Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata l'8 ottobre 2012, il 22 novembre 2012, l'8 maggio 2013 e l'11 maggio 2015, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.l. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.l. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.l. 74/2000), omessa dichia- razione (art. 5 D.l. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti conta- bili (art. 10 D.l. 74/2000), trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (art. 12quinques D.l. 306/92, convertito con modifica della legge 356/1992). Con la loro rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno comuni- cato alle autorità elvetiche di procedere nei confronti dei predetti per i reati di cui sopra consumati mediante l'emissione di fatture false e di falsi documenti di trasporto attestanti transazioni commerciali con soggetti terzi nel settore dei metalli, in realtà mai avvenute ovvero avvenute interponendo fittizia- mente soggetti che non sono i reali destinatari della predette merce, nonché di procedere per il reato di riciclaggio e reimpiego delle risorse finanziarie così illecitamente ottenute attraverso la creazione di società fiduciarie, in modo tale da ostacolare la riconducibilità di beni immo- bili ai reali proprietari ed occultare la provenienza illecita dei capitali.
Con il complemento rogatoriale dell'11 maggio 2015, l'autorità estera ha richiesto la trasmissione di copia del verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2013 dell'imputato A. redatto dal Ministero pubblico ticinese nell'ambito della presente procedura rogatoriale (v. atti 136 e 27 incarto MP/TI).
B. L'11 maggio 2015 il MP/TI ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente del suddetto verbale (v. act. 1.1).
C. Il 10 giugno 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di cui sopra. In via subordi- nata, egli chiede l'annullamento della decisione di cui sopra, nonché, in considerazione dell'avvenuta integrale evasione, tramite prece- denti decisioni, della domanda di assistenza giudiziaria dell'11 aprile 2012 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e relativi com-
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plementi, che la procedura di cui all'inc. ROG.2012.92 sia dichiarata con- clusa e stralciata dai ruoli siccome divenuta priva di oggetto. Il verbale di interrogatorio in questione, con gli allegati, non deve essere consegnato alle autorità italiane. In seconda via subordinata, egli chiede che la decisione di cui sopra sia annullata e che la domanda di assistenza italiana sia dichiarata irricevibile. Il verbale di interrogatorio litigioso, con i suoi allegati, non deve essere consegnato all'autorità richiedente. In terza via subordinata, essa chiede che la decisione dell'11 maggio 2015 sia annullata e che la domanda di assistenza giudiziaria italiana integrativa di stessa data sia respinta. Il ver- bale di interrogatorio con gli allegati non deve essere consegnato all'autorità richiedente.
Con scritto dell'8 luglio 2015 il MP/TI ha chiesto la conferma della decisione impugnata (v. act. 7). Mediante le sue osservazioni del 20 luglio 2015 l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità. (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente.
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994
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per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità cantonale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con- cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con- cretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere con- siderato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficiente- mente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, sol- tanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro
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degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sen- tenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, con- sid. 2.1). La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interro- gatorio dell'imputato all'estero spetta, di massima, unicamente a quest'ultimo (v. ANDREAS J. KELLER, Praxis der Rechtshilfe in Strafsachen - ausgewählte formell- und materiellrechtliche Fragestellungen, in: Stephan Breitenmo- ser/Bernhard Ehrenzeller [ed.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, San Gallo 2009, pag. 71; GIORGIO BOMIO/DAVID GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in: Jusletter 13 dicembre 2010, pag. 12; v. anche TPF 2013 84 consid. 2.2). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'ecce- zione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmis- sione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.4.2 In concreto, nella misura in cui l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmis- sione all'autorità rogante del verbale d'interrogatorio del ricorrente, imputato all'estero, la legittimazione ricorsuale è data.
E. 2 Il ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione di chiusura finale sulla domanda di assistenza giudiziaria qui in oggetto sarebbe stata emanata in data 24 novembre 2014 e sarebbe cresciuta in giudicato. La rogatoria, con i successivi complementi, sarebbe quindi stata evasa con la predetta deci- sione, la quale non avrebbe previsto l'invio del verbale di interrogatorio di A. Le successive decisioni di apertura del 21 gennaio 2015 e di chiusura del 10 marzo 2015 e dell'11 maggio 2015, aventi per oggetto la medesima do- manda di cui alla decisione del 24 novembre 2014 (alla quale non sarebbe seguita alcuna nuova richiesta da parte dell'autorità rogante), dovrebbero quindi essere dichiarate nulle, per evidente difetto di competenza dell'auto- rità che le ha emesse. In secondo luogo, la richiesta integrativa relativa al verbale di interrogatorio sarebbe intervenuta in maniera precipitosa e so- spetta solo l'11 maggio 2015, senza rispettare i requisiti minimi di forma e
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contenuto prescritti per le domande di assistenza giudiziaria, risultando pa- lesemente abusiva.
Orbene, è d'uopo rilevare che la crescita in giudicato della decisione del 24 novembre 2014 nulla ha a che vedere con il verbale di interrogatorio liti- gioso, non oggetto di quella decisione. La trasmissione del medesimo è stata ordinata in seguito a specifica richiesta, la quale, costituendo un comple- mento rogatoriale, non ha necessitato di essere formulato riproponendo un esposto dei fatti già noto all'autorità rogata. In definitiva, l'autorità richiesta, con la decisione qui impugnata, non ha fatto altro che dare seguito ad una richiesta che si è inserita materialmente nel contesto di una procedura roga- toriale già esistente, il che non ha nulla di straordinario ma è connaturato al fatto che è non di rado proprio in seguito all'evasione di precedenti rogatorie che l'autorità rogante si avvede della necessità di complementi rogatoriali. Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno respinte.
E. 3 L'insorgente afferma che, vertendo il procedimento italiano su di un reato volto a una semplice decurtazione fiscale e non avendo l'autorità richiedente sostanziato, e tantomeno reso verosimile, l'esistenza di sospetti circa la com- missione di una truffa fiscale, la domanda di assistenza sarebbe da dichia- rare irricevibile. La decisione impugnata si limiterebbe sostanzialmente a rin- viare all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda di assistenza giudi- ziaria e nei suoi complementi, senza nemmeno soffermarsi sulle qualifiche dei reati perseguiti in Italia e omettendo qualsiasi considerazione sul proscio- glimento di B. intervenuto il 28 aprile 2015 dal reato principale, presupposto dei reati contestati al ricorrente.
E. 3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap- plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as- sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP (v. STEFAN HEIMGARTNER, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 64 AIMP). Il giudice dell'assi- stenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assi- stenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposi- zione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la
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punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
E. 3.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve es- sere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realiz- zata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a es- sere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve deter- minarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano rag- girate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve neces- sariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in ambito di fiscalità diretta, visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di imposte indirette la distin- zione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. MARC FORSTER/MARTIN KOCHER, Commentario basilese, Internationales Strafre- cht, Basilea 2015, n. 120 e segg. ad art. 3 AIMP; RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der
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Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schen- gen, in Laurent Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giu- diziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione eu- ropea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Ba- silea 2009, pag. 76-77).
E. 3.3 In concreto, dall'esposizione dei fatti presentata dalle autorità italiane risulta che gli imputati B., C., D. ed altri avrebbero costituito un sodalizio criminoso avente quale scopo l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la dichia- razione fraudolenta mediante annotazione delle medesime fatture per ope- razioni inesistenti, il riciclaggio delle risorse finanziarie così acquisite e il loro reimpiego e l'intestazione fittizia di capitali e beni immobili, il tutto attraverso la costituzione di diverse società, parte delle quali fittizie, ossia costituite uni- camente per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, quali la E. S.r.l., la F. S.r.l., la G. S.r.l., e più di recente la H. S.r.l., tutte con sede a Milano, aventi ad oggetto il commercio di metalli ferrosi e non (amministrate da C. e B.), nonché la I. S.r.l. (amministrata da J.), quest'ultima avente ad oggetto la produzione di materiale audio/video ed anch'essa funzionale all'e- missione di fatture false, nonché società immobiliari italiane e svizzere fitti- ziamente intestate a prestanome che le avrebbero controllate e gestite dalla Svizzera, anche attraverso l'apertura di conti correnti presso banche svizzere sui quali sarebbe confluito denaro illecitamente conseguito che sarebbe stato ripulito e quindi reimpiegato per acquistare gli stessi beni immobili che, intestati alle società italiane K. S.a.s. e L. S.r.l. (entrambe dell'imputato M.), N. S.r.l. (dell'imputato A.), sarebbero così diventati di proprietà delle società di diritto svizzero O. S.A. (amministrata dall'imputata P.) e Q. S.A. (ammini- strata dall'imputato A.). In particolare, l'imputato B., nella sua veste di legale rappresentante ed amministratore della società R. S.p.A., avrebbe utilizzato, mediante annotazione nella dichiarazione dei redditi annuale del 2008, le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla E. S.r.l. nel corso dell'anno 2007 per oltre EUR 13'600'000 (aventi ad oggetto cessioni di materiale non ferroso) ed avrebbe inoltre compiuto una serie di operazioni finanziarie ed immobiliari finalizzate a trasferire in modo simulato beni a sog- getti facenti parte della sua compagine familiare, al fine di sottrarsi al paga- mento coattivo delle imposte conseguente all'attività di accertamento dell'A- genzia delle Entrate di Milano che, in data 25 febbraio 2009, gli avrebbe con- testato imposte evase per decine di milioni di euro. Da ulteriori accertamenti esperiti dall'autorità rogante è emerso inoltre che dietro la gestione delle so- cietà E. S.r.l., F. S.r.l. e G. S.r.l. (società cartiere che sarebbero state costi- tuite per emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per
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creare in tal modo riserve occulte di denaro) si situano, oltre al B. e al C., anche altri soggetti coimputati nel procedimento penale all'estero, organiz- zati in una vera e propria consorteria criminale operante nel settore della compravendita di materiali ferrosi (ed altro), i quali si sarebbero avvalsi prin- cipalmente del C. nella gestione fittizia delle predette società e nell'attività di prelevamento e di trasferimento del denaro illecitamente accumulato (v. atti
n. 1, 3, 5, 5bis, 44, 61 e 74bis incarto MP/TI).
Nel caso concreto non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla questione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione ro- gatoria adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie torna applicabile l'art. 50 n. 1 CAS. Le esigenze supplementari richieste dalla giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF 2008 128 consid. 5.5 e rinvii) non sono qui di particolare momento. I fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti dagli art. 96 - 106 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore ag- giunto (LIVA). Visto quanto precede, ininfluente in questo ambito risulta es- sere la sentenza, peraltro non cresciuta in giudicato, emanata dalla Corte d'appello di Milano in data 28 aprile 2015, mediante la quale l'insorgente so- stiene l'inesistenza della truffa fiscale in Italia. La doppia punibilità è comun- que data in applicazione dell'art. 50 n. 1 CAS.
E. 4 L'insorgente ritiene infine che le misure di assistenza adottate non risponde- rebbero nemmeno al requisito dell'utilità potenziale per il procedimento estero, dato che le indagini all'estero da cui scaturirebbe la rogatoria sareb- bero da tempo concluse.
E. 4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa- zioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter
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individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag- giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos- sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'e- stero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è de- finita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Que- sto genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammis- sibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.)
E. 4.2 In concreto, visto quanto già espresso in precedenza (v. supra consid. 3.3), l'utilità potenziale del verbale d'interrogatorio litigioso è evidente, dato che nello stesso A., imputato all'estero, ha descritto fatti e operazioni, come ad esempio quelle che hanno toccato relazioni bancarie riconducibili al coimpu- tato B., che riguardano direttamente l'inchiesta estera. Le autorità estere non hanno altresì dichiarato di voler ritirare la propria domanda di assistenza, e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della procedura il verbale in questione non sia più utilizzabile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è
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stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii).
Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se le dichiarazioni rilasciate da A. permettano di ulteriormente chia- rire i flussi di denaro di sospetta provenienza illecita. Non è infatti compe- tenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice dell'assistenza, sosti- tuirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 con- sid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la trasmissione del verbale litigioso non viola il principio della proporzionalità.
E. 5 Considerato quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il gravame respinto.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 2 ottobre 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Adriano A. Sala,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.173
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Fatti: A. L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata l'8 ottobre 2012, il 22 novembre 2012, l'8 maggio 2013 e l'11 maggio 2015, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.l. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.l. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.l. 74/2000), omessa dichia- razione (art. 5 D.l. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti conta- bili (art. 10 D.l. 74/2000), trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (art. 12quinques D.l. 306/92, convertito con modifica della legge 356/1992). Con la loro rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno comuni- cato alle autorità elvetiche di procedere nei confronti dei predetti per i reati di cui sopra consumati mediante l'emissione di fatture false e di falsi documenti di trasporto attestanti transazioni commerciali con soggetti terzi nel settore dei metalli, in realtà mai avvenute ovvero avvenute interponendo fittizia- mente soggetti che non sono i reali destinatari della predette merce, nonché di procedere per il reato di riciclaggio e reimpiego delle risorse finanziarie così illecitamente ottenute attraverso la creazione di società fiduciarie, in modo tale da ostacolare la riconducibilità di beni immo- bili ai reali proprietari ed occultare la provenienza illecita dei capitali.
Con il complemento rogatoriale dell'11 maggio 2015, l'autorità estera ha richiesto la trasmissione di copia del verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2013 dell'imputato A. redatto dal Ministero pubblico ticinese nell'ambito della presente procedura rogatoriale (v. atti 136 e 27 incarto MP/TI).
B. L'11 maggio 2015 il MP/TI ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente del suddetto verbale (v. act. 1.1).
C. Il 10 giugno 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di cui sopra. In via subordi- nata, egli chiede l'annullamento della decisione di cui sopra, nonché, in considerazione dell'avvenuta integrale evasione, tramite prece- denti decisioni, della domanda di assistenza giudiziaria dell'11 aprile 2012 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e relativi com-
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plementi, che la procedura di cui all'inc. ROG.2012.92 sia dichiarata con- clusa e stralciata dai ruoli siccome divenuta priva di oggetto. Il verbale di interrogatorio in questione, con gli allegati, non deve essere consegnato alle autorità italiane. In seconda via subordinata, egli chiede che la decisione di cui sopra sia annullata e che la domanda di assistenza italiana sia dichiarata irricevibile. Il verbale di interrogatorio litigioso, con i suoi allegati, non deve essere consegnato all'autorità richiedente. In terza via subordinata, essa chiede che la decisione dell'11 maggio 2015 sia annullata e che la domanda di assistenza giudiziaria italiana integrativa di stessa data sia respinta. Il ver- bale di interrogatorio con gli allegati non deve essere consegnato all'autorità richiedente.
Con scritto dell'8 luglio 2015 il MP/TI ha chiesto la conferma della decisione impugnata (v. act. 7). Mediante le sue osservazioni del 20 luglio 2015 l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità. (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente.
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994
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per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità cantonale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4 1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con- cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con- cretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere con- siderato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficiente- mente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, sol- tanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro
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degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sen- tenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, con- sid. 2.1). La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interro- gatorio dell'imputato all'estero spetta, di massima, unicamente a quest'ultimo (v. ANDREAS J. KELLER, Praxis der Rechtshilfe in Strafsachen - ausgewählte formell- und materiellrechtliche Fragestellungen, in: Stephan Breitenmo- ser/Bernhard Ehrenzeller [ed.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, San Gallo 2009, pag. 71; GIORGIO BOMIO/DAVID GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in: Jusletter 13 dicembre 2010, pag. 12; v. anche TPF 2013 84 consid. 2.2). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'ecce- zione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmis- sione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.4.2 In concreto, nella misura in cui l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmis- sione all'autorità rogante del verbale d'interrogatorio del ricorrente, imputato all'estero, la legittimazione ricorsuale è data.
2. Il ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione di chiusura finale sulla domanda di assistenza giudiziaria qui in oggetto sarebbe stata emanata in data 24 novembre 2014 e sarebbe cresciuta in giudicato. La rogatoria, con i successivi complementi, sarebbe quindi stata evasa con la predetta deci- sione, la quale non avrebbe previsto l'invio del verbale di interrogatorio di A. Le successive decisioni di apertura del 21 gennaio 2015 e di chiusura del 10 marzo 2015 e dell'11 maggio 2015, aventi per oggetto la medesima do- manda di cui alla decisione del 24 novembre 2014 (alla quale non sarebbe seguita alcuna nuova richiesta da parte dell'autorità rogante), dovrebbero quindi essere dichiarate nulle, per evidente difetto di competenza dell'auto- rità che le ha emesse. In secondo luogo, la richiesta integrativa relativa al verbale di interrogatorio sarebbe intervenuta in maniera precipitosa e so- spetta solo l'11 maggio 2015, senza rispettare i requisiti minimi di forma e
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contenuto prescritti per le domande di assistenza giudiziaria, risultando pa- lesemente abusiva.
Orbene, è d'uopo rilevare che la crescita in giudicato della decisione del 24 novembre 2014 nulla ha a che vedere con il verbale di interrogatorio liti- gioso, non oggetto di quella decisione. La trasmissione del medesimo è stata ordinata in seguito a specifica richiesta, la quale, costituendo un comple- mento rogatoriale, non ha necessitato di essere formulato riproponendo un esposto dei fatti già noto all'autorità rogata. In definitiva, l'autorità richiesta, con la decisione qui impugnata, non ha fatto altro che dare seguito ad una richiesta che si è inserita materialmente nel contesto di una procedura roga- toriale già esistente, il che non ha nulla di straordinario ma è connaturato al fatto che è non di rado proprio in seguito all'evasione di precedenti rogatorie che l'autorità rogante si avvede della necessità di complementi rogatoriali. Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno respinte.
3. L'insorgente afferma che, vertendo il procedimento italiano su di un reato volto a una semplice decurtazione fiscale e non avendo l'autorità richiedente sostanziato, e tantomeno reso verosimile, l'esistenza di sospetti circa la com- missione di una truffa fiscale, la domanda di assistenza sarebbe da dichia- rare irricevibile. La decisione impugnata si limiterebbe sostanzialmente a rin- viare all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda di assistenza giudi- ziaria e nei suoi complementi, senza nemmeno soffermarsi sulle qualifiche dei reati perseguiti in Italia e omettendo qualsiasi considerazione sul proscio- glimento di B. intervenuto il 28 aprile 2015 dal reato principale, presupposto dei reati contestati al ricorrente.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap- plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as- sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP (v. STEFAN HEIMGARTNER, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 64 AIMP). Il giudice dell'assi- stenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assi- stenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposi- zione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la
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punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
3.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve es- sere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realiz- zata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a es- sere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve deter- minarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano rag- girate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve neces- sariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in ambito di fiscalità diretta, visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di imposte indirette la distin- zione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. MARC FORSTER/MARTIN KOCHER, Commentario basilese, Internationales Strafre- cht, Basilea 2015, n. 120 e segg. ad art. 3 AIMP; RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der
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Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schen- gen, in Laurent Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giu- diziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione eu- ropea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Ba- silea 2009, pag. 76-77).
3.3 In concreto, dall'esposizione dei fatti presentata dalle autorità italiane risulta che gli imputati B., C., D. ed altri avrebbero costituito un sodalizio criminoso avente quale scopo l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la dichia- razione fraudolenta mediante annotazione delle medesime fatture per ope- razioni inesistenti, il riciclaggio delle risorse finanziarie così acquisite e il loro reimpiego e l'intestazione fittizia di capitali e beni immobili, il tutto attraverso la costituzione di diverse società, parte delle quali fittizie, ossia costituite uni- camente per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, quali la E. S.r.l., la F. S.r.l., la G. S.r.l., e più di recente la H. S.r.l., tutte con sede a Milano, aventi ad oggetto il commercio di metalli ferrosi e non (amministrate da C. e B.), nonché la I. S.r.l. (amministrata da J.), quest'ultima avente ad oggetto la produzione di materiale audio/video ed anch'essa funzionale all'e- missione di fatture false, nonché società immobiliari italiane e svizzere fitti- ziamente intestate a prestanome che le avrebbero controllate e gestite dalla Svizzera, anche attraverso l'apertura di conti correnti presso banche svizzere sui quali sarebbe confluito denaro illecitamente conseguito che sarebbe stato ripulito e quindi reimpiegato per acquistare gli stessi beni immobili che, intestati alle società italiane K. S.a.s. e L. S.r.l. (entrambe dell'imputato M.), N. S.r.l. (dell'imputato A.), sarebbero così diventati di proprietà delle società di diritto svizzero O. S.A. (amministrata dall'imputata P.) e Q. S.A. (ammini- strata dall'imputato A.). In particolare, l'imputato B., nella sua veste di legale rappresentante ed amministratore della società R. S.p.A., avrebbe utilizzato, mediante annotazione nella dichiarazione dei redditi annuale del 2008, le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla E. S.r.l. nel corso dell'anno 2007 per oltre EUR 13'600'000 (aventi ad oggetto cessioni di materiale non ferroso) ed avrebbe inoltre compiuto una serie di operazioni finanziarie ed immobiliari finalizzate a trasferire in modo simulato beni a sog- getti facenti parte della sua compagine familiare, al fine di sottrarsi al paga- mento coattivo delle imposte conseguente all'attività di accertamento dell'A- genzia delle Entrate di Milano che, in data 25 febbraio 2009, gli avrebbe con- testato imposte evase per decine di milioni di euro. Da ulteriori accertamenti esperiti dall'autorità rogante è emerso inoltre che dietro la gestione delle so- cietà E. S.r.l., F. S.r.l. e G. S.r.l. (società cartiere che sarebbero state costi- tuite per emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per
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creare in tal modo riserve occulte di denaro) si situano, oltre al B. e al C., anche altri soggetti coimputati nel procedimento penale all'estero, organiz- zati in una vera e propria consorteria criminale operante nel settore della compravendita di materiali ferrosi (ed altro), i quali si sarebbero avvalsi prin- cipalmente del C. nella gestione fittizia delle predette società e nell'attività di prelevamento e di trasferimento del denaro illecitamente accumulato (v. atti
n. 1, 3, 5, 5bis, 44, 61 e 74bis incarto MP/TI).
Nel caso concreto non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla questione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione ro- gatoria adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie torna applicabile l'art. 50 n. 1 CAS. Le esigenze supplementari richieste dalla giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF 2008 128 consid. 5.5 e rinvii) non sono qui di particolare momento. I fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti dagli art. 96 - 106 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore ag- giunto (LIVA). Visto quanto precede, ininfluente in questo ambito risulta es- sere la sentenza, peraltro non cresciuta in giudicato, emanata dalla Corte d'appello di Milano in data 28 aprile 2015, mediante la quale l'insorgente so- stiene l'inesistenza della truffa fiscale in Italia. La doppia punibilità è comun- que data in applicazione dell'art. 50 n. 1 CAS.
4. L'insorgente ritiene infine che le misure di assistenza adottate non risponde- rebbero nemmeno al requisito dell'utilità potenziale per il procedimento estero, dato che le indagini all'estero da cui scaturirebbe la rogatoria sareb- bero da tempo concluse.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa- zioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter
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individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag- giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos- sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'e- stero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è de- finita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Que- sto genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammis- sibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.)
4.2 In concreto, visto quanto già espresso in precedenza (v. supra consid. 3.3), l'utilità potenziale del verbale d'interrogatorio litigioso è evidente, dato che nello stesso A., imputato all'estero, ha descritto fatti e operazioni, come ad esempio quelle che hanno toccato relazioni bancarie riconducibili al coimpu- tato B., che riguardano direttamente l'inchiesta estera. Le autorità estere non hanno altresì dichiarato di voler ritirare la propria domanda di assistenza, e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della procedura il verbale in questione non sia più utilizzabile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è
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stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii).
Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se le dichiarazioni rilasciate da A. permettano di ulteriormente chia- rire i flussi di denaro di sospetta provenienza illecita. Non è infatti compe- tenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice dell'assistenza, sosti- tuirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 con- sid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la trasmissione del verbale litigioso non viola il principio della proporzionalità.
5. Considerato quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il gravame respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 2 ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Adriano A. Sala - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).