Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) Rinvio del Tribunale federa...
Sachverhalt
A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 Il 17 luglio 2015, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro. L’istruzione è stata estesa ad altre persone e, in seguito, a A., inizialmente per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione e poi anche per titolo di riciclaggio di denaro (MPC pag. 01-00-0001 e segg.; 02-00- 0014 e seg.).
A.2 Parallelamente, a seguito della denuncia penale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) del 24 aprile 2019 (MPC pag. 05-04- 0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in com- binato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019 il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC con conseguente trasmissione dell’incarto a quest’ultimo (MPC pag. 05-04-0001 e segg.).
A.3 Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0017 e seg.).
A.4 Il 10 giugno 2020 il MPC ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di B., cresciuto in giudicato (MPC pag. 03-00-0066 e segg.). Con decreto d’accusa di medesima data (MPC pag. 03-00-0052 e segg.), il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affilia- zione previsto dall'art. 14 LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi so- spesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.-- e il pagamento delle spese proce- durali pari a fr. 5'150.--.
A.5 Il 22 giugno 2020 A. ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti (MPC pag. 03-00-0190).
- 4 - A.6 Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF (di seguito: Tribunale penale federale) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, ricono- scimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (TPF pag. 168.100.001 e segg.).
A.7 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 (CAR pag. 1.100.003 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) in relazione al capo d’accusa 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizza- zione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa
n. 3.1, 3.5 e 3.6. A. è stato invece prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 e dall’accusa di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4, e con- dannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di CHF 200.-- ca- dauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ra- gione di CHF 3'260.-- e di un risarcimento equivalente a favore della Confedera- zione di complessivi CHF 27'304.-- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la par- ziale esecuzione del risarcimento equivalente, è stato mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA, Lugano (di seguito: M.) presso Banca N. SA, Lugano (di seguito: Banca N.). Le pretese a titolo di inden- nizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a CHF 52'000.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), mentre quelle a titolo di indennizzo della società L. SA (di seguito: L.) sono state respinte (art. 434 CPP). A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese di indennizzo riconosciute a A. Per quanto riguarda infine gli og- getti sequestrati di cui ai punti da 4.2. a 4.19 dell’atto d’accusa, il primo giudice ne ha ordinato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, a favore degli aventi diritto.
A.8 In data 4 giugno 2021 il MPC ha presentato annuncio d’appello contro la sum- menzionata decisione (CAR pag. 1.100.106 e seg.); il 7 giugno 2021 anche A. e L. hanno annunciato di appellarsi contro la stessa, chiedendone nel contempo la motivazione scritta (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108).
- 5 - B. Procedura d’appello (CA.2021.15) B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 13 agosto 2021, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 -
125) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:
1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza: 1.1 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa. 1.2 A. è riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’ob- bligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) in relazione ai capi di imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4 dell’atto d’accusa. 2. Modifica del dispositivo n. 3 della sentenza: A. è condannato ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre (3) anni e alla multa di CHF 3'000.-. 3. Modifica del dispositivo n. 5 della sentenza: A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 5'150.-. 4. Modifica del dispositivo n. 7 della sentenza: Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono respinte (art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 430 CPP). 5. Modifica del dispositivo n. 9 della sentenza: Il dispositivo n. 9 viene a cadere in quanto le pretese di indennizzo e del torto morale di A. sono respinte.
Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto la seguente modifica della sentenza di primo grado:
- per le imputazioni di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni fi- nanziarie e diritto di comunicazione, attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (pto. 2.), si chiede che il signor A. venga prosciolto; - conseguentemente, il signor A. non è condannato ad una pena pecuniaria (pto. 3); - al signor A. non viene accollato il pagamento delle spese procedurali (pto. 5); - il signor A. non viene condannato al pagamento di un risarcimento equiva- lente a favore della Confederazione e il sequestro della relazione bancaria intestata a M. SA è revocato (pto. 6); - la richiesta di risarcimento di CHF 157'483.-, presentata dal signor A. in oc- casione del dibattimento di prima istanza, è integralmente accolta (pto. 7);
- 6 - - la compensazione delle spese procedurali con le pretese di indennizzo di cui al pto. 7 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata.
In data 31 agosto 2021 anche L. ha presentato una dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (CAR pag. 1.100.236 - 238), chiedendo che il dispositivo
n. 8 della sentenza impugnata venga riformato nel modo seguente: “La richiesta di risarcimento ex art. 434 CPP di CHF 1'165'106.61 presentata da L. SA è inte- gralmente accolta (pto. 8)” B.2 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza delle parti a Bellinzona, nell’aula penale del TPF, il 20 aprile 2022. Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti B. in qualità di testimone (per videoconferenza) e l’imputato (in aula) (CAR pag. 5.101.001 - 003). Con requisitoria e arringa le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni indicate nelle proprie dichiarazioni d’ap- pello (traccia scritta della requisitoria del MPC del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg., verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.007 e segg.).
B.3 Con sentenza CA.2021.15 del 20 giugno 2022, la Corte d’appello del TPF ha confermato la sentenza di prima istanza, riconoscendo A. autore colpevole di ri- ciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa 1.3, ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) con riferimento al capo d’accusa n. 2 e attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6, prosciogliendolo dai restanti capi d’imputazione. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di CHF 200.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. A. è stato condannato al pagamento delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza in ragione di CHF 3'260.-- e di un risarcimento equi- valente a favore della Confederazione di complessivi CHF 27'304.--, a parziale garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria inte- stata alla società M. Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a CHF 52'000.-- a titolo di indennizzo, mentre quelle di L. sono state respinte. A copertura delle spese procedurali di prima istanza è stata ordinata la compensazione con l’indennizzo riconosciutogli. Le spese della procedura d’appello, consistenti in complessivi CHF 4'600.--, sono state poste a carico di A. in ragione di CHF 2'300.--. Per la procedura d’appello gli sono invece state riconosciute spese per ripetibili per un ammontare comples- sivo di CHF 5'111.05.
- 7 - B.4 Con sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 il Tribunale federale, in accogli- mento del ricorso presentato da A., ha annullato la summenzionata sentenza e ha rinviato la causa alla Corte d’appello del TPF per nuovo giudizio (CAR pag. 1.100.001 e segg.).
C. Procedura di rinvio (CA.2024.26)
C.1 A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale, la Corte d’appello del TPF ha aperto un nuovo procedimento con il numero di ruolo CA.2024.26 (CAR pag. 1.200.001 e seg.).
C.2 In data 20 agosto 2024, il MPC ha presentato una domanda di revisione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 del Tribunale federale motivata dalla parzialità di un membro del collegio giudicante (partecipazione alla medesima causa in altra veste) che dovrebbe comportarne la ricusazione (CAR pag. 2.201.003 e segg.).
C.3 Con ordinanza del 27 agosto 2024, la Corte d’appello ha quindi deciso – per motivi di economia processuale – di sospendere la procedura CA.2024.26 sino alla conclusione del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale federale, con- cernente la domanda di revisione della sentenza di rinvio 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 (CAR pag. 8.101.001 e segg.).
C.4 A seguito della sentenza 6F_18/2024 dell’11 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione della sentenza d’ap- pello, la Corte d’appello ha disposto la revoca della sospensione della procedura CA.2024.26 e, in considerazione della sentenza di rinvio del Tribunale federale (v. infra, consid. I.2.2), ordinato la procedura scritta e assegnato un termine alle parti per presentare le proprie osservazioni in relazione alle spese delle proce- dure di prima e seconda istanza (CAR pag. 2.100.001).
C.5 In data 22 agosto 2025, A. e L. hanno chiesto che tutte le spese procedurali considerate con sentenze di primo e secondo grado vengano poste a carico della Confederazione. A. ha inoltre chiesto che gli vengano riconosciute le se- guenti indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. 1 (CAR pag. 2.102.001 e seg.):
- per quanto riguarda le spese legali di prima istanza, l’importo complessivo fissato dalla Corte di CHF 86'032.15 (cfr. punto 13.4.5 sentenza 28.5.2021); - per quanto riguarda le spese legali di seconda istanza, l’importo complessivo fissato dalla Corte di CHF 10'222.10 (cfr. punto 7.3 sentenza 20.6.2022).
- 8 - C.6 Con scritto del 28 agosto 2025 il MPC ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CAR pag. 2.101.002).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Procedura scritta
E. 1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.3;
E. 1.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), con riferimento al capo d’accusa n. 2;
E. 1.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6.
E. 1.4 Spese della procedura d’appello (CA.2024.26)
Quanto alle spese della procedura d’appello CA.2024.26, la scrivente Corte ha ritenuto proporzionato un emolumento complessivo di CHF 1'000.--, anch’esso da porre a carico della Confederazione, tenuto conto dell’esito del procedimento.
E. 2 Le spese d’istruzione e le spese procedurali di prima istanza (SK.2021.3) di com- plessivi CHF 8'150.-- sono poste a carico della Confederazione.
E. 2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’in- dennità oraria ammonta almeno a CHF 200.- e al massimo a CHF 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.- per la causa, nonché a CHF 200.- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del
- 12 - 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).
E. 2.2 Con riferimento alle indennità per spese legali richieste in prima istanza mediante le tre note d’onorario presentate dalla difesa, la Corte d’appello condivide piena- mente le correzioni apportate dal giudice di primo grado, pervenendo a un im- porto complessivo di CHF 86'032.15. Visto l’integrale proscioglimento dell’impu- tato, tale importo deve essergli riconosciuto integralmente.
E. 2.3 Nell’ambito della procedura d’appello CA.2021.15, A. ha chiesto un’indennità per spese legali pari a CHF 13'105.75. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 19 aprile 2022 (CAR pag. 7.300.049 - 051).
Questa Corte ha esaminato le prestazioni fatturate a titolo di onorari, ritenendole correttamente documentate e giustificate, ad eccezione della tariffa oraria che, in casi come il presente – che non si contraddistinguono per una complessità parti- colare – deve essere ridotta a CHF 230.--. La retribuzione per le prestazioni fat- turate dalla difesa a titolo di onorari viene quindi quantificata in CHF 8'797.50 (h 38.15 a CHF 230.-).
Considerato il totale delle spese di CHF 693.75, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi CHF 10'222.10 (IVA inclusa), da porre a carico della Confederazione (art. 428 cpv. 1 CPP).
E. 2.4 Per quanto concerne infine il procedimento d’appello CA.2024.26, la difesa di A. non ha formulato alcuna richiesta né presentato una nota d’onorario. Questa Corte ritiene comunque equo riconoscergli un’indennità per spese legali di CHF 300.-- (IVA inclusa), da porre a carico della Confederazione (art. 428 cpv. 1 CPP).
- 13 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato 1. La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 è cresciuta in giudicato in relazione al punto n. 4 (sequestro) e al punto n. 8 (pretese ex art. 434 CPP di L. SA) del dispositivo.
E. 3 La relazione bancaria n. 1 intestata a M. SA presso Banca N. SA, Lugano, viene dissequestrata.
E. 4 Le pretese a titolo d’indennizzo e di riparazione del torto morale di A. nell’ambito della procedura di prima istanza (SK.2021.3) sono accolte limitatamente a CHF 86'032.15 a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
E. 5 Le spese della procedura d’appello CA.2021.15 (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi CHF 4'600.--, sono poste a carico della Confedera- zione.
- 14 -
E. 6 A A. vengono riconosciute spese per ripetibili nell’ambito della procedura d’ap- pello CA.2021.15 per un ammontare complessivo di CHF 10'222.10 (IVA in- clusa), a carico della Confederazione.
E. 7 Le spese della procedura d’appello CA.2024.26 (tassa di giustizia e altri disborsi) di complessivi CHF 1'000.-- sono poste a carico della Confederazione.
E. 8 A A. vengono riconosciute spese per ripetibili nell’ambito della procedura d’ap- pello CA.2024.26 per un ammontare complessivo di CHF 300.-- (IVA inclusa), a carico della Confederazione. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Blum Leda Ferretti
- 15 - Intimazione a (atto giudiziale): - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Per l’imputato A.: Avv. Luca Marcellini - Per la società L. SA: Avv. Luca Marcellini
Copia a (brevi manu): - Corte penale del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze (per l’esecu- zione)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Secondo l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 16 settembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 15 settembre 2025 Corte d’appello Composizione
Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante Katharina Giovannone-Hofmann e Maurizio Albisetti Bernasconi Cancelliera Leda Ferretti Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
appellante / appellato / pubblica accusa
contro
A., nato il (…), difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,
appellante / appellato / imputato
e
SOCIETÀ L. SA, difesa dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,
appellante / terzo ai sensi di art. 434 CPP
Oggetto
Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: CA.2024.26
- 2 - Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente dili- genza in operazioni finanziarie e diritto di comunica- zione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza auto- rizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD)
Rinvio del Tribunale federale (sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024) a seguito del ricorso contro la sen- tenza della Corte d’appello del Tribunale penale fede- rale CA.2021.15 del 20 giugno 2022
- 3 - Fatti: A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 Il 17 luglio 2015, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro. L’istruzione è stata estesa ad altre persone e, in seguito, a A., inizialmente per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione e poi anche per titolo di riciclaggio di denaro (MPC pag. 01-00-0001 e segg.; 02-00- 0014 e seg.).
A.2 Parallelamente, a seguito della denuncia penale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) del 24 aprile 2019 (MPC pag. 05-04- 0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in com- binato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019 il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC con conseguente trasmissione dell’incarto a quest’ultimo (MPC pag. 05-04-0001 e segg.).
A.3 Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0017 e seg.).
A.4 Il 10 giugno 2020 il MPC ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di B., cresciuto in giudicato (MPC pag. 03-00-0066 e segg.). Con decreto d’accusa di medesima data (MPC pag. 03-00-0052 e segg.), il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affilia- zione previsto dall'art. 14 LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi so- spesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.-- e il pagamento delle spese proce- durali pari a fr. 5'150.--.
A.5 Il 22 giugno 2020 A. ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti (MPC pag. 03-00-0190).
- 4 - A.6 Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF (di seguito: Tribunale penale federale) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, ricono- scimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (TPF pag. 168.100.001 e segg.).
A.7 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 (CAR pag. 1.100.003 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) in relazione al capo d’accusa 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizza- zione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa
n. 3.1, 3.5 e 3.6. A. è stato invece prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 e dall’accusa di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4, e con- dannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di CHF 200.-- ca- dauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ra- gione di CHF 3'260.-- e di un risarcimento equivalente a favore della Confedera- zione di complessivi CHF 27'304.-- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la par- ziale esecuzione del risarcimento equivalente, è stato mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA, Lugano (di seguito: M.) presso Banca N. SA, Lugano (di seguito: Banca N.). Le pretese a titolo di inden- nizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a CHF 52'000.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), mentre quelle a titolo di indennizzo della società L. SA (di seguito: L.) sono state respinte (art. 434 CPP). A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese di indennizzo riconosciute a A. Per quanto riguarda infine gli og- getti sequestrati di cui ai punti da 4.2. a 4.19 dell’atto d’accusa, il primo giudice ne ha ordinato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, a favore degli aventi diritto.
A.8 In data 4 giugno 2021 il MPC ha presentato annuncio d’appello contro la sum- menzionata decisione (CAR pag. 1.100.106 e seg.); il 7 giugno 2021 anche A. e L. hanno annunciato di appellarsi contro la stessa, chiedendone nel contempo la motivazione scritta (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108).
- 5 - B. Procedura d’appello (CA.2021.15) B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 13 agosto 2021, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 -
125) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:
1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza: 1.1 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa. 1.2 A. è riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’ob- bligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) in relazione ai capi di imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4 dell’atto d’accusa. 2. Modifica del dispositivo n. 3 della sentenza: A. è condannato ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre (3) anni e alla multa di CHF 3'000.-. 3. Modifica del dispositivo n. 5 della sentenza: A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 5'150.-. 4. Modifica del dispositivo n. 7 della sentenza: Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono respinte (art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 430 CPP). 5. Modifica del dispositivo n. 9 della sentenza: Il dispositivo n. 9 viene a cadere in quanto le pretese di indennizzo e del torto morale di A. sono respinte.
Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto la seguente modifica della sentenza di primo grado:
- per le imputazioni di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni fi- nanziarie e diritto di comunicazione, attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (pto. 2.), si chiede che il signor A. venga prosciolto; - conseguentemente, il signor A. non è condannato ad una pena pecuniaria (pto. 3); - al signor A. non viene accollato il pagamento delle spese procedurali (pto. 5); - il signor A. non viene condannato al pagamento di un risarcimento equiva- lente a favore della Confederazione e il sequestro della relazione bancaria intestata a M. SA è revocato (pto. 6); - la richiesta di risarcimento di CHF 157'483.-, presentata dal signor A. in oc- casione del dibattimento di prima istanza, è integralmente accolta (pto. 7);
- 6 - - la compensazione delle spese procedurali con le pretese di indennizzo di cui al pto. 7 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata.
In data 31 agosto 2021 anche L. ha presentato una dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (CAR pag. 1.100.236 - 238), chiedendo che il dispositivo
n. 8 della sentenza impugnata venga riformato nel modo seguente: “La richiesta di risarcimento ex art. 434 CPP di CHF 1'165'106.61 presentata da L. SA è inte- gralmente accolta (pto. 8)” B.2 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza delle parti a Bellinzona, nell’aula penale del TPF, il 20 aprile 2022. Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti B. in qualità di testimone (per videoconferenza) e l’imputato (in aula) (CAR pag. 5.101.001 - 003). Con requisitoria e arringa le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni indicate nelle proprie dichiarazioni d’ap- pello (traccia scritta della requisitoria del MPC del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg., verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.007 e segg.).
B.3 Con sentenza CA.2021.15 del 20 giugno 2022, la Corte d’appello del TPF ha confermato la sentenza di prima istanza, riconoscendo A. autore colpevole di ri- ciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa 1.3, ca- rente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) con riferimento al capo d’accusa n. 2 e attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6, prosciogliendolo dai restanti capi d’imputazione. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di CHF 200.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. A. è stato condannato al pagamento delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza in ragione di CHF 3'260.-- e di un risarcimento equi- valente a favore della Confederazione di complessivi CHF 27'304.--, a parziale garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria inte- stata alla società M. Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a CHF 52'000.-- a titolo di indennizzo, mentre quelle di L. sono state respinte. A copertura delle spese procedurali di prima istanza è stata ordinata la compensazione con l’indennizzo riconosciutogli. Le spese della procedura d’appello, consistenti in complessivi CHF 4'600.--, sono state poste a carico di A. in ragione di CHF 2'300.--. Per la procedura d’appello gli sono invece state riconosciute spese per ripetibili per un ammontare comples- sivo di CHF 5'111.05.
- 7 - B.4 Con sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 il Tribunale federale, in accogli- mento del ricorso presentato da A., ha annullato la summenzionata sentenza e ha rinviato la causa alla Corte d’appello del TPF per nuovo giudizio (CAR pag. 1.100.001 e segg.).
C. Procedura di rinvio (CA.2024.26)
C.1 A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale, la Corte d’appello del TPF ha aperto un nuovo procedimento con il numero di ruolo CA.2024.26 (CAR pag. 1.200.001 e seg.).
C.2 In data 20 agosto 2024, il MPC ha presentato una domanda di revisione della sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 del Tribunale federale motivata dalla parzialità di un membro del collegio giudicante (partecipazione alla medesima causa in altra veste) che dovrebbe comportarne la ricusazione (CAR pag. 2.201.003 e segg.).
C.3 Con ordinanza del 27 agosto 2024, la Corte d’appello ha quindi deciso – per motivi di economia processuale – di sospendere la procedura CA.2024.26 sino alla conclusione del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale federale, con- cernente la domanda di revisione della sentenza di rinvio 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 (CAR pag. 8.101.001 e segg.).
C.4 A seguito della sentenza 6F_18/2024 dell’11 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione della sentenza d’ap- pello, la Corte d’appello ha disposto la revoca della sospensione della procedura CA.2024.26 e, in considerazione della sentenza di rinvio del Tribunale federale (v. infra, consid. I.2.2), ordinato la procedura scritta e assegnato un termine alle parti per presentare le proprie osservazioni in relazione alle spese delle proce- dure di prima e seconda istanza (CAR pag. 2.100.001).
C.5 In data 22 agosto 2025, A. e L. hanno chiesto che tutte le spese procedurali considerate con sentenze di primo e secondo grado vengano poste a carico della Confederazione. A. ha inoltre chiesto che gli vengano riconosciute le se- guenti indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. 1 (CAR pag. 2.102.001 e seg.):
- per quanto riguarda le spese legali di prima istanza, l’importo complessivo fissato dalla Corte di CHF 86'032.15 (cfr. punto 13.4.5 sentenza 28.5.2021); - per quanto riguarda le spese legali di seconda istanza, l’importo complessivo fissato dalla Corte di CHF 10'222.10 (cfr. punto 7.3 sentenza 20.6.2022).
- 8 - C.6 Con scritto del 28 agosto 2025 il MPC ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CAR pag. 2.101.002).
La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Procedura scritta 1.1 Giusta l’art. 406 cpv. 1 lett. d CPP, il tribunale d’appello può trattare l’appello in procedura scritta se sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennità e di riparazione del torto morale. 1.2 Nel caso concreto, il procedimento d’appello su rinvio del Tribunale federale, come si vedrà più avanti (v. infra, consid. I.2.2), verte esclusivamente sulle que- stioni in materia di spese. Di conseguenza, questa Corte ha ordinato che la pre- sente causa fosse trattata secondo la procedura scritta. 2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello 2.1 Secondo l’art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore. L’accertamento dei fatti può essere censurato con ricorso al Tribunale federale soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A questo proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte (cfr. sentenza TF 6B_765/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 4; sentenza TF 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.3.2, con riferimenti). La nuova deci- sione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i con- siderandi dell’Alta Corte, necessita di un nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l’intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (cfr. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1). 2.2 Con sentenza 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato da A., annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello per nuovo giudizio.
- 9 - Nella sua decisione di rinvio, il Tribunale federale ha rilevato che la condanna dell’insorgente per i titoli di riciclaggio di denaro, di carente diligenza in operazioni finanziarie e di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o regi- strazione è contraria al diritto e dev’essere annullata, e che di riflesso devono essere annullati anche la pena, il risarcimento equivalente e il sequestro del conto bancario a garanzia dello stesso (v. sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 6). Per quanto concerne la portata materiale di tale decisione, si rileva che, per quanto concerne anzitutto la condanna di riciclaggio (punto n. II.2.1 del disposi- tivo), il Tribunale federale non ha ritenuto possibile accertare la consapevolezza di A. sull’identità del denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza. Non sarebbe inoltre possibile, secondo il Tribunale federale, escludere che i crimini pregressi, da cui trarrebbe origine la somma in questione, siano prescritti e con essi la con- nessa pretesa confiscatoria (v. sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 3.4). In merito alle altre condanne (punti n. II.2.2 e 2.3 del dispositivo), il Tribunale federale ha in particolare rilevato che il guadagno del ricorrente si limita a quello relativo alla vendita di oro pari a EUR 10'000.--, inferiore dunque al valore soglia per ritenere che quest’ultimo abbia agito “a titolo professionale” (v. sen- tenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 4.5.3.3 e 5.2). Ne consegue che, alla luce dei consideranti vincolanti del Tribunale federale e in particolare della loro portata sostanziale, l’imputato deve essere prosciolto inte- gralmente. Il Tribunale federale ha concluso indicando che la Corte di appello dovrà limitarsi a esaminare le pretese di indennizzo delle spese legali, secondo la tariffa oraria applicabile in sede di appello, oltre che pronunciarsi nuovamente sulle spese pro- cedurali. Per quanto concerne gli altri indennizzi, ha rilevato che la Corte d’ap- pello ha – come la Corte penale – negato una riparazione del torto morale del ricorrente – non avendo egli reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali – e respinto le pretese avanzate da L. – in quanto non comprovate – e che il gravame non formula alcuna censura al riguardo (v. sen- tenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 6). Tali decisioni possono dunque considerarsi cresciute in giudicato. 2.3 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l’esame della Corte nell’ambito del presente procedimento d’appello su rinvio è limitato all’esame delle pretese di indennizzo delle spese legali e di quelle procedurali.
- 10 - II. Nel merito 1. Spese procedurali 1.1 Quadro normativo
Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).
Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di CHF 200.- fino a un massimo di CHF 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 1.2 Spese d’istruzione (SV.15.0863-CAC) e spese procedurali di prima istanza (SK.2021.3)
Per quanto concerne le spese d’istruzione e quelle procedurali di prima istanza, questa Corte ritiene adeguati al procedimento in esame gli importi fatti valere dal
- 11 - MPC (di complessivi CHF 5'150.--), rispettivamente dalla Corte penale (di com- plessivi CHF 3'000.--).
Tenuto conto che l’imputato va prosciolto da tutti i reati a lui contestati, l’ammon- tare complessivo delle spese (CHF 8'150.--) deve essere posto a carico della Confederazione. 1.3 Spese della procedura d’appello (CA.2021.15)
Per quanto concerne gli oneri della procedura d’appello CA.2021.15, richiamata la summenzionata normativa (v. supra consid. II.1.1), questa Corte ritiene – come già deciso precedentemente – adeguato un emolumento complessivo di CHF 4'600.--, da porre interamente a carico della Confederazione, in ragione dell’integrale proscioglimento dell’imputato. 1.4 Spese della procedura d’appello (CA.2024.26)
Quanto alle spese della procedura d’appello CA.2024.26, la scrivente Corte ha ritenuto proporzionato un emolumento complessivo di CHF 1'000.--, anch’esso da porre a carico della Confederazione, tenuto conto dell’esito del procedimento. 2. Ripetibili 2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’in- dennità oraria ammonta almeno a CHF 200.- e al massimo a CHF 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.- per la causa, nonché a CHF 200.- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del
- 12 - 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 2.2 Con riferimento alle indennità per spese legali richieste in prima istanza mediante le tre note d’onorario presentate dalla difesa, la Corte d’appello condivide piena- mente le correzioni apportate dal giudice di primo grado, pervenendo a un im- porto complessivo di CHF 86'032.15. Visto l’integrale proscioglimento dell’impu- tato, tale importo deve essergli riconosciuto integralmente. 2.3 Nell’ambito della procedura d’appello CA.2021.15, A. ha chiesto un’indennità per spese legali pari a CHF 13'105.75. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 19 aprile 2022 (CAR pag. 7.300.049 - 051).
Questa Corte ha esaminato le prestazioni fatturate a titolo di onorari, ritenendole correttamente documentate e giustificate, ad eccezione della tariffa oraria che, in casi come il presente – che non si contraddistinguono per una complessità parti- colare – deve essere ridotta a CHF 230.--. La retribuzione per le prestazioni fat- turate dalla difesa a titolo di onorari viene quindi quantificata in CHF 8'797.50 (h 38.15 a CHF 230.-).
Considerato il totale delle spese di CHF 693.75, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi CHF 10'222.10 (IVA inclusa), da porre a carico della Confederazione (art. 428 cpv. 1 CPP). 2.4 Per quanto concerne infine il procedimento d’appello CA.2024.26, la difesa di A. non ha formulato alcuna richiesta né presentato una nota d’onorario. Questa Corte ritiene comunque equo riconoscergli un’indennità per spese legali di CHF 300.-- (IVA inclusa), da porre a carico della Confederazione (art. 428 cpv. 1 CPP).
- 13 - La Corte d’appello pronuncia: I. Accertamento della crescita in giudicato 1. La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 è cresciuta in giudicato in relazione al punto n. 4 (sequestro) e al punto n. 8 (pretese ex art. 434 CPP di L. SA) del dispositivo. 2. La sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale CA.2021.15 del 20 giugno 2022 è cresciuta in giudicato in relazione ai punti n. II.1 – 1.2 del di- spositivo (proscioglimento dalle accuse di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 e di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato dispo- sto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4. II. Nuova sentenza 1. A. è prosciolto dall’accusa di: 1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.3; 1.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), con riferimento al capo d’accusa n. 2; 1.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione pre- visto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6. 2. Le spese d’istruzione e le spese procedurali di prima istanza (SK.2021.3) di com- plessivi CHF 8'150.-- sono poste a carico della Confederazione. 3. La relazione bancaria n. 1 intestata a M. SA presso Banca N. SA, Lugano, viene dissequestrata. 4. Le pretese a titolo d’indennizzo e di riparazione del torto morale di A. nell’ambito della procedura di prima istanza (SK.2021.3) sono accolte limitatamente a CHF 86'032.15 a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). 5. Le spese della procedura d’appello CA.2021.15 (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi CHF 4'600.--, sono poste a carico della Confedera- zione.
- 14 - 6. A A. vengono riconosciute spese per ripetibili nell’ambito della procedura d’ap- pello CA.2021.15 per un ammontare complessivo di CHF 10'222.10 (IVA in- clusa), a carico della Confederazione. 7. Le spese della procedura d’appello CA.2024.26 (tassa di giustizia e altri disborsi) di complessivi CHF 1'000.-- sono poste a carico della Confederazione. 8. A A. vengono riconosciute spese per ripetibili nell’ambito della procedura d’ap- pello CA.2024.26 per un ammontare complessivo di CHF 300.-- (IVA inclusa), a carico della Confederazione. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Blum Leda Ferretti
- 15 - Intimazione a (atto giudiziale): - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Per l’imputato A.: Avv. Luca Marcellini - Per la società L. SA: Avv. Luca Marcellini
Copia a (brevi manu): - Corte penale del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze (per l’esecu- zione)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Secondo l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 16 settembre 2025