opencaselaw.ch

RR.2019.45

Bundesstrafgericht · 2019-05-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna a scopo di confisca (Art. 74a AIMP).

Sachverhalt

A. Il 3 agosto 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di due procedimenti penali (N. 300/14 R.G.N.R. mod. 21 e 6399/16/21) avviati nei confronti di B., C. e A. per bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipa- zione in concorso in danno della società D. s.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 13 febbraio 2014. In sostanza, B., in concorso con il commer- cialista E., avrebbe dissipato in tutto o in parte il patrimonio della predetta so- cietà attraverso un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d’imposta caratterizzato da quattro diverse tipologie di frode, ovvero la “frode carosello”, la frode basata sul meccanismo del “reverse charge”, la frode basata su scambi fittizi e la frode per sovrafatturazione, atti che avrebbero comportato negli anni la formazione di un debito con l’Erario di EUR 63'552'632.58. C., dal canto suo, avrebbe partecipato al meccanismo fraudolento in questione con la sua società F. s.p.a quale fornitore di D. s.p.a. (poi s.r.l.). Al medesimo è pure contestato, in un parallelo procedimento penale, il reato di bancarotta fraudolenta a danno di F. s.p.a A. avrebbe anch’ella partecipato alla bancarotta fraudolenta a danno di D. s.p.a. con la propria società H. s.r.l., persona alla quale è pure contestato il medesimo reato a danno di quest’ultima società (v. rogatoria del 3 agosto 2016, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: incarto MP-TI).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere al sequestro delle somme e dei beni già sequestrati dalle medesime autorità nell’ambito della rogatoria di cui al procedimento penale n. 26659/10 per la parte spettante agli indagati C., A. e B. (v. ibidem, pag. 3).

B. Con scritto del 23 agosto 2016, il Ministero pubblico ticinese, autorità d’esecu- zione della rogatoria, ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni riguar- danti il procedimento all’estero (v. atto 3 incarto MP-TI).

C. In data 21 dicembre 2017, il Ministero pubblico ticinese, in considerazione di un’istanza di dissequestro relativa alla propria quota parte di eredità inoltrata da C. nell’ambito della rogatoria del 2011, concernente il procedimento italiano n. 26659/10, e del tempo trascorso, ha chiesto all’autorità rogante se la rogatoria del 3 agosto 2016 era sempre d’attualità. In caso affermativo, esso ha chiesto aggiornamenti in merito alle posizioni di B., C. e A., in particolare sullo stato delle rispettive procedure (v. atto 5 incarto MP-TI).

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D. Con scritto del 22 dicembre 2017, riguardante la richiesta di assistenza giudi- ziaria nell’ambito del procedimento penale n. 26659/10/21, l’autorità rogante ha confermato il suo interesse al mantenimento del sequestro “sulle predette somme di denaro nei confronti dei seguenti soggetti: C., A. e B. essendo stati condannati in via definitiva davanti ai Tribunali di Milano per reati associativi e di frode fiscale e di bancarotta fraudolenta” (v. atto 6 incarto MP-TI). Essa af- ferma in particolare che “A. è stata condannata irrevocabilmente per bancarotta fraudolenta per distrazione e frode fiscale con sentenza del 15.7.2015 divenuta definitiva in data 15 giugno 2016 con confisca per equivalente fino all’importo dell’IVA evasa in relazione ai capi B2) B3) e C) circa 20 milioni di euro” (v. ibi- dem). L’autorità rogante chiede, tra l’altro, che “venga disposta confisca sulle somme sequestrate nei confronti di A. e B. in esecuzione della confisca disposta dal Giudice italiano con le sentenze citate e conseguente adozione dei provve- dimenti consequenziali finalizzati al rientro delle somme in Italia” (v. ibidem).

E. Mediante decisione dell’11 aprile 2018 (incarto ROG.2016.160) il Ministero pub- blico ticinese è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità ita- liana, ordinando alla banca I., Lugano, il sequestro dei valori patrimoniali e delle cassette di sicurezza riconducibili agli eredi di J. ovvero B., C. e A., e meglio il sequestro delle relazioni bancarie n. 1 e n. 2. L’autorità d’esecuzione ha preci- sato che “le relazioni bancarie in questione risultano già essere poste [sotto] sequestro nell’ambito della ROG.2011.193 con decisione di data 10.08.2011” (v. atto 9 incarto MP-TI).

F. Con decisione di chiusura dell’11 febbraio 2019 l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria, ordinando (v. punto 2 del dispositivo) la confisca e la conse- gna all’autorità rogante, previa ripartizione conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC), ad opera dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), fino a concorrenza di: EUR 1'340'582.43 dei valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie n. 1 e

n. 2 e riconducibili a A., in ragione del 50% del saldo attivo sulle stesse; EUR 34'919'675.23 dei valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 e riconducibili a C., in ragione del 50% del saldo attivo sulle stesse. Il MP-TI ha precisato che le modalità d’esecuzione del predetto punto verranno definite a crescita in giudicato della decisione, tenuto anche conto del già pendente se- questro sulle predette relazioni bancarie nell’ambito della procedura ROG.2011.193 (v. punto 3 del dispositivo). Esso ha infine aggiunto che B., sulla base della proposta transattiva tra le parti, non vanta alcun diritto in relazione ai valori giacenti sulle relazioni di cui sopra (v. punto 4 del dispositivo).

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G. Il 13 marzo 2019 A. ha impugnato le decisioni dell’11 febbraio e dell’11 aprile 2018 di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, chiedendo, in sostanza l'annullamento delle stesse, la reiezione delle domande di assistenza del 3 agosto 2016, compreso il complemento del 22 dicembre 2017, e di confisca del 21 gennaio 2019, nonché il dissequestro del 50% dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni n. 2 e 1 a lei riconducibili (v. act. 1).

H. Con scritto del 1° aprile 2019 il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, riconfermando la propria decisione di chiusura (v. act. 7). Con osservazioni del 12 aprile 2019 l'UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 9).

I. Con replica del 23 aprile 2019, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11)

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito

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dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è erede in ragione del 50% dei beni giacenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2, intestate al defunto padre J. (v. act. 1.1, pag. 4 e seg., e atto 28 incarto MP-TI), la relativa legittimazione a ricorrere è data.

E. 2 La ricorrente censura innanzitutto la violazione del principio della doppia puni- bilità. Ella afferma che la confisca per equivalente sarebbe stata disposta in Italia, da una parte, per il reato di omessa dichiarazione fiscale e non per truffa in materia fiscale (v. capi B2 e B3 della sentenza di condanna, in atto 21 incarto MP-TI), d’altra parte, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. capo C). Pur costituendo quest’ultimo comportamento una frode fiscale, la ricorrente sostiene che l’importo di EUR 302'318.40, og- getto della frode, corrisponde al valore imponibile e non all’imposta evasa, la quale sarebbe sensibilmente inferiore a tale importo nonché già coperta dal provvedimento di confisca eseguito in Italia (v. act. 1, pag. 8 e seg.).

E. 2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva

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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera

– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri casi di inganno astuto. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente

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esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dis- suade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fidu- cia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

E. 2.2 Nel caso concreto, nel suo scritto del 22 dicembre 2017, l’autorità rogante ha affermato che A. “è stata condannata irrevocabilmente per bancarotta fraudo- lenta per distrazione e frode fiscale con sentenza del 15.7.2015 divenuta defi- nitiva in data 15 giugno 2016 con confisca per equivalente fino all’importo dell’IVA evasa in relazione ai capi B2) B3) e C) circa 20 milioni di euro” (v. atto

E. 6 incarto MP-TI). In relazione a tale condanna, la medesima autorità ha chiesto la confisca dei beni di pertinenza della ricorrente sequestrati in Svizzera, “in esecuzione della confisca disposta dal Giudice italiano con le sentenze citate e conseguente adozione dei provvedimenti consequenziali finalizzati al rientro delle somme in Italia” (v. ibidem). Con provvedimento per l’esecuzione della confisca per equivalente divenuta definitiva nei confronti della ricorrente del 13 giugno 2017, la Procura Generale del Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha disposto “l’esecuzione nei confronti di A. con riguardo al capo della

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sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 15.7.2015 e della sen- tenza di parziale conferma della Corte d’appello di Milano in data 15.6.2016, divenuta definitiva in data 30.9.2016, che dispone la confisca per equivalente fino a concorrenza della somma complessiva pari ad euro 1'370'582.43 per i capi B2, B3 e C (essendo prescritto il capo D) nei confronti dei seguenti beni già oggetto del sequestro con decreto del GIP di Milano 28.11.2013 e di cui al verbale di esecuzione in data 4.12.2013: intera proprietà di unità immobiliare nel Comune di Milano, id. al foglio 3; intera proprietà nel Comune di Milano, id. foglio 4; quota pari a 56,615 millesimi di proprietà di unità immobiliari site nel Comune di Milano, id. foglio 5; nonché con riguardo a n. 6 quote del Fondo pensione K. intestato a A.” (v. atto 26, allegato 4, incarto MP-TI).

Secondo i capi d’accusa B2 e B3, riguardanti il reato di cui all’art. 5 D.Lgs

n. 74/2000, la ricorrente, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi e luoghi diversi, al fine di evadere l’IVA, non ha presentato, essendovi obbligata, la dichiarazione annuale IVA relativa a detta imposta per gli anni 2007 e 2008, nonostante l’esistenza di ricavi per EUR 7'257'976.70 nel 2007 e EUR 5'381'146.95 nel 2008, ed un’imposta evasa ai fini IVA accertata in EUR 213'930.30 relativa al 2007 e EUR 854'333’73 per il 2008 (v. atto 21 incarto MP-TI). Secondo il capo C, la ricorrente ha emesso svariate fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società G. s.r.l., al fine di far evadere l’imposta, nell’anno d’imposta 2008, per un imponibile quan- tificato in EUR 302'318.40 (v. atto 21 incarto MP-TI). Essendo i reati in que- stione stati commessi tutti in un ambito chiaramente truffaldino, la doppia puni- bilità è certamente data. Per i reati di cui ai capi B2 e B3, a tale conclusione è possibile giungere anche sulla base dell’art. 50 CAS (v. supra consid. 2.1 in fine).

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3. L’insorgente sostiene che, essendo i valori patrimoniali litigiosi, ereditati dal pa- dre, assolutamente estranei ai reati per i quali è stata condannata, l’art. 74a cpv. 2 AIMP non può trovare applicazione.

3.1 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere re- stituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applica- zione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

3.2 Il sequestro in vista dell'esecuzione di un credito compensatorio è ammissibile se il credito definitivo ed esecutivo può essere eseguito giusta l'art. 94 e segg. AIMP. Ciò è di regola il caso a meno che si tratti dell'esecuzione di un credito compensatorio in relazione a delitti fiscali che non rappresentano una truffa qua- lificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (v. TPF 2009 66 con- sid. 4.2; v anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.91 del 21 giu- gno 2013 consid. 2.2.1; RR.2010.13 del 30 aprile 2010 consid. 3).

3.3 In concreto, i reati commessi dalla ricorrente si inseriscono in un contesto chia- ramente truffaldino, per cui nulla osterebbe alla consegna dei beni litigiosi. Se- nonché né dalla sentenza né dal provvedimento d’esecuzione del 13 giugno 2017 (v. atto 26, allegato 4, incarto MP-TI) è possibile evincere né l’ammontare

– al capo in questione l’autorità estera quantifica in EUR 302'318.40 l’imponi- bile, ma non indica l’importo dell’imposta evasa – né i beni in Svizzera da con- fiscare, nonostante questi siano noti perlomeno dal 2016 (v. rogatoria del 3 ago- sto 2016, in atto 5 incarto MP-TI). In definitiva, non esistendo una decisione di confisca per equivalente relativa ai valori patrimoniali in Svizzera oggetto della decisione impugnata (ciò che è invece il caso per altri beni di pertinenza della ricorrente; v. supra consid. 2.2), le condizioni per una consegna di valori non sono date.

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4. Visto l’accoglimento del ricorso, non occorre chinarsi sulle altre censure pre- sentate dal ricorrente. Prima di procedere allo sblocco della quota parte dei va- lori patrimoniali di pertinenza di A. giacente sulle relazioni n. 1 e n. 2 presso Banca I., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il Ministero pubblico ticinese do- vrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di questa sentenza dando pedissequamente alle medesime un termine di 30 giorni a partire dalla crescita in giudicato della stessa per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il Ministero pubblico tici- nese deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno i sequestri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.

5.

5.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.–.

5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a ca- rico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e il punto 2.1 del dispositivo della decisione impugnata è annullato.
  2. La causa è rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché proceda come definito al consid. 4.
  3. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.–.
  4. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 maggio 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Giovanna Petrioli, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2019.45

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Fatti: A. Il 3 agosto 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di due procedimenti penali (N. 300/14 R.G.N.R. mod. 21 e 6399/16/21) avviati nei confronti di B., C. e A. per bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipa- zione in concorso in danno della società D. s.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 13 febbraio 2014. In sostanza, B., in concorso con il commer- cialista E., avrebbe dissipato in tutto o in parte il patrimonio della predetta so- cietà attraverso un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d’imposta caratterizzato da quattro diverse tipologie di frode, ovvero la “frode carosello”, la frode basata sul meccanismo del “reverse charge”, la frode basata su scambi fittizi e la frode per sovrafatturazione, atti che avrebbero comportato negli anni la formazione di un debito con l’Erario di EUR 63'552'632.58. C., dal canto suo, avrebbe partecipato al meccanismo fraudolento in questione con la sua società F. s.p.a quale fornitore di D. s.p.a. (poi s.r.l.). Al medesimo è pure contestato, in un parallelo procedimento penale, il reato di bancarotta fraudolenta a danno di F. s.p.a A. avrebbe anch’ella partecipato alla bancarotta fraudolenta a danno di D. s.p.a. con la propria società H. s.r.l., persona alla quale è pure contestato il medesimo reato a danno di quest’ultima società (v. rogatoria del 3 agosto 2016, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: incarto MP-TI).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere al sequestro delle somme e dei beni già sequestrati dalle medesime autorità nell’ambito della rogatoria di cui al procedimento penale n. 26659/10 per la parte spettante agli indagati C., A. e B. (v. ibidem, pag. 3).

B. Con scritto del 23 agosto 2016, il Ministero pubblico ticinese, autorità d’esecu- zione della rogatoria, ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni riguar- danti il procedimento all’estero (v. atto 3 incarto MP-TI).

C. In data 21 dicembre 2017, il Ministero pubblico ticinese, in considerazione di un’istanza di dissequestro relativa alla propria quota parte di eredità inoltrata da C. nell’ambito della rogatoria del 2011, concernente il procedimento italiano n. 26659/10, e del tempo trascorso, ha chiesto all’autorità rogante se la rogatoria del 3 agosto 2016 era sempre d’attualità. In caso affermativo, esso ha chiesto aggiornamenti in merito alle posizioni di B., C. e A., in particolare sullo stato delle rispettive procedure (v. atto 5 incarto MP-TI).

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D. Con scritto del 22 dicembre 2017, riguardante la richiesta di assistenza giudi- ziaria nell’ambito del procedimento penale n. 26659/10/21, l’autorità rogante ha confermato il suo interesse al mantenimento del sequestro “sulle predette somme di denaro nei confronti dei seguenti soggetti: C., A. e B. essendo stati condannati in via definitiva davanti ai Tribunali di Milano per reati associativi e di frode fiscale e di bancarotta fraudolenta” (v. atto 6 incarto MP-TI). Essa af- ferma in particolare che “A. è stata condannata irrevocabilmente per bancarotta fraudolenta per distrazione e frode fiscale con sentenza del 15.7.2015 divenuta definitiva in data 15 giugno 2016 con confisca per equivalente fino all’importo dell’IVA evasa in relazione ai capi B2) B3) e C) circa 20 milioni di euro” (v. ibi- dem). L’autorità rogante chiede, tra l’altro, che “venga disposta confisca sulle somme sequestrate nei confronti di A. e B. in esecuzione della confisca disposta dal Giudice italiano con le sentenze citate e conseguente adozione dei provve- dimenti consequenziali finalizzati al rientro delle somme in Italia” (v. ibidem).

E. Mediante decisione dell’11 aprile 2018 (incarto ROG.2016.160) il Ministero pub- blico ticinese è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità ita- liana, ordinando alla banca I., Lugano, il sequestro dei valori patrimoniali e delle cassette di sicurezza riconducibili agli eredi di J. ovvero B., C. e A., e meglio il sequestro delle relazioni bancarie n. 1 e n. 2. L’autorità d’esecuzione ha preci- sato che “le relazioni bancarie in questione risultano già essere poste [sotto] sequestro nell’ambito della ROG.2011.193 con decisione di data 10.08.2011” (v. atto 9 incarto MP-TI).

F. Con decisione di chiusura dell’11 febbraio 2019 l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria, ordinando (v. punto 2 del dispositivo) la confisca e la conse- gna all’autorità rogante, previa ripartizione conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC), ad opera dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), fino a concorrenza di: EUR 1'340'582.43 dei valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie n. 1 e

n. 2 e riconducibili a A., in ragione del 50% del saldo attivo sulle stesse; EUR 34'919'675.23 dei valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 e riconducibili a C., in ragione del 50% del saldo attivo sulle stesse. Il MP-TI ha precisato che le modalità d’esecuzione del predetto punto verranno definite a crescita in giudicato della decisione, tenuto anche conto del già pendente se- questro sulle predette relazioni bancarie nell’ambito della procedura ROG.2011.193 (v. punto 3 del dispositivo). Esso ha infine aggiunto che B., sulla base della proposta transattiva tra le parti, non vanta alcun diritto in relazione ai valori giacenti sulle relazioni di cui sopra (v. punto 4 del dispositivo).

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G. Il 13 marzo 2019 A. ha impugnato le decisioni dell’11 febbraio e dell’11 aprile 2018 di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, chiedendo, in sostanza l'annullamento delle stesse, la reiezione delle domande di assistenza del 3 agosto 2016, compreso il complemento del 22 dicembre 2017, e di confisca del 21 gennaio 2019, nonché il dissequestro del 50% dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni n. 2 e 1 a lei riconducibili (v. act. 1).

H. Con scritto del 1° aprile 2019 il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, riconfermando la propria decisione di chiusura (v. act. 7). Con osservazioni del 12 aprile 2019 l'UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 9).

I. Con replica del 23 aprile 2019, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11)

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito

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dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è erede in ragione del 50% dei beni giacenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2, intestate al defunto padre J. (v. act. 1.1, pag. 4 e seg., e atto 28 incarto MP-TI), la relativa legittimazione a ricorrere è data.

2. La ricorrente censura innanzitutto la violazione del principio della doppia puni- bilità. Ella afferma che la confisca per equivalente sarebbe stata disposta in Italia, da una parte, per il reato di omessa dichiarazione fiscale e non per truffa in materia fiscale (v. capi B2 e B3 della sentenza di condanna, in atto 21 incarto MP-TI), d’altra parte, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. capo C). Pur costituendo quest’ultimo comportamento una frode fiscale, la ricorrente sostiene che l’importo di EUR 302'318.40, og- getto della frode, corrisponde al valore imponibile e non all’imposta evasa, la quale sarebbe sensibilmente inferiore a tale importo nonché già coperta dal provvedimento di confisca eseguito in Italia (v. act. 1, pag. 8 e seg.).

2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva

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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera

– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre- visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me- diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri casi di inganno astuto. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente

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esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dis- suade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fidu- cia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi- nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

2.2 Nel caso concreto, nel suo scritto del 22 dicembre 2017, l’autorità rogante ha affermato che A. “è stata condannata irrevocabilmente per bancarotta fraudo- lenta per distrazione e frode fiscale con sentenza del 15.7.2015 divenuta defi- nitiva in data 15 giugno 2016 con confisca per equivalente fino all’importo dell’IVA evasa in relazione ai capi B2) B3) e C) circa 20 milioni di euro” (v. atto 6 incarto MP-TI). In relazione a tale condanna, la medesima autorità ha chiesto la confisca dei beni di pertinenza della ricorrente sequestrati in Svizzera, “in esecuzione della confisca disposta dal Giudice italiano con le sentenze citate e conseguente adozione dei provvedimenti consequenziali finalizzati al rientro delle somme in Italia” (v. ibidem). Con provvedimento per l’esecuzione della confisca per equivalente divenuta definitiva nei confronti della ricorrente del 13 giugno 2017, la Procura Generale del Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha disposto “l’esecuzione nei confronti di A. con riguardo al capo della

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sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 15.7.2015 e della sen- tenza di parziale conferma della Corte d’appello di Milano in data 15.6.2016, divenuta definitiva in data 30.9.2016, che dispone la confisca per equivalente fino a concorrenza della somma complessiva pari ad euro 1'370'582.43 per i capi B2, B3 e C (essendo prescritto il capo D) nei confronti dei seguenti beni già oggetto del sequestro con decreto del GIP di Milano 28.11.2013 e di cui al verbale di esecuzione in data 4.12.2013: intera proprietà di unità immobiliare nel Comune di Milano, id. al foglio 3; intera proprietà nel Comune di Milano, id. foglio 4; quota pari a 56,615 millesimi di proprietà di unità immobiliari site nel Comune di Milano, id. foglio 5; nonché con riguardo a n. 6 quote del Fondo pensione K. intestato a A.” (v. atto 26, allegato 4, incarto MP-TI).

Secondo i capi d’accusa B2 e B3, riguardanti il reato di cui all’art. 5 D.Lgs

n. 74/2000, la ricorrente, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi e luoghi diversi, al fine di evadere l’IVA, non ha presentato, essendovi obbligata, la dichiarazione annuale IVA relativa a detta imposta per gli anni 2007 e 2008, nonostante l’esistenza di ricavi per EUR 7'257'976.70 nel 2007 e EUR 5'381'146.95 nel 2008, ed un’imposta evasa ai fini IVA accertata in EUR 213'930.30 relativa al 2007 e EUR 854'333’73 per il 2008 (v. atto 21 incarto MP-TI). Secondo il capo C, la ricorrente ha emesso svariate fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società G. s.r.l., al fine di far evadere l’imposta, nell’anno d’imposta 2008, per un imponibile quan- tificato in EUR 302'318.40 (v. atto 21 incarto MP-TI). Essendo i reati in que- stione stati commessi tutti in un ambito chiaramente truffaldino, la doppia puni- bilità è certamente data. Per i reati di cui ai capi B2 e B3, a tale conclusione è possibile giungere anche sulla base dell’art. 50 CAS (v. supra consid. 2.1 in fine).

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3. L’insorgente sostiene che, essendo i valori patrimoniali litigiosi, ereditati dal pa- dre, assolutamente estranei ai reati per i quali è stata condannata, l’art. 74a cpv. 2 AIMP non può trovare applicazione.

3.1 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere re- stituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applica- zione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

3.2 Il sequestro in vista dell'esecuzione di un credito compensatorio è ammissibile se il credito definitivo ed esecutivo può essere eseguito giusta l'art. 94 e segg. AIMP. Ciò è di regola il caso a meno che si tratti dell'esecuzione di un credito compensatorio in relazione a delitti fiscali che non rappresentano una truffa qua- lificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (v. TPF 2009 66 con- sid. 4.2; v anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.91 del 21 giu- gno 2013 consid. 2.2.1; RR.2010.13 del 30 aprile 2010 consid. 3).

3.3 In concreto, i reati commessi dalla ricorrente si inseriscono in un contesto chia- ramente truffaldino, per cui nulla osterebbe alla consegna dei beni litigiosi. Se- nonché né dalla sentenza né dal provvedimento d’esecuzione del 13 giugno 2017 (v. atto 26, allegato 4, incarto MP-TI) è possibile evincere né l’ammontare

– al capo in questione l’autorità estera quantifica in EUR 302'318.40 l’imponi- bile, ma non indica l’importo dell’imposta evasa – né i beni in Svizzera da con- fiscare, nonostante questi siano noti perlomeno dal 2016 (v. rogatoria del 3 ago- sto 2016, in atto 5 incarto MP-TI). In definitiva, non esistendo una decisione di confisca per equivalente relativa ai valori patrimoniali in Svizzera oggetto della decisione impugnata (ciò che è invece il caso per altri beni di pertinenza della ricorrente; v. supra consid. 2.2), le condizioni per una consegna di valori non sono date.

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4. Visto l’accoglimento del ricorso, non occorre chinarsi sulle altre censure pre- sentate dal ricorrente. Prima di procedere allo sblocco della quota parte dei va- lori patrimoniali di pertinenza di A. giacente sulle relazioni n. 1 e n. 2 presso Banca I., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il Ministero pubblico ticinese do- vrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di questa sentenza dando pedissequamente alle medesime un termine di 30 giorni a partire dalla crescita in giudicato della stessa per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il Ministero pubblico tici- nese deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno i sequestri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.

5.

5.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.–.

5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a ca- rico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il punto 2.1 del dispositivo della decisione impugnata è annullato. 2. La causa è rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché proceda come definito al consid. 4. 3. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.–. 4. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 17 maggio 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Giovanna Petrioli - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).