Estradizione al Principato di Monaco. Ordinanza di arresto provvisisorio a scopo di estradizione (art. 44 e segg. AIMP).
Sachverhalt
A. Il 9 novembre 2010 il Tribunale Correzionale del Principato di Monaco ha condannato A. ad una pena di 18 mesi di carcere per titolo di "recel d'escroqueries", sulla base degli art. 325, 330 e 339 del Codice penale mo- negasco, in relazione a numerose truffe in materia di IVA comunitaria com- messe in Italia durante il periodo dal 1997 al 1999 (act. 1.4).
B. Il 17 novembre 2010 Interpol Monaco ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto a scopo di estradizione di A. (act. 5.1). La predetta è stata arrestata il 13 giugno 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di polizia del Cantone Ti- cino, le quali hanno condotto l'estrandanda al Carcere giudiziario "La Fare- ra" di Cadro. Nel suo interrogatorio del 14 giugno 2011 davanti al Procura- tore Generale ticinese, A. ha dichiarato di essere la persona indicata nell'ordinanza di arresto provvisorio (act. 1.7). Mediante scritto dello stesso giorno, essa si è opposta alla sua estradizione in via semplificata al Princi- pato di Monaco (act. 1.8).
C. Il 14 giugno 2011, A. ha interposto reclamo contro l'ordinanza di arresto provvisorio, postulando in via principale l'annullamento della stessa nonché la sua definitiva scarcerazione (act. 1).
D. Con scritti del 13 e 14 giugno 2011 l'UFG ha chiesto alle autorità monega- sche competenti, per il tramite di Interpol Berna, un esposto dettagliato dei fatti rimproverati alla reclamante, precisando che in mancanza di tali indica- zioni nel termine assegnato, ossia il 14 giugno 2011, alle ore 16:00, l'inte- ressata avrebbe potuto essere rimessa in libertà (act. 5.3 e 5.5). Il 14 giu- gno 2011 il Procuratore Generale di Monaco ha risposto all'UFG, per il tra- mite di Interpol Monaco, che la domanda di arresto in vista di estradizione conteneva le dovute indicazioni sul reato addebitato ad A. e che in un se- condo tempo avrebbe fatto pervenire la domanda di estradizione con i pre- scritti corredi giusta l'art. 12 CEEstr (act. 5.6); egli non ha tuttavia trasmesso le informazioni richieste dall'autorità svizzera. Il 15 giugno 2011 l'UFG ha fissato alle autorità monegasche competenti, per il tramite di Interpol Berna, un ultimo termine, scadente lo stesso giorno alle ore 13:30, per l'invio delle suddette informazioni (act. 5.9). Trascorso infruttuosamente questo termine, l'UFG ha comunicato al Procuratore Generale ticinese, con telefax urgente, la sua decisione di far scarcerare la reclamante. Quest'ultima è pertanto stata rimessa in libertà dalle autorità ticinesi il 15 giugno 2011. Tale scarce- razione è stata comunicata il medesimo giorno dall'UFG alle autorità mone- gasche competenti per il tramite d'Interpol Berna (act. 5.11).
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E. Con scritto del 16 giugno 2011 l'insorgente ha comunicato l'avvenuta scar- cerazione alla presente autorità, precisando che il reclamo inoltrato il 14 giu- gno 2011 doveva essere ritenuto privo di oggetto (act. 3).
F. Mediante osservazioni del 21 giugno 2011 l'UFG chiede che il reclamo sia dichiarato inammissibile (act. 5).
G. Nella sua replica del 22 giugno 2011 la reclamante ha chiesto di voler giudi- care nel senso delle conclusioni formulate nel suo gravame, nel caso in cui questo tribunale dovesse entrare nel merito della vertenza (act. 6).
Delle argomentazioni delle parti si dirà in quanto necessario nei conside- randi in diritto.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2.1 L'estradizione fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione "per l'estradizione reciproca dei delin- quenti" conclusa il 10 dicembre 1885 (in seguito: Convenzione bilaterale; RS 0.353.956.7) ed entrata in vigore il 1° febbraio 1886. Dal 1° mag- gio 2009 è inoltre retta dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1), con i relativi protocolli addizionali (RS 0.353.11-12), in seguito all’adesione del Principato di Monaco a questa convenzione multilaterale già in vigore per la Svizzera dal 20 marzo 1967. A quest'ultimo proposito va notato che l'adesione monegasca non è ancora registrata nella RS ma solo nella seguente lista del Dipartimento federale degli affari esteri in internet: http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv/data39/e_19570239.html; http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv/data78/e_19750278.html; http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv/data61/e_19780061.html.
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il di- ritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello conven- zionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP;
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RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.4 La legittimazione ricorsuale personale dell'estradanda (da non confondere, come sembrerebbe fare l'UFG nelle sue osservazioni, con l'impugnabilità in quanto tale del provvedimento in questione; v. infra consid. 2.2) è pacifica (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii) così come la tempestività del reclamo (art. 50 cpv. 3 AIMP).
E. 2.1 In base all’art. 16 n. 1 CEEstr (v. anche art. 3 della Convenzione bilaterale), in caso d'urgenza, lo Stato richiedente può domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell’individuo ricercato. L’arresto provvisorio costituisce una misura provvisionale volta a garantire l’esecuzione della detenzione in vista di estradizione (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 322 n. 346; PETER POPP, Grundzüge der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 337 n. 497). Come tale deve essere eseguita immediatamente e senza eccessivi formalismi. In questo senso la domanda di arresto deve in- dicare l’esistenza di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza (art. 16 n. 1 unita- mente ad art. 12 n. 2 lett. a CEEstr), manifestando altresì l’intenzione di inviare una domanda d’estradizione; essa deve menzionare il reato per il quale l’estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato com- messo e, nella misura del possibile, il segnalamento dell’individuo ricercato (art. 16 n. 2 CEEstr). Su questo punto la Svizzera ha tuttavia espresso una riserva nel senso che essa chiede che qualsiasi domanda trasmessale con- tenga una breve descrizione dei fatti messi a carico della persona ricercata, comprese le indicazioni essenziali permettenti di valutare la natura del reato sotto il profilo del diritto di estradizione. È per l’appunto in base a questa ri- serva che l’UFG ha giustamente richiesto alle autorità monegasche raggua- gli supplementari, ordinando poi in maniera conseguente la scarcerazione dell’estradanda di fronte all’inazione dell’autorità estera.
Accanto a queste norme internazionali, nel campo delle misure provvisiona- li, occorre fare riferimento anche agli art. 44 e segg. AIMP. A norma dell'art. 44 AIMP, gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizio- ne in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione in- ternazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti. In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento
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penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro (art. 45 cpv. 1 AIMP). Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizio- ne della persona fermata e dei locali (art. 45 cpv. 2 AIMP). Il fermo e il se- questro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale (art. 46 cpv. 1 AIMP). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo (art. 46 cpv. 2 AIMP).
E. 2.2 Secondo l'UFG la reclamante non è legittimata a ricorrere in quanto la pre- sente procedura si è fermata allo stadio dell'ordinanza di arresto provviso- rio, senza che sia stato emesso un ordine di arresto in vista d'estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP.
E. 2.2.1 Tale argomentazione non può essere condivisa. Se da un lato è certamente vero che non era data la possibilità di ricorso offerta dall’art. 48 cpv. 2 AIMP, nella misura in cui questa presuppone effettivamente un ordine di arresto giusta l’art. 47 AIMP, sarebbe preoccupante, sotto il profilo dell’habeas cor- pus (per un inquadramento generale v. TOM BINGHAM, The Rule of Law, Londra 2010, pag. 13 e segg.), che il fermo in quanto tale non sia contesta- bile. Ed in effetti la legge prevede appositamente, in casi simili, il rimedio generico giusta l'art. 25 cpv. 1 AIMP: “salvo che la legge disponga altrimen- ti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità fede- rali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale”, non diversamente da quanto avveniva prima della riforma del 17 giugno 2005 (in vigore dal 1° gen- naio 2007) con il vecchio ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federa- le (v. DTF 122 IV 188 consid. 1a/bb; LAURENT MOREILLON; Entraide interna- tionale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 14 ad art. 25 AIMP). Il rimedio in questione attribuisce al Tribunale penale federale una competenza generale, suscettibile di eccezioni soltanto nei casi previsti dalla legge (v. già DTF 119 Ib 56 consid. 1c). Il fermo giusta gli art. 44 e segg. AIMP è un provvedimento individuale e concreto fondato sul diritto pubblico federale pacificamente sussumibile alla nozione di decisione giusta l’art. 5 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP (v. mutatis mutandis in ma- teria di procedura penale nazionale ANDREAS KELLER, in Donatsch/Hans- jakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2010, n. 10 e 13 ad art. 393 CPP). L’incarcerazione di una persona costituisce una massiccia restrizione dei suoi diritti fondamen- tali (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 88). Gli art. 5 n. 1 lett. f, n. 3 e 4 CEDU, art. 9 Patto ONU II e art. 31 Cost., prevedono che ogni persona tratta in arresto, quindi anche chi si tro- va in carcere in vista d'estradizione, ha il diritto di adire un tribunale indi- pendente e imparziale affinché esso decida, entro breve termine, sulla legit- timità della sua privazione della libertà. In questo senso dato che l'UFG è
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un'unità amministrativa che non esercita alcuna funzione giudiziaria è soltanto con un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale che si concretizza il diritto ad un controllo giudiziario dell’arresto (TPF 2009 145 consid. 2.5.2).
E. 2.2.2 Nella fattispecie, l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa dall'UFG il 13 giugno 2011 ed il fermo è avvenuto lo stesso giorno. Il reclamo è stato presentato da A. il giorno immediatamente successivo. Siccome non era stato ancora spiccato l'ordine di arresto in vista d'estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP, la reclamante non poteva, a questo stadio della procedura, avvalersi della possibilità di ricorso offerta dall'art. 48 cpv. 2 AIMP, ma era legittimata a contestare la decisione di fermo in quanto tale, in virtù del rimedio generale previsto dall'art. 25 cpv. 1 AIMP (pur senza ri- chiamare questa norma ammettono esplicitamente una possibilità di ricorso anche DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2011, pag. 108 n. 2; v. anche DTF 111 Ib 319 consid. 3), a condizione di prevalersi di una violazione degli art. 44 e segg. AIMP, dell’art. 16 CEEstr o dell’art. 3 della Convenzione bilaterale. Le cen- sure concernenti l'ordine d'arresto in quanto tale avrebbero invece dovuto essere sollevate in un eventuale successivo ricorso giusta l'art. 48 cpv. 2 AIMP (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3, MOREILLON, op. cit., n. 19 ad art. 47 AIMP). Sennonché in data 13 e 14 giugno 2011, l'UFG ha interpellato le autorità monegasche onde ottenere precisazioni circa i fatti addebitati alla reclamante e in assenza delle informazioni richieste, ha deciso di rimettere l'estradanda in libertà il 15 giugno 2011. In questo senso il presente gravame è divenuto privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo, motivo per cui, come da giurisprudenza in questi casi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011, consid. 2.1 e rinvii) le precedenti conside- razioni valgono solo per la questione dei costi e dell’indennità in applica- zione analogica dell'art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 di- cembre 1947 (PCF; RS 273). In base a questa disposizione quando una li- te diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribuna- le, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo termi- nato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. A questo proposito va preso atto che tutte le censure della reclamante non concernevano il fermo in quanto tale, ma anticipavano considerazioni rela- tive all’ordine d’arresto o addirittura all’estradizione, per cui erano chiara- mente premature e non avrebbero meritato ulteriore disamina. Nell’agire dell’UFG non è del resto ravvisabile nessuna irregolarità ed è anzi rimar- chevole la celerità con cui esso ha chiarito la situazione, cercando senza indugio il contatto con le autorità estere e scarcerando subito l’estradanda non appena è apparso chiaro che le autorità monegasche non avevano in-
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tenzione di rispettare il contenuto della riserva apposta dalla Svizzera all’art. 16 CEEstr.
E. 2.3 Concludendo, dato che le modalità e la durata dell’arresto provvisorio non prestano il fianco a nessuna critica, se non fosse stato dichiarato privo di oggetto, il gravame avrebbe dovuto essere respinto, per cui si giustifica di accollare una tassa di giustizia a carico della reclamante. Essa è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 300.--.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- La causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 300.-- viene posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 12 luglio 2011 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Joséphine Contu, Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., rappresentata dall'avv. Ergin Cimen, Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Estradizione al Principato di Monaco
Ordinanza di arresto provvisorio a scopo di estradizione (art. 44 e segg. AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.135
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Fatti: A. Il 9 novembre 2010 il Tribunale Correzionale del Principato di Monaco ha condannato A. ad una pena di 18 mesi di carcere per titolo di "recel d'escroqueries", sulla base degli art. 325, 330 e 339 del Codice penale mo- negasco, in relazione a numerose truffe in materia di IVA comunitaria com- messe in Italia durante il periodo dal 1997 al 1999 (act. 1.4).
B. Il 17 novembre 2010 Interpol Monaco ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto a scopo di estradizione di A. (act. 5.1). La predetta è stata arrestata il 13 giugno 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di polizia del Cantone Ti- cino, le quali hanno condotto l'estrandanda al Carcere giudiziario "La Fare- ra" di Cadro. Nel suo interrogatorio del 14 giugno 2011 davanti al Procura- tore Generale ticinese, A. ha dichiarato di essere la persona indicata nell'ordinanza di arresto provvisorio (act. 1.7). Mediante scritto dello stesso giorno, essa si è opposta alla sua estradizione in via semplificata al Princi- pato di Monaco (act. 1.8).
C. Il 14 giugno 2011, A. ha interposto reclamo contro l'ordinanza di arresto provvisorio, postulando in via principale l'annullamento della stessa nonché la sua definitiva scarcerazione (act. 1).
D. Con scritti del 13 e 14 giugno 2011 l'UFG ha chiesto alle autorità monega- sche competenti, per il tramite di Interpol Berna, un esposto dettagliato dei fatti rimproverati alla reclamante, precisando che in mancanza di tali indica- zioni nel termine assegnato, ossia il 14 giugno 2011, alle ore 16:00, l'inte- ressata avrebbe potuto essere rimessa in libertà (act. 5.3 e 5.5). Il 14 giu- gno 2011 il Procuratore Generale di Monaco ha risposto all'UFG, per il tra- mite di Interpol Monaco, che la domanda di arresto in vista di estradizione conteneva le dovute indicazioni sul reato addebitato ad A. e che in un se- condo tempo avrebbe fatto pervenire la domanda di estradizione con i pre- scritti corredi giusta l'art. 12 CEEstr (act. 5.6); egli non ha tuttavia trasmesso le informazioni richieste dall'autorità svizzera. Il 15 giugno 2011 l'UFG ha fissato alle autorità monegasche competenti, per il tramite di Interpol Berna, un ultimo termine, scadente lo stesso giorno alle ore 13:30, per l'invio delle suddette informazioni (act. 5.9). Trascorso infruttuosamente questo termine, l'UFG ha comunicato al Procuratore Generale ticinese, con telefax urgente, la sua decisione di far scarcerare la reclamante. Quest'ultima è pertanto stata rimessa in libertà dalle autorità ticinesi il 15 giugno 2011. Tale scarce- razione è stata comunicata il medesimo giorno dall'UFG alle autorità mone- gasche competenti per il tramite d'Interpol Berna (act. 5.11).
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E. Con scritto del 16 giugno 2011 l'insorgente ha comunicato l'avvenuta scar- cerazione alla presente autorità, precisando che il reclamo inoltrato il 14 giu- gno 2011 doveva essere ritenuto privo di oggetto (act. 3).
F. Mediante osservazioni del 21 giugno 2011 l'UFG chiede che il reclamo sia dichiarato inammissibile (act. 5).
G. Nella sua replica del 22 giugno 2011 la reclamante ha chiesto di voler giudi- care nel senso delle conclusioni formulate nel suo gravame, nel caso in cui questo tribunale dovesse entrare nel merito della vertenza (act. 6).
Delle argomentazioni delle parti si dirà in quanto necessario nei conside- randi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2.1 L'estradizione fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione "per l'estradizione reciproca dei delin- quenti" conclusa il 10 dicembre 1885 (in seguito: Convenzione bilaterale; RS 0.353.956.7) ed entrata in vigore il 1° febbraio 1886. Dal 1° mag- gio 2009 è inoltre retta dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1), con i relativi protocolli addizionali (RS 0.353.11-12), in seguito all’adesione del Principato di Monaco a questa convenzione multilaterale già in vigore per la Svizzera dal 20 marzo 1967. A quest'ultimo proposito va notato che l'adesione monegasca non è ancora registrata nella RS ma solo nella seguente lista del Dipartimento federale degli affari esteri in internet: http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv/data39/e_19570239.html; http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv/data78/e_19750278.html; http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv/data61/e_19780061.html.
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il di- ritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello conven- zionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP;
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RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.4 La legittimazione ricorsuale personale dell'estradanda (da non confondere, come sembrerebbe fare l'UFG nelle sue osservazioni, con l'impugnabilità in quanto tale del provvedimento in questione; v. infra consid. 2.2) è pacifica (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii) così come la tempestività del reclamo (art. 50 cpv. 3 AIMP).
2.
2.1 In base all’art. 16 n. 1 CEEstr (v. anche art. 3 della Convenzione bilaterale), in caso d'urgenza, lo Stato richiedente può domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell’individuo ricercato. L’arresto provvisorio costituisce una misura provvisionale volta a garantire l’esecuzione della detenzione in vista di estradizione (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 322 n. 346; PETER POPP, Grundzüge der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 337 n. 497). Come tale deve essere eseguita immediatamente e senza eccessivi formalismi. In questo senso la domanda di arresto deve in- dicare l’esistenza di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza (art. 16 n. 1 unita- mente ad art. 12 n. 2 lett. a CEEstr), manifestando altresì l’intenzione di inviare una domanda d’estradizione; essa deve menzionare il reato per il quale l’estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato com- messo e, nella misura del possibile, il segnalamento dell’individuo ricercato (art. 16 n. 2 CEEstr). Su questo punto la Svizzera ha tuttavia espresso una riserva nel senso che essa chiede che qualsiasi domanda trasmessale con- tenga una breve descrizione dei fatti messi a carico della persona ricercata, comprese le indicazioni essenziali permettenti di valutare la natura del reato sotto il profilo del diritto di estradizione. È per l’appunto in base a questa ri- serva che l’UFG ha giustamente richiesto alle autorità monegasche raggua- gli supplementari, ordinando poi in maniera conseguente la scarcerazione dell’estradanda di fronte all’inazione dell’autorità estera.
Accanto a queste norme internazionali, nel campo delle misure provvisiona- li, occorre fare riferimento anche agli art. 44 e segg. AIMP. A norma dell'art. 44 AIMP, gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizio- ne in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione in- ternazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti. In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento
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penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro (art. 45 cpv. 1 AIMP). Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizio- ne della persona fermata e dei locali (art. 45 cpv. 2 AIMP). Il fermo e il se- questro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale (art. 46 cpv. 1 AIMP). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo (art. 46 cpv. 2 AIMP).
2.2 Secondo l'UFG la reclamante non è legittimata a ricorrere in quanto la pre- sente procedura si è fermata allo stadio dell'ordinanza di arresto provviso- rio, senza che sia stato emesso un ordine di arresto in vista d'estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP.
2.2.1 Tale argomentazione non può essere condivisa. Se da un lato è certamente vero che non era data la possibilità di ricorso offerta dall’art. 48 cpv. 2 AIMP, nella misura in cui questa presuppone effettivamente un ordine di arresto giusta l’art. 47 AIMP, sarebbe preoccupante, sotto il profilo dell’habeas cor- pus (per un inquadramento generale v. TOM BINGHAM, The Rule of Law, Londra 2010, pag. 13 e segg.), che il fermo in quanto tale non sia contesta- bile. Ed in effetti la legge prevede appositamente, in casi simili, il rimedio generico giusta l'art. 25 cpv. 1 AIMP: “salvo che la legge disponga altrimen- ti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità fede- rali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale”, non diversamente da quanto avveniva prima della riforma del 17 giugno 2005 (in vigore dal 1° gen- naio 2007) con il vecchio ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federa- le (v. DTF 122 IV 188 consid. 1a/bb; LAURENT MOREILLON; Entraide interna- tionale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 14 ad art. 25 AIMP). Il rimedio in questione attribuisce al Tribunale penale federale una competenza generale, suscettibile di eccezioni soltanto nei casi previsti dalla legge (v. già DTF 119 Ib 56 consid. 1c). Il fermo giusta gli art. 44 e segg. AIMP è un provvedimento individuale e concreto fondato sul diritto pubblico federale pacificamente sussumibile alla nozione di decisione giusta l’art. 5 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP (v. mutatis mutandis in ma- teria di procedura penale nazionale ANDREAS KELLER, in Donatsch/Hans- jakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2010, n. 10 e 13 ad art. 393 CPP). L’incarcerazione di una persona costituisce una massiccia restrizione dei suoi diritti fondamen- tali (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 88). Gli art. 5 n. 1 lett. f, n. 3 e 4 CEDU, art. 9 Patto ONU II e art. 31 Cost., prevedono che ogni persona tratta in arresto, quindi anche chi si tro- va in carcere in vista d'estradizione, ha il diritto di adire un tribunale indi- pendente e imparziale affinché esso decida, entro breve termine, sulla legit- timità della sua privazione della libertà. In questo senso dato che l'UFG è
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un'unità amministrativa che non esercita alcuna funzione giudiziaria è soltanto con un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale che si concretizza il diritto ad un controllo giudiziario dell’arresto (TPF 2009 145 consid. 2.5.2).
2.2.2 Nella fattispecie, l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa dall'UFG il 13 giugno 2011 ed il fermo è avvenuto lo stesso giorno. Il reclamo è stato presentato da A. il giorno immediatamente successivo. Siccome non era stato ancora spiccato l'ordine di arresto in vista d'estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP, la reclamante non poteva, a questo stadio della procedura, avvalersi della possibilità di ricorso offerta dall'art. 48 cpv. 2 AIMP, ma era legittimata a contestare la decisione di fermo in quanto tale, in virtù del rimedio generale previsto dall'art. 25 cpv. 1 AIMP (pur senza ri- chiamare questa norma ammettono esplicitamente una possibilità di ricorso anche DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2011, pag. 108 n. 2; v. anche DTF 111 Ib 319 consid. 3), a condizione di prevalersi di una violazione degli art. 44 e segg. AIMP, dell’art. 16 CEEstr o dell’art. 3 della Convenzione bilaterale. Le cen- sure concernenti l'ordine d'arresto in quanto tale avrebbero invece dovuto essere sollevate in un eventuale successivo ricorso giusta l'art. 48 cpv. 2 AIMP (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3, MOREILLON, op. cit., n. 19 ad art. 47 AIMP). Sennonché in data 13 e 14 giugno 2011, l'UFG ha interpellato le autorità monegasche onde ottenere precisazioni circa i fatti addebitati alla reclamante e in assenza delle informazioni richieste, ha deciso di rimettere l'estradanda in libertà il 15 giugno 2011. In questo senso il presente gravame è divenuto privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo, motivo per cui, come da giurisprudenza in questi casi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011, consid. 2.1 e rinvii) le precedenti conside- razioni valgono solo per la questione dei costi e dell’indennità in applica- zione analogica dell'art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 di- cembre 1947 (PCF; RS 273). In base a questa disposizione quando una li- te diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribuna- le, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo termi- nato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. A questo proposito va preso atto che tutte le censure della reclamante non concernevano il fermo in quanto tale, ma anticipavano considerazioni rela- tive all’ordine d’arresto o addirittura all’estradizione, per cui erano chiara- mente premature e non avrebbero meritato ulteriore disamina. Nell’agire dell’UFG non è del resto ravvisabile nessuna irregolarità ed è anzi rimar- chevole la celerità con cui esso ha chiarito la situazione, cercando senza indugio il contatto con le autorità estere e scarcerando subito l’estradanda non appena è apparso chiaro che le autorità monegasche non avevano in-
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tenzione di rispettare il contenuto della riserva apposta dalla Svizzera all’art. 16 CEEstr.
2.3 Concludendo, dato che le modalità e la durata dell’arresto provvisorio non prestano il fianco a nessuna critica, se non fosse stato dichiarato privo di oggetto, il gravame avrebbe dovuto essere respinto, per cui si giustifica di accollare una tassa di giustizia a carico della reclamante. Essa è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 300.--.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- viene posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 12 luglio 2011
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali deci- sioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notifi- cate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcera- zione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolar- mente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).