Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 6 novembre 2017, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti di quest’ultima. Con il suo complemento del 6 novembre 2017, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante le rela- zioni n. 1 e n. 2 presso Banca E., Ginevra (ora Banca F.), intestate entrambe a A. SA (v. rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in se- guito: incarto MPC).
B. Con decisione del 22 novembre 2017, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1.2, pag. 3), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sa- rebbero state ordinate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2018, il MPC ha ordinato l'acquisi- zione della documentazione bancaria riguardante le relazioni di cui sopra (v. lett. A).
Con scritto del 9 febbraio 2018, Banca F. ha trasmesso al MPC la documenta- zione riguardante la relazione bancaria n. 1, aggiungendo che la relazione n. 3 era stata estinta a favore della relazione bancaria n. 4 (ex n. 5) pure intestata a A. SA. Con ordine di edizione del 2 luglio 2018 il MPC ha chiesto a Banca F. la documentazione riguardante quest’ultima relazione, trasmessagli il 6 luglio se- guente (v. act. 1.2, pag. 4).
D. Con decisione di chiusura del 25 febbraio 2019, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente le due rela- zioni di cui sopra (v. act. 1.2, pag. 8).
E. Il 28 marzo 2019 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
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F. Con scritti del 10 e 17 aprile 2019, trasmessi per conoscenza alla ricorrente (v. act. 10), l’UFG e il MPC hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra- vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n.
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare delle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente sostiene che l'autorità rogata non si sarebbe attenuta a quanto richiesto dall'autorità estera, la quale, nel suo complemento del 6 novembre 2017, avrebbe postulato la trasmissione di documentazione relativa ai conti cor- renti cifrati n. 1 e n. 2 presso Banca F. La decisione impugnata avrebbe invece per oggetto le relazioni n. 1 e 4 (ex n. 5). Già per tale motivo non vi sarebbe ragione per trasmettere la documentazione concernente la relazione 4, la quale non presenterebbe alcun punto di contatto con i fatti oggetto dell’inchiesta ita- liana e che sarebbe quindi inutile per l’autorità rogante, anche perché il MPC non avrebbe evidenziato nessuna transazione avvenuta sulle relazioni in parola collegabile con il procedimento estero. In definitiva, la ricorrente afferma che la decisione di chiusura impugnata sarebbe lesiva del principio della proporziona- lità e del divieto di fishing expedition.
E. 2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
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consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande comple- mentari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casac- cio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe- tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 con- sid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di ce- lerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere tra- smessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del
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16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimo- strare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in que- stione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
E. 2.2 In concreto, si rileva innanzitutto che avente diritto economico delle relazioni oggetto della decisione impugnata è G. SA, Lussemburgo. A prescindere dal suo statuto d'imputata o meno nell'ambito del procedimento estero, G. SA è la società holding del gruppo C. nonché la beneficiaria economica dei conti cor- renti da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi (v. complemento rogatoriale del 6 novembre 2017, pag. 1, in rubrica 1 incarto MPC), per cui, alla luce del ruolo contestatogli e della natura dei reati perseguiti, i conti a lei riconducibili risultano essere di indubbio rilievo investigativo e la relativa documentazione potenzialmente utile per il procedimento estero. Che la relazione n. 4 non sia menzionata nella rogatoria nulla toglie alla potenziale utilità della relativa docu- mentazione bancaria e il modo di procedere del MPC non presta il fianco a critiche, dato che esso è volto a garantire la celerità della procedura evitando domande complementari, in pieno ossequio dei principi giurisprudenziali elen- cati sopra al consid. 2.1. Neppure rilevante ai fini del giudizio è il fatto che l'au- torità rogante non avrebbe evidenziato transazioni concrete collegate con i fatti oggetto d’indagine all’estero. La trasmissione della documentazione litigiosa servirà proprio per portare alla luce, se del caso, eventuali operazioni sospette da ricollegare con gli accertamenti finora effettuati all’estero. Spetterà comun- que al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.
E. 3 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 22 maggio 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dagli avv. Goran Mazzucchelli e Letizia Mizzon,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.60
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Fatti: A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 6 novembre 2017, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti di quest’ultima. Con il suo complemento del 6 novembre 2017, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante le rela- zioni n. 1 e n. 2 presso Banca E., Ginevra (ora Banca F.), intestate entrambe a A. SA (v. rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in se- guito: incarto MPC).
B. Con decisione del 22 novembre 2017, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1.2, pag. 3), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sa- rebbero state ordinate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2018, il MPC ha ordinato l'acquisi- zione della documentazione bancaria riguardante le relazioni di cui sopra (v. lett. A).
Con scritto del 9 febbraio 2018, Banca F. ha trasmesso al MPC la documenta- zione riguardante la relazione bancaria n. 1, aggiungendo che la relazione n. 3 era stata estinta a favore della relazione bancaria n. 4 (ex n. 5) pure intestata a A. SA. Con ordine di edizione del 2 luglio 2018 il MPC ha chiesto a Banca F. la documentazione riguardante quest’ultima relazione, trasmessagli il 6 luglio se- guente (v. act. 1.2, pag. 4).
D. Con decisione di chiusura del 25 febbraio 2019, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente le due rela- zioni di cui sopra (v. act. 1.2, pag. 8).
E. Il 28 marzo 2019 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
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F. Con scritti del 10 e 17 aprile 2019, trasmessi per conoscenza alla ricorrente (v. act. 10), l’UFG e il MPC hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra- vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare delle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene che l'autorità rogata non si sarebbe attenuta a quanto richiesto dall'autorità estera, la quale, nel suo complemento del 6 novembre 2017, avrebbe postulato la trasmissione di documentazione relativa ai conti cor- renti cifrati n. 1 e n. 2 presso Banca F. La decisione impugnata avrebbe invece per oggetto le relazioni n. 1 e 4 (ex n. 5). Già per tale motivo non vi sarebbe ragione per trasmettere la documentazione concernente la relazione 4, la quale non presenterebbe alcun punto di contatto con i fatti oggetto dell’inchiesta ita- liana e che sarebbe quindi inutile per l’autorità rogante, anche perché il MPC non avrebbe evidenziato nessuna transazione avvenuta sulle relazioni in parola collegabile con il procedimento estero. In definitiva, la ricorrente afferma che la decisione di chiusura impugnata sarebbe lesiva del principio della proporziona- lità e del divieto di fishing expedition.
2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
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consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande comple- mentari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casac- cio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe- tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 con- sid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di ce- lerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere tra- smessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del
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16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimo- strare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in que- stione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
2.2 In concreto, si rileva innanzitutto che avente diritto economico delle relazioni oggetto della decisione impugnata è G. SA, Lussemburgo. A prescindere dal suo statuto d'imputata o meno nell'ambito del procedimento estero, G. SA è la società holding del gruppo C. nonché la beneficiaria economica dei conti cor- renti da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi (v. complemento rogatoriale del 6 novembre 2017, pag. 1, in rubrica 1 incarto MPC), per cui, alla luce del ruolo contestatogli e della natura dei reati perseguiti, i conti a lei riconducibili risultano essere di indubbio rilievo investigativo e la relativa documentazione potenzialmente utile per il procedimento estero. Che la relazione n. 4 non sia menzionata nella rogatoria nulla toglie alla potenziale utilità della relativa docu- mentazione bancaria e il modo di procedere del MPC non presta il fianco a critiche, dato che esso è volto a garantire la celerità della procedura evitando domande complementari, in pieno ossequio dei principi giurisprudenziali elen- cati sopra al consid. 2.1. Neppure rilevante ai fini del giudizio è il fatto che l'au- torità rogante non avrebbe evidenziato transazioni concrete collegate con i fatti oggetto d’indagine all’estero. La trasmissione della documentazione litigiosa servirà proprio per portare alla luce, se del caso, eventuali operazioni sospette da ricollegare con gli accertamenti finora effettuati all’estero. Spetterà comun- que al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.
3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 maggio 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli e Letizia Mizzon - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).