opencaselaw.ch

RR.2026.68

Bundesstrafgericht · 2026-08-11 · Italiano CH

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 26 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. e C. per truffa aggravata (art. 640 CP/I) e autoriciclaggio (art. 648ter.1 CP/I). In sostanza, le autorità italiane procedono nei confronti dei predetti “perché in concorso tra loro la prima quale ex compagna ed erede del de cuius D. deceduto a Forte dei Marmi […] il secondo quale consulente finanziario di questo e della prima e con altri soggetti ancora da identificare, con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare falsamente la reale con- sistenza patrimoniale finanziaria dell’eredità in particolare rappresentando la pen- denza di situazioni debitorie con il Fisco e l’Amministrazione della Giustizia italiana a causa del fallimento della nota azienda di famiglia E. intervenuto nell’anno 1965 e circostanze non vere sulla reale intestazione dei beni ereditari al fine di farle sotto- scrivere una transazione tombale con la quale avrebbe rinunciato a successive azioni di rivendica e riduzione, inducendo in errore F. che sottoscriveva questa tran- sazione in data 9 ottobre 2018 procuravano a sé un ingiusto profitto con corrispon- dente danno altrui quantificabile in almeno 10 milioni di euro” (rogatoria, pag. 1 e seg., in atto 1 dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP- TI). Gli indagati avrebbero inoltre, attraverso la creazione di svariate strutture socie- tarie con sede in Lussemburgo, in Svizzera e nel Principato di Monaco, impiegato il denaro di origine criminale, legato anche a reati di natura fiscale, in attività finanzia- rie e speculative (v. ibidem, pag. 2).

Le autorità italiane postulano, tra l’altro, la perquisizione di G. SA, a Lugano, società già riconducibile a C., nel frattempo deceduto, e il sequestro della documentazione riguardante B. e le società a lei riconducibili, unitamente all’acquisizione della docu- mentazione relativa a tutti i rapporti finanziari in essere presso intermediari creditizi, finanziari e assicurativi in Svizzera intestati alla predetta e ad H. e ai trust di cui le due risultano essere disponenti o beneficiarie (v. ibidem, pag. 4).

B. Mediante decisione del 5 gennaio 2026, il MP-TI, autorità al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 in- carto MP-TI), è entrato parzialmente nel merito della stessa, ordinando, tra l’altro, la perquisizione della sede di G. SA a Lugano (v. atti 2, 3 e 4 incarto MP-TI).

C. Con ulteriore decisione di entrata in materia del 25 febbraio 2026, il MP-TI ha pari- menti ordinato la perquisizione della sede di A. SA, a Lugano, e il sequestro di sva- riata documentazione (v. atti 11 e 12 incarto MP-TI), misura attuata in data 5 marzo 2026 (v. atto 20 incarto MP-TI).

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3 D. Con decisione di chiusura del 28 aprile 2026, il MP-TI ha ordinato, tra l’altro, la tra- smissione alle autorità italiane di tutta la documentazione (cartacea e su supporto informatico) sequestrata in data 5 marzo 2026 presso la società A. SA (v. act. 1.1, pag. 21).

E. Il 28 maggio 2026, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 9).

F. Con scritto dell’11 giugno 2026, il MP-TI ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, postulando la reiezione integrale del gravame e la conferma della de- cisione impugnata (v. act. 7). Con risposta del 18 giugno 2026, l’UFG ha anch’esso chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati tra- smessi per conoscenza alla ricorrente in data 19 giugno 2026 (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto neces- sario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la documentazione litigiosa è frutto della perquisizione presso la sede della ricorrente a Lugano, la legittimazione di quest’ultima è data (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

E. 2 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi l’art. 74 AIMP, l’art. 9 AIMP, il principio di proporzionalità e l’art. 69 LIsFi (v. act. 1, pag. 5). In altre parole, la docu- mentazione informatica sequestrata, la cui trasmissione violerebbe il predetto principio, conterrebbe dati coperti dal segreto professionale dell’avvocato e da quello legato all’attività degli istituti finanziari.

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E. 2.1.1 In ambito di assistenza internazionale in materia penale, il principio della proporziona- lità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assi- stenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di mas- sima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che con- duce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rin- vii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per rico- struire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in- tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta dei conti, come nel caso in esame, suscettibili di un utilizzo con finalità criminali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delit- tuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale fede- rale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incrimi- nanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novem- bre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv.

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E. 2.1.2 Nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposi- zioni sul diritto di non deporre (art. 9 AIMP). La facoltà di non deporre è regolata dagli art. 168 e segg. CPP. Giusta l’art. 171 cpv. 1 CPP, la testimonianza può essere rifiutata su fatti coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 n. 1 CP, il quale com- prende anche il segreto professionale dell’avvocato.

Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il suo avvocato non pos- sono essere sequestrati se l'avvocato è autorizzato a rappresentare la persona davanti ai tribunali svizzeri secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circola- zione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) e non è egli stesso impu- tato nel medesimo contesto fattuale. Il segreto professionale in questione riguarda l'at- tività tipica dell'avvocato, la quale consiste nella consulenza giuridica, nell'allestimento di atti giuridici così come nell'assistenza o nel patrocinio di una persona dinanzi a un'au- torità amministrativa o giudiziaria (DTF 135 III 410 consid. 3.3). Attività come la ge- stione di patrimoni, mandati in consigli di amministrazione o la gestione d’affari non sono coperte dal segreto professionale dell’avvocato (TPF 2008 141 consid. 4.1). L’ob- bligo di sostanziare l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato è più ampio nella procedura di assistenza internazionale, e nella rispettiva procedura ricorsuale, che nella procedura penale nazionale (TPF 2015 121 consid. 7.3).

E. 2.2 In concreto, dagli atti dell’incarto si rileva che taluni trust oggetto della rogatoria hanno recentemente cambiato trustee, dalla società G. SA, amministrata da uno degli inda- gati, seppur nel frattempo deceduto, alla ricorrente, ciò che ha del resto indotto il MP- TI a emanare un’ulteriore decisione di entrata in materia (v. supra lett. C). Già solo quanto precede permette di affermare che la documentazione litigiosa presenta senz’altro un’utilità potenziale per l’inchiesta estera, visto che l’inchiesta non concerne soltanto l’indagato in questione. Come previsto dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione riconducibile a C. e

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E. 6 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non so- spetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a pro- vare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chia- rire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1).

E. 7 B. va trasmessa alle autorità italiane, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale. La ricorrente contesta la trasmissione di taluni documenti informatici. A tal proposito si rileva che la cernita dei dati informatici è avve- nuta mediante l’utilizzo di parole chiave, corrispondenti ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, implicati nei fatti oggetto d’inchiesta, in ossequio ai principi sviluppati dalla giurisprudenza in questo tipo di procedure (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.1 del 18 marzo 2021 consid. 3.2; RR.2021.139 dell’11 novembre 2021 con- sid. 2.1.2). Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuri- diche ancora sconosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vicenda, la richiesta di escludere documenti contenenti nominativi di terzi, compresi altri trust, deve essere disattesa, anche perché in questo ambito gli interessi del procedimento penale prevalgono sui segreti d’affari (v. sentenza del Tribunale federale 1B_108 e 110/2020 del 25 novembre 2020 consid. 3.3 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.117-120 del 19 ottobre 2022 consid. 4.5.2). Per quanto riguarda il segreto professionale dell’avvocato invocato dalla ricorrente in relazione a taluni documenti in cui emergono i nominativi degli avvocati I., J. e Della Casa, si rileva che gli stessi, nella misura in cui concernono unicamente la gestione dei trust, attività di natura commer- ciale che può essere fornita anche da un fiduciario o da un gestore patrimoniale, non fanno parte dell’attività tipica dell’avvocato (v. supra consid. 2.1.2, nonché la sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.69 del 14 luglio 2008 consid. 5). Inoltre, qualora le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date, come è il caso in concreto, il segreto bancario, compreso quello di cui all’art. 69 della legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), disposizione che ha il medesimo contenuto dell’art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), non rappresenta un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. più ampia- mente DTF 151 IV 30 consid. 2.4 unitamente alla sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2025.6-9 del 16 luglio 2025 consid. 7.4.3), per cui la trasmissione dei vari do- cumenti per i quali detto segreto è stato invocato (ossia atti di modifica, risoluzioni, verbali e corrispondenza varia concernenti i trust) va confermata.

3. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impu- gnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calco- lata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del mede- simo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’11 agosto 2026 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Miriam Forni, Vicepresidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA,

rappresentata dall'avv. Diego Della Casa, Ricorrente

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2026.68

RR.2026.68

2 Fatti: A. Il 26 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. e C. per truffa aggravata (art. 640 CP/I) e autoriciclaggio (art. 648ter.1 CP/I). In sostanza, le autorità italiane procedono nei confronti dei predetti “perché in concorso tra loro la prima quale ex compagna ed erede del de cuius D. deceduto a Forte dei Marmi […] il secondo quale consulente finanziario di questo e della prima e con altri soggetti ancora da identificare, con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare falsamente la reale con- sistenza patrimoniale finanziaria dell’eredità in particolare rappresentando la pen- denza di situazioni debitorie con il Fisco e l’Amministrazione della Giustizia italiana a causa del fallimento della nota azienda di famiglia E. intervenuto nell’anno 1965 e circostanze non vere sulla reale intestazione dei beni ereditari al fine di farle sotto- scrivere una transazione tombale con la quale avrebbe rinunciato a successive azioni di rivendica e riduzione, inducendo in errore F. che sottoscriveva questa tran- sazione in data 9 ottobre 2018 procuravano a sé un ingiusto profitto con corrispon- dente danno altrui quantificabile in almeno 10 milioni di euro” (rogatoria, pag. 1 e seg., in atto 1 dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP- TI). Gli indagati avrebbero inoltre, attraverso la creazione di svariate strutture socie- tarie con sede in Lussemburgo, in Svizzera e nel Principato di Monaco, impiegato il denaro di origine criminale, legato anche a reati di natura fiscale, in attività finanzia- rie e speculative (v. ibidem, pag. 2).

Le autorità italiane postulano, tra l’altro, la perquisizione di G. SA, a Lugano, società già riconducibile a C., nel frattempo deceduto, e il sequestro della documentazione riguardante B. e le società a lei riconducibili, unitamente all’acquisizione della docu- mentazione relativa a tutti i rapporti finanziari in essere presso intermediari creditizi, finanziari e assicurativi in Svizzera intestati alla predetta e ad H. e ai trust di cui le due risultano essere disponenti o beneficiarie (v. ibidem, pag. 4).

B. Mediante decisione del 5 gennaio 2026, il MP-TI, autorità al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 in- carto MP-TI), è entrato parzialmente nel merito della stessa, ordinando, tra l’altro, la perquisizione della sede di G. SA a Lugano (v. atti 2, 3 e 4 incarto MP-TI).

C. Con ulteriore decisione di entrata in materia del 25 febbraio 2026, il MP-TI ha pari- menti ordinato la perquisizione della sede di A. SA, a Lugano, e il sequestro di sva- riata documentazione (v. atti 11 e 12 incarto MP-TI), misura attuata in data 5 marzo 2026 (v. atto 20 incarto MP-TI).

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3 D. Con decisione di chiusura del 28 aprile 2026, il MP-TI ha ordinato, tra l’altro, la tra- smissione alle autorità italiane di tutta la documentazione (cartacea e su supporto informatico) sequestrata in data 5 marzo 2026 presso la società A. SA (v. act. 1.1, pag. 21).

E. Il 28 maggio 2026, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 9).

F. Con scritto dell’11 giugno 2026, il MP-TI ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, postulando la reiezione integrale del gravame e la conferma della de- cisione impugnata (v. act. 7). Con risposta del 18 giugno 2026, l’UFG ha anch’esso chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati tra- smessi per conoscenza alla ricorrente in data 19 giugno 2026 (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto neces- sario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le de- cisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudi- ziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge fede- rale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle auto- rità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Con- federazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giu- diziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non

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4 pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Ac- cordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la documentazione litigiosa è frutto della perquisizione presso la sede della ricorrente a Lugano, la legittimazione di quest’ultima è data (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

2. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi l’art. 74 AIMP, l’art. 9 AIMP, il principio di proporzionalità e l’art. 69 LIsFi (v. act. 1, pag. 5). In altre parole, la docu- mentazione informatica sequestrata, la cui trasmissione violerebbe il predetto principio, conterrebbe dati coperti dal segreto professionale dell’avvocato e da quello legato all’attività degli istituti finanziari.

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5 2.1

2.1.1 In ambito di assistenza internazionale in materia penale, il principio della proporziona- lità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assi- stenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di mas- sima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che con- duce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rin- vii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per rico- struire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in- tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta dei conti, come nel caso in esame, suscettibili di un utilizzo con finalità criminali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delit- tuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale fede- rale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incrimi- nanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novem- bre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv.

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6 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non so- spetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a pro- vare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chia- rire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1).

2.1.2 Nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposi- zioni sul diritto di non deporre (art. 9 AIMP). La facoltà di non deporre è regolata dagli art. 168 e segg. CPP. Giusta l’art. 171 cpv. 1 CPP, la testimonianza può essere rifiutata su fatti coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 n. 1 CP, il quale com- prende anche il segreto professionale dell’avvocato.

Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il suo avvocato non pos- sono essere sequestrati se l'avvocato è autorizzato a rappresentare la persona davanti ai tribunali svizzeri secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circola- zione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) e non è egli stesso impu- tato nel medesimo contesto fattuale. Il segreto professionale in questione riguarda l'at- tività tipica dell'avvocato, la quale consiste nella consulenza giuridica, nell'allestimento di atti giuridici così come nell'assistenza o nel patrocinio di una persona dinanzi a un'au- torità amministrativa o giudiziaria (DTF 135 III 410 consid. 3.3). Attività come la ge- stione di patrimoni, mandati in consigli di amministrazione o la gestione d’affari non sono coperte dal segreto professionale dell’avvocato (TPF 2008 141 consid. 4.1). L’ob- bligo di sostanziare l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato è più ampio nella procedura di assistenza internazionale, e nella rispettiva procedura ricorsuale, che nella procedura penale nazionale (TPF 2015 121 consid. 7.3).

2.2 In concreto, dagli atti dell’incarto si rileva che taluni trust oggetto della rogatoria hanno recentemente cambiato trustee, dalla società G. SA, amministrata da uno degli inda- gati, seppur nel frattempo deceduto, alla ricorrente, ciò che ha del resto indotto il MP- TI a emanare un’ulteriore decisione di entrata in materia (v. supra lett. C). Già solo quanto precede permette di affermare che la documentazione litigiosa presenta senz’altro un’utilità potenziale per l’inchiesta estera, visto che l’inchiesta non concerne soltanto l’indagato in questione. Come previsto dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione riconducibile a C. e

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7 B. va trasmessa alle autorità italiane, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale. La ricorrente contesta la trasmissione di taluni documenti informatici. A tal proposito si rileva che la cernita dei dati informatici è avve- nuta mediante l’utilizzo di parole chiave, corrispondenti ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, implicati nei fatti oggetto d’inchiesta, in ossequio ai principi sviluppati dalla giurisprudenza in questo tipo di procedure (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.1 del 18 marzo 2021 consid. 3.2; RR.2021.139 dell’11 novembre 2021 con- sid. 2.1.2). Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuri- diche ancora sconosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vicenda, la richiesta di escludere documenti contenenti nominativi di terzi, compresi altri trust, deve essere disattesa, anche perché in questo ambito gli interessi del procedimento penale prevalgono sui segreti d’affari (v. sentenza del Tribunale federale 1B_108 e 110/2020 del 25 novembre 2020 consid. 3.3 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.117-120 del 19 ottobre 2022 consid. 4.5.2). Per quanto riguarda il segreto professionale dell’avvocato invocato dalla ricorrente in relazione a taluni documenti in cui emergono i nominativi degli avvocati I., J. e Della Casa, si rileva che gli stessi, nella misura in cui concernono unicamente la gestione dei trust, attività di natura commer- ciale che può essere fornita anche da un fiduciario o da un gestore patrimoniale, non fanno parte dell’attività tipica dell’avvocato (v. supra consid. 2.1.2, nonché la sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.69 del 14 luglio 2008 consid. 5). Inoltre, qualora le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date, come è il caso in concreto, il segreto bancario, compreso quello di cui all’art. 69 della legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), disposizione che ha il medesimo contenuto dell’art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), non rappresenta un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. più ampia- mente DTF 151 IV 30 consid. 2.4 unitamente alla sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2025.6-9 del 16 luglio 2025 consid. 7.4.3), per cui la trasmissione dei vari do- cumenti per i quali detto segreto è stato invocato (ossia atti di modifica, risoluzioni, verbali e corrispondenza varia concernenti i trust) va confermata.

3. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impu- gnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calco- lata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del mede- simo importo già versato.

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8 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 12 agosto 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Vicepresidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Diego Della Casa - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).