Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Il 28 febbraio 2020, il Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Distrito Federal di Brasilia (Brasile), ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B. e altri per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione pas- siva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo
1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, B. è sospettato di aver percepito da una società appartenente a C. SA, attraverso un conto appartenente a A. SA, denaro di origine corruttiva nell’ambito dei lavori di costruzione del cantiere e della base navale della Marina a Itaquaí (Rio de Janeiro), progetto denominato EBN facente parte del pro- gramma di sviluppo di sottomarini PROSUB (v. atto 01-00-0010 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con la sua rogatoria, l’autorità brasiliana ha chiesto, tra l’altro, la trasmissione della documentazione concernente la relazione bancaria n. 1 intestata a A. SA presso Banca D., unitamente al blocco dei relativi saldi (v. atto 01-00-0013 in- carto MPC).
B. Mediante decisione del 12 agosto 2020, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02- 00-0002 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e seg. incarto MPC). Con decisione del medesimo giorno, l’autorità d’esecuzione ha ordinato l’acquisi- zione della documentazione concernente la relazione di cui sopra nonché il se- questro dei relativi saldi (v. atto 05-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 5 gennaio 2021, il MPC ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata documentazione riguardante la relazione bancaria n. 1 presso Banca D. e mantenendone il blocco (v. act. 1.1).
D. L’8 febbraio 2021, A. SA ha impugnato la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando: in via principale, l’annullamento della decisione di trasmissione integrale della docu- mentazione bancaria, in particolare l’estromissione di determinati documenti, con revoca del blocco dei fondi; in via subordinata, l’annullamento della deci- sione di trasmissione integrale della documentazione bancaria, in particolare
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l’estromissione di determinati documenti, con mantenimento del blocco dei fondi limitatamente agli importi di EUR 129'303.90 e EUR 16'500.– (v. act. 1).
E. Con risposte del 1° risp. 3 marzo 2021, l’UFG e il MPC hanno proposto la reie- zione del gravame (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 15 marzo 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero- brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 5 gennaio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, in quanto la quasi totalità delle informazioni sul conto oggetto della decisione impugnata non avrebbe alcuna connessione con B., C. SA e le altre entità coinvolte nel procedimento estero. La trasmissione di tutta la documentazione litigiosa cau- serebbe un virtuale pregiudizio, a livello di privacy e di reputazione, a terzi che nulla avrebbero a che vedere con i fatti sotto inchiesta.
E. 2.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
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regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati, visto che l’autorità in- quirente estera ha un interesse a conoscere qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o rici- clare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incrimi- nanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande com- plementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evi- dente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019,
n. 722, pag. 798 e seg.).
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E. 2.1.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il MPC ha infatti assodato l’esistenza di alcune operazioni sospette avvenute sulla relazione litigiosa collegate con conti riconducibili a persone coinvolte nelle indagini estere. Secondo quanto accertato dal MPC, tra giugno 2011 e luglio 2014, la ricorrente ha ricevuto su un proprio conto presso Banca E. un importo complessivo di EUR 37'220'000.– proveniente dalla società F. Ltd , società ap- partenente al gruppo G. Su una relazione intestata alla società H. Limited presso Banca I., di cui B. è beneficiario economico, è stato accreditato, tra di- cembre 2011 e agosto 2014, un importo complessivo di EUR 10'273'695.– pro- veniente dal conto intestato alla ricorrente presso Banca E. La società F. Ltd ha versato alla ricorrente, sul conto presso Banca E., un importo di EUR 129'303.90, poi trasferito sul conto litigioso presso Banca D. (v. atto MPC2_20171229_003_0386_F, in rubrica 5.1 incarto MPC). Un altro importo di EUR 16'500.– è stato accreditato su quest’ultimo conto proveniente dal conto della ricorrente presso Banca E. (v. ibidem). La ricorrente stessa ha confermato l’esistenza di queste ultime due operazioni, ammettendo la loro indiretta con- nessione con i fatti oggetto delle indagini brasiliane (v. act. 1, pag. 11). Ad ogni modo, vista la natura dei reati contestati agli indagati, l'autorità rogante deve avere la possibilità di esaminare tutta la documentazione litigiosa (v. supra con- sid. 2.1.1). L'interesse alla “privacy” di terze persone menzionate nella mede- sima non può del resto prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia pos- sibile (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 con- sid. 3.3). Il diritto alla riservatezza non prevale manifestamente sugli interessi dell'autorità estera di valutare essa stessa la natura criminale o meno dei flussi finanziari in capo alla ricorrente. Per tacere del fatto che dall’analisi della docu- mentazione litigiosa potrebbero emergere altre entità, ancora sconosciute all’autorità rogante, coinvolte nei fatti sotto inchiesta all’estero.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e la consolidata giurisprudenza in materia (v. supra consid. 2.1.1).
E. 2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
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1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
E. 2.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.1) nonché l’im- porto complessivo di EUR 40 milioni che l’autorità rogante ha indicato essere stato versato da C. SA, attraverso la F. Ltd, sul conto della ricorrente presso Banca E., importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro della relazione intestata alla ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro se- questrato e i reati contestati a B. è dato: toccherà poi all'autorità estera accer- tare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affer- mativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restitu- zione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In defini- tiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che que- st'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pro- nunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno spropor- zionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da que- sto punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
E. 3 L’insorgente sostiene che il procedimento penale alla base della presente roga- toria sarebbe già stato archiviato più di due anni fa. Le relative decisioni sareb- bero state pubblicate in Internet. La sentenza n. 605/2017 della Corte dei Conti in Brasile avrebbe concluso che non vi sarebbero state irregolarità e sovrap- prezzi nella vicenda oggetto d’indagine.
Ora, premesso che non vi è la certezza che le decisioni a cui allude la ricorrente, redatte in lingua portoghese, concernano la fattispecie oggetto del procedi- mento estero alla base della presente rogatoria, nella misura in cui l’autorità rogante non ha dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la propria domanda, tale censura non merita ulteriore disamina (v. DTF 113 Ib consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305).
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E. 4 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’11 maggio 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Alessandro Pescia,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.19
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Fatti: A. Il 28 febbraio 2020, il Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Distrito Federal di Brasilia (Brasile), ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B. e altri per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione pas- siva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo
1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, B. è sospettato di aver percepito da una società appartenente a C. SA, attraverso un conto appartenente a A. SA, denaro di origine corruttiva nell’ambito dei lavori di costruzione del cantiere e della base navale della Marina a Itaquaí (Rio de Janeiro), progetto denominato EBN facente parte del pro- gramma di sviluppo di sottomarini PROSUB (v. atto 01-00-0010 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con la sua rogatoria, l’autorità brasiliana ha chiesto, tra l’altro, la trasmissione della documentazione concernente la relazione bancaria n. 1 intestata a A. SA presso Banca D., unitamente al blocco dei relativi saldi (v. atto 01-00-0013 in- carto MPC).
B. Mediante decisione del 12 agosto 2020, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02- 00-0002 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e seg. incarto MPC). Con decisione del medesimo giorno, l’autorità d’esecuzione ha ordinato l’acquisi- zione della documentazione concernente la relazione di cui sopra nonché il se- questro dei relativi saldi (v. atto 05-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 5 gennaio 2021, il MPC ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata documentazione riguardante la relazione bancaria n. 1 presso Banca D. e mantenendone il blocco (v. act. 1.1).
D. L’8 febbraio 2021, A. SA ha impugnato la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando: in via principale, l’annullamento della decisione di trasmissione integrale della docu- mentazione bancaria, in particolare l’estromissione di determinati documenti, con revoca del blocco dei fondi; in via subordinata, l’annullamento della deci- sione di trasmissione integrale della documentazione bancaria, in particolare
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l’estromissione di determinati documenti, con mantenimento del blocco dei fondi limitatamente agli importi di EUR 129'303.90 e EUR 16'500.– (v. act. 1).
E. Con risposte del 1° risp. 3 marzo 2021, l’UFG e il MPC hanno proposto la reie- zione del gravame (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 15 marzo 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010). 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero- brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 5 gennaio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, in quanto la quasi totalità delle informazioni sul conto oggetto della decisione impugnata non avrebbe alcuna connessione con B., C. SA e le altre entità coinvolte nel procedimento estero. La trasmissione di tutta la documentazione litigiosa cau- serebbe un virtuale pregiudizio, a livello di privacy e di reputazione, a terzi che nulla avrebbero a che vedere con i fatti sotto inchiesta.
2.1
2.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
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regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati, visto che l’autorità in- quirente estera ha un interesse a conoscere qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o rici- clare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incrimi- nanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande com- plementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evi- dente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019,
n. 722, pag. 798 e seg.).
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2.1.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il MPC ha infatti assodato l’esistenza di alcune operazioni sospette avvenute sulla relazione litigiosa collegate con conti riconducibili a persone coinvolte nelle indagini estere. Secondo quanto accertato dal MPC, tra giugno 2011 e luglio 2014, la ricorrente ha ricevuto su un proprio conto presso Banca E. un importo complessivo di EUR 37'220'000.– proveniente dalla società F. Ltd , società ap- partenente al gruppo G. Su una relazione intestata alla società H. Limited presso Banca I., di cui B. è beneficiario economico, è stato accreditato, tra di- cembre 2011 e agosto 2014, un importo complessivo di EUR 10'273'695.– pro- veniente dal conto intestato alla ricorrente presso Banca E. La società F. Ltd ha versato alla ricorrente, sul conto presso Banca E., un importo di EUR 129'303.90, poi trasferito sul conto litigioso presso Banca D. (v. atto MPC2_20171229_003_0386_F, in rubrica 5.1 incarto MPC). Un altro importo di EUR 16'500.– è stato accreditato su quest’ultimo conto proveniente dal conto della ricorrente presso Banca E. (v. ibidem). La ricorrente stessa ha confermato l’esistenza di queste ultime due operazioni, ammettendo la loro indiretta con- nessione con i fatti oggetto delle indagini brasiliane (v. act. 1, pag. 11). Ad ogni modo, vista la natura dei reati contestati agli indagati, l'autorità rogante deve avere la possibilità di esaminare tutta la documentazione litigiosa (v. supra con- sid. 2.1.1). L'interesse alla “privacy” di terze persone menzionate nella mede- sima non può del resto prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia pos- sibile (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 con- sid. 3.3). Il diritto alla riservatezza non prevale manifestamente sugli interessi dell'autorità estera di valutare essa stessa la natura criminale o meno dei flussi finanziari in capo alla ricorrente. Per tacere del fatto che dall’analisi della docu- mentazione litigiosa potrebbero emergere altre entità, ancora sconosciute all’autorità rogante, coinvolte nei fatti sotto inchiesta all’estero.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e la consolidata giurisprudenza in materia (v. supra consid. 2.1.1).
2.2 2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
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1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
2.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.1) nonché l’im- porto complessivo di EUR 40 milioni che l’autorità rogante ha indicato essere stato versato da C. SA, attraverso la F. Ltd, sul conto della ricorrente presso Banca E., importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque- stro della relazione intestata alla ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro se- questrato e i reati contestati a B. è dato: toccherà poi all'autorità estera accer- tare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affer- mativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restitu- zione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In defini- tiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che que- st'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pro- nunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno spropor- zionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da que- sto punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
3. L’insorgente sostiene che il procedimento penale alla base della presente roga- toria sarebbe già stato archiviato più di due anni fa. Le relative decisioni sareb- bero state pubblicate in Internet. La sentenza n. 605/2017 della Corte dei Conti in Brasile avrebbe concluso che non vi sarebbero state irregolarità e sovrap- prezzi nella vicenda oggetto d’indagine.
Ora, premesso che non vi è la certezza che le decisioni a cui allude la ricorrente, redatte in lingua portoghese, concernano la fattispecie oggetto del procedi- mento estero alla base della presente rogatoria, nella misura in cui l’autorità rogante non ha dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la propria domanda, tale censura non merita ulteriore disamina (v. DTF 113 Ib consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305).
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4. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 12 maggio 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Alessandro Pescia - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).