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RR.2012.164

Bundesstrafgericht · 2012-09-12 · Italiano CH

Estradizione alla Russia/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): esposto dei fatti; diritti della difesa; doppia punibilità; prescrizione; rispetto dei diritti umani; reato politico.

Sachverhalt

A. Il 25 agosto 2011 il Tribunale regionale di Shilovo (Russia) ha spiccato un mandato d'arresto nei confronti di A., cittadino lituano, nato il 13 ottobre 1965, accusato dalle autorità inquirenti russe di avere, tra il dicembre del 2000 e il gennaio del 2003, nel distretto di Ryazan (Russia), in concorso con altre persone, prodotto illegalmente, fatto uso, immagazzinato, traspor- tato e/o venduto merce e prodotti sprovvisti del marchio originale, rispetti- vamente fatto uso illegale del marchio di famosi produttori di sigarette. Il predetto è altresì accusato d'aver preparato, prodotto e/o venduto docu- menti falsi, tra cui attestati governativi, francobolli, timbri e formulari. Il dan- no complessivo ai produttori di sigarette di cui sopra ammonterebbe a sva- riati milioni di dollari.

B. Il 29 novembre 2011 Interpol Mosca ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.

C. Il 12 gennaio 2012 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emes- so un ordine di arresto provvisorio trasmesso alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio del 13 gennaio 2012 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha dichiarato di non potere affermare di essere la persona ricercata, ma ha confermato la correttezza delle generalità figuranti nell'ordine di arresto provvisorio (v. act. 6.3). Lo stesso giorno l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione, notificato il 31 gennaio seguente, non impugnato dall'estra- dando.

D. Con nota diplomatica del 13 febbraio 2012 l'Ambasciata russa a Berna ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione di A.

E. Su domanda dell'UFG, l'Ambasciata in questione, con nota diplomatica del 29 marzo 2012, ha trasmesso alle autorità elvetiche alcune garanzie richie- ste dalle stesse per l'estradizione del predetto.

F. Il 25 maggio 2012 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Russia, deci- sione contro la quale l'estradando, in data 28 giugno 2012, ha interposto ri- corso davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nel suo gravame egli postula l'annullamento della decisione impugnata e la sua scarcerazione immediata. Sussidiariamente, egli chiede l'annullamento

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della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'UFG, affinché proceda ad interpellare l'autorità richiedente e la inviti entro un ragionevole termine a fornire nuovi elementi a sostegno della propria richiesta, come esposto nel gravame.

G. Con osservazioni del 27 luglio 2012 l’UFG propone di respingere il ricorso. Nella sua replica del 27 agosto seguente, trasmessa per conoscenza all'UFG, il ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità pe- nali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Inter- posto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizio- ne (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1 L'estradizione fra la Russia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 9 marzo 2000 per la Russia, dal Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 e dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla CEEstr, en- trambi entrati in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Russia il 9 marzo 2000.

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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E. 2 Il ricorrente contesta innanzitutto l'esposto dei fatti presentato dalle autorità russe, a suo dire confusionale, ciò che non permetterebbe di comprendere per quali motivi egli sarebbe ricercato. I documenti originali in lingua russa presenterebbero diversi errori ed incongruenze che alimenterebbero so- spetti in merito all'agire dell'autorità estera. Anche per quanto riguarda la persona da estradare la richiesta risulterebbe ambigua e discordante, es- sendo riportato il nome dell'estradando in almeno cinque diverse versioni. Il cognome indicato nell'ordine di arresto internazionale non sarebbe il suo.

E. 2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il rife- rimento alle disposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve permettere all'autorità richiesta si verificare che non sus- sistano condizioni ostative all'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve se- gnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1).

E. 2.2 Nella fattispecie, i fatti contestati all'estradando, già evidenziati in prece- denza (v. lett. A supra), sono sufficientemente chiari e rispettosi della nor- mativa di cui sopra. La documentazione a sostegno della domanda di e- stradizione (v. act. 36) fornisce peraltro tutta una serie di dettagli che per- mettono senz'altro di respingere la censura invocata (v. in particolare il do- cumento intitolato "Résolution de poursuivre à titre d'accusé" del 7 giugno 2004 redatti dall'inquirente russo C., nonché il documento intitolato "Ordon- nance prescrivant le changement de la mesure d'intervention préventive sous forme de la résidence forcée et d'une conduite correcte à appliquer sur l'inculpé pour la détention provisoire" del 25 agosto 2011 redatto dal giudice del Tribunale distrettuale di Chilovo D.).

Semplici errori di battitura non permettono del resto di mettere in discussio- ne la validità di una domanda d'estradizione, come ad esempio la correzio- ne manuale operata in concreto nel documento intitolato "Ordonnance de l'introduction du procès criminel et de l'évocation" del 23 gennaio 2012 ri- guardante una data, il 23 gennaio 2002, in cui l'anno è stato modificato in

2003. Precisato che le traduzioni in francese presentate dall'autorità rogan- te, anche se non sempre cristalline, sono state certificate conformi, neppu-

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re determinanti risultano essere quegli errori manifesti che non hanno nes- suna influenza sull'esame dell'estradabilità del ricorrente.

Per quanto concerne l'identificazione della persona da estradare, va evi- denziato che il ricorrente, nel verbale d'interrogatorio del 13 gennaio 2011 davanti al procuratore pubblico ticinese, benché abbia affermato di non es- sere la persona ricercata dalle autorità russe, ha confermato l'esattezza delle generalità figuranti nell'ordinanza di arresto provvisorio e nel messag- gio di Interpol Mosca (v. act. 6.3 pag. 2). Egli ha del resto riconosciuto co- me sua la fotografia inviata dalle autorità russe a quelle elvetiche, ripresa dal suo passaporto al momento del rilascio del visto turistico in Russia (v. act. 6.3 pag. 3). Risulta pertanto evidente che la persona ricercata dall'autorità rogante risulta essere il qui ricorrente.

E. 3 L'insorgente sostiene inoltre che gli atti presentati a supporto della formale richiesta d'estradizione non gli sarebbero mai stati notificati. Egli sarebbe quindi stato all'oscuro del procedimento aperto in Russia sino al giorno del suo arresto in Svizzera, ciò che configurerebbe una grave violazione dei di- ritti della difesa. Una sentenza del 3 aprile 2012 emessa dal Tribunale re- gionale di Shilovskij della provincia di Rjazan avrebbe del resto confermato le azioni illegali dell'autorità inquirente, la quale non avrebbe mai presenta- to alla difesa dell'estradando i documenti e le prove raccolte. Stupefacente sarebbe inoltre il fatto che gli atti del procedimento russo attesterebbero contatti tra le autorità russe e lituane in ordine alla procedura a carico del ricorrente mai avvenuti.

E. 3.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regi- me politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamenta- li e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del po- tere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della ga- ranzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, se- gnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presun- zione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635

n. 684 e giurisprudenza citata).

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E. 3.2 In concreto, occorre rilevare che è solo con l'arresto in Svizzera che all'e- stradando è stato possibile notificare la procedura penale a suo carico in Russia. Se ciò non è avvenuto prima è verosimilmente a causa del fatto che le autorità estere – le quali sostengono tra l'altro che il ricorrente si sia volontariamente sottratto alla procedura penale a suo carico (v. act. 1 pag.

8) – non conoscevano il domicilio del predetto. Per quanto riguarda la summenzionata sentenza del 3 aprile 2012, si costata che le violazioni dei diritti della difesa in essa rilevate riguardano richieste di accesso agli atti del procedimento russo a carico dell'estradando posteriori al suo arresto (act. 1.3), alle quali l'autorità inquirente russa sarà a questo punto tenuta a dare seguito in virtù delle normali regole procedurali vigenti in detti casi. Giova infine rilevare che eventuali contatti tra le autorità russe e lituane in merito alla procedura penale a carico del predetto non hanno nessuna in- fluenza sull'esito della presente procedura estradizionale.

E. 4 Secondo il ricorrente la domanda di estradizione non ossequierebbe il prin- cipio della doppia punibilità. Oltre a menzionare paragrafi di disposizioni le- gali estere abrogati, i comportamenti contestatigli non violerebbero le nor- me sulla protezione dei marchi, segnatamente in ragione del fatto che i marchi di sigarette che si presume siano stati usurpati (L&M, West, Camel, HB e Marlboro) sarebbero stati ripresi in lingua cirillica e non nella loro ver- sione originale. Prova dell'inconsistenza dei rimproveri in questo ambito sa- rebbe anche il fatto che l'atto d'accusa concernente i coaccusati del ricor- rente sarebbe già stato rinviato al pubblico ministero russo in quanto non sufficientemente preciso.

E. 4.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do- manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que- sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb

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pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

E. 4.2 Nella fattispecie, vi è da rilevare che il ricorrente è oggetto in Russia di una procedura penale per "fabrication, dépôt, transport aux fins d'écoulement des marchandises et des produits non-marqués dont le marquage est obli- gatoire par des marques spéciale protégées contre des contrefaçons com- mis en réunion et sur une vaste échelle" (v. art. 171-1 CP russo), "utilisation illicite des marques de fabrique d'un autre, des marques de service, appel- lation d'origine des produits, plus d'une fois, au dommage considérable, commis en réunion" (art. 180 CP russo) nonché "utilisation des marques spéciales notoirement fausses protégées contre des contrefaçons" (art. 327-1 CP russo) (v. atto 36 UFG). Se commessi in Svizzera, gli atti contestati all'estradando, già descritti in precedenza (v. lett. A nonché con- sid. 2.2 supra), sarebbero senz'altro sussumibili ai reati di violazione del di- ritto al marchio ai sensi dell'art. 61 della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11) e uso fraudolento del marchio ai sensi dell'art. 62 LPM, disposizioni che prevedono entrambe una pena detentiva fino ad un anno per i casi semplici e cinque anni per i casi in cui vi è mestiere, oltre che ai reati di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP e falsità in certificati giusta l'art. 252 CP, norme che prevedono una pena detentiva, la prima, sino a cinque anni e, la seconda, sino a tre anni. In queste condizioni, il requisito della doppia punibilità giusta l'art. 2 n. 1 CE- Estr e l'art. 35 cpv. 1 AIMP è pacificamente dato.

E. 4.3 Del resto, il fatto che le accuse rivolte a coaccusati siano state formulate in maniera non sufficientemente precisa, ciò che avrebbe causato il rinvio dell'atto d'accusa al pubblico ministero, nulla incide sull'estradabilità o me- no del ricorrente; rinvio che servirà da monito all'autorità requirente russa affinché davanti al tribunale formuli correttamente le accuse rivolte all'in- sorgente.

E. 5 Il ricorrente afferma che l'estradizione non può essere concessa anche con riferimento alla prescrizione in Svizzera dei reati contestati. Oltre alla diffi- coltà di calcolo dovuta all'imprecisione della collocazione temporale dei singoli atti di cui è accusato, l'UFG avrebbe a torto applicato la nuova nor- mativa sulla prescrizione, non ancora in vigore all'epoca dei fatti rimprove- ratigli.

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E. 5.1 L'art. 10 CEEstr prevede che l'estradizione non sarà consentita se la pre- scrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.

E. 5.2 In Svizzera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le norme applicabili in materia d'estradizione, così come d'altronde quelle ri- guardanti la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non so- no disposizioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte salve delle eccezioni esplicitamente previste nei trattati in materia – sono applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto, d'altronde, non in- sorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la domanda estera è presentata. La giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: se il fatto per- seguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e del- la conclusione della convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assi- stenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3).

E. 5.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che è a ragione, visto quanto precede, che l'UFG ha preso in considerazione le attuali disposizioni sia sulla prescrizione (art. 97 e segg. CP) che in materia di protezione dei mar- chi (art. 61 e 62 LPM). Come poi è possibile desumere dalla descrizione fornita dall'autorità inquirente russa (v. consid. 2.2 supra), i fatti contestati al ricorrente sarebbero stati commessi su un periodo relativamente lungo (da dicembre 2000 a gennaio 2003), con l'intervento di più persone e con un'organizzazione ed un'infrastruttura collaudate, realizzando ingenti e re- golari profitti, ciò che permetterebbe di applicare nel sistema giuridico sviz- zero l'aggravante del mestiere previsto al capoverso 3 degli art. 61 e 62 LPM, implicando quindi in Svizzera un termine di prescrizione di 15 anni, termine che si applica in ogni caso per il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP. Anche in questo ambito il gravame va dunque disatteso.

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E. 6 Nel suo gravame il ricorrente sostiene, citando rapporti di Amnesty Interna- tional, che un ulteriore motivo ostativo all'estradizione sarebbe legato al mancato rispetto dei diritti umani in Russia, violazioni - constatate anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - che non sarebbero contrastabili nemmeno con la presentazione di garanzie diplomatiche. Preoccupanti sa- rebbero in particolare le condizioni di detenzione, con specifico riferimento al penitenziario nel quale l'estradando sarebbe incarcerato in attesa di giu- dizio.

E. 6.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con- sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione mi- nima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, defi- nito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in- ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

E. 6.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle

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garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e- stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda ca- tegoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dal- lo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale ri- schio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre pre- sente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le e- stradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impratica- bile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza catego- ria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, ne- anche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né es- sere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'ana- lisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particola- ri e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 con- sid. 6.8).

E. 6.3 Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di pronunciarsi sulle condi- zioni detentive vigenti in Russia, rilevando che allo stato attuale non vi sono elementi che permettono di evidenziare problemi generalizzati a livello di ri- spetto dei diritti umani (v. sentenza RR.2011.115 del 6 luglio 2011, con- sid. 6). La Russia ha del resto ratificato la CEDU, il Patto ONU II così come le convenzioni contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottate dall'ONU (RS 0.105) e dal Consiglio d'Europa (RS 0.106), accettando dunque regolari controlli ad opera dei competenti organi destinati all'uopo. Certo, i rapporti e le sentenze citati dal ricorrente eviden- ziano diversi casi di violazione dei diritti umani in Russia. Senza dimentica- re che nel corso degli ultimi anni il Tribunale federale ha più volte dovuto costatare che le condizioni di detenzione nei penitenziari russi erano e- stremamente precarie e che le cure mediche erano generalmente insuffi- cienti (v. DTF 126 II 324 consid. 4e; sentenze del Tribunale federale 1A.17/2005 dell'11 aprile 2005, consid. 3.4; 1A.118/2003 del 26 giugno

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2003, consid. 4.2). Tali violazioni agli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU e dal Patto ONU II vanno prese sul serio. Esse non sono tuttavia sufficienti per motivare un rifiuto di principio di accordare l'estradizione, ciò che sarebbe incompatibile con lo spirito stesso della CEEstr. Va qui ricor- dato che il Tribunale federale, nel 2007, dopo analisi approfondita, ha deci- so che l'estradizione alla Russia può essere concessa a condizione che essa fornisca garanzie diplomatiche, ponendo quindi tale Paese nella se- conda delle categorie descritte al considerando precedente (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.13). Nel frattempo, non sono emersi cambiamenti tali della si- tuazione in Russia da giustificare un riesame di detta giurisprudenza, il quale dovrebbe comunque provenire dalla nostra Alta Corte, in virtù della sua facoltà di entrare nel merito sui casi particolarmente importanti giusta l'art. 84 LTF (v. DTF 134 IV 156 coonsid. 1.3.1; 136 IV 139 consid. 2.4).

E. 6.4 Per quanto attiene alle garanzie diplomatiche fornite, queste sono state fir- mate dal Procuratore generale supplente della Russia, B. in data 27 marzo 2012 e trasmesse all'UFG per via diplomatica il 29 marzo seguente. Con le stesse, le autorità russe garantiscono in sostanza che: le condizioni deten- tive non saranno inumane o degradanti; l'integrità fisica e psichica dell'e- stradando sarà rispettata; durante la detenzione verranno fornite le cure mediche necessarie; tutti i funzionari della rappresentanza diplomatica svizzera in Russia saranno autorizzati ad effettuare visite all'estradando; quest'ultimo potrà in ogni momento rivolgersi a loro; i contatti tra il medesi- mo ed il suo patrocinatore saranno liberi e non sorvegliati; in caso di spo- stamenti di penitenziario, la rappresentanza diplomatica svizzera in Russia ne sarà informata (v. act. 6.14). Non vi è ragione di credere che la Russia non rispetterà gli impegni presi, anche tenuto conto del principio della buo- na fede tra Stati (v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb). Il ricorrente stesso riconosce d'altronde che sino ad oggi la Russia ha rispet- tato le garanzie diplomatiche richieste dalla Svizzera in virtù della sopracci- tata giurisprudenza (v. act. 1 pag. 20), il che significa che nonostante le cri- tiche dottrinali il meccanismo funziona e non vi è ragione di ritenere che le autorità russe, contro il loro stesso interesse, vogliano rischiare di metterlo in discussione.

E. 7 L'insorgente ritiene che la domanda d'estradizione avrebbe in realtà moti- vazioni politiche.

E. 7.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci- procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Par- te richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte ri- chiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura

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di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richieden- te, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CE- Estr; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domanda- ta, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fat- to connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di dirit- to comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: de- ve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. In- fine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile se- condo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per pre- parare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vieta- to (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscri- verebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dal- la scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, ri- guardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 con- sid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3)

E. 7.2 In concreto, l'insorgente, affermando di essere stato in passato in contatto con alcune personalità politiche attive nel distretto di Ryazan, creandosi così anche dei nemici, oltre ad essere assolutamente vago nella descrizio-

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ne dei fatti motivanti la sua censura, non fornisce nessun elemento a com- prova delle sue asserzioni. La questione, che non è nemmeno stata formu- lata come vera e propria obiezione di reato politico giusta l'art. 55 cpv. 2 AIMP e che quindi l'UFG giustamente non ha formalmente trattato come ta- le, non merita quindi ulteriore disamina.

E. 8 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata.

E. 9 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del rego- lamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le in- dennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spe- se già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di scarcerazione è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale presso il carcere "La Farera", 6965 Cadro, rappresentato dagli avv. Filippo Ferrari e Davide Francesconi,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Russia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2012.164

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Fatti: A. Il 25 agosto 2011 il Tribunale regionale di Shilovo (Russia) ha spiccato un mandato d'arresto nei confronti di A., cittadino lituano, nato il 13 ottobre 1965, accusato dalle autorità inquirenti russe di avere, tra il dicembre del 2000 e il gennaio del 2003, nel distretto di Ryazan (Russia), in concorso con altre persone, prodotto illegalmente, fatto uso, immagazzinato, traspor- tato e/o venduto merce e prodotti sprovvisti del marchio originale, rispetti- vamente fatto uso illegale del marchio di famosi produttori di sigarette. Il predetto è altresì accusato d'aver preparato, prodotto e/o venduto docu- menti falsi, tra cui attestati governativi, francobolli, timbri e formulari. Il dan- no complessivo ai produttori di sigarette di cui sopra ammonterebbe a sva- riati milioni di dollari.

B. Il 29 novembre 2011 Interpol Mosca ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.

C. Il 12 gennaio 2012 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emes- so un ordine di arresto provvisorio trasmesso alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio del 13 gennaio 2012 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha dichiarato di non potere affermare di essere la persona ricercata, ma ha confermato la correttezza delle generalità figuranti nell'ordine di arresto provvisorio (v. act. 6.3). Lo stesso giorno l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione, notificato il 31 gennaio seguente, non impugnato dall'estra- dando.

D. Con nota diplomatica del 13 febbraio 2012 l'Ambasciata russa a Berna ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione di A.

E. Su domanda dell'UFG, l'Ambasciata in questione, con nota diplomatica del 29 marzo 2012, ha trasmesso alle autorità elvetiche alcune garanzie richie- ste dalle stesse per l'estradizione del predetto.

F. Il 25 maggio 2012 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Russia, deci- sione contro la quale l'estradando, in data 28 giugno 2012, ha interposto ri- corso davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nel suo gravame egli postula l'annullamento della decisione impugnata e la sua scarcerazione immediata. Sussidiariamente, egli chiede l'annullamento

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della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'UFG, affinché proceda ad interpellare l'autorità richiedente e la inviti entro un ragionevole termine a fornire nuovi elementi a sostegno della propria richiesta, come esposto nel gravame.

G. Con osservazioni del 27 luglio 2012 l’UFG propone di respingere il ricorso. Nella sua replica del 27 agosto seguente, trasmessa per conoscenza all'UFG, il ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.

Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità pe- nali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Inter- posto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizio- ne (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Russia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 9 marzo 2000 per la Russia, dal Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 e dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla CEEstr, en- trambi entrati in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Russia il 9 marzo 2000.

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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2. Il ricorrente contesta innanzitutto l'esposto dei fatti presentato dalle autorità russe, a suo dire confusionale, ciò che non permetterebbe di comprendere per quali motivi egli sarebbe ricercato. I documenti originali in lingua russa presenterebbero diversi errori ed incongruenze che alimenterebbero so- spetti in merito all'agire dell'autorità estera. Anche per quanto riguarda la persona da estradare la richiesta risulterebbe ambigua e discordante, es- sendo riportato il nome dell'estradando in almeno cinque diverse versioni. Il cognome indicato nell'ordine di arresto internazionale non sarebbe il suo.

2.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il rife- rimento alle disposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve permettere all'autorità richiesta si verificare che non sus- sistano condizioni ostative all'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve se- gnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1).

2.2 Nella fattispecie, i fatti contestati all'estradando, già evidenziati in prece- denza (v. lett. A supra), sono sufficientemente chiari e rispettosi della nor- mativa di cui sopra. La documentazione a sostegno della domanda di e- stradizione (v. act. 36) fornisce peraltro tutta una serie di dettagli che per- mettono senz'altro di respingere la censura invocata (v. in particolare il do- cumento intitolato "Résolution de poursuivre à titre d'accusé" del 7 giugno 2004 redatti dall'inquirente russo C., nonché il documento intitolato "Ordon- nance prescrivant le changement de la mesure d'intervention préventive sous forme de la résidence forcée et d'une conduite correcte à appliquer sur l'inculpé pour la détention provisoire" del 25 agosto 2011 redatto dal giudice del Tribunale distrettuale di Chilovo D.).

Semplici errori di battitura non permettono del resto di mettere in discussio- ne la validità di una domanda d'estradizione, come ad esempio la correzio- ne manuale operata in concreto nel documento intitolato "Ordonnance de l'introduction du procès criminel et de l'évocation" del 23 gennaio 2012 ri- guardante una data, il 23 gennaio 2002, in cui l'anno è stato modificato in

2003. Precisato che le traduzioni in francese presentate dall'autorità rogan- te, anche se non sempre cristalline, sono state certificate conformi, neppu-

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re determinanti risultano essere quegli errori manifesti che non hanno nes- suna influenza sull'esame dell'estradabilità del ricorrente.

Per quanto concerne l'identificazione della persona da estradare, va evi- denziato che il ricorrente, nel verbale d'interrogatorio del 13 gennaio 2011 davanti al procuratore pubblico ticinese, benché abbia affermato di non es- sere la persona ricercata dalle autorità russe, ha confermato l'esattezza delle generalità figuranti nell'ordinanza di arresto provvisorio e nel messag- gio di Interpol Mosca (v. act. 6.3 pag. 2). Egli ha del resto riconosciuto co- me sua la fotografia inviata dalle autorità russe a quelle elvetiche, ripresa dal suo passaporto al momento del rilascio del visto turistico in Russia (v. act. 6.3 pag. 3). Risulta pertanto evidente che la persona ricercata dall'autorità rogante risulta essere il qui ricorrente.

3. L'insorgente sostiene inoltre che gli atti presentati a supporto della formale richiesta d'estradizione non gli sarebbero mai stati notificati. Egli sarebbe quindi stato all'oscuro del procedimento aperto in Russia sino al giorno del suo arresto in Svizzera, ciò che configurerebbe una grave violazione dei di- ritti della difesa. Una sentenza del 3 aprile 2012 emessa dal Tribunale re- gionale di Shilovskij della provincia di Rjazan avrebbe del resto confermato le azioni illegali dell'autorità inquirente, la quale non avrebbe mai presenta- to alla difesa dell'estradando i documenti e le prove raccolte. Stupefacente sarebbe inoltre il fatto che gli atti del procedimento russo attesterebbero contatti tra le autorità russe e lituane in ordine alla procedura a carico del ricorrente mai avvenuti.

3.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regi- me politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamenta- li e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del po- tere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della ga- ranzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, se- gnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presun- zione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635

n. 684 e giurisprudenza citata).

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3.2 In concreto, occorre rilevare che è solo con l'arresto in Svizzera che all'e- stradando è stato possibile notificare la procedura penale a suo carico in Russia. Se ciò non è avvenuto prima è verosimilmente a causa del fatto che le autorità estere – le quali sostengono tra l'altro che il ricorrente si sia volontariamente sottratto alla procedura penale a suo carico (v. act. 1 pag.

8) – non conoscevano il domicilio del predetto. Per quanto riguarda la summenzionata sentenza del 3 aprile 2012, si costata che le violazioni dei diritti della difesa in essa rilevate riguardano richieste di accesso agli atti del procedimento russo a carico dell'estradando posteriori al suo arresto (act. 1.3), alle quali l'autorità inquirente russa sarà a questo punto tenuta a dare seguito in virtù delle normali regole procedurali vigenti in detti casi. Giova infine rilevare che eventuali contatti tra le autorità russe e lituane in merito alla procedura penale a carico del predetto non hanno nessuna in- fluenza sull'esito della presente procedura estradizionale.

4. Secondo il ricorrente la domanda di estradizione non ossequierebbe il prin- cipio della doppia punibilità. Oltre a menzionare paragrafi di disposizioni le- gali estere abrogati, i comportamenti contestatigli non violerebbero le nor- me sulla protezione dei marchi, segnatamente in ragione del fatto che i marchi di sigarette che si presume siano stati usurpati (L&M, West, Camel, HB e Marlboro) sarebbero stati ripresi in lingua cirillica e non nella loro ver- sione originale. Prova dell'inconsistenza dei rimproveri in questo ambito sa- rebbe anche il fatto che l'atto d'accusa concernente i coaccusati del ricor- rente sarebbe già stato rinviato al pubblico ministero russo in quanto non sufficientemente preciso.

4.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do- manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que- sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb

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pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

4.2 Nella fattispecie, vi è da rilevare che il ricorrente è oggetto in Russia di una procedura penale per "fabrication, dépôt, transport aux fins d'écoulement des marchandises et des produits non-marqués dont le marquage est obli- gatoire par des marques spéciale protégées contre des contrefaçons com- mis en réunion et sur une vaste échelle" (v. art. 171-1 CP russo), "utilisation illicite des marques de fabrique d'un autre, des marques de service, appel- lation d'origine des produits, plus d'une fois, au dommage considérable, commis en réunion" (art. 180 CP russo) nonché "utilisation des marques spéciales notoirement fausses protégées contre des contrefaçons" (art. 327-1 CP russo) (v. atto 36 UFG). Se commessi in Svizzera, gli atti contestati all'estradando, già descritti in precedenza (v. lett. A nonché con- sid. 2.2 supra), sarebbero senz'altro sussumibili ai reati di violazione del di- ritto al marchio ai sensi dell'art. 61 della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11) e uso fraudolento del marchio ai sensi dell'art. 62 LPM, disposizioni che prevedono entrambe una pena detentiva fino ad un anno per i casi semplici e cinque anni per i casi in cui vi è mestiere, oltre che ai reati di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP e falsità in certificati giusta l'art. 252 CP, norme che prevedono una pena detentiva, la prima, sino a cinque anni e, la seconda, sino a tre anni. In queste condizioni, il requisito della doppia punibilità giusta l'art. 2 n. 1 CE- Estr e l'art. 35 cpv. 1 AIMP è pacificamente dato.

4.3 Del resto, il fatto che le accuse rivolte a coaccusati siano state formulate in maniera non sufficientemente precisa, ciò che avrebbe causato il rinvio dell'atto d'accusa al pubblico ministero, nulla incide sull'estradabilità o me- no del ricorrente; rinvio che servirà da monito all'autorità requirente russa affinché davanti al tribunale formuli correttamente le accuse rivolte all'in- sorgente.

5. Il ricorrente afferma che l'estradizione non può essere concessa anche con riferimento alla prescrizione in Svizzera dei reati contestati. Oltre alla diffi- coltà di calcolo dovuta all'imprecisione della collocazione temporale dei singoli atti di cui è accusato, l'UFG avrebbe a torto applicato la nuova nor- mativa sulla prescrizione, non ancora in vigore all'epoca dei fatti rimprove- ratigli.

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5.1 L'art. 10 CEEstr prevede che l'estradizione non sarà consentita se la pre- scrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.

5.2 In Svizzera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le norme applicabili in materia d'estradizione, così come d'altronde quelle ri- guardanti la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non so- no disposizioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte salve delle eccezioni esplicitamente previste nei trattati in materia – sono applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto, d'altronde, non in- sorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la domanda estera è presentata. La giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: se il fatto per- seguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e del- la conclusione della convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assi- stenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3).

5.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che è a ragione, visto quanto precede, che l'UFG ha preso in considerazione le attuali disposizioni sia sulla prescrizione (art. 97 e segg. CP) che in materia di protezione dei mar- chi (art. 61 e 62 LPM). Come poi è possibile desumere dalla descrizione fornita dall'autorità inquirente russa (v. consid. 2.2 supra), i fatti contestati al ricorrente sarebbero stati commessi su un periodo relativamente lungo (da dicembre 2000 a gennaio 2003), con l'intervento di più persone e con un'organizzazione ed un'infrastruttura collaudate, realizzando ingenti e re- golari profitti, ciò che permetterebbe di applicare nel sistema giuridico sviz- zero l'aggravante del mestiere previsto al capoverso 3 degli art. 61 e 62 LPM, implicando quindi in Svizzera un termine di prescrizione di 15 anni, termine che si applica in ogni caso per il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP. Anche in questo ambito il gravame va dunque disatteso.

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6. Nel suo gravame il ricorrente sostiene, citando rapporti di Amnesty Interna- tional, che un ulteriore motivo ostativo all'estradizione sarebbe legato al mancato rispetto dei diritti umani in Russia, violazioni - constatate anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - che non sarebbero contrastabili nemmeno con la presentazione di garanzie diplomatiche. Preoccupanti sa- rebbero in particolare le condizioni di detenzione, con specifico riferimento al penitenziario nel quale l'estradando sarebbe incarcerato in attesa di giu- dizio.

6.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con- sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione mi- nima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, defi- nito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in- ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

6.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle

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garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'e- stradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda ca- tegoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dal- lo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale ri- schio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre pre- sente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le e- stradizioni non sarebbero più possibili, il che renderebbe di fatto impratica- bile un'efficace politica di contrasto internazionale alla criminalità e quindi l'adempimento di un preciso impegno che la Confederazione si è assunta nei numerosi trattati conclusi in questo ambito. Vi è infine una terza catego- ria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, ne- anche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né es- sere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'ana- lisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particola- ri e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 con- sid. 6.8).

6.3 Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di pronunciarsi sulle condi- zioni detentive vigenti in Russia, rilevando che allo stato attuale non vi sono elementi che permettono di evidenziare problemi generalizzati a livello di ri- spetto dei diritti umani (v. sentenza RR.2011.115 del 6 luglio 2011, con- sid. 6). La Russia ha del resto ratificato la CEDU, il Patto ONU II così come le convenzioni contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottate dall'ONU (RS 0.105) e dal Consiglio d'Europa (RS 0.106), accettando dunque regolari controlli ad opera dei competenti organi destinati all'uopo. Certo, i rapporti e le sentenze citati dal ricorrente eviden- ziano diversi casi di violazione dei diritti umani in Russia. Senza dimentica- re che nel corso degli ultimi anni il Tribunale federale ha più volte dovuto costatare che le condizioni di detenzione nei penitenziari russi erano e- stremamente precarie e che le cure mediche erano generalmente insuffi- cienti (v. DTF 126 II 324 consid. 4e; sentenze del Tribunale federale 1A.17/2005 dell'11 aprile 2005, consid. 3.4; 1A.118/2003 del 26 giugno

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2003, consid. 4.2). Tali violazioni agli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU e dal Patto ONU II vanno prese sul serio. Esse non sono tuttavia sufficienti per motivare un rifiuto di principio di accordare l'estradizione, ciò che sarebbe incompatibile con lo spirito stesso della CEEstr. Va qui ricor- dato che il Tribunale federale, nel 2007, dopo analisi approfondita, ha deci- so che l'estradizione alla Russia può essere concessa a condizione che essa fornisca garanzie diplomatiche, ponendo quindi tale Paese nella se- conda delle categorie descritte al considerando precedente (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.13). Nel frattempo, non sono emersi cambiamenti tali della si- tuazione in Russia da giustificare un riesame di detta giurisprudenza, il quale dovrebbe comunque provenire dalla nostra Alta Corte, in virtù della sua facoltà di entrare nel merito sui casi particolarmente importanti giusta l'art. 84 LTF (v. DTF 134 IV 156 coonsid. 1.3.1; 136 IV 139 consid. 2.4).

6.4 Per quanto attiene alle garanzie diplomatiche fornite, queste sono state fir- mate dal Procuratore generale supplente della Russia, B. in data 27 marzo 2012 e trasmesse all'UFG per via diplomatica il 29 marzo seguente. Con le stesse, le autorità russe garantiscono in sostanza che: le condizioni deten- tive non saranno inumane o degradanti; l'integrità fisica e psichica dell'e- stradando sarà rispettata; durante la detenzione verranno fornite le cure mediche necessarie; tutti i funzionari della rappresentanza diplomatica svizzera in Russia saranno autorizzati ad effettuare visite all'estradando; quest'ultimo potrà in ogni momento rivolgersi a loro; i contatti tra il medesi- mo ed il suo patrocinatore saranno liberi e non sorvegliati; in caso di spo- stamenti di penitenziario, la rappresentanza diplomatica svizzera in Russia ne sarà informata (v. act. 6.14). Non vi è ragione di credere che la Russia non rispetterà gli impegni presi, anche tenuto conto del principio della buo- na fede tra Stati (v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb). Il ricorrente stesso riconosce d'altronde che sino ad oggi la Russia ha rispet- tato le garanzie diplomatiche richieste dalla Svizzera in virtù della sopracci- tata giurisprudenza (v. act. 1 pag. 20), il che significa che nonostante le cri- tiche dottrinali il meccanismo funziona e non vi è ragione di ritenere che le autorità russe, contro il loro stesso interesse, vogliano rischiare di metterlo in discussione.

7. L'insorgente ritiene che la domanda d'estradizione avrebbe in realtà moti- vazioni politiche.

7.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci- procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Par- te richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte ri- chiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura

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di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richieden- te, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CE- Estr; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domanda- ta, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fat- to connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di dirit- to comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: de- ve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. In- fine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile se- condo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per pre- parare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vieta- to (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscri- verebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dal- la scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, ri- guardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 con- sid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3)

7.2 In concreto, l'insorgente, affermando di essere stato in passato in contatto con alcune personalità politiche attive nel distretto di Ryazan, creandosi così anche dei nemici, oltre ad essere assolutamente vago nella descrizio-

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ne dei fatti motivanti la sua censura, non fornisce nessun elemento a com- prova delle sue asserzioni. La questione, che non è nemmeno stata formu- lata come vera e propria obiezione di reato politico giusta l'art. 55 cpv. 2 AIMP e che quindi l'UFG giustamente non ha formalmente trattato come ta- le, non merita quindi ulteriore disamina.

8. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata.

9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del rego- lamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le in- dennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spe- se già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di scarcerazione è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo spese già versato.

Bellinzona, 13 settembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari e Davide Francesconi - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola- ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).