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RR.2019.91

Bundesstrafgericht · 2019-06-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Levata dei sigilli (art. 9 AIMP in relazione con l'art. 248 CPP).

Sachverhalt

A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb- bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno- logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano (v. act. 1.1, p. 2 e seg.).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere alla perquisizione dei locali di A. SA e al sequestro dei documenti e supporti di tutta la documentazione contabile, amministrativa, fi- nanziaria e bancaria afferente tutti i rapporti economici intrattenuti con i fornitori italiani coinvolti nelle indagini (v. ibidem, p. 4).

B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do- gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, p. 3), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione anti- frode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste.

C. In data 10 aprile 2019 l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione della sede di A. SA, Z. (v. act. 1.2). Su richiesta del patrocinatore di quest’ultima, la documentazione cartacea e i dati informatici sequestrati sono stati posti sotto sigillo (v. ibidem, p. 3, nonché documento intitolato “Elenco dei documenti messi al sicuro nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale” del 10 aprile 2019, in act. 1.4).

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D. Mediante istanza del 29 aprile 2019 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFD postula l'autorizzazione per procedere al dis- sigillamento e alla cernita della documentazione e dei dati informatici seque- strati presso la sede di A. SA a Z. (v. act. 1).

E. Con scritto del 9 maggio 2019 l’UFG ha proposto di accogliere la domanda di levata dei sigilli di cui sopra (v. act. 3). L’opponente, dal canto suo, ha postulato la reiezione della stessa nonché la restituzione dei documenti e dei dati infor- matici (v. act. 4). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla AFD per cono- scenza (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell’art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con gli art. 50 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sulle do- mande di dissuggellamento presentate dalla Direzione generale delle dogane nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale BE.2012.1 del 21 marzo 2012 consid. 1; BE.2012.3 del 18 luglio 2012).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).

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Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Secondo l’art. 12 cpv. 1 AIMP, salvo diversa disposizione della legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confedera- zione (v. art. 79 AIMP), si applica il diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, il diritto procedurale de- terminante in materia penale per l’AFD è quindi contenuto nel DPA (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in RPS 134/2016 p. 244).

E. 1.4 Secondo l’art. 9 AIMP, nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Alla perquisizione di carte e registrazioni e all’apposizione di sigilli di applicano per analogia gli art. 246-248 CPP. Tale disposizione prevale sull’art. 12 cpv. 1 AIMP (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.3; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 ad art. 12 AIMP).

E. 1.5 L’AFD è legittimata a presentare una domanda di dissuggellamento alla Corte dei reclami penali. Inoltrata il 30 aprile 2019, la domanda in questione è tempe- stiva (v. art. 248 cpv. 2 CPP) e quindi ricevibile in ordine.

E. 2 Giusta l’art. 248 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1). Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigilla- mento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente di- ritto (cpv. 2). Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto (cpv. 3).

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E. 2.1 L’apposizione di sigilli è una misura immediata con la quale l’avente diritto può evitare temporaneamente che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti. Considerato il carattere provvisorio della mi- sura, è sufficiente la verosimiglianza di siffatti motivi (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1142). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto di una tale misura è ammissibile solo in casi eccezionali, quando già prima della decisione materiale dell’istanza di ricorso e dell’eventuale decisione giudiziaria sulla levata dei sigilli la mancanza di interessi segreti da proteggere (o di altri impedimenti al dissigillamento) risulta manifesta (sentenza del Tribunale federale 1B_464/2012 del 7 marzo 2013 con- sid. 3). Nell’ambito di rogatorie la cui esecuzione è delegata ad autorità ammi- nistrative della Confederazione, quando il detentore di carte, registrazioni o altri oggetti posti sotto sigillo invoca l’esistenza di segreti da proteggere, è compito della Corte dei reclami penali statuire sull’esistenza o meno di interessi segreti degni di protezione (v. supra consid. 1.1). L’apposizione di sigilli deve essere ordinata quando “secondo le dichiarazioni del detentore” vi sono interessi se- greti da proteggere o di altri impedimenti al dissigillamento (v. art. 248 cpv. 1 CPP). Sulla sussistenza o meno di tali impedimenti (e sulla prevalenza degli stessi sull’interesse al perseguimento penale), statuisce la presente Corte e non l’autorità d’esecuzione. Eccezioni possono intervenire unicamente in casi chiari, quando la richiesta di apposizione di sigilli appare manifestamente immotivata o abusiva, e una formale procedura di levata dei sigilli dinanzi alla Corte dei reclami penali risulterebbe una perdita di tempo (v. sentenza 1B_464/2012 con- sid. 3; in questo senso v. anche KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kom- mentar zur Schwizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 248 CPP, con numerosi rinvii alla dottrina)

E. 2.2 In concreto, la motivazione alla base della richiesta di apposizione di sigilli è stata espressa in una e-mail del 10 aprile 2019 trasmessa dal patrocinatore della ricorrente al funzionario dell’AFD (v. act. 1.4), ossia: “A. chiede che ven- gano posti i sigilli in riferimento alla documentazione cartacea ed informatica relativa alla società T. L’estensione della domanda vale anche per le informa- zioni delle società che hanno acquistato da A. la merce che precedentemente quest’ultima ha acquistato da carretti. La motivazione della richiesta dei sigilli risiede nel fatto che queste informazioni sono state già oggetto di una richiesta di trasmissione a seguito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale della Agenzia delle Entrate di data 12 luglio 2017. In esecuzione di tale rogatoria è stata richiesta l’amministrazione federale delle contribuzioni la quale ha emesso una decisione di trasmissione dei dati contro la quale A. ha interposto un ricorso al tribunale amministrativo federale. Il ricorso risulta ancora pendente e pertanto non è dato di sapere se la trasmissione dei dati può essere effettuata o meno. Detto in altri termini le informazioni che ora sono richieste dalla Procura

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di Ferrara risultano tuttora sub-judice in riferimento al ricorso pendente al tribu- nale amministrativo federale”. Con la comunicazione in questione, che con- ferma il contenuto del rapporto di perquisizione del 10 aprile 2019 (v. act. 1.2,

p. 2), l’opponente non sembra aver invocato particolari interessi segreti da pro- teggere giusta l’art. 248 CPP. Sennonché, in sede di risposta, essa ha ulterior- mente motivato la necessità di mantenere i sigilli sulla documentazione litigiosa, affermando che, da un lato, vi sarebbe la potenziale violazione della riserva contenuta all’art. 27 par. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (in seguito: CDI CH-I; RS 672.945.41); d’altro lato, sussisterebbero “i motivi di cui all’art. 169 CPP che giustificano l’apposizione dei sigilli e che impediscono di conseguenza la trasmissione delle informazioni e dei documenti all’autorità richiedente tenuto conto che la rivelazione di tali dati esporrebbe a procedimento penale la per- sona fisica che è proprietaria ed amministratrice di A. SA” (v. act. 4, p. 4).

E. 3 Nei casi in cui la Corte dei reclami penali interviene quale autorità di levata dei sigilli, essa procede in due fasi: essa statuisce dapprima sull’ammissibilità della perquisizione e, in caso affermativo, verifica l’adempimento o meno delle con- dizioni per il dissigillamento. La perquisizione è ammissibile se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare tale misura e a ritenere che tra le carte vi siano documenti d’importanza, perlo- meno apparente, per l’inchiesta, il tutto nel rispetto del principio della proporzio- nalità (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.22 del 23 febbraio 2010 consid. 2; GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 38 ad art. 9 AIMP). In relazione al predetto sospetto di reato, occorre verificare che i fatti oggetto d’in- dagine all’estero costituiscano un reato anche secondo il diritto svizzero (v. art. 64 cpv. 1 AIMP), precisato che per la levata dei sigilli è sufficiente che i documenti sequestrati siano utili per lo Stato rogante (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/bb; sentenza BB.2009.22 consid. 2; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Non è necessario che al momento del dissigillamento vi sia una connessione concreta (“ein konkreter Sachzusammenhang”) tra l’inchiesta estera e ogni singolo do- cumento sigillato (v. DTF 130 II 193 consid. 4.3). L’autorità d’esecuzione deve evidenziare una tale connessione al momento dell’emanazione della decisione di chiusura con la quale viene concessa l’assistenza giudiziaria e ordinata la trasmissione dei documenti all’autorità rogante (v. DTF 130 II 193 cosid. 4.3; sentenza BB.2009.22 consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 AIMP).

E. 3.1 Alla base della perquisizione dei locali dell’opponente e della richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD, vi è una domanda di assistenza giudiziaria inter- nazionale inoltrata dalla Procura di Ferrara (v. supra Fatti lett. A). Le indagini italiane hanno messo alla luce una rilevante frode carosello all’IVA nel settore dei materiali tecnologici che coinvolgerebbe diverse società italiane ed estere,

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in parte controllate dalle persone indagate, che avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano. Il sistema della frode si articolerebbe su un gruppo di società formalmente e fiscalmente residenti in Italia, ossia: B. s.r.l. (società cartiera) con sede fittizia a Milano, C. s.r.l. (società cartiera) con sede fittizia a Roma, D. s.r.l. (società filtro) con sede fittizia a Roma, E. s.r.l. (società filtro) con sede fittizia a Roma e F. s.r.l. (società filtro) con sede a Milano, tutte amministrate da persone irreperibili di etnia rumena attive nel commercio di beni tecnologici, verosimilmente provenienti dall’estero, nonché le società G. s.r.l. con sede fittizia in Italia, amministrata giuridicamente e di fatto da H. e I. e J. s.r.l., K. s.r.l., L. s.r.l. e M. s.r.l. con sedi in Italia e gestite giuridicamente e di fatto dagli indagati N., O. e P. Sono pure state individuate tre società estere coinvolte e riconducibili a persone di etnia rumena: Q. s.r.o. in Slovacchia, R. e S. in Bulgaria, le quali avrebbero effettuato cessioni intracomunitarie di beni alla B. s.r.l. L’inchiesta permetterebbe di accertare che le merci provengono da paesi asiatici (Cina, Taiwan e Hong Kong) e, attraverso una particolare proce- dura amministrativa, arrivano in Italia via i porti olandesi in esenzione di IVA. La fitta rete di società in cui si registrerebbero numerosi passaggi dei beni com- prenderebbe J. s.r.l. e G. s.r.l. che acquisterebbero i beni direttamente dai buffer D. s.r.l. e E. s.r.l. e li rivenderebbero a K. s.r.l. e ad altri clienti italiani. Col pas- saggio successivo, K. s.r.l. rivenderebbe i medesimi beni a ulteriori clienti italiani i quali, attraverso cessioni all’esportazione in esenzione di IVA, li rivendereb- bero a clienti in Svizzera. L’inchiesta avrebbe permesso di stabilire che tutti i beni d’un valore globale di circa EUR 30 milioni immessi sul territorio italiano tramite la missing trader B. s.r.l. sarebbero stati esportati in Svizzera in esen- zione di IVA da svariate ditte italiane, tra le quali la T. s.r.l. a Milano (v. act. 1.1,

p. 2). L’autorità richiedente necessita informazioni per determinare il destinata- rio finale dei beni e provare la rotazione dei medesimi beni nel circuito della frode. La ricorrente figura nella lista delle aziende elvetiche che avrebbero ac- quistato dei beni alle ditte italiane di cui sopra.

Sulla base di quanto precede, l’autorità d’esecuzione ha dato seguito alla do- manda di assistenza italiana, ordinando la perquisizione della sede della ricor- rente, al fine di reperire elementi utili per l’inchiesta estera. L’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante è ossequioso delle condizioni poste dagli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP e dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2018.332 del 31 gennaio 2019 consid. 2.1). I com- portamenti descritti in rogatoria possono senz’altro essere sussunti in Svizzera al reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF 2007 150 con- sid. 3.3 e 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.75-76 del 19 di- cembre 2012 consid. 3.4), per cui la doppia punibilità è certamente data.

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E. 3.2 La perquisizione effettuata presso la sede dell’opponente ha permesso all’AFD di trovare fatture e prove d’acquisto effettuate dalla medesima presso ditte estere indicate in rogatoria, tra le quali la T. s.r.l., con le relative fatture di riven- dita (v. act. 1, p. 2, e 1.2, p. 3). Va precisato che l’opponente ha chiesto l’appo- sizione dei sigilli unicamente sulla documentazione cartacea e informatica con- cernente i suoi acquisti presso la T. s.r.l. e la relativa rivendita ai suoi clienti (v. act. 1, p. 3, e 4, p. 3). Come rettamente rilevato dall’autorità d’esecuzione, tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di ricostruire i flussi delle merci oggetto della frode. La pertinenza della stessa per il procedi- mento estero non può quindi essere esclusa. Sotto questo profilo nulla osta dunque alla levata dei sigilli in esame.

E. 4.1 Secondo l’opponente i sigilli sulla documentazione litigiosa si giustificherebbero sulla base dell’art. 169 CPP, disposizione che impedirebbe la trasmissione delle informazioni e dei documenti all’autorità rogante “tenuto conto che la rivelazione di tali dati esporrebbe a procedimento penale la persona fisica che è proprietaria e amministratrice di A. SA. La genericità delle motivazioni esposte dall’autorità richiedente non permette in effetti di escludere che anche l’opponente, e di ri- flesso la persona di riferimento di A. SA, possa essere oggetto di indagine in Italia” (v. act. 4, p. 4).

E. 4.2 Secondo l’art. 169 cpv. 1 CPP, chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da: poterlo rendere penalmente responsabile (lett. a); poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l’interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del per- seguimento penale (lett. b). La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l’interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3, fatto salvo l’articolo 168 capo- verso 4 (cpv. 2). I segreti di cui il giudice della levata dei sigilli deve tenere conto nella sua decisione risultano dalla legge, in primo luogo dai divieti di sequestro e quindi, mutatis mutandis, dai diritti di non deporre (v. THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n. 45 ad art. 248 CPP). Se il giudice constata che i documenti sigillati non sono toccati da tali segreti o da altri interessi segreti degni di protezione, i sigilli possono essere levati e la documentazione consegnata all’autorità penale affinché proceda alla perquisizione (v. sentenze del Tribunale federale 1B_314/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2.2 e 4.4.2 e 1B_241/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 5.4 e 5.7; sentenza del Tribunale penale federale BE.2008.3 del 24 giugno 2008 consid. 4). Fra i segreti degni di protezione la giurisprudenza ha già avuto occasione di escludere ad esempio quelli legati alla volontà di una società di mantenere l’anonimato in merito ai propri collaboratori (sentenza del Tribunale penale federale BE.2018.15 del 14 gennaio 2019 con- sid. 2.8.7-2.8.8). Dall’art. 264 cpv. 1 CPP risulta che il diritto di non deporre

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legato alla protezione di sé stesso o di persone vicine non si contrappone alla misura del sequestro (v. THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n. 46 ad art. 248 CPP), poiché si tratta di una misura alla quale l’imputato non è tenuto a partecipare attivamente. Lo stesso vale anche per le persone che possono far valere il diritto di non deporre per ragioni inerenti alla loro protezione o alla protezione di per- sone a loro vicine. Il sequestro è soggetto a talune restrizioni quando si tratta di proteggere la sfera privata o particolari rapporti di fiducia, come per esempio quello fra medico e paziente (FF 2006 1149). Non sono coperti da segreto de- gno di protezione motivi riguardanti le tattiche processuali dell’imputato volte ad impedire che l’autorità penale raccolga prove a suo carico (v. sentenza del Tri- bunale federale 1B_487/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 2.8).

Da quanto precede risulta quindi che l’opponente non può rifiutare la perquisi- zione e il sequestro della documentazione cartacea e informatica sigillata sulla base del diritto di non deporre di cui all’art. 169 CPP.

E. 5.1 L’opponente afferma infine che la levata dei sigilli non potrebbe avvenire in quanto, parallelamente alla rogatoria penale, sarebbe pendente dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale un ricorso contro una decisione dell’Amministra- zione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) emanata a seguito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale formulata dall’Agenzia delle en- trate italiana riguardante i medesimi fatti oggetto di procedimento penale. Essa chiede l’acquisizione agli atti dell’incarto amministrativo (n. A-3746/2018), il quale permetterebbe di prendere conoscenza del fatto che le informazioni og- getto di potenziale trasmissione sulla base del procedimento di assistenza am- ministrativa fiscale soggiacerebbero alle restrizioni di impiego e agli obblighi di confidenzialità previsti dalle disposizioni di assistenza amministrativa della Con- venzione per evitare le doppie imposizioni (art. 27 par. 2 CDI CH-I). I sigilli di cui alla presente procedura servirebbero ad evitare che le informazioni conte- nute nei documenti vengano trasmesse all’autorità amministrativa italiana attra- verso la rogatoria penale nonostante la riserva di cui alla summenzionata di- sposizione.

E. 5.2 Ora, premesso che le domande di assistenza penali e amministrative concer- nono procedure diverse e indipendenti l’una dall’altra e che in materia di roga- torie penali vige in ogni caso il principio della specialità (v. art. 67 AIMP), occorre rilevare che la presente procedura riguarda unicamente la domanda di levata dei sigilli presentata dall’AFD nell’ambito dell’esecuzione della rogatoria penale. La presente Corte deve unicamente statuire sulla presenza o meno dei requisiti necessari al dissuggellamento della documentazione cartacea e informatica asportata dai locali dell’opponente (v. supra consid. 3 e 4). Attualmente non esiste nessuna decisione mediante la quale l’autorità svizzera abbia ordinato la

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trasmissione all’estero della documentazione in questione. Nell’ambito della presente procedura rogatoriale, l’opponente avrà la possibilità di partecipare alla cernita della documentazione e di esprimersi sui motivi che si opporrebbero ad una tale trasmissione, potendo ancora impugnare la decisione di chiusura. A questo stadio la censura in questione risulta quindi prematura.

E. 6 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD deve dunque essere accolta. L'autorità d’esecuzione è autorizzata a procedere al dissigilla- mento e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto suggello.

E. 7 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con- tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro- vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana- logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFD (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Dispositiv
  1. La richiesta è accolta. L'AFD è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigilli.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell'opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 giugno 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, vicepresidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Direzione generale delle dogane, Richiedente

contro

A. SA, rappresentata dall'avv. Ergin Cimen, Opponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Levata dei sigilli (art. 9 AIMP in relazione con l'art. 248 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2019.91

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Fatti: A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb- bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno- logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano (v. act. 1.1, p. 2 e seg.).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere alla perquisizione dei locali di A. SA e al sequestro dei documenti e supporti di tutta la documentazione contabile, amministrativa, fi- nanziaria e bancaria afferente tutti i rapporti economici intrattenuti con i fornitori italiani coinvolti nelle indagini (v. ibidem, p. 4).

B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do- gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, p. 3), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione anti- frode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste.

C. In data 10 aprile 2019 l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione della sede di A. SA, Z. (v. act. 1.2). Su richiesta del patrocinatore di quest’ultima, la documentazione cartacea e i dati informatici sequestrati sono stati posti sotto sigillo (v. ibidem, p. 3, nonché documento intitolato “Elenco dei documenti messi al sicuro nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale” del 10 aprile 2019, in act. 1.4).

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D. Mediante istanza del 29 aprile 2019 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFD postula l'autorizzazione per procedere al dis- sigillamento e alla cernita della documentazione e dei dati informatici seque- strati presso la sede di A. SA a Z. (v. act. 1).

E. Con scritto del 9 maggio 2019 l’UFG ha proposto di accogliere la domanda di levata dei sigilli di cui sopra (v. act. 3). L’opponente, dal canto suo, ha postulato la reiezione della stessa nonché la restituzione dei documenti e dei dati infor- matici (v. act. 4). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla AFD per cono- scenza (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1 1.1 In virtù dell’art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con gli art. 50 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sulle do- mande di dissuggellamento presentate dalla Direzione generale delle dogane nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale BE.2012.1 del 21 marzo 2012 consid. 1; BE.2012.3 del 18 luglio 2012).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).

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Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Secondo l’art. 12 cpv. 1 AIMP, salvo diversa disposizione della legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confedera- zione (v. art. 79 AIMP), si applica il diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, il diritto procedurale de- terminante in materia penale per l’AFD è quindi contenuto nel DPA (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in RPS 134/2016 p. 244).

1.4 Secondo l’art. 9 AIMP, nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Alla perquisizione di carte e registrazioni e all’apposizione di sigilli di applicano per analogia gli art. 246-248 CPP. Tale disposizione prevale sull’art. 12 cpv. 1 AIMP (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.3; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 ad art. 12 AIMP).

1.5 L’AFD è legittimata a presentare una domanda di dissuggellamento alla Corte dei reclami penali. Inoltrata il 30 aprile 2019, la domanda in questione è tempe- stiva (v. art. 248 cpv. 2 CPP) e quindi ricevibile in ordine.

2. Giusta l’art. 248 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1). Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigilla- mento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente di- ritto (cpv. 2). Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto (cpv. 3).

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2.1 L’apposizione di sigilli è una misura immediata con la quale l’avente diritto può evitare temporaneamente che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti. Considerato il carattere provvisorio della mi- sura, è sufficiente la verosimiglianza di siffatti motivi (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1142). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto di una tale misura è ammissibile solo in casi eccezionali, quando già prima della decisione materiale dell’istanza di ricorso e dell’eventuale decisione giudiziaria sulla levata dei sigilli la mancanza di interessi segreti da proteggere (o di altri impedimenti al dissigillamento) risulta manifesta (sentenza del Tribunale federale 1B_464/2012 del 7 marzo 2013 con- sid. 3). Nell’ambito di rogatorie la cui esecuzione è delegata ad autorità ammi- nistrative della Confederazione, quando il detentore di carte, registrazioni o altri oggetti posti sotto sigillo invoca l’esistenza di segreti da proteggere, è compito della Corte dei reclami penali statuire sull’esistenza o meno di interessi segreti degni di protezione (v. supra consid. 1.1). L’apposizione di sigilli deve essere ordinata quando “secondo le dichiarazioni del detentore” vi sono interessi se- greti da proteggere o di altri impedimenti al dissigillamento (v. art. 248 cpv. 1 CPP). Sulla sussistenza o meno di tali impedimenti (e sulla prevalenza degli stessi sull’interesse al perseguimento penale), statuisce la presente Corte e non l’autorità d’esecuzione. Eccezioni possono intervenire unicamente in casi chiari, quando la richiesta di apposizione di sigilli appare manifestamente immotivata o abusiva, e una formale procedura di levata dei sigilli dinanzi alla Corte dei reclami penali risulterebbe una perdita di tempo (v. sentenza 1B_464/2012 con- sid. 3; in questo senso v. anche KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kom- mentar zur Schwizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 248 CPP, con numerosi rinvii alla dottrina)

2.2 In concreto, la motivazione alla base della richiesta di apposizione di sigilli è stata espressa in una e-mail del 10 aprile 2019 trasmessa dal patrocinatore della ricorrente al funzionario dell’AFD (v. act. 1.4), ossia: “A. chiede che ven- gano posti i sigilli in riferimento alla documentazione cartacea ed informatica relativa alla società T. L’estensione della domanda vale anche per le informa- zioni delle società che hanno acquistato da A. la merce che precedentemente quest’ultima ha acquistato da carretti. La motivazione della richiesta dei sigilli risiede nel fatto che queste informazioni sono state già oggetto di una richiesta di trasmissione a seguito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale della Agenzia delle Entrate di data 12 luglio 2017. In esecuzione di tale rogatoria è stata richiesta l’amministrazione federale delle contribuzioni la quale ha emesso una decisione di trasmissione dei dati contro la quale A. ha interposto un ricorso al tribunale amministrativo federale. Il ricorso risulta ancora pendente e pertanto non è dato di sapere se la trasmissione dei dati può essere effettuata o meno. Detto in altri termini le informazioni che ora sono richieste dalla Procura

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di Ferrara risultano tuttora sub-judice in riferimento al ricorso pendente al tribu- nale amministrativo federale”. Con la comunicazione in questione, che con- ferma il contenuto del rapporto di perquisizione del 10 aprile 2019 (v. act. 1.2,

p. 2), l’opponente non sembra aver invocato particolari interessi segreti da pro- teggere giusta l’art. 248 CPP. Sennonché, in sede di risposta, essa ha ulterior- mente motivato la necessità di mantenere i sigilli sulla documentazione litigiosa, affermando che, da un lato, vi sarebbe la potenziale violazione della riserva contenuta all’art. 27 par. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (in seguito: CDI CH-I; RS 672.945.41); d’altro lato, sussisterebbero “i motivi di cui all’art. 169 CPP che giustificano l’apposizione dei sigilli e che impediscono di conseguenza la trasmissione delle informazioni e dei documenti all’autorità richiedente tenuto conto che la rivelazione di tali dati esporrebbe a procedimento penale la per- sona fisica che è proprietaria ed amministratrice di A. SA” (v. act. 4, p. 4).

3. Nei casi in cui la Corte dei reclami penali interviene quale autorità di levata dei sigilli, essa procede in due fasi: essa statuisce dapprima sull’ammissibilità della perquisizione e, in caso affermativo, verifica l’adempimento o meno delle con- dizioni per il dissigillamento. La perquisizione è ammissibile se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare tale misura e a ritenere che tra le carte vi siano documenti d’importanza, perlo- meno apparente, per l’inchiesta, il tutto nel rispetto del principio della proporzio- nalità (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.22 del 23 febbraio 2010 consid. 2; GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 38 ad art. 9 AIMP). In relazione al predetto sospetto di reato, occorre verificare che i fatti oggetto d’in- dagine all’estero costituiscano un reato anche secondo il diritto svizzero (v. art. 64 cpv. 1 AIMP), precisato che per la levata dei sigilli è sufficiente che i documenti sequestrati siano utili per lo Stato rogante (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/bb; sentenza BB.2009.22 consid. 2; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Non è necessario che al momento del dissigillamento vi sia una connessione concreta (“ein konkreter Sachzusammenhang”) tra l’inchiesta estera e ogni singolo do- cumento sigillato (v. DTF 130 II 193 consid. 4.3). L’autorità d’esecuzione deve evidenziare una tale connessione al momento dell’emanazione della decisione di chiusura con la quale viene concessa l’assistenza giudiziaria e ordinata la trasmissione dei documenti all’autorità rogante (v. DTF 130 II 193 cosid. 4.3; sentenza BB.2009.22 consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 AIMP).

3.1 Alla base della perquisizione dei locali dell’opponente e della richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD, vi è una domanda di assistenza giudiziaria inter- nazionale inoltrata dalla Procura di Ferrara (v. supra Fatti lett. A). Le indagini italiane hanno messo alla luce una rilevante frode carosello all’IVA nel settore dei materiali tecnologici che coinvolgerebbe diverse società italiane ed estere,

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in parte controllate dalle persone indagate, che avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano. Il sistema della frode si articolerebbe su un gruppo di società formalmente e fiscalmente residenti in Italia, ossia: B. s.r.l. (società cartiera) con sede fittizia a Milano, C. s.r.l. (società cartiera) con sede fittizia a Roma, D. s.r.l. (società filtro) con sede fittizia a Roma, E. s.r.l. (società filtro) con sede fittizia a Roma e F. s.r.l. (società filtro) con sede a Milano, tutte amministrate da persone irreperibili di etnia rumena attive nel commercio di beni tecnologici, verosimilmente provenienti dall’estero, nonché le società G. s.r.l. con sede fittizia in Italia, amministrata giuridicamente e di fatto da H. e I. e J. s.r.l., K. s.r.l., L. s.r.l. e M. s.r.l. con sedi in Italia e gestite giuridicamente e di fatto dagli indagati N., O. e P. Sono pure state individuate tre società estere coinvolte e riconducibili a persone di etnia rumena: Q. s.r.o. in Slovacchia, R. e S. in Bulgaria, le quali avrebbero effettuato cessioni intracomunitarie di beni alla B. s.r.l. L’inchiesta permetterebbe di accertare che le merci provengono da paesi asiatici (Cina, Taiwan e Hong Kong) e, attraverso una particolare proce- dura amministrativa, arrivano in Italia via i porti olandesi in esenzione di IVA. La fitta rete di società in cui si registrerebbero numerosi passaggi dei beni com- prenderebbe J. s.r.l. e G. s.r.l. che acquisterebbero i beni direttamente dai buffer D. s.r.l. e E. s.r.l. e li rivenderebbero a K. s.r.l. e ad altri clienti italiani. Col pas- saggio successivo, K. s.r.l. rivenderebbe i medesimi beni a ulteriori clienti italiani i quali, attraverso cessioni all’esportazione in esenzione di IVA, li rivendereb- bero a clienti in Svizzera. L’inchiesta avrebbe permesso di stabilire che tutti i beni d’un valore globale di circa EUR 30 milioni immessi sul territorio italiano tramite la missing trader B. s.r.l. sarebbero stati esportati in Svizzera in esen- zione di IVA da svariate ditte italiane, tra le quali la T. s.r.l. a Milano (v. act. 1.1,

p. 2). L’autorità richiedente necessita informazioni per determinare il destinata- rio finale dei beni e provare la rotazione dei medesimi beni nel circuito della frode. La ricorrente figura nella lista delle aziende elvetiche che avrebbero ac- quistato dei beni alle ditte italiane di cui sopra.

Sulla base di quanto precede, l’autorità d’esecuzione ha dato seguito alla do- manda di assistenza italiana, ordinando la perquisizione della sede della ricor- rente, al fine di reperire elementi utili per l’inchiesta estera. L’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante è ossequioso delle condizioni poste dagli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP e dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2018.332 del 31 gennaio 2019 consid. 2.1). I com- portamenti descritti in rogatoria possono senz’altro essere sussunti in Svizzera al reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF 2007 150 con- sid. 3.3 e 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.75-76 del 19 di- cembre 2012 consid. 3.4), per cui la doppia punibilità è certamente data.

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3.2 La perquisizione effettuata presso la sede dell’opponente ha permesso all’AFD di trovare fatture e prove d’acquisto effettuate dalla medesima presso ditte estere indicate in rogatoria, tra le quali la T. s.r.l., con le relative fatture di riven- dita (v. act. 1, p. 2, e 1.2, p. 3). Va precisato che l’opponente ha chiesto l’appo- sizione dei sigilli unicamente sulla documentazione cartacea e informatica con- cernente i suoi acquisti presso la T. s.r.l. e la relativa rivendita ai suoi clienti (v. act. 1, p. 3, e 4, p. 3). Come rettamente rilevato dall’autorità d’esecuzione, tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di ricostruire i flussi delle merci oggetto della frode. La pertinenza della stessa per il procedi- mento estero non può quindi essere esclusa. Sotto questo profilo nulla osta dunque alla levata dei sigilli in esame.

4.

4.1 Secondo l’opponente i sigilli sulla documentazione litigiosa si giustificherebbero sulla base dell’art. 169 CPP, disposizione che impedirebbe la trasmissione delle informazioni e dei documenti all’autorità rogante “tenuto conto che la rivelazione di tali dati esporrebbe a procedimento penale la persona fisica che è proprietaria e amministratrice di A. SA. La genericità delle motivazioni esposte dall’autorità richiedente non permette in effetti di escludere che anche l’opponente, e di ri- flesso la persona di riferimento di A. SA, possa essere oggetto di indagine in Italia” (v. act. 4, p. 4).

4.2 Secondo l’art. 169 cpv. 1 CPP, chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da: poterlo rendere penalmente responsabile (lett. a); poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l’interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del per- seguimento penale (lett. b). La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l’interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3, fatto salvo l’articolo 168 capo- verso 4 (cpv. 2). I segreti di cui il giudice della levata dei sigilli deve tenere conto nella sua decisione risultano dalla legge, in primo luogo dai divieti di sequestro e quindi, mutatis mutandis, dai diritti di non deporre (v. THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n. 45 ad art. 248 CPP). Se il giudice constata che i documenti sigillati non sono toccati da tali segreti o da altri interessi segreti degni di protezione, i sigilli possono essere levati e la documentazione consegnata all’autorità penale affinché proceda alla perquisizione (v. sentenze del Tribunale federale 1B_314/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2.2 e 4.4.2 e 1B_241/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 5.4 e 5.7; sentenza del Tribunale penale federale BE.2008.3 del 24 giugno 2008 consid. 4). Fra i segreti degni di protezione la giurisprudenza ha già avuto occasione di escludere ad esempio quelli legati alla volontà di una società di mantenere l’anonimato in merito ai propri collaboratori (sentenza del Tribunale penale federale BE.2018.15 del 14 gennaio 2019 con- sid. 2.8.7-2.8.8). Dall’art. 264 cpv. 1 CPP risulta che il diritto di non deporre

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legato alla protezione di sé stesso o di persone vicine non si contrappone alla misura del sequestro (v. THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n. 46 ad art. 248 CPP), poiché si tratta di una misura alla quale l’imputato non è tenuto a partecipare attivamente. Lo stesso vale anche per le persone che possono far valere il diritto di non deporre per ragioni inerenti alla loro protezione o alla protezione di per- sone a loro vicine. Il sequestro è soggetto a talune restrizioni quando si tratta di proteggere la sfera privata o particolari rapporti di fiducia, come per esempio quello fra medico e paziente (FF 2006 1149). Non sono coperti da segreto de- gno di protezione motivi riguardanti le tattiche processuali dell’imputato volte ad impedire che l’autorità penale raccolga prove a suo carico (v. sentenza del Tri- bunale federale 1B_487/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 2.8).

Da quanto precede risulta quindi che l’opponente non può rifiutare la perquisi- zione e il sequestro della documentazione cartacea e informatica sigillata sulla base del diritto di non deporre di cui all’art. 169 CPP.

5.

5.1 L’opponente afferma infine che la levata dei sigilli non potrebbe avvenire in quanto, parallelamente alla rogatoria penale, sarebbe pendente dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale un ricorso contro una decisione dell’Amministra- zione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) emanata a seguito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale formulata dall’Agenzia delle en- trate italiana riguardante i medesimi fatti oggetto di procedimento penale. Essa chiede l’acquisizione agli atti dell’incarto amministrativo (n. A-3746/2018), il quale permetterebbe di prendere conoscenza del fatto che le informazioni og- getto di potenziale trasmissione sulla base del procedimento di assistenza am- ministrativa fiscale soggiacerebbero alle restrizioni di impiego e agli obblighi di confidenzialità previsti dalle disposizioni di assistenza amministrativa della Con- venzione per evitare le doppie imposizioni (art. 27 par. 2 CDI CH-I). I sigilli di cui alla presente procedura servirebbero ad evitare che le informazioni conte- nute nei documenti vengano trasmesse all’autorità amministrativa italiana attra- verso la rogatoria penale nonostante la riserva di cui alla summenzionata di- sposizione.

5.2 Ora, premesso che le domande di assistenza penali e amministrative concer- nono procedure diverse e indipendenti l’una dall’altra e che in materia di roga- torie penali vige in ogni caso il principio della specialità (v. art. 67 AIMP), occorre rilevare che la presente procedura riguarda unicamente la domanda di levata dei sigilli presentata dall’AFD nell’ambito dell’esecuzione della rogatoria penale. La presente Corte deve unicamente statuire sulla presenza o meno dei requisiti necessari al dissuggellamento della documentazione cartacea e informatica asportata dai locali dell’opponente (v. supra consid. 3 e 4). Attualmente non esiste nessuna decisione mediante la quale l’autorità svizzera abbia ordinato la

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trasmissione all’estero della documentazione in questione. Nell’ambito della presente procedura rogatoriale, l’opponente avrà la possibilità di partecipare alla cernita della documentazione e di esprimersi sui motivi che si opporrebbero ad una tale trasmissione, potendo ancora impugnare la decisione di chiusura. A questo stadio la censura in questione risulta quindi prematura.

6. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD deve dunque essere accolta. L'autorità d’esecuzione è autorizzata a procedere al dissigilla- mento e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto suggello.

7. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con- tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro- vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana- logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFD (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. L'AFD è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigilli. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, 18 giugno 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il vicepresidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle dogane - Avv. Ergin Cimen - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici La presente sentenza non è impugnabile in maniera indipendente (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.3.1). La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assi- stenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 80e cpv. 1 AIMP).