opencaselaw.ch

SK.2011.14

Bundesstrafgericht · 2012-07-12 · Italiano CH

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

Sachverhalt

A. Con sentenza del 3 dicembre 2009 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di un mese a valere quale pena complementare alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. L'esecuzione della pena è stata sospesa ed il periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese giudiziarie. Coimputato nella stessa procedura, B. è stato anch'egli riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio e condannato ad una pena di 210 aliquote giornaliere di fr. 410.- cadauna per un totale di fr. 86'100.-, pena anche in questo caso sospesa con un periodo di prova di due anni. Il medesimo è stato condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese giudiziarie. Nel contempo, il TPF ha ordinato il dissequestro del conto n. 1 presso la Banca C. SA a Lugano.

B. Contro la decisione del TPF, sia il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che A. hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 25 gennaio 2011 (sentenza 6B_221/2010), l'Alta Corte federale ha respinto il gravame del MPC, nella misura della sua ammissibilità. Essa ha per contro accolto, in data 31 gennaio 2011 (sentenza 6B_222/2010), il ricorso inoltrato da A., rinviando la causa alla presente autorità per nuova decisione. In sostanza, essa è giunta alla conclusione che il TPF ha violato il principio accusatorio, affermando che detta autorità ha in sostanza determinato l'oggetto del riciclaggio, vale a dire i valori patrimoniali provento di reato, in una circostanza diversa rispetto a quella ritenuta nell'atto d'accusa del 15 maggio 2009. Tale impostazione accusatoria si è scostata da quella del MPC e ha modificato in misura significativa la fattispecie alla base dell'atto d'accusa. Non risultando ch'essa sia stata prospettata all'accusato al processo o che sia stata specificatamente oggetto del dibattimento, e trattandosi di un aspetto rilevante, sul quale avrebbe potuto addurre ulteriori argomentazioni a sostegno della sua difesa, occorreva garantire al ricorrente la possibilità di esprimersi in proposito.

C. In data 2 marzo 2011 il TPF, alla luce della summenzionata sentenza del Tribunale federale, ha dato la possibilità al MPC, giusta l'art. 329 cpv. 2 CPP, di

completare o modificare l'atto d'accusa, nonché di compiere ulteriori atti istruttori. Il MPC ha quindi inoltrato al TPF il nuovo atto d'accusa del 2 settembre 2011.

D. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente il modo di procedere per l'emanazione del nuovo giudizio, il quale si basa sull'atto di accusa del 2 settembre 2011, e non essendo stato necessario procedere all'amministrazione di ulteriori prove, il TPF, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento, potendo le parti formulare le loro conclusioni per iscritto. Esso ha altresì invitato l'imputato a compilare il formulario relativo alla sua situazione patrimoniale.

E. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.

E.1 Con scritto del 13 gennaio 2012, il MPC, dopo aver evidenziato, da una parte, l'assenza di prescrizione relativamente ai reati contestati all'imputato e, dall'altra, l'avvenuta sanatoria – tramite il nuovo atto d'accusa e la possibilità offerta al predetto di proporre ulteriori atti istruttori – della violazione del diritto di essere sentito del medesimo rilevato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 31 gennaio 2011, ha chiesto al TPF:

- di dichiarare A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, per aver operato o fatto operare tra il 12 marzo 2003 e il 20 ottobre 2003 trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 2 denominata D. a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E., entrambe in essere presso la F. SA di Lugano, per un valore complessivo di USD 265'576.05;

- di condannare A. a una pena detentiva di un mese a valere quale pena complementare alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, dovendo l'esecuzione della pena essere sospesa in applicazione dell'art. 42 CP, con un periodo di prova di due anni;

- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato.

E.2 Con scritto del 20 febbraio 2012, l'imputato postula:

- in via principale, il suo proscioglimento dalle accuse di cui all'atto d'accusa del 2 settembre 2011; il riconoscimento di un'indennità di fr. 86'208.50; tasse e spese di giustizia a carico della Confederazione;

- in via subordinata, il suo proscioglimento dalle accuse di cui all'atto d'accusa del 2 settembre 2011 per intervenuta prescrizione dell'azione penale; il

riconoscimento di un'indennità di fr. 86'208.50; tasse e spese di giustizia a carico della Confederazione.

F. Il MPC e A. hanno rinunciato a replicare.

G. In data 30 marzo 2012 A. ha fornito all'autorità giudicante le sue ultime dichiarazioni, prima che la Corte, il 3 aprile seguente chiudesse il contraddittorio.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007,

n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF)

E. 1.2 In concreto, l'accoglimento del ricorso dell'imputato da parte del Tribunale federale riguarda la violazione del principio accusatorio. Per quanto concerne A., l'Alta Corte ha annullato completamente la decisione del 3 dicembre 2009, rinviando la causa al TPF per nuova decisione. Questa Corte deve dunque, sanata la violazione di cui sopra, ripronunciarsi su tutti i fatti contestati a A..

E. 2 settembre 2011, dando tra l'altro occasione all'imputato di proporre eventuali ulteriori atti istruttori. A. non ha richiesto l'amministrazione di ulteriori prove. Questo modo di procedere ha permesso di sanare la violazione del diritto di essere sentito evidenziato dal Tribunale federale, ragione per cui la presente autorità, non intravedendo in linea di massima la necessità di procedere all'amministrazione di ulteriori prove, ha deciso di non indire un nuovo dibattimento e di permettere alle parti di formulare le loro conclusioni per iscritto, considerato inoltre che nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole di essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente alla prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché dell'accordo esplicito delle parti, questa Corte statuirà dunque senza indire un nuovo dibattimento.

E. 2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell’accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).

E. 2.2 Nella fattispecie, avendo il TPF condannato l'imputato per un reato non contemplato nell'atto d'accusa del 15 maggio 2009, il Tribunale federale, come si è visto, ha rilevato una violazione del principio accusatorio. In applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP (v. anche DTF 133 IV 93 consid. 2), questo Tribunale ha quindi chiesto al MPC se intendeva completare o modificare l'atto d'accusa, possibilità di cui detta autorità si è avvalsa stilando il nuovo atto d'accusa del

E. 3 dicembre 2009 dal Tribunale penale federale e annullata dal Tribunale federale è da considerarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, ciò che determinerebbe l'estinzione della prescrizione dei reati contestati agli accusati. In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di confermare quanto da lui già espresso nella DTF 134 IV 328, ossia che per sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP si deve intendere il verdetto di colpevolezza e non di assoluzione (v. sentenze nelle cause 6B_242/2010, 6B_243/2010 e 6B_248/2010 del 15 marzo 2012, consid. 2). Solo una sentenza di condanna estingue il termine di prescrizione (v. DTF 135 IV 196 consid. 2.1; 134 IV 328 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_819/2010 del 3 maggio 2011, consid. 4.2), mentre il giudizio di proscioglimento non interferisce sul suo corso: ciò a prescindere dalla loro fondatezza giuridica (v. 6B_242/2010 consid. 2.2, 6B_243/2010 consid. 2.4 e 6B_248/2010 consid. 2.4; GILBERT KOLLY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 68 e 70 ad art. 97 CP; d'altro parere MARTIN SCHUBARTH, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in RPS 120/2002 pag. 321 e segg., in particolare pag. 328-330; CHRISTIAN DENYS, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, in SJ 2003 II pag. 49 e segg., in particolare pag. 61; BERNARD BERTOSSA, Nota relativa alla sentenza del Tribunale federale 6B_242/2011 del 15 marzo 2012, in SJ 2012 I pag. 316). Il verdetto di colpevolezza pronunciato in prima istanza interrompe la prescrizione anche se in seguito esso è ribaltato in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale federale 6B_983/2010 del 19 aprile 2011, consid. 4.2.3). Dato che con la sentenza del 3 dicembre 2009 il TPF ha, seppure a torto, vista la violazione del principio del contraddittorio rilevata dal Tribunale federale, emesso un verdetto di condanna nei confronti di A., i fatti contestati a quest'ultimo con atto d'accusa del 2 settembre 2011 non possono considerarsi prescritti.

Sul riciclaggio di denaro

E. 3.1 L'art. 97 cpv. 1 lett. c CP prevede che l'azione penale si prescrive in sette anni, se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Il capoverso 3 della medesima disposizione aggiunge che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

E. 3.2 Si pone quindi la questione di sapere se la sentenza di primo grado emessa il

E. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), seppur tenendo conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi. A questo proposito la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: i principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 17 febbraio 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza

del Tribunale federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.4.1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.

Concretamente nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322ter CP, una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49 CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l’art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti. La pena complementare risulterà quindi deducendo la pena di un anno e cinque mesi pronunciata in Italia dalla pena complessiva qui ritenuta adeguata (sentenza del Tribunale federale 6B_384/2009 del 5 novembre 2009, consid. 3.5.3, riassunta in ius.focus 3/2009 pag. 27).

E. 4 In base al punto 1 dell'atto d'accusa, A. è accusato di avere intenzionalmente e ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, per un valore complessivo pari a

USD 265'576.05, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine. Si tratta di atti che sarebbero stati commessi in Italia, a Singapore, a Zurigo e a Lugano, nel periodo gennaio 2003 – ottobre 2003. Secondo l’accusa i valori patrimoniali in questione sarebbero parte di utile derivante da un’attività commerciale, in esecuzione di contratti di compravendita di carbone sottoscritti da G. e da H., realizzata in base ad un accordo corruttivo preesistente, i cui termini sono stati stabiliti dal corrotto I., sindaco della città di Z., e dai corruttori A. e B. in occasione di alcuni incontri in diverse località italiane, avvenuti a partire dal mese di febbraio - marzo del 2002. L'accordo corruttivo avrebbe previsto la sottoscrizione da parte di I., per conto del Comune di Z. nella sua veste di sindaco, di una convenzione che impegnava in particolare la H. all’uso di carbone a basso contenuto di zolfo per l’alimentazione della centrale termoelettrica di Z. Nord, convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2003. L'accordo corruttivo avrebbe inoltre previsto l'assegnazione a favore del sindaco corrotto I. di un terzo dell'utile derivante dall'attività commerciale, in esecuzione di contratti di compravendita di carbone sottoscritti da G. e da H., utile da accreditare su conti esteri, accordo corruttivo che avrebbe previsto inoltre l'accettazione da parte di I. della promessa di cessione a suo favore del 25% delle quote della società J., Genova, agente della G., atto corruttivo commesso da I. in relazione all’attività ufficiale di sindaco nel Comune di Z., contrastante con i suoi doveri d’ufficio, sottostante al suo potere d’apprezzamento ed eseguito in violazione del dovere di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto adottato asservendo la funzione agli interessi del privato corruttore. I. avrebbe commesso tale atto corruttivo in concorso con A., in qualità di agente della G. e socio della J., e B., in qualità di socio della J.. Per quanto riguarda le operazioni concretamente rimproverate all'imputato, l'autorità requirente lo accusa in particolare di avere:

- conferito in data 9 gennaio 2003 a Lugano, alla K. SA, il mandato di costituzione/acquisto, domiciliazione, segretariato, amministrazione e contabilità, relativo alla società L., costituita il 2 luglio 2002, con l’incarico di aprire una relazione bancaria a nome della stessa società presso la F. SA di Lugano e suddividere ogni reddito che vi sarebbe confluito a favore di B. e A. nella misura del 50% ognuno;

- utilizzato, il 13 gennaio 2003, la società L. per aprire presso la F. SA di Lugano, a nome della stessa società e con aventi diritto economico B. e A., la relazione bancaria n. 2 denominata D.;

- confermato per iscritto, in data 26 gennaio 2003 a Lugano, l’incarico alla K. SA di trasferire gli importi che sarebbero stati accreditati sulla relazione

bancaria D. in parti uguali a favore delle relazioni bancarie aperte presso F. SA di Lugano n. 3 denominata E. e n. 4 denominata M.;

- utilizzato, nel periodo gennaio 2003 – ottobre 2003, la relazione bancaria n. 2 denominata D. per trasferirvi e/o farvi trasferire parte degli utili derivanti dall’attività commerciale realizzata in base all'accordo corruttivo a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E. aperta presso la F. SA di Lugano e intestata a N., dove avente diritto economico risulta essere B.;

- operato o fatto operare in particolare, nel periodo 12 marzo 2003 – 20 ottobre 2003, trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 2 denominata D. a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E. per un totale pari a USD 394'725.75, di cui l'importo pari a USD 265'576.05, secondo l'accordo corruttivo, di pertinenza del sindaco corrotto I. ed equivalente ad un terzo dell'importo complessivo pari a USD 796'728.10 trasferito sul conto D. nel periodo 31 gennaio 2003 – 15 ottobre 2003 tramite la banca O. SA di Zurigo su ordine di P. Giacarta/Indonesia e tramite la banca Q. di Singapore su ordine di G., società di trading posseduta da P..

E. 5 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).

E. 5.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in

particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2010, n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa).

E. 5.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori

riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305bis CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482 e seg.; CASSANI, op. cit.,

n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32).

E. 6 Il primo quesito che si pone riguarda il crimine a monte perché su questo si regge tutta l’architettura accusatoria, oggetto altresì di esplicite censure difensive.

E. 6.1 Sulla scorta delle risultanze agli atti, non da ultimo avallate da due sentenze italiane di patteggiamento passate in giudicato ed equivalenti secondo dottrina e giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (oggi dell’Unione europea) ad una normale sentenza di condanna (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; HELMUT SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 3a ediz., Baden-Baden 2009, pag. 180 e seg.; GAETANO DE AMICIS, Il principio del “ne bis in idem” europeo nell’interpretazione della Corte di giustizia, in Cassazione penale 2009, vol. 7/8, pag. 3178 e seg.; HELENA KOTTMANN, Bedeutung des Doppelverfolgungsverbotes nach Art. 54 SDÜ bei Vorliegen eines in Italien ergangenen Patteggiamentos, in: Jusletter 21 settembre 2009, n. 8 e segg.; LAURENT MOREILLON, Coopération judiciaire pénale dans l’Espace Schengen, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, a cura di L. Moreillon, Basilea 2008, pag. 514), durante i mesi di febbraio-marzo 2002 A. e B. hanno concluso un accordo con l'allora sindaco della città di Z. I. stando al quale quest'ultimo avrebbe sottoscritto una convenzione che impegnava la H. all'uso di carbone a basso contenuto di zolfo per l'alimentazione della centrale termoelettrica di Z. Nord, convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2003 (cl. 33 p. 510.42 e segg.). Se non avesse ottenuto la promessa di guadagno fattagli

dagli accusati, I. non avrebbe certamente esercitato il suo potere di sindaco sostenendo in Giunta un'opinione diametralmente opposta alle sue precedenti convinzioni politiche e alle decisioni amministrative che in base a tali convinzioni aveva fino a quel momento preso (cl. 13 p. 18.1.126 D26; cl. 33 p. 510.19-35). Non sono certo gli argomenti tecnici di A. sull’industria del carbone ad avergli fatto cambiare idea, ma i soldi promessi; è del resto lo stesso I. ad affermarlo (cl. 13 p. 18.1.126 D27 e segg.; cl. 33 p. 510.106) e non si vede perché dovrebbe autoaccusarsi senza motivo (v. del resto anche le pertinenti osservazioni sulla credibilità di I. esposte nella sentenza 30 gennaio 2009 del Tribunale di Z., cl. 33

p. 510.102). In questo senso non vi è ragione di scostarsi dalle risultanze dei procedimenti penali italiani, anche se uno di questi è stato oggetto di appello, più che altro comunque su questioni di qualifica giuridica degli atti rimproverati a B. (cl. 33 p. 510.447 e segg.), che sugli accertamenti fattuali relativi agli atti corruttivi in narrativa. Accertamenti fondati su testimonianze, confessioni e riscontri oggettivi dettagliatamente ripresi nella sentenza di prima istanza riguardante B. cui si può qui rinviare (cl. 33 p. 510.105 e segg.), non essendovi motivi per ritenere che siano stati irregolarmente acquisiti, anche alla luce delle norme procedurali del nostro Paese. Il comportamento rimproverato ai protagonisti degli episodi in questione, oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste dall’art. 305bis n. 3 CP, adempie le fattispecie di cui agli art. 322septies CP, rispettivamente degli art. 322ter e 322quater CP (sull'applicabilità del principio della doppia punibilità astratta v. DTF 136 IV 179 consid. 2, aspetto qui comunque irrilevante essendo i fatti posteriori all’entrata in vigore dell’art. 322septies CP), quindi di un crimine ai sensi dell’art. 305bis CP unitamente all’art. 10 cpv. 2 CP, tanto più che anche a seguire le argomentazioni sollevate in appello da B., segnatamente qualificando il reato a monte come corruzione per un atto d’ufficio ex art. 318 CP italiano (sulle particolarità della corruzione impropria ai sensi di questo articolo v. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. II, Milano 2003, pag. 329 e seg.), non vi è comunque dubbio sul fatto che il patto corruttivo in questione sia stato posto in essere e che il sindaco I. abbia abbandonato la sua opposizione al mantenimento dei gruppi a carbone della centrale in seguito a questo patto ed ai benefici che ne ha tratto, violando in questo modo i doveri e la responsabilità che aveva nei confronti dei suoi cittadini, i quali si aspettano ovviamente che i politici da loro eletti perseguano politiche conformi alle proprie libere convinzioni e non alle bustarelle promesse. In questo senso la fattispecie della corruzione secondo il diritto svizzero sarebbe in ogni caso adempiuta e non certo una mera accettazione di vantaggi giusta l’art. 322sexies CP (sul discrimine v. MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 38 e segg. ad art. 322ter CP).

E. 6.2 A prescindere dalla correttezza sostanziale e formale degli accertamenti operati in Italia va altresì considerato il fatto che avendo aderito allo Spazio Schengen la Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; VALSAMIS MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; MARKUS JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che le pertinenti norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto intertemporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di rilievo è in particolare l’art. 54 CAS, ampiamente citato dalle parti nel corso del dibattimento alla base della sentenza del TPF annullata. In base a questa disposizione una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; SUSANNE FEE JAGLA, Auf dem Weg zu einem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, Francoforte s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva, da porre in relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e alla volontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire un più efficiente e coordinato perseguimento penale transnazionale (KAI AMBOS, Internationales Strafrecht, 2a ediz., Monaco 2008, pag. 483 e seg.; v. anche SATZGER, op. cit., pag. 178 e seg.

n. 53; più sfumate FABIENNE JAULT-SESEKE/JULIETTE LELIEUR, Les différences d’approche de l’espace judiciaire européen sur les plans civil et pénal, in L’espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés, Parigi 2009, pag. 6 e seg.). Anche alla luce di queste considerazioni di diritto penale europeo non vi sono motivi per scostarsi dagli accertamenti su cui si sono basati i giudici italiani

nelle precitate sentenze. Ciò deve restare possibile solo in circostanze eccezionali, che nel caso concreto non sono date. Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e della corruzione, dove la tendenza internazionale, e quindi non solo europea, coerentemente seguita dal legislatore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 99 e segg., 118 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 21 settembre 2007, FF 2007 pag. 6665 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero.

E. 6.3 Concludendo il requisito del crimine a monte è adempiuto.

E. 7 Assodati la sussistenza di un crimine a monte, l'origine criminale dei soli valori destinati al corrotto (v. SK.2009.6 consid. 4.2, confermato in 6B_221/2010 consid. 3.3) nonché il fatto che A. è già stato condannato in Italia per le dazioni di denaro destinate a I. versate sul conto D. della L. (v. SK.2009.6 consid. 5.1, confermato in 6B_221/2010 consid. 2.3), occorre ora chinarsi sui restanti atti di riciclaggio contestati all'imputato.

Per ripetuta ammissione dello stesso B., di cui non vi è ragione di dubitare, un terzo dei soldi confluiti in Svizzera erano di spettanza dell'ex sindaco I. (v. cl. 33

p. 510.113; cl. 13 p. 18.1.126.D8). Che vi sia poi stata un'evoluzione, come sostenuto dalla difesa, per quanto riguarda le versioni dei fatti fornite dalle persone implicate, ciò può rientrare nell'ordine delle cose, segnatamente della tattica difensiva, soprattutto in funzione degli elementi raccolti dalle autorità inquirenti nel corso dell'inchiesta. Sta di fatto che la versione secondo la quale un terzo del denaro fosse destinato al corrotto è quella che è più volte emersa e che risulta più credibile. Questo è dunque senz'altro provento di crimine ai sensi dell'art. 305bis CP. Si tratta di un ammontare totale di USD 265'576.05 e non di USD 208'065.20 come sostenuto dall'avv. Marcellini, dato che, essendo il conto D. stato creato ad hoc ad inizio gennaio 2003 per accogliere il denaro frutto

dell'accordo corruttivo, tutti i valori giunti sul medesimo, destinati al corrotto, devono essere considerati di provenienza criminale.

Per quanto concerne lo smistamento della somma contaminata dal conto D. sulla relazione E. esso è avvenuto sulla base di un disegno criminale comune di A. e B., che è essenzialmente quello messo in luce dalle risultanze italiane sulla pianificazione dell’antefatto criminoso (v. supra consid. 6.1) ed obiettivamente il fatto di trasferire dei soldi da un conto intestato ad una società, con successiva chiusura, ad un conto intestato ad un trust costituisce un atto vanificatorio. Nella DTF 124 IV 274 (consid. 4) il Tribunale federale ha affermato che un semplice versamento su un conto bancario personale, aperto nel luogo del domicilio e che serve agli abituali pagamenti privati, non può oggettivamente costituire un atto di riciclaggio di denaro. Ebbene, nel caso in esame il conto E. è stato creato appositamente per accogliere il denaro di origine criminale proveniente dal conto D.; esso è stato toccato unicamente da operazioni legate a tale denaro. B. avrebbe in fondo potuto far versare il denaro in questione su un suo conto preesistente, ciò che non ha fatto. Va qui sottolineato che ciò che è sanzionato con l'art. 305bis CP è l'atto di sottrazione in sé, indipendentemente dal risultato pratico (DTF 124 IV 274 consid. 2). Soggettivamente, l'imputato, coinvolto nel reato a monte, non poteva non rendersi conto che l'operazione in questione costituiva un atto vanificatorio e se senz'altro l'elemento fiscale addotto dallo stesso ha svolto un ruolo nella sua decisione (cl. 33 p. 910.14; v. comunque ACKERMANN, op. cit., n. 527 ad art. 305bis CP), ciò non toglie che si rendeva conto che così facendo non evadeva solo le imposte ma poneva un diaframma tra sé e l'autorità di perseguimento penale. Spostare il denaro di origine criminale dal conto D., poi chiuso, al conto E., con cambiamento del titolare del conto, senza nessuna ravvisabile logica finanziaria, costituisce un atto dissimulatorio (Kaschierungshandlung), presupposto necessario ai comportamenti puniti dall'art. 305bis CP (v. FF 1996 I pag. 521 e segg., in particolare pag. 531). Il reato è pertanto da considerarsi realizzato da B. e dall'imputato unicamente per quanto concerne i trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria D. a favore della relazione bancaria E. effettuati tra il 12 marzo 2003 ed il 20 ottobre 2003, per un controvalore complessivo pari a USD 265'576.05.

Sulla pena

E. 8.1 I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più

favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen desÜbergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

E. 8.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2 CP), mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione giusta l’art. 319 del Codice penale italiano alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 9.2), è di rilievo l’art. 322ter CP, fattispecie che prevedeva la reclusione sino a cinque anni o la detenzione, mentre dal 1° gennaio 2007 è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/

BETTEX/STOLL, Code pénal, Partie générale, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MON- NIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie all'imputato colpevole.

E. 9.1 Va preliminarmente preso atto che A. è già stato oggetto di una condanna penale in Italia, con sentenza di patteggiamento passata in giudicato. I reati per cui è

stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre

2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno e cinque mesi di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204).

E. 9.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. In questo il diritto penale svizzero si differenzia quindi chiaramente dal diritto penale italiano, il quale ha adottato, seppur con qualche mitigazione, il sistema del cumulo materiale delle pene (tot crimina, tot poenae), abbandonando in tal senso, con il codice Rocco del 1930, il sistema del cumulo giuridico, equiparabile a quello svizzero, che era stato precedentemente seguito dal codice Zanardelli del 1889 (v. GIORGIO LATTANZI, Codice penale. Annotato con la giurisprudenza, Milano 2011, 7a ediz., n. 1 ad art. 80, pag. 420; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2003, n. 172 e

n. 233). Non c’è dubbio, comunque, che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid.

E. 9.3 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an- teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

E. 9.4 A. si è comportato in maniera contraddittoria nell’insieme delle procedure qui in esame. In Italia ha collaborato e risarcito, in Svizzera invece ha recisamente negato gli stessi fatti su cui aveva precedentemente patteggiato. Le spiegazioni addotte possono avere una certa ragion d’essere nella misura in cui i ritardi della giustizia italiana sono frutto di numerose condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. ad es. FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 3a ediz., Kehl am Rhein 2009, n. 235 ad art. 6 CEDU, pag. 232; VINCENT BERGER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 11a ediz., Parigi 2009, pag. 315 e seg., 321 e segg.), ma questo non è sufficiente per giustificare la completa incoerenza delle condotte procedurali dell’accusato. L’Italia è uno stato di diritto e A. ha scelto liberamente la via del patteggiamento, una via deflativa del dibattimento conosciuta da numerosi altri ordinamenti (v. MATTEO CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli 2009). Egli non è uno sprovveduto ed è apparso alla Corte una persona che calcola bene le proprie mosse. Alla sentenza di patteggiamento si è giunti alla luce di tutta una serie di accertamenti fattuali poi utilizzati anche nel rito ordinario a carico di altri coaccusati e di cui A. era pienamente consapevole. Non è il tipo di persona che, pur sapendosi innocente, percorre la via del patteggiamento (sul problema, a prescindere dal caso concreto, v. comunque FEDERICO PICINALI, Diritto penale, patteggiamento e ragionevole dubbio, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009/3 pag. 1457-1463). Piuttosto, egli anche nel corso dei dibattimenti relativi alla procedura SK.2009.6 tende a sviare il discorso dalla gravità oggettiva dei fatti, così facendo bagatellizzandoli. L’apparato di società messe in piedi non

è forse sofisticatissimo, ma denota un’energia criminale da non sottovalutare. Il movente non è ideale, come ha sostenuto in aula: non è l’interesse dei cittadini di Z. o dei lavoratori della centrale, ma il lucro personale. Ed è sempre questo il movente esclusivo che lo ha portato, da rodato uomo d’affari, a riciclare i soldi destinati al sindaco I., assicurandosi l’appoggio di un personaggio importante nel processo decisionale attorno alla centrale termoelettrica di Z. Nord. A favore di A. va comunque ritenuta l’incensuratezza (sul valore relativo di questa componente

v. DTF 136 IV consid. 2.6) e occorre considerare che gran parte del disvalore dell’atto è già compresa nell’antefatto criminoso (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A. non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. Gli atti di riciclaggio sono stati commessi tra marzo e ottobre 2003 per cui ci troviamo oltre i due terzi dei termini di prescrizione, fissati dalla giurisprudenza perché entri in linea di conto l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 132 IV 1; sentenza del Tribunale federale 6B.157/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.4), attenuante che va applicata avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche, vista la filosofia difensiva adottata dall’accusato in aula; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto dell’ammontare totale delle somme riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, nonché del movente esclusivamente egoistico. Concludendo, per l’insieme dei fatti in questione, trasponendo il tutto nel diritto sanzionatorio svizzero (v. supra consid. 9.2), si giustifica una pena detentiva complessiva di 17 mesi e 20 giorni, tenuto anche conto dell'ulteriore tempo trascorso dalla sentenza del 3 dicembre 2009, per cui, dedotta la pena già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 20 giorni di detenzione.

E. 10 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2

CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).

E. 10.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono date per il condannato.

E. 10.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta- mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l’eccezione; quest’ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4 CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla

condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

E. 10.3 A. è incensurato e ha un’età piuttosto avanzata. Sia dal punto di vista sociale che famigliare appare ben integrato. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP non ve ne sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 42 cpv. 4 CP o dell’art. 43 CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

Sulle misure

E. 11 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato (art. 71 cpv. 3 prima frase CP).

E. 11.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o

moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

E. 11.2 Nella fattispecie i valori sequestrati di cui è titolare l’accusato A. non è dimostrato siano in relazione diretta con il reato di riciclaggio, né l’autorità requirente lo sostiene. Ipotizzabile è dunque solo la pronuncia di un credito compensatorio, garantito dai valori sequestrati giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, sennonché non risulta che l'imputato abbia tratto direttamente profitto per i fatti di riciclaggio qui ritenuti (v. SK.2009.6 consid. 7.2 e 6B_221/2010 consid. 4.3). Il profitto da lui tratto è da porre invece in relazione con il reato a monte per il quale l’imputato A. è già stato ritenuto colpevole ed è stato già contestualmente condannato a risarcimento, per un ammontare di circa EUR 330'000.- già versato alle autorità italiane (cl. 13

p. 18.1.127-128 e 146; cl. 33 p. 510.113; cl. 33 p. 910.013). Il conto in questione va pertanto dissequestrato.

Sulle spese e ripetibili

E. 12 Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

E. 12.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

E. 12.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC ha fatto valere un emolumento di fr. 10'000.- (cl. 33 p. 710.1), mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI è stato invocato un emolumento di fr. 12'000.- (v. anche cl. 1 p. 1.84). Per il rinvio a giudizio e la rappresentanza dell’accusa l’autorità requirente ha fatto valere un emolumento di fr. 4'000.- (cl. 33 p. 710.1). Nell'ambito della procedura su rinvio il MPC ha pure esposto un emolumento di

fr. 3'000.- per l'atto d'accusa del 2 settembre 2011 e la sua rappresentanza. Premesso che l'emolumento per il rinvio a giudizio e la rappresentanza dell’accusa non è più contemplato nel CPP, contrariamente a quanto previsto nella vecchia PP, e non può quindi più essere preso in considerazione nella determinazione delle spese procedurali, i primi due importi risultano adeguati per procedure di questo tipo e vanno divisi in parti uguali tra l'imputato e B., atteso che la reprensibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera sostanzialmente uguale sul complesso delle spese cagionate allo Stato. Essendovi alla base della procedura di rinvio l'accoglimento del ricorso inoltrato dall'imputato, la messa a carico di un emolumento ad essa collegato non risulta in ogni caso giustificata.

E. 12.3 Per quanto concerne gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'683.65 per le indagini preliminari e fr. 327.- per la fase di istruzione preparatoria (cl. 26 p. 20). Per quanto riguarda l’UGI sono fatte valere spese totali di fr. 2'880.90 (cl. 33 p. 710.1). Fra gli esborsi vi sono tuttavia costi di viaggio all’interno del territorio svizzero, in quanto tali già coperti dall’emolumento sopraccitato (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22 del 20 e 27 luglio 2009, consid. 13.5 e rinvii). Da escludere sono anche gli importi concernenti le traduzioni che, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2.2, e SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3, con rinvii). Dedotte queste spese rimangono quindi fr. 1'683.35 di esborsi del MPC e fr. 50.- dell’UGI. Tali costi vanno ripartiti in parti uguali a carico del condannato e di B..

E. 12.4 Esborsi derivanti dalla fase dibattimentale non ve ne sono. La relativa tassa di giustizia va fissata a fr. 4'000.-, a carico del condannato e di B. in parti uguali.

E. 12.5 Complessivamente risulterebbero a carico del condannato e di B. spese giudiziarie per un totale di fr. 31'733.35, tuttavia tenuto conto del loro parziale proscioglimento e dell’indennità per ripetibili di cui di massima avrebbero per questo motivo diritto vi è ragione di ridurre a titolo di compensazione le spese totali a carico di ciascuno a fr. 13'000.-, precisato che la parte relativa a B. è già stata addossata al medesimo con sentenza del 3 dicembre 2009 cresciuta in giudicato nei suoi confronti.

Dispositiv
  1. I. L'imputato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per aver operato o fatto operare tra il 12 marzo 2003 ed il 20 ottobre 2003 trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 2 denominata D. a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E., entrambe presso la F. SA di Lugano, per un valore complessivo di USD 265'576.05. II. A. è condannato ad una pena detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno e 5 mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Z. III. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni. IV. A. è condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese procedurali. V. È ordinato il dissequestro del conto n. 1 presso la Banca C. SA a Lugano. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale Il Giudice unico Il Cancelliere La versione scritta completa della sentenza è comunicata a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Avv. Luca Marcellini, - Un estratto della sentenza viene comunicato a: - C. SA, Lugano. Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Spedita il 12.07.2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 luglio 2012 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Giorgio Bomio, giudice unico Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, contro

A., difeso dall'avv. Luca Marcellini, Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2011.14

Fatti:

A. Con sentenza del 3 dicembre 2009 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di un mese a valere quale pena complementare alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. L'esecuzione della pena è stata sospesa ed il periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese giudiziarie. Coimputato nella stessa procedura, B. è stato anch'egli riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio e condannato ad una pena di 210 aliquote giornaliere di fr. 410.- cadauna per un totale di fr. 86'100.-, pena anche in questo caso sospesa con un periodo di prova di due anni. Il medesimo è stato condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese giudiziarie. Nel contempo, il TPF ha ordinato il dissequestro del conto n. 1 presso la Banca C. SA a Lugano.

B. Contro la decisione del TPF, sia il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che A. hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 25 gennaio 2011 (sentenza 6B_221/2010), l'Alta Corte federale ha respinto il gravame del MPC, nella misura della sua ammissibilità. Essa ha per contro accolto, in data 31 gennaio 2011 (sentenza 6B_222/2010), il ricorso inoltrato da A., rinviando la causa alla presente autorità per nuova decisione. In sostanza, essa è giunta alla conclusione che il TPF ha violato il principio accusatorio, affermando che detta autorità ha in sostanza determinato l'oggetto del riciclaggio, vale a dire i valori patrimoniali provento di reato, in una circostanza diversa rispetto a quella ritenuta nell'atto d'accusa del 15 maggio 2009. Tale impostazione accusatoria si è scostata da quella del MPC e ha modificato in misura significativa la fattispecie alla base dell'atto d'accusa. Non risultando ch'essa sia stata prospettata all'accusato al processo o che sia stata specificatamente oggetto del dibattimento, e trattandosi di un aspetto rilevante, sul quale avrebbe potuto addurre ulteriori argomentazioni a sostegno della sua difesa, occorreva garantire al ricorrente la possibilità di esprimersi in proposito.

C. In data 2 marzo 2011 il TPF, alla luce della summenzionata sentenza del Tribunale federale, ha dato la possibilità al MPC, giusta l'art. 329 cpv. 2 CPP, di

completare o modificare l'atto d'accusa, nonché di compiere ulteriori atti istruttori. Il MPC ha quindi inoltrato al TPF il nuovo atto d'accusa del 2 settembre 2011.

D. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente il modo di procedere per l'emanazione del nuovo giudizio, il quale si basa sull'atto di accusa del 2 settembre 2011, e non essendo stato necessario procedere all'amministrazione di ulteriori prove, il TPF, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento, potendo le parti formulare le loro conclusioni per iscritto. Esso ha altresì invitato l'imputato a compilare il formulario relativo alla sua situazione patrimoniale.

E. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.

E.1 Con scritto del 13 gennaio 2012, il MPC, dopo aver evidenziato, da una parte, l'assenza di prescrizione relativamente ai reati contestati all'imputato e, dall'altra, l'avvenuta sanatoria – tramite il nuovo atto d'accusa e la possibilità offerta al predetto di proporre ulteriori atti istruttori – della violazione del diritto di essere sentito del medesimo rilevato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 31 gennaio 2011, ha chiesto al TPF:

- di dichiarare A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, per aver operato o fatto operare tra il 12 marzo 2003 e il 20 ottobre 2003 trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 2 denominata D. a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E., entrambe in essere presso la F. SA di Lugano, per un valore complessivo di USD 265'576.05;

- di condannare A. a una pena detentiva di un mese a valere quale pena complementare alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, dovendo l'esecuzione della pena essere sospesa in applicazione dell'art. 42 CP, con un periodo di prova di due anni;

- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato.

E.2 Con scritto del 20 febbraio 2012, l'imputato postula:

- in via principale, il suo proscioglimento dalle accuse di cui all'atto d'accusa del 2 settembre 2011; il riconoscimento di un'indennità di fr. 86'208.50; tasse e spese di giustizia a carico della Confederazione;

- in via subordinata, il suo proscioglimento dalle accuse di cui all'atto d'accusa del 2 settembre 2011 per intervenuta prescrizione dell'azione penale; il

riconoscimento di un'indennità di fr. 86'208.50; tasse e spese di giustizia a carico della Confederazione.

F. Il MPC e A. hanno rinunciato a replicare.

G. In data 30 marzo 2012 A. ha fornito all'autorità giudicante le sue ultime dichiarazioni, prima che la Corte, il 3 aprile seguente chiudesse il contraddittorio.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1.

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007,

n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF)

1.2 In concreto, l'accoglimento del ricorso dell'imputato da parte del Tribunale federale riguarda la violazione del principio accusatorio. Per quanto concerne A., l'Alta Corte ha annullato completamente la decisione del 3 dicembre 2009, rinviando la causa al TPF per nuova decisione. Questa Corte deve dunque, sanata la violazione di cui sopra, ripronunciarsi su tutti i fatti contestati a A..

2.

2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell’accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).

2.2 Nella fattispecie, avendo il TPF condannato l'imputato per un reato non contemplato nell'atto d'accusa del 15 maggio 2009, il Tribunale federale, come si è visto, ha rilevato una violazione del principio accusatorio. In applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP (v. anche DTF 133 IV 93 consid. 2), questo Tribunale ha quindi chiesto al MPC se intendeva completare o modificare l'atto d'accusa, possibilità di cui detta autorità si è avvalsa stilando il nuovo atto d'accusa del 2 settembre 2011, dando tra l'altro occasione all'imputato di proporre eventuali ulteriori atti istruttori. A. non ha richiesto l'amministrazione di ulteriori prove. Questo modo di procedere ha permesso di sanare la violazione del diritto di essere sentito evidenziato dal Tribunale federale, ragione per cui la presente autorità, non intravedendo in linea di massima la necessità di procedere all'amministrazione di ulteriori prove, ha deciso di non indire un nuovo dibattimento e di permettere alle parti di formulare le loro conclusioni per iscritto, considerato inoltre che nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole di essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente alla prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché dell'accordo esplicito delle parti, questa Corte statuirà dunque senza indire un nuovo dibattimento.

3. A. sostiene che per i reati di riciclaggio a lui contestati, l'ultimo dei quali intervenuto il 20 ottobre 2003 secondo l'autorità requirente, sarebbe sopraggiunta la prescrizione dell'azione penale.

3.1 L'art. 97 cpv. 1 lett. c CP prevede che l'azione penale si prescrive in sette anni, se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Il capoverso 3 della medesima disposizione aggiunge che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

3.2 Si pone quindi la questione di sapere se la sentenza di primo grado emessa il 3 dicembre 2009 dal Tribunale penale federale e annullata dal Tribunale federale è da considerarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, ciò che determinerebbe l'estinzione della prescrizione dei reati contestati agli accusati. In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di confermare quanto da lui già espresso nella DTF 134 IV 328, ossia che per sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP si deve intendere il verdetto di colpevolezza e non di assoluzione (v. sentenze nelle cause 6B_242/2010, 6B_243/2010 e 6B_248/2010 del 15 marzo 2012, consid. 2). Solo una sentenza di condanna estingue il termine di prescrizione (v. DTF 135 IV 196 consid. 2.1; 134 IV 328 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_819/2010 del 3 maggio 2011, consid. 4.2), mentre il giudizio di proscioglimento non interferisce sul suo corso: ciò a prescindere dalla loro fondatezza giuridica (v. 6B_242/2010 consid. 2.2, 6B_243/2010 consid. 2.4 e 6B_248/2010 consid. 2.4; GILBERT KOLLY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 68 e 70 ad art. 97 CP; d'altro parere MARTIN SCHUBARTH, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in RPS 120/2002 pag. 321 e segg., in particolare pag. 328-330; CHRISTIAN DENYS, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, in SJ 2003 II pag. 49 e segg., in particolare pag. 61; BERNARD BERTOSSA, Nota relativa alla sentenza del Tribunale federale 6B_242/2011 del 15 marzo 2012, in SJ 2012 I pag. 316). Il verdetto di colpevolezza pronunciato in prima istanza interrompe la prescrizione anche se in seguito esso è ribaltato in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale federale 6B_983/2010 del 19 aprile 2011, consid. 4.2.3). Dato che con la sentenza del 3 dicembre 2009 il TPF ha, seppure a torto, vista la violazione del principio del contraddittorio rilevata dal Tribunale federale, emesso un verdetto di condanna nei confronti di A., i fatti contestati a quest'ultimo con atto d'accusa del 2 settembre 2011 non possono considerarsi prescritti.

Sul riciclaggio di denaro

4. In base al punto 1 dell'atto d'accusa, A. è accusato di avere intenzionalmente e ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, per un valore complessivo pari a

USD 265'576.05, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine. Si tratta di atti che sarebbero stati commessi in Italia, a Singapore, a Zurigo e a Lugano, nel periodo gennaio 2003 – ottobre 2003. Secondo l’accusa i valori patrimoniali in questione sarebbero parte di utile derivante da un’attività commerciale, in esecuzione di contratti di compravendita di carbone sottoscritti da G. e da H., realizzata in base ad un accordo corruttivo preesistente, i cui termini sono stati stabiliti dal corrotto I., sindaco della città di Z., e dai corruttori A. e B. in occasione di alcuni incontri in diverse località italiane, avvenuti a partire dal mese di febbraio - marzo del 2002. L'accordo corruttivo avrebbe previsto la sottoscrizione da parte di I., per conto del Comune di Z. nella sua veste di sindaco, di una convenzione che impegnava in particolare la H. all’uso di carbone a basso contenuto di zolfo per l’alimentazione della centrale termoelettrica di Z. Nord, convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2003. L'accordo corruttivo avrebbe inoltre previsto l'assegnazione a favore del sindaco corrotto I. di un terzo dell'utile derivante dall'attività commerciale, in esecuzione di contratti di compravendita di carbone sottoscritti da G. e da H., utile da accreditare su conti esteri, accordo corruttivo che avrebbe previsto inoltre l'accettazione da parte di I. della promessa di cessione a suo favore del 25% delle quote della società J., Genova, agente della G., atto corruttivo commesso da I. in relazione all’attività ufficiale di sindaco nel Comune di Z., contrastante con i suoi doveri d’ufficio, sottostante al suo potere d’apprezzamento ed eseguito in violazione del dovere di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto adottato asservendo la funzione agli interessi del privato corruttore. I. avrebbe commesso tale atto corruttivo in concorso con A., in qualità di agente della G. e socio della J., e B., in qualità di socio della J.. Per quanto riguarda le operazioni concretamente rimproverate all'imputato, l'autorità requirente lo accusa in particolare di avere:

- conferito in data 9 gennaio 2003 a Lugano, alla K. SA, il mandato di costituzione/acquisto, domiciliazione, segretariato, amministrazione e contabilità, relativo alla società L., costituita il 2 luglio 2002, con l’incarico di aprire una relazione bancaria a nome della stessa società presso la F. SA di Lugano e suddividere ogni reddito che vi sarebbe confluito a favore di B. e A. nella misura del 50% ognuno;

- utilizzato, il 13 gennaio 2003, la società L. per aprire presso la F. SA di Lugano, a nome della stessa società e con aventi diritto economico B. e A., la relazione bancaria n. 2 denominata D.;

- confermato per iscritto, in data 26 gennaio 2003 a Lugano, l’incarico alla K. SA di trasferire gli importi che sarebbero stati accreditati sulla relazione

bancaria D. in parti uguali a favore delle relazioni bancarie aperte presso F. SA di Lugano n. 3 denominata E. e n. 4 denominata M.;

- utilizzato, nel periodo gennaio 2003 – ottobre 2003, la relazione bancaria n. 2 denominata D. per trasferirvi e/o farvi trasferire parte degli utili derivanti dall’attività commerciale realizzata in base all'accordo corruttivo a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E. aperta presso la F. SA di Lugano e intestata a N., dove avente diritto economico risulta essere B.;

- operato o fatto operare in particolare, nel periodo 12 marzo 2003 – 20 ottobre 2003, trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 2 denominata D. a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E. per un totale pari a USD 394'725.75, di cui l'importo pari a USD 265'576.05, secondo l'accordo corruttivo, di pertinenza del sindaco corrotto I. ed equivalente ad un terzo dell'importo complessivo pari a USD 796'728.10 trasferito sul conto D. nel periodo 31 gennaio 2003 – 15 ottobre 2003 tramite la banca O. SA di Zurigo su ordine di P. Giacarta/Indonesia e tramite la banca Q. di Singapore su ordine di G., società di trading posseduta da P..

5. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).

5.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in

particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2010, n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa).

5.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori

riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305bis CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482 e seg.; CASSANI, op. cit.,

n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32).

6. Il primo quesito che si pone riguarda il crimine a monte perché su questo si regge tutta l’architettura accusatoria, oggetto altresì di esplicite censure difensive.

6.1 Sulla scorta delle risultanze agli atti, non da ultimo avallate da due sentenze italiane di patteggiamento passate in giudicato ed equivalenti secondo dottrina e giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (oggi dell’Unione europea) ad una normale sentenza di condanna (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; HELMUT SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 3a ediz., Baden-Baden 2009, pag. 180 e seg.; GAETANO DE AMICIS, Il principio del “ne bis in idem” europeo nell’interpretazione della Corte di giustizia, in Cassazione penale 2009, vol. 7/8, pag. 3178 e seg.; HELENA KOTTMANN, Bedeutung des Doppelverfolgungsverbotes nach Art. 54 SDÜ bei Vorliegen eines in Italien ergangenen Patteggiamentos, in: Jusletter 21 settembre 2009, n. 8 e segg.; LAURENT MOREILLON, Coopération judiciaire pénale dans l’Espace Schengen, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, a cura di L. Moreillon, Basilea 2008, pag. 514), durante i mesi di febbraio-marzo 2002 A. e B. hanno concluso un accordo con l'allora sindaco della città di Z. I. stando al quale quest'ultimo avrebbe sottoscritto una convenzione che impegnava la H. all'uso di carbone a basso contenuto di zolfo per l'alimentazione della centrale termoelettrica di Z. Nord, convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2003 (cl. 33 p. 510.42 e segg.). Se non avesse ottenuto la promessa di guadagno fattagli

dagli accusati, I. non avrebbe certamente esercitato il suo potere di sindaco sostenendo in Giunta un'opinione diametralmente opposta alle sue precedenti convinzioni politiche e alle decisioni amministrative che in base a tali convinzioni aveva fino a quel momento preso (cl. 13 p. 18.1.126 D26; cl. 33 p. 510.19-35). Non sono certo gli argomenti tecnici di A. sull’industria del carbone ad avergli fatto cambiare idea, ma i soldi promessi; è del resto lo stesso I. ad affermarlo (cl. 13 p. 18.1.126 D27 e segg.; cl. 33 p. 510.106) e non si vede perché dovrebbe autoaccusarsi senza motivo (v. del resto anche le pertinenti osservazioni sulla credibilità di I. esposte nella sentenza 30 gennaio 2009 del Tribunale di Z., cl. 33

p. 510.102). In questo senso non vi è ragione di scostarsi dalle risultanze dei procedimenti penali italiani, anche se uno di questi è stato oggetto di appello, più che altro comunque su questioni di qualifica giuridica degli atti rimproverati a B. (cl. 33 p. 510.447 e segg.), che sugli accertamenti fattuali relativi agli atti corruttivi in narrativa. Accertamenti fondati su testimonianze, confessioni e riscontri oggettivi dettagliatamente ripresi nella sentenza di prima istanza riguardante B. cui si può qui rinviare (cl. 33 p. 510.105 e segg.), non essendovi motivi per ritenere che siano stati irregolarmente acquisiti, anche alla luce delle norme procedurali del nostro Paese. Il comportamento rimproverato ai protagonisti degli episodi in questione, oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste dall’art. 305bis n. 3 CP, adempie le fattispecie di cui agli art. 322septies CP, rispettivamente degli art. 322ter e 322quater CP (sull'applicabilità del principio della doppia punibilità astratta v. DTF 136 IV 179 consid. 2, aspetto qui comunque irrilevante essendo i fatti posteriori all’entrata in vigore dell’art. 322septies CP), quindi di un crimine ai sensi dell’art. 305bis CP unitamente all’art. 10 cpv. 2 CP, tanto più che anche a seguire le argomentazioni sollevate in appello da B., segnatamente qualificando il reato a monte come corruzione per un atto d’ufficio ex art. 318 CP italiano (sulle particolarità della corruzione impropria ai sensi di questo articolo v. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. II, Milano 2003, pag. 329 e seg.), non vi è comunque dubbio sul fatto che il patto corruttivo in questione sia stato posto in essere e che il sindaco I. abbia abbandonato la sua opposizione al mantenimento dei gruppi a carbone della centrale in seguito a questo patto ed ai benefici che ne ha tratto, violando in questo modo i doveri e la responsabilità che aveva nei confronti dei suoi cittadini, i quali si aspettano ovviamente che i politici da loro eletti perseguano politiche conformi alle proprie libere convinzioni e non alle bustarelle promesse. In questo senso la fattispecie della corruzione secondo il diritto svizzero sarebbe in ogni caso adempiuta e non certo una mera accettazione di vantaggi giusta l’art. 322sexies CP (sul discrimine v. MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 38 e segg. ad art. 322ter CP).

6.2 A prescindere dalla correttezza sostanziale e formale degli accertamenti operati in Italia va altresì considerato il fatto che avendo aderito allo Spazio Schengen la Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; VALSAMIS MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; MARKUS JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che le pertinenti norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto intertemporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di rilievo è in particolare l’art. 54 CAS, ampiamente citato dalle parti nel corso del dibattimento alla base della sentenza del TPF annullata. In base a questa disposizione una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; SUSANNE FEE JAGLA, Auf dem Weg zu einem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, Francoforte s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva, da porre in relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e alla volontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire un più efficiente e coordinato perseguimento penale transnazionale (KAI AMBOS, Internationales Strafrecht, 2a ediz., Monaco 2008, pag. 483 e seg.; v. anche SATZGER, op. cit., pag. 178 e seg.

n. 53; più sfumate FABIENNE JAULT-SESEKE/JULIETTE LELIEUR, Les différences d’approche de l’espace judiciaire européen sur les plans civil et pénal, in L’espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés, Parigi 2009, pag. 6 e seg.). Anche alla luce di queste considerazioni di diritto penale europeo non vi sono motivi per scostarsi dagli accertamenti su cui si sono basati i giudici italiani

nelle precitate sentenze. Ciò deve restare possibile solo in circostanze eccezionali, che nel caso concreto non sono date. Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e della corruzione, dove la tendenza internazionale, e quindi non solo europea, coerentemente seguita dal legislatore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 99 e segg., 118 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 21 settembre 2007, FF 2007 pag. 6665 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero.

6.3 Concludendo il requisito del crimine a monte è adempiuto.

7. Assodati la sussistenza di un crimine a monte, l'origine criminale dei soli valori destinati al corrotto (v. SK.2009.6 consid. 4.2, confermato in 6B_221/2010 consid. 3.3) nonché il fatto che A. è già stato condannato in Italia per le dazioni di denaro destinate a I. versate sul conto D. della L. (v. SK.2009.6 consid. 5.1, confermato in 6B_221/2010 consid. 2.3), occorre ora chinarsi sui restanti atti di riciclaggio contestati all'imputato.

Per ripetuta ammissione dello stesso B., di cui non vi è ragione di dubitare, un terzo dei soldi confluiti in Svizzera erano di spettanza dell'ex sindaco I. (v. cl. 33

p. 510.113; cl. 13 p. 18.1.126.D8). Che vi sia poi stata un'evoluzione, come sostenuto dalla difesa, per quanto riguarda le versioni dei fatti fornite dalle persone implicate, ciò può rientrare nell'ordine delle cose, segnatamente della tattica difensiva, soprattutto in funzione degli elementi raccolti dalle autorità inquirenti nel corso dell'inchiesta. Sta di fatto che la versione secondo la quale un terzo del denaro fosse destinato al corrotto è quella che è più volte emersa e che risulta più credibile. Questo è dunque senz'altro provento di crimine ai sensi dell'art. 305bis CP. Si tratta di un ammontare totale di USD 265'576.05 e non di USD 208'065.20 come sostenuto dall'avv. Marcellini, dato che, essendo il conto D. stato creato ad hoc ad inizio gennaio 2003 per accogliere il denaro frutto

dell'accordo corruttivo, tutti i valori giunti sul medesimo, destinati al corrotto, devono essere considerati di provenienza criminale.

Per quanto concerne lo smistamento della somma contaminata dal conto D. sulla relazione E. esso è avvenuto sulla base di un disegno criminale comune di A. e B., che è essenzialmente quello messo in luce dalle risultanze italiane sulla pianificazione dell’antefatto criminoso (v. supra consid. 6.1) ed obiettivamente il fatto di trasferire dei soldi da un conto intestato ad una società, con successiva chiusura, ad un conto intestato ad un trust costituisce un atto vanificatorio. Nella DTF 124 IV 274 (consid. 4) il Tribunale federale ha affermato che un semplice versamento su un conto bancario personale, aperto nel luogo del domicilio e che serve agli abituali pagamenti privati, non può oggettivamente costituire un atto di riciclaggio di denaro. Ebbene, nel caso in esame il conto E. è stato creato appositamente per accogliere il denaro di origine criminale proveniente dal conto D.; esso è stato toccato unicamente da operazioni legate a tale denaro. B. avrebbe in fondo potuto far versare il denaro in questione su un suo conto preesistente, ciò che non ha fatto. Va qui sottolineato che ciò che è sanzionato con l'art. 305bis CP è l'atto di sottrazione in sé, indipendentemente dal risultato pratico (DTF 124 IV 274 consid. 2). Soggettivamente, l'imputato, coinvolto nel reato a monte, non poteva non rendersi conto che l'operazione in questione costituiva un atto vanificatorio e se senz'altro l'elemento fiscale addotto dallo stesso ha svolto un ruolo nella sua decisione (cl. 33 p. 910.14; v. comunque ACKERMANN, op. cit., n. 527 ad art. 305bis CP), ciò non toglie che si rendeva conto che così facendo non evadeva solo le imposte ma poneva un diaframma tra sé e l'autorità di perseguimento penale. Spostare il denaro di origine criminale dal conto D., poi chiuso, al conto E., con cambiamento del titolare del conto, senza nessuna ravvisabile logica finanziaria, costituisce un atto dissimulatorio (Kaschierungshandlung), presupposto necessario ai comportamenti puniti dall'art. 305bis CP (v. FF 1996 I pag. 521 e segg., in particolare pag. 531). Il reato è pertanto da considerarsi realizzato da B. e dall'imputato unicamente per quanto concerne i trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria D. a favore della relazione bancaria E. effettuati tra il 12 marzo 2003 ed il 20 ottobre 2003, per un controvalore complessivo pari a USD 265'576.05.

Sulla pena

8.

8.1 I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più

favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen desÜbergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

8.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2 CP), mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione giusta l’art. 319 del Codice penale italiano alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 9.2), è di rilievo l’art. 322ter CP, fattispecie che prevedeva la reclusione sino a cinque anni o la detenzione, mentre dal 1° gennaio 2007 è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/

BETTEX/STOLL, Code pénal, Partie générale, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MON- NIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie all'imputato colpevole.

9.

9.1 Va preliminarmente preso atto che A. è già stato oggetto di una condanna penale in Italia, con sentenza di patteggiamento passata in giudicato. I reati per cui è

stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre

2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno e cinque mesi di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204).

9.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. In questo il diritto penale svizzero si differenzia quindi chiaramente dal diritto penale italiano, il quale ha adottato, seppur con qualche mitigazione, il sistema del cumulo materiale delle pene (tot crimina, tot poenae), abbandonando in tal senso, con il codice Rocco del 1930, il sistema del cumulo giuridico, equiparabile a quello svizzero, che era stato precedentemente seguito dal codice Zanardelli del 1889 (v. GIORGIO LATTANZI, Codice penale. Annotato con la giurisprudenza, Milano 2011, 7a ediz., n. 1 ad art. 80, pag. 420; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2003, n. 172 e

n. 233). Non c’è dubbio, comunque, che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), seppur tenendo conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi. A questo proposito la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: i principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 17 febbraio 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza

del Tribunale federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.4.1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.

Concretamente nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322ter CP, una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49 CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l’art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti. La pena complementare risulterà quindi deducendo la pena di un anno e cinque mesi pronunciata in Italia dalla pena complessiva qui ritenuta adeguata (sentenza del Tribunale federale 6B_384/2009 del 5 novembre 2009, consid. 3.5.3, riassunta in ius.focus 3/2009 pag. 27).

9.3 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an- teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

9.4 A. si è comportato in maniera contraddittoria nell’insieme delle procedure qui in esame. In Italia ha collaborato e risarcito, in Svizzera invece ha recisamente negato gli stessi fatti su cui aveva precedentemente patteggiato. Le spiegazioni addotte possono avere una certa ragion d’essere nella misura in cui i ritardi della giustizia italiana sono frutto di numerose condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. ad es. FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 3a ediz., Kehl am Rhein 2009, n. 235 ad art. 6 CEDU, pag. 232; VINCENT BERGER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 11a ediz., Parigi 2009, pag. 315 e seg., 321 e segg.), ma questo non è sufficiente per giustificare la completa incoerenza delle condotte procedurali dell’accusato. L’Italia è uno stato di diritto e A. ha scelto liberamente la via del patteggiamento, una via deflativa del dibattimento conosciuta da numerosi altri ordinamenti (v. MATTEO CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli 2009). Egli non è uno sprovveduto ed è apparso alla Corte una persona che calcola bene le proprie mosse. Alla sentenza di patteggiamento si è giunti alla luce di tutta una serie di accertamenti fattuali poi utilizzati anche nel rito ordinario a carico di altri coaccusati e di cui A. era pienamente consapevole. Non è il tipo di persona che, pur sapendosi innocente, percorre la via del patteggiamento (sul problema, a prescindere dal caso concreto, v. comunque FEDERICO PICINALI, Diritto penale, patteggiamento e ragionevole dubbio, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009/3 pag. 1457-1463). Piuttosto, egli anche nel corso dei dibattimenti relativi alla procedura SK.2009.6 tende a sviare il discorso dalla gravità oggettiva dei fatti, così facendo bagatellizzandoli. L’apparato di società messe in piedi non

è forse sofisticatissimo, ma denota un’energia criminale da non sottovalutare. Il movente non è ideale, come ha sostenuto in aula: non è l’interesse dei cittadini di Z. o dei lavoratori della centrale, ma il lucro personale. Ed è sempre questo il movente esclusivo che lo ha portato, da rodato uomo d’affari, a riciclare i soldi destinati al sindaco I., assicurandosi l’appoggio di un personaggio importante nel processo decisionale attorno alla centrale termoelettrica di Z. Nord. A favore di A. va comunque ritenuta l’incensuratezza (sul valore relativo di questa componente

v. DTF 136 IV consid. 2.6) e occorre considerare che gran parte del disvalore dell’atto è già compresa nell’antefatto criminoso (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A. non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. Gli atti di riciclaggio sono stati commessi tra marzo e ottobre 2003 per cui ci troviamo oltre i due terzi dei termini di prescrizione, fissati dalla giurisprudenza perché entri in linea di conto l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 132 IV 1; sentenza del Tribunale federale 6B.157/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.4), attenuante che va applicata avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche, vista la filosofia difensiva adottata dall’accusato in aula; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto dell’ammontare totale delle somme riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, nonché del movente esclusivamente egoistico. Concludendo, per l’insieme dei fatti in questione, trasponendo il tutto nel diritto sanzionatorio svizzero (v. supra consid. 9.2), si giustifica una pena detentiva complessiva di 17 mesi e 20 giorni, tenuto anche conto dell'ulteriore tempo trascorso dalla sentenza del 3 dicembre 2009, per cui, dedotta la pena già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 20 giorni di detenzione.

10. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2

CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).

10.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono date per il condannato.

10.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta- mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l’eccezione; quest’ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4 CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla

condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

10.3 A. è incensurato e ha un’età piuttosto avanzata. Sia dal punto di vista sociale che famigliare appare ben integrato. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP non ve ne sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 42 cpv. 4 CP o dell’art. 43 CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

Sulle misure

11. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato (art. 71 cpv. 3 prima frase CP).

11.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o

moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

11.2 Nella fattispecie i valori sequestrati di cui è titolare l’accusato A. non è dimostrato siano in relazione diretta con il reato di riciclaggio, né l’autorità requirente lo sostiene. Ipotizzabile è dunque solo la pronuncia di un credito compensatorio, garantito dai valori sequestrati giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, sennonché non risulta che l'imputato abbia tratto direttamente profitto per i fatti di riciclaggio qui ritenuti (v. SK.2009.6 consid. 7.2 e 6B_221/2010 consid. 4.3). Il profitto da lui tratto è da porre invece in relazione con il reato a monte per il quale l’imputato A. è già stato ritenuto colpevole ed è stato già contestualmente condannato a risarcimento, per un ammontare di circa EUR 330'000.- già versato alle autorità italiane (cl. 13

p. 18.1.127-128 e 146; cl. 33 p. 510.113; cl. 33 p. 910.013). Il conto in questione va pertanto dissequestrato.

Sulle spese e ripetibili

12. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

12.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

12.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC ha fatto valere un emolumento di fr. 10'000.- (cl. 33 p. 710.1), mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI è stato invocato un emolumento di fr. 12'000.- (v. anche cl. 1 p. 1.84). Per il rinvio a giudizio e la rappresentanza dell’accusa l’autorità requirente ha fatto valere un emolumento di fr. 4'000.- (cl. 33 p. 710.1). Nell'ambito della procedura su rinvio il MPC ha pure esposto un emolumento di

fr. 3'000.- per l'atto d'accusa del 2 settembre 2011 e la sua rappresentanza. Premesso che l'emolumento per il rinvio a giudizio e la rappresentanza dell’accusa non è più contemplato nel CPP, contrariamente a quanto previsto nella vecchia PP, e non può quindi più essere preso in considerazione nella determinazione delle spese procedurali, i primi due importi risultano adeguati per procedure di questo tipo e vanno divisi in parti uguali tra l'imputato e B., atteso che la reprensibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera sostanzialmente uguale sul complesso delle spese cagionate allo Stato. Essendovi alla base della procedura di rinvio l'accoglimento del ricorso inoltrato dall'imputato, la messa a carico di un emolumento ad essa collegato non risulta in ogni caso giustificata.

12.3 Per quanto concerne gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'683.65 per le indagini preliminari e fr. 327.- per la fase di istruzione preparatoria (cl. 26 p. 20). Per quanto riguarda l’UGI sono fatte valere spese totali di fr. 2'880.90 (cl. 33 p. 710.1). Fra gli esborsi vi sono tuttavia costi di viaggio all’interno del territorio svizzero, in quanto tali già coperti dall’emolumento sopraccitato (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22 del 20 e 27 luglio 2009, consid. 13.5 e rinvii). Da escludere sono anche gli importi concernenti le traduzioni che, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2.2, e SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3, con rinvii). Dedotte queste spese rimangono quindi fr. 1'683.35 di esborsi del MPC e fr. 50.- dell’UGI. Tali costi vanno ripartiti in parti uguali a carico del condannato e di B..

12.4 Esborsi derivanti dalla fase dibattimentale non ve ne sono. La relativa tassa di giustizia va fissata a fr. 4'000.-, a carico del condannato e di B. in parti uguali.

12.5 Complessivamente risulterebbero a carico del condannato e di B. spese giudiziarie per un totale di fr. 31'733.35, tuttavia tenuto conto del loro parziale proscioglimento e dell’indennità per ripetibili di cui di massima avrebbero per questo motivo diritto vi è ragione di ridurre a titolo di compensazione le spese totali a carico di ciascuno a fr. 13'000.-, precisato che la parte relativa a B. è già stata addossata al medesimo con sentenza del 3 dicembre 2009 cresciuta in giudicato nei suoi confronti.

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. L'imputato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per aver operato o fatto operare tra il 12 marzo 2003 ed il 20 ottobre 2003 trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 2 denominata D. a favore della relazione bancaria n. 3 denominata E., entrambe presso la F. SA di Lugano, per un valore complessivo di USD 265'576.05.

II. A. è condannato ad una pena detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno e 5 mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Z.

III. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

IV. A. è condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese procedurali.

V. È ordinato il dissequestro del conto n. 1 presso la Banca C. SA a Lugano.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza è comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Luca Marcellini, - Un estratto della sentenza viene comunicato a:

- C. SA, Lugano.

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedita il 12.07.2012