Riciclaggio di denaro.
Sachverhalt
(art. 352 cpv. 1). 1.2.4 Il decreto d’accusa, emesso il 7 giugno 2023 nei confronti di A. adempie ai requisiti elencati all’art. 353 cpv. 1 CPP. Inoltre, la pena pecuniaria e la multa proposte dal MPC rientrano nella gamma di sanzioni possibili nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 cpv. 1 lett. a e b CPP). Il decreto d’accusa è pertanto valido. 1.2.5 L’opposizione interposta il 16 giugno 2023 dall’imputato (cfr. act. MPC 03-00- 0005-0006) è valida, in quanto presentata tempestivamente, ossia entro il termine di 10 giorni, e nella dovuta forma scritta (art. 354 cpv. 1 CPP). 1.3 Presenza al dibattimento 1.3.1 Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. a CPP, se il procedimento concerne crimini o delitti l’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento. Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale (art. 336 cpv. 4 CPP). Sebbene la presenza dell’imputato sia obbligatoria per tutta la durata del dibattimento, compresa la comunicazione della sentenza, una procedura contumaciale è esclusa ed il
- 10 - SK.2024.25 procedimento segue il suo corso se, dopo aver partecipato all'apertura del dibattimento e alla trattazione delle questioni pregiudiziali, l'imputato non ricompare al termine di una sospensione, così come se egli si presenta il primo giorno del dibattimento ma non nei giorni successivi. Sarebbe infatti abusivo che l’imputato, avendo partecipato a una parte del dibattimento, potesse ottenere un nuovo dibattimento ai sensi dell’art. 366 cpv. 1 CPP semplicemente attraverso un’assenza successiva non autorizzata. La sentenza non ha quindi carattere contumaciale e un’istanza di nuovo giudizio è esclusa (CHRISTEN, Anwesenheits- recht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, pag. 219; SCHEER, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 366 CPP). Questa soluzione riprende il principio secondo cui l’assenza dell’imputato dopo l’apertura del dibattimento non esclude la prosecuzione della procedura iniziata in contraddittorio (olim praesens semper praesens; cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1269/2017 del 16 gennaio 2019 consid. 1.2). 1.3.2 Nel caso in esame, il 16 aprile 2025 l’imputato si è regolarmente presentato in aula all’apertura del dibattimento, è stato interrogato ed è stato presente per tutta la durata del contraddittorio. La sua assenza il 21 maggio 2025, data della comunicazione della sentenza, per la quale non è stata avanzata alcuna giustificazione né chiesta una dispensa, non ha influenza sul proseguimento del presente procedimento secondo la procedura ordinaria. La presente sentenza non ha carattere contumaciale e un’istanza di nuovo giudizio secondo l’art. 368 CPP è esclusa. 1.4 Diritto applicabile 1.4.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 1.4.2 L’art. 305bis n. 1 CP non ha subito alcuna modifica successiva ai fatti cui il MPC attribuisce rilevanza penale. Fa dunque stato la versione in vigore al momento dei fatti. 1.4.3 La procedura che qui ci occupa si inserisce nel contesto degli artt. 352 e segg. CPP. Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le modifiche del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), che concernono, tra le altre cose, anche la procedura del decreto d’accusa di cui agli artt. 352 e segg. CPP.
- 11 - SK.2024.25 Il decreto d’accusa nei confronti di A. è stato emanato in data 7 giugno 2023. Considerato che le norme di procedura sono rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore, alla presente fattispecie si applicano le nuove norme di procedura penale in vigore dal 1° gennaio 2024. 1.5 Prescrizione I fatti si sono svolti il 9 aprile 2023. Non trattandosi di un reato continuato o di atti successivi, la prescrizione decorre da tale data (art. 98 Iett. a CP). La comminatoria di pena del riciclaggio di denaro nella sua forma non aggravata (305bis n. 1 CP) è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, comminatoria per la quale, giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, l’azione penale si prescrive in 10 anni. Manifestamente l’azione penale non è dunque prescritta. 2. Risultanze istruttorie 2.1 Dagli atti risulta che A. è stato fermato il 9 aprile 2023 alle ore 15.30 al valico autostradale di Chiasso-Brogeda dal Corpo delle guardie di confine alla guida di un veicolo con targhe estere, mentre tentava di uscire dal territorio elvetico verso l'Italia. Nell’ambito dei controlli doganali venivano rinvenuti, all'interno di uno zaino appoggiato sul sedile passeggero, un totale di EUR 174'205.– in mazzette imballate sottovuoto e principalmente in banconote da EUR 50.– ed una macchinetta contasoldi di marca Olimpia (cfr. act. MP-TI 1). 2.2 Dal rapporto passaggi allestito mediante il software AFV (che permette la lettura delle targhe ed il relativo interfacciamento alle banche dati) dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini si evincono diversi passaggi dell’autovettura con targhe estere in possesso dell’imputato al momento del fermo. Il 5 aprile 2023, il veicolo dell’imputato è stato identificato all’altezza di Rheinfelden (AG) alle ore 18.20, è poi stato visto transitare verso sud sull’autostrada A2, con ultimo rilevamento a Chiasso alle 22.13. Il 9 aprile 2024, data dell’arresto, la targa è stata dapprima rintracciata sulla cantonale, all’altezza di Melide, in direzione nord, alle ore 14.26. Successivamente, il veicolo è stato visto transitare sulla A2, questa volta verso sud, all’altezza di Maroggia alle ore 15.16 ed alle ore 15.28 a Chiasso, poco prima della dogana di Brogeda (cfr. act. MP-TI 1). 2.3 Il rapporto di intervento del 14 aprile 2023 dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini sottolinea che durante i controlli successivi al fermo del 9 aprile 2023, sono state eseguite le analisi alla ricerca di contaminazioni da stupefacenti mediante test Itemiser, dapprima lo stesso giorno del fermo ed in
- 12 - SK.2024.25 seguito, più nel dettaglio, il 12 aprile 2023 per quanto riguarda le banconote (cf. act. MP-TI 16). Dal rapporto risulta innanzitutto che due dei tre mazzi di cartamoneta analizzati a campione tramite analisi preliminari il 9 aprile 2023 risultavano essere contaminati alla cocaina. Dal documento risulta inoltre che lo stesso esame è stato eseguito anche sulle mani, fronte e nuca e interno di tutti gli indumenti indossati dall’imputato, reagendo positivamente alla cocaina. L’intensità delle tracce risulta variabile, compresa tra il 1.60 ed il 2.53, laddove la positività inizia a partire dall’1.0. Per quanto concerne il veicolo, è stata rilevata una contaminazione alle seguenti sostanze: Eroina, Metanfetamina, Acetilcodeina, Anfetamina, Metadone, Efedrina, Paracetamolo. Le tracce sono state rinvenute nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, nei battitacchi anteriori e posteriori, sui sedili e nel baule. L’intensità delle tracce è in questo caso compresa tra il 1.06 ed il 4.42. Il rapporto esplicita anche i risultati dei successivi test svolti il 12 aprile 2023 sulle banconote, ed in particolare le sostanze rilevate e l’intensità delle tracce. La percentuale delle banconote contaminate è risultata molto variabile e compresa tra lo 0% ed il 100% a seconda del mazzo analizzato. Su un totale di 20 mazzi di banconote ne sono stati analizzati 14, di cui 12 contenevano un certo numero di biglietti di banca contaminati. Secondo la tabella in cui sono riportati nel dettaglio tutti i rilevamenti, l’intensità delle tracce sulle banconote è risultata molto variabile e compresa tra il 1.04 ed il 4.94. 2.4 In una nota esplicativa delle dogane allestita a sua volta il 14 aprile 2023 e trasmessa contestualmente al precitato rapporto, è stata avanzata l’ipotesi che il denaro, alla luce delle peculiari circostanze del caso, potesse essere stato "lavato". Per giungere a tale conclusione, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha avanzato le seguenti constatazioni e considerazioni (cfr. act. MP-TI 16): - “AII'eccezione di questo caso, ogni qualvolta abbiamo riscontrato la presenza di mazzi di banconote imballati in fogli di cellofan o messi sottovuoto, il denaro è sempre risultato fortemente contaminato da cocaina. - Nel caso specifico, nonostante le banconote siano tutte usate e usurate, abbiamo riscontrato una percentuale di banconote non contaminate da stupefacenti veramente molto alta. Di norma, le banconote Euro in circolazione non sono così pulite.
- 13 - SK.2024.25 - Valutando i risultati delle analisi, abbiamo nutrito il forte sospetto che il denaro potesse essere stato "lavato". - Osservando più attentamente le banconote, abbiamo constatato che le stesse hanno assunto una forma ondulata, come se fossero state bagnate ed in seguito asciugate. Inoltre, dalle tracce riscontrate, possiamo confermare che le stesse hanno subito anche una sorta di stiratura".
Tali conclusioni sono riprese anche nel rapporto redatto dalla Polizia giudiziaria federale il 7 giugno 2020 (cf. act. MPC 10-02-0004-0005). 2.5 Dal rapporto delle dogane del 14 aprile 2023, sottoscritto da A. in qualità di persona controllata, si evince che quest’ultimo, al momento del fermo, alla domanda d'uso specifica se avesse con sé valuta oppure oggetti di valore, ha risposto “ho dei soldi nello zaino ma non so quanti sono”. In presenza di importi di tale entità, è notorio che una persona che varca il confine debba indicarli di sua iniziativa, rispettivamente di sua spontanea volontà, cosa che l’imputato non ha fatto. Inoltre, è riportato che dopo il controllo e rinvenimento di denaro, la persona dichiarava che gli EUR 174'205.– rinvenuti servivano all'acquisto di macchine e pezzi di ricambio per il conflitto in Ucraina, di aver preso questi soldi in Belgio da una persona che si chiama E. e di trasportarli a Milano dove avrebbe ricevuto altre indicazioni su dove lasciare una parte del denaro, il resto doveva portarlo in Romania ed in Grecia (cfr. act. MP-TI 16). 2.6 Nel corso della procedura preliminare, l’imputato è stato sentito più volte dagli inquirenti. 2.6.1 Nel verbale di arresto svoltosi lo stesso 9 aprile 2023, A. ha in primo luogo preteso di lavorare come volontario indipendente per la guerra in Ucraina, il suo compito essendo quello di trasferire i soldi raccolti dai volontari. Nello specifico, egli ha dichiarato alla Polizia cantonale di aver ricevuto la somma di EUR 174'205.– di cui è stato trovato in possesso, in Belgio, da un certo E., il quale disponeva di totali EUR 500'000.–, e che doveva consegnare tale denaro in tre nazioni diverse: una parte in Italia, una parte in Romania e una parte in Grecia. Egli ha sostenuto che il denaro andava utilizzato per acquistare materiale per la guerra in Ucraina che l'Europa non fornisce. Le attività da lui svolte in questo contesto avrebbero carattere di volontariato e sarebbero coordinate da altre persone che gli avrebbero fornito indicazioni su dove recarsi a ritirare il denaro. Al momento del fermo, A. ha dichiarato di essere diretto a Milano per incontrare la persona che doveva ritirare una parte dei soldi, la cui identità precisa non gli era nota. Quest’ultimo lo avrebbe infatti dovuto contattare telefonicamente. La destinazione trovata sul navigatore del suo cellulare, una stazione di benzina F. vicino a Z. (IT), situata su un incrocio tra via […], è il luogo
- 14 - SK.2024.25 dove l'imputato ha dichiarato di alloggiare. L’imputato ha dichiarato di essere partito dal punto indicato sul navigatore con l'intento di trovare qualcosa da mangiare senza accorgersi di essere entrato sul suolo elvetico; preso atto dell'illogicità di tale dichiarazione, ha affermato di essere venuto a Lugano in quanto la Svizzera è bella e voleva ammirare il lago (cf. act. MP-TI 1). 2.6.2 Sentito dalla procura cantonale qualche giorno dopo, e meglio l’11 aprile 2023, A. ha dichiarato di aver ricevuto il denaro a Bruxelles, e ha ribadito di doverlo consegnare in tre nazioni diverse: una parte in Italia, una parte in Romania e una parte in Grecia. Chiestogli se fosse in grado di comprovare le sue dichiarazioni circa l'origine del denaro, egli ha risposto: “non so dire”. L’imputato ha precisato di essere stato coinvolto nel gruppo di volontari dal figlio G., il quale lavorava per i militari, essendo inserito in “un gruppo speciale segreto”, senza tuttavia prestare servizio al fronte ed era il suo unico interlocutore. Il gruppo a suo dire aveva una base operativa ma A. ha preferito non dire dove essa si trovi. Lui, personalmente, si sarebbe inizialmente occupato del trasporto di auto e, da circa quattro mesi, della raccolta di denaro. Con riferimento a tale attività, A. ha sostenuto di non sapere con precisione da dove provenissero i soldi raccolti dal gruppo, sebbene di solito i soldi arrivavano dall'Ucraina stessa. A. ha anche dichiarato di essere già transitato in Svizzera il 6 aprile 2023, circostanza in cui, stando alle sue dichiarazioni, si era fermato solo per poco tempo per fare delle foto al lago, senza sapere con precisione in che luogo, per poi dirigersi a Milano, dove il figlio G. gli aveva prenotato un hotel. Questionato sull’origine della macchinetta contasoldi rinvenuta nel veicolo, egli ha preteso di averla acquistata lui stesso in Germania circa un mese prima (cf. act. MP-TI 2). 2.6.3 Il 4 maggio 2023, A. è stato confrontato con alcune risultanze istruttorie dagli inquirenti. Posto di fronte a quanto da lui riferito al figlio durante una telefonata sorvegliata risalente al 21 aprile 2023, egli ha rilevato che nel momento in cui ha chiesto a quest’ultimo di recarsi alla “villa”, intendeva il Bed & Breakfast in cui aveva soggiornato in Y. (IT) (sito in […]), e che vi aveva lasciato dei soldi (circa EUR/USD 15'000.–/17'000.–) assemblati assieme e di cui una parte di sua spettanza per vivere e pagare le spese. In merito ad alcuni altri scambi con il figlio riguardanti presunte operazioni contabili, l’imputato ha dichiarato trattarsi delle sue spese sostenute prima del dicembre 2022, data in cui raggiungeva Atene. Ha quindi precisato di essersi recato ad Atene per recuperare il denaro, affittando un appartamento da parenti di rifugiati ucraini. A. ha anche dichiarato di aver preso il veicolo sui cui viaggiava al momento del fermo (e successivo arresto) in Romania, 6 mesi prima; il nome del detentore, H., credenziali per le quali figurano due persone nelle banche dati, di cui una nata nel 1983 e ricercata per reati patrimoniali a livello internazionale, non gli "dice niente", sebbene la persona che ha visto fosse effettivamente un giovane tra i 30 e i 40 anni. Quanto ai risultati delle analisi sulle banconote, egli ne ha preso atto osservando di non sapere il motivo per il quale le banconote siano state "pulite", ipotizzando che
- 15 - SK.2024.25 "magari sono cadute nel fiume" o sono state "trasportate in un tank e si sono sporcati di olio" (cf. act. MP-TI 21). 2.6.4 Il 19 maggio 2023, l’imputato è stato confrontato dalla Polizia cantonale con alcune sue precedenti dichiarazioni. Sul destino dei soldi da lui trasportati, ha precisato di non sapere di preciso a quale scopo essi fossero destinati. A. ha pure sottolineato di non sapere nulla dei dettagli che riguardano l'acquisto di armi e, posto di fronte alle sue affermazioni secondo cui avrebbe varcato i confini con del "materiale necessario per far fronte alla difesa ucraina", ha affermato "quante volte devo ripetere, io ho solo trasportato macchine, abbiamo portato queste auto SUV 4x4". In detto contesto, l’imputato ha precisato di essere stato tre mesi a Kiev, dal febbraio all'aprile del 2022 prima di iniziare con il trasporto di veicoli; solo in seguito gli sarebbero stati assegnati altri compiti, tra cui il trasporto di denaro. A. ha sostenuto che nemmeno il figlio sarebbe stato al corrente della somma precisa del denaro da ritirare, ma non ha saputo rispondere quando gli inquirenti gli hanno contestato un messaggio di quest'ultimo secondo il quale egli doveva ritirare EUR 6’060.– ad Atene. Gli inquirenti hanno anche chiesto all’imputato quale fosse l'attività del figlio, domanda alla quale egli ha risposto che faceva il “businessman”, in particolare venditore di Mercedes, disponendo di una laurea in giurisprudenza. Dopo che l’interrogante gli faceva notare che in precedenza aveva affermato che il figlio G. lavorava per i militari, egli si è limitato a sostenere che questi è una persona molto importante e di non voler riferire altro al riguardo. La Polizia cantonale ha questionato A. anche in merito allo scontrino rinvenuto con il dispositivo di conteggio delle banconote, su cui figurava il nome di un certo I. (nome simile ad E.). Nonostante l’11 aprile 2023 avesse affermato di averla acquistata lui stesso, egli non ha fornito delucidazioni in merito. L’imputato, dopo aver preso visione delle sue precedenti dichiarazioni quanto al fatto che i soldi li aveva ricevuti in Belgio, da un certo E., il quale disponeva di totali EUR 500'000.–, ha negato di aver parlato di tale somma sottolineando come il soggetto di discussione "comunque non fa riferimento agli articoli ed alle imputazioni illegali contro di me". In tale occasione, A. ha anche negato di aver suddiviso in tre parti il denaro che andava consegnato in tre paesi (cfr. act. MP- TI 32). 2.6.5 Nell’ultimo interrogatorio esperito il 24 maggio 2023 dal Ministero pubblico ticinese, l’imputato è stato confrontato con i risultati ufficiali delle analisi sulla contaminazione. Egli ha dichiarato di non aver mai usato stupefacenti e di non avere intenzione di farlo in futuro. Ha manifestato sorpresa e disorientamento riguardo alla scoperta di tracce di droga sulla propria persona e sull'auto che guidava, affermando di non poter dare alcuna spiegazione per quanto accaduto. Dopo aver ammesso di aver forse maneggiato le mazzette di denaro per giustificare la presenza di tracce di stupefacente sulle sue mani, l’interrogante gli ha fatto notare che, in precedenza, aveva dichiarato che le banconote gli erano state consegnate già imballate sottovuoto. Di fronte alla contestazione, si è
- 16 - SK.2024.25 limitato a ribadire che le banconote sequestrate gli erano state consegnate in quello stato e di non averle mai toccate, senza tuttavia chiarire a quale denaro si riferisse quando aveva affermato di averlo maneggiato. A. ha anche dichiarato di aver pianificato di suddividere il denaro sequestrato una volta tornato al Bed & Breakfast dove alloggiava. Ha riferito di aver ipotizzato che il denaro sarebbe stato diviso in tre parti destinate a tre nazioni diverse, ma che questa fosse solo una sua supposizione e non una certezza. All’imputato è anche stato chiesto dove si trovasse la base operativa del gruppo di cui aveva preteso di far parte, della cui esistenza aveva già parlato in precedenza senza volerne rivelare la posizione. Ha quindi negato tale affermazione, enfatizzando che in realtà non esiste alcuna base operativa. L’imputato è stato posto di fronte alle sue precedenti dichiarazioni contraddittorie circa il ruolo del figlio ed ha spiegato che quest'ultimo ha avuto esperienze sia militari che imprenditoriali, cambiando attività nel tempo, pur mantenendo contatti con l’ambiente militare. Quest’ultimo avrebbe dapprima svolto il servizio di leva per poi conseguire una laurea in giurisprudenza. Ad A. sono poi stati sottoposti alcuni altri scambi di messaggi tra lui ed il figlio G. In particolare, in uno di questi si tematizzava il trasferimento di un "pacco" e di "scatole avvolte" contenenti medicamenti, nel contesto di un attraversamento del confine tra Ucraina e Romania (zona Chernivtsi), ma anche di “crafter” (n.d.r.: con ogni probabilità il veicolo commerciale Volkswagen) e di vari dubbi circa la tratta ed il valico. Egli ha innanzitutto ritrattato quanto detto prima, confermando di essere stato in Romania, prima di recarsi a Kiev. Dipoi, ha affermato che il pacco glielo aveva dato un rifugiato ucraino. L'imputato ha anche parlato di un certo “J. (nome uguale ad E.) di Leopoli”, diverso da quello da cui aveva ricevuto il denaro in Belgio. Chiestogli di specificare cosa fosse andato a fare a Leopoli, A. ne ha parlato come di una città di transito in cui si incontrava con altri volontari "per parlare di donne". All’imputato sono state contestate anche due ulteriori conversazioni in cui si sarebbe messo d'accordo per uno scambio di auto da eseguirsi a Cracovia e della ricerca e ritiro di pacchi e borse per un affare, di “200k e di banconote”. Quest’ultimo ha preteso trattarsi di una transazione riguardante "abbigliamento militare" (cfr. act. MP-TI 28). 2.6.6 Nel verbale rogatoriale esperito il 12 gennaio 2024, A. ha contestato ogni addebito. A suo dire non vi sarebbero prove della sua colpevolezza. L’imputato non ha voluto aggiungere nulla a soggetto della persona che gli ha consegnato il denaro ([…]), nella misura in cui lo avrebbe incontrato una sola volta in Belgio e mai più rivisto (cfr. act. MPC 13-01-0003-0019) 2.7 Al dibattimento, l’imputato, dopo aver precisato di aver a sua volta svolto studi in giurisprudenza, ha ribadito che il suo transito in Svizzera era da ricondurre ad uno sconfinamento dovuto alla sua necessità di fare acquisti la domenica, visto che i negozi in Italia erano chiusi. Ha poi sottolineato che il figlio G. si sarebbe occupato solamente di compravendita di auto e di non sapere niente di altro. Confrontato con le sue precedenti affermazioni al riguardo egli ha preteso che la
- 17 - SK.2024.25 traduzione non fosse corretta e che G. aveva fatto il servizio militare, per poi divenire un civile dopo la leva, non facendo parte di alcun servizio speciale. Quanto al veicolo di cui era alla guida al momento del fermo, egli ha dichiarato di averlo ricevuto in prestito da un cittadino lettone o lituano, residente in Lettonia o Lituania. Posto di fronte alle risultanze istruttorie, secondo cui il detentore dell’auto era un certo H., domiciliato a Bucarest, l’imputato ha confermato di averlo incontrato a Bucarest, commentando “può essere che sia residente a Bucarest ”. A soggetto della macchinetta contasoldi rinvenuta nel bagagliaio, egli ha spiegato che la contestuale presenza dello scontrino era da ricondurre al fatto ch’egli necessitava di fare capo ad una terza persona per accedere ad un rivenditore all’ingrosso (Cash and Carry) ad accesso riservato. Per quanto concerne l’origine del denaro, A. ha confermato di averlo ricevuto in Belgio, salvo fare in questo caso riferimento ad un certo K., o L. (nome simile, ma non uguale), al quale non avrebbe dichiarato la propria identità, essendo stata sufficiente la presentazione di metà di una banconota con un codice, mentre l’altro soggetto, a suo dire, disponeva dell’altra metà della banconota. Chiestogli se gli sembrasse logico dichiarare di avere ricevuto dei soldi, in questa entità, da una persona sulla quale non era in grado di riferire nulla di concludente, egli ha dichiarato: “per voi è strano, per me è tutto normale e lo facevo già da un anno e mezzo”, rispettivamente “in Europa ci sono circa 9 milioni di rifugiati ucraini, e in ogni paese ci sono persone che sono pronte a dare soldi per aiutare l’Ucraina”. L’imputato ha poi introdotto un elemento nuovo per quanto concerne il destino dei soldi, affermando che una parte, circa la metà, era destinata in parte a comprare attrezzature ed in parte ai rifugiati ucraini. A suo dire, l’omissione di tale dettaglio sarebbe da ricondurre al fatto che egli, prima di parlare al telefono con il figlio G., non ne sarebbe stato al corrente. Circa il gruppo di volontari da lui tematizzato in corso di inchiesta, A., in aula, ha puntualizzato che non vi era nessun gruppo ufficiale, trattandosi di tutti i nove milioni di rifugiati ucraini presenti in Europa, per poi precisare che “non c’era alcun gruppo, io lo facevo a titolo personale, solo due persone sapevano che trasportavano soldi ”. L’imputato è poi stato nuovamente confrontato con i risultati dei test, dai quali è emersa la positività a sostanze stupefacenti, ribadendo di non averne mai fatto uso e che non si tratterebbe di quantitativi di sostanza per i quali la legislazione svizzera prevede una responsabilità. In relazione al fermo, A. in aula ha anche sostenuto che in un primo momento, la persona che aveva svolto l’esame teso alla ricerca di tracce di stupefacenti, sarebbe tornata verso di lui dicendogli che l’esito era “zero” e che non c’era nessuna cocaina, dopodiché “il gruppo” gli avrebbe restituito i soldi dandogli il nulla osta a proseguire. Chiestogli se si riferisse alle guardie di confine, l’imputato ha risposto: “non so chi sono: poliziotti, doganieri. È venuto un poliziotto che ha origini ucraine e mi ha tradotto tutto. Ho spiegato chi sono, da dove sono, che hanno fatto l’esame. Non hanno trovato nessuna droga e mi hanno detto vattene”. La questione non risulterebbe nei precedenti interrogatori, nonostante egli, a suo tempo, abbia “mandato tutto” alla
- 18 - SK.2024.25 procuratrice cantonale incaricata del caso, la quale avrebbe però scelto di non “fissare” nel verbale tali circostanze. Per l’imputato, il motivo di ciò rimarrebbe “una grande domanda”. Per il resto, A. ha affermato di non aver mai maneggiato le singole banconote ma solo le mazzette già confezionate, e di non aver mai parlato di un totale di EUR 500'000.– in possesso della persona che glielo aveva consegnato (cf. act. SK.8.731.001-020). 3. Imputazione e argomenti delle parti 3.1 Il decreto d'accusa del MPC imputa a A. il reato di riciclaggio di denaro, per avere, in data 9 aprile 2023, trasportando dall'Italia alla Svizzera, e meglio da Milano a Lugano attraverso un non meglio precisato valico doganale e successivamente in pari data trasportando dalla Svizzera all'Italia, attraverso il valico doganale di Chiasso-Brogeda, la somma di EUR 174'205.00 precedentemente ricevuta in Belgio da una persona non meglio identificata di nome E., suddivisa in 7 involucri, di cui 6 involucri messi sotto vuoto, per un totale di 20 mazzi di banconote di diverso taglio, per la maggior parte da EUR 50.00, occultandoli all'interno di uno zaino che si trovava sul sedile passeggero dell'autovettura VW Passat targata […] (LT), veicolo che trasportava anche una macchinetta conta soldi marca Olimpia NC520 plus nel baule, banconote in parte contaminate dalla cocaina, risultando lui stesso contaminato dalla cocaina sulle mani, sulla fronte e nelle tasche degli indumenti e nell'interno dello zaino nonché risultando la stessa autovettura VW Passat targata […] (LT) contaminata da eroina, metanfetamina, acetilcodeina, anfetamina e metadone, compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, in particolare da un traffico internazionale di stupefacenti. Secondo l'accusa, l’imputato avrebbe approfittato del contesto internazionale di conflitto armato e della sua esperienza come ex poliziotto per costruirsi un’immagine artificiosa di cittadino modello, impegnato come volontario al servizio del proprio popolo e della propria Nazione; tuttavia, tale narrazione non troverebbe alcun riscontro oggettivo. Non sussisterebbe, infatti, alcuna rete di volontari dedita al trasporto di denaro o armi in ambito europeo e dalle analisi dei dispositivi elettronici sequestrati non emergerebbero elementi, quali immagini o conversazioni, che rimandino al traffico di armi o a contesti bellici. Al contrario, vi sarebbe un quadro probatorio solido e coerente che indica con chiarezza la provenienza illecita del denaro. Gli elementi indizianti sarebbero molteplici: l’assoluta inverosimiglianza delle spiegazioni fornite da A. riguardo alla provenienza, alla consegna e allo scopo della somma ricevuta; la non credibilità di A.; l’ingente quantità di denaro, suddiviso in banconote di piccolo taglio, lavate e stirate, e occultate con cura all’interno di uno zaino; la contaminazione da cocaina riscontrata sulle mani, sulla fronte, nei vestiti dell’imputato e nello zaino;
- 19 - SK.2024.25 la presenza, all’interno dell’auto in uso, di tracce di numerose sostanze stupefacenti e infine il rinvenimento di una macchina conta soldi. Tali elementi renderebbero evidente la consapevolezza dell’imputato circa l’origine illecita del denaro e la sua riconducibilità a un traffico di droga suscettibile di costituire una infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. 3.2 La difesa di A. ne ha postulato il proscioglimento. Per la difesa, non vi sarebbero elementi sufficienti per collegare in modo diretto e univoco il denaro sequestrato al traffico internazionale di stupefacenti. In particolare, non tutti i mazzi di banconote presenterebbero tracce di droga e, nei casi in cui queste sono state rilevate, la contaminazione risulterebbe parziale e di intensità variabile, con una media del 40% e solo due mazzi in cui tutte le banconote analizzate risultavano positive. Secondo la difesa, questi dati, uniti al fatto che solo un numero limitato di banconote sia stato effettivamente esaminato, non sarebbero sufficienti per ritenere l’intero ammontare collegato a un’attività illecita, tanto meno a un’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Il sequestro dell’intera somma sarebbe pertanto infondato, considerando anche che la presenza di tracce di stupefacenti sulle banconote è fenomeno diffuso e noto, come dimostrato da studi scientifici e casi documentati in Paesi ad alta incidenza, come il Belgio. La tesi della difesa è che l’imputato avrebbe agito come semplice ausiliario del figlio, incaricato di trasportare somme di denaro per conto terzi, nell’ambito di una sorta di servizio informale di trasferimento fondi. Questa versione sarebbe coerente con una serie di ulteriori elementi concreti: il denaro non era occultato ma riposto in uno zaino visibile sul sedile passeggero; A. avrebbe dichiarato fin da subito alle autorità doganali di trasportare denaro; non sarebbero stati rinvenuti indizi nel suo telefono che lo colleghino allo spaccio; le fotografie delle mazzette sarebbero in linea con l’attività di trasporto e non con una condotta di riciclaggio; la tipologia e il taglio delle banconote non sarebbero tipici del traffico di droga; il livello di contaminazione rilevato non sarebbe compatibile con denaro imballato o sotto vuoto, come segnalato dalle dogane stesse (“ogni qualvolta hanno riscontrato la presenza di mazzi di banconote imballati/messi sotto vuoto, il denaro è sempre risultato fortemente contaminato da cocaina”), mentre l’ondulatura andrebbe ricondotta al fatto che si tratterebbe di denaro che le persone accumulavano e mettevano da parte al fine di inviarlo ad amici e parenti. Inoltre, la presenza di tracce di droga su mani e indumenti potrebbe essere facilmente spiegata con il contatto diretto con i pacchetti di banconote al momento della presa in consegna, senza che ciò dimostri un suo coinvolgimento diretto nel traffico. Quanto alla confisca degli EUR 174'205.–, in assenza di indizi convergenti a sostegno del reato a monte, verrebbe a cadere il riciclaggio di denaro e la somma andrebbe dissequestrata in favore dell’imputato. Nel caso di specie non vi sarebbe neppure un vero e proprio occultamento dei valori patrimoniali nel
- 20 - SK.2024.25 veicolo al fine del trasporto oltre il confine in quanto il denaro era semplicemente riposto nello zaino adagiato sul sedile anteriore del passeggero. Inoltre, il fatto che sin dal principio A. si sia mostrato collaborativo, fornendo chiare indicazioni sulla provenienza/destinazione del denaro e sulle circostanze del trasporto, farebbe decadere l’intento vanificatorio. Anche dal punto di vista soggettivo non sussisterebbero gli elementi per ritenere che l’imputato sapesse o dovesse presumere la fantomatica origine criminosa del denaro, rispettivamente volesse o accettasse le conseguenze del riciclaggio di denaro. Sulla base delle sue conoscenze, tutte riportategli dal figlio, delle cui affermazioni non avrebbe avuto motivo di dubitare, egli ha sempre ritenuto che coloro dai quali riceveva/ai quali consegnava il denaro, a sua memoria volontari per la causa ucraina, lo facessero per conto degli espatriati che donavano i loro risparmi in favore di chi era rimasto in patria o combatteva al fronte. L’imputato sarebbe pure stato al corrente del fatto che il figlio aveva parecchie conoscenze in Ucraina ed in Europa in generale, persone conosciute durante gli studi, il servizio militare e nell’ambito lavorativo, come pure che egli fosse una persona generosa e volenterosa, incline ad aiutare il prossimo e quindi questa sua iniziativa gli era parsa non solo sensata ma anche di nobili intenti. Nel corso dei suoi precedenti viaggi, come in quello a seguito del quale è stato fermato, non sarebbero del resto mai intercorse circostanze tali per cui l’imputato dovesse nutrire dubbi sulla legittimità del suo agire. In definitiva, sebbene la fattispecie possa destare perplessità e sollevare dei punti interrogativi, a mente della difesa dagli atti non emergerebbero in ogni caso sufficienti e concreti elementi probatori che permettano di ritenere che il denaro trovato provenga da un crimine, e meglio da un traffico internazionale di stupefacenti e che l’imputato ne fosse, rispettivamente avrebbe dovuto esserne a conoscenza, in base alle circostanze. 4. Quadro normativo 4.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato. Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis CP tutela, in primo luogo, l'amministrazione della giustizia nell'esecuzione della pretesa confiscatoria dello Stato, rispettivamente l'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia penale (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). L'art. 305bis
n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi alle pretese confiscatorie estere, quanto meno nella misura in cui la Svizzera
- 21 - SK.2024.25 garantisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (DTF 145 IV 335 consid. 3.3). 4.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP; sentenza del Tribunale penale federale CA.2021.15 del 20 giugno 2022 consid. 1.1.4.1). La questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). Per contro, alla luce del diritto estero, è sufficiente che il reato a monte si configuri in un atto penalmente riprensibile per il quale è comminata una pena (sentenza del Tribunale federale 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Il reato di cui all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.72 del 27 marzo 2018 consid. 2.2.). 4.3 La giurisprudenza pone l'accento sull'atto suscettibile di vanificare la confisca, atto che di per sé include anche quello suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento dei valori patrimoniali. Il comportamento è quindi punibile se è idoneo a compromettere la confisca del prodotto del crimine (DTF 137 IV 79 conaid. 3.2). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio la dissimulazione di denaro proveniente dal traffico di droga, il suo investimento, la conversione in altre valute, lo scambio di banconote ed il trasferimento di fondi di provenienza illecita da un paese all'altro (DTF 127 IV 24 consid. 3; 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). 4.4 In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del
- 22 - SK.2024.25 reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). Accertare il legame di provenienza tra il valore patrimoniale riciclato e l’infrazione a monte costituisce una delle principali difficoltà nel perseguimento del reato di riciclaggio. In effetti il valore ottenuto inizialmente può essere oggetto di diversi trasferimenti e trasformazioni successive. Risulta dunque importante determinare fino a che stadio il legame con il reato a monte possa ancora esistere. La questione non si pone per i prodotti diretti dell’infrazione principale (“producta sceleris”), quali la tangente versata all’agente corrotto o il denaro pagato dall’acquirente al trafficante di stupefacenti. Lo stesso vale per la ricompensa ottenuta dall’autore per la commissione di un’infrazione (“pretium sceleris”). Questi prodotti diretti sono sottoposti a confisca ai sensi dell’art. 70 CP (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 25-26 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). 4.5 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 2412 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 consid. 1.5). L’autore deve presumere l’origine criminale; è quindi in malafede chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 consid. 1.6). 4.6
4.6.1 Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale
- 23 - SK.2024.25 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). Poiché il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è volontariamente tenue, il giudice non è tenuto a chiarire ed a esporre nel dettaglio le circostanze legate al traffico di stupefacenti a monte del reato di riciclaggio (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Tuttavia, una semplice contaminazione da cocaina di norma non è sufficiente a dimostrare che il denaro contante contaminato sia il prodotto di un traffico illecito di droga se, come causa della contaminazione, non si può escludere una causa diversa (sentenze del Tribunale federale 6B_997/2023 del 28.03.2024 consid. 4.1.5; 6B_1322/2020 del 16 dicembre 2021 consid. 5.3; 6B_502/2020 del 6 maggio 2021 consid. 1.2.1; 6B_1042/2019 del 2 aprile 2020 consid. 2.4.2). Dopo aver escluso la possibilità di un’altra fonte di contaminazione, un elevato tasso di contaminazione delle banconote non è di per sé sufficiente a stabilire che il denaro provenga da un traffico illecito di stupefacenti. Questo poiché il denaro contante acquisito legalmente può essere contaminato da cocaina anche solo per il semplice fatto di possedere la sostanza per uso personale, senza che ciò – se il consumatore di droga non genera personalmente redditi legati al traffico di stupefacenti – costituisca un motivo di confisca (sentenza del Tribunale federale 6B_1042/2019 del 2 aprile 2020 consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale penale federale del 12 dicembre 2022 CA.2022.7 consid. 1.8.2.2). 4.6.2 Sono necessari altri indizi, come, tra gli altri, l'assenza di una spiegazione plausibile per un'acquisizione legale, la quantità di denaro e la sua suddivisione in piccole banconote, il suo metodo di trasporto e il suo confezionamento (sentenze del Tribunale federale 6B_997/2023 del 28.03.2024 consid. 4.1.5; 6B_1042/2019 del 2 aprile 2020 consid. 2.4.1 e 2.4.2; 6B_220/2018 del 12 aprile 2018 consid. 6). Ad esempio, il Tribunale ha ritenuto sostenibile che l'analisi a campione di meno del 10% delle banconote, tutte risultate contaminate da cocaina, fosse sufficiente per ammettere una chiara relazione tra l'intero importo sequestrato e il traffico di stupefacenti, considerando anche le tracce di droga rilevate nell'auto e sulla persona dell'imputato (sentenza del tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 3). 4.7
4.7.1 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto conferma come gli strumenti per l’accertamento della verità non siano soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP) – ma anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad
- 24 - SK.2024.25 art. 10 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 139 CPP). In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (sentenze del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4). Un indizio è un elemento certo dal quale, attraverso un processo induttivo rigorosamente logico e basato su una valutazione complessiva, si può giungere a una conclusione sulla sussistenza o meno del fatto da provare (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami). 4.7.2 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1.4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva di un determinato mezzo di prova (HOFER, op. cit., n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP). 4.7.3 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della
- 25 - SK.2024.25 sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). In questo contesto, la libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni successive rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al Tribunale formarsi un convincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibilità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di prova agli atti (sentenze del tribunale federale 6B_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla convinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del tribunale federale 6B_860/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 1.1). Nell’ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichiarazioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5). 5. Valutazione della Corte 5.1 Il 9 aprile 2023 A. è stato fermato al valico di Chiasso-Brogeda allorché si apprestava a lasciare il territorio elvetico in possesso di totali EUR 174'205.– in mazzette imballate sottovuoto, composte principalmente da banconote da EUR 50.–. 5.2 La Corte ha quindi esaminato se tale somma provenisse o meno da un crimine ai sensi dell’art 305bis CP. 5.2.1 Per quanto riguarda le tracce di cocaina rilevate sul denaro sequestrato, le percentuali di banconote contaminate rispetto al totale di quelle analizzate risultano variabili, come pure l’intensità delle tracce, compresa tra il 1.04 ed il 4.94. 5.2.1.1 In casi analoghi recentemente esaminati a livello cantonale, poi confermati dal Tribunale federale, dei valori di intensità pari o superiore a 3.4/3.5, rilevati mediante lo stesso metodo di analisi utilizzato per il denaro trovato in possesso di A., sono stati considerati indicativi di un contatto diretto con la sostanza stupefacente. In particolare, è stato specificato che i livelli di contaminazione dovuti alla normale circolazione delle banconote sono sensibilmente inferiori rispetto a tale soglia, attestandosi piuttosto nell’ordine dell’1.0 (cfr. sentenza della Cour de Justice de Genève del 12 gennaio 2021, AARP/9/2021, confermata dalla sentenza del Tribunale federale 6B_216/2021 del 16 febbraio 2022; si veda
- 26 - SK.2024.25 anche la sentenza del Tribunale federale 6B_220/2018 del 12 aprile 2018 consid. 3 seg., che confermava un caso cantonale con valori compresi tra 3.4 e 5.61). Nell’esempio trattato dalla giustizia ginevrina, lo specialista in spettrometria a mobilità ionica (SMI) che aveva condotto i test – formatore da un decennio presso le dogane e autore di fino a 200 analisi a settimana – è stato chiamato a fornire chiarimenti sui risultati. Egli ha in primo luogo spiegato che il dispositivo segnala la presenza di cocaina quando la potenza rilevata raggiunge il valore di 1.1; la potenza massima misurabile per la cocaina si situa tra 5 e 6; una lettura di 3.5 è già considerata significativa e indica un contatto diretto con la sostanza, ad esempio se una persona ha toccato la cocaina prima di maneggiare il denaro mentre dei valori superiori a 5 sono molto rari. Il tecnico ha inoltre precisato che per “rapporto diretto” si intende un contatto reale con la sostanza, escludendo il semplice trasferimento di tracce. Una delle spiegazioni avanzate per l’elevata presenza di cocaina sui biglietti analizzati era che chi li aveva maneggiati fosse stato a sua volta in contatto diretto con la sostanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_216/2021 del 16 febbraio 2022 lett. B.i). Nel caso che ci occupa, diversi riscontri hanno evidenziato livelli di contaminazione significativamente superiori alla soglia del 3.5, con picchi che si avvicinano al valore di 5 (cfr. supra consid. 2.3). Sulla base di quanto esposto, ciò porta a ritenere che il denaro sia entrato in contatto diretto con la cocaina. 5.2.1.2 Il fatto, poi, che una parte del denaro sia risultata completamente pulita, nello specifico costituisce una circostanza indiziante. Come sottolineato nella nota esplicativa dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, occorre considerare che il denaro – che ha assunto una forma ondulata e presenta delle tracce compatibili con una stiratura – sia stato lavato ed asciugato, il che spiega la presenza di banconote incontaminate, nonostante si trattasse di esemplari usurati. Per questi stessi motivi, a nulla può portare il rilievo della difesa, secondo cui il fenomeno della contaminazione delle banconote risulterebbe molto diffuso, segnatamente in Belgio, dove la probabilità di imbattersi in denaro circolante contaminato è particolarmente elevata. Se, infatti, nella zona di provenienza del denaro una parte consistente delle banconote in circolazione risultano già contaminate, l’unica spiegazione plausibile per la negatività di una buona parte dei biglietti analizzati è un intervento di lavaggio. Laddove positiva, inoltre, la spettrometria delle banconote indica valori compatibili con un contatto diretto e non con la semplice circolazione, ciò che rende ulteriormente valida la tesi avanzata dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. È quindi da ritenere che solo una parte delle stesse sia stata sottoposta a lavaggio, mentre che sui biglietti restanti sono rimaste tracce di un contatto diretto con la sostanza. Inoltre, anche gli involucri in cui erano impacchettati i soldi sono risultati positivi.
- 27 - SK.2024.25 Da questo si può dedurre che la contaminazione sia riconducibile alla fase di confezionamento o al successivo trasporto. In siffatte circostanze, la contaminazione parziale delle banconote ed il lavaggio di parte di esse, come pure la positività della plastica in cui erano confezionate, costituiscono degli importanti elementi che depongono per una correlazione tra il denaro trovato in possesso di A. ed il narcotraffico. 5.2.2 Il legame con il traffico di stupefacenti è corroborato anche da altri riscontri oggettivi agli atti. Innanzitutto, la tipologia del confezionamento cui sono state sottoposte le banconote costituisce un ulteriore, importante indizio. Il confezionamento delle banconote mediante imballaggio sottovuoto previo lavaggio non è comune e non può che essere ricondotto alla volontà di nascondere la contaminazione, segnatamente ai cani antidroga (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_220/2018 del 12 aprile 2018 consid. 3). Ciò lascia sottintendere una chiara origine illecita. Anche il fatto che le mazzette fossero composte principalmente da banconote usurate e di piccolo-medio taglio è tipico dello spaccio di droga. Anche il rinvenimento della macchinetta contasoldi costituisce un ulteriore elemento che depone in favore di una siffatta relazione. Tale strumento è infatti senz’altro comunemente utilizzato in attività commerciali legali (banche, casinò, uffici di cambio), ma il suo ritrovamento in un contesto privato, soprattutto all’interno di un veicolo, è sospetto, essendo noto che nel traffico di droga, si necessita di contare rapidamente grandi quantità di denaro in contanti, che è la forma di pagamento più utilizzata nelle operazioni illecite. In concreto, il ritrovamento congiunto del denaro contaminato e della macchinetta contasoldi suggerisce che il denaro fosse oggetto di conteggio, gestione o movimentazione sistematica, ciò che rafforza l’ipotesi che non si trattasse di semplice denaro in circolazione, ma piuttosto di profitti derivanti da attività illecite. Vi è poi, che lo stesso veicolo è risultato contaminato da diverse sostanze stupefacenti (e da taglio), anche diverse dalla cocaina (tra cui eroina), con valori che, secondo i principi enunciati sopra (cfr. supra consid. 5.2.1.1), indicano un contatto diretto con dette sostanze (cfr. supra consid. 2.3). Ciò depone in favore del fatto che l’auto sia stata utilizzata per il trasporto o la movimentazione di droga, piuttosto che essere stata contaminata casualmente; inoltre, il rilevamento di più tipi di stupefacenti e di una sostanza da taglio rende meno plausibile l’ipotesi di una contaminazione accidentale. Le tracce rinvenute sulla persona dell’imputato, anch’esse ben superiori alla concentrazione 1.0 (cfr. supra consid. 2.3), corroborano ulteriormente questo nesso causale (cfr. sentenza del Tribunale 6B_233/2021 del 26 maggio 2021 consid. 5.2). Il fatto, poi, che, sulla base dei riscontri nelle banche dati e delle dichiarazioni dell’imputato, si possa partire dall’assunto che il veicolo fosse intestato ad una persona ricercata per reati patrimoniali, costituisce un ulteriore elemento indiziante. Dagli scambi tra l’imputato e il figlio sono peraltro emerse altre circostanze rivelatrici, quali i timori ad attraversare confini ed il riferimento a pacchi ed imballaggi. D’altro canto, la
- 28 - SK.2024.25 stessa modalità di trasporto transfrontaliero costituisce un elemento fortemente indiziante mentre le interlocuzioni fanno stato di un utilizzo generalizzato di linguaggio che sembra in codice, ciò che è a sua volta indicativo con alta probabilità di retroscena illeciti. Dagli elementi appena evocati, emerge dunque un’ampia serie di circostanze oggettive che depongono a favore dell’origine illecita del denaro. 5.2.3 Le spiegazioni fornite dall’imputato quanto all’origine del denaro – di cui egli ha espressamente negato di poter fornire una prova concreta – ed alla finalità del suo possesso non risultano affatto convincenti e neppure credibili. Come visto, A. ha dapprima sostenuto di aver ricevuto la somma sequestrata da un certo “E.” e che questa persona disponeva di totali EUR 500'000.–, salvo poi negare di aver parlato di tale somma complessiva e fornire nominativi diversi in aula (“K.”, “L.” (nome simile a K., ma non uguale). Inoltre, egli ha più volte ricondotto i denari a delle non meglio precisate attività di recupero di materiale, armi e fondi in favore della causa bellica ucraina. Le supposte attività, non comprovate in alcun modo, sono state descritte in modo del tutto stereotipato ed incongruente dall’imputato, il quale non ha saputo sostanziare in modo preciso a cosa fossero destinati i fondi né se esistesse una base operativa del gruppo in cui era asseritamente attivo, questione su cui si è pure palesemente contraddetto tra un verbale e l’altro. In sede dibattimentale, poi, ha reso dichiarazioni ancor più contraddittorie, affermando dapprima che il gruppo non esisterebbe ufficialmente, essendo lo stesso composto da tutti i 9 milioni di rifugiati ucraini sparsi per l’Europa, rispettivamente che non vi sarebbe alcun gruppo, di cui lui faceva parte a titolo personale, mentre due sole persone, ossia lui ed il figlio G., sapevano del trasporto dei soldi. Sempre in aula, A. ha modificato la sua versione anche quanto al destino dei valori patrimoniali, pretendendo che una parte, all’incirca la metà, fosse destinata ai rifugiati e che tale modalità di trasporto fosse da ricondurre all’impossibilità di fruire dei canali usuali di trasferimento del denaro per i cittadini ucraini. A questo riguardo, egli non ha nemmeno saputo fornire delle spiegazioni concludenti a sostegno del suo cambio di versione, atteso che, come risulta dagli atti, egli ha avuto interazioni con il figlio G. – che a suo dire gli avrebbe fornito queste delucidazioni solo in un secondo momento – già durante la procedura preliminare, ed in ogni caso prima del verbale rogatoriale del 12 gennaio 2024. 5.2.4 Come lo ha rettamente osservato il MPC in sede di requisitoria, per quanto concerne l’approvvigionamento delle armi all’esercito ucraino, l’elenco dei fondi destinati a tale scopo e le relative disposizioni sono di principio pubbliche, ma non vi è alcuna menzione del metodo di raccolta di denaro da parte di privati come sostenuto dall’imputato. L’aiuto è infatti possibile solo attraverso i diversi siti delle organizzazioni internazionali legittimamente riconosciuti e non vi è nessuna evidenza circa l’esistenza di organizzazioni composte da volontari che raccolgono e trasportano contante attraverso l’Europa e/o volontari che con il
- 29 - SK.2024.25 denaro raccolto procedono all’acquisto di armi particolari (come la trasformazione di droni da civili a militari, fucili Beretta, visori notturni) che i vari Stati europei non forniscono all’esercito ucraino. Non si è mai sentito, neanche dai diversi media in questi anni, della necessità per l’esercito ucraino di avere quella tipologia di armi e di far fonte a tale necessità con l’aiuto di cittadini esteri o di cittadini ucraini all’estero. D’altro canto, nemmeno si può seguire l’imputato allorquando sostiene che la sola opzione possibile per il trasferimento di fondi per gli esuli ucraini fosse il trasporto fisico di contanti. Alla Corte non è nota alcuna impossibilità generalizzata per i cittadini ucraini di aprire conti correnti nei paesi europei. Al contrario, l'Unione Europea, nel quadro della protezione temporanea concessa, ha adottato misure per facilitare il loro accesso ai servizi bancari (cfr. < https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and- asylum/asylum-eu/temporary-protection_en > consultato il 15.05.2025). Inoltre, nulla impedisce ai cittadini ucraini di far capo ai servizi di trasferimento di denaro alternativi quali ad esempio Western Union (cfr. < https://www.western- union.com/it/it/send-money-to-ukraine.html > consultato il 15.05.2025) o Revolut (cfr. < https://www.revolut.com/it-IT/money-transfer/send-money-to-ukraine > consultato il 15.05.2025). Anche questo rende le affermazioni dell’imputato d’acchito poco plausibili. 5.2.5 Pure significative, in questo contesto, sono anche le sue affermazioni a soggetto del ruolo del figlio. Come risulta dalle emergenze istruttorie, G. era effettivamente in contatto con lui e gli forniva indicazioni su come muoversi, ad esempio in occasione degli sconfinamenti e sul denaro da ritirare. A. ha in un primo interrogatorio dichiarato che il figlio era inserito in un gruppo speciale segreto e lavorava per i militari, mentre successivamente ha negato che fosse un militare, affermando che si trattava di un imprenditore nel settore automobilistico. Confrontato con queste incongruenze, l’imputato ha negato un coinvolgimento diretto del figlio nell’ambito militare o in gruppi segreti, definendolo un semplice civile con contatti militari, precisando che quest’ultimo aveva dapprima svolto il servizio di leva per poi conseguire una laurea in giurisprudenza e divenire un venditore di autoveicoli. Non credibili sono le dichiarazioni dell’imputato circa il suo presunto ruolo nel collettivo, avendo egli affermato di essersi occupato unicamente del reperimento di auto a trazione integrale e poi del trasporto di soldi, attività non compatibili con i diversi messaggi ritrovati nel suo cellulare in cui si fa menzione del trasferimento di "scatole avvolte" o "pacchi" e di timori ad attraversare i confini. 5.2.6 L’imputato non ha nemmeno saputo spiegare il motivo per il quale le banconote erano state lavate, limitandosi a fornire ipotesi del tutto incredibili e non corroborate da alcun elemento agli atti, quali la caduta delle stesse in un fiume o il trasporto all’interno di un tank contenente olio. Si tratta, a non averne dubbio, di spiegazioni illogiche e non credibili. Egli non è stato in grado di fornire delucidazioni sui motivi per cui sulla sua persona e sul veicolo su cui viaggiava
- 30 - SK.2024.25 sono state rinvenute tracce di stupefacenti, ribadendo comunque di non aver mai fatto uso personale di droghe. Quanto al confezionamento delle banconote, egli si è contraddetto, affermando dapprima di averle ricevute imballate come tali ed in seguito di averle prese “forse in mano”. Le dichiarazioni rese dall’imputato assumono una duplice rilevanza probatoria a suo carico. D’un lato, l’assenza di spiegazioni plausibili e convincenti in merito agli elementi indizianti sopra esposti rafforza il sospetto che il denaro rinvenuto in suo possesso sia connesso ad attività di narcotraffico. Dall’altro, la negazione di un consumo personale di sostanze stupefacenti esclude che la contaminazione delle banconote possa essere ricondotta ad un uso privato di stupefacente. A sua volta prive di ogni credibilità sono le affermazioni di A. a riguardo delle ragioni dei suoi transiti in Svizzera. In primo luogo, appare del tutto improbabile che l’imputato si sia ritrovato sul suolo elvetico senza accorgersene, allorché cercava qualcosa da mangiare in partenza da Z. (IT), ad oltre 60 km di distanza. Anche la successiva affermazione secondo la quale si sarebbe recato a Lugano per ammirare il lago non può essere creduta viste le circostanze. 5.2.7 Del resto, il fatto che l’imputato, in sede dibattimentale, sia ricorso ad argomentazioni del tutto insostenibili – come la presunta connivenza di esponenti delle guardie di confine, che, inizialmente, gli avrebbero detto che poteva andarsene, e l’asserita mancata verbalizzazione di parte delle sue deposizioni da parte della procura, circostanza per la quale, se corrispondesse al vero, avrebbe potuto rifiutarsi di sottoscrivere i verbali – la dice lunga su quanto egli sia privo di reali argomenti difensivi e disposto ad assumere una linea difensiva priva di credibilità, arrivando finanche a mettere in cattiva luce le autorità, solo per i bisogni della sua causa. 5.2.8 In definitiva, le dichiarazioni rese da A. sono manifestamente contraddittorie rispetto alle risultanze istruttorie e, in diversi passaggi, illogiche e prive di qualsivoglia coerenza narrativa. Le affermazioni dell’imputato non risultano credibili, segnatamente in relazione alla provenienza e alla destinazione delle somme di denaro, alle attività effettivamente svolte dal figlio, ai motivi sottesi alla positività agli stupefacenti riscontrata sulla persona dell’imputato, sul veicolo da lui utilizzato e sulle banconote in suo possesso, alle circostanze attinenti alla cosiddetta "pulizia" delle banconote, nonché alle ragioni addotte a giustificazione dei suoi ripetuti transiti sul territorio elvetico. Le conclusioni delle analisi doganali, le quali collegano il denaro sequestrato al narcotraffico sulla base della sua contaminazione, legame corroborato da ulteriori ampi riscontri oggettivi agli atti, portano questa Corte a ritenere l’origine illecita dei fondi rinvenuti.
- 31 - SK.2024.25 5.2.9 Su questi presupposti, risulta accertato che il denaro sequestrato il 9 aprile 2023 trae origine dal commercio di stupefacenti, senza che sia necessario determinare con maggiore precisione le circostanze specifiche di tale traffico. Inoltre, alla luce delle somme sostanziali sequestrate, dei riscontri oggettivi agli atti e delle dichiarazioni rese dall'imputato – che non permettono di giustificare la provenienza dei fondi ed escludono un uso personale di sostanze stupefacenti – si deve partire dall’assunto che i valori patrimoniali sequestrati provengano da un traffico di stupefacenti la cui entità costituisce un'infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, sia sotto il profilo dell'aggravante della quantità –
Erwägungen (38 Absätze)
E. 6 marzo 2007 consid. 4.2.3).
E. 6.1.1 Secondo l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.
E. 6.1.2 In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (“Tatkomponenten”). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (“objektive
- 33 - SK.2024.25 Tatkomponenten”), elementi che la giurisprudenza, sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007, designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 6.1.3 Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo (“Tatverschulden”), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
E. 6.1.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
E. 6.1.5 Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
E. 6.1.6 Giusta l’art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione
- 34 - SK.2024.25 deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del
E. 6.1.7 Secondo l’art. 51 CP, il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento.
E. 6.2.1 A. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro, reato che prevede, nella sua forma semplice, quale comminatoria una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un punto di vista preventivo (DTF 134 IV 97, consid. 4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.5). In concreto, viste le somme in gioco – che lasciano presagire un’attività illecita di una certa rilevanza (si rammenta che l’imputato ha più volte riferito di altri viaggi) a monte del riciclaggio
– e considerato che le modalità con cui l'imputato si è procurato i fondi oggetto del presente procedimento restano ancora oscure, solo una pena detentiva appare idonea a fargli prendere coscienza della gravità degli atti commessi e a dissuaderlo dal compiere nuove infrazioni.
E. 6.2.2 Sotto il profilo oggettivo, la gravità del comportamento tenuto da A. è media. Egli ha commesso un atto di riciclaggio di una certa portata, tentando di sottrarre alla giustizia una somma importante di denaro proveniente da un’attività criminale dannosa per la collettività. Il ritrovamento della macchinetta contasoldi dimostra il suo coinvolgimento e le sue risposte al riguardo (“[L'imputato ride]. Lei ha mai provato a contare 30'000 euro o CHF”), lasciando intendere che non si è trattato di un caso isolato.
E. 6.2.3 Anche sotto il profilo soggettivo, la colpa di A. è media. La sua motivazione vale a dire l’attrazione per un guadagno facile e rapido, era puramente egoistica e la sua situazione personale, senza sminuire l’attuale situazione in Ucraina, non scusa il suo comportamento. La posizione individuale dell’imputato, infatti, non evidenzia elementi di disagio tali da poter spiegare o, in minima parte, giustificare l’adozione di un comportamento illecito. L’atto in sé non ha comportato un livello di intensità tale da intravvedervi una particolare energia criminale, sebbene il fatto che girasse per l’Europa con dei contanti entrati in contatto con sostanza stupefacente, avendo lui stesso tracce della medesima sul corpo, lasciano intendere un certo grado di coinvolgimento. Tale circostanza consente di inferire che il comportamento di A. non fu frutto di una decisione estemporanea o isolata, bensì il risultato di una scelta consapevole e reiterata di operare, sia pur in
- 35 - SK.2024.25 posizione eventualmente subordinata o accessoria, all'interno di circuiti economici illeciti legati al mondo degli stupefacenti.
E. 6.2.4 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa complessiva di A. come media, e ha ritenuto dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di quattro mesi. Detta sanzione, deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona. Nel casellario giudiziale svizzero e ucraino relativo all’imputato non figurano iscrizioni. L’incensuratezza è, un elemento neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Sebbene sia legittimo che l’imputato, professandosi innocente, contesti la propria responsabilità, nel caso di specie egli ha fornito dichiarazioni caratterizzate da contraddizioni e, per la maggioranza, da ricostruzioni prive di concreto riscontro, circostanza che nella fase iniziale delle indagini ha indotto a formulare ipotesi di reato differenti, quali il traffico di armi, rispetto a quelle per le quali viene giudicato. Si rileva, inoltre, l’assenza di una manifestazione di consapevolezza in ordine alla gravità dei fatti contestati, come emerge dall’atteggiamento mantenuto durante gli interrogatori, nel corso dei quali l’imputato ha più volte reagito con ilarità alle domande a lui rivolte. Nel complesso, tuttavia, anche il comportamento processuale dell’imputato ha portata neutra. Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie ("aussergewöhnlichen Umständen"), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha ad ogni modo un peso nullo, ritenuto che la pena comminata è una pena detentiva sospesa.
E. 6.2.5 La pena detentiva, tutto ben ponderato, è quindi stata fissata in 4 mesi, dalla quale va dedotto il carcere preventivamente sofferto dal 9 aprile 2023 al 7 giugno 2023.
E. 6.3 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole. Ad A. è impartito un periodo di prova di 2 anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.
E. 6.4 In applicazione degli art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena sospesa, il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CP. Tale multa è giustificata allorquando
- 36 - SK.2024.25 siano dati i presupposti della sospensione condizionale ma, per ragioni di prevenzione speciale, una sanzione da eseguire appare più idonea a indurre l’autore a ravvedersi (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 32 ad art. 42 CP). Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto necessario condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena detentiva inflitta sufficientemente adeguata al reato da egli commesso.
E. 6.5 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato reso esplicitamente attento, mediante il suo difensore, vista la sua assenza, quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena.
E. 7 Espulsione
E. 7.1 Ai sensi dell’art. 66abis CP, il giudice può espellere uno straniero dal territorio svizzero per una durata compresa tra tre e quindici anni se quest’ultimo è stato condannato a una pena o è stato sottoposto a una misura, per un crimine o un delitto non previsto dall’art. 66a CP. La misura è pensata soprattutto per i cosiddetti “Kriminaltouristen”, ossia soggetti entrati in Svizzera senza titolo di soggiorno al solo scopo di delinquere (ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 66abis CP). Come ogni decisione statale, anche l’emanazione di un'espulsione non obbligatoria deve rispettare il principio di proporzionalità sancito agli artt. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 2 e 3 Cost. Occorre pertanto verificare se l’interesse pubblico all’espulsione prevalga sull’interesse privato della persona a rimanere in Svizzera. Tale operazione di ponderazione degli interessi soddisfa anche i requisiti derivanti dall’art. 8 par. 2 CEDU, relativo alle ingerenze nella vita privata e familiare (sentenze del Tribunale federale 6B_242/2019 del 18 marzo 2019 consid. 1.1; 6B_1314/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 del 21 agosto 2018 consid. 3.2). Anche la durata dell'espulsione dev’essere determinata principalmente in funzione dell'interesse pubblico all'allontanamento e della proporzionalità dell'ingerenza nella vita privata (sentenze del Tribunale federale 6B_242/2019 del 18 marzo 2019 consid. 1.3).
E. 7.2 Nel caso che ci occupa, la fattispecie ricade nella ratio legis dell’espulsione facoltativa. A. ha funto da corriere per il trasporto di valori patrimoniali legati al narcotraffico. Sulla base delle risultanze istruttorie, si può partire dall’assunto che non si sia trattato di una circostanza isolata, essendo egli, a suo dire, transitato in vari paesi europei, tra cui la Svizzera, anche in altre occasioni. Egli non può peraltro vantare, per sua stessa ammissione, alcun legame con il territorio elvetico e non può dunque avvalersi di alcun interesse privato significativo da
- 37 - SK.2024.25 contrapporre a quello pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico. Già in sede di istruttoria, l’imputato era stato informato della possibilità che venisse disposta un’espulsione nei suoi confronti (cf. act. MP-TI 2, pag. 7). Al dibattimento, la difesa non si è peraltro opposta, rimettendosi al giudizio della Corte. Alla luce di tali circostanze, l’interesse pubblico all’allontanamento dell’imputato dal territorio svizzero – interesse volto alla prevenzione di ulteriori reati e alla tutela dell'ordine pubblico – prevale sul suo interesse privato a rimanervi. Tenuto conto della gravità relativa del comportamento, si ritiene conforme stabilire la durata dell’espulsione in misura contenuta. Pertanto, la Corte ha disposto l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per la durata di tre anni.
E. 8 Confisca
E. 8.1 Il sequestro è un provvedimento eminentemente cautelare che segue il destino dell’azione penale (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 263 CPP e n. 1 ad art. 267). In caso di rinvio a giudizio la sorte degli oggetti o dei valori patrimoniali sequestrati è determinata dalla sentenza di merito (LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 267 CPP) nella forma di una decisione sulle conseguenze accessorie (art. 81 cpv. 4 CPP; sentenze del Tribunale federale 1B_162/2018 del 18 aprile 2018 consid. 2; 1B_505/2011 del 2 aprile 2011 consid. 2). In questo contesto il sequestro deve venir sostituito da un provvedimento definitivo, segnatamente una confisca ai sensi degli art. 69 e segg. CP, in assenza del quale va revocato (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, pag. 393). Di principio, se il bene sequestrato era in custodia a soli fini probatori e non sussistono motivi di confisca, esso deve essere restituito all’avente diritto, nozione che va intesa ai sensi del diritto civile (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 267 CPP). La restituzione è tuttavia di principio esclusa se pregiudica la protezione della personalità della vittima o segreti di terze persone. Inoltre, i mezzi di prova privi di valore economico, come le copie, le immagini elettroniche o fotografiche, possono essere lasciati negli incarti senza un ordine di confisca (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 328).
E. 8.2 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. In questo contesto, può disporre che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del riutilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve,
- 38 - SK.2024.25 dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1).
E. 8.3 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: lo scopo è impedire che il reo profitti dell’infrazione commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). La misura presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre sussistere un nesso causale tale da lasciar intendere che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa (TPF 2010 158 consid. 2.4). Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo un non aumento del passivo (sentenza del Tribunale federale 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti).
E. 8.4 Nel campo degli stupefacenti, il giudice deve pronunciare la confisca quando giunge alla conclusione, dopo aver esaminato l'insieme delle circostanze rilevanti
– compresa, se del caso, l'incapacità dell'interessato di giustificare l'origine di fondi resi sospetti da altri elementi di prova –, che i valori patrimoniali in questione sono il risultato di un traffico considerato nella sua globalità (sentenza del Tribunale federale 6B_474/2016 del 6 febbraio 2017, consid. 3.1, con riferimenti). In caso di riciclaggio di denaro, il denaro riciclato o in via di esserlo è confiscabile nella sua totalità, indipendentemente, in particolare, dai reati che lo hanno generato, poiché costituisce esso stesso il prodotto dell’infrazione (sentenze del Tribunale federale 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 6.2; 6B_67/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 5.8.2; 1B_282/2020 del 13 agosto 2020 consid. 2.2).
E. 8.5 Nel caso concreto, considerata la loro provenienza illecita, i valori patrimoniali sottoposti a sequestro in occasione del fermo del 9 aprile 2023 devono essere confiscati e devoluti allo Stato. La confisca verte sull’integralità della somma pari a EUR 174'205.–. Nello specifico, il fatto che solo una parte del denaro presenti tracce di contaminazione non impedisce la confisca dell’importo complessivo. La contaminazione parziale è infatti spiegabile con la procedura di “pulizia” a cui sono state sottoposte le banconote, e non mette in dubbio il nesso con il
- 39 - SK.2024.25 narcotraffico né la qualificazione dell’importo globale quale provento di esso e, consequenzialmente, del reato di riciclaggio (cfr. supra consid. 5.2.1.2).
E. 8.6 I restanti reperti tutt’ora sequestrati vengono lasciati agli atti quali mezzi di prova.
E. 9 Spese
E. 9.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF).
E. 9.2 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. CHF 500.– a titolo di emolumento per la procedura di prima istanza. Tale somma appare adeguata. Ai sensi dell’art. 7 lett. a RSPPF, nelle cause davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.–; in casu, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di CHF 1’000.– sia adeguato a una procedura come quella che qui ci riguarda.
E. 9.3 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Essendo l’imputato stato condannato, le spese procedurali, che ammontano a complessivi CHF 1'500.–, sono poste interamente a suo carico.
- 40 - SK.2024.25
E. 10 Indennità
E. 10.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
E. 10.2 In sede di arringa, la difesa, che ha postulato l’assoluzione di A., ha formulato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP. Essendo stato confermato il reato ipotizzato dall’accusa, l’istanza d’indennità deve essere respinta.
E. 11 Difesa d’ufficio
E. 11.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza, la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5, sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13).
E. 11.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.– e al massimo a CHF 300.–; essa è in ogni caso di CHF 200.– per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a CHF 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo
- 41 - SK.2024.25 (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BB.2017.132 del 27 settembre 2017 consid. 2.3.1). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’art. 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia CHF 0.50, rispettivamente CHF 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: «IVA») dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota applicabile è del 8.1%.
E. 11.3 Al dibattimento, l’avv. Jasmine Altin ha presentato una nota professionale di complessivi CHF 3'748.35, IVA inclusa, per le prestazioni fornite dal 1° aprile 2025, data di nomina quale difensore di ufficio, al 16 aprile 2025. La stessa appare adeguata e viene riconosciuta come esposta, ferma considerata la durata inferiore del dibattimento del contraddittorio svoltosi il 16 aprile 2025 e le ulteriori prestazioni fornite il 21 maggio 2025 in occasione della lettura della sentenza.
E. 11.4 A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
- 42 - SK.2024.25 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP).
2. A. è condannato a una pena detentiva di 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 9 aprile 2023 al 7 giugno 2023 (compresi).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente ed al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.
3. A. è espulso dal territorio svizzero per una durata di 3 anni.
4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.– (composte da CHF 500.– quali emolumenti del MPC e da CHF 1'000.– per la presente procedura giudiziaria).
5. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Jasmine Altin è fissata in CHF 3'748.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. È ordinata la confisca dell’importo di EUR 174'205.– sequestrato il 9 aprile 2023 (art. 70 CP).
I restanti reperti vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.
7. L’istanza di indennità presentata da A. è respinta.
8. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico
Il Cancelliere
- 43 - SK.2024.25 Il testo integrale della sentenza viene notificato a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Avv. Jasmine Altin Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze, in quanto autorità di esecuzione - Ufficio della migrazione del Cantone Ticino - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza della Corte penale è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
- 44 - SK.2024.25 Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP).
Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).
Data di spedizione: 02.09.2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 maggio 2025 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avv. d’ufficio Jasmine Altin,
Oggetto
Riciclaggio di denaro B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2024.25
- 2 - SK.2024.25 In fatto: A. Il 9 aprile 2023 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito anche: MP-TI) ha aperto un’inchiesta nei confronti del cittadino ucraino A. dopo che quest’ultimo veniva fermato dalle Guardie di Confine con EUR 174'205.– in contanti, allorché si dirigeva verso l'Italia (cfr. act. MPC 01-00-0001; la somma è inizialmente stata quantificata in EUR 172'475.–, per poi venir rettificata). In detto contesto la somma di cui sopra è stata posta sotto sequestro, unitamente ad altri oggetti rinvenuti nella vettura ed al veicolo stesso e A. è stato interrogato una prima volta dalla Polizia cantonale (cfr. act. MP-TI 1). B. L’11 aprile 2023, il MP-TI ha chiesto la carcerazione preventiva di A. all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito: GPC) nominando suo difensore d’ufficio l’avv. B. (cfr. act. MP-TI 3-7) ipotizzando i reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP) e infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup; RS 812.121). Il 12 aprile 2023 il GPC ha accolto parzialmente l’istanza ordinando la carcerazione preventiva sino al 12 maggio 2023 (cfr. act. MP-TI 8), per poi prorogarla sino al 17 giugno 2023 (cfr. act. MP-TI 26). Il MP-TI ha svolto diversi atti istruttori, procedendo ad interrogare ulteriormente l’imputato l’11 aprile 2023 (cfr. act. MP-TI 2), il 4 maggio 2023 (cfr. act. MP-TI 21), il 19 maggio 2023, su delega alla Polizia cantonale (cfr. act. MP-TI 32) ed il 24 maggio 2023 (cfr. act. MP-TI 28). C. Ancora l’11 aprile 2023, il MP-TI, ha informato il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) dell’apertura del procedimento nei confronti di A., nel cui contesto le ipotesi di reato erano state estese anche alla violazione dell'art. 33 cpv. 1 Legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e ne ha chiesto l’assunzione alla giurisdizione federale (cfr. act. MP-TI 9). Con scritto del 12 aprile 2023, il MPC ha rifiutato l'assunzione del procedimento in questione, sostenendo, sulla base degli atti trasmessigli, di non intravvedere l'esistenza di sospetti di reati federali (cfr. act. MPC 02-00-0115). Il 13 aprile 2023, il MP-TI ha reiterato la sua richiesta, anch’essa rifiutata dal MPC (cfr. act. MPC 02-00-0117, 0127-0128). Mediante istanza di fissazione del foro del 26 aprile 2023, il MP-TI ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale, con decisione del 24 maggio 2023, ha sancito la competenza delle autorità federali (sentenza del Tribunale penale federale BG.2023.18 del 24 maggio 2023). D. Dopo l’assunzione del procedimento, il 7 giugno 2023 il MPC ha ordinato la scarcerazione di A.. In detto contesto, l’imputato ha eletto domicilio legale presso il suo difensore d'ufficio B. (cfr. act. MPC 06-01-0001, 0003). E. Sempre in data 7 giugno 2023 il MPC ha emesso un decreto di accusa nei confronti di A. il cui tenore è il seguente:
- 3 - SK.2024.25 - A. è colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). - A. viene pertanto sanzionato con la pena detentiva di quattro (4) mesi, da dedursi il carcere preventivamente sofferto dal 9 aprile 2023 fino al 7 giugno 2023 (compreso). L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di tre (3) anni. - A. viene inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 500.–, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). - È ordinata la confisca della somma di EUR 174'205.–. - È ordinata la confisca del cellulare di colore nero marca Samsung, del telefono cellulare di colore bianco vecchio modello e della macchinetta conta soldi marca Olympia NC520 Plus. - È ordinato il dissequestro della Mastercard n° 1, della Visa n° 2, della Mastercard n° 3, della Visa n° 4 e della Mastercard n° 5, del quadernetto scritto a mano, dei fogli stampati. - È ordinata la restituzione dell'autovettura VW Passat targata […] (LT). - I costi del procedimento, pari a CHF 500.–, sono a carico di A. (artt. 425 e 426 cpv. 1 CPP). - II Cantone Ticino è incaricato dell'esecuzione della pena (art. 74 LOAP in comb. disp. con l'art. 31 segg. CPP). F. Il 16 giugno 2023, l’imputato, per il tramite del suo difensore d’ufficio, ha interposto opposizione avverso il summenzionato decreto d’accusa (cfr. act. MPC 03-00-0005-0006). In seguito, è stato svolto un ulteriore interrogatorio per via rogatoriale in Ucraina il 12 gennaio 2024 (cfr. act. MPC 13-01-0001 seg.). G. Il 28 febbraio 2024, gli avv. C. e D. si sono notificati mediante procura quali difensori di fiducia di A., comunicando l’elezione di domicilio dell’imputato presso il loro studio (cf. act. MPC 16-01-0057). H. Il 10 aprile 2024, il MPC ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione per lo svolgimento della procedura dibattimentale (cfr. act. SK 8.100.001-008) I. Il 12 aprile 2024 è stata comunicata la composizione della Corte e, il 7 maggio 2024, alle parti è stato impartito un termine per inoltrare le proprie proposte di prova e/o a richiedere l’amministrazione di prove, indicando allo stesso tempo
- 4 - SK.2024.25 che sarebbe stato richiesto d’ufficio l’estratto aggiornato del casellario giudiziale svizzero e ucraino relativo all’imputato. Il MPC ha rinunciato a presentare istanze probatorie; i difensori dell’imputato non hanno reagito nonostante la proroga richiesta e a loro concessa (cfr. act. SK 8.120.001-002). J. Con scritto del 5 luglio 2024, gli avv. C. e D. hanno comunicato di rinunciare al mandato di difesa di A. in quanto da tempo non avevano contatto con il cliente, resosi nel frattempo irreperibile (cfr. act. SK 8.521.003-004). K. Il 25 luglio 2024 la Corte penale ha trasmesso una lettera accompagnatoria, una prima citazione a comparire per le date 12-13 marzo 2025, una seconda citazione a comparire per le date 16-17 aprile 2025 e il decreto ordinatorio sulle prove all’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), unitamente alla loro traduzione in lingua ucraina, onde procedere alla loro notifica per via rogatoriale. Nella lettera accompagnatoria indirizzata ad A., quest’ultimo è stato invitato a designare un recapito in Svizzera entro il 31 gennaio 2025 (art. 87 cpv. 2 CPP), con la comminatoria che, in assenza di riscontri, le future notificazioni avrebbero avuto luogo mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (cfr. act. SK 8.261.1.001- 022). L. Gli atti di cui sopra sono stati regolarmente notificati ad A. per via rogatoriale dalle autorità ucraine il 30 dicembre 2024, come risulta dalla comunicazione trasmessa dall’UFG alla Corte in data 17 febbraio 2025 (cfr. act. SK 8.261.1.032-035). M. Il 4 marzo 2025 l’avv. Jasmine Altin si è notificata quale difensore di fiducia dell’imputato chiedendo l’accesso integrale agli atti, di essere nominata quale difensore d’ufficio e l’annullamento dei dibattimenti previsti per le date del 12-13 marzo 2025, indicando la sua disponibilità a presenziare al dibattimento nei giorni 16-17 aprile 2025 (cfr. act. SK 8.521.011-013). N. Con scritto del 6 marzo 2025, la Corte ha accolto l’istanza di rinvio del dibattimento previsto per 12-13 marzo 2025, precisando che i dibattimenti si sarebbero svolti il 16-17 aprile 2025 come da citazioni già in possesso di A. e citando di conseguenza l’avv. Jasmine Altin a comparire come difensore. La Corte ha poi fissato come seconda data per i dibattimenti il 7-8 maggio 2025, trasmettendo le contestuali citazioni a comparire al difensore e, per il suo tramite, anche all’imputato. Quo alla richiesta di nomina quale difensore d’ufficio, la Corte ha invitato l’avv. Jasmine Altin a presentare la documentazione necessaria e a motivare l’eventuale stato di indigenza del cliente, precisando che quest’ultima sarebbe stata nel frattempo considerata difensore di fiducia (cfr. act. SK 8.310.003-004).
- 5 - SK.2024.25 O. L’11 marzo 2025, la difesa ha chiesto il rinvio della seconda data del dibattimento fissata per il 7-8 maggio 2025, che la Corte ha accolto mediante comunicazione del 12 marzo 2025, con cui ha fissato come seconda data per i dibattimenti il 19-20 maggio 2025, trasmettendo le contestuali citazioni a comparire al difensore e, per il suo tramite, anche all’imputato (cf. act. SK 8.331.015-024). Il 18 marzo 2025, il difensore ha trasmesso alla Corte la citazione per le date 19-20 maggio 2025 regolarmente controfirmata dall’imputato (cf. act. SK 8.331.025-028). P. Con scritto del 1° aprile 2025, il MPC, nella persona del Procuratore federale Sergio Mastroianni, preso atto del mandato conferito all’avv. Jasmine Altin, ha comunicato la sua volontà di presenziare al dibattimento che si terrà nei giorni 16-17 aprile 2025 (cf. act. SK 8.510.003). Q. Il 2 aprile 2025, la Corte ha espresso il suo nulla osta alla presenza del MPC al dibattimento e, alla luce delle mutate circostanze, ha nominato l’avv. Jasmine Altin quale difensore d’ufficio dell’imputato in quanto si era di fronte ad un caso di difesa obbligatoria ex art. 130 lett. d CPP (cf. act. SK 8.320.001). R. Il dibattimento si è svolto a Bellinzona nella II Aula penale del Tribunale penale federale il 16 aprile 2025, in presenza dell’interprete, del MPC e dell’imputato, A., assistito dal suo difensore d’ufficio avv. Jasmine Altin. In sede dibattimentale, la difesa ha presentato una richiesta di versamento agli atti di una dichiarazione scritta che, a dire dell’imputato, sarebbe stata redatta dal figlio; istanza respinta dalla Corte (cf. act. SK 8.720.001-007).
Nella sua requisitoria il MPC ha sostanzialmente postulato la conferma del decreto d’accusa del 7 giugno 2023 (cfr. lett. E), eccetto per quanto attiene agli oggetti già restituiti. In aggiunta, ha chiesto di ordinare l’espulsione ai sensi dell’art. 66abis CP per un periodo di cinque anni. Sulla nota d’onorario del difensore d’ufficio il MPC si è rimesso al giudizio di questa Corte riservata l’applicazione dell’art. 135 cpv. 4 CPP, ovvero il rimborso alla Confederazione da parte dell’imputato della retribuzione non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (cf. act. SK.8.720.009-019).
La difesa di A. ha chiesto di giudicare nel seguente modo (cf. act. SK.8.721.020- 029):
- A. è prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
- È ordinato il dissequestro della somma di EUR 174'205.–.
- È ordinato il dissequestro del cellulare di colore nero marca Samsung, del telefono cellulare di colore bianco vecchio modello e della macchinetta conta soldi marca Olympica NC520 Plus.
- 6 - SK.2024.25
- I costi del procedimento sono a carico della Confederazione (art. 423 CPP).
- Il difensore d’ufficio, avv. Jasmine Altin, come da decreto di nomina del 2 aprile 2025, è retribuita con la somma di CHF 3'748.35, come da distinta 1 - 16.04.2025 allegata.
- Ad A. viene versata un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) pari a CHF 4'074.07.
- As A. viene versata un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) pari a CHF 708.50 (EUR 764.50 per viaggio A/R in auto Kiev – Bellinzona, vitto e alloggio, pedaggi).
- Ad A. viene versata un’indennità a titolo di riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP) pari a CHF 14'750.–. (CHF 250.– al giorno per 59 giorni, per la carcerazione). Quanto all’espulsione, la difesa si è rimessa al giudizio della Corte. S. La sentenza è stata comunicata in pubblica udienza il 21 maggio 2025 in presenza dell’interprete, del MPC e del difensore d’ufficio dell’imputato, avv. Jasmine Altin. L’imputato non si è presentato in aula. T. Il 30 maggio 2025, l’imputato A. ha annunciato appello nei confronti della sentenza del 21 maggio 2025, chiedendo che la stessa fosse motivava per iscritto (cf. act. SK 8.940.001). Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 7 - SK.2024.25 In diritto: 1. Questioni pregiudiziali e incidentali 1.1 Competenza 1.1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 CPP che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). 1.1.2 I reati che sottostanno alla giurisdizione federale in generale sono elencati all'art. 23 cpv. 1 CPP. Fra questi vi è l'art. 33 cpv. 1 LMB (cfr. art. 40 cpv. 1 LMB; RYSER/WYSS, Die Exportkontrolle im Fokus der Strafbehörde, Eine aktuelle Auslegeordnung, in AJP/PJA 3/2023, pag. 340). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter, 322ter- 322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'art. 260ter CP, sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più Cantoni senza che il centro dell'attività penalmente rilevante possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). La nozione di reato commesso prevalentemente all'estero deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica (sentenza del Tribunale penale federale BG.2023.18 del 24 maggio 2023 consid. 2.2). Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione
- 8 - SK.2024.25 del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BOUVERAT, Commentaire Romand, n. 5 ad art. 24 CPP). 1.1.3 Nel caso in esame, la competenza del MPC, già determinata dalla Corte dei reclami penali, discende innanzitutto dall’ipotesi di reato di violazione dell'art. 33 cpv. 1 LMB, poi abbandonata. In forza ai principi sopra esposti, la competenza giurisdizionale federale va ammessa a prescindere dal successivo abbandono della parte del procedimento che aveva fondato la competenza federale stessa. Alla stessa conclusione si giunge anche in considerazione del carattere transnazionale del reato di riciclaggio di denaro, che in concreto appare dato. 1.1.4 La presente causa soggiace dunque alla giurisdizione penale federale. 1.1.5 In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. La competenza di questa Corte è quindi data. 1.1.6 Per quanto attiene la composizione, fa stato l'art. 19 cpv. 2 CPP in virtù del rinvio dell'art. 36 cpv. 2 LOAP. Secondo questa disposizione la Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’art. 64 CP, un trattamento secondo l’art. 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni. In concreto, l’accusa ha chiesto che l’imputato venga condannato ad una pena detentiva di 4 mesi ed al pagamento di una pena pecuniaria e di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico. 1.2 Validità del decreto d’accusa e dell’opposizione 1.2.1 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena detentiva non superiore a sei mesi (lett. d).
- 9 - SK.2024.25 1.2.2 L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti interessati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Secondo l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art. 328 e segg. CPP (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 4a ediz. 2022, n. 1 ad art. 356 CPP). In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). 1.2.3 Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa rientrano: il mancato rispetto dei limiti di pena previsti dall’art. 352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato (art. 352 cpv. 1) e la mancanza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1). 1.2.4 Il decreto d’accusa, emesso il 7 giugno 2023 nei confronti di A. adempie ai requisiti elencati all’art. 353 cpv. 1 CPP. Inoltre, la pena pecuniaria e la multa proposte dal MPC rientrano nella gamma di sanzioni possibili nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 cpv. 1 lett. a e b CPP). Il decreto d’accusa è pertanto valido. 1.2.5 L’opposizione interposta il 16 giugno 2023 dall’imputato (cfr. act. MPC 03-00- 0005-0006) è valida, in quanto presentata tempestivamente, ossia entro il termine di 10 giorni, e nella dovuta forma scritta (art. 354 cpv. 1 CPP). 1.3 Presenza al dibattimento 1.3.1 Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. a CPP, se il procedimento concerne crimini o delitti l’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento. Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale (art. 336 cpv. 4 CPP). Sebbene la presenza dell’imputato sia obbligatoria per tutta la durata del dibattimento, compresa la comunicazione della sentenza, una procedura contumaciale è esclusa ed il
- 10 - SK.2024.25 procedimento segue il suo corso se, dopo aver partecipato all'apertura del dibattimento e alla trattazione delle questioni pregiudiziali, l'imputato non ricompare al termine di una sospensione, così come se egli si presenta il primo giorno del dibattimento ma non nei giorni successivi. Sarebbe infatti abusivo che l’imputato, avendo partecipato a una parte del dibattimento, potesse ottenere un nuovo dibattimento ai sensi dell’art. 366 cpv. 1 CPP semplicemente attraverso un’assenza successiva non autorizzata. La sentenza non ha quindi carattere contumaciale e un’istanza di nuovo giudizio è esclusa (CHRISTEN, Anwesenheits- recht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, pag. 219; SCHEER, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 366 CPP). Questa soluzione riprende il principio secondo cui l’assenza dell’imputato dopo l’apertura del dibattimento non esclude la prosecuzione della procedura iniziata in contraddittorio (olim praesens semper praesens; cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1269/2017 del 16 gennaio 2019 consid. 1.2). 1.3.2 Nel caso in esame, il 16 aprile 2025 l’imputato si è regolarmente presentato in aula all’apertura del dibattimento, è stato interrogato ed è stato presente per tutta la durata del contraddittorio. La sua assenza il 21 maggio 2025, data della comunicazione della sentenza, per la quale non è stata avanzata alcuna giustificazione né chiesta una dispensa, non ha influenza sul proseguimento del presente procedimento secondo la procedura ordinaria. La presente sentenza non ha carattere contumaciale e un’istanza di nuovo giudizio secondo l’art. 368 CPP è esclusa. 1.4 Diritto applicabile 1.4.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 1.4.2 L’art. 305bis n. 1 CP non ha subito alcuna modifica successiva ai fatti cui il MPC attribuisce rilevanza penale. Fa dunque stato la versione in vigore al momento dei fatti. 1.4.3 La procedura che qui ci occupa si inserisce nel contesto degli artt. 352 e segg. CPP. Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le modifiche del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), che concernono, tra le altre cose, anche la procedura del decreto d’accusa di cui agli artt. 352 e segg. CPP.
- 11 - SK.2024.25 Il decreto d’accusa nei confronti di A. è stato emanato in data 7 giugno 2023. Considerato che le norme di procedura sono rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore, alla presente fattispecie si applicano le nuove norme di procedura penale in vigore dal 1° gennaio 2024. 1.5 Prescrizione I fatti si sono svolti il 9 aprile 2023. Non trattandosi di un reato continuato o di atti successivi, la prescrizione decorre da tale data (art. 98 Iett. a CP). La comminatoria di pena del riciclaggio di denaro nella sua forma non aggravata (305bis n. 1 CP) è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, comminatoria per la quale, giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, l’azione penale si prescrive in 10 anni. Manifestamente l’azione penale non è dunque prescritta. 2. Risultanze istruttorie 2.1 Dagli atti risulta che A. è stato fermato il 9 aprile 2023 alle ore 15.30 al valico autostradale di Chiasso-Brogeda dal Corpo delle guardie di confine alla guida di un veicolo con targhe estere, mentre tentava di uscire dal territorio elvetico verso l'Italia. Nell’ambito dei controlli doganali venivano rinvenuti, all'interno di uno zaino appoggiato sul sedile passeggero, un totale di EUR 174'205.– in mazzette imballate sottovuoto e principalmente in banconote da EUR 50.– ed una macchinetta contasoldi di marca Olimpia (cfr. act. MP-TI 1). 2.2 Dal rapporto passaggi allestito mediante il software AFV (che permette la lettura delle targhe ed il relativo interfacciamento alle banche dati) dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini si evincono diversi passaggi dell’autovettura con targhe estere in possesso dell’imputato al momento del fermo. Il 5 aprile 2023, il veicolo dell’imputato è stato identificato all’altezza di Rheinfelden (AG) alle ore 18.20, è poi stato visto transitare verso sud sull’autostrada A2, con ultimo rilevamento a Chiasso alle 22.13. Il 9 aprile 2024, data dell’arresto, la targa è stata dapprima rintracciata sulla cantonale, all’altezza di Melide, in direzione nord, alle ore 14.26. Successivamente, il veicolo è stato visto transitare sulla A2, questa volta verso sud, all’altezza di Maroggia alle ore 15.16 ed alle ore 15.28 a Chiasso, poco prima della dogana di Brogeda (cfr. act. MP-TI 1). 2.3 Il rapporto di intervento del 14 aprile 2023 dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini sottolinea che durante i controlli successivi al fermo del 9 aprile 2023, sono state eseguite le analisi alla ricerca di contaminazioni da stupefacenti mediante test Itemiser, dapprima lo stesso giorno del fermo ed in
- 12 - SK.2024.25 seguito, più nel dettaglio, il 12 aprile 2023 per quanto riguarda le banconote (cf. act. MP-TI 16). Dal rapporto risulta innanzitutto che due dei tre mazzi di cartamoneta analizzati a campione tramite analisi preliminari il 9 aprile 2023 risultavano essere contaminati alla cocaina. Dal documento risulta inoltre che lo stesso esame è stato eseguito anche sulle mani, fronte e nuca e interno di tutti gli indumenti indossati dall’imputato, reagendo positivamente alla cocaina. L’intensità delle tracce risulta variabile, compresa tra il 1.60 ed il 2.53, laddove la positività inizia a partire dall’1.0. Per quanto concerne il veicolo, è stata rilevata una contaminazione alle seguenti sostanze: Eroina, Metanfetamina, Acetilcodeina, Anfetamina, Metadone, Efedrina, Paracetamolo. Le tracce sono state rinvenute nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, nei battitacchi anteriori e posteriori, sui sedili e nel baule. L’intensità delle tracce è in questo caso compresa tra il 1.06 ed il 4.42. Il rapporto esplicita anche i risultati dei successivi test svolti il 12 aprile 2023 sulle banconote, ed in particolare le sostanze rilevate e l’intensità delle tracce. La percentuale delle banconote contaminate è risultata molto variabile e compresa tra lo 0% ed il 100% a seconda del mazzo analizzato. Su un totale di 20 mazzi di banconote ne sono stati analizzati 14, di cui 12 contenevano un certo numero di biglietti di banca contaminati. Secondo la tabella in cui sono riportati nel dettaglio tutti i rilevamenti, l’intensità delle tracce sulle banconote è risultata molto variabile e compresa tra il 1.04 ed il 4.94. 2.4 In una nota esplicativa delle dogane allestita a sua volta il 14 aprile 2023 e trasmessa contestualmente al precitato rapporto, è stata avanzata l’ipotesi che il denaro, alla luce delle peculiari circostanze del caso, potesse essere stato "lavato". Per giungere a tale conclusione, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha avanzato le seguenti constatazioni e considerazioni (cfr. act. MP-TI 16): - “AII'eccezione di questo caso, ogni qualvolta abbiamo riscontrato la presenza di mazzi di banconote imballati in fogli di cellofan o messi sottovuoto, il denaro è sempre risultato fortemente contaminato da cocaina. - Nel caso specifico, nonostante le banconote siano tutte usate e usurate, abbiamo riscontrato una percentuale di banconote non contaminate da stupefacenti veramente molto alta. Di norma, le banconote Euro in circolazione non sono così pulite.
- 13 - SK.2024.25 - Valutando i risultati delle analisi, abbiamo nutrito il forte sospetto che il denaro potesse essere stato "lavato". - Osservando più attentamente le banconote, abbiamo constatato che le stesse hanno assunto una forma ondulata, come se fossero state bagnate ed in seguito asciugate. Inoltre, dalle tracce riscontrate, possiamo confermare che le stesse hanno subito anche una sorta di stiratura".
Tali conclusioni sono riprese anche nel rapporto redatto dalla Polizia giudiziaria federale il 7 giugno 2020 (cf. act. MPC 10-02-0004-0005). 2.5 Dal rapporto delle dogane del 14 aprile 2023, sottoscritto da A. in qualità di persona controllata, si evince che quest’ultimo, al momento del fermo, alla domanda d'uso specifica se avesse con sé valuta oppure oggetti di valore, ha risposto “ho dei soldi nello zaino ma non so quanti sono”. In presenza di importi di tale entità, è notorio che una persona che varca il confine debba indicarli di sua iniziativa, rispettivamente di sua spontanea volontà, cosa che l’imputato non ha fatto. Inoltre, è riportato che dopo il controllo e rinvenimento di denaro, la persona dichiarava che gli EUR 174'205.– rinvenuti servivano all'acquisto di macchine e pezzi di ricambio per il conflitto in Ucraina, di aver preso questi soldi in Belgio da una persona che si chiama E. e di trasportarli a Milano dove avrebbe ricevuto altre indicazioni su dove lasciare una parte del denaro, il resto doveva portarlo in Romania ed in Grecia (cfr. act. MP-TI 16). 2.6 Nel corso della procedura preliminare, l’imputato è stato sentito più volte dagli inquirenti. 2.6.1 Nel verbale di arresto svoltosi lo stesso 9 aprile 2023, A. ha in primo luogo preteso di lavorare come volontario indipendente per la guerra in Ucraina, il suo compito essendo quello di trasferire i soldi raccolti dai volontari. Nello specifico, egli ha dichiarato alla Polizia cantonale di aver ricevuto la somma di EUR 174'205.– di cui è stato trovato in possesso, in Belgio, da un certo E., il quale disponeva di totali EUR 500'000.–, e che doveva consegnare tale denaro in tre nazioni diverse: una parte in Italia, una parte in Romania e una parte in Grecia. Egli ha sostenuto che il denaro andava utilizzato per acquistare materiale per la guerra in Ucraina che l'Europa non fornisce. Le attività da lui svolte in questo contesto avrebbero carattere di volontariato e sarebbero coordinate da altre persone che gli avrebbero fornito indicazioni su dove recarsi a ritirare il denaro. Al momento del fermo, A. ha dichiarato di essere diretto a Milano per incontrare la persona che doveva ritirare una parte dei soldi, la cui identità precisa non gli era nota. Quest’ultimo lo avrebbe infatti dovuto contattare telefonicamente. La destinazione trovata sul navigatore del suo cellulare, una stazione di benzina F. vicino a Z. (IT), situata su un incrocio tra via […], è il luogo
- 14 - SK.2024.25 dove l'imputato ha dichiarato di alloggiare. L’imputato ha dichiarato di essere partito dal punto indicato sul navigatore con l'intento di trovare qualcosa da mangiare senza accorgersi di essere entrato sul suolo elvetico; preso atto dell'illogicità di tale dichiarazione, ha affermato di essere venuto a Lugano in quanto la Svizzera è bella e voleva ammirare il lago (cf. act. MP-TI 1). 2.6.2 Sentito dalla procura cantonale qualche giorno dopo, e meglio l’11 aprile 2023, A. ha dichiarato di aver ricevuto il denaro a Bruxelles, e ha ribadito di doverlo consegnare in tre nazioni diverse: una parte in Italia, una parte in Romania e una parte in Grecia. Chiestogli se fosse in grado di comprovare le sue dichiarazioni circa l'origine del denaro, egli ha risposto: “non so dire”. L’imputato ha precisato di essere stato coinvolto nel gruppo di volontari dal figlio G., il quale lavorava per i militari, essendo inserito in “un gruppo speciale segreto”, senza tuttavia prestare servizio al fronte ed era il suo unico interlocutore. Il gruppo a suo dire aveva una base operativa ma A. ha preferito non dire dove essa si trovi. Lui, personalmente, si sarebbe inizialmente occupato del trasporto di auto e, da circa quattro mesi, della raccolta di denaro. Con riferimento a tale attività, A. ha sostenuto di non sapere con precisione da dove provenissero i soldi raccolti dal gruppo, sebbene di solito i soldi arrivavano dall'Ucraina stessa. A. ha anche dichiarato di essere già transitato in Svizzera il 6 aprile 2023, circostanza in cui, stando alle sue dichiarazioni, si era fermato solo per poco tempo per fare delle foto al lago, senza sapere con precisione in che luogo, per poi dirigersi a Milano, dove il figlio G. gli aveva prenotato un hotel. Questionato sull’origine della macchinetta contasoldi rinvenuta nel veicolo, egli ha preteso di averla acquistata lui stesso in Germania circa un mese prima (cf. act. MP-TI 2). 2.6.3 Il 4 maggio 2023, A. è stato confrontato con alcune risultanze istruttorie dagli inquirenti. Posto di fronte a quanto da lui riferito al figlio durante una telefonata sorvegliata risalente al 21 aprile 2023, egli ha rilevato che nel momento in cui ha chiesto a quest’ultimo di recarsi alla “villa”, intendeva il Bed & Breakfast in cui aveva soggiornato in Y. (IT) (sito in […]), e che vi aveva lasciato dei soldi (circa EUR/USD 15'000.–/17'000.–) assemblati assieme e di cui una parte di sua spettanza per vivere e pagare le spese. In merito ad alcuni altri scambi con il figlio riguardanti presunte operazioni contabili, l’imputato ha dichiarato trattarsi delle sue spese sostenute prima del dicembre 2022, data in cui raggiungeva Atene. Ha quindi precisato di essersi recato ad Atene per recuperare il denaro, affittando un appartamento da parenti di rifugiati ucraini. A. ha anche dichiarato di aver preso il veicolo sui cui viaggiava al momento del fermo (e successivo arresto) in Romania, 6 mesi prima; il nome del detentore, H., credenziali per le quali figurano due persone nelle banche dati, di cui una nata nel 1983 e ricercata per reati patrimoniali a livello internazionale, non gli "dice niente", sebbene la persona che ha visto fosse effettivamente un giovane tra i 30 e i 40 anni. Quanto ai risultati delle analisi sulle banconote, egli ne ha preso atto osservando di non sapere il motivo per il quale le banconote siano state "pulite", ipotizzando che
- 15 - SK.2024.25 "magari sono cadute nel fiume" o sono state "trasportate in un tank e si sono sporcati di olio" (cf. act. MP-TI 21). 2.6.4 Il 19 maggio 2023, l’imputato è stato confrontato dalla Polizia cantonale con alcune sue precedenti dichiarazioni. Sul destino dei soldi da lui trasportati, ha precisato di non sapere di preciso a quale scopo essi fossero destinati. A. ha pure sottolineato di non sapere nulla dei dettagli che riguardano l'acquisto di armi e, posto di fronte alle sue affermazioni secondo cui avrebbe varcato i confini con del "materiale necessario per far fronte alla difesa ucraina", ha affermato "quante volte devo ripetere, io ho solo trasportato macchine, abbiamo portato queste auto SUV 4x4". In detto contesto, l’imputato ha precisato di essere stato tre mesi a Kiev, dal febbraio all'aprile del 2022 prima di iniziare con il trasporto di veicoli; solo in seguito gli sarebbero stati assegnati altri compiti, tra cui il trasporto di denaro. A. ha sostenuto che nemmeno il figlio sarebbe stato al corrente della somma precisa del denaro da ritirare, ma non ha saputo rispondere quando gli inquirenti gli hanno contestato un messaggio di quest'ultimo secondo il quale egli doveva ritirare EUR 6’060.– ad Atene. Gli inquirenti hanno anche chiesto all’imputato quale fosse l'attività del figlio, domanda alla quale egli ha risposto che faceva il “businessman”, in particolare venditore di Mercedes, disponendo di una laurea in giurisprudenza. Dopo che l’interrogante gli faceva notare che in precedenza aveva affermato che il figlio G. lavorava per i militari, egli si è limitato a sostenere che questi è una persona molto importante e di non voler riferire altro al riguardo. La Polizia cantonale ha questionato A. anche in merito allo scontrino rinvenuto con il dispositivo di conteggio delle banconote, su cui figurava il nome di un certo I. (nome simile ad E.). Nonostante l’11 aprile 2023 avesse affermato di averla acquistata lui stesso, egli non ha fornito delucidazioni in merito. L’imputato, dopo aver preso visione delle sue precedenti dichiarazioni quanto al fatto che i soldi li aveva ricevuti in Belgio, da un certo E., il quale disponeva di totali EUR 500'000.–, ha negato di aver parlato di tale somma sottolineando come il soggetto di discussione "comunque non fa riferimento agli articoli ed alle imputazioni illegali contro di me". In tale occasione, A. ha anche negato di aver suddiviso in tre parti il denaro che andava consegnato in tre paesi (cfr. act. MP- TI 32). 2.6.5 Nell’ultimo interrogatorio esperito il 24 maggio 2023 dal Ministero pubblico ticinese, l’imputato è stato confrontato con i risultati ufficiali delle analisi sulla contaminazione. Egli ha dichiarato di non aver mai usato stupefacenti e di non avere intenzione di farlo in futuro. Ha manifestato sorpresa e disorientamento riguardo alla scoperta di tracce di droga sulla propria persona e sull'auto che guidava, affermando di non poter dare alcuna spiegazione per quanto accaduto. Dopo aver ammesso di aver forse maneggiato le mazzette di denaro per giustificare la presenza di tracce di stupefacente sulle sue mani, l’interrogante gli ha fatto notare che, in precedenza, aveva dichiarato che le banconote gli erano state consegnate già imballate sottovuoto. Di fronte alla contestazione, si è
- 16 - SK.2024.25 limitato a ribadire che le banconote sequestrate gli erano state consegnate in quello stato e di non averle mai toccate, senza tuttavia chiarire a quale denaro si riferisse quando aveva affermato di averlo maneggiato. A. ha anche dichiarato di aver pianificato di suddividere il denaro sequestrato una volta tornato al Bed & Breakfast dove alloggiava. Ha riferito di aver ipotizzato che il denaro sarebbe stato diviso in tre parti destinate a tre nazioni diverse, ma che questa fosse solo una sua supposizione e non una certezza. All’imputato è anche stato chiesto dove si trovasse la base operativa del gruppo di cui aveva preteso di far parte, della cui esistenza aveva già parlato in precedenza senza volerne rivelare la posizione. Ha quindi negato tale affermazione, enfatizzando che in realtà non esiste alcuna base operativa. L’imputato è stato posto di fronte alle sue precedenti dichiarazioni contraddittorie circa il ruolo del figlio ed ha spiegato che quest'ultimo ha avuto esperienze sia militari che imprenditoriali, cambiando attività nel tempo, pur mantenendo contatti con l’ambiente militare. Quest’ultimo avrebbe dapprima svolto il servizio di leva per poi conseguire una laurea in giurisprudenza. Ad A. sono poi stati sottoposti alcuni altri scambi di messaggi tra lui ed il figlio G. In particolare, in uno di questi si tematizzava il trasferimento di un "pacco" e di "scatole avvolte" contenenti medicamenti, nel contesto di un attraversamento del confine tra Ucraina e Romania (zona Chernivtsi), ma anche di “crafter” (n.d.r.: con ogni probabilità il veicolo commerciale Volkswagen) e di vari dubbi circa la tratta ed il valico. Egli ha innanzitutto ritrattato quanto detto prima, confermando di essere stato in Romania, prima di recarsi a Kiev. Dipoi, ha affermato che il pacco glielo aveva dato un rifugiato ucraino. L'imputato ha anche parlato di un certo “J. (nome uguale ad E.) di Leopoli”, diverso da quello da cui aveva ricevuto il denaro in Belgio. Chiestogli di specificare cosa fosse andato a fare a Leopoli, A. ne ha parlato come di una città di transito in cui si incontrava con altri volontari "per parlare di donne". All’imputato sono state contestate anche due ulteriori conversazioni in cui si sarebbe messo d'accordo per uno scambio di auto da eseguirsi a Cracovia e della ricerca e ritiro di pacchi e borse per un affare, di “200k e di banconote”. Quest’ultimo ha preteso trattarsi di una transazione riguardante "abbigliamento militare" (cfr. act. MP-TI 28). 2.6.6 Nel verbale rogatoriale esperito il 12 gennaio 2024, A. ha contestato ogni addebito. A suo dire non vi sarebbero prove della sua colpevolezza. L’imputato non ha voluto aggiungere nulla a soggetto della persona che gli ha consegnato il denaro ([…]), nella misura in cui lo avrebbe incontrato una sola volta in Belgio e mai più rivisto (cfr. act. MPC 13-01-0003-0019) 2.7 Al dibattimento, l’imputato, dopo aver precisato di aver a sua volta svolto studi in giurisprudenza, ha ribadito che il suo transito in Svizzera era da ricondurre ad uno sconfinamento dovuto alla sua necessità di fare acquisti la domenica, visto che i negozi in Italia erano chiusi. Ha poi sottolineato che il figlio G. si sarebbe occupato solamente di compravendita di auto e di non sapere niente di altro. Confrontato con le sue precedenti affermazioni al riguardo egli ha preteso che la
- 17 - SK.2024.25 traduzione non fosse corretta e che G. aveva fatto il servizio militare, per poi divenire un civile dopo la leva, non facendo parte di alcun servizio speciale. Quanto al veicolo di cui era alla guida al momento del fermo, egli ha dichiarato di averlo ricevuto in prestito da un cittadino lettone o lituano, residente in Lettonia o Lituania. Posto di fronte alle risultanze istruttorie, secondo cui il detentore dell’auto era un certo H., domiciliato a Bucarest, l’imputato ha confermato di averlo incontrato a Bucarest, commentando “può essere che sia residente a Bucarest ”. A soggetto della macchinetta contasoldi rinvenuta nel bagagliaio, egli ha spiegato che la contestuale presenza dello scontrino era da ricondurre al fatto ch’egli necessitava di fare capo ad una terza persona per accedere ad un rivenditore all’ingrosso (Cash and Carry) ad accesso riservato. Per quanto concerne l’origine del denaro, A. ha confermato di averlo ricevuto in Belgio, salvo fare in questo caso riferimento ad un certo K., o L. (nome simile, ma non uguale), al quale non avrebbe dichiarato la propria identità, essendo stata sufficiente la presentazione di metà di una banconota con un codice, mentre l’altro soggetto, a suo dire, disponeva dell’altra metà della banconota. Chiestogli se gli sembrasse logico dichiarare di avere ricevuto dei soldi, in questa entità, da una persona sulla quale non era in grado di riferire nulla di concludente, egli ha dichiarato: “per voi è strano, per me è tutto normale e lo facevo già da un anno e mezzo”, rispettivamente “in Europa ci sono circa 9 milioni di rifugiati ucraini, e in ogni paese ci sono persone che sono pronte a dare soldi per aiutare l’Ucraina”. L’imputato ha poi introdotto un elemento nuovo per quanto concerne il destino dei soldi, affermando che una parte, circa la metà, era destinata in parte a comprare attrezzature ed in parte ai rifugiati ucraini. A suo dire, l’omissione di tale dettaglio sarebbe da ricondurre al fatto che egli, prima di parlare al telefono con il figlio G., non ne sarebbe stato al corrente. Circa il gruppo di volontari da lui tematizzato in corso di inchiesta, A., in aula, ha puntualizzato che non vi era nessun gruppo ufficiale, trattandosi di tutti i nove milioni di rifugiati ucraini presenti in Europa, per poi precisare che “non c’era alcun gruppo, io lo facevo a titolo personale, solo due persone sapevano che trasportavano soldi ”. L’imputato è poi stato nuovamente confrontato con i risultati dei test, dai quali è emersa la positività a sostanze stupefacenti, ribadendo di non averne mai fatto uso e che non si tratterebbe di quantitativi di sostanza per i quali la legislazione svizzera prevede una responsabilità. In relazione al fermo, A. in aula ha anche sostenuto che in un primo momento, la persona che aveva svolto l’esame teso alla ricerca di tracce di stupefacenti, sarebbe tornata verso di lui dicendogli che l’esito era “zero” e che non c’era nessuna cocaina, dopodiché “il gruppo” gli avrebbe restituito i soldi dandogli il nulla osta a proseguire. Chiestogli se si riferisse alle guardie di confine, l’imputato ha risposto: “non so chi sono: poliziotti, doganieri. È venuto un poliziotto che ha origini ucraine e mi ha tradotto tutto. Ho spiegato chi sono, da dove sono, che hanno fatto l’esame. Non hanno trovato nessuna droga e mi hanno detto vattene”. La questione non risulterebbe nei precedenti interrogatori, nonostante egli, a suo tempo, abbia “mandato tutto” alla
- 18 - SK.2024.25 procuratrice cantonale incaricata del caso, la quale avrebbe però scelto di non “fissare” nel verbale tali circostanze. Per l’imputato, il motivo di ciò rimarrebbe “una grande domanda”. Per il resto, A. ha affermato di non aver mai maneggiato le singole banconote ma solo le mazzette già confezionate, e di non aver mai parlato di un totale di EUR 500'000.– in possesso della persona che glielo aveva consegnato (cf. act. SK.8.731.001-020). 3. Imputazione e argomenti delle parti 3.1 Il decreto d'accusa del MPC imputa a A. il reato di riciclaggio di denaro, per avere, in data 9 aprile 2023, trasportando dall'Italia alla Svizzera, e meglio da Milano a Lugano attraverso un non meglio precisato valico doganale e successivamente in pari data trasportando dalla Svizzera all'Italia, attraverso il valico doganale di Chiasso-Brogeda, la somma di EUR 174'205.00 precedentemente ricevuta in Belgio da una persona non meglio identificata di nome E., suddivisa in 7 involucri, di cui 6 involucri messi sotto vuoto, per un totale di 20 mazzi di banconote di diverso taglio, per la maggior parte da EUR 50.00, occultandoli all'interno di uno zaino che si trovava sul sedile passeggero dell'autovettura VW Passat targata […] (LT), veicolo che trasportava anche una macchinetta conta soldi marca Olimpia NC520 plus nel baule, banconote in parte contaminate dalla cocaina, risultando lui stesso contaminato dalla cocaina sulle mani, sulla fronte e nelle tasche degli indumenti e nell'interno dello zaino nonché risultando la stessa autovettura VW Passat targata […] (LT) contaminata da eroina, metanfetamina, acetilcodeina, anfetamina e metadone, compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, in particolare da un traffico internazionale di stupefacenti. Secondo l'accusa, l’imputato avrebbe approfittato del contesto internazionale di conflitto armato e della sua esperienza come ex poliziotto per costruirsi un’immagine artificiosa di cittadino modello, impegnato come volontario al servizio del proprio popolo e della propria Nazione; tuttavia, tale narrazione non troverebbe alcun riscontro oggettivo. Non sussisterebbe, infatti, alcuna rete di volontari dedita al trasporto di denaro o armi in ambito europeo e dalle analisi dei dispositivi elettronici sequestrati non emergerebbero elementi, quali immagini o conversazioni, che rimandino al traffico di armi o a contesti bellici. Al contrario, vi sarebbe un quadro probatorio solido e coerente che indica con chiarezza la provenienza illecita del denaro. Gli elementi indizianti sarebbero molteplici: l’assoluta inverosimiglianza delle spiegazioni fornite da A. riguardo alla provenienza, alla consegna e allo scopo della somma ricevuta; la non credibilità di A.; l’ingente quantità di denaro, suddiviso in banconote di piccolo taglio, lavate e stirate, e occultate con cura all’interno di uno zaino; la contaminazione da cocaina riscontrata sulle mani, sulla fronte, nei vestiti dell’imputato e nello zaino;
- 19 - SK.2024.25 la presenza, all’interno dell’auto in uso, di tracce di numerose sostanze stupefacenti e infine il rinvenimento di una macchina conta soldi. Tali elementi renderebbero evidente la consapevolezza dell’imputato circa l’origine illecita del denaro e la sua riconducibilità a un traffico di droga suscettibile di costituire una infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. 3.2 La difesa di A. ne ha postulato il proscioglimento. Per la difesa, non vi sarebbero elementi sufficienti per collegare in modo diretto e univoco il denaro sequestrato al traffico internazionale di stupefacenti. In particolare, non tutti i mazzi di banconote presenterebbero tracce di droga e, nei casi in cui queste sono state rilevate, la contaminazione risulterebbe parziale e di intensità variabile, con una media del 40% e solo due mazzi in cui tutte le banconote analizzate risultavano positive. Secondo la difesa, questi dati, uniti al fatto che solo un numero limitato di banconote sia stato effettivamente esaminato, non sarebbero sufficienti per ritenere l’intero ammontare collegato a un’attività illecita, tanto meno a un’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Il sequestro dell’intera somma sarebbe pertanto infondato, considerando anche che la presenza di tracce di stupefacenti sulle banconote è fenomeno diffuso e noto, come dimostrato da studi scientifici e casi documentati in Paesi ad alta incidenza, come il Belgio. La tesi della difesa è che l’imputato avrebbe agito come semplice ausiliario del figlio, incaricato di trasportare somme di denaro per conto terzi, nell’ambito di una sorta di servizio informale di trasferimento fondi. Questa versione sarebbe coerente con una serie di ulteriori elementi concreti: il denaro non era occultato ma riposto in uno zaino visibile sul sedile passeggero; A. avrebbe dichiarato fin da subito alle autorità doganali di trasportare denaro; non sarebbero stati rinvenuti indizi nel suo telefono che lo colleghino allo spaccio; le fotografie delle mazzette sarebbero in linea con l’attività di trasporto e non con una condotta di riciclaggio; la tipologia e il taglio delle banconote non sarebbero tipici del traffico di droga; il livello di contaminazione rilevato non sarebbe compatibile con denaro imballato o sotto vuoto, come segnalato dalle dogane stesse (“ogni qualvolta hanno riscontrato la presenza di mazzi di banconote imballati/messi sotto vuoto, il denaro è sempre risultato fortemente contaminato da cocaina”), mentre l’ondulatura andrebbe ricondotta al fatto che si tratterebbe di denaro che le persone accumulavano e mettevano da parte al fine di inviarlo ad amici e parenti. Inoltre, la presenza di tracce di droga su mani e indumenti potrebbe essere facilmente spiegata con il contatto diretto con i pacchetti di banconote al momento della presa in consegna, senza che ciò dimostri un suo coinvolgimento diretto nel traffico. Quanto alla confisca degli EUR 174'205.–, in assenza di indizi convergenti a sostegno del reato a monte, verrebbe a cadere il riciclaggio di denaro e la somma andrebbe dissequestrata in favore dell’imputato. Nel caso di specie non vi sarebbe neppure un vero e proprio occultamento dei valori patrimoniali nel
- 20 - SK.2024.25 veicolo al fine del trasporto oltre il confine in quanto il denaro era semplicemente riposto nello zaino adagiato sul sedile anteriore del passeggero. Inoltre, il fatto che sin dal principio A. si sia mostrato collaborativo, fornendo chiare indicazioni sulla provenienza/destinazione del denaro e sulle circostanze del trasporto, farebbe decadere l’intento vanificatorio. Anche dal punto di vista soggettivo non sussisterebbero gli elementi per ritenere che l’imputato sapesse o dovesse presumere la fantomatica origine criminosa del denaro, rispettivamente volesse o accettasse le conseguenze del riciclaggio di denaro. Sulla base delle sue conoscenze, tutte riportategli dal figlio, delle cui affermazioni non avrebbe avuto motivo di dubitare, egli ha sempre ritenuto che coloro dai quali riceveva/ai quali consegnava il denaro, a sua memoria volontari per la causa ucraina, lo facessero per conto degli espatriati che donavano i loro risparmi in favore di chi era rimasto in patria o combatteva al fronte. L’imputato sarebbe pure stato al corrente del fatto che il figlio aveva parecchie conoscenze in Ucraina ed in Europa in generale, persone conosciute durante gli studi, il servizio militare e nell’ambito lavorativo, come pure che egli fosse una persona generosa e volenterosa, incline ad aiutare il prossimo e quindi questa sua iniziativa gli era parsa non solo sensata ma anche di nobili intenti. Nel corso dei suoi precedenti viaggi, come in quello a seguito del quale è stato fermato, non sarebbero del resto mai intercorse circostanze tali per cui l’imputato dovesse nutrire dubbi sulla legittimità del suo agire. In definitiva, sebbene la fattispecie possa destare perplessità e sollevare dei punti interrogativi, a mente della difesa dagli atti non emergerebbero in ogni caso sufficienti e concreti elementi probatori che permettano di ritenere che il denaro trovato provenga da un crimine, e meglio da un traffico internazionale di stupefacenti e che l’imputato ne fosse, rispettivamente avrebbe dovuto esserne a conoscenza, in base alle circostanze. 4. Quadro normativo 4.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato. Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis CP tutela, in primo luogo, l'amministrazione della giustizia nell'esecuzione della pretesa confiscatoria dello Stato, rispettivamente l'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia penale (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). L'art. 305bis
n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi alle pretese confiscatorie estere, quanto meno nella misura in cui la Svizzera
- 21 - SK.2024.25 garantisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (DTF 145 IV 335 consid. 3.3). 4.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP; sentenza del Tribunale penale federale CA.2021.15 del 20 giugno 2022 consid. 1.1.4.1). La questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). Per contro, alla luce del diritto estero, è sufficiente che il reato a monte si configuri in un atto penalmente riprensibile per il quale è comminata una pena (sentenza del Tribunale federale 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Il reato di cui all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.72 del 27 marzo 2018 consid. 2.2.). 4.3 La giurisprudenza pone l'accento sull'atto suscettibile di vanificare la confisca, atto che di per sé include anche quello suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento dei valori patrimoniali. Il comportamento è quindi punibile se è idoneo a compromettere la confisca del prodotto del crimine (DTF 137 IV 79 conaid. 3.2). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio la dissimulazione di denaro proveniente dal traffico di droga, il suo investimento, la conversione in altre valute, lo scambio di banconote ed il trasferimento di fondi di provenienza illecita da un paese all'altro (DTF 127 IV 24 consid. 3; 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). 4.4 In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del
- 22 - SK.2024.25 reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). Accertare il legame di provenienza tra il valore patrimoniale riciclato e l’infrazione a monte costituisce una delle principali difficoltà nel perseguimento del reato di riciclaggio. In effetti il valore ottenuto inizialmente può essere oggetto di diversi trasferimenti e trasformazioni successive. Risulta dunque importante determinare fino a che stadio il legame con il reato a monte possa ancora esistere. La questione non si pone per i prodotti diretti dell’infrazione principale (“producta sceleris”), quali la tangente versata all’agente corrotto o il denaro pagato dall’acquirente al trafficante di stupefacenti. Lo stesso vale per la ricompensa ottenuta dall’autore per la commissione di un’infrazione (“pretium sceleris”). Questi prodotti diretti sono sottoposti a confisca ai sensi dell’art. 70 CP (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 25-26 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). 4.5 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 2412 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 consid. 1.5). L’autore deve presumere l’origine criminale; è quindi in malafede chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 consid. 1.6). 4.6
4.6.1 Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale
- 23 - SK.2024.25 6B_887/2018 del 13.02.2019 consid. 2.2). Poiché il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è volontariamente tenue, il giudice non è tenuto a chiarire ed a esporre nel dettaglio le circostanze legate al traffico di stupefacenti a monte del reato di riciclaggio (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Tuttavia, una semplice contaminazione da cocaina di norma non è sufficiente a dimostrare che il denaro contante contaminato sia il prodotto di un traffico illecito di droga se, come causa della contaminazione, non si può escludere una causa diversa (sentenze del Tribunale federale 6B_997/2023 del 28.03.2024 consid. 4.1.5; 6B_1322/2020 del 16 dicembre 2021 consid. 5.3; 6B_502/2020 del 6 maggio 2021 consid. 1.2.1; 6B_1042/2019 del 2 aprile 2020 consid. 2.4.2). Dopo aver escluso la possibilità di un’altra fonte di contaminazione, un elevato tasso di contaminazione delle banconote non è di per sé sufficiente a stabilire che il denaro provenga da un traffico illecito di stupefacenti. Questo poiché il denaro contante acquisito legalmente può essere contaminato da cocaina anche solo per il semplice fatto di possedere la sostanza per uso personale, senza che ciò – se il consumatore di droga non genera personalmente redditi legati al traffico di stupefacenti – costituisca un motivo di confisca (sentenza del Tribunale federale 6B_1042/2019 del 2 aprile 2020 consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale penale federale del 12 dicembre 2022 CA.2022.7 consid. 1.8.2.2). 4.6.2 Sono necessari altri indizi, come, tra gli altri, l'assenza di una spiegazione plausibile per un'acquisizione legale, la quantità di denaro e la sua suddivisione in piccole banconote, il suo metodo di trasporto e il suo confezionamento (sentenze del Tribunale federale 6B_997/2023 del 28.03.2024 consid. 4.1.5; 6B_1042/2019 del 2 aprile 2020 consid. 2.4.1 e 2.4.2; 6B_220/2018 del 12 aprile 2018 consid. 6). Ad esempio, il Tribunale ha ritenuto sostenibile che l'analisi a campione di meno del 10% delle banconote, tutte risultate contaminate da cocaina, fosse sufficiente per ammettere una chiara relazione tra l'intero importo sequestrato e il traffico di stupefacenti, considerando anche le tracce di droga rilevate nell'auto e sulla persona dell'imputato (sentenza del tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 3). 4.7
4.7.1 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto conferma come gli strumenti per l’accertamento della verità non siano soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP) – ma anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad
- 24 - SK.2024.25 art. 10 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 139 CPP). In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (sentenze del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4). Un indizio è un elemento certo dal quale, attraverso un processo induttivo rigorosamente logico e basato su una valutazione complessiva, si può giungere a una conclusione sulla sussistenza o meno del fatto da provare (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami). 4.7.2 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1.4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva di un determinato mezzo di prova (HOFER, op. cit., n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP). 4.7.3 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della
- 25 - SK.2024.25 sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). In questo contesto, la libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni successive rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al Tribunale formarsi un convincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibilità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di prova agli atti (sentenze del tribunale federale 6B_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla convinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del tribunale federale 6B_860/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 1.1). Nell’ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichiarazioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5). 5. Valutazione della Corte 5.1 Il 9 aprile 2023 A. è stato fermato al valico di Chiasso-Brogeda allorché si apprestava a lasciare il territorio elvetico in possesso di totali EUR 174'205.– in mazzette imballate sottovuoto, composte principalmente da banconote da EUR 50.–. 5.2 La Corte ha quindi esaminato se tale somma provenisse o meno da un crimine ai sensi dell’art 305bis CP. 5.2.1 Per quanto riguarda le tracce di cocaina rilevate sul denaro sequestrato, le percentuali di banconote contaminate rispetto al totale di quelle analizzate risultano variabili, come pure l’intensità delle tracce, compresa tra il 1.04 ed il 4.94. 5.2.1.1 In casi analoghi recentemente esaminati a livello cantonale, poi confermati dal Tribunale federale, dei valori di intensità pari o superiore a 3.4/3.5, rilevati mediante lo stesso metodo di analisi utilizzato per il denaro trovato in possesso di A., sono stati considerati indicativi di un contatto diretto con la sostanza stupefacente. In particolare, è stato specificato che i livelli di contaminazione dovuti alla normale circolazione delle banconote sono sensibilmente inferiori rispetto a tale soglia, attestandosi piuttosto nell’ordine dell’1.0 (cfr. sentenza della Cour de Justice de Genève del 12 gennaio 2021, AARP/9/2021, confermata dalla sentenza del Tribunale federale 6B_216/2021 del 16 febbraio 2022; si veda
- 26 - SK.2024.25 anche la sentenza del Tribunale federale 6B_220/2018 del 12 aprile 2018 consid. 3 seg., che confermava un caso cantonale con valori compresi tra 3.4 e 5.61). Nell’esempio trattato dalla giustizia ginevrina, lo specialista in spettrometria a mobilità ionica (SMI) che aveva condotto i test – formatore da un decennio presso le dogane e autore di fino a 200 analisi a settimana – è stato chiamato a fornire chiarimenti sui risultati. Egli ha in primo luogo spiegato che il dispositivo segnala la presenza di cocaina quando la potenza rilevata raggiunge il valore di 1.1; la potenza massima misurabile per la cocaina si situa tra 5 e 6; una lettura di 3.5 è già considerata significativa e indica un contatto diretto con la sostanza, ad esempio se una persona ha toccato la cocaina prima di maneggiare il denaro mentre dei valori superiori a 5 sono molto rari. Il tecnico ha inoltre precisato che per “rapporto diretto” si intende un contatto reale con la sostanza, escludendo il semplice trasferimento di tracce. Una delle spiegazioni avanzate per l’elevata presenza di cocaina sui biglietti analizzati era che chi li aveva maneggiati fosse stato a sua volta in contatto diretto con la sostanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_216/2021 del 16 febbraio 2022 lett. B.i). Nel caso che ci occupa, diversi riscontri hanno evidenziato livelli di contaminazione significativamente superiori alla soglia del 3.5, con picchi che si avvicinano al valore di 5 (cfr. supra consid. 2.3). Sulla base di quanto esposto, ciò porta a ritenere che il denaro sia entrato in contatto diretto con la cocaina. 5.2.1.2 Il fatto, poi, che una parte del denaro sia risultata completamente pulita, nello specifico costituisce una circostanza indiziante. Come sottolineato nella nota esplicativa dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, occorre considerare che il denaro – che ha assunto una forma ondulata e presenta delle tracce compatibili con una stiratura – sia stato lavato ed asciugato, il che spiega la presenza di banconote incontaminate, nonostante si trattasse di esemplari usurati. Per questi stessi motivi, a nulla può portare il rilievo della difesa, secondo cui il fenomeno della contaminazione delle banconote risulterebbe molto diffuso, segnatamente in Belgio, dove la probabilità di imbattersi in denaro circolante contaminato è particolarmente elevata. Se, infatti, nella zona di provenienza del denaro una parte consistente delle banconote in circolazione risultano già contaminate, l’unica spiegazione plausibile per la negatività di una buona parte dei biglietti analizzati è un intervento di lavaggio. Laddove positiva, inoltre, la spettrometria delle banconote indica valori compatibili con un contatto diretto e non con la semplice circolazione, ciò che rende ulteriormente valida la tesi avanzata dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. È quindi da ritenere che solo una parte delle stesse sia stata sottoposta a lavaggio, mentre che sui biglietti restanti sono rimaste tracce di un contatto diretto con la sostanza. Inoltre, anche gli involucri in cui erano impacchettati i soldi sono risultati positivi.
- 27 - SK.2024.25 Da questo si può dedurre che la contaminazione sia riconducibile alla fase di confezionamento o al successivo trasporto. In siffatte circostanze, la contaminazione parziale delle banconote ed il lavaggio di parte di esse, come pure la positività della plastica in cui erano confezionate, costituiscono degli importanti elementi che depongono per una correlazione tra il denaro trovato in possesso di A. ed il narcotraffico. 5.2.2 Il legame con il traffico di stupefacenti è corroborato anche da altri riscontri oggettivi agli atti. Innanzitutto, la tipologia del confezionamento cui sono state sottoposte le banconote costituisce un ulteriore, importante indizio. Il confezionamento delle banconote mediante imballaggio sottovuoto previo lavaggio non è comune e non può che essere ricondotto alla volontà di nascondere la contaminazione, segnatamente ai cani antidroga (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_220/2018 del 12 aprile 2018 consid. 3). Ciò lascia sottintendere una chiara origine illecita. Anche il fatto che le mazzette fossero composte principalmente da banconote usurate e di piccolo-medio taglio è tipico dello spaccio di droga. Anche il rinvenimento della macchinetta contasoldi costituisce un ulteriore elemento che depone in favore di una siffatta relazione. Tale strumento è infatti senz’altro comunemente utilizzato in attività commerciali legali (banche, casinò, uffici di cambio), ma il suo ritrovamento in un contesto privato, soprattutto all’interno di un veicolo, è sospetto, essendo noto che nel traffico di droga, si necessita di contare rapidamente grandi quantità di denaro in contanti, che è la forma di pagamento più utilizzata nelle operazioni illecite. In concreto, il ritrovamento congiunto del denaro contaminato e della macchinetta contasoldi suggerisce che il denaro fosse oggetto di conteggio, gestione o movimentazione sistematica, ciò che rafforza l’ipotesi che non si trattasse di semplice denaro in circolazione, ma piuttosto di profitti derivanti da attività illecite. Vi è poi, che lo stesso veicolo è risultato contaminato da diverse sostanze stupefacenti (e da taglio), anche diverse dalla cocaina (tra cui eroina), con valori che, secondo i principi enunciati sopra (cfr. supra consid. 5.2.1.1), indicano un contatto diretto con dette sostanze (cfr. supra consid. 2.3). Ciò depone in favore del fatto che l’auto sia stata utilizzata per il trasporto o la movimentazione di droga, piuttosto che essere stata contaminata casualmente; inoltre, il rilevamento di più tipi di stupefacenti e di una sostanza da taglio rende meno plausibile l’ipotesi di una contaminazione accidentale. Le tracce rinvenute sulla persona dell’imputato, anch’esse ben superiori alla concentrazione 1.0 (cfr. supra consid. 2.3), corroborano ulteriormente questo nesso causale (cfr. sentenza del Tribunale 6B_233/2021 del 26 maggio 2021 consid. 5.2). Il fatto, poi, che, sulla base dei riscontri nelle banche dati e delle dichiarazioni dell’imputato, si possa partire dall’assunto che il veicolo fosse intestato ad una persona ricercata per reati patrimoniali, costituisce un ulteriore elemento indiziante. Dagli scambi tra l’imputato e il figlio sono peraltro emerse altre circostanze rivelatrici, quali i timori ad attraversare confini ed il riferimento a pacchi ed imballaggi. D’altro canto, la
- 28 - SK.2024.25 stessa modalità di trasporto transfrontaliero costituisce un elemento fortemente indiziante mentre le interlocuzioni fanno stato di un utilizzo generalizzato di linguaggio che sembra in codice, ciò che è a sua volta indicativo con alta probabilità di retroscena illeciti. Dagli elementi appena evocati, emerge dunque un’ampia serie di circostanze oggettive che depongono a favore dell’origine illecita del denaro. 5.2.3 Le spiegazioni fornite dall’imputato quanto all’origine del denaro – di cui egli ha espressamente negato di poter fornire una prova concreta – ed alla finalità del suo possesso non risultano affatto convincenti e neppure credibili. Come visto, A. ha dapprima sostenuto di aver ricevuto la somma sequestrata da un certo “E.” e che questa persona disponeva di totali EUR 500'000.–, salvo poi negare di aver parlato di tale somma complessiva e fornire nominativi diversi in aula (“K.”, “L.” (nome simile a K., ma non uguale). Inoltre, egli ha più volte ricondotto i denari a delle non meglio precisate attività di recupero di materiale, armi e fondi in favore della causa bellica ucraina. Le supposte attività, non comprovate in alcun modo, sono state descritte in modo del tutto stereotipato ed incongruente dall’imputato, il quale non ha saputo sostanziare in modo preciso a cosa fossero destinati i fondi né se esistesse una base operativa del gruppo in cui era asseritamente attivo, questione su cui si è pure palesemente contraddetto tra un verbale e l’altro. In sede dibattimentale, poi, ha reso dichiarazioni ancor più contraddittorie, affermando dapprima che il gruppo non esisterebbe ufficialmente, essendo lo stesso composto da tutti i 9 milioni di rifugiati ucraini sparsi per l’Europa, rispettivamente che non vi sarebbe alcun gruppo, di cui lui faceva parte a titolo personale, mentre due sole persone, ossia lui ed il figlio G., sapevano del trasporto dei soldi. Sempre in aula, A. ha modificato la sua versione anche quanto al destino dei valori patrimoniali, pretendendo che una parte, all’incirca la metà, fosse destinata ai rifugiati e che tale modalità di trasporto fosse da ricondurre all’impossibilità di fruire dei canali usuali di trasferimento del denaro per i cittadini ucraini. A questo riguardo, egli non ha nemmeno saputo fornire delle spiegazioni concludenti a sostegno del suo cambio di versione, atteso che, come risulta dagli atti, egli ha avuto interazioni con il figlio G. – che a suo dire gli avrebbe fornito queste delucidazioni solo in un secondo momento – già durante la procedura preliminare, ed in ogni caso prima del verbale rogatoriale del 12 gennaio 2024. 5.2.4 Come lo ha rettamente osservato il MPC in sede di requisitoria, per quanto concerne l’approvvigionamento delle armi all’esercito ucraino, l’elenco dei fondi destinati a tale scopo e le relative disposizioni sono di principio pubbliche, ma non vi è alcuna menzione del metodo di raccolta di denaro da parte di privati come sostenuto dall’imputato. L’aiuto è infatti possibile solo attraverso i diversi siti delle organizzazioni internazionali legittimamente riconosciuti e non vi è nessuna evidenza circa l’esistenza di organizzazioni composte da volontari che raccolgono e trasportano contante attraverso l’Europa e/o volontari che con il
- 29 - SK.2024.25 denaro raccolto procedono all’acquisto di armi particolari (come la trasformazione di droni da civili a militari, fucili Beretta, visori notturni) che i vari Stati europei non forniscono all’esercito ucraino. Non si è mai sentito, neanche dai diversi media in questi anni, della necessità per l’esercito ucraino di avere quella tipologia di armi e di far fonte a tale necessità con l’aiuto di cittadini esteri o di cittadini ucraini all’estero. D’altro canto, nemmeno si può seguire l’imputato allorquando sostiene che la sola opzione possibile per il trasferimento di fondi per gli esuli ucraini fosse il trasporto fisico di contanti. Alla Corte non è nota alcuna impossibilità generalizzata per i cittadini ucraini di aprire conti correnti nei paesi europei. Al contrario, l'Unione Europea, nel quadro della protezione temporanea concessa, ha adottato misure per facilitare il loro accesso ai servizi bancari (cfr. consultato il 15.05.2025). Inoltre, nulla impedisce ai cittadini ucraini di far capo ai servizi di trasferimento di denaro alternativi quali ad esempio Western Union (cfr. consultato il 15.05.2025) o Revolut (cfr.
consultato il 15.05.2025). Anche questo rende le affermazioni dell’imputato d’acchito poco plausibili. 5.2.5 Pure significative, in questo contesto, sono anche le sue affermazioni a soggetto del ruolo del figlio. Come risulta dalle emergenze istruttorie, G. era effettivamente in contatto con lui e gli forniva indicazioni su come muoversi, ad esempio in occasione degli sconfinamenti e sul denaro da ritirare. A. ha in un primo interrogatorio dichiarato che il figlio era inserito in un gruppo speciale segreto e lavorava per i militari, mentre successivamente ha negato che fosse un militare, affermando che si trattava di un imprenditore nel settore automobilistico. Confrontato con queste incongruenze, l’imputato ha negato un coinvolgimento diretto del figlio nell’ambito militare o in gruppi segreti, definendolo un semplice civile con contatti militari, precisando che quest’ultimo aveva dapprima svolto il servizio di leva per poi conseguire una laurea in giurisprudenza e divenire un venditore di autoveicoli. Non credibili sono le dichiarazioni dell’imputato circa il suo presunto ruolo nel collettivo, avendo egli affermato di essersi occupato unicamente del reperimento di auto a trazione integrale e poi del trasporto di soldi, attività non compatibili con i diversi messaggi ritrovati nel suo cellulare in cui si fa menzione del trasferimento di "scatole avvolte" o "pacchi" e di timori ad attraversare i confini. 5.2.6 L’imputato non ha nemmeno saputo spiegare il motivo per il quale le banconote erano state lavate, limitandosi a fornire ipotesi del tutto incredibili e non corroborate da alcun elemento agli atti, quali la caduta delle stesse in un fiume o il trasporto all’interno di un tank contenente olio. Si tratta, a non averne dubbio, di spiegazioni illogiche e non credibili. Egli non è stato in grado di fornire delucidazioni sui motivi per cui sulla sua persona e sul veicolo su cui viaggiava
- 30 - SK.2024.25 sono state rinvenute tracce di stupefacenti, ribadendo comunque di non aver mai fatto uso personale di droghe. Quanto al confezionamento delle banconote, egli si è contraddetto, affermando dapprima di averle ricevute imballate come tali ed in seguito di averle prese “forse in mano”. Le dichiarazioni rese dall’imputato assumono una duplice rilevanza probatoria a suo carico. D’un lato, l’assenza di spiegazioni plausibili e convincenti in merito agli elementi indizianti sopra esposti rafforza il sospetto che il denaro rinvenuto in suo possesso sia connesso ad attività di narcotraffico. Dall’altro, la negazione di un consumo personale di sostanze stupefacenti esclude che la contaminazione delle banconote possa essere ricondotta ad un uso privato di stupefacente. A sua volta prive di ogni credibilità sono le affermazioni di A. a riguardo delle ragioni dei suoi transiti in Svizzera. In primo luogo, appare del tutto improbabile che l’imputato si sia ritrovato sul suolo elvetico senza accorgersene, allorché cercava qualcosa da mangiare in partenza da Z. (IT), ad oltre 60 km di distanza. Anche la successiva affermazione secondo la quale si sarebbe recato a Lugano per ammirare il lago non può essere creduta viste le circostanze. 5.2.7 Del resto, il fatto che l’imputato, in sede dibattimentale, sia ricorso ad argomentazioni del tutto insostenibili – come la presunta connivenza di esponenti delle guardie di confine, che, inizialmente, gli avrebbero detto che poteva andarsene, e l’asserita mancata verbalizzazione di parte delle sue deposizioni da parte della procura, circostanza per la quale, se corrispondesse al vero, avrebbe potuto rifiutarsi di sottoscrivere i verbali – la dice lunga su quanto egli sia privo di reali argomenti difensivi e disposto ad assumere una linea difensiva priva di credibilità, arrivando finanche a mettere in cattiva luce le autorità, solo per i bisogni della sua causa. 5.2.8 In definitiva, le dichiarazioni rese da A. sono manifestamente contraddittorie rispetto alle risultanze istruttorie e, in diversi passaggi, illogiche e prive di qualsivoglia coerenza narrativa. Le affermazioni dell’imputato non risultano credibili, segnatamente in relazione alla provenienza e alla destinazione delle somme di denaro, alle attività effettivamente svolte dal figlio, ai motivi sottesi alla positività agli stupefacenti riscontrata sulla persona dell’imputato, sul veicolo da lui utilizzato e sulle banconote in suo possesso, alle circostanze attinenti alla cosiddetta "pulizia" delle banconote, nonché alle ragioni addotte a giustificazione dei suoi ripetuti transiti sul territorio elvetico. Le conclusioni delle analisi doganali, le quali collegano il denaro sequestrato al narcotraffico sulla base della sua contaminazione, legame corroborato da ulteriori ampi riscontri oggettivi agli atti, portano questa Corte a ritenere l’origine illecita dei fondi rinvenuti.
- 31 - SK.2024.25 5.2.9 Su questi presupposti, risulta accertato che il denaro sequestrato il 9 aprile 2023 trae origine dal commercio di stupefacenti, senza che sia necessario determinare con maggiore precisione le circostanze specifiche di tale traffico. Inoltre, alla luce delle somme sostanziali sequestrate, dei riscontri oggettivi agli atti e delle dichiarazioni rese dall'imputato – che non permettono di giustificare la provenienza dei fondi ed escludono un uso personale di sostanze stupefacenti – si deve partire dall’assunto che i valori patrimoniali sequestrati provengano da un traffico di stupefacenti la cui entità costituisce un'infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, sia sotto il profilo dell'aggravante della quantità – considerando che la prassi ritiene in genere che una pallina di cocaina da 0,8 grammi viene venduta in strada ad un prezzo compreso tra CHF 80.– e CHF 100.–, con un tasso di purezza del 20% – sia sotto quello del volume d'affari, dato che la somma sequestrata supera nettamente la soglia di CHF 10'000.–, considerata dal Tribunale federale come un guadagno significativo tale da configurare l'aggravante dell'esercizio professionale del reato (cfr. DTF 127 IV 188 consid. 3.1; sentenza della Cour de Justice de Genève del 12 gennaio 2021, AARP/9/2021 consid. 4.2.4.4). L’infrazione a monte è senz’altro stata commessa nelle settimane precedenti il sequestro dei fondi e non è dunque prescritta. Non è invero plausibile che le banconote provenienti dal traffico siano rimaste "dormienti" per molti anni prima di finire nelle mani dell’imputato. Il fatto che detto crimine sia eventualmente stato compiuto all’estero non pregiudica la punibilità. 5.3 La Corte ha anche scandagliato se, nel caso in esame, si sia in presenza di un atto idoneo a vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali, il loro ritrovamento o la loro confisca. Come evidenziato, le banconote sono state sottoposte a un processo di lavaggio e stiratura, per poi essere sigillate ermeticamente ed occultate all’interno di uno zaino. Tali operazioni non potevano avere altro scopo se non quello di rendere più difficoltosa la loro individuazione, attenuando o rendendo non rintracciabili le tracce di contaminazione da stupefacenti presenti sul denaro. A. ha poi tentato di attraversare la frontiera con il denaro così confezionato. Il trasferimento da un paese all’altro, in queste circostanze, configura un comportamento suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di tali valori patrimoniali. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è dunque decisivo che nel caso concreto il denaro non fosse dissimulato in senso stretto e che l’imputato, al momento del fermo, alla domanda di rito abbia affermato “ho dei soldi nello zaino ma non so quanti sono” (cfr. act. MP-TI 16, pag. 5). Era infatti evidente che, una volta interpellato, le probabilità che lo zaino riposto sul sedile del passeggero destasse attenzione e venisse controllato erano molto alte, e che una totale omissione della dichiarazione avrebbe solo peggiorato la sua posizione. Ci si potrebbe poi chiedere, ancorché nulla muta alla situazione, se A. fosse realmente consapevole di stare per attraversare una dogana soggetta a possibili controlli, e se, di conseguenza, non si fosse preparato adeguatamente,
- 32 - SK.2024.25 vuoi per una mancata percezione dell’arrivo al valico di Brogeda, vuoi perché, in altre dogane in seno all’Unione Europea, i controlli risultano generalmente meno frequenti. Le circostanze del caso configurano dunque un atto vanificatorio ai sensi dell’art. 305bis CP. 5.4 Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto che A., alla luce delle circostanze descritte e tenuto conto del tenue legame con il crimine a monte richiesto dalla giurisprudenza, non potesse che essere consapevole dell’origine illecita del denaro, riconducibile al traffico di stupefacenti, e che, considerate le somme in gioco, tale attività configurasse un crimine nel senso richiesto dall’art. 305bis CP. Ciò è dimostrato dal fatto che egli ha fornito dichiarazioni del tutto inconsistenti e non circostanziate sull’origine del denaro contaminato di cui è stato trovato in possesso, contraddicendosi anche sulla somma totale in possesso della persona da cui esso proveniva. Poco conta ch’egli abbia agito dietro istruzioni del figlio o che, come preteso dalla difesa, non abbia riscontrato problemi negli allegati altri viaggi. Dalle conversazioni con il figlio a soggetto del trasferimento di pacchi e dei superamenti di confine si evince chiaramente ch’egli fosse al corrente che l’attività da lui svolta potesse causargli dei problemi. Egli sapeva dunque che le banconote in suo possesso potessero avere un’origine criminale. Varcando il confine con il denaro così confezionato, non poteva peraltro che essere cosciente di compiere un atto vanificatorio. 5.5 Ne discende che gli elementi costitutivi dell’infrazione risultano riuniti, di modo che, A. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro. 6. Pena 6.1
6.1.1 Secondo l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. 6.1.2 In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (“Tatkomponenten”). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (“objektive
- 33 - SK.2024.25 Tatkomponenten”), elementi che la giurisprudenza, sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007, designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.3 Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo (“Tatverschulden”), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 6.1.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. 6.1.5 Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). 6.1.6 Giusta l’art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione
- 34 - SK.2024.25 deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3). 6.1.7 Secondo l’art. 51 CP, il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. 6.2
6.2.1 A. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro, reato che prevede, nella sua forma semplice, quale comminatoria una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un punto di vista preventivo (DTF 134 IV 97, consid. 4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.5). In concreto, viste le somme in gioco – che lasciano presagire un’attività illecita di una certa rilevanza (si rammenta che l’imputato ha più volte riferito di altri viaggi) a monte del riciclaggio
– e considerato che le modalità con cui l'imputato si è procurato i fondi oggetto del presente procedimento restano ancora oscure, solo una pena detentiva appare idonea a fargli prendere coscienza della gravità degli atti commessi e a dissuaderlo dal compiere nuove infrazioni. 6.2.2 Sotto il profilo oggettivo, la gravità del comportamento tenuto da A. è media. Egli ha commesso un atto di riciclaggio di una certa portata, tentando di sottrarre alla giustizia una somma importante di denaro proveniente da un’attività criminale dannosa per la collettività. Il ritrovamento della macchinetta contasoldi dimostra il suo coinvolgimento e le sue risposte al riguardo (“[L'imputato ride]. Lei ha mai provato a contare 30'000 euro o CHF”), lasciando intendere che non si è trattato di un caso isolato. 6.2.3 Anche sotto il profilo soggettivo, la colpa di A. è media. La sua motivazione vale a dire l’attrazione per un guadagno facile e rapido, era puramente egoistica e la sua situazione personale, senza sminuire l’attuale situazione in Ucraina, non scusa il suo comportamento. La posizione individuale dell’imputato, infatti, non evidenzia elementi di disagio tali da poter spiegare o, in minima parte, giustificare l’adozione di un comportamento illecito. L’atto in sé non ha comportato un livello di intensità tale da intravvedervi una particolare energia criminale, sebbene il fatto che girasse per l’Europa con dei contanti entrati in contatto con sostanza stupefacente, avendo lui stesso tracce della medesima sul corpo, lasciano intendere un certo grado di coinvolgimento. Tale circostanza consente di inferire che il comportamento di A. non fu frutto di una decisione estemporanea o isolata, bensì il risultato di una scelta consapevole e reiterata di operare, sia pur in
- 35 - SK.2024.25 posizione eventualmente subordinata o accessoria, all'interno di circuiti economici illeciti legati al mondo degli stupefacenti. 6.2.4 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa complessiva di A. come media, e ha ritenuto dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di quattro mesi. Detta sanzione, deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona. Nel casellario giudiziale svizzero e ucraino relativo all’imputato non figurano iscrizioni. L’incensuratezza è, un elemento neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Sebbene sia legittimo che l’imputato, professandosi innocente, contesti la propria responsabilità, nel caso di specie egli ha fornito dichiarazioni caratterizzate da contraddizioni e, per la maggioranza, da ricostruzioni prive di concreto riscontro, circostanza che nella fase iniziale delle indagini ha indotto a formulare ipotesi di reato differenti, quali il traffico di armi, rispetto a quelle per le quali viene giudicato. Si rileva, inoltre, l’assenza di una manifestazione di consapevolezza in ordine alla gravità dei fatti contestati, come emerge dall’atteggiamento mantenuto durante gli interrogatori, nel corso dei quali l’imputato ha più volte reagito con ilarità alle domande a lui rivolte. Nel complesso, tuttavia, anche il comportamento processuale dell’imputato ha portata neutra. Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie ("aussergewöhnlichen Umständen"), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha ad ogni modo un peso nullo, ritenuto che la pena comminata è una pena detentiva sospesa. 6.2.5 La pena detentiva, tutto ben ponderato, è quindi stata fissata in 4 mesi, dalla quale va dedotto il carcere preventivamente sofferto dal 9 aprile 2023 al 7 giugno 2023. 6.3 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole. Ad A. è impartito un periodo di prova di 2 anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. 6.4 In applicazione degli art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena sospesa, il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CP. Tale multa è giustificata allorquando
- 36 - SK.2024.25 siano dati i presupposti della sospensione condizionale ma, per ragioni di prevenzione speciale, una sanzione da eseguire appare più idonea a indurre l’autore a ravvedersi (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 32 ad art. 42 CP). Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto necessario condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena detentiva inflitta sufficientemente adeguata al reato da egli commesso. 6.5 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato reso esplicitamente attento, mediante il suo difensore, vista la sua assenza, quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena. 7. Espulsione 7.1 Ai sensi dell’art. 66abis CP, il giudice può espellere uno straniero dal territorio svizzero per una durata compresa tra tre e quindici anni se quest’ultimo è stato condannato a una pena o è stato sottoposto a una misura, per un crimine o un delitto non previsto dall’art. 66a CP. La misura è pensata soprattutto per i cosiddetti “Kriminaltouristen”, ossia soggetti entrati in Svizzera senza titolo di soggiorno al solo scopo di delinquere (ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 66abis CP). Come ogni decisione statale, anche l’emanazione di un'espulsione non obbligatoria deve rispettare il principio di proporzionalità sancito agli artt. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 2 e 3 Cost. Occorre pertanto verificare se l’interesse pubblico all’espulsione prevalga sull’interesse privato della persona a rimanere in Svizzera. Tale operazione di ponderazione degli interessi soddisfa anche i requisiti derivanti dall’art. 8 par. 2 CEDU, relativo alle ingerenze nella vita privata e familiare (sentenze del Tribunale federale 6B_242/2019 del 18 marzo 2019 consid. 1.1; 6B_1314/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 del 21 agosto 2018 consid. 3.2). Anche la durata dell'espulsione dev’essere determinata principalmente in funzione dell'interesse pubblico all'allontanamento e della proporzionalità dell'ingerenza nella vita privata (sentenze del Tribunale federale 6B_242/2019 del 18 marzo 2019 consid. 1.3). 7.2 Nel caso che ci occupa, la fattispecie ricade nella ratio legis dell’espulsione facoltativa. A. ha funto da corriere per il trasporto di valori patrimoniali legati al narcotraffico. Sulla base delle risultanze istruttorie, si può partire dall’assunto che non si sia trattato di una circostanza isolata, essendo egli, a suo dire, transitato in vari paesi europei, tra cui la Svizzera, anche in altre occasioni. Egli non può peraltro vantare, per sua stessa ammissione, alcun legame con il territorio elvetico e non può dunque avvalersi di alcun interesse privato significativo da
- 37 - SK.2024.25 contrapporre a quello pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico. Già in sede di istruttoria, l’imputato era stato informato della possibilità che venisse disposta un’espulsione nei suoi confronti (cf. act. MP-TI 2, pag. 7). Al dibattimento, la difesa non si è peraltro opposta, rimettendosi al giudizio della Corte. Alla luce di tali circostanze, l’interesse pubblico all’allontanamento dell’imputato dal territorio svizzero – interesse volto alla prevenzione di ulteriori reati e alla tutela dell'ordine pubblico – prevale sul suo interesse privato a rimanervi. Tenuto conto della gravità relativa del comportamento, si ritiene conforme stabilire la durata dell’espulsione in misura contenuta. Pertanto, la Corte ha disposto l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per la durata di tre anni. 8. Confisca 8.1 Il sequestro è un provvedimento eminentemente cautelare che segue il destino dell’azione penale (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 263 CPP e n. 1 ad art. 267). In caso di rinvio a giudizio la sorte degli oggetti o dei valori patrimoniali sequestrati è determinata dalla sentenza di merito (LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 267 CPP) nella forma di una decisione sulle conseguenze accessorie (art. 81 cpv. 4 CPP; sentenze del Tribunale federale 1B_162/2018 del 18 aprile 2018 consid. 2; 1B_505/2011 del 2 aprile 2011 consid. 2). In questo contesto il sequestro deve venir sostituito da un provvedimento definitivo, segnatamente una confisca ai sensi degli art. 69 e segg. CP, in assenza del quale va revocato (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, pag. 393). Di principio, se il bene sequestrato era in custodia a soli fini probatori e non sussistono motivi di confisca, esso deve essere restituito all’avente diritto, nozione che va intesa ai sensi del diritto civile (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 267 CPP). La restituzione è tuttavia di principio esclusa se pregiudica la protezione della personalità della vittima o segreti di terze persone. Inoltre, i mezzi di prova privi di valore economico, come le copie, le immagini elettroniche o fotografiche, possono essere lasciati negli incarti senza un ordine di confisca (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 328). 8.2 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. In questo contesto, può disporre che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del riutilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve,
- 38 - SK.2024.25 dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). 8.3 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: lo scopo è impedire che il reo profitti dell’infrazione commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). La misura presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre sussistere un nesso causale tale da lasciar intendere che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa (TPF 2010 158 consid. 2.4). Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo un non aumento del passivo (sentenza del Tribunale federale 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti). 8.4 Nel campo degli stupefacenti, il giudice deve pronunciare la confisca quando giunge alla conclusione, dopo aver esaminato l'insieme delle circostanze rilevanti
– compresa, se del caso, l'incapacità dell'interessato di giustificare l'origine di fondi resi sospetti da altri elementi di prova –, che i valori patrimoniali in questione sono il risultato di un traffico considerato nella sua globalità (sentenza del Tribunale federale 6B_474/2016 del 6 febbraio 2017, consid. 3.1, con riferimenti). In caso di riciclaggio di denaro, il denaro riciclato o in via di esserlo è confiscabile nella sua totalità, indipendentemente, in particolare, dai reati che lo hanno generato, poiché costituisce esso stesso il prodotto dell’infrazione (sentenze del Tribunale federale 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 6.2; 6B_67/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 5.8.2; 1B_282/2020 del 13 agosto 2020 consid. 2.2). 8.5 Nel caso concreto, considerata la loro provenienza illecita, i valori patrimoniali sottoposti a sequestro in occasione del fermo del 9 aprile 2023 devono essere confiscati e devoluti allo Stato. La confisca verte sull’integralità della somma pari a EUR 174'205.–. Nello specifico, il fatto che solo una parte del denaro presenti tracce di contaminazione non impedisce la confisca dell’importo complessivo. La contaminazione parziale è infatti spiegabile con la procedura di “pulizia” a cui sono state sottoposte le banconote, e non mette in dubbio il nesso con il
- 39 - SK.2024.25 narcotraffico né la qualificazione dell’importo globale quale provento di esso e, consequenzialmente, del reato di riciclaggio (cfr. supra consid. 5.2.1.2). 8.6 I restanti reperti tutt’ora sequestrati vengono lasciati agli atti quali mezzi di prova. 9. Spese 9.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). 9.2 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. CHF 500.– a titolo di emolumento per la procedura di prima istanza. Tale somma appare adeguata. Ai sensi dell’art. 7 lett. a RSPPF, nelle cause davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.–; in casu, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di CHF 1’000.– sia adeguato a una procedura come quella che qui ci riguarda. 9.3 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Essendo l’imputato stato condannato, le spese procedurali, che ammontano a complessivi CHF 1'500.–, sono poste interamente a suo carico.
- 40 - SK.2024.25 10. Indennità 10.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). 10.2 In sede di arringa, la difesa, che ha postulato l’assoluzione di A., ha formulato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP. Essendo stato confermato il reato ipotizzato dall’accusa, l’istanza d’indennità deve essere respinta. 11. Difesa d’ufficio 11.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza, la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5, sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13). 11.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.– e al massimo a CHF 300.–; essa è in ogni caso di CHF 200.– per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a CHF 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo
- 41 - SK.2024.25 (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BB.2017.132 del 27 settembre 2017 consid. 2.3.1). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’art. 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia CHF 0.50, rispettivamente CHF 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: «IVA») dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota applicabile è del 8.1%. 11.3 Al dibattimento, l’avv. Jasmine Altin ha presentato una nota professionale di complessivi CHF 3'748.35, IVA inclusa, per le prestazioni fornite dal 1° aprile 2025, data di nomina quale difensore di ufficio, al 16 aprile 2025. La stessa appare adeguata e viene riconosciuta come esposta, ferma considerata la durata inferiore del dibattimento del contraddittorio svoltosi il 16 aprile 2025 e le ulteriori prestazioni fornite il 21 maggio 2025 in occasione della lettura della sentenza. 11.4 A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
- 42 - SK.2024.25 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP).
2. A. è condannato a una pena detentiva di 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 9 aprile 2023 al 7 giugno 2023 (compresi).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente ed al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.
3. A. è espulso dal territorio svizzero per una durata di 3 anni.
4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.– (composte da CHF 500.– quali emolumenti del MPC e da CHF 1'000.– per la presente procedura giudiziaria).
5. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Jasmine Altin è fissata in CHF 3'748.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. È ordinata la confisca dell’importo di EUR 174'205.– sequestrato il 9 aprile 2023 (art. 70 CP).
I restanti reperti vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.
7. L’istanza di indennità presentata da A. è respinta.
8. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico
Il Cancelliere
- 43 - SK.2024.25 Il testo integrale della sentenza viene notificato a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Avv. Jasmine Altin Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze, in quanto autorità di esecuzione - Ufficio della migrazione del Cantone Ticino - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza della Corte penale è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
- 44 - SK.2024.25 Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP).
Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).
Data di spedizione: 02.09.2025