2c). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tut- tavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca se- riamente il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP). Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non sa- ranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizial- mente o mediante transazione, segnatamente: gli oggetti e i beni confiscati o il
- 198 - SK.2019.50 ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP), le pretese di risarcimento (art. 73 cpv. 1 lett. c CP). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP). 3. Nella fattispecie in esame, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pro- nunciati nei confronti di A., sia con la sentenza 30 gennaio 2017, sia con il pre- sente giudizio, si impone la liberazione dei valori patrimoniali e dell’oggetto an- cora sotto sequestro penale. 4. L’accusatrice privata Società 2a S.p.A. postula la restituzione ex art. 70 CP, ri- spettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equi- valente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-São Paulo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Non trattandosi in casu di oggetti e valori patrimoniali prodotto di reato, con particolare riguardo ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, ne discende che le richieste dell’accusatrice pri- vata vanno respinte. 5. Il MPC chiede la confisca dei beni di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, indicando che l’applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP è indipendente dalla condanna di una determinata persona. Al riguardo cita la sentenza del Tribunale federale 6B_142/2008 dell’11 aprile 2008, in cui è stata ordinata la confisca indipendentemente dal fatto che l’autore fosse stato prosciolto dall’accusa di riciclaggio. In generale, la confisca di beni patrimoniali è data se un atto illecito è commesso sia dal punto di vista oggettivo, sia da quello soggettivo. Quest’atto non deve per forza essere commesso in maniera colpevole (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 9 ad art. 70 CP). Per la confisca di beni patrimoniali, poco importa se l’autore viene effettivamente condannato o meno (BAUMANN, Ba- sler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 12 ad art. 70/71 CP). La confisca può essere ordinata per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli commessi per negligenza e previsti da leggi federali o cantonali (BAUMANN, op. cit., n. 17 ad art. 70/71 CP). Benché l’art. 71 CP non lo preveda espressamente, il risarcimento può essere ordinato senza guardare all’effettiva colpevolezza dell’autore. Infatti, secondo la dottrina dominante, è sufficiente un atto tipico e illecito, oggettivo e soggettivo (BAUMANN, op. cit., n. 18 ad art. 70/71 CP con riferimenti). Inoltre, il risarcimento interviene a prescindere da eventuali ostacoli giuridici nella causa, in particolare
- 199 - SK.2019.50 in caso di prescrizione, siccome in questo caso il risarcimento viene ordinato in maniera indipendente dalla causa penale (BAUMANN, op. cit., n. 19 ad art. 70/71 CP). Nel caso in esame A. viene prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggra- vato (come pure da quella di istigazione alla falsità in documenti). Una confisca a questo titolo è quindi pacificamente esclusa. Per quanto riguarda il reato a monte si rammenta che la posizione di A. è sub iudice in Italia. Pronunciarsi in questa sede su eventuali misure di competenza del giudice estero travalicherebbe le competenze di questa Corte.
- 200 - SK.2019.50 VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti 1. Con sentenza SK.2015.24, la Corte penale aveva rinviato al foro civile la richiesta di Società 2a S.p.A. di condannare A. al risarcimento dell’importo quantificato in USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 (v. sen- tenza SK.2015.24 consid. VIII.2. e punto II. del dispositivo). Avendo il Tribunale federale annullato la sentenza anche per quanto concerne gli indennizzi, questo Collegio giudicante è chiamato ad esaminare nuovamente la questione riferita alle pretese di parte civile e ai risarcimenti. 2. Le pretese di diritto civile derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa pe- nale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento pe- nale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della proce- dura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il giudice si pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l’imputato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronun- cia di merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’ac- cusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’ac- cusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato; d) l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). 3. Nella presente fattispecie, l'accusatrice privata Società 2a S.p.A. ha ribadito la richiesta di condanna di A. al risarcimento dell’importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassun- tiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, già presentata in occasione del precedente dibattimento.
- 201 - SK.2019.50 Per ciò che attiene ai capi d’accusa interessati dalla richiesta di Società 2a S.p.A., di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei valori patrimoniali oggetto dei rimproveri per titolo di riciclaggio di de- naro, capi d’accusa in parte già abbandonati (capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289) ed in parte oggetto di proscioglimento nel presente giudizio (capi d’ac- cusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501). Nel caso concreto, visto l’esito del procedimento penale, richiamato l’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, le richieste di Società 2a S.p.A. vengono respinte.
IX. Sulle spese e ripetibili 1. In virtù dell’art. 448 cpv. 1 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero il 1° gennaio 2011, sono continuati secondo il nuovo diritto, salvo disposizioni che dispongono altri- menti. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confe- derazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istrut- toria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i CHF 200.-- e i CHF 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolu- mento relativo all’istruttoria oscilla tra CHF 1'000.-- e CHF 100'000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare CHF 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause
- 202 - SK.2019.50 giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 1'000.-- e i CHF 100'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF). Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L’autorità pe- nale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). L’art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell’accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Pra- xiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP). 2. Al termine del procedimento SK.2015.24, sono stati posti a carico di A. CHF 1'000.-- per le spese di procedura di rinvio del Tribunale federale e riferite all’atto d’accusa 5 settembre 2013, ritenuta la condanna dell’imputato per il solo capo d’accusa n. 1.3 (sentenza SK.2015.24, consid. IX. 2.3 e punto III. 1. del disposi- tivo). Tale condanna non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale. Le spese procedurali relative all’atto d’accusa 27 maggio 2015, non quantificate nella sentenza annullata, sono state poste a carico della Confederazione, dato il proscioglimento di A. da tutti i rimproveri ivi contenuti. 3. Con la sentenza di rinvio del 20 agosto 2019, il Tribunale federale ha annullato la sentenza SK.2015.24 anche per quanto concerne le spese processuali, che vanno riesaminate (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 7). 4. Con riferimento all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, come detto, A. è stato riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti unicamente in relazione al capo d’accusa n. 1.3, mentre il procedimento è stato abbandonato per il reato di truffa in relazione al capo d’accusa n. 1.1. (v. sentenza SK.2015.24, punto I.1. e I.5. del dispositivo). Si giustifica pertanto porre a suo carico l’importo di CHF 1'000.--, già deciso nella sentenza SK.2015.24 e non oggetto di conte- stazione.
- 203 - SK.2019.50 5.
5.1 Con riferimento all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, A. viene qui prosciolto dalle accuse di riciclaggio di denaro aggravato per i capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501, come pure dall’accusa di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.2.5. Con la sentenza SK.2015.24, l’imputato era già stato prosciolto dall’accusa di ripetuta corruzione attiva in relazione al capo d’accusa n. 1.3. Tale prosciogli- mento non è stato oggetto di ricorso al Tribunale federale. Sempre in sede di procedimento SK.2015.24, A. è stato pure prosciolto dall’ac- cusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3 e 1.2.4. Proscioglimenti che sono stati oggetto di ricorso davanti all’Alta Corte. Per il capo d’accusa n. 1.2.3 è poi intervenuta la prescrizione nelle more della procedura ricorsuale (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 5.1), men- tre per il capo d’accusa n. 1.2.4 il proscioglimento è stato confermato dal Tribu- nale federale (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 5.3). Per i restanti capi d’accusa, e meglio per i capi d’accusa n. 1.2.1 e 1.2.2 (v. Sen- tenza SK.2015.24 consid. 3.2) relativi ai reati di istigazione a falsità in documenti, nonché per i capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289 (v. supra consid. IV. 7.1) relativi al riciclaggio di denaro aggravato, il procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione. 5.2 Alla luce di quanto precede, visto il proscioglimento, rispettivamente l’abbandono, da tutti i rimproveri di cui all’atto d’accusa 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione (ricordato quanto indicato al considerando IX. 4 supra). 6. Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patri- moniali sequestrati. Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di CHF 1'000.-- (v. supra consid. IX. 4) viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al consid. XI infra (art. 442 cpv. 4 CPP).
- 204 - SK.2019.50 X. Sulla difesa d’ufficio 1. Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confedera- zione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Se il mandato del difensore d’ufficio viene revocato durante l’istruzione, l’indennità deve essere stabilita già in tale fase (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Commentaire Romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 135 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese proce- durali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a ver- sare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difen- sore d’ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--; essa è in ogni caso di CHF 200.-- per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a CHF 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicem- bre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giu- risprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indi- pendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.27 del 19 agosto 2014; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 con- sid. 14.1; BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, in- vece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Sviz- zera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordi- nanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale fede- rale (lett. c); per fotocopia CHF 0.50, rispettivamente CHF 0.20 per grandi quan- tità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: “IVA”) dovrà pure essere
- 205 - SK.2019.50 presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l’aliquota applicabile era dell’8%; dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%. 2. Con istanza del 18 gennaio 2021, A., per il tramite del proprio difensore di fiducia ha formulato una richiesta di designazione dell’avv. Timbal quale difensore d’uf- ficio, in quanto sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi connessi alla sua difesa obbligatoria. Con decreto del 27 gennaio 2021, la Direzione del procedimento ha nominato l’avv. Timbal quale difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 18 gennaio 2021. 3. In sede di dibattimento l’avv. Timbal ha presentato una nota professionale di CHF 60'935.-- (cl. SK p. 7.483.721.850-877), per le sue prestazioni a far tempo dal 18 gennaio 2021. Nella propria nota, il difensore di A. ha esposto un onorario complessivo di 117 ore e 30 minuti per fase predibattimentale, nonché 106 ore per la fase dibatti- mentale (comprensiva di onorario per l’allestimento dell’istanza di risarcimento e preparazione della nota professionale). Egli ha inoltre esposto un’indennità for- fettaria di CHF 1'800.-- per le trasferte a Bellinzona e rientro durante i giorni del dibattimento. La tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero CHF 230.-- per le prestazioni, CHF 200.-- per le trasferte. Con riferimento alle spese egli le ha quantificate in CHF 3'084.30, pari al 6% dell’onorario (in applicazione dell’art. 6 TAGR, Regolamento Cantonale sulla ta- riffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), e ha postulato il riconoscimento delle indennità per trasferta e pranzo per CHF 450.-- (CHF 50.-- per ogni giorno di processo). Lo scrivente Collegio giudicate ritiene dovutamente documentate, congrue ed adeguate, per una corretta tutela degli interessi dell’imputato, le 117 ore e 30 minuti esposte per le prestazioni durante la fase predibattimentale, come pure le 106 ore esposte per la fase dibattimentale. L’onorario ammonta pertanto a com- plessivi CHF 51'405.-- (oltre IVA al 7,7%).
- 206 - SK.2019.50 Vengono pure riconosciute così come indicate nella nota professionale, le spese di CHF 3'084.30 (oltre IVA al 7,7%) l’indennità forfettaria per tempo di trasferta a Bellinzona e rientro per i giorni di dibattimento, pari a CHF 1'800.--, nonché l’in- dennità per trasferta e pranzo per complessivi CHF 450.-- (CHF 50.-- per ogni giorno di dibattimento).
4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Timbal viene pertanto riconosciuta così come esposta, pari a CHF 60'935.-- (IVA compresa). La stessa viene posta a carico della Confederazione, dato il proscioglimento di A.
XI. Sulle indennità 1. La Corte penale con sentenza SK.2015.24 ha riconosciuto a A. complessiva- mente: CHF 335'894.20 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; CHF 8'325.50 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché CHF 21'400.-
- (con interessi al 5% a decorrere dal 30 marzo 2008) a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP (v. sentenza SK.2015.24 consid. X.5. e punto III.2. del di- spositivo). La precedente Corte ha inoltre respinto le richieste ex art. 433 CPP di Società 2a S.p.A. e di Banca 1 di condannare A. al rimborso delle spese legali sostenute quantificate in CHF 212'547.50 da Società 2a S.p.A. e in CHF 35'510.-- da Banca
1. Ciò a ragione che le stesse non avevano vinto la causa (v. sentenza SK.2015.24 consid. X.6. e X.7. e punti III.3. e III. 4. del dispositivo). Tali aspetti sono stati oggetto di gravame presso il Tribunale federale, che ha accolto il ricorso del MPC e ha annullato la sentenza per quanto concerne gli indennizzi riferiti a A. e a Società 2 (sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 7). Lo scrivente Collegio giudicante dovrà pertanto chinarsi su tale problematica. In merito a Banca 1, la cui veste di accusatrice privata concerneva unicamente l’ipotesi di truffa, il Tribunale federale ha confermato l’abbandono del procedi- mento per tale reato e pertanto anche la decisione concernente l’indennizzo, che non può più essere rivisto. Banca 1, neppure è parte nel presente procedimento. 2. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
- 207 - SK.2019.50 (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione ne- cessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la di- fesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della Confedera- zione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (MINI, in: Bernasconi e al., (curatori), Commentario, 2010,
n. 5 ad art. 429 CPP). Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla parteci- pazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viag- gio (MINI, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP). Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizioni do- miciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall’imputato non deve essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere conto della gravità della lesione della personalità, in analogia con l’art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità competente dispone di un ampio potere d’ap- prezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento il giudice deve te- nere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBERG/FRANK, op. cit.,
n. 28 ad art. 429 CPP). L’Alta Corte ritiene giustificata una riparazione di
- 208 - SK.2019.50 CHF 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto che non vi siano cir- costanze straordinarie che giustifichino un’indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del 12 novembre 2009 consid. 7.1). Se la car- cerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito e si attesta a CHF 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull’imputato (sentenze del Tribunale federale 6B_574/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 2.3; 6B_745/2009 del 12 novembre 2009 consid. 7.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.3 del 7 agosto 2014 con- sid. 14.1). Le pretese dell’imputato sono esaminate d’ufficio, ma l’autorità penale può invi- tare l’imputato a quantificarle e a comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Il Codice istituisce quindi un obbligo di collaborazione; se quest’obbligo è disatteso, ovvero se l’interessato non desse colpevolmente seguito alle richieste dell’autorità pe- nale, la dottrina ritiene che la parte negligente perde il diritto alla sua pretesa giuridica e non potrà farla valere in altro modo (MINI, op. cit., n. 8 ad art. 429 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, op. cit.,
n. 31b ad art. 429 CPP). Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento (lett. a); se l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (lett. b); o se le spese dell’imputato sono di esi- gua entità (lett. c). Inoltre, giusta l’art. 431 cpv. 1 CPP, se nei confronti dell’imputato sono stati ille- galmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’in- dennità e una riparazione del torto morale subito. Contrariamente all’art. 429 CPP, l’art. 431 cpv. 1 CPP si applica indipendentemente dall’esito della proce- dura; gli art. 429 cpv. 1 CPP e 431 cpv. 1 CPP verranno applicati cumulativa- mente nel caso in cui il provvedimento coercitivo risulti sia ingiustificato che ille- cito (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 ad art. 431 CPP; WEHREN- BERG/FRANK, op. cit., n. 3a ad art. 431 CPP). L’indennità prevista dall’art. 431 cpv. 1 CPP, come del resto la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1). In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’inden- nità e a una riparazione del torto morale adeguate nel caso in cui la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2
- 209 - SK.2019.50 CPP). Giusta l’art. 431 cpv. 3 CPP, il diritto di cui al capoverso 2 decade se l’im- putato è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. a), oppure se è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di si- curezza sofferta (lett. b). Giusta l’art. 433 cpv. 1 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accu- satore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l’accusatore privato vince la causa, oppure b) se l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP. L’autorità penale decide la richiesta sulla base dell’istanza di indennizzo che l’ac- cusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese. Secondo la giurisprudenza la nozione di adeguato indennizzo ai sensi dell’art. 433 CPP lascia un ampio margine di apprezzamento al giudice e concerne le spese necessarie per un’adeguata e ragionevole tutela degli interessi dell’accu- satore privato (DTF 139 IV 102 consid. 4.1-4.3, MIZEL/RÉTONAZ, Commentaire romand, CPP, 2a ediz. 2019, n. 8b ad art. 433 CPP). 3. A., nel contesto del presente procedimento ha presentato in data 25 ottobre 2021 (cl. SK p. 5.483.521.230 e segg.) un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 419 e segg. CPP, postulando la conferma delle indennità già riconosciute con la sen- tenza SK.2015.24, a cui aggiungere gli interessi del 5%, e meglio: CHF 335'894.20, oltre interessi al 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017, per spese legali sostenute fino al 30 gennaio 2017; CHF 21'400.--, oltre interessi al 5% a far tempo dal 30 marzo 2008, per il car- cere preventivo sofferto e torto morale; CHF 8'325.50, oltre interessi al 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017 per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Egli ha inoltre presentato una nota professionale per complessivi CHF 15'229.20 riferita ai costi legali sostenuti a far tempo dal 30 gennaio 2017 fino alla nomina quale difensore d’ufficio (cl. SK p. 5.483.521.254 e seg.), nonché formulato una richiesta di ulteriori CHF 4'297.60 per il danno economico risultante dalla parte- cipazione necessaria al procedimento penale dal 31 gennaio 2017 all’ 8 novem- bre 2021.
- 210 - SK.2019.50 Oltre alle pretese appena esposte, nell’istanza 25 ottobre 2021, la difesa di A. ha postulato pure il riconoscimento di un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dalla data della pronuncia della precedente sentenza SK.2015.24 (30 gennaio 2017) sulle seguenti liquidità sequestrate riconducibili a A.: USD 321'030.69 depositati sul conto no. c7 presso Banca 2 intestato alla So- cietà 4 AG, conto sequestrato il 14 gennaio 2015; USD 3'429.86 depositati sul conto no. c12 presso Banca 2 intestato alla So- cietà 7 Inc., conto sequestrato il 14 ottobre 2005; EUR 674.65 depositati sul conto no. c12 presso Banca 2 intestato alla Società 7 Inc., conto sequestrato il 14 ottobre 2005; USD 279.12 depositati sul conto no. c11 presso Banca 2 intestato alla Società 27, conto sequestrato il 30 novembre 2005; USD 2'913'867.-- depositati sul conto no. c40 presso Banca 5, Lugano, conto sequestrato il 16 aprile 2004. A. ha chiesto altresì il riconoscimento di un interesse del 5% su tutte le somme liquide depositate presso la Caisse de consignation de la Trésorerie de l’État lu- xembourgeois, riferite ai conti intestati alla Società 12 Ltd. presso Banca 17, a far tempo dal 30 aprile 2020 e fino alla crescita in giudicato della decisione di disse- questro. L’interesse è chiesto a compensazione dei mancati guadagni sulle somme disinvestite e liquide. 3.1 Con riferimento all’ indennizzo concernente il carcere preventivo sofferto, ricono- sciuto dalla precedente Corte nella misura di CHF 21'400.--, lo stesso viene con- fermato pure in questa sede, dato il proscioglimento di A. Il torto morale subito da A. in ragione della durata della carcerazione preventiva, che eccede di 107 giorni la pena pronunciata dalla Corte, deve essere riparato ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP. Per determinare l’entità dell’indennità, la Corte considera che, in analogia con quanto previsto dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, vista la corta-media durata della detenzione, ci si debba orientare verso un’indennità giornaliera di CHF 160.--. L’indennità a titolo di riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei diritti personali dell’imputato deve nondimeno essere adeguatamente aumen- tata (come a suo tempo richiesto dalla difesa, v. cl. SK.2015.24 p. 9.482.925.1753 e segg.), tenuto conto del fatto che, in seguito alla presente pro- cedura elvetica, A. ha subito un’esposizione mediatica (cfr. anche rubrica 17 degli
- 211 - SK.2019.50 atti di causa), e che essa si è protratta nel tempo, ritenendo al riguardo la Corte pure la durata del procedimento. L’interesse del 5% è dovuto a partire dal 30 marzo 2008, vale a dire dal primo giorno di carcerazione eccedente la pena irrogata. 3.2 L’imputato chiede pure il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. 3.2.1 Con riferimento al procedimento SK.2015.24 la stessa era già stata quantificata, in occasione del precedente dibattimento, in CHF 8'325.50, oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017, e si riferiva a spese di viaggio e i pranzi fuori casa che A. ha sostenuto durante il procedimento fino al 23 novembre 2016. Nella sentenza SK.2015.24, la Corte – che aveva prosciolto A. da tutte le accuse non prescritte contenute nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 – ha riconosciuto la necessità per l’imputato di partecipare agli atti procedurali nell’ambito del pro- cedimento elvetico, così come l’adeguatezza delle poste indicate per complessivi CHF 8'325.50. Lo scrivente Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi da quanto stabilito dalla precedente Corte, ritenuto che in questa sede A. viene pro- sciolto dalle accuse di riciclaggio di denaro aggravato e istigazione alla falsità in documenti, ancora pendenti a suo carico. La Corte respinge la richiesta della difesa di un interesse del 5% a decorrere dal 31 gennaio 2017, poiché infondata. 3.2.2 Per quanto attiene al procedimento SK.2019.50 tali spese sono state quantificate in CHF 4'297.60 e contemplano, oltre alle trasferte e ai pasti fuori casa, anche le spese di alloggio durante il dibattimento. La Corte riconosce la necessità per A. di partecipare agli atti procedurali nell’am- bito del procedimento elvetico così come l’adeguatezza delle poste indicate, ad eccezione del costo del biglietto aereo di CHF 2'322.--. Al riguardo si rileva che l’importo esposto si riferisce al volo San Paolo-Milano (andata e ritorno) per un viaggio in Business Class che non si giustifica riconoscere. Tale posta viene per- tanto dimezzata a CHF 1'161.--. Si ha che a A. vengono accordati CHF 3'136.60 a titolo riparazione del danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale di cui al dossier SK.2019.50.
- 212 - SK.2019.50 3.2.3 Visto quanto precede all’imputato viene riconosciuto un importo complessivo di CHF 11'462.10 (CHF 8'325.50 + CHF 3'136.60) a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. 3.3 L’imputato chiede il riconoscimento di un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Si precisa che l’avv. Timbal è stato nominato difensore d’ufficio di A. a far tempo dal 18 gennaio 2021 (decreto del Tribunale penale federale SN.2021.3). L’inden- nizzo per la difesa d’ufficio è stato trattato al considerando X. supra. 3.3.1 Egli ha chiesto innanzitutto la conferma dell’importo di CHF 335'894.20 già ac- cordato nella precedente sentenza SK.2015.24, a cui aggiungere l’interesse del 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017. A suo tempo, la difesa di A. aveva presentato, in data 5 dicembre 2016, un’istanza di indennizzo formulando una richiesta di rimborso delle spese legali per CHF 325'750.20, allegando la nota professionale dell’avv. Timbal datata 28 novembre 2016 (concernente l’atto d’accusa del 27 maggio 2015), a cui aggiun- gere la nota professionale del 31 gennaio 2014 di CHF 99'560.-- riferita al pro- cesso del gennaio 2014 (concernente l’atto d’accusa del 5 settembre 2013). L’im- putato aveva inoltre chiesto un rimborso forfettario degli onorari legali (di due avvocati) per il dibattimento SK.2015.24, quantificato in CHF 35'000.-- (ovvero CHF 5'000.-- per ogni giorno di dibattimento). Lo scrivente Collegio ritiene che la tassazione delle note d’onorario effettuata dalla precedente Corte, sia adeguata ad una corretta esecuzione del mandato di difesa di A. La stessa viene pertanto qui ripresa e confermata. Considerato che la condanna di A. è limitata ad un capo d’accusa di istigazione alla falsità in do- cumenti, capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa 5 settembre 2013 e che per tutti gli altri capi d’imputazione, in particolar modo quelli riferiti all’atto d’accusa 27 maggio 2015, l’imputato è stato prosciolto, rispettivamente il procedimento a suo carico è stato abbandonato. Con riferimento alle note professionali 31 gennaio 2014 (riferita alla procedura di cui all’atto d’accusa 5 settembre 2013) e 28 novembre 2016 (riferita alla proce- dura di cui all’atto d’accusa 27 maggio 2015), allegate all’istanza del 5 dicem- bre 2016, in entrambe le note professionali sono stati dimezzati gli onorari della collega di studio dell’avv. Timbal, avv. Schröder. Ad entrambe le note professionali è stato inoltre applicato un onorario di CHF 230.-- all’ora. Si tratta infatti della tariffa usuale, applicata dalla Corte in casi
- 213 - SK.2019.50 come quello che qui ci occupa che, pur non presentando una particolare com- plessità, denota la presenza di un fascicolo processuale piuttosto ampio. L’am- piezza del dossier implica infatti un impegno temporale supplementare profuso dal difensore. Per la nota professionale del 31 gennaio 2014 sono state riconosciute 282 ore (252 ore di prestazioni dell’avv. Timbal e 30 ore della collega di studio) a cui è stata applicata la tariffa oraria usuale di CHF 230.--, per un onorario complessivo di CHF 64'860.--. Le 252 ore di lavoro dell’avv. Timbal risultavano essere congrue al fine di garantire una corretta ed adeguata difesa dell’imputato, in una fattispe- cie come quella oggetto dell’atto d’accusa 5 settembre 2013. Anche le indennità forfettarie per il tempo di trasferta a Berna, Milano e Bellinzona (CHF 6'400.--, corrispondenti a 32 ore a CHF 200.-- all’ora) esposte nella nota apparivano ade- guate, così come le spese vive di CHF 2'050.--. e le altre spese (postali e telefo- niche, cancelleria, fotocopie, per CHF 3'750.--). È stato così calcolato un ammontare complessivo di CHF 77'060.-- (CHF 64'860.-- + CHF 6'400.-- + CHF 2'050.-- + CHF 3'750.--). Considerato che per l’atto d’accusa del 5 settembre 2013 A. è stato condannato unicamente per il capo d’accusa n. 1.3, mentre per il resto egli è stato prosciolto, rispettivamente il procedimento a suo carico è stato abbandonato, è corretto ri- conoscere all’imputato il 90% della nota professionale sopra quantificata in CHF 77'060.--, per un ammontare di CHF 69'354.--, come fatto dalla precedente Corte. Nella nota professionale del 28 novembre 2016, riferita alla procedura di cui all’atto d’accusa 27 maggio 2015 – dove A. viene qui prosciolto dal reato di rici- claggio di denaro aggravato (capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501) e istiga- zione alla falsità in documenti (capo d’accusa n. 1.2.5), mentre per i restanti capi d’accusa l’imputato è già stato prosciolto, rispettivamente il procedimento a suo carico è stato abbandonato (v. supra consid. IX. 5.1) – la precedente Corte aveva riconosciuto un dispendio di tempo di 639 ore, alla tariffa oraria usuale di CHF 230.--, per un onorario complessivo di CHF 146'970.--. Anche le indennità forfet- tarie per il tempo di trasferta a Vaduz, Milano, Parma, Bellinzona, Ginevra, Zu- rigo, Slovenia (CHF 79’200.--, corrispondenti a 396 ore a CHF 200.-- all’ora) esposte nella nota (e debitamente elencate, v. cl. SK.2015.24 p. 482.925.1761 e segg.) apparivano proporzionate, così come le spese vive di trasferta per CHF 10'755.-- e le altre spese (postali e telefoniche, cancelleria, fotocopie), quantifi- cate in CHF 12'115.20. Si è così giunti ad un ammontare complessivo di CHF 249'040.20 (CHF 146'970.-- + CHF 79’200.-- + CHF 10'755.-- + CHF 12'115.20).
- 214 - SK.2019.50 Nell’istanza 5 dicembre 2016, A. aveva infine postulato la rifusione di complessivi CHF 35'000.--, quale rimborso degli onorari quantificati forfettariamente in CHF 5'000.-- per ogni giorno di dibattimento, spese comprese, calcolati per due avvocati unicamente. Tale pretesa è stata riconosciuta nella misura del 50% e meglio in CHF 17'500.--, alla luce del fatto che la presenza dell’avv. Timbal, pe- nalista svizzero, che governa la lingua del procedimento, risultava necessaria ma al contempo era sufficiente per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della di- fesa dell’imputato A. Alla luce di quanto precede, a A. va riconosciuto l’importo di CHF 335’894.20, così come riconosciuti in sede di sentenza SK.2015.24. Gli interessi del 5% de- corrono dal 31 gennaio 2017, momento in cui la pretesa è divenuta esigibile. 3.3.2 Con riferimento alla nota professionale del 25 ottobre 2021, per le prestazioni dal 30 gennaio 2017 al 18 gennaio 2021 (momento di nomina dell’avv. Timbal quale difensore d’ufficio), per complessivi CHF 15'229.20 (IVA inclusa), la stessa viene tassata come segue. Dalla nota vanno stralciate le prestazioni maturate prima dell’apertura del pre- sente procedimento nell’ambito di procedure di ricorso, per complessive 46 ore, siccome indipendenti da quelle della presente procedura. Secondo giurispru- denza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di merito (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Al riguardo, la Corte rileva inoltre che il Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio ha stabilito delle ripetibili a favore di A. di CHF 1'200.--, di cui 200.-- a carico di Banca 1, CHF 400.-- a carico di Società 2 e CHF 600.-- a carico della Confederazione, per la procedura di ricorso, con il che il difensore di A. è già stato retribuito per le prestazioni fornite dinanzi a tale autorità. L’onorario riconosciuto ammonta pertanto a 12 ore, ad una tariffa oraria di CHF 230.-- all’ora per complessivi CHF 2'760.--. Vanno di conseguenza decurtate anche le spese, calcolate nella nota forfettaria- mente nel 6% dell’onorario secondo l’art. 6 TAGR. Le stesse vanno pertanto ri- conosciute nella misura di CHF 165.60 (pari al 6% dell’onorario di CHF 2'760.--).
- 215 - SK.2019.50 L’IVA non viene calcolata essendo A. cittadino italiano, residente all’estero. Del resto l’IVA non era stata esposta dalla difesa dell’imputato (e riconosciuta) nep- pure nell’ambito del precedente procedimento SK.2015.24. Si ha che per le prestazioni legali dal 30 gennaio 2017 al 18 gennaio 2021 a A. vengono riconosciuti complessivi CHF 2'925.60 (CHF 2'760.-- + CHF 165.60). 3.3.3 Alla luce di tutto quanto precede a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, a A. vengono riconosciuti complessivi CHF 338'819.80 (CHF 335'894.20 + CHF 2'925.60). Sull’importo di CHF 335'894.20 è dovuto un interesse del 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017. 3.3.4 Considerato che la pretesa civile di Società 2a S.p.A. è respinta e che la stessa risulta pertanto soccombente, l’indennizzo accordato a A., viene posto a carico dell’accusatrice privata nella misura di CHF 15'000.--, così come formulato dalla difesa dell’imputato in sede di arringa dibattimentale. L’importo di CHF 15'000.-- appare adeguato alla luce dell’entità dell’incarto. 3.4 La difesa di A. chiede infine un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017 sulle somme presenti sui conti riconducibili a A. presso Banca 2. Egli postula altresì un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dal 30 aprile 2020 e fino alla crescita in giudicato del presente giudizio, sui conti presso Banca 17, intestati alla Società 12 Ltd., di cui A. è ADE, i cui averi depo- sitati risultano essere stati disinvestiti e trasferiti alla Caisse de consignation de la Trésorerie de l’État luxembourgeois. Il danno economico cagionato da un sequestro deve essere indennizzato in quanto atto di procedura che viene passivamente subito dall’imputato. Ad esem- pio, allorquando un bene produttivo o importanti fondi vengono bloccati, restrin- gendo o impedendo l’esercizio di un’attività rimunerativa, l’imputato deve essere indennizzato. Lo stesso infatti, privato dei propri averi e costretto a contrarre pre- stiti da terzi, può essere indennizzato per i costi legati a tali prestiti, dedotti even- tuali profitti conseguiti sugli averi in sequestro. Anche la liquidazione anticipata di un’operazione bancaria, implicante delle penali può generare un danno indenniz- zabile, se l’imputato non vi ha acconsentito. Stesso dicasi delle perdite derivanti da una cattiva gestione degli averi in sequestro (v. JEANNERET, Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile, 2012, 2013, pag. 117). A tal propo- sito, l’Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057), adottata sulla base di quanto disposto all’art. 266 cpv. 6 CPP indica, in sostanza,
- 216 - SK.2019.50 che la direzione del procedimento deve vegliare a che i valori patrimoniali siano collocati in modo conservativo e che gli stessi generino, se possibile, un rendi- mento (sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.90 del 27 aprile 2011 consid. 4.2.2). Si può considerare che tale ordinanza codifica la buona gestione dei beni in sequestro (v. JEANNERET, op. cit., pag. 117). Nel caso in esame, nella sua istanza 25 ottobre 2021, A. non ha comprovato di aver subito un danno derivante dal sequestro degli averi a lui riconducibili, ai sensi della dottrina sopra menzionata. Gli averi in sequestro non risultano essere stati gestiti in maniera contraria all’ordinanza sopra citata, cosa del resto mai cen- surata dallo stesso fino a questo momento. Non risulta inoltre che egli sia stato impedito a seguito del sequestro ad esercitare un’attività lavorativa, rispettiva- mente che i prestiti che egli ha dichiarato avere ricevuto dalla moglie, abbiano generato per lui dei costi. Con riferimento agli averi depositati presso Banca 17, i quali sono stati disinvestiti e trasferiti alla Caisse de consignation de la Trésorerie de l’État luxembourgeois, senza l’accordo dell’imputato (e neppure di questo Tribunale), si rileva che dalla documentazione agli atti non è provato che il disinvestimento abbia generato una penale, rispettivamente che vi sia stata una cattiva gestione da parte della banca. Ne consegue che la pretesa di interesse compensatorio ex art. 73 CO va re- spinta. 3.5 L’accusatrice Società 2a S.p.A. chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a corrisponderle CHF 257'418.90, oltre interessi a titolo di spese legali (cl. SK p. 5.483.551.6 e segg.). 3.6 La richiesta dell’accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d’accusa (di cui all’atto d’accusa del 27 mag- gio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata.
- 217 - SK.2019.50
- 218 - SK.2019.50 La Corte pronuncia: I.
1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d’accusa 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specia- lità. 2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.1.1 - 1.1.289 non- ché 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescri- zione dell’azione penale. 3. A. è prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.1.290 - 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 4. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 5. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 6. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. 7. A. è condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di CHF 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP). II. La pretesa di diritto civile di Società 2a SpA è respinta.
- 219 - SK.2019.50 III. 1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.- -, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24). 2. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2015.24 viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 3. Le spese procedurali per il presente procedimento (SK.2019.50) sono poste a carico della Confederazione. IV. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal per il presente proce- dimento (SK.2019.50) è fissata in CHF 60'935.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. V.
1. Le pretese a titolo di indennizzo e di torto morale a favore di A. vengono ricono- sciute nella misura seguente: 1.1 CHF 338'819.80, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, di cui
- CHF 335'894.20, oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 riferiti al procedi- mento SK.2015.24;
- CHF 2'925.60, riferiti al procedimento SK.2019.50. 1.2 Tali importi sono posti a carico di Società 2a SpA nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili. 1.3 CHF 11'462.10 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla parte- cipazione necessaria al procedimento penale, di cui
- CHF 8'325.50, riferiti al procedimento SK.2015.24;
- CHF 3'136.60, riferiti al procedimento SK.2019.50.
- 220 - SK.2019.50 1.4 CHF 21'400.--, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale.
2. La richiesta di indennizzo di Società 2a SpA è respinta. VI. È ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante
La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a: Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi Avv. Daniele Timbal Avv. Ivan Paparelli
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo inte- grale)
- 221 - SK.2019.50 Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP). La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 13 aprile 2022