opencaselaw.ch

RR.2019.192

Bundesstrafgericht · 2020-01-16 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 4 settembre 2017 la Procura della Repubblica di Rio Grande do Sul (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 23 aprile 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per i reati di organizzazione criminale (art. 2, § 4, III e V della legge 12.850/2013), corruzione attiva nel commercio internazionale (art. 337-B CP/brasiliano) e riciclaggio (art. 1 e § 4 della legge 9.613/98). In sostanza, i sospetti di riciclaggio di denaro sono emersi a seguito di una procedura fiscale avviata nei confronti di F. Ltda destinata all'analisi e al controllo delle spese operative e dei passivi, ritenuto che tale società avrebbe presentato spese troppo elevate in relazione al risultato netto dell'esercizio 2011. Dal 2010 al 2011 i profitti lordi della società sarebbero aumentati da 13 a 251 milioni di real brasiliani (BRL) a causa delle esportazioni di prodotti agricoli verso il Venezuela. Negli anni 2011 e 2012, F. Ltda avrebbe pagato più di 80 milioni di real a titolo di commissioni in favore di G. Corp., H. Ltda e I. Gli inquirenti esteri sostengono di aver accertato l’esistenza di un sofisticato sistema fraudolento legato all'e- sportazione di macchinari e prodotti agricoli sopravvalutati e venduti alla società statale venezuelana J. S/A, messo in atto attraverso transazioni bancarie com- plesse finalizzate a nascondere l'origine e la destinazione dei valori illeciti, tra- mite l'intermediario B. (v. atto 01-01-0040 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC; cfr. anche sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2018.186-191 del 25 settembre 2018).

Con il suo complemento del 23 aprile 2018 l’autorità rogante ha chiesto l’acqui- sizione della documentazione concernente le seguenti relazioni presso la banca K.: n. 1 intestata alla società L. Inc., n. 2 intestata alla società M. Corp., n. 3 intestata alla società N. Corp. e n. 4 intestata alla società O. SA (v. atto 01-01- 0053 incarto MPC).

B. Con decisione del 5 luglio 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecu- zione, accompagnate da un divieto di comunicazione, sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-01-0001 e segg. incarto MPC).

C. Con quattro decisioni incidentali di medesima data, il MPC ha ordinato l'acqui- sizione presso la banca K. della documentazione bancaria richiesta dall’autorità rogante (v. atto 04-01-0009 e segg.).

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D. Mediante ulteriori quattro decisioni incidentali del 28 agosto 2018, il MPC ha ordinato l’acquisizione di svariata documentazione relativa a conti delle predette società presso la banca P. in liquidazione, ossia: n. IBAN 5 intestata alla società L. Inc., riconducibile a Q.; n. IBAN 6 intestata alla società M. Corp., riconducibile a R.; n. IBAN 7 intestata alla società N. Corp., riconducibile a S.; n. IBAN 8, intestata alla società O. SA, riconducibile a T. (v. atti 04-01-0021 e segg. incarto MPC).

E. Con decisione incidentale del 2 novembre 2018, il MPC ha ordinato l’acquisi- zione della documentazione concernente la relazione bancaria n. 9 presso la banca P. in liquidazione, intestata alla società A. Ltd (v. atto 04-01-0065 e segg. incarto MPC).

F. Con decisione di chiusura dell’8 luglio 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria concernente la relazione della A. Ltd (v. act. 1.2).

G. L’8 agosto 2019 A. Ltd ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento, con conseguente rifiuto della consegna della do- cumentazione bancaria in questione. A titolo sussidiario, essa chiede di annul- lare la decisione in questione, di trasmettere unicamente il formulario A relativo al suo conto e di rinviare la causa al MPC per nuova decisione nel senso dei considerandi (v. act. 1).

H. Con risposta del 30 agosto 2019 l’UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 7). Con scritto del 6 settembre 2019 il MPC chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).

I. Con replica del 19 settembre 2019, trasmessa all’UFG e al MPC per cono- scenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’8 luglio 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene che l’autorità rogante avrebbe già preannunciato la sua intenzione, dopo aver ottenuto l’assistenza sulla base del complemento rogato- riale del 23 aprile 2018 relativo al procedimento penale estero n. 5053877- 59.2017.4.04.7100, di utilizzare la documentazione ottenuta per un altro proce- dimento penale a carico di E., per il quale nessuna rogatoria sarebbe stata inol- trata. Tale utilizzo violerebbe il principio della specialità.

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E. 2.1 L’art. 13 del Trattato svizzero-brasiliano prevede che nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati ai fini di un’indagine, né prodotti come mezzi di prova in un procedimento penale relativo a un reato per il quale l’assistenza giudiziaria non è ammessa (n. 1). Giusta la cifra 2 di tale disposizione, qualsiasi altro uso sottostà all’assenso preventivo dell’Autorità centrale dello Stato richie- sto. Tale assenso non è necessario se: il fatto a cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l’assi- stenza giudiziaria (lett. a); il procedimento penale estero è diretto contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato (lett. b); o il materiale è utilizzato per un’indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l’assi- stenza giudiziaria (lett. c).

E. 2.2 In concreto, occorre innanzitutto rilevare che il MPC ha chiaramente indicato nella decisione impugnata che la trasmissione dei mezzi di prova e delle infor- mazioni sottostà al principio della specialità (v. act. 1.2, pag. 8 e seg.), per cui vi è da attendersi dall’autorità rogante un utilizzo della documentazione litigiosa nell’ambito del procedimento penale per il quale il complemento rogatoriale è stato presentato. Ciò detto, si rileva che l’UFG, nella sua risposta del 30 agosto 2019, ha dichiarato che “per quanto riguarda la domanda di assistenza giudi- ziaria secondaria evocata dalla ricorrente relativa alla procedura AA., questo Ufficio precisa che la stessa è stata presentata separatamente da parte delle autorità brasiliane ed è già stata evasa da parte di questo Ufficio. L’UFG precisa inoltre a tale riguardo che tale domanda non verteva su documentazione riguar- dante la ricorrente” (v. act. 7). Visto quanto precede, la ventilata ipotesi di una violazione della riserva della specialità si rivela priva di qualsiasi fondamento e la relativa censura va disattesa.

E. 3 La ricorrente afferma che la decisione impugnata violerebbe anche il principio della proporzionalità, avendo il MPC concesso a torto all’autorità rogante, ossia in assenza di un’eccezione all'“Übermassverbot”, più di quanto da questa richie- sto, soprattutto tenuto conto del fatto che il procedimento penale alla base della rogatoria si troverebbe al suo stadio finale, ossia dopo la chiusura dell’istruzione e in attesa di giudizio. Dovesse anche la documentazione litigiosa suscitare l’in- teresse dell’autorità rogante, essa non avrebbe più nessuna utilità per il proce- dimento penale alla base della rogatoria, data l’impossibilità per l’autorità estera di compiere in tale ambito ulteriori atti istruttori.

E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio

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2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le per- sone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 con- sid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La tras- missione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità deb- bano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosid- detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimen- to penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 con- sid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in am- bito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce-

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dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter- pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri- buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).

E. 3.2 In concreto, l’autorità rogante ha messo in evidenza come parte dei valori patri- moniali frutto delle sovrafatturazioni a danno della società statale venezuelana J. S/A siano stati versati su conti intestati a società riconducibili agli indagati all’estero (v. supra Fatti lett. A). Fra questi vi è il conto n. 10 presso la banca K., intestato alla società G. Corp., il cui avente diritto economico è l’indagato E. Dalla documentazione bancaria risultano flussi di denaro di presunta natura cor- ruttiva da tale conto verso le seguenti relazioni presso la banca K. (v. atto 01- 01-0045 e segg. incarto MPC): n. 1 intestata a L. Inc. (avente diritto economico Q.), n. 2 intestato a M. Corp. (avente diritto economico R.), n. 3 intestato a N. Corp. (avente diritto economico S.) e n. 4 intestato a O. SA (avente diritto economico T.). Gli aventi diritto economico di tali relazioni bancarie sono tutte persone attive presso J. S/A (v. atto 01-01-0042 incarto MPC). Ora, se è vero che l’autorità rogante, con il complemento del 23 aprile 2018, ha specificata- mente chiesto di poter ottenere la documentazione relativa alle quattro relazioni bancarie di cui sopra (v. atto 01-01-0053 incarto MPC), nulla può essere ecce- pito nei confronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere anche la documentazione relativa alla relazione n. 9 presso la banca P. in liqui- dazione, intestata alla ricorrente, nella misura in cui tale relazione risulta desti- nataria di fondi provenienti proprio dalle quattro relazioni di cui sopra presso la banca K.. Tale modo di procedere, ossequioso del principio di celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è conforme alla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1). Dovendo l’autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita di tutta la documentazione bancaria, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria della reclamante di trasmettere unicamente il formulario A del suo conto (v. ibidem). Come retta- mente osservato dal MPC (v. act. 8, pag. 5), il fatto che il procedimento penale estero si trovi al suo stadio finale nulla incide sulla prosecuzione dell’esecuzione della rogatoria. Non vi è del resto nessun motivo per ritenere conclusa l’assun- zione delle prove. Occorre infine rilevare che una rogatoria non ha più oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritira espressamente o quando la procedura estera prende nel frattempo fine mediante una sentenza cresciuta in giudicato (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale

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RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305). In concreto, avendo l’autorità rogante, interpellata all’uopo (v. act. 1.15), confermato di vo- lere mantenere la propria domanda di assistenza (v. act. 1.16), la censura pre- sentata dalla reclamante in questo ambito va disattesa. In conclusione, potendo i beni patrimoniali presenti sulla relazione della ricorrente essere collegati con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, l’utilità della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

E. 4 Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gra- vame integralmente respinto.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 16 gennaio 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. LTD, rappresentata dall'avv. Marc Bonnant, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2019.192

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Fatti: A. Il 4 settembre 2017 la Procura della Repubblica di Rio Grande do Sul (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 23 aprile 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per i reati di organizzazione criminale (art. 2, § 4, III e V della legge 12.850/2013), corruzione attiva nel commercio internazionale (art. 337-B CP/brasiliano) e riciclaggio (art. 1 e § 4 della legge 9.613/98). In sostanza, i sospetti di riciclaggio di denaro sono emersi a seguito di una procedura fiscale avviata nei confronti di F. Ltda destinata all'analisi e al controllo delle spese operative e dei passivi, ritenuto che tale società avrebbe presentato spese troppo elevate in relazione al risultato netto dell'esercizio 2011. Dal 2010 al 2011 i profitti lordi della società sarebbero aumentati da 13 a 251 milioni di real brasiliani (BRL) a causa delle esportazioni di prodotti agricoli verso il Venezuela. Negli anni 2011 e 2012, F. Ltda avrebbe pagato più di 80 milioni di real a titolo di commissioni in favore di G. Corp., H. Ltda e I. Gli inquirenti esteri sostengono di aver accertato l’esistenza di un sofisticato sistema fraudolento legato all'e- sportazione di macchinari e prodotti agricoli sopravvalutati e venduti alla società statale venezuelana J. S/A, messo in atto attraverso transazioni bancarie com- plesse finalizzate a nascondere l'origine e la destinazione dei valori illeciti, tra- mite l'intermediario B. (v. atto 01-01-0040 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC; cfr. anche sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2018.186-191 del 25 settembre 2018).

Con il suo complemento del 23 aprile 2018 l’autorità rogante ha chiesto l’acqui- sizione della documentazione concernente le seguenti relazioni presso la banca K.: n. 1 intestata alla società L. Inc., n. 2 intestata alla società M. Corp., n. 3 intestata alla società N. Corp. e n. 4 intestata alla società O. SA (v. atto 01-01- 0053 incarto MPC).

B. Con decisione del 5 luglio 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecu- zione, accompagnate da un divieto di comunicazione, sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-01-0001 e segg. incarto MPC).

C. Con quattro decisioni incidentali di medesima data, il MPC ha ordinato l'acqui- sizione presso la banca K. della documentazione bancaria richiesta dall’autorità rogante (v. atto 04-01-0009 e segg.).

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D. Mediante ulteriori quattro decisioni incidentali del 28 agosto 2018, il MPC ha ordinato l’acquisizione di svariata documentazione relativa a conti delle predette società presso la banca P. in liquidazione, ossia: n. IBAN 5 intestata alla società L. Inc., riconducibile a Q.; n. IBAN 6 intestata alla società M. Corp., riconducibile a R.; n. IBAN 7 intestata alla società N. Corp., riconducibile a S.; n. IBAN 8, intestata alla società O. SA, riconducibile a T. (v. atti 04-01-0021 e segg. incarto MPC).

E. Con decisione incidentale del 2 novembre 2018, il MPC ha ordinato l’acquisi- zione della documentazione concernente la relazione bancaria n. 9 presso la banca P. in liquidazione, intestata alla società A. Ltd (v. atto 04-01-0065 e segg. incarto MPC).

F. Con decisione di chiusura dell’8 luglio 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria concernente la relazione della A. Ltd (v. act. 1.2).

G. L’8 agosto 2019 A. Ltd ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento, con conseguente rifiuto della consegna della do- cumentazione bancaria in questione. A titolo sussidiario, essa chiede di annul- lare la decisione in questione, di trasmettere unicamente il formulario A relativo al suo conto e di rinviare la causa al MPC per nuova decisione nel senso dei considerandi (v. act. 1).

H. Con risposta del 30 agosto 2019 l’UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 7). Con scritto del 6 settembre 2019 il MPC chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).

I. Con replica del 19 settembre 2019, trasmessa all’UFG e al MPC per cono- scenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto: 1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’8 luglio 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene che l’autorità rogante avrebbe già preannunciato la sua intenzione, dopo aver ottenuto l’assistenza sulla base del complemento rogato- riale del 23 aprile 2018 relativo al procedimento penale estero n. 5053877- 59.2017.4.04.7100, di utilizzare la documentazione ottenuta per un altro proce- dimento penale a carico di E., per il quale nessuna rogatoria sarebbe stata inol- trata. Tale utilizzo violerebbe il principio della specialità.

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2.1 L’art. 13 del Trattato svizzero-brasiliano prevede che nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati ai fini di un’indagine, né prodotti come mezzi di prova in un procedimento penale relativo a un reato per il quale l’assistenza giudiziaria non è ammessa (n. 1). Giusta la cifra 2 di tale disposizione, qualsiasi altro uso sottostà all’assenso preventivo dell’Autorità centrale dello Stato richie- sto. Tale assenso non è necessario se: il fatto a cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l’assi- stenza giudiziaria (lett. a); il procedimento penale estero è diretto contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato (lett. b); o il materiale è utilizzato per un’indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l’assi- stenza giudiziaria (lett. c).

2.2 In concreto, occorre innanzitutto rilevare che il MPC ha chiaramente indicato nella decisione impugnata che la trasmissione dei mezzi di prova e delle infor- mazioni sottostà al principio della specialità (v. act. 1.2, pag. 8 e seg.), per cui vi è da attendersi dall’autorità rogante un utilizzo della documentazione litigiosa nell’ambito del procedimento penale per il quale il complemento rogatoriale è stato presentato. Ciò detto, si rileva che l’UFG, nella sua risposta del 30 agosto 2019, ha dichiarato che “per quanto riguarda la domanda di assistenza giudi- ziaria secondaria evocata dalla ricorrente relativa alla procedura AA., questo Ufficio precisa che la stessa è stata presentata separatamente da parte delle autorità brasiliane ed è già stata evasa da parte di questo Ufficio. L’UFG precisa inoltre a tale riguardo che tale domanda non verteva su documentazione riguar- dante la ricorrente” (v. act. 7). Visto quanto precede, la ventilata ipotesi di una violazione della riserva della specialità si rivela priva di qualsiasi fondamento e la relativa censura va disattesa.

3. La ricorrente afferma che la decisione impugnata violerebbe anche il principio della proporzionalità, avendo il MPC concesso a torto all’autorità rogante, ossia in assenza di un’eccezione all'“Übermassverbot”, più di quanto da questa richie- sto, soprattutto tenuto conto del fatto che il procedimento penale alla base della rogatoria si troverebbe al suo stadio finale, ossia dopo la chiusura dell’istruzione e in attesa di giudizio. Dovesse anche la documentazione litigiosa suscitare l’in- teresse dell’autorità rogante, essa non avrebbe più nessuna utilità per il proce- dimento penale alla base della rogatoria, data l’impossibilità per l’autorità estera di compiere in tale ambito ulteriori atti istruttori.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio

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2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le per- sone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 con- sid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La tras- missione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità deb- bano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosid- detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimen- to penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi- stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 con- sid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in am- bito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce-

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dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter- pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri- buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).

3.2 In concreto, l’autorità rogante ha messo in evidenza come parte dei valori patri- moniali frutto delle sovrafatturazioni a danno della società statale venezuelana J. S/A siano stati versati su conti intestati a società riconducibili agli indagati all’estero (v. supra Fatti lett. A). Fra questi vi è il conto n. 10 presso la banca K., intestato alla società G. Corp., il cui avente diritto economico è l’indagato E. Dalla documentazione bancaria risultano flussi di denaro di presunta natura cor- ruttiva da tale conto verso le seguenti relazioni presso la banca K. (v. atto 01- 01-0045 e segg. incarto MPC): n. 1 intestata a L. Inc. (avente diritto economico Q.), n. 2 intestato a M. Corp. (avente diritto economico R.), n. 3 intestato a N. Corp. (avente diritto economico S.) e n. 4 intestato a O. SA (avente diritto economico T.). Gli aventi diritto economico di tali relazioni bancarie sono tutte persone attive presso J. S/A (v. atto 01-01-0042 incarto MPC). Ora, se è vero che l’autorità rogante, con il complemento del 23 aprile 2018, ha specificata- mente chiesto di poter ottenere la documentazione relativa alle quattro relazioni bancarie di cui sopra (v. atto 01-01-0053 incarto MPC), nulla può essere ecce- pito nei confronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere anche la documentazione relativa alla relazione n. 9 presso la banca P. in liqui- dazione, intestata alla ricorrente, nella misura in cui tale relazione risulta desti- nataria di fondi provenienti proprio dalle quattro relazioni di cui sopra presso la banca K.. Tale modo di procedere, ossequioso del principio di celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è conforme alla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1). Dovendo l’autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita di tutta la documentazione bancaria, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria della reclamante di trasmettere unicamente il formulario A del suo conto (v. ibidem). Come retta- mente osservato dal MPC (v. act. 8, pag. 5), il fatto che il procedimento penale estero si trovi al suo stadio finale nulla incide sulla prosecuzione dell’esecuzione della rogatoria. Non vi è del resto nessun motivo per ritenere conclusa l’assun- zione delle prove. Occorre infine rilevare che una rogatoria non ha più oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritira espressamente o quando la procedura estera prende nel frattempo fine mediante una sentenza cresciuta in giudicato (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale

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RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305). In concreto, avendo l’autorità rogante, interpellata all’uopo (v. act. 1.15), confermato di vo- lere mantenere la propria domanda di assistenza (v. act. 1.16), la censura pre- sentata dalla reclamante in questo ambito va disattesa. In conclusione, potendo i beni patrimoniali presenti sulla relazione della ricorrente essere collegati con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, l’utilità della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

4. Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gra- vame integralmente respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 16 gennaio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Marc Bonnant - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).