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RR.2012.16

Bundesstrafgericht · 2012-06-05 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro.

Sachverhalt

A. Il 23 gennaio 2007, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera, più precisamente al Ministero pubblico della Re- pubblica e Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento a carico di E., F. e G. per trasferi- mento fraudolento di valori (art. 12-quinquies della Legge del 7 agosto 1992,

n. 356) e, per quanto concerne il solo E., usura (ai sensi dell'art. 644 CP ita- liano). In sostanza, quest’ultimo, pregiudicato per reati di contrabbando e u- sura, è sospettato di essere titolare di un ingente patrimonio, verosimilmente provento della sua attività criminosa, collocato in Italia e in Svizzera al fine di eludere la misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Con la sua do- manda, l’autorità rogante ha postulato l’ottenimento di informazioni riguar- danti alcune transazioni sospette intervenute presso la banca H. (ora banca I. SA) in Svizzera, l’acquisizione della relativa documentazione bancaria nonché della documentazione bancaria concernente la società B. Corp., l’audizione in qualità di testimoni di alcuni funzionari del suddetto istituto bancario, l’ottenimento di dati riguardanti il mandato fiduciario conferito alle società del gruppo J. nonché all’operato svolto da queste ed infine l’audizione di K., referente presso il gruppo anzidetto (act. 1.3).

B. Dopo aver sollecitato e ottenuto complementi di informazione da parte dell’autorità richiedente (act. 1.4), il MP-TI è entrato in materia sulla doman- da rogatoriale mediante decisione del 5 giugno 2007, ordinando in tale sede la perquisizione con sequestro, presso la banca H. e presso le fiduciarie di cui sopra, della documentazione relativa a E. e alla società B.Corp., come pure l’interrogatorio in qualità di testimone di K. (act. 1.5).

C. Mediante scritto del 7 giugno 2007, l’autorità italiana ha richiesto, ad integra- zione della suddetta rogatoria, il sequestro dei beni e valori riconducibili a E., direttamente, per interposizione fiduciaria o tramite qualsivoglia altro rappor- to (act. 1.4, complementi del 7 e 14 giugno 2007).

D. Con decisione del 15 giugno 2007, il MP-TI è entrato in materia anche su quest’ultima domanda ordinando il sequestro presso la banca H. e presso la fiduciaria L. SA (divenuta successivamente T. SA) delle relazioni di cui E. è titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico (incarto MP-TI,

n. 19). Tramite decisione del 24 marzo 2009, l’autorità di esecuzione ha con-

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statato come la decisione di sequestro degli importi eccedenti circa 3 milioni di Euro non apparisse tuttavia proporzionata, ritenuto come gli importi relativi ai reati di usura per i quali è tuttora in corso un procedimento penale non su- perino questo ammontare (incarto MP-TI, n. 54). La suddetta autorità ha per- tanto pronunciato, tenendo conto dell’eventuale diritto al risarcimento delle parti civili nel procedimento penale avviato in Italia, il mantenimento sotto sequestro delle relazioni identificate presso la suddetta fiduciaria limitata- mente ad un importo di 4.5 milioni di Euro, ordinando pertanto il dissequestro degli importi eccedenti tale somma. In data 28 luglio 2009, in considerazione dell’esiguo saldo ancora presente, il MP-TI ha inoltre proceduto al disseque- stro della relazione 1 intestata alla società B. Corp. presso la banca H. (dos- sier MP-TI, n. 58). Il 14 ottobre 2010, accogliendo la richiesta di dissequestro parziale presentata da E., l’autorità di esecuzione ha in aggiunta pronunciato il dissequestro delle relazioni esistenti presso la fiduciaria L. SA limitatamen- te all’eccedenza di 3 milioni di Euro (dossier MP-TI, n. 63).

E. Con decisione di chiusura dell’11 gennaio 2012 (act. 1.2), l’autorità di esecu- zione ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all’autorità rogante dei documenti e mezzi di prova acquisiti presso la fiduciaria summenzionata relativi alle società C. Ltd, A. Ltd, D. Ltd, B. Corp., M. Ltd, N. Found. e E. medesimo, della documentazione bancaria riguardante il conto di B. Corp. presso la banca H., del verbale di interrogatorio di K. del 6 giugno 2007 e degli estratti patrimoniali forniti dall’istituto bancario e dalla fiduciaria anzidetti datati 8 e 14 novembre 2011. Veniva inoltre pronunciato il mantenimento dei sequestri ordinati in fase di esecuzione – ossia il sequestro dei conti delle società A. Ltd e D. Ltd presso la banca O. a Lugano e del conto della società C. Ltd aperto presso la banca I. SA a Nassau ma il di cui sequestro è stato ordinato tramite la fiduciaria – fino a decisione definitiva dell’autorità richie- dente in merito a tali valori.

F. Il 9 febbraio 2012, A. Ltd, B .Corp., C. Ltd e D. Ltd hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della predetta decisione (act. 1). Nelle loro osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MP-TI hanno concluso alla reiezione dei gravami nella misura della loro am- missibilità (act. 6 e 7). Con memoriali di replica del 15 marzo 2012, trasmessi per informazione al MP-TI e all’UFG, le ricorrenti si sono riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (act. 9).

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Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF, RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordi- nanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudizia- ria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con- clusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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E. 1.3 Le ricorrenti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti iden- tici, la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2012.16-19 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.).

E. 1.4 I ricorsi sono stati tempestivamente interposti contro una decisione di chiu- sura dell’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80e cpv. 1 così come 80k in relazione con l’art. 25 AIMP, sono per- ciò pacificamente dati. La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giuri- sprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere com- pete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con- sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i docu- menti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo

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vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvo- cato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La per- sona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toc- cano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene di- rettamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogato- riali. Inoltre, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'inter- rogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire infor- mazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308, pag. 350 e n. 310, pag. 355 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le afferma- zioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assi- stenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano es- sere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissio- ne (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, ap- parsa in: Rep 1999 pag. 123).

E. 1.5 La decisione impugnata accorda, in particolare, la trasmissione dei docu- menti sequestrati presso la fiduciaria precitata ovvero della documentazio- ne d’apertura del mandato di gestione delle ricorrenti e la documentazione bancaria relativa ai conti a loro appartenenti (act. 1.1). Per quanto concerne la prima categoria di documenti, la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti difetta giacché essa appartiene unicamente alla fiduciaria nella sua qualità di terzo possessore della documentazione. Circa la documentazione ban- caria, invece, va ritenuto come essa contenga precise informazioni su flussi finanziari concernenti conti bancari intestati personalmente alle ricorrenti, per cui queste ultime risultano legittimate a ricorrere (v. TPF 2007 79 con- sid. 1.6 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.45 del 4 giugno 2007, consid. 1.6.2). La stessa conclusione si impone per quanto riguarda la lettera datata 14 novembre 2011 dell’anzidetta fiduciaria e gli allegati e- stratti patrimoniali. È ugualmente data la legittimazione ricorsuale della so- cietà B. Corp. quo alla documentazione bancaria, sequestrata presso la banca H. a Lugano, relativa ai conti di cui è titolare. Le ricorrenti non sono invece legittimate ad agire riguardo alla trasmissione dei documenti con-

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cernenti le società M. Ltd, N. Found. e E. medesimo poiché tale documen- tazione concerne conti di cui esse non sono intestatarie. Circa la trasmis- sione del verbale di interrogatorio di K. datato 6 giugno 2007, va considera- to come le informazioni che esso contiene non possono essere equiparate a una trasmissione di documenti bancari (v. sentenza del Tribunale federa- le 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1); la suddetta testimone dà infatti unicamente ragguagli concernenti il mandato di gestione conferito da E. alla fiduciaria e le istruzioni fornite da quest’ultimo in tale ambito. Non sussiste quindi legittimazione delle ricorrenti a questo riguardo. Non è al- tresì necessario esaminare la legittimazione delle ricorrenti quo al verbale d’audizione del 20 novembre 2011 poiché lo stesso non è oggetto di tra- smissione sulla base della decisione di chiusura in narrativa. Per quanto attiene alla decisione di mantenimento del sequestro, la legitti- mazione delle ricorrenti, limitatamente ai conti di cui esse sono titolari, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 131 II 169 con- sid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 1.6 L'entrata nel merito va quindi circoscritta nei termini esposti al precedente considerando.

E. 2 Le ricorrenti si dolgono di una presunta violazione del principio della doppia punibilità di cui all’art. 64 AIMP, precisando che non sussisterebbe traspo- sizione nell’ordinamento svizzero dell’infrazione di trasferimento fraudolen- to di valori di cui all’art. 12-quinquies della Legge del 7 agosto 1992, n. 356 ritenuto che una simile condotta non ricadrebbe nella fattispecie di riciclag- gio ai sensi dell’art. 305bis CP come invece sostenuto dall’autorità richiesta (act. 1 p. 6). Il suddetto principio non potrebbe altresì ritenersi rispettato per il solo fatto che nella domanda di assistenza giudiziaria sia stato citato il re- ato di usura ex art. 644 CP italiano. Di fatto, tale reato sarebbe relativo ad importi di poche decine di migliaia di Euro, in netta contrapposizione con le ingenti somme di denaro presenti in Svizzera. Non sussisterebbe pertanto alcun nesso tra tale asserita infrazione e l’eventuale trasferimento di patri- moni tramite le ricorrenti (act. 1 p. 7). Inoltre, l’autorità richiesta ammette- rebbe lei stessa, nella censurata decisione, che la domanda di assistenza in esame verterebbe principalmente sul reato di trasferimento fraudolento di valori e non sul reato di usura (act. 1 p. 7).

E. 2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967

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p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'auto- rità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rileva- ti (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do- manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que- sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla me- desima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc).

E. 2.2 Nella fattispecie, i procedimenti italiani all'origine della domanda di assi- stenza giudiziaria concernono i reati di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 12-quinquies della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, e di usura, ex art. 644 CP italiano. La rogatoria indirizzata dalle autorità italiane verte ad acclarare la provenienza del denaro utilizzato da E., mediante i suoi pre- stanome, al fine di stabilire con certezza se tali somme costituiscano il pro- vento di una sua precedente attività criminosa; questo in vista di un'eventu- ale confisca (act. 1.3).

Secondo l'autorità d'esecuzione, i fatti contenuti nella rogatoria e nei suoi complementi sarebbero sussumibili, nel sistema giudiziario elvetico, al rea- to di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Giusta l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritro- vamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (cpv. 2). Vi è un caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (let. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (let. c). L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (cpv. 3). La giurisprudenza ha qualificato come atti di riciclaggio il passaggio dei fondi di provenienza criminale via molteplici conti (DTF 120

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IV 323), il trasferimento degli averi da un paese all'altro (DTF 127 IV 24) o ancora l'occultamento del legame esistente tra il criminale e i valori via il versamento degli stessi a un prestanome o ad una società paravento (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, 3a ediz., vol. II, n° 25 ad art. 305bis CP e riferimento ivi citato).

E. 2.3 Nel suo esposto dei fatti e sulla base degli atti istruttori svolti, l'autorità ro- gante ha messo in evidenza come E. sarebbe socio occulto e gestore di fatto di molteplici società operanti prevalentemente nel settore immobiliare (act. 1.3). Lo stesso avrebbe realizzato un articolato sistema di reimpiego del patrimonio di sospetta illecita provenienza attraverso soggetti presta- nome, titolari di vari conti correnti su cui fare transitare le risorse ed una complessa rete di società a questi intestate, ciò al fine di eludere le disposi- zioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. E. avrebbe perciò proceduto a molteplici operazioni sospette onde occultare la titolarità dei beni a lui in realtà appartenenti (act. 1.3 complemento del 27 novembre 2007). Nel ruolo di prestanome si sarebbero particolarmente contraddistin- te, in base alle risultanze dell'attività d'indagine, le figure di F. e G. Tramite intercettazioni telefoniche, le autorità inquirenti avrebbero inoltre potuto ap- purare che E. custodisce (almeno) parte del suo patrimonio in Svizzera presso le società fiduciarie e di gestione del gruppo J. (act. 1.3). Dalle in- chieste è inoltre affiorata l'esistenza di un bonifico del valore di 1 milione di Euro a partire da un conto in essere presso la banca H. (ora banca I. SA) di cui è titolare B.Corp., a favore di una delle società italiane riconducibili a E. e oggetto dei sospetti di reato di trasferimento fraudolento (act. 1.3). Per quanto attiene alla provenienza criminale del patrimonio di E., l'autorità ro- gante ritiene che lo stesso abbia origine da una serie di atti di usura, atteso che il medesimo, da un lato, non risulta avere svolto attività lavorativa o professionale e, dall'altro, è già stato sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale con decreto del Tribunale di Milano del 9 ottobre 1998 (act. 1.3, incarto MP-TI, n. 1). Le autorità d'inchiesta italiane hanno peraltro evidenziato molteplici episodi di usura imputabili al medesimo (act. 1.4, complemento del 27 novembre 2007), tra i quali un'operazione occorsa tra fine 2004 e inizio 2005 riguardante un prestito di 2 milioni di Euro a tali P. e Q., per il quale gli stessi hanno dovuto restituire un importo di complessivi 3 milioni di Euro. Onde attingere alle disponibilità necessarie a tale transazio- ne, E. avrebbe utilizzato il suo patrimonio in Svizzera via l'intermediario del- la fiduciaria anzidetta (act. 1.3 complemento del 19 settembre 2007). A prescindere da quest'ultimo episodio, non sussiste dubbio che i suddetti elementi, a mente della giurisprudenza di cui al considerando 2.2, possano essere costitutivi, secondo il diritto elvetico, di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, in particolare data la qualifica giuridica del reato a monte, l'usura, il quale costituisce un crimine in ossequio agli art. 157 e 10 CP. Sif-

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fatta conclusione conferma altresì la giurisprudenza già resa da questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 3.2). Va peraltro disattesa la censura proposta dalle ricorrenti secondo la quale non sarebbe data tale trasposizione posto come E. non sia perseguito in Italia per la suddetta infrazione di riciclaggio – e ciò allor- ché il diritto italiano reprime esplicitamente il precitato reato tramite altra di- sposizione che quella relativa al trasferimento fraudolento di valori (v. art. 648-bis CP italiano). Infatti, l'analisi alla quale deve procedere l'auto- rità rogata si limita all'esame, sulla base del proprio diritto, dei fatti esposti nella rogatoria, senza riguardo alla qualifica giuridica data agli stessi dalle autorità estere. Non è pertanto rilevante che le autorità roganti perseguano l'imputato per trasferimento fraudolento di valori anziché per quello di rici- claggio di denaro. Dato che in materia di "altra assistenza", diversamente dal campo dell'e- stradizione, affinché sia perfezionato il requisito della doppia punibilità è sufficiente che l'esposto dei fatti dell'autorità rogante corrisponda almeno ad un'infrazione secondo il diritto svizzero, l'analisi di altre norme, ed in concreto quella in relazione al reato di usura, risulta in concreto superflua (v. sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3.2 e rinvii, pubblicata in SJ 2007 pag. 576 e segg.; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.110 del 16 novembre 2007, consid. 2.2.2). È d'uopo tuttavia sottolineare, a titolo abbondanziale, come la condizione della doppia punibilità appaia ugualmente realizzata per il reato di usura (previsto nel sistema giuridico elvetico all'art. 157 CP), il qua- le, contrariamente a quanto esposto nella decisione di chiusura (act. 1.2,

p. 8), non appare secondario nell'ambito della domanda rogatoriale, tenuto conto delle richieste formulate dalle autorità italiane nel loro complemento del 19 settembre 2007 (act. 1.4). Va ancora rilevato che, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, i sospetti che gravano su E. quo i presunti atti di usura di cui si sarebbe reso colpevole non concernono unicamente importi di poche decine di migliaia di Euro ma, come detto, riguardano ana- logamente un'operazione di 3 milioni di Euro intervenuta a cavallo tra il 2004 e il 2005. Alla luce di quanto precede, sotto il profilo della doppia punibilità, l'agire dell'autorità d'esecuzione non presta fianco a critiche.

E. 3 Le insorgenti lamentano inoltre un'insufficiente motivazione della domanda di assistenza, la stessa essendo lacunosa quanto all'esposto dei compor-

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tamenti elusivi posti in essere da E. e dagli altri imputati in violazione della disposizione italiana di trasferimento fraudolento di valori.

E. 3.1 Le ricorrenti dimenticano a questo proposito che, oltre alle indicazioni qui sopra riportate (consid. 2.3), nel complemento trasmesso dalle autorità ro- ganti il 24 novembre 2007, le stesse forniscono accurati dettagli riguardo a puntuali episodi presumibilmente costitutivi del suddetto reato, indicando peraltro le date e le persone implicate in questo contesto (act. 1.4). La do- manda rogatoriale ha inoltre procurato informazioni dettagliate quanto al coinvolgimento di conti svizzeri, riconducibili a E., nel presunto sistema di occultamento instaurato dallo stesso, facendo preciso riferimento ad un'o- perazione del 26 ottobre 2006 svolta a partire dai conti di B. Corp. presso la banca H. (act. 1.3). Le autorità italiane hanno d'altra parte comunicato par- ticolari in merito all'attività criminosa di E. (act. 1.4, complemento del 24 novembre 2007), suscettibili di indicare come il medesimo parrebbe fare del crimine il proprio mezzo di sostentamento. Non va comunque dimenticato che, in caso di sospetto di riciclaggio, l'autorità richiedente non deve ne- cessariamente provare la commissione di atti di riciclaggio o dell'infrazione a monte; semplici elementi che concretizzano il sospetto sono sufficienti sotto il profilo della doppia punibilità (sentenza del Tribunale penale federa- le RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con rinvii). La Svizzera deve così poter accordare la propria collaborazione allorquando il sospetto di ri- ciclaggio è unicamente fondato sull'esistenza di transazioni sospette in quanto tali (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso quando ci si trova in presenza di transazioni sprovviste di giustificazione apparente, d'utilizzo di numerose società dislocate in più Paesi o di prevenuti silenti per quanto attiene all'origine dei fondi (sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2008.69-72 del 14 agosto 2008, consid. 3.3, con rinvii). In presenza di simili transazioni l'importanza stesse delle somme in gioco rappresenta un ulteriore elemento di sospetto. Tale interpretazione corrisponde alla no- zione di assistenza giudiziaria più ampia possibile menzionata agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 Convenzione sul riciclaggio (sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2008.16 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata) e sottesa adesso anche alla conclusione dell'Accordo tra la Confe- derazione Svizzera, l'Unione Europea e la Comunità Europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attivazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31, già 0.360.268.1). I comple- menti rogatoriali forniscono nondimeno indizi e informazioni concrete quan- to al legame esistente tra i conti svizzeri gestiti dalla fiduciaria T. SA, ricon- ducibili a E., e l'operazione di presunta usura per un importo totale di 3 mi- lioni di Euro di cui sopra (act. 1.4, complemento del 19 settembre 2007). In conclusione, dalla rogatoria del 23 gennaio 2007 e dai successivi comple- menti risultano con sufficiente chiarezza i fatti illeciti rimproverati agli inda- gati all'estero.

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Ne consegue altresì che la successiva censura delle insorgenti relativa alla violazione del diritto di essere sentito, causa la pretesa genericità della commissione rogatoria e l'impossibilità conseguente di produrre una difesa adeguata, non merita ulteriore disamina.

E. 4 Le ricorrenti ritengono che non sussista alcuna connessione tra i reati pro- spettati e il denaro presente in Svizzera. Esse avanzano in aggiunta che sarebbe nella fattispecie disatteso il principio della proporzionalità e dell'uti- lità potenziale della documentazione acquisita ritenuto come risulterebbe ampiamente comprovato che il patrimonio di pertinenza di E. provenga da fonte lecita, ossia dal pagamento di un risarcimento di danno da parte dell'istituto bancario R. avvenuto negli anni '80.

E. 4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è e- sclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. In effetti, risulta da quanto sopra esposto che le relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a E. possono essere rapportate sia alle operazioni di presunto trasferimento fraudolento di valori (act. 1.3), sia al più volte citato episodio di usura (v. a questo proposito il verbale di interrogatorio di S. del 27 giugno 2007, act. 1.4, complemento del 19 settembre 2007). Inoltre, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchie- ste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documenta-

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zione bancaria, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacroni- ca l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali doman- de complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere atta del resto anche ad eviden- ziare l'eventuale estraneità ai fatti delle ricorrenti (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Queste ultime insistono sulla pretesa origine lecita degli importi depositati sui conti litigiosi, adducendo argomentazioni che attengono tuttavia al merito dei procedi- menti pendenti in Italia e che sfuggono pertanto all'esame del giudice sviz- zero dell'assistenza.

E. 5 Per quanto attiene al sequestro dei valori, va in primo luogo sottolineato che le insorgenti non sollevano alcuna censura specifica a questo riguardo, non sostanziando esse peraltro nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Conviene perciò rinviare, in sostanza, a quanto esposto nei considerandi precedenti. Per inciso, è d'uopo rilevare che l'autorità che en- tra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ora, visto quanto esposto sopra, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esami- nare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmis- sione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Do- vessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca nello Sta- to richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Inoltre, il sequestro attualmente in vigore ap-

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pare proporzionato poiché limitato ad un importo di 3 milioni di Euro, som- ma corrispondente all'operazione di usura che avrebbe coinvolto i conti in Svizzera riconducibili a E. Ne consegue che il sequestro va confermato.

E. 6 Discende da quanto precede che i ricorsi vanno respinti nella misura della loro ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 del- la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Per quanto concerne la ricorrente B. Corp. e tenuto conto del fatto che la stessa insorge unicamente avverso la trasmissione di documenti, si applica l'art. 8 cpv. 3 lett. a RSPPF e la tassa di giustizia va fissata a CHF 4'000.--. Per quanto riguarda invece le altre ricorrenti, la forchetta per il calcolo dell'emolumento è più ampia trattandosi di cause con un interesse finanzia- rio (v. art. 8 cpv. 3 lett. b RSPPF), motivo per cui, considerato l'ammontare dei valori patrimoniali sequestrati, la tassa di giustizia è posta in ragione di CHF 7'000.-- a carico di A. Ltd, di CHF 6'000.-- a carico di C. Ltd e di CHF 5'000.-- a carico di D. Ltd. Le tasse di giustizia sono coperte dagli an- ticipi già versati e l'eccedente degli stessi sarà restituito alle ricorrenti dalla cassa del Tribunale.

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Dispositiv
  1. Le procedure RR.2012.16, RR.2012.17, RR.2012.18 e RR.2012.19 sono congiunte.
  2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.
  3. Una tassa di giustizia di CHF 7'000.-- è posta a carico di A. Ltd. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto.
  4. Una tassa di giustizia di CHF 4'000.-- è posta a carico di B. Corp. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà al- la ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto.
  5. Una tassa di giustizia di CHF 6'000.-- è posta a carico di C. Ltd. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto.
  6. Una tassa di giustizia di CHF 5'000.-- è posta a carico di D. Ltd. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 5 giugno 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré Cancelliera Clara Poglia

Parti

1. A. LTD,

2. B. CORP.,

3. C. LTD,

4. D. LTD,

rappresentate dagli Avv. Luigi Mattei e Cristina Maggini,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numeri degli incarti: RR.2012.16-19

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Fatti: A. Il 23 gennaio 2007, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera, più precisamente al Ministero pubblico della Re- pubblica e Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento a carico di E., F. e G. per trasferi- mento fraudolento di valori (art. 12-quinquies della Legge del 7 agosto 1992,

n. 356) e, per quanto concerne il solo E., usura (ai sensi dell'art. 644 CP ita- liano). In sostanza, quest’ultimo, pregiudicato per reati di contrabbando e u- sura, è sospettato di essere titolare di un ingente patrimonio, verosimilmente provento della sua attività criminosa, collocato in Italia e in Svizzera al fine di eludere la misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Con la sua do- manda, l’autorità rogante ha postulato l’ottenimento di informazioni riguar- danti alcune transazioni sospette intervenute presso la banca H. (ora banca I. SA) in Svizzera, l’acquisizione della relativa documentazione bancaria nonché della documentazione bancaria concernente la società B. Corp., l’audizione in qualità di testimoni di alcuni funzionari del suddetto istituto bancario, l’ottenimento di dati riguardanti il mandato fiduciario conferito alle società del gruppo J. nonché all’operato svolto da queste ed infine l’audizione di K., referente presso il gruppo anzidetto (act. 1.3).

B. Dopo aver sollecitato e ottenuto complementi di informazione da parte dell’autorità richiedente (act. 1.4), il MP-TI è entrato in materia sulla doman- da rogatoriale mediante decisione del 5 giugno 2007, ordinando in tale sede la perquisizione con sequestro, presso la banca H. e presso le fiduciarie di cui sopra, della documentazione relativa a E. e alla società B.Corp., come pure l’interrogatorio in qualità di testimone di K. (act. 1.5).

C. Mediante scritto del 7 giugno 2007, l’autorità italiana ha richiesto, ad integra- zione della suddetta rogatoria, il sequestro dei beni e valori riconducibili a E., direttamente, per interposizione fiduciaria o tramite qualsivoglia altro rappor- to (act. 1.4, complementi del 7 e 14 giugno 2007).

D. Con decisione del 15 giugno 2007, il MP-TI è entrato in materia anche su quest’ultima domanda ordinando il sequestro presso la banca H. e presso la fiduciaria L. SA (divenuta successivamente T. SA) delle relazioni di cui E. è titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico (incarto MP-TI,

n. 19). Tramite decisione del 24 marzo 2009, l’autorità di esecuzione ha con-

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statato come la decisione di sequestro degli importi eccedenti circa 3 milioni di Euro non apparisse tuttavia proporzionata, ritenuto come gli importi relativi ai reati di usura per i quali è tuttora in corso un procedimento penale non su- perino questo ammontare (incarto MP-TI, n. 54). La suddetta autorità ha per- tanto pronunciato, tenendo conto dell’eventuale diritto al risarcimento delle parti civili nel procedimento penale avviato in Italia, il mantenimento sotto sequestro delle relazioni identificate presso la suddetta fiduciaria limitata- mente ad un importo di 4.5 milioni di Euro, ordinando pertanto il dissequestro degli importi eccedenti tale somma. In data 28 luglio 2009, in considerazione dell’esiguo saldo ancora presente, il MP-TI ha inoltre proceduto al disseque- stro della relazione 1 intestata alla società B. Corp. presso la banca H. (dos- sier MP-TI, n. 58). Il 14 ottobre 2010, accogliendo la richiesta di dissequestro parziale presentata da E., l’autorità di esecuzione ha in aggiunta pronunciato il dissequestro delle relazioni esistenti presso la fiduciaria L. SA limitatamen- te all’eccedenza di 3 milioni di Euro (dossier MP-TI, n. 63).

E. Con decisione di chiusura dell’11 gennaio 2012 (act. 1.2), l’autorità di esecu- zione ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all’autorità rogante dei documenti e mezzi di prova acquisiti presso la fiduciaria summenzionata relativi alle società C. Ltd, A. Ltd, D. Ltd, B. Corp., M. Ltd, N. Found. e E. medesimo, della documentazione bancaria riguardante il conto di B. Corp. presso la banca H., del verbale di interrogatorio di K. del 6 giugno 2007 e degli estratti patrimoniali forniti dall’istituto bancario e dalla fiduciaria anzidetti datati 8 e 14 novembre 2011. Veniva inoltre pronunciato il mantenimento dei sequestri ordinati in fase di esecuzione – ossia il sequestro dei conti delle società A. Ltd e D. Ltd presso la banca O. a Lugano e del conto della società C. Ltd aperto presso la banca I. SA a Nassau ma il di cui sequestro è stato ordinato tramite la fiduciaria – fino a decisione definitiva dell’autorità richie- dente in merito a tali valori.

F. Il 9 febbraio 2012, A. Ltd, B .Corp., C. Ltd e D. Ltd hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della predetta decisione (act. 1). Nelle loro osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MP-TI hanno concluso alla reiezione dei gravami nella misura della loro am- missibilità (act. 6 e 7). Con memoriali di replica del 15 marzo 2012, trasmessi per informazione al MP-TI e all’UFG, le ricorrenti si sono riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (act. 9).

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Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF, RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordi- nanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudizia- ria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con- clusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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1.3 Le ricorrenti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti iden- tici, la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2012.16-19 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.).

1.4 I ricorsi sono stati tempestivamente interposti contro una decisione di chiu- sura dell’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80e cpv. 1 così come 80k in relazione con l’art. 25 AIMP, sono per- ciò pacificamente dati. La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giuri- sprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere com- pete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con- sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i docu- menti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo

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vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvo- cato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La per- sona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toc- cano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene di- rettamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogato- riali. Inoltre, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'inter- rogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire infor- mazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308, pag. 350 e n. 310, pag. 355 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le afferma- zioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assi- stenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano es- sere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissio- ne (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, ap- parsa in: Rep 1999 pag. 123). 1.5 La decisione impugnata accorda, in particolare, la trasmissione dei docu- menti sequestrati presso la fiduciaria precitata ovvero della documentazio- ne d’apertura del mandato di gestione delle ricorrenti e la documentazione bancaria relativa ai conti a loro appartenenti (act. 1.1). Per quanto concerne la prima categoria di documenti, la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti difetta giacché essa appartiene unicamente alla fiduciaria nella sua qualità di terzo possessore della documentazione. Circa la documentazione ban- caria, invece, va ritenuto come essa contenga precise informazioni su flussi finanziari concernenti conti bancari intestati personalmente alle ricorrenti, per cui queste ultime risultano legittimate a ricorrere (v. TPF 2007 79 con- sid. 1.6 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.45 del 4 giugno 2007, consid. 1.6.2). La stessa conclusione si impone per quanto riguarda la lettera datata 14 novembre 2011 dell’anzidetta fiduciaria e gli allegati e- stratti patrimoniali. È ugualmente data la legittimazione ricorsuale della so- cietà B. Corp. quo alla documentazione bancaria, sequestrata presso la banca H. a Lugano, relativa ai conti di cui è titolare. Le ricorrenti non sono invece legittimate ad agire riguardo alla trasmissione dei documenti con-

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cernenti le società M. Ltd, N. Found. e E. medesimo poiché tale documen- tazione concerne conti di cui esse non sono intestatarie. Circa la trasmis- sione del verbale di interrogatorio di K. datato 6 giugno 2007, va considera- to come le informazioni che esso contiene non possono essere equiparate a una trasmissione di documenti bancari (v. sentenza del Tribunale federa- le 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1); la suddetta testimone dà infatti unicamente ragguagli concernenti il mandato di gestione conferito da E. alla fiduciaria e le istruzioni fornite da quest’ultimo in tale ambito. Non sussiste quindi legittimazione delle ricorrenti a questo riguardo. Non è al- tresì necessario esaminare la legittimazione delle ricorrenti quo al verbale d’audizione del 20 novembre 2011 poiché lo stesso non è oggetto di tra- smissione sulla base della decisione di chiusura in narrativa. Per quanto attiene alla decisione di mantenimento del sequestro, la legitti- mazione delle ricorrenti, limitatamente ai conti di cui esse sono titolari, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 131 II 169 con- sid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). 1.6 L'entrata nel merito va quindi circoscritta nei termini esposti al precedente considerando.

2. Le ricorrenti si dolgono di una presunta violazione del principio della doppia punibilità di cui all’art. 64 AIMP, precisando che non sussisterebbe traspo- sizione nell’ordinamento svizzero dell’infrazione di trasferimento fraudolen- to di valori di cui all’art. 12-quinquies della Legge del 7 agosto 1992, n. 356 ritenuto che una simile condotta non ricadrebbe nella fattispecie di riciclag- gio ai sensi dell’art. 305bis CP come invece sostenuto dall’autorità richiesta (act. 1 p. 6). Il suddetto principio non potrebbe altresì ritenersi rispettato per il solo fatto che nella domanda di assistenza giudiziaria sia stato citato il re- ato di usura ex art. 644 CP italiano. Di fatto, tale reato sarebbe relativo ad importi di poche decine di migliaia di Euro, in netta contrapposizione con le ingenti somme di denaro presenti in Svizzera. Non sussisterebbe pertanto alcun nesso tra tale asserita infrazione e l’eventuale trasferimento di patri- moni tramite le ricorrenti (act. 1 p. 7). Inoltre, l’autorità richiesta ammette- rebbe lei stessa, nella censurata decisione, che la domanda di assistenza in esame verterebbe principalmente sul reato di trasferimento fraudolento di valori e non sul reato di usura (act. 1 p. 7). 2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967

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p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'auto- rità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rileva- ti (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do- manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que- sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla me- desima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc).

2.2 Nella fattispecie, i procedimenti italiani all'origine della domanda di assi- stenza giudiziaria concernono i reati di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 12-quinquies della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, e di usura, ex art. 644 CP italiano. La rogatoria indirizzata dalle autorità italiane verte ad acclarare la provenienza del denaro utilizzato da E., mediante i suoi pre- stanome, al fine di stabilire con certezza se tali somme costituiscano il pro- vento di una sua precedente attività criminosa; questo in vista di un'eventu- ale confisca (act. 1.3).

Secondo l'autorità d'esecuzione, i fatti contenuti nella rogatoria e nei suoi complementi sarebbero sussumibili, nel sistema giudiziario elvetico, al rea- to di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Giusta l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritro- vamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (cpv. 2). Vi è un caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (let. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (let. c). L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (cpv. 3). La giurisprudenza ha qualificato come atti di riciclaggio il passaggio dei fondi di provenienza criminale via molteplici conti (DTF 120

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IV 323), il trasferimento degli averi da un paese all'altro (DTF 127 IV 24) o ancora l'occultamento del legame esistente tra il criminale e i valori via il versamento degli stessi a un prestanome o ad una società paravento (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, 3a ediz., vol. II, n° 25 ad art. 305bis CP e riferimento ivi citato).

2.3 Nel suo esposto dei fatti e sulla base degli atti istruttori svolti, l'autorità ro- gante ha messo in evidenza come E. sarebbe socio occulto e gestore di fatto di molteplici società operanti prevalentemente nel settore immobiliare (act. 1.3). Lo stesso avrebbe realizzato un articolato sistema di reimpiego del patrimonio di sospetta illecita provenienza attraverso soggetti presta- nome, titolari di vari conti correnti su cui fare transitare le risorse ed una complessa rete di società a questi intestate, ciò al fine di eludere le disposi- zioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. E. avrebbe perciò proceduto a molteplici operazioni sospette onde occultare la titolarità dei beni a lui in realtà appartenenti (act. 1.3 complemento del 27 novembre 2007). Nel ruolo di prestanome si sarebbero particolarmente contraddistin- te, in base alle risultanze dell'attività d'indagine, le figure di F. e G. Tramite intercettazioni telefoniche, le autorità inquirenti avrebbero inoltre potuto ap- purare che E. custodisce (almeno) parte del suo patrimonio in Svizzera presso le società fiduciarie e di gestione del gruppo J. (act. 1.3). Dalle in- chieste è inoltre affiorata l'esistenza di un bonifico del valore di 1 milione di Euro a partire da un conto in essere presso la banca H. (ora banca I. SA) di cui è titolare B.Corp., a favore di una delle società italiane riconducibili a E. e oggetto dei sospetti di reato di trasferimento fraudolento (act. 1.3). Per quanto attiene alla provenienza criminale del patrimonio di E., l'autorità ro- gante ritiene che lo stesso abbia origine da una serie di atti di usura, atteso che il medesimo, da un lato, non risulta avere svolto attività lavorativa o professionale e, dall'altro, è già stato sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale con decreto del Tribunale di Milano del 9 ottobre 1998 (act. 1.3, incarto MP-TI, n. 1). Le autorità d'inchiesta italiane hanno peraltro evidenziato molteplici episodi di usura imputabili al medesimo (act. 1.4, complemento del 27 novembre 2007), tra i quali un'operazione occorsa tra fine 2004 e inizio 2005 riguardante un prestito di 2 milioni di Euro a tali P. e Q., per il quale gli stessi hanno dovuto restituire un importo di complessivi 3 milioni di Euro. Onde attingere alle disponibilità necessarie a tale transazio- ne, E. avrebbe utilizzato il suo patrimonio in Svizzera via l'intermediario del- la fiduciaria anzidetta (act. 1.3 complemento del 19 settembre 2007). A prescindere da quest'ultimo episodio, non sussiste dubbio che i suddetti elementi, a mente della giurisprudenza di cui al considerando 2.2, possano essere costitutivi, secondo il diritto elvetico, di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, in particolare data la qualifica giuridica del reato a monte, l'usura, il quale costituisce un crimine in ossequio agli art. 157 e 10 CP. Sif-

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fatta conclusione conferma altresì la giurisprudenza già resa da questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 3.2). Va peraltro disattesa la censura proposta dalle ricorrenti secondo la quale non sarebbe data tale trasposizione posto come E. non sia perseguito in Italia per la suddetta infrazione di riciclaggio – e ciò allor- ché il diritto italiano reprime esplicitamente il precitato reato tramite altra di- sposizione che quella relativa al trasferimento fraudolento di valori (v. art. 648-bis CP italiano). Infatti, l'analisi alla quale deve procedere l'auto- rità rogata si limita all'esame, sulla base del proprio diritto, dei fatti esposti nella rogatoria, senza riguardo alla qualifica giuridica data agli stessi dalle autorità estere. Non è pertanto rilevante che le autorità roganti perseguano l'imputato per trasferimento fraudolento di valori anziché per quello di rici- claggio di denaro. Dato che in materia di "altra assistenza", diversamente dal campo dell'e- stradizione, affinché sia perfezionato il requisito della doppia punibilità è sufficiente che l'esposto dei fatti dell'autorità rogante corrisponda almeno ad un'infrazione secondo il diritto svizzero, l'analisi di altre norme, ed in concreto quella in relazione al reato di usura, risulta in concreto superflua (v. sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3.2 e rinvii, pubblicata in SJ 2007 pag. 576 e segg.; v. anche sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.110 del 16 novembre 2007, consid. 2.2.2). È d'uopo tuttavia sottolineare, a titolo abbondanziale, come la condizione della doppia punibilità appaia ugualmente realizzata per il reato di usura (previsto nel sistema giuridico elvetico all'art. 157 CP), il qua- le, contrariamente a quanto esposto nella decisione di chiusura (act. 1.2,

p. 8), non appare secondario nell'ambito della domanda rogatoriale, tenuto conto delle richieste formulate dalle autorità italiane nel loro complemento del 19 settembre 2007 (act. 1.4). Va ancora rilevato che, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, i sospetti che gravano su E. quo i presunti atti di usura di cui si sarebbe reso colpevole non concernono unicamente importi di poche decine di migliaia di Euro ma, come detto, riguardano ana- logamente un'operazione di 3 milioni di Euro intervenuta a cavallo tra il 2004 e il 2005. Alla luce di quanto precede, sotto il profilo della doppia punibilità, l'agire dell'autorità d'esecuzione non presta fianco a critiche.

3. Le insorgenti lamentano inoltre un'insufficiente motivazione della domanda di assistenza, la stessa essendo lacunosa quanto all'esposto dei compor-

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tamenti elusivi posti in essere da E. e dagli altri imputati in violazione della disposizione italiana di trasferimento fraudolento di valori. 3.1 Le ricorrenti dimenticano a questo proposito che, oltre alle indicazioni qui sopra riportate (consid. 2.3), nel complemento trasmesso dalle autorità ro- ganti il 24 novembre 2007, le stesse forniscono accurati dettagli riguardo a puntuali episodi presumibilmente costitutivi del suddetto reato, indicando peraltro le date e le persone implicate in questo contesto (act. 1.4). La do- manda rogatoriale ha inoltre procurato informazioni dettagliate quanto al coinvolgimento di conti svizzeri, riconducibili a E., nel presunto sistema di occultamento instaurato dallo stesso, facendo preciso riferimento ad un'o- perazione del 26 ottobre 2006 svolta a partire dai conti di B. Corp. presso la banca H. (act. 1.3). Le autorità italiane hanno d'altra parte comunicato par- ticolari in merito all'attività criminosa di E. (act. 1.4, complemento del 24 novembre 2007), suscettibili di indicare come il medesimo parrebbe fare del crimine il proprio mezzo di sostentamento. Non va comunque dimenticato che, in caso di sospetto di riciclaggio, l'autorità richiedente non deve ne- cessariamente provare la commissione di atti di riciclaggio o dell'infrazione a monte; semplici elementi che concretizzano il sospetto sono sufficienti sotto il profilo della doppia punibilità (sentenza del Tribunale penale federa- le RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con rinvii). La Svizzera deve così poter accordare la propria collaborazione allorquando il sospetto di ri- ciclaggio è unicamente fondato sull'esistenza di transazioni sospette in quanto tali (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso quando ci si trova in presenza di transazioni sprovviste di giustificazione apparente, d'utilizzo di numerose società dislocate in più Paesi o di prevenuti silenti per quanto attiene all'origine dei fondi (sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2008.69-72 del 14 agosto 2008, consid. 3.3, con rinvii). In presenza di simili transazioni l'importanza stesse delle somme in gioco rappresenta un ulteriore elemento di sospetto. Tale interpretazione corrisponde alla no- zione di assistenza giudiziaria più ampia possibile menzionata agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 Convenzione sul riciclaggio (sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2008.16 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata) e sottesa adesso anche alla conclusione dell'Accordo tra la Confe- derazione Svizzera, l'Unione Europea e la Comunità Europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attivazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31, già 0.360.268.1). I comple- menti rogatoriali forniscono nondimeno indizi e informazioni concrete quan- to al legame esistente tra i conti svizzeri gestiti dalla fiduciaria T. SA, ricon- ducibili a E., e l'operazione di presunta usura per un importo totale di 3 mi- lioni di Euro di cui sopra (act. 1.4, complemento del 19 settembre 2007). In conclusione, dalla rogatoria del 23 gennaio 2007 e dai successivi comple- menti risultano con sufficiente chiarezza i fatti illeciti rimproverati agli inda- gati all'estero.

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Ne consegue altresì che la successiva censura delle insorgenti relativa alla violazione del diritto di essere sentito, causa la pretesa genericità della commissione rogatoria e l'impossibilità conseguente di produrre una difesa adeguata, non merita ulteriore disamina.

4. Le ricorrenti ritengono che non sussista alcuna connessione tra i reati pro- spettati e il denaro presente in Svizzera. Esse avanzano in aggiunta che sarebbe nella fattispecie disatteso il principio della proporzionalità e dell'uti- lità potenziale della documentazione acquisita ritenuto come risulterebbe ampiamente comprovato che il patrimonio di pertinenza di E. provenga da fonte lecita, ossia dal pagamento di un risarcimento di danno da parte dell'istituto bancario R. avvenuto negli anni '80. 4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è e- sclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. In effetti, risulta da quanto sopra esposto che le relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a E. possono essere rapportate sia alle operazioni di presunto trasferimento fraudolento di valori (act. 1.3), sia al più volte citato episodio di usura (v. a questo proposito il verbale di interrogatorio di S. del 27 giugno 2007, act. 1.4, complemento del 19 settembre 2007). Inoltre, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchie- ste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documenta-

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zione bancaria, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacroni- ca l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali doman- de complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere atta del resto anche ad eviden- ziare l'eventuale estraneità ai fatti delle ricorrenti (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Queste ultime insistono sulla pretesa origine lecita degli importi depositati sui conti litigiosi, adducendo argomentazioni che attengono tuttavia al merito dei procedi- menti pendenti in Italia e che sfuggono pertanto all'esame del giudice sviz- zero dell'assistenza.

5. Per quanto attiene al sequestro dei valori, va in primo luogo sottolineato che le insorgenti non sollevano alcuna censura specifica a questo riguardo, non sostanziando esse peraltro nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Conviene perciò rinviare, in sostanza, a quanto esposto nei considerandi precedenti. Per inciso, è d'uopo rilevare che l'autorità che en- tra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ora, visto quanto esposto sopra, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esami- nare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmis- sione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Do- vessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca nello Sta- to richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Inoltre, il sequestro attualmente in vigore ap-

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pare proporzionato poiché limitato ad un importo di 3 milioni di Euro, som- ma corrispondente all'operazione di usura che avrebbe coinvolto i conti in Svizzera riconducibili a E. Ne consegue che il sequestro va confermato.

6. Discende da quanto precede che i ricorsi vanno respinti nella misura della loro ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 del- la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Per quanto concerne la ricorrente B. Corp. e tenuto conto del fatto che la stessa insorge unicamente avverso la trasmissione di documenti, si applica l'art. 8 cpv. 3 lett. a RSPPF e la tassa di giustizia va fissata a CHF 4'000.--. Per quanto riguarda invece le altre ricorrenti, la forchetta per il calcolo dell'emolumento è più ampia trattandosi di cause con un interesse finanzia- rio (v. art. 8 cpv. 3 lett. b RSPPF), motivo per cui, considerato l'ammontare dei valori patrimoniali sequestrati, la tassa di giustizia è posta in ragione di CHF 7'000.-- a carico di A. Ltd, di CHF 6'000.-- a carico di C. Ltd e di CHF 5'000.-- a carico di D. Ltd. Le tasse di giustizia sono coperte dagli an- ticipi già versati e l'eccedente degli stessi sarà restituito alle ricorrenti dalla cassa del Tribunale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le procedure RR.2012.16, RR.2012.17, RR.2012.18 e RR.2012.19 sono congiunte. 2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti. 3. Una tassa di giustizia di CHF 7'000.-- è posta a carico di A. Ltd. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto. 4. Una tassa di giustizia di CHF 4'000.-- è posta a carico di B. Corp. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà al- la ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto. 5. Una tassa di giustizia di CHF 6'000.-- è posta a carico di C. Ltd. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto. 6. Una tassa di giustizia di CHF 5'000.-- è posta a carico di D. Ltd. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la differenza di CHF 1'000.-- rispetto all'anticipo richiesto.

Bellinzona, il 6 giugno 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

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Comunicazione a:

- Avv. Luigi Mattei e Cristina Maggini - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).