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RR.2018.272

Bundesstrafgericht · 2019-01-10 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Il 6 agosto 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di riciclaggio di denaro (art. 648-bis CP/I) ed esibizione di atti falsi e comunica- zione di dati non rispondenti al vero (art. 5-septies legge 15 dicembre 2014,

n. 186). In sostanza, la predetta è sospettata di aver sottaciuto, nell'ambito di una procedura di "voluntary disclosure" avviata nel 2015, l'origine di fondi dete- nuti in Svizzera (circa EUR 9 milioni), i quali costituirebbero il provento di reati commessi dall'ex coniuge dell'imputata, nonché negato, contrariamente al vero, che vi fossero dei soggetti collegati con le attività finanziarie oggetto della di- chiarazione di emersione (v. act. 1.3).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere alla perquisizione e al sequestro della relazione bancaria

n. 1 presso la banca B., intestata a A., e di ogni altro eventuale rapporto banca- rio di cui la stessa risulta essere titolare in tale istituto (v. act. 1.3, pag. 5).

B. Mediante decisione dell'8 agosto 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, ordinando alla la banca C. (già banca B.), l'identificazione ed il seque- stro della relazione di cui sopra, unitamente ad ogni altra relazione riconducibile ad A. (v. act. 1.4).

C. Con decisione di chiusura del 27 agosto 2018 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do- cumentazione riguardante le seguenti relazioni presso la banca C.: n. 2 (già

n. 1) e n. 3, entrambe intestate ad A., nonché n. 4 (già n. 5), intestata a D. S.p.A. Mandato n. 4, e n. 6 intestata a E. Limited, precisato che di queste ultime due relazioni A. risulta essere avente diritto economico. Il MP-TI ha nel contempo confermato il blocco degli averi depositati sulle relazioni n. 2 e n. 4 (v. act. 1.2).

D. Il 26 settembre 2018 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via preliminare, l'an- nullamento della stessa e la trasmissione dell'incarto al MP-TI affinché venga organizzata un'udienza di cernita alla presenza della ricorrente; in via principale, l'annullamento della decisione, di modo che nessun documento venga tra- smesso all'autorità rogante; in via subordinata, la trasmissione della documen- tazione in forma anonimizzata (v. act. 1).

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E. Con scritto del 30 ottobre 2018 il MP-TI ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 7). Con osservazioni del medesimo giorno, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che la decisione impugnata venga tutelata (v. act. 8).

F. Con replica del 16 novembre 2018, trasmessa al MP-TI e all'UFG per cono- scenza (v. act. 14), la ricorrente conferma le conclusioni espresse in sede ricor- suale (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente

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alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39

n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è titolare delle relazioni bancarie n. 2 (già n. 1) e n. 3 presso la banca C., oggetto della decisione impugnata, la legittimazione a ricor- rere è data. Questa fa invece difetto per quanto concerne le relazioni n. 4 (già

n. 5), intestata a D. S.p.A. Mandato n. 4, e n. 6, intestata a E. Limited, dato che la ricorrente risulta essere solo avente diritto economico delle stesse (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

Il ricorso è dunque ricevibile in questi termini.

E. 2 La ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui la procedura rogatoriale sarebbe stata evasa dal MP-TI senza la possibilità per lei di esprimersi né su un'eventuale esecuzione sempli- ficata né sui documenti oggetto della trasmissione.

E. 2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla neces- saria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli

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argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque ri- spettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMEN- EGGER/BA-BEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2° ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014,

n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e PA richiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver- fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque au- tomaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione im- pugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fat- tispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

E. 2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto precisare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia dell'8 agosto 2018 (v. act. 1.4) e la decisione di chiusura del 27 agosto 2018 (act. 1.2) sono state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alla ricorrente (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2).

In pratica, tra le due decisioni sono trascorsi 19 giorni. Si tratta certo di un termine abbastanza breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte della ricorrente alla procedura di assistenza (v. sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura la ricorrente non

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fosse ancora informata dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la pro- cedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invali- dare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare in una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica, ha avuto la possibilità di espri- mersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che la ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sanato, in via comunque straordinaria, nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). La censura va pertanto respinta.

E. 3 L'insorgente sostiene che secondo il diritto svizzero la presentazione all'estero di una dichiarazione fiscale incompleta, come sarebbe stata quella utilizzata per la "voluntary disclosure", non costituirebbe reato fiscale (qualificato) pregresso al riciclaggio, per cui non sarebbe rispettato il principio della doppia punibilità.

E. 3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera

– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi-

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slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coo- perazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

E. 3.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Que- sto è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustifica- zione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'importanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 3.3 In concreto, l'autorità di perseguimento penale estera sospetta che le disponi- bilità finanziarie depositate in Svizzera di pertinenza della ricorrente, oggetto della procedura italiana di "voluntary disclosure", costituiscano il provento di reati penali commessi dall'ex coniuge dell'indagata, F. (deceduto nel 2007), condannato con sentenza del Giudice per le Indagini preliminari di Milano (di- venuta irrevocabile il 23 marzo 2005) per reati patrimoniali e fiscali, tra i quali la bancarotta fraudolenta, il cui indebito profitto complessivamente realizzato am- monterebbe a oltre EUR 16 milioni (v. act. 1.3, pag. 3 e seg.; atto 6, allegato 1, incarto MP-TI). L'autorità rogata ritiene quindi che la ricorrente, oltre a fornire dati e notizie non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collabora- zione volontaria in questione, così violando l'art. 5-septies della legge 15 dicem- bre 2014, n. 186, abbia, con la richiesta di adesione a tale procedura, ostacolato l'identificazione della provenienza dei valori di origine criminale depositati sulle relazioni oggetto della decisione impugnata (v. act. 1.3, pag. 2).

L'autorità italiana ha fornito diversi elementi che fondano il sospetto che i valori in questione siano di origine criminale. Innanzitutto, la ricorrente non avrebbe assolutamente giustificato la loro origine, in particolare non avrebbe sostanziato nessuna di quelle cause di non punibilità previste dalla legge istitutiva della "vo- luntary disclosure". Anzi, in un suo interrogatorio del 16 giugno 2018 dinanzi alle autorità penali italiane ella ha dichiarato che "cifre così considerevoli sono consapevole che non possano che derivare da fatti illeciti, e sicuramente sono

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consapevole che non derivino da lavori di muratura a cottimo", precisato che il defunto marito era muratore (v. atto 6, allegato 3, pag. 6, atti MP-TI). Ella ha aggiunto che "però ho taciuto al commercialista che questi soldi li avevo ricevuti da mio marito soltanto perché il commercialista non me l'ha chiesto limitandosi a dirmi se – per quanto a mia conoscenza – potessero derivare da reati gravi quali sequestro di persona o mafia o se nei fatti che hanno originato questa somma di denaro fosse coinvolto qualche politico. A queste domande io dicevo al commercialista che, conoscendo mio marito, questa somma di sicuro non poteva derivare da quei tipi di reato. Ad ulteriore domanda del commercialista riferivo che l'unica titolare del rapporto bancario in Svizzera oggetto di voluntary ero io. Avevo il sospetto che le somme di denaro che mio marito mi faceva accreditare in Svizzera a seguito della sottoscrizione mia dei moduli bancari, derivasse comunque da reati economici commessi da mio marito" (ibidem). Inol- tre, da analisi relative alla sua situazione patrimoniale, la ricorrente avrebbe di- chiarato dal 1998 al 2010, ossia in dodici anni, un reddito imponibile comples- sivo di EUR 664'703.63, pari a un reddito medio annuo di circa EUR 66'000.–. Tali importi risultano decisamente incompatibili con i circa EUR 9 milioni indicati dalla ricorrente nell'ambito della propria procedura di "voluntary disclosure". L'autorità rogante evidenzia, infine, una telefonata intervenuta il 30 maggio 2018, nel corso della quale la ricorrente, riferendosi al marito defunto, afferma: "hanno provato la sua […] disonestà però il malloppo non l'hanno trovato". Nella stessa telefonata, a fronte della domanda posta dalla ricorrente al suo legale sull'opportunità di dichiarare che le disponibilità finanziarie in parola le avesse ricevute in eredità, il legale le ha detto: "ma no, diciamo che lei li ha avuti in regalo anni fa […] glieli ha regalati suo marito anni fa, basta" (v. act. 1.3, pag. 4 e seg.).

Orbene, quanto precede permette di concludere che i fatti rimproverati alla ri- corrente in Italia possono certamente essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP, precisato che i fatti commessi dal defunto marito costitutivi di uno dei reati a monte del riciclaggio, che hanno portato alla condanna del predetto per bancarotta fraudolenta (ex art. 216, 219 e 223 della legge fallimentare italiana, R.D. 267/42), possono essere sussunti nel nostro Paese ai reati di bancarotta fraudolenta giusta l'art. 163 CP oppure ai reati di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP e/o di appropriazione indebita ex art. 138 CP (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.245+RR.2015.207 dell'8 dicembre 2015 consid. 2.3; RR.2015.95-97 del 4 settembre 2015 consid. 2.2). Ciò risulta sufficiente per respingere le cen- sure della ricorrente in questo ambito, senza che sia necessario chinarsi sugli altri reati contestati alla stessa in Italia.

E. 4 La ricorrente afferma che il reato di riciclaggio contestatole sarebbe prescritto sia secondo il diritto svizzero che italiano.

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E. 4.1 Allorquando la Svizzera e lo Stato richiedente hanno concluso un trattato di collaborazione giudiziaria che non prevede l’esame della questione della pre- scrizione secondo il diritto svizzero, questa regolamentazione, più favorevole all’assistenza, prevale sull’AIMP (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266; 117 Ib 61).

E. 4.2 Nel caso concreto, la Confederazione Svizzera e l’Italia sono parti alla CEAG, convenzione che non menziona la prescrizione tra i motivi di esclusione della cooperazione. Ne deriva che, a ragione, le autorità elvetiche non hanno condi- zionato la concessione dell’assistenza all’esame dell’intervenuta prescrizione del reato alla base della domanda estera, tanto meno, come erroneamente po- stulato dalla ricorrente, sotto il profilo del diritto italiano (v. art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP e contrario nonché la giurisprudenza citata in FIOLKA, Commentario basi- lese, n. 79 ad art. 5 AIMP). Anche questa censura dell’insorgente va pertanto respinta.

E. 5 L'insorgente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, data l'assenza di una sufficiente relazione tra le misure di assi- stenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero. La contestata tra- smissione di documentazione violerebbe il divieto della fishing expedition. L'au- torità d'esecuzione, inviando documentazione non espressamente richiesta dall'autorità rogante, ossia relativa a relazioni bancarie non indicate in rogatoria, avrebbe agito ultra petita.

E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata

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prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 con- sid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). In base alla giuri- sprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assi- stenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe- tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 con- sid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di ce- lerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere tra- smessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimo- strare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in que- stione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

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E. 5.2 Nella fattispecie, si ribadisce che la ricorrente è indagata in Italia per riciclaggio di denaro in relazione a valori depositati sulle sue relazioni bancarie in Svizzera che potrebbero essere il frutto di crimini commessi dal defunto marito già con- dannato. Alla luce di ciò, e richiamato quanto già evidenziato in precedenza (v. supra consid. 3.3), l'utilità potenziale della documentazione oggetto della de- cisione impugnata risulta evidente. Essendo la relazione n. 3 intestata alla ri- corrente, e viste le richieste contenute nella rogatoria (v. act. 1.3, pag. 5), non si può di certo affermare che l'autorità d'esecuzione abbia agito ultra petita. Nemmeno può essere dato seguito alla richiesta formulata in via subordinata di oscurare i riferimenti a persone fisiche e giuridiche contenuti nella documenta- zione litigiosa, dato che le stesse potrebbero risultare coinvolte negli atti di rici- claggio oggetto dell'inchiesta estera. L'autorità rogante deve dunque poter ana- lizzare tutte le operazioni intervenute sul conto della ricorrente.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.

E. 6 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).

Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.3 e 5.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione n. 2 presso la banca C.. Potendo il denaro seque- strato (saldo al 10 agosto 2018: EUR 7'098'444.57) essere interamente legato ai reati contestati alla ricorrente – quest'ultima ha dichiarato che gli ingenti valori depositati in Svizzera ricevuti dall'ex marito non potrebbero che derivare da fatti illeciti (v. atto 6, allegato 3, pag. 6, incarto MP-TI) –, la misura va confermata nell'ottica di un’eventuale futura richiesta di confisca giusta l’art. 74a AIMP. Che l'integralità dei valori giacenti sul conto della ricorrente possa essere di origine criminale e quindi confiscabile è stato anche evidenziato dal Tribunale di Ber- gamo, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare mediante decreto di sequestro del 3 agosto 2018 (v. atto 1, allegato 1, incarto MP-TI). Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato

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richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure respinte.

E. 7 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.

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Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 10 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2018.272

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Fatti: A. Il 6 agosto 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di riciclaggio di denaro (art. 648-bis CP/I) ed esibizione di atti falsi e comunica- zione di dati non rispondenti al vero (art. 5-septies legge 15 dicembre 2014,

n. 186). In sostanza, la predetta è sospettata di aver sottaciuto, nell'ambito di una procedura di "voluntary disclosure" avviata nel 2015, l'origine di fondi dete- nuti in Svizzera (circa EUR 9 milioni), i quali costituirebbero il provento di reati commessi dall'ex coniuge dell'imputata, nonché negato, contrariamente al vero, che vi fossero dei soggetti collegati con le attività finanziarie oggetto della di- chiarazione di emersione (v. act. 1.3).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere alla perquisizione e al sequestro della relazione bancaria

n. 1 presso la banca B., intestata a A., e di ogni altro eventuale rapporto banca- rio di cui la stessa risulta essere titolare in tale istituto (v. act. 1.3, pag. 5).

B. Mediante decisione dell'8 agosto 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, ordinando alla la banca C. (già banca B.), l'identificazione ed il seque- stro della relazione di cui sopra, unitamente ad ogni altra relazione riconducibile ad A. (v. act. 1.4).

C. Con decisione di chiusura del 27 agosto 2018 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do- cumentazione riguardante le seguenti relazioni presso la banca C.: n. 2 (già

n. 1) e n. 3, entrambe intestate ad A., nonché n. 4 (già n. 5), intestata a D. S.p.A. Mandato n. 4, e n. 6 intestata a E. Limited, precisato che di queste ultime due relazioni A. risulta essere avente diritto economico. Il MP-TI ha nel contempo confermato il blocco degli averi depositati sulle relazioni n. 2 e n. 4 (v. act. 1.2).

D. Il 26 settembre 2018 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via preliminare, l'an- nullamento della stessa e la trasmissione dell'incarto al MP-TI affinché venga organizzata un'udienza di cernita alla presenza della ricorrente; in via principale, l'annullamento della decisione, di modo che nessun documento venga tra- smesso all'autorità rogante; in via subordinata, la trasmissione della documen- tazione in forma anonimizzata (v. act. 1).

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E. Con scritto del 30 ottobre 2018 il MP-TI ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 7). Con osservazioni del medesimo giorno, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che la decisione impugnata venga tutelata (v. act. 8).

F. Con replica del 16 novembre 2018, trasmessa al MP-TI e all'UFG per cono- scenza (v. act. 14), la ricorrente conferma le conclusioni espresse in sede ricor- suale (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente

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alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39

n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente è titolare delle relazioni bancarie n. 2 (già n. 1) e n. 3 presso la banca C., oggetto della decisione impugnata, la legittimazione a ricor- rere è data. Questa fa invece difetto per quanto concerne le relazioni n. 4 (già

n. 5), intestata a D. S.p.A. Mandato n. 4, e n. 6, intestata a E. Limited, dato che la ricorrente risulta essere solo avente diritto economico delle stesse (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

Il ricorso è dunque ricevibile in questi termini.

2. La ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui la procedura rogatoriale sarebbe stata evasa dal MP-TI senza la possibilità per lei di esprimersi né su un'eventuale esecuzione sempli- ficata né sui documenti oggetto della trasmissione.

2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla neces- saria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli

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argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque ri- spettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMEN- EGGER/BA-BEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2° ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014,

n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e PA richiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver- fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque au- tomaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione im- pugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fat- tispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto precisare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia dell'8 agosto 2018 (v. act. 1.4) e la decisione di chiusura del 27 agosto 2018 (act. 1.2) sono state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alla ricorrente (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2).

In pratica, tra le due decisioni sono trascorsi 19 giorni. Si tratta certo di un termine abbastanza breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte della ricorrente alla procedura di assistenza (v. sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura la ricorrente non

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fosse ancora informata dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la pro- cedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invali- dare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare in una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica, ha avuto la possibilità di espri- mersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che la ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sanato, in via comunque straordinaria, nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). La censura va pertanto respinta.

3. L'insorgente sostiene che secondo il diritto svizzero la presentazione all'estero di una dichiarazione fiscale incompleta, come sarebbe stata quella utilizzata per la "voluntary disclosure", non costituirebbe reato fiscale (qualificato) pregresso al riciclaggio, per cui non sarebbe rispettato il principio della doppia punibilità.

3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera

– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi-

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slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coo- perazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

3.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Que- sto è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustifica- zione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'importanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).

3.3 In concreto, l'autorità di perseguimento penale estera sospetta che le disponi- bilità finanziarie depositate in Svizzera di pertinenza della ricorrente, oggetto della procedura italiana di "voluntary disclosure", costituiscano il provento di reati penali commessi dall'ex coniuge dell'indagata, F. (deceduto nel 2007), condannato con sentenza del Giudice per le Indagini preliminari di Milano (di- venuta irrevocabile il 23 marzo 2005) per reati patrimoniali e fiscali, tra i quali la bancarotta fraudolenta, il cui indebito profitto complessivamente realizzato am- monterebbe a oltre EUR 16 milioni (v. act. 1.3, pag. 3 e seg.; atto 6, allegato 1, incarto MP-TI). L'autorità rogata ritiene quindi che la ricorrente, oltre a fornire dati e notizie non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collabora- zione volontaria in questione, così violando l'art. 5-septies della legge 15 dicem- bre 2014, n. 186, abbia, con la richiesta di adesione a tale procedura, ostacolato l'identificazione della provenienza dei valori di origine criminale depositati sulle relazioni oggetto della decisione impugnata (v. act. 1.3, pag. 2).

L'autorità italiana ha fornito diversi elementi che fondano il sospetto che i valori in questione siano di origine criminale. Innanzitutto, la ricorrente non avrebbe assolutamente giustificato la loro origine, in particolare non avrebbe sostanziato nessuna di quelle cause di non punibilità previste dalla legge istitutiva della "vo- luntary disclosure". Anzi, in un suo interrogatorio del 16 giugno 2018 dinanzi alle autorità penali italiane ella ha dichiarato che "cifre così considerevoli sono consapevole che non possano che derivare da fatti illeciti, e sicuramente sono

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consapevole che non derivino da lavori di muratura a cottimo", precisato che il defunto marito era muratore (v. atto 6, allegato 3, pag. 6, atti MP-TI). Ella ha aggiunto che "però ho taciuto al commercialista che questi soldi li avevo ricevuti da mio marito soltanto perché il commercialista non me l'ha chiesto limitandosi a dirmi se – per quanto a mia conoscenza – potessero derivare da reati gravi quali sequestro di persona o mafia o se nei fatti che hanno originato questa somma di denaro fosse coinvolto qualche politico. A queste domande io dicevo al commercialista che, conoscendo mio marito, questa somma di sicuro non poteva derivare da quei tipi di reato. Ad ulteriore domanda del commercialista riferivo che l'unica titolare del rapporto bancario in Svizzera oggetto di voluntary ero io. Avevo il sospetto che le somme di denaro che mio marito mi faceva accreditare in Svizzera a seguito della sottoscrizione mia dei moduli bancari, derivasse comunque da reati economici commessi da mio marito" (ibidem). Inol- tre, da analisi relative alla sua situazione patrimoniale, la ricorrente avrebbe di- chiarato dal 1998 al 2010, ossia in dodici anni, un reddito imponibile comples- sivo di EUR 664'703.63, pari a un reddito medio annuo di circa EUR 66'000.–. Tali importi risultano decisamente incompatibili con i circa EUR 9 milioni indicati dalla ricorrente nell'ambito della propria procedura di "voluntary disclosure". L'autorità rogante evidenzia, infine, una telefonata intervenuta il 30 maggio 2018, nel corso della quale la ricorrente, riferendosi al marito defunto, afferma: "hanno provato la sua […] disonestà però il malloppo non l'hanno trovato". Nella stessa telefonata, a fronte della domanda posta dalla ricorrente al suo legale sull'opportunità di dichiarare che le disponibilità finanziarie in parola le avesse ricevute in eredità, il legale le ha detto: "ma no, diciamo che lei li ha avuti in regalo anni fa […] glieli ha regalati suo marito anni fa, basta" (v. act. 1.3, pag. 4 e seg.).

Orbene, quanto precede permette di concludere che i fatti rimproverati alla ri- corrente in Italia possono certamente essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP, precisato che i fatti commessi dal defunto marito costitutivi di uno dei reati a monte del riciclaggio, che hanno portato alla condanna del predetto per bancarotta fraudolenta (ex art. 216, 219 e 223 della legge fallimentare italiana, R.D. 267/42), possono essere sussunti nel nostro Paese ai reati di bancarotta fraudolenta giusta l'art. 163 CP oppure ai reati di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP e/o di appropriazione indebita ex art. 138 CP (cfr. sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.245+RR.2015.207 dell'8 dicembre 2015 consid. 2.3; RR.2015.95-97 del 4 settembre 2015 consid. 2.2). Ciò risulta sufficiente per respingere le cen- sure della ricorrente in questo ambito, senza che sia necessario chinarsi sugli altri reati contestati alla stessa in Italia.

4. La ricorrente afferma che il reato di riciclaggio contestatole sarebbe prescritto sia secondo il diritto svizzero che italiano.

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4.1 Allorquando la Svizzera e lo Stato richiedente hanno concluso un trattato di collaborazione giudiziaria che non prevede l’esame della questione della pre- scrizione secondo il diritto svizzero, questa regolamentazione, più favorevole all’assistenza, prevale sull’AIMP (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266; 117 Ib 61).

4.2 Nel caso concreto, la Confederazione Svizzera e l’Italia sono parti alla CEAG, convenzione che non menziona la prescrizione tra i motivi di esclusione della cooperazione. Ne deriva che, a ragione, le autorità elvetiche non hanno condi- zionato la concessione dell’assistenza all’esame dell’intervenuta prescrizione del reato alla base della domanda estera, tanto meno, come erroneamente po- stulato dalla ricorrente, sotto il profilo del diritto italiano (v. art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP e contrario nonché la giurisprudenza citata in FIOLKA, Commentario basi- lese, n. 79 ad art. 5 AIMP). Anche questa censura dell’insorgente va pertanto respinta.

5. L'insorgente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, data l'assenza di una sufficiente relazione tra le misure di assi- stenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero. La contestata tra- smissione di documentazione violerebbe il divieto della fishing expedition. L'au- torità d'esecuzione, inviando documentazione non espressamente richiesta dall'autorità rogante, ossia relativa a relazioni bancarie non indicate in rogatoria, avrebbe agito ultra petita.

5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata

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prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 con- sid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). In base alla giuri- sprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assi- stenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe- tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 con- sid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di ce- lerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere tra- smessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimo- strare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in que- stione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

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5.2 Nella fattispecie, si ribadisce che la ricorrente è indagata in Italia per riciclaggio di denaro in relazione a valori depositati sulle sue relazioni bancarie in Svizzera che potrebbero essere il frutto di crimini commessi dal defunto marito già con- dannato. Alla luce di ciò, e richiamato quanto già evidenziato in precedenza (v. supra consid. 3.3), l'utilità potenziale della documentazione oggetto della de- cisione impugnata risulta evidente. Essendo la relazione n. 3 intestata alla ri- corrente, e viste le richieste contenute nella rogatoria (v. act. 1.3, pag. 5), non si può di certo affermare che l'autorità d'esecuzione abbia agito ultra petita. Nemmeno può essere dato seguito alla richiesta formulata in via subordinata di oscurare i riferimenti a persone fisiche e giuridiche contenuti nella documenta- zione litigiosa, dato che le stesse potrebbero risultare coinvolte negli atti di rici- claggio oggetto dell'inchiesta estera. L'autorità rogante deve dunque poter ana- lizzare tutte le operazioni intervenute sul conto della ricorrente.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.

6. L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).

Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.3 e 5.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione n. 2 presso la banca C.. Potendo il denaro seque- strato (saldo al 10 agosto 2018: EUR 7'098'444.57) essere interamente legato ai reati contestati alla ricorrente – quest'ultima ha dichiarato che gli ingenti valori depositati in Svizzera ricevuti dall'ex marito non potrebbero che derivare da fatti illeciti (v. atto 6, allegato 3, pag. 6, incarto MP-TI) –, la misura va confermata nell'ottica di un’eventuale futura richiesta di confisca giusta l’art. 74a AIMP. Che l'integralità dei valori giacenti sul conto della ricorrente possa essere di origine criminale e quindi confiscabile è stato anche evidenziato dal Tribunale di Ber- gamo, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare mediante decreto di sequestro del 3 agosto 2018 (v. atto 1, allegato 1, incarto MP-TI). Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato

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richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure respinte.

7. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 10 gennaio 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor- tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).