Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Monaco; vorläufige Festnahme zur Auslieferung.
Sachverhalt
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Il 17 novembre 2010 le autorità monegasche hanno chiesto per il tramite di Interpol Monaco alle competenti autorità svizzere l'arresto di A. a scopo di estradizione. La predetta è stata arrestata il 13 giugno 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di polizia del Cantone Ticino, le quali hanno condotto l'estradanda al Carcerio giudiziario "La Farera" di Cadro. Nel suo interrogatorio del 14 giugno 2011 davanti al Procuratore ticinese, A. ha dichiarato di essere la persona indicata nell'ordinanza di arresto provvisorio. Mediante atto dello stesso giorno, essa si è opposta alla sua scarcerazione in via semplificata al Principato di Monaco.
Il 14 giugno 2011, A. ha interposto reclamo contro l'ordinanza di arresto provvisorio, postulando in via principale l'annullamento della stessa nonché la sua definitiva scarcerazione.
Con scritti del 13 e 14 giugno 2011 l'UFG ha chiesto alle autorità monegasche competenti un esposto dettagliato dei fatti rimproverati alla reclamante, precisando che in mancanza di tali indicazioni nel termine assegnato, ossia il 14 giugno 2011, alle ore 16:00, l'interessata avrebbe potuto essere scarcerata. Trascorso infruttuosamente questo termine, A. è stata rimessa in libertà dalle autorità ticinesi il 15 giugno 2011. Tale scarcerazione è stata comunicata il medesimo giorno dall'UFG alle autorità monegasche competenti. Con scritto del 16 giugno 2011 l'insorgente ha comunicato l'avvenuta scarcerazione alla presente autorità precisando che il suo reclamo doveva essere ritenuto privo di oggetto. Mediante osservazioni del 21 giugno 2011 l'UFG ha chiesto che il reclamo fosse dichiarato inammissibile.
La II Corte dei reclami penali ha dichiarato il gravame di A. privo di oggetto e la causa è stata stralciata dal ruolo.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 CEEstr.
2.3 Concludendo, dato che le modalità e la durata dell’arresto provvisorio non prestano il fianco a nessuna critica, se non fosse stato dichiarato privo di oggetto, il gravame avrebbe dovuto essere respinto, per cui si giustifica di accollare una tassa di giustizia a carico della reclamante. […].
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28. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa Silvio Berlusconi contro Ministero pubblico della Confederazione del 15 luglio 2011 (RR.2011.179)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; partecipazione a videoconferenza.
Art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP, art. VI Accordo italo-svizzero che completa e agevola l'applicazione della CEAG
La videoconferenza è una forma alternativa di presenza di persone che partecipano a processo estero, per cui vi è motivo di sussumere l'atto in questione all'ipotesi di cui all'art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP. Il rifiuto dell'autorità d'esecuzione di ammettere la presenza di un difensore svizzero dell'imputato all'estero all'atto istruttorio dibattimentale eseguito per via rogatoriale causa un pregiudizio immediato e irreparabile, nella misura in cui trattandosi di interrogatori di terzi, soltanto quest’ultimi saranno in linea di massima legittimati a ricorrere contro la decisione di chiusura riguardante la trasmissione in quanto tale delle prove raccolte nell’ambito di tali atti istruttori, operazione che avrà luogo se le condizioni dell'assistenza saranno riunite (consid. 1.4).
Non riguardando la commissione rogatoria un atto istruttorio predibattimentale, ma la celebrazione di un’udienza dibattimentale da parte di un tribunale estero nel processo in cui il ricorrente è imputato, quest'ultimo ha il diritto di assistervi e/o di farsi rappresentare, anche per non pregiudicare l'utilizzabilità delle prove nella procedura estera (consid. 2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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après: Message CPP) rappelle en effet à ce propos ce qui suit: «la révision est ouverte contre les jugements rendus par les juridictions de n’importe quel degré ayant acquis force de chose jugée, et dans les cas où le jugement intervient dans le cadre d’une procédure simplifiée comme celle de l’ordonnance pénale (art. 355 ss) et l’ordonnance pénale en matière de contraventions (art. 361 ss) car c’est précisément dans ces cas que des faits ou moyens de preuve sérieux peuvent facilement échapper. Une procédure de révision peut, en outre, être introduite contre une décision judiciaire ultérieure, telle une décision relative à l’exécution d’une peine conditionnelle. Elle peut aussi porter sur la question de la culpabilité et la question civile, mais non sur celle des frais ou des indemnités» (FF 2005 1303).
2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que sous l’empire du nouveau droit, il n’est possible de demander la révision des décisions de la Ire Cour des plaintes que lorsque cette dernière statue sur les recours et plaintes qui sont de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par surabondance, il convient de relever qu’au vu du Message CPP précité (FF 2005 1303), une demande de révision sur une question de frais ou d’indemnités n’est de toute façon pas possible. La demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable.
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27. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 12 luglio 2011 (RR.2011.135)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco; ordinanza di arresto provvisorio a scopo di estradizione.
Art. 44 e segg. AIMP
Dato che l'UFG è un'unita amministrativa che non esercita alcuna funzione giudiziaria è soltanto con un ricorso alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale che si concretizza il diritto ad un controllo giudiziario dell'arresto (consid. 2.2.1).
Finché non è stato spiccato l'ordine di arresto in vista di estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP, la persona tratta in arresto non può, a questo stadio della procedura, avvalersi della possibilità di ricorso offerta dall'art. 48 cpv. 2 AIMP, ma è legittimata a contestare la decisione di fermo in quanto tale, in
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virtù del rimedio generale previsto dall'art. 25 cpv. 1 AIMP, a condizione di prevalersi di una violazione degli art. 44 e segg. AIMP, dell'art. 16 CEEstr o dell'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1885 tra la Svizzera e il Principato di Monaco per l'estradizione reciproca dei delinquenti (consid. 2.2.2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Monaco; vorläufige Festnahme zur Auslieferung.
Art. 44 ff. IRSG
Das Bundesamt für Justiz hat als Verwaltungsbehörde keine gerichtliche Stellung; dem Anspruch auf richterliche Überprüfung der Haft wird durch die Möglichkeit der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Rechnung getragen (E. 2.2.1).
Solange kein Auslieferungshaftbefehl im Sinne von Art. 47 Abs. 1 IRSG erlassen wurde, kann eine festgenommene Person in diesem Verfahrensstadium keine Beschwerde gemäss Art. 48 Abs. 2 IRSG erheben; sie ist jedoch legitimiert, ihre Festnahme als solche mittels der allgemeinen Beschwerde gemäss Art. 25 Abs. 1 IRSG anzufechten, unter der Voraussetzung, dass sie eine Verletzung von Art. 44 ff. IRSG, Art. 16 EAÜ oder Art. 3 der Übereinkunft vom 10. Dezember 1885 zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Monaco betreffend die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern geltend macht (E. 2.2.2).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Principauté de Monaco; ordonnance d'arrestation provisoire aux fins d’extradition.
Art. 44 ss EIMP
Dans la mesure où l’OFJ est une unité administrative qui n’exerce pas de fonction judiciaire, ce n’est que par le biais d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que se concrétise le droit à un contrôle judiciaire de l’arrestation (consid. 2.2.1).
Tant que n’a pas été émis le mandat d’arrêt aux fins d’extradition au sens de l’art. 47 al. 1 EIMP, la personne arrêtée ne peut, à ce stade de la procédure, se prévaloir de la voie de recours offerte par l’art. 48 al. 2 EIMP, mais est légitimée à entreprendre la décision d’arrestation en tant que telle, en vertu de la voie de recours générale prévue par l’art. 25 al. 1 EIMP, à condition d’invoquer une violation des art. 44 ss EIMP, de l’art. 16 CEExtr ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1885 entre la Suisse et la Principauté de Monaco pour assurer l’extradition réciproque des malfaiteurs (consid. 2.2.2).
Riassunto dei fatti:
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Il 17 novembre 2010 le autorità monegasche hanno chiesto per il tramite di Interpol Monaco alle competenti autorità svizzere l'arresto di A. a scopo di estradizione. La predetta è stata arrestata il 13 giugno 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di polizia del Cantone Ticino, le quali hanno condotto l'estradanda al Carcerio giudiziario "La Farera" di Cadro. Nel suo interrogatorio del 14 giugno 2011 davanti al Procuratore ticinese, A. ha dichiarato di essere la persona indicata nell'ordinanza di arresto provvisorio. Mediante atto dello stesso giorno, essa si è opposta alla sua scarcerazione in via semplificata al Principato di Monaco.
Il 14 giugno 2011, A. ha interposto reclamo contro l'ordinanza di arresto provvisorio, postulando in via principale l'annullamento della stessa nonché la sua definitiva scarcerazione.
Con scritti del 13 e 14 giugno 2011 l'UFG ha chiesto alle autorità monegasche competenti un esposto dettagliato dei fatti rimproverati alla reclamante, precisando che in mancanza di tali indicazioni nel termine assegnato, ossia il 14 giugno 2011, alle ore 16:00, l'interessata avrebbe potuto essere scarcerata. Trascorso infruttuosamente questo termine, A. è stata rimessa in libertà dalle autorità ticinesi il 15 giugno 2011. Tale scarcerazione è stata comunicata il medesimo giorno dall'UFG alle autorità monegasche competenti. Con scritto del 16 giugno 2011 l'insorgente ha comunicato l'avvenuta scarcerazione alla presente autorità precisando che il suo reclamo doveva essere ritenuto privo di oggetto. Mediante osservazioni del 21 giugno 2011 l'UFG ha chiesto che il reclamo fosse dichiarato inammissibile.
La II Corte dei reclami penali ha dichiarato il gravame di A. privo di oggetto e la causa è stata stralciata dal ruolo.
Estratto dei considerandi:
2.1 In base all’art. 16 n. 1 CEEstr (v. anche art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1885 tra la Svizzera e il Principato di Monaco per l'estradizione reciproca dei delinquenti [in seguito: Convenzione bilaterale; RS 0.353.956.7], entrata in vigore il 1° febbraio 1886), in caso d'urgenza, lo Stato richiedente può domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell’individuo ricercato. L’arresto provvisorio costituisce una misura provvisionale volta a garantire l’esecuzione della detenzione in vista di estradizione (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
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internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 322 n. 346; PETER POPP, Grundzüge der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 337 n. 497). Come tale deve essere eseguita immediatamente e senza eccessivi formalismi. In questo senso la domanda di arresto deve indicare l’esistenza di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza (art. 16 n. 1 unitamente ad art. 12 n. 2 lett. a CEEstr), manifestando altresì l’intenzione di inviare una domanda d’estradizione; essa deve menzionare il reato per il quale l’estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell’individuo ricercato (art. 16 n. 2 CEEstr). Su questo punto la Svizzera ha tuttavia espresso una riserva nel senso che essa chiede che qualsiasi domanda trasmessale contenga una breve descrizione dei fatti messi a carico della persona ricercata, comprese le indicazioni essenziali permettenti di valutare la natura del reato sotto il profilo del diritto di estradizione. È per l’appunto in base a questa riserva che l’UFG ha giustamente richiesto alle autorità monegasche ragguagli supplementari, ordinando poi in maniera conseguente la scarcerazione dell’estradanda di fronte all’inazione dell’autorità estera.
Accanto a queste norme internazionali, nel campo delle misure provvisionali, occorre fare riferimento anche agli art. 44 e segg. AIMP. A norma dell'art. 44 AIMP, gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizione in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti. In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro (art. 45 cpv. 1 AIMP). Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali (art. 45 cpv. 2 AIMP). Il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale (art. 46 cpv. 1 AIMP). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo (art. 46 cpv. 2 AIMP).
2.2 Secondo l'UFG la reclamante non è legittimata a ricorrere in quanto la presente procedura si è fermata allo stadio dell'ordinanza di arresto provvisorio, senza che sia stato emesso un ordine di arresto in vista d'estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP.
2.2.1 Tale argomentazione non può essere condivisa. Se da un lato è certamente vero che non era data la possibilità di ricorso offerta dall’art. 48 cpv. 2 AIMP, nella misura in cui questa presuppone effettivamente un
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ordine di arresto giusta l’art. 47 AIMP, sarebbe preoccupante, sotto il profilo dell’habeas corpus (per un inquadramento generale v. TOM BINGHAM, The Rule of Law, Londra 2010, pag. 13 e segg.), che il fermo in quanto tale non sia contestabile. Ed in effetti la legge prevede appositamente, in casi simili, il rimedio generico giusta l'art. 25 cpv. 1 AIMP: “salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale”, non diversamente da quanto avveniva prima della riforma del 17 giugno 2005 (in vigore dal 1° gennaio 2007) con il vecchio ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. DTF 122 IV 188 consid. 1a/bb; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 14 ad art. 25 AIMP). Il rimedio in questione attribuisce al Tribunale penale federale una competenza generale, suscettibile di eccezioni soltanto nei casi previsti dalla legge (v. già DTF 119 Ib 56 consid. 1c). Il fermo giusta gli art. 44 e segg. AIMP è un provvedimento individuale e concreto fondato sul diritto pubblico federale pacificamente sussumibile alla nozione di decisione giusta l’art. 5 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP (v. mutatis mutandis in materia di procedura penale nazionale ANDREAS KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 10 e 13 ad art. 393 CPP). L’incarcerazione di una persona costituisce una massiccia restrizione dei suoi diritti fondamentali (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 88). Gli art. 5 n. 1 lett. f, n. 3 e 4 CEDU, art. 9 Patto ONU II e art. 31 Cost., prevedono che ogni persona tratta in arresto, quindi anche chi si trova in carcere in vista d'estradizione, ha il diritto di adire un tribunale indipendente e imparziale affinché esso decida, entro breve termine, sulla legittimità della sua privazione della libertà. In questo senso dato che l'UFG è un'unità amministrativa che non esercita alcuna funzione giudiziaria è soltanto con un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale che si concretizza il diritto ad un controllo giudiziario dell’arresto (TPF 2009 145 consid. 2.5.2).
2.2.2 Nella fattispecie, l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa dall'UFG il 13 giugno 2011 ed il fermo è avvenuto lo stesso giorno. Il reclamo è stato presentato da A. il giorno immediatamente successivo. Siccome non era stato ancora spiccato l'ordine di arresto in vista d'estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP, la reclamante non poteva, a questo stadio della procedura, avvalersi della possibilità di ricorso offerta dall'art. 48 cpv. 2 AIMP, ma era legittimata a contestare la decisione di fermo in quanto tale, in virtù del rimedio generale previsto dall'art. 25 cpv. 1 AIMP (pur senza richiamare questa norma ammettono esplicitamente una
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possibilità di ricorso anche DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 108 n. 2; v. anche DTF 111 Ib 319 consid. 3), a condizione di prevalersi di una violazione degli art. 44 e segg. AIMP, dell’art. 16 CEEstr o dell’art. 3 della Convenzione bilaterale. Le censure concernenti l'ordine d'arresto in quanto tale avrebbero invece dovuto essere sollevate in un eventuale successivo ricorso giusta l'art. 48 cpv. 2 AIMP (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3, MOREILLON, op. cit., n. 19 ad art. 47 AIMP). Sennonché in data 13 e 14 giugno 2011, l'UFG ha interpellato le autorità monegasche onde ottenere precisazioni circa i fatti addebitati alla reclamante e in assenza delle informazioni richieste, ha deciso di rimettere l'estradanda in libertà il 15 giugno 2011. In questo senso il presente gravame è divenuto privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo, motivo per cui, come da giurisprudenza in questi casi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011, consid. 2.1 e rinvii) le precedenti considerazioni valgono solo per la questione dei costi e dell’indennità in applicazione analogica dell'art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273). In base a questa disposizione quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. A questo proposito va preso atto che tutte le censure della reclamante non concernevano il fermo in quanto tale, ma anticipavano considerazioni relative all’ordine d’arresto o addirittura all’estradizione, per cui erano chiaramente premature e non avrebbero meritato ulteriore disamina. Nell’agire dell’UFG non è del resto ravvisabile nessuna irregolarità ed è anzi rimarchevole la celerità con cui esso ha chiarito la situazione, cercando senza indugio il contatto con le autorità estere e scarcerando subito l’estradanda non appena è apparso chiaro che le autorità monegasche non avevano inten-
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zione di rispettare il contenuto della riserva apposta dalla Svizzera all’art. 16 CEEstr.
2.3 Concludendo, dato che le modalità e la durata dell’arresto provvisorio non prestano il fianco a nessuna critica, se non fosse stato dichiarato privo di oggetto, il gravame avrebbe dovuto essere respinto, per cui si giustifica di accollare una tassa di giustizia a carico della reclamante. […].
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28. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa Silvio Berlusconi contro Ministero pubblico della Confederazione del 15 luglio 2011 (RR.2011.179)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; partecipazione a videoconferenza.
Art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP, art. VI Accordo italo-svizzero che completa e agevola l'applicazione della CEAG
La videoconferenza è una forma alternativa di presenza di persone che partecipano a processo estero, per cui vi è motivo di sussumere l'atto in questione all'ipotesi di cui all'art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP. Il rifiuto dell'autorità d'esecuzione di ammettere la presenza di un difensore svizzero dell'imputato all'estero all'atto istruttorio dibattimentale eseguito per via rogatoriale causa un pregiudizio immediato e irreparabile, nella misura in cui trattandosi di interrogatori di terzi, soltanto quest’ultimi saranno in linea di massima legittimati a ricorrere contro la decisione di chiusura riguardante la trasmissione in quanto tale delle prove raccolte nell’ambito di tali atti istruttori, operazione che avrà luogo se le condizioni dell'assistenza saranno riunite (consid. 1.4).
Non riguardando la commissione rogatoria un atto istruttorio predibattimentale, ma la celebrazione di un’udienza dibattimentale da parte di un tribunale estero nel processo in cui il ricorrente è imputato, quest'ultimo ha il diritto di assistervi e/o di farsi rappresentare, anche per non pregiudicare l'utilizzabilità delle prove nella procedura estera (consid. 2).