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RR.2013.91

Bundesstrafgericht · 2013-06-21 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): principio della proporzionalità.

Sachverhalt

A. Il 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata il 27 marzo ed il 4 giugno 2012, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e D. per i reati di riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 CC italiano). In sostanza, C. è sospettato di aver concesso, nella sua veste di direttore generale della divisione italiana della banca E. Plc, svariati crediti al di fuori delle normali procedure bancarie alle società F. Srl e G. SpA, en- trambe riconducibili ad B., favorendo quest'ultimo in cambio di denaro, ciò pur essendo a conoscenza di indagini penali nei confronti dello stesso. Il danno provocato alla banca supererebbe i dieci milioni di euro. Il denaro corruttivo sarebbe stato trasferito dagli indagati anche su conti in Svizzera. Mediante rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno in particolare do- mandato alle autorità elvetiche il blocco del conto n. 1 presso la banca E. (Suisse) SA, intestato alla società A. SA, di cui B. risulta essere il beneficia- rio economico, nonché la trasmissione della relativa documentazione ban- caria.

B. Mediante decisioni del 4 aprile 2012, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, di- spensando tuttavia la banca E. (Suisse) SA dall'obbligo di trasmettere la documentazione richiesta, essendo la stessa già stata acquisita nell'ambito di un parallelo procedimento interno a carico di B. ed ignoti per riciclaggio di denaro.

C. Con decisione di chiusura del 7 marzo 2013 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa al conto n. 1 presso la banca E. (Suisse) SA, intestato alla società A. SA.

D. In data 3 aprile 2013 quest'ultima ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni del 4 aprile 2012 e 7 marzo 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Più pre- cisamente, egli chiede che la documentazione relativa al suo conto banca- rio, il quale deve, a suo parere, essere immediatamente dissequestrato, non venga trasmessa alle autorità roganti.

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E. A conclusione delle sue osservazioni del 30 aprile 2013, il MPC postula la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità. L'Ufficio fede- rale di giustizia, dal canto suo, è rimasto silente.

F. Con memoriale di replica del 3 giugno 2013, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.

G. Con osservazioni del 13 giugno 2013, inoltrate spontaneamente e trasmes- se per conoscenza alla ricorrente nonché al MPC, l'UFG ha postulato la tu- tela della decisione impugnata.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazio- nale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-

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zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, ti- tolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2 La ricorrente sostiene che tra i valori patrimoniali depositati sul suo conto ed il procedimento penale a carico di C., B. e D. non vi sia nessuna con- nessione. Tali valori, frutto di un unico bonifico a suo favore effettuato dalla H. SA il 7 marzo 2010, non proverrebbero né da C., né dalla banca E., né da B. e nemmeno dalle società F. Srl e G. SpA, ma sarebbero invece legati ad una regolare compravendita di macchinari ed attrezzature concernenti il settore delle energie rinnovabili tra la H. SA e la società svizzera I. SA, a Lugano. Nell'ambito del parallelo procedimento penale svizzero la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante sentenza dell' 8 maggio 2012 (BB.2012.6-7), avrebbe del resto già evidenziato la manca- ta dimostrazione da parte del MPC del carattere illecito del denaro deposi- tato sul conto della ricorrente, ciò che ha portato alla revoca del sequestro pronunciato ai fini del procedimento interno. Alla luce di quanto precede, essa contesta la trasmissione della documentazione relativa al suo conto, postulando nel contempo il dissequestro di quest'ultimo.

E. 2.1.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-

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sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con pro- venti illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di- cembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

E. 2.1.2 Nella fattispecie, ribaditi i sospetti di reato formulati dall'autorità rogante (v. supra lett. A), determinante per la valutazione dell'utilità potenziale della documentazione relativa al conto sequestrato è la costatazione che da un conto della H. SA, con sede in Lussemburgo, società riconducibile all'inda- gato B., è stato fatto un bonifico sul conto della società ricorrente. Ipotiz- zando l'autorità rogante attività di riciclaggio attraverso istituti bancari esteri e società riconducibili agli imputati, la documentazione oggetto della deci- sione impugnata non può essere considerata estranea ai fatti oggetto del procedimento estero. La sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.6-7 dell'8 maggio 2012 nulla muta a tale conclusione. Questa concerne infatti il sequestro pronunciato ai fini del procedimento interno per riciclaggio di denaro avviato dal MPC, misura che sottostà a esigenze pro- cedurali e a condizioni diverse rispetto al sequestro rogatoriale (v. BB.2012.6-7 consid. 4.3). Inoltre, come chiaramente illustrato dalla giu- risprudenza (v. supra consid. 2.1), riguardando l'inchiesta estera reati pa- trimoniali, tutta la documentazione relativa al conto della ricorrente è poten-

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zialmente utile per l'inchiesta italiana, in quanto destinata a permettere la ricostruzione di tutti i flussi di denaro di origine criminale. Questo permette di confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'este- ro e la relazione bancaria della ricorrente. Sarà in ogni caso in quella sede che quest'ultima potrà far valere le sue ragioni sulle operazioni ivi avvenute. Visto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza non viola il principio della proporzionalità.

E. 2.2 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

E. 2.2.1 In concreto, l'autorità d'esecuzione ritiene che sul conto della ricorrente po- trebbero essere stati versati valori patrimoniali legati ai fatti oggetto d'inda- gine penale in Italia (v. supra lett. A). Il legame tra detto conto ed il proce- dimento penale italiano risulta pertanto sufficiente, ciò che permette senz'altro di confermare la legalità del sequestro in sé. Ma anche in assen- za di un legame diretto tra i reati a monte ed i fondi sequestrati, l'esito della censura non sarebbe mutato, dato che il mantenimento del blocco è stato chiesto dall'Italia anche in vista della riparazione del danno causato alla banca E. (Suisse) SA, quantificato dall'autorità rogante a più di dieci milioni di euro (sul sequestro in vista di un credito compensatorio v. TPF 2009 66 consid. 4.2).

E. 2.2.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'unica operazione avve- nuta sul conto riguarda un bonifico di USD 266'964 che l'autorità rogante sospetta legato ai fatti oggetto d'indagine, ragione per cui, allo stato attuale, occorre confermare il sequestro nella sua integralità.

E. 2.3.1 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi- nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 340). Il trascorrere del tempo può im-

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plicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva an- cora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Mar- cos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In que- sto senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).

E. 2.3.2 Nella fattispecie, il blocco rogatoriale è intervenuto il 4 aprile 2012 (v. rubri- ca 7 atti MP/TI), ragione per cui la durata del sequestro non risulta allo sta- dio attuale problematica dal punto di vista del rispetto del principio della proporzionalità.

E. 3 Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giu- stizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 21 giugno 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi- dente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Giacomo Talleri,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.91

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Fatti:

A. Il 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata il 27 marzo ed il 4 giugno 2012, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e D. per i reati di riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 CC italiano). In sostanza, C. è sospettato di aver concesso, nella sua veste di direttore generale della divisione italiana della banca E. Plc, svariati crediti al di fuori delle normali procedure bancarie alle società F. Srl e G. SpA, en- trambe riconducibili ad B., favorendo quest'ultimo in cambio di denaro, ciò pur essendo a conoscenza di indagini penali nei confronti dello stesso. Il danno provocato alla banca supererebbe i dieci milioni di euro. Il denaro corruttivo sarebbe stato trasferito dagli indagati anche su conti in Svizzera. Mediante rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno in particolare do- mandato alle autorità elvetiche il blocco del conto n. 1 presso la banca E. (Suisse) SA, intestato alla società A. SA, di cui B. risulta essere il beneficia- rio economico, nonché la trasmissione della relativa documentazione ban- caria.

B. Mediante decisioni del 4 aprile 2012, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, di- spensando tuttavia la banca E. (Suisse) SA dall'obbligo di trasmettere la documentazione richiesta, essendo la stessa già stata acquisita nell'ambito di un parallelo procedimento interno a carico di B. ed ignoti per riciclaggio di denaro.

C. Con decisione di chiusura del 7 marzo 2013 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa al conto n. 1 presso la banca E. (Suisse) SA, intestato alla società A. SA.

D. In data 3 aprile 2013 quest'ultima ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni del 4 aprile 2012 e 7 marzo 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Più pre- cisamente, egli chiede che la documentazione relativa al suo conto banca- rio, il quale deve, a suo parere, essere immediatamente dissequestrato, non venga trasmessa alle autorità roganti.

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E. A conclusione delle sue osservazioni del 30 aprile 2013, il MPC postula la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità. L'Ufficio fede- rale di giustizia, dal canto suo, è rimasto silente.

F. Con memoriale di replica del 3 giugno 2013, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.

G. Con osservazioni del 13 giugno 2013, inoltrate spontaneamente e trasmes- se per conoscenza alla ricorrente nonché al MPC, l'UFG ha postulato la tu- tela della decisione impugnata.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazio- nale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-

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zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, ti- tolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

2. La ricorrente sostiene che tra i valori patrimoniali depositati sul suo conto ed il procedimento penale a carico di C., B. e D. non vi sia nessuna con- nessione. Tali valori, frutto di un unico bonifico a suo favore effettuato dalla H. SA il 7 marzo 2010, non proverrebbero né da C., né dalla banca E., né da B. e nemmeno dalle società F. Srl e G. SpA, ma sarebbero invece legati ad una regolare compravendita di macchinari ed attrezzature concernenti il settore delle energie rinnovabili tra la H. SA e la società svizzera I. SA, a Lugano. Nell'ambito del parallelo procedimento penale svizzero la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante sentenza dell' 8 maggio 2012 (BB.2012.6-7), avrebbe del resto già evidenziato la manca- ta dimostrazione da parte del MPC del carattere illecito del denaro deposi- tato sul conto della ricorrente, ciò che ha portato alla revoca del sequestro pronunciato ai fini del procedimento interno. Alla luce di quanto precede, essa contesta la trasmissione della documentazione relativa al suo conto, postulando nel contempo il dissequestro di quest'ultimo.

2.1 2.1.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-

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sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con pro- venti illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di- cembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

2.1.2 Nella fattispecie, ribaditi i sospetti di reato formulati dall'autorità rogante (v. supra lett. A), determinante per la valutazione dell'utilità potenziale della documentazione relativa al conto sequestrato è la costatazione che da un conto della H. SA, con sede in Lussemburgo, società riconducibile all'inda- gato B., è stato fatto un bonifico sul conto della società ricorrente. Ipotiz- zando l'autorità rogante attività di riciclaggio attraverso istituti bancari esteri e società riconducibili agli imputati, la documentazione oggetto della deci- sione impugnata non può essere considerata estranea ai fatti oggetto del procedimento estero. La sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.6-7 dell'8 maggio 2012 nulla muta a tale conclusione. Questa concerne infatti il sequestro pronunciato ai fini del procedimento interno per riciclaggio di denaro avviato dal MPC, misura che sottostà a esigenze pro- cedurali e a condizioni diverse rispetto al sequestro rogatoriale (v. BB.2012.6-7 consid. 4.3). Inoltre, come chiaramente illustrato dalla giu- risprudenza (v. supra consid. 2.1), riguardando l'inchiesta estera reati pa- trimoniali, tutta la documentazione relativa al conto della ricorrente è poten-

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zialmente utile per l'inchiesta italiana, in quanto destinata a permettere la ricostruzione di tutti i flussi di denaro di origine criminale. Questo permette di confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'este- ro e la relazione bancaria della ricorrente. Sarà in ogni caso in quella sede che quest'ultima potrà far valere le sue ragioni sulle operazioni ivi avvenute. Visto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza non viola il principio della proporzionalità.

2.2 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

2.2.1 In concreto, l'autorità d'esecuzione ritiene che sul conto della ricorrente po- trebbero essere stati versati valori patrimoniali legati ai fatti oggetto d'inda- gine penale in Italia (v. supra lett. A). Il legame tra detto conto ed il proce- dimento penale italiano risulta pertanto sufficiente, ciò che permette senz'altro di confermare la legalità del sequestro in sé. Ma anche in assen- za di un legame diretto tra i reati a monte ed i fondi sequestrati, l'esito della censura non sarebbe mutato, dato che il mantenimento del blocco è stato chiesto dall'Italia anche in vista della riparazione del danno causato alla banca E. (Suisse) SA, quantificato dall'autorità rogante a più di dieci milioni di euro (sul sequestro in vista di un credito compensatorio v. TPF 2009 66 consid. 4.2).

2.2.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'unica operazione avve- nuta sul conto riguarda un bonifico di USD 266'964 che l'autorità rogante sospetta legato ai fatti oggetto d'indagine, ragione per cui, allo stato attuale, occorre confermare il sequestro nella sua integralità.

2.3 2.3.1 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi- nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 340). Il trascorrere del tempo può im-

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plicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva an- cora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Mar- cos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In que- sto senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).

2.3.2 Nella fattispecie, il blocco rogatoriale è intervenuto il 4 aprile 2012 (v. rubri- ca 7 atti MP/TI), ragione per cui la durata del sequestro non risulta allo sta- dio attuale problematica dal punto di vista del rispetto del principio della proporzionalità.

3. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giu- stizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 21 giugno 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Giacomo Talleri - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).