Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD)
Sachverhalt
A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 In data 9 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che già conduceva un procedimento pe- nale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al Ministero pubblico della Con- federazione (di seguito: MPC) una richiesta di assistenza giudiziaria e di costitu- zione di una squadra investigativa comune (MPC pag. 05-01-0001 e segg.).
A.2 Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 01-00- 0001). Il 30 luglio 2017 l’istruzione è stata estesa nei confronti di H. e I. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (MPC pag. 01-00-0002) e, il 2 ottobre 2015, nei confronti di J. e delle tre persone già imputate, tutti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 e n. 2 CP (MPC pag. 01-00-0003).
A.3 Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è stata ulteriormente estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0004 e seg.) e, in seguito, ad altre persone per questi ed altri titoli di reato (MPC pag. 01-00-0006 e segg.).
A.4 Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 02-00-0014 e seg.).
A.5 Parallelamente, a seguito della denuncia penale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) del 24 aprile 2019 (MPC pag. 05-04- 0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in com- binato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019 il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC con conseguente trasmissione dell’incarto a quest’ultimo (MPC pag. 05-04-0001 e segg.).
- 4 - A.6 Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0017 e seg.).
A.7 Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concer- nente H. da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (MPC pag. 03-00-0046 e segg.).
A.8 Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (MPC pag. 03-00-0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comu- nicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi sospesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.- e il paga- mento delle spese procedurali pari a fr. 5'150.-.
A.9 Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (MPC pag. 03-00-0066 e segg.), rispettivamente di J. (MPC pag. 03-00-0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato.
A.10 Il 22 giugno 2020 A. ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti (MPC pag. 03-00-0190).
A.11 Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF (di seguito: Tribunale penale federale) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, ricono- scimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (TPF pag. 168.100.001 e segg.).
A.12 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 (CAR pag. 1.100.003 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) in relazione al capo d’accusa 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizza- zione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa
n. 3.1, 3.5 e 3.6. A. è stato invece prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 e dall’accusa di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
- 5 - LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4, e con- dannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'260.- e di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di com- plessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, è stato mantenuto il sequestro sulla relazione ban- caria n. 1 intestata alla società M. SA, (di seguito: M.) presso Banca N. SA, (di seguito: Banca N.). Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a fr. 52'000.- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), mentre quelle a titolo di indennizzo della società L. SA (di seguito: L.) sono state respinte (art. 434 CPP). A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese di indennizzo rico- nosciute a A. Per quanto riguarda infine gli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2. a 4.19 dell’atto d’accusa, il primo giudice ne ha ordinato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, a favore degli aventi diritto.
A.13 In data 4 giugno 2021 il MPC ha presentato annuncio d’appello contro la sum- menzionata decisione (CAR pag. 1.100.106 e seg.); il 7 giugno 2021 anche A. e L. hanno annunciato di appellarsi contro la stessa, chiedendone nel contempo la motivazione scritta (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108). B. Procedura di appello B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 13 agosto 2021, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 -
125) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:
1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza: 1.1 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa. 1.2 A. è riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’ob- bligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) in relazione ai capi di imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4 dell’atto d’accusa. 2. Modifica del dispositivo n. 3 della sentenza: A. è condannato ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre (3) anni e alla multa di CHF 3'000.-. 3. Modifica del dispositivo n. 5 della sentenza: A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 5'150.-.
- 6 - 4. Modifica del dispositivo n. 7 della sentenza: Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono respinte (art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 430 CPP). 5. Modifica del dispositivo n. 9 della sentenza: Il dispositivo n. 9 viene a cadere in quanto le pretese di indennizzo e del torto morale di A. sono respinte.
Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto la seguente modifica della sentenza di primo grado:
- per le imputazioni di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni fi- nanziarie e diritto di comunicazione, attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (pto. 2.), si chiede che il signor A. venga prosciolto; - conseguentemente, il signor A. non è condannato ad una pena pecuniaria (pto. 3); - al signor A. non viene accollato il pagamento delle spese procedurali (pto. 5); - il signor A. non viene condannato al pagamento di un risarcimento equiva- lente a favore della Confederazione e il sequestro della relazione bancaria intestata alla società M. SA è revocato (pto. 6); - la richiesta di risarcimento di CHF 157'483.-, presentata dal signor A. in oc- casione del dibattimento di prima istanza, è integralmente accolta (pto. 7); - la compensazione delle spese procedurali con le pretese di indennizzo di cui al pto. 7 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata.
In data 31 agosto 2021 anche L. ha presentato una dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (CAR pag. 1.100.236 - 238), chiedendo che il dispositivo
n. 8 della sentenza impugnata venga riformato nel modo seguente: “La richiesta di risarcimento ex art. 434 CPP di CHF 1'165'106.61 presentata da L. SA è inte- gralmente accolta (pto. 8)” B.2 Con decreto sulle prove del 28 dicembre 2021 (CAR pag. 6.200.001 e seg.) è stata ordinata l’audizione in qualità di testimone di B. Le parti sono state inoltre invitate a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supple- mentari. B.3 Con scritti del 20 gennaio 2022, rispettivamente del 7 febbraio 2022, il MPC e la L. SA hanno comunicato alla Corte d’appello del TPF di non avere istanze pro- batorie supplementari da presentare (CAR pag. 6.200.005 e seg.). In data 7 feb- braio 2022 l’imputato ha invece chiesto l’acquisizione agli atti di copia della sen- tenza 9 dicembre 2019 del Tribunale ordinario di Milano a carico di HHHH., del
- 7 - provvedimento di archiviazione del GIP di Milano del 26 luglio 2021 e del decreto di perquisizione e sequestro 23 giugno 2016; facendo seguito a quanto gli è stato richiesto da questa Corte, ha inoltre prodotto agli atti il modulo relativo alla sua situazione personale e finanziaria e confermato di detenere il 100% delle azioni della società L., precisando che tale situazione si manterrà fino alla data del di- battimento d’appello (CAR pag. 6.200.007 e segg).
In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti riguardanti l’imputato: il formulario sulla situazione personale e patrimoniale, l’estratto del casellario giudiziale svizzero, l’estratto del casellario giudiziale ita- liano, l’estratto del registro delle esecuzioni, copia dell’ultima decisione di tassa- zione cresciuta in giudicato del 2016 e copia delle dichiarazioni fiscali degli anni 2019 e 2020 (CAR pag. 6.200.008 - 010 e pag. 6.401.005 e segg.). I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza delle parti a Bellinzona, nell’aula penale del TPF, il 20 aprile 2022. Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti B. in qualità di testimone (per videoconferenza) e l’imputato (in aula) (CAR pag. 5.101.001 - 003). Con requisitoria e arringa le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni indicate nelle proprie dichiarazioni d’ap- pello (traccia scritta della requisitoria del MPC del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg., verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.007 e segg.).
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono. B.4 Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza, il dispositivo della presente sentenza è stato loro inviato in data 20 giugno 2022 (CAR pag. 11.100.001 e segg.).
Erwägungen (148 Absätze)
E. 1 CPP). Con questa sentenza A. è stato riconosciuto autore colpevole, con rife- rimento a determinati capi d’accusa, di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) ed esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o re- gistrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) ed è stato condannato ad una pena pecu- niaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. L’imputato è quindi toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse giuridicamente pro- tetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Questo vale anche per la so- cietà L., considerato che con la citata sentenza le sue pretese a titolo di inden- nizzo sono state respinte. Il MPC è invece legittimato a presentare appello in virtù dell’art. 381 cpv. 1 CPP.
E. 1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2;
E. 1.1.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) A. è stato in primo luogo accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in cor- reità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di W. (Israele), tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd (di seguito: P.), acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.- e USD 400'000.- per conto di B., J. e H. Importi, questi, che sarebbero stati pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata
n. 2 “O.”, intestata a J. presso la banca S. Ltd (ora banca S.1; di seguito: S.), a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. presso la banca T. Ltd, W. con la causale “NN.”. Queste operazioni finanziarie avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.- e USD 400'000.- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finaliz- zata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416 CP-I e degli art. 5 e 8 del D. Lgs. 74/2000, commessi da H., A. e J. ed altri, e per i quali gli stessi sono stati condannati rispettivamente alla pena di 8 anni di reclu- sione, di 6 anni e mesi 6 di reclusione e di 3 anni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sez. III penale – n. 14828/11 del 22 dicembre 2011, pene ridotte rispettivamente alla pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione, alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione con sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Milano – Sez. III penale
– n. 6267/13 del 16 ottobre 2013, sentenza quest’ultima impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Penale – di Roma che con la sentenza del 12 settembre 2019 R.G. n. 42678/2015 ha assolto J. per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, ridotto la pena di sei mesi a H. e dichiarato inammissibile il ricorso interposto da B. Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte penale del TPF ha prosciolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. Se- condo il primo giudice, non sarebbe stato possibile dimostrare un coinvolgimento
- 12 - diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per conto dei B., H. e J. (CAR pag. 1.100.032 e seg.).
E. 1.1.2 Posizione del MPC (appellante) e dell’imputato Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 il MPC (CAR pag. 1.100.122 -
125) ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’imputazione n. 1.1 e 1.2. Secondo l’accusa, le dichiarazioni rilasciate da B. non lascerebbero spazio ad alcun dubbio sulla partecipazione essenziale di A. al reato in questione, in particolare per quanto riguarda la scelta dei diamanti oggetto delle imputazioni. L’imputato dal canto suo, facendo soprat- tutto riferimento agli esiti della rogatoria in Israele, ha negato qualsiasi suo coin- volgimento nelle transazioni in oggetto.
E. 1.1.3 Competenza territoriale
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale – sollevata nuovamente dall’imputato nel corso dei dibattimenti d’appello (v. ver- bale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.014 e seg.) – in relazione al reato di rici- claggio di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2.
Conformemente all'art. 3 cpv. 1 CP, è soggetto al Codice penale svizzero chiun- que commette un crimine o un delitto in Svizzera. Giusta l'art. 8 cpv. 1 CP, un crimine si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'e- vento. Per commissione del reato si intende ogni singolo comportamento costi- tutivo dello stesso. È sufficiente una realizzazione parziale della fattispecie sul territorio svizzero, che non sia limitata alla semplice presa di decisione di delin- quere o a un atto preparatorio. Nel caso di commissione per omissione, il luogo del reato è quello in cui l'autore avrebbe dovuto agire. Se l'obbligo di agire non è legato a una località determinata, esso è costituito da ogni luogo temporaneo di soggiorno scelto di fatto dall'autore fino a quel momento. Secondo la giurispru- denza, nei rapporti internazionali, allo scopo di evitare un conflitto di competenza negativo, si giustifica di ammettere la competenza svizzera anche in casi senza un riferimento stretto al territorio nazionale (DTF 141 IV 205 consid. 5.2 e rinvii). Secondo l’ipotesi accusatoria, i presunti atti di riciclaggio contestati a A. sareb- bero stati parzialmente commessi a V. (v. atto d’accusa, TPF pag. 168.100.003 e seg.). Infatti, come emerso dagli atti e non contestato dalla difesa, i due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 sono stati ordinati a V. (v. MPC pag. 10-03- 0213 e seg.), luogo in cui erano state compiute, tra l’altro, le operazioni di aper- tura del conto O. intestato a J. e dal quale sono stati effettuati i pagamenti in
- 13 - questione (v. MPC pag. 18-02-6280 e segg.). Tali circostanze, secondo questa Corte, costituiscono senza dubbio un aggancio territoriale sufficiente ex art. 8 CP. Di conseguenza, la competenza territoriale delle autorità penali svizzere di per- seguimento e di giudizio deve essere confermata.
E. 1.1.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato
E. 1.1.4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ac- certamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qua- lificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
E. 1.1.4.2 Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis CP tutela in primo luogo l'amministrazione della giustizia nell'esecuzione della pretesa confiscatoria dello Stato, rispettivamente l'interesse pubblico al buon fun- zionamento della giustizia penale (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). L'art. 305bis n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi alle pretese confiscatorie estere, quanto meno nella misura in cui la Svizzera garan- tisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (DTF 145 IV 335 consid. 3.3).
Solo i valori patrimoniali confiscabili possono essere oggetto di riciclaggio di de- naro. L'applicazione dell'art. 305bis CP richiede dunque che il reato a monte non sia prescritto al momento della commissione dell'atto vanificatorio. Non è infatti possibile vanificare una confisca se non esiste più la relativa pretesa in quanto prescritta (DTF 145 IV 335 consid. 3.2 e 3.3). Nel caso in cui il reato a monte sia stato perpetrato all'estero, in assenza di un'autonoma pretesa confiscatoria sviz- zera, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone che, al momento della commissione dei presunti atti riciclatori, una confisca sarebbe concepibile se- condo il pertinente diritto estero. In caso contrario, l'amministrazione della giusti- zia estera non disporrebbe di alcun interesse alla confisca giuridicamente pro- tetto dall'art. 305bis CP (DTF 145 IV 335 consid. 4.4). Quando i valori patrimoniali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'estero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c).
- 14 -
E. 1.1.4.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggetti- vamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investi- mento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente di- ritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costitui- sce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 49 ad art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice ver- samento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del TF 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di per- seguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
E. 1.1.4.4 In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro pre- suppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 145 IV 355 consid. 3.1). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circo- stanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via;
- 15 - occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione quali- ficabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MAURO MINI, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 con- sid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infra- zione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sen- tenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), men- tre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3 CP; sentenza del TF 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (MARK PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, me- diante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ul- timo caso, è sufficiente che esista la prova che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identi- ficarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3; MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine (o delitto fiscale qualificato) (MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; ba- sta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del TF 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; MAURO MINI, op. cit., n. 54, p. 33). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; URSULA CASSANI, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017,
n. 24 ad art. 305bis CP).
- 16 - La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia puni- bilità, per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commis- sione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MAURO MINI, op. cit., pag. 32 e seg., n. 51 e segg.; URSULA CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP).
E. 1.1.4.5 Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminosa dei valori patri- moniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un cri- mine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rile- vante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che por- tino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). Agisce con dolo eventuale l'autore che presume con una certa probabilità un'origine crimi- nosa dei valori patrimoniali, ma evita qualsiasi controllo per non dover scoprire la verità (sentenza del TF 6B_627/2012 del 18 luglio 2013 consid. 1.2).
E. 1.1.5 Correità Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianifica- zione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del TF 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3).
E. 1.1.6 Principi applicabili all’accertamento dei fatti
E. 1.1.6.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad indivi- duare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la prece-
- 17 - dente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli ele- menti probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1).
E. 1.1.6.2 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: a. sono state violate norme in materia di prova; b. sono state incomplete; c. i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono og- getto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di econo- mia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento.
E. 1.1.6.3 Giusta l’art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per ef- fetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all’assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia neces- saria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii). L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento.
E. 1.1.6.4 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza del TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 con- sid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, in- dicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possi- bilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del TF 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddit- torie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
E. 1.1.6.5 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più
- 18 - favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).
Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).
E. 1.1.7 Apprezzamento delle prove
E. 1.1.7.1 Dichiarazioni dell’imputato
Interrogato nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.001 e segg.), A. ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita nel corso dei precedenti interrogatori, negando ogni suo coinvolgimento negli acquisti di diamanti in questione. Lo scopo del viaggio in Israele nel mese di maggio 2015, in compagnia della moglie e della sorella, sarebbe stato quello di fare una va- canza e di rendere visita all’amico H. Per quanto concerne in particolare la visita presso gli uffici della società P. Ltd, suo “fornitore principale” di diamanti (v. inter- rogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.021) e società che gli avrebbe fornito l’invito per visitare la BB. in quell’occasione (interrogatorio del 26 novem- bre 2019, MPC pag. 13-02-0569), l’imputato ha ammesso di avere visto qualche diamante per soddisfare la curiosità delle persone presenti (v. anche interroga- torio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.023; in precedenza, dinanzi al MPC, egli aveva invece dichiarato di non aver visto alcun diamante; interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0572). Alla domanda se in quell’occasione avesse espresso un giudizio sulla qualità dei diamanti, A. ha risposto: “Può darsi che io l’abbia detto, sì, questo fa parte della mia deformazione. Se ho visto qual- cosa che mi piaceva, l’avrò detto. E se non mi piaceva, l’avrò detto senz’altro.” Sull’ipotesi che B. abbia acquistato da solo i diamanti e quindi sulle competenze di quest’ultimo in tale ambito, egli ha affermato: “Qualcosa capisce, nel senso che ci vuole poco guardando le liste a capire con il peso della pietra, il colore della pietra e la purezza della pietra qual è il prezzo di listino. Perché c’è un listino. Poi evidentemente se accanto a questo prezzo c’è uno sconto del 10% o del 50%, lo capisce anche un bambino dell’asilo. Non ci vuole un tecnico per capire
- 19 - i prezzi.” Secondo l’imputato, neppure l’aspetto della rivendibilità delle pietre sa- rebbe sconosciuto a B., avendo quest’ultimo lavorato parecchio tempo al suo fianco. Stando a quanto dichiarato da A., B. era in contatto con la società P. Ltd ed in particolare con CC. già da parecchio tempo. Pur non avendo l’esperienza tecnica per valutare se un diamante corrisponde a un determinato certificato, B. avrebbe quindi potuto acquistare i diamanti tramite le liste che gli venivano inviate tramite e-mail o WhatsApp. In ogni caso, secondo l’imputato, per acquistare dia- manti non servirebbero competenze tecniche particolari, ritenuto come si possa anche comprare male.
E. 1.1.7.2 Dichiarazioni di B.
Interrogato dal giudice italiano, B. ha inizialmente dichiarato di avere già acqui- stato dei diamanti, tramite la società P. Ltd, all’insaputa di A. Ha poi spiegato che per tali acquisti “ufficiosi” non era necessario passare per forza tramite A. o la società L. SA (v. passaggi dell’interrogatorio dell’11 dicembre 2015 citati nel rap- porto di complemento della Polizia giudiziaria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0215 - 0216).
Successivamente, dinanzi alle autorità elvetiche, B. ha riferito di non sapere se lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza A. Per quanto concerne in particolare l’acquisto di diamanti per l’importo di USD 750'000.-, B. ha spiegato che il fratello J. intendeva fare un investimento. A que- sto scopo, quest’ultimo lo avrebbe autorizzato a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA e M. SA, come sarebbe in parte avvenuto. Sulla provenienza del denaro investito nell’acquisto, B. ha dichiarato: “Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall’utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi.” A suo dire, i diamanti acquistati sarebbero poi stati sequestrati nel corso di perquisizioni in Svizzera e in Italia (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0018 e seg.).
Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha in un primo momento affermato di avere conosciuto i proprietari della Società P. Ltd soltanto nel mese di maggio 2015, in occasione della visita alla BB. Più avanti, dopo che A. è stato interrogato sull’argomento, B. aveva ammesso di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale del 2014. In quell’occasione avrebbe cono- sciuto personalmente il signor CC. della Società P. Ltd, con il quale aveva già contatti per la L. SA. Sempre nel corso dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha riferito che durante la visita alla BB. nel mese di maggio 2015 sarebbero stati visionati dei diamanti, sia per la L. SA che per l’investimento di J. Stando a quanto
- 20 - dichiarato da B., A. sapeva che il viaggio in Israele era finalizzato anche all’ac- quisto di diamanti. Inoltre, sempre secondo B., solo A. avrebbe le competenze per visionare i diamanti e quelli da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio suo. B. ha poi ritrattato quanto dichiarato in precedenza dinanzi al giudice ita- liano, affermando di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla società P. Ltd. Anche in merito alla provenienza del denaro destinato all’acquisto, B. ha cambiato leggermente versione, affermando che A. sapeva che i soldi arri- vavano da J., ma che sia lui (B.) che A. non erano a conoscenza della loro pro- venienza (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27- 0027 - 0029).
Sentito nel corso dei dibattimenti di secondo grado in qualità di testimone (CAR pag. 7.400.036 e segg.), B. ha ribadito che il motivo del viaggio in Israele era l’acquisto dei diamanti e che A. sapeva che J. intendeva acquistare diamanti. A dire di B., il gruppo si sarebbe recato negli uffici della Società P. Ltd per visionare delle pietre. A questo proposito, egli ha precisato che “qualcosa è stato messo da parte per gli acquisti, magari le pietre più interessanti con una scontistica mag- giore”. B. ha poi riferito di non avere mai acquistato diamanti senza passare da A. Al quesito a sapere se questo sarebbe comunque stato possibile grazie alla conoscenza di CC., egli ha risposto: “Penso di sì.” Interrogato in particolare sui criteri di scelta dei diamanti acquistati, B. ha poi parlato per la prima volta di liste. Al riguardo, ha infatti dichiarato che i diamanti non venivano scelti tutti in un solo momento, ma venivano acquistati a seconda di alcune liste oppure a seconda dei diamanti che venivano visionati in Israele in vari step. Su questo punto, ha spiegato: “Li ho scelti in seguito io da una lista, quello sì. E qualcosa mi sembra di ricordare che avessimo scelto anche durante la visita. Perché io non avevo le competenze, non ho tuttora le competenze tecniche specifiche sui diamanti.” Ha poi precisato: “Quando eravamo lì a visionare i diamanti sicuramente c’è stato un confronto con A. o con mio papà, però anche mio papà non ha le competenze e quindi noi ci affidavamo a una lista con una scontistica.” Alla domanda se avrebbe le competenze per scegliere le pietre senza l’aiuto di A., B. ha risposto di essere solo in grado di vedere la scontistica da una lista, ma non di sapere quale sia effettivamente la qualità di una pietra. Sempre in merito ai criteri di scelta dei diamanti per l’acquisto, in risposta alla domanda se i diamanti venivano scelti in base ad una lista oppure alla consulenza di A., B. ha dichiarato: “La scelta veniva fatta con entrambi i parametri. È vero che c’è una scontistica e quindi una possibilità di maggior guadagno su una rivendita, ma poi veniva co- munque fatta anche con il parere di A. perché ci sono dei diamanti magari con una scontistica maggiore ma meno rivendibili e viceversa.” In risposta al quesito se i diamanti venivano visti fisicamente oppure solo su una lista, egli ha risposto che qualcosa sarebbe stato visionato in Israele, ma che da Lugano questo non sarebbe stato possibile. B. ha poi ancora una volta precisato che l’acquisto di
- 21 - diamanti veniva effettuato in base a due criteri, “uno di una scontistica e uno qualitativo”. A suo dire, l’acquisto poteva sì essere effettuato come qualsiasi cosa sulla base di una lista, ma nel caso concreto la competenza tecnica (di A.) sa- rebbe stata fondamentale. Più avanti, egli ha comunque ribadito che una parte dei diamanti sarebbe stata scelta in Israele e una parte su delle liste.
E. 1.1.7.3 Dichiarazioni di J.
Interrogato nel corso dell’inchiesta in qualità d’imputato (MPC pag. 13-01-0038 e segg.), J. ha ammesso di essere stato lui ad eseguire i due bonifici oggetto delle imputazioni “per fare un investimento in diamanti”. A questo proposito, egli ha precisato: “Io di diamanti non ne sapevo nulla e come persona fidata mi sono rivolto a mio fratello per le sue competenze nel settore.” Sul ruolo di A. nella vicenda, egli ha dichiarato: “Non so se A. fosse completamente escluso da que- sto affare o se dovesse fare qualcosa. L’idea di investire in diamanti è nata sic- come mio fratello aveva le specifiche competenze.” Per quanto concerne in par- ticolare la presenza di A. in Israele, egli ha riferito di non sapere per quale motivo ci fosse anche lui.
E. 1.1.7.4 Rogatoria in Israele
Come già chiarito dal primo giudice sulla base alle testimonianze raccolte in via rogatoriale (v. consid. 5.1.2 della sentenza qui appellata con rinvii), è possibile accedere alla BB. di W. anche in qualità di visitatori, presentando un invito rila- sciato precedentemente da un ufficio. In caso, una volta effettuati i controlli di sicurezza e registrati i dati personali, viene emesso un pass per l’entrata tempo- ranea ad uso unico.
Interrogato per via rogatoriale, il vice direttore della Borsa di W. ha potuto con- fermare la presenza di A. presso la BB. in cinque occasioni tra il 2014 e il 2015, l’ultima volta in data 25 maggio 2015 (per tale data, la borsa ha registrato l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16). Egli ha tuttavia dichiarato che la borsa non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato in quell’occasione (audizione di AA. del 15 marzo 2017, MPC pag. 18- 07-0080 e segg.).
CC., uno dei proprietari della Società P. Ltd, ha confermato di conoscere A. dal 2014, indicando le date relative alle transazioni di diamanti concluse con quest’ul- timo. In riferimento alla visita alla BB. del 25 maggio 2015, CC. non ha saputo dire se in quell’occasione siano state effettuate delle transazioni. Gli è comunque sembrato di ricordare che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori (da sua moglie, sorella e amico) che a fare una transazione con diamanti.
- 22 -
Una volta o due A. gli avrebbe detto di essere in viaggio con sua moglie, sua sorella e un suo amico per una vacanza e in quell’occasione sarebbe arrivato da lui con loro. Non ricorda la data di questa visita, né se in quell’occasione abbia avuto luogo una transazione. Gli è sembrato tuttavia che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori che a fare una transazione di diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, MPC pag. 18-07-0086 e segg.).
Interrogato successivamente in merito ai due bonifici di USD 350'000.- e 400'000.-, CC. ha dichiarato che detti trasferimenti di denaro riguardavano l’ac- quisto di diamanti che sarebbero stati spediti ad Hong Kong a DD., il loro rappre- sentante di vendita, affinché venissero alienati in occasione di fiere nei mesi di giugno e settembre 2015. Ha tuttavia precisato di non disporre di alcun registro sulla tipologia dei diamanti venduti ad Hong Kong. A precisa domanda se A. si fosse recato presso gli uffici della Società P. Ltd per scegliere e acquistare questi diamanti per la somma di USD 750'000.- , CC. ha risposto chiaramente di no, precisando di non avere conoscenza di un legame tra i diamanti venduti in mag- gio e settembre 2015 e A. e che se dei diamanti fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe detto (audizione di CC. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18-07-0208 e segg.). DD. dal canto suo, ha confermato di non avere mai effettuato transazioni con A. (audizione di DD. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18- 07-0205 e segg.).
E. 1.1.8 Conclusioni
E. 1.1.8.1 Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe agito come correo. A. dal canto suo, nega ogni coinvolgimento nell’acquisto di diamanti oggetto delle imputazioni. Le infor- mazioni acquisite in via rogatoriale hanno permesso di accertare che in data 25 maggio 2015 A. si è davvero recato in Israele, presso la BB. di W., accompa- gnato da sua moglie, sua sorella e B. e che tale visita è durata all’incirca due ore. È stato inoltre accertato che mediante i bonifici di USD 350'000.- e USD 400'000.- del 26 maggio e 16 settembre 2015 effettuati da J. a favore della Società P. Ltd, sono stati acquistati dei diamanti, in seguito spediti ad Hong Kong. Non è invece stato possibile determinare quanti e quali diamanti siano stati acquistati attra- verso tali bonifici, né come sia avvenuto in concreto l’acquisto e se l’imputato vi abbia in un qualche modo partecipato.
Interrogato al riguardo, B. ha in un primo tempo dichiarato che i diamanti sareb- bero stati scelti su consiglio di A., per poi affermare – la prima volta in sede di- battimentale d’appello – che i diamanti venivano scelti anche su delle liste (me- diante una “scontistica”). Infine, questionato più volte su tale aspetto, B. ha di- chiarato che i diamanti sarebbero stati scelti in parte in Israele e in parte su delle liste. Le dichiarazioni rese da B. circa la scelta dei diamanti per l’acquisto sono
- 23 - apparse a questa Corte vaghe e contraddittorie. Le stesse non permettono inoltre di chiarire quali diamanti sarebbero stati scelti in Israele (e quali mediante delle liste) e in che misura A. avrebbe partecipato all’acquisto.
Questa Corte ritiene inoltre che non sia stato in alcun modo dimostrato che solo A. aveva le competenze per scegliere i diamanti e che B. non avrebbe potuto acquistare da solo i diamanti (recandosi da solo alla BB. oppure scegliendo le pietre dalle liste). A questo proposito, l’inchiesta ha permesso di accertare che è possibile accedere alla BB. in qualità di visitatori, presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. Quanto alle conoscenze necessarie per l’acqui- sto di diamanti, B. aveva in prima battuta ammesso di avere già effettuato acquisti senza passare da A., versione che trova riscontro nelle dichiarazioni del fratello J., il quale ha dichiarato non solo di non saperne nulla di diamanti e di essersi quindi rivolto a B. “per le sue competenze nel settore”, ma addirittura che l’idea di investire in diamanti era nata proprio perché suo fratello ne aveva le “specifiche competenze.” Sempre J., colui che ha eseguito i due bonifici “per fare un investi- mento in diamanti”, non ha saputo dire se A. fosse completamente escluso dall’affare o se avesse dovuto fare qualcosa. Sulla presenza di A. in Israele, egli non ha nemmeno saputo dire per quale motivo ci fosse anche lui. In ogni caso, non essendo possibile individuare i diamanti in concreto acquistati e non potendo quindi determinarne la qualità (v. rapporto di complemento della Polizia giudizia- ria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0217), non è nemmeno pos- sibile affermare che la loro scelta richiedeva determinate competenze specifiche.
E. 1.1.8.2 In conclusione, non vi sono nel caso concreto sufficienti prove per ammettere un qualsivoglia coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto dei diamanti di cui alle presenti imputazioni. In applicazione del principio in dubio pro reo, l’imputato deve quindi essere prosciolto dall’accusa di correità nel reato di riciclaggio di de- naro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2.
E. 1.2 attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
E. 1.2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) viene inoltre rimproverato a A. di avere, presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, oc- cultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., nel locale “caveau” all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, rispettivamente l’importo di fr. 350'000.- e l’importo di fr. 289'000.-, per un totale di fr. 639'000.-. Importo,
- 24 - questo, che farebbe parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente rice- vuta da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferi- mento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D. La commissione di tali reati sarebbe stata accertata con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000 e la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tri- bunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano
n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB –
n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mi- lano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Pe- nale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Mediante sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3. La prima Corte è giunta al convincimento che A. era a conoscenza del contenuto delle menzionate cassette di sicurezza, aven- dovi egli medesimo depositato del denaro contante insieme a B. e avendo co- munque permesso che quest’ultimo lo facesse (CAR pag. 1.100.039). A. avrebbe inoltre aiutato B. ad effettuare operazioni di cambio valuta. Il giudice di prima istanza è infine giunto alla conclusione che A. non poteva ignorare l’origine illecita del denaro in questione (CAR pag. 1.100.039 - 043).
E. 1.2.2 Posizione dell’imputato Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro in relazione al capo d’accusa n. 1.3. Egli ha sempre contestato tali accuse, affermando di non sapere nulla del denaro depositato nelle due cassette di sicurezza in questione e della sua provenienza illegale.
- 25 -
E. 1.2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato / correità / principi applicabili all’ac- certamento dei fatti Per quanto riguarda gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai con- siderandi 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6.
E. 1.2.4 Apprezzamento delle prove
E. 1.2.4.1 Perquisizione del 13 novembre 2015 In data 13 novembre 2015 sono stati perquisiti gli uffici occupati dalle società L. SAe M. SA, a V. In occasione di tale perquisizione, sono state forzate due delle cassette di sicu- rezza presenti nella cassaforte situata all’interno del locale “caveau”, la n. 13 e la
n. 17, poiché la loro chiave risultava mancante. All’interno della cassetta di sicu- rezza n. 13 sono state rinvenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna, per un totale di fr. 350'000.-. Nella cassetta n. 17 sono state invece rin- venute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote, per un totale di fr. 289'000.-. All’interno di quest’ultima cassetta sono pure stati trovati l’atto co- stitutivo della società M. SA, una chiave della cassetta di sicurezza n. 17 e due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13 (v. verbale di perquisizione del 13 novem- bre 2015, MPC pag. 08-02-0025 - 0027; MPC pag. 08-02-0011). Nel computer in uso a B., sequestrato nel corso della perquisizione, sono state rinvenute tre immagini scattate in data 4 maggio 2015 che ritraggono A. (solo oppure insieme a B.) in posa con numerose mazzette di banconote, la maggior parte legate con degli elastici (v. MPC 08-02-0092 e segg.; MPC pag. 13-02- 0526 - 0531). In una delle foto (v. MPC pag. 13-02-0526) si vedono due mazzette di banconote aperte, senza elastico (a destra delle mazzette, appoggiato sul ta- volo, è visibile almeno uno dei rispettivi elastici mancanti) e l’imputato che tiene tra le mani un ventaglio di banconote.
E. 1.2.4.2 Dichiarazioni dell’imputato Secondo quanto dichiarato da A., al momento della perquisizione non era ancora stato costruito il caveau blindato, ma vi era una cassaforte con all’interno almeno 60 cassette di sicurezza. Le loro chiavi, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto mobile appoggiato a terra. A suo dire, le uniche cassette di sicurezza
- 26 - occupate erano la n. 21, la n. 23 e la n. 41. A questo proposito, l’imputato ha spiegato che non si sarebbe accorto che le chiavi delle cassette di sicurezza
n. 13 e 17 erano mancanti, siccome altre chiavi erano state collocate al loro posto (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.032 e segg.; interroga- torio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018 e seg.). Interrogato al termine della perquisizione su quanto rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17, A. ha dichiarato di non sapere nulla del loro contenuto. B. non gli avrebbe mai riferito nulla al riguardo (interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Interrogato nuovamente in data 3 giugno 2016 in merito al contenuto delle due cassette di sicurezza in oggetto, A. ha riferito di non sapere che fossero occupate e che B. ne avesse le chiavi (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0523). Sentito su questo punto nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello, egli ha ribadito quanto dichiarato in precedenza (“io non solo non sapevo che cosa c’era dentro, non sapevo neanche che erano occu- pate”, interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014). Per quanto con- cerne l’atto costitutivo della società M. SA, alla domanda di sapere per quale motivo si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, A. ha spiegato di avere chie- sto a B., un paio di giorni prima della perquisizione, di metterlo via e quest’ultimo lo avrebbe messo in quella cassetta di sicurezza, senza che vi fosse un motivo particolare (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.037 e seg.). Alla stessa domanda postagli in sede d’appello, l’imputato si è espresso nella maniera seguente: “Perché gli ho comandato di metterlo via in una delle nostre cassette che erano la 21, la 23 e la 41 (…). È sceso probabilmente con le chiavi di quell’altra e l’ha buttato dentro (…)”; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015).
Le fotografie rinvenute nel computer in uso a B. (MPC pag. 13-02-0526, 0528 e 0530), stando a quanto dichiarato da A., sarebbero state scattate nella sala riu- nioni degli uffici in via … a V., sede operativa delle società M. SA e L. SA prima del loro trasferimento in via … a V. (v. interrogatorio dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0018; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.026 - 032). Per quanto concerne il denaro raffigurato nelle fotografie appena menzio- nate, A. ha dichiarato che i soldi sarebbero in parte veri, facendo riferimento a “quelli che servono a fare sembrare la fotografia realistica”, cioè “quelli sopra le mazzette o messi in una posizione dove si possano vedere”. Gli altri sarebbero “fotocopie o block notes, fatti identici a quelli veri” e le fotocopie sarebbero state fatte con la fotocopiatrice dell’ufficio. Dopo che gli è stato fatto notare che le ban- conote sono colorate anche sui lati, egli ha spiegato: “Si fa con il pastello. Si premono tutte le banconote e si pittura con il pastello.” Il motivo dello scatto, a suo dire, sarebbe da ricondurre alla tendenza social “Rich Kids” (interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0520 e seg.). Interrogato nuovamente in
- 27 - merito alle fotografie in questione, A. ha riferito che sarebbe stato B. a dirgli che si trattava di soldi falsi (v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02- 0573). In occasione dell’interrogatorio di confronto con B. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024) e nei successivi inter- rogatori, l’imputato ha poi sostanzialmente confermato tale versione dei fatti. Di- nanzi al giudice di primo grado, egli ha dichiarato che B. lo avrebbe invitato a fare queste foto facendogli intendere che i soldi erano in gran parte falsi (v. interroga- torio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.027 - 031). Sentito nell’ambito dei dibattimenti d’appello, A. ha spiegato di avere maturato la convinzione, a seguito della discussione avuta in quel momento con B., che una buona parte dei soldi non fossero veri e che “gli altri potessero essere i suoi”. Su quest’ultimo punto, egli ha dichiarato: “Che lui aveva delle disponibilità economiche lo sapevo.” (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.017). Al quesito di sapere se la parte falsa fosse quella all’interno dei mazzi, egli ha risposto che B. non gli avrebbe detto come abbia fatto (a questo proposito si rileva che secondo quanto dichiarato dall’imputato in un precedente interrogatorio, sarebbe stato B. a dirgli che i soldi falsi erano stati pitturati con il pastello, v. interrogatorio del 26 novem- bre 2019, MPC pag. 13-02-0573 e seg.). Alla domanda volta a sapere se non fosse preoccupante che un impiegato di una ditta avesse tanta moneta falsa, egli ha risposto: “Innanzitutto bisogna capire la dinamica del luogo. Cioè io rientro nel mio ufficio (…) e lo trovo con questa montagna di denaro (…). Quindi evidente- mente “cosa stai facendo” piuttosto che “ma lascia stare, in parte è falso, voglio fare una foto, voglio fare…”. Lo conferma lui, poi lo prende e lo porta via. Stiamo parlando di un impiegato che disponeva comunque, infatti glieli hanno restituiti dicendo che era piuttosto benestante, di una parte di denaro. Questo senz’altro, non c’erano dubbi. Infatti non mi sono preoccupato (…). Se mi fossi preoccupato, non mi sarei fatto fare delle foto di questo tenore qui, con queste facce qui.” Solo nel corso dell’inchiesta, “dall’evidenza delle carte”, egli avrebbe capito che si trat- tava di soldi veri (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014, 7.400.017 e 7.400.020). A precisa domanda se quei soldi fossero stati portati da B., A. ha ribadito quanto dichiarato in precedenza, affermando che “li portò e lì portò via anche.” Al quesito di sapere se avesse visto B. depositare i soldi nelle cassette di sicurezza, egli ha risposto negativamente, precisando che non l’avrebbe mai neanche consentito (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016).
Nel corso dei vari interrogatori cui è stato sottoposto, A. ha sempre sostenuto di non conoscere la provenienza del denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza (v. ad es. interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Sia di- nanzi al primo giudice che in sede d’appello, egli ha dichiarato che la settimana precedente alla perquisizione la sua segretaria avrebbe effettuato una pulizia di tutte cassette di sicurezza che in quell’occasione erano vuote (interrogatorio del
- 28 - 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.034; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018). Riguardo a B., l’imputato ha riferito che prima del 13 novembre 2015 poteva immaginare che fosse un “birichino” e che aveva avuto delle proble- matiche fiscali, ma che non era a conoscenza di importanti implicazioni in indagini penali (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0519 e seg.; interro- gatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.043). In merito a H., in occasione dell’interrogatorio di confronto con B., egli ha dichiarato: “Ero a conoscenza di problematiche fiscali e che erano pendenti alla cassazione. Un procedimento pe- nale relativo a problematiche fiscali che era pendente in cassazione. Sapevo che avevano commerciate in materie plastiche, che all’interno di queste società veni- vano contestate condotte non lecite. Sapevo che era stato posto sotto sequestro un importante quantitativo di denaro, depositato su conti correnti di tutte le per- sone coinvolte non solo di B. e di suo papà e di J.” (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0025). Quanto a C. e D., A. ha sempre dichiarato di non conoscerli e di non avere mai avuto a che fare con loro (inter- rogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0026; interroga- torio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015). Egli ha inoltre riferito di non sapere che B. avesse a che fare con queste persone e di non essere a conoscenza di precedenti penali importanti a loro carico (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.041 e 043). A suo dire, dalle intercettazioni effettuate nell’am- bito dell’inchiesta italiana non sarebbe infatti emerso nulla in contrario. In sede dibattimentale d’appello, A. ha confermato quanto già dichiarato nel corso dell’in- terrogatorio di confronto con B., affermando che è possibile che qualche volta abbia effettuato operazioni di cambio valuta per conto di quest’ultimo, per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, ma non per la restituzione in Italia (“se andava via un wee- kend con mia sorella, guidava una Ferrari per altro mia, andava in albergo, ma- gari si fermava due o tre giorni e se il cambio è CHF 2'000.-/3'000.-, penso li voglia avere in tasca per fare la sua vita.”). Su questo punto, egli ha precisato di non sapere da dove proveniva questo denaro (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016).
E. 1.2.4.3 Dichiarazioni di B. Sentito per rogatoria in Italia, B. ha in un primo momento dichiarato di essere stato l’unico ad avere accesso alle due cassette di sicurezza in questione. Alla domanda volta a sapere chi sapeva dell’esistenza di quei soldi, egli ha risposto: “Nessuno, infatti entrambe le chiavi le avevo io.” Al quesito di sapere in che modo avrebbe portato i soldi, egli ha risposto che A. non era sempre in ufficio, facendo intendere di avere approfittato di un momento di assenza del suo collega per effettuare tale operazione (v. interrogatorio dell’11 dicembre 2015, MPC pag. 18- 01-6049, 6099 - 6100). Nell’ambito del medesimo interrogatorio, B. ha pure rife- rito che nel corso degli anni sarebbe nato un rapporto di amicizia con A., tant’è
- 29 - vero che nel 2010 egli sarebbe stato il suo autista di nozze (v. MPC pag. 18-01- 6051). Interrogato in qualità di imputato nell’ambito dell’inchiesta condotta in Svizzera (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0019 e segg.), B. ha dichiarato che il denaro raffigurato nelle fotografie scattate “all’indirizzo vecchio” delle società M. SA e L. SA, nella sala riunioni, apparteneva a C. e D. (e che si trattava di denaro vero). Alla domanda di sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente da lui ricevuta da suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condan- nati, egli ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro, né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo era parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. Egli ha poi spiegato di avere tenuto tale denaro presso la sua abitazione a UU. prima di portarlo in ufficio. Sul motivo delle fotografie scattate, B. ha dichiarato: “Volevo restituirli a C. e D., non ricordo se la restitu- zione era già iniziata o è iniziata dopo lo scatto della fotografia. Questo evento segnava per me un momento di chiusura.” Egli ha poi riferito che in tale occa- sione avrebbe contato i soldi e che gli sembra di ricordare che fosse presente anche A. Alla precisa domanda se A. sapesse dell’origine di questi valori patri- moniali e dove erano depositati presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, B. ha risposto: “Non mi ricordo se sapeva dove erano depositati, presumo e imma- gino che sapesse dell’origine di questi soldi. Immagino di averglielo detto io. Io non gli ho detto che sono soldi falsi. Non mi ricordo di aver mai sentito dire da lui che sono soldi falsi ma penso di no.” In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024), B. ha ribadito che si trattava di denaro vero, precisando di non avere mai detto a A. che era stato pitturato. Egli ha inoltre affermato che da quello che può ricordare A. conosceva il contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17 e che in alcune occasioni il denaro è stato introdotto nelle cassette insieme. B. ha poi riferito che A. sapeva che la prove- nienza del denaro era illecita. A suo dire, oltre ad essere stato utilizzato per fare le fotografie, il denaro depositato nelle cassette di sicurezza in questione sarebbe stato utilizzato per fare dei cambi valuta, dai franchi svizzeri agli euro, prima di essere restituito ai proprietari. Sull’eventuale coinvolgimento di A. in queste ope- razioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, egli ha dichiarato che quest’ul- timo lo avrebbe aiutato recandosi negli uffici cambi per ritirare o per cambiare dei soldi. Alla domanda volta a sapere se anche A. avesse accesso alle cassette di sicurezza n. 13 e 17, B. ha risposto che le chiavi le aveva sempre lui, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerli lui. Egli ha infine precisato che il denaro che A. aiutava a cambiare proveniva in parte dalle cassette di sicurezza dove era depositato il denaro di cui alle fotografie menzionate.
- 30 - Sentito nuovamente nel corso dei dibattimenti d’appello, B. ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto nei precedenti interrogatori. Stando a quanto da lui di- chiarato, A. era a conoscenza del fatto che il denaro raffigurato nelle immagini rinvenute nel computer sequestrato nel suo ufficio fosse autentico e che fosse da restituire a C. e D. Tale denaro sarebbe stato successivamente depositato nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17 presso gli uffici della L. SA. A questo proposito, egli ha precisato che al momento della foto nel vecchio ufficio non c’erano ancora le cassette di sicurezza. Secondo quanto dichiarato da B., le foto sarebbero state scattate nel periodo in cui aveva deciso di restituire il denaro (“eravamo in ufficio per contarli e abbiamo scattato la foto”). B. ha inoltre spiegato che il denaro de- posito nelle cassette di sicurezza era una parte del denaro appartenente a C. e D. che lui aveva già iniziato a restituire, e che sarebbe quindi stato occultato in quel luogo in attesa che venisse restituito completamente. Egli immagina quindi che A. l’abbia visto andare e tornare dalle cassette di sicurezza visto che erano in ufficio insieme (“eravamo lì e il caveau era dentro in ufficio, non era all’esterno”). A suo dire, A. era dunque a conoscenza del contenuto delle cas- sette di sicurezza n. 13 e 17, anche perché il denaro sarebbe stato in parte intro- dotto nelle cassette insieme a lui e A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta). Secondo B., A. sapeva dell’origine illecita di questo denaro e più preci- samente che C. e D. avevano dei precedenti penali importanti perché glielo aveva detto lui. A suo dire, A. era anche a conoscenza del fatto che il denaro veniva restituito, a seconda delle occasioni, a uno dei due (C. o D.). B. ha poi affermato per la prima volta di avere avuto inizialmente solo una copia della chiave, mentre la seconda copia si trovava in ufficio, e che solo successivamente, dopo avere depositato il denaro nelle cassette, avrebbe preso lui entrambe le chiavi. Interrogato sul motivo di questa scelta, egli ha dichiarato: “Diciamo che la fiducia a volte era maggiore, a volte era minore e quindi ho preferito tenerle en- trambe.” Quanto all’atto costitutivo di M. SA, non vi sarebbe un motivo particolare per cui si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, ma gli sembra di ricordare che A. sapesse che si trovava in una delle due cassette di sicurezza. B. ha infine riferito che dopo le fotografie, il denaro sarebbe stato detenuto anche in casa. Alla precisa domanda di sapere quando l’avrebbe portato negli uffici per poi met- terlo nelle cassette di sicurezza, egli non è però stato in grado di dare un’indica- zione temporale.
E. 1.2.5 Conclusioni
E. 1.2.5.1 Come già rilevato dalla Corte penale (v. consid. 5.2.4 della sentenza impugnata), è incontestato che A., all’epoca dei fatti, fosse amministratore unico con firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA (v. interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0006 e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0010).
- 31 -
E. 1.2.5.2 B., interrogato per rogatoria in Italia l’11 dicembre 2015, ha in un primo momento dichiarato che nessuno sapeva dei soldi depositati nelle cassette di sicurezza
n. 13 e 17, per poi cambiare la propria versione dei fatti nei successivi interroga- tori cui è stato sottoposto in Svizzera. Più precisamente, sentito il 25 novembre 2019 in qualità di imputato, egli ha affermato di non ricordarsi se A. sapesse dei soldi depositati, ma immagina che sapesse della loro origine. In occasione dell’in- terrogatorio di confronto con A., B. ha poi dichiarato che da quello che poteva ricordare quest’ultimo sapeva dei soldi depositati. In sede dibattimentale di primo e secondo grado egli si è invece dimostrato convinto nell’affermare che A. fosse consapevole del contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, precisando che il denaro sarebbe in parte stato introdotto nelle cassette insieme a lui e che A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta).
Vero è che le dichiarazioni di B. circa i fatti oggetto della presente imputazione non sono sempre state costanti e univoche. Tuttavia, quelle rese da A. sugli stessi fatti sono apparse a questa Corte in gran parte prive di ogni logica e deci- samente in contrasto con le risultanze oggettive agli atti.
In primo luogo, questa Corte non ritiene plausibile che l’imputato abbia davvero creduto che il denaro raffigurato nelle fotografie fosse falso, pitturato sui lati con il pastello. Egli ha in un primo momento affermato che i soldi utilizzati per gli scatti fotografici, quale espressione di una tendenza social (“Rich Kids”), erano solo in parte veri, riferendosi a quelli messi in una posizione che si potevano vedere, mentre che gli altri erano fotocopie, create ad hoc con la fotocopiatrice dell’ufficio. In seguito, l’imputato ha dichiarato che sarebbe stato B. a dirgli che i soldi erano in gran parte falsi e che erano stati pitturati con il pastello. Egli ha poi nuovamente modificato il proprio racconto dicendo che B. non gli avrebbe detto come aveva fatto a creare queste banconote false. A. ha inoltre dichiarato di aver capito solo nel corso dell’inchiesta che si trattava di soldi veri. Tali dichiarazioni, oltre ad es- sere tra loro contraddittorie, sono in contrasto con quelle rese dall’imputato lad- dove afferma che B. aveva disponibilità economiche e che lui sapeva che fosse un “birichino” e che avesse problemi fiscali. Indipendentemente da quanto quest’ultimo gli avrebbe raccontato al momento delle fotografie, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno insospettirsi di fronte ad un importante quantitativo di denaro contante, ripartito in mazzette rilegate con elastici.
Quanto dichiarato da B., secondo cui lui e A. avrebbero contato i soldi e poi scat- tato le fotografie prima di procedere con la restituzione e che B. li avrebbe dete- nuti presso la sua abitazione per poi depositarli nelle cassette di sicurezza una volta che queste si erano rese disponibili, appare invece a questa Corte credibile. Il denaro raffigurato nelle fotografie era suddiviso in mazzette da fr. 1'000.- av- volte da elastici e almeno una banconota da EUR 500.-, proprio come quello
- 32 - rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17. Il fatto che alcune mazzette di banconote fossero state aperte fa inoltre pensare che in quell’occasione il denaro sia stato davvero “contato”. A mente di questa Corte, B. non aveva motivo di mentire quando ha dichiarato di non ricordare il momento in cui ha depositato i soldi nelle cassette di sicurezza. Il fatto che quest’ultimo non abbia saputo dare un’indicazione temporale in merito dimostra invece che il denaro non è stato de- positato nelle cassette di sicurezza solo poco tempo prima della perquisizione, come invece vorrebbe far credere l’imputato affermando che le cassette di sicu- rezza erano state pulite nella settimana precedente e che in quell’occasione erano vuote.
Secondo questa Corte, non è credibile che A. fosse ignaro di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza in questione. L’imputato medesimo ha dichiarato di avere avuto in uso altre cassette di sicurezza nella stessa cassaforte. È dunque del tutto inverosimile che non abbia notato l’andirivieni di B. dal suo ufficio alla cassaforte. Il fatto che altre chiavi sarebbero state collocate al posto di quelle mancanti, come sostenuto da A., non è peraltro stato menzionato nel verbale di perquisizione. Non del tutto privo di significato risulta inoltre il fatto che all’interno di una delle due cassette di sicurezza sia stato rinvenuto l’atto costitutivo della società M. SA, società di cui A. era amministratore unico. Su questo punto, si osserva anche che B., oltre ad essere amico dell’imputato, era stato assunto da quest’ultimo come dipendente, per imparare il mestiere, e che quindi difficil- mente, a mente di questa Corte, lo avrebbe tenuto all’oscuro di un fatto come questo.
Le dichiarazioni di B., secondo cui A. lo avrebbe aiutato ad effettuare operazioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, trova parziale riscontro nelle dichia- razioni dell’imputato, il quale ha ritenuto possibile di avere qualche volta cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, sebbene non per lo scopo indicato da quest’ultimo. Per quanto attiene al motivo di queste operazioni di cambio valuta, questa Corte non ritiene credibile che A. cambiasse il denaro per conto di B. che lo necessitava per attività private nel tempo libero. Secondo que- sta Corte, infatti, B. non avrebbe di certo avuto bisogno di qualcuno che lo aiu- tasse a cambiare del denaro, se non in presenza di grandi importi.
Questa Corte rileva infine che B. non avrebbe avuto motivo di mentire chiamando in causa A. Per quanto dichiarato, egli non ha sminuito il proprio ruolo coinvol- gendo A. Si sottolinea come B. non abbia nascosto circostanze a lui sfavorevoli, come non abbia sottaciuto quelle favorevoli all’imputato dichiarando, tra l’altro, di avere sempre avuto lui le chiavi delle cassette di sicurezza. B. è peraltro già stato condannato per i medesimi fatti in via definitiva.
- 33 -
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte è giunta al con- vincimento, di là di ogni ragionevole dubbio, che A. abbia contribuito in maniera determinante ad occultare il denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17.
E. 1.2.5.3 Per quanto concerne l’origine criminale del denaro in questione, le dichiarazioni rese da B., secondo cui tale denaro sarebbe parte dei fr. 4'250'000.- ricevuti da suo padre H. e da D., sono apparse a questa Corte costanti e credibili. L’origine criminale di tale somma è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sen- tenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cas- sazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (n. 5753/04 RG TRIB – n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la commissione dei reati di asso- ciazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiu- stificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estor- sione e usura (MPC pag. 18-01-4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).
Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura e l’organiz- zazione criminale, costituiscono per il diritto svizzero dei crimini (v. art. 139, 140, 156, 157, 260ter CP) e vanno dunque ritenuti reati a monte ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 CP (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).
E. 1.2.5.4 La censura sollevata dalla difesa, secondo cui l’ipotesi di riciclaggio andrebbe a cadere dal momento che una confisca – visto il tempo trascorso dal reato a monte
– non sarebbe più pronunciabile, deve essere evasa negativamente per le ragioni che seguono.
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Come indicato in precedenza (v. supra consid. 1.1.4.2), quando i valori patrimo- niali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'e- stero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c). Considerato che nella fattispecie il reato a monte è stato commesso in Italia, il diritto applicabile per determinare il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria è quello italiano. A questo proposito, la Corte d’assise d’appello di Milano ha già avuto modo di chiarire che l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione non preclude al giudice dell’impugnazione la possibilità di disporre la misura patrimoniale (confisca), se l’accertamento relativo alla sussi- stenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto è rimasto inalterato anche nel successivo grado di giudizio (sentenza del 27 novembre 2018 della Corte d’assise d’appello di Mi- lano, proc. n. 41/20018 – n. 2018/000045 Reg.Gen. – n. 2008/025124 R.G.N.R).
E. 1.2.5.5 Sotto il profilo soggettivo, per le ragioni già esposte in precedenza (con- sid. 1.2.5.2), questa Corte ritiene che A. sapesse che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. A fronte di un importante quantitativo di denaro contante, non è infatti credibile che A. non si fosse informato con l’amico sulla provenienza di tale denaro. A mente di questa Corte, l’imputato era inoltre consapevole che nelle citate cassette di sicurezza fosse contenuto il denaro contante di cui alle fotografie menzionate, avendo egli medesimo addirittura aiutato a cambiarlo. Questa Corte è inoltre giunta al convincimento che l’imputato sapeva della pro- venienza illecita del denaro in questione. Non è infatti credibile che A. non si fosse informato dell’origine del denaro che andava a cambiare per conto di B., considerato dall’imputato un “birichino”. Non vi è inoltre motivo di ritenere che B. mentisse quando ha dichiarato di avere personalmente informato A. in proposito.
E. 1.2.5.6 Viste tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al capo di imputazione n. 1.3. 2. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (capo d’accusa n. 2)
E. 1.3 Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP sottostà alla giurisdizione fede- rale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi prevalentemente all’estero oppure in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del pro- cedimento SV.15.0863 presso il MPC, anche la successiva estensione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP rimane sottoposta alla giurisdizione federale. Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, rico- noscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD competono, di principio, al DFF (v. art. 50 cpv. 1 LFINMA). Con decisione del 9 maggio 2019, in base all’art. 51 cpv. 1 LFINMA, il DFF ha tuttavia deciso di riunire il procedimento di diritto penale amministrativo n. 442.3.147 pendente presso il DFF contro A. e B. con il procedimento penale n. SV.15.0863 pendente presso il MPC contro i medesimi imputati e di trasmettere a quest’ultima autorità i relativi atti (MPC pag. 05-04-0001 e segg.). Anche il perseguimento e giudizio di questi reati ricadono pertanto sotto la giurisdizione federale. La Corte d’appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto compe- tente per giudicare gli appelli presentati dal MPC, rispettivamente da A. e L. (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP).
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E. 1.4 Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a pro- cedere. Ne consegue che tutti gli appelli sono ricevibili.
E. 2 Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius)
E. 2.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3;
E. 2.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), con riferimento al capo d’accusa n. 2;
E. 2.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6. 3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 4. A. è condannato al pagamento delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza in ragione di fr. 3’260.-. 5. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Con- federazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP).
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Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata M. SA presso Banca N., V. 6. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono ac- colte limitatamente a fr. 52'000.- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). 7. Le pretese a titolo di indennizzo di L. SA sono respinte (art. 434 CPP). 8. A copertura delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto 6. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP). III. Spese della procedura d’appello
E. 2.3.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31.12.2014) preve- deva che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è pu- nito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. L’art. 305ter CP costituisce un Sonderdelikt (MARK PIETH, op. cit., n. 7 ad art. 305ter CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad
- 36 - accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finan- ziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economi- camente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economica- mente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice pe- nale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente dili- genza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865). L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto eco- nomico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9).
E. 2.3.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la defini- zione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglo- bare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale sviz- zero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in ope- razioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 e segg., 864; MARK PIETH, op. cit., n. 8 ad art. 305ter CP). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, gli scambi che coinvolgono merci o servizi (p. commercio d'oro e di pietre preziose) non sono di per sé esclusi e, per quanto concerne i gioiellieri, la linea di demar- cazione dovrebbe situarsi tra il commercio di oggetti il cui carattere artistico-arti- gianale è per lo meno uno degli aspetti preponderanti, da un lato, e il commercio di metalli preziosi, dall'altro (FF 1989 II 837 e segg., 864). Pieth reputa giustificato avvalersi dell’art. 2 LRD per interpretare l’art. 305ter CP in quanto ai possibili au- tori, anche se, a suo parere, l’art. 2 LRD non risponde a tutti i dubbi con la ne- cessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2 LRD si concentra sulle attività tipicamente at-
- 37 - tribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un elenco di ulteriori “inter- mediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva. La nozione di interme- diario finanziario, come anche quella di commerciante, presuppongono che ven- gano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi; l’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forni- scono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari, non- ché strumenti derivati. In questo senso, la definizione supera i confini della forni- tura di servizi, per espandersi nella sfera della attività di scambio (MARK PIETH, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter CP).
E. 2.3.3 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter CP va esaminata, stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (MARK PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP).
E. 2.3.4 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professio- nale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limi- tata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui l'inte- ressato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864). L’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al mo- mento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) contiene una definizione di “a titolo professionale”: giusta l’art. 7 cpv. 1 di tale ordinanza, un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-; durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure effettua transazioni il cui volume comples- sivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. Infine, l’art. 10 OAIF precisa che, nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’articolo 7 cpv. 1 lett. a è determinante l’utile lordo (“Bruttogewinn”) e non il ricavo lordo (“Bruttoerlös”).
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E. 2.3.5 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circo- stanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ul- tima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter CP deve essere kongruent con gli ob- blighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di opera- zioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L’attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimo- niali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (MARK PIETH, op. cit., n. 19 ad art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all’epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve ri- chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economica- mente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuo- vamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sen- tenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l’attuazione delle Rac- comandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 di- cembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Per società di domicilio giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al 31 di- cembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio azien- dale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantag- gioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa. Se l'avente economicamente diritto non è ancora stato designato devono essere raccolte tutte le informazioni pertinenti, per esempio i nominativi delle persone autorizzate ad impartire istruzioni alla con- troparte, o la cerchia dei potenziali beneficiari del trust (FF 1996 III 993 e segg., 1018 e seg.). Giusta l’art. 6 cpv. 2 OAIF, in vigore all’epoca dei fatti contestati, sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust,
- 39 - le società fiduciarie, e le formazioni analoghe che non esercitano attività com- merciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
E. 2.3.6 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. La carente diligenza nelle opera- zioni finanziarie è dunque concepita come reato d'omissione intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 865). In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui sa- pere di appartenere ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi tra- scura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 e segg., 866). L'agente deve, pertanto, almeno prospet- tarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermedia- rio finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del TF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revi- sione penale del Cantone Ticino consid. 9; URSULA CASSANI, op. cit., n. 24 ad art. 305ter CP; MARK PIETH, op. cit. n. 29 ad art. 305ter CP). L'obbligo è assoluto e vige in astratto. Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero man- dante induca a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'o- peratore finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incrimina- zione per riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 866).
E. 2.4 Correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti Per quanto riguarda la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.5 e 1.1.6.
E. 2.5 Apprezzamento delle prove
E. 2.5.1 Perizia lingotti d’oro Dalla documentazione agli atti risulta una perizia datata 11 luglio 2017, redatta dalla Camera di Commercio di YY. su richiesta di Q. e avente per oggetto dieci lingotti d’oro del peso totale di 9'922.00 grammi. In base a tale perizia, il valore commerciale dei beni appena menzionati ammonta a EUR 338'840.- (MPC pag. 13.10.0039 e segg.).
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E. 2.5.2 Fattura intestata alla società MM. Dalla documentazione sequestrata durante la perquisizione effettuata presso KK. SA, XX., è emersa una fattura della L. SA intestata alla società MM. relativa all’acquisto di “preziosi come da lista in contratto n. 8” per un ammontare totale di EUR 700'000.- (MPC pag. 13-10-0027).
E. 2.5.3 Contratto sintetico numero 8 In occasione della perquisizione presso KK. SA è pure stato rinvenuto il relativo “contratto sintetico numero 8” (MPC pag. 13-10-0028 e seg.) che menziona quale “oggetto della fornitura” dei diamanti non meglio precisati. Tale documento non è stato sottoscritto dalle parti contraenti.
E. 2.5.4 Dichiarazioni di Q. Interrogato in qualità di persona informata sui fatti (v. interrogatorio del 29 set- tembre 2016, MPC pag. 12-40-0003 e segg.), Q. ha riferito che A. gli era stato presentato da sua sorella come uno specialista nel campo dei preziosi, che ven- deva però anche orologi e che avrebbe potuto vendergli dell’oro. In occasione del secondo incontro negli uffici di A., durante il quale era presente anche B., sarebbe stata discussa la vendita nel dettaglio. A questo proposito, Q. ha dichia- rato che il pacchetto degli acquisti sarebbe stato stabilito in funzione di quanto lui voleva spendere, ovvero EUR 700'000.-. I prodotti da acquistare sarebbero stati diversificati nella maniera seguente: 9 diamanti per un importo di EUR 280'000., 2 orologi per un importo di EUR 40'000.- e la rimanenza dell’importo in oro, ov- vero EUR 380'000.-, sotto forma di lingotti, per un peso totale di 10 kg. Q. ha poi spiegato che una volta stabilito il pacchetto degli acquisti, egli avrebbe provve- duto ad effettuare il bonifico, nel dicembre 2014, dal suo conto personale presso una banca di VV. su di un conto presso un istituto bancario svizzero. Su questo punto, Q. ha precisato che A. gli aveva dato l’indicazione delle coordinate ban- carie (che pensa fossero della L. SA) per effettuare il bonifico, che lui avrebbe poi comunicato alla banca. In merito alla consegna della merce, egli ha dichia- rato: “In seguito al bonifico, A. mi consegna la merce. Mi porta la prima volta i 9 diamanti e gli orologi direttamente a casa mia in Italia. La consegna avviene a inizio 2015, nei primi 15 giorni del 2015. In realtà io pensavo che mi avrebbe portato l’oro nella stessa circostanza, ma A. mi spiegò che non era riuscito ad ottenerlo e in quella circostanza mi disse che per lui non era così semplice, cosa che invece non mi era stata detta precedentemente. Devo aggiungere che per me era scontato che potesse ottenere l’oro dato che lui mi aveva detto che poteva avere l’oro. A. mi ha spiegato che me l’avrebbe consegnato a breve. In realtà A. mi ha consegnato l’oro in due tranches tra febbraio-marzo 2015 e settembre
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2015. In totale quindi ci sono state due consegne di oro, la prima di circa 4 kg di oro, la seconda di 6 kg.” A questo proposito, Q. ha precisato di avere dovuto sollecitare sia A. che B. per ricevere l’oro e che A. non gli avrebbe spiegato per quale motivo si trovava in difficoltà nell’ottenere l’oro. Stando a quanto dichiarato da Q., alla prima consegna (degli orologi e dei diamanti) A. era accompagnato da B. In occasione della prima consegna di oro vi era unicamente B., mentre alla terza consegna vi erano di nuovo A. e B. Riguardo a tali acquisti, Q. ha riferito di non aver mai visto una fattura, ma è certo che la banca ne abbia ricevuta una, perché in caso contrario non avrebbe eseguito il bonifico. Al quesito di sapere chi abbia inviato la fattura alla banca, egli ha risposto: “Presumo che lo abbia fatto A. attraverso la società, per intenderci o A. o B.” Confrontato con la fattura inte- stata alla società MM. (MPC pag. 13-10-0027), Q. ha affermato di non avere mai visto tale fattura, ma che dovrebbe essere quella dell’operazione descritta in pre- cedenza visto che gli importi corrispondono. A. non gli avrebbe chiesto alcuna documentazione in merito a tale società. Questionato in merito al “contratto sin- tetico numero 8” (MPC pag. 13-10-0028 e seg.), Q. ha dichiarato di non avere mai visto questo documento, precisando che il contenuto del contratto mostrato- gli non rispecchia i beni che ha acquistato (“infatti sul contratto sono indicati uni- camente dei diamanti non meglio precisati. Io confermo di aver comprato dei dia- manti, dell’oro e degli orologi”). Alla domanda di sapere come sono giunti all’ac- quisto di oro, egli ha dichiarato: “L’oro era una mia specifica richiesta, che gli avevo già formulato telefonicamente precedentemente al mio incontro. Infatti ho dimenticato di dire, che prima di incontrarlo con mia sorella nel suo ufficio, l’avevo chiamato. Il numero me l’aveva dato mia sorella. Siccome lei aveva acquistato da lui solo diamanti, e questa non era mia intenzione, prima di incontrarlo volevo accertarmi che A. potesse vendermi anche dell’oro. A. ha subito riferito che sa- rebbe stato possibile, senza però entrare nel dettaglio della trattativa.” Q. ha poi precisato di avere definito lui le proporzioni di acquisto tra oro e diamanti (9 dia- manti e 10 kg di oro). In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 25 settembre 2017, MPC pag. 13-10-0009 e segg.), Q. ha confermato tutto quanto dichiarato in precedenza. Sulla scelta di come investire i suoi risparmi, egli ha dichiarato: “La mia prima intenzione era quella di investire in oro. Avevo scelto l’oro perché c’era una quotazione visibile, è un mercato che è relativa- mente conosciuto, più conosciuto di quello dei diamanti. Per più conosciuto in- tendo conosciuto per me, non in generale. A. mi ha mostrato il suo lavoro princi- pale, ovvero il campo dei diamanti. La sua spiegazione mi ha dato fiducia anche nel campo dei diamanti e mi ha portato alla scelta di diversificare i miei averi. Per questo alla fine ho acquistato, oltre all’oro, anche diamanti e orologi.”
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E. 2.5.5 Dichiarazioni dell’imputato
Interrogato in data 26 novembre 2019, A. ha dichiarato di non avere mai venduto 10 kg di oro a Q., ma di avergli venduto dei diamanti e degli orologi. A suo dire, L. SA e M. SA non avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. A sostegno della sua tesi, egli ha riferito di non avere la capacità di comperare oro in sconto e che quindi avrebbe dovuto farlo senza alcun lucro. Inoltre, nei suoi uffici non sareb- bero state trovate delle rimanenze di questo metallo prezioso. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, parte dei prodotti venduti a Q. gli sarebbe stato chiesto di rivenderla, ciò che avrebbe fatto consegnando i proventi delle vendite al legit- timo proprietario, “step by step”. Operazione, questa, che avrebbe richiesto del tempo. Egli ha poi riferito di non conoscere la destinazione finale di questi con- tanti. A suo dire, il problema del cliente era quello di spiegare come era stato impiegato il denaro ricevuto come pagamento della merce rivenduta a A. (v. in- terrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0577 e seg.).
Nel corso dell’interrogatorio di confronto con Q., l’imputato si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere (v. interrogatorio di confronto del 25 settembre 2017, MPC pag. 13-10-0007 e segg.), mentre dinanzi al primo giudice (v. TPF pag. 168.731.049 e segg.), ha ribadito quanto dichiarato in precedenza. Non avendo venduto dell’oro a Q., ma solo diamanti e orologi, egli non sarebbe stato tenuto a verificare il beneficiario economico della sua società. Secondo A., è pro- babile che inizialmente Q. gli abbia chiesto dell’oro, ma egli lo avrebbe poi con- vinto a comperare quello che gli voleva vendere. L’imputato ha inoltre affermato di avere consegnato la relativa fattura a Q. a WW. Documento, questo, che do- veva essere consegnato da Q. alla banca affinché questa potesse effettuare il pagamento. Alla precisa domanda volta a sapere quanto avrebbe potuto guada- gnare se avesse venduto i 10 kg di oro a Q., A. ha risposto che avrebbe potuto ottenere un guadagno di EUR 10'000.-/12'000.-/15'000.-.
In occasione dei dibattimenti d’appello (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.020 e segg.), A. ha nuovamente negato di avere venduto dell’oro a Q., ma solo diamanti e orologi per l’ammontare della fattura intestata alla società MM. In seguito, una parte di questi oggetti gliel’avrebbe rivenduta, a titolo perso- nale, per EUR 380'000.-. A suo dire, le consegne ritardate sarebbero dovute al fatto che doveva trovare i clienti per vendere la merce. Prova di questo sarebbe il fatto che nei suoi uffici non c’era un grammo d’oro e che nessuno dei suoi clienti avrebbe detto di aver ricevuto dell’oro. Confrontato con la fattura intestata alla Pakol, egli ha riferito che si tratterebbe di fattura pro forma perché in quel mo- mento non aveva ancora a disposizione gli oggetti da vendere. Stando a quanto da lui dichiarato, il relativo “contratto sintetico numero 8” sarebbe stato firmato a WW. e presentato in banca firmato (da Q.). Il contratto che gli è stato sottoposto
- 43 - nel corso dell’interrogatorio sarebbe una copia che lui avrebbe consegnato alla fiduciaria prima di partire. La firma del contratto non gli interessava perché “male che vada” non avrebbe ricevuto i 700'000.-. A. pensa che Q. non avesse voluto spiegare dei contanti per non avere problemi in Italia. Sul fatto che durante l’in- terrogatorio di confronto con quest’ultimo si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, egli ha affermato che se Q. ha detto queste cose, non le ha dette per danneggiarlo. Egli sarebbe intervenuto solo quando qualcuno lo ha veramente fatto arrabbiare dicendo qualcosa che davvero non andava bene.
E. 2.5.6 Dichiarazioni di B. Interrogato sulla presente vicenda nel corso dell’interrogatorio del 25 novembre 2019 (MPC pag. 13-26-0024 e seg.), B. ha affermato di non ricordare di una trattativa avente per oggetto l’oro in quanto non era presente al momento della vendita, ma non ha escluso di avere successivamente emesso una fattura per la vendita d’oro. B. ha ritenuto possibile di avere accompagnato A. alla consegna dei preziosi, precisando di non ricordare se Q. lo avesse sollecitato per la conse- gna. Egli ha aggiunto di non ricordare fornitori per l’oro e altre operazioni di que- sto genere (aventi per oggetto l’oro). Interrogato in sede dibattimentale d’appello (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015 e segg.), B. ha confermato che a Q. è stato venduto dell’oro. Non ricordava però se era presente al primo, al secondo oppure al terzo incontro. Egli ha poi riferito che la merce è stata sicuramente consegnata a Q., precisando di essere stato presente ad una consegna. Questionato sulla fattura intestata alla MM., egli ha dichiarato che si tratterebbe di una fattura generica da lui emessa. A suo dire, era A. che dava indicazioni su come emettere le fatture. B. non ha saputo dire per quale motivo il contratto non fosse firmato. A questo proposito, egli ha dichiarato: “C’è stata questa consegna d’oro al signor Q. In fattura non è indicato, però sì è stato consegnato dell’oro.”
E. 2.6 Conclusioni
E. 2.6.1 Questa Corte condivide pienamente le argomentazioni del primo giudice laddove afferma che non vi è motivo di ritenere che Q. mentisse dichiarando di avere acquistato da A. (tramite la L. SA) dieci chilogrammi di oro. Al contrario dell’im- putato, Q. ha infatti descritto con precisione le ragioni alla base della decisione
- 44 - di investire parte dei suoi averi in oro, gli oggetti acquistati e le modalità di con- segna. Inoltre, a mente di questa Corte, quest’ultimo non avrebbe ragione di dire di avere acquistato dell’oro da A. se ciò non fosse vero. Se, come sostenuto dall’imputato, esistesse una copia del “contratto sintetico numero 8” (v. supra consid. 2.5.4) debitamente firmata (da entrambe le parti contraenti), quest’ultimo l’avrebbe sicuramente prodotta agli atti. Questa Corte ritiene invece che tale con- tratto, non menzionando l’oro venduto e quindi non indicando correttamente i beni oggetto dell’acquisto, non sia mai stato consegnato a Q. Si rileva infine che quest’ultimo ha prodotto una perizia sui lingotti d’oro acquistati da A. (v. supra consid. 2.3.1) che attesta un loro valore commerciale di EUR 338'840.-, importo che potrebbe corrispondere a quello di EUR 380'000.- che Q. avrebbe pagato a A. per l’acquisto dell’oro (v. supra consid. 2.5.4).
Per questi motivi, questa Corte è giunta alla conclusione che A., tramite la società L. SA (v. fattura intestata alla MM., supra consid. 2.5.2), ha venduto a Q. 10 kg di oro.
E. 2.6.2 Quanto all’esistenza di un agire in qualità di intermediario finanziario, è inconte- stato che la società L. SA, di cui A. all’epoca dei fatti era amministratore di fatto (v. supra consid. 1.2.5.1), ha agito in qualità di intermediario finanziario giusta l’art. 305ter CP vendendo dell’oro a Q. (v. art. 2 cpv. 3 lett. c LRD).
E. 2.6.3 Per quanto concerne il requisito dell’esistenza di un agire a titolo professionale, il tribunale di prima istanza ha considerato il ricavo dell’insieme delle attività sog- gette ad autorizzazione durante il 2015, essendo l’incasso degli EUR 700'000.- avvenuto il 7 gennaio 2015 (v. MPC pag. 07-02-01-07-0003). Il primo giudice ha quindi sommato l’importo minore indicato dall’imputato quale possibile utile lordo per la vendita d’oro a Q., pari a EUR 10'000.-, al ricavo di EUR 15'000.- derivante dall’operazione QQQ., alla quale A. ha partecipato aiutando il cliente a trasferire i propri averi su un conto bancario Svizzero in un paese white list per poi rientrare in loro possesso in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure (v. infra consid. 3). La somma così ottenuta, pari a EUR 25'000.- e chiaramente superiore alla soglia di fr. 20'000.- stabilita dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, ha così permesso al giudice di primo grado di considerare adempiuto il requisito della professionalità di cui all’art. 305ter CP (v. sentenza impugnata, consid. 7.8).
Questa Corte condivide pienamente tale ragionamento e richiama pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le argomentazioni e conclusioni sviluppate dalla Corte penale al consid. 7.8 della sentenza impugnata.
E. 2.6.4 Per quel che concerne il presupposto della mancata identificazione dell’avente diritto economico, è incontestato che nel caso in esame A. non ha richiesto a Q.
- 45 - la sottoscrizione del formulario A, come previsto espressamente dalle normative in vigore all’epoca dei fatti in presenza di una società di domicilio (v. ad es. inter- rogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.049 e seg.).
E. 2.6.5 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo del reato, questa Corte si è anzitutto chinata sulla censura sollevata dalla difesa, secondo cui i due importi di cui al considerando 2.6.3 della presente decisione non andrebbero sommati, ritenuto che nel momento in cui avrebbe venduto l’oro, la L. SA non avrebbe potuto pre- vedere che sei mesi dopo, nel mese di giugno 2015, sarebbe iniziata l’attività legata all’Ungheria (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.16).
E. 2.6.5.1 Il reato rimproverato a A. presuppone l’intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale. L’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi della fatti- specie, tra cui l’appartenenza ad una categoria sottoposta all’obbligo di identifi- cazione e il dovere di provvedere al riguardo nella situazione concreta (v. supra consid. 2.1.6).
Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2).
In mancanza di confessioni, di regola il giudice può dedurre la volontà dell'inte- ressato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii).
Secondo l'art. 12 cpv. 3 CP, commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore
- 46 - non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
E. 2.6.5.2 Nella fattispecie, occorre fare riferimento al complesso fattuale di cui ai capi d’ac- cusa 3.1-3.6 e concernente l’aiuto fornito da A. a diversi clienti italiani a fare rien- trare i loro averi depositati su conti bancari svizzeri in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure (v. infra consid. 3). Sebbene le sorelle PP. e QQ. (v. infra consid. 3.6.1) abbiano dato una differente collocazione temporale ai fatti, le di- chiarazioni rese da altri clienti interrogati hanno permesso di ritenere che l’attività di A./L. SA legata all’Ungheria sia iniziata molto prima del mese di giugno 2015. GGG. (v. infra consid. 3.6.2) ha infatti dichiarato di avere avuto un primo incontro con A. tra il mese di marzo e aprile 2015 e di essersi recato in Ungheria nel mese di maggio 2015. LLL. (v. infra consid. 3.6.3) ha invece riferito di avere discusso con A. il suo problema concernente la Voluntary Disclosure già all’inizio del 2015 e che il viaggio a Y. avrebbe avuto luogo tra il mese di marzo e aprile 2015. OOO. (v. infra consid. 3.6.4) ha poi riferito che i primi contatti avuti con A. in merito al suo problema legato alla Voluntary Disclosure sarebbero avvenuti tra il mese di febbraio e marzo 2015. Infine, relativamente a QQQ. (v. infra consid. 3.6.5), ri- sulta agli atti una fattura datata 7 aprile 2015 per l’acquisto di due Rolex che è verosimilmente legata all’operazione Ungheria.
Alla luce delle dichiarazioni che precedono e considerato il fatto che l’attività le- gata all’Ungheria includeva non solo l’eventuale viaggio a Y., ma soprattutto la consulenza ai clienti che in certi casi aveva luogo alcuni mesi prima, questa Corte ritiene che tale attività sia iniziata al più tardi nei primi mesi del 2015.
Ciò premesso, questa Corte è giunta al convincimento che il 7 gennaio 2015, quando si è conclusa la vendita d’oro con l’incasso degli EUR 700'000.- (v. MPC pag. 07-02-01-07-0003), A. poteva già immaginare che di lì a poco avrebbe ef- fettuato ulteriori operazioni soggette ad autorizzazione realizzando, nel mede- simo anno civile, un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-, e ciò a maggior ragione se si considera il fatto che la vendita d’oro è avvenuta soltanto all’inizio dell’anno. L’imputato, per sua stessa ammissione, era inoltre consapevole del proprio ob- bligo, in determinate situazioni, di richiedere la sottoscrizione del Formulario A (cfr. interrogatorio del 18 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0031; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.049 e seg.). A. non poteva quindi ignorare la possibilità di rientrare nella categoria sottoposta all’obbligo di identificazione, ma ciò nonostante, ha omesso di identificare correttamente l’avente economica- mente diritto degli averi patrimoniali depositati sul conto della società MM. prima di concludere la transazione, accettando in questo modo il rischio di agire illeci- tamente.
- 47 -
E. 2.6.6 Per questi motivi, questa Corte è giunta alla conclusione che A. ha agito almeno con dolo eventuale. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter CP. 3. Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autoriz- zazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD (capi d’accusa n. 3.1 - 3.6)
E. 3 Diritto applicabile Per quanto concerne il diritto applicabile e in particolare il rispetto del principio della lex mitior, la Corte penale è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vi- gente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3) il consid. 3 della sentenza impugnata, peraltro non contestato dalle parti.
E. 3.1 Fattispecie relativa ai capi d’accusa n. 3.1 – 3.6
E. 3.1.1 Fattispecie relativa a †PP. (capo d’accusa n. 3.1) A. è accusato di avere, a V. e Y., tra la fine dell’estate 2015 e l’autunno del 2015, in correità con B., accompagnato †PP. e sua sorella QQ. a Y., e aiutato †PP. nelle procedure di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank. Tramite i contatti diretti che B. e A. medesimo avevano con il personale della RR. Bank, A. avrebbe aiutato †PP. a trasferire l’importo di EUR 110'000.- dal conto a lei intestato presso la SS. SA di V. a favore del conto bancario intestato a †PP. presso la RR. Bank, nonché consegnato a ZZ. a QQ., l’importo in contanti di EUR 30'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rila- sciata dalla FINMA.
E. 3.1.2 Fattispecie relativa a GGG. (capo d’accusa n. 3.2)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di maggio 2015, in correità con B., accompagnato GGG. e la moglie III. a Y., e aiutato III. nella procedura di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca unghe- rese, ricevendo la password per l’e-banking del conto ungherese intestato a III. al fine di potere eseguire il trasferimento degli averi patrimoniali, A. avrebbe aiu- tato III. a trasferire l’importo di EUR 86'000.- dal conto a lei intestato presso la Banca N. a favore del conto bancario intestato a III. presso la RRR. Bank, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
E. 3.1.3 Fattispecie relativa a LLL. (capo d’accusa n. 3.3)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2015, in correità con B., accompagnato in tre occasioni LLL. a Y., e aiutato LLL. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato LLL. a trasferire l’importo di
- 48 - EUR 280'000.- dal conto a lui intestato presso la banca MMM. SA di V. a favore del conto bancario a lui intestato presso una banca non meglio indicata di Y., senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
E. 3.1.4 Fattispecie relativa a OOO. (capo d’accusa n. 3.4) A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di febbraio 2015 e il mese di luglio 2015, in correità con B., accompagnato OOO. a Y., e aiutato OOO. nella proce- dura di apertura del conto a lui intestato presso la RR. Bank di Y. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato OOO. a trasferire l’importo di EUR 250'000.- dal conto a lui intestato presso la Banca N. a favore del conto bancario intestato a OOO. presso la RR. Bank, nonché in due occasioni consegnato in Italia a OOO. l’importo in contanti di circa EUR 200'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizza- zione rilasciata dalla FINMA.
E. 3.1.5 Fattispecie relativa a QQQ. (capo d’accusa n. 3.5) A. è accusato di avere, a V. e Y., nel corso del mese di aprile 2015, aiutato QQQ. nella procedura di apertura di un conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata. Tramite il suo contatto diretto con il personale della banca un- gherese, A. avrebbe aiutato QQQ. a trasferire l’importo di EUR 485'000.- dal conto a lui intestato presso la banca N. a favore del conto bancario intestato a QQQ. presso una banca non meglio indicata di Y., nonché consegnato a ZZ. a QQQ. e in una città non meglio indicata in XXX. ad una persona delegata da QQQ. per ricevere in contanti l’importo totale di EUR 385'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
E. 3.1.6 Fattispecie relativa a Q. (capo d’accusa n. 3.6)
A. è accusato di avere, a V. e a Z., tra il mese di dicembre 2014 e il mese di settembre 2015, in correità con B., commerciato per conto proprio la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q. per l’importo di EUR 380'000.-. Tale importo sa- rebbe stato depositato sulla relazione n. IBAN 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banque RRR. SA. In due occasioni A. avrebbe inoltre consegnato a Q. in Italia presso la sua abitazione a Z. rispettiva- mente il quantitativo di quattro chilogrammi di oro e di sei chilogrammi di oro, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
- 49 -
E. 3.2 Sentenza di prima istanza
Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha ricono- sciuto A. autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abili- tazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’ac- cusa concernenti †PP., QQQ. e Q. (n. 3.1, 3.5 e 3.6), mentre è stato prosciolto dai restanti capi d’imputazione (n. 3.2, 3.3 e 3.4).
Per tre delle sei imputazioni di cui al capo d’accusa n. 3, e meglio per le fattispecie concernenti †PP., QQQ. e Q., la prima Corte è giunta alla conclusione che, aiu- tando i clienti a trasferire o investire il proprio denaro, A. ha svolto, nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione. Dal punto di vista soggettivo, la Corte di prima istanza ha in particolare ritenuto che A. sapeva della necessità di autorizzazione per l’attività svolta. Per i restanti capi d’accusa con- cernenti GGG., LLL. e OOO., non avendo potuto comprovare un agire a nome di L. SA, la Corte penale del TPF ha invece prosciolto l’imputato. Se egli avesse agito in qualità di amministratore di M. SA, non potrebbe infatti essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA, essendo questa società affiliata ad un organismo riconosciuto di autodisciplina (v. sentenza im- pugnata, consid. 9.11 - 9.15).
E. 3.3 Posizione degli appellanti (MPC e A.)
Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125) il MPC ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di attività senza autorizza- zione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 FINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) anche in relazione ai capi d’imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4).
Mediante dichiarazione d’appello dello stesso giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto di essere prosciolto dal summenzionato reato in relazione ai capi d’imputazione n. 3.1, 3.5 e 3.6. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, il suo scopo nell’accompagnare i clienti a Y. era solo quello di vendere loro orologi e diamanti. Egli nega invece di essersi occupato delle operazioni bancarie in Un- gheria e dei rientri dei capitali tramite il circuito ungherese.
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E. 3.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato
E. 3.4.1 Giusta l’art. 44 LFINMA in vigore all’epoca dei fatti incriminati, chiunque, inten- zionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o regi- strazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.-. Il cpv. 3 stabiliva che, in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria era di almeno 45 aliquote giornaliere. Nel caso concreto, la sanzione di cui all’art. 44 LFINMA era riferita al mancato rispetto dell’obbligo di autorizzazione di cui all’art. 14 LRD. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LRD in vigore nel medesimo periodo, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD che non erano affiliati a un organismo rico- nosciuto di autodisciplina dovevano chiedere alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività. La LRD si applica agli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1 LRD). Intermediari fi- nanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD (nella versione in vigore fino al 31 dicem- bre 2019), erano le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali op- pure di leasing finanziari) (lett. a), forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio (lett. b), commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli pre- ziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati (lett. c), gestiscono patrimoni (lett. e), effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia (leff. f), custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g). L’art. 2 cpv. 3 LRD costituisce una Generalklausel, la quale contiene, come la dicitura “in particolare” ben evidenzia, un elenco unicamente esemplificativo e non esaustivo delle attività in esso comprese (SIMON SCHÄREN, in: Kunz/Jutzi/ Schären (curatori), Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, n. 7 ad art. 2 GwG). Se- condo l’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, un intermediario finanziario esercita la sua atti- vità a titolo professionale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo su- periore a fr. 20'000.-.
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E. 3.4.2 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di in- combenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si appli- cano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA).
E. 3.4.3 Con riferimento al risultato dell’attività illecita, occorre considerare che l’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione costituisce un reato di esposizione a pericolo astratto. Lo svolgimento illecito dell’attività viene punito in considerazione della sua pericolosità e indipendentemente dal realizzarsi di situazioni di pericolo concrete.
E. 3.4.4 In merito agli elementi costitutivi soggettivi dell’infrazione, commette con inten- zione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). L’attività in ambito finanziario richiede di norma un’au- torizzazione. L’esercizio lecito di una tale attività presuppone pertanto quale re- quisito formale che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione (ULRICH HÄFE- LIN/ GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8a ediz. 2020, § 39 n. 2654). In altri termini tale attività è di principio vietata, tranne se è al beneficio della necessaria autorizzazione, che legalizza il suo esercizio (“Ver- bot mit Erlaubnisvorbehalt”; PIERRE TSCHANNEN/ ULRICH ZIMMERLI/ MARKUS MÜL- LER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ediz. 2014, § 44 n. 2). La ragione del divieto di esercizio per determinate attività nell’ambito dei mercati finanziari (cfr. ad esempio l’art. 1 cpv. 2 LBCR) è da ricercare nel loro potenziale effetto negativo sul buon funzionamento dei mercati finanziari e negli elevati danni che ne pos- sono derivare. Di conseguenza il legislatore ha formulato le norme applicabili in tale settore come violazioni di messa in pericolo astratto e non come reato di evento (cfr. ad esempio art. 44 cpv. 1 LFINMA e art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, art. 151 LinFi, art. 148 LICoI). Vietata e di rilevanza penale è di conseguenza l’attività finanziaria descritta quale elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione. L’ele- mento costitutivo oggettivo contempla gli aspetti penalmente rilevanti che fon- dano l’illecito. La connotazione quale illecito penale può tuttavia ancora essere esclusa da circostanze scriminanti. Ne consegue che l’elemento costitutivo og- gettivo delle norme penali riguardanti il settore dei mercati finanziari consiste solo negli aspetti della stessa attività finanziaria, di principio vietata e il cui svolgimento presuppone un’autorizzazione. A tale aspetto si limita anche la conoscenza quale presupposto dell’intenzionalità.
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E. 3.5 Correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti Per quanto riguarda la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.5 e 1.1.6.
E. 3.6 Apprezzamento delle prove
E. 3.6.1 Dichiarazioni di †PP. e QQ.
Secondo quanto dichiarato da †PP. dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, i primi contatti con A. sarebbero avvenuti all’inizio dell’autunno del 2014. A suo dire, sarebbe stato A. a consigliare a lei e alla sorella QQ. di trasferire gli averi in Un- gheria, spiegando loro che, in un secondo tempo, avrebbero ricevuto indietro una parte dei soldi in contanti e l’altra in diamanti. †PP. ne avrebbe quindi parlato con il proprio consulente bancario il quale, dopo una reticenza iniziale, le avrebbe fatto firmare dei documenti per la chiusura del conto e per il trasferimento dei suoi averi in Ungheria. In quell’occasione erano presenti anche A. e DDD. In me- rito al viaggio in Ungheria, †PP. ha dichiarato: “A. ci informò che serviva andare in Ungheria per aprire un conto, al fine di poter ultimare il trasferimento di denaro dalla Svizzera all’Ungheria. A. volle che a questo viaggio io fossi presente (…). Questa necessità era dettata dal fatto che il conto in Svizzera presso la SS. SA era a mio nome, e quindi il conto in Ungheria doveva essere a mio nome.” Nel mese di ottobre 2014 †PP. si sarebbe quindi recata in Ungheria insieme a sua sorella QQ., A. e forse DDD. Il viaggio in aereo e il pernottamento in albergo sarebbero stati organizzati da A. con l’aiuto di B. La mattina seguente all’arrivo, †PP. sarebbe stata accompagnata in banca da un’interprete. Con lei in banca, oltre alla sorella QQ. e all’interprete, era presente anche DDD. o B., ma non A. †PP. avrebbe quindi trasferito EUR 110'000.- dal suo conto presso SS. SA a favore del conto a lei intestato presso RR. Bank a Y. Dopo qualche tempo, prima della fine del 2014, B. avrebbe consegnato alla sorella QQ., a ZZ., EUR 30'000.- in contanti e circa EUR 70'000.- in diamanti (v. interrogatorio di †PP. del 2 dicem- bre 2016, MPC pag. 12-45-0006 e segg.).
Le dichiarazioni di †PP. sono state sostanzialmente confermate dalla sorella QQ., la quale ha tuttavia precisato che il primo incontro con A. sarebbe avvenuto nell’estate del 2015, mentre il viaggio in Ungheria alla fine del mese di agosto
2015. A suo dire, presso la RR. Bank di Y. erano presenti sia B. che A. (v. inter- rogatorio di QQ. del 2 dicembre 2016, MPC pag. 12-46-0001 e segg.).
E. 3.6.2 Dichiarazioni di GGG.
- 53 -
Dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, GGG. ha dichiarato che DDD., una per- sona di fiducia con cui lavorava, gli avrebbe presentato A. per investire i suoi risparmi (circa EUR 40'000.- in contanti e EUR 86'000.- depositati sul conto cor- rente intestato alla moglie presso Banca N.) in preziosi. Non avendo la banca accettato questa tipologia d’investimento, in occasione di un secondo incontro, sempre tra il mese di marzo e aprile 2015, A. gli avrebbe presentato la possibilità di aprire un conto a Y. per effettuare l’operazione. In questa circostanza sarebbe stato presente anche B. GGG. si sarebbe quindi recato a Y. nel mese di maggio 2015, dove avrebbe incontrato A., B. e un altro signore. Presso la banca unghe- rese, dove la moglie di GGG. avrebbe firmato i documenti per l’apertura del conto, A. non era invece presente. GGG. ricorda con precisione che in quell’oc- casione gli era stata chiesta una password per l’accesso all’e-banking, in seguito annottata su un foglietto che avrebbe tenuto B. Quest’ultimo aveva con sé un telefonino, modello Nokia di vecchia generazione, sul quale la banca avrebbe inviato i codici per effettuare le operazioni. GGG. non ha saputo dire quali docu- menti ha firmato la moglie e non esclude che ci fosse una procura su questo conto. GGG. ha infine dichiarato di non avere ancora ricevuto indietro i suoi averi (v. interrogatorio del 9 settembre/6 ottobre 2016, MPC pag. 12-35-0003 e segg.).
In sede di confronto con A., GGG. ha sostanzialmente ribadito quanto dichiarato in precedenza (v. interrogatorio del 12 ottobre 2017, MPC pag. 13-13-0005 e segg.).
E. 3.6.3 Dichiarazioni di LLL.
LLL. ha dichiarato dinanzi agli inquirenti di avere conosciuto A. nel 2013, quando era interessato ad acquistargli un Rolex. I due sarebbero rimasti in contatto e LLL. nel 2014 gli avrebbe acquistato un anello da regalare alla moglie. Quest’ul- timo ha riferito di avere successivamente rivisto A. qualche volta per un caffè, precisando che in occasione di uno di questi incontri, crede all’inizio del 2015, avrebbe confidato a A. e B. un suo problema legato alla Voluntary Disclosure. B. gli avrebbe quindi proposto di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate che aveva a disposizione, spiegandogli che gli avrebbe restituito la somma di denaro in contanti, dedotta una commissione del 10%, in tre o quattro tranches. In seguito, A. gli avrebbe chiesto di inviargli la fotografia della sua carta d’identità e della sua licenza di condurre per iniziare le pratiche per l’apertura del conto a Y. LLL. ha poi riferito di essersi recato a Y., crede nel marzo-aprile 2015, dove avrebbe incontrato A. e B. A dire di LLL., sebbene A. fosse presente in banca, quest’ultimo non avrebbe avuto un ruolo attivo nelle operazioni, che erano tutte gestite dall’interprete e da B. LLL. ha poi riferito di essersi recato a Y. una se- conda e terza volta per firmare ulteriore documentazione bancaria e che anche in queste occasioni erano presenti sia A. che B. Per quanto crede di ricordare,
- 54 - durante la seconda visita alla banca, avrebbe firmato documentazione per la mo- vimentazione del conto, mentre in occasione della terza visita, avrebbe firmato i documenti necessari per la chiusura del medesimo. LLL. avrebbe quindi trasferito EUR 280'000.- dal suo conto presso MMM. SA in favore di un conto a lui intestato presso la banca di Y. Egli ha infine dichiarato di non avere ancora ricevuto indie- tro tale somma di denaro (v. interrogatorio del 23 settembre 2016, MPC pag. 12- 34-0003 e segg.).
E. 3.6.4 Dichiarazioni di OOO.
Dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, OOO. ha dichiarato di avere conosciuto A. nel 2011 in palestra a Milano, dove avrebbe in seguito conosciuto anche B., tramite A. Non potendo aderire alla Voluntary Disclosure a causa di pendenze in Italia, nel mese di febbraio-marzo 2015 avrebbe chiesto a A. come avrebbe po- tuto rientrare in possesso dei suoi averi depositati in Svizzera e quest’ultimo gli avrebbe detto che si sarebbe informato. A questo punto, B., immagina informato della sua situazione da A., lo avrebbe informato della possibilità di far transitare il denaro su un conto estero, per poi rientrare in possesso del medesimo in con- tanti, contro una commissione dell’8% per B. Stando a quanto dichiarato da OOO., A. gli avrebbe detto che di B. ci si poteva fidare e che lui in ogni caso gli avrebbe fatto da garanzia per la buona riuscita dell’operazione. OOO. si sarebbe quindi recato con B. e A. a Y. nel mese di giugno-luglio 2015. In banca, dove A. non sarebbe stato presente, OOO. avrebbe firmato della documentazione. Egli avrebbe quindi ordinato due bonifici per complessivi EUR 250'000.- dal suo conto presso la banca N. a favore del conto a lui intestato presso la RR. Bank in Un- gheria. In seguito, su indicazione di B., OOO. avrebbe ordinato due bonifici per un importo di EUR 125'000.- ciascuno dal conto ungherese in favore della società PPP. OOO. avrebbe infine ricevuto indietro i soldi da B. in contanti, in Italia, de- dotta la commissione dell’8% a favore di quest’ultimo (interrogatorio di OOO. del 16 settembre 2016, MPC pag. 12-43-0001 e segg.).
E. 3.6.5 Dichiarazioni di QQQ. Secondo quanto dichiarato da QQQ. dinanzi agli inquirenti, A. gli sarebbe stato presentato da un suo consulente bancario svizzero. Non potendo fare rientrare i suoi averi in Italia tramite la Voluntary Disclosure, QQQ. si sarebbe rivolto a A. per investire parte dei suoi averi in preziosi. In occasione di un secondo incontro presso gli uffici di A. a ZZ., dopo aver scelto gli orologi e le pietre da acquistare, QQQ. avrebbe informato A. della sua intenzione di fare rientrare parte dei suoi averi in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure. A. avrebbe quindi spiegato a QQQ. che quest’ultimo si sarebbe dovuto recare in Ungheria per aprire un conto nominativo su cui versare gli averi depositati in Svizzera. Su istruzione di
- 55 - A., QQQ. avrebbe quindi fatto bonificare l’importo di circa EUR 485'000.- su un conto da lui precedentemente aperto in Ungheria. Per l’apertura di tale conto, QQQ. sarebbe stato accolto a Y. da una signora che lo avrebbe accompagnato in banca, dove quest’ultimo avrebbe firmato della documentazione. In quell’oc- casione, tale signora gli avrebbe consegnato un telefono cellulare con una scheda SIM per la movimentazione del conto. In occasione di un terzo incontro a ZZ., dopo aver visto la merce, QQQ. avrebbe consegnato a A. il telefonino ricevuto in banca a Y. Su questo punto, QQQ. ha dichiarato: “A. ha preso il tele- fonino nelle sue mani e da quel momento io ho continuato a guardare gli oggetti che mi sono stati presentati e non ho più fatto caso a cosa stesse facendo A. in quel momento. Suppongo che stesse ordinando il bonifico dal mio conto unghe- rese ad un suo conto.” In tale circostanza, oltre ai diamanti e agli orologi, A. avrebbe consegnato a QQQ. EUR 385'000.- in contanti. Al riguardo quest’ultimo ha precisato: “Questo spiega perché non mi sono interessato della dinamica del telefonino, ovvero perché ero impegnato a contare il denaro a contante.” Con- frontato infine con una fattura datata 7 aprile 2015 a lui intestata per l’acquisto di due Rolex ed emessa dalla L. SA (MPC pag. 12-28-0017), QQQ. ha dichiarato di non saperne nulla, ritenendo comunque possibile che i due orologi indicati nella fattura siano quelli acquistati da A. (interrogatorio del 5 ottobre 2016, MPC pag. 12-28-0005 e segg.). In occasione dell’interrogatorio di confronto con A., QQQ. ha confermato di avere ricevuto gli orologi, i diamanti e la somma in contanti da A. a ZZ. Questionato più volte su tale aspetto, egli ha infine ritenuto possibile che una parte dei contanti l’abbia ricevuta a ZZ. e una parte altrove, tramite una persona da lui designata. Non esclude inoltre di avere visto la merce a ZZ. e che poi A. si sia offerto di portarla in XXX. con i contanti e di consegnarli ad una persona da lui designata. QQQ. non ha potuto infine confermare se il telefonino che gli era stato conse- gnato in banca a Y. l’abbia consegnato a A. o ad altre persone presenti nell’ufficio a ZZ. (v. interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, MPC pag. 13-20-0005 e segg.).
E. 3.6.6 Dichiarazioni dell’imputato
E. 3.6.6.1 Per quanto attiene alla fattispecie relativa a †PP., A. ha ammesso di essere stato lui a prospettarle l’apertura di un conto in Ungheria, “avendo l’esperienza prece- dente di GGG.”, ma nega di essere entrato in banca con lei. Secondo l’imputato si sarebbe poi configurato ciò che lui sperava, ovvero accompagnare i clienti nella speranza di vendere loro diamanti o orologi (v. interrogatorio di A. del 26 novem- bre 2019, MPC pag. 13-02-0591 e segg.). A suo dire, il denaro trasferito sul conto ungherese sarebbe probabilmente stato girato a una società controllata da HHH. In seguito, HHH. e B. si sarebbero occupati di restituire il denaro alle signore PP.
- 56 - e QQ. in Italia, in parte in contanti ed in parte in diamanti acquistati da A. Alla domanda volta a sapere quale sia stato il guadagno ottenuto per le clienti PP. e QQ., A. ha dichiarato di avere percepito EUR 10'000.-, ma di non essere in grado di precisare quale quota fosse a lui ascrivibile e quale alla L. SA (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.057 e segg).
E. 3.6.6.2 Riguardo al caso GGG., A. ha dichiarato di non ricordare se fosse stato presente insieme a lui all’interno della banca a Y., ma di non poterlo escludere (v. interro- gatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0599). GGG. si sarebbe rivolto a A. per acquistare dei diamanti con gli averi depositati in Svizzera. Sa- rebbe poi stata la banca a fornirgli quale unica alternativa quella di aprire un conto in un paese white list, ciò che GGG. avrebbe fatto tramite B., il quale aveva dei contatti in Ungheria (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF 168.731.059 - 060).
E. 3.6.6.3 Relativamente al caso LLL., A. ha dichiarato di non ricordare se fosse stato lui a consigliargli la soluzione dell’Ungheria e se LLL. avesse effettuato il volo verso l’Ungheria con lui o con B. A. non crede di essere stato presente all’interno dell’istituto bancario in Ungheria. Ha però confermato di avere ricevuto dal cliente sia la foto del suo documento che quella del casellario giudiziale, “per sapere chi fosse lui e se fosse una persona per bene” (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-02.0603).
E. 3.6.6.4 In merito alla fattispecie concernente OOO., A. ha riferito che questo suo amico gli avrebbe chiesto se conosceva un’alternativa alla Voluntary Disclosure e lui lo avrebbe quindi messo in contatto con B. A. ha pure confermato di averlo accom- pagnato in Ungheria, ma non crede di essere stato presente all’apertura del conto (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-606 e del 20 mag- gio 2021, TPF pag. 168.731.060 e 061).
E. 3.6.6.5 Per quanto concerne infine la fattispecie relativa a QQQ., A. ha dichiarato che il cliente si sarebbe rivolto a lui per acquistare diamanti e orologi. Sempre per ra- gioni legate alla Voluntary Disclosure, A. gli avrebbe quindi presentato B. L’im- putato ha negato di averlo accompagnato in Ungheria e di avere effettuato un pagamento tramite il telefonino. Secondo A., QQQ. non avrebbe ricevuto nulla da lui a ZZ. Parte della merce (diamanti e orologi, non contanti) sarebbe infatti stata consegnata a QQQ. a V. e qualcosa al suo banker a UUU. Il suo interesse “nel seguire questi clienti” sarebbe stato quello di eventualmente vendere loro qualche diamante “se fossero tornati in possesso dei loro averi o se ne avessero altri”. A. ha inoltre negato di conoscere la società PPP. Al quesito di sapere quale sia stato il ricavo per l’operazione concernente QQQ., A. ha dichiarato di avere guadagnato EUR 15'000.- a titolo personale ed EUR 15'000.- come L. SA (v.
- 57 - interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-589 e segg.; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.061 - 064).
E. 3.6.6.6 Interrogato nel corso dei pubblici dibattimenti d’appello sul suo ruolo e quello di B. nelle operazioni legate all’Ungheria (CAR pag. 7.400.024 e segg.), A. ha spie- gato che il primo cliente, GGG., si sarebbe rivolto a lui per acquistare dei dia- manti, ma la banca gli avrebbe detto che non avrebbe più pagato nessuna pre- stazione da conti correnti di italiani verso società svizzere, informandolo della possibilità di aprire un conto corrente in un paese white list. A. gli avrebbe quindi presentato B. per fargli una cortesia, siccome quest’ultimo gli parlava sempre di un certo HHH. che aveva contatti con la banca ungherese. A dire di A., erano comunque i banker che consigliavano ai clienti di aprire un conto in un paese white list e il cliente veniva da lui con questa indicazione. L’imputato ha ammesso di avere accompagnato i clienti in Ungheria, ma in banca sarebbe entrato una volta sola e non sapeva che cosa avveniva una volta che il cliente aveva trasferito i suoi averi in Ungheria perché era una cosa che gestivano B. e HHH. Confrontato con le dichiarazioni di LLL., secondo cui A. gli avrebbe chiesto le fotografie della sua carta d’identità e della sua licenza di condurre per avviare le pratiche per l’apertura del conto a Y., quest’ultimo ha affermato che probabilmente questi do- cumenti gli erano stati chiesti da B. Interrogato sui documenti concernenti la so- cietà PPP. rinvenuti sulla sua scrivania e nel suo telefonino, A. ha riferito che B. gli avrebbe detto di darli a qualcuno. Per queste sue prestazioni, A. non avrebbe ricevuto alcun compenso, se non tramite le vendite dei suoi prodotti. Stando a quanto da lui dichiarato, egli accompagnava i clienti in Ungheria con l’intento di vendere loro diamanti. A questo proposito, egli ha dichiarato: “Guardi a dire la verità, diverse di queste persone (…) mi hanno chiesto loro di andare. Perché il problema grosso è che il personaggio che gli faceva le operazioni era quel per- sonaggio lì. Io sono quel personaggio qui. Evidentemente alle persone dava, vi- sto che glielo avevo presentato io, un po’ di fiducia magari che io ci fossi.” Ha poi aggiunto: “B. con tutto il bene che gli volevo ai tempi sembra un ragazzino. Ma- gari poi i fatti si sono determinati in un’altra maniera, però magari io sono un uomo, B. non è magari la persona che poteva destare la maggiore fiducia. Oltre- tutto io parlo l’inglese come l’italiano, cosa che magari per altri non è così. Magari un cliente ha preferenza di avere di fianco un uomo come me, soprattutto magari la signora PP. che abbiamo nominato, che non era capace neanche di stare in piedi e che invece doveva camminare ed è venuta con me.”
E. 3.6.7 Dichiarazioni di B.
Interrogato sulla vicenda concernente †PP., B. ha dichiarato che era A. ad occu- parsi della consulenza ai clienti. Egli non ricorda di avere consegnato contanti o diamanti in Italia. Ha inoltre dichiarato di non sapere a quanto possa ammontare
- 58 - il guadagno relativo a questa operazione in quanto se ne occupava A. Riguardo a GGG., B. ha negato di essere stato in possesso dei dati di accesso all’e-ban- king e di essere stato lui ad occuparsi del rientro della somma di denaro. Anche in merito a LLL., B. ha riferito che della consulenza e della gestione dell’opera- zione si sarebbe occupato A. In riferimento alla vicenda concernente OOO., B. ha negato di avergli mai consegnato il denaro in Italia (interrogatorio del 25 no- vembre 2019, MPC pag. 13-26-0038 e segg.).
Sentito ai pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.052 e segg.) in merito al suo ruolo e quello di A. nella vicenda, B. ha dichiarato di avere ricevuto il con- tatto della banca di Y. da HHH. A suo dire, i clienti erano amici o conoscenti di A. e molte volte lui li avrebbe conosciuti solo in aereo oppure a Y. Stando a quanto dichiarato da B., era A. che prendeva gli accordi con i clienti. Anche il compenso per l’operazione veniva stabilito da A. quando prendeva gli accordi con il singolo cliente. A B. spettava comunque un rimborso spese oltre che un importo a titolo di regalia. Secondo B., A. sapeva del rientro dei capitali in Italia. Egli non ricorda tuttavia in quali casi se ne sarebbe occupato A. personalmente. Nelle occasioni in cui B. partecipava alla restituzione, egli restituiva quello che gli veniva dato da A., secondo le disposizioni di quest’ultimo.
E. 3.7 Conclusioni
E. 3.7.1 Come già illustrato dalla prima istanza, il presente complesso fattuale, ad ecce- zione della fattispecie riguardante Q., concerne il cosiddetto “circuito di Y.” (v. 9.7 della sentenza impugnata). I clienti italiani che per determinati motivi non pote- vano aderire alla Voluntary Disclosure in Italia, venivano consigliati ed assistiti nell’apertura di un conto personale presso una banca sita in un paese white list, in casu l’Ungheria, conto sul quale venivano in seguito bonificati gli averi presenti sulla relazione elvetica. In un secondo tempo, tali averi venivano trasferiti su un conto controllato da A. o B. La somma trasferita, dedotta un’eventuale commis- sione, veniva quindi restituita ai clienti in Italia in contanti o sotto forma di diamanti o orologi (v. supra consid. 3.6).
A. e B., confrontati con le dichiarazioni dei clienti interrogati, si sono attribuiti re- ciprocamente le responsabilità della vicenda. Infatti, mentre A. sostiene di avere aiutato i clienti che non potevano aderire alla Voluntary Disclosure presentando loro B. e accompagnandoli in Ungheria senza tuttavia partecipare alle operazioni di apertura del conto e alla restituzione degli averi in Italia, B. ha sempre dichia- rato che sarebbe stato A. a prendere gli accordi con i clienti e ad occuparsi della gestione dell’operazione.
- 59 -
Ora, considerate tutte le dichiarazioni dei clienti interrogati, questa Corte ritiene che, sebbene alcune presentino piccole imprecisioni, le stesse siano del tutto credibili in quanto coerenti, circostanziate e disinteressate. Tali dichiarazioni, a mente di questa Corte, dimostrano chiaramente che A. ha partecipato attiva- mente ed in modo essenziale alle operazioni legate al “circuito ungherese”, se- condo una successione di azioni che si sono sostanzialmente ripetute per ogni singolo cliente di cui alle imputazioni in oggetto (tranne che nel caso Q.). In tutti i casi citati, è stato infatti l’imputato a prestare consulenza ai clienti in merito alla soluzione dell’Ungheria, sebbene nel caso QQQ. non sia stato chiarito se l’idea di trasferire i propri averi in un paese white list sia nata da un banker o da A. A questo scopo i clienti venivano messi in contatto con B. che aveva i contatti con la banca ungherese. Tuttavia, anche in questa fase A. partecipava attivamente all’operazione, procurandosi in determinati casi i documenti necessari (v. docu- menti ricevuti da LLL. e quelli rinvenuti sulla sua scrivania e nel suo telefonino) e accompagnando personalmente i clienti in Ungheria. Quanto appena descritto è stato per altro in gran parte confermato dallo stesso imputato, il quale ha sempre ammesso di avere aiutato i clienti nella speranza di vendere loro diamanti.
Va inoltre rilevato come l’accompagnamento in Ungheria da parte dell’imputato sia stato indispensabile per la buona riuscita dell’operazione. Infatti, come dichia- rato dallo stesso A., quest’ultimo parlava l’inglese come l’italiano. Inoltre, i clienti si fidavano di lui, che a differenza di B. dava la parvenza di essere un uomo e non un ragazzino (v. dichiarazioni dello stesso imputato, supra consid. 3.6.6). A mente di questa Corte, la questione se l’imputato fosse stato presente o meno in banca e alla consegna degli averi in Italia può dunque restare aperta, considerato che il suo ruolo nella vicenda si è rivelato comunque essenziale.
E. 3.7.2 Per quanto concerne la fattispecie relativa a Q., si rimanda a quanto esposto al consid. 2.6.1.
E. 3.7.3 La prima Corte si è già posta il quesito di sapere in veste di quale società A. abbia agito nell’ambito delle presenti imputazioni, se quale amministratore di L. SA o quale amministratore di M. SA. Questo perché non potrebbe essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA se avesse agito a nome di M. SA, essendo la stessa stata affiliata ad un’OAD dal 25 settembre 2013 al 18/22 aprile 2016 (MPC pag. 18-06-0003 e segg.). Questa Corte condi- vide l’argomentazione del primo giudice, secondo cui A. ha agito a nome di L. SA perlomeno per quanto concerne i clienti PP. e QQ., QQQ. e Q. Con le signore PP. e QQ. A. si era infatti recato in banca a V., proponendo all’istituto di credito l’acquisto di diamanti da L. SA; relativamente a QQQ. e Q., è invece stata rinve- nuta agli atti una fattura intestata a L. SA (v. consid. 9.10 e 9.11 della sentenza impugnata).
- 60 -
Questa Corte si è inoltre posta il quesito se, per quanto riguarda le altre fattispe- cie, dovrebbe essere vagliata l’eventualità, menzionata dal MPC in sede di requi- sitoria d’appello, che l’imputato abbia agito a titolo personale, indipendentemente da una sua società. Tale possibilità, non essendo contemplata nell’atto d’accusa, non può tuttavia essere presa in considerazione.
La Corte d’appello è dunque giunta alla conclusione che per i capi d’accusa ri- guardanti LLL., OOO. e GGG., non essendo possibile accertare un agire a nome di L. SA o di M. SA, l’imputato deve essere prosciolto dalle accuse di cui ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4.
E. 3.7.4 Per quanto concerne quindi i restanti capi d’accusa (3.1, 3.5 e 3.6), questa Corte rileva quanto segue: Relativamente al caso Q., questa Corte ha già accertato che A. (v. supra consid. 2.6.2), tramite la L. SA, ha agito quale intermediario finanzia- rio ai sensi dell’art. 14 LRD. Per quanto concerne invece i casi QQQ. e †PP., non v’è dubbio che A., quale amministratore di fatto di L. SA, abbia fornito aiuto ai clienti per investire o trasferire denaro ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD e che in questo modo abbia agito quale intermediario finanziario ai sensi dell’art. 14 LRD.
E. 3.7.5 Per quel che riguarda infine il requisito dell’agire a titolo professionale, si rinvia infine al consid. 2.6.3 della presente decisione.
E. 3.7.6 A., per l’attività svolta quale amministratore di fatto di L. SA, non essendo la stessa affiliata ad un OAD, necessitava quindi dell’autorizzazione della FINMA, autorizzazione che l’imputato in casu non aveva richiesto.
E. 3.7.7 Quanto al profilo soggettivo, avendo in passato seguito dei corsi OAD in qualità di amministratore di M. SA, l’imputato era sicuramente consapevole del suo ob- bligo di richiedere un’autorizzazione della FINMA.
E. 3.7.8 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere riconosciuto colpevole di violazione dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 14 LRD con riferimento ai capi d’accusa 3.1, 3.5 e 3.6.
E. 4 Commisurazione della pena
E. 4.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
- 61 - obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motiva- zione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).
E. 4.2 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da consi- derare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repren- sibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risul- tato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a peri- colo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circo- stanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
E. 4.3 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
- 62 - Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge fede- rale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 con- sid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codifi- cato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
E. 4.4 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg., consid. 3.6). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso,
- 63 - appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, se- condo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulte- riori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possi- bile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del TF 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).
E. 4.5 Giusta l’art. 2 DPA, le disposizioni generali del CP si applicano ai fatti cui la legi- slazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art. 9 DPA, l’art. 68 CP (attuale art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. In presenza di imputazione di reati perseguiti alcuni tramite il CPP e altri tramite il DPA, i cui procedimenti sono stati riuniti prima del processo di primo grado - come in concreto - l’art. 9 DPA non trova applicazione. In simili circostanze si applicano pertanto i principi di cui all’art. 49 cpv. 2 CP (JONAS ACKERMANN, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafre- cht, 2020, n. 12 e 21 ad art. 9 DPA).
E. 4.6 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferi- mento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) con riferimento al capo d’accusa n. 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
- 64 - LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6.
Nel caso in esame, la prima Corte ha correttamente stabilito che il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP e la violazione dell’art. 44 LFINMA costi- tuiscono i reati più gravi, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre il massimo della pena pecuniaria comminabile è di 360 aliquote gior- naliere per un massimo di fr. 3'000.- ognuna. Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva edittale non potrà comunque eccedere i quattro anni e sei mesi (3 anni + 1/2 di tre anni).
E. 4.7 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze ogget- tive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la de- terminazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
E. 4.8 Per quanto concerne anzitutto gli elementi costitutivi oggettivi del riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), questa Corte rileva quanto segue.
Occultando, rispettivamente lasciando che venisse occultato il denaro di origine criminale nelle cassette di sicurezza poste all’interno della cassaforte in uso alle sue società, A. ha senza dubbio violato il bene giuridico protetto dalla normativa, in casu l’amministrazione della giustizia estera e meglio l’eventuale pretesa con- fiscatoria estera. Trattasi inoltre di un’importante somma di denaro che è stata rinvenuta soltanto in occasione di una perquisizione. Anche questa Corte, così come la prima istanza, ritiene tuttavia che tale atto non abbia comportato un li- vello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale.
Dal profilo soggettivo, anche questa Corte è giunta al convincimento che A. ha agito con dolo diretto (cfr. supra consid. 1.2.5.5). Egli sapeva dell’origine illecita del denaro, ma ciò nonostante ha contribuito ad occultare il medesimo nelle citate cassette di sicurezza. Infine, malgrado non sia stato possibile chiarire se A. abbia agito per scopo di lucro, non si ravvisa nemmeno una situazione di emergenza o di tentazione tale da giustificare un’attenuazione della pena.
- 65 -
Tenuto conto di quanto precede, anche questa Corte, così come la Corte di prima istanza, considera la colpa di A. in relazione al reato di riciclaggio di denaro come di media gravità, ritenendo adeguata, a titolo di pena di base per tale reato, una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere.
E. 4.9 Tale pena deve poi essere adeguatamente aumentata in considerazione degli ulteriori reati oggetto di condanna (v. supra consid. 5.6). Per quanto concerne le violazioni dell’art. 44 LFINMA, il primo giudice le ha correttamente considerate nel loro insieme per la fissazione della pena complessiva, essendo le stesse strettamente collegate tra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale.
E. 4.9.1 In relazione alla ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA, anche questa Corte ri- tiene, sotto il profilo oggettivo, che gli atti commessi dall’appellante abbiano com- portato un livello di intensità preparatoria, organizzativa ed esecutiva tale da in- travvedervi una certa energia criminale. Il reato in questione, infatti, è stato per- petrato in almeno tre distinte occasioni (v. fattispecie relativa a †PP., QQQ. e Q.), sull’arco di alcuni mesi, prima che B. venisse posto in stato di arresto. A favore dell’imputato, questa Corte considera il fatto che la soglia di fr. 20'000.-, oltre la quale sarebbe stata necessaria l’autorizzazione della FINMA, non è stata supe- rata in maniera importante. Dal profilo soggettivo, A. ha agito con dolo diretto e per mero scopo di lucro, ottenendo un guadagno di almeno EUR 25'000.- nell’arco di un anno civile (v. supra consid. 2.6.3).
E. 4.9.2 Per quanto concerne la violazione dell’art. 305ter CP, dal profilo oggettivo, il com- portamento rimproverato all’imputato non palesa una particolare energia crimi- nale. Occorre inoltre considerare, a favore dell’appellante, il fatto che Q. lo aveva informato dell’identità del reale avente diritto economico della società MM. e che quindi il bene giuridico protetto dalla normativa in oggetto, ovvero il buon funzio- namento dei mercati finanziari, non è stato realmente messo in pericolo. Sotto il profilo soggettivo, si rileva che A. ha agito per lo meno con dolo eventuale (v. supra consid. 2.6.5), ciò che costituisce un fattore attenuante nella commisura- zione della pena rispetto al dolo diretto (TRECHSEL/THOMMEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 20 ad art. 47 CP).
E. 4.9.3 Tenuto conto delle predette circostanze, anche questa Corte, così come la Corte di primo grado, considera la colpa di A. per la ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA come di media gravità e per la violazione dell’art. 305ter CP come di lieve entità. La Corte d’appello ritiene quindi adeguato un aumento della pena di base di 80 aliquote giornaliere (60 aliquote per la ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA e
- 66 - 20 aliquote per la violazione dell’art. 305ter CP), per una pena pecuniaria com- plessiva di 180 aliquote giornaliere.
E. 4.10 Per quanto attiene alle circostanze personali legate all’autore, si rileva che la sua situazione personale e patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza. A., cittadino italiano e titolare di un permesso B, è coniugato e non ha figli. Egli svolge tuttora l’attività di commer- ciante per la società L. SA, dalla quale percepisce un reddito mensile netto di fr. 6'500.- che va ad aggiungersi a quello di ca. 3'000.- derivante da compraven- dite personali. La moglie percepisce invece un reddito mensile netto di fr. 4'000.- . Oltre a una Jeep Wrangler, A. dispone di sostanza mobiliare per fr. 2'085'000.- . Quali spese mensili, nel formulario sulla situazione personale e patrimoniale l’appellante ha indicato unicamente l’importo di fr. 1'375.- corrispondente alla metà del canone di locazione (che divide con la moglie) e quello di fr. 400.- quale premio della cassa malati. Egli ha inoltre indicato di avere debiti di fr. 10'000.- annuali per il leasing dell’automobile (v. formulario sulla situazione personale e finanziaria, CAR pag. 6.200.008 - 010; interrogatorio dell’imputato del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.002 - 006). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figu- rano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 397.90, nel frat- tempo estinte (CAR. pag. 6.401.010 e seg.). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (CAR pag. 6.401.005, 008 e seg.).
A sfavore dell’appellante vi è da ritenere che per i reati di cui agli art. 305ter CP e 44 LFINMA egli ha agito per mero scopo di lucro, non avendone alcuna neces- sità. L’atteggiamento processuale da lui assunto denota inoltre un’incapacità di assumersi la responsabilità della propria condotta. Tuttavia, come già conside- rato dal giudice di prima istanza, il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2014 e 2015, costituisce senza dubbio una circostanza attenuante della pena.
Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Um- ständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sen- tenza del TF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria (sospesa, v. infra consid. 12.12) e che la situazione finanziaria di A. gli permette senz’altro di non incorrere in gravi problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al paga- mento di una pena pecuniaria (sospesa).
- 67 -
Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze del caso con- creto, anche questa Corte considera adeguata una pena pecuniaria di 160 ali- quote giornaliere.
E. 4.11 Per quel che concerne l’aliquota giornaliera, considerata la situazione personale e finanziaria dell’imputato (v. supra consid. 4.10) e tenuto conto della costante prassi del TPF, la Corte d’appello ritiene adeguato un importo di fr. 200.-.
E. 4.12 Come già ritenuto in prima istanza, le condizioni formali per ammettere A. al be- neficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date. Non vi sono inoltre elementi che ostacolano la formulazione di una prognosi favore- vole. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.
E. 5 Misure
E. 5.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha ordi- nato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, degli og- getti sequestrati di cui ai punti da 4.2 a 4.19 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 a favore degli aventi diritto (v. punto 4 del dispositivo, CAR pag. 1.100.102). Come indicato precedentemente, il punto 4 del dispositivo della citata sentenza, essendo rimasto incontestato, va qui ripreso integralmente.
E. 5.2 La Corte penale del TPF ha invece condannato A. al pagamento di un risarci- mento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la prima Corte ha ordinato il mantenimento del sequestro sulla rela- zione bancaria n. 1 intestata a M. SA presso Banca N., V. (v. sentenza impu- gnata, TPF pag. 1.100.089)
Mediante dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha impugnato sia la decisione concernente il risarcimento equivalente che quella relativa al mantenimento del sequestro sulla relazione bancaria n. 1 inte- stata a M. SA presso Banca N., V.
A mente di questa Corte, nessun appunto può essere mosso alla decisione del primo giudice di condannare l’imputato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP di complessivi EUR 25'000.- , pari a fr. 27'304.-, e di ordinare il mantenimento del sequestro sulla summen- zionata relazione bancaria al fine di garantire la parziale esecuzione del risarci- mento equivalente. Vengono pertanto qui richiamati, in applicazione dell’art. 82
- 68 - cpv. 4 CPP, i considerandi 11.4 - 11.10 della sentenza impugnata. Alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali, questa Corte conviene con il giudice di prima istanza nel ritenere che il guadagno di EUR 25'000.- conseguito da A. (v. supra, consid. 2.6.3), soggetto a confisca in quanto provento di reato, non sia più repe- ribile.
E. 6 Spese procedurali
E. 6.1 Quadro normativo
Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).
Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).
- 69 -
E. 6.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza
E. 6.2.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha con- dannato l’imputato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'260.- . Per determinare tale importo, il tribunale di prima istanza ha considerato il par- ziale proscioglimento dell’imputato, stabilito in ca. il 60% delle imputazioni a suo carico. Il primo giudice ha quindi posto a carico di A. l’importo di fr. 2'060.-, pari al 40% dell’importo richiesto dal MPC per le spese d’istruttoria e l’importo di fr. 1'200.-, corrispondente al 40% dell’emolumento di fr. 3'000.-, ritenuto ade- guato per il procedimento di prima istanza (v. sentenza impugnata consid. 12.2 e 12.3). A copertura delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza, la Corte penale ha ordinato la compensazione con le pretese d’inden- nizzo di cui al punto 6. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP).
E. 6.2.2 Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza dell’appellante per tutti i reati ritenuti in prima istanza, anche la ripartizione delle spese procedurali stabi- lita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP). Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo di giudice di com- pensare le spese procedurali con le pretese d’indennizzo in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP, che viene dunque confermata.
E. 6.3 Spese della procedura d’appello
Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (v. supra consid. 7.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di fr. 4'600.-, da porre a carico dell’appellante in ragione di 1/2 (fr. 2'300.-), ritenuto che l’imputato e la sua società (L. SA), a fronte dell’appello presentato dal MPC, siano risultati soccombenti nella causa per circa la metà (art. 428 cpv. 1 CPP). Le restanti spese della procedura d’appello sono poste a carico della Confederazione.
E. 7 Ripetibili
E. 7.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF).
- 70 - L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’in- dennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a fr. 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli im- porti massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore ag- giunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità ora- ria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.- per la causa, nonché a fr. 200.- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 con- sid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).
E. 7.2 Sempre in considerazione del parziale proscioglimento dell’imputato (v. supra consid. 7.2.1), il tribunale di prima istanza gli ha riconosciuto un’indennità per le spese legali sostenute pari a fr. 52'000.- arrotondati (v. sentenza impugnata con- sid. 13.4.5). Tale retribuzione appare a questa Corte senz’altro giustificata. Per- tanto, anche su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
E. 7.3 Nell’ambito della presente procedura d’appello, A. ha chiesto un’indennità per spese legali pari a fr. 13'105.75. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 19 aprile 2022 (CAR pag. 7.300.049 - 051).
Questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e spese siano state correttamente documentate e giustificate. Tuttavia, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, deve essere ap- plicata la tariffa oraria di fr. 230.- come da prassi. La retribuzione per le presta- zioni fatturate dalla difesa a titolo di onorari deve perciò essere quantificata in fr. 8'797.50 (h 38.15 a fr. 230.-).
Considerato il totale delle spese di fr. 693.75, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 10'222.10 (IVA in- clusa), da porre a carico dell’appellante in ragione di fr. 5'111.05 (art. 428 cpv. 1 CPP).
E. 8 Pretese a titolo di riparazione del torto morale
E. 8.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha respinto la richiesta d’indennizzo a titolo di riparazione del torto morale presentata da A., ritenuto come non sia stato circostanziato né comprovato in che modo l’attività
- 71 - dell’imputato sarebbe stata pregiudicata dal procedimento penale a suo carico (v. sentenza impugnata consid. 13.5).
E. 8.2 Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha nuovamente postulato il riconoscimento di un’indennità a titolo di riparazione del torto morale pari a fr. 20'000.-.
E. 8.3 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di priva- zione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).
Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere determinata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione fami- liare e professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1). Un'indennità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sottoposto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedi- mento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro es- sere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni persegui- mento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 con- sid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b).
E. 8.4 Nel caso concreto, l’imputato non ha reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali in riferimento al procedimento in oggetto. Se è pur vero che una procedura come quella in disamina comporta delle conse- guenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto, la particolare gravità della lesione subita deve essere sufficientemente sostanziata, ciò che
- 72 - l’imputato in concreto non ha fatto. Pertanto, la richiesta d’indennizzo a titolo di riparazione del torto morale avanzata da A. deve essere respinta.
E. 9 Pretese di L. SA ex art. 434 CPP
E. 9.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha respinto la richiesta d’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP presentata da L. SA. Il giudice di prima istanza non ha ritenuto sufficientemente comprovato un nesso di causa- lità tra il danno asseritamente subito dalla società e i sequestri ordinati dall’auto- rità inquirente. La società non avrebbe comunque avuto diritto all’indennizzo e questo in considerazione della colpa dell’imputato nel contesto delle misure coer- citive emanate dal MPC (v. sentenza impugnata consid. 13.6).
E. 9.2 Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.236 - 238) la L. SA ha postulato il riconoscimento di un indennizzo ex art. 434 CPP pari a fr. 1'165'106.61, richiesta già avanzata in primo grado con istanza del 20 maggio 2021 (cfr. TPF pag. 168.721.001 e segg.).
E. 9.3 Giusta l’art. 434 cpv. 1 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’art. 433 cpv. 2 CPP è applicabile per analogia.
L’art. 433 cpv. 2 CPP (applicabile per analogia) dispone che l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza. L’art. 434 CPP prevede l’indennizzo del danno patito da un terzo, in connessione con gli atti di procedura penale (MO- REILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, CPP, 2a ediz. 2016, n. 2 ad art. 434 CPP). Gli atti procedurali possono causare un danno diretto a terzi, se- gnatamente se essi subiscono provvedimenti coercitivi. È segnatamente il caso di perquisizioni, sorveglianze telefoniche o sequestri di oggetti appartenenti o de- tenuti da terzi (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 434 CPP). Il dovere di indennizzo dello Stato ai sensi dell’art. 434 CPP può essere soppresso, qualora la colpa della persona lesa sia tale da interrompere il nesso di causalità adeguato tra il danno e l’atto di procedura considerato (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n. 12 ad art. 434 CPP).
E. 9.4 Nella fattispecie, la L. SA sostiene di aver patito un pregiudizio a causa del se- questro dell’inventario e delle relazioni bancarie disposto nell’ambito del procedi- mento penale a carico di A. Stando ai conti economici 2015-2020 prodotti dalla società, i ricavi (lordi) da rivendita merce sarebbero stati molto più elevati nel
- 73 - 2015, anno precedente il sequestro (fr. 3'282'017.42) e nel 2020, quando la so- cietà è rientrata in possesso del proprio inventario (fr. 1'469'707.05) rispetto agli altri anni (2016-2019). L’istante ha quindi quantificato l’ammontare dell’inden- nizzo operando una media tra i margini operativi (ricavi da rivendita di merce ./. costi acquisto merce) del 2015 e del 2020 (v. istanza del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.721.001 e segg.). In sede d’appello, la società ha richiamato tale me- todo di calcolo, pur menzionando la facoltà del giudice di determinare il danno secondo equità (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.017 e seg.).
Secondo questa Corte, non è stato dimostrato che la diminuzione del ricavo da rivendita merce dal 2016 in avanti sia dovuta al sequestro dell’inventario e delle relazioni bancarie della società. Come osservato dalla Corte penale, nel 2014, prima del sequestro, il ricavo da rivendita merce era addirittura inferiore a quello realizzato nel 2018 e nel 2019. Già solo per questo motivo, non può essere se- guita la tesi dell’istante, che vorrebbe che il calcolo fosse basato sui conti econo- mici 2015-2020. Per il resto, in conformità con l’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid. 13.6.3 e 13.6.4 della sentenza impugnata. Non essendo stati invocati, in sede d’appello, nuovi elementi che il giudice di prima istanza non abbia già debi- tamente preso in considerazione, questa Corte non può che confermare la sen- tenza di prima istanza anche su questo punto. In assenza di elementi concreti dai quali desumere l’esistenza di un pregiudizio per la L. SA derivante da atti procedurali, non spetta infatti a questa Corte quantificare e comprovare le pre- tese avanzate dalla società. Ne segue che la richiesta d’indennizzo ex art. 434 CPP presentata da L. SA deve essere respinta.
- 74 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 è cresciuta in giudicato in relazione al punto n. 4 del dispositivo (sequestro). II. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dall’accusa di:
Dispositiv
- Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi fr. 4'600.-, sono posti a carico di A. in ragione di fr. 2'300.-. Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione.
- A A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 5'111.05 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 20 giugno 2022 Corte d’appello Composizione
Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante Katharina Giovannone-Hofmann e Maurizio Albisetti Bernasconi Cancelliera Leda Ferretti Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
appellante / appellato / pubblica accusa
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,
appellante / appellato / imputato
e
SOCIETÀ L. SA, difesa dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,
appellante / terzo ai sensi di art. 434 CPP Oggetto
Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: CA.2021.15
- 2 - Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente dili- genza in operazioni finanziarie e diritto di comunica- zione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza auto- rizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD)
- 3 - Fatti: A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 In data 9 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che già conduceva un procedimento pe- nale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al Ministero pubblico della Con- federazione (di seguito: MPC) una richiesta di assistenza giudiziaria e di costitu- zione di una squadra investigativa comune (MPC pag. 05-01-0001 e segg.).
A.2 Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 01-00- 0001). Il 30 luglio 2017 l’istruzione è stata estesa nei confronti di H. e I. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (MPC pag. 01-00-0002) e, il 2 ottobre 2015, nei confronti di J. e delle tre persone già imputate, tutti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 e n. 2 CP (MPC pag. 01-00-0003).
A.3 Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è stata ulteriormente estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0004 e seg.) e, in seguito, ad altre persone per questi ed altri titoli di reato (MPC pag. 01-00-0006 e segg.).
A.4 Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 02-00-0014 e seg.).
A.5 Parallelamente, a seguito della denuncia penale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) del 24 aprile 2019 (MPC pag. 05-04- 0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in com- binato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019 il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC con conseguente trasmissione dell’incarto a quest’ultimo (MPC pag. 05-04-0001 e segg.).
- 4 - A.6 Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0017 e seg.).
A.7 Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concer- nente H. da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (MPC pag. 03-00-0046 e segg.).
A.8 Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (MPC pag. 03-00-0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comu- nicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi sospesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.- e il paga- mento delle spese procedurali pari a fr. 5'150.-.
A.9 Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (MPC pag. 03-00-0066 e segg.), rispettivamente di J. (MPC pag. 03-00-0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato.
A.10 Il 22 giugno 2020 A. ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti (MPC pag. 03-00-0190).
A.11 Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF (di seguito: Tribunale penale federale) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, ricono- scimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (TPF pag. 168.100.001 e segg.).
A.12 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 (CAR pag. 1.100.003 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) in relazione al capo d’accusa 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizza- zione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa
n. 3.1, 3.5 e 3.6. A. è stato invece prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 e dall’accusa di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
- 5 - LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4, e con- dannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'260.- e di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di com- plessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, è stato mantenuto il sequestro sulla relazione ban- caria n. 1 intestata alla società M. SA, (di seguito: M.) presso Banca N. SA, (di seguito: Banca N.). Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a fr. 52'000.- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), mentre quelle a titolo di indennizzo della società L. SA (di seguito: L.) sono state respinte (art. 434 CPP). A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese di indennizzo rico- nosciute a A. Per quanto riguarda infine gli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2. a 4.19 dell’atto d’accusa, il primo giudice ne ha ordinato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, a favore degli aventi diritto.
A.13 In data 4 giugno 2021 il MPC ha presentato annuncio d’appello contro la sum- menzionata decisione (CAR pag. 1.100.106 e seg.); il 7 giugno 2021 anche A. e L. hanno annunciato di appellarsi contro la stessa, chiedendone nel contempo la motivazione scritta (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108). B. Procedura di appello B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 13 agosto 2021, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 -
125) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:
1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza: 1.1 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa. 1.2 A. è riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’ob- bligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) in relazione ai capi di imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4 dell’atto d’accusa. 2. Modifica del dispositivo n. 3 della sentenza: A. è condannato ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre (3) anni e alla multa di CHF 3'000.-. 3. Modifica del dispositivo n. 5 della sentenza: A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 5'150.-.
- 6 - 4. Modifica del dispositivo n. 7 della sentenza: Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono respinte (art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 430 CPP). 5. Modifica del dispositivo n. 9 della sentenza: Il dispositivo n. 9 viene a cadere in quanto le pretese di indennizzo e del torto morale di A. sono respinte.
Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto la seguente modifica della sentenza di primo grado:
- per le imputazioni di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni fi- nanziarie e diritto di comunicazione, attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (pto. 2.), si chiede che il signor A. venga prosciolto; - conseguentemente, il signor A. non è condannato ad una pena pecuniaria (pto. 3); - al signor A. non viene accollato il pagamento delle spese procedurali (pto. 5); - il signor A. non viene condannato al pagamento di un risarcimento equiva- lente a favore della Confederazione e il sequestro della relazione bancaria intestata alla società M. SA è revocato (pto. 6); - la richiesta di risarcimento di CHF 157'483.-, presentata dal signor A. in oc- casione del dibattimento di prima istanza, è integralmente accolta (pto. 7); - la compensazione delle spese procedurali con le pretese di indennizzo di cui al pto. 7 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata.
In data 31 agosto 2021 anche L. ha presentato una dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (CAR pag. 1.100.236 - 238), chiedendo che il dispositivo
n. 8 della sentenza impugnata venga riformato nel modo seguente: “La richiesta di risarcimento ex art. 434 CPP di CHF 1'165'106.61 presentata da L. SA è inte- gralmente accolta (pto. 8)” B.2 Con decreto sulle prove del 28 dicembre 2021 (CAR pag. 6.200.001 e seg.) è stata ordinata l’audizione in qualità di testimone di B. Le parti sono state inoltre invitate a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supple- mentari. B.3 Con scritti del 20 gennaio 2022, rispettivamente del 7 febbraio 2022, il MPC e la L. SA hanno comunicato alla Corte d’appello del TPF di non avere istanze pro- batorie supplementari da presentare (CAR pag. 6.200.005 e seg.). In data 7 feb- braio 2022 l’imputato ha invece chiesto l’acquisizione agli atti di copia della sen- tenza 9 dicembre 2019 del Tribunale ordinario di Milano a carico di HHHH., del
- 7 - provvedimento di archiviazione del GIP di Milano del 26 luglio 2021 e del decreto di perquisizione e sequestro 23 giugno 2016; facendo seguito a quanto gli è stato richiesto da questa Corte, ha inoltre prodotto agli atti il modulo relativo alla sua situazione personale e finanziaria e confermato di detenere il 100% delle azioni della società L., precisando che tale situazione si manterrà fino alla data del di- battimento d’appello (CAR pag. 6.200.007 e segg).
In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti riguardanti l’imputato: il formulario sulla situazione personale e patrimoniale, l’estratto del casellario giudiziale svizzero, l’estratto del casellario giudiziale ita- liano, l’estratto del registro delle esecuzioni, copia dell’ultima decisione di tassa- zione cresciuta in giudicato del 2016 e copia delle dichiarazioni fiscali degli anni 2019 e 2020 (CAR pag. 6.200.008 - 010 e pag. 6.401.005 e segg.). I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza delle parti a Bellinzona, nell’aula penale del TPF, il 20 aprile 2022. Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti B. in qualità di testimone (per videoconferenza) e l’imputato (in aula) (CAR pag. 5.101.001 - 003). Con requisitoria e arringa le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni indicate nelle proprie dichiarazioni d’ap- pello (traccia scritta della requisitoria del MPC del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg., verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.007 e segg.).
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono. B.4 Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza, il dispositivo della presente sentenza è stato loro inviato in data 20 giugno 2022 (CAR pag. 11.100.001 e segg.).
La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia l’annuncio d’appello del 4 giugno 2021 presentato dal MPC (CAR pag. 1.100.106 - 107) che quelli del 7 giugno 2021 presentati da A., rispettiva- mente da L. (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108) sono tempestivi (art. 399 cpv. 1 CPP). Anche le tre dichiarazioni d’appello datate 31 agosto 2021
- 8 - (CAR pag. 1.100.122 - 125, 1.100.126 - 130 e 1.100.236 - 238) sono state pre- sentate tempestivamente (art. 399 cpv. 3 CPP). 1.2 Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2021.3 del 28 maggio 2021 che pone fine al procedimento (cfr. art. 398 cpv. 1 CPP). Con questa sentenza A. è stato riconosciuto autore colpevole, con rife- rimento a determinati capi d’accusa, di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) ed esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o re- gistrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) ed è stato condannato ad una pena pecu- niaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. L’imputato è quindi toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse giuridicamente pro- tetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Questo vale anche per la so- cietà L., considerato che con la citata sentenza le sue pretese a titolo di inden- nizzo sono state respinte. Il MPC è invece legittimato a presentare appello in virtù dell’art. 381 cpv. 1 CPP. 1.3 Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP sottostà alla giurisdizione fede- rale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi prevalentemente all’estero oppure in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del pro- cedimento SV.15.0863 presso il MPC, anche la successiva estensione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP rimane sottoposta alla giurisdizione federale. Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, rico- noscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD competono, di principio, al DFF (v. art. 50 cpv. 1 LFINMA). Con decisione del 9 maggio 2019, in base all’art. 51 cpv. 1 LFINMA, il DFF ha tuttavia deciso di riunire il procedimento di diritto penale amministrativo n. 442.3.147 pendente presso il DFF contro A. e B. con il procedimento penale n. SV.15.0863 pendente presso il MPC contro i medesimi imputati e di trasmettere a quest’ultima autorità i relativi atti (MPC pag. 05-04-0001 e segg.). Anche il perseguimento e giudizio di questi reati ricadono pertanto sotto la giurisdizione federale. La Corte d’appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto compe- tente per giudicare gli appelli presentati dal MPC, rispettivamente da A. e L. (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP).
- 9 - 1.4 Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a pro- cedere. Ne consegue che tutti gli appelli sono ricevibili. 2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se- conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati, confermata dalla sentenza del TF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zu- rigo/San Gallo 2013, n. 7 ad art. 398, pag. 777). 2.2 Nel caso concreto sono stati presentati tre appelli contro la sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 della Corte penale del TPF. Si tratta di appelli parziali, me- diante i quali sono stati contestati diversi punti della decisione impugnata. Più precisamente, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125), il MPC ha impugnato i dispositivi n. 1 (concernente il pro- scioglimento dell’imputato dai reati di riciclaggio di denaro e attività senza auto- rizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione), il dispositivo n. 3 (rela- tivo alla fissazione della pena), nonché i dispositivi n. 5, 7 e 9 (sulle conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale). L’imputato, me- diante dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021, ha impugnato i punti del di- spositivo n. 2 e 3 (concernenti la sua condanna e la fissazione della pena), n. 5 (sulle spese procedurali), n. 6 (sul risarcimento equivalente), n. 7 e 9 (sulle pre- tese di indennizzo e di riparazione del torto morale), mentre la società L., con dichiarazione d’appello del medesimo giorno, ha contestato unicamente il punto
n. 8 concernente le pretese di indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP. Nessuno dei tre appellanti, quindi, ha contestato il punto del dispositivo n. 4 relativo al seque- stro. Ne segue che tutti i dispositivi della sentenza SK, con esclusione del punto
n. 4 che deve qui essere ripreso integralmente, costituiscono l’oggetto della pre- sente procedura d’appello (cfr. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del
- 10 - giudice, limitata nel caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), che deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza che sono stati impugnati unicamente dall’imputato (n. 2 e 6). 3. Diritto applicabile Per quanto concerne il diritto applicabile e in particolare il rispetto del principio della lex mitior, la Corte penale è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vi- gente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3) il consid. 3 della sentenza impugnata, peraltro non contestato dalle parti. 4. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 2 dal primo giudice, secondo cui alla data della pro- nuncia del dispositivo della sentenza impugnata nessuno dei reati imputati a A. era prescritto (cfr. art. 97 cpv. 3 CP).
- 11 - II. Nel merito 1. Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) 1.1 Complesso fattuale di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 1.1.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) A. è stato in primo luogo accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in cor- reità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di W. (Israele), tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd (di seguito: P.), acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.- e USD 400'000.- per conto di B., J. e H. Importi, questi, che sarebbero stati pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata
n. 2 “O.”, intestata a J. presso la banca S. Ltd (ora banca S.1; di seguito: S.), a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. presso la banca T. Ltd, W. con la causale “NN.”. Queste operazioni finanziarie avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.- e USD 400'000.- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finaliz- zata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416 CP-I e degli art. 5 e 8 del D. Lgs. 74/2000, commessi da H., A. e J. ed altri, e per i quali gli stessi sono stati condannati rispettivamente alla pena di 8 anni di reclu- sione, di 6 anni e mesi 6 di reclusione e di 3 anni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sez. III penale – n. 14828/11 del 22 dicembre 2011, pene ridotte rispettivamente alla pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione, alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione con sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Milano – Sez. III penale
– n. 6267/13 del 16 ottobre 2013, sentenza quest’ultima impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Penale – di Roma che con la sentenza del 12 settembre 2019 R.G. n. 42678/2015 ha assolto J. per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, ridotto la pena di sei mesi a H. e dichiarato inammissibile il ricorso interposto da B. Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte penale del TPF ha prosciolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. Se- condo il primo giudice, non sarebbe stato possibile dimostrare un coinvolgimento
- 12 - diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per conto dei B., H. e J. (CAR pag. 1.100.032 e seg.). 1.1.2 Posizione del MPC (appellante) e dell’imputato Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 il MPC (CAR pag. 1.100.122 -
125) ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’imputazione n. 1.1 e 1.2. Secondo l’accusa, le dichiarazioni rilasciate da B. non lascerebbero spazio ad alcun dubbio sulla partecipazione essenziale di A. al reato in questione, in particolare per quanto riguarda la scelta dei diamanti oggetto delle imputazioni. L’imputato dal canto suo, facendo soprat- tutto riferimento agli esiti della rogatoria in Israele, ha negato qualsiasi suo coin- volgimento nelle transazioni in oggetto. 1.1.3 Competenza territoriale
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale – sollevata nuovamente dall’imputato nel corso dei dibattimenti d’appello (v. ver- bale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.014 e seg.) – in relazione al reato di rici- claggio di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2.
Conformemente all'art. 3 cpv. 1 CP, è soggetto al Codice penale svizzero chiun- que commette un crimine o un delitto in Svizzera. Giusta l'art. 8 cpv. 1 CP, un crimine si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'e- vento. Per commissione del reato si intende ogni singolo comportamento costi- tutivo dello stesso. È sufficiente una realizzazione parziale della fattispecie sul territorio svizzero, che non sia limitata alla semplice presa di decisione di delin- quere o a un atto preparatorio. Nel caso di commissione per omissione, il luogo del reato è quello in cui l'autore avrebbe dovuto agire. Se l'obbligo di agire non è legato a una località determinata, esso è costituito da ogni luogo temporaneo di soggiorno scelto di fatto dall'autore fino a quel momento. Secondo la giurispru- denza, nei rapporti internazionali, allo scopo di evitare un conflitto di competenza negativo, si giustifica di ammettere la competenza svizzera anche in casi senza un riferimento stretto al territorio nazionale (DTF 141 IV 205 consid. 5.2 e rinvii). Secondo l’ipotesi accusatoria, i presunti atti di riciclaggio contestati a A. sareb- bero stati parzialmente commessi a V. (v. atto d’accusa, TPF pag. 168.100.003 e seg.). Infatti, come emerso dagli atti e non contestato dalla difesa, i due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 sono stati ordinati a V. (v. MPC pag. 10-03- 0213 e seg.), luogo in cui erano state compiute, tra l’altro, le operazioni di aper- tura del conto O. intestato a J. e dal quale sono stati effettuati i pagamenti in
- 13 - questione (v. MPC pag. 18-02-6280 e segg.). Tali circostanze, secondo questa Corte, costituiscono senza dubbio un aggancio territoriale sufficiente ex art. 8 CP. Di conseguenza, la competenza territoriale delle autorità penali svizzere di per- seguimento e di giudizio deve essere confermata. 1.1.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 1.1.4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ac- certamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qua- lificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP). 1.1.4.2 Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis CP tutela in primo luogo l'amministrazione della giustizia nell'esecuzione della pretesa confiscatoria dello Stato, rispettivamente l'interesse pubblico al buon fun- zionamento della giustizia penale (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). L'art. 305bis n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi alle pretese confiscatorie estere, quanto meno nella misura in cui la Svizzera garan- tisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (DTF 145 IV 335 consid. 3.3).
Solo i valori patrimoniali confiscabili possono essere oggetto di riciclaggio di de- naro. L'applicazione dell'art. 305bis CP richiede dunque che il reato a monte non sia prescritto al momento della commissione dell'atto vanificatorio. Non è infatti possibile vanificare una confisca se non esiste più la relativa pretesa in quanto prescritta (DTF 145 IV 335 consid. 3.2 e 3.3). Nel caso in cui il reato a monte sia stato perpetrato all'estero, in assenza di un'autonoma pretesa confiscatoria sviz- zera, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone che, al momento della commissione dei presunti atti riciclatori, una confisca sarebbe concepibile se- condo il pertinente diritto estero. In caso contrario, l'amministrazione della giusti- zia estera non disporrebbe di alcun interesse alla confisca giuridicamente pro- tetto dall'art. 305bis CP (DTF 145 IV 335 consid. 4.4). Quando i valori patrimoniali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'estero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c).
- 14 - 1.1.4.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggetti- vamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investi- mento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente di- ritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costitui- sce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 49 ad art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice ver- samento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del TF 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di per- seguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). 1.1.4.4 In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro pre- suppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 145 IV 355 consid. 3.1). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circo- stanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via;
- 15 - occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione quali- ficabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MAURO MINI, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 con- sid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infra- zione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sen- tenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), men- tre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3 CP; sentenza del TF 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (MARK PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, me- diante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ul- timo caso, è sufficiente che esista la prova che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identi- ficarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3; MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine (o delitto fiscale qualificato) (MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; ba- sta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del TF 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; MAURO MINI, op. cit., n. 54, p. 33). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; URSULA CASSANI, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017,
n. 24 ad art. 305bis CP).
- 16 - La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia puni- bilità, per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commis- sione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MAURO MINI, op. cit., pag. 32 e seg., n. 51 e segg.; URSULA CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP). 1.1.4.5 Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminosa dei valori patri- moniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un cri- mine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rile- vante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che por- tino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). Agisce con dolo eventuale l'autore che presume con una certa probabilità un'origine crimi- nosa dei valori patrimoniali, ma evita qualsiasi controllo per non dover scoprire la verità (sentenza del TF 6B_627/2012 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). 1.1.5 Correità Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianifica- zione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del TF 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). 1.1.6 Principi applicabili all’accertamento dei fatti 1.1.6.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad indivi- duare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la prece-
- 17 - dente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli ele- menti probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1). 1.1.6.2 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: a. sono state violate norme in materia di prova; b. sono state incomplete; c. i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono og- getto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di econo- mia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento. 1.1.6.3 Giusta l’art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per ef- fetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all’assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia neces- saria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii). L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento. 1.1.6.4 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza del TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 con- sid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, in- dicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possi- bilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del TF 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddit- torie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7). 1.1.6.5 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più
- 18 - favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).
Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). 1.1.7 Apprezzamento delle prove 1.1.7.1 Dichiarazioni dell’imputato
Interrogato nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.001 e segg.), A. ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita nel corso dei precedenti interrogatori, negando ogni suo coinvolgimento negli acquisti di diamanti in questione. Lo scopo del viaggio in Israele nel mese di maggio 2015, in compagnia della moglie e della sorella, sarebbe stato quello di fare una va- canza e di rendere visita all’amico H. Per quanto concerne in particolare la visita presso gli uffici della società P. Ltd, suo “fornitore principale” di diamanti (v. inter- rogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.021) e società che gli avrebbe fornito l’invito per visitare la BB. in quell’occasione (interrogatorio del 26 novem- bre 2019, MPC pag. 13-02-0569), l’imputato ha ammesso di avere visto qualche diamante per soddisfare la curiosità delle persone presenti (v. anche interroga- torio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.023; in precedenza, dinanzi al MPC, egli aveva invece dichiarato di non aver visto alcun diamante; interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0572). Alla domanda se in quell’occasione avesse espresso un giudizio sulla qualità dei diamanti, A. ha risposto: “Può darsi che io l’abbia detto, sì, questo fa parte della mia deformazione. Se ho visto qual- cosa che mi piaceva, l’avrò detto. E se non mi piaceva, l’avrò detto senz’altro.” Sull’ipotesi che B. abbia acquistato da solo i diamanti e quindi sulle competenze di quest’ultimo in tale ambito, egli ha affermato: “Qualcosa capisce, nel senso che ci vuole poco guardando le liste a capire con il peso della pietra, il colore della pietra e la purezza della pietra qual è il prezzo di listino. Perché c’è un listino. Poi evidentemente se accanto a questo prezzo c’è uno sconto del 10% o del 50%, lo capisce anche un bambino dell’asilo. Non ci vuole un tecnico per capire
- 19 - i prezzi.” Secondo l’imputato, neppure l’aspetto della rivendibilità delle pietre sa- rebbe sconosciuto a B., avendo quest’ultimo lavorato parecchio tempo al suo fianco. Stando a quanto dichiarato da A., B. era in contatto con la società P. Ltd ed in particolare con CC. già da parecchio tempo. Pur non avendo l’esperienza tecnica per valutare se un diamante corrisponde a un determinato certificato, B. avrebbe quindi potuto acquistare i diamanti tramite le liste che gli venivano inviate tramite e-mail o WhatsApp. In ogni caso, secondo l’imputato, per acquistare dia- manti non servirebbero competenze tecniche particolari, ritenuto come si possa anche comprare male. 1.1.7.2 Dichiarazioni di B.
Interrogato dal giudice italiano, B. ha inizialmente dichiarato di avere già acqui- stato dei diamanti, tramite la società P. Ltd, all’insaputa di A. Ha poi spiegato che per tali acquisti “ufficiosi” non era necessario passare per forza tramite A. o la società L. SA (v. passaggi dell’interrogatorio dell’11 dicembre 2015 citati nel rap- porto di complemento della Polizia giudiziaria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0215 - 0216).
Successivamente, dinanzi alle autorità elvetiche, B. ha riferito di non sapere se lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza A. Per quanto concerne in particolare l’acquisto di diamanti per l’importo di USD 750'000.-, B. ha spiegato che il fratello J. intendeva fare un investimento. A que- sto scopo, quest’ultimo lo avrebbe autorizzato a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA e M. SA, come sarebbe in parte avvenuto. Sulla provenienza del denaro investito nell’acquisto, B. ha dichiarato: “Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall’utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi.” A suo dire, i diamanti acquistati sarebbero poi stati sequestrati nel corso di perquisizioni in Svizzera e in Italia (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0018 e seg.).
Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha in un primo momento affermato di avere conosciuto i proprietari della Società P. Ltd soltanto nel mese di maggio 2015, in occasione della visita alla BB. Più avanti, dopo che A. è stato interrogato sull’argomento, B. aveva ammesso di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale del 2014. In quell’occasione avrebbe cono- sciuto personalmente il signor CC. della Società P. Ltd, con il quale aveva già contatti per la L. SA. Sempre nel corso dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha riferito che durante la visita alla BB. nel mese di maggio 2015 sarebbero stati visionati dei diamanti, sia per la L. SA che per l’investimento di J. Stando a quanto
- 20 - dichiarato da B., A. sapeva che il viaggio in Israele era finalizzato anche all’ac- quisto di diamanti. Inoltre, sempre secondo B., solo A. avrebbe le competenze per visionare i diamanti e quelli da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio suo. B. ha poi ritrattato quanto dichiarato in precedenza dinanzi al giudice ita- liano, affermando di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla società P. Ltd. Anche in merito alla provenienza del denaro destinato all’acquisto, B. ha cambiato leggermente versione, affermando che A. sapeva che i soldi arri- vavano da J., ma che sia lui (B.) che A. non erano a conoscenza della loro pro- venienza (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27- 0027 - 0029).
Sentito nel corso dei dibattimenti di secondo grado in qualità di testimone (CAR pag. 7.400.036 e segg.), B. ha ribadito che il motivo del viaggio in Israele era l’acquisto dei diamanti e che A. sapeva che J. intendeva acquistare diamanti. A dire di B., il gruppo si sarebbe recato negli uffici della Società P. Ltd per visionare delle pietre. A questo proposito, egli ha precisato che “qualcosa è stato messo da parte per gli acquisti, magari le pietre più interessanti con una scontistica mag- giore”. B. ha poi riferito di non avere mai acquistato diamanti senza passare da A. Al quesito a sapere se questo sarebbe comunque stato possibile grazie alla conoscenza di CC., egli ha risposto: “Penso di sì.” Interrogato in particolare sui criteri di scelta dei diamanti acquistati, B. ha poi parlato per la prima volta di liste. Al riguardo, ha infatti dichiarato che i diamanti non venivano scelti tutti in un solo momento, ma venivano acquistati a seconda di alcune liste oppure a seconda dei diamanti che venivano visionati in Israele in vari step. Su questo punto, ha spiegato: “Li ho scelti in seguito io da una lista, quello sì. E qualcosa mi sembra di ricordare che avessimo scelto anche durante la visita. Perché io non avevo le competenze, non ho tuttora le competenze tecniche specifiche sui diamanti.” Ha poi precisato: “Quando eravamo lì a visionare i diamanti sicuramente c’è stato un confronto con A. o con mio papà, però anche mio papà non ha le competenze e quindi noi ci affidavamo a una lista con una scontistica.” Alla domanda se avrebbe le competenze per scegliere le pietre senza l’aiuto di A., B. ha risposto di essere solo in grado di vedere la scontistica da una lista, ma non di sapere quale sia effettivamente la qualità di una pietra. Sempre in merito ai criteri di scelta dei diamanti per l’acquisto, in risposta alla domanda se i diamanti venivano scelti in base ad una lista oppure alla consulenza di A., B. ha dichiarato: “La scelta veniva fatta con entrambi i parametri. È vero che c’è una scontistica e quindi una possibilità di maggior guadagno su una rivendita, ma poi veniva co- munque fatta anche con il parere di A. perché ci sono dei diamanti magari con una scontistica maggiore ma meno rivendibili e viceversa.” In risposta al quesito se i diamanti venivano visti fisicamente oppure solo su una lista, egli ha risposto che qualcosa sarebbe stato visionato in Israele, ma che da Lugano questo non sarebbe stato possibile. B. ha poi ancora una volta precisato che l’acquisto di
- 21 - diamanti veniva effettuato in base a due criteri, “uno di una scontistica e uno qualitativo”. A suo dire, l’acquisto poteva sì essere effettuato come qualsiasi cosa sulla base di una lista, ma nel caso concreto la competenza tecnica (di A.) sa- rebbe stata fondamentale. Più avanti, egli ha comunque ribadito che una parte dei diamanti sarebbe stata scelta in Israele e una parte su delle liste. 1.1.7.3 Dichiarazioni di J.
Interrogato nel corso dell’inchiesta in qualità d’imputato (MPC pag. 13-01-0038 e segg.), J. ha ammesso di essere stato lui ad eseguire i due bonifici oggetto delle imputazioni “per fare un investimento in diamanti”. A questo proposito, egli ha precisato: “Io di diamanti non ne sapevo nulla e come persona fidata mi sono rivolto a mio fratello per le sue competenze nel settore.” Sul ruolo di A. nella vicenda, egli ha dichiarato: “Non so se A. fosse completamente escluso da que- sto affare o se dovesse fare qualcosa. L’idea di investire in diamanti è nata sic- come mio fratello aveva le specifiche competenze.” Per quanto concerne in par- ticolare la presenza di A. in Israele, egli ha riferito di non sapere per quale motivo ci fosse anche lui. 1.1.7.4 Rogatoria in Israele
Come già chiarito dal primo giudice sulla base alle testimonianze raccolte in via rogatoriale (v. consid. 5.1.2 della sentenza qui appellata con rinvii), è possibile accedere alla BB. di W. anche in qualità di visitatori, presentando un invito rila- sciato precedentemente da un ufficio. In caso, una volta effettuati i controlli di sicurezza e registrati i dati personali, viene emesso un pass per l’entrata tempo- ranea ad uso unico.
Interrogato per via rogatoriale, il vice direttore della Borsa di W. ha potuto con- fermare la presenza di A. presso la BB. in cinque occasioni tra il 2014 e il 2015, l’ultima volta in data 25 maggio 2015 (per tale data, la borsa ha registrato l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16). Egli ha tuttavia dichiarato che la borsa non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato in quell’occasione (audizione di AA. del 15 marzo 2017, MPC pag. 18- 07-0080 e segg.).
CC., uno dei proprietari della Società P. Ltd, ha confermato di conoscere A. dal 2014, indicando le date relative alle transazioni di diamanti concluse con quest’ul- timo. In riferimento alla visita alla BB. del 25 maggio 2015, CC. non ha saputo dire se in quell’occasione siano state effettuate delle transazioni. Gli è comunque sembrato di ricordare che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori (da sua moglie, sorella e amico) che a fare una transazione con diamanti.
- 22 -
Una volta o due A. gli avrebbe detto di essere in viaggio con sua moglie, sua sorella e un suo amico per una vacanza e in quell’occasione sarebbe arrivato da lui con loro. Non ricorda la data di questa visita, né se in quell’occasione abbia avuto luogo una transazione. Gli è sembrato tuttavia che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori che a fare una transazione di diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, MPC pag. 18-07-0086 e segg.).
Interrogato successivamente in merito ai due bonifici di USD 350'000.- e 400'000.-, CC. ha dichiarato che detti trasferimenti di denaro riguardavano l’ac- quisto di diamanti che sarebbero stati spediti ad Hong Kong a DD., il loro rappre- sentante di vendita, affinché venissero alienati in occasione di fiere nei mesi di giugno e settembre 2015. Ha tuttavia precisato di non disporre di alcun registro sulla tipologia dei diamanti venduti ad Hong Kong. A precisa domanda se A. si fosse recato presso gli uffici della Società P. Ltd per scegliere e acquistare questi diamanti per la somma di USD 750'000.- , CC. ha risposto chiaramente di no, precisando di non avere conoscenza di un legame tra i diamanti venduti in mag- gio e settembre 2015 e A. e che se dei diamanti fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe detto (audizione di CC. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18-07-0208 e segg.). DD. dal canto suo, ha confermato di non avere mai effettuato transazioni con A. (audizione di DD. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18- 07-0205 e segg.). 1.1.8 Conclusioni 1.1.8.1 Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe agito come correo. A. dal canto suo, nega ogni coinvolgimento nell’acquisto di diamanti oggetto delle imputazioni. Le infor- mazioni acquisite in via rogatoriale hanno permesso di accertare che in data 25 maggio 2015 A. si è davvero recato in Israele, presso la BB. di W., accompa- gnato da sua moglie, sua sorella e B. e che tale visita è durata all’incirca due ore. È stato inoltre accertato che mediante i bonifici di USD 350'000.- e USD 400'000.- del 26 maggio e 16 settembre 2015 effettuati da J. a favore della Società P. Ltd, sono stati acquistati dei diamanti, in seguito spediti ad Hong Kong. Non è invece stato possibile determinare quanti e quali diamanti siano stati acquistati attra- verso tali bonifici, né come sia avvenuto in concreto l’acquisto e se l’imputato vi abbia in un qualche modo partecipato.
Interrogato al riguardo, B. ha in un primo tempo dichiarato che i diamanti sareb- bero stati scelti su consiglio di A., per poi affermare – la prima volta in sede di- battimentale d’appello – che i diamanti venivano scelti anche su delle liste (me- diante una “scontistica”). Infine, questionato più volte su tale aspetto, B. ha di- chiarato che i diamanti sarebbero stati scelti in parte in Israele e in parte su delle liste. Le dichiarazioni rese da B. circa la scelta dei diamanti per l’acquisto sono
- 23 - apparse a questa Corte vaghe e contraddittorie. Le stesse non permettono inoltre di chiarire quali diamanti sarebbero stati scelti in Israele (e quali mediante delle liste) e in che misura A. avrebbe partecipato all’acquisto.
Questa Corte ritiene inoltre che non sia stato in alcun modo dimostrato che solo A. aveva le competenze per scegliere i diamanti e che B. non avrebbe potuto acquistare da solo i diamanti (recandosi da solo alla BB. oppure scegliendo le pietre dalle liste). A questo proposito, l’inchiesta ha permesso di accertare che è possibile accedere alla BB. in qualità di visitatori, presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. Quanto alle conoscenze necessarie per l’acqui- sto di diamanti, B. aveva in prima battuta ammesso di avere già effettuato acquisti senza passare da A., versione che trova riscontro nelle dichiarazioni del fratello J., il quale ha dichiarato non solo di non saperne nulla di diamanti e di essersi quindi rivolto a B. “per le sue competenze nel settore”, ma addirittura che l’idea di investire in diamanti era nata proprio perché suo fratello ne aveva le “specifiche competenze.” Sempre J., colui che ha eseguito i due bonifici “per fare un investi- mento in diamanti”, non ha saputo dire se A. fosse completamente escluso dall’affare o se avesse dovuto fare qualcosa. Sulla presenza di A. in Israele, egli non ha nemmeno saputo dire per quale motivo ci fosse anche lui. In ogni caso, non essendo possibile individuare i diamanti in concreto acquistati e non potendo quindi determinarne la qualità (v. rapporto di complemento della Polizia giudizia- ria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0217), non è nemmeno pos- sibile affermare che la loro scelta richiedeva determinate competenze specifiche. 1.1.8.2 In conclusione, non vi sono nel caso concreto sufficienti prove per ammettere un qualsivoglia coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto dei diamanti di cui alle presenti imputazioni. In applicazione del principio in dubio pro reo, l’imputato deve quindi essere prosciolto dall’accusa di correità nel reato di riciclaggio di de- naro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. 1.2 Complesso fattuale di cui al capo d’accusa n. 1.3 1.2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) viene inoltre rimproverato a A. di avere, presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, oc- cultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., nel locale “caveau” all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, rispettivamente l’importo di fr. 350'000.- e l’importo di fr. 289'000.-, per un totale di fr. 639'000.-. Importo,
- 24 - questo, che farebbe parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente rice- vuta da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferi- mento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D. La commissione di tali reati sarebbe stata accertata con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000 e la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tri- bunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano
n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB –
n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mi- lano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Pe- nale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Mediante sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3. La prima Corte è giunta al convincimento che A. era a conoscenza del contenuto delle menzionate cassette di sicurezza, aven- dovi egli medesimo depositato del denaro contante insieme a B. e avendo co- munque permesso che quest’ultimo lo facesse (CAR pag. 1.100.039). A. avrebbe inoltre aiutato B. ad effettuare operazioni di cambio valuta. Il giudice di prima istanza è infine giunto alla conclusione che A. non poteva ignorare l’origine illecita del denaro in questione (CAR pag. 1.100.039 - 043). 1.2.2 Posizione dell’imputato Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro in relazione al capo d’accusa n. 1.3. Egli ha sempre contestato tali accuse, affermando di non sapere nulla del denaro depositato nelle due cassette di sicurezza in questione e della sua provenienza illegale.
- 25 - 1.2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato / correità / principi applicabili all’ac- certamento dei fatti Per quanto riguarda gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai con- siderandi 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6. 1.2.4 Apprezzamento delle prove 1.2.4.1 Perquisizione del 13 novembre 2015 In data 13 novembre 2015 sono stati perquisiti gli uffici occupati dalle società L. SAe M. SA, a V. In occasione di tale perquisizione, sono state forzate due delle cassette di sicu- rezza presenti nella cassaforte situata all’interno del locale “caveau”, la n. 13 e la
n. 17, poiché la loro chiave risultava mancante. All’interno della cassetta di sicu- rezza n. 13 sono state rinvenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna, per un totale di fr. 350'000.-. Nella cassetta n. 17 sono state invece rin- venute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote, per un totale di fr. 289'000.-. All’interno di quest’ultima cassetta sono pure stati trovati l’atto co- stitutivo della società M. SA, una chiave della cassetta di sicurezza n. 17 e due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13 (v. verbale di perquisizione del 13 novem- bre 2015, MPC pag. 08-02-0025 - 0027; MPC pag. 08-02-0011). Nel computer in uso a B., sequestrato nel corso della perquisizione, sono state rinvenute tre immagini scattate in data 4 maggio 2015 che ritraggono A. (solo oppure insieme a B.) in posa con numerose mazzette di banconote, la maggior parte legate con degli elastici (v. MPC 08-02-0092 e segg.; MPC pag. 13-02- 0526 - 0531). In una delle foto (v. MPC pag. 13-02-0526) si vedono due mazzette di banconote aperte, senza elastico (a destra delle mazzette, appoggiato sul ta- volo, è visibile almeno uno dei rispettivi elastici mancanti) e l’imputato che tiene tra le mani un ventaglio di banconote. 1.2.4.2 Dichiarazioni dell’imputato Secondo quanto dichiarato da A., al momento della perquisizione non era ancora stato costruito il caveau blindato, ma vi era una cassaforte con all’interno almeno 60 cassette di sicurezza. Le loro chiavi, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto mobile appoggiato a terra. A suo dire, le uniche cassette di sicurezza
- 26 - occupate erano la n. 21, la n. 23 e la n. 41. A questo proposito, l’imputato ha spiegato che non si sarebbe accorto che le chiavi delle cassette di sicurezza
n. 13 e 17 erano mancanti, siccome altre chiavi erano state collocate al loro posto (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.032 e segg.; interroga- torio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018 e seg.). Interrogato al termine della perquisizione su quanto rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17, A. ha dichiarato di non sapere nulla del loro contenuto. B. non gli avrebbe mai riferito nulla al riguardo (interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Interrogato nuovamente in data 3 giugno 2016 in merito al contenuto delle due cassette di sicurezza in oggetto, A. ha riferito di non sapere che fossero occupate e che B. ne avesse le chiavi (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0523). Sentito su questo punto nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello, egli ha ribadito quanto dichiarato in precedenza (“io non solo non sapevo che cosa c’era dentro, non sapevo neanche che erano occu- pate”, interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014). Per quanto con- cerne l’atto costitutivo della società M. SA, alla domanda di sapere per quale motivo si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, A. ha spiegato di avere chie- sto a B., un paio di giorni prima della perquisizione, di metterlo via e quest’ultimo lo avrebbe messo in quella cassetta di sicurezza, senza che vi fosse un motivo particolare (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.037 e seg.). Alla stessa domanda postagli in sede d’appello, l’imputato si è espresso nella maniera seguente: “Perché gli ho comandato di metterlo via in una delle nostre cassette che erano la 21, la 23 e la 41 (…). È sceso probabilmente con le chiavi di quell’altra e l’ha buttato dentro (…)”; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015).
Le fotografie rinvenute nel computer in uso a B. (MPC pag. 13-02-0526, 0528 e 0530), stando a quanto dichiarato da A., sarebbero state scattate nella sala riu- nioni degli uffici in via … a V., sede operativa delle società M. SA e L. SA prima del loro trasferimento in via … a V. (v. interrogatorio dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0018; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.026 - 032). Per quanto concerne il denaro raffigurato nelle fotografie appena menzio- nate, A. ha dichiarato che i soldi sarebbero in parte veri, facendo riferimento a “quelli che servono a fare sembrare la fotografia realistica”, cioè “quelli sopra le mazzette o messi in una posizione dove si possano vedere”. Gli altri sarebbero “fotocopie o block notes, fatti identici a quelli veri” e le fotocopie sarebbero state fatte con la fotocopiatrice dell’ufficio. Dopo che gli è stato fatto notare che le ban- conote sono colorate anche sui lati, egli ha spiegato: “Si fa con il pastello. Si premono tutte le banconote e si pittura con il pastello.” Il motivo dello scatto, a suo dire, sarebbe da ricondurre alla tendenza social “Rich Kids” (interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0520 e seg.). Interrogato nuovamente in
- 27 - merito alle fotografie in questione, A. ha riferito che sarebbe stato B. a dirgli che si trattava di soldi falsi (v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02- 0573). In occasione dell’interrogatorio di confronto con B. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024) e nei successivi inter- rogatori, l’imputato ha poi sostanzialmente confermato tale versione dei fatti. Di- nanzi al giudice di primo grado, egli ha dichiarato che B. lo avrebbe invitato a fare queste foto facendogli intendere che i soldi erano in gran parte falsi (v. interroga- torio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.027 - 031). Sentito nell’ambito dei dibattimenti d’appello, A. ha spiegato di avere maturato la convinzione, a seguito della discussione avuta in quel momento con B., che una buona parte dei soldi non fossero veri e che “gli altri potessero essere i suoi”. Su quest’ultimo punto, egli ha dichiarato: “Che lui aveva delle disponibilità economiche lo sapevo.” (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.017). Al quesito di sapere se la parte falsa fosse quella all’interno dei mazzi, egli ha risposto che B. non gli avrebbe detto come abbia fatto (a questo proposito si rileva che secondo quanto dichiarato dall’imputato in un precedente interrogatorio, sarebbe stato B. a dirgli che i soldi falsi erano stati pitturati con il pastello, v. interrogatorio del 26 novem- bre 2019, MPC pag. 13-02-0573 e seg.). Alla domanda volta a sapere se non fosse preoccupante che un impiegato di una ditta avesse tanta moneta falsa, egli ha risposto: “Innanzitutto bisogna capire la dinamica del luogo. Cioè io rientro nel mio ufficio (…) e lo trovo con questa montagna di denaro (…). Quindi evidente- mente “cosa stai facendo” piuttosto che “ma lascia stare, in parte è falso, voglio fare una foto, voglio fare…”. Lo conferma lui, poi lo prende e lo porta via. Stiamo parlando di un impiegato che disponeva comunque, infatti glieli hanno restituiti dicendo che era piuttosto benestante, di una parte di denaro. Questo senz’altro, non c’erano dubbi. Infatti non mi sono preoccupato (…). Se mi fossi preoccupato, non mi sarei fatto fare delle foto di questo tenore qui, con queste facce qui.” Solo nel corso dell’inchiesta, “dall’evidenza delle carte”, egli avrebbe capito che si trat- tava di soldi veri (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014, 7.400.017 e 7.400.020). A precisa domanda se quei soldi fossero stati portati da B., A. ha ribadito quanto dichiarato in precedenza, affermando che “li portò e lì portò via anche.” Al quesito di sapere se avesse visto B. depositare i soldi nelle cassette di sicurezza, egli ha risposto negativamente, precisando che non l’avrebbe mai neanche consentito (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016).
Nel corso dei vari interrogatori cui è stato sottoposto, A. ha sempre sostenuto di non conoscere la provenienza del denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza (v. ad es. interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Sia di- nanzi al primo giudice che in sede d’appello, egli ha dichiarato che la settimana precedente alla perquisizione la sua segretaria avrebbe effettuato una pulizia di tutte cassette di sicurezza che in quell’occasione erano vuote (interrogatorio del
- 28 - 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.034; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018). Riguardo a B., l’imputato ha riferito che prima del 13 novembre 2015 poteva immaginare che fosse un “birichino” e che aveva avuto delle proble- matiche fiscali, ma che non era a conoscenza di importanti implicazioni in indagini penali (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0519 e seg.; interro- gatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.043). In merito a H., in occasione dell’interrogatorio di confronto con B., egli ha dichiarato: “Ero a conoscenza di problematiche fiscali e che erano pendenti alla cassazione. Un procedimento pe- nale relativo a problematiche fiscali che era pendente in cassazione. Sapevo che avevano commerciate in materie plastiche, che all’interno di queste società veni- vano contestate condotte non lecite. Sapevo che era stato posto sotto sequestro un importante quantitativo di denaro, depositato su conti correnti di tutte le per- sone coinvolte non solo di B. e di suo papà e di J.” (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0025). Quanto a C. e D., A. ha sempre dichiarato di non conoscerli e di non avere mai avuto a che fare con loro (inter- rogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0026; interroga- torio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015). Egli ha inoltre riferito di non sapere che B. avesse a che fare con queste persone e di non essere a conoscenza di precedenti penali importanti a loro carico (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.041 e 043). A suo dire, dalle intercettazioni effettuate nell’am- bito dell’inchiesta italiana non sarebbe infatti emerso nulla in contrario. In sede dibattimentale d’appello, A. ha confermato quanto già dichiarato nel corso dell’in- terrogatorio di confronto con B., affermando che è possibile che qualche volta abbia effettuato operazioni di cambio valuta per conto di quest’ultimo, per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, ma non per la restituzione in Italia (“se andava via un wee- kend con mia sorella, guidava una Ferrari per altro mia, andava in albergo, ma- gari si fermava due o tre giorni e se il cambio è CHF 2'000.-/3'000.-, penso li voglia avere in tasca per fare la sua vita.”). Su questo punto, egli ha precisato di non sapere da dove proveniva questo denaro (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016). 1.2.4.3 Dichiarazioni di B. Sentito per rogatoria in Italia, B. ha in un primo momento dichiarato di essere stato l’unico ad avere accesso alle due cassette di sicurezza in questione. Alla domanda volta a sapere chi sapeva dell’esistenza di quei soldi, egli ha risposto: “Nessuno, infatti entrambe le chiavi le avevo io.” Al quesito di sapere in che modo avrebbe portato i soldi, egli ha risposto che A. non era sempre in ufficio, facendo intendere di avere approfittato di un momento di assenza del suo collega per effettuare tale operazione (v. interrogatorio dell’11 dicembre 2015, MPC pag. 18- 01-6049, 6099 - 6100). Nell’ambito del medesimo interrogatorio, B. ha pure rife- rito che nel corso degli anni sarebbe nato un rapporto di amicizia con A., tant’è
- 29 - vero che nel 2010 egli sarebbe stato il suo autista di nozze (v. MPC pag. 18-01- 6051). Interrogato in qualità di imputato nell’ambito dell’inchiesta condotta in Svizzera (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0019 e segg.), B. ha dichiarato che il denaro raffigurato nelle fotografie scattate “all’indirizzo vecchio” delle società M. SA e L. SA, nella sala riunioni, apparteneva a C. e D. (e che si trattava di denaro vero). Alla domanda di sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente da lui ricevuta da suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condan- nati, egli ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro, né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo era parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. Egli ha poi spiegato di avere tenuto tale denaro presso la sua abitazione a UU. prima di portarlo in ufficio. Sul motivo delle fotografie scattate, B. ha dichiarato: “Volevo restituirli a C. e D., non ricordo se la restitu- zione era già iniziata o è iniziata dopo lo scatto della fotografia. Questo evento segnava per me un momento di chiusura.” Egli ha poi riferito che in tale occa- sione avrebbe contato i soldi e che gli sembra di ricordare che fosse presente anche A. Alla precisa domanda se A. sapesse dell’origine di questi valori patri- moniali e dove erano depositati presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, B. ha risposto: “Non mi ricordo se sapeva dove erano depositati, presumo e imma- gino che sapesse dell’origine di questi soldi. Immagino di averglielo detto io. Io non gli ho detto che sono soldi falsi. Non mi ricordo di aver mai sentito dire da lui che sono soldi falsi ma penso di no.” In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024), B. ha ribadito che si trattava di denaro vero, precisando di non avere mai detto a A. che era stato pitturato. Egli ha inoltre affermato che da quello che può ricordare A. conosceva il contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17 e che in alcune occasioni il denaro è stato introdotto nelle cassette insieme. B. ha poi riferito che A. sapeva che la prove- nienza del denaro era illecita. A suo dire, oltre ad essere stato utilizzato per fare le fotografie, il denaro depositato nelle cassette di sicurezza in questione sarebbe stato utilizzato per fare dei cambi valuta, dai franchi svizzeri agli euro, prima di essere restituito ai proprietari. Sull’eventuale coinvolgimento di A. in queste ope- razioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, egli ha dichiarato che quest’ul- timo lo avrebbe aiutato recandosi negli uffici cambi per ritirare o per cambiare dei soldi. Alla domanda volta a sapere se anche A. avesse accesso alle cassette di sicurezza n. 13 e 17, B. ha risposto che le chiavi le aveva sempre lui, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerli lui. Egli ha infine precisato che il denaro che A. aiutava a cambiare proveniva in parte dalle cassette di sicurezza dove era depositato il denaro di cui alle fotografie menzionate.
- 30 - Sentito nuovamente nel corso dei dibattimenti d’appello, B. ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto nei precedenti interrogatori. Stando a quanto da lui di- chiarato, A. era a conoscenza del fatto che il denaro raffigurato nelle immagini rinvenute nel computer sequestrato nel suo ufficio fosse autentico e che fosse da restituire a C. e D. Tale denaro sarebbe stato successivamente depositato nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17 presso gli uffici della L. SA. A questo proposito, egli ha precisato che al momento della foto nel vecchio ufficio non c’erano ancora le cassette di sicurezza. Secondo quanto dichiarato da B., le foto sarebbero state scattate nel periodo in cui aveva deciso di restituire il denaro (“eravamo in ufficio per contarli e abbiamo scattato la foto”). B. ha inoltre spiegato che il denaro de- posito nelle cassette di sicurezza era una parte del denaro appartenente a C. e D. che lui aveva già iniziato a restituire, e che sarebbe quindi stato occultato in quel luogo in attesa che venisse restituito completamente. Egli immagina quindi che A. l’abbia visto andare e tornare dalle cassette di sicurezza visto che erano in ufficio insieme (“eravamo lì e il caveau era dentro in ufficio, non era all’esterno”). A suo dire, A. era dunque a conoscenza del contenuto delle cas- sette di sicurezza n. 13 e 17, anche perché il denaro sarebbe stato in parte intro- dotto nelle cassette insieme a lui e A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta). Secondo B., A. sapeva dell’origine illecita di questo denaro e più preci- samente che C. e D. avevano dei precedenti penali importanti perché glielo aveva detto lui. A suo dire, A. era anche a conoscenza del fatto che il denaro veniva restituito, a seconda delle occasioni, a uno dei due (C. o D.). B. ha poi affermato per la prima volta di avere avuto inizialmente solo una copia della chiave, mentre la seconda copia si trovava in ufficio, e che solo successivamente, dopo avere depositato il denaro nelle cassette, avrebbe preso lui entrambe le chiavi. Interrogato sul motivo di questa scelta, egli ha dichiarato: “Diciamo che la fiducia a volte era maggiore, a volte era minore e quindi ho preferito tenerle en- trambe.” Quanto all’atto costitutivo di M. SA, non vi sarebbe un motivo particolare per cui si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, ma gli sembra di ricordare che A. sapesse che si trovava in una delle due cassette di sicurezza. B. ha infine riferito che dopo le fotografie, il denaro sarebbe stato detenuto anche in casa. Alla precisa domanda di sapere quando l’avrebbe portato negli uffici per poi met- terlo nelle cassette di sicurezza, egli non è però stato in grado di dare un’indica- zione temporale. 1.2.5 Conclusioni 1.2.5.1 Come già rilevato dalla Corte penale (v. consid. 5.2.4 della sentenza impugnata), è incontestato che A., all’epoca dei fatti, fosse amministratore unico con firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA (v. interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0006 e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0010).
- 31 - 1.2.5.2 B., interrogato per rogatoria in Italia l’11 dicembre 2015, ha in un primo momento dichiarato che nessuno sapeva dei soldi depositati nelle cassette di sicurezza
n. 13 e 17, per poi cambiare la propria versione dei fatti nei successivi interroga- tori cui è stato sottoposto in Svizzera. Più precisamente, sentito il 25 novembre 2019 in qualità di imputato, egli ha affermato di non ricordarsi se A. sapesse dei soldi depositati, ma immagina che sapesse della loro origine. In occasione dell’in- terrogatorio di confronto con A., B. ha poi dichiarato che da quello che poteva ricordare quest’ultimo sapeva dei soldi depositati. In sede dibattimentale di primo e secondo grado egli si è invece dimostrato convinto nell’affermare che A. fosse consapevole del contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, precisando che il denaro sarebbe in parte stato introdotto nelle cassette insieme a lui e che A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta).
Vero è che le dichiarazioni di B. circa i fatti oggetto della presente imputazione non sono sempre state costanti e univoche. Tuttavia, quelle rese da A. sugli stessi fatti sono apparse a questa Corte in gran parte prive di ogni logica e deci- samente in contrasto con le risultanze oggettive agli atti.
In primo luogo, questa Corte non ritiene plausibile che l’imputato abbia davvero creduto che il denaro raffigurato nelle fotografie fosse falso, pitturato sui lati con il pastello. Egli ha in un primo momento affermato che i soldi utilizzati per gli scatti fotografici, quale espressione di una tendenza social (“Rich Kids”), erano solo in parte veri, riferendosi a quelli messi in una posizione che si potevano vedere, mentre che gli altri erano fotocopie, create ad hoc con la fotocopiatrice dell’ufficio. In seguito, l’imputato ha dichiarato che sarebbe stato B. a dirgli che i soldi erano in gran parte falsi e che erano stati pitturati con il pastello. Egli ha poi nuovamente modificato il proprio racconto dicendo che B. non gli avrebbe detto come aveva fatto a creare queste banconote false. A. ha inoltre dichiarato di aver capito solo nel corso dell’inchiesta che si trattava di soldi veri. Tali dichiarazioni, oltre ad es- sere tra loro contraddittorie, sono in contrasto con quelle rese dall’imputato lad- dove afferma che B. aveva disponibilità economiche e che lui sapeva che fosse un “birichino” e che avesse problemi fiscali. Indipendentemente da quanto quest’ultimo gli avrebbe raccontato al momento delle fotografie, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno insospettirsi di fronte ad un importante quantitativo di denaro contante, ripartito in mazzette rilegate con elastici.
Quanto dichiarato da B., secondo cui lui e A. avrebbero contato i soldi e poi scat- tato le fotografie prima di procedere con la restituzione e che B. li avrebbe dete- nuti presso la sua abitazione per poi depositarli nelle cassette di sicurezza una volta che queste si erano rese disponibili, appare invece a questa Corte credibile. Il denaro raffigurato nelle fotografie era suddiviso in mazzette da fr. 1'000.- av- volte da elastici e almeno una banconota da EUR 500.-, proprio come quello
- 32 - rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17. Il fatto che alcune mazzette di banconote fossero state aperte fa inoltre pensare che in quell’occasione il denaro sia stato davvero “contato”. A mente di questa Corte, B. non aveva motivo di mentire quando ha dichiarato di non ricordare il momento in cui ha depositato i soldi nelle cassette di sicurezza. Il fatto che quest’ultimo non abbia saputo dare un’indicazione temporale in merito dimostra invece che il denaro non è stato de- positato nelle cassette di sicurezza solo poco tempo prima della perquisizione, come invece vorrebbe far credere l’imputato affermando che le cassette di sicu- rezza erano state pulite nella settimana precedente e che in quell’occasione erano vuote.
Secondo questa Corte, non è credibile che A. fosse ignaro di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza in questione. L’imputato medesimo ha dichiarato di avere avuto in uso altre cassette di sicurezza nella stessa cassaforte. È dunque del tutto inverosimile che non abbia notato l’andirivieni di B. dal suo ufficio alla cassaforte. Il fatto che altre chiavi sarebbero state collocate al posto di quelle mancanti, come sostenuto da A., non è peraltro stato menzionato nel verbale di perquisizione. Non del tutto privo di significato risulta inoltre il fatto che all’interno di una delle due cassette di sicurezza sia stato rinvenuto l’atto costitutivo della società M. SA, società di cui A. era amministratore unico. Su questo punto, si osserva anche che B., oltre ad essere amico dell’imputato, era stato assunto da quest’ultimo come dipendente, per imparare il mestiere, e che quindi difficil- mente, a mente di questa Corte, lo avrebbe tenuto all’oscuro di un fatto come questo.
Le dichiarazioni di B., secondo cui A. lo avrebbe aiutato ad effettuare operazioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, trova parziale riscontro nelle dichia- razioni dell’imputato, il quale ha ritenuto possibile di avere qualche volta cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, sebbene non per lo scopo indicato da quest’ultimo. Per quanto attiene al motivo di queste operazioni di cambio valuta, questa Corte non ritiene credibile che A. cambiasse il denaro per conto di B. che lo necessitava per attività private nel tempo libero. Secondo que- sta Corte, infatti, B. non avrebbe di certo avuto bisogno di qualcuno che lo aiu- tasse a cambiare del denaro, se non in presenza di grandi importi.
Questa Corte rileva infine che B. non avrebbe avuto motivo di mentire chiamando in causa A. Per quanto dichiarato, egli non ha sminuito il proprio ruolo coinvol- gendo A. Si sottolinea come B. non abbia nascosto circostanze a lui sfavorevoli, come non abbia sottaciuto quelle favorevoli all’imputato dichiarando, tra l’altro, di avere sempre avuto lui le chiavi delle cassette di sicurezza. B. è peraltro già stato condannato per i medesimi fatti in via definitiva.
- 33 -
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte è giunta al con- vincimento, di là di ogni ragionevole dubbio, che A. abbia contribuito in maniera determinante ad occultare il denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17. 1.2.5.3 Per quanto concerne l’origine criminale del denaro in questione, le dichiarazioni rese da B., secondo cui tale denaro sarebbe parte dei fr. 4'250'000.- ricevuti da suo padre H. e da D., sono apparse a questa Corte costanti e credibili. L’origine criminale di tale somma è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sen- tenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cas- sazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (n. 5753/04 RG TRIB – n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la commissione dei reati di asso- ciazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiu- stificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estor- sione e usura (MPC pag. 18-01-4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).
Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura e l’organiz- zazione criminale, costituiscono per il diritto svizzero dei crimini (v. art. 139, 140, 156, 157, 260ter CP) e vanno dunque ritenuti reati a monte ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 CP (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). 1.2.5.4 La censura sollevata dalla difesa, secondo cui l’ipotesi di riciclaggio andrebbe a cadere dal momento che una confisca – visto il tempo trascorso dal reato a monte
– non sarebbe più pronunciabile, deve essere evasa negativamente per le ragioni che seguono.
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Come indicato in precedenza (v. supra consid. 1.1.4.2), quando i valori patrimo- niali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'e- stero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c). Considerato che nella fattispecie il reato a monte è stato commesso in Italia, il diritto applicabile per determinare il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria è quello italiano. A questo proposito, la Corte d’assise d’appello di Milano ha già avuto modo di chiarire che l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione non preclude al giudice dell’impugnazione la possibilità di disporre la misura patrimoniale (confisca), se l’accertamento relativo alla sussi- stenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto è rimasto inalterato anche nel successivo grado di giudizio (sentenza del 27 novembre 2018 della Corte d’assise d’appello di Mi- lano, proc. n. 41/20018 – n. 2018/000045 Reg.Gen. – n. 2008/025124 R.G.N.R). 1.2.5.5 Sotto il profilo soggettivo, per le ragioni già esposte in precedenza (con- sid. 1.2.5.2), questa Corte ritiene che A. sapesse che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. A fronte di un importante quantitativo di denaro contante, non è infatti credibile che A. non si fosse informato con l’amico sulla provenienza di tale denaro. A mente di questa Corte, l’imputato era inoltre consapevole che nelle citate cassette di sicurezza fosse contenuto il denaro contante di cui alle fotografie menzionate, avendo egli medesimo addirittura aiutato a cambiarlo. Questa Corte è inoltre giunta al convincimento che l’imputato sapeva della pro- venienza illecita del denaro in questione. Non è infatti credibile che A. non si fosse informato dell’origine del denaro che andava a cambiare per conto di B., considerato dall’imputato un “birichino”. Non vi è inoltre motivo di ritenere che B. mentisse quando ha dichiarato di avere personalmente informato A. in proposito. 1.2.5.6 Viste tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al capo di imputazione n. 1.3. 2. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (capo d’accusa n. 2) 2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 A. è stato pure accusato di avere, a V., tra il mese di settembre 2014 e fino aI 30 dicembre 2014, presso gli uffici della società M. SA e della società L. SA, in correità con B., agendo a titolo professio- nale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, e B. formalmente in qualità
- 35 - di impiegato della L. SA e socio occulto della società M. SA, società iscritta all’As- sociazione II., accettato i valori patrimoniali provenienti da Q. A. è stato in parti- colare accusato di avere, a seguito della vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., accettato l’importo di EUR 380’000.- sulla relazione bancaria n. 5 intestata alla società L. SA presso la Banque LL. SA di V., denaro proveniente dalla relazione
n. IBAN 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banque RRR. SA, di VV., senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle cir- costanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, con lo scopo di vanifi- care la verifica e l’accertamento del rispetto degli obblighi di diligenza. Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha ricono- sciuto A. autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP). In particolare, dopo avere ritenuto adempiuto il requisito dell’attività esercitata a titolo professionale di cui all’art. 305ter CP, l’istanza precedente è giunta alla conclusione che la società L. SA, per il tramite dell’amministratore de facto e titolare A., abbia venduto a Q. dieci chilogrammi di oro senza richiedere la sottoscrizione del cosiddetto Formulario A per il relativo bonifico. Secondo gli accertamenti della prima Corte, A. era consapevole di tale obbligo e, ciò nonostante, non ha identificato correttamente l’avente economica- mente diritto dei valori patrimoniali come invece avrebbe dovuto secondo la nor- mativa vigente all’epoca dei fatti (CAR pag. 1.100.051 - 1.100.054). 2.2 Posizione dell’appellante (A.) Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di carente diligenza in operazioni finan- ziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP). Egli sostiene di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q. e che neppure L. SA o M. SA avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. 2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 2.3.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31.12.2014) preve- deva che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è pu- nito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. L’art. 305ter CP costituisce un Sonderdelikt (MARK PIETH, op. cit., n. 7 ad art. 305ter CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad
- 36 - accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finan- ziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economi- camente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economica- mente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice pe- nale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente dili- genza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865). L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto eco- nomico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9). 2.3.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la defini- zione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglo- bare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale sviz- zero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in ope- razioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 e segg., 864; MARK PIETH, op. cit., n. 8 ad art. 305ter CP). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, gli scambi che coinvolgono merci o servizi (p. commercio d'oro e di pietre preziose) non sono di per sé esclusi e, per quanto concerne i gioiellieri, la linea di demar- cazione dovrebbe situarsi tra il commercio di oggetti il cui carattere artistico-arti- gianale è per lo meno uno degli aspetti preponderanti, da un lato, e il commercio di metalli preziosi, dall'altro (FF 1989 II 837 e segg., 864). Pieth reputa giustificato avvalersi dell’art. 2 LRD per interpretare l’art. 305ter CP in quanto ai possibili au- tori, anche se, a suo parere, l’art. 2 LRD non risponde a tutti i dubbi con la ne- cessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2 LRD si concentra sulle attività tipicamente at-
- 37 - tribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un elenco di ulteriori “inter- mediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva. La nozione di interme- diario finanziario, come anche quella di commerciante, presuppongono che ven- gano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi; l’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forni- scono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari, non- ché strumenti derivati. In questo senso, la definizione supera i confini della forni- tura di servizi, per espandersi nella sfera della attività di scambio (MARK PIETH, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter CP). 2.3.3 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter CP va esaminata, stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (MARK PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP). 2.3.4 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professio- nale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limi- tata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui l'inte- ressato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864). L’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al mo- mento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) contiene una definizione di “a titolo professionale”: giusta l’art. 7 cpv. 1 di tale ordinanza, un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-; durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure effettua transazioni il cui volume comples- sivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. Infine, l’art. 10 OAIF precisa che, nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’articolo 7 cpv. 1 lett. a è determinante l’utile lordo (“Bruttogewinn”) e non il ricavo lordo (“Bruttoerlös”).
- 38 - 2.3.5 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circo- stanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ul- tima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter CP deve essere kongruent con gli ob- blighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di opera- zioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L’attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimo- niali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (MARK PIETH, op. cit., n. 19 ad art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all’epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve ri- chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economica- mente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuo- vamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sen- tenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l’attuazione delle Rac- comandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 di- cembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Per società di domicilio giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al 31 di- cembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio azien- dale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantag- gioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa. Se l'avente economicamente diritto non è ancora stato designato devono essere raccolte tutte le informazioni pertinenti, per esempio i nominativi delle persone autorizzate ad impartire istruzioni alla con- troparte, o la cerchia dei potenziali beneficiari del trust (FF 1996 III 993 e segg., 1018 e seg.). Giusta l’art. 6 cpv. 2 OAIF, in vigore all’epoca dei fatti contestati, sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust,
- 39 - le società fiduciarie, e le formazioni analoghe che non esercitano attività com- merciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali. 2.3.6 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. La carente diligenza nelle opera- zioni finanziarie è dunque concepita come reato d'omissione intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 865). In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui sa- pere di appartenere ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi tra- scura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 e segg., 866). L'agente deve, pertanto, almeno prospet- tarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermedia- rio finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del TF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revi- sione penale del Cantone Ticino consid. 9; URSULA CASSANI, op. cit., n. 24 ad art. 305ter CP; MARK PIETH, op. cit. n. 29 ad art. 305ter CP). L'obbligo è assoluto e vige in astratto. Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero man- dante induca a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'o- peratore finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incrimina- zione per riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 866). 2.4 Correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti Per quanto riguarda la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.5 e 1.1.6. 2.5 Apprezzamento delle prove 2.5.1 Perizia lingotti d’oro Dalla documentazione agli atti risulta una perizia datata 11 luglio 2017, redatta dalla Camera di Commercio di YY. su richiesta di Q. e avente per oggetto dieci lingotti d’oro del peso totale di 9'922.00 grammi. In base a tale perizia, il valore commerciale dei beni appena menzionati ammonta a EUR 338'840.- (MPC pag. 13.10.0039 e segg.).
- 40 - 2.5.2 Fattura intestata alla società MM. Dalla documentazione sequestrata durante la perquisizione effettuata presso KK. SA, XX., è emersa una fattura della L. SA intestata alla società MM. relativa all’acquisto di “preziosi come da lista in contratto n. 8” per un ammontare totale di EUR 700'000.- (MPC pag. 13-10-0027). 2.5.3 Contratto sintetico numero 8 In occasione della perquisizione presso KK. SA è pure stato rinvenuto il relativo “contratto sintetico numero 8” (MPC pag. 13-10-0028 e seg.) che menziona quale “oggetto della fornitura” dei diamanti non meglio precisati. Tale documento non è stato sottoscritto dalle parti contraenti. 2.5.4 Dichiarazioni di Q. Interrogato in qualità di persona informata sui fatti (v. interrogatorio del 29 set- tembre 2016, MPC pag. 12-40-0003 e segg.), Q. ha riferito che A. gli era stato presentato da sua sorella come uno specialista nel campo dei preziosi, che ven- deva però anche orologi e che avrebbe potuto vendergli dell’oro. In occasione del secondo incontro negli uffici di A., durante il quale era presente anche B., sarebbe stata discussa la vendita nel dettaglio. A questo proposito, Q. ha dichia- rato che il pacchetto degli acquisti sarebbe stato stabilito in funzione di quanto lui voleva spendere, ovvero EUR 700'000.-. I prodotti da acquistare sarebbero stati diversificati nella maniera seguente: 9 diamanti per un importo di EUR 280'000., 2 orologi per un importo di EUR 40'000.- e la rimanenza dell’importo in oro, ov- vero EUR 380'000.-, sotto forma di lingotti, per un peso totale di 10 kg. Q. ha poi spiegato che una volta stabilito il pacchetto degli acquisti, egli avrebbe provve- duto ad effettuare il bonifico, nel dicembre 2014, dal suo conto personale presso una banca di VV. su di un conto presso un istituto bancario svizzero. Su questo punto, Q. ha precisato che A. gli aveva dato l’indicazione delle coordinate ban- carie (che pensa fossero della L. SA) per effettuare il bonifico, che lui avrebbe poi comunicato alla banca. In merito alla consegna della merce, egli ha dichia- rato: “In seguito al bonifico, A. mi consegna la merce. Mi porta la prima volta i 9 diamanti e gli orologi direttamente a casa mia in Italia. La consegna avviene a inizio 2015, nei primi 15 giorni del 2015. In realtà io pensavo che mi avrebbe portato l’oro nella stessa circostanza, ma A. mi spiegò che non era riuscito ad ottenerlo e in quella circostanza mi disse che per lui non era così semplice, cosa che invece non mi era stata detta precedentemente. Devo aggiungere che per me era scontato che potesse ottenere l’oro dato che lui mi aveva detto che poteva avere l’oro. A. mi ha spiegato che me l’avrebbe consegnato a breve. In realtà A. mi ha consegnato l’oro in due tranches tra febbraio-marzo 2015 e settembre
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2015. In totale quindi ci sono state due consegne di oro, la prima di circa 4 kg di oro, la seconda di 6 kg.” A questo proposito, Q. ha precisato di avere dovuto sollecitare sia A. che B. per ricevere l’oro e che A. non gli avrebbe spiegato per quale motivo si trovava in difficoltà nell’ottenere l’oro. Stando a quanto dichiarato da Q., alla prima consegna (degli orologi e dei diamanti) A. era accompagnato da B. In occasione della prima consegna di oro vi era unicamente B., mentre alla terza consegna vi erano di nuovo A. e B. Riguardo a tali acquisti, Q. ha riferito di non aver mai visto una fattura, ma è certo che la banca ne abbia ricevuta una, perché in caso contrario non avrebbe eseguito il bonifico. Al quesito di sapere chi abbia inviato la fattura alla banca, egli ha risposto: “Presumo che lo abbia fatto A. attraverso la società, per intenderci o A. o B.” Confrontato con la fattura inte- stata alla società MM. (MPC pag. 13-10-0027), Q. ha affermato di non avere mai visto tale fattura, ma che dovrebbe essere quella dell’operazione descritta in pre- cedenza visto che gli importi corrispondono. A. non gli avrebbe chiesto alcuna documentazione in merito a tale società. Questionato in merito al “contratto sin- tetico numero 8” (MPC pag. 13-10-0028 e seg.), Q. ha dichiarato di non avere mai visto questo documento, precisando che il contenuto del contratto mostrato- gli non rispecchia i beni che ha acquistato (“infatti sul contratto sono indicati uni- camente dei diamanti non meglio precisati. Io confermo di aver comprato dei dia- manti, dell’oro e degli orologi”). Alla domanda di sapere come sono giunti all’ac- quisto di oro, egli ha dichiarato: “L’oro era una mia specifica richiesta, che gli avevo già formulato telefonicamente precedentemente al mio incontro. Infatti ho dimenticato di dire, che prima di incontrarlo con mia sorella nel suo ufficio, l’avevo chiamato. Il numero me l’aveva dato mia sorella. Siccome lei aveva acquistato da lui solo diamanti, e questa non era mia intenzione, prima di incontrarlo volevo accertarmi che A. potesse vendermi anche dell’oro. A. ha subito riferito che sa- rebbe stato possibile, senza però entrare nel dettaglio della trattativa.” Q. ha poi precisato di avere definito lui le proporzioni di acquisto tra oro e diamanti (9 dia- manti e 10 kg di oro). In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 25 settembre 2017, MPC pag. 13-10-0009 e segg.), Q. ha confermato tutto quanto dichiarato in precedenza. Sulla scelta di come investire i suoi risparmi, egli ha dichiarato: “La mia prima intenzione era quella di investire in oro. Avevo scelto l’oro perché c’era una quotazione visibile, è un mercato che è relativa- mente conosciuto, più conosciuto di quello dei diamanti. Per più conosciuto in- tendo conosciuto per me, non in generale. A. mi ha mostrato il suo lavoro princi- pale, ovvero il campo dei diamanti. La sua spiegazione mi ha dato fiducia anche nel campo dei diamanti e mi ha portato alla scelta di diversificare i miei averi. Per questo alla fine ho acquistato, oltre all’oro, anche diamanti e orologi.”
- 42 - 2.5.5 Dichiarazioni dell’imputato
Interrogato in data 26 novembre 2019, A. ha dichiarato di non avere mai venduto 10 kg di oro a Q., ma di avergli venduto dei diamanti e degli orologi. A suo dire, L. SA e M. SA non avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. A sostegno della sua tesi, egli ha riferito di non avere la capacità di comperare oro in sconto e che quindi avrebbe dovuto farlo senza alcun lucro. Inoltre, nei suoi uffici non sareb- bero state trovate delle rimanenze di questo metallo prezioso. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, parte dei prodotti venduti a Q. gli sarebbe stato chiesto di rivenderla, ciò che avrebbe fatto consegnando i proventi delle vendite al legit- timo proprietario, “step by step”. Operazione, questa, che avrebbe richiesto del tempo. Egli ha poi riferito di non conoscere la destinazione finale di questi con- tanti. A suo dire, il problema del cliente era quello di spiegare come era stato impiegato il denaro ricevuto come pagamento della merce rivenduta a A. (v. in- terrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0577 e seg.).
Nel corso dell’interrogatorio di confronto con Q., l’imputato si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere (v. interrogatorio di confronto del 25 settembre 2017, MPC pag. 13-10-0007 e segg.), mentre dinanzi al primo giudice (v. TPF pag. 168.731.049 e segg.), ha ribadito quanto dichiarato in precedenza. Non avendo venduto dell’oro a Q., ma solo diamanti e orologi, egli non sarebbe stato tenuto a verificare il beneficiario economico della sua società. Secondo A., è pro- babile che inizialmente Q. gli abbia chiesto dell’oro, ma egli lo avrebbe poi con- vinto a comperare quello che gli voleva vendere. L’imputato ha inoltre affermato di avere consegnato la relativa fattura a Q. a WW. Documento, questo, che do- veva essere consegnato da Q. alla banca affinché questa potesse effettuare il pagamento. Alla precisa domanda volta a sapere quanto avrebbe potuto guada- gnare se avesse venduto i 10 kg di oro a Q., A. ha risposto che avrebbe potuto ottenere un guadagno di EUR 10'000.-/12'000.-/15'000.-.
In occasione dei dibattimenti d’appello (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.020 e segg.), A. ha nuovamente negato di avere venduto dell’oro a Q., ma solo diamanti e orologi per l’ammontare della fattura intestata alla società MM. In seguito, una parte di questi oggetti gliel’avrebbe rivenduta, a titolo perso- nale, per EUR 380'000.-. A suo dire, le consegne ritardate sarebbero dovute al fatto che doveva trovare i clienti per vendere la merce. Prova di questo sarebbe il fatto che nei suoi uffici non c’era un grammo d’oro e che nessuno dei suoi clienti avrebbe detto di aver ricevuto dell’oro. Confrontato con la fattura intestata alla Pakol, egli ha riferito che si tratterebbe di fattura pro forma perché in quel mo- mento non aveva ancora a disposizione gli oggetti da vendere. Stando a quanto da lui dichiarato, il relativo “contratto sintetico numero 8” sarebbe stato firmato a WW. e presentato in banca firmato (da Q.). Il contratto che gli è stato sottoposto
- 43 - nel corso dell’interrogatorio sarebbe una copia che lui avrebbe consegnato alla fiduciaria prima di partire. La firma del contratto non gli interessava perché “male che vada” non avrebbe ricevuto i 700'000.-. A. pensa che Q. non avesse voluto spiegare dei contanti per non avere problemi in Italia. Sul fatto che durante l’in- terrogatorio di confronto con quest’ultimo si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, egli ha affermato che se Q. ha detto queste cose, non le ha dette per danneggiarlo. Egli sarebbe intervenuto solo quando qualcuno lo ha veramente fatto arrabbiare dicendo qualcosa che davvero non andava bene. 2.5.6 Dichiarazioni di B. Interrogato sulla presente vicenda nel corso dell’interrogatorio del 25 novembre 2019 (MPC pag. 13-26-0024 e seg.), B. ha affermato di non ricordare di una trattativa avente per oggetto l’oro in quanto non era presente al momento della vendita, ma non ha escluso di avere successivamente emesso una fattura per la vendita d’oro. B. ha ritenuto possibile di avere accompagnato A. alla consegna dei preziosi, precisando di non ricordare se Q. lo avesse sollecitato per la conse- gna. Egli ha aggiunto di non ricordare fornitori per l’oro e altre operazioni di que- sto genere (aventi per oggetto l’oro). Interrogato in sede dibattimentale d’appello (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015 e segg.), B. ha confermato che a Q. è stato venduto dell’oro. Non ricordava però se era presente al primo, al secondo oppure al terzo incontro. Egli ha poi riferito che la merce è stata sicuramente consegnata a Q., precisando di essere stato presente ad una consegna. Questionato sulla fattura intestata alla MM., egli ha dichiarato che si tratterebbe di una fattura generica da lui emessa. A suo dire, era A. che dava indicazioni su come emettere le fatture. B. non ha saputo dire per quale motivo il contratto non fosse firmato. A questo proposito, egli ha dichiarato: “C’è stata questa consegna d’oro al signor Q. In fattura non è indicato, però sì è stato consegnato dell’oro.”
2.6 Conclusioni 2.6.1 Questa Corte condivide pienamente le argomentazioni del primo giudice laddove afferma che non vi è motivo di ritenere che Q. mentisse dichiarando di avere acquistato da A. (tramite la L. SA) dieci chilogrammi di oro. Al contrario dell’im- putato, Q. ha infatti descritto con precisione le ragioni alla base della decisione
- 44 - di investire parte dei suoi averi in oro, gli oggetti acquistati e le modalità di con- segna. Inoltre, a mente di questa Corte, quest’ultimo non avrebbe ragione di dire di avere acquistato dell’oro da A. se ciò non fosse vero. Se, come sostenuto dall’imputato, esistesse una copia del “contratto sintetico numero 8” (v. supra consid. 2.5.4) debitamente firmata (da entrambe le parti contraenti), quest’ultimo l’avrebbe sicuramente prodotta agli atti. Questa Corte ritiene invece che tale con- tratto, non menzionando l’oro venduto e quindi non indicando correttamente i beni oggetto dell’acquisto, non sia mai stato consegnato a Q. Si rileva infine che quest’ultimo ha prodotto una perizia sui lingotti d’oro acquistati da A. (v. supra consid. 2.3.1) che attesta un loro valore commerciale di EUR 338'840.-, importo che potrebbe corrispondere a quello di EUR 380'000.- che Q. avrebbe pagato a A. per l’acquisto dell’oro (v. supra consid. 2.5.4).
Per questi motivi, questa Corte è giunta alla conclusione che A., tramite la società L. SA (v. fattura intestata alla MM., supra consid. 2.5.2), ha venduto a Q. 10 kg di oro. 2.6.2 Quanto all’esistenza di un agire in qualità di intermediario finanziario, è inconte- stato che la società L. SA, di cui A. all’epoca dei fatti era amministratore di fatto (v. supra consid. 1.2.5.1), ha agito in qualità di intermediario finanziario giusta l’art. 305ter CP vendendo dell’oro a Q. (v. art. 2 cpv. 3 lett. c LRD). 2.6.3 Per quanto concerne il requisito dell’esistenza di un agire a titolo professionale, il tribunale di prima istanza ha considerato il ricavo dell’insieme delle attività sog- gette ad autorizzazione durante il 2015, essendo l’incasso degli EUR 700'000.- avvenuto il 7 gennaio 2015 (v. MPC pag. 07-02-01-07-0003). Il primo giudice ha quindi sommato l’importo minore indicato dall’imputato quale possibile utile lordo per la vendita d’oro a Q., pari a EUR 10'000.-, al ricavo di EUR 15'000.- derivante dall’operazione QQQ., alla quale A. ha partecipato aiutando il cliente a trasferire i propri averi su un conto bancario Svizzero in un paese white list per poi rientrare in loro possesso in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure (v. infra consid. 3). La somma così ottenuta, pari a EUR 25'000.- e chiaramente superiore alla soglia di fr. 20'000.- stabilita dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, ha così permesso al giudice di primo grado di considerare adempiuto il requisito della professionalità di cui all’art. 305ter CP (v. sentenza impugnata, consid. 7.8).
Questa Corte condivide pienamente tale ragionamento e richiama pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le argomentazioni e conclusioni sviluppate dalla Corte penale al consid. 7.8 della sentenza impugnata. 2.6.4 Per quel che concerne il presupposto della mancata identificazione dell’avente diritto economico, è incontestato che nel caso in esame A. non ha richiesto a Q.
- 45 - la sottoscrizione del formulario A, come previsto espressamente dalle normative in vigore all’epoca dei fatti in presenza di una società di domicilio (v. ad es. inter- rogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.049 e seg.). 2.6.5 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo del reato, questa Corte si è anzitutto chinata sulla censura sollevata dalla difesa, secondo cui i due importi di cui al considerando 2.6.3 della presente decisione non andrebbero sommati, ritenuto che nel momento in cui avrebbe venduto l’oro, la L. SA non avrebbe potuto pre- vedere che sei mesi dopo, nel mese di giugno 2015, sarebbe iniziata l’attività legata all’Ungheria (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.16). 2.6.5.1 Il reato rimproverato a A. presuppone l’intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale. L’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi della fatti- specie, tra cui l’appartenenza ad una categoria sottoposta all’obbligo di identifi- cazione e il dovere di provvedere al riguardo nella situazione concreta (v. supra consid. 2.1.6).
Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2).
In mancanza di confessioni, di regola il giudice può dedurre la volontà dell'inte- ressato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii).
Secondo l'art. 12 cpv. 3 CP, commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore
- 46 - non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. 2.6.5.2 Nella fattispecie, occorre fare riferimento al complesso fattuale di cui ai capi d’ac- cusa 3.1-3.6 e concernente l’aiuto fornito da A. a diversi clienti italiani a fare rien- trare i loro averi depositati su conti bancari svizzeri in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure (v. infra consid. 3). Sebbene le sorelle PP. e QQ. (v. infra consid. 3.6.1) abbiano dato una differente collocazione temporale ai fatti, le di- chiarazioni rese da altri clienti interrogati hanno permesso di ritenere che l’attività di A./L. SA legata all’Ungheria sia iniziata molto prima del mese di giugno 2015. GGG. (v. infra consid. 3.6.2) ha infatti dichiarato di avere avuto un primo incontro con A. tra il mese di marzo e aprile 2015 e di essersi recato in Ungheria nel mese di maggio 2015. LLL. (v. infra consid. 3.6.3) ha invece riferito di avere discusso con A. il suo problema concernente la Voluntary Disclosure già all’inizio del 2015 e che il viaggio a Y. avrebbe avuto luogo tra il mese di marzo e aprile 2015. OOO. (v. infra consid. 3.6.4) ha poi riferito che i primi contatti avuti con A. in merito al suo problema legato alla Voluntary Disclosure sarebbero avvenuti tra il mese di febbraio e marzo 2015. Infine, relativamente a QQQ. (v. infra consid. 3.6.5), ri- sulta agli atti una fattura datata 7 aprile 2015 per l’acquisto di due Rolex che è verosimilmente legata all’operazione Ungheria.
Alla luce delle dichiarazioni che precedono e considerato il fatto che l’attività le- gata all’Ungheria includeva non solo l’eventuale viaggio a Y., ma soprattutto la consulenza ai clienti che in certi casi aveva luogo alcuni mesi prima, questa Corte ritiene che tale attività sia iniziata al più tardi nei primi mesi del 2015.
Ciò premesso, questa Corte è giunta al convincimento che il 7 gennaio 2015, quando si è conclusa la vendita d’oro con l’incasso degli EUR 700'000.- (v. MPC pag. 07-02-01-07-0003), A. poteva già immaginare che di lì a poco avrebbe ef- fettuato ulteriori operazioni soggette ad autorizzazione realizzando, nel mede- simo anno civile, un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-, e ciò a maggior ragione se si considera il fatto che la vendita d’oro è avvenuta soltanto all’inizio dell’anno. L’imputato, per sua stessa ammissione, era inoltre consapevole del proprio ob- bligo, in determinate situazioni, di richiedere la sottoscrizione del Formulario A (cfr. interrogatorio del 18 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0031; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.049 e seg.). A. non poteva quindi ignorare la possibilità di rientrare nella categoria sottoposta all’obbligo di identificazione, ma ciò nonostante, ha omesso di identificare correttamente l’avente economica- mente diritto degli averi patrimoniali depositati sul conto della società MM. prima di concludere la transazione, accettando in questo modo il rischio di agire illeci- tamente.
- 47 - 2.6.6 Per questi motivi, questa Corte è giunta alla conclusione che A. ha agito almeno con dolo eventuale. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter CP. 3. Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autoriz- zazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD (capi d’accusa n. 3.1 - 3.6) 3.1 Fattispecie relativa ai capi d’accusa n. 3.1 – 3.6 3.1.1 Fattispecie relativa a †PP. (capo d’accusa n. 3.1) A. è accusato di avere, a V. e Y., tra la fine dell’estate 2015 e l’autunno del 2015, in correità con B., accompagnato †PP. e sua sorella QQ. a Y., e aiutato †PP. nelle procedure di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank. Tramite i contatti diretti che B. e A. medesimo avevano con il personale della RR. Bank, A. avrebbe aiutato †PP. a trasferire l’importo di EUR 110'000.- dal conto a lei intestato presso la SS. SA di V. a favore del conto bancario intestato a †PP. presso la RR. Bank, nonché consegnato a ZZ. a QQ., l’importo in contanti di EUR 30'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rila- sciata dalla FINMA. 3.1.2 Fattispecie relativa a GGG. (capo d’accusa n. 3.2)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di maggio 2015, in correità con B., accompagnato GGG. e la moglie III. a Y., e aiutato III. nella procedura di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca unghe- rese, ricevendo la password per l’e-banking del conto ungherese intestato a III. al fine di potere eseguire il trasferimento degli averi patrimoniali, A. avrebbe aiu- tato III. a trasferire l’importo di EUR 86'000.- dal conto a lei intestato presso la Banca N. a favore del conto bancario intestato a III. presso la RRR. Bank, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA. 3.1.3 Fattispecie relativa a LLL. (capo d’accusa n. 3.3)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2015, in correità con B., accompagnato in tre occasioni LLL. a Y., e aiutato LLL. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato LLL. a trasferire l’importo di
- 48 - EUR 280'000.- dal conto a lui intestato presso la banca MMM. SA di V. a favore del conto bancario a lui intestato presso una banca non meglio indicata di Y., senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA. 3.1.4 Fattispecie relativa a OOO. (capo d’accusa n. 3.4) A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di febbraio 2015 e il mese di luglio 2015, in correità con B., accompagnato OOO. a Y., e aiutato OOO. nella proce- dura di apertura del conto a lui intestato presso la RR. Bank di Y. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato OOO. a trasferire l’importo di EUR 250'000.- dal conto a lui intestato presso la Banca N. a favore del conto bancario intestato a OOO. presso la RR. Bank, nonché in due occasioni consegnato in Italia a OOO. l’importo in contanti di circa EUR 200'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizza- zione rilasciata dalla FINMA. 3.1.5 Fattispecie relativa a QQQ. (capo d’accusa n. 3.5) A. è accusato di avere, a V. e Y., nel corso del mese di aprile 2015, aiutato QQQ. nella procedura di apertura di un conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata. Tramite il suo contatto diretto con il personale della banca un- gherese, A. avrebbe aiutato QQQ. a trasferire l’importo di EUR 485'000.- dal conto a lui intestato presso la banca N. a favore del conto bancario intestato a QQQ. presso una banca non meglio indicata di Y., nonché consegnato a ZZ. a QQQ. e in una città non meglio indicata in XXX. ad una persona delegata da QQQ. per ricevere in contanti l’importo totale di EUR 385'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA. 3.1.6 Fattispecie relativa a Q. (capo d’accusa n. 3.6)
A. è accusato di avere, a V. e a Z., tra il mese di dicembre 2014 e il mese di settembre 2015, in correità con B., commerciato per conto proprio la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q. per l’importo di EUR 380'000.-. Tale importo sa- rebbe stato depositato sulla relazione n. IBAN 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banque RRR. SA. In due occasioni A. avrebbe inoltre consegnato a Q. in Italia presso la sua abitazione a Z. rispettiva- mente il quantitativo di quattro chilogrammi di oro e di sei chilogrammi di oro, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
- 49 - 3.2 Sentenza di prima istanza
Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha ricono- sciuto A. autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abili- tazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’ac- cusa concernenti †PP., QQQ. e Q. (n. 3.1, 3.5 e 3.6), mentre è stato prosciolto dai restanti capi d’imputazione (n. 3.2, 3.3 e 3.4).
Per tre delle sei imputazioni di cui al capo d’accusa n. 3, e meglio per le fattispecie concernenti †PP., QQQ. e Q., la prima Corte è giunta alla conclusione che, aiu- tando i clienti a trasferire o investire il proprio denaro, A. ha svolto, nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione. Dal punto di vista soggettivo, la Corte di prima istanza ha in particolare ritenuto che A. sapeva della necessità di autorizzazione per l’attività svolta. Per i restanti capi d’accusa con- cernenti GGG., LLL. e OOO., non avendo potuto comprovare un agire a nome di L. SA, la Corte penale del TPF ha invece prosciolto l’imputato. Se egli avesse agito in qualità di amministratore di M. SA, non potrebbe infatti essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA, essendo questa società affiliata ad un organismo riconosciuto di autodisciplina (v. sentenza im- pugnata, consid. 9.11 - 9.15). 3.3 Posizione degli appellanti (MPC e A.)
Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125) il MPC ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di attività senza autorizza- zione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 FINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) anche in relazione ai capi d’imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4).
Mediante dichiarazione d’appello dello stesso giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto di essere prosciolto dal summenzionato reato in relazione ai capi d’imputazione n. 3.1, 3.5 e 3.6. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, il suo scopo nell’accompagnare i clienti a Y. era solo quello di vendere loro orologi e diamanti. Egli nega invece di essersi occupato delle operazioni bancarie in Un- gheria e dei rientri dei capitali tramite il circuito ungherese.
- 50 - 3.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 3.4.1 Giusta l’art. 44 LFINMA in vigore all’epoca dei fatti incriminati, chiunque, inten- zionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o regi- strazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.-. Il cpv. 3 stabiliva che, in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria era di almeno 45 aliquote giornaliere. Nel caso concreto, la sanzione di cui all’art. 44 LFINMA era riferita al mancato rispetto dell’obbligo di autorizzazione di cui all’art. 14 LRD. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LRD in vigore nel medesimo periodo, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD che non erano affiliati a un organismo rico- nosciuto di autodisciplina dovevano chiedere alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività. La LRD si applica agli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1 LRD). Intermediari fi- nanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD (nella versione in vigore fino al 31 dicem- bre 2019), erano le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali op- pure di leasing finanziari) (lett. a), forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio (lett. b), commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli pre- ziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati (lett. c), gestiscono patrimoni (lett. e), effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia (leff. f), custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g). L’art. 2 cpv. 3 LRD costituisce una Generalklausel, la quale contiene, come la dicitura “in particolare” ben evidenzia, un elenco unicamente esemplificativo e non esaustivo delle attività in esso comprese (SIMON SCHÄREN, in: Kunz/Jutzi/ Schären (curatori), Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, n. 7 ad art. 2 GwG). Se- condo l’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, un intermediario finanziario esercita la sua atti- vità a titolo professionale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo su- periore a fr. 20'000.-.
- 51 - 3.4.2 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di in- combenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si appli- cano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA). 3.4.3 Con riferimento al risultato dell’attività illecita, occorre considerare che l’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione costituisce un reato di esposizione a pericolo astratto. Lo svolgimento illecito dell’attività viene punito in considerazione della sua pericolosità e indipendentemente dal realizzarsi di situazioni di pericolo concrete. 3.4.4 In merito agli elementi costitutivi soggettivi dell’infrazione, commette con inten- zione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). L’attività in ambito finanziario richiede di norma un’au- torizzazione. L’esercizio lecito di una tale attività presuppone pertanto quale re- quisito formale che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione (ULRICH HÄFE- LIN/ GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8a ediz. 2020, § 39 n. 2654). In altri termini tale attività è di principio vietata, tranne se è al beneficio della necessaria autorizzazione, che legalizza il suo esercizio (“Ver- bot mit Erlaubnisvorbehalt”; PIERRE TSCHANNEN/ ULRICH ZIMMERLI/ MARKUS MÜL- LER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ediz. 2014, § 44 n. 2). La ragione del divieto di esercizio per determinate attività nell’ambito dei mercati finanziari (cfr. ad esempio l’art. 1 cpv. 2 LBCR) è da ricercare nel loro potenziale effetto negativo sul buon funzionamento dei mercati finanziari e negli elevati danni che ne pos- sono derivare. Di conseguenza il legislatore ha formulato le norme applicabili in tale settore come violazioni di messa in pericolo astratto e non come reato di evento (cfr. ad esempio art. 44 cpv. 1 LFINMA e art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, art. 151 LinFi, art. 148 LICoI). Vietata e di rilevanza penale è di conseguenza l’attività finanziaria descritta quale elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione. L’ele- mento costitutivo oggettivo contempla gli aspetti penalmente rilevanti che fon- dano l’illecito. La connotazione quale illecito penale può tuttavia ancora essere esclusa da circostanze scriminanti. Ne consegue che l’elemento costitutivo og- gettivo delle norme penali riguardanti il settore dei mercati finanziari consiste solo negli aspetti della stessa attività finanziaria, di principio vietata e il cui svolgimento presuppone un’autorizzazione. A tale aspetto si limita anche la conoscenza quale presupposto dell’intenzionalità.
- 52 - 3.5 Correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti Per quanto riguarda la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.5 e 1.1.6. 3.6 Apprezzamento delle prove 3.6.1 Dichiarazioni di †PP. e QQ.
Secondo quanto dichiarato da †PP. dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, i primi contatti con A. sarebbero avvenuti all’inizio dell’autunno del 2014. A suo dire, sarebbe stato A. a consigliare a lei e alla sorella QQ. di trasferire gli averi in Un- gheria, spiegando loro che, in un secondo tempo, avrebbero ricevuto indietro una parte dei soldi in contanti e l’altra in diamanti. †PP. ne avrebbe quindi parlato con il proprio consulente bancario il quale, dopo una reticenza iniziale, le avrebbe fatto firmare dei documenti per la chiusura del conto e per il trasferimento dei suoi averi in Ungheria. In quell’occasione erano presenti anche A. e DDD. In me- rito al viaggio in Ungheria, †PP. ha dichiarato: “A. ci informò che serviva andare in Ungheria per aprire un conto, al fine di poter ultimare il trasferimento di denaro dalla Svizzera all’Ungheria. A. volle che a questo viaggio io fossi presente (…). Questa necessità era dettata dal fatto che il conto in Svizzera presso la SS. SA era a mio nome, e quindi il conto in Ungheria doveva essere a mio nome.” Nel mese di ottobre 2014 †PP. si sarebbe quindi recata in Ungheria insieme a sua sorella QQ., A. e forse DDD. Il viaggio in aereo e il pernottamento in albergo sarebbero stati organizzati da A. con l’aiuto di B. La mattina seguente all’arrivo, †PP. sarebbe stata accompagnata in banca da un’interprete. Con lei in banca, oltre alla sorella QQ. e all’interprete, era presente anche DDD. o B., ma non A. †PP. avrebbe quindi trasferito EUR 110'000.- dal suo conto presso SS. SA a favore del conto a lei intestato presso RR. Bank a Y. Dopo qualche tempo, prima della fine del 2014, B. avrebbe consegnato alla sorella QQ., a ZZ., EUR 30'000.- in contanti e circa EUR 70'000.- in diamanti (v. interrogatorio di †PP. del 2 dicem- bre 2016, MPC pag. 12-45-0006 e segg.).
Le dichiarazioni di †PP. sono state sostanzialmente confermate dalla sorella QQ., la quale ha tuttavia precisato che il primo incontro con A. sarebbe avvenuto nell’estate del 2015, mentre il viaggio in Ungheria alla fine del mese di agosto
2015. A suo dire, presso la RR. Bank di Y. erano presenti sia B. che A. (v. inter- rogatorio di QQ. del 2 dicembre 2016, MPC pag. 12-46-0001 e segg.). 3.6.2 Dichiarazioni di GGG.
- 53 -
Dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, GGG. ha dichiarato che DDD., una per- sona di fiducia con cui lavorava, gli avrebbe presentato A. per investire i suoi risparmi (circa EUR 40'000.- in contanti e EUR 86'000.- depositati sul conto cor- rente intestato alla moglie presso Banca N.) in preziosi. Non avendo la banca accettato questa tipologia d’investimento, in occasione di un secondo incontro, sempre tra il mese di marzo e aprile 2015, A. gli avrebbe presentato la possibilità di aprire un conto a Y. per effettuare l’operazione. In questa circostanza sarebbe stato presente anche B. GGG. si sarebbe quindi recato a Y. nel mese di maggio 2015, dove avrebbe incontrato A., B. e un altro signore. Presso la banca unghe- rese, dove la moglie di GGG. avrebbe firmato i documenti per l’apertura del conto, A. non era invece presente. GGG. ricorda con precisione che in quell’oc- casione gli era stata chiesta una password per l’accesso all’e-banking, in seguito annottata su un foglietto che avrebbe tenuto B. Quest’ultimo aveva con sé un telefonino, modello Nokia di vecchia generazione, sul quale la banca avrebbe inviato i codici per effettuare le operazioni. GGG. non ha saputo dire quali docu- menti ha firmato la moglie e non esclude che ci fosse una procura su questo conto. GGG. ha infine dichiarato di non avere ancora ricevuto indietro i suoi averi (v. interrogatorio del 9 settembre/6 ottobre 2016, MPC pag. 12-35-0003 e segg.).
In sede di confronto con A., GGG. ha sostanzialmente ribadito quanto dichiarato in precedenza (v. interrogatorio del 12 ottobre 2017, MPC pag. 13-13-0005 e segg.). 3.6.3 Dichiarazioni di LLL.
LLL. ha dichiarato dinanzi agli inquirenti di avere conosciuto A. nel 2013, quando era interessato ad acquistargli un Rolex. I due sarebbero rimasti in contatto e LLL. nel 2014 gli avrebbe acquistato un anello da regalare alla moglie. Quest’ul- timo ha riferito di avere successivamente rivisto A. qualche volta per un caffè, precisando che in occasione di uno di questi incontri, crede all’inizio del 2015, avrebbe confidato a A. e B. un suo problema legato alla Voluntary Disclosure. B. gli avrebbe quindi proposto di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate che aveva a disposizione, spiegandogli che gli avrebbe restituito la somma di denaro in contanti, dedotta una commissione del 10%, in tre o quattro tranches. In seguito, A. gli avrebbe chiesto di inviargli la fotografia della sua carta d’identità e della sua licenza di condurre per iniziare le pratiche per l’apertura del conto a Y. LLL. ha poi riferito di essersi recato a Y., crede nel marzo-aprile 2015, dove avrebbe incontrato A. e B. A dire di LLL., sebbene A. fosse presente in banca, quest’ultimo non avrebbe avuto un ruolo attivo nelle operazioni, che erano tutte gestite dall’interprete e da B. LLL. ha poi riferito di essersi recato a Y. una se- conda e terza volta per firmare ulteriore documentazione bancaria e che anche in queste occasioni erano presenti sia A. che B. Per quanto crede di ricordare,
- 54 - durante la seconda visita alla banca, avrebbe firmato documentazione per la mo- vimentazione del conto, mentre in occasione della terza visita, avrebbe firmato i documenti necessari per la chiusura del medesimo. LLL. avrebbe quindi trasferito EUR 280'000.- dal suo conto presso MMM. SA in favore di un conto a lui intestato presso la banca di Y. Egli ha infine dichiarato di non avere ancora ricevuto indie- tro tale somma di denaro (v. interrogatorio del 23 settembre 2016, MPC pag. 12- 34-0003 e segg.). 3.6.4 Dichiarazioni di OOO.
Dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, OOO. ha dichiarato di avere conosciuto A. nel 2011 in palestra a Milano, dove avrebbe in seguito conosciuto anche B., tramite A. Non potendo aderire alla Voluntary Disclosure a causa di pendenze in Italia, nel mese di febbraio-marzo 2015 avrebbe chiesto a A. come avrebbe po- tuto rientrare in possesso dei suoi averi depositati in Svizzera e quest’ultimo gli avrebbe detto che si sarebbe informato. A questo punto, B., immagina informato della sua situazione da A., lo avrebbe informato della possibilità di far transitare il denaro su un conto estero, per poi rientrare in possesso del medesimo in con- tanti, contro una commissione dell’8% per B. Stando a quanto dichiarato da OOO., A. gli avrebbe detto che di B. ci si poteva fidare e che lui in ogni caso gli avrebbe fatto da garanzia per la buona riuscita dell’operazione. OOO. si sarebbe quindi recato con B. e A. a Y. nel mese di giugno-luglio 2015. In banca, dove A. non sarebbe stato presente, OOO. avrebbe firmato della documentazione. Egli avrebbe quindi ordinato due bonifici per complessivi EUR 250'000.- dal suo conto presso la banca N. a favore del conto a lui intestato presso la RR. Bank in Un- gheria. In seguito, su indicazione di B., OOO. avrebbe ordinato due bonifici per un importo di EUR 125'000.- ciascuno dal conto ungherese in favore della società PPP. OOO. avrebbe infine ricevuto indietro i soldi da B. in contanti, in Italia, de- dotta la commissione dell’8% a favore di quest’ultimo (interrogatorio di OOO. del 16 settembre 2016, MPC pag. 12-43-0001 e segg.). 3.6.5 Dichiarazioni di QQQ. Secondo quanto dichiarato da QQQ. dinanzi agli inquirenti, A. gli sarebbe stato presentato da un suo consulente bancario svizzero. Non potendo fare rientrare i suoi averi in Italia tramite la Voluntary Disclosure, QQQ. si sarebbe rivolto a A. per investire parte dei suoi averi in preziosi. In occasione di un secondo incontro presso gli uffici di A. a ZZ., dopo aver scelto gli orologi e le pietre da acquistare, QQQ. avrebbe informato A. della sua intenzione di fare rientrare parte dei suoi averi in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure. A. avrebbe quindi spiegato a QQQ. che quest’ultimo si sarebbe dovuto recare in Ungheria per aprire un conto nominativo su cui versare gli averi depositati in Svizzera. Su istruzione di
- 55 - A., QQQ. avrebbe quindi fatto bonificare l’importo di circa EUR 485'000.- su un conto da lui precedentemente aperto in Ungheria. Per l’apertura di tale conto, QQQ. sarebbe stato accolto a Y. da una signora che lo avrebbe accompagnato in banca, dove quest’ultimo avrebbe firmato della documentazione. In quell’oc- casione, tale signora gli avrebbe consegnato un telefono cellulare con una scheda SIM per la movimentazione del conto. In occasione di un terzo incontro a ZZ., dopo aver visto la merce, QQQ. avrebbe consegnato a A. il telefonino ricevuto in banca a Y. Su questo punto, QQQ. ha dichiarato: “A. ha preso il tele- fonino nelle sue mani e da quel momento io ho continuato a guardare gli oggetti che mi sono stati presentati e non ho più fatto caso a cosa stesse facendo A. in quel momento. Suppongo che stesse ordinando il bonifico dal mio conto unghe- rese ad un suo conto.” In tale circostanza, oltre ai diamanti e agli orologi, A. avrebbe consegnato a QQQ. EUR 385'000.- in contanti. Al riguardo quest’ultimo ha precisato: “Questo spiega perché non mi sono interessato della dinamica del telefonino, ovvero perché ero impegnato a contare il denaro a contante.” Con- frontato infine con una fattura datata 7 aprile 2015 a lui intestata per l’acquisto di due Rolex ed emessa dalla L. SA (MPC pag. 12-28-0017), QQQ. ha dichiarato di non saperne nulla, ritenendo comunque possibile che i due orologi indicati nella fattura siano quelli acquistati da A. (interrogatorio del 5 ottobre 2016, MPC pag. 12-28-0005 e segg.). In occasione dell’interrogatorio di confronto con A., QQQ. ha confermato di avere ricevuto gli orologi, i diamanti e la somma in contanti da A. a ZZ. Questionato più volte su tale aspetto, egli ha infine ritenuto possibile che una parte dei contanti l’abbia ricevuta a ZZ. e una parte altrove, tramite una persona da lui designata. Non esclude inoltre di avere visto la merce a ZZ. e che poi A. si sia offerto di portarla in XXX. con i contanti e di consegnarli ad una persona da lui designata. QQQ. non ha potuto infine confermare se il telefonino che gli era stato conse- gnato in banca a Y. l’abbia consegnato a A. o ad altre persone presenti nell’ufficio a ZZ. (v. interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, MPC pag. 13-20-0005 e segg.). 3.6.6 Dichiarazioni dell’imputato 3.6.6.1 Per quanto attiene alla fattispecie relativa a †PP., A. ha ammesso di essere stato lui a prospettarle l’apertura di un conto in Ungheria, “avendo l’esperienza prece- dente di GGG.”, ma nega di essere entrato in banca con lei. Secondo l’imputato si sarebbe poi configurato ciò che lui sperava, ovvero accompagnare i clienti nella speranza di vendere loro diamanti o orologi (v. interrogatorio di A. del 26 novem- bre 2019, MPC pag. 13-02-0591 e segg.). A suo dire, il denaro trasferito sul conto ungherese sarebbe probabilmente stato girato a una società controllata da HHH. In seguito, HHH. e B. si sarebbero occupati di restituire il denaro alle signore PP.
- 56 - e QQ. in Italia, in parte in contanti ed in parte in diamanti acquistati da A. Alla domanda volta a sapere quale sia stato il guadagno ottenuto per le clienti PP. e QQ., A. ha dichiarato di avere percepito EUR 10'000.-, ma di non essere in grado di precisare quale quota fosse a lui ascrivibile e quale alla L. SA (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.057 e segg). 3.6.6.2 Riguardo al caso GGG., A. ha dichiarato di non ricordare se fosse stato presente insieme a lui all’interno della banca a Y., ma di non poterlo escludere (v. interro- gatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0599). GGG. si sarebbe rivolto a A. per acquistare dei diamanti con gli averi depositati in Svizzera. Sa- rebbe poi stata la banca a fornirgli quale unica alternativa quella di aprire un conto in un paese white list, ciò che GGG. avrebbe fatto tramite B., il quale aveva dei contatti in Ungheria (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF 168.731.059 - 060). 3.6.6.3 Relativamente al caso LLL., A. ha dichiarato di non ricordare se fosse stato lui a consigliargli la soluzione dell’Ungheria e se LLL. avesse effettuato il volo verso l’Ungheria con lui o con B. A. non crede di essere stato presente all’interno dell’istituto bancario in Ungheria. Ha però confermato di avere ricevuto dal cliente sia la foto del suo documento che quella del casellario giudiziale, “per sapere chi fosse lui e se fosse una persona per bene” (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-02.0603). 3.6.6.4 In merito alla fattispecie concernente OOO., A. ha riferito che questo suo amico gli avrebbe chiesto se conosceva un’alternativa alla Voluntary Disclosure e lui lo avrebbe quindi messo in contatto con B. A. ha pure confermato di averlo accom- pagnato in Ungheria, ma non crede di essere stato presente all’apertura del conto (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-606 e del 20 mag- gio 2021, TPF pag. 168.731.060 e 061). 3.6.6.5 Per quanto concerne infine la fattispecie relativa a QQQ., A. ha dichiarato che il cliente si sarebbe rivolto a lui per acquistare diamanti e orologi. Sempre per ra- gioni legate alla Voluntary Disclosure, A. gli avrebbe quindi presentato B. L’im- putato ha negato di averlo accompagnato in Ungheria e di avere effettuato un pagamento tramite il telefonino. Secondo A., QQQ. non avrebbe ricevuto nulla da lui a ZZ. Parte della merce (diamanti e orologi, non contanti) sarebbe infatti stata consegnata a QQQ. a V. e qualcosa al suo banker a UUU. Il suo interesse “nel seguire questi clienti” sarebbe stato quello di eventualmente vendere loro qualche diamante “se fossero tornati in possesso dei loro averi o se ne avessero altri”. A. ha inoltre negato di conoscere la società PPP. Al quesito di sapere quale sia stato il ricavo per l’operazione concernente QQQ., A. ha dichiarato di avere guadagnato EUR 15'000.- a titolo personale ed EUR 15'000.- come L. SA (v.
- 57 - interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-589 e segg.; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.061 - 064). 3.6.6.6 Interrogato nel corso dei pubblici dibattimenti d’appello sul suo ruolo e quello di B. nelle operazioni legate all’Ungheria (CAR pag. 7.400.024 e segg.), A. ha spie- gato che il primo cliente, GGG., si sarebbe rivolto a lui per acquistare dei dia- manti, ma la banca gli avrebbe detto che non avrebbe più pagato nessuna pre- stazione da conti correnti di italiani verso società svizzere, informandolo della possibilità di aprire un conto corrente in un paese white list. A. gli avrebbe quindi presentato B. per fargli una cortesia, siccome quest’ultimo gli parlava sempre di un certo HHH. che aveva contatti con la banca ungherese. A dire di A., erano comunque i banker che consigliavano ai clienti di aprire un conto in un paese white list e il cliente veniva da lui con questa indicazione. L’imputato ha ammesso di avere accompagnato i clienti in Ungheria, ma in banca sarebbe entrato una volta sola e non sapeva che cosa avveniva una volta che il cliente aveva trasferito i suoi averi in Ungheria perché era una cosa che gestivano B. e HHH. Confrontato con le dichiarazioni di LLL., secondo cui A. gli avrebbe chiesto le fotografie della sua carta d’identità e della sua licenza di condurre per avviare le pratiche per l’apertura del conto a Y., quest’ultimo ha affermato che probabilmente questi do- cumenti gli erano stati chiesti da B. Interrogato sui documenti concernenti la so- cietà PPP. rinvenuti sulla sua scrivania e nel suo telefonino, A. ha riferito che B. gli avrebbe detto di darli a qualcuno. Per queste sue prestazioni, A. non avrebbe ricevuto alcun compenso, se non tramite le vendite dei suoi prodotti. Stando a quanto da lui dichiarato, egli accompagnava i clienti in Ungheria con l’intento di vendere loro diamanti. A questo proposito, egli ha dichiarato: “Guardi a dire la verità, diverse di queste persone (…) mi hanno chiesto loro di andare. Perché il problema grosso è che il personaggio che gli faceva le operazioni era quel per- sonaggio lì. Io sono quel personaggio qui. Evidentemente alle persone dava, vi- sto che glielo avevo presentato io, un po’ di fiducia magari che io ci fossi.” Ha poi aggiunto: “B. con tutto il bene che gli volevo ai tempi sembra un ragazzino. Ma- gari poi i fatti si sono determinati in un’altra maniera, però magari io sono un uomo, B. non è magari la persona che poteva destare la maggiore fiducia. Oltre- tutto io parlo l’inglese come l’italiano, cosa che magari per altri non è così. Magari un cliente ha preferenza di avere di fianco un uomo come me, soprattutto magari la signora PP. che abbiamo nominato, che non era capace neanche di stare in piedi e che invece doveva camminare ed è venuta con me.” 3.6.7 Dichiarazioni di B.
Interrogato sulla vicenda concernente †PP., B. ha dichiarato che era A. ad occu- parsi della consulenza ai clienti. Egli non ricorda di avere consegnato contanti o diamanti in Italia. Ha inoltre dichiarato di non sapere a quanto possa ammontare
- 58 - il guadagno relativo a questa operazione in quanto se ne occupava A. Riguardo a GGG., B. ha negato di essere stato in possesso dei dati di accesso all’e-ban- king e di essere stato lui ad occuparsi del rientro della somma di denaro. Anche in merito a LLL., B. ha riferito che della consulenza e della gestione dell’opera- zione si sarebbe occupato A. In riferimento alla vicenda concernente OOO., B. ha negato di avergli mai consegnato il denaro in Italia (interrogatorio del 25 no- vembre 2019, MPC pag. 13-26-0038 e segg.).
Sentito ai pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.052 e segg.) in merito al suo ruolo e quello di A. nella vicenda, B. ha dichiarato di avere ricevuto il con- tatto della banca di Y. da HHH. A suo dire, i clienti erano amici o conoscenti di A. e molte volte lui li avrebbe conosciuti solo in aereo oppure a Y. Stando a quanto dichiarato da B., era A. che prendeva gli accordi con i clienti. Anche il compenso per l’operazione veniva stabilito da A. quando prendeva gli accordi con il singolo cliente. A B. spettava comunque un rimborso spese oltre che un importo a titolo di regalia. Secondo B., A. sapeva del rientro dei capitali in Italia. Egli non ricorda tuttavia in quali casi se ne sarebbe occupato A. personalmente. Nelle occasioni in cui B. partecipava alla restituzione, egli restituiva quello che gli veniva dato da A., secondo le disposizioni di quest’ultimo. 3.7 Conclusioni 3.7.1 Come già illustrato dalla prima istanza, il presente complesso fattuale, ad ecce- zione della fattispecie riguardante Q., concerne il cosiddetto “circuito di Y.” (v. 9.7 della sentenza impugnata). I clienti italiani che per determinati motivi non pote- vano aderire alla Voluntary Disclosure in Italia, venivano consigliati ed assistiti nell’apertura di un conto personale presso una banca sita in un paese white list, in casu l’Ungheria, conto sul quale venivano in seguito bonificati gli averi presenti sulla relazione elvetica. In un secondo tempo, tali averi venivano trasferiti su un conto controllato da A. o B. La somma trasferita, dedotta un’eventuale commis- sione, veniva quindi restituita ai clienti in Italia in contanti o sotto forma di diamanti o orologi (v. supra consid. 3.6).
A. e B., confrontati con le dichiarazioni dei clienti interrogati, si sono attribuiti re- ciprocamente le responsabilità della vicenda. Infatti, mentre A. sostiene di avere aiutato i clienti che non potevano aderire alla Voluntary Disclosure presentando loro B. e accompagnandoli in Ungheria senza tuttavia partecipare alle operazioni di apertura del conto e alla restituzione degli averi in Italia, B. ha sempre dichia- rato che sarebbe stato A. a prendere gli accordi con i clienti e ad occuparsi della gestione dell’operazione.
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Ora, considerate tutte le dichiarazioni dei clienti interrogati, questa Corte ritiene che, sebbene alcune presentino piccole imprecisioni, le stesse siano del tutto credibili in quanto coerenti, circostanziate e disinteressate. Tali dichiarazioni, a mente di questa Corte, dimostrano chiaramente che A. ha partecipato attiva- mente ed in modo essenziale alle operazioni legate al “circuito ungherese”, se- condo una successione di azioni che si sono sostanzialmente ripetute per ogni singolo cliente di cui alle imputazioni in oggetto (tranne che nel caso Q.). In tutti i casi citati, è stato infatti l’imputato a prestare consulenza ai clienti in merito alla soluzione dell’Ungheria, sebbene nel caso QQQ. non sia stato chiarito se l’idea di trasferire i propri averi in un paese white list sia nata da un banker o da A. A questo scopo i clienti venivano messi in contatto con B. che aveva i contatti con la banca ungherese. Tuttavia, anche in questa fase A. partecipava attivamente all’operazione, procurandosi in determinati casi i documenti necessari (v. docu- menti ricevuti da LLL. e quelli rinvenuti sulla sua scrivania e nel suo telefonino) e accompagnando personalmente i clienti in Ungheria. Quanto appena descritto è stato per altro in gran parte confermato dallo stesso imputato, il quale ha sempre ammesso di avere aiutato i clienti nella speranza di vendere loro diamanti.
Va inoltre rilevato come l’accompagnamento in Ungheria da parte dell’imputato sia stato indispensabile per la buona riuscita dell’operazione. Infatti, come dichia- rato dallo stesso A., quest’ultimo parlava l’inglese come l’italiano. Inoltre, i clienti si fidavano di lui, che a differenza di B. dava la parvenza di essere un uomo e non un ragazzino (v. dichiarazioni dello stesso imputato, supra consid. 3.6.6). A mente di questa Corte, la questione se l’imputato fosse stato presente o meno in banca e alla consegna degli averi in Italia può dunque restare aperta, considerato che il suo ruolo nella vicenda si è rivelato comunque essenziale. 3.7.2 Per quanto concerne la fattispecie relativa a Q., si rimanda a quanto esposto al consid. 2.6.1. 3.7.3 La prima Corte si è già posta il quesito di sapere in veste di quale società A. abbia agito nell’ambito delle presenti imputazioni, se quale amministratore di L. SA o quale amministratore di M. SA. Questo perché non potrebbe essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA se avesse agito a nome di M. SA, essendo la stessa stata affiliata ad un’OAD dal 25 settembre 2013 al 18/22 aprile 2016 (MPC pag. 18-06-0003 e segg.). Questa Corte condi- vide l’argomentazione del primo giudice, secondo cui A. ha agito a nome di L. SA perlomeno per quanto concerne i clienti PP. e QQ., QQQ. e Q. Con le signore PP. e QQ. A. si era infatti recato in banca a V., proponendo all’istituto di credito l’acquisto di diamanti da L. SA; relativamente a QQQ. e Q., è invece stata rinve- nuta agli atti una fattura intestata a L. SA (v. consid. 9.10 e 9.11 della sentenza impugnata).
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Questa Corte si è inoltre posta il quesito se, per quanto riguarda le altre fattispe- cie, dovrebbe essere vagliata l’eventualità, menzionata dal MPC in sede di requi- sitoria d’appello, che l’imputato abbia agito a titolo personale, indipendentemente da una sua società. Tale possibilità, non essendo contemplata nell’atto d’accusa, non può tuttavia essere presa in considerazione.
La Corte d’appello è dunque giunta alla conclusione che per i capi d’accusa ri- guardanti LLL., OOO. e GGG., non essendo possibile accertare un agire a nome di L. SA o di M. SA, l’imputato deve essere prosciolto dalle accuse di cui ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4. 3.7.4 Per quanto concerne quindi i restanti capi d’accusa (3.1, 3.5 e 3.6), questa Corte rileva quanto segue: Relativamente al caso Q., questa Corte ha già accertato che A. (v. supra consid. 2.6.2), tramite la L. SA, ha agito quale intermediario finanzia- rio ai sensi dell’art. 14 LRD. Per quanto concerne invece i casi QQQ. e †PP., non v’è dubbio che A., quale amministratore di fatto di L. SA, abbia fornito aiuto ai clienti per investire o trasferire denaro ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD e che in questo modo abbia agito quale intermediario finanziario ai sensi dell’art. 14 LRD. 3.7.5 Per quel che riguarda infine il requisito dell’agire a titolo professionale, si rinvia infine al consid. 2.6.3 della presente decisione. 3.7.6 A., per l’attività svolta quale amministratore di fatto di L. SA, non essendo la stessa affiliata ad un OAD, necessitava quindi dell’autorizzazione della FINMA, autorizzazione che l’imputato in casu non aveva richiesto. 3.7.7 Quanto al profilo soggettivo, avendo in passato seguito dei corsi OAD in qualità di amministratore di M. SA, l’imputato era sicuramente consapevole del suo ob- bligo di richiedere un’autorizzazione della FINMA. 3.7.8 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere riconosciuto colpevole di violazione dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 14 LRD con riferimento ai capi d’accusa 3.1, 3.5 e 3.6. 4. Commisurazione della pena 4.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
- 61 - obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motiva- zione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 4.2 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da consi- derare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repren- sibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risul- tato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a peri- colo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circo- stanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 4.3 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
- 62 - Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge fede- rale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 con- sid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codifi- cato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 4.4 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg., consid. 3.6). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso,
- 63 - appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, se- condo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulte- riori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possi- bile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del TF 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1). 4.5 Giusta l’art. 2 DPA, le disposizioni generali del CP si applicano ai fatti cui la legi- slazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art. 9 DPA, l’art. 68 CP (attuale art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. In presenza di imputazione di reati perseguiti alcuni tramite il CPP e altri tramite il DPA, i cui procedimenti sono stati riuniti prima del processo di primo grado - come in concreto - l’art. 9 DPA non trova applicazione. In simili circostanze si applicano pertanto i principi di cui all’art. 49 cpv. 2 CP (JONAS ACKERMANN, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafre- cht, 2020, n. 12 e 21 ad art. 9 DPA). 4.6 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferi- mento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) con riferimento al capo d’accusa n. 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44
- 64 - LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6.
Nel caso in esame, la prima Corte ha correttamente stabilito che il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP e la violazione dell’art. 44 LFINMA costi- tuiscono i reati più gravi, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre il massimo della pena pecuniaria comminabile è di 360 aliquote gior- naliere per un massimo di fr. 3'000.- ognuna. Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva edittale non potrà comunque eccedere i quattro anni e sei mesi (3 anni + 1/2 di tre anni). 4.7 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze ogget- tive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la de- terminazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 4.8. Per quanto concerne anzitutto gli elementi costitutivi oggettivi del riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), questa Corte rileva quanto segue.
Occultando, rispettivamente lasciando che venisse occultato il denaro di origine criminale nelle cassette di sicurezza poste all’interno della cassaforte in uso alle sue società, A. ha senza dubbio violato il bene giuridico protetto dalla normativa, in casu l’amministrazione della giustizia estera e meglio l’eventuale pretesa con- fiscatoria estera. Trattasi inoltre di un’importante somma di denaro che è stata rinvenuta soltanto in occasione di una perquisizione. Anche questa Corte, così come la prima istanza, ritiene tuttavia che tale atto non abbia comportato un li- vello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale.
Dal profilo soggettivo, anche questa Corte è giunta al convincimento che A. ha agito con dolo diretto (cfr. supra consid. 1.2.5.5). Egli sapeva dell’origine illecita del denaro, ma ciò nonostante ha contribuito ad occultare il medesimo nelle citate cassette di sicurezza. Infine, malgrado non sia stato possibile chiarire se A. abbia agito per scopo di lucro, non si ravvisa nemmeno una situazione di emergenza o di tentazione tale da giustificare un’attenuazione della pena.
- 65 -
Tenuto conto di quanto precede, anche questa Corte, così come la Corte di prima istanza, considera la colpa di A. in relazione al reato di riciclaggio di denaro come di media gravità, ritenendo adeguata, a titolo di pena di base per tale reato, una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere. 4.9 Tale pena deve poi essere adeguatamente aumentata in considerazione degli ulteriori reati oggetto di condanna (v. supra consid. 5.6). Per quanto concerne le violazioni dell’art. 44 LFINMA, il primo giudice le ha correttamente considerate nel loro insieme per la fissazione della pena complessiva, essendo le stesse strettamente collegate tra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale. 4.9.1 In relazione alla ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA, anche questa Corte ri- tiene, sotto il profilo oggettivo, che gli atti commessi dall’appellante abbiano com- portato un livello di intensità preparatoria, organizzativa ed esecutiva tale da in- travvedervi una certa energia criminale. Il reato in questione, infatti, è stato per- petrato in almeno tre distinte occasioni (v. fattispecie relativa a †PP., QQQ. e Q.), sull’arco di alcuni mesi, prima che B. venisse posto in stato di arresto. A favore dell’imputato, questa Corte considera il fatto che la soglia di fr. 20'000.-, oltre la quale sarebbe stata necessaria l’autorizzazione della FINMA, non è stata supe- rata in maniera importante. Dal profilo soggettivo, A. ha agito con dolo diretto e per mero scopo di lucro, ottenendo un guadagno di almeno EUR 25'000.- nell’arco di un anno civile (v. supra consid. 2.6.3). 4.9.2 Per quanto concerne la violazione dell’art. 305ter CP, dal profilo oggettivo, il com- portamento rimproverato all’imputato non palesa una particolare energia crimi- nale. Occorre inoltre considerare, a favore dell’appellante, il fatto che Q. lo aveva informato dell’identità del reale avente diritto economico della società MM. e che quindi il bene giuridico protetto dalla normativa in oggetto, ovvero il buon funzio- namento dei mercati finanziari, non è stato realmente messo in pericolo. Sotto il profilo soggettivo, si rileva che A. ha agito per lo meno con dolo eventuale (v. supra consid. 2.6.5), ciò che costituisce un fattore attenuante nella commisura- zione della pena rispetto al dolo diretto (TRECHSEL/THOMMEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 20 ad art. 47 CP). 4.9.3 Tenuto conto delle predette circostanze, anche questa Corte, così come la Corte di primo grado, considera la colpa di A. per la ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA come di media gravità e per la violazione dell’art. 305ter CP come di lieve entità. La Corte d’appello ritiene quindi adeguato un aumento della pena di base di 80 aliquote giornaliere (60 aliquote per la ripetuta violazione dell’art. 44 LFINMA e
- 66 - 20 aliquote per la violazione dell’art. 305ter CP), per una pena pecuniaria com- plessiva di 180 aliquote giornaliere.
4.10 Per quanto attiene alle circostanze personali legate all’autore, si rileva che la sua situazione personale e patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza. A., cittadino italiano e titolare di un permesso B, è coniugato e non ha figli. Egli svolge tuttora l’attività di commer- ciante per la società L. SA, dalla quale percepisce un reddito mensile netto di fr. 6'500.- che va ad aggiungersi a quello di ca. 3'000.- derivante da compraven- dite personali. La moglie percepisce invece un reddito mensile netto di fr. 4'000.- . Oltre a una Jeep Wrangler, A. dispone di sostanza mobiliare per fr. 2'085'000.- . Quali spese mensili, nel formulario sulla situazione personale e patrimoniale l’appellante ha indicato unicamente l’importo di fr. 1'375.- corrispondente alla metà del canone di locazione (che divide con la moglie) e quello di fr. 400.- quale premio della cassa malati. Egli ha inoltre indicato di avere debiti di fr. 10'000.- annuali per il leasing dell’automobile (v. formulario sulla situazione personale e finanziaria, CAR pag. 6.200.008 - 010; interrogatorio dell’imputato del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.002 - 006). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figu- rano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 397.90, nel frat- tempo estinte (CAR. pag. 6.401.010 e seg.). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (CAR pag. 6.401.005, 008 e seg.).
A sfavore dell’appellante vi è da ritenere che per i reati di cui agli art. 305ter CP e 44 LFINMA egli ha agito per mero scopo di lucro, non avendone alcuna neces- sità. L’atteggiamento processuale da lui assunto denota inoltre un’incapacità di assumersi la responsabilità della propria condotta. Tuttavia, come già conside- rato dal giudice di prima istanza, il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2014 e 2015, costituisce senza dubbio una circostanza attenuante della pena.
Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Um- ständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sen- tenza del TF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria (sospesa, v. infra consid. 12.12) e che la situazione finanziaria di A. gli permette senz’altro di non incorrere in gravi problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al paga- mento di una pena pecuniaria (sospesa).
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Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze del caso con- creto, anche questa Corte considera adeguata una pena pecuniaria di 160 ali- quote giornaliere.
4.11 Per quel che concerne l’aliquota giornaliera, considerata la situazione personale e finanziaria dell’imputato (v. supra consid. 4.10) e tenuto conto della costante prassi del TPF, la Corte d’appello ritiene adeguato un importo di fr. 200.-.
4.12 Come già ritenuto in prima istanza, le condizioni formali per ammettere A. al be- neficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date. Non vi sono inoltre elementi che ostacolano la formulazione di una prognosi favore- vole. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. 5. Misure 5.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha ordi- nato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, degli og- getti sequestrati di cui ai punti da 4.2 a 4.19 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 a favore degli aventi diritto (v. punto 4 del dispositivo, CAR pag. 1.100.102). Come indicato precedentemente, il punto 4 del dispositivo della citata sentenza, essendo rimasto incontestato, va qui ripreso integralmente. 5.2 La Corte penale del TPF ha invece condannato A. al pagamento di un risarci- mento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la prima Corte ha ordinato il mantenimento del sequestro sulla rela- zione bancaria n. 1 intestata a M. SA presso Banca N., V. (v. sentenza impu- gnata, TPF pag. 1.100.089)
Mediante dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha impugnato sia la decisione concernente il risarcimento equivalente che quella relativa al mantenimento del sequestro sulla relazione bancaria n. 1 inte- stata a M. SA presso Banca N., V.
A mente di questa Corte, nessun appunto può essere mosso alla decisione del primo giudice di condannare l’imputato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP di complessivi EUR 25'000.- , pari a fr. 27'304.-, e di ordinare il mantenimento del sequestro sulla summen- zionata relazione bancaria al fine di garantire la parziale esecuzione del risarci- mento equivalente. Vengono pertanto qui richiamati, in applicazione dell’art. 82
- 68 - cpv. 4 CPP, i considerandi 11.4 - 11.10 della sentenza impugnata. Alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali, questa Corte conviene con il giudice di prima istanza nel ritenere che il guadagno di EUR 25'000.- conseguito da A. (v. supra, consid. 2.6.3), soggetto a confisca in quanto provento di reato, non sia più repe- ribile. 6. Spese procedurali 6.1 Quadro normativo
Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).
Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).
- 69 - 6.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza 6.2.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha con- dannato l’imputato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'260.- . Per determinare tale importo, il tribunale di prima istanza ha considerato il par- ziale proscioglimento dell’imputato, stabilito in ca. il 60% delle imputazioni a suo carico. Il primo giudice ha quindi posto a carico di A. l’importo di fr. 2'060.-, pari al 40% dell’importo richiesto dal MPC per le spese d’istruttoria e l’importo di fr. 1'200.-, corrispondente al 40% dell’emolumento di fr. 3'000.-, ritenuto ade- guato per il procedimento di prima istanza (v. sentenza impugnata consid. 12.2 e 12.3). A copertura delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza, la Corte penale ha ordinato la compensazione con le pretese d’inden- nizzo di cui al punto 6. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP). 6.2.2 Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza dell’appellante per tutti i reati ritenuti in prima istanza, anche la ripartizione delle spese procedurali stabi- lita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP). Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo di giudice di com- pensare le spese procedurali con le pretese d’indennizzo in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP, che viene dunque confermata. 6.3 Spese della procedura d’appello
Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (v. supra consid. 7.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di fr. 4'600.-, da porre a carico dell’appellante in ragione di 1/2 (fr. 2'300.-), ritenuto che l’imputato e la sua società (L. SA), a fronte dell’appello presentato dal MPC, siano risultati soccombenti nella causa per circa la metà (art. 428 cpv. 1 CPP). Le restanti spese della procedura d’appello sono poste a carico della Confederazione. 7. Ripetibili 7.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF).
- 70 - L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’in- dennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a fr. 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli im- porti massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore ag- giunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità ora- ria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.- per la causa, nonché a fr. 200.- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 con- sid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 7.2 Sempre in considerazione del parziale proscioglimento dell’imputato (v. supra consid. 7.2.1), il tribunale di prima istanza gli ha riconosciuto un’indennità per le spese legali sostenute pari a fr. 52'000.- arrotondati (v. sentenza impugnata con- sid. 13.4.5). Tale retribuzione appare a questa Corte senz’altro giustificata. Per- tanto, anche su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata. 7.3 Nell’ambito della presente procedura d’appello, A. ha chiesto un’indennità per spese legali pari a fr. 13'105.75. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 19 aprile 2022 (CAR pag. 7.300.049 - 051).
Questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e spese siano state correttamente documentate e giustificate. Tuttavia, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, deve essere ap- plicata la tariffa oraria di fr. 230.- come da prassi. La retribuzione per le presta- zioni fatturate dalla difesa a titolo di onorari deve perciò essere quantificata in fr. 8'797.50 (h 38.15 a fr. 230.-).
Considerato il totale delle spese di fr. 693.75, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 10'222.10 (IVA in- clusa), da porre a carico dell’appellante in ragione di fr. 5'111.05 (art. 428 cpv. 1 CPP). 8. Pretese a titolo di riparazione del torto morale 8.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha respinto la richiesta d’indennizzo a titolo di riparazione del torto morale presentata da A., ritenuto come non sia stato circostanziato né comprovato in che modo l’attività
- 71 - dell’imputato sarebbe stata pregiudicata dal procedimento penale a suo carico (v. sentenza impugnata consid. 13.5). 8.2 Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha nuovamente postulato il riconoscimento di un’indennità a titolo di riparazione del torto morale pari a fr. 20'000.-. 8.3 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di priva- zione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).
Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere determinata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione fami- liare e professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1). Un'indennità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sottoposto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedi- mento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro es- sere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni persegui- mento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 con- sid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b). 8.4 Nel caso concreto, l’imputato non ha reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali in riferimento al procedimento in oggetto. Se è pur vero che una procedura come quella in disamina comporta delle conse- guenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto, la particolare gravità della lesione subita deve essere sufficientemente sostanziata, ciò che
- 72 - l’imputato in concreto non ha fatto. Pertanto, la richiesta d’indennizzo a titolo di riparazione del torto morale avanzata da A. deve essere respinta. 9. Pretese di L. SA ex art. 434 CPP 9.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha respinto la richiesta d’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP presentata da L. SA. Il giudice di prima istanza non ha ritenuto sufficientemente comprovato un nesso di causa- lità tra il danno asseritamente subito dalla società e i sequestri ordinati dall’auto- rità inquirente. La società non avrebbe comunque avuto diritto all’indennizzo e questo in considerazione della colpa dell’imputato nel contesto delle misure coer- citive emanate dal MPC (v. sentenza impugnata consid. 13.6). 9.2 Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.236 - 238) la L. SA ha postulato il riconoscimento di un indennizzo ex art. 434 CPP pari a fr. 1'165'106.61, richiesta già avanzata in primo grado con istanza del 20 maggio 2021 (cfr. TPF pag. 168.721.001 e segg.). 9.3 Giusta l’art. 434 cpv. 1 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’art. 433 cpv. 2 CPP è applicabile per analogia.
L’art. 433 cpv. 2 CPP (applicabile per analogia) dispone che l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza. L’art. 434 CPP prevede l’indennizzo del danno patito da un terzo, in connessione con gli atti di procedura penale (MO- REILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, CPP, 2a ediz. 2016, n. 2 ad art. 434 CPP). Gli atti procedurali possono causare un danno diretto a terzi, se- gnatamente se essi subiscono provvedimenti coercitivi. È segnatamente il caso di perquisizioni, sorveglianze telefoniche o sequestri di oggetti appartenenti o de- tenuti da terzi (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 434 CPP). Il dovere di indennizzo dello Stato ai sensi dell’art. 434 CPP può essere soppresso, qualora la colpa della persona lesa sia tale da interrompere il nesso di causalità adeguato tra il danno e l’atto di procedura considerato (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n. 12 ad art. 434 CPP). 9.4 Nella fattispecie, la L. SA sostiene di aver patito un pregiudizio a causa del se- questro dell’inventario e delle relazioni bancarie disposto nell’ambito del procedi- mento penale a carico di A. Stando ai conti economici 2015-2020 prodotti dalla società, i ricavi (lordi) da rivendita merce sarebbero stati molto più elevati nel
- 73 - 2015, anno precedente il sequestro (fr. 3'282'017.42) e nel 2020, quando la so- cietà è rientrata in possesso del proprio inventario (fr. 1'469'707.05) rispetto agli altri anni (2016-2019). L’istante ha quindi quantificato l’ammontare dell’inden- nizzo operando una media tra i margini operativi (ricavi da rivendita di merce ./. costi acquisto merce) del 2015 e del 2020 (v. istanza del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.721.001 e segg.). In sede d’appello, la società ha richiamato tale me- todo di calcolo, pur menzionando la facoltà del giudice di determinare il danno secondo equità (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.017 e seg.).
Secondo questa Corte, non è stato dimostrato che la diminuzione del ricavo da rivendita merce dal 2016 in avanti sia dovuta al sequestro dell’inventario e delle relazioni bancarie della società. Come osservato dalla Corte penale, nel 2014, prima del sequestro, il ricavo da rivendita merce era addirittura inferiore a quello realizzato nel 2018 e nel 2019. Già solo per questo motivo, non può essere se- guita la tesi dell’istante, che vorrebbe che il calcolo fosse basato sui conti econo- mici 2015-2020. Per il resto, in conformità con l’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid. 13.6.3 e 13.6.4 della sentenza impugnata. Non essendo stati invocati, in sede d’appello, nuovi elementi che il giudice di prima istanza non abbia già debi- tamente preso in considerazione, questa Corte non può che confermare la sen- tenza di prima istanza anche su questo punto. In assenza di elementi concreti dai quali desumere l’esistenza di un pregiudizio per la L. SA derivante da atti procedurali, non spetta infatti a questa Corte quantificare e comprovare le pre- tese avanzate dalla società. Ne segue che la richiesta d’indennizzo ex art. 434 CPP presentata da L. SA deve essere respinta.
- 74 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 è cresciuta in giudicato in relazione al punto n. 4 del dispositivo (sequestro). II. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dall’accusa di: 1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2; 1.2 attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4. 2. A. è riconosciuto autore colpevole di: 2.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3; 2.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), con riferimento al capo d’accusa n. 2; 2.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6. 3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 4. A. è condannato al pagamento delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza in ragione di fr. 3’260.-. 5. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Con- federazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP).
- 75 -
Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata M. SA presso Banca N., V. 6. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono ac- colte limitatamente a fr. 52'000.- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). 7. Le pretese a titolo di indennizzo di L. SA sono respinte (art. 434 CPP). 8. A copertura delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto 6. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4 CPP). III. Spese della procedura d’appello 1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi fr. 4'600.-, sono posti a carico di A. in ragione di fr. 2'300.-. Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione. 2. A A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 5'111.05 (IVA inclusa), a carico della Confederazione. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Blum Leda Ferretti
- 76 - Intimazione a (atto giudiziale): - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Per l’imputato A.: Avv. Luca Marcellini - Per la società L. SA: Avv. Luca Marcellini
Copia a (brevi manu): - Corte penale del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione (per l’esecuzione) Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Secondo l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 11 novembre 2022