Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell'8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti
Sachverhalt
A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) decretava l’apertura di un’indagine preliminare di polizia (MPC/EAII.12.04.0025) nei confronti inizialmente di B. e di ignoti per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 001.001.0001), poi estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di C. (MPC pag. 001.001.0002) e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di D. (MPC pag. 001.001.0003). A.2 Nel periodo 3 dicembre 2004 – 27 gennaio 2011 si susseguivano diverse esten- sioni della procedura, sia per quanto attiene ai reati, sia per quanto attiene agli indagati (MPC pag. 001.001.0004-00087). Per quanto direttamente concernente A., l’inchiesta veniva estesa nei suoi confronti il 23 febbraio 2006 per titolo di fal- sità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 001.001.00033 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP (MPC pag. 001.001.00061 segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (MPC pag. 001.001.00070 segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP in combinato disposto con l’art. 24 CP (MPC pag. 001.001.00085 segg.). A.3 Nel contempo, a seguito delle risultanze dell’indagine summenzionata, in data 13 settembre 2007 il MPC apriva un’ulteriore indagine preliminare di polizia giu- diziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., C., B. ed ignoti, per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00001 seg.). Tale inda- gine verteva sul sospetto che fossero stati perpetrati reati nell’ambito di un’ope- razione finanziaria riguardante la società 31. A.4 La procedura veniva estesa nel periodo 30 ottobre 2007 – 17 marzo 2009 ad altri reati e ad altri indagati (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00003-00013). Per A., la stessa veniva estesa il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00003 seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00007 seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00011 segg.). A.5 Il 5 settembre 2013 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti di A. nell’ambito del
- 3 - procedimento EAII.07.0139 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.100.001 segg.). La causa aveva numero di ruolo SK.2013.32. A.6 Con sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2013.32), la Corte penale del TPF (in se- guito: Corte penale) giudicava la fattispecie di cui all’atto d’accusa del 5 settem- bre 2013 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.970.001 e segg.; TPF pag. 39.970.006 segg.), riconoscendo A. autore colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, prosciogliendolo dall’accusa di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP e abbandonando il procedimento in relazione all’ac- cusa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP. A.7 Contro tale sentenza veniva interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale da parte di A. (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.980.37 segg.) e da parte del MPC (inc. SK.2013.32, MPC pag. 39.980.005 segg.). A.8 Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, l’Alta Corte accoglieva parzial- mente il ricorso interposto da A., rinviando conseguentemente la causa al tribu- nale di prima istanza per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (nuovo fasci- colo rubricato sub SK.2016.2; inc. SK.2016.2, TPF pag. 40.100.001 segg.), men- tre respingeva il ricorso interposto dal MPC, mediante sentenza 6B_535/2014, sempre del 5 gennaio 2016 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 38.980.117). A.9 Nel frattempo, in data 27 maggio 2015, il MPC promuoveva l’accusa dinanzi alla Corte penale nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento
n. EAII.04.0025, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinazione con l’art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell’art. 322ter CP (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). La causa veniva rubricata sub SK.2015.24. A.10 Dato l’evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, la Corte penale ne decideva la riunione, tramite ordinanza del 24 feb- braio 2016, conducendo quindi il procedimento con il numero di ruolo SK.2015.24 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.001 segg.). A.11 Mediante sentenza del 30 gennaio 2017 (in seguito: sentenza SK.2015.24) la Corte penale riconosceva A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), mentre lo proscio- glieva dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 e
- 4 - dall’accusa di corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa
n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. La Corte penale abbandonava inol- tre il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele ag- gravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione in- fedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP). Essa ordinava parimenti l’abban- dono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501, nonché n. 1.2.1 e n. 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.0016-083). A.12 Contro tale sentenza veniva interposto ricorso al Tribunale federale da parte del MPC (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.003 segg.) e dell’accusatrice privata società 2a (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.003 segg.). A.13 Con sentenze del 20 agosto 2019 l’Alta Corte dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla parte accusatrice (6B_1031/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.033 segg.) e accoglieva parzialmente per contro il ricorso del MPC (6B_993/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.074 segg.), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, segnatamente annullando il punto I.2 del dispositivo (nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501) e il punto I.3 del dispositivo (nella misura in cui proscioglie A. dall’accusa di istigazione alla falsità in docu- menti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5), nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. A.14 A seguito del summenzionato rinvio, la Corte penale ha aperto un nuovo proce- dimento, rubricato sub SK.2019.50 (TPF pag. 483.120.001 seg.). A.15 Mediante sentenza dell’8 novembre 2021 (in seguito: sentenza SK.2019.50) la Corte penale ha riconosciuto A. autore colpevole di istigazione a falsità in docu- menti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (dispositivo n. I.6), mentre lo ha prosciolto dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in docu- menti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.4), dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 mag- gio 2015 (dispositivo n. I.5), nonché dall’imputazione di riciclaggio di denaro ag- gravato (art. 305bis n. 2 CP) in relazione ai capi di accusa n. 1.1.290–1.1.501 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.3). La Corte penale ha inoltre abbandonato il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa
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n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della ri- serva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente ammini- strazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP; dispositivo
n. I.1), così come in relazione ai capi di accusa n. 1.1.1–1.1.289 (riciclaggio di denaro aggravato, art. 305bis n. 1 e 2 e n. 2 lett. b CP), per intervenuta prescri- zione dell’azione penale (dispositivo n. I.2). A. è quindi stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di CHF 90.-- cadauna, l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (dispositivo n.I.7). Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.-- in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24), mentre le spese procedurali del procedimento SK.2019.50 sono state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. III.1-3). La pretesa di diritto civile di società 2a è stata respinta (dispositivo n. II), e nemmeno le è stato riconosciuto un indennizzo (dispositivo n. V.2). A favore di A. sono invece stati riconosciti CHF 338'819.80 a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, CHF 11'426.10 a titolo di indennità per il danno econo- mico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, così come CHF 21'400.-- a titolo di riparazione del torto morale (dispositivo n. V.1.1- 1.4). Infine, è stato ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di seque- stro (dispositivo n. VI; TPF pag. 483.930.001 segg.). A.16 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 novem- bre 2021, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e con- segna alle parti del relativo dispositivo (TPF pag. 483.720.041 segg.). A.17 Dapprima il MPC, in data 8 novembre 2021 (CAR pag. 1.100.226 e segg.), e in seguito, in data 17 novembre 2021, anche la parte civile società 2a (CAR pag. 1.100.228) hanno annunciato appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP av- verso la sentenza della Corte penale (SK 2019.50) dell’8 novembre 2021. B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 13 aprile 2021(CAR pag. 1.100.229), in data 2 rispettivamente 3 maggio 2022, sono pervenute alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello) le di- chiarazioni d’appello del MPC e di società 2a (CAR pag. 1.100.234-239; CAR pag. 1.100.240-241). B.2 Il MPC ha postulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.234-239):
1. Il dispositivo I.1. è annullato.
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2. Il dispositivo I.2. è annullato.
3. Il dispositivo I.3. è annullato.
4. lI dispositivo I.4. è annullato.
5. Il dispositivo I.5. è annullato.
6. Il dispositivo I.7. è annullato.
7. Il dispositivo III.2. è annullato.
8. Il dispositivo III.3 è annullato.
9. Il dispositivo V.1. (inclusi V.1.1, V.1.3, V.1.4) è annullato.
10. Il dispositivo n. VI. è annullato.
11. Nuovo dispositivo I.1.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 CP (aggravante generica) per i capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015.
12. Nuovo dispositivo I.2.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b CP (aggravante della banda con C.) per i seguenti capi d’ac- cusa dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015: 1.1.295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 354, 355, 360, 362, 366, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 388, 395, 396, 400, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501.
13. Nuovo dispositivo I.3.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b CP (aggravante della banda con B.) per i seguenti capi d’ac- cusa dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015: 1.1.295, 296, 297, 298, 301, 303, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 327, 331, 332, 333, 337, 338, 340, 341, 360, 376, 377, 378, 385, 388, 395, 400, 407, 408, 409, 412, 415, 416, 419, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501.
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14. Nuovo dispositivo I.4.: A. è prosciolto dall’accusa di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa 1.2.5 dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015.
15. Nuovo dispositivo n. Il.: II.1. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e cumulativamente, giusta l’art. 305 n. 2 CP, ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere da CHF 100 ciascuna. II.2. Dalla pena detentiva è dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto (di 137 giorni, dal 29 febbraio 2008 al 14 luglio 2008). II.3. È concessa la sospensione parziale della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni. La parte della pena detentiva da eseguire è di 1 anno. II.4. Non è concessa la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
16. Nuovo dispositivo III:
È ordinata la confisca ex art. 70 cpv. I CP del saldo dei seguenti conti bancari in Svizzera:
• del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 295’204.18 al 30 settembre 2021);
• del conto n. c11 denominato società 27 intestato a A. presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 303’282.26 al 30 settembre 2021);
• del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3’031’642 al 30 settembre 2021);
• del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 54’928.45 al 5 ottobre 2021).
17. Nuovo dispositivo IV.: È ordinato il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. I CP sui seguenti importi, ora depositati presso la CAISSE DE CONSIGNATION in Lussemburgo, sequestrati su rogatoria:
• sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n. c27 inte- stato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
• sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
• sull’importo pari a USD 2’908’235 in precedenza depositato sul conto n. c29 inte- stato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo;
• sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 inte- stato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo.
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18. Nuovo dispositivo V.: È ordinato il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP per un importo di USD 231’057 sul valore del terreno in Brasile acquistato da A., che si trova sotto se- questro rogatoriale.
19. Nuovo dispositivo n. VI: È ordinata la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e ordinato quale risarcimento equivalente a favore della società 2a.
20. Nuovo dispositivo n. VII.: Le spese procedurali, per un importo complessivo di CHF 113’562 (allegato B all’Atto d’accusa 27 maggio 2015) vanno poste integralmente a carico di A.
21. Nuovo dispositivo n. VIII:
A A. non sono riconosciuti indennizzi e/o riparazione del torto morale. B.3 L’accusatrice privata società 2a, ha invece chiesto che (CAR pag. 1.100.240- 241):
1. A. sia ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro con aggravante generica e della banda (con C. e B.) ex art. 305bis cpv. 2 CP;
2. vengano accolte le seguenti pretese formulate da società 2a in veste di accusatrice privata, ovvero che:
a) A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449’940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’Atto di accusa del 27 maggio 2015;
b) venga decisa la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegna- zione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a beneficio di società 2a dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015;
c) A. sia tenuto a rifondere a società 2a quale rimborso spese l’importo di CHF 257’418.90 oltre interessi come indicato alle singole voci della richiesta di indennizzo del 25 ottobre 2021 indirizzata alla Corte penale del Tribunale penale federale oltre alle spese succes- sive in particolare quelle relative al Procedimento di Appello.
- 9 - B.4 Contestualmente alla dichiarazione di appello, il MPC ha chiesto, quale istanza probatoria, l’acquisizione agli atti del procedimento di appello del dispositivo della sentenza di condanna di A. emessa dal Tribunale di Parma in data 21 aprile 2022 (rif. R.G. Dib. 534/2012; R.G.N.R. 936/2006 + 4583/2009) e delle motivazioni di tale sentenza (il cui termine di deposito è indicato in 90 giorni). L’accusatrice pri- vata si è associata a tale richiesta. B.5 In data 3 maggio 2022 il MPC ha trasmesso a questa Corte il dispositivo origi- nale trasmessole dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che attesta la condanna in prima istanza di A. alla pena di sette anni di reclu- sione (CAR pag. 1.100.243 segg.). B.6 Con scritto del 27 maggio 2022 A. (in seguito: imputato) ha dichiarato di non pre- sentare un appello adesivo e nemmeno ha presentato nuove istanze probatorie, chiedendo di decidere in base agli atti. Per quanto concerne le istanze probatorie del MPC e di società 2a, non si è opposto all’acquisizione del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 21 aprile 2022, ma si è opposto alla richiesta di acquisire nel procedimento penale le motivazioni della sentenza del Tribunale di Parma, a quel momento ancora inesistenti, ritenendo che se ne sa- rebbe semmai discusso una volta che le stesse fossero state comunicate alle parti. Ha infine lasciato alla Corte la decisione circa l’opportunità dell’audizione del Prof. H., redattore di un parere/ricostruzione tecnico-finanziaria sulle opera- zioni (CAR pag. 1.400.003 segg.). B.7 Con scritto datato 5 luglio 2022 il MPC, esprimendo le proprie osservazioni in relazione allo scritto 27 maggio 2022 dell’avv. Timbal, si è opposto all’audizione di H. e si è riconfermato nella richiesta di acquisire agli atti la motivazione della sentenza 21 aprile 2022 del Tribunale di Parma (CAR pag. 1.400.007 segg.). B.8 Mediante lettera di data 24 agosto 2022, il Presidente del Collegio giudicante ha chiesto al MPC di precisare l’oggetto dell’appello presentato, ritenuta l’impossibi- lità di esprimersi su punti del dispositivo della sentenza SK.2015.24 del 30 gen- naio 2017 che non sono stati annullati dal Tribunale federale con la decisione di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 (CAR pag. 2.101.001). B.9 In risposta il MPC ha precisato di avere chiesto il formale annullamento anche dei dispositivi non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale in quanto gli stessi esulano dal perimetro fissato da quest’ultimo nella sentenza di rinvio (CAR pag. 2.101.002 segg.). B.10 Con scritto 18 novembre 2022, il MPC ha rinnovato la richiesta di acquisire agli atti la sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 (CAR pag. 2.101.009
- 10 - seg.). Invitato a prendere posizione in merito, l’imputato ha confermato che tale richiesta dovrebbe essere rifiutata, trattandosi di prova non necessaria alla trat- tazione dell’appello. A mente dell’imputato, se la Corte volesse comunque acqui- sire il documento richiesto, allora dovrebbero essere acquisite anche le motiva- zioni dell’appello da lui presentato, così come gli appelli presentati dagli altri coimputati e da banca 1 (CAR pag. 2.102.001 segg.). B.11 L’accusatrice privata, con scritto del 25 novembre 2022, ha dal canto suo ribadito le richieste del MPC (CAR pag. 2.103.001). B.12 Con scritto del 29 novembre 2022 il Presidente del Collegio giudicante ha comu- nicato alle parti di aver acquisito agli atti la sentenza motivata del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022, messa a loro disposizione attraverso la piattaforma File Transfer (CAR pag. 2.100.003). B.13 Con decreto sulle prove del 28 febbraio 2023 il Presidente del Collegio giudicante ha ribadito l’acquisizione agli atti del dispositivo e della motivazione della sen- tenza di condanna emessa dal Tribunale di Parma, e ha anche comunicato che, in vista dei dibattimenti, sarebbero stati acquisiti d’ufficio l’attuale estratto del ca- sellario giudiziale svizzero e italiano relativo all’imputato e il formulario sulla sua situazione personale e finanziaria. Ha inoltre invitato le parti a presentare even- tuali istanze probatorie supplementari entro il 20 marzo 2023. Le parti sono al- tresì state invitate a comunicare, entro il medesimo termine, le eventuali questioni pregiudiziali che intendono sollevare ai dibattimenti (CAR pag. 4.200.001 seg.). B.14 Con scritto del 3 marzo 2023 l’imputato – dopo aver constatato l’acquisizione agli atti sia del dispositivo sia della motivazione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Parma – ha chiesto l’acquisizione agli atti anche del suo appello del 30 novembre 2022 e del complemento del 2 marzo 2023, così come degli atti di appello del 30 novembre 2022 di CC. e del 26 novembre 2022 di GG. Riservandosi per il resto di presentare ulteriori prove entro il termine im- partito (CAR pag. 4.200.003). B.15 Con comunicazione del 10 marzo 2023 il MPC ha comunicato di non avere altre istanze probatorie da presentare né eventuali questioni pregiudiziali da sollevare (CAR pag. 4.200.004). B.16 Con ulteriore notifica di prove del 20 marzo 2023 (CAR pag. 4.200.005 segg.) l’imputato ha chiesto l’acquisizione dell’ulteriore appello formulato da banca 1 contro la sentenza di Parma alla Corte di appello di Bologna. Inoltre, ha indicato di mantenere, quale questione pregiudiziale, la richiesta di estromissione dal
- 11 - dibattimento della società 2a per assenza della veste di accusatrice privata ai sensi degli artt. 119 e 121 CPP, come già fatto valere in prima istanza. B.17 Con scritto del 6 aprile 2023, il MPC si è opposto alla richiesta di acquisizione degli atti di appello presentati dall’imputato, CC. e GG. avverso la sentenza di Parma (CAR pag 4.200.024 seg.). Sempre con scritto del 6 aprile 2023 il MPC si è opposto pure all’acquisizione dell’appello formulato da banca 1 e ha postulato la reiezione della richiesta di estromettere dal dibattimento di società 2a per assenza della qualità di accusa- trice privata (CAR pag. 4.200.026 seg.). B.18 Da parte sua l’accusatrice privata società 2a con scritto dell’11 aprile 2023 (CAR pag. 4.200.029 segg.) si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte circa l’acquisizione degli atti di appello trasmessi dalla difesa, mentre ha chiesto che la richiesta della sua estromissione dal dibattimento per asserita assenza della veste di accusatrice privata venga respinta. B.19 Mediante ulteriore decreto sulle prove del 18 aprile 2023 la direzione del proce- dimento ha accolto l’istanza probatoria della difesa volta all’acquisizione agli atti dell’appello del 30 novembre 2022 e relativo complemento del 2 marzo 2023 dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Parma. L’acquisizione agli atti degli appelli di CC., GG. e banca 1 è invece stata respinta, ritenendoli non rile- vanti ai fini del giudizio, non essendo questi ultimi implicati nel presente procedi- mento d’appello (CAR pag. 4.200.045 seg.). B.20 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 24 al 27 aprile 2023 a Bellinzona in presenza dell’imputato, del MPC e dell’accusatrice privata. Nel corso dei di- battimenti è stato sentito l’imputato (CAR pag. 5.300.001-098). Con requisitoria rispettivamente con arringa, il MPC e l’accusatrice privata hanno confermato le rispettive conclusioni formulate nelle dichiarazioni d’appello (CAR pag. 5.200.039-109; CAR pag. 5.200.110-121). L’imputato, dal canto suo, ha dapprima chiesto – quali questioni pregiudiziali – di riconsiderare la decisione di non ammettere agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1 contro la sentenza del Tribunale di Parma, oppure, in alternativa, di non ammettere agli atti neppure la sentenza in quanto non definitiva. Inoltre, ha ribadito la richiesta di estromissione di società 2a quale accusatrice privata (CAR pag. 5.100.003-006). Egli ha poi postulato la propria assoluzione e la conferma della sentenza della Corte penale (CAR pag. 5.100.013-039 e 5.200.173-225). Dopo avere deliberato sulle questioni pregiudiziali la Corte d’appello, motivando brevemente oralmente le proprie decisioni, ha accolto l’istanza relativa
- 12 - all’acquisizione degli atti di appello di GG., CC. e banca 1, mentre ha respinto quella di estromissione di società 2a quale accusatrice privata (CAR pag. 5.100.010). B.21 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 ago- sto 2023, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e con- segna alle parti del relativo dispositivo (CAR pag. 5.100.061-066).
Erwägungen (125 Absätze)
E. 1 Ricevibilità dell’appello
E. 1.1 Per quanto riguarda le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, l'indennità copre in particolare i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia se il ricorso al patrocinatore si fonda su un esercizio ade- guato dei diritti procedurali (DTF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 con- sid. 1.3.1; 142 IV 45 consid. 2.1; sentenza 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.2 e rinvii).
E. 1.1.1 Il danno economico ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, per potere essere risarcito, deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è per contro necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile ad un determinato atto procedurale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il
- 147 - procedimento penale è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'e- sperienza generale della vita, a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello realizzatosi (DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2 e rinvii). Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvi- soria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese le spese di viaggio (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 di- cembre 2005, FF 2006 989, pag. 1231; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommen- tar, 3a ed. 2023, n. 23 ad art. 429 CPP e riferimenti ivi citati).
E. 1.1.2 Il versamento di un'indennità per la riparazione del torto morale presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1). Un'inden- nità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sotto- posto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza media- tica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b). Giusta l’art. 431 cpv. 2 CPP in caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. Tale norma concerne unicamente la "sovradetenzione" (“Überhaft”), ovvero la "privazione di libertà eccedente" quella consentita. Vi è "sovradetenzione" quando la carcerazione preventiva e/o di sicurezza è stata ordinata nel rispetto delle disposizioni legali sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, ma la sua durata è superiore alla pena effettivamente irrogata. Non è dunque la detenzione in quanto tale a essere ingiustificata, bensì solo la sua durata. La disposizione prevede, quale principio fondamentale, l'obbligo di risarcire la detenzione che non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, coerentemente con la regola cardine dell'art. 51 CP. Vi è dunque in primo luogo una compensazione reale della privazione della libertà. Una compensazione finanziaria è sussidiaria, entrando in considerazione solo se il carcere preventivo non può essere
- 148 - computato nelle sanzioni inflitte. Al riguardo l'interessato non ha il diritto di sce- gliere (DTF 141 IV 236 consid. 3.2 seg.; sentenza del TF 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 3.3).
E. 1.1.2.1 In merito all’aggravante della banda il Tribunale federale non ha invece potuto vagliare nel merito i sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, non essendosi la Corte penale pronunciata al riguardo, difettando l’atto d’accusa della necessaria preci- sione. Conclusione che il Tribunale ha ritenuto non tutelabile (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.5).
E. 1.1.2.2 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, e quindi la questione a sapere se l’im- putato sapesse o dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, il Tribunale federale ha innanzitutto dato ragione al MPC, quando ha rimproverato alla Corte penale di essere partita da una tesi errata, quantomeno con riguardo al reato a monte di amministrazione infedele, non essendo l’esame della consa- pevolezza dell’imputato quanto allo stato di dissesto del gruppo 2 rilevante per tale reato. Con riferimento all’usura, alla Corte penale è inoltre stato rimproverato di non essersi chinata sulle dichiarazioni rilasciate da K., richiamate dall’accusa, in merito a quello che l’imputato poteva sapere sulle condizioni del gruppo 2. Inoltre, il Tribunale federale ha constatato che nemmeno sono state considerate le dichiarazioni dell’imputato stesso, secondo cui l’acquisto da parte sua dei bond
- 52 -
– ritenuto dalla Corte penale come un elemento in contrasto con la consapevo- lezza sulle condizioni economiche del gruppo – era una condizione posta da banca 1 per ristrutturare l’operazione di finanziamento società 1. Affermazione idonea a relativizzare di molto il ritenuto “segno opposto” evidenziato dalla Corte penale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che la conclusione dell’autorità precedente per cui l’imputato non sapesse né dovesse presumere l’origine crimi- nale dei valori patrimoniali, poggiava da un lato su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta, non tenendo conto di elementi probatori importanti suscettibili di modificare tale conclusione. Dall’altro lato violava i combinati dispo- sti di cui agli artt. 158 e 305bis CP, non esigendo la realizzazione dell’amministra- zione infedele, quale reato a monte, una consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo 2 (sentenza del TF 6B_993/2017del 20 agosto 2019 consid. 4.5.4).
E. 1.1.2.3 In merito al reato a monte, l’Alta Corte ha rilevato che la conclusione della Corte penale in merito alla mancata realizzazione dei crimini a monte, poggiava esclu- sivamente sull’accertamento dell’assenza di consapevolezza dell’imputato circa lo stato di decozione del gruppo 2. Tale accertamento è stato ritenuto arbitrario, in quanto svolto senza valutare elementi di prova importanti, e contrario al diritto. Per il Tribunale federale mal si comprende come la Corte penale possa avere ritenuto non dati gli elementi costitutivi delle fattispecie penali in presenza di de- cisioni italiane di condanna relative al reato a monte, cresciute in giudicato, ema- nate nei confronti dei vertici del gruppo nonché di J. e C. Secondo il Tribunale federale, il fatto che i reati a monte non siano eventualmente imputabili all’impu- tato è una questione distinta da quella di sapere se sussiste un antefatto penal- mente rilevante e se costituisce un crimine secondo il diritto svizzero (sentenza del TF 6B_993/2017del 20 agosto 2019 consid. 4.6.4)
E. 1.2 Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la decisione sull'inden- nizzo giusta gli art. 429 segg. CPP dipende da quella sulle spese procedurali, con la quale è strettamente connessa; il giudizio sulle spese pregiudica quindi la questione dell'indennizzo (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo secondo l'art. 429 CPP. Se l'imputato è prosciolto da un capo d'imputazione e condannato per un altro, sarà tenuto a pagare le spese afferenti la sua condanna e avrà diritto a un indennizzo corrispondente al suo parziale proscioglimento (sentenza del TF 6B_15/2021 del 12 novembre 2021 consid. 4.1.2; 6B_1326/2020 del 5 ma- gio 2022 consid. 4.3). 2. Indennità per il procedimento di prima istanza
E. 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale. 3. […] 4. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3,
E. 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 5. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 6. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. 7. […] II. […] III. 1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.--, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24). 2. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2015.24 viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 3. […] IV. […] V. […]
- 159 - VI. […] II. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 e 305bis n. 2 lett. b CP) con riferimento ai capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.420 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 (atti di riciclaggio presumibilmente com- messi dal 2 ottobre 2002 al 17 luglio 2003). 2. A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis
n. 2 CP) con riferimento ai capi d’accusa da 1.1.421 a 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 (atti di riciclaggio commessi dal 28 luglio 2003 al 20 aprile 2004). 3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere di CHF 100.-
- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 4. La pretesa di diritto civile di società 2a è di principio riconosciuta nella misura di almeno USD 17'132'485.--. Per il resto, la pretesa di diritto civile di società 2a è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 3 CPP). 5. Le spese procedurali per il procedimento SK.2019.50 di CHF 25'000.-- sono po- ste a carico di A. in ragione di un mezzo (CHF 12'500.--).
Le restanti spese della procedura SK.2019.50 sono a carico della Confedera- zione. 6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal per il procedimento SK.2019.50 è fissata in CHF 60'935.00 (IVA inclusa), importo a carico della Con- federazione. 7. A A. vengono riconosciuti, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP):
- CHF 282’586.20 oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 2017 riferiti al proce- dimento SK.2015.24;
- CHF 1'462.80, riferiti al procedimento SK.2019.50 oltre interessi del 5% a far tempo dall’8 novembre 2021.
- 160 - Tali importi sono posti a carico di società 2a nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili. 8. A A. vengono riconosciuti, a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP):
- CHF 6’660.40, riferiti al procedimento SK.2015.24;
- CHF 1'568.30, riferiti al procedimento SK.2019.50. 9. La richiesta di indennizzo di società 2a riferita al procedimento SK.2015.24 è ri- conosciuta limitatamente a CHF 70’849.20, oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 2017. 10. La richiesta di indennizzo di società 2a riferita al procedimento SK.2019.50 è ri- conosciuta limitatamente a CHF 14'957.10. 11. Le pretese a titolo di riparazione del torto morale di A. in relazione ai procedimenti SK.2015.24 e SK.2019.50 sono respinte. III. Spese e indennità della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi CHF 15'000.--, sono poste a carico di A. in ragione di un mezzo (CHF 7'500.--). Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione. 2. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. Daniele Timbal, per la procedura d’ap- pello è fissata in CHF 37'767.-- (IVA inclusa), a carico della Confederazione. 3. A società 2a vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare com- plessivo di CHF 9'341.70 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. 4. La pretesa a titolo di riparazione del torto morale di A. è respinta. 5. La pretesa a titolo di indennizzo per il danno economico risultante dalla parteci- pazione necessaria al procedimento penale è riconosciuta limitatamente a CHF 1'161.65.
- 161 - IV. Misure
1. È ordinata la restituzione a società 2a, a parziale compensazione della pretesa diritto civile di cui al dispositivo II. 4, del saldo dei seguenti conti bancari in Sviz- zera (art. 70 cpv. 1 CP):
- del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 314'591.11 al 31 dicembre 2022);
- del conto n. c11 denominato società 27 intestato a A. presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 276'372.70 al 31 dicembre 2022);
- del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3’031'642.-- al 30 settembre 2021);
- del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 55’185.03 al 3 gennaio 2023).
2. È ordinato il risarcimento equivalente in favore della Confederazione ex art. 71 cpv. 1 CP sui seguenti importi, ora depositati presso la Caisse de consignation in Lussemburgo, sequestrati su rogatoria:
- sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n.
c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
- sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
- sull’importo pari a USD 2’908'235.-- in precedenza depositato sul conto n.
c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo;
- sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo.
3. È ordinato il risarcimento equivalente in favore della Confederazione ex art. 71 cpv. 1 CP per un importo di USD 231’057 sul valore del terreno in Brasile acqui- stato da A., che si trova sotto sequestro rogatoriale.
4. Al fine di garantire le suddette misure, è mantenuto il sequestro dei beni indicati ai dispositivi da IV. 1. a IV. 3.
5. La richiesta di assegnazione delle pretese di risarcimento equivalente ex art. 73 CP presentata da società 2a è respinta.
- 162 - In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti
Intimazione a (atto giudiziale) − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi − Avv. Ivan Paparelli − Avv. Daniele Timbal Copia a (brevi manu) - Tribunale penale federale, Corte penale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammis- sibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 20 marzo 2025
E. 1.2.5 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. 1.4).
E. 1.3 La sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 che condanna l’im- putato per il reato a monte Il 21 aprile 2022 il Tribunale di Parma (rif. R.G. Dib. 534/2012; R.G.N.R. 936/2006 + 4583/2009) ha emesso la sentenza con cui ha condannato in primo grado l’im- putato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria ai danni di società del gruppo 2 ad una pena detentiva di 7 anni di reclusione (cfr. CAR pag. 3.101.002 segg.).
- 53 - La sentenza del Tribunale di Parma si esprime in merito ai capi d'accusa conte- nuti nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del 5 aprile 2012 emesso nei confronti del qui imputato e di altri, ripreso dal MPC nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 alle pagg. 2 a 15 quale reato a monte (Vortat) del riciclaggio di denaro. Con la sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 l’imputato è stato quindi condannato per aver commesso il reato a monte del riciclaggio di denaro, che il MPC gli ha imputato con l'atto d'accusa 27 maggio 2015. Unitamente al qui imputato, managing director del Corporate Investment Banking di banca 1 Milan branch, sono pure stati condannati (sempre per il reato di ban- carotta fraudolenta impropria) altri due funzionari di banca 1 e meglio CC., ma- naging director del Credit Approval di banca 1 Milan branch, e GG., associate Corporate Investement Banking di banca 1 Milan branch. Il Tribunale di Parma ha disposto la confisca delle seguenti somme di denaro: USD 45'115’780 nei confronti del qui imputato; USD 3'132’240 nei confronti di CC.; USD 936’800 nei confronti di GG. (sentenza del Tribunale di Parma pag. 582; CAR pag. 3.101.292). Il Tribunale di Parma ha infatti stabilito che i profitti illeciti conseguiti dai tre con- dannati furono frutto delle operazioni dolose realizzate e provennero dai flussi di cassa da esse generati, per un ammontare totale pari a 49'184'820.00 dollari – come specificato in dettaglio nella nota a piè pagina n. 1122 – poi ripartito tra i tre imputati (sentenza del Tribunale di Parma pagg. 564-565; CAR pag. 3.101.283 seg.). V’è in particolare da segnalare che, secondo il Tribunale di Parma, determinante per la valutazione della posizione dell’imputato (aspetto soggettivo) e di CC. è il versamento da parte di società 2 e per essa di K., su esplicita richiesta di banca 2 (sottoscritta da C.) della commissione di USD 3'750'000.-- (in relazione all’ope- razione società 23 e società 22) – confluiti in data 30 dicembre 1999 sul conto cifrato n. c6 denominato “società 21” presso banca 2 di cui B. era ADE –, benché la stessa fosse priva di ogni fondamento visto che banca 2 nulla aveva intrapreso per la realizzazione dell’operazione. Nella sentenza italiana è infatti indicato che “[…] è il profitto personale che ottennero anche in questo caso e che li illuminò, per così dire, sulle ragioni per cui erano riusciti a ritrarne altri sino ad allora, sgombrando il campo da dubbi e trasmettendogli la chiara percezione delle enormi difficoltà economiche e finanziarie di società 2, così disperatamente alla ricerca di fondi da "regalare" 3,75 milioni di dollari a banca 2, che nulla aveva fatto per poter chiedere quel compenso, dato che non vi è alcuna prova che
- 54 - comprovi una qualsivoglia attività della banca 2 nell'ambito dell'operazione so- cietà 23 società 22. […]. Da questo momento spartiacque, ossia dal 30 dicembre 1999, A. e CC. capirono che società 2 faceva ricorso a meccanismi di finanzia- mento così elaborati e onerosi per il suo assillante bisogno di nuove risorse, in ragione della loro esperienza e delle loro capacità professionali, per le quali si erano guadagnati il ruolo di managing director a capo di due dipartimenti della filiale milanese del colosso bancario americano, e del fatto che da ormai quattro anni si interfacciavano costantemente con la multinazionale dì U. […]. Perciò, dal 30 dicembre 1999 sfruttarono scientemente ogni ulteriore occasione per drenare risorse da un cliente che sapevano che non si sarebbe mai opposto a proroghe dei finanziamenti in essere o a strutturarne di nuovi, potendo ben prevedere in concreto che ne avrebbero cagionato il dissesto, quanto meno nel senso di pro- vocarne uno più grave." (sentenza del Tribunale di Parma pag. 481 seg.; CAR pag. 3.101.242 segg.).
E. 1.4 Il ricorso d’appello di A., CC., GG. e banca 1 avverso la sentenza de Tribu- nale di Parma. Tutte e tre le persone condannate, oltre che il responsabile civile banca 1, hanno interposto appello contro la sentenza del Tribunale di Parma, che a tutt’oggi è ancora pendente. Ne consegue che, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di Parma che condanna, fra gli altri, anche il qui imputato, non è cresciuta in giudi- cato. Il contenuto della sentenza del Tribunale di Parma e degli appelli sarà oggetto di disamina se e quando necessario ai fini della motivazione della presente sen- tenza. A questo stadio si impone comunque una breve considerazione in merito all’ec- cezione sollevata dalla difesa in sede di arringa, secondo la quale il fatto che la sentenza del Tribunale di Parma indica quale evento “spartiacque” il pagamento da parte di società 2 della commissione di USD 3.75 mio a banca 2 del 30 di- cembre 1999 – indicandolo quale dies a quo a partire dal quale è dato l’aspetto soggettivo a carico dell’imputato con riferimento alla presunzione della prove- nienza almeno delittuosa del flusso di denaro proveniente dal gruppo 2 – non potrebbe essere tenuto in considerazione, in quanto gli accertamenti da compiere in forza della sentenza di rinvio, sarebbero unicamente quelli indicati dal Tribu- nale federale (CAR pag. 5.200.133 seg.; CAR pag. 5.100.019 seg.). Ebbene, questa eccezione benché infondata, visto che la commissione in essere versata sul conto “società 21” di spettanza dell’imputato è stata più volte oggetto di di- scussione nell’ambito delle procedure davanti alla Corte penale, risulta obsoleta viste le conclusioni cui è giunta questa Corte (cfr. infra consid. III.7.7).
- 55 - Più in generale, pur essendo stata notificata alle parti dopo la sentenza di rinvio del Tribunale Federale, è palese che la sentenza del Tribunale di Parma riguarda aspetti inerenti alla decisione di rinvio (sentenza del TF 6B_534/2011 del 5 gen- naio 2012 consid. 1.2 con rinvii), segnatamente l’accertamento del reato a monte, ritenuto che il Tribunale Federale ha stabilito che l’assunto della Corte penale per cui l’imputato non sapesse, né dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, da un lato, poggiava su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta. 2. Diritto
E. 1.5 Nella propria dichiarazione d’appello il MPC ha chiesto l’annullamento di tutti i punti del dispositivo n. I della sentenza SK.2019.50, ad eccezione del dispositivo
n. I.6. Richiesto in merito a una precisazione – ritenuta l’impossibilità di espri- mersi su punti del dispositivo non annullati dal Tribunale federale –, ha indicato di avere chiesto il formale annullamento anche dei dispositivi non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale in quanto questi esulerebbero dal perimetro fissato da quest’ultimo nella sentenza di rinvio. Vero è che la sentenza qui impu- gnata ha ripreso nel proprio dispositivo anche le decisioni in merito a capi d’ac- cusa non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale, e già passate in giu- dicato – come si illustrerà anche meglio in seguito (cfr. infra consid. I.2) –, senza alcuna precisazione al riguardo, e meglio i dispositivi n. I.1, n. I.2, n. 1.4 (il rinvio del Tribunale federale concerneva unicamente il capo d’accusa 1.2.5), n. I.5 e
n. I.6. Essendo tuttavia tali punti del dispositivo già passati in giudicato, questi non possono essere oggetto della presente procedura di appello. L’appello del MPC è pertanto ammissibile unicamente nella misura in cui contesta gli ulteriori punti del dispositivo, non ancora definitivi.
E. 1.6 Tenuto conto di quanto precede si può entrare nel merito degli appelli presentati dal MPC e dall’accusatrice privata, adempiendo questi tutti i presupposti proces- suali e non essendovi impedimenti a procedere.
E. 2 Oggetto della procedura
E. 2.1 La prima Corte ha riconosciuta all’imputato a titolo di indennità per le spese so- stenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) CHF 338'819.80, di cui CHF 335'894.20 oltre interessi del 5% dal
E. 2.1.1 L’indennità riconosciutagli dalla prima Corte non è stata contestata dall’imputato, il quale ne ha in questa sede anzi chiesto la conferma, chiedendo anche il rico- noscimento di interessi del 5% dall’8 novembre 2021 sulla somma di CHF 2'925.60 (CAR pag. 5.200.155 seg.).
E. 2.1.2 Per quanto concerne gli importi riconosciuti quale spesa sostenuta ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, questa Corte conferma le ineccepibili conclu- sioni dell’istanza precedente, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.3.1-3.3.2). Tuttavia, a fronte dell’esito della presente procedura, tali spese non possono essere riconosciute all’imputato nella loro in- tegralità. Con riferimento alle spese fatte valere per il procedimento SK.2015.24 si rileva quanto segue. Per quanto concerne la nota d’onorario del 31 gennaio 2014 (rife- rita alla procedura di cui all’atto d’accusa 5 settembre 2013), questa Corte si alli- nea alla decisione dell’istanza precedente di riconoscere il 90% dell’onorario a fronte della condanna per un solo capo d’accusa, e quindi complessivi CHF 69'354.--. Per quanto concerne invece l’onorario fatto valere per la proce- dura di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, questo è da riconoscere nella misura dell’80%. Infatti, l’imputato è stato condannato per 81 capi d’accusa sui 501 in esame nel procedimento SK.2015.24, egli è quindi stato condannato per il 20% dei capi d’accusa e prosciolto per l’80%. L’onorario riconosciuto dai giudici di prime cure (CHF 249'040.20 + CHF 17'500.--) va quindi ridotto in tal senso. In virtù di quanto precede, per il procedimento SK.2015.24 all’imputato viene rico- nosciuto a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci- zio dei suoi diritti procedurali l’importo di CHF 282’586.20 oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 2017. Per quanto concerne invece il procedimento SK.2019.50, essendo le imputazioni da esaminare non più 501, bensì 212 – a fronte dell’intervenuta prescrizione di parte di esse – e considerata la ripartizione delle spese procedurali per tale pro- cedimento, poste a suo carico in ragione di un mezzo (cfr. supra consid. VII.2), è da riconoscere unicamente la metà dell’importo considerato dall’istanza prece- dente, e meglio CHF 1'462.80, oltre interessi del 5% a far tempo dall’8 novembre 2021.
- 150 -
E. 2.1.3 In virtù dell'art. 432 cpv.1 CPP, l'imputato che prevale nella causa civile ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. L’accusatore privato è soccom- bente quando la sua azione civile è respinta o rinviata al foro civile. Questo non è invece il caso quando viene pronunciata una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile (MIZE/RÉTORNAZ, Commentaire Romand, 2a ed. 2019,
n. 2 ad art. 432 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 2 ad art. 432 CPP; RIKLIN, StPO Kommentar, 2a ed. 2014; cfr. anche WEHREN- BERG/FRANK, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 6 ad art. 432 CPP, secondo cui appare ragionevole fare dipendere la questione della prevalenza dell’imputato nella causa civile dal comportamento dell’accusatore privato, se quest’ultimo ha in qualche modo causato il rinvio, è ragionevole condannarlo anche al paga- mento di un indennizzo e quindi ritenere che l’imputato abbia prevalso). Nella fattispecie l’accusatrice privata ha avanzato una pretesa civile di USD 52 milioni, mai aggiornata, nonostante la – parziale – intervenuta prescrizione accertata dal Tribunale federale. In questa sede la pretesa civile è quindi stata riconosciuta nella misura di almeno USD 17 milioni, e per il resto rinviata al foro civile. Da evidenziare è che, concernendo la pretesa civile dell’accusatrice privata anche capi d’accusa prescritti, questa Corte ha dovuto per questi rinviare l’azione civile al foro civile. La legge prevede infatti che, in caso di abbandono del procedimento
– come nel caso dei capi d’accusa prescritti – l’azione civile deve essere rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. a CPP). Non avendo l’accusatrice privata ag- giornato la propria pretesa, nonostante la prescrizione, ed essendo quindi la de- cisione di questa Corte a tal proposito imputabile anche al suo comportamento, si giustifica di ritenerla soccombente con riferimento a quanto prescritto. Per- tanto, essendo l’accusatrice privata da ritenere parzialmente soccombente e l’im- putato parzialmente prevalente, quest’ultimo ha diritto che l’accusatrice privata lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze rela- tive agli aspetti civili. Non essendo in concreto i costi di patrocinio sostenuti dall'imputato per difendersi dalla causa civile deducibili dalle note d'onorario, tale importo dev'essere stabilito discrezionalmente. L'azione civile risulta nella fatti- specie avere cagionato all'imputato spese di patrocinio molto inferiori rispetto all'azione penale, ciò emerge dall’arringa della difesa, incentrata principalmente sulla questione penale. Sulla base di ciò, è da ritenere adeguato l’importo forfet- tario di CHF 15'000.--, postulato dalla difesa (TPF pag. 483.721.985) e già rite- nuto dalla prima Corte. L’indennità riconosciuta all’imputato per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, è pertanto posta a carico di società 2a nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili.
- 151 -
E. 2.2 La Corte penale ha poi riconosciuto all’imputato CHF 11'462.10 a titolo di inden- nità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al proce- dimento penale, di cui CHF 8'325.50 riferiti al procedimento SK.2015.24 e CHF 3'136.60 riferiti al procedimento SK.2019.50. Trattasi delle spese di viaggio e dei pranzi fuori casa così come le spese di alloggio durante i dibattimenti. L’istanza precedente ha sostanzialmente accolto integralmente le spese fatte va- lere dall’imputato. Unicamente per quanto concerne il costo del biglietto aereo per il volo San Paolo-Milano (andata e ritorno), ha dimezzato l’importo, ritenendo non giustificato riconoscere il viaggio in Business Class (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.2-3.2.2; dispositivo n. V.1.3). Anche in questo caso non vi è motivo di discostarsi dalle pertinenti conclusioni dell’istanza precedente per quanto concerne l’ammontare dell’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento, a cui si può rinviare ex. art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.2- 3.2.2). Come già esposto nel considerando precedente, a fronte dell’esito della presente procedura, l’importo deve tuttavia essere ridotto in base alla condanna dell’imputato. Valgono a tal proposito le medesime considerazioni esposte per le indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti. Di conseguenza, a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla par- tecipazione necessaria al procedimento penale, vengono riconosciuti CHF 6’660.40, riferiti al procedimento SK.2015.24 e CHF 1'568.30, riferiti al pro- cedimento SK.2019.50
E. 2.2.1 Con atto d’accusa del 5 settembre 2013 (procedimento MPC EAII.07.0139), all’imputato sono stati rimproverati – nell’ambito di un’operazione finanziaria ri- guardante la società 31 – i reati di: truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (capo d’accusa 1.1A), subordinatamente amministrazione infedele ex art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (capo d’accusa 1.1B), subordinatamente amministrazione infedele qualificata ex art. 158 n. 2 CP (capo d’accusa n. 1.1C); riciclaggio di denaro ag- gravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 CP (capo d’accusa 1.2); istigazione alla falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (capo d’accusa 1.3); e corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (capo d’ac- cusa 1.4; cfr. inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.100.001 segg.).
- 14 -
E. 2.2.2 La Corte penale con sentenza SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 ha condannato l’imputato per truffa (capo d’accusa 1.1A) e istigazione alla falsità in documenti (capo d’accusa 1.3), lo ha invece prosciolto dall’accusa di corruzione attiva (capo d’accusa 1.4) e ha abbandonato il procedimento per il riciclaggio di denaro, per intervenuta prescrizione (capo d’accusa 1.2). L’imputato è stato condannato a una pena detentiva di 27 mesi, di cui 6 da espiare, dedotto il carcere in vista di estradizione rispettivamente preventivo sofferto di 137 giorni (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.970.001 segg.).
E. 2.2.3 Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso pre- sentato dal MPC avverso tale sentenza (sentenza TF 6B_535/2014 del 5 gen- naio 2016; inc. SK.2013.32, TPF pag. 38.980.117). Di conseguenza il prosciogli- mento dall’accusa di corruzione attiva (capo d’accusa 1.4) e l’abbandono del reato di riciclaggio di denaro (capo d’accusa 1.2) sono passati in giudicato.
E. 2.2.4 Il ricorso presentato dall’imputato è invece stato parzialmente accolto dal Tribu- nale federale (sentenza TF 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016). Quest’ultimo ha annullato la condanna dell’imputato per titolo di truffa (capo d’accusa 1.1A) e rin- viato la causa al TPF per nuovo giudizio. La condanna per istigazione alla falsità in documenti (capo d’accusa 1.3) è invece stata confermata, ed è quindi passata in giudicato (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.980.101 segg.; inc. SK.2016.2, TPF pag. 40.100.001 segg.).
E. 2.2.5 A fronte del summenzionato rinvio la Corte penale ha aperto un nuovo caso con il numero di ruolo SK.2016.2.
E. 2.3 In prima istanza all’imputato è inoltre stato riconosciuto un importo di CHF 21'400, oltre interessi, a titolo di riparazione del torto morale, concernente il carcere preventivo sofferto, il quale è stato adeguatamente aumentato, tenuto conto dell’esposizione mediatica subita dall’imputato, che si è protratta nel tempo (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.1, dispositivo n. V.1.4). Pure a tal proposito l’imputato ha postulato la conferma di tale indennità (CAR pag. 5.200.155). Essendo tuttavia egli in questa sede stato condannato a una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere, che corrisponderebbe a una pena detentiva di 330 giorni (cfr. art. 36 cpv 1 CP), non si giustifica il riconoscimento di alcun indennizzo a titolo di riparazione del torto morale per il carcere preventivo sofferto. Infatti, a fronte della condanna – anche se parziale – dell’imputato, la carcerazione estra- dizionale e preventiva dell’imputato non è da considerarsi ingiustificata. La pena a cui è stato condannato l’imputato, se tramutata in pena detentiva, è inoltre su- periore al carcere estradizionale e preventivo scontato di 137 giorni. Pertanto,
- 152 - non essendosi la carcerazione preventiva rivelata ingiustificata e non essendovi una “sovradetenzione”, l’imputato non ha diritto ad alcuna indennità per torto mo- rale. Nemmeno si giustifica di riconoscere alcunché per l’esposizione mediatica subita dall’imputato, come invece fatto dalla prima Corte. Si evidenzia infatti che, unica- mente con l’istanza di indennizzo del 5 dicembre 2016, è stata richiesta dall’im- putato detta indennità per torto morale, limitandosi a indicare che gli sarebbe dovuta a causa dell’enorme eco mediatico dato al procedimento penale, che è stato seguito con particolare attenzione dalla stampa nell’arco degli anni e che le accuse a lui rivolte erano particolarmente infamanti (TPF pag. 483.721.857). In seguito, nel corso dei successivi procedimenti, l’imputato nulla ha mai aggiunto a tal proposito. Per questa Corte, una generica richiesta come quella formulata dall’imputato non è sufficiente per ritenere adempiuti i presupposti di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non avendo l’imputato né dimostrato la lesione su- bita né sostanziato le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sof- ferenza morale. Il solo fatto che il caso abbia avuto una risonanza mediatica non è sufficiente per ammettere il torto morale, considerando peraltro che è comun- que poi stato parzialmente condannato. Alla luce di quanto precede le pretese a titolo di riparazione del torto morale in relazione ai procedimenti SK.2015.24 e SK.2019.50 sono da respingere integral- mente. 3. Indennità per la procedura d’appello 3.1 In questa sede l’imputato ha nuovamente chiesto il riconoscimento del danno derivante dal sequestro di tutti i suoi beni, chiedendo il riconoscimento di un in- teresse compensatorio del 5% ex art. 73 CO dalla data della pronuncia della sen- tenza della Corte penale del 30 gennaio 2017, che aveva ordinato il disseque- stro, fino alla definitiva liberazione delle liquidità sequestrategli (CAR pag. 5.200.156). Tale richiesta è già stata respinta dalla prima Corte, non avendo l’im- putato comprovato di avere subito un danno derivante dal sequestro degli averi a lui riconducibili. Inoltre, a mente dei giudici di prime cure, gli averi sequestrati non risultano essere stati gestiti in maniera contraria all’Ordinanza sul colloca- mento di valori patrimoniali sequestrati (RS.312.057), la quale indica che la dire- zione del procedimento deve vegliare a che i valori patrimoniali siano collocati in modo conservativo e che gli stessi generino, se possibile, un rendimento. Non risulterebbe poi che egli sia stato impedito a seguito del sequestro a esercitare un’attività lavorativa, rispettivamente che i prestiti che avrebbe ricevuto dalla mo- glie abbiano generato per lui dei costi. Anche per gli averi disinvestiti, non sa- rebbe provato che il disinvestimento abbia generato una penale, rispettivamente
- 153 - che vi sia stata una cattiva gestione da parte della banca (sentenza SK.2019.50 consid. XI. 3.4). Innanzitutto, con la presente decisione sono stati confermati i sequestri dei conti dell’imputato, già alla luce di ciò non può essere dato seguito alla richiesta dell’im- putato. Ad ogni modo, questa Corte condivide, le conclusioni dell’istanza prece- dente. Da evidenziare è anche che l’imputato in questa sede si è limitato a ripre- sentare la medesima richiesta, senza nulla aggiungere rispettivamente senza in- dicare per quale ragione le conclusioni della prima Corte non sarebbero corrette. Anche questa pretesa è quindi da respingere. 3.2 L’imputato ha inoltre postulato, quale danno economico risultante dalla parteci- pazione necessaria al procedimento penale ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, il rim- borso delle spese di viaggio di CHF 2'323.30 relative al dibattimento d’appello (CAR pag. 5.200.156). Tali spese risultano giustificate e adeguate e sono per- tanto da riconoscere. In virtù di quanto esposto in merito alla ripartizione delle spese procedurali della presente procedura (cfr. supra consid. VII.3), la pretesa avanzata dell’imputato va riconosciuta in ragione di un mezzo, e quindi limitatamente a CHF 1'161.65. IX. Indennità accusatrice privata 1. Giusta l’art. 433 cpv. 1 l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa (lett. a), o l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2. L’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità pe- nale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). 2. Indennità per il procedimento di prima istanza Per i procedimenti di prima istanza SK.2015.24 e SK.2019.50 l’accusatrice pri- vata ha presentato due note d’onorario. Con riferimento al primo procedimento l’onorario ammonta a CHF 212'547.50, mentre per il secondo a CHF 44'871.40 (TPF pag. 483.006-013). Nella fattispecie l’accusatrice privata ha postulato la condanna dell’imputato e ha avanzato una pretesa civile di USD 52'449'940.35, chiedendo la restituzione ri- spettivamente la confisca con l’assegnazione e il risarcimento equivalente a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati (CAR pag. 5.200.120). La sua pretesa
- 154 - è stata riconosciuta limitatamente a USD 17'132'485.-- e, a parziale compensa- zione della pretesa di diritto civile, è stata ordinata la restituzione all’accusatrice privata del saldo dei conti bancari in Svizzera, mentre l’assegnazione della pre- tesa di risarcimento equivalente è stata respinta. La sua richiesta è quindi stata accolta in ragione di 1/3. A fronte di ciò le note d’onorario presentate dall’accu- satrice privata a titolo di indennizzo – le quali risultano correttamente documen- tate e giustificate, così come adeguate – sono da riconoscere in ragione di 1/3. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo dell’accusatrice privata riferita al pro- cedimento SK.2015.24 è riconosciuta limitatamente a CHF 70’849.20, oltre inte- ressi del 5% dal 30 gennaio 2017. Mentre quella riferita al procedimento SK.2019.50 è riconosciuta limitatamente a CHF 14'957.10. Tali indennizzi sono a carico dell’imputato. 3. Indennità per il procedimento d’appello Per il procedimento d’appello l’accusatrice privata ha invece presentato una nota d’onorario di complessivi CHF 48'048.75 (CAR pag. 5.200.122 segg.). Per la fase pre-dibattimentale ha fatto valere un dispendio orario di 134.25 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--. Tale dispendio orario risulta eccessivo, considerando in par- ticolare che l’allegato di arringa d’appello riprende sostanzialmente quello di prima istanza, così come che, quale accusatrice privata, toccata limitatamente rispetto all’imputato, era necessario un lavoro minore rispetto a quello della di- fesa, la quale per la fase pre-dibattimentale nella procedura d’appello ha fatto valere un dispendio orario di 88.5 ore (alla stessa tariffa). Il giustificativo allegato alla nota d’onorario contiene delle descrizioni vaghe in merito prestazioni svolte, come ad esempio “verifiche varie”, “vario con cliente”, “telef. varie”, e non è per- tanto per questa Corte possibile effettuare una riduzione puntuale dell’onorario, essendo difficilmente valutabile quali prestazioni siano giustificate. Per la fase pre-dibattimentale questa Corte ritiene quindi discrezionalmente adeguato un di- spendio orario di 70 ore. Per quanto riguarda il dispendio orario fatto valere per la fase dibattimentale, la durata media di 11 ore giornaliere va ridotta a 7 ore giornaliere, e quindi complessive 28 ore anziché 44. Anche il dispendio orario di 3 ore indicato per la lettura del dispositivo va ridotto a un’ora. A tale onorario, di complessivi CHF 22'730.--, vanno aggiunte le spese di CHF 2'501.25, l’indennità forfettaria per il tempo di trasferta di complessivi CHF 500.-- (CHF 100.-- per ogni giorno di dibattimento e per la comunicazione della sentenza), CHF 250.-- quale indennità per trasferta e pranzo (CHF 50.-- giornalieri), e IVA. Di conseguenza per il procedimento d’appello è da riconoscere un onorario di complessivi CHF 28'025.--. Essendo la pretesa civile, come detto, stata riconosciuta in ragione di 1/3 l’im- porto riconosciutole a titolo di ripetibili è da ridurre in tal senso. Pertanto, per la
- 155 - procedura d’appello all’accusatrice privata vengono riconosciute spese per ripe- tibili per un ammontare complessivo di CHF 9'341.70 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. X. Difesa d’ufficio 1. Nell’ambito di un procedimento penale federale, il difensore d'ufficio è indenniz- zato secondo la tariffa per gli avvocati della Confederazione, come fissata dal RSPPF e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 lett. c LOAP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese proce- durali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. Secondo la giu- risprudenza (sentenza del TF 1P_285/2004 del 10 marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali cost. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Di regola, le spese sono rimborsate se- condo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (Iett. c); per fo- tocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).
- 156 - 2. Procedimento di prima istanza Per quanto concerne la retribuzione del difensore d’ufficio per il procedimento di prima istanza, l’avv. Timbal ha presentato una nota d’onorario di complessivi CHF 60'935.00, corrispondente a un dispendio orario di 223.5 ore alla tariffa ora- ria di CHF 230.00 (complessivi CHF 51'405), oltre spese di CHF 3'084.00, IVA al 7.7% (CHF 4'195.70), indennità per il tempo di trasferta di CHF 1'800.00 (CHF 200.00 giornalieri) e indennità per trasferta e pranzo di complessivi CHF 450.00 (TPF pag. 483.721.850 seg.). La tariffa oraria da egli indicata corri- sponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate per la presente fattispecie. All’avv. Timbal è pertanto da ricono- scere l’onorario fatto valere. Come già comunicato all’avv. Timbal con scritto del 10 agosto 2023 (CAR pag. 9.100.011), nel dispositivo consegnato alle parti la Corte d’appello ha erro- neamente indicato che la retribuzione del difensore d’ufficio avv. Timbal per il procedimento SK.2019.50 è fissata in CHF 30'467.50 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione (dispositivo n. II.6), anziché CHF 60'935.00. Tale contraddizione tra il dispositivo e la presente motivazione viene qui rettificata d’uf- ficio ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP. 3. Procedimento d’appello Per il presente procedimento d’appello l’avv. Timbal ha presentato per una nota d’onorario di complessivi CHF 45'145.30 (CAR pag. 5.200170 seg.). A ciò sono da aggiungere spese per CHF 2'307.00, IVA al 7.7% (CHF 3'138.30), l’indennità per il tempo di trasferta di CHF 1'000.00, corrispondente a 200.00 giornalieri (5 giorni) e l’indennità per trasferta e pranzo di complessivi CHF 250.00 (CHF 50.00 per ogni giorno di processo). Va anzitutto rilevato che la tariffa oraria di CHF 260.00 non è in concreto giustificata. Come menzionato, in assenza di cir- costanze straordinarie – non ravvisabili nel caso in esame e nemmeno fatte va- lere dall’avv. Timbal – secondo la costante prassi della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, l’indennità oraria degli avvocati ammonta a CHF 230.00 per la causa, e a CHF 200.00 all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa. Alla luce di ciò è quindi da riconoscere una tariffa oraria di CHF 230. Si osserva poi che, ad ecce- zione del dispendio orario fatto valere per i dibattimenti, gli ulteriori dispendi orari fatturati risultano correttamente documentati e giustificati, e sono pertanto da ri- conoscere integralmente. Per quanto concerne il dispendio orario per i dibatti- menti vanno invece riconosciute 43 ore, anziché le 57 ore fatte valere. Si eviden- zia infatti che i dibattimenti sono durati 4 giorni anziché 5, con una durata media di 7 ore giornaliere e non 8, quindi complessive 28 ore; a queste vanno poi
- 157 - aggiunte le tre ore giornaliere previste per la preparazione (totale di 12 ore) così come le 5 ore per l’arringa finale, ed è inoltre da riconoscere anche un’ora per la comunicazione orale della sentenza. Essendovi anche il giorno di trasferta per la comunicazione della sentenza, le indennità per il tempo di trasferta e per la tra- sferta e il pranzo, calcolate dall’avv. Timbal per 5 giorni, risultano comunque cor- rette. Tenuto conto di tutto quanto precede, a fronte della tariffa oraria di CHF 230.00 e della riduzione delle ore riconosciute per il dibattimento, all’avv. Timbal è da riconoscere un onorario di CHF 37'767.00 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. Come per la remunerazione per il procedimento di prima istanza, anche per questa remunerazione, come già comunicato all’avv. Timbal (CAR pag. 9.100.011) nel dispositivo è stato erroneamente indicato un onorario di CHF 18'883.50 (dispositivo n. III.2), anziché di CHF 37'767 (IVA inclusa). An- che in questo caso, tale errore e la conseguente contraddizione tra il dispositivo e la motivazione viene rettificato d’ufficio ex art. 83 cpv. 1 CPP.
- 158 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 è cresciuta in giudicato come segue: I. 1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d’accusa 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specialità. 2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.1.1 - 1.1.289 nonché
E. 2.3.1 Con atto d’accusa del 27 maggio 2015 (procedimento MPC EAII.04.0025) anche per le fattispecie oggetto di tale procedimento – concernente operazioni finanzia- rie riguardanti il Gruppo 2 – l’imputato è stato accusato di: riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 CP (capi d’accusa 1.1.1–1.1-501); isti- gazione ripetuta alla falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP in combinato dispo- sto con l’art. 24 cpv. 1 CP (capi d’accusa .1.2.1–1.2.5); e corruzione attiva ripe- tuta ex art. 322ter CP (capo d’accusa 1.3).
E. 2.3.2 La Corte penale ha rubricato tale causa con il numero di ruolo SK.2015.24, a cui ha poi riunito la causa SK.2016.2, aperta a fronte del rinvio da parte del Tribunale federale (cfr. supra consid. I.2.2.5).
E. 2.3.3 Con sentenza SK.2015.24 la Corte penale ha condannato l’imputato per istiga- zione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa punto 1.3 dell’atto d’accusa
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E. 2.3.4 Il ricorso presentato dall’accusatrice privata avverso tale sentenza è stato dichia- rato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza TF 6B_1031/2017 del 20 agosto 2019; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.033 segg.). Il ricorso pre- sentato dal MPC è invece stato parzialmente accolto (sentenza TF 6B_993/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.074 segg). Il Tribunale federale ha annullato e rinviato al TPF per nuova decisione l’abbandono del procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a
n. 1.1.501, così come il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5, nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. Per il resto la decisione della Corte penale è stata confermata ed è passata in giudi- cato. Sono quindi passati in giudicato: l’abbandono, per intervenuta prescrizione, del reato di riciclaggio di denaro aggravato limitatamente ai capi d’accusa da
E. 2.4 Procedimento SK.2019.50
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E. 2.4.1 A fronte del nuovo rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento con il numero di ruolo SK.2019.50. Nel corso del dibattimento la Corte penale ha constatato che – contrariamente a quanto rite- nuto dal Tribunale federale – il capo d’accusa 1.1.290 non sarebbe in realtà pre- scritto. Con anche l’accordo delle parti il nuovo esame è pertanto stato esteso anche a tale capo d’accusa (TPF pag. 483.731.038). La prima Corte ha quindi emanato la sentenza qui impugnata, con la quale l’imputato è stato prosciolto dalle imputazioni oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale (accusa di rici- claggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 [recte: 1.1.290] a
n. 1.1.501, e istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5 dell’atto d’accusa del maggio 2015; cfr. sentenza SK.2019.50 dispositivi n. I.3 e I.4). L’unica imputazione per cui l’imputato è stato condannato è pertanto rimasta quella – già passata in giudicato – di istigazione alla falsità in documenti in rela- zione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, ripresa nel dispositivo n. I.6 della sentenza impugnata. L’imputato è di conseguenza stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ca- dauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. Le richieste di indennizzo presentate dall’imputato sono state parzialmente accolte, mentre quelle dell’accusatrice privata sono state respinte. È inoltre stato ordinato il dis- sequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro.
E. 2.5 Oggetto della procedura d’appello e potere cognitivo della Corte d’appello
E. 2.5.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP).
E. 2.5.2 Tenendo anche conto di quanto esposto in precedenza in merito alla ricevibilità dell’appello del MPC (cfr. supra consid. I.1.5), in questa sede il MPC ha impu- gnato il proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa
- 17 - da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 (dispositivo n. I.3), e di conseguenza anche la deci- sione relativa alla pena (dispositivo n. I.7), le spese (III.2-3), le pretese a titolo di indennizzo e torto morale riconosciute all’imputato (dispositivo n. V.1) e il disse- questro dei beni e valori oggetto di sequestro (dispositivo n. VI; cfr. CAR pag. 5.200.101 seg.). Incontestato è invece, in particolare, il proscioglimento dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa
E. 2.5.3 Anche l’accusatrice privata ha contestato il proscioglimento dell’imputato dall’ac- cusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 (dispositivo n. I.3), associandosi, con riferimento all’azione penale, alle richieste formulate dal MPC. Ha di conseguenza chiesto – contrariamente a quanto deciso dalla prima Corte – l’accoglimento della sua pretesa civile (dispositivo n. II), con la restituzione a società 2a dei valori sequestrati, e la rifusione da parte dell’im- putato di tutte le sue spese processuali (dispositivo n. V.2; CAR pag. 5.200.120). A fronte delle richieste postulate dall’accusatrice privata, il suo appello è da in- tendersi limitato a tali questioni, nonostante nella propria dichiarazione d’appello ha indicato di impugnare “l’intera Sentenza in tutti i suoi dispositivi” (CAR pag. 1.100.240).
E. 2.5.4 Tali impugnazioni – dispositivi n. I.3. (concernente il riciclaggio di denaro aggra- vato), I.7 (concernente la pena), II. (concernente la pretesa di diritto civile di so- cietà 2), III.3 (concernente le spese procedurali), IV. (concernente la retribuzione del difensore d’ufficio, in virtù dell’art. 428 cpv. 3), V. (concernente le pretese a titolo di indennizzo e di torto morale) e VI. (concernente il dissequestro) – delimi- tano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP), in merito alle quali la Corte d’appello dispone di pieno potere cognitivo. In concreto, avendo presentato appello il MPC e l’accusatrice privata non vige il divieto della reformatio in peius ai sensi dell’art. 391 cpv. 2 CPP. In virtù di quanto precede, si rileva che non contestati e di conseguenza passati in giudicato (DTF 147 IV 167 consid. 1.2 e rinvii) rispettivamente già in precedenza passati in giudicato, sono i dispositivi della sentenza SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 n. I.1, n. I.2, n. I.4,
n. I.5, n. I.6, e n III.1-2. 3. Questioni pregiudiziali 3.1 L’avv. Timbal, durante i pubblici dibattimenti, ha dapprima chiesto di riconsiderare la decisione di non ammettere agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1 contro la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Parma oppure, in alternativa, di non ammettere agli atti neppure tale sentenza in quanto non definitiva e anche perché la sua rilevanza non verrebbe menzionata dalla sentenza di rinvio.
- 18 -
La Corte d’appello dopo aver preso atto delle nuove argomentazioni presentate dalla difesa in sede di dibattimento (CAR pag. 5.100.003 segg.), pur prendendo atto dell’opposizione del MPC (CAR pag. 5.100.005 seg.), ha accettato di acqui- sire agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1. Alla base di questa decisione non vi è tanto una valutazione circa il diritto di essere sentito delle parti che si ritiene essere stato sempre rispettato, ma si inserisce nell’ottica del rispetto dell’econo- mia processuale, ritenuto che comunque questi documenti sono già stati tra- smessi alle parti. In questo modo è pure garantita una migliore comprensione di tutta la fattispecie. 3.2 Altra questione pregiudiziale è quella già sollevata dall’imputato per ben due volte in prima istanza e ribadita anche in questa sede, vale a dire l’estromissione di società 2a dal procedimento per assenza della veste di accusatrice privata ai sensi degli artt. 119 e 121 CPP. 3.2.1 A mente della difesa il riconoscimento da parte della prima Corte di società 2a quale accusatrice privata, in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sarebbe frutto di un’errata valutazione dell’origine legale e non contrattuale del subentro di so- cietà 2a, ritenuto – a torto – legale perché regolato dall’art. 8 della legge Marzano (cfr. infra). Inoltre, anche nella denegata ipotesi che venisse nuovamente respinta la preclusione di società 2a, la difesa chiede che venga preclusa la sua facoltà di formulare conclusioni circa la colpevolezza e la condanna dell’imputato, così come sulla confisca penale, come previsto dallo stesso art. 121 cpv. 2 CPP (CAR pag. 4.200.006 segg.). L’imputato fa valere che la nuova società 2a sarebbe di- ventata assuntore in quanto il giudice fallimentare italiano ha omologato un ac- cordo di assunzione. Si tratterebbe di un accordo convenzionale. La titolarità della nuova società sarebbe di natura negoziale. L’art. 8 della legge Marzano – secondo cui se vi è l’assuntore di un fallimento, questo riprende ex lege tutti i presupposti per costituirsi parte civile ex art. 74 del Codice di procedura penale italiano – regolerebbe le conseguenze nel processo italiano. La difesa sostiene poi che l’art. 121 cpv. 2 CPP sarebbe da interpretare restrittivamente. Sarebbe errato ritenere che – oltre ai casi di leggi di diritto pubblico identificati dalla giuri- sprudenza e dalla dottrina, a cui si applica tale norma – vi sarebbe una legge italiana che regola delle conseguenze processuali. Inoltre, in una sentenza il Tri- bunale federale avrebbe ritenuto che una nuova società che deriva dalla fusione non abbia i diritti di cui all’art. 121 cpv. 2 CPP, essendovi all’origine un accordo, un patto di cessione, di fusione. Ciò sarebbe paragonabile al caso in esame. La difesa solleva poi che società 2a non sarebbe titolare di pretese. Ci sarebbe infatti un confidental settlement da cui risulterebbe che tutte le pretese sono state ce- dute a banca 1. Irrilevante sarebbe la riserva contrattuale genericamente riferita al procedimento penale aperto in Svizzera, perché ai fini della legittimazione at- tiva sarebbe determinante il fatto che società 2a non sia comunque più titolare di
- 19 - pretese di risarcimento nei confronti dell’imputato. Quale argomento supplemen- tare la difesa fa inoltre valere, in merito al riferimento dell’istanza precedente all’art. 115 CPP e al ruolo del danneggiato in caso di cessione, che in concreto si tratterebbe di una questione differente. Nel caso in esame, chi potrebbe richie- dere alla Corte di valutare se è stato fatto un danno da un atto illecito sarebbero le società defunte, non la nuova società 2a. Trarre un motivo dall’art. 115 CPP non starebbe in piedi, essendo pacifico che questa società non è il danneggiato. Al dibattimento l’imputato ha poi fatto valere che il prof. FFFF. nel proprio parere, prodotto dall’accusatrice privata, gli darebbe in realtà ragione, indicando che a suo avviso potrebbe essere deciso diversamente, ma che la giurisprudenza è quella. Irrilevante sarebbe poi il fatto che l’imputato non ha interposto appello avverso la sentenza di prima istanza, dovendo comunque la Corte esaminare d’ufficio tali questioni (CAR pag. 4.200.005-0012; CAR pag. 5.100.007 seg.). 3.2.2 Il MPC, dopo avere constatato che la difesa ha riproposto le medesime argomen- tazioni già fatte valere due volte dinnanzi alla Corte penale, ha ritenuto che que- ste siano già state vagliate e respinte. Condividendo le argomentazioni delle Corti penali ha quindi rinviato alle loro conclusioni. Non essendovi nulla di nuovo non vi sarebbe motivo per escludere società 2a quale accusatrice privata. Ha inoltre precisato che la questione a sapere chi ha subito il danno in società 2, sarebbe una questione di merito (CAR 4.200.026; CAR pag. 5.100.008 seg.). 3.2.3 Anche l’accusatrice privata, con scritto dell’11 aprile 2023, ha fatto valere che la difesa non avrebbe apportato in questa sede alcun nuovo elemento che non sia già stato discusso e rigettato dai tribunali precedentemente aditi, avverso le cui decisioni la difesa non ha mai inoltrato ricorso. Inoltre, per quanto concerne le proprie richieste, l’accusatrice privata fa valere che queste concernerebbero di- rettamente l’attuazione dell’azione civile. Lo stesso Tribunale federale avrebbe poi invitato l’accusatrice privata a intervenire e formulare le proprie osservazioni nel contesto del ricorso presentato dal MPC avverso la sentenza della Corte pe- nale del 30 gennaio 2017. La posizione e le richieste di società 2a, che collima- vano con quelle del MPC, sono state parzialmente riconosciute. Ciò non solo sarebbe prova della riconosciuta legittimazione di società 2a quale accusatrice privata, ma pure del fatto che le sue conclusioni e richieste sarebbero conformi anche in relazione a circostanze penalmente rilevanti e in ogni caso pertinenti ai fini dell’esercizio dell’azione civile. Ininfluente sarebbe inoltre il tentativo della di- fesa di voler porre in connessione questo caso con quello di una fusione per assorbimento tra società di natura negoziale, retta dal diritto privato. A tal propo- sito l’accusatrice privata rinvia ai pareri agli atti dei prof. EEEE., FFFF. e GGGG. Nella fattispecie non sussisterebbe alcuna cessione di credito in base al diritto italiano, bensì una surrogazione ex lege in applicazione della Legge Marzano. Anche gli ulteriori motivi addotti dalla difesa non rappresenterebbero una novità
- 20 - e sarebbero in ogni caso infondati e pretestuosi (CAR pag. 4.200.029 segg.; CAR pag. 5.100.009). 3.2.4 In concreto l’imputato non ha apportato alcun elemento atto a scalfire le pertinenti considerazioni della prima Corte, qui di seguito riassunte e a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2019.50 consid. I.3.1). Come rettamente eviden- ziato dal MPC e dell’accusatrice privata, la difesa si è piuttosto limitata a ripro- porre nuovamente le proprie argomentazioni, già esaustivamente esaminate dalla Corte penale. 3.2.4.1 La Corte penale ha in primo luogo constatato che, dalla documentazione agli atti prodotta dall’avv. Paparelli, risulta che nel contesto della procedura di fallimento, in applicazione della cosiddetta legge Marzano, la nuova società società 2a è succeduta, in veste di “assuntore”, nelle posizioni giuridiche delle società del Gruppo 2, poste in amministrazione straordinaria. Dai pareri legali prodotti sem- pre dall’avv. Paparelli risulta che l’assuntore è considerato un successore a titolo universale, e quindi ha diritto al subentro in tutti i diritti e obblighi delle entità legali soggette alla procedura di amministrazione straordinaria. Giusta l’art. 8 comma 1bis della legge Marzano “Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell’art. 4bis comma 11 del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte ci- vile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’art. 79 del codice di procedura penale”. La procedura di am- ministrazione straordinaria è stata chiusa a fine 2015 e a quel momento il com- missario straordinario si era già costituito accusatore privato nell’ambito del pro- cedimento penale aperto a carico del qui imputato in Svizzera. Società 2a è su- bentrata alle previgenti accusatrici private sulla base dell’ordinamento fallimen- tare applicabile, paragonabile a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 97 segg. LEF. Sulla base della legge Marzano è occorsa la sur- rogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica attuale società 2a. La confidential settlement communication del 13 aprile 2009, sottoscritta tra le società del Gruppo 2 e banca 1 nulla muta. Tale accordo non riguarda il procedi- mento penale aperto in Svizzera. Inoltre, secondo la dottrina, il danneggiato che cede il proprio credito ex art. 164 segg. CO resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. I.3.1). 3.2.4.2 Contrariamente a quanto sostiene l’imputato, nella fattispecie società 2a è su- bentrata alle previgenti accusatrici private sulla base di una legge, e meglio la legge Marzano, e non a seguito di disposizioni di natura negoziale. Il fatto che sia una legge italiana nulla cambia. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) prevede all’art. 154 LDIP che le società sono regolate dal diritto dello Stato
- 21 - giusta il quale sono organizzate, in concreto quindi dalla legge italiana, la quale prevede che l’assuntore subentra quale successore legale sia nei procedimenti civili sia in quelli penali. Come emerge dai pareri legali agli atti, l’assuntore è considerato un successore a titolo universale. Inoltre, come rettamente indicato dalla prima Corte, tale surrogazione è paragonabile per i suoi effetti a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in virtù della LEF, come la massa del falli- mento e l’amministrazione del fallimento che subentra al fallito, per cui il Tribunale federale ha ammesso l’applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP (cfr.TF 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid, 7.2 in fine). Va poi evidenziato che il prof. FFFF. nel proprio parere – che questa Corte condivide –, alla domanda specifica a sapere se società 2a debba essere ritenuta accusatrice privata, ha risposto affermativamente. È giunto a tale conclusione dopo avere constatato la presenza di una lacuna di legge per quel che riguarda l’art. 121 CPP (in riferimento alla successione legale di società 2a in qualità di assuntore), ritenendo nel contempo che la fattispecie relativa a questo procedimento non è equiparabile ad altre fat- tispecie già analizzate dal Tribunale federale in passato. Pertanto, a suo modo di vedere, tale lacuna deve essere colmata riconoscendo a società 2a il ruolo di accusatrice privata (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.233-268). L’imputato non può essere seguito quanto paragona il caso in esame a una fusione, essendo nella fattispecie la surrogazione avvenuta nell’ambito di una procedura di insol- venza, sulla base di un ordinamento fallimentare, che ha portato alla costituzione di una nuova società, la quale è subentrata per legge in tutti i diritti e obblighi delle società poste in amministrazione straordinaria. Da sottolineare è pure che la riorganizzazione nell’ambito di una procedura di insolvenza non è, o quanto- meno non principalmente, basata sulle volontà delle parti. Va anche evidenziato che l’estromissione di una parte civile è un atto particolarmente gravoso in una procedura e bisogna quindi esercitare un grande riserbo prima di procedere in questa direzione. Tenuto conto di quanto precede, è quindi a giusta ragione che i giudici di prime cure hanno ritenuto che nella fattispecie vi è una surrogazione per legge dei diritti di società 2a, quindi non una cessione di carattere privato, ma una surrogazione legale a tutti gli effetti. Anche per quanto concerne il confiden- tial settlement communication si rinvia alle conclusioni della prima Corte. Innan- zitutto, tale accordo non concerne effettivamente il procedimento penale aperto in Svizzera nei confronti dell’imputato, bensì piuttosto i procedimenti italiani (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.960.043 cifra 7d). Inoltre, quandanche le società del Gruppo 2 nel 2009 – quindi prima della conclusione della procedura di ammini- strazione straordinaria – avessero effettivamente ceduto a banca 1 la propria pretesa, nulla cambierebbe alla posizione di danneggiato ai sensi dell’art. 115 CPP rispettivamente di accusatore privato. Infatti, come giustamente indicato dalla prima istanza, nel caso in cui il danneggiato cede il proprio credito ex art. 164 e segg. CO, resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP (MAZZUC- CHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 26 e segg. ad art. 115 CPP),
- 22 - nei cui diritti società 2a è poi subentrata in virtù dell’art. 121 CPP. Si rileva poi che in concerto le richieste dell’accusatrice privata sono strettamente connesse con la propria pretesa civile, per quanto concerne l’azione penale si è semplice- mente allineata alle conclusioni del MPC. Anche tale censura dell’imputato non può pertanto essere seguita.
Di conseguenza la questione pregiudiziale sollevata dall’imputato è respinta e società 2a non è da estromettere quale accusatrice privata dal presente procedi- mento. 3.3 Con scritto del 20 marzo 2023 l’imputato ha pure sollevato, quale questione pre- giudiziale, il fatto che l’accusatrice privata non avrebbe sufficientemente motivato la propria richiesta di risarcimento, la quale non ossequiando i requisiti minimi dell’art. 123 CPP, sarebbe da ritenere, così come formulata, irricevibile (CAR 4.200.013 seg.). In sede di dibattimento, alla domanda in merito al mantenimento di tale questione pregiudiziale, la difesa ha indicato che questa potrà se del caso essere valutata nel merito da questa Corte (CAR pag. 5.100.006-007). Tale que- stione verrà esaminata in seguito (cfr. infra consid. V.4.2). 4. Istanze Probatorie 4.1 Per quanto concerne le istanze probatorie presentate dalle parti, la direzione del procedimento si è già espressa con decreto del 28 febbraio 2023 sulla richiesta formulata dal MPC di acquisire agli atti il dispositivo e le motivazioni della sen- tenza del 21 aprile 2022 (depositata in data 13 ottobre 2022) del Tribunale di Parma, accettandola (CAR pag. 4.200.001 segg.). Il Presidente del Collegio giu- dicante, su esplicita richiesta della difesa, ha pure acquisito agli atti l’appello for- mulato dall’imputato contro la sentenza di Parma, non invece quelli di GG., CC. e banca 1 (CAR pag. 4.200.045 seg.). Come menzionato in precedenza (cfr. su- pra consid. I.3.1), a fronte della nuova richiesta della difesa a tal proposito, la Corte d’appello in sede di dibattimento ha ammesso l’acquisizione agli atti anche di questi ultimi. 4.2 L’eventuale audizione del prof. H., già respinta in prima istanza, non è stata espli- citamente richiesta dall’imputato, il quale ha piuttosto lasciato la decisione alla Corte. Essendovi già agli atti la relazione del prof. H. (TPF pag. 483.541.227), non contestata dall’accusa nella sua dimensione tecnico-finanziario, la sua audi- zione non è stata ritenuta necessaria.
- 23 -
E. 5 Prescrizione
E. 5.1 Si rileva che, a prescindere dalla questione a sapere in quale momento l’azione civile esercitata in seno ad un procedimento penale possa essere considerata interruttiva della prescrizione in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 CO – ritenuto comunque che la dottrina dominante (cfr. BENOIT MAURON, AJP 2022, pag. 552) ritiene sufficiente una quantificazione successiva per fissare la pretesa al giorno della costituzione di parte civile – ad essere prioritaria è la prescrizione del reato penale, in questo caso del reato di riciclaggio aggravato. Infatti, l’art. 60 cpv. 2 CO nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2019 – comunque applicabile al presente procedimento in forza dell’art. 49 cpv.2 del titolo finale del CC se- condo il quale se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore – stabiliva che “Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”. La sentenza del Tribunale Federale di rinvio del 20 agosto 2019 (consid. 4.1.) ha stabilito in maniera vincolante che, in virtù dell’art. 97 cpv. 3 CP, la sentenza emanata il 30 gennaio 2017 dalla Corte penale, ha estinto la prescrizione per i capi d’accusa 1.1.291-1.1.501. Sono di conseguenza unicamente questi capi d’accusa che entrano in considerazione anche per la decisione in merito all’azione civile adesiva che trova unicamente fondamento in relazione al reato penale perseguito. Essendo prescritti i capi d’ac- cusa da 1.1.1 a 1.1.290, gli stessi non entrano più in linea di conto nemmeno per
- 132 - riconoscimento dell’azione civile adesiva. Ritenuto inoltre che non spetta a que- sta Corte determinarsi in merito al reato a monte del reato di riciclaggio aggravato imputato al qui imputato, che ha avuto luogo in Italia.
E. 5.2 Ora, la quantificazione della pretesa di parte civile, così come ancora formulata davanti a questa Corte, si basa ancora e solo sulla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015, che si referisce al provento del reato a monte e non ai successivi atti di riciclaggio. La richiesta di USD 52'449'940.35 oltre interessi non può quindi essere decisa compiutamente in questa sede. Tanto più che le operazioni finanziarie che hanno generato questi valori patrimo- niali si sono concluse da molti anni (oltre 20), hanno coinvolto più giurisdizioni (Italia, Liechtenstein, Svizzera), con decisioni di confische sia italiane (vedi sen- tenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022) che decisioni di blocco di fondi (provento dell’operazione società 1) in Liechtenstein, dove per altro sono pure state introdotte delle azioni civile promosse dall’allora società 2 in amministra- zione speciale. In un simile contesto risulterebbe indispensabile far capo alla via dell’assistenza giudiziaria internazionale, ciò che richiederebbe un investimento di tempo e di risorse non conciliabili con le esigenze del diritto penale. Per questa ragione, in applicazione dell’art. 126 cpv. 3 CPP, questa Corte decide di limitarsi alla pronuncia di una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Ai fini del presente giudizio si ribadisce che, essendo integrata in un processo pe- nale, l’oggetto del litigio e quindi anche il valore litigioso, è quello identificato e risultante dal reato penale, sono quindi le operazioni oggetto di atti di riciclaggio in Svizzera (ed in Liechtenstein nel caso concreto) che fondano la competenza delle autorità giudicanti elvetiche. In considerazione dell’aggiornamento operato dal MPC in sede di arringa – di cui si dirà meglio in seguito (cfr. infra consid. VI.7.1 e VI.7.4) – la decisione di principio di questa Corte si limita alla cifra di almeno USD 17'131'485, riconosciuti, in linea di principio, rinviando per il resto società 2a al foro civile. VI. Misure, confische 1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b).
- 133 - Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori pro- pri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“Pa- pierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del TF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la con- versione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa osta- colo alla confisca purché rimangano facilmente identificabili presso il patrimonio dell’autore del reato o del beneficiario dello stesso (HIRSIG-VOUILLOZ; Commen- taire Romand, 2a ed. 2021, n. 21 ad art. 70 CP). Occorre quindi che i valori patrimoniali siano disponibili (art. 71 cpv.1 CP a con- trario), condizione che tipicamente si verifica ad esempio, se il provento diretta- mente originato dall’infrazione è stato versato su di un conto bancario. In ogni caso, i valori patrimoniali da confiscare devono considerarsi facilmente determi- nabili e di conseguenza disponibili (cfr. DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 70 CP con citazioni ivi menzionate). Dapprima deve però essere accertato che all’origine dei valori patrimoniali vi sia un atto illecito, valutando gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato e questo anche nel caso in cui la colpa dell’autore non è esaminata. Inoltre, deve esistere ed essere ricostruibile un rapporto di connessione fra il reato ed il valore patrimoniale da confiscare, vale a dire un nesso di causalità diretto (DUPUIS et al., op. cit., n. 9 e 10 ad art. 70 CP con citazioni ivi menzionate). Se i valori patrimoniali non sono più disponibili, la confisca non può più entrare in linea di conto, ed in questo caso il giudice – se ne sono dati i presupposti – deve ordinare un risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 CP), ritenuto che nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Lo scopo di questa misura è di evitare che colui che ha disposto dei beni da confiscare, sia privilegiato rispetto a colui che li ha conservati. In quanto sostitutiva della confisca in natura non deve generare né vantaggi né inconvenienti rispetto a quest’ultima. A causa del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può essere pro- nunciato unicamente se, in caso di disponibilità dei valori patrimoniali, sarebbe stata ordinata una confisca. Ne consegue che la misura del risarcimento equiva- lente deve adempiere le medesime condizioni della confisca. Non è però richiesta la connessione tra i valori sequestrati e l’infrazione perseguita (sentenza del TF 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 5.1)
- 134 - Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumi- bilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interes- sato (art. 71 cpv. 2 CP). La confisca è esclusa per legge nei seguenti due casi: i) se i valori patrimoniali devono essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP); ii) se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una contropre- stazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessi- vamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in 7 anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determi- nato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). L’art. 73 cpv. 1 CP stabilisce inoltre che la persona che ha subito un danno a seguito di un crimine o di un delitto che non sarà risarcito da un’assicurazione o dall’autore, ha il diritto di chiedere al giudice l’assegnamento, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità del torto morale, della pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato, dei beni confiscati o del prodotto della loro realizzazione, dedotte le spese, delle pretese di risarcimento e dell’importo dell’eventuale cau- zione preventiva prestata. L’art. 73 cpv. 2 precisa che il giudice può ordinare que- sti assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo stato la relativa quota del suo credito. La cessione deve aver luogo imperativamente prima che il tribunale competente statuisca sugli assegnamenti ai sensi dell’art. 73 cpv.1 CP (sentenza del TF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010 consid. 2.1 e referenze ivi citate; HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n. 15b ad art. 73 CP). L’art. 73 CP permette quindi allo Stato di rinunciare ad una pretesa che gli è propria a vantaggio del danneggiato e questo allo scopo di facilitare la riparazione del danno subito a causa del reato (sentenza del TF 6B_344/2007 del 1° luglio 2008 consid. 5.1; MARC THOMMEN, in: JÜRG- BEAT ACKERMANN (ed.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisa- tionen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geld- wäscherei, Vol. I, 2018, n° 3 e 19 ad art. 73 CP). L’assegnazione ai sensi dell’art. 73 CP presuppone, fra l’altro, un’infrazione penale e che sia arrecato un pregiu- dizio (danno, torto morale) causato dall’infrazione stessa (THOMMEN, op. cit., n° 31 segg. ad art. 73 CP). L’ammontare del danno arrecato deve essere preventiva- mente stato accertato mediante una sentenza, civile o penale, cresciuta in giudi- cato o tramite accordo transattivo (sentenza del TF 6B_906/2010 del 31 gennaio
- 135 - 2011 consid. 2.3.2; 6S.352/2002 del 3 settembre 2003 consid. 4; THOMMEN, op. cit., n° 57 seg. ad art. 73 CP). 2. Gli oggetti e i valori sequestrati dal MPC sono riportati all’allegato A dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 al quale si rinvia (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.087). 3. La Corte penale, chiamata ad esprimersi in merito alla confisca dei beni seque- strati, è giunta alla conclusione che, alla luce degli abbandoni e dei prosciogli- menti pronunciati nei confronti dell’imputato, sia con la sentenza 30 gennaio 2017, sia con la sentenza qui impugnata, si impone la liberazione dei valori pa- trimoniali e dell’oggetto ancora sotto sequestro penale (sentenza SK.2019.50 consid. VII.3). 4. La difesa chiede la conferma della decisione di prima istanza, precisando che gli importi corrisposti a terzi (J., GG., e C. e EE.) andrebbero sicuramente esclusi, senza dimenticare quanto già sequestrato al fratello dell’imputato a C. e a B. (USD 21 milioni). La difesa ribadisce inoltre che non sarebbe possibile conside- rare per il calcolo di eventuali confische, gli importi relativi a capi di accusa andati in prescrizione (CAR pag. 5.200.149 segg.). 5. Il MPC, e anche l’accusatrice privata, si oppongono al ragionamento della prima Corte – secondo cui, a fronte del proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro la confisca è da ritenersi esclusa – argomentando che la stessa Corte penale ha riconosciuto che il denaro movimentato dall’imputato è di origine criminale, in quanto provento del reato di bancarotta fraudolenta (sussunta in diritto svizzero nell'amministrazione infedele aggravata) commessa M. e K., i quali sono stati condannati in Italia con sentenze definitive cresciute in giudicato. Essendo tale denaro di origine criminale, esso andrebbe confiscato, indipendentemente dalla condanna dell’imputato (CAR pag. 5.200.105 segg.). Il MPC mette pure l’accento sulla sentenza del Tribunale di Parma, competente per giudicare il reato a monte, che, dopo aver dichiarato il qui imputato – unita- mente a CC. ed GG. – colpevole di bancarotta fraudolenta impropria, ha disposto la confisca delle seguenti somme di denaro: USD 45'115’780 nei confronti del qui imputato, USD 3'132’240 nei confronti di CC. e USD 936’800 nei confronti di GG., in quanto profitti illeciti conseguiti da questi ultimi, frutto delle operazioni dolose realizzate a danno del gruppo 2 (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pagg. 564- 565; CAR pag. 3.101.283 seg.). Si ribadisce che questa sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.
- 136 - 6. Prima di entrare nel merito delle richieste formulate dal MPC, questa Corte – ribadito che la confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP, ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il cri- mine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b) e che costi- tuisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso – non può esimersi dal constatare che i beni mobili ed immobili posti sotto sequestro dal MPC (cfr. tabella allegato A all’atto di accusa del 27 maggio 2015), sono confiscabili in quanto provento del reato a monte. La sentenza del Tribunale di Parma – seppur non ancora cresciuta in giudicato – indica per altro chiara- mente la volontà delle competenti autorità italiane di confiscare i beni summen- zionati. In tale maniera è pure accertato giudizialmente che, a norma della legi- slazione italiana, non è intervenuta la prescrizione con riferimento al reato a monte. Del resto – come già menzionato in precedenza – gli atti di riciclaggio rimproverati all’imputato alle cifre da 1.1.290 a 1.1.501 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015 non sono prescritti come attestato dalla sentenza di rinvio del TF 68_993/2017 con- sid. 4.1, sulla base di quanto sancito dall'art. 97 cpv. 3 CP, vista la sentenza del
E. 5.3 Per quanto concerne l’istigazione alla falsità in documenti, come già considerato a suo tempo dalla Corte penale (sentenza SK.2015.24 consid. VI.5; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.016 segg), trattandosi dell’istigazione a fare uso di un unico falso documentale, e meglio di un formulario A, e non emergendo una particolare energia criminale, la colpa dell’imputato è da ritenere sia oggettiva- mente che soggettivamente come lieve. La Corte penale, nella propria sentenza del 30 gennaio 2017 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.016 segg.), ha condan- nato l’imputato a pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. Tale pena appare adeguata alla colpa dell’imputato. Questa è tuttavia la pena fissata a seguito della riduzione per la collaborazione, e – più incisivamente – per il lungo tempo tra- scorso e per la violazione del principio di celerità. Tali motivi di riduzione non sono però legati specificatamente al reato di istigazione alla falsità in documenti, trattandosi piuttosto di motivi generici, di rilevanza per entrambi i reati per cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole. Questi sono quindi piuttosto da consi- derare solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria. Al tal fine va quindi determinata la pena ipotetica per questo reato. La prima Corte non ha espressamente indicato la pena stabilita prima di effettuare la riduzione, limitan- dosi a indicare di essere partita da una pena già di per sé contenuta (cfr. sentenza SK.2015.24 consid. VI.5, TPF pag. 482.970.016 segg). Trattandosi di un caso lieve di istigazione alla falsità in documenti, concernente un unico documento, e tenendo anche conto delle considerazioni dalla Corte penale nel 2017, per tale reato risulta adeguata una pena ipotetica di 50 aliquote giornaliere. In virtù del principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 30 ali- quote giornaliere.
E. 5.4 In considerazione di quanto esposto in precedenza, in concreto la pena comples- siva di base è fissata in 480 aliquote giornaliere. Resta ora da esaminare se en- trano in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
E. 5.4.1 I prelievi in contanti da conti bancari che detengono fondi di origine criminale, costituiscono secondo costante giurisprudenza degli atti di riciclaggio giusta l'art. 305bis CP (cfr. sentenze del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 con- sid. 4.1 - 4.3; 6B_261/2020 del 10 giugno 2020 consid. 5; 6B_270/2020 del
- 68 - 5 ottobre 2022 consid. 5.1). Per la dottrina anche il ritiro a contanti da un conto, seguito da un deposito in un altro istituto bancario, ha l’obiettivo di distruggere il paper trail e, quindi, costituisce un atto di riciclaggio (CASSANI, Commentaire ro- mand, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che anche l’utilizzo o il consumo del provento di reato costituisce un atto di riciclaggio, in quanto questi atti impediscono o rendono comunque più difficile la confisca dei beni patrimoniali (sentenza del TF 6B_209/2010 del 2 dicem- bre 2010 consid. 6.2 e 6.4).
E. 5.4.2 La Corte penale, nella decisione impugnata, ha riconosciuto come atti potenzial- mente considerarsi “vanificatori dell’accertamento dell’origine dei fondi” 38 dei 43 capi d’accusa facenti parte di questa categoria. I seguenti cinque capi d’ ac- cusa non sono quindi stati riconosciuti come tali (sentenza SK.2019.50 con- sid. IV.7.3.1): −
n. 1.1.398 (prelevamento di USD 3'001.-- dal conto c16 intestato alla fonda- zione 1), vista l’assenza di prove poiché alla data del prelevamento l’imputato non si sarebbe trovato in Svizzera e poiché non vi sarebbe la fiche di prele- vamento agli atti. −
n. 1.1.488 e n. 1.1.489 (prelevamenti di CHF 13'000.-- e Euro 5'000.-- dal conto c16 intestato alla fondazione 1), effettuati dal fratello F. Vista l’assenza di evidenze probatorie contrarie, tali imputazioni non potrebbero essere ad- debitare all’imputato. −
n. 1.1.304 e n. 1.1.495 (prelevamenti di Euro 20'040.--, rispettivamente di Euro 7'515 dal conto c1), effettuati da F. Anche in questo caso, in assenza di elementi atti a ritenere che i prelievi siano stati effettuati su richiesta e per conto dell’accusato, gli stessi non sono addebitabili a quest’ultimo.
E. 5.4.3 In sede di requisitoria (CAR pag. 5.200.068 seg.), il MPC ha chiesto che siano riconosciuti come atti di riciclaggio anche i summenzionati 5 capi d’accusa. So- stanzialmente, a mente del MPC sarebbe infatti irrilevante chi ha effettuato i pre- lievi, trattandosi di denaro provento delle operazioni finanziarie che l’imputato ha effettuato con le società del Gruppo – quindi di origine criminale – e movimentato nel suo interesse (CAR pag. 5.200.068 seg.).
E. 5.4.4 In virtù della giurisprudenza menzionata in precedenza la tesi della difesa – di ritenere in generale che prelevamenti di poco conto, destinati al consumo proprio non possano comunque essere considerati atti di riciclaggio – non può essere condivisa e deve essere respinta. Per quanto concerne i capi d’accusa già rico- nosciuti dalla prima istanza, questa Corte rinvia integralmente, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle corrette conclusioni dell’istanza precedente (sentenza SK.2019.50
- 69 - consid. IV.7.3.1). Con riferimento ai cinque capi d’accusa non riconosciuti quali atti vanificatori dalla Corte penale, la Corte d’appello condivide invece integral- mente le conclusioni del MPC.
Per quanto concerne i capi d’accusa 1.1.304 e 1.1.495 (prelievi a contanti dal conto c1) si rileva che effettivamente non è rilevante che i prelievi siano stati effettuati dal fratello, dal momento che il denaro confluito sul conto c1 proviene nella quasi esclusività dal provento delle operazioni finanziarie che l’imputato ha effettuato con le società del Gruppo 2 e F. ha agito quale prestanome dell’impu- tato, come riconosciuto dalla stessa Corte penale. Come evidenziato dal MPC, significativa è anche la tempistica dei prelevamenti, effettuati il 18 novembre 2002 (capo d'accusa 1.1.304) e il 4 febbraio 2004 (capo d'accusa 1.1.495). Quindi dopo la conference call pubblica, rispettivamente dopo la dichiarazione di insolvenza della società 2 (27 dicembre 2003). È quindi da ritenere che tali pre- lievi siano stati fatti nell’interesse dell’imputato, e sono pertanto a lui ascrivibili.
Stesso discorso vale per i capi d'accusa 1.1.488 e n. 1.1.489 (prelievi dal conto intestato alla fondazione 1 effettuati in data 19 gennaio 2004). Si rileva infatti che anche in questo caso la quasi esclusività del denaro confluito sul conto intestato alla fondazione 1 è denaro provento delle operazioni che l’imputato ha effettuato con il Gruppo 2. Pertanto, il denaro è di origine criminale e non basta a sovvertire questo accertamento la presunta donazione dell’imputato al fratello. Inoltre, al momento di tale prelievo il crack società 2 era già su tutti i media e il 9 gennaio 2004 F. aveva già appreso del procedimento penale nei confronti di suo fratello, avendo egli assistito alla perquisizione del domicilio di quest'ultimo a Milano per ordine della Procura di Milano.
Pure per il capo d’accusa 1.1.398 (prelievo dal conto intestato alla fondazione 1, di cui figurava beneficiario economico F.), questa Corte condivide le conside- razioni del MPC e lo ritiene ascrivibile all’imputato. La Corte penale stessa ha riconosciuto che la fondazione 1 figura fra le società offshore, appositamente co- stituite su incarico dello stesso imputato per movimentare il denaro, provento delle operazioni che egli ha effettuato con le società del Gruppo 2. Come indicato dal MPC è irrilevante che il prelievo di denaro sia stato effettuato o meno dall’im- putato. Egli aveva procura sul conto intestato alla fondazione 1 (MPC pag. 007.0152.0006). Tale denaro, come risulta dal successivo capo d'imputa- zione 1.1.399 è stato immediatamente versato sul conto presso la medesima banca 12 intestato a O., moglie di F. (MPC pag. 007.158.00039). L'unico scopo di quest’ultimo conto era inoltre quello di pagare il canone di locazione per l'uti- lizzo delle cassette di sicurezza collegate a questo conto (la cassetta n. 55, poi sostituita con la cassetta n. 56). Cassette utilizzate dall’imputato e da suo fratello (aventi procura per le cassette) – come risulta dalla lista dei relativi accessi –
- 70 - dove è stato depositato il denaro prelevato in contanti dai conti presso banca 2.
E. 5.5 L’imputato, classe […], è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano egli ha in sostanza trascorso la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l’Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel […] comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in banca 1, Milan Branch, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997 l’impu- tato è stato promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di banca 1, la posizione di managing director. Dopo essere stato licenziato da banca 1 ha lavorato per tre mesi come
- 125 - consulente di società 2. A seguito dello scandalo società 2 la sua caria profes- sionale ha avuto un declino ed è riuscito a ritrovare un’attività lavorativa solo nel 2006/2007, come consulente indipendente, perlopiù per società nell’ambito dell’energia rinnovabile. Nel 2016 ha trovato un’opportunità di lavoro in Brasile, che ha colto. A livello famigliare, egli ha un figlio, nato nel 2002, avuto dalla rela- zione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004 (inc. SK.2013.32/SK.2016.2, TPF pag. 39.930.002-003; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.002; inc. SK.2019.50, TPF pag. 483.731.003 segg.; CAR pag. 5.300.002). In questa sede ha confermato quanto dichiarato in prima sede in merito al suo attuale impiego quale consulente aziendale presso la sua società 58 a San Paolo, Brasile (CAR pag. 5.300.002 seg.; TPF pag. 483.731.004 seg.). Ha indicando di percepire mensilmente circa CHF 4’000.- quale reddito fisso, e di dovere pagare ancora mensili EUR 6'000.-- al figlio, il quale frequenta l’univer- sità. Ha dichiarato di avere contributi di mantenimento arretrati per CHF 419'000.- -, che ogni mese aumentano, non avendo alcuna possibilità di pagarli. Avrebbe poi anche un debito nei confronti della ex moglie di CHF 344'000.-- (CAR pag. 5.300.003 segg.; CAR pag. 4.200.015 segg.).
E. 5.5.1 Nel complesso, le circostanze legate all’imputato, quindi la vita anteriore, l’incen- suratezza, la sua reputazione così come la sua situazione personale sono in con- creto da valutare neutralmente e non impongono adeguamenti della pena. Va invece tenuto conto del fatto che l’imputato nel corso del procedimento ha avuto un atteggiamento cooperativo con le autorità, dando sempre seguito alle citazioni
– anche dopo essersi trasferito in Brasile, e nonostante i problemi di salute – così come che dall’epoca dei fatti – dai quali sono trascorsi ormai 20 anni – ha tenuto una buona condotta. A mente di questa Corte ciò giustifica una lieve riduzione della pena.
E. 5.5.2 Di particolare rilevanza è invece il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP), il quale giustifica senz’altro un’attenuazione della pena. Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se quest'ultima ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Questo motivo di attenuazione della pena procede dal medesimo principio alla base della prescrizione. Il tempo trascorso riduce la necessità di punire e dev'es- sere preso in considerazione anche ove la prescrizione non sia ancora estinta, se il reato è datato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Secondo la giurisprudenza questa condizione temporale è in ogni caso realizzata quando sono raggiunti i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 140 IV 145 consid. 3.1; Mathys, op. cit., n. 340).
I fatti qui imputati – per cui si ricorda che la sentenza SK.2015.44 ha estinto la prescrizione – si sono svolti tra il 2002 e il 2004. Per tutti i capi d’accusa si è
- 126 - quindi nel frattempo addirittura ben oltre il termine di prescrizione di 15 anni. Dal momento dei fatti al momento in cui è stato resto il presente giudizio d’appello sono infatti trascorsi quasi 20 anni. Sulla base di quanto esposto in precedenza, essendo in concreto non solo stati raggiunti i due terzi del termine di prescrizione, ma essendo addirittura oltre il termine di prescrizione, e avendo l’imputato – come già detto – dall’epoca dei fatti tenuto una buona condotta, si giustifica una consi- derevole attenuazione della pena.
E. 5.5.3 Bisogna inoltre tenere anche conto del principio di celerità, la cui violazione com- porta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). La valutazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'autorità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre va- lutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dun- que controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trat- tarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione (sentenza del TF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 2.2; Mathys, op. cit., n. 380). Il presente procedimento è durato quasi 20 anni. L’inchiesta è infatti iniziata nel 2004 con la prima apertura dell’istruzione nei confronti dell’imputato – per i fatti oggetto dell’istigazione alla falsità in documenti, un’altra indagine è stata aperta nel 2007 – e la comunicazione del dispositivo nella presente procedura d’appello ha avuto luogo in luglio 2023. Già solo l’istruttoria da parte del MPC per le due procedure – trattate inizialmente separatamente – si è protratta per parecchi anni, essendo l’accusa stata promossa in data 5 settembre 2013 (quindi 6 anni dopo l’apertura dell’istruzione) rispettivamente 27 maggio 2015 (11 anni dopo l’aper- tura dell’istruzione). Per quanto concerne il primo atto d’accusa, la prima sen- tenza di primo grado è stata emanata il 4 febbraio 2014, e con decisione del 5 gennaio 2016 il Tribunale ha poi rinviato la causa per nuova decisione, la quale è stata unita al procedimento aperto a seguito della promozione del secondo atto d’accusa. I nuovi dibattimenti dinnanzi alla Corte penale si sono tenuti il 28 no- vembre 2016 – oltre un anno dopo la promozione dell’accusa e 10 mesi dopo il rinvio –, la quale ha poi emanato la prima sentenza il 30 gennaio 2017. Il Tribu- nale federale, dopo due anni e mezzo (20 agosto 2019) ha rinviato il caso alla Corte penale, dinnanzi alla quale la procedura è rimasta pendente per altri 2 anni, essendo la sentenza qui impugnata stata emanata in data 8 novembre 2021. Il caso è poi rimasto pendente dinnanzi a questa Corte per 2 anni prima dei
- 127 - dibattimenti. Ora, vero è che si tratta di un caso complesso, con più persone coinvolte, con molta documentazione agli atti e con un legame con l’Italia, da cui consegue un allungamento dei tempi della procedura. Inoltre, anche l’esame del caso da parte di più istanze ha chiaramente comportato un prolungamento del procedimento. Ciononostante, la procedura ha comunque avuto dei momenti di stallo che vanno tenuti in debita considerazione. Inoltre, a prescindere dalla pre- senza di tempi morti più o meno giustificati, un procedimento dalla durata di 20 anni per la fattispecie in esame è comunque da considerarsi eccessivo e lesivo del principio di celerità. Anche per questo motivo si giustifica pertanto una ridu- zione media della pena.
E. 5.5.4 Tenuto conto di tutto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata una ridu- zione complessiva della pena di 150 aliquote giornaliere. Di conseguenza l’impu- tato è condannato a una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere.
E. 5.5.5 Per quel che attiene ai versamenti in contanti indicati nell’atto di accusa, questa Corte d’appello conferma la decisione e le motivazioni indicata dalla Corte pe- nale in relazione ai 13 capi d’accusa riconosciuti (sentenza SK.2019.50 con- sid. 7.3.2), oltre a riconoscere come atto vanificatorio anche il capo d’accusa 1.1.399 in quanto in stretta correlazione con il capo d’accusa 1.1.398 (preleva- mento in contanti dal conto di fondazione 1 presso banca 12), visto che lo stesso giorno, la stessa somma di denaro è stata versata in contanti sul conto di O. sempre presso banca 12 e che queste operazioni rientrano comunque nello schema di nuova allocazione dei fondi pervenuti da società 2 organizzato dall’imputato.
E. 5.6 Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP (nella versione in vigore sino al 1° gennaio 2018) un’ali- quota giornaliera ammonta al massimo a CHF 3'000.--. Il giudice ne fissa l’im- porto secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato par- tendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 con- sid. 6). L’imputato nel formulario in merito alla propria situazione personale e pa- trimoniale, ha indicato per il 2022 un reddito netto complessivo di circa CHF 46'000.--, così come costi di cassa malati di circa CHF 400.-- (CAR pag. 4.200.015 segg.). Anche nel corso dell’interrogatorio ha confermato di avere un reddito fisso di circa CHF 4'000.-- mensili (cfr. supra consid. IV.5.5). Alla luce di quanto precede, considerata la sua situazione finanziaria e tenendo in partico- lare conto dei contributi di mantenimento per il figlio agli studi e dei costi dell’as- sicurazione malattia, si ritiene adeguata un’aliquota giornaliera di CHF 100.-- ca- dauna.
E. 5.6.1 La chiusura di un conto bancario utilizzato per l'attività di riciclaggio costituisce secondo la giurisprudenza un atto di riciclaggio (vedi sentenza del TPF SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 8.5) e la chiusura di una cassetta di sicurezza rispettivamente la liquidazione di una società sono da ritenersi equi- valenti alla chiusura di conti e quindi atti di riciclaggio. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un atto di riciclaggio, per essere tale, deve solamente essere suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 119 IV 242 consid. 1e; 119 IV 59 consid. 2) e affinché il reato sia commesso non è necessario che l’atto vanificatorio abbia raggiunto il suo scopo, essendo l’infrazione una messa in pericolo astratta (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 127 IV 20 consid. 3a; 119 IV 59 consid. 2e).
E. 5.6.2 La Corte penale ha dapprima rilevato che gli atti di riciclaggio rimproverati all’im- putato appartenenti a questa categoria contenuti nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 sono 9: n. 1.1.294, 1.1.359,1.1.382, 1.1.391, 1.1.401, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.498, 1.1.501. In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha dato atto delle chiusure di conto e delle liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa
n. 1.1.294, n. 1.1.359, n. 1.1.382, n. 1.1.482 e n. 1.1.483 (TPF pag. 483.731.61 e seg., 82 e 94 e seg.), mentre ha contestato le chiusure di conto e le liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa n. 1.1.391 (in quanto assunto dell’accusa) e
n. 1.1.401 (in quanto operazione effettuata da sua cognata), n. 1.1.498, (in quanto ordinata da R.) e n. 1.1.501 (in quanto al momento di quest’operazione egli non aveva più alcun contatto con banca 2; cfr. TPF pag.483.731.84 e seg., 96 e 145). In particolare, per la difesa i capi d’accusa n. 1.1.482, n. 1.1.498,
n. 1.1.501 non possono essere considerati quali atti di riciclaggio, in quanto la
- 72 - chiusura dei conti è avvenuta poiché questi non avevano più ragione di essere e non al fine dell’impedimento del tracciamento
E. 5.6.3 Secondo la Corte penale le chiusure dei conti ordinate dall’imputato erano con- testuali alla conclusione delle varie operazioni effettuate. In effetti, in base al sistema da lui ideato, ad ogni singola operazione di finanziamento/assicura- zione, doveva corrispondere la costituzione di una società “operativa” e la costi- tuzione di una società “cassaforte”, con l’apertura e, in seguito, la chiusura, di rispettivi conti bancari. Con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1.498 (chiusura del conto n. c21 intestato a fondazione 4, contestata in quanto ordinata da R.) e
n. 1.1.501 (chiusura del conto n. c9 intestato alla società 5), richiamata la giuri- sprudenza relativa alla chiusura dei conti e ritenuto che i conti erano stati utilizzati per movimentare denaro rivelatosi proveniente dal reato a monte, la prima Corte ha considerato tali atti vanificatori della traccia, essendo irrilevante che la chiu- sura non sia stata ordinata direttamente dall’imputato. I giudici di prime cure hanno invece ritenuto che i capi d'accusa 1.1.391 e 1.1.401 (chiusura della cas- setta di sicurezza e chiusura del conto intestato a O. a cui è collegata la cassetta di sicurezza) non possono essere addebitate all’imputato, in quanto non vi sa- rebbero agli atti sufficienti elementi per ritenere che il conto intestato a O. sia stato utilizzato dall'imputato (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.3).
E. 5.6.4 Il MPC contesta tale conclusione della Corte penale in quanto non considera che il conto di O., serviva per il pagamento del canone di locazione delle cassette di sicurezza in uso all’imputato e a suo fratello, che agiva quale suo prestanome.
E. 5.6.5 Per quel che attiene alla chiusura di conti, di cassette di sicurezza e la liquida- zione di società di cui all’atto di accusa, questa Corte d’appello condivide le ar- gomentazioni e le determinazioni della Corte penale, a cui si rinvia (art. 82 cpv. 4 CPP), ad eccezione dei capi d’accusa 1.1.391 e 1.1.401, ritenuto che, la tesi del MPC merita tutela. In effetti il conto di O. era direttamente collegato all’impu- tato e al di lui fratello, in quanto era proprio da questo conto che fuoriuscivano i fondi per far fronte al canone di locazione delle cassette di sicurezza in uso all’im- putato e a suo fratello. Ne consegue che anche questo conto rientra a far parte del progetto architettato dall’imputato per vanificare ogni collegamento con i va- lori patrimoniali acquisiti da società 2.
E. 5.7 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta dell’imputato dall’epoca dei fatti, da cui sono trascorsi parecchi anni, e del fatto che non ha precedenti penali, non vi è ragione alcuna di ritenere la sussistenza di una
- 128 - prognosi negativa, e si giustifica pertanto di sospendere l’esecuzione della pena. All’imputato è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizio- nale.
E. 5.7.1 I trasferimenti di denaro di origine criminale fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il beneficiario economico del conto, costituiscono secondo costante giurisprudenza degli atti di riciclaggio (cfr. sentenza TF 6B_88/2009 del
- 73 - 19 ottobre 2009 consid. 4.3, 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.2, sen- tenza del TPF SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 8.6). In sostanza già il cambio di titolare – a cui può, ma non deve necessariamente aggiungersi anche il cambio di beneficiario economico – è già un elemento di dissimulazione costitutivo di un atto di riciclaggio, e ciò a prescindere che dalla tracciabilità degli importi movimentati. Anche i trasferimenti in Svizzera avvenuti su conti di prestanomi o di società di comodo, su conti di passaggio costituiscono, sono già per questi ulteriori elementi di dissimulazione, degli atti di riciclaggio (cfr. sentenza del TF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3, 6B_ 1201/2019 del 1° maggio 2020 consid. 3.4). Anche l'utilizzo di conti cifrati in Svizzera è un ulte- riore elemento di dissimulazione e quindi è costitutivo di un atto di riciclaggio (sentenza del TF 6B_217/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3.4.2). Non si tratta di un semplice prolungamento del paper trail fra conti in Svizzera. Tutte le movi- mentazioni di denaro concatenate, dietro cui si nasconde il reale beneficiario eco- nomico del denaro, vanno in sostanza contestualizzate in un unico disegno vani- ficatorio e, sotto questo profilo, ciascuna di esse risulta idonea a vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP e pertanto costituisce un atto di riciclaggio (cfr. in tal senso la sentenza del TF 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.3).
E. 5.7.2 La Corte penale ha individuato fra i capi d'accusa 32 operazioni appartenenti a tale categoria (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.4), ed ha ritenuto che nes- suna di esse costituisca degli atti di riciclaggio di denaro dal profilo oggettivo. Il MPC non condivide tale conclusione e chiede che l’imputato venga condannato per tutti i 32 capi d'imputazione appartenenti a tale categoria.
E. 5.7.3 Analizzando i singoli capi d’accusa appartenenti a questa categoria, la prima Corte si è dapprima chinata sui capi d’accusa n.1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.377, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455 e 1.1.456, che hanno per oggetto i pagamenti effettuati a E., stabilendo che gli stessi corrispon- dono a pagamenti effettuati in favore di terzi professionisti, sui quali pure la difesa si è espressa, ritenendoli leciti poiché effettuati senza il fine di occultare o vanifi- care i valori patrimoniali e la loro tracciabilità, bensì quali pagamenti a professio- nisti per le loro prestazioni all’interno delle operazioni assicurative, tramite rego- lare fattura. Si tratterebbe di bonifici tracciabili, per i quali i professionisti destina- tari non sono stati indagati. In conclusione comunque la Corte penale ha ritenuto che questi capi d’accusa fossero unicamente riferiti al reato a monte, non en- trando in considerazione quale potenziale atto di riciclaggio (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.4 pag. 134 seg.).
- 74 -
E. 5.7.3.1 Secondo i difensori, i bonifici effettuati a favore di E. costituirebbero compensi leciti per la sua attività di brokeraggio e, pertanto, non rappresenterebbero degli atti di riciclaggio. L’argomentazione della difesa si basa sul decreto di abbandono del 22 dicembre 2014 formulato sulla base della richiesta del 18 ottobre 2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (MPC pag. 022.001.0112 segg.), che constatava come E. si fosse limitato a percepire delle commissioni di brokeraggio nella strutturazione delle operazioni assicurative (TPF pag. 483.721.918).
E. 5.7.3.2 Il MPC è invece di opinione diametralmente opposta in quanto i pagamenti a E. (sul conto della società 24, BVI, presso la banca 6 a Lugano) sono stati effettuati dall’imputato a partire dal conto della società 4, NZ-Niue, di cui figura B. quale beneficiario economico, presso la banca 2, con denaro già precedentemente ri- ciclato e quindi corrispondono al consumo di valori patrimoniali provento di crimine, ciò che costituirebbe secondo consolidata giurisprudenza un atto di rici- claggio (sentenza del TF 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4, 6B_706/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2; sentenza del TPF SK.2006.20 del 3 ottobre 2008 consid. 3.1.1; CAR pag. 5.200.071).
E. 5.7.4 In seguito, la Corte penale ha analizzato i capi d'accusa 1.1.295, 1.1.296, 1.1.305, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.331,1.1.337, 1.1.349, 1.1.350, 1.1.355, 1.1.357, 1.1.381, 1.1.384, 1.1.417,1.1.457, 1.1.459, 1.1.461, 1.1.462, 1.1.463, 1.1.474 e 1.1.475, negando la natura vanificatoria dei bonifici in Svizzera tra differenti conti con lo stesso titolare o medesimo avente diritto economico, a prescindere dalla cifratura del conto stesso. Ella ha ritenuto che i bonifici fra conti aventi lo stesso beneficiario economico, in particolare se conti accesi all'interno di una medesima banca, non possono essere considerati quali atti di riciclaggio (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.4 pag. 135 seg.).
E. 5.7.4.1 La difesa ha a tal proposito asserito che si tratterebbe di bonifici bancari tracciabili tra conti intestati a società il cui beneficiario economico era B., rispettivamente l’imputato. Sulla base della DTF 144 IV 172, le operazioni bancarie che hanno comportato unicamente un prolungamento del paper trail non costituirebbero atti di riciclaggio, proprio perché non sono atte a vanificare od occultare l’origine dei fondi. Nella medesima decisione, l’Alta Corte esclude parimenti, quali atti di rici- claggio, i bonifici diretti all’estero in Paesi in cui è concessa di regola l’assistenza giudiziaria e, quindi, i fondi rimangono confiscabili e tracciabili (TPF pag. 483.721.919).
E. 5.7.4.2 Il MPC non condivide la conclusione dell’istanza precedente, in quanto travise- rebbe la giurisprudenza dell'Alta Corte, secondo la quale i trasferimenti di denaro di origine criminale fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il
- 75 - beneficiario economico del conto (in quanto ciò è un elemento di dissimulazione) costituiscono degli atti di riciclaggio. Citando in seguito la sentenza del TF 6B_1013/2010 consid. 5.2 (che ha confermato la precedente sentenza del TF 6B_88/2009 consid. 4.3): «Treten zur Papierspur-Verlängerung weitere Ver- schleierungsmerkmale hinzu, wie das Verschieben von Geldern von Konto zu Konto mit wechselnden Kontoinhabern und/oderwirtschaftlich Berechtigten, liegt eine Geldwäschereihandlung vor.». Il MPC argomenta ancora che, nel caso con- creto, i trasferimenti in Svizzera sono anche avvenuti su conti di prestanomi o di società di comodo, su conti di passaggio, che costituiscono, già per questi ulte- riori elementi di dissimulazione, degli atti di riciclaggio. I prestanome utilizzati quali titolari e/o beneficiari economici sono: B., F., L. Le società di comodo utiliz- zate quali titolari dei conti sono: la società 4, la società 5 e la fondazione 1. I conti di passaggio utilizzati sono: il conto della società 16 e il conto intestato alla banca 4 presso la banca 19 a Lugano. Anche l'utilizzo di conti cifrati in Svizzera è un ulteriore elemento di dissimulazione e quindi è costitutivo di un atto di riciclaggio. Nel caso concreto i conti cifrati utilizzati sono: società 21 e c1. Infine, il MPC ritiene che l’imputato vada condannato anche per il capo d'accusa 1.1.381, che la Corte penale ha escluso con la seguente motivazione: "Per quanto attiene infine alle operazioni legate allo scudo fiscale, è inverosimile ritenere che siano di natura vanificatoria della traccia, visto che lo scopo è proprio quello di portarle alla luce al fisco italiano” (CAR pag. 5.200.072 seg.).
E. 5.7.5 Questa Corte condivide integralmente le pertinenti conclusioni del MPC. I capi d'accusa che n.1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.377, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455 e 1.1.456 rappresentano una consumazione del denaro già oggetto di precedente atto vanificatorio dell’origine da parte dello stesso imputato. Infatti, i pagamenti a E. (sul conto della società 24, BVI, presso la banca 6 a Lugano) sono stati effettuati dall’imputato a partire dal conto della società 4, di cui figura B., prestanome dell’imputato, quale beneficiario econo- mico. Visto che si tratta di costi funzionali alle società facenti parte dell'intera complessa struttura pianificata e resa operativa dall’imputato, il pagamento dei vari professionisti dei quali lui si è servito, configurano degli atti vanificatori della traccia, anche perché gli stessi rendono più difficile la ricostruzione delle movi- mentazioni. Ne consegue che i pagamenti effettuati a E. devono essere ritenuti dal profilo oggettivo quali atti di riciclaggio. Questa Corte ritiene che per i capi d’accusa n. 1.295, 1.1.296, 1.1.305, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.331,1.1.337, 1.1.349, 1.1.350, 1.1.355, 1.1.357, 1.1.381, 1.1.384, 1.1.417,1.1.457, 1.1.459, 1.1.461, 1.1.462, 1.1.463, 1.1.474 e 1.1.475, non si tratti di un semplice prolungamento del paper trail fra conti in Svizzera. Non
- 76 - bisogna infatti perdere di vista il contesto globale nell’ambito del quale le singole operazioni sono compiute. Ebbene, in questo caso, tutte le movimentazioni di denaro, dietro cui si nasconde il reale beneficiario economico del denaro, ossia l’imputato, sono concatenate e, sotto questo profilo, ciascuna di esse risulta ido- nea a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP e pertanto configura gli estremi di un atto di riciclaggio. Per il resto si fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale correttamente interpretata dal MPC. L’imputato utilizza dei prestanomi, delle società di comodo, conti di passaggio: tutte operazioni di dissimulazione dell’origine dei fondi. Lo stesso dicasi per i conti cifrati ma anche per i conti in cui l’imputato ha fatto figurare un titolare del conto diverso dall’avente diritto econo- mico come nel caso di società 4; in questo caso non basta che l’avente di diritto economico non muti con il versamento da un conto ad un altro (DTF 119 IV 245). Visto quanto precede, questi capi d'accusa devono essere considerati come atti oggettivamente in grado di vanificare la tracciabilità dei fondi trasferiti di origine criminale. Per quel che attiene al conto generale n. c39 intestato alla società 28 Torino presso banca 5, Ginevra a favore del conto n. c40 sempre intestato a società 28, di cui l’imputato era avente diritto economico: n. 1.1.381 (USD 2'716'319.-, ctv. CHF 3'768'349.34). Si tratta di un bonifico legato allo scudo fiscale (MPC pag. 005.001.08427). L’imputato ha riconosciuto, come visto, questo bonifico, specificando che lo stesso è legato allo scudo fiscale (TPF pag. 483.731.80). Anche in questo caso occorre contestualizzare questa operazione. Questi ca. USD 2.7 milioni, prima di essere trasferiti sul conto intestato alla società 28, presso banca 5 (conto di passaggio) il 9 aprile 2003, erano depositati sul conto intestato alla fondazione 2, Vaduz, di cui l’imputato era avente diritto economico, presso banca 14, Vaduz, aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC pag. 005.001.08421 e segg. e 08612): alimentato mediante versamenti a contanti e un bonifico (MPC pag. 007.718.5-8) provenienti dal conto n. c4 inte- stato a società 8 (MPC pag. 007.712.6-8) e dal conto n. c5 intestato a società 3 (MPC pag. 007.715.6 e seg.), entrambi presso banca 14, Vaduz, sui quali è con- fluito denaro delle polizze riferite alle operazioni società 2 (MPC pag. 005.001.08422 e seg.). Il conto è stato alimentato anche mediante un ver- samento a contanti di USD 499'250.-- in data 31 marzo 2003 (MPC pag. 007.718.8), proveniente dalla cassetta di sicurezza appoggiata al conto
n. c11 intestato a società 27 presso banca 2 (MPC pag. 005.001.8422 e seg. e 8612). In altre parole, grazie a questa ultima operazione portata a termine dall’im- putato, dei fondi che – come già si è appurato – avevano un’origine illegale, sono immessi nuovamente nella società, questa volta con una veste di legale, aumen- tando in tal maniera il rischio di non poter procedere alla loro confisca vista la
- 77 - confusione di tracce documentali (paper trail) che permettono di risalire all'autore (sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2 che richiama la sentenza 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.2). Ne consegue che, per questa Corte, anche il capo d’accusa 1.1.381 deve essere considerato come atto oggettivamente in grado di vanificare la tracciabilità di fondi trasferiti di origine criminale.
E. 5.8 In virtù di tutto quanto precede l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere di CHF 100.-- cadauna, computato il carcere estradizio- nale e preventivo scontato (137 giorni, dal 29 febbraio 2008 al 14 luglio 2008). La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. V. Pretese civili 1. Le pretese di diritto civile derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa pe- nale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il giudice si pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l’im- putato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è ab- bandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’accusatore pri- vato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’accusatore pri- vato non presta garanzie per le pretese dell’imputato; d) l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). 2. Nella presente fattispecie, l'accusatrice privata ha ribadito la richiesta di con- danna dell’imputato al risarcimento, ex art. 70 cpv.1 CP, dell’importo di USD 52'449'940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, già pre- sentata davanti alla Corte penale del TPF. Inoltre, ha chiesto la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risar- cimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali seque- strati, ovvero, dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015. Motivando la sua richiesta, l’accusatrice
- 129 - privata evidenzia come la propria azione adesiva poggi e fondi la propria posi- zione e le richieste di risarcimento sulle verifiche istruttorie esperite dal MPC (in collaborazione con le autorità inquirenti estere, in particolare italiane) e sulle dettagliate e cifrate conclusioni contenute nell'atto di accusa del 27 maggio 2015, in particolare nella tabella riassuntiva a pag. 16 dello stesso. A detta dell’accu- satrice privata, da tale tabella emergerebbero manifestamente le singole opera- zioni distrattive commesse dall’imputato che gli hanno permesso di incamerare un illecito guadagno nella misura precisamente e concretamente quantificato in USD 52'449'940.35, ritenuto che tali illeciti sono stati conseguiti a danno e detri- mento diretto di società del Gruppo 2 alle quali è subentata ex lege Società 2a. Dagli atti e dai dibattimenti sarebbe pertanto chiaramente emerso il danno emer- gente patito dall’accusatrice privata, così come il nesso di causalità tra lo stesso e gli individuati e molteplici atti di amministrazione infedele aggravata, e quelli successivi di riciclaggio aggravato, imputabili al qui imputato (CAR pag. 5.200.117 segg.). 3. La difesa contesta integralmente le pretese civile, sia per quel che attiene ai pre- supposti processuali, sia per quel che attiene ai presupposti materiali con parti- colare riferimento alla prescrizione dell’azione civile, alla tardiva quantificazione della stessa ed alla mancata motivazione e comprova del credito insinuato. La difesa considera prescritta la pretesa civile in quanto quantificata oltre il termine di 10 anni dalle ultime fattispecie contestategli nell’atto di accusa, ritenuta l’appli- cabilità del diritto privato italiano che in materia di diritto delle obbligazioni sa- rebbe più severo di quello svizzero con riferimento agli eventi in grado di inter- rompere il decorso del termine di prescrizione. Per il resto ribadisce sostanzial- mente la carenza di legittimazione attiva di società 2a e l’importanza delle due sentenze civili emesse in Liechtenstein da lui prodotte davanti alla prima istanza, che non hanno riconosciuto le richieste formulate società 2 in amministrazione speciale che ha promosso l’istanza (CAR pag. 5.200.153 segg.; CAR pag. 5.100.038 seg.). 4. In relazione ai presupposti processuali, questa Corte già si è espressa positiva- mente in relazione alla capacità di essere parte di società 2a nella presente pro- cedura penale. Da evidenziare è poi che le sentenze di carattere civile interve- nute in Liechtenstein presentate dalla difesa durante i dibattimenti di prima istanza non costituiscono res iudicata già solo per il semplice fatto che le parti con hanno agito come attrici/convenute in quella sede, non sono le stesse di quelle del presente procedimento penale. Non vi è per altro, e nemmeno è stata dimostrata, una litispendenza altrove, di certo non in Liechtenstein, per quel che attiene alle prese civile di società 2a. Per il resto la competenza di questa Corte è data, trattandosi di pretese civile fatte valere in via adesiva nell’ambito di un procedimento penale (art. 39 CPC e 122 CPP).
- 130 - 4.1 La difesa sostiene poi che la procedura (civile) debba sottostare al diritto italiano e non a quello Svizzero. Questa Corte, in applicazione della legge sul diritto in- ternazionale privato (LDIP) è giunta alla conclusione opposta. Infatti, posto che, nel presente procedimento penale, la parte civile (danneggiato) e l’imputato (dan- neggiatore) non hanno dimora abituale nel medesimo Stato, l’art. 133 cpv. 2 LDIP stabilisce che “Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l’atto è stato commesso. Se l’effetto non si produce nello Stato in cui l’atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l’effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.”. Trova quindi giustificazione l’applicazione del lex loci delicti, vale a dire il luogo in cui sono stati compiuti gli atti di riciclaggio (DTF 133 III 323) e questo anche con riferimento al fatto che le autorità penali svizzere sono competenti anche a perseguire gli atti di riciclaggio commessi dall’imputato nel Principato del Liech- tenstein in base alla decisione dell'11 agosto 2008 dell'Ufficio federale di giustizia (MPC pag. 018.150.00001-00002) che ha accolto, giusta l'art. 91 cpv. 1 AIMP, la domanda 27 maggio 2008 della Procura del Principato del Liechtenstein di as- sunzione del suo procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro nei con- fronti dell’imputato (MPC pag. 018.150.000109-000129). A conferma dell’applicabilità del diritto svizzero, questa Corte ha inoltre rilevato che non vi era nessun rapporto giuridico diretto fra l’imputato e società 2a in re- lazione ai capi d’accusa a lui imputati, visto che egli ha fatto tutto il possibile (società paravento, prestanome, ecc) per evitare di essere collegato direttamente alle operazioni finanziarie da lui progettate. Non è quindi applicabile alla fattispe- cie l’art. 133 cpv. 3 LDIP. 4.2 La difesa solleva ulteriori eccezioni per quel che attiene ai presupposti proces- suali specifici all’integrazione dell’azione civile adesiva nel procedimento penale. Si tratta in particolare della tempestività della costituzione di parte civile, della sua quantificazione e della motivazione delle pretese formulate. Con dichiarazione del 13 maggio 2005, società 2, società 2b e società 2c, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste rela- tive al dissesto finanziario del Gruppo 2 (MPC pag. 015.001.01 segg.). Come già riconosciuto da questa Corte, successivamente la nuova (costituita) società 2a è succeduta nelle posizioni giuridiche delle società del Gruppo 2, poste in ammini- strazione straordinaria, subentrandone in tutti i diritti e gli obblighi. Alla stessa è stato quindi riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Ne consegue che a far tempo dal 13 maggio 2015 l’azione civile di società 2a è va- lidamente insinuata creando litispendenza (art. 123 cpv.3 CPP). Essendo
- 131 - integrata in un processo penale, l’oggetto del litigio e quindi anche il valore liti- gioso, è quello identificato e risultante dal reato penale (DOLGE, Basler Kommen- tar, 3a ed. 2019, n. 89 ad art. 122 CPP), che nel caso oggetto del presente pro- cedimento è il riciclaggio aggravato ex art. 305bis CP. Prova ne è il fatto che la quantificazione e la motivazione dell’azione civile può avvenire ancora in sede di arringa (art. 123 cpv. 2 CPP), come per altro ha fatto società 2a. Che la motiva- zione presentata dalla parte civile in sede di arringa fosse largamente riferita alle risultanze del procedimento penale è immanente alla natura dell’azione civile adesiva ad un procedimento penale. La stessa appare comunque sufficiente- mente chiara, motivata ed indica in maniera esaustiva le richieste finanziarie e cioè che l’imputato sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassun- tiva a pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. 5. Per quel che attiene all’aspetto materiale, la difesa solleva – in maniera in verità alquanto generica e per la prima volta nel procedimento in corso – l’eccezione di prescrizione dell’azione civile insinuata da società 2a, in quanto non rispettosa del termine 10 anni, e ciò con riferimento al fatto che al momento della costitu- zione quale parte civile, società 2a, non avrebbe precisato l’ammontare delle pro- prie richieste e quindi non vi sarebbe stata a quel momento alcuna interruzione del termine di prescrizione.
E. 5.8.1 I trasferimenti di denaro di origine criminale su conti all'estero costituiscono se- condo giurisprudenza degli atti di riciclaggio, quando sono idonei a vanificare la confisca all'estero (cfr. DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2, 145 IV 335 consid. 3 e 4, sentenza del TF 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid 2.3.2). Gli elementi di dis- simulazione che valgono per i trasferimenti in Svizzera sono i medesimi che val- gono per i trasferimenti all'estero. Fra gli elementi di dissimulazione vi sono il cambio di titolare e/o beneficiario economico fra i conti mittente e destinatario del bonifico, l'utilizzo di prestanomi o di società di comodo, nonché l'utilizzo di conti di passaggio.
E. 5.8.2 La Corte penale ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza 144 IV 172 consid. 7.2.2. e dopo aver vagliato i capi d'imputazione ha riconosciuto che tutti i 47 capi d'imputazione nel caso concreto sono atti di rici- claggio dal profilo oggettivo (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.5).
E. 5.8.3 Le operazioni stesse sono state riconosciute dall’imputato in sede di dibattimento SK.2019.50, conformemente a quanto già dichiarato in precedenza, al dibatti- mento SK.2015.24 (TPF pag. 483.731.62, 68, 71 e segg., 79 e segg., 89 e segg., 94 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.440 e n. 1.1.441, che sono stati da lui contestati (TPF pag. 483.731.144) adducendo che in quel periodo sarebbe stato C. a gestire i suoi averi.
E. 5.8.4 La Corte d’appello condivide e conferma le argomentazioni e gli accertamenti della Corte penale – a cui si rinvia integralmente (cfr. sentenza SK.2019.50 con- sid. IV.7.3.5) – nel senso che tutti i 47 capi d’accusa, devono essere riconosciuti come atti vanificatori dell’origine criminale delle somme movimentate. Questo a maggior ragione se si pone mente al fatto che l’imputato ha utilizzato, per com- piere tali atti, diversi prestanome: B., N., F.; diverse società in Svizzera: società 7, la società 4 e la società 5, in Liechtenstein: società 10 e la fondazione 2, in Guernsey: società 12 e la società 13 ed anche in Brasile: società 14; oltre a di- versi “conti di passaggio”. A conferma dell’intenzione di vanificare la traccia v’è la tattica adottata dall’imputato di chiudere di volta in volta i conti delle società
- 78 - considerate operative e di collocare altrove i guadagni, così come pure i “giri” ideati da C. per far giungere il denaro a Vaduz. Per quanto concerne la contestazione dell’imputato, come correttamente rilevato dalla prima Corte (sentenza SK.2019.50 consid. 7.3.5 pag. 140) e condiviso da questa Corte, tale questione nulla muta al fatto che gli averi siano stati movimen- tati da C. o da terzi nel suo interesse e con l’intenzione di impedirne la confisca, facendoli pervenire, attraverso movimentazioni transitorie, negli USA, motivo per il quale anche queste operazioni devono essere considerate vanificatorie della traccia. In generale, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di trasfe- rimento di denaro all’estero, il reato di riciclaggio è realizzato unicamente se la transazione è suscettibile di vanificare la confisca all'estero (v. DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’invio di somme di denaro a conti presso banche risiedenti in Paesi quali le BVI conferma l’intenzione dell’imputato di vanificare la traccia.
E. 5.9 Operazioni di deposito/prelevamento di denaro in cassette di sicurezza
E. 5.9.1 I depositi di denaro di origine criminale in cassette di sicurezza (con contestuale versamento e prelievo del denaro a contante) costituiscono secondo la giurispru- denza degli atti di riciclaggio (sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1 - 4.3). La donazione è considerata un atto proprio di riciclaggio (CASSANI, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP), come anche il deposito sul conto di un familiare sotto falsa dichiarazione di proprietà effettiva (PIETH, op. cit., n. 48 ad art. 305bis CP, con riferimenti), benché il semplice possesso di denaro di origine illecita non sia suf- ficiente a fondare un atto di riciclaggio (sentenza del TF 6S.595/1999 del 24 gen- naio 2000 consid. 2d.aa).
E. 5.9.2 La Corte penale ha individuato fra i capi d'accusa 20 operazioni di deposito/pre- levamento di denaro in cassette di sicurezza. Dopo aver analizzato gli stessi, ne ha riconosciuto 13 come costitutivi di atti di riciclaggio dal profilo oggettivo, men- tre altri 7 non lo sarebbero. Trattasi dei capi d’accusa seguenti 1.1.491, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.499 e 1.1.500, per i quali la prima Corte non ritiene che l’imputato abbia avuto un tale ruolo in queste operazioni, in quanto le chiavi risultano essere state prese in consegna da F. (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.6).
E. 5.9.3 In merito ai movimenti svolti dalla sorella dell’imputato, la difesa ricorda che quest’ultima è stata prosciolta da ogni accusa di riciclaggio e ritiene quindi che il
- 79 - suo accesso alla cassetta di sicurezza a lei intestata e la chiusura del suo conto non possano essere considerati atti di riciclaggio a carico dell’imputato. Per quanto riguarda il fratello F., invece, non vi sarebbe alcuna prova dimostrante che gli accessi alle cassette di sicurezza di quest’ultimo fossero finalizzati all’oc- cultamento di fondi dell’imputato, segnatamente perché si tratta di operazioni svolte con denaro donatogli. Per la difesa, dunque, tutte le operazioni effettuate dai fratelli dell’imputato non possono essere considerate quali operazioni di rici- claggio. Egli ha contestato i capi d’accusa n. 1.1.291, 1.1.491, 1.1.496, 1.1.499, 1.1.404, 1.1.438, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.497 e 1.1.500, dichiarandosi estraneo a tali operazioni.
E. 5.9.4 Il MPC chiede invece che pure questi 7 capi d’accusa siano riconosciuti quali atti di riciclaggio, in quanto il denaro depositato nelle cassette di sicurezza collegate ai conti c1 e c51 – cassette di sicurezza sulle quali l’imputato disponeva di pro- cura (MPC pag. 007.154.0015 e 007.155.0008) – proveniva dalle operazioni che egli ha effettuato con società del gruppo 2. In tale contesto sarebbe quindi irrile- vante che sia stato F. ad accedere alle cassette di sicurezza in questione. Dalla tempistica degli atti di riciclaggio – posteriore alla dichiarazione di insolvenza di società 2 rispettivamente alla perquisizione dell’abitazione dell’imputato e al suo interrogatorio da parte della Procura di Milano – risulterebbe evidente che tali accessi alle cassette di sicurezza erano finalizzati a far sparire il denaro provento delle operazioni dell’imputato, oggetto di indagine da parte degli inquirenti italiani (CAR pag. 5.200.074).
E. 5.9.5 La Corte d’appello condivide le argomentazioni del MPC a favore del riconosci- mento di tutte le 20 operazioni di deposito/prelevamento relativi a cassette di sicurezza quali atti vanificatori dell’origine criminale delle somme movimentate. Per quanto concerne le operazioni già riconosciute in prima istanza, in virtù della giurisprudenza summenzionata, la decisione della prima Corte è da confermare. Per quanto riguarda invece quelle non riconosciute dall’istanza precedente, la Corte d’appello concorda con quanto esposto dal MPC. Come già indicato per i prelievi in contati, effettivamente il contenuto delle cassette di sicurezza collegate ai conti c1 e c51, proveniva dalle operazioni che l’imputato ha effettuato con so- cietà del Gruppo 2 oggetto del presente procedimento quale reato a monte. Come evidenziato dal MPC di rilevanza è anche la tempistica degli accessi, av- venuta nelle date fra il 20 gennaio 2004 e il 24 marzo 2004, quindi dopo la di- chiarazione di insolvenza di società 2a (27 dicembre 2003) e dopo che l’imputato aveva subito in data 9 gennaio 2004 una perquisizione nella propria abitazione a Milano a cui era presente il fratello (MPC pag. 018.021.11851 - 11853) e che era stato interrogato dalla Procura di Milano quale persona sottoposta ad indagini (CAR pag. 5.200.074 seg.). Alla luce di ciò non è quindi rilevante che sia
- 80 - eventualmente stato il fratello ad accedere alle cassette di sicurezza in questione, essendo questo stato fatto nell’interesse del qui imputato.
E. 5.10 Il consumo di valori patrimoniali
E. 5.10.1 Il consumo di valori patrimoniali provento di crimine è, secondo la giurisprudenza, un atto di riciclaggio (vedi sentenza del TF 6B_209/2010 2 dicembre 2010 con- sid. 6.4, sentenza del TPF SK.2006.20 del 3 ottobre 2008 consid. 3.1.1, SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 8.2).
E. 5.10.2 Nell’atto d’accusa sono contemplati degli atti che rappresentano una consuma- zione del denaro. Si tratta dei seguenti 27 capi d’accusa: 1.1.293, 1.1.297, 1.1.303, 1.1.308, 1.1.313, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.365, 1.1.368 1.1.376, 1.1.400, 1.1.414, 1.1.421, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.429, 1.1.439,1.1.449, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.476, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.485, 1.1.486, tutti contestati dall’imputato, poiché disposti dagli amministratori delle società e non da lui (TPF pag. 483.731.85, 97 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.376 e
n. 1.1.427 (TPF pag. 483.731.143).
E. 5.10.3 La Corte penale dopo aver vagliato i capi d'imputazioni ha riconosciuto che tutti i 27 capi d'imputazione nel caso concreto sono atti di riciclaggio dal profilo ogget- tivo. Ha infatti ritenuto che, trattandosi di costi funzionali alle società facenti parte dell’intera struttura messa in piedi dall’accusato, con l’ausilio di vari professionisti, anche tali pagamenti devono essere considerati quali atti vanificatori della trac- cia, non da ultimo perché gli stessi rendono più difficile la ricostruzione delle mo- vimentazioni (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.7).
E. 5.10.4 Questa Corte condivide le argomentazioni dell’istanza precedente, a favore del riconoscimento di tutte le 27 operazioni di consumo di valori patrimoniali, come per altro richiesto anche dal MPC. Si tratta infatti di pagamenti (sia per contante sia per trasferimento bancario) effettuati dall’imputato, utilizzando somme di de- naro già riciclato, a copertura dei costi necessari per l'ulteriore attività di riciclag- gio, ma anche per proseguire un’ulteriore attività distrattiva finalizzata a generare nuovo provento illecito. A titolo di esempio vanno qui citati i pagamenti a E., bro- ker assicurativo, oppure i pagamenti a fiduciari quali P. e R., i quali hanno costi- tuito per l’imputato società offshore o aperto conti bancari da egli utilizzati per l'attività di riciclaggio rispettivamente hanno effettuato su sue istruzioni operazioni in contanti o bonifici bancari.
- 81 -
E. 5.11 Il trasporto di denaro a contanti
E. 5.11.1 Il trasporto transfrontaliero di denaro contante di origine criminale costituisce se- condo la giurisprudenza un atto di riciclaggio (sentenza del TF 6P.125/2005 del 23 gennaio 2006 consid. 2.2 e 11.2).
E. 5.11.2 La prima Corte ha individuato fra i capi d'accusa 10 trasporti di denaro a contanti di cui 6 (1.1.326, 1.1.353,1.1.373, 1.1.394, 1.1.437, 1.1. 490) trasporti di denaro contante transfrontaliero (in Italia) e 4 (n.1.1.320, 1.1.347, 1.1.389, 1.1.410), tra- sporti di denaro transcantonale. Dopo aver vagliato i capi d'imputazione ha rite- nuto che i trasporti di denaro a contante effettuati oltrepassando il confine sono costitutivi di atti di riciclaggio dal profilo oggettivo (si tratta di 6 capi d'accusa); non lo sono invece i trasporti di denaro da Coira a Lugano, nella misura in cui non c'è passaggio di confine (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.8).
E. 5.11.3 La difesa ritiene che anche i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre con- fine siano stati effettuati dall’imputato per consumo personale. Per quanto ri- guarda i trasporti in Italia, si tratterebbe per di più di importi limitati, destinati al consumo personale. Partendo dal presupposto che il consumo del provento di reato non costituisce un atto di riciclaggio, la difesa ritiene che non lo sarebbe nemmeno il trasporto di tali fondi nel luogo in cui avviene il consumo degli stessi.
E. 5.11.4 Il MPC ritiene invece che l’imputato debba essere condannato anche per i capi d'accusa concernenti i trasporti di denaro da Coira a Lugano (1.1.320, 1.1347, 1.1.389 e 1.1.410) in quanto nel caso concreto, seppur non vi è passaggio di confine, esplicano un effetto vanificatorio ai sensi dell'art. 305bis CP, visto che servivano ad interrompere la tracciabilità del denaro prelevato dai conti in banca 2, che veniva in seguito sempre e solo versato in contanti sui conti e nelle cas- sette presso banca 12. A detta del MPC, andrebbero quindi equiparati ai trasporti transfrontalieri, anche i trasporti di denaro contante effettuati dall’imputato fra Coira e Lugano, in quanto interrompono il paper traiI (CAR pag. 5.200.075).
E. 5.11.5 La Corte di appello condivide le argomentazioni del MPC, a favore del riconosci- mento di tutte le 10 operazioni di trasporto di denaro a contanti, quindi anche per le quattro non riconosciute dai giudici di prime cure. Non si può infatti miscono- scere l’effetto vanificatorio degli stessi che avevano quale unico scopo quello di interrompere la tracciabilità del denaro prelevato dai conti in banca 2, poi sempre versato in contanti sui conti e nelle cassette presso banca 12. Non v’è infatti dub- bio che il paper traiI è stato interrotto.
- 82 -
E. 5.12 Consegne di denaro a contanti
E. 5.12.1 Sono sette i capi d’accusa individuati sotto questa categoria dalla Corte penale, ritenuti pacificamente atti interruttivi del paper trail, e meglio: n. 1.1.364,
n. 1.1.405, n. 1.1.446, l’imputato ha confermato le consegne a contanti a GG. nel verbale di data 1° marzo 2004 presso la Procura di Milano (MPC pag. 0013.00010.00184 e seg.); n. 1.1.292, n. 1.1.324, n. 1.1.411, l’imputato ha confermato le consegne a contanti a CC. nel verbale di data 5 giugno 2008 presso la PGF (MPC pag. 0013.10.762 segg.); n. 1.1.348, l’imputato ha confer- mato la consegna a contanti a J. nel verbale dibattimentale SK.2015.24 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.60).
E. 5.12.2 Al dibattimento del 18 ottobre 2021, l’imputato ha dato atto di tutte le consegne di denaro a contanti (TPF pag. 483.731.58 e segg.), tranne quella di cui al capo d’accusa n. 1.1.292, che non è stato in grado di confermare (TPF pag. 483.731.56).
E. 5.12.3 La Corte d’appello condivide integralmente le conclusioni dell’istanza prece- dente. Le modalità di consegna delle somme di denaro dall’accusato agli altri soggetti coinvolti (prelevamenti a contanti presso la banca 2, trasporto a Lugano, utilizzo di cassette di sicurezza) sono, anche per la Corte d’appello chiaramente da considerare come vanificatorie dell’origine illegale di queste somme.
E. 5.13 L'investimento di denaro in operazioni finanziarie
E. 5.13.1 L'investimento di denaro di origine criminale costituisce secondo la giurispru- denza un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del TF 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.4.2, sentenza TPF SK.2011.22 del 19 novembre 2011 consid. 4.1).
E. 5.13.2 La prima istanza ha individuato fra i capi d’accusa, 4 operazioni di investimento, tutte legate alla compravendita delle obbligazioni della società 22, Grand Cay- man, effettuata in esito all’operazione società 1, in cui è stato investito il provento derivante dalla stessa. Si tratta dei capi d’accusa riferiti alla vendita delle citate obbligazioni (capi d’accusa n. 1.1.451 e 1.1.453) e bonifico del ricavato sul conto
n. c10 intestato alla società 6 (capi d’accusa n. 1.1.452 e 1.1.454). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha indicato di avere effettuato queste quattro operazioni di investimento (TPF pag. 483.731.144).
- 83 -
E. 5.13.3 La Corte penale, visto che l’acquisto di obbligazioni società 22 è stato possibile grazie ai fondi accumulati precedentemente dall’imputato ed investiti dapprima nell’operazione società 1, ha ritenuto che la vendita delle stesse costituisce atto vanificatorio (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.10 in fine).
E. 5.13.4 La difesa ha invece sostenuto che la vendita dei titoli società 22 sarebbe stata decisa dall’imputato non certo per occultare i fondi, bensì per ragioni di mercato. La tracciabilità delle obbligazioni e dei fondi generati dalla loro vendita sarebbe evidente, poiché le operazioni sarebbero avvenute sul medesimo conto bancario.
E. 5.13.5 Posto che la giurisprudenza ha riconosciuto che qualsiasi tipo di investimento di valori di origine illecita costituisce un atto di riciclaggio, proprio perché l’intenzione intrinseca è far perdere le loro tracce, entrando nel circolo del mercato finanziario e dei capitali (DTF 119 IV 242 consid. 1d e 1e) e considerato – come indicato dai giudici di prime cure – che l’acquisto di obbligazioni società 22 da parte dell’im- putato (società 1) è avvenuta solo e sempre facendo capo ai fondi originati delle operazioni intercorse con società 2, la vendita delle stesse costituisce un chiaro atto vanificatorio. 6. L’accusa di riciclaggio di denaro aggravato 6.1 L’aggravante generica 6.1.1 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica delle tre circostanze aggravanti specificamente elencate alla cifra due dell’art. 305bis CP, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammet- tere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del TF 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg. ad art. 305bis CP). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 CP è infatti formulato in termini di esem- plarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnata- mente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono quindi ipotizzabili ulteriori costella- zioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo di una gravità analoga a quella delle tre possibilità espres- samente indicate dal codice penale, che fungono da parametri di giudizio (sen- tenza del TF 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.2). L’Alta Corte ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante generica in particolare nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e nella recente sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019.
- 84 - Nella sentenza 6B_1013/2010, l’Alta Corte ha ritenuto un caso grave di riciclag- gio di denaro nella forma generica per il caso di un avvocato che aveva riciclato, per conto di un suo cliente, valori patrimoniali provenienti da una truffa in investi- mento per un importo complessivo di CHF 3.4 milioni. Egli aveva agito ripetuta- mente nell’arco di un periodo di diversi mesi (oltre tre), nell’ambito della sua atti- vità professionale dalla quale traeva il proprio sostentamento. Concretamente l’autore – in vista d’incassare tre chèques del valore nominale di circa CHF 1 milione ciascuno per un suo cliente – ha intrapreso tutti i passi necessari al fine di aprire un conto bancario per farvi accreditare il controvalore di uno dei chè- ques, si è intrattenuto due volte (in presenza del suo cliente) con dei rappresen- tanti della banca e ha agito amministrando il conto. In seguito, egli ha proceduto ad effettuare diverse operazioni finanziarie (cambio, pagamento cash, trasferi- mento all’estero mediante un altro chèque). L’avvocato ha altresì avuto dei con- tatti con il cliente o un suo fiduciario per dei pagamenti a contanti e ha consacrato un tempo considerevole all’attività di riciclaggio appena descritta, che, come vi- sto, non si è limitata ad un solo atto. La sua attività gli ha permesso di convertire un’importante somma di denaro (circa 4.2 milioni di marchi tedeschi in 3.4 milioni di franchi svizzeri) e ha conseguito un guadagno di CHF 20'000.-- per tale attività. L’autore ha inoltre accettato due assegni girati in bianco, compiuto altri atti di riciclaggio non necessari per gli scopi perseguiti dal suo mandante e incassato un terzo assegno malgrado il rifiuto posto da una banca a causa della mancata indicazione dell’origine dei fondi. Il Tribunale federale ha quindi considerato di una gravità paragonabile a quella descritta all’art. 305bis n. 2 lett. c CP (aggra- vante del mestiere), sia oggettivamente che soggettivamente, il comportamento per il quale l’imputato ha investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale (che rappresentava la sua fonte di sostentamento econo- mico) e ha percepito un onorario di rilievo. Nella sentenza del 2019 (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9), il Tribunale federale ha confermato una condanna per riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica nei confronti di tre impu- tati. Gli stessi, dando prova di un’inconsueta determinazione criminale, hanno commesso numerosi atti vanificatori sull’arco di più anni per svariati milioni di franchi, frutto di diversi crimini (una truffa in danno del fisco inglese e un rapi- mento), creando, rispettivamente utilizzando numerose e complesse strutture ed effettuando operazioni finanziarie particolarmente opache e variegate sul piano internazionale (costituzione di numerose entità giuridiche, trasferimenti di denaro internazionali, acquisto e vendita di valute e titoli, acquisto di un bene immobile, crediti lombard e credito ipotecario, transazioni di liquidità concernenti importanti somme di denaro). Ognuno dei tre imputati aveva un ruolo: il primo forniva il denaro, il secondo fungeva da prestanome e il terzo metteva a disposizione le proprie conoscenze bancarie. L’insieme di tutti questi elementi ha permesso di
- 85 - qualificare il comportamento dei tre imputati quale riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica) sia sul piano oggettivo che soggettivo. 6.1.2 Il MPC considera che nel caso di specie sia data l’aggravante generica del rici- claggio di denaro. Esso giunge a tale conclusione facendo leva in particolare su tutti gli atti di riciclaggio rimproverati all’imputato (e dunque anche quelli nel frat- tempo prescritti); sulla concezione ab initio dell’attività di riciclaggio (concepita sin dall’inizio e poi adattata, perfezionata e resa più performante in base alle ne- cessità); sul ruolo dei prestanome L., N., F., G., O., di C. e del sistema “D.”, dei professionisti finanziari (attraverso i quali l’imputato avrebbe dato una connota- zione professionale all’intera struttura da lui gestita con grande dispendio di tempo e di mezzi); sui costi connessi all’attività (quantificati dal MPC in USD 1.6 milioni quali costi correnti e USD 8.5 milioni circa quali costi complessivi); sull’at- tività svolta dall’imputato anche in favore di CC., EE., GG.; sugli investimenti e le operazioni fiscali; sul fatto che l’attività svolta dall’imputato può essere conside- rata come una seconda professione (in ragione dell’enorme quantità di tempo, di energie e di risorse investite, aventi quale risultato complessivi 212 atti di riciclag- gio sull’arco di un anno e sette mesi, per un importo pari a circa USD 36 milioni, di cui USD 33 milioni circa tenuti per sé) e da ultimo sulle condanne dei coimputati del qui imputato per riciclaggio di denaro aggravato (TPF pag. 483.721.132 segg.; CAR pag. 5.200.080 segg.). Del medesimo avviso è l’accusatrice privata (CAR pag. 5.200.111 segg.). 6.1.3 La difesa contesta che possa essere data, nel caso di specie, l’aggravante ge- nerica, poiché non vi sarebbero elementi atti a ritenere che la condotta dell’impu- tato possa essere parificabile, per gravità, a quanto richiesto dalla giurispru- denza. In sintesi, egli avrebbe fatto capo a molteplici società, al semplice scopo di fornire consulenza nell’ambito delle operazioni connesse con l’emissione delle garanzie e poter celare fondi al fisco (italiano e brasiliano), non si sarebbe av- valso di prestanome ed avrebbe fatto capo a società intestatarie per i suoi conti, poiché così indotto dalle banche ed invogliato dai professionisti (TPF pag. 483.721.909 segg. CAR pag. 5.100.034 segg.). 6.1.4 Come già esposto in precedenza, nella sentenza di rinvio del Tribunale Federale del 20 agosto 2019, l’Alta Corte ha evidenziato che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione possono comunque essere presi in considerazione per la valuta- zione dell’illiceità di quelli successivi (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2). Inoltre, analizzando il reato di riciclaggio di denaro sotto l’aspetto dell’aggravante generica, ha dapprima ricor- dato che l’art. 305bis n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di rici- claggio di denaro e che ulteriori costellazioni sono immaginabili, purché il
- 86 - comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio, ovvero l’organizzazione criminale, la banda ed il mestiere. 6.1.5 I costi connessi al riciclaggio di denaro 6.1.5.1 Il Tribunale federale ha dapprima rilevato che la Corte penale nella sentenza SK.2015.24 non aveva considerato i costi connessi al riciclaggio di denaro, omet- tendone qualsiasi accertamento al riguardo. 6.1.5.2 Questo accertamento, così come gli altri inerenti all’analisi dell’aggravante gene- rica, è stato compiuto in maniera succinta nella sentenza qui impugnata (SK.2019.50), in quanto la Corte penale , nella sua sentenza dell’8 novembre 2021 giunge alla seguente conclusione: “Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l’insieme ragguardevole di operazioni idonee a vanifi- care la ricostruzione dell’origine dei fondi sono tutti elementi che potrebbero in effetti indicare l’esistenza di un caso grave di un eventuale reato di riciclaggio. La questione non merita tuttavia ulteriore disamina viste le considerazioni che se- guono al considerando IV. 10 infra.”. Ciò con riferimento al fatto che non è stato riconosciuto l’aspetto soggettivo in capo all’imputato per i capi d’accusa a lui im- putati (sentenza SK.2019.50 consid. IV.8.4 in fine). 6.1.5.3 Questa Corte non può fare a meno di rilevare gli enormi costi sopportati dall’im- putato per movimentare – mediante gli atti di cui ai cui all’atto di accusa oggetto del presente procedimento – la somma di denaro oltre 52 milioni di dollari da lui percepiti su relazioni finanziarie a lui riferibili e pervenuti dal gruppo 2 a seguito delle operazioni finanziarie di cui al reato a monte. Le stesse sono state compiu- tamente descritte e dettagliate dal MPC in sede di requisitoria (cfr CAR pag. 5.200.086 segg.; TPF pag. 483.721.144 segg.), con riferimento anche all’al- legato 5 alla requisitoria del MPC di prima istanza 27 ottobre 2021, agli atti e sottoposto all'imputato nel corso del dibattimento d'appello (TPF pag. 483.721.209 segg.). I costi "correnti" per l'attività di riciclaggio di denaro di cui ai capi d'accusa da n. 1.1.1 a 1.1.501, ammontano a USD 1'576'980.48, men- tre le principali voci di spesa "correnti" per l'attività di riciclaggio di denaro con- cernente i capi d'accusa (n. 1.1.290 a 1.1.501) oggetto del presente dibattimento, commessi nel periodo dal 2 ottobre 2002 al 20 aprile 2004, ammontano a USD 375'995 e sono le seguenti (per i dettagli su tali voci di spesa correnti si rinvia all'allegato 5 della requisitoria 27 ottobre 2021): − l'attività "da sponda" fornita da C.: almeno USD 166'945.-
- 87 - − l'attività fornita da J.: USD 30'000.- − l'attività di prestanome fornita da B.: almeno USD 38'000.- − l’imputato ha inoltre dichiarato di ritenere che a B. spettasse il 20% fino al 30% del guadagno complessivo stimato in USD 30 milioni dell'importo finale incassato, vale a dire un importo fino a USD 10 milioni (cfr. verbale di inter- rogatorio del 1° luglio 2004 dell’imputato innanzi agli inquirenti del Principato del Liechtenstein; MPC pag. 013.010.1232 e 1240). − l'attività fornita da R. (operazioni in contanti e costi di costituzione e gestione delle società offshore titolari dei conti utilizzati per riciclare): USD 27'390.- − i costi delle operazioni a contanti in Liechtenstein (aggio e disaggio): USD 1'716.- − l'attività fornita da P. (costi di costituzione e gestione delle società off- shore titolari dei conti utilizzati per riciclare) che si è a sua volta appoggiato sulla società 19: USD 48'635.- − l'attività fornita dallo studio legale KKK. (costi di costituzione e gestione delle società offshore titolari dei conti utilizzati per riciclare): USD 16'303.- − i costi delle operazioni a contanti in banca 2 (aggio e disaggio; tali operazioni sono risultate fittizie quando sono state effettuate fra conti in banca 2): USD 40'498.- − i costi delle operazioni a contanti in banca 12 (aggio e disaggio): USD 2'378.- − i costi del trasporto in Italia di denaro contante (attraverso la società 16): USD 4'130.-. 6.1.6 Il finanziamento dell’attività di C. 6.1.6.1 Il Tribunale Federale ha in seguito rilevato che qualora il mestiere di C. (ricono- sciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché com- messo per mestiere con sentenza del 9 dicembre 2013 del TPF) fosse stato fi- nanziato dall’imputato, potrebbero sussistere gli estremi per ammettere la forma generica, non vedendosi motivo alcuno per il quale chi fa il mestiere di riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere, be- neficiando dell’attività vanificatoria (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 ago- sto 2019 consid. 4.2.10).
- 88 - 6.1.6.2 Questa Corte è giunta alla conclusione che il “mestiere” di C. è stato certamente finanziato dall’imputato. In effetti C. ha sempre e solo agito su precise indicazioni del qui imputato, mettendo in atto una lunga serie di operazioni tutte inerenti a conti, società e beni di spettanza dell’imputato. Basta infatti leggere la sentenza 9 dicembre 2013 della Corte penale (MPC pag. 022 03 0102 a 0164) per rendersi conto che i capi d’accusa per i quali C. è stato condannato per il reato di riciclag- gio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2, capi d’accusa da 1.4.1 a 1.4.301,com- messo sia nella forma generica, sia in banda con il qui imputato, sia per me- stiere), sono gli stessi di quelli imputati al qui imputato, e questo anche con rife- rimento ai capi d’accusa non ancora prescritti (cfr. sentenza di condanna nei con- fronti di C. della Corte penale, capi d’accusa da 1.4.198 a 1.4.301; MPC pag. 022.03.0102 segg.). Erano sempre e solo i conti dell’imputato ad essere movimentati facendo capo ad operazioni diversificate. Altrimenti detto: senza le somme di denaro pervenute sui conti di spettanza dell’imputato da parte del gruppo 2 e quindi di accertata origine criminale, C. non avrebbe potuto far nulla, tantomeno commettere i reati per i quali è stato condannato dalla Corte penale. In merito al flusso delle somme di denaro provenienti dal gruppo 2 ed originate delle operazioni finanziarie contestate all’imputato nell’atto di accusa, alla loro destinazione finale ed al decisivo contributo di C., il rapporto finale della PGF del 6 luglio 2011 (MPC pag. 005.001.7920 e segg.) è concludente in merito. Del re- sto, le dichiarazioni rese da C. e quelle dell’imputato sono del tutto convergenti circa il ruolo ed i compiti svolti da ciascuno dei due: L’imputato dava le indicazioni e metteva a disposizioni le risorse finanziare e C. eseguiva. Ne consegue che la rimunerazione di C. da parte dell’imputato con almeno CHF 800'000.--, come dichiarato dallo stesso imputato nell'interrogatorio dibattimentale 29 novem- bre 2016 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.017), rientra nel quadro finanziario sopra descritto ed era dovuta, come risulta dalle dichiarazioni rese sempre dall’imputato nel medesimo interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2016, a motivo della portata operativa e strategica del contributo datogli da C.: "[…] lo ero un cliente pesante, che chiedeva davvero tanto, perché lavoravo in orari as- surdi, uscivo spesso dalla banca alle tre di notte e rientravo alle otto del mattino. Per me mezzanotte, le dieci, le otto, erano orari di lavoro normali, quindi lo chia- mavo continuamente, e mi resi conto col tempo che invece qui in Svizzera gli orari in alcuni settori sono molto precisi. Mi resi conto che gli stavo chiedendo qualcosa che non era normale. Lui continuava a chiedermi soldi. Di fatto, lui mi introdusse molte persone, negli anni mi risolse dei problemi, per esempio mi pre- sentò un altro mio fiduciario, R. nel Liechtenstein. Risolse il problema dell'acqui- sto dei bond DH società 2 nel 2003; era un problema che nessuno riusciva a risolvere, e lui ci riuscì. Era una persona che al di là del normalissimo lavoro che poteva fare, mi aiutava, mi dava dei consigli, mi introduceva, mi presentava per- sone e opportunità. Quindi era una persona che mi dava un contributo. […]” (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.018).
- 89 - 6.1.7 La macchina di riciclaggio realizzata dall’imputato 6.1.7.1 Il Tribunale federale ha rimproverato alla Corte penale di non essersi chinato sulla presunta “macchina da riciclaggio” “messa in piedi e perfezionata dall’impu- tato, con il coinvolgimento di numerosi prestanomi, professionisti finanziari e l’uti- lizzo di molteplici società di comodo che, se accertata, sarebbe sintomatica di particolari energia e tenacia criminali, rivelatrice di un’articolata attività e di un elevato potenziale di dissimulazione” (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 ago- sto 2019 consid. 4.2.10) 6.1.7.2 Come correttamente rilevato dal MPC in sede di requisitoria davanti a questa Corte (CAR pag. 5.200.092 seg.), sono 212 atti di natura oggettivamente ricicla- toria imputati a A. non prescritti di cui ai capi d'accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015. L’imputato, sull'arco di 1 anno e 7 mesi (fra ottobre 2002 e aprile 2004), ha riciclato un importo globale di USD 36'278'385.-, maturato sull’arco di 22 giorni nel 2002 commettendo 46 atti, poi 64 giorni nel 2003 commettendo 143 atti e infine 14 giorni nel 2004 commettendo 23 atti di riciclaggio, ritenuto che per il calcolo dell'importo complessivo riciclato nel pe- riodo non prescritto i singoli importi sono stati conteggiati una sola volta anche se sono stati oggetto di più atti di riciclaggio. Per completezza, anche ponendo riferimento alla data a partire dalla quale questa Corte ha riconosciuto l’aspetto soggettivo in capo all’imputato (18 luglio 2003; cfr. infra consid. III.7), sono 81 gli atti di riciclaggio commessi sull’arco di 14 giorni nel 2004 e di 27 giorni nel 2004, su di un arco temporale complessivo di oltre 8 mesi, per complessivi USD 17'132'485.- (sono stati conteggiati gli importi dei seguenti capi d’accusa: 1.1.422, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.425,1.1.429, 1.1.430, 1.1.440, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.448, 1.1.450, 1.1.452, 1.1.454, 1.1.455, 1.1.456, 1.1.457, 1.1.461,1.1.463, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.473, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.479, 1.1.480, 1.1.484, 1.1.486, 1.1.487). Questi elementi permettono di considerare che l’imputato ha fatto dell'attività di riciclaggio a tutti gli effetti una seconda professione, esercitata per altro all’insa- puta dei suoi datori di lavoro, banca 1 dapprima e società 2 poi. Tanto oggettivamente quanto soggettivamente, la sistematicità e la frequenza degli atti e le risorse personali e le strutture societarie dedicate all'attività di rici- claggio sono tali da rendere la sua condotta un caso di riciclaggio grave, assimi- labile alle aggravanti enunciate esplicitamente all'art. 305bis n. 2 CP. Egli ha dapprima utilizzato i seguenti conti sui quali sono state depositate le somme di denaro oggetto del reato a monte in Italia: presso banca 2 il conto c7 intestato alla società 4, il conto c8 intestato alla società 8 con sede dapprima alle
- 90 - Bahamas e poi ad Alofi/Niue, il conto cifrato c3, denominato società 3, intestato all’imputato, il conto cifrato n. c6, denominato società 21, intestato a B., e il conto
n. c9 intestato alla società 5 con sede alle BVI; presso banca 14 a Vaduz il conto
n. c4 intestato alla società 8 con sede alle Bahamas, il conto n. c5 intestato alla società 3 con sede alle Bahamas, il conto n. c10 intestato alla società 6 aperto presso la banca 15 a Vaduz, in relazione all'operazione società 1.
Si tratta in genere di conti intestati a società offshore, di conti cifrati e di conti intestati a terzi (con riferimento all'assicurazione società 6) a lui tutti riconducibili in quanto effettivo beneficiario economico del denaro ivi confluito.
Presso la banca 2, egli ha potuto contare sul fattivo e costante contributo di C., consulente presso la banca, e facendo capo a 9 conti bancari per compiere gli atti riciclaggio a lui imputati, di cui 2 conti cifrati a lui intestati, 2 conti intestati a suoi prestanomi (B. e L.) e 5 intestati a società offshore di cui figuravano fittizia- mente quali beneficiari economici suoi prestanomi (B., L. e N.). L’imputato ha altresì utilizzato 3 cassette di sicurezza presso la banca 2 per depositare tempo- raneamente le somme prelevate dai conti di cui sopra.
Si tratta dei seguenti conti: − il conto cifrato c3 denominato società 3 intestato a all’imputato presso banca 2, ad esso erano collegate due cassette di sicurezza, la n. 57, poi sostituita con la cassetta n. 58; − il conto cifrato c11 denominato società 27 intestato all’imputato presso banca 2, ad esso era collegata la cassetta di sicurezza n. 54; il conto cifrato c6 denominato società 21 presso banca 2, di cui B., prestanome dell’imputato, figurava quale titolare e beneficiario economico; − il conto n. c7 intestato alla società 4 presso banca 2, di cui B. figurava quale beneficiario economico, la società 4 è stata costituita per il tramite del fidu- ciario J., che era attivo a Lugano con la società 17 (Lugano) e che si appog- giava a sua volta alla società 17 di Panama; − il conto n. c12 intestato alla società 7 presso banca 2, di cui N., prestanome dell’imputato, figurava quale beneficiario economico, la società è stata ac- quistata – su incarico di C., che agiva su istruzione dell’imputato – - dal fidu- ciario P. (che si è appoggiato alla società 19 di Zurigo); − il conto n. c9 intestato alla società 5 presso banca 2, di cui B. figurava quale beneficiario economico, la società 5 è stata costituita per il tramite del fidu- ciario P., che agiva su istruzioni di C., che a sua volta agiva in accordo con l’imputato; − il conto n. c8 intestato alla società 8 presso banca 2, di cui L., prestanome dell’imputato procuratogli dal fiduciario J., figurava quale beneficiario econo- mico;
- 91 - − il conto n. c13 di cui L. figurava quale titolare e unitamente a sua moglie JJJ. beneficiario economico presso banca 2; − il conto n. c14 intestato alla fondazione 6 con sede a Vaduz, di cui figurava quale beneficiario economico B., tale società è stata costituita dal fiduciario R. su richiesta del fiduciario P., che agiva dietro disposizioni di C., a sua volta istruito dall’imputato. Nel conto deposito titoli della fondazione 6 è stato de- positato un certificato azionario della società 5 come pure un certificato azio- nario della società 1. In seguito, l’imputato ha prelevato in contanti i fondi depositati sui conti presso la banca 2, trasportandoli presso banca 12, sempre attento a non stabilire collega- menti fra i conti presso la banca 2 e la banca 12, facendo capo sempre ad apporti di denaro contante. L’imputato ha utilizzato 7 conti presso banca 12, dei quali uno cifrato a lui intestato, 5 conti intestati a suoi prestanomi (G., F., O. e N.) e un conto intestato a una società offshore di cui figuravano fittiziamente quale beneficiario economico un suo prestanome (F.). Egli ha utilizzato 4 cassette di sicurezza per depositarvi temporaneamente il predetto denaro. Si tratta dei seguenti conti bancari: − Il conto cifrato n. c43 denominato società 45 presso banca 12 di cui l’imputato era titolare e a cui era collegata la cassetta di sicurezza n. 53. − Il conto cifrato n. c53 presso banca 12, di cui era titolare e figurava quale be- neficiario economico sua sorella G. Sin dall'apertura, l’imputato beneficiava di procura sul conto. − Il conto cifrato n. c1 presso banca 12, di cui era titolare e figurava quale bene- ficiario economico suo fratello F., a cui era collegata la cassetta di sicurezza
n. 53 che in precedenza era collegata al conto cifrato società 45. Sin dall'a- pertura l’imputato beneficiava di procura sul conto e in seguito anche di pro- cura sulla cassetta di sicurezza n. 53, dove ha continuato a depositarvi denaro illecitamente distratto a società del gruppo 2. − Il conto n. c15 intestato a O., che figurava anche quale beneficiaria economica. Il conto è stato aperto il 7 giugno 1999, quindi alla medesima data di apertura dei conti società 45, c53 e c1. O., è la moglie di F. L’imputato, come suo fra- tello, aveva procura sul conto sin dalla sua apertura e anche sulle cassette di sicurezza che sono state collegate a tale conto: si tratta della cassetta di sicu- rezza n. 55 poi sostituita con la cassetta di sicurezza n. 56. Anche O. ha agito da prestanome per l’’imputato. È stato l’imputato che ha introdotto in banca 12 a Lugano i suoi prestanomi F., G. e O. − Il conto n. c41 intestato alla fondazione 1 con sede a Vaduz, di cui figurava quale beneficiario economico suo fratello F. L’imputato disponeva di procura su tale conto.
- 92 - − Il conto cifrato n. c45, di cui figurava quale titolare e beneficiario economico N. (che già fungeva da prestanome per l’’imputato presso la banca 2 in relazione al conto intestato alla società 7). È stato l’imputato ad introdurre il suo presta- nome N. anche in banca 12. L’imputato disponeva di procura amministrativa sul conto, e ad esso era collegata la cassetta di sicurezza n. 59. − Il conto cifrato n. c51, di cui figurava quale titolare e beneficiario economico O., a cui è stata collegata la cassetta di sicurezza n. 56, precedentemente collegata al conto n. c16 intestato alla medesima. Sin dall'apertura sul conto ed in particolare sulla cassetta di sicurezza l’imputato e suo fratello dispone- vano di procura, cassetta che è stata utilizzata sino al suo svuotamento il 24 marzo 2004 (vedasi atto di riciclaggio contestato alla cifra 1.1.500). Come rilevato dal MPC ed emerge dagli atti, fatta eccezione dell’importo prove- niente da eredità (pari a complessivi USD 280'000) in provenienza dal conto c42 del loro defunto padre presso la medesima banca 12 – vedi rapporto finale 16 giu- gno 2011 della PGF [MPC pag. 005 001 8497] – confluito sui conti c43, c53 e c1 nel giugno 1999, tutto il denaro che è stato successivamente apportato su tali conti proveniva esclusivamente dalle distrazioni illecite commesse a danno di società del gruppo 2. Sua sorella e suo fratello hanno quindi agito da prestanome per l’im- putato. Inoltre, i conti intestati a O. sono serviti all’unico scopo di aprire le cassette di sicurezza ad essi collegati, a cui hanno avuto accesso solo l’imputato e suo fratello (cfr. rapporto finale 16 giugno 2011 della PGF MPC pag. 005 001 8505- 8508). Parte del provento delle distrazioni illecite ai danni di società del gruppo 2 in Italia (in particolare l’importante provento dell'operazione società 1) è giunto nel Princi- pato del Liechtenstein. Di particolare rilievo è il conto n. c35 intestato alla banca 4 con sede a Vaduz presso la banca 19 a Lugano, aperto per il tramite di C. – che dal maggio 2003 lavorava per la banca 4 – utilizzato per farvi transitare il 9 e il 10 dicembre 2003 i saldi dei conti intestati alle società 4 e società 5 e del conto cifrato società 21 (di cui risultava beneficiario economico fittizio B.) presso la banca 2 e far confluire tale denaro nei giorni immediatamente successivi in banca 4 a Vaduz (trattasi di 10 atti di riciclaggio, di cui ai capi d'accusa 1.1.457 e seguenti). L’imputato alfine di movimentare i conti bancari nel Principato del Liechtenstein, ha fatto costituire società di comodo, dapprima per il tramite del fiduciario R. attivo a Vaduz, ed in seguito dallo studio legale KKK. con sede a Vaduz rispettivamente ha utilizzato società offshore (a titolo di esempio si cita il trust 2 con conto presso la banca 15 a Vaduz) messegli, su sua richiesta, a disposizione da tale studio le- gale, mentre che per i conti bancari ha continuato ad appoggiarsi a C. Egli ha utilizzato in Liechtenstein 12 conti presso 5 banche (banca 14, banca 34, banca 29, banca 4 e banca 15), di cui 11 conti erano intestati a società offshore e
- 93 - uno conto intestato alla società 6. Di quattro conti (incluso quello intestato alla so- cietà 6) figuravano quali beneficiari economici i suoi prestanomi G., F. e B.
Si tratta dei conti: − Il conto n. c4 intestato alla società 8 con sede alle Bahamas, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dal fiduciario J., attivo a Lugano. Il conto è stato aperto attraverso lo studio fiduciario LLL. a Vaduz. − Il conto n. c17 intestato alla fondazione 2 con sede a Vaduz, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz. La fondazione 2 è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c5 intestato alla società 3 con sede alle Bahamas, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dal fiduciario J. − Il conto n. c19 intestato alla società 9 con sede a Panama, di cui l’imputato era beneficiario economico presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costi- tuita dalla società 19 su richiesta dello studio fiduciario LLL., che a sua volta agiva su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c20 intestato alla società 10 con sede nel Wyoming (USA), di cui l’imputato era beneficiario economico presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dalla società 19 su richiesta dello studio fiduciario LLL. − Il conto n. c21 intestato alla fondazione 4 con sede a Vaduz, di cui l’imputato era beneficiario economico presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c54 intestato alla fondazione 8 con sede a Vaduz, di cui G. figurava quale beneficiario economico, presso la banca 34 a Vaduz. La fondazione 8 è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. È stato l’imputato ad introdurre sua sorella presso il fiduciario R. − Il conto n. c18 intestato alla fondazione 3 con sede a Vaduz, di cui F. figurava quale beneficiario economico, presso la banca 29 a Vaduz. La fondazione 3 è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c22 presso la banca 4 a Vaduz, intestato alla società 29 con sede a Vaduz (in qualità di trustee) del trust 1, che è stato costituito dallo studio legale KKK., grazie all'intervento di C. e in base a formale richiesta della so- cietà 5 (in qualità di settlor del trust), a firma del fiduciario di Zurigo P. che agiva su istruzioni di C., che a sua volta agiva in accordo con dell’imputato. Quale beneficiario del trust figurava B. Il conto intestato alla società 29 in banca 4 a Vaduz è stato aperto da C., la società ha indicato B. quale benefi- ciario del denaro depositato sul conto. − Il conto n. c23 intestato alla società 11 con sede a Panama, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 4 a Vaduz. La società è stata costituita dalla società 20 su domanda dello studio legale KKK. di Vaduz,
- 94 - dietro richiesta dell’imputato che agiva attraverso C. Il conto in banca 4 inte- stato alla società è stato aperto da C. − Il conto n. c24 intestato alla fondazione 5 con sede a Vaduz, di cui l’imputato figurava quale beneficiario economico, presso la banca 4 a Vaduz. La fonda- zione 5 è stata costituita dallo studio legale KKK. su richiesta dell’imputato. Il conto in banca 4 è stato aperto da C. − Il conto n. c10 intestato alla società 6 presso la banca 15. Su tale conto è pervenuto in data 18 luglio 2003 l'importo di USD 21'117'140.50 quale paga- mento del premio unico della polizza assicurativa (n. 1810/001000), stipulata il 15 luglio 2003, intestata alla società 5 e di cui figurava quale assicurato e beneficiario fittizio B.
L’imputato, in Svizzera, ha fatto capo anche alla banca 5 a Ginevra, principalmente allo scopo di sfruttare lo scudo fiscale italiano, utilizzando quale prestanome G. Presso la banca 5 a Ginevra egli ha utilizzato due conti:
− Il conto n. c55 intestato alla società 56 con sede a Torino, che si è occupata di rimpatriare il denaro dell’imputato in Italia nell'ambito dello scudo fiscale ita- liano. A tal fine l’imputato ha trasferito il saldo del conto cifrato n. c43, di cui era titolare e beneficiario economico, presso banca 12 sul conto n. c55 presso la banca 5 a Ginevra, rispettivamente ha anche fatto trasferire il saldo del conto cifrato n. c53, di cui era titolare e figurava quale beneficiario economico sua sorella, presso banca 12 sul conto n. c55 intestato alla società 56, presso la banca 5 a Ginevra ed ancora ha fatto inoltre trasferire il saldo del conto n. c54 intestato alla fondazione 8 con sede a Vaduz, di cui G. figurava quale beneficiario economico, presso la banca 34 a Vaduz, sul conto n. c55 intestato alla società 56.
− Il conto n. c39 intestata alla società 28 con sede a Torino, che – come la so- cietà 56 – si occupava di rimpatriare il denaro dell’imputato in Italia nell'ambito dello scudo fiscale italiano.
Nell'aprile 2003 l’imputato ha quindi trasferito il saldo del conto n. c17 intestato alla fondazione 2 con sede a Vaduz, di cui era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz, sul conto n. c39 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra, nel contesto dello scudo fiscale italiano. Tale denaro è stato in seguito trasferito dal conto n. c39 sul conto n. c40 intestato alla società 28, di cui l’imputatoera be- neficiario economico, dove è stato posto sotto sequestro dal MPC prima che fosse rimpatriato in Italia.
- 95 - Come già esposto in precedenza (cfr. supra consid. II.3.2.8.4) l’imputato ha pure fatto capo numerose persone che hanno funto da prestanome a suo favore, si tratta di: − B., il quale è stato introdotto a C. e banca 2 dall’imputato. Figurava quale tito- lare fittizio del conto cifrato denominato società 21 e beneficiario economico fittizio dei conti intestati alle società 4, 5 e fondazione 6. Per tale attività di prestanome, egli è stato condannato con decreto d'accusa 14 febbraio 2012 cresciuto in giudicato per riciclaggio di denaro aggravato. Non ha mai avuto alcun rapporto con società 2 o con società del Gruppo 2 e quindi non ha pre- stato alcun tipo di consulenza. B. inoltre ha dichiarato, con riferimento ai valori transitati o depositati sui conti, di non averne mai avuto disponibilità econo- mica e, con riferimento all'origine del denaro, di essere a conoscenza che né la società 2 né la banca 1 sapevano che l’imputato traeva profitto dalle opera- zioni (vedasi anche pag. 6 e pagg. 9-10 del Decreto d'accusa 14 febbraio 2012 del MPC nei confronti di B.; MPC pag. 022.002.0305 segg.). − L., condannato con decreto d'accusa del MPC di data 26 settembre 2011 per falsità in documenti per aver fatto uso in Svizzera di formulari A, precedente- mente sottoscritti all'estero, in cui si dichiarava falsamente quale avente diritto economico del denaro depositato e transitato sul conto n. c8 intestato alla so- cietà 8 e sul conto n. c13 a lui intestato banca 2, di cui in realtà era beneficiario economico l’imputato. − N., beneficiario economico fittizio del conto intestato alla società 7 presso la banca 2. − F., beneficiario economico fittizio delle relazioni intestate a fondazione 1 presso banca 12, alla società 13 (in Guernsey e poi nel Lussemburgo) e sul conto della fondazione 3 (nel Liechtenstein).
L’imputato ha quindi beneficiato dei servizi di alcuni professionisti finanziari in particolare per la costituzione di società offshore e l'apertura dei conti, tramite C., è entrato in contatto con il fiduciario R. a Vaduz rispettivamente con lo studio legale KKK. pure a Vaduz e con il fiduciario P. a Zurigo ed il fiduciario J. a Lugano. Dal canto suo C., in accordo e coordinazione con l’imputato, ha contatto con la società 6 con sede a Schaan (nel Principato del Liechtenstein) in relazione alla polizza assicurativa formalmente stipulata dalla società 5 e di cui figurava quale beneficiario fittizio B. 6.1.7.3 Tenuto conto di tutto quanto precede, questa Corte è giunta alla conclusione che l’imputato ha sì architettato una vera e propria macchina di riciclaggio che è en- trata in funzione immediatamente dopo l’acquisizione sui conti bancari aperti con
- 96 - la collaborazione di C. a Coira ed in Liechtenstein. La girandola di conti, di società offshore costituite con il supporto di professionisti, i prestanome, i soldi spesi, sono tutti elementi che concorrono a manifestare una forte energia e tenacia cri- minali con un elevato potenziale di dissimulazione. 6.1.8 L'investimento dell’imputato del provento illecito derivante da precedenti opera- zioni finanziarie effettuate con società 2 già precedentemente oggetto di atti va- nificatori dell’origine. 6.1.8.1 Il Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_993/2017, sottolinea la neces- sità, alfine di eventualmente accertare l'aggravante generica in capo a all’impu- tato, di verificare se egli ha investito il prodotto del reato a monte per compiere successive operazioni da cui trarre un profitto illecito ancora maggiore, come ad esempio l'operazione società 1. Secondo il Tribunale federale: “Nella misura in cui si accertasse che i supposti illeciti investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso (v. sulla questione DTF 128 IV 117 consid. 7f), decadrebbe e risulterebbe arbitraria allora la conclusione per cui l'ampio uso di costrutti opachi sia da ricondurre al reato a monte, perché sarebbe in realtà funzionale anche al riciclaggio in quanto tale”. L’Alta Corte ha pure evidenziato che “[…] operazioni finanziarie particolarmente opache sul piano internazionale possono giustificare, insieme ad altri elementi, l'applicazione dell'aggravante generica di cui all'art. 305bis n. 2 CP” (con richiamo alla sentenza 68_ 461/2018 consid. 9.7.6)” (sen- tenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.2.10). 6.1.8.2 Ora, l’operazione finanziaria più importante dalla quale l’imputato ha tratto il mag- gior profitto personale illecito è stata l'operazione società 1, descritta nel dettaglio considerando II.3.2.6. Il capitale iniziale di USD 7 milioni messo a disposizione di società 1, è stato costituito con apporti dai conti società 4, società 21 e società 7, dei quali figuravano quali beneficiari economici i suoi prestanomi B. e N., su cui era pervenuto denaro illecitamente distratto attraverso precedenti operazioni finanziarie con società 2 e la cui origine era stata occultata attraverso più movi- mentazioni, fra i quali i conti presso la banca 2 appannaggio dell’imputato. Dagli atti risulta che l'importo di USD 7 milioni è stato costituito con l'apporto in data 8 novembre 2002 di USD 3'220'000 in provenienza per bonifico dal conto
n. c7 intestato alla società 4 (MPC pag. 007.004.0132), di USD 1'790'000 in pro- venienza per bonifico alla medesima data dal conto n. c6 denominato società 21 (MPC pag. 007.018 0192-0193) e con l'apporto per contanti in data 11 novembre 2002 di USD 2'088'000 in provenienza dal conto n. c12 intestato alla società 7 (MPC pag. 007.016.0231 e 007.004.0141). La società 5 con sede alle BVI, dal
- 97 - conto n. c9 a lei intestato presso la banca 2 a Coira ha poi investito in data 12 novembre 2002 USD 7 milioni nella società 1, con sede alle Cayman lslands, attraverso un bonifico sul conto di tale società presso la banca 9 alle Cayman lslands (MPC pag. 007 004 0134). L’imputato stesso nel suo interrogatorio davanti alla Corte penale nel 2016 ha dichiarato che se ben ricordava questi denari per la maggior parte sono venuti da società 4. Quindi hanno reinvestito l'utile che hanno fatto con altre operazioni in questa operazione di prestito diretto a una società del Gruppo 2 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.035). Anche dinnanzi a questa Corte ha confer- mato che quei 7 milioni provenivano da precedenti operazioni di finanziamento a società 2 (CAR pag. 5.300.053). L’operazione società 1 è alquanto complessa con evidenti risvolti internazionali. La stessa ha permesso all’imputato, sull’arco del periodo di ca. 8 mesi di inca- merare, al netto dell'investimento (ossia del capitale iniziale di USD 7 milioni), oltre USD 21.2 milioni (cfr. allegato 16 del rapporto 1° luglio 2010 degli esperti finanziari del MPC, MPC pag. 010.001.01645). Di questi, USD 7.3 milioni perve- nuti sul conto della società 5 presso la banca 2 a Coira (MPC pag. 007.004.0144, 0158, 0191 e 0236) e USD 13.9 sul conto intestato alla società 6 presso la banca 15 a Vaduz. Per l’imputato questa ha significato un guadagno pari al 300% del capitale di USD 7 milioni inizialmente investito. Dal conto n. c56 della società 2d presso la banca 35 a Parma è stato versato, a conclusione dell'operazione società 1 in data 18 luglio 2003, un importo di USD 21'117'179 sul conto n. c10 intestato alla società 6 presso la banca 15 a Vaduz (MPC pag. 018.011.02127-02128; MPC pag. 007.910.00856). Si precisa altresì che per effettuare tale pagamento, il medesimo 18 luglio 2003 Società 2a aveva accreditato sul conto della società 2d l'importo di USD 21'150'000 (MPC pag. 018 011 02129). L'importo pervenuto sul conto della società 6 presso la banca 15 a Vaduz è in seguito stato oggetto di una polizza assicurativa fittizia intestata alla società 5 e di cui figurava quale beneficiario fittizio B. Inoltre, il 9 settembre 2003 dal conto n. c10 intestato alla società 6 presso la banca 15 viene trasferito l'importo di USD 300'000.-- sul conto n. c37 intestato a P. presso la banca 3 a Zurigo. Ricevuto l'importo, P. – secondo le istruzioni rice- vute da C. – ha trasferito il giorno seguente tale importo sul conto della società 18 presso la banca 10 a New York. L’imputato nel suo interrogatorio del 1° lu- glio 2004 innanzi alle autorità penali del Principato del Liechtenstein ha dichia- rato, con riferimento all'accredito sul conto di società 18, di aver fatto un investi- mento con proprio denaro (MPC pag. 013 010 1235). Vedasi il capo d'accusa 1.1.441.
- 98 - Mediante l’emissione di tre assegni del valore complessivo di EUR 951'000 a debito del conto intestato alla società 7 (beneficiario economico fittizio N.), presso la banca 2 e grazie all’aiuto di C., l’imputato ha saldato parte del prezzo di acqui- sto di una villa a Forte dei Marmi, fatto dal lui ammesso nel suo interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2016, (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.047). Si tratta degli atti di riciclaggio prescritti alle cifre 1.1.230, 1.1.231, 1.1.232 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015. Tali operazioni, seppur prescritte, sono da prendere in considerazione per valutare l'aggravante generica del riciclaggio. In seguito, l’imputato intestato la villa in questione a sua moglie in sede di divorzio L’imputato, sempre utilizzando il denaro illecito distratto a società del gruppo 2 e pervenuto sul conto intestato alla società 4 presso la banca 2, ha pure pagato parte del prezzo di acquisto di un terreno a Campinas in Brasile accreditando un importo di USD 129'472 sul conto del venditore (TTT.) aperto appositamente – sempre grazie all'intervento di C. – presso banca 2 (cfr. capo d'accusa 1.1.102, prescritto). Come risulta dall'atto d'accusa l’imputato è ricorso più volte all'utilizzo della so- cietà 15 – una delle numerose società riconducibili ad un ufficio cambio in Brasile (società 57 a Sao Paolo, di AAAA.) – per far arrivare denaro in Brasile ed in altri Paesi, fra cui l'Italia per un importo complessivo di USD 1'563'058.03. 6.1.8.3 Le operazioni sopra descritte hanno una valenza internazionale e sono da con- siderare decisamente opache e questo con particolare riferimento all’operazione “società 1” che ha garantito al qui imputato enormi guadagni sfruttando il capitale che gli era pervenuto dal reato a monte per altro già riciclato. 6.1.9 Le operazioni dell’imputato a favore dei suoi presunti correi, ed i valori patrimo- niali di origine criminale oggetto di scudo fiscale. 6.1.9.1 Il Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 (consid. 4.2.10), ha anche sottolineato che – alfine di eventualmente accertare l'aggravante generica
– occorre pure stabilire se l‘imputato si è prestato per riciclare per conto dei suoi correi (così come stabilito nella sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile
2022) nel reato a monte ed ancora se egli ha sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori patrimoniali di origine criminale. 6.1.9.2 L'inchiesta ha ricostruito i versamenti dell’imputato a CC. (almeno USD 2'973'000, cfr. decreto d'accusa 12 aprile 2012 a pag. 4 e 16 cresciuto in giudicato, MPC pag. 022.002.066-084), a GG. (USD 950'000, cfr. interrogatorio dell’imputato del 1° marzo 2004 innanzi alla Procura di Milano a pag. 2-3, MPC
- 99 - pag. 013.0010.0183 segg.) e a EE. (almeno USD 433'133, cfr. decreto d'accusa 27 aprile 2012 a pag. 14, cresciuto in giudicato, MPC pag. 022.002.085-102). Ebbene, questi versamenti trovano origine nell’ingente somma di denaro giunta sui conti bancari di spettanza dell’imputato presso la banca 2, a seguito delle operazioni finanziarie oggetto del reato a monte. L’imputato ha in parte prelevato le stesse in contanti, tramite C., e, dopo averle depositate in cassette di sicurezza a sua disposizione presso banca 12, le ha consegnate, sempre in contanti a Lu- gano in più occasioni a CC. e a GG. Nei suoi interrogatori in qualità di persona sottoposta ad indagini dinnanzi alla Procura di Milano, l’imputato ha ammesso la consegna del denaro contante a CC. (interrogatorio del 27 febbraio 2004 a pag. 3-4, doc. MPC pag. 013.010.00585-00586, riconfermato nel suo interroga- torio dibattimentale 29 novembre 2016, inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.039) e a GG. (interrogatorio del 1° marzo 2004 a pag. 2-3, MPC pag. 013.0010.0184- 0185), quale compenso per la loro partecipazione alle operazioni finanziarie con le società del gruppo 2. Nell'interrogatorio dibattimentale del 19 ottobre 2021 egli ha confermato di aver pagato CC. e GG. con denaro contante proveniente da banca 2 a Coira (TPF pag. 483.731.039). L’inchiesta ha pure accertato che è stato l’imputato ad indicare a CC., il nome del fiduciario di Zurigo P., che ha in seguito costituito per CC. la fondazione 9 con sede a Vaduz e che ha aperto il conto intestato a quest'ultima presso la banca 3 a Zurigo, su cui CC. ha versato il denaro contante ricevuto dall’imputato. Dagli atti emerge inoltre che è stato l’imputato ad indicare a EE. di rivolgersi a C. per l'apertura di un conto presso banca 2 a Coira, su cui versare il denaro contante che egli gli avrebbe fatto pervenire. C. ha in seguito aperto a favore di EE. il conto cifrato c57, su cui C. dietro istruzione dell’imputato versava gli importi spettanti a EE. È stato infine accertato che è stato sempre l’imputato ad indicare a GG., il nome del consulente BBBB. presso la banca 36 a Lugano, che per GG. ha aperto il conto cifrato c58 su cui GG. ha poi versato il denaro contante ricevuto dall’im- putato. Come indicato dal Tribunale federale occorre pure determinarsi sul fatto a sapere se l’imputato ha sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori pa- trimoniali di origine criminale. Dinnanzi alla Corte penale nel 2021, l’imputato ha dichiarato di aver effettuato più scudi fiscali tra il 2002 e il 2004, asserendo che se i soldi fossero stati di origine criminale, non li avrebbe scudati in quanto ciò è soggetto a sanzione (TPF pag. 483.731.155). Come già rilevato sopra, il denaro illecito provento di distrazioni a danno di società del gruppo 2, confluito, fra l'altro, sui conti cifrati società 45 presso banca 12 e sul conto intestato alla fondazione 8 presso la banca 34 a Vaduz, è stato trasferito sul conto n. c55 della società 56 presso la banca 5 a Ginevra, da dove è poi stato trasferito in Italia per aderire
- 100 - allo scudo fiscale italiano. Sfruttando lo scudo fiscale l’imputato ha così vanificato l’accertamento dell’origine di almeno USD 941'140.50 + EUR 756'148.15 (cfr. capi d'imputazione n. 1.1.250 a 1.1.253 e allegato 3 della requisitoria del MPC, TPF pag. 483.721.206). Un’altra operazione di scudo fiscale è poi quella effet- tuata tramite la società 28, già descritta sopra e relativa ai capi d’accusa n.1.1.380 e n. 1.1.381, per complessivi USD 2'716'319. Nell’ambito di queste operazioni occorre anche tener conto del fatto che le autorità fiscali italiane non avrebbero ottenuto l'assistenza necessaria per accertare i flussi di denaro perve- nuto su conti in Svizzera per reati di sola natura fiscale. 6.1.9.3 Questa Corte, sulla scorta dei fatti sopra elencati, è pertanto giunta alla conclu- sione che l’imputato ha riciclato denaro per conto di CC., GG. e EE., dimostrando professionalità nell'esecuzione dell'attività di riciclaggio a loro favore. Oltre ad aver sfruttato a suo favore le possibilità legali-fiscali offerte dall’Italia per far rie- mergere valori patrimoniali di origine illegale. 6.1.10 Le condanne già cresciute in giudicato Nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 (cfr. pag. 18) sono elencati i 7 decreti d'accusa emessi dal MPC nei confronti delle persone ritenute correi del qui imputato (an- che) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis n. 2 CP. Si tratta del decreto d'accusa 14 febbraio 2012 nei confronti di B. (MPC pag. 022.002.0035-0064), del decreto d'accusa 12 aprile 2012 nei confronti di CC. (MPC pag. 022.002.0066-83), del decreto d'accusa 27 aprile 2012 nei con- fronti di EE. (MPC pag. 022.002.0085-0101), del decreto d'accusa 11 maggio 2012 nei confronti di F. (MPC pag. 022.002.0115-0128) del decreto d'accusa 20 dicembre 2012 nei confronti di CCCC. (MPC pag. 022.02.0129-0142), del de- creto d'accusa 25 febbraio 2013 nei confronti di DDDD. (MPC pag. 022 02 0145-
0161) e del decreto d'accusa 21 ottobre 2014 nei confronti di J. (MPC pag. 022.02.0186 segg.). I decreti d'accusa summenzionati che sanzionano anche il reato di riciclaggio aggravato, sono cresciuti in giudicato e costituiscono, giusta l'art. 354 cpv. 3 CPP, sentenze cresciute in giudicato. 6.1.11 Sulla base degli accertamenti sopra elencati, conformi alle indicazioni esposte nella decisione di rinvio dell’Alta Corte, la Corte d’appello ritiene che l’agire dell’imputato debba essere giudicato grave secondo l’art. 305bis n. 2 CP. Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l’insieme ragguarde- vole di operazioni idonee a vanificare la ricostruzione dell’origine dei fondi, sono
- 101 - tutti elementi che permettono a questa Corte di accertare l’esistenza di un caso grave di riciclaggio. Ribadito inoltre che è stato l’imputato a finanziare il “mestiere” che ha portato alla condanna di C. per riciclaggio di denaro aggravato e che l’im- putato ha fatto di questa sua “attività collaterale”, mai dichiarata in nessuna ma- niera ai suoi datori di lavoro – banca 1 prima e società 2 poi – una vera e propria seconda professione con un investimento enorme di risorse di tempo e finanzia- rie come si può evincere dai capi d’accusa e lui imputati. Senza dimenticare che larga parte delle persone da lui coinvolte nell’attività riciclatoria da lui progettata prima e messa in atto poi, sono state condannate con sentenze e decisioni cre- sciute in giudicato che sanzionano il reato di riciclaggio di denaro aggravato. Queste argomentazioni mantengono peraltro integra la loro validità anche solo con riferimento alla data a partire dalla quale questa Corte ha riconosciuto l’aspetto soggettivo in capo all’imputato (18 luglio 2003; cfr. infra consid. III.7), visto che sono 81 gli atti di riciclaggio commessi su di un arco temporale com- plessivo di oltre 8 mesi, per complessivi USD 17'132'485. 6.2 L’aggravante della banda 6.2.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche l’autore che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il rici- claggio (art. 305bis n. 2 lett. b CP). Secondo la giurisprudenza costante del Tribu- nale federale, una banda risulta data, allorquando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). Già due persone possono essere sufficienti, a con- dizione che formino un’équipe (team) stabile, tenuto conto dell’intensità della col- laborazione (anche di breve durata) e del grado di organizzazione e di divisione dei compiti (CASSANI, op. cit., n. 53 ad art. 305bis CP). L’appartenenza ad una banda ha quale presupposto che sia accertata la volontà dell’autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (DTF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come, ad esempio, una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un’intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand’anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del TF 6B_1145/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1.3). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV 158 consid. 2). La pericolosità particolare degli atti commessi come banda risulta data dal fatto che, attraverso la costituzione del gruppo e della conoscenza degli altri membri, la rinuncia alla commissione del reato risulta assai più difficoltosa, mentre l’esercizio del delitto ne risulta facilitato
- 102 - (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 70 ad art. 140 CP), provo- cando il rischio di una consuetudo delinquendi (DTF 72 IV 110 consid. 2). 6.2.2 Come già detto, nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tri- bunale federale ha accertato la mancata violazione del principio accusatorio in relazione all'aggravante del riciclaggio di denaro commesso dall’imputato in banda con C. e B. (consid. 4.3.5). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che la formulazione utilizzata dal MPC nell'atto d'accusa per descrivere gli atti di riciclaggio di denaro commessi dall’imputato in banda sia sufficiente per indivi- duare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggravante delle due distinte bande ovvero tutti i conti nella disponibilità effettiva dell’imputato, imme- diata o mediata, presso due precise banche, rispettivamente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso i medesimi istituti ban- cari. Per quel che concerne C., si tratta dei conti di spettanza dell’imputato presso banca 2 a Coira e presso banca 4 a Vaduz, mentre per quel che concerne B., si tratta dei conti di cui egli era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso banca 2, presso banca 4, e in relazione al conto n. c10 intestato alla so- cietà 6 presso banca 15 a Vaduz. Alla luce della sentenza del Tribunale federale, è lecito affermare che l’imputato utilizzava per i suoi scopi: "conti nella sua disponibilità effettiva”, ovvero alcuni conti cifrati di cui era titolare e beneficiario economico (conti società 3 e società 27 presso la banca 2), rispettivamente "conti nella sua disponibilità effettiva ma mediata", suddivisi in tre categorie: − conti intestati a società di comodo o prestanomi di cui l’imputato era l'effettivo beneficiario economico; − conti intestati a suoi prestanomi, che figuravano anche quali beneficiari eco- nomici fittizi (ad esempio il conto società 21 formalmente del prestanome B. presso banca 2); − conti intestati a società di comodo di cui figurava quale beneficiario econo- mico fittizio il suo prestanome B. (ad esempio i conti intestati alla società 4 ed alla società 5 presso la banca 2, il conto intestato alla società 29 presso la banca 4). 6.2.3 La Corte penale, dopo aver analizzato i sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, nell’ot- tica dell’aggravante della banda, è giunta alla conclusione che la stessa risulta data unicamente nel caso di “A. – C.” (sentenza SK.2019.50 consid. IV.9.4 seg.).
- 103 - 6.2.4 Il sodalizio C. – A. La scrivente Corte non ritiene di doversi dilungare troppo a lungo allo scopo di riconoscere l’aggravante in banda per il sodalizio “A.- C.”. Le argomentazioni esposte in merito da parte del MPC in sede di requisitoria sia ai dibattimenti in appello che quelli di prima istanza (TPF pag. 483.721.165 segg.; CAR pag. 5.200.096 segg.), meritano – esattamente come fatto dalla Corte penale nella sentenza 8 novembre 2021 (sentenza SK.2019.50 consid. IV.9.4) – inte- grale conferma. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che: − L’imputato ha fatto capo a C., sin dall’inizio, tanto che si può affermare che è proprio stata la presenza di C. ad indurre l’imputato a collaborare con la banca 2 (Coira) dapprima, ed in seguito con la banca 4 (Vaduz) poi. L'impor- tanza del ruolo di centrale di C. è riconosciuta dall’imputato in modo chiaro nell'interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2016, in cui ha dichiarato: "[…] lo ero un cliente pesante, che chiedeva davvero tanto, perché lavoravo in orari assurdi, uscivo spesso dalla banca alle tre di notte e rientravo alle otto del mattino. Per me mezzanotte, le dieci, le otto, erano orari di lavoro normali, quindi lo chiamavo continuamente, e mi resi conto col tempo che invece qui in Svizzera gli orari in alcuni settori sono molto precisi. Mi resi conto che gli stavo chiedendo qualcosa che non era normale. Lui continuava a chiedermi soldi. Di fatto, lui mi introdusse molte persone, negli anni mi ri- solse dei problemi, per esempio mi presentò un altro mio fiduciario, R. nel Liechtenstein. Risolse il problema dell'acquisto dei bond società 22 società 2 nel 2003; era un problema che nessuno riusciva a risolvere, e lui ci riuscì. Era una persona che al di là del normalissimo lavoro che poteva fare, mi aiutava, mi dava dei consigli, mi introduceva, mi presentava persone e op- portunità. Quindi era una persona che mi dava un contributo. Adesso non ricordo in che tempi o in che modo li pagai." (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.018). Anche in questa sede l’imputato ha confermato il ruolo fonda- mentale svolto da C. nelle operazioni effettuate, senza il quale sarebbe stato molto più difficile compiere dette operazioni (CAR pag. 5.300.046 seg.). − Il rapporto fra l’imputato e C. era costante e continuativo, non a caso l’impu- tato per comunicare con C. aveva anche a disposizione per il periodo gen- naio 2001 - dicembre 2003 un numero di telefono mobile svizzero, le cui spese (Swisscom) venivano addebitate dapprima sul conto cifrato società 3 (anno 2001) e poi sul conto cifrato società 27 (anno 2002 e 2003) presso banca 2 (vedi rapporto finale 16 giugno 2011, MPC 005.001.8376 e 8378).
- 104 - − L’imputato ha pagato C. affinché egli continuasse a presentare a banca 2 le operazioni con società 2 in modo tale che questa desse il suo accordo. Infatti, nella sua veste di membro della Direzione di banca 2, le decisioni che pren- deva C. avevano un peso specifico di rilievo, visto che era riuscito ad intro- durre in una banca di piccola taglia e orientata quasi esclusivamente al fi- nanziamento ipotecario del mercato immobiliare del Canton Grigioni, il co- losso agroalimentare società 2. − C., non si è limitato alla semplice ricezione ed evasione delle istruzioni dell’imputato, ma ha contribuito attivamente alla ricerca della risoluzione di problemi. Prova ne è il “sistema “D.”, da lui ideato per effettuare i prelievi a contanti a favore dell’imputato, per il quale egli si è fra l’altro pure reso col- pevole di falsità in documenti. − C., permetteva che determinate operazioni figurassero fittiziamente eseguite “a contanti” sui conti in banca 2, mentre invece le stesse erano state eseguite solo contabilmente, con l’esito di interrompere il paper trail (si veda in propo- sito rapporto PGF del 23 giugno 2010, MPC pag. 005.001.7214-7389, ad esempio pag. 7273). − Non solo C. ha inserito negli istoriati clienti dei conti riconducibili a all’impu- tato false informazioni, adducendo, ad esempio che B. fosse coniugato con la figlia del direttore generale di società 2, che il suo patrimonio ammontasse a circa USD 30 milioni (così come attestato dagli estratti conto che egli stesso aveva potuto visionare) e che si trattava di un patrimonio proveniente princi- palmente da affari di “brokeraggio” per società 2 (MPC pag. 007.012.15). L’ignara signora D. sarebbe stata definita nell’istoriato, quale “amica intima” di B. (MPC pag. 007.003.52). Analoghe inveritiere informazioni sono state peraltro inserite da C. nell’istoriato cliente relativo a N., altro prestanome dell’imputato (MPC pag. 007.016.35). − Il ruolo di C. è proseguito anche successivamente al suo trasferimento dalla banca 2 alla banca 4. Disponendo, dal maggio 2003, di procura amministra- tiva sui conti intestati alla società 7, alla società 5 e alla società 4, egli ha impartito ordini presso la banca 2 relativi a conti riconducibili all’imputato, movimentando dunque tali relazioni e facendosi consegnare denaro in con- tante. Per quanto attiene alla sua remunerazione, l’imputato ha dichiarato di avergli consegnato circa CHF 800'000.-- (verbale d’interrogatorio dell’impu- tato del 27 febbraio 2004 presso la Procura di Milano, MPC pag. 013.010.585; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.17; CAR pag. 5.300.046). Dagli atti è parimenti emerso che, in più occasioni, C. ha prelevato ingenti somme di denaro per sé stesso e all’insaputa dell’imputato.
- 105 - − Nella seconda parte del 2003, nel momento in cui i problemi finanziari di società 2 sono ormai noti pubblicamente, C. si è immediatamente attivato, ordinando il trasferimento dei fondi – riconducibili all’imputato – presenti a quel momento in banca 2, su conti di pertinenza della banca 4, Vaduz. Per ovviare al problema del passaggio fra Stati di tali fondi, egli ne ha ordinato il transito su “conti di passaggio” presso la banca 4, Vaduz, aperti presso la banca 19 di Lugano (verbale di interrogatorio C. del 16 settembre 2005, MPC pag. 013.001.0188). − C. è stato condannato con sentenza del 9 dicembre 2013 dalla Corte penale per riciclaggio aggravato e falsità in documenti (MPC pag. 022.003.0102 segg.), ritenuto che per tutti gli atti di riciclaggio riconosciuti a suo carico, egli ha agito quale membro di una banda almeno con l’imputato. Inoltre, C. è stato condannato in Italia per il reato a monte con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Parma (n. 134/2012) emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C. (MPC pag. 018.011.21273-21320). Dalla stessa si evince che J. e C. – che nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 del MPC alla cifra 1.1 c) alle pagg. 18, 81 e 82 sono indicati quali correi dell’imputato – sono stati condannati dal Giudice per l'udienza preliminare per titolo di bancarotta fraudolenta sulla base degli stessi fatti indicati alla base dell'imputazione per bancarotta frau- dolenta mossa in Italia nei confronti del qui imputato e specificati nel decreto che dispone il giudizio al capo a) alle pagg. da 3 a 15 e al capo d) alla pag.16.
Le conclusioni cui è giunta la prima istanza meritano pertanto conferma. Di con- seguenza, tenendo conto del momento a partire dal quale questa Corte ha rico- nosciuto l’aspetto soggettivo (cfr. infra consid. III.7.5.5 e III.7.7), di certo, per le imputazioni di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015 commesse a partire dal 28 luglio 2003 dall’imputato in banda con C. va riconosciuta la sussistenza dell'aggravante del riciclaggio di denaro commesso in banda, per tutti i 45 capi d’accusa n. 1.1.421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501. 6.2.5 Il Sodalizio B. – A. 6.2.5.1 La Corte penale ha ritenuto che il ruolo di B. è quello del mero “uomo di paglia” e che l’intensità del suo coinvolgimento non può essere paragonata alla dedi- zione assunta da C. I giudici di prime cure hanno evidenziato che tutta l’ammini- strazione, la gestione e la movimentazione dei conti, veniva effettuata sotto la regia dell’imputato e che non figurerebbe dall’inchiesta che B. abbia di sua spon- tanea volontà intrapreso una qualsiasi attività che potesse servire dell’operato
- 106 - dell’imputato, senza esserne richiesto. A detta della Corte penale, sulla base di quanto da B. effettivamente intrapreso, trasparrebbe una volontà di “arrotondare” gli introiti personali, mettendosi a disposizione per la sottoscrizione di documenti. Il suo comportamento non si spingerebbe oltre la soglia che permetterebbe di ipotizzare l’esistenza di una banda (sentenza SK.2019.50 consid. IV.9.5). 6.2.5.2 Il MPC ritiene invece che la prima Corte abbia dato una lettura non corretta del ruolo centrale ed indispensabile che B. ha svolto come prestanome dell’imputato, sminuendolo e comparandolo, a torto, con il ruolo distinto svolto da C. ed arri- vando alla conclusione errata che il riciclaggio commesso da dall’imputato non sarebbe stato commesso in banda con B. Il MPC richiama in particolare la sentenza 6B_461/2018 nella quale il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il riciclaggio di denaro commesso in quella fattispecie è stato commesso non solo nella forma aggravata generica bensì cu- mulativamente anche nella forma aggravata della banda stabilendo che un’atti- vità svolta di mero prestanome – come quella esercitata nella fattispecie da B. – può adempiere alle condizioni per l’accertamento di un riciclaggio in banda (CAR pag. 5.200.099 segg.). 6.2.5.3 Dagli atti emerge che B. è stato il prestanome per antonomasia del qui imputato. A suo nome od in veste di beneficiario economico, sono stati aperti dapprima presso la banca 2 (Coira), il conto cifrato società 21, del quale B. figurava essere titolare, nonché i conti intestati alle società 4, fondazione 6 ed società 5 (in pre- cedenza società 48), dei quali figurava quale beneficiario economico. In seguito, sono stati aperti presso la banca 4 (Vaduz) i conti intestati alla società 5 (società, quest’ultima, intestataria della polizza assicurativa, che ha generato l’accredito di USD 21'117'140.50 in favore della società 6 presso banca 15 (Vaduz), nell’am- bito dell’operazione denominata società 1), di cui era sempre beneficiario econo- mico e alla società 29 in qualità di trustee del trust 1. Attraverso B., sono parimenti state costituite numerose società offshore o trust, segnatamente la Società 4 (Niue), la società 5 (BVI), la fondazione 6 (Vaduz), il trust 1 (Vaduz), la fonda- zione 7 (Vaduz), la società 49 (Belize), la società 50 (BVI) e la società 51 (BVI). Per tale attività, l’imputato – secondo quando da lui stesso dichiarato – era di- sposto a pagare a B. un importo tra il 20% fino al 30% del guadagno complessivo stimato in USD 30 milioni. L’imputato ha pure aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.--/3'000.-- al mese (MPC pag. 013.010.1232, 1238 e 1240). Come per altro sostanzialmente confermato anche in questa sede (CAR pag. 5.300.051).
- 107 - Senza il contributo di B., l’imputato non avrebbe potuto movimentare – come ha fatto – le somme milionarie depositate sui conti intestati e nel fittizio beneficio economico di B., provenienti dal reato a monte, ovvero dal gruppo 2. Se C. ha apportato un contributo importante dal profilo operativo, è pur vero che quest’ul- timo non si è mai intestato i conti su cui è stato depositato il denaro proveniente da gruppo 2. Ritenuto che per B. l'intestazione e la riconducibilità economica di valori patrimoniali all'estero configurava un reato penale in Brasile. Gli atti di riciclaggio imputati dal MPC all’imputato in banda con B. sono 72 (CAR pag. 5.200.100). Si tratta di tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso banca 2 a Coira e presso banca 4 a Vaduz e gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione del conto intestato alla società 6 presso la banca 15 a Vaduz. Le modalità operative della movimentazione dei conti erano chiare: B. firmava ordini in bianco che venivano compilati successivamente dall’imputato relativa- mente agli importi da movimentare, poi faxati a C. per esecuzione B. è stato condannato mediante decreto d'accusa 12 febbraio 2012 del MPC, cresciuto in giudicato, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e falsità in do- cumenti (MPC pag. 022.002.0035-0064). A pag. 6-7 del Decreto si può leggere quanto segue: “[…] B. dietro richiesta di A. si è spostato dal Brasile apposita- mente in Svizzera col fine di incontrare, con C., e quindi conoscere D. per fini di strategia difensiva, meglio per fornire una versione artefatta agli inquirenti qua- lora fosse stato interrogato - appunto - sul suo ruolo e sul c.d. "sistema D.", ciò anche in considerazione del fatto che quest'ultima nei documenti di apertura dei conti intestati a B. presso banca 2 era stata, contrariamente al vero, indicata come "enge Partnerin". B. è quindi arrivato in Svizzera 4-5 volte, nel 1998 per pianificare l’operato con l’imputato e nel 2004 per la definizione di una strategia comune difensiva, questo a dimostrazione che si è trattato di un sodalizio duraturo costituito dall’imputato con B. con ruoli ben definiti ed accettati da entrambi sin dall'inizio, con una sud- divisione dei singoli compiti, orientata all'obbiettivo voluto e ricercato da entrambi. Ragione per cui sia dal profilo qualitativo che quantitativo, l'energia criminale pro- fusa da B. in favore dell’imputato, adempie i presupposti della banda di riciclatori. Di conseguenza, tenendo conto del momento a partire dal quale questa Corte ha riconosciuto l’aspetto soggettivo (cfr. infra consid. III.7.5.5 e III.7.7), di certo, an- che per le imputazioni di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015 commesse a partire dal 28 luglio 2003 dall’imputato in banda con B. va riconosciuta la sussi- stenza dell'aggravante del riciclaggio di denaro commesso in banda, per tutti i 33 capi d’accusa: n. 1.1.423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436, 439, 440,
- 108 - 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501. 7. Elemento soggettivo del reato di riciclaggio
E. 7 marzo 2014 (doc. MPC 018.011.26778 - 26945). Ebbene, i fatti alla base del capo d'accusa C.5) (cfr. MPC pag. 018.011.21375 - 21381), per i quali M. e K. sono stati condannati per bancarotta fraudolenta con sentenza cresciuta in giudicato, sono esattamente gli stessi di quelli indicati nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012, poste per altro anche alla base dell'imputazione per bancarotta fraudolenta impropria per cui A. è stato condannato dal Tribunale di Parma con la sentenza di primo grado del 21 aprile 2022 (cfr. capo d'accusa a) alle pagg. 8 – 26 della sentenza del Tribunale di Parma; CAR pag. 3.101.006 segg.). Sempre sulla base del medesimo impianto accusatorio, sono pure stati condan- nati dal Tribunale di Parma (N.R. SENT.134/ 2012 Tribunale di Parma Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare; cfr. MPC pag. 018.011.21273 segg.) J. e C., in relazione al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose contestate al capo a) della rubrica, sentenza regolarmente cresciuta in giudicato. 3.2 Le singole operazioni finanziarie L’ipotesi accusatoria riportata nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, circa la pro- venienza dei valori illeciti ed il loro importo (USD 52,4 milioni), fa riferimento alle risultanze dei rapporti agli atti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF; in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC pag. 005.001.8342 segg., e rap- porto del 1° luglio 2010, MPC pag. 010.001.01464 e segg.), nei quali sono state esaminate tutte le operazioni di concessione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate dell’imputato con società 2 e che, in buona so- stanza, confermano il contenuto dei rapporti stesi dai colleghi di polizia italiani. Di seguito si presenta un riassunto di queste operazioni allo scopo di chiarire l’origine e l’ammontare delle somme di denaro confluite sui conti di spettanza dell’imputato in Liechtenstein. Per il resto si fa riferimento alla sentenza del Tri- bunale di Parma, che ha descritto nel dettaglio le operazioni in essere. 3.2.1 Operazione società 2k USD 75 mln - anno 1996. (a.1) Nel 1996 banca 1 erogava USD 75 milioni a società 2k che sottoscriveva un con- tratto regolante le condizioni del finanziamento della durata di otto anni (Note purchase ageement) consegnando a banca 1 titoli di debito per il corrispondente valore. Il tasso di interesse relativo a tale finanziamento, come risultava dal con- tratto, era variabile e pari al Libor a sei mesi più il 3%. Le finalità del finanziamento
- 28 - formalmente erano collegate all'attività operativa della società, mentre in realtà il denaro veniva girato, per lo meno in parte, per ripagare debiti pregressi. Le com- missioni dovute per l'organizzazione (arrangement) e per la gestione (agency) venivano definite con un patto a latere (side letter). Società 2 garantiva il finan- ziamento poiché società 2k non aveva assets patrimoniali sufficienti per rilasciare le richieste garanzie. Società 2 stipulava una polizza assicurativa sul rischio politico con la società pa- namense 25 che copriva eventuali rischi collegati al Paese di appartenenza della società finanziata. Veniva inoltre stipulato un accordo tra banca 1 e società 2, in cui si prevedeva che società 2 avrebbe dovuto corrispondere USD 1,6 milioni a titolo di commis- sioni per il ruolo di organizzatore del finanziamento (arranger). In un altro patto a latere (side letter) stipulato fra banca 1 e società 25, si preve- deva che il premio assicurativo che società 2 avrebbe dovuto pagare in ragione della polizza sottoscritta, sarebbe stato erogato direttamente dalla banca. Banca 1 prendeva in carico l'intera esposizione, con l'obiettivo di cedere integralmente l'esposizione verso società 2 entro pochi mesi dalla chiusura dell'operazione at- traverso l'organizzazione di una sindacazione. Ed infatti la banca 1 immediata- mente si attivava nella ricerca di nuovi finanziatori sui quali trasferire l'esposi- zione che aveva verso il gruppo 2. Già nel novembre del 1996 veniva dunque sindacato totalmente il finanziamento inizialmente concesso al gruppo 2. Nel dicembre 2000 la polizza della società 25 veniva sostituita, con chiusura an- ticipata del contratto, con altra polizza le cui parti contrattuali erano la società 2, soggetto assicurato, una società assicuratrice veicolo (captive) la società 53 col- locata in un paese offshore, e la banca 2. Si prevedeva inoltre una riassicura- zione di società 33, società assicurativa. La nuova polizza prevedeva che il valore assicurato salisse da 75 a 80 milioni e garantisse sempre il rischio politico. Il premio assicurativo veniva stabilito in semestrali USD 522’000 per le prime due rate. Gli adempimenti del contratto previsti a carico di banca 2 consistevano nel rice- vere da società 2 i fondi per pagare il premio assicurativo, e poi distribuire il pre- mio assicurativo alla captive, cioè alla società 53, e al riassicuratore società 33. Allorquando veniva predisposta la nuova polizza banca 1 informava la banca 2 che intendeva trasferire alla banca il 2,5% di interessi sul finanziamento. Gli interessi che banca 1 pagava alla banca 2 erano pari a USD 1'875’000, il premio semestrale della polizza ammontava a USD 512'000. Il danaro ricevuto
- 29 - da banca 2 veniva quindi girato per USD 10’000 alla società 53, la captive assi- curativa; per USD 512.000 alla società 33, che era la società che in ultima analisi prendeva in carico il costo dell'assicurazione, e quindi aveva diritto a percepire il premio; una quota veniva girata quale commissione di brokeraggio, per il broker che aveva strutturato la polizza, alla società 24, e la differenza fra USD 1,875 milioni versati da banca 1 e provenienti da società 2k, detratti gli importi impiegati in questi pagamenti rimaneva a disposizione della società 4 società che aveva aperto un conto presso la banca 2 riconducibile all’imputato – funzionario di banca 1 – che aveva partecipato alla strutturazione dell'operazione e che svol- geva il ruolo di Relationship manager nei confronti di società 2. La società 4, che faceva capo a A., al termine dell’operazione società 2k perce- piva globalmente USD 5'784'410.81 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016) e ciò grazie alla collaborazione di C., che si è adoperato per strutturare la nuova copertura assicurativa necessaria a veicolare i profitti poi percepiti in prima bat- tuta dall’imputato. 3.2.2 Operazione società 2g USD 60 mln - anno 1996 (a.2 e d) Nel dicembre 1996 veniva realizzata un'altra operazione da parte del gruppo 2 con banca 1 a favore della subholding argentina società 2g. L'operazione può essere così sinteticamente descritta. La filiale di Londra di banca 1 concedeva a società 2g un prefinanziamento di USD 15 milioni il 24 settembre 1996, servito a finanziare urgenze di cassa della controllata argentina. Il prestito veniva estinto quando si perfezionava il succes- sivo finanziamento detto "prestito ponte". Nello stesso anno il 23 dicembre 1996 veniva infatti concesso un ulteriore finan- ziamento (bridge loan) poi estinto il 10 ottobre 1997 dell'importo di USD 60 mi- lioni e regolato da un credit agreement. A riguardo risulta che, nel credit agree- ment, Io scopo indicato era quello di finanziare l'import e l’export delle materie prime mentre in realtà, da quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, i 60 milioni che arrivano a società 2g da banca 1 erano stati utilizzati per estinguere i 15 milioni del precedente finanziamento che aveva concesso banca 1 alla società 2 nell'ottobre, mentre la parte rimanente veniva utilizzata per estinguere linee di debito aperte verso varie banche argentine. Anche questo finanziamento veniva garantito dalla società 2 che a sua volta sti- pulava due contratti assicurativi con la società 25, nei contratti si individuava
- 30 - banca 1 quale soggetto tenuto a pagare il premio assicurativo per conto di società 2. Il finanziamento si estingueva il 10 ottobre 1997, quindi dopo dieci mesi dall'ero- gazione. A quella data viene inviata una lettera da banca 1 a società 2, in qualità di garante e in cui veniva quantificata la penale, avendo società 2g estinto il fi- nanziamento prima del decorso del biennio. Era infatti avvenuto che società 2g, il 10 ottobre, attraverso l'emissione di un pre- stito obbligazionario dedicato, cosiddetto private placement, aveva ottenuto i 60 milioni necessari per ripagare banca 1 del credito concessogli dieci mesi prima. Banca 1, con l'emissione del private placement, chiedeva dunque, come penale un pagamento del 4% annuo con erogazione semestrale sui 60 milioni, che erano sia l'importo del vecchio finanziamento estinto sia il valore nozionale delle notes emesse. Nel mese di ottobre dell'anno successivo, società 2g, ha individuato gli investitori per il collocamento del private placement delle notes acquistate da un Trust ap- positamente costituito, che a sua volta rilasciava certificati di pari importo collocati da banca 1 presso investitori istituzionali nordamericani. Le notes emesse da società 2g ed acquistate dal Trust avevano un rendimento dell'8,49%. Il Trust a sua volta emetteva: 1) certificati classe A collocati presso gli investitori con un interesse del 7,13%; 2) certificati classe B che maturavano un rendimento (calcolato sul valore nozionale di 60 mln USD) scaturente dalla differenza tra l'interesse percepito da società 2g (8,49%), l'interesse corrisposto agli investitori (7,13%) e le commissioni trattenute per i costi di gestione del Trust stesso. Detti certificati classe B venivano assegnati a banca 1. All'iniziale polizza assicurativa stipulata con società 25 a copertura del rischio politico sul finanziamento argentino, subentrava nel settembre 1999 una nuova copertura assicurativa (polizza 7) con la captive società 26 (a sua volta riassicu- ratasi con separato accordo con società 33) e banca 1 Jersey (quale contracting party). Quest'ultima riceveva: da banca 1 , i fondi rivenienti dalla penale per l'e- stinzione anticipata del bridge loan (a quella data ridottosi al 2,5%), e dal Trust le cedole sui certificati classe B. L'intero importo così costituitosi veniva girato a società 26, che tratteneva la somma relativa ai premi assicurativi, le commissioni dovute al broker, quelle ad essa spettanti, e disponeva il trasferimento della re- stante parte su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 8) in virtù di un (fittizio) accordo di consulenza.
- 31 - All'esito di tale operazione, l’imputato lucrava la somma di USD 3'131'922 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). In seguito, alla scadenza del private placement (ottobre 2002), società 2 provve- deva al rimborso delle notes al Trust al posto della obbligata principale società 2g, iscrivendo conseguentemente un credito verso la stessa, cui contestual- mente rinunciava sottoscrivendo una quota aggiuntiva di capitale. La provvista necessaria per il rimborso delle notes derivava dalla strutturazione di un ulteriore private placement (importo: USD 80 milioni) emesso da società 2c per il tramite di banca 1 il 20 dicembre 2001. La società finanziata (società 2c) costituiva con dette somme un cash collateral a favore di banca 1 che a quel punto provvedeva a finanziare società 2 per il rimborso delle notes. In occasione dell'aumento di capitale di società 2g, società 2a sottoscriveva una nuova polizza assicurativa (F ABI 2002/B) con la captive società 53 (la quale a sua volta si riassicurava con separato accordo con società 33) e la banca 2 (quale contracting party); quest'ultima, ricevuti i fondi da società 2 su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 4), provve- deva, per il tramite di C., a girare una quota del denaro per la quietanza dei premi assicurativi, trattenendo la restante parte, costituente il profitto conseguito dall’imputato, complessivamente quantificabile in USD 1'172'837.06 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). In seguito alla definizione dei termini di durata delle notes, le scadenze del nuovo finanziamento (10 ottobre 2002) e dei contratti assicurativi (23 dicembre 2001) risultavano non allineate. Banca 1 rimaneva, come originariamente concordato con società 2, il soggetto tenuto al pagamento del premio. Nel corso del 1999 i contratti assicurativi venivano risolti in via anticipata. Banca 1 e società 2 si ac- cordavano per sostituire la controparte assicurativa. Il premio di polizza era pa- gato semestralmente da banca 1 Jersey che, nella veste di contracting party, con lettera del 16 settembre 1999, oltre ad informare il nuovo assicuratore società 26 di aver accettato di pagare i premi dovuti da società 2, comunicava che avrebbe corrisposto alla medesima società, stesse date di scadenza del premio di polizza, anche un ulteriore importo di USD 476’250, in aggiunta agli obblighi contrattuali previsti. Riguardo a tali operazioni C. sottoscriveva la polizza n. 8 per conto della banca 2 e le missive inviate alla società 2, seguendo le tassative indicazioni
- 32 - dell’imputato, mentre J. realizzava la struttura societaria società 8 (di spettanza dell’imputato) e provvedeva a fornire a società 26 le indicazioni per il trasferi- mento dei fondi ricevuti da banca 1 Jersey. 3.2.3 Operazione società 2e 80 mln USD dicembre 1997 e società 2f USD 100 mln
- settembre 1998 (a.3 e d) Il 16 dicembre 1997 banca 1 finanziava anche la controllata venezuelana del gruppo 2. Il finanziamento veniva regolato da un contratto (credit agreement) e da un accordo a latere (side letter). Anche in questo caso il finanziamento veniva garantito da società 2 che tuttavia, in questo caso, non stipulava alcun contratto assicurativo. Il finanziamento avrebbe dovuto essere destinato allo svolgimento di attività di import/export, similmente a quanto osservato in relazione a società 2g, ma in realtà i fondi che banca 1 erogava a società 2e venivano destinati per una parte
– circa 20 milioni – al rientro da un pregresso finanziamento che la stessa banca aveva concesso il 15 settembre 1997. La rimanente parte, di 60 milioni, veniva girata da società 2e a società 2e_2, altra società del comparto venezuelano, che utilizzava il denaro per ripagare altri debiti preesistenti. Da un lato la banca svolgeva il ruolo di intermediario, posto che in realtà il finan- ziamento veniva erogato da società 36, finanziaria irlandese del Gruppo 2, al fine di ottenere vantaggi fiscali. Banca 1 fungeva quindi da tramite e chiede a garan- zia il denaro utilizzato per finanziare società 2e e società 2e_2. Società 36, con- trollata al 100% da società 2, depositava il denaro a garanzia di banca 1 affinché questa erogasse il finanziamento alle società venezuelane del gruppo. Il finan- ziamento veniva estinto anticipatamente nel settembre dell'anno successivo (1998), attraverso la provvista riveniente da un private placement del medesimo valore emesso dalla società 36 per il tramite di banca 1. In particolare, i fondi derivanti dal collocamento privato erano asserviti alla costituzione di un deposito vincolato (cash collateral) a favore di banca 1 a garanzia di un finanziamento di pari importo, che la banca contestualmente erogava a società 2e e società 2e_2; finanziamento con il quale si andava ad estinguere la precedente esposizione del dicembre 1997. Le notes emesse da società 36 venivano acquistate da un Trust appositamente costituito il quale provvedeva ad emettere dei certificati di pari importo collocati presso investitori istituzionali nordamericani. Nel settembre 1998 la filiale milanese di banca 1 sottoscriveva un impegno con società 2f in base al quale avrebbe erogato un finanziamento di USD 100 milioni al rilascio da parte della società brasiliana di effetti cambiari (promissory notes) di pari importo. Con separato e contestuale accordo, la banca trasferiva il suo
- 33 - impegno di finanziamento a società 36. Quest'ultima acquistava gli effetti cam- biari della consociata brasiliana mediante provvista riveniente da un private pla- cement organizzato da banca 1. In particolare, i fondi venivano trasferiti a banca 1 INT che in qualità di Agent dell'intera operazione, provvedeva a girarli a società 2f. Per entrambe le operazioni, società 36 emetteva delle notes acquistate da due distinti Trust aventi un tasso di interesse stabilito rispettivamente nella misura del 7,69% e 7,65%; i Trust a loro volta rilasciavano: 1) certificati classe A - collocati presso gli investitori – che maturavano un interesse inferiore a quello delle notes per circa un punto percentuale; 2) certificati classe B che maturavano un rendi- mento scaturente dalla differenza tra l'interesse percepito sulle notes di società 36, l'interesse corrisposto agli investitori e le commissioni trattenute per i costi di gestione dei Trust stessi. Detti certificati classe B venivano assegnati a società 26, formalmente a titolo di investimento, senza tuttavia la previsione di alcun cor- rispettivo. La captive società 26, con la quale società 2, garante di tutte le notes emesse da società 36, sottoscriveva le polizze assicurative n. 1 e 2 sui finanzia- menti erogati tramite banca 1 alle società venezuelana e brasiliana (a sua volta riassicuratasi con separati accordi con società 33 e società 55), riceveva dunque i premi assicurativi da società 2 e le cedole sui certificati classe B dai Trust. Tali somme – detratti gli importi relativi ai premi assicurativi, alle commissioni dovute al broker e a quelle ad essa spettanti – venivano trasferite su conti correnti inte- stati ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 3) in virtù di fittizi accordi di consulenza. Società 26 quindi una volta ricevuti i fondi, paga il broker, i due riassicuratori – in un caso era società 33 nell'altro caso società 55 – e gira la rimanente parte a società 3 in ragione di un accordo datato 25 settembre 1998, che riprende pedissequamente le medesime indicazioni contenute nell'accordo tra società 26 e società 8, visto per l'operazione argentina. Società 3, al pari di società 8, al pari di società 4, era una società con conti correnti sia in Liechten- stein sia in Svizzera (in banca 2), riconducibile all’imputato. Quindi il denaro in- cassato dall’imputato sui conti di società 3 a seguito dell'operazione così realiz- zata, pari a USD 5'740'489.73 (cfr. Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016), costituiva il profitto personale dallo stesso conseguito. Nel settembre 2001, le coperture assicurative con società 26 venivano risolte anticipatamente e venivano parallelamente sottoscritte due nuove polizze assi- curative (nn. 3-4) sempre con società 26 quale assicuratore (a sua volta riassi- curatasi con società 33 e società 55) e la banca 2 (sempre per il tramite di C.) quale contracting party. Quest'ultima, ricevuti i fondi, in precedenza dalla captive società 26, sul conto corrente intestato a una società offshore riconducibile all’im- putato (società 4), provvedeva a girare una quota del denaro per la quietanza dei
- 34 - premi assicurativi e del broker, trattenendo la restante parte, costituente il profitto conseguito dell’imputato, per la polizza n. 3 relativa a società 2e USD 2'127'207.24 e per la polizza 4 relativa a società 2f USD 2'174'607.07 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016).
3.2.4 Operazione società 2e_2 45 mln USD – società 2k 45 mln USD società 2h, 2i e 2j 60 mln USD, luglio - dicembre 2001 (a. 4 e d) La filiale milanese di banca 1 concedeva un finanziamento alla società 2e_2 del gruppo 2 per l'importo di USD 45 milioni, subordinato alla concessione del sud- detto finanziamento era la contestuale sottoscrizione di una copertura assicura- tiva sul rischio politico e di credito della società venezuelana a vantaggio di banca 1, in aggiunta a quella già fornita da società 2. I fondi necessari alla copertura assicurativa venivano corrisposti da società 2. A chiusura del finanziamento società 2e_2 di USD 45 milioni, banca 1 provve- deva nel successivo mese di agosto (10 agosto 2001) a strutturare una transa- zione similare per il medesimo importo (USD 45 milioni) a favore di società 2k, assistita dalle stesse garanzie sopradescritte. Per ragioni di carattere fiscale, l'o- riginario finanziamento veniva concesso in valuta giapponese, poi convertita in dollari mediante realizzazione di alcuni contratti di swap. Infine, nel successivo mese di dicembre (14 dicembre 2001), banca 1 strutturava un’ulteriore transa- zione avente le stesse connotazioni di quella venezuelana, mediante conces- sione di un finanziamento per complessivi USD 60 milioni in favore delle società 2f (USD 15 milioni), 2i (USD 20 milioni) e 2j (USD 25 milioni). Nei contratti di finanziamento società 2e_2 e società 2h (tranche di USD 15 mi- lioni) venivano indicate motivazioni sulla destinazione dei fondi (import/export e riduzione indebitamento della società) non corrispondenti a quelle reali, posto che: per quanto concerne la provvista formalmente destinata alla società vene- zuelana (società 2e_2), i fondi erogati venivano trasferiti alla consociata società 2e per la parziale estinzione del finanziamento intercompany con società 2d (quest'ultima a sua volta utilizzava la provvista per finanziare il comparto suda- mericano, e in particolare Argentina, Mexico e Uruguay). Per quanto invece ri- guarda il finanziamento società 2h, i fondi erogati venivano interamente girati a società 2o ad estinzione di una linea di credito intrattenuta con banca 1. In relazione a tutti i citati finanziamenti, banca 1, pur essendo già garantita da società 2, realizzava coperture assicurative sul rischio politico e di credito delle società prenditrici, ottenendo che i correlati costi fossero a carico del gruppo 2.
- 35 - Le coperture assicurative venivano sottoscritte dalla banca con società 33 quale assicuratore, e banca 2 quale contracting party (nn. 6, 5, 9, 11, 10, 12, 15, 14). In tale contesto banca 2, e per essa sempre C., inoltrava a società 2e_2, società 2h e società 36 (che interveniva nell'operazione per società 2k), apposite missive con le quali comunicava il reperimento di un fornitore di strumenti di copertura in relazione ai finanziamenti accordati da banca 1, chiedendo di trasferire l'importo occorrente per pagare i costi del servizio, su conto corrente intestato ad una so- cietà offshore riconducibile all’imputato (società 4). Le citate società 2e_2, so- cietà 2h e società 36 al fine di reperire i fondi necessari a quietanzare quanto richiesto da banca 2 (USD 6,56 milioni per società 2e_2, USD 6,27 milioni per società 36, USD 5,53 milioni per società 2h) stipulavano con fittizi contratti di In- terest Rate Swap – in realtà meri finanziamenti – le cui provviste venivano girate direttamente dalla banca sul conto corrente della società 4. La differenza tra quanto richiesto da banca 2 e quanto alla stessa erogato tramite i contratti di swap, veniva corrisposto direttamente da: banca 1 Securities per conto di società 2k (USD 195’000) e banca 1 Milan branch per conto di società 2h e società 2e_2 (USD 225’000). Ottenute le citate provviste, banca 2 e per essa C., sempre su precise disposizioni dell’imputato, provvedeva a quietanzare le coperture assicu- rative in favore di banca 1, trattenendo la restante parte che costituiva profitto personale dell’imputato: USD 2'188'887.59 per società 2e_2, USD 2'793'524.52 per società 2h, e USD 2’111'213.33 per società 36 (cfr Tabella riassuntiva, alle- gato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). C. sottoscriveva, sempre su tassative indicazioni dell’imputato, parte delle po- lizze assicurative realizzate per conto del contracting party banca 2 nonché parte delle missive inviate alle controllate società 2 per richiedere il trasferimento dei fondi sul conto corrente di società 4, da lui stesso gestito nell'interesse e su indi- cazioni dell’imputato. 3.2.5 Operazione società 23 e società 22 300 mln USD- dicembre 1999 (a.5 e d) Nel 1998 i manager società 2, al fine di reperire risorse finanziarie, progettavano di quotare presso la Borsa di S. Paolo la subholding brasiliana del gruppo. Non sussistendo a quella data le condizioni per la realizzazione del progetto, e per- manendo la necessità di reperire risorse senza tuttavia gravare il bilancio di ulte- riori poste debitorie che avrebbero inciso negativamente sui convenant, struttu- ravano unitamente ai manager di banca 1 un'operazione di aumento di capitale in realtà simile ad un mero finanziamento. Nel dicembre 1999, banca 1 procedeva alla costituzione di due veicoli alle isole Cayman (società 23 e società 22), i quali emettevano private placements –
- 36 - ciascuno per nominali USD 150 milioni – con la cui provvista si procedeva alla sottoscrizione di un aumento di capitale in società 2m pari al 18% della comples- siva partecipazione azionaria. I private placement emessi dal veicolo società 23 venivano ceduti ad investitori istituzionali nordamericani (una quota di essi, pari a USD 30 milioni, con interposizione di società 2d); una quota di USD 15 milioni veniva sottoscritta direttamente da banca 1. Al fine di garantire il pagamento delle cedole dovute sui private placement emessi da società 23, banca 1 sottoscriveva con il veicolo suddetto uno zero coupon interest fixed rate swap in base al quale la banca anticipava tutti gli interessi ma- turati sulle cedole che sarebbero poi stati rimborsati da società 2 in un'unica so- luzione alla fine del 2003. I private placement emessi dal veicolo società 22 venivano sottoscritti intera- mente da banca 1, la quale pianificava l'integrale copertura sul rischio di credito società 2 attraverso l'acquisto di credit default swap (coperture finanziarie sul rischio di credito) ovvero mediante la dismissione delle notes non "coperte". Per i correlati interessi, le parti statuivano la corresponsione in un'unica soluzione alla fine del 2003. La suddetta operazione era assistita da una put option secondo la quale società 23 e società 22 avevano il diritto di vendere a società 2d le rispettive quote par- tecipative ad un prezzo pari al capitale – maggiorato di interessi e spese – qua- lora i fondi rivenienti dall'eventuale quotazione non fossero risultati sufficienti per la remunerazione dell'investimento, ovvero nel caso in cui non si fosse proceduto alla quotazione stessa. Nel 2001 banca 1 riduceva di USD 100 milioni la propria esposizione verso so- cietà 22 attraverso un nuovo collocamento di notes da parte di quest'ultima a chiusura del quale la banca si trovava a detenere titoli per USD 50 milioni, es- sendo la restante parte collocata presso investitori istituzionali nordamericani. Anche in relazione a tali notes veniva stipulato uno zero coupon interest rate swap per il pagamento semestrale delle cedole. Con due distinti comunicati di società 2b, la citata operazione veniva presentata al mercato come un investimento nel capitale di società 2m effettuata da un "gruppo di investitori nordamericani coordinati da banca 1", con possibilità per gli stessi, nel caso di mancata quotazione in Borsa, di rivendere al gruppo 2 le azioni sottoscritte con l'aumento di capitale ad un prezzo pari al valore della sottoscri- zione maggiorato di uno spread (equity puttable); laddove al contrario: l'investi- mento nel capitale di società 2m veniva effettuato da due veicoli costituiti e gestiti da banca 1, e non, come asserito, da investitori istituzionali; questi ultimi si erano
- 37 - limitati a sottoscrivere i private placement emessi da società 23 (per l'importo di USD 135 milioni) mediante i quali il citato veicolo aveva acquisito la provvista necessaria all'investimento nel capitale. Banca 1 non si era limitata al solo coordinamento, ma, non riuscendo nell'imme- diato a collocare l'intera somma oggetto di aumento di capitale (USD 300 milioni), aveva sottoscritto direttamente tutte le notes società 22 e 15 milioni di notes emesse da società 23. In occasione del closing dell'operazione sopra descritta, banca 2 (e per essa C.) inoltrava a società 2 (referente K.) una missiva (del 12 dicembre 1999) con la quale chiedeva di corrispondere una somma di denaro (USD 3,75 milioni) quali commissioni per l'attività, in realtà mai espletata, di "consulenza e coordinamento degli investitori". Tale importo veniva effettivamente corrisposto da società 2 sul conto denominato società 21 di cui era titolare B. ma di spettanza del qui imputato e costituiva il suo profitto (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). Del resto, la quasi totalità della provvista incamerata da società 2m a seguito dell'aumento di capitale veniva "girata" a società 54 (società uruguaiana del gruppo 2) e da questa utilizzata per il ripagamento di bonds in scadenza nonché per finanziare altre società del gruppo. 3.2.6 L’operazione società 1 – novembre 2002 – (a.6) Per quanto attiene all’operazione società 1, dal rapporto 1° luglio 2010 del Centro di competenze della Confederazione MPC (MPC pag. 010.001.01504 segg.), che riprende le annotazioni della Polizia giudiziaria italiano del 30 giugno 2008 (MPC pag. 018.019.01779-1789), nonché dal rapporto della PrinceWaterhouseCoo- pers (PWC), pag. 153 (MPC pag. 018.011.02752 segg.) emerge quanto segue. Nel marzo 2002, appurata l’impossibilità di quotare, così come preventivato, la società 2m, si rendeva necessario intervenire sull’operazione società 23/società 22 (la cui scadenza era prevista al dicembre 2003). In assenza di risorse finan- ziarie per il rimborso delle notes in scadenza, veniva scelta l’opzione di prolun- gamento della durata dell’operazione, che veniva proposta da banca 1 agli inve- stitori nel giugno 2002. Gli investitori però comunicarono di non accettare tale proposta, ritenendola formulata con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza delle notes (dicembre 2003). Banca 1 e società 2 concordavano quindi di prose- guire con l’estensione degli zero coupons swap attraverso l’erogazione di un fi- nanziamento che prevedeva l’interposizione di banca 2, su indicazione dell’im- putato. Il 22 agosto 2002 banca 2 inviava una lettera di mandato a società, nella
- 38 - quale formulava una proposta di finanziamento da realizzarsi attraverso uno zero coupon credit term facility. In tale documento la banca richiedeva – per l’opera- zione – una commissione una tantum pari allo 0.75% della facility concessa. Nel settembre 2002 il tentativo di interporre banca 2 nell’operazione veniva meno a causa della rinuncia della banca 2 a tale operazione. Il prestito di USD 250'000'000 sarebbe quindi stato concesso a società 2d per il tramite di una “società veicolo” che si frapponeva fra banca 1 e società 2d. In parole semplici, il prestito era concesso da banca 1 a società 1, la quale si obbligava a riversare le singole tranches del prestito, a società 2d con la quale aveva sottoscritto un contratto di prestito corrispondente. Quindi società 1 utilizzava le somme che ri- ceveva da banca 1 per poi riversarle a società 2. Questo nuovo veicolo, la società 1, costituita nell’ottobre 2002 dallo studio legale caymanese MMM., era riconducibile all’imputato, il quale attraverso la società 5 (parimenti riconducibile a quest’ultimo) aveva provveduto a capitalizzarla con la sottoscrizione di una preference share di USD 7'000'000.--. L’importo di comples- sivi USD 7'000'000.--, con cui è stata capitalizzata società 1 e che costituisce la provvista fornita dalla società 5, è a sua volta stato alimentato con fondi rivenienti dalle operazioni assicurative concluse con società 2 e meglio dai conti di tre so- cietà di spettanza dell’imputato: società 4 per USD 3,22 milioni, società 21 per USD 1,79 milioni e società 7 per USD 2,08 milioni. Si rammenta che il conto in- testato a società 4 era stato alimentato mediante commissioni eccedenti i paga- menti delle coperture assicurative. “L’equity investor” era dunque il qui imputato, che per il tramite della società 1, ed utilizzando fondi ricevuti da società 2 a seguito delle operazioni summenzio- nate, entrava nell’operazione. I passi previsti nel Credit Approval Memorandum venivano concretizzati nel no- vembre 2002. In particolare, veniva prevista l’erogazione da banca 1 a società 1 di una maxi tranche iniziale di USD 90'000'000.-- (su un ammontare complessivo di USD 266'000'000.--) e successive rate semestrali di USD 11,1 milioni fino al di- cembre 2008. Banca 1 e società 1 concordavano pure uno swap sui tassi d’inte- resse, che prevedeva un’opzione di chiusura anticipata al giugno 2009, per il quale banca 1 ha dovuto corrispondere a società 1 l’importo di USD 2'500'000.-- (versato in data 12 novembre 2002 a società 1 e trasferito a società 5). Inoltre, società 1 si è fatto riconoscere il diritto di percepire la somma di USD 1,65 milioni per ogni tranches di credito semestrale versata a società 2d. Quindi banca 1 ver- sava USD 11,1 milioni a società 1, la quale ne riversava USD 9,450 a società 2d, che si obbligava però a rifondere l’intero importo nei confronti del creditore
- 39 - effettivo banca 1. Per il periodo in cui gli accordi sono stati operativi, società 1 ha dunque conseguito USD 3,3 milioni, soluti in due rate da USD 1,650 milioni cia- scuna in corrispondenza dei versamenti semestrali da parte di banca 1 del di- cembre 2002 e del giugno 2003. Gli accordi fra banca 1 e società 1 prevedevano sin dall’inizio che società 1 avrebbe acquistato la proprietà dei due veicoli società 23 e società 22 (Credit approval memorandum del 20.09.2002). In data 8 novembre 2002 banca 2 richiedeva inoltre a società 2d (ed otteneva) commissioni a titolo di “arrangement fee” per USD 1'571'250.--. A partire dal mese di luglio 2003 banca 1, società 2 e società 1 operavano una riorganizzazione dell’operazione sin qui descritta, volta alla realizzazione di un rapporto diretto di finanziamento tra banca 1 e società 2d ed alla liquidazione del frapposto veicolo società 1 che aveva perso ogni utilità. In data 16 luglio 2003 società 2d rimborsava a società 1 la quota dei finanzia- menti erogati dalla stessa per un importo pari a USD 7'198'478.-- (rimborso USD 7'000'000.-- e pagamento interessi maturati a tale data su tale ammontare). Si stabiliva inoltre l’impegno di società 2d a corrispondere un importo di USD 13'918'701.--, quale additional amount a società 1, per così dire a “compen- sazione” dei mancati facilty costs a venire sino al 10 giugno 2008, da accreditarsi su un conto presso la banca 15 intestato alla società 6. L’importo di USD 21'117'140.50 è stato accreditato da parte di società 2d in data 21 lu- glio 2003 sul conto intestato alla società 6 ed in seguito utilizzato, per l’acquisto da parte dell’imputato delle notes società 22, così come previsto dagli accordi intercorsi con banca 1. Riassumendo quindi, l’interposizione del veicolo società 1 ha consentito all’impu- tato di conseguire ingenti profitti, quantificabili complessivamente in USD 21'289'951.--, segnatamente:
− USD 2'500'000.-- provenienti dall’esercizio dell’opzione di chiusura anticipata dello swap tra banca 1 società 1; − USD 1'571'250.-- proveniente da una commissione di arrangement fee richie- sta senza alcun titolo con apposita missiva da banca 2 a società 2d; − USD 3'300'000.-- provenienti dai facility costs trattenuti da società 1 su società 2d in relazione alle prime due tranches del finanziamento;
- 40 - − USD 13'918'701.-- a “compensazione” dei facility costs previsti per le tranches a venire e quindi ora denominati “additional amount” versati da società 2d a società 1. 3.2.7 Riepilogo e destinazione delle somme di denaro percepite dall’imputato a seguito delle operazioni finanziarie I rapporti agli atti della PGF (in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC pag. 005.001.08342 segg., e rapporto del 1° luglio 2010, MPC pag. 010.001.01464 segg.), prendono in esame tutte le operazioni di conces- sione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate dall’im- putato con società 2 e che, in buona sostanza, confermano il contenuto dei rap- porti stesi dai colleghi di polizia italiani. Dalla lettura di questi rapporti si evince che l’importo di complessivi USD 52,4 milioni, risulta essere confluito su conti bancari in Svizzera e nel Liechtenstein, aperti o fatti aprire dall’imputato e tutti riconducibili a quest’ultimo, così suddivisi: − USD 5'740'489.-- (operazione società 2e, USD 80 milioni e società 2f USD 100 milioni, polizze 1 e 2 società 26): confluiti nella misura di USD 2'173'923.-- sul conto cifrato n. c3 denominato “società 3” presso banca 2, Coira, di cui l’imputato era ADE, aperto il 18 settembre 1998 e chiuso nel mag- gio 2002 (MPC pag. 005.001.08371 segg.; MPC pag. 007.017.0008-0088, 00380, 00384, 00387, 00393, 00401, 00414, 00424 e 00433),e nella misura di USD 3'566'566.-- sul conto societario n. c5 intestato a società 3 Bahamas presso banca 14, Vaduz, di cui l’imputato era ADE e R. avente procura gene- rale, aperto il 26 novembre 1999 e chiuso nel novembre 2001 (MPC pag. 005.001.08411 segg.; MPC pag. 007.715.6 segg.; MPC pag. 007.954.00050, 00059 seg., 00067, 00073, 00082, 00084, 00088 seg., 00098 seg., 00102 e 00104); − USD 2'127'208.-- (operazione società 2e USD 80 milioni, polizza 3 società 26) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 17 novembre 2000 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC pag. 005.001.08391 segg.); − USD 2'174'607.-- (operazione società 2f USD 100 milioni, polizza 4 società
26) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE; − USD 2'188'888.-- (operazione società 2e USD 100 milioni e USD 45 milioni, polizze 5 e 6) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 007.003.0159, 0198 e seg.);
- 41 - − USD 3'131'922.-- (operazione società 2g USD 60 milioni, polizza 7) confluiti nella misura di USD 513'525.-- sul conto n. c8 intestato a società 8, Alofi/Niue, presso banca 2, Coira, di cui L. era ADE, e sul quale l’imputato disponeva di procura generale con diritto di firma individuale, aperto l’8 maggio 2002 e chiuso il 24 settembre 2002 (MPC pag. 005.001.08408; MPC pag. 007.014.0068, 70 e seg.), e nella misura di USD 2'618'397.-- sul conto
n. c4 intestato a società 8, BS-Nassau presso banca 14, di cui l’imputato era ADE e sul quale R. disponeva di procura generale, aperto il 22 ottobre 1999 e chiuso nel febbraio 2003 (MPC pag. 005.001.08418; MPC pag. 007.712.6 e seg., 249, 270, 281, 291); − USD 1'172'837.-- (operazione società 2g USD 60 milioni, polizza 8) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 007.003.0167, 0617, 0625 e seg.; MPC pag. 007.20.731 e seg.); − USD 2'793'525.-- (operazione società 2h, 2i, 2j USD 60 milioni, polizze 9, 10,
E. 7.1 In sede di requisitoria il MPC ha dapprima ribadito l’aggiornamento – già formu- lato davanti alla prima istanza – della somma di denaro complessiva provento del reato di riciclaggio, a compenso della quale è chiesta la confisca rispettiva- mente di risarcimento equivalente (CAR pag. 5.200.105). Questo aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’intervenuta prescri- zione degli atti di riciclaggio stabilita dal Tribunale federale (sentenza di rinvio del
- 137 - TF 68_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.1.), relativa alle cifre da 1.1.1 a 1.1.289 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. Lo stesso, tiene per altro conto delle osservazioni formulate dalla difesa relativa alle confische già effettuate (e cresciute in giudicato) a carico dei beni patrimoniali dei correi e delle cifre da lui versate a questi ultimi con particolare riferimento a J., GG., C., EE. e B. L’aggior- namento dell’ammontare complessivo riciclato dall’imputato attraverso gli atti di riciclaggio denaro di cui ai capi d'accusa alle cifre da 1.1.290 a 1.1.501 ammonta quindi a USD 36'278'385. Da tale importo, il MPC ha depennato le somme og- getto di pregressa confisca riguardanti i 212 capi d’accusa: si tratta dell'importo di USD 590'000 consegnato in contanti a CC. di cui ai capi d'accusa 1.1.292, 1.1.324 e 1.1.411, dell'importo di USD 30'000 consegnato in contanti a J. di cui al capo d'accusa 1.1.348, dell'importo di USD 199'900 versato in contanti sul conto intestato alla fondazione 1 presso banca 12 di cui al capo d'accusa 1.1.322 e dell'importo di USD 18'326'000 concernente l'operazione società 1 di cui ai capi d'accusa 1.1.452 e 1.1.454, per un totale di USD 19'145'900. Ne consegue che l'importo riciclato non oggetto di pregressa confisca ammonta quindi a USD 17'132'485 (USD 36'278'385. - USD 19'145'900). Il MPC, dopo aver constato che importo di USD 17'132'485 è di gran lunga su- periore alla somma totale dei saldi dei conti attualmente sotto sequestro pari a USD 9'146'241.15, chiede la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP del saldo dei conti bancari sequestrati in Svizzera e quale risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP il saldo dei conti sequestrati su rogatoria in Lussemburgo (CAR pag. 5.200.106). Il MPC chiede pertanto dapprima la confisca del saldo, inclusi i titoli in deposito e gli interessi nel frattempo maturati: − del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 314'591.11 al 31 dicembre 2022); − del conto n. c11 denominato società 27 intestato all’imputato presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 276'372.70 al 31 dicembre 2022); − del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3'031'642 al 30 settembre 2021); − del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 55'185.03 al 3 gennaio 2023). Il MPC chiede inoltre di ordinare il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP sui saldi dei conti (inclusi i titoli in deposito e gli interessi nel frattempo maturati) di cui sono titolari le società 13 e 12, già sequestrati presso banca 17 in Lussem- burgo (ora depositati presso la Caisse de consignation), ritenuto che sono stati tracciati i flussi del denaro riciclato in uscita dalla Svizzera dapprima verso il conto della società 13 presso banca 16 in Guersey rispettivamente presso il conto della società 12 presso banca 16 in Guernsey, da dove sono infine stati trasferiti sui predetti conti bancari intestati alle medesime società in Lussemburgo, di cui
- 138 - l’imputato è il reale beneficiario economico. Rinviando per i dettagli su tali flussi all'allegato 6 della requisitoria del MPC del 27 ottobre 2021, agli atti (CAR pag. 5.200.106). Il MPC chiede pertanto il risarcimento equivalente: − sull'importo pari a USD 480'624.70 in precedenza depositati sul conto n. c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull'importo pari a USD 1'441'643.63 in precedenza depositati sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull'importo pari a USD 2'908'235 in precedenza depositati sul conto n. c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull'importo pari a USD 630'680.93 in precedenza depositati sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo. I montanti sopra indicati risultano dalla conversione in USD degli importi in più valute, dedotti i saldi negativi, contenuti nell'estratto patrimoniale della Caisse de consignation consegnato dalla Corte penale alle parti ad inizio dibattimento di primo grado nell'ottobre 2021. Come summenzionato, il MPC ritiene che il fatto che l’imputato contesti di avere commesso gli atti di riciclaggio aggravato imputatigli non sia di rilievo in materia di confisca, in quanto l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP è indipendente dalla condanna. Con riferimento alla richiesta di confisca dei conti di cui l’imputato non è titolare, a mente del MPC, egli non sarebbe legittimato ad opporvisi, in quanto in qualità di beneficiario economico difetta di un interesse giuridicamente protetto (sentenze del TF 6B_410/2013 consid. 3.5, 1B_94/2012 consid. 2.1). Con riferi- mento alle società offshores (società 4, società 13 e società 12) titolari dei conti, il MPC rileva che sono delle società di comodo utilizzate dall’imputato per ma- scherare l'origine del denaro distratto illecitamente a società del gruppo 2 e rici- clato su tali conti e che quando vi è identità economica fra una persona fisica e la persona giuridica, la persona giuridica non può far valere di essere in buona fede ex art. 70 cpv. 2 CP (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: TRESCHSEL/PIETH (edit.), Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 12 ad art. 70 CP). Inoltre, tali società non hanno fornito alcuna controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP rispetti- vamente 71 cpv. 1 in fine CP, avendo agito esclusivamente da paravento per l’imputato (CAR pag. 5.200.106 seg..). Con riferimento al conto della società 28 il MPC rileva come essa non abbia ac- quisito i valori patrimoniali ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP rispettivamente all'art. 71 cpv. 1 in fine CP, tant'è che l’imputato è stato indicato nel formulario A quale beneficiario economico (MPC pag. 007.302.002; CAR pag. 5.200.107). In merito alla tabella nuovamente prodotta dalla difesa al termine dell'udienza dibattimentale d’appello del 25 aprile 2023, in cui ha indicato lo stato di alcuni
- 139 - conti al 30 settembre 2002, il MPC ha rilevato che sarebbe una visione incom- pleta, ciò alfine di non indicare tutte le relazioni, aperte anche successivamente a tale data, tra cui ad es. il conto intestato alla società 5 sul quale dopo il 30 set- tembre 2002 sono state effettuate operazioni da milioni di USD contestate nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 (vedasi ad. es. il capo d'imputazione 1.1. 317), ma anche, con riferimento ai conti indicati nella sua tabella (ad es. il conto inte- stato a società 4), l’imputato non tiene in considerazione che vi sono state impor- tanti movimentazioni successive al 30 settembre 2002 e contestate come atti di riciclaggio (vedasi ad es. il capo d'accusa 1.1.295; CAR pag. 5.200.107). Con riferimento al denaro versato in contanti (USD 60'000) da SSS., commercia- lista in Italia dell’imputato, contestualmente all'apertura in data 20 gennaio 2004 del conto a lui intestato presso la banca 33, l'istruzione esperita dal MPC avrebbe permesso di accertare che tale denaro è stato prelevato il medesimo giorno da F. dalle cassette di sicurezza n. 53 e n. 56 presso banca 12 a Lugano, in cui l’imputato aveva precedentemente depositato il denaro illecitamente distratto a società del Gruppo 2 (cfr. rapporto finale 16 giugno 2011 della PGF, MPC pag. 005.001.8531). Nel suo interrogatorio 7 ottobre 2005, SSS. avrebbe confer- mato di aver ricevuto tale denaro da F. per conto di B. (MPC pag. 012.016.00022).
SSS. – indica il MPC – non avrebbe comprovato le sue asserite prestazioni pro- fessionali a favore di B.; il MPC osserva altresì che la nota d'onorario allegata alla sua istanza di dissequestro 22 luglio 2016 quale documento 3 è indirizzata all’imputato e non vi è fatta alcuna menzione di asserite prestazioni da egli (SSS.) effettuate a favore di B. Egli non potrebbe quindi avvalersi dell'eccezione alla confisca prevista dall'art. 70 cpv. 2 CP. Ne consegue che per il MPC anche il saldo di USD 55'185.03 sul conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 andrebbe confiscato (CAR pag. 5.200.107 seg.). Il MPC ha inoltre chiesto ed ottenuto su rogatoria il sequestro di un terreno in Brasile acquistato dall’imputato per 250'000 Real brasiliani (MPC pag. 007.069.00019-20), pari a USD 101'585 al cambio USD/BRL di 2.41100 vi- gente al 13 agosto 2001, ossia alla data del rogito, ritenuto che una parte ulteriore del prezzo è stata pagata da quest'ultimo in nero (USD 129'472) sul conto del venditore TTT. presso la banca 2 a Coira (capo d'imputazione n. 1.1.102). Visto che l'importo riciclato non ancora prescritto e non oggetto di pregressa confisca ammonta a USD 17'132'485 il MPC chiede che venga anche ordinato un risarci- mento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP sul valore di tale terreno per almeno USD 231'057 (= USD 101'585 + 129'472; CAR pag. 5.200.108).
- 140 - ll MPC conclude chiedendo di ordinare la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l'assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e chiesto quale risarcimento equivalente a favore della società 2a, nella sua qua- lità di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Osservando che, in caso contrario quanto confiscato, sarà oggetto di sharing con l'Italia giusta la Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; cfr. CAR pag. 5.200.108).
E. 7.2 Per quanto concerne le richieste dell’accusatrice privata già si è detto al con- sid. V.2, a cui si rinvia.
E. 7.3 L’imputato, in sede di arringa e di duplica, contesta le richieste confiscatorie, in considerazione del fatto che si oppone integralmente alle imputazioni di cui all’atto d’accusa, misconoscendo gli atti di riciclaggio aggravato a lui imputati ed anche ogni e qualsiasi origine criminale dei fondi pervenuti dal gruppo 2 sui conti a lui riferibili in Liechtenstein. Circa il reato a monte, ribadisce l’inconsistenza della sentenza della sua condanna da parte del Tribunale di Parma, ritenuto che la stessa non è cresciuta in giudicato essendo oggetto appello ed ancora sub iudice in Italia. Non vi sarebbe quindi spazio legale alcuno per una confisca dei beni patrimoniali a lui ascrivibili e nemmeno, evidentemente, di qualsiasi pretesa di carattere risarcitorio (CAR pag. 5.200.149; CAR pag. 5.100.036).
E. 7.4 La Corte d’appello è giunta in primo luogo alla conclusione che l’aggiornamento a USD 17'131'485, effettuato dal MPC, dell’ammontare della cifra complessiva da considerare confiscabile in quanto provento di reato, è corretta e deve essere confermata. Il fatto che questa Corte abbia riconosciuto l’imputato colpevole del reato di riciclaggio aggravato per 81 dei 212 atti di accusa non prescritti, non inferisce in alcuna maniera sulla determinazione del prodotto del reato in ragione del quale può essere ordinata la confisca. Il principio secondo cui la confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il cri- mine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b) deve infatti essere tutelato. Ancor di più, deve essere tenuto conto del principio secondo il quale dei valori patrimoniali acquisiti illegalmente e quindi “sporchi” non devono poter essere immessi nell’economia “pulita”, rispettosa dell’ordinamento giuridico (BAUMANN, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 5 ad art. 70/71 CP). Nel caso in esame, questa Corte ha accertato che i valori patrimoniali provenienti dal Gruppo 2 e depositati in prima battuta su conti riferibili all’imputato presso la banca 2, per poi essere successivamente indirizzati su altre relazioni mediante una complessa ragnatela di conti, società e prestanome, erano di origine crimi- nale. Tale accertamento deriva in particolare da sentenze italiane cresciute in
- 141 - giudicato. Ma non solo, benché il MPC abbia proceduto alla disgiunzione della posizione dei coimputati procedendo con decisioni (decreti di accusa e sentenza con rito abbreviato) di condanna sostanzialmente singole, non può sfuggire che i capi d’accusa per i quali sono stati condannati i correi del qui imputato sono com- presi nel novero di quelli a quest’ultimo imputati, in special modo con riferimento agli atti di accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. In altre parole, gli atti di riciclaggio imputati al qui imputato, comprendono quelli im- putati ai suoi correi, essendo il complesso di fatti all’origine della procedura pe- nale, esattamente lo stesso. Come esposto nel consid. III.6.1.10, a cui si rinvia, sono 7 i decreti d'accusa – regolarmente cresciuti in giudicato e che costituiscono, giusta l'art. 354 cpv. 3 CPP, sentenze cresciute in giudicato – emessi dal MPC nei confronti delle persone ritenute corree dell’imputato (anche) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis n. 2 CP. Di particolare rilevanza è la sentenza del 9 dicembre 2013 dalla Corte penale per riciclaggio aggravato e falsità in documenti nei confronti di C. (MPC pag. 022.003.0102 e segg.), ritenuto che per tutti gli atti di riciclaggio riconosciuti a suo carico, egli ha agito quale membro di una banda almeno con il qui imputato. Ebbene, i capi d’accusa per i quali C. è stato condannato in Svizzera, si sovrap- pongono – specialmente per quel che attiene alle imputazioni considerate dal MPC per determinare l’ammontare globale degli importi riciclati – con quelli impu- tati al qui imputato non ancora prescritti. Trattasi dei capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’atto di accusa 27 maggio 2015 e dei capi d’accusa da 1.4.188 a 1.4.301 per i quali C. è stato condannato dalla Corte penale. Visto che i valori considerati sono stati oggetto di atti punibili sotto il profilo dell’art 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infra- zione, ritenuto anche che – come già detto – il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati og- getto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2c). Ne consegue che i USD 17'131'485 possono fondare un’eventuale confisca, fatta riserva della pretesa di diritto civile di società 2a, che chiede la restituzione alla parte lesa società 2a, di quanto a lei illegalmente sottratto a seguito delle opera- zioni finanziarie oggetto del reato a monte avvenuto in Italia. 8. Come detto, l’accusatrice privata chiede la restituzione ex art. 70 CP rispettiva- mente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati. 8.1 Si constata dapprima che non esiste una sentenza civile o penale cresciuta in giudicato che accerti la pretesa finanziaria fatta valere da società 2a in relazione al reato di riciclaggio di denaro aggravato imputato al qui imputato. Peraltro,
- 142 - anche la stessa società 2a si riferisce sempre e solo alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. Ne consegue che, in virtù di quanto esposto in precedenza, società 2a non è legittimata a richiedere alcuna assegnazione, sulla base dell’art. 73 cpv. 1 CP. Questo a maggior ragione, per- ché l’assenza di una sentenza cresciuta in giudicato, nemmeno permette la ces- sione allo Stato ex art. 73 cpv.2 CP del credito potenzialmente vantato da società 2a (BAUMANN, op. cit., n. 6 e 17 ad art. 73 CP). 8.2 In merito alla pretesa ex art. 70 cpv. 1 CP di società 2a si rileva invece che il MPC, durante i dibattimenti ha chiesto e motivato adeguatamente unicamente la confisca dei conti bancari sequestrati in Svizzera ed in Liechtenstein (cfr. Tabella 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015). A tale proposito non si può fare a meno di constare che i presupposti per una confisca dei fondi sequestrati in Sviz- zera ed in Lichtenstein sono dati così come indicato dal MPC, trattandosi di pro- dotto di reato, verificata la stretta connessione fra il reato di riciclaggio compiuto dall’imputato ed i valori patrimoniali depositati sui conti che sono tutti a lui riferibili, come già accertato da questa Corte. Si tratta di valori patrimoniali direttamente disponibili e facilmente ricollegabili alle infrazioni commesse dall’imputato. Trattasi dei conti n. c7 e n. c11 presso la banca 2, n. c40 presso la banca 5 e
n. c52 presso la banca 33 menzionati sopra al consid. VI. 7.1. Con riguardo al conto intestato a SSS. e al conto della società 28, questa Corte si allinea alle conclusioni precedentemente esposte del MPC, a cui si rinvia (cfr. supra consid. VI.7.1). Come rettamente rilevato dal MPC questi non possono av- valersi dell’eccezione alla confisca prevista dall’art. 70 cpv. 2 CP, non ignorando i fatti che avrebbero giustificata la confisca. L’ammontare globale dei summenzionati conti, di USD 3'677'790.85 è da resti- tuire a società 2a, a parziale compensazione della pretesa diritto civile ricono- sciutale. Vista la restituzione degli stessi all’accusatrice privata a norma dell’art. 70 cpv. 1 CP, la confisca non entra in linea di conto. Peraltro, lo stesso MPC, in sede di requisitoria, ha riconosciuto la priorità della pretesa di società 2. 8.3 Per quel che attiene i conti sequestrati all’estero, una riconsegna al danneggiato sulla base dell’art. 70 CP non entra in considerazione in quanto, evidentemente non direttamente disponibili. Solo sulla base di Convenzioni internazionali (in par- ticolare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990 del Consiglio d’Europa) o di Trattati di assistenza giudiziaria fra Stati (cfr. Trattato fra Confederazione Svizzera e Re- pubblica del Brasile del 12 maggio 2004), sarà eventualmente possibile alle Au- torità Svizzere far valere le proprie decisioni in materia di confisca e questo con
- 143 - riferimento ai valori depositati sui conti in Lussemburgo e al terreno di Campinas in Brasile acquistato dall’imputato facendo solo parzialmente capo a fondi prove- nienti delle operazioni finanziarie con società 2a. Inoltre, per quel che attiene ai fondi attualmente depositati sui conti bancari in Lussemburgo, non si può fare a meno di rilevare che il loro trasferimento dal Liechtenstein è stato alquanto ela- borato con l’uso di diverse società anche offshore e conti all’estero sui quali sono confluiti fondi di diversa provenienza secondo uno schema molto complesso per altro ben riassunto nella Tabella di cui al MPC pag. 005.001.8608. 9. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento equivalente formulata dal MPC, in merito ai conti sequestrati all’estero e al terreno in Brasile acquistato dall’im- putato (cfr supra consid. VI.7.1), si rileva innanzitutto che in concerto effettiva- mente non tutti i valori patrimoniali sottostanti alla confisca – in quanto prodotto del reato – sono reperibili, ragion per cui entra in linea di conto il risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1 CP). In merito ai conti intestati alla società 13 (n. c27; n. c28) rispettivamente alla so- cietà 12 (n. c29; n. c30) presso banca 17 in Lussemburgo (cfr. supra consid. VI.7.1), questa Corte ha già accertato che le società offshore 13 (ADE F.) e so- cietà 12 (ADE l’imputato) titolari dei conti, sono da considerare delle società pa- ravento utilizzate dall’imputato per la movimentazione dei proventi delle opera- zioni finanziarie compiute a danno di società del gruppo 2. Come rettamente in- dicato dal MPC, sono stati peraltro tracciati i flussi del denaro in uscita dalla Sviz- zera dapprima verso il conto della società 13 presso banca 16 in Guersey rispet- tivamente presso il conto della società 12 presso banca 16 in Guernsey, da dove sono infine stati trasferiti sui summenzionati conti bancari intestati alle medesime società in Lussemburgo, di cui l’imputato è il reale beneficiario economico. Tali flussi di denaro sono riassunti nella tabella di cui all’allegato 6 della requisitoria del MPC davanti alla Corte penale (TPF pag. 473.721.214). In concreto non entra in considerazione l’eccezione di cui all’art. 70 cpv. 2 CP, a cui rinvia l’art. 71 cpv. 1 in fine CP. A giusta ragione il MPC ha infatti fatto valere che in considerazione dell’identità economica fra una persona fisica e la persona giuridica, la persona giuridica non è legittimata far valere di essere in buona fede ex art. 70 cpv. 2 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, 2a ed. 2021, n. 20c ad art. 71 CP). Inoltre, tali società non hanno fornito alcuna controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP, avendo agito esclusivamente da paravento per l’imputato. Alla luce di ciò, la richiesta di risarcimento equivalente in favore della Confedera- zione sugli importi presenti sui summenzionati conti, ora depositati presso la Caisse de consignation in Lussemburgo, è da accogliere come segue: − sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n. c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
- 144 - − sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull’importo pari a USD 2’908'235.-- in precedenza depositato sul conto n. c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo. La richiesta di risarcimento equivalente formula dal MPC deve inoltre essere ac- colta anche con riferimento al terreno in Brasile acquistato dall’imputato per 250'000 Real brasiliani (MPC pag. 007.069.00019-20), pari a USD 101'585 al cambio USD/BRL di 2.41100 vigente al 13 agosto 2001 (data del rogito), ritenuto che una parte ulteriore del prezzo è stata pagata dallo stesso imputato in nero (USD 129'472) sul conto del venditore TTT. presso la banca 2 a Coira. Ne consegue che la richiesta di risarcimento formulata dal MPC deve essere integralmente accolta. VII. Spese procedurali 1. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP). Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4. Giusta l’art. 426 cpv. 3 l’imputato non sostiene le spese proce- durali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (lett. a) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (lett. b). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle
- 145 - seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 2. Spese procedurali di prima istanza La prima Corte nella sentenza qui impugnata non ha quantificato le spese pro- cedurali per il procedimento SK.2019.50. Si è piuttosto limitata ad indicare che, visto il proscioglimento, rispettivamente l’abbandono, da tutti i rimproveri di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione (cfr. sentenza SK.2019.50 consid. IX. 5, dispositivo n. III.3). Avendo questa Corte emanato una nuova decisione, bisogna statuire nuova- mente sulle spese della procedura di prima istanza (art. 428 cpv. 3 CPP). Consi- derata la portata del caso a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la quantità di documentazione agli atti, così come la sua difficoltà, le spese proce- durali per il procedimento SK.2019.50 sono fissate in CHF 25'000.--. La sentenza della Corte penale non è stata confermata per quanto riguarda 81 capi d’accusa, sui 212 in esame, per cui l’imputato è in questa sede stato condannato per il reato di riciclaggio di denaro aggravato. Tenuto conto della quantità e in particolare anche della gravità dei capi d’accusa per cui è riconosciuto colpevole (operazione società 1) rispetto a quelli per cui è stato prosciolto, si giustifica di porre a carico dell’imputato le spese in ragione di un mezzo, quindi CHF 12'500.--. Le restanti spese della procedura SK.2019.50 sono a carico della Confederazione. 3. Spese procedurali della procedura d’appello Per quanto concerne le spese procedurali della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa, questa Corte ritiene adeguato un im- porto complessivo di CHF 15'000.--. Questa è da porre a carico dell’imputato in ragione della metà, quindi CHF 7'500.--, ritenuto che nella presente procedura
- 146 - egli è risultato soccombente in tale misura. Egli ha infatti postulato il proprio pro- scioglimento, così come il dissequestro dei beni sequestrati, opponendosi alla confisca e al risarcimento equivalente, e ha contestato pure il riconoscimento della pretesa civile. Nella presente procedura è tuttavia stato parzialmente con- dannato, e di conseguenza le sue richieste di indennizzo non sono state integral- mente accolte, così come neppure le sue conclusioni in merito alla confisca e alla pretesa civile. Le restanti spese della procedura d’appello sono invece a carico della Confederazione. VIII. Indennità a favore dell’imputato 1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il pro- cedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a: un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’in- dennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedi- mento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Giusta l’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la ripara- zione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (lett. b); o le spese dell’im- putato sono di esigua entità (lett. c). In virtù dell’art. 436 cpv. 1 CPP le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429–434.
E. 7.5 Come menzionato in precedenza, per rendersi colpevole di riciclaggio di denaro l’imputato deve sapere o presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Non è necessario che egli sappia esattamente quale reato sia stato com- messo, è piuttosto sufficiente che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rile- vante (cfr. supra consid. III.7.1). In concreto quindi il ruolo dell’imputato nel reato a monte non è di rilevanza, non essendo questo un presupposto del reato di riciclaggio. L’atto d’accusa indica che i valori patrimoniali sono il provento di atti- vità criminali commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo 2, dal qui imputato e altre persone, non è pertanto limitato alla colpevolezza dell’im- putato, in merito alla quale non deve essere statuito in questo procedimento. A
- 113 - chi è da ascrivere il reato a monte, quindi sapere se l’imputato è colpevole di questo o meno, non è pertanto di competenza di questa Corte, bensì piuttosto oggetto del procedimento italiano, nel quale l’imputato in primo grado è comun- que stato condannato. A ciò si aggiunge ad ogni modo anche che, come a giusta ragione sollevato dal MPC (CAR pag. 5.100.053), in questa sede vale il principio della doppia punibilità astratta, e non concreta. Come esposto nei considerandi precedenti la bancarotta fraudolenta è sussunta nel reato di amministrazione in- fedele in svizzera e, sotto il profilo della doppia punibilità astratta, per l‘adempi- mento di tale reato non è comunque necessaria la conoscenza dello stato di dis- sesto del gruppo 2, come peraltro anche indicato dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio. Il Tribunale federale ha infatti indicato che la conoscenza dell’imputato in merito allo stato di dissesto è irrilevante per il reato di ammini- strazione infedele, essendo questo di rilevanza unicamente nell’ambito delle fat- tispecie di usura, il cui esame è in questa sede superfluo essendo dette fattispe- cie comprese nel reato di bancarotta fraudolenta. L’analisi effettuata della prima Corte in merito al grado di conoscenza dell’imputato, ritenendolo complice di am- ministrazione infedele, va pertanto al di là delle sue competenze – non compe- tendo a essa di statuire in merito al reato a monte – e non può di conseguenza essere seguita. Per ammettere l’elemento soggettivo in relazione all’origine cri- minale è sufficiente un grado di conoscenza minore rispetto a quella di un com- plice. Da esaminare è quindi se agli atti vi sono sufficienti elementi per ritenere che l’imputato sapesse o dovesse presumere che i valori patrimoniali proveni- vano da un reato, e non se sapesse dello stato di decozione di società 2.
E. 7.5.1 Diversamente dall’istanza precedente, la Corte d’appello ritiene sufficientemente provato il dolo – quantomeno eventuale – in capo all’imputato in riferimento all’ori- gine criminale dei suddetti fondi, al più tardi a far tempo dal 18 luglio 2003, allor- quando egli – da poco assunto quale consulente di società 2 dopo essere stato licenziato da banca 1 – prende atto che la titolarità del finanziamento società 1 è trasferita a banca 1, ritenuto che, all’uscita dall’operazione società 1 (e quindi l’imputato stesso) otteneva il rimborso del capitale da lui investito nell’operazione (USD 7 milioni) maggiorato degli interessi maturati (USD 198 mila) oltre che USD 13,9 milioni a titolo di additional amount. A far tempo dalla data summen- zionata, considerata quale spartiacque, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno presumere l'origine criminale dei fondi a lui pervenuti. Nella valutazione dei fatti svolta dalla Corte d’appello, la sentenza di condanna dell’imputato, emessa dal Tribunale di Parma il 21 aprile 2022 e non ancora cresciuta in giudicato, è stata considerata uno degli indizi, a corollario della realizzazione dell’elemento sogget- tivo in riferimento all’origine criminale dei valori patrimoniali.
La Corte d’appello, come si dirà meglio in seguito, ha quindi accertato l’aspetto soggettivo (perlomeno nella forma del dolo eventuale) in riferimento all’origine
- 114 - criminale dei valori patrimoniali per quanto concerne i capi d’imputazione da 1.1.421 a 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015.
E. 7.5.2 Va anzitutto evidenziato che l’imputato nel giro di 2 / 3 anni ha incassato ben USD 52 milioni. Si tratta di un ingente importo in un periodo di tempo relativa- mente breve per non porsi delle domande sull’utilizzo dei soldi da parte di coloro a capo di società 2, risultando peraltro detto guadagno poco proporzionato alle prestazioni effettuate. Va anche sottolineato che, fino al suo licenziamento nel giugno 2003, l’imputato per le sue prestazioni percepiva già lo stipendio da banca
1. Già questo avrebbe quantomeno potuto sollevare dei dubbi nell’imputato, il quale avrebbe dovuto porsi delle domande circa lo sperperamento dei soldi da parte dei vertici di società 2. Egli ha invece di buon grado accettato la situazione e ha costruito un oneroso sistema, che gli ha permesso di ottenere lauti guadagni, continuando a effettuare complesse operazioni finanziarie per incassare sempre di più.
E. 7.5.3 Di una certa importanza è anche il rapporto che l’imputato aveva con le persone a capo di società 2. A proposito di K. e delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputato
– di possibile rilevanza per il Tribunale federale per il reato di usura, non oggetto di esamina in questa sede – si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle pertinenti consi- derazioni esposte dalla prima Corte (cfr. sentenza SK.2019.50 consid.IV.10.3). Si concorda infatti con i giudici di prime cure che le dichiarazioni di K. nel corso dei procedimenti sono risultate discordanti. Alle stesse può pertanto essere dato un valore probatorio unicamente quando supportate dalla documentazione agli atti, come è peraltro stato fatto dal Tribunale di Parma (cfr. sentenza del Tribunale di Parma, pag. 37; CAR pag. 3.101.020). Ciò, ad ogni modo, nulla muta alle con- clusioni di questa Corte. Indipendentemente dal fatto se l’imputato fosse effettivamente a conoscenza dei bilanci falsati, è innegabile che egli era molto vicino ai vertici di società 2. Nono- stante ha dichiarato di avere avuto unicamente un rapporto professionale con K., l’imputato ha confermato che K. era il suo riferente per società 2 (TPF pag. 483.731.046). Considerata la quantità di operazioni svolte insieme è indub- bio che l’imputato si interfacciava regolarmente con K. e che fossero quindi in stretto contatto. Dopo essere stato licenziato da banca 1, DD. stesso – succes- sore di K. – gli ha chiesto di andare a lavorare in società 2, per continuare a seguire le sue complesse operazioni. Una volta arrivato in società 2 egli ha per- tanto lavorato a stretto contatto con i piani alti della società. Nel proprio interro- gatorio dinnanzi a questa Corte l’imputato ha infatti dichiarato che doveva aiutare DD., e spiegargli com’erano le operazioni, perché loro non capivano niente. Allo
- 115 - stesso tempo ha anche dichiarato di non avere visto e percepito nulla in merito alla situazione di società 2, lavorando lì (CAR pag. 5.300.025 seg.). Tale dichia- razione risulta tuttavia poco verosimile, dal momento che era molto vicino ai ver- tici di società 2 e lavorava a stretto contatto con i dirigenti, i quali si fidavano di lui a tal punto da chiamarlo a lavorare lì. Difficile credere che – quantomeno dal momento in cui è andato a lavorare presso società 2 ed era quindi addirittura all’interno della società stessa – non fosse al corrente della gestione illecita dei fondi della società rispettivamente della situazione economica del Gruppo, es- sendo comunque attivamente coinvolto nelle molteplici operazioni di continui fi- nanziamenti, e avendo anche egli stesso ricevuto degli ingenti importi ingiustifi- cati.
E. 7.5.4 Come esposto in precedenza, il Tribunale di Parma ha ritenuto come momento spartiacque, a partire dal quale sarebbe dato l’elemento soggettivo per il reato di bancarotta fraudolenta in capo all’imputato, il momento in cui società 2 ha versato a banca 2 l’importo di 3.75 milioni quali commissioni, essendo questi totalmente ingiustificati. Da quel momento, i veri percettori di tale somma, ossia l’imputato e CC., avrebbero capito di trovarsi di fronte a un soggetto così disperatamente alla ricerca di ingenti finanziamenti da essere pronto a sborsare milioni di dollari non dovuti pur di ottenerli. Per il Tribunale di Parma in quel momento essi avrebbero compreso che società 2 non poteva sopravvivere senza raccogliere altri fondi o quantomeno si sarebbe trovata in difficoltà altrimenti insormontabili, a tal punto da scialacquare in modo altrimenti del tutto incomprensibile quasi 4 milioni di dol- lari versandoli a un soggetto con il quale sino ad allora non aveva avuto rapporti di sorta (cfr. sentenza del Tribunale di Parma, pag. 353 seg; CAR pag. 3.101.1178).
A mente di questa Corte tale versamento avrebbe senz’altro dovuto essere per l’imputato già un primo segnale del fatto che le persone a capo del Gruppo utiliz- zavano i soldi contrariamente agli interessi della società. L’argomentazione dell’imputato a tal proposito, secondo cui tale importo era dovuto, essendo stata contrattualmente pattuita una commissione inizialmente pari al 3% poi scesa al 2.75%, di cui banca 1 avrebbe incassato il 1.50% e il discusso importo sarebbe il restante 1.25% (cfr. CAR pag. 5.200.205; CAR pag. 5.300.080 seg.), risulta poco credibile. Tale importo è infatti comunque stato pagato – senza nulla ecce- pire – a banca 2 senza alcuna giustificazione, sulla base di asserite prestazioni, in realtà non effettuate. In questa sede l’imputato ha anche dichiarato “[…] Si dice che non c’è evidenza che banca 2 abbia fatto alcunché. Però il conto era mio, riferibile a me, allora perché banca 2 avrebbe dovuto fare qualcosa? Ovviamente non ha nessun senso. Cosa ho fatto l’ho spiegato dettagliatamente nei vari inter- rogatori […]” (CAR pag. 5.300.080). Lo stesso imputato ha però più volte dichia- rato che né banca 1 né società 2 sapevano che lui guadagnasse alle loro spalle
- 116 - (MPC pag. 0013.00010.00166; TPF pag. 483.731.018; CAR pag. 5.300.021). Al momento del pagamento di tale importo K. non sapeva quindi che l’importo di 3.75 milioni da versare su un conto banca 2 era destinato al qui imputato. Difficile sostenere quindi che la commissione fosse contrattualmente dovuta. Ad ogni modo, tale versamento e le susseguenti movimentazioni di questo denaro non rientrano nei capi d’accusa qui in esame. Le ulteriori molteplici contestazioni sol- levate dalla difesa in relazione a quanto deciso dal Tribunale di Parma – concer- nendo il reato a monte e pertanto il procedimento italiano – non sono da esami- nare oltre in questa sede.
E. 7.5.5 Per la Corte d’appello è però una volta che l’imputato va a lavorare presso società 2 stessa e, smontando l’operazione società 1, riceve USD 21 milioni (7 milioni oltre interessi quale restituzione del capitale investito e 13 milioni quali additional amount) – in data 18 luglio 2003 – che non poteva più avere dubbi in merito all’origine criminale dei valori patrimoniali ricevuti. Al più tardi da quel momento l’imputato doveva infatti quantomeno presumere che i vertici del gruppo 2 utiliz- zassero i soldi contrariamente agli interessi della società e a danno di quest’ul- tima, ciò che costituisce reato (amministrazione infedele). Essi hanno infatti pa- gato a società 1, quale additional amount, USD 13 milioni, a fronte dell’uscita anticipata dall’operazione, di fatto per nulla, non avendo quest’ultima svolto alcun tipo di prestazione. Non può essere seguita la tesi dell’imputato secondo cui tale importo era dovuto, corrispondendo ai facility costs che avrebbe guadagnato per la durata dell’operazione. L’operazione con società 1 è infatti stata interrotta dopo solo pochi mesi, e, nonostante ciò, ha comunque guadagnato, con il pagamento dell’additional amount di USD 13'918'701, quanto previsto a titolo di facility cost
– la cui giustificazione e l’ammontare sono già discutibili – per la durata di sei anni. Dinnanzi alla Corte penale nel 2021 l’imputato ha dichiarato che i facility cost erano i costi dell’operazione, era il valore per rimunerare l’investimento in società 5 e per tutta l’operazione di società 1 (TPF pag. 483.731.127). Non si vede pertanto per quale ragione, non essendovi più l’operazione, ed essendogli stato restituito l’importo investito con gli interessi, questi gli fossero dovuti sotto forma di additional amount. Non può inoltre essere seguito l’argomento dell’im- putato, secondo cui società 2 avrebbe in tal modo pagato subito queste fees (fa- cility cost), anziché nel tempo, ma le avrebbe poi riottenute nelle varie tranches, ricevendo 11.5 milioni anziché 10 (CAR pag. 5.100.047; CAR pag. 5.300.036). Società 2 avrebbe infatti poi comunque dovuto restituire il credito, comprensivo di questi importi. Per l’imputato non poteva essere verosimile e giustificabile gua- dagnare nel giro di pochi mesi, per un investimento iniziale di 7 milioni – restitui- togli con gli interessi –, quasi il doppio dell’importo, quale additional amount, per nulla, non fornendo egli alcuna prestazione. Tale pagamento era totalmente in- giustificato, e l’imputato lo sapeva, ed è pertanto da questo momento che egli non poteva più avere dubbi circa un utilizzo illecito dei soldi da parte di coloro a
- 117 - capo di società 2. Di conseguenza è per le movimentazioni susseguenti a tale data (18 luglio 2003, data del versamento dell’additional amount) che va ricono- sciuto l’aspetto soggettivo dell’imputato relativo all’origine criminale dei valori pa- trimoniali, e quindi per i capi d’accusa da 1.1.421 a 1.1.501. Prima di questo mo- mento l’imputato è invece da prosciogliere, in applicazione del principio in dubio pro reo.
E. 7.5.6 Si osserva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte, il fatto che egli abbia poi acquistato notes per USD 20 milioni da società 22, non è un elemento a favore dell’imputato. Come dichiarato dall’imputato stesso (CAR pag. 5.300.030 e 089; TPF pag. 483.731.128; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.062) – ed evidenziato peraltro anche dal Tribunale federale – que- sta era una condizione posta da banca 1 affinché sottoscrivesse l’operazione so- cietà 1, era stabilito nel credit approval memorandum. Non è attendibile l’imputato quando dichiara di essersi preso il rischio dell’investimento, in quanto convinto della bontà del credito società 2 (TPF pag. 483.731.41 seg.). Egli si è piuttosto assunto tale rischio – se così può essere chiamato –, poiché così concordato. Da evidenziare è anche che i soldi con cui l’imputato ha acquistato tali notes erano quelli ricevuti da società 2 per l’uscita anticipata di società 1. Egli ha quindi “ri- schiato” soldi già ottenuti ingiustificatamente. Singolare è poi il fatto che l’impu- tato proprio poco prima del default ha venduto tali notes in perdita. Per quale ragione una persona alla continua ricerca di ingenti guadagni, come il qui impu- tato, accetta di vendere in perdita, se non perché a conoscenza della precaria situazione di società 2.
E. 7.5.7 Inoltre, come giustamente rilevato dal MPC e dall’accusatrice privata, è poco cre- dibile che A. non sapesse dell’origine criminale dei valori patrimoniali, quando invece questa conoscenza è stata riconosciuta alle altre persone ed in particolare a C., condannate per riciclaggio di denaro aggravato in Svizzera.
E. 7.5.8 Come già esposto, tutta l’analisi effettuata dall’istanza precedente, concernente la conoscenza dell’imputato in merito allo stato di decozione del gruppo 2, risulta superflua, non essendo una sua conoscenza in tal senso necessaria. I riferimenti della prima Corte ai vari interrogatori, alle sentenze di assoluzione di altri funzio- nari di banca, al fatto che nemmeno la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l’editoria specializzata (Consob) e altre società specializzate avessero recepito la gravità della situazione, così come gli ulteriori argomenti esposti, non sono pertanto rilevanti e non sono da esaminare oltre.
E. 7.6 Per quanto concerne invece l’aspetto soggettivo legato agli atti vanificatori, va evidenziato che l’imputato ha costruito una macchina da riciclaggio, con varie società offshore e prestanomi. Come esposto in precedenza vi è stata una
- 118 - grande movimentazione dei valori patrimoniali provenienti da società 2, e ogni movimentazione è da ritenere oggettivamente vanificatoria. Quale persona di banca, con pluriennale esperienza di alto dirigente nel settore bancario, l’impu- tato sapeva o doveva quantomeno senz’altro presumere che tali atti erano vani- ficatori, essendo ogni movimentazione atta a fare perdere le tracce dei valori pa- trimoniali. Egli si è quindi assunto il rischio che il suo comportamento vanificasse la ricerca, la scoperta dell'origine o la confisca dei valori patrimoniali. Anche a tal proposito è quindi dato l’aspetto soggettivo.
E. 7.7 Tenuto conto di tutto quanto precede, l’imputato è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato con riferimento ai capi d’accusa da 1.1.421 a 1.1.5.1 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. IV. Commisurazione della pena 1. In primo luogo, è da determinare il diritto applicabile nella fattispecie in esame. In merito alle considerazioni di diritto relative al diritto applicabile, questa Corte rin- via, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. II.2 dai giudici di prime cure (sentenza SK.2019.50 consid. II.2).
E. 11 e 12) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 7.3.162, 379, 385-387); − USD 5'784'411.-- (operazione società 2k USD 75 milioni, polizza 13) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE; − USD 2'111'213.-- (operazione società 2l USD 45 milioni, polizze 14 e 15) con- fluiti sul conto n. c7 in-testato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 7.3.159, 214-217, 221, 223 e seg.); − USD 3'750'000.-- (operazione società 23 e società 22 USD 300 milioni) con- fluiti sul conto cifrato n. c6 denominato “società 21” presso banca 2, di cui B. era ADE, aperto il 28 dicembre 1999 e chiuso l’8 gennaio 2004 (MPC pag. 005.001.08381 e segg.; MPC pag. 7.18.95 e 115); − USD 28'673'319.-- (operazione società 1), confluiti nella misura di USD 7'556'140.-- (USD 5’799’940 + USD 1’756’200) sul conto n. c9 intestato alla società 5 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 4 giugno 2002 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC pag. 005.001.08385 e segg.; MPC pag. 7.4.123-126, 144 e seg., 158 e seg., 160-163, 191 e seg., 218, 221 e seg., 236 e seg.), e, nella misura di USD 21'117’179.-- (USD 13'918'701.-- + USD 7’198701.-- quale capitale sociale e interessi), confluiti sul conto n. c10 intestato alla società 6, Schaan (ADE: B.) presso banca 15 (MPC pag. 005.001.08452 e segg.; MPC pag. 005.005.43).
- 42 - 3.2.8 La successiva movimentazione da parte dell’imputato delle somme di de- naro depositate in Svizzera ed in Liechtenstein. I 52,4 milioni di dollari non rimangono però in deposito su questi conti. Al contrario sono rapidamente trasferiti ed utilizzati, mediante una vera e propria rete di so- cietà offshore, di conti bancari, di persone che fungono da prestanome e di spe- cialisti nei diversi settori. Una costruzione meticolosa, professionale ed estrema- mente efficiente pensata, pianificata e posta in atto dall’imputato. 3.2.8.1 Egli farà uso delle seguenti società offshore/Fondazioni del Liechtenstein: − Società 3, Bahamas, costituita da J. il 25 febbraio 1998; − Società, costituita alle Bahamas il 19 aprile 1999 dalla società 17 (Lugano), fiduciaria di J. (il 19 settembre 2001 ha trasferito la propria sede nello Stato di Niue. Direttore era L. (MPC pag. 005.001.08406); − Società 4, Alofi/Niue, costituita il 7 novembre 2000, per il tramite di J.; − Società 5, BVI, costituita il 30 aprile 2002, con la ragione sociale società 48 (il cambiamento di ragione sociale è avvenuto il 3 luglio 2002). Procuratore della società risulta essere P.; − Società 7, Panama, costituita il 19 luglio 2001, e acquistata a fine agosto 2001 da P., per conto di N., su incarico di C. (MPC pag. 005.001.08400); − Fondazione 2, Vaduz, fondata il 22 ottobre 1999 dallo studio fiduciario LLL., su richiesta dell’imputato. Egli è indicato quale primo beneficiario della fonda- zione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 ciascuno) e il fratello F. (1/6) (MPC pag. 005.001.08421); − Società 9, Panama, costituita il 29 giugno 2001 dalla società 19, per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC pag. 005.001.08428); − Società 10, Wyoming, costituita il 17 dicembre 2001 dalla società 19, per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC pag. 005.001.08430); − Fondazione 4, Vaduz, costituita il 22 aprile 2004 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta dell’imputato. Egli è indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 cia- scuno) e il fratello F. (1/6). R. nominato quale membro del Consiglio di fonda- zione con potere di firma individuale (MPC pag. 005.001.08434);
- 43 - − Fondazione 3, Vaduz, costituita il 27 marzo 2000 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta dell’imputato. F. è indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati l’imputato e G. in ragione di metà ciascuno. R. e S. sono stati nominati quali membri del consiglio di fon- dazione con potere di firma individuale (MPC pag. 005.001.08440); − Trust 1, Vaduz, costituito il 7 luglio 2003 dallo studio di avvocatura KKK. per il tramite di P., su indicazione di C., quest’ultimo istruito da A. Beneficiario del trust risulta essere B. (MPC pag. 005.001.08442); − Società 11, Panama, costituita il 16 settembre 2003 dalla società 20, per il tramite dello studio legale KKK., su richiesta dell’imputato. I direttori della so- cietà risultano essere membri del citato studio legale (MPC pag. 005.001.08445); − Fondazione 5, Vaduz, costituita il 18 settembre 2003 dallo studio legale KKK. (per il tramite della società 46, Vaduz), su richiesta dell’imputato. Quest’ultimo è stato indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sa- rebbero subentrati la moglie T. (40%), il figlio NNN. (30%) e i fratelli F. e G. (15% ciascuno). N. sarebbe subentrato qualora G. e F. fossero morti senza lasciare discendenti (MPC pag. 005.001.08447); − Società 13, BVI, costituita il 18 ottobre 2002 (MPC pag. 005.001.08403); − Società 12, BVI, costituita il 10 aprile 2001 (MPC pag. 005.001.08404); − Fondazione 1, Vaduz, costituita il
E. 16 novembre 2000 (MPC pag. 005.001.08526). 3.2.8.2 Delle seguenti relazioni bancarie: Conti aperti presso banca 2: − conto cifrato n. c11 denominato “società 27”, ADE: l’imputato, a cui era ap- poggiata la cassetta di sicurezza n. 54, aperto il 25 novembre 1999, tutt’ora in essere e sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08377 e segg.); − conto n. c12 intestato alla società 7, Panama, ADE: N., prestanome dell’impu- tato, aperto l’8 ottobre 2001 (MPC pag. 005.001.08399 e segg.); − conto n. c13, titolare e ADE: L., prestanome dell’imputato, aperto il 20 agosto 2002 e chiuso su richiesta di banca 2, Coira, in quanto avente saldo nullo (MPC pag. 005.001.08409 e segg.);
- 44 - − conto n. c14 intestato alla Fondazione 6, Vaduz, ADE: B., aperto il 7 novembre 2002 e chiuso l’8 gennaio 2003 (MPC pag. 005.001.08390 e seg.). Conti aperti presso banca 12, Lugano, ora banca 13, Lugano: − conto cifrato n. c1, titolare e ADE: F. (prestanome dell’imputato), a cui era collegata la cassetta di sicurezza n. 53, aperto il 7 giugno 1999 (MPC pag. 005.001.08510 e segg.); − conto n. c15 titolare e ADE: O. (moglie di F.), a cui erano appoggiate le cas- sette di sicurezza n. 55 e 56, aperto il 7 giugno 1999 (MPC pag. 005.001.08504 e segg.); − conto no. c16 intestato alla fondazione 1, Vaduz, ADE: F., l’imputato dispo- neva di procura su tale conto, aperto il 19 dicembre 2000 (MPC pag. 005.001.08516 e segg.). Conti aperti presso vari istituti bancari nel Principato del Liechtenstein: − conto n. c17 presso banca 14, Vaduz, intestato alla fondazione 2, Vaduz, ADE: l’imputato, aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC pag. 005.001.08421 e segg.); − conto n. c18 presso banca 29, Vaduz, intestato alla fondazione 3, Vaduz, ADE: F., aperto il 30 marzo 2000 (MPC pag. 005.001.08440 e segg.); − conto n. c19 presso banca 14, Vaduz, intestato alla società 9, Panama, ADE: l’imputato, aperto il 20 agosto 2001 e chiuso nel luglio 2002 (MPC pag. 005.001.08428 e segg.); − conto n. c20 presso banca 14, Vaduz, intestato alla società 10, Wyoming, ADE: l’imputato, aperto il 24 gennaio 2002 (MPC pag. 005.001.08431 e segg.); − conto n. c21 presso banca 14, Vaduz, intestato alla fondazione 4, Vaduz, ADE: l’imputato, aperto a fine aprile 2003 e chiuso a febbraio-marzo 2004 (MPC pag. 005.001.08434 e seg.); − conto n. c22 presso banca 4, Vaduz, intestato al trust 1, Vaduz (trustee: so- cietà 29, Vaduz, con procura sul conto), ADE: B., aperto il 26 agosto 2003 (MPC pag. 005.001.08442 e segg.); − conto n. c23 presso banca 4, Vaduz, intestato alla società 11, Panama, ADE: l’imputato, aperto il 23 dicembre 2003 (MPC pag. 005.001.08445 e segg.);
- 45 - − conto n. c24 presso banca 4, Vaduz, intestato alla fondazione 5, Vaduz, ADE: l’imputato, aperto il 23 dicembre 2003 (MPC pag. 005.001.08447 e seg.). Conti aperti ed utilizzati dall’imputato in altri Paesi − conto n. c25 intestato alla società 12, BVI, presso banca 16, Guernsey, ADE: l’imputato, aperto il 15 ottobre 2002 (MPC pag. 005.001.08404 e seg.); − conto n. c26 intestato alla società 13, BVI, presso banca 16, Guernsey, ADE: F., aperto nel gennaio 2003 (MPC pag. 005.001.08402 e segg.); − conto n. c28 intestato alla società 13, BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08403 e seg.); − conto n. c28 intestato alla società 13, BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08403 e seg.; MPC pag. 010.001.01542 e seg.); − conto n. c29 intestato alla società 12., BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: l’imputato, aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08404 e seg.); − conto n. c30 intestato alla società 12., BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: l’imputato, aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08404 e seg.; MPC pag. 010.01.01542 e seg.); − conto n. c31 di cui F. era titolare e ADE, presso banca 17, Lussemburgo, aperto il 7 marzo 2002, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08522 e seg.); − conto n. c32 intestato alla società 14, San Paolo (Brasile), presso banca 18 San Paolo, ADE: G. e F. (MPC pag. 005.001.08431 e seg.). 3.2.8.3 Utilizzo di conti di passaggio Dall’esame degli atti è emerso che l’imputato è ricorso anche all’utilizzo di cosid- detti conti di passaggio, sui quali sono transitati gli importi/utili provenienti dalle polizze legate a società 2. E meglio: − conto n. c33 intestato a società 15 BVI presso banca 30; − conto n. c34 intestato a trust 2, Schaan presso banca 15 (MPC pag. 005.001.08389 e 08442), società di servizi dello studio legale KKK., Va- duz;
- 46 - − conto n. c35 intestato alla banca 4 presso banca 19 (MPC pag. 005.001.08384 e seg.); − conto c50, presso banca 4, Vaduz (MPC pag. 005.001.08384 e seg.); − conto n. c36 intestato a società 16, Lugano presso banca 20, Chiasso (MPC pag. 005.001.08513 e segg.); − conto n. c37 intestato a P. presso banca 3, Zurigo (MPC pag. 005.001.08457 e segg.). 3.2.8.4 Utilizzo di prestanomi
Dagli atti emerge che l’imputato ha pure fatto capo a diverse persone per con- cretizzare la sua complessa ed architettata costruzione finanziaria, e meglio:
B.: l’imputato ha più volte espressamente dichiarato che B., avvocato brasiliano suo conoscente e amico, era un suo prestanome, in particolar modo per quanto attiene ai conti bancari aperti presso banca 2, Coira. L’imputato ha altresì riferito che tutte le operazioni e le disponibilità finanziarie in possesso di B. erano a lui (imputato) riconducibili (MPC pag. 0013.00010.00165 segg., 000173 e 00180).
N., chirurgo ortopedico brasiliano, amico e testimone di nozze dell’imputato. N. risulta in particolare avente economicamente diritto del conto intestato a società 7 presso banca 2, Coira. Su tale relazione è principalmente confluito denaro pro- veniente dai conti intestati a società 4 e a società 5, società offshore di cui bene- ficiario risultava essere B. (MPC pag. 005.001.08401). Parte degli importi depo- sitati sul conto intestato a società 7 presso banca 2, sono poi confluiti, dapprima sui conti intestati a società 13 e società 12 presso banca 16 (di cui F. e l’imputato erano i rispettivi beneficiari economici) ed in seguito (in parte) su conti intestati alle due società (con i medesimi ADE) presso banca 17, Lussemburgo (MPC pag. 005.001.08401 e segg.).
In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha confermato che la so- cietà 7 era una società cassaforte o di tesaurizzazione, sul cui conto veniva tra- sferito denaro depositato sulle società operative – sostanzialmente società 4 ed società 5 – in modo che queste società operative non detenessero liquidità. L’im- putato ha inoltre confermato di aver coinvolto N. al fine di diversificare, non la- sciando quindi tutti i valori patrimoniali in un conto intestato a B., sottolineando che la scelta è ricaduta su N. perché questi possedeva le stesse qualità di B. (era cittadino brasiliano e beneficiava di un’esenzione fiscale; TPF pag. 483.731.26 e seg.).
- 47 - F., fratello dell’imputato. Dagli atti risulta che tutte le relazioni bancarie, contem- plate nell’atto d’accusa, di cui F. risulta essere formalmente il beneficiario, sono state alimentate con somme di denaro, anche importanti, provenienti dalle ope- razioni legate alle polizze “rischio Paese” organizzate e gestite dall’imputato. Ad esempio, il conto intestato a società 13 presso banca 16 è stato alimentato con circa USD 2 milioni provenienti dal conto intestato alla società 7. Sul conto n. c1 presso banca 12 (ora banca 13) sono confluiti anche USD 112'000.-- (titoli e li- quidità) provenienti dalla liquidazione di questioni famigliari tra i fratelli A. e F. (MPC pag. 005.001.08510-8512). Il conto è stato però alimentato in gran parte con denaro proveniente dalle operazioni di finanziamento legate alla società 2. L’esame della documentazione bancaria porta quindi a ritenere che su relazioni bancarie di pertinenza formale di F. sia confluito denaro dell’imputato (riferibile alla sua attività con le note polizze). Parte di esso risulta poi essere stata movi- mentata a favore dell’imputato stesso. L. ha pure agito da prestanome per l’imputato. Cittadino neozelandese residente in Australia, egli era, all’epoca dei fatti, di professione intermediario finanziario e metteva a disposizione i propri servizi in diversi ambiti societari e finanziari (MPC pag. 005.001.08470). Egli ha funto da amministratore delle società 3, Niue e 8, Niue, sui cui conti è confluito il provento delle polizze assicurative legate a società 2 (L. figurava pure quale ADE del conto intestato a società 8 presso banca 2, Coira). Il ruolo di amministratore delle citate società è stato assunto da L. su incarico di J. – gerente con diritto di firma individuale della società 17 (Lugano) – che ha collaborato con l’imputato per alcune polizze. L. risultava inoltre essere titolare e ADE di un altro conto in banca 2, alimentato con denaro proveniente dalle polizze.
Nel dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, ha affermato che fu J. ad aprire il conto presso banca 2 intestato a società 8, mettendovi come beneficiario econo- mico L. L’imputato ha ribadito di non conoscere L. e che il coinvolgimento di quest’ultimo è stata unicamente un’idea di J. (TPF pag. 483.731.62 e 146). No- nostante l’imputato neghi di conoscere L. è indubbio che questi abbia funto da prestanome per conti a lui riconducibili, come d’altro canto ben emerge dai verbali di J. e dalle circostanze di fatto di apertura dei conti.
3.2.8.5 Utilizzo di professionisti del settore L’imputato, al fine di mettere in atto la propria complessa struttura, risulta essersi appoggiato anche a dei professionisti del settore, quali segnatamente C., R. e J.
- 48 - C., dapprima funzionario responsabile del Private Banking International presso banca 2, Coira, è stato la persona di riferimento dell’imputato. Quando C. si è spostato in banca 4, Vaduz, l’imputato lo ha seguito. In occasione del verbale d’interrogatorio del 24 febbraio 2004 davanti alla Procura di Milano, l’imputato ha dichiarato di essere riuscito ad attuare delle complesse operazioni, che gli per- mettevano di realizzare degli utili all’insaputa sia di società 2 che di banca 1. Queste operazioni sarebbero state realizzate con la collaborazione di un broker Milanese, E., e con la disponibilità di banca 2, il cui riferimento era appunto C. (MPC pag. 0013.00010.00166). I conti aperti dall’imputato, rispettivamente da suoi prestanome, presso banca 2 sono numerosi.
C. ha inoltre suggerito all’imputato il cosiddetto “sistema D.”, mediante il quale sono stati effettuati numerosi prelevamenti di denaro in contanti dai conti presso banca 2, Coira, per importi considerevoli. Tale sistema consisteva nell’invio da parte dell’imputato di ordini di prelevamento di denaro, precedentemente firmati in bianco dagli aventi economicamente diritto delle relazioni (in specie da B. e da N.). Gli ordini venivano compilati dall’imputato stesso, il quale dava disposizioni alla banca per l'incasso. Negli ordini veniva indicato il nominativo di D., cono- scente di C., quale persona a cui consegnare il denaro. L’ordine veniva poi tra- smesso via fax a C. per l’esecuzione. L’inchiesta ha permesso di chiarire che in realtà D. non è mai stata informata di questi prelevamenti di cui era incaricata. Delle operazioni di incasso si sarebbe occupato C., che utilizzava il nominativo di D., falsificandone la firma ed incassando altresì il compenso che l’imputato aveva disposto per lei. Questo modo di procedere ha permesso al qui imputato di effettuare numerosi prelievi di ingenti somme denaro da lui decisi e disposti (senza necessariamente informare i suoi prestanome), senza che il suo nome (e neppure quello di C.) figurasse da nessuna parte.
L’imputato ha dichiarato di avere corrisposto a C. circa USD 800'000.- per i suoi servizi all’interno di banca 2 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.17).
L’imputato si è però rivolto anche a J., gerente con firma individuale della fiducia- ria società 17 (Lugano). Nel suo interrogatorio del 24 febbraio 2004 dinanzi alla Procura di Milano, l’imputato ha riferito di avere utilizzato la citata fiduciaria, nella persona di J., per la costituzione delle società offshore a lui riferibili (MPC pag. 0013.00010.00166). Dagli atti risulta che J. ha costituito, su richiesta dell’im- putato, le società operative società 4, Niue e società 8, Alofi/Niue, per le quali C. (sempre su incarico dell’imputato) ha aperto e movimentato i conti presso banca 2, Coira (conti per i quali B. e L. figuravano rispettivi beneficiari e su cui far con- fluire il denaro proveniente delle polizze). Attraverso il fiduciario R., l’imputato ha anche aperto il conto presso banca 14 intestato a società 8 (società costituita da J.) di cui lo stesso imputato era beneficiario. Come visto, J. risulta avere pure
- 49 - procurato all’imputato la figura di L. quale prestanome. In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha precisato che J. si occupava di fornire le società e di tutta la parte burocratica. Era stato inoltre quest’ultimo a costituire le società 3, 8 e 4 (TPF pag. 483.731.32). Per i conti bancari aperti nel Liechtenstein e intestati a società offshore rispetti- vamente fondazioni, l’imputato, con l’aiuto di C., si è rivolto allo studio fiduciario LLL., Vaduz, in particolare nella persona di R. Lo studio fiduciario di R. si è oc- cupato dell’apertura di tutti i conti presso istituti bancari nel Liechtenstein (segna- tamente conti intestati a società 3, 8, fondazione 2, società 9, 10, fondazione 4, 3), come pure della costituzione di diverse fondazioni con sede nel Liechtenstein (fondazione 2, 4, 3), nonché dell’apertura dei relativi conti. R. e S. disponevano di procura generale con firma individuale sui conti (MPC pag. 005.001.08410 e segg.). Durante il dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato quanto sopra ed ha specificato che R. operava su sue istruzioni e che lavorò con lui fino a che C. non si trasferì in Liechtenstein (TPF pag. 483.731.32 e seg.). Lo studio legale KKK., Vaduz ha pure collaborato con l’imputato per la costitu- zione, a Vaduz, del trust 1, della società 11, nonché della fondazione 5 (MPC pag. 005.001.08442-8448). Sarebbe invece stato E., fin dall’inizio, ad aiutare l’imputato a identificare e strut- turare le operazioni assicurative, in particolare reperendo società 33, società del Gruppo 34. L’imputato ha confermato che anche E. veniva remunerato, inizial- mente attraverso prelievi in contanti nel Liechtenstein, dove anche E. aveva un fiduciario, e in seguito attraverso bonifici effettuati da banca 2 alla società di con- sulenza di E., società 24, al momento del pagamento dei premi assicurativi. In merito invece a P., in sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’im- putato ha affermato trattarsi del fiduciario succeduto a J. per i servizi di reperi- mento delle società veicolo necessarie nell’ambito delle operazioni di assicura- zione (TPF pag. 483.731.35). III. Considerazioni di diritto materiale 1. Introduzione
E. 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; 116 la 455; 101 la 292), e con riferimento alla fattispecie oggetto della presente procedura, è sufficiente che tutti i fatti rile- vanti inerenti al reato a monte avvenuto in Italia, siano debitamente descritti e che la Corte, sulla base di fatti così circoscritti e quindi noti alla difesa, arrivi o meno a concludere che le somme (in uscita dal gruppo 2) e trasferite in Svizzera su conti riferibili all’imputato, siano frutto di un crimine secondo il diritto penale svizzero, o anche solo di un reato (art. 305bis cpv. 3 CP) in Italia. I dettagli e le singole responsabilità penali non sono qui di rilievo. Il giudice del riciclaggio deve limitarsi ad accertare l'origine criminale del denaro a norma del Codice penale svizzero e, nel caso di antefatti penalmente rilevanti commessi all'estero (nel pre- sente caso in Italia), accertare se l’origine di questo denaro sia provento di reato in Italia, nel rispetto del principio della doppia punibilità astratta (DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del TPF SK.2011.22 consid. 5.2 e 7.2.1). 3.2 Questa Corte ha dapprima preso atto dell’esistenza della sentenza (n. 809/2010) del 9 dicembre 2010 il Tribunale di Parma, cresciuta in giudicato, che ha condannato, fra altri, M. e K. per titolo di bancarotta fraudolenta aggra- vata a danno di società del gruppo 2 anche per i capi d'accusa C.5 (che con- cerne società 2b, società 2a, società 2d ed altre società del Gruppo), D.35 (che concerne società 2a) e E.3 (che concerne società 2c). Tale sentenza, acquisita dal MPC a mezzo di rogatoria è agli atti (MPC pag. 018.011.21347- 22837, di- spositivo vedi MPC pag. 018.011.22821-22837).
Ebbene, i fatti alla base di tali capi d'accusa – ossia dei capi d'accusa C.5, D. 35 ed E.3 – per i quali M. e K. sono stati condannati per bancarotta fraudolenta con
- 61 - sentenza cresciuta in giudicato, sono gli stessi fatti alla base dell'imputazione per bancarotta fraudolenta contenuta nel decreto che dispone il giudizio emesso il 5 aprile 2012 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma nei confronti del qui imputato – vedasi in particolare i capi d'accusa a.1) - a.6) e
d) – fatti che costituiscono il reato a monte del riciclaggio di denaro imputato con l'atto d'accusa 27 maggio 2015. E meglio:
- il capo d'accusa C.5) 1) con il quale M. e K. sono stati condannati corri- sponde al capo d'accusa a.1) nei confronti del qui imputato; - il capo d'accusa C.5) 2) con il quale M. e K. sono stati condannati corri- sponde al capo d'accusa a.2) nei confronti del qui imputato; - i capi d'accusa C.5) 3) e C.5) 4) per i quali M. e K. sono stati condannati corrispondono al capo d'accusa a.3) nei confronti del qui imputato; - il capo C.5) 5) per il quale M. e K. sono stati condannati corrisponde al capo d'accusa a.4) nei confronti del qui imputato; - i capi d'accusa C.5) 6), C.5) 7), E.3.1, E.3.2 ed E.3.3 per i quali M. e K. sono stati condannati corrispondono ai capi d'accusa a.5) ed a.6) nei con- fronti del qui imputato; - il capo D.35 per il quale M. e K. sono stati condannati è riferito e corri- sponde a tutte le operazioni finanziarie di cui ai capi d'accusa a.1) - a.6) nei confronti del qui imputato.
La condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di M. e K. è stata confer- mata dapprima dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna (n. 864112) del
E. 23 aprile 2012 (MPC pag. 018 011 22838- 23286, dispositivo vedi doc. MPC 018.011.23280-23286) e poi dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione
- Quinta Sezione penale (n. 32354114) del 7 marzo 2014 (MPC pag. 018.011.26778 - 26945, dispositivo MPC pag. 018 011 26944-26945).
Quella summenzionata, non è però l’unica sentenza italiana di condanna, cre- sciuta in giudicato, che riporta i medesimi capi di accusa che rappresentano il reato a monte del riciclaggio di denaro rimproverato all’imputato secondo l'atto d'accusa 27 maggio 2015. Infatti, v’è ancora la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribu- nale di Parma (n. 134/2012) emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C. (MPC pag. 018.011.21273 - 21320). Dalla stessa si evince che J. e C. (che nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 del MPC alla cifra 1.1 c) alle pagg. 18, 81 e 82 sono indicati quali correi del qui imputato) sono stati condannati per titolo di bancarotta fraudolenta (vedasi sentenza italiana pagg. da 2 a 15; MPC pag. 018.011.21274-
21287) sulla base degli stessi fatti indicati alla base dell'imputazione per banca- rotta fraudolenta mossa in Italia nei confronti dell’imputato e specificati nel De- creto che dispone il giudizio al capo a) alle pagg. da 3 a 15 e al capo d) alla
- 62 - pag. 16. Si rileva inoltre che secondo il Tribunale federale (sentenza del TF 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3) una sentenza estera di patteggia- mento di un correo è una sentenza definitiva su circostanze importanti, idonea a influire sull'esito del procedimento svizzero di un altro correo imputato per rici- claggio.
Le decisioni di condanna emesse a carico di M. e K., così come la sentenza di condanna emessa nei confronti di C. e J., hanno in primo luogo accertato che le operazioni finanziarie messe in atto dall’imputato, hanno di fatto assicurato un sostegno artificioso al Gruppo 2, con l’effetto non solo di procrastinare l’emer- sione dell’eccessivo indebitamento, bensì pure di aumentarlo, concorrendo in tal modo a provocare il dissesto delle società del Gruppo.
Orbene, l'importanza di tali sentenze per la prova del reato a monte è di meridiana evidenza, tanto che il Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 4.6.4, così si è espresso: "[…] mal si comprende come il TPF possa rite- nere non dati gli elementi costitutivi delle fattispecie penali in presenza di deci- sioni italiane di condanna, cresciute in giudicato, relative ai reati a monte emanate nei confronti dei vertici del gruppo nonché di J. e C.”.
Ribadito che non è il ruolo del qui imputato nella bancarotta del Gruppo 2, ad essere rilevante, ma unicamente la liceità o meno di questi flussi finanziari verso la Svizzera. Secondo il diritto italiano le distrazioni del patrimonio societario di questo tipo, ancora prima di rappresentare fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi della legge fallimentare italiana, sono comunque appropriazioni indebite ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano e quindi già costitutive di reato (Cass. pen. 4.4.2016 n. 13399). A non averne dubbio quindi il patrimonio societario è stato illecitamente distratto.
D’altronde anche la Corte penale nella sentenza impugnata, ha riconosciuto che, alla luce delle sentenze emesse in Italia nei confronti di M. e K., cresciute in giu- dicato dopo tre gradi di giudizio: “[…] non v'è ragione di scostarsi dalle risultanze delle sentenze di merito italiane a carico di M., K. ed altri. Il comportamento rim- proverato ai protagonisti principali della vicenda legata al tracollo del colosso so- cietà 2, oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste all'art. 305bis n. 3 CP, adempie la fattispecie di cui all'art. 158 CP, quindi un cri- mine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP." (sentenza SK.2019.50 consid. IV.5.4.4 in fine, pag. 92).
Ora, con sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 l’imputato stesso è stato condannato in prima istanza per aver commesso il reato a monte del rici- claggio di denaro, reato quest'ultimo che il MPC gli ha imputato con l'atto
- 63 - d'accusa 27 maggio 2015. Il Tribunale di Parma ha dichiarato l’imputato colpe- vole dei reati ascrittigli ai capi d'accusa a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6) delle impu- tazioni contenute nel Decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 qualifi- cando giuridicamente come un unico reato di bancarotta fraudolenta impropria giusta l'art. 223, comma 2°, numero 2, della Legge fallimentare i fatti commessi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale afferente rispettivamente a so- cietà 36, società 2a e società 2b. L’imputato è stato condannato con le aggravanti di cui all'art. 112 comma 1 numero 1) del CP-I (tenuto conto del numero delle persone coinvolte, in cui vanno computati anche gli intranei – in particolare M. e K. – che di volta in volta deliberarono le operazioni e stipularono i contratti per conto di società 2) e comma 1 numero 2) del medesimo articolo (considerato che l’imputato ha promosso le attività delittuose, ideandole e proponendole ai suoi colleghi e complici in banca 1, che ha persuaso ad attuare con la prospettiva di cospicui guadagni personali). È inoltre stato condannato anche con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 1 della Legge fallimentare (per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) e comma 2 numero 1) del medesimo articolo (con riferimento ad ogni singola procedura concorsuale in relazione alla pluralità di condotte illecite; cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 494 segg. e 581; CAR pag. 3.101.248 seg. e 292).
Come detto, contro questa decisione l’imputato e anche i suoi presunti correi hanno interposto appello, tutt’ora pendente. 3.2.1 Con riferimento al procedimento penale aperto nei confronti dell’imputato, il Tri- bunale federale si è già sostanzialmente espresso in merito sussunzione giuri- dica nel diritto svizzero del reato di bancarotta fraudolenta italiana ed ha stabilito che quest'ultima va sussunta sotto reato di amministrazione infedele aggravata giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (sentenza del TF 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 2.2. e 3) e non in un reato fallimentare come invece già sostenuto dalla difesa. Irrilevante quindi che le distrazioni a danno di società 2 siano avvenute prima della dichiarazione di fallimento. Nemmeno può essere seguita la tesi dell’imputato – riproposta anche in questa sede – dell’assenza del presupposto della doppia punibilità, visto che il reato a monte di bancarotta fraudolenta, secondo il diritto italiano, al momento della con- sumazione delle singole condotte riciclatorie rimproverate all’imputato, non era consumato, in assenza della dichiarazione di fallimento (CAR pag. 5.200.223 segg.). Come già evidenziato dal Tribunale federale, nella sentenza di rinvio re- lativa al presente procedimento 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 (consid. 4.6.4), secondo gli sviluppi recenti della Quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione italiana, la dichiarazione del fallimento costituisce una condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità del reato di bancarotta fraudolenta e non quindi
- 64 - un elemento costitutivo dello stesso (v. sentenza della Corte di Cassazione ita- liana, Sezione V penale, n. 13910 dell’8 febbraio 2017, in Il Foro italiano 2017 II pag. 365). La Corte di cassazione italiana (cfr. sentenza della Corte di cassazione italiana, Sez. V penale, n.1203 del 14 gennaio 2020), esprimendosi sull’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente a condotte riciclatorie evidenzia che ai sensi dell’art. 84 del Codice penale italiano, il delitto di banca- rotta assorbe quello di appropriazione indebita, secondo lo schema della pro- gressione criminosa, ove la società in danno della quale sono state realizzate le condotte distrattive venga dichiarata fallita. Il delitto di riciclaggio risulta comun- que configurabile in tutti i casi in cui le condotte distrattive siano ab origine quali- ficabili come appropriazioni indebite ai sensi dell’art. 646 del Codice penale ita- liano, prima della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. www.dirittobancario.it, 16 marzo 2020). Non vi è quindi nessuna violazione del principio della doppia punibilità astratta. Tale sussunzione giuridica è pure menzionata esplicitamente nell'atto d'accusa
E. 27 maggio 2015 – ossia la bancarotta fraudolenta sussumibile nell'amministra- zione infedele aggravata secondo l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP – è descritto alle pagg. 2-15 e riassunto nella tabella alla pag. 16 del citato atto d'accusa (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). Le operazioni finanziarie, che costituiscono il reato a monte del riciclaggio rim- proverato all’imputato in Svizzera, sono state ricostruite dalla Polizia giudiziaria italiana nelle note I (MPC pag. 018.019.03501 – 03593), Il (MPC pag. 018 019 03595 – 03673), III (MPC pag. 018.019.03675–03739), V (MPC pag. 018.019.03826–03900), VII (MPC 018.019.04003–04103), IV (MPC pag. 018.019.03746–03824), VI (MPC pag. 018.019.03902–04001), VIII (MPC pag. 018.019.04107–04405). Le stesse sono inoltre state sintetizzate e comple- tate da parte degli esperti finanziari del MPC nel loro rapporto del 1° luglio 2010, alle pagg. da 13 a 60 (MPC pag. 010.001.01476, 010.001.01523) e in forma schematica negli allegati n. 16 (MPC pag. 010.001.01645), n. 17.1 (MPC pag. 010.001.01646) e n. 17.2 (MPC pag. 010.001.01647), in cui sono elencate le entrate e le uscite complessive sui conti riconducibili all’imputato a Coira e a Vaduz, collegate a ciascuna delle predette operazioni finanziarie con l'indica- zione del provento – consistente nella differenza fra le entrate e le uscite, costi- tuite dai pagamenti dei premi assicurativi e dalle fees – realizzato dall’imputato per ciascuna di tali operazioni finanziarie a danno di società del gruppo 2. In tale contesto va precisato che nel predetto rapporto 1° luglio 2010, a pag. 54 (MPC pag. 010.001.01517), con rimando alla loro nota 16 marzo 2010 (MPC pag. 010.001.01452–1463), gli esperti finanziari del MPC hanno specificato i mo- tivi per cui hanno ritenuto quale provento del reato a monte un importo legger- mente – vista l'entità delle cifre – superiore (di USD 965'242) a quello ritenuto dagli inquirenti italiani di USD 51'484'836. A conclusione della predetta nota 16 marzo 2010 gli esperti finanziari del MPC hanno indicato che "Grazie al lavoro svolto possiamo evidenziare il collegamento tra le transazioni bancarie sulle re- lazioni da noi analizzate (presso banca 2 e banca 14, Vaduz) e le complesse operazioni finanziarie alla base del reato a monte perseguito in Italia." Negli allegati n. 2 e 3, che l’imputato ha prodotto innanzi alla Procura di Milano nell'interrogatorio del 24 febbraio 2004, sono indicati i conti bancari su cui sono
- 66 - pervenuti i cosiddetti "utili" che egli ha realizzato all'insaputa della società 2 e di banca 1 (MPC pag. 015.002.00089-0092). Anche durante i suoi interrogatori dibattimentali davanti alla Corte penale del
E. 29 novembre 2016 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.033 seg.) e ancora del 18 ottobre 2021 (TPF pag. 483.731.026) l’imputato ha confermato che il denaro pervenuto sui conti di sua spettanza è riconducibile alle operazioni con la società 2. La Corte d’appello è di conseguenza giunta alla conclusione che i valori patrimo- niali pervenuti all’imputato in Liechtenstein e in Svizzera, provengono dal reato a monte. La somma di ca. 52.4 milioni incamerata dall’imputato e versata a quest’ultimo dagli esponenti di società 2 costituisce infatti parte integrante della somma distratta da questi ultimi a danno del Gruppo. Ne consegue che l’ele- mento oggettivo del riciclaggio, costituito dal legame tra i valori patrimoniali per- venuti all’imputato e il reato a monte risulta quindi dato. 5. Gli atti di riciclaggio imputati a A. secondo l'atto d'accusa 27 maggio 2015, cifra da 1.1.290 a 1.1.501
E. 30 gennaio 2017 della Corte penale. Essendo estinta la prescrizione del reato perseguito, a norma dell’art. 70 cpv.3 CP, anche il diritto di ordinare la confisca ed il risarcimento equivalente, non è prescritto. Questa Corte ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di riciclaggio aggra- vato e quindi, in ossequio del principio che il crimine non deve essere redditizio (DTF 132 Il 178 consid. 4.1, 129 IV 322 consid. 2.2.4), giunge alla conclusione che il diritto di ordinare la confisca ed il risarcimento equivalente, non essendo prescritto, è dato ed azionabile. Si ribadisce inoltre che se i valori considerati sono stati oggetto di atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confi- scabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione. In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2c). 7. Nel merito delle richieste si osserva quanto segue.
E. 31 gennaio 2017, riferiti al procedimento SK.2015.24, e CHF 2'925.60 riferiti al procedimento SK.2019.50 (sentenza SK.2019.50 dispositivo n. V.1.1). Con rife- rimento al primo procedimento (SK.2015.24), e alle note d’onorario del 31 gen- naio 2014 (riferita alla procedura di cui all’atto d’accusa 5 settembre 2013; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.1764 seg.) e del 28 novembre 2016 (riferita alla procedura di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.1759 seg.), allegate all’istanza di indennizzo del 5 dicembre 2016, la prima Corte ha dimezzato gli onorari della collega di studio dell’avv. Timbal, e ha applicato la tariffa oraria usuale di CHF 230.-- all’ora, riconoscendo invece integralmente le indennità forfettarie per il tempo di trasferta così come le spese vive e le altre spese fatte valere. Ha quindi calcolato un ammontare complessivo di CHF 77'060.-- per la prima nota d’onorario, mentre per la seconda di CHF 249'040.20. Per la prima nota d’onorario, ha riconosciuto il 90% dell’importo all’imputato (CHF 69'354.--), a fronte della condanna per il capo d’accusa n. 1.3. Il rimborso forfettario degli onorari legali (di due avvocati) per il dibattimento SK.2015.24 richiesto, è invece stato riconosciuto in ragione della metà, e quindi CHF 17'500.--, essendo stata ritenuta sufficiente la presenza di un solo avvocato. Per il secondo procedimento (SK.2019.50), dalla nota d’onorario del 25 otto- bre 2021 (TPF pag. 483.521.254 seg.) sono state stralciate le prestazioni
- 149 - maturate prima dell’apertura del procedimento, nell’ambito della procedura di ri- corso. I giudici di prime cure hanno quindi riconosciuto un dispendio orario di 12 ore alla tariffa oraria di 230.-- all’ora, oltre le spese, per complessivi CHF 2'925.60 (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.3.1-3.3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 29 luglio 2023 Corte d’appello Composizione
Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante Maria-Antonella Bino e Andrea Blum Cancelliera Leda Ferretti Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi appellante / pubblica accusa e
SOCIETÀ 2A, rappresentata dall’avv. Ivan Paparelli, appellante / accusatrice privata
contro
A., cittadino italiano, difeso dall’avv. d’ufficio Daniele Timbal e dall’avv. di fiducia Andrea Soliani appellato / imputato Oggetto
Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: CA.2022.11
- 2 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) decretava l’apertura di un’indagine preliminare di polizia (MPC/EAII.12.04.0025) nei confronti inizialmente di B. e di ignoti per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 001.001.0001), poi estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di C. (MPC pag. 001.001.0002) e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di D. (MPC pag. 001.001.0003). A.2 Nel periodo 3 dicembre 2004 – 27 gennaio 2011 si susseguivano diverse esten- sioni della procedura, sia per quanto attiene ai reati, sia per quanto attiene agli indagati (MPC pag. 001.001.0004-00087). Per quanto direttamente concernente A., l’inchiesta veniva estesa nei suoi confronti il 23 febbraio 2006 per titolo di fal- sità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 001.001.00033 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP (MPC pag. 001.001.00061 segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (MPC pag. 001.001.00070 segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP in combinato disposto con l’art. 24 CP (MPC pag. 001.001.00085 segg.). A.3 Nel contempo, a seguito delle risultanze dell’indagine summenzionata, in data 13 settembre 2007 il MPC apriva un’ulteriore indagine preliminare di polizia giu- diziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., C., B. ed ignoti, per titolo di rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00001 seg.). Tale inda- gine verteva sul sospetto che fossero stati perpetrati reati nell’ambito di un’ope- razione finanziaria riguardante la società 31. A.4 La procedura veniva estesa nel periodo 30 ottobre 2007 – 17 marzo 2009 ad altri reati e ad altri indagati (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00003-00013). Per A., la stessa veniva estesa il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00003 seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00007 seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00011 segg.). A.5 Il 5 settembre 2013 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti di A. nell’ambito del
- 3 - procedimento EAII.07.0139 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.100.001 segg.). La causa aveva numero di ruolo SK.2013.32. A.6 Con sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2013.32), la Corte penale del TPF (in se- guito: Corte penale) giudicava la fattispecie di cui all’atto d’accusa del 5 settem- bre 2013 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.970.001 e segg.; TPF pag. 39.970.006 segg.), riconoscendo A. autore colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, prosciogliendolo dall’accusa di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP e abbandonando il procedimento in relazione all’ac- cusa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP. A.7 Contro tale sentenza veniva interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale da parte di A. (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.980.37 segg.) e da parte del MPC (inc. SK.2013.32, MPC pag. 39.980.005 segg.). A.8 Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, l’Alta Corte accoglieva parzial- mente il ricorso interposto da A., rinviando conseguentemente la causa al tribu- nale di prima istanza per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (nuovo fasci- colo rubricato sub SK.2016.2; inc. SK.2016.2, TPF pag. 40.100.001 segg.), men- tre respingeva il ricorso interposto dal MPC, mediante sentenza 6B_535/2014, sempre del 5 gennaio 2016 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 38.980.117). A.9 Nel frattempo, in data 27 maggio 2015, il MPC promuoveva l’accusa dinanzi alla Corte penale nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento
n. EAII.04.0025, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinazione con l’art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell’art. 322ter CP (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). La causa veniva rubricata sub SK.2015.24. A.10 Dato l’evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, la Corte penale ne decideva la riunione, tramite ordinanza del 24 feb- braio 2016, conducendo quindi il procedimento con il numero di ruolo SK.2015.24 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.001 segg.). A.11 Mediante sentenza del 30 gennaio 2017 (in seguito: sentenza SK.2015.24) la Corte penale riconosceva A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), mentre lo proscio- glieva dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 e
- 4 - dall’accusa di corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa
n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. La Corte penale abbandonava inol- tre il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele ag- gravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione in- fedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP). Essa ordinava parimenti l’abban- dono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501, nonché n. 1.2.1 e n. 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.0016-083). A.12 Contro tale sentenza veniva interposto ricorso al Tribunale federale da parte del MPC (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.003 segg.) e dell’accusatrice privata società 2a (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.003 segg.). A.13 Con sentenze del 20 agosto 2019 l’Alta Corte dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla parte accusatrice (6B_1031/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.033 segg.) e accoglieva parzialmente per contro il ricorso del MPC (6B_993/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.074 segg.), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, segnatamente annullando il punto I.2 del dispositivo (nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501) e il punto I.3 del dispositivo (nella misura in cui proscioglie A. dall’accusa di istigazione alla falsità in docu- menti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5), nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. A.14 A seguito del summenzionato rinvio, la Corte penale ha aperto un nuovo proce- dimento, rubricato sub SK.2019.50 (TPF pag. 483.120.001 seg.). A.15 Mediante sentenza dell’8 novembre 2021 (in seguito: sentenza SK.2019.50) la Corte penale ha riconosciuto A. autore colpevole di istigazione a falsità in docu- menti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (dispositivo n. I.6), mentre lo ha prosciolto dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in docu- menti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.4), dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 mag- gio 2015 (dispositivo n. I.5), nonché dall’imputazione di riciclaggio di denaro ag- gravato (art. 305bis n. 2 CP) in relazione ai capi di accusa n. 1.1.290–1.1.501 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.3). La Corte penale ha inoltre abbandonato il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa
- 5 -
n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della ri- serva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente ammini- strazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP; dispositivo
n. I.1), così come in relazione ai capi di accusa n. 1.1.1–1.1.289 (riciclaggio di denaro aggravato, art. 305bis n. 1 e 2 e n. 2 lett. b CP), per intervenuta prescri- zione dell’azione penale (dispositivo n. I.2). A. è quindi stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di CHF 90.-- cadauna, l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (dispositivo n.I.7). Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.-- in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24), mentre le spese procedurali del procedimento SK.2019.50 sono state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. III.1-3). La pretesa di diritto civile di società 2a è stata respinta (dispositivo n. II), e nemmeno le è stato riconosciuto un indennizzo (dispositivo n. V.2). A favore di A. sono invece stati riconosciti CHF 338'819.80 a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, CHF 11'426.10 a titolo di indennità per il danno econo- mico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, così come CHF 21'400.-- a titolo di riparazione del torto morale (dispositivo n. V.1.1- 1.4). Infine, è stato ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di seque- stro (dispositivo n. VI; TPF pag. 483.930.001 segg.). A.16 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 novem- bre 2021, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e con- segna alle parti del relativo dispositivo (TPF pag. 483.720.041 segg.). A.17 Dapprima il MPC, in data 8 novembre 2021 (CAR pag. 1.100.226 e segg.), e in seguito, in data 17 novembre 2021, anche la parte civile società 2a (CAR pag. 1.100.228) hanno annunciato appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP av- verso la sentenza della Corte penale (SK 2019.50) dell’8 novembre 2021. B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 13 aprile 2021(CAR pag. 1.100.229), in data 2 rispettivamente 3 maggio 2022, sono pervenute alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello) le di- chiarazioni d’appello del MPC e di società 2a (CAR pag. 1.100.234-239; CAR pag. 1.100.240-241). B.2 Il MPC ha postulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.234-239):
1. Il dispositivo I.1. è annullato.
- 6 -
2. Il dispositivo I.2. è annullato.
3. Il dispositivo I.3. è annullato.
4. lI dispositivo I.4. è annullato.
5. Il dispositivo I.5. è annullato.
6. Il dispositivo I.7. è annullato.
7. Il dispositivo III.2. è annullato.
8. Il dispositivo III.3 è annullato.
9. Il dispositivo V.1. (inclusi V.1.1, V.1.3, V.1.4) è annullato.
10. Il dispositivo n. VI. è annullato.
11. Nuovo dispositivo I.1.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 CP (aggravante generica) per i capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015.
12. Nuovo dispositivo I.2.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b CP (aggravante della banda con C.) per i seguenti capi d’ac- cusa dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015: 1.1.295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 354, 355, 360, 362, 366, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 388, 395, 396, 400, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501.
13. Nuovo dispositivo I.3.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b CP (aggravante della banda con B.) per i seguenti capi d’ac- cusa dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015: 1.1.295, 296, 297, 298, 301, 303, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 327, 331, 332, 333, 337, 338, 340, 341, 360, 376, 377, 378, 385, 388, 395, 400, 407, 408, 409, 412, 415, 416, 419, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501.
- 7 -
14. Nuovo dispositivo I.4.: A. è prosciolto dall’accusa di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa 1.2.5 dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015.
15. Nuovo dispositivo n. Il.: II.1. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e cumulativamente, giusta l’art. 305 n. 2 CP, ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere da CHF 100 ciascuna. II.2. Dalla pena detentiva è dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto (di 137 giorni, dal 29 febbraio 2008 al 14 luglio 2008). II.3. È concessa la sospensione parziale della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni. La parte della pena detentiva da eseguire è di 1 anno. II.4. Non è concessa la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
16. Nuovo dispositivo III:
È ordinata la confisca ex art. 70 cpv. I CP del saldo dei seguenti conti bancari in Svizzera:
• del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 295’204.18 al 30 settembre 2021);
• del conto n. c11 denominato società 27 intestato a A. presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 303’282.26 al 30 settembre 2021);
• del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3’031’642 al 30 settembre 2021);
• del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 54’928.45 al 5 ottobre 2021).
17. Nuovo dispositivo IV.: È ordinato il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. I CP sui seguenti importi, ora depositati presso la CAISSE DE CONSIGNATION in Lussemburgo, sequestrati su rogatoria:
• sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n. c27 inte- stato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
• sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
• sull’importo pari a USD 2’908’235 in precedenza depositato sul conto n. c29 inte- stato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo;
• sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 inte- stato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo.
- 8 -
18. Nuovo dispositivo V.: È ordinato il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP per un importo di USD 231’057 sul valore del terreno in Brasile acquistato da A., che si trova sotto se- questro rogatoriale.
19. Nuovo dispositivo n. VI: È ordinata la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e ordinato quale risarcimento equivalente a favore della società 2a.
20. Nuovo dispositivo n. VII.: Le spese procedurali, per un importo complessivo di CHF 113’562 (allegato B all’Atto d’accusa 27 maggio 2015) vanno poste integralmente a carico di A.
21. Nuovo dispositivo n. VIII:
A A. non sono riconosciuti indennizzi e/o riparazione del torto morale. B.3 L’accusatrice privata società 2a, ha invece chiesto che (CAR pag. 1.100.240- 241):
1. A. sia ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro con aggravante generica e della banda (con C. e B.) ex art. 305bis cpv. 2 CP;
2. vengano accolte le seguenti pretese formulate da società 2a in veste di accusatrice privata, ovvero che:
a) A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449’940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’Atto di accusa del 27 maggio 2015;
b) venga decisa la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegna- zione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a beneficio di società 2a dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015;
c) A. sia tenuto a rifondere a società 2a quale rimborso spese l’importo di CHF 257’418.90 oltre interessi come indicato alle singole voci della richiesta di indennizzo del 25 ottobre 2021 indirizzata alla Corte penale del Tribunale penale federale oltre alle spese succes- sive in particolare quelle relative al Procedimento di Appello.
- 9 - B.4 Contestualmente alla dichiarazione di appello, il MPC ha chiesto, quale istanza probatoria, l’acquisizione agli atti del procedimento di appello del dispositivo della sentenza di condanna di A. emessa dal Tribunale di Parma in data 21 aprile 2022 (rif. R.G. Dib. 534/2012; R.G.N.R. 936/2006 + 4583/2009) e delle motivazioni di tale sentenza (il cui termine di deposito è indicato in 90 giorni). L’accusatrice pri- vata si è associata a tale richiesta. B.5 In data 3 maggio 2022 il MPC ha trasmesso a questa Corte il dispositivo origi- nale trasmessole dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che attesta la condanna in prima istanza di A. alla pena di sette anni di reclu- sione (CAR pag. 1.100.243 segg.). B.6 Con scritto del 27 maggio 2022 A. (in seguito: imputato) ha dichiarato di non pre- sentare un appello adesivo e nemmeno ha presentato nuove istanze probatorie, chiedendo di decidere in base agli atti. Per quanto concerne le istanze probatorie del MPC e di società 2a, non si è opposto all’acquisizione del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 21 aprile 2022, ma si è opposto alla richiesta di acquisire nel procedimento penale le motivazioni della sentenza del Tribunale di Parma, a quel momento ancora inesistenti, ritenendo che se ne sa- rebbe semmai discusso una volta che le stesse fossero state comunicate alle parti. Ha infine lasciato alla Corte la decisione circa l’opportunità dell’audizione del Prof. H., redattore di un parere/ricostruzione tecnico-finanziaria sulle opera- zioni (CAR pag. 1.400.003 segg.). B.7 Con scritto datato 5 luglio 2022 il MPC, esprimendo le proprie osservazioni in relazione allo scritto 27 maggio 2022 dell’avv. Timbal, si è opposto all’audizione di H. e si è riconfermato nella richiesta di acquisire agli atti la motivazione della sentenza 21 aprile 2022 del Tribunale di Parma (CAR pag. 1.400.007 segg.). B.8 Mediante lettera di data 24 agosto 2022, il Presidente del Collegio giudicante ha chiesto al MPC di precisare l’oggetto dell’appello presentato, ritenuta l’impossibi- lità di esprimersi su punti del dispositivo della sentenza SK.2015.24 del 30 gen- naio 2017 che non sono stati annullati dal Tribunale federale con la decisione di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 (CAR pag. 2.101.001). B.9 In risposta il MPC ha precisato di avere chiesto il formale annullamento anche dei dispositivi non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale in quanto gli stessi esulano dal perimetro fissato da quest’ultimo nella sentenza di rinvio (CAR pag. 2.101.002 segg.). B.10 Con scritto 18 novembre 2022, il MPC ha rinnovato la richiesta di acquisire agli atti la sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 (CAR pag. 2.101.009
- 10 - seg.). Invitato a prendere posizione in merito, l’imputato ha confermato che tale richiesta dovrebbe essere rifiutata, trattandosi di prova non necessaria alla trat- tazione dell’appello. A mente dell’imputato, se la Corte volesse comunque acqui- sire il documento richiesto, allora dovrebbero essere acquisite anche le motiva- zioni dell’appello da lui presentato, così come gli appelli presentati dagli altri coimputati e da banca 1 (CAR pag. 2.102.001 segg.). B.11 L’accusatrice privata, con scritto del 25 novembre 2022, ha dal canto suo ribadito le richieste del MPC (CAR pag. 2.103.001). B.12 Con scritto del 29 novembre 2022 il Presidente del Collegio giudicante ha comu- nicato alle parti di aver acquisito agli atti la sentenza motivata del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022, messa a loro disposizione attraverso la piattaforma File Transfer (CAR pag. 2.100.003). B.13 Con decreto sulle prove del 28 febbraio 2023 il Presidente del Collegio giudicante ha ribadito l’acquisizione agli atti del dispositivo e della motivazione della sen- tenza di condanna emessa dal Tribunale di Parma, e ha anche comunicato che, in vista dei dibattimenti, sarebbero stati acquisiti d’ufficio l’attuale estratto del ca- sellario giudiziale svizzero e italiano relativo all’imputato e il formulario sulla sua situazione personale e finanziaria. Ha inoltre invitato le parti a presentare even- tuali istanze probatorie supplementari entro il 20 marzo 2023. Le parti sono al- tresì state invitate a comunicare, entro il medesimo termine, le eventuali questioni pregiudiziali che intendono sollevare ai dibattimenti (CAR pag. 4.200.001 seg.). B.14 Con scritto del 3 marzo 2023 l’imputato – dopo aver constatato l’acquisizione agli atti sia del dispositivo sia della motivazione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Parma – ha chiesto l’acquisizione agli atti anche del suo appello del 30 novembre 2022 e del complemento del 2 marzo 2023, così come degli atti di appello del 30 novembre 2022 di CC. e del 26 novembre 2022 di GG. Riservandosi per il resto di presentare ulteriori prove entro il termine im- partito (CAR pag. 4.200.003). B.15 Con comunicazione del 10 marzo 2023 il MPC ha comunicato di non avere altre istanze probatorie da presentare né eventuali questioni pregiudiziali da sollevare (CAR pag. 4.200.004). B.16 Con ulteriore notifica di prove del 20 marzo 2023 (CAR pag. 4.200.005 segg.) l’imputato ha chiesto l’acquisizione dell’ulteriore appello formulato da banca 1 contro la sentenza di Parma alla Corte di appello di Bologna. Inoltre, ha indicato di mantenere, quale questione pregiudiziale, la richiesta di estromissione dal
- 11 - dibattimento della società 2a per assenza della veste di accusatrice privata ai sensi degli artt. 119 e 121 CPP, come già fatto valere in prima istanza. B.17 Con scritto del 6 aprile 2023, il MPC si è opposto alla richiesta di acquisizione degli atti di appello presentati dall’imputato, CC. e GG. avverso la sentenza di Parma (CAR pag 4.200.024 seg.). Sempre con scritto del 6 aprile 2023 il MPC si è opposto pure all’acquisizione dell’appello formulato da banca 1 e ha postulato la reiezione della richiesta di estromettere dal dibattimento di società 2a per assenza della qualità di accusa- trice privata (CAR pag. 4.200.026 seg.). B.18 Da parte sua l’accusatrice privata società 2a con scritto dell’11 aprile 2023 (CAR pag. 4.200.029 segg.) si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte circa l’acquisizione degli atti di appello trasmessi dalla difesa, mentre ha chiesto che la richiesta della sua estromissione dal dibattimento per asserita assenza della veste di accusatrice privata venga respinta. B.19 Mediante ulteriore decreto sulle prove del 18 aprile 2023 la direzione del proce- dimento ha accolto l’istanza probatoria della difesa volta all’acquisizione agli atti dell’appello del 30 novembre 2022 e relativo complemento del 2 marzo 2023 dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Parma. L’acquisizione agli atti degli appelli di CC., GG. e banca 1 è invece stata respinta, ritenendoli non rile- vanti ai fini del giudizio, non essendo questi ultimi implicati nel presente procedi- mento d’appello (CAR pag. 4.200.045 seg.). B.20 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 24 al 27 aprile 2023 a Bellinzona in presenza dell’imputato, del MPC e dell’accusatrice privata. Nel corso dei di- battimenti è stato sentito l’imputato (CAR pag. 5.300.001-098). Con requisitoria rispettivamente con arringa, il MPC e l’accusatrice privata hanno confermato le rispettive conclusioni formulate nelle dichiarazioni d’appello (CAR pag. 5.200.039-109; CAR pag. 5.200.110-121). L’imputato, dal canto suo, ha dapprima chiesto – quali questioni pregiudiziali – di riconsiderare la decisione di non ammettere agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1 contro la sentenza del Tribunale di Parma, oppure, in alternativa, di non ammettere agli atti neppure la sentenza in quanto non definitiva. Inoltre, ha ribadito la richiesta di estromissione di società 2a quale accusatrice privata (CAR pag. 5.100.003-006). Egli ha poi postulato la propria assoluzione e la conferma della sentenza della Corte penale (CAR pag. 5.100.013-039 e 5.200.173-225). Dopo avere deliberato sulle questioni pregiudiziali la Corte d’appello, motivando brevemente oralmente le proprie decisioni, ha accolto l’istanza relativa
- 12 - all’acquisizione degli atti di appello di GG., CC. e banca 1, mentre ha respinto quella di estromissione di società 2a quale accusatrice privata (CAR pag. 5.100.010). B.21 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 ago- sto 2023, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e con- segna alle parti del relativo dispositivo (CAR pag. 5.100.061-066). La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia gli annunci d’appello sia le dichiarazioni d’appello del MPC (CAR pag. 1.100.226 e segg.; CAR pag. 1.100.234-239) e dell’accusatrice privata (CAR pag. 1.100.228; CAR pag. 1.100.240-241) sono stati presentati tempesti- vamente ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 e 3 CPP. Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Sia il MPC sia l’accusatrice privata sono legittimati a interporre appello. La legit- timazione del MPC è data dall’art. 381 cpv. 1 CPP. L’accusatrice privata società 2a ha invece un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa, essendo la sua pretesa di diritto civile e la richiesta di indennizzo state respinte (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP; art. 382 cpv. 1 CPP). La questione pre- giudiziale sollevata dalla difesa concernente l’estromissione dal procedimento della società 2a quale accusatrice privata verrà esaminata in seguito (consid. in- fra I.3.2). 1.3 Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP sottostà alla giurisdizione fede- rale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi prevalentemente all’estero oppure in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Nel caso di specie la competenza federale è pacifica. 1.4 La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare l’appello del MPC e dell’accusatrice privata (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 3 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
- 13 - 1.5 Nella propria dichiarazione d’appello il MPC ha chiesto l’annullamento di tutti i punti del dispositivo n. I della sentenza SK.2019.50, ad eccezione del dispositivo
n. I.6. Richiesto in merito a una precisazione – ritenuta l’impossibilità di espri- mersi su punti del dispositivo non annullati dal Tribunale federale –, ha indicato di avere chiesto il formale annullamento anche dei dispositivi non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale in quanto questi esulerebbero dal perimetro fissato da quest’ultimo nella sentenza di rinvio. Vero è che la sentenza qui impu- gnata ha ripreso nel proprio dispositivo anche le decisioni in merito a capi d’ac- cusa non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale, e già passate in giu- dicato – come si illustrerà anche meglio in seguito (cfr. infra consid. I.2) –, senza alcuna precisazione al riguardo, e meglio i dispositivi n. I.1, n. I.2, n. 1.4 (il rinvio del Tribunale federale concerneva unicamente il capo d’accusa 1.2.5), n. I.5 e
n. I.6. Essendo tuttavia tali punti del dispositivo già passati in giudicato, questi non possono essere oggetto della presente procedura di appello. L’appello del MPC è pertanto ammissibile unicamente nella misura in cui contesta gli ulteriori punti del dispositivo, non ancora definitivi. 1.6 Tenuto conto di quanto precede si può entrare nel merito degli appelli presentati dal MPC e dall’accusatrice privata, adempiendo questi tutti i presupposti proces- suali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Oggetto della procedura 2.1 Alfine di delimitare correttamente l’oggetto della presente procedura, considerato anche il complesso iter procedurale che ha preceduto la decisione SK.2019.50 oggetto degli appelli del MPC e dell’accusatrice privata, è opportuno presentare un succinto quadro riassuntivo delle decisioni intercorse a partire dagli atti di ac- cusa che sono all’origine del procedimento penale a carico di A. 2.2 Atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2013.32) 2.2.1 Con atto d’accusa del 5 settembre 2013 (procedimento MPC EAII.07.0139), all’imputato sono stati rimproverati – nell’ambito di un’operazione finanziaria ri- guardante la società 31 – i reati di: truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (capo d’accusa 1.1A), subordinatamente amministrazione infedele ex art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (capo d’accusa 1.1B), subordinatamente amministrazione infedele qualificata ex art. 158 n. 2 CP (capo d’accusa n. 1.1C); riciclaggio di denaro ag- gravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 CP (capo d’accusa 1.2); istigazione alla falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (capo d’accusa 1.3); e corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (capo d’ac- cusa 1.4; cfr. inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.100.001 segg.).
- 14 - 2.2.2 La Corte penale con sentenza SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 ha condannato l’imputato per truffa (capo d’accusa 1.1A) e istigazione alla falsità in documenti (capo d’accusa 1.3), lo ha invece prosciolto dall’accusa di corruzione attiva (capo d’accusa 1.4) e ha abbandonato il procedimento per il riciclaggio di denaro, per intervenuta prescrizione (capo d’accusa 1.2). L’imputato è stato condannato a una pena detentiva di 27 mesi, di cui 6 da espiare, dedotto il carcere in vista di estradizione rispettivamente preventivo sofferto di 137 giorni (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.970.001 segg.). 2.2.3 Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso pre- sentato dal MPC avverso tale sentenza (sentenza TF 6B_535/2014 del 5 gen- naio 2016; inc. SK.2013.32, TPF pag. 38.980.117). Di conseguenza il prosciogli- mento dall’accusa di corruzione attiva (capo d’accusa 1.4) e l’abbandono del reato di riciclaggio di denaro (capo d’accusa 1.2) sono passati in giudicato. 2.2.4 Il ricorso presentato dall’imputato è invece stato parzialmente accolto dal Tribu- nale federale (sentenza TF 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016). Quest’ultimo ha annullato la condanna dell’imputato per titolo di truffa (capo d’accusa 1.1A) e rin- viato la causa al TPF per nuovo giudizio. La condanna per istigazione alla falsità in documenti (capo d’accusa 1.3) è invece stata confermata, ed è quindi passata in giudicato (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.980.101 segg.; inc. SK.2016.2, TPF pag. 40.100.001 segg.). 2.2.5 A fronte del summenzionato rinvio la Corte penale ha aperto un nuovo caso con il numero di ruolo SK.2016.2. 2.3 Atto d’accusa del 27 maggio 2015 (SK.2015.24) 2.3.1 Con atto d’accusa del 27 maggio 2015 (procedimento MPC EAII.04.0025) anche per le fattispecie oggetto di tale procedimento – concernente operazioni finanzia- rie riguardanti il Gruppo 2 – l’imputato è stato accusato di: riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 CP (capi d’accusa 1.1.1–1.1-501); isti- gazione ripetuta alla falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP in combinato dispo- sto con l’art. 24 cpv. 1 CP (capi d’accusa .1.2.1–1.2.5); e corruzione attiva ripe- tuta ex art. 322ter CP (capo d’accusa 1.3). 2.3.2 La Corte penale ha rubricato tale causa con il numero di ruolo SK.2015.24, a cui ha poi riunito la causa SK.2016.2, aperta a fronte del rinvio da parte del Tribunale federale (cfr. supra consid. I.2.2.5). 2.3.3 Con sentenza SK.2015.24 la Corte penale ha condannato l’imputato per istiga- zione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa punto 1.3 dell’atto d’accusa
- 15 - 5 settembre 2013 (dispositivo n. I.5). Tale condanna era però in realtà già stata confermata dal Tribunale federale e quindi passata in giudicato (cfr. supra consid. I.2.2.4). Ha poi prosciolto l’imputato dai reati di ripetuta istigazione alla falsità in documenti, in relazione ai capi d’accusa 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.3), e ripetuta corruzione attiva (capo d’accusa 1.3 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; dispositivo n. I.4). Il procedimento è invece stato abbandonato per le seguenti imputazioni: truffa (sub amministra- zione infedele, sub amministrazione infedele qualificata) con riferimento ai capi di accusa 1.1 A/B/C dell’atto di accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (dispositivo n. I.1); riciclaggio di denaro aggravato con riferi- mento ai capi di accusa 1.1.1–1.1.501, e ripetuta istigazione alla falsità in docu- menti con riferimenti ai capi d’accusa 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto di accusa del 27 mag- gio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (dispositivo n. I.2; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.0016-083). 2.3.4 Il ricorso presentato dall’accusatrice privata avverso tale sentenza è stato dichia- rato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza TF 6B_1031/2017 del 20 agosto 2019; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.033 segg.). Il ricorso pre- sentato dal MPC è invece stato parzialmente accolto (sentenza TF 6B_993/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.074 segg). Il Tribunale federale ha annullato e rinviato al TPF per nuova decisione l’abbandono del procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a
n. 1.1.501, così come il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5, nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. Per il resto la decisione della Corte penale è stata confermata ed è passata in giudi- cato. Sono quindi passati in giudicato: l’abbandono, per intervenuta prescrizione, del reato di riciclaggio di denaro aggravato limitatamente ai capi d’accusa da 1.1.1 a 1.1.290 e del reato di istigazione alla falsità in documenti per i capi d’ac- cusa 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015; l’abbandono del reato di truffa sub amministrazione infedele sub amministrazione infedele aggravata (capo d’accusa 1.1A/B/C dell’atto di accusa del 2013), per intervenuta prescri- zione; il proscioglimento dal reato di istigazione alla falsità in documenti per i capi d’accusa 1.2.3 e 1.2.4 dell’atto d’accusa del 2015; il proscioglimento dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 mag- gio 2017); la condanna per il reato di istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa 1.3 dell’atto di accusa del 5 settembre 2013 (già passata in giu- dicato con la prima decisione di rinvio del Tribunale federale). Le considerazioni esposte dal Tribunale federale, vincolanti per questa Corte, verranno esposte in seguito (cfr. infra consid. III.1.1). 2.4 Procedimento SK.2019.50
- 16 - 2.4.1 A fronte del nuovo rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento con il numero di ruolo SK.2019.50. Nel corso del dibattimento la Corte penale ha constatato che – contrariamente a quanto rite- nuto dal Tribunale federale – il capo d’accusa 1.1.290 non sarebbe in realtà pre- scritto. Con anche l’accordo delle parti il nuovo esame è pertanto stato esteso anche a tale capo d’accusa (TPF pag. 483.731.038). La prima Corte ha quindi emanato la sentenza qui impugnata, con la quale l’imputato è stato prosciolto dalle imputazioni oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale (accusa di rici- claggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 [recte: 1.1.290] a
n. 1.1.501, e istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5 dell’atto d’accusa del maggio 2015; cfr. sentenza SK.2019.50 dispositivi n. I.3 e I.4). L’unica imputazione per cui l’imputato è stato condannato è pertanto rimasta quella – già passata in giudicato – di istigazione alla falsità in documenti in rela- zione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, ripresa nel dispositivo n. I.6 della sentenza impugnata. L’imputato è di conseguenza stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ca- dauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. Le richieste di indennizzo presentate dall’imputato sono state parzialmente accolte, mentre quelle dell’accusatrice privata sono state respinte. È inoltre stato ordinato il dis- sequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro. 2.5 Oggetto della procedura d’appello e potere cognitivo della Corte d’appello 2.5.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 2.5.2 Tenendo anche conto di quanto esposto in precedenza in merito alla ricevibilità dell’appello del MPC (cfr. supra consid. I.1.5), in questa sede il MPC ha impu- gnato il proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa
- 17 - da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 (dispositivo n. I.3), e di conseguenza anche la deci- sione relativa alla pena (dispositivo n. I.7), le spese (III.2-3), le pretese a titolo di indennizzo e torto morale riconosciute all’imputato (dispositivo n. V.1) e il disse- questro dei beni e valori oggetto di sequestro (dispositivo n. VI; cfr. CAR pag. 5.200.101 seg.). Incontestato è invece, in particolare, il proscioglimento dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa 1.2.5 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. 1.4). 2.5.3 Anche l’accusatrice privata ha contestato il proscioglimento dell’imputato dall’ac- cusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 (dispositivo n. I.3), associandosi, con riferimento all’azione penale, alle richieste formulate dal MPC. Ha di conseguenza chiesto – contrariamente a quanto deciso dalla prima Corte – l’accoglimento della sua pretesa civile (dispositivo n. II), con la restituzione a società 2a dei valori sequestrati, e la rifusione da parte dell’im- putato di tutte le sue spese processuali (dispositivo n. V.2; CAR pag. 5.200.120). A fronte delle richieste postulate dall’accusatrice privata, il suo appello è da in- tendersi limitato a tali questioni, nonostante nella propria dichiarazione d’appello ha indicato di impugnare “l’intera Sentenza in tutti i suoi dispositivi” (CAR pag. 1.100.240). 2.5.4 Tali impugnazioni – dispositivi n. I.3. (concernente il riciclaggio di denaro aggra- vato), I.7 (concernente la pena), II. (concernente la pretesa di diritto civile di so- cietà 2), III.3 (concernente le spese procedurali), IV. (concernente la retribuzione del difensore d’ufficio, in virtù dell’art. 428 cpv. 3), V. (concernente le pretese a titolo di indennizzo e di torto morale) e VI. (concernente il dissequestro) – delimi- tano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP), in merito alle quali la Corte d’appello dispone di pieno potere cognitivo. In concreto, avendo presentato appello il MPC e l’accusatrice privata non vige il divieto della reformatio in peius ai sensi dell’art. 391 cpv. 2 CPP. In virtù di quanto precede, si rileva che non contestati e di conseguenza passati in giudicato (DTF 147 IV 167 consid. 1.2 e rinvii) rispettivamente già in precedenza passati in giudicato, sono i dispositivi della sentenza SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 n. I.1, n. I.2, n. I.4,
n. I.5, n. I.6, e n III.1-2. 3. Questioni pregiudiziali 3.1 L’avv. Timbal, durante i pubblici dibattimenti, ha dapprima chiesto di riconsiderare la decisione di non ammettere agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1 contro la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Parma oppure, in alternativa, di non ammettere agli atti neppure tale sentenza in quanto non definitiva e anche perché la sua rilevanza non verrebbe menzionata dalla sentenza di rinvio.
- 18 -
La Corte d’appello dopo aver preso atto delle nuove argomentazioni presentate dalla difesa in sede di dibattimento (CAR pag. 5.100.003 segg.), pur prendendo atto dell’opposizione del MPC (CAR pag. 5.100.005 seg.), ha accettato di acqui- sire agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1. Alla base di questa decisione non vi è tanto una valutazione circa il diritto di essere sentito delle parti che si ritiene essere stato sempre rispettato, ma si inserisce nell’ottica del rispetto dell’econo- mia processuale, ritenuto che comunque questi documenti sono già stati tra- smessi alle parti. In questo modo è pure garantita una migliore comprensione di tutta la fattispecie. 3.2 Altra questione pregiudiziale è quella già sollevata dall’imputato per ben due volte in prima istanza e ribadita anche in questa sede, vale a dire l’estromissione di società 2a dal procedimento per assenza della veste di accusatrice privata ai sensi degli artt. 119 e 121 CPP. 3.2.1 A mente della difesa il riconoscimento da parte della prima Corte di società 2a quale accusatrice privata, in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sarebbe frutto di un’errata valutazione dell’origine legale e non contrattuale del subentro di so- cietà 2a, ritenuto – a torto – legale perché regolato dall’art. 8 della legge Marzano (cfr. infra). Inoltre, anche nella denegata ipotesi che venisse nuovamente respinta la preclusione di società 2a, la difesa chiede che venga preclusa la sua facoltà di formulare conclusioni circa la colpevolezza e la condanna dell’imputato, così come sulla confisca penale, come previsto dallo stesso art. 121 cpv. 2 CPP (CAR pag. 4.200.006 segg.). L’imputato fa valere che la nuova società 2a sarebbe di- ventata assuntore in quanto il giudice fallimentare italiano ha omologato un ac- cordo di assunzione. Si tratterebbe di un accordo convenzionale. La titolarità della nuova società sarebbe di natura negoziale. L’art. 8 della legge Marzano – secondo cui se vi è l’assuntore di un fallimento, questo riprende ex lege tutti i presupposti per costituirsi parte civile ex art. 74 del Codice di procedura penale italiano – regolerebbe le conseguenze nel processo italiano. La difesa sostiene poi che l’art. 121 cpv. 2 CPP sarebbe da interpretare restrittivamente. Sarebbe errato ritenere che – oltre ai casi di leggi di diritto pubblico identificati dalla giuri- sprudenza e dalla dottrina, a cui si applica tale norma – vi sarebbe una legge italiana che regola delle conseguenze processuali. Inoltre, in una sentenza il Tri- bunale federale avrebbe ritenuto che una nuova società che deriva dalla fusione non abbia i diritti di cui all’art. 121 cpv. 2 CPP, essendovi all’origine un accordo, un patto di cessione, di fusione. Ciò sarebbe paragonabile al caso in esame. La difesa solleva poi che società 2a non sarebbe titolare di pretese. Ci sarebbe infatti un confidental settlement da cui risulterebbe che tutte le pretese sono state ce- dute a banca 1. Irrilevante sarebbe la riserva contrattuale genericamente riferita al procedimento penale aperto in Svizzera, perché ai fini della legittimazione at- tiva sarebbe determinante il fatto che società 2a non sia comunque più titolare di
- 19 - pretese di risarcimento nei confronti dell’imputato. Quale argomento supplemen- tare la difesa fa inoltre valere, in merito al riferimento dell’istanza precedente all’art. 115 CPP e al ruolo del danneggiato in caso di cessione, che in concreto si tratterebbe di una questione differente. Nel caso in esame, chi potrebbe richie- dere alla Corte di valutare se è stato fatto un danno da un atto illecito sarebbero le società defunte, non la nuova società 2a. Trarre un motivo dall’art. 115 CPP non starebbe in piedi, essendo pacifico che questa società non è il danneggiato. Al dibattimento l’imputato ha poi fatto valere che il prof. FFFF. nel proprio parere, prodotto dall’accusatrice privata, gli darebbe in realtà ragione, indicando che a suo avviso potrebbe essere deciso diversamente, ma che la giurisprudenza è quella. Irrilevante sarebbe poi il fatto che l’imputato non ha interposto appello avverso la sentenza di prima istanza, dovendo comunque la Corte esaminare d’ufficio tali questioni (CAR pag. 4.200.005-0012; CAR pag. 5.100.007 seg.). 3.2.2 Il MPC, dopo avere constatato che la difesa ha riproposto le medesime argomen- tazioni già fatte valere due volte dinnanzi alla Corte penale, ha ritenuto che que- ste siano già state vagliate e respinte. Condividendo le argomentazioni delle Corti penali ha quindi rinviato alle loro conclusioni. Non essendovi nulla di nuovo non vi sarebbe motivo per escludere società 2a quale accusatrice privata. Ha inoltre precisato che la questione a sapere chi ha subito il danno in società 2, sarebbe una questione di merito (CAR 4.200.026; CAR pag. 5.100.008 seg.). 3.2.3 Anche l’accusatrice privata, con scritto dell’11 aprile 2023, ha fatto valere che la difesa non avrebbe apportato in questa sede alcun nuovo elemento che non sia già stato discusso e rigettato dai tribunali precedentemente aditi, avverso le cui decisioni la difesa non ha mai inoltrato ricorso. Inoltre, per quanto concerne le proprie richieste, l’accusatrice privata fa valere che queste concernerebbero di- rettamente l’attuazione dell’azione civile. Lo stesso Tribunale federale avrebbe poi invitato l’accusatrice privata a intervenire e formulare le proprie osservazioni nel contesto del ricorso presentato dal MPC avverso la sentenza della Corte pe- nale del 30 gennaio 2017. La posizione e le richieste di società 2a, che collima- vano con quelle del MPC, sono state parzialmente riconosciute. Ciò non solo sarebbe prova della riconosciuta legittimazione di società 2a quale accusatrice privata, ma pure del fatto che le sue conclusioni e richieste sarebbero conformi anche in relazione a circostanze penalmente rilevanti e in ogni caso pertinenti ai fini dell’esercizio dell’azione civile. Ininfluente sarebbe inoltre il tentativo della di- fesa di voler porre in connessione questo caso con quello di una fusione per assorbimento tra società di natura negoziale, retta dal diritto privato. A tal propo- sito l’accusatrice privata rinvia ai pareri agli atti dei prof. EEEE., FFFF. e GGGG. Nella fattispecie non sussisterebbe alcuna cessione di credito in base al diritto italiano, bensì una surrogazione ex lege in applicazione della Legge Marzano. Anche gli ulteriori motivi addotti dalla difesa non rappresenterebbero una novità
- 20 - e sarebbero in ogni caso infondati e pretestuosi (CAR pag. 4.200.029 segg.; CAR pag. 5.100.009). 3.2.4 In concreto l’imputato non ha apportato alcun elemento atto a scalfire le pertinenti considerazioni della prima Corte, qui di seguito riassunte e a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2019.50 consid. I.3.1). Come rettamente eviden- ziato dal MPC e dell’accusatrice privata, la difesa si è piuttosto limitata a ripro- porre nuovamente le proprie argomentazioni, già esaustivamente esaminate dalla Corte penale. 3.2.4.1 La Corte penale ha in primo luogo constatato che, dalla documentazione agli atti prodotta dall’avv. Paparelli, risulta che nel contesto della procedura di fallimento, in applicazione della cosiddetta legge Marzano, la nuova società società 2a è succeduta, in veste di “assuntore”, nelle posizioni giuridiche delle società del Gruppo 2, poste in amministrazione straordinaria. Dai pareri legali prodotti sem- pre dall’avv. Paparelli risulta che l’assuntore è considerato un successore a titolo universale, e quindi ha diritto al subentro in tutti i diritti e obblighi delle entità legali soggette alla procedura di amministrazione straordinaria. Giusta l’art. 8 comma 1bis della legge Marzano “Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell’art. 4bis comma 11 del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte ci- vile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’art. 79 del codice di procedura penale”. La procedura di am- ministrazione straordinaria è stata chiusa a fine 2015 e a quel momento il com- missario straordinario si era già costituito accusatore privato nell’ambito del pro- cedimento penale aperto a carico del qui imputato in Svizzera. Società 2a è su- bentrata alle previgenti accusatrici private sulla base dell’ordinamento fallimen- tare applicabile, paragonabile a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 97 segg. LEF. Sulla base della legge Marzano è occorsa la sur- rogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica attuale società 2a. La confidential settlement communication del 13 aprile 2009, sottoscritta tra le società del Gruppo 2 e banca 1 nulla muta. Tale accordo non riguarda il procedi- mento penale aperto in Svizzera. Inoltre, secondo la dottrina, il danneggiato che cede il proprio credito ex art. 164 segg. CO resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. I.3.1). 3.2.4.2 Contrariamente a quanto sostiene l’imputato, nella fattispecie società 2a è su- bentrata alle previgenti accusatrici private sulla base di una legge, e meglio la legge Marzano, e non a seguito di disposizioni di natura negoziale. Il fatto che sia una legge italiana nulla cambia. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) prevede all’art. 154 LDIP che le società sono regolate dal diritto dello Stato
- 21 - giusta il quale sono organizzate, in concreto quindi dalla legge italiana, la quale prevede che l’assuntore subentra quale successore legale sia nei procedimenti civili sia in quelli penali. Come emerge dai pareri legali agli atti, l’assuntore è considerato un successore a titolo universale. Inoltre, come rettamente indicato dalla prima Corte, tale surrogazione è paragonabile per i suoi effetti a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in virtù della LEF, come la massa del falli- mento e l’amministrazione del fallimento che subentra al fallito, per cui il Tribunale federale ha ammesso l’applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP (cfr.TF 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid, 7.2 in fine). Va poi evidenziato che il prof. FFFF. nel proprio parere – che questa Corte condivide –, alla domanda specifica a sapere se società 2a debba essere ritenuta accusatrice privata, ha risposto affermativamente. È giunto a tale conclusione dopo avere constatato la presenza di una lacuna di legge per quel che riguarda l’art. 121 CPP (in riferimento alla successione legale di società 2a in qualità di assuntore), ritenendo nel contempo che la fattispecie relativa a questo procedimento non è equiparabile ad altre fat- tispecie già analizzate dal Tribunale federale in passato. Pertanto, a suo modo di vedere, tale lacuna deve essere colmata riconoscendo a società 2a il ruolo di accusatrice privata (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.233-268). L’imputato non può essere seguito quanto paragona il caso in esame a una fusione, essendo nella fattispecie la surrogazione avvenuta nell’ambito di una procedura di insol- venza, sulla base di un ordinamento fallimentare, che ha portato alla costituzione di una nuova società, la quale è subentrata per legge in tutti i diritti e obblighi delle società poste in amministrazione straordinaria. Da sottolineare è pure che la riorganizzazione nell’ambito di una procedura di insolvenza non è, o quanto- meno non principalmente, basata sulle volontà delle parti. Va anche evidenziato che l’estromissione di una parte civile è un atto particolarmente gravoso in una procedura e bisogna quindi esercitare un grande riserbo prima di procedere in questa direzione. Tenuto conto di quanto precede, è quindi a giusta ragione che i giudici di prime cure hanno ritenuto che nella fattispecie vi è una surrogazione per legge dei diritti di società 2a, quindi non una cessione di carattere privato, ma una surrogazione legale a tutti gli effetti. Anche per quanto concerne il confiden- tial settlement communication si rinvia alle conclusioni della prima Corte. Innan- zitutto, tale accordo non concerne effettivamente il procedimento penale aperto in Svizzera nei confronti dell’imputato, bensì piuttosto i procedimenti italiani (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.960.043 cifra 7d). Inoltre, quandanche le società del Gruppo 2 nel 2009 – quindi prima della conclusione della procedura di ammini- strazione straordinaria – avessero effettivamente ceduto a banca 1 la propria pretesa, nulla cambierebbe alla posizione di danneggiato ai sensi dell’art. 115 CPP rispettivamente di accusatore privato. Infatti, come giustamente indicato dalla prima istanza, nel caso in cui il danneggiato cede il proprio credito ex art. 164 e segg. CO, resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP (MAZZUC- CHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 26 e segg. ad art. 115 CPP),
- 22 - nei cui diritti società 2a è poi subentrata in virtù dell’art. 121 CPP. Si rileva poi che in concerto le richieste dell’accusatrice privata sono strettamente connesse con la propria pretesa civile, per quanto concerne l’azione penale si è semplice- mente allineata alle conclusioni del MPC. Anche tale censura dell’imputato non può pertanto essere seguita.
Di conseguenza la questione pregiudiziale sollevata dall’imputato è respinta e società 2a non è da estromettere quale accusatrice privata dal presente procedi- mento. 3.3 Con scritto del 20 marzo 2023 l’imputato ha pure sollevato, quale questione pre- giudiziale, il fatto che l’accusatrice privata non avrebbe sufficientemente motivato la propria richiesta di risarcimento, la quale non ossequiando i requisiti minimi dell’art. 123 CPP, sarebbe da ritenere, così come formulata, irricevibile (CAR 4.200.013 seg.). In sede di dibattimento, alla domanda in merito al mantenimento di tale questione pregiudiziale, la difesa ha indicato che questa potrà se del caso essere valutata nel merito da questa Corte (CAR pag. 5.100.006-007). Tale que- stione verrà esaminata in seguito (cfr. infra consid. V.4.2). 4. Istanze Probatorie 4.1 Per quanto concerne le istanze probatorie presentate dalle parti, la direzione del procedimento si è già espressa con decreto del 28 febbraio 2023 sulla richiesta formulata dal MPC di acquisire agli atti il dispositivo e le motivazioni della sen- tenza del 21 aprile 2022 (depositata in data 13 ottobre 2022) del Tribunale di Parma, accettandola (CAR pag. 4.200.001 segg.). Il Presidente del Collegio giu- dicante, su esplicita richiesta della difesa, ha pure acquisito agli atti l’appello for- mulato dall’imputato contro la sentenza di Parma, non invece quelli di GG., CC. e banca 1 (CAR pag. 4.200.045 seg.). Come menzionato in precedenza (cfr. su- pra consid. I.3.1), a fronte della nuova richiesta della difesa a tal proposito, la Corte d’appello in sede di dibattimento ha ammesso l’acquisizione agli atti anche di questi ultimi. 4.2 L’eventuale audizione del prof. H., già respinta in prima istanza, non è stata espli- citamente richiesta dall’imputato, il quale ha piuttosto lasciato la decisione alla Corte. Essendovi già agli atti la relazione del prof. H. (TPF pag. 483.541.227), non contestata dall’accusa nella sua dimensione tecnico-finanziario, la sua audi- zione non è stata ritenuta necessaria.
- 23 - 5. Prescrizione 5.1 Nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tribunale federale ha dapprima confermato l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’ac- cusa n. 1.1.190-1.1.290, essendo nelle more della procedura ricorsuale interve- nuta la prescrizione. Per i capi d’accusa n. 1.1.291-1.1.501 – a cui si applica il nuovo diritto sulla prescrizione – la sentenza SK.2015.24 del 30 gennaio 2017 ha invece estinto la prescrizione, sottointeso che a quel momento i beni sequestrati erano confiscabili secondo il diritto italiano, come per altro stabilito dalla sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022. L’Alta Corte ha sottolineato che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione dell’azione penale possono comunque essere presi in considerazione per valutare l’illiceità di quelli successivi (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.1). 5.2 Per quanto concerne il reato a monte, il Tribunale di Parma in data 8 novem- bre 2019 ha constatato l’intervenuta prescrizione del reato di usura di cui ai capi d’accusa b e c (operazioni “società 2g” e “società 1”) del decreto che depone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, ripreso nell’atto d’accusa in esame (TPF pag. 483.521.213-215). Come rettamente indi- cato dai giudici di prime cure, secondo la giurisprudenza, se il crimine a monte era già prescritto al momento dell’atto di riciclaggio, lo Stato non può più preten- dere la confisca, con il risultato che l’infrazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) risulta esclusa (sentenza TF 6B_1208/2018 del 6 agosto 2019 consid. 3.3 e rinvii). In concreto al momento della commissione degli atti di riciclaggio (ottobre 2002 – aprile 2004), il reato a monte – indipendentemente dalla sua qualifica giuridica – non era tuttavia senz’altro prescritto, essendo secondo il Tribunale di Parma la prescrizione intervenuta per l’operazione “società 2g” il 2 ottobre 2017 e per “società 1” il 1° luglio 2018 (cfr. TPF pag. 483.521.213-215). Il fatto che nel frattempo le accuse di usura nei confronti dell’imputato si siano prescritte non ha alcuna incidenza sul presente procedimento. Inoltre, va comunque anche eviden- ziato che le medesime fattispecie per cui nel procedimento italiano è stato rim- proverato all’imputato il reato di usura (operazioni “società 2g” e “società 1”), sono anche comprese in quello di bancarotta fraudolenta, secondo il diritto italiano, rispettivamente amministrazione infedele aggravata per il diritto svizzero (cfr. capi d’accusa a.2 e a.6 del decreto che depone il giudizio; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.), per cui non è intervenuta la prescrizione. II. Premesse generali 1. Il crac società 2
- 24 - Sebbene ormai lontana nel tempo, ed oggetto di sentenze da parte della giustizia penale italiana regolarmente cresciute in giudicato (cfr. ad esempio: sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, MPC pag. 018.011.22838 segg.; sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, MPC pag. 018.011.21347 segg.), ma anche di libri, articoli di giornale ed anche pellicole cinematografiche
– tanto da poter qualificare come notori i fatti pregressi – non si può soprasse- dere, dall’evocare l’evento dal quale scaturisce anche il procedimento che vede oggi quale imputato A. e cioè la dichiarazione di insolvenza del gruppo 2 avve- nuta tra il 27 dicembre 2003 ed il 31 gennaio 2004. Ritenuto comunque che la sintesi delle vicende del Gruppo 2 è presentata in maniera esauriente e puntuale nella sentenza del 21 aprile 2022, emanata con motivazione il 13 ottobre 2022, del Tribunale di Parma (sentenza del Tribunale di Parma, pag. 44 segg.; CAR pag. 3.101.002 segg.) regolarmente acquisita agli atti da questa Corte con de- creto del 28 febbraio 2023 (CAR pag. 4.200.001 seg.). Il gruppo 2, una delle poche multinazionali italiane, era leader nazionale nella produzione del latte ed i suoi derivati. Come in seguito stabilito dalle competenti Autorità italiane, al momento della dichiarazione di insolvenza, il Gruppo 2 era gravato da un indebitamento che superava i 14 miliardi di euro a fronte di una liquidità totalmente inesistente. Questo benché, nella relazione sulla situazione semestrale del gruppo 2 al 30 giugno 2003, l’importo complessivo dell’indebita- mento fosse indicato in 7 miliardi di euro, presuntamente parzialmente “bilanciati” da una (millantata) liquidità di 3,3 miliardi di euro. Come poi accertato anche dalle sentenze italiane di condanna di M. (patron del gruppo 2) e K. (direttore generale e braccio operativo di M.), il Gruppo si trovava già nei primi anni ‘90, in base alle normative italiane, in una situazione di ridu- zione del capitale sociale al di sotto del limite legale; con una costante evoluzione negativa del risultato economico. In sunto dunque, il gruppo 2, anziché produrre le risorse finanziarie necessarie per la remunerazione ed il rimborso dei capitali di prestito, produceva un disa- vanzo che doveva essere costantemente ripianato, come in una spirale, attra- verso il reperimento di nuove risorse finanziarie, ottenute tramite costose linee esterne. In altri temini agiva secondo il ben noto procedimento del “buco tappa buco” ben sapendo che così facendo scavava una voragine di debiti sempre più profonda che, prima o dopo, sarebbe diventata insostenibile. Le ragioni oggettive del tracollo sono dunque state ricondotte ad un colossale indebitamento strutturale del Gruppo stesso, oggetto peraltro di infruttuosa stra- tegia espansionistica e di imponenti e continue distrazioni, oltre alla contestuale incapacità, da parte degli amministratori, segnatamente dal fondatore e “patron”
- 25 - della società 2 M. e dal direttore finanziario K., di far fronte agli obblighi assunti nei confronti degli Istituti di credito e di investitori privati. Correlativamente a tale situazione di sofferenza economica, veniva ideata – sempre dai vertici del gruppo 2 – ed attivata, una capillare serie di meccanismi fraudolenti che, sulla base della falsificazione della documentazione contabile e delle comunicazioni sociali, pre- costituiva una falsa rappresentazione delle condizioni delle società del Gruppo, occultandone le perdite. Un’esauriente disamina dei diversi e numerosi strata- gemmi illegali utilizzati dai dirigenti del gruppo 2 è presentata al capitolo II, pag. 44 e segg. della sentenza del Tribunale di Parma 21 aprile 2022 (CAR pag. 3.101.023 segg.). Quel che è certo è che al 31 dicembre 2002 erano in circolazione sul mercato ben 32 emissioni obbligazionarie (“bond”) per un totale di oltre 7 miliardi di euro (cfr. tabella a pag. 52 della sentenza del Tribunale di Parma; CAR pag. 3.101.027). Accanto a questi debiti obbligazionari regolarmente contabiliz- zati, ve ne erano però degli altri “off balance”, che non erano pertanto pubblici (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 54 segg., CAR pag. 3.101.028 segg.). 2. Il ruolo generale svolto dall’imputato Assunto nel settembre del 1993 come consulente alla clientela (client manager), l’imputato faceva parte dell’area Corporate and Investment Banking, area prepo- sta a seguire i clienti aziendali italiani. Il suo compito, in buona sostanza, era quello di introdurre i clienti alla banca e di vender loro i prodotti che venivano elaborati dall’area dei product specialist. I suoi clienti (aziende con fatturato di al- meno USD 500 milioni) erano, a suo dire, circa una decina. Fra questi, il gruppo 2 era di gran lunga il più profittevole per banca 1 per quanto attiene al ramo eu- ropeo. Il ruolo di A. non si esauriva dopo avere introdotto il cliente alla banca, bensì proseguiva in tutte le fasi di sviluppo del prodotto da offrirsi al cliente. Se in un primo momento egli cercava di capire quali fossero le sue specifiche esi- genze e di soddisfare le stesse, attraverso i prodotti della banca, egli diveniva nelle fasi a seguire una sorta di intermediario fra il cliente e le singole unità della banca coinvolte, attivandosi quindi tra l’ottenimento del mandato e l’ottenimento del credito. Egli fungeva sicuramente da importante trait d’union fra i vari uffici da un lato e fra la banca ed il cliente dall’altro. Con specifico riferimento ai rapporti fra banca 1 e società 2, l’imputato era l’unico ad interfacciarsi con i dirigenti del gruppo 2 anche perché era stato lui a istaurare la relazione commerciale (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 79, CAR pag. 3.101.041). Per l’imputato, società 2 fu il cliente per eccellenza, soprattutto il cliente che gli permise di incrementare in maniera determinante le proprie en- trate con uno stipendio fisso che passò gradualmente da EUR 52'765.00 e
- 26 - EUR 158'037.00 (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 80, CAR pag. 3.101.041), ritenuto che fra il 2000 ed il 2002 gli furono elargiti bonus per un totale di EUR 1'076'209.00 che lo resero il manager più pagato della sede di Mi- lano. Venne pure nominato Vicepresidente. Con lui, presso la sede di Milano di banca 1, lavoravano anche GG. e CC., coimputati e pure condannati dal Tribu- nale di Parma. Spettava a GG. il compito di analizzare i bilanci di società 2 così come raccogliere e analizzare le fonti che potevano dare informazioni in modo da valutare il merito creditizio di società 2 secondo schemi predefiniti (credit risk analysis) nonché le garanzie correlate. Era lui che compilava i “credit approval memorandum” per le decisioni, oltre a supportare i superiori nella gestione dei clienti, cioè le filiali italiane di multinazionali. Era subordinato al qui imputato. EE. era, invece, uno specialista di prodotto, dipendente di banca 1 Securities, l'articolazione di banca 1 che si occupava di emissioni di titoli mediante colloca- menti privati ("private placement). 3. Le operazioni di finanziamento a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6) di cui all’atto di accusa del 27 maggio 2015 3.1 Premessa Nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, il MPC rimprovera all’imputato di avere riciclato valori patrimoniali provento di attività criminale, anche distrattive, com- messe nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo 2, per un importo complessivo di USD 52,4 milioni. La “Premessa sull’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio” di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa, riporta il decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012. Lo stesso, descrive le operazioni legate al Gruppo 2, che hanno permesso all’imputato di percepire complessivamente USD 52,4 mi- lioni, e meglio come dettagliato nella tabella riassuntiva riportata a pag. 16 dell’atto di accusa (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). Questo stesso impianto accusatorio, riferito al reato a monte, è stato oggetto oltre del decreto summenzionato, anche di sentenze cresciute in giudicato sia da parte dei competenti Tribunali italiani sia della Corte penale. In effetti, con sentenza (n. 809/201O) del 9 dicembre 2010 il Tribunale di Parma ha condannato M. e K. per titolo di bancarotta fraudolenta a danno di società del Gruppo 2 (MPC pag. 018 011 21347 - 22837). Tale condanna è stata confermata dapprima dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna (n. 864/12) del 23 aprile 2012 (MPC pag. 018 011 22838 - 23286) e poi dalla sentenza della
- 27 - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione penale (n. 32354/14) del 7 marzo 2014 (doc. MPC 018.011.26778 - 26945). Ebbene, i fatti alla base del capo d'accusa C.5) (cfr. MPC pag. 018.011.21375 - 21381), per i quali M. e K. sono stati condannati per bancarotta fraudolenta con sentenza cresciuta in giudicato, sono esattamente gli stessi di quelli indicati nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012, poste per altro anche alla base dell'imputazione per bancarotta fraudolenta impropria per cui A. è stato condannato dal Tribunale di Parma con la sentenza di primo grado del 21 aprile 2022 (cfr. capo d'accusa a) alle pagg. 8 – 26 della sentenza del Tribunale di Parma; CAR pag. 3.101.006 segg.). Sempre sulla base del medesimo impianto accusatorio, sono pure stati condan- nati dal Tribunale di Parma (N.R. SENT.134/ 2012 Tribunale di Parma Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare; cfr. MPC pag. 018.011.21273 segg.) J. e C., in relazione al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose contestate al capo a) della rubrica, sentenza regolarmente cresciuta in giudicato. 3.2 Le singole operazioni finanziarie L’ipotesi accusatoria riportata nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, circa la pro- venienza dei valori illeciti ed il loro importo (USD 52,4 milioni), fa riferimento alle risultanze dei rapporti agli atti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF; in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC pag. 005.001.8342 segg., e rap- porto del 1° luglio 2010, MPC pag. 010.001.01464 e segg.), nei quali sono state esaminate tutte le operazioni di concessione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate dell’imputato con società 2 e che, in buona so- stanza, confermano il contenuto dei rapporti stesi dai colleghi di polizia italiani. Di seguito si presenta un riassunto di queste operazioni allo scopo di chiarire l’origine e l’ammontare delle somme di denaro confluite sui conti di spettanza dell’imputato in Liechtenstein. Per il resto si fa riferimento alla sentenza del Tri- bunale di Parma, che ha descritto nel dettaglio le operazioni in essere. 3.2.1 Operazione società 2k USD 75 mln - anno 1996. (a.1) Nel 1996 banca 1 erogava USD 75 milioni a società 2k che sottoscriveva un con- tratto regolante le condizioni del finanziamento della durata di otto anni (Note purchase ageement) consegnando a banca 1 titoli di debito per il corrispondente valore. Il tasso di interesse relativo a tale finanziamento, come risultava dal con- tratto, era variabile e pari al Libor a sei mesi più il 3%. Le finalità del finanziamento
- 28 - formalmente erano collegate all'attività operativa della società, mentre in realtà il denaro veniva girato, per lo meno in parte, per ripagare debiti pregressi. Le com- missioni dovute per l'organizzazione (arrangement) e per la gestione (agency) venivano definite con un patto a latere (side letter). Società 2 garantiva il finan- ziamento poiché società 2k non aveva assets patrimoniali sufficienti per rilasciare le richieste garanzie. Società 2 stipulava una polizza assicurativa sul rischio politico con la società pa- namense 25 che copriva eventuali rischi collegati al Paese di appartenenza della società finanziata. Veniva inoltre stipulato un accordo tra banca 1 e società 2, in cui si prevedeva che società 2 avrebbe dovuto corrispondere USD 1,6 milioni a titolo di commis- sioni per il ruolo di organizzatore del finanziamento (arranger). In un altro patto a latere (side letter) stipulato fra banca 1 e società 25, si preve- deva che il premio assicurativo che società 2 avrebbe dovuto pagare in ragione della polizza sottoscritta, sarebbe stato erogato direttamente dalla banca. Banca 1 prendeva in carico l'intera esposizione, con l'obiettivo di cedere integralmente l'esposizione verso società 2 entro pochi mesi dalla chiusura dell'operazione at- traverso l'organizzazione di una sindacazione. Ed infatti la banca 1 immediata- mente si attivava nella ricerca di nuovi finanziatori sui quali trasferire l'esposi- zione che aveva verso il gruppo 2. Già nel novembre del 1996 veniva dunque sindacato totalmente il finanziamento inizialmente concesso al gruppo 2. Nel dicembre 2000 la polizza della società 25 veniva sostituita, con chiusura an- ticipata del contratto, con altra polizza le cui parti contrattuali erano la società 2, soggetto assicurato, una società assicuratrice veicolo (captive) la società 53 col- locata in un paese offshore, e la banca 2. Si prevedeva inoltre una riassicura- zione di società 33, società assicurativa. La nuova polizza prevedeva che il valore assicurato salisse da 75 a 80 milioni e garantisse sempre il rischio politico. Il premio assicurativo veniva stabilito in semestrali USD 522’000 per le prime due rate. Gli adempimenti del contratto previsti a carico di banca 2 consistevano nel rice- vere da società 2 i fondi per pagare il premio assicurativo, e poi distribuire il pre- mio assicurativo alla captive, cioè alla società 53, e al riassicuratore società 33. Allorquando veniva predisposta la nuova polizza banca 1 informava la banca 2 che intendeva trasferire alla banca il 2,5% di interessi sul finanziamento. Gli interessi che banca 1 pagava alla banca 2 erano pari a USD 1'875’000, il premio semestrale della polizza ammontava a USD 512'000. Il danaro ricevuto
- 29 - da banca 2 veniva quindi girato per USD 10’000 alla società 53, la captive assi- curativa; per USD 512.000 alla società 33, che era la società che in ultima analisi prendeva in carico il costo dell'assicurazione, e quindi aveva diritto a percepire il premio; una quota veniva girata quale commissione di brokeraggio, per il broker che aveva strutturato la polizza, alla società 24, e la differenza fra USD 1,875 milioni versati da banca 1 e provenienti da società 2k, detratti gli importi impiegati in questi pagamenti rimaneva a disposizione della società 4 società che aveva aperto un conto presso la banca 2 riconducibile all’imputato – funzionario di banca 1 – che aveva partecipato alla strutturazione dell'operazione e che svol- geva il ruolo di Relationship manager nei confronti di società 2. La società 4, che faceva capo a A., al termine dell’operazione società 2k perce- piva globalmente USD 5'784'410.81 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016) e ciò grazie alla collaborazione di C., che si è adoperato per strutturare la nuova copertura assicurativa necessaria a veicolare i profitti poi percepiti in prima bat- tuta dall’imputato. 3.2.2 Operazione società 2g USD 60 mln - anno 1996 (a.2 e d) Nel dicembre 1996 veniva realizzata un'altra operazione da parte del gruppo 2 con banca 1 a favore della subholding argentina società 2g. L'operazione può essere così sinteticamente descritta. La filiale di Londra di banca 1 concedeva a società 2g un prefinanziamento di USD 15 milioni il 24 settembre 1996, servito a finanziare urgenze di cassa della controllata argentina. Il prestito veniva estinto quando si perfezionava il succes- sivo finanziamento detto "prestito ponte". Nello stesso anno il 23 dicembre 1996 veniva infatti concesso un ulteriore finan- ziamento (bridge loan) poi estinto il 10 ottobre 1997 dell'importo di USD 60 mi- lioni e regolato da un credit agreement. A riguardo risulta che, nel credit agree- ment, Io scopo indicato era quello di finanziare l'import e l’export delle materie prime mentre in realtà, da quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, i 60 milioni che arrivano a società 2g da banca 1 erano stati utilizzati per estinguere i 15 milioni del precedente finanziamento che aveva concesso banca 1 alla società 2 nell'ottobre, mentre la parte rimanente veniva utilizzata per estinguere linee di debito aperte verso varie banche argentine. Anche questo finanziamento veniva garantito dalla società 2 che a sua volta sti- pulava due contratti assicurativi con la società 25, nei contratti si individuava
- 30 - banca 1 quale soggetto tenuto a pagare il premio assicurativo per conto di società 2. Il finanziamento si estingueva il 10 ottobre 1997, quindi dopo dieci mesi dall'ero- gazione. A quella data viene inviata una lettera da banca 1 a società 2, in qualità di garante e in cui veniva quantificata la penale, avendo società 2g estinto il fi- nanziamento prima del decorso del biennio. Era infatti avvenuto che società 2g, il 10 ottobre, attraverso l'emissione di un pre- stito obbligazionario dedicato, cosiddetto private placement, aveva ottenuto i 60 milioni necessari per ripagare banca 1 del credito concessogli dieci mesi prima. Banca 1, con l'emissione del private placement, chiedeva dunque, come penale un pagamento del 4% annuo con erogazione semestrale sui 60 milioni, che erano sia l'importo del vecchio finanziamento estinto sia il valore nozionale delle notes emesse. Nel mese di ottobre dell'anno successivo, società 2g, ha individuato gli investitori per il collocamento del private placement delle notes acquistate da un Trust ap- positamente costituito, che a sua volta rilasciava certificati di pari importo collocati da banca 1 presso investitori istituzionali nordamericani. Le notes emesse da società 2g ed acquistate dal Trust avevano un rendimento dell'8,49%. Il Trust a sua volta emetteva: 1) certificati classe A collocati presso gli investitori con un interesse del 7,13%; 2) certificati classe B che maturavano un rendimento (calcolato sul valore nozionale di 60 mln USD) scaturente dalla differenza tra l'interesse percepito da società 2g (8,49%), l'interesse corrisposto agli investitori (7,13%) e le commissioni trattenute per i costi di gestione del Trust stesso. Detti certificati classe B venivano assegnati a banca 1. All'iniziale polizza assicurativa stipulata con società 25 a copertura del rischio politico sul finanziamento argentino, subentrava nel settembre 1999 una nuova copertura assicurativa (polizza 7) con la captive società 26 (a sua volta riassicu- ratasi con separato accordo con società 33) e banca 1 Jersey (quale contracting party). Quest'ultima riceveva: da banca 1 , i fondi rivenienti dalla penale per l'e- stinzione anticipata del bridge loan (a quella data ridottosi al 2,5%), e dal Trust le cedole sui certificati classe B. L'intero importo così costituitosi veniva girato a società 26, che tratteneva la somma relativa ai premi assicurativi, le commissioni dovute al broker, quelle ad essa spettanti, e disponeva il trasferimento della re- stante parte su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 8) in virtù di un (fittizio) accordo di consulenza.
- 31 - All'esito di tale operazione, l’imputato lucrava la somma di USD 3'131'922 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). In seguito, alla scadenza del private placement (ottobre 2002), società 2 provve- deva al rimborso delle notes al Trust al posto della obbligata principale società 2g, iscrivendo conseguentemente un credito verso la stessa, cui contestual- mente rinunciava sottoscrivendo una quota aggiuntiva di capitale. La provvista necessaria per il rimborso delle notes derivava dalla strutturazione di un ulteriore private placement (importo: USD 80 milioni) emesso da società 2c per il tramite di banca 1 il 20 dicembre 2001. La società finanziata (società 2c) costituiva con dette somme un cash collateral a favore di banca 1 che a quel punto provvedeva a finanziare società 2 per il rimborso delle notes. In occasione dell'aumento di capitale di società 2g, società 2a sottoscriveva una nuova polizza assicurativa (F ABI 2002/B) con la captive società 53 (la quale a sua volta si riassicurava con separato accordo con società 33) e la banca 2 (quale contracting party); quest'ultima, ricevuti i fondi da società 2 su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 4), provve- deva, per il tramite di C., a girare una quota del denaro per la quietanza dei premi assicurativi, trattenendo la restante parte, costituente il profitto conseguito dall’imputato, complessivamente quantificabile in USD 1'172'837.06 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). In seguito alla definizione dei termini di durata delle notes, le scadenze del nuovo finanziamento (10 ottobre 2002) e dei contratti assicurativi (23 dicembre 2001) risultavano non allineate. Banca 1 rimaneva, come originariamente concordato con società 2, il soggetto tenuto al pagamento del premio. Nel corso del 1999 i contratti assicurativi venivano risolti in via anticipata. Banca 1 e società 2 si ac- cordavano per sostituire la controparte assicurativa. Il premio di polizza era pa- gato semestralmente da banca 1 Jersey che, nella veste di contracting party, con lettera del 16 settembre 1999, oltre ad informare il nuovo assicuratore società 26 di aver accettato di pagare i premi dovuti da società 2, comunicava che avrebbe corrisposto alla medesima società, stesse date di scadenza del premio di polizza, anche un ulteriore importo di USD 476’250, in aggiunta agli obblighi contrattuali previsti. Riguardo a tali operazioni C. sottoscriveva la polizza n. 8 per conto della banca 2 e le missive inviate alla società 2, seguendo le tassative indicazioni
- 32 - dell’imputato, mentre J. realizzava la struttura societaria società 8 (di spettanza dell’imputato) e provvedeva a fornire a società 26 le indicazioni per il trasferi- mento dei fondi ricevuti da banca 1 Jersey. 3.2.3 Operazione società 2e 80 mln USD dicembre 1997 e società 2f USD 100 mln
- settembre 1998 (a.3 e d) Il 16 dicembre 1997 banca 1 finanziava anche la controllata venezuelana del gruppo 2. Il finanziamento veniva regolato da un contratto (credit agreement) e da un accordo a latere (side letter). Anche in questo caso il finanziamento veniva garantito da società 2 che tuttavia, in questo caso, non stipulava alcun contratto assicurativo. Il finanziamento avrebbe dovuto essere destinato allo svolgimento di attività di import/export, similmente a quanto osservato in relazione a società 2g, ma in realtà i fondi che banca 1 erogava a società 2e venivano destinati per una parte
– circa 20 milioni – al rientro da un pregresso finanziamento che la stessa banca aveva concesso il 15 settembre 1997. La rimanente parte, di 60 milioni, veniva girata da società 2e a società 2e_2, altra società del comparto venezuelano, che utilizzava il denaro per ripagare altri debiti preesistenti. Da un lato la banca svolgeva il ruolo di intermediario, posto che in realtà il finan- ziamento veniva erogato da società 36, finanziaria irlandese del Gruppo 2, al fine di ottenere vantaggi fiscali. Banca 1 fungeva quindi da tramite e chiede a garan- zia il denaro utilizzato per finanziare società 2e e società 2e_2. Società 36, con- trollata al 100% da società 2, depositava il denaro a garanzia di banca 1 affinché questa erogasse il finanziamento alle società venezuelane del gruppo. Il finan- ziamento veniva estinto anticipatamente nel settembre dell'anno successivo (1998), attraverso la provvista riveniente da un private placement del medesimo valore emesso dalla società 36 per il tramite di banca 1. In particolare, i fondi derivanti dal collocamento privato erano asserviti alla costituzione di un deposito vincolato (cash collateral) a favore di banca 1 a garanzia di un finanziamento di pari importo, che la banca contestualmente erogava a società 2e e società 2e_2; finanziamento con il quale si andava ad estinguere la precedente esposizione del dicembre 1997. Le notes emesse da società 36 venivano acquistate da un Trust appositamente costituito il quale provvedeva ad emettere dei certificati di pari importo collocati presso investitori istituzionali nordamericani. Nel settembre 1998 la filiale milanese di banca 1 sottoscriveva un impegno con società 2f in base al quale avrebbe erogato un finanziamento di USD 100 milioni al rilascio da parte della società brasiliana di effetti cambiari (promissory notes) di pari importo. Con separato e contestuale accordo, la banca trasferiva il suo
- 33 - impegno di finanziamento a società 36. Quest'ultima acquistava gli effetti cam- biari della consociata brasiliana mediante provvista riveniente da un private pla- cement organizzato da banca 1. In particolare, i fondi venivano trasferiti a banca 1 INT che in qualità di Agent dell'intera operazione, provvedeva a girarli a società 2f. Per entrambe le operazioni, società 36 emetteva delle notes acquistate da due distinti Trust aventi un tasso di interesse stabilito rispettivamente nella misura del 7,69% e 7,65%; i Trust a loro volta rilasciavano: 1) certificati classe A - collocati presso gli investitori – che maturavano un interesse inferiore a quello delle notes per circa un punto percentuale; 2) certificati classe B che maturavano un rendi- mento scaturente dalla differenza tra l'interesse percepito sulle notes di società 36, l'interesse corrisposto agli investitori e le commissioni trattenute per i costi di gestione dei Trust stessi. Detti certificati classe B venivano assegnati a società 26, formalmente a titolo di investimento, senza tuttavia la previsione di alcun cor- rispettivo. La captive società 26, con la quale società 2, garante di tutte le notes emesse da società 36, sottoscriveva le polizze assicurative n. 1 e 2 sui finanzia- menti erogati tramite banca 1 alle società venezuelana e brasiliana (a sua volta riassicuratasi con separati accordi con società 33 e società 55), riceveva dunque i premi assicurativi da società 2 e le cedole sui certificati classe B dai Trust. Tali somme – detratti gli importi relativi ai premi assicurativi, alle commissioni dovute al broker e a quelle ad essa spettanti – venivano trasferite su conti correnti inte- stati ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 3) in virtù di fittizi accordi di consulenza. Società 26 quindi una volta ricevuti i fondi, paga il broker, i due riassicuratori – in un caso era società 33 nell'altro caso società 55 – e gira la rimanente parte a società 3 in ragione di un accordo datato 25 settembre 1998, che riprende pedissequamente le medesime indicazioni contenute nell'accordo tra società 26 e società 8, visto per l'operazione argentina. Società 3, al pari di società 8, al pari di società 4, era una società con conti correnti sia in Liechten- stein sia in Svizzera (in banca 2), riconducibile all’imputato. Quindi il denaro in- cassato dall’imputato sui conti di società 3 a seguito dell'operazione così realiz- zata, pari a USD 5'740'489.73 (cfr. Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016), costituiva il profitto personale dallo stesso conseguito. Nel settembre 2001, le coperture assicurative con società 26 venivano risolte anticipatamente e venivano parallelamente sottoscritte due nuove polizze assi- curative (nn. 3-4) sempre con società 26 quale assicuratore (a sua volta riassi- curatasi con società 33 e società 55) e la banca 2 (sempre per il tramite di C.) quale contracting party. Quest'ultima, ricevuti i fondi, in precedenza dalla captive società 26, sul conto corrente intestato a una società offshore riconducibile all’im- putato (società 4), provvedeva a girare una quota del denaro per la quietanza dei
- 34 - premi assicurativi e del broker, trattenendo la restante parte, costituente il profitto conseguito dell’imputato, per la polizza n. 3 relativa a società 2e USD 2'127'207.24 e per la polizza 4 relativa a società 2f USD 2'174'607.07 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016).
3.2.4 Operazione società 2e_2 45 mln USD – società 2k 45 mln USD società 2h, 2i e 2j 60 mln USD, luglio - dicembre 2001 (a. 4 e d) La filiale milanese di banca 1 concedeva un finanziamento alla società 2e_2 del gruppo 2 per l'importo di USD 45 milioni, subordinato alla concessione del sud- detto finanziamento era la contestuale sottoscrizione di una copertura assicura- tiva sul rischio politico e di credito della società venezuelana a vantaggio di banca 1, in aggiunta a quella già fornita da società 2. I fondi necessari alla copertura assicurativa venivano corrisposti da società 2. A chiusura del finanziamento società 2e_2 di USD 45 milioni, banca 1 provve- deva nel successivo mese di agosto (10 agosto 2001) a strutturare una transa- zione similare per il medesimo importo (USD 45 milioni) a favore di società 2k, assistita dalle stesse garanzie sopradescritte. Per ragioni di carattere fiscale, l'o- riginario finanziamento veniva concesso in valuta giapponese, poi convertita in dollari mediante realizzazione di alcuni contratti di swap. Infine, nel successivo mese di dicembre (14 dicembre 2001), banca 1 strutturava un’ulteriore transa- zione avente le stesse connotazioni di quella venezuelana, mediante conces- sione di un finanziamento per complessivi USD 60 milioni in favore delle società 2f (USD 15 milioni), 2i (USD 20 milioni) e 2j (USD 25 milioni). Nei contratti di finanziamento società 2e_2 e società 2h (tranche di USD 15 mi- lioni) venivano indicate motivazioni sulla destinazione dei fondi (import/export e riduzione indebitamento della società) non corrispondenti a quelle reali, posto che: per quanto concerne la provvista formalmente destinata alla società vene- zuelana (società 2e_2), i fondi erogati venivano trasferiti alla consociata società 2e per la parziale estinzione del finanziamento intercompany con società 2d (quest'ultima a sua volta utilizzava la provvista per finanziare il comparto suda- mericano, e in particolare Argentina, Mexico e Uruguay). Per quanto invece ri- guarda il finanziamento società 2h, i fondi erogati venivano interamente girati a società 2o ad estinzione di una linea di credito intrattenuta con banca 1. In relazione a tutti i citati finanziamenti, banca 1, pur essendo già garantita da società 2, realizzava coperture assicurative sul rischio politico e di credito delle società prenditrici, ottenendo che i correlati costi fossero a carico del gruppo 2.
- 35 - Le coperture assicurative venivano sottoscritte dalla banca con società 33 quale assicuratore, e banca 2 quale contracting party (nn. 6, 5, 9, 11, 10, 12, 15, 14). In tale contesto banca 2, e per essa sempre C., inoltrava a società 2e_2, società 2h e società 36 (che interveniva nell'operazione per società 2k), apposite missive con le quali comunicava il reperimento di un fornitore di strumenti di copertura in relazione ai finanziamenti accordati da banca 1, chiedendo di trasferire l'importo occorrente per pagare i costi del servizio, su conto corrente intestato ad una so- cietà offshore riconducibile all’imputato (società 4). Le citate società 2e_2, so- cietà 2h e società 36 al fine di reperire i fondi necessari a quietanzare quanto richiesto da banca 2 (USD 6,56 milioni per società 2e_2, USD 6,27 milioni per società 36, USD 5,53 milioni per società 2h) stipulavano con fittizi contratti di In- terest Rate Swap – in realtà meri finanziamenti – le cui provviste venivano girate direttamente dalla banca sul conto corrente della società 4. La differenza tra quanto richiesto da banca 2 e quanto alla stessa erogato tramite i contratti di swap, veniva corrisposto direttamente da: banca 1 Securities per conto di società 2k (USD 195’000) e banca 1 Milan branch per conto di società 2h e società 2e_2 (USD 225’000). Ottenute le citate provviste, banca 2 e per essa C., sempre su precise disposizioni dell’imputato, provvedeva a quietanzare le coperture assicu- rative in favore di banca 1, trattenendo la restante parte che costituiva profitto personale dell’imputato: USD 2'188'887.59 per società 2e_2, USD 2'793'524.52 per società 2h, e USD 2’111'213.33 per società 36 (cfr Tabella riassuntiva, alle- gato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). C. sottoscriveva, sempre su tassative indicazioni dell’imputato, parte delle po- lizze assicurative realizzate per conto del contracting party banca 2 nonché parte delle missive inviate alle controllate società 2 per richiedere il trasferimento dei fondi sul conto corrente di società 4, da lui stesso gestito nell'interesse e su indi- cazioni dell’imputato. 3.2.5 Operazione società 23 e società 22 300 mln USD- dicembre 1999 (a.5 e d) Nel 1998 i manager società 2, al fine di reperire risorse finanziarie, progettavano di quotare presso la Borsa di S. Paolo la subholding brasiliana del gruppo. Non sussistendo a quella data le condizioni per la realizzazione del progetto, e per- manendo la necessità di reperire risorse senza tuttavia gravare il bilancio di ulte- riori poste debitorie che avrebbero inciso negativamente sui convenant, struttu- ravano unitamente ai manager di banca 1 un'operazione di aumento di capitale in realtà simile ad un mero finanziamento. Nel dicembre 1999, banca 1 procedeva alla costituzione di due veicoli alle isole Cayman (società 23 e società 22), i quali emettevano private placements –
- 36 - ciascuno per nominali USD 150 milioni – con la cui provvista si procedeva alla sottoscrizione di un aumento di capitale in società 2m pari al 18% della comples- siva partecipazione azionaria. I private placement emessi dal veicolo società 23 venivano ceduti ad investitori istituzionali nordamericani (una quota di essi, pari a USD 30 milioni, con interposizione di società 2d); una quota di USD 15 milioni veniva sottoscritta direttamente da banca 1. Al fine di garantire il pagamento delle cedole dovute sui private placement emessi da società 23, banca 1 sottoscriveva con il veicolo suddetto uno zero coupon interest fixed rate swap in base al quale la banca anticipava tutti gli interessi ma- turati sulle cedole che sarebbero poi stati rimborsati da società 2 in un'unica so- luzione alla fine del 2003. I private placement emessi dal veicolo società 22 venivano sottoscritti intera- mente da banca 1, la quale pianificava l'integrale copertura sul rischio di credito società 2 attraverso l'acquisto di credit default swap (coperture finanziarie sul rischio di credito) ovvero mediante la dismissione delle notes non "coperte". Per i correlati interessi, le parti statuivano la corresponsione in un'unica soluzione alla fine del 2003. La suddetta operazione era assistita da una put option secondo la quale società 23 e società 22 avevano il diritto di vendere a società 2d le rispettive quote par- tecipative ad un prezzo pari al capitale – maggiorato di interessi e spese – qua- lora i fondi rivenienti dall'eventuale quotazione non fossero risultati sufficienti per la remunerazione dell'investimento, ovvero nel caso in cui non si fosse proceduto alla quotazione stessa. Nel 2001 banca 1 riduceva di USD 100 milioni la propria esposizione verso so- cietà 22 attraverso un nuovo collocamento di notes da parte di quest'ultima a chiusura del quale la banca si trovava a detenere titoli per USD 50 milioni, es- sendo la restante parte collocata presso investitori istituzionali nordamericani. Anche in relazione a tali notes veniva stipulato uno zero coupon interest rate swap per il pagamento semestrale delle cedole. Con due distinti comunicati di società 2b, la citata operazione veniva presentata al mercato come un investimento nel capitale di società 2m effettuata da un "gruppo di investitori nordamericani coordinati da banca 1", con possibilità per gli stessi, nel caso di mancata quotazione in Borsa, di rivendere al gruppo 2 le azioni sottoscritte con l'aumento di capitale ad un prezzo pari al valore della sottoscri- zione maggiorato di uno spread (equity puttable); laddove al contrario: l'investi- mento nel capitale di società 2m veniva effettuato da due veicoli costituiti e gestiti da banca 1, e non, come asserito, da investitori istituzionali; questi ultimi si erano
- 37 - limitati a sottoscrivere i private placement emessi da società 23 (per l'importo di USD 135 milioni) mediante i quali il citato veicolo aveva acquisito la provvista necessaria all'investimento nel capitale. Banca 1 non si era limitata al solo coordinamento, ma, non riuscendo nell'imme- diato a collocare l'intera somma oggetto di aumento di capitale (USD 300 milioni), aveva sottoscritto direttamente tutte le notes società 22 e 15 milioni di notes emesse da società 23. In occasione del closing dell'operazione sopra descritta, banca 2 (e per essa C.) inoltrava a società 2 (referente K.) una missiva (del 12 dicembre 1999) con la quale chiedeva di corrispondere una somma di denaro (USD 3,75 milioni) quali commissioni per l'attività, in realtà mai espletata, di "consulenza e coordinamento degli investitori". Tale importo veniva effettivamente corrisposto da società 2 sul conto denominato società 21 di cui era titolare B. ma di spettanza del qui imputato e costituiva il suo profitto (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). Del resto, la quasi totalità della provvista incamerata da società 2m a seguito dell'aumento di capitale veniva "girata" a società 54 (società uruguaiana del gruppo 2) e da questa utilizzata per il ripagamento di bonds in scadenza nonché per finanziare altre società del gruppo. 3.2.6 L’operazione società 1 – novembre 2002 – (a.6) Per quanto attiene all’operazione società 1, dal rapporto 1° luglio 2010 del Centro di competenze della Confederazione MPC (MPC pag. 010.001.01504 segg.), che riprende le annotazioni della Polizia giudiziaria italiano del 30 giugno 2008 (MPC pag. 018.019.01779-1789), nonché dal rapporto della PrinceWaterhouseCoo- pers (PWC), pag. 153 (MPC pag. 018.011.02752 segg.) emerge quanto segue. Nel marzo 2002, appurata l’impossibilità di quotare, così come preventivato, la società 2m, si rendeva necessario intervenire sull’operazione società 23/società 22 (la cui scadenza era prevista al dicembre 2003). In assenza di risorse finan- ziarie per il rimborso delle notes in scadenza, veniva scelta l’opzione di prolun- gamento della durata dell’operazione, che veniva proposta da banca 1 agli inve- stitori nel giugno 2002. Gli investitori però comunicarono di non accettare tale proposta, ritenendola formulata con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza delle notes (dicembre 2003). Banca 1 e società 2 concordavano quindi di prose- guire con l’estensione degli zero coupons swap attraverso l’erogazione di un fi- nanziamento che prevedeva l’interposizione di banca 2, su indicazione dell’im- putato. Il 22 agosto 2002 banca 2 inviava una lettera di mandato a società, nella
- 38 - quale formulava una proposta di finanziamento da realizzarsi attraverso uno zero coupon credit term facility. In tale documento la banca richiedeva – per l’opera- zione – una commissione una tantum pari allo 0.75% della facility concessa. Nel settembre 2002 il tentativo di interporre banca 2 nell’operazione veniva meno a causa della rinuncia della banca 2 a tale operazione. Il prestito di USD 250'000'000 sarebbe quindi stato concesso a società 2d per il tramite di una “società veicolo” che si frapponeva fra banca 1 e società 2d. In parole semplici, il prestito era concesso da banca 1 a società 1, la quale si obbligava a riversare le singole tranches del prestito, a società 2d con la quale aveva sottoscritto un contratto di prestito corrispondente. Quindi società 1 utilizzava le somme che ri- ceveva da banca 1 per poi riversarle a società 2. Questo nuovo veicolo, la società 1, costituita nell’ottobre 2002 dallo studio legale caymanese MMM., era riconducibile all’imputato, il quale attraverso la società 5 (parimenti riconducibile a quest’ultimo) aveva provveduto a capitalizzarla con la sottoscrizione di una preference share di USD 7'000'000.--. L’importo di comples- sivi USD 7'000'000.--, con cui è stata capitalizzata società 1 e che costituisce la provvista fornita dalla società 5, è a sua volta stato alimentato con fondi rivenienti dalle operazioni assicurative concluse con società 2 e meglio dai conti di tre so- cietà di spettanza dell’imputato: società 4 per USD 3,22 milioni, società 21 per USD 1,79 milioni e società 7 per USD 2,08 milioni. Si rammenta che il conto in- testato a società 4 era stato alimentato mediante commissioni eccedenti i paga- menti delle coperture assicurative. “L’equity investor” era dunque il qui imputato, che per il tramite della società 1, ed utilizzando fondi ricevuti da società 2 a seguito delle operazioni summenzio- nate, entrava nell’operazione. I passi previsti nel Credit Approval Memorandum venivano concretizzati nel no- vembre 2002. In particolare, veniva prevista l’erogazione da banca 1 a società 1 di una maxi tranche iniziale di USD 90'000'000.-- (su un ammontare complessivo di USD 266'000'000.--) e successive rate semestrali di USD 11,1 milioni fino al di- cembre 2008. Banca 1 e società 1 concordavano pure uno swap sui tassi d’inte- resse, che prevedeva un’opzione di chiusura anticipata al giugno 2009, per il quale banca 1 ha dovuto corrispondere a società 1 l’importo di USD 2'500'000.-- (versato in data 12 novembre 2002 a società 1 e trasferito a società 5). Inoltre, società 1 si è fatto riconoscere il diritto di percepire la somma di USD 1,65 milioni per ogni tranches di credito semestrale versata a società 2d. Quindi banca 1 ver- sava USD 11,1 milioni a società 1, la quale ne riversava USD 9,450 a società 2d, che si obbligava però a rifondere l’intero importo nei confronti del creditore
- 39 - effettivo banca 1. Per il periodo in cui gli accordi sono stati operativi, società 1 ha dunque conseguito USD 3,3 milioni, soluti in due rate da USD 1,650 milioni cia- scuna in corrispondenza dei versamenti semestrali da parte di banca 1 del di- cembre 2002 e del giugno 2003. Gli accordi fra banca 1 e società 1 prevedevano sin dall’inizio che società 1 avrebbe acquistato la proprietà dei due veicoli società 23 e società 22 (Credit approval memorandum del 20.09.2002). In data 8 novembre 2002 banca 2 richiedeva inoltre a società 2d (ed otteneva) commissioni a titolo di “arrangement fee” per USD 1'571'250.--. A partire dal mese di luglio 2003 banca 1, società 2 e società 1 operavano una riorganizzazione dell’operazione sin qui descritta, volta alla realizzazione di un rapporto diretto di finanziamento tra banca 1 e società 2d ed alla liquidazione del frapposto veicolo società 1 che aveva perso ogni utilità. In data 16 luglio 2003 società 2d rimborsava a società 1 la quota dei finanzia- menti erogati dalla stessa per un importo pari a USD 7'198'478.-- (rimborso USD 7'000'000.-- e pagamento interessi maturati a tale data su tale ammontare). Si stabiliva inoltre l’impegno di società 2d a corrispondere un importo di USD 13'918'701.--, quale additional amount a società 1, per così dire a “compen- sazione” dei mancati facilty costs a venire sino al 10 giugno 2008, da accreditarsi su un conto presso la banca 15 intestato alla società 6. L’importo di USD 21'117'140.50 è stato accreditato da parte di società 2d in data 21 lu- glio 2003 sul conto intestato alla società 6 ed in seguito utilizzato, per l’acquisto da parte dell’imputato delle notes società 22, così come previsto dagli accordi intercorsi con banca 1. Riassumendo quindi, l’interposizione del veicolo società 1 ha consentito all’impu- tato di conseguire ingenti profitti, quantificabili complessivamente in USD 21'289'951.--, segnatamente:
− USD 2'500'000.-- provenienti dall’esercizio dell’opzione di chiusura anticipata dello swap tra banca 1 società 1; − USD 1'571'250.-- proveniente da una commissione di arrangement fee richie- sta senza alcun titolo con apposita missiva da banca 2 a società 2d; − USD 3'300'000.-- provenienti dai facility costs trattenuti da società 1 su società 2d in relazione alle prime due tranches del finanziamento;
- 40 - − USD 13'918'701.-- a “compensazione” dei facility costs previsti per le tranches a venire e quindi ora denominati “additional amount” versati da società 2d a società 1. 3.2.7 Riepilogo e destinazione delle somme di denaro percepite dall’imputato a seguito delle operazioni finanziarie I rapporti agli atti della PGF (in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC pag. 005.001.08342 segg., e rapporto del 1° luglio 2010, MPC pag. 010.001.01464 segg.), prendono in esame tutte le operazioni di conces- sione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate dall’im- putato con società 2 e che, in buona sostanza, confermano il contenuto dei rap- porti stesi dai colleghi di polizia italiani. Dalla lettura di questi rapporti si evince che l’importo di complessivi USD 52,4 milioni, risulta essere confluito su conti bancari in Svizzera e nel Liechtenstein, aperti o fatti aprire dall’imputato e tutti riconducibili a quest’ultimo, così suddivisi: − USD 5'740'489.-- (operazione società 2e, USD 80 milioni e società 2f USD 100 milioni, polizze 1 e 2 società 26): confluiti nella misura di USD 2'173'923.-- sul conto cifrato n. c3 denominato “società 3” presso banca 2, Coira, di cui l’imputato era ADE, aperto il 18 settembre 1998 e chiuso nel mag- gio 2002 (MPC pag. 005.001.08371 segg.; MPC pag. 007.017.0008-0088, 00380, 00384, 00387, 00393, 00401, 00414, 00424 e 00433),e nella misura di USD 3'566'566.-- sul conto societario n. c5 intestato a società 3 Bahamas presso banca 14, Vaduz, di cui l’imputato era ADE e R. avente procura gene- rale, aperto il 26 novembre 1999 e chiuso nel novembre 2001 (MPC pag. 005.001.08411 segg.; MPC pag. 007.715.6 segg.; MPC pag. 007.954.00050, 00059 seg., 00067, 00073, 00082, 00084, 00088 seg., 00098 seg., 00102 e 00104); − USD 2'127'208.-- (operazione società 2e USD 80 milioni, polizza 3 società 26) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 17 novembre 2000 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC pag. 005.001.08391 segg.); − USD 2'174'607.-- (operazione società 2f USD 100 milioni, polizza 4 società
26) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE; − USD 2'188'888.-- (operazione società 2e USD 100 milioni e USD 45 milioni, polizze 5 e 6) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 007.003.0159, 0198 e seg.);
- 41 - − USD 3'131'922.-- (operazione società 2g USD 60 milioni, polizza 7) confluiti nella misura di USD 513'525.-- sul conto n. c8 intestato a società 8, Alofi/Niue, presso banca 2, Coira, di cui L. era ADE, e sul quale l’imputato disponeva di procura generale con diritto di firma individuale, aperto l’8 maggio 2002 e chiuso il 24 settembre 2002 (MPC pag. 005.001.08408; MPC pag. 007.014.0068, 70 e seg.), e nella misura di USD 2'618'397.-- sul conto
n. c4 intestato a società 8, BS-Nassau presso banca 14, di cui l’imputato era ADE e sul quale R. disponeva di procura generale, aperto il 22 ottobre 1999 e chiuso nel febbraio 2003 (MPC pag. 005.001.08418; MPC pag. 007.712.6 e seg., 249, 270, 281, 291); − USD 1'172'837.-- (operazione società 2g USD 60 milioni, polizza 8) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 007.003.0167, 0617, 0625 e seg.; MPC pag. 007.20.731 e seg.); − USD 2'793'525.-- (operazione società 2h, 2i, 2j USD 60 milioni, polizze 9, 10, 11 e 12) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 7.3.162, 379, 385-387); − USD 5'784'411.-- (operazione società 2k USD 75 milioni, polizza 13) confluiti sul conto n. c7 intestato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE; − USD 2'111'213.-- (operazione società 2l USD 45 milioni, polizze 14 e 15) con- fluiti sul conto n. c7 in-testato a società 4 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE (MPC pag. 7.3.159, 214-217, 221, 223 e seg.); − USD 3'750'000.-- (operazione società 23 e società 22 USD 300 milioni) con- fluiti sul conto cifrato n. c6 denominato “società 21” presso banca 2, di cui B. era ADE, aperto il 28 dicembre 1999 e chiuso l’8 gennaio 2004 (MPC pag. 005.001.08381 e segg.; MPC pag. 7.18.95 e 115); − USD 28'673'319.-- (operazione società 1), confluiti nella misura di USD 7'556'140.-- (USD 5’799’940 + USD 1’756’200) sul conto n. c9 intestato alla società 5 presso banca 2, Coira, di cui B. era ADE, aperto il 4 giugno 2002 e chiuso il 20 gennaio 2004 (MPC pag. 005.001.08385 e segg.; MPC pag. 7.4.123-126, 144 e seg., 158 e seg., 160-163, 191 e seg., 218, 221 e seg., 236 e seg.), e, nella misura di USD 21'117’179.-- (USD 13'918'701.-- + USD 7’198701.-- quale capitale sociale e interessi), confluiti sul conto n. c10 intestato alla società 6, Schaan (ADE: B.) presso banca 15 (MPC pag. 005.001.08452 e segg.; MPC pag. 005.005.43).
- 42 - 3.2.8 La successiva movimentazione da parte dell’imputato delle somme di de- naro depositate in Svizzera ed in Liechtenstein. I 52,4 milioni di dollari non rimangono però in deposito su questi conti. Al contrario sono rapidamente trasferiti ed utilizzati, mediante una vera e propria rete di so- cietà offshore, di conti bancari, di persone che fungono da prestanome e di spe- cialisti nei diversi settori. Una costruzione meticolosa, professionale ed estrema- mente efficiente pensata, pianificata e posta in atto dall’imputato. 3.2.8.1 Egli farà uso delle seguenti società offshore/Fondazioni del Liechtenstein: − Società 3, Bahamas, costituita da J. il 25 febbraio 1998; − Società, costituita alle Bahamas il 19 aprile 1999 dalla società 17 (Lugano), fiduciaria di J. (il 19 settembre 2001 ha trasferito la propria sede nello Stato di Niue. Direttore era L. (MPC pag. 005.001.08406); − Società 4, Alofi/Niue, costituita il 7 novembre 2000, per il tramite di J.; − Società 5, BVI, costituita il 30 aprile 2002, con la ragione sociale società 48 (il cambiamento di ragione sociale è avvenuto il 3 luglio 2002). Procuratore della società risulta essere P.; − Società 7, Panama, costituita il 19 luglio 2001, e acquistata a fine agosto 2001 da P., per conto di N., su incarico di C. (MPC pag. 005.001.08400); − Fondazione 2, Vaduz, fondata il 22 ottobre 1999 dallo studio fiduciario LLL., su richiesta dell’imputato. Egli è indicato quale primo beneficiario della fonda- zione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 ciascuno) e il fratello F. (1/6) (MPC pag. 005.001.08421); − Società 9, Panama, costituita il 29 giugno 2001 dalla società 19, per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC pag. 005.001.08428); − Società 10, Wyoming, costituita il 17 dicembre 2001 dalla società 19, per il tramite dello studio fiduciario LLL., Vaduz (MPC pag. 005.001.08430); − Fondazione 4, Vaduz, costituita il 22 aprile 2004 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta dell’imputato. Egli è indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati il figlio e la moglie (1/3 cia- scuno) e il fratello F. (1/6). R. nominato quale membro del Consiglio di fonda- zione con potere di firma individuale (MPC pag. 005.001.08434);
- 43 - − Fondazione 3, Vaduz, costituita il 27 marzo 2000 dallo studio fiduciario LLL., Vaduz, su richiesta dell’imputato. F. è indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sarebbero subentrati l’imputato e G. in ragione di metà ciascuno. R. e S. sono stati nominati quali membri del consiglio di fon- dazione con potere di firma individuale (MPC pag. 005.001.08440); − Trust 1, Vaduz, costituito il 7 luglio 2003 dallo studio di avvocatura KKK. per il tramite di P., su indicazione di C., quest’ultimo istruito da A. Beneficiario del trust risulta essere B. (MPC pag. 005.001.08442); − Società 11, Panama, costituita il 16 settembre 2003 dalla società 20, per il tramite dello studio legale KKK., su richiesta dell’imputato. I direttori della so- cietà risultano essere membri del citato studio legale (MPC pag. 005.001.08445); − Fondazione 5, Vaduz, costituita il 18 settembre 2003 dallo studio legale KKK. (per il tramite della società 46, Vaduz), su richiesta dell’imputato. Quest’ultimo è stato indicato quale primo beneficiario della fondazione. Alla sua morte sa- rebbero subentrati la moglie T. (40%), il figlio NNN. (30%) e i fratelli F. e G. (15% ciascuno). N. sarebbe subentrato qualora G. e F. fossero morti senza lasciare discendenti (MPC pag. 005.001.08447); − Società 13, BVI, costituita il 18 ottobre 2002 (MPC pag. 005.001.08403); − Società 12, BVI, costituita il 10 aprile 2001 (MPC pag. 005.001.08404); − Fondazione 1, Vaduz, costituita il 16 novembre 2000 (MPC pag. 005.001.08526). 3.2.8.2 Delle seguenti relazioni bancarie: Conti aperti presso banca 2: − conto cifrato n. c11 denominato “società 27”, ADE: l’imputato, a cui era ap- poggiata la cassetta di sicurezza n. 54, aperto il 25 novembre 1999, tutt’ora in essere e sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08377 e segg.); − conto n. c12 intestato alla società 7, Panama, ADE: N., prestanome dell’impu- tato, aperto l’8 ottobre 2001 (MPC pag. 005.001.08399 e segg.); − conto n. c13, titolare e ADE: L., prestanome dell’imputato, aperto il 20 agosto 2002 e chiuso su richiesta di banca 2, Coira, in quanto avente saldo nullo (MPC pag. 005.001.08409 e segg.);
- 44 - − conto n. c14 intestato alla Fondazione 6, Vaduz, ADE: B., aperto il 7 novembre 2002 e chiuso l’8 gennaio 2003 (MPC pag. 005.001.08390 e seg.). Conti aperti presso banca 12, Lugano, ora banca 13, Lugano: − conto cifrato n. c1, titolare e ADE: F. (prestanome dell’imputato), a cui era collegata la cassetta di sicurezza n. 53, aperto il 7 giugno 1999 (MPC pag. 005.001.08510 e segg.); − conto n. c15 titolare e ADE: O. (moglie di F.), a cui erano appoggiate le cas- sette di sicurezza n. 55 e 56, aperto il 7 giugno 1999 (MPC pag. 005.001.08504 e segg.); − conto no. c16 intestato alla fondazione 1, Vaduz, ADE: F., l’imputato dispo- neva di procura su tale conto, aperto il 19 dicembre 2000 (MPC pag. 005.001.08516 e segg.). Conti aperti presso vari istituti bancari nel Principato del Liechtenstein: − conto n. c17 presso banca 14, Vaduz, intestato alla fondazione 2, Vaduz, ADE: l’imputato, aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC pag. 005.001.08421 e segg.); − conto n. c18 presso banca 29, Vaduz, intestato alla fondazione 3, Vaduz, ADE: F., aperto il 30 marzo 2000 (MPC pag. 005.001.08440 e segg.); − conto n. c19 presso banca 14, Vaduz, intestato alla società 9, Panama, ADE: l’imputato, aperto il 20 agosto 2001 e chiuso nel luglio 2002 (MPC pag. 005.001.08428 e segg.); − conto n. c20 presso banca 14, Vaduz, intestato alla società 10, Wyoming, ADE: l’imputato, aperto il 24 gennaio 2002 (MPC pag. 005.001.08431 e segg.); − conto n. c21 presso banca 14, Vaduz, intestato alla fondazione 4, Vaduz, ADE: l’imputato, aperto a fine aprile 2003 e chiuso a febbraio-marzo 2004 (MPC pag. 005.001.08434 e seg.); − conto n. c22 presso banca 4, Vaduz, intestato al trust 1, Vaduz (trustee: so- cietà 29, Vaduz, con procura sul conto), ADE: B., aperto il 26 agosto 2003 (MPC pag. 005.001.08442 e segg.); − conto n. c23 presso banca 4, Vaduz, intestato alla società 11, Panama, ADE: l’imputato, aperto il 23 dicembre 2003 (MPC pag. 005.001.08445 e segg.);
- 45 - − conto n. c24 presso banca 4, Vaduz, intestato alla fondazione 5, Vaduz, ADE: l’imputato, aperto il 23 dicembre 2003 (MPC pag. 005.001.08447 e seg.). Conti aperti ed utilizzati dall’imputato in altri Paesi − conto n. c25 intestato alla società 12, BVI, presso banca 16, Guernsey, ADE: l’imputato, aperto il 15 ottobre 2002 (MPC pag. 005.001.08404 e seg.); − conto n. c26 intestato alla società 13, BVI, presso banca 16, Guernsey, ADE: F., aperto nel gennaio 2003 (MPC pag. 005.001.08402 e segg.); − conto n. c28 intestato alla società 13, BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08403 e seg.); − conto n. c28 intestato alla società 13, BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: F., aperto nel gennaio 2003, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08403 e seg.; MPC pag. 010.001.01542 e seg.); − conto n. c29 intestato alla società 12., BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: l’imputato, aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08404 e seg.); − conto n. c30 intestato alla società 12., BVI, presso banca 17, Lussemburgo, ADE: l’imputato, aperto nel settembre 2001, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08404 e seg.; MPC pag. 010.01.01542 e seg.); − conto n. c31 di cui F. era titolare e ADE, presso banca 17, Lussemburgo, aperto il 7 marzo 2002, tutt’ora in essere e posto sotto sequestro (MPC pag. 005.001.08522 e seg.); − conto n. c32 intestato alla società 14, San Paolo (Brasile), presso banca 18 San Paolo, ADE: G. e F. (MPC pag. 005.001.08431 e seg.). 3.2.8.3 Utilizzo di conti di passaggio Dall’esame degli atti è emerso che l’imputato è ricorso anche all’utilizzo di cosid- detti conti di passaggio, sui quali sono transitati gli importi/utili provenienti dalle polizze legate a società 2. E meglio: − conto n. c33 intestato a società 15 BVI presso banca 30; − conto n. c34 intestato a trust 2, Schaan presso banca 15 (MPC pag. 005.001.08389 e 08442), società di servizi dello studio legale KKK., Va- duz;
- 46 - − conto n. c35 intestato alla banca 4 presso banca 19 (MPC pag. 005.001.08384 e seg.); − conto c50, presso banca 4, Vaduz (MPC pag. 005.001.08384 e seg.); − conto n. c36 intestato a società 16, Lugano presso banca 20, Chiasso (MPC pag. 005.001.08513 e segg.); − conto n. c37 intestato a P. presso banca 3, Zurigo (MPC pag. 005.001.08457 e segg.). 3.2.8.4 Utilizzo di prestanomi
Dagli atti emerge che l’imputato ha pure fatto capo a diverse persone per con- cretizzare la sua complessa ed architettata costruzione finanziaria, e meglio:
B.: l’imputato ha più volte espressamente dichiarato che B., avvocato brasiliano suo conoscente e amico, era un suo prestanome, in particolar modo per quanto attiene ai conti bancari aperti presso banca 2, Coira. L’imputato ha altresì riferito che tutte le operazioni e le disponibilità finanziarie in possesso di B. erano a lui (imputato) riconducibili (MPC pag. 0013.00010.00165 segg., 000173 e 00180).
N., chirurgo ortopedico brasiliano, amico e testimone di nozze dell’imputato. N. risulta in particolare avente economicamente diritto del conto intestato a società 7 presso banca 2, Coira. Su tale relazione è principalmente confluito denaro pro- veniente dai conti intestati a società 4 e a società 5, società offshore di cui bene- ficiario risultava essere B. (MPC pag. 005.001.08401). Parte degli importi depo- sitati sul conto intestato a società 7 presso banca 2, sono poi confluiti, dapprima sui conti intestati a società 13 e società 12 presso banca 16 (di cui F. e l’imputato erano i rispettivi beneficiari economici) ed in seguito (in parte) su conti intestati alle due società (con i medesimi ADE) presso banca 17, Lussemburgo (MPC pag. 005.001.08401 e segg.).
In occasione del dibattimento SK.2019.50, l’imputato ha confermato che la so- cietà 7 era una società cassaforte o di tesaurizzazione, sul cui conto veniva tra- sferito denaro depositato sulle società operative – sostanzialmente società 4 ed società 5 – in modo che queste società operative non detenessero liquidità. L’im- putato ha inoltre confermato di aver coinvolto N. al fine di diversificare, non la- sciando quindi tutti i valori patrimoniali in un conto intestato a B., sottolineando che la scelta è ricaduta su N. perché questi possedeva le stesse qualità di B. (era cittadino brasiliano e beneficiava di un’esenzione fiscale; TPF pag. 483.731.26 e seg.).
- 47 - F., fratello dell’imputato. Dagli atti risulta che tutte le relazioni bancarie, contem- plate nell’atto d’accusa, di cui F. risulta essere formalmente il beneficiario, sono state alimentate con somme di denaro, anche importanti, provenienti dalle ope- razioni legate alle polizze “rischio Paese” organizzate e gestite dall’imputato. Ad esempio, il conto intestato a società 13 presso banca 16 è stato alimentato con circa USD 2 milioni provenienti dal conto intestato alla società 7. Sul conto n. c1 presso banca 12 (ora banca 13) sono confluiti anche USD 112'000.-- (titoli e li- quidità) provenienti dalla liquidazione di questioni famigliari tra i fratelli A. e F. (MPC pag. 005.001.08510-8512). Il conto è stato però alimentato in gran parte con denaro proveniente dalle operazioni di finanziamento legate alla società 2. L’esame della documentazione bancaria porta quindi a ritenere che su relazioni bancarie di pertinenza formale di F. sia confluito denaro dell’imputato (riferibile alla sua attività con le note polizze). Parte di esso risulta poi essere stata movi- mentata a favore dell’imputato stesso. L. ha pure agito da prestanome per l’imputato. Cittadino neozelandese residente in Australia, egli era, all’epoca dei fatti, di professione intermediario finanziario e metteva a disposizione i propri servizi in diversi ambiti societari e finanziari (MPC pag. 005.001.08470). Egli ha funto da amministratore delle società 3, Niue e 8, Niue, sui cui conti è confluito il provento delle polizze assicurative legate a società 2 (L. figurava pure quale ADE del conto intestato a società 8 presso banca 2, Coira). Il ruolo di amministratore delle citate società è stato assunto da L. su incarico di J. – gerente con diritto di firma individuale della società 17 (Lugano) – che ha collaborato con l’imputato per alcune polizze. L. risultava inoltre essere titolare e ADE di un altro conto in banca 2, alimentato con denaro proveniente dalle polizze.
Nel dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, ha affermato che fu J. ad aprire il conto presso banca 2 intestato a società 8, mettendovi come beneficiario econo- mico L. L’imputato ha ribadito di non conoscere L. e che il coinvolgimento di quest’ultimo è stata unicamente un’idea di J. (TPF pag. 483.731.62 e 146). No- nostante l’imputato neghi di conoscere L. è indubbio che questi abbia funto da prestanome per conti a lui riconducibili, come d’altro canto ben emerge dai verbali di J. e dalle circostanze di fatto di apertura dei conti.
3.2.8.5 Utilizzo di professionisti del settore L’imputato, al fine di mettere in atto la propria complessa struttura, risulta essersi appoggiato anche a dei professionisti del settore, quali segnatamente C., R. e J.
- 48 - C., dapprima funzionario responsabile del Private Banking International presso banca 2, Coira, è stato la persona di riferimento dell’imputato. Quando C. si è spostato in banca 4, Vaduz, l’imputato lo ha seguito. In occasione del verbale d’interrogatorio del 24 febbraio 2004 davanti alla Procura di Milano, l’imputato ha dichiarato di essere riuscito ad attuare delle complesse operazioni, che gli per- mettevano di realizzare degli utili all’insaputa sia di società 2 che di banca 1. Queste operazioni sarebbero state realizzate con la collaborazione di un broker Milanese, E., e con la disponibilità di banca 2, il cui riferimento era appunto C. (MPC pag. 0013.00010.00166). I conti aperti dall’imputato, rispettivamente da suoi prestanome, presso banca 2 sono numerosi.
C. ha inoltre suggerito all’imputato il cosiddetto “sistema D.”, mediante il quale sono stati effettuati numerosi prelevamenti di denaro in contanti dai conti presso banca 2, Coira, per importi considerevoli. Tale sistema consisteva nell’invio da parte dell’imputato di ordini di prelevamento di denaro, precedentemente firmati in bianco dagli aventi economicamente diritto delle relazioni (in specie da B. e da N.). Gli ordini venivano compilati dall’imputato stesso, il quale dava disposizioni alla banca per l'incasso. Negli ordini veniva indicato il nominativo di D., cono- scente di C., quale persona a cui consegnare il denaro. L’ordine veniva poi tra- smesso via fax a C. per l’esecuzione. L’inchiesta ha permesso di chiarire che in realtà D. non è mai stata informata di questi prelevamenti di cui era incaricata. Delle operazioni di incasso si sarebbe occupato C., che utilizzava il nominativo di D., falsificandone la firma ed incassando altresì il compenso che l’imputato aveva disposto per lei. Questo modo di procedere ha permesso al qui imputato di effettuare numerosi prelievi di ingenti somme denaro da lui decisi e disposti (senza necessariamente informare i suoi prestanome), senza che il suo nome (e neppure quello di C.) figurasse da nessuna parte.
L’imputato ha dichiarato di avere corrisposto a C. circa USD 800'000.- per i suoi servizi all’interno di banca 2 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.17).
L’imputato si è però rivolto anche a J., gerente con firma individuale della fiducia- ria società 17 (Lugano). Nel suo interrogatorio del 24 febbraio 2004 dinanzi alla Procura di Milano, l’imputato ha riferito di avere utilizzato la citata fiduciaria, nella persona di J., per la costituzione delle società offshore a lui riferibili (MPC pag. 0013.00010.00166). Dagli atti risulta che J. ha costituito, su richiesta dell’im- putato, le società operative società 4, Niue e società 8, Alofi/Niue, per le quali C. (sempre su incarico dell’imputato) ha aperto e movimentato i conti presso banca 2, Coira (conti per i quali B. e L. figuravano rispettivi beneficiari e su cui far con- fluire il denaro proveniente delle polizze). Attraverso il fiduciario R., l’imputato ha anche aperto il conto presso banca 14 intestato a società 8 (società costituita da J.) di cui lo stesso imputato era beneficiario. Come visto, J. risulta avere pure
- 49 - procurato all’imputato la figura di L. quale prestanome. In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha precisato che J. si occupava di fornire le società e di tutta la parte burocratica. Era stato inoltre quest’ultimo a costituire le società 3, 8 e 4 (TPF pag. 483.731.32). Per i conti bancari aperti nel Liechtenstein e intestati a società offshore rispetti- vamente fondazioni, l’imputato, con l’aiuto di C., si è rivolto allo studio fiduciario LLL., Vaduz, in particolare nella persona di R. Lo studio fiduciario di R. si è oc- cupato dell’apertura di tutti i conti presso istituti bancari nel Liechtenstein (segna- tamente conti intestati a società 3, 8, fondazione 2, società 9, 10, fondazione 4, 3), come pure della costituzione di diverse fondazioni con sede nel Liechtenstein (fondazione 2, 4, 3), nonché dell’apertura dei relativi conti. R. e S. disponevano di procura generale con firma individuale sui conti (MPC pag. 005.001.08410 e segg.). Durante il dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha confermato quanto sopra ed ha specificato che R. operava su sue istruzioni e che lavorò con lui fino a che C. non si trasferì in Liechtenstein (TPF pag. 483.731.32 e seg.). Lo studio legale KKK., Vaduz ha pure collaborato con l’imputato per la costitu- zione, a Vaduz, del trust 1, della società 11, nonché della fondazione 5 (MPC pag. 005.001.08442-8448). Sarebbe invece stato E., fin dall’inizio, ad aiutare l’imputato a identificare e strut- turare le operazioni assicurative, in particolare reperendo società 33, società del Gruppo 34. L’imputato ha confermato che anche E. veniva remunerato, inizial- mente attraverso prelievi in contanti nel Liechtenstein, dove anche E. aveva un fiduciario, e in seguito attraverso bonifici effettuati da banca 2 alla società di con- sulenza di E., società 24, al momento del pagamento dei premi assicurativi. In merito invece a P., in sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’im- putato ha affermato trattarsi del fiduciario succeduto a J. per i servizi di reperi- mento delle società veicolo necessarie nell’ambito delle operazioni di assicura- zione (TPF pag. 483.731.35). III. Considerazioni di diritto materiale 1. Introduzione 1.1 Perimetro fissato della sentenza di rinvio del Tribunale Federale 1.1.1 Come detto, la sentenza oggetto del presente gravame fa seguito a una deci- sione di rinvio da parte del Tribunale federale. L'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto
- 50 - sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale supe- riore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rin- vio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del TF 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 con- sid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale, quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La motivazione della sentenza di rinvio fissa il quadro della nuova fattispe- cie, come pure quello della nuova sussunzione giuridica (DTF 135 III 334 con- sid. 2; sentenza del TF 6B_1347/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 1). Essendo la decisione di rinvio del Tribunale federale vincolante, qui di seguito vengono riassunte le conclusioni dell’Alta Corte di rilevanza per il presente pro- cedimento d’appello. 1.1.2 Nella propria sentenza il Tribunale federale ha analizzato l’accusa di riciclaggio di denaro aggravato formulata dal MPC nei confronti dell’imputato, ritenendo con- trario al diritto l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da
n. 1.1.291 a n. 1.1.501. Ha pertanto invitato il TPF a chinarsi nuovamente sulle imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica e in quella della banda per quanto concerne i sodalizi “A. – C.” e “A. – B.”) e a pronunciarsi sugli elementi pertinenti sollevati dall’accusa, accertando i fatti determinanti dopo una compiuta valutazione delle prove (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 ago- sto 2019 consid. 4.7). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto quanto se- gue. Per quanto concerne l’aggravante generica l’Alta Corte ha in primo luogo rimpro- verato alla Corte penale di avere analizzato la sussistenza del caso grave gene- rico fondandosi su un’unica sentenza del Tribunale federale, ponendo l’accento sull’assenza, in concreto, di un reddito proveniente dall’attività di riciclaggio, di- sattendendo però che nel caso in esame l’imputato è accusato di avere riciclato soprattutto per conto proprio e non solo per conto di terzi, come era il caso nella
- 51 - sentenza su cui si sono basati. In secondo luogo, la prima Corte – violando il diritto di essere sentito del MPC – avrebbe omesso di considerare i costi connessi al riciclaggio di denaro, omettendo qualsiasi accertamento al riguardo. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe pagato, tra gli altri, C. per il suo ruolo di "sponda" in banca 2 e successivamente in banca 4. Quest’ultimo è stato riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché commesso per me- stiere. A mente del Tribunale federale, qualora tale mestiere fosse stato finan- ziato dall’imputato, potrebbero sussistere gli estremi per ammettere la realizza- zione di un caso grave di riciclaggio di denaro nella sua forma generica, non vedendosi motivo alcuno per il quale chi fa il mestiere di riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere, beneficiando dell’attività vanificatoria. Inoltre, se – come sostenuto dall’accusa – l’imputato avesse investito il prodotto del reato a monte per effettuare ulteriori successive operazioni da cui trarre un profitto illecito ancora maggiore, come ad esempio l’operazione “società 1”, e si accertasse quindi che tali investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso, l’uso di costrutti opachi sarebbe funzionale anche al riciclaggio in quanto tale e non – come rite- nuto dalla Corte penale – esclusivamente riconducibile al reato a monte. Ciò po- trebbe giustificare, insieme ad altri elementi, l’applicazione dell’aggravante gene- rica. Infine, anche la “macchina di riciclaggio” che – a mente dell’accusa – l’im- putato avrebbe architettato sin dall’inizio e poi adattato, perfezionato e professio- nalizzato, se accertata, sarebbe sintomatica di particolare energia e tenacia cri- minali, rivelatrice di un’articolata attività e di un elevato potenziale di dissimula- zione (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.2.10). 1.1.2.1 In merito all’aggravante della banda il Tribunale federale non ha invece potuto vagliare nel merito i sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, non essendosi la Corte penale pronunciata al riguardo, difettando l’atto d’accusa della necessaria preci- sione. Conclusione che il Tribunale ha ritenuto non tutelabile (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.5). 1.1.2.2 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, e quindi la questione a sapere se l’im- putato sapesse o dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, il Tribunale federale ha innanzitutto dato ragione al MPC, quando ha rimproverato alla Corte penale di essere partita da una tesi errata, quantomeno con riguardo al reato a monte di amministrazione infedele, non essendo l’esame della consa- pevolezza dell’imputato quanto allo stato di dissesto del gruppo 2 rilevante per tale reato. Con riferimento all’usura, alla Corte penale è inoltre stato rimproverato di non essersi chinata sulle dichiarazioni rilasciate da K., richiamate dall’accusa, in merito a quello che l’imputato poteva sapere sulle condizioni del gruppo 2. Inoltre, il Tribunale federale ha constatato che nemmeno sono state considerate le dichiarazioni dell’imputato stesso, secondo cui l’acquisto da parte sua dei bond
- 52 -
– ritenuto dalla Corte penale come un elemento in contrasto con la consapevo- lezza sulle condizioni economiche del gruppo – era una condizione posta da banca 1 per ristrutturare l’operazione di finanziamento società 1. Affermazione idonea a relativizzare di molto il ritenuto “segno opposto” evidenziato dalla Corte penale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che la conclusione dell’autorità precedente per cui l’imputato non sapesse né dovesse presumere l’origine crimi- nale dei valori patrimoniali, poggiava da un lato su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta, non tenendo conto di elementi probatori importanti suscettibili di modificare tale conclusione. Dall’altro lato violava i combinati dispo- sti di cui agli artt. 158 e 305bis CP, non esigendo la realizzazione dell’amministra- zione infedele, quale reato a monte, una consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo 2 (sentenza del TF 6B_993/2017del 20 agosto 2019 consid. 4.5.4). 1.1.2.3 In merito al reato a monte, l’Alta Corte ha rilevato che la conclusione della Corte penale in merito alla mancata realizzazione dei crimini a monte, poggiava esclu- sivamente sull’accertamento dell’assenza di consapevolezza dell’imputato circa lo stato di decozione del gruppo 2. Tale accertamento è stato ritenuto arbitrario, in quanto svolto senza valutare elementi di prova importanti, e contrario al diritto. Per il Tribunale federale mal si comprende come la Corte penale possa avere ritenuto non dati gli elementi costitutivi delle fattispecie penali in presenza di de- cisioni italiane di condanna relative al reato a monte, cresciute in giudicato, ema- nate nei confronti dei vertici del gruppo nonché di J. e C. Secondo il Tribunale federale, il fatto che i reati a monte non siano eventualmente imputabili all’impu- tato è una questione distinta da quella di sapere se sussiste un antefatto penal- mente rilevante e se costituisce un crimine secondo il diritto svizzero (sentenza del TF 6B_993/2017del 20 agosto 2019 consid. 4.6.4) 1.2 A fronte di detto rinvio, la Corte penale, dopo una nuova analisi della fattispecie, ha quindi sostanzialmente ritenuto dato il reato a monte, così come l’elemento oggettivo del riciclaggio di denaro – ad eccezioni di alcune azioni, non ritenute vanificatorie – ritenendo pure data l’aggravante generica e la banda con C., non invece quella con B. Ha tuttavia prosciolto l’imputato per difetto dell’elemento soggettivo in relazione all’origine criminale del denaro (sentenza SK.2019.50). 1.3 La sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 che condanna l’im- putato per il reato a monte Il 21 aprile 2022 il Tribunale di Parma (rif. R.G. Dib. 534/2012; R.G.N.R. 936/2006 + 4583/2009) ha emesso la sentenza con cui ha condannato in primo grado l’im- putato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria ai danni di società del gruppo 2 ad una pena detentiva di 7 anni di reclusione (cfr. CAR pag. 3.101.002 segg.).
- 53 - La sentenza del Tribunale di Parma si esprime in merito ai capi d'accusa conte- nuti nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del 5 aprile 2012 emesso nei confronti del qui imputato e di altri, ripreso dal MPC nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 alle pagg. 2 a 15 quale reato a monte (Vortat) del riciclaggio di denaro. Con la sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 l’imputato è stato quindi condannato per aver commesso il reato a monte del riciclaggio di denaro, che il MPC gli ha imputato con l'atto d'accusa 27 maggio 2015. Unitamente al qui imputato, managing director del Corporate Investment Banking di banca 1 Milan branch, sono pure stati condannati (sempre per il reato di ban- carotta fraudolenta impropria) altri due funzionari di banca 1 e meglio CC., ma- naging director del Credit Approval di banca 1 Milan branch, e GG., associate Corporate Investement Banking di banca 1 Milan branch. Il Tribunale di Parma ha disposto la confisca delle seguenti somme di denaro: USD 45'115’780 nei confronti del qui imputato; USD 3'132’240 nei confronti di CC.; USD 936’800 nei confronti di GG. (sentenza del Tribunale di Parma pag. 582; CAR pag. 3.101.292). Il Tribunale di Parma ha infatti stabilito che i profitti illeciti conseguiti dai tre con- dannati furono frutto delle operazioni dolose realizzate e provennero dai flussi di cassa da esse generati, per un ammontare totale pari a 49'184'820.00 dollari – come specificato in dettaglio nella nota a piè pagina n. 1122 – poi ripartito tra i tre imputati (sentenza del Tribunale di Parma pagg. 564-565; CAR pag. 3.101.283 seg.). V’è in particolare da segnalare che, secondo il Tribunale di Parma, determinante per la valutazione della posizione dell’imputato (aspetto soggettivo) e di CC. è il versamento da parte di società 2 e per essa di K., su esplicita richiesta di banca 2 (sottoscritta da C.) della commissione di USD 3'750'000.-- (in relazione all’ope- razione società 23 e società 22) – confluiti in data 30 dicembre 1999 sul conto cifrato n. c6 denominato “società 21” presso banca 2 di cui B. era ADE –, benché la stessa fosse priva di ogni fondamento visto che banca 2 nulla aveva intrapreso per la realizzazione dell’operazione. Nella sentenza italiana è infatti indicato che “[…] è il profitto personale che ottennero anche in questo caso e che li illuminò, per così dire, sulle ragioni per cui erano riusciti a ritrarne altri sino ad allora, sgombrando il campo da dubbi e trasmettendogli la chiara percezione delle enormi difficoltà economiche e finanziarie di società 2, così disperatamente alla ricerca di fondi da "regalare" 3,75 milioni di dollari a banca 2, che nulla aveva fatto per poter chiedere quel compenso, dato che non vi è alcuna prova che
- 54 - comprovi una qualsivoglia attività della banca 2 nell'ambito dell'operazione so- cietà 23 società 22. […]. Da questo momento spartiacque, ossia dal 30 dicembre 1999, A. e CC. capirono che società 2 faceva ricorso a meccanismi di finanzia- mento così elaborati e onerosi per il suo assillante bisogno di nuove risorse, in ragione della loro esperienza e delle loro capacità professionali, per le quali si erano guadagnati il ruolo di managing director a capo di due dipartimenti della filiale milanese del colosso bancario americano, e del fatto che da ormai quattro anni si interfacciavano costantemente con la multinazionale dì U. […]. Perciò, dal 30 dicembre 1999 sfruttarono scientemente ogni ulteriore occasione per drenare risorse da un cliente che sapevano che non si sarebbe mai opposto a proroghe dei finanziamenti in essere o a strutturarne di nuovi, potendo ben prevedere in concreto che ne avrebbero cagionato il dissesto, quanto meno nel senso di pro- vocarne uno più grave." (sentenza del Tribunale di Parma pag. 481 seg.; CAR pag. 3.101.242 segg.). 1.4 Il ricorso d’appello di A., CC., GG. e banca 1 avverso la sentenza de Tribu- nale di Parma. Tutte e tre le persone condannate, oltre che il responsabile civile banca 1, hanno interposto appello contro la sentenza del Tribunale di Parma, che a tutt’oggi è ancora pendente. Ne consegue che, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di Parma che condanna, fra gli altri, anche il qui imputato, non è cresciuta in giudi- cato. Il contenuto della sentenza del Tribunale di Parma e degli appelli sarà oggetto di disamina se e quando necessario ai fini della motivazione della presente sen- tenza. A questo stadio si impone comunque una breve considerazione in merito all’ec- cezione sollevata dalla difesa in sede di arringa, secondo la quale il fatto che la sentenza del Tribunale di Parma indica quale evento “spartiacque” il pagamento da parte di società 2 della commissione di USD 3.75 mio a banca 2 del 30 di- cembre 1999 – indicandolo quale dies a quo a partire dal quale è dato l’aspetto soggettivo a carico dell’imputato con riferimento alla presunzione della prove- nienza almeno delittuosa del flusso di denaro proveniente dal gruppo 2 – non potrebbe essere tenuto in considerazione, in quanto gli accertamenti da compiere in forza della sentenza di rinvio, sarebbero unicamente quelli indicati dal Tribu- nale federale (CAR pag. 5.200.133 seg.; CAR pag. 5.100.019 seg.). Ebbene, questa eccezione benché infondata, visto che la commissione in essere versata sul conto “società 21” di spettanza dell’imputato è stata più volte oggetto di di- scussione nell’ambito delle procedure davanti alla Corte penale, risulta obsoleta viste le conclusioni cui è giunta questa Corte (cfr. infra consid. III.7.7).
- 55 - Più in generale, pur essendo stata notificata alle parti dopo la sentenza di rinvio del Tribunale Federale, è palese che la sentenza del Tribunale di Parma riguarda aspetti inerenti alla decisione di rinvio (sentenza del TF 6B_534/2011 del 5 gen- naio 2012 consid. 1.2 con rinvii), segnatamente l’accertamento del reato a monte, ritenuto che il Tribunale Federale ha stabilito che l’assunto della Corte penale per cui l’imputato non sapesse, né dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, da un lato, poggiava su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta. 2. Diritto 2.1 Elementi oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio (art. 305bis CP)
Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ac- certamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qua- lificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP). Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis CP tutela in primo luogo l'amministrazione della giustizia nell'esecuzione della pretesa confiscatoria dello Stato, rispettivamente l'interesse pubblico al buon fun- zionamento della giustizia penale (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). L'art. 305bis n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi alle pretese confiscatorie estere, quanto meno nella misura in cui la Svizzera garan- tisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (DTF 145 IV 335 consid. 3.3).
Solo i valori patrimoniali confiscabili possono essere oggetto di riciclaggio di de- naro. L'applicazione dell'art. 305bis CP richiede dunque che il reato a monte non sia prescritto al momento della commissione dell'atto vanificatorio. Non è infatti possibile vanificare una confisca se non esiste più la relativa pretesa in quanto prescritta (DTF 145 IV 335 consid. 3.2 e 3.3). Nel caso in cui il reato a monte sia stato perpetrato all'estero, in assenza di un'autonoma pretesa confiscatoria sviz- zera, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone che, al momento della commissione dei presunti atti riciclatori, una confisca sarebbe concepibile se- condo il pertinente diritto estero. In caso contrario, l'amministrazione della giusti- zia estera non disporrebbe di alcun interesse alla confisca giuridicamente pro- tetto dall'art. 305bis CP (DTF 145 IV 335 consid. 4.4). Quando i valori patrimoniali
- 56 - oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'estero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c).
Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggetti- vamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investi- mento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente di- ritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costitui- sce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; PIETH, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 49 ad art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo possesso, rispettiva- mente la custodia, di valori (sentenza del TF 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la resti- tuzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di per- seguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
- 57 -
In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro pre- suppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 145 IV 355 consid. 3.1). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circo- stanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via; occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione quali- ficabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MAURO MINI, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 con- sid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infra- zione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sen- tenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), men- tre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3 CP; sentenza del TF 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accerta- menti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è suf- ficiente che esista la prova che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3; MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine (o delitto fiscale qualificato) (MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legi- slazioni dei due paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2;
- 58 - sentenza del TF 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; MAURO MINI, op. cit., n. 54, p. 33). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 24 ad art. 305bis CP). La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia puni- bilità astratta per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto sviz- zero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MAURO MINI, op. cit., pag. 32 e seg., n. 51 e segg.; CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP). Secondo il Tribunale federale e la parte dominante della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimo- niali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cosiddetto autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; STRATE- NWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7a ed. 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, in: SCHULZ/VORMBAUM [curatori], Festschrift für Günter Bemmann, Geldwäscherei – Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrech- tsdenken, 1997, pag. 432-435; d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226 ad art. 305bis CP; ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: recht 13 [1995], pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 515 e segg., 517; PIETH, op. cit.,
n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 833 e segg., 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONA- TSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 494 e ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di pre- cisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in que- stione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tale è il caso in presenza di distruzione, rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).
Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e).
- 59 - 2.2 Principi applicabili all’accertamento dei fatti
La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: a. sono state violate norme in materia di prova; b. sono state incomplete; c. i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono og- getto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di econo- mia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento.
Giusta l’art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per ef- fetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all’assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia neces- saria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii). L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento.
Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza del TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 con- sid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, in- dicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possi- bilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del TF 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddit- torie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio
- 60 - costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).
Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). 3. L’accertamento del reato a monte del riciclaggio di denaro e la sua sussun- zione al diritto penale svizzero 3.1 Nel rispetto del principio accusatorio (cfr. ad es. DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; 116 la 455; 101 la 292), e con riferimento alla fattispecie oggetto della presente procedura, è sufficiente che tutti i fatti rile- vanti inerenti al reato a monte avvenuto in Italia, siano debitamente descritti e che la Corte, sulla base di fatti così circoscritti e quindi noti alla difesa, arrivi o meno a concludere che le somme (in uscita dal gruppo 2) e trasferite in Svizzera su conti riferibili all’imputato, siano frutto di un crimine secondo il diritto penale svizzero, o anche solo di un reato (art. 305bis cpv. 3 CP) in Italia. I dettagli e le singole responsabilità penali non sono qui di rilievo. Il giudice del riciclaggio deve limitarsi ad accertare l'origine criminale del denaro a norma del Codice penale svizzero e, nel caso di antefatti penalmente rilevanti commessi all'estero (nel pre- sente caso in Italia), accertare se l’origine di questo denaro sia provento di reato in Italia, nel rispetto del principio della doppia punibilità astratta (DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del TPF SK.2011.22 consid. 5.2 e 7.2.1). 3.2 Questa Corte ha dapprima preso atto dell’esistenza della sentenza (n. 809/2010) del 9 dicembre 2010 il Tribunale di Parma, cresciuta in giudicato, che ha condannato, fra altri, M. e K. per titolo di bancarotta fraudolenta aggra- vata a danno di società del gruppo 2 anche per i capi d'accusa C.5 (che con- cerne società 2b, società 2a, società 2d ed altre società del Gruppo), D.35 (che concerne società 2a) e E.3 (che concerne società 2c). Tale sentenza, acquisita dal MPC a mezzo di rogatoria è agli atti (MPC pag. 018.011.21347- 22837, di- spositivo vedi MPC pag. 018.011.22821-22837).
Ebbene, i fatti alla base di tali capi d'accusa – ossia dei capi d'accusa C.5, D. 35 ed E.3 – per i quali M. e K. sono stati condannati per bancarotta fraudolenta con
- 61 - sentenza cresciuta in giudicato, sono gli stessi fatti alla base dell'imputazione per bancarotta fraudolenta contenuta nel decreto che dispone il giudizio emesso il 5 aprile 2012 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma nei confronti del qui imputato – vedasi in particolare i capi d'accusa a.1) - a.6) e
d) – fatti che costituiscono il reato a monte del riciclaggio di denaro imputato con l'atto d'accusa 27 maggio 2015. E meglio:
- il capo d'accusa C.5) 1) con il quale M. e K. sono stati condannati corri- sponde al capo d'accusa a.1) nei confronti del qui imputato; - il capo d'accusa C.5) 2) con il quale M. e K. sono stati condannati corri- sponde al capo d'accusa a.2) nei confronti del qui imputato; - i capi d'accusa C.5) 3) e C.5) 4) per i quali M. e K. sono stati condannati corrispondono al capo d'accusa a.3) nei confronti del qui imputato; - il capo C.5) 5) per il quale M. e K. sono stati condannati corrisponde al capo d'accusa a.4) nei confronti del qui imputato; - i capi d'accusa C.5) 6), C.5) 7), E.3.1, E.3.2 ed E.3.3 per i quali M. e K. sono stati condannati corrispondono ai capi d'accusa a.5) ed a.6) nei con- fronti del qui imputato; - il capo D.35 per il quale M. e K. sono stati condannati è riferito e corri- sponde a tutte le operazioni finanziarie di cui ai capi d'accusa a.1) - a.6) nei confronti del qui imputato.
La condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di M. e K. è stata confer- mata dapprima dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna (n. 864112) del 23 aprile 2012 (MPC pag. 018 011 22838- 23286, dispositivo vedi doc. MPC 018.011.23280-23286) e poi dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione
- Quinta Sezione penale (n. 32354114) del 7 marzo 2014 (MPC pag. 018.011.26778 - 26945, dispositivo MPC pag. 018 011 26944-26945).
Quella summenzionata, non è però l’unica sentenza italiana di condanna, cre- sciuta in giudicato, che riporta i medesimi capi di accusa che rappresentano il reato a monte del riciclaggio di denaro rimproverato all’imputato secondo l'atto d'accusa 27 maggio 2015. Infatti, v’è ancora la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribu- nale di Parma (n. 134/2012) emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C. (MPC pag. 018.011.21273 - 21320). Dalla stessa si evince che J. e C. (che nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 del MPC alla cifra 1.1 c) alle pagg. 18, 81 e 82 sono indicati quali correi del qui imputato) sono stati condannati per titolo di bancarotta fraudolenta (vedasi sentenza italiana pagg. da 2 a 15; MPC pag. 018.011.21274-
21287) sulla base degli stessi fatti indicati alla base dell'imputazione per banca- rotta fraudolenta mossa in Italia nei confronti dell’imputato e specificati nel De- creto che dispone il giudizio al capo a) alle pagg. da 3 a 15 e al capo d) alla
- 62 - pag. 16. Si rileva inoltre che secondo il Tribunale federale (sentenza del TF 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3) una sentenza estera di patteggia- mento di un correo è una sentenza definitiva su circostanze importanti, idonea a influire sull'esito del procedimento svizzero di un altro correo imputato per rici- claggio.
Le decisioni di condanna emesse a carico di M. e K., così come la sentenza di condanna emessa nei confronti di C. e J., hanno in primo luogo accertato che le operazioni finanziarie messe in atto dall’imputato, hanno di fatto assicurato un sostegno artificioso al Gruppo 2, con l’effetto non solo di procrastinare l’emer- sione dell’eccessivo indebitamento, bensì pure di aumentarlo, concorrendo in tal modo a provocare il dissesto delle società del Gruppo.
Orbene, l'importanza di tali sentenze per la prova del reato a monte è di meridiana evidenza, tanto che il Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 4.6.4, così si è espresso: "[…] mal si comprende come il TPF possa rite- nere non dati gli elementi costitutivi delle fattispecie penali in presenza di deci- sioni italiane di condanna, cresciute in giudicato, relative ai reati a monte emanate nei confronti dei vertici del gruppo nonché di J. e C.”.
Ribadito che non è il ruolo del qui imputato nella bancarotta del Gruppo 2, ad essere rilevante, ma unicamente la liceità o meno di questi flussi finanziari verso la Svizzera. Secondo il diritto italiano le distrazioni del patrimonio societario di questo tipo, ancora prima di rappresentare fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi della legge fallimentare italiana, sono comunque appropriazioni indebite ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano e quindi già costitutive di reato (Cass. pen. 4.4.2016 n. 13399). A non averne dubbio quindi il patrimonio societario è stato illecitamente distratto.
D’altronde anche la Corte penale nella sentenza impugnata, ha riconosciuto che, alla luce delle sentenze emesse in Italia nei confronti di M. e K., cresciute in giu- dicato dopo tre gradi di giudizio: “[…] non v'è ragione di scostarsi dalle risultanze delle sentenze di merito italiane a carico di M., K. ed altri. Il comportamento rim- proverato ai protagonisti principali della vicenda legata al tracollo del colosso so- cietà 2, oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste all'art. 305bis n. 3 CP, adempie la fattispecie di cui all'art. 158 CP, quindi un cri- mine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP." (sentenza SK.2019.50 consid. IV.5.4.4 in fine, pag. 92).
Ora, con sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 l’imputato stesso è stato condannato in prima istanza per aver commesso il reato a monte del rici- claggio di denaro, reato quest'ultimo che il MPC gli ha imputato con l'atto
- 63 - d'accusa 27 maggio 2015. Il Tribunale di Parma ha dichiarato l’imputato colpe- vole dei reati ascrittigli ai capi d'accusa a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6) delle impu- tazioni contenute nel Decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 qualifi- cando giuridicamente come un unico reato di bancarotta fraudolenta impropria giusta l'art. 223, comma 2°, numero 2, della Legge fallimentare i fatti commessi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale afferente rispettivamente a so- cietà 36, società 2a e società 2b. L’imputato è stato condannato con le aggravanti di cui all'art. 112 comma 1 numero 1) del CP-I (tenuto conto del numero delle persone coinvolte, in cui vanno computati anche gli intranei – in particolare M. e K. – che di volta in volta deliberarono le operazioni e stipularono i contratti per conto di società 2) e comma 1 numero 2) del medesimo articolo (considerato che l’imputato ha promosso le attività delittuose, ideandole e proponendole ai suoi colleghi e complici in banca 1, che ha persuaso ad attuare con la prospettiva di cospicui guadagni personali). È inoltre stato condannato anche con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 1 della Legge fallimentare (per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) e comma 2 numero 1) del medesimo articolo (con riferimento ad ogni singola procedura concorsuale in relazione alla pluralità di condotte illecite; cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 494 segg. e 581; CAR pag. 3.101.248 seg. e 292).
Come detto, contro questa decisione l’imputato e anche i suoi presunti correi hanno interposto appello, tutt’ora pendente. 3.2.1 Con riferimento al procedimento penale aperto nei confronti dell’imputato, il Tri- bunale federale si è già sostanzialmente espresso in merito sussunzione giuri- dica nel diritto svizzero del reato di bancarotta fraudolenta italiana ed ha stabilito che quest'ultima va sussunta sotto reato di amministrazione infedele aggravata giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (sentenza del TF 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 2.2. e 3) e non in un reato fallimentare come invece già sostenuto dalla difesa. Irrilevante quindi che le distrazioni a danno di società 2 siano avvenute prima della dichiarazione di fallimento. Nemmeno può essere seguita la tesi dell’imputato – riproposta anche in questa sede – dell’assenza del presupposto della doppia punibilità, visto che il reato a monte di bancarotta fraudolenta, secondo il diritto italiano, al momento della con- sumazione delle singole condotte riciclatorie rimproverate all’imputato, non era consumato, in assenza della dichiarazione di fallimento (CAR pag. 5.200.223 segg.). Come già evidenziato dal Tribunale federale, nella sentenza di rinvio re- lativa al presente procedimento 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 (consid. 4.6.4), secondo gli sviluppi recenti della Quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione italiana, la dichiarazione del fallimento costituisce una condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità del reato di bancarotta fraudolenta e non quindi
- 64 - un elemento costitutivo dello stesso (v. sentenza della Corte di Cassazione ita- liana, Sezione V penale, n. 13910 dell’8 febbraio 2017, in Il Foro italiano 2017 II pag. 365). La Corte di cassazione italiana (cfr. sentenza della Corte di cassazione italiana, Sez. V penale, n.1203 del 14 gennaio 2020), esprimendosi sull’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente a condotte riciclatorie evidenzia che ai sensi dell’art. 84 del Codice penale italiano, il delitto di banca- rotta assorbe quello di appropriazione indebita, secondo lo schema della pro- gressione criminosa, ove la società in danno della quale sono state realizzate le condotte distrattive venga dichiarata fallita. Il delitto di riciclaggio risulta comun- que configurabile in tutti i casi in cui le condotte distrattive siano ab origine quali- ficabili come appropriazioni indebite ai sensi dell’art. 646 del Codice penale ita- liano, prima della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. www.dirittobancario.it, 16 marzo 2020). Non vi è quindi nessuna violazione del principio della doppia punibilità astratta. Tale sussunzione giuridica è pure menzionata esplicitamente nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 a pag. 2, non vi è quindi nemmeno alcuna violazione del princi- pio accusatorio, ritenuto altresì che tale atto d'accusa è già passato al vaglio del Tribunale federale. Ne discende che il reato che va ritenuto è quello dell'ammini- strazione infedele aggravata ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP. 3.2.2 Sempre il Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio (TF 68_993/2017 con- sid. 4.5.4), ha rilevato che la conoscenza da parte dell’imputato dello stato di dissesto che ha portato al fallimento di società 2 non è un elemento costitutivo dell'amministrazione infedele che entra in linea di conto quale reato a monte del riciclaggio in Svizzera. Tale conoscenza era invece rilevante per il reato di usura, che era stato cumula- tivamente contestato all’imputato in Italia e che – come detto in precedenza – il Tribunale di Parma ha nel frattempo dichiarato prescritto. Il MPC, in sede di re- quisitoria davanti alla Corte d’appello (CAR 5.200.045 seg.) sottolinea che il reato di usura (così come quello di aggiotaggio) non entra in considerazione quale reato a monte. Il MPC considera peraltro la constatata prescrizione del reato di usura da parte delle autorità giudicanti italiane ininfluente ai fini del presente giu- dizio, poiché l’atto d’accusa contempla per gli stessi identici fatti (ovvero per l’operazione società 2g e società 1) anche il reato di bancarotta fraudolenta per il diritto italiano, qualificabile per il diritto svizzero in amministrazione infedele ag- gravata (TPF pag. 483.721.99). In effetti, come già indicato con riferimento alla prescrizione, non si può fare a meno di constatare come le due fattispecie sus- sunte al reato di usura nel reato a monte, sono contemplate anche nell’atto d’ac- cusa quali costitutive del reato di amministrazione infedele aggravata. La tesi del
- 65 - MPC appare quindi corretta ed il reato di usura non sarà considerato ai fini del presente giudizio. 4. Il collegamento fra il reato a monte in Italia e il riciclaggio di denaro in Sviz- zera e nel Liechtenstein Il reato a monte degli atti di riciclaggio rimproverati all’imputato con l'atto d'accusa 27 maggio 2015 – ossia la bancarotta fraudolenta sussumibile nell'amministra- zione infedele aggravata secondo l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP – è descritto alle pagg. 2-15 e riassunto nella tabella alla pag. 16 del citato atto d'accusa (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). Le operazioni finanziarie, che costituiscono il reato a monte del riciclaggio rim- proverato all’imputato in Svizzera, sono state ricostruite dalla Polizia giudiziaria italiana nelle note I (MPC pag. 018.019.03501 – 03593), Il (MPC pag. 018 019 03595 – 03673), III (MPC pag. 018.019.03675–03739), V (MPC pag. 018.019.03826–03900), VII (MPC 018.019.04003–04103), IV (MPC pag. 018.019.03746–03824), VI (MPC pag. 018.019.03902–04001), VIII (MPC pag. 018.019.04107–04405). Le stesse sono inoltre state sintetizzate e comple- tate da parte degli esperti finanziari del MPC nel loro rapporto del 1° luglio 2010, alle pagg. da 13 a 60 (MPC pag. 010.001.01476, 010.001.01523) e in forma schematica negli allegati n. 16 (MPC pag. 010.001.01645), n. 17.1 (MPC pag. 010.001.01646) e n. 17.2 (MPC pag. 010.001.01647), in cui sono elencate le entrate e le uscite complessive sui conti riconducibili all’imputato a Coira e a Vaduz, collegate a ciascuna delle predette operazioni finanziarie con l'indica- zione del provento – consistente nella differenza fra le entrate e le uscite, costi- tuite dai pagamenti dei premi assicurativi e dalle fees – realizzato dall’imputato per ciascuna di tali operazioni finanziarie a danno di società del gruppo 2. In tale contesto va precisato che nel predetto rapporto 1° luglio 2010, a pag. 54 (MPC pag. 010.001.01517), con rimando alla loro nota 16 marzo 2010 (MPC pag. 010.001.01452–1463), gli esperti finanziari del MPC hanno specificato i mo- tivi per cui hanno ritenuto quale provento del reato a monte un importo legger- mente – vista l'entità delle cifre – superiore (di USD 965'242) a quello ritenuto dagli inquirenti italiani di USD 51'484'836. A conclusione della predetta nota 16 marzo 2010 gli esperti finanziari del MPC hanno indicato che "Grazie al lavoro svolto possiamo evidenziare il collegamento tra le transazioni bancarie sulle re- lazioni da noi analizzate (presso banca 2 e banca 14, Vaduz) e le complesse operazioni finanziarie alla base del reato a monte perseguito in Italia." Negli allegati n. 2 e 3, che l’imputato ha prodotto innanzi alla Procura di Milano nell'interrogatorio del 24 febbraio 2004, sono indicati i conti bancari su cui sono
- 66 - pervenuti i cosiddetti "utili" che egli ha realizzato all'insaputa della società 2 e di banca 1 (MPC pag. 015.002.00089-0092). Anche durante i suoi interrogatori dibattimentali davanti alla Corte penale del 29 novembre 2016 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.033 seg.) e ancora del 18 ottobre 2021 (TPF pag. 483.731.026) l’imputato ha confermato che il denaro pervenuto sui conti di sua spettanza è riconducibile alle operazioni con la società 2. La Corte d’appello è di conseguenza giunta alla conclusione che i valori patrimo- niali pervenuti all’imputato in Liechtenstein e in Svizzera, provengono dal reato a monte. La somma di ca. 52.4 milioni incamerata dall’imputato e versata a quest’ultimo dagli esponenti di società 2 costituisce infatti parte integrante della somma distratta da questi ultimi a danno del Gruppo. Ne consegue che l’ele- mento oggettivo del riciclaggio, costituito dal legame tra i valori patrimoniali per- venuti all’imputato e il reato a monte risulta quindi dato. 5. Gli atti di riciclaggio imputati a A. secondo l'atto d'accusa 27 maggio 2015, cifra da 1.1.290 a 1.1.501 5.1 La Corte ha dapprima valutato, sulla base della giurisprudenza del Tribunale fe- derale e della dottrina più autorevole, quali atti contemplati nei capi d’accusa da
n. 1.1.290 a n. 1.1.501 possano potenzialmente considerarsi “vanificatori dell’ac- certamento dell’origine dei fondi”, esprimendosi in secondo tempo sull’aspetto soggettivo, con riferimento all’imputato, dei capi d’accusa. L’esame dei capi d’ac- cusa effettuato da questa Corte d’appello, in considerazione dell’elevato numero di operazioni, ha ripreso la metodologia proposta dal MPC in sede di requisitoria e dalla Corte penale poi, distinguendo e raggruppando gli stessi secondo la tipo- logia di operazione. 5.2 Il MPC chiede che tutti i capi d’accusa non prescritti (da 1.1.290 a 1.1.501) siano considerati atti di riciclaggio (CAR pag. 5.200.068–076). 5.3 La difesa, ancora davanti a questa Corte, fa valere che l’imputato non avrebbe commesso alcun atto di riciclaggio, in considerazione dell’eccezione sollevata, ovvero l’assenza del reato pregresso di bancarotta fraudolenta, realizzatosi solo al momento della dichiarazione di insolvenza, e quindi posteriormente alla com- missione degli atti di riciclaggio imputatigli. In questa sede ha poi sostanzialmente rinviato alle considerazioni esposte nell’arringa dinnanzi alla prima Corte, in cui ha comunque preso posizione sulle singole “categorie” dei reati di riciclaggio in- traviste dall’accusa (CAR pag. 5.100.031 seg.; TPF pag. 483.721.918 segg.). In particolare, la difesa ha contestato: i bonifici in favore del broker E. per
- 67 - complessivi USD 968'955.47, essendo quest’ultimo stato prosciolto dall’accusa di riciclaggio, trattandosi di compensi leciti per l’attività di brokeraggio da lui svolta (capi d’accusa n. 1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455, 1.1.456); il pagamento di fatture a professionisti, trattandosi di pagamenti tracciabili riguardanti prestazioni da loro fornite (capi d’accusa n. 1.1.293, 1.1.297, 1.1.303, 1.1.308, 1.1.313, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.365, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.400, 1.1.414, 1.1.421, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.439, 1.1.449, 1.1.460, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.485, 1.1.486); i bonifici concernenti conti con i medesimi beneficiari economici, trat- tandosi di bonifici bancari tracciabili, che hanno semmai unicamente comportato un prolungamento del paper trail (capi d’accusa n. 1.1.295, 1.1.296, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.330, 1.1.331, 1.1.337, 1.1.349, 1.1.356, 1.1.348, 1.1.361, 1.1.367, 1.1.383, 1.1.397, 1.1.402, 1.1.420, 1.1.422, 1.1.425, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.450, 1.1.470, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.486); la movimentazione e/o l’accesso alle cas- sette di sicurezza effettuate da G. o F., essendo G. stata prosciolta da ogni ac- cusa di riciclaggio ed in assenza di prove che gli accessi effettuati da F. fossero finalizzati all’occultamento dei fondi (capi d’accusa n. 1.1.398, 1.1.399, 1.1.401, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.491, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.499, 1.1.500); i prelevamenti per consumo proprio, trattandosi di importi di poco conto (capi d’ac- cusa n. 1.1.290, 1.1.298, 1.1.302, 1.1.304, 1.1.372, 1.1.375, 1.1.415, 1.1.416, 1.1.443, 1.1.444, 1.1.480, 1.1.484, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.493, 1.1.495); i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre confine, trattandosi di trasporti effettuati per consumo proprio (capi d’accusa da n. 1.1.320 a n. 1.1.326 e da n. 1.1.347 a n. 1.1.353); la chiusura di conti, effettuata poiché i conti non avevano più ragione d’essere e non al fine di impedire il tracciamento (capi d’accusa n. 1.1.359, 1.1.382, 1.1.401, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.498, 1.1.501); la vendita delle obbligazioni società 22, non essendo avvenuta ai fini dell’occultamento, bensì in base alle esigenze di mercato del momento, la tracciabilità non sarebbe stata compro- messa, essendo stato il provento dei titoli accreditato sul conto sul quale erano depositati in precedenza i titoli (capi d’accusa n. 1.1.451 e 1.1.453); la liquida- zione delle società 8, essendo la stessa stata liquidata non ai fini dell’occulta- mento, bensì poiché non aveva più ragione d’essere (capo d’accusa n. 1.1.294). Per la difesa, solo gli atti non elencati potrebbero, teoricamente costituire atti di riciclaggio (TPF pag. 483.721.921 e segg.). 5.4 I prelievi in contanti 5.4.1 I prelievi in contanti da conti bancari che detengono fondi di origine criminale, costituiscono secondo costante giurisprudenza degli atti di riciclaggio giusta l'art. 305bis CP (cfr. sentenze del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 con- sid. 4.1 - 4.3; 6B_261/2020 del 10 giugno 2020 consid. 5; 6B_270/2020 del
- 68 - 5 ottobre 2022 consid. 5.1). Per la dottrina anche il ritiro a contanti da un conto, seguito da un deposito in un altro istituto bancario, ha l’obiettivo di distruggere il paper trail e, quindi, costituisce un atto di riciclaggio (CASSANI, Commentaire ro- mand, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che anche l’utilizzo o il consumo del provento di reato costituisce un atto di riciclaggio, in quanto questi atti impediscono o rendono comunque più difficile la confisca dei beni patrimoniali (sentenza del TF 6B_209/2010 del 2 dicem- bre 2010 consid. 6.2 e 6.4). 5.4.2 La Corte penale, nella decisione impugnata, ha riconosciuto come atti potenzial- mente considerarsi “vanificatori dell’accertamento dell’origine dei fondi” 38 dei 43 capi d’accusa facenti parte di questa categoria. I seguenti cinque capi d’ ac- cusa non sono quindi stati riconosciuti come tali (sentenza SK.2019.50 con- sid. IV.7.3.1): −
n. 1.1.398 (prelevamento di USD 3'001.-- dal conto c16 intestato alla fonda- zione 1), vista l’assenza di prove poiché alla data del prelevamento l’imputato non si sarebbe trovato in Svizzera e poiché non vi sarebbe la fiche di prele- vamento agli atti. −
n. 1.1.488 e n. 1.1.489 (prelevamenti di CHF 13'000.-- e Euro 5'000.-- dal conto c16 intestato alla fondazione 1), effettuati dal fratello F. Vista l’assenza di evidenze probatorie contrarie, tali imputazioni non potrebbero essere ad- debitare all’imputato. −
n. 1.1.304 e n. 1.1.495 (prelevamenti di Euro 20'040.--, rispettivamente di Euro 7'515 dal conto c1), effettuati da F. Anche in questo caso, in assenza di elementi atti a ritenere che i prelievi siano stati effettuati su richiesta e per conto dell’accusato, gli stessi non sono addebitabili a quest’ultimo. 5.4.3 In sede di requisitoria (CAR pag. 5.200.068 seg.), il MPC ha chiesto che siano riconosciuti come atti di riciclaggio anche i summenzionati 5 capi d’accusa. So- stanzialmente, a mente del MPC sarebbe infatti irrilevante chi ha effettuato i pre- lievi, trattandosi di denaro provento delle operazioni finanziarie che l’imputato ha effettuato con le società del Gruppo – quindi di origine criminale – e movimentato nel suo interesse (CAR pag. 5.200.068 seg.). 5.4.4 In virtù della giurisprudenza menzionata in precedenza la tesi della difesa – di ritenere in generale che prelevamenti di poco conto, destinati al consumo proprio non possano comunque essere considerati atti di riciclaggio – non può essere condivisa e deve essere respinta. Per quanto concerne i capi d’accusa già rico- nosciuti dalla prima istanza, questa Corte rinvia integralmente, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle corrette conclusioni dell’istanza precedente (sentenza SK.2019.50
- 69 - consid. IV.7.3.1). Con riferimento ai cinque capi d’accusa non riconosciuti quali atti vanificatori dalla Corte penale, la Corte d’appello condivide invece integral- mente le conclusioni del MPC.
Per quanto concerne i capi d’accusa 1.1.304 e 1.1.495 (prelievi a contanti dal conto c1) si rileva che effettivamente non è rilevante che i prelievi siano stati effettuati dal fratello, dal momento che il denaro confluito sul conto c1 proviene nella quasi esclusività dal provento delle operazioni finanziarie che l’imputato ha effettuato con le società del Gruppo 2 e F. ha agito quale prestanome dell’impu- tato, come riconosciuto dalla stessa Corte penale. Come evidenziato dal MPC, significativa è anche la tempistica dei prelevamenti, effettuati il 18 novembre 2002 (capo d'accusa 1.1.304) e il 4 febbraio 2004 (capo d'accusa 1.1.495). Quindi dopo la conference call pubblica, rispettivamente dopo la dichiarazione di insolvenza della società 2 (27 dicembre 2003). È quindi da ritenere che tali pre- lievi siano stati fatti nell’interesse dell’imputato, e sono pertanto a lui ascrivibili.
Stesso discorso vale per i capi d'accusa 1.1.488 e n. 1.1.489 (prelievi dal conto intestato alla fondazione 1 effettuati in data 19 gennaio 2004). Si rileva infatti che anche in questo caso la quasi esclusività del denaro confluito sul conto intestato alla fondazione 1 è denaro provento delle operazioni che l’imputato ha effettuato con il Gruppo 2. Pertanto, il denaro è di origine criminale e non basta a sovvertire questo accertamento la presunta donazione dell’imputato al fratello. Inoltre, al momento di tale prelievo il crack società 2 era già su tutti i media e il 9 gennaio 2004 F. aveva già appreso del procedimento penale nei confronti di suo fratello, avendo egli assistito alla perquisizione del domicilio di quest'ultimo a Milano per ordine della Procura di Milano.
Pure per il capo d’accusa 1.1.398 (prelievo dal conto intestato alla fondazione 1, di cui figurava beneficiario economico F.), questa Corte condivide le conside- razioni del MPC e lo ritiene ascrivibile all’imputato. La Corte penale stessa ha riconosciuto che la fondazione 1 figura fra le società offshore, appositamente co- stituite su incarico dello stesso imputato per movimentare il denaro, provento delle operazioni che egli ha effettuato con le società del Gruppo 2. Come indicato dal MPC è irrilevante che il prelievo di denaro sia stato effettuato o meno dall’im- putato. Egli aveva procura sul conto intestato alla fondazione 1 (MPC pag. 007.0152.0006). Tale denaro, come risulta dal successivo capo d'imputa- zione 1.1.399 è stato immediatamente versato sul conto presso la medesima banca 12 intestato a O., moglie di F. (MPC pag. 007.158.00039). L'unico scopo di quest’ultimo conto era inoltre quello di pagare il canone di locazione per l'uti- lizzo delle cassette di sicurezza collegate a questo conto (la cassetta n. 55, poi sostituita con la cassetta n. 56). Cassette utilizzate dall’imputato e da suo fratello (aventi procura per le cassette) – come risulta dalla lista dei relativi accessi –
- 70 - dove è stato depositato il denaro prelevato in contanti dai conti presso banca 2. 5.5 I versamenti in contanti su conti bancari 5.5.1 I versamenti in contanti di denaro di origine criminale su conti bancari costitui- scono secondo costante giurisprudenza degli atti di riciclaggio giusta l'art. 305bis CP, in particolare quando tali versamenti avvengono su conti intestati a dei pre- stanomi o a delle società di comodo rispettivamente quando vi è un cambio della valuta (sentenza del TF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3 e 5.2.1). 5.5.2 Gli atti di riciclaggio appartenenti a questa categoria contenuti nell'atto d'accusa 27 maggio 2015, non prescritti, sono 14 (1.1.300, 1.1.312, 1.1.318, 1.1.322, 1.1.323, 1.1.334, 1.1.339, 1.1.370, 1.1.374, 1.1.390, 1.1.396, 1.1.399, 1.1.413, 1.1.481.). A., ha confermato l’esecuzione di questi versamenti al dibattimento SK.2019.50 (TPF pag. 483.731.57, 69 e seg., 83, 88 e seg. e 143), ad eccezione degli ultimi tre capi d’accusa (n. 1.1.374, n. 1.1.399 e n. 1.1.481; TPF pag. 483.731.77, 85 e 88), confermando peraltro le sue precedenti dichiarazioni rese nel dibattimento SK.2015.24. 5.5.3 La Corte penale ha analizzato questi 14 capi d'imputazione, riconoscendone 13 di essi come costitutivi di atti di riciclaggio dal profilo oggettivo, mentre uno (1.1.399) non lo sarebbe (cfr. sentenza SK.2019.50 consid. 7.3.2). In merito a quelli contestati dall’imputato la Corte penale ha deciso che: − capo d’accusa n. 1.1.374, il versamento è stato effettuato da R. nell’interesse dell’imputato. Ne discende che questa operazione è a lui attribuibile e va considerata vanificatoria della traccia. − capo d’accusa n. 1.1.399, in assenza di concreti elementi a carico dell’impu- tato emergenti dagli atti, tale movimentazione non può essergli addebitata. − capo d’accusa n. 1.1.481, ritenuto che la società è stata costituita per movi- mentare denaro legato all’attività da lui effettuata con società 2 e riferita alle polizze, anche i costi connessi alla stessa, in quanto impliciti, possono es- sere considerati quali atti vanificatori della traccia, a prescindere dal fatto che siano stati disposti direttamente o indirettamente dall’accusato. 5.5.4 Il MPC chiede che sia riconosciuto quale atto di riciclaggio anche il capo d’ac- cusa 1.1.399, in quanto in stretta connessione con il capo d’accusa 1.1.398 (CAR pag. 5.200.070).
- 71 - 5.5.5 Per quel che attiene ai versamenti in contanti indicati nell’atto di accusa, questa Corte d’appello conferma la decisione e le motivazioni indicata dalla Corte pe- nale in relazione ai 13 capi d’accusa riconosciuti (sentenza SK.2019.50 con- sid. 7.3.2), oltre a riconoscere come atto vanificatorio anche il capo d’accusa 1.1.399 in quanto in stretta correlazione con il capo d’accusa 1.1.398 (preleva- mento in contanti dal conto di fondazione 1 presso banca 12), visto che lo stesso giorno, la stessa somma di denaro è stata versata in contanti sul conto di O. sempre presso banca 12 e che queste operazioni rientrano comunque nello schema di nuova allocazione dei fondi pervenuti da società 2 organizzato dall’imputato. 5.6 Chiusura di conti, chiusura di cassette di sicurezza e liquidazione di società 5.6.1 La chiusura di un conto bancario utilizzato per l'attività di riciclaggio costituisce secondo la giurisprudenza un atto di riciclaggio (vedi sentenza del TPF SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 8.5) e la chiusura di una cassetta di sicurezza rispettivamente la liquidazione di una società sono da ritenersi equi- valenti alla chiusura di conti e quindi atti di riciclaggio. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un atto di riciclaggio, per essere tale, deve solamente essere suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 119 IV 242 consid. 1e; 119 IV 59 consid. 2) e affinché il reato sia commesso non è necessario che l’atto vanificatorio abbia raggiunto il suo scopo, essendo l’infrazione una messa in pericolo astratta (DTF 128 IV 117 consid. 7.a; 127 IV 20 consid. 3a; 119 IV 59 consid. 2e). 5.6.2 La Corte penale ha dapprima rilevato che gli atti di riciclaggio rimproverati all’im- putato appartenenti a questa categoria contenuti nell’atto d’accusa 27 maggio 2015 sono 9: n. 1.1.294, 1.1.359,1.1.382, 1.1.391, 1.1.401, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.498, 1.1.501. In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha dato atto delle chiusure di conto e delle liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa
n. 1.1.294, n. 1.1.359, n. 1.1.382, n. 1.1.482 e n. 1.1.483 (TPF pag. 483.731.61 e seg., 82 e 94 e seg.), mentre ha contestato le chiusure di conto e le liquidazioni di società di cui ai capi d’accusa n. 1.1.391 (in quanto assunto dell’accusa) e
n. 1.1.401 (in quanto operazione effettuata da sua cognata), n. 1.1.498, (in quanto ordinata da R.) e n. 1.1.501 (in quanto al momento di quest’operazione egli non aveva più alcun contatto con banca 2; cfr. TPF pag.483.731.84 e seg., 96 e 145). In particolare, per la difesa i capi d’accusa n. 1.1.482, n. 1.1.498,
n. 1.1.501 non possono essere considerati quali atti di riciclaggio, in quanto la
- 72 - chiusura dei conti è avvenuta poiché questi non avevano più ragione di essere e non al fine dell’impedimento del tracciamento 5.6.3 Secondo la Corte penale le chiusure dei conti ordinate dall’imputato erano con- testuali alla conclusione delle varie operazioni effettuate. In effetti, in base al sistema da lui ideato, ad ogni singola operazione di finanziamento/assicura- zione, doveva corrispondere la costituzione di una società “operativa” e la costi- tuzione di una società “cassaforte”, con l’apertura e, in seguito, la chiusura, di rispettivi conti bancari. Con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1.498 (chiusura del conto n. c21 intestato a fondazione 4, contestata in quanto ordinata da R.) e
n. 1.1.501 (chiusura del conto n. c9 intestato alla società 5), richiamata la giuri- sprudenza relativa alla chiusura dei conti e ritenuto che i conti erano stati utilizzati per movimentare denaro rivelatosi proveniente dal reato a monte, la prima Corte ha considerato tali atti vanificatori della traccia, essendo irrilevante che la chiu- sura non sia stata ordinata direttamente dall’imputato. I giudici di prime cure hanno invece ritenuto che i capi d'accusa 1.1.391 e 1.1.401 (chiusura della cas- setta di sicurezza e chiusura del conto intestato a O. a cui è collegata la cassetta di sicurezza) non possono essere addebitate all’imputato, in quanto non vi sa- rebbero agli atti sufficienti elementi per ritenere che il conto intestato a O. sia stato utilizzato dall'imputato (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.3). 5.6.4 Il MPC contesta tale conclusione della Corte penale in quanto non considera che il conto di O., serviva per il pagamento del canone di locazione delle cassette di sicurezza in uso all’imputato e a suo fratello, che agiva quale suo prestanome. 5.6.5 Per quel che attiene alla chiusura di conti, di cassette di sicurezza e la liquida- zione di società di cui all’atto di accusa, questa Corte d’appello condivide le ar- gomentazioni e le determinazioni della Corte penale, a cui si rinvia (art. 82 cpv. 4 CPP), ad eccezione dei capi d’accusa 1.1.391 e 1.1.401, ritenuto che, la tesi del MPC merita tutela. In effetti il conto di O. era direttamente collegato all’impu- tato e al di lui fratello, in quanto era proprio da questo conto che fuoriuscivano i fondi per far fronte al canone di locazione delle cassette di sicurezza in uso all’im- putato e a suo fratello. Ne consegue che anche questo conto rientra a far parte del progetto architettato dall’imputato per vanificare ogni collegamento con i va- lori patrimoniali acquisiti da società 2. 5.7 Trasferimenti di denaro fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il beneficiario economico del conto 5.7.1 I trasferimenti di denaro di origine criminale fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il beneficiario economico del conto, costituiscono secondo costante giurisprudenza degli atti di riciclaggio (cfr. sentenza TF 6B_88/2009 del
- 73 - 19 ottobre 2009 consid. 4.3, 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.2, sen- tenza del TPF SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 8.6). In sostanza già il cambio di titolare – a cui può, ma non deve necessariamente aggiungersi anche il cambio di beneficiario economico – è già un elemento di dissimulazione costitutivo di un atto di riciclaggio, e ciò a prescindere che dalla tracciabilità degli importi movimentati. Anche i trasferimenti in Svizzera avvenuti su conti di prestanomi o di società di comodo, su conti di passaggio costituiscono, sono già per questi ulteriori elementi di dissimulazione, degli atti di riciclaggio (cfr. sentenza del TF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3, 6B_ 1201/2019 del 1° maggio 2020 consid. 3.4). Anche l'utilizzo di conti cifrati in Svizzera è un ulte- riore elemento di dissimulazione e quindi è costitutivo di un atto di riciclaggio (sentenza del TF 6B_217/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3.4.2). Non si tratta di un semplice prolungamento del paper trail fra conti in Svizzera. Tutte le movi- mentazioni di denaro concatenate, dietro cui si nasconde il reale beneficiario eco- nomico del denaro, vanno in sostanza contestualizzate in un unico disegno vani- ficatorio e, sotto questo profilo, ciascuna di esse risulta idonea a vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP e pertanto costituisce un atto di riciclaggio (cfr. in tal senso la sentenza del TF 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.3). 5.7.2 La Corte penale ha individuato fra i capi d'accusa 32 operazioni appartenenti a tale categoria (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.4), ed ha ritenuto che nes- suna di esse costituisca degli atti di riciclaggio di denaro dal profilo oggettivo. Il MPC non condivide tale conclusione e chiede che l’imputato venga condannato per tutti i 32 capi d'imputazione appartenenti a tale categoria. 5.7.3 Analizzando i singoli capi d’accusa appartenenti a questa categoria, la prima Corte si è dapprima chinata sui capi d’accusa n.1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.377, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455 e 1.1.456, che hanno per oggetto i pagamenti effettuati a E., stabilendo che gli stessi corrispon- dono a pagamenti effettuati in favore di terzi professionisti, sui quali pure la difesa si è espressa, ritenendoli leciti poiché effettuati senza il fine di occultare o vanifi- care i valori patrimoniali e la loro tracciabilità, bensì quali pagamenti a professio- nisti per le loro prestazioni all’interno delle operazioni assicurative, tramite rego- lare fattura. Si tratterebbe di bonifici tracciabili, per i quali i professionisti destina- tari non sono stati indagati. In conclusione comunque la Corte penale ha ritenuto che questi capi d’accusa fossero unicamente riferiti al reato a monte, non en- trando in considerazione quale potenziale atto di riciclaggio (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.4 pag. 134 seg.).
- 74 - 5.7.3.1 Secondo i difensori, i bonifici effettuati a favore di E. costituirebbero compensi leciti per la sua attività di brokeraggio e, pertanto, non rappresenterebbero degli atti di riciclaggio. L’argomentazione della difesa si basa sul decreto di abbandono del 22 dicembre 2014 formulato sulla base della richiesta del 18 ottobre 2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (MPC pag. 022.001.0112 segg.), che constatava come E. si fosse limitato a percepire delle commissioni di brokeraggio nella strutturazione delle operazioni assicurative (TPF pag. 483.721.918). 5.7.3.2 Il MPC è invece di opinione diametralmente opposta in quanto i pagamenti a E. (sul conto della società 24, BVI, presso la banca 6 a Lugano) sono stati effettuati dall’imputato a partire dal conto della società 4, NZ-Niue, di cui figura B. quale beneficiario economico, presso la banca 2, con denaro già precedentemente ri- ciclato e quindi corrispondono al consumo di valori patrimoniali provento di crimine, ciò che costituirebbe secondo consolidata giurisprudenza un atto di rici- claggio (sentenza del TF 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4, 6B_706/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2; sentenza del TPF SK.2006.20 del 3 ottobre 2008 consid. 3.1.1; CAR pag. 5.200.071). 5.7.4 In seguito, la Corte penale ha analizzato i capi d'accusa 1.1.295, 1.1.296, 1.1.305, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.331,1.1.337, 1.1.349, 1.1.350, 1.1.355, 1.1.357, 1.1.381, 1.1.384, 1.1.417,1.1.457, 1.1.459, 1.1.461, 1.1.462, 1.1.463, 1.1.474 e 1.1.475, negando la natura vanificatoria dei bonifici in Svizzera tra differenti conti con lo stesso titolare o medesimo avente diritto economico, a prescindere dalla cifratura del conto stesso. Ella ha ritenuto che i bonifici fra conti aventi lo stesso beneficiario economico, in particolare se conti accesi all'interno di una medesima banca, non possono essere considerati quali atti di riciclaggio (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.4 pag. 135 seg.). 5.7.4.1 La difesa ha a tal proposito asserito che si tratterebbe di bonifici bancari tracciabili tra conti intestati a società il cui beneficiario economico era B., rispettivamente l’imputato. Sulla base della DTF 144 IV 172, le operazioni bancarie che hanno comportato unicamente un prolungamento del paper trail non costituirebbero atti di riciclaggio, proprio perché non sono atte a vanificare od occultare l’origine dei fondi. Nella medesima decisione, l’Alta Corte esclude parimenti, quali atti di rici- claggio, i bonifici diretti all’estero in Paesi in cui è concessa di regola l’assistenza giudiziaria e, quindi, i fondi rimangono confiscabili e tracciabili (TPF pag. 483.721.919). 5.7.4.2 Il MPC non condivide la conclusione dell’istanza precedente, in quanto travise- rebbe la giurisprudenza dell'Alta Corte, secondo la quale i trasferimenti di denaro di origine criminale fra conti bancari in Svizzera in cui cambia il titolare e/o il
- 75 - beneficiario economico del conto (in quanto ciò è un elemento di dissimulazione) costituiscono degli atti di riciclaggio. Citando in seguito la sentenza del TF 6B_1013/2010 consid. 5.2 (che ha confermato la precedente sentenza del TF 6B_88/2009 consid. 4.3): «Treten zur Papierspur-Verlängerung weitere Ver- schleierungsmerkmale hinzu, wie das Verschieben von Geldern von Konto zu Konto mit wechselnden Kontoinhabern und/oderwirtschaftlich Berechtigten, liegt eine Geldwäschereihandlung vor.». Il MPC argomenta ancora che, nel caso con- creto, i trasferimenti in Svizzera sono anche avvenuti su conti di prestanomi o di società di comodo, su conti di passaggio, che costituiscono, già per questi ulte- riori elementi di dissimulazione, degli atti di riciclaggio. I prestanome utilizzati quali titolari e/o beneficiari economici sono: B., F., L. Le società di comodo utiliz- zate quali titolari dei conti sono: la società 4, la società 5 e la fondazione 1. I conti di passaggio utilizzati sono: il conto della società 16 e il conto intestato alla banca 4 presso la banca 19 a Lugano. Anche l'utilizzo di conti cifrati in Svizzera è un ulteriore elemento di dissimulazione e quindi è costitutivo di un atto di riciclaggio. Nel caso concreto i conti cifrati utilizzati sono: società 21 e c1. Infine, il MPC ritiene che l’imputato vada condannato anche per il capo d'accusa 1.1.381, che la Corte penale ha escluso con la seguente motivazione: "Per quanto attiene infine alle operazioni legate allo scudo fiscale, è inverosimile ritenere che siano di natura vanificatoria della traccia, visto che lo scopo è proprio quello di portarle alla luce al fisco italiano” (CAR pag. 5.200.072 seg.). 5.7.5 Questa Corte condivide integralmente le pertinenti conclusioni del MPC. I capi d'accusa che n.1.1.310, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.360, 1.1.377, 1.1.378, 1.1.419, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.455 e 1.1.456 rappresentano una consumazione del denaro già oggetto di precedente atto vanificatorio dell’origine da parte dello stesso imputato. Infatti, i pagamenti a E. (sul conto della società 24, BVI, presso la banca 6 a Lugano) sono stati effettuati dall’imputato a partire dal conto della società 4, di cui figura B., prestanome dell’imputato, quale beneficiario econo- mico. Visto che si tratta di costi funzionali alle società facenti parte dell'intera complessa struttura pianificata e resa operativa dall’imputato, il pagamento dei vari professionisti dei quali lui si è servito, configurano degli atti vanificatori della traccia, anche perché gli stessi rendono più difficile la ricostruzione delle movi- mentazioni. Ne consegue che i pagamenti effettuati a E. devono essere ritenuti dal profilo oggettivo quali atti di riciclaggio. Questa Corte ritiene che per i capi d’accusa n. 1.295, 1.1.296, 1.1.305, 1.1.309, 1.1.327, 1.1.331,1.1.337, 1.1.349, 1.1.350, 1.1.355, 1.1.357, 1.1.381, 1.1.384, 1.1.417,1.1.457, 1.1.459, 1.1.461, 1.1.462, 1.1.463, 1.1.474 e 1.1.475, non si tratti di un semplice prolungamento del paper trail fra conti in Svizzera. Non
- 76 - bisogna infatti perdere di vista il contesto globale nell’ambito del quale le singole operazioni sono compiute. Ebbene, in questo caso, tutte le movimentazioni di denaro, dietro cui si nasconde il reale beneficiario economico del denaro, ossia l’imputato, sono concatenate e, sotto questo profilo, ciascuna di esse risulta ido- nea a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP e pertanto configura gli estremi di un atto di riciclaggio. Per il resto si fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale correttamente interpretata dal MPC. L’imputato utilizza dei prestanomi, delle società di comodo, conti di passaggio: tutte operazioni di dissimulazione dell’origine dei fondi. Lo stesso dicasi per i conti cifrati ma anche per i conti in cui l’imputato ha fatto figurare un titolare del conto diverso dall’avente diritto econo- mico come nel caso di società 4; in questo caso non basta che l’avente di diritto economico non muti con il versamento da un conto ad un altro (DTF 119 IV 245). Visto quanto precede, questi capi d'accusa devono essere considerati come atti oggettivamente in grado di vanificare la tracciabilità dei fondi trasferiti di origine criminale. Per quel che attiene al conto generale n. c39 intestato alla società 28 Torino presso banca 5, Ginevra a favore del conto n. c40 sempre intestato a società 28, di cui l’imputato era avente diritto economico: n. 1.1.381 (USD 2'716'319.-, ctv. CHF 3'768'349.34). Si tratta di un bonifico legato allo scudo fiscale (MPC pag. 005.001.08427). L’imputato ha riconosciuto, come visto, questo bonifico, specificando che lo stesso è legato allo scudo fiscale (TPF pag. 483.731.80). Anche in questo caso occorre contestualizzare questa operazione. Questi ca. USD 2.7 milioni, prima di essere trasferiti sul conto intestato alla società 28, presso banca 5 (conto di passaggio) il 9 aprile 2003, erano depositati sul conto intestato alla fondazione 2, Vaduz, di cui l’imputato era avente diritto economico, presso banca 14, Vaduz, aperto il 9 novembre 1999 e chiuso nell’aprile 2003 (MPC pag. 005.001.08421 e segg. e 08612): alimentato mediante versamenti a contanti e un bonifico (MPC pag. 007.718.5-8) provenienti dal conto n. c4 inte- stato a società 8 (MPC pag. 007.712.6-8) e dal conto n. c5 intestato a società 3 (MPC pag. 007.715.6 e seg.), entrambi presso banca 14, Vaduz, sui quali è con- fluito denaro delle polizze riferite alle operazioni società 2 (MPC pag. 005.001.08422 e seg.). Il conto è stato alimentato anche mediante un ver- samento a contanti di USD 499'250.-- in data 31 marzo 2003 (MPC pag. 007.718.8), proveniente dalla cassetta di sicurezza appoggiata al conto
n. c11 intestato a società 27 presso banca 2 (MPC pag. 005.001.8422 e seg. e 8612). In altre parole, grazie a questa ultima operazione portata a termine dall’im- putato, dei fondi che – come già si è appurato – avevano un’origine illegale, sono immessi nuovamente nella società, questa volta con una veste di legale, aumen- tando in tal maniera il rischio di non poter procedere alla loro confisca vista la
- 77 - confusione di tracce documentali (paper trail) che permettono di risalire all'autore (sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2 che richiama la sentenza 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.2). Ne consegue che, per questa Corte, anche il capo d’accusa 1.1.381 deve essere considerato come atto oggettivamente in grado di vanificare la tracciabilità di fondi trasferiti di origine criminale. 5.8 Trasferimenti di denaro da e per l’estero 5.8.1 I trasferimenti di denaro di origine criminale su conti all'estero costituiscono se- condo giurisprudenza degli atti di riciclaggio, quando sono idonei a vanificare la confisca all'estero (cfr. DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2, 145 IV 335 consid. 3 e 4, sentenza del TF 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid 2.3.2). Gli elementi di dis- simulazione che valgono per i trasferimenti in Svizzera sono i medesimi che val- gono per i trasferimenti all'estero. Fra gli elementi di dissimulazione vi sono il cambio di titolare e/o beneficiario economico fra i conti mittente e destinatario del bonifico, l'utilizzo di prestanomi o di società di comodo, nonché l'utilizzo di conti di passaggio. 5.8.2 La Corte penale ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza 144 IV 172 consid. 7.2.2. e dopo aver vagliato i capi d'imputazione ha riconosciuto che tutti i 47 capi d'imputazione nel caso concreto sono atti di rici- claggio dal profilo oggettivo (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.5). 5.8.3 Le operazioni stesse sono state riconosciute dall’imputato in sede di dibattimento SK.2019.50, conformemente a quanto già dichiarato in precedenza, al dibatti- mento SK.2015.24 (TPF pag. 483.731.62, 68, 71 e segg., 79 e segg., 89 e segg., 94 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.440 e n. 1.1.441, che sono stati da lui contestati (TPF pag. 483.731.144) adducendo che in quel periodo sarebbe stato C. a gestire i suoi averi. 5.8.4 La Corte d’appello condivide e conferma le argomentazioni e gli accertamenti della Corte penale – a cui si rinvia integralmente (cfr. sentenza SK.2019.50 con- sid. IV.7.3.5) – nel senso che tutti i 47 capi d’accusa, devono essere riconosciuti come atti vanificatori dell’origine criminale delle somme movimentate. Questo a maggior ragione se si pone mente al fatto che l’imputato ha utilizzato, per com- piere tali atti, diversi prestanome: B., N., F.; diverse società in Svizzera: società 7, la società 4 e la società 5, in Liechtenstein: società 10 e la fondazione 2, in Guernsey: società 12 e la società 13 ed anche in Brasile: società 14; oltre a di- versi “conti di passaggio”. A conferma dell’intenzione di vanificare la traccia v’è la tattica adottata dall’imputato di chiudere di volta in volta i conti delle società
- 78 - considerate operative e di collocare altrove i guadagni, così come pure i “giri” ideati da C. per far giungere il denaro a Vaduz. Per quanto concerne la contestazione dell’imputato, come correttamente rilevato dalla prima Corte (sentenza SK.2019.50 consid. 7.3.5 pag. 140) e condiviso da questa Corte, tale questione nulla muta al fatto che gli averi siano stati movimen- tati da C. o da terzi nel suo interesse e con l’intenzione di impedirne la confisca, facendoli pervenire, attraverso movimentazioni transitorie, negli USA, motivo per il quale anche queste operazioni devono essere considerate vanificatorie della traccia. In generale, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di trasfe- rimento di denaro all’estero, il reato di riciclaggio è realizzato unicamente se la transazione è suscettibile di vanificare la confisca all'estero (v. DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’invio di somme di denaro a conti presso banche risiedenti in Paesi quali le BVI conferma l’intenzione dell’imputato di vanificare la traccia. 5.9 Operazioni di deposito/prelevamento di denaro in cassette di sicurezza 5.9.1 I depositi di denaro di origine criminale in cassette di sicurezza (con contestuale versamento e prelievo del denaro a contante) costituiscono secondo la giurispru- denza degli atti di riciclaggio (sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1 - 4.3). La donazione è considerata un atto proprio di riciclaggio (CASSANI, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP), come anche il deposito sul conto di un familiare sotto falsa dichiarazione di proprietà effettiva (PIETH, op. cit., n. 48 ad art. 305bis CP, con riferimenti), benché il semplice possesso di denaro di origine illecita non sia suf- ficiente a fondare un atto di riciclaggio (sentenza del TF 6S.595/1999 del 24 gen- naio 2000 consid. 2d.aa). 5.9.2 La Corte penale ha individuato fra i capi d'accusa 20 operazioni di deposito/pre- levamento di denaro in cassette di sicurezza. Dopo aver analizzato gli stessi, ne ha riconosciuto 13 come costitutivi di atti di riciclaggio dal profilo oggettivo, men- tre altri 7 non lo sarebbero. Trattasi dei capi d’accusa seguenti 1.1.491, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.499 e 1.1.500, per i quali la prima Corte non ritiene che l’imputato abbia avuto un tale ruolo in queste operazioni, in quanto le chiavi risultano essere state prese in consegna da F. (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.6). 5.9.3 In merito ai movimenti svolti dalla sorella dell’imputato, la difesa ricorda che quest’ultima è stata prosciolta da ogni accusa di riciclaggio e ritiene quindi che il
- 79 - suo accesso alla cassetta di sicurezza a lei intestata e la chiusura del suo conto non possano essere considerati atti di riciclaggio a carico dell’imputato. Per quanto riguarda il fratello F., invece, non vi sarebbe alcuna prova dimostrante che gli accessi alle cassette di sicurezza di quest’ultimo fossero finalizzati all’oc- cultamento di fondi dell’imputato, segnatamente perché si tratta di operazioni svolte con denaro donatogli. Per la difesa, dunque, tutte le operazioni effettuate dai fratelli dell’imputato non possono essere considerate quali operazioni di rici- claggio. Egli ha contestato i capi d’accusa n. 1.1.291, 1.1.491, 1.1.496, 1.1.499, 1.1.404, 1.1.438, 1.1.492, 1.1.494, 1.1.497 e 1.1.500, dichiarandosi estraneo a tali operazioni. 5.9.4 Il MPC chiede invece che pure questi 7 capi d’accusa siano riconosciuti quali atti di riciclaggio, in quanto il denaro depositato nelle cassette di sicurezza collegate ai conti c1 e c51 – cassette di sicurezza sulle quali l’imputato disponeva di pro- cura (MPC pag. 007.154.0015 e 007.155.0008) – proveniva dalle operazioni che egli ha effettuato con società del gruppo 2. In tale contesto sarebbe quindi irrile- vante che sia stato F. ad accedere alle cassette di sicurezza in questione. Dalla tempistica degli atti di riciclaggio – posteriore alla dichiarazione di insolvenza di società 2 rispettivamente alla perquisizione dell’abitazione dell’imputato e al suo interrogatorio da parte della Procura di Milano – risulterebbe evidente che tali accessi alle cassette di sicurezza erano finalizzati a far sparire il denaro provento delle operazioni dell’imputato, oggetto di indagine da parte degli inquirenti italiani (CAR pag. 5.200.074). 5.9.5 La Corte d’appello condivide le argomentazioni del MPC a favore del riconosci- mento di tutte le 20 operazioni di deposito/prelevamento relativi a cassette di sicurezza quali atti vanificatori dell’origine criminale delle somme movimentate. Per quanto concerne le operazioni già riconosciute in prima istanza, in virtù della giurisprudenza summenzionata, la decisione della prima Corte è da confermare. Per quanto riguarda invece quelle non riconosciute dall’istanza precedente, la Corte d’appello concorda con quanto esposto dal MPC. Come già indicato per i prelievi in contati, effettivamente il contenuto delle cassette di sicurezza collegate ai conti c1 e c51, proveniva dalle operazioni che l’imputato ha effettuato con so- cietà del Gruppo 2 oggetto del presente procedimento quale reato a monte. Come evidenziato dal MPC di rilevanza è anche la tempistica degli accessi, av- venuta nelle date fra il 20 gennaio 2004 e il 24 marzo 2004, quindi dopo la di- chiarazione di insolvenza di società 2a (27 dicembre 2003) e dopo che l’imputato aveva subito in data 9 gennaio 2004 una perquisizione nella propria abitazione a Milano a cui era presente il fratello (MPC pag. 018.021.11851 - 11853) e che era stato interrogato dalla Procura di Milano quale persona sottoposta ad indagini (CAR pag. 5.200.074 seg.). Alla luce di ciò non è quindi rilevante che sia
- 80 - eventualmente stato il fratello ad accedere alle cassette di sicurezza in questione, essendo questo stato fatto nell’interesse del qui imputato. 5.10 Il consumo di valori patrimoniali 5.10.1 Il consumo di valori patrimoniali provento di crimine è, secondo la giurisprudenza, un atto di riciclaggio (vedi sentenza del TF 6B_209/2010 2 dicembre 2010 con- sid. 6.4, sentenza del TPF SK.2006.20 del 3 ottobre 2008 consid. 3.1.1, SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 8.2). 5.10.2 Nell’atto d’accusa sono contemplati degli atti che rappresentano una consuma- zione del denaro. Si tratta dei seguenti 27 capi d’accusa: 1.1.293, 1.1.297, 1.1.303, 1.1.308, 1.1.313, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.365, 1.1.368 1.1.376, 1.1.400, 1.1.414, 1.1.421, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.429, 1.1.439,1.1.449, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.476, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.485, 1.1.486, tutti contestati dall’imputato, poiché disposti dagli amministratori delle società e non da lui (TPF pag. 483.731.85, 97 e 143), ad eccezione dei capi d’accusa n. 1.1.376 e
n. 1.1.427 (TPF pag. 483.731.143). 5.10.3 La Corte penale dopo aver vagliato i capi d'imputazioni ha riconosciuto che tutti i 27 capi d'imputazione nel caso concreto sono atti di riciclaggio dal profilo ogget- tivo. Ha infatti ritenuto che, trattandosi di costi funzionali alle società facenti parte dell’intera struttura messa in piedi dall’accusato, con l’ausilio di vari professionisti, anche tali pagamenti devono essere considerati quali atti vanificatori della trac- cia, non da ultimo perché gli stessi rendono più difficile la ricostruzione delle mo- vimentazioni (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.7). 5.10.4 Questa Corte condivide le argomentazioni dell’istanza precedente, a favore del riconoscimento di tutte le 27 operazioni di consumo di valori patrimoniali, come per altro richiesto anche dal MPC. Si tratta infatti di pagamenti (sia per contante sia per trasferimento bancario) effettuati dall’imputato, utilizzando somme di de- naro già riciclato, a copertura dei costi necessari per l'ulteriore attività di riciclag- gio, ma anche per proseguire un’ulteriore attività distrattiva finalizzata a generare nuovo provento illecito. A titolo di esempio vanno qui citati i pagamenti a E., bro- ker assicurativo, oppure i pagamenti a fiduciari quali P. e R., i quali hanno costi- tuito per l’imputato società offshore o aperto conti bancari da egli utilizzati per l'attività di riciclaggio rispettivamente hanno effettuato su sue istruzioni operazioni in contanti o bonifici bancari.
- 81 - 5.11 Il trasporto di denaro a contanti 5.11.1 Il trasporto transfrontaliero di denaro contante di origine criminale costituisce se- condo la giurisprudenza un atto di riciclaggio (sentenza del TF 6P.125/2005 del 23 gennaio 2006 consid. 2.2 e 11.2). 5.11.2 La prima Corte ha individuato fra i capi d'accusa 10 trasporti di denaro a contanti di cui 6 (1.1.326, 1.1.353,1.1.373, 1.1.394, 1.1.437, 1.1. 490) trasporti di denaro contante transfrontaliero (in Italia) e 4 (n.1.1.320, 1.1.347, 1.1.389, 1.1.410), tra- sporti di denaro transcantonale. Dopo aver vagliato i capi d'imputazione ha rite- nuto che i trasporti di denaro a contante effettuati oltrepassando il confine sono costitutivi di atti di riciclaggio dal profilo oggettivo (si tratta di 6 capi d'accusa); non lo sono invece i trasporti di denaro da Coira a Lugano, nella misura in cui non c'è passaggio di confine (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.8). 5.11.3 La difesa ritiene che anche i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre con- fine siano stati effettuati dall’imputato per consumo personale. Per quanto ri- guarda i trasporti in Italia, si tratterebbe per di più di importi limitati, destinati al consumo personale. Partendo dal presupposto che il consumo del provento di reato non costituisce un atto di riciclaggio, la difesa ritiene che non lo sarebbe nemmeno il trasporto di tali fondi nel luogo in cui avviene il consumo degli stessi. 5.11.4 Il MPC ritiene invece che l’imputato debba essere condannato anche per i capi d'accusa concernenti i trasporti di denaro da Coira a Lugano (1.1.320, 1.1347, 1.1.389 e 1.1.410) in quanto nel caso concreto, seppur non vi è passaggio di confine, esplicano un effetto vanificatorio ai sensi dell'art. 305bis CP, visto che servivano ad interrompere la tracciabilità del denaro prelevato dai conti in banca 2, che veniva in seguito sempre e solo versato in contanti sui conti e nelle cas- sette presso banca 12. A detta del MPC, andrebbero quindi equiparati ai trasporti transfrontalieri, anche i trasporti di denaro contante effettuati dall’imputato fra Coira e Lugano, in quanto interrompono il paper traiI (CAR pag. 5.200.075). 5.11.5 La Corte di appello condivide le argomentazioni del MPC, a favore del riconosci- mento di tutte le 10 operazioni di trasporto di denaro a contanti, quindi anche per le quattro non riconosciute dai giudici di prime cure. Non si può infatti miscono- scere l’effetto vanificatorio degli stessi che avevano quale unico scopo quello di interrompere la tracciabilità del denaro prelevato dai conti in banca 2, poi sempre versato in contanti sui conti e nelle cassette presso banca 12. Non v’è infatti dub- bio che il paper traiI è stato interrotto.
- 82 - 5.12 Consegne di denaro a contanti 5.12.1 Sono sette i capi d’accusa individuati sotto questa categoria dalla Corte penale, ritenuti pacificamente atti interruttivi del paper trail, e meglio: n. 1.1.364,
n. 1.1.405, n. 1.1.446, l’imputato ha confermato le consegne a contanti a GG. nel verbale di data 1° marzo 2004 presso la Procura di Milano (MPC pag. 0013.00010.00184 e seg.); n. 1.1.292, n. 1.1.324, n. 1.1.411, l’imputato ha confermato le consegne a contanti a CC. nel verbale di data 5 giugno 2008 presso la PGF (MPC pag. 0013.10.762 segg.); n. 1.1.348, l’imputato ha confer- mato la consegna a contanti a J. nel verbale dibattimentale SK.2015.24 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.60). 5.12.2 Al dibattimento del 18 ottobre 2021, l’imputato ha dato atto di tutte le consegne di denaro a contanti (TPF pag. 483.731.58 e segg.), tranne quella di cui al capo d’accusa n. 1.1.292, che non è stato in grado di confermare (TPF pag. 483.731.56). 5.12.3 La Corte d’appello condivide integralmente le conclusioni dell’istanza prece- dente. Le modalità di consegna delle somme di denaro dall’accusato agli altri soggetti coinvolti (prelevamenti a contanti presso la banca 2, trasporto a Lugano, utilizzo di cassette di sicurezza) sono, anche per la Corte d’appello chiaramente da considerare come vanificatorie dell’origine illegale di queste somme. 5.13 L'investimento di denaro in operazioni finanziarie 5.13.1 L'investimento di denaro di origine criminale costituisce secondo la giurispru- denza un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del TF 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.4.2, sentenza TPF SK.2011.22 del 19 novembre 2011 consid. 4.1). 5.13.2 La prima istanza ha individuato fra i capi d’accusa, 4 operazioni di investimento, tutte legate alla compravendita delle obbligazioni della società 22, Grand Cay- man, effettuata in esito all’operazione società 1, in cui è stato investito il provento derivante dalla stessa. Si tratta dei capi d’accusa riferiti alla vendita delle citate obbligazioni (capi d’accusa n. 1.1.451 e 1.1.453) e bonifico del ricavato sul conto
n. c10 intestato alla società 6 (capi d’accusa n. 1.1.452 e 1.1.454). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, l’imputato ha indicato di avere effettuato queste quattro operazioni di investimento (TPF pag. 483.731.144).
- 83 - 5.13.3 La Corte penale, visto che l’acquisto di obbligazioni società 22 è stato possibile grazie ai fondi accumulati precedentemente dall’imputato ed investiti dapprima nell’operazione società 1, ha ritenuto che la vendita delle stesse costituisce atto vanificatorio (sentenza SK.2019.50 consid. IV.7.3.10 in fine). 5.13.4 La difesa ha invece sostenuto che la vendita dei titoli società 22 sarebbe stata decisa dall’imputato non certo per occultare i fondi, bensì per ragioni di mercato. La tracciabilità delle obbligazioni e dei fondi generati dalla loro vendita sarebbe evidente, poiché le operazioni sarebbero avvenute sul medesimo conto bancario. 5.13.5 Posto che la giurisprudenza ha riconosciuto che qualsiasi tipo di investimento di valori di origine illecita costituisce un atto di riciclaggio, proprio perché l’intenzione intrinseca è far perdere le loro tracce, entrando nel circolo del mercato finanziario e dei capitali (DTF 119 IV 242 consid. 1d e 1e) e considerato – come indicato dai giudici di prime cure – che l’acquisto di obbligazioni società 22 da parte dell’im- putato (società 1) è avvenuta solo e sempre facendo capo ai fondi originati delle operazioni intercorse con società 2, la vendita delle stesse costituisce un chiaro atto vanificatorio. 6. L’accusa di riciclaggio di denaro aggravato 6.1 L’aggravante generica 6.1.1 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica delle tre circostanze aggravanti specificamente elencate alla cifra due dell’art. 305bis CP, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammet- tere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del TF 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg. ad art. 305bis CP). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 CP è infatti formulato in termini di esem- plarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnata- mente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono quindi ipotizzabili ulteriori costella- zioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo di una gravità analoga a quella delle tre possibilità espres- samente indicate dal codice penale, che fungono da parametri di giudizio (sen- tenza del TF 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.2). L’Alta Corte ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante generica in particolare nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e nella recente sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019.
- 84 - Nella sentenza 6B_1013/2010, l’Alta Corte ha ritenuto un caso grave di riciclag- gio di denaro nella forma generica per il caso di un avvocato che aveva riciclato, per conto di un suo cliente, valori patrimoniali provenienti da una truffa in investi- mento per un importo complessivo di CHF 3.4 milioni. Egli aveva agito ripetuta- mente nell’arco di un periodo di diversi mesi (oltre tre), nell’ambito della sua atti- vità professionale dalla quale traeva il proprio sostentamento. Concretamente l’autore – in vista d’incassare tre chèques del valore nominale di circa CHF 1 milione ciascuno per un suo cliente – ha intrapreso tutti i passi necessari al fine di aprire un conto bancario per farvi accreditare il controvalore di uno dei chè- ques, si è intrattenuto due volte (in presenza del suo cliente) con dei rappresen- tanti della banca e ha agito amministrando il conto. In seguito, egli ha proceduto ad effettuare diverse operazioni finanziarie (cambio, pagamento cash, trasferi- mento all’estero mediante un altro chèque). L’avvocato ha altresì avuto dei con- tatti con il cliente o un suo fiduciario per dei pagamenti a contanti e ha consacrato un tempo considerevole all’attività di riciclaggio appena descritta, che, come vi- sto, non si è limitata ad un solo atto. La sua attività gli ha permesso di convertire un’importante somma di denaro (circa 4.2 milioni di marchi tedeschi in 3.4 milioni di franchi svizzeri) e ha conseguito un guadagno di CHF 20'000.-- per tale attività. L’autore ha inoltre accettato due assegni girati in bianco, compiuto altri atti di riciclaggio non necessari per gli scopi perseguiti dal suo mandante e incassato un terzo assegno malgrado il rifiuto posto da una banca a causa della mancata indicazione dell’origine dei fondi. Il Tribunale federale ha quindi considerato di una gravità paragonabile a quella descritta all’art. 305bis n. 2 lett. c CP (aggra- vante del mestiere), sia oggettivamente che soggettivamente, il comportamento per il quale l’imputato ha investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale (che rappresentava la sua fonte di sostentamento econo- mico) e ha percepito un onorario di rilievo. Nella sentenza del 2019 (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9), il Tribunale federale ha confermato una condanna per riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica nei confronti di tre impu- tati. Gli stessi, dando prova di un’inconsueta determinazione criminale, hanno commesso numerosi atti vanificatori sull’arco di più anni per svariati milioni di franchi, frutto di diversi crimini (una truffa in danno del fisco inglese e un rapi- mento), creando, rispettivamente utilizzando numerose e complesse strutture ed effettuando operazioni finanziarie particolarmente opache e variegate sul piano internazionale (costituzione di numerose entità giuridiche, trasferimenti di denaro internazionali, acquisto e vendita di valute e titoli, acquisto di un bene immobile, crediti lombard e credito ipotecario, transazioni di liquidità concernenti importanti somme di denaro). Ognuno dei tre imputati aveva un ruolo: il primo forniva il denaro, il secondo fungeva da prestanome e il terzo metteva a disposizione le proprie conoscenze bancarie. L’insieme di tutti questi elementi ha permesso di
- 85 - qualificare il comportamento dei tre imputati quale riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica) sia sul piano oggettivo che soggettivo. 6.1.2 Il MPC considera che nel caso di specie sia data l’aggravante generica del rici- claggio di denaro. Esso giunge a tale conclusione facendo leva in particolare su tutti gli atti di riciclaggio rimproverati all’imputato (e dunque anche quelli nel frat- tempo prescritti); sulla concezione ab initio dell’attività di riciclaggio (concepita sin dall’inizio e poi adattata, perfezionata e resa più performante in base alle ne- cessità); sul ruolo dei prestanome L., N., F., G., O., di C. e del sistema “D.”, dei professionisti finanziari (attraverso i quali l’imputato avrebbe dato una connota- zione professionale all’intera struttura da lui gestita con grande dispendio di tempo e di mezzi); sui costi connessi all’attività (quantificati dal MPC in USD 1.6 milioni quali costi correnti e USD 8.5 milioni circa quali costi complessivi); sull’at- tività svolta dall’imputato anche in favore di CC., EE., GG.; sugli investimenti e le operazioni fiscali; sul fatto che l’attività svolta dall’imputato può essere conside- rata come una seconda professione (in ragione dell’enorme quantità di tempo, di energie e di risorse investite, aventi quale risultato complessivi 212 atti di riciclag- gio sull’arco di un anno e sette mesi, per un importo pari a circa USD 36 milioni, di cui USD 33 milioni circa tenuti per sé) e da ultimo sulle condanne dei coimputati del qui imputato per riciclaggio di denaro aggravato (TPF pag. 483.721.132 segg.; CAR pag. 5.200.080 segg.). Del medesimo avviso è l’accusatrice privata (CAR pag. 5.200.111 segg.). 6.1.3 La difesa contesta che possa essere data, nel caso di specie, l’aggravante ge- nerica, poiché non vi sarebbero elementi atti a ritenere che la condotta dell’impu- tato possa essere parificabile, per gravità, a quanto richiesto dalla giurispru- denza. In sintesi, egli avrebbe fatto capo a molteplici società, al semplice scopo di fornire consulenza nell’ambito delle operazioni connesse con l’emissione delle garanzie e poter celare fondi al fisco (italiano e brasiliano), non si sarebbe av- valso di prestanome ed avrebbe fatto capo a società intestatarie per i suoi conti, poiché così indotto dalle banche ed invogliato dai professionisti (TPF pag. 483.721.909 segg. CAR pag. 5.100.034 segg.). 6.1.4 Come già esposto in precedenza, nella sentenza di rinvio del Tribunale Federale del 20 agosto 2019, l’Alta Corte ha evidenziato che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione possono comunque essere presi in considerazione per la valuta- zione dell’illiceità di quelli successivi (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2). Inoltre, analizzando il reato di riciclaggio di denaro sotto l’aspetto dell’aggravante generica, ha dapprima ricor- dato che l’art. 305bis n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di rici- claggio di denaro e che ulteriori costellazioni sono immaginabili, purché il
- 86 - comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio, ovvero l’organizzazione criminale, la banda ed il mestiere. 6.1.5 I costi connessi al riciclaggio di denaro 6.1.5.1 Il Tribunale federale ha dapprima rilevato che la Corte penale nella sentenza SK.2015.24 non aveva considerato i costi connessi al riciclaggio di denaro, omet- tendone qualsiasi accertamento al riguardo. 6.1.5.2 Questo accertamento, così come gli altri inerenti all’analisi dell’aggravante gene- rica, è stato compiuto in maniera succinta nella sentenza qui impugnata (SK.2019.50), in quanto la Corte penale , nella sua sentenza dell’8 novembre 2021 giunge alla seguente conclusione: “Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l’insieme ragguardevole di operazioni idonee a vanifi- care la ricostruzione dell’origine dei fondi sono tutti elementi che potrebbero in effetti indicare l’esistenza di un caso grave di un eventuale reato di riciclaggio. La questione non merita tuttavia ulteriore disamina viste le considerazioni che se- guono al considerando IV. 10 infra.”. Ciò con riferimento al fatto che non è stato riconosciuto l’aspetto soggettivo in capo all’imputato per i capi d’accusa a lui im- putati (sentenza SK.2019.50 consid. IV.8.4 in fine). 6.1.5.3 Questa Corte non può fare a meno di rilevare gli enormi costi sopportati dall’im- putato per movimentare – mediante gli atti di cui ai cui all’atto di accusa oggetto del presente procedimento – la somma di denaro oltre 52 milioni di dollari da lui percepiti su relazioni finanziarie a lui riferibili e pervenuti dal gruppo 2 a seguito delle operazioni finanziarie di cui al reato a monte. Le stesse sono state compiu- tamente descritte e dettagliate dal MPC in sede di requisitoria (cfr CAR pag. 5.200.086 segg.; TPF pag. 483.721.144 segg.), con riferimento anche all’al- legato 5 alla requisitoria del MPC di prima istanza 27 ottobre 2021, agli atti e sottoposto all'imputato nel corso del dibattimento d'appello (TPF pag. 483.721.209 segg.). I costi "correnti" per l'attività di riciclaggio di denaro di cui ai capi d'accusa da n. 1.1.1 a 1.1.501, ammontano a USD 1'576'980.48, men- tre le principali voci di spesa "correnti" per l'attività di riciclaggio di denaro con- cernente i capi d'accusa (n. 1.1.290 a 1.1.501) oggetto del presente dibattimento, commessi nel periodo dal 2 ottobre 2002 al 20 aprile 2004, ammontano a USD 375'995 e sono le seguenti (per i dettagli su tali voci di spesa correnti si rinvia all'allegato 5 della requisitoria 27 ottobre 2021): − l'attività "da sponda" fornita da C.: almeno USD 166'945.-
- 87 - − l'attività fornita da J.: USD 30'000.- − l'attività di prestanome fornita da B.: almeno USD 38'000.- − l’imputato ha inoltre dichiarato di ritenere che a B. spettasse il 20% fino al 30% del guadagno complessivo stimato in USD 30 milioni dell'importo finale incassato, vale a dire un importo fino a USD 10 milioni (cfr. verbale di inter- rogatorio del 1° luglio 2004 dell’imputato innanzi agli inquirenti del Principato del Liechtenstein; MPC pag. 013.010.1232 e 1240). − l'attività fornita da R. (operazioni in contanti e costi di costituzione e gestione delle società offshore titolari dei conti utilizzati per riciclare): USD 27'390.- − i costi delle operazioni a contanti in Liechtenstein (aggio e disaggio): USD 1'716.- − l'attività fornita da P. (costi di costituzione e gestione delle società off- shore titolari dei conti utilizzati per riciclare) che si è a sua volta appoggiato sulla società 19: USD 48'635.- − l'attività fornita dallo studio legale KKK. (costi di costituzione e gestione delle società offshore titolari dei conti utilizzati per riciclare): USD 16'303.- − i costi delle operazioni a contanti in banca 2 (aggio e disaggio; tali operazioni sono risultate fittizie quando sono state effettuate fra conti in banca 2): USD 40'498.- − i costi delle operazioni a contanti in banca 12 (aggio e disaggio): USD 2'378.- − i costi del trasporto in Italia di denaro contante (attraverso la società 16): USD 4'130.-. 6.1.6 Il finanziamento dell’attività di C. 6.1.6.1 Il Tribunale Federale ha in seguito rilevato che qualora il mestiere di C. (ricono- sciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché com- messo per mestiere con sentenza del 9 dicembre 2013 del TPF) fosse stato fi- nanziato dall’imputato, potrebbero sussistere gli estremi per ammettere la forma generica, non vedendosi motivo alcuno per il quale chi fa il mestiere di riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere, be- neficiando dell’attività vanificatoria (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 ago- sto 2019 consid. 4.2.10).
- 88 - 6.1.6.2 Questa Corte è giunta alla conclusione che il “mestiere” di C. è stato certamente finanziato dall’imputato. In effetti C. ha sempre e solo agito su precise indicazioni del qui imputato, mettendo in atto una lunga serie di operazioni tutte inerenti a conti, società e beni di spettanza dell’imputato. Basta infatti leggere la sentenza 9 dicembre 2013 della Corte penale (MPC pag. 022 03 0102 a 0164) per rendersi conto che i capi d’accusa per i quali C. è stato condannato per il reato di riciclag- gio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2, capi d’accusa da 1.4.1 a 1.4.301,com- messo sia nella forma generica, sia in banda con il qui imputato, sia per me- stiere), sono gli stessi di quelli imputati al qui imputato, e questo anche con rife- rimento ai capi d’accusa non ancora prescritti (cfr. sentenza di condanna nei con- fronti di C. della Corte penale, capi d’accusa da 1.4.198 a 1.4.301; MPC pag. 022.03.0102 segg.). Erano sempre e solo i conti dell’imputato ad essere movimentati facendo capo ad operazioni diversificate. Altrimenti detto: senza le somme di denaro pervenute sui conti di spettanza dell’imputato da parte del gruppo 2 e quindi di accertata origine criminale, C. non avrebbe potuto far nulla, tantomeno commettere i reati per i quali è stato condannato dalla Corte penale. In merito al flusso delle somme di denaro provenienti dal gruppo 2 ed originate delle operazioni finanziarie contestate all’imputato nell’atto di accusa, alla loro destinazione finale ed al decisivo contributo di C., il rapporto finale della PGF del 6 luglio 2011 (MPC pag. 005.001.7920 e segg.) è concludente in merito. Del re- sto, le dichiarazioni rese da C. e quelle dell’imputato sono del tutto convergenti circa il ruolo ed i compiti svolti da ciascuno dei due: L’imputato dava le indicazioni e metteva a disposizioni le risorse finanziare e C. eseguiva. Ne consegue che la rimunerazione di C. da parte dell’imputato con almeno CHF 800'000.--, come dichiarato dallo stesso imputato nell'interrogatorio dibattimentale 29 novem- bre 2016 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.017), rientra nel quadro finanziario sopra descritto ed era dovuta, come risulta dalle dichiarazioni rese sempre dall’imputato nel medesimo interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2016, a motivo della portata operativa e strategica del contributo datogli da C.: "[…] lo ero un cliente pesante, che chiedeva davvero tanto, perché lavoravo in orari as- surdi, uscivo spesso dalla banca alle tre di notte e rientravo alle otto del mattino. Per me mezzanotte, le dieci, le otto, erano orari di lavoro normali, quindi lo chia- mavo continuamente, e mi resi conto col tempo che invece qui in Svizzera gli orari in alcuni settori sono molto precisi. Mi resi conto che gli stavo chiedendo qualcosa che non era normale. Lui continuava a chiedermi soldi. Di fatto, lui mi introdusse molte persone, negli anni mi risolse dei problemi, per esempio mi pre- sentò un altro mio fiduciario, R. nel Liechtenstein. Risolse il problema dell'acqui- sto dei bond DH società 2 nel 2003; era un problema che nessuno riusciva a risolvere, e lui ci riuscì. Era una persona che al di là del normalissimo lavoro che poteva fare, mi aiutava, mi dava dei consigli, mi introduceva, mi presentava per- sone e opportunità. Quindi era una persona che mi dava un contributo. […]” (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.018).
- 89 - 6.1.7 La macchina di riciclaggio realizzata dall’imputato 6.1.7.1 Il Tribunale federale ha rimproverato alla Corte penale di non essersi chinato sulla presunta “macchina da riciclaggio” “messa in piedi e perfezionata dall’impu- tato, con il coinvolgimento di numerosi prestanomi, professionisti finanziari e l’uti- lizzo di molteplici società di comodo che, se accertata, sarebbe sintomatica di particolari energia e tenacia criminali, rivelatrice di un’articolata attività e di un elevato potenziale di dissimulazione” (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 ago- sto 2019 consid. 4.2.10) 6.1.7.2 Come correttamente rilevato dal MPC in sede di requisitoria davanti a questa Corte (CAR pag. 5.200.092 seg.), sono 212 atti di natura oggettivamente ricicla- toria imputati a A. non prescritti di cui ai capi d'accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015. L’imputato, sull'arco di 1 anno e 7 mesi (fra ottobre 2002 e aprile 2004), ha riciclato un importo globale di USD 36'278'385.-, maturato sull’arco di 22 giorni nel 2002 commettendo 46 atti, poi 64 giorni nel 2003 commettendo 143 atti e infine 14 giorni nel 2004 commettendo 23 atti di riciclaggio, ritenuto che per il calcolo dell'importo complessivo riciclato nel pe- riodo non prescritto i singoli importi sono stati conteggiati una sola volta anche se sono stati oggetto di più atti di riciclaggio. Per completezza, anche ponendo riferimento alla data a partire dalla quale questa Corte ha riconosciuto l’aspetto soggettivo in capo all’imputato (18 luglio 2003; cfr. infra consid. III.7), sono 81 gli atti di riciclaggio commessi sull’arco di 14 giorni nel 2004 e di 27 giorni nel 2004, su di un arco temporale complessivo di oltre 8 mesi, per complessivi USD 17'132'485.- (sono stati conteggiati gli importi dei seguenti capi d’accusa: 1.1.422, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.425,1.1.429, 1.1.430, 1.1.440, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.448, 1.1.450, 1.1.452, 1.1.454, 1.1.455, 1.1.456, 1.1.457, 1.1.461,1.1.463, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.473, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.479, 1.1.480, 1.1.484, 1.1.486, 1.1.487). Questi elementi permettono di considerare che l’imputato ha fatto dell'attività di riciclaggio a tutti gli effetti una seconda professione, esercitata per altro all’insa- puta dei suoi datori di lavoro, banca 1 dapprima e società 2 poi. Tanto oggettivamente quanto soggettivamente, la sistematicità e la frequenza degli atti e le risorse personali e le strutture societarie dedicate all'attività di rici- claggio sono tali da rendere la sua condotta un caso di riciclaggio grave, assimi- labile alle aggravanti enunciate esplicitamente all'art. 305bis n. 2 CP. Egli ha dapprima utilizzato i seguenti conti sui quali sono state depositate le somme di denaro oggetto del reato a monte in Italia: presso banca 2 il conto c7 intestato alla società 4, il conto c8 intestato alla società 8 con sede dapprima alle
- 90 - Bahamas e poi ad Alofi/Niue, il conto cifrato c3, denominato società 3, intestato all’imputato, il conto cifrato n. c6, denominato società 21, intestato a B., e il conto
n. c9 intestato alla società 5 con sede alle BVI; presso banca 14 a Vaduz il conto
n. c4 intestato alla società 8 con sede alle Bahamas, il conto n. c5 intestato alla società 3 con sede alle Bahamas, il conto n. c10 intestato alla società 6 aperto presso la banca 15 a Vaduz, in relazione all'operazione società 1.
Si tratta in genere di conti intestati a società offshore, di conti cifrati e di conti intestati a terzi (con riferimento all'assicurazione società 6) a lui tutti riconducibili in quanto effettivo beneficiario economico del denaro ivi confluito.
Presso la banca 2, egli ha potuto contare sul fattivo e costante contributo di C., consulente presso la banca, e facendo capo a 9 conti bancari per compiere gli atti riciclaggio a lui imputati, di cui 2 conti cifrati a lui intestati, 2 conti intestati a suoi prestanomi (B. e L.) e 5 intestati a società offshore di cui figuravano fittizia- mente quali beneficiari economici suoi prestanomi (B., L. e N.). L’imputato ha altresì utilizzato 3 cassette di sicurezza presso la banca 2 per depositare tempo- raneamente le somme prelevate dai conti di cui sopra.
Si tratta dei seguenti conti: − il conto cifrato c3 denominato società 3 intestato a all’imputato presso banca 2, ad esso erano collegate due cassette di sicurezza, la n. 57, poi sostituita con la cassetta n. 58; − il conto cifrato c11 denominato società 27 intestato all’imputato presso banca 2, ad esso era collegata la cassetta di sicurezza n. 54; il conto cifrato c6 denominato società 21 presso banca 2, di cui B., prestanome dell’imputato, figurava quale titolare e beneficiario economico; − il conto n. c7 intestato alla società 4 presso banca 2, di cui B. figurava quale beneficiario economico, la società 4 è stata costituita per il tramite del fidu- ciario J., che era attivo a Lugano con la società 17 (Lugano) e che si appog- giava a sua volta alla società 17 di Panama; − il conto n. c12 intestato alla società 7 presso banca 2, di cui N., prestanome dell’imputato, figurava quale beneficiario economico, la società è stata ac- quistata – su incarico di C., che agiva su istruzione dell’imputato – - dal fidu- ciario P. (che si è appoggiato alla società 19 di Zurigo); − il conto n. c9 intestato alla società 5 presso banca 2, di cui B. figurava quale beneficiario economico, la società 5 è stata costituita per il tramite del fidu- ciario P., che agiva su istruzioni di C., che a sua volta agiva in accordo con l’imputato; − il conto n. c8 intestato alla società 8 presso banca 2, di cui L., prestanome dell’imputato procuratogli dal fiduciario J., figurava quale beneficiario econo- mico;
- 91 - − il conto n. c13 di cui L. figurava quale titolare e unitamente a sua moglie JJJ. beneficiario economico presso banca 2; − il conto n. c14 intestato alla fondazione 6 con sede a Vaduz, di cui figurava quale beneficiario economico B., tale società è stata costituita dal fiduciario R. su richiesta del fiduciario P., che agiva dietro disposizioni di C., a sua volta istruito dall’imputato. Nel conto deposito titoli della fondazione 6 è stato de- positato un certificato azionario della società 5 come pure un certificato azio- nario della società 1. In seguito, l’imputato ha prelevato in contanti i fondi depositati sui conti presso la banca 2, trasportandoli presso banca 12, sempre attento a non stabilire collega- menti fra i conti presso la banca 2 e la banca 12, facendo capo sempre ad apporti di denaro contante. L’imputato ha utilizzato 7 conti presso banca 12, dei quali uno cifrato a lui intestato, 5 conti intestati a suoi prestanomi (G., F., O. e N.) e un conto intestato a una società offshore di cui figuravano fittiziamente quale beneficiario economico un suo prestanome (F.). Egli ha utilizzato 4 cassette di sicurezza per depositarvi temporaneamente il predetto denaro. Si tratta dei seguenti conti bancari: − Il conto cifrato n. c43 denominato società 45 presso banca 12 di cui l’imputato era titolare e a cui era collegata la cassetta di sicurezza n. 53. − Il conto cifrato n. c53 presso banca 12, di cui era titolare e figurava quale be- neficiario economico sua sorella G. Sin dall'apertura, l’imputato beneficiava di procura sul conto. − Il conto cifrato n. c1 presso banca 12, di cui era titolare e figurava quale bene- ficiario economico suo fratello F., a cui era collegata la cassetta di sicurezza
n. 53 che in precedenza era collegata al conto cifrato società 45. Sin dall'a- pertura l’imputato beneficiava di procura sul conto e in seguito anche di pro- cura sulla cassetta di sicurezza n. 53, dove ha continuato a depositarvi denaro illecitamente distratto a società del gruppo 2. − Il conto n. c15 intestato a O., che figurava anche quale beneficiaria economica. Il conto è stato aperto il 7 giugno 1999, quindi alla medesima data di apertura dei conti società 45, c53 e c1. O., è la moglie di F. L’imputato, come suo fra- tello, aveva procura sul conto sin dalla sua apertura e anche sulle cassette di sicurezza che sono state collegate a tale conto: si tratta della cassetta di sicu- rezza n. 55 poi sostituita con la cassetta di sicurezza n. 56. Anche O. ha agito da prestanome per l’’imputato. È stato l’imputato che ha introdotto in banca 12 a Lugano i suoi prestanomi F., G. e O. − Il conto n. c41 intestato alla fondazione 1 con sede a Vaduz, di cui figurava quale beneficiario economico suo fratello F. L’imputato disponeva di procura su tale conto.
- 92 - − Il conto cifrato n. c45, di cui figurava quale titolare e beneficiario economico N. (che già fungeva da prestanome per l’’imputato presso la banca 2 in relazione al conto intestato alla società 7). È stato l’imputato ad introdurre il suo presta- nome N. anche in banca 12. L’imputato disponeva di procura amministrativa sul conto, e ad esso era collegata la cassetta di sicurezza n. 59. − Il conto cifrato n. c51, di cui figurava quale titolare e beneficiario economico O., a cui è stata collegata la cassetta di sicurezza n. 56, precedentemente collegata al conto n. c16 intestato alla medesima. Sin dall'apertura sul conto ed in particolare sulla cassetta di sicurezza l’imputato e suo fratello dispone- vano di procura, cassetta che è stata utilizzata sino al suo svuotamento il 24 marzo 2004 (vedasi atto di riciclaggio contestato alla cifra 1.1.500). Come rilevato dal MPC ed emerge dagli atti, fatta eccezione dell’importo prove- niente da eredità (pari a complessivi USD 280'000) in provenienza dal conto c42 del loro defunto padre presso la medesima banca 12 – vedi rapporto finale 16 giu- gno 2011 della PGF [MPC pag. 005 001 8497] – confluito sui conti c43, c53 e c1 nel giugno 1999, tutto il denaro che è stato successivamente apportato su tali conti proveniva esclusivamente dalle distrazioni illecite commesse a danno di società del gruppo 2. Sua sorella e suo fratello hanno quindi agito da prestanome per l’im- putato. Inoltre, i conti intestati a O. sono serviti all’unico scopo di aprire le cassette di sicurezza ad essi collegati, a cui hanno avuto accesso solo l’imputato e suo fratello (cfr. rapporto finale 16 giugno 2011 della PGF MPC pag. 005 001 8505- 8508). Parte del provento delle distrazioni illecite ai danni di società del gruppo 2 in Italia (in particolare l’importante provento dell'operazione società 1) è giunto nel Princi- pato del Liechtenstein. Di particolare rilievo è il conto n. c35 intestato alla banca 4 con sede a Vaduz presso la banca 19 a Lugano, aperto per il tramite di C. – che dal maggio 2003 lavorava per la banca 4 – utilizzato per farvi transitare il 9 e il 10 dicembre 2003 i saldi dei conti intestati alle società 4 e società 5 e del conto cifrato società 21 (di cui risultava beneficiario economico fittizio B.) presso la banca 2 e far confluire tale denaro nei giorni immediatamente successivi in banca 4 a Vaduz (trattasi di 10 atti di riciclaggio, di cui ai capi d'accusa 1.1.457 e seguenti). L’imputato alfine di movimentare i conti bancari nel Principato del Liechtenstein, ha fatto costituire società di comodo, dapprima per il tramite del fiduciario R. attivo a Vaduz, ed in seguito dallo studio legale KKK. con sede a Vaduz rispettivamente ha utilizzato società offshore (a titolo di esempio si cita il trust 2 con conto presso la banca 15 a Vaduz) messegli, su sua richiesta, a disposizione da tale studio le- gale, mentre che per i conti bancari ha continuato ad appoggiarsi a C. Egli ha utilizzato in Liechtenstein 12 conti presso 5 banche (banca 14, banca 34, banca 29, banca 4 e banca 15), di cui 11 conti erano intestati a società offshore e
- 93 - uno conto intestato alla società 6. Di quattro conti (incluso quello intestato alla so- cietà 6) figuravano quali beneficiari economici i suoi prestanomi G., F. e B.
Si tratta dei conti: − Il conto n. c4 intestato alla società 8 con sede alle Bahamas, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dal fiduciario J., attivo a Lugano. Il conto è stato aperto attraverso lo studio fiduciario LLL. a Vaduz. − Il conto n. c17 intestato alla fondazione 2 con sede a Vaduz, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz. La fondazione 2 è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c5 intestato alla società 3 con sede alle Bahamas, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dal fiduciario J. − Il conto n. c19 intestato alla società 9 con sede a Panama, di cui l’imputato era beneficiario economico presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costi- tuita dalla società 19 su richiesta dello studio fiduciario LLL., che a sua volta agiva su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c20 intestato alla società 10 con sede nel Wyoming (USA), di cui l’imputato era beneficiario economico presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dalla società 19 su richiesta dello studio fiduciario LLL. − Il conto n. c21 intestato alla fondazione 4 con sede a Vaduz, di cui l’imputato era beneficiario economico presso la banca 14 a Vaduz. La società è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c54 intestato alla fondazione 8 con sede a Vaduz, di cui G. figurava quale beneficiario economico, presso la banca 34 a Vaduz. La fondazione 8 è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. È stato l’imputato ad introdurre sua sorella presso il fiduciario R. − Il conto n. c18 intestato alla fondazione 3 con sede a Vaduz, di cui F. figurava quale beneficiario economico, presso la banca 29 a Vaduz. La fondazione 3 è stata costituita dallo studio fiduciario LLL. su richiesta dell’imputato. − Il conto n. c22 presso la banca 4 a Vaduz, intestato alla società 29 con sede a Vaduz (in qualità di trustee) del trust 1, che è stato costituito dallo studio legale KKK., grazie all'intervento di C. e in base a formale richiesta della so- cietà 5 (in qualità di settlor del trust), a firma del fiduciario di Zurigo P. che agiva su istruzioni di C., che a sua volta agiva in accordo con dell’imputato. Quale beneficiario del trust figurava B. Il conto intestato alla società 29 in banca 4 a Vaduz è stato aperto da C., la società ha indicato B. quale benefi- ciario del denaro depositato sul conto. − Il conto n. c23 intestato alla società 11 con sede a Panama, di cui l’imputato era beneficiario economico, presso la banca 4 a Vaduz. La società è stata costituita dalla società 20 su domanda dello studio legale KKK. di Vaduz,
- 94 - dietro richiesta dell’imputato che agiva attraverso C. Il conto in banca 4 inte- stato alla società è stato aperto da C. − Il conto n. c24 intestato alla fondazione 5 con sede a Vaduz, di cui l’imputato figurava quale beneficiario economico, presso la banca 4 a Vaduz. La fonda- zione 5 è stata costituita dallo studio legale KKK. su richiesta dell’imputato. Il conto in banca 4 è stato aperto da C. − Il conto n. c10 intestato alla società 6 presso la banca 15. Su tale conto è pervenuto in data 18 luglio 2003 l'importo di USD 21'117'140.50 quale paga- mento del premio unico della polizza assicurativa (n. 1810/001000), stipulata il 15 luglio 2003, intestata alla società 5 e di cui figurava quale assicurato e beneficiario fittizio B.
L’imputato, in Svizzera, ha fatto capo anche alla banca 5 a Ginevra, principalmente allo scopo di sfruttare lo scudo fiscale italiano, utilizzando quale prestanome G. Presso la banca 5 a Ginevra egli ha utilizzato due conti:
− Il conto n. c55 intestato alla società 56 con sede a Torino, che si è occupata di rimpatriare il denaro dell’imputato in Italia nell'ambito dello scudo fiscale ita- liano. A tal fine l’imputato ha trasferito il saldo del conto cifrato n. c43, di cui era titolare e beneficiario economico, presso banca 12 sul conto n. c55 presso la banca 5 a Ginevra, rispettivamente ha anche fatto trasferire il saldo del conto cifrato n. c53, di cui era titolare e figurava quale beneficiario economico sua sorella, presso banca 12 sul conto n. c55 intestato alla società 56, presso la banca 5 a Ginevra ed ancora ha fatto inoltre trasferire il saldo del conto n. c54 intestato alla fondazione 8 con sede a Vaduz, di cui G. figurava quale beneficiario economico, presso la banca 34 a Vaduz, sul conto n. c55 intestato alla società 56.
− Il conto n. c39 intestata alla società 28 con sede a Torino, che – come la so- cietà 56 – si occupava di rimpatriare il denaro dell’imputato in Italia nell'ambito dello scudo fiscale italiano.
Nell'aprile 2003 l’imputato ha quindi trasferito il saldo del conto n. c17 intestato alla fondazione 2 con sede a Vaduz, di cui era beneficiario economico, presso la banca 14 a Vaduz, sul conto n. c39 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra, nel contesto dello scudo fiscale italiano. Tale denaro è stato in seguito trasferito dal conto n. c39 sul conto n. c40 intestato alla società 28, di cui l’imputatoera be- neficiario economico, dove è stato posto sotto sequestro dal MPC prima che fosse rimpatriato in Italia.
- 95 - Come già esposto in precedenza (cfr. supra consid. II.3.2.8.4) l’imputato ha pure fatto capo numerose persone che hanno funto da prestanome a suo favore, si tratta di: − B., il quale è stato introdotto a C. e banca 2 dall’imputato. Figurava quale tito- lare fittizio del conto cifrato denominato società 21 e beneficiario economico fittizio dei conti intestati alle società 4, 5 e fondazione 6. Per tale attività di prestanome, egli è stato condannato con decreto d'accusa 14 febbraio 2012 cresciuto in giudicato per riciclaggio di denaro aggravato. Non ha mai avuto alcun rapporto con società 2 o con società del Gruppo 2 e quindi non ha pre- stato alcun tipo di consulenza. B. inoltre ha dichiarato, con riferimento ai valori transitati o depositati sui conti, di non averne mai avuto disponibilità econo- mica e, con riferimento all'origine del denaro, di essere a conoscenza che né la società 2 né la banca 1 sapevano che l’imputato traeva profitto dalle opera- zioni (vedasi anche pag. 6 e pagg. 9-10 del Decreto d'accusa 14 febbraio 2012 del MPC nei confronti di B.; MPC pag. 022.002.0305 segg.). − L., condannato con decreto d'accusa del MPC di data 26 settembre 2011 per falsità in documenti per aver fatto uso in Svizzera di formulari A, precedente- mente sottoscritti all'estero, in cui si dichiarava falsamente quale avente diritto economico del denaro depositato e transitato sul conto n. c8 intestato alla so- cietà 8 e sul conto n. c13 a lui intestato banca 2, di cui in realtà era beneficiario economico l’imputato. − N., beneficiario economico fittizio del conto intestato alla società 7 presso la banca 2. − F., beneficiario economico fittizio delle relazioni intestate a fondazione 1 presso banca 12, alla società 13 (in Guernsey e poi nel Lussemburgo) e sul conto della fondazione 3 (nel Liechtenstein).
L’imputato ha quindi beneficiato dei servizi di alcuni professionisti finanziari in particolare per la costituzione di società offshore e l'apertura dei conti, tramite C., è entrato in contatto con il fiduciario R. a Vaduz rispettivamente con lo studio legale KKK. pure a Vaduz e con il fiduciario P. a Zurigo ed il fiduciario J. a Lugano. Dal canto suo C., in accordo e coordinazione con l’imputato, ha contatto con la società 6 con sede a Schaan (nel Principato del Liechtenstein) in relazione alla polizza assicurativa formalmente stipulata dalla società 5 e di cui figurava quale beneficiario fittizio B. 6.1.7.3 Tenuto conto di tutto quanto precede, questa Corte è giunta alla conclusione che l’imputato ha sì architettato una vera e propria macchina di riciclaggio che è en- trata in funzione immediatamente dopo l’acquisizione sui conti bancari aperti con
- 96 - la collaborazione di C. a Coira ed in Liechtenstein. La girandola di conti, di società offshore costituite con il supporto di professionisti, i prestanome, i soldi spesi, sono tutti elementi che concorrono a manifestare una forte energia e tenacia cri- minali con un elevato potenziale di dissimulazione. 6.1.8 L'investimento dell’imputato del provento illecito derivante da precedenti opera- zioni finanziarie effettuate con società 2 già precedentemente oggetto di atti va- nificatori dell’origine. 6.1.8.1 Il Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_993/2017, sottolinea la neces- sità, alfine di eventualmente accertare l'aggravante generica in capo a all’impu- tato, di verificare se egli ha investito il prodotto del reato a monte per compiere successive operazioni da cui trarre un profitto illecito ancora maggiore, come ad esempio l'operazione società 1. Secondo il Tribunale federale: “Nella misura in cui si accertasse che i supposti illeciti investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso (v. sulla questione DTF 128 IV 117 consid. 7f), decadrebbe e risulterebbe arbitraria allora la conclusione per cui l'ampio uso di costrutti opachi sia da ricondurre al reato a monte, perché sarebbe in realtà funzionale anche al riciclaggio in quanto tale”. L’Alta Corte ha pure evidenziato che “[…] operazioni finanziarie particolarmente opache sul piano internazionale possono giustificare, insieme ad altri elementi, l'applicazione dell'aggravante generica di cui all'art. 305bis n. 2 CP” (con richiamo alla sentenza 68_ 461/2018 consid. 9.7.6)” (sen- tenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.2.10). 6.1.8.2 Ora, l’operazione finanziaria più importante dalla quale l’imputato ha tratto il mag- gior profitto personale illecito è stata l'operazione società 1, descritta nel dettaglio considerando II.3.2.6. Il capitale iniziale di USD 7 milioni messo a disposizione di società 1, è stato costituito con apporti dai conti società 4, società 21 e società 7, dei quali figuravano quali beneficiari economici i suoi prestanomi B. e N., su cui era pervenuto denaro illecitamente distratto attraverso precedenti operazioni finanziarie con società 2 e la cui origine era stata occultata attraverso più movi- mentazioni, fra i quali i conti presso la banca 2 appannaggio dell’imputato. Dagli atti risulta che l'importo di USD 7 milioni è stato costituito con l'apporto in data 8 novembre 2002 di USD 3'220'000 in provenienza per bonifico dal conto
n. c7 intestato alla società 4 (MPC pag. 007.004.0132), di USD 1'790'000 in pro- venienza per bonifico alla medesima data dal conto n. c6 denominato società 21 (MPC pag. 007.018 0192-0193) e con l'apporto per contanti in data 11 novembre 2002 di USD 2'088'000 in provenienza dal conto n. c12 intestato alla società 7 (MPC pag. 007.016.0231 e 007.004.0141). La società 5 con sede alle BVI, dal
- 97 - conto n. c9 a lei intestato presso la banca 2 a Coira ha poi investito in data 12 novembre 2002 USD 7 milioni nella società 1, con sede alle Cayman lslands, attraverso un bonifico sul conto di tale società presso la banca 9 alle Cayman lslands (MPC pag. 007 004 0134). L’imputato stesso nel suo interrogatorio davanti alla Corte penale nel 2016 ha dichiarato che se ben ricordava questi denari per la maggior parte sono venuti da società 4. Quindi hanno reinvestito l'utile che hanno fatto con altre operazioni in questa operazione di prestito diretto a una società del Gruppo 2 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.035). Anche dinnanzi a questa Corte ha confer- mato che quei 7 milioni provenivano da precedenti operazioni di finanziamento a società 2 (CAR pag. 5.300.053). L’operazione società 1 è alquanto complessa con evidenti risvolti internazionali. La stessa ha permesso all’imputato, sull’arco del periodo di ca. 8 mesi di inca- merare, al netto dell'investimento (ossia del capitale iniziale di USD 7 milioni), oltre USD 21.2 milioni (cfr. allegato 16 del rapporto 1° luglio 2010 degli esperti finanziari del MPC, MPC pag. 010.001.01645). Di questi, USD 7.3 milioni perve- nuti sul conto della società 5 presso la banca 2 a Coira (MPC pag. 007.004.0144, 0158, 0191 e 0236) e USD 13.9 sul conto intestato alla società 6 presso la banca 15 a Vaduz. Per l’imputato questa ha significato un guadagno pari al 300% del capitale di USD 7 milioni inizialmente investito. Dal conto n. c56 della società 2d presso la banca 35 a Parma è stato versato, a conclusione dell'operazione società 1 in data 18 luglio 2003, un importo di USD 21'117'179 sul conto n. c10 intestato alla società 6 presso la banca 15 a Vaduz (MPC pag. 018.011.02127-02128; MPC pag. 007.910.00856). Si precisa altresì che per effettuare tale pagamento, il medesimo 18 luglio 2003 Società 2a aveva accreditato sul conto della società 2d l'importo di USD 21'150'000 (MPC pag. 018 011 02129). L'importo pervenuto sul conto della società 6 presso la banca 15 a Vaduz è in seguito stato oggetto di una polizza assicurativa fittizia intestata alla società 5 e di cui figurava quale beneficiario fittizio B. Inoltre, il 9 settembre 2003 dal conto n. c10 intestato alla società 6 presso la banca 15 viene trasferito l'importo di USD 300'000.-- sul conto n. c37 intestato a P. presso la banca 3 a Zurigo. Ricevuto l'importo, P. – secondo le istruzioni rice- vute da C. – ha trasferito il giorno seguente tale importo sul conto della società 18 presso la banca 10 a New York. L’imputato nel suo interrogatorio del 1° lu- glio 2004 innanzi alle autorità penali del Principato del Liechtenstein ha dichia- rato, con riferimento all'accredito sul conto di società 18, di aver fatto un investi- mento con proprio denaro (MPC pag. 013 010 1235). Vedasi il capo d'accusa 1.1.441.
- 98 - Mediante l’emissione di tre assegni del valore complessivo di EUR 951'000 a debito del conto intestato alla società 7 (beneficiario economico fittizio N.), presso la banca 2 e grazie all’aiuto di C., l’imputato ha saldato parte del prezzo di acqui- sto di una villa a Forte dei Marmi, fatto dal lui ammesso nel suo interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2016, (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.047). Si tratta degli atti di riciclaggio prescritti alle cifre 1.1.230, 1.1.231, 1.1.232 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015. Tali operazioni, seppur prescritte, sono da prendere in considerazione per valutare l'aggravante generica del riciclaggio. In seguito, l’imputato intestato la villa in questione a sua moglie in sede di divorzio L’imputato, sempre utilizzando il denaro illecito distratto a società del gruppo 2 e pervenuto sul conto intestato alla società 4 presso la banca 2, ha pure pagato parte del prezzo di acquisto di un terreno a Campinas in Brasile accreditando un importo di USD 129'472 sul conto del venditore (TTT.) aperto appositamente – sempre grazie all'intervento di C. – presso banca 2 (cfr. capo d'accusa 1.1.102, prescritto). Come risulta dall'atto d'accusa l’imputato è ricorso più volte all'utilizzo della so- cietà 15 – una delle numerose società riconducibili ad un ufficio cambio in Brasile (società 57 a Sao Paolo, di AAAA.) – per far arrivare denaro in Brasile ed in altri Paesi, fra cui l'Italia per un importo complessivo di USD 1'563'058.03. 6.1.8.3 Le operazioni sopra descritte hanno una valenza internazionale e sono da con- siderare decisamente opache e questo con particolare riferimento all’operazione “società 1” che ha garantito al qui imputato enormi guadagni sfruttando il capitale che gli era pervenuto dal reato a monte per altro già riciclato. 6.1.9 Le operazioni dell’imputato a favore dei suoi presunti correi, ed i valori patrimo- niali di origine criminale oggetto di scudo fiscale. 6.1.9.1 Il Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 (consid. 4.2.10), ha anche sottolineato che – alfine di eventualmente accertare l'aggravante generica
– occorre pure stabilire se l‘imputato si è prestato per riciclare per conto dei suoi correi (così come stabilito nella sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile
2022) nel reato a monte ed ancora se egli ha sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori patrimoniali di origine criminale. 6.1.9.2 L'inchiesta ha ricostruito i versamenti dell’imputato a CC. (almeno USD 2'973'000, cfr. decreto d'accusa 12 aprile 2012 a pag. 4 e 16 cresciuto in giudicato, MPC pag. 022.002.066-084), a GG. (USD 950'000, cfr. interrogatorio dell’imputato del 1° marzo 2004 innanzi alla Procura di Milano a pag. 2-3, MPC
- 99 - pag. 013.0010.0183 segg.) e a EE. (almeno USD 433'133, cfr. decreto d'accusa 27 aprile 2012 a pag. 14, cresciuto in giudicato, MPC pag. 022.002.085-102). Ebbene, questi versamenti trovano origine nell’ingente somma di denaro giunta sui conti bancari di spettanza dell’imputato presso la banca 2, a seguito delle operazioni finanziarie oggetto del reato a monte. L’imputato ha in parte prelevato le stesse in contanti, tramite C., e, dopo averle depositate in cassette di sicurezza a sua disposizione presso banca 12, le ha consegnate, sempre in contanti a Lu- gano in più occasioni a CC. e a GG. Nei suoi interrogatori in qualità di persona sottoposta ad indagini dinnanzi alla Procura di Milano, l’imputato ha ammesso la consegna del denaro contante a CC. (interrogatorio del 27 febbraio 2004 a pag. 3-4, doc. MPC pag. 013.010.00585-00586, riconfermato nel suo interroga- torio dibattimentale 29 novembre 2016, inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.039) e a GG. (interrogatorio del 1° marzo 2004 a pag. 2-3, MPC pag. 013.0010.0184- 0185), quale compenso per la loro partecipazione alle operazioni finanziarie con le società del gruppo 2. Nell'interrogatorio dibattimentale del 19 ottobre 2021 egli ha confermato di aver pagato CC. e GG. con denaro contante proveniente da banca 2 a Coira (TPF pag. 483.731.039). L’inchiesta ha pure accertato che è stato l’imputato ad indicare a CC., il nome del fiduciario di Zurigo P., che ha in seguito costituito per CC. la fondazione 9 con sede a Vaduz e che ha aperto il conto intestato a quest'ultima presso la banca 3 a Zurigo, su cui CC. ha versato il denaro contante ricevuto dall’imputato. Dagli atti emerge inoltre che è stato l’imputato ad indicare a EE. di rivolgersi a C. per l'apertura di un conto presso banca 2 a Coira, su cui versare il denaro contante che egli gli avrebbe fatto pervenire. C. ha in seguito aperto a favore di EE. il conto cifrato c57, su cui C. dietro istruzione dell’imputato versava gli importi spettanti a EE. È stato infine accertato che è stato sempre l’imputato ad indicare a GG., il nome del consulente BBBB. presso la banca 36 a Lugano, che per GG. ha aperto il conto cifrato c58 su cui GG. ha poi versato il denaro contante ricevuto dall’im- putato. Come indicato dal Tribunale federale occorre pure determinarsi sul fatto a sapere se l’imputato ha sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori pa- trimoniali di origine criminale. Dinnanzi alla Corte penale nel 2021, l’imputato ha dichiarato di aver effettuato più scudi fiscali tra il 2002 e il 2004, asserendo che se i soldi fossero stati di origine criminale, non li avrebbe scudati in quanto ciò è soggetto a sanzione (TPF pag. 483.731.155). Come già rilevato sopra, il denaro illecito provento di distrazioni a danno di società del gruppo 2, confluito, fra l'altro, sui conti cifrati società 45 presso banca 12 e sul conto intestato alla fondazione 8 presso la banca 34 a Vaduz, è stato trasferito sul conto n. c55 della società 56 presso la banca 5 a Ginevra, da dove è poi stato trasferito in Italia per aderire
- 100 - allo scudo fiscale italiano. Sfruttando lo scudo fiscale l’imputato ha così vanificato l’accertamento dell’origine di almeno USD 941'140.50 + EUR 756'148.15 (cfr. capi d'imputazione n. 1.1.250 a 1.1.253 e allegato 3 della requisitoria del MPC, TPF pag. 483.721.206). Un’altra operazione di scudo fiscale è poi quella effet- tuata tramite la società 28, già descritta sopra e relativa ai capi d’accusa n.1.1.380 e n. 1.1.381, per complessivi USD 2'716'319. Nell’ambito di queste operazioni occorre anche tener conto del fatto che le autorità fiscali italiane non avrebbero ottenuto l'assistenza necessaria per accertare i flussi di denaro perve- nuto su conti in Svizzera per reati di sola natura fiscale. 6.1.9.3 Questa Corte, sulla scorta dei fatti sopra elencati, è pertanto giunta alla conclu- sione che l’imputato ha riciclato denaro per conto di CC., GG. e EE., dimostrando professionalità nell'esecuzione dell'attività di riciclaggio a loro favore. Oltre ad aver sfruttato a suo favore le possibilità legali-fiscali offerte dall’Italia per far rie- mergere valori patrimoniali di origine illegale. 6.1.10 Le condanne già cresciute in giudicato Nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 (cfr. pag. 18) sono elencati i 7 decreti d'accusa emessi dal MPC nei confronti delle persone ritenute correi del qui imputato (an- che) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis n. 2 CP. Si tratta del decreto d'accusa 14 febbraio 2012 nei confronti di B. (MPC pag. 022.002.0035-0064), del decreto d'accusa 12 aprile 2012 nei confronti di CC. (MPC pag. 022.002.0066-83), del decreto d'accusa 27 aprile 2012 nei con- fronti di EE. (MPC pag. 022.002.0085-0101), del decreto d'accusa 11 maggio 2012 nei confronti di F. (MPC pag. 022.002.0115-0128) del decreto d'accusa 20 dicembre 2012 nei confronti di CCCC. (MPC pag. 022.02.0129-0142), del de- creto d'accusa 25 febbraio 2013 nei confronti di DDDD. (MPC pag. 022 02 0145-
0161) e del decreto d'accusa 21 ottobre 2014 nei confronti di J. (MPC pag. 022.02.0186 segg.). I decreti d'accusa summenzionati che sanzionano anche il reato di riciclaggio aggravato, sono cresciuti in giudicato e costituiscono, giusta l'art. 354 cpv. 3 CPP, sentenze cresciute in giudicato. 6.1.11 Sulla base degli accertamenti sopra elencati, conformi alle indicazioni esposte nella decisione di rinvio dell’Alta Corte, la Corte d’appello ritiene che l’agire dell’imputato debba essere giudicato grave secondo l’art. 305bis n. 2 CP. Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l’insieme ragguarde- vole di operazioni idonee a vanificare la ricostruzione dell’origine dei fondi, sono
- 101 - tutti elementi che permettono a questa Corte di accertare l’esistenza di un caso grave di riciclaggio. Ribadito inoltre che è stato l’imputato a finanziare il “mestiere” che ha portato alla condanna di C. per riciclaggio di denaro aggravato e che l’im- putato ha fatto di questa sua “attività collaterale”, mai dichiarata in nessuna ma- niera ai suoi datori di lavoro – banca 1 prima e società 2 poi – una vera e propria seconda professione con un investimento enorme di risorse di tempo e finanzia- rie come si può evincere dai capi d’accusa e lui imputati. Senza dimenticare che larga parte delle persone da lui coinvolte nell’attività riciclatoria da lui progettata prima e messa in atto poi, sono state condannate con sentenze e decisioni cre- sciute in giudicato che sanzionano il reato di riciclaggio di denaro aggravato. Queste argomentazioni mantengono peraltro integra la loro validità anche solo con riferimento alla data a partire dalla quale questa Corte ha riconosciuto l’aspetto soggettivo in capo all’imputato (18 luglio 2003; cfr. infra consid. III.7), visto che sono 81 gli atti di riciclaggio commessi su di un arco temporale com- plessivo di oltre 8 mesi, per complessivi USD 17'132'485. 6.2 L’aggravante della banda 6.2.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche l’autore che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il rici- claggio (art. 305bis n. 2 lett. b CP). Secondo la giurisprudenza costante del Tribu- nale federale, una banda risulta data, allorquando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). Già due persone possono essere sufficienti, a con- dizione che formino un’équipe (team) stabile, tenuto conto dell’intensità della col- laborazione (anche di breve durata) e del grado di organizzazione e di divisione dei compiti (CASSANI, op. cit., n. 53 ad art. 305bis CP). L’appartenenza ad una banda ha quale presupposto che sia accertata la volontà dell’autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (DTF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come, ad esempio, una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un’intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand’anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del TF 6B_1145/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1.3). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV 158 consid. 2). La pericolosità particolare degli atti commessi come banda risulta data dal fatto che, attraverso la costituzione del gruppo e della conoscenza degli altri membri, la rinuncia alla commissione del reato risulta assai più difficoltosa, mentre l’esercizio del delitto ne risulta facilitato
- 102 - (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 70 ad art. 140 CP), provo- cando il rischio di una consuetudo delinquendi (DTF 72 IV 110 consid. 2). 6.2.2 Come già detto, nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tri- bunale federale ha accertato la mancata violazione del principio accusatorio in relazione all'aggravante del riciclaggio di denaro commesso dall’imputato in banda con C. e B. (consid. 4.3.5). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che la formulazione utilizzata dal MPC nell'atto d'accusa per descrivere gli atti di riciclaggio di denaro commessi dall’imputato in banda sia sufficiente per indivi- duare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggravante delle due distinte bande ovvero tutti i conti nella disponibilità effettiva dell’imputato, imme- diata o mediata, presso due precise banche, rispettivamente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso i medesimi istituti ban- cari. Per quel che concerne C., si tratta dei conti di spettanza dell’imputato presso banca 2 a Coira e presso banca 4 a Vaduz, mentre per quel che concerne B., si tratta dei conti di cui egli era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso banca 2, presso banca 4, e in relazione al conto n. c10 intestato alla so- cietà 6 presso banca 15 a Vaduz. Alla luce della sentenza del Tribunale federale, è lecito affermare che l’imputato utilizzava per i suoi scopi: "conti nella sua disponibilità effettiva”, ovvero alcuni conti cifrati di cui era titolare e beneficiario economico (conti società 3 e società 27 presso la banca 2), rispettivamente "conti nella sua disponibilità effettiva ma mediata", suddivisi in tre categorie: − conti intestati a società di comodo o prestanomi di cui l’imputato era l'effettivo beneficiario economico; − conti intestati a suoi prestanomi, che figuravano anche quali beneficiari eco- nomici fittizi (ad esempio il conto società 21 formalmente del prestanome B. presso banca 2); − conti intestati a società di comodo di cui figurava quale beneficiario econo- mico fittizio il suo prestanome B. (ad esempio i conti intestati alla società 4 ed alla società 5 presso la banca 2, il conto intestato alla società 29 presso la banca 4). 6.2.3 La Corte penale, dopo aver analizzato i sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, nell’ot- tica dell’aggravante della banda, è giunta alla conclusione che la stessa risulta data unicamente nel caso di “A. – C.” (sentenza SK.2019.50 consid. IV.9.4 seg.).
- 103 - 6.2.4 Il sodalizio C. – A. La scrivente Corte non ritiene di doversi dilungare troppo a lungo allo scopo di riconoscere l’aggravante in banda per il sodalizio “A.- C.”. Le argomentazioni esposte in merito da parte del MPC in sede di requisitoria sia ai dibattimenti in appello che quelli di prima istanza (TPF pag. 483.721.165 segg.; CAR pag. 5.200.096 segg.), meritano – esattamente come fatto dalla Corte penale nella sentenza 8 novembre 2021 (sentenza SK.2019.50 consid. IV.9.4) – inte- grale conferma. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che: − L’imputato ha fatto capo a C., sin dall’inizio, tanto che si può affermare che è proprio stata la presenza di C. ad indurre l’imputato a collaborare con la banca 2 (Coira) dapprima, ed in seguito con la banca 4 (Vaduz) poi. L'impor- tanza del ruolo di centrale di C. è riconosciuta dall’imputato in modo chiaro nell'interrogatorio dibattimentale del 29 novembre 2016, in cui ha dichiarato: "[…] lo ero un cliente pesante, che chiedeva davvero tanto, perché lavoravo in orari assurdi, uscivo spesso dalla banca alle tre di notte e rientravo alle otto del mattino. Per me mezzanotte, le dieci, le otto, erano orari di lavoro normali, quindi lo chiamavo continuamente, e mi resi conto col tempo che invece qui in Svizzera gli orari in alcuni settori sono molto precisi. Mi resi conto che gli stavo chiedendo qualcosa che non era normale. Lui continuava a chiedermi soldi. Di fatto, lui mi introdusse molte persone, negli anni mi ri- solse dei problemi, per esempio mi presentò un altro mio fiduciario, R. nel Liechtenstein. Risolse il problema dell'acquisto dei bond società 22 società 2 nel 2003; era un problema che nessuno riusciva a risolvere, e lui ci riuscì. Era una persona che al di là del normalissimo lavoro che poteva fare, mi aiutava, mi dava dei consigli, mi introduceva, mi presentava persone e op- portunità. Quindi era una persona che mi dava un contributo. Adesso non ricordo in che tempi o in che modo li pagai." (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.018). Anche in questa sede l’imputato ha confermato il ruolo fonda- mentale svolto da C. nelle operazioni effettuate, senza il quale sarebbe stato molto più difficile compiere dette operazioni (CAR pag. 5.300.046 seg.). − Il rapporto fra l’imputato e C. era costante e continuativo, non a caso l’impu- tato per comunicare con C. aveva anche a disposizione per il periodo gen- naio 2001 - dicembre 2003 un numero di telefono mobile svizzero, le cui spese (Swisscom) venivano addebitate dapprima sul conto cifrato società 3 (anno 2001) e poi sul conto cifrato società 27 (anno 2002 e 2003) presso banca 2 (vedi rapporto finale 16 giugno 2011, MPC 005.001.8376 e 8378).
- 104 - − L’imputato ha pagato C. affinché egli continuasse a presentare a banca 2 le operazioni con società 2 in modo tale che questa desse il suo accordo. Infatti, nella sua veste di membro della Direzione di banca 2, le decisioni che pren- deva C. avevano un peso specifico di rilievo, visto che era riuscito ad intro- durre in una banca di piccola taglia e orientata quasi esclusivamente al fi- nanziamento ipotecario del mercato immobiliare del Canton Grigioni, il co- losso agroalimentare società 2. − C., non si è limitato alla semplice ricezione ed evasione delle istruzioni dell’imputato, ma ha contribuito attivamente alla ricerca della risoluzione di problemi. Prova ne è il “sistema “D.”, da lui ideato per effettuare i prelievi a contanti a favore dell’imputato, per il quale egli si è fra l’altro pure reso col- pevole di falsità in documenti. − C., permetteva che determinate operazioni figurassero fittiziamente eseguite “a contanti” sui conti in banca 2, mentre invece le stesse erano state eseguite solo contabilmente, con l’esito di interrompere il paper trail (si veda in propo- sito rapporto PGF del 23 giugno 2010, MPC pag. 005.001.7214-7389, ad esempio pag. 7273). − Non solo C. ha inserito negli istoriati clienti dei conti riconducibili a all’impu- tato false informazioni, adducendo, ad esempio che B. fosse coniugato con la figlia del direttore generale di società 2, che il suo patrimonio ammontasse a circa USD 30 milioni (così come attestato dagli estratti conto che egli stesso aveva potuto visionare) e che si trattava di un patrimonio proveniente princi- palmente da affari di “brokeraggio” per società 2 (MPC pag. 007.012.15). L’ignara signora D. sarebbe stata definita nell’istoriato, quale “amica intima” di B. (MPC pag. 007.003.52). Analoghe inveritiere informazioni sono state peraltro inserite da C. nell’istoriato cliente relativo a N., altro prestanome dell’imputato (MPC pag. 007.016.35). − Il ruolo di C. è proseguito anche successivamente al suo trasferimento dalla banca 2 alla banca 4. Disponendo, dal maggio 2003, di procura amministra- tiva sui conti intestati alla società 7, alla società 5 e alla società 4, egli ha impartito ordini presso la banca 2 relativi a conti riconducibili all’imputato, movimentando dunque tali relazioni e facendosi consegnare denaro in con- tante. Per quanto attiene alla sua remunerazione, l’imputato ha dichiarato di avergli consegnato circa CHF 800'000.-- (verbale d’interrogatorio dell’impu- tato del 27 febbraio 2004 presso la Procura di Milano, MPC pag. 013.010.585; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.17; CAR pag. 5.300.046). Dagli atti è parimenti emerso che, in più occasioni, C. ha prelevato ingenti somme di denaro per sé stesso e all’insaputa dell’imputato.
- 105 - − Nella seconda parte del 2003, nel momento in cui i problemi finanziari di società 2 sono ormai noti pubblicamente, C. si è immediatamente attivato, ordinando il trasferimento dei fondi – riconducibili all’imputato – presenti a quel momento in banca 2, su conti di pertinenza della banca 4, Vaduz. Per ovviare al problema del passaggio fra Stati di tali fondi, egli ne ha ordinato il transito su “conti di passaggio” presso la banca 4, Vaduz, aperti presso la banca 19 di Lugano (verbale di interrogatorio C. del 16 settembre 2005, MPC pag. 013.001.0188). − C. è stato condannato con sentenza del 9 dicembre 2013 dalla Corte penale per riciclaggio aggravato e falsità in documenti (MPC pag. 022.003.0102 segg.), ritenuto che per tutti gli atti di riciclaggio riconosciuti a suo carico, egli ha agito quale membro di una banda almeno con l’imputato. Inoltre, C. è stato condannato in Italia per il reato a monte con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Parma (n. 134/2012) emessa il 5 aprile 2012 nei confronti di J. e C. (MPC pag. 018.011.21273-21320). Dalla stessa si evince che J. e C. – che nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 del MPC alla cifra 1.1 c) alle pagg. 18, 81 e 82 sono indicati quali correi dell’imputato – sono stati condannati dal Giudice per l'udienza preliminare per titolo di bancarotta fraudolenta sulla base degli stessi fatti indicati alla base dell'imputazione per bancarotta frau- dolenta mossa in Italia nei confronti del qui imputato e specificati nel decreto che dispone il giudizio al capo a) alle pagg. da 3 a 15 e al capo d) alla pag.16.
Le conclusioni cui è giunta la prima istanza meritano pertanto conferma. Di con- seguenza, tenendo conto del momento a partire dal quale questa Corte ha rico- nosciuto l’aspetto soggettivo (cfr. infra consid. III.7.5.5 e III.7.7), di certo, per le imputazioni di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015 commesse a partire dal 28 luglio 2003 dall’imputato in banda con C. va riconosciuta la sussistenza dell'aggravante del riciclaggio di denaro commesso in banda, per tutti i 45 capi d’accusa n. 1.1.421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501. 6.2.5 Il Sodalizio B. – A. 6.2.5.1 La Corte penale ha ritenuto che il ruolo di B. è quello del mero “uomo di paglia” e che l’intensità del suo coinvolgimento non può essere paragonata alla dedi- zione assunta da C. I giudici di prime cure hanno evidenziato che tutta l’ammini- strazione, la gestione e la movimentazione dei conti, veniva effettuata sotto la regia dell’imputato e che non figurerebbe dall’inchiesta che B. abbia di sua spon- tanea volontà intrapreso una qualsiasi attività che potesse servire dell’operato
- 106 - dell’imputato, senza esserne richiesto. A detta della Corte penale, sulla base di quanto da B. effettivamente intrapreso, trasparrebbe una volontà di “arrotondare” gli introiti personali, mettendosi a disposizione per la sottoscrizione di documenti. Il suo comportamento non si spingerebbe oltre la soglia che permetterebbe di ipotizzare l’esistenza di una banda (sentenza SK.2019.50 consid. IV.9.5). 6.2.5.2 Il MPC ritiene invece che la prima Corte abbia dato una lettura non corretta del ruolo centrale ed indispensabile che B. ha svolto come prestanome dell’imputato, sminuendolo e comparandolo, a torto, con il ruolo distinto svolto da C. ed arri- vando alla conclusione errata che il riciclaggio commesso da dall’imputato non sarebbe stato commesso in banda con B. Il MPC richiama in particolare la sentenza 6B_461/2018 nella quale il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il riciclaggio di denaro commesso in quella fattispecie è stato commesso non solo nella forma aggravata generica bensì cu- mulativamente anche nella forma aggravata della banda stabilendo che un’atti- vità svolta di mero prestanome – come quella esercitata nella fattispecie da B. – può adempiere alle condizioni per l’accertamento di un riciclaggio in banda (CAR pag. 5.200.099 segg.). 6.2.5.3 Dagli atti emerge che B. è stato il prestanome per antonomasia del qui imputato. A suo nome od in veste di beneficiario economico, sono stati aperti dapprima presso la banca 2 (Coira), il conto cifrato società 21, del quale B. figurava essere titolare, nonché i conti intestati alle società 4, fondazione 6 ed società 5 (in pre- cedenza società 48), dei quali figurava quale beneficiario economico. In seguito, sono stati aperti presso la banca 4 (Vaduz) i conti intestati alla società 5 (società, quest’ultima, intestataria della polizza assicurativa, che ha generato l’accredito di USD 21'117'140.50 in favore della società 6 presso banca 15 (Vaduz), nell’am- bito dell’operazione denominata società 1), di cui era sempre beneficiario econo- mico e alla società 29 in qualità di trustee del trust 1. Attraverso B., sono parimenti state costituite numerose società offshore o trust, segnatamente la Società 4 (Niue), la società 5 (BVI), la fondazione 6 (Vaduz), il trust 1 (Vaduz), la fonda- zione 7 (Vaduz), la società 49 (Belize), la società 50 (BVI) e la società 51 (BVI). Per tale attività, l’imputato – secondo quando da lui stesso dichiarato – era di- sposto a pagare a B. un importo tra il 20% fino al 30% del guadagno complessivo stimato in USD 30 milioni. L’imputato ha pure aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.--/3'000.-- al mese (MPC pag. 013.010.1232, 1238 e 1240). Come per altro sostanzialmente confermato anche in questa sede (CAR pag. 5.300.051).
- 107 - Senza il contributo di B., l’imputato non avrebbe potuto movimentare – come ha fatto – le somme milionarie depositate sui conti intestati e nel fittizio beneficio economico di B., provenienti dal reato a monte, ovvero dal gruppo 2. Se C. ha apportato un contributo importante dal profilo operativo, è pur vero che quest’ul- timo non si è mai intestato i conti su cui è stato depositato il denaro proveniente da gruppo 2. Ritenuto che per B. l'intestazione e la riconducibilità economica di valori patrimoniali all'estero configurava un reato penale in Brasile. Gli atti di riciclaggio imputati dal MPC all’imputato in banda con B. sono 72 (CAR pag. 5.200.100). Si tratta di tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso banca 2 a Coira e presso banca 4 a Vaduz e gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione del conto intestato alla società 6 presso la banca 15 a Vaduz. Le modalità operative della movimentazione dei conti erano chiare: B. firmava ordini in bianco che venivano compilati successivamente dall’imputato relativa- mente agli importi da movimentare, poi faxati a C. per esecuzione B. è stato condannato mediante decreto d'accusa 12 febbraio 2012 del MPC, cresciuto in giudicato, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e falsità in do- cumenti (MPC pag. 022.002.0035-0064). A pag. 6-7 del Decreto si può leggere quanto segue: “[…] B. dietro richiesta di A. si è spostato dal Brasile apposita- mente in Svizzera col fine di incontrare, con C., e quindi conoscere D. per fini di strategia difensiva, meglio per fornire una versione artefatta agli inquirenti qua- lora fosse stato interrogato - appunto - sul suo ruolo e sul c.d. "sistema D.", ciò anche in considerazione del fatto che quest'ultima nei documenti di apertura dei conti intestati a B. presso banca 2 era stata, contrariamente al vero, indicata come "enge Partnerin". B. è quindi arrivato in Svizzera 4-5 volte, nel 1998 per pianificare l’operato con l’imputato e nel 2004 per la definizione di una strategia comune difensiva, questo a dimostrazione che si è trattato di un sodalizio duraturo costituito dall’imputato con B. con ruoli ben definiti ed accettati da entrambi sin dall'inizio, con una sud- divisione dei singoli compiti, orientata all'obbiettivo voluto e ricercato da entrambi. Ragione per cui sia dal profilo qualitativo che quantitativo, l'energia criminale pro- fusa da B. in favore dell’imputato, adempie i presupposti della banda di riciclatori. Di conseguenza, tenendo conto del momento a partire dal quale questa Corte ha riconosciuto l’aspetto soggettivo (cfr. infra consid. III.7.5.5 e III.7.7), di certo, an- che per le imputazioni di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015 commesse a partire dal 28 luglio 2003 dall’imputato in banda con B. va riconosciuta la sussi- stenza dell'aggravante del riciclaggio di denaro commesso in banda, per tutti i 33 capi d’accusa: n. 1.1.423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436, 439, 440,
- 108 - 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501. 7. Elemento soggettivo del reato di riciclaggio 7.1 Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminale dei valori patri- moniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un cri- mine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rile- vante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che por- tino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza TF 6B_1031/2017 del 20 agosto 2019 consid. 3).
Agisce con dolo eventuale l'autore che presume con una certa probabilità un'ori- gine criminosa dei valori patrimoniali, ma evita qualsiasi controllo per non dover scoprire la verità (sentenza TF 6B_627/2012 del 18 luglio 2013 consid. 1.2).
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'inte- ressato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 con- sid. 5.3 e rinvii). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la con- clusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'e- vento considerato si realizzasse (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 con- sid. 2.3.2). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 con- sid. 3c).
In ambito di riciclaggio di denaro, è in linea di principio possibile dedurre che l'autore ha deciso in sfavore del bene giuridicamente protetto dal fatto che egli ha agito cosciente del rischio che il suo comportamento vanifichi la ricerca, la scoperta dell'origine o la confisca dei valori patrimoniali (in particolare se gli è nota l'origine illecita del denaro). Rimane unicamente riservato il caso in cui, al
- 109 - momento di agire o immediatamente dopo, un intermediario finanziario, ad esem- pio, abbia preso delle misure idonee a evitare la realizzazione del rischio (sen- tenza TF 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011 consid. 4.5.1; sul tutto 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 3.1.2). 7.2 La Corte penale nell’esame dell’elemento soggettivo, in riferimento all’origine cri- minale dei fondi pervenuti all’imputato, ha ritenuto di dover esaminare quale fosse la conoscenza dell’imputato circa la situazione di società 2. Infatti, a suo avviso, il complice del reato di amministrazione infedele deve sapere o quanto meno poter presumere che gli autori principali stiano utilizzando i fondi della società in modo contrario agli interessi della società e dei suoi azionisti. Ciò equivarrebbe a sapere che lo stato delle finanze è tale per cui il continuo ricorso a nuovi finan- ziamenti costituisce distrazione (sentenza SK.2019.50 consid. IV.10.2). Sulla base degli elementi agli atti la prima Corte ha ritenuto che, in assenza di sufficienti prove a carico dell’accusato, non sarebbe possibile ritenere che l’imputato fosse a conoscenza o dovesse presumere, che procedendo al pagamento della somma di USD 52 milioni, i responsabili di società 2 commettevano di fatto atti contrari all’interesse societario, poiché procrastinavano in tal modo l’insorgere del default e lo aggravavano (consid. IV.10.10). È giunta a tale conclusione dopo avere ana- lizzato i vari verbali di interrogatorio agli atti (consid. IV.10.2.1–6), ritenendo in particolare le dichiarazioni di K. – il quale ha dichiarato che l’imputato dovesse necessariamente avere compreso quale fosse la reale situazione, avendo avuto accesso ai vari bilanci, e che egli stesso avrebbe chiesto la “pulizia dei bilanci del comparto sudamericano” – discordanti e non sufficienti per ritenere dato l’ele- mento soggettivo. La versione dell’imputato sarebbe invece rimasta la medesima dal primo verbale del 24 febbraio 2004 e risulterebbe nel suo complesso lineare e concordante con il resto delle sue affermazioni, nonché con le sue azioni e in particolare modo con l’importante investimento da lui effettuato in titoli società 22. Persino il suo passaggio da banca 1 a consulente del Gruppo 2, avvenuto in data 1° luglio 2003, deporrebbe in favore dell’inconsapevolezza di quest’ultimo circa la reale situazione del Gruppo. In linea con la versione resa dall’imputato sareb- bero poi quelle rese da C. e dai colleghi GG., CC., EE. (consid. IV.10.3). Inoltre, le sentenze italiane di condanna di M., K. e altri, non tratterebbero l’aspetto sog- gettivo del qui imputato, al quale – non avendo alcuna posizione di garante verso società 2 – non potrebbero essere applicate le considerazioni attinenti agli am- ministratori privi di delega (consid. IV.10.2.7 e IV.10.4). A supporto della posi- zione dell’imputato quale extraneus assumerebbero poi importanza le decisioni di assoluzione emesse nei confronti di altri funzionari di banca, nelle quali è stato risposto negativamente al quesito a sapere se essi all’epoca delle operazioni avevano la possibilità di rendersi conto che società 2 si dibattesse in una situa- zione difficilissima (consid. IV.10.2.8 e IV.10.4). Nel periodo precedenti al default né la comunità finanziaria, né le autorità specializzate e preposte ai controlli
- 110 - avrebbero avuto modo rendersi conto di quale fosse la realtà di dissesto. Nes- suno avrebbe quindi saputo o capito quali fossero le effettive condizioni finanzia- rie di società 2 (consid. IV.10.2.10 e IV.10.6). L’imputato avrebbe poi proceduto ad effettuare degli investimenti in prima persona nel Gruppo. Vero che l’acquisto per USD 20 milioni di azioni della società 22 sarebbe stato imposto da banca 1 quale condizione per l’eliminazione dell’’interposizione di società 1. Dagli atti non emergerebbe però che egli abbia tentato di ovviare tale imposizione. Solo verso fine novembre 2003 avrebbe venduto i titoli in questione, coerentemente quindi con il fatto di avere recepito solo in quel periodo che qualcosa non andava. A mente della prima Corte gli investimenti effettuati, in particolare l’acquisto di titoli società 22, avvenuto poco prima del default, deporrebbero senz’altro per un’as- senza di dubbi circa le reali condizioni economico-finanziarie di società 2. Con- vincente e plausibile sarebbe inoltre l’affermazione dell’imputato su possibili in- vestimenti che avrebbe potuto fare in borsa, se davvero avesse avuto cono- scenza della criticità della situazione (consid. IV.10.2.11 e IV.10.7). La prima Corte evidenzia anche le dichiarazioni di K., secondo cui le banche in generale e con esse il qui imputato, dovevano forzatamente avere capito quale fosse la reale situazione, non risulterebbero sufficientemente fondate, scontrandosi con gli ele- menti oggettivi riscontrati nei mesi precedenti al default, che porterebbero a rite- nere che l’imputato ignorasse la criticità della situazione in essere in società 2, così come la ignoravano le autorità specializzate e preposte ai controlli e l’intero mercato (consid. IV.10.2.12 e IV.10.8–9). Anche il ruolo dell’imputato all’interno di banca 1, il quale non aveva potere decisionale nell’ambito delle approvazioni di rilascio crediti, porterebbe a escludere che egli abbia avuto contezza della grave situazione deficitaria di società 2 (consid. IV.10.2.13). 7.3 Per l’accusa, essendo l’imputato stato condannato in Italia per il reato a monte, sarebbe pacifico che era a conoscenza dell’origine criminale del denaro. Le con- siderazioni della Corte penale, con cui ha negato la conoscenza dell’imputato in punto all’origine del denaro che ha movimentato, risulterebbero infondate, in quanto smentite dalla sentenza del Tribunale di Parma (CAR pag. 5.200.076). Con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale di Parma il MPC ha quindi contestato le considerazioni della Corte penale (CAR pag. 5.200.077 segg.). Il MPC ha in particolare evidenziato che la prima Corte non avrebbe tenuto in de- bita considerazione che l’imputato era l’unico a interfacciarsi con i dirigenti del gruppo 2, anche perché era stato lui stesso a instaurare la relazione commer- ciale, e che dopo essersene occupato per anni in qualità di managing director di banca 1, nel luglio 2003 è diventato consulente della società 2, continuando a occuparsi delle operazioni di cui lui stesso era regista. Non sarebbe quindi credi- bile l’imputato, quando dichiara di avere compreso la grave crisi finanziaria di società 2 solo dopo la partecipazione alla conference call pubblica del 14 novem- bre 2003. La Corte penale si sarebbe poi basata sulle dichiarazioni di C., CC.,
- 111 - GG. e CCC., i quali sono però anche stati condannati in Italia per bancarotta fraudolenta per i medesimi fatti (il primo e l’ultimo con sentenze di patteggiamento cresciute in giudicato). Contrariamente alla Corte penale, il Tribunale di Parma ha ritenuto di poter riporre affidamento nelle dichiarazioni di K. e comunque di averle utilizzate solo nei casi in cui le stesse hanno trovato riscontro in altri ele- menti di prova raccolti. Inoltre, le decisioni di assoluzione nei confronti di funzio- nari di banca (banca 26, banca 22, banca 28), nulla centrerebbero con il reato di bancarotte fraudolenta rimproverato all’imputato. La prima Corte darebbe poi una lettura errata all’acquisto per USD 19.6 milioni di azioni società 22 e della vendita dei titoli in questione solo verso fine novembre 2003. Questa era innanzitutto una condizione di banca 1, inoltre – come ritenuto dal Tribunale di Parma – l’imputato avrebbe corso un rischio calcolato. Il MPC evidenzia che il Tribunale di Parma fa partire dal 30 dicembre 1999 l’adempimento dell’elemento soggettivo in capo al qui imputato del reato di bancarotta fraudolenta impropria. A mente del MPC inol- tre, la Corte penale – ritenendo che l’imputato non aveva potere decisionale nell’ambito delle approvazioni di rilascio dei screditi – ometterebbe di considerare che GG., il quale allestiva i credit approval memorandum su richiesta dell’impu- tato, e CC., il quale approvava le operazioni proposte dall’imputato rispettiva- mente le faceva approvare dai suoi superiori, sono stati pagati dall’imputato per fare ciò e sono stati anche essi condannati per bancarotta fraudolenta impropria dal Tribunale di Parma. Quest’ultimo tribunale avrebbe inoltre anche relativizzato il fatto che un’autorità quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l’editoria specializzata (Consob) non abbia recepito la grevità della situazione interna al colosso di Parma. Inoltre, in merito alle prime dichiarazioni rese dall’im- putato dinnanzi alla Procura di Milano, la prima Corte ha ritenuto che egli avrebbe semplicemente ammesso di avere fatto dei guadagni personali da tali operazioni ma non che esse fossero illecite. A mente del MPC la prima Corte decontestua- lizzerebbe però tali dichiarazioni – avvenute nel quadro di un interrogatorio din- nanzi al pubblico ministero, reso in qualità di persona indagata – infatti, se avesse ritenuto leciti i guadagni, non si vede per quale motivo avrebbe dovuto sponta- neamente recarsi in Procura a rendere tali dichiarazioni. Dinnanzi a questa Corte ha poi dichiarato di avere fatto detto interrogatorio con la valigia pronto ad andare in cella. Per il MPC l’imputato ben sapeva che i vertici del gruppo 2 stavano uti- lizzando i fondi della società in modo contrario agli interessi della stessa pagan- dogli l’importo di USD 52 milioni (CAR pag. 5.200.077-080). 7.4 La difesa dal canto suo nega anche in questa sede che l’imputato fosse a cono- scenza dello stato di dissesto della società. Ritiene indispensabilmente necessa- rio accertare il dolo nella partecipazione dell’imputato nel reato a monte, rimpro- verando lo stesso atto d’accusa all’imputato di essere riciclatore dei proventi del reato, qualificabile secondo il diritto svizzero come amministrazione infedele ag- gravata, di cui egli sarebbe correo. Sarebbe innegabile che se l’imputato ignorava
- 112 - che il supporto dato quale client manager di banca 1 nella conclusione delle ope- razioni creditizie indicate nell’atto d’accusa fosse idoneo e destinato al perfezio- namento del reato regresso, non potrebbe essere ritenuto né correo quale com- plice del reato principale né autore di atti vinificatori penalmente rilevati (CAR pag. 5.200.137; 5.100.022). Nel caso di specie, secondo la difesa, l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio di denaro dipenderebbe e si iden- tificherebbe con quello del reato a monte e la sentenza del Tribunale federale non avrebbe sostenuto il contrario. La motivazione della sentenza della prima Corte non verrebbe scalfita dagli argomenti sviluppati dal MPC durante la requi- sitoria, che sarebbero la riproposizione di quanto già sviluppato nei primi due processi, già dettagliatamente esaminati e confutati nella sentenza della Corte penale. Unico elemento nuovo, tratto dalla sentenza del Tribunale di Parma, con- sisterebbe nella valorizzazione quale elemento indiziante decisivo per l’accerta- mento della consapevolezza dell’imputato del pagamento della commissione di 3.75 milioni (CAR pag. 5.200.138 seg.; 5.100.023). La rilevanza di tale paga- mento non sarebbe mai stata menzionata in precedenza dal MPC, e nemmeno il Tribunale federale la menziona come circostanza potenzialmente pertinente per la valutazione dell’elemento soggettivo. Quanto indicato dal Tribunale di Parma non si fonderebbe su riscontri oggettivi e non viene neanche confermata da K. Si tratterebbe di una deduzione del Tribunale di Parma. Per Parma, siccome è stata chiesta una commissione da banca 2 che non avrebbe svolto alcuna attività che obiettivamente potesse giustificarla, il pagamento senza obiezioni doveva essere interpretato quale frutto del timore di K. di non potere più ricorrere ai finanziamenti di banca 1. Da questa prima deduzione ne conseguirebbe un’altra, ovvero che tale presunto timore non poteva che nascondere un disperato bisogno di liquidità. Si tratterebbe di una forzatura. La difesa fa valere che K. avrebbe pagato tale commissione perché compresa in quelle pattuite, poco importandogli la suddivi- sione. Il pagamento senza obiezioni non sarebbe poi rilevatore di una situazione di angustia, varrebbe anzi il contrario (CAR pag. 5.200.139 seg.; 5.100.023 segg.) 7.5 Come menzionato in precedenza, per rendersi colpevole di riciclaggio di denaro l’imputato deve sapere o presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Non è necessario che egli sappia esattamente quale reato sia stato com- messo, è piuttosto sufficiente che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rile- vante (cfr. supra consid. III.7.1). In concreto quindi il ruolo dell’imputato nel reato a monte non è di rilevanza, non essendo questo un presupposto del reato di riciclaggio. L’atto d’accusa indica che i valori patrimoniali sono il provento di atti- vità criminali commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo 2, dal qui imputato e altre persone, non è pertanto limitato alla colpevolezza dell’im- putato, in merito alla quale non deve essere statuito in questo procedimento. A
- 113 - chi è da ascrivere il reato a monte, quindi sapere se l’imputato è colpevole di questo o meno, non è pertanto di competenza di questa Corte, bensì piuttosto oggetto del procedimento italiano, nel quale l’imputato in primo grado è comun- que stato condannato. A ciò si aggiunge ad ogni modo anche che, come a giusta ragione sollevato dal MPC (CAR pag. 5.100.053), in questa sede vale il principio della doppia punibilità astratta, e non concreta. Come esposto nei considerandi precedenti la bancarotta fraudolenta è sussunta nel reato di amministrazione in- fedele in svizzera e, sotto il profilo della doppia punibilità astratta, per l‘adempi- mento di tale reato non è comunque necessaria la conoscenza dello stato di dis- sesto del gruppo 2, come peraltro anche indicato dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio. Il Tribunale federale ha infatti indicato che la conoscenza dell’imputato in merito allo stato di dissesto è irrilevante per il reato di ammini- strazione infedele, essendo questo di rilevanza unicamente nell’ambito delle fat- tispecie di usura, il cui esame è in questa sede superfluo essendo dette fattispe- cie comprese nel reato di bancarotta fraudolenta. L’analisi effettuata della prima Corte in merito al grado di conoscenza dell’imputato, ritenendolo complice di am- ministrazione infedele, va pertanto al di là delle sue competenze – non compe- tendo a essa di statuire in merito al reato a monte – e non può di conseguenza essere seguita. Per ammettere l’elemento soggettivo in relazione all’origine cri- minale è sufficiente un grado di conoscenza minore rispetto a quella di un com- plice. Da esaminare è quindi se agli atti vi sono sufficienti elementi per ritenere che l’imputato sapesse o dovesse presumere che i valori patrimoniali proveni- vano da un reato, e non se sapesse dello stato di decozione di società 2. 7.5.1 Diversamente dall’istanza precedente, la Corte d’appello ritiene sufficientemente provato il dolo – quantomeno eventuale – in capo all’imputato in riferimento all’ori- gine criminale dei suddetti fondi, al più tardi a far tempo dal 18 luglio 2003, allor- quando egli – da poco assunto quale consulente di società 2 dopo essere stato licenziato da banca 1 – prende atto che la titolarità del finanziamento società 1 è trasferita a banca 1, ritenuto che, all’uscita dall’operazione società 1 (e quindi l’imputato stesso) otteneva il rimborso del capitale da lui investito nell’operazione (USD 7 milioni) maggiorato degli interessi maturati (USD 198 mila) oltre che USD 13,9 milioni a titolo di additional amount. A far tempo dalla data summen- zionata, considerata quale spartiacque, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno presumere l'origine criminale dei fondi a lui pervenuti. Nella valutazione dei fatti svolta dalla Corte d’appello, la sentenza di condanna dell’imputato, emessa dal Tribunale di Parma il 21 aprile 2022 e non ancora cresciuta in giudicato, è stata considerata uno degli indizi, a corollario della realizzazione dell’elemento sogget- tivo in riferimento all’origine criminale dei valori patrimoniali.
La Corte d’appello, come si dirà meglio in seguito, ha quindi accertato l’aspetto soggettivo (perlomeno nella forma del dolo eventuale) in riferimento all’origine
- 114 - criminale dei valori patrimoniali per quanto concerne i capi d’imputazione da 1.1.421 a 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 7.5.2 Va anzitutto evidenziato che l’imputato nel giro di 2 / 3 anni ha incassato ben USD 52 milioni. Si tratta di un ingente importo in un periodo di tempo relativa- mente breve per non porsi delle domande sull’utilizzo dei soldi da parte di coloro a capo di società 2, risultando peraltro detto guadagno poco proporzionato alle prestazioni effettuate. Va anche sottolineato che, fino al suo licenziamento nel giugno 2003, l’imputato per le sue prestazioni percepiva già lo stipendio da banca
1. Già questo avrebbe quantomeno potuto sollevare dei dubbi nell’imputato, il quale avrebbe dovuto porsi delle domande circa lo sperperamento dei soldi da parte dei vertici di società 2. Egli ha invece di buon grado accettato la situazione e ha costruito un oneroso sistema, che gli ha permesso di ottenere lauti guadagni, continuando a effettuare complesse operazioni finanziarie per incassare sempre di più. 7.5.3 Di una certa importanza è anche il rapporto che l’imputato aveva con le persone a capo di società 2. A proposito di K. e delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputato
– di possibile rilevanza per il Tribunale federale per il reato di usura, non oggetto di esamina in questa sede – si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle pertinenti consi- derazioni esposte dalla prima Corte (cfr. sentenza SK.2019.50 consid.IV.10.3). Si concorda infatti con i giudici di prime cure che le dichiarazioni di K. nel corso dei procedimenti sono risultate discordanti. Alle stesse può pertanto essere dato un valore probatorio unicamente quando supportate dalla documentazione agli atti, come è peraltro stato fatto dal Tribunale di Parma (cfr. sentenza del Tribunale di Parma, pag. 37; CAR pag. 3.101.020). Ciò, ad ogni modo, nulla muta alle con- clusioni di questa Corte. Indipendentemente dal fatto se l’imputato fosse effettivamente a conoscenza dei bilanci falsati, è innegabile che egli era molto vicino ai vertici di società 2. Nono- stante ha dichiarato di avere avuto unicamente un rapporto professionale con K., l’imputato ha confermato che K. era il suo riferente per società 2 (TPF pag. 483.731.046). Considerata la quantità di operazioni svolte insieme è indub- bio che l’imputato si interfacciava regolarmente con K. e che fossero quindi in stretto contatto. Dopo essere stato licenziato da banca 1, DD. stesso – succes- sore di K. – gli ha chiesto di andare a lavorare in società 2, per continuare a seguire le sue complesse operazioni. Una volta arrivato in società 2 egli ha per- tanto lavorato a stretto contatto con i piani alti della società. Nel proprio interro- gatorio dinnanzi a questa Corte l’imputato ha infatti dichiarato che doveva aiutare DD., e spiegargli com’erano le operazioni, perché loro non capivano niente. Allo
- 115 - stesso tempo ha anche dichiarato di non avere visto e percepito nulla in merito alla situazione di società 2, lavorando lì (CAR pag. 5.300.025 seg.). Tale dichia- razione risulta tuttavia poco verosimile, dal momento che era molto vicino ai ver- tici di società 2 e lavorava a stretto contatto con i dirigenti, i quali si fidavano di lui a tal punto da chiamarlo a lavorare lì. Difficile credere che – quantomeno dal momento in cui è andato a lavorare presso società 2 ed era quindi addirittura all’interno della società stessa – non fosse al corrente della gestione illecita dei fondi della società rispettivamente della situazione economica del Gruppo, es- sendo comunque attivamente coinvolto nelle molteplici operazioni di continui fi- nanziamenti, e avendo anche egli stesso ricevuto degli ingenti importi ingiustifi- cati. 7.5.4 Come esposto in precedenza, il Tribunale di Parma ha ritenuto come momento spartiacque, a partire dal quale sarebbe dato l’elemento soggettivo per il reato di bancarotta fraudolenta in capo all’imputato, il momento in cui società 2 ha versato a banca 2 l’importo di 3.75 milioni quali commissioni, essendo questi totalmente ingiustificati. Da quel momento, i veri percettori di tale somma, ossia l’imputato e CC., avrebbero capito di trovarsi di fronte a un soggetto così disperatamente alla ricerca di ingenti finanziamenti da essere pronto a sborsare milioni di dollari non dovuti pur di ottenerli. Per il Tribunale di Parma in quel momento essi avrebbero compreso che società 2 non poteva sopravvivere senza raccogliere altri fondi o quantomeno si sarebbe trovata in difficoltà altrimenti insormontabili, a tal punto da scialacquare in modo altrimenti del tutto incomprensibile quasi 4 milioni di dol- lari versandoli a un soggetto con il quale sino ad allora non aveva avuto rapporti di sorta (cfr. sentenza del Tribunale di Parma, pag. 353 seg; CAR pag. 3.101.1178).
A mente di questa Corte tale versamento avrebbe senz’altro dovuto essere per l’imputato già un primo segnale del fatto che le persone a capo del Gruppo utiliz- zavano i soldi contrariamente agli interessi della società. L’argomentazione dell’imputato a tal proposito, secondo cui tale importo era dovuto, essendo stata contrattualmente pattuita una commissione inizialmente pari al 3% poi scesa al 2.75%, di cui banca 1 avrebbe incassato il 1.50% e il discusso importo sarebbe il restante 1.25% (cfr. CAR pag. 5.200.205; CAR pag. 5.300.080 seg.), risulta poco credibile. Tale importo è infatti comunque stato pagato – senza nulla ecce- pire – a banca 2 senza alcuna giustificazione, sulla base di asserite prestazioni, in realtà non effettuate. In questa sede l’imputato ha anche dichiarato “[…] Si dice che non c’è evidenza che banca 2 abbia fatto alcunché. Però il conto era mio, riferibile a me, allora perché banca 2 avrebbe dovuto fare qualcosa? Ovviamente non ha nessun senso. Cosa ho fatto l’ho spiegato dettagliatamente nei vari inter- rogatori […]” (CAR pag. 5.300.080). Lo stesso imputato ha però più volte dichia- rato che né banca 1 né società 2 sapevano che lui guadagnasse alle loro spalle
- 116 - (MPC pag. 0013.00010.00166; TPF pag. 483.731.018; CAR pag. 5.300.021). Al momento del pagamento di tale importo K. non sapeva quindi che l’importo di 3.75 milioni da versare su un conto banca 2 era destinato al qui imputato. Difficile sostenere quindi che la commissione fosse contrattualmente dovuta. Ad ogni modo, tale versamento e le susseguenti movimentazioni di questo denaro non rientrano nei capi d’accusa qui in esame. Le ulteriori molteplici contestazioni sol- levate dalla difesa in relazione a quanto deciso dal Tribunale di Parma – concer- nendo il reato a monte e pertanto il procedimento italiano – non sono da esami- nare oltre in questa sede. 7.5.5 Per la Corte d’appello è però una volta che l’imputato va a lavorare presso società 2 stessa e, smontando l’operazione società 1, riceve USD 21 milioni (7 milioni oltre interessi quale restituzione del capitale investito e 13 milioni quali additional amount) – in data 18 luglio 2003 – che non poteva più avere dubbi in merito all’origine criminale dei valori patrimoniali ricevuti. Al più tardi da quel momento l’imputato doveva infatti quantomeno presumere che i vertici del gruppo 2 utiliz- zassero i soldi contrariamente agli interessi della società e a danno di quest’ul- tima, ciò che costituisce reato (amministrazione infedele). Essi hanno infatti pa- gato a società 1, quale additional amount, USD 13 milioni, a fronte dell’uscita anticipata dall’operazione, di fatto per nulla, non avendo quest’ultima svolto alcun tipo di prestazione. Non può essere seguita la tesi dell’imputato secondo cui tale importo era dovuto, corrispondendo ai facility costs che avrebbe guadagnato per la durata dell’operazione. L’operazione con società 1 è infatti stata interrotta dopo solo pochi mesi, e, nonostante ciò, ha comunque guadagnato, con il pagamento dell’additional amount di USD 13'918'701, quanto previsto a titolo di facility cost
– la cui giustificazione e l’ammontare sono già discutibili – per la durata di sei anni. Dinnanzi alla Corte penale nel 2021 l’imputato ha dichiarato che i facility cost erano i costi dell’operazione, era il valore per rimunerare l’investimento in società 5 e per tutta l’operazione di società 1 (TPF pag. 483.731.127). Non si vede pertanto per quale ragione, non essendovi più l’operazione, ed essendogli stato restituito l’importo investito con gli interessi, questi gli fossero dovuti sotto forma di additional amount. Non può inoltre essere seguito l’argomento dell’im- putato, secondo cui società 2 avrebbe in tal modo pagato subito queste fees (fa- cility cost), anziché nel tempo, ma le avrebbe poi riottenute nelle varie tranches, ricevendo 11.5 milioni anziché 10 (CAR pag. 5.100.047; CAR pag. 5.300.036). Società 2 avrebbe infatti poi comunque dovuto restituire il credito, comprensivo di questi importi. Per l’imputato non poteva essere verosimile e giustificabile gua- dagnare nel giro di pochi mesi, per un investimento iniziale di 7 milioni – restitui- togli con gli interessi –, quasi il doppio dell’importo, quale additional amount, per nulla, non fornendo egli alcuna prestazione. Tale pagamento era totalmente in- giustificato, e l’imputato lo sapeva, ed è pertanto da questo momento che egli non poteva più avere dubbi circa un utilizzo illecito dei soldi da parte di coloro a
- 117 - capo di società 2. Di conseguenza è per le movimentazioni susseguenti a tale data (18 luglio 2003, data del versamento dell’additional amount) che va ricono- sciuto l’aspetto soggettivo dell’imputato relativo all’origine criminale dei valori pa- trimoniali, e quindi per i capi d’accusa da 1.1.421 a 1.1.501. Prima di questo mo- mento l’imputato è invece da prosciogliere, in applicazione del principio in dubio pro reo. 7.5.6 Si osserva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte, il fatto che egli abbia poi acquistato notes per USD 20 milioni da società 22, non è un elemento a favore dell’imputato. Come dichiarato dall’imputato stesso (CAR pag. 5.300.030 e 089; TPF pag. 483.731.128; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.062) – ed evidenziato peraltro anche dal Tribunale federale – que- sta era una condizione posta da banca 1 affinché sottoscrivesse l’operazione so- cietà 1, era stabilito nel credit approval memorandum. Non è attendibile l’imputato quando dichiara di essersi preso il rischio dell’investimento, in quanto convinto della bontà del credito società 2 (TPF pag. 483.731.41 seg.). Egli si è piuttosto assunto tale rischio – se così può essere chiamato –, poiché così concordato. Da evidenziare è anche che i soldi con cui l’imputato ha acquistato tali notes erano quelli ricevuti da società 2 per l’uscita anticipata di società 1. Egli ha quindi “ri- schiato” soldi già ottenuti ingiustificatamente. Singolare è poi il fatto che l’impu- tato proprio poco prima del default ha venduto tali notes in perdita. Per quale ragione una persona alla continua ricerca di ingenti guadagni, come il qui impu- tato, accetta di vendere in perdita, se non perché a conoscenza della precaria situazione di società 2. 7.5.7 Inoltre, come giustamente rilevato dal MPC e dall’accusatrice privata, è poco cre- dibile che A. non sapesse dell’origine criminale dei valori patrimoniali, quando invece questa conoscenza è stata riconosciuta alle altre persone ed in particolare a C., condannate per riciclaggio di denaro aggravato in Svizzera. 7.5.8 Come già esposto, tutta l’analisi effettuata dall’istanza precedente, concernente la conoscenza dell’imputato in merito allo stato di decozione del gruppo 2, risulta superflua, non essendo una sua conoscenza in tal senso necessaria. I riferimenti della prima Corte ai vari interrogatori, alle sentenze di assoluzione di altri funzio- nari di banca, al fatto che nemmeno la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l’editoria specializzata (Consob) e altre società specializzate avessero recepito la gravità della situazione, così come gli ulteriori argomenti esposti, non sono pertanto rilevanti e non sono da esaminare oltre. 7.6 Per quanto concerne invece l’aspetto soggettivo legato agli atti vanificatori, va evidenziato che l’imputato ha costruito una macchina da riciclaggio, con varie società offshore e prestanomi. Come esposto in precedenza vi è stata una
- 118 - grande movimentazione dei valori patrimoniali provenienti da società 2, e ogni movimentazione è da ritenere oggettivamente vanificatoria. Quale persona di banca, con pluriennale esperienza di alto dirigente nel settore bancario, l’impu- tato sapeva o doveva quantomeno senz’altro presumere che tali atti erano vani- ficatori, essendo ogni movimentazione atta a fare perdere le tracce dei valori pa- trimoniali. Egli si è quindi assunto il rischio che il suo comportamento vanificasse la ricerca, la scoperta dell'origine o la confisca dei valori patrimoniali. Anche a tal proposito è quindi dato l’aspetto soggettivo. 7.7 Tenuto conto di tutto quanto precede, l’imputato è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato con riferimento ai capi d’accusa da 1.1.421 a 1.1.5.1 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. IV. Commisurazione della pena 1. In primo luogo, è da determinare il diritto applicabile nella fattispecie in esame. In merito alle considerazioni di diritto relative al diritto applicabile, questa Corte rin- via, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. II.2 dai giudici di prime cure (sentenza SK.2019.50 consid. II.2). 1.1 Nella fattispecie sia l’art. 305bis cifra 2 CP in vigore al momento dei fatti (ultimo atto di riciclaggio 2004) sia l’art. 251 CP prevedevano quale pena la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Nel 2007 è entrata in vigore la revisione della parte generale del Codice penale, la quale ha portato alla modifica e all’adegua- mento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni. Ciò ha tra l’altro portato alla modifica della pena comminata per i casi gravi di riciclaggio (art. 305bis cifra 2 CP) e la falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), per i quali è ora prevista una pena detentiva sino cinque anni o una pena pecuniaria. Per i casi gravi di riciclaggio di denaro, sino al 1° luglio 2023 la pena detentiva era poi cumulata con una pena pecuniaria. Inoltre, secondo il diritto vigente all’epoca dei fatti, la concessione della sospensione condizionale era possibile per pena privative di libertà fino a 18 mesi (art. 41 cpv. 1 vCP). Con la revisione del 2007 è invece stata introdotta la sospensione condizionale anche per le pene pecuniare, e per le pene detentive di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Da evidenziare è pure che fino al 2017 il Codice penale prevedeva la possibilità di infliggere pene pecuniare fino a 360 aliquote giornaliere. A far tempo dal 1° gen- naio 2018 è invece stato modificato il regime sanzionario, introducendo pene de- tentive di breve durata e limitando le pene pecuniarie a un massimo di 180 ali- quote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP). 1.2 Nella fattispecie è applicabile la lex mitior, prevedendo il nuovo diritto, a diffe- renza di quello vigente al momento dei fatti, la pena pecuniaria – la quale è più
- 119 - favorevole per l’imputato, essendo meno grave rispetto a una pena privativa della libertà (DTF 134 IV 82 consid. 7.2.2; sentenza del TF 6B_1308/2020 del 5 mag- gio 2021 consid. 4.3.2; KELLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 3a ad art. 391 CPP e riferimenti ivi citati) – così come la sospensione condizionale anche per le pene pecuniarie. Come evidenziato nel considerando precedente, nel corso del procedimento penale in esame vi sono state più modifiche della legge. Per evitare che l’imputato venga punito con una pena più severa a causa di un prolunga- mento del procedimento a lui non imputabile, per questa Corte, si giustifica in questi casi l’applicazione della legge a lui più favorevole (cfr. SCHULTZ, Einfüh- rung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, 4a ed., pag. 97). In concreto la prima sentenza della Corte penale è stata emanata nel 2012, e la seconda il 30 gen- naio 2017, entrambe quindi quando la pena pecuniaria poteva ancora ammon- tare a un massimo di 360 aliquote giornaliere. Entrambe le sentenze sono state impugnate dinnanzi al Tribunale federale e sono state da quest’ultimo rinviate alla Corte penale per nuova decisione. La sentenza qui impugnata è quindi stata emanata nel 2021, essendovi nel frattempo stata anche la situazione legata al Covid 19 che ha ritardato i dibattimenti. Come detto, sino al 1° gennaio 2018 la pena pecuniaria poteva ammontare sino a un massimo di 360 aliquote giorna- liere, ora invece è limitata a un massimo di 180 aliquote giornaliere. Alla luce di ciò, non essendo la lunga durata del procedimento imputabile al qui imputato, si giustifica di applicare la legge a lui più favorevole, ossia il diritto in vigore sino al 1° gennaio 2018, prevedendo questo pene pecuniarie più estese, così da evitare la pena detentiva, la quale sarebbe per lui più gravosa. 2. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di se- guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronun- ciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).
- 120 - 2.1 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da consi- derare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repren- sibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risul- tato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 con- sid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 2.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 con- sid. 3.5).
- 121 -
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 2.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la
- 122 - pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e at- tenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) allor- quando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preventivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati). 3. La prima Corte ha assolto l’imputato dal reato di riciclaggio di denaro aggravato, mentre ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti con sentenza SK.2015.24 – non impugnata dinnanzi al Tribunale federale – condannando l’im- putato a pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, per il reato di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (sentenza SK.2019.50 consid. VI.). 4. Il MPC, ritenendo adempiuto il reato di riciclaggio di denaro aggravato, ha postu- lato la condanna dell’imputato a una pena detentiva di tre anni e cumulativa- mente, giusta l’art. 305bis n. 2 CP (in vigore sino al 1° luglio 2023), una pena pe- cuniaria ridotta a 100 aliquote giornaliere di almeno CHF 100.00. Non si è oppo- sto alla concessione della sospensione parziale della pena detentiva, chiedendo che la parte da eseguire sia di un anno. Ha invece chiesto che alla pena pecu- niaria non venga concessa la sospensione condizionale (CAR pag. 5.200.104). 5. In primo luogo, è da stabilire il tipo di pena che entra in considerazione per en- trambi i reati nella fattispecie in esame. Sia il riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP) sia l’istigazione alla falsità in documenti (art. 251 CP in unione all’art. 24 cpv. 1 CP) prevendono quale pena possibile la pena detentiva, sino a cinque anni, o una pena pecuniaria. In concreto, considerato soprattutto il lungo
- 123 - tempo trascorso dai fatti – come si dirà meglio in seguito –, questa Corte ritiene adeguata e appropriata alla colpa dell’imputato per entrambi i reati una pena pe- cuniaria. 5.1 Per quanto concerne il reato base per la commisurazione della pena si osserva che entrambi i reati prevedono la medesima pena. Considerata la portata delle fattispecie in esame, e che per il reato di falsità in documenti l’imputato è ritenuto colpevole per istigazione, il reato di riciclaggio di denaro aggravato è senz’altro il reato più grave, da cui partire. Come menzionato in precedenza (cfr. supra con- sid. IV.2.3), giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata; tuttavia, non si può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. In concreto la pena massima è pertanto limitata a sette anni e mezzo. 5.2 Con riferimento alle imputazioni di riciclaggio di denaro, va anzitutto rilevato che nella fattispecie sono da valutare un gran numero di reati simili, comparabili in termini di colpevolezza, seguendo la medesima strategia, e differenziandosi so- stanzialmente unicamente dagli importi e dalle modalità degli atti vanificatori. I singoli reati di riciclaggio di denaro sono collegati tra di loro sia dal punto di vista materiale sia temporale. Questi sono connessi dal medesimo modus operandi. Ogni reato rappresenta quindi un singolo atto in un sistema di agire illecito. Con- siderare questi individualmente – ai sensi restrittivi della giurisprudenza del Tri- bunale federale – non risulta in concreto appropriato, non permettendo ciò di te- nere adeguatamente conto della ponderazione della colpa. Sulla base di ciò, es- sendovi un’unità di azioni, si giustifica di trattare tutte le imputazioni di riciclaggio di denaro insieme e determinare un’unica pena ipotetica di base.
Sotto il profilo oggettivo a gravare sulla colpa dell’imputato è il fatto che si tratta di un caso di riciclaggio aggravato, commesso addirittura in banda con più per- sone, e che con la macchina di riciclaggio creata dall’imputato – con società off- shore, prestanomi, così come l’aiuto di professionisti – sono stati movimentati parecchi milioni. Oltre alle modalità e all’ammontare, a pesare sulla colpa dell’im- putato è anche il numero di atti vanificatori commessi, avendo egli in un periodo di 9 mesi e 29 giorni (dal 28 luglio 2003 al 20 aprile 2004) commesso oltre 80 atti vanificatori. Alla luce di ciò, e considerata anche l’organizzazione e i costi dell’at- tività di riciclaggio messa in atto dall’imputato, la sua volontà delittuosa è da con- siderare di una certa importanza. La colpa dell’imputato è pertanto da conside- rare oggettivamente da media a grave. Anche dal profilo soggettivo la sua colpa è da ritenere da media a grave, egli ha infatti agito intenzionalmente, a scopo di lucro, quindi spinto da motivi prettamente egoistici. Egli ha inoltre agito in piena libertà decisionale, potendo senz’altro evitare la lesione, non trovandosi una si- tuazione d’emergenza o di tentazione. Considerata la colpa globale medio-grave
- 124 - dell’imputato, quale pena ipotetica di base è da ritenere adeguata una pena pe- cuniaria di 450 aliquote giornaliere. 5.3 Per quanto concerne l’istigazione alla falsità in documenti, come già considerato a suo tempo dalla Corte penale (sentenza SK.2015.24 consid. VI.5; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.016 segg), trattandosi dell’istigazione a fare uso di un unico falso documentale, e meglio di un formulario A, e non emergendo una particolare energia criminale, la colpa dell’imputato è da ritenere sia oggettiva- mente che soggettivamente come lieve. La Corte penale, nella propria sentenza del 30 gennaio 2017 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.016 segg.), ha condan- nato l’imputato a pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. Tale pena appare adeguata alla colpa dell’imputato. Questa è tuttavia la pena fissata a seguito della riduzione per la collaborazione, e – più incisivamente – per il lungo tempo tra- scorso e per la violazione del principio di celerità. Tali motivi di riduzione non sono però legati specificatamente al reato di istigazione alla falsità in documenti, trattandosi piuttosto di motivi generici, di rilevanza per entrambi i reati per cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole. Questi sono quindi piuttosto da consi- derare solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria. Al tal fine va quindi determinata la pena ipotetica per questo reato. La prima Corte non ha espressamente indicato la pena stabilita prima di effettuare la riduzione, limitan- dosi a indicare di essere partita da una pena già di per sé contenuta (cfr. sentenza SK.2015.24 consid. VI.5, TPF pag. 482.970.016 segg). Trattandosi di un caso lieve di istigazione alla falsità in documenti, concernente un unico documento, e tenendo anche conto delle considerazioni dalla Corte penale nel 2017, per tale reato risulta adeguata una pena ipotetica di 50 aliquote giornaliere. In virtù del principio dell’inasprimento si giustifica un aumento della pena di base di 30 ali- quote giornaliere. 5.4 In considerazione di quanto esposto in precedenza, in concreto la pena comples- siva di base è fissata in 480 aliquote giornaliere. Resta ora da esaminare se en- trano in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti. 5.5 L’imputato, classe […], è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano egli ha in sostanza trascorso la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l’Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel […] comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in banca 1, Milan Branch, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997 l’impu- tato è stato promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di banca 1, la posizione di managing director. Dopo essere stato licenziato da banca 1 ha lavorato per tre mesi come
- 125 - consulente di società 2. A seguito dello scandalo società 2 la sua caria profes- sionale ha avuto un declino ed è riuscito a ritrovare un’attività lavorativa solo nel 2006/2007, come consulente indipendente, perlopiù per società nell’ambito dell’energia rinnovabile. Nel 2016 ha trovato un’opportunità di lavoro in Brasile, che ha colto. A livello famigliare, egli ha un figlio, nato nel 2002, avuto dalla rela- zione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004 (inc. SK.2013.32/SK.2016.2, TPF pag. 39.930.002-003; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.930.002; inc. SK.2019.50, TPF pag. 483.731.003 segg.; CAR pag. 5.300.002). In questa sede ha confermato quanto dichiarato in prima sede in merito al suo attuale impiego quale consulente aziendale presso la sua società 58 a San Paolo, Brasile (CAR pag. 5.300.002 seg.; TPF pag. 483.731.004 seg.). Ha indicando di percepire mensilmente circa CHF 4’000.- quale reddito fisso, e di dovere pagare ancora mensili EUR 6'000.-- al figlio, il quale frequenta l’univer- sità. Ha dichiarato di avere contributi di mantenimento arretrati per CHF 419'000.- -, che ogni mese aumentano, non avendo alcuna possibilità di pagarli. Avrebbe poi anche un debito nei confronti della ex moglie di CHF 344'000.-- (CAR pag. 5.300.003 segg.; CAR pag. 4.200.015 segg.). 5.5.1 Nel complesso, le circostanze legate all’imputato, quindi la vita anteriore, l’incen- suratezza, la sua reputazione così come la sua situazione personale sono in con- creto da valutare neutralmente e non impongono adeguamenti della pena. Va invece tenuto conto del fatto che l’imputato nel corso del procedimento ha avuto un atteggiamento cooperativo con le autorità, dando sempre seguito alle citazioni
– anche dopo essersi trasferito in Brasile, e nonostante i problemi di salute – così come che dall’epoca dei fatti – dai quali sono trascorsi ormai 20 anni – ha tenuto una buona condotta. A mente di questa Corte ciò giustifica una lieve riduzione della pena. 5.5.2 Di particolare rilevanza è invece il lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP), il quale giustifica senz’altro un’attenuazione della pena. Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se quest'ultima ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Questo motivo di attenuazione della pena procede dal medesimo principio alla base della prescrizione. Il tempo trascorso riduce la necessità di punire e dev'es- sere preso in considerazione anche ove la prescrizione non sia ancora estinta, se il reato è datato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Secondo la giurisprudenza questa condizione temporale è in ogni caso realizzata quando sono raggiunti i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 140 IV 145 consid. 3.1; Mathys, op. cit., n. 340).
I fatti qui imputati – per cui si ricorda che la sentenza SK.2015.44 ha estinto la prescrizione – si sono svolti tra il 2002 e il 2004. Per tutti i capi d’accusa si è
- 126 - quindi nel frattempo addirittura ben oltre il termine di prescrizione di 15 anni. Dal momento dei fatti al momento in cui è stato resto il presente giudizio d’appello sono infatti trascorsi quasi 20 anni. Sulla base di quanto esposto in precedenza, essendo in concreto non solo stati raggiunti i due terzi del termine di prescrizione, ma essendo addirittura oltre il termine di prescrizione, e avendo l’imputato – come già detto – dall’epoca dei fatti tenuto una buona condotta, si giustifica una consi- derevole attenuazione della pena. 5.5.3 Bisogna inoltre tenere anche conto del principio di celerità, la cui violazione com- porta di regola una riduzione della pena (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii). La valutazione della durata ragionevole del procedimento sfugge a regole rigide (DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Nel procedimento, tempi morti sono inevitabili, l'autorità penale non potendo occuparsi costantemente di un solo e unico caso. Se nessuno dei singoli periodi di inattività appare in sé insostenibile, occorre va- lutare il procedimento nel suo complesso: periodi di intensa attività possono dun- que controbilanciare un accantonamento temporaneo del caso nell'ottica di trat- tarne altri. Il principio di celerità può essere disatteso anche in assenza di colpa delle autorità (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; cfr. sul tutto sentenza del TF 6B_1450/2020 consid. 4.3.2). Laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione (sentenza del TF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 2.2; Mathys, op. cit., n. 380). Il presente procedimento è durato quasi 20 anni. L’inchiesta è infatti iniziata nel 2004 con la prima apertura dell’istruzione nei confronti dell’imputato – per i fatti oggetto dell’istigazione alla falsità in documenti, un’altra indagine è stata aperta nel 2007 – e la comunicazione del dispositivo nella presente procedura d’appello ha avuto luogo in luglio 2023. Già solo l’istruttoria da parte del MPC per le due procedure – trattate inizialmente separatamente – si è protratta per parecchi anni, essendo l’accusa stata promossa in data 5 settembre 2013 (quindi 6 anni dopo l’apertura dell’istruzione) rispettivamente 27 maggio 2015 (11 anni dopo l’aper- tura dell’istruzione). Per quanto concerne il primo atto d’accusa, la prima sen- tenza di primo grado è stata emanata il 4 febbraio 2014, e con decisione del 5 gennaio 2016 il Tribunale ha poi rinviato la causa per nuova decisione, la quale è stata unita al procedimento aperto a seguito della promozione del secondo atto d’accusa. I nuovi dibattimenti dinnanzi alla Corte penale si sono tenuti il 28 no- vembre 2016 – oltre un anno dopo la promozione dell’accusa e 10 mesi dopo il rinvio –, la quale ha poi emanato la prima sentenza il 30 gennaio 2017. Il Tribu- nale federale, dopo due anni e mezzo (20 agosto 2019) ha rinviato il caso alla Corte penale, dinnanzi alla quale la procedura è rimasta pendente per altri 2 anni, essendo la sentenza qui impugnata stata emanata in data 8 novembre 2021. Il caso è poi rimasto pendente dinnanzi a questa Corte per 2 anni prima dei
- 127 - dibattimenti. Ora, vero è che si tratta di un caso complesso, con più persone coinvolte, con molta documentazione agli atti e con un legame con l’Italia, da cui consegue un allungamento dei tempi della procedura. Inoltre, anche l’esame del caso da parte di più istanze ha chiaramente comportato un prolungamento del procedimento. Ciononostante, la procedura ha comunque avuto dei momenti di stallo che vanno tenuti in debita considerazione. Inoltre, a prescindere dalla pre- senza di tempi morti più o meno giustificati, un procedimento dalla durata di 20 anni per la fattispecie in esame è comunque da considerarsi eccessivo e lesivo del principio di celerità. Anche per questo motivo si giustifica pertanto una ridu- zione media della pena. 5.5.4 Tenuto conto di tutto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata una ridu- zione complessiva della pena di 150 aliquote giornaliere. Di conseguenza l’impu- tato è condannato a una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere. 5.6 Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP (nella versione in vigore sino al 1° gennaio 2018) un’ali- quota giornaliera ammonta al massimo a CHF 3'000.--. Il giudice ne fissa l’im- porto secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato par- tendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 con- sid. 6). L’imputato nel formulario in merito alla propria situazione personale e pa- trimoniale, ha indicato per il 2022 un reddito netto complessivo di circa CHF 46'000.--, così come costi di cassa malati di circa CHF 400.-- (CAR pag. 4.200.015 segg.). Anche nel corso dell’interrogatorio ha confermato di avere un reddito fisso di circa CHF 4'000.-- mensili (cfr. supra consid. IV.5.5). Alla luce di quanto precede, considerata la sua situazione finanziaria e tenendo in partico- lare conto dei contributi di mantenimento per il figlio agli studi e dei costi dell’as- sicurazione malattia, si ritiene adeguata un’aliquota giornaliera di CHF 100.-- ca- dauna. 5.7 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie, tenuto conto della buona condotta dell’imputato dall’epoca dei fatti, da cui sono trascorsi parecchi anni, e del fatto che non ha precedenti penali, non vi è ragione alcuna di ritenere la sussistenza di una
- 128 - prognosi negativa, e si giustifica pertanto di sospendere l’esecuzione della pena. All’imputato è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizio- nale. 5.8 In virtù di tutto quanto precede l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere di CHF 100.-- cadauna, computato il carcere estradizio- nale e preventivo scontato (137 giorni, dal 29 febbraio 2008 al 14 luglio 2008). La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. V. Pretese civili 1. Le pretese di diritto civile derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa pe- nale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il giudice si pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l’im- putato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è ab- bandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’accusatore pri- vato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’accusatore pri- vato non presta garanzie per le pretese dell’imputato; d) l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). 2. Nella presente fattispecie, l'accusatrice privata ha ribadito la richiesta di con- danna dell’imputato al risarcimento, ex art. 70 cpv.1 CP, dell’importo di USD 52'449'940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, già pre- sentata davanti alla Corte penale del TPF. Inoltre, ha chiesto la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risar- cimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali seque- strati, ovvero, dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015. Motivando la sua richiesta, l’accusatrice
- 129 - privata evidenzia come la propria azione adesiva poggi e fondi la propria posi- zione e le richieste di risarcimento sulle verifiche istruttorie esperite dal MPC (in collaborazione con le autorità inquirenti estere, in particolare italiane) e sulle dettagliate e cifrate conclusioni contenute nell'atto di accusa del 27 maggio 2015, in particolare nella tabella riassuntiva a pag. 16 dello stesso. A detta dell’accu- satrice privata, da tale tabella emergerebbero manifestamente le singole opera- zioni distrattive commesse dall’imputato che gli hanno permesso di incamerare un illecito guadagno nella misura precisamente e concretamente quantificato in USD 52'449'940.35, ritenuto che tali illeciti sono stati conseguiti a danno e detri- mento diretto di società del Gruppo 2 alle quali è subentata ex lege Società 2a. Dagli atti e dai dibattimenti sarebbe pertanto chiaramente emerso il danno emer- gente patito dall’accusatrice privata, così come il nesso di causalità tra lo stesso e gli individuati e molteplici atti di amministrazione infedele aggravata, e quelli successivi di riciclaggio aggravato, imputabili al qui imputato (CAR pag. 5.200.117 segg.). 3. La difesa contesta integralmente le pretese civile, sia per quel che attiene ai pre- supposti processuali, sia per quel che attiene ai presupposti materiali con parti- colare riferimento alla prescrizione dell’azione civile, alla tardiva quantificazione della stessa ed alla mancata motivazione e comprova del credito insinuato. La difesa considera prescritta la pretesa civile in quanto quantificata oltre il termine di 10 anni dalle ultime fattispecie contestategli nell’atto di accusa, ritenuta l’appli- cabilità del diritto privato italiano che in materia di diritto delle obbligazioni sa- rebbe più severo di quello svizzero con riferimento agli eventi in grado di inter- rompere il decorso del termine di prescrizione. Per il resto ribadisce sostanzial- mente la carenza di legittimazione attiva di società 2a e l’importanza delle due sentenze civili emesse in Liechtenstein da lui prodotte davanti alla prima istanza, che non hanno riconosciuto le richieste formulate società 2 in amministrazione speciale che ha promosso l’istanza (CAR pag. 5.200.153 segg.; CAR pag. 5.100.038 seg.). 4. In relazione ai presupposti processuali, questa Corte già si è espressa positiva- mente in relazione alla capacità di essere parte di società 2a nella presente pro- cedura penale. Da evidenziare è poi che le sentenze di carattere civile interve- nute in Liechtenstein presentate dalla difesa durante i dibattimenti di prima istanza non costituiscono res iudicata già solo per il semplice fatto che le parti con hanno agito come attrici/convenute in quella sede, non sono le stesse di quelle del presente procedimento penale. Non vi è per altro, e nemmeno è stata dimostrata, una litispendenza altrove, di certo non in Liechtenstein, per quel che attiene alle prese civile di società 2a. Per il resto la competenza di questa Corte è data, trattandosi di pretese civile fatte valere in via adesiva nell’ambito di un procedimento penale (art. 39 CPC e 122 CPP).
- 130 - 4.1 La difesa sostiene poi che la procedura (civile) debba sottostare al diritto italiano e non a quello Svizzero. Questa Corte, in applicazione della legge sul diritto in- ternazionale privato (LDIP) è giunta alla conclusione opposta. Infatti, posto che, nel presente procedimento penale, la parte civile (danneggiato) e l’imputato (dan- neggiatore) non hanno dimora abituale nel medesimo Stato, l’art. 133 cpv. 2 LDIP stabilisce che “Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l’atto è stato commesso. Se l’effetto non si produce nello Stato in cui l’atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l’effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.”. Trova quindi giustificazione l’applicazione del lex loci delicti, vale a dire il luogo in cui sono stati compiuti gli atti di riciclaggio (DTF 133 III 323) e questo anche con riferimento al fatto che le autorità penali svizzere sono competenti anche a perseguire gli atti di riciclaggio commessi dall’imputato nel Principato del Liech- tenstein in base alla decisione dell'11 agosto 2008 dell'Ufficio federale di giustizia (MPC pag. 018.150.00001-00002) che ha accolto, giusta l'art. 91 cpv. 1 AIMP, la domanda 27 maggio 2008 della Procura del Principato del Liechtenstein di as- sunzione del suo procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro nei con- fronti dell’imputato (MPC pag. 018.150.000109-000129). A conferma dell’applicabilità del diritto svizzero, questa Corte ha inoltre rilevato che non vi era nessun rapporto giuridico diretto fra l’imputato e società 2a in re- lazione ai capi d’accusa a lui imputati, visto che egli ha fatto tutto il possibile (società paravento, prestanome, ecc) per evitare di essere collegato direttamente alle operazioni finanziarie da lui progettate. Non è quindi applicabile alla fattispe- cie l’art. 133 cpv. 3 LDIP. 4.2 La difesa solleva ulteriori eccezioni per quel che attiene ai presupposti proces- suali specifici all’integrazione dell’azione civile adesiva nel procedimento penale. Si tratta in particolare della tempestività della costituzione di parte civile, della sua quantificazione e della motivazione delle pretese formulate. Con dichiarazione del 13 maggio 2005, società 2, società 2b e società 2c, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste rela- tive al dissesto finanziario del Gruppo 2 (MPC pag. 015.001.01 segg.). Come già riconosciuto da questa Corte, successivamente la nuova (costituita) società 2a è succeduta nelle posizioni giuridiche delle società del Gruppo 2, poste in ammini- strazione straordinaria, subentrandone in tutti i diritti e gli obblighi. Alla stessa è stato quindi riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Ne consegue che a far tempo dal 13 maggio 2015 l’azione civile di società 2a è va- lidamente insinuata creando litispendenza (art. 123 cpv.3 CPP). Essendo
- 131 - integrata in un processo penale, l’oggetto del litigio e quindi anche il valore liti- gioso, è quello identificato e risultante dal reato penale (DOLGE, Basler Kommen- tar, 3a ed. 2019, n. 89 ad art. 122 CPP), che nel caso oggetto del presente pro- cedimento è il riciclaggio aggravato ex art. 305bis CP. Prova ne è il fatto che la quantificazione e la motivazione dell’azione civile può avvenire ancora in sede di arringa (art. 123 cpv. 2 CPP), come per altro ha fatto società 2a. Che la motiva- zione presentata dalla parte civile in sede di arringa fosse largamente riferita alle risultanze del procedimento penale è immanente alla natura dell’azione civile adesiva ad un procedimento penale. La stessa appare comunque sufficiente- mente chiara, motivata ed indica in maniera esaustiva le richieste finanziarie e cioè che l’imputato sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassun- tiva a pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. 5. Per quel che attiene all’aspetto materiale, la difesa solleva – in maniera in verità alquanto generica e per la prima volta nel procedimento in corso – l’eccezione di prescrizione dell’azione civile insinuata da società 2a, in quanto non rispettosa del termine 10 anni, e ciò con riferimento al fatto che al momento della costitu- zione quale parte civile, società 2a, non avrebbe precisato l’ammontare delle pro- prie richieste e quindi non vi sarebbe stata a quel momento alcuna interruzione del termine di prescrizione. 5.1 Si rileva che, a prescindere dalla questione a sapere in quale momento l’azione civile esercitata in seno ad un procedimento penale possa essere considerata interruttiva della prescrizione in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 CO – ritenuto comunque che la dottrina dominante (cfr. BENOIT MAURON, AJP 2022, pag. 552) ritiene sufficiente una quantificazione successiva per fissare la pretesa al giorno della costituzione di parte civile – ad essere prioritaria è la prescrizione del reato penale, in questo caso del reato di riciclaggio aggravato. Infatti, l’art. 60 cpv. 2 CO nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2019 – comunque applicabile al presente procedimento in forza dell’art. 49 cpv.2 del titolo finale del CC se- condo il quale se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore – stabiliva che “Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”. La sentenza del Tribunale Federale di rinvio del 20 agosto 2019 (consid. 4.1.) ha stabilito in maniera vincolante che, in virtù dell’art. 97 cpv. 3 CP, la sentenza emanata il 30 gennaio 2017 dalla Corte penale, ha estinto la prescrizione per i capi d’accusa 1.1.291-1.1.501. Sono di conseguenza unicamente questi capi d’accusa che entrano in considerazione anche per la decisione in merito all’azione civile adesiva che trova unicamente fondamento in relazione al reato penale perseguito. Essendo prescritti i capi d’ac- cusa da 1.1.1 a 1.1.290, gli stessi non entrano più in linea di conto nemmeno per
- 132 - riconoscimento dell’azione civile adesiva. Ritenuto inoltre che non spetta a que- sta Corte determinarsi in merito al reato a monte del reato di riciclaggio aggravato imputato al qui imputato, che ha avuto luogo in Italia. 5.2 Ora, la quantificazione della pretesa di parte civile, così come ancora formulata davanti a questa Corte, si basa ancora e solo sulla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015, che si referisce al provento del reato a monte e non ai successivi atti di riciclaggio. La richiesta di USD 52'449'940.35 oltre interessi non può quindi essere decisa compiutamente in questa sede. Tanto più che le operazioni finanziarie che hanno generato questi valori patrimo- niali si sono concluse da molti anni (oltre 20), hanno coinvolto più giurisdizioni (Italia, Liechtenstein, Svizzera), con decisioni di confische sia italiane (vedi sen- tenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022) che decisioni di blocco di fondi (provento dell’operazione società 1) in Liechtenstein, dove per altro sono pure state introdotte delle azioni civile promosse dall’allora società 2 in amministra- zione speciale. In un simile contesto risulterebbe indispensabile far capo alla via dell’assistenza giudiziaria internazionale, ciò che richiederebbe un investimento di tempo e di risorse non conciliabili con le esigenze del diritto penale. Per questa ragione, in applicazione dell’art. 126 cpv. 3 CPP, questa Corte decide di limitarsi alla pronuncia di una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Ai fini del presente giudizio si ribadisce che, essendo integrata in un processo pe- nale, l’oggetto del litigio e quindi anche il valore litigioso, è quello identificato e risultante dal reato penale, sono quindi le operazioni oggetto di atti di riciclaggio in Svizzera (ed in Liechtenstein nel caso concreto) che fondano la competenza delle autorità giudicanti elvetiche. In considerazione dell’aggiornamento operato dal MPC in sede di arringa – di cui si dirà meglio in seguito (cfr. infra consid. VI.7.1 e VI.7.4) – la decisione di principio di questa Corte si limita alla cifra di almeno USD 17'131'485, riconosciuti, in linea di principio, rinviando per il resto società 2a al foro civile. VI. Misure, confische 1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b).
- 133 - Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori pro- pri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (“Pa- pierspur”, “trace documentaire”, “paper trail”) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del TF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la con- versione di una somma di denaro in un’altra valuta o in carte valori non fa osta- colo alla confisca purché rimangano facilmente identificabili presso il patrimonio dell’autore del reato o del beneficiario dello stesso (HIRSIG-VOUILLOZ; Commen- taire Romand, 2a ed. 2021, n. 21 ad art. 70 CP). Occorre quindi che i valori patrimoniali siano disponibili (art. 71 cpv.1 CP a con- trario), condizione che tipicamente si verifica ad esempio, se il provento diretta- mente originato dall’infrazione è stato versato su di un conto bancario. In ogni caso, i valori patrimoniali da confiscare devono considerarsi facilmente determi- nabili e di conseguenza disponibili (cfr. DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 70 CP con citazioni ivi menzionate). Dapprima deve però essere accertato che all’origine dei valori patrimoniali vi sia un atto illecito, valutando gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato e questo anche nel caso in cui la colpa dell’autore non è esaminata. Inoltre, deve esistere ed essere ricostruibile un rapporto di connessione fra il reato ed il valore patrimoniale da confiscare, vale a dire un nesso di causalità diretto (DUPUIS et al., op. cit., n. 9 e 10 ad art. 70 CP con citazioni ivi menzionate). Se i valori patrimoniali non sono più disponibili, la confisca non può più entrare in linea di conto, ed in questo caso il giudice – se ne sono dati i presupposti – deve ordinare un risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 CP), ritenuto che nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Lo scopo di questa misura è di evitare che colui che ha disposto dei beni da confiscare, sia privilegiato rispetto a colui che li ha conservati. In quanto sostitutiva della confisca in natura non deve generare né vantaggi né inconvenienti rispetto a quest’ultima. A causa del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può essere pro- nunciato unicamente se, in caso di disponibilità dei valori patrimoniali, sarebbe stata ordinata una confisca. Ne consegue che la misura del risarcimento equiva- lente deve adempiere le medesime condizioni della confisca. Non è però richiesta la connessione tra i valori sequestrati e l’infrazione perseguita (sentenza del TF 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 5.1)
- 134 - Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumi- bilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interes- sato (art. 71 cpv. 2 CP). La confisca è esclusa per legge nei seguenti due casi: i) se i valori patrimoniali devono essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP); ii) se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una contropre- stazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessi- vamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in 7 anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determi- nato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). L’art. 73 cpv. 1 CP stabilisce inoltre che la persona che ha subito un danno a seguito di un crimine o di un delitto che non sarà risarcito da un’assicurazione o dall’autore, ha il diritto di chiedere al giudice l’assegnamento, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità del torto morale, della pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato, dei beni confiscati o del prodotto della loro realizzazione, dedotte le spese, delle pretese di risarcimento e dell’importo dell’eventuale cau- zione preventiva prestata. L’art. 73 cpv. 2 precisa che il giudice può ordinare que- sti assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo stato la relativa quota del suo credito. La cessione deve aver luogo imperativamente prima che il tribunale competente statuisca sugli assegnamenti ai sensi dell’art. 73 cpv.1 CP (sentenza del TF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010 consid. 2.1 e referenze ivi citate; HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n. 15b ad art. 73 CP). L’art. 73 CP permette quindi allo Stato di rinunciare ad una pretesa che gli è propria a vantaggio del danneggiato e questo allo scopo di facilitare la riparazione del danno subito a causa del reato (sentenza del TF 6B_344/2007 del 1° luglio 2008 consid. 5.1; MARC THOMMEN, in: JÜRG- BEAT ACKERMANN (ed.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisa- tionen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geld- wäscherei, Vol. I, 2018, n° 3 e 19 ad art. 73 CP). L’assegnazione ai sensi dell’art. 73 CP presuppone, fra l’altro, un’infrazione penale e che sia arrecato un pregiu- dizio (danno, torto morale) causato dall’infrazione stessa (THOMMEN, op. cit., n° 31 segg. ad art. 73 CP). L’ammontare del danno arrecato deve essere preventiva- mente stato accertato mediante una sentenza, civile o penale, cresciuta in giudi- cato o tramite accordo transattivo (sentenza del TF 6B_906/2010 del 31 gennaio
- 135 - 2011 consid. 2.3.2; 6S.352/2002 del 3 settembre 2003 consid. 4; THOMMEN, op. cit., n° 57 seg. ad art. 73 CP). 2. Gli oggetti e i valori sequestrati dal MPC sono riportati all’allegato A dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 al quale si rinvia (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.087). 3. La Corte penale, chiamata ad esprimersi in merito alla confisca dei beni seque- strati, è giunta alla conclusione che, alla luce degli abbandoni e dei prosciogli- menti pronunciati nei confronti dell’imputato, sia con la sentenza 30 gennaio 2017, sia con la sentenza qui impugnata, si impone la liberazione dei valori pa- trimoniali e dell’oggetto ancora sotto sequestro penale (sentenza SK.2019.50 consid. VII.3). 4. La difesa chiede la conferma della decisione di prima istanza, precisando che gli importi corrisposti a terzi (J., GG., e C. e EE.) andrebbero sicuramente esclusi, senza dimenticare quanto già sequestrato al fratello dell’imputato a C. e a B. (USD 21 milioni). La difesa ribadisce inoltre che non sarebbe possibile conside- rare per il calcolo di eventuali confische, gli importi relativi a capi di accusa andati in prescrizione (CAR pag. 5.200.149 segg.). 5. Il MPC, e anche l’accusatrice privata, si oppongono al ragionamento della prima Corte – secondo cui, a fronte del proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro la confisca è da ritenersi esclusa – argomentando che la stessa Corte penale ha riconosciuto che il denaro movimentato dall’imputato è di origine criminale, in quanto provento del reato di bancarotta fraudolenta (sussunta in diritto svizzero nell'amministrazione infedele aggravata) commessa M. e K., i quali sono stati condannati in Italia con sentenze definitive cresciute in giudicato. Essendo tale denaro di origine criminale, esso andrebbe confiscato, indipendentemente dalla condanna dell’imputato (CAR pag. 5.200.105 segg.). Il MPC mette pure l’accento sulla sentenza del Tribunale di Parma, competente per giudicare il reato a monte, che, dopo aver dichiarato il qui imputato – unita- mente a CC. ed GG. – colpevole di bancarotta fraudolenta impropria, ha disposto la confisca delle seguenti somme di denaro: USD 45'115’780 nei confronti del qui imputato, USD 3'132’240 nei confronti di CC. e USD 936’800 nei confronti di GG., in quanto profitti illeciti conseguiti da questi ultimi, frutto delle operazioni dolose realizzate a danno del gruppo 2 (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pagg. 564- 565; CAR pag. 3.101.283 seg.). Si ribadisce che questa sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.
- 136 - 6. Prima di entrare nel merito delle richieste formulate dal MPC, questa Corte – ribadito che la confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP, ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il cri- mine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b) e che costi- tuisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso – non può esimersi dal constatare che i beni mobili ed immobili posti sotto sequestro dal MPC (cfr. tabella allegato A all’atto di accusa del 27 maggio 2015), sono confiscabili in quanto provento del reato a monte. La sentenza del Tribunale di Parma – seppur non ancora cresciuta in giudicato – indica per altro chiara- mente la volontà delle competenti autorità italiane di confiscare i beni summen- zionati. In tale maniera è pure accertato giudizialmente che, a norma della legi- slazione italiana, non è intervenuta la prescrizione con riferimento al reato a monte. Del resto – come già menzionato in precedenza – gli atti di riciclaggio rimproverati all’imputato alle cifre da 1.1.290 a 1.1.501 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015 non sono prescritti come attestato dalla sentenza di rinvio del TF 68_993/2017 con- sid. 4.1, sulla base di quanto sancito dall'art. 97 cpv. 3 CP, vista la sentenza del 30 gennaio 2017 della Corte penale. Essendo estinta la prescrizione del reato perseguito, a norma dell’art. 70 cpv.3 CP, anche il diritto di ordinare la confisca ed il risarcimento equivalente, non è prescritto. Questa Corte ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di riciclaggio aggra- vato e quindi, in ossequio del principio che il crimine non deve essere redditizio (DTF 132 Il 178 consid. 4.1, 129 IV 322 consid. 2.2.4), giunge alla conclusione che il diritto di ordinare la confisca ed il risarcimento equivalente, non essendo prescritto, è dato ed azionabile. Si ribadisce inoltre che se i valori considerati sono stati oggetto di atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confi- scabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione. In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2c). 7. Nel merito delle richieste si osserva quanto segue. 7.1 In sede di requisitoria il MPC ha dapprima ribadito l’aggiornamento – già formu- lato davanti alla prima istanza – della somma di denaro complessiva provento del reato di riciclaggio, a compenso della quale è chiesta la confisca rispettiva- mente di risarcimento equivalente (CAR pag. 5.200.105). Questo aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’intervenuta prescri- zione degli atti di riciclaggio stabilita dal Tribunale federale (sentenza di rinvio del
- 137 - TF 68_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.1.), relativa alle cifre da 1.1.1 a 1.1.289 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. Lo stesso, tiene per altro conto delle osservazioni formulate dalla difesa relativa alle confische già effettuate (e cresciute in giudicato) a carico dei beni patrimoniali dei correi e delle cifre da lui versate a questi ultimi con particolare riferimento a J., GG., C., EE. e B. L’aggior- namento dell’ammontare complessivo riciclato dall’imputato attraverso gli atti di riciclaggio denaro di cui ai capi d'accusa alle cifre da 1.1.290 a 1.1.501 ammonta quindi a USD 36'278'385. Da tale importo, il MPC ha depennato le somme og- getto di pregressa confisca riguardanti i 212 capi d’accusa: si tratta dell'importo di USD 590'000 consegnato in contanti a CC. di cui ai capi d'accusa 1.1.292, 1.1.324 e 1.1.411, dell'importo di USD 30'000 consegnato in contanti a J. di cui al capo d'accusa 1.1.348, dell'importo di USD 199'900 versato in contanti sul conto intestato alla fondazione 1 presso banca 12 di cui al capo d'accusa 1.1.322 e dell'importo di USD 18'326'000 concernente l'operazione società 1 di cui ai capi d'accusa 1.1.452 e 1.1.454, per un totale di USD 19'145'900. Ne consegue che l'importo riciclato non oggetto di pregressa confisca ammonta quindi a USD 17'132'485 (USD 36'278'385. - USD 19'145'900). Il MPC, dopo aver constato che importo di USD 17'132'485 è di gran lunga su- periore alla somma totale dei saldi dei conti attualmente sotto sequestro pari a USD 9'146'241.15, chiede la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP del saldo dei conti bancari sequestrati in Svizzera e quale risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP il saldo dei conti sequestrati su rogatoria in Lussemburgo (CAR pag. 5.200.106). Il MPC chiede pertanto dapprima la confisca del saldo, inclusi i titoli in deposito e gli interessi nel frattempo maturati: − del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 314'591.11 al 31 dicembre 2022); − del conto n. c11 denominato società 27 intestato all’imputato presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 276'372.70 al 31 dicembre 2022); − del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3'031'642 al 30 settembre 2021); − del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 55'185.03 al 3 gennaio 2023). Il MPC chiede inoltre di ordinare il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP sui saldi dei conti (inclusi i titoli in deposito e gli interessi nel frattempo maturati) di cui sono titolari le società 13 e 12, già sequestrati presso banca 17 in Lussem- burgo (ora depositati presso la Caisse de consignation), ritenuto che sono stati tracciati i flussi del denaro riciclato in uscita dalla Svizzera dapprima verso il conto della società 13 presso banca 16 in Guersey rispettivamente presso il conto della società 12 presso banca 16 in Guernsey, da dove sono infine stati trasferiti sui predetti conti bancari intestati alle medesime società in Lussemburgo, di cui
- 138 - l’imputato è il reale beneficiario economico. Rinviando per i dettagli su tali flussi all'allegato 6 della requisitoria del MPC del 27 ottobre 2021, agli atti (CAR pag. 5.200.106). Il MPC chiede pertanto il risarcimento equivalente: − sull'importo pari a USD 480'624.70 in precedenza depositati sul conto n. c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull'importo pari a USD 1'441'643.63 in precedenza depositati sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull'importo pari a USD 2'908'235 in precedenza depositati sul conto n. c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull'importo pari a USD 630'680.93 in precedenza depositati sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo. I montanti sopra indicati risultano dalla conversione in USD degli importi in più valute, dedotti i saldi negativi, contenuti nell'estratto patrimoniale della Caisse de consignation consegnato dalla Corte penale alle parti ad inizio dibattimento di primo grado nell'ottobre 2021. Come summenzionato, il MPC ritiene che il fatto che l’imputato contesti di avere commesso gli atti di riciclaggio aggravato imputatigli non sia di rilievo in materia di confisca, in quanto l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP è indipendente dalla condanna. Con riferimento alla richiesta di confisca dei conti di cui l’imputato non è titolare, a mente del MPC, egli non sarebbe legittimato ad opporvisi, in quanto in qualità di beneficiario economico difetta di un interesse giuridicamente protetto (sentenze del TF 6B_410/2013 consid. 3.5, 1B_94/2012 consid. 2.1). Con riferi- mento alle società offshores (società 4, società 13 e società 12) titolari dei conti, il MPC rileva che sono delle società di comodo utilizzate dall’imputato per ma- scherare l'origine del denaro distratto illecitamente a società del gruppo 2 e rici- clato su tali conti e che quando vi è identità economica fra una persona fisica e la persona giuridica, la persona giuridica non può far valere di essere in buona fede ex art. 70 cpv. 2 CP (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: TRESCHSEL/PIETH (edit.), Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 12 ad art. 70 CP). Inoltre, tali società non hanno fornito alcuna controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP rispetti- vamente 71 cpv. 1 in fine CP, avendo agito esclusivamente da paravento per l’imputato (CAR pag. 5.200.106 seg..). Con riferimento al conto della società 28 il MPC rileva come essa non abbia ac- quisito i valori patrimoniali ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP rispettivamente all'art. 71 cpv. 1 in fine CP, tant'è che l’imputato è stato indicato nel formulario A quale beneficiario economico (MPC pag. 007.302.002; CAR pag. 5.200.107). In merito alla tabella nuovamente prodotta dalla difesa al termine dell'udienza dibattimentale d’appello del 25 aprile 2023, in cui ha indicato lo stato di alcuni
- 139 - conti al 30 settembre 2002, il MPC ha rilevato che sarebbe una visione incom- pleta, ciò alfine di non indicare tutte le relazioni, aperte anche successivamente a tale data, tra cui ad es. il conto intestato alla società 5 sul quale dopo il 30 set- tembre 2002 sono state effettuate operazioni da milioni di USD contestate nell'atto d'accusa 27 maggio 2015 (vedasi ad. es. il capo d'imputazione 1.1. 317), ma anche, con riferimento ai conti indicati nella sua tabella (ad es. il conto inte- stato a società 4), l’imputato non tiene in considerazione che vi sono state impor- tanti movimentazioni successive al 30 settembre 2002 e contestate come atti di riciclaggio (vedasi ad es. il capo d'accusa 1.1.295; CAR pag. 5.200.107). Con riferimento al denaro versato in contanti (USD 60'000) da SSS., commercia- lista in Italia dell’imputato, contestualmente all'apertura in data 20 gennaio 2004 del conto a lui intestato presso la banca 33, l'istruzione esperita dal MPC avrebbe permesso di accertare che tale denaro è stato prelevato il medesimo giorno da F. dalle cassette di sicurezza n. 53 e n. 56 presso banca 12 a Lugano, in cui l’imputato aveva precedentemente depositato il denaro illecitamente distratto a società del Gruppo 2 (cfr. rapporto finale 16 giugno 2011 della PGF, MPC pag. 005.001.8531). Nel suo interrogatorio 7 ottobre 2005, SSS. avrebbe confer- mato di aver ricevuto tale denaro da F. per conto di B. (MPC pag. 012.016.00022).
SSS. – indica il MPC – non avrebbe comprovato le sue asserite prestazioni pro- fessionali a favore di B.; il MPC osserva altresì che la nota d'onorario allegata alla sua istanza di dissequestro 22 luglio 2016 quale documento 3 è indirizzata all’imputato e non vi è fatta alcuna menzione di asserite prestazioni da egli (SSS.) effettuate a favore di B. Egli non potrebbe quindi avvalersi dell'eccezione alla confisca prevista dall'art. 70 cpv. 2 CP. Ne consegue che per il MPC anche il saldo di USD 55'185.03 sul conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 andrebbe confiscato (CAR pag. 5.200.107 seg.). Il MPC ha inoltre chiesto ed ottenuto su rogatoria il sequestro di un terreno in Brasile acquistato dall’imputato per 250'000 Real brasiliani (MPC pag. 007.069.00019-20), pari a USD 101'585 al cambio USD/BRL di 2.41100 vi- gente al 13 agosto 2001, ossia alla data del rogito, ritenuto che una parte ulteriore del prezzo è stata pagata da quest'ultimo in nero (USD 129'472) sul conto del venditore TTT. presso la banca 2 a Coira (capo d'imputazione n. 1.1.102). Visto che l'importo riciclato non ancora prescritto e non oggetto di pregressa confisca ammonta a USD 17'132'485 il MPC chiede che venga anche ordinato un risarci- mento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP sul valore di tale terreno per almeno USD 231'057 (= USD 101'585 + 129'472; CAR pag. 5.200.108).
- 140 - ll MPC conclude chiedendo di ordinare la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l'assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e chiesto quale risarcimento equivalente a favore della società 2a, nella sua qua- lità di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Osservando che, in caso contrario quanto confiscato, sarà oggetto di sharing con l'Italia giusta la Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; cfr. CAR pag. 5.200.108). 7.2 Per quanto concerne le richieste dell’accusatrice privata già si è detto al con- sid. V.2, a cui si rinvia. 7.3 L’imputato, in sede di arringa e di duplica, contesta le richieste confiscatorie, in considerazione del fatto che si oppone integralmente alle imputazioni di cui all’atto d’accusa, misconoscendo gli atti di riciclaggio aggravato a lui imputati ed anche ogni e qualsiasi origine criminale dei fondi pervenuti dal gruppo 2 sui conti a lui riferibili in Liechtenstein. Circa il reato a monte, ribadisce l’inconsistenza della sentenza della sua condanna da parte del Tribunale di Parma, ritenuto che la stessa non è cresciuta in giudicato essendo oggetto appello ed ancora sub iudice in Italia. Non vi sarebbe quindi spazio legale alcuno per una confisca dei beni patrimoniali a lui ascrivibili e nemmeno, evidentemente, di qualsiasi pretesa di carattere risarcitorio (CAR pag. 5.200.149; CAR pag. 5.100.036). 7.4 La Corte d’appello è giunta in primo luogo alla conclusione che l’aggiornamento a USD 17'131'485, effettuato dal MPC, dell’ammontare della cifra complessiva da considerare confiscabile in quanto provento di reato, è corretta e deve essere confermata. Il fatto che questa Corte abbia riconosciuto l’imputato colpevole del reato di riciclaggio aggravato per 81 dei 212 atti di accusa non prescritti, non inferisce in alcuna maniera sulla determinazione del prodotto del reato in ragione del quale può essere ordinata la confisca. Il principio secondo cui la confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il cri- mine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b) deve infatti essere tutelato. Ancor di più, deve essere tenuto conto del principio secondo il quale dei valori patrimoniali acquisiti illegalmente e quindi “sporchi” non devono poter essere immessi nell’economia “pulita”, rispettosa dell’ordinamento giuridico (BAUMANN, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 5 ad art. 70/71 CP). Nel caso in esame, questa Corte ha accertato che i valori patrimoniali provenienti dal Gruppo 2 e depositati in prima battuta su conti riferibili all’imputato presso la banca 2, per poi essere successivamente indirizzati su altre relazioni mediante una complessa ragnatela di conti, società e prestanome, erano di origine crimi- nale. Tale accertamento deriva in particolare da sentenze italiane cresciute in
- 141 - giudicato. Ma non solo, benché il MPC abbia proceduto alla disgiunzione della posizione dei coimputati procedendo con decisioni (decreti di accusa e sentenza con rito abbreviato) di condanna sostanzialmente singole, non può sfuggire che i capi d’accusa per i quali sono stati condannati i correi del qui imputato sono com- presi nel novero di quelli a quest’ultimo imputati, in special modo con riferimento agli atti di accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. In altre parole, gli atti di riciclaggio imputati al qui imputato, comprendono quelli im- putati ai suoi correi, essendo il complesso di fatti all’origine della procedura pe- nale, esattamente lo stesso. Come esposto nel consid. III.6.1.10, a cui si rinvia, sono 7 i decreti d'accusa – regolarmente cresciuti in giudicato e che costituiscono, giusta l'art. 354 cpv. 3 CPP, sentenze cresciute in giudicato – emessi dal MPC nei confronti delle persone ritenute corree dell’imputato (anche) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis n. 2 CP. Di particolare rilevanza è la sentenza del 9 dicembre 2013 dalla Corte penale per riciclaggio aggravato e falsità in documenti nei confronti di C. (MPC pag. 022.003.0102 e segg.), ritenuto che per tutti gli atti di riciclaggio riconosciuti a suo carico, egli ha agito quale membro di una banda almeno con il qui imputato. Ebbene, i capi d’accusa per i quali C. è stato condannato in Svizzera, si sovrap- pongono – specialmente per quel che attiene alle imputazioni considerate dal MPC per determinare l’ammontare globale degli importi riciclati – con quelli impu- tati al qui imputato non ancora prescritti. Trattasi dei capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’atto di accusa 27 maggio 2015 e dei capi d’accusa da 1.4.188 a 1.4.301 per i quali C. è stato condannato dalla Corte penale. Visto che i valori considerati sono stati oggetto di atti punibili sotto il profilo dell’art 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infra- zione, ritenuto anche che – come già detto – il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati og- getto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2c). Ne consegue che i USD 17'131'485 possono fondare un’eventuale confisca, fatta riserva della pretesa di diritto civile di società 2a, che chiede la restituzione alla parte lesa società 2a, di quanto a lei illegalmente sottratto a seguito delle opera- zioni finanziarie oggetto del reato a monte avvenuto in Italia. 8. Come detto, l’accusatrice privata chiede la restituzione ex art. 70 CP rispettiva- mente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati. 8.1 Si constata dapprima che non esiste una sentenza civile o penale cresciuta in giudicato che accerti la pretesa finanziaria fatta valere da società 2a in relazione al reato di riciclaggio di denaro aggravato imputato al qui imputato. Peraltro,
- 142 - anche la stessa società 2a si riferisce sempre e solo alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015. Ne consegue che, in virtù di quanto esposto in precedenza, società 2a non è legittimata a richiedere alcuna assegnazione, sulla base dell’art. 73 cpv. 1 CP. Questo a maggior ragione, per- ché l’assenza di una sentenza cresciuta in giudicato, nemmeno permette la ces- sione allo Stato ex art. 73 cpv.2 CP del credito potenzialmente vantato da società 2a (BAUMANN, op. cit., n. 6 e 17 ad art. 73 CP). 8.2 In merito alla pretesa ex art. 70 cpv. 1 CP di società 2a si rileva invece che il MPC, durante i dibattimenti ha chiesto e motivato adeguatamente unicamente la confisca dei conti bancari sequestrati in Svizzera ed in Liechtenstein (cfr. Tabella 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015). A tale proposito non si può fare a meno di constare che i presupposti per una confisca dei fondi sequestrati in Sviz- zera ed in Lichtenstein sono dati così come indicato dal MPC, trattandosi di pro- dotto di reato, verificata la stretta connessione fra il reato di riciclaggio compiuto dall’imputato ed i valori patrimoniali depositati sui conti che sono tutti a lui riferibili, come già accertato da questa Corte. Si tratta di valori patrimoniali direttamente disponibili e facilmente ricollegabili alle infrazioni commesse dall’imputato. Trattasi dei conti n. c7 e n. c11 presso la banca 2, n. c40 presso la banca 5 e
n. c52 presso la banca 33 menzionati sopra al consid. VI. 7.1. Con riguardo al conto intestato a SSS. e al conto della società 28, questa Corte si allinea alle conclusioni precedentemente esposte del MPC, a cui si rinvia (cfr. supra consid. VI.7.1). Come rettamente rilevato dal MPC questi non possono av- valersi dell’eccezione alla confisca prevista dall’art. 70 cpv. 2 CP, non ignorando i fatti che avrebbero giustificata la confisca. L’ammontare globale dei summenzionati conti, di USD 3'677'790.85 è da resti- tuire a società 2a, a parziale compensazione della pretesa diritto civile ricono- sciutale. Vista la restituzione degli stessi all’accusatrice privata a norma dell’art. 70 cpv. 1 CP, la confisca non entra in linea di conto. Peraltro, lo stesso MPC, in sede di requisitoria, ha riconosciuto la priorità della pretesa di società 2. 8.3 Per quel che attiene i conti sequestrati all’estero, una riconsegna al danneggiato sulla base dell’art. 70 CP non entra in considerazione in quanto, evidentemente non direttamente disponibili. Solo sulla base di Convenzioni internazionali (in par- ticolare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990 del Consiglio d’Europa) o di Trattati di assistenza giudiziaria fra Stati (cfr. Trattato fra Confederazione Svizzera e Re- pubblica del Brasile del 12 maggio 2004), sarà eventualmente possibile alle Au- torità Svizzere far valere le proprie decisioni in materia di confisca e questo con
- 143 - riferimento ai valori depositati sui conti in Lussemburgo e al terreno di Campinas in Brasile acquistato dall’imputato facendo solo parzialmente capo a fondi prove- nienti delle operazioni finanziarie con società 2a. Inoltre, per quel che attiene ai fondi attualmente depositati sui conti bancari in Lussemburgo, non si può fare a meno di rilevare che il loro trasferimento dal Liechtenstein è stato alquanto ela- borato con l’uso di diverse società anche offshore e conti all’estero sui quali sono confluiti fondi di diversa provenienza secondo uno schema molto complesso per altro ben riassunto nella Tabella di cui al MPC pag. 005.001.8608. 9. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento equivalente formulata dal MPC, in merito ai conti sequestrati all’estero e al terreno in Brasile acquistato dall’im- putato (cfr supra consid. VI.7.1), si rileva innanzitutto che in concerto effettiva- mente non tutti i valori patrimoniali sottostanti alla confisca – in quanto prodotto del reato – sono reperibili, ragion per cui entra in linea di conto il risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1 CP). In merito ai conti intestati alla società 13 (n. c27; n. c28) rispettivamente alla so- cietà 12 (n. c29; n. c30) presso banca 17 in Lussemburgo (cfr. supra consid. VI.7.1), questa Corte ha già accertato che le società offshore 13 (ADE F.) e so- cietà 12 (ADE l’imputato) titolari dei conti, sono da considerare delle società pa- ravento utilizzate dall’imputato per la movimentazione dei proventi delle opera- zioni finanziarie compiute a danno di società del gruppo 2. Come rettamente in- dicato dal MPC, sono stati peraltro tracciati i flussi del denaro in uscita dalla Sviz- zera dapprima verso il conto della società 13 presso banca 16 in Guersey rispet- tivamente presso il conto della società 12 presso banca 16 in Guernsey, da dove sono infine stati trasferiti sui summenzionati conti bancari intestati alle medesime società in Lussemburgo, di cui l’imputato è il reale beneficiario economico. Tali flussi di denaro sono riassunti nella tabella di cui all’allegato 6 della requisitoria del MPC davanti alla Corte penale (TPF pag. 473.721.214). In concreto non entra in considerazione l’eccezione di cui all’art. 70 cpv. 2 CP, a cui rinvia l’art. 71 cpv. 1 in fine CP. A giusta ragione il MPC ha infatti fatto valere che in considerazione dell’identità economica fra una persona fisica e la persona giuridica, la persona giuridica non è legittimata far valere di essere in buona fede ex art. 70 cpv. 2 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, 2a ed. 2021, n. 20c ad art. 71 CP). Inoltre, tali società non hanno fornito alcuna controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP, avendo agito esclusivamente da paravento per l’imputato. Alla luce di ciò, la richiesta di risarcimento equivalente in favore della Confedera- zione sugli importi presenti sui summenzionati conti, ora depositati presso la Caisse de consignation in Lussemburgo, è da accogliere come segue: − sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n. c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
- 144 - − sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull’importo pari a USD 2’908'235.-- in precedenza depositato sul conto n. c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo; − sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo. La richiesta di risarcimento equivalente formula dal MPC deve inoltre essere ac- colta anche con riferimento al terreno in Brasile acquistato dall’imputato per 250'000 Real brasiliani (MPC pag. 007.069.00019-20), pari a USD 101'585 al cambio USD/BRL di 2.41100 vigente al 13 agosto 2001 (data del rogito), ritenuto che una parte ulteriore del prezzo è stata pagata dallo stesso imputato in nero (USD 129'472) sul conto del venditore TTT. presso la banca 2 a Coira. Ne consegue che la richiesta di risarcimento formulata dal MPC deve essere integralmente accolta. VII. Spese procedurali 1. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP). Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4. Giusta l’art. 426 cpv. 3 l’imputato non sostiene le spese proce- durali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (lett. a) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (lett. b). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle
- 145 - seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 2. Spese procedurali di prima istanza La prima Corte nella sentenza qui impugnata non ha quantificato le spese pro- cedurali per il procedimento SK.2019.50. Si è piuttosto limitata ad indicare che, visto il proscioglimento, rispettivamente l’abbandono, da tutti i rimproveri di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione (cfr. sentenza SK.2019.50 consid. IX. 5, dispositivo n. III.3). Avendo questa Corte emanato una nuova decisione, bisogna statuire nuova- mente sulle spese della procedura di prima istanza (art. 428 cpv. 3 CPP). Consi- derata la portata del caso a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la quantità di documentazione agli atti, così come la sua difficoltà, le spese proce- durali per il procedimento SK.2019.50 sono fissate in CHF 25'000.--. La sentenza della Corte penale non è stata confermata per quanto riguarda 81 capi d’accusa, sui 212 in esame, per cui l’imputato è in questa sede stato condannato per il reato di riciclaggio di denaro aggravato. Tenuto conto della quantità e in particolare anche della gravità dei capi d’accusa per cui è riconosciuto colpevole (operazione società 1) rispetto a quelli per cui è stato prosciolto, si giustifica di porre a carico dell’imputato le spese in ragione di un mezzo, quindi CHF 12'500.--. Le restanti spese della procedura SK.2019.50 sono a carico della Confederazione. 3. Spese procedurali della procedura d’appello Per quanto concerne le spese procedurali della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa, questa Corte ritiene adeguato un im- porto complessivo di CHF 15'000.--. Questa è da porre a carico dell’imputato in ragione della metà, quindi CHF 7'500.--, ritenuto che nella presente procedura
- 146 - egli è risultato soccombente in tale misura. Egli ha infatti postulato il proprio pro- scioglimento, così come il dissequestro dei beni sequestrati, opponendosi alla confisca e al risarcimento equivalente, e ha contestato pure il riconoscimento della pretesa civile. Nella presente procedura è tuttavia stato parzialmente con- dannato, e di conseguenza le sue richieste di indennizzo non sono state integral- mente accolte, così come neppure le sue conclusioni in merito alla confisca e alla pretesa civile. Le restanti spese della procedura d’appello sono invece a carico della Confederazione. VIII. Indennità a favore dell’imputato 1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il pro- cedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a: un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’in- dennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedi- mento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Giusta l’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la ripara- zione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (lett. b); o le spese dell’im- putato sono di esigua entità (lett. c). In virtù dell’art. 436 cpv. 1 CPP le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429–434. 1.1 Per quanto riguarda le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, l'indennità copre in particolare i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia se il ricorso al patrocinatore si fonda su un esercizio ade- guato dei diritti procedurali (DTF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 con- sid. 1.3.1; 142 IV 45 consid. 2.1; sentenza 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.2 e rinvii). 1.1.1 Il danno economico ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, per potere essere risarcito, deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è per contro necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile ad un determinato atto procedurale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il
- 147 - procedimento penale è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'e- sperienza generale della vita, a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello realizzatosi (DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2 e rinvii). Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvi- soria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese le spese di viaggio (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 di- cembre 2005, FF 2006 989, pag. 1231; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommen- tar, 3a ed. 2023, n. 23 ad art. 429 CPP e riferimenti ivi citati). 1.1.2 Il versamento di un'indennità per la riparazione del torto morale presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1). Un'inden- nità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sotto- posto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza media- tica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b). Giusta l’art. 431 cpv. 2 CPP in caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. Tale norma concerne unicamente la "sovradetenzione" (“Überhaft”), ovvero la "privazione di libertà eccedente" quella consentita. Vi è "sovradetenzione" quando la carcerazione preventiva e/o di sicurezza è stata ordinata nel rispetto delle disposizioni legali sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, ma la sua durata è superiore alla pena effettivamente irrogata. Non è dunque la detenzione in quanto tale a essere ingiustificata, bensì solo la sua durata. La disposizione prevede, quale principio fondamentale, l'obbligo di risarcire la detenzione che non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, coerentemente con la regola cardine dell'art. 51 CP. Vi è dunque in primo luogo una compensazione reale della privazione della libertà. Una compensazione finanziaria è sussidiaria, entrando in considerazione solo se il carcere preventivo non può essere
- 148 - computato nelle sanzioni inflitte. Al riguardo l'interessato non ha il diritto di sce- gliere (DTF 141 IV 236 consid. 3.2 seg.; sentenza del TF 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 3.3). 1.2 Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la decisione sull'inden- nizzo giusta gli art. 429 segg. CPP dipende da quella sulle spese procedurali, con la quale è strettamente connessa; il giudizio sulle spese pregiudica quindi la questione dell'indennizzo (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo secondo l'art. 429 CPP. Se l'imputato è prosciolto da un capo d'imputazione e condannato per un altro, sarà tenuto a pagare le spese afferenti la sua condanna e avrà diritto a un indennizzo corrispondente al suo parziale proscioglimento (sentenza del TF 6B_15/2021 del 12 novembre 2021 consid. 4.1.2; 6B_1326/2020 del 5 ma- gio 2022 consid. 4.3). 2. Indennità per il procedimento di prima istanza 2.1 La prima Corte ha riconosciuta all’imputato a titolo di indennità per le spese so- stenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) CHF 338'819.80, di cui CHF 335'894.20 oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2017, riferiti al procedimento SK.2015.24, e CHF 2'925.60 riferiti al procedimento SK.2019.50 (sentenza SK.2019.50 dispositivo n. V.1.1). Con rife- rimento al primo procedimento (SK.2015.24), e alle note d’onorario del 31 gen- naio 2014 (riferita alla procedura di cui all’atto d’accusa 5 settembre 2013; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.1764 seg.) e del 28 novembre 2016 (riferita alla procedura di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.1759 seg.), allegate all’istanza di indennizzo del 5 dicembre 2016, la prima Corte ha dimezzato gli onorari della collega di studio dell’avv. Timbal, e ha applicato la tariffa oraria usuale di CHF 230.-- all’ora, riconoscendo invece integralmente le indennità forfettarie per il tempo di trasferta così come le spese vive e le altre spese fatte valere. Ha quindi calcolato un ammontare complessivo di CHF 77'060.-- per la prima nota d’onorario, mentre per la seconda di CHF 249'040.20. Per la prima nota d’onorario, ha riconosciuto il 90% dell’importo all’imputato (CHF 69'354.--), a fronte della condanna per il capo d’accusa n. 1.3. Il rimborso forfettario degli onorari legali (di due avvocati) per il dibattimento SK.2015.24 richiesto, è invece stato riconosciuto in ragione della metà, e quindi CHF 17'500.--, essendo stata ritenuta sufficiente la presenza di un solo avvocato. Per il secondo procedimento (SK.2019.50), dalla nota d’onorario del 25 otto- bre 2021 (TPF pag. 483.521.254 seg.) sono state stralciate le prestazioni
- 149 - maturate prima dell’apertura del procedimento, nell’ambito della procedura di ri- corso. I giudici di prime cure hanno quindi riconosciuto un dispendio orario di 12 ore alla tariffa oraria di 230.-- all’ora, oltre le spese, per complessivi CHF 2'925.60 (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.3.1-3.3.2). 2.1.1 L’indennità riconosciutagli dalla prima Corte non è stata contestata dall’imputato, il quale ne ha in questa sede anzi chiesto la conferma, chiedendo anche il rico- noscimento di interessi del 5% dall’8 novembre 2021 sulla somma di CHF 2'925.60 (CAR pag. 5.200.155 seg.). 2.1.2 Per quanto concerne gli importi riconosciuti quale spesa sostenuta ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, questa Corte conferma le ineccepibili conclu- sioni dell’istanza precedente, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.3.1-3.3.2). Tuttavia, a fronte dell’esito della presente procedura, tali spese non possono essere riconosciute all’imputato nella loro in- tegralità. Con riferimento alle spese fatte valere per il procedimento SK.2015.24 si rileva quanto segue. Per quanto concerne la nota d’onorario del 31 gennaio 2014 (rife- rita alla procedura di cui all’atto d’accusa 5 settembre 2013), questa Corte si alli- nea alla decisione dell’istanza precedente di riconoscere il 90% dell’onorario a fronte della condanna per un solo capo d’accusa, e quindi complessivi CHF 69'354.--. Per quanto concerne invece l’onorario fatto valere per la proce- dura di cui all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, questo è da riconoscere nella misura dell’80%. Infatti, l’imputato è stato condannato per 81 capi d’accusa sui 501 in esame nel procedimento SK.2015.24, egli è quindi stato condannato per il 20% dei capi d’accusa e prosciolto per l’80%. L’onorario riconosciuto dai giudici di prime cure (CHF 249'040.20 + CHF 17'500.--) va quindi ridotto in tal senso. In virtù di quanto precede, per il procedimento SK.2015.24 all’imputato viene rico- nosciuto a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci- zio dei suoi diritti procedurali l’importo di CHF 282’586.20 oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 2017. Per quanto concerne invece il procedimento SK.2019.50, essendo le imputazioni da esaminare non più 501, bensì 212 – a fronte dell’intervenuta prescrizione di parte di esse – e considerata la ripartizione delle spese procedurali per tale pro- cedimento, poste a suo carico in ragione di un mezzo (cfr. supra consid. VII.2), è da riconoscere unicamente la metà dell’importo considerato dall’istanza prece- dente, e meglio CHF 1'462.80, oltre interessi del 5% a far tempo dall’8 novembre 2021.
- 150 - 2.1.3 In virtù dell'art. 432 cpv.1 CPP, l'imputato che prevale nella causa civile ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. L’accusatore privato è soccom- bente quando la sua azione civile è respinta o rinviata al foro civile. Questo non è invece il caso quando viene pronunciata una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile (MIZE/RÉTORNAZ, Commentaire Romand, 2a ed. 2019,
n. 2 ad art. 432 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 2 ad art. 432 CPP; RIKLIN, StPO Kommentar, 2a ed. 2014; cfr. anche WEHREN- BERG/FRANK, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 6 ad art. 432 CPP, secondo cui appare ragionevole fare dipendere la questione della prevalenza dell’imputato nella causa civile dal comportamento dell’accusatore privato, se quest’ultimo ha in qualche modo causato il rinvio, è ragionevole condannarlo anche al paga- mento di un indennizzo e quindi ritenere che l’imputato abbia prevalso). Nella fattispecie l’accusatrice privata ha avanzato una pretesa civile di USD 52 milioni, mai aggiornata, nonostante la – parziale – intervenuta prescrizione accertata dal Tribunale federale. In questa sede la pretesa civile è quindi stata riconosciuta nella misura di almeno USD 17 milioni, e per il resto rinviata al foro civile. Da evidenziare è che, concernendo la pretesa civile dell’accusatrice privata anche capi d’accusa prescritti, questa Corte ha dovuto per questi rinviare l’azione civile al foro civile. La legge prevede infatti che, in caso di abbandono del procedimento
– come nel caso dei capi d’accusa prescritti – l’azione civile deve essere rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. a CPP). Non avendo l’accusatrice privata ag- giornato la propria pretesa, nonostante la prescrizione, ed essendo quindi la de- cisione di questa Corte a tal proposito imputabile anche al suo comportamento, si giustifica di ritenerla soccombente con riferimento a quanto prescritto. Per- tanto, essendo l’accusatrice privata da ritenere parzialmente soccombente e l’im- putato parzialmente prevalente, quest’ultimo ha diritto che l’accusatrice privata lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze rela- tive agli aspetti civili. Non essendo in concreto i costi di patrocinio sostenuti dall'imputato per difendersi dalla causa civile deducibili dalle note d'onorario, tale importo dev'essere stabilito discrezionalmente. L'azione civile risulta nella fatti- specie avere cagionato all'imputato spese di patrocinio molto inferiori rispetto all'azione penale, ciò emerge dall’arringa della difesa, incentrata principalmente sulla questione penale. Sulla base di ciò, è da ritenere adeguato l’importo forfet- tario di CHF 15'000.--, postulato dalla difesa (TPF pag. 483.721.985) e già rite- nuto dalla prima Corte. L’indennità riconosciuta all’imputato per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, è pertanto posta a carico di società 2a nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili.
- 151 - 2.2 La Corte penale ha poi riconosciuto all’imputato CHF 11'462.10 a titolo di inden- nità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al proce- dimento penale, di cui CHF 8'325.50 riferiti al procedimento SK.2015.24 e CHF 3'136.60 riferiti al procedimento SK.2019.50. Trattasi delle spese di viaggio e dei pranzi fuori casa così come le spese di alloggio durante i dibattimenti. L’istanza precedente ha sostanzialmente accolto integralmente le spese fatte va- lere dall’imputato. Unicamente per quanto concerne il costo del biglietto aereo per il volo San Paolo-Milano (andata e ritorno), ha dimezzato l’importo, ritenendo non giustificato riconoscere il viaggio in Business Class (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.2-3.2.2; dispositivo n. V.1.3). Anche in questo caso non vi è motivo di discostarsi dalle pertinenti conclusioni dell’istanza precedente per quanto concerne l’ammontare dell’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento, a cui si può rinviare ex. art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.2- 3.2.2). Come già esposto nel considerando precedente, a fronte dell’esito della presente procedura, l’importo deve tuttavia essere ridotto in base alla condanna dell’imputato. Valgono a tal proposito le medesime considerazioni esposte per le indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti. Di conseguenza, a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla par- tecipazione necessaria al procedimento penale, vengono riconosciuti CHF 6’660.40, riferiti al procedimento SK.2015.24 e CHF 1'568.30, riferiti al pro- cedimento SK.2019.50 2.3 In prima istanza all’imputato è inoltre stato riconosciuto un importo di CHF 21'400, oltre interessi, a titolo di riparazione del torto morale, concernente il carcere preventivo sofferto, il quale è stato adeguatamente aumentato, tenuto conto dell’esposizione mediatica subita dall’imputato, che si è protratta nel tempo (sentenza SK.2019.50 consid. XI.3.1, dispositivo n. V.1.4). Pure a tal proposito l’imputato ha postulato la conferma di tale indennità (CAR pag. 5.200.155). Essendo tuttavia egli in questa sede stato condannato a una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere, che corrisponderebbe a una pena detentiva di 330 giorni (cfr. art. 36 cpv 1 CP), non si giustifica il riconoscimento di alcun indennizzo a titolo di riparazione del torto morale per il carcere preventivo sofferto. Infatti, a fronte della condanna – anche se parziale – dell’imputato, la carcerazione estra- dizionale e preventiva dell’imputato non è da considerarsi ingiustificata. La pena a cui è stato condannato l’imputato, se tramutata in pena detentiva, è inoltre su- periore al carcere estradizionale e preventivo scontato di 137 giorni. Pertanto,
- 152 - non essendosi la carcerazione preventiva rivelata ingiustificata e non essendovi una “sovradetenzione”, l’imputato non ha diritto ad alcuna indennità per torto mo- rale. Nemmeno si giustifica di riconoscere alcunché per l’esposizione mediatica subita dall’imputato, come invece fatto dalla prima Corte. Si evidenzia infatti che, unica- mente con l’istanza di indennizzo del 5 dicembre 2016, è stata richiesta dall’im- putato detta indennità per torto morale, limitandosi a indicare che gli sarebbe dovuta a causa dell’enorme eco mediatico dato al procedimento penale, che è stato seguito con particolare attenzione dalla stampa nell’arco degli anni e che le accuse a lui rivolte erano particolarmente infamanti (TPF pag. 483.721.857). In seguito, nel corso dei successivi procedimenti, l’imputato nulla ha mai aggiunto a tal proposito. Per questa Corte, una generica richiesta come quella formulata dall’imputato non è sufficiente per ritenere adempiuti i presupposti di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non avendo l’imputato né dimostrato la lesione su- bita né sostanziato le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sof- ferenza morale. Il solo fatto che il caso abbia avuto una risonanza mediatica non è sufficiente per ammettere il torto morale, considerando peraltro che è comun- que poi stato parzialmente condannato. Alla luce di quanto precede le pretese a titolo di riparazione del torto morale in relazione ai procedimenti SK.2015.24 e SK.2019.50 sono da respingere integral- mente. 3. Indennità per la procedura d’appello 3.1 In questa sede l’imputato ha nuovamente chiesto il riconoscimento del danno derivante dal sequestro di tutti i suoi beni, chiedendo il riconoscimento di un in- teresse compensatorio del 5% ex art. 73 CO dalla data della pronuncia della sen- tenza della Corte penale del 30 gennaio 2017, che aveva ordinato il disseque- stro, fino alla definitiva liberazione delle liquidità sequestrategli (CAR pag. 5.200.156). Tale richiesta è già stata respinta dalla prima Corte, non avendo l’im- putato comprovato di avere subito un danno derivante dal sequestro degli averi a lui riconducibili. Inoltre, a mente dei giudici di prime cure, gli averi sequestrati non risultano essere stati gestiti in maniera contraria all’Ordinanza sul colloca- mento di valori patrimoniali sequestrati (RS.312.057), la quale indica che la dire- zione del procedimento deve vegliare a che i valori patrimoniali siano collocati in modo conservativo e che gli stessi generino, se possibile, un rendimento. Non risulterebbe poi che egli sia stato impedito a seguito del sequestro a esercitare un’attività lavorativa, rispettivamente che i prestiti che avrebbe ricevuto dalla mo- glie abbiano generato per lui dei costi. Anche per gli averi disinvestiti, non sa- rebbe provato che il disinvestimento abbia generato una penale, rispettivamente
- 153 - che vi sia stata una cattiva gestione da parte della banca (sentenza SK.2019.50 consid. XI. 3.4). Innanzitutto, con la presente decisione sono stati confermati i sequestri dei conti dell’imputato, già alla luce di ciò non può essere dato seguito alla richiesta dell’im- putato. Ad ogni modo, questa Corte condivide, le conclusioni dell’istanza prece- dente. Da evidenziare è anche che l’imputato in questa sede si è limitato a ripre- sentare la medesima richiesta, senza nulla aggiungere rispettivamente senza in- dicare per quale ragione le conclusioni della prima Corte non sarebbero corrette. Anche questa pretesa è quindi da respingere. 3.2 L’imputato ha inoltre postulato, quale danno economico risultante dalla parteci- pazione necessaria al procedimento penale ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, il rim- borso delle spese di viaggio di CHF 2'323.30 relative al dibattimento d’appello (CAR pag. 5.200.156). Tali spese risultano giustificate e adeguate e sono per- tanto da riconoscere. In virtù di quanto esposto in merito alla ripartizione delle spese procedurali della presente procedura (cfr. supra consid. VII.3), la pretesa avanzata dell’imputato va riconosciuta in ragione di un mezzo, e quindi limitatamente a CHF 1'161.65. IX. Indennità accusatrice privata 1. Giusta l’art. 433 cpv. 1 l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa (lett. a), o l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2. L’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità pe- nale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). 2. Indennità per il procedimento di prima istanza Per i procedimenti di prima istanza SK.2015.24 e SK.2019.50 l’accusatrice pri- vata ha presentato due note d’onorario. Con riferimento al primo procedimento l’onorario ammonta a CHF 212'547.50, mentre per il secondo a CHF 44'871.40 (TPF pag. 483.006-013). Nella fattispecie l’accusatrice privata ha postulato la condanna dell’imputato e ha avanzato una pretesa civile di USD 52'449'940.35, chiedendo la restituzione ri- spettivamente la confisca con l’assegnazione e il risarcimento equivalente a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati (CAR pag. 5.200.120). La sua pretesa
- 154 - è stata riconosciuta limitatamente a USD 17'132'485.-- e, a parziale compensa- zione della pretesa di diritto civile, è stata ordinata la restituzione all’accusatrice privata del saldo dei conti bancari in Svizzera, mentre l’assegnazione della pre- tesa di risarcimento equivalente è stata respinta. La sua richiesta è quindi stata accolta in ragione di 1/3. A fronte di ciò le note d’onorario presentate dall’accu- satrice privata a titolo di indennizzo – le quali risultano correttamente documen- tate e giustificate, così come adeguate – sono da riconoscere in ragione di 1/3. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo dell’accusatrice privata riferita al pro- cedimento SK.2015.24 è riconosciuta limitatamente a CHF 70’849.20, oltre inte- ressi del 5% dal 30 gennaio 2017. Mentre quella riferita al procedimento SK.2019.50 è riconosciuta limitatamente a CHF 14'957.10. Tali indennizzi sono a carico dell’imputato. 3. Indennità per il procedimento d’appello Per il procedimento d’appello l’accusatrice privata ha invece presentato una nota d’onorario di complessivi CHF 48'048.75 (CAR pag. 5.200.122 segg.). Per la fase pre-dibattimentale ha fatto valere un dispendio orario di 134.25 ore alla tariffa oraria di CHF 230.--. Tale dispendio orario risulta eccessivo, considerando in par- ticolare che l’allegato di arringa d’appello riprende sostanzialmente quello di prima istanza, così come che, quale accusatrice privata, toccata limitatamente rispetto all’imputato, era necessario un lavoro minore rispetto a quello della di- fesa, la quale per la fase pre-dibattimentale nella procedura d’appello ha fatto valere un dispendio orario di 88.5 ore (alla stessa tariffa). Il giustificativo allegato alla nota d’onorario contiene delle descrizioni vaghe in merito prestazioni svolte, come ad esempio “verifiche varie”, “vario con cliente”, “telef. varie”, e non è per- tanto per questa Corte possibile effettuare una riduzione puntuale dell’onorario, essendo difficilmente valutabile quali prestazioni siano giustificate. Per la fase pre-dibattimentale questa Corte ritiene quindi discrezionalmente adeguato un di- spendio orario di 70 ore. Per quanto riguarda il dispendio orario fatto valere per la fase dibattimentale, la durata media di 11 ore giornaliere va ridotta a 7 ore giornaliere, e quindi complessive 28 ore anziché 44. Anche il dispendio orario di 3 ore indicato per la lettura del dispositivo va ridotto a un’ora. A tale onorario, di complessivi CHF 22'730.--, vanno aggiunte le spese di CHF 2'501.25, l’indennità forfettaria per il tempo di trasferta di complessivi CHF 500.-- (CHF 100.-- per ogni giorno di dibattimento e per la comunicazione della sentenza), CHF 250.-- quale indennità per trasferta e pranzo (CHF 50.-- giornalieri), e IVA. Di conseguenza per il procedimento d’appello è da riconoscere un onorario di complessivi CHF 28'025.--. Essendo la pretesa civile, come detto, stata riconosciuta in ragione di 1/3 l’im- porto riconosciutole a titolo di ripetibili è da ridurre in tal senso. Pertanto, per la
- 155 - procedura d’appello all’accusatrice privata vengono riconosciute spese per ripe- tibili per un ammontare complessivo di CHF 9'341.70 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. X. Difesa d’ufficio 1. Nell’ambito di un procedimento penale federale, il difensore d'ufficio è indenniz- zato secondo la tariffa per gli avvocati della Confederazione, come fissata dal RSPPF e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 lett. c LOAP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese proce- durali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione. Secondo la giu- risprudenza (sentenza del TF 1P_285/2004 del 10 marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali cost. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e neces- sario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Di regola, le spese sono rimborsate se- condo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (Iett. c); per fo- tocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).
- 156 - 2. Procedimento di prima istanza Per quanto concerne la retribuzione del difensore d’ufficio per il procedimento di prima istanza, l’avv. Timbal ha presentato una nota d’onorario di complessivi CHF 60'935.00, corrispondente a un dispendio orario di 223.5 ore alla tariffa ora- ria di CHF 230.00 (complessivi CHF 51'405), oltre spese di CHF 3'084.00, IVA al 7.7% (CHF 4'195.70), indennità per il tempo di trasferta di CHF 1'800.00 (CHF 200.00 giornalieri) e indennità per trasferta e pranzo di complessivi CHF 450.00 (TPF pag. 483.721.850 seg.). La tariffa oraria da egli indicata corri- sponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d’onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate per la presente fattispecie. All’avv. Timbal è pertanto da ricono- scere l’onorario fatto valere. Come già comunicato all’avv. Timbal con scritto del 10 agosto 2023 (CAR pag. 9.100.011), nel dispositivo consegnato alle parti la Corte d’appello ha erro- neamente indicato che la retribuzione del difensore d’ufficio avv. Timbal per il procedimento SK.2019.50 è fissata in CHF 30'467.50 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione (dispositivo n. II.6), anziché CHF 60'935.00. Tale contraddizione tra il dispositivo e la presente motivazione viene qui rettificata d’uf- ficio ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP. 3. Procedimento d’appello Per il presente procedimento d’appello l’avv. Timbal ha presentato per una nota d’onorario di complessivi CHF 45'145.30 (CAR pag. 5.200170 seg.). A ciò sono da aggiungere spese per CHF 2'307.00, IVA al 7.7% (CHF 3'138.30), l’indennità per il tempo di trasferta di CHF 1'000.00, corrispondente a 200.00 giornalieri (5 giorni) e l’indennità per trasferta e pranzo di complessivi CHF 250.00 (CHF 50.00 per ogni giorno di processo). Va anzitutto rilevato che la tariffa oraria di CHF 260.00 non è in concreto giustificata. Come menzionato, in assenza di cir- costanze straordinarie – non ravvisabili nel caso in esame e nemmeno fatte va- lere dall’avv. Timbal – secondo la costante prassi della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, l’indennità oraria degli avvocati ammonta a CHF 230.00 per la causa, e a CHF 200.00 all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa. Alla luce di ciò è quindi da riconoscere una tariffa oraria di CHF 230. Si osserva poi che, ad ecce- zione del dispendio orario fatto valere per i dibattimenti, gli ulteriori dispendi orari fatturati risultano correttamente documentati e giustificati, e sono pertanto da ri- conoscere integralmente. Per quanto concerne il dispendio orario per i dibatti- menti vanno invece riconosciute 43 ore, anziché le 57 ore fatte valere. Si eviden- zia infatti che i dibattimenti sono durati 4 giorni anziché 5, con una durata media di 7 ore giornaliere e non 8, quindi complessive 28 ore; a queste vanno poi
- 157 - aggiunte le tre ore giornaliere previste per la preparazione (totale di 12 ore) così come le 5 ore per l’arringa finale, ed è inoltre da riconoscere anche un’ora per la comunicazione orale della sentenza. Essendovi anche il giorno di trasferta per la comunicazione della sentenza, le indennità per il tempo di trasferta e per la tra- sferta e il pranzo, calcolate dall’avv. Timbal per 5 giorni, risultano comunque cor- rette. Tenuto conto di tutto quanto precede, a fronte della tariffa oraria di CHF 230.00 e della riduzione delle ore riconosciute per il dibattimento, all’avv. Timbal è da riconoscere un onorario di CHF 37'767.00 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. Come per la remunerazione per il procedimento di prima istanza, anche per questa remunerazione, come già comunicato all’avv. Timbal (CAR pag. 9.100.011) nel dispositivo è stato erroneamente indicato un onorario di CHF 18'883.50 (dispositivo n. III.2), anziché di CHF 37'767 (IVA inclusa). An- che in questo caso, tale errore e la conseguente contraddizione tra il dispositivo e la motivazione viene rettificato d’ufficio ex art. 83 cpv. 1 CPP.
- 158 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 è cresciuta in giudicato come segue: I. 1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d’accusa 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specialità. 2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.1.1 - 1.1.289 nonché 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale. 3. […] 4. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 5. A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. 6. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013. 7. […] II. […] III. 1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.--, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24). 2. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2015.24 viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 3. […] IV. […] V. […]
- 159 - VI. […] II. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 e 305bis n. 2 lett. b CP) con riferimento ai capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.420 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 (atti di riciclaggio presumibilmente com- messi dal 2 ottobre 2002 al 17 luglio 2003). 2. A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis
n. 2 CP) con riferimento ai capi d’accusa da 1.1.421 a 1.1.501 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 (atti di riciclaggio commessi dal 28 luglio 2003 al 20 aprile 2004). 3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 330 aliquote giornaliere di CHF 100.-
- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 4. La pretesa di diritto civile di società 2a è di principio riconosciuta nella misura di almeno USD 17'132'485.--. Per il resto, la pretesa di diritto civile di società 2a è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 3 CPP). 5. Le spese procedurali per il procedimento SK.2019.50 di CHF 25'000.-- sono po- ste a carico di A. in ragione di un mezzo (CHF 12'500.--).
Le restanti spese della procedura SK.2019.50 sono a carico della Confedera- zione. 6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniele Timbal per il procedimento SK.2019.50 è fissata in CHF 60'935.00 (IVA inclusa), importo a carico della Con- federazione. 7. A A. vengono riconosciuti, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP):
- CHF 282’586.20 oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 2017 riferiti al proce- dimento SK.2015.24;
- CHF 1'462.80, riferiti al procedimento SK.2019.50 oltre interessi del 5% a far tempo dall’8 novembre 2021.
- 160 - Tali importi sono posti a carico di società 2a nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili. 8. A A. vengono riconosciuti, a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP):
- CHF 6’660.40, riferiti al procedimento SK.2015.24;
- CHF 1'568.30, riferiti al procedimento SK.2019.50. 9. La richiesta di indennizzo di società 2a riferita al procedimento SK.2015.24 è ri- conosciuta limitatamente a CHF 70’849.20, oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 2017. 10. La richiesta di indennizzo di società 2a riferita al procedimento SK.2019.50 è ri- conosciuta limitatamente a CHF 14'957.10. 11. Le pretese a titolo di riparazione del torto morale di A. in relazione ai procedimenti SK.2015.24 e SK.2019.50 sono respinte. III. Spese e indennità della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi CHF 15'000.--, sono poste a carico di A. in ragione di un mezzo (CHF 7'500.--). Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione. 2. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. Daniele Timbal, per la procedura d’ap- pello è fissata in CHF 37'767.-- (IVA inclusa), a carico della Confederazione. 3. A società 2a vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare com- plessivo di CHF 9'341.70 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. 4. La pretesa a titolo di riparazione del torto morale di A. è respinta. 5. La pretesa a titolo di indennizzo per il danno economico risultante dalla parteci- pazione necessaria al procedimento penale è riconosciuta limitatamente a CHF 1'161.65.
- 161 - IV. Misure
1. È ordinata la restituzione a società 2a, a parziale compensazione della pretesa diritto civile di cui al dispositivo II. 4, del saldo dei seguenti conti bancari in Sviz- zera (art. 70 cpv. 1 CP):
- del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 314'591.11 al 31 dicembre 2022);
- del conto n. c11 denominato società 27 intestato a A. presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 276'372.70 al 31 dicembre 2022);
- del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3’031'642.-- al 30 settembre 2021);
- del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 55’185.03 al 3 gennaio 2023).
2. È ordinato il risarcimento equivalente in favore della Confederazione ex art. 71 cpv. 1 CP sui seguenti importi, ora depositati presso la Caisse de consignation in Lussemburgo, sequestrati su rogatoria:
- sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n.
c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
- sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo;
- sull’importo pari a USD 2’908'235.-- in precedenza depositato sul conto n.
c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo;
- sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo.
3. È ordinato il risarcimento equivalente in favore della Confederazione ex art. 71 cpv. 1 CP per un importo di USD 231’057 sul valore del terreno in Brasile acqui- stato da A., che si trova sotto sequestro rogatoriale.
4. Al fine di garantire le suddette misure, è mantenuto il sequestro dei beni indicati ai dispositivi da IV. 1. a IV. 3.
5. La richiesta di assegnazione delle pretese di risarcimento equivalente ex art. 73 CP presentata da società 2a è respinta.
- 162 - In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti
Intimazione a (atto giudiziale) − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi − Avv. Ivan Paparelli − Avv. Daniele Timbal Copia a (brevi manu) - Tribunale penale federale, Corte penale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammis- sibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 20 marzo 2025