Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 20 luglio 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudizia- ria, completata il 10 luglio 2006, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di C., D. ed altri per titolo di riciclaggio (art. 648bis CP italiano), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 e 416bis CP italiano) e trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia (art. 12quinquies L. n. 356/92). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver occultato e im- piegato, nella loro attività imprenditoriale, denaro e/o beni di provenienza il- lecita di pertinenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", agevolando l'organizzazione e concorrendo nella sua attività criminale.
B. Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dele- gato l’esecuzione della domanda, ha parzialmente accolto la rogatoria, au- torizzando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità richiedente dei seguenti at- ti: documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 intestata alla so- cietà A., Vaduz, presso la banca E. a Locarno; documentazione bancaria inerente la relazione n. 2 intestata alla società B., Vaduz, presso la banca F. a Locarno; verbale d'interrogatorio dell'avv. G. del 27 giugno 2006; ver- bale d'interrogatorio di H. del 28 giugno 2006; rapporto della società I. SA del 5 giugno (recte: febbraio) 2004.
C. Il 28 marzo 2007 le società A. e B. hanno impugnato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sia la decisione di cui sopra che quella di entrata in materia ed esecuzione del 4 agosto 2006 pronun- ciate dal Ministero pubblico ticinese. Le ricorrenti, in sostanza, chiedono, in via principale, l'annullamento delle decisioni summenzionate e, in via su- bordinata, lo stralcio, nelle testimonianze rese dall'avv. G. e da H., dei rife- rimenti a J. e K..
D. A conclusione delle loro osservazioni del 16 rispettivamente 27 aprile 2007 il Ministero pubblico ticinese e l'UFG postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
E. Il ricorrente, con replica del 15 maggio 2007, conferma le conclusioni e- spresse nel suo gravame. Non è stata chiesta una duplica al Ministero pubblico ticinese e all’UFG.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle par- ti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul ri- ciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello conven- zionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accor- do; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottri- nali).
E. 1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle
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parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del- l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
E. 1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
E. 1.6 La ricevibilità dell’impugnativa presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima di- sposizione, oltre all’UFG (art. 80 h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiun- que è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per es- sere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giuridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tutelato dalla norma invocata. È necessario però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor- tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta- zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: occorre che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un vantaggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto soltanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richie- sta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì pre- cisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogato-
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rio; DTF 130 II 211 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toc- cati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto eco- nomico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di do- cumenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in que- stione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un proce- dimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6). La legittimazio- ne a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massi- ma, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e so- lo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; ZIMMERMANN, op. cit., n. 308 e 310). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'ec- cezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possa- no essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la rela- zione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la tra- smissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123).
E. 1.6.1 Alla luce delle norme e dei principi qui sopra esposti è palese che, per quanto concerne la criticata trasmissione di documentazione bancaria rela- tiva ai conti intestati alle reclamanti, la legittimazione ricorsuale è data.
E. 1.6.2 Per quanto concerne la trasmissione del rapporto della società I. SA del 5 febbraio 2004 è d'uopo rilevare che lo stesso è stato acquisito esclusiva- mente nell’ambito di un procedimento penale svizzero, segnatamente nella procedura aperta dal Ministero pubblico ticinese per l’ipotesi di riciclaggio di denaro, e non a fronte di una commissione rogatoria. Il rapporto litigioso non può quindi essere considerato il prodotto di un provvedimento coerciti- vo ai sensi dell’art. 64 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6.2). In linea di massima, un simile rapporto andrebbe considerato come un documento acquisito presso un terzo, il quale sarebbe l’unico a poter dare il proprio consenso alla sua stessa tra- smissione (sentenze non pubblicate del Tribunale federale del 9 dicembre 2005 nelle cause 1A.186/2005 e 1A.187/2005, entrambe al consid. 1.3.3). Sennonché esso contiene anche precise informazioni su flussi finanziari
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concernenti conti bancari intestati personalmente sia alla società A. che al- la società B., per cui contestualmente alla trasmissione di questo mezzo di prova esse risultano legittimate a ricorrere. Analogo discorso vale per quanto attiene ai due verbali d'interrogatorio del 27 e 28 giugno 2006. Si configura infatti l'eccezione prevista dalla giurisprudenza in DTF 124 II 180, dato che i testimoni forniscono informazioni su flussi finanziari e depositi bancari di cui le ricorrenti sono titolari.
E. 1.7 Con il loro gravame le ricorrenti impugnano ugualmente la decisione di en- trata in materia e esecuzione del 4 agosto 2006 emessa dal Ministero pub- blico ticinese che ha accolto la domanda di assistenza del 20 luglio 2005 inoltrata dalle autorità italiane. Mediante tale decisione, che ha tra l'altro annullato e sostituito la decisione del 25 luglio 2006, l'autorità rogata ha fis- sato un termine alle ricorrenti per esprimersi sulla consegna semplificata ex art. 80c AIMP della relazione tecnica del 2 dicembre 2003 effettuata da L. e del rapporto del 5 febbraio 2004 della società I. SA. Le ricorrenti hanno ac- consentito alla consegna semplificata del primo documento ma non del se- condo. Nella misura in cui l'autorità d'esecuzione si è astenuta dall'ordinare l'inoltro all'autorità rogante del rapporto del 5 febbraio 2004, disponendone la trasmissione unicamente mediante decisione di chiusura, le ricorrenti non hanno alcun interesse pratico ad impugnare la decisione d'entrata in materia del 4 agosto 2006, la quale non rappresenta del resto decisione impugnabile ai sensi dell'art. 80e AIMP. Su questo punto il gravame è dun- que inammissibile.
E. 2 Le ricorrenti, censurando la violazione del principio "ne bis in idem", so- stengono che i beni oggetto delle pendenti misure d'assistenza sarebbero già stati sequestrati e liberati - in quanto appurato di origine lecita - nel quadro di una precedente procedura penale, l'incremento del loro valore essendo da imputare unicamente ad investimenti effettuati in seguito. Es- sendo inoltre pendente in Svizzera un procedimento penale contro C. e D. fondato sugli stessi fatti che hanno dato origine alla domanda d'assistenza, la cooperazione sarebbe da rifiutare.
E. 2.1 La Svizzera ha formulato la seguente riserva (lett. a) a riguardo dell'art. 2 CEAG: "La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giu- diziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati" (si precisa che il prevenuto deve risiedere in Sviz- zera, v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 424, pag. 460 e seg.). Secondo l'art. 66 cpv. 1 AIMP, l’assistenza può essere negata se la persona perseguita di- mora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto
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cui si riferisce la domanda. L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (art. 66 cpv. 2 AIMP). La domanda è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono (art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP).
La Svizzera e l'Italia hanno inoltre regolato bilateralmente la problematica legata ai procedimenti penali condotti parallelamente nei due Paesi, preci- sando al paragrafo 1 dell'art. III dell'Accordo che l’assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perse- guita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato ri- chiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l’essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. In questi casi, l'assistenza può tutta- via essere concessa se il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1 (v. art. III
n. 3 lett. a Accordo). Ciò vale anche nei casi in cui i fatti oggetto della sen- tenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest’ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in par- te anche nel territorio dello Stato richiesto (art. III n. 2 lett. a Accordo).
E. 2.2 La censura secondo la quale vi sarebbero pendenti due procedure penali in Svizzera ed in Italia per i medesimi fatti, ciò che impedirebbe la concessio- ne dell'assistenza giudiziaria, non può essere accolta. Innanzitutto, nessu- na sentenza di assoluzione o di condanna è stata emessa sino ad oggi in Svizzera. Inoltre, l'inchiesta pendente all'estero non concerne unicamente C. e D., senza dimenticare, infine, che i medesimi non risiedono in Svizzera ma in Italia.
E. 2.3 Per quanto attiene all'affermazione delle ricorrenti secondo la quale una precedente procedura penale avrebbe già determinato la provenienza leci- ta dei valori sequestrati, vi è da sottolineare quanto segue. Anche se in passato vi sono stati dei procedimenti contro C. e D. nel frattempo chiusi, è d'uopo rilevare che i fatti menzionati dalle ricorrenti risalgono a diversi anni fa. Esse fanno infatti riferimento a decisioni di dissequestro e di non luogo a procedere emesse tra il 1988 ed il 1994. Ebbene, le misure d'assistenza at- tualmente richieste concernono ulteriori nuove inchieste a carico delle per- sone summenzionate, le quali comprendono ugualmente nuovi capi d'ac- cusa rispetto al passato (v. act. 23 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese). A tal proposito, vi è da osservare che precedenti senten- ze d'assoluzione non possono avere nessuna influenza su procedure aper- te in seguito per nuovi fatti imputabili agli indagati. Ad ogni modo, pur ipo-
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tizzando di essere in presenza dei medesimi conti e magari anche, par- zialmente, dei medesimi valori patrimoniali, non è possibile escludere che i primi siano stati utilizzati, posteriormente alle decisioni di dissequestro summenzionate, per accogliere fondi provenienti da attività illecite più re- centi. L'analisi della documentazione bancaria può comunque già servire ad esaminare quegli incrementi di valore giustificati dalle ricorrenti nel loro gravame mediante operazioni d'investimento.
Si precisa inoltre, come rettamente osservato dal Ministero pubblico ticine- se nella sua risposta al ricorso, che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale civile e penale di Palermo del 30 ottobre 2006, in- vocata dalle ricorrenti, oltre a non essere cresciuta in giudicato (le parti so- no in attesa della motivazione), concerne unicamente una delle procedure a carico di D. e C., per cui nulla può esserne dedotto. L'autorità rogante non ha peraltro rinunciato all'evasione della domanda d'assistenza e del suo complemento. Ne consegue che anche su questi punti il ricorso deve essere respinto.
E. 3 Secondo le ricorrenti gli atti richiesti dall'autorità estera sarebbero in con- trasto con il principio della proporzionalità. Essi non avrebbero nessuna re- lazione con le infrazioni perseguite e non permetterebbero di far progredire il procedimento all'estero, costituendo quindi una ricerca indiscriminata di prove.
E. 3.1 La censura circa la mancata pertinenza delle misure contestate con l'in- chiesta estera non ha pregio. La questione di sapere se le informazioni ri- chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza- mento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dal- la CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ZIMMERMANN, op. cit., n. 476, pag. 513 e segg.), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inido- nee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio dell'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità ro- gante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
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È incontestabile che C. e D. – beneficiari economici dei conti intestati alle ricorrenti - sono indagati in Italia in più procedimenti penali per presunta collaborazione con l'organizzazione "Cosa nostra". Essi si sarebbero occu- pati in particolare di riciclare denaro proveniente dalle attività illecite della stessa. La domanda d'assistenza ha sufficientemente descritto i fatti conte- stati agli indagati, menzionando in particolare i nomi delle ricorrenti, sui cui conti si ritiene siano confluiti valori patrimoniali di dubbia provenienza. La trasmissione della documentazione menzionata nella decisione di chiusura inerente tali conti è senz'altro legittima e giustificata. Detta documentazione concerne d'altronde un periodo posteriore al procedimento terminatosi all'i- nizio degli anni novanta, riguardante quindi fatti nuovi che abbisognano di essere chiariti dall'autorità rogante, in ossequio dunque al principio della proporzionalità. In definitiva, le ricorrenti parrebbero misconoscere il princi- pio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie. Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni avvenute sui conti delle ricorrenti e l'eventuale riciclaggio di valori provenienti dall'attività di "Cosa nostra". La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accu- satoria sia sempre ancora fondata.
E. 3.2 Implicitamente i ricorrenti rimproverano all'autorità rogante di voler procede- re ad una “fishing expedition”. Questa è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospet- to senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (POPP, Grundzüge der interna- tionalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inam- missibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 con- sid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si sta assolutamente muo- vendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio: le indagini della Pro- cura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo sono da porre in rela- zione alla vicinanza di C. e D. ad alcune importanti famiglie mafiose e al movimento d'ingenti capitali verso conti intestati a società all'estero, ele- menti che necessitano un esame approfondito (v. act. 19, con l'allegato A); le ipotesi di reato sono quelle di riciclaggio (art. 648bis CP italiano), d'asso- ciazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 e 416bis Codice penale ita- liano) nonché di trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia (art. 12quinquies L. n. 356/92); le relazioni bancarie oggetto della rogatoria in- ternazionale riguardano le società A. e B., dei cui conti in Svizzera sono
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aventi diritto economico D. risp. C., i quali sono indagati nel procedimento penale in questione. A queste condizioni non è certo possibile parlare di “fi- shing expedition”. Al contrario la commissione rogatoria è conforme sia al principio della proporzionalità che a quello della specialità.
E. 4 Le ricorrenti sostengono che un altro motivo per rifiutare l'assistenza giudi- ziaria sarebbe l'intervenuta prescrizione assoluta che avrebbe estinto il rea- to. A questo modo esse omettono di considerare che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regola- ta dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qua- lora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3
n. 1 CEAG; DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.3).
E. 5 Le ricorrenti ritengono inoltre che la domanda d'assistenza deve essere re- spinta in quanto incompleta e lacunosa. Ciò sarebbe dovuto al fatto che l'autorità rogante non avrebbe ottemperato alla richiesta di chiarimenti for- mulata dal Ministero pubblico ticinese riguardante le varie procedure penali pendenti in Italia a carico di C. e D.. La rogatoria sarebbe per questo abusi- va nonché propedeutica a misure confiscatorie di tipo amministrativo.
La CEAG regola, come indicato nel suo nome, l'assistenza giudiziaria in materia penale. Condizione è che la stessa venga richiesta per procedure concernenti reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudizia- ria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie dell'autorità ri- chiedente (art. 1 n. 1 CEAG; DTF 133 IV 40 consid. 3.2). Il Tribunale fede- rale ha già avuto modo di affermare che le richieste di assistenza giudizia- ria volte ad ottenere unicamente informazioni utili per procedure stretta- mente amministrative o civili sono abusive (DTF 132 II 178 consid. 2.2 e rinvii). Nella fattispecie, non vi è alcun elemento concreto che possa far credere che le informazioni richieste dalle autorità italiane debbano essere esclusivamente utilizzate in procedure di natura amministrativa. Dalla ri- chiesta d'assistenza giudiziaria si evince che le informazioni richieste devo- no servire all'autorità rogante ad istruire un procedimento penale a carico di C., D. ed altri per titolo di riciclaggio, associazione per delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia. Non vi sono mo- tivi o fatti che debbano indurre l'autorità a scostarsi da tali elementi; la cen- sura delle ricorrenti a tal proposito costituisce dunque una mera afferma- zione di parte destituita di ogni fondamento. Vi è inoltre da aggiungere che, come già rilevato dal Ministero pubblico ticinese, alla richiesta d'informazio- ni complementari del 16 febbraio 2006 inoltrata dall'autorità rogata (v. act.
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22 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese) è seguita l'esau- riente risposta dell'autorità estera (v. act. 23 dell'incarto rogatoriale del Mi- nistero pubblico ticinese), ciò che ha permesso all'autorità ticinese di ema- nare la propria decisione di entrata in materia ed esecuzione parziale an- che sulla base delle ulteriori informazioni ricevute. La censura formulata in questo ambito dalla ricorrente è pertanto infondata.
E. 6 Per quanto riguarda la domanda d'oscuramento dei riferimenti a J. e K. nei verbali d'interrogatorio dell'avv. G. e di H., essa è irricevibile già per il fatto che una conclusione ricorsuale proposta soltanto nell'interesse di terzi non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; sentenza TPF RR.2007.32 del 24 aprile 2007, consid. 2.1-2.2).
E. 7 Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto nella misu- ra della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.
La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relati- vi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicita- mente riservata all’art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determi- nazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legisla- tore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale fe- derale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamen- te previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogi- camente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta, in solido, a carico delle ricorren- ti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 4 giugno 2007 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. SOCIETÀ A.,
2. SOCIETÀ B.,
entrambe rappresentate dall'avv. Mario Molo,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2007.45
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Fatti:
A. Il 20 luglio 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudizia- ria, completata il 10 luglio 2006, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di C., D. ed altri per titolo di riciclaggio (art. 648bis CP italiano), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 e 416bis CP italiano) e trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia (art. 12quinquies L. n. 356/92). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver occultato e im- piegato, nella loro attività imprenditoriale, denaro e/o beni di provenienza il- lecita di pertinenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", agevolando l'organizzazione e concorrendo nella sua attività criminale.
B. Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dele- gato l’esecuzione della domanda, ha parzialmente accolto la rogatoria, au- torizzando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità richiedente dei seguenti at- ti: documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 intestata alla so- cietà A., Vaduz, presso la banca E. a Locarno; documentazione bancaria inerente la relazione n. 2 intestata alla società B., Vaduz, presso la banca F. a Locarno; verbale d'interrogatorio dell'avv. G. del 27 giugno 2006; ver- bale d'interrogatorio di H. del 28 giugno 2006; rapporto della società I. SA del 5 giugno (recte: febbraio) 2004.
C. Il 28 marzo 2007 le società A. e B. hanno impugnato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sia la decisione di cui sopra che quella di entrata in materia ed esecuzione del 4 agosto 2006 pronun- ciate dal Ministero pubblico ticinese. Le ricorrenti, in sostanza, chiedono, in via principale, l'annullamento delle decisioni summenzionate e, in via su- bordinata, lo stralcio, nelle testimonianze rese dall'avv. G. e da H., dei rife- rimenti a J. e K..
D. A conclusione delle loro osservazioni del 16 rispettivamente 27 aprile 2007 il Ministero pubblico ticinese e l'UFG postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
E. Il ricorrente, con replica del 15 maggio 2007, conferma le conclusioni e- spresse nel suo gravame. Non è stata chiesta una duplica al Ministero pubblico ticinese e all’UFG.
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Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle par- ti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul ri- ciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello conven- zionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accor- do; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottri- nali).
1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle
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parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del- l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.6 La ricevibilità dell’impugnativa presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima di- sposizione, oltre all’UFG (art. 80 h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiun- que è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per es- sere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giuridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tutelato dalla norma invocata. È necessario però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor- tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta- zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: occorre che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un vantaggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto soltanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richie- sta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì pre- cisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogato-
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rio; DTF 130 II 211 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toc- cati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto eco- nomico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di do- cumenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in que- stione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un proce- dimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6). La legittimazio- ne a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massi- ma, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e so- lo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; ZIMMERMANN, op. cit., n. 308 e 310). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'ec- cezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possa- no essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la rela- zione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la tra- smissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123).
1.6.1 Alla luce delle norme e dei principi qui sopra esposti è palese che, per quanto concerne la criticata trasmissione di documentazione bancaria rela- tiva ai conti intestati alle reclamanti, la legittimazione ricorsuale è data.
1.6.2 Per quanto concerne la trasmissione del rapporto della società I. SA del 5 febbraio 2004 è d'uopo rilevare che lo stesso è stato acquisito esclusiva- mente nell’ambito di un procedimento penale svizzero, segnatamente nella procedura aperta dal Ministero pubblico ticinese per l’ipotesi di riciclaggio di denaro, e non a fronte di una commissione rogatoria. Il rapporto litigioso non può quindi essere considerato il prodotto di un provvedimento coerciti- vo ai sensi dell’art. 64 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6.2). In linea di massima, un simile rapporto andrebbe considerato come un documento acquisito presso un terzo, il quale sarebbe l’unico a poter dare il proprio consenso alla sua stessa tra- smissione (sentenze non pubblicate del Tribunale federale del 9 dicembre 2005 nelle cause 1A.186/2005 e 1A.187/2005, entrambe al consid. 1.3.3). Sennonché esso contiene anche precise informazioni su flussi finanziari
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concernenti conti bancari intestati personalmente sia alla società A. che al- la società B., per cui contestualmente alla trasmissione di questo mezzo di prova esse risultano legittimate a ricorrere. Analogo discorso vale per quanto attiene ai due verbali d'interrogatorio del 27 e 28 giugno 2006. Si configura infatti l'eccezione prevista dalla giurisprudenza in DTF 124 II 180, dato che i testimoni forniscono informazioni su flussi finanziari e depositi bancari di cui le ricorrenti sono titolari.
1.7 Con il loro gravame le ricorrenti impugnano ugualmente la decisione di en- trata in materia e esecuzione del 4 agosto 2006 emessa dal Ministero pub- blico ticinese che ha accolto la domanda di assistenza del 20 luglio 2005 inoltrata dalle autorità italiane. Mediante tale decisione, che ha tra l'altro annullato e sostituito la decisione del 25 luglio 2006, l'autorità rogata ha fis- sato un termine alle ricorrenti per esprimersi sulla consegna semplificata ex art. 80c AIMP della relazione tecnica del 2 dicembre 2003 effettuata da L. e del rapporto del 5 febbraio 2004 della società I. SA. Le ricorrenti hanno ac- consentito alla consegna semplificata del primo documento ma non del se- condo. Nella misura in cui l'autorità d'esecuzione si è astenuta dall'ordinare l'inoltro all'autorità rogante del rapporto del 5 febbraio 2004, disponendone la trasmissione unicamente mediante decisione di chiusura, le ricorrenti non hanno alcun interesse pratico ad impugnare la decisione d'entrata in materia del 4 agosto 2006, la quale non rappresenta del resto decisione impugnabile ai sensi dell'art. 80e AIMP. Su questo punto il gravame è dun- que inammissibile.
2. Le ricorrenti, censurando la violazione del principio "ne bis in idem", so- stengono che i beni oggetto delle pendenti misure d'assistenza sarebbero già stati sequestrati e liberati - in quanto appurato di origine lecita - nel quadro di una precedente procedura penale, l'incremento del loro valore essendo da imputare unicamente ad investimenti effettuati in seguito. Es- sendo inoltre pendente in Svizzera un procedimento penale contro C. e D. fondato sugli stessi fatti che hanno dato origine alla domanda d'assistenza, la cooperazione sarebbe da rifiutare.
2.1 La Svizzera ha formulato la seguente riserva (lett. a) a riguardo dell'art. 2 CEAG: "La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giu- diziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati" (si precisa che il prevenuto deve risiedere in Sviz- zera, v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 424, pag. 460 e seg.). Secondo l'art. 66 cpv. 1 AIMP, l’assistenza può essere negata se la persona perseguita di- mora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto
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cui si riferisce la domanda. L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (art. 66 cpv. 2 AIMP). La domanda è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono (art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP).
La Svizzera e l'Italia hanno inoltre regolato bilateralmente la problematica legata ai procedimenti penali condotti parallelamente nei due Paesi, preci- sando al paragrafo 1 dell'art. III dell'Accordo che l’assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perse- guita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato ri- chiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l’essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. In questi casi, l'assistenza può tutta- via essere concessa se il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1 (v. art. III
n. 3 lett. a Accordo). Ciò vale anche nei casi in cui i fatti oggetto della sen- tenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest’ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in par- te anche nel territorio dello Stato richiesto (art. III n. 2 lett. a Accordo).
2.2 La censura secondo la quale vi sarebbero pendenti due procedure penali in Svizzera ed in Italia per i medesimi fatti, ciò che impedirebbe la concessio- ne dell'assistenza giudiziaria, non può essere accolta. Innanzitutto, nessu- na sentenza di assoluzione o di condanna è stata emessa sino ad oggi in Svizzera. Inoltre, l'inchiesta pendente all'estero non concerne unicamente C. e D., senza dimenticare, infine, che i medesimi non risiedono in Svizzera ma in Italia.
2.3 Per quanto attiene all'affermazione delle ricorrenti secondo la quale una precedente procedura penale avrebbe già determinato la provenienza leci- ta dei valori sequestrati, vi è da sottolineare quanto segue. Anche se in passato vi sono stati dei procedimenti contro C. e D. nel frattempo chiusi, è d'uopo rilevare che i fatti menzionati dalle ricorrenti risalgono a diversi anni fa. Esse fanno infatti riferimento a decisioni di dissequestro e di non luogo a procedere emesse tra il 1988 ed il 1994. Ebbene, le misure d'assistenza at- tualmente richieste concernono ulteriori nuove inchieste a carico delle per- sone summenzionate, le quali comprendono ugualmente nuovi capi d'ac- cusa rispetto al passato (v. act. 23 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese). A tal proposito, vi è da osservare che precedenti senten- ze d'assoluzione non possono avere nessuna influenza su procedure aper- te in seguito per nuovi fatti imputabili agli indagati. Ad ogni modo, pur ipo-
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tizzando di essere in presenza dei medesimi conti e magari anche, par- zialmente, dei medesimi valori patrimoniali, non è possibile escludere che i primi siano stati utilizzati, posteriormente alle decisioni di dissequestro summenzionate, per accogliere fondi provenienti da attività illecite più re- centi. L'analisi della documentazione bancaria può comunque già servire ad esaminare quegli incrementi di valore giustificati dalle ricorrenti nel loro gravame mediante operazioni d'investimento.
Si precisa inoltre, come rettamente osservato dal Ministero pubblico ticine- se nella sua risposta al ricorso, che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale civile e penale di Palermo del 30 ottobre 2006, in- vocata dalle ricorrenti, oltre a non essere cresciuta in giudicato (le parti so- no in attesa della motivazione), concerne unicamente una delle procedure a carico di D. e C., per cui nulla può esserne dedotto. L'autorità rogante non ha peraltro rinunciato all'evasione della domanda d'assistenza e del suo complemento. Ne consegue che anche su questi punti il ricorso deve essere respinto.
3. Secondo le ricorrenti gli atti richiesti dall'autorità estera sarebbero in con- trasto con il principio della proporzionalità. Essi non avrebbero nessuna re- lazione con le infrazioni perseguite e non permetterebbero di far progredire il procedimento all'estero, costituendo quindi una ricerca indiscriminata di prove.
3.1 La censura circa la mancata pertinenza delle misure contestate con l'in- chiesta estera non ha pregio. La questione di sapere se le informazioni ri- chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza- mento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dal- la CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ZIMMERMANN, op. cit., n. 476, pag. 513 e segg.), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inido- nee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio dell'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità ro- gante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
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È incontestabile che C. e D. – beneficiari economici dei conti intestati alle ricorrenti - sono indagati in Italia in più procedimenti penali per presunta collaborazione con l'organizzazione "Cosa nostra". Essi si sarebbero occu- pati in particolare di riciclare denaro proveniente dalle attività illecite della stessa. La domanda d'assistenza ha sufficientemente descritto i fatti conte- stati agli indagati, menzionando in particolare i nomi delle ricorrenti, sui cui conti si ritiene siano confluiti valori patrimoniali di dubbia provenienza. La trasmissione della documentazione menzionata nella decisione di chiusura inerente tali conti è senz'altro legittima e giustificata. Detta documentazione concerne d'altronde un periodo posteriore al procedimento terminatosi all'i- nizio degli anni novanta, riguardante quindi fatti nuovi che abbisognano di essere chiariti dall'autorità rogante, in ossequio dunque al principio della proporzionalità. In definitiva, le ricorrenti parrebbero misconoscere il princi- pio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie. Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni avvenute sui conti delle ricorrenti e l'eventuale riciclaggio di valori provenienti dall'attività di "Cosa nostra". La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accu- satoria sia sempre ancora fondata.
3.2 Implicitamente i ricorrenti rimproverano all'autorità rogante di voler procede- re ad una “fishing expedition”. Questa è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospet- to senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (POPP, Grundzüge der interna- tionalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inam- missibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 con- sid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si sta assolutamente muo- vendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio: le indagini della Pro- cura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo sono da porre in rela- zione alla vicinanza di C. e D. ad alcune importanti famiglie mafiose e al movimento d'ingenti capitali verso conti intestati a società all'estero, ele- menti che necessitano un esame approfondito (v. act. 19, con l'allegato A); le ipotesi di reato sono quelle di riciclaggio (art. 648bis CP italiano), d'asso- ciazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 e 416bis Codice penale ita- liano) nonché di trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia (art. 12quinquies L. n. 356/92); le relazioni bancarie oggetto della rogatoria in- ternazionale riguardano le società A. e B., dei cui conti in Svizzera sono
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aventi diritto economico D. risp. C., i quali sono indagati nel procedimento penale in questione. A queste condizioni non è certo possibile parlare di “fi- shing expedition”. Al contrario la commissione rogatoria è conforme sia al principio della proporzionalità che a quello della specialità.
4. Le ricorrenti sostengono che un altro motivo per rifiutare l'assistenza giudi- ziaria sarebbe l'intervenuta prescrizione assoluta che avrebbe estinto il rea- to. A questo modo esse omettono di considerare che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regola- ta dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qua- lora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3
n. 1 CEAG; DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.3).
5. Le ricorrenti ritengono inoltre che la domanda d'assistenza deve essere re- spinta in quanto incompleta e lacunosa. Ciò sarebbe dovuto al fatto che l'autorità rogante non avrebbe ottemperato alla richiesta di chiarimenti for- mulata dal Ministero pubblico ticinese riguardante le varie procedure penali pendenti in Italia a carico di C. e D.. La rogatoria sarebbe per questo abusi- va nonché propedeutica a misure confiscatorie di tipo amministrativo.
La CEAG regola, come indicato nel suo nome, l'assistenza giudiziaria in materia penale. Condizione è che la stessa venga richiesta per procedure concernenti reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudizia- ria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie dell'autorità ri- chiedente (art. 1 n. 1 CEAG; DTF 133 IV 40 consid. 3.2). Il Tribunale fede- rale ha già avuto modo di affermare che le richieste di assistenza giudizia- ria volte ad ottenere unicamente informazioni utili per procedure stretta- mente amministrative o civili sono abusive (DTF 132 II 178 consid. 2.2 e rinvii). Nella fattispecie, non vi è alcun elemento concreto che possa far credere che le informazioni richieste dalle autorità italiane debbano essere esclusivamente utilizzate in procedure di natura amministrativa. Dalla ri- chiesta d'assistenza giudiziaria si evince che le informazioni richieste devo- no servire all'autorità rogante ad istruire un procedimento penale a carico di C., D. ed altri per titolo di riciclaggio, associazione per delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia. Non vi sono mo- tivi o fatti che debbano indurre l'autorità a scostarsi da tali elementi; la cen- sura delle ricorrenti a tal proposito costituisce dunque una mera afferma- zione di parte destituita di ogni fondamento. Vi è inoltre da aggiungere che, come già rilevato dal Ministero pubblico ticinese, alla richiesta d'informazio- ni complementari del 16 febbraio 2006 inoltrata dall'autorità rogata (v. act.
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22 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese) è seguita l'esau- riente risposta dell'autorità estera (v. act. 23 dell'incarto rogatoriale del Mi- nistero pubblico ticinese), ciò che ha permesso all'autorità ticinese di ema- nare la propria decisione di entrata in materia ed esecuzione parziale an- che sulla base delle ulteriori informazioni ricevute. La censura formulata in questo ambito dalla ricorrente è pertanto infondata.
6. Per quanto riguarda la domanda d'oscuramento dei riferimenti a J. e K. nei verbali d'interrogatorio dell'avv. G. e di H., essa è irricevibile già per il fatto che una conclusione ricorsuale proposta soltanto nell'interesse di terzi non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; sentenza TPF RR.2007.32 del 24 aprile 2007, consid. 2.1-2.2).
7. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto nella misu- ra della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.
La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relati- vi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicita- mente riservata all’art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determi- nazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legisla- tore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale fe- derale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamen- te previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogi- camente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta, in solido, a carico delle ricorren- ti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 5 giugno 2007
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Mario Molo - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte- grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente im- portante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF).