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RR.2010.13

Bundesstrafgericht · 2010-04-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario: proporzionalità e utilità potenziale.

Sachverhalt

A. Il 31 gennaio 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di associazione a delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e corruzione aggravata (art. 319-bis CP italiano). L'au- torità rogante ha in corso un'indagine a carico, fra gli altri, di funzionari e di- rigenti di società a partecipazione pubblica operanti nel settore dell'energia in genere, i quali avrebbero ottenuto illecite erogazioni da parte di numero- se imprese italiane e/o straniere, in cambio dell'assegnazione di commesse e/o forniture. Le illecite dazioni verrebbero materialmente elargite ai funzio- nari corrotti da parte di pseudointermediari, i quali costituirebbero dei veri e propri collanti tra le aziende committenti e le compiacenti società interessa- te all'acquisizione delle varie commesse. Gli ingenti capitali frutto delle atti- vità criminali in questione risulterebbero, in maniera quasi sistematica, oc- cultati all'estero. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato la perquisizione ed il sequestro di diversi conti bancari, fra i quali figura un non meglio identificato conto corrente riferibile ad A. presso la Banca B. SA di Lugano.

B. Mediante decisione del 6 novembre 2009, il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presenta- ta dall'autorità italiana ordinando la perquisizione ed il sequestro del conto

n. 1 intestato ad A. presso la Banca B. SA a Lugano.

C. Con decisione di chiusura del 18 dicembre 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta una serie di documenti relativi al conto di cui sopra.

D. Il 19 gennaio 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- do, in via principale, che il sequestro venga limitato all'importo di EUR 330'000.- e che nessun documento bancario sia trasmesso all'autorità ro- gante; in via subordinata, egli chiede che il sequestro venga limitato all'im- porto di EUR 330'000.- e che solo alcuni documenti bancari siano trasmes- si all'autorità rogante.

A conclusione delle loro osservazioni del 12 e 19 febbraio 2010 il MPC risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame, il secondo nella misura della sua ammissibilità.

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E. Con memoriale di replica del 5 marzo 2010 il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Con dupliche del 12 e 16 marzo 2010 l'UFG risp. il MPC hanno ribadito la loro posizione.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

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E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv.

E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC (v. art. 80k AIMP), il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80e cpv. 1 in re- lazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Secondo il ricorrente la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nella misura in cui sarebbe stata or- dinata la trasmissione all'autorità rogante di documentazione bancaria sen- za nessun legame con l'inchiesta estera, eccezion fatta per un paio di ope- razioni.

E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero (v. art. 63 cvp. 1 AIMP richiamato l'art. 5 cpv. 2 Cost.) deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 121 II 241 consid. 3c; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 2.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Nel suo decreto che dispone il giudizio del 27 aprile 2009 (v. act. 6.8, pag. 81), il Giudice per le indagini preliminari, riferendosi al filone D., descrive gli atti contestati al ri- corrente, dipendente della C. GAS BV, in concorso con altri coaccusati, più precisamente: D., nella sua veste d'intermediario; E., nella sua veste di ex dipendente della C. in rapporti di confidenza con F., General Manager della C. BV Lybian Branch; G. e H., entrambi intermediari. A Milano e sino al 2004, le persone in questione, con più azioni esecutive del medesimo dise- gno criminoso, avrebbero concordato e versato somme di denaro a pubblici ufficiali italiani, nonché funzionari del NOC, ente pubblico libico, al fine di

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ottenere l'aggiudicazione dell'appalto WAFA in Libia (progetti "Wafa gas development Project" e "NC41 Onshore Mellitah Plant") nonché agevola- zioni e protezioni nella relativa fase di esecuzione; in particolare interme- diando circa 14 milioni di euro, i quali, dopo essere transitati su conti ban- cari intestati a società offshore riferibili a D., sarebbero confluiti, mediante struttura finanziaria messa a disposizione dalla società fiduciaria I. SA, dap- prima su conti correnti intrattenuti presso le Isole Bahamas nella disponibili- tà di G. e H. e, successivamente, su conti svizzeri nella disponibilità degli stessi nonché di E. e del ricorrente. Il ruolo svolto dal ricorrente nella vicen- da è peraltro evidenziato anche dal coaccusato G., il quale afferma: "A. mi ha aiutato nella fase di aggiudicazione fornendomi gli score model e tutte le indicazioni tecniche ed economiche per settare l'offerta ed il prezzo. Queste indicazioni sono state molto utili perché permettevano di avvicinare il più possibile l'offerta alle esigenze dell'ente appaltante e permettevano di su- perare la concorrenza. Si trattava di informazioni, in parte riservate, che A. otteneva in virtù del ruolo che ricopriva nella C. ovvero da colleghi disponi- bili. Con lui l'accordo economico fu piuttosto chiaro e diretto anche perché è un amico di vecchia data" (v. act. 6.3, pag. 3). Il medesimo ha pure dichia- rato quanto segue: "negli ultimi quattro anni, il D. ha bonificato sul mio con- to svizzero la somma di circa 2.5 milioni di dollari della quale ho trattenuto il 50%, bonificandone il 25% ad E. ed il restante 25% ad A. sempre su conti svizzeri alla Banca B. SA, almeno penso" (v. act. 6.2, pag. 6). G. è stato condannato, con sentenza di patteggiamento del 27 aprile 2009 cresciuta in giudicato, ad una pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di corruzione (v. act. 6.9, pag. 64 e 83). Occorre inoltre aggiungere che il MPC, con l'accordo del ricorrente (v. art. 80c AIMP), aveva già trasmesso in precedenza all'autorità rogante, nell'ambito della medesima domanda di assistenza, documentazione riguardante il conto n. 2 intestato al ricorrente presso la Banca B. SA di Lugano. Il Tribunale federale aveva dal canto suo respinto il gravame contro il rifiuto di dissequestro del denaro ivi depositato (v. sentenza del Tribunale federale 1A.48/2005 del 13 aprile 2005). Orbe- ne, dagli atti risulterebbe che in data 5 dicembre 2003 il ricorrente avrebbe trasferito due somme, una di EUR 125'000.- e l'altra di EUR 205'000.-, dalla relazione n. 2 alla relazione n. 1 presso la medesima banca. Provenendo tali importi da un conto chiaramente connesso con l'inchiesta estera, è evi- dente che l'autorità rogante deve avere la possibilità di analizzare, sulla ba- se della documentazione bancaria, tali operazioni. Non va del resto dimen- ticato che quando l'autorità estera procede per reati di natura patrimoniale o corruttivi, la documentazione bancaria risulta di principio necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti ban- cari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali per-

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sone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Va peraltro ricordato che la trasmissione dell'intera documentazione può, in generale, evitare l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona toccata dalla procedura (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del pro- cedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge una connessione penalmente ri- levante tra i valori depositati sul conto bancario ed i fatti perseguiti all'este- ro. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il principio della proporzionalità.

E. 3 L'insorgente contesta il mantenimento del sequestro del suo conto. Ecce- zion fatta per i due importi di EUR 125'000.- e EUR 205'000.- pervenuti dal conto n. 2, gli averi depositati sulla relazione n. 1 sarebbero assolutamente estranei all'inchiesta estera, in quanto ereditati dal ricorrente dai suoi geni- tori. La misura contestata gli causerebbe un chiaro pregiudizio, visto ch'egli si trova impossibilitato a procedere a qualsiasi prelevamento in caso di ne- cessità. Egli non ha inoltre potuto approfittare dello scudo fiscale italiano e nemmeno potrà farlo in futuro.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Ebbene, tenuto con- to delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra consid. 2.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confer- mare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettiva- mente l'ammontare totale degli eventuali fondi contaminati. Dovessero i va- lori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi po- trebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 con- sid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che

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quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). Non da escludere è del resto anche l'ipotesi di un credito compensatorio giusta l'art. 13 n. 3 CRic. Il ricor- rente non ha peraltro sostanziato nessun preciso pregiudizio economico cagionato dal sequestro, rimanendo le sue affermazioni al riguardo generali e tutt'altro che convincenti. Anche da questo punto di vista il blocco in que- stione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 4 Per quanto attiene alla richiesta dell'insorgente di acquisire agli atti gli in- carti RH.09.0006-PAS e MPC/EAII/12/04/0200 del MPC, essa va respinta. Essendo l'esposto dei fatti emergente dalla rogatoria (v. act. 6.1) e dai rela- tivi allegati (v. in particolare act. 6.2, 6.3 e 6.8) sufficientemente chiaro ed avendo appurato l'utilità potenziale degli atti da trasmettere all'autorità este- ra, gli incarti sollecitati non avrebbero in ogni caso nessuna influenza sull'e- sito del presente gravame.

E. 5 In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese se- guono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedu- ra amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regola- mento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale fe- derale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fat- tispecie a fr. 6'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 aprile 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Battista Ghiggia,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.13

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Fatti: A. Il 31 gennaio 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di associazione a delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e corruzione aggravata (art. 319-bis CP italiano). L'au- torità rogante ha in corso un'indagine a carico, fra gli altri, di funzionari e di- rigenti di società a partecipazione pubblica operanti nel settore dell'energia in genere, i quali avrebbero ottenuto illecite erogazioni da parte di numero- se imprese italiane e/o straniere, in cambio dell'assegnazione di commesse e/o forniture. Le illecite dazioni verrebbero materialmente elargite ai funzio- nari corrotti da parte di pseudointermediari, i quali costituirebbero dei veri e propri collanti tra le aziende committenti e le compiacenti società interessa- te all'acquisizione delle varie commesse. Gli ingenti capitali frutto delle atti- vità criminali in questione risulterebbero, in maniera quasi sistematica, oc- cultati all'estero. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato la perquisizione ed il sequestro di diversi conti bancari, fra i quali figura un non meglio identificato conto corrente riferibile ad A. presso la Banca B. SA di Lugano.

B. Mediante decisione del 6 novembre 2009, il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presenta- ta dall'autorità italiana ordinando la perquisizione ed il sequestro del conto

n. 1 intestato ad A. presso la Banca B. SA a Lugano.

C. Con decisione di chiusura del 18 dicembre 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta una serie di documenti relativi al conto di cui sopra.

D. Il 19 gennaio 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- do, in via principale, che il sequestro venga limitato all'importo di EUR 330'000.- e che nessun documento bancario sia trasmesso all'autorità ro- gante; in via subordinata, egli chiede che il sequestro venga limitato all'im- porto di EUR 330'000.- e che solo alcuni documenti bancari siano trasmes- si all'autorità rogante.

A conclusione delle loro osservazioni del 12 e 19 febbraio 2010 il MPC risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame, il secondo nella misura della sua ammissibilità.

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E. Con memoriale di replica del 5 marzo 2010 il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Con dupliche del 12 e 16 marzo 2010 l'UFG risp. il MPC hanno ribadito la loro posizione.

Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

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1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC (v. art. 80k AIMP), il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80e cpv. 1 in re- lazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Secondo il ricorrente la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nella misura in cui sarebbe stata or- dinata la trasmissione all'autorità rogante di documentazione bancaria sen- za nessun legame con l'inchiesta estera, eccezion fatta per un paio di ope- razioni.

2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero (v. art. 63 cvp. 1 AIMP richiamato l'art. 5 cpv. 2 Cost.) deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 121 II 241 consid. 3c; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Nel suo decreto che dispone il giudizio del 27 aprile 2009 (v. act. 6.8, pag. 81), il Giudice per le indagini preliminari, riferendosi al filone D., descrive gli atti contestati al ri- corrente, dipendente della C. GAS BV, in concorso con altri coaccusati, più precisamente: D., nella sua veste d'intermediario; E., nella sua veste di ex dipendente della C. in rapporti di confidenza con F., General Manager della C. BV Lybian Branch; G. e H., entrambi intermediari. A Milano e sino al 2004, le persone in questione, con più azioni esecutive del medesimo dise- gno criminoso, avrebbero concordato e versato somme di denaro a pubblici ufficiali italiani, nonché funzionari del NOC, ente pubblico libico, al fine di

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ottenere l'aggiudicazione dell'appalto WAFA in Libia (progetti "Wafa gas development Project" e "NC41 Onshore Mellitah Plant") nonché agevola- zioni e protezioni nella relativa fase di esecuzione; in particolare interme- diando circa 14 milioni di euro, i quali, dopo essere transitati su conti ban- cari intestati a società offshore riferibili a D., sarebbero confluiti, mediante struttura finanziaria messa a disposizione dalla società fiduciaria I. SA, dap- prima su conti correnti intrattenuti presso le Isole Bahamas nella disponibili- tà di G. e H. e, successivamente, su conti svizzeri nella disponibilità degli stessi nonché di E. e del ricorrente. Il ruolo svolto dal ricorrente nella vicen- da è peraltro evidenziato anche dal coaccusato G., il quale afferma: "A. mi ha aiutato nella fase di aggiudicazione fornendomi gli score model e tutte le indicazioni tecniche ed economiche per settare l'offerta ed il prezzo. Queste indicazioni sono state molto utili perché permettevano di avvicinare il più possibile l'offerta alle esigenze dell'ente appaltante e permettevano di su- perare la concorrenza. Si trattava di informazioni, in parte riservate, che A. otteneva in virtù del ruolo che ricopriva nella C. ovvero da colleghi disponi- bili. Con lui l'accordo economico fu piuttosto chiaro e diretto anche perché è un amico di vecchia data" (v. act. 6.3, pag. 3). Il medesimo ha pure dichia- rato quanto segue: "negli ultimi quattro anni, il D. ha bonificato sul mio con- to svizzero la somma di circa 2.5 milioni di dollari della quale ho trattenuto il 50%, bonificandone il 25% ad E. ed il restante 25% ad A. sempre su conti svizzeri alla Banca B. SA, almeno penso" (v. act. 6.2, pag. 6). G. è stato condannato, con sentenza di patteggiamento del 27 aprile 2009 cresciuta in giudicato, ad una pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di corruzione (v. act. 6.9, pag. 64 e 83). Occorre inoltre aggiungere che il MPC, con l'accordo del ricorrente (v. art. 80c AIMP), aveva già trasmesso in precedenza all'autorità rogante, nell'ambito della medesima domanda di assistenza, documentazione riguardante il conto n. 2 intestato al ricorrente presso la Banca B. SA di Lugano. Il Tribunale federale aveva dal canto suo respinto il gravame contro il rifiuto di dissequestro del denaro ivi depositato (v. sentenza del Tribunale federale 1A.48/2005 del 13 aprile 2005). Orbe- ne, dagli atti risulterebbe che in data 5 dicembre 2003 il ricorrente avrebbe trasferito due somme, una di EUR 125'000.- e l'altra di EUR 205'000.-, dalla relazione n. 2 alla relazione n. 1 presso la medesima banca. Provenendo tali importi da un conto chiaramente connesso con l'inchiesta estera, è evi- dente che l'autorità rogante deve avere la possibilità di analizzare, sulla ba- se della documentazione bancaria, tali operazioni. Non va del resto dimen- ticato che quando l'autorità estera procede per reati di natura patrimoniale o corruttivi, la documentazione bancaria risulta di principio necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti ban- cari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali per-

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sone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Va peraltro ricordato che la trasmissione dell'intera documentazione può, in generale, evitare l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona toccata dalla procedura (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del pro- cedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge una connessione penalmente ri- levante tra i valori depositati sul conto bancario ed i fatti perseguiti all'este- ro. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il principio della proporzionalità.

3. L'insorgente contesta il mantenimento del sequestro del suo conto. Ecce- zion fatta per i due importi di EUR 125'000.- e EUR 205'000.- pervenuti dal conto n. 2, gli averi depositati sulla relazione n. 1 sarebbero assolutamente estranei all'inchiesta estera, in quanto ereditati dal ricorrente dai suoi geni- tori. La misura contestata gli causerebbe un chiaro pregiudizio, visto ch'egli si trova impossibilitato a procedere a qualsiasi prelevamento in caso di ne- cessità. Egli non ha inoltre potuto approfittare dello scudo fiscale italiano e nemmeno potrà farlo in futuro.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Ebbene, tenuto con- to delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra consid. 2.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confer- mare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettiva- mente l'ammontare totale degli eventuali fondi contaminati. Dovessero i va- lori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi po- trebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 con- sid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che

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quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). Non da escludere è del resto anche l'ipotesi di un credito compensatorio giusta l'art. 13 n. 3 CRic. Il ricor- rente non ha peraltro sostanziato nessun preciso pregiudizio economico cagionato dal sequestro, rimanendo le sue affermazioni al riguardo generali e tutt'altro che convincenti. Anche da questo punto di vista il blocco in que- stione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

4. Per quanto attiene alla richiesta dell'insorgente di acquisire agli atti gli in- carti RH.09.0006-PAS e MPC/EAII/12/04/0200 del MPC, essa va respinta. Essendo l'esposto dei fatti emergente dalla rogatoria (v. act. 6.1) e dai rela- tivi allegati (v. in particolare act. 6.2, 6.3 e 6.8) sufficientemente chiaro ed avendo appurato l'utilità potenziale degli atti da trasmettere all'autorità este- ra, gli incarti sollecitati non avrebbero in ogni caso nessuna influenza sull'e- sito del presente gravame.

5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese se- guono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedu- ra amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regola- mento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale fe- derale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fat- tispecie a fr. 6'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 3 maggio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Battista Ghiggia - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).