Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 29 luglio 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato (di seguito: Procura di Prato) ha presentato alla Svizzera una domanda di assi- stenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B. e C. ed altri indagati, per titolo di truffa (art. 640 CP/I), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 CP/I) e subappalto illecito di opere riguardanti la pubblica am- ministrazione (art. 21 della Legge n. 646/1982). L’autorità richiedente sostiene che, nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, le imprese gestite in via di fatto dai predetti stavano producendo, secondo modalità illegali di sfrutta- mento del lavoro, tute protettive e camici sanitari, anche mediante ulteriori im- prese “terziste”, in violazione del divieto di subappalto previsto dai contratti pub- blici conclusi dal consorzio G., di cui B. e C. erano amministratori di fatto, con il “Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19” e con la Regione Lazio. In questo contesto, B. e C. si sarebbero macchiati di plurimi comportamenti ingannatori e fraudolenti finalizzati all’ottenimento della com- messa pubblica, celando e mistificando i requisiti necessari alla produzione dei dispositivi sanitari oggetto dei contratti di pubblica fornitura, nonché di reiterate condotte fraudolente nell’esecuzione dei contratti summenzionati, dirette a ma- scherare l’effettiva dinamica produttiva e il coinvolgimento di siti produttivi all’estero nell’ambito di forme di subappalto illecito (v. atto 1 dell'incarto del Mi- nistero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI, pag. 1 e segg.).
Con tale rogatoria, l’autorità estera ha chiesto di “verificare l’identità dei soci e dei componenti dell’organo amministrativo della società A. SA con sede a Lu- gano in via Z. (CHE-1) al fine di permettere di accertare se la società sia diret- tamente o indirettamente (anche per interposta persona) riconducibile ai fratelli B. e C.”; nonché di accertare se “il conto corrente n. 2 (IBAN n. 2) acceso presso la banca D. di Lugano sul quale sono confluiti EUR 2’338'175.– provenienti da società riconducibili agli indagati fratelli B. e C. sia effettivamente intestato alla società A. SA e quali siano i soggetti (anche non intestatari) eventualmente de- legati ad operare sul conto corrente” (v. atto 1 dell'incarto MP-TI).
B. Mediante decisione del 18 agosto 2022, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana e ha ordinato alla banca D. la trasmissione della documentazione relativa alla relazione n. 2, per il pe- riodo dal 1° gennaio 2022 all’attualità (rispettivamente alla data di chiusura se antecedente).
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C. Con scritto del 19 agosto 2022, la banca D. ha trasmesso al MP-TI la documen- tazione richiesta (v. atto 3 dell’incarto MP-TI); dalla stessa si evince che la so- cietà titolare del conto non è A. SA, via Z., Lugano (CHE-1) ma bensì A. SA, avenue Y., Martigny (CHE-3).
D. Il 31 agosto 2022, il MP-TI ha concesso a A. SA un termine per comunicare il suo eventuale assenso all’esecuzione semplificata (v. atto 4 dell’incarto MP-TI). Dopo aver ottenuto alcune precisazioni scritte dal MP-TI (v. atto 14 dell’incarto MP-TI), l’avv. Paolo Bernasconi, nel frattempo notificatosi mediante regolare procura (v. atto 5 dell’incarto MP-TI), ha prodotto, il 25 novembre 2022, varia documentazione giudiziaria, bancaria e contabile a comprova dell’estraneità ai fatti perseguiti in Italia della sua assistita e della Iiceità dei versamenti oggetto di rogatoria effettuati nel corso del tempo, a suo favore, dalla società italiana E. S.r.l. In tale occasione, A. SA ha altresì affermato di acconsentire alla procedura di esecuzione semplificata con riferimento alla documentazione da lei prodotta, rispettivamente all’invio all’autorità rogante, in via semplificata, della documen- tazione bancaria acquisita presso la banca D. ma unicamente a condizione che sulla stessa venissero rese illeggibili le operazioni che non riguardavano le tran- sazioni effettuate con la E. S.r.l. (v. atto 15 dell’incarto MP-TI).
E. Con ulteriore comunicazione del 5 dicembre 2022, la ricorrente ha informato il MP-TI circa l’evoluzione del procedimento estero, in particolare dell’accogli- mento, in data 1° dicembre 2022, di un ricorso presentato dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione da B. e C., sentenza in cui sarebbe stata rilevata l’in- competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato in favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; l’in- completezza e l’incoerenza delle tesi accusatorie formulate dalla Procura di Prato; la decadenza di tutte le iniziative cautelari e istruttorie promosse dalla Procura di Prato, compresa la domanda di assistenza giudiziaria in oggetto, qualora nel termine di 20 giorni la subentrante Procura di Roma non decida di confermarle (v. atto 17 dell’incarto MP-TI).
F. Il 7 dicembre 2022, il MP-TI ha quindi chiesto delucidazioni all’autorità rogante, la quale ha fatto presente, in data 15 dicembre 2022, che la pronuncia della Corte di Cassazione riguardava unicamente l’Ordinanza del Tribunale del Rie- same di Firenze in re alla custodia cautelare in carcere di B., e per la quale era stata sancita la competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che potrà ottenere la rinnovazione della misura cautelare entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, da computarsi a decorrere dalla moti- vazione della sentenza della Corte di Cassazione che, a quel tempo, non era ancora stata depositata. L’autorità richiedente ha anche precisato che il
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dispositivo della sentenza della Cassazione riguardava esclusivamente la com- petenza e non aveva influsso sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari dell’ordinanza; inoltre, essa si rapportava solo alla misura cautelare personale applicata a B. e non alla misura cautelare reale del sequestro preventivo in re- lazione al quale è stata avanzata la domanda di assistenza giudiziaria. Pertanto, anche qualora fosse stata disposta la trasmissione dell’intero procedimento presso la Procura di Roma, le prove raccolte, ivi comprese quelle acquisite tra- mite la richiesta di assistenza giudiziaria, avrebbero mantenuta invariata la loro utilizzazione processuale ai sensi del diritto italiano. Su questi presupposti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato ha confermato la richiesta di assistenza giudiziaria (v. atto 19 dell'incarto MP-TI).
G. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2022, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione all’autorità rogante della documentazione bancaria raccolta presso la banca D. ed inerente alla relazione bancaria summenzionata, nonché della documentazione prodotta spontaneamente da A. SA il 25 novembre 2022 (v. act. 1.1).
H. In data 18 gennaio 2023 A. SA è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF), postulando in via principale l’an- nullamento della precitata decisione nella misura in cui prevede la trasmissione della documentazione bancaria raccolta presso la banca D.; in via subordinata la modifica di tale decisione nel senso che dai documenti raccolti presso la banca D. vengano rese illeggibili le menzioni che non riguardano transazioni con E. S.r.l.; in ogni caso, la concessione di un’indennità di patrocinio e il non prelievo di tasse e spese processuali (v. act. 1).
I. Con osservazioni del 27 gennaio 2023, il MP-TI ha postulato la reiezione inte- grale del gravame e la conferma del provvedimento avversato (v. act. 6), mentre che, mediante osservazioni del 30 gennaio 2023, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Dette prese di po- sizione sono state trasmesse alla ricorrente per conoscenza (v. act. 8).
J. Il 12 maggio 2023 il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto, all’attenzione del MP-TI, con copia al TPF, una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 30 novembre 2022 (con ogni probabilità e nonostante la diversa indicazione della data si tratta della pronuncia di cui alla lett. E) e una sentenza del Tribunale di Prato del 19 dicembre 2022, da cui egli ha dedotto, per quanto riguarda la procedura di merito estera, che vi sia stato un trasferimento della competenza
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territoriale al Tribunale di Roma e con ciò la necessità di verificare se vi fosse stata una rinuncia alla rogatoria (v. act. 9).
K. Chiamato a determinarsi in merito, il MP-TI ha trasmesso, in data 17 maggio 2023, uno scambio di e-mail con la Procura di Prato a comprova dell’avvenuto trasferimento dell’indagine nonché uno scritto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a conferma dell’interesse all’esecuzione della do- manda di assistenza giudiziaria in oggetto (v. act. 11). L’UFG, dal canto suo, il 13 giugno 2023 ha ribadito la sua proposta di reiezione del gravame (v. act. 12). Detti allegati sono stati a loro volta trasmessi all’insorgente, che non ha preso ulteriormente posizione (v. act. 13).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Sviz- zera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che com- pleta e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi
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settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art.
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP non- ché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Anzitutto la Corte osserva come il trasferimento dell’indagine da Prato a Roma non abbia influsso sulla presente procedura. Non è infatti compito dello Stato richiesto verificare la competenza procedurale delle autorità di perseguimento penale in base al diritto dello Stato rogante o sindacare eventuali conflitti di competenza tra di esse (DTF 114 Ib 254 consid. 5; sentenze del Tribunale fe- derale 1A_145/2005 del 20 ottobre 2005 consid. 2.6 e 1A.218/2003 del 17 di- cembre 2003 consid. 3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 290 e 658). La Svizzera rifiuta di cooperare unicamente se la competenza delle autorità estere difetta in maniera chiara, a tal punto da far apparire abusiva la domanda di assistenza (DTF 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 113 Ib 157 consid. 4; TPF 2013 97 consid. 5.2), circostanza che manifestamente non ricorre nel caso concreto. In assenza di un suo ritiro o della pronuncia e relativa crescita in giudicato di una sentenza
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di merito, non sussistono inoltre gli estremi per ritenere che la domanda di as- sistenza giudiziaria sia nel frattempo divenuta priva di oggetto (v. sentenze del Tribunale federale 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2; 1A.418/1996 del 12 marzo 1997 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305).
E. 3 La società insorgente sostiene che le informazioni richieste sarebbero prive di qualsiasi utilità per le autorità estere, atteso che il sequestro ordinato in Italia e richiamato in rogatoria avrebbe finalità di confisca per equivalente mentre che i fondi affluiti sul conto della banca D. avrebbero documentata origine lecita. A questo fine, A. SA invoca la sua estraneità ai fatti dichiarandosi terzo in buona fede e sostenendo che i valori patrimoniali giunti sulla relazione bancaria in og- getto originerebbero dal rapporto contrattuale con E. S.r.l. La liceità dei versa- menti troverebbe la sua conferma giudiziaria nel ricorso civile per decreto in- giuntivo presentato presso il Tribunale di Roma dall’insorgente e già prodotto all’attenzione del MP-TI, nonché dalla conseguente (apparente) autorizzazione allo sblocco degli averi di E. S.r.l. in favore di A. SA da parte della stessa Pro- cura di Prato. A mente dell’insorgente, poiché non vi sarebbe modo di dare se- guito ad una prevedibile futura richiesta di consegna a scopo di confisca giusta l’art. 74a AIMP, le informazioni da trasmettersi non sarebbero di nessuna utilità per lo Stato richiedente. Non per altro, dalla motivazione della rogatoria, come pure dal testo del decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari e della relazione della Questura di Prato non emergerebbe alcun coinvolgimento di A. SA. Nel prosieguo del suo gravame, il patrocinatore della ricorrente invoca pure il divieto della cosiddetta fishing expedition, ossia della ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova. L’estesa documentazione riguardante i bonifici in entrata ed in uscita messa a disposizione spontaneamente da A. SA (v. fatti, lett. D) soddisferebbe per sé stessa in modo più che ampio tutte le necessità istruttorie che sono state formulate nell’ambito della rogatoria. La trasmissione della documentazione relativa al conto corrente presso la banca D. SA risulte- rebbe invece completamente inutile, rispettivamente eccessiva, in quanto con- terrebbe la descrizione di operazioni estranee all’oggetto dell’inchiesta, vio- lando anche il divieto espresso dal principio latino “nec eat iudex ultra petita”. Non da ultimo, anche le norme costituzionali sulla protezione della sfera privata si opporrebbero alla trasmissione all’autorità rogante degli estratti conto, dai quali si evincerebbero transazioni riguardanti terze persone. A questo riguardo, A. SA chiede formalmente di applicare per analogia, a protezione delle persone fisiche e giuridiche, l’ampia giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia fiscale.
E. 3.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
E. 3.1.2 Quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimo- niali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente do- vrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate at- traverso i conti coinvolti, in modo da acclarare i fatti in una prospettiva sufficien- temente ampia (sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.193 del 12 aprile 2023 consid. 4.2; RR.2022.112 del 1° settembre 2022 consid. 4.2). L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transa- zione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle per- sone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in que- stione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare tra- sferimenti illeciti, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo ve- rificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo pre- sente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove in- criminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid.
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4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP).
E. 3.1.3 In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplice- mente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 3.1.4 Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto “Übermassverbot”; DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi anche delle informa- zioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assi- stenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 con- sid. 2.2). Incombe poi alla persona toccata dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda di assistenza giudiziaria,
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rispettivamente perché non presentano nessun interesse per la procedura estera (sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.60 del 22 maggio 2019 consid. 2.1).
E. 3.1.5 Dal canto suo, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura non può prevalere sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accor- dare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza del Tribu- nale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3). Nemmeno l’even- tuale rivelazione di segreti commerciali costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione di misure rogatoriali e alla concessione dell’assistenza giudiziaria (v. art. 248 cpv. 1 CPP in relazione con art. 9 AIMP; KELLER, Commentario zu- righese, 3a ediz. 2020, n. 23 e seg. ad art. 248 CPP; GSTÖHL, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2008, pag. 318). Per opporsi validamente ad una richiesta estera è necessario in tal senso ren- dere verosimile il motivo per cui il segreto in questione dovrebbe prevalere sulle esigenze del procedimento penale (GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 8 ad art. 9 AIMP).
E. 3.2 In concreto, dalla documentazione bancaria acquisita (v. atto 3 dell'incarto MP- TI) emerge che sulla relazione n. 2, peraltro già debitamente identificata nella domanda di assistenza giudiziaria, sono confluiti, nel periodo tra marzo e giugno 2022, oltre un centinaio di accrediti per un importo complessivo superiore a EUR 2'000'000.–. Tali fondi originavano da un conto intestato a E. S.r.l., società che, secondo quanto indicato dall’autorità rogante, era riconducibile a B. e C. Gli inquirenti sospettano che i valori patrimoniali in questione siano parte dell’in- debito profitto conseguito dagli indagati mediante la commissione dei reati loro contestati, per poi venir dirottati sul conto di A. SA (v. atto 1, pag. 11 dell'incarto MP-TI). Su questi presupposti ed indipendentemente dall’effettiva esistenza di un rapporto contrattuale con E. S.r.l., già solo per il fatto che sulla relazione siano giunti averi provenienti da almeno un conto appartenente ad una società di pertinenza delle persone indagate in Italia, non si può negare l’utilità poten- ziale delle misure di assistenza giudiziaria concesse. Per quanto riguarda in- vece gli addebiti, spicca in particolare un ordine di pagamento in favore di tale F., direttore del consorzio G. ed anch’egli oggetto di indagine in Italia. Da un punto di vista più generale, va osservato come dai documenti ottenuti dalla banca D. risultino svariate operazioni a favore di persone fisiche e giuridiche localizzate in Svizzera e in Italia, soggetti per i quali – a fronte dell’ipotesi inve- stigativa descritta nella domanda di assistenza giudiziaria e conto tenuto dell’ampiezza e dello stadio attuale dell’inchiesta estera – non possono essere esclusi punti di contatto con il procedimento penale in essere nello Stato richie- dente. Ne discende che l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è cer- tamente data. Vista anche la natura dei reati oggetto dell’indagine italiana, da respingere è parimenti la conclusione subordinata della ricorrente tesa allo stral- cio dei nominativi che non riguardano transazioni con E. S.r.l. Anche volendo
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considerare gli interessi alla protezione della sfera privata di eventuali persone non coinvolte nelle indagini, le autorità estere non possono essere private di potenziale materiale probatorio atto ad acclarare i fatti in una prospettiva suffi- cientemente ampia, ovviamente sia a carico che a discarico. L’autorità rogante deve così avere accesso a tutta la documentazione bancaria, al fine di rico- struire tutti i flussi di denaro che potrebbero essere potenzialmente legati ai reati ipotizzati, senza limitazioni che si scontrerebbero con la necessità di chiarire in tutta la loro potenziale ampiezza i risvolti delle operazioni incriminate. In questo senso, nulla può essere dedotto dalla prassi in materia di assistenza ammini- strativa.
Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
E. 3.3 Per quanto concerne infine l’invocata estraneità ai fatti oggetto del procedi- mento italiano, l’assunto ricorsuale è privo di pertinenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale. L’insorgente disattende infatti che l’eventuale qualità di persona non implicata nell’inchiesta non è di per sé rilevante. Basta che sus- sista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un’implicazione nell’operazione crimi- nosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5° e b; 118 Ib 547 consid. 3° in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l’art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abro- gato con la modifica dell’AIMP del 4 ottobre 1996. Comunque, anche secondo il vecchio diritto, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per ope- razioni sospette non potevano prevalersi del citato disposto (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d).
E. 4 La ricorrente censura infine la violazione del principio della doppia punibilità. Le operazioni oggetto del procedimento penale si sarebbero svolte nell’ambito di contratti di appalto di carattere privato e non pubblico. Di conseguenza, le as- serite violazioni dei requisiti contrattuali non costituirebbero comunque una vio- lazione di norme legali. Quindi verrebbe a cadere il presupposto oggettivo dei reati perseguiti attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.). Per la violazione “made in Italy” ovviamente non sussisterebbe doppia punibilità e
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nemmeno per le ipotesi accusatorie adombrate riguardo alle violazioni di norme giuslavoristiche.
E. 4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
E. 4.2 Sulla base di un esame prima facie, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria proposta dalle autorità italiane possono perlomeno essere sussunti ai reati di truffa (art. 146 CP) e di falsità in documenti (art. 251 CP), reati per la cui realizzazione non v’è peraltro alcuna necessità che vi sia un legame con contratti di carattere pubblico. Poco conta, a questo riguardo, che la normativa italiana preveda specifiche infrazioni legate alla pubblica amministrazione o che la violazione del “made in Italy” non sia punibile in Svizzera: in base alla predetta giurisprudenza le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie.
Anche quest’ultima censura va dunque disattesa.
E. 5 In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
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E. 6 Le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato. Non si assegnano ripetibili.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 luglio 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.15
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Fatti: A. Il 29 luglio 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato (di seguito: Procura di Prato) ha presentato alla Svizzera una domanda di assi- stenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B. e C. ed altri indagati, per titolo di truffa (art. 640 CP/I), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 CP/I) e subappalto illecito di opere riguardanti la pubblica am- ministrazione (art. 21 della Legge n. 646/1982). L’autorità richiedente sostiene che, nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, le imprese gestite in via di fatto dai predetti stavano producendo, secondo modalità illegali di sfrutta- mento del lavoro, tute protettive e camici sanitari, anche mediante ulteriori im- prese “terziste”, in violazione del divieto di subappalto previsto dai contratti pub- blici conclusi dal consorzio G., di cui B. e C. erano amministratori di fatto, con il “Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19” e con la Regione Lazio. In questo contesto, B. e C. si sarebbero macchiati di plurimi comportamenti ingannatori e fraudolenti finalizzati all’ottenimento della com- messa pubblica, celando e mistificando i requisiti necessari alla produzione dei dispositivi sanitari oggetto dei contratti di pubblica fornitura, nonché di reiterate condotte fraudolente nell’esecuzione dei contratti summenzionati, dirette a ma- scherare l’effettiva dinamica produttiva e il coinvolgimento di siti produttivi all’estero nell’ambito di forme di subappalto illecito (v. atto 1 dell'incarto del Mi- nistero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI, pag. 1 e segg.).
Con tale rogatoria, l’autorità estera ha chiesto di “verificare l’identità dei soci e dei componenti dell’organo amministrativo della società A. SA con sede a Lu- gano in via Z. (CHE-1) al fine di permettere di accertare se la società sia diret- tamente o indirettamente (anche per interposta persona) riconducibile ai fratelli B. e C.”; nonché di accertare se “il conto corrente n. 2 (IBAN n. 2) acceso presso la banca D. di Lugano sul quale sono confluiti EUR 2’338'175.– provenienti da società riconducibili agli indagati fratelli B. e C. sia effettivamente intestato alla società A. SA e quali siano i soggetti (anche non intestatari) eventualmente de- legati ad operare sul conto corrente” (v. atto 1 dell'incarto MP-TI).
B. Mediante decisione del 18 agosto 2022, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana e ha ordinato alla banca D. la trasmissione della documentazione relativa alla relazione n. 2, per il pe- riodo dal 1° gennaio 2022 all’attualità (rispettivamente alla data di chiusura se antecedente).
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C. Con scritto del 19 agosto 2022, la banca D. ha trasmesso al MP-TI la documen- tazione richiesta (v. atto 3 dell’incarto MP-TI); dalla stessa si evince che la so- cietà titolare del conto non è A. SA, via Z., Lugano (CHE-1) ma bensì A. SA, avenue Y., Martigny (CHE-3).
D. Il 31 agosto 2022, il MP-TI ha concesso a A. SA un termine per comunicare il suo eventuale assenso all’esecuzione semplificata (v. atto 4 dell’incarto MP-TI). Dopo aver ottenuto alcune precisazioni scritte dal MP-TI (v. atto 14 dell’incarto MP-TI), l’avv. Paolo Bernasconi, nel frattempo notificatosi mediante regolare procura (v. atto 5 dell’incarto MP-TI), ha prodotto, il 25 novembre 2022, varia documentazione giudiziaria, bancaria e contabile a comprova dell’estraneità ai fatti perseguiti in Italia della sua assistita e della Iiceità dei versamenti oggetto di rogatoria effettuati nel corso del tempo, a suo favore, dalla società italiana E. S.r.l. In tale occasione, A. SA ha altresì affermato di acconsentire alla procedura di esecuzione semplificata con riferimento alla documentazione da lei prodotta, rispettivamente all’invio all’autorità rogante, in via semplificata, della documen- tazione bancaria acquisita presso la banca D. ma unicamente a condizione che sulla stessa venissero rese illeggibili le operazioni che non riguardavano le tran- sazioni effettuate con la E. S.r.l. (v. atto 15 dell’incarto MP-TI).
E. Con ulteriore comunicazione del 5 dicembre 2022, la ricorrente ha informato il MP-TI circa l’evoluzione del procedimento estero, in particolare dell’accogli- mento, in data 1° dicembre 2022, di un ricorso presentato dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione da B. e C., sentenza in cui sarebbe stata rilevata l’in- competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato in favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; l’in- completezza e l’incoerenza delle tesi accusatorie formulate dalla Procura di Prato; la decadenza di tutte le iniziative cautelari e istruttorie promosse dalla Procura di Prato, compresa la domanda di assistenza giudiziaria in oggetto, qualora nel termine di 20 giorni la subentrante Procura di Roma non decida di confermarle (v. atto 17 dell’incarto MP-TI).
F. Il 7 dicembre 2022, il MP-TI ha quindi chiesto delucidazioni all’autorità rogante, la quale ha fatto presente, in data 15 dicembre 2022, che la pronuncia della Corte di Cassazione riguardava unicamente l’Ordinanza del Tribunale del Rie- same di Firenze in re alla custodia cautelare in carcere di B., e per la quale era stata sancita la competenza territoriale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che potrà ottenere la rinnovazione della misura cautelare entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, da computarsi a decorrere dalla moti- vazione della sentenza della Corte di Cassazione che, a quel tempo, non era ancora stata depositata. L’autorità richiedente ha anche precisato che il
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dispositivo della sentenza della Cassazione riguardava esclusivamente la com- petenza e non aveva influsso sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari dell’ordinanza; inoltre, essa si rapportava solo alla misura cautelare personale applicata a B. e non alla misura cautelare reale del sequestro preventivo in re- lazione al quale è stata avanzata la domanda di assistenza giudiziaria. Pertanto, anche qualora fosse stata disposta la trasmissione dell’intero procedimento presso la Procura di Roma, le prove raccolte, ivi comprese quelle acquisite tra- mite la richiesta di assistenza giudiziaria, avrebbero mantenuta invariata la loro utilizzazione processuale ai sensi del diritto italiano. Su questi presupposti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato ha confermato la richiesta di assistenza giudiziaria (v. atto 19 dell'incarto MP-TI).
G. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2022, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione all’autorità rogante della documentazione bancaria raccolta presso la banca D. ed inerente alla relazione bancaria summenzionata, nonché della documentazione prodotta spontaneamente da A. SA il 25 novembre 2022 (v. act. 1.1).
H. In data 18 gennaio 2023 A. SA è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF), postulando in via principale l’an- nullamento della precitata decisione nella misura in cui prevede la trasmissione della documentazione bancaria raccolta presso la banca D.; in via subordinata la modifica di tale decisione nel senso che dai documenti raccolti presso la banca D. vengano rese illeggibili le menzioni che non riguardano transazioni con E. S.r.l.; in ogni caso, la concessione di un’indennità di patrocinio e il non prelievo di tasse e spese processuali (v. act. 1).
I. Con osservazioni del 27 gennaio 2023, il MP-TI ha postulato la reiezione inte- grale del gravame e la conferma del provvedimento avversato (v. act. 6), mentre che, mediante osservazioni del 30 gennaio 2023, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Dette prese di po- sizione sono state trasmesse alla ricorrente per conoscenza (v. act. 8).
J. Il 12 maggio 2023 il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto, all’attenzione del MP-TI, con copia al TPF, una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 30 novembre 2022 (con ogni probabilità e nonostante la diversa indicazione della data si tratta della pronuncia di cui alla lett. E) e una sentenza del Tribunale di Prato del 19 dicembre 2022, da cui egli ha dedotto, per quanto riguarda la procedura di merito estera, che vi sia stato un trasferimento della competenza
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territoriale al Tribunale di Roma e con ciò la necessità di verificare se vi fosse stata una rinuncia alla rogatoria (v. act. 9).
K. Chiamato a determinarsi in merito, il MP-TI ha trasmesso, in data 17 maggio 2023, uno scambio di e-mail con la Procura di Prato a comprova dell’avvenuto trasferimento dell’indagine nonché uno scritto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a conferma dell’interesse all’esecuzione della do- manda di assistenza giudiziaria in oggetto (v. act. 11). L’UFG, dal canto suo, il 13 giugno 2023 ha ribadito la sua proposta di reiezione del gravame (v. act. 12). Detti allegati sono stati a loro volta trasmessi all’insorgente, che non ha preso ulteriormente posizione (v. act. 13).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Sviz- zera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che com- pleta e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi
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settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP non- ché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Anzitutto la Corte osserva come il trasferimento dell’indagine da Prato a Roma non abbia influsso sulla presente procedura. Non è infatti compito dello Stato richiesto verificare la competenza procedurale delle autorità di perseguimento penale in base al diritto dello Stato rogante o sindacare eventuali conflitti di competenza tra di esse (DTF 114 Ib 254 consid. 5; sentenze del Tribunale fe- derale 1A_145/2005 del 20 ottobre 2005 consid. 2.6 e 1A.218/2003 del 17 di- cembre 2003 consid. 3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 290 e 658). La Svizzera rifiuta di cooperare unicamente se la competenza delle autorità estere difetta in maniera chiara, a tal punto da far apparire abusiva la domanda di assistenza (DTF 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 113 Ib 157 consid. 4; TPF 2013 97 consid. 5.2), circostanza che manifestamente non ricorre nel caso concreto. In assenza di un suo ritiro o della pronuncia e relativa crescita in giudicato di una sentenza
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di merito, non sussistono inoltre gli estremi per ritenere che la domanda di as- sistenza giudiziaria sia nel frattempo divenuta priva di oggetto (v. sentenze del Tribunale federale 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2; 1A.418/1996 del 12 marzo 1997 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305).
3. La società insorgente sostiene che le informazioni richieste sarebbero prive di qualsiasi utilità per le autorità estere, atteso che il sequestro ordinato in Italia e richiamato in rogatoria avrebbe finalità di confisca per equivalente mentre che i fondi affluiti sul conto della banca D. avrebbero documentata origine lecita. A questo fine, A. SA invoca la sua estraneità ai fatti dichiarandosi terzo in buona fede e sostenendo che i valori patrimoniali giunti sulla relazione bancaria in og- getto originerebbero dal rapporto contrattuale con E. S.r.l. La liceità dei versa- menti troverebbe la sua conferma giudiziaria nel ricorso civile per decreto in- giuntivo presentato presso il Tribunale di Roma dall’insorgente e già prodotto all’attenzione del MP-TI, nonché dalla conseguente (apparente) autorizzazione allo sblocco degli averi di E. S.r.l. in favore di A. SA da parte della stessa Pro- cura di Prato. A mente dell’insorgente, poiché non vi sarebbe modo di dare se- guito ad una prevedibile futura richiesta di consegna a scopo di confisca giusta l’art. 74a AIMP, le informazioni da trasmettersi non sarebbero di nessuna utilità per lo Stato richiedente. Non per altro, dalla motivazione della rogatoria, come pure dal testo del decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari e della relazione della Questura di Prato non emergerebbe alcun coinvolgimento di A. SA. Nel prosieguo del suo gravame, il patrocinatore della ricorrente invoca pure il divieto della cosiddetta fishing expedition, ossia della ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova. L’estesa documentazione riguardante i bonifici in entrata ed in uscita messa a disposizione spontaneamente da A. SA (v. fatti, lett. D) soddisferebbe per sé stessa in modo più che ampio tutte le necessità istruttorie che sono state formulate nell’ambito della rogatoria. La trasmissione della documentazione relativa al conto corrente presso la banca D. SA risulte- rebbe invece completamente inutile, rispettivamente eccessiva, in quanto con- terrebbe la descrizione di operazioni estranee all’oggetto dell’inchiesta, vio- lando anche il divieto espresso dal principio latino “nec eat iudex ultra petita”. Non da ultimo, anche le norme costituzionali sulla protezione della sfera privata si opporrebbero alla trasmissione all’autorità rogante degli estratti conto, dai quali si evincerebbero transazioni riguardanti terze persone. A questo riguardo, A. SA chiede formalmente di applicare per analogia, a protezione delle persone fisiche e giuridiche, l’ampia giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia fiscale.
3.1
3.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
3.1.2 Quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimo- niali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente do- vrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate at- traverso i conti coinvolti, in modo da acclarare i fatti in una prospettiva sufficien- temente ampia (sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.193 del 12 aprile 2023 consid. 4.2; RR.2022.112 del 1° settembre 2022 consid. 4.2). L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transa- zione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle per- sone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in que- stione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare tra- sferimenti illeciti, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo ve- rificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo pre- sente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove in- criminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid.
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4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP).
3.1.3 In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplice- mente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.1.4 Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto “Übermassverbot”; DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi anche delle informa- zioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assi- stenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 con- sid. 2.2). Incombe poi alla persona toccata dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda di assistenza giudiziaria,
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rispettivamente perché non presentano nessun interesse per la procedura estera (sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.60 del 22 maggio 2019 consid. 2.1).
3.1.5 Dal canto suo, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura non può prevalere sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accor- dare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza del Tribu- nale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3). Nemmeno l’even- tuale rivelazione di segreti commerciali costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione di misure rogatoriali e alla concessione dell’assistenza giudiziaria (v. art. 248 cpv. 1 CPP in relazione con art. 9 AIMP; KELLER, Commentario zu- righese, 3a ediz. 2020, n. 23 e seg. ad art. 248 CPP; GSTÖHL, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2008, pag. 318). Per opporsi validamente ad una richiesta estera è necessario in tal senso ren- dere verosimile il motivo per cui il segreto in questione dovrebbe prevalere sulle esigenze del procedimento penale (GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 8 ad art. 9 AIMP).
3.2 In concreto, dalla documentazione bancaria acquisita (v. atto 3 dell'incarto MP- TI) emerge che sulla relazione n. 2, peraltro già debitamente identificata nella domanda di assistenza giudiziaria, sono confluiti, nel periodo tra marzo e giugno 2022, oltre un centinaio di accrediti per un importo complessivo superiore a EUR 2'000'000.–. Tali fondi originavano da un conto intestato a E. S.r.l., società che, secondo quanto indicato dall’autorità rogante, era riconducibile a B. e C. Gli inquirenti sospettano che i valori patrimoniali in questione siano parte dell’in- debito profitto conseguito dagli indagati mediante la commissione dei reati loro contestati, per poi venir dirottati sul conto di A. SA (v. atto 1, pag. 11 dell'incarto MP-TI). Su questi presupposti ed indipendentemente dall’effettiva esistenza di un rapporto contrattuale con E. S.r.l., già solo per il fatto che sulla relazione siano giunti averi provenienti da almeno un conto appartenente ad una società di pertinenza delle persone indagate in Italia, non si può negare l’utilità poten- ziale delle misure di assistenza giudiziaria concesse. Per quanto riguarda in- vece gli addebiti, spicca in particolare un ordine di pagamento in favore di tale F., direttore del consorzio G. ed anch’egli oggetto di indagine in Italia. Da un punto di vista più generale, va osservato come dai documenti ottenuti dalla banca D. risultino svariate operazioni a favore di persone fisiche e giuridiche localizzate in Svizzera e in Italia, soggetti per i quali – a fronte dell’ipotesi inve- stigativa descritta nella domanda di assistenza giudiziaria e conto tenuto dell’ampiezza e dello stadio attuale dell’inchiesta estera – non possono essere esclusi punti di contatto con il procedimento penale in essere nello Stato richie- dente. Ne discende che l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è cer- tamente data. Vista anche la natura dei reati oggetto dell’indagine italiana, da respingere è parimenti la conclusione subordinata della ricorrente tesa allo stral- cio dei nominativi che non riguardano transazioni con E. S.r.l. Anche volendo
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considerare gli interessi alla protezione della sfera privata di eventuali persone non coinvolte nelle indagini, le autorità estere non possono essere private di potenziale materiale probatorio atto ad acclarare i fatti in una prospettiva suffi- cientemente ampia, ovviamente sia a carico che a discarico. L’autorità rogante deve così avere accesso a tutta la documentazione bancaria, al fine di rico- struire tutti i flussi di denaro che potrebbero essere potenzialmente legati ai reati ipotizzati, senza limitazioni che si scontrerebbero con la necessità di chiarire in tutta la loro potenziale ampiezza i risvolti delle operazioni incriminate. In questo senso, nulla può essere dedotto dalla prassi in materia di assistenza ammini- strativa.
Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
3.3 Per quanto concerne infine l’invocata estraneità ai fatti oggetto del procedi- mento italiano, l’assunto ricorsuale è privo di pertinenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale. L’insorgente disattende infatti che l’eventuale qualità di persona non implicata nell’inchiesta non è di per sé rilevante. Basta che sus- sista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un’implicazione nell’operazione crimi- nosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5° e b; 118 Ib 547 consid. 3° in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l’art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abro- gato con la modifica dell’AIMP del 4 ottobre 1996. Comunque, anche secondo il vecchio diritto, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per ope- razioni sospette non potevano prevalersi del citato disposto (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d).
4. La ricorrente censura infine la violazione del principio della doppia punibilità. Le operazioni oggetto del procedimento penale si sarebbero svolte nell’ambito di contratti di appalto di carattere privato e non pubblico. Di conseguenza, le as- serite violazioni dei requisiti contrattuali non costituirebbero comunque una vio- lazione di norme legali. Quindi verrebbe a cadere il presupposto oggettivo dei reati perseguiti attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.). Per la violazione “made in Italy” ovviamente non sussisterebbe doppia punibilità e
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nemmeno per le ipotesi accusatorie adombrate riguardo alle violazioni di norme giuslavoristiche.
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
4.2 Sulla base di un esame prima facie, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria proposta dalle autorità italiane possono perlomeno essere sussunti ai reati di truffa (art. 146 CP) e di falsità in documenti (art. 251 CP), reati per la cui realizzazione non v’è peraltro alcuna necessità che vi sia un legame con contratti di carattere pubblico. Poco conta, a questo riguardo, che la normativa italiana preveda specifiche infrazioni legate alla pubblica amministrazione o che la violazione del “made in Italy” non sia punibile in Svizzera: in base alla predetta giurisprudenza le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie.
Anche quest’ultima censura va dunque disattesa.
5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
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6. Le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato. Non si assegnano ripetibili.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 6 luglio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).